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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 novembre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 novembre 2026.

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, De Corato, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 ottobre 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

  QUARTINI ed altri: «Istituzione del servizio civile volontario delle persone anziane» (3173).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 30 ottobre 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro dell'economia e delle finanze:

  «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029» (3174).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1710) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Malavasi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  S. 427-731-888-891-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE ed altri; MARTON ed altri; PARRINI ed altri; DE CRISTOFARO e MAGNI: «Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera) (2197-B);

   VII Commissione (Cultura):

  MAZZETTI: «Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati» (1567) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII e X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   VIII Commissione (Ambiente):

  MORASSUT: «Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico» (284) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CECCHETTI ed altri: «Disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria mediante l'impiego di materiali ambientalmente sostenibili e aventi proprietà di riduzione degli inquinanti atmosferici per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici pubblici statali» (3031) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   XI Commissione (Lavoro):

  LOMUTI ed altri: «Disposizioni concernenti il trasferimento del montante contributivo dell'assicurato deceduto alla posizione contributiva del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai fini del conseguimento della pensione minima» (2748) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  AMATO ed altri: «Disposizioni per la riforma del reclutamento e per la valorizzazione dell'esperienza professionale del personale docente nonché per la riduzione del precariato» (3088) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);

   XII Commissione (Affari sociali):

  MULÈ: «Istituzione del programma nazionale diagnostico per la prevenzione e la gestione dell'obesità nell'adolescenza» (2663) Parere delle Commissioni I, V e VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  GIRELLI: «Disposizioni per la promozione della salute digitale dei minori e la prevenzione della dipendenza da strumenti e piattaforme digitali» (3079) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di petizioni.

  Tiziana Rodofile, da Lumezzane (Brescia), e altri cittadini chiedono la revisione dei requisiti richiesti per il conseguimento della qualifica professionale di assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità (1863) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

  Mario Lo Re, da Caltavuturo (Palermo), e altri cittadini chiedono la qualificazione di lavoro usurante dell'attività di operatore addetto all'uso del decespugliatore (1864) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Andrea Castellani, da Roma, e altri cittadini chiedono:

   l'introduzione dell'obbligo di installazione di impianti centralizzati per la ricezione dei segnali televisivi terrestri e satellitari negli edifici condominiali (1865) – alla IX Commissione (Trasporti);

   l'introduzione della revisione periodica obbligatoria degli edifici condominiali e della manutenzione programmata delle facciate (1866) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   misure per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti e del degrado delle spiagge, per il rafforzamento della tutela dell'ambiente costiero e la valorizzazione del patrimonio balneare nazionale (1867) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Luca Cattaneo, da Pavia, e altri cittadini chiedono la modifica dell'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, riducendo da otto a tre anni il periodo minimo di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per richiedere l'anticipazione della posizione individuale maturata per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (1868) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Luca Boschetto, da Palestrina (Roma), e altri cittadini chiedono l'introduzione della ricezione anche con modalità telematiche dei referti relativi all'infezione da HIV (1869) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Dario Cozzolino, da Villafranca di Verona (Verona), e altri cittadini chiedono disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione (1870) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Francesco Pedone, da Bari, e altri cittadini chiedono:

   iniziative per la costruzione di una moschea nel comune di Venezia (1871) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   la sostituzione del sistema carcerario con la detenzione domiciliare e le misure alternative alla detenzione, nonché il potenziamento della giustizia riparativa (1872) – alla II Commissione (Giustizia);

   l'abolizione dei centri di permanenza per i rimpatri (1873) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'incremento dei giorni detraibili ai fini della liberazione anticipata da 45 a 60 per ogni semestre di pena scontata (1874) – alla II Commissione (Giustizia);

   l'abolizione del reato di diffamazione (1875) – alla II Commissione (Giustizia);

   la modifica dell'articolo 79 della Costituzione per prevedere la concessione dell'amnistia e dell'indulto con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (1876) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   il miglioramento dell'edilizia penitenziaria (1877) – alla II Commissione (Giustizia);

   la concessione di un indulto per tutti i reati (1878) – alla II Commissione (Giustizia);

  Matteo Ronchini, da Valmorea (Como), e altri cittadini chiedono misure a sostegno delle aree protette (1879) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sandra Pistocchi, da Trecastelli (Ancona), e altri cittadini chiedono che la proposta di legge concernente modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (atto Camera n. 2984), garantisca ai proprietari e ai conduttori la facoltà di vietare l'esercizio dell'attività venatoria nei propri fondi (1880) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Roberta Ravello, da Cesenatico (Forlì-Cesena), e altri cittadini chiedono l'adozione di una politica nazionale di tutela e accoglienza degli equidi domestici in difficoltà (1881) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Federico Croletti, da Milano, e altri cittadini chiedono:

    l'istituzione di un servizio pubblico di consulenza finanziaria per i piccoli risparmiatori (1882) – alla VI Commissione (Finanze);

   il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado (1883) – alla VII Commissione (Cultura);

  Teresa Meccariello, da Moiano (Benevento), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'incendio dell'impianto di gestione dei rifiuti di Airola (Benevento), nonché la verifica della gestione, dei rischi epidemiologici e dei danni all'ambiente e all'economia agroalimentare (1884) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Raffaele Diglio, da Arienzo (Caserta), chiede iniziative per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a seguito dell'incendio dell'impianto di gestione dei rifiuti di Airola (Benevento), nonché l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'argomento (1885) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Giovanni Bello, da Ferrara, e altri cittadini chiedono:

   disposizioni per limitare le sospensioni delle licenze dei pubblici esercizi ai soli casi in cui i titolari delle predette licenze violino personalmente la legge (1886) – alla X Commissione (Attività produttive);

   l'introduzione della detenzione e del processo immediati per coloro che vengono arresti in flagranza di reato (1887) – alla II Commissione (Giustizia);

   l'abrogazione degli articoli 43, 46, 116 e 117 della Costituzione (1888) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'abrogazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta (1889) – alla II Commissione (Giustizia);

   che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei soli casi di violenza commessa in danno dei figli (1890) – alla II Commissione (Giustizia);

  Michele Bonetti, da Roma, e altri cittadini chiedono:

   l'abolizione del contributo unificato per tutti i ricorsi per motivi aggiunti nel processo amministrativo (1891) – alla II Commissione (Giustizia);

   la riforma della disciplina del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, al fine di armonizzarla con quella applicabile ai ricorsi giurisdizionali (1892) – alla II Commissione (Giustizia);

   l'abrogazione del comma 1-sexies dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui dispone che per le controversie in materia di cittadinanza il contributo unificato è dovuto per ciascun ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio (1893) – alla II Commissione (Giustizia);

   la riduzione e la rimodulazione degli importi del contributo unificato in base alla natura della controversia e alla condizione del ricorrente (1894) – alla II Commissione (Giustizia);

   l'abrogazione o la modifica del comma 1-ter dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni (1895) – alla VI Commissione (Finanze);

   la modifica della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi civili, amministrativi e tributari, con ripristino del periodo di sospensione dal 1° agosto al 15 settembre (1896) – alla II Commissione (Giustizia);

  Angelo Facipieri, da Roncà (Verona), e altri cittadini chiedono disposizioni per consentire a qualunque soggetto abilitato alla guida lo svolgimento di servizi di trasporto di persone a pagamento (1897) – alla IX Commissione (Trasporti);

  Roberto Pappalardo, da Castellammare di Stabia (Napoli), e altri cittadini chiedono l'introduzione di una quota di servizio obbligatoria del 10 per cento da corrispondere direttamente al conducente di autovettura che svolge il servizio di noleggio con conducente (1898) – alla IX Commissione (Trasporti);

  Riccardo Portaro, da Fiumefreddo di Sicilia (Catania), e altri cittadini chiedono misure per l'incentivazione del lavoro agile al fine di ridurre i costi di trasporto (1899) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Angela Boso, da Musile di Piave (Venezia), e altri cittadini chiedono il superamento dell'attuale modello di medicina generale basato sul ruolo unico di assistenza primaria (1900) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Dario Giacomini, da Vicenza, e altri cittadini chiedono controlli rigorosi sulla formazione del personale sanitario in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (1901) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Roberto Gheli, da Pandino (Cremona), e altri cittadini chiedono la rivalutazione degli stipendi e delle pensioni per compensare la perdita di potere d'acquisto del denaro (1902) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Stefano Bertuzzi, da Minerbio (Bologna), e altri cittadini chiedono l'ampliamento dell'intervallo tra le revisioni obbligatorie degli autoveicoli da due a tre anni e una più generale riforma della disciplina dei controlli dei veicoli, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica del settore (1903) – alla IX Commissione (Trasporti);

  Roberto Marcoccio, da Arce (Frosinone), e altri cittadini chiedono:

   l'introduzione di criteri per la misurazione dei risultati ottenuti dalla pubblica amministrazione mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di condividere i dati con gli altri enti che ne hanno bisogno e dell'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2029 (1904) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   disposizioni per la disciplina della comunicazione istituzionale, politica e giornalistica nei momenti di crisi (1905) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura);

   iniziative per l'istituzione di uno spazio pubblico nel sito internet della RAI – Radiotelevisione italiana Spa nel quale inserire segnalazioni sui contenuti informativi trasmessi dalla stessa, con obbligo di risposta pubblica entro trenta giorni (1906) – alla VII Commissione (Cultura);

   la riforma della composizione e delle procedure del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (1907) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'introduzione di una disciplina nazionale sull'utilizzo dei fuochi d'artificio e sugli articoli pirotecnici esplodenti (1908) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   misure per la tutela del pluralismo informativo e dell'indipendenza editoriale del servizio pubblico radiotelevisivo nonché per la corretta tassazione dei ricavi derivanti da pubblicità inserita nei contenuti della RAI trasmessi da piattaforme terze (1909) – alla VII Commissione (Cultura);

   iniziative parlamentari di competenza in merito al mancato esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e alla mancata vigilanza della CONSOB relativamente al caso del gruppo Ferretti (1910) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti);

   iniziative per impegnare il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea una revisione del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività, che preveda il principio di vigilanza sull'ordine del mercato (1911) – alla VI Commissione (Finanze);

   che il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (atto Camera n. 3106), sia modificato per subordinare l'efficacia dell'esenzione dal bollo auto a un'intesa formale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della quantificazione dei trasferimenti compensativi per ciascuna regione (1912) – alla VI Commissione (Finanze);

   misure per favorire l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole (1913) – alla VII Commissione (Cultura);

   l'avvio di un'indagine conoscitiva sui sistemi di videosorveglianza pubblica (1914) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   iniziative per la promozione in sede europea di misure per la tutela dei funzionari di organizzazioni internazionali colpiti da sanzioni extraterritoriali di Stati terzi (1915) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Francesco Romano, da Saviano (Napoli), e altri cittadini chiedono:

   l'introduzione della facoltà di riscattare i periodi di studi universitari anche se non si è conseguito la laurea (1916) – alla XI Commissione (Lavoro);

   nuove norme in materia di minusvalenze registrate in borsa (1917) – alla VI Commissione (Finanze);

  Michele Pieretti, da Fossombrone (Pesaro e Urbino), e altri cittadini chiedono misure volte all'istituzione di una società gratuitista, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, per la gratuità dei bisogni primari, l'automazione pubblica, il reddito di base, il voto elettronico e la digitalizzazione integrale dello Stato (1918) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Ernesto Giuliani, da Foligno (Perugia), e altri cittadini chiedono l'introduzione di un meccanismo di pensionamento anticipato per il personale sanitario che, durante la pandemia di COVID-19, abbia contratto tale virus (1919) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Bianca Rotini, da Lucca, e altri cittadini chiedono la rilevazione degli interventi di mastoplastica nel questionario anamnestico (1920) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Mattia Vazzoler, da Aviano (Pordenone), e altri cittadini chiedono che il certificato medico di assenza per malattia comporti per lo studente l'esonero da tutti gli obblighi didattici per le relative giornate (1921) – alla VII Commissione (Cultura);

