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Evoluzione normativa
informazioni aggiornate a martedì, 23 gennaio 2018

Nel corso della XVI Legislatura hanno rivestito particolare importanza due interventi legislativi, e cioé:

  • la L. 133/2011 (che ha modificato l'articolo 8 del D.lgs. 103/1996) con la quale è stato stabilito che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali fosse autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, in una misura comunque compresa tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è inoltre stata riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni;

l'articolo 24, comma 24, del D.L. 201/2011(cd. decreto "Salva Italia") che ha disposto che gli enti previdenziali privatizzati dovessero adottare, ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Il termine per l'adozione delle misure, inizialmente fissato al 30 giugno 2012, è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2012 (dall'articolo 29, comma 16-novies, del D.L. 216/2011). Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione. Decorso il termine senza l'adozione dei previsti provvedimenti (ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti) si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012, il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni e un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%. Sotto la spinta del legislatore il sistema delle Casse si è prontamente attivato, adottando misure che portano a ritenere sostanzialmente conseguiti gli obiettivi di riequilibrio finanziario richiesti dal legislatore.

Nel corso della XVI Legislatura hanno rivestito particolare importanza due interventi legislativi, e cioé:

  • la L. 133/2011 (che ha modificato l'articolo 8 del D.lgs. 103/1996) con la quale è stato stabilito che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali fosse autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, in una misura comunque compresa tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è inoltre stata riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni;

l'articolo 24, comma 24, del D.L. 201/2011(cd. decreto "Salva Italia") che ha disposto che gli enti previdenziali privatizzati dovessero adottare, ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Il termine per l'adozione delle misure, inizialmente fissato al 30 giugno 2012, è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2012 (dall'articolo 29, comma 16-novies, del D.L. 216/2011). Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione. Decorso il termine senza l'adozione dei previsti provvedimenti (ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti) si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012, il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni e un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%. Sotto la spinta del legislatore il sistema delle Casse si è prontamente attivato, adottando misure che portano a ritenere sostanzialmente conseguiti gli obiettivi di riequilibrio finanziario richiesti dal legislatore.