Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 4 dicembre 2020

TESTO AGGIORNATO AL 18 DICEMBRE 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 dicembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Napoli, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruffino, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Napoli, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruffino, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   VIANELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di deposito sotterraneo di gas naturale, di valutazione dell'impatto sanitario dei progetti e di divieto di utilizzazione delle tecniche esplosive» (2814).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 3 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

  GIACHETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali influenze illecite nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura e nell'attribuzione di incarichi extragiudiziari» (Doc. XXII, n. 48).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRIBAUDO ed altri: «Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie di volontari» (2652) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Critelli.

  La proposta di legge SIANI ed altri: «Disposizioni per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno» (2690) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Critelli.

  La proposta di legge D'ARRANDO ed altri: «Delega al Governo per la riforma della disciplina concernente la figura professionale e l'attività dell'operatore socio-sanitario» (2732) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Segneri.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2802, d'iniziativa dei deputati DEL MONACO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per gli aspetti relativi all'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e all'amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VIII Commissione (Ambiente):
  GAVA ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente i limiti di distanza dei fabbricati in caso di demolizione e ricostruzione di edifici» (2760) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (2804) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
  SANI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario d'interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale» (2725) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 4 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
   LOREFICE, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, LAPIA, MENGA, NAPPI, NESCI, RUGGIERO, SARLI E SPORTIELLO: «Articolo 22: modifica della denominazione della XII Commissione permanente» (Doc. II n. 18).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Swilux SA, avente a oggetto l'acquisto da parte di Compagnie Nationale à Portefeuille SA, attraverso la società interamente controllata Swilux SA, di una partecipazione di minoranza in Akka Technologies SE mediante la sottoscrizione di nuove azioni nell'ambito di un aumento di capitale (procedimento n. 228/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 novembre 2020, sul tema «Riformare l'Europa. Occasione per cambiare e rafforzare il modello economico, sociale e l'ordine istituzionale e politico europeo».

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 novembre 2020, concernente osservazioni e proposte sul progetto di legge recante disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività (atto Camera n. 1818) (Doc. XXI, n. 11).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 novembre 2020, concernente osservazioni e proposte sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (atto Camera 2790) (Doc. XXI, n. 12).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 novembre 2020, concernente osservazioni e proposte concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori oggetto risoluzioni in Commissione n. 7-00495 Serracchiani e n. 7-00512 Zangrillo (Doc. XXI, n. 13).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, riferita all'anno 2019 (Doc. CXXX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 4 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

  Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 16-22 novembre 2020, nonché i verbali del 27 novembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 27 novembre 2020, recanti rispettivamente «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico».

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione ricognitiva, predisposta dalla società ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020, aggiornata al mese di settembre 2020, corredata dal report sulla medesima relazione predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2020) 613 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 dicembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2020) 735 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 735 final – Annex);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE (COM(2020) 736 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 736 final – Annex).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Analisi aggiornata degli impatti sul clima del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO2 e potenziali misure politiche ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (COM(2020) 747 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici (COM(2020) 766 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020) 782 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 2 novembre 2020, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2019.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, in data 2 dicembre 2020, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 24 novembre 2020, concernente il Recovery Fund: proposte per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 131-BIS, 391-BIS, 391-TER E 588 DEL CODICE PENALE, NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI ED AI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO, DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DISTORTO DEL WEB E DI DISCIPLINA DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 2727-A)

A.C. 2727-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad influire sull'incolumità dei cittadini e sulla percezione della sicurezza degli stessi;
    vi sono alcuni territori che, nonostante la densità abitativa, la pericolosità dei reati registrati e soprattutto la difficoltà di controllo dei quartieri periferici dove avvengono episodi di aggressione nei confronti delle stesse forze dell'ordine sono privi di un commissariato della Polizia di Stato;
    tale geografia dei reparti investigativi lascia di fatto sguarnita la capacità di presidiare il territorio e pone difficoltà nei tempi di risposta in caso di emergenza, gravando la stessa nell'immediato sulle altre forze dell'ordine;
    tra le città afflitte da questa problematica c’è Aprilia, secondo comune per popolosità della provincia di Latina, eppure incredibilmente non dotato di un proprio commissariato;
    recentemente il tribunale di Velletri ha emesso una condanna in primo grado a 9 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di un cittadino di Aprilia ritenuto dagli investigatori della Dda vicino a cosche della ’ndrangheta e la guardia di finanza di Latina ha proceduto al sequestro di un ingente patrimonio;
    negli ultimi anni ci sono stati attentati e minacce ad amministratori pubblici, mentre sul fronte della criminalità vi sono quartieri il cui accesso alle forze dell'ordine è problematico, ed i carabinieri hanno ricevuto, come riportato da organi di stampa, intimidazioni tra cui la minaccia di vedersi scaricati addosso i proiettili di una mitraglietta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e prevedere con celerità in un prossimo intervento normativo l'istituzione del commissariato della Polizia di Stato di Aprilia.
9/2727-A/41Trano, Piera Aiello, Ermellino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e prevedere con celerità in un prossimo intervento normativo l'istituzione del commissariato della Polizia di Stato di Aprilia.
9/2727-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Trano, Piera Aiello, Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevista dal Decreto Sicurezza 1 (decreto-legge 113/2018), sono considerati Paesi Sicuri gli Stati non appartenenti all'Unione europea dove non sussistono atti di persecuzione o tortura o forme di trattamento inumane;
    tale norma era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, nonostante da anni fosse già prevista dalla legislazione comunitaria e recepita da altri Paesi dell'Unione europea, al fine di velocizzare le procedure di esame delle domande di asilo in particolare per quei casi dove è di tutta evidenza la provenienza da Paesi nei quali non si corrono rischi sia di persecuzione che di conflitti armati, e per procedere ad un celere rimpatrio in caso di domande di protezione strumentali;
    sempre secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, la Tunisia rappresenta la prima nazionalità degli arrivi (12.478 nel 2020), seguita da Bangladesh (4.065), paesi nei quali non vi sono conflitti armati;
    per effetto della novella le istanze presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine considerato sicuro sono ora escluse dai casi di esame prioritario delle domande di asilo di cui all'articolo 28, comma 2 del d.lgs. 25/2008 e dunque i tempi di esame passano da 5 a 9 giorni;
    è noto che tali procedure sono accelerate solo nominalmente, stante in pratica la forte dilatazione dei tempi di esame di qualsiasi domanda, e che per effetto di tale esclusione si dilateranno anche i tempi di esame e conseguentemente anche dei costi per l'accoglienza dei richiedenti provenienti da tali Paesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere le domande di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine considerati sicuri tra quelle da esaminare con procedura prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 25/2008.
9/2727-A/92Eva Lorenzoni, Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge riforma le disposizioni in materia di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, così come recentemente modificato dal DL n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, ampliando i beneficiari del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) ed i servizi all'interno erogati, limitando alle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015 solo le attività di c.d. prima accoglienza;
    già con i decreti-legge n. 18 e 34 del 2020 era stata prevista l'accoglienza nelle strutture del Siproimi (ora SAI) fino al 31 luglio 2020 i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposta al periodo di quarantena o in permanenza domiciliaria, successivamente prorogata ai 31 gennaio 2021;
    di fatto per effetto della novella tale sistema viene dunque stabilizzato ed inoltre vengono ampliate le tipologie di prestazione che devono essere erogate nei centri, che dunque ora includono prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio;
    pertanto, all'esito di tali modifiche sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato in vigore, adottato dall'allora Ministro dell'interno con decreto ministeriale 18 novembre 2018 in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica ed in linea con la vigente normativa comunitaria;
    in tal modo i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, anche su indicazione della Corte dei Conti che aveva stigmatizzato la prassi di una accoglienza, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;
    nonostante l'ampliamento dei beneficiari e dei servizi, il provvedimento riporta all'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria, sebbene il medesimo articolo specifichi che l'eventuale rideterminazione del numero di posti a disposizione, con riferimento alfa rete SAI, deve essere affrontato tramite variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio pertinenti;
    né da tale articolo né dalla relazione tecnica accompagnatoria è tuttavia debitamente quantificata e verificata l'ulteriore spesa arrecata dalla novella, un aspetto che necessita invece di essere puntualmente verificato anche per la grave crisi economica che sta colpendo 5 cittadini italiani e alla luce dell'aumento esponenziale degli arrivi illegali nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di verificare che non comportino costi e oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica anche successivamente all'entrata in vigore del provvedimento nonché ad effettuare un monitoraggio costante e a renderne noti, con cadenza almeno semestrale, gli effetti di spesa.
9/2727-A/93Frassini, Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 opera un'ampia revisione dell'attuale sistema di accoglienza e novella numerose disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
    il medesimo articolo alla lettera e) ripristina la possibilità di avviare i richiedenti asilo ad attività di utilità sociale, introdotta all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 dal decreto-legge n. 13 del 2017 e successivamente abrogata dal decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto Decreto Sicurezza 1;
    la norma, esattamente come nella precedente formulazione, per l'impiego in tali attività non prevede in capo al richiedente specifici requisiti professionali o altri, quali ad esempio una valutazione della pericolosità o l'assenza di precedenti penali o di eventuali disturbi psichici in atto che possano rappresentare pericolo per sé e per gli altri;
    secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo stando agli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali l'80 per cento dei richiedenti asilo non ha diritto ad alcuna forma di protezione, non avendone i requisiti richiesti dalla normativa internazionale e nazionale e pertanto, terminata la procedura, essendo irregolari dovrebbero essere rimpatriati;
    l'articolo 1 del decreto-legge amplia notevolmente i casi per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, stabilendo il divieto di espulsione dello straniero nel caso di un suo generico inserimento sociale in Italia e ne prevede la sua conversione in permesso di lavoro;
    dal combinato disposto delle due norme ne consegue che sarà molto più difficile poter procedere al rimpatrio degli stranieri irregolari successivamente all'esame e al diniego di protezione internazionale anche successivamente ad una impugnazione della decisione in virtù di una supposta integrazione conseguente ad attività a favore della collettività e pertanto il rischio di un uso strumentale della norma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione sopra richiamate per porre in essere urgenti iniziative legislative al fine del ripristino della normativa in materia di impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.
9/2727-A/94Legnaioli, Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Eva Lorenzoni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 dispone in materia di termini per la conclusione di procedimenti in materia di cittadinanza ed in particolare modifica l'articolo 9-ter della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 113 del 2018 (c.d. Decreto Sicurezza 1), riducendo da quarantotto a trentasei mesi il termine di definizione di tali procedimenti;
    il decreto-legge n. 113 del 2018 era intervenuto in materia al fine di procedere ad un ulteriore proroga dei termini per il sovraccarico di lavoro per gli uffici e dunque per consentire una adeguata istruttoria delle istanze di riconoscimento della cittadinanza,

impegna il Governo

a svalutare gli effetti applicativi della disposizione sopra richiamate per porre in essere urgenti iniziative legislative al fine di prevedere la possibilità di un'ulteriore proroga relativamente ai termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
9/2727-A/95Cestari, Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 e il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI e in precedenza SPRAR), modificandolo in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);
    la novella amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a tale circuito includendovi anche i richiedenti asilo oltre ai titolari di protezione speciale e prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi, quali corsi di lingua italiana e supporto psicologico con conseguenti ulteriori oneri a carico dello Stato;
    successivamente al decreto legislativo n. 142 del 2015, che aveva allora riformato il sistema di accoglienza, il numero di persone accolte era passato da circa 66 mila nel 2014 a 176 mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;
    il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei conti che aveva stigmatizzato l'accoglienza indistinta nel nostro Paese;
    i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;
    a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;
    la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto riporta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge n. 113 del 2018,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate con particolare riguardo agli effetti sul bilancio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa ed intervenire con provvedimenti correttivi.
9/2727-A/96Vanessa Cattoi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015 e il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI e in precedenza SPRAR), modificandolo in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);
    la novella amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a tale circuito includendovi anche i richiedenti asilo oltre ai titolari di protezione speciale e prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi, quali corsi di lingua italiana e supporto psicologico con conseguenti ulteriori oneri a carico dello Stato;
    successivamente al decreto legislativo n. 142 del 2015, che aveva allora riformato il sistema di accoglienza, il numero di persone accolte era passato da circa 66 mila nel 2014 a 176 mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;
    il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei conti che aveva stigmatizzato l'accoglienza indistinta nel nostro Paese;
    i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;
    a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;
    la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto riporta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge n. 113 del 2018;
    il decreto legislativo n. 142 del 2015 recepisce la Direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza la quale all'articolo 17 paragrafo 4 dispone che qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa anche di carattere normativo al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 4 della Direttiva 2013/33/UE onde procedere nei confronti di coloro che in passato hanno beneficiato delle misure di accoglienza al rimborso delle spese sostenute precedentemente.
9/2727-A/97Galli, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del decreto-legge riformulano l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, rispettivamente riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e prevedendo per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione;
    tali percorsi vengono garantiti dall'articolo 5, comma 1 a tutti i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sai, così come ridefiniti dal precedente articolo 4, senza alcuna ulteriore precisazione;
    come precisato nel dossier di accompagnato al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati con conseguenti oneri a carico;
    i beneficiari di tali percorsi risultano gli stessi che, per effetto della novella, sono ora accolti all'interno del Sai e che beneficiano di una serie di ulteriori servizi aggiuntivi fin dai loro ingresso nel circuito dell'accoglienza, quali in particolare corsi di lingua italiana,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile anche di carattere normativo al fine di prevedere quale requisito per poter accedere ai servizi ulteriori e aggiuntivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
9/2727-A/98Pretto, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del decreto-legge riformulano l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, rispettivamente riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e prevedendo per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione;
    tali percorsi vengono garantiti dall'articolo 5, comma 1 a tutti i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sai, così come ridefiniti dal precedente articolo 4, senza alcuna ulteriore precisazione;
    come precisato nel dossier di accompagnato al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati con conseguenti oneri a carico;
    i beneficiari di tali percorsi risultano gli stessi che, per effetto della novella, sono ora accolti all'interno del Sai e che beneficiano di una serie di ulteriori servizi aggiuntivi fin dal loro ingresso nel circuito dell'accoglienza finalizzati ad una loro integrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa ritenuta più utile anche di carattere normativo al fine di prevedere quale requisito per poter accedere ai servizi ulteriori e aggiuntivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge l'assenza in capo al beneficiario di procedimenti o condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
9/2727-A/99Tarantino, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, modificando diverse norme del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 1) e del decreto-legge n. 416 del 1989 (commi 3 e 4);
    il successivo articolo 5 prevede per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione allo scadere del periodo di accoglienza;
    l'articolo 5, comma 1 dispone che tali percorsi vengano avviati «a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci»;
    come precisato nel Dossier di accompagnato al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati;
    dal dibattito svolto in Commissione Affari costituzionali a cui hanno attivamente partecipato in audizione diversi amministratori locali, è emerso che i comuni italiani siano l'ultima tappa, il collo di un imbuto di un sistema, dove alla fine sono le Regioni e gli enti locali a fari carico delle conseguenze e degli effettivi costi di una gestione senza regole dei flussi migratori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di garantire l'esonero delle Regioni e degli enti locali da qualsiasi onere o costo con riguardo alla somministrazione di ulteriori percorsi di integrazione previsti allo scadere del periodo di accoglienza nel Sai.
9/2727-A/100Claudio Borghi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come modificato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132;
    la novella stabilisce che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (cosiddetti Cas) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nelle strutture del neo Servizio di accoglienza e integrazione (Sai), che ha sostituito il Siproimi, in gestione agli enti locali e precedentemente, in un'ottica di razionalizzazione, riservato solo ai titolari di protezione internazionale;
    con riguardo alle condizioni materiali di accoglienza, vengono previsti ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore, ossia la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale con evidente aggravio della spesa pubblica;
    ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che ha formalizzato la domanda di asilo e risalta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari;
    secondo il successivo comma 3 per essere accolto nei centri è sufficiente la dichiarazione del richiedente di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza mentre la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza deve essere effettuata dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale;
    ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 142 del 2015 costituisce causa di revoca delle condizioni di accoglienza l'accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti e in tal caso, recita il comma 6, il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito;
    con riguardo a tali controlli, anche più recentemente secondo quanto riportato dalla stampa, a seguito di alcuni controlli della prefettura di Pordenone sarebbe emerso che oltre cento stranieri avrebbero continuato per mesi a percepire rassegno sociale e ad alloggiare presso i centri di accoglienza, nonostante gli stessi svolgessero attività lavorativa con stipendi fino a 1500 euro mensili;
    quanto sopra riportato è di assoluta gravità sia perché per mesi ha generato uno sperpero di denaro pubblico non giustificato, che nell'ottica della nuove disposizione del decreto-legge n. 30 del 2020 sarebbe anche ulteriore, sia perché la vicenda è emersa solo in seguito all'intensificazione dei controlli da parte della prefettura di Pordenone sulle mancate dichiarazioni legate all'avvio dell'attività lavorativa dei migranti, potendo dunque ipotizzarsi l'esistenza di casi analoghi in altre provincia e, in generale, su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, ed adottare, di conseguenza, iniziative, anche di carattere normativo, volte ad intensificare su tutto il territorio nazionale i necessari controlli circa l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza nei centri di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 e nel Sistema di accoglienza e integrazione, al fine della revoca del beneficio medesimo.
9/2727-A/101Gava, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza modificato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132 (Decreto Sicurezza 1), riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
    la novella stabilisce che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (cosiddetti Cas) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nelle strutture del neo Servizio di accoglienza e integrazione (Sai), che ha sostituito il Siproimi;
    ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 142 del 2015 la mancata presentazione presso la struttura ovvero l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente costituisce motivo di revoca delle condizioni di accoglienza, disposta con decreto motivato del Prefetto della provincia in cui si trovi la struttura;
    la novella interviene anche con l'articolo 2 a riformare l'attuale procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
    ai sensi dell'articolo 23-bis del suddetto decreto legislativo n. 25 del 2008 viene presa ancora in considerazione l'ipotesi di allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza o di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 disponendo che in tal caso il procedimento di esame si intende sospeso e che il richiedente asilo possa per una sola volta chiederne la riapertura entro dodici mesi;
    la norma poi dispone che trascorso tale termine, la Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale dichiari l'estinzione del procedimento;
    in entrambi i casi l'ordinamento considera l'allontanamento ingiustificato un comportamento grave rilevabile sia dal punto di vista delle misure di accoglienza, che vengono immediatamente revocate, sia con riguardo alla volontà e necessità di chiedere protezione internazionale;
    in quest'ultimo caso viene però disposta la soia sospensione della domanda per un tempo notevolmente lungo e con aggravio delle attività delle Commissioni internazionali che devono attendere 12 mesi per poter procedere alla definizione del procedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di prevedere che l'allontanamento del richiedente protezione Internazionale dai centri di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 e dal Sistema di accoglienza e integrazione e dai centri di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1998 venga considerato come rinuncia implicita alla domanda di asilo.
9/2727-A/102Cantalamessa, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale all'articolo 3 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dispone in materia di trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare ai fini del rimpatrio;
    secondo quanto riportato anche dalla stampa, la situazione nella città di Pisa, negli ultimi mesi teatro di violente aggressioni e reati da parte di immigrati irregolari, è ormai di assoluta gravità e completamente fuori controllo;
    numerosi casi riportati dalla stampa attestano l’escalation di violenza e degrado che ha ormai investito la città, nonostante il considerevole impegno degli esponenti delle forze dell'ordine e dei militari, peraltro spesso aggrediti durante gli interventi per sedare gli scontri e identificare gli stranieri coinvolti;
    nel corso delle operazioni di identificazione durante una delle ultime aggressioni avvenute in città è emerso che gli immigrati fermati, in Italia ormai da tempo, avevano precedenti penali e condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e su di loro erano già pendenti ben due decreti di espulsione con ordine di esecuzione, da Livorno e da Pisa, tuttavia mai eseguiti per mancanza di posti;
    a seguito di questo ennesimo episodio di violenza, il nuovo Questore di Pisa ha chiesto al personale di concentrarsi nelle operazioni di rintraccio di altri immigrati considerati pericolosi, ritenendo questo «un progetto» vero e proprio, con «l'obiettivo di finalizzare le attività di controllo del territorio con risultati concreti che attenuino il senso di disagio che i cittadini avvertono in particolare in alcune zone della città e rendere quindi più efficace l'azione di contrasto alle diverse tipologie di reato che minano il quieto vivere della comunità»;
    secondo quanto riportato dalla stampa emerge una situazione in città di assoluta gravità a causa delle pochissime espulsioni effettuate di immigrati irregolari presenti a Pisa, che da questa estate risultano essere state solo 7;
    ai sensi della Direttiva 2008/115/CE il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è condizione essenziale ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento e rimpatrio dello straniero irregolare;
    a Pisa la violenza fra bande, iniziata ormai da tempo, ha causato una preoccupante situazione di degrado della città, un senso di grave insicurezza tra i cittadini, nonché dannose ripercussioni all'immagine e all'indotto della città, data la sua nota vocazione turistica,

