XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 23 marzo 2022.
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Caparvi, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Sesto, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frassini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lattanzio, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Maglione, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili, Zolezzi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Piera Aiello, Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Caparvi, Carbonaro, Carfagna, Casa, Caso, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Barba, Del Sesto, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferrari, Ferri, Fiano, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frassini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lattanzio, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Maglione, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pretto, Rampelli, Ravetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Maria Tripodi, Valentini, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili, Zolezzi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 22 marzo 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ZOFFILI ed altri: «Disposizioni concernenti l'impiego del lievito madre fresco» (3526);
PATELLI: «Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti» (3527).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
D'ETTORE e MUGNAI: «Modifica all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi» (2645) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
CARELLI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti fondamentali degli utenti delle piattaforme sociali telematiche» (3388) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per il sostegno del settore del turismo matrimoniale» (3471) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
CORNELI: «Delega al Governo in materia di introduzione della settimana lavorativa corta» (3438) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e XIV.
XIII Commissione (Agricoltura):
MISITI: «Istituzione del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo del settore cinofilo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché disposizioni concernenti la figura professionale di istruttore, addestratore ed educatore cinofilo» (3459) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BUBISUTTI ed altri: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura» (3509) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettere pervenute in data 21 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
l'ordinanza 28 gennaio 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle D'Aosta e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
l'ordinanza 4 febbraio 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana;
l'ordinanza 11 febbraio 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle D'Aosta e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Ministro della salute, con lettere pervenute in data 21 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 17-23 gennaio 2022, nonché il verbale della seduta del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 24-30 gennaio 2022, nonché il verbale della seduta del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 31 gennaio 2022-6 febbraio 2022, nonché il verbale della seduta dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2022, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 16 marzo 2022, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (atto Camera n. 3522).
Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0149/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0157/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle specifiche tecniche relative al registro dei pegni mobiliari non possessori di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 22 marzo 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che esamina l'attuazione e le realizzazioni del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (COM(2022) 118 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione dell'attuazione e dei risultati del programma Giustizia 2014-2020 (COM(2022) 121 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022) 113 final).
Trasmissione dal Difensore civico della regione Lazio.
Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 22 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2021 (Doc. CXXVIII, n. 30).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 22 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (375).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2022.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 24 E DEL 25 MARZO 2022
Risoluzioni
La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo affronterà i temi della crisi russo-ucraina; della sicurezza e difesa europea; dell'energia; dello sviluppo dei prossimi scenari economici; del coordinamento europeo in risposta al Covid-19 e delle relazioni esterne dell'Unione europea con un focus sui rapporti Ue-Cina e sulla Bosnia Erzegovina;
i Capi di Stato e di Governo si sono riuniti in un Vertice informale il 10-11 marzo 2022 a conclusione del quale hanno adottato la Dichiarazione di Versailles che ha definito una prima importante base per le discussioni che si svolgeranno il prossimo 24 e 25 marzo, in particolare in relazione al rafforzamento delle capacità di difesa europee, alla riduzione delle dipendenze economiche ed energetiche e alla costruzione di una base economica più solida;
a margine del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, il Parlamento ha approvato il 1° marzo 2022 la risoluzione Senato n. 6-00208 e Camera n. 6-00207;
il Consiglio europeo farà nuovamente il punto sulla situazione della guerra contro l'Ucraina, valutando gli ultimi sviluppi sul terreno ed aspetti quali la situazione umanitaria e l'attuazione dell'art. 5 della Direttiva 2001/55/CE, la questione dei rifugiati, la crisi energetica, la sicurezza nucleare e la ricostruzione del Paese;
i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati ad adottare la «Bussola Strategica» (Strategic Compass), strumento fondamentale e ancorato alla dimensione euro-atlantica, che delinea le prospettive strategiche dell'Unione per il prossimo decennio e fissa una serie di obiettivi per rafforzarne la sicurezza, partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte, con l'obiettivo di sviluppare una «cultura strategica condivisa». Un'Unione europea maggiormente rafforzata e coordinata nel settore della sicurezza e della difesa potrà contribuire incisivamente alla sicurezza globale in un contesto di complementarità con la NATO;
per gli aspetti legati alla difesa, il Consiglio europeo affronterà i temi di una spesa per la difesa coordinata a livello europeo, sulla base della dichiarazione di Versailles. È necessario stimolare progetti comuni e implementare le strategie per la cybersicurezza e la connettività spaziale. Sarà, inoltre, da affrontare il tema della base industriale europea della difesa, attraverso la migliore implementazione degli strumenti esistenti, a partire dal Fondo Europeo della Difesa, e la promozione dell'accesso a finanziamenti;
sulla base della Comunicazione della Commissione europea «REPowerEU», con azioni europee comuni per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, il tema dell'energia sarà al centro del dibattito dei leader UE e, in particolare, i temi della dipendenza energetica dalla Russia, dell'emergenza dei prezzi dell'energia, del funzionamento del mercato interno dell'energia e dei prezzi del petrolio;
il Consiglio europeo sarà chiamato a dare impulso alle decisioni del Vertice di Versailles per costruire una base economica europea più forte e finanziare gli enormi investimenti necessari a partire dal rafforzamento del mercato interno e dai settori più sensibili: materie prime; semi-conduttori; salute; digitale e sicurezza alimentare, nell'ottica di arrivare in breve tempo ad un'Unione europea più autonoma dal punto di vista della produzione;
i Capi di Stato e di Governo faranno il punto sulla risposta coordinata europea al Covid-19, anche alla luce dei progressi nella cooperazione internazionale in materia di salute globale. Lo scorso 17 marzo è stato raggiunto un importante pre-accordo fra l'Unione europea, gli Usa, il Sudafrica e l'india per applicare ai paesi in via di sviluppo una sospensione («waiver») temporanea alla tutela della proprietà intellettuale riguardanti i brevetti sui vaccini anti-Covid;
in materia di relazioni esterne, il Consiglio Europeo avrà uno scambio di vedute sulle relazioni con la Cina, in vista del Vertice Ue-Cina e discuterà la situazione in Bosnia-Erzegovina;
nel quadro del Semestre europeo, il Consiglio europeo sarà chiamato a uno scambio di opinioni sulla situazione economica e occupazionale, esaminando gli orientamenti sui programmi di stabilità e di convergenza e sui programmi nazionali di riforma, nonché esprimendosi sul progetto di raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
il Vertice Euro discuterà degli effetti e degli impatti sull'economia europea dell'aggressione russa contro l'Ucraina con i rischi che ne derivano e i conseguenti problemi sulle catene di approvvigionamento, sui prezzi dell'energia in aumento e sull'accelerazione dei tassi d'inflazione nell'Eurozona,
impegna in sede europea il Governo:
1) a rafforzare il ruolo dell'Europa nel quadro multilaterale, proseguendo l'impegno a porsi come attore-chiave per una mediazione tra le Parti, in sinergia con altri Paesi già attivi su questo fronte e sostenendo ogni iniziativa internazionale e bilaterale utile al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla conclusione positiva di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca;
2) a continuare ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attraverso la partecipazione alle iniziative assistenziali e di accoglienza a tal fine stabilite a livello europeo, con particolare riguardo alla costituzione di corridoi umanitari per il trasferimento, l'evacuazione e l'accoglienza di donne, minori, anziani, persone fragili e con disabilità;
3) ad attuare pienamente e senza indugi la decisione esecutiva del Consiglio Ue n. 2022/382, nel quadro dell'articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE, attraverso il Piano Nazionale di Accoglienza e sostenendo enti locali ed associazioni del terzo settore; ad adoperarsi per la rapida implementazione di ulteriori misure realizzate anche attraverso l'accesso ai finanziamenti approvati dal Consiglio in data 16 marzo 2022 al fine di creare un sistema di accoglienza solidale e condiviso, con particolare riguardo alle esigenze dei minori; a continuare l'impegno per la riforma del Regolamento di Dublino e per le misure di solidarietà e sicurezza nell'ambito europeo legato alle crisi umanitarie, a partire dall'Afghanistan e dalla Libia;
4) a raccogliere e sostenere l'aspirazione europea dell'Ucraina e, in vista della proposta della Commissione europea sullo status di candidato all'adesione all'Unione europea, a rafforzare la cooperazione Ue-Ucraina;
5) in tema di sicurezza e difesa europea, a implementare – nel più breve tempo possibile – la Bussola Strategica al fine di rafforzare il coordinamento europeo in questo settore, in cooperazione con la NATO; a realizzare, inoltre, un migliore utilizzo del Fondo Europeo per la Difesa;
6) sulla crisi dei prezzi dell'energia, a contribuire – sulla base delle proposte della Comunicazione della Commissione europea «Re PowerEU» – all'adozione di misure europee strutturali, immediate ed efficaci per ridurre la dipendenza di importazioni dalla Russia e contrastare l'impatto negativo dell'emergenza a tutela dei cittadini europei e di tutto il tessuto industriale; a tal fine, a lavorare a livello europeo per un Fondo comune finalizzato a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e adottare misure comuni articolate sui seguenti pilastri principali: stoccaggi comuni del gas, una maggiore diversificazione negli approvvigionamenti di gas e un aumento del ricorso alle rinnovabili, interventi congiunti a livello europeo per calmierare i prezzi relativi alle transazioni di gas naturale all'ingrosso e sostegni alle imprese fortemente esposte e ai cittadini più vulnerabili, separazione del mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dal mercato del gas e tassazione degli extra profitti delle società elettriche;
7) nel quadro delle riflessioni sulla revisione della governance economica europea, a sostenere il prolungamento anche nel 2023 della clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e Crescita, sulla base delle previsioni di primavera della Commissione europea. Alla luce del rinnovato contesto economico, a rivedere la governance economica dell'Unione europea per favorire gli investimenti, valutare l'istituzione di nuovi strumenti fiscali comuni europei per compensare gli Stati maggiormente penalizzati dalle sanzioni e prevedere un Quadro Temporaneo per gli Aiuti di Stato che sostenga le imprese e i consumatori colpiti dalle conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina;
8) con riguardo ai temi del mercato interno e della politica industriale, a promuovere maggiore integrazione anche nel settore digitale, sostenere, con fondi nazionali ed europei, gli investimenti pubblici necessari al perseguimento degli obiettivi delle transizioni verde e digitale insieme a quelli del pilastro europeo dei diritti sociali, definire soluzioni alle questioni dell'approvvigionamento di materie prime e, di semiconduttori, della tutela della salute e della sicurezza alimentare, anche attraverso l'adozione di misure di emergenza per il sostegno del settore agricolo e la creazione di nuovi corridoi commerciali e del miglior utilizzo di quelli esistenti;
9) a rafforzare il coordinamento con i nostri partner europei sulla risposta Ue al COVID-19 ed esperire ogni utile sforzo per consolidare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, preparazione e risposta a possibili crisi pandemiche future; a proseguire, in tutte le sedi europee e multilaterali, sulla strada verso il raggiungimento di un accordo affinché l'OMC deroghi temporaneamente per i vaccini anti COVID-19 al regime ordinario dell'Accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, per garantire l'accesso ai vaccini e ai farmaci per la cura del COVID-19;
10) in vista del Vertice Ue-Cina del 1° aprile, a contribuire insieme alla salvaguardia di un quadro multilaterale basato sui valori fondanti della Carta delle Nazioni Unite e orientato al mantenimento della pace internazionale, anche prevedendo di intensificare il dialogo sul rispetto dei diritti umani e i rapporti di reciprocità con Pechino in settori quali il commercio, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e l'effettiva attuazione dell'Agenda 2030;
11) a sostenere il processo di adesione dei Balcani Occidentali all'Unione europea e, in questo contesto, contribuire alla stabilità sociale e politica in Bosnia-Erzegovina attraverso tutti gli strumenti politici, economici e diplomatici dell'Unione europea.
(6-00212) «Serracchiani, Davide Crippa, Molinari, Valentini, Boschi, Marin, Fornaro, Lupi, Emanuela Rossini, Magi, Ermellino, Tasso».
La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo valuterà gli ultimi sviluppi sul terreno del conflitto in corso, compresa la situazione umanitaria e dei rifugiati in fuga dallo scenario di guerra;
i Capi di Stato e di Governo discuteranno di come rafforzare le politiche dell'Unione in materia di sicurezza, indirizzate alla costruzione di un modello di difesa comune, nell'orizzonte di poter garantire al meglio la sovranità europea;
il Consiglio sarà chiamato a discutere del persistente aumento dei prezzi dell'energia e del relativo impatto su cittadini ed imprese dei paesi membri e della necessità di ridurre le dipendenze strategiche dalla Russia, proponendo soluzioni volte a garantire la sicurezza negli approvvigionamenti;
i Capi di Stato e di Governo proseguiranno nella discussione su come costruire una base economica più solida, come indicato nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo scorso, in particolare attraverso la riduzione delle dipendenze strategiche in settori sensibili quali le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale e i prodotti alimentari;
il Consiglio europeo esaminerà i modi in cui potenziare ulteriormente il mercato unico per accelerare le transizioni verde e digitale, nonché le modalità con cui rafforzare la resilienza dell'economia dell'Unione europea;
il Consiglio europeo proseguirà nella discussione sugli sforzi di coordinamento in risposta alla pandemia di COVID-19 e farà il punto sulla cooperazione internazionale in materia di governance sanitaria globale e solidarietà, anche attraverso la diffusione dei vaccini;
in materia di relazioni esterne, alla luce degli eventi in corso, il Consiglio europeo potrebbe affrontare questioni specifiche di politica estera;
l'aggressione militare ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, compromette la sicurezza e la stabilità mondiale ed europea e sta causando sofferenze indicibili alla popolazione ucraina;
un numero incalcolabile di persone sta fuggendo dalla guerra in Ucraina e per loro si rende necessario garantire protezione temporanea, di cui dovrebbero farsi carico non solo i paesi europei confinanti con l'Ucraina, che in questi giorni hanno dato prova di immensa solidarietà nell'accogliere i rifugiati di guerra ucraini, ma tutti gli Stati membri chiamati a fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati e ai paesi che li ospitano;
degli oltre 3 milioni di ucraini in fuga, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, l'80 per cento si trova in Polonia, un'altra gran parte in Romania, Moldavia, Ungheria e Slovacchia, dato destinato ad aumentare nelle prossime settimane, per cui si rende urgente da parte dell'Unione Europea attuare un piano di redistribuzione dei cittadini ucraini nei diversi Stati membri;
di fronte alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, che la guerra di aggressione della Russia determina nel quadro continentale, appare quanto mai necessario compiere passi decisivi verso la costruzione di un sistema di difesa comune europeo, in grado di agire in modo strategico;
il recente indirizzo espresso a stragrande maggioranza dal Parlamento italiano di portare la spesa militare al 2 per cento del Pil, vale a dire circa 38 miliardi di euro l'anno, quasi il doppio dei 21,4 miliardi di euro speso nel 2019, continua a produrre politiche di finanziamento dell'industria bellica di ciascuno Stato, con sprechi, inefficienze e costi esorbitanti, piuttosto che attrezzare una difesa comune europea, che sembra ancora incontrare resistenze in parte dovute alla vecchia idea di sovranità nazionale;
nel 2020 i 27 Paesi dell'Unione hanno speso la cifra record di 198 miliardi di euro in sistemi di difesa militare, una somma pari a circa l'1,5 per cento del Pil europeo, quattro volte quella della Russia e superiore anche a quella della Cina;
almeno una ventina di Paesi, tra cui molti membri della NATO e dell'Unione europea stanno inviando armi per milioni di dollari e di euro in Ucraina: missili anticarro, missili terra-aria, armi da fuoco, munizioni ed altri equipaggiamenti militari, anche non letali come elmetti, giubbotti antiproiettile e kit di pronto soccorso;
nonostante la mancanza di conferme e le diverse smentite, sembra rafforzarsi l'ipotesi di un diretto coinvolgimento di aziende di contractors e Compagnie Militari e di Sicurezza Private nel trasferimento delle forniture militari nel paese, con il pericolo che le armi possano essere intercettate o cedute a gruppi paramilitari, milizie irregolari e altre organizzazioni militari, anche straniere, attive nello scenario di guerra o finire nel circuito della grande criminalità organizzata internazionale;
l'Unione europea ha fissato traguardi ambiziosi per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e l'effetto diretto della guerra in corso sulla questione energetica pone la necessità di affrancare l'Europa dalla dipendenza dalle importazioni di gas e prodotti petroliferi dalla Russia, valutando il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico ai paesi membri;
in tale scenario appare necessario ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili, tenendo in debito conto delle circostanze nazionali e delle scelte degli Stati membri in merito al loro mix energetico, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave, anche snellendo i procedimenti autorizzativi e migliorando l'efficienza energetica e la gestione del consumo di energia, promuovendo un approccio più circolare ai modelli di produzione e consumo;
va affrontato con urgenza l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui cittadini europei e sulle imprese, adottando meccanismi di acquisto e stoccaggio comuni e introducendo un prezzo regolato dell'energia in favore dei consumatori più vulnerabili, delle famiglie e delle PMI;
se da una parte ci sono imprese, artigiani e famiglie alle prese con bollette di luce e gas triplicate, dall'altra ci sono le principali aziende energetiche che hanno accumulato extra-profitti grazie ai rincari del gas, stimati dall'Europa nell'ordine dei 200 miliardi, per cui appare non più rinviabile l'adozione di un meccanismo di ridistribuire ai consumatori delle entrate derivanti dagli elevati profitti del settore energetico e dallo scambio di quote di emissione;
le dipendenze strategiche non riguardano solo il comparto energetico ma anche la sicurezza alimentare, considerando la guerra in corso e le sanzioni legittime imposte alla Russia comporteranno una significativa perturbazione cumulativa dei mercati mondiali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, in aggiunta alla crisi della COVID-19 e ai recenti significativi aumenti dei costi dei fattori di produzione, in particolare in relazione ai mercati dei cereali e dell'olio vegetale, nonché in termini di accesso ai fertilizzanti e ai fattori di produzione necessari per la produzione di fertilizzanti,
impegna il Governo:
1) a porre in sede di Consiglio europeo la necessità di aumentare, a tutti i livelli, il sostegno umanitario e di protezione internazionale alla popolazione Ucraina in fuga dalla guerra e ai paesi di prima accoglienza e ad attuare un piano di redistribuzione dei cittadini ucraini nei diversi Stati membri chiamati a fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati;
2) ad adottare iniziative per rafforzare la necessità di costruire un modello di difesa comune europeo per prevenire e affrontare le minacce esterne e le crisi internazionali, razionalizzando e rendendo più efficiente l'attuale ingente spesa militare, senza alcun ulteriore incremento che rischia di gravare ulteriormente sulle economie degli Stati membri, già fortemente indebolite dagli effetti della pandemia da COVID-19;
3) a promuovere tutte le azioni al fine di operare un rigoroso controllo sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per evitare che l'ingresso di detto materiale nel paese avvenga ad opera di intermediari fuori dal controllo delle autorità governative ucraine;
4) a confermare la condivisione degli obiettivi fissati dall'Unione europea per la neutralità climatica entro il 2050, riducendo la dipendenza complessiva dai combustibili fossili in particolare le importazioni di gas e prodotti petroliferi dalla Russia, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave, anche snellendo i procedimenti autorizzativi e migliorando l'efficienza energetica e la gestione del consumo di energia, promuovendo un approccio più circolare ai modelli di produzione e consumo;
5) ad assumere iniziative per adottare meccanismi di acquisto e stoccaggio comuni dei prodotti energetici e introdurre un prezzo regolato dell'energia in favore dei consumatori più vulnerabili, delle famiglie e delle PMI, per far fronte all'aumento dei pezzi dell'energia e al contempo definire un sistema di ridistribuire ai consumatori delle entrate derivanti dagli extra-profitti accumulati dalle società operanti nel settore energetico;
6) ad assumere iniziative per rivedere l'approccio dell'Unione europea alla sicurezza alimentare, riducendo la dipendenza complessiva del sistema alimentare dell'Unione europea e rafforzando la resilienza nella catena di approvvigionamento alimentare, in particolare a livello di accesso ai fattori di produzione, affrontando le debolezze determinate dall'eccessiva dipendenza dalle importazioni di energia, mangimi e fertilizzanti da singoli fornitori o da un numero troppo esiguo di fornitori e la mancanza di diversificazione delle catene di approvvigionamento.
(6-00213) «Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa».
La Camera,
impegna il Governo:
1) a porre in sede di Consiglio europeo la necessità di aumentare, a tutti i livelli, il sostegno umanitario e di protezione internazionale alla popolazione Ucraina in fuga dalla guerra e ai paesi di prima accoglienza e ad attuare un piano di redistribuzione dei cittadini ucraini nei diversi Stati membri chiamati a fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati;
2) a confermare la condivisione degli obiettivi fissati dall'Unione europea per la neutralità climatica entro il 2050, riducendo la dipendenza complessiva dai combustibili fossili in particolare le importazioni di gas e prodotti petroliferi dalla Russia, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave, anche snellendo i procedimenti autorizzativi e migliorando l'efficienza energetica e la gestione del consumo di energia, promuovendo un approccio più circolare ai modelli di produzione e consumo;
3) ad assumere iniziative per adottare meccanismi di acquisto e stoccaggio comuni dei prodotti energetici e introdurre un prezzo regolato dell'energia in favore dei consumatori più vulnerabili, delle famiglie e delle PMI, per far fronte all'aumento dei pezzi dell'energia e al contempo definire un sistema di ridistribuire ai consumatori delle entrate derivanti dagli extra-profitti accumulati dalle società operanti nel settore energetico;
4) ad assumere iniziative per rivedere l'approccio dell'Unione europea alla sicurezza alimentare, riducendo la dipendenza complessiva del sistema alimentare dell'Unione europea e rafforzando la resilienza nella catena di approvvigionamento alimentare, in particolare a livello di accesso ai fattori di produzione, affrontando le debolezze determinate dall'eccessiva dipendenza dalle importazioni di energia, mangimi e fertilizzanti da singoli fornitori o da un numero troppo esiguo di fornitori e la mancanza di diversificazione delle catene di approvvigionamento.
(6-00213) (Testo modificato nel corso della seduta) «Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa».
La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo presenta tra i punti all'ordine del giorno:
la valutazione della situazione umanitaria e della condizione dei rifugiati vittime della guerra in Ucraina, attivando una serie di meccanismi tra cui la direttiva 2001/55/CE mai attivata sinora, neanche per fronteggiare le crisi siriane o afgane;
la discussione circa il persistere dei prezzi elevati dell'energia e altre questioni economiche di enorme importanza, come il potenziamento del mercato unico e la riduzione delle dipendenze strategiche in diversi settori sensibili;
altro punto all'ordine del giorno è la materia di sicurezza e difesa, in particolare l'intenzione di approvare la Bussola strategica dell'Unione europea per rafforzare la capacità di difesa dell'Unione europea, sfruttando appieno il potenziale degli strumenti di finanziamento dell'Unione europea. Inoltre, dovrebbero essere adottate entro la fine del 2022 misure intese a promuovere e facilitare l'accesso dell'industria della difesa ai finanziamenti privati, ricorrendo anche alla Banca europea per gli investimenti;
si assiste ad un netto peggioramento delle condizioni belliche e umanitarie: il conflitto, ormai generalizzato, è passato a colpire sempre di più i civili e vede l'utilizzo di armamenti ad alto potenziale distruttivo anche vietati, come le bombe a grappolo. Sono state documentate aggressioni deliberate a civili, alla stampa, a ospedali ed esecuzioni sommarie, le violazioni del diritto umanitario ed internazionale continuano a crescere in quantità e qualità e hanno spinto alla fuga circa 3,3 milioni di persone;
la crisi del gas è sicuramente strettamente connessa alla guerra in Ucraina, ma l'aumento dei prezzi è cominciato già a fine 2020, quando il prezzo del gas metano è passato da 2 euro al megawattora a 10 euro al megawattora, incrementando ulteriormente a 40 euro al megawattora ad agosto 2021 per poi schizzare oltre gli 80 euro al megawattora già a ottobre 2021;
nonostante l'aumento dei prezzi facesse intendere il sopraggiungere di una crisi energetica, i livelli di stoccaggio del gas registrati nei 2021 sono nettamente inferiori rispetto al 2020. Tra settembre e ottobre 2021 i siti di stoccaggio europei erano pieni al 72 per cento rispetto a una quota del 94 per cento negli stessi giorni nel 2020 e a una media decennale dell'85 per cento;
il danno maggiore deriva dal fatto che il sistema attuale SMS (System marginal price) fissa il prezzo dell'elettricità in funzione di tutte le tipologie di produzione dell'elettricità, quindi l'aumento del costo al metro cubo del metano ha fatto schizzare al rialzo il costo dell'elettricità, creando extraprofitti enormi perfino nel mercato delle energie rinnovabili. Tale sistema non risponde alle necessità attuali dei sistemi di produzione da fonti pulite e rende vulnerabile l'Europa in funzione della capacità produttiva di gas e dalle crisi energetiche extraeuropee come quella asiatica attuale;
la liberalizzazione del mercato dell'energia ha di fatto introdotto un meccanismo pericoloso che ancora il prezzo «tutelato» del gas metano a un sistema di prezzi «spot» fissati quotidianamente su diverse piattaforme negoziali, come quello olandese dei Ttf in cui è quotato anche il gas che arriva in Italia. Il risultato è che il gas naturale è ad oggi quotato su borse energetiche che rendono tutta l'infrastruttura energetica preda della speculazione finanziaria. Nel secondo semestre del 2021 si è verificato un dato mai registrato precedentemente: il prezzo del gas spot Ttf ha subìto una crescita esponenziale non seguendo più l'andamento del gas doganale,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per rivedere le politiche europee dell'accoglienza chiedendo a tutti i Paesi membri di impegnarsi a cogliere l'occasione per riscrivere insieme l'accordo di Dublino e trattare tutti i rifugiati alla stessa maniera;
2) a sostenere iniziative per aumentare le responsabilità degli organismi di controllo per fronteggiare le emergenze e aumentare i livelli di scorta degli approvvigionamenti energetici anche in periodi di non emergenza;
3) a cercare un'intesa europea per il superamento del sistema SMS, sganciando le fonti rinnovabili dalla definizione del costo dell'elettricità, in modo da sviluppare politiche energetiche ed economiche realmente determinate dalle fonti rinnovabili al fine di preservare l'economia europea da future crisi energetiche;
4) a proteggere maggiormente il mercato dell'energia dagli attacchi della finanza speculativa e trovare una politica condivisa europea dì tassazione degli extraprofitti generati in campo energetico;
5) ad adottare iniziative volte a cancellare definitivamente le regole del Fiscal compact e di Maastricht (massimo 60 per cento di rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo e massimo 3 per cento di deficit su prodotto interno lordo), messe in discussione dalla perdita di competitività dell'intera area euro e che non consentono di riprogrammare a lungo termine intere economie nazionali con debito pubblico elevato, lasciandole in balia della speculazione straniera;
6) a impegnarsi affinché l'Europa riveda la posizione circa l'approvazione della «Bussola strategica», lavorando invece al suo progressivo disarmo e diventi un mediatore di pace e stabilità nei conflitti.
(6-00214) «Suriano, Sarli, Benedetti, Ehm».
La Camera,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022;
premesso che all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti, tra gli altri, i seguenti argomenti:
a) conflitto bellico in Ucraina;
b) «Bussola strategica» dell'Unione in tema di sicurezza e difesa, nuove modalità di intervento «in modo più rapido e deciso» rispetto alle crisi e nuovi investimenti nella difesa;
c) energia, dipendenza energetica e importazioni di gas, petrolio e carbone russi,
impegna il Governo:
1) riguardo il conflitto bellico in Ucraina:
a) a promuovere il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, in conformità con l'articolo 11 della Costituzione;
b) ad astenersi da ogni iniziativa militare che possa innescare una escalation del conflitto;
c) ad astenersi da ogni iniziativa militare o diplomatica che possa determinare il coinvolgimento dell'Italia in operazioni belliche;
d) ad astenersi da ogni iniziativa in tema di sanzioni nei confronti della Federazione russa che possa ulteriormente gravare sul mercato delle materie prime e sul tessuto economico italiano;
e) a promuovere, in ambito europeo, una linea di distensione nelle relazioni con la Federazione russa;
f) a promuovere, in ambito europeo, aiuti umanitari a conforto della popolazione ucraina;
2) in materia di sicurezza e difesa, a non incrementare le spese militari al 2 per cento del Prodotto interno lordo e a mantenerle in linea con quelle determinate per il 2019 pari all'1,19 per cento;
3) in materia di energia e dipendenza energetica, ad adottare iniziative volte:
a) a promuovere l'esclusione di tutte le misure in favore delle fonti energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica, i sistemi di stoccaggio di energia elettrica, le smart grid, gli incentivi per gli acquisti di veicoli elettrici e i relativi punti di ricarica, dal Patto di stabilità fino al 2030;
b) a potenziare la politica di autoproduzione energetica da fonti energetiche rinnovabili e i relativi sistemi di stoccaggio energetico;
c) a porre un tetto al costo del prezzo spot del gas naturale al Ttf e delle materie prime energetiche;
d) a sostenere le 50 milioni di famiglie europee soggette a «povertà energetica» nella riqualificazione energetica e nella produzione diffusa da fonte rinnovabile;
e) a tassare gli extra profitti dei fornitori titolari di contratti a lungo termine che hanno rivenduto i combustibili a un prezzo maggiorato;
f) a potenziare il cosiddetto superbonus 110 per cento sino al 2030, così da promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità.
(6-00215) «Cabras, Colletti, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Dall'Osso».
La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo affronterà la questione dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, valutando gli sviluppi del conflitto e la situazione umanitaria e i rifugiati;
nell'immediatezza dell'attacco il Consiglio ha condannato con fermezza l'aggressione militare, e in occasione della riunione straordinaria del 24 febbraio 2022 è stato chiesto alla Russia di cessare immediatamente le sue azioni militari, ritirare senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall'Ucraina, rispettare pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, rispettare il diritto internazionale e fermare la sua campagna di disinformazione e gli attacchi informatici;
come sottolineato in quella sede, l'attacco perpetrato dalla Russia viola il diritto internazionale e compromette la sicurezza europea e mondiale e rappresenta, quindi, un problema dell'intero Occidente, rispetto al quale occorrono una chiara presa di posizione e un'efficace azione di sostegno anche da parte degli Stati Uniti rispetto ai prevedibili riflessi economici, in particolare sulle economie europee;
in occasione dell'incontro di tutti i leader dell'Unione nelle giornate del 10 e 11 marzo 2022 è stata adottata una Dichiarazione di Versailles, con la quale l'Unione europea ha dichiarato il proprio impegno lungo tre direttrici principali: il rafforzamento delle capacità di difesa, la riduzione delle dipendenze energetiche, la costruzione di una base economica più solida;
con specifico riferimento al primo punto la Dichiarazione fa riferimento alla necessità di «incrementare considerevolmente le spese per la difesa, destinando una quota significativa agli investimenti, con particolare attenzione alle carenze strategiche individuate, e sviluppando le capacità di difesa in modo collaborativo all'interno dell'Unione europea»;
con riferimento al secondo punto la Dichiarazione formula un invito alla Commissione europea a presentare, entro la fine di marzo 2022, un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale, e, entro la fine del mese di maggio 2022, un piano REPowerEU;
l'Unione europea ha progressivamente imposto sanzioni alla Russia a partire dal 2014 in risposta all'annessione illegale della Crimea e il conflitto in atto ha determinato l'adozione di ulteriori misure restrittive;
l'ultimo pacchetto di sanzioni, il quarto dall'inizio del conflitto, adottato il 15 marzo 2022, ha introdotto restrizioni commerciali in svariati settori, dai prodotti siderurgici ai beni di lusso, con il divieto di importazione, vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione diretta o indiretta di prodotti listati, il cui valore è superiore a trecento euro per articolo, che rischia di pregiudicare, ove non diversamente specificato, le consegne da parte di numerose aziende in esecuzione di contratti vigenti anteriormente alla data di adozione della misura sanzionatoria, con significativi danni commerciali;
la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha già prodotto un flusso di oltre tre milioni di profughi, scappati dai luoghi di conflitto per rifugiarsi negli Stati confinanti e in numerosi Stati dell'Unione europea, tra i quali l'Italia, nei quali già esistevano consistenti comunità di loro connazionali;
l'Italia ospita attualmente sessantamila profughi ucraini e il Presidente del Consiglio ha annunciato ieri un ulteriore stanziamento di 400 milioni di euro per l'accoglienza;
in questo quadro spicca l'impegno profuso nell'accoglienza soprattutto da parte di Polonia e Ungheria che allo stato ospitano quasi due milioni e mezzo di profughi ucraini, il cui sforzo è stato riconosciuto anche dalla «Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina», nella quale si legge come lo stesso abbia accolto «con favore l'approccio attivo adottato dai governi di Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Moldova, che tengono aperte le frontiere e forniscono mezzi di evacuazione, rifugio, aiuti di emergenza, assistenza medica e asilo alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e dal rischio di persecuzioni, sia che si tratti di cittadini ucraini o non ucraini»;
pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto il Presidente Zelensky ha presentato richiesta per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, un processo rispetto al quale il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, in occasione della videoconferenza con il Presidente ucraino, ha affermato che «L'Italia è al fianco dell'Ucraina in questo processo, l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea»;
con specifico riferimento al tema dell'energia e al vertiginoso aumento dei prezzi dei relativi prodotti, il conflitto russo ucraino ha messo in luce una grave debolezza europea e italiana, basata su una elevata dipendenza dalle forniture di gas provenienti dalla Russia;
lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione della prima informativa urgente resa dal Governo sul conflitto tra Russia e Ucraina, ha dichiarato che: «Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni»;
in Italia, il solo costo addizionale dell'energia per imprese e famiglie nel 2022 è stimato in circa sessanta miliardi di euro;
la diversificazione delle fonti energetiche appare un obiettivo quanto mai urgente da raggiungere e deve formare oggetto di riflessione sia in ambito europeo che in ambito nazionale;
in questo quadro si inserisce la delicata questione delle concessioni idroelettriche: l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia, per molti anni l'Italia è stata l'avanguardia mondiale nello sviluppo di sistemi idraulici capaci di ricavare energia pulita e ancora oggi è leader nell'industria manifatturiera dell'idroelettrico;
nel 2020 gli oltre quattromila impianti presenti sul territorio italiano hanno prodotto il diciotto per cento della generazione nazionale di elettricità, e oltre il quaranta per cento della produzione rinnovabile, contribuendo in maniera fondamentale al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai target climatici europei;
la legislazione in merito alle concessioni idroelettriche ne prevede la scadenza, e il disegno di legge sulla concorrenza, attualmente in discussione in Senato, per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito», hanno già attirato le critiche del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
nella sua «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica», infatti, il Comitato ha sottolineato che la disciplina legislativa italiana nel settore idroelettrico mette a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano;
la riduzione delle dipendenze strategiche è un obiettivo che va perseguito non solo con riferimento alla politica energetica ma anche rispetto ad altri settori sensibili, quali l'approvvigionamento di materie prime e i prodotti alimentari;
la scarsità di materie prime, infatti, ha determinato un aumento di prezzo delle stesse che era già marcato prima dello scoppio del conflitto e rischia ora di diventare insostenibile per le nostre aziende, causandone il fermo produttivo con le conseguenti ricadute sull'intero tessuto produttivo e occupazionale italiano;
in maniera analoga, il rincaro delle derrate alimentari ha determinato un aumento dei prezzi sia nei mercati all'ingrosso che al dettaglio provocando sia una crisi delle aziende di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, sia un aumento dei costi della spesa per le famiglie;
in questa difficile congiuntura, per l'Italia acquistano un'importanza fondamentale i fortissimi aumenti registrati nel settore cerealicolo, con le ovvie ripercussioni sui costi di produzione di beni essenziali quali pasta e pane, e il conflitto in atto pesa in maniera sensibile sugli approvvigionamenti;
complessivamente prima la crisi pandemica ed oggi la crisi energetica e quella determinata dal conflitto russo-ucraino hanno evidenziato drammaticamente la fragilità del nostro sistema produttivo e industriale, eccessivamente dipendente da economie di altre potenze e contraddistinto dalla diffusione sempre maggiore di catene globali del valore, tipiche della globalizzazione;
il Consiglio europeo discuterà degli sforzi di coordinamento in risposta alla pandemia di COVID-19 e farà il punto sulla cooperazione internazionale in materia di governance sanitaria globale e solidarietà, anche attraverso la diffusione dei vaccini e discuterà, inoltre, dei lavori, sotto l'egida dell'OMS, relativi a un futuro strumento inteso a rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie;
in questo quadro occorre sottolineare l'importanza di un allentamento delle restrizioni che permettano alle economie nazionali una decisa ripresa,
impegna il Governo:
in sede europea,
1) a sollecitare, nel pur necessario quadro multilaterale, un maggior protagonismo europeo volto alla facilitazione di una mediazione tra le parti, sostenendo iniziative di carattere sia internazionale che bilaterali idonee al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di una tregua immediata e di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca;
2) a sostenere l'Ucraina nello sforzo difensivo rispetto alla aggressione militare russa;
3) a sostenere un'accoglienza solidale e condivisa che si basi su un'equa distribuzione dei rifugiati ucraini tra gli Stati dell'Unione e sulla contribuzione dell'Unione europea ai costi dell'accoglienza delle donne, dei minori, dei disabili, degli anziani e di tutti i soggetti fragili in fuga dalla guerra, contrastando, in ambito nazionale, l'immigrazione irregolare al fine di evitare il sovraccarico delle strutture e dell'intero sistema di accoglienza sul territorio nazionale;
4) ad adoperarsi per l'aumento degli stanziamenti destinati al settore della difesa, in coerenza con gli obiettivi enunciati dalla Dichiarazione di Versailles;
5) a sostenere in ambito europeo la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e di creare una centrale unica europea per l'acquisto del gas;
6) ad adoperarsi per lo sforzo europeo per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, anche attraverso la costituzione di un Tavolo europeo per la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e delle altre materie prime e per gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili;
7) a promuovere l'istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee, volto a compensare i danni economici sopportati dai singoli Stati in conseguenza della crisi di approvvigionamenti in atto;
8) a promuovere in ogni caso un Fondo Europeo volto a mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e a sostenere le imprese più penalizzate e i cittadini più vulnerabili;
9) con riferimento alle misure sanzionatorie, a chiedere che siano adottati chiarimenti rispetto alla applicabilità delle stesse ai contratti siglati dopo lo scoppio del conflitto;
10) con riferimento alle politiche economiche, a condividere con gli altri Stati membri la necessità di rivedere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce del mutato contesto geopolitico e socioeconomico;
11) ad adoperarsi per la proroga della sospensione del Patto di stabilità e crescita, sino al completamento di una riforma dei vincoli di bilancio ivi previsti che possa scongiurare gli effetti negativi che l'applicazione di tali vincoli potrebbe determinare sulle economie nazionali nell'attuale congiuntura economica mondiale;
12) ad adoperarsi per un Fondo Comune volto alla rilocazione e al rimpatrio delle attività strategiche localizzate anche solo parzialmente all'esterno dei confini europei (reshoring), apprezzata la fragilità, sia nel contesto dello shock pandemico che nel contesto dello shock energetico acutizzato dal conflitto in atto, del sistema produttivo europeo determinata dalla eccessiva interdipendenza economica e delle cosiddette catene globali dei valori;
13) a promuovere la sospensione della normativa dei cosiddetti aiuti di Stato sino al termine della emergenza, consentendo agli Stati membri interventi a tutela e difesa del tessuto imprenditoriale più fortemente penalizzato dai riflessi economici interni delle sanzioni;
14) con specifico riferimento al tema delle sanzioni commerciali, a escludere, per le restrizioni relative a beni e servizi, i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022, al fine di salvaguardare le imprese colpite dal divieto, salvo quelli connessi direttamente o indirettamente alle forniture belliche;
15) a promuovere l'adozione di iniziative per il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche contro eventuali attacchi informatici, attesa la vulnerabilità segnalata da diverse agenzie nazionali europee, fra cui il Copasir;
16) a scongiurare gli effetti derivanti da una politica commerciale sleale messa in atto dalla Cina, promuovendo in ambito europeo l'introduzione dei «dazi di civiltà» sui prodotti esteri che non rispecchiano gli standard, salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo.
