XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
nel mese di giugno 2024 è stata presentata la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 (dati raccolti nel 2023), prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalla quale emerge che:
le violazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale nel corso del 2023 sono state 34.679 e hanno riguardato 32.346 persone;
quanto ai reati droga-correlati, nel 2023, sono state denunciate all'autorità giudiziaria complessivamente 27.674 persone, con un aumento di quasi il 3 per cento rispetto al 2022 (dati, tuttavia, in continuo aggiornamento) dopo un trend in diminuzione dal 2018: il 76 per cento delle sostanze riportate nelle segnalazioni riguarda cannabis e derivati, percentuale che raggiunge valori pari a 97 per cento fra i minorenni e 78 per cento fra le persone straniere;
sul totale delle operazioni di polizia svolte nel 2023, il 47 per cento ha riguardato la cannabis, con quasi 10 mila sequestri per circa 67 tonnellate requisite, cui si aggiungono 156 mila piante;
per quanto riguarda la presa in carico degli utilizzi problematici, la cannabis risulta la minor causa di trattamenti sanitari, con il 12 per cento di utenza nei SerD, il 6 per cento dell'utenza presso strutture private e il 5 per cento di ricoveri presso i pronto soccorso;
quanto alla componente economica la relazione informa che alla cannabis è riconducibile il 40 per cento degli oltre 16 miliardi di valore del mercato delle droghe illecite, pari a circa 6,5 miliardi;
i numeri sopra richiamati sono la conseguenza di un quadro normativo e regolamentare sulla cannabis estremamente punitivo e in disequilibrio rispetto a un'analisi costi-benefici che sempre deve guidare il legislatore o il decisore pubblico in ordine ai fenomeni sociali che interessano la collettività tutta;
i predetti dati dimostrano ancora una volta che una legislazione incentrata sulla repressione penale non consente di arginare un fenomeno ampiamente diffuso e con forti radicamenti sociali e culturali, la cui rilevanza richiede che siano disciplinati e regolamentati piuttosto che vietati o puniti;
nel nostro Paese vige un quadro normativo di fatto punitivo, che discende già dalla fine degli anni '80 e che è stato ulteriormente aggravato nel corso degli anni, estendendolo non solo al commercio illecito ma anche al consumo personale di droga, prescindendo da una valutazione obiettiva e scientifica sulla effettiva pericolosità sociale e sanitaria delle diverse droghe o sostanze, soggette a una continua revisione della loro classificazione, assai spesso per ragioni ideologiche o propagandistiche invece che per ragioni scientifiche, di salute pubblica o di effettiva pericolosità sociale;
nella storia del nostro Paese si sono dunque delineati diversi orientamenti o filoni di pensiero sulla necessità o meno di proibire ovvero legalizzare la cannabis e nel 1993 fu approvato un referendum popolare abrogativo che aveva mitigato l'impianto sanzionatorio allora vigente; con il referendum popolare il 55,3 per cento, oltre 19.000.000 di cittadini, si espresse contro la repressione penale del consumo;
successivamente, nel 2014, sempre nell'acceso dibattito/confronto sulle diverse posizioni di legalizzazione e di proibizionismo, intervenne anche la sentenza della Corte costituzionale n. 32 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli della cosiddetta legge Fini-Giovanardi che aveva equiparato le droghe leggere, quali l'hashish e la marijuana, e quelle pesanti, come l'eroina e in genere gli oppiacei, la cocaina, le anfetamine e gli allucinogeni;
la Suprema Corte di Cassazione, in forza del principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale per cui una condotta non può avere rilevanza penale se non offende alcun bene giuridicamente protetto, ha consolidato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica» (cfr. Sezioni Unite n. 12348/2020; terza sezione penale 20238/2022);
con la su citata sentenza (n. 12348 del 16 aprile del 2020), le Sezioni Unite hanno sancito, inoltre, un nuovo fondamentale principio di diritto in materia di coltivazione e detenzione di cannabis a uso personale, stabilendo che dal reato di coltivazione di stupefacenti «devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell'ambito della norma penale: le attività di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore»;
in senso conforme, sempre la Corte di cassazione (n. 20238/2022) ha rappresentato che «(...) dal punto di vista meramente economico, la produzione di un bene per il suo esclusivo autoconsumo è fattore che, lungi dall'incrementare la vivacità di un mercato, tende a deprimerlo (...)»;
in sostanza, i giudici ermellini hanno più volte ritenuto che le attività di minima coltivazione non sono riconducibili nell'ambito di rilevanza penale perché prive di offensività, esattamente come avviene nelle ipotesi del consumo e della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente; grazie all'esito del referendum del 1993 e ai successivi orientamenti giurisprudenziali, attualmente il consumo e la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti non hanno rilevanza penale mentre la detenzione per uso personale può essere oggetto di sanzione amministrativa; tuttavia non risulta ancora conformato agli orientamenti giurisprudenziali il trattamento della coltivazione della cannabis, poiché la stessa è sanzionata penalmente la coltivazione di piante dalle quali possano estrarsi sostanze stupefacenti e a ciò consegue che nei casi di coltivazione per autoconsumo, anche terapeutico, possa essere instaurato un procedimento penale;
dalle conclusioni della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze svoltasi nel 2021 è emersa forte l'esigenza di modificare l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti e, nello specifico, di sottrarre all'azione penale sia la coltivazione di cannabis a uso domestico sia la cessione di modeste quantità per uso di gruppo oltre che diverse misure di depenalizzazione;
è necessario che il legislatore intervenga per armonizzare le diverse istanze sociali ben tradotte nei consessi giurisprudenziali e tuttavia rimaste disattese nelle norme vigenti, al fine di garantire il diritto ad accedere ai benefici terapeutici della cannabis per tutti i pazienti che lo richiedano e per escludere la criminalizzazione di una condotta che contempla l'uso ricreativo della cannabis, che non viene sentita o ritenuta illecita dalla maggioranza dei cittadini e che non è lesiva della salute pubblica;
l'adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo stesso modo tutte le sostanze e punisce in modo analogo o identico tutti i consumatori, ha accresciuto in modo esponenziale i costi e quindi ha aggravato l'inefficienza delle legislazioni proibizioniste;
ai firmatari del presente atto di indirizzo occorre ovviare al dispendioso quanto inefficace coinvolgimento dell'apparato giudiziario e burocratico che appare essere inadeguato, sproporzionato e talvolta anche dannoso nonché evitare processi giudiziari che intralciano la giustizia a discapito di ben più rilevanti necessità e che, ove riguardino giovanissimi, arrivano a criminalizzazioni più dannose che riparative;
si consideri, infatti, che, sia in Italia che in Europa, le attività repressive sul traffico, lo spaccio e la detenzione di cannabis – che rappresenta certamente la sostanza meno pericolosa – impegnano sull'intero territorio nazionale (e non solo) un numero di appartenenti alle forze di polizia giudiziaria e di magistrati che è un multiplo di quello impegnato nelle azioni di contrasto all'eroina ovvero alla cocaina, alle droghe sintetiche, ben più micidiali;
occorre contare sia le risorse impegnate nella repressione del traffico di cannabis attraverso interventi sul territorio, sia gli ufficiali di polizia giudiziaria che redigono le relative informative e verbali e, infine, carabinieri, finanzieri, poliziotti, quotidianamente impegnati nei tribunali per deporre in udienza;
i sequestri di quantitativi di cannabis, sono, a seconda degli anni, 100 o 150 volte di più di quelli di eroina e cocaina e 8000 volte maggiori dei sequestri delle droghe sintetiche; in pratica si sequestra in misura infinitamente più ampia la sostanza meno dannosa rispetto a quelle ben più nocive, se non letali;
anche dai dati già citati emerge come, a fronte di un eccezionale impegno della magistratura e delle Forze dell'ordine, l'azione di contrasto del fenomeno non abbia invertito il trend relativo al consumo della sostanza;
è necessario rescindere il legame illecito tra il consumatore e il fornitore, sottraendo alle organizzazioni criminali fonti illecite di guadagno, come più volte evidenziato dalla stessa Direzione nazionale antimafia (Dna), impiegando le risorse che si risparmierebbero per contrastare in maniera più diretta e più efficace i reati e le attività criminose legate al traffico illecito di sostanze stupefacenti;
proprio la richiamata Dna, nella relazione annuale afferente all'annualità 2017, aveva affermato che «sembra coerente l'adozione di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione della vendita della cannabis, accompagnata da una parallela azione a livello internazionale e in particolare europeo, che consenta la creazione, in prospettiva, di una più ampia aerea in cui il fenomeno sia regolato in modo omogeneo», pronunciandosi favorevole alla legalizzazione alla luce dei numeri, fatti, indagini e processi e del fallimento delle politiche proibizioniste e sottolineando la necessità di concentrare le risorse dello Stato sulla repressione di fenomeni più gravi ed allarmanti;
in questo quadro fattuale, è stata proprio la Dna, dunque, a proporre politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati «in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell'ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite»;
nel nostro Paese solo nella XVIII legislatura è stato possibile affrontare il tema con un approccio più laico e proprio in questo ramo del Parlamento si è giunti ad una proposta di legge condivisa finalizzata a superare una legislazione orientata alla esclusiva repressione penalistica del fenomeno; segnatamente, il 29 giugno 2022 è stato avviato l'esame in Aula del provvedimento volto alla depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis per uso personale, già approvato dalla Commissione giustizia in sede referente (testo unificato Magi-Licatini 2307-A));
il predetto provvedimento, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati, da un lato, ha recepito i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di produzione e detenzione di cannabis di lieve entità per uso personale, in modo da rendere lecita la coltivazione domestica di 4 piantine per uso esclusivamente personale, dall'altro, ha superato anche l'applicazione della sanzione amministrativa, in presenza di determinate condizioni fissate dalla legge; tra le novità introdotte, oltre alla riforma della disciplina sanzionatoria della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, vi è altresì la previsione di pene detentive più basse per i fatti più lievi – con una disciplina autonoma per i fatti di lieve entità – prevedendo, al contempo, l'esclusione del fatto di lieve entità nei casi di cessione di sostanze commessa nei confronti di un minore;
l'approvazione in II Commissione giustizia della Camera dei deputati del su citato provvedimento, ha certamente rappresentato un fondamentale passo in avanti verso la depenalizzazione della coltivazione per uso personale della cannabis, specie a seguito della dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte costituzionale del referendum che proponeva l'abrogazione di alcune parti del testo unico in materia di stupefacenti, a febbraio 2022;
non può non rilevarsi, invero, come vi sia stata una grande partecipazione della popolazione sul tema, in considerazione della circostanza che a sole 72 ore dal deposito del quesito referendario da parte dei promotori, fossero state raccolte già circa 330 mila sottoscrizioni, a riprova del forte interesse mostrato dai cittadini rispetto alla necessità di rimodulare la disciplina relativa al consumo di cannabis; tale istanza non può rimanere inevasa da parte del legislatore e dunque, appare opportuno che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità anche in questa legislatura e porti a termine il lavoro già iniziato nella precedente;
in Europa e negli altri Paesi del mondo si sta affermando, in maniera sempre più estesa, il superamento del proibizionismo; in Germania, ad esempio, dal 1° aprile 2024 è entrata in vigore la legge che legalizza la cannabis, consentendo agli adulti sopra i 18 anni di coltivare legalmente un massimo di tre piante per il consumo privato e di possedere quantità limitate della sostanza, fino a un massimo di 25 grammi, consentendo la coltivazione anche ai cosiddetti «Cannabis club», associazioni senza scopo di lucro con non più di 500 membri; le persone con più di 21 anni potranno acquistare un massimo di 50 grammi al mese, mentre per i giovani tra i 18 e i 21 anni il limite è di 30 grammi; prima della Germania, altri Paesi come Malta e il Lussemburgo avevano già legalizzato la cannabis anche a scopo ricreativo: Malta nel 2023 e il Lussemburgo nel 2021; in Spagna la coltivazione personale e il consumo in casa sono legali solo per un massimo di 3 piante e fuori casa sono i social club ad offrire l'unica alternativa di consumo; in Portogallo, dal 2001, il consumo personale di cannabis è stato depenalizzato; in Francia e nel Regno unito è stata legalizzata la cannabis per uso medico-terapeutico;
questo approccio pragmatico sulla legislazione delle droghe leggere ha riguardato anche gli Stati Uniti, dove è cresciuto rapidamente il numero degli Stati che hanno legalizzato la produzione e la vendita di cannabis per uso ricreativo, quali il Colorado, Washington, Oregon e Alaska e il distretto di Columbia;
nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato sei raccomandazioni relative alla cannabis in cui raccomanda la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (che contiene le sostanze «particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto») e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione (che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso); anche il Thc viene rimosso dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della convenzione del 1961;
in sostanza l'OMS ha così riconosciuto le applicazioni mediche della cannabis e dei cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea e ha chiarito che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2 per cento di Thc, non devono essere sotto controllo internazionale;
in seguito, le raccomandazioni OMS sono state inoltrate alle Nazioni Unite per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna; la Commissione, nella sua riunione annuale, ha preso in considerazione, ed accolto, soltanto la raccomandazione del 2019 dell'OMS, che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze stupefacenti quali l'eroina e la cocaina;
l'Italia ha legalizzato l'uso di cannabinoidi per finalità mediche nel 2006, tuttavia la prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia è stata disciplinata solo nel 2015 e riguarda l'impiego nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette; le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono efficaci;
con il decreto-legge n. 148 del 2017 convertito con modificazioni della legge n. 172 del 2017 è stata poi disciplinata in maniera più organica la produzione di cannabis prevedendo che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici;
per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, può altresì essere autorizzata l'importazione di quote di cannabis da conferire allo stesso Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie e qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis possono essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP);
le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e la Commissione nazionale per la formazione continua (ECM) deve prevedere l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore, anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore;
nonostante la maggiore organicità della disciplina della cannabis terapeutica e nonostante la Commissione nazionale ECM abbia dato seguito alla predetta disposizione, tutt'oggi esistono ancora diffuse carenze formative e informative tra il personale medico e sanitario sulle potenzialità terapeutiche della cannabis ed ancora oggi è difficile trovare medici disposti a prescriverne la somministrazione;
nel nostro Paese la carenza di cannabis terapeutica, la mancata continuità delle cure, unitamente al fatto che pochi medici ne conoscono la prescrivibilità, crea un allarme costante per i pazienti; oggi si aggiunge anche il fondato timore della chiusura della produzione presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, l'unico ad oggi autorizzato in Italia per questo tipo di produzione e vista l'insufficiente produzione interna, l'Italia continua ad importare prodotti a base di cannabis, in particolare dai Paesi Bassi e dal Regno Unito;
occorre potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica per far fronte alla carenza di cannabis medica; tale carenza infatti è diventata sempre più una priorità, in quanto i pazienti evidenziano frequenti casi di indisponibilità del prodotto e rischia di non poter garantire la continuità terapeutica per i pazienti; tale difficoltà di reperimento risiede in parte nella incapacità del nostro Paese di produrre un quantitativo di cannabis che sia in grado di far fronte all'attuale domanda di prodotto e in parte proprio nel divieto di coltivazione personale per finalità terapeutiche;
coltivare piante di cannabis con Thc superiore allo 0,6 per cento è infatti un reato, anche se in presenza di prescrizione medica; tuttavia su tale divieto è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 12348 del 2020 che renderebbe possibile che tale condotta non assuma rilevanza penale laddove la coltivazione domestica sia svolta in maniera rudimentale (senza una predisposizione sofisticata di mezzi e strutture), con un limitato numero di piante e finalizzata al solo consumo personale; ovviamente si tratta di condizioni e parametri fissati in via giurisprudenziale e non normativa, e che dunque non escludono la punibilità tout court;
con legge n. 242 del 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», nel nostro Paese è iniziato il rilancio di un settore che per decenni era stato dimenticato, consentendo nuovamente la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per utilizzo agricolo e industriale;
a seguito dell'approvazione di tale provvedimento, in Italia moltissime nuove aziende hanno avviato la propria attività, e tante imprese si sono specializzate nella trasformazione dei derivati: ad oggi parliamo di una filiera che vale mezzo miliardo di euro, con 3.000 aziende agricole e 30.000 posti di lavoro e un peso rilevante sull'innovazione green e sul rilancio delle zone interne;
la succitata legge, tuttavia, reca ancora incertezze interpretative e vuoti legislativi, in particolare relativi alla possibilità di commercializzazione dei prodotti, che compromettono l'attività delle imprese agricole e commerciali coinvolte e che arrestano la crescita, lo sviluppo e la stabilità di un compartimento economico oggi di spicco;
al riguardo, sono note le antinomie giurisprudenziali insorte nel corso del 2019, le quali hanno condotto la IV sezione penale della Corte di cassazione, a emettere un'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite (ordinanza n. 8654 del 27 febbraio 2019) per risolvere proprio il contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione al dettaglio della «cannabis light»; da un lato, infatti, l'interpretazione restrittiva della norma ricondurrebbe astrattamente, ed in ogni caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 (tra cui, ad esempio, le infiorescenze di cannabis sativa L. o le resine) tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, dall'altro, l'opposto indirizzo, di tipo estensivo stabilisce che la legge n. 242 del 2016, avendo lo scopo di promuovere e sostenere l'intera filiera produttiva della canapa industriale, contempla, come necessario corollario logico-giuridico, anche la commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale filiera, tra i quali rientrano ugualmente le infiorescenze;
in un tale contesto, anche la Suprema corte, con la sentenza n. 4920 del 2019, si è espressa sia sulla possibilità di commercializzazione dei prodotti derivanti dalla stessa finalità della legge, sia sul contenuto di Thc degli stessi;
diverse sono state le sentenze, nonché le circolari e le direttive ministeriali susseguitesi sui punti controversi nel corso degli anni e appare quindi evidente che – anche considerando l'attuale orientamento restrittivo del Governo relativo alla coltivazione e produzione della canapa – è quantomai necessario e urgente apportare delle modifiche alla legge 242 del 2016, presupponendo anche la possibilità di commercializzare tali prodotti ed estendendo l'applicazione della legge anche alle infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento;
è invece tra gli intendimenti dichiarati di questo Governo modificare il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;
nelle ipotesi di modifica attualmente all'esame del Parlamento si prevede infatti l'applicazione delle sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
con lo scopo evidente di rendere illegale la canapa light, si vogliono spostare i derivati della cannabis a uso terapeutico nella tabella B delle sostanze stupefacenti, con la conseguenza che anche per la cannabis terapeutica si determinerà una inevitabile compressione nella vendita o diffusione;
sono inoltre diversi i tentavi ministeriali, sospesi ripetutamente dai tribunali amministrativi per carenza di evidenze scientifiche, di inserire le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (Cbd), ottenuto da estratti di cannabis, nella tabella B dei medicinali ossia nella tabella degli stupefacenti in modo da vietare la vendita nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai (ad esempio sotto forma di olio in gocce), ma solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile;
a riguardo, gli operatori del settore sottolineano come le evidenze scientifiche internazionali, comprese quelle dell'Oms, dimostrano chiaramente che il Cbd è una sostanza sicura senza rischio di abuso e dipendenza ed esprimono «seri dubbi sul fatto che questa serie di manovre legislative possa essere volta a favorire indebitamente le case farmaceutiche, consegnando loro un mercato dal grande potenziale economico. Questa preoccupazione nasce dall'apparente intenzione del Governo di restringere l'accesso al Cbd attraverso la medicalizzazione forzata, un'azione che sembra avvantaggiare esclusivamente le grandi aziende farmaceutiche a discapito dei piccoli produttori e degli operatori del settore della canapa»;
recentemente il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza stradale e modifiche al Codice della Strada; il provvedimento si articola in due sezioni: la prima è dedicata alle modifiche specifiche al Codice della Strada, la seconda riguarda, una ampia delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale; tra le variazioni introdotte nella prima sezione, vi è la modifica all'articolo 187, che omette – diversamente dall'articolo 186, relativo allo stato d'ebbrezza – la statuizione di principio, riguardante il divieto di porsi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica, passando direttamente a incriminare (mediante una fattispecie contravvenzionale) la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
il reato – prima dell'approvazione – consisteva appunto nel porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione della sostanza; essenziale per l'accertamento del fatto-reato è, dunque, l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo; la Cassazione è consolidata su questo orientamento (si veda da ultimo Cass., sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora tribunale Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129); i controlli per la rilevazione del principio attivo del tetraidrocannabinolo (Thc), vengono effettuati attraverso test salivari, che possono dare risultato positivo anche a tre giorni di distanza dall'effettivo uso della sostanza; stessa cosa, se si usano altri test: nelle urine ad esempio, il Thc rimane anche un mese dall'ultima assunzione, nel capello fino a tre mesi, nel sangue fino a tre settimane,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative normative volte a razionalizzare la disciplina sanzionatoria delle varie condotte illecite previste dall'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ridefinendo i fatti di lieve entità e stabilendo che non possa costituire illecito amministrativo la detenzione di prodotto derivante dalla coltivazione domestica di un numero definito di piante qualora si accerti che sia per uso esci usi esclusivamente personale;
2) ad adottare iniziative normative volte a legalizzare la cannabis per uso terapeutico e ricreativo, affermando e disciplinando la liceità della coltivazione della cannabis, da parte di soggetti maggiorenni, di un numero limitato di piante femmine e della detenzione per uso personale del relativo prodotto, condotta che non dovrà più essere considerata illecita, neanche dal punto di vista amministrativo;
3) ad adottare iniziative normative volte ad intervenire sul TU Stupefacenti, al fine di introdurre una disciplina di rango primario autonoma rispetto ai fatti di «lieve entità», prevedendo, nello specifico, limiti edittali inferiori in caso di produzione, acquisto e cessione illeciti considerati di «lieve entità», in base ai mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la quantità delle sostanze, distinguendo tra le droghe pesanti e le droghe leggere; escludendo, tuttavia, la sussistenza del fatto di lieve entità nei casi di cessione di sostanza commessa nei confronti di un minore;
4) ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una disciplina specifica per consentire, al giudice, ove il fatto lieve sia commesso da un tossicodipendente, la cui condizione sia stata certificata da una struttura sanitaria pubblica, di applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, insieme alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso strutture a ciò dedicate;
5) ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una riduzione di pena per coloro che si adoperano concretamente, insieme all'autorità giudiziaria, per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o associati, estendendo la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 73 TU stupefacenti;
6) ad adottare iniziative normative con il primo provvedimento utile, per abrogare la norma che sanziona anche sul piano amministrativo il consumo di cannabis, se derivante dalla coltivazione che sarà considerata consentita;
7) ad adottare iniziative volte ad incrementare le risorse a favore delle investigazioni sul riciclaggio dei proventi del traffico, e, prima ancora, sui movimenti finanziari che muovono e alimentano i traffici, da svolgersi anche attraverso l'impiego delle operazioni sotto copertura in contesti economici e finanziari;
8) ad adottare iniziative di competenza volte a contrastare la vera criminalità legata al traffico di stupefacenti, reinvestendo i risparmi ottenuti dallo Stato, pari a circa 600 milioni l'anno, tra spese per forze di polizia, processi e carceri, conseguenti alla legalizzazione della cannabis per uso ricreativo e terapeutico e alla sottrazione alle mafie e alle organizzazioni criminali, per finanziare e potenziare le attività di contrasto e di indagine per le droghe pesanti;
9) ad adottare iniziative volte a reintrodurre, anche con futuri provvedimenti normativi, il nesso causale tra l'alterazione psicofisica e il divieto di porsi alla guida di un veicolo, evitando che vi sia una sanzione per mera assunzione contestata da soggetti deputati al rispetto delle regole della strada;
10) a facilitare l'introduzione di linee guida uniformi per le commissioni mediche locali, per coloro che utilizzano medicinali a base di cannabinoidi per fini terapeutici al fine di valutare l'idoneità alla guida;
11) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare ulteriormente la formazione del personale sanitario ed in particolare dei medici di medicina generale e dei sanitari che operano nel territorio, avviando anche campagne informative sull'uso terapeutico della cannabis;
12) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, affinché l'uso, la produzione e la diffusione della cannabis non sia intaccata nei suoi obiettivi terapeutici, rendendo il suo impiego accessibile a chi ne ha bisogno per motivi di salute e ad assicurare una regolamentazione che sostenga la crescita sostenibile dell'industria della canapa in Italia, tutelando al contempo la salute pubblica con misure che siano in armonia con le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali;
13) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica per far fronte alla carenza di cannabis medica, garantendo la continuità terapeutica per i pazienti e rafforzando la capacità produttiva dello Stabilimento Chimico farmaceutico Militare di Firenze ovvero di altri soggetti produttori autorizzati e controllati dallo stabilimento medesimo secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017;
14) ad adottare iniziative, anche normative volte a garantire che la fornitura dei farmaci e delle preparazioni a base di Thc e Cbc per le patologie per le quali è riconosciuto il valore terapeutico sia a carico del Servizio sanitario nazionale e il relativo trattamento sia incluso nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
15) ad adottare iniziative normative volte ad ampliare il campo di applicazione della legge 242 del 2016 recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», in particolare intervenendo affinché il sostegno e la promozione riguardino la coltura della canapa finalizzata non solo alle attività di coltivazione e di trasformazione ma anche a quelle attinenti alla commercializzazione nonché estendendo la portata della stessa legge all'intera pianta, comprese le infiorescenze fresche o essiccate;
16) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche di carattere fiscale, al fine di regolamentare il circuito di commercializzazione della cannabis ad uso ricreativo, fatta salva la coltivazione per uso personale.
