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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 dicembre 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL S. 1689

Ddl S. 168 9 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

Tempo complessivo: 24 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 16 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 20 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 30 minuti 40 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 3 ore
Interventi a titolo personale 1 ora e 18 minuti 1 ora e 56 minuti
(con il limite massimo di 18 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 42 minuti 9 ore e 54 minuti
Fratelli d'Italia 37 minuti 1 ora e 25 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 42 minuti 1 ora e 40 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 1 ora e 4 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 59 minuti
MoVimento 5 Stelle 38 minuti 1 ora e 20 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 45 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 45 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 36 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 41 minuti
Misto: 31 minuti 39 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 22 minuti
  +Europa 13 minuti 17 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 dicembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   SOUMAHORO: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, istituzione della Direzione nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo ed estensione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime di tali reati» (2747).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali» (2449) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti» (2543) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo» (2578) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.

  La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni per la tutela del benessere degli animali impiegati nella trazione di veicoli che svolgono servizio di piazza» (2587) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

  La proposta di legge GARDINI ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell'amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell'assemblea, nonché istituzione dell'elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali» (2692) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2657, d'iniziativa della deputata Malavasi, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti l'introduzione di un piano di screening per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica nelle donne in età fertile».

  La proposta di legge n. 2698, d'iniziativa del deputato Tirelli, ha assunto il seguente titolo: «Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti fino al secondo grado di cittadini italiani».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  TIRELLI: «Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti fino al secondo grado di cittadini italiani» (2698) Parere delle Commissioni III, V e VII.

   II Commissione (Giustizia):

  ROSATO ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e delega al Governo per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e l'adozione di minori» (326) Parere delle Commissioni I, III, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):

  ZUCCONI: «Agevolazioni tributarie per il sostegno della contrattazione collettiva di lavoro e modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernenti il conferimento di ulteriori attribuzioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (2688) Parere delle Commissioni I, II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):

  IARIA ed altri: «Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» (2665) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  ZIELLO ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione, il regime fiscale e lo svolgimento di iniziative per la raccolta di fondi a scopo benefico» (2610) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MALAVASI: «Disposizioni concernenti l'introduzione di un piano di screening per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica nelle donne in età fertile» (2657) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, approvato in data 4 dicembre 2025.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 18 dicembre 2025, Sentenza n. 189 del 21 ottobre – 18 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 590), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo ripristinato dall'articolo 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) e quindi modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'articolo 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025) e, infine, dall'articolo 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 4-bis, della legge della Regione Campania n. 15 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 190 del 6 ottobre – 18 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 591), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso la deliberazione n. 15/2025 del 5 novembre-16 dicembre 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione sullo stato della prevenzione e del contrasto alle irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse nella gestione della politica agricola comune.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 473).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 474).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzata, in data 1° dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Aero Club d'Italia, corredata dai relativi allegati, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 15 dicembre 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 8826 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 71) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle capacità e ai compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti nell'UE (COM(2025) 767 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un decennio di Europa creativa (COM(2025) 768 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo per l'innovazione nel 2024 (COM(2025) 770 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (COM(2025) 1025/2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano (356).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano (357).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano» (358).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano (359).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) (360).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (361).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (362).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1706 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2736)

A.C. 2736 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;

    tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;

    uno dei fattori che maggiormente incidono sulla qualità della sicurezza nei luoghi di lavoro è determinato dalla ampiamente diffusa pratica delle catene di appalto e subappalto che rendono sempre più complessa la definizione dell'organizzazione delle prestazioni e l'individuazione delle responsabilità, arrivando a determinare vere e proprie condizioni di caporalato e grave sfruttamento dei lavoratori;

    una pratica che non riguarda più solo settori come l'agricoltura o l'edilizia, ma anche comparti di eccellenza come la moda, dove le inchieste portate avanti dagli organi inquirenti mostrano come prestigiosi marchi siano coinvolti in filiere produttive che sfuggono alla legalità, ricorrendo al caporalato, all'elusione dei controlli e al dumping contrattuale per restare competitivi sui mercati;

    a fronte del ripetersi di tali vicende, anziché adottare le opportune misure per favorire l'ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli, per limitare i subappalti a cascata e aumentare la vigilanza da parte dell'impresa capofila, recentemente è stata approvata una misura, nel disegno di legge sulle PMI, volta a riconoscere una sorta di «scudo» nei confronti delle proprie responsabilità per le imprese committenti;

    con tale misura, basterebbe il riconoscimento di un «marchio filiera certificata» e il conseguente inserimento in un registro del Ministero delle imprese e del made in Italy per permettere all'impresa capofila di vedersi riconosciuta la disciplina escludente della responsabilità degli enti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, lasciando i lavoratori senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dovuto, in caso di sfruttamento dimostrato in giudizio. Una misura che, come dichiarato dallo stesso presidente della Camera nazionale della moda italiana, non è stata richiesta dalle imprese e non servirà;

    si tratta di una iniziativa che evidenzia la volontà di proteggere i più forti, «condonando» o prevedendo «scudi» per chi viola le regole al prezzo di mettere a repentaglio beni comuni, come la sicurezza e la dignità dei lavoratori;

    una misura che, nel frattempo, è stata disconosciuta anche dallo stesso Ministro per le imprese e il made in Italy,

impegna il Governo

a provvedere, per quanto di competenza, affinché sia scongiurata l'adozione di misure che accentuerebbero i rischi per la salute dei lavoratori e la diffusione dell'illegalità nella filiera della moda.
9/2736/7. Guerra, Scotto, Carotenuto, Provenzano, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;

    vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;

    con riguardo al badge è assolutamente dirimente il fatto che lo stesso rechi, oltre agli elementi identificativi del dipendente, anche l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; sarebbe inoltre necessario chiarire se questo badge sia reso disponibile al lavoratore solo tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), nel qual caso la disposizione avrebbe una portata limitata ed escluderebbe tante aziende,

