Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 maggio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 maggio 2018.

  Baldino, Boschi, Carfagna, Carinelli, Cirielli, Colucci, De Micheli, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Galizia, Gelmini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Grillo, Lorenzin, Lotti, Madia, Migliore, Picchi, Pizzetti, Rampelli, Ravetto, Rosato, Scalfarotto, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 maggio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LIUZZI ed altri: «Introduzione del capo II-bis del titolo IV della parte III del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e di spazi telematici destinati alla loro pubblicizzazione e compravendita» (573);
   LIUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (574);
   BITONCI ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e ai corsi scolastici» (575);
   CAPPELLACCI: «Modifica all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale marittima» (576);
   SALTAMARTINI ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità» (577);
   ASCANI: «Disposizioni per il contrasto della dispersione scolastica e in materia di reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria» (578);
   PEZZOPANE: «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento» (579).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 2 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2018 del 6-21 marzo 2018, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la ridefinizione del rapporto concessorio della superstrada pedemontana veneta.

  Questo documento sarà trasmesso alle competenti Commissioni, non appena costituite.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi 2015 e 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 18).

  Questi documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni, non appena costituite.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14 marzo 2018 e 11 e 17 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti saranno trasmessi alle competenti Commissioni, non appena costituite.

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 17 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto sarà trasmesso alle competenti Commissioni, non appena costituite.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 aprile 2018, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante le osservazioni del Consiglio della provincia autonoma di Trento sulla comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica (COM(2017) 650 final).

  Questo documento sarà trasmesso alla competente Commissione, non appena costituita.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 maggio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che saranno assegnati alle competenti Commissioni, non appena costituite:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quattordicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2018) 211 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'intelligenza artificiale per l'Europa (COM(2018) 237 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE) (COM(2018) 246 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Consultazione dei portatori di interessi – Relazione di sintesi (SWD(2018) 158 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (COM(2018) 263 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2018) 264 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 264 final – Annexes 1 to 2).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Carlantino (Foggia), Montefano (Macerata), Novoli (Lecce) e Turi (Bari).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (20).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018 (21).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 APRILE 2018, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (A.C. 484-A)

A.C. 484-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

  1. I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 484-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti».

A.C. 484-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: trentesimo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 luglio.
1. 20. Rampelli, Crosetto, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Nel rispetto degli esiti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso l'istituzione di un Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche che vigila sulle risorse idriche, sull'operato dei gestori e controlla il rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale.
1. 21. Daga, Zolezzi, Vignaroli, Terzoni, Davide Crippa, Vallascas, Dadone, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Spetta esclusivamente ai nuovi componenti dell'Autorità, a seguito della nomina di cui all'articolo 1, anche in virtù delle nuove competenze conferite all'Autorità dall'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'indizione di una procedura di stabilizzazione con conseguente immissione nei ruoli, eventualmente anche in sovrannumero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per il personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l'Autorità, assunto in forza di selezioni pubbliche e, comunque, a seguito di superamento di prove selettive scritte e orali. Conseguentemente, terminate le procedure di stabilizzazione, la consistenza del personale a tempo determinato dell'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è rideterminata da sessanta a dieci unità complessive.
1. 01. Rampelli.
(Inammissibile)