(1-00369) «Quartini, Baldino, D'Orso, Francesco Silvestri, Caramiello, Iaria, Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Fenu, Pellegrini, Torto, Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, Barzotti, Scutellà, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Carotenuto, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ascari, Giuliano».
Risoluzione in Commissione:
La III Commissione,
premesso che:
il 1° dicembre si celebra la giornata mondiale contro l'Aids, un'occasione cruciale per fare il punto sulla lotta globale all'Hiv e rinnovare l'impegno per sconfiggere questa pandemia;
nonostante i notevoli progressi compiuti, l'Aids continua a rappresentare una grave minaccia per la salute globale. Secondo l'Unaids, nel 2022 è morta una persona ogni minuto per cause riconducibili all'Aids. Milioni di persone continuano a non avere accesso ai farmici antiretrovirali, incluso il 43 per cento dei bambini sieropositivi. Nel 2022 si stimavano 39 milioni di persone affette da Hiv a livello mondiale, con 1,3 milioni di nuove infezioni e 630.000 decessi;
l'accesso alle cure antiretrovirali ha permesso di migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con Hiv e di ridurre la mortalità. Tuttavia, persistono forti disuguaglianze nell'accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura, soprattutto nei paesi a basso reddito. In particolare, le ragazze e le donne sono molto più esposte al rischio di contrarre l'Hiv dei loro coetanei maschi in molti Paesi dell'Africa Sub-sahariana. Nel 2022, queste ragazze/donne hanno rappresentato il 63 per cento delle nuove infezioni da Hiv nella regione;
il Fondo Globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria, istituito nel 2002, ha svolto un ruolo fondamentale nel finanziare programmi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza, contribuendo a salvare milioni di vite e ridurre la mortalità da Hiv del 51 per cento dal 2010. L'Italia è stata tra i primi sostenitori del Fondo Globale con il G8 di Genova e ospitando la prima conferenza dei donatori a Roma nel 2005, e ha sempre fornito un contributo finanziario significativo, posizionandosi tra i principali donatori a livello mondiale;
il Fondo Globale sta avviando il processo di rifinanziamento per il periodo 2025-2027, con l'obiettivo di raccogliere risorse per proseguire la lotta contro le tre malattie infettive ancora oggi più letali e rafforzare i sistemi sanitari di oltre 100 Paesi a basso e medio reddito, la maggior parte dei quali in Africa;
la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla lotta all'Aids, interrompendo i servizi di prevenzione, diagnosi e cura e aggravando le disuguaglianze;
la guerra in Ucraina e altre crisi umanitarie nel mondo stanno mettendo a dura prova i sistemi sanitari di molti Paesi, rendendo ancora più difficile la lotta all'Aids;
l'impegno multilaterale nella salute globale, attraverso il sostegno a organizzazioni come il Fondo Globale, è fondamentale per ottenere risultati concreti e duraturi. Disinvestire nella lotta all'Aids avrebbe conseguenze devastanti, vanificando i progressi compiuti e mettendo a rischio la vita di milioni di persone;
gli investimenti nella salute e, in particolare, nella lotta all'Hiv/Aids hanno un forte ritorno in termini non solo sanitari ma anche economici. Gli investimenti del Fondo Globale contro l'Hiv fino alla fine del 2023 hanno liberato 1,66 miliardi di giorni di ricovero ospedaliero correlato all'Hiv e hanno evitato 1,36 miliardi di visite ambulatoriali, generando 85 miliardi di dollari di risparmio sui costi;
è fondamentale che l'Italia, coerentemente con il suo storico impegno, continui a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta globale all'Aids, mantenendo un forte impegno finanziario e politico nel Fondo Globale,
impegna il Governo:
a mantenere un forte impegno nel Fondo Globale assicurando un contributo finanziario significativo per il periodo 2025-2027, in linea con l'obiettivo di raccogliere risorse finanziarie commisurato alle esigenze individuate dal Fondo stesso; promuovendo un ruolo attivo dell'Italia nella governance del Fondo Globale, sostenendo le priorità strategiche dell'organizzazione; adottando una posizione forte in sede internazionale a favore del Fondo Globale, ribadendo l'importanza del multilateralismo e della solidarietà nella lotta all'Aids e nella salute globale;
ad integrare la lotta all'Aids nelle politiche di cooperazione allo sviluppo supportando i Paesi partner nel rafforzamento dei loro sistemi sanitari e nell'implementazione di programmi di prevenzione, diagnosi e cura dell'Hiv, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili, promuovendo un approccio integrato alla salute globale, che tenga conto delle interconnessioni tra Aids, tubercolosi, malaria e altre malattie, favorendo sinergie e ottimizzando le risorse, illustrando periodicamente al Parlamento i progressi compiuti nella lotta all'Aids a livello internazionale e l'utilizzo dei fondi destinati al Fondo Globale.
(7-00268) «Quartapelle Procopio».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta in Commissione:
RUBANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'azienda lituana Solitek Industry, che si autodefinisce «produttore europeo di pannelli solari sostenibili» in vetro e lamina di vetro, ha ricevuto a dicembre 2023 dal Commissario straordinario della ZES Campania l'autorizzazione ad insediarsi nella zona industriale di Ponte Valentino nel lotto della ex Wierer;
la nuova fabbrica dovrebbe produrre pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo con un investimento complessivo di 48 milioni di euro, creando a regime 327 nuovi posti di lavoro;
il Ministero delle imprese e del made in Italy ha già formalmente garantito alla Solitek, attraverso la firma di un contratto di sviluppo con la proprietà nel mese di maggio 2023, agevolazioni PNRR per 31 milioni di euro. Pertanto l'azienda lituana dovrebbe affrontare oneri solo per una parte dei 48 milioni di euro di investimento previsto, destinati ai lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli edifici, per poi allestire la fabbrica, assumere il personale, fare la formazione, ricevere tutte le complesse autorizzazioni ed avviare la produzione dei pannelli fotovoltaici e delle batterie di accumulo entro giugno 2026;
nonostante gli impegni presi, si apprendono con preoccupazione da fonti di stampa locale notizie in merito all'evidente inerzia della società lituana ad adempiere agli accordi sottoscritti e ad avviare l'acquisizione definitiva dei terreni assegnati, appartenenti all'ex Wierer;
in particolare, in data 25 novembre 2024 era prevista la firma dell'atto di cessione dei terreni ma i rappresentanti della Solitek non si sono presentati, disertando l'incontro. Nella seduta del consiglio comunale di Benevento del 22 ottobre 2024, si è appreso che l'azienda si sarebbe dichiarata in difficoltà nel reperire i fondi e starebbe cercando nuovi partner;
la situazione risulta aggravata dalla considerazione che l'ingente investimento pubblico attraverso fondi PNRR va utilizzato entro il 2026. L'atteggiamento della Solitek getta forti dubbi sulla sua affidabilità nonché sulla capacità di far fronte ai numerosi impegni sottoscritti;
appare concreto il rischio che il progetto possa venir meno ed il territorio beneventano si ritrovi costretto suo malgrado a rinunciare ad oltre 300 nuovi posti di lavoro –:
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano attuare per ovviare alle criticità esposte in premessa e per garantire l'effettiva e rapida realizzazione del progetto, anche in considerazione del contesto economico beneventano fortemente penalizzato dalla crisi economica in atto.
(5-03195)
AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR
Interrogazione a risposta orale:
RUBANO. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024 ha disposto un definanziamento in misura parziale di taluni interventi del PNRR riferibili ai comuni e ha definito le coperture alternative (articolo 1, comma 5). L'articolo 32 del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito con modificazione della legge 95 del 2024, ha previsto che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, provveda ad individuare le risorse per il finanziamento degli interventi di competenza comunale. Parte degli interventi (M5C2 – rigenerazione urbana e M4C1 – offerta servizi istruzione) sono comunque rimasti nel PNRR;
il procedimento di realizzazione dei progetti comunali prevede che nel caso in cui i soggetti attuatori non dispongano della capacità finanziaria necessaria per anticipare le spese sostenute, possono avanzare una richiesta a titolo di anticipazione nei confronti dell'amministrazione centrale responsabile di interventi;
a seguito dell'erogazione degli anticipi, i trasferimenti delle successive tranche finanziarie intermedie al soggetto attuatore sono subordinati alla presentazione del rendiconto di progetto, all'inserimento su ReGiS delle spese e dei giustificativi e all'esito positivo delle verifiche svolte dagli uffici dell'amministrazione centrale;
le suddette procedure stanno producendo forti rallentamenti nell'attuazione degli interventi di competenza dei comuni. Gran parte dei sindaci lamentano da tempo un'eccessiva e farraginosa complessità amministrativa legata sia alla rendicontazione degli interventi sia ai tempi e alle erogazione delle risorse;
allo stato attuale gran parte delle amministrazioni locali ha ricevuto soltanto l'anticipo sui lavori pur avendo già caricato sulla piattaforma ReGiS la rendicontazione di progetto relativa agli stati di avanzamento dei lavori e alla documentazione delle spese sostenute e dei giustificativi;
i ritardi legati ai pagamenti stanno causando il blocco dei lavori e conseguentemente il mancato rispetto del cronoprogramma e più in generale il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati. L'Anci ha inviato al Governo diversi solleciti;
la situazione è particolarmente grave nei comuni ad alta densità abitativa e in ritardo di dotazione infrastrutturale della regione Campania, dove il blocco dei cantieri comporta rilevanti impatti negativi;
in taluni di questi comuni sono state ricevute solo le anticipazioni del 30 per cento, mentre a oggi lo stato dei lavori ha ampiamente superato il 60 per cento. In particolare, il ritardo nel completamento degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione scolastica ha effetti sulla vivibilità urbana, sulle attività economiche e sul welfare oltre che sulla corretta gestione di Amministrazioni comunali che già vivono una situazione economico finanziaria complessa –:
quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere al fine di accelerare il processo di validazione della spesa e di erogazione degli stati di avanzamento successivi al primo, relativi alle risorse spettanti ai comuni sulle missioni del PNRR e di quelle confluite nelle coperture alternative di cui in premessa;
con riferimento alle risorse spettanti ai comuni della Campania, collocati in aree socialmente ed economicamente sensibili, se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare ulteriori iniziative di competenza, anche di carattere normativo, che consentano il rigoroso rispetto dei cronoprogrammi degli interventi al fine di evitare la rinuncia alla prosecuzione degli interventi, che avrebbe effetti estremamente negativi.
(3-01589)
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazione a risposta scritta:
SARRACINO e AMENDOLA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il settore apistico della Basilicata è oggettivamente in gravissime difficoltà dopo due anni segnati da produzioni ridotte a causa dell'andamento climatico;
l'Associazione apicoltori lucani e le organizzazioni di categoria del mondo agricolo sottolineano le difficoltà delle aziende a proseguire nella produzione condizionate da debiti ed esposizioni bancarie che rischiano di costringere alla chiusura molte importanti realtà produttive di qualità;
si è fatta molto sentire la siccità con l'alterazione di fioriture che hanno condizionato in negativo le produzioni;
nonostante lo stanziamento di risorse per il rimborso dei premi assicurativi legati a danni da eventi climatici si segnala che vi sono notevoli difficoltà per gli apicoltori e le loro produzioni in quanto gli istituti sono chiusi ad ogni forma di assicurazione nei loro confronti, accentuando gli effetti nefasti della crisi –:
quali opportune e tempestive iniziative di competenza intenda assumere il Governo a sostegno dell'apicoltura lucana in relazione alle difficoltà riportate in premessa al fine di tutelare un comparto di qualità del settore agroalimentare lucano.
(4-03899)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:
sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è pubblicato il parere di compatibilità ambientale n. 19 del 13 novembre 2024 relativo al progetto del «Collegamento stabile tra Sicilia Calabria»;
il parere – 685 pagine – ripercorre il complesso iter amministrativo del progetto ed analizza la corposa documentazione presentata (complessivamente 10953 documenti);
la Commissione valutazione impatto ambientale ha espresso parere positivo con 62 Condizioni Ambientali (CA) e negativo per la Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II) per i siti della Rete Natura 2000 ZPS ITA030042 (Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina Stretto), ZPS IT9350300 (Costa Viola) e ZSC IT9350172 (Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi);
la Condizione Ambientale n. 1 vincola la realizzazione dell'opera agli esiti della Valutazione di Incidenza ambientale di livello III secondo la Direttiva 92/43/CEE che «Si applica soltanto se, nonostante una valutazione negativa, il promotore ritiene che il piano o il progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Ciò è possibile soltanto se non vi sono soluzioni alternative, se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono debitamente giustificati e se si adottano misure compensative adeguate per assicurare la tutela della coerenza globale di Natura 2000»;
nel rispettare le future decisioni della Commissione europea, si rappresenta che il proponente non avrebbe valutato adeguatamente le eventuali alternative in assenza delle quali e sulla base di «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» si possa giustificare la realizzazione del progetto;
il proponente, a giudizio degli interpellanti, ha effettuato una carente valutazione progettuale ed economica dell'opera; sul lato progettuale, la Condizione Ambientale n. 34 prescrive al proponente, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, «uno studio in cui siano maggiormente approfonditi i rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, e la caratterizzazione delle faglie»; tali indagini sarebbero dovute già essere state esperite dal proponente per sapere se e come l'opera possa essere realizzata ovvero prevedere alternative a minor impatto tra cui l'alternativa zero, ovvero la non realizzazione;
nel parere della Commissione valutazione impatto ambientale si parla in più punti dell'altezza del ponte pari a 65 metri, ma a pagina 20 si evidenzia una modifica del profilo verticale che sul «lato siciliano della campata principale è stato rialzato verticalmente fino a quota +77,50 m in corrispondenza del punto critico» comportando modifiche (maggiore altezza delle torri, aumento del diametro delle fondazioni) che potrebbero non essere state adeguatamente valutate dal proponente e dalla Commissione valutazione impatto ambientale;
sul lato economico, la Commissione valutazione impatto ambientale richiede di approfondire lo studio trasportistico in Condizione Ambientale n. 14 in considerazione che i costi dell'opera sono in parte sostenuti dallo Stato; ne discende ovviamente una approssimativa valutazione delle alternative progettuali per opere meno onerose dal punto di vista economico;
le Condizioni Ambientali nn. 2, 3, 4, 5, 18, 25, 62 sono relative alla gestione del materiale di scavo prodotto, stimato complessivamente in 16565700 metri cubi, di cui 4565948 per il versante Calabria e 11999752 versante Sicilia, in particolare: la Condizione Ambientale n. 3 prevede che «Il Proponente dovrà identificare le tipologie di discarica che si intende realizzare nei 4 siti»; la Condizione Ambientale n. 4 prevede «una verifica della compatibilità idraulica del sito di deposito e recupero ambientale CRA5, per il quale permangono problematiche dovute alla sua vicinanza al torrente Petrace»; la Condizione Ambientale n. 5 prevede una serie di approfondimenti e interventi relativi all'impatto sui corpi idrici interessati;
non risultano pertanto ancora certamente individuati i siti di recapito finale dei rifiuti speciali e la loro idoneità anche in relazione alla mancata caratterizzazione quali quantitativa delle risorse idriche intercettate; inoltre il proponente non ha presentato lettere d'impegno dei gestori degli impianti per ricevere i rifiuti nel periodo temporale di realizzazione dell'opera;
il Ponte sullo Stretto consiste in molteplici opere che coinvolgono due regioni, due province e tre comuni, determinando automatica variante urbanistica, e rappresenta, di fatto, un diverso modello territoriale di sviluppo che, a partire dalle infrastrutture di trasporto, implica un radicale cambio di paradigma rispetto allo stato attuale e, soprattutto, rispetto ad altri possibili scenari di sviluppo;
le questioni delle modalità di trasporto e della infrastrutturazione del vasto territorio che il «progetto» Ponte va ad interessare, sono temi che, per il livello di strategicità che li connota, dovrebbero trovare nella valutazione ambientale strategica un adeguato contesto di valutazione; in sostanza l'insieme delle opere che costituiscono il «progetto» Ponte, dovrebbe essere individuato per quello che effettivamente è: un Piano integrato di sistema, come chiaramente indicato, già nel 2001, dagli advisor incaricati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 33 del 19 febbraio 1999; si ricorda a tal proposito che il piano di zonizzazione acustica dell'aeroporto di Bergamo, che ha determinato variante urbanistica alla pianificazione comunale vigente nei territori contermini, è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 00668/2013, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 01278/2015 per l'«efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale»;
il parere espresso dalla Commissione valutazione impatto ambientale, secondo giurisprudenza consolidata, dovrebbe, nella sostanza, a giudizio degli interpellanti essere negativo; si rimanda a numerose sentenze del Consiglio di Stato (1164, 1166, 1167, 1169, 1170 del 2020), le quali hanno evidenziato vizi sia di illogicità, sia di difetto di istruttoria, nel positivo giudizio di compatibilità ambientale che la Commissione valutazione impatto ambientale ha espresso in assenza di sufficienti elementi di valutazione e a seguito di prescrizioni da potersi ritenere concordemente negativi in quanto, in assenza da parte del proponente di approfondimento sugli aspetti progettuali necessari a definire un esaustivo quadro di valutazione degli impatti ambientali, il giudizio positivo espresso dalla commissione denoti una manifesta irragionevolezza; inoltre il Consiglio di Stato, nella giurisprudenza citata, ha confermato che le scelte progettuali relative ad aspetti qualificanti del progetto avrebbero dovuto essere verificate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni; il Consiglio di Stato, infine, ha affermato che l'assenza di un valido procedimento valutazione ambientale strategica comporti un contraddittorio e illogico esito della Valutazione di Impatto Ambientale –:
alla luce delle numerose e insanabili criticità illustrate in premessa se il Ministro interpellato intenda esprimere parere negativo sulla compatibilità dell'opera, ovvero intenda sospendere qualsiasi pronunciamento in attesa delle decisioni della Commissione europea sulla Valutazione di Incidenza di III livello.