(6-00216) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».
La Camera,
impegna il Governo:
in sede europea,
1) a sollecitare, nel pur necessario quadro multilaterale, un maggior protagonismo europeo volto alla facilitazione di una mediazione tra le parti, sostenendo iniziative di carattere sia internazionale che bilaterali idonee al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di una tregua immediata e di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca;
2) a sostenere l'Ucraina nello sforzo difensivo rispetto alla aggressione militare russa;
3) a sostenere in ambito europeo la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e di creare una centrale unica europea per l'acquisto del gas;
4) ad adoperarsi per lo sforzo europeo per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, anche attraverso la costituzione di un Tavolo europeo per la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e delle altre materie prime e per gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili;
5) a promuovere l'istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee, volto a compensare i danni economici sopportati dai singoli Stati in conseguenza della crisi di approvvigionamenti in atto;
6) a promuovere in ogni caso un Fondo Europeo volto a mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e a sostenere le imprese più penalizzate e i cittadini più vulnerabili;
7) ad adoperarsi per la proroga della sospensione del Patto di stabilità e crescita, sino al completamento di una riforma dei vincoli di bilancio ivi previsti che possa scongiurare gli effetti negativi che l'applicazione di tali vincoli potrebbe determinare sulle economie nazionali nell'attuale congiuntura economica mondiale;
8) ad adoperarsi per un Fondo Comune volto alla rilocazione e al rimpatrio delle attività strategiche localizzate anche solo parzialmente all'esterno dei confini europei (reshoring), apprezzata la fragilità, sia nel contesto dello shock pandemico che nel contesto dello shock energetico acutizzato dal conflitto in atto, del sistema produttivo europeo determinata dalla eccessiva interdipendenza economica e delle cosiddette catene globali dei valori;
9) a promuovere la sospensione della normativa dei cosiddetti aiuti di Stato sino al termine della emergenza, consentendo agli Stati membri interventi a tutela e difesa del tessuto imprenditoriale più fortemente penalizzato dai riflessi economici interni delle sanzioni;
10) con specifico riferimento al tema delle sanzioni commerciali, ad assumere tutte le iniziative possibili, al fine di salvaguardare le imprese e i contratti sottoscritti prima del 16 marzo 2022 nel quadro delle restrizioni europee, salvo quelli connessi direttamente o indirettamente alle forniture belliche;
11) a promuovere l'adozione di iniziative per il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche contro eventuali attacchi informatici, attesa la vulnerabilità segnalata da diverse agenzie nazionali europee, fra cui il Copasir.
(6-00216) (Testo modificato nel corso della seduta) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Tempi di adozione degli schemi di decreto legislativo in materia di riforma del processo penale e del processo civile e stato dei lavori della commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari – 3-02830
ANNIBALI, FERRI, VITIELLO, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, UNGARO e OCCHIONERO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi dei processi e dell'arretrato anche al fine di avvicinare l'Italia alla media dell'Unione europea;
in tale direzione, nei mesi scorsi, è stato orientato il lavoro di Parlamento e Governo, in tema di giustizia, in linea con le scadenze e gli impegni presi con l'Europa;
questo è particolarmente vero per le riforme approvate fino ad oggi e, in particolare, per la legge delega di riforma del processo penale, legge n. 134 del 2021, e la legge delega di riforma del processo civile, minori e diritto di famiglia, legge n. 206 del 2021;
entrambe le due leggi delega prevedono l'adozione di decreti legislativi entro la fine del 2022 e in tale ottica presso il Ministero della giustizia sono stati istituiti cinque gruppi di lavoro per il penale e sette per il civile, con il compito di predisporne i relativi schemi;
con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, è stata introdotta la norma sull'insolvenza delle imprese, nell'ambito di un processo riformatore che si concluderà nel corso del 2022 con l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e con la modifica del sistema dei reati fallimentari;
in questo ambito è stata costituita, con decreto, una commissione ministeriale, i cui lavori sono stati ulteriormente prorogati, con il compito di elaborare proposte di revisione dei reati fallimentari e di adeguare e rendere funzionali le fattispecie penali alla mutata disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza;
entro la fine del 2022 è prevista anche la conclusione del processo di revisione della riforma della giustizia tributaria, a cui stanno lavorando congiuntamente Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze;
con riferimento alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, sono stati approvati dal Consiglio dei ministri gli emendamenti al disegno di legge sul cui esame è attualmente impegnata la Commissione giustizia della Camera dei deputati;
si tratta di un vasto processo di revisione della giustizia penale, civile – atteso da anni dal nostro Paese – e che dovrebbe comportare una riforma completa della giustizia in tutti i suoi aspetti –:
in quali tempi sia prevista la conclusione dei lavori della commissione sui reati fallimentari, nonché la presentazione alle Camere degli schemi di decreti legislativi di cui in premessa e, con particolare riguardo alla riforma del processo penale, se tale presentazione possa avvenire entro il mese di giugno 2022 (o comunque entro l'estate).
(3-02830)
Intendimenti del Governo per contrastare, nell'attuale contesto di crisi internazionale, le infiltrazioni della criminalità organizzata con riferimento ai mercati dell'approvvigionamento delle materie prime e delle armi – 3-02831
SAITTA, D'ORSO, ASCARI, BONAFEDE, DI SARNO, CATALDI, FERRARESI, GIULIANO, PERANTONI, SALAFIA, SARTI e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
a causa della crisi dei mercati e del conflitto bellico in Ucraina, aumenta concretamente il rischio che i clan sfruttino la speculazione dei prezzi attraverso prodotti che possono essere più facilmente trovati e sottratti al mercato, oppure acquisiscano armi attraverso canali illegali;
l'avvertimento sugli ulteriori rischi derivanti dal dramma che si sta consumando a poche migliaia di chilometri nel nostro Paese arriva, innanzitutto, dal Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, secondo cui «la guerra in Ucraina determinerà profili di operatività della criminalità organizzata, che di certo non dovrà rispettare i canali bancari per le proprie liquidità»: una situazione ideale per le cosche che, attraverso loro mercati paralleli, superano così qualsiasi sanzione, blocco e controllo delle autorità internazionali;
durante un'emergenza le mafie tentano sempre di sfruttare i canali nei quali potersi infiltrare e trarne profitti: un meccanismo, questo, di estremo vantaggio che si è replicato e che nella storia giudiziaria è stato ripetutamente rilevato;
ricorda sempre de Raho che, dopo la caduta del muro di Berlino, suscitò un'ampia riflessione quell'intercettazione tra mafiosi in cui uno diceva all'altro: «vai a comprare tutto quello che puoi»; «Kaufen» (comprare) fu all'epoca il mantra della 'ndrangheta affarista in terra tedesca e oggi le coordinate degli investimenti si spostano soltanto di qualche migliaio di chilometri ad est;
secondo una stima elaborata dall'agenzia di comunicazione di Klaus Davi per uno studio sui fatturati di guerra nei territori ucraini, nei prossimi cinque anni la 'ndrangheta sarà tra le mafie quella che guadagnerà di più, con un +15 per cento del fatturato ricavato complessivo, soprattutto grazie al traffico di armi valutato attualmente attorno al miliardo;
il traffico di droga complessivo, solo in Europa attorno ai 30 miliardi di euro, frutterà soltanto alle organizzazioni criminali calabresi due miliardi di euro in più, pari a un +12 per cento del fatturato specifico;
quanto all'edilizia, dove non esistono stime ufficiali per la mancata cooperazione degli Stati interessati, si stima un +7 per cento, pari a poco meno di un miliardo;
la 'ndrangheta guadagnerà anche grazie agli investimenti finanziari «legali», con un +5 per cento di introiti stimabili attorno ai 2 miliardi di euro; il business dell'energia frutterà la stessa cifra e un netto incremento nel settore specifico del 12 per cento –:
quali intendimenti urgenti il Governo intenda porre in essere, al fine di contrastare efficacemente le infiltrazioni criminali, nell'ambito del complessivo approvvigionamento delle materie prime, nonché nel mercato illegale delle armi.
(3-02831)
Iniziative, anche di carattere normativo, a tutela degli agenti di polizia penitenziaria in relazione al fenomeno delle aggressioni da parte di detenuti, anche tramite il potenziamento delle dotazioni di autodifesa – 3-02832
PAOLINI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
si susseguono, nelle carceri italiane, episodi di insubordinazione ed aggressioni verso gli agenti di polizia penitenziaria; uno degli ultimi si è verificato a Pesaro, la settimana scorsa, dove un detenuto straniero, di notevole prestanza fisica, già autore di un incendio doloso al proprio materasso che ha portato all'intossicazione di un agente e già in precedenza trasferito per motivi disciplinari da altro istituto, ha rotto un tavolo e, con una gamba dello stesso, ha ferito l'operatore di polizia penitenziaria che cercava, disarmato, di riportarlo a più miti consigli. Fatti come quello descritto non sono pochi, contandosi in circa 500 all'anno;
in casi del genere le conseguenze per gli autori delle aggressioni sono, generalmente, l'isolamento fino a un massimo di 15 giorni e/o il trasferimento in altro istituto e una denuncia penale per lesioni, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale. Denuncia che avrà conseguenze pratiche – sempre che non vada in prescrizione – solo dopo diversi anni, periodo durante il quale l'autore, spesso straniero, sarà già irreperibile e quindi non toccato, di fatto, dall'eventuale condanna. Si aggiunga a ciò la circostanza che gli agenti, oggi, devono quasi sempre cercare di ripristinare l'ordine totalmente disarmati;
è notizia dei giorni scorsi che 4.482 taser, arma a impulsi elettrici, verranno distribuiti in 18 città italiane agli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza come supporto alle attività di prevenzione e controllo del territorio. A partire da maggio 2022 l'uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti di tutto il territorio nazionale. «Grazie all'adozione del taser, le forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo», ha detto il Ministro dell'interno –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative volte a intervenire sull'ordinamento penitenziario, al fine di prevedere misure disciplinari più afflittive, e sulla procedura penale, per accelerare i processi connessi con questo tipo di reati, e, soprattutto, se, in tema di dotazioni di auto-difesa del personale, sia già allo studio l'opzione di dotare anche la polizia penitenziaria delle pistole taser che, per comprovata esperienza in altri Paesi, hanno un effetto di deterrenza ante-uso superiore al 90 per cento.
(3-02832)
Iniziative di competenza con riguardo alle responsabilità amministrative che hanno portato a respingere l'ipotesi transattiva relativa al contenzioso tra il Ministero della giustizia e la Berica impianti spa – 3-02833
ZANETTIN, PITTALIS e GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con sentenza n. 137/2022, pubblicata in data 20 gennaio 2022, il tribunale di Firenze, sezione imprese, ha condannato il Ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, a pagare a Berica impianti spa di Arzignano (Vicenza) la somma di euro 4.021.929, oltre interessi dalla domanda e spese legali liquidate complessivamente in euro 44.277.10;
il Ministero è stato condannato altresì, ex articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, a pagare la somma di euro 10.000 a titolo di penale;
è l'epilogo di una vicenda, oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante;
già nelle sedute del 22 gennaio 2019 e del 15 maggio 2020, intervenendo in Aula, l'interrogante aveva invitato l'amministrazione ad una composizione bonaria del contenzioso, perché era evidente, dalla lettura degli atti di causa, che sarebbero seguite pronunce rovinose ai danni del Ministero;
con la sentenza del tribunale di Firenze, il Ministero è stato condannato addirittura ad una penale per responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile;
è quindi del tutto evidente la mala gestio dell'amministrazione, sancita anche nella pronuncia giudiziale sopra citata;
sono stati infatti trascurati gli inviti alla transazione formulati dallo stesso giudice istruttore della causa nell'udienza del 2 luglio 2019 e rilanciati dall'interrogante nei suddetti interventi parlamentari, con grave danno erariale –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per sancire la responsabilità dei funzionari pubblici, che hanno dato parere negativo all'ipotesi transattiva proposta a suo tempo dal tribunale di Firenze.
(3-02833)
Problematiche conseguenti all'introduzione di una quarta fascia di livello superiore nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni – 3-02834
DE LORENZO e FORNARO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la norma introdotta con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 («Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che i funzionari più alti in grado, gli apicali della pubblica amministrazione, possano diventare dirigenti tramite procedura comparativa e che abbiano diritto al 30 per cento dei posti a disposizione;
gli apicali tradizionalmente sono i dipendenti di terza fascia. Il contratto delle funzioni centrali — quello dei Ministeri e delle agenzie fiscali — ha introdotto una quarta fascia di livello superiore. Si tratta dei dipendenti con «elevate professionalità», i tecnici chiamati per gestire i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un'area che, al momento, è priva di effettivi in considerazione del fatto che vanno ancora ultimate le assunzioni;
in questo modo si crea, quindi, una sorta di tetto per i funzionari di terza fascia che per diventare dirigenti dovrebbero passare prima alla quarta. Un passaggio reso più difficile in quanto servono anche i titoli, a volte estremamente specialistici, oltre all'anzianità e al merito;
le organizzazioni sindacali avevano già segnalato le criticità insite nella norma, in quanto aggiungere una quarta area sovraordinata e imporla per legge quando era in corso la trattativa per definire un nuovo ordinamento professionale avrebbe bloccato i percorsi di carriera e di crescita economica dei funzionari. In particolare, si tratta, da una parte, di quelli di terza area, che già hanno tra le proprie competenze l'assolvimento di funzioni vicarie della dirigenza, e, dall'altra, dei dirigenti delle funzioni centrali che, a differenza degli altri dirigenti pubblici, non hanno ancora un ruolo unico ma sono distinti in due fasce il cui accesso è per concorso;
le organizzazioni sindacali hanno chiesto un intervento legislativo per superare la situazione che si è venuta a creare e consentire a chi dirige un ufficio pubblico di poter transitare dal comparto alla dirigenza –:
quali iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere legislativo, intenda assumere per superare la situazione che si è venuta a creare.
(3-02834)
Iniziative di competenza volte a prevedere specifiche figure professionali, nell'ambito delle strutture amministrative coinvolte, per garantire una migliore gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata – 3-02835
CARELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e poi confiscati in via definitiva, affinché vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali;
tra le attività funzionali alla destinazione dei beni confiscati, che è una delle priorità dell'Agenzia, fondamentale è l'organizzazione, in collaborazione con le prefetture e gli enti locali, delle conferenze di servizi nell'ambito delle quali le amministrazioni del territorio possono manifestare l'interesse all'acquisizione dei beni, sulla cui destinazione decide poi il consiglio direttivo dell'Agenzia;
è dunque fondamentale essere in grado di curare i beni sequestrati e di gestire il destino delle proprietà confiscate alla mafia, al fine di contrastare le organizzazioni criminali;
laddove è carente lo Stato, purtroppo s'insinua il welfare criminale anche in campo informativo ed informatico ed è quindi sempre più urgente riappropriarsi dei territori confiscati alla mafia;
nella riforma della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, tra gli emendamenti del Governo è stata disposta la valutazione delle capacità dei magistrati per l'attribuzione agli stessi di funzioni direttive e semidirettive, al fine di creare delle figure di elevata competenza;
allo scopo di garantire affidabilità, efficienza e coerenza nella gestione di un patrimonio sequestrato, sarebbe importante prevedere l'istituzione di figure competenti e specializzate per rafforzare l'azione dell'Agenzia dei beni confiscati allo Stato, che mettano in collegamento enti e sistema di gestione ministeriale di un bene confiscato –:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare allo scopo di creare figure professionali, nell'ambito delle strutture amministrative coinvolte a tutti i livelli, per garantire una migliore gestione dei beni confiscati.
(3-02835)
Iniziative di competenza per un rigoroso controllo sul trasferimento di forniture militari a favore delle autorità governative dell'Ucraina, con particolare riferimento all'eventuale inserimento di intermediari – 3-02836
ROMANIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
a quanto risulta all'interrogante gli sviluppi militari della crisi ucraina e le conseguenti decisioni che l'Italia ha assunto, insieme con le nazioni alleate, hanno spinto il Governo mediante il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, a disporre una serie di misure volte a garantire il contributo italiano all'impegno condiviso con gli altri Paesi Nato in termini di difesa collettiva e di rafforzamento della postura militare, in grado di garantire il necessario livello di deterrenza a fronte della grave situazione di crisi in atto;
il 17 marzo 2022 la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge;
in particolare, l'articolo 2-bis dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione, da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022;
almeno una ventina di Paesi, tra cui molti membri della Nato e dell'Unione europea, stanno inviando armi per milioni di dollari e di euro in Ucraina: missili anticarro, missili terra-aria, armi da fuoco, munizioni ed altri equipaggiamenti militari, anche non letali come elmetti, giubbotti antiproiettile e kit di pronto soccorso;
l'assoluta vulnerabilità dello spazio aereo ucraino ai cacciabombardieri e ai missili russi preclude alla Nato la modalità aerea per la consegna delle forniture, lasciando come unica opzione quella terreste, con significative problematiche relative a tempistiche e rotte percorribili;
nonostante la mancanza di conferme e le diverse smentite, sembra rafforzarsi l'ipotesi di un diretto coinvolgimento di aziende di contractor e di compagnie militari e di sicurezza private nel trasferimento delle forniture militari nel Paese, con il pericolo che le armi possano essere intercettate o cedute a gruppi paramilitari, milizie irregolari e altre organizzazioni militari, anche straniere, attive nello scenario di guerra o finire nel circuito della grande criminalità organizzata internazionale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, conseguentemente, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di operare un rigoroso controllo sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per evitare che l'ingresso di detto materiale nel Paese avvenga ad opera di intermediari fuori dal controllo delle autorità governative ucraine.
(3-02836)
Iniziative in materia di difesa e ricerca civile nell'ambito del progetto di un sistema di difesa europeo – 3-02837
PAGANI, ENRICO BORGHI, CARÈ, DE MENECH, FRAILIS, LOSACCO, LOTTI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
nell'ultimo Consiglio affari esteri e difesa dell'Unione europea, i Ministri della difesa hanno approvato la Bussola strategica, uno strumento che fornisce all'Unione il piano d'azione per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea entro il 2030, con l'istituzione, tra l'altro, della forza di schieramento rapido dell'Unione europea. Inoltre, l'Unione intende rafforzare la sua capacità di anticipare, dissuadere e rispondere alle minacce e alle sfide attuali ed emergenti, aumentando le proprie capacità di analisi dell'intelligence, e mira ad istituire una politica di difesa informatica per essere meglio preparati e rispondere ai cyber-attacchi e all'interferenza ostile nelle proprie reti informative;
già un anno fa, è stato adottato lo Strumento europeo per la pace (Epf), uno strumento fuori bilancio volto a consolidare la capacità dell'Unione di prevenire i conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, consentendo il finanziamento di azioni operative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. A seguito dell'invasione militare non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, l'Unione europea ha finanziato 2 tranche di pagamento nell'ambito proprio dello Strumento europeo per la pace, costituito da due misure di assistenza per rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine al fine di difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile;
la Bussola strategica è un traguardo importante ed un passo rilevante verso l'Europa della difesa, che, come ha detto il Ministro interrogato, rafforza la capacità di difesa comune in un momento storico che lo richiede e segna un autentico spartiacque in tema di sicurezza collettiva;
per il nostro Paese è fondamentale andare verso l'Europa della difesa e contribuire al suo implemento, anche attraverso investimenti in tecnologia, le cui ricadute potranno esserci pure in sede civile e saranno di sostegno alla domanda interna, visto che su questo tema in Italia ci sono università, centri di ricerca, filiere industriali, player produttivi che potranno beneficiarne;
come commentato dall'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell, «le minacce sono in aumento e il costo dell'inazione è chiaro, la Bussola strategica è una guida per l'azione: stabilisce un percorso ambizioso per la nostra politica di sicurezza e difesa per il prossimo decennio» –:
quali saranno le prossime tappe della difesa italiana e della ricerca civile nell'ambito del percorso verso la costruzione di un sistema di difesa europeo.
(3-02837)
Elementi e iniziative di competenza in ordine alla vicenda di un presunto tentativo di vendita al Governo colombiano di forniture militari prodotte da Fincantieri e Leonardo – 3-02838
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno fatto emergere un presunto tentativo di vendita al Ministero della difesa colombiano di 4 corvette Fcx30 e due sommergibili classe Trachinus prodotti da Fincantieri e di alcuni aerei M-346 di Leonardo. L'ex Presidente del Consiglio dei ministri, Massimo D'Alema, avrebbe svolto il ruolo di mediatore tra Leonardo s.p.a. e il Governo colombiano;
sin dal mese di febbraio 2022 gli approfondimenti del quotidiano La Verità e del periodico on line Sassate, seguiti da inchieste e interviste di altre testate, hanno evidenziato come protagonisti non solo l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema, ma anche le società Leonardo e Fincantieri e, a vario titolo, i vari Ministeri della difesa, esteri e cooperazione internazionale, sviluppo economico del Governo italiano e l'ambasciata e i Ministeri dello Stato colombiano, oltre che uno studio legale con sede negli Usa e vari o presunti intermediari;
stando alle intercettazioni pubblicate, si tratterebbe di un affare che avrebbe fruttato un guadagno di circa 80 milioni di euro rivendicati dallo stesso D'Alema;
a tutela della credibilità delle istituzioni italiane e dei rapporti tra Italia e Colombia, occorre fare chiarezza con estrema urgenza;
gli accordi «Government to Government», noti anche come G2G, sono strumenti di politica industriale che consentono la vendita di beni e servizi da Governo a Governo e si concretizzano attraverso la firma di un contratto tra esponenti dei rispettivi Governi. Si tratta di una formula di vendita alternativa alla più comune «business to Government» (B2G), cioè tra imprese private e Governo;
nel settore della difesa e sicurezza il «Government to Government» è utilizzato per l'implicita garanzia politica in termini di stabilità di relazione, semplificazione gestionale e assenza di intermediari commerciali, con numerosi vantaggi per tutti gli attori interessati, ovvero Stato acquirente, Stato fornitore ed industria nazionale;
dell'andamento e delle modalità di una trattativa se ne giova o, al contrario, perde, la credibilità internazionale dello Stato italiano, delle sue istituzioni e delle sue stesse società, al di là della mera convenienza economica –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere per fare luce sulla vicenda e a tutela della sicurezza nazionale, di quali elementi disponga circa il grado di coinvolgimento dei vari soggetti menzionati e quali siano le misure previste a tutela dell'integrità e della credibilità delle istituzioni.
(3-02838)
DISEGNO DI LEGGE: S. 2505 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3522)
A.C. 3522 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, in materia di «Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici», prevede che sia obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
il Piano di Ripresa e Resilienza da 236,4 miliardi rischia di rimanere sulla carta almeno per un settore trainante come quello delle costruzioni;
anche a seguito del conflitto Russo Ucraino i rincari record dell'energia e delle materie prime stanno colpendo duramente le imprese italiane, proprio quando si stava andando nella direzione di una ripresa dagli effetti della pandemia da COVID-19;
il rapido ed inarrestabile aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti di energia, sta ormai assumendo significativi livelli di forte preoccupazione, anche a seguito delle decisioni, assunte dai principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia, di sospendere le attività; basti pensare che i prezzi di alcuni materiali legati all'acciaio sono quasi triplicati nel 2021, come testimoniano l'ulteriore aumento dei costi dell'acciaio di circa il 20 per cento in meno di 10 giorni, l'irreperibilità di materiali come bitume o il fermo della catena di approvvigionamento che sta paralizzando progressivamente i cantieri;
le ultime misure prese da questo Governo a partire dai ristori alle varie tipologie di sostegno alle imprese testimoniano certamente: l'attenzione al grave problema in atto ed il tentativo di trovare una soluzione per i contratti in corso, ma anche che le misure adottate sono limitate e prevedono tempi di attuazione molto lunghi e dunque incompatibili con l'emergenza in atto;
i prezzari di appalto non sono aggiornati in tempo reale ed in maniera idonea contribuendo a determinare la non congruità dei prezzi a base di asta e la desertificazione delle gare;
sulla congruità dei prezzi servirebbero provvedimenti e rilevamenti automatici che in tempo reale, in aumento o in diminuzione, rendano i prezzi di appalto in linea con i valori di mercato soprattutto in un momento di grande turbolenza come quello attuale;
è altresì importante ricordare che non basta prevedere clausole di adeguamento dei prezzi, ma occorre anche verificare se i meccanismi utilizzati siano quelli corretti;
considerando che nella norma per gli appalti pubblici viene utilizzato l'indice generale dei prezzi al consumo (ISTAT) e che questo su base annua è aumentato del 4,8 per cento e dell'1,6 per cento mensile a gennaio e che non sconta quanto accaduto con l'invasione dell'Ucraina;
e altresì che l'indice dei prezzi al consumo dei beni energetici risulta ad oggi aumentato del 94,6 per cento su base annua e del 43,8 per cento su base mensile a gennaio è facilmente dimostrato che l'adeguamento calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo non è sufficiente e penalizza le imprese;
all'interno dell'articolo 29, comma 1, lettera a), nulla viene previsto circa gli standard di variazione economica e revisioni prezzi per servizi e forniture che vengono così lasciati alla discrezionalità della Stazione Appaltante andando a determinare contestazioni e conseguente blocco delle opere,
impegna il Governo
al fine di poter contare sulle condizioni minime indispensabili per realizzare i compiti che il PNRR ha assegnato alle nostre imprese, a considerare di prevedere un idoneo sistema revisionale dei prezzi, anche sul modello delle migliori esperienze internazionali, e contestualmente di intervenire al fine di aggiornare immediatamente i prezzari sulla base dei quali sono stimate e saranno bandite le opere di prossimo affidamento stabilendo obblighi in via cogente nei confronti dei committenti ad adeguare i propri prezzari, riportandoli in linea con i reali valori di mercato.
9/3522/1. Paxia.
La Camera,
premesso che:
l'area della Val di Sangro in Abruzzo nella zona meridionale delle province dell'Aquila e di Chieti è sede di uno dei più importanti agglomerati industriali del settore automotive italiani con la presenza di primarie aziende come Sevel Spa ed Honda Motor Co. Inoltre A Santa Maria Imbaro (Ch) è presente il Polo di Innovazione Automotive d'Abruzzo con circa 50 aderenti – tra questi Fca Italy, Honda, Denso, Isringhausen, Tecnomatic e IMM Hydraulics, Il totale del fatturato delle aziende partner del Polo Automotive è di circa 6,5 miliardi di euro;
la pesantissima contrazione del mercato italiano degli ultimi due anni dell'auto, ha colpito fortemente il settore dell'automotive; infatti il 2021 si chiuso con una flessione dei dati di vendita dell'Unione Europea in senso negativo causata principalmente dalla carenza di semiconduttori che ha ritardato la produzione e, di conseguenza, la distribuzione delle vetture;
anche secondo l'Associazione europea dei costruttori (Acea) l'andamento negativo del mercato automobilistico, è causato da una forte riduzione della domanda, a sua volta generata dalla mancanza di semiconduttori, microchip e altri elementi indispensabili per la produzione di nuovi veicoli, crisi dei chip che da oramai un anno e mezzo tiene sotto scacco la produzione di auto;
nel 2021, sono state immatricolate 1.409,842 auto, un dato solo in apparenza in crescita rispetto al 2020, stante che nei primi mesi del 2020, caratterizzati da periodi di lockdown totale e forti limitazioni negli spostamenti, le immatricolazioni hanno registrato minimi storici; se il dato 2021 si confronta con il 2019, anno pre-pandemia e, dunque, ultimo anno da prendere come vero riscontro, le immatricolazioni sono calate del 24 per cento;
i comuni di Lanciano, Atessa, Paglieta, Fossacesia, Torino di Sangro, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Castel Frentano, Sant'Eusamo del Sangro, Tornareccio, Aitino, Archi, Perano, Roccascalegna, Civitella Messer Raimondo, Gasoli, Bomba, Pennadomo, Monteferrante, Villa Santa Maria, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Pietraferrazzana, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Quadri, Civitaluparella, Pizzoferrato, Pescasseroli, San Salvo, Opi, dovrebbero essere interessati dall'individuazione di un'area di crisi industriale complessa in Abruzzo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconoscere un'area di crisi industriale complessa per i comuni abruzzesi di cui in premessa, in virtù delle specifiche problematiche del settore dell'automotive nella regione, con evidenti impatti di recessione economica e possibile perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, al fine di poter garantire il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il sostegno dei programmi di sviluppo.
9/3522/2. Zennaro, D'Eramo, Bellachioma.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure di sostegno connesse all'emergenza da COVID-19 e per il contenimento dei prezzi nel settore elettrico, Atto Camera 3522, premesso che:
tra i settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 rientrano senza dubbio le residenze sanitarie assistenziali, in quanto strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano continuativamente di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata;
il dilagare della pandemia ha infatti portato ad un'esponenziale aumento dei costi di gestione, essendo gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali tra i soggetti più a rischio nel sviluppare forme gravi di malattia;
sin dalla fine dell'anno 2021 hanno iniziato ad incidere negativamente sui bilanci delle residenze sanitarie assistenziali anche i rincari delle bollette di luce e gas, essendo noto che queste strutture necessitano di consumi molto elevati, sia in estate che in inverno; considerato che:
la normativa emergenziale non ha tenuto debitamente conto delle residenze sanitarie assistenziale tra i destinatari delle misure di sostegno all'emergenza da COVID-19;
con il presente disegno di legge sono stati stanziati per i rincari delle bollette circa 5,5 miliardi di euro stanziati per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre del 2022, ma le residenze sanitarie assistenziali non rientrano pienamente tra i destinatari di queste risorse;
ogni costo che incide sul bilancio delle residenze sanitarie assistenziale si ripercuote inevitabilmente sulle rette degli ospiti, per i quali devono comunque essere garantite le prestazioni assistenziali minime previste per legge,
impegna il Governo
a predisporre già dal prossimo provvedimento utile strumenti di sostegno alle residenze sanitarie assistenziali, onde evitare che il rincaro delle bollette possa andare ad incidere proprio su quei soggetti che necessitano di un maggiore supporto sociale.
9/3522/3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Zoffili.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di cessioni del credito per i bonus edilizi;
le frodi nel settore dei bonus edilizi, in assenza di adeguati controlli e verifiche, generano un aggravio notevole per le casse pubbliche pari, secondo i dati più recenti dell'Agenzia delle entrate, alla cifra di 4,4 miliardi di Euro;
l'assenza di un sistema di controlli volto a certificare la correttezza dell'intero processo legato al sistema dei bonus edilizi, a partire dalla fase di realizzazione materiale degli interventi, rischia di alimentare i già innumerevoli rivoli in cui si disperde la spesa pubblica;
il coinvolgimento degli organismi di certificazione nella fase di verifica dell'installazione delle apparecchiature e della loro integrazione nei sistemi produttivi, così come nel caso di Industria 4.0 – oggi Transizione 4.0 – rappresenta un valido esempio di funzionamento di un sistema collaudato e in grado di gestire in maniera semplice ed efficace l'accesso agli incentivi fiscali;
analogamente per i bonus edilizi, il ricorso agli organismi tecnici di certificazione e controllo, che operano nel settore della valutazione di conformità di terza parte indipendente e accreditata, in virtù delle loro competenze tecniche, potrebbe contribuire a rendere più efficiente l'intero sistema delle detrazioni fiscali legato ai bonus edilizi,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, anche nei futuri provvedimenti, il coinvolgimento degli organismi di certificazione accreditati nel sistema dei controlli dell'intero processo dei bonus edilizi, al fine di contribuire ad arrestare il sistema delle frodi e favorire, invece, le best practices nel sistema dei controlli che gli organismi accreditati possono fornire.
