Tempistica per l'adeguamento degli statuti degli ETS in vista dell'iscrizione al Registro unico del Terzo settore RUNTS, il cui decreto istitutivo è stato pubblicato in G.U.

22 ottobre 2020

Dopo molta attesa, sulla G.U. n.261 del 21 ottobre 2020, è stato infine pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del RUNTS.

Si ricorda che il  RUNTS, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il decreto disciplina il funzionamento a regime del Registro. Oltre alle modalità di iscrizione, aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Le Regioni e le Province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno disciplinare le procedure per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS nelle sezioni regionali. I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), che verranno trasmigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del RUNTS, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle ODV. Ogni sezione del Registro prevede infatti specifici requisiti di accesso e diversi benefici fiscali ad essa connessi. Per le Onlus, che costituiscono una qualifica fiscale (e non una specifica categoria di ETS) e che risultano quindi iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, dovrà essere fatta apposita richiesta di iscrizione in una delle sezioni previste dal Registro unico.

Per quanto riguarda la tempistica di adeguamento degli statuti, l'art. 35 del decreto legge n. 18 del 2020( c.d, Cura Italia), in considerazione del periodo emergenziale, ha previsto una proroga (entro il 31 ottobre 2020, in luogo del 30 giugno 2020) e un regime "alleggerito", per le modifiche statutarie di cui avranno bisogno gli ETS per iscriversi al RUNTS. Entro tale data, O.D.V. (Organizzazioni di Volontariato), A.P.S (Associazioni di Promozione Sociale) e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri, dovranno verificare l'adeguatezza del proprio statuto ed apportare le relative modifiche al fine di renderlo conforme alla disciplina del Codice. Tali modifiche potranno essere effettuate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni previste dal Codice. I soggetti diversi non rientranti nelle categorie summenzionate (es. associazioni e fondazioni) non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma; a costoro è concessa la facoltà di decidere se e quando trasformarsi in ETS e, conseguentemente, iscriversi al RUNTS.

In un intervista al Corriere della sera, il Direttore Generale della D.G. del Terzo settore e della responsabilità sociale delle Imprese ha precisato che la scadenza del 31 ottobre 2020 riguarda soltanto la possibilità di modificare gli statuti in regime "alleggerito". Resta invariata la possibilità di modificare gli statuti seguendo le procedure ordinarie (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro unico, la cui andata a regime  è attualmente fissata per la fine del giugno 2021.

Per un approfondimento delle misure di interesse per il Terzo settore si rinvia al Tema web Politiche sociali di contrasto all'emergenza coranavirus pubblicato sul Portale della documentazione del sito istituzionale della Camera dei Deputati

Servizio Studi della Camera dei deputati

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