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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 14 gennaio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 gennaio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Caramanna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Caramanna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Caramanna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese» (2474) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Congedo.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti» (2543) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mollicone.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 gennaio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1731. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA» (approvato dal Senato) (2761).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri)

  S. 1622. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025» (approvato dal Senato) (2759) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti)

  STEFANI ed altri: «Disposizioni concernenti l'identificazione degli utenti delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea e la loro utilizzazione da parte dei minori, nonché modifiche all'articolo 7 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di iniziative formative rivolte alle famiglie» (2634) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 495).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2025 (Doc. CXL, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare, autorizzate, in data 27 maggio e 4 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, aggiornata al 31 dicembre 2025 (Doc. XCIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 13 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un velivolo in località Musi, Lusevera (Udine), il 29 aprile 2023;

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un velivolo in località Montessoro, Isola del Cantone (Genova), il 2 aprile 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione alle crisi sanitarie (COM(2025) 745 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final);

   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Orientamenti aggiornati per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2025) 798 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/006 BE/Audi (COM(2026) 2 final).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle criticità riscontrate nei mercati dell'editoria scolastica a esito dell'indagine conoscitiva IC57.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomina governativa.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Giuseppe Francesco Maria Marinello a Commissario straordinario del Governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1718 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2758)

A.C. 2758 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, reca disposizioni in materia di termini, condizioni procedurali e regole di fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, incidendo direttamente sulle modalità di accesso al beneficio fiscale da parte delle imprese;

    il credito d'imposta Transizione 5.0 costituisce uno strumento di politica industriale e fiscale, finalizzato a sostenere la modernizzazione del sistema produttivo mediante investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, l'adozione di tecnologie digitali avanzate e il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione ecologica e competitività;

    la misura, pur articolando l'intensità dell'incentivo in funzione del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito, si fonda su un'impostazione di carattere orizzontale, che applica aliquote uniformi sull'intero territorio nazionale senza prevedere elementi di modulazione collegati alla localizzazione geografica degli investimenti;

    tale impostazione non riflette pienamente le profonde differenze strutturali che caratterizzano il Paese, in particolare con riferimento ai comuni classificati in aree interne, montane o a bassa densità insediativa, nei quali le imprese operano presso contesti segnati da maggiori costi di approvvigionamento, minore dotazione infrastrutturale, limitata accessibilità ai servizi avanzati e una più elevata incidenza dei fattori di rischio economico e demografico;

    in tali territori, la realizzazione di investimenti per innovazione tecnologica ed efficientamento energetico, pur risultando decisiva ai fini della competitività e la sopravvivenza delle attività produttive locali, comporta un onere finanziario e organizzativo proporzionalmente più elevato rispetto alle aree maggiormente servite, con il rischio che l'attuale livello di incentivo non sia sufficiente a rendere economicamente sostenibili gli interventi necessari;

    la disciplina vigente del credito d'imposta Transizione 5.0, così come regolata dal disegno di legge di conversione in esame, non prevede attualmente alcun correttivo territoriale idoneo a tenere conto di tali asimmetrie, determinando una potenziale concentrazione dei benefici nelle aree caratterizzate da migliori condizioni infrastrutturali e da una maggiore capacità di investimento;

    l'ordinamento nazionale ed europeo, in diversi ambiti di incentivazione fiscale e di sostegno agli investimenti, contempla invece meccanismi di differenziazione dell'intensità di aiuto in funzione della localizzazione territoriale, al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e di favorire la convergenza tra aree forti e aree più fragili, in coerenza con i principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con le politiche di riequilibrio territoriale;

    in tale prospettiva, una modulazione territoriale dell'aliquota del credito d'imposta Transizione 5.0, limitata alle imprese aventi sede operativa nei comuni classificati come aree interne o montane, costituirebbe un intervento coerente con l'impianto della misura, in quanto inciderebbe esclusivamente sull'intensità dell'agevolazione fiscale senza alterare la tipologia degli investimenti ammissibili né la platea dei soggetti beneficiari;

    un simile correttivo permetterebbe di rafforzare l'effettiva capacità di investimento delle realtà produttive localizzate in contesti strutturalmente svantaggiati, favorendo una diffusione più equilibrata dei processi di transizione tecnologica ed energetica, contribuendo a evitare che le disparità territoriali si traducano in un utilizzo diseguale delle risorse pubbliche, destinate alla modernizzazione del sistema produttivo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche di carattere normativo, con relativo stanziamento delle ulteriori risorse necessarie, al fine di modificare la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, prevedendo una maggiorazione dell'aliquota applicabile agli investimenti realizzati da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati come aree interne o montane, quale strumento di modulazione dell'intensità dell'agevolazione fiscale, finalizzato a compensare gli svantaggi strutturali di tali territori, rafforzare la sostenibilità economica degli interventi di innovazione ed efficientamento energetico e garantire una distribuzione territorialmente più equilibrata dei benefici connessi alla transizione produttiva del Paese.
9/2758/1. Curti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzate ad accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione del sistema produttivo nazionale e il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici fissati a livello nazionale ed europeo;

    il decreto interviene sulla disciplina dei crediti d'imposta del Piano Transizione 5.0, riconoscendo agevolazioni alle imprese che effettuano investimenti in nuove strutture produttive idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici;

    il Piano Transizione 5.0, finanziato anche con risorse del PNRR, sostiene investimenti in tecnologie di innovazione ed efficienza energetica e in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, quali componenti essenziali dei processi di transizione energetica delle imprese;

    le biomasse costituiscono una fonte energetica rinnovabile riconosciuta e disciplinata dalla normativa europea e nazionale che stabiliscono i criteri di sostenibilità e requisiti prestazionali per l'accesso ai sistemi di incentivazione;

    l'autoproduzione di energia da biomasse, in forma termica ed elettrica, anche mediante cogenerazione ad alto rendimento, è ampiamente diffusa nel settore industriale e consente, in numerosi casi, il recupero e la valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti derivanti da altre lavorazioni, contribuendo in modo significativo agli obiettivi di economia circolare, sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni climalteranti;

    nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti in materia di Transizione 5.0 sono state avanzate proposte emendative volte a includere in modo esplicito gli impianti a biomasse tra gli investimenti agevolabili, senza che tali proposte abbiano trovato piena attuazione normativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ogni opportuna iniziativa, nel primo provvedimento normativo utile, volta a includere esplicitamente gli impianti di produzione di energia da biomasse, destinati all'autoproduzione energetica delle imprese e conformi ai criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa europea e nazionale, tra gli investimenti in beni materiali strumentali agevolabili dal Piano Transizione 5.0, assicurando che la relativa disciplina tenga conto delle specificità tecnologiche, ambientali e territoriali di tali impianti, anche ai fini dell'individuazione delle aree idonee e delle procedure autorizzative applicabili.
9/2758/2. Marino, Vaccari, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 175 del 2025 reca disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, perseguendo obiettivi di interesse nazionale e di transizione energetica;

    l'attuazione delle misure previste dal provvedimento richiede un costante coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche in considerazione delle specificità territoriali;

    l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili costituisce un passaggio rilevante ai fini di un corretto inserimento degli interventi nel contesto territoriale e paesaggistico;

    la ripartizione degli obiettivi regionali di produzione da fonti rinnovabili incide in modo differenziato sui territori, rendendo opportuno tenere conto delle diverse caratteristiche ambientali, infrastrutturali ed economiche;

    la legge delega n. 53 del 2021 ha indicato, tra gli indirizzi prioritari, la valorizzazione delle superfici già edificate o compromesse, al fine di contenere il consumo di suolo e tutelare il paesaggio e le aree agricole,

impegna il Governo:

   a proseguire e rafforzare il confronto istituzionale con le regioni e le province autonome, al fine di assicurare un'attuazione condivisa ed efficace delle disposizioni del decreto-legge all'esame;

   a promuovere, compatibilmente con il quadro normativo vigente, iniziative volte a valorizzare il ruolo della pianificazione territoriale nell'individuazione delle aree idonee;

   a monitorare gli effetti applicativi dei criteri di ripartizione degli obiettivi regionali di produzione da fonti rinnovabili e a valutarne l'eventuale aggiornamento, tenendo conto delle specificità dei diversi territori;

   a promuovere, nell'attuazione del provvedimento, il prioritario utilizzo di superfici già impermeabilizzate.
9/2758/3. Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 175 del 2025 reca disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, perseguendo obiettivi di interesse nazionale e di transizione energetica;

    l'attuazione delle misure previste dal provvedimento richiede un costante coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche in considerazione delle specificità territoriali;

    l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili costituisce un passaggio rilevante ai fini di un corretto inserimento degli interventi nel contesto territoriale e paesaggistico;

    la ripartizione degli obiettivi regionali di produzione da fonti rinnovabili incide in modo differenziato sui territori, rendendo opportuno tenere conto delle diverse caratteristiche ambientali, infrastrutturali ed economiche;

    la legge delega n. 53 del 2021 ha indicato, tra gli indirizzi prioritari, la valorizzazione delle superfici già edificate o compromesse, al fine di contenere il consumo di suolo e tutelare il paesaggio e le aree agricole,

impegna il Governo:

   a proseguire e rafforzare il confronto istituzionale con le regioni e le province autonome, al fine di assicurare un'attuazione condivisa ed efficace delle disposizioni del decreto-legge all'esame;

   a promuovere, compatibilmente con il quadro normativo vigente, iniziative volte a valorizzare il ruolo della pianificazione territoriale nell'individuazione delle aree idonee;

   a monitorare gli effetti applicativi dei criteri di ripartizione degli obiettivi regionali di produzione da fonti rinnovabili e a valutarne l'eventuale aggiornamento, tenendo conto delle specificità dei diversi territori.
9/2758/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con lo scopo di sostenere e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee all'installazione degli impianti e supportando uno sviluppo del settore delle rinnovabili, soprattutto mirando all'equilibrio tra obiettivi ambientali, raggiungimento delle quote dell'Unione europea e territorio;

    l'articolo 2, comma 1, lettera h) capoverso Art. 11-bis, comma 3, come modificato dal Senato, prevede che le regioni, entro 120 giorni, e le province autonome, entro 180 giorni, individuino, con propria legge e garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, ulteriori aree idonee, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri nonché degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili di cui alla ripartizione regionale che viene riportata nel nuovo allegato C-bis al cosiddetto testo unico Fer;

    il principio del coinvolgimento degli enti locali, in particolare dei comuni, è molto importante ai fini dell'installazione di nuovi impianti rinnovabili, poiché i comuni sono i migliori conoscitori del proprio territorio e delle caratteristiche particolari di ciascuna area, che potrebbe richiedere iniziative di tutela non consone alla presenza di impianti Fer, nonché i più competenti in ordine alle eventuali trasformazioni previste dai programmi territoriali e piani urbanistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in attuazione del provvedimento in esame, di intraprendere le opportune iniziative di competenza, anche di carattere amministrativo, affinché tutte le amministrazioni procedenti, anche per gli impianti in corso di approvazione, tengano maggiormente conto del parere degli enti locali ed in particolare dei comuni.
9/2758/4. Montemagni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con lo scopo di sostenere e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee all'installazione degli impianti e supportando uno sviluppo del settore delle rinnovabili, soprattutto mirando all'equilibrio tra obiettivi ambientali, raggiungimento delle quote dell'Unione europea e territorio;

    l'articolo 2, comma 1, lettera h) capoverso Art. 11-bis, comma 3, come modificato dal Senato, prevede che le regioni, entro 120 giorni, e le province autonome, entro 180 giorni, individuino, con propria legge e garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, ulteriori aree idonee, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri nonché degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili di cui alla ripartizione regionale che viene riportata nel nuovo allegato C-bis al cosiddetto testo unico Fer;

    il principio del coinvolgimento degli enti locali, in particolare dei comuni, è molto importante ai fini dell'installazione di nuovi impianti rinnovabili, poiché i comuni sono i migliori conoscitori del proprio territorio e delle caratteristiche particolari di ciascuna area, che potrebbe richiedere iniziative di tutela non consone alla presenza di impianti Fer, nonché i più competenti in ordine alle eventuali trasformazioni previste dai programmi territoriali e piani urbanistici,

impegna il Governo

a monitorare, per quanto di competenza, che le regioni, nell'attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, assicurino il coinvolgimento degli enti locali con particolare riferimento ai comuni.
9/2758/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Montemagni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, ovvero il piano istituito dal decreto-legge 19 del 2024 con l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili nel settore industriale italiano;

    la Direttiva SUP (Single Use Plastic), 2019/904/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, al fine di promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, ha previsto – tra l'altro – il divieto di commercializzazione di stoviglie monouso in plastica, ossia piatti, posate e altri prodotti monouso in plastica che non siano «riutilizzabili»;

    la maggior parte delle aziende italiane che producono tali prodotti hanno trasformato i propri processi produttivi convertendo la produzione in stoviglie monouso biodegradabili e compostabili;

    tuttavia, a causa dell'incertezza sulle caratteristiche dei prodotti in plastica che possano essere considerati «riutilizzabili» permane una confusione nel mercato, che genera concorrenza sleale nei prodotti monouso poiché continuano ad essere commercializzati prodotti in plastica tradizionale, con la mera aggiunta dell'indicazione «riutilizzabili» sulla confezione, in alcuni casi facenti riferimento ad ipotetici cicli di lavaggio, in massima parte provenienti dall'estremo oriente;

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, il Governo ha accolto l'Ordine del giorno n. 9/2164/26 del sottoscrittore del presente atto che ha impegnato il Governo «a formulare e inviare alla Commissione europea, per la valutazione di sua competenza, una proposta di regolamentazione tecnica di prodotti in plastica riutilizzabili, definendo le caratteristiche tecniche dei prodotti, in grado di garantire adeguata resistenza, in ragione del rapporto peso/dimensioni o peso/diametro per piatti in plastica e peso/lunghezza per le posate, cannucce di plastica e agitatori per bevande, sulla base dei prodotti effettivamente riutilizzabili già presenti sul mercato e prodotti da aziende nazionali di riferimento del settore»;

    il confronto tra l'Unione europea e il Governo italiano sulle stoviglie in plastica riutilizzabili si è concentrato sulla necessità di definire standard tecnici rigorosi per evitare che prodotti monouso in plastica vengano spacciati per «riutilizzabili» al fine di aggirare i divieti della Direttiva SUP;

    la Commissione europea non ha sollevato obiezioni formali alla proposta di regola tecnica avanzata dal Governo italiano per definire i requisiti di riutilizzabilità; il periodo di «stand still» (sospensione per valutazione) si è concluso a novembre 2025 senza veti, permettendo all'Italia di procedere con le proprie specifiche nazionali; un prodotto potrà essere considerato effettivamente riutilizzabile solo se progettato e realizzato in base al regolamento tecnico 2025/0187/IT ove sono definiti parametri inequivocabili del rapporto peso/dimensione, peso/diametro, peso/lunghezza, mantenendo la conformità al contatto alimentare;

    occorre, pertanto incentivare anche le ultime, pochissime, aziende italiane, che ancora non abbiano trasformato i propri processi produttivi in stoviglie monouso biodegradabili e compostabili, ad adeguarsi, per poter chiudere definitamente il «bluff» dei prodotti leggermente più spessi che vengono venduti, provenienti dal mercato asiatico, per garantire lo stop alla plastica usa e getta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione dell'articolo 1 con l'adozione di specifiche iniziative di carattere normativo, dirette a definire le caratteristiche tecniche dei prodotti monouso in plastica, come piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande, in grado di garantire adeguata resistenza per poter essere considerati «riutilizzabili» per il mercato, prevedendo contestualmente gli opportuni incentivi di carattere finanziario ai fini della trasformazione dei processi produttivi delle aziende italiane che ancora non abbiano trasformato la propria produzione delle stoviglie monouso in plastica in stoviglie biodegradabili e compostabili.
9/2758/5. Zinzi, L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, ovvero il piano istituito dal decreto-legge 19 del 2024 con l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili nel settore industriale italiano;

    la Direttiva SUP (Single Use Plastic), 2019/904/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, al fine di promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, ha previsto – tra l'altro – il divieto di commercializzazione di stoviglie monouso in plastica, ossia piatti, posate e altri prodotti monouso in plastica che non siano «riutilizzabili»;

    la maggior parte delle aziende italiane che producono tali prodotti hanno trasformato i propri processi produttivi convertendo la produzione in stoviglie monouso biodegradabili e compostabili;

    tuttavia, a causa dell'incertezza sulle caratteristiche dei prodotti in plastica che possano essere considerati «riutilizzabili» permane una confusione nel mercato, che genera concorrenza sleale nei prodotti monouso poiché continuano ad essere commercializzati prodotti in plastica tradizionale, con la mera aggiunta dell'indicazione «riutilizzabili» sulla confezione, in alcuni casi facenti riferimento ad ipotetici cicli di lavaggio, in massima parte provenienti dall'estremo oriente;

