Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 3 febbraio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Boschi, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GIULIANO: «Disposizioni concernenti l'introduzione di animali da compagnia e l'organizzazione di attività di cura e assistenza agli stessi presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni» (2779);

   ALIFANO: «Disposizioni per il rimborso periodico delle spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti che percepiscono un reddito non superiore a 15.000 euro» (2780).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):

  SASSO ed altri: «Istituzione di un contributo per il sostegno economico delle famiglie che provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei figli» (2717) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):

  S. 1311. – Senatori MENNUNI ed altri: «Istituzione dell'area marina protetta “Isola di Capri”» (approvata dal Senato) (2772) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  S. 236-793-1141. – Senatori BUCALO ed altri; D'ELIA ed altri; MARTI: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità» (approvata dal Senato) (2771) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2026, concernente l'approvazione del piano annuale di Terna Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 758/2025).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione all'avvio, da parte di Arca Defense Italy Srl, controllata dalla società turca Arca Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, dell'attività di fabbricazione e vendita di proiettili di artiglieria di medio calibro per uso militare e contestuale acquisizione dell'azienda di proprietà della Esplodenti Sabino Spa (procedimento n. 642/2025).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Météore Holding Sasu, società riconducibile allo Stato francese, di alcune società del gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 Srl, la quale gestisce il sistema high performance computing denominato «Leonardo» (procedimento n. 802/2025).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 9 del 5 novembre 2025 – 29 gennaio 2026 (Doc. VII, n. 622), con la quale:

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 12 del 2025;

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) e dell'articolo 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, promosse, in riferimento agli articoli 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

    alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 10 del 1° dicembre 2025 – 29 gennaio 2026 (Doc. VII, n. 623), con la quale:

   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena;

   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che modifica l'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone:

    alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 30 gennaio 2026, Sentenza n. 12 del 14-30 gennaio 2026 (Doc. VII, n. 624), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 9/2026 del 29 gennaio 2026, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2026.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:

   documento C(2026) 616 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 75) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025) 463 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2026) 629 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 73) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 final), alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 541 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 542 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il programma Europa digitale: risultati principali della valutazione intermedia (COM(2025) 771 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

   proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio (COM(2025) 958 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 958 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (COM(2025) 985 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 986 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 986 final – Annex 1 e COM(2025) 986 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli aziendali puliti (COM(2025) 994 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 994 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un piano dell'UE per la salute cardiovascolare: il piano «Cuori sicuri» (COM(2025) 1024 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania (COM(2026) 41 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 41 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Lituania dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 52 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Polonia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 53 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Estonia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 54 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Slovacchia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 55 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Finlandia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 56 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Lettonia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 57 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

  Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con lettera in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXXX-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2025, relativo alla contabilità speciale n. 13221, aperta ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, concernente le attività connesse agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative normative urgenti per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei e per garantire l'efficienza del sistema scolastico – 3-02470

A)

   CASU, MANZI e ROGGIANI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 45 del 2025, convertito nella legge n. 79 del 2025, ha introdotto una soglia massima del 30 per cento dei posti a bando assegnabili ai candidati risultati idonei ma non vincitori dei concorsi Pnrr escludendo la possibilità di scorrere ulteriormente le graduatorie; a quanto si apprende da notizie di stampa la stessa normativa prevede che, in caso di rinuncia da parte di un candidato idoneo, il posto resti vacante, senza possibilità di assegnazione ad altro idoneo in graduatoria, a differenza di quanto previsto per i vincitori;

   tale disposizione produce l'effetto paradossale per cui posti autorizzati rimangono scoperti, mentre centinaia di candidati idonei, che hanno superato regolarmente le prove, vengono esclusi da ogni possibilità di immissione in ruolo;

   secondo le stime delle organizzazioni sindacali, a fronte di un contingente autorizzato di 48.504 posti per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2025/26, i posti effettivamente vacanti sarebbero almeno 52.656, e parte di essi rischiano di restare inutilizzati a causa della rigidità della normativa vigente;

   numerosi sindacati, comitati e associazioni hanno sollevato preoccupazioni su questa situazione, chiedendo una modifica urgente del meccanismo per garantire il principio di merito e la copertura effettiva delle cattedre disponibili; l'attuale disciplina appare quindi non solo inefficiente dal punto di vista amministrativo, ma anche iniqua e discriminatoria nei confronti di candidati che, pur idonei, si vedono preclusa ogni possibilità di assunzione a causa di vincoli procedurali privi di reale giustificazione; la mancata copertura delle cattedre disponibili rischia di compromettere il buon funzionamento del sistema scolastico e di aggravare ulteriormente il fenomeno del precariato;

   l'Italia si è impegnata con la Commissione europea, nell'ambito del Pnrr, ad assumere 70.000 docenti entro il 2026. Se le attuali procedure continuano a escludere chi ha già dimostrato la propria idoneità, questi obiettivi rischiano di non essere raggiunti. Secondo i dati della Fondazione Agnelli, a oggi è stato speso meno del 30 per cento dei fondi Pnrr destinati alla formazione dei docenti. La mancata copertura dei posti si traduce non solo in ritardi strutturali e perdite di risorse, ma anche in gravi ricadute sull'organizzazione scolastica;

   ogni posto vacante non coperto da assunzione in ruolo viene trasformato in supplenza, spesso assegnata solo nel mese di ottobre con incarichi annuali. La continuità didattica – soprattutto per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali – viene sistematicamente compromessa –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di carattere normativo, con urgenza, per consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in caso di rinuncia anche oltre il limite del 30 per cento del contingente autorizzato, altresì e in ogni caso, quali iniziative intenda assumere per garantire l'efficienza del sistema scolastico, evitando che cattedre disponibili restino vacanti per meri vincoli amministrativi, e per porre fine a quello che appare come l'ennesimo atto punitivo nei confronti di chi ha superato un concorso pubblico regolarmente.
(3-02470)


Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alle procedure per l'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche – 3-02467; 3-02386

B)

