XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La XIII Commissione,
premesso che:
sono sempre maggiori i rilievi e le segnalazioni riguardanti la presenza del lupo sul territorio italiano, come peraltro rilevato dalla Commissione europea e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e diffuso durante un ciclo di audizioni parlamentari relativamente al dibattito sul declassamento della specie lupo;
secondo le rilevazioni della Commissione europea, infatti, dal 2012 al 2023 il numero di lupi in tutta l'Unione europea è quasi raddoppiata, passando da 11.193 esemplari a oltre 20.000 e, in questo quadro, l'Italia con oltre 3300 lupi sarebbe lo Stato membro Ue con il maggior numero di esemplari;
in termini comparativi tale numero è equivalente alla metà dei lupi presenti in tutti gli Stati Uniti d'America, un territorio con estensione circa 26 volte più esteso di quello italiano;
sempre secondo le evidenze raccolte dalla Commissione europea, all'aumento della popolazione di lupi è collegato un maggior numero di bestiame ucciso in tutta l'Unione europea, con una correlazione ancora più marcata nelle zone dove il lupo era scomparso prima dell'adozione della Convenzione di Berna, rispetto alle aree dove la sua presenza è costante, con un numero di predazioni stimato a circa 65.500 capi di bestiame per anno;
l'aumento degli attacchi e delle predazioni da parte dei lupi ha incrementato i danni a scapito degli allevamenti e delle attività site nelle aree rurali, creando una serie di costi espliciti ed impliciti come quelli per la messa in sicurezza delle attività, di cura del bestiame, di rimpiazzo dei capi predati, ma anche per far fronte ai danni psicologici inflitti agli animali;
l'espansione e la confidenza dei lupi nelle aree abitate dall'uomo hanno portato a sempre più frequenti incursioni nei territori abitati, con potenziale pregiudizio alla sicurezza dell'uomo stesso, nonché per la stabilità dell'habitat nel territorio, per via dell'attività predatoria commessa nei confronti di altre specie;
la specie «lupo» (Canis lupus) è tutelata a livello nazionale della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, a livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE, cosiddetta direttiva Habitat, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
tra le altre, la specie lupo è riportata nell'allegato IV della citata direttiva, che garantisce al lupo un regime di «rigorosa tutela», che impedisce l'adozione di piani di controllo e contenimento della specie nei territori;
a settembre 2024, a seguito di solleciti di vari Paesi membri, tra cui l'Italia, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta volta a modificare lo stato di conservazione del lupo attraverso emendamenti agli allegati della Convenzione di Berna, proposta successivamente approvata il 6 dicembre 2024 dal Comitato permanente della Convenzione di Berna, dando il via all'iter di declassamento della specie lupo;
il 7 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per modificare la direttiva Habitat, allineandola al mutato quadro della Convenzione, approvata dal Consiglio il 16 aprile 2025 e confermata dal Parlamento europeo l'8 maggio 2025, consentendo così di dare seguito normativo al declassamento del lupo;
il congruo seguito normativo del declassamento del lupo così stabilito permetterà l'adozione di piani di controllo della specie a livello regionale, nella garanzia della consistenza della stessa,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza utili per agevolare la fattiva attuazione del declassamento del lupo di cui in premessa e la conseguente redazione, e approvazione, da parte delle regioni, dei piani di contenimento della specie a tutela delle attività agricole, dei cittadini e delle aree rurali.
(7-00300) «Caretta, Ciaburro, Cerreto».
ATTI DI CONTROLLO
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazione a risposta orale:
GATTA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
l'Italia è il primo produttore al mondo di pasta, con 3,6 milioni di tonnellate (davanti a Turchia e Usa) ed un fatturato di 7 miliardi di euro, e prima esportatore nel mondo con 4,3 miliardi di euro nel 2024. L'Italia, inoltre, è il primo produttore in Europa di frumento duro, con 1,2 milioni di ettari investiti e 3,5 milioni di tonnellate di produzione nel 2024;
negli ultimi mesi, le quotazioni del frumento duro hanno registrato un calo significativo. Dall'analisi dei dati, a partire da gennaio 2024 emerge una diminuzione del prezzo del 12 per cento, suscitando forti preoccupazioni tra gli operatori del settore per il rischio di ulteriori ribassi in prossimità della raccolta;
secondo le stime dell'Istat, le superfici investite a frumento duro nella campagna 2024/25 sono aumentate del 9,5 per cento. Al momento le condizioni colturali risultano favorevoli in tutte le regioni — comprese quelle che nel 2024 avevano subìto un netto calo produttivo a causa della siccità — il che lascia presumere un incremento dell'offerta sul mercato, con possibili effetti ulteriormente depressivi sui prezzi;
dal 2020, il prezzo del frumento ha mostrato una forte volatilità, mentre i costi dei mezzi tecnici hanno registrato aumenti significativi: il prezzo dell'urea, uno dei fertilizzanti più utilizzati, è salito di oltre il 46 per cento il nitrato ammonico ha subito un rincaro dell'81 per cento; il gasolio agricolo, essenziale per le lavorazioni e la gestione delle colture, è aumentato del 42 per cento. A fronte di questi rincari, le associazioni agricole lamentano la mancanza di un corrispondente aumento del prezzo del grano, uno squilibrio che mette a rischio la sostenibilità economica delle aziende;
dal 2012 il tasso di autoapprovvigionamento è diminuito dal 78 per cento al 54,8 per cento nel 2024, con una riduzione della produzione da 4,2 a 3,5 milioni di tonnellate. Questo andamento evidenzia una perdita di autoapprovvigionamento pari a circa il 20 per cento segnando un preoccupante indebolimento della capacità produttiva nazionale;
con l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, l'adozione di politiche a carattere protezionistico ha contribuito al deprezzamento del dollaro rispetto all'euro, rendendo più vantaggiosa l'importazione di merci estere e penalizzando la competitività dei prodotti nazionali –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per sostenere le imprese attive nella produzione di frumento duro, con particolare riferimento a quelle operanti nelle regioni a maggior vocazione, alla luce delle attuali difficoltà di mercato, del calo dei prezzi e della progressiva riduzione della redditività per i produttori.