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, il Governo ha accolto l'Ordine del giorno n. 9/2164/26 del sottoscrittore del presente atto che ha impegnato il Governo «a formulare e inviare alla Commissione europea, per la valutazione di sua competenza, una proposta di regolamentazione tecnica di prodotti in plastica riutilizzabili, definendo le caratteristiche tecniche dei prodotti, in grado di garantire adeguata resistenza, in ragione del rapporto peso/dimensioni o peso/diametro per piatti in plastica e peso/lunghezza per le posate, cannucce di plastica e agitatori per bevande, sulla base dei prodotti effettivamente riutilizzabili già presenti sul mercato e prodotti da aziende nazionali di riferimento del settore»;

    il confronto tra l'Unione europea e il Governo italiano sulle stoviglie in plastica riutilizzabili si è concentrato sulla necessità di definire standard tecnici rigorosi per evitare che prodotti monouso in plastica vengano spacciati per «riutilizzabili» al fine di aggirare i divieti della Direttiva SUP;

    la Commissione europea non ha sollevato obiezioni formali alla proposta di regola tecnica avanzata dal Governo italiano per definire i requisiti di riutilizzabilità; il periodo di «stand still» (sospensione per valutazione) si è concluso a novembre 2025 senza veti, permettendo all'Italia di procedere con le proprie specifiche nazionali; un prodotto potrà essere considerato effettivamente riutilizzabile solo se progettato e realizzato in base al regolamento tecnico 2025/0187/IT ove sono definiti parametri inequivocabili del rapporto peso/dimensione, peso/diametro, peso/lunghezza, mantenendo la conformità al contatto alimentare;

    occorre, pertanto incentivare anche le ultime, pochissime, aziende italiane, che ancora non abbiano trasformato i propri processi produttivi in stoviglie monouso biodegradabili e compostabili, ad adeguarsi, per poter chiudere definitamente il «bluff» dei prodotti leggermente più spessi che vengono venduti, provenienti dal mercato asiatico, per garantire lo stop alla plastica usa e getta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione dell'articolo 1 con l'adozione di specifiche iniziative di carattere normativo, dirette a definire le caratteristiche tecniche dei prodotti monouso in plastica, come piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande, in grado di garantire adeguata resistenza per poter essere considerati «riutilizzabili» per il mercato, prevedendo contestualmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, gli opportuni incentivi di carattere finanziario ai fini della trasformazione dei processi produttivi delle aziende italiane che ancora non abbiano trasformato la propria produzione delle stoviglie monouso in plastica in stoviglie biodegradabili e compostabili.
9/2758/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con lo scopo di sostenere e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    il 31 dicembre scorso è scaduto il meccanismo di prezzi minimi garantiti (Pmg) per i bioliquidi sostenibili che prevede l'erogazione del contributo per coprire i costi di funzionamento e garantire la continuità operativa degli impianti;

    tale meccanismo ha garantito la sostenibilità economica di oltre 600 MWe di impianti di bioliquidi sostenibili e, infatti, tutta la filiera dei combustibili green utilizzati per elettricità, riscaldamento e raffreddamento teme il blocco dell'incentivo per il futuro degli impianti a biogas e biomasse;

    secondo notizie di stampa in merito a un decreto-legge di prossima adozione del Governo, sembra che i prezzi minimi garantiti verrebbero ridotti del 20 per cento all'anno fino a un progressivo azzeramento nei prossimi cinque anni. Inoltre, resterebbero esclusi tutti quegli impianti con incentivi in scadenza che non hanno ancora presentato domanda;

    tale scelta, che rischia di innescare un vero e proprio effetto domino, viene giudicata dalle associazioni degli agricoltori «critica e pericolosa»;

    infatti, molte realtà agricole hanno investito pesantemente negli ultimi quindici anni per integrare la produzione energetica nelle loro attività; tagliare i prezzi minimi garantiti significa, per molte di esse, affrontare il rischio concreto del fallimento, oltre che bloccare il ruolo chiave che investono nella gestione ecologica dei residui agricoli,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative volte a prevedere che una eventuale revisione del meccanismo dei prezzi minimi garantiti (Pmg) per i bioliquidi sostenibili possa salvaguardare comunque il futuro degli impianti a biogas e biomasse e la filiera intera, che non produce solo energia, ma garantisce anche resilienza e autonomia a tutto il settore primario agricolo italiano.
9/2758/6. Bof.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nel sostegno alla produzione degli impianti a biogas e biomasse che garantisce resilienza e autonomia a tutto il settore primario agricolo italiano.
9/2758/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione energetica, fondamentale per mitigare e rallentare l'evolvere della crisi climatica, è anche una priorità assoluta per lo sviluppo sostenibile del territorio;

    in tal senso le comunità energetiche costituiscono un vero e proprio modello alternativo di sviluppo e di società che permette a persone, associazioni, scuole, comuni, imprese, case popolari di costituire una comunità per produrre e condividere energia pulita rinnovabile;

    la costituzione delle comunità energetiche consente di raggiungere due obiettivi fondamentali: abbattere il costo delle bollette, obiettivo molto importante visto che il nostro Paese è dipendente dalle fonti fossili, soprattutto dal gas – e ciò ci espone a periodiche crisi energetiche – e aiutare il pianeta e la salute, riducendo le emissioni climalteranti e favorendo la decarbonizzazione;

    il PNRR ha destinato originariamente 2,2 miliardi di euro alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e all'autoconsumo collettivo, con target di 2 gigawatt di nuova capacità rinnovabile installata a giugno 2026 e di almeno 5 gigawatt entro fine 2027, tuttavia la sesta revisione del PNRR ha disposto una rimodulazione delle risorse destinate alle Comunità energetiche rinnovabili, con un taglio di circa 1 miliardo rispetto ai 2,2 originari e con una successiva ulteriore riduzione della dotazione a 795,5 milioni di euro;

    la decisione di ridurre drasticamente la dotazione finanziaria e di confermare la chiusura dello sportello senza una chiara prospettiva di rifinanziamento strutturale, rischia di determinare una «chiusura anticipata» della politica di sostegno alle Comunità energetiche rinnovabili rispetto agli obiettivi originariamente assunti, vanificando gli impegni europei e nazionali per una transizione energetica giusta e partecipata;

    la decisione – comunicata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come riallineamento delle risorse al fabbisogno effettivo – è arrivata in un momento in cui la domanda di Comunità energetiche rinnovabili era in forte crescita, coinvolgendo comuni, imprese e cittadini;

    il risultato è un rallentamento potenziale per molti progetti in istruttoria, riducendo le possibilità di realizzazione di impianti già programmati;

    il decreto-legge in esame all'articolo 2, comma 1, lettera h), prevede semplificazioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole e l'inserimento, tra i princìpi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell'individuazione delle ulteriori aree idonee della valorizzazione, nella qualificazione delle aree agricole, della presenza di attività produttive e aziende agricole, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative volte a garantire adeguate risorse finanziarie finalizzate a sostenere la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili, definendo al contempo un quadro normativo stabile e univoco che assicuri la continuità dei progetti e fornisca la necessaria certezza operativa per una programmazione degli investimenti affidabile e di lungo periodo.
9/2758/7. Ferrari, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici europei e nazionali dipende in larga misura dalla rapida diffusione delle fonti rinnovabili, anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative;

    la disciplina europea delle aree idonee per le rinnovabili riflette un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'Unione europea ha spinto, infatti, per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie (idonee) e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace, partecipata e condivisa governance nazionale e locale;

    il grave ritardo nell'adozione del decreto ministeriale recante i criteri generali per l'individuazione delle cosiddette aree idonee da parte delle regioni (decreto ministeriale 21 giugno 2024 cosiddetto «decreto Aree idonee») ha paralizzato la pianificazione territoriale. Tale inerzia è stata aggravata dal successivo annullamento dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale da parte del TAR Lazio, che avrebbe riscontrato l'inadeguatezza dell'impianto regolatorio proposto dal Governo;

    il successivo mancato e tempestivo aggiornamento del quadro normativo di riferimento ha generato un clima di profonda incertezza giuridica, pregiudicando gli investimenti e rallentando drasticamente il percorso di transizione ecologica;

    il Governo è poi intervenuto con il decreto in esame che, all'articolo 2 del decreto riscrive, nuovamente, la disciplina delle aree idonee, trasferendola nel Testo unico delle rinnovabili;

    in particolare, nel nuovo articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto in esame, si dispone che si considerano idonee per l'installazione di impianti a FER, tra le altre, limitatamente agli impianti fotovoltaici, gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza idonea a garantire che l'installazione di impianti fotovoltaici presso invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale avvenga nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e operatività del sistema di protezione civile, assicurando, in particolare, il mantenimento degli spazi necessari allo svolgimento, in totale sicurezza, di tutte le attività funzionali all'attingimento e al prelievo idrico, anche aereo, finalizzato alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.
9/2758/8. Evi, Simiani, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici europei e nazionali dipende in larga misura dalla rapida diffusione delle fonti rinnovabili, anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative;

    la disciplina europea delle aree idonee per le rinnovabili riflette un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'Unione europea ha spinto, infatti, per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie (idonee) e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace, partecipata e condivisa governance nazionale e locale;

    in particolare, nel nuovo articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto in esame, si dispone che si considerano idonee per l'installazione di impianti a FER, tra le altre, limitatamente agli impianti fotovoltaici, gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa di competenza idonea a garantire che l'installazione di impianti fotovoltaici presso invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale individuate come aree idonee all'installazione dei medesimi impianti fotovoltaici avvenga nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e operatività del sistema di protezione civile, assicurando, in particolare, il mantenimento degli spazi necessari allo svolgimento, in totale sicurezza, di tutte le attività funzionali all'attingimento e al prelievo idrico, anche aereo, finalizzato alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.
9/2758/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi, Simiani, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici europei e nazionali dipende in larga misura dalla rapida diffusione delle fonti rinnovabili, anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative;

    la disciplina europea delle aree idonee per le rinnovabili riflette un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'Unione europea ha spinto, infatti, per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie (idonee) e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace, partecipata e condivisa governance nazionale e locale;

    il grave ritardo nell'adozione del decreto ministeriale recante i criteri generali per l'individuazione delle cosiddette aree idonee da parte delle regioni (decreto ministeriale 21 giugno 2024 cosiddetto «decreto Aree idonee») ha paralizzato la pianificazione territoriale. Tale inerzia è stata aggravata dal successivo annullamento dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale da parte del Tar Lazio, che avrebbe riscontrato l'inadeguatezza dell'impianto regolatorio proposto dal Governo;

    il successivo mancato e tempestivo aggiornamento del quadro normativo di riferimento ha generato un clima di profonda incertezza giuridica, pregiudicando gli investimenti e rallentando drasticamente il percorso di transizione ecologica;

    il Governo è poi intervenuto con il decreto in esame che, all'articolo 2 riscrive, nuovamente, la disciplina delle aree idonee, trasferendola nel Testo unico delle rinnovabili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:

  definire, nel rigoroso rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante che possano pregiudicare o rallentare i procedimenti autorizzativi in corso, criteri uniformi volti ad assicurare che l'intero territorio regionale concorra, secondo le proprie potenzialità, a un processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa; ciò al fine di prevenire squilibri territoriali e di garantire un contributo unitario e coerente nel contrasto alla crisi climatica;

  garantire l'adozione di criteri di equilibrio territoriale atti a scongiurare fenomeni di saturazione o eccessiva concentrazione di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee e favorendo una partecipazione attiva, consapevole e democratica di tutti gli enti locali al processo di transizione, anche attraverso il rafforzamento di adeguati strumenti di concertazione e coinvolgimento delle comunità interessate.
9/2758/9. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni in materia di produzione da fonti rinnovabili;

    in particolare, l'articolo 2, prevede, tra le altre, che si considerano idonee per l'installazione di impianti a FER, tra le altre, i siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;

    malgrado su alcune isole vi siano alcuni dei potenziali di soleggiamento e ventosità più promettenti in Italia, in realtà i numeri delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili sono tra i più bassi a livello nazionale e la copertura dei fabbisogni di energia elettrica è garantita ancora oggi da centrali termoelettriche a gasolio;

    occorrerebbe far crescere la produzione di energia da fonti rinnovabili e accompagnarla con interventi di efficienza energetica in tutti gli usi, in modo da arrivare progressivamente a ridurre le centrali da fonti fossili esistenti fino a chiuderle definitivamente entro qualche anno;

    il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa;

    nel Piano di sviluppo 2025 della rete elettrica nazionale, Terna prevede oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni per favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto della rete; entro il 2030 l'operatività delle infrastrutture elettriche che abiliteranno la transizione energetica del Paese: Tyrrhenian Link, Adriatic Link, il collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana e il ponte energetico Italia-Tunisia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a garantire l'interconnessione elettrica delle isole minori mediante elettrodotti o cavi marini, individuando, ove necessarie, risorse pubbliche aggiuntive, anche eventualmente ricorrendo ai fondi strutturali europei, e a promuovere lo sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, nel rispetto del territorio e del paesaggio.
9/2758/10. Lai, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    la regione autonoma della Sardegna è chiamata a fornire un contributo determinante agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, con un target di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili fissato in 6,2 Gigawatt entro il 2030;

    l'elevata concentrazione di richieste di allaccio alla rete elettrica nazionale per impianti di produzione di energia rinnovabile (FER) comporta un significativo consumo di suolo e impatti paesaggistici in territori ad alta vocazione turistica e agricola;

    la recente giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 184 del 2025) ha ribadito la centralità della legislazione statale nella definizione dei criteri per l'allaccio, limitando l'autonomia regionale nel porre moratorie o vincoli unilaterali;

    è necessario garantire un'equa ridistribuzione dei benefici economici derivanti dalla produzione energetica, affinché le comunità locali non subiscano passivamente l'occupazione del territorio senza adeguate controprestazioni finanziarie o infrastrutturali;

    gli oneri di allaccio e i contributi di compensazione ambientale attualmente previsti dalla normativa nazionale non sempre riescono a coprire i costi esterni e i disagi subiti dai territori ospitanti;

    le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 178 del 2025 al Testo unico rinnovabili hanno rafforzato la possibilità delle compensazioni territoriali ovvero ambientali in favore dei territori nei regimi amministrativi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

    anche il decreto-legge n. 175 del 2025, che ridefinisce le modalità di individuazione delle aree idonee a livello regionale per gli impianti a fonti rinnovabili, prevede delle forme di tutela paesaggistiche e la razionale utilizzazione, entro limiti predefiniti, delle aree agricole, attraverso una valorizzazione degli impianti agrivoltaici che permettono la prosecuzione dell'attività agropastorale;

    la Sardegna presenta peculiarità geografiche e di rete che giustificano un regime di oneri differenziato volto a finanziare la resilienza energetica dell'Isola e la riduzione delle bollette per i residenti,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza, finalizzata a incrementare gli oneri e i contributi a carico dei proponenti di impianti FER per l'allaccio alla rete nel territorio della regione Sardegna;

   a considerare misure compensative per i territori che tengano conto delle loro caratteristiche e peculiarità, valutando la possibilità di prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle aste per la capacità di rete o dagli oneri di sistema sia finalizzata al finanziamento di progetti di riduzione dei costi dell'energia connessi in generale ai piccoli impianti per l'autoconsumo, e nello specifico alle famiglie e alle imprese sarde;

   ad adottare politiche di sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili che privilegino lo sviluppo delle forme di autoconsumo, anche attraverso un potenziamento delle comunità energetiche, al fine di ridurre il costo delle bollette per i consumatori domestici.
9/2758/11. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    la regione autonoma della Sardegna è chiamata a fornire un contributo determinante agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, con un target di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili fissato in 6,2 Gigawatt entro il 2030;

    l'elevata concentrazione di richieste di allaccio alla rete elettrica nazionale per impianti di produzione di energia rinnovabile (FER) comporta un significativo consumo di suolo e impatti paesaggistici in territori ad alta vocazione turistica e agricola;

    la recente giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 184 del 2025) ha ribadito la centralità della legislazione statale nella definizione dei criteri per l'allaccio, limitando l'autonomia regionale nel porre moratorie o vincoli unilaterali;

