XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 22 novembre 2018.
Battelli, Benvenuto, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Cassese, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ceccanti, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Gadda, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Mazzetti, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morgoni, Morrone, Alessandro Pagano, Patassini, Picchi, Pignatone, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Terzoni, Tofalo, Trancassini, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Battelli, Benvenuto, Biancofiore, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Cassese, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ceccanti, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frassinetti, Gadda, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Mazzetti, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morgoni, Morrone, Alessandro Pagano, Patassini, Picchi, Pignatone, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tateo, Terzoni, Tofalo, Trancassini, Vacca, Valbusa, Valente, Valentini, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 21 novembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BOND: «Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e della tutela della cultura alimentare italiana» (1385);
GOLINELLI ed altri: «Istituzione di un marchio biologico italiano e di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica» (1386);
BRUNO BOSSIO ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli assorbenti igienici femminili» (1387);
DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volte a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla sottoscrizione di trattati bilaterali per l'esecuzione delle sentenze penali italiane nello Stato d'origine del reo, anche senza il suo consenso» (1388).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 21 novembre 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 659. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014» (approvata dal Senato) (1389);
S. 676. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003» (approvata dal Senato) (1390);
S. 772. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017» (approvato dal Senato) (1391).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
FRAGOMELI ed altri: «Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché disposizioni sugli orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali» (880) Parere delle Commissioni II, V, IX, XI e XIV;
IEZZI ed altri: «Istituzione del Centro di coordinamento per l'addestramento delle Forze di polizia» (1257) Parere delle Commissioni IV e V.
VI Commissione (Finanze):
DONZELLI ed altri: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria all'unita immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani anziani residenti all'estero» (878) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII e XI.
XI Commissione (Lavoro):
OCCHIUTO e CARFAGNA: «Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno» (1050) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
ELVIRA SAVINO: «Istituzione della Giornata nazionale della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche» (962) Parere delle Commissioni V e VII.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
GADDA ed altri: «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica» (440) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 81).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Catania, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 82).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 83).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (CISA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 84).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2018) 850 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2018) 851 final).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (55).
Questa richiesta, in data 21 novembre 2018, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 dicembre 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (56).
Questa richiesta, in data 21 novembre 2018, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 dicembre 2018. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 dicembre 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (57).
Questa richiesta, in data 21 novembre 2018, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 dicembre 2018. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 dicembre 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (58).
Questa richiesta, in data 21 novembre 2018, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 dicembre 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 9 e 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (59).
Questa richiesta, in data 21 novembre 2018, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 dicembre 2018. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 dicembre 2018.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI (A.C. 1189-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 765)
A.C. 1189-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1, e riesaminato l'emendamento 10.302:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 0.10.500.20, 0.10.500.30 e 0.10.500.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
È conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 10.302, reso nella seduta del 20 novembre 2018.
A.C. 1189-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»;
e) all'articolo 159:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
f) all'articolo 160:
1) il primo comma è abrogato;
2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa.
g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni»;
n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
o) all'articolo 322-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»;
2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti:
«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali»;
3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;
p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:
«Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;
q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:
«Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui al medesimo articolo 335, commi 2 e 3-bis, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all'indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato»;
s) l'articolo 346 è abrogato;
t) all'articolo 346-bis:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei»;
2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;
3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1o gennaio 2020.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche al codice penale).
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sopprimere la parola:, 346-bis.
1. 93. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
(Approvato)
Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 96. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 96.(Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
(Approvato)
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire la parola: utili con la seguente: decisive.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: utili a con le seguenti: decisive per.
1. 97. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire la parola: utili con le seguenti: utili e concrete.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: utili a con le seguenti: utili e concrete per.
1. 97.(Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
(Approvato)
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, sopprimere le parole: del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite.
1. 98. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, sostituire le parole: del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite con le seguenti: del denunciante e dopo le parole: dell'utilità aggiungere le seguenti: dallo stesso.
1. 98.(Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
(Approvato)
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attributo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
1. 99. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite».
1. 101. Conte.
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La causa di non punibilità non si applica inoltre in relazione alle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), legge 16 marzo 2006, n. 146, per l'agente che abbia agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
1. 106. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
1. 106.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
(Approvato)
A.C. 1189-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 5.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,».
2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola:, 346-bis,.
5. 4. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma.
5. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Al comma 1, sopprimere le parole: 346-bis.
5. 6. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
(Approvato)
A.C. 1189-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
b) all'articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
c) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: quattro anni e non superiore a sette con le seguenti: due anni e non superiore a cinque.
7. 200. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: hanno la durata fino alla fine del capoverso con le seguenti: non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno.