  Daniela Villa, da Uboldo (Varese), e altri cittadini chiedono la modifica della disciplina del congedo parentale per consentirne una fruizione maggiormente flessibile (1922) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Rossella D'Avanzo, da Modigliana (Forlì-Cesena), e altri cittadini chiedono l'introduzione di agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti per l'igiene mestruale (1923) – alla VI Commissione (Finanze);

  Katia Tarsia, da Milano, chiede che il disegno di legge recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (atto Camera n. 2830) adotti una diversa definizione di antisemitismo (1924) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Riccardo Fabbricatore, da Marano di Napoli (Napoli), chiede l'istituzione di una giornata festiva per la celebrazione della Creazione (1925) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Bernardo Pino e Pierluigi Scarano, da Roma, chiedono l'abrogazione dell'articolo 72 del codice penale, in materia di isolamento diurno dei condannati (1926) – alla II Commissione (Giustizia);

  Maria Mauro, da Roma, chiede l'estensione delle tipologie di alloggi che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal cosiddetto Piano Casa (1927) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Mariella Cappai, da Monserrato (Cagliari), chiede lo stanziamento, nella prossima legge di bilancio, di risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale della polizia penitenziaria (1928) – alla V Commissione (Bilancio);

  Aniello Alessandro Guastaferro, da Venafro (Isernia), chiede disposizioni per la valutazione indipendente, la certificazione pubblica e il riconoscimento uniforme dei cani di assistenza e per il loro abbinamento alla persona con disabilità (1929) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Lorenzo Di Cesare, da Pescara, chiede misure per la fornitura di dispositivi per la difesa personale non letale alle donne e a chiunque sia esposto a rischio di violenza domestica o di genere (1930) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Michele Vecchione, da Alatri (Frosinone), chiede l'organizzazione di visite didattiche per gli studenti delle scuole secondarie presso le case di riposo e gli istituti penali per minorenni (1931) – alla VII Commissione (Cultura);

  Alessandro Delicato, da Boissano (Savona), chiede la modifica della disciplina relativa all'assistenza tecnica nel processo tributario, abilitando alla difesa anche gli iscritti alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (1932) – alla II Commissione (Giustizia);

  Marco Bava, da Torino, chiede:

   l'introduzione di un'imposta progressiva sugli extraprofitti a carico delle imprese del settore energetico basata sul confronto tra tasso interno di rendimento e costo medio ponderato del capitale (1933) – alla VI Commissione (Finanze);

   il ritiro della delegazione sportiva italiana dai campionati mondiali di sci di Crans-Montana del 2027 e l'attivazione di canali diplomatici affinché altri Paesi rinuncino alla partecipazione a tale competizione (1934) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura);

   il trasferimento delle riserve auree nazionali depositate in Svizzera e l'attivazione di canali diplomatici affinché altri Paesi ritirino le proprie (1935) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e V (Bilancio);

  Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

   misure volte al rafforzamento del controllo dello Stato e dei cittadini sulla pubblica amministrazione (1936) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   sanzioni penali per chi tollera o omette i dovuti controlli sulle manifestazioni della movida (1937) – alla II Commissione (Giustizia);

   misure volte alla tutela dei minori che frequentano i luoghi della movida (1938) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

  Piermauro Ubaldi, da Roma, chiede l'istituzione del servizio universale di prossimità militare e civile e della riserva nazionale (1939) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);

  Alfio Lando, da Catania, chiede:

   misure per garantire l'esercizio del diritto di autodifesa per tutti i cittadini, specie se non abbienti (1940) – alla II Commissione (Giustizia);

   misure per il contrasto alle discriminazioni nei confronti dei cittadini non abbienti che intendono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (1941) – alla II Commissione (Giustizia).

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):

  SCERRA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti relativi alla frana verificatasi nel territorio del comune di Niscemi e sulle responsabilità connesse alla gestione del rischio idrogeologico nel territorio niscemese» (Doc XXII, n. 47) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 3 novembre 2026 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd –, della legge 2 marzo 2023, n. 22 – la «Relazione sulla ‘ndrangheta nell'Italia settentrionale. Geografia del radicamento e nuove modalità operative», la «Relazione sulle risultanze della missione svolta dalla Commissione in Puglia il 26 e 27 marzo 2026», e la Relazione «Dall'inchiesta alla norma: il contributo della Commissione parlamentare antimafia alla legge n. 131 del 2026 “Liberi di scegliere”. Relazione sulla devianza minorile nei contesti di criminalità organizzata e sugli strumenti di prevenzione e protezione del minore», approvate dalla medesima Commissione nella seduta odierna.

  I predetti documenti saranno stampati e distribuiti rispettivamente come Doc. XXIII, n. 28, Doc. XXIII, n. 29 e Doc. XXIII, n. 30.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

  La presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 3 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola, approvato il 3 novembre 2026 dalla commissione medesima (Doc. XVII-bis n. 10).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferite rispettivamente al primo semestre 2025 (Doc. LXXIV, n. 6) e al secondo semestre 2025 (Doc. LXXIV, n. 7).

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 876, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2026, recante assegnazione delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per l'anno 2026, con riferimento a interventi di competenza del Corpo della guardia di finanza.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 876, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2026, recante assegnazione delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per l'anno 2026, con riferimento a interventi di competenza del Senato della Repubblica.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, la relazione sul fenomeno di mercato e sui risultati emersi dall'applicazione della disciplina sulla circolazione digitale (Doc. XXVII, n. 38).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in conformità all'articolo 83, paragrafo 2, di tale regolamento (COM(2026) 589 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  Il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, riferita all'anno 2025 (Doc. CXV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza) e Lusernetta (Torino).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Luca Mercuri, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Musei, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 Joint Strike Fighter (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara) (452).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 novembre 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC) (453).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 novembre 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative «multi-missione multi-sensore» (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 «Green» base JAMMS (454).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 novembre 2026.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I della Difesa», relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare (455).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 novembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONE

Iniziative per rafforzare gli organici degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, anche attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultimo concorso Ripam – 3-02994

A)

   D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero della giustizia ha bandito il concorso pubblico Ripam, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato, nei ruoli del Ministero della giustizia – amministrazione giudiziaria, di un contingente complessivo di n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, oltre a 370 funzionari da destinare agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (Unep), al fine di rafforzare un settore strategico per il corretto funzionamento della giurisdizione;

   tale procedura è stata avviata dopo oltre vent'anni dall'ultimo concorso destinato agli Unep, a fronte di un lungo periodo caratterizzato dal blocco del turn over e da numerosi pensionamenti, che hanno determinato una significativa riduzione degli organici;

   nonostante le recenti assunzioni, anche a causa delle rinunce registrate, numerosi uffici Unep continuano a operare in condizioni di forte carenza di personale, con inevitabili ripercussioni sull'efficienza delle attività di notificazione, esecuzione e protesto, fondamentali per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia; le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto giustizia hanno recentemente chiesto al Ministero di procedere allo scorrimento integrale della graduatoria, evidenziando come le unità già assunte non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli uffici e come l'utilizzo della graduatoria consentirebbe di coprire tempestivamente le attuali vacanze di organico –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per rafforzare gli organici degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e, in particolare, se rientri nella programmazione del Ministero procedere allo scorrimento integrale della graduatoria del concorso per funzionari Unep, utilizzando tutti gli 825 idonei, al fine di garantire la piena operatività degli uffici e assicurare maggiore efficienza al servizio giustizia.
(3-02994)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2026, N. 190, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MINORILE (A.C. 3159)

A.C. 3159 – Questioni pregiudiziali

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (A.C. 3159);

    l'atto in esame, che si compone di 10 articoli, introduce un insieme di disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla disciplina del processo penale minorile e sugli strumenti amministrativi di prevenzione;

    il decreto in commento rappresenta l'ottavo decreto del Governo in carica in materia di sicurezza pubblica, di cui due solo nell'ultimo anno; con i quali sono stati introdotte 57 nuove fattispecie di reato e nuove 60 aggravanti;

    le modifiche proposte nel provvedimento in esame, a parere dei firmatari, smontano di fatto una cultura giuridica, politica ed etica, rompendo con la tradizione giuridica liberale e solidale; realizzano un pesante attacco alle libertà democratiche – in particolare, alla libertà personale, alla libertà di pensiero e di espressione e alla libertà di riunione di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 21 e 17 della Costituzione – introducono, come si evidenzierà meglio in seguito, nuove ipotesi di reato, modifiche a fattispecie già esistenti, con sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena e non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie, in violazione dei princìpi che permeano il diritto penale di ragionevolezza, offensività, tassatività, e determinatezza, realizzando una mera criminalizzazione del dissenso e sovvertendo i princìpi alla base della giustizia minorile;

    come si dirà più ampiamente nel prosieguo, le misure recate dal provvedimento, invero, si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva e sanzionatoria, tradendo, ad avviso dei firmatari del presente atto, la vera intenzione del Governo in carica di comprimere la sfera della libertà di espressione del pensiero, sia da parte dei singoli, sia in forma associata, non solo senza produrre alcun rafforzamento della sicurezza, ma abdicando ai ruoli e doveri fondamentali di uno Stato democratico, specie in considerazione delle modifiche proposte in materia di responsabilità dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale;

    in ordine al contenuto del provvedimento, molteplici sono gli aspetti che in questa sede non possono non essere stigmatizzati:

     l'improprio uso che del diritto penale vi è compiuto, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale;

     sul piano della formulazione delle norme penali, l'indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, la sproporzionalità e l'irragionevolezza: la delicatezza dei valori in gioco nell'ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell'ordinamento, implica l'osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei princìpi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena, princìpi che assumono rilevanza costituzionale ai sensi dell'articolo 3 e che risultano violati da molteplici disposizioni, come si dirà più ampiamente in seguito;

     per quel che riguarda la disciplina in materia di giustizia minorile, non possono non sollevare dubbi e perplessità le modifiche che introducono la presunzione relativa di capacità di intendere e di volere nei confronti del minore che abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, in quanto, non solo sovvertono i princìpi che permeano la tutela del minore, la necessità di considerare la personalità del minore, il suo sviluppo evolutivo e le finalità educative del trattamento, ma al contempo, riflettono la volontà del Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene di rispondere ai fenomeni di protesta e dissenso dei giovani in chiave esclusivamente repressiva, anziché di comprensione delle ragioni alla base del disagio e gestione dello stesso attraverso più adeguati strumenti di formazione;

     all'articolo 2 della Costituzione si prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

     l'articolo 3 riconosce espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

     l'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile;

     l'articolo 17 riconosce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi.;

     l'articolo 21 garantisce a tutti gli individui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

     l'articolo 25 garantisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né può essere sottoposto a una misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;

     l'articolo 27 garantisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

     l'articolo 30 secondo comma stabilisce espressamente che «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»;

     l'articolo 31 protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

     l'articolo 77 vieta al Governo, senza delegazione delle Camere, di emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, consentendo al contempo al medesimo, solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, di adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge;

     l'articolo 1 del codice penale statuisce che «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite»;

     l'articolo 199 sempre del codice penale prevede che «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti»;

    alla luce dei princìpi e dei precetti riportati, che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, appare evidente ai firmatari del presente atto, la torsione cui gli stessi siano stati sottoposti al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di «sicurezza pubblica»;

    ad avviso degli scriventi, il testo licenziato dal Governo in carica presenta un impianto segnato da criticità rilevanti, sia sotto il profilo del metodo che del merito;

    preliminarmente, quanto al metodo, desta seria preoccupazione agli scriventi la scelta del Governo rispetto ad un così vasto ricorso al diritto penale in chiave meramente simbolica di rafforzamento della sicurezza pubblica, e ciò a maggior ragione, in quanto ciò è realizzato con lo strumento della decretazione d'urgenza in materia penale;

    invero, appare evidente come il decreto in esame, in barba ai dettami costituzionali di necessità e urgenza sanciti dall'articolo 77 Costituzione, altro non rappresenti che l'ennesimo intervento di pancia sulla sicurezza pubblica dopo le proteste consumate nelle piazze di numerose città, che possono che determinare dubbi sulla non perfetta gestione della prevenzione e del controllo dell'ordine pubblico;

