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Ulteriori disposizioni sull'affidamento di servizi di TPL
informazioni aggiornate a lunedì, 19 febbraio 2018

Di seguito sono riportate in sintesi altre rilevanti disposizioni in materia di affidamento che sono intervenute nel tempo:

  • con il decreto legislativo n. 422/1997, è stata  trasferita la competenza in materia di trasporto pubblico locale alle regioni: esso aveva previsto all'art. 18 che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, fosse regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. Per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali avrebbero però dovuto rispettare alcuni principi comuni, tra i quali l'obbligo di svolgimento di una gara e la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo del price cap. La norma prevedeva la piena operatività di questo meccanismo al termine di un periodo transitorio che inizialmente si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2003 ma che poi è stato in più occasioni prorogato fino al 31 dicembre 2009.
  • l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78/2009 ha poi stabilito che, ove l'ente locale scegliesse l'affidamento diretto, dovesse essere messo a gara almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo e che alle società risultate aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica fosse fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano;
  • l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 ha quindi rimesso alle regioni e alle province autonome la definizione, entro il 30 giugno 2012 (poi prorogato fino al 31 dicembre 2014) del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da massimizzare l'efficienza dei servizi pubblici locali, prevedendo che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma debba essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Decorso inutilmente il termine indicato, si è previsto che sia il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
  • l'articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179/2012 ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; in proposito l'art. 13, comma 25-bis del D.L. n. 145 del 2013 ha poi previsto che la relazione inviata sia all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarla nel proprio portale telematico contenente dati sull'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio; lo stesso art. 34 aveva anche stabilito (comma 21) l'obbligo per gli affidamenti in essere di adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013; l'articolo 13 del decreto-legge n. 150/2013 ha poi prorogato il termine al 31 dicembre 2014, stabilendo che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportassero l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio  al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014 e prevedendo la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31dicembre 2014. Su tali norme è poi intervenuto lo schema di decreto legislativo n. 308 del 2016 recante il Testo unico dei servizi pubblici di interesse economico generale, mai emanato e le cui disposizioni sono poi in parte confluite nel D.L. n. 50 del 2017.
  • il comma 556 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), modificando l'art. 18, del D.Lgs n. 422/1997, ha poi previsto che le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, siano destinatarie di affidamenti non conformi agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possano partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.
  • la stessa legge n. 147 del 2013 ha anche previsto la definizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché dei criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi prevedendo anche che una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sia ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi (art. 1, commi 84 e 85). Il decreto non è stato emanato.Anche il DEF 2014 ha previsto un complessivo riordino della normativa sui servizi pubblici locali in funzione di una maggiore apertura al mercato e dell'aggregazione degli stessi in ambiti territoriali più ampi.

Di seguito sono riportate in sintesi altre rilevanti disposizioni in materia di affidamento che sono intervenute nel tempo:

  • con il decreto legislativo n. 422/1997, è stata  trasferita la competenza in materia di trasporto pubblico locale alle regioni: esso aveva previsto all'art. 18 che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, fosse regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. Per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali avrebbero però dovuto rispettare alcuni principi comuni, tra i quali l'obbligo di svolgimento di una gara e la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo del price cap. La norma prevedeva la piena operatività di questo meccanismo al termine di un periodo transitorio che inizialmente si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2003 ma che poi è stato in più occasioni prorogato fino al 31 dicembre 2009.
  • l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78/2009 ha poi stabilito che, ove l'ente locale scegliesse l'affidamento diretto, dovesse essere messo a gara almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo e che alle società risultate aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica fosse fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano;
  • l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 ha quindi rimesso alle regioni e alle province autonome la definizione, entro il 30 giugno 2012 (poi prorogato fino al 31 dicembre 2014) del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da massimizzare l'efficienza dei servizi pubblici locali, prevedendo che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma debba essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Decorso inutilmente il termine indicato, si è previsto che sia il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
  • l'articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179/2012 ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; in proposito l'art. 13, comma 25-bis del D.L. n. 145 del 2013 ha poi previsto che la relazione inviata sia all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarla nel proprio portale telematico contenente dati sull'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio; lo stesso art. 34 aveva anche stabilito (comma 21) l'obbligo per gli affidamenti in essere di adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013; l'articolo 13 del decreto-legge n. 150/2013 ha poi prorogato il termine al 31 dicembre 2014, stabilendo che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportassero l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio  al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014 e prevedendo la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31dicembre 2014. Su tali norme è poi intervenuto lo schema di decreto legislativo n. 308 del 2016 recante il Testo unico dei servizi pubblici di interesse economico generale, mai emanato e le cui disposizioni sono poi in parte confluite nel D.L. n. 50 del 2017.
  • il comma 556 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), modificando l'art. 18, del D.Lgs n. 422/1997, ha poi previsto che le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, siano destinatarie di affidamenti non conformi agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possano partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.
  • la stessa legge n. 147 del 2013 ha anche previsto la definizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché dei criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi prevedendo anche che una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sia ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi (art. 1, commi 84 e 85). Il decreto non è stato emanato.Anche il DEF 2014 ha previsto un complessivo riordino della normativa sui servizi pubblici locali in funzione di una maggiore apertura al mercato e dell'aggregazione degli stessi in ambiti territoriali più ampi.