    è necessario garantire un'equa ridistribuzione dei benefici economici derivanti dalla produzione energetica, affinché le comunità locali non subiscano passivamente l'occupazione del territorio senza adeguate controprestazioni finanziarie o infrastrutturali;

    gli oneri di allaccio e i contributi di compensazione ambientale attualmente previsti dalla normativa nazionale non sempre riescono a coprire i costi esterni e i disagi subiti dai territori ospitanti;

    le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 178 del 2025 al Testo unico rinnovabili hanno rafforzato la possibilità delle compensazioni territoriali ovvero ambientali in favore dei territori nei regimi amministrativi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili:

    anche il decreto-legge n. 175 del 2025, che ridefinisce le modalità di individuazione delle aree idonee a livello regionale per gli impianti a fonti rinnovabili, prevede delle forme di tutela paesaggistiche e la razionale utilizzazione, entro limiti predefiniti, delle aree agricole, attraverso una valorizzazione degli impianti agrivoltaici che permettono la prosecuzione dell'attività agropastorale;

    la Sardegna presenta peculiarità geografiche e di rete che giustificano un regime di oneri differenziato volto a finanziare la resilienza energetica dell'Isola e la riduzione delle bollette per i residenti,

impegna il Governo:

  a considerare misure compensative a carico dei proponenti impianti FER che tengano conto delle caratteristiche e peculiarità dei singoli territori;

  a proseguire con le politiche di sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili, ivi comprese le forme di autoconsumo, anche attraverso la diffusione delle comunità energetiche, al fine di ridurre il costo delle bollette per i consumatori domestici.
9/2758/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina delle aree idonee e sulle definizioni rilevanti ai fini dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incidendo in modo significativo anche sul settore agricolo e sull'utilizzo dei suoli a destinazione agricola;

    la nozione di impianto agrivoltaico riveste un ruolo centrale nel bilanciamento tra gli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela della funzione produttiva agricola del territorio;

    l'attuale definizione di impianto agrivoltaico, richiamata dalla normativa vigente, fa riferimento alla «continuità delle attività colturali e pastorali», senza tuttavia individuare criteri oggettivi, verificabili e uniformi per accertarne il concreto rispetto, né nella fase autorizzativa né durante l'esercizio degli impianti;

    l'assenza di strumenti di verifica sostanziali della reale prosecuzione dell'attività agricola rischia di determinare un utilizzo meramente formale della qualifica di agrivoltaico, con effetti distorsivi rispetto alla finalità della norma e potenziali impatti negativi sul consumo di suolo agricolo;

    il quadro normativo vigente distingue già, anche ai fini procedurali, tra impianti agrivoltaici di minore dimensione e grandi impianti, individuando nella soglia di 5 megawatt un limite significativo, che può ragionevolmente riflettere modelli di intervento profondamente diversi: da un lato investimenti direttamente riconducibili alle imprese agricole, dall'altro iniziative di operatori energetici di maggiore dimensione;

    risulta pertanto opportuno verificare e differenziare, in modo proporzionato, i requisiti richiesti per la dimostrazione della continuità agricola, valorizzando il ruolo dell'imprenditore agricolo nei piccoli impianti e prevedendo maggiori garanzie nei progetti di dimensioni superiori,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative normative volte a definire criteri oggettivi e verificabili per la dimostrazione della continuità delle attività agricole e pastorali negli impianti agrivoltaici, prevedendo requisiti proporzionati in funzione della potenza degli impianti e valorizzando, in particolare per quelli fino a 5 megawatt realizzati da imprese agricole, il ruolo centrale dell'imprenditore agricolo quale soggetto direttamente coinvolto sia nella conduzione agricola sia nella produzione di energia.
9/2758/12. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni di coordinamento, aggiornamento e trasposizione normativa volte a ricondurre nel decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico Fer) la disciplina relativa alle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, incidendo sull'assetto applicativo e sistematico della normativa vigente;

    l'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha incluso tra i redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, determinando rilevanti effetti applicativi in relazione, tra l'altro, ai diritti di superficie;

    in sede applicativa sono emersi dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza temporale della nuova fattispecie impositiva, con conseguenti incertezze per contribuenti e operatori, che rendono opportuno un chiarimento in termini di interpretazione autentica, coerente con i criteri già assunti ai fini delle valutazioni di gettito nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2024;

    l'assoggettamento di tali redditi alla tassazione progressiva IRPEF, in assenza di meccanismi alternativi, può determinare effetti di scarsa equità, soprattutto in considerazione della natura pluriennale della formazione del reddito e del confronto con la disciplina vigente per le cessioni infraquinquennali di beni immobili, per le quali è già prevista la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva;

    l'ordinamento tributario conosce ampiamente forme di tassazione sostitutiva o separata per redditi maturati nel tempo, anche al fine di attenuare gli effetti distorsivi dell'inflazione e garantire maggiore neutralità fiscale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, volte a chiarire in via interpretativa la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con riferimento ai redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, nonché a valutare l'introduzione, per tali redditi, della facoltà di opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, in coerenza con i princìpi di equità, certezza del diritto e razionalità del sistema tributario.
9/2758/13. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni di coordinamento, aggiornamento e trasposizione normativa volte a ricondurre nel decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico Fer) la disciplina relativa alle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, incidendo sull'assetto applicativo e sistematico della normativa vigente;

    l'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha incluso tra i redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, determinando rilevanti effetti applicativi in relazione, tra l'altro, ai diritti di superficie;

    l'ordinamento tributario conosce ampiamente forme di tassazione sostitutiva o separata per redditi maturati nel tempo, anche al fine di attenuare gli effetti distorsivi dell'inflazione e garantire maggiore neutralità fiscale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, volte a chiarire in via interpretativa la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con riferimento ai redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, nonché a valutare l'introduzione, per tali redditi, della facoltà di opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, in coerenza con i princìpi di equità, certezza del diritto e razionalità del sistema tributario.
9/2758/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni di natura interpretativa e applicativa in materia di credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, disciplinando, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio, le procedure di controllo e i casi di decadenza;

    il medesimo articolo 1 stabilisce che non possono essere sanate le carenze afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, con l'obiettivo di garantire la correttezza sostanziale dei presupposti tecnici richiesti per il riconoscimento dell'agevolazione;

    in sede applicativa, tale previsione rischia tuttavia di essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, con il possibile effetto di precludere l'accesso al beneficio anche in presenza di errori meramente materiali o formali, che non incidono sulla sostanza del progetto di investimento né sull'effettivo conseguimento dei requisiti di riduzione dei consumi energetici;

    analoghe criticità si sono riscontrate nella fase di opzione e rinuncia al cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in relazione alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dsan), anche in considerazione della tempistica particolarmente ristretta e delle oggettive difficoltà operative segnalate dalle imprese;

    in tale contesto, meri errori materiali di compilazione, commessi in buona fede e in assenza di profili elusivi o sostanziali di irregolarità, non appaiono coerenti con la finalità della disciplina, che è quella di sostenere investimenti effettivi in innovazione ed efficientamento energetico, evitando decadenze automatiche di natura meramente burocratica,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative applicative volte a chiarire che le carenze non sanabili afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici non comprendono gli errori di natura meramente materiale o formale, nonché a garantire che analoghi errori materiali commessi nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla rinuncia al cumulo degli incentivi non comportino la decadenza dal beneficio, ferma restando la possibilità di rettifica entro i termini stabiliti dal Gestore dei servizi energetici (Gse).
9/2758/14. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni di natura interpretativa e applicativa in materia di credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, disciplinando, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio, le procedure di controllo e i casi di decadenza;

    il medesimo articolo 1 stabilisce che non possono essere sanate le carenze afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, con l'obiettivo di garantire la correttezza sostanziale dei presupposti tecnici richiesti per il riconoscimento dell'agevolazione;

    in sede applicativa, tale previsione rischia tuttavia di essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, con il possibile effetto di precludere l'accesso al beneficio anche in presenza di errori meramente materiali o formali, che non incidono sulla sostanza del progetto di investimento né sull'effettivo conseguimento dei requisiti di riduzione dei consumi energetici;

    analoghe criticità si sono riscontrate nella fase di opzione e rinuncia al cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in relazione alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dsan), anche in considerazione della tempistica particolarmente ristretta e delle oggettive difficoltà operative segnalate dalle imprese;

    in tale contesto, meri errori materiali di compilazione, commessi in buona fede e in assenza di profili elusivi o sostanziali di irregolarità, non appaiono coerenti con la finalità della disciplina, che è quella di sostenere investimenti effettivi in innovazione ed efficientamento energetico, evitando decadenze automatiche di natura meramente burocratica,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative applicative volte a chiarire che sono sanabili gli errori meramente materiale o formali, che non incidono sulla sostanza del progetto di investimento, né sull'effettivo conseguimento dei requisiti di riduzione dei consumi energetici.
9/2758/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni di natura interpretativa e applicativa in materia di credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, disciplinando, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio e il coordinamento con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (Transizione 4.0);

    il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che, in caso di mancato riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà per le imprese di accedere al credito d'imposta Transizione 4.0, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

    allo stato attuale, le risorse destinate sia al credito d'imposta Transizione 5.0 sia al credito d'imposta Transizione 4.0 risultano esaurite, con la conseguenza che la clausola di salvaguardia prevista dalla norma rischia di rimanere priva di effettiva applicazione;

    tale situazione può determinare effetti particolarmente critici per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese industriali, che abbiano già programmato o avviato investimenti confidando nell'accesso agli strumenti di incentivazione previsti dall'ordinamento, esponendole a rilevanti tensioni finanziarie e a un possibile arresto dei programmi di investimento;

    l'assenza di una misura di salvaguardia effettiva rischia altresì di compromettere la fiducia del sistema produttivo nella stabilità e affidabilità degli strumenti di politica industriale, incidendo negativamente sui processi di ammodernamento tecnologico e di rafforzamento della competitività del tessuto produttivo nazionale;

    risulta pertanto necessario assicurare continuità e coerenza al sistema degli incentivi, evitando che imprese meritevoli restino escluse da entrambi i principali strumenti di sostegno per ragioni meramente finanziarie,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative volte a garantire un'effettiva operatività della clausola di salvaguardia ivi prevista, anche attraverso la previsione di adeguate risorse aggiuntive destinate al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge n. 178 del 2020 (Transizione 4.0), al fine di consentire alle imprese escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa di accedere a misure di sostegno coerenti con i programmi di investimento già avviati.
9/2758/15. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni di natura interpretativa e applicativa in materia di credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, disciplinando, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio e il coordinamento con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (Transizione 4.0);

    il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che, in caso di mancato riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà per le imprese di accedere al credito d'imposta Transizione 4.0, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

    risulta pertanto necessario assicurare continuità e coerenza al sistema degli incentivi, evitando che imprese meritevoli restino escluse da entrambi i principali strumenti di sostegno per ragioni meramente finanziarie,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative volte a consentire alle imprese escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa di accedere a misure di sostegno coerenti con i programmi di investimento già avviati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2758/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni di coordinamento e riordino della disciplina in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, mediante l'inserimento nel decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico FER) del nuovo articolo 11-bis;

    il citato articolo 11-bis individua, tra le ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, nonché le aree agricole ricomprese entro una fascia di prossimità rispetto ai medesimi insediamenti;

    la riduzione della fascia di rispetto da 500 metri a 350 metri (la cosiddetta «Solar Belt» intorno agli stabilimenti) per gli impianti fotovoltaici appare priva di fondamento tecnico e crea una disparità di trattamento iniqua rispetto agli impianti a biometano, per i quali il limite dei 500 metri viene mantenuto;

    una fascia di prossimità di tale ampiezza risulta coerente con quanto previsto per altre fonti rinnovabili e risponde all'esigenza di concentrare l'installazione degli impianti in aree già infrastrutturate, contribuendo a un più efficiente utilizzo delle superfici disponibili,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, volte a ripristinare per gli impianti fotovoltaici una fascia di prossimità pari a 500 metri rispetto agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, al fine di assicurare un trattamento coerente tra le diverse fonti rinnovabili, ampliare l'individuazione delle aree immediatamente adiacenti ai centri di consumo energetico e favorire la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo e al rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese.
9/2758/16. Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame A.C. 2758 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

    all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prevista la seguente definizione: «“impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;

    il requisito dell'«altezza adeguata» dei moduli fotovoltaici, così come inserito nell'attuale formulazione, può essere oggetto di interpretazioni discrezionali o difformi da parte delle amministrazioni competenti in sede autorizzativa e di controllo;

    è importante rafforzare la certezza giuridica e l'uniformità applicativa della nozione di «impianto agrivoltaico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ancorare la definizione di «impianto agrivoltaico» a parametri oggettivi, puntualmente individuati a livello regolamentare, assicurando così coerenza sistematica con la disciplina vigente in materia di agrivoltaico avanzato, eventualmente anche attraverso un richiamo ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.
9/2758/17. Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame A.C. 2758 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

    all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prevista la seguente definizione: «“impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto, ai fini dei requisiti dell'impianto agrivoltaico, eventualmente anche di quelli di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.
9/2758/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, incidendo in modo diretto sui processi di riconversione industriale, energetica e ambientale dei territori;

    il territorio di Taranto rappresenta uno dei principali poli industriali e logistici del Mezzogiorno ed è interessato da una complessa fase di transizione, caratterizzata dalla presenza di aree industriali dismesse, siti oggetto di bonifica, infrastrutture portuali e retroportuali strategiche e da un tessuto produttivo energivoro;

    il decreto individua come aree idonee ope legis siti industriali, aree compromesse, infrastrutture logistiche e beni pubblici, favorendo un modello di sviluppo che consente di coniugare transizione energetica, rigenerazione ambientale e tutela del suolo agricolo;

    Taranto costituisce un caso nazionale emblematico in cui le politiche di transizione energetica e industriale devono essere integrate con obiettivi di tutela ambientale, rilancio occupazionale e coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni iniziativa di competenza atta a:

  riconoscere il territorio di Taranto quale ambito prioritario di applicazione delle misure del Piano Transizione 5.0, anche al fine di sostenere i processi di riconversione industriale, la riduzione dell'impatto ambientale e il rafforzamento della competitività delle imprese locali;

  assicurare un indirizzo preferenziale per l'utilizzo delle aree industriali dismesse, dei siti oggetto di bonifica e delle infrastrutture portuali e retroportuali del territorio di Taranto per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando nuovo consumo di suolo agricolo;

  promuovere un coordinamento strutturato tra le misure del presente decreto, la ZES Unica, le politiche industriali e le strategie di sviluppo portuale e logistico, al fine di attrarre investimenti produttivi sostenibili e generare ricadute occupazionali stabili e qualificate.
9/2758/18. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    nel decreto-legge in esame il comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Testo unico rinnovabili (TUR) contiene l'elenco delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, che include anche quelle già individuate dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2001 e quelle previste da disposizioni di legge specifiche;

    si tratta di, cave, discariche, siti ferroviari, siti aeroportuali, beni del demanio militare e dei Ministeri della giustizia e dell'interno, immobili demaniali, aree industriali e aree entro i 350 metri dagli stabilimenti industriali;

    la logistica si occupa della pianificazione, dell'implementazione e del controllo efficace ed efficiente del movimento e dello stoccaggio di merci, servizi e informazioni, dal punto di origine al punto di consumo, svolgendo un ruolo cruciale nella gestione efficiente dei flussi di merci;

    le imprese della logistica sono considerate attività produttive o industriali, poiché gestiscono i flussi fisici di beni e materiali, dall'approvvigionamento alla consegna finale;

    nell'individuazione delle aree industriali considerate idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici (lettera l), n. 1) del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Tur) si fa riferimento alle lettere h) e l), del comma 1 dell'articolo 268, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali esplicitano i concetti di impianti del ciclo produttivo e di emissioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa idonea atta a chiarire che nella definizione di aree industriali idonee all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al numero 1 della lettera l) del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Testo unico rinnovabili (Tur), introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, siano ricomprese le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, eventualmente prevedendo la condizione che l'energia prodotta sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale.
9/2758/19. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel decreto-legge in esame il comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Testo unico rinnovabili (TUR) contiene l'elenco delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, che include anche quelle già individuate dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2001 e quelle previste da disposizioni di legge specifiche;

    si tratta di, cave, discariche, siti ferroviari, siti aeroportuali, beni del demanio militare e dei Ministeri della giustizia e dell'interno, immobili demaniali, aree industriali e aree entro i 350 metri dagli stabilimenti industriali;

    la logistica si occupa della pianificazione, dell'implementazione e del controllo efficace ed efficiente del movimento e dello stoccaggio di merci, servizi e informazioni, dal punto di origine al punto di consumo, svolgendo un ruolo cruciale nella gestione efficiente dei flussi di merci;

    le imprese della logistica sono considerate attività produttive o industriali, poiché gestiscono i flussi fisici di beni e materiali, dall'approvvigionamento alla consegna finale;

    nell'individuazione delle aree industriali considerate idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici (lettera l), n. 1) del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Tur) si fa riferimento alle lettere h) e l), del comma 1 dell'articolo 268, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali esplicitano i concetti di impianti del ciclo produttivo e di emissioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa idonea atta a chiarire che nella definizione di aree industriali idonee all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al numero 1 della lettera l) del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del Testo unico rinnovabili (Tur), introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, siano ricomprese le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, eventualmente prevedendo la condizione che l'energia prodotta sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale.
9/2758/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    le comunità energetiche rappresentano un modello alternativo di sviluppo che consente a cittadini, enti e imprese di produrre e condividere energia rinnovabile, riducendo i costi delle bollette, la dipendenza dalle fonti fossili e le emissioni climalteranti, a beneficio della transizione energetica, della salute e dell'ambiente;