    ciò è confermato altresì dalle modifiche proposte in tema di responsabilità penale del minore. Non può non sottacersi, infatti, che la proposta di invertire l'onere della prova circa l'imputabilità del minore non origina dagli scontri verificatesi nelle ore immediatamente precedenti. Era già contenuta nel disegno di legge C. 3080, presentato il 5 agosto 2026 e all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Il 7 ottobre si erano svolte audizioni di magistrati, rappresentanti dell'avvocatura e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. Appare evidente come dunque la successione degli eventi sollevi inevitabilmente il dubbio circa le ragioni che abbiano reso necessario anticipare attraverso un decreto una riforma generale sulla quale il Parlamento stava svolgendo un'attività conoscitiva;

    in generale, appare opportuno rammentare i più recenti approdi della Consulta al riguardo, la quale ha ribadito (sent. n. 146/2024, Pres. Barbera, Rel. Pitruzzella) come, anche al di fuori della materia penale, il ricorso alla decretazione d'urgenza sia soggetto a limiti «fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento». Specificando che, non si può in alcun modo giustificare «lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (articolo 67 della Costituzione), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere le loro posizioni in un dibattito trasparente (articolo 64, secondo comma, della Costituzione), sotto il controllo dell'opinione pubblica»;

    ancora, «l'ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale, tuttavia, all'assenza di limiti costituzionali. L'adozione del decreto-legge è prevista “come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise” princìpi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche»;

    ciò tanto più vale per la materia penale, per la quale vige la riserva di legge sancita dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che a maggior ragione imporrebbe un ricorso ancora più circoscritto alla decretazione d'urgenza;

    si badi, invero, che le – numerose – disposizioni penali contenute nel provvedimento in commento entrano immediatamente in vigore, senza un periodo di vacatio legis necessario a consentirne, come imposto dal principio colpevolezza (articolo 27, commi secondo e terzo, della Costituzione), la previa conoscibilità, con potenziali effetti irreversibili sulla libertà personale: come, ad esempio, un arresto eseguito in forza di una disposizione del decreto sicurezza che, in sede di conversione, dovesse essere abrogata o modificata in senso tale da non consentire più l'arresto;

    non si può dunque non rilevare come il diritto penale costituisca certamente uno strumento fondamentale di tutela dei beni giuridici, ma non può essere considerato una risposta automaticamente efficace al disagio sociale, né può escludere l'analisi delle condizioni economiche, culturali e istituzionali che contribuiscono alla formazione dei fenomeni criminali;

    la scelta del decreto-legge, – specie considerando che si tratta dell'ottavo decreto in materia di sicurezza pubblica – giustificata dal Governo in carica attraverso il richiamo alla necessità e urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza e alla criminalità minorile, impone tuttavia di distinguere la legittima esigenza di proteggere la collettività dalla questione, altrettanto rilevante, dell'effettiva proporzionalità delle misure adottate rispetto ai comportamenti che si intendono prevenire e reprimere;

    per quel che riguarda il merito, numerose sono le disposizioni che modificano il codice penale che a parere degli scriventi, stridono con i princìpi di proporzionalità e adeguatezza della pena in materia penale, e del correlativo diritto individuale a non subire pene sproporzionate alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, che trovano indiscussa copertura costituzionale negli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. Assumono rilievo al riguardo i numerosissimi approdi della giurisprudenza costituzionale, in particolare dell'ultimo decennio, con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni penali per contrasto con il principio di proporzionalità della pena, valorizzato nella sua dimensione di vincolo per il legislatore, cioè di limite alla sua discrezionalità, sul piano generale e astratto delle comminatorie di pena (Corte costituzionale n. 236/2016, sull'alterazione di stato mediante falsità; Corte costituzionale n. 63/2022, sull'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare aggravata, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) t.u. imm..; Corte costituzionale n. 40/2019, in relazione all'articolo 73, comma 1, t.u. stup.; Corte costituzionale n. 46/2024, in relazione all'appropriazione indebita; Corte costituzionale, n. 68/2012, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione; Corte costituzionale 244/2024, sul sabotaggio militare; Corte costituzionale 120/2023, relativa all'estorsione; n. 86/2024, in tema di rapina; n. 91/2024, in materia di produzione di materiale pedopornografico; n. 83/2025, in tema di sfregio del volto; Corte costituzionale nn. 222/2018, 55/2025, 83/2025, in materia di bilanciamento di circostanze);

    più nel dettaglio, tra le disposizioni che sotto tale profilo destano maggiormente preoccupazione, si segnalano:

    l'articolo 1, comma 4, che introduce nel codice penale il nuovo articolo 420-bis, rubricato «Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche», che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro chiunque, durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando a un gruppo composto da almeno cinque persone che operi in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizzi illegittimamente oggetti contundenti o altri strumenti atti a offendere, oppure proceda al lancio degli oggetti e dei materiali specificamente indicati dalla norma, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando danni alle cose. La disposizione punisce, inoltre, con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, anche attraverso strumenti informatici o telematici, organizzi o promuova la formazione del gruppo oppure inciti o istighi alla commissione delle condotte descritte dal primo comma;

    appare evidente come vi siano molteplici profili di criticità nella richiamata disposizione. Da un lato, invero, si introduce una nuova fattispecie di reato per punire dei fatti già sanzionati dalla legge penale (danneggiamento, violenza, devastazione); dall'altro, viene comminato un trattamento sanzionatorio sproporzionato per la condotta di organizzazione, promozione, incitamento o istigazione, considerando che costituisce una pena più severa rispetto addirittura a quella stabilito per la partecipazione materiale alla violenza;

    la scelta legislativa imporrebbe, invece, un'attenta valutazione alla luce dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché della necessità di distinguere la concreta organizzazione di comportamenti violenti dalla manifestazione di opinioni, anche radicali, che rimangono protette dall'articolo 21 della Costituzione nei limiti stabiliti dall'ordinamento;

    ciò che emerge è dunque un coacervo disordinato e sovrabbondante di norme, che realizza un regime sanzionatorio così grave da rischiare di risultare lesivo del principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria coerenza intrinseca ed estrinseca, adeguatezza e proporzionalità che deve sussistere sia per le fattispecie incriminatrici, sia nel relativo regime sanzionatorio;

    simili valutazioni valgono altresì per le fattispecie contemplata dal comma 6, che introduce il nuovo articolo 635.1 del codice penale, prevedendo un aumento della pena da un terzo alla metà quando determinate condotte di danneggiamento siano realizzate da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, composto da almeno cinque persone. A tal riguardo, infatti, desta preoccupazione il riferimento all'organizzazione, anche occasionale, in quanto possa essere interpretato in termini eccessivamente estensivi, così da trasformare la mera presenza in un gruppo in un elemento sufficiente per attribuire responsabilità penali aggravate. La responsabilità dovrebbe infatti rimanere personale e fondata su comportamenti concretamente accertati, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Tali considerazioni inducono ad interpretare, dunque, le modifiche introdotte come l'ennesimo caso di intervento di pancia da parte del Governo in carica, volte a reprimere qualsivoglia forma di dissenso sociale;

    non può non rilevarsi, inoltre, come le nuove norme sollevino dubbi di compatibilità costituzionale rispetto al diritto di riunione: l'articolo 17 della Costituzione, invero, protegge le riunioni pacifiche e senz'armi e consente di vietare quelle in luogo pubblico per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Questa disciplina richiederebbe che la repressione delle condotte illecite rimanga capace di distinguere chi le compie da chi esercita il proprio diritto. Non solo, si consideri altresì che il citato articolo 17, terzo comma, Cost. stabilisce espressamente che «Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Ne deriva che, è sufficiente il mero «preavviso» e non anche «l'autorizzazione»;

    ciò rappresenta, dunque, ulteriore riprova dell'intento dell'attuale legislatore sempre più orientato al progressivo svilimento della categoria del bene giuridico la cui tutela è alle basi di un diritto penale liberale, a favore, invece, di un diritto penale fondato sul simbolismo punitivo;

    la dimensione collettiva di un fatto può concorrere a definirne la pericolosità, ma non dovrebbe arrivare a consentire di attribuire a una persona tutto ciò che avviene intorno a lei. Il principio di personalità della responsabilità penale, invero, non dovrebbe essere scalfito neanche quando un evento assume una forte risonanza mediatica;

    medesime considerazioni possono valere anche per le novità introdotte al codice di rito penale, per quanto riguarda l'estensione dell'arresto in flagranza differita: sotto tale profilo, infatti, si ritiene esistente il rischio che la mera presenza in prossimità di un episodio violento venga confusa con la partecipazione alla sua realizzazione. Invece, sarebbe opportuno assicurare che l'identificazione dei soggetti coinvolti sia fondata su elementi individualizzanti sufficientemente precisi;

    uno degli aspetti di maggiore criticità risiede, inoltre, come anticipato, nelle modifiche proposte in materia di giustizia minorile e responsabilità genitoriale, dai contorni di dubbia legittimità costituzionale. In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, stabilendo che la capacità si presume fino a prova contraria. L'articolo 3 introduce, conseguentemente, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo al processo penale minorile, intervenendo sulle modalità di acquisizione degli elementi necessari alla valutazione dell'imputabilità e su ulteriori aspetti del procedimento;

    orbene, le modifiche in commento non sono scevre da valutazioni circa la dubbia compatibilità con i dettami costituzionali, posto che l'articolo 31 protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; del pari, l'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, stabilisce espressamente che l'Unione europea promuove la tutela dei diritti del minore. Questo principio eleva i diritti dei bambini e degli adolescenti a valore cardine dell'UE, lavorando in sinergia con l'Articolo 6 TUE, che riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). A livello processuale penale, questo impianto si traduce nel principio cardine dell'interesse superiore del minore (ispirato dall'Articolo 24 della CDFUE) e si articola in direttive specifiche a seconda del ruolo che il minore riveste nel procedimento;

    si rammenti che il processo penale minorile è fondato, infatti, su quattro princìpi fondamentali: il principio di adeguatezza, che impone di adottare misure adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne oltre che alla gravità del reato commesso. Ciò implica che le sanzioni dovrebbero essere personalizzate, considerando i bisogni specifici del giovane imputato e il contesto in cui il reato è stato commesso. Ad esempio, un minorenne coinvolto in un crimine di ridotta gravità potrebbe beneficiare di un intervento educativo o di servizi comunitari, piuttosto che della detenzione in carcere. Il principio di minima offensività, che prescrive di evitare che il procedimento penale possa compromettere il processo di sviluppo educativo e sociale del minorenne. In altre parole, è preferibile adottare interventi meno restrittivi della libertà personale e più orientati all'educazione e alla formazione del minorenne, agevolando il percorso educativo anche durante l'esecuzione della pena. Il principio di destigmatizzazione, che prevede che si evitino, per quanto possibile, le conseguenze negative per i minorenni coinvolti nel processo penale. Si tratta di assicurarsi che il processo non contribuisca a rafforzare stereotipi negativi nei confronti dei giovani imputati, ma piuttosto promuova la loro inclusione e il loro reinserimento nella società. Questo significa proteggere il più possibile il minorenne trattandolo con rispetto e dignità, anche evitando la sua esposizione mediatica. Per farlo bisogna fornirgli opportunità concrete e socializzanti per agevolare il suo recupero e il suo sviluppo positivo. Il principio di residualità della detenzione impone che la privazione della libertà sia sempre considerata l'ultima opzione e solo quando tutte le altre soluzioni si rivelano inefficaci nel garantire la sicurezza pubblica e il benessere del minore. Dunque, la detenzione dovrebbe essere utilizzata solo come estrema misura;

    appare evidente che l'inversione dell'onere della prova circa la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra 14 e 18 anni sovverte l'orientamento e la disciplina in materia di giustizia minorile, permeata, invece dai richiamati princìpi a tutela dell'interesse del minore come prima istanza;