9/3522/4. Fregolent.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge all'esame sono previste alcune disposizioni di sostegno al comparto agricolo quali, ad esempio, quelle contenute nell'articolo 26 che prevede l'istituzione di due Fondi finalizzati, l'uno a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati e l'altro destinato al rafforzamento degli interventi in materia di biosicurezza, mentre l'articolo 26-quater prevede un rifinanziamento di misure a sostegno del settore avicolo, a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
negli ultimi mesi la situazione dell'agricoltura italiana, però, si è aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dei carburanti e dei costi dell'energia ai quali si sono aggiunte le conseguenze della guerra in Ucraina in termini di approvvigionamento di materie prime anche alimentari e di mercato che rischiano di vanificare il rilancio del settore agricolo;
i rincari dell'energia hanno un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola; un eccezionale aumento del costo delle materie prime indispensabili per le attività agricole e per l'allevamento, come grano, mais e soia, accrescono i costi aziendali riducendo fortemente il profitto degli agricoltori portandolo a livelli al di sotto della sostenibilità economica;
i forti rincari sui mercati internazionali delle materie prime, dei mezzi tecnici agricoli e dell'energia stanno mettendo in forte crisi le aziende agricole e gli allevamenti italiani;
inoltre, Epizoozie, come l'aviaria o la peste suina, problemi fitosanitari, come la xylella o la moria del kiwi ecc., a cui si aggiungono gli eventi climatici, come la siccità ed il freddo primaverile in molte regioni, stanno sconvolgendo agricoltura e zootecnia compromettendo l'attività e la sopravvivenza delle aziende;
secondo le stime di ISMEA, in Italia sarebbe a rischio la sicurezza alimentare in quanto importiamo oltre la metà delle materie prime agricole;
la situazione in atto ha tagliato fino al 10 per cento le razioni di cibo a mucche, maiali e polli negli allevamenti italiani che si trovano a fronteggiare la peggiore crisi alimentare per gli animali; il prezzo dell'orzo è aumentato del 33 per cento, quello del grano del 21 per cento e quello di numerosi tipi di fertilizzanti del 40 per cento; a queste condizioni, gli allevamenti saranno costretti a chiudere l'attività e portare al macello gli animali prima che deperiscano per mancanza di nutrimento;
è urgente ripensare alle politiche agricole del nostro Paese sia nel breve che nel medio termine, a fronte del rischio di un periodo segnato da una crescente insicurezza alimentare e per scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione di aziende agricole e allevamenti, indispensabili dal punto di vista strategico nazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere iniziative che nel breve termine diano un immediato sollievo finanziario alle imprese agricole e zootecniche, e che nel medio periodo attivino politiche strategiche di sviluppo volte a recuperare, almeno in parte, la sicurezza alimentare del Paese, e il collegamento tra produzione agricola e allevamenti, anche per l'utilizzo della concimazione organica, nonché per ripristinare le infrastrutture di stoccaggio che consentirebbero di poter contare su riserve strategiche che ad oggi non superano i due mesi di autonomia;
a valutare l'opportunità di adottare scelte strutturali che rendano il nostro Paese autosufficiente dal punto di vista degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni dei principali prodotti agricoli e dei fattori produttivi che sono sempre più esposte a tensioni internazionali e di mercato che mettono a rischio la sovranità alimentare del nostro Paese, quali: aumentare la produzione nazionale; potenziale le infrastrutture di stoccaggio, sviluppare accordi di filiera fra agricoltura e zootecnica nazionale.
9/3522/5. Morrone.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
nel provvedimento in esame, nulla è previsto quale misura di sostegno per la filiera della canapa, di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in merito alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinate entrambi ad essere commercializzati per uso da inalazione, nel rispetto dei limiti di legge del THC non superiore allo 0,5 per cento e quindi prive di efficacia drogante;
è opportuno che le infiorescenze e i liquidi, vengano assimilati rispettivamente ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis e ai prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
a seguito di tale equiparazione normativa, l'applicazione dell'accisa, calcolata con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto, produrrebbe un extra gettito che potrebbe essere impiegato per altri settori di intervento;
nello specifico, se il consumo di tabacco in Italia raggiunge le 75.000 tonnellate annue e si supponesse che le infiorescenze di canapa, priva di efficacia drogante, occupassero in quantità estremamente prudenziale il 10 per cento, in peso della quantità suindicata, si avrebbe una richiesta dal mercato interno di circa 7.500 tonnellate che, ad un prezzo medio di vendita di 10/euro/grammo, svilupperebbe un fatturato pari a circa 75.000.000.000 di euro. Se a tale volume lordo si applicasse una accisa del 23,5 per cento si avrebbero entrate per l'erario pari a 17.625.000.000 di euro/anno da questa nuova fiscalità,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di dare seguito a quanto illustrato in premessa e allocando l'extra gettito prodotto in favore degli operatori sanitari deceduti a causa del COVID-19 e per indennizzare coloro che hanno subito lesioni o infermità originate da vaccinazione contro il COVID-19, aumentando la quota risarcitoria in loro favore.
9/3522/6. Trano.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, nulla è previsto circa i termini di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
le principali associazioni del mondo dell'edilizia e dei consumatori — AIPL – Associazione Italiana Polistirene Espanso, ANTT – Associazione Nazionale per l'isolamento Termico e acustico, ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido, Assovernici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI, PINCO con le sue Associazioni federate interessate al tema, Kyoto Club, Rete delle Professioni Tecniche, Rete IRENE, Renovate halv, Legaconp Produzione e Servizi, e Altroconsumo — si sono appellate al Governo per chiedere una proroga del superbonus 110 per cento almeno fino alla fine del 2023;
le scadenze troppo vicine facciano temere nuove criticità in un settore strategico, che ha patito anni di crisi gravissima. Senza dimenticare che l'emergenza legata alla carenza di materie prime e il rialzo dei prezzi sta rallentando l'avvio dei cantieri e allungando i tempi di consegna delle forniture necessarie;
più volte le predette associazioni di categoria, con svariati appelli pubblici, hanno sottolineato che «oggi la scarsità di materiali comporta l'attesa di minimo 4 mesi per la fornitura di prodotti e sistemi nonché dei prodotti e delle opere accessorie. Non va dimenticato che gli interventi potenzialmente coperti dal superbonus sono sostanziali e richiedono un anche tempi mediamente lunghi di progettazione e fattibilità, senza contare che le opere di riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in periodi non troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8»,
impegna il Governo:
a prorogare con interventi normativi, anche d'urgenza, i termini per la concessione del superbonus del 110 per cento di cui al comma 28, lettera e) della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 che modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
nello specifico a prevedere per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
ad eliminare la condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
a prevedere la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3522/7. Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1/2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
la struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha sottoscritto un accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, per la vendita a prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo di 75 centesimi. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria;
tale cifra sarà garantita fino al 31 marzo 2022;
non tutte le farmacie avranno l'obbligo di vendere le mascherine a 75 centesimi, tant'è che l'adesione è su base volontaria e verrà pubblicato un elenco contenente tutte le farmacie aderenti al protocollo d'intesa;
la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le mascherine ad un prezzo calmierato, non dà la garanzia né che ci siano le quantità necessarie per far fronte all'obbligo normativo e né tantomeno che vi sarà un'adesione massiccia a livello nazionale, situazione questa che, ad oggi, non si è concretizzata al punto che la vendita delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo calmierato non ha trovato alcuna diffusione capillare sul tutto il territorio nazionale. A tale riguardo e fondamentale garantire la disponibilità e il prezzo calmierato di predette mascherine specialmente per i piccoli comuni, per le isole minori e per le aree interne e montane del Paese;
al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, è fondamentale che il prezzo dei predetti dispositivi sia fissato per legge a 50 centesimi di euro e, le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, dovranno essere soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria che disincentivi la vendita ad un prezzo superiore a quello imposto per legge,
impegna il Governo:
ad introdurre una specifica misura normativa anche d'urgenza che imponga, per legge, il prezzo delle mascherine di tipo FFP2 a 50 centesimi di euro;
a far sì che ci sia una distribuzione uniforme su tutto il territorio nazionale, con una particolare attenzione per i piccoli comuni, per le isole minori e per le aree interne e montane del Paese.
9/3522/8. Colletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in questa fase il problema principale delle aziende turistiche è rappresentato dalla potenziale crisi di liquidità sistemica che impedirà a grandissima parte delle aziende di procedere con i rimborsi dei finanziamenti contratti con il DL «Liquidità», convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato da ultimo dal DL «Sostegni bis»;
la mancata ripresa dei flussi turistici ha, infatti, minato ulteriormente le capacità finanziarie anche delle aziende più sane e virtuose. Eppure, queste, non solo hanno affrontato e continuano ad affrontare questa difficilissima fase storica, che ormai perdura da diversi anni, con capacità di resilienza, limitando moltissimo la perdita di posti di lavoro;
i tempi previsti per i rimborsi dei finanziamenti ammontano a circa 5 o 6 anni con dodici mesi medi di preammortamento. Il periodo risulta essere troppo breve per consentire esercizi finanziari equilibrati e soprattutto per concedere alle aziende di affrontare anche investimenti necessari al futuro del turismo;
il sistema bancario, inoltre, risulta essere molto rigido nei confronti del settore. Risulta pertanto molto difficile, se non impossibile, ottenere credito. Il settore è demonizzato dal Sistema Creditizio. Gli anni 2020 e 2021 hanno prodotto bilanci molto negativi e hanno aumentato in modo significativo le tensioni finanziarie. Non si riesce ad ottenere credito, non si trovano soluzioni aperte per crediti di firma e per investimenti. Ciò ha gravemente danneggiato anche le aziende che prima della pandemia da COVID-19 erano in fase di sviluppo e che avrebbero ancora ragione di poter crescere ma che diventano facile bersaglio di acquirenti stranieri,
impegna il Governo
prorogare i finanziamenti concessi con le previsioni del Decreto Liquidità 2020 corredati della Garanzia dello Stato (Mediocredito Centrale), fino ad un massimo di dodici anni senza, per alcun titolo o causa, determinare modifica del rating e di segnalazione in capo all'azienda richiedente.
9/3522/9. De Toma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza epidemiologica;
l'85 per cento delle merci viaggia su strada e l'aumento dell'energia e dei carburanti aumenta il costo di qualsiasi bene soprattutto quelli alimentari;
rispetto a questo nuovo preoccupante scenario, mutato in senso negativo da gennaio ad oggi, le risposte proposte dal provvedimento risultano oggettivamente essere parziali ed esigue, e la dotazione degli interventi destinati alle famiglie e alle imprese più colpite rende oggettivamente debole la capacità delle misure previste di contrastare le conseguenze economiche emerse in queste ultime settimane;
la guerra in Europa potrebbe peggiorare la situazione e la risposta del governo deve essere tangibile e immediata poiché la crisi avrà caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;
il caro bollette e l'aumento indiscriminato dei carburanti sta minando la ripresa economica post Covid e va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni e soprattutto i piccoli Comuni e quelli montani e anche gli ospedali, le imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero e gli impianti sportivi;
per i gestori di piscine e palestre che dopo mesi di stop, per via delle chiusure e restrizioni assurde e successivamente con l'introduzione del certificato verde, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, e l'aumento del costo dell'energia, la chiusura delle loro attività,
impegna il Governo
a sostenere il settore del trasporto di merci su strada arginando gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, con l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 500 milioni di euro fino alla fine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022.
9/3522/10. Silvestroni.
La Camera,
premesso che:
la materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è da decenni in attesa di un complessivo riordino ed adeguamento anche alla normativa europea, in particolare con quanto disposto nella direttiva 2006/123/CE;
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016, cosiddetta Promoimpresa, ha chiarito che la Direttiva 2006/123/CE si applica anche alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo;
considerato che:
la suddetta sentenza ha, inoltre, precisato che la Direttiva 2006/123/CE trova applicazione a determinate condizioni soltanto qualora sia assicurata la tutela del cosiddetto legittimo affidamento dei concessionari attualmente operanti;
con la sentenza n. 00017/2021 il Consiglio di Stato ha annullato la validità della proroga alle concessioni demaniali, già in essere al 2033, sancita dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di conformare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio ai principi del diritto europeo così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza cosiddetta Promoimpresa con particolare riferimento alla tutela del legittimo affidamento dei concessionari attualmente operanti;
affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese.
9/3522/11. Corda.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell'iter al Senato, reca disposizioni in materia di risorse assegnate agli Enti locali;
com'è noto molti Enti locali stanno prendendo parte ai progetti Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili destinati alla didattica;
le difficoltà riscontrate sono notevoli, la pandemia COVID-19 ha reso più complessa la gestione ordinaria delle attività e complicato la programmazione oltre ad aver richiesto l'utilizzo di un numero maggiore di spazi pubblici sia per il rispetto dei protocolli che per adibirli ad attività connesse alla pandemia;
in questo contesto la partecipazione ai bandi Piano nazionale di ripresa e resilienza per la costruzione ovvero la ristrutturazione di nuovi immobili sta evidenziando due principali ordini di criticità: a) la difficoltà, massima al sud, di individuazione di spazi idonei per la costruzione di nuove strutture; b) la necessità di sostenere ulteriori spese per garantire la continuità didattica quando le strutture scolastiche sono interessate da interventi di ristrutturazione,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie a sostenere gli Enti locali includendo nei costi dei bandi l'acquisizione di nuovi spazi pubblici garantendo che gli stessi possano essere candidati alla costruzione di servizi essenziali come gli asili nido, anche incentivando il recupero di beni industriali o spazi privati abbandonati, ovvero possano temporaneamente sopperire in varie modalità, anche supervisionate dai prefetti, all'indisponibilità delle strutture interessate da interventi di ristrutturazione.
9/3522/12. Gallo.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi due anni la pandemia da COVID-19, ha profondamente colpito rassetto economico dei vari paesi del mondo, determinando una grave crisi economica in tutti i settori dell'economia;
sotto tale profilo, i settori maggiormente colpiti dalla pandemia sono stati quelli legati alla mobilità delle persone, come ad esempio quello dei viaggi e del turismo;
il turismo è da sempre uno dei principali settori economici del nostro paese e prima della pandemia rappresentava almeno il 13 per cento del prodotto interno lordo;
le misure di contenimento del virus COVID-19 adottate hanno determinato una grave diminuzione dei flussi turistici, sia tra i turisti stranieri sia tra quelli domestici, generando una crisi senza precedenti nel settore turistico;
nel corso della pandemia numerose sono state le misure adottate dal Governo a sostegno del reddito dei cittadini e delle imprese al fine di mitigare gli effetti della diffusione del virus COVID-19 sull'economia nazionale;
tra le varie misure adottate a sostegno dell'economia italiana va annoverato il Fondo destinato al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, previsto dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021;
questa è stata l'unica misura accessibile alle strutture extralberghiere a carattere non imprenditoriale, ovvero i B&B a gestione familiare e quindi non muniti di Partita Iva;
le strutture ricettive extralberghiere sono largamente diffuse in Italia e costituiscono un vero e proprio patrimonio nazionale, dal momento che garantiscono la presenza di posti letto in località dall'alto potenziale turistico dove altrimenti non ci potrebbero essere strutture ricettive alberghiere; nonostante ciò, si sono trovate ad affrontare la pandemia, con tutte le sue limitazioni conseguenti, senza alcun tipo di sostegno;
al momento della ripresa delle attività, già a partire dall'estate 2020, al pari di ogni altra struttura ricettiva, quelle extralberghiere a carattere non imprenditoriale si sono trovate a sostenere i medesimi investimenti per le spese di sanificazione e per l'adeguamento delle strutture alle nuove normative Covid, senza poter accedere ad alcuna misura ristorativa per gli investimenti effettuati; infatti il sopra richiamato fondo, con la sua dotazione di 5 milioni di euro per il solo anno 2021 è riuscito a coprire soltanto 2500 istanze, tra quelle presentate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in futuri provvedimenti normativi, il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con una dotazione adeguata alla copertura del più ampio numero di istanze di accesso presentate.
9/3522/13. Faro.
La Camera,
premesso che:
la recente Pandemia ha comportato la perdita di svariati milioni di euro di fatturato nella filiera turistica e ha conseguentemente determinato anche una sensibile diminuzione del Pil;
tra gli operatori del settore turistico, coloro che fin ora hanno pagato il prezzo più alto sono stati i lavoratori, per Io più stagionali i quali si sono trovati a far fronte ad una insostenibile carenza di lavoro e, nonostante i provvedimenti di ristoro e sostegno al reddito, non hanno potuto contare nemmeno su ammortizzatori sociali adeguati per far fronte ai prolungati periodi di inattività;
se il 2019 aveva fatto registrare un record dei flussi turistici negli esercizi ricettivi italiani, con 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze e una crescita, rispettivamente, del 2,6 per cento e dell'1,8 per cento in confronto con l'anno precedente; nel 2020, dopo la prima fase acuta della pandemia e con la ripresa degli spostamenti internazionali, i flussi turistici hanno iniziato timidamente a risalire; tuttavia, la perdita di presenze è rimasta particolarmente alta per la componente straniera (-93,1 per cento) rispetto a quella domestica (-63,3 per cento);
sebbene il 2021 per il turismo italiano si è chiuso complessivamente con un incremento netto sul 2020, si è ancora lontani dai livelli pre-pandemia;
il 2022, con il graduale superamento dell'emergenza pandemica, è iniziato all'insegna di aspettative incoraggianti, in particolare sotto il profilo dei flussi turistici provenienti prevalentemente dall'Europa centrale e dalla Russia;
la recente Crisi Ucraina ha cambiato nuovamente gli scenari e le dinamiche della lenta e difficile ripresa del settore turistico, infatti gli sviluppi della situazione internazionale, gravati dal conflitto tra Russia e Ucraina hanno nuovamente scoraggiato gli spostamenti tra un paese e l'altro, determinando un nuovo trend negativo per il turismo italiano;
le sanzioni applicate alla Russia dalla Comunità internazionale, Italia inclusa, hanno di fatto colpito il processo di ripresa riguardante la filiera turistica italiana;
infatti, dai dati pubblicati dal Sole 24 Ore, sarebbero a rischio 1.7 milioni di arrivi dalla Russia, per un totale di 5.8 milioni di presenze. Troppo importanti per il turismo italiano, considerando che questo genere di clientela manca dall'arrivo della pandemia;
le conseguenze della crisi Ucraina si faranno già sentire a primavera; prima del COVID-19, il periodo di Pasqua garantiva una media di 175 milioni di pernottamenti e 20 milioni di introiti. Ma proprio a seguito delle sanzioni, non solo queste presenze non si concretizzeranno, ma la cancellazione di tutte le prenotazioni da parte dei turisti russi, ha delineato uno scenario estremamente critico per l'intero settore;
numerosi lavoratori stagionali, pronti a prendere servizio nelle principali località turistiche del Paese, si sono visti revocare le proposte lavorative per la prossima stagione estiva, trovandosi così, reduci da una pandemia, senza alcuna prospettiva di guadagno e senza alcun tipo di ammortizzatore sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche nei futuri provvedimenti normativi, l'inserimento di apposite misure e strumenti finalizzati a sostenere i lavoratori stagionali del turismo rimasti senza attività e che pertanto non hanno maturato i requisiti necessari per ricorrere alla Naspi.
9/3522/14. Manzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-quinquies del provvedimento in oggetto prevede la possibilità di concedere un visto e un permesso di soggiorno speciali ai cosiddetti nomadi digitali e ai remote workers, soggetti che decidono di svolgere la loro attività lavorativa in Paesi diversi da quello di residenza, inserendo i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);
la disposizione normativa introdotta definisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto tutti i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano;
per questa categoria di soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale;
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali;
i nomadi digitali e lavoratori da remoto potranno collaborare con soggetti economici italiani e saranno tenuti a rispettare gli obblighi fiscali e contributivi loro richiesti dalle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;
da più di un ventennio, nelle regioni meridionali, è in atto un processo di spopolamento che riguarda sia le grandi città che i centri urbani minori e le zone rurali interne. Se questa tendenza non si inverte, nel 2056, secondo l'Istat, le regioni meridionali dovrebbero perdere 5.084.813 dei 20.625.813 abitanti attuali, cioè un abitante su quattro: una vera e propria catastrofe demografica che contribuirà ad allontanare il sud dalle aree più sviluppate dell'Europa;
il declino demografico naturale restringerà la quota di popolazione attiva compresa tra 115 e i 65 anni e, se a questo si aggiunge la ripresa dei flussi migratori e l'esodo del capitale umano più produttivo indotti dal peggioramento delle condizioni economiche – dall'inizio del nuovo millennio hanno lasciato il Mezzogiorno circa due milioni residenti: la metà di questi erano giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni e quasi un quinto era costituito da laureati – si può prevedere che nelle regioni meridionali la popolazione attiva non sarà più in grado di sostenere quella non attiva ed economicamente non autosufficiente, aumentando la dipendenza del Sud dalle regioni più ricche del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi e dei relativi decreti ministeriali, agevolazioni fiscali per i nomadi digitali e lavoratori da remoto stranieri che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni, dei borghi e dei centri storici del sud che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano, con lo scopo di far diventare l'Italia e in particolare le regioni meridionali una meta privilegiata del lavoro mobile e una destinazione attraente per questa nuova generazione di professionisti mobili provenienti da ogni parte del mondo.
9/3522/15. Alaimo, Giarrizzo, Baldino, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
la crisi causata dalla pandemia non ha riguardato allo stesso modo tutti i settori. Ce ne sono alcuni, quali il comparto del cinema, che sono stati più duramente incisi delle misure limitative imposte dal Governo ai fini del contenimento dei contagi. Difatti i cinema sono tra gli ultimi luoghi di svago abilitati a ripartire, peraltro in costanza di limitazioni – collegate ad esempio alla capienza delle sale – che non sono state previste in altri contesti e che hanno avuto nel caso di specie una dubbia utilità;
tale dato si assomma all'incedere di piattaforme streaming e on demand conseguente alle misure adottate dal Governo nel periodo dell'emergenza che hanno comportato un'accelerazione della trasformazione digitale, contribuendo a un cambiamento della fruizione da parte del pubblico che ancora predilige la fruizione tramite piattaforme streaming. Tale situazione ha determinato una significativa trasformazione culturale dalla quale sarà difficile tornare indietro;
si parla, in tal senso, di un vero e proprio «caso italiano», in controtendenza rispetto al resto d'Europa, dove si è tornati subito alla normale fruizione in sala dei film. Difatti i dati riportati dall'ANEC, associazione italiana esercenti cinema, appaiono definitivamente drammatici, con 500 schermi chiusi su 3.600, riferiti a 1.300 strutture, con un calo degli incassi pari al 70 per cento (fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/02/18/cinema-allarme-sopravvivenza- salechiudono-500-schermi_e4aed5db-ae17-46c3-a6ff-2a01554332f4.html);
si tratta di effetti catastrofici che hanno ovviamente un effetto economico a cascata su tutto il comparto, essendo il cinema un presidio anche industriale che registra oggi un calo vertiginoso: su 353 uscite, infatti, solo 153 sono state italiane, con incassi intorno al 20 per cento. Difatti il settore cinema può essere letto come una concatenazione di «pezzi» che partono dalla produzione dei film alla fruizione in sala, e quindi le perdite in questo settore sono perdite che assumono un carattere diffuso e che coinvolgono migliaia di lavoratori;
occorrono, pertanto, incisivi interventi in favore del comparto cinema poiché essendo questo un centro di produzione non solo economica, ma anche culturale e sociale, andrebbe a maggior incentivato, usando i cinema come mezzi per garantire il recupero di una socialità troppo a lungo sacrificata nel periodo delle restrizioni;
peraltro, di recente la guerra in corso a pochi chilometri dalle nostre frontiere e le aberranti speculazioni economiche che ne sono derivate hanno causato un aumento vertiginoso del prezzo delle materie prime e dell'energia, che rischia di mettere definitivamente la parola fine all'intero comparto, per via dei costi oltremodo eccessivi di mantenimento delle sale, non compensati da adeguati incassi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di disporre misure di incentivazione per salvare dal collasso economico il settore cinematografico, data la rilevanza economica, culturale e sociale assunta dal settore stesso.
9/3522/16. Corneli, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, relative all'emergenza epidemiologica in atto;
il sovrapporsi all'attuale congiuntura economica complessa, anche dei riverberi della crisi geopolitica nei territori promiscui all'Unione europea (con drammatiche conseguenze in termini economici, finanziari e commerciali) induce ad un ampliamento dei parametri di approfondimento e di intervento entro cui il Governo è chiamato ad intervenire, nella prospettiva inderogabile di tutelare e salvaguardare il tessuto imprenditoriale nazionale, già vessato da un biennio di crisi senza precedenti;
le misure tratteggiate nel provvedimento in titolo, rappresentano dunque uno strumento limitatamente efficace rispetto alle sfide che stanno delineandosi all'orizzonte: pertanto esse si configurano come una premessa, pur sempre indispensabile, da cui partire per ridefinire un percorso di rilancio del sistema economico nazionale;
il comparto agroalimentare, la filiera dell'Horeca, composta da attività ricettive, turistiche e attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, sono tra i settori più gravemente colpiti dallo shock di mercato di queste settimane: le impennate dei prezzi delle materie prime, la distorsione delle dinamiche di mercato, la scarsa disponibilità di prodotti la cui principale area di importazione si colloca tra l'Ucraina e la Russia, stanno ridisegnando con una celerità senza precedenti le dinamiche operative di questi settori, costringendo molti imprenditori a chiudere o a riversare, inesorabilmente, l'onere dell'incremento dei prezzi sui consumatori finali;
per far fronte a tutto questo le imprese hanno l'urgenza di poter disporre di liquidità, già compromessa dalla crisi pandemica;
pertanto, appare prioritario individuare soluzioni percorribili che consentano alle imprese di poter disporre di legittimi margini di operatività finanziaria, in un momento tra i più complessi della storia recente: la priorità si colloca nell'alleggerire i vincoli attualmente sussistenti in materia di sostenibilità dei debiti residui di prestiti e mutui, valutando la proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui, al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere la moratoria di cui originariamente all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sui finanziamenti in essere fino al 30 giugno 2022, nonché di prevedere l'allungamento del piano di ammortamento del debito in capo alle aziende, di un periodo non superiore a 5 anni, che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica.
9/3522/17. Di Sarno.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in particolare, l'articolo 8-bis interviene in materia di acquisto di immobili da destinarsi agli Archivi di Stato, modificando in parte la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2022;
in proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 364, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per il 2022,45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, sia per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, sia – ai fini che qui rilevano – per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, stabilendo al contempo, come requisito, che questi ultimi siano già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente;
il suddetto articolo 8-bis espunge dal testo tale ultimo requisito, consentendo così l'acquisto, a valere sulle risorse stanziate, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento. Per completezza, si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 365, della citata legge del 2021, la disciplina attuativa deve essere definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;
tuttavia, il provvedimento nulla dispone in merito al necessario rafforzamento organizzativo e di reclutamento del personale in seno agli Archivi di Stato, pur funzionale a una gestione ottimale degli stessi;
al riguardo, come già rilevato con l'Ordine del Giorno 9/03354-A/112, presentato il 21 dicembre scorso (seduta n. 619) si sottolinea come le principali criticità riguardino proprio la ormai insostenibile carenza di personale, che si ripercuote sulla gestione degli Istituti mettendo a rischio la tenuta del servizio pubblico;
la carenza è, purtroppo, strutturale: nel 2020, secondo i dati riferiti dalla direzione generale degli Archivi di Stato, il buco era di circa 1.200 unità, con un incremento stimato per l'anno in corso fino a 1.500;
eppure – giova ricordare – i beni archivistici sono una componente importante del patrimonio culturale italiano e gli Archivi di Stato sono i depositari della cultura e della memoria storica del Paese, oltre a rappresentare un prezioso strumento di studio per migliaia di ricercatori e docenti;
attualmente, almeno venticinque delle 133 tra sedi provinciali e distaccamenti sono a rischio chiusura. E già in alcuni casi sono talvolta impossibilitate a garantire il servizio, proprio a causa della mancanza di personale e, in particolare, di custodi, cui spetta il compito di aprire gli edifici degli Archivi di Stato, di sorvegliarne le sale di studio e di movimentare le unità archivistiche, rendendole consultabili agli utenti;
ciò comporta, ovviamente immediate ricadute sulla fruizione dei documenti – beni culturali pubblici – da parte dei cittadini;
appare pertanto necessaria e non più rinviabile un'operazione strutturale anche per l'assunzione di personale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito degli interventi volti a potenziare il funzionamento degli Archivi di Stato, adeguate iniziative per fronteggiare la carenza di personale addetto agli Archivi di Stato, al fine di evitarne la chiusura ed assicurarne la fruizione, impedendo conseguentemente il verificarsi di gravi danni al patrimonio culturale italiano ed alla conoscenza storico-scientifica, anche in attuazione dell'ordine del giorno 9/03354-A/112, di cui in premessa.
9/3522/18. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione dispone l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
il citato Fondo è stato istituito al fine di razionalizzare gli interventi destinati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo e occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
le risorse del fondo di parte corrente sono destinate: a) all'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; b) alla promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;
l'incremento voluto con l'articolo 4 è destinato al finanziamento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali, in favore delle aziende autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e in favore di misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021;
la Sicilia negli anni della pandemia (2020-2021) ha registrato diminuzioni delle presenze turistiche sopra la media nazionale, determinate soprattutto dal crollo dei turisti stranieri, oltreché dalla compromissione dei collegamenti e della continuità territoriale causati dalle limitazioni negli spostamenti rese necessarie per contrastare il diffondersi della pandemia, con grave nocumento per l'intero settore, fondamentale per l'economia della regione;
considerato che:
oltre alle ripercussioni della pandemia, gli attuali scenari internazionali e il conflitto ancora in corso in Ucraina, devono far ritenere che anche nella stagione 2022 il flusso di turisti, soprattutto stranieri, risulterà fortemente ridimensionato;
risultano, pertanto, necessarie risorse e incentivi dedicati e riservati a sostegno delle aziende e dei lavoratori del settore turistico della Regione Siciliana, cui accompagnare azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di potenziare i sostegni e gli incentivi in favore delle aziende e dei lavoratori impiegati nel settore turistico della Regione Siciliana, in modo da preservare un settore economico di fondamentale importanza fortemente colpito dalle conseguenze dettate dalla pandemia da COVID-19 e dal mancato afflusso di turisti stranieri che, a causa dei conflitti in essere alle porte dell'Europa, verosimilmente si registrerà anche nei prossimi mesi.
9/3522/19. D'Uva.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge oggetto di conversione, autorizza il Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19;
sin dall'inizio dell'emergenza pandemica sono state adottate misure volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19;
il sistema di strutture e servizi della sanità militare hanno svolto un ruolo determinante nel contesto emergenziale ancora in atto;
in particolare, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, rappresenta una realtà unica e strategica per tutto il Paese, sia nelle emergenze sanitarie, sia nel rendere disponibili medicinali destinati a pazienti affetti da malattie rare;
lo Stabilimento succitato ha avviato, anche per iniziativa del Parlamento, la commercializzazione di farmaci cannabinoidi, nonché la coltivazione indoor di cannabis terapeutica presso la sua sede di Firenze;
il 17 dicembre 2021 è stato sottoscritto o un accordo tra il ministero della salute e della difesa con l'obiettivo di «ampliare la produzione di medicinali a base di cannabis presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, oggi pari a 600 chilogrammi annui, aprendo anche a privati attraverso appositi bandi, per rispondere alla crescente domanda in Italia nell'ottica di arrivare all'autosufficienza, stimata in 2400 chilogrammi»;
già il 2 dicembre 2021 era stata rinnovata la collaborazione tra l'Agenzia italiana del farmaco (AFA) e l'Agenzia industrie difese (AID), l'ente del ministero della Difesa che gestisce lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze con nuovo accordo quadro teso ad incrementare in modo sinergico le attività in ambito farmaceutico;
a fronte di questi nuovi e ambiziosi impegni lo Stabilimento soffre una carenza nella pianta organica di personale specializzato in chimica farmaceutica che, tra l'altro, richiede un percorso di formazione ad hoc anche attraverso tirocini;
la particolare specificità richiesta per ricoprire le figure apicali della direzione dello Stabilimento, ossia la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, non facilmente reperibili all'interno dell'Esercito Italiano, richiedono una accurata pianificazione dei piani di selezione, al fine di evitare la perdita di professionalità che arrecherebbe notevole nocumento all'attività stessa della struttura;
l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha autorizzato lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro, pari a circa oltre 35.000 litri di prodotto, considerata l'iniziale difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti all'inizio della pandemia;
la misura suesposta venne adottata a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno 9/2402-A/12, a prima firma Rizzo, con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19;
l'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
ha autorizzato la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze;
in ultimo, per l'emergenza Coronavirus, inoltre, il Ministero della Salute ha autorizzato lo Stabilimento alla produzione dell'idrossiclorichina, farmaco normalmente impiegato per malattie tipo l'artrite reumatoide e usato per via sperimentale nel trattamento curativo del COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, col prossimo provvedimento utile, iniziative volte all'attivazione di procedure concorsuali al fine della copertura dei posti che, nella pianta organica dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, risultassero vacanti, nonché al tempestivo affiancamento, presso gli attuali direttori del citato Stabilimento, dei giovani militari laureati in chimica e tecniche farmaceutiche, sì da assicurarne la continuità e la non dispersione delle conoscenze, anche in vista di eventuali congedi.
