XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 5 marzo 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 4 marzo 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
BORDONALI ed altri: «Introduzione di un sistema di compensazioni in favore dei comuni nel cui territorio sono situati impianti di termovalorizzazione dei rifiuti» (2284).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ALMICI ed altri: «Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso» (2263) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannata.
Trasmissione dal Senato.
In data 5 marzo 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1359. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA» (approvato dal Senato) (2285).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia)
MOLINARI ed altri: «Modifiche agli articoli 624-bis del codice penale e 382-bis del codice di procedura penale in materia di furto in abitazione e di furto con strappo» (2193) Parere delle Commissioni I e V.
VIII Commissione (Ambiente)
L'ABBATE ed altri: «Disposizioni per la gestione e l'utilizzazione sostenibili delle risorse idriche» (2178) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di petizioni.
Alessio Paiano, da Cavallino (Lecce), chiede modifiche al codice civile in materia di trasferimento dei lavoratori (914) – alla XI Commissione (Lavoro);
Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:
l'introduzione del reato di tradimento dello Stato (915) – alla II Commissione (Giustizia);
che l'indizione di scioperi nei servizi pubblici sia subordinata all'approvazione preliminare da parte dei cittadini (916) – alla XI Commissione (Lavoro);
la creazione di una banca di dati pubblica dei partecipanti alle elezioni (917) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
che gli organizzatori delle manifestazioni si facciano carico del servizio d'ordine e della responsabilità di eventuali danni (918) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
che il pubblico possa assistere ai processi solo tramite collegamento audio-video, in sale separate dall'aula (919) – alla II Commissione (Giustizia);
Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:
un rafforzamento dei controlli sulle autocertificazioni presentate alle pubbliche amministrazioni (920) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'istituzione di una Giornata e altre iniziative per la commemorazione dell'emigrazione (921) – alla III Commissione (Affari esteri);
iniziative per limitare il ricorso ad affidamenti a società private e al conferimento di incarichi ai fini della gestione dei servizi pubblici (922) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
iniziative per promuovere la collaborazione internazionale per la risoluzione dei conflitti in corso (923) – alla III Commissione (Affari esteri);
misure a tutela dei produttori italiani di pomodoro e per la modernizzazione del settore agricolo (924) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
l'istituzione, presso ogni prefettura, di una commissione di controllo sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e di uno sportello di ascolto dei cittadini (925) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Stefano Fuschetto, da Gallarate (Varese), chiede:
di vietare l'impiego di animali nei circhi (926) – alla VII Commissione (Cultura);
l'aumento dell'importo dei premi del Superenalotto (927) – alla VI Commissione (Finanze);
l'abolizione dell'ora legale (928) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'introduzione di un tetto pari a 2.000 euro mensili netti per l'indennità parlamentare (929) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'eliminazione del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di parlamentare (930) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'abrogazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta «legge Merlin») (931) – alla II Commissione (Giustizia);
l'abolizione delle tasse automobilistiche (932) – alla VI Commissione (Finanze);
Francesco Pedone, da Turi (Bari), chiede misure a tutela delle persone affette da patologie psichiatriche (933) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Paolo Pelini, da Silvi Marina (Teramo), chiede il riconoscimento della professione di tecnico veterinario diplomato (934) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Massimo Torre, da Genova, chiede una revisione delle norme relative all'indicatore della situazione economica equivalente (935) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali);
Bou Konate, da Monfalcone (Gorizia), e altri cittadini chiedono l'approvazione della proposta di legge recante «Riconoscimento della festa della rottura del digiuno del Ramadan agli effetti civili» (atto Camera n. 1815) (936) – alla I Commissione (Affari costituzionali).
Assegnazione del disegno di legge
di delegazione europea.
A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» (2280).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 28 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2024 (Doc. XXXIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 352).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con lettera in data 5 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 40/2025 del 26 febbraio - 4 marzo 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2027.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di dicembre 2024 (Doc. CLIV, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2025, ha trasmesso copia della relazione sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, riferita all'anno 2024.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 4 marzo 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 10 al 13 gennaio 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (Doc. XII, n. 581) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Doc. XII, n. 582) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei (Doc. XII, n. 583) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde (Doc. XII, n. 584) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (Doc. XII, n. 585) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 586) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 587) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione sull'ulteriore deterioramento della situazione politica in Georgia (Doc. XII n. 588) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della terza rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2025) 53 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 53 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 4 marzo 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 6/2025 – Le azioni dell'Unione europea volte a contrastare l'inquinamento marino causato dalle navi – Ancora in cattive acque, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (COM(2025) 69 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'Unione europea attrattivo per le generazioni future (COM(2025) 75 final).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Lazio.