impegna il Governo

alla luce del prevedibile incremento dei flussi migratori ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di implementare la dotazione organica del Corpo di Polizia con particolare riferimento alla questura di Pisa.
9/2727-A/103Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Claudio Borghi, Carrara, Legnaioli, Lolini, Picchi, Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, nei locali pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che il questore può adottare nei confronti di soggetti denunciati per specifici reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti;
    solo qualche settimana fa l'inchiesta White Stone sullo spaccio di droga in diversi comuni campani ha concluso il suo iter giudiziario. L'indagine aveva permesso di disarticolare un gruppo dedito allo spaccio di cocaina e crack in alcune zone delle province di Napoli ed Avellino e, in particolare, in luoghi individuati per le attività di vendita «al minuto» quali l'area adiacente una chiesa nel comune di San Prisco, la villa comunale del comune di San Tammaro, lo spazio antistante una scuola del comune di Marigliano e diversi circoli ricreativi e sale giochi dell'area vesuviana;
    la norma, per perseguire fino in fondo la sua funzione social-preventiva dovrebbe prevedere un ulteriore ampliamento dei luoghi da sottoporre a divieto di accesso da parte di soggetti già denunciati per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto non basta ricomprendere in tale elenco le sole scuole e i locali di intrattenimento ma occorre inserire anche quei luoghi frequentati dai giovani nel loro tempo libero e nei quali, sempre più di frequente, si infiltrano giovani pusher per incrementare il giro di spaccio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per estendere il divieto di accesso di cui all'articolo 11 del decreto in esame anche in prossimità di luoghi di incontro e aggregazione giovanile e soprattutto nei circoli ricreativi e vicino alle sale giochi.
9/2727-A/104Gobbato, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, nei locali pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che il questore può adottare nei confronti di soggetti denunciati per specifici reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti;
    oltre ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase precedente, ancorché non definitivo, all'accertamento della responsabilità penale; la nuova formulazione della citata norma individua gli elementi da prendere in considerazione per decidere in ordine all'applicazione del divieto: in particolare, si stabilisce che il Questore deve valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e fondare la decisione sugli accertamenti di polizia. Dalla lettera del testo che richiede entrambi questi presupposti emerge come la mera denuncia non sia da sola sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, risultando necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto debba in qualche modo considerarsi «pregiudicato», essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
    sarebbe opportuno chiarire, come peraltro evidenziato anche dagli stessi Uffici della Camera dei deputati-Servizio studi, se sia sufficiente una mera denuncia o se non siano richiesti ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato e quali provvedimenti dell'autorità giudiziaria siano utili a tal fine,

impegna il Governo

a chiarire che la sola denuncia è sufficiente in ordine all'applicazione del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, università, locali pubblici o di intrattenimento per perseguire in modo più efficace lo scopo social-preventivo dell'articolo 11 del provvedimento in esame.
9/2727-A/105Piastra, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    la sanatoria dei migranti irregolari presenti in Italia, di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che introduceva due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico, si è rivelata un vero e proprio flop;
    ad usufruire del provvedimento sono stati per lo più colf e badanti e solo in minima parte i braccianti agricoli, rendendo la regolarizzazione un vero e proprio buco nell'acqua per il fabbisogno di manodopera agricola stagionale; infatti, le domande presentate al 15 agosto riguardanti il settore primario ammontavano a circa 30.694;
    ancora una volta trova conferma quanto già accaduto nelle precedenti sanatorie, ovvero il lavoro domestico quale canale privilegiato per l'assunzione di stranieri irregolari della stessa etnia, al solo scopo di regolarizzare rapporti di lavoro fittizi che sfoceranno nell'ottenimento del permesso di soggiorno;
    simili interventi contribuiscono solo a creare un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore, per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;
    il mondo agricolo necessita di interventi diretti ed immediati, in primis la rivisitazione e semplificazione dello strumento del voucher, in modo tale da ampliarne l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna;
    il Paese è alle prese con la difficile lotta contro il virus e, a causa di esso, sta subendo una contrazione economica di enormi proporzioni che alimenta il già elevatissimo tasso di disoccupazione: farsi carico di persone che chiedono lavoro ed esistenza dignitosa con il rischio di non riuscire ad assicurarla né a loro né ai nostri connazionali appare ancora più demagogico ed irresponsabile,

impegna il Governo

ad ampliare l'utilizzo dello strumento del voucher in agricoltura, al fine di garantire, soprattutto in questa emergenza sanitaria, la continuità della produzione della filiera agroalimentare, che offrirebbe strumenti d'integrazione al reddito, ad esempio a cassaintegrati e pensionati evitando così il diffuso fenomeno del lavoro irregolare che sfrutta gli immigrati clandestini.
9/2727-A/106Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    le politiche portate avanti dal Governo, con l'attuazione di una sanatoria a favore di oltre mezzo milione di immigrati, sono dettate ancora una volta da logiche squisitamente ideologiche che nulla hanno a che fare con la realtà del comparto agricolo e le gravi difficoltà in cui esso versa, a causa degli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    simili interventi contribuiscono solo a creare un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore, per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;
    il mondo agricolo ha bisogno di interventi diretti ed immediati, in primo luogo di un forte impegno alla revisione e alla semplificazione dello strumento del voucher, non di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro un novero di permessi di soggiorno, in modo da poterne ampliare l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per far sì che sia garantita la forza lavoro necessaria all'agricoltura, senza procedere a sanatorie o regolarizzazioni di cittadini extracomunitari che vadano ad alimentare il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.
9/2727-A/107Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    è del tutto strumentale sfruttare la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore dell'agricoltura per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare ancora una volta i guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali, attraverso la tratta degli esseri umani;
    da tempo, si cerca di persuadere il Governo ad ampliare l'utilizzo dei voucher in agricoltura, così da fornire la possibilità a studenti, disoccupati, cassaintegrati e percettori di reddito di cittadinanza di lavorare nei campi, per sopperire a questa mancanza di personale, a cui il Governo aveva risposto con l'inefficiente regolarizzazione prevista dal decreto Rilancio;
    il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID,

impegna il Governo

a ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione del decreto Rilancio si è dimostrata fallimentare e simili sanatorie o regolarizzazioni rischiano di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.
9/2727-A/108Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    il fenomeno del cosiddetto caporalato agricolo, è l'ambito in cui, più che altrove, si concentrano i fenomeni di sfruttamento e le possibilità di degenerazione in lavoro coatto o addirittura riduzione in schiavitù; il caporalato è un fenomeno che è strettamente se non esclusivamente collegato all'immigrazione;
    benché il caporalato agricolo sia un fenomeno estremamente diffuso e trasversale nelle diverse zone d'Italia, va sottolineato come a caderne vittime siano soprattutto i braccianti di origine straniera. Secondo alcune statistiche in Italia dei circa 430.000 lavoratori agricoli a rischio di caporalato, l'80 per cento sono stranieri a causa della presenza di individui, in particolare, stranieri «irregolari», ovvero senza permesso di soggiorno, suscettibili allo sfruttamento;
    la caratteristica fondamentale del caporalato è che la sua opera di mediazione si concentra sulle fasce più deboli della forza lavoro: nei decenni passati era in particolare la manodopera femminile a trovare lavoro tramite i caporali, mentre a partire dagli anni ’80 è aumentata sempre più la quota degli immigrati, provenienti in particolare, ma non solo, da Medio Oriente e Africa subsahariana. L'arrivo degli immigrati ha portato grandi cambiamenti anche nell'organizzazione del sistema, con l'emergere di caporali stranieri;
    per ottenere un permesso di soggiorno è necessario che un datore di lavoro fornisca loro un contratto regolare; si crea però una sorta di circolo vizioso in cui queste persone sono spinte ad accettare anche le peggiori condizioni di sfruttamento pur di sopravvivere e sono meno disposte a denunciare la propria situazione, per paura di precludersi la strada verso un permesso di soggiorno che sarebbe solo possibile dal momento in cui il datore di lavoro redigesse un regolare contratto, oltre che per paura di essere espulsi dalle autorità;
    per molti braccianti senza permesso di soggiorno, il caporale rappresenta l'unico punto di riferimento della comunità. Spesso sono proprio i lavoratori che preferiscono organizzarsi con il caporale per avere in maniera più rapida un lavoro;
    nel settore agroalimentare è possibile produrre rispettando i diritti dei braccianti e interrompere quel trend che punta alla riduzione dei prezzi anche a costo di ignorare i costi di produzione reali,

impegna il Governo

ad attuare una vera e seria riforma del sistema del lavoro stagionale che trovi un punto d'incontro legale tra domanda ed offerta di lavoro e un maggiore controllo della filiera agricola, anche nel modo in cui sono allocati i fondi europei, al fine di migliorare l'azione di contrasto allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/109Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    recenti inchieste hanno portato alla luce la commistione tra organizzazioni senza scrupoli e agricoltura; l'agricoltura italiana è per un terzo caratterizzata dalla presenza di lavoratrici e lavoratori stranieri;
    nel nostro Paese ogni anno vengono impiegati regolarmente circa 370 mila lavoratori agricoli stranieri, più del 25 per cento del totale degli impiegati del settore, che però aumentano parecchio considerando anche coloro che non sono impiegati regolarmente, e per questo non conteggiati nelle statistiche ufficiali;
    il fenomeno del caporalato sfrutta l'immigrazione clandestina, quindi un'immigrazione fuori controllo aiuta le agromafie; una riduzione degli sbarchi, porta ad avere meno disperati da sfruttare ed ostacola, senza dubbio, la possibilità per la criminalità di fare affari;
    le agromafie, secondo il rapporto Agromafie dell'Eurispes, in Italia fatturano ogni anno 24,8 miliardi di euro;
    gli immigrati che sbarcano non arrivano legalmente nel nostro Paese e a seguito di accertamenti risultano in gran parte clandestini e, quindi, non potrebbero prestare i loro servizi all'agricoltura; questo porta ad aumentare l'allarmante e quasi scontato binomio fra clandestini e lavoro illegale;
    gli immigrati irregolari sono persone che per sopravvivere devono necessariamente muoversi in un contesto criminale o illegale. Lavorano come braccianti per pochi euro all'ora e in condizioni disumane, a vantaggio dei «caporali» e costituiscono un potenziale bacino di manovalanza per la criminalità;
    se si proseguisse nella convinzione che le sanatorie – come quella prevista dal DL Rilancio che per braccianti, colf, badanti e per persone impegnate nella filiera agricola presenti nel territorio italiano, senza avere i documenti in regola, dando così la possibilità di sanare la loro posizione –, o, come previsto dal decreto all'esame, di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, un novero di permessi di soggiorno, sono la panacea del problema del caporalato, non faremo altro che avere sempre più schiavi; la sanatoria o la regolarizzazione di massa non fa altro che portare altro sfruttamento,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per risolvere definitivamente ed in modo più efficace il drammatico fenomeno del caporalato per contrastare il mercato illegale dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina nel lavoro agricolo che tiene in ostaggio le più importanti zone agricole d'Italia.
9/2727-A/110Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;
    il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato il caporalato, ma che vede anche altre forme di irregolarità contrattuale e retributiva, ha registrato una crescita costante negli ultimi 10 anni. Ancora oggi, infatti, si registrano continue situazioni di irregolarità;
    nonostante nel 2016 siano state introdotte con la legge n. 199 del 2016 norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contrasto al caporalato, continuano ad essere riscontrati periodicamente nel nostro Paese episodi di caporalato e di sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, soprattutto a danno degli immigrati clandestini;
    l'impossibilità di realizzare l'incontro concreto tra domanda e offerta, determina situazioni favorevoli alla diffusione di transazioni illecite gestite dal «caporalato» e incrementa la concentrazione di immigrati irregolari in zone spesso già degradate del Paese;
    la situazione di grave vulnerabilità e marginalità dei lavoratori nell'agricoltura, in gran parte stranieri, a rischio di grave sfruttamento lavorativo, si riflette anche sulla competitività delle imprese, che invece rispettano le regole;
    alcuni dati rilevano che in Italia sono circa 430.000 i lavoratori agricoli a rischio di caporalato, dei quali l'80 per cento sono stranieri, inoltre, oltre 132.000 si trovano in condizione di grave vulnerabilità sociale e sofferenza occupazionale, risultando ancora più piegati a varie forme di sfruttamento ed irregolarità;
    la pratica del caporalato porta anche un mancato gettito contributivo stimato intorno ai 600 milioni di euro all'anno;
    come previsto dal provvedimento all'esame, la possibilità di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro un novero di permessi di soggiorno, non è altro che il risultato del fallimento della regolarizzazione prevista dal decreto-legge Rilancio per braccianti, colf, badanti pensando che questi provvedimenti possano essere la panacea del drammatico problema del caporalato,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente iniziative volte a rafforzare e completare il nuovo quadro normativo introdotto per contrastare il lavoro nero e il caporalato al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela delle migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale, anche utilizzando immigrati clandestini.
9/2727-A/111Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare ulteriormente l'applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 199 del 2016 per contrastare il lavoro nero e il caporalato al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela di migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale di italiani, di stranieri comunitari, di migranti irregolari.
9/2727-A/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;
    da tale norma non risulta chiaro se ci debba essere o meno una conferma di ricevuta segnalazione da parte delle Autorità alle quali giunge la comunicazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di intervenire per il superamento delle criticità che dovessero manifestarsi con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a disporre che le comunicazioni debbano essere formalmente recepite dall'autorità nazionale alla quale arrivano.
9/2727-A/112Piccolo, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;
    da tale norma non si evince quali siano i centri di coordinamento competenti per il soccorso marittimo considerato che le zone SAR spesso si sovrappongono,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di superarne le criticità che possano emergere con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a disporre un coordinamento fra i Paesi le cui zone SAR sono confinanti o sovrapposte, onde evitare che le comunicazioni di soccorso vengano indirizzate tutte verso l'Italia.
9/2727-A/113Fantuz, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;
    da tale norma non si evince se sia necessaria una eventuale successiva autorizzazione all'ingresso nelle acque del mare territoriale da parte dell'Autorità preposta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che sia sufficiente una semplice segnalazione al Paese che più aggrada, indipendentemente dalla zona SAR in cui si trova la nave, per poter poi attraccare senza autorizzazioni esplicite.
9/2727-A/114Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;
    da tale norma non risulta che si sia individuato nel nostro Paese un unico centro di raccolta dati sia in entrata che in uscita, tale da coordinare gli eventuali soccorsi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare tale centro nel Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui concorrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.
9/2727-A/115Comencini, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Pretto, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;
    da tale norma non risulta che si sia individuato nel nostro Paese un unico centro di raccolta dati sia in entrata che in uscita, tale da coordinare gli eventuali soccorsi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che la Presidenza del Consiglio dei ministri si possa avvalere del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM) al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali.
9/2727-A/116Raffaele Volpi, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;
    da tale disposizione non risultano chiaramente definite le responsabilità dello Stato di bandiera summenzionato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate al fine di intervenire sulle criticità che dovessero emergere in merito a quanto esposto in premessa anche con l'adozione tempestiva di ulteriori iniziative normative volte a ritenere lo Stato di bandiera del naviglio responsabile in solido dei danni eventualmente arrecati dallo stesso.
9/2727-A/117Lucentini, Molinari, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Maggioni, Lorenzo Fontana, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;
    da tali disposizioni non è chiaro se lo Stato di bandiera sia responsabile quanto il centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo dell'eventuale ingresso in porto della nave da soccorrere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare che, nel caso non ci fosse un riscontro da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni, sta lo Stato di bandiera a dover garantire l'approdo della nave stessa.
9/2727-A/118Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;
    da tale disposizione non risultano chiaramente definite le responsabilità dello Stato di bandiera nel garantire gli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare che lo Stato di bandiera sia tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare.
9/2727-A/119Zicchieri, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, omissis»;
    si sono verificati nel recente passato speronamenti e scontri fra navi, anche all'interno del mare territoriale italiano e addirittura in prossimità di porti;
    l'articolo 1100 del codice della navigazione reca: «Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni» ma in Italia l'Autorità preposta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare, in base alla Direttiva Napolitano del 28 marzo 1998 è la Guardia di Finanza, il cui naviglio pur essendo militare non può definirsi «da guerra»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il codice della navigazione al fine di adeguare la normativa per tutelare anche le navi delle Autorità preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare da attacchi di resistenza o di violenza.
9/2727-A/120Andrea Crippa, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in corso di conversione ha natura composita e contempla, tra l'altro modifiche al codice penale, nuovi ipotesi delittuose e disposizioni in materia di sicurezza;
    il decreto introduce altresì l'ampliamento indiscriminato delle fattispecie di permessi di soggiorno speciali di cui all'articolo 1 che assieme alla previsione di una loro automatica conversione in permessi per lavoro rappresentano un indiscutibile fattore di attrazione di flussi migratori irregolari, con il pericolo, peraltro denunciato più volte in diversi rapporti di intelligence, di infiltrazioni terroristiche all'interno degli stessi;
    i tragici fatti accaduti a Nizza il 29 ottobre scorso, con il brutale assassinio di tre persone all'interno della basilica di Notre-Dame in un attacco terroristico di matrice islamica da parte di un immigrato sbarcato poco tempo prima in Italia, sono di una gravità inaudita che meritano una profonda attenzione in ordine alle modifiche alla normativa in tema di immigrazione di cui al decreto-legge in oggetto;
    occorre quindi, nell'ambito della sicurezza dei cittadini, prevedere anche una fattispecie specifica di reato volta a perseguire la cristianofobia e tutte le discriminazioni legate all'odio anti-cristiano;
    i drammatici dati diffusi in questi anni e l'allarme delle organizzazioni manifestano con evidenza che i cristiani sono una minoranza perseguitata in Europa e in tutto il mondo. Ma anche in Italia; è di qualche mese fa il tentativo di distruggere una croce in una parrocchia romana, ma casi sempre più violenti e sinistri si ripetono con frequenza ormai regolare. In Francia, quella cristiana è, secondo i dati del ministro degli interni, la religione più perseguitata con centinaia di casi di attacchi a luoghi o persone nel solo 2019. Inoltre sempre della scorsa settimana sono le immagini degli incendi delle cattedrali cilene o le profanazioni nelle chiese polacche;
    il 15 gennaio 2020 Porte Aperte pubblica la WORLD WATCH LIST 2020 (WWL – periodo di riferimento ricerche 1o novembre 2018-31 ottobre 2019), la nuova lista dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo. Primo dato degno di nota: cresce ancora la persecuzione anticristiana nel mondo in termini assoluti. Oggi salgono da 245 a 260 milioni i cristiani perseguitati nei paesi della WWL, sostanzialmente 1 cristiano ogni 8 subisce un livello alto di persecuzione a causa della propria fede. Su circa 100 paesi potenzialmente interessati dal fenomeno monitorati dalla nostra ricerca, 73 hanno mostrato un livello di persecuzione definibile alta, molto alta o estrema. Il numero di cristiani uccisi per ragioni legate alla fede scende da 4.305 dello scorso anno a 2.983 del 2019, con la Nigeria ancora terra di massacri per mano soprattutto degli allevatori islamici Fulani, ben più letali dei terroristi Boko Haram. La Repubblica Centrafricana e, in particolare, lo Sri Lanka, con il terribile attentato di Pasqua 2019, sono rispettivamente il 2o e 3o paese per numero di uccisioni. Al di là delle uccisioni legate alla fede, sconcerta il notevole aumento della «pressione» sui cristiani, in un mix di vessazioni, aggressioni, violenze e discriminazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, al fine di prevenire il diffondersi sul nostro territorio di un'ostilità anticristiana, anche attraverso iniziative normative tese ad introdurre nel nostro codice penale una fattispecie specifica di reato volta a perseguire la cristianofobia e tutte le discriminazioni legate all'odio anti-cristiano.
9/2727-A/121Lorenzo Fontana, Molinari, Alessandro Pagano, Ferrari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ed è volto ad introdurre misure che modificano o abrogano alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 53 del 2019 in particolare all'articolo 1;
    il provvedimento comporta anche una completa rivisitazione delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro una serie di permessi cosiddetti «speciali»;
    purtroppo il provvedimento sembra considerare le diverse inchieste sulla stipulazione di falsi contratti di lavoro con l'intento di garantire il permesso di soggiorno agli extracomunitari, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, né sembra prendere in considerazione la problematica relativa al commercio abusivo ed alla contraffazione, molto spesso connesso all'immigrazione clandestina;
    il commercio ambulante abusivo è un'attività economica di rifugio svolta per lo più da stranieri ed è accertato da diversi studi questo stretto legame tra commercio abusivo ed «economia etnica», un concetto che sottolinea la presenza massiccia di alcuni gruppi nazionali di migranti in settori specifici del mercato del lavoro che sono caratterizzati da ridotte barriere all'ingresso, in termini finanziari e tecnologici;
    la forte presenza straniera nel commercio abusivo e nella contraffazione trova anche spiegazioni di tipo culturale, vista l'importanza del background psicologico, religioso, socio-culturale nella propensione di alcuni gruppi etnici ad orientarsi verso le attività commerciali;
    il fiorire del commercio abusivo e della contraffazione è sicuramente un fattore che aumenta il livello di insicurezza pubblica unita dal degrado ambientale e di arredo urbano;
    solo attraverso il rispetto da parte di tutti dei reciproci diritti e doveri è possibile garantire la legalità e la sicurezza, in particolare combattere il lavoro nero e le attività sommerse,