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  rendere la tessera/badge obbligatoria e disponibile a tutti i lavoratori e non solo tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa);

  ampliare le informazioni recate nella tessera/badge, includendovi i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro e in caso di subappalto la relativa autorizzazione, il livello di inquadramento professionale, la formazione certificata posseduta, gli orari di ingresso e uscita dal cantiere, la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa, la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta;

  contemplare che il mancato possesso della stessa nei luoghi di lavoro si configuri come grave violazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
9/2736/38. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;

    vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;

    con riguardo alla sospensione della patente in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, sarebbe stato auspicabile prevedere che la sospensione per 12 mesi consegua come fatto dovuto nelle more di accertare i fatti;

    quanto alla trasmissione delle competenti procure della Repubblica all'Ispettorato nazionale del lavoro delle informazioni «necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.» rischia di fatto di aggravare le procedure tenuto conto che oggi la facoltà di sospensione compete esclusivamente all'INL,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale:

  la sospensione della patente per 12 mesi consegua come atto dovuto nelle more dell'accertamento dei fatti;

  le competenti procure della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettano tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro – a cui compete comunque procedere alla sospensione della patente in base alle informazioni in proprio possesso – qualsiasi informazione utile sia in loro possesso.
9/2736/39. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti/ritenuti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 3 del provvedimento all'esame modifica alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e si prevede che un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;

    il sistema della patente a punti o a crediti, senza un adeguato rafforzamento del sistema sanzionatorio rischia di non incidere affatto sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

    la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al comma 445 dell'articolo 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori; in particolare, la lettera d) del predetto comma stabilisce l'aumento del 20 per cento degli importi previsti da:

     articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero;

     articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;

     articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;

     commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

    le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di azioni amministrative o penali per i medesimi illeciti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a inasprire le sanzioni per violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incrementando le percentuali indicate in premessa relative agli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
9/2736/40. Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 4 del provvedimento all'esame oltre a prevedere solo 300 nuove assunzioni di ispettori del lavoro nel triennio 2026-2028, attraverso concorsi pubblici regionali con possibilità di scorrimento di graduatorie tra regioni, incrementa le posizioni dirigenziali dell'INL (da 8 a 10 dirigenti generali e da 94 a 100 dirigenti non generali), tagliando al contempo l'organico nell'area Assistenti per finanziare parte delle nuove posizioni dirigenziali; aumenta inoltre di 100 unità anche il contingente dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro;

    per le predette assunzioni si stanziano quindi risorse pluriennali pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027;

    la predetta disposizione, nell'economia dell'intero provvedimento appare la più significativa tuttavia il piano assunzionale continua ad essere gravemente insufficiente; la misura presenta oltretutto diverse criticità: un eccessivo sbilanciamento verso il vertice laddove si aumentano i dirigenti a discapito degli assistenti ossia della forza operativa che serve sul territorio; inoltre, il piano assunzionale oltre ad essere insufficiente a soddisfare il fabbisogno (servirebbero infatti migliaia di ispettori!) è diluito nel tempo (arco triennale: dal 2026 al 2028) come se i quotidiani e perduranti incidenti e morti sul lavoro non richiedano un intervento urgente;

    la Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con la Deliberazione n. 44 dell'11 giugno 2025, al punto 4.1.1, ha posto in evidenza che l'Ispettorato nazionale del lavoro, pur tenendo conto del notevole miglioramento dei risultati conseguiti, presenta attualmente una prima difficoltà legata al numero degli ispettori operanti sul territorio, 4.584 unità, numero che deve necessariamente raccordarsi con l'alto numero di imprese che, in Italia era, nel 2022, pari a 1.021.618, secondo ISTAT, anche solo considerando le sole imprese con almeno tre dipendenti; a questa prima difficoltà si aggiunge poi quella legata alla necessità che l'Ispettorato ha oggi di continuare a distogliere un numero cospicuo di Ispettori ordinari (circa 900) dall'attività ispettiva per assegnarli compiti di tipo amministrativo;

    è dunque necessario un significativo rafforzamento numerico degli Ispettori di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica, accompagnato anche dal rafforzamento numerico delle figure amministrative dell'INL che completano e mettono in pratica l'iter ispettivo, senza dover distogliere dai loro incarichi gli ispettori di vigilanza;

    la stessa delibera della Corte dei conti ha altresì raccomandato un intervento legislativo che introduca la corresponsione di una indennità legata alla mansione di polizia giudiziaria svolta dagli ispettori di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza e un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli stessi ispettori,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  incrementare le assunzioni da destinare alle attività ispettive;

  riconoscere agli ispettori incaricati della vigilanza ordinaria un'indennità connessa allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, nonché un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute;

  desistere dall'incrementare i dirigenti a discapito degli assistenti ossia della forza operativa che serve sul territorio.
9/2736/41. Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    il numero degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti mortali sul lavoro permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza e, pertanto, il potenziamento degli organici della magistratura e del personale ispettivo rappresenta condizione essenziale per rendere effettivo il nuovo sistema di tutela;

    la crescente complessità dei processi produttivi e la frammentazione dei modelli organizzativi richiedono una maggiore capacità di coordinamento investigativo nella trattazione dei reati che attengono all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

    appare pertanto necessario istituire la figura del Procuratore nazionale del lavoro, con funzioni di impulso, coordinamento, vigilanza e avocazione nei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con lo scopo di garantire uniformità, tempestività ed efficacia delle indagini, promuovendo la cooperazione tra procure distrettuali, forze di polizia giudiziaria, Ispettorato nazionale del lavoro, servizi sanitari territoriali e Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    l'istituzione della Procura nazionale del lavoro risponde a un'esigenza consolidata nel dibattito parlamentare e istituzionale, riprendendo contenuti già presentati in precedenti iniziative legislative,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  istituire la Procura nazionale del lavoro e le correlate direzioni distrettuali, garantendo adeguate risorse finanziarie, strumentali e organizzative per il funzionamento delle nuove strutture, in particolare per l'incremento delle piante organiche della magistratura, degli uffici di procura e del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

  promuovere la massima integrazione operativa tra Direzione nazionale, direzioni distrettuali, servizi delle ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre amministrazioni competenti, anche attraverso protocolli e piattaforme condivise per lo scambio dei dati;