A.C. 484-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con la legge 14 novembre 1995, n. 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, nel rispetto delle direttive europee, e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
    l'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa, attraverso alcuni interventi normativi, ed in particolare con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
    anche per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481 del 1995;
    tra le ultime nuove funzioni attribuite all'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti si citano la valutazione dei costi delle singole prestazioni e definizione di indici dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni, nonché vigilanza sull'erogazione dei servizi, e predisposizione ed aggiornamento, ovvero fissazione e approvazione del metodo tariffario;
    parte delle nuove competenze attribuite all'Autorità in materia di rifiuti, erano svolte in precedenza dalle regioni, alcune delle quali, come ad esempio Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, avevano raggiunto, negli anni, elevati livelli di qualità ed efficienza, nell'ambito della promozione e tutela degli interessi di utenti e consumatori;
    in particolare, l'articolo 203 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante codice dell'ambiente, già attribuisce alla competenza delle regioni l'adozione degli schemi tipo di regolazione dei contratti di servizio dei gestori dell'ambito integrato, sulla base dei quali le Autorità d'ambito definiscono gli obiettivi da perseguire, i programmi degli interventi e i piani finanziari, con le risorse disponibili e quelle da reperire con le tariffe;
    pertanto, tale meccanismo lega la fissazione e l'applicazione delle tariffe al Piano dell'Autorità d'ambito e ai criteri stabiliti dalle regioni; l'attribuzione ad ARERA delle competenze in materia di tariffe sulla gestione dei rifiuti e di definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio si contrappone alle competenze delle regioni stabilite dal codice dell'ambiente;
    anche le funzioni di verifica, regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, attribuite ad ARERA dalla legge di bilancio 2018, confliggono con quelle di controllo delle operazioni di gestione dei rifiuti, attribuite alle regioni dal codice dell'ambiente, creando confusione normativa e disorientamento degli utenti e gestori del servizio,

impegna il Governo

fermi restando gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di erogazione efficiente del servizio, a valutare l'opportunità di rivedere i compiti di regolazione e controllo attribuiti ad ARERA, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di promuovere una corretta regolamentazione e armonizzazione del settore dei rifiuti, tenendo conto delle competenze delle regioni, province autonome ed enti locali in materia e degli obiettivi di qualità del servizio e quelli economico-finanziari del settore.
9/484-A/1Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «Salva-Italia»), sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas « le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», da esercitare dall'Autorità con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva, n. 481 del 1995;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 sono state definite le funzioni trasferite, che si riferiscono a diversi aspetti del servizio idrico integrato, dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle «convenzioni tipo» per l'affidamento del servizio;
    con l'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», è stata introdotta la Tariffa sociale del servizio idrico integrato, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, attribuendo ad ARERA il compito di assicurare la copertura dei relativi oneri attraverso un'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, nonché il compito di determinare i criteri e le modalità per il riconoscimento delle sopraddette agevolazioni;
    con l'articolo 61 della medesima legge n. 221 del 2015 sono state assegnate ad ARERA competenze per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, sulla base dei princìpi e dei criteri successivamente individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016, che garantiscono, comunque, da una parte, l'equilibrio economico e finanziario dei gestori e la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e, dall'altra, il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi;
    il carattere pubblico della risorsa idrica impone la garanzia dell'accesso universale all'acqua e, pertanto, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei;
    tuttavia, il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione, in quanto, non solo pregiudica l'equilibrio economico finanziario del gestore, che spesso è un soggetto pubblico, ma mette anche a rischio la qualità e l'erogazione del servizio, riversando i costi delle utenze morose sui cittadini virtuosi, ai fini della tutela della sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio,