Il Garante del contribuente per il Lazio, con lettera in data 4 marzo 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nel Lazio, riferita all'anno 2024.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Daniela Mastrofrancesco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, nonché di collaborazione e supporto dell'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla VII Commissione (Cultura), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
alla dottoressa Antonella Iunti, l'incarico ad interim di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Caterina Bova, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura;
alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
al dottor Piero D'Alessio, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione a supporto del capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
alla IX Commissione (Trasporti), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
all'ingegnere Paolo Amoroso, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Est, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ECONOMIA DELLO SPAZIO (A.C. 2026-A)
A.C. 2026-A – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2026, volto a disciplinare le attività spaziali nonché a «sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana» al fine di «favorire la ricerca scientifica, accrescere la competitività nazionale» e «tutelare gli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera», introduce all'articolo 25 la costituzione di una «Riserva di Capacità Trasmissiva Nazionale» finalizzata a garantire attraverso comunicazioni sia via «satellite sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o alla NATO, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi incluse le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale»;
nonostante a seguito dell'esame in sede referente presso la Commissione Attività produttive, il citato articolo abbia subito delle modifiche con l'aggiunta delle parole «sicurezza nazionale» e «in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese», le medesime risultano insufficienti a garantire la sicurezza, l'autonomia e la sovranità nazionale in materia di connessioni satellitari, non prevedendo esplicitamente che sia data priorità per la gestione di asset strategici quale quello, inter alia, della sicurezza delle comunicazioni governative o di interesse nazionale, a satelliti e costellazioni in orbita geostazionaria gestiti da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Agenzia spaziale europea e pertanto a soggetti che utilizzano reti di comunicazioni pubbliche, sicure e vigilate per la gestione delle comunicazioni e dei dati più sensibili dei cittadini e delle imprese europee;
la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 25 citato, così come modificata, continua a non prediligere il ricorso ad un'infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo da ingerenze esterne, prevedendo che si possa ricorrere indifferentemente all'implementazione di infrastrutture critiche di telecomunicazione nonché all'affidamento di tali infrastrutture e servizi a soggetti appartenenti all'Alleanza Atlantica;
in un panorama globale sempre più dinamico, caratterizzato da un contesto geopolitico internazionale che vede le tecnologie e la comunicazione satellitare come strategiche e cruciali nelle infrastrutture critiche, nei sistemi governativi e nella connettività globale, l'esigenza di un quadro normativo chiaro e omogeneo nonché la necessità di inserire dei confini a possibili ingerenze e influenze di privati stranieri risulta imprescindibile;
come noto, le comunicazioni satellitari rivestono un ruolo fondamentale e decisivo in vari ambiti: dalle comunicazioni, ai sistemi di posizionamento, ai trasporti, alla logistica, fino ai servizi finanziari e alle piattaforme di intrattenimento ed informazione per fare alcuni esempi di applicazione di questi sistemi. Tuttavia, la crescente dipendenza da questi sistemi li ha esposti a una crescente gamma di minacce informatiche, mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale, l'affidabilità operativa e l'integrità delle tecnologie basate sullo spazio;
il disegno di legge potrebbe rendere problematico garantire la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari sicuri, flessibili e resilienti per i citati ambiti con la possibilità concreta che le connessioni satellitari nazionali possano essere messe sotto ricatto dall'ingresso nel mercato italiano di monopolisti stranieri del settore, a discapito di aziende italiane ed europee, soprattutto se PMI o start-up, che già vantano un know how tecnologico molto avanzato, anche con ricadute sull'assetto e sul funzionamento del mercato interno unionale,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2026-A.
N. 1. Pavanelli, Ferrara, Appendino, Cappelletti, Quartini, Alifano.
A.C. 2026-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo
A.C. 2026-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È parimenti dimezzato il contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei relativi costi istruttori con le seguenti: dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10.
All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
All'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.7, 2.8, 4.01, 13.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.1, 23.2, 23.3, 23.01, 23.02, 23.03 e 23.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2026-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Accesso allo spazio extra-atmosferico)
1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Accesso allo spazio extra-atmosferico)
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: correlabili aggiungere le seguenti: alla protezione e.
1.1. (ex 1.4.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: correlabili aggiungere le seguenti: allo spazio extra-atmosferico e.
1.2. (ex 1.6.) Benzoni.
A.C. 2026-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «attività spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;
b) «Autorità responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;
d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;
g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;
h) «lancio»: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;
i) «gestione in orbita»: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operatività dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;
l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;
m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;
n) «rientro»: attività finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;
o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;
p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;
q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;
r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;
s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione di cui alla lettera r).
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Definizioni)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: le attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea;.
2.1. (ex 2.1.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: l'attività di monitoraggio di oggetti spaziali, svolte dallo spazio e da terra con telescopi;.
2.2. (ex 2.2.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli elementi del segmento di terra.
*2.3. (ex 2.4.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli elementi del segmento di terra.
*2.4. (ex 2.5.) Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli elementi del segmento di terra.
*2.5. (ex 2.7.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;
dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;.
2.6. (ex 2.11.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Conseguentemente,
al medesimo comma:
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;
f-ter) «orbite terrestri»: traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;
f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;
f-quinquies) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;
f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;
f-septies) «spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;
f-octies) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale.;
sopprimere la lettera q);
nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: ENAC.
2.7. (ex 2.14.) Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.
(Inammissibile)
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Conseguentemente,
al medesimo comma:
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;
f-ter) «orbite terrestri»: traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;
f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;
f-quinquies) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;
f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;
f-septies) «spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;
sostituire la lettera q), con la seguente: q) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;
nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, sostituire le parole: territorio italiano con le seguenti: estensione del principio di territorialità;
nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: ENAC.
2.8. (ex 2.15.) Ascani, Di Sanzo, Casu.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché i dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio.
2.9. (ex 2.17.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) «astronauta governativo»: professionista appartenente ad Istituzioni nazionali o Corpi Armati dello Stato che, qualificato al volo spaziale, abbia svolto almeno un'orbita nello spazio con funzioni di comando, ovvero pilotaggio ovvero ingegnere di bordo nel quadro di missioni per le finalità di dette istituzioni o a supporto di iniziative pubblico-private o anche private con manifesto interesse pubblico;.
2.10. (ex 2.20.) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Ascani, Pandolfo, Dell'Olio.
A.C. 2026-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Ambito di applicazione)
Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (cosiddetto downstream) da operatori di altra nazionalità,.
3.1. (ex 3.1.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 2026-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali)
1. Le attività spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali)
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: non superiore al 50 per cento di quello.
4.1. (ex 4.5.) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite criteri e modalità attuative del presente comma.
4.2. (ex 4.6.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo di garanzia per le micro e piccole imprese, start-up, università e centri di ricerca per i costi di istruttoria, il versamento del contributo e la stipula della garanzia assicurativa)
1. Al fine di mitigare per le micro e piccole imprese, le start-up, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo di garanzia, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per il 2026.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.
3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
4. In relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni per il 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
6) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
7) il comma 7 è abrogato.
b) all'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
4.01. (ex 4.01.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano.
(Inammissibile)
A.C. 2026-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attività spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonché una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalità per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;
b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;
c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 aggiungere le seguenti: , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.