   SIMIANI, PANDOLFO e PELUFFO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nel nostro Paese il commercio ambulante coinvolge oltre 183.000 operatori in oltre 6200 comuni italiani, rappresentando circa il 22 per cento del totale delle attività commerciali. Il comparto riguarda una vasta e diversificata gamma di prodotti, tra cui alimentari, tessili, abbigliamento e altri articoli per la casa, il cui fatturato annuo supera gli 11 miliardi di euro;

   la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (denominata legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) all'articolo 11 ha introdotto nuove disposizioni in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, stabilendo che entro tre mesi dalla sua pubblicazione il Ministero delle imprese e del made in Italy avrebbe dovuto adottare apposite linee guida in conferenza unificata per consentire ai comuni l'emissione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi;

   a oggi, dopo oltre due anni, tali linee guida non risultano ancora emanate in via definitiva, causando una situazione di paralisi per centinaia di amministrazioni comunali impossibilitate a bandire nuovi posteggi o a riassegnare quelli vacanti;

   questo incomprensibile stallo normativo ha provocando effetti gravi e concreti sul tessuto economico locale, come evidenziato da molti amministratori territoriali, a causa dell'impossibilità di emanare nuovi bandi;

   secondo quanto riportato da fonti di stampa, le regioni hanno più volte sollecitato il Ministero interrogato a procedere con urgenza, ma le proposte finora elaborate sono state giudicate «inadeguate» anche da regioni governate dalla stessa maggioranza, a dimostrazione dell'ampio fronte di insoddisfazione –:

   quali siano le ragioni del ritardo nell'adozione delle linee guida previste dall'articolo 11 della legge n. 214 del 2023, e quali siano i tempi previsti per la loro definitiva approvazione in sede di Conferenza unificata;

   quali iniziative di competenza urgenti e straordinarie il Ministero interrogato intenda conseguentemente assumere per sbloccare la possibilità, da parte dei comuni, di bandire i posteggi per il commercio su aree pubbliche, al fine di evitare che ulteriori ritardi compromettano il funzionamento dei mercati locali e la sopravvivenza economica del comparto ambulante.
(3-02467)


   GNASSI e SIMIANI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 214 del 2023, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, ha ridefinito il quadro regolatorio in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche stabilendo che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in sede di Conferenza unificata;

   la legge n. 214 del 2023 ha disposto la salvaguardia dell'efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo delle concessioni già assegnate ex decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   la richiamata legge n. 214 del 2023, articolo 11, comma 6, ha altresì previsto che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non già rinnovate ai sensi della previgente disciplina conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025;

   il confronto tecnico in Conferenza unificata per l'emanazione delle linee guida recanti i criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, protratto per svariati mesi, non ha condotto alla definizione dell'intesa, per una sostanziale distanza tra la proposta formulata dal Ministero a tutela dei principi di concorrenza e le richieste avanzate dalle regioni;

   ad oggi manca la disciplina di riferimento, a tutela dei principi di parità di accesso, parità di trattamento e concorrenzialità, per effettuare le procedure selettive, tenuto conto del fatto che la previgente disciplina nazionale e regionale in materia è stata ritenuta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla magistratura amministrativa contrastante con il diritto comunitario e pertanto da disapplicare;

   al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge n. 214 del 2023, scadono i titoli in essere non rinnovati ai sensi della previgente disciplina –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative volte ad estendere l'ambito temporale di applicazione della norma di validità dei titoli e ogni opportuna iniziativa per definire, nel rispetto dei principi comunitari, le linee guida per l'assegnazione dei posteggi, onde consentire ai comuni di procedere alle assegnazioni e dando certezze agli operatori economici.
(3-02386)


Intendimenti circa l'apertura di un tavolo di crisi relativo allo stabilimento Ineos di Rosignano (Livorno) e iniziative urgenti da adottare al fine di contenere i costi energetici per il settore chimico – 3-02468; 3-02469

C)

   SIMIANI e FOSSI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   lo stabilimento Ineos Manufacturing Italia di Rosignano Solvay (Livorno), parte del gruppo multinazionale Ineos Inovyn, rappresenta una delle principali realtà chimiche della Toscana, con circa 400 dipendenti diretti e un indotto di notevole rilievo economico e sociale per il territorio costiero livornese;

   nei giorni scorsi le associazioni sindacali hanno lanciato un allarme occupazionale, richiamando le recenti dichiarazioni del fondatore e Ceo del gruppo, Jim Ratcliffe, e del Ceo di Ineos Inovyn, Stephen Dossett, secondo cui il perdurare di costi energetici insostenibili in Europa e la mancanza di misure di protezione commerciale nei confronti dei prodotti chimici extraeuropei potrebbero avere ripercussioni negative sull'intero gruppo industriale;

   in Germania, il gruppo Ineos ha recentemente chiuso due unità produttive a Rheinberg, con la perdita di 175 posti di lavoro, denunciando che l'Europa starebbe compiendo un «suicidio industriale» a causa dei prezzi elevati dell'energia, del carbonio e dell'assenza di dazi o incentivi competitivi rispetto a Stati Uniti e Cina;

   in questo contesto, la Cgil Livorno e la Filctem hanno richiesto l'intervento del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, affinché la questione sia portata all'attenzione del governo nazionale e del Ministero delle imprese e del made in Italy, sottolineando l'urgenza di garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito di Rosignano;

   la crisi di Ineos, qualora non venisse risolta, rappresenterebbe un rischio anche per l'intero parco industriale Solvay dove le singole produzioni sono comunque integrate. Le problematiche del polo chimico di Rosignano causerebbero un duro colpo per l'economia costiera, dopo le crisi dei poli produttivi di Piombino e Livorno (due aree di crisi industriale complessa);

   è stato fissato per il 22 ottobre 2025 un incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione dello stabilimento per chiarire le prospettive industriali e occupazionali, ma restano forti timori sul futuro del sito, alla luce del quadro europeo di contrazione della produzione chimica (calo del 18 per cento in Germania dal 2019);

   il comparto chimico è altamente energivoro e strategico per l'autonomia industriale europea, con produzioni fondamentali per la difesa, le energie rinnovabili, la farmaceutica e il trattamento delle acque; la perdita di capacità produttiva in Italia avrebbe conseguenze gravi anche in termini di sviluppo della filiera industriale, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale;

   il Governo italiano, in più occasioni, ha annunciato interventi a favore della competitività energetica delle imprese energivore e dell'autonomia industriale nazionale, ma nel caso dello stabilimento Ineos di Rosignano non risultano a oggi misure specifiche né un tavolo di crisi attivo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy –:

   se sia a conoscenza della situazione occupazionale e industriale dello stabilimento Ineos di Rosignano Solvay e quali iniziative urgenti intenda adottare per salvaguardare i 400 posti di lavoro direttamente coinvolti e l'indotto territoriale;

   se intenda attivare quindi un tavolo di crisi con la partecipazione della regione Toscana, delle rappresentanze sindacali e aziendali, al fine di monitorare le prospettive produttive e garantire la continuità del sito;

