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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 dicembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pozzolo, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 dicembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CASO ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale» (1602);

   GHIO: «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune categorie di lavoratori portuali» (1603);

   BENVENUTO: «Modifica all'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di inserimento di clausole di sostenibilità ambientale nella documentazione progettuale e di gara» (1604);

   VINCI: «Introduzione dell'articolo 508-bis del codice penale e modifica alla legge 12 giugno 1990, n. 146, per la tutela delle attività economiche e della produzione agricola in caso di esercizio del diritto di sciopero» (1605).

  In data 11 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   PENZA ed altri: «Riconoscimento del servizio militare prestato quale volontario in ferma prefissata per l'inquadramento economico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati» (1607).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 9 dicembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

    «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (1606).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie» (1228) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.

  La proposta di legge BAGNAI ed altri: «Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente» (1240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zinzi.

  La proposta di legge CAVANDOLI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità» (1433) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso» (1509) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (1558) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 7 dicembre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 912. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (approvato dal Senato) (1601).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  MADIA e QUARTAPELLE PROCOPIO: «Disposizioni per la valorizzazione del pluralismo nella composizione degli organi di amministrazione delle società con più di cento dipendenti» (1136) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  BORRELLI: «Disposizioni per l'acquisizione dell'isola di Vivara, sita nel comune di Procida, nonché autorizzazione di una campagna di raccolta di fondi tra il pubblico per il concorso al finanziamento dell'espropriazione» (1284) Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 30 novembre 2023, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 11), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 12), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 13), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 30 novembre 2023, ha comunicato che la 9a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023) 414 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023) 415 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 5).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Soggettività e resilienza alimentare e agro-ecologica delle popolazioni vulnerabili in estremo nord Camerun» dell'associazione Incontro fra i popoli ETS;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Diversificazione dei sistemi produttivi agricoli per il miglioramento della sicurezza alimentare e la lotta contro la fame nella regione di Mopti, Mali» della Fondazione We World – GVC ONLUS (WW-GVC);

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2018, di una rimodulazione del budget del progetto «Sostegno alla sicurezza alimentare delle famiglie contadine aymara di dodici comunità rurali del municipio di Umala, provincia Aroma del dipartimento di La Paz in Bolivia attraverso il miglioramento dell'accesso all'acqua» dell'associazione Persone come noi ONLUS.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 4 dicembre 2023, Sentenza n. 211 del 24 ottobre – 4 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 239), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso:

  alla XI Commissione (Lavoro);

   in data 11 dicembre 2023, Sentenza n. 215 dell'8 novembre – 11 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 241), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

  alla X Commissione (Attività produttive);

   in data 11 dicembre 2023, Sentenza n. 216 del 22 novembre – 11 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 242), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

  alla IV Commissione (Difesa);

   in data 11 dicembre 2023, Sentenza n. 217 del 22 novembre – 11 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 243), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'articolo 89 del codice penale, allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso articolo 628;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 628, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – sotto i profili dell'irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena –, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale:

  alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 212 del 25 ottobre – 4 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 240), con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'articolo 14 decreto legislativo 286/1998», sollevata, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 218 del 9 novembre – 11 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 244), con la quale:

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Senato della Repubblica, dal Tribunale ordinario di Modena, nella parte in cui la deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14) ha dichiarato insindacabili le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi, ai sensi dell'articolo 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al predetto Tribunale ricorrente;

    dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

    per l'effetto, annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, contestate dal Tribunale ordinario di Modena ai sensi degli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 219 dell'8 novembre – 11 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 245), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza:

  alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale e Dipartimento energia, autorizzata, in data 21 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, autorizzata, in data 22 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro
per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 7 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2022 (Doc. CLII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 dicembre 2023, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 14), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 final/2).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7, 8 e 11 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato del decennio digitale 2023 (COM(2023) 570 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 570 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato europeo del carbonio nel 2022 in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE (COM(2023) 654 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Comunicazione 2023 sulla politica di allargamento dell'Unione europea (COM(2023) 690 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 690 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023) 692 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 692 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 dicembre 2023;

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati (COM(2023) 702 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 702 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 352 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

  Proposta di raccomandazione del Consiglio «L'Europa in movimento» – opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti (COM(2023) 719 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 719 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2023) 760 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (COM(2023) 761 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati (COM(2023) 773 final e COM(2023) 774 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 773 final – Annex e COM(2023) 774 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica di Timor Leste all'OMC (COM(2023) 776 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione dell'Unione delle Comore all'OMC (COM(2023) 784 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Tuvalu all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2023) 785 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tutela giurisdizionale effettiva e accesso alla giustizia – Relazione annuale 2023 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2023) 786 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sul meccanismo di allerta per il 2024 (COM(2023) 902 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2023) 903 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Comunicazione della Commissione riguardante l'iniziativa dei cittadini europei «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) (C(2023) 8362 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia che accompagna il documento proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (SWD(2023) 392 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023) 716 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita sostenibile 2024 (COM(2023) 901 final).

Trasmissione di documenti
connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 e 8 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite, rispettivamente, al periodo dal 10 al 15 novembre 2023 e al periodo dal 15 al 20 novembre 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Giuseppe Ippolito, di direttore della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere
parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino (37).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere
parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (103).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 gennaio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 gennaio 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche (104).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 gennaio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 7 dicembre 2023, a pagina 5, prima colonna, quartultima riga, le parole: «e XI» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, XI e XIV».

DISEGNO DI LEGGE: S. 912 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1601)

A.C. 1601 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.
(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 2.
(Campagna reddituale)

  1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 3.
(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

  1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

Articolo 4.
(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

  1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9:

    1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

   b) al comma 10:

    1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

    3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» è inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)

  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.
  4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
  5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Articolo 7.
(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» è sostituita dalla seguente «bimestre».

Articolo 8.
(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2024»;

   b) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.
(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

  1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della Regione Siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

   «841. In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione Siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

   b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;

   c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

   «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.».

   d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento».

   c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

   d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».

  4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
  9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
  10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
  11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 10.
(Trasporto pubblico locale)

  1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.
  2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo III
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Articolo 11.
(Edilizia universitaria)

  1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 – Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 12.
(Anticipo investimenti FS)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13.
(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 14.
(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 15.
(Anticipo difesa)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 16.
(Misure in materia di sport)

  1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo IV
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Articolo 17.
(Fondo nazionale delle politiche sociali)

  1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 18.
(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

  1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
  2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 19.
(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa.»;

   c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».

Articolo 20.
(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)

  1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 21.
(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

  1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024».

  3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
  4. I criteri e le modalità di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
  6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «, per la metà,» e «, per l'altra metà,» sono soppresse;

   b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari».

  7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.
  8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.
  9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.
  10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

   a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

   b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 22.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

   a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

   b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

   c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

   d) all'ISTAT.»

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.»

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
  2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
  3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) è abrogata.
  4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.
  5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
  6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

   c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

   h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

   i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

   o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

   p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

   q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

  8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 24.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
Articolo 23, comma 7, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

  Stato di previsione

2023

  MISSIONE/programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.000

  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

1.000

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.020

  1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

20

  1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)

1.000

  23. Fondi da ripartire (33)

920

  23.1 Fondi da assegnare (1)

340

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

580

  21. Debito pubblico (34)

187,8

  21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

187,8

Ministero della giustizia

  1. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

7,0

  1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)

7,0

TOTALE

3.134,8

Allegato 2
(articolo 23, comma 8)

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

227.600

143.000

116.814

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

538.420

456.468

435.554

- CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

282.600

185.000

152.814

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

593.431

498.468

471.554

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

A.C. 1601 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù) – 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) – 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

   “Art. 34-bis. – (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) – 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
   2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
   3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
   4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
   5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
   6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
   7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.
   8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
   9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
   10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
   11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.
   12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
   13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

    a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

    b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

   14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.
   15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.
   16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
   17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

    a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

    b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

    c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

   18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3”.

  2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette”».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.
    3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) – 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “articoli 114 e 135” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 105, 114 e 135”.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

  Art. 3-ter. – (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori) – 1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “organi costituzionali” sono inserite le seguenti: “, o di rilevanza costituzionale,”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

  Art. 3-quater. – (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) – 1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: “modificato ai sensi del primo periodo” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari»;

   al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Differimento di termini per definizioni agevolate)– 1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

  Art. 4-ter. – (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari) – 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: “sciroppi di qualsiasi natura” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.

  Art. 4-quater. – (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
  2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 4-quinquies. – (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.
  2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), alinea, le parole: “secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate”;

   b) la lettera c-bis) è abrogata;

   c) alla lettera e), le parole: “, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione” sono soppresse.

  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.
  4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “, su richiesta,” sono soppresse.
  5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento”.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024».

  All'articolo 5:

   al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2024»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146»;

   al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

   al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) – 1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

   “7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
   7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

  All'articolo 7:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;

    alla lettera a), le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2024»;

    alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,» ele parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024»;

    al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

  Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) – 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

  Art. 8-ter. – (Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità) – 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, le parole: “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

   b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: “agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono sostituite dalle seguenti: “alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

  Art. 8-quater.(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)–1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   “9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.

  Art. 8-quinquies.(Disposizioni in materia di piani di risparmio) – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

  “112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione”.
  2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo” sono soppresse».

  All'articolo 9:

   al comma 2:

    alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023”»;

    alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.”.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio”;»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;

    alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento”.» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento”;»;

   al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

   al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione»;

   al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;

   al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

    «12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnico-economica”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria) – 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,”».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta) – 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:

   «Art. 10-ter. – (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE) – 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   “15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse”.

  Art. 10-quater. – (Incremento del fondo “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”) – 1. Al fine di incrementare il fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 338. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 338, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;

   al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
    3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

  All'articolo 12:

   al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 13-bis. – (Disposizioni fiscali per l'industria fonografica) – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta”.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  Art. 13-ter. – (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) – 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
  2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
  3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
  4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
  6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
  7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
  8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
  9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
  12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali”.
  13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.
  14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

  Art. 13-quater – (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) – 1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.
  2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.
  4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo”.
  5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;

   b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;

   c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;

   d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;

   e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;

   f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;

   g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;

   h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;

   i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;

   l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;

   m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;

   n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;

   o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro».

  All'articolo 14:

   alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

  «Art. 14-bis. – (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) – 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata “concessionario”, è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata “Convenzione Unica”, fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

   a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

   b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

  2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

   a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

    1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

    2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

    4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

   b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

   c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

   d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

   e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

   a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

   b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

   c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

   d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

  4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.
  6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.
  7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

   a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

   b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

  8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
  9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.
  10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: “dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009”. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis. – (Fondo di garanzia per le PMI) – 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

   a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

   b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

   c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

   d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

   e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

   f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

   g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

  2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
  3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.
  4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalla seguente: “500.000”.
  5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.
  6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese” sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».

  All'articolo 16:

   al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”;

     b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”;

     c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

    “6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023”»;

   al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

  All'articolo 17:

   al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 17-bis. – (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus) – 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “terzo anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto anno successivo” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  Art. 17-ter. – (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) – 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.
  3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  All'articolo 18:

   al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) – 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024».

  All'articolo 19:

   al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis. – (Misure urgenti in materia di istruzione) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.
  2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “e del merito”».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito»;

   al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;

   al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

   al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;

   al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

    «9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
    9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis»;

   al comma 12:

    all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;

    alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».

  Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 21-bis. – (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

  Art. 21-ter. – (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) – 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

   “901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007”».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 3:

     alla lettera a), le parole: «per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile»;

     alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;

     alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d) all'ISTAT”;»;

    alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3.”» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3”.»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».

  Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

  «Art. 22-bis. – (Bonus psicologo) – 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 23:

   al comma 2, le parole: «delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle agevolazioni» e le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

   al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;

   al comma 7:

    all'alinea, la parola: «18,» è soppressa;

    alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;

    alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

  «Art. 23-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  All'allegato 1 è premesso il seguente:

«Allegato A
(articolo 21-bis, comma 1)

  N.

NOME

CODICE
COMUNE

PR

  1

  BARBERINO DI MUGELLO

  48002

  FI

  2

  BORGO SAN LORENZO

  48004

  FI

  3

  CALENZANO

  48005

  FI

  4

  CAMPI BISENZIO

  48006

  FI

  5

  CAPRAIA E LIMITE

  48008

  FI

  6

  CERRETO GUIDI

  48011

  FI

  7

  EMPOLI

  48014

  FI

  8

  FIRENZUOLA

  48018

  FI

  9

  FUCECCHIO

  48019

  FI

  10

  MARRADI

  48026

  FI

  11

  MONTELUPO FIORENTINO

  48028

  FI

  12

  PALAZZUOLO SUL SENIO

  48031

  FI

  13

  SCARPERIA E SAN PIERO

  48053

  FI

  14

  SESTO FIORENTINO

  48043

  FI

  15

  SIGNA

  48044

  FI

  16

  VINCI

  48050

  FI

  17

  VICCHIO

  48049

  FI

  18

  COLLESALVETTI

  49008

  LI

  19

  LIVORNO

  49009

  LI

  20

  ROSIGNANO MARITTIMO

  49017

  LI

  21

  BIENTINA

  50001

  PI

  22

  CALCINAIA

  50004

  PI

  23

  CASCIANA TERME LARI

  50040

  PI

  24

  CASCINA

  50008

  PI

  25

  CASTELFRANCO DI SOTTO

  50009

  PI

  26

  CHIANNI

  50012

  PI

  27

  CRESPINA LORENZANA

  50041

  PI

  28

  FAUGLIA

  50014

  PI

  29

  MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

  50022

  PI

  30

  PISA

  50026

  PI

  31

  PONSACCO

  50028

  PI

  32

  PONTEDERA

  50029

  PI

  33

  SAN GIULIANO TERME

  50031

  PI

  34

  SAN MINIATO

  50032

  PI

  35

  SANTA CROCE SULL'ARNO

  50033

  PI

  36

  SANTA MARIA A MONTE

  50035

  PI

  37

  VECCHIANO

  50037

  PI

  38

  CANTAGALLO

  100001

  PO

  39

  CARMIGNANO

  100002

  PO

  40

  MONTEMURLO

  100003

  PO

  41

  POGGIO A CAIANO

  100004

  PO

  42

  PRATO

  100005

  PO

  43

  VAIANO

  100006

  PO

  44

  VERNIO

  100007

  PO

  45

  AGLIANA

  47002

  PT

  46

  BUGGIANO

47003

  PT

  47

  CHIESINA UZZANESE

47022

  PT

  48

  LAMPORECCHIO

47005

  PT

  49

  LARCIANO

47006

  PT

  50

  MARLIANA

47007

  PT

  51

  MASSA E COZZILE

47008

  PT

  52

  MONSUMMANO TERME

47009

  PT

  53

  MONTALE

47010

  PT

  54

  MONTECATINI TERME

47011

  PT

  55

  PESCIA

47012

  PT

  56

  PIEVE A NIEVOLE

47013

  PT

  57

  PISTOIA

47014

  PT

  58

  PONTE BUGGIANESE

47016

  PT

  59

  QUARRATA

47017

  PT

  60

  SAN MARCELLO PITEGLIO

47024

  PT

  61

  SERRAVALLE PISTOIESE

47020

  PT

  62

  UZZANO

47021

  PT

».