7. 202. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.
A.C. 1189-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 8.
(Ritiro di riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110).
1. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.
A.C. 1189-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
c) all'articolo 47:
1) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le sue attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, con specificazione della sanzione applicata e delle modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Sopprimerlo.
9. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione denominata «Amministrazione Trasparente» di cui al comma 1 è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge.».
9. 3. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione dell'allegato B è facoltativa.».
9. 4. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
A.C. 1189-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
Art. 10.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).
1. Con l'elargizione di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il predetto termine è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi occasionalmente corrisposti in denaro contante per un importo complessivo non superiore a euro 500 nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
2. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto.
3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.
4. I contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono essere utilizzati per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di comunicazione ovvero per ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico.
5. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di quindicimila abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.
6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
al titolo, sopprimere le parole: e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
*10. 1. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
al titolo, sopprimere le parole: e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
*10. 300. Speranza, Fornaro.
Sopprimerlo.
10. 2. Speranza, Fornaro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , prestazioni gratuite.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito.
10. 301. Ceccanti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, prestazioni gratuite fino alla fine del comma, con le seguenti: in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore complessivamente superiore nell'anno a euro 3.000 per soggetto da parte di imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
Conseguentemente:
sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. È fatto obbligo ai partiti e movimenti politici di rilasciare ricevuta dei contributi percepiti di qualunque importo, salvo contributi con modalità tracciabile, la cui matrice è conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
3. Le elargizioni versate o le prestazioni eseguite, in un'unica soluzione, che superano le soglie di cui al comma 1, fatta eccezione per le prestazioni intellettuali, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico entro 90 giorni dall'erogazione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, corredate della data, dei dati inerenti l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o la tipologia e l'ammontare della prestazione nonché inserite nel rendiconto di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
4. Laddove le soglie di cui al comma 1 siano superate attraverso più elargizioni nel corso dello stesso anno solare, la pubblicazione di cui al comma 3 è effettuata entro 30 giorni dal termine di deposito del bilancio del partito o movimento politico riferito all'anno di competenza in cui le elargizioni sono avvenute.
5. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i contributi non superiori a 50 euro per singola dazione, corrisposti in denaro contante nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici.
6. In caso di scioglimento anche di una sola delle Camere il termine di pubblicazione di cui al comma 3 è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
7. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici.
8. I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni e in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti o in assenza degli adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
9. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, comprese le elezioni per il rinnovo degli organi regionali ed escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti, le liste che presentano candidati trasmettono all'ente locale o regionale il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
10. In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti o movimenti politici pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
all'articolo 13, comma 1,
sostituire le parole: viola i divieti di cui all'articolo 10, commi 1, secondo periodo e 2 con le seguenti: che percepisca contributi, prestazioni o altre forme di sostegno in violazione delle forme di pubblicità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 10, comma 7.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di contributi in denaro complessivamente inferiori nell'anno a euro 2.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei medesimi contributi.
10. 302. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Sisto.
Subemendamenti all'emendamento 10.500 delle Commissioni.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte principale.
0. 10. 500. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.
0. 10. 500. 36. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 5.000.
0. 10. 500. 26. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 3.000.
*0. 10. 500. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 3.000.
*0. 10. 500. 40. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.500.
0. 10. 500. 24. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000.
*0. 10. 500. 3. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000.
*0. 10. 500. 23. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 2000.
*0. 10. 500. 39. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
**0. 10. 500. 22. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
**0. 10. 500. 38. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 800.
0. 10. 500. 46. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore.
0. 10. 500. 47. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altre forme di sostegno di valore equivalente
0. 10. 500. 45. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
0. 10. 500. 37. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte principale comma 1, primo periodo, sostituire le parole: s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori con le seguenti: i predetti soggetti erogatori devono esprimere il consenso alla pubblicità dei dati.
0. 10. 500. 27. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 1, terzo periodo.
0. 10. 500. 4. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: progressivamente.
0. 10. 500. 53. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: bollato in ogni foglio da un notaio,
0. 10. 500. 5. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo.
0. 10. 500. 28. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: o del candidato di cui al primo periodo del presente comma
0. 10. 500. 41. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: o del candidato di cui al primo periodo del presente comma aggiungere le seguenti: ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata «Sezione Trasparenza»
0. 10. 500. 7. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni con le seguenti: non superiore a sei mesi.
0. 10. 500. 29. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
*0. 10. 500. 6. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
*0. 10. 500. 49. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
0. 10. 500. 48. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sostegno volontario all'organizzazione aggiungere le seguenti:, all'attività.