   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, anche in sede europea, per contenere i costi energetici per il settore chimico e riequilibrare le condizioni di concorrenza rispetto a Stati Uniti e Cina, in particolare sul piano dei dazi e delle politiche industriali comuni e per promuovere, nell'ambito della strategia nazionale per la transizione energetica e la chimica sostenibile, un programma di riconversione e innovazione degli impianti chimici italiani, che consenta di mantenere occupazione e competitività evitando ulteriori chiusure.
(3-02468)


   APPENDINO, QUARTINI e IARIA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da oltre due anni le organizzazioni sindacali segnalano una crisi di competitività della chimica europea dovuta ai costi energetici elevatissimi uniti agli stringenti limiti ambientali e, più recentemente, all'impatto dei dazi americani;

   Ineos, gruppo chimico britannico, ha chiuso uno stabilimento in Germania e sta riducendo organici in altri siti europei; a Rosignano (Livorno), dove operano due stabilimenti con circa 400 addetti diretti e fino a 700 considerato l'indotto, l'allarme su possibili tagli è stato formalizzato dalle Rsu;

   i sindacati hanno richiesto e ottenuto un incontro al sindaco di Rosignano e alla regione Toscana, avvenuto il 18 dicembre 2025, che ha portato all'apertura di un tavolo regionale e l'intenzione è di portare il tema al Ministero delle imprese e del made in Italy che per ora rimane silente;

   il rischio è che, senza una risposta europea su energia, dazi e politiche industriali, la chimica europea perda ulteriori quote di mercato e occupazione, in un settore che occupa circa 1,5 milioni di lavoratori diretti e 5 milioni considerato l'indotto –:

   se si intenda aprire un tavolo con Ineos, regione Toscana, comune di Rosignano e le organizzazioni sindacali per chiarire piani industriali per dare continuità e sviluppo produttivo che diano garanzie occupazionali attuali e prospettive future;

   quali strumenti, per quanto di competenza, si intendano attivare con urgenza per i settori energivori chimici e con quali tempistiche e coperture, al fine di prevenire riduzioni o delocalizzazioni;

   se si stiano promuovendo in sede Ue misure comuni su dazi e competitività energetica per la chimica.
(3-02469)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2025, N. 196, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2026 (A.C. 2751-A)

A.C. 2751-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2751-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2025, recante misure urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, contenuti nel fascicolo;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.014, 1.015 e 1.017 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.09, 1.010, 1.011, 1.019 e 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.014, 1.015 e 1.017;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo e sugli emendamenti 1.200 e 1.201 della Commissione.

A.C. 2751-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento)

  1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
  2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.
  3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
  4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2751-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista) – 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2026, si svolgono contemporaneamente con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: In ragione del prolungamento delle operazioni di votazioni di cui al comma 1,;

   alla rubrica, sostituire le parole: per il prolungamento delle con le seguenti: in materia di.
1.1. Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026 con le seguenti: pari a euro 12,5 milioni per l'anno 2026.
1.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i compensi aggiungere le seguenti: dei componenti.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.
*1.6. Zaratti.
*1.7. Boschi.
*1.8. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 4. aggiungere il seguente:

  4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.201. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.
1.100. Sbardella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. In via sperimentale, al fine di sostenere i processi democratici e favorire la massima partecipazione al voto da parte degli elettori, per le operazioni di votazione di cui al presente articolo i rappresentanti di lista che intendano votare nella sezione in cui esercitano le loro funzioni ne danno comunicazione al presidente di sezione, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che viene trasmessa all'Ufficio elettorale centrale del comune in cui il rappresentante di lista risulta iscritto nelle liste elettorali, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'unicità dell'esercizio del voto.
1.13. Alfonso Colucci, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

  1. In occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno quattordici giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il decimo giorno antecedente la medesima data.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
  5. Entro il quarto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
  7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
  8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  9. Il Ministero dell'interno assicura adeguate forme di informazione e pubblicità della facoltà di cui al presente articolo, anche mediante pubblicazione sui siti istituzionali e diffusione tramite i canali di comunicazione pubblica e istituzionale, indicando modalità e termini per la presentazione della domanda.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 3.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.01. Magi, Manes, Grimaldi, Fornaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

  1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
  5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
  7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
  8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1.02. Zaratti.
*1.04. Madia, Bonafè, Serracchiani, Ascani, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

  1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il dodicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
  5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
  7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
  8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.05. Grippo, Pastorella, D'Alessio, Richetti, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

  1. In occasione delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
  5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
  7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
  8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.07. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie)

  1. La disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è prorogata per l'anno 2026 e si applica anche ai referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ai fini della sua proficua applicazione per l'anno 2026, al predetto articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» e le parole: «entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno antecedente la medesima data»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione della prossima consultazione referendaria, è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile.
  4. Per i medesimi fini di cui al comma 3, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale assicura tempi e spazi della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale quotidiana all'informazione sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetti «fuori sede» stabiliti in occasione della consultazione referendaria del 22 marzo 2026, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al ventesimo giorno antecedente alla data di svolgimento della consultazione.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.09. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per l'introduzione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.
  2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto.
1.010. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

  1. Per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.
  2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2026 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.011. Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori dal comune di iscrizione elettorale)

  1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, per l'anno 2026, gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, siano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, esercitano il diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio.
  2. All'esercizio del diritto di voto di cui al comma 1 si applicano le modalità previste per il voto degli elettori temporaneamente domiciliati fuori dal comune di iscrizione elettorale dall'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, in quanto compatibili.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle modalità già previste dalla disciplina richiamata al comma 2, cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1.0100. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale)

  1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie ed introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell'interno e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.014. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico)

  1. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e la partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2026.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.015. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. Al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
  2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.017. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.018. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in occasione del contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative)

  1. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum.
1.019. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale – SIEL, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72 è incrementata di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 504 del 1992, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1.0101. Sbardella.

ART. 1-bis.
(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, per l'anno 2026, il numero di elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non hanno esercitato il diritto di voto è determinato sulla base di apposita attestazione del Ministero dell'interno, trasmessa al comune interessato secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale. Il comune procede al calcolo del quorum esclusivamente sulla base della predetta attestazione, senza possibilità di integrazioni o valutazioni discrezionali ulteriori.
1-bis.100. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Pavanelli.