(2-00486) «Santillo, Morfino, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Iaria, Aiello, Amato, Baldino, Cantone, Carmina, Caso, Donno, D'Orso, Fede, L'Abbate, Lomuti, Orrico, Pavanelli, Raffa, Scerra, Scutellà, Traversi, Tucci».
Interrogazione a risposta in Commissione:
SIMIANI, PELUFFO, DI SANZO, LAUS e D'ALFONSO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
si apprende da notizie di stampa (fonte Ageei – Agenzia di stampa sull'energia e le infrastrutture) che presso l'impianto Plutonio del Centro Enea di Casaccia, alle porte di Roma, nei giorni scorsi un operaio sarebbe risultato colpito da contaminazione da plutonio;
i livelli riscontratigli alla fine di un turno di lavoro avrebbero superato mille volte quelli di tolleranza e, secondo quanto riferito da fonti locali, al momento del rilevamento il medico della Centrale avrebbe avviato a cure mediche il lavoratore, che oggi sarebbe sotto osservazione sanitaria;
da medesima fonte si apprende che, tenuto conto delle responsabilità in materia di sicurezza nucleare che ricadono sul responsabile del sito di Casaccia, una volta accertato l'incidente, il capo centrale ne avrebbe dato formale comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare che avrebbe provveduto a un primo sopralluogo nelle scorse ore;
dal 2003, Sogin gestisce lo smantellamento degli impianti Opec (operazione celle calde) e Ipu (impianto plutonio) di Casaccia come parte del programma di decommissioning della filiera nucleare italiana;
i progetti di decommissioning ancora in corso su tale sito riguardano lo smantellamento del sistema interrato di raccolta degli effluenti radioattivi di OPEC-1, denominato «Waste A e B», le attività propedeutiche allo smantellamento degli impianti Ipu e Opec, il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi, la realizzazione di un impianto denominato «Stazione di Compattazione Alfa» (Sca) e di un «Nuovo Deposito» (Ndc) per lo stoccaggio dei fusti condizionati;
risulta invece realizzato da Sogin il nuovo deposito Opec 2 per lo stoccaggio temporaneo, in condizioni di maggior sicurezza, dei rifiuti provenienti dalle passate attività di esercizio e da quelle future di disattivazione dell'impianto Plutonio. In tale deposito temporaneo, dal 2019 stanno confluendo, dall'attuale deposito, i rifiuti radioattivi solidi. Tutte le attività di trasferimento e sistemazione dei rifiuti sono oggetto di vigilanza da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
il Ministro interrogato in una recente audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica, aveva annunciato che entro fine ottobre 2024 si sarebbero avuti risultati del lavoro della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, «con dati e valutazioni tecniche, non politiche», per arrivare alla elaborazione di un «Programma Nazionale per il nucleare sostenibile» e che entro fine anno, potendo contare sull'impegno del gruppo di lavoro guidato dal professor Giovanni Gozzetta per rivedere la legislazione di settore, sarebbe stata pronta una bozza di testo per «una legge-delega che possa abilitare la produzione da fonte nucleare tramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili», con l'obiettivo di sottoporla al vaglio parlamentare «nei primi mesi del 2025»;
nella medesima audizione, in merito all'individuazione del deposito nazionale delle scorie radioattive, ha stimato che se tutte le fasi procedurali andranno a buon fine, si potrà ottenere l'autorizzazione unica per il deposito nazionale nel 2029 e la messa in esercizio solo nel 2039 –:
se siano stati informati tempestivamente di quanto avvenuto, di quali elementi conoscitivi dispongano in relazione all'incidente citato in premessa e, in particolare, in merito allo stato di contaminazione del sito e al progetto al quale stava lavorando l'operaio coinvolto e se siano state messe in atto misure idonee ad assicurare la massima sicurezza e protezione sanitaria per la popolazione;
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per accelerare l'iter di individuazione del deposito unico al fine di anticipare, rispetto alla previsione del 2039, la sua messa in esercizio.
(5-03196)
Interrogazioni a risposta scritta:
SERGIO COSTA, CARAMIELLO, ILARIA FONTANA, DI LAURO e CHERCHI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
sabato 30 novembre 2024 il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a giudizio degli interroganti, con la deliberata volontà di impedire alcun tipo di intervento presso la giustizia amministrativa che ne compromettesse l'esito, ha firmato il decreto di uccisione dell'orso «M91» che nei mesi scorsi era stato catturato per essere radiocollarato e che nell'aprile 2024 aveva seguito un uomo nei boschi di Molveno;
l'abbattimento viene motivato da Fugatti perché «negli ormai sette mesi trascorsi dall'inizio del monitoraggio intensivo sull'orso M91, ha trovato costante conferma la confidenza dell'esemplare, concretizzatasi in almeno 16 occasioni nelle quali l'orso in questione è stato segnalato in centri residenziali o nelle immediate vicinanze di abitazioni»;
poche ore dopo l'emanazione del decreto, domenica 1° dicembre 2024, il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a uccidere l'orso, grazie alla geolocalizzazione del radiocollare che ha consentito di individuare e ammazzare un animale assolutamente inoffensivo, visto che era appena andato in letargo;
il giovane orso, di circa due anni d'età, era stato coinvolto ad aprile in un incontro con un turista a monte di Molveno, sull'altipiano della Paganella dove, nonostante le numerose provocazioni subite dall'uomo, non ultimi un lancio di pietre e minacce con un bastone, aveva risposto in maniera esemplare senza alcuna reazione aggressiva;
nonostante queste evidenze, che dimostrano la non pericolosità dell'orso, nei mesi successivi è stato catturato e radiocollarato, nonché dotato di marche auricolari per renderne ancora più facile e immediata l'individuazione;
M91 era accusato di frequentare con assiduità le zone antropizzate, ma in più occasioni è stato individuato mentre si nutriva da cassonetti non protetti, ossia non conformi alle previsioni del Pacobace (Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali), riportando la responsabilità della «confidenza» dell'animale sull'amministrazione provinciale, evidentemente incapace di gestire l'attuazione di un progetto voluto dalla stessa provincia di Trento nonché il rapporto con la fauna selvatica;
in realtà la stessa provincia aveva affermato che «non risulta alcuna storia pregressa di problematicità né di questo esemplare, né da parte dei genitori», elemento che da solo è già sufficiente a mettere in dubbio la sua pericolosità, come precisa lo stesso Pacobace, che afferma che «per definire un orso “problematico” è importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali»;
in sostanza il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, non ha fatto altro che proseguire una politica feroce, spietata e insensata ai danni di una specie protetta, che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, il cui reinserimento era stato voluto proprio dalla Provincia di Trento, utilizzando risorse pubbliche –:
se il Ministro ritenga di dover adottare iniziative di competenza per monitorare l'attuazione del Pacobace, che, ad avviso degli interroganti, sembra essere interpretato in modo del tutto irragionevole da parte dell'amministrazione provinciale di Trento, con l'unico obiettivo di decimare la popolazione ursina del territorio;
quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire che venga salvaguardata la biodiversità del nostro Paese e che non si proceda a ingiustificate uccisioni di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta, anche alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, che impone allo Stato, oltre alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, di disciplinare in modo efficace la tutela degli animali.
(4-03902)
SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, CAPPELLETTI, L'ABBATE e MORFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
Il 21 novembre 2024 sistemi di sicurezza del Centro ricerche Casaccia (RM) hanno rilevato una preoccupante anomalia nell'impianto «Plutonio», dove era in corso la gestione di rifiuti radioattivi;
secondo quanto dichiarato dalla Sogin – la società pubblica specializzata nello smantellamento di impianti nucleari e proprio nella gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi – un tecnico di 59 anni sarebbe rimasto vittima di una contaminazione «con potenziale superamento dei limiti di dose annuale prescritti dalla normativa»;
la quantità di sostanza risulta mille volte superiore al limite di tolleranza, tanto che il dipendente, dopo una prima visita nel centro clinico del complesso ENEA, è stato subito isolato e trasferito in ospedale, dal quale è stato dimesso dopo una serie di accertamenti;
Sogin ha notificato l'evento solamente il 25 novembre 2024, quattro giorni dopo, mentre la notizia dell'incidente è stata diffusa solo il 29 novembre 2024, ben otto giorni dopo;
in base a quanto disposto dall'articolo 142 comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» – il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i tre giorni, all'Isin, all'ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del Sistema sanitario nazionale, competenti per territorio, il verificarsi di incidenti nonché esposizioni che abbiamo comportato il superamento dei valori limite;
un fatto analogo, ma con conseguenze meno gravi per i lavoratori, si verificò già nel 2006 con un'altra perdita e sette persone colpite da una quantità inferiore di plutonio (circa 40 volte sopra la tolleranza);
l'Isin, l'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, «sta seguendo con la massima attenzione il caso di contaminazione», rivelando che «nell'immediatezza ha effettuato una prima ispezione nell'impianto e ha raccolto a verbale le dichiarazioni dei responsabili» sulla dinamica dell'incidente, mentre altri accertamenti sono previsti nei prossimi giorni, anche per individuare eventuali responsabilità;
Sogin ha emanato un comunicato per dare immediata rassicurazione sui rischi per i lavoratori e sulla possibile contaminazione dell'ambiente esterno;
secondo il direttore Isin Francesco Campanella, l'ipotesi più accreditata è quella di un'anomalia – un'anomalia specifica nell'operazione di svestizione o un'anomalia afferente al dispositivo di protezione individuale –; in ogni caso sono necessari ulteriori approfondimenti –:
se i Ministri interrogati intendano fare immediatamente chiarezza su quanto avvenuto nel Centro Ricerche Casaccia, sulla situazione attuale e sui potenziali rischi per i lavoratori e per i cittadini che vivono nell'area circostante, fornendo dettagli circostanziati dell'evento rispetto alle quantità e l'origine del plutonio, e le stime della dose che ha coinvolto il lavoratore;
se i Ministri interrogati intendano spiegare le ragioni per le quali sono trascorsi ben quattro giorni dal verificarsi dell'evento alla notifica e addirittura otto perché la notizia venisse resa pubblica;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno e urgente fornire ogni elemento utile circa quanto avvenuto e spiegare sulla base di quale concetto di sicurezza si intenda promuovere un ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro Paese.
(4-03908)
CULTURA
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMALDI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
come noto, il 13 novembre 2024, dopo mesi di una gestione che, per l'interrogante, è stata decisamente ambigua e inadeguata, Sergio Castellitto ha presentato le sue dimissioni dalla presidenza della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
nella lettera rivolta agli studenti e a tutto il personale del centro, in cui motiva le ragioni delle sue dimissioni, Castellitto scrive: «Il Centro Sperimentale è un luogo dove si studia, si promuove e si protegge l'arte cinematografica. Non consentite mai che diventi territorio di conquista per altri scopi.»;
viene da dire che avrebbe dovuto rivolgere questo monito innanzitutto a sé stesso. Infatti, dopo aver inserito nell'organigramma del Centro sperimentale di cinematografia il suo produttore teatrale, Angelo Tumminelli, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto di 17 persone che da due anni lavoravano alla digitalizzazione del patrimonio culturale, soprattutto cinematografico, dopo aver licenziato il dirigente della Cineteca nazionale, Stefano Iachetti, per aver suggerito nelle opportune sedi di assumere i collaboratori ed essersi limitato ad una fase informale e interlocutoria per poter attivare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dopo aver stipulato onerosi contratti di collaborazione per consulenze legali e di consulenza per la rimodulazione dei progetti PNRR, nonostante sia previsto il supporto legale gratuito dell'Avvocatura dello Stato e nonostante il precedente Piano PNRR fosse stato elaborato esclusivamente da risorse interne, dopo aver stipulato un contratto oneroso con la propria moglie per un intervento durante l'evento «La diaspora degli artisti in guerra», dopo aver affidato a Dario Viganò l'incarico di direttore editoriale, ruolo in passato mai ricoperto da un collaboratore esterno, dopo tutto ciò, su cui il gruppo AVS ha presentato diverse interrogazioni rimaste senza risposta, si scopre che il 18 aprile 2024 è stata firmata una modifica del contratto di collaborazione tra la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e il signor Angelo Tumminelli;
questa modifica prevede non solo l'incremento del compenso annuo lordo del signor Tumminelli di 45.000,00 euro, portandolo così da 60.000,00 euro lordi annui a 105.000,00 euro lordi annui, ma anche che, essendo l'incarico in questione di ausilio e supporto dell'attività del presidente e, di conseguenza, legato alla durata del suo mandato, in caso di cessazione anticipata del mandato, l'attività di collaborazione continui ad essere espletata in favore del Centro sperimentale di cinematografia e del nuovo presidente;
per l'interrogante, questa modifica contrattuale è l'ultimo atto fuori luogo di una gestione poco attenta del Centro sperimentale di cinematografia ed economicamente deprecabile –:
se fosse a conoscenza di questa modifica del contratto di collaborazione tra la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e il signor Angelo Tumminelli e se non intenda intervenire, per quanto di competenza, affinché le risorse economiche del centro vengano utilizzate per la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale, soprattutto cinematografico, del nostro Paese.
(5-03197)
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'Esa/Sec (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) 2010 rappresenta il regolamento di riferimento della contabilità nei diversi Paesi dell'Unione europea ed è coerente con gli standard internazionali definiti dal System of national accounts (Sna) realizzato sotto il coordinamento dell'Onu dai maggiori organismi statistici internazionali;
il paragrafo 20.167 del Sec specifica che un credito fiscale può essere pagabile, nel senso che ogni ammontare del credito che eccede la capienza fiscale del beneficiario sarà pagato (sarà rimborsato con il cash) al beneficiario stesso. Ne consegue che neppure un solo credito fiscale potrà essere perso poiché i crediti fiscali o saranno compensati, oppure dovranno essere rimborsati con euro;
nella lettera del 26 settembre 2023 da parte di Eurostat a firma Luca Ascoli ad Istat, viene riconosciuto che esiste un'incongruenza tra il Sec e le nuove linee guida del manuale Manual on Government Deficit and Debt: «Sebbene il paragrafo 20.167 del Sec affermi che un credito fiscale può essere pagabile nel senso che ogni ammontare del credito che eccede la capienza fiscale sarà pagato al beneficiario, è stato concordato che il credito fiscale potrebbe essere ritenuto pagabile nel senso del SEC, anche se non sarà mai pagato al beneficiario»;
dunque Eurostat e Istat, a giudizio dell'interpellante, hanno concordato di agire in violazione del Sec/Esa 2010, che rappresenta il regolamento di riferimento della contabilità dei paesi dell'eurozona essendo Mgdd solo un manuale non vincolante;
i crediti fiscali emessi nel 2023 per il superbonus pari a circa 80 miliardi di euro, sono stati classificati come pagabili e per questo motivo sono stati contabilizzati all'emissione per l'intero importo come maggiore deficit, con la conseguenza che il deficit nel 2023 è schizzato al 7,2 per cento del prodotto interno lordo facendo scattare una procedura di infrazione per deficit eccessivo, da ritenersi in sostanza autoinflitta, dal momento che i crediti fiscali del superbonus non danno il diritto al rimborso cash e quindi dovevano essere classificati come non pagabili. I crediti non pagabili, infatti, hanno un impatto sulle casse dello Stato solo nel momento in cui vengono portati in compensazione e quindi non fanno aumentare il deficit all'emissione –:
se al Ministro interpellato risulti che, secondo il Sec2010, i crediti fiscali del superbonus emessi nel 2023 dovevano essere classificati come non pagabili e che quindi il rapporto deficit/Pil del 2023 è in realtà del 3,7 per cento e non del 7,2 per cento come risulta dai dati ufficiali, con la conseguenza che il dato sul rapporto deficit/Pil del 2023 non corrisponde a verità e la procedura di infrazione per deficit eccessivo sul bilancio pubblico non doveva scattare;
se il Ministro interpellato intenda far valere il Sec2010 per classificare i crediti fiscali del superbonus emessi nel 2023 come non pagabili, per far archiviare la procedura di infrazione che danneggia l'immagine del nostro Paese, con conseguenze finanziarie negative sul bilancio dello Stato e sullo spread;
se il Ministro interpellato intenda, invece, continuare a classificare i crediti fiscali del superbonus emessi nel 2023 come pagabili mantenendo il rapporto deficit/Pil al 7,2 per cento, garantendo, in tal caso, il rimborso cash per i crediti che non sono stati portati in compensazione, oppure facendo sì che tutti i crediti fiscali del superbonus emessi nel 2023, nel 2022 e nel 2021 siano portati in compensazione rendendo non più necessario il rimborso cash;
se il Ministro interpellato intenda evitare che anche un solo credito fiscale del superbonus sia perso perché questa è la caratteristica fondamentale dei crediti fiscali pagabili secondo il Sec2010;
se il Ministro interpellato non intenda considerare che, continuando a mantenere i crediti fiscali del superbonus come pagabili senza garantire il rimborso cash e facendone perdere una certa quantità – non ha importanza se sia grande o piccola perché secondo il Sec2010 neppure un solo credito fiscale pagabile può essere perso – si stia incorrendo in un grave errore, con la conseguenza di possibili impugnative da parte di committenti e imprese nelle sedi giudiziarie competenti in Italia e in Europa, vista la perdita dei crediti di imposta aggravata dagli effetti del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 2024, n. 67.
(2-00487) «Bonelli».
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
DI BIASE, GIANASSI, LACARRA e SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 è stata introdotta una nuova disciplina sull'utilizzo da parte degli agenti di polizia penitenziaria dell'uniforme di servizio negli istituti penali per minorenni, che a giudizio dell'interrogante appare in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;
nelle premesse della circolare viene motivata la decisione di rimodulare l'utilizzo dell'uniforme ordinaria, di servizio e operativa. In particolare si motiva sottolineando «la necessità di rimodulare la disciplina concernente l'uso delle uniformi del Corpo di Polizia Penitenziaria per il personale operante negli Uffici, Istituti e Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, in ciò rilevando, in particolare, l'esigenza di favorire e riaffermare una corretta introiezione da parte dei soggetti detenuti negli Istituti Penali Minorili, minorenni e giovani adulti, ed immessi nel circuito penale, in ordine al valore e al significato della pubblica funzione svolta dal personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato»;
la circolare tra le ragioni del provvedimento riporta anche il fatto che «l'uso dell'uniforme da parte del personale di Polizia Penitenziaria assegnato al comparto detentivo minorile corrisponda all'esigenza di evidenziare e tutelare il principio di autorevolezza che deve permeare l'esercizio della pubblica funzione, anche nella percezione degli utenti, quale segno formale e simbolico di legalità democratica, onore e disciplina, connettendo il prestigio della divisa a una simmetrica correttezza e lealtà costituzionale, tesa all'assolvimento dei doveri istituzionali, in un quadro di rispetto delle regole e delle garanzie»;
la decisione assunta dal Capo del dipartimento di giustizia minorile è stata aspramente criticata per l'intento repressivo di cui appare portatrice. In particolare l'associazione Antigone per i diritti dei detenuti si è espressa con chiarezza sul punto. «Da oggi – si legge in una dichiarazione a mezzo stampa della coordinatrice nazionale di Antigone Susanna Marietti – nelle carceri minorili i poliziotti indosseranno la divisa. Per segnare anche simbolicamente che pure verso i ragazzini ci vuole un carcere distante e autoritario. Nei decenni i poliziotti hanno vestito in borghese per facilitare la relazione educativa. Si tratta di un altro tassello di cultura repressiva che vince su quel buon senso di cui era impregnato il sistema della giustizia minorile e che ha sempre dimostrato di essere efficace nel reintegrare socialmente i ragazzi» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 e se non ravvisi un'ingiustificata difformità con quanto previsto in ordine all'utilizzo delle uniformi del personale di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penali per minorenni, dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;
se non ritenga che quanto disposto dalla circolare, viste anche le motivazioni in premessa, non rappresenti il rischio concreto di un'omologazione del sistema della giustizia minorile al sistema penitenziario per gli adulti.