  sviluppare attività di formazione specialistica per magistrati, forze di polizia giudiziaria, ispettori del lavoro e personale sanitario dei servizi territoriali, finalizzata al miglioramento delle competenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza sul lavoro.
9/2736/42. Giuliano, Barzotti, Gribaudo, Scotto, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    il numero degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti mortali sul lavoro permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza;

    le misure adottate con il provvedimento all'esame sono comunque caratterizzate da estemporaneità e non adeguatamente coordinate e tantomeno finanziate;

    occorre invece definire e adottare un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo un coordinamento efficace tra tutte le amministrazioni coinvolte, realizzando programmi strutturati di formazione continua, accessibili in particolare a micro e piccole imprese, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai preposti, valorizzando la formazione partecipata e il ruolo dei rappresentanti territoriali, sostenendo altresì l'attivazione di sportelli territoriali di assistenza tecnica gratuita e assicurando risorse adeguate e personale qualificato per fornire supporto operativo a imprese e lavoratori,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire e adottare, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che includa:

  il finanziamento di programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

  l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, a supporto delle imprese e dei lavoratori;

  la previsione di modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto;

  il rafforzamento delle politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori;

  la disciplina del diritto di autotutela e strumenti efficaci di prevenzione delle condotte vessatorie, incluse campagne nazionali, moduli formativi obbligatori, codici di comportamento e programmi specifici per la gestione dei conflitti nei luoghi di lavoro;

  il potenziamento delle risorse economiche e del personale dei servizi ispettivi e delle strutture preposte.
9/2736/43. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame introduce varie modifiche al Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), riguardanti prevenzione, formazione e DPI;

    più in particolare, quanto alla formazione, l'INAIL, dal 2026, trasferisce, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, almeno 35 milioni annui al Fondo sociale per occupazione e formazione per progetti formativi sulla sicurezza, anche con tecnologie immersive (VR/AR); l'INAIL, ad invarianza finanziaria, può inoltre finanziare la formazione nei settori ad alto rischio (edilizia, logistica, trasporti), aiutare PMI nell'acquisto di DPI innovativi e intelligenti, finanziare campagne di sensibilizzazione nelle scuole sull'educazione alla sicurezza (anche per infortuni in itinere), introdurre misure anti-violenza nei luoghi di lavoro; si introduce altresì l'obbligo di registrare la formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore (con collegamento alla piattaforma SIISL) e si dispongo taluni aggiornamenti su controlli per tossicodipendenza e alcol-dipendenza e sugli obblighi più precisi per DPI e sistemi anticaduta;

    il trasferimento di 35 milioni dall'INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione per progetti formativi sulla sicurezza, letto congiuntamente con il successivo articolo 11 che consente all'INAIL di effettuare anticipazioni di cassa da tutte le gestioni, rischia di esporre l'INAIL ad una pericolosa instabilità finanziaria e di depotenziare l'istituto dal suo primario ruolo nella prevenzione diretta e nei risarcimenti;

    complessivamente l'intervento su «formazione e prevenzione» si limita ad essere «promosso», oltretutto ad invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, senza che sia assicurata una formazione obbligatoria, verificabile, certificata; parimenti anche con riguardo alle campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche;

    la formazione per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori è rinviata alla contrattazione collettiva ed è comunque «proporzionata» alla dimensione dell'impresa; infine, il riferimento per la formazione a tecnologie immersive, cioè che offrono esperienze multisensoriali, sembrerebbe essere finalizzato ad avvantaggiare grandi enti formativi, con il rischio di monopolizzare la formazione;

    in Italia, oltre il 90 per cento delle imprese occupa fino a 15 dipendenti pertanto risulta indispensabile prevedere anche per tali imprese un obbligo di aggiornamento periodico della formazione, stabilendo per legge un monte ore minimo, prevedendo che la contrattazione collettiva potrà intervenire esclusivamente in senso migliorativo, definendo modalità e contenuti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a reperire risorse congrue per:

  realizzare interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;

  realizzare una formazione obbligatoria in materia prevenzionale nonché campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche;

  equiparare la durata della formazione in materia di salute e sicurezza per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori e di quelle con più di 15 dipendenti ovvero definire i requisiti minimi della formazione per tutte le predette imprese la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per tutte le imprese che occupano fino a 50 lavoratori;

  istituire un Fondo nazionale dedicato al finanziamento di iniziative di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alimentato dagli introiti provenienti dalle sanzioni per violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente, trasformando così una penalità economica in uno strumento di prevenzione attiva.
9/2736/44. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame introduce varie modifiche al Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), riguardanti prevenzione, formazione e DPI; tuttavia, non si rileva alcun intervento incisivo finalizzato a favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro;

    occorre destinare risorse adeguate e dedicate per il finanziamento degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, in linea con la normativa europea e con gli obiettivi di inclusione attiva; tali risorse potrebbero essere alimentate dai proventi delle sanzioni sulla sicurezza per essere destinate ad interventi concreti di adattamento delle postazioni, tecnologie assistive, smart working, eliminazione delle barriere e formazione dedicata, prevenendo il rischio di esclusione lavorativa, riduzione e abbandono forzato del posto di lavoro per sopravvenuta inidoneità,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  reperire risorse congrue per istituire un Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro, da alimentare con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di irregolarità;

  destinare risorse congrue per il finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a: adattamento e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro per lavoratori con disabilità o limitazioni funzionali; modifica degli orari di lavoro, riorganizzazione dei processi produttivi e delle mansioni, anche attraverso lavoro agile e soluzioni digitali; acquisto di ausili, strumenti ergonomici e tecnologie assistive; interventi strutturali e architettonici volti a eliminare barriere e aumentare l'accessibilità degli ambienti di lavoro; azioni di formazione specifica rivolta a datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti sulle buone pratiche di accomodamento ragionevole.
9/2736/45. Di Lauro, Barzotti, Gribaudo, Grippo, Scotto, Furfaro, Guerra, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 7 del provvedimento all'esame interviene sulla tutela degli studenti impegnati nei percorsi di scuola-lavoro (PCTO), chiarendo, con riguardo all'assicurazione INAIL, che gli studenti sono coperti anche durante il tragitto casa-luogo di tirocinio e ritorno ed introducendo il divieto di impiegare nelle convenzioni scuola-impresa gli studenti in «lavorazioni ad elevato rischio» come individuate nel DVR aziendale;