    la gravità della condotta, per quanto rilevante nel giudizio complessivo, non può sostituire l'accertamento di tale capacità. Un comportamento particolarmente allarmante non costituisce di per sé la prova di una maggiore maturità di chi lo ha tenuto. Senza contare che modificare il criterio con cui si accerta l'imputabilità degli adolescenti riguarda un piano ulteriore rispetto alla gestione della sicurezza pubblica, in quanto investe una condizione della responsabilità penale destinata a operare in procedimenti molto diversi da quelli che hanno determinato l'intervento legislativo. Non è un caso, infatti, che tale previsione era oggetto di un disegno di legge già all'esame del Parlamento, come già argomentato in precedenza;

    assume rilievo al riguardo la sentenza n. 2 del 2022 della Corte costituzionale, che nel ricostruire le garanzie del processo minorile, richiama espressamente la valutazione dell'imputabilità calibrata sulla situazione esistenziale dell'adolescente;

    simili dubbi riguardano inoltre rispetto all'articolo 3 dell'atto in esame, che intervenendo anche sull'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, circa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale nell'ambito del procedimento minorile, amplia la possibilità di ricorrere all'arresto in flagranza differita anche nei confronti dei minorenni;

    l'atto in esame modifica inoltre le disposizioni relative alle misure cautelari minorili e ai reati per i quali può trovare applicazione la custodia cautelare, inserendo tra le fattispecie richiamate anche i nuovi articoli 420-bis e 635.1 del codice penale;

    a ben guardare, l'estensione degli strumenti coercitivi nei confronti dei minori imporrebbe a maggior ragione una valutazione particolarmente rigorosa della necessità e della proporzionalità dell'intervento, tenendo conto della condizione del minore e delle finalità proprie del procedimento penale minorile;

    la tutela della collettività e la prevenzione della violenza costituiscono esigenze legittime, ma devono essere perseguite attraverso strumenti compatibili con la particolare protezione che l'ordinamento riconosce ai soggetti in età evolutiva;

    sotto altro profilo di altrettanta rilevanza, appare non condivisibile la scelta del Governo in carica di prevedere una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro a carico dei genitori dei minorenni, anche non imputabili, che partecipino alla commissione dei reati individuati dalla disposizione, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto;

    orbene, la norma in commento fa discendere dal comportamento illecito del minore, una conseguenza patrimoniale nei confronti di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto, ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale, con delle rilevanti implicazioni in termini di possibile responsabilità oggettiva. L'aumento del costo imposto ad una famiglia non dimostra di per sé un aumento della sua capacità di incidere sui comportamenti dell'adolescente. Senza contare che una medesima sanzione può incidere in modo molto diverso sulle risorse di due famiglie. Di ciò non può non tenersi conto nel giudizio di proporzione, insieme alla possibilità che l'esborso riduca proprio le risorse necessarie ad affrontare una situazione educativa difficile;

    tra l'altro, la responsabilità genitoriale non può non tradursi automaticamente nell'attribuzione ai genitori di ogni scelta del figlio, né può coincidere con una sorveglianza continua. La valutazione delle loro condotte deve poter distinguere l'omissione colpevole dai limiti che appartengono alla relazione con una persona in crescita, ovvero di un adolescente;

    spetterebbe invece allo Stato adempiere al compito di garantire un equilibrio adeguato tra responsabilizzazione educativa, tutela del minore e condizioni concrete delle famiglie. Certamente la repressione delle violenze rappresenta un compito preciso dello Stato, tuttavia, comprendere le istanze espresse nelle proteste ne costituisce un altro altrettanto rilevante. Così come la comprensione del conflitto sociale e delle condizioni dell'adolescenza resta una responsabilità politica che l'intervento penale non può assorbire;

    d'altronde, si consideri che l'articolo 30, primo comma, della Costituzione da un lato prevede il diritto – dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli; dall'altro però (secondo comma), nei casi di incapacità dei genitori, impone che sia la legge a provvedere a che siano assolti i loro compiti. Ne deriva che una previsione legislativa come quella in commento, che introduce una sorta di responsabilità oggettiva a carico dei genitori, altro non fa che far abdicare lo Stato al suo dovere di tutela della genitorialità e del minore;

    in altre parole, anziché intervenire sulle motivazioni alla base del dissenso manifestato dai giovani, sulla formazione, sulla scuola, per contrastare la povertà educativa e sociale, soprattutto nei contesti di particolare disagio sociale, il legislatore si preoccupa di intervenire con strumenti di repressione e sanzione penale; lo stesso d'altronde è accaduto in materia di scuola, rispetto alla quale il Governo in carica si è preoccupato, con il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 160, solo di intervenire per prevedere un tetto agli alunni con cittadinanza non italiana (articolo 13), l'obbligo linguistico sanzionato per i genitori stranieri e il divieto del volto coperto (articolo 12);

    dopo la legge sul consenso informato, che ha reso più difficili i percorsi di educazione affettiva e sessuale, il citato decreto-legge n. 170 del 2026 (articolo 4, comma 3) ha finanziato il fondo contro il cyberbullismo, riducendo però quello per le attività educative contro la violenza di genere. In questo modo la scuola smette di essere lo strumento con cui la «Repubblica rimuove gli ostacoli» come invece sarebbe previsto dalla nostra Carta Fondamentale;

    in conclusione, se l'intento del Governo in carica sia quello di garantire la sicurezza dei cittadini, ebbene, sarebbe illusorio pensare di realizzarlo – da un lato – facendo esclusivo affidamento sulla sanzione penale – dall'altro – omettendo investimenti per il benessere sociale, anche sotto il profilo delle condizioni della sicurezza collettiva. Invero, come confermano studi scientifici condotti a livello nazionale e internazionale, l'introduzione di nuove fattispecie penali, così come l'inasprimento delle pene non possono garantire migliori livelli di sicurezza per i cittadini, né risolvere le cause economiche, sociali, culturali alla base delle forme di criminalità che si intendono contrastare;

    il decreto-legge di recente approvazione tradisce, ancora una volta, la postura che il Governo in carica intende assumere, prediligendo un diritto penale «a costo zero», che in assenza di interventi strutturali, fa sì che lo stesso fumoso concetto di «sicurezza pubblica» tanto caro alla maggioranza, rimanga una formula vuota e priva di riscontri concreti, come già dimostrato da precedenti provvedimenti legislativi;

    in sintesi, le disposizioni introdotte appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischia di portare al collasso dello Stato di diritto, per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», destinata a causare un aumento dei procedimenti, con possibili effetti negativi sulla durata complessiva dei processi e sul sovraffollamento carcerario;

    il modus operandi dell'attuale Governo in carica rischia, ad avviso dei firmatari del presente atto, di compromettere gravemente i princìpi generali e fondamentali che presidiano il diritto penale e minorile,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3159.
N. 1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Riccardo Ricciardi.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 3159 dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026;

    trattasi dell'ennesimo provvedimento che si caratterizza per un ulteriore salto qualitativo muovendosi su tre direttrici: a) inasprimento del diritto penale sostanziale per i fatti commessi nel contesto di manifestazioni pubbliche; a) anticipazione e intensificazione della risposta preventiva e precautelare; c) intervento strutturale sul sistema di diritto penale minorile, con un ridimensionamento dell'attuale centralità dell'accertamento individualizzato della maturità del minore. È quest'ultimo, probabilmente, il profilo più sensibile sul piano sistematico;

    l'idea, ingenua e semplicistica, che il diritto penale possa e debba porre rimedio agli innumerevoli inconvenienti della convivenza sociale, sembra divenuta il mantra di questo Governo. Affrontare le presunte «emergenze» del momento, che destano «allarme sociale», per placare il quale è necessario ricorrere alla norma penale è diventato un circolo vizioso del panpenalismo che può essere così descritto: taluni fatti di cronaca nera, amplificati dalla stampa, emittenti varie e social, vengono percepiti dall'opinione pubblica come particolarmente pericolosi e comunque gravidi di conseguenze perniciose, dove la sensazione del pericolo, sull'onda del «sensazionalismo» mediatico, cresce fino a configurarsi come «allarme sociale» e pertanto la strada provvidenziale più breve e agevole è quella «sanzionatoria» poiché la sanzione penale è quella più severa e ha il pregio della visibilità mediatica;

    con questa impostazione il ricorso alla decretazione d'urgenza è la via più facile e sbrigativa per introdurre le nuove fattispecie penali, destinate a rassicurare i consociati di fronte delle nuove «emergenze», le quali per definizione postulano un intervento «emergenziale» e dunque immediato;

    questo Governo afflitto dal «morbo panpenalistico» sta vertiginosamente diventando paternalistico, giacché intende non solo rassicurare, ma anche compiacere il suo popolo. In questa corsa alla rassicurazione e al compiacimento, smarrisce la via maestra della sussidiarietà penalistica e imbocca la scorciatoia che erige la sanzione penale a «direttiva pastorale», la quale ipso facto mette ordine nel gregge. Di fatto ne viene fuori una legislazione penale ondivaga e caotica;

    infatti, il provvedimento interviene su una pluralità di disposizioni di natura penale, processuale e amministrativa, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, inasprimenti sanzionatori, misure di prevenzione personale, modifiche al sistema della giustizia penale minorile, nonché ulteriori poteri di intervento delle autorità di pubblica sicurezza;

    le disposizioni contenute incidono direttamente sull'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, tra i quali la libertà personale, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, il diritto di difesa e le garanzie fondamentali del processo penale, nonché sulla speciale tutela riconosciuta dall'ordinamento costituzionale alle persone di minore età;

    seppur la tutela della sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità costituiscono finalità di indubbio rilievo costituzionale, il perseguimento deve tuttavia avvenire nel rispetto dei princìpi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, responsabilità penale personale e protezione dell'infanzia e della gioventù;

    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge modifica l'articolo 98 del codice penale, introducendo, nei confronti dei minori che abbiano compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere;

    si tratta della modifica più incisiva dell'intero testo poiché nel sistema previgente l'imputabilità del minore tra i 14 e i 18 anni non è presunta, ma richiede un accertamento concreto sulla maturità, strettamente riferito al reato commesso, in quanto illecito di modalità di lesione;

    la disposizione determina un significativo mutamento dell'impostazione del sistema penale minorile, che è tradizionalmente fondato sulla necessità di accertare in concreto la capacità di intendere e di volere del minore al momento della commissione del fatto, tenendo conto del grado di maturità individuale e delle specifiche condizioni personali;

    l'introduzione di una presunzione legale di imputabilità, sia pure superabile mediante prova contraria, modifica il criterio ordinario di accertamento della maturità del minore e rischia di trasferire sulla difesa l'onere di contrastare una valutazione che attiene ai presupposti fondamentali della responsabilità penale;

    tale innovazione appare suscettibile di compromettere la necessaria individualizzazione del giudizio di imputabilità e di determinare un'ingiustificata assimilazione, sotto il profilo dei criteri di accertamento della capacità, tra il minore e il soggetto adulto;

    nello stesso tempo si impone che le disposizioni del processo minorile siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore capovolgendo radicalmente l'impostazione vigente, visto che la capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne diviene la regola;

    la Cassazione con diverse sentenze ha ribadito che la capacità del minore deve essere verificata con specifico riguardo alla sua possibilità di comprendere l'antigiuridicità del fatto e di autodeterminarsi, e che l'immaturità ha carattere «relativo», da valutare anche alla luce di elementi socio-pedagogici e del contesto evolutivo. Sul piano processuale, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 oggi prevede che pubblico ministero e giudice acquisiscano elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne imputabilità, responsabilità e rilevanza sociale del fatto;

    la disposizione presenta pertanto rilevanti profili di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza del trattamento differenziato, con l'articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio di responsabilità penale personale e alla finalità rieducativa della pena, nonché con l'articolo 31, secondo comma, che impone alla Repubblica una speciale protezione dell'infanzia e della gioventù;

    il comma 2, introduce nell'articolo 419 del codice penale una nuova fattispecie circostanziale aggravante speciale e ad efficacia speciale, la quale prevede un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito; ne risulta così una iperspecializzazione aggravatoria della devastazione da piazza. Quanto al modulo di incriminazione la fattispecie criminosa in commento punisce chi nel corso di manifestazioni pubbliche, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, usa o lancia bastoni, mazze, oggetti contundenti, razzi, bengala, petardi, strumenti fumogeni o gas urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone;