0. 10. 500. 8. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: , la cui matrice viene conservata con le seguenti:, in carta bianca, la cui matrice viene conservata fino alla presentazione del bilancio dell'anno di competenza.
0. 10. 500. 31. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 1-bis.
0. 10. 500. 500. Sarti.
(Approvato)
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: alla presente legge.
0. 10. 500. 32. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, dopo le parole: le associazioni aggiungere le seguenti:, le persone giuridiche.
0. 10. 500. 34. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, sostituire le parole da: collegati a un partito fino alla fine del comma, con le seguenti: e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.
0. 10. 500. 30. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, sostituire la parola: collegati con le seguenti: ivi comprese quelle fondazioni, associazioni o comitati atti a fornire forme di supporto indirizzate alla realizzazione o alla gestione, sia hardware che software, delle piattaforme informatiche o a realizzare o gestire siti internet, inclusi account, profili e pagine presenti in piattaforme terze, collegati direttamente o indirettamente.
0. 10. 500. 9. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
0. 10. 500. 33. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, dopo le parole: 28 dicembre 2013, n. 149 aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano come scopo l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali.
0. 10. 500. 18. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 1-bis, dopo le parole: 28 dicembre 2013, n. 149 aggiungere le seguenti: o che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore a euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi.
0. 10. 500. 19. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: non iscritte nelle liste elettorali o.
0. 10. 500. 10. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali.
0. 10. 500. 11. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 4.
0. 10. 500. 12. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: decimo.
0. 10. 500. 13. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti:, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo.
0. 10. 500. 52. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti: e di inviare i relativi dati al Ministero dell'Interno affinché li pubblichi sul proprio sito internet, in un'apposita sezione denominata «Sezione Trasparenza».
0. 10. 500. 14. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: dieci.
0. 10. 500. 51. Fatuzzo, Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: cinquanta.
0. 10. 500. 15. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: settanta.
0. 10. 500. 16. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: certificato penale sia aggiungere la seguente: tempestivamente.
0. 10. 500. 17. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: propria candidatura aggiungere le seguenti: non sono dovuti.
Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: sono ridotti della metà.
0. 10. 500. 20. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 5-bis.
0. 10. 500. 21. Maschio, Lollobrigida, Varchi, Lucaselli.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: In apposita con la seguente: Nella.
0. 10. 500. 60. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: dodicesimo.
0. 10. 500. 66. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: decimo.
0. 10. 500. 65. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi.
0. 10. 500. 68. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: cento.
0. 10. 500. 67. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma, primo periodo.
0. 10. 500. 64. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
0. 10. 500. 44. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: deve consentire con le seguenti: consente.
0. 10. 500. 61. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: e nome.
0. 10. 500. 63. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, sopprimere il terzo periodo.
0. 10. 500. 43. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 10.500, parte consequenziale relativa al comma 5-bis, terzo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
0. 10. 500. 62. Sisto, Occhiuto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, prestazioni gratuite fino alla fine del periodo, con le seguenti: in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
terzo periodo, sopprimere le parole: numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio,;
quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni;
sesto periodo, sostituire le parole da: i contributi fino a: ricevuta con le seguenti: le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati collegati a un partito o movimento politico, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge;
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Ai partiti e ai movimenti politici, ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici, ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo.
sopprimere il comma 4.
al comma 5:
al primo periodo:
sostituire le parole: In occasione con le seguenti: Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data;
dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti: , nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo,;
sostituire le parole: sito internet istituzionale con le seguenti: sito internet;
sostituire le parole: dei loro candidati con le seguenti: fornito dai loro candidati;
sostituire la parola: venti con la seguente: novanta;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma precedente sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati sul sito internet del partito o movimento politico, ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 1, primo periodo, previamente comunicato agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.
10. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
10. 11. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il mese solare successivo a quello con le seguenti: novanta giorni dalla data.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al quarto periodo, sostituire le parole da: quindici giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento;
al sesto periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 3000;
al comma 2, sopprimere le parole: non iscritte alle liste elettorali o;
al comma 3, sostituire le parole da: non sono ripetibili fino alla fine del comma, con le seguenti: devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: non è fino alla fine del comma, con le seguenti: è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.
10. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il mese solare successivo a quello con le seguenti: i sessanta giorni successivi alla data.
10. 12. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
10. 13. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
10. 14. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, sopprimere il sesto periodo.
10. 17. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: occasionalmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: corrisposti per un importo complessivo non superiore a euro 5.000.
10. 18. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: importo complessivo aggiungere le seguenti: per soggetto erogante.
10. 19. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vitiello.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 3.000.
10. 303. Ceccanti.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000.
