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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 maggio 2026

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2696 E DDL N. 2669 E ABB.

Pdl n. 2696 – Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e
degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (Liberi di scegliere)

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti
Gruppi 5 ore e 58 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti
Lega – Salvini premier 39 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

Ddl n. 2669 e abb. – Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile

Tempo complessivo: 22 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 9 ore;

• seguito dell'esame: 13 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 28 minuti 1 ora e 45 minuti
(con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 22 minuti 9 ore e 5 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti 1 ora e 19 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 53 minuti 1 ora e 31 minuti
Lega – Salvini premier 39 minuti 57 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 38 minuti 54 minuti
MoVimento 5 Stelle 46 minuti 1 ora e 13 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 33 minuti 41 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 33 minuti 41 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 33 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 32 minuti 39 minuti
Misto: 31 minuti 37 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 20 minuti
  +Europa 13 minuti 17 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 maggio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MONTEMAGNI: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (2712) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zucconi.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 18 maggio 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno LATINI n. 9/2753-A/72, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2026, concernente la riassegnazione all'ente «Be Human ETS» del contributo originariamente destinato alla «Fondazione Pontificia Fratelli Tutti» per l'anno 2025 e non erogato per sopravvenute esigenze tecniche, nell'ambito del riparto del fondo per il sostegno degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria, culturale, sportiva, infrastrutturale e ambientale, istituito dall'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 572).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, riferita all'anno 2025 (Doc. CIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato concernente il Fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, approvato con deliberazione n. 67/2025 del 23-27 ottobre 2025, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 31 ottobre 2025.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1852 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2935)

A.C. 2935 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia fiscale, intervenendo su aspetti strutturali del sistema tributario con ricadute rilevanti per le imprese e per la certezza del quadro normativo di riferimento;

    con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata introdotta nell'ordinamento un'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate – la cosiddetta «sugar tax» – la cui entrata in vigore, originariamente prevista nel 2020, è stata oggetto di continui rinvii legislativi per oltre sei anni; l'applicazione della misura risulta oggi fissata al 1° gennaio 2027;

    nonostante i ripetuti differimenti, la norma ha continuato a produrre effetti concreti sull'attività delle imprese del settore, condizionandone la programmazione strategica, le scelte di investimento e la pianificazione finanziaria in ragione dell'incertezza permanente sul quadro regolatorio applicabile;

    il comparto ha nel frattempo conseguito, attraverso accordi volontari con le istituzioni e programmi interni di riformulazione dei prodotti, una riduzione dello zucchero immesso in consumo pari al 41 per cento, dimostrando che gli obiettivi di salute pubblica possono essere efficacemente perseguiti senza ricorrere a strumenti di natura fiscale; l'efficacia sanitaria della sugar tax rimane, peraltro, controversa alla luce dell'esperienza maturata in diversi ordinamenti europei: in Francia, Portogallo, Romania e Polonia, l'introduzione di imposte sulle bevande zuccherate non ha impedito la crescita dei consumi complessivi di zucchero né l'aumento dei tassi di obesità; in questo quadro, alcuni Paesi, tra cui Danimarca e Norvegia, hanno già scelto di superare misure analoghe, anche in ragione di valutazioni di efficacia e proporzionalità dell'intervento fiscale;

    la stabilità e la prevedibilità del quadro normativo costituiscono condizioni essenziali per l'attrattività degli investimenti industriali; una norma mai applicata, sistematicamente rinviata e strutturalmente incerta nel suo perimetro applicativo rappresenta un fattore di rischio regolatorio che nessun differimento è in grado di rimuovere definitivamente;

    solo l'abrogazione della misura consentirebbe alle imprese del comparto di operare in un contesto normativo certo, pianificando investimenti produttivi e occupazionali su orizzonti temporali adeguati, senza dover scontare il rischio di una variazione del carico fiscale a ogni ciclo di bilancio,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura fiscale o finanziaria, le ulteriori iniziative normative necessarie a disporre l'abrogazione dell'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, garantendo in tal modo alle imprese del settore un quadro regolatorio stabile e definitivo, idoneo a sostenere decisioni di investimento di medio-lungo periodo e a valorizzare il percorso virtuoso già intrapreso dal comparto attraverso strumenti volontari di riduzione dello zucchero.
9/2935/1. Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

    l'articolo 1, comma 82, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che disciplina la rottamazione quinquies, consente ai contribuenti di estinguere, senza il pagamento di sanzioni e interessi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e di contributi previdenziali dovuti solo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

    la normativa vigente consente quindi la definizione agevolata solo per contributi gestiti dall'INPS, escludendo di fatto ogni altro soggetto previdenziale e pertanto anche le Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, e altro), nonché la Gestione separata dell'INPGI, che svolge funzioni previdenziali analoghe per specifiche categorie professionali;

    la rottamazione quater, disciplinata dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), prevedeva invece la possibilità di rottamare i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, relativi a imposte e contributi previdenziali, comprendendo quindi implicitamente anche quelli delle Casse privatizzate, come quelle professionali;

    tale inclusione, stante la tutela dell'autonomia finanziaria di tali enti ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non era automatica ma richiedeva una autonoma delibera di adesione alla rottamazione da parte delle singole Casse;

    a esempio, la Cassa Forense aderì alla rottamazione quater con delibera del Comitato dei delegati del 27 gennaio 2023, consentendo ai propri iscritti di definire in via agevolata contributi soggettivi, integrativi, di maternità, relativi ai ruoli dal 2000 al 2021, escludendo invece lo stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro perché avrebbe inciso anche sui contributi dovuti e non solo su interessi e sanzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare la misura recata dall'articolo 14 del provvedimento in esame, con l'adozione di un'ulteriore iniziativa normativa integrativa della disciplina vigente per estendere anche la rottamazione quinquies ai debiti contributivi nei confronti degli enti di previdenza privatizzati e della Gestione separata dell'INPGI, al fine di garantire uniformità di trattamento tra contribuenti e superare una disparità esistente tra diverse categorie professionali.
9/2935/2. De Palma, Gatta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure fiscali in favore delle imprese e disposizioni in materia di competitività, confermando la centralità di interventi pubblici volti a sostenere gli investimenti produttivi e la tenuta del sistema industriale nazionale;

    le aree di crisi industriale complessa, disciplinate dall'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono individuate in presenza di situazioni di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, tali da richiedere interventi organici e straordinari di politica industriale. La disciplina vigente, anche attraverso gli strumenti agevolativi previsti, è finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla promozione di nuovi investimenti e alla riconversione dei sistemi produttivi colpiti da crisi settoriali o territoriali;

    tali aree interessano una pluralità di contesti produttivi distribuiti sull'intero territorio nazionale e si caratterizzano per la presenza di processi di deindustrializzazione, difficoltà dell'indotto, riduzione della capacità occupazionale e indebolimento della competitività, rendendo necessario un approccio di respiro nazionale e non circoscritto a singole realtà regionali;

    l'attuale congiuntura economica presenta elementi di persistente pressione sui costi produttivi: l'Istat ha rilevato che, nel marzo 2026, i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati del 4,2 per cento su base annua; al netto del comparto energetico, la crescita tendenziale risulta pari all'1,5 per cento, evidenziando il peso significativo della componente energia nell'andamento dei costi industriali. Il quadro internazionale contribuisce ad accrescere tali criticità: il Governatore della Banca d'Italia ha evidenziato come il nuovo contesto globale abbia reso più evidenti le vulnerabilità dell'economia europea, in particolare sul versante energetico, sottolineando che l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e i rischi lungo le rotte energetiche possono incidere sulle prospettive macroeconomiche e sulla stabilità dei mercati;

    in tale contesto, le imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa risultano particolarmente esposte, in quanto operano in territori già caratterizzati da fragilità strutturali, ridotta capacità di attrazione degli investimenti, difficoltà nei processi di riconversione produttiva e maggiore rischio di contrazione occupazionale. Gli strumenti attualmente previsti, pur rappresentando un presidio importante, appaiono meritevoli di ulteriore rafforzamento mediante misure fiscali e contributive aggiuntive, coerenti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, in grado di sostenere la permanenza e il rilancio delle attività economiche, favorire nuovi investimenti, accompagnare i processi di reindustrializzazione e prevenire ulteriori fenomeni di desertificazione produttiva,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ulteriori iniziative normative volte a introdurre misure di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa, al fine di rafforzare i processi di reindustrializzazione, sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, incentivare gli investimenti e salvaguardare i livelli occupazionali in territori vulnerabili e particolarmente esposti agli effetti dell'attuale congiuntura economica internazionale.
9/2935/3. Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure fiscali in favore delle imprese e disposizioni in materia di competitività, confermando la centralità di interventi pubblici volti a sostenere gli investimenti produttivi e la tenuta del sistema industriale nazionale;

    le aree di crisi industriale complessa, disciplinate dall'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono individuate in presenza di situazioni di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, tali da richiedere interventi organici e straordinari di politica industriale. La disciplina vigente, anche attraverso gli strumenti agevolativi previsti, è finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla promozione di nuovi investimenti e alla riconversione dei sistemi produttivi colpiti da crisi settoriali o territoriali;

    tali aree interessano una pluralità di contesti produttivi distribuiti sull'intero territorio nazionale e si caratterizzano per la presenza di processi di deindustrializzazione, difficoltà dell'indotto, riduzione della capacità occupazionale e indebolimento della competitività, rendendo necessario un approccio di respiro nazionale e non circoscritto a singole realtà regionali;

    l'attuale congiuntura economica presenta elementi di persistente pressione sui costi produttivi: l'Istat ha rilevato che, nel marzo 2026, i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati del 4,2 per cento su base annua; al netto del comparto energetico, la crescita tendenziale risulta pari all'1,5 per cento, evidenziando il peso significativo della componente energia nell'andamento dei costi industriali. Il quadro internazionale contribuisce ad accrescere tali criticità: il Governatore della Banca d'Italia ha evidenziato come il nuovo contesto globale abbia reso più evidenti le vulnerabilità dell'economia europea, in particolare sul versante energetico, sottolineando che l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e i rischi lungo le rotte energetiche possono incidere sulle prospettive macroeconomiche e sulla stabilità dei mercati;

    in tale contesto, le imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa risultano particolarmente esposte, in quanto operano in territori già caratterizzati da fragilità strutturali, ridotta capacità di attrazione degli investimenti, difficoltà nei processi di riconversione produttiva e maggiore rischio di contrazione occupazionale. Gli strumenti attualmente previsti, pur rappresentando un presidio importante, appaiono meritevoli di ulteriore rafforzamento mediante misure fiscali e contributive aggiuntive, coerenti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, in grado di sostenere la permanenza e il rilancio delle attività economiche, favorire nuovi investimenti, accompagnare i processi di reindustrializzazione e prevenire ulteriori fenomeni di desertificazione produttiva,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di misure a favore delle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, al fine di accompagnare i processi di sviluppo e di tutela occupazionale nei territori interessati.
9/2935/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, in seconda lettura, interviene in materia fiscale ed economica con misure volte a sostenere la competitività del sistema produttivo e a ridurre gli oneri a carico delle imprese e delle famiglie;

    in ambito tributario, i sottoscrittori del presente atto ricordano che l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, (ovvero le bevande edulcorate) comunemente denominata «sugar tax», introdotta dall'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio per il 2021 è stata ripetutamente differita nel corso degli anni successivi; allo stato, l'applicazione della misura è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027;

    nel periodo intercorso dall'introduzione della suesposta norma, si ravvisa che il comparto delle bevande analcoliche ha conseguito risultati concreti e misurabili in termini di riduzione dello zucchero immesso in consumo, pari al 41 per cento, attraverso iniziative volontarie di riformulazione dei prodotti sviluppate anche nell'ambito di protocolli sottoscritti con il Ministero della salute;

    in tale ambito, gli scriventi evidenziano altresì, che i consumi di bevande zuccherate in Italia risultano in calo strutturale da anni, l'impatto calorico attribuibile a tali prodotti nella dieta individuale appare limitato; l'efficacia di una misura fiscale settoriale appare pertanto controversa, anche alla luce delle esperienze maturate in altri ordinamenti europei: in Francia, Portogallo, Romania e Polonia, il ricorso alla leva fiscale sulle bevande zuccherate non ha determinato una riduzione dei consumi complessivi di zucchero né un'inversione dell'andamento dei tassi di obesità, che risultano invece in aumento; tali evidenze hanno contribuito, in altri Paesi, tra cui Danimarca e Norvegia, alla scelta di eliminare questo tipo di tassa;

    l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2027 determinerebbe pertanto, a parere degli scriventi, nuovi oneri fiscali e amministrativi a carico di un comparto che include piccole e medie imprese italiane, stabilimenti produttivi localizzati sul territorio nazionale e filiere agroalimentari collegate, con potenziali effetti recessivi su vendite, occupazione e gettito IVA di filiera;

    introdurre un onere fiscale aggiuntivo proprio su quei soggetti che hanno investito nel percorso volontario di riformulazione dei prodotti risulterebbe contraddittorio e penalizzante per chi ha già dato risposte concrete in termini di salute pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura fiscale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un'ulteriore iniziativa normativa volta a superare definitivamente l'entrata in vigore prevista dal 2027 dell'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate, al fine di non penalizzare un comparto che ha già dimostrato, attraverso strumenti volontari, di saper conseguire risultati concreti in termini di riduzione dello zucchero immesso in consumo ed evitare di conseguenza l'introduzione di nuovi oneri fiscali su imprese che hanno operato in un quadro normativo che ne ha sistematicamente differito l'applicazione.
9/2935/4. Testa, Osnato, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, contiene importanti e significative misure volte a sostenere il sistema-Paese, in particolare le famiglie e le imprese, in quanto affronta una serie di questioni fiscali ed economiche che incidono direttamente sulla vita delle aziende, dei lavoratori e della pubblica amministrazione;

    l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; in materia di esonero contributivo, si ricorda che l'articolo 1, commi 860-862 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio per il 2026, introduce un rilevante strumento di politica economica volto a ridurre il costo del lavoro e a sostenere la competitività del settore creditizio e finanziario, comparto strategico per la crescita del Paese, la canalizzazione del credito alle imprese e la stabilità del sistema economico nazionale;

    l'applicazione della norma tuttavia ha generato incertezze interpretative che stanno causando un'ingiustificata disparità di trattamento tra operatori economici che svolgono, in regime di piena autorizzazione e vigilanza, funzioni sostanzialmente identiche nell'ambito dell'intermediazione creditizia e finanziaria;

    in particolare, risultano penalizzate le società di agenti in attività finanziaria, di mediazione creditizia e quelle autorizzate ai sensi del TUB che operano con il codice ATECO 66.19.22, le quali, pur essendo pienamente integrate nel medesimo quadro regolamentare e svolgendo attività di promozione, collocamento e consulenza di prodotti bancari, creditizi e finanziari per conto di intermediari vigilati, risultano attualmente escluse dal beneficio goduto invece da soggetti equivalenti;

    tale disparità, a parere dello scrivente, vìola i princìpi di uguaglianza e rischia al tempo stesso d'indebolire la parità concorrenziale all'interno di un mercato altamente regolamentato;

    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, consentire l'estensione delle misure previste dalla cosiddetta «Decontribuzione Sud», nei riguardi delle suesposte società le cui sedi sono ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al contrario di quanto prevede l'attuale quadro normativo, può determinare in tempi rapidi una serie di effetti positivi e durevoli, finalizzati alla crescita anche occupazionale e alle competitività delle imprese interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare la misura recata dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione, nel quadro della finanza pubblica e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel prossimo provvedimento utile, di un'ulteriore iniziativa normativa volta a estendere anche per le imprese operanti con il codice ATECO citato in premessa, l'applicazione delle misure di esonero contributivo, al fine di incoraggiare ulteriormente le assunzioni a tempo indeterminato e proseguire i risultati positivi ottenuti dal Governo Meloni, in tema di stabilità contrattuale nel Mezzogiorno, consentendo al contempo alle società indicate in premessa, di reinvestire in formazione, digitalizzazione e ampliamento dell'organico.
9/2935/5. La Salandra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza all'esame, già approvato in prima lettura del Senato, reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica e prevede numerose disposizioni che riguardano non soltanto il sistema tributario nazionale;

    in materia di IRES e IRAP, l'articolo 3 del testo prevede disposizioni, per la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

    con riferimento alle medesime imposte, si ricorda che l'articolo 1, commi 77, 79 e 81, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (legge di bilancio per il 2026) ha ulteriormente differito la deducibilità, delle quote di ammortamento pregresse relative all'avviamento e alle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

    la disciplina relativa alle DTA convertibili in crediti d'imposta è stata concepita e calibrata con specifico riferimento al settore bancario, assicurativo e degli intermediari finanziari vigilati, per i quali la computabilità delle DTA nel patrimonio di vigilanza costituisce una criticità strutturale soggetta a regolamentazione prudenziale;

    tale disciplina trova tuttavia applicazione indistinta anche nei confronti di imprese industriali e commerciali, le quali non sono soggette al regime di vigilanza prudenziale, non presentano la medesima problematica strutturale e non traggono alcun beneficio compensativo dalla disciplina DTA;

    per le imprese non finanziarie che abbiano affrancato l'avviamento e le altre attività immateriali mediante versamento dell'imposta sostitutiva, tale scelta ha rappresentato un accordo bilaterale con le istituzioni: a fronte del pagamento anticipato dell'imposta sostitutiva, l'impresa acquisiva il diritto di dedurre le relative poste in un arco temporale definito e pre-concordato; i successivi differimenti reiterati hanno alterato unilateralmente le condizioni di tale accordo, determinando un'anticipazione sistematica del carico fiscale in capo a soggetti privi di qualsiasi vantaggio compensativo;

    una modifica volta a circoscrivere l'applicazione dei citati commi 77, 79 e 81 ai soli soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, ripristinerebbe la coerenza sistematica tra la ratio della disciplina DTA e il suo ambito applicativo, nonché la certezza del diritto in capo alle imprese del settore industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento normativo utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ulteriori iniziative normative volte a limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 79 e 81, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai soli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione, escludendo dal relativo perimetro applicativo le imprese del settore industriale e commerciale.
9/2935/6. Osnato, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, contiene importanti e significative misure volte a sostenere il sistema-Paese e in particolare le famiglie e le imprese, in una fase caratterizzata da tensioni economiche e finanziarie internazionali;

    in materia fiscale, si ricorda come l'articolo 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplini il canone unico patrimoniale dovuto per gli impianti di telecomunicazione mobile, stabilendo che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente;

    al riguardo, i sottoscrittori rilevano che in sede applicativa della suesposta disposizione, sono emersi orientamenti interpretativi difformi circa l'ambito di applicazione, con particolare riferimento all'applicazione del canone dovuto per le aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti locali;

    tale incertezza interpretativa ha determinato un significativo incremento del contenzioso tra operatori ed enti locali, con effetti negativi sugli investimenti infrastrutturali e sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione mobile;

    a tal fine, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza della III sezione civile 11 marzo 2026, n. 5504, ha stabilito la previsione di un limite alle somme richiedibili dai comuni per la messa a disposizione di aree pubbliche o comunque appartenenti al patrimonio dell'ente, indipendentemente dalla loro natura demaniale, indisponibile o disponibile;

    la medesima pronuncia ha chiarito che l'articolo 1 del suesposto comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019 s'inserisce in tale quadro normativo con funzione di determinazione del limite massimo degli importi richiedibili agli operatori di comunicazione elettronica;

    risulta pertanto opportuno, a giudizio dei sottoscrittori, assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale, anche al fine di ridurre il contenzioso e garantire certezza giuridica agli enti locali e agli operatori del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nel prossimo provvedimento utile, di un'ulteriore iniziativa normativa al fine di introdurre una norma interpretativa, volta a stabilire che il canone previsto dall'articolo 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in premessa citato, si applica a tutto il patrimonio dell'ente indipendentemente dalla natura demaniale, indisponibile oppure disponibile dell'area su cui insiste l'impianto di telecomunicazione mobile, stabilendo altresì che resti escluso, in capo agli operatori di telecomunicazione elettronica, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.
9/2935/7. Polo, Amich.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca un insieme ampio e articolato di disposizioni di natura fiscale, economica e organizzativa, prevedendo in diversi ambiti misure di rafforzamento amministrativo, interventi di sostegno alle attività produttive e stanziamenti finalizzati a sostenere investimenti;

    in particolare, il provvedimento reca disposizioni volte a sostenere investimenti e attività delle imprese mediante agevolazioni fiscali, contributi e incentivi, tra cui l'estensione dell'iper-ammortamento di cui all'articolo 7, il rafforzamento delle misure del Piano Transizione 5.0 previsto dall'articolo 8, nonché contributi e fondi destinati a specifici comparti produttivi;

    si tratta, in molti casi, di norme che modificano norme appena approvate, che generano confusione e instabilità normativa, minando la fiducia nel sistema degli incentivi pubblici e scoraggiando nuovi investimenti in Italia;

    in tale quadro permangono gravi criticità nel sistema di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso e degli infortuni sul lavoro, che richiedono un rafforzamento strutturale delle politiche di sicurezza e degli strumenti di prevenzione;

    nel nostro Paese continua a registrarsi un numero elevato di incidenti sul lavoro e di vittime, mentre persistono carenze di organico negli organismi deputati alla vigilanza e al controllo, con un numero di ispettori ancora insufficiente rispetto alle esigenze effettive e alle raccomandazioni europee;

    accanto al rafforzamento dei controlli e dei bandi dedicati, appare necessario promuovere strumenti strutturali e stabili di incentivo agli investimenti in sicurezza e prevenzione, premiando le imprese che adottano misure efficaci per ridurre i rischi nei luoghi di lavoro;

    tali investimenti producono benefici non soltanto per la tutela della salute e della vita dei lavoratori, ma anche per la sostenibilità della finanza pubblica, attraverso la riduzione dei costi sociali, sanitari e assicurativi derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