(3-01958)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per sapere – premesso che:
la Commissione europea ha aperto la procedura EU Pilot 2023/10542 nei confronti dell'Italia per violazione delle norme europee in materia di caccia, in particolare per mancato rispetto della direttiva Uccelli (2009/147);
tra i motivi di contestazione viene citata la mancata attuazione del Piano di azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, la caccia su specie di uccelli durante la migrazione e su specie in cattivo stato di conservazione in assenza di piani di gestione o, quando presenti, di piani non attuati;
da oltre 30 anni la regione Lombardia non applica una esplicita disposizione statale (articolo 21, comma 3, legge n. 157 del 1992), che vieta la caccia «su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi», al fine di tutelare il passaggio degli uccelli migratori;
con la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2022 è stato chiarito il carattere assoluto del divieto di caccia in relazione a tutti i valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, eliminando tutti i previgenti limiti ed eccezioni di qualsivoglia natura imposti dalla regione;
la Corte costituzionale ha sottolineato come «la necessità di tutela che si profila sui valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dell'avifauna (...) è funzionale (...) a garantire il passaggio indenne delle specie migratorie»;
in questa prospettiva il divieto posto dalla legge n. 157 del 1992 costituisce divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento delle specie interessate; in altri termini, va superata la logica della composizione di interessi che caratterizza la pianificazione faunistica, stabilendo un divieto di caccia assoluto nei valichi montani, in considerazione della circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna che li attraversano;
una protezione siffatta è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE; con sentenza n. 482 del 2024, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione LAC per l'ottemperanza alle sentenze del Tar nn. 2427/2023, 852/2003 e 2342/2020, previa declaratoria di nullità sia della deliberazione del consiglio regionale della Lombardia n. 53 del 2023 che della presupposta deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 2023, nominando altresì il Commissario ad acta per l'individuazione di tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna presenti nel territorio della regione Lombardia al fine di sottoporli a tutela assoluta;
il comportamento della Regione è stato definito dai giudici «del tutto disallineato, e perciò elusivo, rispetto alle prescrizioni discendenti dalla sentenza 852/2023», a cui è seguito il commissariamento; con sentenza n. 1516 del 2025, il Tar Lombardia, ha disposto l'applicazione con «effetto immediato» del divieto di attività venatoria su 475 valichi montani, per un raggio di almeno mille metri dagli stessi per tutelare le rotte di migrazione dell'avifauna;
lo stesso Commissario ad acta, nella Relazione integrativa, ha ritenuto opportuno premettere che l'Italia svolge un ruolo fondamentale nelle migrazioni degli uccelli, grazie alla sua posizione geografica; il Paese si trova infatti lungo una delle principali rotte migratorie euroafricane e rappresenta un corridoio ecologico essenziale per molte specie migratrici, e che nella fase di spostamento dai siti di riproduzione a quelli di svernamento devono superare la barriera ecologica rappresentata dalle Alpi; l'avifauna migratrice durante l'attraversamento di questi «colli di bottiglia» si trova in una condizione di forte vulnerabilità e ha ridottissime possibilità di sfuggire ai cacciatori;
la direttiva 2009/147 stabilisce che l'attività venatoria debba rispettare i princìpi di una saggia utilizzazione e di una regolamentazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate; inoltre va ricordato l'obbligo, per gli Stati membri, di vietare «il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva»;
l'articolo 9 della Costituzione, sancisce il dovere della Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali;
il 6 maggio 2025, 26 consiglieri regionali lombardi hanno chiesto al Ministro dell'ambiente un intervento urgente per consentire alla regione Lombardia di non rispettare la sentenza del Tar;
ad oggi la regione Lombardia non si è ancora conformata alla decisione del Tar –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e, a fronte della grave situazione rappresentata in premessa in materia di tutela dei valichi, quali iniziative di competenza, anche valutando il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, intenda assumere affinché sia assicurato il rispetto del quadro normativo europeo, della legislazione statale vigente e dei pronunciamenti della magistratura a tutela degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi.
(2-00604) «Caramiello, Barzotti, Sergio Costa, Cherchi».
Interrogazione a risposta scritta:
BORRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
a partire dal mese di gennaio 2025 l'attivista ambientalista, Alessandro Longo, ha fatto intervenire le guardie giurate del WWF Italia – nucleo provinciale di Caserta –, per denunciare una situazione drammatica e diffusa di inquinamento e di presenza di tantissimi rifiuti in diverse località del territorio del comune di Mondragone (Caserta);
le guardie giurate del WWF, che collaborano con Carabinieri forestali e polizia provinciale di Caserta, da diversi anni denunciano, anche per il territorio di Mondragone, la presenza di troppe discariche abusive. Per esempio, nel marzo del 2024 le guardie del WWF scoprirono un vero e proprio cimitero di carcasse di automobili abbandonate illegalmente nel corso d'acqua denominato «Fosso Riccio»;
le località più colpite dal fenomeno dell'abbandono illegale di rifiuti sono: i ponticelli di attraversamento del canale Agnena, via Stercolilli, località Triglione e la località nei pressi degli scavi archeologici dell'Appia antica. Questo solo per rimanere sui siti più gravi e di recente segnalazione;
nel comune di Mondragone, diverse aree sono state segnalate come siti di discariche abusive, inclusa una discarica di amianto e rifiuti vari in Cementara. In particolare, una discarica di amianto è stata scoperta dal WWF nell'area archeologica dell'Appia. La situazione è stata denunciata dai residenti e dal WWF, che hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni genere, incluso amianto sbriciolato, in Cementara e in altre zone, come Torre di Pescopagano, in cui i lotti abbandonati sono diventati discariche abusive;
questo un dettaglio più specifico: Cementara, una discarica a cielo aperto ha causato l'inquinamento dell'area archeologica dell'Appia, con cumuli di rifiuti, materiale edile e altro, secondo le segnalazioni dei residenti; Torre di Pescopagano è stata descritta come un'area caratterizzata da abbandono, degrado e pericolo, con i lotti abbandonati che sono diventati discariche abusive;
inoltre, il WWF ha segnalato la presenza di amianto sbriciolato in una discarica abusiva, oltre a rifiuti di plastica e materiale edile;
le denunce certificate ed inviate alle autorità competenti da parte delle guardie giurate del WWF per la salvaguardia ambientale e sanitaria del territorio di Mondragone risalgono perlomeno al 2015 –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di bonificare tutte le aree di cui alla premessa e soprattutto al fine di adottare tutte le misure necessarie per prevenire futuri eventuali sversamenti di rifiuti.
