Doc. II, n. 17




RELAZIONE

  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di modifica al Regolamento muove dalla necessità di contenere il frequente fenomeno, verificatosi anche nel corso di questa legislatura, di sgretolamento e ricomposizione dei Gruppi, talvolta più per volontà delle temporanee segreterie dei partiti che, invece, per effettivo rispecchiamento, sul piano parlamentare, della volontà popolare espressa nel momento elettorale. Specialmente la legislatura in corso ha visto nascere un elevato numero di Gruppi da frammentazioni dei Gruppi originariamente costituitisi in corrispondenza della lista di elezione dei deputati, con la conseguenza di una profonda modifica dell'assetto politico della Camera e la costituzione di Gruppi parlamentari rappresentanti forze politiche non presentatesi alle elezioni del 2013. Pur nel rispetto del principio costituzionale che sancisce l'esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato, non può sottovalutarsi l'esigenza di porre un freno a tale fenomeno, rivedendo la disciplina regolamentare della costituzione dei Gruppi con dettami più stringenti che vincolino la formazione e la permanenza di un Gruppo parlamentare alla volontà popolare espressa con l'esito elettorale e, nel concreto, ne impediscano la frammentazione. Non sono da sottovalutare, peraltro, i possibili vantaggi che possono derivare ad ogni Gruppo neo-costituitosi sia sul piano organizzativo-parlamentare sia in termini di eventuali agevolazioni riguardo ad adempimenti previsti dalle leggi elettorali. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'esenzione della raccolta firme per la presentazione delle liste.
In questa ottica, la presente proposta, intervenendo sull'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento, nel confermare il numero minimo di venti deputati per la costituzione di un Gruppo parlamentare, intende prevedere come condicio sine qua non per poter costituire un Gruppo che il partito o movimento di riferimento abbia partecipato alla tornata elettorale ed abbia preso voti conseguendo l'elezione a deputati di propri candidati, non consentendo alcuna ulteriore deroga oltre quella già prevista dal comma 2 per la costituzione di Gruppi con numero di deputati inferiore a venti.


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