Le norme del decreto-legge n. 80/2021 di interesse della Commissione Ambiente

2 agosto 2021

Il Senato ha approvato, nella seduta del 30 luglio scorso, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 3243).

Di seguito una sintesi dei contenuti delle norme del D.L. 80/2021 di interesse della Commissione Ambiente. Tali norme corrispondono alle norme del D.L. 92/2021 che viene abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione. 

 

L'articolo 17-quinquiesintrodotto dal Senato, che contiene disposizioni identiche all'art. 1 del D.L. 92/2021, prevede misure per l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE).

L'articolo 17-sexiesintrodotto al Senato, che dispone in modo identico a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1-3 del D.L. 92/2021, interviene sulla articolazione della Struttura di missione del MITE per l'attuazione del PNRR, prevista dall'art. 8, comma 1, del D.L. 77/2021.

L'articolo 17-septiesintrodotto dal Senato, che riproduce le disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 92/2021, dispone che il MITE può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, fino a un contingente massimo per ciascun ente di 30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE.

L'articolo 17-octiesintrodotto al Senato, che riproduce quanto contenuto all'art. 4 del D.L. 92/2021, novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014), relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6) nonché prevista l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8).

L'articolo 17-noviesche riproduce quanto contenuto all'art. 5 del D.L. 92/2021, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

L'articolo 17-undeciesintrodotto al Senato, riproduce, integrandole, le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.L. 92/2021. In particolare, il comma 1 è finalizzato a differire l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. Il successivo comma 2 introduce disposizioni relative alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

L'articolo 17-duodecies, che riprende quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 92/2021, modifica la disciplina sulla Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa" (art. 3, D.L. 16/2020), a cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Le modifiche incidono sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata allo sport, entro il 31 ottobre 2021.

Per saperne di più, leggi il dossier predisposto dai servizi di documentazione di Camera e Senato.

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.