impegna il Governo

a stanziare, nel primo provvedimento utile, apposite risorse da trasferire ai Comuni quale contributo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località marittime di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
9/2727-A/122Raffaelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, ma non fa alcun cenno alla situazione di crisi pandemica che dobbiamo attualmente affrontare;
    il decreto-legge modifica le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, principalmente all'articolo 1 con riguardo alla programmazione dei flussi migratori e all'articolo 3 relativamente alle modalità di trattenimento ai fini del rimpatrio;
    secondo i rapporti della Commissione nazionale di asilo circa l'80 per cento delle domande di asilo presentate dagli immigrati giunti in Italia è priva dei requisiti per ottenere alcuna forma di protezione e dunque deve essere rimpatriata;
    le nuove necessità determinate dalle attività di monitoraggio, rintraccio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale nonché di ordine pubblico incrementeranno il lavoro delle Forze dell'ordine non solo dal punto di vista operativo ma anche riguardo agli adempimenti burocratici dei loro uffici;
    già in situazioni normali, non di emergenza, le nostre forze di polizia denunciano già una scarsità di materiale per la loro attività d'ufficio,

impegna il Governo

a istituire un Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto straordinario di articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia, alla luce dell'incremento dei flussi migratori e delle conseguenti attività di ufficio derivanti dal provvedimento in esame.
9/2727-A/123Caffaratto, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento;
    in particolare, l'articolo 1 abroga le disposizioni contenute all'articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 286 in materia di controllo delle frontiere marittime e sorveglianza del mare territoriale, riformulandole al comma 2 ma privandole della necessaria efficacia per il contrasto ai flussi migratori clandestini;
    stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;
    la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha reso particolarmente complessa la gestione dei migranti da parte del personale della Marina militare, delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza;
    le nostre forze di polizia operanti sul territorio hanno a che fare con un numero crescente di immigrati irregolari,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente iniziative per destinare maggiori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare, delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle forze di polizia in relazione agli accresciuti impegni connessi al prevedibile incremento dei flussi migratori anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso.
9/2727-A/124Colla, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una significativa modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme suda condizione dello straniero, principalmente all'articolo 1 con riguardo alla programmazione dei flussi migratori e all'articolo 3 relativamente alle modalità di trattenimento ai fini del rimpatrio;
    nel corso dell'esame del provvedimento sono stati chiamati in audizione diversi rappresentati dei Sindacati delle Forze dell'ordine proprio in considerazione degli effetti che tale provvedimento ha inevitabilmente con riguardo alla loro attività sul territorio;
    l'allarmante aumento degli sbarchi di immigrati irregolari sulle nostre coste, con ben oltre 30 mila arrivi, e la mancata adozione di opportune misure per fermare i continui flussi migratori illegali anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, stanno suscitando enorme preoccupazione per gli elevati rischi a cui si sta così esponendo non solo tutta la popolazione ma anche, in particolare, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine;
    il decreto introduce l'ampliamento indiscriminato delle fattispecie di permessi di soggiorno speciali di cui all'articolo 1 che assieme alla previsione di una loro automatica conversione in permessi per lavoro rappresentano un indiscutibile fattore di attrazione di flussi migratori irregolari, con il pericolo, peraltro denunciato più volte in diversi rapporti di intelligence, di infiltrazioni terroristiche all'interno degli stessi;
    alla luce di quanto sopra è quindi di assoluta necessità dotare le nostre forze dell'ordine degli strumenti e dell'equipaggiamento adeguato e necessario onde far fronte alle maggiori esigenze di presidio e controllo del territorio;
    deve altresì tenersi conto dell'emergenza epidemiologica in atto e del fatto che le nuove necessità determinate dal monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale incrementeranno il rischio che le nostre forze di polizia entrino in contatto con soggetti affetti da SARS-CoV-2,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative di carattere normativo per implementare le risorse destinate alla copertura finanziaria per l'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza dell'amministrazione per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia con particolare riferimento a quelle di contrasto all'immigrazione clandestina.
9/2727-A/125Maturi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto ad introdurre misure urgenti inerenti la disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale e completare, così come misure di ordine pubblico;
    il provvedimento, inoltre, incrementando all'articolo 1 il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, costituisce un evidente pull factor che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani e sta facendo tornare l'Italia, come accaduto negli anni 2016 e 2017, la porta d'ingresso privilegiata dall'immigrazione clandestina via mare e via terra;
    stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, negli ultimi mesi e, nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;
    come rilevato da diversi rapporti di intelligenze, vi è il gravissimo rischio di infiltrazioni terroristiche tra gli immigrati che giungono illegalmente in Italia;
    in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione europea e nazionale, per contrastare il fenomeno terroristico, mette in campo una complessa attività informativa di prevenzione, volta a prevenire le minacce alle istituzioni democratiche;
    il terrorismo di matrice islamica gode di finanziamenti che il più delle volte provengono dall'estero sotto forma di finanziamenti a organizzazioni religiose e di carattere sociale, per la costruzione di edifici di culto, attrezzature destinate a servizi religiosi o di assistenza sociale,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a regolamentare i finanziamenti destinati ad enti, associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, prevedendo che questi soggetti possano ottenere finanziamenti solo da persone giuridiche e/o fisiche, residenti sul territorio nazionale.
9/2727-A/126Bellachioma, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Guidesi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un sostanziale rilassamento delle norme in tema di regolamentazione dell'immigrazione illegale ed è destinato a portare un eccezionale afflusso di cittadini stranieri che entreranno nel nostro Paese in modo illegale;
    il provvedimento prevede il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio;
    la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, presenti sul territorio nazionale, è pari a 1.425 posti;
    il provvedimento ha introdotto nuovi criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli standard sanitari ed abitativi, che limitano la presenza massima ammessa in ciascun centro;
    per assicurare l'effettiva e più efficace adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero è importante il lavoro svolto dai centri di rimpatrio,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente un piano per ampliare il numero di centri di cui all'articolo 14, comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da garantire l'esistenza di minimo un centro per il rimpatrio a livello regionale, in ciascuna provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.
9/2727-A/127Bianchi, Molinari, Bazzaro, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli, Panizzut, Gava, Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;
    il comma 1, lettera d) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;
    il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitate o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;
    tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre a carico del comandante, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione, che effettui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato, una sanzione amministrativa in termini di multa, nonché la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
9/2727-A/128Grimoldi, Molinari, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;
    il comma 1, lettera d) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;
    il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitate o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;
    tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre a carico del comandante, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione, che operi la raccolta e il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il transponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, una sanzione amministrativa sotto forma di multa, nonché una sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante.
9/2727-A/129Molinari, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;
    il comma 1, lettera d) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;
    il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitate o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;
    tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato alla raccolta delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6, da parte del comandante del natante, e a introdurre a carico del comandante che non abbia osservato l'indicata condizione una sanzione amministrativa, nonché a una sanzione accessoria della confisca del natante e del risarcimento dei danni conseguiti pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.
9/2727-A/130Picchi, Molinari, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2, lettera b), e il comma 3 prevedono fa riduzione a novanta giorni (anziché centottanta) del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale;
    una apertura indiscriminata agli stranieri, senza un esame approfondito del possesso dei prerequisiti per godere dell'asilo politico, avrebbe ripercussioni su vari fronti, creando pressioni sul sistema sanitario, su quello della sicurezza pubblica, nonché sulle finanze pubbliche;
    sono presenti nel nostro Paese un numero ingente di migranti irregolari che hanno richiesto la protezione internazionale ma più del 65 per cento delle domande di asilo è stato respinto nel 2019 (contro il 58,6 per cento del 2018);
    dovrebbe vigere il principio che solo coloro che godono del diritto di protezione internazionale sulla base delle convenzioni internazionali ha il diritto di restare in Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assoggettare alla procedura accelerata e obbligare alla permanenza all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR, fino a un massimo di sei mesi, per tutti quei richiedenti protezione internazionale che abbiano fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privi di documenti che complica la verifica della loro identità o provenienza.
9/2727-A/131De Martini, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli, Gerardi, Murelli, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che è volta a tutelare non solo chi arriva da un altro Paese, ma anche coloro che si occupano di ricevere queste persone, dà agli Stati Membri indicazioni precise per quanto riguarda i livelli di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici a tutela della foro salute, soprattutto in relazione ai rischi presenti nell'attuale situazione di crisi epidemiologica;
    con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 sono state adottate misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    la crisi epidemiologica da COVID-19 ha gettato i cittadini italiani in una crisi economica e sociale senza precedenti, con la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento del tasso di disoccupazione;
    esiste chiaramente un collegamento tra l'immigrazione e la situazione sanitaria, e non si può pensare di non adottare nei confronti dei migranti quelle misure restrittive adottate nei confronti della generalità dei cittadini italiani;
    non sarebbe corretto far pagare il prezzo per l'emergenza sanitaria solo ai nostri cittadini e al contempo non venga richiesto nulla agli immigrati clandestini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere il rilascio di permessi di soggiorno fino alla conclusione della crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2727-A/132Paolin, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    il provvedimento all'articolo 1 stravolge completamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riguardo alla programmazione dei flussi migratori;
    i cittadini dei comuni di frontiera stanno dimostrando di sopportare sacrifici straordinari di fronte all'attuale crisi epidemiologica, ma sono sottoposti anche ad ulteriori difficoltà dovute all'immigrazione;
    l'ulteriore emergenza conseguente a tali flussi migratori irregolari, vista anche la consistenza numerica degli stessi, ha ovviamente riguardato non soltanto il comune di Lampedusa e Linosa e della Sicilia, per i quali è stato previsto un contributo straordinario dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 140 del 2020 ma altresì tanti altri comuni del litorale calabrese, pugliese e della Sardegna, come attestano i diversi arrivi di immigrati irregolari registrati negli scorsi mesi a Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Roccella Jonica, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Crotone, susseguitesi negli scorsi mesi di notte e di giorno, anche durante la stagione turistica e in alcuni casi anche direttamente sulle spiagge, tra lo stupore dei bagnanti;
    l'incremento dei flussi migratori irregolari ha coinvolto non solo le frontiere marittime ma altresì quelle terrestri ed ha particolarmente coinvolto i comuni alla frontiera con la Francia, come Ventimiglia, e di ingresso dalla rotta cosiddetta Balcanica;
    sempre più famiglie italiane e immigrate regolari chiedono di accedere agli aiuti messi a disposizione dagli enti locali: case popolari, buoni spesa, mense scolastiche gratuite, assistenza sociale;
    l'ampliamento dei permessi comporta un aggravio per gli enti locali, tenuti a garantire i servizi sociali di base e il welfare alle persone senza reddito e senza casa;
    senza una limitazione nel rilascio dei permessi di soggiorno e nella loro conversione, l'aumento del loro rilascio determinerebbe una condizione di stress per gli enti locali, obbligandoli a scegliere chi aiutare, magari a scapito dei cittadini italiani;
    vi è la necessità che situazioni straordinarie siano affrontate con mezzi straordinari,

