#OSS: question time presso la Commissione XII sul profilo professionale dell'operatore socio-sanitario.

24 giugno 2022

Il rappresentante del Governo ha risposto, nel corso della seduta del 22 giugno 2022 della Commissione XII, all'interrogazione a risposta immediata 5-08298 Mammì: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario.

Questi gli elementi forniti dal rappresentante del Governo:

- la figura dell'Operatore socio sanitario (OSS) è stata individuata e disciplinata con l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome del 22 febbraio 2001che lo ha definito come l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale (1.000 ore), svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. L'istituzione dei corsi e la conseguente individuazione del numero dei posti disponibili è subordinata al fabbisogno regionale annualmente determinato;

- nel vigente ordinamento, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'OSS può essere annoverato nell'ambito della categoria dell'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2, della legge n. 43 del  2006,. L'art. 1, co. 8, del decreto legge n. 402 del 2001 ha poi consentito all'operatore socio sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica e sotto la sua supervisione. In attuazione di tali previsioni normative si è reso, dunque, necessario completare il profilo dell'OSS con una formazione complementare in assistenza sanitaria disciplinata con l'Accordo siglato in data 16 gennaio 2003. L'OSSS (Operatore socio sanitario specializzato) – che con formazione complementare acquisisce pertanto una sorta di « specializzazione » – consegue, al termine di detta formazione, un attestato che gli consente di collaborare con l'infermiere e con l'ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell'ambito, comunque, dei limiti ben individuati dalla legge e dall'Accordo medesimo;

-l''art. 5 della legge n. 3 del 2018 ha inserito l'OSS nell'area delle professioni sociosanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale (la cui istituzione è stata prevista dall'art. 3-octies del D. Lgs. n. 502 del 1992);

- tuttavia, l'inserimento dell'OSS nell'ambito dell'area professionale sociosanitaria non ha attribuito allo stesso lo status giuridico di professione sanitaria (professioni sanitarie ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 43 del 2006, sono infatti solo quelle per le quali è prevista una specifica abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.) L'OSS è, invece, configurato nell'ambito della categoria degli operatori di interesse sanitario, di cui all'art. 1, co. 2, della legge n. 43 del 2006, la cui formazione è demandata alle regioni.
- per tali operatori inoltre non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale, che è invece obbligatoria per le professioni sanitarie al fine del relativo
esercizio professionale;

- in data 9 giugno u.s. è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico tra Ministero della salute e regioni, finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e della relativa formazione complementare in assistenza sanitaria.

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