*5.1. (ex 5.1.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 aggiungere le seguenti: , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.
*5.2. (ex 5.2.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 aggiungere le seguenti: , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.
*5.3. (ex 5.3.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche prevedendo uno specifico riferimento alle linee guida del Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali (IADC) ovvero alle norme ISO 24113:2023.
5.4. (ex 5.4.) Benzoni.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei detriti spaziali.
5.5. (ex 5.7.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
A.C. 2026-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Requisiti soggettivi generali)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;
d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;
e) disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Requisiti soggettivi generali)
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nei tempi di cui all'articolo 7, comma 9.
Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: deve dare inizio all'attività aggiungere le seguenti: , la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attività spaziale autorizzata;
all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) mancata stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione.
6.300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat i requisiti di cui al comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, di cui fanno parte esperti con adeguate competenze nel settore aerospaziale, sia delle diverse amministrazioni interessate sia del mondo industriale e accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
6.1. (ex 6.11.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
A.C. 2026-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorità responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonché la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attività spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.
2. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.
3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.
4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7.
6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.
7. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. L'autorizzazione è negata nei seguenti casi:
a) se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai princìpi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
c) se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.
9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Esso stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
10. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività spaziali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative ad attività di volo suborbitali e stratosferiche,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le attività di volo suborbitali e stratosferiche sono sottoposte ad un regime autorizzatorio definito dal «Regolamento per le operazioni suborbitali e di accesso allo spazio» emesso da ENAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Aeronautica Militare e la commissione di cui al comma 1-ter.
1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per le attività spaziali, di cui fanno parte otto esperti di cui: due con adeguate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
7.1. (ex 7.2.) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo, Dell'Olio.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
al secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.;
al comma 3, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, con le seguenti: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;
al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 7 aggiungere le seguenti: , per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale,;
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a 15 giorni.;
al comma 7, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:
a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;
b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.;
dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.
7-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.;
al comma 8, alinea, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,.
*7.2. (ex 7.3.) Benzoni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
al secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.;
al comma 3, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, con le seguenti: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;
al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 7 aggiungere le seguenti: , per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale,;
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a 15 giorni.;
al comma 7, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:
a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;
b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.;
dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.
7-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.;
al comma 8, alinea, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,.
*7.3. Casu, Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: può sentire con le seguenti: acquisisce il parere delle Regioni e delle.
**7.4. (ex 7.7.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: può sentire con le seguenti: acquisisce il parere delle Regioni e delle.
**7.5. (ex 7.8.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I termini di cui ai commi 1 e 7 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti pilota e di prototipi di ricerca e di sperimentazione destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali da parte di start-up, università e centri di ricerca qualora le relative attività non comportino utile economico.
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis è di due anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere la proroga dell'autorizzazione, che non può comunque superare altri due anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione medesima. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentite attività di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
7.6. (ex 7.11.) Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) se si configurano posizioni sostanzialmente monopolistiche dell'operatore, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge;.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le caratteristiche delle eventuali posizioni sostanzialmente monopolistiche degli operatori, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge, che comportano il diniego all'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali di cui all'articolo 7, comma 7;.
7.7. (ex 7.12.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli, Iaria.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) se si evidenziano probabili effetti distorsivi della concorrenza connessi a rischi di abuso di posizione dominante;.
7.8. (ex 7.14.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli.
A.C. 2026-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute)
1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si è verificato o che può verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorità responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati.
2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È parimenti dimezzato il contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
8.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
sopprimere il secondo periodo;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:
a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà dare riscontro entro quindici giorni dalla richiesta;
b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.
8.1. (ex 8.2.) Benzoni.
A.C. 2026-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorità responsabile può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:
a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;
b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione;
c) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;
d) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;
e) presentazione di documentazione o informazioni errate;
f) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonché per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali;
g) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;
h) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.
2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera h), l'Autorità responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.
3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorità responsabile può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attività spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera f). In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorità responsabile può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.
4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione è a carico dell'operatore.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 aggiungere le seguenti: e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dall'Autorità stessa, aggiungere le seguenti: e non inferiore a 15 giorni,.
*9.1. (ex 9.1.) Benzoni.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 aggiungere le seguenti: e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dall'Autorità stessa, aggiungere le seguenti: e non inferiore a 15 giorni,.
*9.2. Casu, Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Ascani.
A.C. 2026-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)
1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorità responsabile.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)
Sopprimerlo.
10.1. (ex 10.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
10.2. (ex 10.3.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.
A.C. 2026-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Autorità di vigilanza)
1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.
5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.
A.C. 2026-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Sanzioni amministrative e penali)
1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che esercita un'attività spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 12.
(Sanzioni amministrative e penali)
Al comma 1, dopo le parole: ostacolando l'attività di vigilanza, aggiungere le seguenti: o che violano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.
12.1. (ex 12.2.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 2026-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Disposizioni attuative)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:
a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;
b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi istruttori, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;
d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
e) le eventuali ulteriori modalità relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;
f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilità di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;
g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;
h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;
i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello spazioporto, inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonché le modalità di svolgimento delle predette operazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Disposizioni attuative)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: la Commissione per le attività spaziali,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le attività spaziali di cui fanno parte otto esperti del settore di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico.
13.1. (ex 13.3.) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),.
13.2. (ex 13.4.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: , l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) con riguardo alla lettera g) del presente comma.
13.3. (ex 13.5.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13.4. (ex 13.6.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13.5. (ex 13.7.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13.6. (ex 13.8.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: nonché, per i profili assicurativi, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,.
13.7. (ex 13.11.) Benzoni.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e PMI;.
*13.8. (ex 13.16.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e PMI;.
*13.9. (ex 13.17.) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei relativi costi istruttori con le seguenti: dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10.
13.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la previsione di esenzioni o riduzioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la previsione di esenzioni totali per start-up e per PMI innovative o riduzioni proporzionali in ragione dell'elevato impatto scientifico o tecnologico dell'operatore, con riferimento a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.