(4-05011)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
D'ALFONSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
si ritiene indispensabile riportare all'attenzione ancora una volta l'incredibile vicenda storica e amministrativa iniziata nel 1923 e legata alla costruzione di un muro di sponda nel Canal Lusenzo nel comune di Chioggia, su richiesta dello Stato con il contributo volontario dei cittadini e sotto la supervisione del Genio civile, perché, sebbene le aree interessate fossero destinate ai cittadini coinvolti (circa 200 famiglie), il passaggio di proprietà non è stato mai portato a termine a causa di ritardi e inadempienze burocratiche:
infatti, nonostante l'adozione del decreto ministeriale del 1965, che ha stabilito il trasferimento delle aree da demanio marittimo a patrimonio dello Stato, e nonostante l'approvazione della legge n. 17 del 2020, che consente, seppur con difficoltà economiche, il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, ancora oggi rimangono delle microaree (anche di pochi metri quadri, corrispondenti a porzioni delle varie abitazioni) delle quali non è mai stato formalizzato il passaggio di proprietà dallo Stato, perché risultano ancora inalienabili in quanto classificate come demaniali marittime a causa di dimenticanze derivanti da precedenti operazioni di declassificazione risalenti agli anni '50 e '60 del secolo scorso;
analoga situazione si è verificata nel comune di Caorle, dove gli antichi insediamenti di Falconera, sorti alla fine dell'ottocento e utilizzati dai pescatori locali, divennero nel tempo un vivace centro di socialità con abitazioni e attività regolarmente autorizzate e riguardo alle quali le famiglie residenti, pur pagando regolarmente tasse e imposte ed aver presentato nel 1985 domande di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 (condono edilizio), hanno ricevuto nel tempo cartelle esattoriali esorbitanti e pignoramenti e sono tuttora coinvolte in procedimenti penali per «occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo»;
il disegno di legge n. 484 presentato al Senato e assegnato alla Commissione permanente finanze e tesoro in sede redigente il 28 marzo 2023, che avrebbe consentito, come per Chioggia, il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati delle aree demaniali nel comune di Caorle, ad oggi non ha ancora concluso l'iter parlamentare di approvazione;
nel 2024 la sentenza del Tar Veneto n. 2375 ha chiaramente stabilito la natura della demanialità idrica e non marittima delle terre di Falconera di Caorle, ma alcune aree risultano ancora iscritte al ramo Marina mercantile del demanio pubblico dello Stato –:
se il Ministro interrogato, intenda fornire informazioni sullo stato dell'iter amministrativo in relazione ai fatti esposti in premessa e come intenda attivarsi e quali iniziative di competenza intenda assumere anche supportando la regione Veneto, i comuni e l'Agenzia del demanio coinvolti, perché, per quanto di competenza, si pervenga sollecitamente all'ultimazione delle procedure di attribuzione al ramo idrico del demanio delle aree che risultano tuttora iscritte al demanio pubblico dello Stato-ramo Marina mercantile, effettuino la corretta quantificazione degli oneri derivanti dalla misura di sdemanializzazione e vengano momentaneamente sospese le azioni di recupero relative alle cartelle esattoriali non pagate;
se intenda favorire, per quanto di competenza, l'iter di approvazione del disegno di legge n. 884, anche al fine di arrivate in tempi rapidi alla formalizzazione di tutti gli atti di cessione delle aree ancora da trasferire ai privati.