impegna il Governo

a reperire le occorrenti risorse economiche per concedere, con apposito provvedimento, indennizzi economici ai comuni di frontiera che soffrono la pressione migratoria e siano già colpiti dall'attuale situazione di crisi pandemica data dalla diffusione del COVID-19.
9/2727-A/133Parolo, Molinari, Cavandoli, Bianchi, Claudio Borghi, Locatelli, Molteni, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare di istituire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera maggiormente interessati dalla gestione dei flussi migratori.
9/2727-A/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Parolo, Molinari, Cavandoli, Bianchi, Claudio Borghi, Locatelli, Molteni, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ed amplia a dismisura la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno, determinando una discriminazione tra immigrati regolari e irregolari;
    nell'ampliare la platea di beneficiari del rilascio di permessi di soggiorno, non viene al contempo stanziata alcuna risorsa a favore dei comuni o delle forze dell'ordine;
    proprio in un momento in cui il Paese vive grandi difficoltà a causa della crisi epidemiologica, una immigrazione non gestita rappresenta un ulteriore grave peso per il nostro sistema sociale;
    l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni contraddittorie e di difficile applicazione, laddove prevede che tra i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permessi di lavoro ci sono tipologie di permessi che escludono la prestazione lavorativa e perfino il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
    con tale provvedimento si ripristina la previsione di permessi per motivi umanitari al di fuori di previsioni di convenzioni internazionali;
    l'articolo 1 del provvedimento rende pressoché impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 cause ostative, molte delle quali vaghe e fin troppo generiche;
    tale normativa determinerà un accrescimento del contenzioso giudiziario, con il rischio di creare un numero insostenibile di procedimenti, con conseguente compressione dei diritti dei cittadini italiani e del principio costituzionale di ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a tipizzare i permessi di soggiorno speciali e alla revisione delle cause ostative all'espulsione, ciò per evitare un'immigrazione indiscriminata e contraria alle norme di diritto internazionale.
9/2727-A/134Fiorini, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula contempla la possibilità di conversione di taluni permessi cosiddetti «speciali» in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, ampliandone di fatto i motivi giustificativi per il suo ottenimento;
    i presupposti previsti per la conversione del permesso di soggiorno, in particolare la conversione de permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, sono tali da prefigurare una sanatoria generalizzata visto che aumenta a dismisura la possibilità di rilasciare nuovi permessi di soggiorno;
    l'incremento delle fattispecie di conversione dei permessi comporterà un notevole aggravio per la pubblica amministrazione e le sue finanze;
    per i firmatari del presente atto, invero, si dovrebbe garantire l'accoglienza di nuovi immigrati solo nella misura in cui il Paese sia in grado di assicurare condizioni di vita dignitosa per i richiedenti la conversione del permesso di soggiorno e ciò sia per rispetto della persona accolta e sia per garantire la sicurezza dei cittadini del Paese che accoglie, atteso che, diversamente, c’è un evidente rischio di escalation della microcriminalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere quali criteri per la conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di un'assicurazione sanitaria.
9/2727-A/135Murelli, Molinari, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    all'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo dovrebbe essere tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione;
    la comprovata falsità delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare dovrebbero comportare l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale;
    allo straniero irregolare dovrebbe essere imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono la somma di 1.000 euro, a tale scopo dovrebbero essere sequestrate anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici alla movimentazione del denaro tramite il banking on-line;
    al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni più utile iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di introdurre nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di deposito cauzionale e l'istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale.
9/2727-A/136Bitonci, Molinari, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    si delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, protezione internazionale e integrazione degli stranieri;
    l'articolo 5 del provvedimento in titolo, nell'ambito del Piano nazionale per integrazione previsto all'articolo 29 del decreto legislativo n. 251 del 2007, prevede, tra l'altro, un tavolo di coordinamento tra i rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI;
    nel corso delle audizioni preliminari all'esame del presente decreto, anche i rappresentanti Conferenza delle regioni e delle province autonome e Anci hanno manifestato la necessità di un maggior coinvolgimento e attenzione delle realtà locali nella gestione dell'integrazione derivante da flussi miglioratori;
    è indubbio che gli amministratori locali siano la prima linea nell'opera di mantenimento della legalità e di contrasto alla criminalità, rischiando talvolta intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali in ragione della loro attività;
    i territori di confine poi, risultano essere i maggiormente esposti, proprio per la loro funzione di passaggio e di specificità geografica: ne sono una riprova i mirati interventi contenitivi ed economici che taluni comuni (ad esempio, Lampedusa e Linosa) hanno ricevuto sotto forma di ristoro poiché gravati dall'accoglienza dei flussi migratori;
    il paventato rischio che i nostri confini possano essere valicati da chiunque rimane sempre alto, concreto e di forte preoccupazione per le popolazioni residenti nei territori di confine: lo Stato deve perciò mostrare in modo concreto il suo sostegno e vicinanza agli amministratori locali fortemente segnati negativamente dai flussi migratori irregolari provenienti sia dalla rotta balcanica che dal confine con la Francia;
    ne sono un esempio le città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste, fortemente penalizzate e gravate dalla gestione del fenomeno migratorio nel rispetto della collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati;
    occorre pertanto prevenire e compensare le molte difficoltà che incontrano le specificità territoriali di confine,

impegna il Governo

ad adottare nell'immediato apposite iniziative, anche di carattere normativo, per le zone di confine di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste, sì da impedire non solo gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese dalle rotte terrestri e marittime, ma al fine di garantire anche adeguate condizioni di rilancio economico poiché maggiormente interessate a contrastare l'immigrazione clandestina e l'emergenza sociale strettamente connessa.
9/2727-A/137Di Muro, Molinari, Molteni, Panizzut, Gava, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili, Cavandoli, Bianchi, Parolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare di istituire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera maggiormente interessati dalla gestione dei flussi migratori.
9/2727-A/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro, Molinari, Molteni, Panizzut, Gava, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili, Cavandoli, Bianchi, Parolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'Italia, data la sua configurazione geografica e le sue numerose aree di confine è indubbiamente la più interessata tra i Paesi europei agli arrivi illegali; in particolare, molte zone di frontiera del nostro paese hanno già lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;
    il ruolo delle amministrazioni locali nella definizione della misura e delle modalità dell'accoglienza è quanto mai necessaria e non più rinviabile visto che, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno con le inevitabili ripercussioni di ordine sociale ed economico che ne è derivato;
    gli effetti di tali situazioni, al limite della sostenibilità anche economica, rischiano di degenerare tensioni sociali se non compensate soprattutto da aiuti economici ai territori maggiormente interessati a fronteggiare l'ingresso in Italia di immigrati irregolari;
    al contempo, è necessario rafforzare misure a garanzia della sicurezza dei cittadini attraverso interventi volti a potenziare il controllo del territorio di confine;
    nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori di confine è, per contro, opportuno prevedere misure distinte e settoriali in virtù del maggior coinvolgimento,

impegna il Governo

a tener conto di tutti i comuni che negli scorsi mesi, ed ancora oggi, sono maggiormente esposti ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, prevedendo, in particolare, anche attraverso l'adozione di apposite iniziative normative, misure di ristoro ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori marittimi e terrestri.
9/2727-A/138Alessandro Pagano, Molinari, Molteni, Di Muro, Panizzut, Gava, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili, Cavandoli, Bianchi, Parolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare di istituire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera maggiormente interessati dalla gestione dei flussi migratori.
9/2727-A/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandro Pagano, Molinari, Molteni, Di Muro, Panizzut, Gava, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili, Cavandoli, Bianchi, Parolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 9 introduce, una nuova figura di reato disciplinata dall'articolo 391-ter, per sanzionare introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari di telefoni cellulari e di dispositivi mobili, comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché, più in generale, ogni condotta attraverso la quale è procurato a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni;
    l'introduzione nel codice penale di una apposita fattispecie di reato destinata a reprimere l'accesso indebito a strumenti di comunicazione con l'esterno da parte della popolazione detenuta è conseguenza, chiaramente, del fenomeno – registrato in modo crescente negli ultimi tempi – dell'introduzione abusiva di apparecchi telefonici mobili negli istituti penitenziari;
    si tratta di una previsione volta a contrastare, con l'efficacia dissuasiva della sanzione penale, comportamenti e violazioni gravemente pregiudizievoli per l'efficacia del percorso trattamentale e finalizzati a tutelare la necessità di interrompere i rapporti con ambienti criminali esterni da parte dei soggetti sottoposti alle misure restrittive. La pena prevista, della reclusione da uno a quattro anni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame all'articolo 9, ed adottare le conseguenti ed opportune iniziative, anche di carattere normativo, atte a superare eventuali dubbi interpretativi per equiparare esplicitamente le comunicazioni «vocali» con quelle «telematiche» (chats, mail, sms) e, quindi, a rendere perseguibile penalmente l'introduzione di « sim card» utilizzabili per comunicazioni anche attraverso dispositivi elettronici diversi dai telefoni.
9/2727-A/139Marchetti, Molinari, Paolini, Potenti, Bisa, Di Muro, Morrone, Tateo, Tomasi, Turri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 2, al comma 1, lettera f), modificando l'articolo 35-bis, comma 3, decreto legislativo n. 25 del 2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-bis che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;
    quanti fuggono dalle guerre hanno diritto alla protezione internazionale e dunque, hanno titolo ad essere accolti in Italia, o meglio in Europa. Ma occorre rilevare, tuttavia, che negli ultimi tre anni solo il 7-8 per cento di coloro che giungono nel nostro Paese hanno ottenuto l'asilo e, pertanto, la stragrande maggioranza degli immigrati sono qualificabili come clandestini. Il precedente Esecutivo, e in particolare l'allora Ministro dell'interno Salvini, con l'approvazione dei «decreti sicurezza» era riuscito a ridurre sensibilmente le partenze dai Paesi d'origine e, di conseguenza, il numero dei naufragi in mare e dei clandestini presenti in Italia;
    oltre alle difficoltà di ordine economico e sociale connesse alla pandemia, l'Europa, negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare una nuova minaccia terroristica di matrice is amica: al riguardo, si evince necessaria la necessità di inasprire le norme per impedire, a chi non ha diritto, di approdare nel nostro Continente;
    e indispensabile l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
    è bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agite e celere il rito non è soltanto dovuta – e ciò sarebbe bastevole – all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti, anche di carattere normativo, che consentano di rendere più agile e celere il rito in materia di protezione internazionale al fine di perseguire l'esigenza di affrancare i tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche per assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo.
9/2727-A/140Cavandoli, Molinari, Paolini, Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Morrone, Tateo, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita; interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis dei codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
    tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche e, quindi, meritevoli di particolare attenzione;
    il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
    va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio;
    un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020);
    la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme in oggetto per porre in essere urgenti iniziative normative ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale agli insegnanti e al personale scolastico di ogni ordine e grado, anche alla luce delle maggiori tutele che per tale categoria sono introdotte dal provvedimento in esame.
9/2727-A/141Sasso, Tateo, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita; interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
    tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
    si evidenzia che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio;
    una parte della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. 1 penale, 5.2.2020);
    la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi di quanto richiamato in premessa, al fine di porre in essere urgenti iniziative normative tese al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a medici e operatori sanitari durante l'esercizio delle proprie funzioni, anche alla luce delle maggiori tutele che per tale categoria sono introdotte dal provvedimento in esame.
9/2727-A/142Turri, Molinari, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita; interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
    tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
    va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio;
    un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020);
    la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, ove emergessero criticità, riconsiderare integralmente l'impianto normativo di cui all'articolo 7 al fine del ripristino della normativa in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni per quali non opera l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del c.p.
9/2727-A/143Tateo, Molinari, Bisa, Turri, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
    tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione; il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove i svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
    è opportuno evidenziare che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio;
    un settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020);
    la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, all'emergere di criticità nel corso della sua vigenza, adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche normative, per rivedere l'impianto normativo di cui all'articolo 7 e la disciplina in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'ottica di escludere la tenuità solo nel caso di condotte violente o minacciose nei con fronti di ufficiali e agenti della forza pubblica.
9/2727-A/144Bisa, Molinari, Tateo, Turri, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e ne viene sancita l'operatività come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con t'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
    nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga, in modo incomprensibile e illogico il mandato dell'attuale titolare di ben 2 anni, oltre a consentire, al medesimo, mediante modifica dell'articolo 7 D.L 146 del 2013, di delegare le proprie prerogative a non meglio identificati «garanti territoriali» senza ben precisare se si tratti di garanti comunali, provinciali, o regionali. Non si precisa se i poteri siano attribuiti in via alternativa o congiunta e non si precisa quali siano i criteri di selezione di questi ultimi. Il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale allargamento, potrà avere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a precisare meglio, in relazione ai garanti territoriali, gli specifici requisiti di professionalità, moralità, indipendenza e competenza che essi debbono possedere.
9/2727-A/145Morrone, Molinari, Paolini, Potenti, Turri, Di Muro, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti de le persone private della libertà personale;
    occorre sancire rilevanza penale certa alle gravi condotte, quali la disobbedienza o la resistenza alle unità in pattugliamento nelle acque costiere, commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di «nave da guerra» di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice. Tale proposta va anche nel senso di armonizzare il Codice della navigazione all'evoluzione compiuta dalla normativa internazionale rispetto alla natura ed alla funzione del natanti che non fossero espressamente destinati al compimento di attività militari, circostanza sulla quale la definizione del nostro codice parrebbe ad oggi lasciare aperti dei dubbi in alcuni settori dell'opinione pubblica o, peggio, dei giudici di merito, pur del tutto erroneamente;
    le due fattispecie di reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione e di resistenza o di violenza contro nave da guerra di cui al pedissequo articolo 1100 del cod. navigazione hanno recentemente dimostrato di potersi prestare a queste restrittive e non opportune visioni interpretative. Ciò a dispetto di quelle che risultano essere le tendenze evolutive del diritto internazionale marittimo, maggiormente attente all'attuale contesto geopolitico. Infatti, alla globalizzazione dei mercati ed alla mondializzazione dell'economia lecita, si accompagnano fenomeni di criminalità transnazionale di vario tipo, (riciclaggio di denaro sporco, contrabbando, traffico internazionale di armi, di droga, di esseri umani, con la conseguente necessità di predisporre opportune azioni di contrasto anche al di là dei confini dei singoli Stati, con mezzi e strumentazioni di diversa natura e consistenza;
    occorre che i soggetti autori di condotte di reati di disobbedienza e di resistenza, dovranno così rispondere rispetto alla disobbedienza od anche alla resistenza, quando si trovino ad affrontare gli ordini impartiti da una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme previste dall'articolo 11, e di conseguenza adottare le opportune iniziative normative atte a garantire la punizione penale di gravi condotte quali la disobbedienza o la resistenza alle attività di pattugliamento commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di «nave da guerra» di cui all'articolo 1099 e 1100 del Codice.
9/2727-A/146Potenti, Molinari, Paolini, Turri, Di Muro, Morrone, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 2, al comma 1, lettera f), modificando l'articolo 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-bis che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;
    sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis n. 25 del 2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta – e ciò sarebbe bastevole – all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante il passaggio dal rito collegiale al rito monocratico, al fine di poter impiegare nella decisione dei procedimenti tanti giudici quanti attualmente compongono il Collegio e di potere inserire in tabella anche i Giudici onorari di Pace.
9/2727-A/147Paolini, Molinari, Potenti, Turri, Di Muro, Morrone, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    si reputa opportuno inserire una norma che limiti – a discrezione del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza – la possibilità, per le persone salvate a seguito delle operazioni di soccorso e curabili a bordo delle imbarcazioni coinvolte in tali operazioni, di accedere alla terraferma, almeno fino ai primi screening sanitari e così, pure, al fine di essere identificate agevolmente senza pericolo di fuga. La ratio della proposta sarebbe quella di evitare il pericolo di fughe incontrollate prima dell'identificazione e della valutazione della sussistenza dei motivi di riconoscimento di protezione alla stregua delle fonti di diritto sovranazionale;
    non esiste nel sistema ordinamentale di qualunque Stato alcuna norma che permetta ad un cittadino di entrare in un paese senza i titoli di espatrio, ed ogni stato sovrano ha il diritto dovere di manifestare la propria legittima capacità di interdizione al fenomeno;
    il legislatore del ’42 ha ideato una norma che permette al Ministro dei trasporti di fermare o disciplinare la navigazione marittima di concerto con il Ministero dell'Ambiente anche per ragioni di tutela dell'ambiente marino;
    occorre valutare l'inserimento, tra queste facoltà, anche dell'ipotesi di intervento per ragioni di sicurezza sanitaria. L'articolo 98 della convenzione internazionale NU sul Diritto del mare, afferma che ogni stato si deve organizzare per creare un idoneo servizio di soccorso e salvataggio, esattamente affermando; «promuova la costituzione e funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora con altri stati». Questo tipo di operatività deve rimanere di esclusiva spettanza dello Stato e non può essere autonomamente gestito da Onlus prive di qualunque coordinamento con le autorità statali nei cui mari pretendono di operare e sui cui territori pretendono di sbarcare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove norme introdotte con il provvedimento in esame ed adottare, di conseguenza, ogni iniziativa, anche normativa, idonea a garantire un servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea non disgiunto dalla possibilità di svolgere un primo screening sanitario ed identificativo a bordo.
9/2727-A/148Tomasi, Molinari, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazione e dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso ne confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
    il decreto-legge introduce una differenziazione fra i pubblici ufficiali coinvolti perché introduce una disparità di trattamento rispetto ad altri pubblici ufficiali in quanto il riferimento ad una mera qualità soggettiva è elemento del tutto estrinseco rispetto alla logica della non punibilità. Escludere la forza pubblica dalla clausola di non punibilità equivale ad ammettere che, quando le condotte – anche di solo oltraggio – si dirigono contro ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, il danno/pericolo per il bene protetto deve sempre essere affermato in via presuntiva;
    quanto al reato previsto dall'articolo 343, viene ora ad essere ricompreso fra le eccezioni alla non punibilità, dunque a costituire un'ipotesi in cui il fatto non potrebbe mai esser considerato lieve. Ma questa previsione – cioè appunto l'esclusione dal «beneficio» del 131-bis c.p. – sarebbe ragionevole se un'analoga esclusione fosse mantenuta anche per l'articolo 341-bis (che pure disciplina un caso di oltraggio a pubblico ufficiale);
    viene, quindi, introdotta una discriminazione irragionevole, perché risulterebbe maggiormente «tutelato» il soggetto (istituzionale) che ha invece maggiori strumenti di reazione al medesimo tipo di fatti offensivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina sopra richiamata, effettuando un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme, e, di conseguenza, intervenire prontamente, anche con iniziative di carattere normativo, tesi a riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa.
9/2727-A/149Tonelli, Molinari, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte reca disposizioni in tema di Immigrazione e asilo che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);
    il suddetto decreto-legge, di cui ora si discute ai fini della conversione, infatti, stravolgendo tutta la programmazione e la gestione dei flussi migratori, ha nella sua finalità principale quella di allargare nuovamente le maglie dell'accoglienza all'immigrazione irregolare, in particolare attraverso la reintroduzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la soppressione del limite temporale e delle quote stabilite per il decreto flussi annuale, nonché un ulteriore ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione fino a ricomprendere tra questi anche l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
    l'articolo 1, comma 1, lettera e), in particolare, estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento, espulsione ed estradizione a situazioni in cui l'allontanamento dal territorio nazionale si ritiene comporti una «violazione al diritto e al rispetto della propria vita privata e familiare»,