13.10. (ex 13.18.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o della dimensione economica dell'operatore con le seguenti: , della dimensione economica dell'operatore, o del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
13.11. (ex 13.21.) Benzoni.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare: l'esenzione totale per start-up e per PMI innovative prevedendo ulteriori riduzioni proporzionali per operatori che svolgono attività a elevato impatto scientifico o tecnologico, con particolare attenzione a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali;
13.12. (ex 13.22.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , i quali vengono differenziati sulla base della classificazione del livello di rischio e della tipologia di missione, così come definiti dall'Agenzia in base all'articolo 14, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21;.
13.13. (ex 13.25.) Benzoni.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) l'individuazione di un fondo pubblico costituito ad hoc attraverso i contributi degli operatori e destinato alla copertura di eventuali danni eccedenti i massimali assicurativi;.
13.14. (ex 13.26.) Benzoni.
Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,.
13.15. (ex 0.13.29.1.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.
13.16. (ex 0.13.29.4) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Casu.
A.C. 2026-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali)
1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e trasparenza.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Attività suborbitali)
1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.
2. I Regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:
a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;
b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;
c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;
d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.
*14.01. (ex 14.02.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Attività suborbitali)
1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.
2. I Regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:
a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;
b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;
c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;
d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.
*14.02. (ex 14.03.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'estensione della disciplina del Golden power al settore dell'aerospazio)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dell'aerospazio»;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e dell'aerospazio».
14.03. (ex 14.04.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.
A.C. 2026-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO III
IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI
Art. 15.
(Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico)
1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Ciascun oggetto spaziale è registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».
3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato.
4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale è pubblico e consultabile per via telematica.
5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.
A.C. 2026-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)
1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
d) la data, il territorio o il luogo del lancio;
e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.
2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:
a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);
b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;
d) se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti;
e) ogni altra informazione utile relativa al suo funzionamento o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale;
f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;
g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.
3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.
A.C. 2026-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 17.
(Registro complementare)
1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:
a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprietà dell'oggetto spaziale;
b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 17.
(Registro complementare)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure per la sicurezza della filiera)
1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
2. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera ed evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
Conseguentemente, al Titolo III, dopo le parole: Immatricolazione degli oggetti spaziali aggiungere le seguenti: e misure per la sicurezza della filiera.
17.01. (ex 17.01.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
A.C. 2026-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO IV
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO
Art. 18.
(Responsabilità civile)
1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Responsabilità civile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie terrestre o nello spazio aereo solo se il danno è imputabile a sua colpa o a quello delle persone che agiscono per suo conto.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.
18.1. (ex 18.3.) Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie terrestre solo se il danno è dovuto a sua colpa.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis;
all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18.
18.2. (ex 18.2.) Benzoni.
A.C. 2026-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 19.
(Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)
1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 19.
(Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)
Al comma 2, dopo le parole: questi ultimi aggiungere le seguenti: , nonché di danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie terrestre o nello spazio aereo,.
19.1. (ex 19.1.) Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
A.C. 2026-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 20.
(Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri)
1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.
2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:
a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;
b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.
5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adìto i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.
6. Quando la domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
A.C. 2026-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)
1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.
2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.
4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto.
5. L'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
21.1. (ex 21.4.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Inammissibile)
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: start-up innovativa, aggiungere le seguenti: pari o inferiore.
21.2. (ex 21.9.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.
*21.3. (ex 21.12.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.
*21.4. (ex 21.13.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le start-up e le PMI innovative possono beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti dai decreti di cui al primo periodo, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale.
21.5. (ex 21.14.) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
(Inammissibile)
A.C. 2026-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO V
MISURE PER L'ECONOMIA
DELLO SPAZIO
Capo I
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 22.
(Piano nazionale per l'economia
dello spazio)
1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.
2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
4. Il Piano contiene:
a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;
b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;
c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;
d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le start-up;
f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;
g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;
h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;
i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 22.
(Piano nazionale per l'economia dello spazio)
Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*22.1. (ex 22.3.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*22.2. (ex 22.4.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*22.3. (ex 22.5.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e gli operatori privati del settore.
22.4. (ex 22.6.) Benzoni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.
*22.5. (ex 22.7.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.
*22.6. (ex 22.8.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) la definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato, al fine di massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia italiane nonché di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni innovative a valle;.
22.7. (ex 22.14.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.
Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) l'allineamento tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale;.
22.8. (ex 22.15.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.
Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione specificamente destinate all'economia nazionale dello spazio;.
22.9. (ex 22.16.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative, anche mediante la promozione e la realizzazione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione e di collaborazione tra le imprese anche a carattere intersettoriale;.
22.10. (ex 22.17.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la definizione di uno standard nazionale di sostenibilità spaziale ESG che consenta di divulgare, agli investitori e alle compagnie assicuratrici, informazioni rilevanti, omogenee, affidabili e confrontabili sulla performance finanziaria degli operatori spaziali e sul rischio assicurativo della missione satellitare e spaziale, anche ai fini della riduzione dei costi di istruttoria e del contributo di cui all'articolo 4 nonché dei premi delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge.
22.11. (ex 22.18.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.
A.C. 2026-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Fondo per l'economia dello spazio)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.
3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
4. Per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2025.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 23.
(Fondo per l'economia dello spazio)
Al comma 1, sostituire le parole: di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 340 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In relazione agli ulteriori oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
7) il comma 7 è abrogato.
b) All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
23.1. (ex 23.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, e alla copertura del servizio di previsione delle collisioni da acquistare.
23.2. Casu, Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Ascani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle start up e alle PMI per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.
2-ter. Le modalità di gestione, le spese ammissibili e gli importi relativi di cui al comma 2-bis sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.
23.3. (ex 23.3.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
(Inammissibile)
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*23.4. (ex 23.5.) Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*23.5. (ex 23.6.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*23.6. (ex 23.7.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: anche di natura istituzionale aggiungere le seguenti: , con soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza Atlantica.
