Decreto legge "ponte" per le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19

6 gennaio 2021

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficaile il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021, che introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure "ponte" per determinare alcuni effetti restrittivi in linea con il precedente decreto-legge n. 172/2020 in scadenza il 6 gennaio, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal DL. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020 . Tali misure di prevenzione dei contagi da Covid-19 prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione. Per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. "zona arancione"), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. "zona rossa") è prevista la possibilità, già disposta dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione. Il decreto-legge rivede inoltre i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio da definire con ordinanza del Ministero della salute. Viene prevista la ripresa dell'attività in presenza dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per il 50% degli studenti, a partire dall'11 gennaio. Con riferimento all'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19 di cui articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) si prevedono specifiche procedure per l'espressione del consenso da parte dei soggetti non in grado di prestare un consenso libero e consapevole alla somministrazione del trattamento, in particolare per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture assimilate, che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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