impegna il Governo

a considerare prioritariamente, nelle valutazioni circa il divieto di respingimento e di espulsione, la conoscenza della lingua italiana con un livello almeno pari a quello per richiedere la cittadinanza italiana, rispetto al ben più astratto e complesso giudizio circa integrazione e legami familiari.
9/2727-A/150De Angelis, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);
    il decreto-legge che ora si sta convertendo, infatti, stravolgendo tutta la programmazione e la gestione dei flussi migratori, ha nella sua finalità principale quella di allargare nuovamente le maglie dell'accoglienza all'immigrazione irregolare, con la reintroduzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e attraverso la soppressione del limite temporale e delle quote stabilite per il decreto flussi annuale, nonché un ulteriore ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione fino a ricomprendere l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
    da quanto è emerso dall'audizione del Ministro Lamorgese, il 17 novembre u.s., sta aumentando il numero degli immigrati clandestini, invogliati ora a venire in Italia per la possibilità oramai concreta di una regolarizzazione, con conseguenze notevoli per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte delle Forze dell'Ordine, già sotto pressione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed esposte a gravissimi rischi sanitari, in prima linea contro questa pressione immigratoria che sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa;
    l'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, ha istituito il Centro Elaborazione Dati (CED-SDI) ai fini del coordinamento, della raccolta, della classificazione, dell'analisi e della valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle forze di polizia;
    l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati, sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli Ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di Polizia giudiziaria delle Forze di polizia, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 121/1981;
    la Polizia Locale, quando svolge attività di pubblica sicurezza in servizio sul territorio, concorre all'aggiornamento ed all'implementazione proprio dei dati del Centro di Elaborazione Dati CED-SDI;
    il 6 maggio del 2019, pertanto, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole ai due schemi di decreto del Presidente della Repubblica che disciplinano le modalità di accesso al CED-SDI chiedendo di autorizzare anche gli operatori della polizia municipale alla consultazione dei dati, facoltà peraltro che era già prevista dalla legge n. 125 del 2008, ancor oggi rimasta senza i relativi decreti attuativi,

impegna il Governo

a consentire al più presto, in un prossimo provvedimento utile, l'accesso al Centro di Elaborazione Dati anche agli agenti della Polizia Locale presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività di ordine pubblico e pubblica sicurezza, al fine di renderne l'operatività più sicura.
9/2727-A/151Sutto, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
    in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione Internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai focali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,
   premesso che:
    l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato a tre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa in materia di contrasto alla pirateria audiovisiva;
    alimentata da organizzazioni criminali sempre più potenti e ramificate, la pirateria è un flagello che colpisce duramente gli autori – scrittori, registi, musicisti – e l'industria della cultura: editori, produttori di materiali musicali, film e serie televisive;
    questo business illegale cagiona un imponente danno per l'economia italiana a discapito dell'industria dell'audiovisivo che, in un momento già gravemente segnato dalle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid 19, si stima abbia perso nel solo 2019 oltre 6.000 posti di lavoro (dati FAPAV) proprio per effetto di questi fenomeni criminali;
    il business della pirateria, in Italia vale almeno sei miliardi di euro all'anno – quasi la metà del fatturato del traffico degli stupefacenti, 14 miliardi di euro nel 2017 – a danno degli autori e dei prodotti culturali: musica, libri, giornali,

impegna il Governo

a predisporre specifici interventi normativi finalizzati a dotare l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni dei poteri necessari per disporre il blocco dell'indirizzo IP dei siti che trasmettono illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore.
9/2727-A/152Capitanio, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
    in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina dei Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,
   premesso che:
    l'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc. correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessita di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa in materia di reati commessi sulle reti informatiche;
    l'evoluzione tecnologica e informatica e la diffusione dei social network hanno notevolmente aumentato il rischio di rendersi autori e di divenire vittime, talvolta inconsciamente, di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo

a sostenere la realizzazione di corsi nella scuola primaria e secondaria di primo grado volta a fornire agli studenti un inquadramento di base dei principali rischi di commettere e/o subire reati di cui in premessa che corrono utilizzando i social network, sensibilizzandoli all'importanza della privacy, intesa come cura dei propri dati personali.
9/2727-A/153Maccanti, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
    in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina dei Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,
   premesso che:
    l'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    l'evoluzione tecnologica e informatica e la diffusione dei social network hanno notevolmente aumentato il rischio di rendersi autori e di divenire vittime, talvolta inconsciamente, di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative finalizzate alla realizzazione di corsi nella scuola primaria e secondaria di primo grado volta a fornire agli studenti un inquadramento di base dei principali rischi di commettere e/o subire reati di cui in premessa che corrono utilizzando i social network, sensibilizzandoli all'importanza della privacy, intesa come cura dei propri dati personali.
9/2727-A/153. (Testo modificato nel corso della seduta) Maccanti, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    nodo cruciale della disposizione appare quindi l'indicazione della notifica di detta iscrizione al provider, al fine di impedire l'accesso ai siti indicati;
    prevedendosi un onere di notifica da parte del soggetto pubblicistico, non appaiono esservi dubbi circa il fatto che sia dal perfezionamento di detta notifica, di cui al comma 2 della disposizione, che i provider sono chiamati, entro il termine perentorio di sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti web;
    circa i provider ovvero i fornitori di connettività alla rete Internet, manca però una definizione che testualmente individui questa categoria, come viceversa avviene in materia di contrasto alla pedopornografia;
    la disposizione in esame si limita a prevedere che «i fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007», senza richiamare espressamente aspetti della disciplina indicata che appaiono centrali per una definizione puntuale degli obblighi in capo al provider;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una uniforme disciplina in materia di obbligazioni per gli Internet service provider,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire puntualmente gli obblighi in capo al provider, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame.
9/2727-A/154Donina, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    la procedura disciplinata dal decreto in oggetto appare già obsoleta nella misura in cui è strutturata per oscurare i siti del cosiddetto «surface web» ossia quella parte di rete che si utilizza indicizzata dai più importanti motori di ricerca, ma se l'attenzione viene spostata sul deep web (legale ma riservato) o sul più inquietante dark web (mercato illegale) le cose potrebbero essere più complicate, atteso che non esistono indirizzi IP o DNS da «bannare», il che potrebbe rendere la misura annunciata più una dichiarazione di intenti che un'effettiva arma di contrasto al traffico di stupefacenti sui web,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disciplina di contrasto al traffico di stupefacenti sulle reti di connettività con l'utilizzo di strumenti tecnologici più moderni.
9/2727-A/155Giacometti, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Donina, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    la previsione istituisce un elenco di siti web da ritenere veicolo di reati in materia di stupefacenti, con onere pubblicistico di iscrizione nella black-list e di notifica dell'iscrizione al provider, con obbligo per questi di inibirne l'accesso, pena una rilevante sanzione amministrativa pecuniaria non suscettibile di applicazione dei benefici ex articolo 16 legge n. 589 del 1981;
    nel merito la norma utilizza strumenti propri delle misure volte al contrasto della pedopornografia online introducendo disposizioni nella materia del contrasto al traffico di stupefacenti via internet;
    la novella in esame appare allocata in un contesto, come dianzi esposto, eterogeneo a fronte delle misure di contrasto alla pedopornografia in rete che, invece, vedevano nel lontano 1998 la loro introduzione in un complesso normativo articolato e sostanzialmente mono-settoriale;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc. correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi, quali ad esempio quelli di una complessiva ed uniforme trattazione disciplina del web;
    l'evoluzione tecnologica ha aumentato il rischio di rendersi autori o rimanere vittime di fatti penalmente rilevanti ed è oggi quindi necessario contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, anche minorenne, nella rete internet, mediante l'introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché di regole deontologiche e di sistemi di certificazione applicabili ai trattamenti di dati personali svolti dai gestori dei siti internet;
    a tal fine si rendono necessari nuovi strumenti di contrasto alla criminalità sul web tramite ad esempio di ripristinare l'accesso all'WHOIS (il protocollo di rete che permette, in seguito a interrogazione a database server dedicati, di scoprire a quale internet provider appartenga un dominio o un indirizzo IP), fondamentale per la lotta alle attività illecite online;
    dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica l'accesso a questi dati è fortemente limitato, anche per una scarsa chiarezza nell'interpretazione dello stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati, con un evidente impatto negativo sulle investigazioni a contrasto di un ventaglio di reati perpetrati via web, dagli illeciti IP alle attività fraudolente come il phishing, fino ad arrivare alla disseminazione di materiale pedopornografico;
    ad oggi il tentativo di conciliare la disclosure di questo tipo di dati con il decreto del Presidente della Repubblica ha portato alla creazione di un sistema assai frammentato e facilmente oggetto di strumentalizzazioni, in grado di ostacolare l'accesso a informazioni essenziali a titolari di diritti e autorità di enforcement,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte all'introduzione di un unitario complesso normativo in materia di contrasto all'utilizzo distorto del web, con particolare riferimento al commercio di stupefacenti.
9/2727-A/156Zanella, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    il contrasto alle droghe si realizza attraverso attività di repressione del traffico e dello spaccio di droga e dei crimini collegati, ma anche attraverso la formazione nelle scuole medie e superiori che coinvolge migliaia di studenti ogni anno. Lo scopo è quello di accrescere conoscenza e la consapevolezza dei rischi legati all'uso di droghe: un obiettivo prioritario se si considera che, dalle denunce presentate nel 2019, risultano in aumento i minorenni, sia italiani che stranieri, coinvolti nello spaccio di hashish e marijuana;
    anche in emergenza Covid, l'Italia è fortemente impegnata a livello internazionale nel traffico di droga, attraverso la cooperazione tra le polizie dei vari Paesi che è la chiave decisiva per il contrasto del fenomeno,

impegna il Governo

a diffondere tramite la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. – campagne di sensibilizzazione ed educazione alla legalità con lo scopo di accrescere la consapevolezza dei rischi collegati al commercio di stupefacenti di qualsiasi tipo in rete.
9/2727-A/157Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;
    per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;
    appare fondamentale che le strutture per l'accoglienza vengano gestite da operatori che abbiano esperienza e competenza, in grado di effettuare controlli efficaci e rigorosi all'interno dei centri;
    è importante che siano previsti controlli regolari sui gestori delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;
    i responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati hanno la responsabilità della gestione del centro di accoglienza e delle persone che vengano ospitate e devono ritenersi responsabili se una mancata sorveglianza causa fughe di rifugiati, come avvenuto recentemente in Umbria, Puglia, Basilicata, Veneto;
    se è grave in qualunque circostanza che clandestini, senza identità, affidati a strutture autorizzate e finanziate con fondi pubblici, possano fuggire da ogni tipo di vigilanza, è addirittura pericoloso per la salute di tutti i cittadini che ciò accada in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui viene posta particolare attenzione alle misure volte a contenere il contagio da Covid-19, e in cui vengono chiesti sacrifici a tutti i cittadini,

impegna il Governo

in fase di predisposizione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, a fissare stringenti criteri per l'affidamento dei servizi di accoglienza dei migranti, che prevedano, quali clausola di rescissione e perdita dei requisiti per la partecipazione ai bandi, la mancata previsione di personale che assicuri una presenza diurna e notturna nella struttura in grado di garantire un'inadeguata vigilanza delle persone allocate.
9/2727-A/158Andreuzza, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;
    per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;
    è necessario intervenire con fermezza per evitare che si verifichino situazioni paradossali, come accadute nei mesi trascorsi, per esempio a Modena, in cui le cooperative chiamate a gestire il servizio di accoglienza non hanno partecipato deliberatamente ai bandi pubblici che prevedono costi imposti per legge, obbligando la Prefettura a rinnovare la gestione del servizio e dettando quindi le condizioni economiche per continuare a gestire l'accoglienza costruendo ed applicando il prezzo più conveniente per loro, anche se in contrasto con la legge in vigore e le esigenze di spesa pubblica,

impegna il Governo

in fase di predisposizione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ad inserire la previsione secondo cui la continuazione del servizio in deroga di gestione dei centri, fino all'aggiudicazione del bando, venga affidata a soggetti terzi rispetto alle cooperative che non hanno dimostrato interesse a proseguire nel servizio evadendo i precedenti bandi pubblici.
9/2727-A/159Guidesi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;
    i centri di accoglienza sono stati in passato al centro di scandali e indagini per mala gestione, accusati di anteporre guadagni economici al benessere delle persone ospitate, presumibilmente anche a causa della totale mancanza di esperienza e competenza da parte degli operatori improvvisati e della esiguità di controlli efficaci e rigorosi all'interno delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa e, affinché il sistema di accoglienza sia rispondente a criteri di sicurezza pubblica, a potenziare i controlli nei confronti degli affidatari dei servizi di accoglienza, per scongiurare eventuali fughe ed evitare che clandestini, senza identità e sostentamento, si aggirino sui nostri territori, riversandosi presumibilmente nel mercato della criminalità organizzata e creando quindi problemi di ordine pubblico e sicurezza, nonché, in questo particolare momento, aggravando i rischi per la salute pubblica.
9/2727-A/160Dara, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Guidesi, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;
    gli ospiti dei centri di accoglienza spesso si rifiutano di rispettare i protocolli sanitari previsti in questo particolare momento di emergenza sanitaria e si registrano regolarmente episodi in cui si allontanano senza autorizzazione dalle strutture, destando serie e motivate preoccupazioni fra i cittadini sia per il rischio contagio da COVID-19, sia per i problemi di ordine pubblico;
    un intervento normativo in materia di immigrazione deve necessariamente essere accompagnato da disposizioni che agiscano con fermezza nei confronti degli immigrati che non rispettano pedissequamente le misure di contenimento di contagio e che vigilino su chi è responsabile della loro applicazione,

impegna il Governo

a inasprire ulteriormente le sanzioni a carico dei gestori dei centri di accoglienza qualora si ravvisano mancanze responsabilità fino a prevedere la risoluzione del contratto e l'esclusione dai bandi di gara per i soggetti in caso di omessa vigilanza o di tardiva comunicazione di allontanamento definitivo dalla struttura di accoglienza.
9/2727-A/161Gerardi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Guidesi, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 interviene in materia di smistamento nei centri di permanenza per i rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero;
    la materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolino la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;
    è evidente che i cittadini stranieri devono essere sorvegliati e tracciati per tutta la permanenza sul nostro territorio e devono essere trattenuti nelle strutture preposte. Non e pensabile che gli immigrati irregolari destinatari di provvedimento di rimpatrio siano messi in libertà con il semplice invito a lasciare il Paese, come sembra essersi verificato pochi giorni fa a Messina,

impegna il Governo

a garantire, con gli appositi strumenti a disposizione, massima accuratezza dei controlli dei cittadini stranieri respinti, dalla fase sbarco fino a quella di rimpatrio, assicurandosi che tutti gli immigrati irregolari oggetto di un provvedimento di rimpatrio lascino realmente il territorio nazionale nei tempi previsti e che fino a esecuzione della disposizione di allontanamento dall'Italia siano trattenuti e sorvegliati nelle strutture preposte, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio nazionale.
9/2727-A/162Benvenuto, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Badole, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;
    gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono destinatari di un provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine;
    le operazioni aeroportuali ai cosiddetti voli di rimpatrio e le procedure di riconoscimento dei cittadini extracomunitari, entrati illegalmente nel territorio nazionale, sono spesso espletate all'interno del sedime aeroportuale, derogando alle più elementari misure di safety e di security aeroportuale, con il rischio di causare incidenti anche gravi. Inoltre, spesso accade che la sorveglianza degli immigrati sia affidata a personale qualificato in materia di prevenzione in ambito aeroportuale, antisabotaggio ed antiterrorismo, che quindi viene distolto da questi importanti compiti,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti, per dare indicazioni attuative sulle modalità di gestione dei rimpatri affinché vengano effettuati senza distogliere personale qualificato che opera all'interno degli aeroporti con importanti compiti di prevenzione di rischi e che, quindi, la vigilanza degli immigrati clandestini sia svolta esclusivamente dal personale delle Forze di Polizia appositamente designato e potenziato, disponendo che la permanenza dei cittadini irregolari nell'aeroporto sia limitata esclusivamente alle procedure di imbarco/sbarco, mitigando così il rischio di procurare incidenti che possano pregiudicare il normale traffico aereo.
9/2727-A/163Badole, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;
    le strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti hotspot, definiti punti di crisi dall'articolo 10-ter del Testo unico immigrazione, sono aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate;
    alcuni hotspot presenti sul territorio italiano, come ad esempio quello di Taranto, sono stati realizzati per ospitare temporaneamente gli immigrati sbarcati, pertanto le strutture sono state realizzate in maniera tale da consentire una rapida identificazione, registrazione e foto segnalamento e per un trattenimento nei centri di circa 72 ore. Esistono quindi molte strutture che non sono datate di tutti i servizi e non sono idonee a sostenere una permanenza lunga di un numero significativo di persone, a maggior ragione nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo,

impegna il Governo

a verificare che tutte le strutture di primo soccorso e accoglienza siano provviste di un presidio medico permanente al fine di garantire la sicurezza sanitaria anche al personale impegnato nei servizi all'interno degli hotspot e, in caso contrario, di renderle non operative.
9/2727-A/164Locatelli, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Panizzut, Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 interviene su la procedura di esame delle domande di protezione internazionale;
    anziché favorire un illogico sistema di permissiva illegalità, sarebbe più logico favorire le forme legali di ingresso, che è l'unica strada per una efficace ed effettiva integrazione e per una pace sociale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di intervenire con un successivo intervento normativo che preveda la possibilità di avanzare la domanda di asilo e di protezione internazionale presso le sedi consolari e diplomatiche italiane all'estero, con il duplice scopo di evitare i traffici di esseri umani e, al contempo, limitare le richieste infondate.
9/2727-A/165Colmellere, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Panizzut, Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevedendo, in sostituzione delle precedenti disposizioni dell'articolo 13, che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi; prevede altresì modifiche in tema di sanzioni, ovvero che la violazione dei divieti e delle prescrizioni della norma sia punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro;
    ulteriori modifiche sono poi apportate al seguente articolo 13-bis, il cui comma 1 è stato sostituito dai seguenti:
    1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.
    1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.
    1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso. Prevede infine che la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro siano sostituite dalla reclusione da sei mesi a due anni e dalla multa da 8.000 a 20.000 euro.
   considerato che:
    il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento non solo per coloro che si siano macchiati di delitti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ma anche per chi nei pressi degli stessi locali abbia commesso delitti di lesione personale, rissa, violenza privata.
9/2727-A/166Binelli, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Panizzut, Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
    il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata;
    il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento è previsto solo per i locali dove si sono svolti i fatti o nel territorio della provincia, senza considerare che gli autori di reati hanno la possibilità di compiere gli stessi fatti su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere a tutto il territorio razionale e non solo all'area, o alla provincia dove è stato commesso il fatto, il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.
9/2727-A/167Patassini, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Panizzut, Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure riguardanti l'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;
    nel nostro Paese già vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152;
    si tratta di una legge a tutela dell'ordine pubblico approvata negli anni del terrorismo che, se venisse rigorosamente applicata, sanzionerebbe anche l'uso del burqa o del niqab, condotte dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;
    la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse al divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta,

impegna il Governo

a vietare o limitare, nel pieno rispetto della legge 22 maggio 1975, n. 152, in luogo pubblico o nel corso di manifestazioni pubbliche, l'utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo che comportano in tutto o in parte l'occultamento del volto.
9/2727-A/168Basini, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Panizzut, Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin.