    si prevede, poi, una autonoma incriminazione, assai più severa, di chi organizza, promuove, incita o istiga anche con strumenti informatici o telematici;

    l'articolo 2 del provvedimento estende l'ambito applicativo dell'arresto in flagranza differita a ulteriori fattispecie delittuose, inserendo tra i reati rilevanti anche gli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale. La novità non è di poco conto in quanto la misura precautelare dell'arresto in flagranza differita viene esteso a nuove fattispecie tipicamente connesse ai disordini di piazza, scelta normativa finalizzata a reprimere condotte di massa documentate ex post rendendo effettiva la nuova incriminazione di gruppo organizzato;

    l'articolo 3 modifica ulteriormente la disciplina delle misure cautelari applicabili ai minorenni, introducendo deroghe al sistema delle garanzie specificamente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, che rende applicabili ai minorenni le disposizioni dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale, mentre la disciplina previgente è costruita su garanzie speciali, con attenzione a personalità ed esigenze educative, l'estensione espressa della flagranza differita anche all'autore di reato minore di età segna una forte assimilazione funzionale al modello adultistico. Inoltre, se prima della riforma il giudice minorile, nel disporre misure cautelari per il minore, doveva tener conto anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto la novella introdotta riduce questa garanzia per i sedicenni e diciassettenni;

    tale previsione assume particolare rilievo costituzionale in quanto incide direttamente su uno dei princìpi qualificanti della giustizia minorile, rappresentato dalla necessità di contemperare le esigenze cautelari con la salvaguardia del percorso educativo e di crescita della persona;

    la possibilità di prescindere dalla considerazione delle esigenze educative nei confronti dei minori ultrasedicenni rischia di determinare un irragionevole affievolimento delle garanzie proprie del procedimento minorile, senza che siano individuati criteri sufficientemente specifici per assicurare la proporzionalità dell'intervento;

    l'estensione dell'arresto in flagranza differita, inoltre, richiede un rigoroso bilanciamento con le garanzie della libertà personale e del diritto di difesa, considerata la particolare vulnerabilità dei soggetti minorenni;

    le disposizioni richiamate sollevano pertanto dubbi di compatibilità con gli articoli 13, 24, 27 e 31 della Costituzione, nella misura in cui riducono la centralità delle esigenze educative e dell'accertamento individualizzato nell'applicazione delle misure restrittive della libertà personale;

    pur essendo pienamente legittima la repressione di condotte violente e pericolose, la disciplina penale deve assicurare un'adeguata distinzione tra la partecipazione a manifestazioni pacifiche, costituzionalmente tutelata, e la commissione di fatti concretamente lesivi della sicurezza pubblica;

    il rischio di applicazioni eccessivamente estensive delle nuove fattispecie può incidere indirettamente sull'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, garantite dagli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    le disposizioni in esame presentano pertanto profili di contrasto con gli articoli 3, 17, 21, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi di determinatezza della fattispecie penale, offensività, responsabilità personale e proporzionalità della risposta sanzionatoria;

    l'articolo 5 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, qualora il minore, anche non imputabile, partecipi alla commissione di determinati fatti costituenti reato, salvo che l'esercente la responsabilità genitoriale provi di non aver potuto impedire il fatto, la novità consiste in una forma di responsabilizzazione indiretta del genitore per fatti penalmente rilevanti del figlio;

    inoltre, il prefetto con ordinanza-ingiunzione può imporre all'esercente la potestà genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici, liquidandoli sulla base degli atti, si attribuisce così al rappresentante territoriale del Governo una funzione di liquidazione para-risarcitoria, con eventuale opposizione davanti al tribunale civile, consentendo al privato danneggiato di utilizzare l'ordinanza e gli atti come prova scritta per il decreto ingiuntivo;

    tale disciplina, pur essendo finalizzata a responsabilizzare gli esercenti la responsabilità genitoriale, rischia di introdurre un meccanismo sanzionatorio nel quale l'applicazione della misura è collegata in via principale alla condotta illecita del minore, ponendo a carico del genitore l'onere di dimostrare l'impossibilità di impedirla;

    la previsione appare suscettibile di determinare conseguenze irragionevoli nei confronti di genitori che abbiano adempiuto diligentemente ai propri doveri educativi, ma che non siano concretamente riusciti a impedire una specifica condotta del figlio;

    le disposizioni richiamate presentano evidenti profili di contrasto con gli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza del sistema sanzionatorio, della tutela giurisdizionale e dell'adeguata considerazione delle concrete modalità di esercizio della responsabilità genitoriale;

    l'articolo 6 introduce, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, una nuova forma di avviso orale del questore, accompagnata dal divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati;

    la misura può essere applicata, alle condizioni previste dalla disposizione, anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;

    la disposizione attribuisce all'autorità amministrativa un potere limitativo fondato su una valutazione preventiva della pericolosità, che può prendere in considerazione anche precedenti provvedimenti amministrativi o condanne penali non definitive;

    la disciplina solleva dubbi circa la sufficiente determinatezza dei presupposti applicativi e l'adeguatezza del controllo sulle concrete modalità di esercizio del potere amministrativo; in particolare, l'applicazione del divieto a persone minorenni impone di verificare che siano sempre garantite un'adeguata valutazione individualizzata e la prevalente considerazione delle esigenze educative, di crescita e di sviluppo della personalità. Sono evidenti i profili di contrasto con gli articoli 3, 17, 24 e 31 della Costituzione, nella parte in cui consente limitazioni preventive della libertà di riunione sulla base di presupposti suscettibili di applicazioni non sufficientemente circoscritte;

    l'articolo 7 amplia le ipotesi nelle quali è consentito procedere all'accompagnamento e al trattenimento presso gli uffici di polizia, prevedendone l'applicazione anche nell'ambito di specifiche operazioni preventive in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone e consente di fondare la valutazione preventiva del pericolo su elementi di fatto che possono comprendere il possesso di determinati oggetti e materiali, precedenti penali e segnalazioni di polizia relative a specifiche categorie di reati. L'accompagnamento e il trattenimento coattivo presso gli uffici di polizia costituiscono misure incidenti sulla libertà personale, la cui disciplina deve rispettare le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione;

    la previsione di interventi preventivi nei confronti di persone non necessariamente colte nell'atto di commettere un reato impone inoltre di assicurare la stretta proporzionalità tra le esigenze di prevenzione e l'intensità della limitazione della libertà personale, questo solleva dubbi di compatibilità con gli articoli 13 e 24 della Costituzione, in relazione alla necessaria determinatezza dei presupposti delle misure restrittive e all'effettività delle garanzie giurisdizionali e difensive;

    l'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza mentre il decreto-legge in conversione introduce modificazioni strutturali e destinate a operare stabilmente nell'ordinamento penale, processuale e amministrativo, intervenendo su istituti fondamentali quali l'imputabilità minorile, le misure cautelari, le fattispecie incriminatrici e le misure di prevenzione personale;

    la Corte costituzionale, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha ribadito che l'evidente mancanza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza può determinare l'illegittimità costituzionale del decreto-legge e della relativa legge di conversione;

    la presenza di situazioni emergenziali in materia di ordine pubblico può giustificare l'adozione di misure immediatamente operative, ma non esime dall'accertamento della concreta sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in relazione alle singole disposizioni introdotte; in particolare, le modifiche relative alla presunzione di imputabilità minorile, alla disciplina ordinaria delle misure cautelari e all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici incidono in modo strutturale e permanente su settori dell'ordinamento per i quali assume particolare rilievo il pieno esercizio della funzione legislativa parlamentare;

    la scelta di introdurre tali modificazioni mediante decretazione d'urgenza, senza un'adeguata e specifica dimostrazione della loro indifferibilità, solleva pertanto dubbi di compatibilità con l'articolo 77 della Costituzione, anche in relazione al principio generale dell'esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere di cui all'articolo 70;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, presenta rilevanti profili di contrasto con i princìpi costituzionali posti a tutela della libertà personale, della libertà di riunione, della legalità penale, del diritto di difesa, della responsabilità penale personale e della speciale protezione della gioventù;

    l'impianto complessivo del provvedimento determina un significativo ampliamento degli strumenti sanzionatori e preventivi, anche nei confronti dei minorenni, senza assicurare in ogni disposizione un bilanciamento sufficientemente rigoroso tra la tutela della sicurezza pubblica e i diritti fondamentali della persona;

    la necessità di contrastare efficacemente fenomeni di violenza e criminalità non può prescindere dall'osservanza dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, determinatezza delle fattispecie penali e individualizzazione della responsabilità;

    poiché sussistono, ad avviso dei firmatari, rilevanti dubbi di compatibilità del provvedimento con gli articoli 3, 13, 17, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 70 e 77 della Costituzione,

delibera:

   di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3159.
N. 2. Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 introduce un complesso di disposizioni di natura penale, processuale e amministrativa, intervenendo sulla disciplina dell'imputabilità dei minorenni, sulle fattispecie di reato commesse in occasione delle manifestazioni pubbliche, sulle misure cautelari e sugli strumenti di prevenzione attribuiti alle autorità di pubblica sicurezza;

    il provvedimento interviene in modo massiccio ed eterogeneo sull'ordinamento penale, sostanziale e processuale minorile, introducendo al contempo ulteriori fattispecie di reato e misure limitative dell'ordine pubblico nel corso di manifestazioni; si tratta di interventi che affrontano una pluralità di questioni e di temi difficilmente riconducibili a una matrice razionalmente unitaria;

    il provvedimento presenta evidenti profili di criticità con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione: il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza penale per rispondere a singoli episodi di cronaca giudiziaria ed emotiva – come gli incidenti occorsi nella città di Milano richiamati dall'articolo 8 del testo – si pone in contrasto con il consolidato indirizzo della Corte costituzionale;

    la tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità dei cittadini e degli appartenenti alle Forze dell'ordine, nonché della libertà di manifestare pacificamente, costituisce un obiettivo fondamentale dell'ordinamento democratico, che richiede strumenti normativi efficaci, adeguati e rispettosi dei princìpi costituzionali;

    le condotte violente, le aggressioni, i danneggiamenti e gli atti di devastazione devono essere prevenuti e perseguiti con fermezza, assicurando l'effettività delle sanzioni e della responsabilità per i danni arrecati, senza che ciò possa tuttavia giustificare una compressione delle garanzie costituzionali o un indebolimento dei princìpi fondamentali del diritto penale e del processo minorile;

    la Costituzione impone al legislatore di perseguire le esigenze di sicurezza attraverso misure rispettose dei princìpi di legalità, determinatezza, ragionevolezza, proporzionalità e personalità della responsabilità penale, nonché delle garanzie poste a tutela della libertà personale e della libertà di riunione;

    l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni, con conseguente inversione dell'impostazione che richiede l'accertamento in concreto della maturità del minorenne in relazione al fatto commesso;

    tale innovazione incide su uno dei princìpi caratterizzanti il sistema della giustizia penale minorile, fondato sulla necessità di valutare individualmente la personalità, il grado di maturazione e le condizioni soggettive del minore, in considerazione della particolare condizione evolutiva che lo distingue dall'imputato adulto;

    la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 168 del 1994, ha riconosciuto la particolare protezione costituzionale del minore nell'ambito del sistema penale, valorizzando il collegamento tra gli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione e la necessità che la risposta sanzionatoria sia adeguata alle esigenze educative e di recupero del minorenne;

    l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa iuris tantum di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni, capovolgendo l'onere della prova in capo alla difesa e scardinando il principio del favor minoris;

    tale novella confligge con l'obbligo costituzionale di protezione dell'infanzia e della gioventù (articolo 31 della Costituzione) e con la giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenze n. 1/2015, n. 168/1994 e n. 2/2022, che impongono che il sistema penale minorile sia fondato su accertamenti individualizzati della personalità in concreto; tale presunzione penalizza i minori privi di risorse socio-culturali per disporre perizie d'ufficio, violando l'articolo 27 della Costituzione, nonché a gli articoli 3, 5 e 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), il Commento Generale n. 24 del Comitato ONU, l'articolo 37 della medesima Convenzione e l'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/800;