(4-05013)
GIUSTIZIA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
nel corso della puntata della trasmissione televisiva «Le Iene» del 22 aprile 2025, andata in onda su Italia Uno, è stata presentata una vicenda che desta profondo sconcerto e indignazione. Il servizio ha riportato il drammatico caso di Jessica, una ragazza oggi ventottenne, la cui vita è stata compromessa in modo irreversibile da un errore medico avvenuto al momento della nascita. A causa di tale errore, Jessica è rimasta in una condizione simile a quella di una neonata, completamente dipendente dall'assistenza altrui;
difatti, oltre un decennio di contenziosi giudiziari, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità medica e disposto un risarcimento a favore di Jessica pari a circa 570.000 euro, destinato a garantirle un futuro dignitoso e ad assicurarle le cure e il sostegno necessari;
con il raggiungimento della maggiore età di Jessica, come previsto dalla legge, è stato necessario nominare un amministratore di sostegno. I genitori, inizialmente in accordo, hanno indicato la madre per svolgere tale delicato compito. Tuttavia, nel tempo sono emersi gravi indizi di mala gestione. A seguito delle lamentele dell'assistente personale di Jessica, che denunciava il mancato pagamento del proprio lavoro per oltre sei mesi, il padre ha iniziato a chiedere chiarimenti, senza ottenere risposte. La situazione è precipitata quando la madre ha deciso di impedire ogni contatto tra la figlia e il padre, negandogli per mesi la possibilità di vederla;
ebbene, dopo nove mesi di completa separazione, il padre ha presentato una denuncia per sequestro di persona. È proprio in seguito a questa denuncia che sono emerse circostanze ancora più allarmanti: l'intero patrimonio di Jessica risultava pressoché scomparso. Alla somma del risarcimento si sono aggiunti gli importi percepiti a titolo di pensione nell'arco di sette anni, pari a circa 178.000 euro. Del patrimonio complessivo, di circa 680.000 euro, da amministrare con responsabilità e nell'interesse esclusivo della giovane, risulta che sul conto corrente intestato alla ragazza erano rimasti solo 6,50 euro;
secondo quanto ricostruito, la madre – in qualità di amministratore di sostegno – avrebbe incassato le somme spettanti alla figlia senza mai presentare il rendiconto previsto dall'articolo 380 del codice civile al giudice tutelare, né fornire documentazione giustificativa delle uscite effettuate. Nonostante i solleciti ricevuti, nessuna rendicontazione è mai stata depositata, rendendo impossibile per lungo tempo qualsiasi controllo sulla destinazione dei fondi;
solo in un secondo momento si è potuto accertare che le somme sono state utilizzate per spese del tutto estranee alle esigenze della figlia disabile, tra cui l'acquisto di automobili e trattori, vacanze, la compravendita di un capannone per avviare un'attività imprenditoriale e persino 28 vaglia postali intestati al nuovo compagno della madre. Tutte uscite prive di alcun collegamento con l'interesse primario della persona incapace, la cui tutela era affidata proprio alla madre;
si ricorda che l'amministratore di sostegno, in qualità di tutore, esercita un ruolo ausiliario della funzione giudiziaria, con l'obbligo di curare la persona dell'incapace e amministrarne correttamente i beni. Nell'ambito di tale funzione, egli dispone di poteri certificativi e autoritativi, tra cui la redazione dei rendiconti periodici destinati al controllo del giudice tutelare;
alla luce di quanto esposto, appare necessario approfondire anche il ruolo del giudice tutelare competente, valutando se vi siano state omissioni o mancanze nell'esercizio del suo dovere di vigilanza. In particolare, ci si interroga sul perché – per un arco temporale così lungo – non siano mai state richieste o pretese le rendicontazioni obbligatorie da parte dell'amministratore di sostegno. Un'omissione di tale portata solleva ad avviso dell'interrogante interrogativi sull'operato del giudice e sull'efficacia dei meccanismi di controllo attualmente previsti dalla normativa e sul possibile concorso di responsabilità anche in sede giudiziaria;
ad oggi la madre risulta indagata per i reati di sottrazione di incapace, peculato e appropriazione indebita. Nel frattempo, il giudice tutelare ha disposto che la giovane Jessica venga affidata al padre, ritenuto persona idonea a garantirne il benessere e la protezione –:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno promuovere con urgenza iniziative di carattere ispettivo in relazione al caso esposto in premessa, anche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il promovimento dell'azione disciplinare e se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a valutare l'adeguatezza del sistema di vigilanza sugli amministratori di sostegno, al fine di prevenire il ripetersi di simili drammi.
(2-00605) «Giorgianni».
Interrogazioni a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 10 maggio 2025 a Siracusa il Consiglio nazionale forense (Cfn) ha organizzato, in collaborazione con la scuola superiore dell'avvocatura, l'Unione degli ordini forensi della Sicilia ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Siracusa, un convegno della durata di due giorni denominato «Il Cnf incontra l'unione degli ordini forensi della Sicilia»;
durante la seconda giornata il Ministro della giustizia Nordio, in collegamento da remoto, con riferimento all'inserimento della figura dell'avvocato in Costituzione e alla proposta di riforma dell'ordinamento forense elaborata dal Cfn, avrebbe affermato che «l'ordinamento è consequenziale» e che «l'ordinamento forense si deve e si dovrebbe aggiornare in funzione del riconoscimento di rilevante figura dell'avvocato, sia nel processo penale che in quello civile, però sarebbe secondario rispetto all'inserimento dell'avvocato in Costituzione. Nel momento in cui questo avvenisse tutto il resto procederebbe de plano»;
l'intera avvocatura in tutte le sue articolazioni, istituzionale, politica e associativa, chiede di conoscere esattamente i tempi dell'approvazione della riforma dell'ordinamento forense –:
se il Ministro interrogato intenda confermare la volontà di procedere anzitutto con la riforma costituzionale che prevede l'inserimento dell'avvocato in Costituzione e, solo successivamente alla modifica costituzionale, all'approvazione della riforma dell'ordinamento forense e con quali tempistiche.
