Le norme del decreto-legge n. 21/2022 in materia di ambiente, territorio e contratti pubblici

13 maggio 2022

E' stato approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera (Atto Camera n. 3609).

Di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal decreto-legge, come modificato dal disegno di legge di conversione, in materia di ambiente, territorio e contratti pubblici.

L'art. 7-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimane in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

L'articolo 10-quater, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative.

L'articolo 10-septies, introdotto dal Senato, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 23 interviene, in materia di contratti pubblici, con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

L'articolo 32-bis, introdotto dal Senato, reca misure volte a facilitare l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA).

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Servizio Studi della Camera dei deputati

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