(3-01588)
Interrogazioni a risposta scritta:
SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha chiesto ai dirigenti amministrativi di seconda fascia delegati al pagamento delle spese di giustizia di sottoscrivere un addendum al provvedimento di conferimento dell'incarico Pdg, che introduce un nuovo obiettivo: rispettare i tempi di pagamento di fatture e richieste equivalenti, in linea con l'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nell'ambito delle riforme del Pnrr (Riforma 1.11);
la normativa prevede che il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento di debiti commerciali comporti una riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, non inferiore al 30 per cento, applicabile anche nel 2024, configurando responsabilità per ritardi nei pagamenti;
la circolare Rgs n. 36 dell'8 novembre 2024 stabilisce che un credito si qualifica come «commerciale» solo in presenza di requisiti specifici: un contratto e una prestazione resa da un'impresa o libero professionista. La semplice emissione di una fattura elettronica registrata nella piattaforma PCC non è sufficiente, poiché è necessario un rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione e un fornitore che svolga attività imprenditoriale o professionale;
la giurisprudenza della Cassazione e le posizioni della direzione generale degli affari giuridici e legali del Ministero della giustizia confermano che le spese di giustizia non possono essere qualificate come crediti commerciali;
i ritardi nei pagamenti per le spese di giustizia derivano principalmente da mancanza di fondi adeguati e problemi strutturali nelle procedure ministeriali. La stessa circolare della Rgs chiarisce che i ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie non costituiscono cause legittime di sospensione dei termini di pagamento;
i dirigenti delegati al pagamento delle spese di giustizia non controllano direttamente il trasferimento dei fondi o l'organizzazione dei pagamenti presso uffici periferici (tribunali e giudici di pace), con cui non sussistono rapporti gerarchici, e sarebbero penalizzati per ritardi derivanti da questi fattori esterni;
il sito del Ministero della giustizia precisa che dall'indice di tempestività dei pagamenti sono esclusi i pagamenti relativi alle spese di giustizia dei capitoli 1360 e 1363, evidenziando la loro natura distinta rispetto ai crediti commerciali –:
se si intenda confermare l'applicabilità della disciplina sulle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 alle spese di giustizia, nonostante la giurisprudenza contraria e i rilievi espressi dalla direzione generale affari giuridici e legali dello stesso Ministero della giustizia;
se sia a conoscenza delle criticità operative che impediscono ai dirigenti amministrativi di seconda fascia di rispettare per le spese di giustizia tempi di pagamento assimilabili a quelli delle transazioni commerciali;
quali iniziative intenda adottare per garantire condizioni operative e finanziarie adeguate ai dirigenti delegati al pagamento, evitando che siano penalizzati per cause fuori dal loro controllo;
quali interventi siano previsti per accelerare il trasferimento dei fondi destinati alle spese di giustizia, così da evitare responsabilità improprie;
se intenda rivedere i criteri di valutazione della performance dirigenziale, tenendo conto delle effettive condizioni operative e delle criticità strutturali;
se confermi che solo i direttori generali del Ministero e i magistrati capi ufficio siano delegati al pagamento di crediti relativi a transazioni commerciali e quali iniziative di competenza siano state intraprese affinché questi rispondano di eventuali inadempienze, incluse quelle organizzative, e con quali risultati.
(4-03905)
TORTO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 – prorogata ogni 12 mesi, attualmente fino al 9 settembre 2025 – richiama la responsabilità civile e penale in capo al proprietario di un cane come conseguenza dei comportamenti aggressivi dell'animale mal gestito e dispone la tenuta, da parte dei servizi veterinari, di un registro di cani potenzialmente aggressivi (articolo 3, comma 3);
tale disposizione è, tuttavia, accompagnata da un sostanziale vuoto normativo, in particolare nel sistema sanzionatorio della fattispecie: ai sensi dell'articolo 672 del codice penale, infatti, il proprietario in questi casi «è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.»;
la disciplina descritta appare del tutto insufficiente a contrastare il problema costituito dalle aggressioni in luogo pubblico da parte di cani non custoditi con la dovuta diligenza;
nelle aggressioni intraspecifiche di cane su cane, che costituiscono la larga maggioranza degli eventi interessati, solo il 25 per cento delle persone denuncia il fatto alle autorità, consapevole dell'inesistenza di mezzi normativi che garantiscano giustizia;
l'Italia, inoltre, non ha una statistica nazionale aggiornata del problema ma solo dati frammentari provenienti dai vari enti locali o associazioni, per cui risulta impossibile cogliere la reale percezione del fenomeno;
è anche impossibile stimare la percentuale di cani di proprietà sul totale dei cani in Italia, anche a causa del mancato rispetto dell'obbligo del microchip da parte di molti proprietari, sebbene i dati ufficiali riferiscono che il 36 per cento degli italiani possiede un cane;
un recente sondaggio realizzato dalla associazione «l'Altra parte del guinzaglio», che si occupa della raccolta di testimonianze di aggressioni da parte di cani su altri cani, ha fatto emergere che l'80 per cento delle aggressioni avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico e avviene da parte di cani di proprietà lasciati liberi senza guinzaglio o fuggiti da un'area privata per responsabilità di un proprietario che non conosce le regole della corretta gestione di un cane e sottovaluta l'importanza di conoscere le caratteristiche di specie del proprio cane;
dai dati raccolti dall'associazione «l'Altra Parte del Guinzaglio», il 40 per cento dei cani aggrediti perde la vita davanti agli occhi di proprietari, mentre il restante 60 per cento riporta ferite e mutilazioni gravissime;
di fatto si tratta ogni anno di una strage annunciata, che impatta sulla sicurezza pubblica e genera allarme sociale: l'80 per cento del campione che ha aderito al sondaggio riferisce di avere paura di uscire di casa con il proprio cane per paura di incontrare altri cani non custoditi;
i cani e, più in generale, gli animali d'affezione sono esseri fragili, che meritano e hanno bisogno di cure e attenzione da parte dei loro padroni, i quali devono essere coscienti che, tramite comportamenti scorretti, possono influenzare artificialmente l'indole altrimenti mansueta del proprio compagno –:
se i Ministri interrogati intendano adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che imponga al proprietario una custodia adeguata, valutando possibili inasprimenti del quadro sanzionatorio per chi viola l'obbligo di tenere il proprio cane a guinzaglio o gli consenta di uscire libero in aree pubbliche sfuggendo al proprio controllo;
se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative, anche normative, per disporre per i proprietari di cani potenzialmente aggressivi l'obbligo di ottenere un attestato del superamento di un esame teorico e pratico con revisione biennale, nonché promuovere una campagna di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica e per accrescerne la consapevolezza sul corretto uso del guinzaglio e della museruola al fine di promuovere una corretta relazione uomo-cane a partire dalle scuole.
(4-03907)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta in Commissione:
MATERA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto risulta dal prospetto informativo pubblicato dalla società assicurativa: «La Cattolica», che riguarda la copertura dai rischi di responsabilità civile auto e dai rami danni, nella sezione: «quando e come devo pagare», sottosezione: «rimborso», è riportata la seguente indicazione: «In caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o vendita o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) Generali Italia restituisce, per la sola r.c.a., la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato se il Contraente: non vuole sospendere il contratto o trasferirlo su un altro veicolo o se lo sospende ma non lo riattiva entro 12 mesi. Il rimborso è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.»;
l'articolo 1896 del codice civile prevede al comma 1, che il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi, finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero; il successivo comma 2 dispone invece che qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese;
al riguardo, l'interrogante evidenzia che le condizioni contrattuali riportate nel documento informativo della compagnia assicurativa suesposta, appaiono tuttavia in contrasto rispetto alle disposizioni previste dal codice civile, ed inoltre risultano scarse in termini di chiarezza e trasparenza nei riguardi del contraente, considerato che, come suesposto, la cessazione del rischio da parte di Generali Italia, si limita a prevedere la restituzione soltanto una parte del premio, per la responsabilità civile assicurata pagata e non goduta al netto delle imposte, nonché del contributo al Servizio sanitario nazionale al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
l'interrogante rileva a tal proposito che, numerose società assicurative, con riferimento alla cessazione del rischio, propongono in realtà clausole contrattuali differenti, prevedendo invece il rimborso totale del premio pagato, sia con riferimento al r.c.a. che per la parte relativa all'incendio e furto;
ad avviso dell'interrogante, in relazione a quanto suesposto, sarebbe opportuno avviare per quanto di competenza un'interlocuzione con l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Ivass in proposito, in un'ottica di massima chiarezza e trasparenza, ai fini di una maggiore tutela dei contribuenti e più in generale gli intermediari assicurativi –:
se condivida le osservazioni in premessa riportate, in relazione alle condizioni contrattuali in premessa citate;
in caso affermativo quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo intenda intraprendere, affinché siano rafforzati i poteri dell'Ivass, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati in maniera tale da perseguire la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela nonché, al fine di tutelare il diritto del consumatore a beneficiare di un'offerta di prodotti assicurativi quanto più chiara e trasparente possibile, attraverso una scelta consapevole.
(5-03193)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta orale:
AURIEMMA, CARAMIELLO, SANTILLO, PENZA e CASO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
i disservizi che si stanno verificando di continuo alla stazione Ferroviaria di Afragola (Napoli) stanno esasperando gli utenti, soprattutto i pendolari, che tutti i giorni sono costretti ad imbattersi in code interminabili all'ingresso, difficoltà di parcheggio e, infine, anche nell'aumento spropositato delle tariffe per la sosta;
la suddetta stazione ferroviaria è utilizzata da un bacino di utenti molto ampio provenienti da tutta la provincia di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, facendo emergere la scarsità dei posti auto messi a disposizione ed è necessario, quindi, un adeguamento delle zone di parcheggio;
la mancata revisione di tali zone ha generato enormi disagi per cui tantissime persone sono state costrette a ricomprare il biglietto data l'impossibilità di prendere il treno a causa delle lunghe code all'ingresso o dalla difficoltà di parcheggiare la propria auto;
inoltre, come sopra anticipato, a partire dal 1° novembre 2024 vi è stato un notevole aumento delle tariffe relative agli abbonamenti, soste giornaliere e orarie. Si fa notare, inoltre, che gli aumenti in alcuni casi sfiorano il 100 per cento. Si è passati:
da 4 euro a 7 euro per le soste giornaliere;
da 60 a 80 euro per gli abbonamenti mensili;
da 0,80 centesimi a 1,50 euro per le soste orarie;
tali aumenti hanno generato la rabbia e lo sconforto degli utenti che fino ad oggi hanno usufruito del servizio trovando assurdo un aumento così sproporzionato delle tariffe, soprattutto in un periodo come quello che si sta vivendo, con le famiglie alle prese con un'inflazione che morde giorno dopo giorno. Da specificare che il gestore del parcheggio, Metropark, non ha mai fornito alcuna comunicazione che giustificasse un così netto aumento dei servizi erogati alimentando la frustrazione degli utenti, oltre al disagio e alla difficoltà –:
se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda verificare quali siano le cause di tali disservizi e come porvi rimedio;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda proporre, innanzitutto attivandosi con Ferrovie del Stato, per fronteggiare le difficoltà che gli utenti stanno riscontrando nell'accedere al parcheggio della stazione;
di quali elementi disponga circa le motivazioni che hanno generato lo sproporzionato aumento delle tariffe relative alla sosta delle auto all'interno del parcheggio della suindicata stazione ferroviaria e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda mettere in atto affinché sia calmierato, o comunque ridotto, il costo del servizio tenendo conto del periodo storico che i pendolari e le famiglie italiane stanno vivendo.
(3-01590)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CASU, MORASSUT, ORFINI, CIANI, DI BIASE, MADIA, MANCINI e PRESTIPINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
come riportato da notizie di stampa, ogni giorno i cittadini di Roma, ed in particolare quelli del VI Municipio, per spostarsi all'interno della città debbono pagare un pedaggio ai caselli di Ponte di Nona e Lunghezza dell'Autostrada A 24, gestita dalla Società «Strade dei parchi spa»;
si tratta di una situazione che, a parere dell'interrogante, comporta disparità di trattamento tra cittadini della Capitale. Infatti, chi può utilizzare le uscite dell'Autostrada A 24 di Fiorentini, Palmiro Togliatti e Tor Cervara (Municipi IV e V di Roma) non deve pagare alcun pedaggio, mentre, come detto, chi deve uscire a Ponte di Nona o a Lunghezza è costretto al pedaggio, nonostante tutte le cinque uscite sopra ricordate siano collocate nel territorio urbano della città;
la sola alternativa per chi intendesse evitare l'Autostrada A 24 sarebbe quella di utilizzare le strade consolari Prenestina e Collatina, che, però, sono spesso congestionate dal traffico nelle ore di punta e, quindi, difficilmente praticabili;
sempre secondo la stampa, il costo del pedaggio, ad esempio per i cittadini del VI Municipio, varia da un euro a Settecamini, ad 1,30 euro a Ponte di Nona e ad 1,70 euro a Lunghezza –:
se il Ministro interrogato intenda fornire i dati relativi all'ammontare dell'introito annuo della citata Società «Strada dei Parchi spa» dovuto al pagamento dei pedaggi dei cittadini romani nei citati caselli;
se il Ministro interrogato non intenda, per quanto di competenza, attivarsi per consentire che il pedaggio stesso sia posto a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non dei cittadini romani.
(5-03194)
Interrogazioni a risposta scritta:
FURFARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
attualmente, in località Popiglio della strada statale 12, dell'Abetone e del Brennero, (comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia) è presente una frana che impedisce il passaggio del traffico tagliando in due il collegamento tra la provincia di Pistoia e quella di Lucca (comune di Bagni di Lucca). Nel corso dell'ultimo mese la strada ha avuto 4 frane di cui 3 hanno bloccato il traffico per giorni anche verso il comune di Abetone Cutigliano. La strada statale 12, dell'Abetone e del Brennero, è troppo importante per il territorio per essere lasciata ai soli interventi emergenziali. Sul tratto Popiglio-La Mora, ci sono stabilmente due interruzioni in una manciata di chilometri, e questo provoca danni profondi al traffico e alla mobilità e quindi alle attività produttive. Sul luogo sono avvenuti sopralluoghi dei vigili del fuoco, squadre di Anas e operai comunali ma, nonostante tanto impegno e l'immediata individuazione di una ditta che eseguirà i lavori di ripristino, i tempi di riapertura non sono stati neppure ipotizzati. La situazione è insostenibile, ci sono centinaia di lavoratori che sono bloccati oltre a tutti i traffici commerciali e turistici (verso Abetone in particolare);
attualmente la frana è in lavorazione da parte dell'impresa di Anas ma urge un intervento del Governo per un programma di messa in sicurezza della strada dove ormai le frane e il blocco del traffico è diventato una costante;
inoltre si apprende da organi di stampa che dal chilometro 63 al chilometro 73 della strada statale 12 (tra il comune di Bagni di Lucca e quello di San Marcello Piteglio), sono presenti ben 4 semafori a causa di smottamenti non risolti. Una situazione pericolosa, gestita da anni con transennamenti temporanei le cui cause strutturali non sono state mai affrontate –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopraesposta e se ritenga, per quanto di competenza, di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire alla popolazione e alle imprese un intervento urgente, tempestivo e risolutivo, non essendo più accettabile che un'arteria di rilevanza nazionale sia lasciata in questo stato di abbandono impattando in maniera così negativa su un intero territorio.
(4-03897)
SCUTELLÀ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
secondo l'annuale indagine predisposta da Federconsumatori Calabria, il costo dei biglietti di viaggio in treno per la Calabria, durante il periodo natalizio, è aumentato fino al 96,66 per cento;
la Federconsumatori Calabria ha rilevato, inoltre, un aumento dei tempi di viaggio, nel periodo considerato, fino ad oltre venti ore partendo dai capoluoghi di provincia italiani per raggiungere le destinazioni della sola dorsale tirrenica;
a queste tempistiche e costi, vanno aggiunti ulteriori aumenti di prezzo e di tempi di viaggio per i cittadini che dagli snodi della dorsale tirrenica devono raggiungere l'entroterra calabrese e la costa Jonica;
in particolare, l'indagine ha evidenziato un abnorme aumento dei prezzi di viaggio, per il periodo natalizio, rispetto ad agosto 2024;
l'indagine predisposta ha pure rilevato la marcata differenziazione tra i cittadini più facoltosi, che possono sopportare spese enormi per fruire di viaggi di comodo e brevi, rispetto alla maggior parte dei cittadini che non hanno tali enormi possibilità economiche e che, dunque, sono costretti ad un viaggio da «odissea», così correttamente definito dalla Federconsumatori Calabria, per un viaggio di oltre venti ore da Torino fino a Reggio Calabria intercity;
gli aumenti dei prezzi e delle tempistiche pregiudicano e mortificano pesantemente i cittadini che hanno necessità di raggiungere la Calabria come pure tutti i cittadini che devono rientrare dai loro cari nel periodo natalizio;
i cittadini calabresi non possono sopportare costi enormi e subire una tale grave disparità di trattamento, rispetto ai cittadini più facoltosi e rispetto a tutti i cittadini della Penisola –:
in che modo il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intervenire per permettere l'accesso a tutti i cittadini, in modo equo ed economicamente sostenibile, ai servizi di viaggio per treno per la Calabria in occasione delle prossime festività natalizie, indicando le misure che intende adottare e definendo tempi precisi, modalità ed efficacia dei mezzi di intervento.
(4-03901)
MANES. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
è stato firmato, in data 17 ottobre 2024, tra Italia e Svizzera, un Accordo bilaterale relativo al trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus. Un accordo volto a rendere più attrattivi i servizi di trasporto tra i due Paesi firmatari;
infatti, tale atto, permetterà ai passeggeri di beneficiare dei servizi da entrambi i lati dei confini tra Lombardia e Cantone Ticino, tra Aosta ed il Vallese e tra Chiavenna e l'Engadina. In particolare l'Accordo suddetto, che integra quanto già previsto dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, evidenzia come i trasporti di cabotaggio, che rientrano nell'ambito dei servizi regolari internazionali, possano aumentare i flussi e l'efficienza economica dei servizi erogati, aumentando la stretta integrazione delle regioni frontaliere dell'Italia e della Confederazione elvetica;
è, inoltre, da sottolineare l'importanza che assume il collegamento transfrontaliere per i cittadini ed in particolare quelli del Valais e della Valle d'Aosta e per la medesima regione Valle d'Aosta che si è sempre attivata insieme alle autorità cantonali per riattivare una linea internazionale;
la Confederazione Svizzera ha provveduto alla notifica;
è necessario, quindi, conoscere la tempistica dell'entrata in vigore dell'Accordo citato vista l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme regionali che interessano il trasporto locale –:
quali siano i tempi effettivi previsti per l'entrata in vigore dell'accordo Italia- Svizzera vista l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme interne interessate dal medesimo Accordo.
(4-03906)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 71 del 2024 al comma 3 dell'articolo 14-bis, che a sua volta rimanda alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2017 agli articoli 13 comma 2 e 18-bis comma 4, stabilisce che i vincitori del concorso in parola non abilitati sono assunti con contratto al 31 agosto, nel corso di tale contratto a tempo determinato conseguono l'abilitazione – 30 CFU i partecipanti con tre anni di servizio, oppure 36 CFU i partecipanti in possesso dei 24 CFU dei 60 CFU del previsto percorso universitario abilitante. Quindi l'anno scolastico successivo, conseguita l'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova;
da tale norma consegue che i vincitori non abilitati non possono effettuare in contemporanea l'anno di formazione e prova e l'abilitazione, ma solo una volta conseguita quest'ultima il loro contratto si tramuta in un'assunzione a tempo indeterminato con relativo svolgimento dell'anno di formazione e prova;
il ritardo dell'emanazione del decreto interministeriale, concernente proprio l'avvio dei corsi abilitanti di cui sopra, sembrerebbe alimentare dubbi e incertezze normative anche tra gli stessi uffici scolastici regionali;
nel caso specifico dei dottorandi di ricerca non è chiaro se verrà loro consentito di rinviare anche la frequenza dei corsi abilitanti alla data dell'effettiva presa di servizio;
secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale 15 del 2011, il congedo per dottorato può essere richiesto anche per i contratti a tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno;
inoltre, l'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2022 prevede, sia per i dottorandi di ricerca che per gli assegnisti di ricerca, la possibilità di rinviare l'anno di formazione e prova fino al termine del loro impegno universitario;
essendo tali corsi abilitanti comprensivi di lezioni in presenza e tirocinio, l'impossibilità di un loro rinvio causerebbe un enorme danno professionale anche alle docenti in stato di maternità –:
se non si ritenga di intervenire – per quanto di competenza – inserendo nel decreto interministeriale di prossima emanazione concernente l'avvio dei corsi abilitanti un chiarimento rispetto ai dottorandi di ricerca.
(4-03903)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta scritta:
FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende dalla Slc-Cgil il gruppo Sae, editore di diversi quotidiani locali, tra cui Il Tirreno, ha confermato la propria volontà di voler trasferire 35 poligrafici da Livorno a Sassari a partire dal 1° gennaio 2025;
l'annunciato trasferimento motivato da esigenze di riorganizzazione produttiva prevede, per tutti i lavoratori poligrafici, donne e uomini, il trasferimento del luogo di lavoro in Sardegna, dove Sae edita il quotidiano La Nuova Sardegna;
anche nell'incontro tra le organizzazioni sindacali e il gruppo editoriale che si è tenuto il 22 novembre 2024 l'azienda ha ribadito la scelta di procedere con i suddetti trasferimenti rendendosi disponibile soltanto a discutere i vari aspetti collegati al trasferimento dei lavoratori;
la posizione di chiusura mostrata dal gruppo Sae rispetto a qualsiasi altra soluzione alternativa al trasferimento di 35 lavoratori da Livorno a Sassari risulta all'interrogante incomprensibile e inaccettabile e conferma le preoccupazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che temono si tratti, in realtà, di «licenziamenti» mascherati ovvero di una riduzione del personale imponendo alle lavoratrici e ai lavoratori una drammatica scelta;
proporre come unica e sola alternativa alla conservazione del proprio posto di lavoro un piano di riorganizzazione del lavoro che prevede il trasferimento di 35 poligrafici da Livorno a Sassari è lesivo, ad avviso dell'interrogante, sia dei diritti che della dignità di quei lavoratori e quelle lavoratrici che con la loro professionalità permettono a Il Tirreno di essere presente in edicola quotidianamente;
decidere di trasferirsi, in così poco tempo, dalla Toscana alla Sardegna è una scelta che evidentemente sconvolge la vita lavorativa e familiare delle persone coinvolte;
peraltro, si tratta di lavoratori che già praticano il lavoro da remoto per tutte le testate del Gruppo per cui si potrebbe immaginare una soluzione che punti ad un utilizzo intelligente dello smart working che sfrutti al massimo le possibilità dettate dagli strumenti che il lavoro a distanza offre, soluzioni alternative e meno impattanti di un trasferimento fisico di lavoratori e lavoratrici;
di fronte alle posizioni di chiusura mostrate dal gruppo editore diventa dunque indispensabile, ad avviso dell'interrogante, un intervento da parte del Ministro interrogato affinché il gruppo Sae esplori tutte le opportunità possibili evitando di stravolgere la carriera lavorativa nonché le vite e le famiglie dei poligrafici;
anche se ufficialmente il gruppo editoriale non ha manifestato l'intenzione di ridurre il personale – anche se, da quanto è stato riferito all'interrogante, sembrerebbe che il gruppo Sae abbia, comunque, l'intenzione di rescindere il contratto ad una quindicina di fotoreporter – è evidente, nel caso dei poligrafici, che un trasferimento così immediato da Livorno a Sassari potrebbe costringere molti di loro a dover rinunciare e conseguentemente a dimettersi forzatamente dal lavoro –:
quali iniziative di competenza si intendano assumere affinché il gruppo editoriale Sae, possa rivedere la decisione di proseguire con il trasferimento di 35 poligrafici da Livorno a Sassari a partire dal 1° gennaio 2025, individuando, in accordo con le organizzazioni sindacali, soluzioni organizzative del lavoro alternative e meno impattanti sulla vita lavorativa e familiare delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, come ad esempio ricorrendo ad un maggiore utilizzo dello smart working.