10. 304. Ceccanti.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
10. 20. Ceccanti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano.
10. 25. Ceccanti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I partiti e movimenti politici possono comunque ricevere contributi da cittadini dell'Unione europea residenti in Italia e da cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano.
10. 305. Palazzotto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali.
10. 306. Ceccanti.
Al comma 4, dopo le parole: spese amministrative, aggiungere le seguenti: spese per il personale,.
10. 30. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Sopprimere il comma 5.
*10. 31. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Sopprimere il comma 5.
*10. 307. Fatuzzo.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti,
10. 33. Ceccanti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: quindicimila con le seguenti: un milione di.
10. 308. Fatuzzo.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: l'obbligo con le seguenti: la facoltà.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'ottemperanza agli obblighi di con la seguente: della.
10. 309. Fatuzzo.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: nel proprio sito internet fino alla fine del periodo con le seguenti: almeno venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, sul proprio sito internet istituzionale, il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario nei venti giorni precedenti alla pubblicazione.
10. 35. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vitiello.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
10. 310. Fatuzzo.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
10. 311. Fatuzzo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste i partiti o i movimenti politici che abbiano beneficiato dell'esonero in precedenti elezioni politiche o europee.
10. 312. Fatuzzo.
Al comma 6, dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti:, percettori dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
10. 313. Fatuzzo.
Al comma 6, dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti: che hanno eletto almeno un rappresentante in un consiglio regionale o in Parlamento.
10. 41. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 6, dopo le parole: relativi allegati aggiungere le seguenti: ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti.
10. 42. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici.
10. 43. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma i partiti e i movimenti politici che non abbiano percepito finanziamenti e contributi pubblici nell'anno e nei cinque anni precedenti.
10. 314. Fatuzzo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni» sono sostituite dalle seguenti: «2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.».
10. 44. Migliore.
A.C. 1189-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 11.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;
b) al comma 3:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo:
2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;
2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;
2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;
3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;
4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;
5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;
6) l'ottavo periodo è soppresso.
2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).
Sopprimerlo.
*11. 1. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Sopprimerlo.
*11. 2. Speranza, Fornaro.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «di contribuzione indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «di contribuzione pubblica indiretta».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 le parole: «e della contribuzione indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «e della contribuzione pubblica indiretta».
11. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 3, il comma 2 è abrogato.
11. 4. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
11. 6. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola: «simbolo» è aggiunta la seguente: «principale».
11. 5. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è abrogato.
11. 7. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto o i soggetti che hanno la rappresentanza legale».
11. 8. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera b) è abrogata.
11. 9. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera c) è abrogata.
11. 10. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, la lettera h) è abrogata.
11. 11. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera l) è abrogata.
11. 12. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera l), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole: «consigli comunali» sono aggiunte le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» e dopo la parola: «sindaco» sono aggiunte le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».
11. 13. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera o-bis) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali» sono soppresse.
11. 14. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11. 16. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: le parole fino a: ed.
*11. 19. Ceccanti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: le parole fino a: ed.
*11. 20. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 500 con la seguente: 3000.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 3000;
al comma 2, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 3000.
11. 21. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 3.000 euro.
11. 22. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 2.500 euro.
11. 23. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2000.
Conseguentemente, al medesimo comma,
alla medesima lettera, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
alla lettera b):
al numero 2.2), sopprimere le parole: dei finanziamenti o
al numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2000
al numero 3), sostituire le parole: il mese solare successivo a quello di con le seguenti: quarantacinque giorni dalla.
11. 44. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).
11. 24. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).
*11. 26. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).
*11. 27. Ceccanti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).
*11. 29. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 4.000.
11. 30. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 3.000.
*11. 31. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 3.000.
*11. 300. Ceccanti.
Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.500.
11. 32. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000.
11. 301. Ceccanti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
11. 33. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
11. 34. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».
11. 36. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Sopprimere il comma 2.
*11. 38. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Sopprimere il comma 2.
*11. 39. Ceccanti.
Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: quattromila.
11. 41. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: tremila.
11. 302. Ceccanti.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: duemila.
11. 303. Ceccanti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, al primo periodo, dopo le parole: «natura privatistica,» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».
11. 43. Donzelli, Maschio, Varchi, Prisco, Zucconi, Silvestroni, Meloni, Lollobrigida.
(Approvato)
A.C. 1189-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 12.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).
1. All'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).
Sopprimerlo.
12. 1. Speranza, Fornaro.
Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: le fondazioni, le associazioni aggiungere le seguenti:, le società di servizi.
12. 7. Benedetti, Caiata, Cecconi, Tasso, Vitiello, Fusacchia, Soverini, Magi.
Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: i comitati aggiungere le seguenti e le persone giuridiche.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
dopo le parole: o movimenti politici ovvero aggiungere le seguenti: che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali,
sostituire le parole: e le associazioni con le seguenti:, le associazioni, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o;
sostituire le parole: di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali con le seguenti: o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.
all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: i comitati aggiungere le seguenti: e le persone giuridiche.
12. 4. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni, Mollicone.
Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: i comitati aggiungere le seguenti: e le persone giuridiche.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: i comitati aggiungere le seguenti: e le persone giuridiche.
12. 8. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni, Mollicone.
Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero aggiungere le seguenti: che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali,
12. 11. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni, Mollicone.
Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: i cui organi direttivi siano composti fino alla fine del comma, con le seguenti:, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.
12. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere, le parole: o locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
sopprimere le parole: o locale;
sopprimere le parole: o nominate;
sopprimere le parole: in misura pari o superiore a euro 5000 l'anno;
sostituire le parole: a titolo gratuito in favore di partiti con le seguenti: in favore di partiti a titolo gratuito e per qualsiasi valore.
12. 300. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: e le associazioni con le seguenti:, le associazioni, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o.
12. 13. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni, Mollicone.
Al comma 1, capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche.
12. 15. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Mollicone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le società e le persone fisiche erogatrici di finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti politici o fondazioni, associazioni e comitati ad essi collegati non possono contemporaneamente svolgerne l'attività di fornitori di beni e servizi. Il medesimo divieto è esteso anche a coniugi, conviventi, parenti e affini, entro il quarto grado, delle persone fisiche e delle cariche direttive riferite alle società di cui al primo periodo.
1-ter. I partiti e i movimenti politici che danno in gestione il proprio patrimonio mobile o immobile a terzi non possono affidare agli stessi, o a strutture collegate, servizi di qualsiasi natura.
12. 301. Benedetti, Caiata, Cecconi, Tasso, Vitiello, Fusacchia, Soverini, Magi.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento).
1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento.».
12. 03. Sensi, Marattin, Fusacchia.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro).
1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.
12. 04. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi, Silvestroni.
A.C. 1189-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 13.
(Sanzioni).
1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 10, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.
3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a 120.000.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Sanzioni).
Sopprimerlo.
13. 1. Speranza, Fornaro.
Al comma 1, sostituire le parole da: periodo fino alla fine del comma, con le seguenti:, terzo, quarto e quinto periodo, 2, 3, 5 e 6 è punito con la sanzione di cui all'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
13. 300. Palazzotto.
Al comma 1, sostituire le parole da: periodo fino alla fine del comma, con le seguenti:, terzo, quarto e quinto periodo, 2, 3, 5 e 6 è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
13. 301. Palazzotto.
Al comma 3, sostituire le parole: 12.000 a 120.000 con le seguenti: 1.000 a 10.000.
13. 2. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 3, sostituire le parole: 12.000 a 120.000 con le seguenti: 5.000 a 50.000.
13. 302. Fatuzzo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito o movimento politico che l'abbia ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.
13. 3. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.
A.C. 1189-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 14.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni del presente capo e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Delega al Governo).
Sopprimerlo.
14. 300. Speranza, Fornaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis, comma 5-ter, del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), numero 2), della presente legge.
14. 02. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini delle disposizioni di cui al capo II della presente legge per partiti e movimenti politici si intendono quelli iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
14. 0300. Fatuzzo.
A.C. 1189-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 15.
(Disposizioni finali).
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Disposizioni finali).
Sopprimerlo.
15. 1. Speranza, Fornaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.
15. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
A.C. 1189-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 1189-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute a predisporre e a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica – oltre al piano di prevenzione della corruzione – anche procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
ai sensi del medesimo articolo 1, al comma 11, la citata Scuola nazionale di amministrazione deve predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità e, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvedere alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
il presente provvedimento persegue il condivisibile intento di irrobustire la resistenza degli apparati pubblici rispetto ai fenomeni corruttivi, anche rafforzando gli strumenti volti a prevenire il rientro dei corrotti nei processi decisionali pubblici che potrebbero procurare loro vantaggi imprenditoriali o comunque patrimoniali,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative necessarie ad aggiornare e a rafforzare i piani e i percorsi di formazione di cui in premessa, alla luce delle nuove disposizioni e a concentrare i contenuti dei momenti di formazione e addestramento non solo sull'apprendimento dei meccanismi sanzionatori ma anche e soprattutto sull'aspetto della responsabilizzazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in chiave civica, etica e culturale.