    in data 3 luglio 2024 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/1933/5, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a contrastare il lavoro nero e a incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche consentendo alle imprese che fanno investimenti specifici per prevenire incidenti di recuperare una quota di tali investimenti;

    a quanto consta, tale indirizzo parlamentare non ha finora trovato concreta attuazione attraverso iniziative normative o amministrative di carattere strutturale,

impegna il Governo

a dare seguito all'ordine del giorno 9/1933/5, approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2024, adottando le opportune iniziative, anche di natura fiscale, volte a introdurre strumenti strutturali che consentano alle imprese che realizzano investimenti specifici per la prevenzione degli infortuni e il miglioramento delle condizioni di sicurezza di recuperare una quota dei relativi costi sostenuti, al fine di contrastare il lavoro sommerso e rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2935/8. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca un insieme ampio e articolato di disposizioni di natura fiscale, economica e organizzativa, prevedendo in diversi ambiti misure di rafforzamento amministrativo, interventi di sostegno alle attività produttive e stanziamenti finalizzati a sostenere investimenti;

    in particolare, il provvedimento reca disposizioni volte a sostenere investimenti e attività delle imprese mediante agevolazioni fiscali, contributi e incentivi, tra cui l'estensione dell'iper-ammortamento di cui all'articolo 7, il rafforzamento delle misure del Piano Transizione 5.0 previsto dall'articolo 8, nonché contributi e fondi destinati a specifici comparti produttivi;

    si tratta, in molti casi, di norme che modificano norme appena approvate, che generano confusione e instabilità normativa, minando la fiducia nel sistema degli incentivi pubblici e scoraggiando nuovi investimenti in Italia;

    in tale quadro permangono gravi criticità nel sistema di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso e degli infortuni sul lavoro, che richiedono un rafforzamento strutturale delle politiche di sicurezza e degli strumenti di prevenzione;

    nel nostro Paese continua a registrarsi un numero elevato di incidenti sul lavoro e di vittime, mentre persistono carenze di organico negli organismi deputati alla vigilanza e al controllo, con un numero di ispettori ancora insufficiente rispetto alle esigenze effettive e alle raccomandazioni europee;

    accanto al rafforzamento dei controlli e dei bandi dedicati, appare necessario promuovere strumenti strutturali e stabili di incentivo agli investimenti in sicurezza e prevenzione, premiando le imprese che adottano misure efficaci per ridurre i rischi nei luoghi di lavoro;

    tali investimenti producono benefici non soltanto per la tutela della salute e della vita dei lavoratori, ma anche per la sostenibilità della finanza pubblica, attraverso la riduzione dei costi sociali, sanitari e assicurativi derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

    in data 3 luglio 2024 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/1933/5, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a contrastare il lavoro nero e a incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche consentendo alle imprese che fanno investimenti specifici per prevenire incidenti di recuperare una quota di tali investimenti;

    a quanto consta, tale indirizzo parlamentare non ha finora trovato concreta attuazione attraverso iniziative normative o amministrative di carattere strutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di dare seguito all'ordine del giorno 9/1933/5.
9/2935/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni che autorizzano o agevolano assunzioni di personale, proroghe ai limiti assunzionali e misure di rafforzamento amministrativo in diversi comparti della pubblica amministrazione;

    in particolare, l'articolo 13 posticipa dal 2026 al 2028 l'applicazione dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, consentendo un ampliamento delle capacità assunzionali di tali enti;

    l'articolo 14 autorizza inoltre le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, prevedendo specifiche deroghe alla disciplina vigente;

    ulteriori disposizioni del provvedimento prevedono il rafforzamento di strutture amministrative e funzioni pubbliche mediante nuovi stanziamenti e misure organizzative, confermando l'esigenza di dotare gli enti pubblici di personale adeguato allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

    gli enti parco nazionali svolgono funzioni essenziali di tutela della biodiversità, conservazione del patrimonio naturale, contrasto agli effetti della crisi climatica, monitoraggio ambientale, educazione ambientale e supporto ai territori;

    tuttavia, molti enti parco registrano una grave carenza di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, aggravata dai limiti assunzionali e dai vincoli all'utilizzo delle risorse disponibili nei propri bilanci;

    in numerosi casi gli enti dispongono di avanzi di amministrazione e risorse proprie che potrebbero essere utilizzati per rafforzare gli organici, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnico-scientifica degli enti parco appare particolarmente necessario anche in relazione agli impegni derivanti dall'attuazione della Strategia europea per la biodiversità 2030 e degli obiettivi nazionali di tutela ambientale e climatica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento e richiamate in premessa che autorizzano o agevolano assunzioni di personale con le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire agli enti parco nazionali, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse disponibili nei propri bilanci ai fini del rafforzamento delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
9/2935/9. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni che autorizzano o agevolano assunzioni di personale, proroghe ai limiti assunzionali e misure di rafforzamento amministrativo in diversi comparti della pubblica amministrazione;

    in particolare, l'articolo 13 posticipa dal 2026 al 2028 l'applicazione dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, consentendo un ampliamento delle capacità assunzionali di tali enti;

    l'articolo 14 autorizza inoltre le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, prevedendo specifiche deroghe alla disciplina vigente;

    ulteriori disposizioni del provvedimento prevedono il rafforzamento di strutture amministrative e funzioni pubbliche mediante nuovi stanziamenti e misure organizzative, confermando l'esigenza di dotare gli enti pubblici di personale adeguato allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

    gli enti parco nazionali svolgono funzioni essenziali di tutela della biodiversità, conservazione del patrimonio naturale, contrasto agli effetti della crisi climatica, monitoraggio ambientale, educazione ambientale e supporto ai territori;

    tuttavia, molti enti parco registrano una grave carenza di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, aggravata dai limiti assunzionali e dai vincoli all'utilizzo delle risorse disponibili nei propri bilanci;

    in numerosi casi gli enti dispongono di avanzi di amministrazione e risorse proprie che potrebbero essere utilizzati per rafforzare gli organici, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnico-scientifica degli enti parco appare particolarmente necessario anche in relazione agli impegni derivanti dall'attuazione della Strategia europea per la biodiversità 2030 e degli obiettivi nazionali di tutela ambientale e climatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento e richiamate in premessa che autorizzano o agevolano assunzioni di personale con le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire agli enti parco nazionali, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse disponibili nei propri bilanci ai fini del rafforzamento delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
9/2935/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 8-ter, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale misura appare insufficiente a rafforzare e sostenere il comparto primario che affronta una crisi strutturale causata dall'aumento dei costi di produzione;

    la stessa misura esclude chi materialmente esegue le lavorazioni, ossia le imprese agromeccaniche;

    i contoterzisti rappresentano un comparto che gestisce il 60 per cento delle lavorazioni nazionali e garantiscono oltre il 70 per cento delle operazioni di preparazione e semina e il 95 per cento della raccolta. Nonostante questi numeri, il Governo stenta a riconoscere un settore strategico come quello dei contoterzisti;

    con l'impennata speculativa del gasolio agricolo, arrivato a toccare quota 1,45 euro/litro, le imprese si trovano a pagarne oltre 180 milioni. Parliamo di 86 milioni di euro in più in un solo mese, peraltro in uno dei periodi dell'anno meno dispendiosi dal punto di vista dei consumi. È un'ipoteca sul futuro delle semine e sulla sicurezza alimentare del Paese,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dall'articolo 8-ter del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a includere nel primo provvedimento utile i contoterzisti tra i beneficiari del credito d'imposta sul carburante di marzo 2026.
9/2935/10. Andrea Rossi, Forattini, Romeo, Marino, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 8-ter, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    i contoterzisti rappresentano un comparto che gestisce il 60 per cento delle lavorazioni nazionali e garantiscono oltre il 70 per cento delle operazioni di preparazione e semina e il 95 per cento della raccolta;

    con l'impennata speculativa del gasolio agricolo, arrivato a toccare quota 1,45 euro/litro, le imprese si trovano a pagarne oltre 180 milioni. Parliamo di 86 milioni di euro in più in un solo mese, peraltro in uno dei periodi dell'anno meno dispendiosi dal punto di vista dei consumi. È un'ipoteca sul futuro delle semine e sulla sicurezza alimentare del Paese,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a integrare le misure recate dall'articolo 8-ter del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a includere nel primo provvedimento utile i contoterzisti tra i beneficiari del credito d'imposta sul carburante di marzo 2026.
9/2935/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Forattini, Romeo, Marino, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8-ter, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale misura appare insufficiente a rafforzare e sostenere il comparto primario che affronta una crisi strutturale causata dall'aumento dei costi di produzione;

    la legge di bilancio 2026 ha introdotto un credito d'imposta al 40 per cento per le aziende agricole che investono in digitalizzazione e macchinari intelligenti. Nonostante la misura sconti una dotazione finanziaria molto contenuta (circa 1,4-2,1 milioni di euro annui), che potrebbe limitare l'accesso ai fondi rispetto alle reali esigenze del comparto, a cinque mesi dall'approvazione della stessa il decreto attuativo sul credito d'imposta 4.0 dedicato al settore agricolo non è stato ancora emanato;

    il ritardo sta producendo effetti sempre più pesanti sull'intera filiera agro-meccanica: gli investimenti risultano bloccati, gli agricoltori rinviano gli acquisti in attesa di regole certe e nei piazzali dei concessionari si accumulano mezzi invenduti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 8-ter del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a incrementare significativamente la dotazione finanziaria relativa al credito d'imposta 4.0 dedicato al settore agricolo al fine di sostenere gli investimenti nell'innovazione, il rinnovo del parco macchine agricole e il ricambio generazionale nel settore.
9/2935/11. Romeo, Forattini, Andrea Rossi, Marino, Vaccari, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8-ter, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    la legge di bilancio 2026 ha introdotto un credito d'imposta al 40 per cento per le aziende agricole che investono in digitalizzazione e macchinari intelligenti,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 8-ter del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a incrementare significativamente la dotazione finanziaria relativa al credito d'imposta 4.0 dedicato al settore agricolo al fine di sostenere gli investimenti nell'innovazione, il rinnovo del parco macchine agricole e il ricambio generazionale nel settore.
9/2935/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo, Forattini, Andrea Rossi, Marino, Vaccari, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale misura appare insufficiente a rafforzare e sostenere il comparto primario che affronta una crisi strutturale causata dall'aumento dei costi di produzione;

    l'esplosione dei costi di produzione legata alla guerra in Iran con i rincari energetici non risparmia gli allevatori italiani con una «stangata» fino a 3.600 euro ad azienda in due mesi. Pesa anche il balzo dei fertilizzanti, che si riflette a cascata anche sui mangimi. L'urea è balzata a 870 euro a tonnellata, contro i 470 del maggio dello scorso anno (+85 per cento), mentre il nitrato ammonico è passato nello stesso periodo da 369 euro a tonnellata a 510 (+38 per cento),

impegna il Governo

al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli a integrare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività agricola, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026.
9/2935/12. Forattini, Romeo, Andrea Rossi, Marino, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    l'esplosione dei costi di produzione legata alla guerra in Iran con i rincari energetici non risparmia gli allevatori italiani con una «stangata» fino a 3.600 euro ad azienda in due mesi. Pesa anche il balzo dei fertilizzanti, che si riflette a cascata anche sui mangimi. L'urea è balzata a 870 euro a tonnellata, contro i 470 del maggio dello scorso anno (+85 per cento), mentre il nitrato ammonico è passato nello stesso periodo da 369 euro a tonnellata a 510 (+38 per cento),

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli a integrare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività agricola, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026.
9/2935/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Romeo, Andrea Rossi, Marino, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8-ter, in esame riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale misura appare insufficiente a rafforzare e sostenere il comparto primario che affronta una crisi strutturale causata dall'aumento dei costi di produzione;

    l'incremento del prezzo del gasolio sta producendo effetti concreti sulle imprese di pesca, aggravando una situazione economica che permane fragile. Il carburante rappresenta infatti oltre il 60 per cento dei costi di produzione di un peschereccio, configurandosi come la principale voce di spesa per le marinerie italiane;

    l'incremento del prezzo del gasolio rischia di compromettere la sostenibilità economica delle imprese, riducendo drasticamente i margini operativi e mettendo a rischio la continuità dell'attività di pesca, l'occupazione e la stabilità dell'intera filiera ittica nazionale;

    il comparto si trova già da anni ad affrontare una combinazione di fattori critici: riduzione delle giornate di pesca, aumento generalizzato dei costi, instabilità dei mercati e concorrenza internazionale. In questo contesto, l'ennesimo shock energetico rischia di rappresentare un punto di non ritorno per molte imprese,

impegna il Governo

a integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure strutturali di sostegno, anche di natura fiscale, al comparto della pesca, per assicurare la continuità delle imprese e la tutela dell'occupazione
9/2935/13. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Romeo, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8-ter, in esame riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026 entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    l'incremento del prezzo del gasolio sta producendo effetti concreti sulle imprese di pesca, aggravando una situazione economica che permane fragile. Il carburante rappresenta infatti oltre il 60 per cento dei costi di produzione di un peschereccio, configurandosi come la principale voce di spesa per le marinerie italiane;

    l'incremento del prezzo del gasolio rischia di compromettere la sostenibilità economica delle imprese, riducendo drasticamente i margini operativi e mettendo a rischio la continuità dell'attività di pesca, l'occupazione e la stabilità dell'intera filiera ittica nazionale;

    il comparto si trova già da anni ad affrontare una combinazione di fattori critici: riduzione delle giornate di pesca, aumento generalizzato dei costi, instabilità dei mercati e concorrenza internazionale. In questo contesto, l'ennesimo shock energetico rischia di rappresentare un punto di non ritorno per molte imprese,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure strutturali di sostegno, anche di natura fiscale, al comparto della pesca, per assicurare la continuità delle imprese e la tutela dell'occupazione
9/2935/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Romeo, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8-quater del decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure urgenti per il sostegno all'internalizzazione delle imprese italiane;

    il contesto geopolitico attuale è caratterizzato da una forte instabilità e dall'insorgere di conflitti armati, sanzioni internazionali e tensioni commerciali che minacciano la continuità operativa delle imprese italiane all'estero;

    l'internalizzazione delle imprese soprattutto quelle piccole e medie rappresenta un motore fondamentale per la crescita economica, l'innovazione e la competitività del sistema Paese;

    gli investimenti diretti all'estero espongono le aziende a rischi non commerciali come danni di guerra, rivoluzioni o atti di terrorismo che molte volte non trovano adeguata copertura sul mercato assicurativo privato a costi sostenibili,

impegna il Governo

a integrare le disposizioni recate dall'articolo 8-quater del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volte a introdurre misure assicurative a costi sostenibili dirette a mitigare il rischio derivante da conflitti geopolitici, instabilità internazionali e crisi regionali per le imprese che promuovono investimenti all'estero.
9/2935/14. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8-quater del decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure urgenti per il sostegno all'internalizzazione delle imprese italiane;

    il contesto geopolitico attuale è caratterizzato da una forte instabilità e dall'insorgere di conflitti armati, sanzioni internazionali e tensioni commerciali che minacciano la continuità operativa delle imprese italiane all'estero;

    l'internalizzazione delle imprese soprattutto quelle piccole e medie rappresenta un motore fondamentale per la crescita economica, l'innovazione e la competitività del sistema Paese;

    gli investimenti diretti all'estero espongono le aziende a rischi non commerciali come danni di guerra, rivoluzioni o atti di terrorismo che molte volte non trovano adeguata copertura sul mercato assicurativo privato a costi sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'articolo 8-quater del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volte a introdurre misure assicurative a costi sostenibili dirette a mitigare il rischio derivante da conflitti geopolitici, instabilità internazionali e crisi regionali per le imprese che promuovono investimenti all'estero.
9/2935/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge in esame stanzia 30 milioni per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028 per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, con particolare riferimento al completamento della banchina nord in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla salvaguardia dell'occupazione;

    l'area industriale di Piombino costituisce uno dei principali poli siderurgici del Paese, sviluppatosi a partire dall'inizio del novecento e che fino agli anni novanta ha raggiunto, sotto la gestione di grandi gruppi pubblici, livelli occupazionali elevati e stabili e un ampio indotto, determinando una profonda trasformazione economica, sociale e occupazionale del territorio;

    a partire dagli anni Novanta, con il passaggio alla gestione della società Lucchini S.p.A., il sito di Piombino ha visto l'avvio di una fase di progressivo indebolimento competitivo, con ricadute negative sul piano sia produttivo sia occupazionale e con una riduzione degli investimenti;

    nel 2013 il territorio di Piombino è stato riconosciuto «area di crisi industriale complessa» ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in ragione della particolare rilevanza strategica nazionale del polo siderurgico locale e della gravità della crisi industriale e occupazionale determinatasi a seguito del declino della produzione siderurgica integrale e della crisi e il successivo fallimento della società Lucchini S.p.A.;

    da oltre un decennio il polo siderurgico di Piombino è al centro di travagliati tentativi di riconversione e di pesanti crisi occupazionali e ambientali;

    il porto di Piombino rientra nella Zona logistica semplificata della Toscana, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, che ne definisce criteri e modalità operative;

    la Zona logistica semplificata (ZLS), ai sensi dell'articolo 1, commi 61-65, della legge n. 205 del 2017, è uno strumento strategico volto a rafforzare il ruolo della regione come piattaforma logistica nazionale e internazionale, valorizzando porti e nodi logistici. L'obiettivo è attrarre investimenti e generare occupazione, semplificando procedure e riducendo passaggi burocratici per le aziende che operano nel settore della logistica e della manifattura. La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come «più sviluppate», nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un'area portuale. La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e serve a rafforzare i collegamenti tra i nodi logistici e il tessuto produttivo;

    sarebbe opportuno e utile per l'area di crisi industriale complessa del territorio di Piombino poter usufruire anche di alcuni benefici fiscali e amministrativi previsti dalla normativa vigente relativa alla ZES unica che rappresenta uno strumento efficace per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno in termini di incentivi per investimenti in beni strumentali e immobili destinati a strutture produttive, riduzione degli oneri burocratici e procedure autorizzative accelerate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 8, comma 4-ter del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a introdurre, nell'ambito degli strumenti già previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure specifiche di semplificazione amministrativa, accelerazione procedurale e sostegno agli investimenti produttivi, industriali e logistici nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, anche attraverso l'estensione selettiva di alcuni benefici e meccanismi premiali previsti per la ZES unica, al fine di accompagnare il processo di reindustrializzazione del polo siderurgico, rafforzare la competitività del porto e favorire nuova occupazione stabile e qualificata.
9/2935/15. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 1, sopprime una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) per riconoscere alle imprese la maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto iperammortamento) ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). In particolare, la disposizione in commento rimuove il requisito relativo alla provenienza geografica dei beni. In tal modo, sono ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

    sul medio periodo, alcuni operatori del settore della costruzione di macchinari esprimono preoccupazione per il rischio che tale disposizione possa determinare un'apertura indiscriminata ai prodotti provenienti da Paesi extra UE, quali Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone, con possibili ripercussioni sulla competitività del comparto manifatturiero europeo, in una fase in cui l'Unione europea promuove politiche orientate al reshoring e al rafforzamento dell'autonomia strategica industriale;

    tale disposizione si inserisce, inoltre, in un contesto di incertezza determinato, nel breve periodo, dal ritardo nella predisposizione e nell'adozione del decreto attuativo. L'assenza di un quadro regolatorio chiaro e definito sta già producendo effetti di rallentamento della domanda, inducendo numerose imprese a rinviare gli ordini in attesa di chiarimenti applicativi, con il rischio di compromettere, almeno nella fase iniziale, l'efficacia espansiva dell'incentivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevederne l'abrogazione.
9/2935/16. Mari, Grimaldi, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, anche a seguito delle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, misure urgenti in materia fiscale;

    il fenomeno della cosiddetta «desertificazione commerciale» sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti in numerosi centri urbani italiani, con una progressiva chiusura di esercizi di vicinato, attività artigianali e piccole imprese commerciali, soprattutto nei comuni di dimensioni medio-piccole e nelle periferie urbane;

    secondo i dati diffusi da Confcommercio nel rapporto «Città, demografia d'impresa e consumi», tra il 2012 e il 2024 del marzo 2026 si è registrata una significativa riduzione dei negozi al dettaglio e delle attività commerciali di prossimità, con effetti negativi non solo sul tessuto economico locale ma anche sulla sicurezza urbana, sulla vivibilità dei quartieri e sulla coesione sociale;

    sempre secondo il documento di Confcommercio, presentato il 12 marzo scorso a Roma, negli ultimi tredici anni, le città italiane hanno visto sparire 156 mila negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale. Il fenomeno colpisce soprattutto il Nord, con comuni come Belluno, Vercelli, Trieste e Alessandria che perdono oltre il 33 per cento dei punti vendita;

    la presenza di attività commerciali diffuse rappresenta infatti un presidio sociale ed economico fondamentale, in particolare nei centri storici, nelle aree interne e nei quartieri più fragili, contribuendo a contrastare degrado, isolamento sociale e perdita di attrattività dei territori;

    tra le principali criticità vi è certamente l'elevato costo dei canoni di locazione commerciale, che costituisce spesso un ostacolo all'apertura di nuove attività e alla permanenza di quelle esistenti;

    per questo appare pertanto opportuno valutare misure fiscali incentivanti finalizzate a favorire la stipula di contratti di locazione commerciale a canoni calmierati, anche attraverso l'estensione del regime della cedolare secca agli immobili commerciali di categoria catastale C/1 di dimensioni contenute, subordinatamente alla definizione di accordi territoriali tra associazioni di categoria e proprietà immobiliari;