(4-03900)
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE
Interrogazione a risposta scritta:
FARAONE. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
alcuni dei comuni del Libero consorzio comunale di Enna, e segnatamente Troina, Nicosia, Gagliano, Cerami e Sperlinga risultano interamente dipendenti, a livello di approvvigionamento idrico potabile, dall'invaso dell'Ancipa, sito di interesse comunitario;
a quanto risulta, era stata assunta la determinazione di preservare i comuni ennesi stabilendo una specifica riserva idrica da destinare agli stessi a partire dal 15 novembre 2024, tuttavia ad oggi, nessuna comunicazione formale ed ufficiale è stata trasmessa ai comuni interessati;
all'inerzia riscontrata nei mesi precedenti dall'amministrazione della Regione Sicilia, guidata dal presidente Renato Schifani, si è aggiunta l'inadeguatezza gestionale delle ultime settimane, durante le quali, anziché attivare con urgenza nuovi pozzi per i comuni dotati di altre fonti di approvvigionamento, si è proceduto ad un prelievo intensivo dal lago, determinando un significativo depauperamento della risorsa idrica, tanto da configurare una situazione di grave emergenza;
stando a quanto si apprende, dall'invaso dell'Ancipa continuano ad essere emunti quantitativi di acqua destinati ad altre realtà territoriali, oltre ai comuni interamente «Ancipa dipendenti», determinando una criticità che potrebbe configurare un'ipotesi di danno ambientale irreversibile e compromettendo il diritto delle comunità interessate all'accesso equo e prioritario alle risorse idriche;
la situazione di particolare delicatezza e gravità, ove non affrontata tempestivamente, potrebbe altresì determinare potenziali problemi di ordine pubblico, rendendo necessaria una gestione immediata e straordinaria –:
quali iniziative di carattere straordinario e urgente il Governo intenda adottare, al fine di verificare con immediatezza l'attuale livello di emungimento dall'Ancipa, nonché accertare la ripartizione dettagliata delle risorse idriche tra i comuni interessati;
se nei comuni dove sono in corso lavorazioni per la realizzazione di pozzi risulti che sia stato disposto l'impiego di turnazioni straordinarie, inclusi turni notturni e festivi, in linea con quanto richiesto dall'attuale situazione di emergenza straordinaria;
quali iniziative di competenza si intendano adottare affinché, nel rispetto del principio di priorità e proporzionalità, l'invaso dell'Ancipa venga utilizzato esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze idriche dei comuni che risultano privi di altre fonti di approvvigionamento, con decorrenza immediata, al fine di evitare il completo esaurimento della risorsa idrica e garantire la tutela delle comunità interessate.
(4-03904)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
LUPI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 21 della Costituzione riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
in data 26 novembre 2024, presso la sede dell'Università statale di Milano in Via Celoria 20, si è svolto un incontro intitolato «Accogliere la vita – storia di libere scelte», organizzato dalla lista studentesca Obiettivo Studenti, parte del Coordinamento delle liste per il diritto allo studio;
l'inizio dell'incontro è stato interrotto da gruppi organizzati riconducibili a collettivi e associazioni studentesche, tra cui Studenti Indipendenti, UDU, Rebelot e Cambiare Rotta, che nei giorni precedenti avevano pubblicamente dichiarato di voler compromettere il regolare svolgimento dell'evento;
durante l'irruzione, gli studenti hanno messo in atto comportamenti violenti, provocando la caduta brutale di un dirigente universitario, lanci d'acqua, offese verbali e minacce rivolte agli organizzatori, causando l'interruzione dell'elettricità e la disconnessione dei microfoni, intimidendo personalmente una delle relatrici dell'evento;
dopo circa 30 minuti di tensione, oltre 300 studenti e studentesse presenti sono stati costretti ad abbandonare l'aula senza poter proseguire l'incontro, rimanendo dignitosamente in silenzio, senza reagire alle villane provocazioni;
l'università è un luogo di aggregazione, confronto e libertà di espressione, pilastri fondamentali per il progresso culturale e democratico: episodi come quello descritto rappresentano una grave violazione dei principi di pluralismo e rispetto delle opinioni altrui;
secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, il 27 novembre 2024 il Ministro interrogato ha prontamente condannato i gravi accadimenti registrati, esprimendo piena solidarietà alla Rettrice per le offese a lei rivolte;
gli atteggiamenti intimidatori e violenti sopra descritti rischiano di compromettere la serenità del dibattito accademico e minare diritti costituzionalmente garantiti, anche con riferimento al già citato articolo 21 –:
quali ulteriori iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per garantire il rispetto della libertà di espressione e di confronto all'interno degli atenei italiani.
(4-03898)
PASTORINO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
per i ricercatori universitari italiani, ad oggi, vige la riforma del 2010, firmata dall'allora Ministra Gelmini, che, a giudizio dell'interrogante, aveva aggravato le condizioni del precariato della ricerca e reso più difficoltoso l'accesso a posizioni di ruolo all'interno dell'università, eliminando la figura del ricercatore a tempo indeterminato sostituito da due figure di ricerca a tempo determinato note come «tipo a», RTD-a, e «tipo b», RTD-b, una delle quali in presenza di specifiche condizioni apre la porta alla stabilizzazione;
a completare questo quadro concorre la tipologia contrattuale dell'assegno di ricerca, non riconosciuto come forma contrattuale propriamente lavorativa, nonostante preveda il pagamento dei contributi previdenziali, ma ampiamente utilizzato nel mondo accademico;
nel 2022 c'è stato un tentativo di superamento con la cosiddetta legge Messa, approvata ma mai di fatto applicata, che è intervenuta eliminando l'assegno di ricerca e introducendo il contratto di ricerca, della durata di due anni e prorogabile una sola volta e riconosciuto come contratto di lavoro, con le conseguenti tutele ma, per questo, più costoso per le università;
tuttavia questa riforma è rimasta inattuata e la cosiddetta legge Gelmini è stata ripetutamente prorogata, anche se l'ultima proroga scadrà il 31 dicembre 2024 e non è stata ad oggi rinnovata. Sono tanti i precari della ricerca assunti negli ultimi anni dagli atenei su specifici progetti finanziati nell'ambito del PNRR che non avranno sbocchi poiché i fondi non verranno rinnovati: ad oggi si contano circa ventimila assegnisti di ricerca e novemila RTD-a, per molti dei quali i contratti sono in scadenza e non potranno essere confermati;
infatti, a giudizio dell'interrogante non vi è intenzione di dare continuità alla stagione di finanziamenti straordinari e il disegno di legge di bilancio 2025 conferma i pesanti tagli al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), destinato agli atenei per le spese di personale e di funzionamento. Il taglio nominale del Ffo per il 2024 si attesta sulla somma di 173 milioni di euro. A questi tagli si aggiunge il blocco del piano straordinario di reclutamento, con una riduzione di circa il 25 per cento del turnover, e il dovuto adeguamento all'inflazione degli stipendi dei dipendenti a cui gli atenei pubblici dovranno far fronte esaurendo gran parte delle risorse annuali ordinarie a loro disposizione;
a giudizio dell'interrogante si tratta di una lenta e metodica demolizione del sistema universitario pubblico, agevolata dal disegno di legge recante «Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca» che, come affermato da Flc Cgil, «è costruito su premesse fuorvianti e si concretizza nella moltiplicazione delle figure precarie, negando la stessa caratterizzazione delle attività di ricerca come lavoro e degradandola quindi rispetto al panorama europeo e internazionale»;
la riforma introduce complessivamente sei figure di soggetti che a vario titolo saranno parte del sistema accademico, pur non prevedendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a giudizio dell'interrogante, confermando il sistema consortile accademico della «chiamata». Inoltre, il limite di dodici anni di precariato posto dalla legge n. 240 del 2010 viene aggirato da una lunga sequela di posizioni temporanee che, peraltro, non danno alcun diritto all'assunzione;
il mondo accademico non è rimasto impassibile ma è insorto contro questa riforma denunciando una nuova precarizzazione e svalutazione del lavoro di ricerca. Si sta infatti, vivendo una stagione di tagli e controriforme che il Governo in carica ha iniziato a condurre, che arriverà a colpire pesantemente l'insieme della comunità universitaria –:
quali iniziative intenda porre in essere al fine di rispondere alle istanze del mondo accademico fortemente preoccupato in rapporto alle questioni esposte in premessa, nonché alle preoccupazioni degli attuali assegnisti di ricerca che non godranno di coperture finanziarie per posizioni di ricercatore, degli oltre ventimila ricercatori e novemila RTD-a in scadenza che, a partire dal 2025, non saranno coperti da una forma contrattuale idonea.
(4-03909)
Apposizione di una firma ad una risoluzione.
La risoluzione in Commissione Saccani Jotti e Minardo n. 7-00266, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 novembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Mulè.
Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
interrogazione a risposta in Commissione Sarracino e Amendola n. 5-02930 del 9 ottobre 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03899;
interrogazione a risposta in Commissione Di Biase e altri n. 5-03073 dell'8 novembre 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01588.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
BARBAGALLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'onorevole Ismaele La Vardera, giornalista e deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana incontra studenti e docenti di tre istituti in Sicilia in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie del 22 marzo 2024;
questo è quel che è riportato nella circolare, n. 328 – protocollo 0003616, inviata il 14 marzo 2024 a docenti e alunni del Liceo scientifico classico di Santa Teresa di Riva e del Liceo scientifico e linguistico Giardini Naxos;
nella suddetta circolare la dirigente informava docenti e alunni che nell'ambito delle attività di educazione civica proposte dall'Istituto e in coincidenza con la giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie si sarebbe svolto un incontro con l'onorevole Ismaele La Vardera;
tutto questo succede e coincide con il periodo immediatamente antecedente a quello di campagna elettorale, in quanto lo stesso deputato con la sua lista è in corsa alle europee del prossimo giugno 2024;
a parer dell'interrogante è particolarmente grave che a uno dei candidati al Parlamento europeo, che da tempo aveva annunciato la sua candidatura, sia stato consentito di partecipare alle predetta iniziativa, peraltro a ridosso dell'inizio della campagna elettorale –:
se il Ministro interrogato non ritenga, per quanto di competenza, di fare chiarezza in ordine ai fatti esposti in premessa.
(4-02875)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
Secondo quanto appreso, tramite l'ufficio scolastico provinciale, appositamente interessato dalla Prefettura di Messina, in occasione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie» l'istituto d'istruzione superiore Caminiti Trimarchi di Santa Teresa di Riva ha organizzato un incontro tra gli studenti e l'onorevole Ismaele La Vardera dell'Assemblea regionale siciliana.
Il dibattito, tenutosi il 22 marzo 2024 per ragioni organizzative ha visto la partecipazione del citato Onorevole, invitato su richiesta degli studenti, in qualità di vicepresidente vicario della Commissione regionale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia e di ex giornalista televisivo attivo nella lotta alle mafie.
La dirigente dell'istituto, come riferito dalla stessa all'ufficio scolastico provinciale, avrebbe concordato con il relatore, proprio per evitare qualsiasi riferimento politico e, conseguentemente, alle imminenti elezioni, di attenersi strettamente alla tematica da trattare, focalizzando l'attenzione degli studenti sul suo passato ruolo di giornalista e sulle sue esperienze, direttamente o indirettamente vissute, connesse al mondo della lotta alla mafia.
Al riguardo, la stessa, secondo quanto esposto, avrebbe partecipato all'incontro assicurandosi il rispetto di quanto concordato.
L'Onorevole La Vardera si sarebbe, pertanto, limitato a raccontare le proprie esperienze di vita relative al mondo della criminalità organizzata nella città di Palermo, sottolineando l'orrore della mafia in tutte le sue innumerevoli sfaccettature ed esaltando il senso di responsabilità e di giustizia dei cittadini.
Al riguardo, gli studenti avrebbero posto varie domande, facendo particolare riferimento alla scelta di intraprendere la carriera giornalistica.
Da ciò sarebbe scaturito un ampio dibattito, durato circa un'ora, in cui l'Onorevole La Vardera avrebbe illustrato il proprio percorso professionale e le relative difficoltà affrontate ed in cui avrebbe ricordato alcuni suoi servizi giornalistici, riguardanti la tematica in oggetto, che lo hanno particolarmente coinvolto.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
col codice di procedura penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e le relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 272 del 1989, la giustizia minorile ha realmente acquisito quel carattere di specialità e di attenzione ai bisogni educativi del minore che era l'obiettivo insito nella nascita dei tribunali per i minorenni, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
dal 2003, a seguito della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2003) 20, la fascia di intervento viene estesa ai maggiorenni fino al 21° anno di età, considerate le necessità educative e sociali specifiche diverse da quelle degli adulti;
con la legge n. 117 del 2014, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 92 del 2014, la fascia di età dei giovani adulti da 18-21 anni è stata estesa fino a 25;
il decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni» ha di fatto confermato tale impianto;
nel primo semestre del 2024 in tutta Italia il numero complessivo dei minori e giovani adulti presenti nelle strutture residenziali della giustizia minorile sono cresciuti dai 1.444 di fine 2023 agli attuali i 1.589, con un incremento di 145 soggetti, corrispondente a circa il 10 per cento, situazione mai verificatasi in passato e decisamente abnorme rispetto a quanto si verificava negli anni scorsi;
i giovani adulti, in base al momento di commissione del reato e del loro percorso, potrebbero trovarsi sia negli istituti penali minorili sia nelle strutture detentive per adulti;
come appreso dall'interrogante, attualmente nella casa circondariale di Bergamo sono reclusi 45 giovani adulti, cioè con età tra i 18 e i 25 anni;
la convivenza dei giovani adulti con detenuti adulti è valutata negativamente dagli operatori perché compromette il loro percorso rieducativo, anche nell'ottica della riduzione della recidiva, nonostante gli sforzi educativi e formativi messi in atto;
sarebbe quantomeno necessario, ad avviso dell'interrogante, che fossero collocati in settori ad essi esclusivamente dedicati;
tuttavia per la conformazione delle strutture non sempre è possibile o agevole –:
se il Ministro interrogato intenda indicare quanti giovani adulti, cioè detenuti fra i 18 e i 25 anni d'età, si trovino attualmente negli istituti penitenziari minorili e quanti invece nelle strutture carcerarie per adulti e, conseguentemente, se intenda indicare in quante strutture carcerarie per adulti siano presenti settori dedicati esclusivamente ai giovani adulti.
(4-03401)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla presenza, sempre più massiccia, di detenuti «giovani adulti» all'interno degli istituti di pena per adulti del nostro Paese.
In via preliminare, deve evidenziarsi che con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minore, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», all'articolo 9 è stato disposto l'inserimento – dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 – dell'articolo 10-bis, con il quale è stato stabilito che il direttore dell'istituto per minorenni possa richiedere al magistrato di sorveglianza competente per i minori, il nulla osta al trasferimento presso un istituto per adulti del detenuto – che abbia compiuto 21 anni – in espiazione pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente, comprometta la sicurezza, ovvero turbi l'ordine negli istituti con violenza o minaccia, impedisca l'attività degli altri detenuti o si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
La norma prevede, altresì, che la medesima disciplina si applichi anche al detenuto che abbia compiuto 18 anni di età, in espiazione pena, che realizzi cumulativamente le condotte indicate.
Il comma terzo prevede, infine, che, in ogni caso, il magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto per adulti «solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo».
Sebbene la norma, al primo comma, individui nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'organo competente all'individuazione degli istituti per adulti ove trasferire il giovane adulto per motivi di ordine e sicurezza, ciò vale solo nel caso in cui sia necessario provvedere a un trasferimento extra distretto; ipotesi, questa, del tutto residuale nel caso di soggetti transitanti dagli istituti per minori, poiché per essi vige il principio della territorialità dell'esecuzione della pena, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 121 del 2018. Pertanto, l'istituto per adulti viene di norma designato dal provveditorato regionale territorialmente competente e – solo laddove debba essere individuato un istituto per adulti fuori del distretto dell'istituto penale per i minori dal quale proviene il detenuto – dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Già il decreto legislativo n. 121 del 2018 aveva apportato, con l'articolo 9, sostanziali modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, disponendo il superamento della distinzione operata con legge n. 117 del 2014 tra infra e ultra-ventunenni, la quale prevedeva, solo per questi ultimi, l'ipotesi di una diversa valutazione del giudice qualora ricorressero «particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, delle finalità rieducative».
Con il decreto legislativo n. 121 del 2018, dunque, tale valutazione è stata estesa a tutti coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed è stata collegata, oltre che allo spiccato profilo di pericolosità del detenuto, anche all'impossibilità di perseguire le finalità rieducative per mancata adesione al trattamento in atto, quando il giovane adulto si mostri resistente al progetto educativo.
Si evidenzia la sottolineatura che il Legislatore ha voluto porre alle finalità rieducative, nel senso che queste ultime, per poter disporre il transito da istituti per minori a istituti per adulti, non devono risultare in alcun modo più perseguibili, richiamando, in tal senso, la responsabilità degli operatori minorili nell'aver posto in essere ogni intervento possibile affinché il percorso trattamentale del giovane fornisse risposte positive.
La valutazione e la conseguente decisione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, spetta alla competente Autorità giudiziaria minorile e, attesa la delicatezza della stessa, le informazioni e le considerazioni che vengono trasmesse dalla direzione dell'istituto penale per i minori all'autorità giudiziaria dal servizio minorile, devono essere il più possibile esaustive, all'esito di valutazioni interdisciplinari relative al complessivo percorso seguito dal giovane adulto.
Ciò posto, con l'introduzione dell'articolo 10-bis dopo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, il Legislatore ha individuato espressamente i casi nei quali l'autorità amministrativa (il direttore dell'istituto per minori) possa chiedere all'autorità giudiziaria (magistrato di sorveglianza dei minori) il trasferimento del ragazzo che abbia compiuto i 18 anni di età.
Si precisa che l'iter procedurale del transito al circuito per adulti è frutto di un esame complessivo dell'équipe, con la condivisione e l'apporto di tutte le professionalità che hanno operato.
Quanto ai dati specifici richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto, dal 1° gennaio 2024 al 7 ottobre 2024, due provvedimenti di trasferimento di giovani adulti dal circuito minorile a quello per adulti, entrambi per motivi di ordine e sicurezza; mentre, quelli disposti dai provveditorati regionali, sempre per i medesimi motivi e con riferimento allo stesso arco temporale, sono poco più di cinquanta.
Quanto poi, alla consistenza numerica dei detenuti giovani adulti all'interno degli istituti di pena del Paese, secondo la competente sezione statistica del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla data del 2 ottobre 2024, il numero complessivo è pari a 5.067 presenze.
Per completezza, si evidenzia, che, in base a quanto stabilito nell'articolo 14, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario, negli istituti penitenziari è assicurata la separazione dei giovani adulti al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.
Inoltre, per i giovani adulti che provengono dal settore minorile, vengono individuate, fra le strutture detentive del circuito penitenziario per adulti, quelle caratterizzate da metodologie d'intervento differenziate (a custodia attenuata o specializzate nel trattamento della tossicodipendenza).
Viene, infatti, specificato che possono essere destinati a tali circuiti:
a) Soggetti sottoposti ad esecuzione di pene di breve durata;
b) Soggetti con reato ascritto di modesto allarme sociale;
c) Soggetti per i quali l'équipe del competente istituto minorile abbia formulato all'interno del programma di trattamento una valutazione favorevole all'assegnazione prevedendo l'assegnazione ad un istituto idoneo alla prosecuzione del percorso trattamentale iniziato nell'istituto minorile.
Allo stato, sezioni specificatamente destinate all'allocazione dei giovani adulti sono presenti presso le Case circondariali di Aosta Brissogne, Cuneo e Milano San Vittore.
Ulteriore contributo informativo è stato richiesto al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in relazione al numero di detenuti «giovani adulti» (di età compresa fra i 18 e i 25 anni) presenti nelle apposite sezioni degli istituti penali per i minorenni.
I relativi dati sono stati forniti dall'elaborazione effettuata dalla sezione statistica del competente ufficio I del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sulla base dei dati del sistema informativo dei servizi minorili.