(4-05008)
CAFIERO DE RAHO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli nord (Coa) con delibera n. 7 del 13 marzo 2025 ha proclamato, sino all'adozione di provvedimenti idonei a garantire almeno un livello accettabile del servizio giustizia nel circondario di Napoli nord, lo stato di agitazione della classe forense e l'assemblea degli iscritti per il 10 aprile 2025 a causa della grave scopertura ed inadeguatezza delle piante organiche (Giudici di pace e personale amministrativo) degli uffici del Giudice di pace del circondario di Napoli nord;
con delibera del 26 marzo 2025 il Coa ha organizzato per il giorno del 10 aprile 2025 una manifestazione pubblica per sensibilizzare le istituzioni affinché venga garantita una giustizia efficiente, celere e accessibile nel circondario di Napoli nord;
l'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord, a fronte di una pianta organica del personale amministrativo di 14 unità, presenta solo 3 unità in servizio effettivo, oltre un dirigente in sovrannumero e un assistente giudiziario; del personale presente, un'unità è beneficiaria dei permessi ex lege n. 104 del 1992, un'altra è attualmente assegnata alla cancelleria del settore penale, una terza è in maternità. Un'ulteriore unità, anch'essa beneficiaria dei permessi ex lege n. 104 del 1992, è stata applicata all'ufficio a tempo determinato: uno è assente ingiustificato dal 2 gennaio 2025. Pertanto la scopertura supera il 90 per cento;
con decreto del presidente del tribunale n. 125 del 2024 sono state disposte limitazioni al numero delle udienze ed alla trattazione delle cause civili (15 per giudice) presso l'ufficio di Napoli nord. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati ha tentato di intervenire per supportare le cancellerie proponendo al presidente del tribunale il rinnovo della convenzione con l'Associazione nazionale carabinieri, che nel 2024 aveva già consentito la pubblicazione di 18.000 sentenze, ma non ha ricevuto alcun riscontro;
con decreto n. 26 del 2025 del presidente del tribunale, a causa della gravissima scopertura dell'organico del personale amministrativo del Giudice di pace, è stata disposta la sospensione sine die di numerose attività, tra cui la pubblicazione delle sentenze e la gestione delle liquidazioni agli avvocati;
con decreto n. 31 del 2025 il presidente del tribunale, data l'assenza di tutto il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord, aveva disposto la chiusura immediata dell'ufficio;
contro tale decisione, il consiglio dell'ordine degli avvocati ha presentato ricorso al Tar;
il 20 marzo 2025 il presidente del tribunale ha revocato il decreto n. 31 del 2025, riaprendo l'ufficio dal 21 marzo 2025, ma mantenendo – per le gravi carenze di organico del personale amministrativo – le limitazioni introdotte dai decreti n. 125 del 2024 e n. 26 del 2025 con ricadute significative sull'accesso alla giustizia per cittadini e professionisti;
attualmente l'operatività dell'ufficio è circoscritta al solo deposito di atti in scadenza e alla celebrazione di procedimenti civili in numero massimo di quindici ad udienza, che non necessitano di assistenza, con sospensione di tutte le altre attività;
anche all'incontro del 31 marzo 2025 che gli interroganti hanno avuto con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli nord, è emersa l'assoluta urgenza, nel breve termine, del riempimento dell'organico del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord, la cui competenza appartiene in modo esclusivo al Ministro della giustizia e, nel medio termine, dell'adeguamento della pianta organica all'effettivo bacino di utenza e ai flussi accertati;
il tribunale di Napoli nord è il riferimento di ben 38 comuni tra le province di Napoli e Caserta, con un bacino di utenza di circa un milione di abitanti; le competenze andranno ad aumentare in misura esponenziale da giugno 2026;
i giudizi civili iscritti a ruolo presso l'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord sono stati nell'anno 2024 n. 7762 e quelli pendenti sono oltre 35.000, ai quali vanno sommati i giudizi penali;
la gravissima scopertura del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord è la causa della paralisi dell'ufficio –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, in considerazione delle fondate doglianze dell'avvocatura di Napoli nord, non intenda adottare iniziative di competenza volte ad ampliare la pianta organica del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord;
se, di fronte alla paralisi della giustizia sofferta dall'avvocatura del circondario di Napoli nord, ritenga necessario adottare iniziative straordinarie volte a provvedere immediatamente alla copertura dell'organico del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Napoli nord.
(4-05012)
D'ALFONSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel dicembre 2024, una minore di anni 7, figlia di genitori separati mediante procedura consensuale, viene strappata dalla cura amorevole della propria madre, della nonna e degli zii e, da oltre un anno, di fatto, si registrano compromissioni gravi della sua tutela, unicamente sulla scorta di relazioni e monitoraggi condotti dai servizi sociali e da una psicologa del consultorio, che sconfinando ripetutamente dal perimetro delle proprie competenze ed entrando a giudizio dell'interrogante in quello giudiziario, hanno articolato «opinioni» prive di fondamento scientifico sino a sostenere una feroce conflittualità tra ex coniugi (inesistente) sulla quale il tribunale per i minorenni, senza ascolto del minore, poggerà la scelta del suo collocamento coattivo in comunità;
nel quadro di sintesi riportato emergono: il trasferimento coattivo della minore presso una comunità; la condotta della psicologa del consultorio, basata su valutazioni fondate su pregiudizi, opinioni o su teorie di dubbia validità; il diniego alla difesa dei test reattivi diagnostici somministrati alla madre e alla minore; il diniego alla madre della sostituzione della psicologa; il mancato tentativo di affidamento della minore alla nonna materna; la violazione del principio di cura e di protezione della minore da parte della curatrice speciale responsabile in concorso del prelievo forzoso della minore, nelle more del provvedimento del giudice minorile; la carenza procedimentale e istruttoria evidenziata dalla Corte di appello per mancata disposizione di Ctu in ordine alle dichiarazioni della bambina riferite alla madre e alla pediatra di base in merito a presunti abusi perpetrati dal cugino di ramo paterno, di tre anni più grande, e dal padre; il diniego del supporto psicologico alla bambina;
