Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 febbraio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LA SALANDRA: «Disciplina dell'attività di costruzione, trasformazione e adattamento per la personalizzazione di autoveicoli e motoveicoli nonché istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione» (2800);

   MARATTIN ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale» (2801).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» (1052) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Morgante.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 16 febbraio 2026 la deputata Gardini ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   GARDINI ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell'amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell'assemblea, nonché istituzione dell'elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali» (2692).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 511).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Leonardo Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 512).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa (SIMICO Spa), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 513).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 514).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 515).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 516).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36-ter, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione, aggiornata al 31 dicembre 2024 (Doc. CCXXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a aderire alla Convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine (COM(2025) 689 final) – alla III Commissione (Affari esteri);

   relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2026) 78 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell'UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2026) 958 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI PIÙ RECENTI SVILUPPI RELATIVI AL PIANO DI PACE PER LA STRISCIA DI GAZA E ALLA COSTITUZIONE DEL BOARD OF PEACE

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il Governo italiano si è costantemente impegnato per porre fine al conflitto a Gaza e a sostenere la popolazione civile palestinese, e in questo contesto ha partecipato al Vertice di Sharm el-Sheikh che ha sancito il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sulla base del Piano complessivo dell'amministrazione statunitense per porre fine al conflitto a Gaza;

    2) il 17 novembre 2025, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2803 che ha fatto proprio il Piano complessivo di pace, ha accolto con favore la creazione del Board of Peace promosso dal Presidente Donald Trump e lo ha autorizzato ad operare come amministrazione transitoria a Gaza al fine di coordinare la ricostruzione in linea con il Piano complessivo di pace, fino a quando l'Autorità palestinese, terminato il suo processo di riforma, potrà tornare ad amministrare il territorio di Gaza;

    3) la stessa risoluzione 2803 ha autorizzato la creazione di una Forza internazionale di stabilizzazione a Gaza che opererà a fianco di una ricostituita polizia palestinese per garantire la sicurezza nella Striscia e, sotto la supervisione del Board of Peace, assicurare la realizzazione del Piano complessivo di pace;

    4) l'addestramento della polizia palestinese che dovrà essere dispiegata a Gaza a fianco della Forza internazionale di stabilizzazione rappresenta un obiettivo prioritario e una condizione fondamentale per il successo della stabilizzazione di Gaza;

    5) il Board of Peace – riconoscendo il contributo dell'Italia alla pace e stabilità in Medio Oriente e, in particolare, alla stabilizzazione e ricostruzione di Gaza – ha invitato l'Italia a partecipare come osservatore alla riunione inaugurale del Board of Peace che si terrà il 19 febbraio 2026 a Washington;

    6) l'Italia è da tempo impegnata nel portare assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese, incluso attraverso l'iniziativa Food for Gaza;

    7) l'Italia è altresì già impegnata nell'addestramento delle forze di sicurezza palestinese con la missione bilaterale Miadit Palestina che dal 2014 ha permesso l'addestramento di circa 4.700 unità delle forze di sicurezza palestinesi;

    8) il Piano complessivo di pace indica che con il progresso della ricostruzione di Gaza e del programma di riforma dell'Autorità palestinese, potrebbero realizzarsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la statualità palestinese. A tal fine il Piano prevede che gli Stati Uniti stabiliranno un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico di co-esistenza pacifica e prospera;

    9) la fine del conflitto mediorientale, con Israele e un futuro Stato di Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all'interno di confini mutualmente riconosciuti, rappresenta un obiettivo storico della politica estera italiana e una condizione fondamentale per la pace e la stabilità dell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente,

impegna il Governo:

   1) a continuare a sostenere con il massimo impegno e determinazione, insieme ai partner europei, arabi ed internazionali, l'applicazione del Piano complessivo di pace;

   2) a partecipare, a tal fine, in qualità di osservatore sia alla riunione inaugurale del Board of Peace che si terrà a Washington il 19 febbraio 2026 che ad ogni futura attività che lo stesso Board of Peace svolgerà sulla base del mandato ricevuto con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2803;

   3) a predisporre un contributo nazionale complessivo per l'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, la ricostruzione della Striscia e il sostegno al programma di riforme dell'Autorità palestinese per rafforzarne le capacità di governo;