  All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «“Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.”.».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1-bis.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e scomputando, fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente,

   al comma 2, primo periodo:

   sopprimere le parole da: e tenendo conto fino alle parole: dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

   sostituire la parola: 1.281.675 con la seguente: 2.063.058;

   al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 23.428.458 con la seguente: 34.665.921.
1-bis.1. Grimaldi, Mari, Ghirra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e ad euro 726.841, fino alla fine del comma, con le seguenti: , ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
1-bis.2. Piccolotti, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti «comma 1».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-bis.01. Scotto, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga dell'APE sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028.
1-bis.02. Scotto, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

   a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

   b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione: «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

   c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.
*1-bis.03. Amato, Carmina, Caso, Dell'Olio, Donno, Orrico, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

   a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

   b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione: «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

   c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.
*1-bis.04. Piccolotti, Mari, Grimaldi.

ART. 2-bis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.
2-bis.01. Grimaldi, Mari.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo inserire le seguenti: determinato e;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sul 2024 con le seguenti: sugli anni 2022, 2023 e 2024.
3.1. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3.2. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3.3. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

  3-quater. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari a 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3.4. Zanella, Grimaldi.

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

  1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.
  2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.
  3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 3-ter.

  Sopprimerlo.
3-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Guerra.

ART. 4-ter.

  Sopprimerlo.
4-ter.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4-quater.

  Sopprimerlo.
4-quater.1. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Sostituire l'articolo 4-quater con il seguente:

Art. 4-quater.
(Regime IVA prestazioni di chirurgia riparativa e ricostruttiva)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia riparativa e ricostruttiva rese alla persona volte a curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
  2. Sono escluse dall'esenzione di cui al comma 1 le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, ad eccezione di quelle di natura ricostruttiva effettuate a seguito di interventi chirurgici nell'ambito di patologie oncologiche.
4-quater.2. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

ART. 4-quinquies.

  Sopprimerlo.
4-quinquies.1. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2024, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 10 per cento;
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-quinquies.01. Curti.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies.
(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

  1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4-quinquies.02. Simiani.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024)

  1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026.
5.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni fiscali)

  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»
5.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di transizione digitale)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field)», aggiungere, in fine, le seguenti: «migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud, software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati; sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali ed ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l'ottimazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, e-Learning, e-Recruiting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile».
5.04. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per favorire la transizione digitale)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field)», aggiungere, in fine, la seguente voce: «Software, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della customer care, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e cyber
5.05. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)

  1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.
  2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

   a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

   b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali ai sensi del presente articolo.
  4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.
  5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.
  6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.
5.06. Quartini.

ART. 6.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro il 31 gennaio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro nell'anno 2024.
6.1. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimerlo.
*6.2. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimerlo.
*6.3. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
6.4. Aiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole: di ammontare pari al beneficio con le seguenti: di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

  1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
6.6. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 5, sostituire le parole: di ammontare pari al beneficio con le seguenti: di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio
6.7. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  All'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole: di ammontare pari al beneficio con le seguenti: di ammontare pari a due volte il valore del beneficio

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

  1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
6.8. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»;

   c) il comma 3 è abrogato;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è abrogato;

   f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.»;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».
6.01. Francesco Silvestri, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: mese precedente aggiungere le seguenti: , dopo le parole: «o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato».
7.1. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni per l'anno 2025 e di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-ter. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma precedente. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, a 30 milioni per l'anno 2025 e a 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
7.3. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 – Transizione energetica e mobilità sostenibile – del PNRR, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: «1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

   I) 1a fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

   II) 2a fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

   III) 3a fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

   Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

   CO2 g/km Contributo (euro)

  0-30 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia) 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia) 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia) 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia) 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia) 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia);
  31-60 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia) 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia) 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia) 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia) 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia) 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia).»;

   b) dopo il comma 1031, sono aggiunti i seguenti:

   «1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.
   1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3a fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3a fascia»;

   c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bifuel devono essere di fabbrica.»;

   d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.»;

  2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per accelerare la transizione energetica)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettere b) e c), le parole «, a condensazione» sono sostituite dalle seguenti «a pompa di calore»;

   b) al comma 16, lettera b), capoverso comma 2.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole da: «e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale» fino a: «di cui al periodo precedente» sono soppresse;

    2) le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023» sono sostituite dalle seguenti: «pompe di calore»;

    3) le parole: «, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione,» e le parole: «e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione» sono soppresse.
7.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Missione 2, Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – del PNRR è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 5. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei servizi energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7.04. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

  1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

   a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

   b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

  2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
  4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria».
7.07. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.08. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, il comma 98 è sostituito dal seguente:

   «98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi».
7.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 8.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
8.1. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  2. In via straordinaria, per l'anno 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal medesimo articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
8.01. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  2. In via straordinaria, per l'anno 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal medesimo articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
8.02. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal medesimo articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
8.03. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal medesimo articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al comma 1.
8.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal medesimo articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al comma 1.
8.05. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
8.06. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
8.07. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
*8.08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
*8.09. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
8.010. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
8.011. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture e ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.
  2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'ISMEA, anche in mancanza della richiesta da parte degli imprendi agricoltori.
  3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'ISMEA.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.012. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono aggiunte le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

  1. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti».
  2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
8.014. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

  1. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore.»

  2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
8.015. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Compensazione dei crediti d'imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)

  1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
8.016. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, si intendono soppresse.
8.017. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

ART. 8-quinquies.

  Dopo l'articolo 8-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 8-sexies.
(Modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia d'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

    2) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;

    3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

    «21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

    4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

    «27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

   b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».
8-quinquies.01. Zanella, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 8-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 8-sexies.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
8-quinquies.02. Borrelli, Grimaldi, Mari.

ART. 9.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

  12-ter. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 e 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.
  12-quater. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  12-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.
  12-sexies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9.2. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
9.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturno di Capua)

  1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.02. Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.03. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1.I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
9.04. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

  1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter:

    1) le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse;

    2) le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024”;

    3) le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 6-quinquies:

    1) le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

    2) le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'esercizio 2025”;

    3) le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024”.»
9-bis.01. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

  1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
9-bis.02. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-2026)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566 dell'articolo 1 della medesima legge n. 234 del 2021.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
9-bis.03. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

  1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
  2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.
*9-bis.04. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

  1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
  2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.
*9-bis.05. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»
**9-bis.09. Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»
**9-bis.010. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 850, il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 853 è abrogato.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
9-bis.011. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 850, il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 853 è abrogato.
9-bis.012. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
9-bis.013. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché quelle di cui provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni cui assegnare il contributo di cui al comma 2.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
9-bis.014. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
9-bis.015. Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 3:

    1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;

    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) all'Allegato 1, relativo alla regione Emilia-Romagna, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

   «RN BELLARIA – IGEA MARINA Tutto il territorio comunale

   RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale».
9-bis.016. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».
9-bis.06. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

  1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.
9-bis.08. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

  1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.
9-bis.07. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

  1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee- octies) è aggiunta la seguente: «ee- novies) Secca di Tindari».
9-bis.017. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2019, n. 148, di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
10.1. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale che beneficiano indirettamente del maggiore eventuale introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, utilizzano almeno il 50 per cento delle predette utilità per incrementare la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.
10.2. Pavanelli, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.3. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, il divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3 di cui all'articolo 4, comma 3-bis , del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2025 esclusivamente per le aziende di trasporto pubblico locale che abbiano già concluso le gare di appalto per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale non inquinanti o che dimostrino di averli già ordinati.
10.4. Simiani, Casu.

ART. 10-ter.

  Sopprimerlo.
10-ter.1. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 10-quater.

  Dopo l'articolo 10- quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

  1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
10-quater.01. Manzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quater.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»

   b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

   c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei novantadue mesi».
10-quater.03. Ubaldo Pagano.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati con le seguenti: l'acquisizione del diritto di proprietà o recupero di immobili pubblici inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ovvero l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici.
11.1. Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e privati.
11.2. Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2026 con le seguenti : con cadenza semestrale e dopo le parole Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiungere, in fine, le seguenti: e alle competenti commissioni parlamentari.
11.3. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

  1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
11.01. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Amato, Caso, Cherchi, Orrico.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

  1. Allo scopo di affrontate la carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie nonché al fine di sostenere le spese per la locazione di unità immobiliari o di porzioni da parte di studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non sono beneficiari di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del citato Fondo sono utilizzate per erogare un contributo a sostegno delle spese per la locazione con contratti scritti e regolarmente registrati, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge n. 431 del 1998, sostenute da studenti residenti in una provincia diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
11.03. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo affitto studenti fuori sede)

  1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.04. Manzi, Ubaldo Pagano.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)

  1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento (UE) n. 1304/2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-sexies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: «Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma.»
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.01. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Investimenti nel settore agricolo)

  1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica, favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW per la produzione di energia da imprese agricole, con una dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.
12.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

   b) alla lettera b), le parole: «da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima».
12.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

  1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale».
12.03. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili, sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo, e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in Unione europea, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra, ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000
  1.2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.
  1.3. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai commi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione indicate nei commi precedenti vengono incrementate di 10 punti percentuali.
  1.4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
13.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 90, primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

  1.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.2. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  1.2 Agli oneri derivanti dal comma 1.1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500.000».
  1.2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostegno dell'impresa femminile.
13.8. Peluffo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

  1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.
  2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.
  4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.
13.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

   Fertilizzanti;

   Fitosanitari;

   Mangimi;

   Sementi e piantine.

  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.03. Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.05. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*13.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*13.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

  1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*13.09. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*13.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

  1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**13.012. Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

  1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**13.013. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

  1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**13.014. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
13.015. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.016. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2.Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*13.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2.Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*13.018. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.
13.019. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e che subentrino ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute come di seguito indicate:

   a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

   b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025..
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
13.020. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.021. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.
13.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 13-quater.

  Dopo l'articolo 13-quater aggiungere il seguente:

Art. 13-quinquies.

  1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

   a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

   b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

   c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13-quater.04. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 13-quater aggiungere il seguente:

Art. 13-quinquies.

  1. Al fine di garantire, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i risarcimenti alle strutture pubbliche e private a seguito delle alluvioni verificatisi nel comune di Follonica il 18 ottobre 2023, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13-quater.05. Simiani.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

   a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

   b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

   c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

   d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
14.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

  1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

   a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

   b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

   c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

  3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;
  4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.
  5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
14.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAC 1601C), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi strutturali e d'investimento europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
14.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44)

  1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
*14.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44)

  1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
*14.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.08. Evi, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

  1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.09. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

  1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.010. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.012. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 14-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «da un rappresentante dell'ANAS S.p.a.,» sono sostituite dalle seguenti: «dal legale rappresentante di Strada dei parchi S.p.a.,».
14-bis.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 9, sopprimere la seguente parola: 8,.
14-bis.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
  10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 10-bis.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis.4. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-bis. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi S.p.a., a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
  10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 10-bis.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

  1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
  2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
14-bis.01. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

  1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.
  4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
14-bis.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-bis.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-bis.04. Ubaldo Pagano.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Pellegrini.

ART. 16.

  Sopprimere il comma 3-bis.
16.1. Scotto.

ART. 17.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   «p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17.1. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500, comprensivo dell'adeguamento automatico.
17.2. Quartini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
17.3. Dori, Zanella, Grimaldi.

ART. 17-ter.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Fondi a sostegno delle disabilità)

  1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025.
17-ter.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
17-ter.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 330, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 331, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015,» aggiungere le seguenti: «all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione – RIN,»;

   c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

   «332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-ter.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 330, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 331, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015,» aggiungere le seguenti: «all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione – RIN,»;

   c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

   «332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-ter.04. Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
17-ter.06. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
17-ter.07. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

  1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17-ter.08. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato)

  1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: «e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
17-ter.05. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

ART. 18.

  Al comma 2, sostituire le parole: 550 euro con le seguenti: 650 euro.

  Conseguentemente, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 35 milioni.
18.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogata al 31 dicembre 2024 in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in medioriente.
18.2. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

ART. 18-bis.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

  1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18-bis.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».
18-bis.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18-bis.03. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane – 2021/2022)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18-bis.04. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

  1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18-bis.05. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

  1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
  2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi, è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
  3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
  4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
  5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18-bis.06. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18-bis.07. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

  1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

   «11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno.
18-bis.08. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18-bis.09. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 40:

    1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

    2) al comma 3-quinquies, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

   b) all'articolo 47:

    1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente».
18-bis.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: 30 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) sopprimere le lettere b) e c).
19.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.3. Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)

  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.»;

   b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   i) al primo periodo, le parole: «, limitatamente all'anno 2022» sono soppresse e le parole: «175 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro»;

   ii) al secondo periodo le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»;

   iii) ai periodi terzo e quarto le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro»;

    2) al comma 2:

   i) al primo periodo, le parole: «85 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

   ii) al secondo periodo le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»;

   iii) ai periodi terzo e quarto le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro»;

    3) al comma 3:

   i) al primo periodo, le parole: «85 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

   ii) al secondo periodo le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»;

   iii) ai periodi terzo e quarto le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro»;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3, pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.»;

    5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

    6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.»;

    7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.»;

   c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «per le prime tre annualità» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro»;

    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.»;

    4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.»;

    5) al comma 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024.»;

   d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.»;

   e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.»;

   f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante utilizzo dei i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.02. Scotto, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per gli interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la prevenzione dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
  3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per i risarcimenti dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

  1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. L'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) della Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza.
19.05. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

  1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza.
19.06. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
  1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.
  1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  1-quinquies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «confermato in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, a domanda,»;

   b) alla lettera b), le parole: «di cui alla presente sezione» sono sostituite con le seguenti: «del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024».

  1-sexies. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.
  1-septies. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure urgenti per l'istruzione.
20.1. Amato, Orrico, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)

  1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200 per l'acquisto del materiale didattico.
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.01. Caso, Orrico, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.
  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.
  1.1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.
  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, e di 26.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 213.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1.1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
  1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.5. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione di ripartizione della somma di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.
21.6. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5.000.000 di euro con le seguenti: 10.000.000 di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.7. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.
21.8. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 5.
*21.9. Grimaldi, Borrelli, Fratoianni.

  Sopprimere il comma 5.
*21.10. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e di cui all'articolo 21, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
21.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
21.12. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

   a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
21.01. Penza, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI))

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
21.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

  2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».
21.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 21-bis.

  Al comma 2, sostituire le parole: 17 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma, sostituire le parole: 18 dicembre 2023 con le seguenti: 1° luglio 2024;

   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 17 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 18 dicembre 2023 con le seguenti: 1° luglio 2024;

   d) al comma 6, sostituire le parole: 17 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.
21-bis.1. Fossi, Furfaro, Simiani, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.