    la disposizione appare, oltre che tardiva (interviene dopo morti e incidenti sul lavoro degli studenti Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta), anche insufficiente poiché generica, senza controlli e senza sanzioni chiare e poiché demanda la valutazione del rischio «elevato» al DVR aziendale e non ad un organo terzo (es. l'INAIL), senza disciplinare alcuna verifica pubblica o certificazione; non si contempla, al contrario, e come più volte richiesto, una riforma strutturale dei PCTO e del modello stesso di alternanza scuola-lavoro così com'è oggi, diventato negli anni una forma di sfruttamento mascherato e di lavoro non retribuito,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte prevedere che le imprese ospitanti i PCTO, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono comunque essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della certificazione UNI di cui all'articolo 10 del medesimo provvedimento.
9/2736/46. Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 8 del provvedimento all'esame prevede, dal 1° gennaio 2026, l'erogazione di borse di studio agli orfani di persone decedute per incidenti sul lavoro o malattie professionali da parte dell'INAIL esente da ogni imposizione fiscale;

    gli importi delle borse sono di 3.000 euro per primaria e medie, 5.000 euro per superiori e IeFP e 7.000 euro per università, AFAM, ITS; i requisiti richiesti sono la frequenza con profitto del corso, l'effettuazione della domanda entro 60 giorni dalla fine dell'anno scolastico/accademico ed entro limiti di età INAIL già previsti; la misura è prevista nel limite di spesa di 26 milioni annui dal 2026 finanziati sottraendo 37,15 milioni al Fondo sociale per occupazione e formazione;

    le domande sono accolte in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi: indubbiamente la disposizione è condivisibile nella misura in cui intende fornire un supporto economico ai figli delle vittime del lavoro; tuttavia anche questa misura appare tardiva e minimale ed arriva dopo anni di richieste ignorate; le risorse sono comunque insufficienti e anche le domande sono a numero chiuso non idonee a soddisfare una platea potenziale che riguarda ogni anno migliaia di morti sul lavoro e di malati professionali e i loro familiari;

    accogliere solo chi arriva prima (click-day) è ingiusto e immorale; tra l'altro la misura si finanzia tagliando 37,15 milioni/anno al Fondo sociale per occupazione e formazione che tradotto significa sacrificare la formazione ai lavoratori (anche sulla salute e sicurezza!) per dare ai figli dei lavoratori deceduti, sacrificando prevenzione e opportunità per altri lavoratori,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sopprimere il cosiddetto click-day, incrementando significativamente le risorse per le borse di studio agli orfani di persone decedute per incidenti sul lavoro o malattie professionali.
9/2736/47. Orrico, Amato, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 11 del provvedimento all'esame prevede consente, dal 1° gennaio 2026, anticipazioni di cassa tra tutte le gestioni assicurative INAIL;

    la disposizione appare molto critica perché a fronte di una presunta flessibilità gestionale in realtà si rischia di esporre pericolosamente l'INAIL dal punto di vista economico e finanziario;

    la misura sembrerebbe finalizzata a rendere l'INAIL una sorta di «banca interna» allo Stato per le necessità che non riesce a sostenere, con il rischio di mettere in pericolo le gestioni finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; di fatto si mette a rischio di alterazione l'autonomia finanziaria delle gestioni;

    ogni gestione assicurativa dell'INAIL (es. Industria, Agricoltura, Medici radiologi, Navigazione, ecc.) ha un proprio equilibrio finanziario, con entrate (premi assicurativi) e uscite (indennizzi e prestazioni) riferite a specifiche categorie di lavoratori; se una gestione attinge frequentemente fondi da un'altra si rischia di compromettere la trasparenza dei conti e si riduce l'autonomia contabile di ciascuna gestione;

    le anticipazioni sono pensate come temporanee; tuttavia, se una gestione è strutturalmente in deficit, la misura potrebbe diventare una copertura stabile e non occasionale, di fatto mascherando squilibri strutturali o gestioni inefficienti e questo andrebbe contro i princìpi di una sana gestione finanziaria pubblica che dovrebbero caratterizzare la contabilità pubblica dello Stato e di qualsiasi ente pubblico; si fa presente che le somme anticipate devono essere restituite e qualora la gestione beneficiaria non riuscisse a farlo nei tempi previsti, si creerebbe un trascinamento del debito interno tra le diverse gestioni, generando anche un problema di liquidità anche per la gestione che aveva fornito le risorse;

    si sottolinea come la misura determina un rilevante rischio di riduzione della trasparenza contabile poiché l'uso delle anticipazioni può rendere più difficile monitorare lo stato finanziario reale di ciascuna gestione e i flussi di cassa «incrociati» possono mascherare disavanzi anche importanti; oltretutto, trattandosi di risorse pubbliche a destinazione vincolata, occorre verificare se l'uso improprio o non motivato di anticipazioni possa essere oggetto di rilievi della Corte dei conti oppure generare responsabilità amministrativo-contabile per i dirigenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della misura indicata in premessa con l'adozione delle iniziative normative di competenza volte a prevedere l'acquisizione di un preventivo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, comunque riferendo puntualmente al Parlamento sulle anticipazioni di cassa tra tutte le gestioni assicurative INAIL effettuate in ciascun anno.
9/2736/48. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 14-bis del provvedimento all'esame – introdotto in sede referente – amplia la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei lavoratori fragili;

    l'articolo eleva inoltre per talune convenzioni dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità, consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro; viene previsto che anche gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le società benefit siano inserite nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate le predette convenzioni;

    la norma ha sicuramente un impatto limitato e non incide in maniera sostanziale con riferimento ai profili di rafforzamento della sicurezza sul lavoro per la categoria dei lavoratori fragili individuata come beneficiaria della misura;

    i lavoratori fragili, definiti in base a condizioni di salute che li espongono a un rischio maggiore di complicanze o aggravamenti, necessitano di misure di tutela rafforzate in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro;

    i cambiamenti nelle dinamiche produttive, l'aumento delle patologie croniche, l'invecchiamento della popolazione lavorativa e l'emergere di nuove tipologie di rischio richiedono un aggiornamento costante delle politiche pubbliche di prevenzione e protezione nei confronti dei soggetti fragili;