    tale misura potrebbe contribuire a ridurre il numero di locali sfitti, incentivare nuove aperture commerciali e sostenere la vitalità economica e sociale dei centri urbani,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre, anche in via sperimentale, un regime agevolato di cedolare secca per i contratti di locazione commerciale relativi a immobili di categoria catastale C/1, stipulati a canoni calmierati definiti mediante accordi territoriali tra le associazioni rappresentative delle categorie economiche e della proprietà immobiliare.
9/2935/17. Filippin, Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, anche a seguito delle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, misure urgenti in materia fiscale;

    il fenomeno della cosiddetta «desertificazione commerciale» sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti in numerosi centri urbani italiani, con una progressiva chiusura di esercizi di vicinato, attività artigianali e piccole imprese commerciali, soprattutto nei comuni di dimensioni medio-piccole e nelle periferie urbane;

    secondo i dati diffusi da Confcommercio nel rapporto «Città, demografia d'impresa e consumi», tra il 2012 e il 2024 del marzo 2026 si è registrata una significativa riduzione dei negozi al dettaglio e delle attività commerciali di prossimità, con effetti negativi non solo sul tessuto economico locale ma anche sulla sicurezza urbana, sulla vivibilità dei quartieri e sulla coesione sociale;

    sempre secondo il documento di Confcommercio, presentato il 12 marzo scorso a Roma, negli ultimi tredici anni, le città italiane hanno visto sparire 156 mila negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale. Il fenomeno colpisce soprattutto il Nord, con comuni come Belluno, Vercelli, Trieste e Alessandria che perdono oltre il 33 per cento dei punti vendita;

    la presenza di attività commerciali diffuse rappresenta infatti un presidio sociale ed economico fondamentale, in particolare nei centri storici, nelle aree interne e nei quartieri più fragili, contribuendo a contrastare degrado, isolamento sociale e perdita di attrattività dei territori;

    tra le principali criticità vi è certamente l'elevato costo dei canoni di locazione commerciale, che costituisce spesso un ostacolo all'apertura di nuove attività e alla permanenza di quelle esistenti;

    per questo appare pertanto opportuno valutare misure fiscali incentivanti finalizzate a favorire la stipula di contratti di locazione commerciale a canoni calmierati, anche attraverso l'estensione del regime della cedolare secca agli immobili commerciali di categoria catastale C/1 di dimensioni contenute, subordinatamente alla definizione di accordi territoriali tra associazioni di categoria e proprietà immobiliari;

    tale misura potrebbe contribuire a ridurre il numero di locali sfitti, incentivare nuove aperture commerciali e sostenere la vitalità economica e sociale dei centri urbani,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre, anche in via sperimentale, un regime agevolato di cedolare secca per i contratti di locazione commerciale relativi a immobili di categoria catastale C/1, stipulati a canoni calmierati definiti mediante accordi territoriali tra le associazioni rappresentative delle categorie economiche e della proprietà immobiliare.
9/2935/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Filippin, Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di regime fiscale dei lavoratori impatriati, intervenendo sulla disciplina agevolativa applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;

    le disposizioni di cui al medesimo articolo confermano il ruolo della leva fiscale quale strumento di politica economica volto a sostenere la competitività del mercato del lavoro nazionale, favorire la permanenza e il rientro di professionalità qualificate e contrastare fenomeni di impoverimento demografico e produttivo;

    in tale contesto, analoghe misure fiscali rivolte alle fasce più giovani della popolazione potrebbero contribuire a sostenere l'accesso al mercato del lavoro, rafforzare il potere d'acquisto nelle fasi iniziali del percorso professionale e contrastare i fenomeni di ritardo nell'autonomia economica e di emigrazione di capitale umano;

    la struttura attuale del prelievo personale sul reddito determina, per i contribuenti più giovani e per i lavoratori alla prima occupazione, un carico fiscale relativamente gravoso rispetto alla capacità contributiva effettiva, anche in considerazione della maggiore incidenza di spese incomprimibili (formazione, mobilità, locazione, avvio dell'attività lavorativa);

    l'Istat ha rilevato che il saldo migratorio netto dei giovani laureati italiani è negativo in modo crescente negli ultimi anni. Solo nel 2023, gli espatri di giovani laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono stati 21.000, con un incremento del 21,2 per cento rispetto all'anno precedente, mentre i rientri si sono attestati a 6.000 unità, in calo del 4,1 per cento rispetto al 2022, con una perdita netta di 16.000 giovani risorse qualificate in un solo anno;

    il 2024 segna un record assoluto della cosiddetta «fuga di giovani cervelli», con 156.000 espatri complessivi e 52.000 rimpatri, per un saldo netto di oltre 100.000 risorse, di cui il 70 per cento tra i 18 e i 39 anni, sottolineando una crisi di attrattività del sistema di ricerca e lavoro italiano, con un impatto diretto sulla capacità del Paese di innovare, competere e crescere;

    l'introduzione di misure di alleggerimento dell'IRPEF a favore dei contribuenti più giovani, accompagnate da meccanismi di progressività, può favorire la permanenza nel Paese delle competenze formatesi in Italia, il richiamo di giovani qualificati provenienti dall'estero, l'emersione del lavoro regolare e può altresì concorrere a ridurre il ritardo dei giovani nell'uscita dal nucleo familiare e a favorire scelte di vita stabili, contrastando dinamiche demografiche sfavorevoli,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure relative alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 2 citato in premessa con le opportune iniziative normative, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo fiscale diretto parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti, secondo il modello della Start Tax.
9/2935/18. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di regime fiscale dei lavoratori impatriati, intervenendo sulla disciplina agevolativa applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con la finalità dichiarata di rafforzare l'attrattività del sistema economico nazionale e favorire il rientro nel Paese di capitale umano qualificato;

    il fenomeno della «fuga dei cervelli» rappresenta una sfida significativa per l'Italia, con un impatto stimato in circa 160 miliardi di euro di capitale umano perso in tredici anni, pari al 7,5 per cento del PIL;

    per contrastare questa tendenza e favorire il rientro di professionisti qualificati, il Governo Renzi ha introdotto il regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

    questo regime, nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, prevedeva un'esenzione fiscale significativa per i redditi prodotti in Italia. In particolare, l'abbattimento dell'imponibile IRPEF era pari al 70 per cento, che poteva salire al 90 per cento per i lavoratori che trasferivano la residenza in una delle regioni del Sud Italia. Per accedere al beneficio, era necessario aver risieduto fiscalmente all'estero per almeno due periodi d'imposta precedenti il rientro in Italia e impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni. La durata ordinaria del beneficio era di cinque anni, estendibile fino a dieci anni in presenza di determinate condizioni, come l'acquisto di un immobile residenziale in Italia o la presenza di figli minori a carico;

    tale regime ha dimostrato una notevole efficacia nell'attrarre talenti. L'analisi condotta sul periodo 2016-2023, presentata nel XXIV Rapporto Annuale INPS e basata su dati del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato una crescita sostenuta dei beneficiari, passando da circa 1.700 persone nel 2016 a oltre 40.000 nel 2023. Questi lavoratori sono prevalentemente cittadini italiani (circa il 70 per cento), con un alto livello di istruzione (circa due terzi laureati) e un'età media di 39 anni. Si concentrano in settori strategici come scienza e tecnologia, informazione e comunicazione, e finanza e assicurazioni;

    dal punto di vista economico, i lavoratori impatriati che hanno usufruito del regime agevolato hanno registrato un reddito mediano lordo annuo di 57.612 euro (a prezzi costanti 2022), quasi il doppio rispetto alla mediana complessiva dei dipendenti (30.783 euro), come riportato nel XXIV Rapporto Annuale INPS;

    l'impatto sui contributi previdenziali è stato altrettanto significativo, con un monte contributivo versato dai beneficiari passato da 33 milioni di euro nel 2016 a oltre 920 milioni nel 2023. Tali dati sottolineano il contributo positivo di tali professionisti alla sostenibilità del sistema, nonostante il regime comporti minori entrate fiscali nel breve termine;

    le recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2023 hanno reintrodotto requisiti più stringenti e limiti sull'imponibile agevolabile, con il rischio di vanificare gli effetti positivi finora riscontrati e di disincentivare il rientro di ulteriori talenti,

impegna il Governo

a riconsiderare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame al fine di ripristinare il regime speciale per i lavoratori impatriati nella versione previgente, al fine di favorire il rientro e l'attrazione di capitale umano altamente qualificato, essenziale per la crescita economica e l'innovazione del Paese.
9/2935/19. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di regime fiscale dei lavoratori impatriati, intervenendo sulla disciplina agevolativa applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con la finalità dichiarata di rafforzare l'attrattività del sistema economico nazionale e favorire il rientro nel Paese di capitale umano qualificato;

    il fenomeno della «fuga dei cervelli» rappresenta una sfida significativa per l'Italia, con un impatto stimato in circa 160 miliardi di euro di capitale umano perso in tredici anni, pari al 7,5 per cento del PIL;

    per contrastare questa tendenza e favorire il rientro di professionisti qualificati, il Governo Renzi ha introdotto il regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

    questo regime, nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, prevedeva un'esenzione fiscale significativa per i redditi prodotti in Italia. In particolare, l'abbattimento dell'imponibile IRPEF era pari al 70 per cento, che poteva salire al 90 per cento per i lavoratori che trasferivano la residenza in una delle regioni del Sud Italia. Per accedere al beneficio, era necessario aver risieduto fiscalmente all'estero per almeno due periodi d'imposta precedenti il rientro in Italia e impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni. La durata ordinaria del beneficio era di cinque anni, estendibile fino a dieci anni in presenza di determinate condizioni, come l'acquisto di un immobile residenziale in Italia o la presenza di figli minori a carico;

    tale regime ha dimostrato una notevole efficacia nell'attrarre talenti. L'analisi condotta sul periodo 2016-2023, presentata nel XXIV Rapporto Annuale INPS e basata su dati del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato una crescita sostenuta dei beneficiari, passando da circa 1.700 persone nel 2016 a oltre 40.000 nel 2023. Questi lavoratori sono prevalentemente cittadini italiani (circa il 70 per cento), con un alto livello di istruzione (circa due terzi laureati) e un'età media di 39 anni. Si concentrano in settori strategici come scienza e tecnologia, informazione e comunicazione, e finanza e assicurazioni;

    dal punto di vista economico, i lavoratori impatriati che hanno usufruito del regime agevolato hanno registrato un reddito mediano lordo annuo di 57.612 euro (a prezzi costanti 2022), quasi il doppio rispetto alla mediana complessiva dei dipendenti (30.783 euro), come riportato nel XXIV Rapporto Annuale INPS;

    l'impatto sui contributi previdenziali è stato altrettanto significativo, con un monte contributivo versato dai beneficiari passato da 33 milioni di euro nel 2016 a oltre 920 milioni nel 2023. Tali dati sottolineano il contributo positivo di tali professionisti alla sostenibilità del sistema, nonostante il regime comporti minori entrate fiscali nel breve termine,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame al fine di favorire il rientro e l'attrazione di capitale umano altamente qualificato, essenziale per la crescita economica e l'innovazione del Paese.
9/2935/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni di cui all'articolo 15 promuovono iniziative di educazione finanziaria e previdenziale nei luoghi di lavoro, valorizzando il coinvolgimento dei lavoratori nei processi economici e organizzativi dell'impresa;

    la partecipazione dei lavoratori agli utili e ai risultati dell'impresa rappresenta uno strumento idoneo a rafforzare la produttività, la competitività e la coesione interna alle aziende, favorendo una maggiore condivisione degli obiettivi economici e industriali e assicurando maggior reddito ai lavoratori;

    il coinvolgimento dei lavoratori nei meccanismi di distribuzione degli utili può contribuire a migliorare la qualità delle relazioni industriali, incentivare la permanenza dei lavoratori nelle imprese e sostenere l'incremento della produttività del lavoro;

    il Fondo per la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa ha rappresentato un importante strumento di promozione di modelli organizzativi orientati alla partecipazione economica dei dipendenti ai risultati aziendali;

    il rafforzamento delle misure di partecipazione agli utili assume particolare rilievo nell'attuale contesto economico, caratterizzato dalla necessità di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e di favorire una più equa distribuzione della crescita economica;

    l'introduzione di forme di detassazione degli utili distribuiti ai lavoratori potrebbe incentivare ulteriormente l'adozione di strumenti di partecipazione economica, favorendo la diffusione di modelli imprenditoriali maggiormente orientati alla valorizzazione del capitale umano, oltre a produrre effetti positivi in termini di produttività, incremento dei consumi e rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di detassazione o agevolazione fiscale degli utili distribuiti ai lavoratori nell'ambito di accordi aziendali o contratti collettivi finalizzati alla partecipazione economica dei dipendenti ai risultati dell'impresa a tal fine rifinanziando, per l'anno 2027, il Fondo per la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.
9/2935/20. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni di cui all'articolo 15 promuovono iniziative di educazione finanziaria e previdenziale nei luoghi di lavoro, valorizzando il coinvolgimento dei lavoratori nei processi economici e organizzativi dell'impresa;

    la partecipazione dei lavoratori agli utili e ai risultati dell'impresa rappresenta uno strumento idoneo a rafforzare la produttività, la competitività e la coesione interna alle aziende, favorendo una maggiore condivisione degli obiettivi economici e industriali e assicurando maggior reddito ai lavoratori;

    il coinvolgimento dei lavoratori nei meccanismi di distribuzione degli utili può contribuire a migliorare la qualità delle relazioni industriali, incentivare la permanenza dei lavoratori nelle imprese e sostenere l'incremento della produttività del lavoro;

    il Fondo per la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa ha rappresentato un importante strumento di promozione di modelli organizzativi orientati alla partecipazione economica dei dipendenti ai risultati aziendali;

    il rafforzamento delle misure di partecipazione agli utili assume particolare rilievo nell'attuale contesto economico, caratterizzato dalla necessità di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e di favorire una più equa distribuzione della crescita economica;

    l'introduzione di forme di detassazione degli utili distribuiti ai lavoratori potrebbe incentivare ulteriormente l'adozione di strumenti di partecipazione economica, favorendo la diffusione di modelli imprenditoriali maggiormente orientati alla valorizzazione del capitale umano, oltre a produrre effetti positivi in termini di produttività, incremento dei consumi e rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di detassazione o agevolazione fiscale degli utili distribuiti ai lavoratori nell'ambito di accordi aziendali o contratti collettivi finalizzati alla partecipazione economica dei dipendenti ai risultati dell'impresa a tal fine rifinanziando, per l'anno 2027, il Fondo per la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.
9/2935/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    la disponibilità di infrastrutture digitali e di connessione ad alta capacità costituisce oggi una condizione essenziale per garantire l'effettivo accesso ai servizi pubblici fondamentali, la coesione territoriale e la piena partecipazione economica e sociale dei cittadini;

    secondo i più recenti dati ISTAT, nel 2025 soltanto il 54,3 per cento della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, valore ancora inferiore di oltre 6 punti percentuali rispetto alla media europea e lontano dall'obiettivo dell'80 per cento fissato dall'Unione europea per il 2030; persistono inoltre significativi divari territoriali tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nonché tra aree urbane e aree interne;

    i dati ISTAT evidenziano altresì come nelle regioni meridionali e nelle aree maggiormente periferiche permangano livelli inferiori di accesso ai servizi digitali e alle infrastrutture di connettività, con effetti diretti sull'accessibilità ai servizi scolastici, sanitari e amministrativi;

    il rafforzamento delle infrastrutture di telecomunicazione presso gli istituti scolastici e le strutture sanitarie pubbliche e private assume carattere strategico anche ai fini del potenziamento della didattica digitale, dei servizi sanitari digitali e dei presidi di telemedicina, soprattutto nei territori caratterizzati da maggiore fragilità infrastrutturale;

    la telemedicina rappresenta uno strumento fondamentale per garantire continuità assistenziale, monitoraggio da remoto, presa in carico dei pazienti cronici e riduzione delle disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, in particolare nelle aree interne, montane e a bassa densità abitativa;

    l'attuale disciplina delle opere di urbanizzazione scomputabili non valorizza in misura adeguata gli interventi di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione, nonostante tali opere abbiano ormai assunto natura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, analogamente alle infrastrutture urbanistiche tradizionali;

    l'inclusione delle infrastrutture digitali tra le opere di urbanizzazione scomputabili incentiverebbe investimenti infrastrutturali privati, accelerando il superamento del digital divide e la modernizzazione dei servizi pubblici locali, al contempo garantendo maggiore liquidità alle imprese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, anche di natura fiscale, volte a sostenere gli interventi di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione finalizzati alla digitalizzazione delle comunicazioni nelle aree urbane, extraurbane e interne, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche ai fini del rafforzamento dei servizi di telemedicina, includendo, altresì, tali interventi tra le opere di urbanizzazione scomputabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9/2935/21. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    la disponibilità di infrastrutture digitali e di connessione ad alta capacità costituisce oggi una condizione essenziale per garantire l'effettivo accesso ai servizi pubblici fondamentali, la coesione territoriale e la piena partecipazione economica e sociale dei cittadini;

    secondo i più recenti dati ISTAT, nel 2025 soltanto il 54,3 per cento della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, valore ancora inferiore di oltre 6 punti percentuali rispetto alla media europea e lontano dall'obiettivo dell'80 per cento fissato dall'Unione europea per il 2030; persistono inoltre significativi divari territoriali tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nonché tra aree urbane e aree interne;

    i dati ISTAT evidenziano altresì come nelle regioni meridionali e nelle aree maggiormente periferiche permangano livelli inferiori di accesso ai servizi digitali e alle infrastrutture di connettività, con effetti diretti sull'accessibilità ai servizi scolastici, sanitari e amministrativi;

    il rafforzamento delle infrastrutture di telecomunicazione presso gli istituti scolastici e le strutture sanitarie pubbliche e private assume carattere strategico anche ai fini del potenziamento della didattica digitale, dei servizi sanitari digitali e dei presidi di telemedicina, soprattutto nei territori caratterizzati da maggiore fragilità infrastrutturale;

    la telemedicina rappresenta uno strumento fondamentale per garantire continuità assistenziale, monitoraggio da remoto, presa in carico dei pazienti cronici e riduzione delle disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, in particolare nelle aree interne, montane e a bassa densità abitativa;

    l'attuale disciplina delle opere di urbanizzazione scomputabili non valorizza in misura adeguata gli interventi di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione, nonostante tali opere abbiano ormai assunto natura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, analogamente alle infrastrutture urbanistiche tradizionali;

    l'inclusione delle infrastrutture digitali tra le opere di urbanizzazione scomputabili incentiverebbe investimenti infrastrutturali privati, accelerando il superamento del digital divide e la modernizzazione dei servizi pubblici locali, al contempo garantendo maggiore liquidità alle imprese,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, anche di natura fiscale, volte a sostenere gli interventi di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione finalizzati alla digitalizzazione delle comunicazioni nelle aree urbane, extraurbane e interne, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche ai fini del rafforzamento dei servizi di telemedicina, includendo, altresì, tali interventi tra le opere di urbanizzazione scomputabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9/2935/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene su una pluralità di materie fiscali, comprese disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, confermando ancora una volta la scelta del Governo di utilizzare la leva fiscale in modo frammentario, episodico e selettivo rispetto ad alcune categorie economiche, senza tuttavia affrontare bisogni sociali ormai evidenti e diffusi tra milioni di famiglie;

    il provvedimento non contiene alcuna misura volta a ridurre l'imposizione indiretta su beni e servizi essenziali;

    in una fase in cui l'aumento dei prezzi e la perdita di potere d'acquisto colpiscono in modo particolare le famiglie, andrebbe considerata anche la condizione di quelle che sostengono spese non comprimibili per l'alimentazione e la cura sanitaria degli animali d'affezione;

    secondo il dossier LAV «La convivenza con cani e gatti: il valore sociale ed economico», pubblicato nel marzo 2026, negli ultimi decenni è cambiato profondamente il rapporto tra persone e animali familiari, che sono sempre più percepiti come componenti del nucleo familiare, con un conseguente aumento delle esigenze di cura, alimentazione e assistenza veterinaria;

    il medesimo dossier evidenzia che la presenza di animali familiari è diffusa in modo trasversale nella società italiana e riguarda anche nuclei a reddito basso, anziani, persone sole e soggetti che traggono dalla relazione con l'animale benefici psicologici, relazionali e sociali;

    nonostante ciò, l'ordinamento fiscale continua a trattare le spese per cani e gatti come consumi ordinari o addirittura superflui, applicando l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento sia agli alimenti per animali sia alle prestazioni veterinarie, mentre per l'alimentazione umana e per le prestazioni sanitarie rivolte alle persone sono previste aliquote agevolate o regimi di esenzione;

    il dossier LAV stima che la spesa media annua per un animale familiare sia pari a circa 630 euro, di cui il 70 per cento destinato al cibo, il 15 per cento alle spese veterinarie e il restante 15 per cento ad altri servizi; in valore assoluto, la spesa media annua risulta pari a circa 441 euro per il cibo e 95 euro per le prestazioni veterinarie;

    in presenza di costi elevati, le famiglie a reddito inferiore possono incontrare difficoltà concrete nell'accesso alle prestazioni veterinarie, soprattutto in caso di malattie, eventi traumatici o interventi urgenti, con il rischio che le cure non siano accessibili a tutti;

    l'attuale disciplina delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie è del tutto insufficiente, poiché consente una detrazione del 19 per cento solo sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro e fino a una soglia massima di 550 euro, con un risparmio massimo effettivo di circa 80 euro annui, palesemente inadeguato rispetto ai costi reali sostenuti dalle famiglie;

    il Governo continua a intervenire con misure fiscali parziali, settoriali e prive di una visione sociale, ignorando una domanda concreta che riguarda milioni di cittadini e che ha evidenti ricadute sul benessere familiare, sulla prevenzione sanitaria animale, sulla lotta al randagismo e anche sulla spesa sostenuta dai comuni per la gestione dei canili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a:

  ridurre l'aliquota IVA applicata agli alimenti per cani e gatti e sulle prestazioni veterinarie relative agli animali d'affezione;