impegna il Governo

fermi restando gli obiettivi di garanzia per l'accesso universale all'acqua e le agevolazioni tariffarie per gli utenti disagiati, a valutare l'opportunità di individuare i necessari strumenti alternativi per la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio idrico integrato, volti a tutelare i cittadini virtuosi ed evitare che essi sopportino anche i costi sociali e aggiuntivi provenienti dalle utenze morose.
9/484-A/2Boldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prorogando la durata in carica dei componenti, nelle more della nomina dei nuovi componenti l'Autorità;
    la norma dispone che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità;
    l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017, ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo con riguardo al ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481 del 1995;
    sempre l'articolo 1 al comma 529 ha disposto che, in ragione delle nuove competenze attribuite, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 (venticinque) unità, rispetto all'organico di 160 (centosessanta) unità di ruolo definito dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 1 del 2012;
    inoltre l'articolo 1, comma 529, della legge n. 205 del 2017 ha, altresì, disposto che le nuove 25 (venticinque) unità di ruolo debbano essere reperite in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50% delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere; l'Autorità, con la deliberazione 1/2018/A ha disposto che, in ragione delle nuove competenze attribuite, la pianta organica dell'Autorità venga incrementata di 25 (venticinque) unità di ruolo;
    allo stato attuale il collegio ha deliberato l'utilizzo di graduatorie in essere, ma non è stato completato il processo organizzativo dell'Autorità;
    l'intervenuta scadenza del collegio in carica ha interrotto il suddetto processo di completamento degli organici creando nocumento all'avvio delle nuove funzioni e competenze previste dalla legge;
    si ritiene necessario quindi assicurare, nelle more del rinnovo del collegio l'utilizzo di tutte le graduatorie avviate ed in essere per un periodo di almeno 18 mesi dalla data di conversione del decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare di 18 mesi le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche, al fine di dare attuazione all'articolo 1, commi 527 e 529, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
9/484-A/3Bellucci, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prorogando la durata in carica dei componenti, nelle more della nomina dei nuovi componenti l'Autorità;
    la coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato degli attuali componenti, le novità introdotte, nello stesso periodo, dalla legge di bilancio per il 2018 in materia di procedura di nomina e di composizione del collegio dell'Autorità e l'imminente conclusione del termine di prorogatio indicato dal Consiglio di Stato rendono necessario intervenire con urgenza;
    la finalità del testo in esame – come si legge nella relazione illustrativa – è quella «di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità»;
    per quanto concerne la dotazione organica, il personale dell'Autorità può raggiungere al massimo le 220 unità fra unità in ruolo (160 unità) e quelle con contratto a tempo determinato (60 unità);
    il personale dipendente in servizio in forza di contratto a tempo determinato, o comandato presso l'Autorità da altre amministrazioni, non può assumere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale, e alla scadenza del contratto non può essere oggetto di una nuova contrattualizzazione a termine;
    si ritiene, pertanto, necessario tutelare la specificità e il know how tecnico del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato attraverso una procedura di stabilizzazione del medesimo personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indire, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, una procedura di stabilizzazione con conseguente immissione nei ruoli, anche in sovrannumero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per il personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l'Autorità, assunto in forza di selezioni pubbliche, rimodulando, di conseguenza e pro-futuro, la dotazione complessiva del personale a tempo determinato dell'Autorità.
9/484-A/4Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    il 12 e 13 giugno 2011 si è svolto il referendum abrogativo con i quattro quesiti referendari relativi al sistema idrico e ai servizi locali a rilevanza economica e ad altre questioni;
    l'esito, in particolare, del secondo quesito del referendum che aveva abolito dal calcolo delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre ventisei milioni di italiani, è stato eluso in via definitiva, con la sentenza del Consiglio di Stato del 26 maggio 2017 che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, Federconsumatori e dai comitati contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) oggi ARERA per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la fornitura e il trattamento delle acque;
    nella sostanza, rispetto al secondo quesito referendario del 2011 il Consiglio di Stato ha deciso che il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le leggi del mercato, nonostante la maggioranza degli italiani abbiano chiesto di eliminare l'adeguatezza della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell'acqua estranei dal profitto che corrisponde circa al 7 per cento della tariffa e che comprende anche gli interessi del capitale chiesto in prestito dalle società private per i propri investimenti e i profitti; in questo modo, il costo del denaro investito dai privati viene fatto pagare ai cittadini ottenendo un duplice guadagno;
    la delibera ARERA del 5 APRILE 2018 227/2018/R/IDR recante «Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati» descrive il quadro normativo di riferimento che è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 del Collegato Ambientale che, in tema di tariffa sociale del SII, prevede che l'Autorità:
     «al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...»;
     «al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni»;
    il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2);
    nella medesima delibera si delinea la possibilità per gli enti di governo locale di distribuire un bonus sociale idrico integrativo ponendo gli oneri a proprio carico,