   4) a rafforzare l'impegno nell'addestramento delle forze di polizia palestinesi nel quadro delle attività della Forza internazionale di stabilizzazione;

   5) a continuare a sostenere ogni sforzo verso una soluzione giusta e duratura del conflitto mediorientale sulla base della soluzione a due Stati.
(6-00235) «Orsini, Calovini, Billi, Carfagna, Deborah Bergamini, Caiata, Formentini, Marrocco, Di Giuseppe, Crippa, Gruppioni, Coin, Loperfido, Giglio Vigna, Maullu, Mura, Tremonti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la Presidente del Consiglio Meloni ha annunciato che l'Italia parteciperà, in qualità di osservatore, alla prima riunione del «Consiglio per la pace» istituito e presieduto da Donald Trump, che si terrà il prossimo 19 febbraio a Washington;

    2) l'articolo 11 della Costituzione italiana prevede che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»;

    3) il cosiddetto Board of Peace è stato presentato dal Presidente Trump durante il World economic forum di Davos come struttura incaricata di attrarre investimenti per la ricostruzione della Striscia di Gaza e di dare attuazione alla seconda fase dell'accordo di pace. Tuttavia, l'assetto oggi delineato del Board, si discosta in modo significativo dal progetto iniziale, annunciato come uno dei punti del Piano Trump per Gaza e successivamente recepito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2803 del 2025;

    4) l'organismo, che si fonda su una Carta costitutiva di 13 punti, ma elaborata unilateralmente e senza un reale processo multilaterale, si pone in evidente contrasto con i principi fondativi delle Nazioni Unite, svuotandone ulteriormente il ruolo e l'autorevolezza, ponendosi di fatto in alternativa e in opposizione al quadro multilaterale esistente;

    5) difatti, il Board prevede meccanismi di nomina e permanenza dei membri a totale discrezione del Presidente Trump, e la possibilità di ottenere seggi permanenti attraverso elevatissimi contributi finanziari, evidenzia una tendenza preoccupante alla privatizzazione delle funzioni tipiche delle organizzazioni internazionali, aprendo la strada a un modello di governance internazionale fondato su logiche proprietarie, contributi finanziari e interessi privati marcatamente segnati da logiche speculative assolutamente inaccettabili, in particolare dopo il massacro di civili e le distruzioni sistematiche volute dal Governo Netanyahu;

    6) proprio per queste ragioni, l'adesione del nostro Paese al Board pone delle evidenti incompatibilità costituzionali con l'articolo 11 della nostra Costituzione; del resto il Ministro Tajani aveva esplicitamente parlato di «ostacolo costituzionale» per l'adesione al Board;

    7) si rileva, invece, che secondo la Presidente Meloni, la partecipazione come osservatore rappresenterebbe «una buona soluzione» rispetto ai dubbi di compatibilità con l'articolo 11 della Costituzione;

    8) si registra la cautela della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea che hanno scelto di non aderire all'iniziativa americana. In particolare, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito non parteciperanno, così come la stessa Unione europea, segnalando una distanza politica significativa rispetto a un organismo sbilanciato in senso statunitense e alternativo al quadro multilaterale tradizionale, a partire dall'organizzazione delle Nazioni Unite;

    9) in questo contesto, l'Italia non può permettersi scelte isolate che la espongano a un disallineamento con i principali partner europei. Mentre resta evidente la volontà del Governo italiano di non incrinare il rapporto con l'Amministrazione Trump, anche alla luce del legame politico tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che sembra essere l'unico vero discrimine delle scelte di politica estera;

    10) il progetto si inserisce in un contesto estremamente fragile: a Gaza la tregua, violata ripetutamente dall'esercito israeliano, non coincide in nessun modo con la pace e, come denunciato anche dal Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, si continua a morire. Alla tregua non hanno fatto seguito gli impegni per un cessate il fuoco permanente e un pieno accesso degli aiuti umanitari, il disarmo di Hamas e una prospettiva chiara sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche in Cisgiordania la tensione è in crescita. Il Governo israeliano ha approvato nuove misure sulla registrazione delle proprietà fondiarie, segnando un ulteriore passo verso la legittimazione dell'espansione degli insediamenti e una «annessione di fatto» del territorio occupato, accelerando ed intensificando le politiche di pulizia etnica,

impegna il Governo:

   1) a non aderire, né a partecipare in qualunque forma al «Board of peace» o ai suoi lavori, al fine di non legittimare un organismo internazionale non conforme ai princìpi fondamentali previsti dall'articolo 11 della Costituzione né a quelli del diritto internazionale, e non delegittimare il ruolo dell'Onu che va rafforzato e sostenuto;

   2) a scongiurare, in ogni caso, qualsiasi forma di contribuzione finanziaria, diretta o indiretta, al «Board of Peace».
(6-00236) «Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Richetti, Boschi, Magi».


PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO (MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO PARLAMENTARE E LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE COMMISSIONI, PER L'ABOLIZIONE DEL TERMINE DELLE 24 ORE IN CASO DI POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA, PER IL RAFFORZAMENTO DELLO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI, DELLE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, INFORMAZIONE E CONTROLLO, PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI GRUPPI E DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E PER L'AGGIORNAMENTO DEL TESTO) (Doc. II, n. 11)

Doc. II, n. 11 – Proposta di modificazione

MODIFICA PROPOSTA DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 5.

  Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

  7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

  Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

  10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 11.

  Al comma 1, le parole: sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; sono soppresse.

ART. 14.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.

  Al comma 5, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: , ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.

ART. 15.

  I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
  3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
  4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.

  Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.
  2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.

ART. 16-bis.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: esprima parere sono aggiunte le seguenti: sulla valutazione d'impatto e.

  Al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

  Dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

  6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

  Dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.
  2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.

ART. 17.

  Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: La Giunta delle elezioni è composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti.

  Al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa.

ART. 18.

  Al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

ART. 18-bis.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.

ART. 19.

  Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.

ART. 20.

  Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: , ai quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.

ART. 21.

  Al comma 2, secondo periodo, le parole: e controllano la redazione del processo verbale sono soppresse.

ART. 22.

  Al comma 1, le parole: VII – Cultura, scienza e istruzione; sono sostituite dalle seguenti: VII – Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria;

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: degli affari sono aggiunte le seguenti: e per la valutazione delle politiche pubbliche.

ART. 23.

  Al comma 8, le parole: il disegno di legge comunitaria e sono sostituite dalle seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché.

  Il comma 11 è abrogato.

ART. 24.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione.

  Al comma 4, primo periodo, le parole: il disegno di legge comunitaria e sono sostituite dalle seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché.

  Al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.

  Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: d'iniziativa del Governo, sono aggiunte le seguenti: nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione,.

  Al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.

ART. 25.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.

ART. 26.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.

ART. 30.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dell'Assemblea sono aggiunte le seguenti: con votazioni.

ART. 32.

  I commi 2 e 3 sono abrogati.

ART. 33.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 34.

  L'articolo è abrogato.

ART. 40.

  Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

ART. 41.

  Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.
  1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo.
  1-ter Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.
  1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.

ART. 42.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: ; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano sono soppresse.

ART. 46.

  Al comma 5, le parole: prima dell'approvazione del processo verbale, né sono soppresse.

  Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
  2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.
  3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura.

ART. 60.

  Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.

ART. 65.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti:

   a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera;

   b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale;

   c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.

  Il comma 2 è abrogato.

ART. 69.

  Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3.

ART. 74.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

ART. 77.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.

ART. 79.

  Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.
  1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo princìpi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurne progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.

  Il comma 10 è abrogato.

ART. 83.

  Il comma 5 è abrogato.

ART. 85-bis.

  Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.

ART. 86.

  Al comma 4-bis, primo periodo, le parole: dell'articolo 81, quarto comma, sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 81, terzo comma,.

  Al comma 5, secondo periodo, le parole: uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica sono sostituite dalle seguenti: un presidente di Gruppo.

ART. 87.

  Al comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: , a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

ART. 88.

  Al comma 2, secondo periodo, le parole: per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore sono sostituite dalle seguenti: per non più di cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento.

ART. 89.

  Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 96-bis.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.

  Al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

  Dopo il Capo XX, è aggiunto il seguente:

Capo XX-bis
DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI

Art. 100-bis.

  1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare è presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato la proposta.
  2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.

ART. 102.

  Al comma 1, le parole: nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 126 della Costituzione.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

  Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati.