   La Camera,
   premesso che:
    il dilagante fenomeno dell'immigrazione in Italia ha modificato sensibilmente la sensibilità di molte persone su alcuni aspetti della nostra cultura e tradizione che anni fa non si sarebbe neppure ipotizzato di mettere in discussione;
    le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico»;
    con la sentenza n. 556 del 2006, il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici nel giungere a tale conclusione hanno inteso confermare che il principio di laicità deve trasporsi sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo;
    il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del Crocifisso;
    non si ritiene che l'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa;
    risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo;
    cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società;
    rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese,

impegna il Governo

ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.
9/2727-A/169Saltamartini, Molinari, Lorenzo Fontana, Ferrari, Alessandro Pagano, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.
9/2727-A/169. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Molinari, Lorenzo Fontana, Ferrari, Alessandro Pagano, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 apporta modificazioni alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
    in particolare, il comma 1, lettera c), aggiunge un comma 5.1 all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, ai sensi del quale il Garante nazionale può delegare, per un periodo non superiore a sei mesi, i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di identificazione e di espulsione (Cie), quando particolari circostanze lo richiedano;
    le strutture richiamate sono particolarmente esposte a rischi in questa delicata fase di emergenza epidemiologica, a motivo della diffusione del virus SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure idonee al fine di assicurare che l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori e i centri di identificazione e di espulsione (Cie) sia esercitata nel pieno rispetto delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia.
9/2727-A/170Patelli, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera Oa) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;
    a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti;
    i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1o gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;
    alcuni paesi sono più affini alla nostre tradizioni culturali e religiose e nel tempo hanno dimostrato di sapersi ben integrare,

impegna il Governo

ad avviare uno studio per ricostruire quali siano le comunità straniere presenti in Italia che meglio hanno saputo manifestare la volontà di integrarsi con la comunità cittadina partecipando attivamente anche ad associazioni di volontariato o ad attività finalizzate alla promozione dell'educazione civica.
9/2727-A/171Toccalini, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera Oa) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;
    a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti;
    i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1o gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di ridefinire il quadro complessivo di interventi in materia di immigrazione, riconoscendo nelle quote d'ingresso specifiche priorità per coloro che provengono da Paesi che hanno stipulato accordi di riammissione con il nostro Paese.
9/2727-A/172Rixi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera»;
    all'interno del predetto articolo 1, nella veste approvata nella fase d'iter svoltasi in Commissione, e tra l'altro previsto che tra le cause ostative del respingimento, dell'espulsione o dell'estradizione dello straniero verso uno Stato estero vi è la violazione del rispetto dovuto alla sua vita privata e familiare;
    ai fini della valutazione del rischio di violazione del rispetto dovuto alla vita privata e familiare dello straniero passibile di respingimento, espulsione o estradizione è altresì stabilito che occorra tenere conto, tra le altre cose, dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
    non è precisato su quali istituzioni incomberebbe l'accertamento dei predetti fattori, ma è presumibile il coinvolgimento del personale delle forze di polizia, almeno per ciò che riguarda l'effettività dei vincoli familiari dello straniero interessato e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
    tale circostanza rappresenterà un aggravio dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, che saranno chiamate ad effettuare ulteriori controlli e gestire quantità di dati sempre maggiori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di potenziare quanto prima gli organici delle Forze di Polizia investiti del compito di eseguire controlli tesi all'accertamento dell'effettività dei legami familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale degli stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di respingimento, espulsione o estradizione.
9/2727-A/173Castiello, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera»;
    tra queste misure ve ne sono alcune che riguardano i soggiorni di breve durata degli studenti provenienti dall'estero iscritti presso filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;
    a proposito degli studenti stranieri il cui soggiorno non sia superiore ai 150 giorni, viene richiesta una dichiarazione di presenza accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio;
    pur prevedendosi l'irrogazione di una sanzione amministrativa per la violazione delle predette norme, nel provvedimento non è precisato su quali istituzioni incomberebbe l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prodotte;
    è tuttavia ragionevole presumere il coinvolgimento del personale delle forze di polizia in questa delicata operazione;
    la predetta circostanza equivale ad un aggravio dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, che saranno chiamate ad effettuare ulteriori controlli, in condizioni oltretutto di accresciuto rischio sanitario a causa della pandemia da SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a potenziare quanto prima gli organici delle Forze di Polizia investiti del compito di eseguire controlli tesi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, relativamente alla presenza di studenti provenienti dall'estero.
9/2727-A/174Billi, Molinari, Tonelli, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 2 contiene nuove «Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»;
    fra queste, ve ne sono alcune che concernono le cosiddette procedure accelerate, prevedendo tra i casi che le impongono l'esame della domanda presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate con decreto del Ministro dell'interno, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
    nel provvedimento, si precisa altresì come, in tali casi, la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
    la circostanza evidenzia la necessità di potenziare i controlli di polizia alle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di potenziare al più presto le dotazioni organiche e strumentali delle unità delle Forze di Polizia incaricate di provvedere al contro lo delle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali.
9/2727-A/175Coin, Molinari, Tonelli, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 2 contiene nuove «Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»;
    fra queste, ve ne sono alcune che concernono le cosiddette procedure accelerate, prevedendo tra i casi che le impongono anche quello della domanda di protezione reiterata da lo straniero durante la fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, da trasmettere con immediatezza alla Commissione territoriale competente, che la esamina entro tre giorni e la dichiara contestualmente inammissibile qualora non siano stati addotti nuovi elementi, valutati anche i rischi del respingimento;
    la circostanza evidenzia come i respingimenti permangano un elemento fondamentale della politica di controllo e contrasto ai flussi migratori irregolari;
    affinché le norme che prevedono respingimenti, allontanamenti ed espulsioni siano efficaci occorre tuttavia prevedere l'assegnazione ai rimpatri assistiti di un maggior numero di effettivi delle Forze di Polizia,

impegna il Governo

a distaccare un numero maggiore di effettivi delle Forze di Polizia all'espletamento dei cosiddetti rimpatri assistiti, allo scopo di garantire l'esecuzione degli ordini di respingimento, allontanamento ed espulsione dal territorio nazionale emanati nei confronti di migranti irregolari.
9/2727-A/176Bazzaro, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 3 contiene nuove «Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
    viene tra l'altro stabilito che il trattenimento dello straniero di cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica;
    il trattenimento di stranieri irregolarmente soggiornanti che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica implica ovviamente un sensibile aggravio degli impegni istituzionali delle Forze di Polizia;
    proprio la pericolosità degli stranieri da trattenere suggerisce, in tempi di minaccia terroristica diffusa e crescente disagio economico-sociale, di accompagnare all'attuazione delle norme del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 l'intensificazione dell'attività addestrativa antiterroristica delle Forze di Polizia e l'ammodernamento delle loro dotazioni,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ulteriori iniziative, anche normative, atte ad intensificare le attività addestrative e di preparazione alla lotta antiterroristica delle Forze di Polizia, anche con la promozione di specifici corsi dedicati e l'acquisizione di materiale tecnico di protezione supplementare.
9/2727-A/177Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nelle attività addestrative e di preparazione delle Forze di polizia, al fine di prevenire e contrastare il terrorismo.
9/2727-A/177. (Testo modificato nel corso della seduta) Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;
    in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza» alla cui base si situano i centri nei quali vengono svolte le funzioni di prima assistenza, cui si accede una volta espletate le procedure di soccorso ed identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale;
    in conseguenza della mitigazione delle norme concernenti l'accoglienza, è probabile un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso l'Italia, peraltro già in significativo aumento;
    l'identificazione degli stranieri che giungono irregolarmente nel territorio nazionale è compito istituzionale delle Forze di Polizia;
    alla luce di quanto precede, è prevedibile un sensibile incremento dell'attività di identificazione degli stranieri irregolarmente giunti in territorio nazionale da parte delle Forze di Polizia, mentre il Mediterraneo è interessato da tensioni geopolitiche crescenti ed imperversa la pandemia da SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a potenziare le dotazioni organiche e strumentali dei reparti e degli uffici delle Forze di Polizia impegnati nell'identificazione degli stranieri giunti irregolarmente nel territorio nazionale, provvedendo altresì alla tutela sanitaria del personale e all'integrazione degli equipaggiamenti con dispositivi di protezione anti-taglio ed antipuntura.
9/2727-A/178Formentini, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;
    in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 prevede che nei centri e nelle strutture del nuovo «sistema di accoglienza» per i migranti irregolari siano assicurate anche «idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;
    il compito di porre in essere tali «idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alta propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali» spetterà alle Forze di Polizia, sulle quali verrà conseguentemente a gravare un maggior carico di lavoro;
    tra le misure di prevenzione necessarie ve ne sono alcune che possono richiedere l'impiego di una strumentazione sofisticata e lo svolgimento di attività di sorveglianza in incognito,

impegna il Governo

a potenziare le dotazioni organiche e strumentali necessarie alle Forze di Polizia per porre in essere le misure di prevenzione, controllo e vigilanza idonee a monitorare, scoraggiare, contrastare e reprimere la partecipazione o la propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali da parte di migranti irregolari ospitati o trattenuti nei centri e nelle strutture del sistema di accoglienza.
9/2727-A/179Vinci, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;
    in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale» basato sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, all'interno del quale coesistono strutture di vario tipo e differente funzione;
    è prevedibile che la mitigazione complessiva della disciplina concernente la gestione fenomeno dell'immigrazione irregolare determini, a parità di condizioni, un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso il nostro Paese;
    tale intensificazione è destinata ovviamente a ripercuotersi sull'intero sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, riverberandosi inevitabilmente anche sui territori adiacenti alle sue singole articolazioni;
    tale circostanza accrescerà verosimilmente la percezione d'insicurezza nei territori maggiormente interessati dall'afflusso dei migranti richiedenti protezione internazionale, determinando la domanda di una maggiore presenza di personale delle Forze di Polizia nei comuni in cui si trovino i centri di prima accoglienza e le strutture alle quali i migranti irregolari vengono avviati,

impegna il Governo

a valutare il rafforzamento dei presidi delle Forze di Polizia nei comuni nei quali esistano centri e strutture del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
9/2727-A/180D'Eramo, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera», mentre al contempla «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;
    in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale» all'interno del quale coesistono strutture di vario tipo e differente funzione;
    è prevedibile che la mitigazione complessiva della disciplina concernente la gestione fenomeno dell'immigrazione irregolare determini, a parità di condizioni, un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso il nostro paese, sollecitando il sistema di controllo predisposto alle frontiere aeroportuali e marittimo-portuali e quello a ridosso dei confini terrestri;
    questi ultimi potranno essere interessati tanto da flussi in uscita, quanto da quelli alimentati da migranti irregolari transitati attraverso il nostro paese e respinti dagli Stati con cui confiniamo,

impegna il Governo

a potenziare sensibilmente le risorse umane e strumentali allocate ai reparti delle Forze di Polizia preposti al controllo delle frontiere aeroportuali, portuali e terrestri, dotandoli anche di visori notturni.
9/2727-A/181Lolini, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la necessità di potenziare i reparti delle Forze di Polizia preposte al controllo delle frontiere aeroportuali, portuali e terrestri.
9/2727-A/181. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 6 contiene nuove «Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri»;
    tra le norme introdotte figura la previsione secondo la quale nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri del sistema di accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto;
    le circostanze generalizzate nel nuovo comma 7-bis con il quale si intende novellare l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, evidenziano l'importanza di acquisire una documentazione filmata dei comportamenti costituenti reato ai fini del successivo accertamento dei fatti in sede giudiziaria;
    tale necessità è avvertita anche dal personale delle Forze di Polizia, che opererebbe in condizioni di maggiore serenità qualora venisse dotato di dispositivi che permettessero la videoregistrazione in tempo reale delle operazioni svolte nel corso delle proprie attività d'istituto, in generale e con specifico riferimento alle circostanze previste nel nuovo comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di dotare il personale delle Forze di Polizia di dispositivi per la videoregistrazione delle attività operative condotte nei centri del «sistema di accoglienza» creati per i migranti irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche quale primo passo per la loro futura attribuzione a tutte le unità e i reparti impiegati in servizio d'ordine pubblico.
9/2727-A/182Ribolla, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 9 prevede l’«Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere»;
    tramite le nuove norme viene costituito in fattispecie del diritto penale l'accesso indebito di soggetti detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione;
    la penalizzazione dell'accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione dovrebbe rendere più difficile la gestione di complesse attività criminali come la tratta dei migranti irregolari dall'interno delle carceri;
    mentre spetta alla Polizia penitenziaria il compito di vigilare su quanto giunge ai detenuti in custodia nelle case circondariali sotto il suo controllo, dalla Polizia Postale può giungere un apporto in termini di monitoraggio del traffico telefonico e dei dati in entrata ed uscita dai reclusi nelle carceri, utile all'eventuale identificazione da remoto delle violazioni delle nuove disposizioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di promuovere un efficace coordinamento tra le Forze di Polizia al fine di monitorare il rispetto delle nuove norme concernenti l'accesso indebito di detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione, potenziando altresì le capacità della Polizia postale e dei reparti affini presenti nelle altre Forze di Polizia.
9/2727-A/183Zordan, Molinari, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 11 contiene nuove «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», che novellano il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
    nell'articolo vengono specificate le circostanze in base alle quali il Questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze d scuole, plessi scolastici, sedi universitarie locali pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    è previsto altresì che il Questore possa imporre nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati, il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in quanto collegati ai reati per i quali sia scattata la denuncia;
    le predette disposizioni, da salutare con favore, sarebbero però destinate a rimanere lettera morta se alle Forze di Polizia non venissero conferite le risorse organiche e strumentali necessarie al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate,

impegna il Governo

a dotare quanto prima le Forze di Polizia delle risorse organiche e strumentali – inclusi gli abiti civili per operare in incognito – occorrenti al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate per aver venduto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope, o per aver commesso reati in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o ancora delitti non colposi contro la persona o il patrimonio o aggravati.
9/2727-A/184Vallotto, Molinari, Picchi, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
    in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
   premesso che:
    l'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi;
    l'evoluzione tecnologica e informatica e la diffusione dei social network hanno, infatti, notevolmente aumentato il rischio di rendersi autori e di divenire vittime, talvolta inconsciamente, di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo

a prevede l'ammodernamento dei sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza.
9/2727-A/185Tombolato, Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 12 contiene «Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet»;
    il predetto articolo prevede tra l'altro che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, formi un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si ritengono utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati connessi al traffico di stupefacenti;
    è altresì contemplato che il medesimo organo provveda a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web ai quali deve essere inibito l'accesso;
    su queste basi, ai fornitori di connettività è imposto di impedire, entro il termine di sette giorni, l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti già individuati dai decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007 per bloccare la fruizione dei siti pedopornografici;
    in caso di violazione degli obblighi previsti, è disposta l'irrogazione di sanzioni amministrative di entità compresa tra 150 e i 250 mila euro e la successiva riassegnazione dei proventi derivanti dalla loro riscossione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico che coprono le spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni relative all'imposizione dei divieti di accesso ai siti web segnalati;
    le nuove disposizioni evidenziano la necessità di investire ulteriormente sulle dotazioni organiche e strumentali della Polizia postale, sia per assicurare il costante monitoraggio del web, che per verificare il rispetto, da parte dei fornitori di connettività alla rete internet, dell'inibizione dei siti web segnalati dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni,