    è essenziale rafforzare il coordinamento tra datori di lavoro, medici competenti, servizi di prevenzione delle ASL, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e Ispettorato nazionale del lavoro affinché le valutazioni dei rischi e le misure di tutela risultino pienamente coerenti con le condizioni individuali dei lavoratori fragili;

    la prevenzione primaria, la flessibilità organizzativa, il lavoro agile, la personalizzazione delle mansioni e la formazione mirata costituiscono strumenti fondamentali per garantire continuità lavorativa senza esposizione a rischi non compatibili con le condizioni di salute,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire il ricorso a modalità flessibili di organizzazione del lavoro, tra cui lavoro agile, orari rimodulati, mansioni compatibili e strumenti digitali, al fine di consentire ai lavoratori fragili la continuità lavorativa senza compromissione della salute, sostenendo le imprese, in particolare micro e piccole, attraverso incentivi, voucher o strumenti tecnici e formativi per l'adattamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi alle esigenze dei lavoratori fragili.
9/2736/49. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

    l'articolo 15 del provvedimento all'esame dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adottino linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti;

    si rinvia ad un successivo decreto le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni;

    nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì precisato che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL; il tutto ad invarianza finanziaria;

    la misura è critica poiché di fatto non introduce alcun obbligo e nessuna sanzione per le imprese che non comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni; inoltre il limite di 15 dipendenti esclude migliaia di piccole imprese dove avvengono molti incidenti,

impegna il Governo

al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare la verifica del livello di rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad adottare un indicatore di valutazione delle imprese, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la misurazione del rispetto dei livelli di prestazione di sicurezza, consapevolezza e conoscenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese.
9/2736/50. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato;

    con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) si assiste a un cambiamento significativo della figura del RUP, ora Responsabile unico del progetto, investito di funzioni molto complesse sia sotto il profilo procedurale che della responsabilità, finalizzate ad assicurare la piena realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini, dei costi e della qualità preventivati nel contratto, compresa la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;

    l'articolo 8, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore;

    il richiamo alla centralità della sicurezza nei cantieri pubblici e al ruolo chiave della figura del RUP sono stati evidenziati dalle linee guida ANAC e dalle recenti pronunce della Corte di cassazione penale che ne ha sottolineato la posizione di garanzia non solo nella fase di progettazione dei lavori ma anche durante il loro svolgimento;

    le funzioni del RUP sono di fatto sempre più assimilate a quello proprie di un Project Manager dell'appalto, in grado di gestire i progetti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici delle stazioni appaltanti;

    a tal fine sono richiesti requisiti di professionalità e competenza specifiche, soprattutto per gli appalti particolarmente complessi che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, o per acquisti attinenti a prodotti o servizi con particolari caratteristiche tecniche;

    tali competenze devono includere anche la gestione informativa digitale, mediante piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti, garantendo una adeguata trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

    sono dunque sempre più numerose le procedure di appalto in cui viene richiesta la presenza di figure professionali con specifiche competenze di Project Management;

    oggi tale ruolo appare tanto più rilevante in considerazione dell'urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR che impongono il rispetto dei tempi di realizzazione e delle «performance» degli interventi, e richiedono il rispetto di condizioni vincolanti imponendo alle pubbliche amministrazioni un controllo rigoroso dell'iter di realizzazione dei progetti;

    la professione del Project Manager in Italia è normata dalla legge n. 4 del 2013, che regolamenta le professioni non ordinistiche. La legge prevede, tra l'altro, la possibilità di attestare, attraverso associazioni professionali iscritte in apposito albo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, la qualità dei servizi offerti attraverso l'emissione di un «Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi quale project manager»;

    inoltre, su iniziativa delle associazioni professionali, l'Italia, prima in Europa, con la norma UNI 11648 ha definito le competenze specifiche che un Project Manager, e dunque un RUP, deve possedere per gestire i progetti che gli vengono assegnati, indicando quali criteri debbano essere seguiti dagli Organismi di Certificazione accreditati da Accredia;

    gli strumenti principali per comprovare legalmente la competenza acquisita da un RUP, o da un consulente dello stesso, dovrebbe quindi essere l'Attestato di Qualità rilasciato da una Associazione Professionale sul registro del Ministero delle imprese e del made in Italy e/o una certificazione UNI 11648 rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia che attesti la conformità di tali competenze alla norma Uni;

    nonostante la recente normativa fornisca indicazioni chiare in materia, le stazioni appaltanti continuano a seguire criteri difformi per la definizione dei requisiti professionali richiesti nelle gare pubbliche per il ruolo di Project Manager e a non prendere in considerazione gli elenchi previsti dalla legge n. 4 del 2013 e presenti sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, con conseguenti effetti in termini di qualità e standard dei servizi erogati;

    considerata la peculiarità del ruolo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) negli appalti pubblici e l'importanza dei compiti ad esso assegnati anche in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire:

  a) che negli appalti pubblici il Responsabile Unico di Progetto (RUP) sia dotato della formazione e delle competenze necessarie per svolgere le ampie funzioni di garanzia in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore;

  b) che le stazioni appaltanti nei capitolati di gara in cui viene richiesta la presenza di figure professionali di Project Manager si conformino alla normativa di cui in premessa per garantire il possesso di una qualificazione adeguata, idonea a garantire, oltre alla qualità negli appalti pubblici e alla corretta gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera, un'adeguata osservanza della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
9/2736/51. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, nonostante il richiamo ai presupposti di necessità e urgenza, risponde tardivamente e in maniera del tutto insufficiente al dramma della perdurante mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una visione strategica e di fondi adeguati a sostegno delle misure contenute nel decreto;

    il numero degli infortuni mortali sul lavoro, delle malattie professionali e degli incidenti permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza così come di repressione delle condotte gravemente colpose;