23.7. (ex 23.8.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente garantito alle iniziative che comportano per l'industria italiana dello spazio:
a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica e della protezione dei dati satellitari e delle reti di comunicazione;
b) l'accelerazione della transizione verde e digitale;
c) la realizzazione di prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;
d) l'ampliamento dei livelli occupazionali e dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
e) l'accrescimento della competitività a livello internazionale.
23.8. (ex 23.9.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
23.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)
1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti delle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente.
6. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025.»;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
7) il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
23.01. (ex 23.01.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)
1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);
b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;
c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;
e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.
5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
7) il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
23.02. (ex 23.02.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start-up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)
1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;
b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;
c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.
2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:
a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;
b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;
c) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;
d) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.
5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
7) il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
23.03. (ex 23.03.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)
1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico nel settore industriale aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese e delle start-up innovative operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale del settore spaziale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.
3. In relazione agli oneri di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
23.04. (ex 23.04.) Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Riserva per le micro, piccole e medie imprese del 5 per cento delle risorse stanziate sul credito d'imposta ZES)
1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 5 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali.».
23.05. (ex 23.05.) Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.
A.C. 2026-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI
Art. 24.
(Princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali)
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 24.
(Princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali)
Al comma 1, sopprimere la parola: bassa.
24.1. (ex 24.1.) Benzoni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la mappatura, la localizzazione e la gestione delle infrastrutture per la generazione di energia rinnovabile offshore.
24.2. (ex 24.7.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
A.C. 2026-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.
2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.
3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:
a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);
b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 25.
(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)
Al comma 1, dopo le parole: comunicazioni satellitari aggiungere le seguenti: o sottomarine.
25.1. (ex 25.3.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.
Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica con le seguenti: istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica.
25.2. (ex 25.4.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.
Al comma 1, dopo le parole: appartenenti all'Unione europea o aggiungere le seguenti: in caso di comprovata impossibilità.
25.3. (ex 25.5.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti principi:
a) compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;
b) proprietà e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.
25.4. (ex 25.8.) Bonetti, Benzoni.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: per la selezione dei soggetti aggiungere le seguenti: , incluse start-up e PMI,;
conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da svolgersi coerentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27.
25.5. (ex 25.10.) Benzoni.
A.C. 2026-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 26.
(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)
1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:
a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;
b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;
c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 26.
(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
26.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
A.C. 2026-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 27.
(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)
1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:
a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;
b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;
c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 27.
(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;
alla lettera d) dopo le parole: da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti: , ed a cascata ai sub appaltatori,.
27.1. (ex 27.2.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata.
27.2. (ex 27.3.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , dandone adeguata giustificazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara.
27.3. (ex 27.7.) Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Pavanelli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 40 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al 30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.
27.4. (ex 27.11.) Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
27.5. (ex 27.15.) Benzoni.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)
1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
27.01. (ex 27.01.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.
*27.02. (ex 27.04.) Benzoni.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.
*27.03. Casu, Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Ascani.
A.C. 2026-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 28.
(Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)
1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:
a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;
b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 28.
(Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
28.1. (ex 28.3.) Benzoni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.
28.2. (ex 28.4.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
A.C. 2026-A – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 29.
(Abrogazioni)
1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.
A.C. 2026-A – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 30.
(Legge penale applicabile)
1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
A.C. 2026-A – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in merito al riconoscimento internazionale del crimine di apartheid di genere, in particolare al fine di tutelare i diritti umani delle donne e delle bambine afghane – 3-01780
ZANELLA, GHIRRA, PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
con il ritiro delle truppe Nato dall'Afghanistan nell'agosto 2021, la situazione politico-militare nel Paese è precipitata rapidamente, portando al ritorno al potere dei talebani, a una grave crisi umanitaria e ad un vero e proprio sistema di oppressione e dominio istituzionale nei confronti delle donne;
purtroppo, così come nei vent'anni di guerra l'Occidente non ha costruito alcuna autonomia economica e finanziaria dell'Afghanistan, allo stesso modo bisogna constatare che in questi tre anni e mezzo c'è stata una crisi di interesse della comunità internazionale nei confronti del Paese;
da quando sono ritornati al potere i talebani, le donne sono state progressivamente cancellate dagli spazi pubblici, private dei loro diritti fondamentali e poste in una condizione di violenta oppressione;
alle donne è impedita qualsiasi forma di partecipazione alla vita sociale e finanche all'accesso ai servizi più elementari: niente istruzione superiore, niente lavoro o sport, niente bagni pubblici o passeggiate nei parchi. Devono essere integralmente coperte in volto, non possono cantare né pregare ad alta voce. Più di recente, la decisione di bandire anche mediche, infermiere ed ostetriche, sospendendo dal percorso di studio le studentesse che si preparavano a svolgere queste professioni. Una norma che si aggiunge al divieto per le pazienti di farsi assistere da personale medico-sanitario di sesso maschile. Le Ong non possono fornire istruzione a livello di comunità e devono passare i programmi alle organizzazioni locali;
il 4 febbraio 2025 ufficiali della direzione generale dell'intelligence hanno fatto irruzione nella sede di Radio Begum, stazione radio dedicata all'empowerment e all'istruzione femminile, fondata l'8 marzo 2021 da Hamida Aman, disponendone la chiusura;
il 23 gennaio 2025 l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha chiesto l'emissione di mandati d'arresto nei confronti della guida suprema dei talebani Haibatullah Akhundzada e del loro capo della giustizia, Abdul Hakim Haqqani, perché ritenuti responsabili del crimine contro l'umanità di persecuzione di genere;
per le donne afghane la prospettiva aperta dalla Corte penale internazionale rappresenta una speranza di riconoscimento della gravità della situazione: anche se questi mandati non dovessero portare all'arresto, avrebbero comunque l'effetto di danneggiare la posizione politica dei responsabili di fronte all'opinione pubblica mondiale –:
quali iniziative politiche e diplomatiche intenda mettere in campo per ottenere il riconoscimento internazionale del crimine di apartheid di genere e per restituire a donne e bambine afghane il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, proteggendole da violenze e sottomissione.