    il PNRR ha destinato originariamente 2,2 miliardi di euro alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e all'autoconsumo collettivo, con target di 2 GW di nuova capacità rinnovabile installata a giugno 2026 e di almeno 5 GW entro fine 2027, tuttavia la sesta revisione del PNRR ha disposto una rimodulazione delle risorse destinate alle Cer, con un taglio di circa 1 miliardo rispetto ai 2,2 originari e con una successiva ulteriore riduzione della dotazione a 795,5 milioni di euro;

    la decisione di ridurre drasticamente la dotazione finanziaria – seppure giustificata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come riallineamento delle risorse al fabbisogno effettivo – e di confermare la chiusura dello sportello senza una chiara prospettiva di rifinanziamento strutturale, rischia di determinare una «chiusura anticipata» della politica di sostegno alle Cer rispetto agli obiettivi originariamente assunti, vanificando gli impegni europei e nazionali per una transizione energetica giusta e partecipata;

    la normativa vigente prevede, inoltre, il termine del 31 dicembre 2027 per l'accesso agli incentivi a sostegno della costituzione e dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili;

    tale scadenza risulta particolarmente ravvicinata rispetto all'effettivo avvio operativo delle Cer, che stanno scontando ritardi dovuti alla complessità delle procedure autorizzative, agli aspetti tecnici e alla necessità di strutturare investimenti spesso innovativi e collettivi;

    il mantenimento dell'attuale termine temporale rischia, pertanto, di compromettere il pieno sviluppo delle Cer e di limitare significativamente il raggiungimento del potenziale previsto, anche in relazione all'obiettivo nazionale di 5 GW di potenza complessiva installata;

    il rischio concreto è che un limite temporale non più adeguato alla realtà operativa determini un rallentamento o l'abbandono di progetti già avviati, vanificando gli sforzi compiuti da enti locali, imprese, cooperative e cittadini;

    la revisione della scadenza contribuirebbe a garantire maggiore certezza e stabilità agli investimenti, favorendo la continuità di un modello energetico fondato su energia rinnovabile, partecipazione e sviluppo locale;

    il decreto-legge in esame, all'articolo 2, prevede semplificazioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole e l'inserimento, tra i principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell'individuazione delle ulteriori aree idonee della valorizzazione, nella qualificazione delle aree agricole, della presenza di attività produttive e aziende agricole, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a prorogare o eliminare il termine del 31 dicembre 2027 per l'accesso agli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili, così da favorirne il pieno sviluppo e il conseguimento degli obiettivi nazionali di potenza installata, in coerenza con la complessità tecnica, autorizzativa e finanziaria dei progetti.
9/2758/20. Bakkali, Gnassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni esplicative ed interpretative in materia di crediti d'imposta afferenti al Piano Transizione 5.0, incidendo su profili procedurali e applicativi dell'agevolazione;

    ai fini dell'efficacia delle misure di incentivo agli investimenti in innovazione e trasformazione digitale, risulta essenziale che i beni agevolabili riflettano l'evoluzione dei modelli di impresa, sempre più basati su componenti immateriali e soluzioni digitali avanzate;

    in particolare, beni immateriali quali software, piattaforme e applicazioni digitali possono abilitare interventi di ottimizzazione dei consumi energetici, di monitoraggio e gestione, ad esempio, dei flussi logistici, energetici e di utilizzo delle risorse, nonché di misurazione e riduzione dell'impronta ambientale complessiva dell'impresa, producendo benefìci in termini di efficienza e sostenibilità anche quando non risultino direttamente integrati nei processi produttivi in senso stretto;

    gli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), recano, rispettivamente, l'elenco delle categorie di beni strumentali e immateriali ai fini degli incentivi agli investimenti, e la loro attualizzazione può contribuire a rendere coerente e competitivo il quadro degli strumenti di sostegno alle imprese, anche in raccordo con le finalità del Piano Transizione 5.0 e del Piano Industria 4.0,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a promuovere l'aggiornamento, in particolare, dell'allegato B annesso alla legge 1° dicembre 2016, n. 232, al fine di includere espressamente anche beni immateriali, quali software e soluzioni digitali avanzate, rendendoli ammissibili alle misure di incentivo anche in assenza di un diretto collegamento con i processi produttivi.
9/2758/21. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione energetica rappresenta una priorità strategica non solo per il contrasto alla crisi climatica, ma anche per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la competitività economica del Paese, in un contesto caratterizzato da elevata dipendenza dalle fonti fossili e da costi dell'energia strutturalmente più alti rispetto ai principali partner europei;

    in tale quadro, le comunità energetiche rinnovabili costituiscono un modello avanzato e innovativo di produzione e consumo dell'energia, fondato sulla partecipazione attiva di cittadini, enti locali, imprese, scuole, associazioni e soggetti del terzo settore, in grado di coniugare decarbonizzazione, riduzione delle bollette, inclusione sociale e rafforzamento delle economie locali;

    la diffusione delle comunità energetiche consente, in particolare, di perseguire due obiettivi fondamentali: da un lato la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese, contribuendo alla sicurezza energetica nazionale; dall'altro la riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso la produzione diffusa di energia rinnovabile e la promozione dell'autoconsumo;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha originariamente destinato 2,2 miliardi di euro alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo, fissando obiettivi ambiziosi in termini di capacità installata, pari a 2 Gigawatt entro giugno 2026 e ad almeno 5 Gigawatt entro la fine del 2027;

    la sesta revisione del PNRR ha tuttavia disposto una rilevante rimodulazione delle risorse destinate alle comunità energetiche, con un taglio di circa un miliardo di euro rispetto alla dotazione iniziale e una successiva ulteriore riduzione fino a 795,5 milioni di euro, ridimensionando significativamente l'ambizione originaria della misura;

    tale riduzione, unita alla chiusura dello sportello senza una chiara prospettiva di rifinanziamento strutturale, rischia di determinare una sostanziale chiusura anticipata della politica di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, compromettendo il conseguimento degli obiettivi europei e nazionali di una transizione energetica giusta, partecipata e diffusa;

    la decisione di ridurre le risorse è intervenuta in una fase di forte crescita della domanda, con un numero crescente di progetti promossi da comuni, imprese e cittadini già in istruttoria o in fase avanzata di progettazione, generando incertezza e rallentamenti che rischiano di vanificare investimenti e aspettative;

    il decreto-legge in esame interviene, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso articolo 11-bis, comma 2, sulla disciplina delle aree idonee e introduce semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici, prevedendo criteri che valorizzano la presenza di attività produttive e agricole e favoriscono l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, riconoscendo implicitamente il ruolo strategico di tali strumenti;

    appare pertanto necessario rafforzare in modo strutturale il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, superando una logica emergenziale e garantendo stabilità, accesso al credito e accompagnamento agli enti locali e ai soggetti più deboli,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione delle opportune iniziative normative volte a:

  promuovere in modo strutturale l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, riconoscendo le comunità energetiche rinnovabili come uno degli strumenti centrali per la sostenibilità economica e sociale della Transizione energetica e tecnologica;

  istituire un Fondo di garanzia nazionale, con adeguata dotazione finanziaria, finalizzato a facilitare l'accesso al credito e a sostenere la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, in particolare da parte dei comuni, delle piccole e medie imprese, degli enti del terzo settore e delle realtà socialmente più fragili;

  valutare il rifinanziamento stabile delle misure di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee complementari al PNRR, al fine di garantire continuità agli investimenti e coerenza con gli obiettivi climatici ed energetici al 2030;

  rafforzare il supporto tecnico-amministrativo agli enti locali, soprattutto ai piccoli comuni, per la progettazione, costituzione e gestione delle comunità energetiche, favorendo modelli territoriali diffusi e inclusivi;

  assicurare che le semplificazioni autorizzative e i criteri per l'individuazione delle aree idonee favoriscano prioritariamente l'autoconsumo, l'uso di aree già edificate o compromesse e la realizzazione di comunità energetiche, evitando nuovi squilibri territoriali e conflitti con le vocazioni agricole e ambientali dei territori.
9/2758/22. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione energetica rappresenta una priorità strategica non solo per il contrasto alla crisi climatica, ma anche per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la competitività economica del Paese, in un contesto caratterizzato da elevata dipendenza dalle fonti fossili e da costi dell'energia strutturalmente più alti rispetto ai principali partner europei;

    in tale quadro, le comunità energetiche rinnovabili costituiscono un modello avanzato e innovativo di produzione e consumo dell'energia, fondato sulla partecipazione attiva di cittadini, enti locali, imprese, scuole, associazioni e soggetti del terzo settore, in grado di coniugare decarbonizzazione, riduzione delle bollette, inclusione sociale e rafforzamento delle economie locali;

    la diffusione delle comunità energetiche consente, in particolare, di perseguire due obiettivi fondamentali: da un lato la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese, contribuendo alla sicurezza energetica nazionale; dall'altro la riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso la produzione diffusa di energia rinnovabile e la promozione dell'autoconsumo;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha originariamente destinato 2,2 miliardi di euro alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo, fissando obiettivi ambiziosi in termini di capacità installata, pari a 2 Gigawatt entro giugno 2026 e ad almeno 5 Gigawatt entro la fine del 2027;

    il decreto-legge in esame interviene, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso articolo 11-bis, comma 2, sulla disciplina delle aree idonee e introduce semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici, prevedendo criteri che valorizzano la presenza di attività produttive e agricole e favoriscono l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, riconoscendo implicitamente il ruolo strategico di tali strumenti;

    appare pertanto necessario rafforzare in modo strutturale il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, superando una logica emergenziale e garantendo stabilità, accesso al credito e accompagnamento agli enti locali e ai soggetti più deboli,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione delle opportune iniziative normative volte a:

  proseguire con le misure volte a promuovere in modo strutturale l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, riconoscendo le comunità energetiche rinnovabili;

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, istituire un Fondo di garanzia nazionale, con adeguata dotazione finanziaria, finalizzato a facilitare l'accesso al credito e a sostenere la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, in particolare da parte dei comuni, delle piccole e medie imprese, degli enti del terzo settore e delle realtà socialmente più fragili;

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare il rifinanziamento stabile delle misure di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee complementari al PNRR, al fine di garantire continuità agli investimenti e coerenza con gli obiettivi climatici ed energetici al 2030.
9/2758/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Transizione 5.0 è stato concepito come uno dei principali pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una dotazione originaria pari a 6,3 miliardi di euro e un orizzonte temporale pluriennale, finalizzato ad accompagnare le imprese italiane nei processi di innovazione digitale, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale dei processi produttivi;

    tale misura rappresentava un'occasione strategica per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, sostenere la manifattura e colmare i ritardi strutturali del Paese nella transizione ecologica e digitale;

    la concreta attuazione di Transizione 5.0 è stata tuttavia segnata da gravi criticità, a partire dal ritardo nell'adozione del decreto attuativo, intervenuto solo nell'agosto 2024, e da una disciplina complessa e frammentata che ha generato incertezza tra le imprese, anziché favorire una programmazione stabile degli investimenti;

    il successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2025 ha ridotto drasticamente le risorse disponibili, da 6,3 miliardi a circa 2,5 miliardi di euro, disponendo contestualmente la chiusura anticipata della misura, proprio nel momento in cui il ritmo delle prenotazioni stava finalmente accelerando;

    tale decisione ha penalizzato in modo rilevante migliaia di imprese, in particolare piccole e medie imprese, che avevano programmato investimenti sulla base delle regole originarie, determinando un grave danno in termini di affidamento, certezza del diritto e credibilità delle politiche pubbliche;

    il Rapporto Confindustria sulla tenuta del sistema produttivo italiano evidenzia un quadro preoccupante, caratterizzato da produttività stagnante, investimenti insufficienti, ritardi nella transizione energetica e digitale e da un persistente differenziale nel costo dell'energia che penalizza le imprese italiane rispetto ai principali competitor europei, comprimendo margini, competitività e capacità di investimento;

    a ciò si aggiungono salari reali tra i più bassi d'Europa e una domanda interna debole, fattori che incidono negativamente sulla qualità del lavoro, sulla capacità di attrarre competenze e sulla tenuta delle filiere industriali;

    la transizione ecologica e digitale non può essere ridotta a una sommatoria di crediti d'imposta intermittenti, ma richiede una strategia industriale di medio-lungo periodo, capace di orientare gli incentivi verso filiere strategiche, territori e obiettivi di sistema;

    in tale quadro, appare particolarmente rilevante anche la dimensione sociale della transizione, che deve garantire formazione continua, tutela dei lavoratori coinvolti nei processi di riconversione produttiva e strumenti di accompagnamento per evitare nuove diseguaglianze;

    desta preoccupazione, inoltre, la riduzione delle risorse destinate alle comunità energetiche rinnovabili e il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di capacità installata da fonti rinnovabili al 2030, elementi che rischiano di compromettere sia la sostenibilità ambientale sia la competitività energetica del Paese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori opportune iniziative volte a:

  promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese istituendo un Fondo Rinnovabili PMI con adeguate risorse finanziarie da utilizzare entro un orizzonte temporale almeno quinquennale;

  ripristinare condizioni di stabilità, certezza e affidabilità del Piano Transizione 5.0, valutando il rifinanziamento della misura e la riapertura ordinaria dei termini, al fine di tutelare le imprese che hanno programmato investimenti sulla base delle regole originarie;

  semplificare in modo strutturale le procedure di accesso agli incentivi, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese;

  definire una strategia industriale coerente e di lungo periodo che integri transizione ecologica, digitalizzazione, politica energetica e sostegno alle filiere strategiche del Made in Italy;

  intervenire per quanto di competenza sul tema dei costi dell'energia per le imprese, rafforzando strumenti capaci di ridurre il differenziale competitivo rispetto agli altri Paesi europei, anche attraverso un'accelerazione ordinata e pianificata dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

  rafforzare la dimensione sociale della transizione, investendo su formazione, competenze e qualità del lavoro, e garantendo che i processi di innovazione non producano nuove diseguaglianze territoriali o occupazionali;

  assicurare, attraverso idonee iniziative di competenza, che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga nel rispetto dei territori e delle comunità locali, valorizzando il ruolo degli enti locali nella pianificazione e promuovendo un utilizzo prioritario delle aree realmente idonee, in un quadro di transizione sostenibile, condivisa e democratica.
9/2758/23. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    la disciplina europea delle aree idonee per le rinnovabili riflette un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'Unione europea ha spinto, infatti, per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie (idonee) e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace, partecipata e condivisa governance nazionale e locale;

    il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici europei e nazionali richiede una rapida diffusione delle fonti rinnovabili, da realizzarsi tuttavia in modo pianificato, equilibrato e coerente con la tutela del paesaggio, del suolo e degli ecosistemi, nonché con le esigenze di sicurezza energetica nazionale;

    la transizione energetica, pur largamente condivisa nei suoi obiettivi di fondo, sta mostrando in diverse parti del Paese criticità crescenti, assumendo in alcuni contesti i tratti di una dinamica prevalentemente speculativa, scollegata dalla reale domanda energetica e dagli interessi delle comunità locali;

    negli ultimi anni il fenomeno del cosiddetto curtailment, ossia la mancata immissione in rete di energia prodotta da impianti non programmabili per limiti di capacità di assorbimento del sistema elettrico, è stato oggetto di specifiche forme di compensazione economica; da ultimo, tali meccanismi sono stati estesi a tutte le fonti rinnovabili non programmabili, con effetti che rischiano di trasferire oneri aggiuntivi sulle bollette dei cittadini, incentivando una produzione in eccesso non funzionale all'efficienza complessiva del sistema;

    tali distorsioni si accompagnano a un crescente squilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti, con una concentrazione sempre più marcata nelle aree interne, rurali e montane, in particolare nei crinali appenninici, territori caratterizzati da elevata fragilità ambientale, idrogeologica e amministrativa;

    molti piccoli comuni interessati dai procedimenti autorizzativi non dispongono delle strutture tecniche e delle competenze necessarie per fronteggiare iter complessi e asimmetrici, nei quali il confronto tra comunità locali e grandi operatori industriali risulta fortemente sbilanciato, svuotando di fatto i princìpi di pianificazione democratica del territorio;

    le aree interne e montane svolgono una funzione strategica insostituibile per la stabilità idrogeologica, la regolazione delle risorse idriche, l'assorbimento della CO2 e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; un loro consumo o industrializzazione non pianificata rischia di compromettere servizi ecosistemici fondamentali per l'intero Paese;

    esistono, al contrario, ampie superfici già edificate, industriali, infrastrutturali o degradate, idonee allo sviluppo delle energie rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo, come evidenziato dalle mappature del Gestore dei servizi energetici e dai più recenti rapporti dell'Ispra;

    il grave ritardo nell'adozione e il successivo venir meno del decreto ministeriale recante i criteri generali per l'individuazione delle aree idonee hanno generato incertezza normativa e una sostanziale assenza di indirizzo pubblico, lasciando la scelta localizzativa prevalentemente alla convenienza economica dei soggetti proponenti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative di competenza volte a:

  definire e rendere operativi, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata, criteri chiari, uniformi e vincolanti per orientare lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili prioritariamente verso aree realmente idonee, già edificate, infrastrutturate o compromesse, riducendo al minimo il consumo di nuovo suolo agricolo e naturale;

  garantire criteri di equilibrio territoriale idonei a prevenire fenomeni di saturazione o eccessiva concentrazione di impianti in specifici ambiti comunali, provinciali o in aree interne e montane, assicurando una distribuzione omogenea e sostenibile del contributo alla transizione energetica;

  rafforzare il ruolo delle comunità locali e degli enti territoriali nei procedimenti di pianificazione e autorizzazione, prevedendo strumenti effettivi di partecipazione, concertazione e supporto tecnico-amministrativo, in particolare a favore dei piccoli comuni;

  valutare l'impatto economico e sistemico dei meccanismi di compensazione legati al curtailment, al fine di evitare distorsioni che incentivino una produzione non coordinata con la capacità della rete e che producano oneri impropri a carico dei cittadini;

  promuovere una transizione energetica realmente sostenibile, che coniughi sviluppo delle rinnovabili, tutela del paesaggio, sicurezza del territorio e interesse pubblico, evitando che le aree più fragili del Paese siano trasformate in distretti industriali energetici in assenza di una chiara e responsabile pianificazione.
9/2758/24. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo, Romeo, Fornaro, Barbagallo, Ferrari, Laus, Amendola, De Maria, Scotto, Madia, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, introduce disposizioni in materia di crediti d'imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gse le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta e consentendo, conseguentemente, la possibilità di integrare, entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal Gse), le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e fino alle ore 18 del 27 novembre 2025;

    nell'ambito dei progetti di innovazione ammessi al Piano transizione 5.0, sono ritenuti agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, con specifiche indicazioni, nel caso di impianti fotovoltaici, dei moduli fotovoltaici utilizzabili;

    l'articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché il conseguente decreto interministeriale del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano transizione 5.0, indicava il 31 dicembre 2025 quale data ultima di completamento del progetto;

    per il completamento del progetto, entro la «data di fine lavori» occorre completare l'impianto come di seguito definito: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicate al gestore della rete elettrica ai sensi del cosiddetto Testo integrato delle connessioni attive – Tica, emanato da Arera;

    il procedimento in oggetto, con riferimento alle opere inerenti agli impianti fotovoltaici, risulta particolarmente articolato in quanto si compone di una pluralità di fasi, tra cui: la richiesta al gestore della rete elettrica del preventivo di connessione, l'emissione del relativo preventivo, la sua accettazione, la comunicazione di avvio dell'iter, la comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo, nonché la comunicazione di inizio e di fine lavori;

    la complessità del suddetto procedimento, unitamente all'ingente numero di istanze pervenute al gestore della rete elettrica, sta determinando rilevanti ritardi nell'emissione dei preventivi di connessione. Tali ritardi risultano suscettibili di compromettere il rispetto del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori, con conseguente possibile pregiudizio all'accesso all'agevolazione fiscale prevista dal Piano transizione 5.0;

    il contesto di riferimento risulta fortemente caratterizzato da elementi di incertezza e disomogeneità applicativa, anche in conseguenza dell'emanazione del decreto direttoriale del 6 novembre 2025, con il quale è stato dichiarato l'esaurimento delle risorse destinate alla misura «Transizione 5.0», nonché del conseguente blocco, a partire dal 7 novembre 2025, del caricamento delle pratiche sul portale del Gse;

    tale situazione si è determinata in assenza, nei mesi precedenti, di informazioni chiare e trasparenti in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, inizialmente quantificate in 6,23 miliardi di euro e successivamente ridotte in modo significativo fino a 2,5 miliardi di euro;

    la chiusura repentina della piattaforma, intervenuta mentre numerosi progetti risultavano già avviati o in fase di avvio, senza che fosse stata ancora consentita la prenotazione del credito d'imposta, ha generato una condizione di grave incertezza, producendo effetti di fatto retroattivi volti a compromettere interventi in corso e a incidere negativamente sul rapporto fiduciario progressivamente consolidatosi tra imprese, amministrazioni pubbliche e operatori del settore;

    appare quanto mai necessario che il Governo intervenga con una proroga di almeno 90 giorni del termine ultimo entro cui completare il progetto di innovazione, al fine di evitare che i ritardi dei gestori di rete nella connessione facciano perdere il beneficio fiscale alle imprese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori misure normative e regolatorie finalizzate a prevedere una proroga, di almeno 90 giorni, del termine ultimo per il completamento del progetto di innovazione ammesso al Piano transizione 5.0, compresi gli impianti fotovoltaici, fissato dall'articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, nonché dal conseguente decreto interministeriale del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano transizione 5.0, al fine di evitare che i ritardi del gestore della rete nell'emissione dei preventivi possa compromettere il rispetto del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori, arrecando pregiudizio all'accesso all'agevolazione fiscale prevista dal Piano transizione 5.0.
9/2758/25. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), al cosiddetto Testo unico delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024;

    le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, invece di ampliare le opportunità, fissa criteri ancora più restrittivi rispetto al passato: si tratta di una disciplina peggiorativa, che non recepisce l'indirizzo della giurisprudenza nazionale, né tantomeno le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale (Sentenza n. 184/2025) che riafferma l'equilibrio tra la semplificazione amministrative, la tutela del territorio e l'affidabilità delle regole, riconoscendo le rinnovabili come infrastrutture strategiche per il Paese;

    la conferma del divieto generalizzato di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, già previsto dal decreto-legge Agricoltura, con poche eccezioni, rende evidente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'approccio ideologico del Governo contro la transizione green. La finta giustificazione di contrastare il consumo di suolo è palesemente contraddetta dai dati, considerando che se tutta l'elettricità consumata oggi dall'industria (circa 120 terawattora/anno) fosse prodotta da nuovi impianti collocati a terra, si occuperebbe solo l'1 per cento della Superficie agricola utilizzata (Sau), mentre il vero consumo di suolo continua ad essere determinato dalla cementificazione del territorio, che anche nel 2025 è cresciuta al ritmo di 2,7 metri quadri al secondo;

    la norma pur fissando obiettivi minimi regionali (burden sharing) di potenza rinnovabile fino al 2030 per 80 gigawatt, chiedendo a regioni e province autonome di ampliare le aree idonee entro 120 giorni, nel disporre i criteri per l'individuazione di dette aree, prevede un considerevole ampliamento delle fasce di rispetto dei vincoli, rischiando di rendere di fatto l'idoneità prevalentemente teorica;

    il Governo invece di intervenire con decisione per allineare la normativa nazionale ai princìpi europei di massima diffusione delle rinnovabili, dissolvendo il clima di forte incertezza che ancora produce gravi effetti negativi sull'intero comparto, di fatto continua a frenare la crescita della produzione di energia da Fer nel nostro Paese, l'unica in grado di rendere il nostro sistema energetico più solido, indipendente e maggiormente economico per famiglie ed imprese;

    le fonti rinnovabili sono oggi l'unico strumento in grado di ridurre in modo strutturale il prezzo dell'energia, aumentando la competitività e la sovranità energetica del Paese, e la sua indipendenza dai combustibili fossili, in coerenza con gli obiettivi di sicurezza e decarbonizzazione;

    accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili permetterebbe di valorizzare gli investimenti che hanno già consentito di sostituire quasi integralmente la generazione a carbone e, soprattutto, di ridurre più spesso il ricorso al gas nella formazione del prezzo dell'energia, con effetti più incisivi sui prezzi all'ingrosso, come sta avvenendo in altri Paesi europei (in particolare la Spagna),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate ad adottate ulteriori misure, per l'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, garantendo tempi celeri per l'ottenimento dei titoli necessari alla loro realizzazione e introducendo criteri oggettivi per il riconoscimento del principio dell'interesse pubblico prevalente per detti impianti.
9/2758/26. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), al cosiddetto Testo unico delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024;

    le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, invece di ampliare le opportunità, fissa criteri ancora più restrittivi rispetto al passato: si tratta di una disciplina peggiorativa, che non recepisce l'indirizzo della giurisprudenza nazionale, né tantomeno le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale (Sentenza n. 184/2025) che riafferma l'equilibrio tra la semplificazione amministrativa, la tutela del territorio e l'affidabilità delle regole, riconoscendo le rinnovabili come infrastrutture strategiche per il Paese;

    la conferma del divieto generalizzato di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, già previsto dal decreto-legge Agricoltura, con poche eccezioni, rende evidente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'approccio ideologico del Governo contro la transizione green. La finta giustificazione di contrastare il consumo di suolo è palesemente contraddetta dai dati, considerando che se tutta l'elettricità consumata oggi dall'industria (ca. 120 TWh/anno) fosse prodotta da nuovi impianti collocati a terra, si occuperebbe solo l'1 per cento della Superficie agricola utilizzata (SAU), mentre il vero consumo di suolo continua ad essere determinato dalla continua cementificazione del territorio, che anche nel 2025 è cresciuto di 2,7 metri quadri al secondo;

    la norma pur fissando obiettivi minimi regionali (burden sharing) di potenza rinnovabile fino al 2030 per 80 GW, chiedendo a regioni e province autonome di ampliare le aree idonee entro 120 giorni, nel disporre i criteri per l'individuazione di dette aree idonee prevede un considerevole ampliamento delle fasce di rispetto dei vincoli, rischiando di rendere di fatto l'idoneità prevalentemente teorica;

    il Governo invece di intervenire con decisione per allineare la normativa nazionale ai principi europei di massima diffusione delle rinnovabili, dissolvendo il clima di forte incertezza che ancora produce gravi effetti negativi sull'intero comparto, di fatto continua a frenare la crescita della produzione di energia da FER nel nostro Paese, l'unica in grado di rendere il nostro sistema energetico più solido, indipendente e maggiormente economico per famiglie ed imprese;

    accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili permetterebbe di valorizzare gli investimenti che hanno già consentito di sostituire quasi integralmente la generazione a carbone e, soprattutto, di ridurre più spesso il ricorso al gas nella formazione del prezzo dell'energia, con effetti più incisivi sui prezzi all'ingrosso, come sta avvenendo in altri Paesi europei (in particolare la Spagna);

    gli operatori del settore energetico continuano a lamentare fortissime criticità che rallentano l'installazione di nuovi impianti rinnovabili nel nostro Paese: dal quadro giuridico in continua evoluzione, al sistema farraginoso delle procedure autorizzative, dalla indisponibilità delle aree idonee, al problema delle connessioni e saturazione della rete, fino alla governance del sistema degli incentivi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate a:

  istituire una struttura centrale di supporto tecnico-amministrativo, alle amministrazioni e agli enti locali per l'attuazione delle norme e sui corretti iter autorizzativi da seguire per la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e sui vantaggi e le opportunità aperte dalle comunità energetiche e dall'autoconsumo collettivo in termini di benefici sociali, ambientali ed economici e di contrasto alla povertà energetica;

  favorire la realizzazione di una mappatura aggiornata delle superfici disponibili all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e delle aree idonee, anche attraverso la creazione di un «catasto delle superfici» utile a supportare la pianificazione e la trasparenza nei rapporti tra amministrazioni ed operatori del settore.
9/2758/27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), al cosiddetto Testo unico delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024;

    le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, invece di ampliare le opportunità, fissano criteri ancora più restrittivi rispetto al passato: si tratta di una disciplina peggiorativa, che non recepisce l'indirizzo della giurisprudenza nazionale, né tantomeno le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale (Sentenza n. 184/2025) che riafferma l'equilibrio tra la semplificazione amministrativa, la tutela del territorio e l'affidabilità delle regole, riconoscendo le rinnovabili come infrastrutture strategiche per il Paese;

    la conferma del divieto generalizzato di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, già previsto dal decreto-legge Agricoltura, con poche eccezioni, rende evidente l'approccio ideologico del Governo contro la transizione green. La finta giustificazione di contrastare il consumo di suolo è palesemente contraddetta dai dati, considerando che se tutta l'elettricità consumata oggi dall'industria (circa 120 TWh/anno) fosse prodotta da nuovi impianti collocati a terra, si occuperebbe solo l'1 per cento della Sau, mentre il vero consumo di suolo continua a essere determinato dalla continua cementificazione del territorio, che anche nel 2025 è cresciuto di 2,7 metri quadri al secondo;

    la norma nel fissare obiettivi minimi regionali (burden sharing) di potenza rinnovabile fino al 2030 per 80 GW, chiede a regioni e province autonome di ampliare entro 120 giorni le aree idonee, individuando una serie di criteri e principi, tra i quali la valorizzazione, nella qualificazione delle aree agricole, della presenza di attività produttive e aziende agricole, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

    il decreto legislativo n. 199 del 2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad Arera il compito di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di adottare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni relative agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

    il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del Gse, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle Cer, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

    il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

    secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento. Tale decisione mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;

    al 30 novembre 2025, termine entro cui potevano essere presentate le domande, secondo il Gse le risorse necessarie a far fronte alle richieste ammontano a 1.456 milioni di euro, per una potenza degli impianti pari a 3.343,8 MW,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte all'adozione di misure finalizzate a:

  completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti di nuove Cer presentati entro il termine del 30 novembre 2025 nell'ambito della Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 del PNRR, garantendo la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei, ma non finanziati, e prevedendo adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei;

  introdurre opportune modifiche del sistema incentivante per le Cer che preveda oltre a una tariffa differenziata per potenza dell'impianto, anche una per ciascuna tecnologia utilizzata dalla Cer al fine non solo di valorizzare le diverse fonti e risorse ma anche di garantire tempi di rientro consoni per i diversi investimenti;

  assumere le più opportune iniziative di concerto con il Gse e le imprese distributrici per risolvere tempestivamente il problema della saturazione delle cabine primarie che impedisce l'allacciamento degli impianti delle Cer, consentendo temporaneamente la possibilità di computare la condivisione dell'energia anche su cabine limitrofe, laddove non risulti possibile procedere all'allacciamento di nuovi impianti nella cabina di riferimento;

  prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili.
9/2758/28. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte all'adozione di misure finalizzate a:

  completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti di nuove CER presentati entro il termine del 30 novembre 2025 nell'ambito della Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 del PNRR, garantendo la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei, ma non finanziati, e prevedendo adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

  assumere le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, per risolvere tempestivamente il problema della saturazione delle cabine primarie;

  prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili.
9/2758/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (Red II), al cosiddetto Testo unico delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024;

    le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, invece di ampliare le opportunità, fissano criteri ancora più restrittivi rispetto al passato: si tratta di una disciplina peggiorativa, che non recepisce l'indirizzo della giurisprudenza nazionale, né tantomeno le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale (Sentenza n. 184 del 2025) che riafferma l'equilibrio tra la semplificazione amministrative, la tutela del territorio e l'affidabilità delle regole, riconoscendo le rinnovabili come infrastrutture strategiche per il Paese;

    la conferma del divieto generalizzato di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, già previsto dal decreto-legge Agricoltura, con poche eccezioni, rende evidente l'approccio ideologico del Governo contro la transizione green. La finta giustificazione di contrastare il consumo di suolo è palesemente contraddetta dai dati, considerando che se tutta l'elettricità consumata oggi dall'industria (circa 120 Terawattora/anno) fosse prodotta da nuovi impianti collocati a terra, si occuperebbe solo l'1 per cento della Sau, mentre il vero consumo di suolo continua ad essere determinato dalla continua cementificazione del territorio, che anche nel 2025 è cresciuto di 2,7 metri quadri al secondo;

    la norma pur fissando obiettivi minimi regionali (burden sharing) di potenza rinnovabile fino al 2030 per 80 Gigawatt, chiedendo a regioni e province autonome di ampliare le aree idonee entro 120 giorni, nel disporre i criteri per l'individuazione di dette aree idonee prevede un considerevole ampliamento delle fasce di rispetto dei vincoli, rischiando di rendere di fatto l'idoneità prevalentemente teorica;

    il Governo invece di intervenire con decisione per allineare la normativa nazionale ai princìpi europei di massima diffusione delle rinnovabili, dissolvendo il clima di forte incertezza che ancora produce gravi effetti negativi sull'intero comparto, di fatto continua a frenare la crescita della produzione di energia da Fer nel nostro Paese, l'unica in grado di rendere il nostro sistema energetico più solido, indipendente e maggiormente economico per famiglie ed imprese;

    gli operatori del settore energetico continuano a lamentare fortissime criticità che rallentano l'installazione di nuovi impianti rinnovabili nel nostro Paese: dal quadro giuridico in continua evoluzione, al sistema farraginoso delle procedure autorizzative, dalla indisponibilità delle aree idonee, al problema delle connessioni e saturazione della rete, fino alla governance del sistema degli incentivi;

    la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee, introdotta dal nuovo articolo 11-quater, non si applica nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, pregiudicando l'unicità dell'iter autorizzativo nel caso in cui le infrastrutture di connessione alla rete risultino esterne all'area idonea,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate ad estendere le semplificazioni amministrative per gli impianti in aree idonee, anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione alla rete, indipendentemente dalla loro ubicazione.
9/2758/29. Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, in esame provvedimento in esame, modificando il decreto legislativo n. 190 del 2024, interviene sottraendo alle regioni la competenza nella pianificazione del proprio territorio, individuando direttamente, per via legislativa statale, le aree idonee all'installazione degli impianti rinnovabili;

    nello specifico l'articolo 2, comma 1, lettera h), introduce il nuovo articolo 11-bis del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, che ora detta la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma, prima contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che viene contestualmente abrogato;

    il comma 3 del nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, riproducendo in parte la disciplina di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, attribuisce alle regioni la competenza a individuare, mediante propria legge, ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo;

    la disposizione prevede, altresì, che le regioni a statuto speciale procedano all'individuazione delle aree idonee in conformità ai rispettivi Statuti speciali e alle relative norme di attuazione;

    nonostante la specifica clausola di salvaguardia prevista per le regioni a statuto speciale, l'impostazione delineata, con riferimento all'individuazione ex lege di criteri uniformi applicabili a tutte le regioni e alle province autonome, risulta in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dell'elevata eterogeneità dei territori italiani e delle rispettive peculiarità geografiche, morfologiche, orografiche, paesaggistiche, culturali ed economiche;

    tale impostazione appare, altresì, non coerente con il riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché con le prerogative riconosciute dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di natura normativa e/o regolamentare, volte a garantire che le regioni a statuto speciale possano esercitare le prerogative legislative in materia di individuazione e di limitazione delle aree idonee, nel rispetto dell'autonomia loro riconosciuta dai rispettivi Statuti speciali e dall'ordinamento costituzionale.
9/2758/30. Ghirra, Raffa, Marino, Ferrari, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il processo di transizione energetica e digitale rappresenta una leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali e industriali del Paese, nonché per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale;

    la promozione delle fonti rinnovabili deve tuttavia avvenire in un quadro di equilibrio tra sviluppo, tutela del paesaggio, salvaguardia del patrimonio culturale e protezione della biodiversità, valori costituzionalmente rilevanti e riconosciuti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce, al decreto legislativo n. 190 del 2024, il nuovo articolo 11-bis che reca disposizioni in materia di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, demandando alle regioni un ruolo centrale nella pianificazione territoriale;

    appare pertanto necessario assicurare criteri chiari e uniformi che consentano di conciliare l'accelerazione della transizione energetica con il rispetto delle specificità territoriali, evitando conflitti con i vincoli paesaggistici e culturali e garantendo certezza giuridica agli operatori e agli enti locali,

impegna il Governo

a garantire, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in materia di impianti da fonti rinnovabili, il pieno rispetto dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, con particolare riferimento ai beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ai siti Unesco e Natura 2000, e alle relative fasce di rispetto, assicurando e valorizzando, al contempo, nel rispetto degli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali, la possibilità di realizzare impianti destinati all'autoconsumo.
9/2758/31. Romeo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 reca disposizioni per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili;

    in particolare, il comma 5 del nuovo articolo 11-bis prevede che le leggi regionali garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC 2024);

    come noto il PNIEC prevede due orizzonti temporali: al 2030, con l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, e al 2050, ai fini del raggiungimento della neutralità climatica, come previsto dalla «Normativa europea per il clima» (Regolamento UE 2021/1119) che definisce una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea in una società dotata di un'economia che «nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse»;

    appare evidente che, giunti al 2026, la necessità di accelerare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili richieda una pianificazione territoriale lungimirante, sostenibile e rispettosa delle vocazioni dei singoli territori, mediante un quadro normativo certo, coerente con la strategia europea di più lungo periodo, che faciliti gli investimenti e permetta alle imprese e alle comunità locali di programmare lo sviluppo dei propri territori, laddove un orizzonte temporale limitato al 2030 potrebbe innescare dinamiche speculative, generando esiti incerti anche sull'andamento dei costi dell'energia;

    a tal fine è auspicabile che la disciplina delle aree idonee venga quanto prima integrata nell'ambito di una strategia nazionale di lungo termine, garantendo che il quadro normativo nazionale sia allineato con la traiettoria tracciata dall'Unione europea, affinché la pianificazione al 2050 consenta di coniugare la massima accelerazione della produzione rinnovabile con la tutela del paesaggio, dell'agricoltura di pregio e dei beni comuni, tenendo anche conto regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi normativi volti a definire una traiettoria chiara e costante di sviluppo degli impianti FER e di incremento della potenza installata da fonte rinnovabile oltre il 2030, tenuto conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria in materia.
9/2758/32. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 conferma la previsione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in merito all'idoneità delle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

    il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di contrasto al cambiamento climatico rende necessario un impianto normativo organico e armonizzato, che superi l'attuale frammentazione regolatoria e renda attuabile una visione strategica capace di coniugare la tutela dei territori con l'urgenza della sfida climatica, anche in relazione ai princìpi eurounitari di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile;

    l'attuale disciplina sulle aree idonee appare eccessivamente restrittiva e non coglie appieno la necessità di semplificare le procedure autorizzative e di individuare contesti di sviluppo delle energie rinnovabili compatibili con le esigenze di tutela dei territori;

    in particolare, la previsione che limita l'idoneità ex lege alle sole fasce di 300 metri dalle reti autostradali risulta insufficiente rispetto al fabbisogno di potenza installata necessario per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici;

    l'estensione di tale previsione alle superstrade, alle strade statali di rilevanza nazionale e, in generale, a tutte le arterie viarie con almeno due corsie per senso di marcia, rappresenterebbe un'azione concreta di ulteriore ampliamento delle aree idonee con ridotto impatto su aree di pregio paesaggistico e ambientale, garantendo al contempo una distribuzione omogenea ed equilibrata delle aree idonee sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame, adottando, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative di carattere normativo volte ad ampliare i criteri di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, includendo non solo le aree limitrofe alle autostrade, ma anche le superstrade, le strade statali e le arterie viarie con almeno due corsie per senso di marcia.
9/2758/33. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sul quadro degli incentivi e delle regole connesse al Piano transizione 5.0, con l'obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nazionale verso modelli industriali più efficienti e sostenibili sotto il profilo energetico e ambientale;

    la regione Puglia rappresenta un contesto territoriale particolarmente significativo per la transizione energetica nazionale, in quanto caratterizzata da un elevato potenziale solare ed eolico, da condizioni climatiche tipicamente mediterranee fortemente esposte agli effetti del cambiamento climatico – quali siccità, stress termico e rischio di desertificazione – e dalla compresenza di un tessuto produttivo composto da piccole e medie imprese energivore, manifatturiere e agroindustriali;

    sul territorio pugliese insistono numerosi impianti e progetti da fonti rinnovabili, con un impatto cumulativo rilevante sul suolo, sul paesaggio e sulle attività agricole, mentre una parte significativa dell'energia prodotta non viene consumata localmente, anche in presenza di limitazioni infrastrutturali e di capacità della rete;

    nei sistemi energetici territoriali, l'efficacia della transizione risulta maggiore quando produzione e consumo sono geograficamente integrati, riducendo congestioni e perdite di rete e favorendo modelli di autoconsumo industriale, comunità energetiche, sistemi di accumulo locali e una più ampia accettabilità sociale degli interventi;

    studi climatici e agronomici evidenziano come, nel contesto del Sud Italia, soluzioni di agrivoltaico adattivo possano contribuire alla riduzione dell'evapotraspirazione, al miglioramento della resilienza idrica delle colture e alla stabilità produttiva in condizioni di elevato stress climatico, rendendo necessario un approccio differenziato rispetto ai contesti del Nord del Paese, anche attraverso una valutazione qualitativa del suolo e non esclusivamente basata su criteri percentuali;

    l'attuale definizione nazionale di agrivoltaico, di carattere generale, risulta poco aderente alle colture permanenti tipiche del Mediterraneo, quali olivicoltura, viticoltura e mandorlicoltura, e non sempre coerente con le specificità pedoclimatiche dei territori;

    l'impianto normativo, così come attualmente strutturato, presenta profili di forte centralizzazione e un coordinamento non sempre pienamente integrato con i percorsi di pianificazione territoriale e regionale già avviati, rendendo opportuno rafforzare il raccordo istituzionale e tecnico nella definizione delle aree idonee e nella valutazione cumulativa degli impatti;

    la transizione energetica e industriale richiede certezza del diritto, stabilità degli incentivi, tutela degli investimenti e criteri attuativi adeguati alle specificità territoriali, climatiche e produttive,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a:

  rafforzare la definizione delle aree idonee introducendo criteri territoriali differenziati, che tengano conto delle differenze climatiche, pedologiche e produttive tra Nord e Sud del Paese e del carico già sostenuto dai territori;

  promuovere e rendere pienamente operativi modelli di agrivoltaico adattati al contesto mediterraneo, coerenti con le colture permanenti tradizionali e fondati su valutazioni qualitative del suolo e su evidenze scientifiche;

  rendere il Piano transizione 5.0 maggiormente accessibile alle piccole e medie imprese, in particolare nei contesti produttivi del Mezzogiorno, attraverso criteri applicativi più prevedibili e coerenti con le caratteristiche dei settori manifatturieri e agroindustriali;

  favorire l'integrazione tra produzione di energia rinnovabile, sistemi industriali e consumo locale, promuovendo modelli di autoconsumo e interventi in grado di ridurre le congestioni di rete e aumentare le ricadute economiche sui territori;

  semplificare, rafforzare e rendere più attrattivo lo sviluppo delle comunità energetiche, anche come strumento di partecipazione locale e di accettabilità sociale della transizione energetica;

  rafforzare il coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche territoriali nella definizione dei criteri attuativi, valorizzando in particolare il contributo di Arpa Puglia e delle università locali, al fine di assicurare valutazioni fondate su evidenze scientifiche, coerenti con le specificità climatiche, pedologiche e produttive del territorio, nonché un'adeguata valutazione cumulativa degli impatti.
9/2758/34. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sul quadro degli incentivi e delle regole connesse al Piano transizione 5.0, con l'obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nazionale verso modelli industriali più efficienti e sostenibili sotto il profilo energetico e ambientale;

    la regione Puglia rappresenta un contesto territoriale particolarmente significativo per la transizione energetica nazionale, in quanto caratterizzata da un elevato potenziale solare ed eolico, da condizioni climatiche tipicamente mediterranee fortemente esposte agli effetti del cambiamento climatico – quali siccità, stress termico e rischio di desertificazione – e dalla compresenza di un tessuto produttivo composto da piccole e medie imprese energivore, manifatturiere e agroindustriali;

    sul territorio pugliese insistono numerosi impianti e progetti da fonti rinnovabili, con un impatto cumulativo rilevante sul suolo, sul paesaggio e sulle attività agricole, mentre una parte significativa dell'energia prodotta non viene consumata localmente, anche in presenza di limitazioni infrastrutturali e di capacità della rete;

    nei sistemi energetici territoriali, l'efficacia della transizione risulta maggiore quando produzione e consumo sono geograficamente integrati, riducendo congestioni e perdite di rete e favorendo modelli di autoconsumo industriale, comunità energetiche, sistemi di accumulo locali e una più ampia accettabilità sociale degli interventi;

    studi climatici e agronomici evidenziano come, nel contesto del Sud Italia, soluzioni di agrivoltaico adattivo possano contribuire alla riduzione dell'evapotraspirazione, al miglioramento della resilienza idrica delle colture e alla stabilità produttiva in condizioni di elevato stress climatico, rendendo necessario un approccio differenziato rispetto ai contesti del Nord del Paese, anche attraverso una valutazione qualitativa del suolo e non esclusivamente basata su criteri percentuali;

    la transizione energetica e industriale richiede certezza del diritto, stabilità degli incentivi, tutela degli investimenti e criteri attuativi adeguati alle specificità territoriali, climatiche e produttive,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a proseguire con le misure volte a favorire l'integrazione tra produzione di energia rinnovabile, sistemi industriali e consumo locale, promuovendo modelli di autoconsumo, lo sviluppo delle comunità energetiche e interventi in grado di ridurre le congestioni di rete e aumentare le ricadute economiche sui territori.
9/2758/34. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo – con particolare riferimento al primo – disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024;

    come noto, in data 7 novembre 2025 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato ufficialmente la fine della disponibilità dei fondi a valere sulla predetta misura agevolativa, che, a poco più di un anno dalla sua introduzione e a seguito di ripetuti interventi modificativi, risulta integralmente superata dalla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 il cui iter di attuazione procede a rilento e appare suscettibile di ulteriori dilazioni temporali;

    in più occasioni la Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito che il contrasto al caro-energia costituisce una priorità assoluta dell'azione di Governo, in considerazione dell'impatto che l'elevato costo dell'energia produce sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla stabilità del sistema economico nazionale;

    nonostante tali dichiarazioni, il decreto-legge, annunciato da più di sei mesi, finalizzato a contenere i prezzi dell'energia e a intervenire su alcuni profili di regolazione del settore energetico, non risulta ancora essere stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri;

    il protrarsi dell'iter di approvazione del citato decreto-legge in materia energetica genera forti incertezze tra gli operatori del settore energetico, le piccole e medie imprese e i consumatori, incidendo negativamente sulla programmazione degli investimenti e sulla stabilità del quadro regolatorio;

    il Piano Transizione 5.0, pur rappresentando uno strumento di rilievo per sostenere l'innovazione e l'efficienza energetica del sistema produttivo, interviene esclusivamente sul lato degli investimenti e non incide direttamente sulla formazione dei prezzi dell'energia né sulle criticità connesse all'attuale livello di volatilità dei medesimi;

    il citato meccanismo, seppur cruciale, non risponde infatti ad una contingenza economica ancora instabile e caratterizzata dalla forte volatilità dei mercati energetici né compensa nel breve termine gli effetti che tali dinamiche esercitano sulla liquidità, sui costi di produzione e sulla competitività del tessuto produttivo e sul potere d'acquisto delle famiglie,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a delineare un quadro normativo che definisca un impianto regolatorio chiaro, coerente e stabile atto a tutelare le imprese e i consumatori dalla volatilità dei prezzi delle commodities energetiche, assicurando condizioni di costo dell'energia sostenibili, tali da favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e tutelare il potere d'acquisto delle famiglie.
9/2758/35. Appendino, Pavanelli, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo – con particolare riferimento al primo – disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024;

    come noto, in data 7 novembre 2025 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato ufficialmente la fine della disponibilità dei fondi a valere sulla predetta misura agevolativa, che, a poco più di un anno dalla sua introduzione e a seguito di ripetuti interventi modificativi, risulta integralmente superata dalla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026, la quale ha previsto il ritorno al meccanismo dell'iperammortamento, declinato sotto forma di superdeduzione del costo di acquisizione dei beni agevolabili;

    ad oggi permangono significative incertezze in ordine all'effettiva sufficienza delle risorse destinate alla predetta misura, considerato che nel corso del 2025 le richieste di prenotazione del credito d'imposta hanno raggiunto complessivamente l'importo di circa 4,7 miliardi di euro e che, alla data del 6 gennaio 2026, risultano progetti già completati per un ammontare pari a circa 1,36 miliardi di euro, nonché progetti per i quali è stato versato l'acconto minimo del 20 per cento per circa 2,1 miliardi di euro, oltre a ulteriori 1,3 miliardi di euro relativi a progetti allo stato esclusivamente prenotati;

    tali dati evidenziano un fabbisogno potenziale di gran lunga superiore alle risorse effettivamente disponibili, con il concreto rischio che numerose imprese, pur avendo avviato o programmato investimenti coerenti con la finalità della misura, restino escluse dall'accesso al beneficio, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo cui un quadro attendibile e definitivo del fabbisogno finanziario potrà delinearsi solo successivamente al 28 febbraio 2026,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a individuare una soluzione concreta atta a salvaguardare le imprese che abbiano effettuato la prenotazione del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, tenuto conto del fabbisogno potenziale di gran lunga superiore alle risorse effettivamente disponibili, al fine di non compromettere significativamente la trasformazione digitale ed energetica delle predette realtà produttive.
9/2758/36. Cappelletti, Pavanelli.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative volte a consentire alle imprese escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa di accedere a misure di sostegno coerenti con i programmi di investimento già avviati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2758/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo all'articolo 1 – con particolare riferimento al primo – disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024;

    l'articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto il regime dell'iper-ammortamento a favore degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale del sistema produttivo, archiviando il meccanismo del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui al presente decreto;

    come noto, lo scorso 5 gennaio 2026 il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) dello schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità operative della citata misura, decreto che, inter alia, non risolve la questione degli investimenti a cavallo tra vecchia e nuova misura – sia che abbiano versato il previsto acconto di almeno il 20 per cento entro fine 2025, sia che siano stati unicamente prenotati mediante la relativa comunicazione – né prefigura un'agevolazione automatica, delineando al contrario una procedura strutturata e ricca di adempimenti;

    si aggiunga che l'iter di attuazione del predetto meccanismo procede a rilento e appare suscettibile di ulteriori dilazioni temporali, non essendo stati ancora acquisiti il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, il vaglio della Corte dei conti, né emanati i decreti direttoriali necessari a definire i termini di apertura della piattaforma informatica e i modelli di comunicazione per l'accesso all'agevolazione;

    come per il «vecchio» Piano Transizione, il ritardo e l'incertezza nell'attuazione degli strumenti operativi potrebbero portare molte imprese a posticipare o rivedere i propri piani di investimento per progetti legati alla transizione digitale e green, penalizzandone la produttività e la competitività internazionale;

    il summenzionato Piano Transizione 5.0, pur rappresentando un intervento strategico di medio-lungo periodo, comporta requisiti tecnici e procedurali che possono limitare l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese di minori dimensioni, costituendo un ostacolo all'accesso e alla fruizione degli incentivi di queste ultime in quanto non sufficientemente strutturate per affrontare il processo di certificazione delle spese e coerenza contabile nonché di perizia tecnica asseverata richieste dal meccanismo;

    le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia presentano tuttora divari strutturali in termini di dotazione infrastrutturale, produttività e capacità di attrazione degli investimenti, come rilevato da molteplici indicatori economici e territoriali;

    l'articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 aveva introdotto un credito d'imposta per investimenti in efficienza energetica e autoproduzione da fonti rinnovabili destinato alle imprese operanti nelle predette regioni, caratterizzato da una struttura semplificata per le micro e piccole imprese e funzionale alla riduzione strutturale dei costi energetici,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate all'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

  adottare, con la massima sollecitudine, i provvedimenti attuativi necessari ad assicurare la piena ed effettiva attuazione del nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto dalla legge di bilancio 2026, al fine di assicurare certezza e stabilità alle imprese interessate in ordine all'operatività di un meccanismo che costituisce un rilevante volano per la transizione energetica e digitale del Paese;

  introdurre un credito d'imposta per investimenti in efficienza energetica e autoproduzione da fonti rinnovabili per le micro e piccole imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al fine di favorire la riduzione strutturale dei costi energetici, rafforzare la sostenibilità economica e accrescere la resilienza delle medesime rispetto alla volatilità dei prezzi dell'energia nonché a contribuire al riequilibrio territoriale e al rilancio della competitività del tessuto produttivo delle aree interessate.
9/2758/37. Lomuti, Pavanelli.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate all'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

  adottare, con la massima sollecitudine, i provvedimenti attuativi necessari ad assicurare la piena ed effettiva attuazione del nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto dalla legge di bilancio 2026, al fine di assicurare certezza e stabilità alle imprese interessate in ordine all'operatività di un meccanismo che costituisce un rilevante volano per la transizione energetica e digitale del Paese;

  a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di introdurre un credito d'imposta per investimenti in efficienza energetica e autoproduzione da fonti rinnovabili per le micro e piccole imprese.
9/2758/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, definendo con particolare riferimento al primo, disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

    il sostanziale fallimento del Piano transizione 5.0, annunciato a dicembre 2023 con il solo obiettivo di superare uno strumento snello ed efficiente come transizione 4.0, è divenuto operativo a quasi un anno di distanza, mantenendo tutte le criticità da subito segnalate quali, in particolare, la complessa ed eccessiva burocratizzazione del meccanismo di accesso e l'esclusione di alcuni comparti strategici per i quali, proprio perché determinanti nella produzione di emissioni dannose, la decarbonizzazione competitiva dovrebbe rappresentare una priorità;

    come noto, il 7 novembre 2025 con una comunicazione ufficiale del Ministero delle imprese e del made in Italy è stata data la notizia della fine della disponibilità dei fondi del predetto Piano, integralmente sostituito dalla legge di bilancio 2026 con il ritorno ad un iperammortamento in luogo dei crediti d'imposta di Transizione 4.0 e 5.0;

    l'improvviso stop all'utilizzo da parte delle imprese di 2,5 miliardi sui 6,3 inizialmente stanziati, a due mesi dalla scadenza naturale del Piano transizione 5.0, oltre ad indebolire la fiducia del mondo produttivo nei confronti del sistema degli incentivi pubblici, ha generato altresì forti incertezze tra le imprese che con molte difficoltà erano riuscite ad avviare investimenti – nonostante i clamorosi ritardi nella pubblicazione dei decreti attuativi e l'effettiva operatività del meccanismo – riservandosi di registrarsi successivamente;

    con le leggi di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato definito il nuovo piano transizione 4.0 e, segnatamente, l'introduzione, di uno strumento unico di accesso agli incentivi tramite credito d'imposta, destinato a consentire a diverse platee di contribuenti, fino a quel momento escluse, di accedere agli incentivi e favorire il processo di ammodernamento tecnologico di tutti i settori produttivi del nostro Paese;

    l'utilizzo del credito d'imposta ha inoltre semplificato ulteriormente l'accesso agli incentivi, garantendo al contempo una fruizione anticipata dei medesimi (già dal mese successivo all'investimento) e dunque un rientro più rapido dell'investimento rispetto al precedente ammortamento (ancorato invece al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo);

    la bontà della misura – che negli anni uno strumento semplice, automatico e universalistico, in grado di sostenere concretamente gli investimenti delle imprese, in particolare delle piccole e medie, favorendo l'ammodernamento del sistema produttivo, l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi e l'aumento della competitività del sistema produttivo nazionale – è stata confermata nel tempo dal forte impatto in termini di investimenti effettuati dalle imprese, diventando lo strumento che ha registrato la maggiore percentuale di spesa grazie al suo carattere automatico;

    il superamento del summenzionato meccanismo e il passaggio a strumenti più complessi e selettivi hanno determinato incertezza, rallentamento degli investimenti e difficoltà di accesso agli incentivi, soprattutto per le imprese meno strutturate,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte al ripristino della misura «Transizione 4.0», assicurando semplicità applicativa e continuità degli incentivi, anche attraverso la valorizzazione dello strumento del credito d'imposta come leva centrale per favorire gli investimenti, l'innovazione tecnologica e la formazione del capitale umano delle imprese.
9/2758/38. Ferrara, Pavanelli, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, intervenendo anche sul quadro normativo relativo all'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

    in particolare, il comma 5 del nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del comma 3) garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;

    con riferimento ai princìpi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell'individuazione delle ulteriori aree idonee, al fine di bilanciare la diffusione delle Fer con la tutela del patrimonio culturale, vengono escluse dalla qualificazione di idoneità le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004);

    l'obiettivo di accelerare la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili deve essere perseguito in modo coerente con la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, evitando sovrapposizioni o incertezze interpretative che possano compromettere l'efficacia complessiva delle misure introdotte;

    tuttavia, l'intervento posto in essere persiste nel non tenere debitamente conto delle peculiarità presenti in alcune regioni per le quali gli obiettivi di potenza installata richiedono necessariamente parametri di definizione delle aree idonee più aderenti ai contesti territoriali, soprattutto se caratterizzati da aree di tutela paesaggistica e ambientale diffusa;

    a tale riguardo sarebbe stato auspicabile un intervento normativo in grado di rendere coerenti i sopracitati obiettivi di potenza installata richiesti alle regioni con la normativa statale posta a presidio dei beni culturali e paesaggistici, al fine di consentire a tutte le regioni di concorrere in modo effettivo all'attuazione del principio eurounitario dell'interesse pubblico prevalente alla massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, mediante una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale;

    sarebbe inoltre opportuno evitare un'irragionevole asimmetria tra i poteri autorizzativi esercitati a livello statale e i limiti imposti alle regioni in sede di pianificazione, che rischia di comprimere indebitamente la capacità delle regioni di pianificare lo sviluppo delle fonti rinnovabili senza un effettivo rafforzamento della tutela paesaggistica e di compromettere l'efficacia delle misure introdotte dal decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina introdotta dall'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative anche normative volte a:

  prevedere meccanismi di flessibilità e di coordinamento che permettano alle regioni, specialmente quelle caratterizzate da un'elevata densità di aree vincolate, di definire parametri di idoneità aderenti alle specifiche realtà territoriali, al fine di evitare che l'esclusione automatica di vaste porzioni di territorio pregiudichi il raggiungimento dei target di decarbonizzazione, garantendo una maggiore coerenza tra gli ambiziosi obiettivi di potenza installata al 2030 e la normativa statale di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

  operare per superare le asimmetrie autorizzative tra livello statale e regionale, assicurando che la pianificazione territoriale delle fonti rinnovabili (Fer) avvenga nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, valorizzando il ruolo delle amministrazioni locali nella gestione di una distribuzione omogenea e sostenibile degli impianti.
9/2758/39. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di transizione energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e individuazione delle cosiddette aree idonee, nell'ambito di una strategia che dovrebbe concorrere al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e alla riduzione della dipendenza dell'Italia da forniture estere, in un contesto geopolitico sempre più instabile;

    una strategia energetica nazionale efficace e credibile non può prescindere da una pianificazione razionale dell'uso del territorio, che tenga conto sia delle esigenze di accelerazione degli investimenti nelle fonti rinnovabili sia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e della coesione sociale dei territori interessati;

    il nuovo articolo 11-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, include tra le aree idonee anche le aree da bonificare, riconoscendo implicitamente la necessità di valorizzare e recuperare porzioni di territorio già compromesse sotto il profilo ambientale e produttivo, anziché incentivare nuovo consumo di suolo;

    sul territorio nazionale, e in particolare in Sicilia, insistono numerose aree industriali oggi dismesse, in fase di dismissione, in sottoproduzione o comunque non più strategiche per l'interesse nazionale, che rappresentano al contempo una criticità ambientale e un potenziale volano di rigenerazione economica, produttiva e sociale, previa bonifica e riconversione;

    tra queste aree rientra, a titolo esemplificativo, il sito Enel di Porto Empedocle, oggi parzialmente dismesso, rimodulabile e ricollocabile, collocato in una posizione strategica per l'intero territorio, di elevato rilievo paesaggistico, naturale, culturale e urbanistico, e potenzialmente decisivo per lo sviluppo dell'economia locale e per nuove funzioni di interesse pubblico;

    l'assenza di un censimento organico e aggiornato delle aree industriali dismesse o non più strategiche rende difficoltosa una programmazione coordinata e trasparente degli interventi di riconversione, di bonifica e di eventuale riutilizzo di tali aree, anche ai fini dell'individuazione di nuove aree idonee per impianti da fonti rinnovabili;

    una valutazione interministeriale consentirebbe di superare l'attuale frammentazione delle competenze, garantendo un approccio unitario che integri profili energetici, ambientali, industriali, paesaggistici, urbanistici e di sviluppo territoriale, anche al fine di incrementare il numero delle aree idonee ai sensi del presente decreto;

    la prioritaria valorizzazione delle aree industriali dismesse o degradate per nuovi usi produttivi, energetici o di restituzione alla cittadinanza, previa bonifica, contribuirebbe a ridurre il consumo di nuovo suolo, a limitare i conflitti territoriali e a rafforzare l'accettabilità sociale delle politiche di transizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione interministeriale, con il coinvolgimento dei Ministeri competenti in materia di ambiente, sicurezza energetica, imprese e made in Italy, infrastrutture, cultura e affari regionali, nonché delle regioni e degli enti territoriali interessati, al fine di effettuare un censimento nazionale delle aree industriali attualmente dismesse, in fase di dismissione, in sottoproduzione o non più strategiche per l'interesse nazionale e di procedere a una successiva valutazione coordinata delle stesse, finalizzata a individuare le aree da destinare prioritariamente a nuovi usi, quali aree idonee per impianti da fonti rinnovabili o interventi di rigenerazione urbana e restituzione alla cittadinanza, previa bonifica ambientale, nel quadro di una pianificazione coerente con gli obiettivi della strategia energetica nazionale e della tutela del territorio.
9/2758/40. Carmina.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti per affrontare in maniera organica e strutturale il tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti gravi episodi di criminalità verificatisi nei pressi di stazioni ferroviarie – 3-02415

   BONAFÈ, MAURI, CUPERLO, FORNARO, CASU, DE MARIA, GHIO e FERRARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa risultano sempre più frequenti e cruenti gli episodi di aggressioni violente ai danni di persone inermi, specie nelle medie e grandi città;

   i dati ufficiali dei reati degli ultimi anni segnalano una crescita significativa di delitti gravi, come violenze sessuali, rapine, scippi, borseggi, estorsioni, e persino una ripresa degli omicidi dopo tanti anni di calo;

   la drammatica uccisione del giovane capotreno di Bologna, Alessandro Ambrosio, o le gravi aggressioni subite da due cittadini inermi sabato 10 gennaio 2026 intorno alla stazione Termini rappresentano solo gli ultimi episodi in ordine di tempo ad avere scosso l'opinione pubblica;

   a giudizio degli interroganti il Ministro interrogato ormai da diversi mesi prova ripetutamente a fornire rassicurazioni sull'andamento dei reati citando dati provvisori e non certi – tanto che li ha più volte modificati – e non pubblici, provando a derubricare il senso di insicurezza dei cittadini a una pura percezione senza fondamento reale;

   il Ministro interrogato ripete in continuazione dati sulle assunzioni delle forze dell'ordine, che però non sono assunzioni straordinarie ma a copertura del semplice turn over, senza nemmeno riuscire a coprirlo interamente. Tanto che l'organico complessivo della Polizia di Stato è diminuito nel 2025 di altre 1.500 unità;

   vi è tra i cittadini un accresciuto senso di insicurezza, determinato dalla frequenza e dalla gravità dei fatti di cronaca avvenuti e assolutamente non intaccato dalle dichiarazioni del Ministro interrogato e della Presidente del Consiglio dei ministri;

   la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico sono competenze esclusive dello Stato, che dovrebbero essere esercitate dal Governo, sia attraverso il Ministro dell'interno, sia attraverso le risorse impegnate a favore delle forze del comparto sicurezza, risorse del tutto inadeguate nell'ultima legge di bilancio;

   da tempo gli interroganti denunciano come il tema della sicurezza non possa essere affrontato mediante il mero innalzamento delle pene, né tantomeno attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato o di aggravanti, come avvenuto con l'introduzione nel «decreto sicurezza» dell'aggravante per i reati commessi nei pressi di stazioni ferroviarie, che come si è visto non ha avuto alcun effetto di deterrenza a Bologna –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per affrontare in maniera organica e strutturale il tema della sicurezza, superando una logica meramente emergenziale e adottando piuttosto iniziative capaci di integrare prevenzione, presidio del territorio, politiche sociali, rigenerazione urbana, contrasto alle marginalità e rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, affinché episodi gravi come quelli ricordati in premessa e accaduti in prossimità delle stazioni ferroviarie non debbano più ripetersi.
(3-02415)


Stato di attuazione ed effetti delle iniziative in materia di semplificazione normativa – 3-02416

   LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. – Per sapere – premesso che:

   la semplificazione normativa costituisce uno degli obiettivi strutturali dell'azione pubblica, indispensabile per rafforzare la certezza del diritto, migliorare la qualità della legislazione e rendere più efficiente l'azione amministrativa, incidendo in modo diretto sulla competitività del sistema economico e sulla fiducia di cittadini e imprese nelle istituzioni;

   il legislatore, anche attraverso l'istituzione della Commissione parlamentare per la semplificazione, ha inteso dotarsi di strumenti permanenti di indirizzo, valutazione e controllo volti a contrastare la frammentazione e la stratificazione dell'ordinamento, promuovendo un uso più razionale e coerente della normazione;

   l'ordinamento italiano continua, tuttavia, a presentare un elevato grado di complessità, dovuto alla sovrapposizione di fonti, alla moltiplicazione degli adempimenti e alla presenza di disposizioni non più rispondenti alle esigenze attuali, con effetti negativi sui tempi dei procedimenti, sui costi amministrativi e sull'effettiva attuazione delle politiche pubbliche;

   la legge annuale di semplificazione normativa e il rafforzamento degli strumenti di qualità della regolazione, in particolare l'analisi di impatto della regolazione e la valutazione ex post, rappresentano passaggi centrali per orientare l'attività legislativa del Governo a obiettivi misurabili e verificabili. La semplificazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione esigono un coordinamento stabile tra riforme normative, organizzative e tecnologiche, anche con riferimento al funzionamento degli sportelli unici e alla standardizzazione dei procedimenti;

   appare pertanto fondamentale assicurare che gli interventi di semplificazione non si risolvano in operazioni meramente formali di riordino o abrogazione, ma producano effetti concreti e duraturi –:

   quale sia lo stato di attuazione della legge annuale di semplificazione normativa, come il Governo ne orienti le priorità e valuti i risultati, in che modo assicuri la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e quali garanzie siano previste affinché la semplificazione produca effetti concreti nel pieno rispetto delle tutele fondamentali dell'ordinamento nazionale ed europeo.
(3-02416)