ART. 107.

  Al comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: con le modalità stabilite dall'articolo 100-bis.

ART. 111.

  L'articolo è abrogato.

ART. 112.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.

ART. 113.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.
  2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
  3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.
  4. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.
  5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.

ART. 114.

  I commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

ART. 115.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole da: non può essere discussa fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.

  Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.

ART. 116.

  Al comma 3, primo periodo, le parole: non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi sono soppresse.

ART. 118.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.

ART. 120.

  Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

Capo XXVIII

  La rubrica è sostituita dalla seguente:
  DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI.

ART. 125.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

ART. 126.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche.
  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

ART. 126-bis.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

ART. 126-ter.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.
  2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni.
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
  4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.
  5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.
  6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
  7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.

  Dopo l'articolo 126-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 126-quater.

  1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione.
  2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.
  3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.
  4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.

ART. 127.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
  2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
  3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
  4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
  5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.

  Dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:

Art. 127.1.

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.
  3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera.
  4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.
  5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.
  6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
  7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.
  8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
  9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.
  10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
  11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.
  12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.

ART. 127-bis.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

  Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

ART. 127-ter.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza.

ART. 134.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: venti giorni sono sostituite dalle seguenti: quarantacinque giorni.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.

ART. 135-bis.

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.

  Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.

  Al comma 4, primo periodo, le parole: un minuto sono sostituite dalle seguenti: due minuti.

ART. 135-ter.

  Al comma 1, le parole: due volte al mese sono sostituite dalle seguenti: una volta alla settimana.

ART. 138.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: quindici minuti sono sostituite dalle seguenti: cinque minuti.

ART. 138-bis.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.

  Dopo il Capo XXXI è aggiunto il seguente:

Capo XXXI-bis
DELLE INFORMATIVE

Art. 139-ter.

  1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.

ART. 143.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente.

  Al comma 4, il penultimo periodo è sostituito dai seguenti: È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.

ART. 144.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.

  Al comma 4, le parole: , oltre al processo verbale, sono soppresse.

  Dopo l'articolo 153-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 153-septies.

  1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

ART. 154.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

  Modificare l'articolo 22 prevedendo che, in ragione della rilevanza delle politiche di innovazione e trasformazione digitale, l'assetto delle competenze delle Commissioni permanenti assicuri che una Commissione sia individuata come sede con competenza espressa e qualificata sui temi dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, in modo da garantire continuità di indirizzo, esame e controllo parlamentare, ferma restando la competenza delle altre Commissioni per i rispettivi ambiti settoriali.

(Proposta n. 1)

Pastorella.

  Modificare l'articolo 24, comma 3, al fine di elevare ad un terzo la quota degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea garantita ai gruppi di opposizione, accompagnando conseguentemente, tale modifica con la conferma della previsione che all'esame dei decreti-legge sia destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile, ferma restando la predetta quota di un terzo, al fine così di ampliare, nell'ambito del calendario dei lavori le proposte di esame formulate dai Gruppi di opposizione, anche computando il tempo dedicato ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

(Proposta n. 2)

Pellegrini, Pavanelli.

  Riformulare le modifiche apportate all'articolo 34, al fine di ripristinare il processo verbale delle sedute dell'Assemblea.

(Proposta n. 3)

Quartini, Pavanelli.

  Riformulare l'articolo 79, comma 1-bis, quarto periodo, prevedendo che in Commissione le dichiarazioni di voto sugli emendamenti possano in ogni caso essere svolte anche dal primo firmatario.

(Proposta n. 4)

Pavanelli.

  Sopprimere le modifiche all'articolo 116 al fine di ripristinare lo svolgimento del voto per appello nominale sulla questione di fiducia non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi.

(Proposta n. 5)

Auriemma, Pavanelli.

  Riformulare l'articolo 139-ter, comma 1 sopprimendo il secondo periodo, che prevede, al termine degli interventi, la facoltà di replica del Ministro per non più di cinque minuti.

(Proposta n. 6)

Alifano, Pavanelli.

  Riformulare le modifiche apportate all'articolo 154 al fine di escludere in via permanente l'applicazione al procedimento di conversione dei decreti-legge delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24.

(Proposta n. 7)

D'Orso, Pavanelli.