Le norme in materia di ambiente, territorio, infrastrutture e contratti pubblici nel c.d. decreto semplificazioni 2

9 giugno 2021

Inizia oggi l'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente), del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Atto Camera n. 3146).

Di seguito una sintesi dei contenuti delle norme del D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2) di interesse della Commissione Ambiente raggruppate per materia:

Ambiente

  • artt. 17-28 (VIA e VAS)
    Le disposizioni recate dagli articoli 17-28 del presente decreto-legge si propongono principalmente due grandi obiettivi:
    - integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
    - operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
  • artt. 34-35 (economia circolare)
    L'articolo 34 novella l'art. 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (c.d end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente.

    L'articolo 35 novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare. In particolare viene disposta l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, disciplinato il trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici, nonché recate disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti e per la sostituzione di combustibili tradizionali con quelli derivati dai rifiuti (CSS).

  • art. 37 (riconversione dei siti industriali)

      L'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei. A tali fini, si recano novelle a diversi articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Territorio

  • art. 33 (superbonus 110%)

    L'articolo 33 riconosce la detrazione al 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Viene inoltre esteso alle ONLUS la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Viene inoltre semplificata la disciplina per fruire del superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).

  • art. 36 (economia montana e forestale)
    L'articolo 36, esenta dall'autorizzazione idraulica, dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dall'autorizzazione paesaggistica (a determinate condizioni) le attività di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Sono invece assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (a determinate condizioni) i seguenti interventi ed opere di lieve entità: interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Infrastrutture

  • art. 10 (accelerazione degli investimenti)
    L'articolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni.
  • artt. 44-46 (semplificazioni per opere pubbliche)
    L'articolo 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si individua a tal fine una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. L'articolo 45 prevede l'istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati (che sono elencati nell'Allegato IV del decreto-legge). L'articolo 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico.
  • art. 59 (perequazione infrastrutturale)

    L'articolo 59 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale con l'intento di semplificarne le procedure.

  • art. 65 (sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
    L'articolo 65 modifica la disciplina relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Contratti pubblici

  • art. 11, 47-54 (disciplina degli acquisti e dei contratti pubblici)
    L'articolo 11 detta disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, prevedendo che Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.
    L'articolo 47 - per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere – prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021).
    L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.
    L'articolo 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

    L'articolo 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici e finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione deli investimenti di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene inoltre introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

    L'articolo 51 interviene sulle disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020) relative all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti al di sotto di determinati importi (cd. sottosoglia).

    L'articolo 52, tra le altre disposizioni, reca misure per ridurre le stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino al 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.
    L'articolo 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.
    L'articolo 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.

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