oggi, a giudizio dell'interrogante, troppo spesso l'autorità giudiziaria minorile assume decisioni al di fuori di ogni ragionevole bilanciamento delle posizioni giuridiche rilevanti ma contrapposte dei genitori, e l'eventualità della collocazione del minore presso parenti è oggetto di vaglio soltanto sporadicamente e su richiesta parenti stessi, nonostante la normativa obblighi a valutare le capacità vicariali dei parenti entro il quarto grado;
sono 18.304 i minori in comunità, un dato al netto dei minori stranieri non accompagnati (Msna) la cui incidenza sugli accolti è pari al 29,6 per cento. (Quaderno della ricerca sociale n. 6 – dati SIOSS/2023);
viene quindi da chiedersi:
se l'allontanamento coatto dei minori da figure parentali e il loro collocamento presso comunità, che registrano introiti da 100 a 300 euro al giorno, sia in linea con le convenzioni internazionali;
se possano essere ammessi prelievi forzosi, senza l'ascolto del minore;
se il Tribunale per i minorenni possa accogliere e valutare come elementi di prova inconfutabili le relazioni di un consultorio e le relazioni psicologiche e queste possano sostituire integralmente le Ctu, le intercettazioni ambientali e altro, referti medici nel caso di presunta violenza;
se possa essere «definita e misurata» l'idoneità genitoriale e costituire elemento di giudizio;
v'è altresì da chiedersi perché nei tribunali per i minorenni non si producano i test diagnostici sui quali si articolano relazioni e referti, nonché quanto costi, allo Stato in termini di risorse e ai bambini secondo la misura del danno, questo sistema di tutela sbilanciato e poco chiaro per coinvolgimento di vite e di figure professionali affidatarie del potere esclusivo di indagine –:
a fronte del quadro espresso in premessa, quali iniziative di competenza intenda attuare per affrontare quella che l'interrogante ritiene un'emergenza legata ai procedimenti di affidamento dei minori;
se sia al corrente delle criticità legate al ruolo decisivo assunto, nell'ambito dei procedimenti in questione, dai servizi sociali e dalle altre strutture del territorio (consultorio e Centro salute mentale) e, per quanto di competenza, se intenda adottare iniziative di carattere normativo per garantire il pieno rispetto del diritto del minore a vivere presso la propria famiglia quando idonea;
come intenda sostenere il rispetto dei diritti dei «minori allontanati» dai loro genitori, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative di carattere ispettivo in ordine al caso concreto di cui in premessa.
(4-05016)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMALDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
l'11 maggio 2025, presso il porto di Livorno, sono iniziate le operazioni di sbarco della nave statunitense Slnc Severn, contenente al suo interno mezzi e materiale logistico militare, oltre a 12 jeep con sistemi d'arma;
presso il varco Valessini, il gruppo autonomo portuali (Gap), insieme ad altre realtà associative della città di Livorno e ai rappresentanti del sindacato Usb che ha proclamato per la giornata del 12 maggio 2025 uno sciopero a sostegno della mobilitazione, ha dato vita ad un presidio con l'obiettivo di ostacolare il passaggio di armamenti sbarcati al molo Italia dalla nave Slnc Severn, con l'impiego di personale e mezzi del terminal Mater Neri s.p.a.;
risulta all'interrogante che fin dall'arrivo della nave nel porto siano emerse molte criticità: in primo luogo la mancanza della documentazione delle bonifiche effettuate sui mezzi impiegati in esercitazioni militari nella logistica di diverse basi sparse tra Nord Africa e Medio Oriente, potenzialmente contaminate da agenti chimici, batteriologici e radioattivi, oltre alla presenza di materiale potenzialmente «sensibile», senza, però, alcuna indicazione;
solo all'avvio dello sbarco si è poi scoperto che si trattava di 12 jeep, con sistema d'arma, lanciagranate o lanciamissili. Avendo i mezzi un bollino indicante la provenienza NATO, che di fatto rende secretato il materiale movimentato, anche le autorità di controllo non erano a conoscenza della tipologia di mezzi;
risulta all'interrogante che il materiale presente a bordo della nave, vari mezzi e container, sia stato classificato come materiale commerciale, ad esclusione delle 12 jeep;
inoltre, per evitare il presidio e la mobilitazione, i tir con a bordo i mezzi sono passati dal porto turistico, oltrepassando uno dei cancelli che divide la stazione marittima dalla zona doganale del varco Valessini;
a seguito di quanto riscontrato, il gruppo autonomo portuali ha presentato un esposto in procura inoltrato all'autorità portuale, alla capitaneria di porto, ai sindaci interessati, nella loro qualità di prime autorità di sicurezza sanitaria e di protezione civile, al prefetto e alla polizia di frontiera marittima, nell'ambito del quale ha chiesto chiarezza sull'accaduto e sta preparando una richiesta di accesso agli atti, oltre ad aver chiesto un incontro con il prefetto;
da fonti di stampa si apprende che anche sindaco e amministrazione comunale avrebbero fatto richiesta al prefetto di chiarimenti sull'accaduto, nell'ottica di definire ed applicare la mozione approvata dal consiglio comunale nel 2021 riguardante proprio il traffico di armi in porto, l'obiezione di coscienza per i lavoratori ed i tragitti del materiale bellico sul suolo pubblico comunale –:
come sia possibile che mezzi ed equipaggiamenti provenienti da basi Nato e americane e impiegati in esercitazioni militari, diretti verso Camp Darby, uno dei più importanti hub militari americani, sia classificato come materiale commerciale;
ad attivarsi, anche a livello normativo, adottando iniziative affinché, nel rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione, tutti i lavoratori e le lavoratrici della logistica e dei trasporti che operano con materiale bellico vengano opportunamente informati e formati e possano liberamente esercitare il proprio diritto all'obiezione di coscienza quando si ha a che fare con materiale bellico generico.