  innalzare contestualmente il limite massimo di spesa veterinaria detraibile ai fini IRPEF, oggi del tutto insufficiente, portandolo ad almeno 2.000 euro annui per nucleo familiare, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso alle cure veterinarie anche per le famiglie a basso e medio reddito;

  introdurre misure fiscali specifiche a favore delle persone che adottano cani e gatti provenienti da canili e rifugi, prevedendo un rimborso o una detrazione rafforzata delle spese veterinarie sostenute nei primi anni successivi all'adozione.
9/2935/22. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    in una fase in cui l'aumento dei prezzi e la perdita di potere d'acquisto colpiscono in modo particolare le famiglie, andrebbe considerata anche la condizione di quelle che sostengono spese non comprimibili per l'alimentazione e la cura sanitaria degli animali d'affezione;

    secondo il dossier LAV «La convivenza con cani e gatti: il valore sociale ed economico», pubblicato nel marzo 2026, negli ultimi decenni è cambiato profondamente il rapporto tra persone e animali familiari, che sono sempre più percepiti come componenti del nucleo familiare, con un conseguente aumento delle esigenze di cura, alimentazione e assistenza veterinaria;

    il medesimo dossier evidenzia che la presenza di animali familiari è diffusa in modo trasversale nella società italiana e riguarda anche nuclei a reddito basso, anziani, persone sole e soggetti che traggono dalla relazione con l'animale benefici psicologici, relazionali e sociali;

    il dossier LAV stima che la spesa media annua per un animale familiare sia pari a circa 630 euro, di cui il 70 per cento destinato al cibo, il 15 per cento alle spese veterinarie e il restante 15 per cento ad altri servizi; in valore assoluto, la spesa media annua risulta pari a circa 441 euro per il cibo e 95 euro per le prestazioni veterinarie;

    in presenza di costi elevati, le famiglie a reddito inferiore possono incontrare difficoltà concrete nell'accesso alle prestazioni veterinarie, soprattutto in caso di malattie, eventi traumatici o interventi urgenti, con il rischio che le cure non siano accessibili a tutti,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad introdurre misure per sostenere le spese per l'alimentazione e la cura sanitaria degli animali d'affezione nonché a favore delle persone che adottano cani e gatti provenienti da canili e rifugi, prevedendo un rimborso o una ulteriore detrazione delle spese veterinarie sostenute nei primi anni successivi all'adozione.
9/2935/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Nello specifico, l'articolo 7 interviene sulla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, modificando l'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e prevedendo l'applicazione della disposizione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026;

    il medesimo articolo introduce, altresì, una disposizione volta a coordinare la predetta maggiorazione con la disciplina del concordato preventivo biennale, richiamando espressamente la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025;

    la disciplina agevolativa in materia di investimenti in beni strumentali e immateriali costituisce uno strumento rilevante per accompagnare i processi di innovazione, digitalizzazione e rafforzamento della competitività delle imprese;

    le modalità di acquisizione e fruizione dei beni immateriali si sono profondamente evolute, con una crescente diffusione di soluzioni basate sull'accesso in cloud e, più in generale, su modelli as-a-service, i quali prevedono il pagamento di canoni periodici anziché l'acquisto mediante licenza perpetua o altra modalità tradizionale;

    tali modalità non comportano necessariamente un diverso contenuto tecnologico o funzionale del bene immateriale, ma riflettono l'evoluzione delle prassi di mercato e dei modelli contrattuali di commercializzazione e utilizzo delle tecnologie digitali;

    appare pertanto necessario assicurare certezza interpretativa e coerenza sistematica della disciplina agevolativa, chiarendo che, per gli investimenti nei beni immateriali agevolabili, la base di calcolo della maggiorazione possa includere anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della misura;

    tale chiarimento consentirebbe di evitare disparità di trattamento tra imprese che accedono ai medesimi beni immateriali attraverso differenti modalità contrattuali, nonché di rendere la disciplina maggiormente aderente all'evoluzione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi;

    come precedentemente richiamato, la stessa disciplina agevolativa contempla, con riferimento ai beni materiali, anche modalità di acquisizione tramite contratto di locazione finanziaria, assimilabili, sotto il profilo economico, al pagamento di un canone. L'esclusione dei beni immateriali fruiti attraverso soluzioni as-a-service determinerebbe, pertanto, una disparità di trattamento fondata non sulla natura o sulla funzione del bene agevolabile, bensì sulla diversa modalità contrattuale di acquisizione o accesso, penalizzando irragionevolmente i beni immateriali rispetto ai beni materiali;

    inoltre, l'esclusione di tali servizi dal perimetro dei beni agevolabili rischierebbe di precludere, o comunque sfavorire, l'utilizzo di sistemi oggi fondamentali per la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività delle imprese, penalizzando in particolare quelle realtà che accedono alle tecnologie digitali attraverso soluzioni cloud o modelli as-a-service, ormai ampiamente diffusi nella prassi di mercato,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 7 del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative o interpretative volte a chiarire che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per gli investimenti nei beni immateriali agevolabili la relativa base di calcolo comprende anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, ivi incluse le soluzioni cloud e i modelli as-a-service, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa.
9/2935/23. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica all'articolo 7 prevede modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali;

    la legge n. 199 del 2025, all'articolo 1, commi 427-436, ha introdotto l'incentivo cosiddetto «nuovo iperammortamento» volto ad agevolare investimenti in beni produttivi ad alto contenute tecnologico, prevedendo una specifica ipotesi di decadenza in caso di delocalizzazione dei beni agevolati in strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa beneficiaria, senza che si provveda a effettuare un investimento di sostituzione;

    si tratta di una condizione che, per alcuni settori produttivi, fra cui quello delle costruzioni, rischia di vanificare l'incentivo, tenuto conto che lo svolgimento dell'attività produttiva richiede, di per sé, la costituzione di cantieri temporanei e spesso anche strutture produttive ubicate all'estero, alle quali la società madre italiana fornisce, temporaneamente, particolari macchinari a seconda delle esigenze connesse alla realizzazione delle commesse;

    in questi casi, i medesimi beni vengono, di fatto, spostati in altre e diverse strutture produttive, italiane o estere, facenti capo alla stessa impresa beneficiaria, in via temporanea e in base alle esigenze economiche e produttive legate all'esercizio dell'attività, senza che si configuri, quindi, un'attribuzione patrimoniale definitiva a vantaggio delle unità estere, quanto piuttosto una fisiologica modalità di svolgimento dell'attività al di fuori del territorio nazionale. I beni medesimi, infatti, una volta terminata l'esecuzione dell'opera estera, sono destinati a rientrare nella piena disponibilità dell'impresa italiana acquirente;

    tra l'altro, tale ragionamento è stato normativamente confermato, proprio con riferimento al previgente beneficio fiscale dell'iperammortamento, legge 96/2018, laddove il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all'articolo 7 disciplina che l'applicazione dell'iperammortamento fiscale preveda la condizione per cui il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti fatta però eccezione per i casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e pertanto possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;

    per analogia di finalità e di fattispecie, si ritiene che tale circostanza debba confermarsi anche nell'ambito del nuovo incentivo, consentendone quindi l'applicabilità anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria operi attraverso siti produttivi temporanei e i beni agevolati, per loro stessa natura, siano destinati a essere temporaneamente utilizzati in strutture produttive della medesima impresa, localizzate all'estero;

    un simile principio sarebbe, tra l'altro, pienamente conforme a quanto previsto per le agevolazioni «non automatiche» dal nuovo Codice degli incentivi approvato con decreto legislativo n. 184 del 2025, per le quali l'articolo 16, comma 4, precisa, appunto, che le ipotesi di decadenza per delocalizzazione dei beni agevolati «non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa»;

    disposizioni che riconoscono l'importanza di tutelare e dare valenza alla specificità di alcuni comparti produttivi che, al pari di tutti gli altri settori ammessi agli incentivi, devono essere messi nelle condizioni di potervi legittimamente accedere,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 7 del provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte, similmente a quanto precisato in vigenza della precedente agevolazione e in linea con il nuovo Codice degli incentivi, a estendere all'attuale beneficio la precisazione normativa che esclude l'ipotesi di decadenza per delocalizzazione in strutture estere della medesima impresa, qualora i beni agevolati, per loro stessa natura, siano destinati all'utilizzo in più strutture produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato.
9/2935/24. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica all'articolo 7 prevede modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali;

    la legge n. 199 del 2025, all'articolo 1, commi 427-436, ha introdotto l'incentivo cosiddetto «nuovo iperammortamento» volto ad agevolare investimenti in beni produttivi ad alto contenute tecnologico, prevedendo una specifica ipotesi di decadenza in caso di delocalizzazione dei beni agevolati in strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa beneficiaria, senza che si provveda a effettuare un investimento di sostituzione;

    si tratta di una condizione che, per alcuni settori produttivi, fra cui quello delle costruzioni, rischia di vanificare l'incentivo, tenuto conto che lo svolgimento dell'attività produttiva richiede, di per sé, la costituzione di cantieri temporanei e spesso anche strutture produttive ubicate all'estero, alle quali la società madre italiana fornisce, temporaneamente, particolari macchinari a seconda delle esigenze connesse alla realizzazione delle commesse;

    in questi casi, i medesimi beni vengono, di fatto, spostati in altre e diverse strutture produttive, italiane o estere, facenti capo alla stessa impresa beneficiaria, in via temporanea e in base alle esigenze economiche e produttive legate all'esercizio dell'attività, senza che si configuri, quindi, un'attribuzione patrimoniale definitiva a vantaggio delle unità estere, quanto piuttosto una fisiologica modalità di svolgimento dell'attività al di fuori del territorio nazionale. I beni medesimi, infatti, una volta terminata l'esecuzione dell'opera estera, sono destinati a rientrare nella piena disponibilità dell'impresa italiana acquirente;

    tra l'altro, tale ragionamento è stato normativamente confermato, proprio con riferimento al previgente beneficio fiscale dell'iperammortamento, legge 96/2018, laddove il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all'articolo 7 disciplina che l'applicazione dell'iperammortamento fiscale preveda la condizione per cui il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti fatta però eccezione per i casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e pertanto possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;

    per analogia di finalità e di fattispecie, si ritiene che tale circostanza debba confermarsi anche nell'ambito del nuovo incentivo, consentendone quindi l'applicabilità anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria operi attraverso siti produttivi temporanei e i beni agevolati, per loro stessa natura, siano destinati a essere temporaneamente utilizzati in strutture produttive della medesima impresa, localizzate all'estero;

    un simile principio sarebbe, tra l'altro, pienamente conforme a quanto previsto per le agevolazioni «non automatiche» dal nuovo Codice degli incentivi approvato con decreto legislativo n. 184 del 2025, per le quali l'articolo 16, comma 4, precisa, appunto, che le ipotesi di decadenza per delocalizzazione dei beni agevolati «non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa»;

    disposizioni che riconoscono l'importanza di tutelare e dare valenza alla specificità di alcuni comparti produttivi che, al pari di tutti gli altri settori ammessi agli incentivi, devono essere messi nelle condizioni di potervi legittimamente accedere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle misure recate dall'articolo 7 del provvedimento in esame, con particolare riguardo ai beni agevolati che, per loro stessa natura, siano destinati all'utilizzo in più strutture produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato.
9/2935/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 4-bis reca Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo;

    a partire dal primo gennaio 2024 il sistema ETS è stato esteso anche alle compagnie marittime. Si tratta del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2 introdotto dall'Unione europea per ridurre l'impatto ambientale delle attività ad alta intensità energetica. Il meccanismo prevede che le compagnie che producono emissioni di gas serra debbano acquistare quote proporzionate alla CO2 emessa: maggiore è il livello di emissioni, maggiore è il costo sostenuto. L'obiettivo è incentivare la progressiva riduzione dell'inquinamento attraverso l'adozione di tecnologie e soluzioni più sostenibili;

    detto strumento si configura come centrale nella strategia climatica europea in quanto non vieta direttamente di inquinare, ma rende l'inquinamento economicamente svantaggioso, spingendo verso tecnologie più pulite;

    l'attuale configurazione del sistema ETS, pur rispondendo a obiettivi assolutamente condivisibili di transizione ecologica, rischia di produrre effetti sproporzionati e regressivi per le aree insulari, in assenza di adeguati meccanismi compensativi;

    in Sardegna, in particolar modo, il tema dell'ETS assume una dimensione prevalentemente territoriale ed economica. La condizione di insularità rende infatti il trasporto marittimo essenziale per la mobilità di persone e merci, senza alternative infrastrutturali terrestri. Di conseguenza, eventuali aumenti dei costi sostenuti dalle compagnie di navigazione rischiano di riflettersi direttamente sui prezzi dei biglietti, della logistica e dei beni di consumo, con effetti su famiglie e imprese;

    secondo gli studi presentati nel corso di recenti iniziative pubbliche sul tema della logistica, il trasporto via mare – già strutturalmente più oneroso per l'insularità – risulta ulteriormente penalizzato dall'introduzione dei costi legati alle emissioni, con un incremento medio dei costi logistici stimato in oltre il 40 per cento rispetto alla terraferma;

    tali costi aggiuntivi vengono progressivamente trasferiti lungo l'intera filiera produttiva, incidendo direttamente sulla competitività delle imprese sarde, che si trovano a sostenere un triplice aggravio: in fase di approvvigionamento, di trasformazione e di esportazione dei prodotti;

    gli effetti del sistema ETS, inoltre, si inseriscono in un contesto già caratterizzato da profonde criticità legate ai costi energetici, che incidono strutturalmente sulla competitività delle imprese del territorio insulare comprimendone la marginalità. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dai rialzi del costo dei carburanti connessi alle tensioni dei mercati internazionali, conseguenti all'attacco condotto dagli Stati Uniti e da Israele nei confronti dell'Iran, in violazione delle norme del diritto internazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche in sede europea, volte a mitigare gli effetti dell'applicazione del sistema ETS sul trasporto marittimo da e per la Sardegna, al fine di contenere gli aggravi di costo, garantire condizioni di equità per le regioni insulari e tutelare la competitività delle imprese e il potere d'acquisto dei cittadini, in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/2935/25. Ghirra, Grimaldi, Borrelli, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 13, reca disposizioni a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale;

    i dati contenuti nel Rapporto Annuale ISTAT 2025 confermano che la fruizione culturale in Italia raggiunge il suo apice proprio nella fascia d'età 18-24 anni, con un tasso di partecipazione ad almeno un'attività di intrattenimento pari all'89,1 per cento nel 2024;

    le rilevazioni statistiche evidenziano come i giovani siano i fruitori più assidui del patrimonio artistico: nel 2023, la partecipazione a cinema e biblioteche è risultata particolarmente elevata tra i 18 e i 24 anni, mentre il 10,5 per cento dei giovani in questa fascia ha visitato musei o mostre almeno sette volte nell'arco dell'anno;

    secondo il 21° Rapporto Annuale Federculture (2025), il settore culturale ha registrato nel 2024 una ripresa strutturale post-pandemica, con i musei statali che hanno accolto il numero record di 60,8 milioni di visitatori (+11 per cento rispetto al 2019) e il comparto dei concerti in forte espansione (+14,5 per cento su base annua);

    nonostante i trend positivi, permangono divari territoriali e barriere economiche significative: la spesa media mensile delle famiglie in ricreazione e cultura presenta asimmetrie profonde, passando dai 152,9 euro del Trentino-Alto Adige ai soli 36,3 euro della Calabria;

    indagini mirate ISTAT sulla partecipazione giovanile rivelano che, per la fascia 14-34 anni, il costo del biglietto rappresenta uno dei principali ostacoli alla frequentazione assidua delle sale, data la limitata autonomia economica di tale segmento di popolazione;

    appare dunque prioritario intervenire con misure di agevolazione fiscale per sostenere la domanda di cultura delle giovani generazioni, considerate il principale motore della ripresa dei consumi culturali nazionali;

    risulta dunque più che mai necessario rafforzare il sistema del welfare culturale attraverso strumenti che riducano l'onere finanziario per le famiglie a reddito medio-basso e incentivare la fruizione dei luoghi dello spettacolo dal vivo e dei siti archeologici, favorendo il superamento delle disparità di accesso che colpiscono i nuclei familiari meno abbienti,

impegna il Governo

a integrare gli interventi relativi al settore culturale recati dal provvedimento in esame, con ogni iniziativa utile volta a introdurre strumenti finalizzati a supportare le famiglie per le spese culturali (teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei e parchi archeologici), anche sotto forma di detrazione fiscale sostenute a favore di giovani under 25.
9/2935/26. Orrico, Amato, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    al capo I del provvedimento in esame, durante l'esame in prima lettura presso il Senato è stato aggiunto l'articolo 12-bis recante l'interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025 al fine di interpretare la norma nel senso che il trasferimento della proprietà dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della società in house denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto;

    in particolare, viene chiarito che l'esenzione fiscale dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, prevista per tali atti di trasferimento immobiliare, si applica anche alle imposte dirette;

    la norma dispone inoltre che, non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di imposte o versamenti già effettuati in relazione alla medesima operazione;

    al riguardo il Dossier di documentazione predisposto dagli uffici della Camera sotto il profilo della verifica delle quantificazioni fa notare come, pur essendo la disposizione formulata come norma di interpretazione autentica di una disciplina vigente e prevedendo espressamente il divieto di rimborso di imposte o versamenti già effettuati, appare necessario un chiarimento circa la sua portata. In particolare, andrebbe chiarito se essa si limiti a confermare una neutralità fiscale già riconosciuta in sede applicativa o se, al contrario, l'esplicitazione dell'esenzione dal pagamento delle imposte dirette comporti il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa.
9/2935/27. Iaria, Fede, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame reca disposizioni specifiche in materia di sport dilettantistico, intervenendo sulla soglia di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti e aggiornando il perimetro soggettivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche ammesse ai benefici fiscali;

    il settore dello sport dilettantistico svolge una funzione sociale e pedagogica essenziale, garantendo il diritto alla salute e all'integrazione, ma risulta ancora fortemente impattato dall'incremento dei costi di gestione operativa, con particolare riferimento agli oneri per le utenze energetiche e idriche;

    le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche necessitano di misure di sostegno strutturali per compensare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici che ha caratterizzato l'ultimo biennio, al fine di evitare che tali costi si ribaltino interamente sulle rette a carico delle famiglie e dei giovani atleti;

    sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di parziale compensazione degli oneri sostenuti per il consumo di luce, gas e acqua, calibrato sulla base di requisiti oggettivi legati alla rilevanza olimpica delle discipline, allo svolgimento di attività giovanile o alla limitata dimensione economica dei soggetti gestori (ricavi non superiori a 150.000 euro);

    è fondamentale che tale beneficio fiscale non resti esclusivamente in capo all'ente sportivo, ma sia vincolato a un trasferimento del vantaggio agli associati, nella misura di almeno l'80 per cento del valore del credito conseguito, sotto forma di riduzione delle quote di iscrizione, garantendo così l'effettiva accessibilità alla pratica sportiva; anche nel caso in cui le utenze facciano capo a un ente pubblico (comune) che ha dato in gestione un impianto sportivo, una palestra o una piscina ecc. a una società sportiva, l'agevolazione fiscale dovrà comunque essere trasferita agli associati,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dall'articolo 9 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il consumo delle utenze di luce, gas e acqua, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che operino in discipline olimpiche/paralimpiche, svolgano attività giovanile o abbiano conseguito ricavi non superiori a 150.000 euro; a subordinare il riconoscimento del credito alla condizione che il vantaggio fiscale sia trasferito, in misura non inferiore all'80 per cento, agli sportivi affiliati tramite agevolazioni sulle quote di iscrizione; infine a prevedere che il suddetto credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorra alla formazione del reddito né della base imponibile IRES e IRAP.
9/2935/28. Francesco Silvestri, Amato, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame reca disposizioni specifiche in materia di sport dilettantistico, intervenendo sulla soglia di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti e aggiornando il perimetro soggettivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche ammesse ai benefici fiscali;

    il settore dello sport dilettantistico svolge una funzione sociale e pedagogica essenziale, garantendo il diritto alla salute e all'integrazione, ma risulta ancora fortemente impattato dall'incremento dei costi di gestione operativa, con particolare riferimento agli oneri per le utenze energetiche e idriche;

    le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche necessitano di misure di sostegno strutturali per compensare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici che ha caratterizzato l'ultimo biennio, al fine di evitare che tali costi si ribaltino interamente sulle rette a carico delle famiglie e dei giovani atleti;

    sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di parziale compensazione degli oneri sostenuti per il consumo di luce, gas e acqua, calibrato sulla base di requisiti oggettivi legati alla rilevanza olimpica delle discipline, allo svolgimento di attività giovanile o alla limitata dimensione economica dei soggetti gestori (ricavi non superiori a 150.000 euro);

