Invalidi civili totali: l'incremento della pensione di inabilità scatta a 18 anni e non a 60

21 luglio 2020

La Corte costituzionale, con la sentenza 152/2020, ha chiarito che l'importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, stabilito dall'articolo 12, primo comma, della legge 118/1971, oggi pari a 286,81 euro, "è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente" ad assicurare agli interessati il "minimo vitale", ma il suo adeguamento rientra nella discrezionalità del legislatore. Tuttavia, gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto all'incremento della pensione di inabilità fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60. Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge, motiva la Corte, è irragionevole in quanto "le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un'invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento".

Le motivazioni della decisione erano state anticipate il 24 giugno con un comunicato stampa, tanto che l'art. 89-bis del decreto legge 34/2020 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per il 2020 (la spesa stimata è presumibilmente di molto superiore), volto a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale.

La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l'articolo 81 Cost. poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. "Ciò; comporta – ha affermato la Corte – che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degni oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico (sentenze n. 6 del 2019, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008)". Nella prospettiva del "contemperamento dei valori costituzionali", la Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Corte sottolinea infine che l'importo mensile della pensione di inabilità, oggi pari a 286,81 euro, risulta del tutto inadeguato ad assicurare agli interessati il "minimo vitale" e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall'art. 38, primo comma, Cost.

A titolo comparativo, la Corte ricorda gli importi di: assegno sociale per gli ultrasessantasettenni, pari nel 2020 ad euro 459,83 mensili; impignorabilità relativa delle somme dovute a titolo di pensione, indennità a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza, di cui al novellato art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, pari, sempre nell'anno 2020, ad euro 689,74 mensili; c) incremento della stessa pensione di inabilità previsto per gli ultrasessantenni, pari attualmente ad euro 651,51 per tredici mensilità; cosiddetta maggiorazione al milione per i titolari di assegno o pensione sociale giunti al settantesimo anno di età, pari sempre per l'anno 2020 ad euro 648,26 per tredici mensilità; reddito cittadinanza, quale misura assistenziale temporanea, il cui ammontare corrisponde all'attualità ad euro 500,00 mensili, oltre euro 280,00 per eventuali voci accessorie.

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.