ART. 21-ter.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025.»
21-ter.01. Fratoianni, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Contributo adozioni internazionali)

  1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui dotazione è incrementata di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21-ter.02. Zanella, Grimaldi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 14 E 15 DICEMBRE 2023

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 discuterà dei seguenti temi: Ucraina, Medio Oriente, allargamento dell'Unione, quadro finanziario pluriennale 2021-2027, migrazione, sicurezza e difesa e agenda strategica;

    2) i pacchetti di aiuti all'Ucraina, dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, erogati direttamente dall'UE e unilateralmente dagli Stati membri ammontano a circa 82,4 miliardi di Euro;

    3) gli aiuti ammontano a circa 31 miliardi di euro in assistenza finanziaria, di bilancio e umanitaria, 17 miliardi di euro in sostegno ai rifugiati all'interno dell'UE, 25 miliardi di euro in sostegno militare e 9,4 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie;

    4) il Consiglio dovrà ribadire l'impegno dell'Unione europea a fornire all'Ucraina e al suo popolo un pieno sostegno finanziario, umanitario e militare per tutto il tempo che si renderà necessario;

    5) appare indispensabile che gli Stati membri continuino con determinazione a contribuire, a lungo termine e insieme agli altri partner europei, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, al fine di appoggiare la resistenza e contrastare gli sforzi di destabilizzazione del continente, scoraggiando ulteriori atti di aggressione in futuro;

    6) sul piano dell'allargamento, il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha riconosciuto la prospettiva dell'adesione all'Unione europea dell'Ucraina, concedendole lo status di candidato;

    7) nonostante la dichiarazione di Granada, che definisce i processi di allargamento come un «investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità», l'adesione all'Unione europea resta un processo meritocratico;

    8) l'Ucraina ha compiuto progressi nell'ambito del processo di adesione, in quanto il Paese ha già soddisfatto alcune delle condizioni richieste, ma sarà importante, nell'ambito del suo percorso, sostenere il processo di riforme che ha intrapreso e dare avvio al processo di negoziazione;

    9) l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea rappresenta l'esito ineludibile di una crisi internazionale senza precedenti sul piano della storia contemporanea europea, anche al fine di riaffermare i valori di cui l'Unione si è sempre fatta promotrice sin dalla sua istituzione e dal Manifesto di Ventotene;

    10) sul tema della difficile situazione in Medio Oriente è importante dare seguito alla dichiarazione del Consiglio europeo del 17 ottobre scorso, che definisce la posizione comune dell'UE al riguardo, condannando con la massima fermezza l'organizzazione terroristica Hamas e adoperandosi, al contempo, per l'adozione di un approccio unitario europeo finalizzato a realizzare una de-escalation del conflitto;

    11) è necessario garantire aiuti umanitari a tutte le popolazioni civili coinvolte, operando proattivamente per la ripresa di quel percorso diplomatico che, riallacciando il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato «Pace di Abramo», veda, nel rilancio della proposta soluzione «due popoli, due stati», la risposta politica all'attacco di Hamas, nella consapevolezza che il problema palestinese non possa essere risolto con la forza;

    12) sul piano dell'agenda strategica, a seguito della riunione di Granada e delle successive consultazioni, l'Unione europea, anche in considerazione degli obiettivi a lungo termine tesi a rafforzarla e nell'ottica delle prospettive connesse all'allargamento, dovrà rapidamente dare seguito ai lavori per l'agenda strategica del prossimo quinquennio, adottandola in tempi rapidi;

   considerato che:

    13) l'Italia è il punto di arrivo delle rotte dei migranti, in particolare di quelli che provengono dai Paesi africani e dall'Est europeo e ciò espone il nostro Paese a una pressione migratoria non paragonabile a quella dei partner europei;

    14) appare fondamentale per l'interesse nazionale superare i veti e promuovere un documento comune che contenga un nuovo regolamento sulla gestione delle richieste di asilo e di gestione delle politiche migratorie, realizzando uno strumento comune di solidarietà per affrontare in maniera unitaria il fenomeno;

    15) in tema di sicurezza e difesa, da tempo la Commissione sottolinea l'importanza di rafforzare tali ambiti in un'ottica comune e di collaborazione, per realizzare un'Unione geopolitica più ambiziosa, promuovendo, come indicato dalla «bussola strategica», una cultura strategica condivisa, che abbia obiettivi definiti e in grado di rafforzare la politica di sicurezza e difesa dell'Ue con un orizzonte di almeno 5-10 anni;

    16) in particolare, nel campo della sicurezza, gli obiettivi saranno quelli di rafforzare le capacità comuni di intelligence, rafforzare le politiche UE in materia di cyberdifesa, definire una comune Strategia spaziale finalizzata alla sicurezza e difesa, migliorare le capacità delle forze armate di supporto alle autorità civili nelle emergenze e nelle calamità, anche attraverso esercitazioni congiunte, rafforzare, entro il 2025, i meccanismi della sicurezza marittima, anche in regioni lontane e implementare le strategie per contrastare le minacce alla sicurezza dovute ai cambiamenti climatici;

    17) nel campo della difesa gli obiettivi da raggiungere sono quelli tesi a rafforzare le missioni e operazioni PSDC (Politica e sicurezza per la difesa comune), promuovendo un processo decisionale più rapido e flessibile, irrobustendo le strutture di comando e controllo comuni, aumentando le esercitazioni e accelerando il progetto della mobilità militare, condiviso anche in sede Nato;

    18) al fine di raggiungere i target prefissati dalla Commissione sarà fondamentale aumentare gli investimenti e dare il via alla «Capacità di intervento rapido», unità militare composta fino a 5000 unità, da utilizzare per la gestione delle crisi esterne, articolata in moduli flessibili e interoperabili e utilizzabile per l'avvio delle missioni di peace keeping, o per le operazioni di salvataggio e evacuazione;

    19) tale intervento rappresenta un passaggio obbligato verso la realizzazione di un esercito comune europea e di una difesa comune europea, quale vero e proprio spartiacque verso un'Europa federale e unita;

    20) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita, infine, sarà indispensabile verificare le condizioni che possano portare a una riforma dello strumento nella direzione di una regolamentazione che non sia penalizzante per nessuno degli Stati membri, favorisca il processo di crescita e sia sostenibile e produttiva,

impegna il Governo:

   1) ad attivarsi, in sede europea, per porre in essere e rafforzare ogni iniziativa utile a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, sia attraverso aiuti finanziari che mediante specifici supporti umanitari, militari e diplomatici, per tutto il tempo necessario e il sostegno alle riforme per il suo percorso di adesione all'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione;

   2) ad attivarsi per sollecitare l'adozione di un approccio unitario europeo volto a realizzare una de-escalation del conflitto arabo-israeliano in essere e riprendere un percorso diplomatico che punti alla soluzione «due popoli, due Stati», favorendo il dialogo tra autorità israeliane e palestinesi, con il supporto dei partner regionali e internazionali, che potrebbero svolgere un ruolo positivo nella prevenzione di un'ulteriore escalation, riallacciando anche il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato «Pace di Abramo»;

   3) ad intervenire affinché l'Unione europea, anche in considerazione degli obiettivi a lungo termine che saranno necessari a renderla più forte e competitiva, dia rapidamente seguito ai lavori per la redazione dell'Agenda strategica per il prossimo quinquennio, soprattutto nell'ottica delle prospettive connesse al processo di allargamento, per giungere all'adozione del documento in tempi rapidi e comunque entro la prossima estate;

   4) a proseguire nel percorso che dovrà portare alla modifica del Regolamento di Dublino, al fine di garantire l'adozione di una politica migratoria europea che non penalizzi i Paesi di frontiera e che si proponga di incardinare i flussi migratori in una prospettiva strategica per l'Unione;

   5) a rendere quanto mai prioritaria, considerata la recente e tragica evoluzione del contesto internazionale che lascia presagire una recrudescenza del fenomeno terroristico nel Vecchio Continente, l'adozione di una strategia di sicurezza comune volta a difendere i valori e lo stile di vita europeo dinanzi alle nuove minacce;

   6) a garantire la piena adesione dell'Italia al percorso per la sicurezza e difesa europea, tanto in termini di investimenti sul settore della difesa, quanto, soprattutto, su ricerca, tecnologia e cybersicurezza;

   7) ad adottare ogni iniziativa utile volta a promuovere la realizzazione di un esercito unico europeo, quale presidio indispensabile per garantire all'Unione europea autonomia strategica sul piano interno e geopolitico;

   8) ad attivarsi per sollecitare una piena attuazione delle politiche europee per la sicurezza e la difesa comuni, a partire dall'istituzione, entro i termini prefissati del 2025, della «Capacità di intervento rapido» e proseguendo con il rafforzamento del meccanismo di risposta alle minacce previsto nel quadro di «Galileo», delle capacità comuni di intelligence, anche attraverso il Centro satellitare UE e delle politiche UE in materia di cyberdifesa, rendendo pienamente operativa l'Unità congiunta per il cyberspazio;

   9) ad adottare le iniziative, per quanto di competenza, affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo che vengano adottate previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell'attuale congiuntura e l'indispensabilità del fattore crescita per la sostenibilità e riassorbibilità delle masse debitorie.
(6-00072) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera

impegna il Governo:

   1) ad attivarsi, in sede europea, per porre in essere e rafforzare ogni iniziativa utile a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, sia attraverso aiuti finanziari che mediante specifici supporti umanitari, militari e diplomatici, per tutto il tempo necessario e il sostegno alle riforme per il suo percorso di adesione all'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione;

   2) ad attivarsi per sollecitare l'adozione di un approccio unitario europeo volto a realizzare una de-escalation del conflitto arabo-israeliano in essere e riprendere un percorso diplomatico che punti alla soluzione «due popoli, due Stati», favorendo il dialogo tra autorità israeliane e palestinesi, con il supporto dei partner regionali e internazionali, che potrebbero svolgere un ruolo positivo nella prevenzione di un'ulteriore escalation, riallacciando anche il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato «Pace di Abramo»;

   3) ad intervenire affinché l'Unione europea, anche in considerazione degli obiettivi a lungo termine che saranno necessari a renderla più forte e competitiva, dia rapidamente seguito ai lavori per la redazione dell'Agenda strategica per il prossimo quinquennio, soprattutto nell'ottica delle prospettive connesse al processo di allargamento, per giungere all'adozione del documento in tempi rapidi e comunque entro la prossima estate;

   4) a garantire la piena adesione dell'Italia al percorso per la sicurezza e difesa europea, tanto in termini di investimenti sul settore della difesa, quanto, soprattutto, su ricerca, tecnologia e cybersicurezza;

   5) ad attivarsi per sollecitare una piena attuazione delle politiche europee per la sicurezza e la difesa comuni, a partire dall'istituzione, entro i termini prefissati del 2025, della «Capacità di intervento rapido» e proseguendo con il rafforzamento del meccanismo di risposta alle minacce previsto nel quadro di «Galileo», delle capacità comuni di intelligence, anche attraverso il Centro satellitare UE e delle politiche UE in materia di cyberdifesa, rendendo pienamente operativa l'Unità congiunta per il cyberspazio;

   6) ad adottare le iniziative, per quanto di competenza, affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo che vengano adottate previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell'attuale congiuntura e l'indispensabilità del fattore crescita per la sostenibilità e riassorbibilità delle masse debitorie.
(6-00072)(Testo modificato nel corso della seduta) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; Allargamento; revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale; Sicurezza e Difesa; Migrazione;

   considerato che:

    2) in linea con le precedenti Conclusioni, il Consiglio europeo sarà chiamato a confermare il proprio impegno nei confronti dell'Ucraina in relazione a tutti i suoi aspetti: diplomatico, economico, militare e umanitario;

    3) resterà prioritario il supporto diplomatico per realizzare la Formula di Pace Ucraina, unitamente ad ogni sforzo volto a mantenere una forte pressione sulla Russia responsabile della guerra di aggressione in corso, a partire dalle decisioni in materia di sanzioni;

    4) i Capi di Stato e di Governo discuteranno sulla prospettiva dei prossimi impegni in materia di sicurezza ucraina alla luce del Rapporto dell'Alto Rappresentante;

    5) il Consiglio europeo sarà chiamato a confermare l'impegno dell'Unione europea affinché il grano dell'Ucraina possa arrivare ai Paesi terzi cui esso è destinato, con la necessità di sviluppare la capacità dei «Corridoi di Solidarietà» su tutte le rotte;

    6) i Capi di Stato e di Governo avranno uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente, alla luce degli sviluppi innescati dai drammatici attentati terroristici dello scorso 7 ottobre da parte di Hamas;

    7) il Consiglio Europeo sarà chiamato a pronunciarsi in materia di allargamento sulla base del «Pacchetto Allargamento» che la Commissione europea ha presentato lo scorso 8 novembre e che contiene una valutazione dettagliata ed i progressi compiuti dai Paesi interessati nei loro rispettivi percorsi di adesione. Unitamente al «Pacchetto Allargamento», la Commissione europea ha presentato un Piano di Crescita per i Balcani Occidentali, con proposte di integrazione graduale dei Paesi della regione e la previsione di uno Strumento finanziario per la riforma e la crescita per tali Paesi nel periodo 2024-2027;

    8) a seguito delle indicazioni del Consiglio europeo di ottobre, il negoziato europeo sulla revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale è proseguito a ritmo serrato in vista delle decisioni che i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati ad adottare;

    9) in materia di Sicurezza e Difesa, i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati a fare il punto sulla base delle Conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2022 e della Dichiarazione di Versailles (10-11 marzo 2022) e con l'obiettivo della realizzazione della Bussola Strategica;

    10) il Consiglio europeo ribadirà la necessità di proseguire il lavoro per la definizione di una Agenda Strategica europea;

    11) il Consiglio europeo sarà chiamato ad esprimere una ferma condanna delle minacce ibride che includono anche la strumentalizzazione da parte di Stati terzi del fenomeno migratorio;

    12) su richiesta italiana, il Consiglio europeo avrà una discussione strategica sulla «migrazione» con particolare attenzione alla sua dimensione esterna, tenuto anche conto del consenso emerso a livelli dei parlamenti nazionali nell'ultima COSAC di Madrid, del 26-28 novembre 2023,

impegna il Governo:

   1) a fornire all'Ucraina tutto il necessario sostegno da un punto di vista diplomatico, economico e finanziario, militare e umanitario, oltre a garantire la necessaria protezione umanitaria e l'assistenza civile alla popolazione, nonché a garantire adeguatamente la protezione delle infrastrutture critiche e dell'energia;

   2) a lavorare per un percorso diplomatico che consenta di pervenire ad una pace giusta e duratura anche in vista di un possibile Vertice globale per la Pace;

   3) a sostenere tutte le iniziative in materia di giustizia internazionale relative ai gravi crimini di cui si è resa responsabile la Federazione Russa;

   4) a ribadire la ferma condanna di Hamas, responsabile dei gravi attacchi terroristici del 7 ottobre scorso e della violazione della tregua faticosamente raggiunta a fine novembre, ed a sostenere ogni iniziativa per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti;

   5) ad adottare tutte le misure necessarie ad impedire il trasferimento di risorse nazionali ed europee in favore di Hamas e a garantire che le azioni illecite commesse da questa organizzazione e da altre organizzazioni terroristiche legate all'estremismo di matrice islamica siano perseguite in conformità al diritto internazionale;

   6) ad adottare tutte le misure di contrasto politico, legale e finanziario, ivi inclusa l'inclusione nell'elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e oggetto di misure restrittive, nei confronti di Hamas e di tutte le altre organizzazioni terroristiche legate all'estremismo di matrice islamica;

   7) a ribadire il diritto dello stato di Israele alla propria esistenza e sicurezza, nel pieno rispetto del diritto internazionale;

   8) in linea con le Conclusioni del Consiglio Europeo del 26 e 27 ottobre, a ribadire l'impegno dell'Italia nel fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso nella striscia di Gaza, già dimostrato mediante l'invio, in questo contesto, di materiale umanitario dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi e della nave ospedale Vulcano per la cura, in particolare, dei minori feriti a Gaza;

   9) a condannare in modo fermo e inequivoco ogni forma di antisemitismo, in linea con la Strategia europea in questo settore;