A.C. 2751-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 2751, per la conversione del decreto-legge n. 196 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026;

    nonostante l'intenso lavoro svolto da tutti i gruppi di opposizione in Parlamento e sul territorio, insieme a tanti giovani e lavoratori e ai comitati, innanzitutto «Voto dove vivo», in occasione della prossima tornata referendaria prevista nel marzo del 2026, non si è riusciti ad ottenere che tutti coloro che per ragioni di studio, lavoro o salute si trovino al di fuori del proprio comune di residenza possano esercitare il diritto di voto;

    in un momento in cui l'astensionismo sta assumendo ad ogni tornata elettorale dimensioni sempre più preoccupanti, e a fronte di un'elezione come quella referendaria, nella quale come è noto le schede per votare sono identiche su tutto il territorio nazionale, e dunque la votazione nel comune di residenza o in quello di domicilio non comporta neppure alcuna differenza sul piano della rappresentanza, appare molto grave la decisione del Governo di non aver voluto in alcun modo agevolare l'esercizio del diritto di voto per i cosiddetti fuori-sede;

    la decisione del Governo, infatti, in un momento in cui il costo della vita sta raggiungendo livelli elevatissimi, pone a carico degli stessi elettori l'onere del costo per tornare a casa e votare, così di fatto, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, scoraggiando la partecipazione alle urne;

    i firmatari del presente atto ritengono peraltro che sia arrivato il momento di garantire l'esercizio di questo diritto in maniera stabile, e non più solo in via sperimentale, né di volta in volta prevedendolo per una singola tornata elettorale, o per un singolo anno, e auspicano da tempo l'approvazione di una normativa a carattere permanente per tutte le elezioni politiche, europee e referendarie;

    l'A.C. 115, trasformato – a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore con parere favorevole del Governo – in una delega e approvato alla Camera dei deputati, risulta da oltre un anno all'esame della competente Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, nonostante le ripetute rassicurazioni del Governo in relazione ad una sua rapida approvazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni iniziativa urgente atta a consentire, in occasione delle prossime elezioni referendarie previste nel mese di marzo, l'esercizio del voto anche a chi si trova al di fuori del proprio comune di residenza per ragioni di lavoro, cura o studio, nonché a favorire quanto prima, e comunque entro la fine della legislatura in corso, l'approvazione di una riforma organica che consenta a tutti coloro che si trovino al di fuori del comune di residenza per motivi di cura, lavoro o studio di votare in maniera stabile a tutte le elezioni politiche, europee e referendarie.
9/2751-A/1. Madia, Bonafè, Serracchiani, Ascani, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa, Sarracino, Cuperlo, Mauri, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, con particolare riferimento al prolungamento delle operazioni di votazione e al loro eventuale abbinamento;

    l'articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale, eguale, libero e segreto, e ne garantisce l'esercizio quale diritto fondamentale della partecipazione democratica;

    in Italia quasi 5 milioni di persone vivono o soggiornano temporaneamente in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, per motivi di studio, di lavoro, di cure mediche o per altre esigenze di lungo periodo;

    tale condizione comporta frequentemente ostacoli di natura economica, organizzativa e temporale che incidono in modo significativo sull'effettivo esercizio del diritto di voto, contribuendo al fenomeno di astensionismo involontario;

    in occasione di precedenti consultazioni elettorali e referendarie sono state adottate misure sperimentali volte a consentire l'esercizio del diritto di voto a categorie di elettori temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza, dimostrando la fattibilità amministrativa e organizzativa di soluzioni dedicate: nel 2024, in occasione delle elezioni europee, per gli studenti fuori-sede e nel 2025, in occasione dei referendum dell'8-9 giugno, con un ampliamento della platea ai cittadini in mobilità per motivi di lavoro e cura;

    seppur con numeri ancora scarsi, ma in significativa crescita, questi primi test hanno mostrato l'interesse pubblico per la misura e la concreta attuabilità delle modalità di voto a distanza;

    le consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno 2026, anche in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione disposto dal presente decreto-legge, rappresentano un'occasione utile per rafforzare l'effettività del diritto di voto, ampliandone le modalità di esercizio per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni previste dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative normative volte a consentire l'esercizio del diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino domiciliati in un comune situato in provincia diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali, assicurando procedure uniformi e una più ampia partecipazione democratica, nel rispetto dei princìpi di regolarità, segretezza e sicurezza del voto.
9/2751-A/2. Boschi, Grippo, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di introdurre una disciplina per vietare durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake;

    l'articolo 1 detta, tra l'altro, norme per l'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie ex articolo 75 o articolo 138 della Costituzione ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

    l'importanza di un referendum confermativo sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura risiede nel suo impatto su uno dei pilastri dell'equilibrio costituzionale: l'indipendenza della magistratura e l'organizzazione della giustizia. È un momento di democrazia diretta, raro ma fondamentale perché tocca nel vivo l'autonomia della magistratura. Una sua riforma modifica il sistema di nomine, elezioni o composizione e può cambiare i rapporti tra politica e giustizia; di fatto il referendum assume grande rilievo istituzionale;

    vietare l'uso ingannevole e manipolativo dell'intelligenza artificiale e dei deepfake durante le campagne elettorali e referendarie è fondamentale perché la democrazia si basa su un'informazione libera, corretta e trasparente. I deepfake e l'IA possono falsificare video, audio o testi per ingannare gli elettori, minando la possibilità di un voto consapevole;

    contenuti falsi possono distorcere la percezione dei candidati o dei temi del referendum, orientando l'opinione pubblica con bugie, diffamazioni o propaganda occulta;

    i deepfake possono diffondersi rapidamente sui social, raggiungendo milioni di persone prima che vengano smentiti, con effetti immediati e difficili da contenere;

    se gli elettori non sanno distinguere tra verità e finzione, si genera sfiducia nel sistema elettorale, nei media e nei risultati del voto;

    inoltre, come già accaduto e documentato l'uso di IA e deepfake può essere sfruttato anche da attori esterni per destabilizzare le elezioni e influenzare l'esito politico di un Paese;

    infine, le tecnologie manipolative possono compromettere l'immagine e la reputazione dei candidati, violandone la dignità e la privacy; pertanto vietare l'uso ingannevole dell'intelligenza artificiale e dei deepfake nelle campagne elettorali è essenziale per difendere la verità, garantire un voto libero e consapevole, e proteggere la democrazia da manipolazioni, disinformazione e interferenze,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile volta ad introdurre una disciplina che vieti durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake.
9/2751-A/3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di quanti, per motivo di lavoro, cura o studio si trovano in una città diversa dal luogo di residenza e, pertanto, non riescono ad esercitare il diritto di voto;