Alla data del 15 settembre 2024, le presenze sono pari a 222 unità (di cui 37 ancora in attesa di primo giudizio), a fronte di un numero complessivo di detenuti pari a 569.
Si precisa che, tra i giovani adulti, 136 sono stati raggiunti da una condanna definitiva (e, tra questi ultimi, 112 sono colpiti da ulteriori procedimenti penali), mentre i restanti 86 presentano posizioni giuridiche diversificate.
Sotto altro profilo, deve peraltro essere sottolineato che l'attuale condizione di sovraffollamento degli istituti penali per i minori, cui l'atto di sindacato ispettivo in oggetto fa riferimento, scaturisce di una molteplicità di cause, tutte ampiamente indagate dalla competente articolazione ministeriale.
L'enorme aumento dell'afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati, peraltro soggetti portatori di specifiche problematiche, si è correlativamente riversato nel circuito penale minorile, in conseguenza delle ipotesi di reato realizzate.
Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è fortemente e strategicamente impegnato per favorire la costituzione di nuove comunità sociosanitarie ad alta intensità terapeutica, tanto che, all'esito di intense interlocuzioni istituzionali, la regione Lombardia ha deliberato l'apertura di 3 nuove comunità, la regione Lazio di 2 comunità e la regione Campania di una.
L'attuale condizione di sovraffollamento del comparto carcerario minorile è dunque conseguenza anche dell'aumento esponenziale dei detenuti stranieri, molti dei quali minori stranieri non accompagnati (cosiddetti MSNA). Trattasi per lo più di ragazzi spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o di psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, anche di natura post-traumatica, che – giunti in Italia – vivono spesso in una condizione di marginalità sociale.
Non può d'altra parte sottacersi come l'incremento significativo dell'utenza minorile negli istituti penali per i minori, trovi concausa nell'aumento e nell'intensificazione delle devianze giovanili, tali da imporre un doveroso intervento normativo, quale quello attuato con l'emanazione del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano).
La legge Caivano ha, infatti, rafforzato gli strumenti di intervento attribuiti alla magistratura minorile, che facendone ampio uso, dimostra ipso facto la obiettiva necessità dell'intervento normativo, peraltro sostanziata anche da una visione sociale di ampio respiro e da misure di carattere special-preventivo, quali l'ammonimento.
Come noto, la legge Caivano ha abbassato il limite edittale per richiedere la misura cautelare custodiale intra-muraria da 9 a 6 anni ed ha aumentato le fattispecie che consentono l'arresto (sempre facoltativo) in flagranza di reato.
Ad oggi, sulla scorta della specifica norma introdotta dal decreto-legge «Caivano», sono stati trasferiti nei carceri ordinari 40 giovani adulti, resisi responsabili di gravi condotte criminose all'interno degli istituti penali per i minori.
Alla ricorrenza dei suddetti fattori concausali deve aggiungersi la cronica insufficienza di comunità socioeducative ad alta densità sanitaria su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che soggetti caratterizzati da disturbi comportamentali e/o dipendenze, astrattamente collocabili in comunità, finiscono per essere immessi nel circuito detentivo minorile a fronte della loro ritenuta pericolosità sociale ed in assenza di alternative praticabili.
Si ribadisce, quindi, che l'attivazione di nuovi spazi detentivi deve andare di pari passo con l'apertura di nuove comunità socioeducative ad alta intensità terapeutica, e di c.d. «comunità filtro», oltre che con una corretta quanto ampia applicazione delle misure di comunità.
In tale contesto, appare, quindi, assolutamente necessario agire in modo programmatico e verso plurime direzioni, ossia aprendo nuove comunità e riducendo il numero dei detenuti per ogni istituto penale per i minori mediante il reperimento di nuovi spazi detentivi, implementare i percorsi trattamentali anche mediante le nuove assunzioni di personale sociale programmate per il 2024, specializzare la polizia penitenziaria assegnata al comparto minorile, ripristinare la sicurezza e la legalità negli istituti penali minorili.
A ciò si aggiunga la necessità di varare un nuovo regolamento per gli istituti penali per i minori, rafforzando il coordinamento con la sanità pubblica, attraverso la previsione di percorsi differenziati, omogenei ed individualizzati per i soggetti ristretti. Questi gli elementi cardine della strategia perseguita dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in questo complesso momento storico.
In questa ottica, grazie alla proficua collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stanziati fondi, deliberati dal Comipa, per la ristrutturazione e riattivazione di alcuni compendi detentivi (istituti penitenziari per i minori di Roma, Milano, Rovigo, Centro Polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere, Cpa di Mestre).
Tale strategia, lo si ripete, mira a decongestionare il sovraffollamento negli istituti penitenziari per i minori mediante nuovi e idonei spazi detentivi, al contempo aprendo nuove Comunità per soggetti minorenni e «giovani adulti» ammessi nel circuito penale.
D'altra parte, così viene semplificata la possibilità di un adeguato intervento trattamentale, con la conseguente diminuzione, almeno potenziale, di occasioni di frizione tra detenuti e della possibilità che si verifichino eventi critici che non possono che compromettere la posizione dei detenuti e la loro stessa possibilità di rieducazione e risocializzazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il cancelliere è una figura professionale che possiede una preparazione sia teorica che pratica del diritto, dimestichezza nella gestione dei processi e delle connesse problematiche, con compiti di collaborazione col magistrato, come l'assistenza nell'attività istruttoria, nel dibattimento nonché nella redazione dei relativi verbali, assieme a capacità di coordinamento del lavoro con assunzione diretta di responsabilità;
il Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) del 29 luglio 2010, stipulato tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, lo inquadra tra il personale non dirigenziale, rendendo questo e profilo parte dell'area II, ovverosia «Assistente amministrativo»;
il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 ha rimodulato diversi profili del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, incluso quello del cancelliere, rinominandolo «esperto» attribuendogli un'attività di collaborazione qualificata col magistrato, con compiti di raccordo tra quest'ultimo e le cancellerie, con un ruolo maggiormente rappresentativo dell'Amministrazione verso l'esterno attraverso attività quali «conformizzazione degli atti», «procura di accettazione e rinuncia all'eredità», «redazione inventari», «redazione schede casellario» e «procedura di liquidazione delle spese della giustizia». È anche figura centrale dell'ufficio del processo: i contratti di assunzione gli attribuiscono compiti di coordinamento degli uffici per il processo, pur inquadrati in area III;
la rimodulazione del profilo ha evidenziato caratteristiche sovrapponibili con quelle del funzionario giudiziario, appartenente all'area III del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) comparto integrativo funzionari, e lontane dalle altre figure presenti nell'area II del Ccnl, attuale inquadramento di questa professionalità;
data l'importanza ricoperta da questa professione, e la sua carenza nei tribunali nazionali, nel 2020 si è indetto un concorso per assegnare 2.700 posti di cancelliere esperto, dando la possibilità di, partecipare, date le alte competenze richieste dal ruolo, ad assistenti con almeno 4 anni di esperienza nel ruolo (di fatto ce ne sono voluti 22 per essere ammessi, perdendo poi la fascia economica precedentemente acquisita e spesso sede), giudici di pace, vice procuratori onorari ed avvocati con due anni di iscrizione all'albo (ma in realtà hanno potuto parteciparvi solo quelli con iscrizione superiore ai 12 anni);
nonostante le nuove assunzioni l'attuale volontà del Ministro interrogato sarebbe la soppressione sostanziale della figura professionale del cancelliere esperto, come appreso dalla bozza «Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria», datata 25 luglio 2024, svuotandola e parificandola al ruolo di semplice assistente di area II, attribuendo agli 8.000 attuali assistenti una riqualificazione solo nominativa e vanificando quella dei cancellieri attuali;
le persone che hanno abbandonato la loro posizione lavorativa per partecipare al suddetto concorso, con l'ottica di una progressione professionale ed economica, si ritroverebbero a svolgere una mansione depotenziata, disallineata con la propria professionalità, oltre a non essere inquadrati correttamente nell'area III pur svolgendone molte funzioni;
la notizia ha provocato una forte agitazione nella categoria, portando alla creazione del Comitato cancellieri esperti, per l'attuazione di futuri presidi e manifestazioni a propria tutela;
negli ultimi anni numerosi cancellieri, e altre figure professionali dell'amministrazione della giustizia, hanno preferito trasferirsi ad altri Ministeri, per una maggiore tutela e possibilità di crescita: questa soppressione potrebbe portare a nuove perdite d'organico;
è evidente che il cancelliere esperto ricopre una funzione di responsabilità, gestione e coordinamento unica e fondamentale all'interno dell'amministrazione giudiziaria, e risulta impensabile la sua soppressione;
è indispensabile un corretto inquadramento per riconoscerne giuste opportunità di progressione professionale nonché un compenso economico adeguato –:
se il Ministro interrogato intenda assumere le necessarie iniziative volte a riconoscere alla figura dei cancellieri esperti il giusto inquadramento professionale nell'area III del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali;
se intenda quantificare lo stanziamento finanziario necessario per il giusto conseguente adeguamento del loro compenso economico.
(4-03455)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, traendo spunto dalle attuali caratteristiche del profilo amministrativo dei cancellieri esperti, avanza specifici quesiti in ordine all'inquadramento professionale loro spettante sulla base del contratto collettivo nazionale.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
Il competente dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni volte alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, anche attraverso la costruzione di percorsi di carriera mirati che riconoscano la competenza e l'esperienza maturata nel rispetto del quadro normativo di riferimento e secondo una corretta impostazione delle relazioni sindacali.
Si rimarca che la contrattazione integrativa in corso fa riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro vigente.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro, al comma 2, impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area II nella nuova area assistenti.
La figura del cancelliere esperto ha trovato sin dal precedente contratto integrativo la sua collocazione nell'area II e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nella nuova area assistenti.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui seconda area ricomprende il profilo del cancelliere esperto, generalmente inteso.
È lo stesso contratto collettivo nazionale del lavoro a prevedere, inoltre, che in sede di contrattazione integrativa, vengano individuate, all'interno di ciascuna area, le apposite «famiglie professionali», le quali delineano ambiti professionali omogenei corrispondenti alla fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse, in cui confluiranno necessariamente più profili professionali.
Si segnala che, in sede di contrattazione integrativa, sono al vaglio ipotesi di accordo che, qualora dovessero incontrare il necessario quanto opportuno consenso delle parti sindacali, potrebbero condurre alla procedura comparativa prevista dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come recepito dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro, che al comma 6 così recita: «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza.»
In tal modo i dipendenti, non in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno con almeno 10 anni di esperienza e i dipendenti con il titolo di studio previsto per l'accesso all'area funzionari con almeno 5 anni di esperienza maturata, potrebbero beneficiare del passaggio di area.
Si rimarca ancora che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 25 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'assistente giudiziario è una figura professionale, figura preminente negli uffici giudiziari, con capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati, che svolge attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa e attività preparatoria e di formazione degli atti, curandone l'aggiornamento e la conservazione, ma soprattutto coadiuva in maniera diretta il magistrato svolgendo attività necessarie allo svolgimento dell'udienza, con compiti di verbalizzazione nelle udienze penali, civili, per l'attività del pubblico ministero e del giudice per l'udienza preliminare, curandone gli adempimenti successivi;
il Contratto collettivo nazionale integrativo (Ceni) del 29 luglio 2010, stipulato tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, inquadra questa figura professionale tra il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, rendendo questo profilo parte dell'area II ovverosia «Assistente amministrativo»;
il 26 aprile 2017 il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo per la rimodulazione dei profili professionali e la riqualificazione e promozione del personale, prevedendo all'articolo 2 comma 3 lettera c) la possibilità che gli assistenti giudiziari possano confluire nel ruolo di cancellieri esperti dopo più di 7 anni di servizio;
a seguito del suddetto accordo il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 ha rimodulato diversi profili del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, inclusi quello dell'assistente giudiziario e del cancelliere, senza tuttavia dar seguito al comma «c» previsto dall'articolo 2 dell'accordo;
la rimodulazione del profilo ha evidenziato come le due figure abbiano compiti sovrapponibili, quali «essere adibiti all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali», seppur siano inquadrati, al momento dell'assunzione in servizio, in due fasce economiche diverse (f2 per quanto riguarda gli assistenti ed f3 per i cancellieri esperti); tant'è che oggi gli assistenti giudiziari con più anni di servizio sono inquadrati tutti f4;
una parcellizzazione delle competenze non giova al Ministero, che dovrebbe utilizzare le risorse valorizzandone le competenze;
con interrogazione a risposta scritta n. 4-03455 del 20 settembre 2024 l'interrogante ha evidenziato come le caratteristiche del cancelliere esperto siano più vicine alle competenze dell'area III, e pertanto lo siano anche quelle dell'assistente giudiziario, per i compiti svolti, evidentemente similari e analoghi a quelli del cancelliere esperto e differenti dalle altre figure inquadrate in area II;
ad oggi sono ben 8.000 gli assistenti giudiziari che, però, non vedono una prospettiva di crescita professionale né economica, motivo che ha portato la categoria a creare il «Comitato assistenti giudiziari – Uniti si vince», attraverso il quale rappresentare il proprio malcontento e le proprie rivendicazioni;
negli ultimi anni sono numerose le figure professionali dell'amministrazione della giustizia, tra cui gli assistenti giudiziari, soprattutto i neoassunti, giovani di elevata professionalità, che hanno preferito trasferirsi in amministrazioni legate ad altri Ministeri, per una maggiore tutela e possibilità di crescita;
è evidente che, come al cancelliere esperto, anche agli assistenti giudiziari, che con la loro professionalità derivante non solo dal possesso dei titoli ma soprattutto dall'esperienza, garantiscono da tempo immemore il funzionamento degli uffici giudiziari, dovrebbe essere garantita la possibilità di una progressione di carriera, nonché l'inquadramento in area III –:
se il Ministro interrogato intenda assumere le necessarie iniziative volte a riconoscere alla figura degli assistenti giudiziari il giusto inquadramento professionale nell'area III del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali.
(4-03512)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, traendo spunto dalle attuali caratteristiche del profilo amministrativo degli assistenti giudiziari, avanza specifici quesiti in ordine all'inquadramento professionale loro spettante sulla base del contratto collettivo nazionale.
In apertura si rimarca che la dibattuta questione degli inquadramenti professionali ha rivestito peculiare importanza nell'azione amministrativa di questo Dicastero.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, il Ministero della giustizia ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
Ben consapevole dell'importanza del contributo apportato dalla figura dell'assistente giudiziario, per il tramite della competente articolazione, il Ministero della giustizia, ha cercato, fin dall'instaurazione del tavolo di contrattazione, di assicurare il giusto riconoscimento al valore aggiunto offerto da detto personale.
La contrattazione integrativa in corso fa riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021, tuttora vigente, il quale delinea un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, al comma 2, impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area II nella nuova area assistenti.
La figura dell'assistente giudiziario ha trovato dunque, sin dal precedente contratto integrativo, la sua collocazione nell'area II e, quindi, così come previsto dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, nella nuova area assistenti.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui seconda area ricomprende il profilo dell'assistente, generalmente inteso.
È lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro a prevedere inoltre, che in sede di contrattazione integrativa, vengano individuate, all'interno di ciascuna area, le apposite «famiglie professionali», le quali delineano ambiti professionali omogenei, corrispondenti alla fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse, in cui confluiranno necessariamente più profili professionali.
Si segnala che, in sede di contrattazione integrativa, sono al vaglio ipotesi di accordo che, qualora dovessero incontrare il necessario, quanto opportuno consenso delle parti sindacali, potrebbero condurre alla procedura comparativa prevista dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come recepito dall'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, che al comma 6 così recita: «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza.»
In tal modo i dipendenti non in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno con almeno 10 anni di esperienza e i dipendenti con il titolo di studio previsto per l'accesso all'area funzionari con almeno 5 anni di esperienza maturata, potrebbero beneficiare del passaggio di area.
Si sottolinea in definitiva il costante impegno profuso da questo Dicastero per la valorizzazione professionale del personale amministrativo tutto, anche attraverso la costruzione di percorsi di carriera mirati che riconoscano la competenza e l'esperienza maturata nel rispetto del quadro normativo di riferimento e secondo una corretta impostazione delle relazioni sindacali.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI, MARI e GRIMALDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017, con riferimento alla figura del direttore vengono descritti numerosi contenuti professionali;
tra i compiti dei direttori figurano attività a elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente, direzione e/o coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale, funzioni vicarie del dirigente, attività connesse alla formazione del personale;
i direttori inoltre rappresentano l'amministrazione e ne curano gli interessi, svolgono compiti di studio e ricerca, partecipano all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione e ne curano la realizzazione nell'ambito della propria competenza, partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici, fanno parte di organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione ovvero ne curano la segreteria con piena autonomia organizzativa;
in conformità a quanto pattuito nel ccnl del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 nel decreto del Ministero della giustizia 31 gennaio 2024 (Piao 2024-2026) è previsto l'avvio del confronto con le Oo.Ss di categoria per l'individuazione del nuovo istituto delle cosiddette «elevate professionalità», area ove inquadrare i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati;
in sede di trattativa per il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo il Ministero della giustizia ha sottoposto solo in data 22 luglio 2024 una bozza di nuovo ordinamento professionale con un nuovo sistema di classificazione del personale basato sulle cosiddette «famiglie professionali» che delinea da un lato la nuova area IV elevate professionalità e dall'altro fa confluire nell'area III dei funzionari il personale già inquadrato nell'area funzionale terza con il profilo professionale del direttore;
in relazione alla citata bozza, allo stato non approvata dai sindacati e da alcuni di questi apertamente contestata, non sono stati resi noti dal Ministero né il numero delle unità che verranno inquadrate nella cosiddetta quarta area delle elevate professionalità, né i criteri con cui ciò avverrà, né tantomeno se il Ministero della giustizia, intende garantire ai direttori in servizio il passaggio da area III ad area IV vista l'assoluta sovrapponibilità delle prestazioni da essi da sempre svolte negli uffici giudiziari con quelle descritte per elevate responsabilità nel Ccnl e nel Piao;
i direttori del Ministero della giustizia, segnatamente quelli in servizio (circa 1670) presso il dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, si sono costituiti in un Coordinamento nazionale che ha organizzato, nel settembre scorso, una manifestazione a Roma e uno sciopero nazionale per richiedere la salvaguardia del proprio profilo professionale e l'ingresso di tutti i direttori nella cosiddetta area IV che ha raccolto oltre 80 note di sostegno da capi di uffici giudiziari oltre a quella da capi di uffici giudiziari oltre a quella della stessa Anm;
nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, predisposto dal Mef, a proposito della riforma della giustizia si legge testualmente: «Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a: i) completare il progetto dell'ufficio del processo; ii) rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano; iii) potenziare le infrastrutture digitali» –:
se il Ministro intenda rafforzare la capacità amministrativa del Ministero investendo anche nel capitale umano rappresentato dalla figura dei direttori della giustizia, riconoscendo a questi il giusto inquadramento professionale nell'area IV «Elevate professionalità» del Ccnl comparto funzioni centrali vigente con conseguente quantificazione delle risorse economiche necessarie per adeguarne le retribuzioni.
(4-03562)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanzano specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'area delle elevate professionalità.
Come riferito nella risposta ad interrogazioni di analogo tenore, fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
In questo senso sono stati numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In apertura si rimarca che, in relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area III nella nuova Area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio di area potrà avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
In definitiva si evidenzia che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero della giustizia e la conseguente azione amministrativa.
Si rimarca inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FOTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Tribunale di Bologna ha rinnovato la richiesta di collaborazione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di quella città per far fronte alla necessità di revisionare i rendiconti nelle procedure di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, sottoscrivendo con essi un protocollo di intesa (protocollo 7 febbraio 2022 n. 318);
nonostante si tratti di un procedimento puramente interno all'amministrazione del Tribunale, derivante da difficoltà di gestione delle pratiche in questione e dalla connessa carenza di idoneo personale, lo stesso protocollo prevede che i costi di consulenza esterna incaricata della verifica della rendicontazione presentata da tutori e/o amministratori di sostegno non siano a carico del Tribunale, bensì delle stesse persone con disabilità –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti menzionati in premessa e quali iniziative normative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di semplificare i complessi meccanismi di rendicontazione, evitando, in particolare, che i costi relativi alla consulenza esterna possano ricadere sulle risorse delle persone con disabilità.
(4-03647)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, traendo spunto dal protocollo di intesa stipulato dal tribunale di Bologna con il locale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l'esame dei rendiconti predisposti dai tutori e dagli amministratori di sostegno nell'ambito dei relativi procedimenti giudiziari, solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative normative volte alla semplificazione dei meccanismi di rendicontazione nelle predette procedure.
In merito al protocollo in questione, dalla relazione trasmessa, con nota del 18 luglio 2024, dal Presidente del tribunale di Bologna, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, emerge che l'iniziativa assunta nasce dalla consapevolezza di quanto sia centrale, in ogni procedura giudiziale di amministrazione di beni altrui, la funzione di verifica e controllo della rendicontazione e della sua tempestività: ciò al duplice fine di far emergere eventuali condotte infedeli e di introdurre prassi virtuose laddove siano ravvisate anomalie o inefficienze.
I controlli effettuati con la collaborazione dell'Ordine dei commercialisti hanno portato alla luce casi di mala gestio e hanno consentito, altresì, «l'individuazione di un centinaio di ipotesi di reato (per lo più peculato e omissione di atti di ufficio), con conseguente sospensione/rimozione dell'ads e contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.».