   10) a proseguire l'azione diplomatica per un dialogo politico finalizzato ad una soluzione di pace duratura fondata sul principio di due popoli e due Stati;

   11) ad adoperarsi, sia per quanto riguarda le crisi in atto in Ucraina e in Israele e più in generale nel quadro geopolitico complessivo, affinché le interferenze esterne nei processi democratici dell'Unione europea e dei singoli Stati membri – quali le sempre più insidiose pratiche di disinformazione sui social media e sui media tradizionali, che sono concepite per influenzare l'opinione pubblica – siano adeguatamente prevenute, individuate e sanzionate; a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione;

   12) a sostenere il processo di allargamento quale strumento e investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità dell'Unione europea e dei suoi vicini, nonché quale motore di cambiamento;

   13) a sostenere la sollecita apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina, della Moldova e della Bosnia Erzegovina ed a riconoscere lo stato di candidato della Georgia;

   14) a ribadire che l'allargamento resta un processo basato sul merito e subordinato al pieno raggiungimento, da parte di tutti i Paesi candidati, delle condizioni richieste per divenire uno Stato Membro, a partire dal pieno rispetto dei valori e dei principi su cui si fonda l'Unione europea;

   15) ad adoperarsi affinché l'Unione europea rispetti l'impegno, inequivocabile e prioritario, assunto nei confronti dei Paesi dei Balcani Occidentali e relativo alla loro prospettiva di adesione all'Unione. In questo contesto, il recente Piano per la Crescita per i Balcani Occidentali, presentato dalla Commissione europea, costituisce un'importante novità diretta a favorire l'integrazione di detti Paesi nel sistema europeo, ferma restando la realizzazione dell'obiettivo primario del loro ingresso a pieno titolo nell'Unione europea;

   16) a contribuire, in parallelo al processo di allargamento, al dibattito sulle riforme dell'Unione europea per individuare soluzioni adeguate in materia di politiche, risorse e, in prospettiva, meccanismi istituzionali, affinché l'Unione europea sia pienamente all'altezza delle sue ambizioni e del suo ruolo nel contesto globale;

   17) ad adoperarsi per una revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale secondo un approccio a pacchetto che destini risorse adeguate non solo all'assistenza all'Ucraina ma anche all'attuazione di efficaci politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, indispensabili per affrontare i recenti fenomeni che hanno riguardato in particolare l'Italia, nonché alla realizzazione di politiche in grado di promuovere e sostenere la competitività dell'Unione europea, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria delle misure a tali fini adottate;

   18) a lavorare affinché l'Unione europea contribuisca alla sicurezza globale attraverso una piena attuazione della Bussola strategica e la realizzazione di una industria europea della difesa basata su nuove tecnologie, nel quadro della vocazione atlantica dell'Unione;

   19) a proseguire nell'azione affinché la migrazione continui a rappresentare una priorità per l'Unione europea, con particolare riguardo alla dimensione esterna, attraverso un Partenariato di carattere paritario e non predatorio con l'Africa e i Paesi del Vicinato Sud, di cui il Piano Mattei costituisce una leva essenziale. Le priorità restano una politica efficace di prevenzione delle partenze irregolari, il contrasto ai trafficanti di esseri umani, una politica europea dei rimpatri credibile ed efficace e lo sviluppo di canali di migrazione legale;

   20) a negoziare un accordo sulla nuova governance economica europea che rappresenti un giusto equilibrio fra crescita economica, investimenti e sostenibilità della finanza pubblica e che limiti l'introduzione di meccanismi di riduzione del deficit e del rapporto debito/PIL alla salvaguardia della solidità della finanza pubblica degli Stati membri. Con riferimento alla proposta originaria della Commissione a ribadire l'importanza della titolarità nazionale del nuovo approccio ed a preservare l'opportuna gradualità della riduzione dei deficit di bilancio.
(6-00073) «Molinari, Foti, Barelli, Lupi, Giglio Vigna, Candiani, Mantovani, Rossello, Pisano».


   La Camera,

   premesso che:

    1) nel prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, i Capi di Stato e di Governo discuteranno di importanti questioni inerenti al conflitto russo/ucraino, alla situazione in Medio Oriente, all'allargamento dell'Unione europea, al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alla sicurezza e alla difesa, alle relazioni esterne;

    2) il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

    3) dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, non si fermano gli attacchi perpetrati dalla Russia a danno dei civili e delle infrastrutture critiche dell'Ucraina;

    4) il Consiglio europeo affronterà nuovamente la situazione in Medio Oriente a seguito dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele e il tragico scenario che si sta delineando nella Striscia di Gaza con l'assedio da parte dell'esercito israeliano;

    5) la catastrofica situazione umanitaria a Gaza, con l'escalation militare che sta tragicamente colpendo la popolazione, si è ulteriormente aggravata con l'espansione delle operazioni militari di terra e i bombardamenti anche nel Sud della Striscia nell'area di Khan Yunis. Gran parte della parte settentrionale di Gaza è stata ridotta in macerie e secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite si contano circa 1,9 milioni di persone sfollate proprio nel Sud della Striscia;

    6) come denunciato da ultimo anche dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il sistema sanitario di Gaza è al collasso. I camion con gli aiuti umanitari che entrano dal valico egiziano di Rafah sono assolutamente insufficienti; pertanto, appare necessaria la completa apertura anche dal valico di Kerem Shalom, al confine tra Israele, Gaza e l'Egitto, al fine di garantire l'accesso di ulteriore cibo, acqua e medicinali;

    7) dall'inizio delle operazioni militari a Gaza sono morti 130 membri del personale delle Nazioni Unite, un numero che, come dichiarato dal Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres non ha precedenti;

    8) la Commissione europea ha comunicato che a fronte del continuo deterioramento della situazione umanitaria fornirà 125 milioni di euro in aiuti umanitari al popolo palestinese nel 2024. Il finanziamento è finalizzato a sostenere le organizzazioni umanitarie che operano sia a Gaza che in Cisgiordania, dove molte comunità palestinesi sono a rischio di sfollamento o già sfollate con la forza, i progetti umanitari finanziati dall'Unione europea forniranno servizi di protezione, come assistenza legale o assistenza materiale alle persone colpite dalla violenza dei coloni, dalla confisca di proprietà privata o dalla perdita dei mezzi di sussistenza e sosterrà il loro accesso ai servizi di base e all'istruzione in caso di emergenza;

    9) in Cisgiordania si registrano, infatti, gravissimi episodi di violenza da parte di coloni israeliani e ad aggravare il quadro – sul quale già l'Onu si era pronunciata per l'illegalità di molti insediamenti – si aggiunga, da ultimo, la decisione del governo israeliano di autorizzare la costruzione di ulteriori 1.738 unità abitative per i coloni a Gerusalemme Est;

    10) gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato Antony Blinken, hanno annunciato «un divieto di visto per gli estremisti israeliani responsabili di violenze nel territorio», aggiungendo che i coloni israeliani che attaccano i palestinesi in Cisgiordania «saranno sottoposti a sanzioni mirate»;

    11) anche il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Unione europea, Peter Stano, ha sottolineato che «il trend dei coloni in Cisgiordania è molto pericoloso e che può solo peggiorare la già complessa situazione». Inoltre, la Ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha dichiarato di voler discutere con i colleghi Ue l'introduzione di restrizioni all'ingresso dell'Unione europea per i coloni israeliani estremisti della Cisgiordania;

    12) l'attacco terroristico da parte di Hamas ad Israele è stato prontamente condannato con la massima fermezza da larghissima parte della comunità internazionale, a partire dall'Italia e dall'Unione europea che hanno offerto pieno sostegno a Israele nell'esercizio del suo diritto alla difesa, ma al contempo richiesto il rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario da parte di Israele;

    13) a fronte della delicata situazione internazionale che si sta delineando su scala globale è necessario un deciso cambio di passo da parte dell'Unione Europea verso un ruolo sempre più coeso e autorevole, cui l'Italia deve contribuire recuperando incisività e credibilità internazionale, ai fini dell'individuazione di una soluzione politica per la pacificazione nel pieno rispetto del diritto internazionale, sia del conflitto israelo-palestinese sia di quello russo-ucraino;

    14) alla luce del nuovo scenario internazionale e delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, è urgente intensificare il confronto tra gli Stati membri sulla politica di sicurezza e difesa, a partire dal potenziamento dello strumento dell'European peace facility sia ai fini della prevenzione dei conflitti che della autonoma capacità di risposta dell'Unione europea. Come delineato dalla bussola strategica per l'Unione europea, sono necessari anche ulteriori sforzi per rafforzare la cybersicurezza e la cyberdifesa, contro minacce ibride e fake news, in grado di orientare gli scenari di politica interna ed internazionale;

    15) il Consiglio europeo sarà impegnato sulla questione dell'allargamento e del processo di stabilizzazione e di associazione nonché sulle ulteriori misure da adottare al riguardo; tenendo conto della complessa situazione internazionale che si sta attraversando e alla luce del «Pacchetto allargamento 2023» adottato nel novembre dalla Commissione europea, risulta fondamentale sostenere l'adesione di Ucraina e Moldova e garantire lo status di candidato alla Georgia, superando in particolare l'opposizione dell'Ungheria di Orban;

    16) altrettanto essenziale risulta riaffermare la volontà di proseguire con determinazione nel processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, nella consapevolezza politica che tale area è di massimo interesse per l'Europa e in primo luogo per l'Italia,, anche in considerazione del rischio di veder aumentare l'influenza della Russia in quegli stessi Stati, e del forte attivismo diplomatico e finanziario della Cina nell'area, elementi che hanno un particolare impatto sul quadro degli equilibri geopolitici, sia alla luce delle tensioni serbo kosovare sia nello scenario globale;

    17) le tensioni internazionali stanno infatti avendo pesanti ripercussioni in aree sensibili del continente europeo, da decenni al centro degli sforzi di pacificazione e stabilizzazione sia dell'Italia che dell'Unione europea nel suo complesso; oggi i rischi di destabilizzazione per i Balcani occidentali crescono esponenzialmente, in particolare in paesi come Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, lungo le linee di faglie della tradizionale sfera di influenza russa nella regione, e dove l'Unione europea ha sperato di utilizzare la prospettiva europea per la normalizzazione dei rapporti; particolare preoccupazione desta altresì la diffusione, su media mainstream, giornali e portali, di una forte propaganda filorussa, nonché di attacchi contro la società civile, media indipendenti e opposizione, nell'intera area balcanica;

    18) infine, nei giorni in cui San Marino è impegnata nelle fasi decisive del negoziato con l'Unione europea su un accordo di associazione, l'Italia dovrà garantire il proprio appoggio e assicurare nelle sedi europee il proprio impegno nell'accelerare il processo;

    19) il tema dell'allargamento si accompagna a quello dell'evoluzione dei meccanismi decisionali nell'assetto istituzionale dell'Unione europea, pertanto risulta opportuna una riflessione sul processo di allargamento più inclusiva, con i Paesi cioè che ne sono potenzialmente interessati, ai fini della creazione di una vera comunanza di intenti e valori che consenta poi una maggiore integrazione;

    20) è stata approvata dal Parlamento europeo la proposta di revisione dei trattati elaborata sulla scorta delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e finalizzata a rafforzare l'Unione europea nella sua capacità di azione, legittimità democratica e assunzione di responsabilità, superando anche la possibilità di esercitare forme di veto in sede decisionale. Su tale proposta, il 22 novembre scorso, il Parlamento europeo – che chiama ora il Consiglio europeo a convocare quanto prima una Convenzione, secondo la procedura ordinaria di revisione dei trattati ha approvato, a maggioranza ma con importanti divisioni all'interno del PPE, anche una Risoluzione per il superamento quasi senza eccezioni del potere di veto in materie essenziali quali sicurezza, difesa comune, armonizzazione fiscale, politica estera, bilancio pluriennale, con la contestuale adozione della procedura legislativa ordinaria;

    21) il 20 giugno 2023 la Commissione europea ha presentato, in linea con l'impegno assunto nel dicembre 2020, un pacchetto di proposte per la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021- 2027 e uno per l'introduzione di nuove risorse proprie per il bilancio europeo, fortemente eroso dai gravi accadimenti degli ultimi anni, allo scopo, tra l'altro, di rimborsare le spese per il finanziamento di Next Generation EU e ridurre il peso dei trasferimenti nazionali basati sul reddito nazionale lordo (RNL). I due pacchetti di proposte – su cui non v'è consenso generale e che sono soggetti ad iter legislativi e tempistiche differenti – prevedono un rafforzamento mirato del bilancio dell'Unione europea in un numero limitato di settori ritenuti prioritari (Ucraina; migrazione e sfide esterne; competitività tecnologica europea attraverso la piattaforma STEP) e l'istituzione di due nuove risorse proprie dell'Unione europea (derivanti dal sistema ETS e dal meccanismo CBAM) più una temporanea (basata su dati statistici utili delle imprese);

    22) è ancora in corso anche il negoziato sul processo di revisione del quadro della governance economica europea – elemento fondamentale del processo di integrazione europea –, mentre dal 1° gennaio 2024 è prevista la disattivazione della clausola generale di salvaguardia che ha consentito agli Stati membri dell'Unione europea di deviare temporaneamente dagli obblighi posti dal Patto di stabilità e crescita: questioni critiche per il nostro Paese, su cui l'azione negoziale del Governo non sembra essere stata adeguatamente condotta;

    23) sulla credibilità e affidabilità del Paese nella mediazione in seno all'Unione, sia per la revisione del bilancio che della governance economica europea, pesa in ogni caso la condotta del Governo e della maggioranza parlamentare sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes): dopo quattro mesi di sospensiva, rischia di essere nuovamente rinviata la discussione della proposta di legge che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo che modifica il Trattato istitutivo del Mes. L'Italia resta così l'unico paese dell'eurozona a non aver ancora provveduto alla ratifica, di fatto impedendo l'entrata in vigore del nuovo meccanismo e la possibilità di utilizzo per quei paesi che ne avrebbero intenzione;

    24) è ancora in vigore la reintroduzione dei controlli alla frontiera interna terrestre con la Slovenia che l'Italia ha deciso, come altri Stati membri, in base all'articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen, a causa di rafforzati timori di atti terroristici sul territorio dell'Unione in relazione alla situazione in Medio Oriente e delle informazioni di intelligence circa la possibile infiltrazione di minacce sulle rotte migratorie dei Balcani;

    25) sul tema delle migrazioni, sembra necessario richiamare in questa sede la grave problematicità del trattato che la Presidente del Consiglio ha stipulato con l'Albania, che seppure non formalmente dichiarato incompatibile con la normativa europea pone in discussione il più generale principio di diritto internazionale del non refoulement, e ribadirne dunque la generale illegittimità, oltre alla completa inettitudine a garantire una risposta adeguata ad un fenomeno migratorio di ben altra complessità;

    26) il 7 dicembre si è tenuto a Pechino il 24° vertice bilaterale tra Unione europea e Cina incentrato sullo stato delle relazioni. Il vertice è stata un'opportunità per dialogare su questioni strategiche e di politica estera, diritti umani, commercio ed economia, clima, ambiente e digitale. L'Unione europea ha sottolineato alla Cina l'importanza di realizzare relazioni economiche più equilibrate con condizioni di parità e reciprocità. Le conclusioni del vertice evidenziano l'importanza che le relazioni strategiche con la Cina, in un contesto geopolitico caratterizzato da forte instabilità, si svolgano in sede comunitaria e non già mediante intese bilaterali che finiscono con l'isolare il nostro Paese rispetto ai partner europei;