    è fondamentale che tale beneficio fiscale non resti esclusivamente in capo all'ente sportivo, ma sia vincolato a un trasferimento del vantaggio agli associati, nella misura di almeno l'80 per cento del valore del credito conseguito, sotto forma di riduzione delle quote di iscrizione, garantendo così l'effettiva accessibilità alla pratica sportiva; anche nel caso in cui le utenze facciano capo a un ente pubblico (comune) che ha dato in gestione un impianto sportivo, una palestra o una piscina ecc. a una società sportiva, l'agevolazione fiscale dovrà comunque essere trasferita agli associati,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad integrare le misure recate dall'articolo 9 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al fine di prevedere misure di sostegno per compensare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
9/2935/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Francesco Silvestri, Amato, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame interviene in materia di sport dilettantistico, introducendo una soglia di esenzione di 300 euro per le ritenute sui premi erogati agli atleti fino al 31 dicembre 2026 e aggiornando il perimetro soggettivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) ammesse ai benefici fiscali;

    le disposizioni introdotte mirano a razionalizzare la disciplina del settore in coerenza con la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, ma la natura temporanea e l'entità dei limiti previsti rischiano di non incidere in modo strutturale sul sostegno alla pratica sportiva giovanile;

    molte ASD e SSD operano in condizioni di fragilità finanziaria, dipendendo in larga misura da raccolte fondi ed eventi istituzionali la cui detassazione è attualmente vincolata a soglie economiche (circa 51.645 euro annui) e numeriche (due eventi l'anno) stabilite dalla legge n. 133 del 1999 e non più coerenti con le attuali esigenze di gestione;

    per garantire il diritto allo sport e sostenere i giovani dilettanti, appare necessario aggiornare i parametri di sostegno economico agli enti sportivi, favorendo la capacità di autofinanziamento delle realtà che operano prevalentemente con i settori giovanili;

    l'articolo 9, comma 2-bis, del disegno di legge in esame interviene proprio sull'articolo 25 della citata legge n. 133 del 1999 per coordinare i soggetti beneficiari con la nuova disciplina del lavoro sportivo, offrendo l'occasione per un adeguamento più ampio delle soglie di esenzione previste per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale, oltre il termine del 31 dicembre 2026, la soglia di esenzione dalle ritenute alla fonte per i premi erogati agli atleti dilettanti, con particolare riferimento a quelli impiegati in attività giovanili e paralimpiche;

   ad accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori iniziative normative volte a introdurre meccanismi di premialità fiscale per le società sportive dilettantistiche che dimostrino di aver investito una quota maggioritaria dei proventi da raccolte fondi in progetti di inclusione sociale e promozione dello sport per i minori appartenenti a nuclei familiari a reddito medio-basso.
9/2935/29. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame interviene in materia di sport dilettantistico, introducendo una soglia di esenzione di 300 euro per le ritenute sui premi erogati agli atleti fino al 31 dicembre 2026 e aggiornando il perimetro soggettivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) ammesse ai benefici fiscali;

    le disposizioni introdotte mirano a razionalizzare la disciplina del settore in coerenza con la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, ma la natura temporanea e l'entità dei limiti previsti rischiano di non incidere in modo strutturale sul sostegno alla pratica sportiva giovanile;

    molte ASD e SSD operano in condizioni di fragilità finanziaria, dipendendo in larga misura da raccolte fondi ed eventi istituzionali la cui detassazione è attualmente vincolata a soglie economiche (circa 51.645 euro annui) e numeriche (due eventi l'anno) stabilite dalla legge n. 133 del 1999 e non più coerenti con le attuali esigenze di gestione;

    per garantire il diritto allo sport e sostenere i giovani dilettanti, appare necessario aggiornare i parametri di sostegno economico agli enti sportivi, favorendo la capacità di autofinanziamento delle realtà che operano prevalentemente con i settori giovanili;

    l'articolo 9, comma 2-bis, del disegno di legge in esame interviene proprio sull'articolo 25 della citata legge n. 133 del 1999 per coordinare i soggetti beneficiari con la nuova disciplina del lavoro sportivo, offrendo l'occasione per un adeguamento più ampio delle soglie di esenzione previste per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale, oltre il termine del 31 dicembre 2026, la soglia di esenzione dalle ritenute alla fonte per i premi erogati agli atleti dilettanti, con particolare riferimento a quelli impiegati in attività giovanili e paralimpiche;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre meccanismi di premialità fiscale per le società sportive dilettantistiche che dimostrino di aver investito una quota maggioritaria dei proventi da raccolte fondi in progetti di inclusione sociale e promozione dello sport per i minori appartenenti a nuclei familiari a reddito medio-basso.
9/2935/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame reca misure urgenti concernenti proroghe in favore del settore culturale;

    in particolare, il comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato («riduzione del turn-over»);

    il comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025;

    come noto il Governo in carica ha più volte prorogato l'attuazione delle deleghe in materia di spettacolo dal vivo e, dunque, la mancata adozione di una riforma strutturale e organica del settore dello spettacolo dal vivo, volta a dare piena attuazione alla legge delega n. 106 del 2022, che coinvolge anche il «coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche», pregiudica la stabilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri nazionali;

    l'assenza di una riforma organica del settore costringe le fondazioni lirico-sinfoniche a operare in un quadro di perdurante incertezza normativa, e impedendo, di fatto, una programmazione finanziaria pluriennale fondata su parametri certi e aggiornati;

    il sistematico ricorso a proroghe temporanee, ivi incluse quelle relative ai limiti assunzionali e al turn-over differite al 2028 dal provvedimento in esame, non risolve strutturalmente le esigenze di stabilizzazione del personale artistico e tecnico, né consente quel necessario riordino normativo volto a coniugare i criteri di efficienza gestionale e imprenditorialità con il rispetto dei vincoli di bilancio propri del settore,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a:

  dare piena attuazione alla legge delega n. 106 del 2022, definendo criteri di assegnazione delle risorse statali aggiornati e certi, superando il ricorso sistematico a proroghe temporanee, quali quelle recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame, e garantendo la piena stabilità finanziaria delle fondazioni e dei teatri nazionali;

  introdurre meccanismi che agevolino la stabilizzazione del personale artistico e tecnico, armonizzando i piani di ammortamento e le facoltà assunzionali con le reali esigenze di produzione culturale e di tutela delle professionalità del settore.
9/2935/30. Caso, Orrico, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame reca misure urgenti concernenti proroghe in favore del settore culturale;

    in particolare, il comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato («riduzione del turn-over»);

    il comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a favorire ulteriormente le fondazioni e i teatri nazionali, anche attraverso meccanismi che agevolino la stabilizzazione del personale artistico e tecnico.
9/2935/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Orrico, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico nazionale a fronte delle criticità connesse alla congiuntura macroeconomica attuale;

    insieme a una crescita del Pil gravemente asfittica e a un calo oramai divenuto strutturale della produzione industriale, l'anno 2026 ha visto altresì l'aggravamento del quadro macroeconomico connesso all'insorgere e all'aggravarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e allo scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Iran e alle relative perturbazioni nello Stretto di Hormuz – con il conseguente innesco di pesanti ripercussioni sistemiche sui prezzi delle materie prime e sui costi logistici;

    le analisi economiche basate sull'evoluzione della crisi evidenziano due scenari: qualora le tensioni geopolitiche non dovessero rientrare rapidamente e lo scenario di guerra mantenesse il prezzo del petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile fino al termine dell'anno, l'impatto comprometterebbe le prospettive economiche per il 2026, dimezzando la crescita programmata (riducendola allo 0,5 per cento) e annullando gli effetti della ripresa;

    in questo quadro di forte incertezza si inserisce un preesistente e gravoso «caro energia»: a oggi, le imprese del settore terziario pagano l'energia elettrica quasi il 30 per cento in più e il gas oltre il 70 per cento in più rispetto ai valori comparativi del 2019. L'aggravarsi delle crisi internazionali rischia di generare ulteriori rincari immediati in bolletta, determinando per le attività commerciali, in particolare negozi di prossimità e botteghe espressione di attività artigianali artistiche, creative, tipiche e tradizionali esborsi aggiuntivi quantificabili in migliaia di euro al mese tra spese energetiche dirette e costi riflessi;

    a tali oneri si sommano gli effetti diretti delle criticità nello Stretto di Hormuz sui prezzi dei carburanti, i quali stanno già manifestando pesanti ripercussioni negative su tutto il comparto dei trasporti di passeggeri e di merci, a cominciare dall'autotrasporto;

    tale eccezionale aumento dei costi di gestione aziendale accelera in modo drammatico il fenomeno della «desertificazione commerciale» nei centri urbani, provocando la chiusura dei negozi storici e di vicinato che costituiscono beni collettivi irrinunciabili per la salvaguardia dell'identità sociale, storica e culturale delle comunità e per il contrasto all'abbandono delle aree cittadine;

    per mitigare l'incidenza dei costi fissi e favorire nuove aperture abbattendo le spese di locazione, l'articolo 5, lettera c), della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ha previsto la facoltà di estendere il regime di tassazione agevolata della cedolare secca anche alle locazioni di immobili commerciali;

    tale regime fiscale agevolato era stato già sperimentato con successo nel 2019: l'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) disponeva l'applicazione di un'aliquota sostitutiva al 21 per cento per i contratti stipulati in quell'anno aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 600 metri quadrati (escluse le pertinenze), confermando l'efficacia di tale misura nel calmierare i canoni di locazione se vincolata a strategie di sviluppo locale concordate tra associazioni di categoria e proprietari immobiliari,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre per il triennio 2026, 2027 e 2028, in via sperimentale e in deroga al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), un regime opzionale di tassazione sostitutiva tramite l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento, per i canoni di locazione derivanti da contratti aventi a oggetto:

    unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, al fine di ridurre i costi di affitto per i conduttori, favorire l'apertura di nuovi esercizi commerciali e contrastare la chiusura di quelli esistenti a causa del caro energia e delle congiunture internazionali;

    unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri) destinate allo svolgimento di attività artigianali artistiche, creative, tipiche e tradizionali, allo scopo di preservare la stabilità operativa delle microimprese manifatturiere e l'identità dei centri urbani;

   a prevedere espressamente che l'applicabilità di tale regime agevolato sia rigidamente subordinata alla sottoscrizione di contratti a canoni calmierati stabiliti sulla base di idonee strategie di sviluppo locale concordate tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della proprietà immobiliare e quelle degli operatori economici, garantendo un'effettiva e immediata contrazione dei costi di locazione a beneficio dell'economia di prossimità.
9/2935/31. Torto, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico – produttivo nazionale anche a fronte delle criticità connesse alla congiuntura macroeconomica attuale;

    il tessuto economico e produttivo nazionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione tecnologica e digitale, nell'ambito della quale le start-up innovative e le Pmi innovative ricoprono un ruolo strutturale e insostituibile per lo stimolo della competitività e della crescita economica del Paese. L'evoluzione della normativa in materia ha accentuato la loro funzione di incubatori tecnologici in grado di attrarre capitali privati e di guidare la transizione verso l'Intelligenza artificiale e la sostenibilità;

    secondo i dati macroeconomici più recenti, consolidati dal X Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital (2025) di Assolombarda, in Italia operano circa 15,3 mila start-up e Pmi innovative, capaci di generare un volume d'affari complessivo pari a 12,9 miliardi di euro di ricavi;

    l'indagine citata evidenzia come il sistema delle imprese innovative stia affrontando una fase di consolidamento e contrazione fisiologica (pari al -3,6 per cento del numero totale di realtà iscritte nel registro rispetto all'annualità precedente), dovuta sia alla riduzione delle iscrizioni sia al raggiungimento del limite del quinquennio d'età per molte di esse; tuttavia, il tessuto si dimostra resiliente: ben 8 start-up su 10 uscite dal registro restano pienamente attive sul mercato e 1 su 10 evolve strutturalmente in Pmi innovativa;

    lo studio sottolinea altresì l'importanza strategica dei flussi di capitale e delle sinergie industriali: il 37,2 per cento delle imprese innovative italiane è partecipato da società non finanziarie, e la quota di investimenti riconducibili al Corporate Venture Capital (CVC) genera un valore della produzione mediano che per le start-up tocca i 123 mila euro (superando nettamente le realtà sostenute da soli privati o intermediari finanziari tradizionali), mentre per le Pmi innovative si attesta a una media di circa 1 milione di euro;

    un dato particolarmente rilevante riguarda la destinazione d'uso di questi investimenti: quasi un quarto dell'intero ammontare (il 23,2 per cento dei flussi complessivi) è esplicitamente indirizzato a start-up e Pmi innovative che svolgono attività interna di Ricerca e Sviluppo (R&S). Tale percentuale sale fino al 41,2 per cento quando i partner finanziatori sono società appartenenti al comparto industriale nazionale;

    l'ecosistema dell'innovazione necessita pertanto di essere costantemente sostenuto da politiche fiscali espansive e incentivanti, capaci di attrarre e trattenere capitale umano altamente qualificato, il quale rappresenta il vero fattore critico e differenziante per la transizione tecnologica e industriale delle nostre imprese;

    l'introduzione di agevolazioni fiscali mirate e strutturali per l'assunzione di personale qualificato non costituisce soltanto una misura di supporto finanziario, ma si configura come un investimento strategico di medio-lungo termine volto a invertire la tendenza della cosiddetta «fuga dei cervelli», potenziando i laboratori di ricerca interni e favorendo il trasferimento tecnologico verso le Pmi e le filiere produttive nazionali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure presenti nel provvedimento in esame finalizzate al supporto della competitività delle imprese con l'adozione di tempestive iniziative di carattere normativo dirette a prevedere in favore delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché delle Pmi innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 il riconoscimento di un credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare direttamente in attività di ricerca e sviluppo nella misura massima del 50 per cento del costo aziendale complessivamente sostenuto per le predette assunzioni.
9/2935/32. Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia fiscale ed economica, introducendo anche interventi connessi al sostegno degli investimenti produttivi e alla riduzione dei costi energetici per le imprese;

    l'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime continua a produrre effetti rilevanti sulla competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare impatto sulle micro, piccole e medie imprese;

    appare pertanto necessario accompagnare le misure emergenziali di sostegno economico con interventi strutturali finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, all'innovazione dei processi produttivi e alla diffusione di modelli produttivi maggiormente sostenibili;

    in tale contesto assumono particolare rilievo gli investimenti in efficienza energetica, autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed economia circolare,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, anche di natura fiscale, volte a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli strumenti di efficientamento energetico e di autoproduzione da fonti rinnovabili, promuovendo altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, politiche orientate alla transizione ecologica e all'economia circolare, favorendo investimenti finalizzati alla riduzione strutturale dei consumi energetici, allo sviluppo di modelli produttivi orientati all'uso efficiente delle risorse e alla maggiore sostenibilità ed efficienza dei processi produttivi.
9/2935/33. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico-produttivo nazionale anche a fronte delle criticità connesse alla congiuntura macroeconomica attuale;

    la legge n. 111 del 2023 recante delega per la riforma del sistema fiscale, nelle intenzioni del Governo avrebbe dovuto ridurre il carico fiscale, semplificare gli adempimenti e favorire il rapporto collaborativo tra fisco e contribuente, quale strumento principale che avrebbe dovuto rendere il Paese più attrattivo agli investimenti e le imprese più competitive;

    la realtà attuale è ben diversa con una pressione fiscale del 43,1 per cento ai massimi rispetto agli ultimi 11 anni, una semplificazione degli adempimenti tributari rimasta più che altro una bella intenzione e in ogni caso senza una reale implicazione sulla vita delle imprese e dei cittadini, mentre l'adempimento collaborativo e la cooperative compliance sono in sostanza rimasti sulla carta, complice anche il continuo rinvio dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma;

    uno dei capisaldi della riforma fiscale è costituito dal concordato preventivo biennale che, istituito dal decreto legislativo n. 13 del 2024, si pone a supporto del potenziamento dell'istituto dell'adempimento collaborativo;

    l'articolo 7-bis, comma 2 del provvedimento modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (rubricato «Indici sintetici di affidabilità fiscale») con l'inserimento del comma 5-ter, stabilisce che per il 2026 i programmi informatici (di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA) sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026, in luogo alla termine ordinariamente previsto al comma 5-bis (ossia il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili), introducendo di fatto una sanatoria pro-fisco;

    tale intervento normativo mira, di fatto, a sanare ex post il ritardo dell'amministrazione finanziaria, la quale ha provveduto al rilascio della prima versione dell'applicativo «Il tuo ISA 2026 Cpb 1.0.0» soltanto in data 13 maggio 2026;

    la suddetta sanatoria si pone in palese e stridente contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento tributario e, in particolare, con l'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

    la citata disposizione dello Statuto stabilisce inderogabilmente che l'amministrazione finanziaria debba mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici e la modulistica almeno sessanta giorni prima del termine assegnato per l'adempimento;

    nel caso di specie, a fronte di una scadenza per i versamenti d'imposta fissata al 30 giugno 2026, il rilascio del software in data 13 maggio riduce tale intervallo a meno di cinquanta giorni, configurando una manifesta violazione del termine di garanzia dei sessanta giorni;

    il ricorso a siffatti escamotage legislativi retroattivi genera nei contribuenti e nei professionisti che li assistono un grave senso di incertezza e di subordinazione, vanificando il percorso di leale cooperazione e collaborazione tra fisco e cittadino che la recente riforma fiscale aveva promesso di valorizzare;

    a rendere ancor più critica la situazione vi è la previsione che il medesimo applicativo «Il tuo ISA 2026 Cpb» dovrà essere a breve modificato e aggiornato per recepire le ulteriori novità in materia di CPB introdotte dal presente decreto, riducendo ulteriormente i tempi utili per il corretto adempimento da parte dei professionisti e dei contribuenti,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il pieno e assoluto rispetto dei principi e dei termini stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, evitando anche in applicazione dello spirito di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, il ricorso a proroghe o sanatorie retroattive dei termini di pubblicazione dei software di calcolo che penalizzino i cittadini e i loro intermediari.
9/2935/34. Gubitosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni destinate al sostegno economico e alla rimodulazione di assetti fiscali strategici per il Paese;

    il comparto del lavoro autonomo e dell'impresa individuale costituisce l'ossatura portante del tessuto economico nazionale, ma sconta storicamente un carico fiscale e un livello di tutele assistenziali sperequati rispetto al lavoro dipendente;

    l'introduzione di una progressiva riduzione delle aliquote IRPEF specificamente dedicata ai contribuenti il cui reddito complessivo è composto in misura prevalente da redditi di lavoro autonomo o d'impresa esercitata in forma individuale (escludendo il regime forfettario) rappresenterebbe una misura di fondamentale equità fiscale;

    tale riduzione, da modulare in un decremento progressivo da 0,5 punti percentuali nel 2027 fino a 2 punti percentuali a decorrere dal 2030, andrebbe ad alleggerire la pressione fiscale esclusivamente sulla quota di reddito autonomo o d'impresa prevalentemente conseguita;

    l'attuale assetto del regime forfettario necessita di interventi di razionalizzazione volti a mitigare i cosiddetti «effetti barriera» e le distorsioni fiscali al confine in uscita dal regime stesso;

    per i contribuenti con ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro appare opportuno rimodulare l'imposta sostitutiva incrementandola gradualmente (16 per cento nel 2028, 16,5 per cento nel 2029 e 17 per cento dal 2030), circoscrivendo al contempo l'accesso all'aliquota agevolata start-up del 5 per cento ai soli soggetti con ricavi presunti o effettivi non superiori a 65.000 euro;

    al fine di accompagnare la crescita dimensionale delle attività, è altrettanto necessario introdurre un meccanismo di attenuazione del passaggio al regime ordinario per chi supera la soglia degli 85.000 euro, garantendo per il primo anno una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della differenza tra l'imposta dovuta a regime ordinario e quella calcolata con le regole del forfettario;

    l'estensione e il potenziamento delle tutele socio-assistenziali e di welfare per il popolo delle partite IVA necessitano di coperture finanziarie stabili, autonome e strutturate;

    a tal fine, appare equo prevedere l'istituzione di un «Fondo solidaristico per le tutele del lavoro autonomo» presso l'INPS, alimentato da un contributo solidaristico interamente a carico dei committenti, delle imprese e degli enti pubblici;

    tale contributo – da calcolare sui compensi annui lordi superiori a 5.000 euro corrisposti per prestazioni di servizi di durata o continuative – dovrebbe essere modulato su aliquote progressive (dallo 0,5 per cento nel 2027 al 2 per cento dal 2030), escludendo opportunamente le attività di intermediazione commerciale, i professionisti iscritti a Casse previdenziali autonome e le prestazioni effettuate all'estero da residenti fuori dal territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con idonee iniziative di carattere normativo volte a:

  introdurre, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, una riduzione progressiva delle aliquote IRPEF (da 0,5 fino a 2 punti percentuali a regime) sulle quote di reddito da lavoro autonomo o d'impresa individuale per i contribuenti in regime ordinario la cui componente di reddito da lavoro autonomo o d'impresa sia prevalente;

  promuovere una complessiva razionalizzazione del regime forfettario che preveda una graduale rimodulazione delle aliquote dell'imposta sostitutiva per gli scaglioni di ricavi e compensi compresi tra 65.001 e 85.000 euro, nonché l'introduzione di un regime di scomputo e detrazione d'imposta volto ad attenuare il carico fiscale nel primo anno di transizione dal regime forfettario a quello ordinario in caso di superamento del limite dei 85.000 euro;

  implementare misure di welfare per il lavoro autonomo attraverso l'istituzione di un apposito Fondo solidaristico presso l'INPS, da finanziarsi mediante l'introduzione di un contributo di solidarietà progressivo a carico esclusivo dei committenti su contratti di prestazione d'opera o servizi di natura continuativa superiori a 5.000 euro annui, fatte salve le specifiche esclusioni per i professionisti dotati di Casse autonome di previdenza e per gli agenti e rappresentanti di commercio.
9/2935/35. Raffa.