    dagli ultimi dati ufficiali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai 2024, forniti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), emerge infatti un quadro complesso che richiede a tutti gli attori coinvolti un'attenzione maggiore al tema cruciale della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

    nel 2024 sono arrivate all'INAIL 589.571 denunce di infortunio con un aumento dello 0,7 per cento sul 2023 e tra queste 1.090 hanno riguardato casi mortali, con una crescita del 4,7 per cento sull'anno precedente;

    gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;

    a fronte di questi numeri impressionanti, le pene comminate ai responsabili della mancata osservanza delle previsioni di legge in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono pochissime e spesso irrilevanti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre nel codice penale le fattispecie autonome e specifiche del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali, in caso di gravi violazioni dolose o colpose delle norme antinfortunistiche, favorendo, per quanto di competenza, il rapido esame di quelle proposte di legge già depositate sul tema, rafforzando, al contempo, le attività di prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro, nonché la formazione in materia di salute e sicurezza, al fine di ridurre in modo strutturale il fenomeno degli infortuni mortali.
9/2736/52. Carotenuto, Barzotti, Tucci, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, nonostante il richiamo ai presupposti di necessità e urgenza, risponde tardivamente e in maniera del tutto insufficiente al dramma della perdurante mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una visione strategica e di fondi adeguati a sostegno delle misure contenute nel decreto;

    tra i fattori di rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro non affrontati dal decreto in esame vi è quella legata agli effetti dannosi che comportano le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), riconosciuti dalla comunità scientifica come gravi contaminanti ambientali;

    per i loro effetti dannosi, tali sostanze costituiscono una questione prioritaria di salute pubblica e tutela dei lavoratori, soprattutto per coloro che risultano impiegati nei settori industriali che utilizzano tali sostanze e quelli operanti in aree interessate da contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, determinando un rischio professionale spesso sottovalutato o non adeguatamente regolamentato;

    l'attuale quadro normativo nazionale non garantisce ancora un livello di tutela sufficiente e uniforme per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a PFAS, né prevede limiti stringenti e misure di prevenzione adeguate nei luoghi di lavoro;

    appare, dunque, urgente e non rinviabile l'esigenza di regolamentare in Italia tutte le sostanze perfluorurate, nella direzione sia di un ulteriore abbassamento dei loro valori limite nelle acque a uso potabile sia della derivazione di valori limite di emissione di tutte le sostanze PFAS nell'ambiente per ogni singola matrice (acqua, aria e altro),

impegna il Governo

al fine di completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame:

  ad adottare, con urgenza, ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti, direttamente o indirettamente, a sostanze poli e perfluoroalchiliche, prevedendo specifici obblighi di valutazione del rischio, monitoraggio ambientale e biologico e sorveglianza sanitaria, nonché il riconoscimento della malattia professionale da esposizione a PFAS, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori coinvolti nei cicli produttivi interessati;

  a rafforzare i controlli e le attività ispettive nei luoghi di lavoro e nei siti industriali a rischio di contaminazione da PFAS, assicurando l'effettiva applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  a garantire la piena informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'esposizione ai PFAS, nonché il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nei processi di valutazione e prevenzione del rischio.
9/2736/53. Ilaria Fontana, Simiani, Fornaro, Vaccari, Romeo, Iaria, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene in materia di prevenzione e di formazione, attribuendo all'INAIL un ruolo centrale nella promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

    la tutela della salute dei lavoratori comprende anche i rischi psicosociali, quali lo stress lavoro-correlato, le molestie e le violenze, che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sul benessere organizzativo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 5, con ulteriori iniziative urgenti di competenza volte a garantire che gli interventi formativi promossi dall'INAIL includano in modo sistematico e strutturato anche i rischi psicosociali, con particolare riferimento allo stress lavoro-correlato, alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro.
9/2736/54. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    Poste Italiane S.p.A. rappresenta una delle principali aziende a partecipazione pubblica del Paese e svolge un ruolo strategico nell'erogazione di servizi essenziali per cittadini e imprese, che spaziano dalla gestione della corrispondenza e delle spedizioni ai servizi finanziari, assicurativi, di telefonia, alla gestione del contante e dei sistemi di pagamento;

    Poste Italiane registra anche per questo anno 2025, ricavi record. In particolare, per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto sale dell'11,2 per cento, con ricavi nei primi nove mesi pari a 9,6 miliardi, in crescita del 4 per cento su base annua, ed un risultato operativo (Ebit) adjusted in crescita del 10 per cento a 2,5 miliardi;

    l'ampiezza e la complessità delle attività svolte da Poste Italiane richiedono l'impiego di un numero considerevole di lavoratrici e lavoratori, operanti sia presso sportelli e uffici di prossimità sia sul territorio, in particolare attraverso figure fondamentali quali portalettere e corrieri;

    con specifico riferimento a queste ultime due categorie di lavoratori, risulterebbero, da organi di informazione, numerose segnalazioni e denunce da parte di lavoratori ed ex lavoratori di Poste Italiane in merito a una grave e diffusa carenza di attenzione da parte dell'azienda in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

    tali criticità sono state documentate anche dal servizio giornalistico della trasmissione Report, andato in onda il 23 febbraio 2025, nel quale vengono mostrate immagini di mezzi aziendali vetusti, in cattivo stato di manutenzione e con pneumatici usurati, inadatti alla circolazione stradale, ma nonostante ciò regolarmente utilizzati per le attività di recapito, esponendo i lavoratori a rischi elevatissimi;

    i portalettere denunciano, inoltre, turni di lavoro eccessivamente gravosi e carichi di lavoro ben oltre i limiti consentiti, condizioni che incidono negativamente sulla lucidità e sulla sicurezza dei lavoratori stessi, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti;

    secondo i dati disponibili, dal 2017 a oggi si sarebbero verificati oltre 40.000 infortuni sul lavoro all'interno di Poste Italiane, di cui circa il 75 per cento a carico dei portalettere, infortuni riconducibili non solo all'esposizione ai pericoli della strada con mezzi spesso inadeguati, ma anche a una formazione insufficiente o del tutto assente in materia di sicurezza;

