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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Professioni ordinistiche

 Tra le misure più significative introdotte nella legislatura nel settore delle professioni va ricordata, in particolare, la disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, che si applica anche alle altre professioni regolamentate e all'ambito del lavoro autonomo; tra le finalità delle nuove disposizioni vi è quella di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti legali e "grandi clienti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sempre nel settore forense, meritano segnalazione, la normativa sul legittimo impedimento per maternità della donna-avvocato, quella sulla negoziazione assistita dall'avvocato nei procedimenti civili, le modifiche alla disciplina delle società tra avvicati e il riordino della materia della difesa d'ufficio. Con riferimento alla professione notarile, specifiche misure hanno riguardato - tra le altre -  l'esclusiva notarile per le operazioni societarie straordinarie, la determinazione del numero dei notai sul territorio e l'obbligo di tenere un conto corrente dedicato per le operazioni in cui il notaio opera come sostituto d'imposta.

 
La disciplina dell'equo compenso
09/03/2018

Tra le misure più significative adottate per il settore, va ricordata l'introduzione della disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, che si applica anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo, tra le cui finalità vi è quella di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti legali e "grandi clienti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI, come definite sulla scorta dei parametri europei.

Il quadro normativo in materia ha visto susseguirsi in rapida successione la disciplina del decreto legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), sulla quale è poi intervenuta la legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, con l' art. 1, comma 487.

Per effetto dei due citati interventi normativi, si estende il diritto all'equo compenso, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti da decreti ministeriali (cfr. DM 10 marzo 2014, n. 55, che reca la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sostituendo la tabella relativa ai parametri per l'esercizio della professione dinanzi al Consiglio di Stato e inserendone una ulteriore per disciplinare  parametri professionali nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Sul regolamento si ricorda che è in corso di emanazione una modifica - AG 499, sul quale la Commissione Giustizia della Camera ha espresso un parere favorevole).

La disciplina sull'equo compenso si applica nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e, salvo prova contraria, tali convenzioni si presumono predisposte "unilateralmente".

Viene definito equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando:

  • è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale»,
  • ed è conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Sono qualificate come "vessatorie"  le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Si presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole,specificamente elencate.

Attualmente, per effetto della legge di bilancio 2018, che ha eliminato l'inciso che qualificava le suddette clausole come vessatorie «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione», siamo dinanzi a una presunzione assoluta di vessatorietà che pare non ammettere prova contraria.

Peraltro, si ribadisce – sempre per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 – il carattere vessatorio di tutte le clausole elencate (con la sola eccezione della previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura).

La disciplina dell'equo compenso, dunque, non si limita a garantire il contraente debole - che in questo caso si presume essere l'avvocato - attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'art. 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come contra legem, delimitando l'autonomia contrattuale. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e l'azione di nullità,  a seguito del citato intervento della legge di bilancio 2018, è imprescrittibile

Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dalla nuova disciplina della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile.

Si prevede, infine, che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della legge. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

 
Obblighi dei professionisti
09/03/2018

La legge annuale sulla concorrenza 2017 (legge n. 124 del 2017) ha reintrodotto l'obbligo del preventivo per gli avvocati.

Dopo che il decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, aveva introdotto tale obbligo per i tutti i professionisti, la legge forense (L. n. 247 del 2012) aveva, infatti, limitato l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente. L'avvocato dovrà quindi "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

In realtà l'introduzione del preventivo scritto obbligatorio interessa non solo i legali ma tutte le "professioni regolamentate": la legge 124 del 2017 ha precisato l'obbligatorietà del rilascio del preventivo previsto dal D.L. n. 1/2012, che riguarda tutti coloro che esercitano professioni regolamentate: la nuova disposizione stabilisce adesso che "in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

La stessa legge sulla concorrenza ha stabilito - per qualsiasi professionista iscritto ad un ordine o ad un collegio - l'obbligo di dare comunicazione al cliente dei suoi titoli di studio e delle sue specializzazioni . L'obbligo introdotto dal comma 152 dell'articolo unico della legge, che ha come obiettivo quello di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, sostituisce l'analoga facoltà contenuta nel Codice deontologico di ogni categoria.

 
Rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche
09/03/2018

Una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche è stata affidata dall'art. 5 della legge n. 81 del 2017.

A tal fine la legge ha dettato alcuni principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

La delega - che scade il 13 giugno 2018 -  non è stata ancora attuata.

 
La società tra avvocati
09/03/2018

La legge annuale sulla concorrenza 2017 (legge n. 124 del 2017) ha modificato la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, tale esercizio viene consentito non solo a società di persone, bensì anche a società di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo territoriale della circoscrizione in cui ha sede la stessa società. La legge vieta, invece, la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. I soci dovranno essere avvocati iscritti all'albo per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, e anche i componenti dell'organo di gestione dovranno essere per la maggioranza avvocati e comunque mai estranei alla compagine sociale. Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

L'art. 1, comma 443, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è ulteriormente intervenuto sulla stessa disciplina, prevedendo:

  • l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati";
  • una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
  • l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.
 