(3-01780)
Intendimenti in ordine all'ulteriore incremento delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne – 3-01781
RAVETTO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo l'ultimo report di monitoraggio e analisi dell'andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere, pubblicato il 3 febbraio 2025 a cura del dipartimento della pubblica sicurezza, in Italia nel 2024 dei 321 omicidi volontari registrati complessivamente, 113 hanno avuto come vittima una donna e, di questi, 99 si sono verificati in contesti familiari o affettivi e 61 per mano del partner o dell'ex partner;
seppure i femminicidi siano stati in leggero calo rispetto al 2023, i dati rimangono preoccupanti in quanto ancora oggi troppe sono le donne che vengono uccise o subiscono violenze, sessuali o di altro tipo, atti persecutori, minacce o lesioni personali;
secondo il dossier del 15 agosto 2024 del Viminale, dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2024 le denunce per stalking sono state 29.946, gli ammonimenti del questore 8.738, di cui 5.375 per violenza domestica, e 1.166 gli allontanamenti;
inoltre, si stanno diffondendo nuove e preoccupanti forme di violenza contro le donne come, ad esempio, la pratica collettiva di molestie sessuali conosciuta con il nome di taharrush gamea o l'imposizione del velo integrale, pratiche che hanno l'obbiettivo principale di punire e sottomettere le donne e che perciò sono assolutamente inconciliabili con il rispetto dei diritti fondamentali e dei nostri valori costituzionali;
fin dal suo insediamento questo Governo ha prestato particolare attenzione al tema della violenza contro le donne, tanto che già nel 2023 fu proposto un disegno di legge in materia, di concerto con il Ministro interrogato, poi approvato dal Parlamento con legge n. 168 del 2023;
tale legge ha introdotto nuove disposizioni per il contrasto alla violenza di genere e contro la violenza domestica, col fine proprio di rafforzare la tutela delle vittime e inasprire le misure di protezione preventiva –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere al fine di migliorare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro le donne.
(3-01781)
Iniziative volte alla risoluzione definitiva delle criticità relative al funzionamento dei braccialetti elettronici, al fine di una più efficace prevenzione della violenza di genere – 3-01782
ONORI, BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno — Per sapere – premesso che:
il braccialetto elettronico dovrebbe rappresentare uno strumento essenziale per garantire la sicurezza delle vittime, soprattutto nei casi legati ai fenomeni di violenza di genere, violenza domestica e stalking, nonché per prevenire potenziali femminicidi;
la Corte costituzionale ha sottolineato come tale strumento sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, sottolineando: «l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue» (sentenza n. 173 del 2024);
a causa delle criticità tecniche riconducibili alla connessione di rete, ai tempi di attivazione e disattivazione dei dispositivi, a svariate circostanze che possono impedirne la ricarica, ai falsi allarmi, al preavviso potenzialmente insufficiente legato alla distanza minima di avvicinamento di 500 metri, nonché al recente notevole incremento di installazioni mensili da 25 a circa 500 unità, presso il Viminale è operativo un gruppo di lavoro interforze con la partecipazione anche del Ministero della giustizia che dovrebbe assicurare un concreto supporto agli operatori delle Forze di polizia;
gli strumenti installati dalle forze dell'ordine sono cavigliere dotate di Gps, le quali lanciano un segnale alle vicine centrali nel caso di violazione dei limiti imposti dal giudice, mentre un altro segnale arriva a un piccolo dispositivo o all'applicazione sullo smartphone della donna che subisce la violenza;
peraltro, come emerge dall'ultimo monitoraggio del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la violazione della misura cautelare ha numeri incredibilmente alti in Italia ed è un fenomeno che colpisce – direttamente o indirettamente – in larga parte le donne;
i reati di genere sono gli unici a non diminuire nel nostro Paese (dati Censis). Oltre all'obiettivo primario di contrastare culturalmente le discriminazioni e gli stereotipi di genere – i quali alimentano il sessismo e creano il contesto in cui la violenza di genere si perpetua – è essenziale intensificare gli sforzi per prevenire recidive e derive violente, ambiti in cui i braccialetti elettronici possono e devono svolgere un ruolo di contrasto efficace –:
quali interventi, oltre all'adeguamento del personale dedicato, siano allo studio per risolvere in via definitiva e prioritaria le molteplici criticità tecniche legate all'implementazione dei braccialetti antistalking.
(3-01782)
Iniziative volte alla diffusione capillare delle cosiddette «stanze rosa» e ad una adeguata formazione del personale di pubblica sicurezza, nonché a garantire il funzionamento dei braccialetti elettronici nel quadro del contrasto alla violenza di genere – 3-01783
ALFONSO COLUCCI, ALIFANO, ASCARI, AURIEMMA e PENZA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro piano strategico nazionale del 2013, per l'adozione di misure integrate e coordinate, volte all'eliminazione della violenza contro le donne e domestica ha previsto, tra le altre misure: la creazione delle cosiddette «stanze rosa», presso i commissariati e le questure, locali riservati «dedicati» alle donne che denunciano violenze o minacce nonché ai figli delle donne nei casi in cui essi vi abbiano assistito, la presa in carico da parte di équipe di personale qualificato nonché l'opportunità di avere informazioni precise e tempestive sui servizi e le misure di sostegno disponibili, il monitoraggio dei dati, nazionali e territoriali, della violenza di genere e domestica, considerando anche i casi di violenza economica;
sono stati poi adottati i braccialetti elettronici nei casi di violenza o minacce contro le donne, che, recentemente, hanno mostrato grosse criticità, risultando carenti e inadeguati rispetto alle effettive necessità con riferimento al numero delle denunce e delle richieste, malfunzionanti, inefficaci rispetto alla funzionalità;
appare da riconsiderare la parcellizzazione delle verifiche e degli allarmi, prevedendo una sala elettronica di monitoraggio nazionale, come avviene in altri Paesi, onde consentire interventi in sede locale più rapidi;
risulta opportuno assicurare relazioni periodiche sul loro funzionamento onde aggiornare tempestivamente la normativa e il relativo contratto con la società sulla base dell'esperienza, del confronto con gli strumenti in dotazione negli altri Paesi, dei riscontri, delle criticità rilevate e delle rapide evoluzioni tecnologiche;
nel 2023 in Italia, richieste di aiuto e intervento per episodi di «violenza domestica o di genere» subita dalle donne sono state 13.793; sugli interventi per «presunte violenze domestiche/di genere» nei quali la vittima è donna, solo nell'1,5 per cento dei casi l'autore risulta sconosciuto alla vittima –:
se, per quanto di competenza, al fine di rafforzare l'azione istituzionale nel contrasto alla violenza contro le donne e domestica e incoraggiare le donne a rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare, non intenda vigilare e assicurare la diffusione capillare nel territorio nazionale delle «stanze rosa» e di procedure comuni per la formazione specifica del personale della pubblica sicurezza, onde riconoscere precocemente i segnali di violenza e scongiurare la progressione dai reati-spia, stalking e violenza domestica, ai delitti di sangue, nonché garantire il funzionamento dei braccialetti elettronici nel senso e con le modalità indicate in premessa.