Elementi e iniziative in ordine alla disponibilità e all'utilizzo di tessuti cutanei a scopo di trapianto per la cura dei cosiddetti grandi ustionati – 3-02417

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, GABELLONE, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE e MANTOVANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i recenti e drammatici eventi verificatisi la notte di Capodanno a Crans-Montana, oltre al decesso di 40 persone, tra le quali 6 cittadini italiani, hanno determinato una grave emergenza sanitaria, con numerosi connazionali feriti che hanno riportato ustioni e lesioni di elevata complessità clinica;

   a seguito di tale tragedia, l'Italia ha prontamente attivato i propri strumenti istituzionali e sanitari, assicurando il rimpatrio di alcuni feriti e la loro presa in carico presso strutture ospedaliere di alta specializzazione, tra cui l'Ospedale Niguarda di Milano;

   il trattamento dei pazienti con ustioni estese richiede frequentemente il ricorso a trapianti di tessuto cutaneo, risorsa terapeutica essenziale per la sopravvivenza e il recupero funzionale dei pazienti;

   il Servizio sanitario italiano può contare su un'organizzazione trapiantologica solida e riconosciuta a livello internazionale, coordinata dal Centro nazionale trapianti, che assicura il governo complessivo delle attività di donazione, prelievo, conservazione e utilizzo di organi e tessuti umani;

   nell'ambito di tale sistema opera la Rete delle banche dei tessuti, fondamentale per garantire la disponibilità, la sicurezza e l'appropriatezza clinica dei tessuti, tra cui il tessuto cutaneo destinato ai trapianti;

   la disponibilità di tessuti e organi è strettamente connessa alla donazione post mortem, che rappresenta un atto di elevata solidarietà civile e uno strumento imprescindibile per assicurare risposte terapeutiche efficaci anche in contesti emergenziali;

   eventi come quello di Crans-Montana mettono in evidenza il valore strategico della capacità di risposta emergenziale del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, del sistema trapiantologico, tanto sul piano clinico quanto su quello organizzativo –:

   quali siano le azioni intraprese alla luce dell'evento emergenziale e le necessità attuali e prospettiche, anche in termini di disponibilità e utilizzo del tessuto cutaneo per i trapianti nei pazienti grandi ustionati e quali iniziative il Ministro interrogato intenda valorizzare o rafforzare, al fine di garantire un adeguato approvvigionamento di tessuti da utilizzare a scopo di trapianti per la cura dei pazienti e per la risposta del Sistema sanitario nazionale anche in situazioni di emergenza.
(3-02417)


Iniziative per la riduzione del costo dell'energia per famiglie ed imprese – 3-02418

   BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA e ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il costo dell'energia resta una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane e tra le maggiori criticità per l'industria del nostro Paese: nei primi undici mesi del 2025 il prezzo medio nel nostro Paese è stato pari a 116 euro per megawattora, in Germania 89 euro per megawattora, in Spagna 65 euro per megawattora e in Francia 61 euro per megawattora;

   l'alto costo dell'energia pesa significativamente sui bilanci familiari, oltre ad erodere le marginalità delle nostre imprese, incidendo non poco sulla loro capacità di investimento, oltre che sulla competitività dei loro prodotti e servizi. Non è un caso che la produzione industriale ha fatto registrare un segno costantemente negativo negli ultimi due anni;

   la povertà energetica in Italia ha toccato il massimo storico con 2,4 milioni di famiglie, si tratta del 9,1 per cento del totale;

   secondo quanto denunciato da Save the children, l'ondata di freddo intenso, che sta interessando l'Italia in questi giorni, per migliaia di bambini che vivono in famiglie economicamente fragili e in abitazioni precarie, dove il riscaldamento adeguato non è garantito, rappresenta un fattore di rischio concreto per la salute e il benessere. Secondo i dati Istat più recenti, il 7,9 per cento delle famiglie italiane con almeno un figlio minorenne non riesce a riscaldare in modo adeguato la propria casa, situazione che si fa ancora più critica nei nuclei monogenitoriali, dove la quota sale al 9,5 per cento;

   il Governo continua ad affrontare l'emergenza del caro energia, con la logica dei bonus una tantum, del tutto insufficienti a coprire i rincari di luce e gas che pesano sui bilanci dalle famiglie italiane. Mentre stanno arrivando in questi giorni nuove pesantissime bollette per milioni di cittadini, costretti a scegliere tra fare la spesa o accendere i riscaldamenti, il Governo continua a litigare al suo interno, rinviando il «decreto bollette» annunciato a Natale 2025;

   invece di agire in modo strutturale per contrastare l'aumento dei costi dell'energia sul mercato, favorendo l'aumento stabile della produzione da fonti rinnovabili, che consentirebbe al nostro Paese di giungere ad un prezzo all'ingrosso dell'energia competitivo, come dimostra l'esempio della Spagna, il Governo continua a rendere dipendente il sistema energetico nazionale prevalentemente dal gas naturale, sulla base del quale viene ancora per lo più fissato il prezzo dell'energia –:

   quali iniziative concrete il Governo intenda adottare, al di là degli annunci e dei bonus una tantum, per ridurre sensibilmente il costo dell'energia per famiglie ed imprese nel nostro Paese.
(3-02418)


Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di misure urgenti volte a contenere i prezzi energetici e a definire un chiaro quadro regolatorio – 3-02419

   PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA, SANTILLO e ILARIA FONTANA. – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   nonostante in più occasioni la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni abbia ribadito che il caro energia abbia la preminenza assoluta per il Governo, il decreto-legge, di cui da oltre 6 mesi si attende l'approvazione e che punta a contenere i prezzi energetici e a regolamentare alcuni aspetti del settore, ancora non è approdato in Consiglio dei ministri;

   la stessa Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della conferenza stampa di inizio 2026 organizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare, ha dichiarato, inter alia, che: «Sicurezza e crescita sono i due focus principali per me. Penso che la crescita può essere dell'1 per cento, così come stimato anche per gli anni a venire, poi sappiamo che la nostra crescita dipende anche dalla debolezza della Germania. Per favorire la crescita credo che si debba puntare su tre cose: favorire l'occupazione, abbassare i prezzi dell'energia e favorire gli investimenti e per me il modello principale è quello della Zes da cui partire e vale per tutto il territorio nazionale»;

   il protrarsi dell'iter di approvazione del citato decreto genera forti incertezze tra gli operatori del settore energetico, le imprese e i consumatori domestici, determinando un rallentamento degli investimenti e una dipendenza dalla volatilità dei prezzi delle commodities energetiche, anche tenuto conto del fatto che, secondo quanto segnalato dalle associazioni di categoria, il costo medio dell'energia per le imprese è sempre più alto e che le famiglie continuano a sostenere livelli di prezzo tra i più elevati dell'Unione europea;

   il provvedimento – che secondo fonti giornalistiche basate su una bozza non ufficiale dovrebbe contenere, da un lato, misure atte a ridurre in bolletta la componente Asos (spesa per oneri di sistema) per le famiglie vulnerabili e per le piccole e medie imprese collegate in bassa tensione e, dall'altro, misure urgenti per superare la saturazione virtuale della rete elettrica, semplificare l'autorizzazione dei data center e stabilizzare il mercato del gas – è ancora in lavorazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sta ragionando con il Ministero dell'economia e delle finanze sulle coperture, e, ad oggi, non sono ancora note le tempistiche sulla sua adozione –:

   se sia consapevole dell'urgenza di definire e rendere operativo un quadro regolatorio chiaro, coerente e stabile, tale da mitigare efficacemente l'esposizione delle imprese e dei consumatori finali alla volatilità dei prezzi dell'energia e quali iniziative di competenza intenda assumere per accelerare l'adozione del decreto-legge di cui in premessa.
(3-02419)


Iniziative per la revisione delle modalità di remunerazione delle attività in concessione relative alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica – 3-02420

   BENZONI, D'ALESSIO, RICHETTI, RUFFINO, GRIPPO, SOTTANELLI, BONETTI, ONORI, PASTORELLA e ROSATO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la distribuzione elettrica in Italia è concentrata nelle mani del principale operatore, E-distribuzione, società del gruppo Enel, che serve l'85 per cento dell'utenza;

   l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 ha stabilito che le concessioni, di durata trentennale, dovessero essere riassegnate sulla base di procedure competitive da avviare entro il 2025, prevedendo una riorganizzazione della rete e mettendo a gara più ambiti, comprendenti, ciascuno, non più del 25 per cento dell'utenza;

   con l'approvazione di un emendamento dei relatori, la legge di bilancio per il 2025 ha prorogato le concessioni in essere per un periodo di 20 anni (in prima formulazione, addirittura 40), motivando la proroga così generosa con la necessità di investimenti straordinari atti a «migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica»;

   tale giustificazione appare agli interroganti pretestuosa per una proroga sino al 2050 – persino comica nella versione originaria sino al 2070 –, sia perché le finalità indicate già rientrano negli obblighi in capo al concessionario, tutti regolati da Arera, sia perché non vi è alcuna ragione per supporre che altri gestori vincitori della gara non sarebbero in grado di realizzare i medesimi investimenti;

   e poi la «ciliegina» finale: gli investimenti straordinari che i concessionari beneficiari del prolungamento si sarebbero impegnati a sostenere e gli oneri concessori che avrebbero corrisposto a fronte del prolungamento senza gara delle concessioni sarebbero stati interamente «computati da Arera nel capitale investito», remunerato con il tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica (6 per cento nel 2024);

   dunque, non solo la concessione sarebbe stata estesa per 20 anni, ma tutti i costi a carico dei beneficiari, E-distribuzione in primis, sarebbero stati assimilati a investimenti ordinari, remunerati da Arera e trasferiti in bolletta a carico degli utenti;

   proprio per questo, nel parere inviato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'agosto 2025, Arera ha suggerito di fissare oneri concessori «contenuti» in modo da limitare l'impatto sui clienti finali;

   il decreto ministeriale che avrebbe dovuto realizzare questo disegno non è ancora stato emanato e anche questo ritardo a parere degli interroganti conferma l'imbarazzo di giustificare un così favorevole e immotivato trattamento delle attuali concessionarie –:

   se, nell'ottica di riattivare l'avvio di procedure competitive, non ritenga di avviare una profonda revisione delle modalità di remunerazione di attività in concessione relative alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica, svolte in regime di monopolio e regolate da Arera, in modo da riportare i risultati operativi italiani al livello delle corrispondenti società francesi e tedesche.
(3-02420)


Elementi e iniziative di competenza in ordine alla prosecuzione del processo di transizione energetica delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia – 3-02421

   D'ATTIS e BATTILOCCHIO. – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   nel Consiglio dei ministri di fine 2025 il Ministro interrogato ha chiarito che, tenuto conto del perdurante contesto geopolitico fortemente instabile, è emersa l'esigenza di mantenere in riserva fredda le due centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia anche dopo il 31 dicembre 2025;

   le due centrali occupano complessivamente 350 addetti diretti e un altro migliaio sono impiegati nelle aziende dell'indotto;

   con due norme introdotte con emendamenti proposti dagli interroganti (articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 91 del 2022, e commi 492-492 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025) è stato avviato il processo di transizione energetica post carbone delle due centrali, con l'obiettivo di individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali, sostenere programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia;

   i comitati introdotti dalle norme in parola sono coordinati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e lavorano parallelamente sulle nuove iniziative industriali che sono state proposte – molte delle quali di elevato valore sotto il profilo ambientale – sulle attività dei commissari straordinari, di cui uno in fase di nomina, e sulla definizione dei rispettivi accordi di programma da stipulare nel 2026 –:

   quali ulteriori informazioni possa fornire il Ministro interrogato sulla questione esposta in premessa e se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza per consentire la prosecuzione del processo di transizione energetica post carbone anche in regime di «riserva» fredda delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia.
(3-02421)


Chiarimenti in merito alle prospettive della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia – 3-02422

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la centrale Enel di Torrevaldaliga insiste su un'area che rappresenta un polo industriale ed economico importante per il territorio di Civitavecchia: ad aggi, a seguito della scadenza della convenzione avvenuta in data 31 dicembre 2025, non risulta essere stata adottata alcuna determinazione formale e definitiva da parte del Governo in merito al futuro della centrale;

   il comune di Civitavecchia già nel mese di agosto 2025 ha espresso la propria preoccupazione a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno, durante l'esame del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, che prefigurava l'estensione dell'attività della centrale fino al 2038;

   tale ipotesi, se confermata, provocherebbe implicazioni profonde sul percorso della transizione energetica, sulla coerenza delle politiche nazionali con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, nonché sul futuro industriale e sociale di un territorio che per decenni ha sostenuto un prezzo elevato in termini ambientali, contribuendo in modo determinate alla sicurezza energetica del Paese;

   occorre rendere al più presto operativi gli strumenti necessari a governare una transizione alquanto complessa, come la nomina di un commissario straordinario per accompagnare il percorso post carbone, l'avvio di un accordo di programma dedicato capace di fissare tempi e risorse, la definizione circa l'utilizzabilità delle aree, nonché dar seguito alle proposte già pervenute nell'ambito della manifestazione di interesse promossa a livello nazionale;

   nel mese di settembre 2025 sono giunte al Ministero delle imprese e del made in Italy ben 57 manifestazioni di interesse in risposta ad un bando emanato dallo stesso Ministero nei mesi precedenti;

   il Governo non ha al momento chiarito se intenda o meno mantenere l'impianto in «riserva fredda», né che tipo di riserva si intenda istituire, né quali siano le relative tempistiche e condizioni operative: tale incertezza genera effetti fortemente limitativi sullo sviluppo di progettualità alternative già presentate, che necessitano proprio di quelle aree per poter essere concretamente realizzate –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire in via definitiva quale sia il destino dell'impianto di Torrevaldaliga Nord, specificando se e in che forma debba essere mantenuto in riserva.
(3-02422)


Iniziative di competenza in ordine all'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, anche in relazione alle ricadute sugli interventi edilizi nelle aree interessate – 3-02423

   BOF, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   il Piano di gestione del rischio di alluvioni, elaborato dall'autorità di bacino distrettuale, è lo strumento operativo di riferimento dell'autorità per la mappatura delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione e per individuare le misure da attuare per ridurre le conseguenze negative delle alluvioni nei confronti della salute umana, della salvaguardia del territorio, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali;

   l'Alta pianura veneta, che rientra nel comprensorio dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, rappresenta la porzione nord orientale della Pianura padana ed è formata da una serie di conoidi alluvionali ghiaiose sovrapposte ed intersecate fra loro, che si sono depositate in corrispondenza dello sbocco in valle dei grossi corsi d'acqua;

   attualmente sono in corso di aggiornamento sia il Piano di gestione delle acque che il Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali per il periodo 2027-2033;

   nella seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza istituzionale permanente è stata deliberata l'adozione in salvaguardia delle mappe di allagabilità-altezze idriche, pericolosità e rischio di alluvioni riesaminate e aggiornate. Tali mappe saranno immediatamente vincolanti a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione della sopra indicata delibera;

   pertanto, le aree di tali conoidi, già individuate dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali con valutazione globale provvisoria, rientreranno sotto il regime delle norme di salvaguardia del Piano di gestione del rischio di alluvioni, secondo cui risulterebbe proibito qualsiasi intervento edilizio di interesse sia pubblico che privato;

   tale situazione di regime di salvaguardia, che risulta già vigente per le aree dei conoidi alluvionali sulla base del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 mai definito fino ad oggi, renderebbe ulteriormente protratto il blocco di tutti gli investimenti degli enti pubblici e dei privati, anche per gli interventi edilizi minori, fino alla definitiva individuazione delle norme tecniche specifiche dettagliate per ciascuna area da parte dell'autorità di bacino distrettuale riferite al Piano di gestione del rischio di alluvioni 2027-2033;

   i cittadini e i sindaci dei comuni interessati lamentano enormi disagi e una mancata omogeneità nell'esame dei piani sul territorio nazionale –:

   se il Ministro interrogato non intenda prospettare le tempistiche per lo sblocco della situazione illustrata in premessa, anche sollecitando l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali a completare nei tempi più brevi possibili l'esame dei conoidi alluvionali del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di definire norme specifiche di intervento per ciascuna area e permettere ai comuni di poter procedere all'approvazione di investimenti da parte di enti pubblici e di privati per alcune aree idonee.
(3-02423)