impegna il Governo

a rilanciare quanto prima la specialità della Polizia Postale e i reparti analoghi delle altre Forze di Polizia, destinandovi in priorità la parte dei proventi delle sanzioni amministrative generalizzate in premessa destinata al Ministero dell'interno, al fine di provvedere al potenziamento delle capacità di monitoraggio e contrasto al traffico di stupefacenti gestito attraverso la rete internet.
9/2727-A/186Giorgetti, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (cosiddetto decreto sicurezza 2);
    l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà persona e, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;
    tra le ulteriori funzioni attribuite dal presente decreto-legge al Garante vi è la possibilità di delegare i garanti territoriali allo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il potere di delega del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ai garanti territoriali, allo svolgimento di seppur specifici compiti, dal momento che i garanti territoriali esercitano le loro funzioni senza un controllo pubblico.
9/2727-A/187Comaroli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;
    l'intervento normativo in esame comporta un oggettivo allentamento delle misure precedentemente in vigore in tale materia, con conseguente possibile incremento dei flussi migratori in entrata nel nostro paese;
    l'insufficiente vigilanza sulla permanenza dei soggetti beneficiari di misure di accoglienza, determina inoltre il rischio che tali soggetti sfuggano al controllo degli Enti preposti;
    sovente, i migranti che giungono nel nostro paese e che beneficiano di interventi di accoglienza determinano situazioni di degrado urbano, riversandosi nelle piazze e nelle stazioni;
    è noto e comprensibile che i cittadini si sentano minacciati dalla cospicua presenza di migranti in tali luoghi pubblici;
    in tale contesto, la presenza di costanti presidi delle forze dell'ordine e, nell'ambito del progetto «Strade Sicure», delle Forze Armate, costituisce senza dubbio strumento atto a soddisfare il bisogno di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione, di concerto con le amministrazioni locali, di un piano volto ad istituire postazioni fisse di vigilanza nei luoghi pubblici e, in particolare, nelle piazze situate nei pressi delle stazioni, aumentando parimenti i presidi delle forze di polizia e, nell'ambito del progetto «Strade Sicure», delle forze armate.
9/2727-A/188Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;
    l'intervento normativo in esame comporta un oggettivo allentamento delle misure precedentemente in vigore, con conseguente probabile incremento dei flussi migratori in entrata nel nostro paese;
    sovente, i migranti che giungono nel nostro paese e che beneficiano di interventi di accoglienza determinano situazioni di degrado urbano, riversandosi nelle piazze e nelle stazioni ove rimangono, nella migliore delle ipotesi, del tutto inoperosi;
    il problema descritto è aggravato dalla notevole durata dei procedimenti amministrativi e giudiziari necessari alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti legittimanti l'accesso alle misure di accoglienza;
    parimenti, è eccessivo il tempo necessario per eseguire i provvedimenti di rimpatrio;
    è allora necessario destinare adeguate risorse volte a consentire una più rapida ed efficace definizione di tali procedimenti e di evitare che le misure di accoglienza, ed i conseguenti costi, vadano a beneficio di soggetti privi dei necessari requisiti,

impegna il Governo

a valutare la destinazione di adeguate risorse volte ad accelerare i procedimenti di verifica dei requisiti legittimanti l'accesso alle misure di accoglienza e l'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.
9/2727-A/189Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;
    l'intervento normativo in esame comporta un oggettivo allentamento delle misure precedentemente in vigore in tale materia, con conseguente possibile incremento dei flussi migratori in entrata nel nostro paese;
    sovente, i migranti che giungono nel nostro paese e che beneficiano di interventi di accoglienza determinano situazioni di degrado urbano, riversandosi nelle piazze e nelle stazioni ove rimangono, nella migliore delle ipotesi, del tutto inoperosi;
    talvolta, inoltre, i migranti finiscono per essere attratti tra le fila della criminalità organizzata, in vari settori dell'attività criminale: dalla prostituzione, alla manodopera clandestina, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti;
    l'insufficiente vigilanza sulla permanenza dei soggetti beneficiari di misure di accoglienza, determina inoltre il rischio che tali soggetti sfuggano al controllo degli Enti preposti, concentrandosi in periferie ed immobili abbandonati;
    in provincia di Bergamo è attiva l'associazione Carcere e Territorio per l'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale. L'Associazione opera in convenzione con gli Enti Locali ed altri enti del terzo settore, con risultati importanti;
    seppure rivolta ad un ambito diverso, l'attività di tale Associazione costituisce un modello da seguire per l'efficace inserimento nel tessuto sociale del nostro paese dei soggetti destinatari delle misure di accoglienza;
    appare dunque necessaria, a fronte del prevedibile aumento dei flussi migratori, la predisposizione di efficaci progetti di integrazione che prevedano in particolare percorsi formativi e di alfabetizzazione, nonché l'impiego in lavori di pubblica utilità, destinati a quei soggetti che, in forza di specifiche misure di accoglienza, soggiornano sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure, anche economiche, volte a consentire l'implementazione di progetti volti a promuovere l'integrazione dei soggetti che soggiornano sul territorio nazionale in forza di specifiche misure di accoglienza, con previsione di percorsi formativi e di alfabetizzazione, nonché l'impiego dei migranti in lavori di pubblica utilità, prendendo quale modello l'attività condotta in provincia di Bergamo dall'associazione Carcere e Territorio.
9/2727-A/190Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare; l'intervento normativo in esame comporta un oggettivo allentamento delle misure precedentemente in vigore, con conseguente possibile incremento dei flussi migratori in entrata nel nostro Paese;
    sovente, i migranti che giungono nel nostro paese e che beneficiano di interventi di accoglienza determinano situazioni di degrado urbano, riversandosi nelle piazze e nelle stazioni ove rimangono, nella migliore delle ipotesi, del tutto inoperosi;
    talvolta, inoltre, i migranti finiscono per essere attratti dalla criminalità organizzata, in vari settori dell'attività criminale: dalla prostituzione, alla manodopera clandestina, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti;
    l'insufficiente vigilanza sulla permanenza dei soggetti beneficiari di misure di accoglienza, determina inoltre il rischio che tali soggetti sfuggano al controllo degli Enti preposti, concentrandosi in periferie ed immobili abbandonati;
    è dunque opportuno che la revisione della disciplina sull'immigrazione e la protezione internazionale sia accompagnata dall'implementazione di misure atte ad evitare il degrado urbano e i fenomeni descritti riguardano con particolare intensità la città di Bergamo e vari comuni della provincia, ove sono noti molteplici episodi di cronaca e di degrado che vedono coinvolti soggetti migranti;
    appare necessaria, per ovviare ai rischi segnalati, la destinazione di adeguate risorse agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di rigenerazione e di contrasto al degrado urbano,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di un piano straordinario di risorse da mettere a disposizione degli Enti Locali, dando priorità alla città ed ai comuni della provincia di Bergamo, per la realizzazione di progetti di rigenerazione e di contrasto al degrado urbano, finalizzati ad evitare gli effetti collegati all'aumento dei flussi migratori irregolari in entrata nel nostro Paese.
9/2727-A/191Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;
    l'intervento normativo in esame comporta un oggettivo allentamento delle misure precedentemente in vigore in tale materia, con conseguente possibile incremento dei flussi migratori in entrata nel nostro Paese;
    in particolare, la novella elimina il riferimento all'eccezionalità dai requisiti legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno in caso di calamità;
    inoltre, in conformità alla CEDU, viene introdotto il riferimento alla violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'interessato tra le fattispecie che vietano l'allontanamento dal territorio nazionale;
    è opportuna la definizione di puntuali linee guida che indirizzino la valutazione degli organi preposti e che evitino una proliferazione delle domande di permesso di soggiorno in caso di calamità di fatto prive dei necessari presupposti;
    è parimenti opportuno, affinché ciò non diventi un mero pretesto per evitare l'esecuzione di provvedimenti di allontanamento del tutto legittimi e giustificati, che venga meglio precisato il concetto di «violazione della vita privata e familiare», fornendo agli organi preposti adeguati riferimenti a partire dall'esperienza giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,

impegna il Governo

a valutare tempestivamente la predisposizione di idonee linee guida che conformino l'azione degli organi competenti preposti al rilascio ed all'accertamento dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno in caso di calamità, nonché alla valutazione dei casi ostativi all'allontanamento fondati su possibili violazioni della vita privata e familiare.
9/2727-A/192Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, composto da 16 articoli, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità, la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    inoltre, il preambolo fa riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    l'articolo 14 comma 1 del provvedimento all'esame dell'Aula reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Pertanto, all'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento si provvede, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    nel corso d'esame del provvedimento in sede referente sono emersi, più volte, aspetti problematici dal punto di vista finanziario: i servizi che deve erogare il Sistema di accoglienza e integrazione nonché la presenza nel territorio nazionale di decine di migliaia di stranieri, inevitabilmente impongono oneri, soprattutto a carico dei comuni, rispetto ai quali non sono previsti opportuni stanziamenti,

impegna il Governo

ad adottare eventualmente anche nell'ambito della manovra finanziaria le opportune iniziative, di natura normativa, al fine di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per i comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
9/2727-A/193Bartolozzi, Ciaburro.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare eventualmente anche nell'ambito della manovra finanziaria le opportune iniziative, di natura normativa, al fine di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per i comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
9/2727-A/193. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    le nuove disposizioni – mentre ripristinano, di fatto, il sistema denominato SPRAR, allargandone la platea di destinatari – lasciano immutato il quadro del sistema di cosiddetto prima accoglienza, che pertanto continuerà ad essere svolto nei centri governativi attualmente presenti sul territorio;
    come noto, le attività di prima accoglienza risultano essere di particolare delicatezza, includendo anche l'identificazione dello straniero e l'accertamento delle sue condizioni di salute. I dati degli ultimi anni hanno evidenziato come la maggior parte dei migranti sia ospitata proprio nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), dove vengono riversati i massicci afflussi di richiedenti che non trovano posto negli altri centri governativi;
    i comuni ed i sindaci hanno ripetutamente espresso preoccupazione in termini di numeri eccessivi e gestione non controllata e non sempre pienamente condivisa dei CAS con le amministrazioni locali,

impegna il Governo

a prevedere adeguati strumenti di concertazione tra le istituzioni locali e le prefetture per permettere una preventiva consultazione dei sindaci circa l'allocazione, sui territori di loro competenza, dei centri governativi di prima accoglienza.
9/2727-A/194Gregorio Fontana, Vietina, Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a potenziare il controllo nei centri di accoglienza al fine di prevenire eventuali fughe dei migranti.
9/2727-A/195Biancofiore, Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali; a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, che per la convertibilità di alcune tipologie di permesso di soggiorno per motivi di lavoro il soggetto interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
9/2727-A/196Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere la predisposizione, di una relazione annuale da presentare al Parlamento, in merito alla destinazione dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione dell'immigrazione nonché ad indicare espressamente i soggetti affidatari degli stessi beni, tra i quali gli enti del Terzo settore.
9/2727-A/197Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a potenziare il contingente di personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure» al fine di contrastare l'immigrazione clandestina.
9/2727-A/198Maria Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative volte ad implementare il Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio.
9/2727-A/199Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una significa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare all'articolo 3 con riguardo alle modalità di trattenimento degli immigrati irregolari al fine dei loro rimpatrio;
    la Direttiva 2008/115/CE recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dispone all'articolo 15 che la misura del trattenimento del cittadino terzo irregolare debba essere prevista «per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito», ossia per espletare le necessarie procedure ed ottenere i documenti dai Paesi di origine;
    con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante «Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento» la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;
    l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo

a continuare a implementare il Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
9/2727-A/199. (Testo modificato nel corso della seduta) Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo; alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti di natura normativa e di carattere finanziario affinché siano potenziate le attività di presidio, controllo e monitoraggio svolte dalle forze dell'ordine con riguardo ai locali di pubblico trattenimento.
9/2727-A/200Tartaglione.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche nelle competenti sedi europee, e nell'ambito di una riforma complessiva del diritto d'asilo, volte a prevedere la possibilità per le organizzazioni umanitarie che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano, di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave.
9/2727-A/201Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354: al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di istituire una missione di pattugliamento, coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia di Finanza, al fine di intercettare l'attività di barchini e consentire lo sbarco nonché la successiva identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CEI) dei migranti accolti a bordo delle piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali.
9/2727-A/202Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dal l'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare attentamente le proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI.
9/2727-A/203Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso gli opportuni interventi normativi, politiche coerenti con la disciplina europea in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.
9/2727-A/204Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso gli opportuni interventi normativi, politiche coerenti con la disciplina europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché a cittadini di paesi terzi o apolidi.
9/2727-A/205Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso gli opportuni provvedimenti normativi, politiche coerenti con la disciplina europea per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, anche conformemente alla giurisprudenza CEDU.
9/2727-A/206Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad affrontare, nei prossimi interventi normativi, il fenomeno dell'immigrazione sganciandolo da logiche emergenziali al fine di prevedere una risposta adeguata e complessiva del fenomeno migratorio.
9/2727-A/207Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per proiezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere tempestivamente il potenziamento delle funzioni di polizia nel contrasto dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/208Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione sì aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere il potenziamento del personale impiegato nelle Autorità portuali su cui insistono le operazioni di soccorso ai migranti.
9/2727-A/209Cannizzaro.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare, ove necessario, il personale impiegato nelle Autorità portuali su cui insistono le operazioni di soccorso ai migranti.
9/2727-A/209. (Testo modificato nel corso della seduta) Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975. n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere un controllo periodico trimestrale, da parte delle autorità competenti, in merito al rispetto degli standard igienico sanitari nei centri di accoglienza.
9/2727-A/210Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, e prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a proporre nelle opportune sedi istituzionali un accordo a livello europeo per una più equa ripartizione dei migranti tra gli stessi Paesi membri.
9/2727-A/211Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 –bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per offrire concreta applicazione del principio di riequilibrio territoriale, garantendo alle regioni meridionali più interessate dal fenomeno migratorio l'assegnazione di maggiori risorse.
9/2727-A/212Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stipulare, nelle opportune sedi istituzionali, accordi con i Governi dei Paesi terzi nord africani, fornendo loro mezzi e risorse per impedire la partenza dei barconi e per frenare, quindi, la grande ondata immigratoria senza controllo.
9/2727-A/213Fascina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di tutelare la salute del personale impiegato nei Centri di accoglienza.
9/2727-A/214Mugnai.


   La Camera,

impegna il Governo

a continuare ad adottare le opportune iniziative al fine di tutelare la salute del personale impiegato nei Centri di accoglienza.
9/2727-A/214. (Testo modificato nel corso della seduta) Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a proporre, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nelle opportune sedi europee una modifica concreta e significativa del Regolamento di Dublino.
9/2727-A/215Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche attraverso gli opportuni interventi normativi, al fine di dotare l'ordinamento di un cosiddetto «Codice per la navigazione in Internet» al fine di contrastare la propaganda delle forze del terrorismo sul web strettamente correlate all'immigrazione clandestina.
9/2727-A/216Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere misure volte ad agevolare il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea e a prevedere eventualmente, previa valutazione degli effetti applicativi delle relative disposizioni, l'abolizione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
9/2727-A/217Ruggieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso gli opportuni ulteriori interventi normativi, un incremento della sanzione, prevista all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, nei casi d'inosservanza del divieto di transito e di sosta di navi nel mare territoriale.
9/2727-A/218Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di ripristinare, attraverso gli opportuni interventi normativi, le disposizioni abrogate dal presente provvedimento e precedentemente previste al decreto-legge 4 ottobre 2013, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132 in merito alle multe comminate a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione delle imbarcazioni.
9/2727-A/219Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di stipulare nelle opportune sedi istituzionali, con le autorità competenti ivi comprese le forze di polizia locale, adeguati protocolli al fine di verificare la veridicità dei documenti presentati dagli immigrati richiedenti asilo.
9/2727-A/220Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza Finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riferire alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi all'andamento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti asilo.
9/2727-A/221Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione dei permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad impartire puntuali direttive alle competenti amministrazioni, centrali e periferiche, affinché in sede di attuazione delle disposizioni previste dalla legge di conversione del presente decreto-legge, ci si attenga al più rigoroso rispetto di tutte le garanzie costituzionali attinenti le libertà fondamentali.
9/2727-A/222Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere tempestivamente l'ampliamento dell'organico delle Forze di polizia in considerazione delle novità introdotte dal presente decreto-legge.
9/2727-A/223Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dal l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso gli opportuni provvedimenti legislativi, una gestione ordinata del fenomeno migratorio attraverso un apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con il quale si definiscono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.
9/2727-A/224D'Ettore.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare, in conformità a quanto già disposto dalla normativa vigente un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si definiscono le quote massime annuali di stranieri ammissibili nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.
9/2727-A/224. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre il necessario incremento delle dotazioni organiche ordinarie delle prefetture al fine di garantire la sicurezza pubblica in considerazione delle novità introdotte dal presente decreto-legge.
9/2727-A/225Cattaneo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire in via amministrativa un congruo periodo di tempo affinché le prefetture possano essere in grado di svolgere effettivamente i nuovi compiti loro assegnati senza pregiudizio per le persone che siano interessate all'applicazione della normativa prevista dal decreto-legge.
9/2727-A/226Ferraioli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dal l'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a evitare che gli immigrati possano circolare liberamente sul territorio italiano ai sensi di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in merito all'applicazione dei decreti di espulsione.
9/2727-A/227Perego Di Cremnago.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame allo scopo di intervenire, attraverso gli opportuni interventi normativi, allo scopo di evitare contenziosi in merito alle modalità di comunicazione immediata delle operazioni di soccorso al centro di coordinamento competente.
9/2727-A/228Casciello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di potenziare i controlli di frontiera per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e la circolazione di immigrati irregolari sul territorio italiano.
9/2727-A/229Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ampliare il novero dei casi in cui si può procedere all'espulsione dei migranti irregolari.
9/2727-A/230Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere al rafforzamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, in considerazione del contenuto del provvedimento in esame, si troveranno a dover vagliare un maggior numero di richieste per l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte dei migranti.
9/2727-A/231Cristina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di provvedere alla responsabilizzazione diretta dello Stato nella gestione del fenomeno migratorio senza gravare sulle amministrazioni comunali.
9/2727-A/232Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative al fine di garantire opportuni standard di sicurezza nel Paese tenendo conto delle nuove forme di terrorismo, legate all'immigrazione clandestina, nonché della pericolosa attività dei cosiddetti «pendolari del terrore», che alternano periodi di combattimento in Africa e in Asia, a periodi di presenza nei Paesi europei dove spesso compiono sanguinose imprese terroristiche.
9/2727-A/233Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, nelle opportune sedi istituzionali, al fine di prevedere investimenti mirati per lo sviluppo di reti energetiche che consentano ai piccoli imprenditori agricoli africani di sviluppare la loro attività senza dipendere dal dominio delle multinazionali straniere.
9/2727-A/234Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ridurre il contenzioso in materia d'immigrazione.
9/2727-A/235Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,
    ,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, allo scopo di adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a rivedere l'attribuzione dello status di rifugiato temporaneo di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge al fine di gestire il maggior flusso di migranti previsto a fronte dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
9/2727-A/236Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975. n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a promuovere nelle opportune sedi istituzionali un incontro formale tra i rappresentanti della Russia, Usa ed Europa anche al fine di adottare una strategia comune volta a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/237Orsini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di tutelare la salute delle donne richiedenti asilo vittime di violenza nel Paese di provenienza.
9/2727-A/238Polidori, Rossello.


