Le norme in materia di infrastrutture, ambiente e territorio nel "decreto-legge agosto"

25 agosto 2020

Nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono contenute numerose disposizioni in materia di infrastrutture, ambiente e territorio.

Gli articoli 45-47 intervengono in relazione alle risorse per la progettazione degli enti locali, per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali, nonchè alle risorse assegnate ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 49 istituisce un fondo per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da assegnare a province e città metropolitane.

L'articolo 50 modifica invece le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

L'articolo 51 riscrive la disciplna relativa agli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Lo stesso articolo reca misure per il miglioramento della qualità dell'aria.

Numerose disposizioni in materia di eventi sismici sono recate dall'art. 57. In particolare si ricordano i commi 1 e 2 che prorogano, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016  e la gestione straordinaria dell'emergenza, nonché provvedono ad incrementare il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno 2021. Le disposizioni recate dall'articolo, per lo più costituite da norme di proroga, riguardano anche il sisma avvenuto nella provincia di Catania nel 2018 (il comma 8 proroga il relativo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021), nonchè i sismi del 2009 (L'Aquila), del 2012 (Emilia, Lombardia e Veneto) e del 2017 (Ischia).

L'articolo 82, che reca misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, contiene norme relative alla valutazione d'incidenza (VINCA) e ai termini di consegna delle opere infrastrutturali.

L'articolo 94 dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, mentre l'articolo 95 reca misure per la salvaguardia della zona lagunare di Venezia e prevede l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia.

Per saperne di più leggi i dossier predisposti dai servizi di documentazione di Camera e Senato, sul disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 (Atto Senato n. 1925).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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