   La Camera,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di adottare ulteriori misure a favore del comparto del lavoro autonomo e dell'impresa individuale che costituisce l'ossatura portante del tessuto economico nazionale.
9/2935/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico – produttivo nazionale a fronte delle criticità della congiuntura macroeconomica corrente, anche al fine di aumentarne la competitività;

    in questo contesto l'articolo 8-quater, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca la previsione di un incentivo a favore delle imprese che abbiano subìto impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o a una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico: la misura consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento (30 per cento per le piccole e medie imprese) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'Unione europea, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cosiddetto «Fondo 394»;

    a partire dall'introduzione e dal rafforzamento delle misure tariffarie adottate dall'amministrazione statunitense nei confronti di prodotti europei, il commercio internazionale è stato caratterizzato da una crescente incertezza e da un aumento dei costi di accesso ai mercati esteri, con effetti asimmetrici che hanno colpito nell'ambito dell'Eurozona in misura maggiore le micro, piccole e medie imprese italiane, in particolare quelle che svolgono un ruolo determinante nei flussi di esportazione del Paese nei settori manifatturieri a medio-alto valore aggiunto e nelle filiere del made in Italy, che sono risultate strutturalmente più esposte, rispetto alle grandi imprese, agli effetti delle politiche commerciali restrittive, all'aumento dei costi di accesso ai mercati esteri e all'incertezza derivante da mutamenti improvvisi del quadro tariffario internazionale;

    le istituzioni europee hanno più volte sottolineato come l'inasprimento delle barriere tariffarie a livello globale rappresenti un fattore di rischio per la crescita economica e per la tenuta del mercato unico, evidenziando la necessità di politiche di accompagnamento e di sostegno mirato alle imprese di minori dimensioni, maggiormente vulnerabili agli shock derivanti dalle dinamiche del commercio internazionale;

    lo shock energetico connesso allo scoppio del conflitto Usa-Iran dello scorso febbraio che ha coinvolto anche altri Paesi dell'area mediorientale si è innestato sulle difficoltà create alle imprese italiane dall'aggressiva politica commerciale adottata dall'Amministrazione Trump nella seconda parte del 2025: in tale contesto il Rapporto di Previsione – Primavera 2026 del Centro Studi Confindustria (CSC) – nel certificare un significativo rallentamento del commercio mondiale, con l'Eurozona tra le aree più esposte – ha segnalato una contrazione dell'export italiano nel 2025 (addirittura un -5,7 per cento verso gli Stati Uniti) e perdite complessive ancor più significative nel medio periodo nell'ipotesi in cui l'attuale struttura dei dazi venga confermata;

    ulteriori criticità per le imprese italiane sono da ricollegare alla concorrenza della Cina che si è abbattuta in particolare su alcuni comparti del manifatturiero, come quello degli elettrodomestici, comportando l'aumento dei costi di produzione e conseguente drastica riduzione della manodopera: secondo la Fiom in Italia nel decennio 2014-2024, complice anche diminuzione della domanda, c'è stata una riduzione della produzione di elettrodomestici del 50 per cento;

    sostenere e compensare economicamente le imprese dalle conseguenze sfavorevoli dei dazi risulta, pertanto, cruciale al fine di attenuare i contraccolpi sulla competitività del tessuto produttivo nazionale, soprattutto in un contesto internazionale, come quello attuale, caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e da tensioni sui mercati globali, con effetti negativi sulle catene di approvvigionamento, sui costi energetici e sulla competitività delle esportazioni italiane,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

  compensare economicamente, rispetto all'imposizione di dazi sulle merci italiane e alle conseguenze dello shock energetico in corso, le perdite subite dalle imprese e, in generale, dal tessuto economico-produttivo nazionale;

  contrastare l'aumento generalizzato del costo della vita e la conseguente erosione del potere d'acquisto delle famiglie, fenomeni rispetto ai quali l'incremento dei costi di produzione e di esportazione rischia di determinare effetti indiretti di trasferimento sui prezzi finali dei beni e dei servizi;

  adottare le opportune iniziative per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese dell'introduzione o del rafforzamento di barriere doganali e dell'incremento delle imposte applicate alle merci esportate, nonché all'analisi dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, al fine di individuare tempestivamente politiche di mitigazione e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo nazionale.
9/2935/36. Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, energetica ed economica e, in particolare, agli articoli 8 e 18 introduce misure finalizzate al sostegno della competitività delle imprese, della transizione energetica, dell'efficienza energetica e degli investimenti produttivi, anche attraverso incentivi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, il rafforzamento degli strumenti di sviluppo industriale e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

    il sistema di formazione del prezzo dell'energia elettrica in Italia è articolato su base zonale e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ha previsto il superamento del prezzo unico nazionale e l'evoluzione verso un sistema maggiormente aderente ai prezzi zonali;

    l'articolo 19 del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, ha disposto l'applicazione dei prezzi zonali ai clienti finali a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo tuttavia un regime transitorio di perequazione;

    il permanere di meccanismi perequativi transitori limita, nell'attuale fase di evoluzione del mercato elettrico, la piena riflessione sui clienti finali delle dinamiche territoriali dei prezzi dell'energia, in particolare nei territori caratterizzati da elevata produzione da fonti rinnovabili o dalla presenza di infrastrutture energetiche strategiche;

    tale situazione produce effetti particolarmente rilevanti nelle aree interne e nei territori soggetti a spopolamento, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese agricole, artigianali e manifatturiere e aggravando i divari territoriali esistenti;

    una più equa valorizzazione territoriale della produzione energetica, unitamente alla diffusione di modelli di autoproduzione e condivisione dell'energia, può contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica delle comunità territoriali, alla riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese e al sostegno dei processi di sviluppo sostenibile e transizione ecologica,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dagli articoli 8 e 18 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere modelli diffusi di autoproduzione e condivisione dell'energia finalizzati a rafforzare l'autonomia energetica delle comunità territoriali e delle piccole realtà produttive, sostenendo in particolare famiglie, imprese agricole, artigiane e manifatturiere;

   a valutare iniziative volte a garantire la progressiva e coerente attuazione del sistema dei prezzi zonali previsto dalla normativa vigente, anche mediante la revisione dei meccanismi transitori di perequazione, nel rispetto degli obiettivi di stabilità del mercato elettrico e di tutela dei consumatori, al fine di favorire una più efficiente riflessione delle dinamiche territoriali di produzione energetica e possibili effetti di contenimento dei costi energetici nei territori caratterizzati da elevata produzione da fonti rinnovabili o dalla presenza di infrastrutture energetiche strategiche, con particolare riguardo alle aree interne e ai territori soggetti a spopolamento.
9/2935/37. Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico – produttivo nazionale anche a fronte delle criticità connesse alla congiuntura macroeconomica attuale;

    l'articolo 7-bis introduce disposizioni in materia di concordato preventivo biennale;

    il concordato preventivo biennale, introdotto nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 13 del 2024, è stato concepito originariamente con la ratio di incentivare l'emersione del sommerso, offrendo in cambio al contribuente la certezza sulla determinazione del proprio carico fiscale per un biennio;

    l'applicazione iniziale di questa misura ha tuttavia registrato profonde criticità, evidenziando un'adesione estremamente ridotta, che si è fermata ad appena il 13 per cento della platea potenziale dei contribuenti. A questo dato si è accompagnata una netta carenza sia di trasparenza che di monitoraggio ufficiale ex post circa i reali effetti sul gettito e sull'efficacia dello strumento;

    le criticità dello strumento di compliance fiscale si stanno ulteriormente aggravando in vista del nuovo biennio 2026-2027. Quello che doveva configurarsi come uno strumento di cooperazione paritetica rischia di tramutarsi in una forma di tassazione presuntiva anticipata costruita unilateralmente dagli algoritmi dell'amministrazione finanziaria, privando il contribuente di un reale margine di confronto;

    dal possibile nuovo concordato preventivo biennale 2026-2027 emerge infatti il rischio di aumenti del reddito concordato superiori al 10 per cento rispetto per molte attività economiche. Si tratta di aumenti su redditi stimati e non ancora prodotti, che risultano del tutto insostenibili a fronte di uno scenario macroeconomico complesso, ancora segnato da inflazione, calo dei consumi e forte crisi di liquidità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 7-bis del provvedimento in esame con la tempestiva adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, atte a scongiurare i rincari del reddito concordato evidenziati in premessa che rischiano di tradursi in una vera e propria stangata preventiva nei confronti di partite Iva, professionisti, artigiani e piccole imprese.
9/2935/38. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica dirette a supportare il tessuto economico – produttivo nazionale anche a fronte delle criticità connesse alla congiuntura macroeconomica attuale;

    l'articolo 15-bis interviene sulla disciplina dettata dal comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre n. 179 del 2012 – finalizzato, tra l'altro, alla promozione dell'uso degli strumenti di pagamento tracciabili e al contrasto dell'evasione fiscale e dell'utilizzo del contante – ampliando e aggiornando la disciplina dei pagamenti elettronici;

    il contrasto all'evasione fiscale e tributaria non può essere considerato un obiettivo in sé ovvero come alibi per aumentare la pressione impositiva ma deve costituire una delle direttrici principali per implementare la competitività delle imprese;

    il limite all'utilizzo del contante nelle transazioni commerciali è sicuramente fra i principali strumenti antielusione;

    secondo i dati contenuti nel seminario «L'euro digitale Stato dei lavori, limiti di detenzione e modelli di distribuzione e di compensazione» dello scorso marzo, nell'Eurozona l'uso del contante è in calo mentre sta aumentando l'utilizzo delle carte e dei pagamenti via applicazione. Tra il 2019 e il 2024 gli acquisti online sono triplicati (dal 7 al 21 per cento del totale delle transazioni);

    anche se più lentamente che nel resto dell'area dell'euro, la digitalizzazione dei pagamenti è in corso anche in Italia nel 2022, solo il 35 per cento della spesa al punto vendita non era effettuata in contante, nel 2024 il 51 per cento;

    in questo contesto di progressiva digitalizzazione si inserisce il nuovo quadro normativo dell'Unione europea recato dal Regolamento UE 1624/2024 volto a uniformare entro luglio 2027 le regole comunitarie in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;

    il citato Regolamento UE 1624/2024 introduce fra l'altro l'obbligo di attivare specifici controlli e verifiche stringenti per tutte le transazioni commerciali in contanti che superino la soglia dei 3.000 euro;

    le citate limitazioni e i relativi obblighi di controllo si applicheranno in modo mirato ed esclusivo alle sole transazioni di natura commerciale (ovvero per l'acquisto di beni e prestazioni professionali da parte di un cliente verso un operatore economico), escludendo dal computo i passaggi di denaro contante effettuati tra privati cittadini al di fuori di attività professionali;

    l'impianto normativo europeo fa comunque salva la piena facoltà e l'autonomia degli Stati membri di adottare o mantenere limiti nazionali al contante ancor più stringenti e inferiori alla soglia comunitaria;

    attualmente in Italia la soglia di utilizzo del denaro contante è fissata in 5.000 euro;

    l'allineamento progressivo del sistema sanzionatorio e dei controlli nazionali alle imminenti scadenze europee del 2027 rappresenta un passaggio cruciale per garantire certezza del diritto agli operatori economici, tutelare la leale concorrenza nel mercato interno e potenziare l'efficacia dell'azione di contrasto ai flussi finanziari illeciti,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15-bis del provvedimento in esame con l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a raccordare l'ordinamento fiscale nazionale con le disposizioni introdotte dal Regolamento UE 1624/2024, con particolare riferimento alla predisposizione degli strumenti di controllo per le transazioni commerciali in contanti superiori a 3.000 euro in vista della scadenza del luglio 2027;

   a monitorare gli effetti dell'applicazione dei limiti nazionali all'uso del denaro contante nelle transazioni commerciali, al fine di garantire un efficace contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa, salvaguardando al contempo la specificità dei pagamenti tra privati esclusi dalla normativa europea;

   ad accompagnare il processo di digitalizzazione dei pagamenti nel Paese attraverso campagne di informazione e incentivi mirati volti a ridurre i costi di transazione per le micro e piccole imprese, favorendo la trasparenza e la sicurezza dei flussi finanziari in linea con i target europei.
9/2935/39. Perantoni, Alifano, Gubitosa, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, s'inquadra in un contesto internazionale particolarmente complesso, legato a scenari geoeconomici difficili e contiene una pluralità di misure, il cui impatto sul sistema socioeconomico risulterà certamente efficace nel sostenere il sistema produttivo e accompagnare il Paese in una fase economica ancora incerta, per la quale il Governo sta dimostrando un'attenzione importante e particolare;

    le misure contenute nel testo, all'esame dell'Assemblea in seconda lettura, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono al riguardo, in favore delle famiglie e delle imprese con interventi di natura emergenziale, finalizzati a contrastare i rincari energetici e degli enti territoriali, nell'attuale quadro economico, nell'ottica delle misure di programmazione già adottate dal Governo Meloni e dei risultati già conseguiti attraverso il PNRR, le politiche di coesione, la ZES unica e altri interventi quali: il Piano del Mare e il Piano per le aree interne;

    l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone una proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

    nell'ambito dei comuni montani, il sottoscrittore del presente atto, rileva che dall'attuazione della legge 12 settembre 2025, n. 131 recante: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e dai relativi decreti attuativi che individuano la nuova definizione di comuni montani, (che in base ai parametri altimetrico e della pendenza, rientreranno nella nuova classificazione) anche i criteri di attribuzione delle risorse e di autonomia gestionale dei territori montani, per quei comuni che non risulteranno più presenti nell'elenco, saranno oggetto di una oggettiva rimodulazione dei fondi;

    al riguardo, si evidenzia che l'obiettivo della normativa sulla nuova classificazione dei comuni montani, è finalizzato ad ammodernare in maniera organica la disciplina risalente a criteri superati oramai da quasi settant'anni sulla definizione di «comune montano» in Italia;

    lo scrivente a tal fine rileva che, in ragione della revisione dei nuovi criteri di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), nei confronti dei territori dei comuni di montagna che non rientrano più nell'elenco che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani (e che contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri, come previsto dalla delibera di autorizzazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 da parte del Consiglio dei Ministri), si ravvisa la necessità di valutare l'attribuzione di ristori nei riguardi di tali comunità montane, al fine di evitare la perdita definitiva di una serie di agevolazioni fiscali previste in precedenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare la misura recata dall'articolo 17-bis del provvedimento in esame con l'adozione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel quadro della finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti utili, di misure fiscali al fine di sostenere i territori montani declassati per il proseguimento dello svolgimento delle attività funzionali dei territori montani oggettivamente complesse e venire incontro alle esigenze dei territori con reali criticità tipiche della montagna.
9/2935/40. Ambrosi, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, s'inquadra in un contesto internazionale particolarmente complesso, legato a scenari geoeconomici difficili e contiene una pluralità di misure, il cui impatto sul sistema socioeconomico risulterà certamente efficace nel sostenere il sistema produttivo e accompagnare il Paese in una fase economica ancora incerta, per la quale il Governo sta dimostrando un'attenzione importante e particolare;

    le misure contenute nel testo, all'esame dell'Assemblea in seconda lettura, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono al riguardo, in favore delle famiglie e delle imprese con interventi di natura emergenziale, finalizzati a contrastare i rincari energetici e degli enti territoriali, nell'attuale quadro economico, nell'ottica delle misure di programmazione già adottate dal Governo Meloni e dei risultati già conseguiti attraverso il PNRR, le politiche di coesione, la ZES unica e altri interventi quali: il Piano del Mare e il Piano per le aree interne;

    l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone una proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

    al riguardo, si evidenzia che l'obiettivo della normativa sulla nuova classificazione dei comuni montani, è finalizzato ad ammodernare in maniera organica la disciplina risalente a criteri superati oramai da quasi settant'anni sulla definizione di «comune montano» in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare la misura recata dall'articolo 17-bis del provvedimento in esame con l'adozione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel quadro della finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti utili, di misure fiscali al fine di sostenere i comuni che non saranno più compresi nell'elenco dei comuni montani per venire incontro alle esigenze di tali territori.
9/2935/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Ambrosi, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene su numerosi profili dell'ordinamento tributario, incidendo, tra l'altro, su regimi fiscali agevolativi, adempimenti, riscossione, tributi locali e altre disposizioni finanziarie;

    l'articolo 8-bis interviene, tra l'altro, sul tema del caro carburanti e dell'aumento dei prezzi energetici, prevedendo misure temporanee di riduzione delle accise su benzina, gasolio, biodiesel, GPL e gas naturale per autotrazione;

    la scelta del Governo di intervenire ripetutamente sulle accise e di introdurre un meccanismo di allerta sui prezzi dei carburanti conferma che l'aumento dei prodotti energetici non costituisce un fenomeno settoriale, ma un fattore di pressione sull'intero livello dei prezzi, destinato a incidere sui costi di produzione, sui trasporti, sui beni di largo consumo e, in ultima istanza, sul potere d'acquisto delle famiglie;

    la riduzione generalizzata delle accise sui carburanti, pur rispondendo all'esigenza immediata di contenere l'aumento dei prezzi alla pompa, presenta un evidente limite di selettività, poiché opera in modo indifferenziato a beneficio di tutti i consumatori, indipendentemente dal livello di reddito, dalla composizione del nucleo familiare, dalla condizione lavorativa o dalla reale esposizione all'aumento dei costi energetici;

    tale impostazione determina un impiego di risorse pubbliche non pienamente orientato alla protezione delle fasce più fragili e dei redditi medio-bassi, che sono invece i soggetti maggiormente colpiti dalla perdita di potere d'acquisto e dall'aumento dei prezzi dei beni essenziali;

    sarebbe pertanto necessario accompagnare ogni intervento sui carburanti con strumenti più mirati e redistributivi, capaci di far convergere le risorse disponibili verso lavoratori dipendenti, pensionati, famiglie a basso reddito e nuclei maggiormente esposti agli effetti dell'inflazione;

    il caro carburanti, infatti, si trasmette lungo l'intera catena economica: aumenta i costi della logistica e della distribuzione, incide sui prezzi finali dei beni, aggrava la spesa quotidiana delle famiglie e contribuisce a rafforzare le aspettative inflazionistiche di imprese e consumatori;

    in tale contesto, l'inflazione non produce soltanto una perdita immediata di potere d'acquisto, ma determina anche un effetto fiscale ulteriore e meno visibile: l'aumento nominale di salari e pensioni, quando non corrisponde a un effettivo incremento reale dei redditi, può comportare un maggiore prelievo IRPEF per effetto della mancata indicizzazione di scaglioni, detrazioni e altri parametri dell'imposta;

    secondo il documento di finanza pubblica 2026, nel 2025 l'inflazione in Italia, misurata dall'indice Ipca, è salita all'1,6 per cento rispetto all'1,1 per cento del 2024, mentre il quadro macroeconomico tendenziale prevede per l'anno in corso un'Ipca pari al 2,9 per cento;

    come evidenziato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nelle audizioni sul documento di finanza pubblica 2026, il rischio di una ripresa dell'inflazione riporta al centro il tema del drenaggio fiscale. L'assenza di un'indicizzazione sistematica dei parametri Irpef determina, infatti, un aumento della pressione fiscale reale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, fenomeno accentuato dalle recenti modifiche alla struttura dell'imposta, che ne hanno, in alcuni tratti, resa più ripida la progressività;

    il fiscal drag, dovuto alla mancata indicizzazione sia dei limiti degli scaglioni a fronte della progressività delle aliquote sia delle detrazioni, del trasferimento integrativo e di quello con cui sono stati compensati gli effetti del venir meno della decontribuzione, penalizza esclusivamente i contribuenti soggetti all'Irpef rispetto ai percettori di redditi assoggettati a regimi sostitutivi, proporzionali;

    secondo le stime disponibili, già con un'inflazione al 2 per cento il drenaggio fiscale può raggiungere i 243 euro annui per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 32 mila e 40 mila euro, con effetti cumulativi negli anni successivi;

    tale contesto rende particolarmente urgente affrontare gli effetti sostanziali che l'inflazione produce sul carico fiscale dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

    negli ultimi mesi le aspettative inflazionistiche di imprese e consumatori si sono sensibilmente rafforzate anche a causa delle tensioni geopolitiche internazionali e della guerra in Medio Oriente;

    gli interventi discrezionali e successivi non risolvono il problema alla radice, poiché intervengono ex post, mentre un meccanismo di indicizzazione consentirebbe di prevenire l'aumento occulto della pressione fiscale determinato dall'inflazione;

    l'introduzione di un meccanismo di adeguamento, anche graduale e selettivo, dei principali parametri IRPEF all'andamento dei prezzi costituirebbe una misura di equità fiscale e di tutela del potere d'acquisto, evitando che l'inflazione si traduca automaticamente in maggiore prelievo sui redditi nominali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  introdurre un meccanismo di indicizzazione dei principali parametri IRPEF all'inflazione, con particolare riferimento agli scaglioni di reddito, alle detrazioni per lavoro dipendente e pensione, al trattamento integrativo e agli altri strumenti che incidono sul prelievo effettivo al fine di neutralizzare gli effetti del drenaggio fiscale sui contribuenti assoggettati all'IRPEF, con priorità per i redditi da lavoro dipendente, da pensione e per il ceto medio;

  garantire criteri selettivi legati al reddito o alla condizione economica dei beneficiari, in linea con una strategia redistributiva nella politica fiscale al fine di concentrare i benefici sulle fasce più fragili, sui redditi fissi, sui lavoratori dipendenti, sui pensionati e sulle famiglie maggiormente esposte all'erosione del potere d'acquisto.
9/2935/41. Merola, Guerra, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 13 dispone una proroga in materia di gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 201 e all'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone la proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

    l'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, aveva previsto, inizialmente fino all'anno di imposta 2018, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Detta esenzione era stata prorogata con successivi interventi legislativi fino all'anno di imposta 2023;

    a partire dall'anno di imposta 2024, le esenzioni a oggetto per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno interessati dalle conseguenze dell'evento sismico del 2017 non sono state prorogate. Nonostante la ricostruzione proceda a rilento e molte famiglie vivano tra enormi difficoltà, le stesse si vedono oggi, anche, gravate dall'onere di corrispondere nuovamente l'IMU, misura che si configura come un aggravio particolarmente oneroso oltre che ingiusto;

    la mancata proroga dell'esenzione dall'IMU per tali fabbricati appare ancor più ingiustificata e priva di adeguata motivazione, trattandosi di immobili tuttora totalmente o parzialmente inagibili e per i quali gli interventi di ricostruzione post-sisma non risultano ancora completati, tanto che la gestione straordinaria commissariale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Ciò anche alla luce di quanto previsto per gli immobili situati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per i quali l'esenzione è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e al ripristino dell'agibilità dei fabbricati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a esentare, a partire dall'anno d'imposta 2024, dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati ancora inagibili totalmente o parzialmente ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, alla stregua di quanto già previsto per gli immobili ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
9/2935/42. Borrelli, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 13 dispone una proroga in materia di gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 201 e all'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone la proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