    molti di tali infortuni sono stati di particolare gravità, fino a esiti mortali, come nel caso di Francesco Rossi, giovane portalettere di 21 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale il 18 marzo 2022;

    ulteriori profili di grave responsabilità emergono anche in relazione alla carenza di dispositivi di primo soccorso nei luoghi di lavoro: il 2 dicembre 2025, presso un centro logistico di Poste Italiane a Modena che conta circa 150 dipendenti, un lavoratore colpito da infarto ha perso la vita sembrerebbe anche a causa dell'assenza di un defibrillatore, nonostante negli anni precedenti i lavoratori avessero presentato una specifica petizione all'azienda per la sua installazione;

    tali episodi evidenziano come, nonostante i risultati economici record e gli ingenti utili realizzati dall'azienda, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non appaiano essere considerate una priorità adeguata da parte di Poste Italiane,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a individuare, per quanto di competenza, interventi specifici su quanto segnalato in premessa al fine di verificare e, ove necessario ristabilire, il rispetto delle disposizioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
9/2736/55. Auriemma, Carotenuto, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;

    sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;

   considerato che:

    l'articolo 7 del provvedimento all'esame interviene sulla tutela degli studenti impegnati nei percorsi di scuola-lavoro (PCTO), chiarendo, con riguardo all'assicurazione INAIL, che gli studenti sono coperti anche durante il tragitto casa-luogo di tirocinio e ritorno ed introducendo il divieto di impiegare nelle convenzioni scuola-impresa gli studenti in «lavorazioni ad elevato rischio» come individuate nel DVR aziendale;

    la disposizione appare, oltre che tardiva (interviene dopo morti e incidenti sul lavoro degli studenti Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta), anche insufficiente poiché generica, senza controlli e senza sanzioni chiare, poiché demanda la valutazione del rischio «elevato» al DVR aziendale e non ad un organo terzo (ad esempio l'INAIL), senza disciplinare alcuna verifica pubblica o certificazione; non si contempla, al contrario, e come più volte richiesto, una riforma strutturale dei PCTO e del modello stesso di alternanza scuola-lavoro così com'è oggi, diventato negli anni una forma di sfruttamento mascherato e di lavoro non retribuito,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la massima tutela per gli studenti e le studentesse rimuovendo qualsiasi possibilità di sfruttamento mascherato e salvaguardando la missione educativa e formativa della scuola, prediligendo sempre percorsi scuola-lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche.
9/2736/56. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento e trova la sua disciplina organica nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 37 prevede specifici obblighi formativi a carico del datore di lavoro;

    la tempestività e l'effettività della formazione rappresentano condizioni essenziali per prevenire infortuni e malattie professionali, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata rotazione del personale, impiego di lavoratori giovani, stagionali o con ridotta esperienza lavorativa;

    in alcuni comparti, come quello edile, è già prevista da tempo la possibilità di svolgere una parte rilevante della formazione in materia di salute e sicurezza prima dell'accesso al cantiere (cosiddette «16 ore»), così come l'ordinamento conosce l'istituto delle visite sanitarie preassuntive, proprio al fine di garantire che il lavoratore sia idoneo e consapevole dei rischi sin dal primo giorno di attività;

    la possibilità di svolgere, in tutto o in parte prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la formazione di base e, ove possibile, quella specifica prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 consentirebbe: una gestione più efficiente degli obblighi formativi in capo alle imprese, l'inserimento fin dal primo giorno di attività di lavoratori già consapevoli dei rischi connessi alle mansioni, la riduzione del periodo in cui il lavoratore opera, di fatto, con un livello di formazione non ancora pienamente adeguato,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tutto o in parte, anche in fase di assunzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti già adeguatamente formati e di ridurre il rischio infortunistico nei primi mesi di attività.
9/2736/57. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, attuato, tra l'altro, attraverso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 28 disciplina i contenuti della valutazione dei rischi;

    la legge 15 gennaio 2021, n. 4, ha ratificato ed eseguito la Convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, impegnando il nostro Paese ad adottare misure specifiche per prevenire e contrastare tali fenomeni in tutti i settori lavorativi;

    la Convenzione OIL n. 190 prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano a integrare le politiche e i sistemi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro includendo la violenza e le molestie tra i rischi oggetto di prevenzione e protezione;

    la violenza e le molestie sul lavoro, incluse quelle di genere, costituiscono un rischio grave per la salute fisica e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori, colpendo, in particolare, gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici (ad esempio per genere, età, condizione di disabilità, appartenenza etnica, tipologia di contratto, mansioni a contatto con il pubblico) e richiedendo quindi un'attenzione mirata nella fase di valutazione dei rischi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad assicurare che la valutazione dei rischi includa in modo esplicito anche quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, comprese le situazioni di violenza e molestia sul luogo di lavoro, garantendo un quadro di indirizzo chiaro e omogeneo per rafforzare la prevenzione e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori.
9/2736/58. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo dichiarato di contrastare in modo più incisivo il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro;

    l'Ispettorato nazionale del lavoro, insieme alle strutture territoriali e in coordinamento con INAIL, INPS, servizi di prevenzione delle ASL e forze dell'ordine, svolge un ruolo centrale nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro e contrasto al lavoro sommerso e irregolare;

    molte realtà produttive presentano ancora criticità significative sotto il profilo della prevenzione, che rendono indispensabile una presenza ispettiva più capillare e strutturata;

    le organizzazioni sindacali e le principali istituzioni impegnate sul tema della sicurezza sul lavoro rilevano da tempo come il numero dei controlli effettuati ogni anno sui luoghi di lavoro risulti ancora insufficiente rispetto alla platea delle aziende attive sul territorio nazionale, anche a causa di carenze di organico, di turn over non pienamente compensato, nonché della necessità di costante aggiornamento professionale e tecnologico del personale ispettivo;

    il rafforzamento del sistema di vigilanza, e in particolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rappresenta uno strumento essenziale per dare concretezza alle misure di prevenzione previste dall'ordinamento, scoraggiare comportamenti elusivi e promuovere una reale cultura della sicurezza in tutte le filiere produttive;

    un'attività ispettiva più efficace, dotata di adeguate risorse umane, strumentali e tecnologiche e fondata su un coordinamento stabile tra le diverse amministrazioni competenti, contribuisce non solo alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma anche alla tutela delle imprese che rispettano le regole, garantendo condizioni di concorrenza leale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione iniziative normative finalizzate a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, potenziando le risorse umane e strumentali e favorendo un più efficace coordinamento operativo con gli altri soggetti competenti, al fine di incrementare la frequenza e l'efficacia dei controlli sui luoghi di lavoro.
9/2736/59. Del Barba.