    sono circa 5 milioni le persone che, in Italia, vivono lontano dal luogo di residenza: circa 600 mila studenti e 4,3 milioni di lavoratori che vorrebbero votare ma non possono perché, per le più svariate ragioni, non riescono a tornare a casa e pertanto non esercitano il diritto di voto; gli altri sono costretti a prendere un aereo, un pullman, un treno e comunque a spostarsi e a spendere soldi ed energie per poter esercitare il diritto di voto;

    questo si ripercuote anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne, tant'è che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;

    la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni '90 il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò l'87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo;

    il diritto al voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne e nel nostro Paese è sancito dall'articolo 48 della Costituzione: è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico, che tutti i cittadini hanno a prescindere dal luogo ove essi si trovano;

    attualmente la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori della regione di residenza è prevista solo per alcune categorie di lavoratori, tra cui i militari, gli appartenenti alle forze dell'ordine e i naviganti marittimi o gli aviatori; per gli altri cittadini sono previste delle agevolazioni economiche per le spese di viaggio, non sempre sufficienti alla loro copertura totale, senza tenere conto che, a causa del tempo necessario, talvolta molto lungo, non sempre è possibile conciliare tali spostamenti con impegni di studio o esigenze di lavoro,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare quanto prima l'adozione di norme che consentano agli elettori che si trovino per motivi di studio, cura o lavoro domiciliati in un comune diverso da quello di residenza, di poter partecipare alle competizioni elettorali e referendarie con le modalità del voto anticipato presidiato.
9/2751-A/4. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare;

    rispetto al provvedimento in titolo, l'omologo decreto-legge riferito all'anno 2024, ha introdotto – al pari di quanto proposto a più riprese dai rappresentanti del Gruppo M5S in questa e in altre sedi – in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, il voto presso il loro domicilio per (i soli) studenti domiciliati in una regione diversa rispetto a quella del comune nelle cui liste elettorali risultavano iscritti; successivamente, l'omologo decreto-legge riferito all'anno 2025, ha esteso, in via sperimentale, il voto presso il domicilio temporaneo a tutti i cittadini elettori «fuori-sede», per motivi di lavoro, studio e cura;

    nulla in tal senso è stato previsto per la consultazione referendaria attesa per il prossimo 22 marzo, nonostante la sperimentazione già avvenuta e i risultati conseguiti in ordine alla partecipazione popolare al voto, tema, questo, che il provvedimento in titolo si fregia di voler sostenere e facilitare,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, assumendo iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di addivenire ad una disciplina organica e permanente che consenta ai cosiddetti «fuori-sede» di votare nel luogo ove temporaneamente si trovino per ragioni di studio, lavoro o cura in occasione di tutte le consultazioni elettorali, politiche, amministrative, europee e referendarie, nel rispetto assoluto della libertà, segretezza, uguaglianza, personalità nonché territorialità del voto.
9/2751-A/5. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare; tale è l'obiettivo che si è prefisso, come da preambolo, il provvedimento in titolo, che ben avrebbe potuto offrire indicazioni di nuove modalità di voto, a sostegno della partecipazione popolare e di contrasto all'astensionismo, per le consultazioni in programma per l'anno in corso o per il prossimo anno, anche in via sperimentale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, e in linea con le finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, ad assumere le iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di avviare modalità di voto valevoli per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto assoluto della libertà, segretezza, uguaglianza, personalità nonché territorialità del voto, che, attraverso l'uso della tecnologia informatica e digitale, favoriscano e agevolino la partecipazione popolare al voto, prescindendo dal luogo in cui si trovi il cittadino elettore.
9/2751-A/6. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare; tale è l'obiettivo che si è prefisso, come da preambolo, il provvedimento in titolo, che ben avrebbe potuto offrire indicazioni di nuove modalità di voto, a sostegno della partecipazione popolare e di contrasto all'astensionismo, per le consultazioni in programma per l'anno in corso o per il prossimo anno, anche in via sperimentale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa al fine di accompagnare il percorso di approvazione parlamentare per una disciplina che consenta ai cosiddetti fuori sede di poter votare nel rispetto assoluto della libertà, segretezza, uguaglianza, personalità nonché territorialità del voto, tenendo conto anche della prospettiva futura di un utilizzo della tecnologia informatica e digitale nel procedimento elettorale.
9/2751-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    la partecipazione democratica rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento e si realizza anche attraverso l'esercizio consapevole del diritto di voto;

    preme ai firmatari rappresentare che, dati l'inverno demografico che attraversa il Paese e il divario generazionale anche rispetto alla rappresentanza politica (l'età media risulta aumentata con l'ultima tornata elettorale nazionale), l'astensionismo rischia di colpire anche le fasce giovanili;

    l'articolo 48 della Costituzione riconosce il voto come diritto-dovere civico, personale ed eguale e, in proposito, si rammenta che i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni già godono di diritti e doveri sociali e civili e giuridici e partecipano attivamente alla vita scolastica, associativa e sociale del nostro Paese;

    i dati che ci forniscono le rilevazioni svolte nei Paesi ove l'età per l'espressione del voto è stata abbassata dimostrano che l'affluenza al voto dei giovani si innalza ed è più alta rispetto alle altre fasce d'età e che ciò favorisce una più precoce educazione alla cittadinanza attiva e a rafforzare la partecipazione democratica nel lungo periodo;

    si ritiene importante rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e, altresì, che possa essere sufficientemente acquisita all'età di 16 anni una maturità atta ad esprimere un voto pienamente consapevole, che dia la possibilità concreta ai cittadini e alle cittadine più giovani di incidere concretamente sull'agenda politica dei partiti, i quali dovranno necessariamente tenere in considerazione le loro istanze;

    infine, far partecipare attivamente i giovani alla vita politica del proprio Paese significa guardarli con fiducia, dimostrare che le decisioni che prenderanno e che prenderemo oggi saranno parte del loro futuro e che tutti siamo chiamati a dare, democraticamente e attivamente, un contributo in termini di tempo, ascolto e partecipazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, in linea con la finalità di favorire la più ampia partecipazione elettorale che il provvedimento intende perseguire, ad assumere ulteriori iniziative, sotto il profilo legislativo, affinché siano elettori, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.
9/2751-A/7. Appendino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    la partecipazione democratica rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento e si realizza anche attraverso l'esercizio consapevole del diritto di voto;

    preme ai firmatari rappresentare che, dati l'inverno demografico che attraversa il Paese e il divario generazionale anche rispetto alla rappresentanza politica (l'età media risulta aumentata con l'ultima tornata elettorale nazionale), l'astensionismo rischia di colpire anche le fasce giovanili;