Al contempo è stata effettuata una tendenziale standardizzazione dei costi derivanti dai compensi corrisposti agli ausiliari nominati per tali verifiche (ben inferiori a quelli altrimenti applicabili ex articoli 49 e ss. decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), così da contenerne la misura in modo proporzionato all'entità dei patrimoni dei beneficiari, prevedendo comunque una soglia patrimoniale minima al di sotto della quale l'attività di revisione prestata dai professionisti è resa pro bono.
Ciò posto sulla specifica iniziativa, è opportuno rimarcare come questo Governo, sin dal suo insediamento, abbia attribuito massimo rilievo politico alla semplificazione ed al riassetto del quadro normativo in materia di protezione delle persone con disabilità.
Infatti, il 4 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa, A.S. 1192, recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie», tra cui appunto la disabilità.
In particolare, all'articolo 9, comma 1, lettera b), si prevede il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e la semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti e delle quali i medesimi rappresentanti siano anche caregiver familiari, ovvero coloro che, in base alla definizione della legge n. 205 del 2017, assistono familiari non autosufficienti a causa di malattia, infermità o disabilità.
Invero, la proposta normativa è stata necessitata, da un lato, dalla tendenziale abrogazione, nella prassi applicativa, degli istituti, di più antica storia giuridica, dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, dal corrispondente aumento esponenziale delle procedure di amministrazione di sostegno su scala nazionale (superiore al 50 per cento soltanto negli ultimi dieci anni), evidentemente considerata la misura di protezione più duttile, capace di modellarsi in base alle particolari esigenze dell'interessato, comprimendone il meno possibile la capacità e la sfera di autonomia.
L'obiettivo dichiarato nella relazione tecnica di accompagnamento è quello di «rendere più snella l'attività della volontaria giurisdizione», prevedendo «un'unica misura di protezione da rendere diversamente modulabile nella sua disciplina», in linea, peraltro, con le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, di «abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali» e ad «attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni».
Nell'ambito di tale processo di semplificazione si fa espresso riferimento agli oneri di rendicontazione, previsti attualmente dal codice civile per i tutori e gli amministratori di sostegno dal combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile, in base al quale il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.
Tali obblighi effettivamente implicano una complessa documentazione contabile, basata anche su scontrini di spesa, con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari che, purtroppo non di rado ed inevitabilmente, come prospettato dall'interrogante, giunge a gravare economicamente sul beneficiario della misura di protezione, in caso di nomina di un consulente di ufficio per la revisione della rendicontazione.
La proposta normativa vuole quindi rispondere alla reale e concreta esigenza di rendere più agile l'incarico ogni volta che il ruolo sia rivestito, come spesso accade, da persone prive di specifiche competenze professionali, scelte dall'autorità giudiziaria, nell'esercizio della discrezionalità che le compete, proprio per il ruolo di caregiver familiare da queste già ricoperto nel contesto delle ordinarie dinamiche familiari.
In conclusione, l'intervento si inquadra in uno degli obiettivi di questa Legislatura: una ampia e sinergica strategia governativa volta alla semplificazione e al riassetto del quadro normativo italiano, anche sotto l'impulso del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), capace di migliorare la qualità della regolazione e garantire la certezza del diritto, con lo scopo di adeguare la disciplina in materia al dettato costituzionale, ponendo i diritti delle persone con disabilità al centro di ogni politica e intervento di settore.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
MARINO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
si legge a mezzo stampa di una petizione e numerosi appelli alle istituzioni per lo «scempio al Castello di Milazzo»;
il Castello Federiciano più grande del mondo, conosciuto anche come Cittadella fortificata di Milazzo, la più estesa in Sicilia con una superficie di 7 ettari e oltre 12.000 metri quadrati occupati da edifici, con insediamenti preistorici risalenti al 4000 a.C. circa, comprendenti insediamenti greci dell'VIII secolo circa, Romani del VII secolo, Bizantini del V secolo d.C., Arabi, Normanni, Svevi, Angioini ed Aragonesi fino agli Spagnoli nel 1500;
l'area del Castello è considerata zona A1 di Tutela Monumentale ai sensi del Vincolo Ministeriale del 26 aprile 1966, normata con l'articolo 35 delle norme tecniche di attuazione del Prg vigente a Milazzo in cui si legge che sono consentiti solo: 1) consolidamento delle caratteristiche geomorfologiche; 2) Rimboscamenti; 3) Restauro conservativo;
da quando è stato concesso il finanziamento europeo, Next Generation EU, con delibera G.M. del comune di Milazzo n. 106 del 31 marzo 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati «Progetto di riqualificazione area limitrofa al Castello di Milazzo»;
nonostante i vincoli esistenti pare che l'amministrazione Milazzese stia deturpando con una colata di cemento l'intera area;
tra le cose previste, la costruzione di un inutile parcheggio senza alcuna verifica delle sottostanti gallerie di mina e delle condizioni di stabilità delle stesse mura del castello, il taglio indiscriminato dei maestosi pini, la costruzione di muri di cemento armato a pochi metri dalla cittadella fortificata che cancellano nel mondo l'identità e la cultura non solo di Milazzo ma anche della Sicilia intera –:
quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di salvaguardare il sito.
(4-02932)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dagli uffici della direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
Occorre preliminarmente ricordare il differente assetto delle competenze, anche legislative, in materia di beni culturali previsto in alcune regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia. In particolare, è opportuno rilevare che lo statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (articolo 14, lettere n) e r)), prevede che ad essa spetti la legislazione esclusiva anche in materia di «conservazione delle antichità e delle opere artistiche», oltre che di musei e biblioteche.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 637, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti» stabilisce, inoltre, che «l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio». La tutela viene quindi esercitata, in via esclusiva, dalla Regione Siciliana attraverso soprintendenze configurate come uffici regionali e non come articolazioni territoriali del Ministero della cultura.
Fatta questa doverosa premessa, si rappresenta che il Ministero della cultura ha provveduto a richiedere elementi alla soprintendenza a beni culturali e ambientali della Regione Siciliana con sede a Messina la quale, in spirito di leale collaborazione, ha fornito gli elementi che seguono.
L'intervento di riqualificazione urbana dell'area limitrofa al castello per una migliore fruizione turistica del territorio è stato autorizzato dalla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana nel settembre del 2022.
L'area oggetto dell'intervento interessa in catasto il foglio 24, particella 57, la quale rientra nel paesaggio locale 12b (centro storico di Milazzo ed aree di espansione), livello di tutela 1, e le mura storiche del perimetro esterno del complesso denominato castello di Milazzo dichiarato di notevole interesse monumentale con decreto ministeriale del 26 aprile 1966, che non include la particella 57.
Ai fini del controllo archeologico, in diverse occasioni, nel corso del 2024, sono stati effettuati sopralluoghi nell'area interessata al progetto e, in particolare, facendo seguito alle segnalazioni pervenute, lo scorso 21 maggio la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana, ha comunicato di aver effettuato un sopralluogo nella stessa area, constatando che il muro oggetto della segnalazione ha la caratteristica di un semplice parapetto dell'altezza di 1 metro.
Essendo i lavori in corso, la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana ha precisato che proseguirà nella sua attività istituzionale di controllo.
Il Ministro della cultura: Alessandro Giuli.
UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
in data 21 giugno 2021, dopo quattro conferenze di servizi, il comune di Lizzano ha deliberato l'immediata eseguibilità del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. per il completamento della rete idrica e fognante della Marina di Lizzano (Taranto);
in data 24 aprile 2023 è avvenuta la consegna del progetto definitivo da parte dei progettisti;
in seguito, le autorità preposte hanno proceduto a istruire tutta la documentazione occorrente e a pagare i relativi oneri istruttori, al fine di presentare la richiesta di verifica di assoggettabilità a Via, che è stata inoltrata via Pec in data 13 giugno 2023;
in data 26 giugno 2023 lo studio preliminare ambientale è stato pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali in seguito alla positiva conclusione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della verifica amministrativa sulla conformità e la completezza dell'istanza e della documentazione allegata. Nella medesima data ha preso il via la fase della consultazione pubblica;
in data 26 luglio 2023 è scaduto il termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico;
dinanzi all'inerzia del Ministero interrogato, con nota protocollo n. 59799 del 13 settembre 2023 Acquedotto Pugliese ha chiesto aggiornamenti sullo stato del procedimento. Ad oggi tale richiesta risulta ancora inevasa;
con riferimento al suddetto procedimento, la regione Puglia ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 427 del 7 gennaio 2023, in cui ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie effettuate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere della regione Puglia nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, determinando di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del procedimento ministeriale di Via ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla scorta del parere reso dalla commissione tecnica per le valutazioni ambientali nella seduta del 5 ottobre 2023, il progetto «Completamento della rete idrica della Marina di Lizzano (TA)» proposto da Acquedotto Pugliese s.p.a., con il rispetto delle condizioni ambientali riportate nel citato parere;
allo stato, non risulta pubblicato nulla a riguardo dell'intervento sulla pagina dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità alla Via del Ministero;
il completamento della rete idrica e fognante della Marina di Lizzano costituisce un'opera prioritaria per il territorio e l'abitato interessato –:
se intenda, per quanto di competenza, sollecitare l'adozione di tutti i provvedimenti utili a consentire al progetto in premessa la prosecuzione dell'iter di realizzazione.
(4-02326)
Risposta. — In merito al quesito posto e relativo allo stato del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via, avviato da questo Ministero in data 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, del progetto presentato dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. per il completamento della rete idrica e fognante della Marina di Lizzano, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si segnala che le opere in argomento, oggetto della predetta istanza, riguardano i soli interventi di completamento della rete idrica, non anche quelli relativi alla rete fognaria che non rientrano, a mente del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella competenza di questo Ministero.
Con riferimento allo stato del procedimento, si rappresenta che, con atto dirigenziale n. 427 del 6 novembre 2023, la sezione autorizzazioni ambientali della regione Puglia ha espresso il parere di competenza determinando – sulla base del parere reso dalla commissione tecnica per le valutazioni ambientali nella seduta del 5 ottobre 2023 – di escludere dalla procedura di Via il progetto di completamento della rete idrica del Marina di Lizzano, a condizione che vengano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella relazione di progetto «T.04.1 pdf. da pag. 65 a pag. 67» e che vengano verificate le condizioni di compatibilità con le componenti geomorfologiche grotte e inghiottitoi come indicato nell’«Allegato 1 – Cartografia con indicazione dei vincoli inerenti il PTTR».
Successivamente, in data 23 febbraio 2024 la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Via)-Vas, sulla base delle risultanze istruttorie ha espresso il proprio parere ritenendo che il progetto, nel rispetto di specifiche prescrizioni, non determina potenziali impatti ambientali e significativi e che, pertanto, non debba essere assoggettato alla procedura di Via.
Si rappresenta, in fine, che in merito al progetto in parola il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 7 marzo 2024 ha adottato specifico decreto direttoriale (MASE-VA-DEC-79). Il testo integrale del provvedimento, corredato del parere della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale Via-Vas, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero (cfr. https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9920/14613).
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende la regione Abruzzo ha recentemente approvato il terzo lotto delle opere di difesa della costa a nord della foce del Torrente Calvano nel comune di Pineto;
tale terzo lotto si differenzia molto rispetto alle previsioni del primo e del secondo lotto inserite nel piano di difesa della costa perché, invece di prevedere una barriera sommersa ad una distanza di 690 metri dal confine nord dell'area marina protetta Torre del Cerrano – definita nel piano la distanza minima per non compromettere la stabilità dell'area marina protetta – prevede sei setti di scogliere emerse lunghe ciascuna 90 metri, a 100 metri dalla riva e poste a solo 200 metri dal confine nord dell'area marina protetta;
come denuncia anche il World Wide Fund for Nature ancora una volta si preferisce continuare ad intervenire sugli effetti dell'erosione e mai sulle cause, spendendo centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici per interventi che non produrranno i risultati attesi;
per lo stesso studio preliminare ambientale della regione, tali interventi avranno «un impatto di “alta significatività” ovvero un'interferenza elevata, caratterizzata da lunga durata o da una scala spaziale estesa, non mitigata/mitigabile, in alcuni casi irreversibile»;
si prevede infatti un arretramento della linea di riva di 18 metri nel tratto a nord dell'area marina protetta Torre di Cerrano, che si cercherà di mitigare con ripascimenti nell'area di rispetto del Torrente Calvano che avranno un costo di circa 700.000 euro ogni anno;
anche l'area marina protetta Torre di Cerrano ha espresso un motivato parere negativo sul progetto, che peraltro presenterebbe una documentazione molto lacunosa che non offriva valutazioni esaustive neppure sugli impatti ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione «Torre del Cerrano» della Rete Natura 2000 tutelata dall'Unione europea, dall'Italia e dalla stessa regione Abruzzo;
la mancanza di approfondimenti mette seriamente a rischio la linea di costa perché la realizzazione di tali barriere produrrà certamente effetti erosivi in altre parti del litorale;
anche le associazioni di categoria Balneatori associati pineto e Nuova associazione pinetese albergatori sono intervenute sull'argomento chiedendo maggiore chiarezza, dialogo e condivisione degli obiettivi;
la scelta di escludere tale opera dalla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e quindi di non approfondire gli studi per un intervento che prevede un effetto così importante sull'area marina protetta Torre del Cerrano è, ad avviso dell'interrogante, errata e, con il tempo, potrebbe portare a risultati contrari alle esigenze del territorio e dannosi;
il progetto annunciato per il terzo lotto risulta dunque totalmente difforme rispetto alle indicazioni del piano di difesa della costa adottato dal consiglio regionale e, recentemente modificato per l'area di intervento con una insolita delibera di giunta e non di consiglio;
si ricorda che con decreto ministeriale 21 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata istituita l'area marina protetta denominata «Torre del Cerrano» –:
di quali ulteriori elementi disponga il Ministro interrogato e quali iniziative di competenza intenda assumere per escludere che i lavori previsti dal terzo lotto delle opere di difesa della costa a nord della foce del Torrente Calvano nel comune di Pineto approvato dalla regione Abruzzo possano determinare impatti negativi sulla zona speciale di conservazione «Torre del Cerrano» della Rete Natura 2000, anche adoperandosi, in raccordo con la regione Abruzzo, affinché si sviluppino maggiori e più approfonditi studi sull'impatto ambientale dell'opera prima dell'avvio dei lavori.
(4-02455)
Risposta. — In merito al quesito posto, si rappresenta, in via preliminare, che l'intervento, relativo al completamento delle opere riguardanti i primi due lotti, si è reso necessario per mitigare il fenomeno erosivo in atto, ulteriormente estesosi di 900 m (rispetto ai 750 m), che interessa il litorale nord del comune di Pineto fin verso l'area marina protetta.
Giova segnalare che le cause di tale fenomeno sono, come ben noto, strutturali e principalmente legate al mancato apporto solido dei fiumi, all'innalzamento del livello medio marino e, inoltre, alle alterazioni del naturale addensamento di sabbia provocato dalla presenza di strutture portuali sui litorali sabbiosi, determinando l'espansione della spiaggia posta sopraflutto e l'erosione di quella sottoflutto. Sarebbe, pertanto, utopico un intervento che contrasti a monte il fenomeno.
Nondimeno – proprio in previsione di un innalzamento del livello medio marino e dell'intensificazione degli eventi estremi (mareggiate) causate dai cambiamenti climatici – la Giunta regionale, con la determina n. 31 del 31 gennaio 2023, ha deliberato di procedere alla modifica dello scenario di intervento del «Piano di difesa della costa dall'erosione dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti» (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, delle specifiche norme tecniche di attuazione dello stesso piano), prevedendo l'adeguamento strutturale e l'allungamento dell'opera sommersa, con possibilità di valutare l'utilizzo di una struttura emersa, a seguito di un'accurata valutazione degli effetti sottoflutto che la struttura sommersa potrebbe produrre.
Al fine di contrastare e ridurre l'energia delle onde incidenti, nonché gli effetti sottoflutto delle opere foranee nel lungo periodo, con il terzo lotto, all'esito di tre diverse soluzioni progettuali, si è ritenuto congruo adottare un sistema di difesa con barriere foranee emerse più vicine alla linea di costa e ripascimenti annui di 27.000 metri cubi di sabbia di granulometria media, anche al fine di evitare che il fenomeno erosivo possa estendersi fino al di fuori dell'area marina protetta.
Per quanto sopra, preme segnalare che l'intervento è parte integrante del vigente piano di difesa della costa abruzzese – per come aggiornato con la predetta delibera di Giunta del 31 gennaio 2023 – che ammette la possibilità di utilizzare in alternativa alla struttura sommersa, anche una emersa.
Con riferimento all'iter autorizzativo, si segnala che in data 11 gennaio 2024 il comitato Ccr-Via con il rilascio del giudizio n. 4121, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via e VIncA – prendendo atto che le integrazioni fornite all'area marina protetta Torre del Cerrano risultavano ancora non esaustive e tenuto conto delle richieste del comune di Pineto e del dirigente del servizio opere marittime di procedere con urgenza agli interventi previsti – ha ritenuto di non assoggettare l'intervento a VIA ma a VIncA, prescrivendo al proponente di realizzare le opere in modo graduale, effettuando il monitoraggio a valle del primo lotto, come dei successivi, volto a dare evidenza dell'assenza di effetti delle opere sull'area marina protetta Torre del Cerrano.
Si segnala, in fine, che, nell'ambito del decorso istruttorio del piano di fattibilità tecnico-economica, è stata altresì avviata la procedura per la richiesta di autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004) conclusasi con il rilascio dell'autorizzazione n. 7197 del 7 novembre 2023, previo parere n. 16292-P del 3 novembre 2023 della competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.
PITTALIS e GATTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il cancelliere è una figura professionale che possiede una preparazione sia teorica che pratica del diritto, dimestichezza nella gestione dei processi e delle connesse problematiche, con compiti di collaborazione col magistrato, come l'assistenza nell'attività istruttoria, nel dibattimento nonché nella redazione dei relativi verbali, assieme a capacità di coordinamento del lavoro con assunzione diretta di responsabilità;
il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 ha rimodulato diversi profili del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, incluso quello del cancelliere, rinominandolo «esperto» attribuendogli un'attività di collaborazione qualificata col magistrato, con compiti di raccordo tra quest'ultimo e le cancellerie, con un ruolo maggiormente rappresentativo dell'amministrazione verso l'esterno attraverso attività quali «conformizzazione degli atti», «procura di accettazione e rinuncia all'eredità», «redazione inventari», «redazione schede casellario» e «procedura di liquidazione delle spese della giustizia»;
la rimodulazione del profilo ha evidenziato caratteristiche sovrapponibili con quelle del funzionario giudiziario, appartenente all'area III del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto integrativo funzionari, e lontane dalle altre figure presenti nell'area II del Ccnl, attuale inquadramento di questa professionalità;
nella bozza di contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia del 25 luglio 2024 sarebbe ipotizzata la soppressione della figura del cancelliere esperto e l'equiparazione al ruolo di semplice assistente di area II, categoria di cui fanno parte autisti, centralinisti e operatori, creando un'evidente disparità di trattamento in relazione alla complessità delle funzioni attribuite ed alla delicatezza delle mansioni svolte;
la notizia ha provocato una forte agitazione nella categoria, portando alla creazione del comitato cancellieri esperti, che ha proclamato lo sciopero generale per l'8 ottobre 2024 con contestuale manifestazione a Roma;
negli ultimi anni numerosi cancellieri e altre figure professionali dell'amministrazione della giustizia hanno preferito trasferirsi ad altri Ministeri, per una maggiore tutela e possibilità di crescita: questa soppressione potrebbe portare a nuove perdite d'organico;
risulta fondamentale tutelare la categoria anche nell'ottica di una corretta amministrazione della giustizia, per garantire tempi certi nello svolgimento dei procedimenti e ridurre gli arretrati –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ovviare alle criticità esposte in premessa e se intenda valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte ad inquadrare i cancellieri esperti nell'area III del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali.
(4-03519)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, traendo spunto dalle attuali caratteristiche del profilo amministrativo dei cancellieri esperti, avanzano specifici quesiti in ordine all'inquadramento professionale a questi ultimi spettante sulla base del contratto collettivo nazionale.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
Il competente Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei servizi del Ministero della giustizia è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni volte alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, anche attraverso la costruzione di percorsi di carriera mirati che riconoscano la competenza e l'esperienza maturata nel rispetto del quadro normativo di riferimento e secondo una corretta impostazione delle relazioni sindacali.
Si rimarca che la contrattazione integrativa in corso fa riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro vigente.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro, al comma 2, impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area II nella nuova area assistenti.
La figura del cancelliere esperto ha trovato sin dal precedente contratto integrativo la sua collocazione nell'area II e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nella nuova area assistenti.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui seconda area ricomprende il profilo del cancelliere esperto, generalmente inteso.
È lo stesso contratto collettivo nazionale del lavoro a prevedere, inoltre, che in sede di contrattazione integrativa, vengano individuate, all'interno di ciascuna area, le apposite «famiglie professionali», le quali delineano ambiti professionali omogenei corrispondenti alla fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse, in cui confluiranno necessariamente più profili professionali.
Si segnala che, in sede di contrattazione integrativa, sono al vaglio ipotesi di accordo che, qualora dovessero incontrare il necessario quanto opportuno consenso delle parti sindacali, potrebbero condurre alla procedura comparativa prevista dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come recepito dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro, che al comma 6 così recita: «in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza».