    l'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, aveva previsto, inizialmente fino all'anno di imposta 2018, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Detta esenzione era stata prorogata con successivi interventi legislativi fino all'anno di imposta 2023,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia.
9/2935/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, tra l'altro, su numerose disposizioni in materia fiscale, di riscossione, di adempimento degli obblighi tributari e di definizione agevolata, confermando una linea di politica fiscale che continua a privilegiare condoni, rottamazioni, proroghe e tolleranze nei confronti di chi paga tardi o non paga;

    in particolare, l'articolo 7, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sul concordato preventivo biennale, stabilendo che, nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato ai fini delle imposte sui redditi, non rilevi la maggiorazione delle quote ai sensi della normativa sull'iper-ammortamento; l'articolo 7-bis introduce, sempre nell'ambito del concordato preventivo biennale, nuove soglie massime per la proposta di reddito concordato e differisce al 31 ottobre 2026 il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027; il comma 2-bis dell'articolo 10 interviene sulla perdita dei benefici della definizione agevolata, prevedendo che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata, solo qualora il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni; l'articolo 10-quinquies consente l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, cosiddetta «rottamazione quinquies», ai carichi degli enti territoriali che ne prevedano l'applicazione nell'esercizio della propria autonomia impositiva; l'articolo 2-ter prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti arti e professioni prima dell'erogazione dei compensi, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro;

    la cosiddetta rottamazione quinquies, l'estensione della definizione agevolata, le ulteriori aperture sulla riscossione e sui termini di pagamento alimentano un messaggio sbagliato: chi è puntuale viene dato per scontato, mentre chi non rispetta le scadenze viene periodicamente riaccompagnato dentro il sistema con condizioni di favore;

    tale impostazione rischia di indebolire la compliance fiscale, di compromettere la certezza delle entrate pubbliche e di produrre un effetto di ingiustizia nei confronti di milioni di contribuenti, lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, commercianti e imprese che assolvono regolarmente e tempestivamente ai propri obblighi tributari;

    secondo l'ISTAT, nel 2025 la pressione fiscale si è attestata al 43,1 per cento del PIL, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 42,4 per cento del 2024; nel quarto trimestre 2025 la pressione fiscale è stata pari al 51,4 per cento, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

    sulla base della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, il tax gap complessivo, fiscale e contributivo, nel 2023 è aumentato fino a circa 107 miliardi di euro (nel 2022 era fra 98,1 e 102,5 miliardi di euro), con mancate entrate tributarie comprese tra 97,9 e 99,2 miliardi (nel 2022 erano 89,7-90,9 miliardi di mancate entrate) e una propensione al gap tra il 17 e il 17,2 per cento (nel 2022 era del 16,9-17 per cento);

    anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, pronunciatosi a febbraio scorso sul tema del tax gap e sostenibilità di bilancio, ha evidenziato che la riduzione strutturale dell'evasione fiscale produrrebbe benefici evidenti per i conti pubblici e potrebbe determinare, nel medio-lungo periodo, una riduzione del rapporto tra debito e PIL compresa tra 4 e 6 punti, sottolineando la necessità di proseguire nelle politiche di stimolo alla compliance;

    pertanto mentre la pressione fiscale resta al 43,1 per cento e il tax gap supera i 100 miliardi, la risposta non può essere l'ennesima rottamazione, ma una riduzione strutturale dell'evasione per abbassare le tasse a chi le paga davvero;

    la reiterazione di strumenti di definizione agevolata, rottamazione, proroga dei termini e tolleranza nei confronti dei versamenti tardivi rischia di consolidare l'aspettativa di futuri interventi sanatori e di ridurre l'incentivo all'adempimento spontaneo;

    una politica fiscale equa deve fondarsi sul principio per cui lo Stato sostiene chi è in difficoltà reale e in buona fede, ma non premia sistematicamente e in modo generalizzato chi omette, ritarda o elude il pagamento dei tributi;

    la riduzione del tax gap costituisce una leva fondamentale per alleggerire stabilmente il carico fiscale sui contribuenti onesti, finanziare servizi pubblici, sostenere il lavoro e rafforzare la sostenibilità dei conti pubblici;

    in un contesto di pressione fiscale elevata, il ricorso ricorrente a condoni e definizioni agevolate produce un effetto doppiamente iniquo: da un lato lascia invariato o accresce il peso fiscale su chi paga regolarmente, dall'altro introduce condizioni di favore per chi non ha adempiuto tempestivamente ai propri obblighi;

    è pertanto necessario spostare l'asse della politica fiscale dalla tolleranza verso chi non adempie alla tutela di chi paga regolarmente, attraverso investimenti in controlli mirati, interoperabilità delle banche dati, incrocio delle informazioni fiscali, rafforzamento dell'attività di accertamento e riscossione, promozione dei pagamenti tracciabili e potenziamento della compliance preventiva,

impegna il Governo:

   a riconsiderare le disposizioni richiamate in premessa, perseguendo con decisione il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, rafforzando gli strumenti di prevenzione, accertamento, controllo e riscossione, anche mediante un più efficace utilizzo delle banche dati pubbliche, dell'interoperabilità informativa e dell'analisi del rischio;

   a non ricorrere, nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, a nuove forme di condono, sanatoria, definizione agevolata generalizzata o rottamazione delle cartelle, che possano indebolire il principio di equità fiscale e alimentare aspettative di trattamento favorevole per chi omette o ritarda il pagamento dei tributi.
9/2935/43. Guerra, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca tra l'altro disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese;

    in particolare l'articolo 8-bis del provvedimento interviene in materia di accise, prevedendo misure di riduzione delle aliquote applicate ai carburanti, con particolare riferimento a benzina, gasolio, biodiesel, GPL e gas naturale per autotrazione, in ragione dell'andamento dei prezzi energetici e delle tensioni sui mercati internazionali;

    tali costi incidono in maniera considerevole sul settore del trasporto pubblico locale, di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese;

    secondo fonti di stampa il Fondo nazionale trasporti risulta oggi inferiore di circa il 38 per cento in termini reali rispetto al 2009;

    la riduzione delle risorse disponibili rischia di tradursi, in assenza di interventi correttivi, in una compressione dell'offerta di trasporto, in un peggioramento della qualità dei servizi, in maggiori oneri per regioni, enti locali e utenti, nonché in un indebolimento degli obiettivi di mobilità sostenibile;

    risulta necessario e urgente acquisire un quadro puntuale e trasparente dell'effettivo ammontare dei contributi che saranno erogati nell'anno 2026 a ciascuna delle regioni a statuto ordinario a valere sul Fondo nazionale trasporti, nonché delle relative variazioni rispetto all'anno 2025, al fine di valutare l'impatto concreto delle scelte di finanza pubblica sui territori e sui livelli di servizio,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame:

  adottando iniziative, anche di carattere normativo, volte a reintegrare le risorse del Fondo nazionale trasporti, al fine di compensare l'impatto dell'aumento dei costi energetici e dei carburanti così da assicurare che l'intero aumento del costo del carburante rimanga a carico del Governo nazionale e non si scarichi sui bilanci delle Regioni e degli enti territoriali;

  garantendo che eventuali interventi in materia di accise e carburanti siano accompagnati da misure strutturali per il rafforzamento del trasporto pubblico locale, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori per evitare che l'emergenza energetica si traduca in riduzione dei servizi, aumento delle tariffe o rinvio degli investimenti necessari alla modernizzazione del settore;

  continuando a sostenere le aziende del trasporto pubblico locale maggiormente esposte agli effetti dell'aumento dei costi energetici valutando, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di introdurre misure compensative in favore del medesimo settore.
9/2935/44. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto concerne le disposizioni relative al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, il provvedimento in esame interviene stanziando complessivi 92 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, facendo seguito anche all'approvazione di numerosi atti di indirizzo presentati in Parlamento, anche dal gruppo PD-IDP, volti a sollecitare interventi in favore del territorio;

    la presenza del rigassificatore di Piombino avrebbe dovuto essere accompagnata, fin dalla sua installazione, da un insieme organico e strutturato di misure di compensazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, concretamente efficaci e definite attraverso un reale coinvolgimento degli enti locali e delle comunità territoriali interessate, includendo anche i comuni limitrofi di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia;

    tali misure compensative avrebbero dovuto riguardare il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area, nonché la riduzione dei costi energetici per gli utenti domestici e le imprese del territorio;

    gli interventi previsti, per un ammontare complessivo stimato in circa 870 milioni di euro, avrebbero dovuto interessare, tra l'altro, la messa in sicurezza del porto, la bonifica delle aree industriali, lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture viarie, la valorizzazione delle aree archeologiche, la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, nonché la promozione di nuovi investimenti nell'area portuale, con particolare riferimento alla banchina Metinvest, e ulteriori stanziamenti per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino;

    era inoltre prevista, in favore delle imprese e dei cittadini del comune di Piombino, una riduzione del 50 per cento dei costi energetici;

    a fronte di tale quadro, il Governo non ha dato effettiva attuazione a un adeguato sistema di compensazioni territoriali, limitandosi ora a introdurre un intervento infrastrutturale che, pur rilevante, non esaurisce il complesso degli impegni assunti nei confronti del territorio e non risponde in modo sufficiente alle esigenze di tutela ambientale, rilancio produttivo, mitigazione degli impatti e riequilibrio socio-economico dell'area;

    non solo il Governo non ha dato seguito alle disposizioni di cui al citato 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 e agli ordini del giorno accolti ma ha addirittura prorogato «sine die» la presenza del rigassificatore a Piombino (in scadenza il 4 luglio prossimo) senza alcuna concertazione con gli enti territoriali competenti a partire dalla regione Toscana,

impegna il Governo

ad adottare nel prossimo provvedimento utile iniziative normative coerenti con gli impegni assunti con gli ordini del giorno citati in premessa, che subordinino la proroga della presenza del rigassificatore a Piombino all'approvazione, con relativo stanziamento di risorse, dei seguenti interventi:

  sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della effettiva presenza del rigassificatore;

  opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

  sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

  realizzazione o completamento di infrastrutture stradali per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

  valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

  realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici e apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti;

  reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura;

  riduzione dei costi energetici di imprese e cittadini del comune di Piombino, pari al 50 per cento del costo di fornitura;

  incentivi per le attività turistiche e ricettive e che riguardano l'economia del mare dei comuni di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia.
9/2935/45. Fossi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 2-ter, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di verifiche di regolarità fiscale nei confronti degli esercenti arti e professioni che svolgono attività in favore delle pubbliche amministrazioni;

    in particolare, predetta modifica, prevede che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica preventiva nei confronti degli esercenti arti e professioni qualora l'inadempimento derivi da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o inferiore a 5.000 euro, modificando in tal modo la disciplina previgente che imponeva l'attivazione della procedura indipendentemente dall'entità del debito;

    tale modifica è volta a bilanciare le esigenze di efficace riscossione dei crediti erariali e la continuità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività professionale svolta in favore delle amministrazioni pubbliche;

    appare opportuno assicurare che l'attuazione delle disposizioni avvenga nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di garantire la continuità economica e operativa dei professionisti,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa e a valutare, ove necessario, l'adozione di ulteriori iniziative normative, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità nell'ambito delle procedure di verifica e compensazione.
9/2935/46. Giaccone, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-quater del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso il Senato, recante «Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111», proroga le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria (1° gennaio 2027) per le regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza originariamente prevista – per tali testi unici – del 1° gennaio 2026. Tra di essi è compreso il decreto legislativo n. 173 del 2024, riguardante la disciplina delle sanzioni tributarie amministrative e penali anche relativamente a imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative (Titolo IV);

    l'imposta sulle successioni italiana gode di un regime fra i più bassi di tutto il mondo avanzato essendo caratterizzata da franchigie elevate e da aliquote basse e poco progressive. Di conseguenza, il gettito dell'imposta risulta piuttosto modesto (circa 1 miliardo l'anno) e significativamente inferiore rispetto a quello dei principali Paesi europei, a fronte di un alto valore in rapporto al Pil, circa il 20 per cento, ossia più del doppio della spesa sanitaria italiana, generando in tal modo un ampio divario tra ricchezza accumulata e redditi da lavoro che a sua volta rallenta la mobilità sociale, facendo partire avvantaggiato che eredita ricchezza rispetto a chi la deve accumulare con il lavoro e l'impresa;

    in una fase congiunturale di bassa crescita, come quella che sta vivendo il nostro Paese, la ricchezza trasmessa per eredità pesa di più creando un circolo vizioso. Pertanto laddove il rendimento del capitale batte la crescita e le disuguaglianze si autoalimentano, l'imposta sulle successioni può rappresentare uno strumento di equità sociale meno distorsivo delle imposte sui redditi;

    la struttura dell'imposta di successione italiana in vigore è piuttosto «generosa» rispetto a quella di altri Paesi europei basandosi su aliquote più basse, meno progressive e su franchigie più elevate, inoltre per la determinazione della base imponibile dell'imposta (che costituisce il suo valore complessivo netto), in caso di trasferimento di immobili, si fa riferimento non al loro valore di mercato ma al loro valore catastale (il più delle volte non aggiornato e quindi molto inferiore a quello di mercato), riducendo quindi anche l'entità complessiva dell'imposta;

    l'attuale imposta italiana non regge il paragone con quelle vigenti in altri Paesi europei, tanto che il Bel Paese viene talvolta definito un «paradiso fiscale» in questo ambito. Se l'Italia si allineasse al gettito generato dalla Francia rapportato al Pil, si stimano 15 miliardi di euro in più di gettito rispetto al miliardo circa che, si è visto, raccoglie attualmente. Anche confrontandosi con Paesi come Spagna, Germania e Regno Unito, il gettito italiano risulta molto inferiore e con un adeguamento ai loro livelli l'Italia potrebbe generare un gettito di circa 15 miliardi di euro, sufficienti per aumentare del 10 per cento la spesa sanitaria;

    sotto un altro aspetto il sistema fiscale italiano è particolarmente vantaggioso soprattutto per chi eredita grandi patrimoni, creando una disparità rispetto ad altri Paesi dove l'imposta non solo è molto più elevata, ma è anche progressiva a differenza della nostra aliquota «flat», contribuendo quindi a un maggiore equilibrio redistributivo;

    un'imposta sulle successioni, se troppo mite e con franchigie troppo alte, rischia di trasformarsi in una tutela implicita della cosiddetta «ereditocrazia», ossia di quel sistema in cui solo 79 famiglie possiederebbero più di un miliardo di euro di patrimonio, vivendo di rendite, stock option, profitti e produzioni trasferiti all'estero,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a una sensibile elevazione dell'attuale imposta sulle successioni prevedendo aliquote più alte nella fascia tra i 5 e i 100 milioni di euro.
9/2935/47. Grimaldi, Borrelli, Zaratti, Iaria, Gribaudo, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in materia fiscale ed economica, con finalità di razionalizzazione, semplificazione e miglioramento del funzionamento del sistema tributario e dei rapporti tra contribuenti e pubbliche amministrazioni;

    nell'ambito dell'applicazione dei canoni patrimoniali e di altri oneri pubblici possono verificarsi, in via eccezionale, disfunzioni amministrative o disallineamenti applicativi che incidono sulla corretta determinazione degli importi dovuti e sulla certezza del rapporto tributario;

    in alcuni comuni, a seguito dell'aggiornamento tariffario intervenuto nel 2023, il mancato allineamento delle piattaforme digitali di gestione ha determinato la richiesta ai contribuenti di importi inferiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, con conseguente rilascio delle autorizzazioni sulla base dei predetti importi;

    le successive attività di verifica svolte negli anni 2024 e 2025 hanno evidenziato la necessità di procedere al recupero delle somme non versate, per un ammontare complessivo stimato in circa 3 milioni di euro;

    una quota significativa delle pratiche interessate riguarda interventi edilizi ammessi ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, tra cui ecobonus, sismabonus, bonus facciate e ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia;

    in tali fattispecie il Canone Unico Patrimoniale costituisce costo accessorio fiscalmente detraibile, purché sostenuto nel periodo di esecuzione degli interventi agevolati; il recupero delle somme avvenuto successivamente alla conclusione dei lavori comporta, di fatto, l'impossibilità per cittadini e imprese di beneficiare delle relative detrazioni fiscali, determinando un aggravio economico non imputabile ai contribuenti;

    ove il sistema amministrativo avesse operato correttamente sin dall'origine, il maggiore importo del CUP sarebbe stato integralmente o parzialmente compensato tramite le agevolazioni fiscali previste, producendo un equilibrio sostanziale tra maggiori entrate dell'ente locale e minori entrate dello Stato;

    l'attuale meccanismo di recupero determina invece un effetto distorsivo, consistente in un incremento netto del carico economico a carico dei contribuenti, senza alcuna possibilità di compensazione fiscale, con conseguente alterazione del principio di neutralità finanziaria del sistema pubblico allargato;

    risulta pertanto necessario individuare strumenti normativi idonei a tutelare l'affidamento dei cittadini e delle imprese nei confronti dell'azione amministrativa, evitando che errori imputabili alla pubblica amministrazione producano effetti penalizzanti incompatibili con le finalità delle politiche di incentivazione edilizia,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di un'ulteriore iniziativa normativa che riconosca il principio di neutralità finanziaria nei casi di recupero del Canone Unico Patrimoniale o di altri oneri agevolabili quando il mancato pagamento nei termini sia imputabile alla pubblica amministrazione, prevedendo la sterilizzazione totale o parziale delle somme recuperate e l'esclusione di profili di responsabilità erariale per gli amministratori che adottino soluzioni coerenti con tale principio, al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti ed evitare effetti penalizzanti per cittadini e imprese.
9/2935/48. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su misure rilevanti per la sostenibilità economica delle imprese e del sistema produttivo;

    l'articolo 8-quater introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o a una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento (30 per cento per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'Unione europea, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cosiddetto «Fondo 394».

    nell'ambito della transizione energetica e della regolazione dei mercati, è necessario garantire un equilibrio tra obiettivi di finanza pubblica e tutela delle imprese, in particolare delle micro e piccole realtà produttive;

    il Regolamento (UE) 2022/1854 ha introdotto misure temporanee finalizzate al contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, prevedendo un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica pari a 180 euro/MWh;

    l'articolo 6 del citato regolamento dispone che gli Stati membri possano applicare il limite ai ricavi di mercato derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da altre fonti inframarginali; inoltre, l'articolo 8 del medesimo regolamento consente agli Stati membri di introdurre misure nazionali di crisi, purché proporzionate e rispettose dell'equilibrio economico degli operatori del settore;

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie applicabile agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, demandando al Gestore dei Servizi Energetici il calcolo e l'eventuale recupero delle differenze tra il prezzo di mercato e il prezzo di riferimento individuato dalla normativa vigente;

    l'applicazione del predetto meccanismo ha determinato, in numerosi casi, richieste di conguaglio di importo particolarmente rilevante nei confronti delle imprese di minori dimensioni operanti nel settore delle energie rinnovabili;

    le micro e piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, rappresentano una componente essenziale del sistema produttivo nazionale e contribuiscono in maniera significativa agli obiettivi di transizione energetica e produzione da fonti rinnovabili;

    l'impatto economico derivante dall'attuale disciplina rischia di compromettere la continuità aziendale di numerosi piccoli operatori del settore, con conseguenti effetti negativi sull'occupazione, sugli investimenti e sulla stabilità del comparto energetico nazionale;

    è necessario assicurare un equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e la tutela della sostenibilità economico-finanziaria delle micro e piccole imprese del settore energetico: il limite europeo di 180 euro/MWh previsto dal regolamento UE 2022/1854 costituisce un parametro equilibrato e coerente con le finalità emergenziali della normativa europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito dell'attuazione del presente provvedimento, per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'applicazione del limite di 180 euro/MWh previsto dal regolamento UE 2022/1854 quale parametro di riferimento per il calcolo dei conguagli di cui al citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022.
9/2935/49. Loizzo, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, tra l'altro con specifico riferimento alla finanza locale dei comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno in corso;

    in particolare l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone una proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

    anche la disciplina delle cosiddette «medie opere», introdotta dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), interessa il finanziamento di interventi in favore degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

    in particolare, come previsto dal comma 141 della citata disciplina e dai successivi decreti ministeriali di assegnazione delle risorse finanziate fino all'annualità 2028, è stato individuato quale criterio di riparto l'utilizzo del rapporto tra risultato di amministrazione al netto della quota accantonata ed entrate finali di competenza, che, tuttavia, ha generato una netta disparità nella distribuzione delle risorse, così assegnate in maggior parte ai comuni con disavanzo nell'ultimo rendiconto approvato rispetto agli enti locali con bilanci virtuosi;

    pur riconoscendo l'esigenza di supportare i comuni in difficoltà, è parimenti necessario garantire l'equità territoriale, valorizzare la capacità programmatoria e impedire che il deficit economico diventi la condizione necessaria per ottenere fondi vitali per la sicurezza di strade ed edifici pubblici;

    già nella scorsa legislatura, con la mozione n. 1-00569 la Camera aveva impegnato l'allora Governo Draghi ad adottare iniziative, nell'ambito dell'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri di riparto delle risorse per interventi di rigenerazione urbana riferite al periodo 2027-2034, volte a migliorare e integrare l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), parametro anch'esso che aveva generato una sperequazione territoriale nella ripartizione di tali fondi destinati ai comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a garantire un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse in favore dei comuni per interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cosiddette «medie opere»), integrando gli attuali criteri di riparto con parametri territorialmente idonei ad assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammissibili.
9/2935/50. Centenaro, Andreuzza, Bisa, Bof, Coin, Di Rubba, Lazzarini, Pretto.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione ai licenziamenti annunciati dal gruppo Electrolux per gli stabilimenti italiani – 3-02680