    l'articolo 48 della Costituzione riconosce il voto come diritto-dovere civico, personale ed eguale e, in proposito, si rammenta che i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni già godono di diritti e doveri sociali e civili e giuridici e partecipano attivamente alla vita scolastica, associativa e sociale del nostro Paese;

    i dati che ci forniscono le rilevazioni svolte nei Paesi ove l'età per l'espressione del voto è stata abbassata dimostrano che l'affluenza al voto dei giovani si innalza ed è più alta rispetto alle altre fasce d'età e che ciò favorisce una più precoce educazione alla cittadinanza attiva e a rafforzare la partecipazione democratica nel lungo periodo;

    si ritiene importante rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e, altresì, che possa essere sufficientemente acquisita all'età di 16 anni una maturità atta ad esprimere un voto pienamente consapevole, che dia la possibilità concreta ai cittadini e alle cittadine più giovani di incidere concretamente sull'agenda politica dei partiti, i quali dovranno necessariamente tenere in considerazione le loro istanze;

    infine, far partecipare attivamente i giovani alla vita politica del proprio Paese significa guardarli con fiducia, dimostrare che le decisioni che prenderanno e che prenderemo oggi saranno parte del loro futuro e che tutti siamo chiamati a dare, democraticamente e attivamente, un contributo in termini di tempo, ascolto e partecipazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative, sotto il profilo legislativo, affinché siano elettori, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.
9/2751-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Appendino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, costituisce obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    i firmatari rammentano di aver stigmatizzato, in occasione della consultazione referendaria del 2025, la condotta tenuta da rappresentanti del Governo, più di uno dei quali ha consigliato agli elettori di astenersi dal voto;

    anche rispetto all'occasione referendaria dell'anno in corso, attesa per il 22 marzo 2026, preme ai firmatari rammentare che: il 29 ottobre 2025 la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dopo aver denunciato «l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento», affermò che «La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti, entrambe in discussione al Senato, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l'azione di Governo, sostenuta dal Parlamento»; in un intervento al Consiglio nazionale forense il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha denunciato «la tendenza delle corti a negare spazi regolativi al legislatore», che erode gli spazi di diretta espressione della sovranità popolare. Sempre secondo il Sottosegretario Mantovano «oggi c'è il blocco delle espulsioni grazie a decisioni giudiziarie, c'è il blocco della sicurezza, della politica industriale che voglia raggiungere certi obiettivi, si pensi all'Ilva, grazie a decisioni giudiziarie. C'è un'invasione di campo che deve essere ricondotta»;

    tali dichiarazioni, ad avviso dei firmatari, appaiono in conflitto con i fondamenti dell'ordinamento democratico, la separazione dei poteri, con il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, in particolare proprio di fronte agli esecutivi, dei quali la magistratura non è chiamata ad esaudire le volontà politiche;

    a fronte dell'imminente consultazione referendaria,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, relativamente al referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», ad assicurare la massima divulgazione attraverso una capillare informazione, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile, ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, scongiurando ogni rischio di propaganda mistificatoria volta esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'articolo 104 della Carta Fondamentale, rispettando integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura;

   ad assumere ogni misura e iniziativa utile affinché, con riguardo al dovere civico del voto, le condotte degli esponenti di cariche di governo siano improntate alla dovuta correttezza istituzionale anche al fine di scongiurare abusi in tal senso rispetto alle posizioni ricoperte.
9/2751-A/8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    il sostegno alla partecipazione popolare è uno degli obiettivi del presente provvedimento, come si evince dal preambolo, evidentemente declinato con il solo riferimento all'opportunità di poter usufruire di due giornate, derogando all'election day, senza nulla prevedere, né per l'anno in corso, neanche con una modalità sperimentale, né per il futuro più vicino, con riguardo a nuove e innovative modalità di espressione del voto o ai luoghi dove espletarlo, che meglio verrebbe incontro agli elettori;

    in ordine alle tornate elettorali e referendarie, preme ai firmatari del presente atto rappresentare la necessità di salvaguardare le sedi scolastiche ed evitare che le consultazioni si traducano in sospensioni didattiche e in disagi per le famiglie, in particolare ove composte da lavoratrici e lavoratori,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad individuare modalità di espressione del voto unitamente a sedi e luoghi alternativi ove esercitarlo, che escludano l'utilizzo dei presidi scolastici e i conseguenti disagi.
9/2751-A/9. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    il sostegno alla partecipazione popolare è uno degli obiettivi del presente provvedimento, come si evince dal preambolo, evidentemente declinato con il solo riferimento all'opportunità di poter usufruire di due giornate, derogando all'election day, senza nulla prevedere, né per l'anno in corso, neanche con una modalità sperimentale, né per il futuro più vicino, con riguardo a nuove e innovative modalità di espressione del voto o ai luoghi dove espletarlo, che meglio verrebbe incontro agli elettori;

    in ordine alle tornate elettorali e referendarie, preme ai firmatari del presente atto rappresentare la necessità di salvaguardare le sedi scolastiche ed evitare che le consultazioni si traducano in sospensioni didattiche e in disagi per le famiglie, in particolare ove composte da lavoratrici e lavoratori,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa volta a verificare la possibilità di individuare sedi alternative per il voto rispetto alle strutture e ai presidi scolastici.
9/2751-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;

    in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione libera e consapevole del voto popolare,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riferire tempestivamente alle Camere, in ordine alle modalità con le quali intende assicurare la massima divulgazione sulla consultazione referendaria nonché garantire l'applicazione della disciplina vigente in termini di par condicio.
9/2751-A/10. Auriemma, Penza, Alfonso Colucci, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, anche sulla base del suo preambolo, come indicato nel relativo dossier di documentazione predisposto dalla Camera dei deputati, nonché nel parere del Comitato per la legislazione, persegue l'obiettivo di agevolare e favorire la partecipazione degli elettori alle consultazione elettorali e referendarie del 2026, anche mediante il prolungamento delle operazioni di votazione, e reca misure di coordinamento e funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale;

    la partecipazione elettorale nel nostro Paese registra da anni una significativa e preoccupante tendenza strutturale alla contrazione, fino a livelli che mettono in discussione la pienezza della rappresentanza democratica. Alle elezioni europee del 2024 l'affluenza si è fermata al 48 per cento, e ancora più drammatici, se possibile, sono stati i dati delle elezioni regionali del 2025: Veneto 44,7 per cento, Puglia 41,8, Campania 44,1, Toscana 47,7, Calabria 43,1. Si tratta di numeri che impongono alla politica una reazione immediata, perché quando oltre metà del corpo elettorale diserta le urne è la legittimazione democratica stessa a indebolirsi;

