Crisi Ucraina: pubblicata l’ordinanza per la valutazione degli apprendimenti degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/22, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 50/2022

7 giugno 2022

Il Ministero dell'Istruzione – come previsto dall'art. 46 del D.L. 50/2022 – ha adottato l'ordinanza 156/2022 che definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'inizio della guerra, nonché sul loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato.

Quanto agli scrutini nelle classi intermedie – alla luce di quanto prevede l'ordinanza – il consiglio di classe effettua la dovuta valutazione con riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP), predisposto tenendo conto dell'impatto psicologico, del livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra.

In particolare, si stabilisce:

  • per quanto riguarda il primo ciclo, che gli alunni vengano ammessi alla classe successiva anche in mancanza di elementi sufficienti per la valutazione, che sarà espressa tramite un giudizio globale sugli apprendimenti, sull'acquisizione di capacità linguistico-comunicative, sul livello di socializzazione e partecipazione alla didattica;
  • per quanto riguarda il secondo ciclo, che gli alunni, anche in mancanza di sufficienti elementi di valutazione o con votazioni inferiori a sei decimi, vengano comunque ammessi alla classe successiva; il consiglio di classe, tuttavia, predispone un Piano di apprendimento individualizzato con obiettivi e strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Per quanto riguarda l'esonero dagli esami finali, invece, si dispone che il consiglio di classe deliberi l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo e  del secondo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini che non siano in grado di sostenere le prove previste in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari e degli obiettivi di apprendimento stabiliti.

In sede di scrutinio finale, questi alunni riceveranno un attestato di credito formativo che, per gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, sarà titolo idoneo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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