(3-01783)
Iniziative di competenza volte a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro per le donne e la riduzione del divario occupazionale di genere – 3-01784
BIGNAMI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, RIZZETTO, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità — Per sapere – premesso che:
il divario occupazionale tra donne e uomini è un problema storicamente presente anche a livello internazionale, che si ripercuote sia sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia sulle prospettive di carriera, sulle retribuzioni e sul trattamento previdenziale;
fra le ragioni di questo divario c'è la difficoltà di conciliare il lavoro con la cura familiare, con conseguenze sia sulla libertà delle donne che sui tassi demografici, che non a caso nel mondo tendono a calare con l'aumento dello sviluppo delle nazioni;
il Governo italiano ha posto grande attenzione a questo tema, con il risultato di un doppio record sul fronte dell'occupazione femminile, sia in termini assoluti con lo sfondamento del tetto dei 10 milioni di donne occupate, sia in termini percentuali;
si tratta di un avanzamento importante su un tema che richiede ancora strada da fare, e per il quale è essenziale il coinvolgimento del mondo del lavoro e dell'impresa, oltreché la facilitazione nell'accesso ai servizi che possono essere di aiuto nella conciliazione fra lavoro di cura e attività professionale –:
nel quadro della strategia intrapresa, quali iniziative abbia assunto e intenda assumere, per quanto di propria competenza, per favorire la conciliazione vita-lavoro per le donne coinvolgendo anche il mondo dell'impresa.
(3-01784)
Elementi in ordine ai lavori del Tavolo interistituzionale per l'individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione con riguardo alla violenza sulle donne – 3-01785
POLIDORI, DEBORAH BERGAMINI, BOSCAINI, DALLA CHIESA, DE MONTE, FASCINA, MARROCCO, MAZZETTI, PATRIARCA, ROSSELLO, SACCANI JOTTI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità — Per sapere – premesso che:
l'8 marzo ricorrerà la giornata internazionale della donna;
questo giorno è dedicato al ricordo delle conquiste politiche, sociali, economiche delle donne ed anche nel nostro paese è fondamentale che questa ricorrenza ponga l'attenzione su questioni importanti come le pari opportunità, la necessità di colmare divari e disparità, la lotta alla violenza contro le donne;
questo Governo sin dal suo insediamento ha dimostrato grande sensibilità sul tema, lo dimostrano tutte le misure approvate volte a promuovere con decisione politiche per garantire la parità tra i due sessi, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'empowerment delle donne;
in particolare, il Governo, grazie al lavoro dei Ministri competenti, tra i quali la Ministra interrogata, ha promosso il disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» che è stato approvato dal Parlamento con legge 9 dicembre 2023, n. 168, la cui votazione all'unanimità da parte di tutto l'arco parlamentare ha dimostrato come su temi così importanti e sensibili si può, anzi si deve, operare con spirito unitario al di là delle contrapposizioni di parte;
durante l'iter parlamentare il Governo ha accolto l'ordine del giorno di Forza Italia a firma dell'interrogante n. 9/01294-A/007, impegnandosi ad istituire presso il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo inter-istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, del Garante della privacy, dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle imprese e made in Italy e con il coinvolgimento delle associazioni di settore, per l'individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici funzionali allo scopo di rafforzare la prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
nell'ambito del predetto tavolo, che ha avviato i suoi lavori nei primi mesi del 2024, ci sono state diverse occasioni di confronto, l'ultima delle quali ha visto la partecipazione della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo. In tale contesto, sono state illustrate la ratio e la finalità del citato ordine del giorno a tutte le amministrazioni che hanno preso parte alla riunione operativa –:
quali siano gli sviluppi del Tavolo interistituzionale citato in premessa e se non ritenga opportuno che venga nuovamente convocato per dare seguito alle finalità rappresentate dagli interroganti.
