Giudici onorari: incostituzionali le norme che li prevedono in Corte d'appello

17 marzo 2021

Con la sentenza n. 41 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del decreto-legge n. 69 del 2013, che destinano giudici onorari ausiliari a svolgere stabilmente funzioni collegiali presso le Corti d'appello nelle controversie civili. La Corte ha ricordato infatti che l'art. 106 della Costituzione consente la nomina di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» e permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado (quindi nei tribunali e non nelle corti d'appello o in cassazione). Nel dichiarare l'incostituzionalità la Consulta ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che «assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale»; le Corti d'appello, dunque, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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