    tale dinamica si accompagna a una più ampia crisi della democrazia rappresentativa, segnata da una crescente distanza tra istituzioni e società, dalla fragilità dei legami di rappresentanza e dalla crisi dei partiti come strumenti di partecipazione politica. In questo contesto, i livelli di fiducia nei partiti e nelle istituzioni rappresentative risultano ai minimi storici (secondo Eurispes, nel 2025 la fiducia nei partiti si è attestata al 21,1 per cento e quella nel Parlamento al 25,4 per cento);

    la Costituzione, agli articoli 1, 3, 48, 49 e 51, afferma la centralità della sovranità popolare e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza sostanziale e impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese. Ne discende la necessità che l'ordinamento elettorale, anche nella sua fase preparatoria, sia ispirato a criteri di massima accessibilità, proporzionalità e non discriminazione;

    nel procedimento elettorale preparatorio, l'obbligo di sottoscrizioni a sostegno della presentazione di liste e candidature, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, costituisce, almeno in linea di principio, uno strumento legittimo di verifica della sussistenza di una minima consistenza numerica di base da parte di un gruppo politico che miri ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza della comunità. Tuttavia, quando tale strumento assume la forma di un insieme di adempimenti gravosi, costosi e burocraticamente complessi, come nel caso attuale, si trasforma in una barriera all'ingresso che incide soprattutto sulle forze sociali e politiche presenti nel Paese ma non già insediate, nonché numericamente influenti, all'interno delle istituzioni;

    a ciò si aggiunge che l'ordinamento vigente prevede regimi di esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni a favore di alcuni dei soggetti politici già presenti in Parlamento, a condizione che gli stessi siano in possesso di determinati requisiti che, tuttavia, non risultano del riconducibili alla effettiva consistenza elettorale e al numero di voti ottenuti nelle precedenti consultazioni elettorali;

    l'accesso alla partecipazione democratica non può essere regolato mediante barriere all'ingresso e complicazioni burocratiche idonee a garantire il mantenimento di un determinato status quo, che devono essere rimosse, ma deve essere facilitato e incentivato, anche ricorrendo agli strumenti digitali e all'innovazione tecnologica idonei a garantire autenticità, tracciabilità e trasparenza dei procedimenti, riducendo al contempo tempi e costi per i cittadini;

    l'introduzione della facoltà, per i cittadini, di ricorrere a strumenti digitali nell'ambito di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e la conseguente attivazione di una piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle firme, costituisce un precedente concreto di modernizzazione della cittadinanza democratica e di piena digitalizzazione del processo di presentazione, sottoscrizione e verifica delle sottoscrizioni;

    già nel 2017, peraltro, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (recante Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) ha stabilito, all'articolo 3, comma 7, che entro sei mesi dall'entrata in vigore di quella legge il Ministero dell'interno, con decreto (di concerto con gli altri Ministeri competenti), avrebbe dovuto definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Tale decreto, tuttavia, non è mai stato emanato per inerzia governativa, nonostante un termine previsto dalla legge, lasciando la previsione normativa inattuata e mantenendo ostacoli non necessari all'esercizio dei diritti politici;

    la Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 3 del 2025, ha affermato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di modalità di sottoscrizione diverse dalla firma autografa, anche mediante strumenti digitali, in favore degli elettori impossibilitati alla firma per grave impedimento fisico o perché nelle condizioni per l'esercizio del voto domiciliare, riconoscendo l'esigenza di rimuovere ostacoli non necessari all'esercizio dei diritti politici;

    l'obiettivo di favorire la partecipazione elettorale, che sorregge il provvedimento in esame, non può esaurirsi nel solo prolungamento delle operazioni di voto. Al contrario, in una logica di complessivo inveramento della democrazia rappresentativa richiede anche l'abbattimento degli ostacoli che, a monte, limitano l'esercizio di diritti politici, attivi e passivi, dei cittadini, nonché l'accesso concreto alla formazione dell'offerta politica ed elettorale,

impegna il Governo

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a garantire a tutti i cittadini, in occasione di consultazioni elettorali, la facoltà di apporre digitalmente, tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o strumenti analoghi, le firme necessarie ai fini della presentazione di liste di candidati e candidature elettorali.
9/2751-A/11. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026;

    il suddetto decreto contiene disposizioni concernenti tra le altre lo svolgimento di elezioni amministrative nell'anno 2026;

    l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, prevede che per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del rispettivo comune;

    la presenza dei rappresentanti di lista contribuisce in modo significativo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, garantendo la legittimità e l'imparzialità del procedimento;

    i rappresentanti di lista, pur non facendo parte dell'Ufficio di sezione, sono titolari di specifiche prerogative procedimentali, tra cui assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni nonché far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni al fine di assicurare la regolarità del procedimento elettorale;

    tuttavia, nei comuni di minore entità demografica si riscontrano spesso difficoltà nell'individuazione di soggetti disponibili a svolgere l'incarico di rappresentante di lista;

    sarebbe pertanto opportuno adottare iniziative normative volte a consentire ai membri del Parlamento, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica di essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza in occasione dello svolgimento di elezioni comunali;

    peraltro, in sede di esame di un precedente provvedimento, il Gruppo della Lega ha già impegnato nel merito il Governo con l'ordine del giorno n. 9/1780/3, approvato dall'Assemblea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito agli impegni precedentemente assunti in sede parlamentare come descritto in premessa.
9/2751-A/12. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno 2026;

    la normativa vigente prevede, in occasione dei referendum così come per le elezioni politiche, l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero mediante voto per corrispondenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 459 del 2001;

    il voto all'estero rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la piena partecipazione democratica dei cittadini iscritti all'AIRE, assicurando l'effettività del diritto di voto anche al di fuori del territorio nazionale;

    tuttavia, nel corso degli anni, il sistema del voto all'estero ha evidenziato criticità strutturali, più volte riportate anche a mezzo stampa, relative a irregolarità, dispersione o furto dei plichi elettorali, ritardi nella consegna e possibili interferenze nella libertà dell'espressione di voto, come emerso in diverse tornate elettorali e referendarie;

    tali criticità pongono interrogativi in merito alla piena garanzia dei principi costituzionali di segretezza, personalità e libertà del voto, elementi essenziali per assicurare la genuinità dell'espressione della volontà popolare e la fiducia dei cittadini nel processo democratico;