(3-01785)
Chiarimenti e iniziative in ordine agli adempimenti relativi allo stato di attuazione della certificazione sulla parità di genere, ai sensi del codice delle pari opportunità – 3-01786
GRIBAUDO, BRAGA, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, CASU, FORNARO, DE LUCA, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, DE MARIA, ASCANI, BAKKALI, BOLDRINI, DE MICHELI, EVI, FILIPPIN, FORATTINI, GUERRA, IACONO, MADIA, MALAVASI, MANZI, MARINO, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROMEO, SCARPA e SERRACCHIANI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
come evidenziato dal rendiconto di genere 2024 del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, nel nostro Paese esiste ancora un gap consistente tra donne e uomini nel mercato del lavoro sia dal punto di vista occupazionale che retributivo;
uno squilibrio che registra rispettivamente un più 26,1 per cento e 12, 5 per cento a favore degli uomini nei contratti a tempo indeterminato e nei contratti a termine, evidenziando una maggiore presenza di donne occupate in attività discontinue. Valori che si impennano se si prendono a riferimento le figure dei dirigenti e dei quadri, rispettivamente del 57,8 per cento e del 35,2 per cento;
sul piano retributivo gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri del 20 per cento superiori alle donne in dieci settori su diciotto esaminati, con punte che raggiungono il 32,1 per nelle attività finanziarie e assicurative, il 35,1 per cento nelle attività professionali scientifiche e tecniche e il 39,9 per cento nelle attività immobiliari;
al fine di contrastare tali divari, la legge 162 del 2021, ha introdotto la certificazione della parità di genere, prevedendo specifici meccanismi di monitoraggio e rendicontazione;
l'articolo 1 della suddetta legge stabilisce che «La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro». Tale relazione non è mai stata presentata al Parlamento;
si riscontra una significativa discrepanza tra i dati relativi alle certificazioni rilasciate riportati da diverse fonti istituzionali;
sul sito del Governo, con riguardo al Dipartimento che fa capo al Ministro interrogato, non risultano disponibili dati aggiornati sull'andamento delle certificazioni e la consigliera di parità non ha ancora presentato la relazione, la cui scadenza era prevista entro la data del 30 giugno 2024;
la certificazione di genere rappresenta un presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale per la parità di genere prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) –:
quando sia previsto che la consigliera nazionale di parità presenti e illustri, con il massimo coinvolgimento del Parlamento, lo stato di attuazione della certificazione della parità di genere, come prescritto dall'articolo 20 del Codice delle pari opportunità innovato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162.
(3-01786)
Politiche a sostegno della famiglia, dell'occupazione femminile e della genitorialità, alla luce delle misure previste dal cosiddetto Family Act – 3-01787
BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
la legge 7 aprile 2022, n. 32, recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia», comunemente nota come Family Act, rappresentava una riforma chiave per la tutela della genitorialità, della natalità e della famiglia. Tale legge delegava il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con particolare attenzione per le famiglie con figli;
in particolare, si prevedeva l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e, in particolare, per sostenere il lavoro femminile;
in sede di conversione del decreto-legge milleproroghe 2022 (n. 198 del 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023) il Governo ha prorogato di ulteriori 12 mesi il termine di adozione dei relativi decreti legislativi;
ciononostante, la delega all'Esecutivo per attuare il piano è scaduta senza l'emanazione di alcun decreto legislativo, lasciando in sostanza l'assegno unico e universale (introdotto dal precedente Governo con il decreto legislativo n. 230 del 2021, in attuazione della delega conferita ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) l'unica parte attuata di un complesso di misure riconducibili al cosiddetto Family Act. Non sono state dunque introdotte misure fondamentali come: la fiscalità agevolata con detrazioni per le famiglie numerose e per le spese dei figli, il rimborso delle spese scolastiche per alleviare il carico economico dell'istruzione, incentivi specifici per l'occupazione femminile per ridurre il divario di genere nel lavoro e una riforma dei congedi parentali per estendere il congedo paterno e aumentare la flessibilità per i genitori;
la mancata attuazione del Family Act e l'assenza di politiche organiche a favore della famiglia non rappresentano certo un sostegno alla natalità e alla creazione di un contesto congeniale alla famiglia, con un conseguente pregiudizio per gli interessi politici, economici e sociali del Paese –:
se il Governo non intenda adottare iniziative di carattere normativo volte a ripristinare il Family Act o, alternativamente, adottare nuove politiche efficaci e strutturali che rispondano concretamente alle esigenze delle famiglie italiane approvando iniziative volte a perseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti nella legge n. 32 del 2022 ed eventualmente con quali risorse e con quale tempistica.
(3-01787)
Misure a favore delle donne e per il contrasto alla violenza di genere, con particolare riguardo alle risorse finanziarie destinate a tali finalità – 3-01788
LUPI, SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO e TIRELLI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
la Giornata internazionale della donna, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1977 e celebrata ogni anno l'8 marzo, evidenzia l'importanza della lotta per i diritti femminili e per l'emancipazione delle donne;
questa ricorrenza, oltre a offrire l'opportunità di ricordare le conquiste attraverso le quali le donne hanno aperto i propri spazi nel mondo, rendendosi protagoniste dello sviluppo dell'umanità, sono utili anche per richiamare l'attenzione su temi cruciali come la battaglia contro la violenza;
con riferimento a quest'ultimo argomento, il Governo ha dimostrato, sin dal suo insediamento, grande sensibilità: sono un esempio le innumerevoli misure sia di carattere ordinamentale (tra cui si ricorda la legge Roccella-Nordio-Piantedosi 24 novembre 2023, n. 168, approvata all'unanimità dal Parlamento italiano e recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica») che di carattere finanziario, come la norma che ha reso strutturale il cosiddetto reddito di libertà attraverso la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213;
a queste iniziative, vanno aggiunti tutti gli interventi per incrementare l'occupazione femminile e sostenere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne: uno strumento di parità ma a sua volta anche un mezzo di prevenzione della violenza;
i centri antiviolenza e le case rifugio rappresentano un fondamentale presidio sociale e svolgono un ruolo cruciale nella protezione e nel sostegno alle donne vittime di violenza, garantendo loro un luogo sicuro in cui poter iniziare un percorso di ricostruzione. Il finanziamento degli stessi risulta quindi estremamente importante al fine di garantire i servizi erogati e adeguata accoglienza;
a riprova di tale impegno, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, relativo alla ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», annualità 2023, ha destinato risorse pari a 55 milioni di euro di cui 40 milioni per i centri antiviolenza e le case rifugio (10 milioni di euro in più rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2022) e 15 milioni di euro per le azioni a titolarità regionale (dunque 5 milioni di euro in più rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2022) –:
se non intenda proseguire nella strada intrapresa nei primi due anni della legislatura e quale sia l'attuale ammontare delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui in premessa.
(3-01788)