    l'articolo 3 del decreto-legge interviene inoltre sul processo penale minorile, modificando la disciplina degli accertamenti sulla personalità e prevedendo, per i minori ultra sedicenni, l'estensione di presunzioni relative all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere previste per gli adulti;

    il complesso di tali disposizioni determina un significativo avvicinamento della disciplina minorile a quella ordinaria, suscettibile di compromettere il carattere individualizzato della valutazione giudiziale e il principio secondo cui la privazione della libertà personale del minorenne deve costituire una misura di ultima istanza;

    ne derivano rilevanti dubbi di compatibilità con gli articoli 3, 27 e 31 della Costituzione, anche alla luce dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone di ricorrere alla detenzione del minore soltanto come provvedimento di ultima risorsa e per la più breve durata appropriata;

    con riferimento alla condizione minorile, il decreto-legge in conversione persevera nella tendenza – grave, erronea e controproducente – già rilevata in occasione della conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano) – di affrontare la criminalità giovanile e le condizioni di disagio che la determinano esclusivamente in prospettiva repressiva; ciò si accompagna, peraltro, a un atteggiamento tenacemente paternalistico e sovente ostile nei confronti delle persone più giovani;

    il che si aggiunge, inoltre, nell'assenza nel provvedimento in esame di interventi educativi e a sostegno alle famiglie e nel moltiplicarsi di misure amministrative, anche di prevenzione, che non solo accentueranno la condizione di sofferenza cui è ormai sottoposto – a causa dei provvedimenti del Governo – il sistema della giustizia minorile (sin qui fiore all'occhiello del nostro Paese e modello per numerosi altri ordinamenti) ma rappresentano invece la pervicace espressione di un approccio culturale e politico alla questione che rifiuta ogni che possibilità di sostegno preventivo ai minori in condizioni di disagio – intervenendo ad esempio sulla povertà educativa ovvero sulla qualità dei servizi sociali disponibili per il minore e per le famiglie nei territori a più alta incidenza di disagio e criminalità giovanile – persistendo nell'avviarli invece, e sempre più precocemente, verso il circuito repressivo;

    l'articolo 1, comma 4, introduce nel codice penale il nuovo articolo 420-bis, relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, prevedendo una fattispecie che valorizza la partecipazione a un gruppo di almeno cinque persone, operante in modo organizzato anche occasionalmente, e sanzionando autonomamente, con pene particolarmente elevate, le condotte di organizzazione, promozione, incitamento o istigazione;

    la previsione di un'organizzazione anche occasionale, che secondo la stessa relazione illustrativa può consistere in un coordinamento minimo formatosi durante la manifestazione, solleva interrogativi circa la sufficiente determinatezza degli elementi costitutivi della fattispecie e la possibilità di distinguere con precisione le condotte penalmente rilevanti da situazioni di mera partecipazione a un contesto collettivo;

    la necessità di reprimere efficacemente le violenze commesse durante le manifestazioni non esime il legislatore dall'obbligo di individuare con precisione le condotte punibili e di assicurare che la responsabilità penale rimanga rigorosamente personale;

    la previsione di pene detentive da quattro a dodici anni per le condotte di organizzazione, promozione, incitamento o istigazione richiede inoltre una verifica particolarmente rigorosa della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alle fattispecie incriminatrici già presenti nell'ordinamento;

    emergono pertanto profili di possibile contrasto con gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, della personalità della responsabilità penale e della proporzionalità della pena;

    il provvedimento si caratterizza per un'inaccettabile impostazione che trasforma il dissenso sociale e l'esercizio collettivo di libertà fondamentali in una questione di mero ordine pubblico e pubblica sicurezza;

    il tema della salvaguardia della sicurezza pubblica attiene, in radice, alla stessa qualità della democrazia, sotto il profilo del rafforzamento della coesione sociale e della fiducia nelle istituzioni; per questo, ogni intervento in materia richiederebbe un esame attento e ponderato delle concrete condizioni socio-economiche e culturali in cui matura la percezione di insicurezza e, quindi, i tempi distesi di una discussione parlamentare non soffocata da termini di decadenza; tempi più distesi e una più incisiva capacità di dialogo tra le forze politiche consentirebbero, in particolare, di affrontare le delicate questioni attinenti alla sicurezza al riparo da precomprensioni di carattere ideologico e con sguardo attento alle condizioni e ragioni sistemiche dell'insicurezza;

    tutto al contrario, il provvedimento in esame rappresenta, ad avviso dei firmatari, l'ennesimo esempio di forzatura ideologica da parte del Governo e della maggioranza e, soprattutto, l'ennesima occasione in cui – in modo ormai palese – si fa uso strumentale del tema della sicurezza per porre in essere inquietanti strette repressive e fortissime restrizioni delle libertà fondamentali;

    il ricorso massivo alla creazione di nuove fattispecie di reato e l'aumento indiscriminato delle pene corrisponde ancora una volta ad un approccio panpenalistico e propagandistico che prescinde da qualsiasi valutazione sulla reale efficacia deterrente delle sanzioni, sovraccarica il sistema giudiziario e penitenziario, e risponde a impulsi puramente emotivi e ideologici senza una base di adeguate risorse finanziarie a supporto della prevenzione o del rafforzamento organico delle Forze dell'ordine; il contrasto alla criminalità, la prevenzione delle violenze, la tutela dei cittadini e delle Forze dell'ordine costituiscono obiettivi pienamente condivisibili, che devono tuttavia essere perseguiti attraverso strumenti rispettosi dei princìpi costituzionali e delle garanzie fondamentali dell'ordinamento;

    l'esigenza di sicurezza e la tutela dei diritti costituzionali non costituiscono finalità contrapposte, ma componenti inscindibili dello Stato democratico di diritto,

delibera:

   di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3159.
N. 3. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 190 del 2026 interviene in modo eterogeneo sul diritto penale sostanziale e processuale, ordinario e minorile, sulla sicurezza urbana e sulle misure di prevenzione, in risposta a specifici episodi di cronaca avvenuti a Milano; ciò contrasta, ad avviso dei firmatari del presente atto, con i presupposti di straordinaria necessità e urgenza e con il requisito di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, che la Corte costituzionale ha ricondotto all'articolo 77 della Costituzione e che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 esplicita, come ampiamente confermato, negli anni, dalla stessa giurisprudenza costituzionale;

    la tutela della sicurezza pubblica e delle Forze dell'ordine è un obiettivo pienamente condivisibile, ma deve essere perseguita con strumenti rispettosi dei princìpi di legalità, determinatezza, ragionevolezza, proporzionalità e personalità della responsabilità penale;

    occorre considerare che, quanto ai minori:

     l'articolo 1, comma 1, modificando l'articolo 98 del codice penale, presume fino a prova contraria la capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne, ribaltando l'impianto che impone un accertamento in concreto della maturità in relazione al fatto commesso; la capacità di intendere e di volere è presupposto della colpevolezza e porre sull'imputato, e dunque sul minore, l'onere di dimostrarne l'assenza contrasta con gli articoli 27, 31, secondo comma, e 3 della Costituzione; la Corte costituzionale ha affermato che nel sistema penale minorile la finalità rieducativa e di protezione della gioventù deve essere prevalente e che la risposta all'illecito del minore non può prescindere da una valutazione individualizzata della personalità;

     tale presunzione penalizza inoltre i minori privi di risorse economiche e familiari per sostenere accertamenti peritali, con ulteriore violazione degli articoli 3, secondo comma, e 24 della Costituzione, e confligge con gli articoli 3, 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), con il Commento generale n. 24 del Comitato ONU e con l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/800, che richiede una valutazione individuale del minore;

     l'articolo 3, estendendo ai sedicenni le presunzioni di adeguatezza della custodia cautelare in carcere previste per gli adulti e l'istituto dell'arresto in flagranza differita, assimila il processo minorile a quello ordinario e rende la detenzione la regola anziché l'ultima risorsa; la Corte costituzionale ha più volte dichiarato illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere, per contrasto con gli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, a maggior ragione quando riferite a persone in età evolutiva, per le quali l'articolo 37 della Convenzione ONU impone il ricorso alla detenzione solo come misura di ultima istanza e per la durata più breve possibile;

     l'articolo 5 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro a carico dei genitori di minori, anche non imputabili, coinvolti nei reati indicati, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto; la misura ha natura sostanzialmente punitiva e configura una responsabilità per fatto altrui, con inversione dell'onere probatorio, in contrasto con l'articolo 27, primo comma, e con gli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, scaricando sulle famiglie, in particolare su quelle più fragili, ciò che spetterebbe al sostegno pubblico;

     il decreto, ancora una volta, affronta il disagio giovanile esclusivamente in chiave repressiva, impostazione già censurata in occasione della conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 (cosiddetto «decreto Caivano»), senza interventi educativi, di contrasto alla povertà educativa o di rafforzamento dei servizi sociali e senza risorse dedicate, in contrasto con l'articolo 31, secondo comma, e con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e a danno di un sistema di giustizia minorile finora considerato un modello;

     l'articolo 1, comma 4, introducendo l'articolo 420-bis del codice penale, punisce la partecipazione a un gruppo di almeno cinque persone «organizzato anche occasionalmente», con pene da quattro a dodici anni per promotori e istigatori; la vaghezza degli elementi costitutivi, che rischia di colpire la mera presenza in un contesto collettivo, e la severità della cornice edittale pongono dubbi di compatibilità con gli articoli 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con i princìpi di proporzionalità della pena e con le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero (articoli 17 e 21);

    ritenuto che sicurezza e garanzie costituzionali non siano esigenze contrapposte, ma componenti inscindibili dello Stato democratico di diritto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3159.
N. 4. Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2029 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2026, N. 157, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI AL PROTRARSI DELLA NUOVA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DI INFRASTRUTTURE E ATTIVITÀ ENERGETICHE STRATEGICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3148)

A.C. 3148 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Peluffo.

A.C. 3148 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 3148, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 157 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, contenuti nel fascicolo, nonché l'articolo aggiuntivo 1.01;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.13, 1.14, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, 1.019, 1.022, 1.023, 1.026, 1.029 e 1.01000 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.1, 1.3, 1.11, 1.16, 1.19, 1.20, 1.01, 1.02, 1.06, 1.09, 1.010, 1.011, 1.025, 1.028, 2.014, 2.015 e 2-ter.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.13, 1.14, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, 1.019, 1.022, 1.023, 1.026, 1.029 e 1.01000;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3148 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

  1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
  4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Articolo 2.
(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

  1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dalla documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.
  2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.
  3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario ad acta, il subcommissario ne esercita le funzioni.
  4. Il commissario ad acta di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  5. Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3148 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 1-decies del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026) – 1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare” sono inserite le seguenti: “e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali”;

   b) dopo le parole: “di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono inserite le seguenti: “, a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264”;

   c) dopo le parole: “Allegato IX, parte B, del medesimo decreto” sono inserite le seguenti: “. L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto”».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «di pozzi, al rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «di pozzi nonché al rilascio» e le parole: «ricezione dalla» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione della»;

    al quarto periodo, le parole: «del comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

    al comma 2, terzo periodo, le parole: «profili tecnici, socioeconomici» sono sostituite dalle seguenti: «profili tecnici e socioeconomici»;

    al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni del commissario ad acta si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi) – 1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, adotta misure per la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi e, comunque, senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

  Art. 2-ter. – (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: “Ai fini” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini”;

   b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

   al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1» e le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1° novembre 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1° maggio fino al 1° ottobre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carotenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti energetici aggiungere le seguenti: da fonte fossile.
1.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: 17 settembre 2026, aggiungere le seguenti: nonché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 1.843,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028;

   all'articolo 3, comma 2:

    sostituire le parole: 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 1.843,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028;

    aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 3-bis;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

  1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
  2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.
  4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.3. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.
1.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pellegrini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1.11. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: settembre con la seguente: dicembre.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   al comma 5, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: 16 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1.14. De Micheli, Pandolfo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: settembre con la seguente: dicembre.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   al comma 5, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: 16 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità operativa delle imprese esercenti attività di produzione agricola, delle imprese agromeccaniche, nonché delle imprese che svolgono attività di pesca professionale e di acquacoltura, limitare l'impatto economico derivante dall'incremento dei costi energetici e prevenire disparità di trattamento tra gli operatori del settore primario, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è riconosciuto, alle medesime condizioni e per i prelievi effettuati nel medesimo periodo, anche:

   a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese;

   b) alle imprese esercenti la pesca professionale marittima e in acque interne e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, individuate dai codici ATECO 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.16. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «gasolio» sono inserite le seguenti: «e del gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica»;

   b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «gasolio» sono inserite le seguenti: «e del gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica».