    ulteriori aspetti problematici riguarderebbero la tracciabilità dei plichi elettorali, con particolare riferimento alla loro sicurezza e inviolabilità lungo l'intero iter di trasmissione, aspetti che risultano determinanti per prevenire irregolarità e contenziosi;

    risulta inoltre necessario assicurare che l'esercizio del diritto di voto all'estero sia realmente accessibile a tutti i cittadini, evitando discriminazioni di fatto legate a condizioni logistiche e infrastrutturali dei Paesi di residenza o alla distanza geografica dalle sedi consolari;

    un eventuale ripensamento complessivo delle modalità di voto all'estero dovrebbe pertanto essere orientato al rafforzamento delle garanzie democratiche, alla tutela dell'integrità del processo elettorale e all'inclusività del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento con ulteriori iniziative volte ad avviare l'elaborazione di una proposta di riforma della disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, mirata a rafforzare le garanzie di segretezza, personalità, tracciabilità e accessibilità del voto, anche alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa vigente.
9/2751-A/13. Onori, Pastorella, Grippo, Ruffino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento con ulteriori iniziative volte ad avviare l'elaborazione di una proposta di riforma della disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
9/2751-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Pastorella, Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni;

    secondo il cosiddetto «Libro bianco sull'astensionismo» redatto dalla Commissione di esperti del Dipartimento per le riforme istituzionali, nominata con decreto del Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali del 22 dicembre 2021 per indagare le cause dell'astensionismo, in Italia vivono circa 4,9 milioni di elettori fuori-sede, pari al 10,5 per cento del corpo elettorale. Il dato, però, risale a un'analisi del 2021 e comprende solo le persone censite in modo chiaro per studio, lavoro o cura. Il numero reale potrebbe essere oggi molto più alto: il concetto di fuori-sede, infatti, si estende a chiunque si trovi lontano dalla propria residenza il giorno del voto;

    l'Italia è l'unico grande paese dell'Unione europea a non prevedere una forma strutturale di voto per i fuori-sede. Gli unici altri Stati membri privi di alternative sono Malta e Cipro;

    le sperimentazioni per il voto fuori-sede del 2024 e del 2025 (elezioni europee del 2024 e consultazioni referendarie e amministrative del 2025) sono state rese possibili da norme ad hoc inserite nei decreti che regolavano le singole elezioni: una volta conclusa la consultazione, le disposizioni sono decadute e bisognava approvarle nuovamente, cosa che non è stata fatta per il prossimo referendum del 22-23 marzo;

    il 4 luglio 2023, la Camera dei deputati ha approvato, con 159 voti favorevoli, la proposta di legge recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura» (A.C. 115). Nel corso dell'esame in Commissione, tale proposta di legge è stata radicalmente trasformata in un unico articolo recante una delega al Governo con un duplice oggetto: la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza; la rimodulazione delle tariffe agevolate per i servizi di trasporto in favore degli elettori che si recano a votare nel comune di residenza;

    da quasi due anni, ossia da febbraio 2024, l'esame della citata proposta di legge è colpevolmente bloccata presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato e a milioni di cittadini è sostanzialmente impedito di esercitare liberamente il proprio diritto di voto,

impegna il Governo

nelle more dell'approvazione di una delega in materia di esercizio del diritto di voto per i cittadini fuori-sede, a prevedere già a partire dalle prossime consultazioni elettorali, in particolar modo per le prossime elezioni politiche, la possibilità per tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare.
9/2751-A/14. Grippo, Pastorella, D'Alessio, Richetti, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni;

    secondo il cosiddetto «Libro bianco sull'astensionismo» redatto dalla Commissione di esperti del Dipartimento per le riforme istituzionali, nominata con decreto del Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali del 22 dicembre 2021 per indagare le cause dell'astensionismo, in Italia vivono circa 4,9 milioni di elettori fuori-sede, pari al 10,5 per cento del corpo elettorale. Il dato, però, risale a un'analisi del 2021 e comprende solo le persone censite in modo chiaro per studio, lavoro o cura. Il numero reale potrebbe essere oggi molto più alto: il concetto di fuori-sede, infatti, si estende a chiunque si trovi lontano dalla propria residenza il giorno del voto;

    l'Italia è l'unico grande paese dell'Unione europea a non prevedere una forma strutturale di voto per i fuori-sede. Gli unici altri Stati membri privi di alternative sono Malta e Cipro;

    le sperimentazioni per il voto fuori-sede del 2024 e del 2025 (elezioni europee del 2024 e consultazioni referendarie e amministrative del 2025) sono state rese possibili da norme ad hoc inserite nei decreti che regolavano le singole elezioni: una volta conclusa la consultazione, le disposizioni sono decadute e bisognava approvarle nuovamente, cosa che non è stata fatta per il prossimo referendum del 22-23 marzo;

    il 4 luglio 2023, la Camera dei deputati ha approvato, con 159 voti favorevoli, la proposta di legge recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura» (A.C. 115). Nel corso dell'esame in Commissione, tale proposta di legge è stata radicalmente trasformata in un unico articolo recante una delega al Governo con un duplice oggetto: la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza; la rimodulazione delle tariffe agevolate per i servizi di trasporto in favore degli elettori che si recano a votare nel comune di residenza;

    da quasi due anni, ossia da febbraio 2024, l'esame della citata proposta di legge è colpevolmente bloccata presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato e a milioni di cittadini è sostanzialmente impedito di esercitare liberamente il proprio diritto di voto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa volta ad accompagnare il percorso di approvazione parlamentare di una delega in materia di esercizio del diritto di voto per i cittadini fuori sede per consentire di esercitare il diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazioni di assistenza familiare.
9/2751-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Pastorella, D'Alessio, Richetti, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nel corso dell'anno 2026,

impegna il Governo

a proseguire nelle attività di sperimentazione del cosiddetto voto elettronico, al fine di poter assicurare i requisiti previsti dalla Costituzione in materia di personalità, libertà e segretezza e raggiungere quei livelli di sicurezza indispensabili per poter esercitare il diritto di voto da remoto.
9/2751-A/15. Paolo Emilio Russo, Urzì.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nel corso dell'anno 2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività di sperimentazione del cosiddetto voto elettronico, al fine di poter assicurare i requisiti previsti dalla Costituzione in materia di personalità, libertà e segretezza e raggiungere quei livelli di sicurezza indispensabili per poter esercitare il diritto di voto da remoto.
9/2751-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Emilio Russo, Urzì.