(4-05009)
INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
VIETRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;
con missiva del 28 aprile 2025 indirizzata alle istituzioni competenti, un consigliere comunale di minoranza del comune di Baronissi, in provincia di Salerno, denunciava al Ministro interrogato e al prefetto di Salerno «una situazione di potenziale irregolarità e malfunzionamento amministrativo che si sta verificando all'interno dell'ente locale. Nello specifico, si segnala che alcune comunicazioni ufficiali, regolarmente protocollate presso il comune, non sono state smistate tempestivamente ai consiglieri comunali, come previsto dalle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa e diritto all'informazione dei membri degli organi elettivi»;
tale ritardo, che secondo il consigliere in alcuni casi sarebbe stato superiore anche a 15 giorni lavorativi, se confermato, avrebbe compromesso la possibilità di esercitare pienamente il mandato istituzionale, impedendo un'adeguata valutazione di documenti rilevanti per l'attività consiliare;
la corretta gestione e trasparenza della corrispondenza personale ed istituzionale è un principio basilare di democrazia –:
se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere affinché, a fronte delle descritte procedure interne adottate dal comune di Baronissi in merito alla gestione del protocollo e alla trasmissione degli atti ai consiglieri e di omissioni o ritardi ingiustificati nella trasmissione delle comunicazioni, sia assicurato il ripristino del corretto funzionamento amministrativo e il rispetto del diritto all'informazione istituzionale.
(4-05014)
SERGIO COSTA, AMATO, AURIEMMA, CARAMIELLO e ALFONSO COLUCCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) si registrano da tempo gravi criticità gestionali, opacità in materia di spesa pubblica, gestione del personale e rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
il comandante della polizia locale, colonnello Luigi Maiello, si è distinto per l'impegno costante nel contrasto alla criminalità organizzata, anche a rischio della propria incolumità, esponendosi in prima persona e subendo un crescente isolamento professionale;
solo grazie all'intervento della prefettura di Napoli è stato possibile assicurare un adeguato livello di tutela, mitigando i rischi a cui il comandante Maiello era concretamente esposto;
il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo, ha pubblicamente espresso affermazioni lesive dell'onore e della professionalità del comandante Maiello e, per tale comportamento, è attualmente imputato in diversi procedimenti penali per il reato di diffamazione;
in diverse dichiarazioni, il sindaco ha negato l'esistenza della criminalità organizzata nel territorio comunale, assumendo una posizione apertamente in contrasto con le attività investigative, che hanno portato a numerose ordinanze di custodia cautelare per reati aggravati dal metodo mafioso, nonché all'adozione di diverse interdittive antimafia a carico di imprese operanti nel comune. Tale atteggiamento appare profondamente lesivo del dovere di verità, trasparenza e responsabilità di chi esercita funzioni pubbliche;
successivamente, l'amministrazione comunale ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti del dottor Maiello, ritenuto illegittimo dal Tar Campania con sentenza n. 2918/2025, che ha dichiarato l'atto privo di base giuridica ed espressione, di fatto, dell'esercizio distorto del potere amministrativo;
ad oggi, nonostante il carattere esecutivo della sentenza, il comune di Pomigliano non ha ancora provveduto al reintegro del comandante Maiello, manifestando un'inspiegabile inerzia;
nel frattempo permane in servizio un dirigente nominato con incarico fiduciario ex articolo 110 del Tuel, la cui posizione, peraltro, avrebbe dovuto risolversi automaticamente con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento di estromissione del dirigente legittimo;
si segnala, inoltre, che la gestione del personale e degli incarichi dirigenziali da parte del comune è già stata oggetto di gravi censure da parte del Tar Campania (sentenza n. 1254/2024) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 37031/2025), in particolare con riferimento alla riorganizzazione dell'ufficio tecnico, attuata mediante lo sdoppiamento arbitrario delle funzioni dirigenziali e l'estromissione dell'architetto Anna Lucia Casalvieri, in violazione dei principi di legalità e trasparenza;
la complessiva gestione amministrativa dell'ente solleva dubbi di legittimità e appare connotata da un uso improprio degli strumenti organizzativi e disciplinari, con possibili profili di danno erariale –:
se il Ministero dell'interno intenda confermare l'invio di una commissione d'accesso per accertare l'eventuale sussistenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'ente;
se i Ministri interrogati intendano, per quanto di competenza, disporre ulteriori accertamenti ispettivi presso il comune, anche in raccordo con le risultanze della succitata commissione d'accesso;
alla luce delle pronunce di Tar e Consiglio di Stato, quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, con particolare riferimento ai provvedimenti ritenuti ritorsivi nei confronti di dirigenti pubblici, in considerazione della necessità di scongiurare abusi o pressioni indebite;
se, in relazione alle anomalie riscontrate dai giudici amministrativi, intendano adottare iniziative di carattere ispettivo, anche per il tramite dell'ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza pubblica, in ordine alle procedure concorsuali, alle nomine, alle riorganizzazioni interne dell'ente e comunque alla gestione contabile e finanziaria del comune di Pomigliano;
quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano adottare affinché si pervenga all'effettivo reintegro del comandante Maiello nelle sue funzioni e sia ristabilito il rispetto delle decisioni giurisdizionali.
