Obbligo di reintegrazione se il fatto posto a base del licenziamento economico è manifestamente insussistente
7 aprile 2021
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, della L. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori) nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa applicare, anziché debba applicare, la tutela reintegratoria attenuata.
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