   SCOTTO, GUERRA, BRAGA, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, SERRACCHIANI, GNASSI, BAKKALI, FASSINO, FILIPPIN, ROMEO, SCARPA, CURTI, MANZI, CUPERLO, EVI, FORATTINI, GIRELLI, MAURI, PELUFFO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROGGIANI, TABACCI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   desta grande preoccupazione la decisione, riportata dai media nazionali e locali, del gruppo Electrolux che lunedì 11 maggio 2026 ha annunciato un pesantissimo piano di ristrutturazione che prevede circa 1.700 esuberi complessivi in Italia, pari a quasi il 40 per cento degli attuali occupati del gruppo nel nostro Paese (circa 4.000);

   è una crisi che non è nata oggi, ma che, negli ultimi quattro anni, non è stata seguita e monitorata come era stato richiesto al Governo, anche attraverso l'attivazione di un apposito tavolo permanente sulla filiera dell'elettrodomestico e del bianco;

   ci si trova di fronte all'ennesima ristrutturazione aziendale globale, giustificata dal risparmio e dal profitto, che, ancora una volta, ricade sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici italiane;

   la vertenza Electrolux non è una crisi isolata, ma il segnale di una progressiva deindustrializzazione che sta colpendo il Paese e territori fortemente manifatturieri;

   a fronte della gravità della situazione aziendale, del settore e dell'indotto, apparirebbe necessaria l'assunzione di una responsabilità diretta da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri;

   Electrolux ha ereditato il ruolo che aveva la Zanussi, importantissimo produttore di elettrodomestici poi confluito nel gruppo svedese, che di fatto ha tratto vantaggio, a parere degli interroganti, anche dall'aver assorbito un brand noto e prestigioso, insieme alle competenze, alle professionalità e alle filiere produttive consolidate nel territorio;

   come ricordano i sindacati, gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori che potrebbero essere licenziati a breve sono donne con un'età media di 60 anni, che avrebbero gravi difficoltà a trovare un'altra collocazione lavorativa e che hanno prestato la loro opera nelle linee di montaggio dai tempi della Zanussi, rappresentando un patrimonio di esperienza e qualificazione irripetibile;

   negli ultimi due anni il gruppo Electrolux ha ottenuto fondi e finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo in Italia, con quasi 3 milioni di euro per un accordo sull'innovazione nel 2023 e, dopo l'intesa tra la Banca europea per gli investimenti e l'azienda, un finanziamento da 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo nel dicembre 2024 –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere per scongiurare i licenziamenti annunciati dal gruppo svedese che, se si dovessero concretizzare, spazzerebbero via un intero settore produttivo, cancellando occupazione, professionalità, innovazione e capacità produttiva per l'intero Paese.
(3-02680)


Iniziative di competenza per l'adozione di un piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico delle coste italiane – 3-02681

   PASTORINO. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   la Liguria è una delle regioni italiane a più alto rischio idrogeologico, con oltre 13.500 frane censite e aree critiche che coprono l'8,7 per cento del territorio, spesso influenzate da eventi alluvionali. L'intensa urbanizzazione delle coste e la fragilità geomorfologica delle falesie causano spesso cedimenti; l'azione erosiva del moto ondoso sul piede della scogliera e le piogge intense che saturano terreni scoscesi accentuano notevolmente il rischio di frane, mettendo in grave pericolo le popolazioni che abitano i territori minacciati, vi svolgono le loro attività o semplicemente vi transitano;

   «Il crollo della falesia di Capolungo a Genova nel 2014, quello del cimitero di Camogli nel 2021 e, da ultimo, l'evento di Bogliasco costituiscono una sequenza di episodi che richiamano con forza l'attenzione sulla fragilità strutturale di ampi tratti della costa», dichiara il presidente dell'ordine dei geologi ligure;

   ma la fragilità del territorio costiero riguarda tutta la penisola, come mostrato dalle tragiche mareggiate che, alimentate dal ciclone mediterraneo Harry, a gennaio 2026 hanno colpito il Meridione, lasciando un bilancio pesantissimo per le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna. In Italia, circa 1.200 chilometri di coste sono fortemente soggetti a erosione con arretramenti medi superiori a 25 metri negli ultimi 50 anni, un fenomeno che riguarda il 42 per cento delle coste sabbiose, una minaccia concreta che mette in pericolo abitazioni, talvolta interi centri abitati oltreché attività produttive e di ricezione turistica;

   il 9 aprile 2026, in occasione della votazione dell'ordine del giorno all'atto Camera n. 2807-A, presentato dall'interrogante sul medesimo tema, la Sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, modificandolo e accogliendolo come raccomandazione, ha dichiarato che «le iniziative indicate nell'ordine del giorno rientrano nel Piano annuale nazionale di mitigazione del rischio e saranno meglio definite nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici», senza, tuttavia, ulteriori specificazioni –:

   se, stante l'acclarata situazione di fragilità di larga parte del territorio costiero italiano, intenda assumere iniziative volte a superare la logica degli interventi emergenziali, che fino ad oggi hanno rappresentato la principale modalità di azione nella gestione degli eventi franosi, promuovendo, per quanto di competenza, l'adozione di un piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico delle coste italiane, prevedendo azioni puntuali, nonché lo stanziamento di adeguate risorse gestite con una programmazione pluriennale, finalizzate alla difesa dell'abitato e delle attività che insistono sui territori interessati dalla minaccia di cedimenti delle falesie e di erosione dei litorali.
(3-02681)


Iniziative di competenza volte a tutelare la specificità della laguna di Venezia alla luce delle recenti disposizioni in materia di nautica da diporto della legge n. 70 del 2026 – 3-02682

   BOSCAINI e CORTELAZZO. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 70 del 2026, recante «Valorizzazione della risorsa mare», ha introdotto misure finalizzate alla semplificazione e allo sviluppo del settore della nautica e della cantieristica, con effetti di liberalizzazione del diporto commerciale e dei servizi connessi;

   nel contesto veneziano, la nuova normativa incide su ambiti, quali il traffico acqueo, il diporto commerciale e i servizi di trasporto passeggeri, sia di linea sia non di linea, già regolati in modo puntuale;

   il sistema della mobilità veneziana è integralmente fondato sul trasporto acqueo, in cui il servizio pubblico di linea e il trasporto non di linea (taxi acquei, ncc e servizi assimilati) costituiscono un'infrastruttura essenziale e delicata, regolata da equilibri quantitativi e qualitativi costruiti nel tempo;

   tali equilibri sono indispensabili nel contesto lagunare veneziano, per la limitata capacità fisica dei canali, la necessità di contenimento del moto ondoso e le esigenze di sicurezza della navigazione e di accessibilità urbana;

   la salvaguardia di Venezia è riconosciuta come interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, che tutela l'equilibrio idraulico, ambientale e il patrimonio storico-artistico della città, e il comune di Venezia, la città metropolitana e la regione Veneto esercitano già funzioni di pianificazione, regolazione e coordinamento della navigazione interna e dei servizi di trasporto passeggeri;

   la nuova normativa certamente positiva in materia di diporto commerciale a livello nazionale, se non attentamente calibrata alla specificità di Venezia, rischia di produrre un impatto, a seguito dell'aumento dei volumi di traffico, non positivo;

   a tal fine il gruppo Forza Italia ha presentato l'ordine del giorno 9/02855/002 a firma dell'interrogante accolto nella seduta del 28 aprile 2026 –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda avviare un confronto con il comune di Venezia, la città metropolitana, l'ispettorato al porto, l'Autorità per la laguna e gli altri enti interessati, al fine di tutelare la specificità della laguna di Venezia e la sicurezza della navigazione nelle acque lagunari.
(3-02682)


Ulteriori iniziative volte a favorire la crescita del Paese attraverso l'economia del mare, anche dopo il termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al Mezzogiorno – 3-02683

   LUPI, CARFAGNA, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   la crescita delle regioni del Mezzogiorno rappresenta un obiettivo fondamentale per promuovere la coesione territoriale e lo sviluppo dell'intero sistema Paese, anche valorizzando con politiche adeguate le vocazioni economiche e sociali specifiche del Sud Italia;

   i dati dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) pubblicati dal quotidiano Il Sole 24 ore, mostrano un contributo rilevante del Piano nazionale di ripresa e resilienza al prodotto interno lordo reale e all'occupazione del Mezzogiorno, grazie soprattutto alla clausola prevista dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto il vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili nelle regioni del Sud Italia;

   l'analisi citata e pubblicata il 19 maggio 2026 rileva che, nella dinamica cumulata tra il 2021 e il 2026, l'Ifel «attribuisce al Piano nazionale di ripresa e resilienza una crescita aggiuntiva pro capite di 2,2 punti percentuali, un valore che però è figlio di una media tra il +1,5 per cento registrato nel Centro-Nord e il +3,26 per cento attribuito al Mezzogiorno»;

   l'economia del mare risulta un segmento strategico per lo sviluppo del Paese, capace di valorizzare a pieno il vantaggio competitivo dell'Italia per la presenza di circa 8.000 chilometri di costa e la conformazione geografica che attraversa da nord a sud il Mar Mediterraneo;

   il rapporto 2026 «Economia del mare: il motore blu della crescita occupazionale», a cura di Confindustria e Boston consulting group, evidenzia il ruolo dell'economia del mare quale piattaforma strategica per la crescita economica e occupazionale del Paese, capace di generare un valore complessivo superiore a 216 miliardi di euro e circa 2,5 milioni di occupati nelle filiere dirette e indirette, con un andamento in forte espansione;

   il 29 aprile 2026 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 2855, recante «Valorizzazione della risorsa mare». La legge 7 maggio 2026, n. 70, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026 –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda intraprendere per favorire la crescita del Paese attraverso l'economia del mare dopo il termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.
(3-02683)


Iniziative per la stabilizzazione del personale precario del CNR – 3-02684

   PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   grazie all'iniziativa parlamentare dei gruppi Alleanza Verdi Sinistra, Partito democratico e MoVimento 5 Stelle, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, più in particolare quanto disposto all'articolo 1, comma 591, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni per l'anno 2026 e 10,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027;

   lo stanziamento è finalizzato all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – «legge Madia». Nell'ottobre 2025, è stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta esclusivamente ai lavoratori con i requisiti previsti dalla «legge Madia», articolo 20, comma 1 (subordinati, tempo determinato); hanno risposto 854 lavoratori;

   con delibera n. 49 del marzo 2026, il consiglio di amministrazione del Cnr ha reso noto che i candidati in possesso dei requisiti sono 691, 163 non li posseggono. Con le risorse economiche di cui sopra, per 185 dei 691 è stata avviata la stabilizzazione; seppur in possesso dei requisiti, per carenza di risorse 506 lavoratori non sono ancora stati stabilizzati;

   grazie all'impegno parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 896, ha stanziato 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni per l'anno 2027, che, sommati ai fondi non spesi della legge di bilancio per il 2025, hanno reso possibile la proroga dei contratti fino al 31 gennaio 2027 per 328 lavoratori, dei 506, ancora in servizio al 24 marzo 2026. 178 lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, sono stati esclusi tanto dalle procedure di stabilizzazione che dalla proroga dei contratti a tempo determinato;

   restano inoltre esclusi dalle procedure di stabilizzazione coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, della «legge Madia» (lavoro parasubordinato). Per questi non è stata avviata alcuna ricognizione ufficiale, né sono stati emanati i bandi di concorso riservati come previsto dalla norma. Secondo le stime dei «Precari uniti Cnr», per il completamento delle procedure di stabilizzazione sarebbero sufficienti circa 30 milioni di euro per gli idonei «comma 1» e circa 50 milioni per i «comma 2» –:

   quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di competenza, affinché sia completata la stabilizzazione del personale precario del Cnr in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della «legge Madia».
(3-02684)


Iniziative di competenza in materia di emigrazione e rientro in Italia di giovani studiosi – 3-02685

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   secondo le ultime rilevazioni dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (Adi), in poco più di un anno il sistema della ricerca ha perso più di 11.400 ricercatrici e ricercatori, con la componente ricerca che, entro il 31 luglio 2026, avrà perso circa l'85 per cento del personale in servizio a luglio 2025;

   in valore assoluto, sulla base delle tendenze emerse nel 2022-2024, l'Italia subisce un'uscita annua di 16 miliardi di euro in capitale umano attraverso l'emigrazione netta di giovani italiani: il 42,1 per cento dei laureati tra i giovani emigrati si colloca nel triennio 2022-2024, in aumento rispetto al 33,8 per cento dell'intero periodo 2011-2024 (quattordici anni);

   il Governo Meloni nel 2023 ha modificato drasticamente il generale regime speciale per i lavoratori impatriati (cosiddetto «rientro dei cervelli»), comportando una contrazione media annua dei rientri in Italia di circa il 70 per cento, al netto del regime differenziato per i ricercatori e docenti, confermato nel 2017, che si pone in controtendenza –:

   quali iniziative urgenti di competenza, anche normative, intenda adottare per interrompere, con riguardo alle ricercatrici e ai ricercatori, la grave emorragia di capitale umano dell'ultimo triennio, nonché per favorire il rientro in Italia dei giovani studiosi italiani, anche attraverso misure di detassazione che possano accompagnarne i percorsi accademici e professionali e l'innovazione anche attraverso start up.
(3-02685)


Iniziative volte a favorire il cofinanziamento delle borse di dottorato presso le università statali da parte delle imprese – 3-02686

   ZINZI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, SUDANO, TOCCALINI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con le misure introdotte nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 4, «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», tramite i bandi del Ministero dell'università e della ricerca relativi ai «dottorati innovativi» e ai «dottorati di ricerca Pnrr», finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 e del decreto ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022, è stato possibile attivare un modello virtuoso di collaborazione tra università statali e imprese mediante il cofinanziamento di borse di dottorato;

   l'obiettivo era potenziare le competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle tecnologie abilitanti, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;

   le imprese, invece di sostenere l'intero importo, hanno potuto cofinanziare solo la quota residuale delle borse di dottorato attivabili presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

   solo per l'anno accademico 2024/2025 sono state attivate 2.868 nuove borse di dottorato innovativo con le imprese di durata triennale;

   tale disciplina straordinaria ha rappresentato una sinergia vitale per il sistema della ricerca, consentendo la realizzazione di progetti ad alto impatto e favorendo l'inserimento di giovani ricercatori in contesti industriali strategici;

   con il ritorno alla disciplina ordinaria prevista dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, le università statali incontrano spesso limiti economici e amministrativi che rendono difficile sostenere forme di cofinanziamento;

   per quanto consta agli interroganti, alcuni atenei, nell'incertezza sulla disponibilità e sui tempi di erogazione dei fondi necessari a garantire una quota di finanziamento, rinunciano all'offerta delle imprese che, dal canto proprio, soprattutto in alcune aree del Paese, non riescono a far fronte al finanziamento integrale della borsa di dottorato;

   tale situazione rischia di determinare un arretramento significativo nella collaborazione tra ricerca pubblica e sistema produttivo e la perdita di importanti opportunità per i ricercatori italiani –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per mantenere forme flessibilità che consentano alle imprese di continuare a cofinanziare borse di dottorato presso le università statali.
(3-02686)


Orientamenti del Governo circa l'adesione al programma europeo SAFE – 3-02687

   ROSATO, RICHETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il Security action for Europe (cosiddetto «Safe»), programma europeo da 150 miliardi di euro finanziato con prestiti comuni per rafforzare le capacità militari degli Stati membri, consentirebbe all'Italia di usufruire di 14,9 miliardi di euro per consolidare la capacità di difesa e raggiungere gli ambiziosi obiettivi concordati anche in sede Nato;

   nell'agosto 2025 l'Italia ha stabilito di accedere a tali risorse, per il periodo 2026-2030, potendo contare su tassi di interesse più bassi e tempi di restituzione fino 45 anni;

   tuttavia, in concomitanza con lo scoppio della guerra Usa-Iran-Israele, il rapporto deficit/prodotto interno lordo è rimasto al di sopra del 3 per cento, impedendo all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione e complicando la propria situazione economica in ambito di Unione europea;

   ciò rischia pesantemente di disattendere gli impegni internazionali già assunti, anche in sede Nato, per incrementare le spese di difesa;

   in questo quadro si inserisce la recente lettera che la Presidente Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione europea von der Leyen con la richiesta di prevedere un'estensione della flessibilità finanziaria, già prevista per la sicurezza e la difesa, anche all'emergenza energetica, al fine di far fronte alla crisi conseguente alla guerra in corso e sostenere in tal modo famiglie ed imprese in difficoltà;

   ma le recenti considerazioni del Ministro Giorgetti sul dossier Safe, espresse anche in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea del 13 maggio 2026 alla Camera dei deputati, e l'imminente scadenza di fine maggio 2026 per accedere ai finanziamenti in oggetto per firmare i contratti ad esso collegati non possono che suscitare perplessità sulle reali intenzioni del Governo circa l'effettiva volontà di usufruire delle risorse del programma citato;

   a tale riguardo, fonti giornalistiche hanno rivelato l'invio di due lettere, rimaste tuttora senza risposta, partite dal Ministero della difesa verso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di sollecitare chiarimenti sul programma di investimenti, sollecitazione che si sarebbe anche concretizzata in un incontro informale, a margine dell'ultimo Consiglio dei ministri, tra la Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri coinvolti, al fine di pervenire ad un chiarimento sul tema –:

   quale sia effettivamente l'orientamento del Governo circa l'adesione al programma Safe, a pochi giorni dalla scadenza, e quali iniziative di competenza intenda adottare – anche alla luce della recente lettera inviata dalla Presidente Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, contenente la richiesta di estendere le clausole relative al Patto di stabilità, previste per la difesa, anche al campo energetico – al fine di rispettare gli impegni già assunti sul tema sia in ambito internazionale che in ambito Nato.
(3-02687)


Chiarimenti in ordine all'annunciata sospensione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa – 3-02688

   LOMUTI, PELLEGRINI e PERANTONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9, paragrafo 3, del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, siglato a Parigi il 16 giugno 2003, è stato ratificato dall'Italia con la legge 17 maggio 2005, n. 94, prevede una durata di cinque anni dello stesso, prorogabili automaticamente per periodi aggiuntivi di altrettanti cinque anni in assenza di una notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo inviata da una delle parti. In questo caso cessa di essere in vigore a sei mesi dalla data di ricezione della notifica;

   il 13 aprile 2026, data del rinnovo automatico del suddetto Memorandum, il Governo ha annunciato di aver proceduto con la notifica della sospensione del rinnovo automatico. Tale dicitura relativa ad un'ipotetica sospensione, a parere degli interroganti, genera dubbi e perplessità sulla reale efficacia di tale notifica;

   nella cornice delle intese concordate tra le parti del Memorandum nulla si prevede in relazione ad eventuali sospensioni, ma soltanto sulle attività di denuncia del rinnovo automatico di cui al citato articolo 9;

   a parere degli interroganti, interpretando il testo dell'articolo 9 in modo letterale la sospensione del rinnovo automatico non dovrebbe essere contemplata, ma sarebbe prevista solo la rinuncia al rinnovo. In tal caso, considerate anche le mancate delucidazioni da parte del Governo e attenendosi al testo del Memorandum, probabilmente la lettera inviata non ha perfezionato il recesso dell'Italia e potrebbe anche aver fatto scattare il rinnovo automatico se la notifica ad Israele non è avvenuta nella cornice dell'articolo 9 –:

   se la lettera inviata dal Ministro interrogato al Ministro della difesa israeliano il 13 aprile 2026, data del rinnovo automatico del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di cui alla legge 17 maggio 2005, n. 94, sia una lettera di denuncia formale dell'accordo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dunque atta a perfezionare la denuncia della parte italiana del suddetto Memorandum.
(3-02688)


Iniziative per garantire un sistema di difesa nazionale funzionale all'attuale scenario strategico internazionale – 3-02689

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CHIESA, CIABURRO, COMBA, LOPERFIDO, MALAGUTI, PADOVANI, POLO e VINCI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 13 maggio 2026, davanti le Commissioni riunite esteri e difesa della Camera dei deputati e la Commissione esteri e difesa del Senato della Repubblica, il Ministro interrogato e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sono stati auditi in merito alla crisi dello Stretto di Hormuz;

   dall'audizione è emerso innanzitutto la volontà del Governo di muoversi all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero, già autorizzate dalle Camere, nella convinzione che una nuova missione militare potrà esserci solo a fronte di una vera tregua e di una cornice giuridica certa;

   al momento, infatti, la tregua appare fragile e precaria ed è per questo che è indispensabile mantenere un accordo serio e responsabile, sia con gli alleati internazionali sia nel rapporto tra Governo e Parlamento;

   l'obiettivo condiviso resta quello di favorire, il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz;

   a tal proposito, è stato ricordato come 40 Paesi stiano valutando di contribuire a rendere lo Stretto di Hormuz libero e percorribile appena le condizioni lo permetteranno;

   ben 24 di questi Paesi hanno già manifestato la loro disponibilità di massima a partecipare con assetti altamente specializzati, utili ad esempio a rimuovere le mine oggi presenti in quel tratto di mare di cui nessuno conosce né la localizzazione, né il numero, nemmeno gli stessi iraniani;

   in caso di fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, è stato ricordato come servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo;

   il Ministro interrogato ha annunciato, in via precauzionale, che l'Italia sta predisponendo il posizionamento di due unità cacciamine presso lo Stretto di Hormuz: inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come «Mediterraneo sicuro» e «Aspides»;

   la situazione nel Golfo è uno degli elementi che evidenziano uno scenario di sicurezza internazionale degradato, allo scopo di preservare la difesa e la tutela degli interessi nazionali –:

   quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per garantire che lo strumento di difesa nazionale possa sviluppare le capacità necessarie ad affrontare lo scenario strategico internazionale connotato da instabilità e imprevedibilità.
(3-02689)