9/1189-A/1. Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute a predisporre e a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica – oltre al piano di prevenzione della corruzione – anche procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
ai sensi del medesimo articolo 1, al comma 11, la citata Scuola nazionale di amministrazione deve predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità e, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvedere alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
il presente provvedimento persegue il condivisibile intento di irrobustire la resistenza degli apparati pubblici rispetto ai fenomeni corruttivi, anche rafforzando gli strumenti volti a prevenire il rientro dei corrotti nei processi decisionali pubblici che potrebbero procurare loro vantaggi imprenditoriali o comunque patrimoniali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative necessarie ad aggiornare e a rafforzare i piani e i percorsi di formazione di cui in premessa, alla luce delle nuove disposizioni e a concentrare i contenuti dei momenti di formazione e addestramento non solo sull'apprendimento dei meccanismi sanzionatori ma anche e soprattutto sull'aspetto della responsabilizzazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in chiave civica, etica e culturale.
9/1189-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», è stato introdotto l'articolo 12 che detta disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche;
in particolare gli articoli 12 e 15 del provvedimento in esame recano disposizioni che sostanzialmente estendono anche alle Fondazioni, alle associazioni e ai comitati (con determinati requisiti) gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici,
impegna il Governo
ad assicurare che le norme introdotte dal provvedimento in esame e che impongono la pubblicazione di erogazioni, contributi economici e servizi forniti in forma gratuita siano pienamente applicate nella loro esecuzione pratica anche alle associazioni, fondazioni e ad ogni gruppo organizzato riconducibile direttamente a partiti e movimenti politici e che offrano forme di supporto utilizzate anche per la realizzazione, la gestione (sia hardware che software) delle piattaforme informatiche o siti internet afferenti direttamente o indirettamente ai partiti e ai movimenti politici.
9/1189-A/2. Marco Di Maio, Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del disegno di legge all'esame dell'Aula, modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario, il codice della trasparenza e alcune leggi speciali, nel vano tentativo di proporre misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato;
la prescrizione del reato – istituto disciplinato dal codice penale (articolo 157 e seguenti) – è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato;
per la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 143 del 2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale (cfr. sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega sia all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999), sia al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013);
attraverso l'emendamento 1.124 è stata introdotta, nel disegno di legge all'esame dell'Aula, una norma volta a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione e che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020;
sul contenuto, la riforma proposta è allo stesso tempo inutile, dannosa e anticostituzionale. Inutile perché, come ormai noto, in Italia oltre il 70 per cento dei procedimenti penali finisce in prescrizione al termine delle indagini preliminari: sono le indagini portate avanti dai pm a essere lente, lentissime, ma queste non sarebbero toccate dalla riforma. Dannosa e anticostituzionale perché renderebbe i processi eterni dopo una sentenza di primo grado,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di ribadire la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione nonché di escludere l'applicabilità della norma sulla prescrizione a tutti i procedimenti che risultano pendenti alla data del 1o gennaio 2020.
9/1189-A/3. Bartolozzi, D'Ettore.
La Camera,
premesso che:
la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione alla corruzione prevede un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione alla corruzione prevede delle procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
il «sistema Anticorruzione-Trasparenza», così come disciplinato dalla normativa e come gestito dall'ANAC presenta decisamente molte lacune. Numerosi ed insensati adempimenti, pubblicazione massiva di dati e documenti, elaborazione di Piani che nessuno mai leggerà e pochi applicheranno. Solo inutili adempimenti, che non fermeranno, di certo, il proliferare di fenomeni corruttivi. I piani sono perfettamente inutili per i Comuni con pochi dipendenti, dove il controllo dei cittadini è continuo e dove molto spesso è presente non solo una carenza di personale ma anche una carenza di fondi che ne impediscono l'adempimento. Sulla questione sono di importanza rilevante i pareri del Prof. Cassese secondo cui tali impedimenti «catturano i moscerini ma non toccano gli avvoltoi» e del giudice Camillo Davigo il quale sostiene che l'Anac contiene «regole sempre più stringenti che danno fastidio alle aziende perbene e non fanno né caldo né freddo a quelle delinquenziali». Non vale dunque la pena combattere la corruzione e perseguire la trasparenza inondando di adempimenti formali le pubbliche amministrazioni, mentre di certo sarebbe più opportuno sfrondare la burocrazia e permettere ai responsabili della prevenzione della corruzione di utilizzare strumenti meno burocraticamente sofisticati,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione e la pianificazione degli interventi organizzativi di contrasto avvenga attraverso la predisposizione di una relazione annuale sugli obiettivi strategici, in sostituzione del Piano di prevenzione della corruzione, e che la rotazione dei dirigenti e funzionari sia facoltativa, anche in considerazione del numero dei dipendenti in servizio.