    27) occorre che l'Italia, in linea con le conclusioni dello scorso Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre, continui a ribadire il suo perdurante sostegno alla promozione di una pace sostenibile e duratura tra Armenia e Azerbaigian sulla base dei principi del riconoscimento della sovranità, dell'inviolabilità delle frontiere e dell'integrità territoriale, oltre che l'importanza di garantire i diritti e la sicurezza degli armeni del Karabakh, ivi inclusi coloro che desiderino fare ritorno alle proprie case,

impegna il Governo:

   1) a continuare ad assicurare il pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel quadro dell'azione multilaterale dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche al fine di assicurare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

   2) a ribadire la ferma condanna degli attacchi che la Russia continua a perpetrare sui civili ucraini e sulle infrastrutture del Paese;

   3) ad adoperarsi, in sede europea e internazionale, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, e a rafforzare gli sforzi, anche alla luce del protrarsi del conflitto, per l'avvio di una soluzione diplomatica volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della indipendenza, della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

   4) a contribuire a tutte le azioni di assistenza umanitaria e protezione civile nei confronti della popolazione ucraina intraprese dall'Unione europea anche in considerazione del peggioramento delle condizioni climatiche e dei gravi danneggiamenti inflitti dalla Russia alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina;

   5) a sostenere, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea, la realizzazione concreta e rapida di un sistema di decisioni comuni, la previsione di strumenti di intervento integrati e lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, a partire dal potenziamento dell'European peace facility;

   6) a promuovere, nel quadro della bussola strategica per l'Unione europea, il rafforzamento della cybersicurezza e della cyberdifesa, in particolare per il contrasto di minacce ibride e di fake news;

   7) ad attivarsi immediatamente in merito alla situazione in Medio Oriente, affinché l'Italia continui a partecipare e sostenere ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea sia insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, di evitare l'escalation militare nell'area anche mediante il dialogo con i partner della regione, compresa l'Autorità palestinese, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario;

   8) a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace, sostenendo una conferenza di pace internazionale e a riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l'obiettivo dei «due popoli e due Stati»;

   9) a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite al fine di tutelare la popolazione civile di Gaza, attraverso la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, anche mediante la completa apertura del valico di Kerem Shalom, l'apertura di corridoi umanitari, nonché la previsione di «safe zones» per i civili, incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, nel pieno rispetto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, anche al fine di garantire l'incolumità degli operatori delle organizzazioni internazionali umanitarie ancora presenti nella Striscia;

   10) ad adoperarsi, in linea con quanto già fatto dagli Stati Uniti e richiesto dall'alto rappresentante della politica estera Josep Borrel, affinché l'Unione europea appronti un pacchetto di sanzioni contro i coloni estremisti che si stanno rendendo colpevoli di violenti attacchi alla popolazione palestinese in Cisgiordania, anche alla luce dell'ostacolo che gli stessi rappresentano per l'avvio di un reale percorso di pace tra i due popoli;

   11) in merito all'allargamento, a sostenere l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione europea nonché a garantire lo status di candidato alla Georgia;

   12) ad assicurare nelle sedi europee ogni sforzo teso a sostenere la rapida conclusione del negoziato con la Repubblica di San Marino sull'accordo di associazione;

   13) a sostenere il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e dell'Italia nei Balcani, favorendo l'esplicarsi di percorsi di integrazione economica e rassicurando i Paesi candidati dei Balcani che vi è la volontà di proseguire con determinazione il processo di adesione;

   14) ad accelerare le azioni diplomatiche e d'ogni altra natura utili a risolvere al più presto la vicenda relativa al Kosovo, quale primo e necessario passo per rendere di nuovo credibile il futuro europeo della Serbia, nonché ad adoperarsi per una cornice di stabilità politica e per una chiara collocazione internazionale di quest'ultima;

   15) ad assumere una chiara e determinata posizione, a livello bilaterale e in tutti gli organismi europei, nei confronti delle azioni destabilizzanti nei Paesi balcanici, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia nell'immediata area di interesse dell'Italia e della quasi totalità dei Paesi europei;

   16) a trattare nelle sedi europee la questione dell'indirizzo e del finanziamento dei media in senso filorusso nell'area dei Balcani, con le ripercussioni in termini di politica estera ed internazionale e nelle relazioni l'Unione europea che ciò comporta;

   17) a promuovere in ogni caso occasioni e forme di dialogo, confronto e convergenza con i Paesi europei interessati dal processo di allargamento, al fine di consentire una riflessione più ampia e inclusiva che agevoli successivamente il processo dell'integrazione, nonché l'evoluzione dell'assetto istituzionale dell'Unione europea attorno ad intenti e valori condivisi;

   18) a favorire, parallelamente al processo di allargamento, la proposta di una modifica dei Trattati finalizzata a rafforzare la capacità di azione e, assieme, la legittimità democratica e l'assunzione di responsabilità dell'Unione europea, e a tali fini ad agire in sede europea per garantire la convocazione di una Convenzione per procedere alla revisione dei trattati secondo la procedura ordinaria;

   19) a promuovere, nel quadro della revisione dei Trattati e in linea di continuità con le scelte europeiste da sempre operate dall'Italia, che siano introdotte nell'ambito dei negoziati per l'adesione dei Paesi candidati forme innovative di coinvolgimento democratico per garantire il consenso nei Paesi membri e modalità per assicurare la cooperazione leale con i Paesi candidati, nonché ad avviare una riflessione su una fase democratica e costituente, incentrata sul prossimo Parlamento europeo, da inserire nell'agenda strategica 2024-2029;

   20) a proseguire, in un quadro di alleanze coerente con i propri obiettivi e costruttivo, i negoziati per la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e l'introduzione di nuove risorse proprie, che alimentino il bilancio europeo riducendo il contributo nazionale basato sul reddito nazionale lordo, con l'obiettivo di dotare di risorse e strumenti adeguati le politiche europee, in particolare sostenendo il loro impiego in investimenti sostanziali per la crescita e la coesione economica, sociale e territoriale, in settori strategici come la duplice transizione verde e digitale, per l'innovazione tecnologica e a sostegno delle imprese;

   21) a sostenere la proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento finale e dei documenti di chiusura sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione;

   22) a profondere ogni sforzo per scongiurare gli effetti del ripristino degli obblighi posti dal PSC e per giungere a una conclusione soddisfacente del negoziato sulla riforma della governance economica europea, tale da assicurare flessibilità, titolarità e differenziazione nazionale, riduzione della pro-ciclicità e adattamento a contesti economico-finanziari mutevoli, e sostegno alla crescita, tra le varie, evitando il ricorso a regole automatiche e indistinte, esclusione dalla spesa netta di spese per riforme o per investimenti, in particolare quelle relative al PNRR, per la transizione verde e digitale, il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, lo scorporo del debito accumulato a causa di emergenze o eventi eccezionali, e istituendo e rendendo permanenti strumenti come anzitutto il Next Generation EU;

   23) a promuovere l'avvio della riflessione sia per la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona sia per la revisione, in una prospettiva di medio periodo, dei parametri di riferimento del 3 per cento per il disavanzo pubblico e del 60 per cento per il debito pubblico, ormai privi di rappresentatività;

   24) a favorire, per quanto di competenza, la rapida ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), assicurando al Paese la credibilità e l'affidabilità necessarie anche ai fini dei negoziati in corso in seno all'Unione;

   25) a garantire che la sospensione della libera circolazione nello spazio Schengen resti una misura temporanea dettata da una situazione straordinaria, e che la reintroduzione dei controlli alle frontiere abbia un'applicazione temporanea, rigorosamente aderente ad oggettive necessità di prevenzione delle minacce terroristiche, evitando che sia messo in discussione lo spazio Schengen come acquisizione fondamentale dell'Unione europea;

   26) a ribadire il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, e a garantire l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani nella gestione migratoria regolare nonché la creazione di corridoi umanitari.
(6-00074) «Braga, De Luca, Provenzano, Amendola, Boldrini, Iacono, Madia, Porta, Quartapelle Procopio».


   La Camera

impegna il Governo:

   1) a continuare ad assicurare il pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel quadro dell'azione multilaterale dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche al fine di assicurare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

   2) a ribadire la ferma condanna degli attacchi che la Russia continua a perpetrare sui civili ucraini e sulle infrastrutture del Paese;

   3) ad adoperarsi, in sede europea e internazionale, per il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino e per l'immediata cessazione delle operazioni belliche, e a rafforzare gli sforzi, anche alla luce del protrarsi del conflitto, per l'avvio di una soluzione diplomatica volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della indipendenza, della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

   4) a contribuire a tutte le azioni di assistenza umanitaria e protezione civile nei confronti della popolazione ucraina intraprese dall'Unione europea anche in considerazione del peggioramento delle condizioni climatiche e dei gravi danneggiamenti inflitti dalla Russia alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina;

   5) a promuovere, nel quadro della bussola strategica per l'Unione europea, il rafforzamento della cybersicurezza e della cyberdifesa, in particolare per il contrasto di minacce ibride e di fake news;

   6) ad attivarsi immediatamente in merito alla situazione in Medio Oriente, affinché l'Italia continui a partecipare e sostenere ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea sia insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, di evitare l'escalation militare nell'area anche mediante il dialogo con i partner della regione, compresa l'Autorità palestinese, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario;

   7) a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace, sostenendo una conferenza di pace internazionale e a riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l'obiettivo dei «due popoli e due Stati»;

   8) in merito all'allargamento, a sostenere l'apertura dei negoziati di adesione di Ucraina e Moldova e Bosnia-Erzegovina all'Unione europea nonché a garantire lo status di candidato alla Georgia;

   9) ad assicurare nelle sedi europee ogni sforzo teso a sostenere la rapida conclusione del negoziato con la Repubblica di San Marino sull'accordo di associazione;

   10) a sostenere il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e dell'Italia nei Balcani, favorendo l'esplicarsi di percorsi di integrazione economica e rassicurando i Paesi candidati dei Balcani che vi è la volontà di proseguire con determinazione il processo di adesione;

   11) a proseguire le azioni diplomatiche e d'ogni altra natura utili a risolvere al più presto la vicenda relativa al Kosovo, quale primo e necessario passo per rendere di nuovo credibile il futuro europeo della Serbia, nonché ad adoperarsi per una cornice di stabilità politica e per una chiara collocazione internazionale di quest'ultima;

   12) a trattare nelle sedi europee la questione dell'indirizzo e del finanziamento dei media in senso filorusso nell'area dei Balcani, con le ripercussioni in termini di politica estera ed internazionale e nelle relazioni l'Unione europea che ciò comporta;

   13) a promuovere in ogni caso occasioni e forme di dialogo, confronto e convergenza con i Paesi europei interessati dal processo di allargamento, al fine di consentire una riflessione più ampia e inclusiva che agevoli successivamente il processo dell'integrazione, nonché l'evoluzione dell'assetto istituzionale dell'Unione europea attorno ad intenti e valori condivisi;

   14) a sostenere la proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento finale e dei documenti di chiusura sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione;

   15) a garantire che la sospensione della libera circolazione nello spazio Schengen resti una misura temporanea dettata da una situazione straordinaria, e che la reintroduzione dei controlli alle frontiere abbia un'applicazione temporanea, rigorosamente aderente ad oggettive necessità di prevenzione delle minacce terroristiche, evitando che sia messo in discussione lo spazio Schengen come acquisizione fondamentale dell'Unione europea;
(6-00074)(Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, De Luca, Provenzano, Amendola, Boldrini, Iacono, Madia, Porta, Quartapelle Procopio».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Consiglio europeo si riunirà il 14 e 15 dicembre prossimi in una situazione internazionale ancora molto complessa e dagli sviluppi difficilmente prevedibili;

    2) il brutale attacco terroristico perpetrato da Hamas lo scorso 7 ottobre ha determinato una reazione immediata da parte di Israele, con un'imponente manovra terrestre affiancata poi da massicci bombardamenti aerei o di artiglieria, che per quanto condotti con sistemi d'arma ad elevata tecnologia e precisione, non garantiscono discriminazione tra obiettivi, anche a causa dell'elevata densità abitativa a Gaza e della necessità di colpire i tunnel di Hamas;

    3) Hamas al contempo ha reagito – e continua a farlo – con un fitto lancio di razzi verso Israele contro obiettivi in larga misura civili e con procedure criminali, quali l'utilizzo di infrastrutture non militari – ospedali in primis – per fini bellici e l'uso della popolazione come scudo;

    4) la condotta delle operazioni su entrambi i fronti ha avuto e continua ad avere dunque conseguenze dirette sui civili; da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le sofferenze della popolazione e porre fine al conflitto, che nella logica di Israele non può prescindere dalla neutralizzazione definitiva di Hamas;

    5) nel ribadire la condanna con la massima fermezza di Hamas per i suoi attacchi, il diritto di Israele di difendersi e al tempo stesso l'importanza di garantire la protezione dei civili, la priorità che l'Unione europea deve perseguire è evitare un'ulteriore escalation del conflitto a livello regionale, un'eventualità che, oltre alle gravissime ripercussioni politiche, economiche e umanitarie, innescherebbe un'ulteriore polarizzazione delle relazioni internazionali;

    6) il conflitto in Medio Oriente si innesta infatti in una situazione già complessa per il perdurare del conflitto determinato dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, i cui esiti – nell'attuale fase di stallo – dipenderanno in larga parte dalla scelta da parte dei paesi occidentali di continuare a fornire aiuti e sostegno all'Ucraina, anche al fine di evitare la recrudescenza degli attacchi da parte della Russia;

    7) il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace, e adottato 11 pacchetti di sanzioni; dall'inizio dell'aggressione russa, l'Unione europea ha intensificato il proprio sostegno all'Ucraina, mobilitando circa 19,7 miliardi di euro, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macro finanziaria. Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l'Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo. Complessivamente l'Unione europea e gli Stati membri, in via bilaterale, hanno finora fornito assistenza all'Ucraina per circa 80 miliardi di euro;

    8) la cornice politica dell'azione dell'Unione europea verso l'Ucraina è stata ribadita dal Consiglio europeo nella riunione del 26 e 27 ottobre;

    9) in tale ambito, per rispondere alla richiesta urgente di munizioni e missili da parte dell'Ucraina, sono state adottate ulteriori misure per effettuare in modo collettivo ordini di acquisti dall'industria europea della difesa per ricostituire le scorte nazionali e aumentare le consegne all'Ucraina, nonché sostenere l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa nel settore delle munizioni e dei missili;

    10) tra i temi di cui si discuterà nel Consiglio europeo ci sarà anche l'allargamento, con particolare riferimento all'avvio dei negoziati con Moldova, Ucraina e Bosnia-Erzegovina e allo status di paese candidato alla Georgia;

    11) all'interno di questo difficile contesto internazionale, sul tavolo del Consiglio europeo avranno un peso determinante i dossier economici, considerando che in caso di mancata approvazione delle nuove regole entro la fine del 2023 torneranno in vigore le regole fiscali pre-Covid;

    12) a partire dal 2020, l'Unione europea ha dovuto confrontarsi con una serie senza precedenti di sfide impreviste: la pandemia, la crisi economica, i fenomeni migratori, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse;

    13) sul debito del nostro Paese, alle conseguenze dei fenomeni di portata più vasta elencati precedentemente si aggiungono i nefasti effetti macroeconomici e di finanza pubblica di politiche nazionali scarsamente selettive, quali il superbonus;