9/3522/20. Rizzo, Licatini, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge oggetto di conversione, prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica in atto;
con decreto del Ministro della Difesa del 23 aprile 2019 venne istituito il Centro Veterani della Difesa presso il Policlinico Militare Celio per assicurare supporto e assistenza al personale della Difesa. Le funzioni sono definite in apposita Direttiva emanata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, con compiti legati alla riabilitazione clinica e alla ricerca scientifico/tecnologica. All'interno delle stesse strutture è stato altresì istituito il Centro di Riabilitazione Post-Covid/Medicina dello Sport, in seno al Policlinico Militare Celio;
l'11 febbraio 2016 è entrata in vigore la Direttiva per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare – SMD – FORM 003 (B) specificando che: «L'esercizio della professione militare richiede il possesso di qualità psicofisiche e di conoscenze professionali che devono consentire di esprimere le capacità operative necessarie per assolvere i compiti affidati alle F.A. L'Istituzione militare deve stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa, consentendo al proprio personale di effettuare controlli sanitari periodici, di svolgere un'adeguata attività fisica e di disporre di specifici momenti di aggiornamento professionale. In tale quadro, si inserisce la presente Direttiva, che intende fornire i criteri comuni da adottare per il mantenimento della propria condizione di professionista militare»;
l'articolo 41, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», disciplina il riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport;
il succitato articolo 41, comma 3, dispone che: «L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate»;
al successivo comma 8 si specifica che: «il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista»;
il dottore in scienze delle attività motorie è specialista del movimento umano. L'attività motoria è un elemento caratterizzante delle Forze Armate, per questo motivo il Chinesiologo è una figura fondamentale da prevedere nelle caserme e nei centri di formazione, ma anche nei corsi specialistici in cui la preparazione atletica è fondamentale;
il chinesiologo è una figura professionale laureata in grado di condurre e gestire l'attività fisica sportiva per il personale militare ma anche di utilizzare avanzati strumenti metodologici e tecnico pratici finalizzati al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico del paziente affetto da specifiche patologie che possono trarre beneficio dalla riabilitazione o dall'attività motoria;
il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate svolge inoltre un ruolo fondamentale all'interno di un'équipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità come la figura del «Sottufficiale Fisioterapista», già presente nel personale del comparto Difesa, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle attività motorie;
nel comparto Difesa, i chinesiologi in servizio non possiedono allo stato attuale un ruolo organicamente e formalmente riconosciuto e non possono essere impiegati per le funzioni e capacità loro riconosciute, nonostante l'importanza fondamentale che l'attività motoria deve rivestire per il personale delle Forze Armate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte al riconoscimento della figura professionale del «Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate» in possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (classe LM-67), nei ruoli del personale militare a disposizione degli Ufficiali medici e delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, ovvero tra i soggetti ricompresi nelle disponibilità organiche della Difesa che collaborano strettamente con il personale della Sanità militare, anche e soprattutto in considerazione del neo costituito centro Veterani della Difesa e il Centro di Riabilitazione Post-Covid/Medicina dello Sport, presso il Policlinico Militare del Celio.
9/3522/21. Roberto Rossini, Rizzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18-bis, inserito dal Senato, al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione di alcuni RAEE (TV e Monitor), intervenendo sulla disciplina del deposito preliminare alla raccolta e della capacità di stoccaggio;
il tasso di sostituzione degli apparecchi elettronici è molto più elevato rispetto ad altri prodotti commerciali a causa della rapida innovazione che li contraddistingue e, come noto, essi contengono, all'interno dei circuiti, diversi elementi rari e preziosi affiancati ai semiconduttori come il gruppo delle c.d. «terre rare» (il neodimio, il lutezio, il lantanio e altri) a cui si aggiungono anche altri come cobalto, nichel, argento e oro;
l'estrazione di tali materiali comporta un notevole impatto ambientale e talvolta anche sociale dovuto all'estrazione di elevate quantità di rocce e minerali e alla successiva lavorazione. Si pensi che la R.D. del Congo detiene da sola l'80 per cento delle riserve di Cobalto in miniere talvolta anche irregolari in cui è non trascurabile purtroppo la presenza del lavoro minorile;
considerato che:
dall'8 marzo in Italia è avvenuto il passaggio definitivo di tutti i canali televisivi all'HD ha comportato un ulteriore ricambio di apparecchi televisivi per l'adeguamento alla nuova forma di trasmissione;
inoltre, l'elevato incremento del prezzo di numerose materie prime derivante sia dai considerevoli investimenti internazionali nella digitalizzazione seguiti alla pandemia COVID-19, sia dalle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina che ha ulteriormente aumentato i prezzi di metalli e materiali rari considerati beni rifugio e strategici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di potenziare la filiera di recupero di materiali, metalli e, in particolare, delle terre rare presenti nei rifiuti elettronici, al fine di garantire una catena di recupero e approvvigionamento più stabile e sicura, anche attraverso il sostegno a tecnologie innovative che consentano di ridurne gli impatti ambientali e l'impronta ecologica connessa all'estrazione e alla lavorazione delle materie prime.
9/3522/22. Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il Titolo III, del provvedimento in esame, dispone Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica;
il costo dell'energia elettrica è notevolmente aumentato anche in considerazione della guerra in corso in Ucraina;
dagli ultimi dati risulta che su 58.508 edifici scolastici solo 24.336 hanno intrapreso un percorso di efficientamento energetico;
solo 15.772 istituti scolastici hanno fatto ricorso ad impianti di pannelli fotovoltaici; quindi, solo il 27 per cento ha provveduto ad apprestare accorgimenti volti alla produzione di energia rinnovabile, non inquinante e che permette una riduzione dei costi;
gli obiettivi del PNIEC per il periodo 2021-2030 con la riduzione dell'emissione di gas serra dal –20 per cento del 2020 al –40 per cento nel 2030, l'uso di energia da fonti rinnovabili che deve passare dal 20 per cento fissato per il 2020 al 32 per cento per il 2030 e l'efficienza energetica che deve passare dal 20 per cento previsto per il 2020 al 32,5 per cento per il 2030;
il Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR ha presentato i primi bandi per il settore istruzione per un ammontare di 5,2 miliardi di euro, per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l'incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico;
in particolare, solo 710 milioni di euro per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;
quanto stanziato risulta insufficiente a far fronte nell'immediato al contenimento dei costi energetici per gli istituti scolastici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori e più cospicue risorse finanziarie per incrementare, sia nella quantità sia nel tempo, il processo di efficientamento energetico degli istituti scolastici, approntando anche le necessarie procedure di controllo e di incentivo.
9/3522/23. Casa, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o che in conseguenza delle misure di prevenzione hanno definitivamente cessato di essere sul mercato;
con la disposizione contenute al comma 7 dell'articolo 24, del decreto, viene incrementato di 5 milioni per l'anno 2022, il fondo già esistente, istituito dall'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3;
tale sostegno è destinato alle sole imprese che effettuano trasporti di linea autorizzati, come servizi interregionali di competenza statale, servizi internazionali, servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
considerato che:
nella citata disposizione non sono spiegate le ragioni per cui vengono escluse le imprese dei bus turistici che anche hanno subito gravi perdite a causa dell'emergenza pandemica e che appartengono ad un settore che ha visto una fortissima riduzione delle attività e ciò nonostante non ricevano un aiuto per i leasing dilazionati,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di concedere un'autorizzazione di spesa volta a favorire anche il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per le imprese esercenti trasporto turistico di persone che hanno acquistato un veicolo nuovo a trazione alternativa a metano, a gas naturale liquefatto, ibrida ed elettrica ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI;
a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi interventi normativi, strumenti agevolativi che possano compensare il pagamento del bollo per gli anni in cui sono state registrate le maggiori riduzioni di fatturato ovvero in grado di contrastare la svalutazione dei loro mezzi con particolare considerazione di coloro che svolgono l'attività in zone montuose.
9/3522/24. Grippa.
La Camera,
premesso che:
tale provvedimento, all'articolo 10, rubricato (Piano transizione 4.0), riconosce un credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0;
la digitalizzazione delle PMI assume un ruolo centrale nel processo di recovery del nostro Paese. Stando all'indice DESI (Digital Economy and Society Index), il livello in Italia è ancora inferiore rispetto alla media europea, sebbene la pandemia abbia accelerato i percorsi rispetto ad alcune aree specifiche come lo Smart Working, l'eCommerce e l'accesso ubiquo ai dati;
la digitalizzazione delle PMI assume oggi, alla luce della congiuntura economica attuale legata allo scenario post pandemico, un carattere di assoluta necessità e urgenza. Le tecnologie digitali, per quanto diverse, offrono una gamma di applicazioni potenzialmente illimitate per migliorare le prestazioni operative e superare i vincoli di scala anche nelle realtà più piccole, sbloccando nuovi livelli di efficienza e competitività;
la digitalizzazione aziendale è una delle principali sfide che le PMI italiane si trovano a fronteggiare in questo particolare periodo storico. La tecnologia è ormai parte integrante e trasparente delle nostre vite e del nostro quotidiano. Nonostante questo, però, le realtà più piccole faticano a modernizzare i propri processi produttivi e operativi inserendo le tecnologie digitali in modo pervasivo;
la misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese di cui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevedeva un contributo, tramite concessione di un «voucher», di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico;
il cosiddetto «voucher digitalizzazione delle PMI» era utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare l'efficienza aziendale; modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT;
tuttavia, le risorse messe a disposizione del voucher per il sostegno alle attività di digitalizzazione delle PMI si sono rilevate non sufficienti e lo strumento agevolativo ha avuto risultati quasi vani, a causa del boom di domande delle imprese italiane, che si sono rivelate notevolmente interessate alla misura,
impegna il Governo
nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, a introdurre misure specifiche volte al rifinanziamento del voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali e rammodernamento tecnologico alle micro, piccole e medie imprese.
9/3522/25. Giarrizzo, Alaimo, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
in Italia, il 40 per cento della produzione energetica da fonte rinnovabile è ottenuta grazie allo sfruttamento dell'energia idroelettrica, prodotta in 531 grandi derivazioni d'acqua (censimento 2019);
nel nostro Paese, le concessioni relative all'utilizzo da parte di soggetti privati delle grandi derivazioni idroelettriche sono in scadenza, o già scadute;
il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è intervenuto sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilendo il passaggio di proprietà delle grandi derivazioni idroelettriche alle regioni, al momento della scadenza delle concessioni o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia alle stesse;
le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, possono assegnare le suddette concessioni idroelettriche ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso gare con procedure ad evidenza pubblica, e a forme di partenariato pubblico/privato;
molte regioni hanno già disciplinano con legge propria la definizione dei criteri di ammissione e di assegnazione – ovvero di aggiudicazione – delle sopracitate concessioni, individuando inoltre i requisiti di capacità finanziaria organizzativa e tecnica, sulla scorta dei requisiti minimi stabiliti dalla norma nazionale;
il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento dei costi energetici sta determinando nella nostra economia;
il «caro energia» sta coinvolgendo direttamente anche gli enti locali; risale al mese scorso l'iniziativa «Luci spente» promossa dall'Anci e che ha visto l'adesione di circa tremila comuni italiani che, simbolicamente, hanno spento le luci dei monumenti cittadini con l'obiettivo di inviare al Governo una chiara richiesta di aiuto per il gravoso impatto che l'impennata dei costi energetici sta avendo sui bilanci comunali;
le norme regionali intervenute a seguito del decreto-legge n. 135 del 2018 prevedono il trasferimento dei canoni e la cessione di energia gratuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane in cui insistono gli impianti idroelettrici, garantendo in tal modo – agli stessi – importanti risorse per fronteggiare la pandemia energetica, destinata ad aggravarsi in seguito alla crisi russo-ucraina,
impegna il Governo
a proseguire, nell'ottica di contrastare ricadute ancor più drammatiche sulle imprese e sui cittadini della pandemia energetica, nel processo di regionalizzazione delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, senza ulteriori proroghe alle concessioni in scadenza e scadute, al fine di permettere lo svolgimento, entro le scadenze vigenti, delle gare di assegnazione, così da garantire ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, già gravati dagli effetti del «caro energia», di beneficiare delle risorse derivanti dall'erogazione dei canoni idroelettrici e della quota di energia gratuita, in linea con le disposizioni previste dalle norme regionali intervenute a seguito del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
9/3522/26. Sut, Elisa Tripodi.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state, altresì, introdotte disposizioni che prorogano misure di assistenza abitativa previste dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del medesimo Codice;
ai sensi del citato articolo 7 del Codice della protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del citato Codice;
la sera dell'11 dicembre 2021 una violenta esplosione nel comune siciliano di Ravanusa, dovuta a fughe di gas in abitazioni sulle quali sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, ha causato la morte di 9 persone e distrutto diversi edifici;
nei giorni seguenti alla tragedia la Regione Siciliana ha dichiarato «lo stato di crisi e di emergenza regionale», stanziando un milione di euro, e richiesto al Governo nazionale di intervenire – vista l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento – dichiarando a sua volta «lo stato di emergenza nazionale» ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e lo stanziamento di risorse finanziarie per la comunità di Ravanusa;
la suddetta decisione è stata presa dal Governo regionale – secondo quanto riportato a mezzo stampa – alla luce della relazione della Protezione civile regionale sulle attività di emergenza poste in essere e quelle di ricognizione dei danni. Dalla relazione è emerso che «i fabbricati interessati dal crollo e con danni strutturali importanti sono 28 mentre quelli ricadenti nell'area di impatto complessivo sono circa 105 oltre i tre edifici pubblici nelle immediate vicinanze. Tutte le persone ivi residenti (...), circa 120, componenti di 61 nuclei familiari, sono stati evacuati per motivi precauzionali, in attesa di verifiche (...) della Protezione Civile». I citati nuclei familiari evacuati sono stati temporaneamente sistemati presso familiari, ovvero presso strutture private, in quanto l'Ente Comunale non dispone di alloggi. Infine, i tecnici della Protezione civile regionale e dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno posto in essere una valutazione dei danni e di gestione dell'emergenza, desunta anche dai numerosi sopralluoghi effettuati, che ammonta a circa euro 15.400.000,00;
considerato che:
la Regione sta intervenendo dal punto di vista finanziario per le prime spese emergenziali, ma che – dalle stime poste in essere dalla Protezione civile – le somme necessarie per ricostituire il prima possibile la sicurezza dei luoghi e supportare le tante famiglie sfollate nel superare questo momento di difficoltà risultano nettamente più ingenti;
il 15 dicembre 2021, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha ricordato nel suo discorso alla Camera le vittime di Ravanusa, rimarcando come sia essenziale «che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare idonei provvedimenti volti a stanziare le risorse finanziarie necessarie a tutelare la comunità di Ravanusa a seguito dei danni causati dall'esplosione dell'11 dicembre 2021.
9/3522/27. Perconti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
il provvedimento, inoltre, introduce una serie di misure dirette a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle principali fonti energetiche che attualmente, rappresenta la principale preoccupazione del mondo industriale e del sistema produttivo ed economico nel suo complesso;
le misure messe in campo dal Governo per contenere, almeno in parte, la progressione dei costi dell'energia elettrica per imprese e famiglie e, in particolar modo, attraverso l'articolo 14 con la riduzione degli oneri di sistema, l'articolo 15 con un contributo straordinario per imprese energivore, l'articolo 16 con interventi sull'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e altre misure di sostegno, sono misure positive ma rischiano di non essere sufficienti per fronteggiare i rincari energetici e, pertanto, il Governo ha già messo in campo ulteriori provvedimenti per aumentare le risorse a disposizione al fine di fronteggiare le note difficoltà – causate anche dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina – in cui si trovano cittadini, aziende, lavoratori e famiglie economicamente fragili;
considerato che:
il decreto-legge in esame nasce dalla situazione emergenziale da COVID-19 ma le esigenze di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie si sono ulteriormente acutizzate a causa della guerra in Ucraina che sta provocando conseguenze sull'intera economia nazionale, europea e internazionale sia nell'ambito dell'approvvigionamento con l'aumento dei costi delle materie prime sia per l'emergenza energetica con il caro bollette e carburante che rappresentano un problema per le famiglie, i lavoratori, le imprese nonché per la ripresa economica del nostro Paese;
l'instabilità geopolitica colpisce direttamente interi settori economici e sociali e le risposte proposte dal provvedimento risultano essere esigue, poiché, le misure individuate pur se condivisibili, devono essere inevitabilmente potenziate al fine di evitare la chiusura di numerose realtà imprenditoriali che contrariamente, in assenza di ulteriori misure adeguate di sostegno rischierebbero la chiusura e ciò provocherebbe, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, delle gravi ricadute sull'intera economia e sulla società, considerando inoltre che l'attuale situazione – aggravata sia dalla crisi pandemica sia dal conflitto bellico – ha provocato ulteriormente i problemi di liquidità con cui devono misurarsi le famiglie, i lavoratori e le imprese, imprese che attualmente si ritrovano a dover affrontare una ulteriore crisi dovuta al blocco dell'export verso i mercati russi e ucraini;
ritenuto che:
i prezzi dei carburanti e dell'energia sono aumentati in modo esponenziale con la conseguenza che tali aumenti hanno prodotto rincari anche su farina, pasta, latte, burro e olio di semi e le misure previste nel provvedimento, destinate a sostenere le famiglie e le imprese più colpite, rende oggettivamente debole la capacità di contrastare le conseguenze economiche emerse in queste ultime settimane poiché la relativa fluttuazione dei prezzi con aumenti ingiustificati si registra in tutti i Paesi dell'Unione europea, pertanto sarà necessario adottare misure immediate sia a livello nazionale sia a livello europeo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie volte a contenere sia l'aumento dei prezzi che, al di là del conflitto tra Russia e Ucraina e delle limitazioni all'import di alcune materie prime, trova giustificazione solo con le speculazioni di mercato, speculazioni finanziarie che colpiscono maggiormente i lavoratori e le famiglie a basso reddito, sia misure mirate al sostegno delle imprese travolte dalla crisi economica causata non solo dall'emergenza pandemica ma anche dal blocco dell'export verso i mercati russi e ucraini.
9/3522/28. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del provvedimento in oggetto, in Commissione Bilancio in sede referente al Senato, è stato aggiunto l'articolo 20-ter, recante disposizioni sulla stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario dipendente presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
considerato che:
anche in altri ambiti della Sanità si registrano fenomeni di precariato, come ad esempio tra i professionisti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Izs) che, pur rappresentando un modello di eccellenza anche nel panorama internazionale, tuttavia registrano il protrarsi, anche per decenni, del precariato del personale di ricerca che, pur vantando una accertata produttività scientifica, sono impiegati con contratti a tempo determinato, con punte di oltre trent'anni di precariato;
il 18 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», dove è previsto che entro il 2022 entri in vigore un decreto legislativo per il riordino della rete degli Irccs al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;
il personale degli Irccs, attualmente, è assunto con contratti a tempo determinato di 5 anni, nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro Sanità nel ruolo della ricerca, nel percorso noto come «Piramide della Ricerca», connotante una situazione di precarietà che permane nonostante la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nelle attività di contrasto del COVID-19, interessando ad oggi circa cinquantamila professionisti sanitari, fra medici ed infermieri,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare delle iniziative di carattere normativo al fine di individuare una soluzione strutturale che consenta di superare definitivamente l'annoso fenomeno del precariato del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e degli Istituti zooprofilattico sperimentali (Izs).
9/3522/29. Mammì.
La Camera,
premesso che:
in particolare, il Titolo I, del provvedimento all'esame, introduce misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza COVID-19;
l'azienda Baritech Operations srl nella zona industriale di Bari, rischia il licenziamento di circa 150 operai essendo presumibilmente venuta meno l'ipotesi di una reindustrializzazione del sito attraverso un progetto di una multinazionale turca dell'automotive;
la sorte della predetta società, è da diversi anni oggetto di attenzione da parte del Governo che ha avviato diversi tavoli di confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico ai quali hanno partecipato i rappresentanti della Regione Puglia, dell'azienda Baritech e delle associazioni sindacali, che risalgono, tuttavia, al 2020, durante i quali era stato previsto un piano industriale di medio-lungo termine che prevedesse la produzione di «meltblown» un tessuto speciale in polipropilene impiegato come filtrante nella produzione di mascherine facciali;
pertanto, in piena emergenza covid, la Baritech decide di riconvertire la propria azienda nella produzione del TNT di tipo meltblown, materiale irreperibile a livello mondiale, facendo un investimento di quasi 15 miliardi di euro ed, aggiudicandosi, a seguito di gara d'appalto, un contratto di fornitura di un anno alla scadenza del quale era previsto il rinnovo per un altro anno ancora;
pur tuttavia, ad oggi non vi è stato alcun rinnovo del contratto e, pertanto, l'azienda che puntava su un accordo con Invitalia ha annunciato la procedura di licenziamento per oltre 150 dipendenti;
considerato che:
l'approvazione da parte del Ministero della Salute del nuovo piano pandemico (PanFlu) 2021/2023 preveda la produzione di mascherine attraverso l'ampliamento della capacità produttiva di imprese nazionali all'uopo riconvertite;
un'ulteriore perdita di posti di lavoro andrebbe ad inficiare ulteriormente un tessuto sociale ed economico già molto indebolito dalla crisi occupazionale che coinvolge l'intero territorio pugliese e non solo,
impegna il Governo
a convocare, in tempi brevissimi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo di concertazione fra tutti gli attori coinvolti al fine di scongiurare il licenziamento di migliaia di dipendenti in una zona già deficitaria a livello occupazionale quale quella del Mezzogiorno d'Italia.
9/3522/30. Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, al Titolo I, introduce misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza COVID-19;
per l'attuale crisi industriale del sito Pfizer di Catania sono in atto procedure di licenziamento per quasi 100 lavoratori con la totale assenza di prospettive di investimento in ricerca e sviluppo da parte della medesima azienda;
la Fondazione «Enea Tech e Biomedical», costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una fondazione privata senza scopo di lucro disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e per raggiungere il suo scopo gestisce per conto del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il Trasferimento Tecnologico» e il «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»;
la Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale investimenti ed iniziative in materia di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico a favore di start-up e Pmi innovative che operano sul territorio italiano nelle filiere dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri- tech e del deep-tech;
la Fondazione citata, come si evince dall'articolo 3 dello Statuto, ha altresì lo scopo di promuovere il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale le emergenti esigenze del settore, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni e società private, anche estere, collegando la ricerca accademica, di base e preclinica alle fasi successive fino alla produzione industriale con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronico-degenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di un'industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale;
considerato che:
lo sviluppo del settore biomedicale rappresenta oggi una delle principali priorità della strategia di sviluppo industriale del nostro paese e dell'Europa intera;
parimenti vi è necessità di superare le diseguaglianze di sviluppo e occupazionali presenti nel territorio nazionale,
impegna il Governo
a convocare il prima possibile, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo di concertazione fra tutti gli attori coinvolti nelle procedure di licenziamento dei lavoratori del sito Pfizer di Catania e ad attivare senza indugio un'istruttoria presso la Fondazione «Enea Tech e Biomedical» al fine di realizzare nel territorio di Catania un polo di alta specializzazione Con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti.
9/3522/31. Grillo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto «Sostegni Ter», reca misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
tale provvedimento, che si colloca all'interno della complessa successione normativa nella quale si articola la risposta alla crisi generata dall'emergenza epidemiologica, mira a introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi pila colpiti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate per contrastarla;
tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID-19 c'è sicuramente quello dello spettacolo, la cui attività è stata interrotta dalla pandemia da quasi due anni e i cui costi di riapertura sono spesso insostenibili per la sopravvivenza stessa di tali aziende: per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati quindi assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore; in particolare, l'articolo 8 del provvedimento in esame, reca disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi, estendendo fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi;
a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto, «Decreto Sostegni-bis», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata disposta la rideterminazione per l'anno 2021 della soglia minima dei canoni demaniali marittimi, non inferiore a 500 euro, per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti,
impegna il Governo
al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore attraverso una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, a valutare l'opportunità, di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile finalizzata alla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per le attività dello spettacolo viaggiante, per un importo non inferiore a 500 euro.
9/3522/32. Galizia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, al Titolo I, introduce misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza COVID-19;
molti esercenti, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori hanno dovuto interrompere l'attività del proprio servizio commerciale, della loro impresa o della loro attività lavorativa a causa della positività di dipendenti o di loro stessi;
oltre al mancato ricavo derivante dalla sospensione dell'attività economica, si sono dovute affrontare ulteriori spese per la sanificazione dei locali e dei mezzi;
questi titolari di partita iva hanno avuto dei notevoli cali di fatturato nei mesi sospensione dell'attività;
al fine di consentire una ripartenza economica e dare un sostegno ai lavoratori, alle imprese e all'economia delle attività commerciali si ritiene necessario ristorare ed indennizzare i lavoratori con partita IVA che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di sostenere lavoratori, imprenditori e commercianti, possessori di partita IVA, che abbiano avuto un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, non potendo esercitare la propria attività lavorativa;
a valutare altresì l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i lavoratori, gli imprenditori e i commercianti, possessori di partita IVA, che abbiano dovuto sospendere la propria attività lavorativa a causa di positività loro e/o di dipendenti al COVID-19.
9/3522/33. Papiro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
l'articolo 26-quinquies interviene sui tempi di emanazione – da novanta giorni a dodici mesi – del decreto ministeriale relativo alle modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante la tecnica della bollitura, unico metodo al momento efficace per trattare gli attacchi del coleottero, diffuso soprattutto in alcune sugherete della Sardegna;
la tutela delle querce da sughero nel nostro Paese è molto importante, poiché si tratta di una coltura preziosa e che in Italia è presente principalmente nelle due Isole maggiori, e in alcuni territori della Maremma tra Toscana e Lazio;
negli ultimi anni la presenza di insetti alieni, tra i quali, appunto, il Coraebus undatus, sta compromettendo la qualità del sughero nazionale e addirittura in alcuni casi la vita delle piante stesse, intervenire con misure di contrasto appare fondamentale;
al fine di proteggere le sugherete però, oltre a intervenire sui problemi, sono fondamentali anche alcuni metodi di prevenzione e cura delle coltivazioni e tra questi sicuramente la pulizia del sottobosco; ma sarebbe auspicabile promuovere l'impianto di nuove sugherete laddove esse sono presenti esclusivamente in modo naturale;
in Sardegna infatti non esistano impianti produttivi di sughero, ma potrebbe essere importante, considerati gli attacchi di parassiti ai quali è sempre più difficile fare fronte, incentivare la nascita di coltivazioni dedicate,
impegna il Governo
a promuovere, anche nel contesto dello stesso decreto di cui all'articolo 26-quinquies, in accordo con la regione Sardegna, delle misure incentivanti al fine di garantire sempre la pulizia del sottobosco di querce da sughero, nonché a sostenere la nascita di nuove coltivazioni di sugherete in particolare in regioni, quali la stessa Sardegna, in cui esse sono presenti esclusivamente in modo naturale, ciò al fine di tutelare in maniera sempre più concreta una coltura preziosa ed importante come quella del sughero italiano.
9/3522/34. Alberto Manca.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
l'articolo 3, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che perdura ormai da oltre 24 mesi, e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese della ristorazione, del wedding, al settore HORECA e ad altri settori in difficoltà;
in particolare, risultano contemplate le imprese che svolgano in maniera prevalente le attività di organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2);
il settore agrituristico, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, si colloca certamente tra questo tipo di attività, specie per ciò che attiene le prime tre categorie sopracitate, pur non svolgendole quali attività prevalenti;
l'agriturismo, infatti, per sua stessa natura, svolge quale attività prevalente quella agricola, ma, nei fatti, ha subito negli ultimi due anni le stesse restrizioni e perdite economiche di tutte le categorie di ristorazione o organizzazione eventi sopra citate,
impegna il Governo
a prevedere misure di sostegno in linea con quelle di cui all'articolo 3 del decreto in esame anche per il settore agri turistico, in considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 subite negli ultimi due anni.
9/3522/35. Gagnarli, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha, tra gli obiettivi, il potenziamento dell'assistenza territoriale attraverso specifiche misure e finanziamenti, tra l'altro per la realizzazione di Case della comunità. Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali;
a breve l'Agenas riceverà le schede relative agli interventi programmati rispetto alle suddette strutture di assistenza territoriale ed entro il prossimo 31 maggio dovranno essere firmati i relativi Contratti istituzionali di sviluppo da trasmettere poi nelle competenti sedi dell'Ue;
il riassunto rafforzamento dell'assistenza territoriale sarà accompagnato dall'annunciata definizione di un decreto ministeriale atto ad inquadrare sul piano normativo le strutture succitate, oltre alla previsione di un aggiornamento del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sugli standard ospedalieri;
in generale le regioni meridionali dell'Italia presentano condizioni di assistenza sanitaria deficitarie, anche a causa delle loro caratteristiche geografiche e dell'insufficienza dei collegamenti viari, spesso resi oltremodo lenti dalle rigidità climatiche delle aree interne;
un esempio è quello della regione Calabria, dall'anno 2010 commissariata dal Governo per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale e con una pesante carenza di personale sanitario e amministrativo che rende problematica la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, come al riguardo conferma l'ultimo dato, relativo all'anno 2019, di discesa degli stessi a 125 punti;
al fine di assicurare la tutela della salute, ritenuta diritto fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione, per le aree dell'Italia caratterizzate da deprivazione e povertà sociale come la regione Calabria, appare necessario utilizzare degli indicatori che tengano conto delle condizioni svantaggiate di accesso ai servizi sanitari nelle zone interne, periferiche o di particolare disagio economico-sociale,
impegna il Governo
ad intervenire in tempi rapidi, con iniziative di carattere normativo, al fine di prevedere che gli indicatori di deprivazione e povertà sociale siano inseriti nella definizione degli standard di assistenza sanitaria e ospedaliera, in modo da assicurare il rafforzamento delle relative reti.
9/3522/36. Parentela.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
l'ulteriore recente aggravamento della crisi economica derivante dalla guerra russo ucraina ha condotto a gravissime ripercussioni soprattutto per le imprese che basano le loro attività sull'export con le nazioni in guerra (Federazione Russa, Bielorussia, Ucraina);
tra le imprese più colpite dai recenti eventi internazionali risultano essere particolarmente in difficoltà le imprese che operano nel settore della moda e del calzaturiero,
impegna il Governo
a predisporre nel prossimo provvedimento utile delle forme di sostegno alle imprese e agli operatori economici del settore della moda e del calzaturiero maggiormente colpite dalle conseguenze della guerra russo-ucraina.
9/3522/37. Emiliozzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28-bis, comma 2, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del cosiddetto «Superbonus», nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false, ovvero di omissione di informazioni rilevanti;
la norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione;
l'introduzione di tali misure nei confronti dei professionisti – le cui finalità sono assolutamente condivisibili, in quanto tese ad un maggior controllo e sanzione di eventuali attività illecite – rischia, tuttavia, di mettere seriamente a rischio il lavoro portato avanti nel tempo sul terreno dell'efficientamento energetico e della sicurezza;
peraltro, il sistema economico – finalmente incentivato dai bonus edilizi – dopo lo slancio iniziale rischia nuovamente la paralisi, con l'aggravante di un indebitamento dovuto alla sovraesposizione iniziale di chi ha investito tempo e risorse per arrivare puntuale all'appuntamento con la «ripresa» della filiera edile. Una situazione, inoltre, ulteriormente aggravata dalla drammatica situazione dettata dalla guerra e dalla necessità di ridurre l'approvvigionamento di risorse energetiche esterne, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili e il potenziamento dei sistemi di isolamento degli edifici;
è evidente, poi, che la modifica introdotta sulle assicurazioni rischi di far saltare la copertura assicurativa dei professionisti, dato che nessuna compagnia assicurativa coprirà il rischio delle sanzioni penali. In subordine, qualora il mercato assicurativo dovesse, in tesi, offrire prodotti in grado di sostenere tale rischio, pare evidente che i relativi premi sarebbero insostenibili;
va rilevato, inoltre, che le modifiche previste sul massimale delle assicurazioni a garanzia dell'incentivo statale parrebbero confliggere con tutte le regole sui principi di calcolo statistici e probabilistici in materia, aumentando, altresì, i costi;
forte è la preoccupazione dei proponenti che tale disposizione, unita alle sanzioni penali fortemente inasprite, bloccherà, a breve, il plafond delle aziende assicuratrici, creando ulteriori problemi nell'attuazione dei bonus edilizi;
alla luce di quanto illustrato, è evidente che, dall'approvazione definitiva di tali norme, risulterà, estremamente difficile trovare la disponibilità di professionisti asseveratori;
sarebbe, dunque, necessario provvedere ad una revisione di tali disposizioni affinché l'intento di introdurre un maggior controllo delle attività illustrate e di prevenire eventuali frodi si traduca in norme efficaci, ma che non mettano a rischio le attività relative all'efficientamento energetico e alla sicurezza nel Paese,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire, a livello normativo, per rivedere al più presto le sanzioni collegate alle fattispecie introdotte dal comma 2 dell'articolo 28-bis del provvedimento in esame, nonché a riconsiderare la previsione introdotta relativa al massimale delle polizze per le asseverazioni.
9/3522/38. D'Orso, Saitta, Perantoni, Sut, Torto, Martinciglio, Terzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento prevede, all'articolo 15-bis, disposizioni volte a introdurre un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che, con riferimento al 2022, i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa;
secondo quanto previsto al punto 13.1, lettera j) delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (decreto ministeriale 10 settembre 2010), il procedimento unico di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 deve essere corredato da «l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale»;
le citate Linee guida precisano, inoltre, che la garanzia è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, opportune modifiche normative volte a prevedere che le Regioni e le Province delegate trasmettano al Ministero della transizione ecologica i dati e gli aggiornamenti concernenti l'effettivo versamento della cauzione mediante fideiussione assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino degli impianti di cui in premessa, anche al fine di rafforzare e rendere maggiormente cogente l'attuazione della lettera j), punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.
9/3522/39. Maraia.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
nella legge di Bilancio 2022 è stata introdotta la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli «adempimenti tributari» (versamenti, invii delle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni previste da ogni legge tributaria) a carico del libero professionista che per motivi di malattia o infortunio non necessariamente connessi al lavoro è impossibilitato a completarne l'esecuzione;
nello specifico potrà scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi sarà l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento;
che le nuove tutele previste dalla legge di Bilancio 2022 in caso di malattia o infortunio del professionista si applicano ai soli liberi professionisti «ordinistici», intendendosi per tali le persone fisiche che esercitano come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, quindi riguarda i commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e notai, ma non i tributaristi,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, di estendere la tutela prevista dall'articolo 1, commi 927-944 della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) anche ai tributaristi di cui alla legge n. 4 del 2013 e certificati UNI 11511.
9/3522/40. Bucalo.
La Camera,
considerato che il decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni-ter) (A.C. 3522) reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l'intervento operato dall'articolo 18 in materia di accise, prevede:
la soppressione della riduzione del 30 per cento dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;
l'eliminazione della riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto;
considerato il rincaro del prezzo del gasolio, che, nel giro di un anno, e recentemente a causa del conflitto in Ucraina, ha subito un aumento del 70 per cento, aumento esponenziale fuori controllo (da 39 centesimi il litro a soglia un euro) che ha indotto alcuni imprenditori della pesca a disarmare le imbarcazioni e licenziare il personale, non essendo più in grado di sostenere i costi;
che una considerazione importante da fare è che nel 2008, periodo di costi altissimi, quando il petrolio era quotato 154 dollari al barile il gasolio per la pesca veniva pagato 0,77 euro al litro, mentre nel 2022 con il petrolio a 110 dollari al barile il gasolio costa circa 1 euro; il comparto pesca è stato negli ultimi anni fortemente già provato dal caro gasolio, dalla pandemia, così come dalla recente decisione della UE del CGPM (Consiglio generale della Pesca nel Mediterraneo) che ha ridotto le uscite in mare a 120-130 giorni,
impegna il Governo
a intraprendere urgenti azioni per sostenere il comparto pesca, prevedendo sostegni mirati ed iniziative a difesa di questo importante settore economico in tutte le sedi, anche quelle europee.
9/3522/41. Albano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione attività commercianti di cui al decreta legislativo n. 205 del 2007 ma che l'Inps, con interpretazione restrittiva e arbitraria rispetto alla volontà del legislatore – circolare n. 77 del 24 maggio 2019 – ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;
tale interpretazione ha di fatto creato una platea di lavoratori cosiddetti «esodati del commercio», in quanto sono rimasti fuori dall'applicazione della norma quegli esercenti costretti a chiudere la propria attività nel biennio 2017-2018 e che ancora non avevano raggiunto i contributi necessari alla pensione, sebbene gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101/2019, convertito in legge n. 128 del 2019, nell'estendere l'ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018, infatti ha risolto solo parzialmente il problema;
con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps – difatti – ha precisato che a decorrere dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, potevano presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che avessero cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1995 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;
considerato che:
con odg n. 9/03099/13, accolto come raccomandazione, il Governo si era impegnato a valutare l'opportunità di risolvere la problematica esposta,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per una soluzione definitiva dei cosiddetti esodati del commercio stimati in 350 persone.