9/1189-A/4. Ciaburro, Crosetto, Gastaldi, Bordonali.
La Camera,
premesso che:
la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione alla corruzione prevede un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione alla corruzione prevede delle procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative al fine di prevedere la revisione, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, degli interventi di pianificazione organizzativi di contrasto alla corruzione e della rotazione dei dirigenti e funzionari, anche in considerazione del numero dei dipendenti in servizio.
9/1189-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Crosetto, Gastaldi, Bordonali.
La Camera,
premesso che:
il Capo I (artt. 1-9) del presente provvedimento reca modifiche al codice penale, codice di procedura penale, codice civile, ordinamento penitenziario, codice della trasparenza e alcune leggi speciali nel tentativo di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni relative alle misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato;
nello specifico, la norma introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera h), modifica l'articolo 166 del codice di procedura penale, relativo agli effetti della sospensione condizionale. In particolare, la riformulazione introduce una deroga alla regola generale dell'articolo 166, la quale prevede che l'applicazione della sospensione condizionale determini la sospensione anche delle pene accessorie;
è, dunque, integrato il contenuto del primo comma prevedendo la possibilità per il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, di disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche all'interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
il catalogo dei reati in oggetto comprende; il peculato, escluso quello d'uso (articolo 314, primo comma); la concussione (articolo 317); la corruzione impropria (articolo 318); la corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata, (articolo 319-bis); la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater, primo comma), la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320) – la corruzione attiva (articolo 321); l'istigazione alla corruzione (articolo 322); i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (articolo 322-bis); il traffico di influenze illecite (articolo 346-bis);
la norma contenuta, dunque, nell'articolo 1, comma 1, lettera h) appare superflua, tenuto conto che siamo di fronte a norme di carattere sostanziale, che in qualche maniera devono spiegare i propri effetti non certamente sul tempus regit actum ma sul fatto che, modificando una norma sostanziale, non possono che valere per il futuro;
si ritiene, quindi, estremamente necessario ribadire il principio appena esposto per evitare che eventuali interpretazioni della norma possano svilire il carattere sostanziale della norma che non può che rivendicare i suoi effetti per i fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di escludere l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento a tutti i procedimenti che risultano pendenti alla data del 1o gennaio 2020.
9/1189-A/5. Santelli, Bartolozzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prescrive che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;
la norma citata si riferisce, dunque, ai soli incarichi di vertice ricoperti presso le amministrazioni statali regionali e locali (lettera a)), mentre per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lettera c)), lasciando invece esclusi quelli di vertice;
come rilevato nella Delibera ANAC n. 166 del 22 dicembre 2015, «questa Impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, né con la legge delega n. 190 del 2012 – che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che estendano la disciplina della inconferibilità, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, agli incarichi di vertice presso gli enti privati di controllo pubblico, al fine di attribuire all'Istituto in esame una portata omnicomprensiva, e più affine alla ratio sottesa alle politiche intraprese dal Governo in materia di lotta e contrasto al fenomeno della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.
9/1189-A/6. Saitta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e trasparenza dei partiti e movimenti politici;
l'articolo 13 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la funzione di irrogare, al partito o al movimento politico, una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme ivi contenute;
i componenti della Commissione istituita e nominata nel 2012, si dimisero meno di due anni dopo per protestare contro la mancanza di risorse, strumentali e di personale, che di fatto impediva lo svolgimento dei compiti affidati alla Commissione dalla legge,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, le iniziative, anche legislative, finalizzate a prevedere un rafforzamento del personale e dei mezzi a disposizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, affinché le sia garantita piena funzionalità e, di conseguenza, venga assicurata l'effettività dell'attività di controllo attribuita alla stessa dal provvedimento in esame.