  4-ter. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola: «gasolio» è sostituita dalla seguente: «carburante».
1.17. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «gasolio» sono inserite le seguenti: «e del gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica».
  4-ter. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola: «gasolio» è sostituita dalla seguente: «carburante».
1.18. Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
1.19. De Micheli, Pandolfo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.20. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le medesime finalità di contenimento dei prezzi dei carburanti di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvia tempestivamente iniziative volte all'individuazione e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici, al fine di favorire la stipula di contratti di acquisto a condizioni economiche più favorevoli. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato delle iniziative avviate, sulle condizioni economiche di acquisto concordate e sui potenziali benefici stimati per i consumatori e per il tessuto produttivo. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.21. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come incrementata dal comma 4, è ulteriormente incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di assicurare la compensazione del minore beneficio effettivo ottenuto dalle imprese beneficiarie, in ragione dell'elevato numero di domande nella misura prevista dal medesimo articolo 3, comma 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.22. Pandolfo, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Carotenuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, i criteri di riparto assicurano priorità alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.23. Pandolfo, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Curti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure straordinarie e temporanee per il contenimento dei prezzi dei carburanti)

  1. Al fine di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, sostenere le attività produttive e di trasporto, contrastare gli effetti inflazionistici derivanti da eccezionali tensioni sui mercati energetici e assicurare condizioni eque e non discriminatorie lungo la filiera distributiva, è istituito un regime straordinario e temporaneo di contenimento dei prezzi di vendita al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione, applicabile sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
  2. Il regime di cui al comma 1 può essere attivato in presenza di condizioni eccezionali dei mercati internazionali, caratterizzate da aumenti improvvisi o persistenti dei prezzi dei prodotti petroliferi, qualora tali aumenti si trasferiscano in misura significativa sui prezzi praticati sul mercato nazionale e gli strumenti ordinari di monitoraggio e controllo risultino insufficienti a garantire un adeguato contenimento degli effetti sui consumatori e sul sistema economico.
  3. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base dei dati disponibili e delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, predispone una relazione istruttoria motivata sull'eventuale sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. La relazione tiene conto, in particolare:

   a) dell'andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati;

   b) delle variazioni del tasso di cambio euro/dollaro;

   c) dell'andamento dei prezzi industriali e dei prezzi praticati alla pompa;

   d) dei costi di trasporto, dei noli marittimi, della logistica e delle condizioni di approvvigionamento;

   e) dell'evoluzione dei margini lungo la filiera e degli eventuali scostamenti rispetto alle medie storiche;

   f) dell'incidenza delle misure fiscali eventualmente adottate e della loro effettiva trasmissione ai prezzi finali.

  4. Sulla base della relazione di cui al comma 3, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può attivare, con decreto motivato, il regime di contenimento e determinare, per ciascun prodotto, un prezzo massimo di vendita al consumo. Il provvedimento individua i criteri di calcolo, la decorrenza, le modalità di aggiornamento e le condizioni di applicazione della misura. Il prezzo massimo costituisce un limite massimo, restando salva la facoltà degli operatori di praticare prezzi inferiori.
  5. Il prezzo massimo è determinato secondo una metodologia trasparente, verificabile e periodicamente aggiornata, fondata su un prezzo di riferimento relativo a un periodo antecedente alla situazione emergenziale e sulle variazioni dei principali fattori di costo effettivamente osservabili. La metodologia considera, in particolare, le variazioni dei prezzi del greggio e dei prodotti raffinati, del cambio e dei noli marittimi, nonché gli eventuali scostamenti anomali dei margini di raffinazione rispetto a una media storica di riferimento. Sono definiti con il medesimo decreto i margini di tolleranza necessari a considerare le fisiologiche variazioni dei costi e a preservare la continuità degli approvvigionamenti.
  6. Il regime di cui al presente articolo ha una durata iniziale non superiore a novanta giorni dalla sua attivazione. In presenza del perdurare dei presupposti straordinari, può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, con provvedimento motivato fondato su una nuova relazione istruttoria del Garante per la sorveglianza dei prezzi. La durata complessiva della misura non può, in ogni caso, superare centottanta giorni.
  7. Durante il periodo di applicazione del regime, il Garante per la sorveglianza dei prezzi effettua verifiche periodiche, ogni quindici giorni, sull'andamento dei prezzi, dei costi, dei margini e delle condizioni di approvvigionamento, e trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy le relative risultanze. Il monitoraggio è effettuato settimanalmente in presenza di indicatori di rischio relativi alla disponibilità dei prodotti, alla riduzione delle importazioni o all'insufficienza delle scorte.
  8. Il prezzo massimo è determinato e aggiornato in modo da salvaguardare la continuità degli approvvigionamenti e la disponibilità di benzina e gasolio sull'intero territorio nazionale. Qualora emergano indicatori oggettivi di rischio per l'approvvigionamento, il Garante avvia tempestivamente un'istruttoria con il coinvolgimento degli operatori interessati e delle amministrazioni competenti. L'eventuale modifica o sospensione del regime è disposta con provvedimento motivato, previa valutazione delle misure alternative idonee a prevenire o superare le criticità, e costituisce misura residuale qualora il rischio risulti effettivo e non altrimenti superabile.
  9. Il regime di contenimento si applica secondo criteri uniformi e non discriminatori a tutti gli operatori della filiera interessati, indipendentemente dalla titolarità degli impianti, dalla forma organizzativa, dalla dimensione aziendale e dall'appartenenza a gruppi integrati verticalmente. Sono assicurate condizioni di effettiva accessibilità al prodotto e di concorrenza tra gli operatori, tenendo conto delle specificità territoriali e dei costi documentati di approvvigionamento e distribuzione.
  10. Durante l'applicazione del regime, le imprese che producono, raffinano, importano o commercializzano all'ingrosso i carburanti adeguano, nell'ambito dei rispettivi rapporti contrattuali, i prezzi di cessione e le condizioni economiche di fornitura affinché il rispetto del prezzo massimo al consumo non determini una riduzione della remunerazione unitaria spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione ai sensi dei contratti vigenti alla data di attivazione del regime. Per gli esercenti la cui remunerazione non è predeterminata contrattualmente, la metodologia di cui al comma 5 individua un margine di distribuzione commisurato ai costi efficienti dell'attività e a una ragionevole remunerazione della stessa. È vietato eludere gli obblighi di cui al presente comma mediante maggiorazioni di corrispettivi accessori, riduzioni di sconti o premi contrattuali ovvero altre modifiche delle condizioni economiche aventi effetto equivalente. Sono nulle le clausole e le modificazioni contrattuali adottate in violazione del presente comma.
  11. Restano fermi i poteri di controllo e accertamento delle amministrazioni competenti, della Guardia di finanza e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le rispettive attribuzioni. Qualora emergano elementi indicativi di possibili intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante o restrizioni ingiustificate dell'offerta, sono effettuate le segnalazioni alle autorità competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.
  12. Il regime cessa alla scadenza del termine previsto dai commi 6 e 8 e, in ogni caso, anticipatamente qualora venga accertato il venir meno dei presupposti straordinari che ne hanno determinato l'attivazione. La cessazione è disposta con provvedimento motivato, sulla base della relazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dalla successiva disciplina legislativa.
  13. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di applicazione del presente articolo, la metodologia di calcolo e aggiornamento del prezzo massimo, gli indicatori di attivazione e cessazione del regime, le modalità di monitoraggio e gli strumenti di salvaguardia dell'approvvigionamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dai commi precedenti e della normativa dell'Unione europea.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.01. Peluffo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti attraverso un tetto dei prezzi)

  1. In presenza di fluttuazioni straordinarie delle quotazioni internazionali del greggio o dei prodotti raffinati che determinino un significativo aumento dei prezzi al consumo della benzina o del gasolio, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), accerta l'entità delle fluttuazioni e le modalità della loro trasmissione ai prezzi praticati sul territorio nazionale, sulla base delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il Garante comunica gli esiti dell'accertamento al Ministro delle imprese e del made in Italy.
  2. Sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con decreto motivato, può stabilire, per ciascun carburante interessato, un prezzo massimo di vendita al pubblico, valido sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Il prezzo massimo è determinato assumendo a riferimento il prezzo medio praticato prima dell'incremento straordinario, adeguato alle successive variazioni delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, del tasso di cambio, dei costi della filiera e della fiscalità, nonché a un margine di sicurezza volto a garantire la continuità degli approvvigionamenti. Il decreto indica i dati utilizzati e le modalità di calcolo. Resta consentita la vendita a prezzi inferiori.
  3. Il Garante verifica almeno ogni quindici giorni la congruità del prezzo massimo rispetto all'andamento dei fattori di cui al comma 2. Il Ministro, sulla base di tale verifica, aggiorna o dispone la cessazione anticipata della misura quando ne vengono meno i presupposti. In presenza di rischi documentati per la continuità degli approvvigionamenti, il Ministro modifica o sospende la misura disposta dal presente articolo. La durata della misura può essere prorogata, per non più di novanta giorni, con decreto motivato.
  4. Le imprese che producono, raffinano o importano i carburanti interessati dalla misura adeguano i prezzi di cessione e le condizioni di fornitura in modo che il prezzo massimo di vendita al pubblico possa essere rispettato senza ridurre il margine spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione in base ai contratti vigenti. Sono nulle le clausole e le modifiche contrattuali che pongono a carico degli esercenti, anche indirettamente, il costo derivante dall'applicazione del prezzo massimo.
  5. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, provvede la Guardia di finanza. Chiunque venda al pubblico carburante a un prezzo superiore al massimo stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. L'impresa che viola il comma 4 è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme che, in violazione del medesimo comma, ha posto a carico degli esercenti, e comunque non inferiore a 8.000 euro.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.02. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti e poteri di accertamento della Guardia di finanza)

  1. Al fine di contrastare l'ingiustificato divario tra le quotazioni internazionali della materia prima e i prezzi medi di vendita al consumo, qualora le rilevazioni dei mercati finanziari ed energetici internazionali evidenzino una contrazione del prezzo del greggio o dei raffinati pari o superiore al 5 per cento su base mensile a cui non corrisponda un proporzionale ed effettivo calo dei prezzi medi nazionali praticati alla pompa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dichiara con proprio decreto lo stato di temporanea anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni.
  2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, la Guardia di finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, estende le attività di controllo e accertamento all'analisi contabile, finanziaria e documentale lungo l'intera filiera, orientando le verifiche a rilevare l'entità effettiva dei margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori.
  3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2 emergano scostamenti ingiustificati dei margini di guadagno rispetto all'andamento medio del trimestre precedente o condotte speculative volte ad alterare il regolare funzionamento del mercato, la Guardia di finanza trasmette immediatamente gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio tempestivo delle procedure sanzionatorie di competenza.
1.03. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)