   La Camera

impegna il Governo

a continuare a incrementare e favorire tutte le opportune iniziative al fine di tutelare la salute delle donne richiedenti asilo vittime di violenza nel Paese di provenienza.
9/2727-A/238. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori, Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad inviare una relazione annuale al Parlamento in merito allo stato di attuazione delle disposizioni introdotte in materia penale dal presente decreto-legge in merito all'introduzione nelle carceri di dispositivi di comunicazione.
9/2727-A/239Cassinelli, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per il diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sia competente il tribunale in composizione monocratica.
9/2727-A/240Zanettin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a trasmettere una relazione annuale alle Camere in merito allo stato di attuazione delle disposizioni introdotte da presente decreto-legge concernenti il reato di traffico di stupefacenti sul web.
9/2727-A/241Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che la metà dei proventi delle sanzioni disposte dal Questore per il divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento sia erogata alle Forze di polizia per il controllo del territorio e per il contrasto all'immigrazione clandestina.
9/2727-A/242D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet i fornitori di servizi di connettività e i media audiovisivi si impegnino a promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione per i minori.
9/2727-A/243Spena.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare le iniziative al fine di prevedere che per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet i fornitori di servizi di connettività e i media audiovisivi si impegnino a promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione per i minori.
9/2727-A/243. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò sì aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione anche attraverso l'istituzione di un apposito registro delle moschee al fine di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/244Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere interventi volti ad autorizzare nuove assunzioni di agenti della polizia penitenziaria al fine di implementare i controlli all'interno delle carceri per contrastare con misure efficaci l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi di comunicazione.
9/2727-A/245Giacometto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di dotare le stazioni ferroviarie e metropolitane di metal-detector al fine di prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, anche in considerazione dei rischi di radicalizzazione che questa comporta.
9/2727-A/246Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative volte a tutelare la sicurezza del personale che opera nei centri di accoglienza effettuando tamponi immediati per la diagnostica del virus Covid-19.
9/2727-A/247Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due armi il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere misure idonee per garantire il distanziamento sociale nei centri di accoglienza per prevenire il contagio da Covid-19.
9/2727-A/248Angelucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo; alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere un inasprimento delle sanzioni per coloro che coinvolgono minori e soggetti affetti da disabilità nel traffico di stupefacenti via internet.
9/2727-A/249Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» In quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere adeguati provvedimenti disciplinati nel caso in cui sia stata accertata una violazione, da parte dei migranti ospitati nei centri di accoglienza, delle misure predisposte per il contenimento della diffusione del Covid-19.
9/2727-A/250Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un monitoraggio permanente coordinato delle Capitanerie di Porto e della Guardia di Finanza delle acque territoriali al fine di consentire una efficace identificazione dei migranti.
9/2727-A/251Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a predisporre idonee misure volte a garantire maggiori tutele al personale delle Forze dell'ordine impiegato a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/252Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e dei flussi migratori al fine di fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per procedere all'identificazione dei soggetti che attraversano i confini dell'Unione europea.
9/2727-A/253Baldini.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nell'implementazione dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e dei flussi migratori al fine di fornire alle autorità competenti le informazioni utili ad avviare le attività di identificazione dei soggetti che attraversano i confini dell'Unione europea.
9/2727-A/253. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad autorizzare tempestivamente nuove assunzioni per il personale della Guardia costiera al fine di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/254Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte ad estendere il divieto di stazionamento nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge anche all'esterno di stazioni ferroviarie e metropolitane.
9/2727-A/255Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rideterminare la distribuzione sul territorio nazionale delle Commissioni territoriali, istituendone almeno una per ogni provincia italiana.
9/2727-A/256Martino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad implementare il numero dei Centri per il rimpatrio, prevedendone almeno uno per ogni regione.
9/2727-A/257Marin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad effettuare un'attività di monitoraggio costante sui finanziamenti elargiti alle ONG che si occupano delle operazioni di segnalazione delle imbarcazioni dei migranti in transito presso le nostre acque territoriali.
9/2727-A/258Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a collocare la residenza anagrafica del richiedente protezione internazionale presso la Prefettura – UTG competente per territorio, al fine di sgravare i comuni dalle incombenze, prima di tutto economiche, circa la gestione anagrafica dei migranti sul proprio territorio.
9/2727-A/259Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione attraverso ulteriori iniziative normative di una sanzione amministrativa, in capo al responsabile della convivenza dei centri d'accoglienza, nel caso di mancata o tardiva comunicazione all'ufficio di prefettura dei motivi per i quali è prevista la cancellazione anagrafica dello straniero.
9/2727-A/260Porchietto.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al divieto d ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le opportune iniziative al fine di intercettare l'attività delle imbarcazioni (barchini) di piccole dimensioni che entrano o transitano nelle acque territoriali, con le quali si effettuano i cosiddetti «sbarchi fantasma».
9/2727-A/261Pentangelo.


   La Camera,

impegna il Governo

a proseguire nelle attività finalizzate ad intercettare le imbarcazioni (barchini) di piccole dimensioni che entrano o transitano nelle acque territoriali, con le quali si effettuano i cosiddetti «sbarchi fantasma».
9/2727-A/261. (Testo modificato nel corso della seduta) Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare le attività di presidio, controllo e monitoraggio svolte dalle forze dell'ordine con riguardo alle strutture ed alle infrastrutture dei centri di accoglienza.
9/2727-A/262Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e infine è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a monitorare le modalità di assegnazione e attuazione dell'attività bandistica di forniture di beni e servizi presso le strutture di accoglienza.
9/2727-A/263Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad implementare i controlli sanitari sui migranti in particolare nelle regioni di maggior approdo degli stessi.
9/2727-A/264Della Frera.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire con le attività di controllo sanitario relative ai migranti in particolare nelle regioni di maggior approdo degli stessi.
9/2727-A/264. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee al fine di stipulare e attuare gli accordi bilaterali con i Paesi di maggiore provenienza dei flussi migratori per agevolare e assicurare i rimpatri di stranieri non regolari presenti sul territorio italiano.
9/2727-A/265Gelmini.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire con le iniziative volte a stipulare e attuare gli accordi bilaterali con i Paesi di maggiore provenienza dei flussi migratori per agevolare e assicurare i rimpatri di stranieri non regolari presenti sul territorio italiano.
9/2727-A/265. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.
9/2727-A/266Valentini.


   La Camera,

impegna il Governo

a proseguire con le iniziative volte a stipulare e attuare gli accordi bilaterali con i Paesi di maggiore provenienza dei flussi migratori per agevolare e assicurare i rimpatri di stranieri non regolari presenti sul territorio italiano.
9/2727-A/266. (Testo modificato nel corso della seduta) Valentini.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi e aerei.
9/2727-A/267Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare 1 immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e dei ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competente autorità esaminatrice.
9/2727-A/268Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione e asilo.
9/2727-A/269Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi;
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a potenziare le strutture dedicate ai rimpatri, nonché le dotazioni organiche, di personale e di mezzi, al fine di predisporre appositi canali preferenziali dedicati al rapido rimpatrio dei migranti irregolari.
9/2727-A/270Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a pubblicare sul sito del Ministero dell'interno i dati relativi allo stato di attuazione, in particolare sulle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea nonché sulle misure adottate per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
9/2727-A/271Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali:
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad individuare l'entità e la natura del fenomeno dell'immigrazione clandestina attraverso un monitoraggio trimestrale eseguito dai Prefetti sui flussi migratori verso l'Italia.
9/2727-A/272Cannatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-6/5 della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che il Questore possa disporre con atto motivato perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i Paesi di origine sicuri.
9/2727-A/273Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo avvii i negoziati per la definizione di forme di cooperazione e per la revisione degli accordi internazionali necessari per l'attuazione delle politiche di rimpatrio.
9/2727-A/274Rotondi.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-6/5 della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per proiezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a consultare in modo permanente con cadenza trimestrale, nelle opportune sedi istituzionali, il sindaco e i consigli comunali dei comuni dove sono previsti i centri di accoglienza.
9/2727-A/275Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    per quanto concerne la cittadinanza, il provvedimento in questione, pur affrontando la questione dei tempi burocratici per il suo acquisto, non fa riferimento a possibili snellimenti delle procedure per il riacquisto della cittadinanza per chi l'ha persa in seguito ad espatrio;
    nel mondo ci sono molti italiani di nascita, nati in Italia e con servizio militare assolto, che in seguito ad espatrio, a causa di norme di paesi stranieri, spesso non note, hanno perso la cittadinanza italiana al momento dell'acquisto di quella del Paese ospitante. Essi, sono italiani di fatto e portano l'Italia nel cuore e il fatto di non avere la cittadinanza, anche solo prima della fine della propria vita, è motivo di crisi identitaria. È nostro dovere morale ascoltare le loro richieste di italiani che chiedono di esserlo anche sul piano giuridico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistino facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore.
9/2727-A/276Fitzgerald Nissoli, Mollicone, Billi, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali:
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento circa l'orientamento che intende assumere in merito al nuovo Patto sulla migrazione l'asilo presentato dalla Commissione europea il 23 settembre.
9/2727-A/277Torromino.


   La Camera

impegna il Governo

a riferire in Parlamento circa l'orientamento che intende assumere in merito al nuovo Patto sulla migrazione l'asilo presentato dalla Commissione europea il 23 settembre.
9/2727-A/277. (Testo modificato nel corso della seduta) Torromino.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad istituire tempestivamente nelle zone di frontiera un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri nonché per la protezione dei confini nazionali.
9/2727-A/278Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a promuovere, nelle opportune sedi istituzionali europee, un dibattito al fine di contrastare le infiltrazioni di natura terroristica, soprattutto in determinate zone africane, fortemente collegate all'immigrazione clandestina.
9/2727-A/279Fasano.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dal l'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad istituire la figura del c.d. «poliziotto di quartiere», quale figura essenziale per garantire adeguati standard di sicurezza e di presidio del territorio anche in riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina.
9/2727-A/280Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi internazionali ed europee affinché vengano rafforzate le attività volte a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di essere umani dalle coste libiche verso quelle italiane.
9/2727-A/281Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale»;
    nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-6/5 della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali, la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea;
    come se non bastasse vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno prevedendo, altresì, un meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali;
    a ciò si aggiunga che nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere una relazione mensile in merito ai contagi da Covid-19 al l'interno dei centri di accoglienza.
9/2727-A/282Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di immigrazione, procedimenti di protezione internazionale, compresa l'assistenza ai minori stranieri;
    l'articolo 33.5 della legge n. 184 del 1983 disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dispone i divieti di espulsione e respingimento, annoverando tra la casistica i minori. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, affidando la predisposizione delle misure di accoglienza agli enti locali, a cui è riservata la possibilità di accedere al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990;
    le norme sopracitate dispongono, nel dettaglio, l'affidamento urgente del minore non accompagnato all'ente locale del luogo di rintraccio per un successivo idoneo collocamento in famiglia, gruppo famiglia o gruppo appartamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 della sopracitata legge n. 184 del 1983, salvo il successivo rimpatrio assistito per il ricongiungimento con la famiglia, ove possibile, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 47 del 2017. Quest'ultima è stata varata con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri e prevede tra l'altro la presunzione della minore età in caso di dubbio;
    Per quanto concerne l'accoglienza dei minori non accompagnati, questa si fonda sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza specificamente destinate ai minori, attivate dal Ministero dell'interno e da quest'ultimo gestite anche in convenzione con gli enti locali. A luglio 2020 la rete SPRAR/SIPROIMI contava 795 progetti, di cui 149 per minori stranieri non accompagnati, facenti capo a 588 comuni, 18 province, 25 Unioni di comuni, 50 altri enti, per un totale di 30.682 posti finanziati, di cui 3795 per minori stranieri non accompagnati. Nel caso in cui le strutture della rete SIPROIMI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune dove si trova il minore, consentendo il trasferimento del minore in altro Comune;
    al 31 ottobre 2020 si registrano presenti e censiti 6227 minori stranieri non accompagnati, di cui 6006 maschi e 221 femmine, di cui l'88 per cento risulta avere un'età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti. Ben il 45,9 per cento dei 6227 minori stranieri non accompagnati risulta allocato presso strutture di sole tre regioni: Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Nel solo mese di ottobre sono state registrate 818 segnalazioni, di cui la metà derivate da rintracci sul territorio;
    al 31 dicembre 2019 i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia erano 6054 e le regioni maggiormente coinvolte Sicilia, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Al 31 dicembre 2018 i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia erano 10.787, ben 18.303 al 31 dicembre 2017;
    la flessione delle presenze di minori stranieri non accompagnati, si legge in un report dell'organizzazione non governativa Save the children del marzo 2019, sarebbe riconducibile essenzialmente alla diminuzione dei minori giunti in Italia via mare e non a coloro che vi entrano via terra, attraverso la cosiddetta rotta balcanica: «Ciò è dimostrabile, da una parte, col parziale cambiamento delle principali nazionalità dei minori oggi registrati a livello nazionale nei centri, stiamo assistendo infatti ad un calo percentuale della presenza di alcune nazionalità africane che avevano dominato nell'ultimo triennio, in favore di altre provenienti dall'area continentale europea e mediorientale. Dall'altra, quanto appena affermato, è intuibile anche dal fatto che in alcune regioni, come il Friuli-Venezia Giulia, si continuano a registrare numeri di minori stranieri non accompagnati che restano molto alti»;
    all'origine di tale incremento pare esserci una deliberata strategia dei migranti finalizzata ad evitare la riammissione, non prevista in caso di minorenni; ad avvalorare tale ipotesi le ammissioni di alcuni sedicenti minori di aver ricevuto, ancor prima di entrare in Slovenia, indicazione di dichiararsi falsamente minori di anni 18. A conferma della tendenza risulta che nel solo mese di agosto 2020 il numero di stranieri irregolari rintracciati in Italia provenienti dalla Slovenia e dichiaratisi minorenni è quadruplicata rispetto al periodo precedente;
    il crescente afflusso di minori stranieri non accompagnati ha causato la saturazione delle strutture di accoglienza destinate ai minorenni, talvolta costretti in alloggi di fortuna o camere d'albergo reperite all'ultimo momento e causato problemi alle amministrazioni comunali presso cui è avvenuto il rintraccio, spesso di piccole dimensioni e per ciò con una dotazione di personale non adeguata a svolgere le funzioni cui le norme affidate loro dalle norme vigenti e spesso prive di spazi idonei ad accogliere i minori. Oltre alle problematiche organizzative le amministrazioni comunali coinvolte dall'incremento degli ingressi di minori non accompagnati, in particolare quelli provenienti dalla rotta balcanica devono affrontare anche problematiche di natura economica causata dai ritardi nei finanziamenti statali,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi affinché si proceda ad una revisione organica delle norme che regolano le procedure di accoglimento in direzione di un minor aggravio di oneri, in termini di impiego di risorse umane ed economiche a carico delle amministrazioni comunali, valutando l'opportunità di favorire la creazione di strutture regionali in grado di coordinare le procedure sin dal rintraccio;
   ad adoperarsi affinché si proceda ad una revisione delle norme che regolano le procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati con particolare riferimento all'età, reintroducendo la presunzione di maggiore età in caso di fondati dubbi espressi dalle autorità competenti, anche a tutela dei giovani realmente minorenni altrimenti privati di soluzioni adeguate.
9/2727-A/283Novelli, Sandra Savino, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione n. 130 del 21 ottobre 2020 introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare:
    diverse disposizioni, in particolare all'articolo 3, intervengono sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza stabilendo sia la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni, sia la previsione che il trattenimento sia disposto con priorità nei confronti dei soggetti pericolosi, considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero perché già condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati;
    giova ricordare la situazione di forte disagio vissuta dai quattro principali porti siciliani (Pozzallo, Porto Empedocle, Lampedusa e Trapani) nella gestione dei continui sbarchi di clandestini provenienti dalle coste libiche e tunisine o del centro di accoglienza di Porto Empedocle, oramai al collasso;
    tutt'ora, permangono irregolarità dettate dalla mancanza di rigorosi controlli sanitari, di adeguata attività di sorveglianza per gli ospiti, e dalle scarse condizioni igienico-sanitarie all'interno delle strutture di accoglienza che non consentono la separazione e l'isolamento di casi Covid-19 positivi, rendendo di fatto il rischio epidemiologico altamente probabile e non solo paventato;
    le condizioni – così descritte – dei richiedenti asilo destano forti preoccupazioni perché inumane e degradanti e ledono i diritti fondamentali della persona, oltre a rappresentare una vera e propria minaccia di ordine sociale ed un pericolo per l'ordine, la sicurezza pubblica e la salute pubblica;
    oltre alla nave «Rapsody» che da giorni staziona in rada nel mare antistante il porto di Porto Empedocle, di recente, si è aggiunta anche la «Adriatica» che ormeggiava nelle acque antistanti Trapani, poi dirottata a Porto Empedocle per fare sbarcare i suoi ospiti;
    nonostante il quotidiano impegno delle forze dell'ordine, l'attività di controllo del territorio risulta frammentaria al punto da non riuscire ad impedire i ripetuti episodi di fuga di massa dalla struttura, culminati, più di una volta, in episodi di violenza, di furto, e di aggressione a discapito degli abitanti del posto;
    il malcontento e l'esasperazione del popolo siciliano si unisce alla paura di una possibile diffusione del contagio ma, soprattutto, alle pesanti ripercussioni sul versante economico e sul versante turistico e che siffatta situazione non può essere demandata esclusivamente alla responsabilità dei sindaci e delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

ad individuare altri luoghi, oltre a Porto Empedocle, per consentire la sosta delle navi quarantena e secondariamente a mettere in atto tutte le misure necessarie per superare lo stato di sovraffollamento dei centri di prima accoglienza.
9/2727-A/284Sodano.