    14) in questo contesto, la Commissione ha presentato una proposta di riforma del Patto di Stabilità e Crescita comprensiva di tre diversi atti legislativi: un nuovo regolamento per l'effettivo coordinamento delle politiche economiche, la modifica del regolamento n. 1467/97 sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, e la modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, dei quali l'ultimo richiede l'approvazione all'unanimità; tale pacchetto di riforme ha il duplice scopo di rispondere ai livelli significativamente più elevati di debito pubblico accumulati dagli Stati membri a causa della pandemia e di sostenere le riforme e gli investimenti;

    15) la mancanza di chiarezza sulla ratifica della riforma del MES da parte dell'Italia, anziché facilitare la trattativa, mette il Governo in una posizione di sempre maggiore marginalità rispetto agli altri Paesi europei, posizione aggravata da iniziative politiche come la convention di «Identità e democrazia» organizzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini con la partecipazione dei leader della destra sovranista ed euroscettica di diversi Paesi europei,

impegna il Governo:

   1) ad assicurare l'impegno dell'Italia a sostengo di ogni iniziativa in seno all'Unione europea che consenta di evitare l'escalation militare in Medio Oriente, garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario, e al tempo stesso a fornire supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite;

   2) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, a concorrere alla sua ricostruzione e a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e per una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

   3) a supportare ulteriori impegni in sede dell'Unione europea per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della Nato;

   4) in materia di allargamento, a bilanciare da un lato le esigenze e le aspettative dei paesi candidati e il comune obiettivo di estendere uno spazio europeo di pace, stabilità e prosperità, e dall'altro la necessità di rendere l'Unione sempre più forte, coesa e integrata, politicamente e militarmente, senza alcun passo indietro sul rispetto dello stato di diritto ed evitando – in mancanza di riforme istituzionali – che il diritto di veto di ciascun paese rischi di produrre la paralisi decisionale;

   5) in materia di revisione del Patto di Stabilità e crescita, a non accettare clausole che prevedono obiettivi di riduzione della spesa fissi e determinati in automatico e a negoziare con l'Unione europea affinché i percorsi di rientro del debito siano personalizzati per i singoli stati membri e definiti sulla base di negoziati bilaterali con la Commissione europea;

   6) favorire, su quanto di competenza, la rapida approvazione della legge di ratifica della riforma del trattato del meccanismo europeo di stabilità (Mes), strumento che – come è noto – nessun paese è tenuto a utilizzare, ma che diverrebbe così operativo e disponibile per quanti vorranno richiederne l'attivazione, e che sarebbe utile in particolare per fronteggiare crisi bancarie sistemiche e aumentare il grado di mutualizzazione dei rischi all'interno dell'Unione.
(6-00075) «Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli».


   La Camera

impegna il Governo:

   1) ad assicurare l'impegno dell'Italia a sostengo di ogni iniziativa in seno all'Unione europea che consenta di evitare l'escalation militare in Medio Oriente, garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario, e al tempo stesso a fornire supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite;

   2) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, a concorrere alla sua ricostruzione e a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e per una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

   3) a supportare ulteriori impegni in sede dell'Unione europea per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della Nato;

   4) in materia di allargamento, a bilanciare da un lato le esigenze e le aspettative dei paesi candidati e il comune obiettivo di estendere uno spazio europeo di pace, stabilità e prosperità, e dall'altro la necessità di rendere l'Unione sempre più forte, coesa e integrata, politicamente e militarmente, senza alcun passo indietro sul rispetto dello stato di diritto;
(6-00075)(Testo modificato nel corso della seduta) «Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 discuterà di diversi temi cruciali e di portata strategica come le tragiche evoluzioni in Medio Oriente, il protrarsi della guerra in Ucraina, la politica di allargamento dell'Unione, la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e le politiche di sicurezza e difesa;

    2) esprime allarme per la situazione catastrofica e l'emergenza umanitaria a Gaza, dove i continui bombardamenti e le incursioni dell'esercito israeliano hanno fin qui prodotto più di 17 mila vittime molte delle quali bambini, più di un milione di sfollati e la distruzione di gran parte delle infrastrutture dell'area, incluse case, ospedali e scuole;

    3) chiede un cessate il fuoco immediato, la fine delle violenze, il rilascio di tutti gli ostaggi e il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario ad opera di tutte le parti. Supporta senza alcuna titubanza gli appelli del Segretario generale dell'ONU per prevenire una futura escalation, per porre fine a questa crisi e scongiurare quella catastrofe umanitaria che è già in corso. Evidenzia che lo stesso Guterres per la prima volta ha dovuto far ricorso all'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite richiamando formalmente l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulla minaccia attuale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Considera che questo richiamo vada colto nella sua pienezza e sostenuto con forza, sollecitando uno sforzo immediato e concreto di tutta la comunità internazionale. Apprezza che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, abbia sostenuto tale richiamo, disapprova il veto degli Stati Uniti che ha bloccato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza;

    4) sottolinea che i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e gli ordini di evacuazione impartiti ai palestinesi sono da considerarsi come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che ad avviso dei firmatari equivalgono a crimini di guerra secondo il diritto internazionale. Considera quindi necessario che la Corte Penale internazionale indaghi e che possa giudicare su tutte le responsabilità;

    5) ribadisce la più ferma condanna degli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele del 7 ottobre, trasmette piena solidarietà alla popolazione colpita ed esprime angoscia per l'enorme carico di vittime civili e per i numerosi ostaggi rapiti, di cui chiede urgentemente la liberazione. Considera che il diritto alla difesa di Israele non possa travalicare i limiti del diritto internazionale umanitario e constata come tali limiti siano stati già ampiamente superati;

    6) invita a collocare questa tragedia nella più generale instabilità e pericolosità del contesto geopolitico globale, nella coscienza che questo potrebbe essere un tassello di un ulteriore e drammatico precipitare della situazione e che ci sia bisogno urgentemente di mettere in campo ogni sforzo concreto possibile per la pace;

    7) ritiene che di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e crimini di guerra non possano esserci spazi di impunità o doppi standard, considera pertanto necessario valutare l'utilizzo di tutti gli strumenti e le leve diplomatiche volte a rendere esigibile il rispetto del diritto internazionale;

    8) ricorda che l'articolo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e lo Stato di Israele definisce che le relazioni tra le parti «si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici», ne constata quindi la mancanza e ne chiede il rispetto integrale;

    9) ribadisce il contributo essenziale dell'Unrwa al sostentamento dei rifugiati palestinesi in un difficile contesto di esigenze umanitarie crescenti ed esprime la massima solidarietà, supporto e vicinanza per gli attacchi politici ricevuti. Chiede di sostenere l'appello di emergenza dell'Unrwa per far fronte alle pressanti esigenze nella Striscia di Gaza e di sbloccare rapidamente tutti i fondi in sospeso per garantire la continuità dei suoi servizi vitali a Gaza e nella regione;

    10) ritiene necessario riconoscere le responsabilità di larga parte della comunità internazionale nell'avere progressivamente accentuato l'isolamento del popolo palestinese, tollerato la violazione sistematica della legalità internazionale e di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite producendo così l'assenza di una qualsiasi prospettiva di pace credibile. Considera che le azioni terroristiche di Hamas, il fondamentalismo islamico e l'indebolimento della leadership laica in Palestina abbiano nociuto alla causa e al diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, contribuendo anche loro all'allontanamento di un necessario percorso di pace che deve portare a due stati e due popoli;

    11) considera necessario rescindere i contratti di acquisto di gas e non sottoscriverne nuovi con quei Paesi come il Qatar finanziatori del gruppo Hamas e, più in generale, con Paesi dove sono perpetrate gravi violazioni di diritti umani;

    12) evidenzia la necessità di conseguire una pace duratura ed equa nella regione, in linea con il diritto internazionale e i diritti umani e sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite; esorta la comunità internazionale, l'Unione europea, i suoi Stati membri e i Paesi della regione ad adottare misure immediate per prevenire un'ulteriore escalation e chiede che i negoziati si svolgano sotto l'egida delle Nazioni Unite;

    13) richiama la risoluzione 181 (II) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947 che raccomandava la creazione di due Stati indipendenti nel territorio della Palestina storica: deplora che ciò non è stato realizzato e che lo Stato di Israele continua a occupare il territorio palestinese e a negare alla popolazione palestinese il diritto all'autodeterminazione: ricorda che l'11 novembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per richiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia in merito alla prolungata occupazione, all'insediamento e all'annessione del territorio palestinese da parte di Israele, che viola il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione;

    14) ricorda che l'uso del fosforo bianco è vietato dalla Convenzione sulle armi chimiche, esprime preoccupazione per le denunce di diverse Ong circa un suo possibile utilizzo da parte dell'esercito israeliano e chiede che si svolga un'indagine indipendente che chiarisca anche questo aspetto;

    15) esprime allarme e ferma condanna per gravissimi episodi di antisemitismo e islamofobia e ricorda che nessuna forma di razzismo e xenofobia può e deve trovare spazio nel nostro contesto democratico;

    16) ricorda che la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e che su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

    17) esprime preoccupazione per il protrarsi del conflitto in Ucraina e constata che, al netto di altalenanti evoluzioni del conflitto, si prefigura una condizione di guerra di posizione e di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo, prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

    18) prende atto del fatto che la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali e guarda quindi con estremo disappunto alla mancanza di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e all'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;

    19) osserva con preoccupazione che le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre non hanno contemplato nessuna prospettiva di soluzione diplomatica del conflitto in atto;

    20) ritiene che l'Unione europea debba invece assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda infatti che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compilo di promuovere «soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite», indicando anche l'obiettivo di «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki»;

    21) considera che l'Unione europea debba costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e che questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo e di una politica estera comune europea. Sottolinea a tal proposito che la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del Pil nel quadro di un impegno Nato, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione della spesa militare complessiva;

    22) considera che l'implementazione dello Strategic compass non risulta corrispondere alla costruzione di un sistema autonomo di sicurezza e difesa europeo, sia per carenza di reale autonomia politica sullo scenario geopolitico globale, sia per il prevalere di una dimensione prettamente intergovernativa nella governance e nazionale nelle ricadute operative;

    23) ricorda che il processo di adesione all'Unione europea è intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze: ritiene quindi che il processo di adesione e il riconoscimento dello status di candidato andrebbe riconosciuto in maniera uniforme a tutti i Paesi e sulla base di valutazioni attinenti a criteri precisi: in particolare .ricorda che i criteri di Copenaghen definiscono le condizioni essenziali che tutti Paesi candidati devono soddisfare e che forzature o deroghe rischiano di compromettere la credibilità del processo di adesione all'Unione europea e creare squilibri nelle relazioni di vicinato;

    24) considera necessario raggiungere un accordo in tempi brevi sulla revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, al fine di rispondere più efficacemente all'evoluzione delle esigenze, al deterioramento della situazione economica e sociale dei cittadini europei e di colmare le lacune di finanziamento aumentando la flessibilità e la capacità di risposta alle crisi. La revisione deve fornire nuovi finanziamenti per le priorità politiche ambientali e sociali a garantire un bilancio dell'Unione europea più forte e ambizioso, a ciò è legata infatti la possibilità che la politica di coesione dell'Unione europea fornisca le risposte necessarie alla transizione verde e digitale;

    25) considera insufficiente la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita proposta dalla Commissione europea. Constata, inoltre, che l'attuale sistema di governance economica europea risulta inadeguato a fornire le risposte economiche necessarie in fasi di crisi. In particolare, considera necessario prevedere lo scorporo dal calcolo degli investimenti strategici per la transizione ecologica e le politiche sociali. Ritiene urgente quindi lavorare per una riforma profonda della governance economica che superi anche l'impianto attuale, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire scelte espansive e anticicliche e investimenti strategici;

    26) sottolinea che i livelli attuali e le previsioni di inflazione generano un quadro complessivamente allarmante che sta già colpendo in maniera consistente il potere di acquisto e le condizioni di vita di milioni di cittadini europei. Ritiene che la risposta a questa situazione non può essere affidata alle sole politiche monetarie della Banca centrale europea ed evidenzia l'urgenza di azioni volte a incrementi sostanziali di salari e pensioni;

    27) sottolinea l'importanza di mantenere l'impegno nei confronti del Green Deal europeo; ritiene che sia necessario attuare il Green Deal europeo nel suo complesso per conseguire gli obiettivi dell'Unione e invita pertanto la Commissione a realizzarne senza indugio tutti gli elementi; evidenzia come il ruolo del Governo italiano alla conferenza sul clima di Dubai, Cop28, sia stato marginale e sostanzialmente in linea con quei paesi che vogliono rallentare la decisione sulla fuori uscita dalle fonti fossili:

    28) ricorda che l'Italia non fa parte della Beyond oil & gas alliance (Boga), un'unione di Paesi legati dall'impegno di non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili. Nel 2021 a Glasgow aderirono sette nazioni tra cui Francia, Irlanda e Portogallo e alcune realtà politiche e federali come Galles e California. Successivamente altri Paesi si sono aggiunti e alla Cop28 di Dubai hanno annunciato il loro ingresso Spagna, Kenya e Samoa. Deplora che l'Italia non sia ancora nella lista ed evidenzia che nel 2021 il Governo Draghi si inserì all'ultimo come Friend of Boga (amico di Boga), un'affiliazione estremamente blanda che di fatto non implica nessun impegno concreto;

    29) ricorda che secondo le conclusioni della sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) limitare il riscaldamento globale a 1.5 °C, o addirittura a meno di 2 °C, richiede azioni di mitigazione rapide, profonde e durature; sottolinea che limitare il riscaldamento globale a 1.5 °C richiede una riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra del 43 per cento rispetto ai livelli del 2019 in questo decennio critico prima del 2030: considera quindi urgente uno sforzo concertato della comunità internazionale per conseguire tale obiettivo e invita i Paesi sviluppati e i principali produttori di emissioni a dare l'esempio;

    30) evidenzia come il ruolo degli allevamenti intensivi sia responsabile del 17 per cento delle emissioni globali di CO2 e come i processi di deforestazione siano legati anche alla produzione di carne, come accade in Amazzonia;

    31) considera urgente accelerare l'azione per il clima per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi in modo da garantire una transizione giusta che non lasci indietro nessuno: ritiene che la COP28 avrebbe dovuto affrontare la necessità di una trasformazione strutturale verso un modello economico libero dalle fonti fossili che garantisca il benessere di tutti entro i limiti del pianeta;

    32) sottolinea che i combustibili fossili sono il principale fattore che contribuisce ai cambiamenti climatici e sono responsabili di oltre il 75 per cento di tutti i gas a effetto serra e che i piani attuali porterebbero alla produzione di circa il 240 per cento in più di carbone, del 57 per cento in più di petrolio e del 71 per cento in più di gas rispetto a quanto sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento globale a 1.5 °C; manifesta preoccupazione per il fatto che le emissioni di CO2 prodotte dalle attuali infrastrutture globali a combustibili fossili supererebbero da sole il bilancio del carbonio rimanente per restare al di sotto di 1.5 °C;

    33) deplora il fatto che le sovvenzioni all'energia fossile nell'Unione siano rimaste stabili dal 2008, per un totale di circa 55-58 miliardi di euro all'anno e corrispondenti a circa un terzo di tutte le sovvenzioni all'energia nell'Unione. Chiede di porre fine con urgenza a tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nell'Unione europea quanto prima e al più tardi entro il 2030 e ad altre sovvenzioni dannose per l'ambiente quanto prima e al più tardi entro il 2027, sia a livello dell'Unione europea che degli Stati membri attraverso l'adozione di politiche, tempistiche e misure concrete;