  1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della riduzione delle accise sul prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di anomalie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.
1.04. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti al consumo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione e impedire variazioni sproporzionate dei prezzi al consumo dei carburanti, è introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi della benzina e del gasolio usato come carburante.
  2. Qualora il prezzo medio nazionale al consumo della benzina o del gasolio usato come carburante, rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla modalità di erogazione self-service, superi la soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni settimanali consecutive, le aliquote di accisa sui medesimi prodotti energetici di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La riduzione è applicata in modo autonomo e distinto per ciascuna tipologia di carburante che abbia superato la soglia indicata.
  3. La misura della riduzione di cui al comma 2 è determinata, tenuto conto dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari alla variazione in aumento del prezzo rilevato nella seconda rilevazione consecutiva rispetto alla soglia di euro 1,75 per litro divisa per il fattore 1,22. Qualora nelle rilevazioni successive il prezzo medio rilevato subisca ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione senza determinare le condizioni di ripristino di cui al comma 4, la riduzione di accisa è rideterminata o adeguata, con le medesime modalità, applicando la variazione sull'aliquota di accisa già vigente. In ogni caso, l'applicazione della riduzione non può comportare un'aliquota di accisa inferiore ai livelli minimi di tassazione definiti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari a euro 359 per 1.000 litri per la benzina ed euro 330 per 1.000 litri per il gasolio usato come carburante.
  4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dalla seconda rilevazione consecutiva ed ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le aliquote ordinarie sono ripristinate con le medesime modalità qualora la media settimanale del prezzo teorico al consumo della modalità self-service risulti pari o inferiore alla soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni consecutive. Il prezzo teorico di cui al presente comma è calcolato e pubblicato contestualmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sommando al prezzo medio rilevato l'importo della riduzione di accisa in quel momento in vigore e la relativa imposta sul valore aggiunto.
  5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono disposte nel limite di spesa complessivo, comprensivo dei relativi effetti sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze effettuano un monitoraggio continuo sull'andamento dei prezzi e dei consumi. Qualora dal monitoraggio emerga il potenziale raggiungimento dei limiti di spesa annui di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disposta la sospensione o la rideterminazione proporzionale della riduzione dell'aliquota di accisa per il periodo residuo dell'anno.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.06. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di accise mobili)

  1. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella stabilita dal medesimo comma 291. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione sono compensate esclusivamente mediante il contributo straordinario di cui ai commi da 3 a 4 e non sono poste a carico delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto né di altre risorse del bilancio dello Stato.
  2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì recare le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ridotta dal medesimo decreto, con l'applicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale dal numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto può prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, per gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale di carburanti, di comunicare i dati relativi alle giacenze dei prodotti interessati dalla riduzione. In caso di omessa comunicazione o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
  3. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione in diminuzione delle aliquote di accisa disposta ai sensi del comma 1 sono integralmente compensate mediante un contributo straordinario dovuto dalle imprese che esercitano, direttamente o attraverso società controllate, attività di estrazione, produzione, raffinazione, importazione, distribuzione o vendita all'ingrosso di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e altri combustibili fossili e che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, abbiano conseguito ricavi derivanti dalle predette attività superiori a un miliardo di euro. Alla copertura delle medesime minori entrate non si può provvedere mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, utilizzo di fondi di riserva o di fondi speciali né mediante impiego di altre risorse già acquisite al bilancio dello Stato.
  4. L'ammontare complessivo del contributo di cui al comma 3 è determinato in misura corrispondente alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, come quantificate nel decreto di cui al comma 1. Il contributo è ripartito tra i soggetti obbligati in proporzione ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente mediante le attività indicate al comma 3, risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio consolidato. Non concorrono in alcun caso alla determinazione della soglia di ricavi prevista dal comma 3 né alla ripartizione del contributo i ricavi, i proventi e le altre componenti positive comunque denominati direttamente riferibili alla produzione, all'acquisto, all'autoconsumo, allo stoccaggio, alla trasformazione, alla distribuzione o alla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché i contributi, gli incentivi, i certificati e gli altri benefici economici riconosciuti in relazione alle medesime attività.
  5. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì l'ammontare complessivo del contributo, i criteri per la sua ripartizione e i termini di versamento. Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riduzione delle aliquote ed è acquisito all'erario a compensazione delle corrispondenti minori entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative e di versamento.
1.07. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Accisa mobile sui carburanti)

  1. A decorrere dal 1° dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 15 novembre 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.
  3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
1.08. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.09. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Aliquota IVA agevolata)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 ottobre 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.010. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.
  2. La riduzione di cui al comma 1:

   a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

   b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

   c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.
  4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.
  5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 9.
  7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.
  8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.
  9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

   a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

   b) è stabilito un limite massimo tariffario.

  11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
  12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.
  13. Entro il 31 luglio 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.
  15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 16, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
  16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 30 novembre 2026.
  18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.011. Lai, Barbagallo, Pandolfo, Simiani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

  1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, come riconosciuti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.012. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per i carburanti utilizzati nell'esercizio di attività lavorative)

  1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui costi sostenuti dai lavoratori autonomi e dalle imprese per i quali l'impiego di veicoli costituisce elemento necessario e continuativo dell'attività svolta, per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

   a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

   b) agli agenti e ai rappresentanti di commercio che esercitano l'attività di cui all'articolo 1742 del codice civile;

   c) alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai lavoratori autonomi, che utilizzano veicoli della categoria N1 o veicoli a uso speciale, detenuti a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, per lo svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica, consegna di beni prodotti o commercializzati ovvero prestazione di servizi presso il domicilio o la sede del cliente.

  3. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari a 20 centesimi di euro per ciascun litro o chilogrammo di carburante acquistato e utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Il beneficio spetta per gli acquisti di benzina, gasolio, biodiesel, gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, gas di petrolio liquefatto e gas naturale per autotrazione, entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.
  4. Le spese sono comprovate mediante fatture elettroniche, nelle quali sono indicati la targa o gli altri estremi identificativi del veicolo rifornito e la quantità di carburante acquistata. Il credito d'imposta non è riconosciuto per gli acquisti destinati a veicoli utilizzati promiscuamente per finalità estranee all'attività lavorativa, a eccezione dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, lettera b).
  5. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi acquisti di carburante, con altri contributi, crediti d'imposta, riduzioni di accisa o agevolazioni pubbliche aventi la medesima finalità. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che, per i medesimi acquisti, accedono al credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.
  6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis».
  8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

   a) i codici delle attività economiche ammesse al beneficio;

   b) le modalità di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti;

   c) le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta;

   d) gli obblighi documentali e le procedure di controllo;

   e) le modalità di monitoraggio della spesa e di recupero dei crediti indebitamente fruiti.

  9. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, il credito spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.013. Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.014. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.015. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da settembre a dicembre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.019. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.022. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.023. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.025. Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.026. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, è riconosciuto alle regioni e alle province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
  3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2 è determinato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il 30 novembre 2026.
  5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.028. Gnassi, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari, Casu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio gross cost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.029. De Micheli, Pandolfo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure di sostegno agli enti del Terzo settore che svolgono servizi di trasporto sanitario e sociale)

  1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto sanitario e di trasporto sociale resi in favore di malati, anziani, persone con disabilità e persone in condizione di fragilità, agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che svolgono tali attività anche in convenzione con aziende sanitarie, enti locali o altri soggetti pubblici, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del fondo sono assegnate, con le modalità di cui al comma 3, alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017, iscritte nell'apposita sezione del RUNTS, che provvedono alla gestione, alla ripartizione e all'erogazione dei contributi in favore degli enti di cui al comma 1 ad esse aderenti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: i criteri di assegnazione delle risorse alle reti associative in proporzione al numero di enti aderenti che svolgono i servizi di cui al comma 1; i requisiti di accesso e la misura del contributo; le modalità e i termini di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione; le modalità di controllo. Qualora le richieste eccedano le risorse disponibili, il contributo è ridotto proporzionalmente.
  4. Le reti associative di cui al comma 2 verificano i requisiti degli enti beneficiari, ripartiscono ed erogano le risorse entro trenta giorni dal ricevimento, e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione di rendicontazione sull'utilizzo delle somme. Gli enti non aderenti ad alcuna rete associativa possono presentare domanda tramite una rete associativa di loro scelta.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre misure di sostegno nei limiti dei maggiori costi effettivamente sostenuti.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01000. Bonafè.

(Inammissibile)

ART. 2.
(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

  Sopprimerlo.
*2.1. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*2.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*2.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Aumento dei canoni dovuti per i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi)

  1. L'articolo 11-ter, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

   a) permesso di prospezione: 400 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 1000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 3500 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 5000 euro per chilometro quadrato.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei canoni di cui al comma 1 calcolate rispetto agli importi stabiliti dall'articolo 11-ter, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2.5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 45 giorni con le seguenti: 90 giorni.
2.7. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere con le seguenti: l'intesa si intende non raggiunta.
2.8. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2.9. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del presente articolo, l'intesa si intende negata.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
2.10. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
2.11. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la regione non si esprime nei termini indicati dal presente comma, l'intesa si intende non raggiunta.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
2.12. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
2.13. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto del principio di leale collaborazione, aggiungere le seguenti: previa acquisizione di una relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere alle Camere, che quantifica il contributo atteso del progetto alla sicurezza degli approvvigionamenti in termini di volumi e di costi di produzione rispetto ai prezzi di mercato e ne attesta la coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,.
2.14. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: assegnando il termine aggiungere le seguenti: di 60 giorni.
2.15. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è scelto tra persone con comprovata e pregressa esperienza in materia.
2.16. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente al comma 5 sopprimere le seguenti parole: e al subcommissario.
2.17. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 4.
2.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2.19. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
2.20. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)

  1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1 gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

   a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

   c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   d) il gettito derivante dall'incremento di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

   a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

   b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.
2.014. Braga, Peluffo, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

  1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
  3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.
  4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.
  5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.
  6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
2.015. Peluffo, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

ART. 2-ter.
(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di ridurre i costi dell'energia sostenuti dai cittadini, promuovere la diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile aumentandone l'accettabilità.

  Conseguentemente, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2), dopo le parole: «comune interessato» sono aggiunte le seguenti: «anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini» e dopo le parole: «eventualmente autoconsumata» sono aggiunte le seguenti: «I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al precedente periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto»;

   0b) all'articolo 9, comma 10, lettera d), dopo le parole: «a favore dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini» e dopo le parole: «ricadenti nei parcheggi» sono aggiunte le seguenti: «I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al primo periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14 , comma 5 del presente decreto».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: all'installazione con le seguenti: e di compensazioni per l'installazione.
2-ter.4. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11-bis, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La disciplina delle aree idonee ha la funzione di individuare le aree e le tipologie di impianti che beneficiano di procedure semplificate, con particolare riguardo agli impianti di taglia industriale e non quella di stabilire le aree in cui gli impianti possono essere realizzati».
2-ter.1. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 11-bis, comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» sono aggiunte le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 136 del medesimo Codice».
2-ter.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2-ter.1001. Benzoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

  «Gli interventi di cui agli Allegati B e C sono subordinati, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8 e 9, all'acquisizione del parere vincolante del Ministero della cultura, espresso tenendo conto delle osservazioni e delle eventuali proposte di modifica progettuale formulate dalla Regione territorialmente interessata nell'ambito del procedimento, con riguardo agli effetti diretti, indiretti e cumulativi degli impianti e delle opere connesse sul valore universale eccezionale, sull'integrità e sull'autenticità del sito UNESCO e della relativa zona di protezione. A tal fine, l'amministrazione procedente assicura la partecipazione della Regione all'istruttoria, anche mediante la conferenza di servizi ove prevista, nell'ambito dei termini del relativo procedimento. Qualora siano rilevati profili di incompatibilità suscettibili di essere superati mediante modifiche progettuali, il Ministero della cultura indica puntualmente le modifiche e le prescrizioni necessarie, che il proponente può recepire secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo procedimento. Il Ministero della cultura si pronuncia sul progetto eventualmente modificato, potendo esprimere parere favorevole anche subordinato a specifiche prescrizioni, che sono recepite nel titolo abilitativo e ne costituiscono parte integrante e vincolante. Il parere favorevole del Ministero della cultura, anche condizionato, costituisce condizione necessaria per il rilascio o il perfezionamento del titolo abilitativo. In assenza di tale parere favorevole, non operano i meccanismi di formazione del titolo per decorso del termine previsti dall'articolo 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente».
2-ter.1000. Gnassi, Pandolfo, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 7)».
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter.3. Pandolfo, Simiani, Braga, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

  1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

   a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

   b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.
2-ter.06. Simiani, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.