9/3522/42. Murelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, forme di sostegno alle imprese e all'economia, nonché disposizioni urgenti in materia di trasporto di persone su strada;
gli avvenimenti drammatici che interessano ormai da diverse settimane l'Ucraina stanno comportando il determinarsi di una situazione di crisi umanitaria di dimensioni considerevoli, senza precedenti;
al cospetto di numerosi cittadini ucraini, nella quasi totalità donne e bambini, che escono dal Paese al fine di trovare accoglienza in altri Stati, moltissimi altri permangono nel territorio interessato dal conflitto, pur nella precarietà in termini di risorse alimentari ed economiche;
alla luce di tale stato di cose si è attivata, sin dai primi giorni del conflitto, una rete di solidarietà anche in Italia al fine di sostenere tanto gli ucraini ancora presenti nelle aree interessate dalla guerra, quanto gli ucraini bisognosi di supporto oltre il confine;
numerosi sono i casi di società di autotrasporti che fanno la spola tra il confine Polonia-Ucraina e l'Italia, con diversi viaggi a settimana, al fine sia di trasportare in Italia i profughi in uscita dal territorio ucraino, sia di far arrivare, a coloro che sono ancora all'interno dello Stato in conflitto, gli aiuti umanitari sotto forma di contributi alimentari, di abbigliamento e di tutto quanto necessario per il loro sostentamento;
in diversi Stati europei, come Polonia, Slovacchia e Austria, è già stata prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per tutti quei soggetti che partecipano ad una missione umanitaria, quale è quella volta a offrire supporto al popolo ucraino;
in Italia, ad oggi, è previsto invece il pagamento del pieno pedaggio, a prescindere che si sia coinvolti o meno nella missione umanitaria in parola,
impegna il Governo
ad inserire in un prossimo provvedimento normativo urgente la previsione che comporti l'esenzione del pedaggio autostradale per tutte le società di autotrasporto coinvolte nella missione umanitaria a sostegno del popolo ucraino.
9/3522/43. Rotelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza epidemiologica;
le misure in esso delineate detengono un carattere frammentato e privo di una logica di filiera, segnatamente per quanto attiene la filiera HO.RE.CA: tale scenario rischia non solo di legittimare interventi incompleti ed insufficienti per il settore Turismo e correlati, ma anche di impedire la ripresa di un'economia di filiera indispensabile per il rilancio economico effettivo;
si evidenzia che in sede referente in occasione della prima lettura al Senato è stato integrato l'allegato 1 di cui all'articolo 7 del provvedimento, che prevede l'inclusione degli esercizi della «filiera HO.RE.CA» tra i destinatari dell'esonero dal versamento della quota addizionale prevista a carico dei datori di lavoro in caso di cassa integrazione già prevista per gli esercizi HO.RE.CA: tale rettifica, sebbene limitata ad una sola misura, si colloca nella prospettiva di inquadrare in un'unica prospettiva di intervento l'intera filiera. Pertanto sarebbe stato auspicabile riprodurre tale cornice operativa per le altre misure disposte dal provvedimento;
infatti le misure di cui all'articolo 2 comma 1, all'articolo 3 comma 2, e all'articolo 4 sono state limitate esclusivamente agli esercizi HO.RE.CA e Turismo escludendo il settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA: i settori di riferimento sono limitati e non riflettono l'interconnessione sussistente tra comparti prevedendo in tal modo una sperequazione che rischia di palesarsi in difficoltà di funzionamento della filiera HO.RE.CA-TURISMO sul breve-medio periodo;
in particolare le citate disposizioni del provvedimento in oggetto operano comunque una frammentazione all'interno della filiera HO.RE.CA attuando una divaricazione tra pubblici esercizi e distribuzione all'ingrosso, che appare incomprensibile e pericolosa: le chiusure, il rallentamento operativo generati dalla crisi epidemiologica e le difficoltà nella reperibilità e nei costi dei prodotti e delle materie prime emerse nelle ultime settimane in ragione dalle ostilità in Ucraina, stanno colpendo allo stesso modo esercenti e distributori all'ingrosso, pertanto appare legittimo e inderogabile includere anche questi ultimi tra i destinatari della misure di sostegno e di alleggerimento degli oneri fiscali;
la salvaguardia dell'economia di filiera, sul versante HO.RE.CA, rappresenta una conditio indispensabile per il funzionamento ed il rilancio dell'intero comparto: la sopravvivenza stessa dei distributori HO.RE.CA è garanzia di funzionamento dei pubblici esercizi e delle attività ricettive che senza i prodotti distribuiti ed i servizi annessi (formazione, conservazione dei prodotti e fornitura dei macchinari in comodato d'uso, giusto per fare un esempio) non potrebbero continuare ad operare;
il combinato disposto di crisi geopolitica alle porte dell'Europa e riverberi dell'emergenza epidemiologica attualmente sussistenti, stanno amplificando le criticità già vistosamente determinanti sulle dinamiche di ripresa dell'intera filiera HO.RE.CA, pertanto appare imprescindibile operare iniziative che agiscano in una logica di filiera;
si evidenzia che tali argomentazioni sono state già poste all'attenzione del Governo, in occasione dell'esame dell'A.C. 3354-A recante «disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» ed ha accolto l'ordine del giorno del sottoscritto impegnandosi ad «estendere i riconoscimenti (...) a tutte le imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, al fine di esorcizzare la frammentazione del comparto in ragione della sussistenza di specifiche iniziative e benefici limitati ad una sola parte delle imprese di comparto», e dunque superare in tal modo una palese azione discriminatoria da parte dello Stato,
impegna il Governo
a prevedere, anche nei prossimi provvedimenti recanti sostegno alle imprese nell'attuale scenario di crisi, ogni opportuna misura volta a salvaguardare e supportare la filiera HO.RE.CA – Turismo, inclusiva dei distributori all'ingrosso di prodotti alimentari, nella prospettiva di esorcizzare discriminazioni e frammentazioni tra aziende e operatori che svolgono attività complementari ed interconnesse.
9/3522/44. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in materia di finanza locale, l'articolo 12 ha previsto, tra le altre, un incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno;
tra gli enti locali, i Comuni hanno sostenuto in prima linea il peso degli ultimi due anni di crisi epidemiologica, con il fondamentale contributo di massicci aiuti economici che hanno contribuito alla tenuta degli equilibri finanziari e al mantenimento di un clima di fiducia tra le istituzioni, elemento essenziale per la definitiva fuoriuscita dalla crisi e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul quale pure è in corso un lavoro di avvio di grande impatto sulle amministrazioni locali;
l'intervento statale sul biennio 2020-2021 è stato importante, ma siamo passati dai circa 7 miliardi del 2020 ai quasi 4 miliardi del 2021 ;
il perdurare dell'emergenza epidemiologica ci pone di fronte a criticità anche nel 2022, aggravate da un contesto di rialzo delle materie prime e dei costi energetici; sono ancora tanti i Comuni che hanno la necessità di affrontare le minori entrate e le maggiori spese anche per il 2022 e numerose sono le criticità non ancora superate, alle quali si sono aggiunte nuove problematiche: dal perdurare del minore afflusso turistico, alla questione delle perdite delle società partecipate dei Comuni che impattano sui bilanci degli enti;
la caduta dei flussi turistici, ad esempio, con particolare riguardo a quelli internazionali e nazionali «a lunga percorrenza», determina un più ampio spettro di sofferenza finanziaria, essendo collegata ad altri tipi di perdita di entrate, da quelli connessi ai parcheggi e ai bus turistici, ai minori introiti per l'accesso a luoghi della cultura;
un nodo centrale è rappresentato, poi, dall'aumento dei costi energetici che impatta per importi potenzialmente ingovernabili sui bilanci dei Comuni, essendo lievitati, secondo una stima dell'ANCI, del 30-35 per cento;
come denunciato da Alessandro Canelli, delegato alla Finanza locale, presidente Ifel e sindaco di Novara, «nel decreto-legge Sostegni ter il problema si affronta solo parzialmente con una norma che riguarda solo una parte degli oneri accessori delle bollette elettriche gravanti su impianti di dimensione medio-grande (oltre i 16,5 Kw) e sull'illuminazione pubblica. Si tratta di un intervento deficitario che non consentirà di affrontare il problema in maniera efficace»;
stando così le cose, i Comuni saranno costretti a dover scegliere tra aumentare le imposte comunali oppure ridurre la qualità dei servizi ai cittadini che ne pagherebbero comunque il prezzo,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a stanziare una congrua quota di risorse per il sostegno alle minori entrate e alle maggiori spese relative al 2022, che permetta di assicurare una più completa considerazione delle perdite da caduta dei flussi turistici;
ad avviare una istruttoria adeguata sui ripiani di perdite e riduzioni di dividendi connessi alla pandemia finalizzata a individuare idonee soluzioni per neutralizzare gli effetti di maggior incidenza sui bilanci delle aziende partecipate dagli Enti locali;
a prevedere uno stanziamento specifico per tamponare gli effetti dell'aumento dei costi energetici, posto che i Comuni sono i principali titolari di contratti di servizio per utenze della Pubblica Amministrazione e che molti servizi locali di natura sociale, ricreativa e sportiva sono fortemente gravati dagli aumenti e ricadono sui bilanci comunali anche in caso di affidamento esterno;
a prevedere un adeguato stanziamento al fine di evitare aggravi nei disavanzi dei Comuni, sia per il ripiano più ravvicinato dei disavanzi, sia per la restituzione anticipata al Ministero dell'Interno dei fondi rotativi connessi a piani di riequilibrio e ai casi di scioglimento di amministrazioni locali per infiltrazioni di tipo mafioso;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire la ristrutturazione del debito degli enti locali, già previsto dalla legge (art. 39 di 162/2019) e tuttora bloccato.
9/3522/45. Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
il comma 2, dell'articolo 28-bis, prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione;
grande preoccupazione ha destato la formulazione della norma tra gli addetti ai lavori, con particolare riguardo alle nuove previsioni sanzionatorie per le asseverazioni, che rischiano di creare nuovamente difficoltà insormontabili tali da bloccare il processo dei bonus edilizi, e in particolare del superbonus, su cui si è intervenuti recentemente per evitare i danni prodotti dalla limitazione della cessione del credito;
non si comprende, peraltro, la necessità di questo inasprimento, in considerazione del fatto che, proprio per il superbonus, dove da sempre sono previste le asseverazioni dei tecnici abilitati, le percentuali di frodi presunte, come da dati dell'Agenzia delle Entrate, sono del 3 per cento sul totale degli importi, né vi sono notizie di responsabilità dei professionisti o di dichiarazioni false e infedeli;
a creare perplessità tra gli addetti ai lavori, non solo le sanzioni penali, che appaiono oggettivamente spropositate per comportamenti di fatto colposi (da 2 a 5 anni di carcere), ma soprattutto l'indeterminatezza delle possibili falsità connesse alla «omissione di riferire informazioni», che dovrebbero poi riguardare in maniera «rilevante» i requisiti tecnici del progetto, senza, però, precisare quali siano le informazioni da inserire in asseverazione e la loro «rilevanza», tra l'altro su aspetti tecnici che possono riguardare scelte del progettista;
la formulazione della novella legislativa rischia, pertanto, di prestare il fianco a interventi giurisprudenziali favoriti dall'indeterminatezza e confusione della nuova norma;
da ultimo, ma non per ordine di importanza, le modifiche previste sul massimale delle assicurazioni a garanzia dell'incentivo statale appaiono errate, come ha dimostrato di recente un documento congiunto CNI e ANLA, perché confliggono con tutte le regole sui principi di calcolo statistici e probabilistici in materia;
il sistema economico, fortemente incentivato dagli incentivi edilizi, dopo lo slancio iniziale rischia nuovamente la paralisi, con 1'aggravante di un indebitamento dovuto alla sovraesposizione iniziale di chi ha investito tempo e risorse per arrivare puntuale all'appuntamento con la «ripresa» della filiera edile; una situazione ulteriormente aggravata dalla drammatica situazione dettata dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina e dalla necessità di ridurre l'approvvigionamento di risorse energetiche esterne, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili e il potenziamento dei sistemi di isolamento degli edifici;
in aggiunta a tali considerazioni, si evidenzia un clima di stanchezza generalizzata tra gli addetti ai lavori, costretti a correre freneticamente dietro al continuo susseguirsi di provvedimenti che hanno prodotto molta incertezza, con il rischio di vanificare una grande opportunità di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale;
c'è bisogno di norme certe ed equilibrate, di tempi adeguati e soprattutto di stabilità normativa per ultimare i cantieri, di tempo per riuscire a rispettare le scadenze, come il primo appuntamento del 30 giugno: l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che, per poter avere il Superbonus al 110 fino alla fine dell'anno per le unifamiliari, non si deve far riferimento solo all'ammontare della spesa ma allo stato dei lavori effettivamente realizzati, che devono corrispondere al 30 per cento dell'intervento complessivo,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare adeguati correttivi alle modifiche introdotte dall'articolo 28-bis del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla necessità di:
a) mitigare l'inasprimento delle sanzioni a carico dei professionisti che svolgono attività di progettazione e asseverazione delle opere;
b) a modificare il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione, al fine di non far saltare la copertura dei professionisti;
a prorogare al 30 settembre 2022 i tempi di scadenza dei bonus edilizi e dello stato di avanzamento dei lavori del 30 per cento.
9/3522/46. Varchi, Caiata, Maschio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
con l'introduzione dell'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dell'incentivo del cosiddetto Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici, è stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti;
se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al Superbonus 110, con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le UO dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi;
un ulteriore rischio correlato è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefici fiscali con pretese risarcitorie non determinabili ex ante ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti;
alla luce di tali brevi considerazioni, appare evidente la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefici fiscali erogati dal Governo,
impegna il Governo
a consentire ai Comuni di rinnovare, anche a valere su risorse proprie, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3522/47. Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in materia di finanza locale, l'articolo 12 ha previsto, tra le altre, un incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno;
tra gli enti locali, i Comuni hanno sostenuto in prima linea il peso degli ultimi due anni di crisi epidemiologica, con il fondamentale contributo di massicci aiuti economici che hanno contribuito alla tenuta degli equilibri finanziari e al mantenimento di un clima di fiducia tra le istituzioni, elemento essenziale per la definitiva fuoriuscita dalla crisi e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul quale pure e in corso un lavoro di avvio di grande impatto sulle amministrazioni locali;
l'intervento statale sul biennio 2020-2021 è stato importante, ma siamo passati dai circa 7 miliardi del 2020 ai quasi 4 miliardi del 2021;
il perdurare dell'emergenza epidemiologica d pone di fronte a criticità anche nel 2022, aggravate da un contesto di rialzo delle materie prime e dei costi energetici; sono ancora tanti i Comuni che hanno la necessita di affrontare le minori entrate e le maggiori spese anche per il 2022 e numerose sono le criticità non ancora superate, alle quali si sono aggiunte nuove problematiche: dal perdurare del minore afflusso turistico, alla questione delle perdite delle società partecipate dei Comuni che impattano sui bilanci degli enti;
secondo uno studio sugli enti locali in difficoltà finanziaria, realizzato dal Centro Studi Enti Locali (Csel), tra i Comuni italiani si contano ben 698 dissesti e 432 riequilibri; complessivamente, si tratta di ben 1.130 comuni, contro i 1.083 del 31 dicembre 2020; vale a dire, quindi, circa un comune su 8, percentuale che si innalza drasticamente se si guarda alle regioni del Mezzogiorno;
i Comuni che attraversano difficoltà finanziarie sono soggetti a numerosi vincoli che imbrigliano la loro capacità di spesa per favorire l'obiettivo di risanamento dei conti e, sebbene sia opinione diffusa che le criticità finanziarie siano sinonimo di cattiva gestione della cosa pubblica, ci sono in realtà anche fattori che favoriscono il subentrare di queste condizioni che sfuggono al controllo delle amministrazioni comunali: basti pensare, ad esempio, alla minore capacità di riscossione correlata a situazioni socioeconomiche critiche, con bassa capacità reddituale e disoccupazione diffusa, che gli ultimi due anni di emergenza pandemica hanno acutizzato esponenzialmente;
tale dato e stato evidenziato anche dalla Corte Costituzionale che nel 2020, con la sentenza n. 155, sottolineò che le crisi finanziarie degli enti non sono sempre imputabili a cattiva amministrazione e sono invece, in alcuni casi, conseguenza delle difficoltà economiche e sociali del territorio;
è necessario, oggi più che mai, andare in soccorso di questi enti, con particolare riguardo ai comuni sede di capoluogo di regione in disavanzo, al fine di garantire sostegno e continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali, assicurando, in deroga al quadro normativo vigente, risorse economiche sufficienti,
impegna il Governo
a riconoscere per gli anni 2022-2042 ai comuni sede di capoluogo di regione in disavanzo un congruo contributo annuo, da ripartire in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021.
9/3522/48. Caiata.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
proprio in queste ore, Andrea Togni, direttore dell'Accademia d'Arte Circense, fondata a Verona nel 1989, ha annunciato la cessazione, dopo trentatré anni, delle attività, denunciando come dopo due anni di pandemia e l'attuale impennata dei costi energetici, «Economicamente non è più possibile andare avanti. Bruciando cassa si tocca il fondo, e non ce la facciamo più»;
tale sofferta decisione affonda le radici, oltre che nelle contingenze di questi ultimi pesantissimi due anni, anche nella riforma del Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) del 2014, che ha tagliato sovvenzioni per il 30 per cento, sottraendo, di fatto, all'Accademia 150.000 euro l'anno e creando un circuito regressivo che ha portato al logoramento delle casse dell'attività;
l'Accademia e una fondazione riconosciuta senza scopo di lucro, con un valore altamente sociale ed educativo: è una scuola di alta formazione professionale, che rientra in quanto tale nel sistema scolastico italiano e svolge un'importante funzione di supporto e sostegno dei ragazzi a convitto;
la prestigiosa Accademia Circense di Verona costituisce un unicum a livello nazionale e probabilmente seconda nel mondo solo alla Scuola del circo di Mosca;
se la sua chiusura sarà temporanea o definitiva dipenderà da quanto le istituzioni dimostreranno di credere in questa realtà così importante per tante famiglie e la stessa città di Verona,
impegna il Governo
a stanziare adeguate risorse annue per scongiurare la chiusura definitiva della prestigiosa Accademia d'Arte Circense di Verona.
9/3522/49. Maschio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in particolare, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, rivolto alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle sole imprese, ancora una volta identificate da specifici codici ATECO, le quali abbiano maturato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro, e che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019;
l'articolo 15, invece, attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
oltre alla parzialità dei ristori, previsti per le solo imprese che abbiano maturato ricavi non superiori a 2 milioni di euro, anche il problema delle bollette «pazze» è generalizzato, considerato che esistono molte aziende che non ricadono nella categoria, ma hanno consumi pressoché equivalenti alle energivore, per le quali sarebbe, pertanto, necessario un intervento specifico, per evitare conseguenze serie alla fine dell'anno;
a tali criticità, si somma un incremento del costo di tutte le materie prime, con il rischio di ridurre gli utili d'impresa, oltre a scaricarsi sui clienti in termini di maggior costo;
in questi due anni di pandemia i ristori previsti, seppure irrisori, hanno, comunque, permesso al sistema economico di tenere, ma con il venir meno dei contributi molte imprese, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, dove la situazione del tessuto produttivo non era florida già prima dell'emergenza pandemica, hanno cominciato a «scricchiolare»;
la mancanza di liquidità non è, però, solo un problema di tenuta del tessuto produttivo nazionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che caratterizzano la nostra economica, ma è soprattutto un problema di debolezza delle imprese che rischia di attirare la criminalità organizzata: secondo un'analisi della Banca d'Italia pubblicata nei mesi scorsi, nel 2020 state 142 mila le imprese con problemi di liquidità, per un fabbisogno complessivo di circa 48 miliardi e a sopperire a questa carenza, in assenza dello Stato, sarebbero proprio le mafie,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa di competenza per l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, anche attraverso il ricorso alla riattivazione della moratoria del credito che non pregiudichi però il rating delle nostre aziende;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire un sostegno immediato a compensazione delle perdite di fatturato conseguente al blocco del mercato russo ed ucraino che sta travolgendo le esportazioni.
9/3522/50. Lucaselli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
l'articolo 13-septies interviene sulla procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte, derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario;
negli ultimi anni sono state 14 le province che hanno deliberato il predissesto, aggiungendosi alle 2 che hanno dichiarato il dissesto, a causa della non sostenibilità dei contributi alla finanza pubblica rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio; a differenza dei comuni, per le province, ancora una volta, non è stato previsto alcun tipo di sostegno finanziario al processo di risanamento, sebbene questa situazione sia il risultato non di una cattiva gestione finanziaria, bensì di un esito includibile di fronte alla sproporzione tra entrate proprie dell'ente e contributo alla finanza pubblico richiesto negli anni passati;
non si comprende, dunque, quali siano le motivazioni per cui per i comuni in predissesto siano stati stanziati 450 milioni per il biennio 2022-2023, mentre nulla sia stato previsto per le province che versano nelle medesime condizioni e scontano ancora dei tagli irragionevoli e insostenibili che sono stati posti a carico di questi enti a partire dal 2014;
nonostante l'appello dell'UPI alle istituzioni nazionali per affrontare e risolvere le note criticità, il Governo ha disatteso gli impegni assunti con gli enti locali e, in particolare, con le province quali istituzioni che programmano e realizzano gli investimenti per le opere pubbliche sui territori;
la situazione di complessa e articolata fragilità finanziaria in cui versa un numero significativo di Enti locali necessita di un ampio lavoro di revisione che sia capace di intervenire su vari versanti al fine di definire un orizzonte lineare di azione e limitare i troppi interventi legislativi estemporanei,
impegna il Governo
a individuare un apposito fondo triennale di almeno 20 milioni di euro annui per le province in dissesto e predissesto.
9/3522/51. Ferro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; si evidenzia che il provvedimento in esame, pur riconoscendo sostegni al mondo del commercio, non prevede misure a favore della categoria tra le più colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia che è quella dei rappresentanti e degli agenti di commercio;
tale mancanza dipende anche dall'individuazione dei beneficiari dei fondi attraverso i codici Ateco – che identificano l'attività prevalente di una impresa – e non rispetto alle attività concretamente svolte dagli operatori;
a titolo di esempio si veda il «Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio» la cui dotazione è accessibile, fra le altre, a «tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6», cioè alle attività al dettaglio che commercializzano prodotti per uso domestico specializzato, ma – immotivatamente – non è accessibile agli agenti che tali attività riforniscono e che, ovviamente, operando nello stesso settore, vivono le stesse ripercussioni negative dei loro clienti. Ciò perché gli agenti hanno un diverso codice Ateco;
gli agenti inoltre restano esclusi dagli aiuti, anche quando la distinzione dei beneficiari viene effettuata per macro settori quali l'Ho.re.ca., l'intrattenimento o il turismo, poiché in tali ipotesi non hanno un codice che li individui come operanti nel settore ma hanno un contratto di agenzia con gli operatori economici. Pertanto, se questi ultimi sono costretti a chiudere l'attività o hanno subito perdite considerevoli, gli stessi effetti si avranno nei confronti degli agenti; è chiaro dunque che vanno introdotte iniziative specifiche a sostegno degli agenti di commercio per riparare a tali criticità che li penalizzano gravemente, anche prevedendo per gli stessi la possibilità di accedere a contributi e fondi dimostrando, documentalmente, di operare negli stessi settori delle attività beneficiate dagli aiuti,
impegna il Governo
ad adottare misure volte ad assicurare un tempestivo sostegno economico in favore della categoria degli agenti e dei rappresenti di commercio, adottando ampi e specifici provvedimenti per poter consentire loro di accedere ai contributi riconosciuti nei settori in cui operano ma dai quali, erroneamente, non sono stati compresi tra i beneficiari come esposto in premessa.
9/3522/52. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni-ter) reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
considerato che l'articolo 19 contiene Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia e nello specifico dispone la possibilità per i docenti della scuola secondaria di chiedere l'assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza e di svolgere la supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classi di concorso per le quali abbia titolo (articolo 19, comma 3-sexies);
valutato che numerosi Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 sono collocati fuori regione e vivono di fatto uno stallo di mobilità visto che, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili,
impegna il Governo
a garantire che, nei provvedimenti di prossima emanazione, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possano presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.
9/3522/53. Frassinetti, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
in data 16 marzo 2022 è stato approvato l'Ordine del Giorno 9/03491-A/035 che impegna il Governo «ad avviare l'incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil, dando concretezza a quanto affermato alla Camera dal Presidente del Consiglio il 1° marzo scorso e predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e protezione, a tutela degli interessi nazionali, anche dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti energetici», nonché «nell'immediato, ad incrementare alla prima occasione utile il Fondo per le esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare»;
l'impostazione di fondo del citato ordine del giorno non può essere condivisa perché parte dall'errato presupposto che la sicurezza degli approvvigionamenti energetici rientri nella capacità di deterrenza e protezione;
infatti, la soddisfazione del fabbisogno energetico è garantita attraverso una politica energetica basata sui rapporti di scambio e contrattuali con i paesi fornitori;
tale politica di natura schiettamente negoziale non ha nulla a che vedere con la politica della difesa;
inoltre, l'obiettivo dell'autonomia energetica non si consegue con l'incremento delle spese militari, ma con la destinazione dei fondi disponibili ad impieghi più oculati ed opportuni (come lo sviluppo delle tecnologie necessarie a migliorare e potenziare lo sfruttamento lo sfruttamento delle fonti rinnovabili che, nel quadro del completamento del processo di transizione ecologica, affrancherebbe il nostro paese dalla dipendenza dalle fonti fossili, incluse quelle gestite da altri paesi);
pertanto, il graduale incremento delle spese per la difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil risulta quanto mai superfluo (soprattutto in considerazione delle alleanze militari, come la N.A.T.O., in cui l'Italia è attualmente inserita), oltre ad essere inopportuno o addirittura dannoso (in quanto l'aumento del bilancio della difesa sottrarrebbe risorse utilizzabili in altri ambiti molteplici e ben più urgenti, come attestato dalla lunga sequenza di provvedimenti finalizzati al sostegno economico di cittadini ed imprese, ultimo dei quali il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4),
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché le risorse destinate all'incremento delle spese per la difesa siano ridestinate a finanziarie interventi tesi a conseguire l'indipendenza energetica dell'Italia, attraverso una maggiore incentivazione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili e della riqualificazione energetica, prioritariamente per le famiglie a rischio di «povertà energetica».
9/3522/54. Vianello.
La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione reca modifiche in materia di cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. Le modifiche introdotte di fatto limitano la cedibilità dei crediti d'imposta per interventi volti all'efficientamento energetico e sismico, in particolare si consente una sola cessione del credito ad altri soggetti e di sole due ulteriori cessioni esclusivamente nel caso in cui la stessa sia prevista verso banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Lo stesso decreto, inserendo il nuovo comma 1-quater, cancella la possibilità di cessione parziale del credito d'imposta successiva alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate;
considerando che:
lo scoppio della guerra in Ucraina e le relative sanzioni imposte alla Russia hanno determinato un elevato incremento dei costi energetici e delle bollette per le famiglie italiane. In questo senso, gli interventi per l'efficientamento energetico previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 7, permetterebbero di ridurre gli sprechi energetici nelle abitazioni. Tuttavia, le modifiche sulla cedibilità del credito d'imposta apportate con il presente decreto stanno già frenando enormemente l'intero settore edilizio e la possibilità di efficientare il patrimonio residenziale del nostro Paese,
in seguito alle premesse ed alle considerazioni esposte,
si impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare, nel prossimo provvedimento utile, la totale cedibilità dei crediti d'imposta «ecobonus» e «superecobonus» come originariamente previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3522/55. Raduzzi.
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti a sostegno delle imprese, degli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ha l'obiettivo di fronteggiare i rincari delle bollette di luce e gas così come l'aumento del prezzo del carburante che stanno mettendo in ginocchio imprese e famiglie;
la guerra in Ucraina, gli aumenti vertiginosi del prezzo del carburante e quelli registrati nel settore energetico stanno portando sentimenti di incertezza sull'economia mondiale già compromessa dalla crisi globale e dalla pandemia;
l'aumento dei prezzi del carburante sta riducendo drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Questo, nel medio termine, può innescare una spirale recessiva insidiosa per la tenuta del Paese;
se da una parte registriamo che imprese, artigiani e famiglie sono alle prese con bollette della luce e gas triplicate, dall'altra osserviamo che alcuni attori della filiera energetica hanno tratto vantaggio da questi aumenti registrando extraprofitti che potrebbero arrivare fino a 14 miliardi nel 2022 (il Sole24Ore, nell'articolo «Tassa sugli extraprofitti: chi pagherà il conto? In Borsa è un rebus» parla di «caccia ai 40 miliardi di extraprofitti»);
inoltre, le principali aziende energetiche, a cominciare da Eni, si avvalgono del vantaggio di non dover rendere pubblico il prezzo di acquisto del gas, in quanto «segreto industriale» ma si ipotizza che si tratti di prezzi pattuiti con contratti pluriennali e indicizzati al prezzo del petrolio, pertanto al riparo – o quasi – da eventuali aumenti;
siamo di fronte, quindi, ad una vera e propria speculazione ai danni delle piccole medie imprese, artigiani e famiglie. Un'ingiustizia sociale che necessita di interventi seri e mirati;
è necessario incentivare la produzione di energia rinnovabile e accelerare rispetto ad un modello energetico in grado di renderci liberi dalla dipendenza dalle fonti fossili e dalle conseguenze delle crisi geopolitiche, con una visione coerente per il nostro futuro in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 che prevedono la produzione del 72 per cento da fonti rinnovabili;
per quanto sopra premesso e al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del prezzo del gas per le imprese e i cittadini,
impegna il Governo:
a rendere pubblici i prezzi di acquisto del «gas» da parte delle società energetiche operanti sul territorio nazionale al fine di una corretta e trasparente determinazione degli extraprofitti;
ad applicare agli operatori della filiera energetica citati in premessa un prelievo pari almeno al 50 per cento, al netto degli oneri di sistema, del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dello Smc di gas ed il prezzo di vendita finale all'utente domestico o commerciale;
ad Istituire un Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato all'erogazione di un bonus energia per un importo pari al 50 per cento della media delle bollette a decorrere dal 31 luglio sino al 31 dicembre 2022 alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, e di un importo pari al 30 per cento alle famiglie con un ISEE fino a 60.000 euro, tramite ulteriori interventi normativi da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge in esame.
9/3522/56. Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL – ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022;
il medesimo beneficio è riconosciuto anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero);
tale meccanismo di esonero contributivo trova la propria copertura a valere sulle risorse del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», prevedendo in prima istanza 100 milioni di euro per il 2022 che, a seguito del passaggio parlamentare al Senato, sono diventati 105 milioni di euro;
appare evidente che tale plafond di spesa sia del tutto inadeguato rispetto alle criticità che il settore del turismo ha pagato a causa del COVID e che sta continuando a pagare, perché non vi e ancora una ripresa dei flussi turistici tale che possa compensare i mancati guadagni subiti e subendi;
a tale proposito sono stati presentati due emendamenti a firma Trano che prevedono rispettivamente il raddoppio e la triplicazione delle risorse: 210 milioni di euro e 315 milioni di euro in luogo dei 105 previsti dal Governo e l'estensione del riconoscimento dell'esonero contributivo o a giugno o a settembre 2022;
nello specifico i 105 milioni di euro sono distribuiti per la quota di 60,7 milioni di euro destinati al beneficio per il riconoscimento dell'esonero contributivo, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019;
il rischio è che quanto previsto dal comma 2, non produca gli effetti auspicati, in quanto da qui al 31 marzo sarà ancora vigente lo stato di emergenza ed è improbabile che vengano fatte assunzioni stagionali, oltre alla conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente nei settori del turismo perché la stagionalità di tale settore può trovare conferma di un miglioramento degli indici economici a stagione in corso e, ovviamente, conclusa. Pertanto, stabilire una partizione temporale di tale beneficio a far data dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, non trova corrispondenza nella realtà economica di tale settore cui si aggiunge l'esiguità delle risorse previste,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare al Fondo unico nazionale per il turismo le adeguate risorse finanziarie che siano almeno il doppio di quelle previste dal Governo affinché gli effetti dell'esonero contributivo possa produrre i propri effetti, avendo maggiore attenzione alla quota parte sulle assunzioni le cui risorse economiche non possono di certo essere 60,7 milioni di euro;
ad estendere quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022.
9/3522/57. Sapia.
La Camera,
premesso che:
all'attenzione dell'aula è portato il disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;
ad oggi la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 5.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, per un totale di oltre 150.000 strumentisti; se a tali gruppi si aggiungono in media 30 allievi, si contano circa 150.000 allievi;
le bande musicali sono un patrimonio insostituibile di tradizione e di sviluppo di talenti, favoriscono e garantiscono l'apprendimento musicale tra i più giovani, l'interscambio di esperienze e di rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzione di genere, puntando soprattutto all'integrazione nei piccoli centri di paese anche tra chi è più svantaggiato o con disabilità, rappresentando così dei veri e propri presìdi culturali territoriali;
le bande, inoltre, contribuiscono al senso della memoria storica e del genius loci dei luoghi scandendo gli appuntamenti importanti della vita di una comunità;
il lavoro delle bande musicali non è solo quello durante lo spettacolo ma inizia con la formazione musicale dei ragazzi, continuando con la formazione strumentale e musicale rivolta agli adulti per favorire la conoscenza del linguaggio universale della musica e dei vari stili nonché la crescita culturale del singolo componente, formando, di fatto, un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo e rappresentando così uno dei pochi presìdi culturali rimasti nel nostro Paese;
considerata la quantità di norme vigenti in materia di gestione di una banda musicale – anche in considerazione delle diverse funzioni educative, performative e di aggregazione sociale che essa svolge – nonché quelle contenute nella riforma del Terzo settore, prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si auspicava una semplificazione che invece non avverrà;
considerato che sarebbe invece auspicabile l'equiparazione delle bande musicali a realtà già esistenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche che godono di semplificazioni burocratiche e legislative svolgendo analoghe funzioni educative e sociali;
l'intero settore delle bande musicali chiede da tempo con forza una semplificazione delle procedure burocratiche che comportano importanti oneri aggiuntivi a quelle che sono le necessità primarie di una banda, ovvero un luogo dove esercitarsi, formare nuovi allievi e suonare di fronte a un pubblico e che l'esiguo volume d'affari delle stesse (in media poche migliaia di euro) non permette di sopportare,
impegna il Governo:
a modificare il decreto legislativo n. 117 del 2017 in modo tale che le Bande possano entrare nella sezione «altri enti del terzo settore» ma con i benefici previsti per le APS;
o, in alternativa, a ripristinare l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, abrogato dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) con l'articolo 102, comma 2, lettera e), in modo che si tornerebbe ad avere la possibilità di applicazione del regime della legge n. 398 del 1991 sia ai fini IVA che reddituali;
a rendere definitiva la fruizione del 2x1000 alla cultura;
a diventare soggetti beneficiari di erogazioni liberali «Art Bonus».