9/1189-A/7. Alaimo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, nel Capo I, disposizioni finalizzate al contrasto, anche in chiave preventiva, dei reati contro la pubblica amministrazione;
in particolare, in ordine alle operazioni di polizia sotto copertura, l'articolo 5 ne estende la disciplina al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione;
l'effettività e l'efficacia degli strumenti a disposizione degli apparati investigativi delle Forze di polizia debbono essere accompagnati da scelte altrettanto rigorose che ne garantiscano la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà, l'imparzialità, la cura esclusiva degli interessi pubblici e il rigoroso rispetto delle disposizioni a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini;
a tal fine, preme ai firmatari del presente atto segnalare l'opportunità di costituire, nell'ambito dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Servizio operativo anticorruzione – valutandone una composizione anche interforze, con un congruo e selezionato organico di Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e con vertici a rotazione – dedicato ai fini predetti, nonché stabilire modalità di collegamento con l'autorità giudiziaria e l'autorità nazionale anticorruzione. Prevedere che a tale speciale organismo interforze, a salvaguardia dell'integrità delle Forze di polizia e delle altre componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, siano, tra l'altro, attribuite funzioni ispettive e di vigilanza in ordine al compimento di abusi o violazioni nonché sulla correttezza delle procedure e, in particolare, con riguardo agli agenti impegnati in operazioni sotto copertura, nonché nei casi di segnalazione da parte del personale delle Forze di polizia delle condotte illecite di cui l'organismo sia venuto a conoscenza,
impegna il Governo
per quanto di competenza, e ferme restando le prerogative dell'iniziativa parlamentare, a valutare l'opportunità di adottare, con provvedimenti successivi, anche legislativi, le misure finalizzate alla costituzione del Servizio operativo anticorruzione indicato in premessa.
9/1189-A/8. Maurizio Cattoi, Dadone.
La Camera,
premesso che:
da uno studio effettuato dalla Procura della Repubblica di Bergamo sulle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo delle Procure Circondariali Italiane è emerso che la situazione di organico della Procura di Bergamo, comparata con tutte le altre oltre 130 Procure circondariali, risulta particolarmente carente sia che il confronto venga fatto sul rapporto magistrati/popolazione, sia sul rapporto magistrati/personale amministrativo, oppure ancora sul rapporto magistrati/notizie di reato o anche sul rapporto personale amministrativo/notizie di reato;
la Procura circondariale di Bergamo, nonostante sia una delle uniche due a superare il milione di popolazione servita (anche superiore a Procure distrettuali quali Firenze, Bologna), risulta la più penalizzata in Italia sotto il profilo degli organici in pianta ed effettivi;
di particolare importanza è il rapporto pianta organica magistrati/pianta organica personale amministrativo sul quale il Ministero della Giustizia deve evidentemente intervenire per allinearlo a tutti gli altri uffici;
il completamento degli organici della magistratura costituisce il presupposto indispensabile per una efficace lotta alla corruzione,
impegna il Governo
ad adottare dei criteri obiettivi e trasparenti per determinare le piante organiche delle Procure in Italia basati su dati oggettivi quali, ad esempio, la popolazione servita, le attività economiche nel circondario, numero di comuni serviti, l'estensione totale del territorio servito.
9/1189-A/9. Carnevali, Belotti, Frassini, Ribolla, Invernizzi, Benigni, Sorte.
La Camera,
premesso che:
da uno studio effettuato dalla Procura della Repubblica di Bergamo sulle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo delle Procure Circondariali Italiane è emerso che la situazione di organico della Procura di Bergamo, comparata con tutte le altre oltre 130 Procure circondariali, risulta particolarmente carente sia che il confronto venga fatto sul rapporto magistrati/popolazione, sia sul rapporto magistrati/personale amministrativo, oppure ancora sul rapporto magistrati/notizie di reato o anche sul rapporto personale amministrativo/notizie di reato;
la Procura circondariale di Bergamo, nonostante sia una delle uniche due a superare il milione di popolazione servita (anche superiore a Procure distrettuali quali Firenze, Bologna), risulta la più penalizzata in Italia sotto il profilo degli organici in pianta ed effettivi;
di particolare importanza è il rapporto pianta organica magistrati/pianta organica personale amministrativo sul quale il Ministero della Giustizia deve evidentemente intervenire per allinearlo a tutti gli altri uffici;
il completamento degli organici della magistratura costituisce il presupposto indispensabile per una efficace lotta alla corruzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare dei criteri obiettivi e trasparenti per determinare le piante organiche delle Procure in Italia basati su dati oggettivi quali, ad esempio, la popolazione servita, le attività economiche nel circondario, numero di comuni serviti, l'estensione totale del territorio servito.
9/1189-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali, Belotti, Frassini, Ribolla, Invernizzi, Benigni, Sorte.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 1, lettera t) del testo introduce una nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis c.p.);
il nuovo testo, tra le diverse cose, sostituisce all'espressione «vantaggio patrimoniale» il più ampio concetto di «altra utilità»;
è necessario chiarire il significato di «altra utilità» per circoscrivere al massimo la fattispecie penale di cui all'articolo 346-bis, che già comporta obiettive difficoltà per l'interprete, chiamato a distinguete le diverse fattispecie di reato configurabili al suo interno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa per definire con maggiore chiarezza gli ambiti ed i limiti entro il quale si configurino «altre utilità» relative al reato di traffico di influenze illecite.
9/1189-A/10. Siracusano.