   La Camera,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione iniziative normative finalizzate a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, potenziando le risorse umane e strumentali e favorendo un più efficace coordinamento operativo con gli altri soggetti competenti, al fine di incrementare la frequenza e l'efficacia dei controlli sui luoghi di lavoro.
9/2736/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, chiarendo che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'istruzione e della formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione, o da altro domicilio in cui si trovi lo studente, al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, nonché quelli occorsi nel tragitto inverso;

    il medesimo articolo 7 prevede inoltre che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possano contemplare l'adibizione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio;

    tali disposizioni rappresentano un importante rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro;

    analoghe esigenze di tutela sussistono anche per gli studenti e i giovani coinvolti in altre tipologie di percorsi formativi e di transizione verso il mondo del lavoro, quali gli stage obbligatori nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, i tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università, nonché le attività rivolte a neodiplomati e neolaureati finalizzate a favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le tutele assicurative previste dall'articolo 7 anche agli studenti che frequentano stage obbligatori nell'ambito dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università, nonché alle attività rivolte a neodiplomati e neolaureati finalizzate a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro.
9/2736/60. Manzi, Scotto, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame introduce il divieto di adibire gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro a lavorazioni ad elevato rischio, rafforzando in modo significativo le tutele in materia di salute e sicurezza;

    tale previsione si applica esclusivamente agli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, lasciando invece esclusi altri giovani che, nell'ambito di percorsi formativi obbligatori o professionalizzanti, svolgono attività analoghe all'interno di contesti lavorativi;

    in particolare, risultano privi della medesima tutela gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, gli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché i neodiplomati e i neolaureati coinvolti in attività formative finalizzate a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;

    tale esclusione determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile tra giovani che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe sotto il profilo dell'esposizione ai rischi nei luoghi di lavoro;

    la sicurezza e la tutela dell'integrità psicofisica dei giovani impegnati in percorsi formativi e di transizione verso il lavoro devono costituire un principio generale e non selettivo dell'ordinamento, tanto più in un contesto caratterizzato da un preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a estendere il divieto di impiego in attività e lavorazioni ad elevato rischio, previsto dall'articolo 7 per gli studenti dei percorsi di formazione scuola-lavoro, anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, agli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché ai neodiplomati e ai neolaureati coinvolti in attività formative finalizzate a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, al fine di garantire un livello uniforme e non discriminatorio di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2736/61. Orfini, Scotto, Manzi, Berruto, Iacono.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a estendere il divieto di impiego in attività e lavorazioni ad elevato rischio, previsto dall'articolo 7 per gli studenti dei percorsi di formazione scuola-lavoro, anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, agli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché ai neodiplomati e ai neolaureati coinvolti in attività formative finalizzate a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, al fine di garantire un livello uniforme e non discriminatorio di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2736/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Scotto, Manzi, Berruto, Iacono.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1520 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, DEL 23 DICEMBRE 2020, FATTO A ROMA IL 30 MAGGIO 2024 E A BERNA IL 6 GIUGNO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2593)

A.C. 2593 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

A.C. 2593 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.

A.C. 2593 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2593 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2593 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024;

    l'articolo 1 del Protocollo di modifica abroga e sostituisce il punto 2 dell'Accordo garantendo la possibilità al lavoratore di non rientrare al proprio domicilio nello Stato di residenza per un massimo di 45 giorni in anno civile e sottolineando che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile;

    i lavoratori frontalieri rappresentano una categoria di lavoratori importante per lo sviluppo dell'economia transfrontaliera, contribuendo al finanziamento delle casse dei comuni di frontiera italiani tramite i ristorni. La cifra dei ristorni ha toccato un record nel 2024: in totale, sommando il Cantone dei Grigioni, il Cantone Vallese e il Cantone Ticino, la compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri, lo scorso anno ha superato i 120 milioni di franchi;

    tuttavia, vi sono diversi problemi normativi che attengono ai lavoratori frontalieri, oggetto talvolta di provvedimenti discriminatori come l'introduzione della tassa della salute sui cosiddetti «vecchi frontalieri» (ovverosia coloro che hanno acquisito lo status di lavoratore frontaliero prima del 17 luglio 2023) ovvero la mancata erogazione dell'assegno unico familiare ai frontalieri residenti all'estero in ingresso in Italia a causa della mancata trasmissione dei dati tra gli Enti previdenziali italiani ed esteri. Vi sono, inoltre, diversi problemi applicativi riguardanti il riconoscimento dei contributi esteri ai fini della disoccupazione,

impegna il Governo

a presentare alle Camere una relazione sull'applicazione del Protocollo di modifica di cui al provvedimento in esame, anche al fine di adottare le opportune iniziative volte a facilitare le operazioni di dialogo con la Confederazione Svizzera ai fini della risoluzione delle problematiche concernenti il riconoscimento dei contributi versati all'estero ai fini della disoccupazione, prevedendo al contempo interventi sulla normativa nazionale, al fine di:

  riconsiderare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la cosiddetta tassa della salute, introdotta dall'articolo 1, commi 237-241, della legge di bilancio per l'anno 2024, e garantire pari condizioni a tutti i lavoratori frontalieri senza alcuna forma di discriminazione fiscale;

  garantire la piena applicazione della disciplina relativa all'erogazione dell'assegno unico familiare ai lavoratori frontalieri residenti all'estero in ingresso in Italia, anche tramite l'individuazione e la predisposizione di un sistema di trasmissione di dati tra i differenti enti previdenziali.
9/2593/1. Benzoni, Onori.