Comunicazioni cessione del credito o sconto sul corrispettivo Superbonus

15 ottobre 2020

L'Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 326047 ha approvato le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricaricache (Superbonus) da inviarsi all'Amministrazione finanziaria in caso di opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo (articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).  

In sintesi la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall'amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati. Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell'amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell'asseverazione dell'efficienza energetica e dell'asseverazione del rischio sismico.

Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali. Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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