Cassazione: Medici e danno iatrogeno, i criteri per il risarcimento dell'infortunio in itinere

4 ottobre 2021

La Suprema Corte, con la sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021, ha precisato i criteri per la liquidazione del danno iatrogeno patito dalla vittima che abbia poi anche percepito un indennizzo dall'Inail. Il risarcimento del c.d. danno iatrogeno va quantificato monetizzando sia l'invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, che quella complessiva effettivamente residuata e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.
I calcoli dovranno essere, comunque, previsti previa monetizzazione dell'invalidità, quindi sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità.
La vicenda ha origine dal ricorso contro l'azienda sanitaria di un danneggiato il quale affermava di aver ricevuto, a seguito di un sinistro stradale "in itinere", cure incongrue a causa dell'imperizia dei sanitari, con la conseguenza di essere guarito con postumi più gravi di quelli che sarebbero altrimenti derivati dal sinistro.
L'istanza era stata accolta dal Tribunale di Udine, nonostante l'A.S. deducesse che, in conseguenza dell'infortunio, la vittima aveva ottenuto un indennizzo dall'Inail.
In particolare, dopo aver calcolato l'importo del risarcimento dovuto, il Tribunale detraeva non l'intera rendita erogata alla vittima dall'Inail, bensì solo l'aliquota di essa destinata a indennizzare il danno biologico. L'importo fu, poi, rideterminato dalla Corte d' Appello di Trieste a seguito dell'accoglimento del ricorso del danneggiato secondo cui l'indennizzo ricevuto dall'Inail non andava detratto dal risarcimento dovuto.
Infine, la vicenda è giunta in Cassazione.
In particolare, le questioni portate all'attenzione del Collegio investono due punti fondamentali, le modalità di liquidazione del c.d. danno differenziale, cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale, e se i criteri suddetti abbiano subito modifica qualora il fatto illecito abbia aggravato un danno che, sia pure in misura minore, comunque si sarebbe verificato.
La Corte ha sottolineato come i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito ( cfr. Sezioni Unite sent. n. 12566/2018 ).
Pertanto, ove ricorra una simile ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale (Inail), si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore.
Il danneggiato, per effetto del pagamento dell'indennizzo, perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata e, non essendo più creditore, non potrà pretendere alcun risarcimento dal responsabile.
In conclusione, quanto al risarcimento del danno iatrogeno in particolare, questo "non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato. Va, invece, determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure ".
Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste.

Come si quantifica il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che: a) abbia patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno ("danno-base"); b) abbia patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell'uomo; c) abbia percepito dall'Inail un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base più aggravamento).

Il caso è quello in un uomo che ha subito delle lesioni personali in seguito ad un sinistro stradale, senza responsabilità di terzi, riportando una invalidità del 12%, poi aggravatasi di un altro 8% a causa di cure sbagliate da parte della Asl, sino a raggiungere una invalidità complessiva del 20% come risultante dunque dei postumi causati dall'incidente e dall'errore dei sanitari.

Per prima cosa la III Sezione ricorda che l'attore ha chiesto la condanna dell'Asl per il solo danno differenziale; e che la convenuta non ha mai invocato il concorso della vittima o del fatto naturale. Dopodiché rileva che il danno alla salute è unitario. Non esiste, spiega, una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica"; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.

Da ciò consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di "compartimentare" i pregiudizi subiti, per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento. Dall'altro, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall'Inail sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.

Il criterio corretto sarà invece: a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento; b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'Inail, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale; c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.

Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero; nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo Inail e il danno-base (la decisione riporta anche delle formule "algebriche" che qui non riproponiamo).

In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo Inail rispetto al danno-base.

Va comunque sottolineato, prosegue la decisione, che i vari calcoli andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: "e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità". In particolare, il risarcimento del danno iatrogeno non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; "va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure".

La sentenza impugnata, conclude la Cassazione, va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, la quale provvederà a riesaminare i contrapposti appelli applicando i seguenti criteri di diritto:

a) l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;

b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;

c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo;

d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'Inail, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo Inail rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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