Il legittimo impedimento per maternità dell'avvocato
09/03/2018

L'art. 1, commi 465-466, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) introduce una specifica tutela per le donne che esercitano la professione forense prevedendo il legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza (sia nel processo civile che penale) nel periodo di maternità compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

In particolare, viene introdotta nel codice di procedura civile la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il giudice - nella fissazione del calendario del processo civile ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore, avendo riguardo alla disciplina del congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, nei casi di adozione e di affidamento di un minore (articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si prevede, infine, che dall'applicazione delle disposizioni in commento non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

Viene, poi, integrata la formulazione dell'art. 420-ter del codice di procedura penale (DPR n. 447/1988) con la previsione secondo cui, qualora il difensore nel processo penale abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. Il giudice è quindi obbligato a rinviare a nuova udienza disponendo il rinnovo dell'avviso all'imputato. La modifica introdotta, a differenza di quanto stabilito per il processo civile, non fa riferimento all'obbligo di documentazione dello stato di gravidanza.

 
La difesa d'ufficio
09/03/2018

Con il decreto legislativo n. 6 del 2015 il legislatore ha proceduto al riordino della disciplina della difesa d'ufficio

Il provvedimento, attuativo della delega prevista dalla legge forense, prevede in particolare l'unificazione dell'elenco dei difensori d'ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine circondariale) su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento (trimestrale).

Per assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l'iscrizione, richiedendo:

  • la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione nel settore penale di durata biennale (almeno 90 ore totali) e il superamento di un esame finale;
  • l'aumento a 5 anni della pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a consentire l'iscrizione; in alternativa si prevede il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale (la cui regolamentazione è dettata dal DM n. 144 del 2015) 

Per assicurare l'idonea stabilità nell'esercizio della funzione si stabilisce:

  • che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell'ordine;
  • che, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale;
  • che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio prima di due anni dall'iscrizione.

In via transitoria, si prevede che i professionisti iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell'ordine all'entrata in vigore della nuova normativa delegata siano iscritti automaticamente all'elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell'iscrizione.

 
La negoziazione assistita dall'avvocato
09/03/2018

Il decreto-legge n. 132 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento la procedura di negoziazione assistita, un ulteriore strumenti di composizione stragiudiziale delle liti civili.

Sostanzialmente, l'istituto consiste in un accordo mediante il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede per risolvere in via amichevole una controversia civile. La procedura di negoziazione assistita è utilizzabile, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, su controversie relative a diritti disponibili.

La nuova disciplina individua  la negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti nonchè, salvo specifiche eccezioni, della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000 euro. Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è specificamente prevista dal decreto-legge per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Per un approfondimento sulla materia si rinvia al tema: Misure per l'efficienza del processo civile.

 
Gli interventi sulla professione notarile
09/03/2018

I più recenti interventi sulla materia notarile sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017):

  • è abrogata la disposizione, contenuta nel decreto-legge n. 148/2017(collegato fiscale), secondo la quale la stipula di alcuni atti d'impresa poteva avvenire con firma digitale ad opera di intermediari abilitati. In particolare, viene previsto che gli atti riguardanti prevalentemente le operazioni societarie straordinarie devono essere stipulati con atto pubblico informatico. Per effetto della modifica i notai tornano, quindi, ad avere competenza esclusiva in materia, in quanto unici soggetti individuati per la stipula mediante atto pubblico informatico (art. 1, comma 25)
  •  in relazione alla determinazione del numero dei notai si stabilisce che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio dovrà essere rivista sulla base di specifici criteri, tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai (art. 1, comma 495);sul numero dei notai sul territorio era già intervenuta la legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza) che ne aveva previsto la determinazione  con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti. La stessa legge aveva previsto una modifica della disciplina dell'esercizio fuori regione e in forma associata della professione notarile;
  • con riguardo ai requisiti per il concorso notarile, sono aumentate da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l'accesso al concorso da notaio; viene, poi, consentito l'accesso al notariato anche a colui che, svolta la pratica per 18 mesi, sia stato successivamente cancellato dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (art. 1, commi 496 e 497); 

Nel corso della XVII legislatura ulteriori specifici interventi hanno interessato la materia. In particolare è stato previsto l'obbligo di tenere un conto corrente dedicato in cui devono confluire tutte le somme ricevute a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto d'imposta (e altre somme ricevute a specifico titolo) e le spese anticipate per atti a repertorio soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale ed è stato istituito un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di Stato (legge n. 147 del 2013).

La legge n. 2018 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che in caso di mancato il versamento dei tributi riscossi dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da assicurazione, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il versamento al Fondo di garanzia dei notai, che poi si rivarrà sul notaio inadempiente. Inoltre, il reato di omesso o ritardato versamento di tributi riscossi nell'esercizio di attività professionale viene punito con la destituzione del notaio (sostituita con la sospensione per un anno se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione).

Infine, la possibilità, previo accordo, di demandare ad un notaio nominato dal tribunale il procedimento di divisione giudiziale nelle comunioni, ereditarie e non, è stato previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013. 

 
L'attuazione della direttiva qualifiche
09/03/2018

Il decreto legislativo n. 15 del 2016  ha integrato la disciplina del decreto legislativo n. 206 del 2007 - di attuazione della direttiva 2005/36/CE - disciplinando:

  • il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale;
  • i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Per un approfondimento dei contenuti del provvedimento si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi per il parere delle competenti Commissioni parlamentari (clicca qui)