    34) disapprova che il Governo abbia deciso di trasformare l'Italia in un hub del gas e di utilizzare il piano Mattei come strumento per tentare di sfruttare le fonti fossili dell'Africa in cambio dei fondi nazionali per il clima pari a 3 miliardi di euro;

    35) ricorda che il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, ha presentato una proposta di modifica dei trattati dando seguito agli impegni presi nel processo della Conferenza sul futuro dell'Europa. Considera importante dar seguito a tale proposta avviando un processo costituente dell'Unione che superi gli attuali limiti e ne approfondisca l'integrazione,

impegna il Governo:

   1) a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l'interruzione di ogni ulteriore escalation militare, per la liberazione dei prigionieri e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace;

   2) a chiedere esplicitamente di inserire nelle conclusioni del Consiglio europeo il pieno supporto all'azione del Segretario generale dell'Onu Guterres, al suo richiamo all'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite e ai suoi sforzi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

   3) a esigere il pieno rispetto del diritto internazionale, a supportare le indagini della Corte penale internazionale sulle violazioni e sui crimini di guerra e a valutare l'utilizzo di tutti gli strumenti e le leve diplomatiche volte a rendere esigibile il rispetto del diritto internazionale;

   4) a riconoscere lo Stato di Palestina, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione «due popoli due Stati» sulla base dei confini del 1967 e a garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli;

   5) a chiedere che il prossimo Consiglio europeo investa su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica e che, anche nel contesto della crisi in Medio Oriente e della guerra in Ucraina, si avvii una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;

   6) a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e a lavorare per una soluzione diplomatica partendo dagli accordi disattesi di «Minsk 2», nella consapevolezza della non sostenibilità di una guerra infinita:

   7) a sostenere il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo che preveda la razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare;

   8) a difendere una politica di allargamento dell'Unione basata sulla condivisione e il rispetto dei valori fondamentali espressi nell'articolo 2 del trattato dell'Unione europea e di criteri politici specifici che condizioni l'ingresso a specifiche condizioni politiche e progressi democratici tangibili;

   9) a lavorare per una revisione ambiziosa del Quadro finanziario pluriennale che metta in campo le risorse per rispondere all'emergenza economica e sociale e per sostenere la transizione ecologica;

   10) a negoziare una più ambiziosa riforma del Patto di stabilità e Crescita e della governance economica europea;

   11) ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà e la transizione ecologica e sociale;

   12) a insistere per il rapido completamento e la piena e concreta implementazione del Green deal europeo;

   13) ad adottare un'iniziativa di competenza volta a non investire e finanziare all'estero progetti di sfruttamento di idrocarburi, anche promuovendo una riforma della Sace;

   14) a rivedere la decisione di trasformare l'Italia in un hub del gas e non utilizzare il piano Mattei per sfruttare le fonti fossili dell'Africa;

   15) a raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo da destinare agli aiuti allo sviluppo, con particolare attenzione alle politiche sul clima e della cooperazione;

   16) ad aderire alla Beyond oil & gas alliance (Boga), l'alleanza di Paesi che si sono impegnati a non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili;

   17) a lavorare per l'impegno del Consiglio europeo a porre fine con urgenza a tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nell'Unione europea entro il 2030;

   18) a dar seguito alla proposta del Parlamento europeo di riforma dei Trattati ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea e consentire l'avvio di un processo di riforma dell'Unione sulla base delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa.
(6-00076) «Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) nel prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a fare un bilancio annuale dei diversi temi affrontati durante le precedenti sessioni. Oltre a focalizzarsi sui temi di carattere economico e delle politiche di bilancio, in particolar modo sulle variazioni relative al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, il Consiglio europeo di dicembre sarà occasione per approfondire alcune questioni legate, sotto vari aspetti, alla politica internazionale, sia per quanto riguarda gli ultimi sviluppi dei due fronti bellici attivi, quello ucraino e quello mediorientale, le politiche di allargamento dell'Unione europea verso i Balcani Occidentali, nonché la cooperazione in materia di sicurezza e difesa;

   considerato che:

    2) ai confini orientali dell'Unione europea, l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae da ormai 22 mesi, una guerra di logoramento che ha determinato in questi quasi due anni un totale stallo degli interventi diplomatici per giungere a una soluzione di pace, cristallizzando di fatto gli interventi a sostegno dell'Ucraina nel mero invio di armamenti, come tra l'altro ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso ottobre; le strategie sin qui perseguite non hanno in alcun modo raggiunto alcun concreto risultato;

    3) il Governo e il popolo ucraini si apprestano a vivere il secondo inverno di guerra, in una ormai fotografia immobile di una resistenza a oltranza, dove il nuovo contesto geopolitico determinatesi a seguito delle tornate elettorali in alcuni Stati membri dell'Ue sul confine orientale e il fronte di guerra apertosi in Medioriente, hanno ancor più raffreddato gli sforzi diplomatici per giungere a un accordo di pace nel rispetto del diritto internazionale e dell'integrità territoriale ucraina;

    4) si delinea, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna prospettiva diplomatica reale per porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

    5) sul fronte mediorientale, alla luce dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele e del tragico scenario che si è delineato nella Striscia di Gaza a seguito dell'assedio, lo scorso 17 ottobre si è tenuta una riunione straordinaria del Consiglio europeo, in cui i capi di Stato e di Governo hanno ribadito la loro condanna agli attacchi terroristici di Hamas e il diritto di Israele di difendersi, in linea con il diritto umanitario e internazionale;

    6) il Consiglio europeo ha sottolineato la mobilitazione dell'Unione per garantire l'accesso agli aiuti umanitari da parte delle persone più bisognose. In particolare, come denunciato dall'UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, for Palestine Refugees, appare disperata la situazione nelle strutture dell'Agenzia presenti nei Governatorati della Striscia di Gaza, inclusi il Nord e Gaza City, per la scarsità di aiuti sufficienti a sostenere la popolazione civile in grande difficoltà, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicine e materiale igienico-sanitario. È stato inoltre evidenziato come la stabile fornitura di elettricità e di carburante sia essenziale all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

    7) oltre alle difficili condizioni igienico-sanitarie che aumentano il rischio di epidemie e alle difficoltà nella fornitura di servizi essenziali, le operazioni di assistenza umanitaria, fornite dall'UNRWA, sono messe a serio rischio dal sovraffollamento delle strutture dell'Agenzia nella Striscia di Gaza – che ospitano quasi 1,2 milioni di rifugiati – e dai continui attacchi – diretti e indiretti – subiti dai rifugi e dagli stessi operatori dell'UNRWA, che mettono a repentaglio la stessa capacità degli operatori umanitari di fornire assistenza alla popolazione in sicurezza, ovunque ve ne sia la necessità;

    8) è urgente che il Governo italiano, di concerto con i partner europei, rafforzi l'azione diplomatica con l'Egitto per una permanente apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e per evacuare i feriti più gravi e i civili più vulnerabili, a partire dai bambini, con un impegno sia da parte di Israele che di Hamas a garantire la sicurezza stessa del corridoio, considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza;

    9) l'attacco terroristico da parte di Hamas, considerata una organizzazione terroristica dall'Unione europea, oltre alle numerose vittime civili innocenti, colpisce le aspirazioni di pace del popolo palestinese, rischiando di allontanare ulteriormente il percorso verso il pieno riconoscimento del proprio diritto all'autodeterminazione;

    10) il Parlamento europeo, il 19 ottobre, ha adottato in seduta plenaria una risoluzione non vincolante, dove alla ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas ha chiesto una «tregua umanitaria», e ha sottolineato che attaccare i civili e le infrastrutture civili, compresi gli operatori delle Nazioni Unite, gli operatori sanitari e i giornalisti, rappresenta una grave violazione del diritto internazionale;

    11) il 27 ottobre l'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato una risoluzione avanzata dalla Giordania sul conflitto tra Israele e Hamas, approvata con 120 voti a favore, 14 contrari e 45 astensioni tra cui quella dell'Italia, in cui si chiede una «tregua umanitaria immediata, durevole e sostenuta» nonché il rispetto del diritto umanitario internazionale, assicurando le forniture e servizi essenziali nella Striscia di Gaza e la «liberazione immediata e incondizionata» di tutti i civili tenuti in ostaggio;

    12) sia gli attacchi di Hamas che la risposta israeliana rischiano di intensificare il ciclo di violenza nella regione: è quindi quanto mai necessario richiamare la comunità internazionale alla ripresa di una prospettiva di pace giusta e credibile, nel rispetto della legalità internazionale in quanto l'ispirazione alla pace e alla convivenza è l'obiettivo cui la comunità internazionale deve tendere, riprendendo, dopo anni di colpevole abbandono, il Processo di Pace in Medio Oriente, che è l'unico che può garantire benessere e sviluppo a entrambi i popoli;

    13) lo stesso Consiglio europeo, così come il Parlamento europeo, ha espresso la volontà di continuare a dialogare a livello politico e diplomatico con i partner regionali per cercare una pace duratura e sostenibile basata su una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e, cosa più importante, evitare qualsiasi escalation regionale del conflitto e valutare l'impatto del conflitto sui paesi vicini;

    14) 1'8 dicembre 2008 il Consiglio dell'UE ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC sulle esportazioni di armi che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e che sostituisce il precedente accordo politico, il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi (1998). A livello internazionale, tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato e ratificato il trattato sul commercio delle armi (ATT), in vigore dal 24 dicembre 2014. L'obiettivo della posizione comune è di rafforzare la convergenza delle politiche degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni di armi, dal momento che le esportazioni di armi restano comunque una questione di competenza nazionale ai sensi dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

    15) a seguito dell'attacco terroristico di Hamas, secondo quanto dichiarato dal Governo italiano, dopo il 7 ottobre sarebbero state sospese le autorizzazioni ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, senza tuttavia specificare gli effetti delle autorizzazioni concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell'8 ottobre 2023;

   ritenuto che:

    16) l'attuale quadro geopolitico internazionale richiederebbe, nell'agenda politica europea, un'accelerazione del processo di allargamento dell'Unione europea in particolare nell'area dei Balcani Occidentali, regione strategica per gli equilibri dell'intero continente europeo in termini di pace, stabilità e sicurezza, non ultimo alla luce dei molteplici risvolti connessi alla guerra di aggressione russa in Ucraina;

    17) le mai sopite tensioni etniche e politiche di parte dell'area in questione e la necessità di una cooperazione sempre più stretta per coordinare l'azione nella gestione dei flussi migratori proprio sulla rotta balcanica hanno riaperto la strada per la conclusione di un nuovo processo di allargamento dell'Unione europea, che dovrà anche essere occasione per la stessa Unione di superare i suoi limiti funzionali, rafforzare la difesa dello stato di diritto e creare le condizioni per un allargamento di successo per non ripetere gli errori del passato;

    18) la stessa Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo ha rilanciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 19 settembre scorso: «Il futuro dei Balcani occidentali è nella nostra Unione [...] In un mondo in cui contano le dimensioni e il peso, il completamento dell'Unione è chiaramente nell'interesse strategico e di sicurezza dell'Europa. Dobbiamo delineare una visione per il successo dell'allargamento.»;

    19) proprio lo scorso 8 novembre la Commissione europea ha presentato il pacchetto allargamento 2023, in cui ha presentato una valutazione dettagliata della situazione e dei progressi compiuti da Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, e per la prima volta anche dall'Ucraina, dalla Repubblica di Moldova e dalla Georgia, nei loro rispettivi percorsi di adesione all'Unione europea;

    20) nel fare il punto sui temi della sicurezza e della difesa europea, non si potrà prescindere dal delineate una panoramica dei rischi sulla sicurezza europea, delle minacce che possono essere affrontate solo ed esclusivamente a livello unionale, con risposte congiunte degli Stati membri e un più ampio respiro dell'azione esterna dell'Unione, un quadro questo reso quanto mai contingente dai fronti bellici sopra menzionati;

    21) l'Unione europea necessita quanto mai di un approccio cooperativo alla difesa europea, una priorità non più procrastinabile, al fine di contrastare le iniziative unilaterali degli Stati membri nell'acquisizione delle capacità militari, superare l'atavica riluttanza a cedere sovranità in due settori che hanno da sempre caratterizzato gli Stati moderni, la difesa e la politica estera e rafforzare il ruolo dell'Unione europea come attore internazionale che pone al centro del suo operato la promozione dei valori della pace, il rispetto e la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani;

    22) affrontare le nuove sfide geopolitiche non vuol dire far diventare l'Europa una fortezza, dove ad aumentare sono solo le spese in armamenti senza una propria autonomia strategica in un multipolarismo globale: dai dati pubblicati, lo scorso 30 novembre, nel rapporto annuale dell'Agenzia europea per la difesa (Eda), emerge chiaro l'aumento del 6 per cento della spesa militare rispetto al 2021, confermando un trend che prosegue in realtà, già, da otto anni. Su 27 Paesi membri, 20 hanno aumentato la loro quota, alcuni in modo vertiginoso. È il caso della Svezia (+30,1 per cento), di Lussemburgo e Lituania (+27 per cento), ma anche di Spagna (+19 per cento), Belgio (+14,8 per cento) e Grecia (+13,3 per cento);

    23) la Commissione europea ha annunciato un programma europeo per l'industria della difesa all'inizio del prossimo anno per premiare la competitività dell'industria bellica europea. Un programma, questo, che si unisce alla Legge europea sulle munizioni (Asap), che si pone come obiettivo la produzione di un milione di munizioni all'anno;

    24) deve avviarsi, al contrario, un serio dibattito sulla possibilità di convocare una nuova Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione e la pace in Europa, una Helsinki II, che possa mettere l'Europa nelle condizioni di affrontare le sfide globali del nostro tempo: dai cambiamenti climatici, all'approvvigionamento energetico, alla gestione delle migrazioni, alle competizioni con i paesi emergenti;

   considerato che:

    25) nell'ambito della proposta di revisione della governance economica europea, il pacchetto di proposte di riforma avanzato lo scorso 26 aprile dalla Commissione europea, nel quadro di un lungo percorso pluriennale di riflessione e dibattito, contiene elementi di profonda contrarietà in relazione a diversi punti critici, tra cui il mantenimento dei vecchi parametri di riferimento del 3 per cento per il disavanzo e dell'obiettivo del 60 per cento per il rapporto debito su prodotto interno lordo, nonché l'assenza della previsione di una golden rule per escludere determinati investimenti dalle norme fiscali dell'Unione europea, in modo particolare quelli destinati a sostenere le transizioni verde e digitale, oltreché gli investimenti in ambito istruzione e sanità;

    26) tale prospettata ipotesi di riforma non può considerarsi evidentemente conclusiva, avendo peraltro la Commissione europea preannunciato – anche in occasione dell'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2023 dalla Presidente Von der Leyen – ulteriori orientamenti e possibili proposte legislative, sulle quali auspica di registrare il consenso prima dell'inizio del processo di approvazione dei bilanci nazionali per l'anno 2024. La necessità di una riforma del quadro della governance economica europea appare giustificata e non più rinviabile in ragione di regole ormai obsolete, concepite a partire dagli anni Novanta e destinate a essere applicate in un contesto economico estremamente mutato, oltre che eccessivamente complesse, incapaci di raggiungere i risultati prospettati, non in grado di favorire gli investimenti pubblici, poco trasparenti nelle procedure, di difficile applicazione – anche in virtù della tipologia di sanzioni previste – ed infine non in grado di attenuare gli effetti del ciclo economico. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative di revisione della governance europea desta forte preoccupazioni in vista del rischio di riattivazione dei vecchi parametri fiscali, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, azionata da marzo 2020. Il tema dell'aggiornamento e della revisione del quadro della governance economica europea rappresenta, pertanto, una questione centrale nel dibattito europeo non più rinviabile a fronte della nuova realtà economica – pesantemente influenzata dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geo-politici internazionali – e da rilanciare il prima possibile per sostenere una crescita inclusiva e la sostenibilità di bilancio a lungo termine;