(4-05017)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
SCHIANO DI VISCONTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
nel mese di gennaio 2025, presso il Liceo Artistico Statale «Bruno Munari» di Acerra (Napoli), si è tenuto un incontro rivolto agli studenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni, sul tema del bullismo e dell'omofobia;
da notizie di stampa e da dichiarazioni ufficiali di rappresentanti istituzionali e politici risulta che la persona invitata a tenere tale intervento sia un'artista drag queen, la quale, secondo quanto riportato, indossava per l'occasione anche una kefiah, elemento simbolico di natura non neutrale, potenzialmente connotato da valenze ideologiche o politiche;
l'incontro si sarebbe svolto in orario scolastico, nell'ambito di attività di formazione o sensibilizzazione organizzate dal corpo docente e dalla dirigenza scolastica dell'istituto;
tale iniziativa ha suscitato un ampio dibattito a livello locale e nazionale, in particolare in relazione all'opportunità pedagogica, alla qualificazione professionale del soggetto invitato, nonché alla neutralità ideologica dell'intervento;
l'articolo 33 della Costituzione sancisce la libertà d'insegnamento, ma l'attività scolastica deve comunque rispettare i princìpi di pluralismo culturale, trasparenza, responsabilità educativa e tutela dei minori;
le linee guida ministeriali per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo prevedono che le attività formative e didattiche su tematiche sensibili vengano affidate a soggetti con comprovate competenze pedagogiche, psicologiche o sociali;
l'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015 prevede la valorizzazione dell'autonomia scolastica, ma anche la necessità di garantire l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e la coerenza con gli obiettivi generali stabiliti a livello statale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se risulti confermata, da parte degli uffici scolastici competenti, la partecipazione effettiva della persona di cui in premessa all'incontro tenutosi presso il Liceo «Munari» di Acerra;
se l'iniziativa sia stata autorizzata secondo le procedure previste dal Ptof (Piano triennale dell'offerta formativa) e se sia stata comunicata previamente alle famiglie degli studenti coinvolti;
se la persona invitata a parlare agli studenti fosse in possesso di competenze formalmente riconosciute e documentate in ambito psicologico, educativo o giuridico sul tema trattato;
se il contenuto dell'intervento sia stato monitorato o valutato preventivamente dal dirigente scolastico o da altri organi collegiali dell'istituto;
se, alla luce di quanto emerso, il Ministero interrogato ritenga opportuno fornire ulteriori indicazioni alle scuole sull'organizzazione di attività extracurricolari o di educazione civica che trattino temi ad alta sensibilità sociale, al fine di garantire la necessaria coerenza con i princìpi costituzionali di neutralità, pluralismo e rispetto dell'età evolutiva degli alunni.
(4-05010)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta scritta:
STEGER. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) all'articolo 1, comma 161, ha modificato l'articolo 1, comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, in materia di incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e/o anticipata ordinaria nell'anno 2025;
la norma ha prorogato l'incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l'attività lavorativa e ha esteso la possibilità di chiedere l'incentivo al posticipo ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2025;
il comma 161 – a proposito della quota di contributi da corrispondere al lavoratore – rinvia a quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico dell'imposta sui redditi;
quest'ultima norma prevede l'esenzione Irpef per le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ago), dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per il periodo successivo alfa prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;
sulla base di una interpretazione letterale della suddetta disposizione, sembrerebbe, quindi, che l'esenzione riguardi solo i dipendenti iscritti all'Ago e alle forme sostitutive, ma non anche quelli appartenenti alle forme esclusive dell'Ago, tra cui i dipendenti statali ex Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato;
anche il dossier redatto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio 2025, riporta che: «l'introduzione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale è operata mediante il richiamo dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi. L'esclusione ivi prevista – relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all'accredito contributivo – non concerne gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale Inps, torme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici.»;
anche alla luce di quanto si rileva nel citato dossier, appare all'interrogante necessario chiarire se, per l'incentivo di cui al comma 161, l'introduzione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale riguardi anche gli iscritti a tali forme di previdenza esclusive –:
se il Governo intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire se nell'esclusione dalla base imponibile fiscale relativa alle somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all'accredito contributivo, introdotta dalla legge di bilancio 2025, siano inclusi anche gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e a quanto ammonterebbero i soggetti interessati alla misura che fanno parte delle forme di previdenza esclusive.
(4-05015)
SALUTE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (Pncar) costituisce lo strumento strategico con cui l'Italia definisce obiettivi e azioni coordinate per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza, secondo l'approccio integrato «one health»;
tra le aree prioritarie individuate dal Pncar vi è la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (Ica) e costituiscono non solo un rilevante rischio clinico per i pazienti, ma anche un fattore critico nella diffusione di patogeni resistenti. Le Ica, infatti, si sviluppano in contesti ad alta densità di utilizzo di antibiotici, contribuendo alla selezione e trasmissione di microrganismi multiresistenti. Intervenire efficacemente nella prevenzione delle Ica significa quindi agire in modo diretto sul contenimento dell'antimicrobico-resistenza;
la prevenzione delle Ica costituisce quindi una leva strategica per ridurre l'insorgenza e la trasmissione di batteri multiresistenti in ambito sanitario, coerentemente con gli obiettivi del Piano;
in questo ambito, le pratiche endoscopiche meritano un'attenzione specifica. Numerose evidenze scientifiche documentano come strumenti endoscopici complessi — quali gastroscopi, duodenoscopi, ecoendoscopi e broncoscopi —, a causa della loro struttura articolata e della difficoltà nel processo di disinfezione, rappresentino un potenziale veicolo di trasmissione di patogeni resistenti, anche in presenza di procedure di riprocessamento conformi alle linee guida. In particolare, la letteratura internazionale ha descritto diversi casi di infezioni nosocomiali associate all'uso di tali strumenti, spesso in pazienti fragili e immunocompromessi;
in questo ambito, l'impiego di endoscopi monouso può contribuire in modo significativo alla riduzione del rischio infettivo, soprattutto nei pazienti immunocompromessi, trapiantati o con gravi comorbidità, e rappresenta una soluzione che merita attenta valutazione anche sotto il profilo della sostenibilità economica;
in vista dei futuri aggiornamenti del Pncar, appare dunque opportuno che vengano presi in considerazione anche gli aspetti legati all'innovazione tecnologica e alla sicurezza delle pratiche invasive ad alto rischio, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione delle Ica in chiave di contrasto all'antimicrobico-resistenza –:
se intenda valutare, nell'ambito del prossimo aggiornamento del Pncar, l'introduzione di misure specifiche per la prevenzione delle Ica associate a pratiche endoscopiche ad alto rischio, anche attraverso la promozione dell'utilizzo di dispositivi monouso nei contesti clinici più vulnerabili.
(2-00603) «Ciocchetti».