Le norme in materia di ambiente, contratti pubblici e infrastrutture nelle "leggi europee" 2019-2020

15 ottobre 2020

E' assegnato alla XIV Commissione (Politiche UE) della Camera, in sede referente, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Atto Camera n. 2670).

In tale disegno di legge sono contenute le seguenti disposizioni in materia di ambiente e contratti pubblici, di interesse dell'VIII Commissione (Ambiente):

  • L'articolo 8novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273.
    In primo luogo, viene modificato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
    In secondo luogo, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.
    Per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione previsti dal Codice, con le modifiche all'articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.
    Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dall'articolo in esame, si dispone la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18, del D.L. 32/2019, che nelle more di una complessiva revisione del Codice ha previsto, in sostanza, l'applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia.
    Si stabilisce poi, con una modifica al D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il 30% dell'importo complessivo del contratto.
    Si prevede, inoltre, che le modifiche introdotte al Codice trovino applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  • L'articolo 28, invece, riscrive la lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallineare tale disposizione a quanto previsto dalla direttiva europea in materia e, quindi, di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-pilot 9180/17/ENVI.

E' invece in corso, presso il Senato, l'esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" (Atto Senato n. 1721).

L'art. 22 di tale disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Nell'allegato A al medesimo disegno di legge, che contiene l'elenco delle direttive per le quali il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi di recepimento, sono contenute le seguenti direttive in materia di ambiente e infrastrutture, di interesse dell'VIII Commissione (Ambiente):

- direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

- direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

- direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

- direttiva (UE) 2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Per saperne di più, leggi i seguenti dossier, curati dai servizi di documentazione di Camera e Senato:

dossier n. 226/1, che contiene le schede di lettura delle disposizioni del del disegno di legge di delegazione europea, nel testo approvato con modifiche dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica (A.S. 1721-A), che ha concluso l'esame il 9 settembre 2020;

- dossier n. 294, che contiene l'analisi delle disposizioni recate dal disegno di legge europea (A.C. 2670).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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