In tal modo i dipendenti, non in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno con almeno 10 anni di esperienza e i dipendenti con il titolo di studio previsto per l'accesso all'area funzionari con almeno 5 anni di esperienza maturata, potrebbero beneficiare del passaggio di area.
Si rimarca ancora che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nella serata di sabato 31 agosto 2024 una maxi rissa è scoppiata all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano, con i disordini che sono stati sedati nel corso della notte. Episodi simili erano avvenuti nei giorni precedenti:
alcuni detenuti sarebbero rimasti feriti e uno è stato trasportato in codice giallo al San Carlo;
tutto sarebbe iniziato intorno alle 21.40 quando alcuni detenuti avrebbero appiccato degli incendi nelle loro celle. Successivamente si sarebbero verificati alcuni tentativi di evasione. Le strade intorno al carcere sono state chiuse e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la polizia in tenuta anti sommossa;
la situazione è rientrata nel corso della notte. Alcune delle persone detenute sono rimaste ferite durante i disordini, ma sono state medicate dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con diverse ambulanze. Nessun detenuto è evaso dal carcere. «Da quanto abbiamo potuto apprendere, quattro reclusi mancavano all'appello in quanto nascosti sui tetti, ma sempre all'interno del perimetro del penitenziario, e sono stati rintracciati dopo qualche ora – ha fatto sapere nella mattinata di domenica 1° settembre Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria –. Sono state altresì rinvenute lenzuola annodate. Ingenti, inoltre, i danni alla struttura, che ci riferiscono essere ai limiti della praticabilità»;
un episodio simile era avvenuto il 20 agosto 2024. In quella occasione cinque agenti di Polizia penitenziaria e tre detenuti erano stati portati in ospedale per una leggera intossicazione, e un agente anche per aver ricevuto un colpo alla testa. In una cella era stato appunto bruciato un materasso;
a opinione dell'interrogante occorrerebbe pensare a percorsi alternativi al carcere per i minorenni –:
quale sia la posizione del Ministro interrogato rispetto ai fatti riportati in premessa e se non intenda adottare misure urgenti per arrivare a una chiusura delle carceri minorili.
(4-03440)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale il deputato interrogante, muovendo dai disordini che si sono verificati nello scorso mese di agosto presso l'istituto penale minorile «Cesare Beccaria» di Milano, solleva specifici quesiti in ordine a percorsi alternativi al carcere per i minorenni e più in generale al sistema penale minorile, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente è doveroso ricordare che nel nostro ordinamento penale minorile la misura custodiale è una soluzione residuale, applicabile nei confronti degli imputati minorenni come extrema ratio, in ossequio alle disposizioni regolatrici del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 e in assenza di altre misure esperibili per mancanza di condizioni oggettive; inoltre, laddove applicata dalla competente autorità giudiziaria, essa è sempre ispirata ai princìpi di adeguatezza, minore offensività, destigmatizzazione, rieducazione, reinserimento e riduzione della recidiva, restando improntata ad un'offerta trattamentale diversificata e stimolante sotto il profilo educativo, che richiede professionalità formate e altamente specializzate.
In tale contesto, il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di questo Dicastero persegue con grande dedizione, sin dalle fasi di prima accoglienza, appropriate e specifiche strategie di intervento costantemente aggiornate, volte a favorire l'intervento di équipe multidisciplinari in grado di condurre uno sforzo di interpretazione critica dei nuovi fenomeni socio-culturali minorili, investendo grandi risorse nei percorsi di risocializzazione dei minorenni e giovani adulti, in considerazione inevitabilmente della notevole immissione nel circuito penale minorile dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), provenienti in prevalenza dal Nord-Africa, spesso afflitti da gravi problematiche comportamentali, sia di natura post-traumatica – in ragione dei vissuti pregressi e delle vicissitudini di un viaggio in cui, in non pochi casi, hanno perso, in situazioni tragiche, i congiunti più cari – sia derivanti dalla polidipendenza da sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci.
La risalente insufficienza, sul territorio nazionale, di idonee strutture socio-educative che potrebbero concorrere a deflazionare gli istituti penitenziari minorili costituisce un circolo vizioso e paralizzante, a cui questa amministrazione sta concretamente ponendo rimedio, stipulando importanti protocolli con le regioni per la creazione di nuove Comunità specializzate, ad alta densità socio-sanitaria, adatte ad accogliere un'utenza sempre più caratterizzata da condotte ascrivibili al disagio psichico o alle dipendenze, spesso non intercettate dai servizi territoriali.
L'individuazione di comunità in grado di rispondere alla complessità delle esigenze dei minori e giovani provenienti dal circuito penale rappresenta, infatti, una delle sfide più rilevanti nell'attuazione delle misure penali in area esterna.
L'incremento progressivo dell'utilizzo del collocamento in comunità, sia come misura cautelare sia per lo svolgimento della messa alla prova (in tutti i casi in cui non sia possibile attuarla presso il domicilio stesso del minore), ha indotto necessariamente la giustizia minorile a rivisitare il modello organizzativo delle comunità sino ad oggi attive, per promuovere la realizzazione di nuove strutture dipartimentali, o di «comunità filtro», anche in co-gestione con gli enti locali e il privato sociale.
L'accordo sancito il 14 settembre 2022 in Conferenza unificata Stato-regioni e le relative «Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali ad alta integrazione socio-sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile» hanno ridisegnato un modello di struttura che, realizzato in stretta collaborazione con le ASL, sarà in grado quindi di garantire risposte appropriate alle situazioni di minori portatori di disagio psichico, correlato altresì all'uso di sostanze stupefacenti, che non trovano adeguata risposta nelle attuali comunità socioeducative o in quelle terapeutiche.
Questo dipartimento è attivamente impegnato nel collaborare con gli enti regionali che hanno già espresso la volontà di partecipare a tale sperimentazione, anche al fine di superare eventuali difficoltà e individuare, congiuntamente agli amministratori locali e alle ASL coinvolte, le prassi amministrative più idonee ad un rapido avvio.
Allo stato, sono stati siglati, definiti ed approvati importanti accordi e/o protocolli con diverse regioni: la regione Campania ha siglato gli atti preliminari necessari all'apertura di una comunità integrata nel territorio casertano; il 23 settembre 2024 è stato siglato l'accordo di programma con la regione Lombardia per la realizzazione di 3 comunità nel territorio lombardo (per un totale di 36 posti letto); sono stati avviati tavoli di confronto con le regioni Sardegna e Lazio per l'apertura rispettivamente di una e due strutture, di cui una con funzione di comunità filtro; sono iniziate le interlocuzioni istituzionali per l'istituzione di una comunità a Palermo.
Da ultimo, ma non meno importante, si rappresenta che il verificarsi di ricorrenti condotte oppositive e violente – statisticamente ascrivibili, in larga parte, a detenuti di nazionalità straniera – all'interno di alcuni degli istituti penitenziari minorili più capienti, ha causato un danno economico complessivo pari, ad oggi, a 680.000 euro, comportando come conseguenza un'ulteriore contrazione degli spazi adeguati e concorrendo a peggiorare le condizioni di vita all'interno degli istituti, sia per i detenuti che per gli operatori e gli agenti di Polizia penitenziaria.
Anche su questo fronte il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è impegnato ad adottare misure strutturali e riorganizzative di ampio respiro, da un lato attivandosi per la riacquisizione di compendi detentivi già di propria pertinenza, improvvidamente ceduti ad altri enti da precedenti amministrazioni, sia mediante la costruzione di nuove strutture più idonee. Il comitato interministeriale paritetico in materia di edilizia penitenziaria minorile, nell'aprile 2024, ha deliberato il finanziamento degli interventi relativi all'istituto penitenziario minorile di Milano «Cesare Beccaria» per euro 4.000.000, all'istituto penitenziario minorile di Roma «Casal del Marmo» per euro 3.000.000, all'istituto penitenziario minorile di Palermo «Malaspina» per euro 2.000.000 ed al CPA di Mestre (Venezia) per euro 703.366,85.
Nel luglio 2024 il dipartimento ha ottenuto l'assegnazione del finanziamento di euro 3.100.756,45 per l'esecuzione delle opere in variante programmate dal comitato misto e sono state, altresì, individuate risorse finanziarie pari a euro 8.000.000 per la riattivazione dell'istituto penitenziario minorile de L'Aquila, grazie alla disponibilità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Infine, si rappresenta che il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nominato lo scorso 23 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, cosiddetto «Decreto carcere sicuro», ha ricevuto il mandato di individuare tutte le iniziative idonee a fronteggiare la questione del sovraffollamento carcerario.
In raccordo con il direttore generale competente, il commissario dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento delle strutture esistenti, valutare la costruzione di nuovi istituti, valorizzare i beni immobili penitenziari e la loro destinazione, adottando le soluzioni più vantaggiose al fine di concorrere ad aumentare la capienza e garantire migliori condizioni di vita ai detenuti.
Inoltre, nella stretta emergenziale dettata dalla necessità di arginare l'esplosione indiscriminata di violenza ed atti vandalici all'interno degli istituti, questa amministrazione, oltre ad attivarsi sul piano dell'edilizia, si è adoperata, in un quadro strategico più ampio, anche per potenziare il personale sia civile che della polizia penitenziaria del comparto minorile.
Al riguardo, è stato istituito un «Tavolo tecnico», a cui siedono anche esperti delegati dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di elaborare apposite «nuove regole di ingaggio» per il personale della polizia penitenziaria da assegnare al comparto minorile che, com'è noto, oltre ad essere incaricato di mantenere la sicurezza all'interno degli istituti, è chiamato a concorrere al trattamento, in sinergia con le altre figure professionali.
Inoltre, il dipartimento, per risolvere la cronica assenza di figure educative di riferimento negli istituti, ha incrementato in maniera consistente la presenza di tali operatori all'interno dei servizi penali di tipo residenziale per minori e giovani adulti, ricorrendo sia alla pubblicazione di propri concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di ben 512 nuove unità da inquadrare nel profilo dei funzionari della professionalità di servizio sociale, sia attingendo alle graduatorie di funzionari della professionalità pedagogica già validate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziali, per un totale di 354 unità, che verranno cedute dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e assunte dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presumibilmente entro il corrente anno.
Il tutto si inquadra in una strategia prospettica più ampia, con la quale il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sta operando contemporaneamente su vari fronti, allo scopo di potenziare al massimo il percorso educativo e dei giovani all'interno degli istituti penitenziari minorili, di incrementare il numero di comunità socio-sanitarie ad alta intensità terapeutica che tengano conto delle specificità socio-culturali e personologiche dei giovani detenuti e dei minori stranieri non accompagnati in particolare, di ridefinire progressivamente il ruolo stesso della polizia penitenziaria con una visione più moderna del contesto.
Questa amministrazione è fiduciosa che gli enormi sforzi intrapresi, sia a livello dirigenziale e di strategia politica che di impegno sul campo da parte degli operatori coinvolti nei servizi territoriali, sortiranno presto frutti positivi, consentendo di recuperare ed attuare, nelle modalità più ottimali, le precipue finalità risocializzanti insite anche nelle misure detentive previste dal nostro ordinamento.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
TOCCALINI, CAVANDOLI e FURGIUELE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Ministero dell'interno, con circolare n. 49 del 2024, ha riconosciuto, come per le precedenti elezioni, la facoltà ai cittadini elettori di poter usufruire di agevolazioni tariffarie sui biglietti dei mezzi di trasporto per recarsi nei propri comuni d'iscrizione elettorale;
relativamente ai viaggi in treno, in base a quanto previsto dalla suddetta circolare, le società che gestiscono il servizio di trasporto ferroviario hanno applicato tariffe agevolate sulla base di convenzioni concluse con l'amministrazione del Ministero dell'interno;
per quanto riguarda la società Trenitalia, è stata prevista la riduzione del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento sul prezzo del biglietto base previsto per tutti i treni del servizio nazionale: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte, ivi incluso il servizio cuccette, le riduzioni sono state applicate solo per la seconda classe e per il livello di servizio Standard, escludendo dunque la prima classe e i livelli di servizio Executive, Business e Premium;
la società Italo ha riconosciuto uno sconto del 60 per cento valido solo per biglietti di andata e ritorno acquistati con offerta Flex ed Economy in ambiente Smart;
alla luce delle predette disposizioni, per diverse carrozze e dunque per diverse postazioni di tutti i treni delle due società non è stata prevista alcuna riduzione e, a quanto risulta agli interroganti, molti cittadini non hanno potuto recarsi nel proprio comune di iscrizione elettorale a causa dell'esaurimento di biglietti con tariffe agevolate;
il diritto di voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione, che oltretutto connota il suo esercizio come dovere civico. Pertanto, è compito delle istituzioni mettere nelle condizioni tutti i cittadini di poterlo esercitare, anche favorendo il più possibile i loro spostamenti necessari per recarsi alle urne;
sarebbe auspicabile, a giudizio degli interroganti, prevedere un'agevolazione tariffaria per tutti i convogli e le carrozze, in modo da garantire una maggiore offerta di postazioni scontate e consentire a tutti i cittadini elettori fuorisede di potersi recare a votare –:
se siano a conoscenza della problematica esposta in premessa e quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di favorire il più possibile gli spostamenti dei cittadini elettori tramite mezzi di trasporto ferroviario, consentendo loro di recarsi al proprio seggio in occasione di consultazioni elettorali nazionali e di esercitare il proprio diritto di voto.
(4-03009)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
In occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Ministero dell'interno, con la circolare n. 49 del 2024, ha riconosciuto, come per le precedenti elezioni, la facoltà ai cittadini elettori di poter usufruire di agevolazioni tariffarie sui biglietti dei mezzi di trasporto per recarsi nei propri comuni d'iscrizione elettorale.
Al riguardo, si evidenzia che la direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno ha stipulato apposite convenzioni con le società che gestiscono il trasporto ferroviario e aereo, al fine di disciplinare le modalità applicative delle agevolazioni di viaggio previste dalla normativa.
In relazione al trasporto via mare, non sussistono, allo stato, specifiche convenzioni, tuttavia il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha dato specifiche disposizioni ad alcune società del settore di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata.
Si fa, infine, presente che per le convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2024, la predetta direzione centrale per la finanza locale ha già formalmente richiesto alle società di trasporto ferroviario interessate la disponibilità a procedere al rinnovo delle stesse per il triennio 2025-2027, nonché di valutare la possibilità estendere le citate agevolazioni su tutti i convogli e le carrozze includendo la prima classe e gli altri livelli di servizio attualmente esclusi, in modo da garantire una maggiore offerta di postazioni scontate e facilitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini elettori fuori sede.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.
ZUCCONI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
con decreto Mase n. 23 del 20 gennaio 2023 sono state assegnate nell'ambito dell'obiettivo M2C1. |1.1 Linea C, risorse ai seguenti progetti:
ID MTE11C_00000833 - Ato Toscana Costa - 10.000.000,00 di euro - CUP G52F22000700005, (linea PAP) che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti ad uso personale in località Il Frizzone, nel comune di Capannori (Lucca);
ID MTE11C_00000805 - Ato Toscana Costa - 5.413.600,00 di euro - CUP G52F22000690005 (linea Tessile) che prevede la realizzazione di un impianto di selezione ed avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale, in località Carraia nel comune di Capannori (Lucca);
con delibera dell'assemblea n. 5 del 28 aprile 2023 di Ato Toscana Costa è stato individuato nel gestore del servizio rifiuti urbani, Reti Ambiente S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi sopra citati;
il 2 agosto 2023 Reti Ambiente S.p.a. ha presentato presso la regione Toscana – settore valutazione impatto ambientale (settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità in relazione al progetto di un polo impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene della persona, in Via dei Pistoi, località Salanetti, nel comune di Capannori e il 10 agosto 2023 – come risulta dal sito della stessa società nella sezione società trasparente – ha affidato ad uno studio notarile il mandato alla stipula: «... del contratto preliminare di compravendita di immobile sito in Capannori, (località Salanetti, nel quale verranno realizzati i due impianti suddetti»;
costituisce parte integrante e sostanziale del citato decreto Mase n. 23 del 20 gennaio 2023 l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Mase, in base al quale le variazioni alla scheda del progetto proposte dai soggetti destinatari dei contributi PNRR – soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 2021 – devono essere accolte dal Mase con autorizzazione scritta;
ad oggi all'interrogante non risulta che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale del cambio di ubicazione dei due progetti citati mentre, come confermato anche da notizie di stampa, è oramai acclarato che essi saranno riuniti e realizzati in un unico polo impiantistico ubicato in Capannori, località Salanetti;
con decreto del 5 marzo 2024 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana del 13 marzo 2024 – la regione Toscana ha escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA il progetto di realizzazione del polo impiantistico, dando conto tuttavia delle numerose criticità in merito – in particolare ambientali, geomorfologiche ed urbanistiche – rilevate nei contribuii tecnici istruttori da parte dei soggetti interessati;
proprio il sopracitato decreto – che reca numerose prescrizioni alle quali Reti Ambiente S.p.a. dovrà dare seguito ai fini dell'istanza di autorizzazione unica ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – conferma che le caratteristiche e i requisiti che avrebbero portato i due progetti originari ad aver accesso ai fondi PNRR non sarebbero presenti nella nuova ubicazione del polo impiantistico di Capannori, località Salanetti: in questo contesto è stato notificato in data 11 maggio 2024 al Tar Toscana ricorso per l'annullamento del decreto che esclude da VIA il progetto –:
se sia pervenuta richiesta di variazione, con particolare riferimento all'ubicazione, relativa ai progetti originari di realizzazione dei due impianti citati e se ritengano per quanto di competenza, che il nuovo progetto di polo impiantistico conservi i presupposti per poter essere ammesso a beneficiare delle risorse PNRR, con particolare riferimento al principio del Do no significant harm.
(4-02946)
Risposta. — In merito al quesito posto, si rappresenta che, nell'ambito della linea d'intervento C «Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili» della misura M2C1.1.I.1.1 del PNRR, sono state ammesse a finanziamento le seguenti due proposte presentate da Ato Toscana Costa:
MTE11C_00000805 «Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale» in località Carraia, nel comune di Capannori (Lucca), per un contributo pari a 5.411.458,33 euro, con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 334 del 18 settembre 2023 modifica del decreto n. 23 del 20 gennaio 2023);
MTE11C_00000833 «Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale — Capannori» in località Il Frizzone, nel comune di Capannori (Lucca), per un contributo pari a 10.000.000 euro con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 23 del 20 gennaio 2023.
Con note del 17 e 30 ottobre 2023, Ato Toscana Costa, ai sensi dell'articolo 5 dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento sottoscritto in data 5 maggio 2023, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istanza di variazione delle predette proposte con richiesta, fra l'altro, di poter realizzare gli impianti in altro sito, ubicato in via dei Pistoi, località Salanetti nel comune di Capannori.
La diversa ubicazione degli impianti è stata individuata dal proponente in accordo con l'amministrazione comunale, avendo caratteristiche più idonee a quelle della località Carraia, in quanto trattasi di una zona industriale e ben inserita nelle infrastrutture, dove è già presente un immobile esistente da poter recuperare senza creare nuova edificazione.
Inoltre, come rappresentato dal Proponente, il livello di progettazione, le caratteristiche progettuali, la potenzialità di trattamento degli impianti non subirebbero variazioni per la diversa localizzazione degli stessi.
In merito alle predette istanze, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 104493 del 27 giugno 2023 recante le indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti ammessi a finanziamento – ha chiesto al proponente di integrare la documentazione presentata. In date 8 febbraio 2024 e 26 marzo 2024 il proponente ha inviato la documentazione integrativa, fra cui l'attestazione, per entrambe le proposte, che «la variazione del sito di intervento non altera in alcun modo il progetto proposto in sede di presentazione dell'istanza e giudicato dalla Commissione di ammissione e valutazione, di cui all'articolo 12 dell'Avviso e che la variazione non altera, in maniera diretta o indiretta, gli elementi progettuali che hanno concorso alla definizione del punteggio attribuito in sede di procedura di selezione, né i criteri di ammissibilità previsti dell'Avviso». All'esito dell'istruttoria svolta il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato, in data 14 febbraio 2024 la variazione richiesta per la proposta MTE11C_00000805 e, in data 27 marzo 2024, la variazione richiesta per la proposta MTE11C_00000833.
Si segnala che in relazione alla proposta MTE11C_00000833, i signori Lorenzo e Paolo Del Carlo hanno presentato ricorso al TAR Toscana avverso la regione Toscana, quale resistente, notificato a Retiambiente s.p.a., quale controinteressata, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del decreto dirigenziale centro direzionale n. 25207 del 30 novembre 2023, avente ad oggetto la Verifica di assoggettabilità per il progetto di realizzazione del Polo Impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene della persona, nel Comune di Capannori (LU), emanato in data 05 marzo 2023 dalla Regione Toscana e pubblicato sul BURT in data 13 marzo 2023, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.
Il Tar Toscana, con ordinanza n. 337/24 dell'11 giugno 2024, ha rigettato l'istanza cautelare, rilevando che il progetto di cui agli atti impugnati è finanziato con fondi PNRR-obiettivo M2C 1.1.I1.-Linea C, come da decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 23 del 20 gennaio 2023 e disponendo che il ricorso fosse notificato anche al deducente Ministero, nella qualità di «parte necessaria ex articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022». Ciò anche allo scopo di ottenere un chiarimento in ordine al fatto che «il progetto resti o meno finanziato a mezzo fondi PNRR anche dopo la variante presentata in data 17 ottobre 2023».
Si segnala, in fine, che questo Ministero si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, e che l'udienza di merito è fissata al 23 ottobre 2024.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.