9/3522/58. Belotti.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge all'esame sono previste alcune disposizioni di sostegno al comparto agricolo quale, ad esempio, quella contenuta nell'articolo 26 che prevede l'istituzione di due Fondi finalizzati, l'uno a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, e l'altro destinato al rafforzamento degli interventi in materia di biosicurezza;
la diffusione della PSA e il grande rischio di espansione è legato prevalentemente al proliferare dei cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia;
allevatori e trasformatori, che portano sul mercato eccellenze del Made in Italy, sono allarmati dalla diffusione della PSA in quanto un problema di ordine sanitario rischia di provocare un danno irreparabile per il tessuto produttivo ed economico legato alla filiera suinicola, in particolare per la produzione di prosciutti Dop e Igp;
il comparto suinicolo, oggi, a causa della PSA, dei costi dell'energia e delle materie prime, subisce un danno pari a 20 milioni di euro ogni settimana;
le conseguenze, anche economiche, innescate dalla PSA sulla filiera suinicola e sulle attività economiche, come anche quelle ricettive, site nelle «zona infetta» e sottoposte a restrizioni sono pesantissime;
è importante aver nominato un Commissario straordinario per l'emergenza PSA, ma questo oltre ad avere compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure, dovrebbe avere a disposizione anche risorse e mezzi affinché possa effettivamente eradicare la malattia;
è necessario che vengano incrementati gli stanziamenti dei due Fondi, in quanto le risorse destinate non sono sufficienti. Solo per fare un esempio, se dovesse comparire un caso nella provincia di Cuneo, che è composta da 950 mila suini, avremmo un costo, in regime di fermo stalla, di un milione di euro al giorno solo per l'alimentazione dei maiali, senza considerare poi i danni causati dal blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, come Cina, Taiwan e Giappone, i danni alla silvicoltura, i danni al turismo e alle attività ludiche della zona compresa nel focolaio;
il commissario deve avere a disposizione ingenti risorse, poiché occorre comprare test sierologici e antigenici per il monitoraggio dei suini nel Centro-Nord Italia, nonché gabbie per la cattura degli animali; inoltre, bisogna pagare le munizioni e le prestazioni dei cacciatori che saranno chiamati a fare il controllo faunistico, lavorando giorno e notte per diversi mesi,
impegna il Governo
al fine di sostenere la suinicoltura italiana, ad adottare misure di natura economica, incrementando in un prossimo provvedimento quelle già previste nel decreto-legge all'esame in favore degli allevatori suinicoli e adottare, altresì, misure di sostegno ad hoc, magari cofinanziate dall'Ue, per compensare le imprese agricole dai danni diretti ed indiretti causati dalle inevitabili misure restrittive che verranno adottate per arginare la diffusione della PSA, nonché garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi al fine di garantire una stabilizzazione del mercato e scongiurare le eventuali e dannose speculazioni che si possano venire a creare.
9/3522/59. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
il caro energia non è un elemento temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato anche da molti analisti i quali sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; ne consegue, che il caro bollette potrebbe indebolire la ripresa economica post COVID, oltre che ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, mettendo in estrema difficoltà famiglie, aziende, liberi professionisti e giovani imprenditori;
in questo contesto di forte incertezza economica, sono soprattutto le piccole e medie imprese a pagare il prezzo più alto, che si trovano in crisi di liquidità e gravate dalle complesse pratiche burocratiche che comunque devono assolvere; tra queste, si inseriscono le procedure esecutive derivanti da protesti su titoli di credito (assegni bancari e postali);
già l'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 aveva disposto la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data; con intervento successivo, la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi ai medesimi titoli di credito, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021; da ultimo, con il decreto sostegno bis (decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021) il suddetto termine è stato spostato al 30 settembre 2021;
la gravità dell'emergenza energetica, quindi economica, impone una proroga delle misure straordinarie adottate in materia di titoli di credito allo scopo di tutelare i soggetti colpiti dalla crisi,
impegna il Governo
a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la proroga dei termini delle scadenze dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti almeno fino al 1° luglio 2022, al fine di sostenere le numerose categorie economiche in difficoltà a seguito, anche, del fragile e preoccupante attuale contesto geopolitico.
9/3522/60. Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 successive modificazioni, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dai 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto superbonus);
le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto «ecobonus») nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cosiddetto «sismabonus»);
l'articolo 121 del medesimo decreto consente, inoltre, la possibilità generalizzata di optare – in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica – per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti: in particolare, il comma 1-bis, stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;
ne conviene, che per gli interventi ammessi al superbonus, quindi, l'esercizio della predetta opzione sia subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori; inoltre, il 30 giugno 2022 è la data ultima prevista per il raggiungimento del SAL che consente quindi di beneficiare della maxi agevolazione fino alla fine dell'anno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prorogare al 30 settembre 2022 la scadenza ultima per poter raggiungere il requisito del 30 per cento dei lavori eseguiti al fine di poter fruire della detrazione per gli interventi eseguiti fino alla fine dell'anno.
9/3522/61. Paolin, Covolo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo in titolo, come modificato in Senato, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta; la disposizione, in particolare, ha modificato la disciplina di cui agli articoli 119-122 del decreto Rilancio per lo sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari; inoltre, per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente un'ulteriore cessione ad altri soggetti;
fermo restando quanto disposto comma 8-bis del suddetto decreto, il quale prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
accertata la condizione attuale di ritardo nella consegna dei materiali edili, è preoccupazione condivisa di tante famiglie di non essere in grado di rientrare nei termini previsti dalla legislazione vigente per i lavori di efficientamento e ristrutturazione degli edifici;
invero, il blocco delle operazioni di cessione del credito dovute alla confusione applicativa dalle nuove disposizioni ha ulteriormente rallentato il settore dell'edilizia, determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione a medio-breve termine,
impegna il Governo
a rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente.
9/3522/62. Bellachioma, Gusmeroli, Ribolla, Tarantino, Cavandoli, Covolo, Zoffili.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento esaminato dall'Aula contiene, meritoriamente, numerose disposizioni Inerenti la tutela della salute e i fondi necessari per riuscirvi;
sono state previste misure per garantire contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
è stata fatta l'interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo;
è stato disposto il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l'adozione del bilanci di esercizio dell'anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario;
sono state adottate norme organizzative in materia di formazione sanitaria specialistica, misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare e altre misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche;
in particolare si plaude alla norma relativa alla stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti, da realizzare mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei soggetti aventi, in base a rapporti di lavoro a termine, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio;
ciò testimonia l'attenzione che le istituzioni, del Governo e Parlamento assieme, stanno riservando agli operatori del SSN per garantire un pieno diritto alla salute a ogni cittadino;
per tale motivo segnaliamo il fatto che l'emergenza COVID 19 abbia ulteriormente e prepotentemente rimarcato l'importanza del ruolo e della funzione del servizio 118, i cui medici svolgono attività sulle ambulanze 118, nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso ospedalieri;
che la maggior parte di questi medici sono destinatari di un rapporto di lavoro in regime di convenzione;
che buona parte degli stessi stanno transitando in altri servizi sanitari meglio remunerati e meno rischiosi, quali quelli dell'assistenza primaria e della continuità assistenziale, determinando una grave carenza di medici nel servizio di urgenza ed emergenza territoriale e ospedaliero;
che tale condizione di contesto compromette l'erogazione dei Lea con evidenti e gravi disagi al cittadino-utente che viene dunque privato dell'assistenza sanitaria in emergenza al proprio domicilio e nei Punti di Primo Intervento (PPI) attivi h24, con conseguente iperafflusso degli ammalati nei Pronto Soccorso già sovraccaricati di lavoro con conseguenti ricoveri impropri che comportano di per sé un significativo aggravamento della spesa sanitaria oltre a frequenti aggressioni al personale del 118 e di Pronto Soccorso per gli inevitabili ritardi negli interventi sanitari;
che tale situazione determina peraltro un surplus di lavoro dei medici di emergenza territoriale sia per il carico di lavoro in turno di servizio, sia per l'espletamento di turni di servizio in regime di lavoro straordinario, sia per prolungamento del proprio turno oltre le 12 ore per assenza del medico del turno successivo, in difformità dal proprio contratto di lavoro e dalla Direttiva Europea in termini di lavoro per il lavoratore;
che i medici convenzionati di Emergenza Territoriale non fruiscono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui beneficiano i medici dipendenti, pur svolgendo lo stesso servizio con uguali compiti e responsabilità;
che al fine di risolvere tutte le sopraindicate criticità si rende necessario l'adozione di un provvedimento legislativo d'urgenza in deroga alle norme sul possesso del titolo di specializzazione prescritto quale requisito d'accesso al ruolo sanitario della dirigenza medica del SSN,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, una misura normativa dedicata al potenziamento delle funzione del servizio 118, mediante una modifica della condizioni contrattuali dei medici che svolgono la propria attività sulle ambulanze 118, nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso ospedalieri che, in ragione delle esigenze organizzative dello specifico e importantissimo ambito, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema emergenza-urgenza extraospedaliera, autorizzi le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad inquadrare nel ruolo sanitario ospedaliero anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, ancorché in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, che abbiano superato una prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal medesimo Direttore del Servizio 118 in conformità degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997 n. 502 e che, alla data dell'emanazione del provvedimento in parola, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che alla stessa data abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio. Prevedendo inoltre che, sempre a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento in parola, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato siano ammessi in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza e Urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
9/3522/63. Pentangelo.
La Camera
premesso che:
nel contesto delle misure intraprese al fine di contrastare l'aumento delle tariffe sull'energia, il Governo ha introdotto quella che, di fatto risulta essere una nuova tassa sui ricavi dei produttori da fonte rinnovabile;
l'articolo 15-bis, infatti, istituisce un obbligo per i produttori di elettricità da FER, tra cui anche coloro che non hanno goduto di alcun incentivo prima del 2010, di versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) una quota di ricavo sull'elettricità prodotta che superi la media dei ricavi precedenti alla crisi Covid;
seppure sia condivisibile lo strumento del recupero degli extra-profitti al fine di alleggerire la collettività dalle criticità del mercato energetico, appare più opportuno indirizzare tale azione verso quelle aziende che hanno accumulato ingenti extra-profitti grazie ai rincari del gas, che far pesare tale strumento sulle fonti di energia rinnovabile;
la direttiva europea RED II (2018/2001) sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita nell'ordinamento Italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riserva un ampio favore all'autoconsumo ed alle comunità di energia rinnovabile definendo diversi strumenti di promozione, agevolazione e diffusione di tali configurazioni;
il decreto di recepimento introduce importanti elementi di novità rispetto a quanto stabilito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8., dando la possibilità di realizzare impianti per singola comunità energetica più grandi, fino a IMW di potenza massima;
è necessario, dunque, prevedere almeno una esclusione delle misure introdotte dal decreto in discussione, per gli impianti di produzione di energia destinata all'autoconsumo,
impegna il Governo
a disporre, attraverso successivi interventi normativi o regolamentari, una esclusione delle misure introdotte dal Decreto, per gli impianti la cui produzione energetica è utilizzata dalle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
9/3522/64. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, misure urgenti per la scuola;
con emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 3-sexies dell'articolo 19 che introduce specifica disciplina relativa al vincolo di mobilità di permanenza per almeno due anni nell'istituzione scolastica in cui è stato svolto l'anno di formazione iniziale e prova per i docenti che siano stati valutati positivamente al termine del medesimo percorso annuale;
il comma, a tal fine, modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 introducendo, la possibilità, per il docente, di fare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della stessa provincia di titolarità e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo;
la norma introdotta, nel limitare la possibilità di assegnazione provvisoria alla provincia di titolarità, di fatto produce una condizione di disparità di trattamento a discapito dei docenti fuori sede rendendo loro impossibile l'avvicinamento, seppure temporaneamente, alla sede di provenienza e alla famiglia;
l'impedimento all'avvicinamento alla sede di provenienza penalizza soprattutto i docenti che hanno la famiglia lontana che si vedono costretti a condurre una vita condizionata dalla distanza del posto di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile nonché in sede di contrattazione collettiva, misure volte ad ampliare l'ambito territoriale di applicazione della norma in materia di mobilità, introdotta al Senato, al fine di agevolare la mobilità dei docenti anche fuori provincia.
9/3522/65. Gentile.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) ha confermato il credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico;
tra le aziende operanti nel settore turistico, beneficiarie del credito d'imposta sono state inserite anche le aziende che operano nell'ambito della gestione delle piscine che nei precedenti decreti erano state escluse;
il bonus affitto 2022 per i mesi di gennaio febbraio marzo consiste in un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di leasing di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività rientranti nei codici ateco stabiliti;
che i periodi per i quali è possibile utilizzare il credito d'imposta sono i mesi di gennaio febbraio marzo 2022 età di crediti possono essere utilizzati dalle suddette aziende attraverso la compensazione su modello F24 con l'utilizzo dei relativi codici predisposti dall'Agenzia delle entrate;
considerato che:
presupposto fondamentale per usufruire dell'agevolazione è una riduzione del fatturato pari al 50 per cento rispetto al 2019 relativamente ai mesi per cui si richiede l'agevolazione;
non sono state ancora emanate da parte dell'Agenzia delle entrate le istruzioni per l'autodichiarazione dei requisiti che sarebbe dovuta arrivare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
tale situazione a causato un aumento dell'incertezza degli operatori e le associazioni del settore turistico organizzato, alla luce della drammatica situazione in cui versa ancora il comparto del travel dopo diversi mesi ininterrotti di restrizioni sui viaggi, hanno giudicato l'intervento del Governo come un «ulteriore colpo inferto al settore» ed inoltre alcune delle sigle sindacali hanno richiesto una proroga fino a giugno del credito d'imposta,
impegna il Governo:
ad intervenire con la proroga fino al mese di giugno del credito d'imposta sulle locazioni passive sostenute dalle aziende del settore turistico;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire anche attraverso nuovi interventi legislativi l'incremento dei fondi garantiti al settore turistico e la possibilità di usufruire di maggiori sgravi fiscali e previdenziali.
9/3522/66. Vallascas.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) rifinanzia il «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse» con 20 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di sostenere sale da ballo, discoteche e locali assimilati che dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 sono stati costretti a sospendere la propria attività;
vengono sospesi per il mese di gennaio 2022 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;
i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022;
le sale da ballo e le discoteche, a parte sporadiche e limitate aperture, sono di fatto chiuse da due anni, con un calo del fatturato che arriva al 100 per cento. Stime effettuate dalle associazioni di settore rilevano una perdita di oltre 4 miliardi in due anni a fronte di aiuti molto ridotti;
considerato che;
il settore è composto da oltre 3000 locali, di cui il 40 per cento ha già dovuto fermare temporaneamente l'attività mentre il 25 per cento, senza un'adeguata ripresa, potrebbe vedere bloccata per sempre l'attività. La parte residuale, invece, dovrà fare i conti con scarse risorse economiche, debiti accumulati e con l'incapacità di riavviare gli investimenti;
è inoltre da registrare l'impossibilità per i gestori dei locali e per tutta la filiera collegata di garantire l'occupazione: su 400 mila, infatti, oltre il 50 per cento dei lavoratori diretti e dell'indotto attualmente hanno perso il lavoro,
impegna il Governo:
a prorogare la sospensione del versamento delle imposte fino a luglio 2022, e ad attuare interventi legislativi che prevedano una fiscalità di favore per le aziende del comparto che hanno subito riduzioni pari al 100 per cento del fatturato essendo state chiuse;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il finanziamento del comparto ed il reperimento di fondi agli imprenditori dando loro la possibilità di programmare nuovi investimenti.
9/3522/67. Giuliodori.
La Camera,
premesso che:
la nuova normativa sull'Assegno unico universale, così come per ultimo definita dal decreto legislativo n. 230 del 30/12/2021 attuativo della legge delega n. 46/2021, ha abolito a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico e l'Assegno al nucleo familiare (ANF) per i figli e ha subordinato il diritto all'Assegno unico alla residenza e al domicilio in Italia;
sono attualmente migliaia i cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto – in virtù di norme nazionali e anche di accordi internazionali – alle detrazioni per figli a carico e/o all'Anf per figli i quali però a partire dal 1° marzo 2022 hanno perso improvvisamente il diritto a tali agevolazioni fiscali, e i quali inoltre a causa della residenza all'estero non potranno tuttavia – in compensazione – avere diritto all'Assegno unico;
si tratta di cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), lavoratori e pensionati, i quali producono il loro reddito in Italia e pagano le tasse in Italia: tra questi dipendenti e contrattisti delle amministrazioni statali (consolati, ambasciate, etc.); il personale militare italiano in servizio all'estero; il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero; il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero; i lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero; i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, ma che sono iscritti all'AIRE, realizzando opere o prestando servizi assoggettati al regime fiscale italiano; i cittadini temporaneamente o permanentemente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani (come l'Inps) e tanti altri;
è evidente che il legislatore nell'abolire detrazioni e Anf per figli a carico e nel compensare tale abolizione con l'introduzione dell'Assegno unico non ha considerato le pesanti conseguenze economiche ed umane che l'inesportabilità dell'Assegno unico all'estero avrebbe avuto sui diritti acquisiti dei nostri connazionali titolari di prestazioni che dal 1° marzo si sono visti revocare le detrazioni per i figli a carico e l'ANF (Assegno al nucleo familiare);
la stessa Commissione Affari Sociali della Camera nella sua valutazione dello schema del decreto legislativo sull'Assegno unico aveva espresso parere favorevole sul decreto ma aveva altresì suggerito al Governo di modificare il decreto al fine di salvaguardare i diritti fiscali e previdenziali dei nostri cittadini residenti all'estero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in considerazione del fatto che l'Assegno unico non è erogabile all'estero, di programmare e disporre mirati interventi legislativi atti ad introdurre strumenti di salvaguardia dei diritti fiscali e previdenziali acquisiti nel corso degli anni dai nostri connazionali i quali producono reddito e pagano le tasse in Italia, come le detrazioni per i figli a carico e l'Assegno al nucleo familiare per i figli a carico ora abrogati.
9/3522/68. Schirò.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 26 del Decreto in discussione è previsto quanto segue – Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio del virus della peste suina africana e di indennizzare gli operatori della filiera, l'articolo istituisce nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) i seguenti due fondi: «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato appunto a realizzare interventi di biosicurezza, ovvero investimenti da parte degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori e altro) «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;
attraverso il Regolamento (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la Regione Sardegna è inserita nell'Allegato I, parte III come zona soggetta a restrizioni III. Nello specifico, l'Articolo 7 – Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro — prevede che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III che vieta sia i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone, sia i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone;
il medesimo Regolamento stabilisce norme riguardanti le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell'allegato 1 («gli Stati membri interessati»). Ciò nonostante, pur essendosi determinato, ormai da 3 anni, nell'ambito della Regione Sardegna il mancato riscontro della presenza del virus della PSA sia nel domestico che nel selvatico, ed essendo presenti nel medesimo ambito territoriale più di 8000 aziende suinicole virtuose accreditate, indenni dalla peste suina e certificate secondo le regole della biosicurezza, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nell'allegato I, Parte III del suddetto Regolamento, con conseguente divieto di esportazione per il quale di fatto non è possibile ottenere alcuna deroga;
neanche un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 (Considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2021 /605), ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai, è stato applicato negli anni in Sardegna a differenza di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano (Nota MS_PSA certificazioni export 239 del 7 gennaio 2022) e nel resto dei paesi europei. Questo infatti avrebbe consentito in via preliminare l'apertura all'export anche di una parte della Regione non ricompreso nei suddetti elenchi verso Paesi terzi che riconoscono la regionalizzazione, tenendo conto della situazione della malattia, dei princìpi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione, del livello di rischio di diffusione della peste suina africana;
situazione epidemiologica favorevole riconosciuta dal Governo, tramite il Ministro della Salute pro tempore, che ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti nell'isola e ha garantito la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine nell'autunno 2019;
gli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla Commissione Europea a giugno 2019 hanno, infatti, dimostrato che la Sardegna sta procedendo nella direzione giusta come dichiarato dal Commissario europeo della Salute Stella Kyriakides in risposta ad una interrogazione del gruppo dei Ecr dei Conservatori Europei il 20 ottobre 2020;
dall'ultima missione conoscitiva della Commissione Europea nel 2019 ad oggi la Regione Sardegna con la competente Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei Servizi veterinari ATS, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Corpo Forestale della Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma sopratutto gli allevatori e le Associazioni di categoria, i cacciatori e i cittadini, clic hanno, ognuno nel proprio campo, portato avanti un lavoro encomiabile, per il contrasto al virus della PSA, sia nei confronti delle residue sacche di suini allo stato brado illegale, non registrati all'anagrafe zootecnica, vera cinghia di trasmissione negli anni del virus, che hanno richiesto interventi drastici di cattura e depopolamento, sia per la certificazione degli allevamenti e il monitoraggio dei cinghiali, sia per il rispetto di ogni norma di prevenzione sanitaria;
nella Regione Sardegna, diversi consigli comunali stanno deliberando all'unanimità per chiedere il sostegno e l'impegno del Governo ad ogni opportuna iniziativa al fine di rimuovere l'embargo sulle carni suine sarde,
impegna il Governo
ad ogni opportuna iniziativa presso le competenti sedi comunitarie, al fine di ottenere che la Sardegna venga riclassificata con il REG.UE 2021/603, nell'Allegato I, da parte III verso parte II, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare in Italia, in Europa e nei Paesi extra Unione europea.
9/3522/69. Deidda.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
secondo l'Osservatorio sulle crisi idriche convocato dall'Autorità di bacino del fiume Po (ADPBPo) – Ministero della transizione ecologica, il distretto padano è sempre più provato dalla siccità del fiume Po, essendo trascorsi oltre cento giorni consecutivi senza piogge significative;
secondo i dati raccolti dall'Osservatorio, gli affluenti Trebbia, Secchia e Reno sono ai minimi storici dal 1972, mentre Dora Baltea, Adda e Ticino registrano un –75 per cento nelle portate;
sempre secondo i dati dell'Osservatorio, le condizioni idrologiche e climatiche nel distretto del fiume si fanno sempre più critiche soprattutto nel Nord Ovest, con i fiumi della provincia di Cuneo, dal Po al Tanaro (-70 per cento), in secca ad un livello idrometrico anche più basso rispetto ad agosto 2021 per effetto della lunga assenza di pioggia e neve, il solo Stura di Demonte ha visto un -45 per cento nelle portate nel mese di dicembre 2021;
nel solo Piemonte, infatti, l'8 dicembre 2021 sono caduti circa 20-30 millimetri di pioggia, a cui sono seguite scarse e trascurabili precipitazioni fino al mese di marzo 2022;
come indicato da alcune evidenze elaborate dall'Università di Torino, in alcuni casi i fiumi hanno perso l'80-90 per cento della massa che avevano, per una perdita complessiva di oltre un miliardo di metri cubi di acqua;
secondo stime delle associazioni di categoria, la scarsità della risorsa idrica, se non affrontata, può costare al comparto agricolo nazionale oltre un miliardo di euro l'anno;
livelli di scarsità della risorsa idrica così elevati mettono a repentaglio la tenuta del comparto agricolo sul territorio, in particolar modo nella prima metà dell'anno, particolarmente strategico per la semina e la programmazione delle attività produttive stagionali;
basti pensare alle coltivazioni di orzo, frumento o loietto, seminate in autunno ed ora in piena fase di accrescimento, in assenza o con una scarsa presenza della risorsa idrica queste coltivazioni possono uscire fortemente compromesse, con ripercussioni a cascata anche per il comparto zootecnico;
tale fenomeno, anche alla luce delle difficoltà legate al conflitto tra Federazione russa e Ucraina, all'instabilità dei mercati internazionali ed all'incertezza generale sulla sostenibilità economica delle imprese agricole, impone l'assunzione di misure di breve e lungo periodo per sostenere il comparto agricolo e ridefinire le strategie di politica agricola a lungo termine;
il testo in esame interviene, tra le altre, a parziale sostegno dei settori economici colpiti dalle restrizioni adottate dai Governo italiano nell'ultimo trimestre del 2021, aventi validità fino al primo trimestre del 2022, ma non reca misure a contrasto dell'emergenza relativa alla scarsità della risorsa idrica, evidenziata a più riprese nell'ambito agricolo già nel corso dell'anno 2021,
impegna il Governo:
a) a potenziare lo strumento delle polizze assicurative in agricoltura con coperture relative anche a episodi di siccità;
b) ad attivare Io stato di emergenza per siccità e carenza idrica nel Piemonte e in tutte le regioni italiane con un andamento della risorsa idrica analogo;
c) a programmare misure di investimento straordinario finalizzate ad incrementare la resa dei terreni anche tramite la realizzazione di una rete di invasi a basso impatto paesaggistico con presenza capillare sul territorio, di bacini di accumulo delle acque piovane, nonché tutte quelle misure idonee ad incrementare la capacità di conservazione della risorsa idrica alla luce delle emergenze sopravvenute nei momenti di maggiori idroesigenze.
9/3522/70. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
il testo in esame interviene, tra le altre, a parziale sostegno dei settori economici colpiti dalle restrizioni adottate dal Governo italiano nell'ultimo trimestre del 2021, aventi validità fino al primo trimestre del 2022;
in corso di conversione presso il Senato della Repubblica, il testo in esame è stato integrato con misure a parziale copertura del rincaro dei costi delle utenze energetiche, a fronte di rincari stimati ben oltre i 50 miliardi di euro per l'anno 2022;
tra le altre, la misura in oggetto interviene in alcuni settori, come l'emergenza relativa alla Peste Suina Africana (PSA), il sostegno alla filiera suinicola e l'istituzione di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nei settori agricolo e ittico;
il testo in esame, tuttavia, nonostante le integrazioni, non interviene in modo strutturale né fornisce gli elementi necessari per appianare i danni conseguenti al rincaro delle materie prime in agricoltura e dei fertilizzanti conseguente il conflitto tra Russia e Ucraina;
negli ultimi dieci mesi il costo dei fertilizzanti è cresciuto di oltre il 135 per cento, e quello dei mangimi di oltre il 45 per cento, con picchi anche molto più elevati nel caso di determinati prodotti come soia e mais;
dall'estero arrivano proprio la metà circa del mais necessario all'alimentazione del bestiame, il 35 per cento del grano duro per la produzione di pasta e il 64 per cento del grano tenero per la panificazione;
come indicato da numerose associazioni di categoria, il blocco delle esportazioni di materiali come azoto, fosforo, potassio ed ammoniaca da parte della Federazione russa mette a rischio le forniture strategiche per le economie agricole europee;
in un anno il solo nitrato di ammonio è rincarato del 140 per cento, il cloruro di potassio del 112 per cento ed il perfosfato triplo del 96 per cento;
secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il conflitto tra Russia e Ucraina può portare ad un ulteriore aumento dei prezzi alimentari in una percentuale compresa tra l'8 per cento e, nello scenario peggiore, il 22 per cento;
la programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 prevede, a seguito del regime transitorio degli anni 2021 e 2022, l'eliminazione dei contributi ai seminativi di mais e frumento entro il 2026, materie adesso ritenute di primaria importanza ed in condizione di scarsità a livello nazionale;
sempre l'attuale programmazione PAC prevede anche la presenza di una riserva di crisi con dotazione di 450 milioni di euro annui (a prezzi correnti), per sostenere gli agricoltori in caso di instabilità del mercato;
la riserva di crisi PAC non è mai stata utilizzata nel corso della programmazione 2014-2020;
non disponendo l'Italia di una adeguata capacità produttiva tale da sancirne quantomeno la parziale indipendenza dai produttori stranieri, ha sempre fatto ricorso ad approvvigionamenti esteri, con la conseguenza che in questa robusta crisi delle catene di fornitura l'intero sistema produttivo è andato rapidamente in crisi, non potendosi le imprese coprire il proprio fabbisogno di materie prime agricole;
l'attuale programmazione della PAC prevede che il 5 per cento dei terreni sia lasciato a riposo (meccanismo cosiddetto Set-aside);
la crisi internazionale in materia di energia e materie prime rende quanto più necessario derogare al meccanismo di set-aside per rispondere alle necessità di approvvigionamento strategico di materie prime in agricoltura da parte del comparto agricolo nazionale;
il costante rincaro delle materie prime in agricoltura rende impossibile per le attività agricole programmare le proprie attività, e per vari comparti, a cascata, come nel caso dello zootecnico, rende i costi di produzione sempre più insostenibili, con il rischio di ripercussioni dei costi sui consumatori,
impegna il Governo:
a) ad attivare, presso le competenti istituzioni europee, l'immediato accesso alla riserva di crisi della PAC per fornire misure di sostegno economico immediato a tutto il comparto agroalimentare nazionale italiano, chiedendone il potenziamento anche a fronte delle risorse disponibili nel quadro dei vari programmi di finanziamento europei;
b) a stimolare misure finalizzate alla creazione di filiere produttive strategiche a livello nazionale per conseguire la piena sovranità alimentare, con riferimento anche alla produzione di fertilizzanti ed all'approvvigionamento di gasolio agricolo;
c) a stimolare la domanda agricola interna, anche operando in deroga rispetto a tutte le disposizioni vigenti ed agli obiettivi della programmazione PAC 2021-2027, della strategia Farm to Fork e del Green New Deal europeo;
d) a richiedere una deroga del meccanismo del «set-aside» della PAC in modo da garantire la massima disponibilità di superficie coltivabile tale da permettere ai produttori nazionali di compensare le mancate importazioni di prodotti agroalimentari da Russia e Ucraina.
9/3522/71. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, nonché in materia di lavoro, e di contrasto agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
nel provvedimento sono contenute disposizioni urgenti finalizzate al contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
la natura pubblica delle risorse impiegate per finanziare i cd. Bonus edilizi (circa dieci miliardi spesi in più anni per la ricostruzione privata contro i circa 40 miliardi di lavori annuali con bonus edilizi), rende necessario distinguere le imprese affidabili e organizzate da quelle improvvisate. Queste ultime, infatti, oltre a procurare un danno di reputazione e credibilità a tutto un settore, presentano evidenti problemi di risultato degli interventi e di sicurezza per i lavoratori impiegati;
sulla qualità degli interventi eseguiti, condizione fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di risparmio energetico e di sicurezza antisismica, il massiccio ingresso sul mercato, oltre 11 mila nuove imprese negli ultimi tre mesi, che non offrono alcuna garanzia sulla competenza professionale e sulla continuità aziendale, pone a carico delle famiglie committenti l'enorme rischio di veder vanificati gli effetti degli interventi, nonché di non riuscire ad ottenere i benefici sperati,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione ai lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché a quelli ammessi ad usufruire di altre agevolazioni fiscali (cd. Eco e Sisma bonus ordinari e Bonus facciate) il possesso del requisito di qualificazione analogamente a quanto già ad oggi previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto (Centro Italia, L'Aquila, Emilia-Romagna), prevedendo che i lavori di importo superiore a 258.000 euro siano eseguiti da imprese in possesso dei requisiti SOA.
9/3522/72. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola.
La Camera,
premesso che:
il superbonus 110 per cento, introdotto con il decreto-legge n. 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato numerose volte, sta contribuendo alla tenuta e alla crescita del PIL del nostro Paese, dando occupazione nel settore delle costruzioni e facendo da motore trainante per tutta l'economia;
il provvedimento in esame, modificando la normativa in materia di cessione del credito, prevista dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità di operare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti di imposta riconosciuti a fronte di interventi edilizi. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti;
queste numerose modifiche alle detrazioni fiscali del 110 per cento e soprattutto al meccanismo di cessione del credito, che è stato rivisto nella sua portata più volte in questi ultimi mesi, ha comportato inevitabilmente un forte rallentamento, se non un vero e proprio temporaneo blocco del settore delle ristrutturazioni beneficiarie delle detrazioni fiscali;
a subire maggiormente le conseguenze di questo forte rallentamento dei cantieri a causa dell'incertezza dovuta ad una normativa in continua e rapida evoluzione, sono certamente gli interventi di riqualificazione sugli immobili unifamiliari, che attualmente potranno essere portati in detrazione con il superbonus fino al 31 dicembre 2022 ma solo a condizione che entro il 30 giugno 2022 vengano realizzati almeno il 30 per cento dei lavori complessivi;
gli edifici monofamiliari sono quelli che stanno facendo da motore al mercato della riqualificazione del patrimonio immobiliare. In base ai dati forniti da Enea con cadenza mensile, sono prevalentemente i proprietari di edifici unifamiliari ad avviare le pratiche del superbonus. A fine febbraio, ad esempio, a fronte di circa 123 mila asseverazioni presentate, più della metà sono relative ad interventi sulle unifamiliari;
alla luce delle suddette difficoltà e del sostanziale blocco di alcune settimane del mercato delle ristrutturazioni, è evidente che la scadenza del 30 giugno prossimo entro la quale realizzare almeno il 30 per cento dei lavori, è un termine davvero troppo stretto per garantire le famiglie che hanno da tempo presentato la documentazione per poter avviare i lavori sul proprio immobile, di poterli concludere beneficiando del superbonus,
impegna il Governo
a prevedere una proroga del termine vigente del 30 giugno 2022, quale data entro la quale deve essere rispettata la condizione del 30 per cento di avanzamento dei lavori per poter fruire del superbonus 110 per cento da parte delle persone fisiche su edifici unifamiliari.
9/3522/73. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, nonché in materia di lavoro, e di contrasto agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
nel provvedimento un intero titolo è destinato a disposizioni di sostegno in materia di regioni ed enti territoriali, tra le quali è ricompreso, tra le altre, in intervento in materia di rigenerazione urbana;
il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani ha l'obiettivo di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e deve includere come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano;
la voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell'allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell'allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano: entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani, ed entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani;
nell'elenco ad oggi approvato dal Ministero della transizione ecologica figura anche la Zona Falcata di Messina, un'area produttiva industriale dismessa che rappresenta un luogo simbolo per la città dello Stretto; si tratta infatti di una zona centrale che costeggia il mare, una realtà che andrebbe valorizzata ma che è ancora schiava di degrado e abbandono;
l'area di Messina è già oggetto di un'importante opera di risanamento ambientale ed urbano nell'area della «baraccopoli», con un piano di interventi (approvati grazie a risorse stanziate con un emendamento governativo del Ministro per il Sud) che permetteranno non solo di risanare e riqualificare le zone interessate ma, soprattutto, consentiranno di restituire a migliaia di persone un'abitazione dignitosa e salubre;
pertanto, anche in continuità con l'intervento sopracitato, è necessaria un'azione decisa per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, attraverso uno specifico stanziamento legato ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle risorse del Fondo sviluppo e coesione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte ad assegnare specifiche risorse alla bonifica e al risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, anche nell'ambito dei fondi di coesione, nazionali ed europei.
9/3522/74. Siracusano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti del prezzi nel settore elettrico» contiene previsioni diversificate riferite alla misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il disegno di legge, però, non tiene conto della oramai imminente scadenza del termine, contenuto al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, secondo cui «... la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo...»;
a causa della grave crisi economica e di tutte le problematiche insorte per l'applicazione della misura il termine innanzi indicato risulta fortemente penalizzante;
l'incertezza di riuscire a completare almeno il 30 per cento delle opere entro il 30 giugno 2022 – tenuto conto anche dell'attuale difficoltà che si incontra nel reperire le materie prime – ha di fatto bloccato l'utilizzo della misura in quanto i professionisti e le imprese esecutrici non accettano incarichi ed affidamenti di opere di efficienza energetica ed antisismica, temendo eventuali contenziosi con la committenza;
considerato che:
sarebbe proficuo un intervento che preveda la proroga del detto termine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento che proroghi il termine previsto dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, prevedendo che la detrazione del 110 per cento spetti a coloro che abbiano effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 31 ottobre 2022.
9/3522/75. Aprile.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del decreto prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
durante l'audizione del direttore dell'Agenzia dell'Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è emerso che solo il 3 per cento delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche ha riguardato il bonus 110 per cento previsto dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che siano permesse ulteriori cessioni per tutti i crediti generati solamente da interventi previsti grazie all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «Superbonus 110 per cento», per garantire il completamento dei lavori avviati con le norme vigenti alla data della nascita del credito o comunque antecedenti al 7 febbraio 2022.
9/3522/76. Villarosa.
La Camera,
premesso che:
la difficile situazione geopolitica determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina, la destabilizzazione dei mercati nazionali ed internazionali nonché l'ondata inflativa globale hanno ulteriormente contribuito ad innalzare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, trainato prevalentemente dall'aumento record dei prezzi del gas, con gravi ripercussioni su tutte le categorie sociali, soprattutto le famiglie più fragili, e il tessuto produttivo italiano;
la delibera del 30 dicembre 2021, n. 637/2021/R/GAS dell'ARERA, ha aggiornato le tariffe per il primo trimestre 2022;
la bolletta del gas per gli utenti domestici del mercato tutelato, ovverosia la fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall'Autorità, si compone di una quota fissa su base annuale e di una quota variabile in euro per metro cubo standard (smc) nella quale confluiscono il corrispettivo per la materia prima gas naturale, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, che variano a seconda della classe di consumo e della macroarea regionale e, infine, gli oneri di sistema che variano a seconda della classe di consumo;
a sua volta il corrispettivo per la materia prima gas naturale è la somma di vari elementi: materia prima gas (CMEM), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD);
l'articolo 6, paragrafo 6.1, del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), prevede che «l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11»;
nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al citato paragrafo 6.1, il TIVG dispone al successivo punto 6.2 che la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma di: 1) QTint, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas nella rete nazionale e fissato pari a 0,430302 euro a gigajoule; 2) QTPSV, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella tabella 12; 3) PFOR,t, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate dal Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014-2015, da ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
l'elemento PFOR,t e la componente CMEM,t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
nel documento di consultazione 38/2015/R/GAS di ARERA del 5 febbraio 2015, si legge, al punto 4.2, che «In ottica prospettica, l'Autorità intende perseguire l'obiettivo strategico di creare le condizioni per lo sviluppo delle negoziazioni a termine nel nostro Paese, secondo il più ampio menù possibile di prodotti liquidi alle diverse scadenze. Pertanto, in coerenza con tale obiettivo, per quanto riguarda gli anni termici successivi al 2015-2016, ritiene opportuno definire una roadmap che consenta di modificare le modalità di determinazione della componente CMEM, con il passaggio dai prezzi olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato, a partire dall'inizio dell'anno termico, rendendole sempre note entro il mese di febbraio dell'anno termico precedente»;
a partire dalla seconda metà del 2021 le variazioni fatte registrare dal TTF sono sensibilmente superiori a quelle dei prezzi dei flussi doganali, maggiormente corrispondenti all'andamento del mercato reale, anche considerando che gli operatori sottoscrivono contratti pluriennali, non soggetti a fluttuazioni di breve periodo,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile e tempestiva finalizzata a mitigare le tariffe del gas naturale per le utenze domestiche del mercato tutelato mediante la rideterminazione, sulla base dei reali costi della materia prima almeno fino al termine dello stato di emergenza, delle modalità di calcolo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale e riferisca in merito al Parlamento.
9/3522/77. Davide Crippa, Benamati, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
nel bacino di crisi di Caserta ci sono ex lavoratori provenienti da realtà aziendali le quali hanno cessato da tempo la loro attività;
il sostegno al reddito è divenuto negli anni di vitale importanza per le famiglie;
con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, si è ristretta la platea dei beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
tali interventi normativi hanno generato nel tempo numerose discriminazioni tra i lavoratori appartenenti alla stessa azienda;
l'attuale emergenza generata dall'insorgere del COVID-19 ha particolarmente aggravato la situazione;
è oggettiva la necessità di prevedere nuovi strumenti per i cittadini che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad altre misure di sostegno al reddito;
l'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede, al comma 1, in favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa;
la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato, con il comma 291, l'articolo suddetto, estendendo a tutti i lavoratori della regione Campania l'indennità prevista, e prorogandone, altresì, gli effetti al 2021;
la disposizione specifica che ai lavoratori sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, l'implementazione e l'estensione di misure straordinarie e di emergenza per il sostegno al reddito per i lavoratori suddetti.
9/3522/78. Buompane.
La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali;
la scarsità di precipitazioni in questi primi mesi di 2022 rappresenta una minaccia per la nostra economia e la capacità di affrontare la sfida di ridurre la dipendenza alimentare dall'importazione di materie prime dall'estero;
le conseguenze principali riguardano il comparto agricolo, a causa della particolare secchezza del suolo e della difficoltà a procedere con l'irrigazione, anche in vista dei mesi più caldi;
il perdurare di siccità di lungo corso si ripercuote anche sulla mancanza d'acqua nei fiumi, nei laghi e nei bacini idrici idroelettrici creando non poche preoccupazioni agli operatori del settore;
sulla base dei dati resi disponibili da Arpa Lombardia, emerge uno stato delle riserve idriche (costituiti dal manto nevoso, dagli invasi idroelettrici montani e dai grandi laghi regolati) complessivamente inferiore al 50 per cento rispetto alla media di riferimento (2006-2020);
l'emergenza idrica colpisce, oltre alla Lombardia, anche il Piemonte con il quale condivide un'ampia fetta di area montuosa alpina i cui cumuli nevosi, in condizioni di normalità, rappresentano da sempre un'importante riserva idrica per l'agricoltura della val padana e la produzione idroelettrica;
il recupero delle acque meteoriche e il loro utilizzo rappresenta una soluzione utile a garantire una maggiore autonomia idrica da parte delle aziende agricole e zootecniche;
il corretto utilizzo delle risorse idriche rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Onu,
impegna il Governo
a sviluppare, nei successivi provvedimenti legislativi, appositi piani d'azione utili a garantire al settore agricolo misure capaci di promuovere l'installazione di impianti di recupero di acqua piovana al fine di fornire una maggiore capacità di affrontare i fenomeni siccitosi garantendo al contempo una migliore gestione delle risorse idriche nel pieno rispetto di un'agricoltura sempre più sostenibile.
9/3522/79. Mantovani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la conversione di un decreto-legge che, tra le altre, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
il caro bollette sta di fatto minando la ripresa economica post COVID, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà l'intero Paese ed in particolar modo quelle aree che già stavano attraversando forti situazioni di crisi economica dettata da molteplici fattori pregressi, come i territori colpiti dai recenti eventi sismici o da forti crisi industriali,
oltre il 95 per cento del gas naturale consumato in Italia viene importato dall'estero. I consumi di gas naturale sono rimasti sostanzialmente stabili nell'ultimo decennio, pari a 76 miliardi di metri cubi nel 2021;
in base ai dati del Ministero dello sviluppo economico aggiornati al 2021, l'Italia estrae il 4,4 per cento del gas che consuma. In altre parole, produciamo 3,34 miliardi di metri cubi di gas naturale, ma ne utilizziamo 76,1 miliardi. Abbiamo tra i 70 e i 90 miliardi di metri cubi di riserve accertate, ma richiedono tempi lunghi per l'estrazione. I giacimenti attivi sono circa 1.300, ma ne vengono usati con continuità poco più di 500;
il nostro Paese importa gas dalla Russia (38,2 per cento), dall'Algeria (27,8 per cento), dall'Azerbaijan (9,5 per cento), dalla Libia (4,2 per cento) e per il 2,9 per cento dal Nord Europa (nello specifico da Norvegia e Olanda). Il 13,1 per cento del gas che consumiamo arriva sotto forma di Gnl, in prevalenza dal Qatar;
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale dovuto da molteplici fattori quali l'impennata della domanda a livello mondiale, le speculazioni economiche e le tensioni geopolitiche in diverse aree del mondo, in primis l'attuale guerra in Ucraina, oltre che ad essere la principale fonte del caro bollette ha fatto anche emergere tutte le debolezze strutturali nel campo di autosufficienza energetica sia a livello nazionale che europeo;
la corsa al rialzo del prezzo del gas potrebbe non arrestarsi nel breve termine. È questo lo scenario che trapela anche dalle parole pronunciate dal presidente dell'Autorità Arerà di regolazione per l'energia che tenendo conto della forte volatilità dei prezzi del gas naturale, parla di un prezzo intorno a circa 100 euro/MWh fino al termine dell'anno in corso;
l'Italia tra i Paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di tutelare quelle aree del Paese che presentano situazioni di maggiore fragilità economica pregressa, come le aree colpite dai recenti eventi sismici e quelle identificate come aree di crisi industriale complessa.
9/3522/80. Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18, del decreto-legge all'esame prevede l'eliminazione di alcune agevolazioni fiscali in materia di accise;
il contesto normativo sullo sviluppo rurale, sia europeo che nazionale, contiene specifici indirizzi relativi all'attività agricola di montagna, con la consapevolezza che le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione. Questi sono dovuti sia all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato, sia, in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; la combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, comporta vincoli equivalenti;
a tale situazione si aggiunge anche l'elevata frammentazione della proprietà, che in molti casi ha portato alla formazione di aziende agricole collegate a superfici minimali, rendendo la parte amministrativa della gestione dell'azienda molto onerosa, a fronte di una azienda di piccole o piccolissime dimensioni;
lo Stato è intervenuto con molte norme a supporto di questi territori e aziende, ed in particolare, con il decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 che ha disciplinato le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, introducendo aliquote ridotte di accisa alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento di attività agricole e con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli;
al fine della semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, diventa oggi quanto mai importante che le disposizioni di semplificazione introdotte con altre norme possano essere estese anche a questo contesto;
con l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si era già introdotta una misura semplificativa per le pratiche collegate al fascicolo aziendale, ovvero il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, di tutte le informazioni collegate all'attività agricola. Infatti, il comma 12 riporta che: «Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.»;
tale semplificazione, ovvero la non necessità di disporre del titolo di conduttore per coloro la cui superficie aziendale è inferiore a 5.000, è risultata una norma di grande efficacia nel sostegno alle piccole realtà agricole, soprattutto nelle zone di montagna,
impegna il Governo
nella situazione attuale, dove i costi energetici e per i carburanti, costituiscono un peso elevatissimo soprattutto per le aziende di piccola e piccolissima dimensione e al fine di ridurre i costi energetici di produzione per le imprese agricole ubicate in zone montane e svantaggiate, prevedere la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali per gli oli minerali, estendendo la norma semplificativa prevista per il fascicolo aziendale, anche ai contratti di affitto e comodato.
9/3522/81. Loss.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di sostegno ai lavoratori;
il welfare aziendale rappresenta uno strumento prezioso per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti ed è in grado di trattenere i talenti e attrarne di nuovi, facendo leva su benefici significativi, non solo dal punto di vista economico, nonché di conciliare il lavoro con la vita privata;
a causa della pandemia da COVID-19, le imprese si sono ritrovate a dover rispondere alle esigenze di protezione, sicurezza, assistenza, formazione e conciliazione vita-lavoro delle proprie persone, conseguendone una trasformazione dei servizi di welfare offerti per rispondere alle mutate esigenze dei lavoratori;
per tali ragioni, l'incremento del limite del fringe benefit può divenire un'opportunità sotto il profilo economico per il sistema Paese: le cifre che i datori di lavoro destinano al welfare aziendale vanno ad integrare la normale retribuzione ma, al contrario di quest'ultima, non possono «andare a risparmio» e devono essere spese dai lavoratori entro l'anno fiscale di riferimento;
i dati forniti da The European House – Ambrosetti sull'utilizzo della misura sopramenzionata indicano che l'aumento dell'esenzione ha fatto registrare un rialzo nell'emissione di buoni acquisto pari al +26 per cento di agosto, fino ad arrivare al +117 per cento di dicembre; la misura, inoltre, ha determinato consumi aggiuntivi tra 1,6 e 2,5 miliardi di euro, valore cui corrisponde un volume Iva compreso tra i 346 e i 547 milioni di euro all'anno, maggior gettito di Iva che compensa, dunque, il mancato incasso dell'Irpef;
in tale ottica, risulta necessaria una proroga anche per l'anno in corso dell'aumento ad euro 516,46 dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, soglia già aumentata dall'articolo 112 del cosiddetto decreto agosto e dall'articolo 6-quinquies del cosiddetto decreto sostegni: tale misura rappresenta uno strumento interessante a disposizione di tutto il tessuto produttivo italiano per sperimentare facilmente i vantaggi del welfare aziendale; si evidenzia che il raddoppio del limite a 516,46 euro per oltre un anno è stato ben accolto dalle aziende che hanno programmato investimenti a sostegno del reddito dei propri dipendenti entro questa soglia e l'inaspettato abbassamento ha costretto a rivedere i piani di welfare aziendale al ribasso, con un impatto negativo per i redditi delle famiglie dei lavoratori, già duramente provati dalla crisi pandemica prima e dall'inflazione ora,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il raddoppio del limite di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti anche per l'anno 2022, incentivando in tal modo i consumi e sostenendo le famiglie in questa delicata fase di crisi economica.
9/3522/82. Giaccone, Murelli.
La Camera,
premesso che:
considerato che durante tutto lo stato di emergenza causa COVID-19 sono stati diversi i settori produttivi che hanno registrato cali di fatturato significativi;
tenuto conto che l'azione del Governo e del Parlamento è stata sempre improntata all'adozione di misure concreti ed efficaci capaci di ridurre il più possibile i disagi economici che hanno colpito le categorie produttive;
in relazione al fatto che il Temporary Framework circa il regime di aiuti di stato alle imprese stabilito dall'Unione europea concede «deroghe» rispetto al regime ordinario fino al prossimo 30 giugno,
impegna il Governo
ad includere tra i settori coinvolti dalle misure di contenimento da COVID-19 anche quelle categorie di imprese che operano nell'ambito dell'intermediazione dei servizi pubblicitari di cui al Codice Ateco 73.12, attesi i negativi effetti economici subiti dal settore in conseguenza dalla pandemia.
9/3522/83. Fiorini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 268-bis del testo unico degli enti locali (TUEL) si occupa, nell'ambito degli enti in dissesto, della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini la procedura del dissesto, stabilendo che in questo caso il ministro dell'interno d'intesa con il sindaco dell'ente locale dispone con un proprio decreto la chiusura anticipata della procedura sentito però il parere della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
la prosecuzione della gestione e quindi affidata ad un'apposita commissione nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'interno con il fine di gestire la massa attiva e passiva e di far continuare la procedura qualora la stessa massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva;
la commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno; considerato che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) all'articolo 13-septies introduce all'interno del testo unico sugli enti locali, precisamente all'articolo 268-bis, la possibilità per gli enti locali di inserire passività pregresse anche per le procedure concorsuali a carico delle società controllate in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione;
non è chiaro all'interno dell'articolo inserito quale sia il legame tra l'epidemiologia COVID-19 e le passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili e giudiziari che evidentemente non hanno nulla a che fare con la pandemia,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla cancellazione della norma contenuta nell'articolo 13-septies del provvedimento in esame;
a vigilare che siano reali i gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli enti in dissesto;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il controllo all'interno degli enti in dissesto, delle passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione.
9/3522/84. Spessotto.
La Camera,
premesso che:
l'imposta di soggiorno è un tributo reintrodotto dalla legislazione italiana a partire dal 2011 con la riforma del federalismo fiscale, Il principio alla base di questo tributo si fonda sulla circostanza che è il turista nel momento in cui si reca nel comune interessato possa usufruire dei servizi concessi ai cittadini residenti nel comune medesimo;
questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano e l'intero ammontare incassato dall'ente comunale come da normativa è Interamente investito in ambito turistico;
lo scopo dell'imposta di soggiorno è quello di reperire il capitale necessario per gli investimenti atti ad incrementare il turismo e tale flusso di fondi non deve impattare sulla tassazione dei residenti ma il denaro deve essere ottenuto direttamente dai turisti,
considerato che:
il decreto-legge del 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) ha confermato l'incremento pari al 100 milioni di euro del fondo per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022 dell'imposta di soggiorno;
lo stanziamento di 100 milioni previsto dal decreto-legge come riformulato e uno stanziamento di carattere generale che tende a mitigare le perdite dovute alla riduzione dei flussi turistici ma la caduta dei flussi turistici porta con sé la crisi dei settori che stanno a valle da quelli connessi ai parcheggi, ai bus turistici e per i minori introiti ai luoghi di cultura chiese e musei;
lo stanziamento del fondo deve essere considerato un «buon segnale» come indicato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma sicuramente non ristora in maniera completa i comuni,
impegna il Governo:
ad intervenire anche con ulteriori interventi di natura legislativa al fine di compensare e di ristorare i comuni dalle perdite relative ai mancati incassi dell'imposta di soggiorno;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire che la congruità degli stanziamenti presenti nel fondo sia garantita all'interno di un arco temporale almeno annuale.
9/3522/85. Costanzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento reca disposizioni urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;
considerato che:
attualmente sussiste una disparità di trattamento tra le possibilità di accedere al credito e di ottenere anticipazioni riconosciute ai lavoratori privati che beneficiano del trattamento di fine rapporto (TFR), e gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici (come: il personale delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, docenti, anche universitari, dipendenti di altre autorità), assunti prima del 1° gennaio 2001, che maturano, per legge, non già il TFR, ma il trattamento di fine servizio (TFS), costituito da un'indennità di buona uscita, di premio di servizio, di anzianità;
per il vigente quadro normativo risalente al 1950 chi beneficia del TFR risulta maggiormente favorito rispetto a chi è soggetto al trattamento di fine servizio (TFS), in quanto durante il rapporto di lavoro il TFR può essere offerto a garanzia di un finanziamento ed è possibile chiederne, in alcuni casi, un'anticipazione;
tenuto conto che:
il dipendente pubblico, appartenente alle categorie suindicate, al contrario, non può dare in garanzia il proprio TFS, né chiederne un anticipo, potendo disporne solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
dall'inizio della pandemia si assiste al fenomeno di moltissimi dipendenti pubblici e pensionati che accedono, con urgenza al credito, per ottenere immediatamente liquidità per sostenere il reddito, compromesso dalla crisi economica, di propri familiari che operano nel settore privato;
risulta, pertanto, urgente assicurare che i fabbisogni straordinari delle «reti familiari» possano essere soddisfatti dal circuito ordinario degli intermediari finanziari vigilati (scongiurando le condizioni del ricorso all'usura), mantenendo, ove possibile, inalterate le capacità finanziarie dei dipendenti pubblici;
attraverso la costituzione del pegno sul TFS si può consentire l'accesso a prestiti che, a fronte di benefici finanziari immediati, non deprimono l'ordinario flusso finanziario del dipendente, lasciandone integro il reddito, ma potranno assicurare risorse a ristoro di spese per sostenere il nucleo familiare proprio o di un congiunto, spese mediche impreviste, l'estinzione di precedenti prestiti che abbiano rimborsi a rate mensili, i costi per gli studi universitari dei figli,
impegna, il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, per fronteggiare le ricadute economiche dell'attuale crisi determinata dall'emergenza COVID-19 e dai rincari dei generi di consumo in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, una norma speciale per assicurare la liquidità delle famiglie ed a sostenere adeguatamente i consumi, per la quale, in pendenza del rapporto di lavoro, le somme del trattamento di fine servizio possano essere concesse in pegno agli intermediari finanziari, in modo da migliorare l'accesso al credito di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, con risultati finanziari analoghi a quelli ottenibili con gli anticipi del trattamento di fine rapporto, senza impatti diretti o indiretti sull'erario e favorendo il rilancio dell'economia del Paese.
9/3522/86. Buratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del provvedimento in esame, reca una ulteriore autorizzazione di spesa per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
in particolare è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico, strutturale e sociale;
l'individuazione delle opere da realizzare è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati;
come già accaduto per altre esperienze positive di riconversione di aree urbane in crisi, in Italia e all'estero, un evento sportivo di livello internazionale come i Giochi del Mediterraneo rappresenta una occasione per riattivare l'identità storica e culturale di un Paese;
l'evento sportivo rappresenta l'occasione per un Paese di lasciare non solo un'eredità tangibile sul territorio, in termini di infrastrutture e di relazioni internazionali, ma di crescita e promozione culturale;
occorro considerare la dimensione culturale – intesa nella sua interezza – come uno degli elementi fondamentali nella definizione delle iniziative normative, ordinarie e straordinarie, relative al futuro sviluppo della città di Taranto;
in questo momento di profonda crisi sosteniamo l'importanza che un evento sportivo tenga conto anche della promozione ed il sostegno dell'affermazione culturale, di attrattiva per risorse economiche ed investimenti, a beneficio non solo della città di Taranto, ma di tutta la regione e del «sistema-Mezzogiorno»,
impegna il Governo
in fase di individuazione delle opere da realizzare, rimesse ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – a valutare l'opportunità di sostenere – l'istituzione di un Comitato di indirizzo per la valorizzazione culturale e sociale del territorio strettamente connesse alla progettualità dell'evento sportivo, anche al fine di definire un quadro operativo organico, capace di coordinare le diverse progettualità legate non esclusivamente all'ambito sportivo, ambientale, strutturale ed economico ma anche socioculturale.
9/3522/87. Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in fase d'esame al Senato è stato introdotto all'articolo 4 il comma 2-bis, il quale prevede per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA;
tale previsione economica è del tutto insufficiente per sostenere e ristorare i gravi danni di due figure professionali funzionali per il turismo sia nella promozione e sia nella divulgazione delle nostre rare bellezze,
impegna il Governo
a stanziare attraverso ulteriori iniziative normative la somma di 6 milioni di euro o più per il 2022, a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9/3522/88. Testamento.
La Camera,
premesso che:
durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, molti soggetti hanno avuto la necessità di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento della propria attività: è il caso delle attività di ristorazione, nonché delle farmacie aperte al pubblico che hanno aderita al protocollo per lo screening della popolazione;
le stesse attività hanno dovuto effettuare tali adattamenti sostenendone i costi e, per questo motivo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata introdotta l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAR) e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAR) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, applicabile dal 1° gennaio 2020;
il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (cosiddetto decreto agosto) ha prorogato di due mesi l'esenzione dal pagamento TOSAR e successivamente il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto decreto ristori) ha previsto l'ulteriore proroga degli esoneri in questione dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
il decreto sostegni, ha prorogato ulteriormente gli esoneri dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAR/COSAR) fino al 30 giugno 2021. Con il decreto Sostegni-bis la proroga è arrivata al 31 dicembre 2021 ed infine, la manovra di bilancio estende l'esenzione tassa occupazione suolo pubblico anche ai primi 3 mesi del 2022;
considerato che:
il decreto-legge all'esame, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione o attività che necessitano di spazi ulteriori per ragioni di igiene e sanità;
il perdurare della crisi pandemica da COVID-19 e la grave crisi energetica che sta affliggendo l'economia mondiale, dimostrano come vi sia ancora necessità di ingenti sostegni ad imprese;
allo stesso tempo, l'andamento dei contagi necessita di ulteriori momenti di screening da parte delle farmacie aperte al pubblico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire alle attività di cui in premessa di continuare ad occupare il suolo pubblico negli spazi già usati durante l'emergenza e di prevedere l'esenzione del pagamento della tassa e del canone per l'occupazione dello spazio pubblico fino al 30 giugno 2022, disponendo le conseguenti misure di ristoro per gli enti locali.
9/3522/89. Mandelli, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
l'articolo 19 del provvedimento reca disposizioni urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;
attualmente sussiste una disparità di trattamento tra le possibilità di accedere al credito e di ottenere anticipazioni riconosciute ai lavoratori privati che beneficiano del trattamento di fine rapporto (TFR), e gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici (come:
il personale delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, docenti, anche universitari, dipendenti di altre autorità), assunti prima del 1° gennaio 2001, che maturano, per legge, non già il TFR, ma il trattamento di fine servizio (TFS), costituito da un'indennità di buona uscita, di premio di servizio, di anzianità;
per il vigente quadro normativo risalente al 1950 chi beneficia del TFR risulta maggiormente favorito rispetto a chi è soggetto al trattamento di fine servizio (TFS), in quanto durante il rapporto di lavoro il TFR può essere offerto a garanzia di un finanziamento ed è possibile chiederne, in alcuni casi, un'anticipazione;
il dipendente pubblico, appartenente alle categorie suindicate, al contrario, non può dare in garanzia il proprio TFS, né chiederne un anticipo, potendo disporne solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
dall'inizio della pandemia si assiste al fenomeno di moltissimi dipendenti pubblici e pensionati che accedono, con urgenza al credito, per ottenere immediatamente liquidità per sostenere il reddito, compromesso dalla crisi economica, di propri familiari che operano nel settore privato;
risulta, pertanto, urgente assicurare che i fabbisogni straordinari delle «reti familiari» possano essere soddisfatti dal circuito ordinario degli intermediari finanziari vigilati (scongiurando le condizioni del ricorso all'usura), mantenendo, ove possibile, inalterate le capacità finanziarie dei dipendenti pubblici;
attraverso la costituzione del pegno sul TFS si può consentire l'accesso a prestiti che, a fronte di benefici finanziari immediati, non deprimono l'ordinario flusso finanziario del dipendente, lasciandone integro il reddito, ma potranno assicurare risorse a ristoro di spese per sostenere il nucleo familiare proprio o di un congiunto, spese mediche impreviste, l'estinzione di precedenti prestiti che abbiano rimborsi a rate mensili, i costi per gli studi universitari dei figli,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, per fronteggiare le ricadute economiche dell'attuale crisi determinata dall'emergenza COVID-19 e dai rincari dei generi di consumo in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, una norma speciale per assicurare la liquidità delle famiglie e per sostenere adeguatamente i consumi, in base alla quale, in pendenza del rapporto di lavoro, le somme del trattamento di fine servizio possano essere concesse in pegno agli intermediari finanziari, in modo da migliorare l'accesso al credito di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, con risultati finanziari analoghi a quelli ottenibili con gli anticipi del trattamento di fine rapporto, senza impatti diretti o indiretti sull'erario e favorendo il rilancio dell'economia del Paese.
9/3522/90. Pella.
La Camera,
premesso che:
la possibilità di far destinare ai cittadini il due per mille alle associazioni culturali era stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) ed era stata accolta come segnale di grande attenzione verso la cultura;
nonostante lo strumento introdotto nel 2016 avesse avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione di 11.469.955 di euro a 1.130 enti culturali, si era deciso di interrompere questo strumento già nella Dichiarazione dei redditi 2017;
all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, con riferimento al periodo di imposta precedente, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria IRPEF in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
la corresponsione delle somme destinabili per l'anno 2021 alle associazioni culturali operava nel limite massimo di 12 milioni di euro;
la misura non è stata prorogata né rinnovata per l'anno 2022;
la possibilità di devolvere il due per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale, di sviluppo dei territori e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;
in un momento storico in cui l'intero mondo della cultura è in grande sofferenza, la misura in questione può contribuire al sostegno delle associazioni culturali (specialmente quelle di prossimità), le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale per l'intero Paese;
la nuova cancellazione della misura provocherà grandi difficoltà alle realtà culturali già beneficiarie del contributo nel 2021, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;
tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – di prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) che dispone la possibilità di destinare il due per mille alle associazioni culturali.
9/3522/91. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) all'articolo 13-quater prevede la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di ricapitalizzare o di effettuare trasferimenti straordinari verso le partecipate anche qualora non sia rispettato il principio del pareggio di bilancio;
la legge di contabilità e finanza pubblica, 31 dicembre 2009, n. 196 recita al comma 2 «Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
i soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche devono rispettare le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti;
nel corso degli ultimi decenni, tutti i Governi in carica, hanno emanato norme sempre più stringenti in materia di società a capitale pubblico, al fine di razionalizzarle, accorparle per ridurre inutili costi a carico del Bilancio dello Stato, non ultima la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
considerato che:
il decreto legislativo 18 agosto 2017 l'articolo 194 la lettera B stabilisce che possono essere effettuate coperture di disavanzi delle partecipate ed anche per le aziende speciali solo nel caso in cui è stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 dello stesso decreto;
nello stesso tempo l'articolo 13-quater del decreto-legge Sostegni-ter stabilisce che il piano di risanamento può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b);
le deroghe proposte in questo articolo possono aumentare il debito degli enti pubblici e rendere concreto il rischio di deresponsabilizzare gli amministratori delle partecipate,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla cancellazione dell'articolo 13-quater come inserito in seconda lettura nel provvedimento in esame;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa in materia di partecipate pubbliche.
9/3522/92. Forciniti.
La Camera,
premesso che:
Il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo uno commi 49 e 50 della legge 6 novembre del 2012 numero 190, stabilisce che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato di controllo pubblico da parte delle province comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni, incarichi di amministratore di ente pubblico gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
il decreto legislativo numero 39 dell'aprile 2013 così come la legge 190 del 2012 hanno effettuato una significativa revisione nella disciplina dell'accesso e della permanenza nelle cariche pubbliche. Queste due leggi avevano una funzione di contrasto alla corruzione attuando oltre ad una repressione penale anche una prevenzione amministrativa di comportamenti corruttivi, cioè di quei comportamenti con i quali funzionari pubblici si discostano dalla cura imparziale dell'interesse pubblico per adottare decisioni amministrative condizionate impropriamente da interessi personali o particolari;
considerato che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) all'articolo 13-ter stabilisce che fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7 comma 1 non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione giustificare la proroga al 31 dicembre 2022 con il fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, sembra discriminatoria rispetto ai comuni più piccoli,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla cancellazione della norma contenuta nell'articolo 13-ter del provvedimento in esame;
a fornire, nelle opportune sedi parlamentari, al più presto, chiarimenti circa la deroga effettuata a quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il controllo della compatibilità degli incarichi e la reale acquisizione delle competenze e delle professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come dichiarato nell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4.
9/3522/93. Maniero.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
l'articolo 3 del provvedimento prevede ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tant'è che il comma 2, lettera a) apporta modifiche alla rubrica dell'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introducendo nella rubrica il riferimento ai contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà;
la lettera b) del comma 2, prevede per l'anno 2022 lo stanziamento di 40 milioni di euro quale limite massimo di spesa;
il settore del Cash & Carry rappresenta in Italia un canale di approvvigionamento fondamentale per professionisti ed imprese. Si tratta di un settore che occupa circa 15.000 addetti, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro e che opera con superfici di vendita che vanno da 4.000 ad oltre 10.000 metri quadrati, perlopiù dislocate in zone industriali o appena fuori dai centri cittadini;
il focus specifico di queste realtà è quello del canale cosiddetta Horeca (Hotel, Ristoranti-Bar, Catering eccetera), con assortimenti in ampia prevalenza alimentare. Stante le misure che hanno colpito le strutture normalmente rifornite da questo canale di approvvigionamento (hotel ristoranti, bar, catering ecc.), questo settore ha subito un crollo delle vendite, con perdite di fatturato assai rilevanti e chiusura di strutture. Il settore, nonostante sia stato duramente colpito dalle misure restrittive del Governo, negli ultimi due anni, non è mai stato destinatario di aiuti e/o agevolazioni;
e opportuno riconoscere a tale settore un intervento di sostegno per garantire la sopravvivenza delle imprese del comparto, estendendo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, anche al settore del Cash & Carry, inserendo tra i codici Ateco anche quello riferibile a tale tipologia di attività (469.000, 463.000);
la filiera a valle e la filiera a monte ti tale settore ha ricevuto, seppur in maniera del tutto inadeguata e insufficiente in termini di risorse assegnate, forme di sostegno che non hanno però mai ricompreso quella parte della filiera che sta «nel mezzo», ossia quella parte che rappresenta il principale fornitore delle attività chiuse, limitate o comunque fortemente in perdita,
impegna il Governo
a riconoscere in tempi strettissimi le necessarie e adeguate forme di sostegno a fondo perduto per il settore del Cash & Carry che rappresenta per il sistema Paese un fatturato di quasi 8 miliardi di euro con quasi 15.000 addetti.
9/3522/94. Cabras.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni presenti nel provvedimento in esame sono coerenti con l'azione di Governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;
in seguito alla discussione dei precedenti provvedimenti, negli ultimi mesi di lavori parlamentari, risultano approvate molte delle proposte avanzate dal Gruppo Pd: l'inclusione degli ATA nella proroga dei contratti per affrontare l'emergenza COVID-19 e l'aumento di 100 milioni delle risorse disponibili; l'incremento di 60 miliardi del Fondo per la valorizzazione della professionalità docente che diventa stabile a 300 milioni l'anno; la crescita del FUN per la retribuzione dei dirigenti scolastici; il finanziamento, per il 2022, di servizi di supporto psicologico nelle scuole e di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie; la proroga fino all'anno scolastico 2023-2024 della riduzione del parametro minimo utilizzato per definire 1 autonomia delle istituzioni scolastiche; la conferma, a regime, della possibilità di comandi di docenti e DS presso gli enti e le associazioni; la proroga degli incarichi temporanei degli ispettori in attesa dell'espletamento dei concorsi e l'immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso straordinario, le cui graduatorie sono state pubblicate dopo agosto 2021;
apprezziamo i recenti interventi del Governo, più volte proposti da nostri emendamenti, che hanno previsto la proroga dei contratti COVID-19 (docenti e ATA) sino al termine delle lezioni e incrementato il fondo per l'emergenza epidemiologica che sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi di protezione, nonché ogni altro materiale utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica;
nell'ambito dell'azione di sostegno al settore si ritengono urgenti ulteriori interventi, tra i quali: l'avvio di un concorso riservato per i DSGA facenti funzione, la procedura straordinaria per gli insegnanti precari di religione, il riconoscimento dell'abilitazioni agli idonei del concorso straordinario ma privi del requisito di supplenza in corso e risorse aggiuntive necessarie ad adottare entro l'inizio del prossimo anno scolastico dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile, ulteriori interventi urgenti volti a:
1) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, pari ad almeno tre anni dal 2018, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;
2) a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;
3) prevedere il riconoscimento dell'abilitazione agli idonei del concorso straordinario, privi del requisito di supplenza in corso;
4) a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive ad incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzate a stanziare gli interventi di adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione negli ambienti scolastici e per la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2.
9/3522/95. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
La Camera,
premesso che:
all'attenzione dell'aula è portato il disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;
gli effetti del caro bollette si stanno ripercuotendo anche sulla scuola, intesa non già e non solo nel suo complesso, come mondo attorno cui gravitano una molteplicità di fattori che ne comporteranno un aumento di costo complessivo a carico delle famiglie degli alunni e degli insegnanti, bensì come servizio essenziale che dev'essere costituzionalmente garantito;
l'aumento di circa il 40 per cento del costo delle bollette delle utenze di luce e gas delle scuole grava sui Comuni e sulle Province che assai presto non potranno più assorbirli e saranno costretti ad introdurre limitazioni ai servizi offerti;
sono a rischio, oltre al servizio di trasporto degli alunni, la piena fruizione dei plessi scolastici secondari, l'apertura delle scuole in orario extra curricolare ovvero quando l'istituzione si apre al territorio e offre attività educative e ricreative di primaria importanza quali corsi di lingua, di arte, di musica, di sport;
ancora, esiste il rischio concreto di dover spegnere il riscaldamento e di rendere obbligatoria la settimana corta in tutti gli edifici e persino la sospensione del servizio mensa;
misure di questo genere devono essere scongiurate in ogni modo in quanto, oltre ad arrecare grave pregiudizio per gli alunni che hanno già subito gravi deprivazioni socioeducative a causa della pandemia, rappresenterebbero un gravissimo ostacolo nel percorso di attuazione del PNRR soprattutto ora che sono state avviate le missioni che riguardano proprio questi segmenti;
la riduzione dell'aliquota iva su gas ed energia per il periodo aprile-giugno 2022 non può ritenersi misura sufficiente a scongiurare il peggio ovvero che gli Enti locali siano costretti a prevedere almeno misure prototipali di limitazione della fruizione degli edifici scolastici,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori interventi normativi per supportare gli Enti Locali a fronte dell'esponenziale aumento delle bollette energetiche a loro carico, con riferimento ai consumi dei servizi scolastici.
9/3522/96. Donina, Colmellere.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge in conversione reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali (decreto-legge n. 34 del 2020 – cosiddetto rilancio), in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, il comma 1 è volto a estendere l'utilizzo delle risorse del Fondo anche all'anno 2022;
la grave crisi umanitaria che sta investendo l'Europa in queste settimane vede l'Italia in prima linea nell'accoglienza;
l'afflusso di migranti sta provocando sempre più difficoltà e allarme in molti comuni che non riescono far fronte con le loro risorse ordinarie al numero crescente di profughi da accogliere; ad oggi, infatti, sono in larga parte gli enti locali a sopportare gli oneri della prima accoglienza, che essi sono chiamati ad anticipare senza avere alcuna certezza sulla tempistica di eventuali rimborsi da parte del Ministero dell'interno;
alcuni comuni, ad esempio, con la collaborazione di associazioni sul territorio, stanno predisponendo progetti di supporto, anche economico, alle famiglie che accolgono familiari di assistenti domestici che fuggono dalla guerra;
a tal fine è necessario permettere ai comuni una certa flessibilità nell'impiego delle proprie risorse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di permettere ai comuni, vista la situazione di enorme difficoltà – anche dal punto di vista economico – che questi stanno incontrando, di utilizzare, ai fini dell'accoglienza dei profughi ucraini, eventuali avanzi dei cosiddetto «fondi COVID», rifinanziati dal provvedimento in esame, stanziati nel periodo emergenziale per l'espletamento delle loro funzioni fondamentali.
9/3522/97. Colmellere.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 4 del 2022, approvato in prima lettura dal Senato, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
il Titolo I, dedicato alle imprese, reca misure di sostegno per le attività maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, rifinanziando di 20 milioni di euro per il 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, nonché sospendendo, in favore delle medesime, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché dell'IVA (articolo 1, comma 1);
al di là di ogni previsione, nel corso dell'anno 2021, il numero delle start-up innovative è cresciuto del +16,8 per cento e del +15,5 per cento per le PMI innovative, registrando una costante performance positiva, a dimostrazione di una importante capacità di adattamento e trasformazione, in una realtà economica e sociale in continua evoluzione;
viceversa, la pandemia ha impattato negativamente sull'avvio delle start-up giovanili, la cui incidenza sul totale è diminuita, tra il 2019 ed il 2020, dal 18,4 per cento al 17,5 per cento e su quelle femminili (dal 12,7 per cento al 12,3 per cento);
ad oggi, la Lombardia si conferma regione leader, rispetto al 34,3 per cento delle start-up innovative presenti nell'Italia Nord-occidentale, ma si registra anche una significativa presenza di start-up nel Meridione d'Italia con circa un'impresa su quattro;
a garantire questa crescita sono state per la maggior parte le agevolazioni e gli incentivi fiscali per promuovere e sostenere la crescita dell'ecosistema d'innovazione delle start-up e delle PMI: gli incentivi del 50 per cento in de minimis, ad esempio;
le strategie future dovrebbero essere orientate a stimolare il potenziale innovativo di start-up e PMI a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione digitale ed ecologica e che gli interventi previsti nel PNRR, per start-up e PMI Innovative, sono orientati a sostenere e rafforzare il Made in Italy,
impegna il Governo
a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e giovanili, soprattutto nel Sud-Italia e nelle Isole, introducendo, con il prossimo provvedimento utile, nuovi incentivi e nuove agevolazioni fiscali e riducendo la tassazione sui redditi di impresa.
9/3522/98. Sodano.
La Camera,
considerato che;
alla crisi ormai biennale generata dalla pandemia, si sono giunte le restrizioni generate dal conflitto russoucraino, che hanno colpito in primis i consumi turistici, che sono ben lontani, in particolare nelle città d'arte, dai livelli del 2019, Si fa riferimento ai consumi complessivamente considerati individuati nel Conto satellite del turismo, che tiene conto anche delle attività collaterali quali ad esempio shopping turistico; l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato alla concessione di sostegni a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO, a fronte di una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019;
il comma 2-bis dell'articolo 3, impone all'ISTAT la definizione di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico alle attività del settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione, di un elemento ulteriore, a fronte della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori;
la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto rilancio) ha previsto, all'articolo 182, comma 2-bis, che l'ISTAT definisca una classificazione delle attività economiche nei settori del commercio e dei servizi, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale con lo scopo di attribuire un codice ATECO «valenza turistica»; nel settembre 2020 l'ISTAT ha quindi proceduto a classificare la «valenza turistica» dei comuni italiani. A riprova della bontà del lavoro svolto dall'Istat nel testo iniziale dell'articolo 2 dei decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per individuare le attività economiche aventi diritto ai sostegni per i comprensori sciistici si faceva riferimento alla suddetta classificazione dei comuni;
a distanza di 18 mesi occorre tuttavia ancora definire il codice ATECO che le imprese di commercio al dettaglio e di servizi ricadenti nelle aree ad alta densità turistica dovranno richiedere per il tramite del sistema Camerale;
il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. L'ATECO 2007 oggi vigente costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE REV.2 (Regolamento n. 1893/2006/CE); le decisioni prese a livello europeo vincolano la versione nazionale alla nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre). Tenuto conto della classificazione ATECO 2007 e a partire dalle esigenze dei principali utilizzatori, al Comitato ATECO istituito allo scopo, composto da ISTAT, Ministeri, Camere di commercio e associazioni imprenditoriali, è stato attribuito il compito di aggiornare il dettaglio nazionale (quinta e sesta cifra);
il 26 giugno 2020, Istat, nell'ambito del citato Comitato ha avviato il processo di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO. Per il 2022 è stata rilasciata la nuova classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022;
con l'articolo 2 del decreto in esame, l'utilizzo dei codici ATECO per individuare le attività di commercio al dettaglio da sostenere, ha lasciato escluse dal fondo perduto tutte le attività di commercio insistenti nelle aree ad alta densità turistica prive di quei codici, che tuttavia hanno subito cali di fatturato anche ben superiori al 30 per cento;
nelle interlocuzioni sulla questione con l'ISTAT, rivelatesi più complesse del previsto, si è evidenziata la necessità di un raccordo con il sistema Camerale per consentire alle imprese richiedenti, insediate nelle aree individuate nella classificazione turistica dei Comuni Italiani in base alla densità turistica ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo n. 182, comma 2-bis e classificate nelle categorie turistiche da A a L2, di poter comunicare il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo) da associare a quello prevalente già posseduto;
impegna il Governo
a favorire, per quanto di competenza la soluzione proposta dall'ISTAT per l'attribuzione del codice ATECO di cui al comma 2-bis dell'articolo 182 della legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della sua attribuzione alle attività economiche di vendita di beni e servizi operanti nelle aree ad alta densità turistica, per consentire alle attività economiche di tali aree di accedere, a fronte della sussistenza di accertate necessità o riduzioni di fatturato, ai sostegni necessari;
ad individuare le soluzioni necessarie per risolvere le questioni di classificazione insorte in conseguenza della decisione politica di utilizzare i codici ATECO, la cui funzione originaria era meramente classificatoria, per individuare le attività meritorie di sostegno.
9/3522/99.Spena.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in materia di energia, l'articolo 15-bis prevede un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi;
il meccanismo di compensazione a due vie rischia di risultare fortemente iniquo e penalizzante per le cosiddette «cooperative elettriche storiche», di cui alla legge 6 dicembre 2962, n. 1643 o per le comunità energetiche, per le quali l'assenza di scopo di lucro e la mutualità sono elementi costitutivi di tali configurazioni: la loro attività è, infatti, per lo più finalizzata ad autoprodurre ed auto-consumare l'energia, senza la generazione di «extraprofitti», in quanto, comunque, eventuali profitti sono impiegati in termini di risparmio per i soci; il prezzo dell'energia autoprodotta ed auto-consumata è, inoltre, completamente slegato dal prezzo di mercato;
con riferimento alle cosiddette «cooperative elettriche storiche», nella Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, è precisato che tali cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima;
in particolare, le cooperative, localizzate nelle aree periferiche dell'arco alpino, svolgono nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili, mettendo tale energia a disposizione, prioritariamente dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
per garantire la fruizione dell'energia autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale, le cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio; successivamente, tali reti sono state interconnesse con la rete nazionale con connessioni, generalmente in media tensione, atte a garantire che, a fronte di un utilizzo di fonti rinnovabili non programmabili, fosse garantita l'alimentazione dei clienti finali allacciati a tali reti, anche in assenza di autoproduzione;
alla luce di tali considerazioni, l'applicazione del meccanismo indicato a queste realtà va ad interessare espressamente la quota parte di energia autoprodotta ed auto-consumata;
il meccanismo descritto espressamente dagli articoli 10 e 18 dell'allegato A della citata delibera dell'Autorità, inoltre, prevede come obbligatoria la cessione dell'energia prodotta ad un trader che ne calcola il bilanciamento con l'energia prelevata dai soci, così facendo transitare sul mercato anche l'energia autoprodotta ai fini dell'autoconsumo, che rientrerebbe quindi integralmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge in esame;
penalizzare la quota di energia per auto-produzione è chiaramente erroneo oltre che evidentemente iniquo, posto che i profitti eventualmente ottenuti dalla vendita a trader dell'energia eccedente i consumi dei soci sono restituiti agli stessi in termini di ristorni, risparmi consistenti in bolletta e benefici, senza che possa rilevarsi, a differenza di altri operatori di mercato che operano a scopo di lucro, alcun aumento dei profitti;
le cooperative e le comunità energetiche rispondono, di fatto, per loro stessa natura alla ratio della norma mitigando già la bolletta dei soci con i ricavi della propria attività;
il meccanismo previsto, in assenza dei necessari correttivi, rischia di impattare ingiustamente sul principio e sugli aspetti economici dell'autoconsumo dei soci ed inoltre mira a prelevare dalle cooperative e dalle comunità energetiche un extra profitto che non e stato prodotto o che, eventualmente, per le eventuali eccedenze di produzione, è stato già restituito ai soci in bolletta o tramite ristorni,
impegna il Governo
attraverso ulteriori iniziative normative, ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge in esame le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, nonché le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
9/3522/100. Bellucci.
La Camera,
premesso che:
il decreto Sostegni-ter – decreto-legge del 27 gennaio 2022 n. 4, come convertito in Legge, ha introdotto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, quali:
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
spettacolo, cinema e audiovisivo sport;
la quasi totalità dei settori ricompresi nel decreto, in particolare il settore turistico e del divertimento, oltre a numerosi altri, risentono fortemente dei costi che i fruitori dei servizi dovranno sostenere per gli spostamenti, trattandosi spesso di lunghe distanze;
negli ultimi mesi i costi dei carburanti hanno raggiunto i loro massimi storici e non si intravedono per ora eventuali future riduzioni stabili dei prezzi alla pompa;
l'Italia inoltre a differenza di altri paesi europei, in primis la Germania, impone pedaggi autostradali, di importi peraltro molto elevati rispetto ad altri stati confinanti quali l'Austria, la Svizzera e la Slovenia che adottano metodi di pagamento diversi dal nostro quali una «vignetta» una tantum e non a chilometraggio;
tale costo aggiuntivo pesa sul bilancio delle famiglie e quindi sulla loro propensione agli spostamenti sul suolo italiano anche per le attività turistiche e ludiche;
ciò premesso,
impegna il Governo
ad adottare iniziative pertinenti al fine di ridurre il costo dei pedaggi autostradali anche a mezzo di meccanismi di rimborso o altro.
9/3522/101. Vinci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
in particolare, in materia di energia, gli articoli 14, 15 e 15-bis prevedono, rispettivamente, l'annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese cosiddette energivore che, nell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un aumento dei costi per kWh della componente energia superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo nel 2019; nonché l'introduzione di un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi;
la questione energetica è questione cruciale, perché in essa si condensano i più importanti interessi globali e, se la crisi sanitaria innescata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 ha determinato una ridefinizione delle catene di approvvigionamento in Europa, stante la necessità di chiudere le frontiere e ridurre gli scambi commerciali dentro e fuori l'Unione europea, il conflitto bellico in atto, innescato dall'invasione armata della Russia nel territorio ucraino, ha subito messo in evidenza la necessità di sviluppare una politica energetica comune e di rivedere le politiche energetiche nazionali;
oggi l'Europa importo il 90 per cento del gas di cui ha bisogno e per il 40° per cento questo gas viene dalla Russia; dalla Russia arriva poi il 27 per cento del petrolio ed il 46 per cento del carbone che serve all'Europa;
negli ultimi anni l'Italia ha consumato mediamente 70 miliardi di metri cubi di gas ogni anno: la cifra comprende il consumo diretto da parte di aziende e privati, anche per i riscaldamenti, e l'impiego del gas per la produzione di energia elettrica;
nel 2020 ammontava a quattro miliardi e 417 milioni di metri cubi in un anno la quantità di gas naturale estratta in Italia, stando al Piano per la transizione energetica delle aree idonee (Pitesai) del Ministero della transizione ecologica, a fronte di un consumo che lo scorso anno è stato di 76,1 miliardi di metri cubi;
trent'anni fa, prima che vari siti andassero esauriti o venisse sospesa l'estrazione per motivi di scarsa convenienza, i giacimenti italiani producevano fino a 30 miliardi di metri cubi l'anno e in generale l'Italia avrebbe, stando ad alcune stime, giacimenti valutati attorno ai 350 miliardi di metri cubi, mentre oggi siamo costretti ad importarlo;
in Italia i pozzi produttivi per il gas sono 1.298, dei quali 514 sono «eroganti» e quindi impiegati abitualmente per l'estrazione, mentre 752 sono «non eroganti», quindi formalmente attivi, ma al momento non impiegati; i restanti sono pozzi attivi impiegati per scopi diversi, come controllo dei flussi e manutenzione; i pozzi produttivi sono distribuiti in un'ampia area del nostro paese, sia sotto il terreno sia sotto il fondale marino, dove l'estrazione del gas avviene tramite piattaforme;
i pozzi più ricchi di gas si trovano nel mare Adriatico settentrionale e centrale, grossomodo dalle coste del Veneto fino a quelle del Molise e, solo di recente, si è anche lavorato all'intensificazione dell'estrazione nel Canale di Sicilia, la porzione del mar Mediterraneo compresa tra la costa sud dell'isola e la Tunisia;
sempre in ambito energetico, altro problema è l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili, come, ad esempio, lo sviluppo del fotovoltaico soprattutto in area agricola;
è fondamentale che le istituzioni chiamate a decidere in materia di «transizione ecologica», abbiano ben chiaro se articolare e declinare tale importante passaggio in una logica puramente industrialista e globalista, che vedrebbe le esigenze paesaggistiche soccombere al dilagare dei campi fotovoltaici e dei parchi eolici, o in una più equilibrata logica di attenzione alla qualità dei territori, orientata soprattutto nella direzione della manutenzione dei territori, di una rigenerazione delle aree compromesse e degradate delle periferie urbane, della prevenzione del dissesto idrogeologico e del risanamento e recupero dei borghi appenninici nelle aree interne;
la questione di fondo, come sempre, è culturale: la vera transizione ecologica non è quella delle vecchie logiche del profitto e della crescita del PIL, ma è prima di tutto quella culturale, appunto, basata su un nuovo modo di pensare e di guardare al mondo, su un profondo ripensamento della scala dei valori, con l'abbandono del consumo fine a se stesso, nella ricerca di un equilibrio stabile e duraturo;
oggi, l'indipendenza energetica dell'Italia non è più un tema di scelta economica, ma strategica e culturale,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere economico, per la riattivazione dei pozzi produttivi per il gas presenti sul territorio italiano;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per regolamentare lo sviluppo del fotovoltaico in un'ottica di qualificazione delle aree urbanistiche compromesse, delle aree degradate delle periferie urbane e delle aree industriali, escludendo la progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici sui terreni agricoli.
9/3522/102. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di sostegno alle imprese, anche culturali e creative;
secondo il Rapporto «Io sono cultura 2019» il sistema produttivo culturale e creativo italiano è quello con il segno più: nel 2018 ha prodotto, infatti, un valore aggiunto del 2,9 per cento superiore. Gli occupati sono 1,55 milioni con una crescita dell'1,5 per cento, superiore a quella del complesso dell'economia (+0,9 per cento). Il sistema comprende macro settori, come le industrie creative (architettura, comunicazione, design), industrie culturali (cinema, editoria, videogiochi, software, musica e stampa), patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), performing arts e arti visive a cui si aggiungono le imprese creative-driven (imprese non direttamente riconducibili al settore ma che impiegano in maniera strutturale professioni culturali e creative, come la manifattura evoluta e l'artigianato artistico. Dall'analisi emerge con chiarezza quanto il «sistema Italia» debba a cultura e creatività il 6,1 per cento della ricchezza prodotta in Italia, nel 2018, quasi 96 miliardi di euro. Dal mobile alla nautica, larga parte della capacità del made in Italy di competere nel mondo sarebbe impensabile senza il legame con il design: Il rapporto «Design Economy 2020» indica che in questo campo l'Italia detiene un vero e proprio primato, collocandosi, infatti, al primo posto in Europa per numero di imprese e si assesta tra le prime posizioni per livello occupazionale e ricchezza prodotta. Lo testimoniano le circa 6 mila imprese in più registrate tra il 2011 e il 2018 (si è passati infatti da 27.874 imprese del 2011 alle 33.867 del 2018), la crescita di circa 200 milioni di euro di valore aggiunto e quasi diecimila occupati tra il 2011 e il 2019 (nel 2019 arrivati a quota 64 mila). Fondamentale, poi, è il design industriale italiano con il suo settore più vasto proprio nel mobile e nel complemento d'arredo nel quale l'Italia è leader mondiale. Fra gli altri settori si trovano 11 design dell'illuminazione, il design automobilistico, e lo yacht design. Fra i settori in via di sviluppo anche la grafica e il web design;
dati che ci indicano che la proprietà intellettuale delle imprese Italiane rappresenta un insostituibile punto di forza per competere con successo nei mercati, diventando anche un elemento di attrazione per nuove risorse economiche e finanziarie e per proporre produzioni vincenti in Italia e nel mondo;
l'Italia è un paese di inventori: basti pensare – per esempio – a Gio Ponti, architetto e designer italiano fra i più importanti del dopoguerra. Grazie al suo lavoro, infatti, hanno visto la luce capolavori architettonici, elementi iconici del design d'interni, premi, libri e riviste, lasciato un segno indelebile nella storia del design e dell'architettura contemporanea. Secondo l'indice internazionale sulla tutela dei diritti della proprietà intellettuale (IPRI – International Property Rights Index), però la tutela della proprietà intellettuale in Italia si posiziona solo al 5° posto nella classifica dei 125 paesi rappresentati nella ricerca del 2018. Per questo è fondamentale rafforzare la protezione della proprietà Intellettuale, garantendo che queste attività di grande valore siano tutelate adeguatamente affinché le imprese vengano premiate per le loro innovazioni e iniziative imprenditoriali di successo;
la proprietà intellettuale, come specifica INDICAM, è un motore straordinario di sviluppo e di crescita; i dati che EUIPO ha pubblicato dimostrano che il 45 per cento del PIL Europeo e il 29 per cento della forza lavoro dipendono dall'IP;
è un patrimonio che va protetto con grande attenzione e che viene minacciato in maniera crescente dalla contraffazione e dalle violazioni al Made in Italy. OCSE ha dimostrato nel 2018 che l'Italia è il terzo Paese su scala mondiale ad essere maggiormente colpito dalla contraffazione. Significa danni per 32 miliardi a carico delle imprese per le sole violazioni dei marchi, con un effetto sulla competitività e sulle entrate fiscali che per questi motivi sono diminuite di 10.3 miliardi;
istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design;
nato da un'idea di Gio Ponti fu per anni organizzato dai grandi magazzini la Rinascente, allo scopo di mettere in evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano allora ai suoi albori. Successivamente esso fu donato all'ADI che dal 1958 ne cura l'organizzazione, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a riconosce il giorno 15 aprile quale Giornata nazionale degli inventori e della proprietà intellettuale, al fine di celebrare la creatività in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione della creatività nazionale e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo con tributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione, e del suo patrimonio identitario nonché sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della proprietà intellettuale e la sua difesa, contro ogni atto di pirateria nonché ogni atto lesivo della titolarità delle opere di ingegno, nonché a garantire un rafforzamento degli stanziamenti destinati al premio Compasso d'Oro e la costituzione dello spazio «Gio Ponti» presso il Design Museum, dove garantire la presentazione e la permanenza delle opere d'ingegno della contemporaneità;
ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la completa digitalizzazione delle procedure dell'ufficio Brevetti e Marchi presso il Ministero dello sviluppo economico e la costituzione di nuove sedi garantendo l'uniformità territoriale e l'introduzione di un credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale;
ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla costituzione di un Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain presso il Ministero della cultura al fine di promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset immateriali detenuti dalle imprese culturali e creative, realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali, e sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia Blockchain.
9/3522/103. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede diverse disposizioni riguardanti il settore energetico;
è sempre più urgente la necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
con lo sviluppo delle rinnovabili non programmabili in Sardegna, con la recentissima esclusione dal Capacity Market di importanti poli produttivi e, con la messa fuori servizio di ulteriori fonti di generazione tradizionale, sia per motivi ambientali che per motivi di dispacciamento, il sistema elettrico insulare si presenta ancora più fragile e caratterizzato da un margine basso di sicurezza;
dal 2018 non è però più stato rinnovato il servizio di superinterrompibilità per le isole maggiori e sono cambiate le condizioni economiche dal momento che l'assegnazione non è più effettuata secondo una legge specifica ma vengono semplicemente assegnate quote riservate di interrompibilità ordinaria con una remunerazione che risulta superiore a quanto previsto per lo svolgimento del servizio di interrompibilità ordinaria nella Penisola, nettamente inferiore a quanto previsto dallo strumento della superinterrompibilità;
nelle Isole i diversi strumenti messi in campo nel settore dell'elettricità hanno concretamente determinato condizioni di maggior favore per le imprese ubicate nei territori peninsulari che hanno potuto usufruire sia della remunerazione del servizio di interrompibilità ordinaria, sia dei benefici dell'import virtuale più volte prorogato mentre le imprese nei territori insulari possono godere esclusivamente del beneficio derivante dalla prestazione del servizio di interrompibilità;
è sempre più stringente la necessità della reviviscenza della norma istitutiva del servizio di superinterrompibilità per venire incontro alle esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale ed insulare di Tema, con motivazioni ancora più serie ed urgenti di quelle che giustificarono la prima edizione della misura introdotta dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3;
fondamentale è la reintroduzione della superinterrompibilità che costituirebbe, questa volta, non solo una misura a favore della sicurezza del sistema elettrico insulare ma, anche, uno strumento che favorirebbe la decarbonizzazione poiché a sostegno del dispacciamento in sicurezza delle energie rinnovabili non programmabili esistenti e future e garantirebbe uno stimolo per le aziende e i consorzi energivori delle Isole al mantenimento o addirittura all'incremento delle loro attività produttive nelle more dell'entrata in esercizio del previsto cavo sottomarino «tyrrhenian link» che unirà la Sicilia con Sardegna e Campania, progettato anche per rendere più stabile il sistema elettrico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, la reintroduzione della superinterrompibilità al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
9/3522/104. Scanu.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del decreto Sostegni-ter, nella versione originaria proposta dal Governo, modificava gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto Rilancio») che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali concesse per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche, e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
con le modifiche approvate in Senato all'articolo 28 del decreto-legge Sostegni-ter, invece di una sola cessione del credito d'imposta – come previsto nel testo originario del decreto – è possibile effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati da Banca d'Italia, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia; un meccanismo analogo si applica anche alla cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19; per tutte queste agevolazioni, in sostanza, invece di una sola cessione (come disposta dal testo originario del decreto) viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale;
analoghi limiti si applicano alla cessione del credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo per interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa, nonché per la cessione del credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale; anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati – nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio;
per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti; sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni;
considerato che
le nuove disposizioni sulla cessione dei crediti, che entreranno in vigore con la legge di conversione del decreto in esame, non hanno ancora prodotto i loro effetti: il sistema bancario e Poste Italiane, mostrano rigidità nell'acquisto di crediti e stanno introducendo criteri e procedure penalizzanti soprattutto nei confronti di micro e piccole imprese;
sottolineato che
la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni del credito successive alla prima a favore di banche e intermediari finanziari, nonché di imprese di assicurazione, è operativa dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 cosiddetto «decreto Frodi»), a seguito dell'abrogazione dell'articolo 28 del decreto Sostegni-ter in esame;
tale abrogazione ha sollevato problemi interpretativi in merito al periodo transitorio antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto Frodi (26 febbraio 2022), per le comunicazioni di opzione relative allo sconto in fattura o cessione del credito connesso ai bonus edilizi, inviate nel periodo precedente o successivo al 16 febbraio 2022 (data stabilita dall'abrogato articolo 28); a riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel comma 2 del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e nel successivo comma 3 che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di sollecitare immediata e piena applicazione delle nuove disposizioni sulla cessione del credito, in modo da riattivare in modo efficace il mercato della cessione dei crediti d'imposta;
a valutare l'opportunità di chiarire, anche con opportuni provvedimenti, la disciplina transitoria per le comunicazioni di opzione relative allo sconto in fattura o cessione del credito connesso ai bonus edilizi inviate nel periodo precedente o successivo al 16 febbraio 2022;
a valutare l'opportunità di prorogare di almeno 30 giorni il termine del 7 aprile per l'invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla cessione dei crediti fiscali previste per le spese sostenute nel 2021.
9/3522/105. Gagliardi.
La Camera,
premesso che:
considerato che nei testo del provvedimento viene prevista l'assegnazione agli enti locali di un contributo straordinario di 250 milioni di euro per garantire la continuità dei servizi erogati;
considerato che per il riparto del fondo non si prevede un riferimento specifico all'aumento della spesa per le bollette, ma solo la relazione con i dati Siope, che, come noto, sono dati di cassa (pagamenti);
dato che il fondo sarà ripartito fra comuni (200 milioni) e città metropolitane e province (50 milioni) con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 1° aprile (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto); Evidenziato che il riparto avverrà «in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici»;
posto che, andando ad interrogare i dati Siope per l'anno 2021, risultano pagamenti per le voci di energia elettrica e gas per oltre 2 miliardi di euro e quindi il contributo stimato rappresenterebbe poco meno del 10 per cento della spesa sostenuta nel 2021;
evidenziato altresì come tale impostazione, riferendosi solo ai dati Siope, non considererebbe le spese riferite ai canoni che interessano molte municipalità che hanno affidato la concessione del servizio di gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli edifici,
impegna il Governo
a estendere lo stanziamento in questione, oltre ai codici Siope specificamente interessati, anche i canoni di concessione del servizio di gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli edifici.
9/3522/106. Bignami.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, nell'ambito del Titolo IV, misure urgenti in materia di famiglia, riconnesse all'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021;
l'introduzione del citato assegno unico e universale ha comportato il superamento totale o parziale della maggior parte dei benefici previsti, per le famiglie, dalla normativa previgente, comprese le detrazioni per carichi di famiglia, sulle quali interviene specificamente l'articolo 19 del decreto-legge all'esame dell'Aula;
se per molte di queste misure un'operazione di riordino e riunificazione si rendeva doverosa, per altri strumenti di maggior successo, caratterizzati da una spesa minima a carico dello Stato e da un'ottima resa in termini di benefici erogabili, ci si attendeva ragionevolmente un rifinanziamento. È il caso, in particolare, della Carta famiglia e della relativa piattaforma dedicata, la cui validità è terminata il la gennaio 2022;
in questi anni, la Carta famiglia ha consentito alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni di età di accedere a sconti e riduzioni tariffarie sull'acquisto di beni e servizi, concessi dalle aziende pubbliche e private e dagli operatori economici aderenti;
sarebbe opportuno dare continuità allo strumento sopra citato, la cui funzione non appare peraltro in contrasto, bensì perfettamente compatibile e complementare, rispetto a quella dell'assegno unico e universale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rifinanziare la Carta famiglia e la relativa piattaforma dedicata.
9/3522/107. Cavandoli, Lorenzo Fontana, Murelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede misure urgenti in materia di lavoro, salute e sostegno agli operatori economici, correlate all'emergenza COVID-19 e all'aumento generalizzato dei prezzi nel settore elettrico;
in tale ambito, una questione estremamente rilevante concerne l'impatto che la crescita esponenziale dei costi per l'energia sta avendo sull'attività delle strutture residenziali (Rsa), semiresidenziali, case di riposo e centri diurni che erogano prestazioni in favore di persone con disabilità, anziani e altri soggetti in condizione di fragilità;
molte strutture, per fronteggiare l'impennata senza precedenti dei costi per l'acquisto dell'energia e delle materie prime, sono state costrette – o saranno a breve costrette – ad aumentare gli importi delle rette;
è di tutta evidenza la necessità di scongiurare gli aumenti in questione con misure a sostegno delle ridette strutture, considerato il carattere essenziale delle prestazioni da queste rese nei riguardi della popolazione fragile e del relativi familiari;
il Governo ha già assunto un impegno in questo senso nel corso della seduta del 21 dicembre 2021, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/03354-A/059,
impegna il Governo:
a prevedere adeguate misure e risorse per sterilizzare l'aumento del costo dell'energia nei riguardi delle strutture residenziali (Rsa), semiresidenziali, case di riposo, centri diurni e strutture analoghe che erogano prestazioni in favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità;
garantire l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per l'energia elettrica utilizzata dalle RSA e dalle strutture analoghe, laddove gestite da enti pubblici e istituzioni private non commerciali, facendo ricadere tali strutture nel perimetro applicativo della previsione di cui alla Tabella A allegata al decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte III, n. 103 («energia elettrica per uso domestico»), superando le opposte interpretazioni dell'Agenzia delle entrate sul punto.
9/3522/108. Covolo, Paolin, Colmellere.
La Camera,
premesso che:
tutto il sistema produttivo italiano è investito dalle problematiche connesse all'aumento abnorme dell'incidenza dei costi dell'energia elettrica e del gas rispetto al costo totale di produzione e al fatturato generato e che per questi motivi molte aziende, indipendentemente dalla loro classificazione, sono a rischio di continuità produttiva;
in particolare, il settore agroalimentare, pur essendo caratterizzato da un consumo energetico in termini assoluti minore rispetto ad altri settori, vede una incidenza spesso maggiore sul costo di produzione, che quindi si riverbera immediatamente sulle famiglie e sui consumi di beni alimentari sia attraverso un incremento dei prezzi al consumo che una riduzione della produzione;
correttamente il provvedimento in esame prevede per le imprese energivore o gasivore misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, quali quelle finalizzate alla compensazione sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle maggiori spese sostenute per la componente energetica;
il testo limita detta compensazione alle imprese di cui al DM MISE del 21 dicembre 2017, ma detta limitazione rischia di non consentire l'accesso alla misura a determinate imprese, come ad esempio le cooperative agricole e dell'itticoltura;
sarebbe quindi opportuno prevedere misure compensative sulla base dell'incremento del consumo energetico rispetto agli anni precedenti e del rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività ed il valore del fatturato, con particolare attenzione a un settore strategico anche dal punto di vista della tenuta sociale come quello agroalimentare,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure richiamate in premessa a tutte le imprese che abbiamo utilizzato almeno 1 gigawattora o 0,15 gigawattora per le imprese del settore agroalimentare, a condizione abbiano subito un aumento del 30 per cento del prezzo dell'energia rispetto al medesimo trimestre 2019 e il rapporto tra costi sostenuti per l'energia e valore dell'attività sia pari almeno al 3 per cento.
9/3522/109.Gadda, Marco Di Maio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
il settore delle discoteche, sale da ballo, night-club e delle attività similari è stato tra i più colpiti dalle conseguenze del COVID-19 (con perdite attestate dalle associazioni di categoria nell'ordine di centinaia di milioni di euro), conseguenti le limitazioni imposte;
al danno conseguito dai titolari delle summenzionate attività consegue anche il forte rischio della perdita definitiva del posto di lavoro per circa 400.000 persone che nelle predette operano e lavorano,
impegna il Governo:
a prevedere che:
per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022;
per l'anno 2022, l'esonero dal versamento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'esenzione dal pagamento delle rate IMU, per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1.
9/3522/110. Foti, Mantovani, Osnato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame A.C. 3522 , indica misure urgenti e stanzia risorse in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
con l'impennata dei prezzi e la scarsa reperibilità delle materie prime il tessuto imprenditoriale italiano ha subito notevole inconvenienti;
l'aumento dei costi delle materie prime ha colpito in misura importante il settore delle Costruzioni rendendo insostenibile mantenere aperti i cantieri in questo periodo;
a causa delle difficoltà di reperibilità dei materiali esiste il concreto rischio che le imprese titolari di contratti pubblici abbandonino i cantieri in quanto non potendo rispettare il cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante;
l'aumento dei costi e la scarsa reperibilità delle materie prime rischia di bloccare anche le future gare pubbliche con conseguente rischio di allungare i tempi dell'appalto e il conseguente rischio di non rispettare le scadenze indicate dal PNRR;
dopo la pandemia e anni di bassa crescita l'Italia è tornata ad essere tra i principali Paesi Ue in termini di sviluppo, un risultato ottenuto soprattutto grazie al settore delle costruzioni che ha rappresentato oltre un terzo della crescita del Pil del +6,5 per cento nel 202;
circa il 20 per cento del PIL italiano è legato al settore edile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per l'impresa esecutrice di un contratto pubblico di chiedere alla Stazione Appaltante la sospensione o l'allungamento del contratto, per una durata non superiore a 30 giorni, a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi.
9/3522/111. Rospi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sostenendo fra i vari settori imprese ed economia ma anche regioni ed enti territoriali;
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demarcali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;
sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni e altro). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali, provate dai costi sostenuti per far fronte all'emergenza COVID-19, ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro), in tali casi e il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;
la sopra citata norma riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi e stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento ha aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non possa essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile c ragionevole consolidare per gli anni a seguire,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di confermare il canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell'articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021.
9/3522/112. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto in esame prevede misure urgenti in materia di contratti pubblici ed in particolare così dispone:
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nel documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
con la disposizione della lettera a) il legislatore ha previsto l'inserimento obbligatorio nei documenti di gara iniziali relativi alle gare di appalto delle clausole di revisione dei prezzi dei lavori, dei servizi e delle forniture che vengono rese alle strutture pubbliche per le future procedure di affidamento dei contratti pubblici;
al contempo con la disposizione della lettera b) il legislatore ha previsto un sistema di rinegoziazione e di revisione dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione soltanto riferiti al settore dei lavori pubblici non considerando l'opportunità di inserire anche il settore dei servizi e delle forniture;
l'aumento del costo delle materie prime ha causato ingenti danni sia alle strutture sanitarie pubbliche e private che alle imprese che forniscono a queste beni e servizi; ciò comporta notevoli difficoltà per le strutture sanitarie di garantire adeguate prestazioni e alle imprese di fornire servizi e beni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di propria competenza volte a prevedere la rinegoziazione dei prezzi riferiti ai contratti in corso di esecuzione tra la pubblica amministrazione e le aziende anche nel settore dei servizi e delle forniture.
9/3522/113. Gemmato.