impegna il Governo

   a promuovere ogni iniziativa volta al rispetto dell'esito referendario del 2011 circa l'eliminazione della rilevanza economica del servizio idrico;
   ad assumere le iniziative di competenza affinché l'ARERA si faccia carico per intero, o per la maggiore percentuale possibile, anche del costo relativo al bonus idrico integrativo ora delegato agli enti locali, al fine di raggiungere il maggior numero di utenti socialmente fragili ed economicamente disagiati;
   a valutare il ritorno delle competenze di gestione e vigilanza del sistema idrico integrato al Ministero dell'Ambiente, al fine di garantire una gestione che ottemperi alla volontà popolare espressa dal referendum 2011 che affermò la difesa dell'acqua come bene comune garantito e su cui non si deve speculare finanziariamente.
9/484-A/5Mollicone, Zucconi, Rampelli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il volume d'acqua erogato annualmente a livello nazionale alle utenze civili ammonta a circa cinque miliardi di metri cubi;
    nonostante la tariffa dell'acqua in Italia sia in generale piuttosto contenuta rispetto alle altre principali nazioni dell'unione europea, a fronte di canoni di concessione per la derivazione irrisori alla fonte, i costi allo sgorgare dal rubinetto sono consistenti e variabili in base alle situazioni idrogeologiche, topografiche e la consistenza delle strutture di trasporto e regolazione;
    il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, come anche quello di erogazione dell'energia elettrica, è essenziale per la generalità degli utenti e deve rispondere alle esigenze fondamentali di efficienza e di economicità, la prima misurata nella regolarità della fornitura di acqua di buona qualità, la seconda che si realizza contenendo gli oneri per la costruzione e manutenzione delle strutture acquedottistiche e le spese degli organismi che sovrintendono al servizio, programmando e assicurando il funzionamento delle strutture stesse;
    attualmente la fornitura dell'acqua è compresa nel ciclo idrico integrato, nel quale sono incluse la rete fognaria, la depurazione e lo scarico delle acque reflue;
    fino a qualche decennio fa il servizio della distribuzione dell'acqua alla cittadinanza era affidato alla competenza ed alla responsabilità del sindaco, mentre la tendenza attuale è quella di verticizzare il servizio, affidandolo ad organismi di controllo e di amministrazione di carattere pubblico;
    il Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in merito alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, prevede che «I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni», le quali possono «modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio... assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità», nel rispetto, in particolare, dei principi di unità del bacino idrografico, di unicità della gestione, e di adeguatezza delle dimensioni gestionali;
    nell'individuazione degli ambiti ottimali, tuttavia, sovente le regioni non si sono attenute ai citati principi, e in particolare i piccoli comuni di montagna o delle isole risultano essere penalizzati dalla delimitazione degli ATO, e si ritrovano spesso con aumenti importanti dei costi in bolletta, aumenti che quasi mai sono giustificati da interventi concreti sulle reti di adduzione;
    l'attuale gestione delle tariffe centralizzata presso l'ARERA non garantisce la tutela di tutti i comuni e dell'intera utenza ma li espone, al contrario, ad aumenti ingiustificati a fronte dei servizi erogati;
    una sana e corretta gestione degli acquedotti e delle loro prese di adduzione è il primo passo per la salvaguardia delle nostre montagne, luoghi verso i quali si guarda troppo spesso solo come a località di vacanza o divertimento, dimenticando che ogni danno che si viene a creare a monte sarà decuplicato a valle;
    appare opportuno, inoltre, che la gestione del servizio idrico sia estrapolata da ARERA e, nello spirito dell'esito referendario, restituita alla verifica e al controllo del Ministero dell'Ambiente e che, successivamente, siano individuati ambiti omogenei all'interno dei quali si considerino i comuni nei propri aspetti specifici;
    è di vitale importanza che all'acqua sia riconosciuto un valore sociale, e che, di conseguenza, i benefici economici derivanti dalle bollette siano ben reinvestiti,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a stimolare la riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali, e a garantire una tariffazione che tenga conto delle specificità territoriali realizzando il principio di equità tra agglomerati urbani e piccoli comuni;
   a disporre l'estromissione del servizio idrico integrato dal controllo di ARERA restituendolo alle competenze del Ministero dell'ambiente.
9/484-A/6Ciaburro, Deidda, Crosetto, Montaruli, Luca De Carlo.