    27) nell'ambito dell'accordo sul bilancio, la Commissione europea ha presentato, lo scorso 20 giugno, un pacchetto di proposte per la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027 e l'introduzione di nuove risorse proprie dell'UE;

    28) la presentazione delle proposte fa seguito a un preciso impegno contenuto nell'accordo interistituzionale siglato a dicembre 2020 tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea in sede di approvazione del QFP dell'Unione europea 2021-2027;

    29) alla base della proposta di revisione intermedia del QFP dell'Unione europea, che riguarderà il periodo 2024-2027, si pone opportunamente l'accento sull'esigenza di tenere conto degli importanti sviluppi che si sono verificati dopo la sua adozione, con particolare riferimento alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica, ai flussi migratori, alla guerra in Ucraina e alla conseguente crisi umanitaria ed energetica, alla rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, alle ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale e all'accresciuta competizione tecnologica globale;

    30) per rispondere a queste sfide, l'Unione europea ha sfruttato al massimo le disponibilità del bilancio comune, ricorrendo ampiamente alle redistribuzioni e sfruttandone i ristretti meccanismi di flessibilità, con il risultato che il bilancio stesso non dispone più, per i prossimi quattro anni, di margini e stanziamenti adeguati per affrontare le priorità dell'attuale contesto geopolitico ed economico, che si presenta estremamente volatile e incerto;

    31) la revisione intermedia risponde dunque all'obiettivo di dotare l'Unione di nuovi strumenti e maggiori risorse per perseguire più adeguatamente le proprie priorità politiche;

    32) è, pertanto, condivisibile, nelle sue linee generali, la proposta della Commissione di rafforzare il QFP dell'Unione europea, ma permangono alcuni dubbi sull'opportunità di concentrare la maggiore dotazione di risorse proposta solo su alcuni degli ambiti problematici più urgenti nel quadro del bilancio esistente;

    33) le proposte di revisione del QFP, infatti, non tengono in considerazione alcune delle sfide-chiave e delle necessità che l'Ue e i suoi Stati membri si troveranno ad affrontare nei prossimi anni: tra le esigenze attuali e future più impellenti e che non trovano spazio nell'ambito delle proposte della Commissione cui destinare nuove risorse, si segnalano in particolare quelle afferenti al Pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, alla garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori, la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, la parità di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, così come i principi orizzontali in materia di clima e biodiversità, che sono alla base del QFP e di tutte le politiche europee correlate;

    34) tra i settori di intervento individuati come prioritari dalla Commissione c'è poi quello delle migrazioni, che assorbe 15 miliardi di euro aggiuntivi del bilancio europeo, la seconda voce di spesa in termini di risorse dopo la creazione dello strumento per l'Ucraina. A riguardo, va ricordato che in questi anni abbiamo assistito al fallimento della gestione del fenomeno migratorio a livello nazionale ed europeo, con il mancato superamento della logica di Dublino e con un nuovo Patto europeo sulle migrazioni che non intacca il principio del Paese di primo ingresso e che attribuisce ai Paesi di frontiera la responsabilità di gestire le domande di asilo e l'obbligatorietà della redistribuzione dei migranti in tutti gli Stati membri;

    35) nell'ambito della proposta della CE di istituire una nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), la Commissione propone – oltre alla proroga di 1 anno del termine per la presentazione delle richieste di pagamento per il ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione – di estendere alle grandi imprese l'ammissibilità dei fondi di coesione; si tratta di una previsione che potrebbe avere conseguenze preoccupanti sul tessuto imprenditoriale italiano, composto notoriamente da PMI –, implicando una eventuale distrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione per la competitività tecnologica di cui tali imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, potrebbero beneficiare, a vantaggio invece delle grandi realtà;

    36) sebbene strettamente collegate, anche in termini di impatto complessivo sul saldo netto degli Stati membri, le proposte per la revisione intermedia del QFP e quelle per l'istituzione di nuove risorse proprie stanno seguendo percorsi negoziali distinti, tenuto conto anche del fatto che per la loro approvazione sono necessarie procedure e maggioranze diverse, per permettere di raggiungere più rapidamente un accordo sulla revisione intermedia del QFP;

    37) in particolare, limitati sono stati gli avanzamenti nei negoziati sulle nuove risorse proprie (così gli accordi per ETS e CBAM e in particolare lo stallo della convenzione multilaterale sul primo pilastro relativo all'accordo OCSE/G20 sulla quota degli utili residui delle multinazionali) e ciò nonostante appaiano condivisibili le modifiche prospettate dalla Commissione europea alle proposte, già presentate a dicembre 2021, di nuove risorse proprie collegate al sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), allo scopo di adeguarle alla legislazione adottata a livello unionale, nonché di introdurre una nuova risorsa propria transitoria basata sui dati statistici comunicati dagli enti nazionali ad Eurostat riguardo ai profitti delle società, che sarebbe successivamente sostituita da un eventuale contributo nell'ambito della proposta «Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)», proposto dalla Commissione europea;

    38) nel corso dell'ultimo Consiglio europeo di fine ottobre, i leader dei Paesi membri hanno proceduto ad uno scambio di opinioni sulla revisione proposta del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed hanno invitato il Consiglio a proseguire i lavori in vista del raggiungimento di un accordo complessivo entro la fine dell'anno,

impegna, quindi il Governo:

   1) con riferimento al conflitto in Ucraina:

    a) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

    b) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

    c) a rafforzare in modo massiccio e costante l'invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili;

   2) in relazione alla questione israelo-palestinese:

    a) a profondere, anche per tale fronte bellico, ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato e duraturo «cessate il fuoco», a massima garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;

    b) ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'unione europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare un allargamento e l'inasprirsi del conflitto, di proteggere le popolazioni civili e garantire a Israele il diritto di esistere e difendersi, nel rispetto del diritto internazionale e umanitario;

    c) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europea volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due stati»;

    d) ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

    e) a sostenere iniziative volte alla protezione della popolazione civile palestinese, compresa la possibilità di una protezione ONU specifica per i residenti di Gaza, in particolare supportando, anche finanziariamente, l'UNRWA al fine di un rafforzamento dell'azione delle organizzazioni internazionali volte all'assistenza e alla protezione dei profughi palestinesi;

    f) a rafforzare, in termini di protezione e garanzia delle necessarie condizioni di sicurezza, la presenza sul posto e la capacità degli operatori umanitari delle Nazioni Unite di fornire adeguata assistenza umanitaria ai rifugiati nella Striscia di Gaza – presidio essenziale anche nell'ottica di una futura fase di ricostruzione – nel rispetto della Quarta Convenzione di Ginevra e della Convenzione dei Privilegi e delle Immunità delle Nazioni Unite, anche al fine di scongiurare il rischio di tensioni e disordini civili, con conseguenze imprevedibili per l'intera regione e non solo;

    g) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'Onu;

   3) relativamente all'allargamento dell'Unione europea:

    a) a sostenere il processo di adesione dei Balcani Occidentali all'Unione europea, incoraggiando la regione a proseguire i propri sforzi nell'attuare le riforme fondamentali e a soddisfare le condizioni per avviare i negoziati di adesione e, in questo contesto, contribuire alla stabilità sociale e politica delle tensioni etniche e politiche ancora presenti nell'area;

   4) in materia di sicurezza e difesa europea:

    a) a rafforzare l'azione dell'Italia nel processo di costituzione e coordinamento di una difesa comune dell'Unione europea quale pilastro della sua politica estera – come in parte già avviato con la Bussola strategica – al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;

    b) ad adoperarsi, ripartendo dai principi di diritto che sono alla base dell'ordine internazionale, per la convocazione di una Conferenza sulla Sicurezza in Europa, al fine di ristabilire, in nome di un rinnovato spirito di Helsinki, un quadro di pace, sicurezza e cooperazione;

   5) in relazione alle politiche economiche e di bilancio e alla revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027:

    a) nell'ambito del processo di riforma in corso delle regole fiscali del Patto di stabilità e crescita, a lavorare per il superamento degli ormai irrealistici parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento, privi di una reale giustificazione economica e spesso oggetto di critiche, con il conseguente superamento della fase preventiva e quella correttiva del PSC, la cui applicazione si è dimostrata a più riprese incoerente, e garantire altresì un'applicazione omogenea della procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e gli eccessivi surplus di specifici Stati membri, prevedendo, inoltre, percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo e, inoltre, superando l'utilizzo prevalente di indicatori non osservabili come il saldo strutturale, al fine di ancorare la sorveglianza macroeconomica a indicatori direttamente osservabili e misurabili;

    b) conseguentemente, ad adottare iniziative di competenza volte a disegnare una strategia complessiva di riforma della nuova architettura dell'Unione europea più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati in vestimenti pubblici e privati, in senso coerente con l'interesse dell'Italia, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico e che finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;

    c) a non disperdere l'esperienza positiva del dispositivo di ripresa e resilienza nella nuova architettura della politica di bilancio europea, trasformando il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo, con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrate nella forma di risorse proprie dell'unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di «beni pubblici» che consentano di rispondere al meglio alle esigenze concordate a livello europeo, come ricerca innovazione, sicurezza e transizione energetica, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anti-ciclica; nonché prevedere lo scorporo dal calcolo del deficit di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio – tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti green, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei – nonché esentare, dalla regola di spesa, gli investimenti finanziati dai prestiti del programma Next Generation EU che promuovono gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

    d) a scongiurare, nell'ambito dei negoziati sulla nuova governance economica europea, il rischio che la spesa per la difesa, in particolare quella destinata alla produzione di armamenti, venga esclusa dai vincoli europei di bilancio;

    e) a proseguire i negoziati in corso sulla revisione intermedia del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 congiuntamente all'esame delle proposte per l'istituzione di nuove risorse proprie – strutturate come durature, eque e che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione – al fine di adeguare il bilancio dell'Unione alle nuove sfide globali e garantire al contempo un bilancio di dimensioni adeguate, in particolare assicurando:

     1) che la revisione non determini un peggioramento del saldo netto dell'Italia;

     2) stante il costante aumento dei tassi di interesse, che rende più oneroso il rimborso del debito, di considerare che il costo degli interessi non costituisce una spesa discrezionale e non può, pertanto, essere soggetto a un tetto di spesa nell'ambito di un massimale del QFP, senza determinare un rischio diretto per i programmi di investimento e i loro beneficiari e per la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

     3) che le nuove risorse da assegnare al bilancio dell'Unione europea siano tali da consentire all'unione di perseguire effettivamente le priorità individuate, senza compromettere l'efficacia delle politiche tradizionali e, pertanto, senza che eventuali proposte di redistribuzione siano finanziate in tutto o in parte mediante tagli ai fondi destinati alla politica di coesione e alla politica agricola comune;

     4) appropriati margini di flessibilità nel bilancio sì da utilizzare le risorse esistenti, anche consentendo un adeguamento dell'allocazione dei finanziamenti in caso di shock economici inaspettati o una reazione adeguata e tempestiva a eventuali emergenze occupazionali, sociali e ambientali;

     5) che l'Unione europea abbia a disposizione nuovi finanziamenti per sostenere gli investimenti strategici, come quelli per le transizioni verde e digitale, e per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici relativi al Green Deal, nonché per sostenere le politiche a tutela del lavoro, dell'occupazione e dei diritti sociali in piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e dei principali obiettivi sociali dell'Ue al 2030;

     6) che la proposta della Commissione per una maggiore flessibilità nella mobilitazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e soprattutto dei fondi della coesione, garantisca effettivamente pari condizioni di concorrenza nel mercato unico, generando al contempo investimenti a lungo termine in tecnologie strategiche, nel nostro Paese, e pertanto rappresentando una posizione contraria all'estensione dell'RRF e dei fondi di coesione alle grandi imprese;

     7) per quanto riguarda le modifiche al sistema delle risorse proprie, che incide in modo decisivo sul modo di intendere il processo di integrazione europea e sui suoi sviluppi futuri, il pieno e fermo sostegno all'introduzione di nuove entrate effettivamente proprie dell'Unione europea, che riducano la dipendenza dai contributi degli Stati membri a titolo di risorsa basata sul Reddito nazionale lordo e contribuiscano a coprire il rimborso del debito di Next Generation EU – non più «sostenibile» per l'Italia basandosi solo sul RNL –, senza innalzare la pressione fiscale complessiva.
(6-00077) «Scerra, Francesco Silvestri, Appendino, Riccardo Ricciardi, Baldino, Santillo, Fenu, Cappelletti, Auriemma, Bruno, Scutellà, Pellegrini, Gubitosa».


   La Camera,

   premesso che:

     1) nel prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno rilevanti questioni, in particolare: la prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi candidati alla adesione;

   considerato che:

     2) l'Unione europea dovrà rispondere a importanti sfide esterne ed interne;

     3) fra 180 giorni le cittadine ed i cittadini europei saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo;

     4) vi sono la necessità e l'urgenza di avviare delle riforme interne che siano parallele a quelle che dovranno essere attuate dai Paesi candidati al fine di rendere l'Unione europea più efficace e più democratica e il Parlamento europeo ha adottato il 22 novembre un progetto di revisione del Trattato di Lisbona coerente con questi obiettivi e con le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa,

impegna il Governo:

   1) a sostenere la necessità e l'urgenza della revisione del Trattato di Lisbona in una linea di continuità con le scelte europeiste dell'Italia che si sono ispirate alla finalità federalista del Manifesto di Ventotene e alle culture politiche europee fondate sull'universalismo cristiano, sul cosmopolitismo liberale e sull'internazionalismo socialista a cui si è associato l'ambientalismo e lo sviluppo sostenibile;

   2) a sostenere la dimensione della democrazia rappresentativa nei negoziati per l'adesione dei Paesi candidati attraverso forme innovative di coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo così come della democrazia partecipativa, indispensabile per garantire il consenso delle opinioni pubbliche che saranno in molti casi chiamate ad esprimersi per via referendaria;

   3) a proporre agli altri governi e alle istituzioni europee l'elaborazione di una dichiarazione solenne che confermi all'inizio dei negoziati di adesione il principio della cooperazione leale dei Paesi membri e dei Paesi candidati fondata sul rispetto dello Stato di diritto, della Carta dei diritti fondamentali, sul primato del diritto europeo nei settori di competenza dell'Unione europea e sull'uguale responsabilità politica, legislativa e di bilancio delle istituzioni che rappresentano i cittadini e gli Stati membri;

   4) ad avviare, ispirandosi al mandato che fu attribuito su iniziativa del Governo italiano all'Assemblea della CECA di elaborare lo statuto della Comunità politica europea ed ai risultati del referendum di indirizzo del giugno 1989, una riflessione sulla prospettiva di una fase democratica e costituente che abbia come protagonista il Parlamento europeo che sarà eletto dal 6 al 9 giugno 2024, chiedendo al Consiglio europeo di inserire questa prospettiva nella agenda strategica 2024-2029.
(6-00078) «Della Vedova, Magi, Pastorino».