Rapporto di lavoro | Contratti attivi | % |
---|---|---|
Autonomo | 209 | 40,98% |
Collaborazione | 194 | 38,04% |
Subordinato | 107 | 20,98% |
Totali | 510 |
Ai sensi della normativa vigente, i deputati depositano presso la Camera una copia del contratto stipulato con il collaboratore quando intendono far accedere lo stesso agli uffici nonché ai fini della disciplina del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, utilizzabile anche per la retribuzione dei collaboratori.
La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 aprile 2009 prevede, infatti, che ciascun deputato possa chiedere il rilascio di un titolo di accesso alle sedi della Camera dei deputati valido per la durata della legislatura, per un numero massimo di due collaboratori, con i quali abbia instaurato, direttamente ovvero attraverso un soggetto terzo, un rapporto di lavoro a titolo oneroso.
La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, istitutiva del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, prevede la retribuzione del collaboratore tra le spese ammesse a rimborso.
Entrambe le deliberazioni stabiliscono la consegna da parte del deputato della copia del contratto recante l'attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene alla conformità del contratto medesimo alla normativa vigente.
Quanto al rapporto giuridico intercorrente tra deputato e collaboratore, le parti - anche in considerazione del particolare rapporto fiduciario e del fatto che le attività svolte dai collaboratori stessi possono in concreto assumere caratteristiche molto diverse tra loro - possono regolare tale rapporto secondo le diverse tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, anche con finalità di consulenza e ricerca, e di ogni altra tipologia di rapporto ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni).