XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli, nella seduta dell'8 dicembre 2018.
Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Braga, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Maria, Del Barba, Luigi Di Maio, Durigon, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Ribolla, Rosato, Ruocco, Schullian, Sisto, Valente, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Braga, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Maria, Del Barba, Luigi Di Maio, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Ribolla, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Valente, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 7 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GELMINI: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva nonché disposizioni per lo sviluppo delle competenze digitali e la formazione degli studenti all'uso consapevole degli strumenti telematici e tecnologici» (1425);
DEL MONACO ed altri: «Modifiche all'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attività libero-professionale dei medici e degli psicologi militari» (1426);
CATALDI: «Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (1427);
PELLICANI: «Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (1428);
GUSMEROLI ed altri: «Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)» (1429).
Saranno stampate e distribuite.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 (A.C. 1334-A/R)
A.C. 1334-A/R – Articolo 3
ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2020:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2021:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. 2. 34. (ex *Tab. 2. 4.) Lupi, Colucci, Tondo.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2020:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2021:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. 2. 35. (ex *Tab. 2. 5.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle operazioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio».
**3. 1. (ex *92. 1.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle operazioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio».
**3. 2. (ex *92. 2.) Lorenzin.
A.C. 1334-A/R – Articolo 4
ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
A.C. 1334-A/R – Articolo 5
ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
A.C. 1334-A/R – Articolo 6
ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.
A.C. 1334-A/R – Articolo 7
ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 1334-A/R – Articolo 8
ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
A.C. 1334-A/R – Articolo 9
ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
A.C. 1334-A/R – Articolo 10
ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
A.C. 1334-A/R – Articolo 11
ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
A.C. 1334-A/R – Articolo 12
ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 63;
2) Marina n. 47;
3) Aeronautica n. 64;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 27;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 80.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 245;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 406;
2) Marina n. 374;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 500;
2) Marina n. 207;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il completamento del reparto logistico della Brigata Sassari.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
12. 1. (ex 101. 2.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 614 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«2-ter. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 2. (ex 101. 1.) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
A.C. 1334-A/R – Articolo 13
ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A.C. 1334-A/R – Articolo 14
ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
A.C. 1334-A/R – Articolo 15
ARTICOLO 15 ED ANNESSA TABELLA 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
A.C. 1334-A/R – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 877.346.939.404, in euro 878.865.654.072 e in euro 891.881.539.733 in termini di competenza, nonché in euro 913.000.022.188, in euro 891.099.177.215, in euro 900.958.378.317 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
A.C. 1334-A/R – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
A.C. 1334-A/R – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.
18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
32. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
33. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Disposizioni diverse).
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*18. 3. (ex *107. 4.) Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*18. 4. (ex *107. 6.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro, Boldrini.
A.C. 1334-A/R – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1o gennaio 2019.
A.C. 1334-A/R – Allegati e Tabelle
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 1334.
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE
N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.
A.C. 1334-A/R – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il sistema delle entrate locali presenta un quadro complesso a causa del sovrapporsi – a decorrere dal 2011 – di numerosi interventi normativi, anche con carattere di urgenza, che hanno più volte modificato la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, sia direttamente che nell'ambito di numerosi provvedimenti legislativi. Tale stratificazione è stata particolarmente rilevante per la tassazione immobiliare comunale che, nel corso del tempo, ha assunto un'articolazione del tutto diversa da quella immaginata dal legislatore del 2011;
nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), alcune proposte emendative presentate hanno inteso semplificare e ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina dell'imposizione immobiliare diretta locale;
in tale ambito, le proposte hanno altresì inteso unificare la disciplina dell'imposta Municipale Propria – IMU e quella della Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, poiché la menzionata stratificazione normativa degli ultimi anni ha portato ad una sostanziale sovrapponibilità delle due imposte, con riferimento sia alla base imponibile, sia ai soggetti passivi, tanto più che a decorrere dal 2016 l'abitazione principale dei contribuenti è esente da entrambe le forme di prelievo;
i tempi del dibattito e la complessità dell'argomento non hanno consentito una riflessione sufficientemente approfondita sull'assetto vigente dell'imposizione immobiliare, che richiederebbe un'urgente riforma complessiva, volta a semplificare le imposte e ricondurre la relativa disciplina ad un testo normativo unico, organico, che sia di semplice comprensione e consultazione per i contribuenti e per gli amministratori locali, chiamati ad applicare le norme in un eterogeneo tessuto geografico ed economico;
nel corso del dibattito parlamentare non è stato possibile, inoltre, verificare compiutamente tutti gli effetti finanziari connessi a siffatto processo di riforma, i quali, verosimilmente, non solo si riflettono sulla pressione fiscale complessiva, ma hanno risvolti rilevanti sulla contabilità dei comuni e su rapporti finanziari tra questi ultimi e lo Stato;
in tale contesto, la V Commissione, esaminando il disegno di legge di bilancio, è comunque riuscita ad operare alcune significative modifiche alla disciplina delle imposte immobiliari locali: in particolare, è raddoppiata – dal 20 al 40 per cento – la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali; viene estesa la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori; si consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare,
impegna il Governo:
a riformare complessivamente l'imposizione immobiliare comunale nell'ottica di semplificarla, unificando l'IMU e la TASI in una sola imposta dal momento che, come si è visto, attualmente condividono la medesima base imponibile;
a ispirare tale processo di riforma ad alcuni specifici principi:
la tendenziale invarianza di gettito, che deve tenere conto anche dell'innalzamento della percentuale di deducibilità introdotta dal disegno di legge di bilancio;
la necessità di definire a regime l'aliquota massima al 10,6 per mille: in considerazione del fatto che attualmente circa 1.000 comuni applicano la maggiorazione dello 0,80 per mille con riferimento alla TASI, occorre dunque individuare soluzioni condivise con le amministrazioni locali che, non sottraendo risorse ai Comuni e al contempo non innalzando la pressione fiscale sui contribuenti, stabiliscano una volta per tutte la misura dell'imposta a regime, eliminando situazioni transitorie che si trascinano di anno in anno generando disparità di trattamento sia fra le amministrazioni che fra i contribuenti;
la semplificazione del rapporto degli enti locali coi cittadini, che consenta a tutti i comuni di inviare ai contribuenti un bollettino precompilato per il pagamento delle imposte immobiliari locali;
la semplificazione anche delle delibere comunali in materia di imposte immobiliari, con lo scopo di predisporre un modello uniforme e semplificato di delibera in materia di tassazione immobiliare locale, che faciliti l'azione degli amministratori e, al contempo, consenta al Ministero dell'economia e finanze di raccogliere e catalogare uniformemente i dati provenienti dai Comuni, con finalità ricognitive ed informative.
9/1334-AR/1. (versione corretta)Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
il sistema delle entrate locali presenta un quadro complesso a causa del sovrapporsi – a decorrere dal 2011 – di numerosi interventi normativi, anche con carattere di urgenza, che hanno più volte modificato la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, sia direttamente che nell'ambito di numerosi provvedimenti legislativi. Tale stratificazione è stata particolarmente rilevante per la tassazione immobiliare comunale che, nel corso del tempo, ha assunto un'articolazione del tutto diversa da quella immaginata dal legislatore del 2011;
nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), alcune proposte emendative presentate hanno inteso semplificare e ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina dell'imposizione immobiliare diretta locale;
in tale ambito, le proposte hanno altresì inteso unificare la disciplina dell'imposta Municipale Propria – IMU e quella della Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, poiché la menzionata stratificazione normativa degli ultimi anni ha portato ad una sostanziale sovrapponibilità delle due imposte, con riferimento sia alla base imponibile, sia ai soggetti passivi, tanto più che a decorrere dal 2016 l'abitazione principale dei contribuenti è esente da entrambe le forme di prelievo;
i tempi del dibattito e la complessità dell'argomento non hanno consentito una riflessione sufficientemente approfondita sull'assetto vigente dell'imposizione immobiliare, che richiederebbe un'urgente riforma complessiva, volta a semplificare le imposte e ricondurre la relativa disciplina ad un testo normativo unico, organico, che sia di semplice comprensione e consultazione per i contribuenti e per gli amministratori locali, chiamati ad applicare le norme in un eterogeneo tessuto geografico ed economico;
nel corso del dibattito parlamentare non è stato possibile, inoltre, verificare compiutamente tutti gli effetti finanziari connessi a siffatto processo di riforma, i quali, verosimilmente, non solo si riflettono sulla pressione fiscale complessiva, ma hanno risvolti rilevanti sulla contabilità dei comuni e su rapporti finanziari tra questi ultimi e lo Stato;
in tale contesto, la V Commissione, esaminando il disegno di legge di bilancio, è comunque riuscita ad operare alcune significative modifiche alla disciplina delle imposte immobiliari locali: in particolare, è raddoppiata – dal 20 al 40 per cento – la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali; viene estesa la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori; si consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a riformare complessivamente l'imposizione immobiliare comunale nell'ottica di semplificarla, unificando l'IMU e la TASI in una sola imposta dal momento che, come si è visto, attualmente condividono la medesima base imponibile;
a ispirare tale processo di riforma ad alcuni specifici principi:
la tendenziale invarianza di gettito, che deve tenere conto anche dell'innalzamento della percentuale di deducibilità introdotta dal disegno di legge di bilancio;
la necessità di definire a regime l'aliquota massima al 10,6 per mille: in considerazione del fatto che attualmente circa 1.000 comuni applicano la maggiorazione dello 0,80 per mille con riferimento alla TASI, occorre dunque individuare soluzioni condivise con le amministrazioni locali che, non sottraendo risorse ai Comuni e al contempo non innalzando la pressione fiscale sui contribuenti, stabiliscano una volta per tutte la misura dell'imposta a regime, eliminando situazioni transitorie che si trascinano di anno in anno generando disparità di trattamento sia fra le amministrazioni che fra i contribuenti;
la semplificazione del rapporto degli enti locali coi cittadini, che consenta a tutti i comuni di inviare ai contribuenti un bollettino precompilato per il pagamento delle imposte immobiliari locali;
la semplificazione anche delle delibere comunali in materia di imposte immobiliari, con lo scopo di predisporre un modello uniforme e semplificato di delibera in materia di tassazione immobiliare locale, che faciliti l'azione degli amministratori e, al contempo, consenta al Ministero dell'economia e finanze di raccogliere e catalogare uniformemente i dati provenienti dai Comuni, con finalità ricognitive ed informative.
9/1334-AR/1. (Versione corretta – Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
le caratteristiche dei corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado sono tuttora disciplinate dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201;
il 13 aprile 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 60, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 e rubricato «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
per la realizzazione di quanto previsto nel suddetto decreto legislativo era necessaria l'emanazione di cinque decreti attuativi da parte del Miur entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dunque entro il 30 novembre 2017;
decreti attuativi in oggetto dovevano riguardare l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, il Piano delle arti, i Poli a orientamento artistico e performativo, i corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado e l'armonizzazione della filiera musicale;
uno specifico decreto avrebbe dovuto definire «le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale»;
ad oggi non risulta che siano stati emanati i decreti attuativi in oggetto;
in molte parti d'Italia i provveditorati agli studi si trovano in difficoltà nell'attivazione delle sezioni a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado nonostante le domande sempre crescenti di attivazione di nuove sezioni da parte delle famiglie;
l'incremento delle sezioni a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado garantirebbe sostegno e prospettiva ai licei musicali e ai conservatori, oltre a rientrare nel più generale quadro di attenzione alla cultura musicale;
risultano ampie disponibilità di docenti di strumento abilitati a seguito di frequenza in conservatorio dei bienni abilitanti in didattica strumentale che ad oggi sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente senza alcuna prospettiva di impiego stabile sul proprio territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare quanto prima i decreti attuativi in oggetto, al fine di garantire la dovuta propulsione e il necessario ampliamento delle sezioni musicali delle scuole secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale.
9/1334-AR/2. Nitti.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
le caratteristiche dei corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado sono tuttora disciplinate dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201;
il 13 aprile 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 60, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 e rubricato «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
per la realizzazione di quanto previsto nel suddetto decreto legislativo era necessaria l'emanazione di cinque decreti attuativi da parte del Miur entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dunque entro il 30 novembre 2017;
decreti attuativi in oggetto dovevano riguardare l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, il Piano delle arti, i Poli a orientamento artistico e performativo, i corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado e l'armonizzazione della filiera musicale;
uno specifico decreto avrebbe dovuto definire «le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale»;
ad oggi non risulta che siano stati emanati i decreti attuativi in oggetto;
in molte parti d'Italia i provveditorati agli studi si trovano in difficoltà nell'attivazione delle sezioni a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado nonostante le domande sempre crescenti di attivazione di nuove sezioni da parte delle famiglie;
l'incremento delle sezioni a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado garantirebbe sostegno e prospettiva ai licei musicali e ai conservatori, oltre a rientrare nel più generale quadro di attenzione alla cultura musicale;
risultano ampie disponibilità di docenti di strumento abilitati a seguito di frequenza in conservatorio dei bienni abilitanti in didattica strumentale che ad oggi sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente senza alcuna prospettiva di impiego stabile sul proprio territorio,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di emanare quanto prima i decreti attuativi in oggetto, al fine di garantire la dovuta propulsione e il necessario ampliamento delle sezioni musicali delle scuole secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale.
9/1334-AR/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Nitti.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo nella pluralità delle sue diverse espressioni quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana nel mondo nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
la Repubblica riconosce, altresì, il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità;
il 21 febbraio 2018, il Mibact e la Federazione italiana «Il Jazz Italiano – IJI» hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti al fine di promuovere lo sviluppo della cultura jazzistica. Tra i principali obiettivi della Dichiarazione viene sottolineata l'esigenza di dare continuità al Bando annuale per la promozione della musica jazz prevedendo la conferma degli stanziamenti per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, volte a promuovere e sostenere, anche attraverso adeguati finanziamenti, appositi progetti finalizzati al sostegno del settore della produzione e promozione della musica jazz.
9/1334-AR/3. Carbonaro, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo nella pluralità delle sue diverse espressioni quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana nel mondo nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
la Repubblica riconosce, altresì, il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità;
il 21 febbraio 2018, il Mibact e la Federazione italiana «Il Jazz Italiano – IJI» hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti al fine di promuovere lo sviluppo della cultura jazzistica. Tra i principali obiettivi della Dichiarazione viene sottolineata l'esigenza di dare continuità al Bando annuale per la promozione della musica jazz prevedendo la conferma degli stanziamenti per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, volte a promuovere e sostenere, anche attraverso adeguati finanziamenti, appositi progetti finalizzati al sostegno del settore della produzione e promozione della musica jazz.
9/1334-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Carbonaro, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 1334 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 52 la costituzione di équipe formative territoriali volte a promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche;
è disposto, altresì, che le risorse stanziate per consentire alle scuole di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla base di procedure selettive,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di promuovere misure e progetti di educazione diffusa e d'innovazione didattica nelle scuole, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nonché a prevedere la possibilità di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 200 docenti, nonché professori universitari e ricercatori di didattica e pedagogia, per progettare e guidare percorsi di educazione diffusa in spazi esterni alla scuola, garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative;
2) a valutare l'opportunità di prevedere che le équipe territoriali abbiano, altresì, lo scopo di esercitare autonomia di ricerca-azione e sperimentazione di percorsi negli spazi esterni alla scuola, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali;
3) a valutare l'opportunità di prevedere che i succitati docenti siano individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tramite una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami e che lo stesso ministero nomini il coordinatore nazionale delle équipe territoriali;
4) a valutare l'opportunità di prevedere che in ogni regione sia eletto un coordinatore regionale come disciplinato dal coordinatore nazionale;
5) a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che l’équipe territoriale rediga un rapporto annuale, da inviare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle Commissioni parlamentari competenti per relazionare sugli sviluppi della loro azione e trasmettere i dati sullo sviluppo prodotto negli istituti scolastici interessati dagli interventi.
9/1334-AR/4. Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 1334 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 52 la costituzione di équipe formative territoriali volte a promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche;
è disposto, altresì, che le risorse stanziate per consentire alle scuole di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla base di procedure selettive,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare l'opportunità di promuovere misure e progetti di educazione diffusa e d'innovazione didattica nelle scuole, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nonché a prevedere la possibilità di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 200 docenti, nonché professori universitari e ricercatori di didattica e pedagogia, per progettare e guidare percorsi di educazione diffusa in spazi esterni alla scuola, garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative;
2) a valutare l'opportunità di prevedere che le équipe territoriali abbiano, altresì, lo scopo di esercitare autonomia di ricerca-azione e sperimentazione di percorsi negli spazi esterni alla scuola, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali;
3) a valutare l'opportunità di prevedere che i succitati docenti siano individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tramite una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami e che lo stesso ministero nomini il coordinatore nazionale delle équipe territoriali;
4) a valutare l'opportunità di prevedere che in ogni regione sia eletto un coordinatore regionale come disciplinato dal coordinatore nazionale;
5) a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che l’équipe territoriale rediga un rapporto annuale, da inviare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle Commissioni parlamentari competenti per relazionare sugli sviluppi della loro azione e trasmettere i dati sullo sviluppo prodotto negli istituti scolastici interessati dagli interventi.
9/1334-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 38 l'istituzione di un Fondo di 525 milioni per ciascuno degli 2019, 2020 e 2021 per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018;
anche l'articolo 47 della Costituzione garantisce la tutela del risparmio di tutti i cittadini e non solo quelli che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
dal tenore letterale dell'articolo 38 del provvedimento in titolo appare evidente la preclusione dell'accesso al detto fondo da parte dei risparmiatori delle società «Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», ancorché ingiustamente danneggiati, generando una disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nonché la violazione del principio della «tutela del risparmio» sancito dal suddetto articolo 47 della Costituzione,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli «Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico, abbiano accesso al Fondo per il ristoro dei risparmiatori di cui all'articolo 38 ovvero, in alternativa, ad ogni altro Fondo preposto al risarcimento ed all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati dalla violazione degli obblighi informativi e da ogni altro genere di violazione normativa;
2) a valutare l'opportunità di prevedere che il suddetto ristoro sia concesso nella misura almeno pari al 30 per cento del valore degli strumenti finanziari di debito emessi dalle suddette società ed acquistati dai risparmiatori e nel limite massimo complessivo di centomila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.
9/1334-AR/5. Gallo.
La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 38 l'istituzione di un Fondo di 525 milioni per ciascuno degli 2019, 2020 e 2021 per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018;
anche l'articolo 47 della Costituzione garantisce la tutela del risparmio di tutti i cittadini e non solo quelli che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
dal tenore letterale dell'articolo 38 del provvedimento in titolo appare evidente la preclusione dell'accesso al detto fondo da parte dei risparmiatori delle società «Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», ancorché ingiustamente danneggiati, generando una disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nonché la violazione del principio della «tutela del risparmio» sancito dal suddetto articolo 47 della Costituzione,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli «Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico, abbiano accesso al Fondo per il ristoro dei risparmiatori di cui all'articolo 38 ovvero, in alternativa, ad ogni altro Fondo preposto al risarcimento ed all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati dalla violazione degli obblighi informativi e da ogni altro genere di violazione normativa;
2) a valutare l'opportunità di prevedere che il suddetto ristoro sia concesso nella misura almeno pari al 30 per cento del valore degli strumenti finanziari di debito emessi dalle suddette società ed acquistati dai risparmiatori e nel limite massimo complessivo di centomila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.
9/1334-AR/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallo.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 52 dell'A.C. 1334, legge di Bilancio 2019, titolato «équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole» prevede la costituzione di équipe formative territoriali per il potenziamento delle competenze degli studenti e per promuovere azioni di formazione del personale docente;
l'attività di potenziamento promuove il diritto allo studio, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'inclusione;
l'istituto del potenziamento di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) è già vigente nelle altre classi di concorso mentre non ha trovato applicazione per la scuola dell'infanzia;
l'intero settore «zero sei» assume un prioritario carattere educativo, da cui deriva una funzione di impulso e coordinamento di carattere nazionale;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, individua come imprescindibile «l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» e, in particolare, lo fa attraverso l'articolo 12 comma 7. Considerato che lo stesso decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ha raccolto queste evidenze e orientato il sistema nella direzione di un potenziamento dei servizi per i bambini più piccoli;
il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha definito per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati;
l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 all'articolo 1 comma 364 ha previsto che per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
il comma 366 prevede che per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la legge n. 107 del 2015 prevede all'articolo 1, comma 69 un ulteriore contingente di posti: All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale «ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo»,
impegna il Governo:
1. a valutare l'opportunità di destinare opportune finanziamenti al fine di consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati;
2. a valutare l'opportunità di incrementare la qualità del servizio scolastico, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia.
9/1334-AR/6. Casa.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 52 dell'A.C. 1334, legge di Bilancio 2019, titolato «équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole» prevede la costituzione di équipe formative territoriali per il potenziamento delle competenze degli studenti e per promuovere azioni di formazione del personale docente;
l'attività di potenziamento promuove il diritto allo studio, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'inclusione;
l'istituto del potenziamento di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) è già vigente nelle altre classi di concorso mentre non ha trovato applicazione per la scuola dell'infanzia;
l'intero settore «zero sei» assume un prioritario carattere educativo, da cui deriva una funzione di impulso e coordinamento di carattere nazionale;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, individua come imprescindibile «l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» e, in particolare, lo fa attraverso l'articolo 12 comma 7. Considerato che lo stesso decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ha raccolto queste evidenze e orientato il sistema nella direzione di un potenziamento dei servizi per i bambini più piccoli;
il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha definito per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati;
l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 all'articolo 1 comma 364 ha previsto che per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
il comma 366 prevede che per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la legge n. 107 del 2015 prevede all'articolo 1, comma 69 un ulteriore contingente di posti: All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale «ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo»,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1. a valutare l'opportunità di destinare opportune finanziamenti al fine di consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati;
2. a valutare l'opportunità di incrementare la qualità del servizio scolastico, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia.
9/1334-AR/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Casa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, prevede diverse disposizioni in materia di scuola tra cui alcune relative all'edilizia scolastica;
ad oggi intorno alla figura del dirigente scolastico persistono gravi incongruenze normative: da un lato viene attribuita ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione degli edifici scolastici in quanto datori di lavoro, dall'altro viene ignorato il fatto che i suddetti edifici sono di proprietà degli Enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi agli interventi strutturali al fine di mettere in sicurezza gli edifici;
l'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», prevede una delega al Governo affinché, attraverso un proprio decreto, incrementi l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso il decreto 28 agosto 2018, n. 129 ha emanato un Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l'articolo 39 del decreto Ministeriale 129/2018 prevede norme relative alla manutenzione degli edifici scolastici, in particolare al comma 4 stabilisce che i dirigenti scolastici possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze;
considerato che:
in questo modo la responsabilità dei lavori ricadrebbero interamente sul dirigente scolastico che non ha competenze né risorse per gestire anche la manutenzione degli immobili di proprietà degli Enti locali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente sul comma 4 dell'articolo 39 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 28 agosto 2018, n. 129 al fine di riequilibrare le discrasie presenti attribuendo agli Enti locali proprietari degli edifici le opportune responsabilità che in questo momento sono a carico dei dirigenti scolastici, meri gestori del servizio scolastico.
9/1334-AR/7. Villani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, prevede diverse disposizioni in materia di scuola tra cui alcune relative all'edilizia scolastica;
ad oggi intorno alla figura del dirigente scolastico persistono gravi incongruenze normative: da un lato viene attribuita ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione degli edifici scolastici in quanto datori di lavoro, dall'altro viene ignorato il fatto che i suddetti edifici sono di proprietà degli Enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi agli interventi strutturali al fine di mettere in sicurezza gli edifici;
l'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», prevede una delega al Governo affinché, attraverso un proprio decreto, incrementi l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso il decreto 28 agosto 2018, n. 129 ha emanato un Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l'articolo 39 del decreto Ministeriale 129/2018 prevede norme relative alla manutenzione degli edifici scolastici, in particolare al comma 4 stabilisce che i dirigenti scolastici possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze;
considerato che:
in questo modo la responsabilità dei lavori ricadrebbero interamente sul dirigente scolastico che non ha competenze né risorse per gestire anche la manutenzione degli immobili di proprietà degli Enti locali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente sul comma 4 dell'articolo 39 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 28 agosto 2018, n. 129 al fine di riequilibrare le discrasie presenti attribuendo agli Enti locali proprietari degli edifici le opportune responsabilità che in questo momento sono a carico dei dirigenti scolastici, meri gestori del servizio scolastico.
9/1334-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Villani.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il provvedimento in esame prevede l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, tramite il comma 4 dell'articolo 40 che recita: «al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.»;
considerato che:
biologi, chimici e fisici, farmacisti, veterinari, infermieri e altre professioni sanitarie sono risorse umane e professionali fondamentali e indispensabili in ogni azienda sanitaria locale o ospedaliera;
gli specializzandi sanitari non medici che prestano la propria opera per il Servizio sanitario nazionale, al pari di quelli in medicina, sono figure essenziali per il mantenimento di reparti e laboratori e forniscono servizi fondamentali per il cittadino;
allo scopo di non rendere maggiormente accessibile la formazione che deriva dall'obbligo di svolgere un tirocinio professionalizzante all'interno dei percorsi di specializzazione ospedaliera per professioni non mediche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'attivazione di nuove borse di studio alle specializzazioni ospedaliere per professioni non mediche, proporzionalmente alle ore di tirocinio svolte.
9/1334-AR/8. Tuzi, Melicchio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il provvedimento in esame prevede l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, tramite il comma 4 dell'articolo 40 che recita: «al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.»;
considerato che:
biologi, chimici e fisici, farmacisti, veterinari, infermieri e altre professioni sanitarie sono risorse umane e professionali fondamentali e indispensabili in ogni azienda sanitaria locale o ospedaliera;
gli specializzandi sanitari non medici che prestano la propria opera per il Servizio sanitario nazionale, al pari di quelli in medicina, sono figure essenziali per il mantenimento di reparti e laboratori e forniscono servizi fondamentali per il cittadino;
allo scopo di non rendere maggiormente accessibile la formazione che deriva dall'obbligo di svolgere un tirocinio professionalizzante all'interno dei percorsi di specializzazione ospedaliera per professioni non mediche,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere l'attivazione di nuove borse di studio alle specializzazioni ospedaliere per professioni non mediche, proporzionalmente alle ore di tirocinio svolte.
9/1334-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Tuzi, Melicchio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il provvedimento in esame, all'articolo 78, contiene misure in merito al fabbisogno finanziario delle Università;
considerato che:
in Italia il dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello di studi, massimo grado di istruzione universitaria. I Dottori di ricerca costituiscono una risorsa fondamentale anche e soprattutto al di fuori dell'Università, per lo sviluppo e l'innovazione del nostro paese. Durante il percorso per diventare Dottori di ricerca si sviluppano in modo scientifico e rigoroso le ricerche che permettono un avanzamento scientifico in una determinata materia. Questo consente ai Dottori di ricerca di apprendere un metodo che soddisfi conoscenze e competenze complesse e interdisciplinari. Le competenze acquisite, se adeguatamente valorizzate, possono promuovere la competitività delle imprese italiane, l'efficienza della pubblica amministrazione, una scuola propositrice di cultura. I Dottori di ricerca, in virtù della loro attività di ricerca di alto profilo rappresentano un vettore in grado di contribuire alla trasformazione e al miglioramento dei processi in molteplici ambiti, assumendo quel ruolo di motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nella ricerca, nella scuola, nelle imprese, nelle professioni e in tutte le attività produttive, nella pubblica amministrazione;
in un numero crescente di atenei, per poter iscriversi al dottorato di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa sono tenuti a pagare tasse e contributi in quello che rappresenta un vero e proprio tributo sul talento;
il beneficio economico garantito dalle borse di studio, erogate dal MIUR così come da diversi Enti sia italiani che stranieri, al fine di permettere allo studente di portare avanti un'attività di ricerca originale all'interno dei nostri atenei, è sensibilmente ridotto dalla tassazione sull'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca stessi operata da alcuni atenei;
l'articolo 1 comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recita: «Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.»;
allo scopo di esonerare dal pagamento delle tasse o contributi a favore delle università anche i dottorandi di ricerca percettori di borsa di studio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo al fine di abrogare all'articolo 1 comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le seguenti parole: che non sono beneficiari di borsa di studio.
9/1334-AR/9. Bella, Melicchio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il provvedimento in esame, all'articolo 78, contiene misure in merito al fabbisogno finanziario delle Università;
considerato che:
in Italia il dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello di studi, massimo grado di istruzione universitaria. I Dottori di ricerca costituiscono una risorsa fondamentale anche e soprattutto al di fuori dell'Università, per lo sviluppo e l'innovazione del nostro paese. Durante il percorso per diventare Dottori di ricerca si sviluppano in modo scientifico e rigoroso le ricerche che permettono un avanzamento scientifico in una determinata materia. Questo consente ai Dottori di ricerca di apprendere un metodo che soddisfi conoscenze e competenze complesse e interdisciplinari. Le competenze acquisite, se adeguatamente valorizzate, possono promuovere la competitività delle imprese italiane, l'efficienza della pubblica amministrazione, una scuola propositrice di cultura. I Dottori di ricerca, in virtù della loro attività di ricerca di alto profilo rappresentano un vettore in grado di contribuire alla trasformazione e al miglioramento dei processi in molteplici ambiti, assumendo quel ruolo di motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nella ricerca, nella scuola, nelle imprese, nelle professioni e in tutte le attività produttive, nella pubblica amministrazione;
in un numero crescente di atenei, per poter iscriversi al dottorato di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa sono tenuti a pagare tasse e contributi in quello che rappresenta un vero e proprio tributo sul talento;
il beneficio economico garantito dalle borse di studio, erogate dal MIUR così come da diversi Enti sia italiani che stranieri, al fine di permettere allo studente di portare avanti un'attività di ricerca originale all'interno dei nostri atenei, è sensibilmente ridotto dalla tassazione sull'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca stessi operata da alcuni atenei;
l'articolo 1 comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recita: «Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.»;
allo scopo di esonerare dal pagamento delle tasse o contributi a favore delle università anche i dottorandi di ricerca percettori di borsa di studio,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo al fine di abrogare all'articolo 1 comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le seguenti parole: che non sono beneficiari di borsa di studio.
9/1334-AR/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Bella, Melicchio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in questa legge di bilancio si impegnano i fondi per l'assunzione di ricercatori (articolo 32);
il salario accessorio è la dote che in ogni ente finanzia le parti della busta paga aggiuntive rispetto alle voci fisse nazionali;
nella generalità degli enti pubblici i precari ricevono le voci accessorie dallo stesso fondo cui hanno accesso anche i dipendenti a tempo indeterminato per cui l'assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio con contratti a tempo determinato (stabilizzazione) non ha oneri a carico né dei soggetti interessati né dello Stato;
negli enti e nelle istituzioni di ricerca, invece, le buste paga sono spesso finanziate da singoli progetti o da assegni di ricerca, e non pesano sul fondo dell'ente o dell'ateneo. Con la stabilizzazione, quindi, chi è già dipendente a tempo indeterminato dovrebbe dividere le risorse con chi entra grazie alla stabilizzazione, causando un ovvio cortocircuito;
l'articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017 recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;
allo scopo di equiparare il salario accessorio degli enti e delle istituzioni di ricerca con la generalità degli enti pubblici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere il limite imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017, agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi I e 2 del suddetto decreto.
9/1334-AR/10. Melicchio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in questa legge di bilancio si impegnano i fondi per l'assunzione di ricercatori (articolo 32);
il salario accessorio è la dote che in ogni ente finanzia le parti della busta paga aggiuntive rispetto alle voci fisse nazionali;
nella generalità degli enti pubblici i precari ricevono le voci accessorie dallo stesso fondo cui hanno accesso anche i dipendenti a tempo indeterminato per cui l'assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio con contratti a tempo determinato (stabilizzazione) non ha oneri a carico né dei soggetti interessati né dello Stato;
negli enti e nelle istituzioni di ricerca, invece, le buste paga sono spesso finanziate da singoli progetti o da assegni di ricerca, e non pesano sul fondo dell'ente o dell'ateneo. Con la stabilizzazione, quindi, chi è già dipendente a tempo indeterminato dovrebbe dividere le risorse con chi entra grazie alla stabilizzazione, causando un ovvio cortocircuito;
l'articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017 recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;
allo scopo di equiparare il salario accessorio degli enti e delle istituzioni di ricerca con la generalità degli enti pubblici,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere il limite imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017, agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi I e 2 del suddetto decreto.
9/1334-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Melicchio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno, ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
tuttavia la lettera f) del primo comma del suesposto articolo 4, contiene una previsione che risulta, in contrasto con lo spirito di semplificazione ed estensione di cui è permeato l'intero provvedimento, in quanto sopprime, infatti, il primo periodo dell'articolo 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui è stabilita l'esclusione dei contribuenti che applicano il regime forfetario da studi di settore e parametri, lasciando in vigore il secondo periodo che prevede, invece, l'assoggettamento dei medesimi contribuenti a specifici obblighi informativi in dichiarazione, relativamente all'attività svolta;
il menzionato regime si caratterizza per la marcata semplificazione degli adempimenti dichiarativi e contabili, prevedendosi oltre all'esclusione da imposta sul valore aggiunto, anche quella da scritture contabili: il calcolo del reddito imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva avviene applicando al volume complessivo annuo di ricavi o compensi un coefficiente di redditività variabile in base ai codici di attività ATECO. Sono, pertanto, irrilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, le voci di costo o spesa eventualmente sostenute dal contribuente;
deve rammentarsi, infine, che in base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 23 marzo 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, l'esonero totale per i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, per ogni adempimento relativo a studi di settore, parametri, indici di affidabilità finanziaria nonché per gli obblighi informativi similari.
9/1334-AR/11. Migliorino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno, ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
tuttavia la lettera f) del primo comma del suesposto articolo 4, contiene una previsione che risulta, in contrasto con lo spirito di semplificazione ed estensione di cui è permeato l'intero provvedimento, in quanto sopprime, infatti, il primo periodo dell'articolo 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui è stabilita l'esclusione dei contribuenti che applicano il regime forfetario da studi di settore e parametri, lasciando in vigore il secondo periodo che prevede, invece, l'assoggettamento dei medesimi contribuenti a specifici obblighi informativi in dichiarazione, relativamente all'attività svolta;
il menzionato regime si caratterizza per la marcata semplificazione degli adempimenti dichiarativi e contabili, prevedendosi oltre all'esclusione da imposta sul valore aggiunto, anche quella da scritture contabili: il calcolo del reddito imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva avviene applicando al volume complessivo annuo di ricavi o compensi un coefficiente di redditività variabile in base ai codici di attività ATECO. Sono, pertanto, irrilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, le voci di costo o spesa eventualmente sostenute dal contribuente;
deve rammentarsi, infine, che in base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 23 marzo 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, l'esonero totale per i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, per ogni adempimento relativo a studi di settore, parametri, indici di affidabilità finanziaria nonché per gli obblighi informativi similari.
9/1334-AR/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Migliorino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
la lettera d) del primo comma del richiamato articolo 4, prevede l'esclusione dalla fruizione del beneficio nei riguardi dei contribuenti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero ad associazioni in partecipazione, nonché a tutte le società a responsabilità limitata, laddove nella previgente formulazione tale restrizione era limitata esclusivamente a quelle trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo TUIR, pur condividendo lo spirito antielusivo della disposizione, il sottoscrittore del presente atto evidenzia, tuttavia che la suesposta esclusione appare eccessiva ed iniqua laddove l'attività di impresa, arte o professione esercitata dal contribuente, risulti sostanzialmente differente da quelle svolta dalle società partecipate, così da potersi ragionevolmente escludere l'artificiosa commistione delle attività finalizzata a scopi di indebita riduzione del prelievo fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nelle prossime iniziative, un intervento normativo ad hoc volto ad escludere dall'accesso al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, i contribuenti le cui attività sono classificabili, ai fini ATECO, come identiche o similari a quelle svolte dalle società di persone, associazioni, società a responsabilità limitate o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR da essi partecipate.
9/1334-AR/12. Currò.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
la lettera d) del primo comma del richiamato articolo 4, prevede l'esclusione dalla fruizione del beneficio nei riguardi dei contribuenti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero ad associazioni in partecipazione, nonché a tutte le società a responsabilità limitata, laddove nella previgente formulazione tale restrizione era limitata esclusivamente a quelle trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo TUIR, pur condividendo lo spirito antielusivo della disposizione, il sottoscrittore del presente atto evidenzia, tuttavia che la suesposta esclusione appare eccessiva ed iniqua laddove l'attività di impresa, arte o professione esercitata dal contribuente, risulti sostanzialmente differente da quelle svolta dalle società partecipate, così da potersi ragionevolmente escludere l'artificiosa commistione delle attività finalizzata a scopi di indebita riduzione del prelievo fiscale,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere nelle prossime iniziative, un intervento normativo ad hoc volto ad escludere dall'accesso al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, i contribuenti le cui attività sono classificabili, ai fini ATECO, come identiche o similari a quelle svolte dalle società di persone, associazioni, società a responsabilità limitate o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR da essi partecipate.
9/1334-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Currò.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene importanti, disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
il successivo comma 2, sostituisce l'allegato n. 4 alla legge n. 190 del 2014 senza modificare il meccanismo sostanziale di determinazione dell'imponibile soggetto all'imposta sostitutiva, basato sull'applicazione al volume complessivo annuo di ricavi o compensi di un coefficiente di redditività variabile in base ai codici di attività ATECO; pertanto risulta ammessa, la deducibilità analitica dei soli contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, con esclusione di ogni altra voce di costo o di spesa;
ad avviso del sottoscrittore del presente atto, nonostante si ampiamente condivisibile la ratio semplificatoria insita nel menzionato sistema di determinazione dell'imponibile, risulta tuttavia necessario considerare che esso determina un disincentivo all'assunzione di risorse umane in seno all'attività imprenditoriale, artistica o professionale del contribuente; dal punto di vista della tassazione finale, infatti, il sostenimento dei suddetti costi sarebbe irrilevante dal momento che ne è esclusa la puntuale deducibilità; l'estensione della platea dei beneficiari del regime forfettario, previsto dal disegno di legge di bilancio 2019, risulta pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, auspicabile in relazione ai benefici circolari per l'economia nazionale, in quanto tra l'altro, favorisce piuttosto che disincentivare l'utilizzo del fattore lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un'iniziativa normativa ad hoc, volta ad introdurre la deduzione analitica delle spese per lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo, in favore dei contribuenti, che accedono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, anche nei limiti di una soglia annuale massima, periodicamente aggiornabile.
9/1334-AR/13. Trano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio 2019, contiene importanti, disposizioni finalizzate ad ampliare significativamente la platea dei beneficiari del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 prevedendo, per l'accesso al regime stesso, un plafond unico di fatturato, pari a 65.000 euro ragguagliati ad anno ed eliminando le previgenti restrizioni in ordine al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
il successivo comma 2, sostituisce l'allegato n. 4 alla legge n. 190 del 2014 senza modificare il meccanismo sostanziale di determinazione dell'imponibile soggetto all'imposta sostitutiva, basato sull'applicazione al volume complessivo annuo di ricavi o compensi di un coefficiente di redditività variabile in base ai codici di attività ATECO; pertanto risulta ammessa, la deducibilità analitica dei soli contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, con esclusione di ogni altra voce di costo o di spesa;
ad avviso del sottoscrittore del presente atto, nonostante si ampiamente condivisibile la ratio semplificatoria insita nel menzionato sistema di determinazione dell'imponibile, risulta tuttavia necessario considerare che esso determina un disincentivo all'assunzione di risorse umane in seno all'attività imprenditoriale, artistica o professionale del contribuente; dal punto di vista della tassazione finale, infatti, il sostenimento dei suddetti costi sarebbe irrilevante dal momento che ne è esclusa la puntuale deducibilità; l'estensione della platea dei beneficiari del regime forfettario, previsto dal disegno di legge di bilancio 2019, risulta pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, auspicabile in relazione ai benefici circolari per l'economia nazionale, in quanto tra l'altro, favorisce piuttosto che disincentivare l'utilizzo del fattore lavoro,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un'iniziativa normativa ad hoc, volta ad introdurre la deduzione analitica delle spese per lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo, in favore dei contribuenti, che accedono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, anche nei limiti di una soglia annuale massima, periodicamente aggiornabile.
9/1334-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Trano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 11 prevede misure volte a prorogare le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobile;
Considerato che:
la necessità di incentivare sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad incentivare la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, anche a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, con impianti dotati di generatori di calore con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
9/1334-AR/14. Terzoni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 11 prevede misure volte a prorogare le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobile;
Considerato che:
la necessità di incentivare sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad incentivare la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, anche a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, con impianti dotati di generatori di calore con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
9/1334-AR/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, riportante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, si concretizza anche in una serie di misure orientate allo sviluppo, agli investimenti e all'inclusione sociale;
i Programmi di riqualificazione urbana prevedono un insieme coordinato di interventi volti alla riqualificazione di parti degradate di città; questi sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del soggetto privato e rappresentano materia di interesse per una pluralità di operatori e finanziatori. I suddetti programmi sono stati finanziati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 179 del 1992, ed avviati secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale del 21.12.94 e rifinanziati in parte attraverso progetti pilota con delibera CIPE 23 aprile 1997 a valere sulle risorse assegnate con la legge n. 341 del 1995;
a partire dal 2014, il monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riscontrato numerose difficoltà nell'organizzazione e gestione di programmi complessi – caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro – da parte dei comuni, condizione a cui si è accompagnato il recepimento di numerose istanze di proroga corredate da relazioni esplicative;
il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 – riportante Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana – ha stabilito che per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e per le «opere pubbliche già» alla data di pubblicazione del suddetto Decreto, il termine di ultimazione risulta prorogato secondo quando definito nel cronoprogramma approvato dal Collegio di Vigilanza;
i Programmi di riqualificazione Urbana si sostanziano in interventi di natura cross-cutting, che comportano non solo la riqualificazione estetica delle aree più degradate, ma concorrono ad un contemporaneo approccio teso a: favorire in maniera efficace l'inclusione sociale delle fasce di popolazione residenti nelle aree caratterizzate da degrado urbano; supportare l'utilizzo di tecnologie ed impianti infrastrutturali innovativi ed avanzati nell'ottica di una maggiore sostenibilità economica ed ambientale; incoraggiare lo sviluppo di una dimensione culturale attiva nelle aree urbane più disagiate; attrarre – al fine di incentivare la partecipazione e collaborazione alla realizzazione delle infrastrutture indicate nei programmi – imprese giovanili e start-up ed aziende innovative capaci di accelerare uno sviluppo integrato del territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di chiarire in maniera precisa il contenuto della disciplina del decreto ministeriale 9 settembre 2015 per il completamento dei Programmi di Riqualificazione Urbana, in modo da superare le incertezze applicative determinate dalla molteplicità delle casistiche verificate in ambito nazionale.
9/1334-AR/15. Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, riportante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, si concretizza anche in una serie di misure orientate allo sviluppo, agli investimenti e all'inclusione sociale;
i Programmi di riqualificazione urbana prevedono un insieme coordinato di interventi volti alla riqualificazione di parti degradate di città; questi sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del soggetto privato e rappresentano materia di interesse per una pluralità di operatori e finanziatori. I suddetti programmi sono stati finanziati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 179 del 1992, ed avviati secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale del 21.12.94 e rifinanziati in parte attraverso progetti pilota con delibera CIPE 23 aprile 1997 a valere sulle risorse assegnate con la legge n. 341 del 1995;
a partire dal 2014, il monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riscontrato numerose difficoltà nell'organizzazione e gestione di programmi complessi – caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro – da parte dei comuni, condizione a cui si è accompagnato il recepimento di numerose istanze di proroga corredate da relazioni esplicative;
il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 – riportante Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana – ha stabilito che per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e per le «opere pubbliche già» alla data di pubblicazione del suddetto Decreto, il termine di ultimazione risulta prorogato secondo quando definito nel cronoprogramma approvato dal Collegio di Vigilanza;
i Programmi di riqualificazione Urbana si sostanziano in interventi di natura cross-cutting, che comportano non solo la riqualificazione estetica delle aree più degradate, ma concorrono ad un contemporaneo approccio teso a: favorire in maniera efficace l'inclusione sociale delle fasce di popolazione residenti nelle aree caratterizzate da degrado urbano; supportare l'utilizzo di tecnologie ed impianti infrastrutturali innovativi ed avanzati nell'ottica di una maggiore sostenibilità economica ed ambientale; incoraggiare lo sviluppo di una dimensione culturale attiva nelle aree urbane più disagiate; attrarre – al fine di incentivare la partecipazione e collaborazione alla realizzazione delle infrastrutture indicate nei programmi – imprese giovanili e start-up ed aziende innovative capaci di accelerare uno sviluppo integrato del territorio,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di chiarire in maniera precisa il contenuto della disciplina del decreto ministeriale 9 settembre 2015 per il completamento dei Programmi di Riqualificazione Urbana, in modo da superare le incertezze applicative determinate dalla molteplicità delle casistiche verificate in ambito nazionale.
9/1334-AR/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in questi anni si sono susseguite norme (come la Legge 221/2015 meglio nota come Collegato Ambientale alla legge di bilancio) che hanno sostanzialmente messo in atto una riforma della governance sulla gestione del suolo. Le nuove sette Autorità di Distretto Idrografico sono i soggetti deputati a fornire il quadro conoscitivo unico della pericolosità e del rischio connesso ai fenomeni di dissesto idrogeologico, e a redigere il Piano di Bacino Distrettuale. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria (Articolo 69 decreto legislativo 152/06);
in base alla norma, una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente deve essere destinata a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;
dalla lettura del decreto legislativo 152/06, sembrerebbe che in Italia la gestione del rischio idrogeologico parte obbligatoriamente dai Piani stralcio di Bacino che vengono attuati, appunto, mediante programmi triennali di intervento. Tuttavia, dal 2001 i piani e programmi delle Autorità di Bacino non sono stati più finanziati; solo nell'ottobre scorso è stato deliberato il «Programma manutenzione 2018», ossia un primo stralcio di un Programma triennale di interventi correlato ai nuovi Piani di gestione, destinando una prima somma di 50 milioni di euro di risorse ministeriali, da ripartire per l'importo di 10 milioni di euro per ogni distretto;
la «Difesa del Suolo», come definita all'articolo 54 del disegno legislativo 152/06, è «il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate». La «Mitigazione del rischio idrogeologico» è, invece, l'attività mirata al contenimento diretto di fenomeni di dissesto urgenti e indifferibili, attraverso la realizzazione di interventi specifici. Premettendo che entrambe le strade debbano venir perseguite, soprattutto in una fase critica come questa in cui i cambiamenti climatici e la fragilità del suolo Italiano stanno mettendo a rischio una gran parte del territorio nazionale, è doveroso ribadire però che sia necessario pianificare in forma ordinaria la difesa del suolo e in via del tutto straordinaria la mitigazione del rischio idrogeologico (come, per altro, affermano la Direttiva Quadro sulle Acque e sulla Gestione del rischio Alluvioni),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere nell’iter intrapreso dal Ministero dell'Ambiente con il «Programma manutenzione 2018» garantendo una continuità di finanziamenti in materia di difesa del suolo (in linea con la «programmazione triennale di interventi a scala di distretto») consistenti essenzialmente in interventi di manutenzione delle opere e del territorio, interventi di mantenimento di condizioni di corretto assetto del territorio, interventi strutturali «estensivi» funzionali alla diffusa del territorio a carattere ordinario e straordinario, interventi di sistemazioni idrauliche (garantendo la polizia idraulica e il pronto intervento) e forestali, con particolare attenzione al reticolo idrografico minore e al territorio collinare e montano.
9/1334-AR/16. Daga.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in questi anni si sono susseguite norme (come la Legge 221/2015 meglio nota come Collegato Ambientale alla legge di bilancio) che hanno sostanzialmente messo in atto una riforma della governance sulla gestione del suolo. Le nuove sette Autorità di Distretto Idrografico sono i soggetti deputati a fornire il quadro conoscitivo unico della pericolosità e del rischio connesso ai fenomeni di dissesto idrogeologico, e a redigere il Piano di Bacino Distrettuale. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria (Articolo 69 decreto legislativo 152/06);
in base alla norma, una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente deve essere destinata a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;
dalla lettura del decreto legislativo 152/06, sembrerebbe che in Italia la gestione del rischio idrogeologico parte obbligatoriamente dai Piani stralcio di Bacino che vengono attuati, appunto, mediante programmi triennali di intervento. Tuttavia, dal 2001 i piani e programmi delle Autorità di Bacino non sono stati più finanziati; solo nell'ottobre scorso è stato deliberato il «Programma manutenzione 2018», ossia un primo stralcio di un Programma triennale di interventi correlato ai nuovi Piani di gestione, destinando una prima somma di 50 milioni di euro di risorse ministeriali, da ripartire per l'importo di 10 milioni di euro per ogni distretto;
la «Difesa del Suolo», come definita all'articolo 54 del disegno legislativo 152/06, è «il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate». La «Mitigazione del rischio idrogeologico» è, invece, l'attività mirata al contenimento diretto di fenomeni di dissesto urgenti e indifferibili, attraverso la realizzazione di interventi specifici. Premettendo che entrambe le strade debbano venir perseguite, soprattutto in una fase critica come questa in cui i cambiamenti climatici e la fragilità del suolo Italiano stanno mettendo a rischio una gran parte del territorio nazionale, è doveroso ribadire però che sia necessario pianificare in forma ordinaria la difesa del suolo e in via del tutto straordinaria la mitigazione del rischio idrogeologico (come, per altro, affermano la Direttiva Quadro sulle Acque e sulla Gestione del rischio Alluvioni),
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di procedere nell’iter intrapreso dal Ministero dell'Ambiente con il «Programma manutenzione 2018» garantendo una continuità di finanziamenti in materia di difesa del suolo (in linea con la «programmazione triennale di interventi a scala di distretto») consistenti essenzialmente in interventi di manutenzione delle opere e del territorio, interventi di mantenimento di condizioni di corretto assetto del territorio, interventi strutturali «estensivi» funzionali alla diffusa del territorio a carattere ordinario e straordinario, interventi di sistemazioni idrauliche (garantendo la polizia idraulica e il pronto intervento) e forestali, con particolare attenzione al reticolo idrografico minore e al territorio collinare e montano.
9/1334-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016, con riferimento all'assoggettabilità ad IMU delle piattaforme petrolifere, nella parte in cui si rileva che la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale – industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura;
il regio decreto-legge n. 652 del 1939, stabilisce che fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti «stabilmente assicurate al suolo»;
i terminali galleggianti ubicati nel mare territoriale, destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, sono ancorati in maniera fissa e continuativa al fondo marino mediante apposito sistema di ancoraggio e prevedono il permanente posizionamento di attrezzature asservite alla struttura;
per tali strutture permane uno stato di incertezza sulla portata della normativa applicabile e sui presupposti che consentono di limitare il pagamento dell'Imu alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 728, della legge di bilancio n. 205/2017,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire normativamente al fine di ridefinire ed ampliare i presupposti oggettivi per l'assoggettamento ad IMU dei terminali di rigassificazione con riferimento alle complessive strutture funzionali all'attività imprenditoriale.
9/1334-AR/17. Davide Aiello.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016, con riferimento all'assoggettabilità ad IMU delle piattaforme petrolifere, nella parte in cui si rileva che la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale – industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura;
il regio decreto-legge n. 652 del 1939, stabilisce che fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti «stabilmente assicurate al suolo»;
i terminali galleggianti ubicati nel mare territoriale, destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, sono ancorati in maniera fissa e continuativa al fondo marino mediante apposito sistema di ancoraggio e prevedono il permanente posizionamento di attrezzature asservite alla struttura;
per tali strutture permane uno stato di incertezza sulla portata della normativa applicabile e sui presupposti che consentono di limitare il pagamento dell'Imu alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 728, della legge di bilancio n. 205/2017,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire normativamente al fine di ridefinire ed ampliare i presupposti oggettivi per l'assoggettamento ad IMU dei terminali di rigassificazione con riferimento alle complessive strutture funzionali all'attività imprenditoriale.
9/1334-AR/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Davide Aiello.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, recate misure finalizzate a promuovere la ripresa dell'economia nazionale;
in questo contesto il Governo ha ritenuto di adottare una politica espansiva, basata su un profondo mutamento di strategia che ha come obiettivo la promozione del benessere dei cittadini e la difesa dei loro diritti attraverso il ridimensionamento dei privilegi e la riduzione degli sprechi;
vanno in questo senso le misure contenute nel provvedimento in esame finalizzate a dare ristoro ai cittadini e al tessuto delle attività produttive situate nei territori colpiti da eventi naturali estremi;
ultime in ordine di tempo le devastazioni arrecate da piogge eccezionali in un'ampia parte del Paese: dal Veneto alla Sicilia, passando per la Liguria, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
la ripresa del tessuto sociale, economico e produttivo di questi territori deve passare attraverso azioni di sostegno concreto e tangibile, in particolare per le zone già connotate da criticità strutturali di sviluppo come quelle della regione Sicilia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con future iniziative legislative, interventi di carattere finanziario a sostegno della popolazione della Regione Sicilia interessata dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 2 e il 4 novembre 2018.
9/1334-AR/18. Licatini.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, recate misure finalizzate a promuovere la ripresa dell'economia nazionale;
in questo contesto il Governo ha ritenuto di adottare una politica espansiva, basata su un profondo mutamento di strategia che ha come obiettivo la promozione del benessere dei cittadini e la difesa dei loro diritti attraverso il ridimensionamento dei privilegi e la riduzione degli sprechi;
vanno in questo senso le misure contenute nel provvedimento in esame finalizzate a dare ristoro ai cittadini e al tessuto delle attività produttive situate nei territori colpiti da eventi naturali estremi;
ultime in ordine di tempo le devastazioni arrecate da piogge eccezionali in un'ampia parte del Paese: dal Veneto alla Sicilia, passando per la Liguria, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
la ripresa del tessuto sociale, economico e produttivo di questi territori deve passare attraverso azioni di sostegno concreto e tangibile, in particolare per le zone già connotate da criticità strutturali di sviluppo come quelle della regione Sicilia,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche con future iniziative legislative, interventi di carattere finanziario a sostegno della popolazione della Regione Sicilia interessata dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 2 e il 4 novembre 2018.
9/1334-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Licatini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 16 stanzia il fondo per gli investimenti degli enti territoriali e all'articolo 64 il finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario;
considerato che:
la strada statale n. 7 collega la città di Matera designata «Capitale della cultura 2019» con la strada statale n. 407 «Basentana», attraverso la quale la stessa città di Matera si collega con l'autostrada A1, con il capoluogo di regione Potenza e con l'area del Metapontino;
la messa in sicurezza della statale n. 7 risulta fondamentale per l'adeguamento e il completamento del collegamento mediano Murgia – Pollino che collega l'autostrada A24 con la strada statale n. 407 «Basentana»;
l'opera di messa in sicurezza della strada statale n. 7 dal km 562 all'innesto con la strada statale n. 407, di complessivi 10 km, di competenza esclusiva Anas, è inserita nel contratto di governo 2016/2020 ma priva dei finanziamenti necessari;
il costo complessivo dell'opera, come da stima Anas è di circa 60 milioni di euro;
la messa in sicurezza e l'adeguamento del collegamento mediano A24 – Strada statale n. 407 «Basentana» è tra le opere infrastrutturali strategiche previste dal Dossier Matera Capitale europea 2019;
considerato inoltre che:
In concomitanza con l'evento europeo «Matera 2019» è previsto un aumento considerevole dei flussi da e per Matera, provenienti soprattutto dall'autostrada A1,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee Iniziative, volte a finanziare l'opera o ad attivarsi presso Anas affinché nell'aggiornamento del contratto di governo previsto per l'anno 2019 venga inserito il finanziamento per la messa in sicurezza della strada statale n. 7, dal km 562 all'innesto con la strada statale 407 «Basentana».
9/1334-AR/19. Rospi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 16 stanzia il fondo per gli investimenti degli enti territoriali e all'articolo 64 il finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario;
considerato che:
la strada statale n. 7 collega la città di Matera designata «Capitale della cultura 2019» con la strada statale n. 407 «Basentana», attraverso la quale la stessa città di Matera si collega con l'autostrada A1, con il capoluogo di regione Potenza e con l'area del Metapontino;
la messa in sicurezza della statale n. 7 risulta fondamentale per l'adeguamento e il completamento del collegamento mediano Murgia – Pollino che collega l'autostrada A24 con la strada statale n. 407 «Basentana»;
l'opera di messa in sicurezza della strada statale n. 7 dal km 562 all'innesto con la strada statale n. 407, di complessivi 10 km, di competenza esclusiva Anas, è inserita nel contratto di governo 2016/2020 ma priva dei finanziamenti necessari;
il costo complessivo dell'opera, come da stima Anas è di circa 60 milioni di euro;
la messa in sicurezza e l'adeguamento del collegamento mediano A24 – Strada statale n. 407 «Basentana» è tra le opere infrastrutturali strategiche previste dal Dossier Matera Capitale europea 2019;
considerato inoltre che:
In concomitanza con l'evento europeo «Matera 2019» è previsto un aumento considerevole dei flussi da e per Matera, provenienti soprattutto dall'autostrada A1,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee Iniziative, volte a finanziare l'opera o ad attivarsi presso Anas affinché nell'aggiornamento del contratto di governo previsto per l'anno 2019 venga inserito il finanziamento per la messa in sicurezza della strada statale n. 7, dal km 562 all'innesto con la strada statale 407 «Basentana».
9/1334-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 152/06 prevede la procedura di valutazione di impatto sanitario soltanto per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW;
l'articolo 252 del d.lgs. 152/06 definisce i Siti di Interesse Nazionale (SIN) ai fini della bonifica come aree «individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali». Uno dei principi da seguire per l'individuazione di questi siti è la presenza di un «rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata»;
L'articolo 1 della legge n. 208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini per gli incentivi sull'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;
l'erogazione degli incentivi è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai Commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni dovute ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione Europea;
la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 dicembre 2017 (COMP B.3 AC/AM/MB/kd*D*2017/116863) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione;
il Ministero dell'Ambiente, per i profili di competenza in materia di bonifica, fornisce il proprio contributo all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, rappresentando il quadro ambientale dell'area e richiamando le disposizioni normative che prevedono la valutazione delle interferenze dell'opera con le attività di bonifica e la tutela sanitaria per i fruitori dell'area;
l'erogazione di incentivi alla produzione di energia da impianti biogas può scaturire nella proliferazione di tali installazioni, che seppure di taglia ridotta possono facilmente superare nel complesso, in zone dense di tali impianti, la soglia limite di 300 MW di cui all'articolo 23 del disegno legislativo 152/2006, necessitando quindi di una valutazione di impatto sanitario a maggior ragione quando tale impatto va a sovrapporsi a situazioni ambientali e sanitarie già compromesse come quelle dei SIN,
impegna il Governo:
1. a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di evitare la possibilità di incorrere in una procedura di infrazione a livello comunitario relativa agli eccessivi aiuti di stato alla produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi, limitandone la disponibilità in termini di anni futuri e/o restringendone il campo di applicazione per tipologia di impianto o per contesto territoriale;
2. valutare l'opportunità di prevedere azioni volte a eseguire Valutazioni di Impatto Sanitario all'interno di ogni procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per progetti ricadenti all'interno, o nelle aree limitrofe, di Siti di Interesse Nazionale ai fini di Bonifica.
9/1334-AR/20. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 152/06 prevede la procedura di valutazione di impatto sanitario soltanto per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW;
l'articolo 252 del d.lgs. 152/06 definisce i Siti di Interesse Nazionale (SIN) ai fini della bonifica come aree «individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali». Uno dei principi da seguire per l'individuazione di questi siti è la presenza di un «rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata»;
L'articolo 1 della legge n. 208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini per gli incentivi sull'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;
l'erogazione degli incentivi è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai Commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni dovute ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione Europea;
la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 dicembre 2017 (COMP B.3 AC/AM/MB/kd*D*2017/116863) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione;
il Ministero dell'Ambiente, per i profili di competenza in materia di bonifica, fornisce il proprio contributo all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, rappresentando il quadro ambientale dell'area e richiamando le disposizioni normative che prevedono la valutazione delle interferenze dell'opera con le attività di bonifica e la tutela sanitaria per i fruitori dell'area;
l'erogazione di incentivi alla produzione di energia da impianti biogas può scaturire nella proliferazione di tali installazioni, che seppure di taglia ridotta possono facilmente superare nel complesso, in zone dense di tali impianti, la soglia limite di 300 MW di cui all'articolo 23 del disegno legislativo 152/2006, necessitando quindi di una valutazione di impatto sanitario a maggior ragione quando tale impatto va a sovrapporsi a situazioni ambientali e sanitarie già compromesse come quelle dei SIN,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1. a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di evitare la possibilità di incorrere in una procedura di infrazione a livello comunitario relativa agli eccessivi aiuti di stato alla produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi, limitandone la disponibilità in termini di anni futuri e/o restringendone il campo di applicazione per tipologia di impianto o per contesto territoriale;
2. valutare l'opportunità di prevedere azioni volte a eseguire Valutazioni di Impatto Sanitario all'interno di ogni procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per progetti ricadenti all'interno, o nelle aree limitrofe, di Siti di Interesse Nazionale ai fini di Bonifica.
9/1334-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 79 disposizioni in merito a situazioni emergenziali;
i molteplici contesti emergenziali di rilievo nazionale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che, anche di recente, hanno interessato numerose regioni italiane richiedono una complessiva revisione della disciplina prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 in riferimento alle modalità di stanziamento dei finanziamenti e di erogazione dei contributi massimi concedibili;
la percentuale di ristoro dei danni subiti da parte dei privati in conseguenza di eventi alluvionali si assesta su percentuali piuttosto basse (appena il 10 per cento, a distanze tre anni dall'evento);
con particolare riferimento alle modalità per la ricognizione dei fabbisogni e per la quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, sarebbero auspicabili procedure semplificate che prevedano il superamento della stima sommaria dei danni affidata in prima istanza al cittadino, consentano il recupero dei costi per le prestazioni tecniche richieste ai professionisti, e prevedano misure di sostegno per garantire l'avvio in tempi brevi degli interventi di ripristino del patrimonio mobiliare e immobiliare distrutto o allagato, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini danneggiati dagli eventi calamitosi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, anche in successivi provvedimenti normativi, alla ridefinizione dei criteri e delle direttive per la ricognizione dei fabbisogni e per la quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi indicati in premessa, prevedendo a tal fine congrue misure finanziarie per i rimborsi ai privati.
9/1334-AR/21. Berti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 79 disposizioni in merito a situazioni emergenziali;
i molteplici contesti emergenziali di rilievo nazionale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che, anche di recente, hanno interessato numerose regioni italiane richiedono una complessiva revisione della disciplina prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 in riferimento alle modalità di stanziamento dei finanziamenti e di erogazione dei contributi massimi concedibili;
la percentuale di ristoro dei danni subiti da parte dei privati in conseguenza di eventi alluvionali si assesta su percentuali piuttosto basse (appena il 10 per cento, a distanze tre anni dall'evento);
con particolare riferimento alle modalità per la ricognizione dei fabbisogni e per la quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, sarebbero auspicabili procedure semplificate che prevedano il superamento della stima sommaria dei danni affidata in prima istanza al cittadino, consentano il recupero dei costi per le prestazioni tecniche richieste ai professionisti, e prevedano misure di sostegno per garantire l'avvio in tempi brevi degli interventi di ripristino del patrimonio mobiliare e immobiliare distrutto o allagato, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini danneggiati dagli eventi calamitosi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di provvedere, anche in successivi provvedimenti normativi, alla ridefinizione dei criteri e delle direttive per la ricognizione dei fabbisogni e per la quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi indicati in premessa, prevedendo a tal fine congrue misure finanziarie per i rimborsi ai privati.
9/1334-AR/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Berti.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 79, nell'ambito delle disposizioni su alcune situazioni emergenziali, prevede al comma 6 il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova per la quale si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in ragione del tragico evento occorso;
esigenze parimenti emergenziali sorgono rispetto alla città di Taranto che, quale «area ad elevato rischio di crisi ambientale», presenta insediamenti industriali di rilevante dimensione che influenzano in modo considerevole i profili socio-economici, ambientali e paesaggistici; l'elevata antropizzazione, inoltre, incide ulteriormente sugli ecosistemi;
si pone allora la necessità di provvedere al finanziamento anche della zona franca urbana di Taranto. Si tratterebbe di uno strumento utile per la rimozione del degrado delle aree cittadine maggiormente interessate dal disastro ambientale tarantino, per contrastare i fenomeni di esclusione sociale e per riqualificare quartieri urbani caratterizzati da gravi fenomeni di degrado urbano, sociale ed economico;
è noto che la allora legge finanziaria del 2008 ha esteso a tutto il territorio nazionale l'istituzione delle ZFU, inizialmente limitate alle zone del Mezzogiorno. Parimenti noto è che le delibere CIPE del 2008 e del 2009 includono anche alcune parti della città di Taranto;
le agevolazioni sono numerose e rilevanti, eppure ci sono state difficoltà attuative e ritardi, che hanno portato solo nel 2013 alla adozione di un decreto ministeriale per stabilirne termini, condizioni, limiti e modalità. Per vero la Puglia ha subito particolari ritardi ed esclusioni, poi sanate;
emerge dunque la necessità di promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell'ambiente e della natura, comprensivo di appositi istituti tributari che intervengano a fronte di emergenze e disastri ambientali, sia in funzione – auspichiamo – preventiva sia anche riparatoria dell'equilibrio turbato;
il ricorso alla leva fiscale deve esser destinato ad avvantaggiare attività economiche impegnate nel processo di bonifica e soggetti che siano stati danneggiati dall'effetto dell'inquinamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di finanziare, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, nonché di estendere all'intero territorio comunale della città di Taranto la cosiddetta zona franca urbana in conformità alle finalità di interesse pubblico previste tese alla rimozione del degrado urbano e al contrasto dei fenomeni di esclusione sociale, destinando le agevolazioni previste in favore di attività economiche impegnate nel processo di bonifica e soggetti che siano stati danneggiati dall'effetto dell'inquinamento.
9/1334-AR/22. Vianello.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 79, nell'ambito delle disposizioni su alcune situazioni emergenziali, prevede al comma 6 il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova per la quale si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in ragione del tragico evento occorso;
esigenze parimenti emergenziali sorgono rispetto alla città di Taranto che, quale «area ad elevato rischio di crisi ambientale», presenta insediamenti industriali di rilevante dimensione che influenzano in modo considerevole i profili socio-economici, ambientali e paesaggistici; l'elevata antropizzazione, inoltre, incide ulteriormente sugli ecosistemi;
si pone allora la necessità di provvedere al finanziamento anche della zona franca urbana di Taranto. Si tratterebbe di uno strumento utile per la rimozione del degrado delle aree cittadine maggiormente interessate dal disastro ambientale tarantino, per contrastare i fenomeni di esclusione sociale e per riqualificare quartieri urbani caratterizzati da gravi fenomeni di degrado urbano, sociale ed economico;
è noto che la allora legge finanziaria del 2008 ha esteso a tutto il territorio nazionale l'istituzione delle ZFU, inizialmente limitate alle zone del Mezzogiorno. Parimenti noto è che le delibere CIPE del 2008 e del 2009 includono anche alcune parti della città di Taranto;
le agevolazioni sono numerose e rilevanti, eppure ci sono state difficoltà attuative e ritardi, che hanno portato solo nel 2013 alla adozione di un decreto ministeriale per stabilirne termini, condizioni, limiti e modalità. Per vero la Puglia ha subito particolari ritardi ed esclusioni, poi sanate;
emerge dunque la necessità di promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell'ambiente e della natura, comprensivo di appositi istituti tributari che intervengano a fronte di emergenze e disastri ambientali, sia in funzione – auspichiamo – preventiva sia anche riparatoria dell'equilibrio turbato;
il ricorso alla leva fiscale deve esser destinato ad avvantaggiare attività economiche impegnate nel processo di bonifica e soggetti che siano stati danneggiati dall'effetto dell'inquinamento,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di finanziare, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, nonché di estendere all'intero territorio comunale della città di Taranto la cosiddetta zona franca urbana in conformità alle finalità di interesse pubblico previste tese alla rimozione del degrado urbano e al contrasto dei fenomeni di esclusione sociale, destinando le agevolazioni previste in favore di attività economiche impegnate nel processo di bonifica e soggetti che siano stati danneggiati dall'effetto dell'inquinamento.
9/1334-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Vianello.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
a partire dal 2016 le tre Città Metropolitane e i sei Liberi Consorzi della Regione siciliana sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria che ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza e ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti;
la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica ha contribuito a rendere disastrosa la situazione finanziaria delle ex province;
inoltre, nel quadro della complessiva riforma delle province in itinere, nel cui ambito il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali ed al passaggio delle relative risorse agli enti subentranti, va data adeguata considerazione al diverso disegno strategico del legislatore regionale siciliano, che, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, ove prevale una riallocazione presso altri livelli di governo, tende al mantenimento e addirittura all'implementazione delle funzioni precedentemente assegnate agli enti intermedi;
a fronte di tale prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della legge 208/2015 ha assegnato un contributo in favore delle ex province e delle città metropolitane delle sole Regioni a statuto ordinario, dell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
non si è però intervenuto a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale, che rimangono comunque obbligati a fornire il contributo per la finanza pubblica, in virtù dell'intesa stipulata tra Stato e Regione Siciliana il 20 giugno 2016;
l'articolo 64 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede un contributo a favore delle sole province delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, per cui, ancora una volta, le Regioni a statuto speciale vengono tagliate fuori da un'assegnazione di risorse che diventa quanto mai improcrastinabile in questo momento di enorme difficoltà per le finanze locali;
l'articolo 63 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che la ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale entro il 31 marzo 2019 tramite apposito accordo bilaterale;
nel caso di inadeguati livelli di finanziamento risulta inevitabilmente pregiudicato quel principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni (articolo 119, comma 4, della Costituzione) quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. A questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
l'articolo 16 comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2018, nella parte in cui, modificando l'articolo 1 comma 418-bis della legge n. 190/2014, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato, per effetto dell'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 190/2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali;
l'articolo 16 comma 4 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, tuttavia non tenendo nel dovuto conto le diverse realtà e condizioni che sussistono presso le province e città metropolitane in Italia, che allo stato, in alcuni casi, dimostrano di non essere in grado di gestire neppure le proprie gare, a causa di insufficienti capacità di programmazione e progettazione, per cui, laddove in alcune realtà ricorrere alla stazione unica appaltante realizzerebbe sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza degli appalti, in altre, rischierebbe di creare l'effetto opposto, paralizzando anche l'attività di gara dei comuni non capoluogo di provincia che si vedrebbero obbligati a ricorrere alle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare un tavolo di lavoro permanente tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Siciliana in vista del nuovo accordo Stato-Regione che, partendo da un'analisi della sostenibilità finanziaria degli accordi precedenti in tema di enti di area vasta e considerando il rispetto degli stessi accordi, garantisca soluzioni istituzionali e finanziarie adeguate e condivise e un monitoraggio costante dei rispettivi impegni al fine di garantire l'effettiva funzionalità delle ex province.
9/1334-AR/23. Varrica, Ficara, Marzana, Giarrizzo, Lorefice, Martinciglio, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
a partire dal 2016 le tre Città Metropolitane e i sei Liberi Consorzi della Regione siciliana sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria che ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza e ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti;
la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica ha contribuito a rendere disastrosa la situazione finanziaria delle ex province;
inoltre, nel quadro della complessiva riforma delle province in itinere, nel cui ambito il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali ed al passaggio delle relative risorse agli enti subentranti, va data adeguata considerazione al diverso disegno strategico del legislatore regionale siciliano, che, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, ove prevale una riallocazione presso altri livelli di governo, tende al mantenimento e addirittura all'implementazione delle funzioni precedentemente assegnate agli enti intermedi;
a fronte di tale prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della legge 208/2015 ha assegnato un contributo in favore delle ex province e delle città metropolitane delle sole Regioni a statuto ordinario, dell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
non si è però intervenuto a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale, che rimangono comunque obbligati a fornire il contributo per la finanza pubblica, in virtù dell'intesa stipulata tra Stato e Regione Siciliana il 20 giugno 2016;
l'articolo 64 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede un contributo a favore delle sole province delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, per cui, ancora una volta, le Regioni a statuto speciale vengono tagliate fuori da un'assegnazione di risorse che diventa quanto mai improcrastinabile in questo momento di enorme difficoltà per le finanze locali;
l'articolo 63 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che la ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale entro il 31 marzo 2019 tramite apposito accordo bilaterale;
nel caso di inadeguati livelli di finanziamento risulta inevitabilmente pregiudicato quel principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni (articolo 119, comma 4, della Costituzione) quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. A questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
l'articolo 16 comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2018, nella parte in cui, modificando l'articolo 1 comma 418-bis della legge n. 190/2014, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato, per effetto dell'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 190/2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali;
l'articolo 16 comma 4 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, tuttavia non tenendo nel dovuto conto le diverse realtà e condizioni che sussistono presso le province e città metropolitane in Italia, che allo stato, in alcuni casi, dimostrano di non essere in grado di gestire neppure le proprie gare, a causa di insufficienti capacità di programmazione e progettazione, per cui, laddove in alcune realtà ricorrere alla stazione unica appaltante realizzerebbe sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza degli appalti, in altre, rischierebbe di creare l'effetto opposto, paralizzando anche l'attività di gara dei comuni non capoluogo di provincia che si vedrebbero obbligati a ricorrere alle stesse,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di avviare un tavolo di lavoro permanente tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Siciliana in vista del nuovo accordo Stato-Regione che, partendo da un'analisi della sostenibilità finanziaria degli accordi precedenti in tema di enti di area vasta e considerando il rispetto degli stessi accordi, garantisca soluzioni istituzionali e finanziarie adeguate e condivise e un monitoraggio costante dei rispettivi impegni al fine di garantire l'effettiva funzionalità delle ex province.
9/1334-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Varrica, Ficara, Marzana, Giarrizzo, Lorefice, Martinciglio, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
a partire dal 2016 le tre Città Metropolitane e i sei Liberi Consorzi della Regione siciliana sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria che ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza e ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti;
la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica ha contribuito a rendere disastrosa la situazione finanziaria delle ex province;
inoltre, nel quadro della complessiva riforma delle province in itinere, nel cui ambito il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali ed al passaggio delle relative risorse agli enti subentranti, va data adeguata considerazione al diverso disegno strategico del legislatore regionale siciliano, che, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, ove prevale una riallocazione presso altri livelli di governo, tende al mantenimento e addirittura all'implementazione delle funzioni precedentemente assegnate agli enti intermedi;
a fronte di tale prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della legge 208/2015 ha assegnato un contributo in favore delle ex province e delle città metropolitane delle sole Regioni a statuto ordinario, dell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
non si è però intervenuto a favore degli enti di vasta area delle Regioni a statuto speciale, che rimangono comunque obbligati a fornire il contributo per la finanza pubblica, in virtù dell'intesa stipulata tra Stato e Regione Siciliana il 20 giugno 2016;
l'articolo 64 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede un contributo a favore delle sole province delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, per cui, ancora una volta, le Regioni a statuto speciale vengono tagliate fuori da un'assegnazione di risorse che diventa quanto mai improcrastinabile in questo momento di enorme difficoltà per le finanze locali;
nel caso di inadeguati livelli di finanziamento risulta inevitabilmente pregiudicato quel principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni (articolo 119, comma 4, della Costituzione) quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. A questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
l'articolo 16 comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2018, nella parte in cui, modificando l'articolo 1 comma 418-bis della legge n. 190/2014, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato, per effetto dell'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 190/2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali;
l'articolo 16, comma 4, del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, tuttavia non tenendo nel dovuto conto le diverse realtà e condizioni che sussistono presso le province e città metropolitane in Italia, che allo stato, in alcuni casi, dimostrano di non essere in grado di gestire neppure le proprie gare, a causa di insufficienti capacità di programmazione e progettazione, per cui, laddove in alcune realtà ricorrere alla stazione unica appaltante realizzerebbe sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza degli appalti, in altre, rischierebbe di creare l'effetto opposto, paralizzando anche l'attività di gara dei comuni non capoluogo di provincia che si vedrebbero obbligati a ricorrere alle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire che, laddove la stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici non sia in grado di eseguire le procedure di gara in maniera tempestiva ed efficace, nelle more del raggiungimento di standard adeguati, vi sia la possibilità e non l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrervi.
9/1334-AR/24. Giarrizzo, Ficara, Varrica, Marzana, Lorefice, Martinciglio, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
a partire dal 2016 le tre Città Metropolitane e i sei Liberi Consorzi della Regione siciliana sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria che ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza e ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti;
la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica ha contribuito a rendere disastrosa la situazione finanziaria delle ex province;
inoltre, nel quadro della complessiva riforma delle province in itinere, nel cui ambito il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali ed al passaggio delle relative risorse agli enti subentranti, va data adeguata considerazione al diverso disegno strategico del legislatore regionale siciliano, che, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, ove prevale una riallocazione presso altri livelli di governo, tende al mantenimento e addirittura all'implementazione delle funzioni precedentemente assegnate agli enti intermedi;
a fronte di tale prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della legge 208/2015, ha assegnato un contributo in favore delle ex province e delle città metropolitane delle sole Regioni a statuto ordinario, dell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
non si è però intervenuto a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale, che rimangono comunque obbligati a fornire il contributo per la finanza pubblica, in virtù dell'intesa stipulata tra Stato e Regione Siciliana il 20 giugno 2016;
l'articolo 64 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede un contributo a favore delle sole province delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, per cui, ancora una volta, le Regioni a statuto speciale vengono tagliate fuori da un'assegnazione di risorse che diventa quanto mai improcrastinabile in questo momento di enorme difficoltà per le finanze locali;
nel caso di inadeguati livelli di finanziamento risulta inevitabilmente pregiudicato quel principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni (articolo 119, comma 4, della Costituzione) quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. A questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
l'articolo 16 comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2018, nella parte in cui, modificando l'articolo 1 comma 418-bis della legge n. 190/2014, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato, per effetto dell'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 190/2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali;
l'articolo 16 comma 4 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, tuttavia non tenendo nel dovuto conto le diverse realtà e condizioni che sussistono presso le province e città metropolitane in Italia, che allo stato, in alcuni casi, dimostrano di non essere in grado di gestire neppure le proprie gare, a causa di insufficienti capacità di programmazione e progettazione, per cui, laddove in alcune realtà ricorrere alla stazione unica appaltante realizzerebbe sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza degli appalti, in altre, rischierebbe di creare l'effetto opposto, paralizzando anche l'attività di gara dei comuni non capoluogo di provincia che si vedrebbero obbligati a ricorrere alle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere interventi al fine di consentire che gli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale siano dotati delle risorse necessarie a garantire l'erogazione degli stipendi al personale dipendente, l'erogazione dei servizi all'utenza, la realizzazione degli investimenti e la continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale.
9/1334-AR/25. Ficara, Varrica, Giarrizzo, Marzana, Lorefice, Martinciglio, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
a partire dal 2016 le tre Città Metropolitane e i sei Liberi Consorzi della Regione siciliana sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria che ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza e ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti;
la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica ha contribuito a rendere disastrosa la situazione finanziaria delle ex province;
inoltre, nel quadro della complessiva riforma delle province in itinere, nel cui ambito il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali ed al passaggio delle relative risorse agli enti subentranti, va data adeguata considerazione al diverso disegno strategico del legislatore regionale siciliano, che, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, ove prevale una riallocazione presso altri livelli di governo, tende al mantenimento e addirittura all'implementazione delle funzioni precedentemente assegnate agli enti intermedi;
a fronte di tale prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della legge 208/2015, ha assegnato un contributo in favore delle ex province e delle città metropolitane delle sole Regioni a statuto ordinario, dell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
non si è però intervenuto a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale, che rimangono comunque obbligati a fornire il contributo per la finanza pubblica, in virtù dell'intesa stipulata tra Stato e Regione Siciliana il 20 giugno 2016;
l'articolo 64 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede un contributo a favore delle sole province delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, per cui, ancora una volta, le Regioni a statuto speciale vengono tagliate fuori da un'assegnazione di risorse che diventa quanto mai improcrastinabile in questo momento di enorme difficoltà per le finanze locali;
nel caso di inadeguati livelli di finanziamento risulta inevitabilmente pregiudicato quel principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni (articolo 119, comma 4, della Costituzione) quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. A questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
l'articolo 16 comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2018, nella parte in cui, modificando l'articolo 1 comma 418-bis della legge n. 190/2014, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato, per effetto dell'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 190/2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali;
l'articolo 16 comma 4 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, tuttavia non tenendo nel dovuto conto le diverse realtà e condizioni che sussistono presso le province e città metropolitane in Italia, che allo stato, in alcuni casi, dimostrano di non essere in grado di gestire neppure le proprie gare, a causa di insufficienti capacità di programmazione e progettazione, per cui, laddove in alcune realtà ricorrere alla stazione unica appaltante realizzerebbe sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza degli appalti, in altre, rischierebbe di creare l'effetto opposto, paralizzando anche l'attività di gara dei comuni non capoluogo di provincia che si vedrebbero obbligati a ricorrere alle stesse,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere interventi al fine di consentire che gli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale siano dotati delle risorse necessarie a garantire l'erogazione degli stipendi al personale dipendente, l'erogazione dei servizi all'utenza, la realizzazione degli investimenti e la continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale.
9/1334-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Ficara, Varrica, Giarrizzo, Marzana, Lorefice, Martinciglio, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone stanziamenti e interventi a sostegno degli investimenti in capitale di rischio, per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, e per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0;
il 2017 è stato un anno record per il venture capital in Europa, con un aumento del 30 per cento dell'ammontare investito rispetto al 2016, in un panorama che ha visto però investiti in Italia solo 133 milioni di euro (0,004 per cento del PIL), contro i 900 milioni della Spagna (0,02 per cento del PIL), gli 1,2 miliardi della Svezia (0,023 per cento del PIL), i 2,5 miliardi della Francia (0,04 per cento del PIL) e i 7,1 miliardi del Regno unito (0,06 per cento del PIL) e, nonostante la crescita che si sta manifestando in Italia nel 2018, il settore rimane gravemente sottosviluppato al punto da manifestare impatti negativi sulla competitività dell'intero sistema economico e sulla creazione di posti di lavoro qualificati;
nel nostro paese il finanziamento privato delle imprese innovative, sia nelle forme proprie del venture capital che soprattutto in quelle del seed capital, sconta la forte frammentazione e scarsa propensione al rischio degli investitori istituzionali italiani, che affiancate all'eccessivo livello di regolamentazione determinano una netta chiusura verso i pochi operatori che si avventurino nello sviluppo di questi strumenti;
se all'incoraggiamento dato da un fattore di traino pubblico si accostassero provvedimenti semplificativi nonché premiali quali un taglio molto significativo sul trattamento fiscale del capital gain, portando a rivolgere nella sperata direzione un investimento anche solo dell'1 per mille delle gestioni e della liquidità, si ricaverebbero benefici enormi, dati gli attuali risicati volumi di investimento italiani;
ancor maggiore sarebbe l'impatto positivo di un simile beneficio sul risparmio gestito, che attualmente, data l'esiguità di questo mercato nel nostro Paese, esiguità che rappresenta in quanto tale un fattore di imprevedibilità dei ritorni, destina la porzione di portafoglio indirizzata a questo settore di preferenza a fondi, e fondi di fondi, di altri paesi;
l'economia dell'innovazione italiana risulta caratterizzata da svariati spin-off da ricerca che sopravvivono con fondi pubblici, da poche start-up partecipate da operatori professionali, da alcune PMI e da poche grandi imprese, oltre ad accusare ritardi dovuti ai ripetuti tagli alla ricerca scientifica di base e agli ostacoli di carattere organizzativo e giuridico che frenano il trasferimento tecnologico;
il recente rapporto Istat sull'innovazione nelle imprese, relativo agli anni 2014- 2016, se mostra rispetto al precedente triennio segni incoraggianti dovuti anche all'effetto di misure «orizzontali» di sostegno pubblico agli investimenti in capitale tangibile e intangibile e in ricerca e sviluppo, evidenzia altresì un calo della propensione innovativa nel settore dei servizi, accompagnato da una diminuzione del già piuttosto limitato numero di accordi di cooperazione per l'innovazione stipulati dalle imprese innovatrici in senso stretto, nonché dei nuovi prodotti da esse proposti sul mercato, soprattutto su quello internazionale;
oltre a non essere indirizzata all'economia dell'innovazione intesa in senso stretto, la rilevante componente di domanda per investimenti indotta dalle accennate misure di incentivazione «orizzontali» degli ultimi anni, ha coinvolto in misura relativamente scarsa settori quali la logistica ed ha soprattutto determinato un « timing concentrato» di scelte di rinnovo dei macchinari che le imprese avrebbero comunque compiuto, magari diluendole nel tempo, e che la prospettiva del vantaggio offerto ha semplicemente anticipato, in molti casi senza uno specifico disegno strategico di innovazione;
analizzando congiuntamente la dotazione di capitale e la digitalizzazione, si individuano nel nostro Paese cinque profili di propensione alla trasformazione digitale, che evidenziano una situazione che necessita di un ulteriore stimolo: le «Indifferenti», con bassa digitalizzazione, sono il 63 per cento delle imprese; le «Sensibili vincolate», con media digitalizzazione e basso capitale, il 22 per cento; le «Digitali incompiute», con alta digitalizzazione e basso capitale, sono il 2,3 per cento; le «Sensibili», con media digitalizzazione e medio-alto capitale, sono il 9,7 per cento; infine, le «Digitali compiute», con alta digitalizzazione e alto capitale, rappresentano il 3 per cento;
nel contesto sopra illustrato si avverte, dunque, la necessità di potenziare il mercato dei capitali di rischio, favorendo gli investimenti in seed e venture capital di strumenti finanziari a sostegno dell'economia reale come PIR ed ELTIF, anche attraverso opportuni piani di incentivazione, al fine di sostenere le imprese innovative nelle fasi di stand-up, start-up e scale-up; appare opportuno semplificare il settore della gestione dei capitali di rischio, esentando le società di investimento a bassa raccolta, quali i fondi Angel o Seed Capital, le syndication di investimento, i fondi sidecar degli acceleratori, anche in presenza di un gestore, dal regime autorizzativo e dalla vigilanza di Banca d'Italia propri degli OICR;
la riduzione dell'aliquota di tassazione sul capital gain per investimenti in start-up innovative italiane, avrebbe come risultato quello di indurre nuovi operatori di Seed e Venture Capital a stabilire la sede delle proprie operazioni in Italia, con effetti positivi non solo sulla crescita della liquidità nel sistema ma anche sul numero di operatori attratti a competere sul mercato dei capitali di rischio;
l'introduzione di nuovi incentivi e semplificazioni in favore delle start-up innovative, oltre a potenziare quelli esistenti, legandoli alla raccolta di capitale di rischio, ridurrebbe lo squilibrio competitivo dato dalla semplicità dei sistemi legislativi nazionali confinanti con l'Italia, ed anzi renderebbe il Paese a sua volta un attrattore nei confronti di talenti ed imprenditori stranieri,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di colmare la grave distanza competitiva tra l'Italia e le omologhe nazioni OCSE nell'industria dell'innovazione, altrimenti detta filiera del venture business, considerando la urgente necessità di introdurre tanto misure di semplificazione quanto incentivi di natura fiscale nelle componenti della filiera quali le start-up innovative, gli investitori in capitale di rischio, gli operatori intermedi tra prime e secondi, nonché di stabilire una adeguata modalità di coordinamento tra le politiche e gli incentivi nazionali e quelle territoriali.
9/1334-AR/26. Carabetta.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone stanziamenti e interventi a sostegno degli investimenti in capitale di rischio, per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, e per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0;
il 2017 è stato un anno record per il venture capital in Europa, con un aumento del 30 per cento dell'ammontare investito rispetto al 2016, in un panorama che ha visto però investiti in Italia solo 133 milioni di euro (0,004 per cento del PIL), contro i 900 milioni della Spagna (0,02 per cento del PIL), gli 1,2 miliardi della Svezia (0,023 per cento del PIL), i 2,5 miliardi della Francia (0,04 per cento del PIL) e i 7,1 miliardi del Regno unito (0,06 per cento del PIL) e, nonostante la crescita che si sta manifestando in Italia nel 2018, il settore rimane gravemente sottosviluppato al punto da manifestare impatti negativi sulla competitività dell'intero sistema economico e sulla creazione di posti di lavoro qualificati;
nel nostro paese il finanziamento privato delle imprese innovative, sia nelle forme proprie del venture capital che soprattutto in quelle del seed capital, sconta la forte frammentazione e scarsa propensione al rischio degli investitori istituzionali italiani, che affiancate all'eccessivo livello di regolamentazione determinano una netta chiusura verso i pochi operatori che si avventurino nello sviluppo di questi strumenti;
se all'incoraggiamento dato da un fattore di traino pubblico si accostassero provvedimenti semplificativi nonché premiali quali un taglio molto significativo sul trattamento fiscale del capital gain, portando a rivolgere nella sperata direzione un investimento anche solo dell'1 per mille delle gestioni e della liquidità, si ricaverebbero benefici enormi, dati gli attuali risicati volumi di investimento italiani;
ancor maggiore sarebbe l'impatto positivo di un simile beneficio sul risparmio gestito, che attualmente, data l'esiguità di questo mercato nel nostro Paese, esiguità che rappresenta in quanto tale un fattore di imprevedibilità dei ritorni, destina la porzione di portafoglio indirizzata a questo settore di preferenza a fondi, e fondi di fondi, di altri paesi;
l'economia dell'innovazione italiana risulta caratterizzata da svariati spin-off da ricerca che sopravvivono con fondi pubblici, da poche start-up partecipate da operatori professionali, da alcune PMI e da poche grandi imprese, oltre ad accusare ritardi dovuti ai ripetuti tagli alla ricerca scientifica di base e agli ostacoli di carattere organizzativo e giuridico che frenano il trasferimento tecnologico;
il recente rapporto Istat sull'innovazione nelle imprese, relativo agli anni 2014- 2016, se mostra rispetto al precedente triennio segni incoraggianti dovuti anche all'effetto di misure «orizzontali» di sostegno pubblico agli investimenti in capitale tangibile e intangibile e in ricerca e sviluppo, evidenzia altresì un calo della propensione innovativa nel settore dei servizi, accompagnato da una diminuzione del già piuttosto limitato numero di accordi di cooperazione per l'innovazione stipulati dalle imprese innovatrici in senso stretto, nonché dei nuovi prodotti da esse proposti sul mercato, soprattutto su quello internazionale;
oltre a non essere indirizzata all'economia dell'innovazione intesa in senso stretto, la rilevante componente di domanda per investimenti indotta dalle accennate misure di incentivazione «orizzontali» degli ultimi anni, ha coinvolto in misura relativamente scarsa settori quali la logistica ed ha soprattutto determinato un « timing concentrato» di scelte di rinnovo dei macchinari che le imprese avrebbero comunque compiuto, magari diluendole nel tempo, e che la prospettiva del vantaggio offerto ha semplicemente anticipato, in molti casi senza uno specifico disegno strategico di innovazione;
analizzando congiuntamente la dotazione di capitale e la digitalizzazione, si individuano nel nostro Paese cinque profili di propensione alla trasformazione digitale, che evidenziano una situazione che necessita di un ulteriore stimolo: le «Indifferenti», con bassa digitalizzazione, sono il 63 per cento delle imprese; le «Sensibili vincolate», con media digitalizzazione e basso capitale, il 22 per cento; le «Digitali incompiute», con alta digitalizzazione e basso capitale, sono il 2,3 per cento; le «Sensibili», con media digitalizzazione e medio-alto capitale, sono il 9,7 per cento; infine, le «Digitali compiute», con alta digitalizzazione e alto capitale, rappresentano il 3 per cento;
nel contesto sopra illustrato si avverte, dunque, la necessità di potenziare il mercato dei capitali di rischio, favorendo gli investimenti in seed e venture capital di strumenti finanziari a sostegno dell'economia reale come PIR ed ELTIF, anche attraverso opportuni piani di incentivazione, al fine di sostenere le imprese innovative nelle fasi di stand-up, start-up e scale-up; appare opportuno semplificare il settore della gestione dei capitali di rischio, esentando le società di investimento a bassa raccolta, quali i fondi Angel o Seed Capital, le syndication di investimento, i fondi sidecar degli acceleratori, anche in presenza di un gestore, dal regime autorizzativo e dalla vigilanza di Banca d'Italia propri degli OICR;
la riduzione dell'aliquota di tassazione sul capital gain per investimenti in start-up innovative italiane, avrebbe come risultato quello di indurre nuovi operatori di Seed e Venture Capital a stabilire la sede delle proprie operazioni in Italia, con effetti positivi non solo sulla crescita della liquidità nel sistema ma anche sul numero di operatori attratti a competere sul mercato dei capitali di rischio;
l'introduzione di nuovi incentivi e semplificazioni in favore delle start-up innovative, oltre a potenziare quelli esistenti, legandoli alla raccolta di capitale di rischio, ridurrebbe lo squilibrio competitivo dato dalla semplicità dei sistemi legislativi nazionali confinanti con l'Italia, ed anzi renderebbe il Paese a sua volta un attrattore nei confronti di talenti ed imprenditori stranieri,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di colmare la grave distanza competitiva tra l'Italia e le omologhe nazioni OCSE nell'industria dell'innovazione, altrimenti detta filiera del venture business, considerando la urgente necessità di introdurre tanto misure di semplificazione quanto incentivi di natura fiscale nelle componenti della filiera quali le start-up innovative, gli investitori in capitale di rischio, gli operatori intermedi tra prime e secondi, nonché di stabilire una adeguata modalità di coordinamento tra le politiche e gli incentivi nazionali e quelle territoriali.
9/1334-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Carabetta.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il turismo è un settore economico primario che contribuisce per il 10,4 per cento al PIL mondiale e sostiene 313 milioni di posti di lavoro (occupazione diretta e indiretta) con previsioni di crescita globale attorno al 3,4 per cento per anno in media;
questi dati sono perfettamente in linea con la situazione del turismo nel nostro Paese, dove nell'ultimo anno – per cause complessive ma anche specifiche del settore il contributo totale del settore all'economia è stato pari al 13 per cento del PIL, con prospettive di crescita sempre più solide e impatti occupazionali che raggiungono il 14 per cento;
nel 2017 gli arrivi internazionali, attestatisi intorno agli 1,32 miliardi di turisti, sono cresciuti del 6,8 per cento rispetto all'anno precedente. In Italia sono stati 58,7 milioni i viaggiatori stranieri, in aumento dell'11,8 per cento rispetto al 2016. Si tratta del più alto tasso di incremento fra i Paesi top five. La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d'Italia ha riportato un saldo netto positivo di 14.598 milioni di euro nel 2017 (+5,7 per cento sul 2016). I viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 39.155 milioni di euro (+7,7 per cento rispetto al 2016) mentre la spesa turistica degli italiani all'estero è stata di 24.557 milioni di euro (+8,9 per cento sul 2016); cresce dunque la voglia di visitare l'Italia e di godere delle sue bellezze e non solo artistiche: quello che attrae il turista nel nostro Paese, infatti, è ciò che comunemente chiamiamo Made in Italy;
il rapporto Tourism for development dell'UNWTO sottolinea come il turismo può funzionare da volano per lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, la cura dell'ambiente e la cura del patrimonio culturale;
si delinea dunque un'idea di turismo legato ad un concetto più ampio e approfondito di Made in Italy, con particolare attenzione alle specificità del Sud Italia – e segnatamente delle sue aree interne – il cui potenziale di attrattività risulta ancora per la gran parte inespresso;
tra le direttrici lungo le quali si muove l'azione del Governo nel settore del turismo ci sono, tra le altre, quelle relative allo sviluppo del settore nelle zone del Sud Italia mediante iniziative coordinate, di ampio respiro, imperniate sulla valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo e promuovere le specificità territoriali anche delle aree interne, in ottica di costruzione di un'offerta realmente efficace, oltre che economicamente efficiente;
anche a tale scopo sono dedicate le risorse di cui al programma 3.1 «Sviluppo e competitività del turismo» contenuto nella Tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, allegata al provvedimento in esame;
per il Sud Italia lo sviluppo del turismo è, altresì, strettamente connesso alla cura del territorio e allo sviluppo delle sue infrastrutture: a questo proposito si pensi a quale sforzo si sta compiendo per rendere adeguatamente fruibile l'intero territorio compreso tra la Basilicata e Puglia che nel 2019 sarà attraversato da ingenti flussi turistici in concomitanza con l'inaugurazione dell'anno che vede Matera capitale europea della cultura;
il 2019 sarà, altresì, in Italia l'anno del turismo lento, una delle forme meno invasive di turismo che mira a promuovere la qualità e l'esperienza contrapponendosi al turismo di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le tipicità di un luogo, la conoscenza e la scoperta di cibi biologici e a chilometri zero, la propensione a destinazioni attente dal risparmio energetico e alla raccolta differenziata per perseguire valori sostenibili verso un turismo più sano e reale. Chi viaggia in chiave slow è determinato ad andar oltre la brochure e desidera conoscere l'impatto ambientale di una struttura turistica e la sensibilità ecologica dei gestori o la provenienza e del cibo prima di acquistare un determinato servizio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al citato programma 3.1 «Sviluppo e competitività del turismo» idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate al sostegno di proposte imprenditoriali per lo sviluppo del turismo responsabile e sostenibile nelle aree interne del Sud Italia e a favorire nuovi progetti imprenditoriali di aziende con sede nel sud Italia che indirizzino la loro azione, in particolare, alla valorizzazione e promozione dei territori in chiave sostenibile.
9/1334-AR/27. Masi.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il turismo è un settore economico primario che contribuisce per il 10,4 per cento al PIL mondiale e sostiene 313 milioni di posti di lavoro (occupazione diretta e indiretta) con previsioni di crescita globale attorno al 3,4 per cento per anno in media;
questi dati sono perfettamente in linea con la situazione del turismo nel nostro Paese, dove nell'ultimo anno – per cause complessive ma anche specifiche del settore il contributo totale del settore all'economia è stato pari al 13 per cento del PIL, con prospettive di crescita sempre più solide e impatti occupazionali che raggiungono il 14 per cento;
nel 2017 gli arrivi internazionali, attestatisi intorno agli 1,32 miliardi di turisti, sono cresciuti del 6,8 per cento rispetto all'anno precedente. In Italia sono stati 58,7 milioni i viaggiatori stranieri, in aumento dell'11,8 per cento rispetto al 2016. Si tratta del più alto tasso di incremento fra i Paesi top five. La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d'Italia ha riportato un saldo netto positivo di 14.598 milioni di euro nel 2017 (+5,7 per cento sul 2016). I viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 39.155 milioni di euro (+7,7 per cento rispetto al 2016) mentre la spesa turistica degli italiani all'estero è stata di 24.557 milioni di euro (+8,9 per cento sul 2016); cresce dunque la voglia di visitare l'Italia e di godere delle sue bellezze e non solo artistiche: quello che attrae il turista nel nostro Paese, infatti, è ciò che comunemente chiamiamo Made in Italy;
il rapporto Tourism for development dell'UNWTO sottolinea come il turismo può funzionare da volano per lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, la cura dell'ambiente e la cura del patrimonio culturale;
si delinea dunque un'idea di turismo legato ad un concetto più ampio e approfondito di Made in Italy, con particolare attenzione alle specificità del Sud Italia – e segnatamente delle sue aree interne – il cui potenziale di attrattività risulta ancora per la gran parte inespresso;
tra le direttrici lungo le quali si muove l'azione del Governo nel settore del turismo ci sono, tra le altre, quelle relative allo sviluppo del settore nelle zone del Sud Italia mediante iniziative coordinate, di ampio respiro, imperniate sulla valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo e promuovere le specificità territoriali anche delle aree interne, in ottica di costruzione di un'offerta realmente efficace, oltre che economicamente efficiente;
anche a tale scopo sono dedicate le risorse di cui al programma 3.1 «Sviluppo e competitività del turismo» contenuto nella Tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, allegata al provvedimento in esame;
per il Sud Italia lo sviluppo del turismo è, altresì, strettamente connesso alla cura del territorio e allo sviluppo delle sue infrastrutture: a questo proposito si pensi a quale sforzo si sta compiendo per rendere adeguatamente fruibile l'intero territorio compreso tra la Basilicata e Puglia che nel 2019 sarà attraversato da ingenti flussi turistici in concomitanza con l'inaugurazione dell'anno che vede Matera capitale europea della cultura;
il 2019 sarà, altresì, in Italia l'anno del turismo lento, una delle forme meno invasive di turismo che mira a promuovere la qualità e l'esperienza contrapponendosi al turismo di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le tipicità di un luogo, la conoscenza e la scoperta di cibi biologici e a chilometri zero, la propensione a destinazioni attente dal risparmio energetico e alla raccolta differenziata per perseguire valori sostenibili verso un turismo più sano e reale. Chi viaggia in chiave slow è determinato ad andar oltre la brochure e desidera conoscere l'impatto ambientale di una struttura turistica e la sensibilità ecologica dei gestori o la provenienza e del cibo prima di acquistare un determinato servizio,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al citato programma 3.1 «Sviluppo e competitività del turismo» idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate al sostegno di proposte imprenditoriali per lo sviluppo del turismo responsabile e sostenibile nelle aree interne del Sud Italia e a favorire nuovi progetti imprenditoriali di aziende con sede nel sud Italia che indirizzino la loro azione, in particolare, alla valorizzazione e promozione dei territori in chiave sostenibile.
9/1334-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Masi.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
la legge di bilancio è il provvedimento più qualificante nella vita di un Governo e non solo da un punto di vista economico: esso, infatti, reca nelle misure contenute un'idea del Paese nell'oggi ma soprattutto di quello che si vuole esso diventi;
la politica di bilancio evidenziata nel provvedimento in esame ha l'obiettivo di promuovere la ripresa dell'economia nazionale, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita: in questo contesto è stata adottata una politica espansiva che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture, sul sostegno alle fasce più deboli della popolazione e sul rilancio e l'irrobustimento del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare di quello che poggia sull'attività delle micro, piccole e medie imprese;
numerose nella manovra per il 2019 le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle attività economiche e produttive dove la necessaria intraprendenza imprenditoriale trova il necessario supporto nell'azione pubblica;
misure strettamente connesse con quelle relative al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
sono le Pmi quelle che più hanno sofferto della crisi economico-finanziaria e che dimostrano maggiori criticità nell'affrontare le sfide della globalizzazione; in questo quadro necessitano un'attenzione maggiore le attività del commercio, quelle dei negozi di vicinato, in particolare, che in seguito alla crisi, nell'impossibilità di continuare a sostenere i costi di gestione elevati e affitti troppo alti sono stati costretti a licenziare i propri dipendenti e a chiudere. Un danno non solo sotto il profilo economico ma anche sociale; sulla base di un'indagine di Confcommercio del 2017 sono le imprese del commercio al dettaglio con sede fissa nei centri storici a soffrire di più, con un tasso di mortalità di impresa più alto rispetto alle imprese fuori dal centro storico;
la sopravvivenza del negozio dipende anche dal livello dei canoni di affitto e in particolare, dal rapporto dei canoni del centro e della periferia: ogni 10 per cento di incremento di questo rapporto comporta, a parità di altre condizioni, una riduzione dell'8 per cento del negozio del centro; 630 chiusure su 3.470 nel periodo 2008-2016 (oltre al 18 per cento);
questo fenomeno riduce la qualità della vita dei residenti del centro storico dei Comuni italiani, e l’appeal turistico delle nostre città. Senza i negozi, nelle città c’è meno luce, meno bellezza, meno socialità e soprattutto meno sicurezza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative tempestive per riqualificare e valorizzare le aree urbane, con particolare riguardo al recupero dei centri storici, a partire dal sostegno alle attività commerciali anche attraverso un'efficace politica di agevolazioni fiscali e di erogazione di contributi per il pagamento dei canoni, delle spese sostenute per l'apertura, la ristrutturazione del locale, l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica.
9/1334-AR/28. De Toma, Rachele Silvestri, Alemanno.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
la legge di bilancio è il provvedimento più qualificante nella vita di un Governo e non solo da un punto di vista economico: esso, infatti, reca nelle misure contenute un'idea del Paese nell'oggi ma soprattutto di quello che si vuole esso diventi;
la politica di bilancio evidenziata nel provvedimento in esame ha l'obiettivo di promuovere la ripresa dell'economia nazionale, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita: in questo contesto è stata adottata una politica espansiva che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture, sul sostegno alle fasce più deboli della popolazione e sul rilancio e l'irrobustimento del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare di quello che poggia sull'attività delle micro, piccole e medie imprese;
numerose nella manovra per il 2019 le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle attività economiche e produttive dove la necessaria intraprendenza imprenditoriale trova il necessario supporto nell'azione pubblica;
misure strettamente connesse con quelle relative al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
sono le Pmi quelle che più hanno sofferto della crisi economico-finanziaria e che dimostrano maggiori criticità nell'affrontare le sfide della globalizzazione; in questo quadro necessitano un'attenzione maggiore le attività del commercio, quelle dei negozi di vicinato, in particolare, che in seguito alla crisi, nell'impossibilità di continuare a sostenere i costi di gestione elevati e affitti troppo alti sono stati costretti a licenziare i propri dipendenti e a chiudere. Un danno non solo sotto il profilo economico ma anche sociale; sulla base di un'indagine di Confcommercio del 2017 sono le imprese del commercio al dettaglio con sede fissa nei centri storici a soffrire di più, con un tasso di mortalità di impresa più alto rispetto alle imprese fuori dal centro storico;
la sopravvivenza del negozio dipende anche dal livello dei canoni di affitto e in particolare, dal rapporto dei canoni del centro e della periferia: ogni 10 per cento di incremento di questo rapporto comporta, a parità di altre condizioni, una riduzione dell'8 per cento del negozio del centro; 630 chiusure su 3.470 nel periodo 2008-2016 (oltre al 18 per cento);
questo fenomeno riduce la qualità della vita dei residenti del centro storico dei Comuni italiani, e l’appeal turistico delle nostre città. Senza i negozi, nelle città c’è meno luce, meno bellezza, meno socialità e soprattutto meno sicurezza,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative tempestive per riqualificare e valorizzare le aree urbane, con particolare riguardo al recupero dei centri storici, a partire dal sostegno alle attività commerciali anche attraverso un'efficace politica di agevolazioni fiscali e di erogazione di contributi per il pagamento dei canoni, delle spese sostenute per l'apertura, la ristrutturazione del locale, l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica.
9/1334-AR/28. (Testo modificato nel corso della seduta) De Toma, Rachele Silvestri, Alemanno.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
l'evasione e l'elusione fiscale, fenomeni fortemente destabilizzanti per l'economia e per la giustizia sociale del Paese, costringono, sempre più, le istituzioni preposte a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato, aumentando la pressione fiscale, con una ricaduta paradossalmente punitiva sui cittadini e i professionisti onesti, che pagano regolarmente le tasse;
i dati OCSE e ISTAT sono chiari: la pressione fiscale in Italia ha raggiunto percentuali superiori al 40 per cento, a partire dal 2010, collocando il Paese al sesto posto tra quelli aderenti all'OCSE (dati aggiornati al 2016);
l'evasione fiscale caratterizza percentualmente anche i settori della libera professione, generando fenomeni di concorrenza sleale particolarmente gravi in un periodo così complesso del mercato della professione, soprattutto nell'ambito dell'edilizia;
un primo ma significativo risultato nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale era stato già raggiunto con l'introduzione degli sgravi fiscali IRPEF per le ristrutturazioni, che riguardano anche i compensi dei professionisti. Queste misure oltre a rilanciare il mercato delle ristrutturazioni, hanno ridotto l'evasione fiscale limitatamente all'ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti;
nell'ottica di allargare la portata della norma si rende necessario, dunque, stabilire regole chiare e trasparenti per le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia, comprese le nuove costruzioni, quale strumento per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare contestualmente il lavoro dei professionisti onesti, in regola con il fisco,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere lo stop del procedimento amministrativo autorizzativo qualora la richiesta dei titoli edilizi ed urbanistici abilitativi all'Ente o l'Ufficio preposto non sia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa in cui sono riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale si attesta l'avvenuto pagamento delle spettanze.
9/1334-AR/29. Alemanno.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
l'evasione e l'elusione fiscale, fenomeni fortemente destabilizzanti per l'economia e per la giustizia sociale del Paese, costringono, sempre più, le istituzioni preposte a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato, aumentando la pressione fiscale, con una ricaduta paradossalmente punitiva sui cittadini e i professionisti onesti, che pagano regolarmente le tasse;
i dati OCSE e ISTAT sono chiari: la pressione fiscale in Italia ha raggiunto percentuali superiori al 40 per cento, a partire dal 2010, collocando il Paese al sesto posto tra quelli aderenti all'OCSE (dati aggiornati al 2016);
l'evasione fiscale caratterizza percentualmente anche i settori della libera professione, generando fenomeni di concorrenza sleale particolarmente gravi in un periodo così complesso del mercato della professione, soprattutto nell'ambito dell'edilizia;
un primo ma significativo risultato nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale era stato già raggiunto con l'introduzione degli sgravi fiscali IRPEF per le ristrutturazioni, che riguardano anche i compensi dei professionisti. Queste misure oltre a rilanciare il mercato delle ristrutturazioni, hanno ridotto l'evasione fiscale limitatamente all'ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti;
nell'ottica di allargare la portata della norma si rende necessario, dunque, stabilire regole chiare e trasparenti per le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia, comprese le nuove costruzioni, quale strumento per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare contestualmente il lavoro dei professionisti onesti, in regola con il fisco,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere lo stop del procedimento amministrativo autorizzativo qualora la richiesta dei titoli edilizi ed urbanistici abilitativi all'Ente o l'Ufficio preposto non sia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa in cui sono riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale si attesta l'avvenuto pagamento delle spettanze.
9/1334-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Alemanno.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
nel quadro delle misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale il provvedimento in esame prevede l'estensione dell'imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento ai contribuenti che hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nell'anno precedente fino a 65 mila euro;
la disposizione citata prevede che non possano avvalersi del nuovo regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a imprese familiari, soggetti che vanno ad aggiungersi a quelli già esclusi dal regime forfettario sulla base della normativa vigente, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
il mondo delle piccole e micro imprese, così come quello delle startup si alimenta di sistemi come il work for equity e l’equity crowdfunding che consentono a tanti professionisti di investire in società di capitali o di associarsi per avviare una attività di impresa;
ci sono molti liberi professionisti che decidono di investire quote in società di capitali attraverso il work for equity e l’equity crowdfunding o di avviare una attività di impresa con altri professionisti;
in Italia fare impresa presenta una serie di barriere all'ingresso dovute alla burocrazia e alla difficoltà di reperire capitali di investimento, gap colmato spesso con l'intervento in fase seed di liberi professionisti che mettono a disposizione i loro risparmi;
è da rilevare, altresì, che qualora un proprietario di quote volesse alienarle, oltre alla difficoltà a reperire soggetti acquirenti a causa della rigidità del mercato, si troverebbe anche a dover sostenere ingenti spese notarili e tasse; il libero professionista titolare di quote di impresa non è necessariamente un imprenditore e, quindi, verrebbe discriminato senza motivo fondato;
in questo quadro la suddetta previsione di esclusione, secondo i sottoscrittori del presente atto, reca inevitabili effetti negativi: iscrive una seria ipoteca sulla sopravvivenza delle imprese di cui i professionisti sono detentori di quote, disincentiva l'utilizzo di strumenti partecipativi al capitale delle imprese come il work for equity e l’equity crowfounding per il finanziamento delle startup e delle piccole imprese, scoraggia l'investimento in startup italiane da parte dei liberi professionisti che magari dirotteranno i loro capitali su investimenti in società di Paesi con un regime fiscale più favorevole; disincentiva, infine, la nascita di nuove imprese frutto dell'aggregazione di liberi professionisti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di escludere o apportare eventuali variazioni del regime forfetario di tutti i liberi professionisti che hanno quote in società, associazioni, imprese familiari.
9/1334-AR/30. Orrico, Rizzone.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
nel quadro delle misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale il provvedimento in esame prevede l'estensione dell'imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento ai contribuenti che hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nell'anno precedente fino a 65 mila euro;
la disposizione citata prevede che non possano avvalersi del nuovo regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a imprese familiari, soggetti che vanno ad aggiungersi a quelli già esclusi dal regime forfettario sulla base della normativa vigente, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
il mondo delle piccole e micro imprese, così come quello delle startup si alimenta di sistemi come il work for equity e l’equity crowdfunding che consentono a tanti professionisti di investire in società di capitali o di associarsi per avviare una attività di impresa;
ci sono molti liberi professionisti che decidono di investire quote in società di capitali attraverso il work for equity e l’equity crowdfunding o di avviare una attività di impresa con altri professionisti;
in Italia fare impresa presenta una serie di barriere all'ingresso dovute alla burocrazia e alla difficoltà di reperire capitali di investimento, gap colmato spesso con l'intervento in fase seed di liberi professionisti che mettono a disposizione i loro risparmi;
è da rilevare, altresì, che qualora un proprietario di quote volesse alienarle, oltre alla difficoltà a reperire soggetti acquirenti a causa della rigidità del mercato, si troverebbe anche a dover sostenere ingenti spese notarili e tasse; il libero professionista titolare di quote di impresa non è necessariamente un imprenditore e, quindi, verrebbe discriminato senza motivo fondato;
in questo quadro la suddetta previsione di esclusione, secondo i sottoscrittori del presente atto, reca inevitabili effetti negativi: iscrive una seria ipoteca sulla sopravvivenza delle imprese di cui i professionisti sono detentori di quote, disincentiva l'utilizzo di strumenti partecipativi al capitale delle imprese come il work for equity e l’equity crowfounding per il finanziamento delle startup e delle piccole imprese, scoraggia l'investimento in startup italiane da parte dei liberi professionisti che magari dirotteranno i loro capitali su investimenti in società di Paesi con un regime fiscale più favorevole; disincentiva, infine, la nascita di nuove imprese frutto dell'aggregazione di liberi professionisti,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di non escludere o apportare eventuali variazioni del regime forfetario di tutti i liberi professionisti che hanno quote in società, associazioni, imprese familiari.
9/1334-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Orrico, Rizzone.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il settore alimentare è tornato ai livelli di produzione del 2007 ed è fra quelli che stanno trainando la ripresa italiana: nei primi due mesi del 2018 l'industria alimentare italiana è cresciuta del 4,9 per cento, contro un aumento della produzione totale nazionale del 3,4 per cento;
non cresce solo la produzione ma cresce anche l’export, vero motore dello sviluppo del settore, il quale dopo aver registrato un aumento del 6,3 per cento nel 2017, nei primi sette mesi del 2018 ha visto crescere del 3,3 per cento (oltre 20 miliardi di euro) la vendita di prodotti Made in Italy rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
principali mercati di sbocco dei prodotti agroalimentari italiani sono quelli dell'Unione Europea mentre per quanto riguarda i principali comparti produttivi i risultati migliori sono stati riportati dalle vendite all'estero dei settori «vino e mosti» e «latte e derivati»;
l'Italia è il secondo produttore al mondo di uva da tavola dopo la Cina;
la produzione di uva da tavola nel nostro Paese si è assestata, al netto di un lento trend decrescente, su circa un milione di tonnellate provenienti da Puglia e Sicilia;
si assiste ad una ripresa delle esportazioni, che nell'ultimo anno hanno superato le 480 mila tonnellate (dati Eurostat), mentre i primi tre mercati di destinazione sono Germania, Francia e Polonia;
nella legislazione cinese in materia di importazione, in particolare nel settore ortofrutticolo, permangono molteplici divieti e limitazioni;
nel quadro di una progressiva apertura del gigante asiatico agli stili di vita occidentali il Governo ha in più occasioni operato ai fini del superamento delle barriere non tariffarie per l’export;
un ostacolo che occorre superare per proseguire nel percorso di riequilibrio dei rapporti commerciali nell'agroalimentare dove le importazioni dalla Cina hanno superato del 29 per cento il valore delle esportazioni che nel 2017 erano state pari a 448 milioni di euro, anche per effetto delle barriere commerciali;
anche alla luce dell'aumento degli scambi commerciali tra Cina e paesi UE nel settore agroalimentare negli ultimi anni ed alla firma di numerosi protocolli tra lo Stato asiatico ed i paesi dell'UE, sarebbe auspicabile un accordo tra Italia e Cina per l'esportazione di uva da tavola,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa per favorire accordi negoziali con la Cina finalizzati alla esportazione dell'uva da tavola italiana al fine di ampliare i mercati di riferimento nel settore agroalimentare.
9/1334-AR/31. Cassese.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il settore alimentare è tornato ai livelli di produzione del 2007 ed è fra quelli che stanno trainando la ripresa italiana: nei primi due mesi del 2018 l'industria alimentare italiana è cresciuta del 4,9 per cento, contro un aumento della produzione totale nazionale del 3,4 per cento;
non cresce solo la produzione ma cresce anche l’export, vero motore dello sviluppo del settore, il quale dopo aver registrato un aumento del 6,3 per cento nel 2017, nei primi sette mesi del 2018 ha visto crescere del 3,3 per cento (oltre 20 miliardi di euro) la vendita di prodotti Made in Italy rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
principali mercati di sbocco dei prodotti agroalimentari italiani sono quelli dell'Unione Europea mentre per quanto riguarda i principali comparti produttivi i risultati migliori sono stati riportati dalle vendite all'estero dei settori «vino e mosti» e «latte e derivati»;
l'Italia è il secondo produttore al mondo di uva da tavola dopo la Cina;
la produzione di uva da tavola nel nostro Paese si è assestata, al netto di un lento trend decrescente, su circa un milione di tonnellate provenienti da Puglia e Sicilia;
si assiste ad una ripresa delle esportazioni, che nell'ultimo anno hanno superato le 480 mila tonnellate (dati Eurostat), mentre i primi tre mercati di destinazione sono Germania, Francia e Polonia;
nella legislazione cinese in materia di importazione, in particolare nel settore ortofrutticolo, permangono molteplici divieti e limitazioni;
nel quadro di una progressiva apertura del gigante asiatico agli stili di vita occidentali il Governo ha in più occasioni operato ai fini del superamento delle barriere non tariffarie per l’export;
un ostacolo che occorre superare per proseguire nel percorso di riequilibrio dei rapporti commerciali nell'agroalimentare dove le importazioni dalla Cina hanno superato del 29 per cento il valore delle esportazioni che nel 2017 erano state pari a 448 milioni di euro, anche per effetto delle barriere commerciali;
anche alla luce dell'aumento degli scambi commerciali tra Cina e paesi UE nel settore agroalimentare negli ultimi anni ed alla firma di numerosi protocolli tra lo Stato asiatico ed i paesi dell'UE, sarebbe auspicabile un accordo tra Italia e Cina per l'esportazione di uva da tavola,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa per favorire accordi negoziali con la Cina finalizzati alla esportazione dell'uva da tavola italiana al fine di ampliare i mercati di riferimento nel settore agroalimentare.
9/1334-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Cassese.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in ordine agli investimenti in infrastrutture destinati allo sviluppo con ricadute per l'intero Paese, i sistemi portuali integrati e concorrenziali costituiscono una grande occasione, con riferimento all'efficienza, all'adeguamento delle infrastrutture di collegamento ed alla promozione di interventi di miglioramento del sistema logistico e rappresentano una sfida da cogliere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incentivare, nell'ambito del trasporto, l'utilizzo del porto di Brindisi come punto di snodo, anche attraverso sgravi e snellimento e delle procedure a fronte della sua posizione e delle potenzialità di sviluppo.
9/1334-AR/32. Macina.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in ordine agli investimenti in infrastrutture destinati allo sviluppo con ricadute per l'intero Paese, i sistemi portuali integrati e concorrenziali costituiscono una grande occasione, con riferimento all'efficienza, all'adeguamento delle infrastrutture di collegamento ed alla promozione di interventi di miglioramento del sistema logistico e rappresentano una sfida da cogliere,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di incentivare, nell'ambito del trasporto, l'utilizzo del porto di Brindisi come punto di snodo, anche attraverso sgravi e snellimento e delle procedure a fronte della sua posizione e delle potenzialità di sviluppo.
9/1334-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Macina.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il disegno di legge in titolo, reca, all'articolo 49, misure per il sostegno del settore agricolo;
gli eventi climatici avversi che si sono abbattuti nelle regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2018, hanno causato danni a moltissime aziende agricole;
a causa di questi eventi, molti lavoratori del settore agricolo perderanno molte giornate lavorative;
considerato che:
è necessario intervenire per sostenere i succitati lavoratori agricoli a tempo indeterminato e determinato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare con futuri interventi normativi, un rafforzamento delle misure di cui all'articolo 21, della Legge n. 223 del 1991 anche attraverso una progressiva parificazione del regime previdenziale, assistenziale e salariale dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
9/1334-AR/33. Marzana.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
il disegno di legge in titolo, reca, all'articolo 49, misure per il sostegno del settore agricolo;
gli eventi climatici avversi che si sono abbattuti nelle regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2018, hanno causato danni a moltissime aziende agricole;
a causa di questi eventi, molti lavoratori del settore agricolo perderanno molte giornate lavorative;
considerato che:
è necessario intervenire per sostenere i succitati lavoratori agricoli a tempo indeterminato e determinato,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con futuri interventi normativi, un rafforzamento delle misure di cui all'articolo 21, della Legge n. 223 del 1991 anche attraverso una progressiva parificazione del regime previdenziale, assistenziale e salariale dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
9/1334-AR/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzana.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nell'ambito dell'articolo 54, contiene misure utili a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale, interventi necessari anche per sostenere coloro che si trovano in posizione di difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro ovvero bisognosi di formazione e inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, in tali aree, sono presenti da molti anni i cosiddetti lavoratori socialmente utili (LSU) e i lavoratori di pubblica utilità (LPU);
con il decreto legislativo n. 468 del 1997 è stato introdotto la figura dei lavoratori socialmente utili e per tali categorie di lavoratori sono state adottate misure per il rifinanziamento delle attività svolte e per la loro stabilizzazione presso gli enti pubblici o società private, per lo più cooperative appaltatrici di servizi pubblici esternalizzati, in deroga alla normativa ordinaria;
considerato che:
in molte aree ad emergenza occupazionale, la platea dei soggetti coinvolti nei progetti, è costituita oltre che da LSU anche dai Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU), alcuni dei quali privi ormai da anni di qualsiasi sostegno economico o di trattamenti di cassa integrazione e mobilità;
il bacino nazionale dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, si compone di circa 14.500 lavoratori dislocati soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia e Sardegna, impiegati principalmente presso molti enti locali;
le misure adottate da oltre un decennio a favore di questi lavoratori precari, inserite spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, hanno consentito solo una parziale stabilizzazione degli LSU e LPU, ossia un capitale umano di precariato sul quale le Pubbliche Amministrazioni e gli enti locali dovrebbero intervenire anche attraverso una mirata politica di stabilizzazioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sanare il vuoto normativo generato sulla materia che ad oggi è regolata dall'obsoleto decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, avviando inoltre, sin da ora, un tavolo tecnico di concertazione con le regioni e gli enti locali interessati, volto a ridurre, per quanto di competenza, il bacino storico nazionale dei lavoratori di cui in premessa, al fine di superare definitivamente le situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.
9/1334-AR/34. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nell'ambito dell'articolo 54, contiene misure utili a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale, interventi necessari anche per sostenere coloro che si trovano in posizione di difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro ovvero bisognosi di formazione e inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, in tali aree, sono presenti da molti anni i cosiddetti lavoratori socialmente utili (LSU) e i lavoratori di pubblica utilità (LPU);
con il decreto legislativo n. 468 del 1997 è stato introdotto la figura dei lavoratori socialmente utili e per tali categorie di lavoratori sono state adottate misure per il rifinanziamento delle attività svolte e per la loro stabilizzazione presso gli enti pubblici o società private, per lo più cooperative appaltatrici di servizi pubblici esternalizzati, in deroga alla normativa ordinaria;
considerato che:
in molte aree ad emergenza occupazionale, la platea dei soggetti coinvolti nei progetti, è costituita oltre che da LSU anche dai Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU), alcuni dei quali privi ormai da anni di qualsiasi sostegno economico o di trattamenti di cassa integrazione e mobilità;
il bacino nazionale dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, si compone di circa 14.500 lavoratori dislocati soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia e Sardegna, impiegati principalmente presso molti enti locali;
le misure adottate da oltre un decennio a favore di questi lavoratori precari, inserite spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, hanno consentito solo una parziale stabilizzazione degli LSU e LPU, ossia un capitale umano di precariato sul quale le Pubbliche Amministrazioni e gli enti locali dovrebbero intervenire anche attraverso una mirata politica di stabilizzazioni,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di sanare il vuoto normativo generato sulla materia che ad oggi è regolata dall'obsoleto decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, avviando inoltre, sin da ora, un tavolo tecnico di concertazione con le regioni e gli enti locali interessati, volto a ridurre, per quanto di competenza, il bacino storico nazionale dei lavoratori di cui in premessa, al fine di superare definitivamente le situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.
9/1334-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.
La Camera,
premesso che:
in Italia vengono prodotti ogni anno circa 1,1 milioni di tonnellate di rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) fra cui prodotti per la protezione dell'igiene femminile, dei neonati, dei disabili, degli anziani, arrivando a costituire il 30 per cento in volume dei rifiuti che finiscono in discarica nelle aree a elevata raccolta differenziata; in Italia vengono utilizzati detergenti domestici, per la persona e industriali privi di certificazioni ecobiologiche in enormi quantità;
il mercato dei PAP lavabili e compostabili ha minimi fatturati nonostante l'esistenza di molti brevetti e lo sviluppo industriale degli stessi. Dai PAP si può anche recuperare fosforo. Il ciclo geochimico del fosforo è notevolmente sovvertito, è il limite planetario più sovvertito in Italia secondo Steffen. I detergenti sopracitati determinano un importante impatto ambientale e necessitano di un importante impegno per la depurazione, che prevede un incremento della quantità dei fanghi di depurazione prodotti;
è necessario proseguire i lavori della piattaforma del fosforo per procedere a integrare in rete amministratori, imprenditori e ricercatori. La ricerca va estesa alla prevenzione e alla riduzione dei fanghi di depurazione, ottenibile per esempio con l'utilizzo di detergenti ecobiologici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ridurre l'IVA o altre misure di defiscalizzazione e incentivo, comprese campagne informative, per i prodotti caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale come PAP lavabili e/o compostabili e i detergenti con certificazione ecobiologica o altri prodotti similari.
9/1334-AR/35. Zolezzi, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
in Italia vengono prodotti ogni anno circa 1,1 milioni di tonnellate di rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) fra cui prodotti per la protezione dell'igiene femminile, dei neonati, dei disabili, degli anziani, arrivando a costituire il 30 per cento in volume dei rifiuti che finiscono in discarica nelle aree a elevata raccolta differenziata; in Italia vengono utilizzati detergenti domestici, per la persona e industriali privi di certificazioni ecobiologiche in enormi quantità;
il mercato dei PAP lavabili e compostabili ha minimi fatturati nonostante l'esistenza di molti brevetti e lo sviluppo industriale degli stessi. Dai PAP si può anche recuperare fosforo. Il ciclo geochimico del fosforo è notevolmente sovvertito, è il limite planetario più sovvertito in Italia secondo Steffen. I detergenti sopracitati determinano un importante impatto ambientale e necessitano di un importante impegno per la depurazione, che prevede un incremento della quantità dei fanghi di depurazione prodotti;
è necessario proseguire i lavori della piattaforma del fosforo per procedere a integrare in rete amministratori, imprenditori e ricercatori. La ricerca va estesa alla prevenzione e alla riduzione dei fanghi di depurazione, ottenibile per esempio con l'utilizzo di detergenti ecobiologici,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ridurre l'IVA o altre misure di defiscalizzazione e incentivo, comprese campagne informative, per i prodotti caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale come PAP lavabili e/o compostabili e i detergenti con certificazione ecobiologica o altri prodotti similari.
9/1334-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario; attesa la necessità di ulteriori interventi volti a semplificare gli adempimenti per le aziende agricole e agroalimentari;
considerato che dal prossimo 1o gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, il fornitore è tenuto ad inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle entrate che, entro un termine massimo di 5 giorni, ne verifica la correttezza e la invia al destinatario;
posto tuttavia che la data di ricezione della fattura da parte del destinatario è, secondo l'Agenzia delle entrate, quella in cui la fattura stessa viene inviata dal Sistema al destinatario;
visto che come noto, per il settore agroalimentare vige, a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, la norma di cui all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012 che dispone che i termini di pagamento decorrano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
preso atto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che se il termine entro cui effettuare il pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, che di fatto corrisponde alla data di comunicazione della stessa al destinatario da parte del SdI, il disallineamento che si genera può comportare uno slittamento di oltre 30 giorni dei pagamenti in favore delle aziende del settore agroalimentare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire normativamente al fine di precisare che per il settore agroalimentare i termini di pagamento decorrano comunque dall'ultimo giorno del mese nel quale il Sistema di Interscambio comunica la fattura al destinatario.
9/1334-AR/36. Gallinella.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario; attesa la necessità di ulteriori interventi volti a semplificare gli adempimenti per le aziende agricole e agroalimentari;
considerato che dal prossimo 1o gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, il fornitore è tenuto ad inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle entrate che, entro un termine massimo di 5 giorni, ne verifica la correttezza e la invia al destinatario;
posto tuttavia che la data di ricezione della fattura da parte del destinatario è, secondo l'Agenzia delle entrate, quella in cui la fattura stessa viene inviata dal Sistema al destinatario;
visto che come noto, per il settore agroalimentare vige, a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, la norma di cui all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012 che dispone che i termini di pagamento decorrano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
preso atto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che se il termine entro cui effettuare il pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, che di fatto corrisponde alla data di comunicazione della stessa al destinatario da parte del SdI, il disallineamento che si genera può comportare uno slittamento di oltre 30 giorni dei pagamenti in favore delle aziende del settore agroalimentare,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire normativamente al fine di precisare che per il settore agroalimentare i termini di pagamento decorrano comunque dall'ultimo giorno del mese nel quale il Sistema di Interscambio comunica la fattura al destinatario.
9/1334-AR/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le misure introdotte al fine di sostenere il comparto primario attraverso interventi per favorire lo sviluppo socio economico delle aree rurali;
preso atto tuttavia della necessità di fornire un sostegno particolare ad alcuni settori quali quello castanicolo la cui produzione quest'anno è destinata a crollare a meno del 10 per cento del potenziale produttivo;
considerato che nelle more dell'approvazione di un Piano di settore in grado di finanziare investimenti mirati soprattutto nella ricerca, è indispensabile assicurare un primo sostegno alle aziende danneggiate da tale crisi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare per le annualità 2019 e 2020 apposite risorse finalizzate al sostegno delle aziende del settore castanicolo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/37. Del Sesto, Parentela.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le misure introdotte al fine di sostenere il comparto primario attraverso interventi per favorire lo sviluppo socio economico delle aree rurali;
preso atto tuttavia della necessità di fornire un sostegno particolare ad alcuni settori quali quello castanicolo la cui produzione quest'anno è destinata a crollare a meno del 10 per cento del potenziale produttivo;
considerato che nelle more dell'approvazione di un Piano di settore in grado di finanziare investimenti mirati soprattutto nella ricerca, è indispensabile assicurare un primo sostegno alle aziende danneggiate da tale crisi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare per le annualità 2019 e 2020 apposite risorse finalizzate al sostegno delle aziende del settore castanicolo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Sesto, Parentela.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario, in particolare gli interventi diretti in favore lo sviluppo socio economico delle aree rurali, le disposizioni sulla xylella fastidiosa, gli interventi indiretti sulle clausole di salvaguardia Iva e accise, compresa la sterilizzazione degli aumenti delle accise sui carburanti, il rifinanziamento della «nuova sabatini», la proroga delle detrazioni sulle sistemazioni a verde;
ritenute tuttavia particolarmente pesanti le conseguenze causate alle imprese agricole dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, verificatesi in questa annata agraria;
considerato, pertanto, fondamentale ammettere queste imprese agricole agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti dell'entità del danno, nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del medesimo decreto legislativo, per coloro i quali non abbiano potuto sottoscrivere le relative polizze assicurative di cui agli articoli 2 e 2-bis del medesimo decreto legislativo;
visto che l'attuale dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene non sufficiente a far fronte alle numerose richieste provenienti dai territori danneggiati dai suddetti fenomeni avversi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori, di cui al capitolo 7411 dello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
9/1334-AR/38. Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario, in particolare gli interventi diretti in favore lo sviluppo socio economico delle aree rurali, le disposizioni sulla xylella fastidiosa, gli interventi indiretti sulle clausole di salvaguardia Iva e accise, compresa la sterilizzazione degli aumenti delle accise sui carburanti, il rifinanziamento della «nuova sabatini», la proroga delle detrazioni sulle sistemazioni a verde;
ritenute tuttavia particolarmente pesanti le conseguenze causate alle imprese agricole dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, verificatesi in questa annata agraria;
considerato, pertanto, fondamentale ammettere queste imprese agricole agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti dell'entità del danno, nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del medesimo decreto legislativo, per coloro i quali non abbiano potuto sottoscrivere le relative polizze assicurative di cui agli articoli 2 e 2-bis del medesimo decreto legislativo;
visto che l'attuale dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene non sufficiente a far fronte alle numerose richieste provenienti dai territori danneggiati dai suddetti fenomeni avversi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori, di cui al capitolo 7411 dello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
9/1334-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario, in particolare gli interventi diretti in favore lo sviluppo socio economico delle aree rurali, le disposizioni sulla xylella fastidiosa, gli interventi indiretti sulle clausole di salvaguardia Iva e accise, compresa la sterilizzazione degli aumenti delle accise sui carburanti, il rifinanziamento della «nuova Sabatini», la proroga delle detrazioni sulle sistemazioni a verde;
ritenuto tuttavia strategico intervenire anche sulla grave crisi in cui versa da tempo la pastorizia, specialmente quella sarda, che è strutturata su circa 15 mila aziende zootecniche con un indotto di oltre 40 mila addetti, circa 3 milioni di capi, una produzione di 300 mila tonnellate di latte, oltre 380 mila quintali di prodotti caseari, la maggioranza dei quali indirizzati alla trasformazione di pecorino romano DOP, il più rilevante in tutta Europa, in termini di volumi prodotti e valore generato, tra i prodotti derivanti dal latte di pecora;
considerato che:
tra le criticità più rilevanti del settore, si segnala la mancanza di disponibilità di dati produttivi ufficiali omogenei e trasparenti, a partire dai quantitativi di latte munto, una scarsa tracciabilità che impedisce un'azione di programmazione produttiva reale con conseguente deprezzamento dei prodotti;
per poter seguire l'andamento del mercato ed avere dati immediati e certificati l'Unione Europea ha introdotto delle disposizioni che regolano le informazioni utili sui quantitativi di latte crudo che vengono consegnati, per garantire tale comunicazione periodica, il primo acquirente notifica i quantitativi consegnati al proprio Stato membro e quest'ultimo li comunica alla Commissione europea;
tutto questo in un'ottica di sviluppo sostenibile della produzione per poter assicurare un giusto tenore di vita ai produttori di latte, ed allo stesso tempo, dare forza al loro potere contrattuale, all'interno della filiera, al fine di una più equa distribuzione del valore aggiunto;
tenuto conto che:
per il latte vaccino, il decreto ministeriale 7 aprile 2015, in applicazione dell'articolo 151 del Regolamento europeo n. 1308 del 2013, ha definito le modalità delle dichiarazioni obbligatorie e gli adempimenti dei primi acquirenti riconosciuti, fornendo un valido strumento per la regolamentazione e la programmazione della relativa filiera;
ritenuto quindi indispensabile intervenire con urgenza mediante azioni concrete e interventi strutturali per rilanciare un settore che rappresenta una strategica risorsa economica e sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire una piattaforma informatica al fine di attuare la banca dati per la filiera del latte ovino-caprino e bovino, (sia di produzione italiana che di provenienza estera), e del formaggio stoccato per la stagionatura nonché ad estendere al comparto del latte ovi caprino il decreto ministeriale 7 aprile 2015 in materia di dichiarazioni obbligatorie, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/39. Cillis.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario, in particolare gli interventi diretti in favore lo sviluppo socio economico delle aree rurali, le disposizioni sulla xylella fastidiosa, gli interventi indiretti sulle clausole di salvaguardia Iva e accise, compresa la sterilizzazione degli aumenti delle accise sui carburanti, il rifinanziamento della «nuova Sabatini», la proroga delle detrazioni sulle sistemazioni a verde;
ritenuto tuttavia strategico intervenire anche sulla grave crisi in cui versa da tempo la pastorizia, specialmente quella sarda, che è strutturata su circa 15 mila aziende zootecniche con un indotto di oltre 40 mila addetti, circa 3 milioni di capi, una produzione di 300 mila tonnellate di latte, oltre 380 mila quintali di prodotti caseari, la maggioranza dei quali indirizzati alla trasformazione di pecorino romano DOP, il più rilevante in tutta Europa, in termini di volumi prodotti e valore generato, tra i prodotti derivanti dal latte di pecora;
considerato che:
tra le criticità più rilevanti del settore, si segnala la mancanza di disponibilità di dati produttivi ufficiali omogenei e trasparenti, a partire dai quantitativi di latte munto, una scarsa tracciabilità che impedisce un'azione di programmazione produttiva reale con conseguente deprezzamento dei prodotti;
per poter seguire l'andamento del mercato ed avere dati immediati e certificati l'Unione Europea ha introdotto delle disposizioni che regolano le informazioni utili sui quantitativi di latte crudo che vengono consegnati, per garantire tale comunicazione periodica, il primo acquirente notifica i quantitativi consegnati al proprio Stato membro e quest'ultimo li comunica alla Commissione europea;
tutto questo in un'ottica di sviluppo sostenibile della produzione per poter assicurare un giusto tenore di vita ai produttori di latte, ed allo stesso tempo, dare forza al loro potere contrattuale, all'interno della filiera, al fine di una più equa distribuzione del valore aggiunto;
tenuto conto che:
per il latte vaccino, il decreto ministeriale 7 aprile 2015, in applicazione dell'articolo 151 del Regolamento europeo n. 1308 del 2013, ha definito le modalità delle dichiarazioni obbligatorie e gli adempimenti dei primi acquirenti riconosciuti, fornendo un valido strumento per la regolamentazione e la programmazione della relativa filiera;
ritenuto quindi indispensabile intervenire con urgenza mediante azioni concrete e interventi strutturali per rilanciare un settore che rappresenta una strategica risorsa economica e sociale,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire una piattaforma informatica al fine di attuare la banca dati per la filiera del latte ovino-caprino e bovino, (sia di produzione italiana che di provenienza estera), e del formaggio stoccato per la stagionatura nonché ad estendere al comparto del latte ovi caprino il decreto ministeriale 7 aprile 2015 in materia di dichiarazioni obbligatorie, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Cillis.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario; visto tuttavia che le avversità atmosferiche che hanno colpito vasti territori della regione Puglia tra lo scorso 26 febbraio e 1 marzo hanno irrimediabilmente danneggiato moltissime aziende agricole;
preso atto che l'eccezionalità delle gelate verificatesi nei suddetti territori si è manifestata nella intensità distruttiva degli eventi meteorici a fronte dei quali nessuna ragionevole previsione poteva risultare efficace;
ritenuta la necessità di consentire alle aziende danneggiate che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 di accedere agli interventi compensativi previsti dal citato decreto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire alle aziende pugliesi che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività produttive di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nei limiti della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1334-AR/40. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore primario; visto tuttavia che le avversità atmosferiche che hanno colpito vasti territori della regione Puglia tra lo scorso 26 febbraio e 1 marzo hanno irrimediabilmente danneggiato moltissime aziende agricole;
preso atto che l'eccezionalità delle gelate verificatesi nei suddetti territori si è manifestata nella intensità distruttiva degli eventi meteorici a fronte dei quali nessuna ragionevole previsione poteva risultare efficace;
ritenuta la necessità di consentire alle aziende danneggiate che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 di accedere agli interventi compensativi previsti dal citato decreto,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di consentire alle aziende pugliesi che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività produttive di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nei limiti della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1334-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone l'istituzione di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del paese;
nel provvedimento in oggetto è previsto che tale fondo disponga di una dotazione annua cospicua per far fronte a numerosi interventi, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di Osservatori ambientali in aree d'uso o d'interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all'aperto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
9/1334-AR/41. Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone l'istituzione di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del paese;
nel provvedimento in oggetto è previsto che tale fondo disponga di una dotazione annua cospicua per far fronte a numerosi interventi, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di Osservatori ambientali in aree d'uso o d'interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all'aperto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
9/1334-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 231 comma 4, 279 e 297 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» disciplinano la normativa relativa all'uso e all'assegnazione degli alloggi di servizio dei militari appartenenti alle Forze Armate, nonché il programma pluriennale per gli alloggi di servizio in parola, costituenti infrastrutture militari ed opere destinate alla difesa nazionale;
la vetustà degli edifici ad uso alloggiativo e la mancanza di risorse finanziarie degli ultimi anni hanno causato un grave invecchiamento del parco infrastrutturale disponibile che necessita di imponenti attività di manutenzione straordinaria, di messa a norma, di adeguamenti antisismici strutturali;
il concreto supporto al personale militare attraverso azioni di recupero dell'esistente parco alloggiativo migliorerebbe in generale le condizioni di vita del personale militare e delle relative famiglie, mitigando le problematiche logistiche derivanti dalla movimentazione del personale nei trasferimenti di sede, notoriamente frequenti per i militari;
nell'attuale momento storico di trasformazione dello strumento militare sarebbe necessario per le Forze Armate razionalizzare la propria organizzazione e distribuzione sul territorio nazionale, nel rispetto e con attenzione nei confronti del proprio personale;
il programma pluriennale pianificherebbe interventi di ammodernamento e rinnovamento sui complessi logistici per alloggi militari per famiglie e sugli edifici dedicati ad alloggi di servizio collettivi, presenti nelle basi a maggior criticità di afflusso di personale e nei centri urbani ad alta densità abitativa,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni necessarie finalizzate all'ammodernamento ed al rinnovamento del parco alloggiativo Alloggi Militari per Famiglie (AMPF) e Alloggi di Servizio Collettivo (ASC) delle Forze Armate.
9/1334-AR/42. Roberto Rossini, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 231 comma 4, 279 e 297 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» disciplinano la normativa relativa all'uso e all'assegnazione degli alloggi di servizio dei militari appartenenti alle Forze Armate, nonché il programma pluriennale per gli alloggi di servizio in parola, costituenti infrastrutture militari ed opere destinate alla difesa nazionale;
la vetustà degli edifici ad uso alloggiativo e la mancanza di risorse finanziarie degli ultimi anni hanno causato un grave invecchiamento del parco infrastrutturale disponibile che necessita di imponenti attività di manutenzione straordinaria, di messa a norma, di adeguamenti antisismici strutturali;
il concreto supporto al personale militare attraverso azioni di recupero dell'esistente parco alloggiativo migliorerebbe in generale le condizioni di vita del personale militare e delle relative famiglie, mitigando le problematiche logistiche derivanti dalla movimentazione del personale nei trasferimenti di sede, notoriamente frequenti per i militari;
nell'attuale momento storico di trasformazione dello strumento militare sarebbe necessario per le Forze Armate razionalizzare la propria organizzazione e distribuzione sul territorio nazionale, nel rispetto e con attenzione nei confronti del proprio personale;
il programma pluriennale pianificherebbe interventi di ammodernamento e rinnovamento sui complessi logistici per alloggi militari per famiglie e sugli edifici dedicati ad alloggi di servizio collettivi, presenti nelle basi a maggior criticità di afflusso di personale e nei centri urbani ad alta densità abitativa,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni necessarie finalizzate all'ammodernamento ed al rinnovamento del parco alloggiativo Alloggi Militari per Famiglie (AMPF) e Alloggi di Servizio Collettivo (ASC) delle Forze Armate.
9/1334-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Roberto Rossini, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 229 del Decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 «Codice di ordinamento militare» presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro della difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate;
ai sensi del predetto articolo 229, presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate;
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 45 del Decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali;
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa;
ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 45 del Decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica;
ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, le seguenti azioni:
i Centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari svolgano, anche mediante collegamenti con realtà territoriali pubbliche e private, corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa, appartenenti ai profili dell'area funzionale seconda del settore tecnico-scientifico informatico, avvalendosi, prioritariamente di personale docente militare e civile in servizio, con qualifiche di formatore;
i programmi di studio, di comprovata significatività formativa, composti da moduli di base e specializzazione tecnico-professionale, siano approvati dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, di concerto con il Segretario generale della difesa.
9/1334-AR/43. Ermellino, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 36 un incremento pari a 70 milioni di euro a partire dal 2020 del Fondo di cui al decreto-legge n. 113 del 2018 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
l'impiego del personale nell'attuale dispositivo «Strade Sicure» produce, al termine del semestre di servizio, un totale di circa 60 giorni di assenza, tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate;
al fine di soddisfare esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, opportune misure finalizzate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dagli appartenenti alle Forze Armate, impegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/1334-AR/44. Galantino, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 36 un incremento pari a 70 milioni di euro a partire dal 2020 del Fondo di cui al decreto-legge n. 113 del 2018 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
l'impiego del personale nell'attuale dispositivo «Strade Sicure» produce, al termine del semestre di servizio, un totale di circa 60 giorni di assenza, tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate;
al fine di soddisfare esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, opportune misure finalizzate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dagli appartenenti alle Forze Armate, impegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/1334-AR/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
le unità del Genio militare svolgono un ruolo fondamentale non solo per le primarie funzioni di difesa e salvaguardia delle libere istituzioni ma anche, in un'ottica « dual use», per tutte le attività di concorso con la protezione civile ed in circostanze di pubbliche calamità;
il loro intervento è stato di fondamentale importanza in tutte la recente attività di concorso alle popolazioni colpite da calamità naturali fornendo, grazie ai loro mezzi ed equipaggiamenti, un contributo determinante, per le iniziali attività di rimozione delle macerie ed il ripristino delle vie di comunicazione;
il preminente utilizzo degli assetti del genio militare nelle citate circostanze determina un'eccezionale usura di mezzi, attrezzature e materiali in dotazione, in relazione ai quali si rende necessario integrare gli ordinari stanziamenti di bilancio con le necessarie dotazioni finanziarie allocate per consentire al Paese di avere a disposizione un asset moderno e tecnologicamente avanzato indispensabile per far fronte alle possibili situazioni di emergenza nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, misure finanziarie opportune dirette al ripianamento ed al potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare alle unità operative del genio militare.
9/1334-AR/45. Rizzo, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
le unità del Genio militare svolgono un ruolo fondamentale non solo per le primarie funzioni di difesa e salvaguardia delle libere istituzioni ma anche, in un'ottica « dual use», per tutte le attività di concorso con la protezione civile ed in circostanze di pubbliche calamità;
il loro intervento è stato di fondamentale importanza in tutte la recente attività di concorso alle popolazioni colpite da calamità naturali fornendo, grazie ai loro mezzi ed equipaggiamenti, un contributo determinante, per le iniziali attività di rimozione delle macerie ed il ripristino delle vie di comunicazione;
il preminente utilizzo degli assetti del genio militare nelle citate circostanze determina un'eccezionale usura di mezzi, attrezzature e materiali in dotazione, in relazione ai quali si rende necessario integrare gli ordinari stanziamenti di bilancio con le necessarie dotazioni finanziarie allocate per consentire al Paese di avere a disposizione un asset moderno e tecnologicamente avanzato indispensabile per far fronte alle possibili situazioni di emergenza nazionale,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, misure finanziarie opportune dirette al ripianamento ed al potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare alle unità operative del genio militare.
9/1334-AR/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede nuove assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria) finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale;
nell'ambito dell'ampliamento dell'Operazione «Strade Sicure», sarebbe necessario avviare operazioni di ricognizione aerea costante, prevedendo l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione o da acquisire (per potenziare detta capacità), da integrare nel dispositivo in atto per l'Operazione Strade Sicure e/o per interventi emergenziali ed altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva al fine di assicurare attività di deterrenza e controllo dei reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure finanziarie idonee, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a garantire una maggiore efficienza nelle operazioni di cui in premessa.
9/1334-AR/46. Frusone, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede nuove assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria) finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale;
nell'ambito dell'ampliamento dell'Operazione «Strade Sicure», sarebbe necessario avviare operazioni di ricognizione aerea costante, prevedendo l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione o da acquisire (per potenziare detta capacità), da integrare nel dispositivo in atto per l'Operazione Strade Sicure e/o per interventi emergenziali ed altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva al fine di assicurare attività di deterrenza e controllo dei reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere misure finanziarie idonee, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a garantire una maggiore efficienza nelle operazioni di cui in premessa.
9/1334-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Frusone, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni per far fronte al fabbisogno sanitario nazionale;
il sostegno psicologico per gli appartenenti alle Forze armate è un sostegno indispensabile, soprattutto per coloro che sono stati impegnati in missioni di pace e anche per le loro famiglie che, durante tale operatività, talvolta, non ricevendo un adeguato supporto psicologico, vanno soggette a traumi indelebili soprattutto se il loro congiunto appartenente alle Forze armate è deceduto o è rimasto ferito in terra straniera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette a garantire un servizio di sostegno psicologico per gli appartenenti alle Forze armate impegnati in missione e alle loro famiglie.
9/1334-AR/47. Del Monaco, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni per far fronte al fabbisogno sanitario nazionale;
il sostegno psicologico per gli appartenenti alle Forze armate è un sostegno indispensabile, soprattutto per coloro che sono stati impegnati in missioni di pace e anche per le loro famiglie che, durante tale operatività, talvolta, non ricevendo un adeguato supporto psicologico, vanno soggette a traumi indelebili soprattutto se il loro congiunto appartenente alle Forze armate è deceduto o è rimasto ferito in terra straniera,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette a garantire un servizio di sostegno psicologico per gli appartenenti alle Forze armate impegnati in missione e alle loro famiglie.
9/1334-AR/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Monaco, Corda, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
le misure citate dovranno riguardare, in particolare, la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
risulta inoltre evidente che all'interno dei sistemi sanitari regionali, le misure di compartecipazione per le diverse tipologie di prestazioni si presentano differenziate, e di conseguenza anche gli importi da corrispondere e le esenzioni previste;
un primo passo che porti ad una efficace programmazione e ad un efficientamento dei costi, non può non dirigersi verso una riduzione della spesa farmaceutica;
alcuni medicinali compresi in fascia A sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) soltanto per determinate indicazioni. Le indicazioni per cui è previsto il rimborso del farmaco sono specificate nelle «note AIFA» (Agenzia Italiana del Farmaco). In questi casi è il medico prescrittore che, sulla base di quanto indicato dall'AIFA, stabilisce se il paziente ha o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale. Se il paziente ne ha diritto, il medico appone sulla ricetta l'indicazione del numero della nota AIFA negli appositi spazi. Solo a queste condizioni la ricetta è rimborsata dal SSN;
l'AIFA ha, inoltre, previsto che alcuni farmaci siano erogati solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle regioni, allo scopo di assicurarne l'appropriatezza diagnostico-assistenziale. I medici specialisti abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici devono svolgere la propria attività presso i Centri Specialistici delle Aziende Sanitarie Regionali o a Direzione Universitaria, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle strutture accreditate con il SSR;
accade che alcuni farmaci che abbiano indicazioni terapeutiche diverse contenenti lo stesso principio attivo, se erogati in fasce diverse o con piani terapeutici, abbiano rilevanti differenze di prezzo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, anche previo un utile e accurato monitoraggio, nell'ambito delle misure atte a controllare i prezzi dei farmaci, affinché i farmaci che contengono lo stesso principio attivo anche se con indicazioni terapeutiche diverse ed erogati con piano terapeutico, abbiano sempre il medesimo prezzo.
9/1334-AR/48. Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
le misure citate dovranno riguardare, in particolare, la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
risulta inoltre evidente che all'interno dei sistemi sanitari regionali, le misure di compartecipazione per le diverse tipologie di prestazioni si presentano differenziate, e di conseguenza anche gli importi da corrispondere e le esenzioni previste;
un primo passo che porti ad una efficace programmazione e ad un efficientamento dei costi, non può non dirigersi verso una riduzione della spesa farmaceutica;
alcuni medicinali compresi in fascia A sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) soltanto per determinate indicazioni. Le indicazioni per cui è previsto il rimborso del farmaco sono specificate nelle «note AIFA» (Agenzia Italiana del Farmaco). In questi casi è il medico prescrittore che, sulla base di quanto indicato dall'AIFA, stabilisce se il paziente ha o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale. Se il paziente ne ha diritto, il medico appone sulla ricetta l'indicazione del numero della nota AIFA negli appositi spazi. Solo a queste condizioni la ricetta è rimborsata dal SSN;
l'AIFA ha, inoltre, previsto che alcuni farmaci siano erogati solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle regioni, allo scopo di assicurarne l'appropriatezza diagnostico-assistenziale. I medici specialisti abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici devono svolgere la propria attività presso i Centri Specialistici delle Aziende Sanitarie Regionali o a Direzione Universitaria, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle strutture accreditate con il SSR;
accade che alcuni farmaci che abbiano indicazioni terapeutiche diverse contenenti lo stesso principio attivo, se erogati in fasce diverse o con piani terapeutici, abbiano rilevanti differenze di prezzo,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, anche previo un utile e accurato monitoraggio, nell'ambito delle misure atte a controllare i prezzi dei farmaci, affinché i farmaci che contengono lo stesso principio attivo anche se con indicazioni terapeutiche diverse ed erogati con piano terapeutico, abbiano sempre il medesimo prezzo.
9/1334-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
nel testo in esame, l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 40 viene specificato un incremento del fabbisogno sanitario nazionale di 2 miliardi di euro per il 2020 e di 1,5 miliardi di euro per il 2021: lo stesso è confermato, per il 2019, nella somma di 114,435 miliardi di euro;
tra le misure previste dal comma 3 del succitato articolo della legge di Bilancio, al punto b) si fa riferimento ai seguenti punti: riorganizzazione dell'offerta ospedaliera e riorganizzazione dell'assistenza territoriale con particolare riferimento alle cronicità ed alle liste di attesa. Al punto e), altresì, si sottolinea la necessità di promuovere la ricerca in ambito sanitario;
il sistema sanitario dovrebbe continuare ad affrontare sfide importanti come la sostenibilità economica e la integrazione dei sistemi sanitari regionali italiani, per tutto quello che riguarda le patologie rare, con particolare attenzione ai «tumori rari»;
i «tumori rari» sono esclusi, ad oggi, dall'ambito delle patologie rare, poiché essi vengono trattati nell'ambito delle reti oncologiche;
i «tumori rari» ad oggi rappresentano circa il 23 per cento delle nuove diagnosi di tumore in Italia, con quasi 86 mila nuovi casi l'anno: si riscontrano circa 200 casi di tumore raro che costringono alla convivenza con tale patologia oltre mezzo milione di italiani;
ormai da diversi anni la promozione di una rete nazionale dei tumori rari viene continuamente posta all'attenzione della pianificazione del SSN e mai pienamente attuata;
la proposta di Intesa Stato Regioni, sul tema in premessa, è stata recepita in data 21 settembre 2017 e prospetta soluzioni, tra le altre, su alcuni aspetti di carattere prioritario:
il collegamento con le Reti Oncologiche per mirare ad una integrazione organizzativa, nella prospettiva essenziale di coinvolgere la totalità dei pazienti con tumori rari ed a facilitarne l'accesso, sia alla rete che contestualmente alle cure;
il collegamento con gli European Reference Networks – Reti di riferimento europee – ERN;
favorire la fruizione delle prestazioni in telemedicina, garantire un alto livello di informazione appropriata e la partecipazione attiva dell'associazionismo. Essa è organizzativamente connessa (presso AGENAS) alle funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione;
la nascita e la crescita di tali reti rappresenterebbe un punto fisso di riferimento per tutti i pazienti affetti da «tumori rari», come anche un impulso alla ricerca che sarebbe favorita dal continuo scambio in connessione di flussi di conoscenza;
ad oggi la costituzione di tali reti tarda a realizzarsi concretamente, sia per la non completa individuazione dei centri di riferimento, sia per il giudizio di appropriatezza delle cure erogate dalle strutture ai pazienti oncologici;
la differenziazione dell'erogazione delle cure nelle diverse regioni, renderebbe ancora più necessario ed urgente un impegno per la concreta creazione dei centri di riferimento per i tumori rari;
l'accesso alle cure, in particolar modo nelle regioni insulari come la Sardegna, risulta essere ancora difficoltoso e tutto ciò viene aggravato dai piani di rientro sanitario varati dalla Giunta regionale. Essi penalizzano ulteriormente i pazienti, allungando le liste d'attesa persino per i pazienti oncologici, a causa dei continui tagli di personale,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di portare a compimento il processo di costituzione ed individuazione dei centri nazionali per i tumori rari, favorendo di fatto l'omogeneizzazione dei trattamenti dei pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale;
2) a sostenere la ricerca in ambito di malattie rare ed in particolar modo per quello che riguarda i «tumori rari»;
3) a valutare l'opportunità di promuovere – anche con il sostegno delle associazioni dei pazienti e delle loro famiglie – attività rivolte ad una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, soprattutto per l'assistenza dei pazienti, sia a livello individuale che familiare.
9/1334-AR/49. Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando.
La Camera,
premesso che:
nel testo in esame, l'A.C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'articolo 40 viene specificato un incremento del fabbisogno sanitario nazionale di 2 miliardi di euro per il 2020 e di 1,5 miliardi di euro per il 2021: lo stesso è confermato, per il 2019, nella somma di 114,435 miliardi di euro;
tra le misure previste dal comma 3 del succitato articolo della legge di Bilancio, al punto b) si fa riferimento ai seguenti punti: riorganizzazione dell'offerta ospedaliera e riorganizzazione dell'assistenza territoriale con particolare riferimento alle cronicità ed alle liste di attesa. Al punto e), altresì, si sottolinea la necessità di promuovere la ricerca in ambito sanitario;
il sistema sanitario dovrebbe continuare ad affrontare sfide importanti come la sostenibilità economica e la integrazione dei sistemi sanitari regionali italiani, per tutto quello che riguarda le patologie rare, con particolare attenzione ai «tumori rari»;
i «tumori rari» sono esclusi, ad oggi, dall'ambito delle patologie rare, poiché essi vengono trattati nell'ambito delle reti oncologiche;
i «tumori rari» ad oggi rappresentano circa il 23 per cento delle nuove diagnosi di tumore in Italia, con quasi 86 mila nuovi casi l'anno: si riscontrano circa 200 casi di tumore raro che costringono alla convivenza con tale patologia oltre mezzo milione di italiani;
ormai da diversi anni la promozione di una rete nazionale dei tumori rari viene continuamente posta all'attenzione della pianificazione del SSN e mai pienamente attuata;
la proposta di Intesa Stato Regioni, sul tema in premessa, è stata recepita in data 21 settembre 2017 e prospetta soluzioni, tra le altre, su alcuni aspetti di carattere prioritario:
il collegamento con le Reti Oncologiche per mirare ad una integrazione organizzativa, nella prospettiva essenziale di coinvolgere la totalità dei pazienti con tumori rari ed a facilitarne l'accesso, sia alla rete che contestualmente alle cure;
il collegamento con gli European Reference Networks – Reti di riferimento europee – ERN;
favorire la fruizione delle prestazioni in telemedicina, garantire un alto livello di informazione appropriata e la partecipazione attiva dell'associazionismo. Essa è organizzativamente connessa (presso AGENAS) alle funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione;
la nascita e la crescita di tali reti rappresenterebbe un punto fisso di riferimento per tutti i pazienti affetti da «tumori rari», come anche un impulso alla ricerca che sarebbe favorita dal continuo scambio in connessione di flussi di conoscenza;
ad oggi la costituzione di tali reti tarda a realizzarsi concretamente, sia per la non completa individuazione dei centri di riferimento, sia per il giudizio di appropriatezza delle cure erogate dalle strutture ai pazienti oncologici;
la differenziazione dell'erogazione delle cure nelle diverse regioni, renderebbe ancora più necessario ed urgente un impegno per la concreta creazione dei centri di riferimento per i tumori rari;
l'accesso alle cure, in particolar modo nelle regioni insulari come la Sardegna, risulta essere ancora difficoltoso e tutto ciò viene aggravato dai piani di rientro sanitario varati dalla Giunta regionale. Essi penalizzano ulteriormente i pazienti, allungando le liste d'attesa persino per i pazienti oncologici, a causa dei continui tagli di personale,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare l'opportunità di portare a compimento il processo di costituzione ed individuazione dei centri nazionali per i tumori rari, favorendo di fatto l'omogeneizzazione dei trattamenti dei pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale;
2) a sostenere la ricerca in ambito di malattie rare ed in particolar modo per quello che riguarda i «tumori rari»;
3) a valutare l'opportunità di promuovere – anche con il sostegno delle associazioni dei pazienti e delle loro famiglie – attività rivolte ad una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, soprattutto per l'assistenza dei pazienti, sia a livello individuale che familiare.
9/1334-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, prevede che tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo professionale di riferimento;
tale obbligo riguarda i 17 profili – dai fisioterapisti agli ortottisti, dai tecnici di laboratorio ai dietisti, dagli igienisti dentali ai tecnici audiometristi – per la prima volta inclusi in un albo professionale e che devono effettuare l'iscrizione in uno dei neonati albi che compongono il nuovo Ordine, sia nella libera professione sia nell'ambito della dipendenza presso strutture pubbliche o private; infatti stessa scadenza cogente vale anche per i professionisti impiegati come dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN);
in caso di non ottemperanza, si rischia di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, le cui pene e sanzioni sono state inasprite dalla stessa legge 11 gennaio 2018, n. 3, che all'articolo 12 prevede infatti da sei mesi a tre anni di reclusione e multe da 10 mila a 50 mila euro;
si rischia dunque anche il licenziamento, soprattutto in ambito privato dove per l'assunzione non è stato espletato alcun concorso pubblico;
diverse migliaia di professionisti non hanno la possibilità di iscriversi perché in possesso di vecchi titoli formativi ora non più idonei, come i titoli antecedenti al 1999 e rimasti esclusi dalle norme sull'equipollenza e sull'equivalenza, previste dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999, dopo l'introduzione dei diplomi universitari dal 1992 e dei corsi di laurea istituiti dal 2001. Tale problema potrebbe riguardare anche titoli regionali rilasciati fino al 2008,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di affrontare quanto esposto in premessa e generato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo, emanato senza aver tenuto conto delle problematiche esposte in premessa e che rischia di causare seri riflessi occupazionali per i professionisti della Sanità coinvolti.
9/1334-AR/50. Lorefice, D'Arrando, Mammì, Leda Volpi, Nappi, Lapia.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
secondo quanto si apprende dalla lettura del report I.S.T.A.T. relativo alla Natalità e fecondità della popolazione residente per l'anno 2017, risultano iscritti al registro dell'anagrafe n. 458.151 bambini, ovvero oltre 15 mila in meno rispetto al 2016, mentre, con riferimento al periodo temporale 2014-2017, le nascite hanno registrato un decremento pari a circa 45 mila unità;
dalla lettura del citato report, il numero di figli per donna, relativamente all'anno 2017, è pari a 1,32, con una diminuzione rispetto all'anno 2010 (ove esso era stimato attorno a 1,46), con ciò determinando effetti negativi per il ricambio generazionale e accrescendo i problemi di welfare;
come affermato dalla World Health Organization (WHO), una coppia è considerata «infertile» se dopo 24 mesi di rapporti regolari e non protetti non riesce a concepire un figlio;
l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) segnala che l'infertilità riguarda circa il 15 per cento delle coppie e che le cause di essa sono molteplici e di diversa natura;
secondo i dati contenuti nel Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita, aggiornato al 31 marzo 2015, le coppie ricorrono a tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le seguenti cause e secondo le seguenti percentuali:
1. per infertilità maschile: 29,3 per cento;
2. per infertilità femminile: 37,1 per cento;
3. per infertilità maschile e femminile: 17,6 per cento;
4. per infertilità idiopatica: 15,1 per cento;
5. per fattore genetico: 0,9 per cento;
la prevenzione cosiddetta secondaria riduce le cause di infertilità mediante programmi di screening, mentre la prevenzione cosiddetta terziaria interviene, sulle dette cause, con diagnosi tempestive, cure farmacologiche e terapie adeguate;
gli screening sulla fertilità da includere nel programma di prevenzione riguardano sia la fertilità maschile che quella femminile e vengono individuati, dalla comunica scientifica, in plurimi esami specifici,
impegna il Governo:
1) ad individuare le più opportune misure, in un'ottica di prevenzione secondaria, volte a promuovere programmi di screening finalizzati a prevenire l'infertilità e rivolti, in particolar modo, ai giovani adulti;
2) a verificare la possibilità di adottare interventi finalizzati a favorire la natalità, rimuovendo gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie regioni;
3) a prevedere misure volte a favorire e implementare le linee di ricerca biomedica in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nell'ambito dell'infertilità.
9/1334-AR/51. Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
secondo quanto si apprende dalla lettura del report I.S.T.A.T. relativo alla Natalità e fecondità della popolazione residente per l'anno 2017, risultano iscritti al registro dell'anagrafe n. 458.151 bambini, ovvero oltre 15 mila in meno rispetto al 2016, mentre, con riferimento al periodo temporale 2014-2017, le nascite hanno registrato un decremento pari a circa 45 mila unità;
dalla lettura del citato report, il numero di figli per donna, relativamente all'anno 2017, è pari a 1,32, con una diminuzione rispetto all'anno 2010 (ove esso era stimato attorno a 1,46), con ciò determinando effetti negativi per il ricambio generazionale e accrescendo i problemi di welfare;
come affermato dalla World Health Organization (WHO), una coppia è considerata «infertile» se dopo 24 mesi di rapporti regolari e non protetti non riesce a concepire un figlio;
l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) segnala che l'infertilità riguarda circa il 15 per cento delle coppie e che le cause di essa sono molteplici e di diversa natura;
secondo i dati contenuti nel Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita, aggiornato al 31 marzo 2015, le coppie ricorrono a tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le seguenti cause e secondo le seguenti percentuali:
1. per infertilità maschile: 29,3 per cento;
2. per infertilità femminile: 37,1 per cento;
3. per infertilità maschile e femminile: 17,6 per cento;
4. per infertilità idiopatica: 15,1 per cento;
5. per fattore genetico: 0,9 per cento;
la prevenzione cosiddetta secondaria riduce le cause di infertilità mediante programmi di screening, mentre la prevenzione cosiddetta terziaria interviene, sulle dette cause, con diagnosi tempestive, cure farmacologiche e terapie adeguate;
gli screening sulla fertilità da includere nel programma di prevenzione riguardano sia la fertilità maschile che quella femminile e vengono individuati, dalla comunica scientifica, in plurimi esami specifici,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) ad individuare le più opportune misure, in un'ottica di prevenzione secondaria, volte a promuovere programmi di screening finalizzati a prevenire l'infertilità e rivolti, in particolar modo, ai giovani adulti;
2) a verificare la possibilità di adottare interventi finalizzati a favorire la natalità, rimuovendo gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie regioni;
3) a prevedere misure volte a favorire e implementare le linee di ricerca biomedica in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nell'ambito dell'infertilità.
9/1334-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la legge di bilancio all'esame stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per il 2019 è confermato in 114.435 milioni di euro, per il 2020 è incrementato di 2.000 milioni di euro e, per l'anno 2021, di ulteriori 1.500 milioni di euro;
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019- 2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
le misure citate dovranno riguardare, in particolare, la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, in quanto risulta piuttosto evidente la sperequazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
molte sono le cause di tale sperequazione, a cominciare dalla incoerenza delle riforme costituzionali adottate in Italia nell'ultimo ventennio e da un federalismo che mal si concilia con i vincoli finanziari di matrice europea; in tale contesto, si inserisce altresì quello che è stato un progressivo definanziamento del SSN, come ampiamente rilevato dagli osservatori della Sanità e dagli organi d'informazione e, come documentato, a più riprese, tanto dalla Ragioneria generale dello Stato quanto dalla Corte dei conti;
inoltre nel tempo hanno trovato piena attuazione le misure di contenimento della spesa, con gravi conseguenze, a partire dalla drastica riduzione dei posti letto della rete ospedaliera, che doveva essere armonizzata con un'implementazione dell'assistenza territoriale; in realtà alla tanta solerzia nel definire i tagli dei posti letto non ha fatto da contraltare la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dei presidi territoriali/ospedali di comunità previsti nel punto 17 del Patto della Salute 2014-2016;
sarebbe auspicabile anche tener conto delle nuove sfide, inclusa quella ambientale; appaiono infatti emblematici i dati aggiornati sull'incidenza delle forme tumorali e le cifre impressionanti sulla percentuale di persone che si trovano costrette a rinunciare alle cure;
appare dunque indispensabile riconsiderare il meccanismo di riparto delle risorse, correlando il fabbisogno al reale e diversificato bisogno della comunità e alla domanda di salute, sulla base della prevalenza di patologie, introducendo il parametro basato sul dato epidemiologico e tenendo conto della popolazione affetta da malattie croniche invalidanti, sulla scorta dei dati rilevati dai piani annuali della prevenzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di elaborare nuovi e diversi parametri per la distribuzione delle risorse destinate alla Sanità, al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e per rispondere al diversificato bisogno della comunità e alla domanda di salute.
9/1334-AR/52. Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la legge di bilancio all'esame stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per il 2019 è confermato in 114.435 milioni di euro, per il 2020 è incrementato di 2.000 milioni di euro e, per l'anno 2021, di ulteriori 1.500 milioni di euro;
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019- 2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
le misure citate dovranno riguardare, in particolare, la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, in quanto risulta piuttosto evidente la sperequazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
molte sono le cause di tale sperequazione, a cominciare dalla incoerenza delle riforme costituzionali adottate in Italia nell'ultimo ventennio e da un federalismo che mal si concilia con i vincoli finanziari di matrice europea; in tale contesto, si inserisce altresì quello che è stato un progressivo definanziamento del SSN, come ampiamente rilevato dagli osservatori della Sanità e dagli organi d'informazione e, come documentato, a più riprese, tanto dalla Ragioneria generale dello Stato quanto dalla Corte dei conti;
inoltre nel tempo hanno trovato piena attuazione le misure di contenimento della spesa, con gravi conseguenze, a partire dalla drastica riduzione dei posti letto della rete ospedaliera, che doveva essere armonizzata con un'implementazione dell'assistenza territoriale; in realtà alla tanta solerzia nel definire i tagli dei posti letto non ha fatto da contraltare la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dei presidi territoriali/ospedali di comunità previsti nel punto 17 del Patto della Salute 2014-2016;
sarebbe auspicabile anche tener conto delle nuove sfide, inclusa quella ambientale; appaiono infatti emblematici i dati aggiornati sull'incidenza delle forme tumorali e le cifre impressionanti sulla percentuale di persone che si trovano costrette a rinunciare alle cure;
appare dunque indispensabile riconsiderare il meccanismo di riparto delle risorse, correlando il fabbisogno al reale e diversificato bisogno della comunità e alla domanda di salute, sulla base della prevalenza di patologie, introducendo il parametro basato sul dato epidemiologico e tenendo conto della popolazione affetta da malattie croniche invalidanti, sulla scorta dei dati rilevati dai piani annuali della prevenzione,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di elaborare nuovi e diversi parametri per la distribuzione delle risorse destinate alla Sanità, al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e per rispondere al diversificato bisogno della comunità e alla domanda di salute.
9/1334-AR/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
la crisi di finanziamento e di governo che sta vivendo il Servizio Sanitario Nazionale sembra proporsi come la scorciatoia per una privatizzazione dell'intero sistema, sempre più imminente;
tutto ciò nonostante la caratterizzazione principale del nostro sistema sanitario sia sempre stata la garanzia di un'assistenza omogenea ed equanime per tutte le persone con bisogno reale e su tutto il territorio di competenza, garanzia certamente ancora lontana dall'essere conseguita;
è ancora strategicamente determinante contrastare l'organizzazione di separati servizi tesi alla concorrenza sfrenata fra loro (modello a canne d'organo) e provare a frenare l'incremento ingiustificato dell'offerta di prestazioni, spesso non appropriate; le buone pratiche che molti operatori sanitari portano avanti sono tante e diffuse;
ci sono esempi reali di come sia possibile – senza sprechi e con le risorse presenti – governare il sistema sanitario garantendo la messa in atto di tutti gli strumenti per facilitare l'accesso alle cure da parte dei pazienti;
alla luce delle nuove sfide che il nostro sistema sanitario si ritrova a dover affrontare per i prossimi anni, si renderebbe necessario che le aziende sanitarie locali tornino ad essere il fulcro dell'intero sistema, territorio per territorio: esse dovrebbero assicurare lo svolgimento diretto delle attività di prevenzione e delle prestazioni di base (cure primarie, assistenza al domicilio e presso le strutture residenziali e semiresidenziali, continuità terapeutica, assistenza agli anziani, assistenza ai malati terminali, controlli di qualità e per l'accreditamento) tramite proprie strutture e servizi;
se questo sistema si realizzasse, stando anche agli impegni che il Governo assume con il provvedimento di legge in esame e che riguardano il potenziamento del sistema sanitario nazionale sotto vari aspetti, ne deriverebbe una forte responsabilizzazione dei Direttori Generali che sarebbero incentivati a realizzare e far funzionare i servizi in loco, riducendo inefficienze e sprechi;
è proprio tale figura che, dietro direttive nazionali e regionali, tenendo presente che la sanità rimane oggi esclusiva competenza delle regioni, si adoperano per riorganizzare l'offerta sul territorio e per garantire l'omogeneità di accesso a tutta l'utenza: tuttavia, molto spesso, nella realtà accade il contrario; i piani di rientro varati dalle regioni e messi in atto dai Direttori Generali dipendono esclusivamente, per la maggior parte delle volte, da indici statistici e capitoli di spesa, dimenticando le reali esigenze dei pazienti a fronte dei servizi erogati;
tale mandato, qualora previsto, darebbe ai direttori generali maggiori responsabilità, guidando le loro scelte in maniera più oculata e diretta alle reali esigenze della popolazione, pur tenendo conto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa e di riorganizzazione della rete sanitaria,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, tra gli obiettivi dell'agenda politica, l'adozione di misure volte ad affidare ai direttori generali delle aziende sanitarie, ai direttori amministrativi ed infine anche ai direttori sanitari, il mandato di tutela di salute della popolazione residente nei Comuni che fanno capo a quella specifica ASL.
9/1334-AR/53. Provenza, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
la crisi di finanziamento e di governo che sta vivendo il Servizio Sanitario Nazionale sembra proporsi come la scorciatoia per una privatizzazione dell'intero sistema, sempre più imminente;
tutto ciò nonostante la caratterizzazione principale del nostro sistema sanitario sia sempre stata la garanzia di un'assistenza omogenea ed equanime per tutte le persone con bisogno reale e su tutto il territorio di competenza, garanzia certamente ancora lontana dall'essere conseguita;
è ancora strategicamente determinante contrastare l'organizzazione di separati servizi tesi alla concorrenza sfrenata fra loro (modello a canne d'organo) e provare a frenare l'incremento ingiustificato dell'offerta di prestazioni, spesso non appropriate; le buone pratiche che molti operatori sanitari portano avanti sono tante e diffuse;
ci sono esempi reali di come sia possibile – senza sprechi e con le risorse presenti – governare il sistema sanitario garantendo la messa in atto di tutti gli strumenti per facilitare l'accesso alle cure da parte dei pazienti;
alla luce delle nuove sfide che il nostro sistema sanitario si ritrova a dover affrontare per i prossimi anni, si renderebbe necessario che le aziende sanitarie locali tornino ad essere il fulcro dell'intero sistema, territorio per territorio: esse dovrebbero assicurare lo svolgimento diretto delle attività di prevenzione e delle prestazioni di base (cure primarie, assistenza al domicilio e presso le strutture residenziali e semiresidenziali, continuità terapeutica, assistenza agli anziani, assistenza ai malati terminali, controlli di qualità e per l'accreditamento) tramite proprie strutture e servizi;
se questo sistema si realizzasse, stando anche agli impegni che il Governo assume con il provvedimento di legge in esame e che riguardano il potenziamento del sistema sanitario nazionale sotto vari aspetti, ne deriverebbe una forte responsabilizzazione dei Direttori Generali che sarebbero incentivati a realizzare e far funzionare i servizi in loco, riducendo inefficienze e sprechi;
è proprio tale figura che, dietro direttive nazionali e regionali, tenendo presente che la sanità rimane oggi esclusiva competenza delle regioni, si adoperano per riorganizzare l'offerta sul territorio e per garantire l'omogeneità di accesso a tutta l'utenza: tuttavia, molto spesso, nella realtà accade il contrario; i piani di rientro varati dalle regioni e messi in atto dai Direttori Generali dipendono esclusivamente, per la maggior parte delle volte, da indici statistici e capitoli di spesa, dimenticando le reali esigenze dei pazienti a fronte dei servizi erogati;
tale mandato, qualora previsto, darebbe ai direttori generali maggiori responsabilità, guidando le loro scelte in maniera più oculata e diretta alle reali esigenze della popolazione, pur tenendo conto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa e di riorganizzazione della rete sanitaria,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di prevedere, tra gli obiettivi dell'agenda politica, l'adozione di misure volte ad affidare ai direttori generali delle aziende sanitarie, ai direttori amministrativi ed infine anche ai direttori sanitari, il mandato di tutela di salute della popolazione residente nei Comuni che fanno capo a quella specifica ASL.
9/1334-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Provenza, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la legge di bilancio all'esame stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2019 è confermato in 114.435 milioni di euro, per il 2020 è incrementato di 2.000 milioni di euro e, per l'anno 2021, di ulteriori 1.500 milioni di euro;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante i nuovi livelli essenziali di assistenza, al Capo II, articolo 2, nell'ambito della prevenzione collettiva e della Sanità pubblica include anche la salute animale e l'igiene urbana veterinaria e, in particolare, prevede l'attuazione del programma per la lotta al randagismo e il controllo del benessere degli animali d'affezione;
nel nostro Paese le terapie di cura per gli animali sono detraibili al 19 per cento delle spese sostenute e l'IVA sul cibo di animali di affezione è al 22 per cento, quasi come fosse un bene di lusso;
molte persone meno abbienti rinunciano alle cure per i propri animali di affezione anche a causa della forte tassazione;
i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini;
l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 prevede una detrazione Irpef del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario, l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie;
una eventuale estensione della detraibilità fiscale, con un possibile innalzamento del limite della stessa, può creare le condizioni per far emergere possibili casi di evasione fiscale nel settore, facendo in questo modo guadagnare alle casse dell'erario statale nuovi introiti. Tale misura, allo stesso tempo, potrebbe essere di sostegno alle famiglie che possiedono animali di compagnia, ma che si trovano in condizioni di difficoltà economica,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di intraprendere misure finalizzate ad estendere la detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per ciascun animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro;
2) a verificare se vi siano le condizioni per innalzare il limite della detraibilità fiscale delle spese veterinarie detraibili sostenute in un anno;
3) a valutare l'eventualità di abbassare l'aliquota dell'IVA sul cibo per animali d'affezione, valorizzando in questo modo il valore sociale e il ruolo sempre maggiore degli animali d'affezione nella vita quotidiana, così come accade in molti Paesi europei.
9/1334-AR/54. Sarli, D'Arrando, Troiano, Bologna, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sportiello, Trizzino, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la legge di bilancio all'esame stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2019 è confermato in 114.435 milioni di euro, per il 2020 è incrementato di 2.000 milioni di euro e, per l'anno 2021, di ulteriori 1.500 milioni di euro;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante i nuovi livelli essenziali di assistenza, al Capo II, articolo 2, nell'ambito della prevenzione collettiva e della Sanità pubblica include anche la salute animale e l'igiene urbana veterinaria e, in particolare, prevede l'attuazione del programma per la lotta al randagismo e il controllo del benessere degli animali d'affezione;
nel nostro Paese le terapie di cura per gli animali sono detraibili al 19 per cento delle spese sostenute e l'IVA sul cibo di animali di affezione è al 22 per cento, quasi come fosse un bene di lusso;
molte persone meno abbienti rinunciano alle cure per i propri animali di affezione anche a causa della forte tassazione;
i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini;
l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 prevede una detrazione Irpef del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario, l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie;
una eventuale estensione della detraibilità fiscale, con un possibile innalzamento del limite della stessa, può creare le condizioni per far emergere possibili casi di evasione fiscale nel settore, facendo in questo modo guadagnare alle casse dell'erario statale nuovi introiti. Tale misura, allo stesso tempo, potrebbe essere di sostegno alle famiglie che possiedono animali di compagnia, ma che si trovano in condizioni di difficoltà economica,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare l'opportunità di intraprendere misure finalizzate ad estendere la detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per ciascun animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro;
2) a verificare se vi siano le condizioni per innalzare il limite della detraibilità fiscale delle spese veterinarie detraibili sostenute in un anno;
3) a valutare l'eventualità di abbassare l'aliquota dell'IVA sul cibo per animali d'affezione, valorizzando in questo modo il valore sociale e il ruolo sempre maggiore degli animali d'affezione nella vita quotidiana, così come accade in molti Paesi europei.
9/1334-AR/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Sarli, D'Arrando, Troiano, Bologna, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sportiello, Trizzino, Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
attualmente in Italia la contraccezione risulta interamente a carico dei cittadini e delle cittadine tranne che in alcune regioni (Puglia, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana) dove invece ne viene assicurata la gratuità e l'accessibilità e, in ognuna di queste, diverse sono le categorie di persone a cui è garantita;
lasciare alla gestione e alla volontà delle Regioni, o addirittura ai singoli consultori, la possibilità di poter rendere accessibile e gratuita la contraccezione significa creare forti diseguaglianze territoriali che non assicurano a tutti i cittadini e a tutte le cittadine il pieno godimento di un diritto;
infatti, il costo della contraccezione resta ancora troppo elevato per tante donne, coppie e famiglie in condizioni di disagio economico e ciò genera difficoltà nel regolare la fertilità, programmare e distanziare adeguatamente le gravidanze, nonché nell'evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili;
dal rapporto dell’European Parliamentary Forum on Population and Development del 2018, sulla diffusione e l'accesso alle moderne tecniche di contraccezione in 46 Stati d'Europa, l'Italia risulta collocata al 26esimo posto tra i Paesi in cui esistono rimborsi per diverse tipologie di contraccettivi e in cui si realizzano politiche che mirano a facilitare l'accesso alla contraccezione di giovani e donne con basso reddito, e non risulta nemmeno presente tra i 18 paesi che rimborsano le spese per i mezzi di contraccezione agli utenti appartenenti agli adolescenti a particolari categorie;
nonostante in ambito legislativo i riferimenti alla contraccezione gratuita siano riportati sia nella legge n. 405 del 1975, che istituì i consultori, sia nella legge n. 194 del 1978 che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza e la tutela sociale della maternità, la questione non è mai stata risolta uniformemente a livello nazionale con un intervento che armonizzasse le iniziative regionali con importanti ricadute sulla salute e con la conseguenza che nel nostro Paese la contraccezione non è ancora erogata a carico del Servizio Sanitario Nazionale privando, di fatto, la possibilità a donne, uomini e coppie di farvi ricorso consapevolmente;
la gratuità, così come richiesto dal Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole, dovrebbe riguardare: il dispositivo intra-uterino al rame che garantiscono una protezione anticoncezionale di lunga durata eliminando il rischio di dimenticanza; gli estro-progestinici (pillole di seconda generazione che offrono il miglior profilo di sicurezza rispetto al rischio di eventi tromboembolitici, anello vaginale, cerotti) per cui si richiede la prescrivibilità fino a 6 confezioni; pillola progestinica indicata per chi non può assumere estrogeni e durante l'allattamento; dispositivi intra-uterini con progestinico indicati anche nel trattamento della metrorragia; impianto sottocutaneo con progestinico che garantisce una protezione contraccettiva di 3 anni eliminando il rischio di dimenticanza ed è utilizzabile anche in allattamento; preservativi almeno per minori e per partner di persone HIV positive;
si ricorda che dati allarmanti sono stati raccolti dall'istituto Superiore di Sanità riguardo la diffusione dell'HIV che solo nel 2016, in Italia, ha registrato 3.451 nuove diagnosi di infezione pari a un'incidenza di 5,7 nuovi casi ogni 100.000 residenti. L'85,6 per cento delle segnalazioni è attribuibile a rapporti sessuali non protetti;
l'articolo 2 della legge n. 194 del 1978, così detta «La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori» e l'articolo 4 della legge n. 405 del 1975 prevede «Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano» la contraccezione gratuita deve essere accessibile anche ai minori e a coloro che soggiornino in Italia anche temporaneamente,
impegna il Governo:
1) a valutare la possibilità di rendere gratuiti i dispositivi contraccettivi medici e ormonali, meccanici e di barriera, almeno per i minori di 26 anni, per le donne fino a 12 mesi dopo un'interruzione di gravidanza, ovvero un parto, per coloro affetti da una malattia sessualmente trasmissibile e per coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie;
2) a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i preservativi almeno ai minori, alle persone affette da HIV e ai loro partner e a coloro a cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.
9/1334-AR/55. Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
attualmente in Italia la contraccezione risulta interamente a carico dei cittadini e delle cittadine tranne che in alcune regioni (Puglia, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana) dove invece ne viene assicurata la gratuità e l'accessibilità e, in ognuna di queste, diverse sono le categorie di persone a cui è garantita;
lasciare alla gestione e alla volontà delle Regioni, o addirittura ai singoli consultori, la possibilità di poter rendere accessibile e gratuita la contraccezione significa creare forti diseguaglianze territoriali che non assicurano a tutti i cittadini e a tutte le cittadine il pieno godimento di un diritto;
infatti, il costo della contraccezione resta ancora troppo elevato per tante donne, coppie e famiglie in condizioni di disagio economico e ciò genera difficoltà nel regolare la fertilità, programmare e distanziare adeguatamente le gravidanze, nonché nell'evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili;
dal rapporto dell’European Parliamentary Forum on Population and Development del 2018, sulla diffusione e l'accesso alle moderne tecniche di contraccezione in 46 Stati d'Europa, l'Italia risulta collocata al 26esimo posto tra i Paesi in cui esistono rimborsi per diverse tipologie di contraccettivi e in cui si realizzano politiche che mirano a facilitare l'accesso alla contraccezione di giovani e donne con basso reddito, e non risulta nemmeno presente tra i 18 paesi che rimborsano le spese per i mezzi di contraccezione agli utenti appartenenti agli adolescenti a particolari categorie;
nonostante in ambito legislativo i riferimenti alla contraccezione gratuita siano riportati sia nella legge n. 405 del 1975, che istituì i consultori, sia nella legge n. 194 del 1978 che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza e la tutela sociale della maternità, la questione non è mai stata risolta uniformemente a livello nazionale con un intervento che armonizzasse le iniziative regionali con importanti ricadute sulla salute e con la conseguenza che nel nostro Paese la contraccezione non è ancora erogata a carico del Servizio Sanitario Nazionale privando, di fatto, la possibilità a donne, uomini e coppie di farvi ricorso consapevolmente;
la gratuità, così come richiesto dal Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole, dovrebbe riguardare: il dispositivo intra-uterino al rame che garantiscono una protezione anticoncezionale di lunga durata eliminando il rischio di dimenticanza; gli estro-progestinici (pillole di seconda generazione che offrono il miglior profilo di sicurezza rispetto al rischio di eventi tromboembolitici, anello vaginale, cerotti) per cui si richiede la prescrivibilità fino a 6 confezioni; pillola progestinica indicata per chi non può assumere estrogeni e durante l'allattamento; dispositivi intra-uterini con progestinico indicati anche nel trattamento della metrorragia; impianto sottocutaneo con progestinico che garantisce una protezione contraccettiva di 3 anni eliminando il rischio di dimenticanza ed è utilizzabile anche in allattamento; preservativi almeno per minori e per partner di persone HIV positive;
si ricorda che dati allarmanti sono stati raccolti dall'istituto Superiore di Sanità riguardo la diffusione dell'HIV che solo nel 2016, in Italia, ha registrato 3.451 nuove diagnosi di infezione pari a un'incidenza di 5,7 nuovi casi ogni 100.000 residenti. L'85,6 per cento delle segnalazioni è attribuibile a rapporti sessuali non protetti;
l'articolo 2 della legge n. 194 del 1978, così detta «La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori» e l'articolo 4 della legge n. 405 del 1975 prevede «Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano» la contraccezione gratuita deve essere accessibile anche ai minori e a coloro che soggiornino in Italia anche temporaneamente,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare la possibilità di rendere gratuiti i dispositivi contraccettivi medici e ormonali, meccanici e di barriera, almeno per i minori di 26 anni, per le donne fino a 12 mesi dopo un'interruzione di gravidanza, ovvero un parto, per coloro affetti da una malattia sessualmente trasmissibile e per coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie;
2) a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i preservativi almeno ai minori, alle persone affette da HIV e ai loro partner e a coloro a cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.
9/1334-AR/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42, titolato «Programmi di edilizia sanitaria» contiene disposizione volte a incrementare il livello delle risorse destinate ad interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, innalzando la dotazione dagli attuali 24 miliardi di euro a 26 milioni di euro;
oltre a condividere pienamente l'incremento delle risorse ivi previsto, nonché il complessivo impiego delle stesse per il finanziamento di nuovi interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, appare altresì opportuna una ricognizione e analisi sui vari provvedimenti di chiusura che hanno riguardato, negli ultimi anni, sull'intero territorio nazionale, i punti di primo intervento/soccorso. Molti di essi, infatti, sono stati chiusi senza tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio e dei rispettivi bacini d'utenza e questo ha prodotto per molti cittadini serie difficoltà ad accedere alle cure d'emergenza, non potendo più contare su un punto di assistenza sanitaria di prossimità. Ciò ha prodotto il conseguente prevedibile sovraffollamento di gran parte delle strutture di primo intervento/soccorso esistenti, con un abbassamento della qualità dei servizi offerti;
decisioni di cui sopra, adottate appunto senza tenere conto della conformazione orografica del territorio e del relativo bacino di utenza, hanno coinvolto ad esempio anche il Molise, con la contemporanea chiusura lo scorso 1 luglio dei punti di primo intervento/soccorso di Venafro e Larino. Una decisione che – come affermato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia – «è inaccettabile perché priva i cittadini di un servizio fondamentale e perché avvenuta senza consultare i medici, le organizzazioni sindacali e lo stesso Ordine isernino», disattendendo totalmente l'articolo 32 della Costituzione che definisce «la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;
i punti di primo intervento/soccorso siano, invece, di strategica importanza per i cittadini, perché se ben potenziati possono servire da filtro per l'utenza e contribuire alla realizzazione di una più efficace ed efficiente rete territoriale di assistenza medico-ospedaliera oltre che a un'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
in un caso simile a quello sopra citato, il Tar dell'Umbria, con la sentenza n. 98/2018 ha valutato come «irragionevole la soppressione e/o trasferimento definitivo di presidi di pronto soccorso che costringano l'utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza, a maggior ragione nei casi in cui la conformazione orografica e le condizioni di viabilità della zona incidono negativamente sulla rapida e normale percorribilità stradale soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche»;
il Ministro della salute ha manifestato di recente la necessità di rilanciare la sanità pubblica nel nostro paese, attraverso l'attuazione di alcuni prioritari interventi tra cui anche il potenziamento su tutto il territorio nazionale delle unità di personale impiegato nelle operazioni di accettazione, primo intervento e urgenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere su tutto il territorio nazionale un piano straordinario di potenziamento delle strutture sanitarie di primo intervento/soccorso, anche attraverso la riapertura di quei presidi territoriali ubicati, come quelli di Venafro e Larino, in aree particolarmente impegnative dal punto di vista orografico, nonché caratterizzate in alcuni mesi dell'anno, da condizioni climatiche prevedibilmente avverse.
9/1334-AR/56. Testamento, D'Arrando.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42, titolato «Programmi di edilizia sanitaria» contiene disposizione volte a incrementare il livello delle risorse destinate ad interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, innalzando la dotazione dagli attuali 24 miliardi di euro a 26 milioni di euro;
oltre a condividere pienamente l'incremento delle risorse ivi previsto, nonché il complessivo impiego delle stesse per il finanziamento di nuovi interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, appare altresì opportuna una ricognizione e analisi sui vari provvedimenti di chiusura che hanno riguardato, negli ultimi anni, sull'intero territorio nazionale, i punti di primo intervento/soccorso. Molti di essi, infatti, sono stati chiusi senza tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio e dei rispettivi bacini d'utenza e questo ha prodotto per molti cittadini serie difficoltà ad accedere alle cure d'emergenza, non potendo più contare su un punto di assistenza sanitaria di prossimità. Ciò ha prodotto il conseguente prevedibile sovraffollamento di gran parte delle strutture di primo intervento/soccorso esistenti, con un abbassamento della qualità dei servizi offerti;
decisioni di cui sopra, adottate appunto senza tenere conto della conformazione orografica del territorio e del relativo bacino di utenza, hanno coinvolto ad esempio anche il Molise, con la contemporanea chiusura lo scorso 1 luglio dei punti di primo intervento/soccorso di Venafro e Larino. Una decisione che – come affermato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia – «è inaccettabile perché priva i cittadini di un servizio fondamentale e perché avvenuta senza consultare i medici, le organizzazioni sindacali e lo stesso Ordine isernino», disattendendo totalmente l'articolo 32 della Costituzione che definisce «la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;
i punti di primo intervento/soccorso siano, invece, di strategica importanza per i cittadini, perché se ben potenziati possono servire da filtro per l'utenza e contribuire alla realizzazione di una più efficace ed efficiente rete territoriale di assistenza medico-ospedaliera oltre che a un'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
in un caso simile a quello sopra citato, il Tar dell'Umbria, con la sentenza n. 98/2018 ha valutato come «irragionevole la soppressione e/o trasferimento definitivo di presidi di pronto soccorso che costringano l'utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza, a maggior ragione nei casi in cui la conformazione orografica e le condizioni di viabilità della zona incidono negativamente sulla rapida e normale percorribilità stradale soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche»;
il Ministro della salute ha manifestato di recente la necessità di rilanciare la sanità pubblica nel nostro paese, attraverso l'attuazione di alcuni prioritari interventi tra cui anche il potenziamento su tutto il territorio nazionale delle unità di personale impiegato nelle operazioni di accettazione, primo intervento e urgenza,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere su tutto il territorio nazionale un piano straordinario di potenziamento delle strutture sanitarie di primo intervento/soccorso, anche attraverso la riapertura di quei presidi territoriali ubicati, come quelli di Venafro e Larino, in aree particolarmente impegnative dal punto di vista orografico, nonché caratterizzate in alcuni mesi dell'anno, da condizioni climatiche prevedibilmente avverse.
9/1334-AR/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento, D'Arrando.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
l'analisi dei dati della mortalità e dell'incidenza delle patologie di maggiore impatto rappresentano una fonte insostituibile non solo per la descrizione dello stato di salute della popolazione, ma soprattutto per stimare in maniera accurata le necessità e specificità in termini di richiesta di prestazioni sanitarie dei singoli territori e per individuare eventuali cluster di aumentata incidenza che possono suggerire una correlazione con fattori ambientali e quindi indirizzare studi epidemiologici mirati. Tuttavia la frammentazione che attualmente riguarda i registri di malattia (alcuni totalmente assenti in alcune Regioni) rende inefficace e inutilizzabile questa importante arma di indagine sugli ambiti prioritari di intervento e di valutazione di efficacia delle azioni della Sanità Pubblica;
in quest'ottica, la consultazione dei registri di malattia su un'unica piattaforma presso il ministero della Salute renderebbe possibili analisi epidemiologiche efficaci riducendo i costi di mantenimento, il tutto nell'ottica di un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
allo stesso modo, per una miglior programmazione sanitaria sarebbe utile che il Ministero potesse visualizzare direttamente tramite la medesima piattaforma digitale le informazioni relative alla numerosità del personale medico occupato nei vari Reparti dei presidi ospedalieri, nonché gli accessi soprattutto nei Pronto Soccorso al fine di una corretta pianificazione delle assunzioni e di pianificazione di offerta sanitaria;
in particolare, sarebbe auspicabile che nella citata piattaforma potessero essere inserite dal medico le principali diagnosi di cui si ha interesse a creare un registro (tumori, malattie infettive, ictus, diabete, ipertensione ecc...), evitando quindi la dispersione su singoli registri su base territoriale o regionale, e anche l'anagrafe vaccinale. Queste informazioni sarebbero disponibili in forma anonima per il Ministero della salute (che potrebbe finalmente commissionare studi epidemiologici completi e progetti di prevenzione mirati) e per gli operatori sanitari in caso di ricovero del paziente o accesso in pronto soccorso evitando così le inutili difficoltà e le perdite di tempo a reperire informazioni anamnestiche quando il paziente afferisce ad un altro reparto o altro ospedale;
nel medesimo applicativo si potrebbe far convergere tutte le informazioni concernenti il personale reale, il numero del personale sanitario operante in ogni reparto (dato necessario anche per predisporre una realistica programmazione delle assunzioni) e che renda visualizzabili i posti letto disponibili totali – al fine di monitorare la programmazione regionale – e quelli disponibili effettivamente in tempo reale per essere accessibile dal personale medico del 118 allo scopo di conoscere in ogni momento l'effettiva disponibilità di posti letto in ciascuna struttura ospedaliera italiana, e da remoto, attraverso app gestibile attraverso smartphone/tablet, e poter altresì trasmettere durante il trasporto in urgenza i dati di eventuali analisi condotte e la tipologia di intervento necessario all'arrivo del paziente presso la struttura ospedaliera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un'unica piattaforma informatica nazionale per la gestione centralizzata dei dati sanitari, al fine di evitare dispersioni e perdite di informazioni tra Regioni e Ministero e garantire altresì una maggiore trasparenza.
9/1334-AR/57. Leda Volpi, Menga, Nappi, Lorefice, Sportiello, Trizzino, Troiano, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame si prevede che l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
l'analisi dei dati della mortalità e dell'incidenza delle patologie di maggiore impatto rappresentano una fonte insostituibile non solo per la descrizione dello stato di salute della popolazione, ma soprattutto per stimare in maniera accurata le necessità e specificità in termini di richiesta di prestazioni sanitarie dei singoli territori e per individuare eventuali cluster di aumentata incidenza che possono suggerire una correlazione con fattori ambientali e quindi indirizzare studi epidemiologici mirati. Tuttavia la frammentazione che attualmente riguarda i registri di malattia (alcuni totalmente assenti in alcune Regioni) rende inefficace e inutilizzabile questa importante arma di indagine sugli ambiti prioritari di intervento e di valutazione di efficacia delle azioni della Sanità Pubblica;
in quest'ottica, la consultazione dei registri di malattia su un'unica piattaforma presso il ministero della Salute renderebbe possibili analisi epidemiologiche efficaci riducendo i costi di mantenimento, il tutto nell'ottica di un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
allo stesso modo, per una miglior programmazione sanitaria sarebbe utile che il Ministero potesse visualizzare direttamente tramite la medesima piattaforma digitale le informazioni relative alla numerosità del personale medico occupato nei vari Reparti dei presidi ospedalieri, nonché gli accessi soprattutto nei Pronto Soccorso al fine di una corretta pianificazione delle assunzioni e di pianificazione di offerta sanitaria;
in particolare, sarebbe auspicabile che nella citata piattaforma potessero essere inserite dal medico le principali diagnosi di cui si ha interesse a creare un registro (tumori, malattie infettive, ictus, diabete, ipertensione ecc...), evitando quindi la dispersione su singoli registri su base territoriale o regionale, e anche l'anagrafe vaccinale. Queste informazioni sarebbero disponibili in forma anonima per il Ministero della salute (che potrebbe finalmente commissionare studi epidemiologici completi e progetti di prevenzione mirati) e per gli operatori sanitari in caso di ricovero del paziente o accesso in pronto soccorso evitando così le inutili difficoltà e le perdite di tempo a reperire informazioni anamnestiche quando il paziente afferisce ad un altro reparto o altro ospedale;
nel medesimo applicativo si potrebbe far convergere tutte le informazioni concernenti il personale reale, il numero del personale sanitario operante in ogni reparto (dato necessario anche per predisporre una realistica programmazione delle assunzioni) e che renda visualizzabili i posti letto disponibili totali – al fine di monitorare la programmazione regionale – e quelli disponibili effettivamente in tempo reale per essere accessibile dal personale medico del 118 allo scopo di conoscere in ogni momento l'effettiva disponibilità di posti letto in ciascuna struttura ospedaliera italiana, e da remoto, attraverso app gestibile attraverso smartphone/tablet, e poter altresì trasmettere durante il trasporto in urgenza i dati di eventuali analisi condotte e la tipologia di intervento necessario all'arrivo del paziente presso la struttura ospedaliera,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire un'unica piattaforma informatica nazionale per la gestione centralizzata dei dati sanitari, al fine di evitare dispersioni e perdite di informazioni tra Regioni e Ministero e garantire altresì una maggiore trasparenza.
9/1334-AR/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Leda Volpi, Menga, Nappi, Lorefice, Sportiello, Trizzino, Troiano, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli.
La Camera,
premesso che:
al disegno di legge recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, con un ordine del giorno, il Governo è stato impegnato a valutare l'opportunità di adottare criteri obiettivi e trasparenti per determinare le piante organiche delle Procure in Italia basati su dati oggettivi quali, ad esempio, la popolazione servita, le attività economiche nel circondario, numero di comuni serviti, l'estensione totale del territorio servito;
il territorio bergamasco è un territorio molto esteso, sul quale è difficile, come ha espresso il Procuratore circondariale di Bergamo, fare sinergia;
la conformazione territoriale, eterogenea e frazionata, rende particolarmente complicato il lavoro delle forze dell'ordine impiegate sul territorio;
la Procura circondariale di Bergamo ha sollevato diverse criticità operative riguardanti le unità complessive del Corpo dei Carabinieri, le quali risultano essere insufficienti a fronteggiare le diverse problematiche territoriali. In particolare le unità del Corpo dei Carabinieri facente capo al Nucleo Investigativo, unità chiamata a risolvere casi di particolare rilevanza ed importanza come omicidi e rapine. Inoltre ha messo in evidenza le criticità inerenti i criteri di ripartizione sul territorio nazionale delle forze dell'ordine e in particolare la ripartizione del corpo dei carabinieri;
l'articolo 30 del provvedimento in esame, dispone assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito di quanto già previsto dall'articolo in premessa, di adottare misure che possano intervenire sui criteri di ripartizione delle forze dell'ordine sul territorio nazionale con particolare attenzione alla ripartizione territoriale delle unità facenti capo all'arma dei Carabinieri.
9/1334-AR/58. Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.
La Camera,
premesso che:
al disegno di legge recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, con un ordine del giorno, il Governo è stato impegnato a valutare l'opportunità di adottare criteri obiettivi e trasparenti per determinare le piante organiche delle Procure in Italia basati su dati oggettivi quali, ad esempio, la popolazione servita, le attività economiche nel circondario, numero di comuni serviti, l'estensione totale del territorio servito;
il territorio bergamasco è un territorio molto esteso, sul quale è difficile, come ha espresso il Procuratore circondariale di Bergamo, fare sinergia;
la conformazione territoriale, eterogenea e frazionata, rende particolarmente complicato il lavoro delle forze dell'ordine impiegate sul territorio;
la Procura circondariale di Bergamo ha sollevato diverse criticità operative riguardanti le unità complessive del Corpo dei Carabinieri, le quali risultano essere insufficienti a fronteggiare le diverse problematiche territoriali. In particolare le unità del Corpo dei Carabinieri facente capo al Nucleo Investigativo, unità chiamata a risolvere casi di particolare rilevanza ed importanza come omicidi e rapine. Inoltre ha messo in evidenza le criticità inerenti i criteri di ripartizione sul territorio nazionale delle forze dell'ordine e in particolare la ripartizione del corpo dei carabinieri;
l'articolo 30 del provvedimento in esame, dispone assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, nell'ambito di quanto già previsto dall'articolo in premessa, di adottare misure che possano intervenire sui criteri di ripartizione delle forze dell'ordine sul territorio nazionale con particolare attenzione alla ripartizione territoriale delle unità facenti capo all'arma dei Carabinieri.
9/1334-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.
La Camera,
premesso che:
il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l'Italia a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio. Le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7 per cento negli anni ’50 al 7,65 per cento del 2017. L'abbandono delle aree rurali montane e collinari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio;
in particolare i principali dati del Rapporto dell'ISPRA 2018 sul dissesto idrogeologico in Italia segnalo che 7.275 comuni (91 per cento del totale) sono a rischio per frane e/o alluvioni; il 16,6 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità; 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvioni;
considerato che:
tra le finalità del fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, è prevista una quota per il rilancio degli investimenti nel settore del dissesto idrogeologico;
la regione Abruzzo ha caricato le necessarie informazioni per il finanziamento degli interventi sulla piattaforma RENDIS e che tale procedura è funzionale alla presentazione delle richieste da parte delle regioni, alla successiva procedura di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e delle Autorità di bacino distrettuale (AdD) e al successivo finanziamento degli interventi da parte di MATTM;
la direzione generale per la salvaguardia del territorio delle acque del competente MATTM ha effettuato la verifica della coerenza degli interventi, presentati dalla regione Abruzzo, con le finalità del finanziamento e valutato la completezza della relativa e obbligatoria documentazione sulla progettazione;
la costa adriatica che rappresenta il 6 per cento della costa mediterranea, il 17 per cento di quella italiana e che pertanto può essere praticamente considerata una città lunga 1470 chilometri. La massiccia urbanizzazione avvenuta negli ultimi cinquanta anni la rende gravemente vulnerabile, sempre più spesso le piogge provocano danni ingenti interessando anche strutture di notevole interesse architettonico-paesaggistico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivarsi tempestivamente per formalizzare l'atto integrativo all'accordo di programma con la regione Abruzzo per il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza della costa orientale.
9/1334-AR/59. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l'Italia a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio. Le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7 per cento negli anni ’50 al 7,65 per cento del 2017. L'abbandono delle aree rurali montane e collinari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio;
in particolare i principali dati del Rapporto dell'ISPRA 2018 sul dissesto idrogeologico in Italia segnalo che 7.275 comuni (91 per cento del totale) sono a rischio per frane e/o alluvioni; il 16,6 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità; 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvioni;
considerato che:
tra le finalità del fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, è prevista una quota per il rilancio degli investimenti nel settore del dissesto idrogeologico;
la regione Abruzzo ha caricato le necessarie informazioni per il finanziamento degli interventi sulla piattaforma RENDIS e che tale procedura è funzionale alla presentazione delle richieste da parte delle regioni, alla successiva procedura di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e delle Autorità di bacino distrettuale (AdD) e al successivo finanziamento degli interventi da parte di MATTM;
la direzione generale per la salvaguardia del territorio delle acque del competente MATTM ha effettuato la verifica della coerenza degli interventi, presentati dalla regione Abruzzo, con le finalità del finanziamento e valutato la completezza della relativa e obbligatoria documentazione sulla progettazione;
la costa adriatica che rappresenta il 6 per cento della costa mediterranea, il 17 per cento di quella italiana e che pertanto può essere praticamente considerata una città lunga 1470 chilometri. La massiccia urbanizzazione avvenuta negli ultimi cinquanta anni la rende gravemente vulnerabile, sempre più spesso le piogge provocano danni ingenti interessando anche strutture di notevole interesse architettonico-paesaggistico,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di attivarsi tempestivamente per formalizzare l'atto integrativo all'accordo di programma con la regione Abruzzo per il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza della costa orientale.
9/1334-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Grippa, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 114 comma 3 della Costituzione dispone che: «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, definisce puntualmente l'ordinamento transitorio di Roma Capitale;
il contratto per il Governo del cambiamento nel recepire le criticità della Capitale d'Italia, stabilisce di «disegno attuativo delle disposizioni costituzionali su Roma Capitale (articolo 114 della Costituzione), con legge dello Stato», anche attraverso «un nuovo patto tra la Repubblica e la sua Capitale, restituendole nuova e definitiva dignità»;
codesto ramo del Parlamento ha approvato in data 27 novembre 2018 la mozione n. 1-00048 in cui il Governo si impegna tra l'altro, ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire un rafforzamento dell'ordinamento di Roma Capitale in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a partire dal decentramento amministrativo e dal ruolo dei municipi, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione; ad adottare iniziative per realizzare un progetto di rilancio di Roma Capitale e della macchina amministrativa capitolina; ad implementare, attraverso le iniziative di competenza, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa;
considerato che,
è stata rappresentata dal Comune di Roma la necessità di procedere ad una revisione progettuale della Linea C della metropolitana nonché l'acquisto di nuovo materiale rotabile per la medesima linea e di assicurare con urgenza la manutenzione straordinaria delle linee A e B. Le risorse hanno l'obiettivo di contribuire al completamento del programma per l'adeguamento di cui al decreto interministeriale del 21 ottobre 2015 in materia di prevenzione incendi, già in parte attivato con le risorse di cui all'articolo 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016 – annualità 2017, nonché per effettuare interventi prioritari di manutenzione straordinaria finalizzati all'implementazione della funzionalità e degli standard di sicurezza;
la stessa amministrazione, a fronte di dati oggettivi sul tasso di incidenti dovuti allo stato della piattaforma stradale, ha più volte segnalato la necessità di prevedere uno stanziamento finalizzato ad assicurare il rifacimento profondo della piattaforma stradale nonché la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione delle strade di Roma,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento straordinario volto a sopperire alle annose emergenze della Capitale d'Italia in tema di trasporto pubblico locale e di sicurezza stradale;
a promuovere una revisione normativa che coinvolga la Capitale in iniziative di autonomia differenziata, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma, della Costituzione con particolare riferimento al trasporto pubblico, locale e la sicurezza stradale.
9/1334-AR/60. Francesco Silvestri, Baldino, Salafia, Liuzzi, De Toma, Flati, Bella, Daga, Carelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 114 comma 3 della Costituzione dispone che: «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, definisce puntualmente l'ordinamento transitorio di Roma Capitale;
il contratto per il Governo del cambiamento nel recepire le criticità della Capitale d'Italia, stabilisce di «disegno attuativo delle disposizioni costituzionali su Roma Capitale (articolo 114 della Costituzione), con legge dello Stato», anche attraverso «un nuovo patto tra la Repubblica e la sua Capitale, restituendole nuova e definitiva dignità»;
codesto ramo del Parlamento ha approvato in data 27 novembre 2018 la mozione n. 1-00048 in cui il Governo si impegna tra l'altro, ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire un rafforzamento dell'ordinamento di Roma Capitale in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a partire dal decentramento amministrativo e dal ruolo dei municipi, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione; ad adottare iniziative per realizzare un progetto di rilancio di Roma Capitale e della macchina amministrativa capitolina; ad implementare, attraverso le iniziative di competenza, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa;
considerato che,
è stata rappresentata dal Comune di Roma la necessità di procedere ad una revisione progettuale della Linea C della metropolitana nonché l'acquisto di nuovo materiale rotabile per la medesima linea e di assicurare con urgenza la manutenzione straordinaria delle linee A e B. Le risorse hanno l'obiettivo di contribuire al completamento del programma per l'adeguamento di cui al decreto interministeriale del 21 ottobre 2015 in materia di prevenzione incendi, già in parte attivato con le risorse di cui all'articolo 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016 – annualità 2017, nonché per effettuare interventi prioritari di manutenzione straordinaria finalizzati all'implementazione della funzionalità e degli standard di sicurezza;
la stessa amministrazione, a fronte di dati oggettivi sul tasso di incidenti dovuti allo stato della piattaforma stradale, ha più volte segnalato la necessità di prevedere uno stanziamento finalizzato ad assicurare il rifacimento profondo della piattaforma stradale nonché la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione delle strade di Roma,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento straordinario volto a sopperire alle annose emergenze della Capitale d'Italia in tema di trasporto pubblico locale e di sicurezza stradale;
a promuovere una revisione normativa che coinvolga la Capitale in iniziative di autonomia differenziata, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma, della Costituzione con particolare riferimento al trasporto pubblico, locale e la sicurezza stradale.
9/1334-AR/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Francesco Silvestri, Baldino, Salafia, Liuzzi, De Toma, Flati, Bella, Daga, Carelli.
La Camera,
premesso che:
il sistema aeroportuale calabrese consta di tre aeroporti di interesse nazionale ex decreto del Presidente della Repubblica 201 del 2015 siti in Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, gestiti dalla società SACAL con sede in Lamezia Terme;
il territorio del crotonese risulta da sempre servito da una strada statale vetusta ad una sola carreggiata altamente pericolosa e tristemente famosa come strada della morte per l'elevata sinistrosità e ferrovia ad unico binario non elettrificato con insufficiente traffico interregionale;
l'aeroporto S. Anna di Crotone rappresenta, pertanto, l'unica importante risorsa di immediata fruibilità per il territorio dell'intera fascia jonica calabrese costretta a vivere, a causa della mancanza di infrastrutture adeguate, un regime di isolamento con gravi ripercussioni e limitazioni del diritto alla mobilità dei cittadini;
l'isolamento della città di Crotone e del comprensorio tutto si ripercuote in maniera drammatica sull'economia del territorio, danneggiando gravemente le attività produttive e commerciali, nonché le attività turistiche dell'intera area jonica costretta a vivere una situazione disastrata rispetto all'area tirrenica;
l'aeroporto attualmente è aperto con una operatività limitata ad una sola tratta settimanale RyanAir Bergamo/Crotone;
l'aeroporto di Crotone ha necessità per consentire gli indispensabili lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza nonché per implementare la sua operatività, di stanziamenti adeguati che consentano il ripristino di voli regolari, anche mediante il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, al servizio dell'intero comprensorio della fascia jonica calabrese;
risulta che nella recente legge di bilancio, così come licenziata dalla Commissione della Camera dei Deputati, sia stato approvato all'unanimità in data 3 dicembre 2018 l'emendamento n. 16.012 con il quale vengono stanziati 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 in favore dell'aeroporto di Reggio Calabria;
ragioni di equità, anche al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini della fascia jonica gravemente leso dall'isolamento infrastrutturale, impongono di riequilibrare la situazione aeroportuale calabrese e di impegnare per Crotone le stesse cifre che sono state riconosciute all'aeroporto di Reggio Calabria anche in coerenza con le recenti dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha recentemente ribadito come l'obiettivo per l'aeroporto di Crotone sia il ripristino, nel più breve tempo possibile, dell'operatività del medesimo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere risorse ed interventi volti ad assicurare il rilancio, la messa in sicurezza e la piena funzionalità dell'aeroporto di Crotone, alla luce di quanto previsto in favore dell'aeroporto Reggio Calabria anche al fine di garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini della fascia jonica calabrese e a porre i presupposti per riequilibrare le differenti situazioni che si registrano sui due versanti calabresi.
9/1334-AR/61. Barbuto, Scagliusi, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Parentela.
La Camera,
premesso che:
il sistema aeroportuale calabrese consta di tre aeroporti di interesse nazionale ex decreto del Presidente della Repubblica 201 del 2015 siti in Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, gestiti dalla società SACAL con sede in Lamezia Terme;
il territorio del crotonese risulta da sempre servito da una strada statale vetusta ad una sola carreggiata altamente pericolosa e tristemente famosa come strada della morte per l'elevata sinistrosità e ferrovia ad unico binario non elettrificato con insufficiente traffico interregionale;
l'aeroporto S. Anna di Crotone rappresenta, pertanto, l'unica importante risorsa di immediata fruibilità per il territorio dell'intera fascia jonica calabrese costretta a vivere, a causa della mancanza di infrastrutture adeguate, un regime di isolamento con gravi ripercussioni e limitazioni del diritto alla mobilità dei cittadini;
l'isolamento della città di Crotone e del comprensorio tutto si ripercuote in maniera drammatica sull'economia del territorio, danneggiando gravemente le attività produttive e commerciali, nonché le attività turistiche dell'intera area jonica costretta a vivere una situazione disastrata rispetto all'area tirrenica;
l'aeroporto attualmente è aperto con una operatività limitata ad una sola tratta settimanale RyanAir Bergamo/Crotone;
l'aeroporto di Crotone ha necessità per consentire gli indispensabili lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza nonché per implementare la sua operatività, di stanziamenti adeguati che consentano il ripristino di voli regolari, anche mediante il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, al servizio dell'intero comprensorio della fascia jonica calabrese;
risulta che nella recente legge di bilancio, così come licenziata dalla Commissione della Camera dei Deputati, sia stato approvato all'unanimità in data 3 dicembre 2018 l'emendamento n. 16.012 con il quale vengono stanziati 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 in favore dell'aeroporto di Reggio Calabria;
ragioni di equità, anche al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini della fascia jonica gravemente leso dall'isolamento infrastrutturale, impongono di riequilibrare la situazione aeroportuale calabrese e di impegnare per Crotone le stesse cifre che sono state riconosciute all'aeroporto di Reggio Calabria anche in coerenza con le recenti dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha recentemente ribadito come l'obiettivo per l'aeroporto di Crotone sia il ripristino, nel più breve tempo possibile, dell'operatività del medesimo,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere risorse ed interventi volti ad assicurare il rilancio, la messa in sicurezza e la piena funzionalità dell'aeroporto di Crotone, alla luce di quanto previsto in favore dell'aeroporto Reggio Calabria anche al fine di garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini della fascia jonica calabrese e a porre i presupposti per riequilibrare le differenti situazioni che si registrano sui due versanti calabresi.
9/1334-AR/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbuto, Scagliusi, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Parentela.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 ha previsto, per incentivare il trasporto merci per ferrovia, uno stanziamento di € 100.000.000 annui, successivamente ridotti a euro 95.000.000, iscritto nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti. Si tratta di benefici per imprese che effettuano il trasporto merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni del Mezzogiorno e, con alcune limitazioni, anche alle imprese ferroviarie che effettuano il trasporto merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale;
tali risorse, ai sensi della predetta normativa, sono attribuite alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci ed ai servizi ad esso connessi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stanziare le risorse necessarie, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, che promuovano il trasporto delle merci per ferrovia.
9/1334-AR/62. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 ha previsto, per incentivare il trasporto merci per ferrovia, uno stanziamento di € 100.000.000 annui, successivamente ridotti a euro 95.000.000, iscritto nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti. Si tratta di benefici per imprese che effettuano il trasporto merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni del Mezzogiorno e, con alcune limitazioni, anche alle imprese ferroviarie che effettuano il trasporto merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale;
tali risorse, ai sensi della predetta normativa, sono attribuite alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci ed ai servizi ad esso connessi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stanziare le risorse necessarie, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, che promuovano il trasporto delle merci per ferrovia.
9/1334-AR/62. (Testo modificato nel corso della seduta) De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha riconosciuto contributi per 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44, 1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018 per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (cd. marebonus). Tali contributi sono stati successivamente parzialmente decurtati;
allo stato attuale la misura ”marebonus” registra la fase di esercizio dei servizi marittimi, sui quali sono in fase di implementazione gli specifici miglioramenti qualitativi previsti dalla base giuridica volta al riconoscimento degli incentivi, ciò posto è possibile confermare che la misura ha riscontrato interesse sia da parte degli operatori marittimi e degli autotrasportatori e visto con interesse dagli operatori della logistica e dal sistema della portualità:
sono stati presentati più di 50 progetti, fra azioni di miglioramento operativo e tecnologico ed attivazione di nuovi servizi marittimi, da parte delle principali compagini armatoriali operanti su rotte che impegnano porti italiani; fra le attività previste nei progetti si possono segnalare anche azioni rivolte al miglioramento delle infrastrutture logistiche portuali. Tale aspetto dei progetti contribuisce a conferire garanzia di stabilità degli effetti nel lungo periodo con positivi impatti sulla filiera dei trasporti intermodali e combinati;
il regolamento disciplinante la misura ”marebonus” prevede fra l'altro il monitoraggio del mantenimento degli upgrade qualitativi per i successivi 36 mesi che seguono il termine dell'ultima annualità di contribuzione;
l'articolo 1, commi 648 – 649, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha altresì riconosciuto risorse statali, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle imprese che utilizzano la ferrovia per il trasporto combinato di merci, con origine e destinazione nei nodi logistici del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo (cd. ferrobonus). Anche tali contributi sono stati successivamente parzialmente decurtati;
quanto all'efficacia della misura ”ferrobonus” deve rilevarsi che entro i termini per la presentazione delle domande sono pervenute oltre 70 istanze e che sono ancora aperti i termini per la rendicontazione che costituirà oggetto di apposita valutazione. Allo stato è plausibile confermare il prevedibile successo della misura nonché le forti aspettative degli operatori del trasporto intermodale (MTO), delle imprese ferroviarie e delle imprese di autotrasporto. A ciò si aggiunge che il riconoscimento del contributo è legato alla dimostrazione di un incremento in termini di volumi di traffico ferroviari lungo l'arco temporale di efficacia della misura. Ne consegue l'evidente correlazione fra la misura d'incentivazione e la sua efficacia intrinseca posto che obiettivo primario e requisito di base della misura è costituito proprio dalla generazione di un aumento delle percorrenze ferroviarie di treni merci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte al rifinanziamento delle misure descritte in premessa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di dare rinnovato impulso agli incentivi a favore del trasporto delle merci via mare e ferroviario attraverso progetti di miglioramento del sistema del trasporto intermodale e della catena logistica prevedendo l'integrazione del finanziamento con risorse da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/1334-AR/63. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha riconosciuto contributi per 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44, 1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018 per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (cd. marebonus). Tali contributi sono stati successivamente parzialmente decurtati;
allo stato attuale la misura ”marebonus” registra la fase di esercizio dei servizi marittimi, sui quali sono in fase di implementazione gli specifici miglioramenti qualitativi previsti dalla base giuridica volta al riconoscimento degli incentivi, ciò posto è possibile confermare che la misura ha riscontrato interesse sia da parte degli operatori marittimi e degli autotrasportatori e visto con interesse dagli operatori della logistica e dal sistema della portualità:
sono stati presentati più di 50 progetti, fra azioni di miglioramento operativo e tecnologico ed attivazione di nuovi servizi marittimi, da parte delle principali compagini armatoriali operanti su rotte che impegnano porti italiani; fra le attività previste nei progetti si possono segnalare anche azioni rivolte al miglioramento delle infrastrutture logistiche portuali. Tale aspetto dei progetti contribuisce a conferire garanzia di stabilità degli effetti nel lungo periodo con positivi impatti sulla filiera dei trasporti intermodali e combinati;
il regolamento disciplinante la misura ”marebonus” prevede fra l'altro il monitoraggio del mantenimento degli upgrade qualitativi per i successivi 36 mesi che seguono il termine dell'ultima annualità di contribuzione;
l'articolo 1, commi 648 – 649, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha altresì riconosciuto risorse statali, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle imprese che utilizzano la ferrovia per il trasporto combinato di merci, con origine e destinazione nei nodi logistici del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo (cd. ferrobonus). Anche tali contributi sono stati successivamente parzialmente decurtati;
quanto all'efficacia della misura ”ferrobonus” deve rilevarsi che entro i termini per la presentazione delle domande sono pervenute oltre 70 istanze e che sono ancora aperti i termini per la rendicontazione che costituirà oggetto di apposita valutazione. Allo stato è plausibile confermare il prevedibile successo della misura nonché le forti aspettative degli operatori del trasporto intermodale (MTO), delle imprese ferroviarie e delle imprese di autotrasporto. A ciò si aggiunge che il riconoscimento del contributo è legato alla dimostrazione di un incremento in termini di volumi di traffico ferroviari lungo l'arco temporale di efficacia della misura. Ne consegue l'evidente correlazione fra la misura d'incentivazione e la sua efficacia intrinseca posto che obiettivo primario e requisito di base della misura è costituito proprio dalla generazione di un aumento delle percorrenze ferroviarie di treni merci,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure volte al rifinanziamento delle misure descritte in premessa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di dare rinnovato impulso agli incentivi a favore del trasporto delle merci via mare e ferroviario attraverso progetti di miglioramento del sistema del trasporto intermodale e della catena logistica prevedendo l'integrazione del finanziamento con risorse da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/1334-AR/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1334 definisce il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio per gli anni dal 2019 al 2021 la legislazione UE si è evoluta negli ultimi anni ed ha meglio delineato, anche a seguito del c.d. «diesel-gate», i compiti delle Autorità nazionali;
attraverso la recente adozione del nuovo regolamento quadro sulla omologazione e sorveglianza del mercato, regolamento 2018/858/UE, si prevede, dal 2020, un controllo ogni 40.000 immatricolazioni e pertanto si rende necessario procedere alla implementazione dei controlli di conformità, di omologazione e dei parametri emissivi dei veicoli nuovi di fabbrica e dei veicoli circolanti;
per far fronte alle esigenze sempre più evidenti nei contesti di sicurezza stradale ed inquinamento con apposito intervento normativo, attraverso la legge n. 208 del 28/12/2015, sono stati attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) i fondi per la realizzazione di una «Campagna straordinaria di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica»;
a seguito dell'elaborazione dei dati di consuntivo raccolti ed elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su tale campagna, la cui conclusione è prevista al termine del 2018 e che ha interessato circa 2.500 tra veicoli e dispositivi di sicurezza, testati, in conformità con le norme comunitarie, in laboratori e centri prova dislocati sull'intero territorio nazionale e che ha riguardato veicoli (M1 e N1), ciclomotori (L1, L2 e L6), motoveicoli (L3, L4, L5 e L7), bus (M2 e M3), autocarri (N2 e N3), rimorchi (01, 02, 03, 04) e velocipedi a pedalata assistita (così come definiti dalla Direttiva Europea 2002/24/CE e dal successivo Regolamento UE 168/2013), nonché dispositivi per la sicurezza, ovvero sistemi di ritenuta bambini, pneumatici, ruote, guarnizioni di attrito e caschi (così come definiti rispettivamente dai Regolamenti ECE ONU di riferimento), i costi delle prove sono stati stimati, oltre che sulla base dell'attuale campagna, anche tramite indagini di mercato presso alcuni tra i principali laboratori presenti sul territorio nazionale, nonché sulla base di interlocuzioni con funzionari del MIT su pregresse esperienze nei singoli ambiti di indagine;
dall'analisi del conto economico del programma si desume l'importo di circa 5.000.000 euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al mandato comunitario e a rendere sistematiche le attività di controllo in premessa anche attraverso il rifinanziamento costante, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e strutturale delle attività di controllo sulla conformità, sull'omologazione e sulle emissioni inquinanti dei veicoli.
9/1334-AR/64. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1334 definisce il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio per gli anni dal 2019 al 2021 la legislazione UE si è evoluta negli ultimi anni ed ha meglio delineato, anche a seguito del c.d. «diesel-gate», i compiti delle Autorità nazionali;
attraverso la recente adozione del nuovo regolamento quadro sulla omologazione e sorveglianza del mercato, regolamento 2018/858/UE, si prevede, dal 2020, un controllo ogni 40.000 immatricolazioni e pertanto si rende necessario procedere alla implementazione dei controlli di conformità, di omologazione e dei parametri emissivi dei veicoli nuovi di fabbrica e dei veicoli circolanti;
per far fronte alle esigenze sempre più evidenti nei contesti di sicurezza stradale ed inquinamento con apposito intervento normativo, attraverso la legge n. 208 del 28/12/2015, sono stati attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) i fondi per la realizzazione di una «Campagna straordinaria di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica»;
a seguito dell'elaborazione dei dati di consuntivo raccolti ed elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su tale campagna, la cui conclusione è prevista al termine del 2018 e che ha interessato circa 2.500 tra veicoli e dispositivi di sicurezza, testati, in conformità con le norme comunitarie, in laboratori e centri prova dislocati sull'intero territorio nazionale e che ha riguardato veicoli (M1 e N1), ciclomotori (L1, L2 e L6), motoveicoli (L3, L4, L5 e L7), bus (M2 e M3), autocarri (N2 e N3), rimorchi (01, 02, 03, 04) e velocipedi a pedalata assistita (così come definiti dalla Direttiva Europea 2002/24/CE e dal successivo Regolamento UE 168/2013), nonché dispositivi per la sicurezza, ovvero sistemi di ritenuta bambini, pneumatici, ruote, guarnizioni di attrito e caschi (così come definiti rispettivamente dai Regolamenti ECE ONU di riferimento), i costi delle prove sono stati stimati, oltre che sulla base dell'attuale campagna, anche tramite indagini di mercato presso alcuni tra i principali laboratori presenti sul territorio nazionale, nonché sulla base di interlocuzioni con funzionari del MIT su pregresse esperienze nei singoli ambiti di indagine;
dall'analisi del conto economico del programma si desume l'importo di circa 5.000.000 euro,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di dare attuazione al mandato comunitario e a rendere sistematiche le attività di controllo in premessa anche attraverso il rifinanziamento costante, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e strutturale delle attività di controllo sulla conformità, sull'omologazione e sulle emissioni inquinanti dei veicoli.
9/1334-AR/64. (Testo modificato nel corso della seduta) De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede assunzioni nella pubblica amministrazione volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nonché l'accesso dei cittadini ai servizi di interesse pubblico;
il Ministero delle Infrastrutture a dei Trasporti gestisce quasi il 40% di tutti gli investimenti pubblici in Italia e pertanto, ha la necessità di accelerare gli investimenti e velocizzare l'impegno delle risorse al fine di garantire la spendibilità dei fondi stanziati;
risulta sempre più difficile soddisfare la domanda dell'utenza, sia per il settore delle infrastrutture, sia per il settore dei trasporti e motorizzazione che interessa a vario titolo gli interessi di gran parte della popolazione, riguardante circa 40 milioni di titolari di patente guida e circa 46 milioni di veicoli circolanti;
l'organico del Ministero attualmente è di circa 7.350 unità. Nonostante le procedure di mobilità poste in essere e le assunzioni effettuate su autorizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, già rispetto all'organico di diritto sono disponibili circa 450 posti;
la carenza di personale rispetto agli aumentati compiti istituzionali è sia nelle strutture centrali, ove appare fondamentale rafforzare, con l'apporto di professionalità sia giuridiche che tecniche, i compiti e le funzioni di valutazione e analisi dei progetti e le procedure di appalto, sia negli uffici periferici (motorizzazione civile e provveditorati alle opere pubbliche), ove si riscontra una forte carenza di funzionari e di operatori per le operazioni tecniche, con situazioni di particolare criticità prevalentemente al Centro Nord;
si evidenzia come il DPCM 30.9.2014 prevedeva 7.760 unità, mentre nel 2001, quando furono accorpati i Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, l'organico di diritto era pari a 11.00 unità e da allora il Ministero ha assunto ulteriori rilevanti compiti come il Registro italiano dighe e la vigilanza sui concessionari autostradali;
inoltre, considerato, il prossimo pensionamento di gran parte del personale oggi in servizio, al fine di evitare una paralisi delle attività in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta necessario attuare un piano straordinario di reclutamento, teso a ripristinare una situazione di normale operatività, ed idonea a fronteggiare tutti i compiti istituzionali attribuiti al Ministero, nonché a rafforzare i servizi ad alto contenuto specialistico e tecnico, in particolare per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti pubblici e per il raggiungimento di più alti indici di sicurezza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere nuove assunzioni presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indispensabili a garantire l'operatività e lo svolgimento delle funzioni essenziali del Dicastero.
9/1334-AR/65. Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede assunzioni nella pubblica amministrazione volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nonché l'accesso dei cittadini ai servizi di interesse pubblico;
il Ministero delle Infrastrutture a dei Trasporti gestisce quasi il 40% di tutti gli investimenti pubblici in Italia e pertanto, ha la necessità di accelerare gli investimenti e velocizzare l'impegno delle risorse al fine di garantire la spendibilità dei fondi stanziati;
risulta sempre più difficile soddisfare la domanda dell'utenza, sia per il settore delle infrastrutture, sia per il settore dei trasporti e motorizzazione che interessa a vario titolo gli interessi di gran parte della popolazione, riguardante circa 40 milioni di titolari di patente guida e circa 46 milioni di veicoli circolanti;
l'organico del Ministero attualmente è di circa 7.350 unità. Nonostante le procedure di mobilità poste in essere e le assunzioni effettuate su autorizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, già rispetto all'organico di diritto sono disponibili circa 450 posti;
la carenza di personale rispetto agli aumentati compiti istituzionali è sia nelle strutture centrali, ove appare fondamentale rafforzare, con l'apporto di professionalità sia giuridiche che tecniche, i compiti e le funzioni di valutazione e analisi dei progetti e le procedure di appalto, sia negli uffici periferici (motorizzazione civile e provveditorati alle opere pubbliche), ove si riscontra una forte carenza di funzionari e di operatori per le operazioni tecniche, con situazioni di particolare criticità prevalentemente al Centro Nord;
si evidenzia come il DPCM 30.9.2014 prevedeva 7.760 unità, mentre nel 2001, quando furono accorpati i Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, l'organico di diritto era pari a 11.00 unità e da allora il Ministero ha assunto ulteriori rilevanti compiti come il Registro italiano dighe e la vigilanza sui concessionari autostradali;
inoltre, considerato, il prossimo pensionamento di gran parte del personale oggi in servizio, al fine di evitare una paralisi delle attività in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta necessario attuare un piano straordinario di reclutamento, teso a ripristinare una situazione di normale operatività, ed idonea a fronteggiare tutti i compiti istituzionali attribuiti al Ministero, nonché a rafforzare i servizi ad alto contenuto specialistico e tecnico, in particolare per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti pubblici e per il raggiungimento di più alti indici di sicurezza,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere nuove assunzioni presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indispensabili a garantire l'operatività e lo svolgimento delle funzioni essenziali del Dicastero.
9/1334-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è in notevole ritardo rispetto al raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei relativi alla riduzione dell'inquinamento veicolare e moto veicolare, nonostante alcune iniziative virtuose promosse a livello nazionale, regionale e locale;
sarà fondamentale, nei prossimi anni, il sostegno da parte dello Stato alla domanda di veicoli che rendano il trasporto privato compatibile con i parametri europei sempre più stringenti in materia di emissioni, traendo spunto anche dall'esperienza acquisita a livello europeo e internazionale in relazione a politiche pubbliche che stimolino la riqualificazione elettrica del parco circolante;
è inoltre ampiamente dimostrato che i benefìci della mobilità elettrica si traducono in una maggiore tutela della salute dei cittadini, creando di conseguenza cicli virtuosi,
considerato che:
il numero dei ciclomotori circolanti in Italia è molto elevato ed inoltre il numero dei mezzi circolanti delle categorie Euro 1, 2 e 3 è ben più alto che nel resto dei paesi europei;
il provvedimento in esame pone finalmente le basi per una reale sostituzione dei veicoli più inquinanti verso una svolta ecologia attesa da decenni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad estendere quanto disposto dal provvedimento in esame in materia di bonus-malus sulle emissioni di CO2g/km delle nuove autovetture anche ai moto veicoli.
9/1334-AR/66. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è in notevole ritardo rispetto al raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei relativi alla riduzione dell'inquinamento veicolare e moto veicolare, nonostante alcune iniziative virtuose promosse a livello nazionale, regionale e locale;
sarà fondamentale, nei prossimi anni, il sostegno da parte dello Stato alla domanda di veicoli che rendano il trasporto privato compatibile con i parametri europei sempre più stringenti in materia di emissioni, traendo spunto anche dall'esperienza acquisita a livello europeo e internazionale in relazione a politiche pubbliche che stimolino la riqualificazione elettrica del parco circolante;
è inoltre ampiamente dimostrato che i benefìci della mobilità elettrica si traducono in una maggiore tutela della salute dei cittadini, creando di conseguenza cicli virtuosi,
considerato che:
il numero dei ciclomotori circolanti in Italia è molto elevato ed inoltre il numero dei mezzi circolanti delle categorie Euro 1, 2 e 3 è ben più alto che nel resto dei paesi europei;
il provvedimento in esame pone finalmente le basi per una reale sostituzione dei veicoli più inquinanti verso una svolta ecologia attesa da decenni,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad estendere quanto disposto dal provvedimento in esame in materia di bonus-malus sulle emissioni di CO2g/km delle nuove autovetture anche ai moto veicoli.
9/1334-AR/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Serritella, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019, prevede numerose e articolate misure in materia di politiche di coesione e di interventi nel Mezzogiorno, anche attraverso il rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), pari a 4 miliardi di euro e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cosiddetta Fondo IGRUE), pari a 30 miliardi di euro a partire dal 2022;
in tale quadro, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne» del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, – legge di stabilità 2014 nonché delle misure previste dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, tale strumento costituisce una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di partenariato, in quanto ha il duplice obiettivo di adeguare la quantità e la qualità dei servizi d'istruzione, salute, mobilità (cittadinanza) e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche sulle filiere produttive locali (mercato);
parte prevalente del territorio italiano a tal fine, (circa il sessanta per cento del territorio nazionale) è contraddistinto dalla presenza di piccoli comuni, fortemente in ritardo per i servizi essenziali, quali: scuola, sanità, mobilità e infrastrutture, la cui marginalizzazione di tali aree assume quindi rilevanza «nazionale» e sulle cui complessità, sono intervenute in favore, le delibere CIPE (n. 80 del 2017, n. 43 del 2016, n. 9 del 2015) che hanno assegnato risorse per la Strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne»;
la regione Puglia di concerto con il Dipartimento nazionale di sviluppo e coesione, nell'ambito delle decisioni previste dalla strategia nazionale, ha individuato al riguardo, tre nuove «Aree interne»: il Sud Salento, la Murgia e il Gargano, (che si aggiungono a quella dei Monti dauni istituita nel 2015) le cui misure d'intervento, rispondono all'esigenza di contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione, facendo leva su due importanti assi di politica economica, quali: il miglioramento dei servizi alla persone e l'innesco, di processi locali di sviluppo;
l'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «misure per la valorizzazione dei piccoli comuni», prevede al comma 2, lettera n) che i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne» del Paese, (di cui al suesposto articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) possono beneficiare dei finanziamenti concessi dal Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, come disposto dall'articolo 1, comma 862 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018;
ad avviso del sottoscrittore del presente atto, sia le risorse statali, che regionali in favore delle «Aree interne», in particolare quelle riferite alle regioni del Mezzogiorno, nonostante l'attenzione dimostrata dal legislatore e dalle istituzioni nazionali e locali negli ultimi anni, appaiono tuttora insufficienti, per migliorare i livelli socioeconomici periferici come ad esempio le aree territoriali della Murgia pugliese, i cui ritardi nei servizi essenziali quali istruzione, mobilità, welfare e sanità, costituiscono attualmente un'emergenza, da affrontare con politiche rigorose attraverso adeguate risorse pubbliche;
la necessità di monitorare l'effettivo impatto, che lo strumento normativo per lo sviluppo del Paese, (e in particolare del Mezzogiorno) delle «Aree interne», avrà negli anni successivi, (considerato che nelle medesime aree, le comunità locali, scontano tre grandi elementi di crisi: la generale crisi economica e produttiva del Paese, la demolizione del welfare urbano e la caduta del valore della casa) risulta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, pertanto indispensabile; al fine di invertire una direzione di crisi economica e di abbandono culturale che da troppi anni ha contraddistinto negativamente le aree periferiche e marginali del territorio nazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nell'ambito delle prossime iniziative legislative, misure volte a incrementare le risorse finanziarie in favore dei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;
ad emanare il decreto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, concernente la predisposizione del Piano nazionale degli interventi per la riqualificazione dei piccoli comuni.
9/1334-AR/67. Angiola.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019, prevede numerose e articolate misure in materia di politiche di coesione e di interventi nel Mezzogiorno, anche attraverso il rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), pari a 4 miliardi di euro e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cosiddetta Fondo IGRUE), pari a 30 miliardi di euro a partire dal 2022;
in tale quadro, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne» del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, – legge di stabilità 2014 nonché delle misure previste dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, tale strumento costituisce una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di partenariato, in quanto ha il duplice obiettivo di adeguare la quantità e la qualità dei servizi d'istruzione, salute, mobilità (cittadinanza) e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche sulle filiere produttive locali (mercato);
parte prevalente del territorio italiano a tal fine, (circa il sessanta per cento del territorio nazionale) è contraddistinto dalla presenza di piccoli comuni, fortemente in ritardo per i servizi essenziali, quali: scuola, sanità, mobilità e infrastrutture, la cui marginalizzazione di tali aree assume quindi rilevanza «nazionale» e sulle cui complessità, sono intervenute in favore, le delibere CIPE (n. 80 del 2017, n. 43 del 2016, n. 9 del 2015) che hanno assegnato risorse per la Strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne»;
la regione Puglia di concerto con il Dipartimento nazionale di sviluppo e coesione, nell'ambito delle decisioni previste dalla strategia nazionale, ha individuato al riguardo, tre nuove «Aree interne»: il Sud Salento, la Murgia e il Gargano, (che si aggiungono a quella dei Monti dauni istituita nel 2015) le cui misure d'intervento, rispondono all'esigenza di contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione, facendo leva su due importanti assi di politica economica, quali: il miglioramento dei servizi alla persone e l'innesco, di processi locali di sviluppo;
l'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «misure per la valorizzazione dei piccoli comuni», prevede al comma 2, lettera n) che i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle «Aree interne» del Paese, (di cui al suesposto articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) possono beneficiare dei finanziamenti concessi dal Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, come disposto dall'articolo 1, comma 862 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018;
ad avviso del sottoscrittore del presente atto, sia le risorse statali, che regionali in favore delle «Aree interne», in particolare quelle riferite alle regioni del Mezzogiorno, nonostante l'attenzione dimostrata dal legislatore e dalle istituzioni nazionali e locali negli ultimi anni, appaiono tuttora insufficienti, per migliorare i livelli socioeconomici periferici come ad esempio le aree territoriali della Murgia pugliese, i cui ritardi nei servizi essenziali quali istruzione, mobilità, welfare e sanità, costituiscono attualmente un'emergenza, da affrontare con politiche rigorose attraverso adeguate risorse pubbliche;
la necessità di monitorare l'effettivo impatto, che lo strumento normativo per lo sviluppo del Paese, (e in particolare del Mezzogiorno) delle «Aree interne», avrà negli anni successivi, (considerato che nelle medesime aree, le comunità locali, scontano tre grandi elementi di crisi: la generale crisi economica e produttiva del Paese, la demolizione del welfare urbano e la caduta del valore della casa) risulta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, pertanto indispensabile; al fine di invertire una direzione di crisi economica e di abbandono culturale che da troppi anni ha contraddistinto negativamente le aree periferiche e marginali del territorio nazionale,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nell'ambito delle prossime iniziative legislative, misure volte a incrementare le risorse finanziarie in favore dei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;
ad emanare il decreto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, concernente la predisposizione del Piano nazionale degli interventi per la riqualificazione dei piccoli comuni.
9/1334-AR/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Angiola.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in particolare, il titolo IX del disegno di legge reca disposizioni in materia di entrate e il capo I disposizioni in materia di entrate tributarie;
i canoni annui per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella terraferma e nel mare territoriale sono regolate dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 novembre 1996, n. 625;
i canoni vigenti appaiono eccessivamente ridotti ed economicamente favorevoli alle compagnie petrolifere che operano nel territorio e nelle acque territoriali italiane;
le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi producono un forte impatto ambientale sui territori circostanti, ponendo in essere molteplici effetti che sovente risultano dannosi per la salute della popolazione oltre che per il territorio sul quale hanno sede,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere al rialzo gli attuali canoni annui per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, al fine di destinare maggiori risorse ad opere di bonifica ambientale dei territori danneggiati dalle medesime attività.
9/1334-AR/68. Liuzzi, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
in particolare, il titolo IX del disegno di legge reca disposizioni in materia di entrate e il capo I disposizioni in materia di entrate tributarie;
i canoni annui per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella terraferma e nel mare territoriale sono regolate dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 novembre 1996, n. 625;
i canoni vigenti appaiono eccessivamente ridotti ed economicamente favorevoli alle compagnie petrolifere che operano nel territorio e nelle acque territoriali italiane;
le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi producono un forte impatto ambientale sui territori circostanti, ponendo in essere molteplici effetti che sovente risultano dannosi per la salute della popolazione oltre che per il territorio sul quale hanno sede,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di rivedere al rialzo gli attuali canoni annui per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, al fine di destinare maggiori risorse ad opere di bonifica ambientale dei territori danneggiati dalle medesime attività.
9/1334-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede, tra le altre, misure volte alla valorizzazione dei beni ambientali;
i rifiuti sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio crescente alla biodiversità, l'ambiente, l'economia e la salute;
la plastica rappresenta il 95 per cento dei rifiuti in mare aperto, infatti si stima che, in tutto il mondo, ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare, e la quantità è destinata ad aumentare;
il nostro mare è considerato una delle zone critiche del pianeta, infatti nel Mediterraneo la concentrazione dei rifiuti in mare è pari a quella delle cosiddette «isole galleggianti» dell'Oceano Pacifico;
inoltre la plastica con il tempo si frammenta, diventando un pericolo ancora più insidioso, destinata spesso a esser ingoiata da quegli stessi pesci, crostacei e molluschi che arrivano poi sulle nostre tavole, mettendo a rischio anche la salute umana;
oltre a danneggiare l'ambiente, l'inquinamento da plastica provoca danni economici ad attività come il turismo e la pesca, inoltre i rifiuti in mare costituiscono anche un problema economico: si calcola che ogni anno in Europa si spendano 630 milioni di euro per la pulizia delle coste;
ad oggi in Italia il recupero della plastica in mare da parte di pescatori e volontari sensibili alla tutela dell'ambiente marino trova un limite non solo nel divieto di raccolta, ma anche nella impossibilità del conferimento in adeguate strutture e quindi del successivo corretto smaltimento dei rifiuti raccolti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire il recupero della plastica dispersa in mare anche a pescatori e volontari, autorizzandone la raccolta e individuando modalità e strutture per il corretto conferimento dei rifiuti raccolti in mare, anche valutando altresì la possibilità di introdurre incentivi fiscali e ulteriori misure volte a incoraggiare e rafforzare la strategia di recupero e riduzione dei rifiuti in mare.
9/1334-AR/69. Trizzino, Buompane, Licatini, Penna, Varrica.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede, tra le altre, misure volte alla valorizzazione dei beni ambientali;
i rifiuti sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio crescente alla biodiversità, l'ambiente, l'economia e la salute;
la plastica rappresenta il 95 per cento dei rifiuti in mare aperto, infatti si stima che, in tutto il mondo, ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare, e la quantità è destinata ad aumentare;
il nostro mare è considerato una delle zone critiche del pianeta, infatti nel Mediterraneo la concentrazione dei rifiuti in mare è pari a quella delle cosiddette «isole galleggianti» dell'Oceano Pacifico;
inoltre la plastica con il tempo si frammenta, diventando un pericolo ancora più insidioso, destinata spesso a esser ingoiata da quegli stessi pesci, crostacei e molluschi che arrivano poi sulle nostre tavole, mettendo a rischio anche la salute umana;
oltre a danneggiare l'ambiente, l'inquinamento da plastica provoca danni economici ad attività come il turismo e la pesca, inoltre i rifiuti in mare costituiscono anche un problema economico: si calcola che ogni anno in Europa si spendano 630 milioni di euro per la pulizia delle coste;
ad oggi in Italia il recupero della plastica in mare da parte di pescatori e volontari sensibili alla tutela dell'ambiente marino trova un limite non solo nel divieto di raccolta, ma anche nella impossibilità del conferimento in adeguate strutture e quindi del successivo corretto smaltimento dei rifiuti raccolti,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire il recupero della plastica dispersa in mare anche a pescatori e volontari, autorizzandone la raccolta e individuando modalità e strutture per il corretto conferimento dei rifiuti raccolti in mare, anche valutando altresì la possibilità di introdurre incentivi fiscali e ulteriori misure volte a incoraggiare e rafforzare la strategia di recupero e riduzione dei rifiuti in mare.
9/1334-AR/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Trizzino, Buompane, Licatini, Penna, Varrica.
La Camera,
premesso che:
sono sempre più precari i conti dei Comuni italiani e sono a rischio i livelli essenziali di assistenza ai cittadini;
il quadro di crisi che emerge da un documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è preoccupante: nel 2017 sono 67 gli enti locali deficitari, 151 in «predissesto» e 107 in dissesto;
le statistiche dicono che negli ultimi anni sta crescendo il numero dei comuni in dissesto e quelli più a rischio sono i piccoli Comuni, specialmente in alcune zone del paese: Campania, Calabria e Sicilia;
al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini residenti nei comuni in dissesto, è opportuno derogare alla normativa generale per procedere all'assunzione di figure professionali infungibili (ragioniere, tecnico) in caso di assoluta carenza di organico, anche attraverso la stabilizzazione dei precari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire agli enti di cui in premessa di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 133 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016, all'assunzione di figure professionali infungibili, in caso di assoluta carenza di organico, e all'assunzione di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica e al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento.
9/1334-AR/70. Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
sono sempre più precari i conti dei Comuni italiani e sono a rischio i livelli essenziali di assistenza ai cittadini;
il quadro di crisi che emerge da un documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è preoccupante: nel 2017 sono 67 gli enti locali deficitari, 151 in «predissesto» e 107 in dissesto;
le statistiche dicono che negli ultimi anni sta crescendo il numero dei comuni in dissesto e quelli più a rischio sono i piccoli Comuni, specialmente in alcune zone del paese: Campania, Calabria e Sicilia;
al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini residenti nei comuni in dissesto, è opportuno derogare alla normativa generale per procedere all'assunzione di figure professionali infungibili (ragioniere, tecnico) in caso di assoluta carenza di organico, anche attraverso la stabilizzazione dei precari,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di consentire agli enti di cui in premessa di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 133 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016, all'assunzione di figure professionali infungibili, in caso di assoluta carenza di organico, e all'assunzione di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica e al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento.
9/1334-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
nella seconda sezione del disegno di legge in esame, nell'ambito della Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 riguardante «L'Italia nell'Europa e nel mondo» e il programma 3.1 concernente la «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», appare non adeguatamente finanziato il Fondo istituito ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, che riconosce il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a dotare il Fondo di ulteriori risorse finanziarie, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica.
9/1334-AR/71. Ianaro.
La Camera,
premesso che:
nella seconda sezione del disegno di legge in esame, nell'ambito della Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 riguardante «L'Italia nell'Europa e nel mondo» e il programma 3.1 concernente la «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», appare non adeguatamente finanziato il Fondo istituito ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, che riconosce il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a dotare il Fondo di ulteriori risorse finanziarie, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica.
9/1334-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro.
La Camera,
premesso che:
il sistema tributario italiano riconosce numerose agevolazioni a favore delle persone portatrici di disabilità;
per quanto riguarda l'acquisto di automobili la normativa vigente prevede per tale categoria una detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta sull'acquisto, l'IVA agevolata al 4 per cento sull'acquisto, l'esenzione dal bollo auto e l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
i soggetti che hanno diritto a beneficiare delle suddette agevolazioni sono: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale; titolari dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile;
con la legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi) veniva introdotta l'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli utilizzati dai portatori di invalidità. A tutt'oggi, l'aliquota agevolata è stabilita al 4% ma solo per gli acquisti circoscritti ai veicoli con motore a benzina o con motore diesel; la legislazione vigente in materia non è stata adeguata all'evoluzione dei tempi, essendo ad oggi la categoria dei veicoli adibiti alla circolazione delle persone disabili limitata ai veicoli «tradizionali» a benzina o a gasolio, escludendo tutti quei veicoli che, come autorevoli voci insistono nell'affermare, sono destinati a conquistare il mercato dove è già rilevante la loro presenza; il riferimento è ai modelli ibridi (HEV, Hybrid electric vehicle), ai veicoli ibridi che si possono ricaricare «alla spina» (PHEV, Plug-in hybrid electric vehicle), ai mezzi 100 per cento elettrici (BEV, Battery electric vehicle) e alle vetture alimentate da celle a combustibile (FCEV, Fuel cell electric vehicle);
ciò si traduce nell'anacronistico inconveniente che un disabile, già avente diritto alle agevolazioni per l'acquisto dell'auto (con le specificazioni sopra indicate), non può usufruire dell'agevolazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sull'acquisto di un veicolo ibrido o elettrico, ossia di un tipo di veicolo che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe rappresentare il nuovo modo ecocompatibile per viaggiare se non, addirittura, l'unico disponibile sul mercato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a estendere l'aliquota agevolata per l'acquisto di veicoli utilizzati dai disabili anche ai veicoli ibridi ed elettrici.
9/1334-AR/72. Donno, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
il sistema tributario italiano riconosce numerose agevolazioni a favore delle persone portatrici di disabilità;
per quanto riguarda l'acquisto di automobili la normativa vigente prevede per tale categoria una detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta sull'acquisto, l'IVA agevolata al 4 per cento sull'acquisto, l'esenzione dal bollo auto e l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
i soggetti che hanno diritto a beneficiare delle suddette agevolazioni sono: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale; titolari dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile;
con la legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi) veniva introdotta l'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli utilizzati dai portatori di invalidità. A tutt'oggi, l'aliquota agevolata è stabilita al 4% ma solo per gli acquisti circoscritti ai veicoli con motore a benzina o con motore diesel; la legislazione vigente in materia non è stata adeguata all'evoluzione dei tempi, essendo ad oggi la categoria dei veicoli adibiti alla circolazione delle persone disabili limitata ai veicoli «tradizionali» a benzina o a gasolio, escludendo tutti quei veicoli che, come autorevoli voci insistono nell'affermare, sono destinati a conquistare il mercato dove è già rilevante la loro presenza; il riferimento è ai modelli ibridi (HEV, Hybrid electric vehicle), ai veicoli ibridi che si possono ricaricare «alla spina» (PHEV, Plug-in hybrid electric vehicle), ai mezzi 100 per cento elettrici (BEV, Battery electric vehicle) e alle vetture alimentate da celle a combustibile (FCEV, Fuel cell electric vehicle);
ciò si traduce nell'anacronistico inconveniente che un disabile, già avente diritto alle agevolazioni per l'acquisto dell'auto (con le specificazioni sopra indicate), non può usufruire dell'agevolazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sull'acquisto di un veicolo ibrido o elettrico, ossia di un tipo di veicolo che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe rappresentare il nuovo modo ecocompatibile per viaggiare se non, addirittura, l'unico disponibile sul mercato,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a estendere l'aliquota agevolata per l'acquisto di veicoli utilizzati dai disabili anche ai veicoli ibridi ed elettrici.
9/1334-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Donno, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
la Statale 52 Gamica ha registrato negli anni continue frane e smottamenti isolando il Comelico, a volte anche per settimane come è successo nel 2014 costringendo i residenti a utilizzare anche strade silvo-pastorali riadattate;
in considerazione di tali disagi, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 91 del 27 gennaio 2015, veniva approvato l'atto di indirizzo sulle priorità di infrastrutturazione della viabilità sul territorio e individuati gli interventi di competenza ANAS ritenuti migliorativi della rete infrastrutturale stradale;
con riferimento a tali interventi, di cui si richiedeva il finanziamento all'interno dei piani di investimento della società, veniva predisposto un elenco il cui ordine numerico costituiva ordine di priorità;
al primo posto delle priorità veniva inserito l'intervento denominato «Variante alla SS. Gamica – galleria Coltrando dal km 86+050 al km 88”» in comune di Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno, che prevede la realizzazione di una variante mediante un tratto di galleria lunga circa 1600 metri;
con lettera del dicembre 2014 del Presidente di ANAS al Presidente della Regione Veneto veniva confermata la disponibilità della società ad acquisire il progetto preliminare per risolvere la situazione di criticità della citata statale all'ingresso del Comelico, considerando, peraltro, la spesa (all'epoca stimata in 55 milioni di euro) contenuta e recuperabile da altre opere non immediatamente cantierabili;
nella stessa comunicazione si confermava che l'intervento sarebbe stato inserito tra quelli prioritari da sottoporre all'esame e all'approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il piano operativo Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) 2014-2020 deliberato dal Cipe, assegnava al Veneto circa 170 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie al territorio regionale e di questi, 55 milioni erano destinati alla provincia di Belluno per la galleria di Coltrando;
con lettera del maggio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti veniva confermato l'appalto dell'opera nel 2017 e venivano forniti anche alcuni dati tecnici: la previsione del costo progettazione, l'inserimento dei lavori di realizzazione della galleria nel piano pluriennale 2015-2019 e l'inoltro a stretto giro del Contratto di programma al Cipe per la necessaria approvazione;
nel 2017 i sindaci del Cadore accettavano la proposta dell'ANAS di riversare le risorse destinate alla variante Coltrando in un progetto di miglioramento della viabilità lunga la strada statale 51-bis tra Pieve e Lozzo ed in diversi punti della strada statale 52, per consentire una maggiore scorrevolezza sulle strade esistenti, sospendendo quindi il progetto iniziale, ma senza che questo fosse considerata una alternativa alla realizzazione della galleria;
i tragici eventi alluvionali delle ultime settimane hanno riproposto in termini ancor più drammatici le condizioni della viabilità dell'area di Santo Stefano di Cadore, lasciando ancora una volta isolati dal mondo per via delle frane e degli smottamenti provocati dal maltempo numerosi paesi evidenziando la grande fragilità della statale Gamica in quanto unico accesso che collega il Comelico e Sappada con il resto del Bellunese e della regione;
nel corso di un incontro con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Toninelli, i sindaci hanno fatto presente come la galleria avrebbe consentito facilmente il transito dalla valle del Comelico in tutta sicurezza;
per il Ministro Toninelli «questa della galleria è sicuramente una delle priorità», «non è economicamente così importante, il costo; e allora spero, una volta analizzato nel dettaglio il dossier, di portarlo avanti il più velocemente possibile perché queste comunità vanno rilanciate» e lo stesso AD di ANAS Armani (allora in carica) affermava: «Completeremo la galleria paramassi e a febbraio concluderemo la progettazione della Coltrando, che poi porteremo alla Via»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di definire le procedure e le risorse necessarie all'avvio dei lavori della galleria del Coltrando, dando seguito all'impegno preso recentemente dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture con i sindaci e la cittadinanza dei comuni interessati all'opera, al fine di garantire la sicurezza e la continuità di collegamento sulla direttrice principale Belluno-Treviso-Venezia, anche in considerazione degli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito i territori del Comelico e della Valle del Piave.
9/1334-AR/73. D'Incà.
La Camera,
premesso che:
la Statale 52 Gamica ha registrato negli anni continue frane e smottamenti isolando il Comelico, a volte anche per settimane come è successo nel 2014 costringendo i residenti a utilizzare anche strade silvo-pastorali riadattate;
in considerazione di tali disagi, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 91 del 27 gennaio 2015, veniva approvato l'atto di indirizzo sulle priorità di infrastrutturazione della viabilità sul territorio e individuati gli interventi di competenza ANAS ritenuti migliorativi della rete infrastrutturale stradale;
con riferimento a tali interventi, di cui si richiedeva il finanziamento all'interno dei piani di investimento della società, veniva predisposto un elenco il cui ordine numerico costituiva ordine di priorità;
al primo posto delle priorità veniva inserito l'intervento denominato «Variante alla SS. Gamica – galleria Coltrando dal km 86+050 al km 88”» in comune di Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno, che prevede la realizzazione di una variante mediante un tratto di galleria lunga circa 1600 metri;
con lettera del dicembre 2014 del Presidente di ANAS al Presidente della Regione Veneto veniva confermata la disponibilità della società ad acquisire il progetto preliminare per risolvere la situazione di criticità della citata statale all'ingresso del Comelico, considerando, peraltro, la spesa (all'epoca stimata in 55 milioni di euro) contenuta e recuperabile da altre opere non immediatamente cantierabili;
nella stessa comunicazione si confermava che l'intervento sarebbe stato inserito tra quelli prioritari da sottoporre all'esame e all'approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il piano operativo Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) 2014-2020 deliberato dal Cipe, assegnava al Veneto circa 170 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie al territorio regionale e di questi, 55 milioni erano destinati alla provincia di Belluno per la galleria di Coltrando;
con lettera del maggio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti veniva confermato l'appalto dell'opera nel 2017 e venivano forniti anche alcuni dati tecnici: la previsione del costo progettazione, l'inserimento dei lavori di realizzazione della galleria nel piano pluriennale 2015-2019 e l'inoltro a stretto giro del Contratto di programma al Cipe per la necessaria approvazione;
nel 2017 i sindaci del Cadore accettavano la proposta dell'ANAS di riversare le risorse destinate alla variante Coltrando in un progetto di miglioramento della viabilità lunga la strada statale 51-bis tra Pieve e Lozzo ed in diversi punti della strada statale 52, per consentire una maggiore scorrevolezza sulle strade esistenti, sospendendo quindi il progetto iniziale, ma senza che questo fosse considerata una alternativa alla realizzazione della galleria;
i tragici eventi alluvionali delle ultime settimane hanno riproposto in termini ancor più drammatici le condizioni della viabilità dell'area di Santo Stefano di Cadore, lasciando ancora una volta isolati dal mondo per via delle frane e degli smottamenti provocati dal maltempo numerosi paesi evidenziando la grande fragilità della statale Gamica in quanto unico accesso che collega il Comelico e Sappada con il resto del Bellunese e della regione;
nel corso di un incontro con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Toninelli, i sindaci hanno fatto presente come la galleria avrebbe consentito facilmente il transito dalla valle del Comelico in tutta sicurezza;
per il Ministro Toninelli «questa della galleria è sicuramente una delle priorità», «non è economicamente così importante, il costo; e allora spero, una volta analizzato nel dettaglio il dossier, di portarlo avanti il più velocemente possibile perché queste comunità vanno rilanciate» e lo stesso AD di ANAS Armani (allora in carica) affermava: «Completeremo la galleria paramassi e a febbraio concluderemo la progettazione della Coltrando, che poi porteremo alla Via»,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di definire le procedure e le risorse necessarie all'avvio dei lavori della galleria del Coltrando, dando seguito all'impegno preso recentemente dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture con i sindaci e la cittadinanza dei comuni interessati all'opera, al fine di garantire la sicurezza e la continuità di collegamento sulla direttrice principale Belluno-Treviso-Venezia, anche in considerazione degli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito i territori del Comelico e della Valle del Piave.
9/1334-AR/73. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Incà.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 79 disposizioni in merito a situazioni emergenziali;
nella città di Messina continuano ad insistere, da oltre cento anni, per effetto del terremoto che nel 1908 ha colpito la città lasciando numerose famiglie senza abitazione, insediamenti di baracche dove risiedono circa 3.000 nuclei familiari. In tali insediamenti, che si estendono su un'area vasta, le condizioni igienico-sanitarie e sociali assumono connotazioni di massima criticità, con massiccia presenza di amianto, rifiuti abbandonati ed assenza di rete fognaria e servizi;
la situazione socio-sanitaria e ambientale è di tale gravità da richiedere un intervento urgente di risanamento e ripristino delle condizioni di salubrità e vivibilità dell'intero insediamento, al fine di garantire il diritto fondamentale alla salute dell'individuo nel contesto sociale di riferimento tutelato dall'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte al risanamento delle aree degradate della Città di Messina e al ripristino, nel confronto con l'ente di governo locale, di adeguate condizioni igienico-sanitarie, allo stato gravemente carenti, prevedendo a tal fine congrue misure finanziarie.
9/1334-AR/74. D'Uva, Raffa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», prevede all'articolo 79 disposizioni in merito a situazioni emergenziali;
nella città di Messina continuano ad insistere, da oltre cento anni, per effetto del terremoto che nel 1908 ha colpito la città lasciando numerose famiglie senza abitazione, insediamenti di baracche dove risiedono circa 3.000 nuclei familiari. In tali insediamenti, che si estendono su un'area vasta, le condizioni igienico-sanitarie e sociali assumono connotazioni di massima criticità, con massiccia presenza di amianto, rifiuti abbandonati ed assenza di rete fognaria e servizi;
la situazione socio-sanitaria e ambientale è di tale gravità da richiedere un intervento urgente di risanamento e ripristino delle condizioni di salubrità e vivibilità dell'intero insediamento, al fine di garantire il diritto fondamentale alla salute dell'individuo nel contesto sociale di riferimento tutelato dall'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte al risanamento delle aree degradate della Città di Messina e al ripristino, nel confronto con l'ente di governo locale, di adeguate condizioni igienico-sanitarie, allo stato gravemente carenti, prevedendo a tal fine congrue misure finanziarie.
9/1334-AR/74. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva, Raffa.
La Camera,
premesso che:
per i disabili è molto difficile prendere in locazione un immobile: nel mercato immobiliare, sono molto rare le offerte di appartamenti privi di barriere architettoniche e quindi accessibili ai disabili;
anche qualora l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, intenda sostenere interamente la spesa degli interventi, vi sono ostacoli rilevanti, anche di natura normativa;
in base all'articolo 2 della legge 13 del 1989, le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati devono essere approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;
nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le relative spese sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il disabile potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, ma a condizione che tali interventi non rechino danno al decoro architettonico dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino;
anche qualora gli interventi necessari siano a carico del disabile e rispettino queste condizioni, il disabile deve comunque attendere la delibera, per assumere la quale il condominio ha a disposizione tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incentivare i proprietari di immobili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e a offrirli in locazione a persone disabili, anche mediante l'applicazione di aliquote agevolate nei contratti di affitto con portatori di handicap, nel caso di opzione per la cedolare secca;
a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportune modifiche normative, termini brevi per le delibere condominiali richieste da disabili o da proprietari locatori di immobili a disabili, per gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
9/1334-AR/75. Penna, Trizzino.
La Camera,
premesso che:
per i disabili è molto difficile prendere in locazione un immobile: nel mercato immobiliare, sono molto rare le offerte di appartamenti privi di barriere architettoniche e quindi accessibili ai disabili;
anche qualora l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, intenda sostenere interamente la spesa degli interventi, vi sono ostacoli rilevanti, anche di natura normativa;
in base all'articolo 2 della legge 13 del 1989, le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati devono essere approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;
nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le relative spese sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il disabile potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, ma a condizione che tali interventi non rechino danno al decoro architettonico dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino;
anche qualora gli interventi necessari siano a carico del disabile e rispettino queste condizioni, il disabile deve comunque attendere la delibera, per assumere la quale il condominio ha a disposizione tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di incentivare i proprietari di immobili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e a offrirli in locazione a persone disabili, anche mediante l'applicazione di aliquote agevolate nei contratti di affitto con portatori di handicap, nel caso di opzione per la cedolare secca;
a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportune modifiche normative, termini brevi per le delibere condominiali richieste da disabili o da proprietari locatori di immobili a disabili, per gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
9/1334-AR/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Penna, Trizzino.
La Camera,
premesso che:
la legge di stabilità 2015 ha elevato dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile al pellet di legno;
dal 1o gennaio 2015 è più vantaggioso acquistare legna ricavata dal taglio degli alberi – che beneficia dell'aliquota ridotta del 10 per cento – piuttosto che pellet, a cui ancora oggi si applica l'aliquota ordinaria al 22 per cento;
considerato che:
oltre due milioni di famiglie in Italia usano il pellet per riscaldarsi; il prelievo tributario è particolarmente gravoso, se si considera la previsione di un rialzo dei prezzi del pellet per il 2019, anche per effetto dell'aumento del prezzo del prodotto importato: cresce infatti il consumo, come valida alternativa al carbone, nei paesi produttori, che hanno ridotto le esportazioni;
l'elevato consumo registrato nell'ultimo anno per le temperature rigide e per l'aumento di domanda per usi industriali ha ridotto gli stock di pellet e ha determinato un incremento dei prezzi, in particolare del pellet di qualità Al, con minori emissioni di CO2;
il settore del pellet impiega oltre 42.000 unità lavorative, di cui circa 20.000 nella produzione e distribuzione del prodotto; la sola produzione di pellet ha una ricaduta occupazionale pari a 8,3 unità lavorative per milione di euro fatturato; l'incidenza del valore aggiunto della produzione di pellet è 7 volte superiore rispetto a quello derivante della raffinazione del petrolio;
l'Italia è un paese leader, a livello internazionale, nella produzione e nella tecnologia di apparecchi domestici alimentati a pellet, che esportiamo – per oltre il 35% della produzione, in Europa e Nord America;
ritenuto che:
l'impiego di pellet per usi domestici e industriali contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in termini di energia rinnovabile e sostituisce i combustibili fossili principali responsabili del cambiamento climatico;
il minor prelievo fiscale su questo combustibile determina un incremento dei consumi – e quindi del relativo gettito IVA, un aumento della produzione della vendita e quindi delle entrate tributarie dal settore delle stufe alimentate a pellet,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di applicare l'aliquota agevolata del 10 cento alle cessioni del pellet di legno.
9/1334-AR/76. Aprile.
La Camera,
premesso che:
la legge di stabilità 2015 ha elevato dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile al pellet di legno;
dal 1o gennaio 2015 è più vantaggioso acquistare legna ricavata dal taglio degli alberi – che beneficia dell'aliquota ridotta del 10 per cento – piuttosto che pellet, a cui ancora oggi si applica l'aliquota ordinaria al 22 per cento;
considerato che:
oltre due milioni di famiglie in Italia usano il pellet per riscaldarsi; il prelievo tributario è particolarmente gravoso, se si considera la previsione di un rialzo dei prezzi del pellet per il 2019, anche per effetto dell'aumento del prezzo del prodotto importato: cresce infatti il consumo, come valida alternativa al carbone, nei paesi produttori, che hanno ridotto le esportazioni;
l'elevato consumo registrato nell'ultimo anno per le temperature rigide e per l'aumento di domanda per usi industriali ha ridotto gli stock di pellet e ha determinato un incremento dei prezzi, in particolare del pellet di qualità Al, con minori emissioni di CO2;
il settore del pellet impiega oltre 42.000 unità lavorative, di cui circa 20.000 nella produzione e distribuzione del prodotto; la sola produzione di pellet ha una ricaduta occupazionale pari a 8,3 unità lavorative per milione di euro fatturato; l'incidenza del valore aggiunto della produzione di pellet è 7 volte superiore rispetto a quello derivante della raffinazione del petrolio;
l'Italia è un paese leader, a livello internazionale, nella produzione e nella tecnologia di apparecchi domestici alimentati a pellet, che esportiamo – per oltre il 35% della produzione, in Europa e Nord America;
ritenuto che:
l'impiego di pellet per usi domestici e industriali contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in termini di energia rinnovabile e sostituisce i combustibili fossili principali responsabili del cambiamento climatico;
il minor prelievo fiscale su questo combustibile determina un incremento dei consumi – e quindi del relativo gettito IVA, un aumento della produzione della vendita e quindi delle entrate tributarie dal settore delle stufe alimentate a pellet,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di applicare l'aliquota agevolata del 10 cento alle cessioni del pellet di legno.
9/1334-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprile.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti numerosi interventi in materia di cultura e spettacolo;
la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi riveste un ruolo fondamentale per la valorizzazione del lavoro intellettuale e delle opere di ingegno e, di conseguenza, per la promozione culturale e lo sviluppo artistico del nostro Paese;
la liberalizzazione dell'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore sta progressivamente esplicando i suoi positivi effetti in favore degli Artisti e Interpreti ed Esecutori, secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/UE finalizzata proprio a favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;
sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori;
il 14 luglio 2009, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione ex articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;
allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il DL 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;
nel 2009 furono nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 120 milioni di euro mai distribuiti dall'istituto;
dopo circa 4 anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a partire da luglio 2009;
secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il Nuovo IMAIE, cui è stato assegnato l'incarico;
secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stata conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE percepisce un compenso di circa 730 mila euro l'anno;
nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti i diritti maturati dagli artisti, interpreti ed esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1.1.2008-14.7.2009»;
nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;
quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 9 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero, secondo quanto pubblicato sul sito IMAIE in liquidazione, circa 70 milioni di euro, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto;
l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE rischia di produrre significative alterazioni della concorrenza: gli aventi diritto denunciano da tempo una forte mancanza di trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di collecting senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato; il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540-A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che, invece, continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di intervenire, con iniziative di propria competenza, per stabilire, il termine della procedura di liquidazione di cui in premessa affidando alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, con apposito decreto e su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, le modalità ed i criteri di distribuzione del residuo attivo della liquidazione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto;
2) ad attivarsi affinché, anche per il tramite dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato, vengano avviate le opportune verifiche rispetto all'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE.
9/1334-AR/77. Battelli.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti numerosi interventi in materia di cultura e spettacolo;
la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi riveste un ruolo fondamentale per la valorizzazione del lavoro intellettuale e delle opere di ingegno e, di conseguenza, per la promozione culturale e lo sviluppo artistico del nostro Paese;
la liberalizzazione dell'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore sta progressivamente esplicando i suoi positivi effetti in favore degli Artisti e Interpreti ed Esecutori, secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/UE finalizzata proprio a favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;
sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori;
il 14 luglio 2009, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione ex articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;
allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il DL 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;
nel 2009 furono nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 120 milioni di euro mai distribuiti dall'istituto;
dopo circa 4 anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a partire da luglio 2009;
secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il Nuovo IMAIE, cui è stato assegnato l'incarico;
secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stata conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE percepisce un compenso di circa 730 mila euro l'anno;
nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti i diritti maturati dagli artisti, interpreti ed esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1.1.2008-14.7.2009»;
nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;
quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 9 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero, secondo quanto pubblicato sul sito IMAIE in liquidazione, circa 70 milioni di euro, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto;
l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE rischia di produrre significative alterazioni della concorrenza: gli aventi diritto denunciano da tempo una forte mancanza di trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di collecting senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato; il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540-A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che, invece, continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) a valutare l'opportunità di intervenire, con iniziative di propria competenza, per stabilire, il termine della procedura di liquidazione di cui in premessa affidando alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, con apposito decreto e su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, le modalità ed i criteri di distribuzione del residuo attivo della liquidazione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto;
2) ad attivarsi affinché, anche per il tramite dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato, vengano avviate le opportune verifiche rispetto all'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE.
9/1334-AR/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Battelli.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato, e rispetto ad altri Paesi a pericolosità sismica ben maggiore, ha un patrimonio edilizio pubblico e privato altamente vulnerabile, come testimoniano gli eventi sismici che hanno colpito il territorio aquilano nel 2009, l'Emilia Romagna nel 2012 ed il centro Italia a partire dal 2016, causando numerose vittime;
l'Italia è un paese ad elevato rischio idrogeologico come dimostrano gli effetti che eventi meteorologici più o meno importanti comportano in termini di inondazioni ed eventi franosi. Tale situazione provoca vittime come nel caso delle ultime alluvioni in Calabria, Sicilia, Sardegna;
a causa di eventi calamitosi, il tessuto economico e sociale dei territori colpiti ne risente sia in termini di danni agli edifici ed alle infrastrutture, sia in termini di danni alle aziende, sia in termini di perdite di vite umane e conseguentemente dei traumi psicologici dei familiari delle vittime, in particolare per chi perde un proprio figlio, specie se minorenne, e per i bambini e ragazzi in età adolescenziale e pre-adolescenziale che perdono uno o entrambi i genitori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire risorse economiche adeguate al fine di istituire un Fondo Permanente per i Familiari delle Vittime degli Eventi Calamitosi, riconoscendo, fatte salve le provvidenze previste da altre disposizioni di legge, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato ai suddetti familiari e garantendo loro il supporto psicologico costante di professionisti, attraverso le strutture sanitarie del territorio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/78. Gabriele Lorenzoni.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato, e rispetto ad altri Paesi a pericolosità sismica ben maggiore, ha un patrimonio edilizio pubblico e privato altamente vulnerabile, come testimoniano gli eventi sismici che hanno colpito il territorio aquilano nel 2009, l'Emilia Romagna nel 2012 ed il centro Italia a partire dal 2016, causando numerose vittime;
l'Italia è un paese ad elevato rischio idrogeologico come dimostrano gli effetti che eventi meteorologici più o meno importanti comportano in termini di inondazioni ed eventi franosi. Tale situazione provoca vittime come nel caso delle ultime alluvioni in Calabria, Sicilia, Sardegna;
a causa di eventi calamitosi, il tessuto economico e sociale dei territori colpiti ne risente sia in termini di danni agli edifici ed alle infrastrutture, sia in termini di danni alle aziende, sia in termini di perdite di vite umane e conseguentemente dei traumi psicologici dei familiari delle vittime, in particolare per chi perde un proprio figlio, specie se minorenne, e per i bambini e ragazzi in età adolescenziale e pre-adolescenziale che perdono uno o entrambi i genitori,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di reperire risorse economiche adeguate al fine di istituire un Fondo Permanente per i Familiari delle Vittime degli Eventi Calamitosi, riconoscendo, fatte salve le provvidenze previste da altre disposizioni di legge, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato ai suddetti familiari e garantendo loro il supporto psicologico costante di professionisti, attraverso le strutture sanitarie del territorio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1334-AR/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Gabriele Lorenzoni.
La Camera,
premesso che:
la legge 7 marzo 1996, n. 108, che reca disposizioni in materia di usura, ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»;
il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato; la concessione del mutuo è esente da oneri fiscali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provveda all'erogazione dei mutui senza interesse, non solo a favore degli imprenditori o professionisti, bensì anche a favore delle persone fisiche vittime del medesimo reato.
9/1334-AR/79. Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
la legge 7 marzo 1996, n. 108, che reca disposizioni in materia di usura, ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»;
il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato; la concessione del mutuo è esente da oneri fiscali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provveda all'erogazione dei mutui senza interesse, non solo a favore degli imprenditori o professionisti, bensì anche a favore delle persone fisiche vittime del medesimo reato.
9/1334-AR/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l'80 per cento dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, negli uffici pubblici, nelle strade, sul lavoro;
l'arresto cardiaco non dà segni premonitori e colpisce chiunque e dovunque, spesso a causa di una sopraggiunta aritmia chiamata fibrillazione ventricolare, che compromette la vita della persona;
se non si interviene entro i primi 5 minuti dall'arresto cardio-circolatorio somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso l'utilizzo di un «defibrillatore DAE semiautomatico esterno», le possibilità di salvezza per la persona colpita sono praticamente nulle;
il cosiddetto decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 sancisce l'obbligo di dotazione di defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e di presenza di personale debitamente formato e aggiornato per tutte le Associazioni Sportive, sia quelle professionistiche (per le quali l'obbligo vige da anni) sia per quelle dilettantistiche per le quali l'obbligo è stato confermato dal decreto interministeriale 26 giugno 2017;
con decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio;
il decreto del 18/03/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/11) ha stabilito i criteri di diffusione dei Defibrillatori semi automatici Esterni (DAE) ed i luoghi dove deve essere garantita la loro presenza, ovvero i luoghi di aggregazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico;
tuttavia la delega conferita alle Regioni non impone nessun obbligo di installazione dei succitati dispositivi cd. «salva vita»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare nuove linee guida che prevedano l'obbligatorietà di diffondere i succitati defibrillatori semi automatici nei luoghi pubblici, di cui al decreto 18 marzo 2011, anche attraverso incentivi fiscali, che prevedano la riduzione dell'IVA al 4 per cento, utile ad aumentare la quantità di dispositivi al servizio della cittadinanza e le possibilità di sopravvivenza di migliaia di persone ogni anno.
9/1334-AR/80. Romaniello.
La Camera,
premesso che:
le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l'80 per cento dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, negli uffici pubblici, nelle strade, sul lavoro;
l'arresto cardiaco non dà segni premonitori e colpisce chiunque e dovunque, spesso a causa di una sopraggiunta aritmia chiamata fibrillazione ventricolare, che compromette la vita della persona;
se non si interviene entro i primi 5 minuti dall'arresto cardio-circolatorio somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso l'utilizzo di un «defibrillatore DAE semiautomatico esterno», le possibilità di salvezza per la persona colpita sono praticamente nulle;
il cosiddetto decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 sancisce l'obbligo di dotazione di defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e di presenza di personale debitamente formato e aggiornato per tutte le Associazioni Sportive, sia quelle professionistiche (per le quali l'obbligo vige da anni) sia per quelle dilettantistiche per le quali l'obbligo è stato confermato dal decreto interministeriale 26 giugno 2017;
con decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio;
il decreto del 18/03/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/11) ha stabilito i criteri di diffusione dei Defibrillatori semi automatici Esterni (DAE) ed i luoghi dove deve essere garantita la loro presenza, ovvero i luoghi di aggregazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico;
tuttavia la delega conferita alle Regioni non impone nessun obbligo di installazione dei succitati dispositivi cd. «salva vita»,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di emanare nuove linee guida che prevedano l'obbligatorietà di diffondere i succitati defibrillatori semi automatici nei luoghi pubblici, di cui al decreto 18 marzo 2011, anche attraverso incentivi fiscali, che prevedano la riduzione dell'IVA al 4 per cento, utile ad aumentare la quantità di dispositivi al servizio della cittadinanza e le possibilità di sopravvivenza di migliaia di persone ogni anno.
9/1334-AR/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge bilancio contiene misure per la riduzione della pressione fiscale;
il 3 dicembre è iniziata in Polonia la COP24, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite per fare il punto sui problemi, le sfide e le possibili soluzioni per affrontare il riscaldamento globale, e in primis per tagliare drasticamente le emissioni di anidride carbonica;
tutti i Governi nazionali hanno finora eluso l'impegno che attraverso la Delega Fiscale 2014 il Parlamento della XVII legislatura aveva loro affidato per una revisione in chiave ecologica della fiscalità che disincentivi il depauperamento delle risorse ecologiche in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e il Clean Energy Package in fase di approvazione da parte dell'UE;
tale revisione sarebbe coerente con le indicazioni di ONU, OCSE, IMF e Banca Mondiale;
a tal fine, la prima direzione di intervento da intraprendere sarebbe quella di delegare il Ministero dell'economia a provvedere affinché i sussidi dannosi all'ambiente identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» siano eliminati. Tali sussidi dannosi ammontano in totale, secondo la tabella 14 del citato Catalogo, a oltre 16 miliardi di euro; in prima battuta, la fine dei regimi di favore delle accise sui combustibili fossili avrebbe un impatto stimabile di circa 4 miliardi di euro;
aumenti consistenti di gettito potrebbero derivare anche dalla riparametrazione delle accise sui prodotti energetici sulla base delle emissioni-serra associabili al loro consumo, che potrebbe essere in una prima fase a parità di gettito per stabilire successivamente il valore unitario delle accise per emissioni di CO2 sulla base dei prezzi nel mercato europeo di permessi ad emettere CO2 (Emission Trading System), con un minimo pari a 30 €/T CO2 aumentato di 2 €/T ogni anno successivo fino al quinto;
è inoltre auspicabile progettare una riparametrazione dell'IVA sulla base dell'emissione di gas-serra associabile alla produzione e al consumo di ogni categoria merceologica censita, a parità di gettito atteso;
tali interventi, contenuti nell'emendamento 4.01 a prima firma del presentatore del presente atto, respinto in Commissione, risponderebbero al principio del «chi inquina paga», citato dal Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio a proposito della cosiddetta «Ires verde» che dovrebbe essere introdotta dal disegno di legge recante introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti, annunciato dal Governo tra i collegati alla decisione di bilancio a completamento della manovra di bilancio 2019-2021;
le ingenti risorse liberate da tali interventi potrebbero essere destinate alla diminuzione di altre imposte, a partire da quelle sul reddito da lavoro, e per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti,
impegna il Governo
a ridurre la spesa fiscale dannosa all'ambiente secondo le linee di intervento delineate in premessa, permettendo una riduzione delle imposte in particolare sui redditi e un aumento dei trasferimenti pubblici all'innovazione sostenibile.
9/1334-AR/81. Magi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio prevede misure in favore delle persone con disabilità (es. commi 51, 146, 303, 371);
è necessario attivare interventi in favore delle persone con disabilità soprattutto quelli relativi all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegni e segnaletica per assicurare una più agevole mobilità alle medesime persone con disabilità;
infatti risulta fondamentale agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone con deambulazione sensibilmente ridotta intervenendo anche per evitare eventuali abusi sulle autorizzazioni concesse alle medesime persone con disabilità;
è opportuno pertanto promuovere interventi diretti ad assicurare alle persone con disabilità una mobilità piena. Infatti è compito dello Stato rimuovere quelle «barriere» che ancora oggi impediscono alle persone con disabilità di accedere ai servizi ed a qualsiasi struttura in piena autonomia,
impegna il Governo
ad attivare interventi che prevedano misure tali da facilitare l'accesso alla piena mobilità delle persone con disabilità in modo da assicurare a loro la piena autonomia ed in particolare incentivare gli interventi relativi alla circolazione stradale.
9/1334-AR/82. Caiata.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio prevede misure in favore delle persone con disabilità (es. commi 51, 146, 303, 371);
è necessario attivare interventi in favore delle persone con disabilità soprattutto quelli relativi all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegni e segnaletica per assicurare una più agevole mobilità alle medesime persone con disabilità;
infatti risulta fondamentale agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone con deambulazione sensibilmente ridotta intervenendo anche per evitare eventuali abusi sulle autorizzazioni concesse alle medesime persone con disabilità;
è opportuno pertanto promuovere interventi diretti ad assicurare alle persone con disabilità una mobilità piena. Infatti è compito dello Stato rimuovere quelle «barriere» che ancora oggi impediscono alle persone con disabilità di accedere ai servizi ed a qualsiasi struttura in piena autonomia,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad attivare interventi che prevedano misure tali da facilitare l'accesso alla piena mobilità delle persone con disabilità in modo da assicurare a loro la piena autonomia ed in particolare incentivare gli interventi relativi alla circolazione stradale.
9/1334-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.
La Camera,
premesso che:
il Disegno di Legge n. 1334-A all'articolo 68 reca «Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»;
alcuni Comuni capoluogo che hanno stipulato le convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 1 del succitato articolo – convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, – fermo restando gli impegni finanziari assunti a carico degli stessi e lo stanziamento delle somme previste a carico dei privati si trovano nella necessità di dovere rimodulare gli interventi indicati, anche in ragione di una più attenta verifica degli stessi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rendere note, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di possibile riprogrammazione degli interventi di cui Programma in premessa citato.
9/1334-AR/83. Foti, Varchi.
La Camera,
premesso che:
il Disegno di Legge n. 1334-A all'articolo 68 reca «Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»;
alcuni Comuni capoluogo che hanno stipulato le convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 1 del succitato articolo – convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, – fermo restando gli impegni finanziari assunti a carico degli stessi e lo stanziamento delle somme previste a carico dei privati si trovano nella necessità di dovere rimodulare gli interventi indicati, anche in ragione di una più attenta verifica degli stessi,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di rendere note, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di possibile riprogrammazione degli interventi di cui Programma in premessa citato.
9/1334-AR/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Varchi.
La Camera,
premesso che:
le conseguenze drammatiche delle catastrofi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni quasi tutte le regioni italiane hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Un problema che non ha ancora prodotto e sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale della conservazione del suolo non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche;
per questo tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante e animali. Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento mille chilometri quadrati di suolo fertile, un'estensione quasi pari all'intera città di Roma;
il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un trend che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana;
l'Unione europea, con la proposta di direttiva COM(2006) n. 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, così come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione: la Gran Bretagna, ad esempio, ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (brownfield), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento;
i dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno;
una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici, e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni ’50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale;
il dossier «Suolo minacciato, ancora cemento oltre la crisi», realizzato da Legambiente, a cui fanno da cornice i dati dell'ISPRA ha confermato che il consumo di suolo in Italia è in aumento anche nel 2017. La superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 kmq l'anno scorso: ogni due ore viene costruita un'intera piazza Navona, ogni secondo vengono coperti con cemento o asfalto 2 metri quadrati di territorio;
quasi un quarto, il 24,61 per cento, del nuovo consumo di suolo netto tra il 2016 e il 2017 avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza di cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati, non necessariamente abusivi, o altre coperture permanenti nel corso dei prossimi anni;
i nuovi edifici rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno. Sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;
il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili;
per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i territori maggiormente urbanizzati corrispondono al quadrante nord-ovest del Paese (8,6 per cento), sebbene le dinamiche espansive più vivaci riguardino il nord-est e l'Italia centrale. Alla Lombardia compete il « record nazionale» di superfici urbanizzate, stimate al 12,8 per cento del territorio;
le tante storie italiane di spreco di territorio, frutto della mancanza di regole nazionali e comunitarie sulla tutela del comparto ambientale del suolo ci raccontano di autostrade, aeroporti, ville e insediamenti e centri commerciali;
questa malattia che affligge l'Italia deve essere affrontata in tempi rapidi e con azioni strutturali,
impegna il Governo
a considerare, al fine della riduzione del consumo del suolo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, l'istituzione di un Fondo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, alimentato da un contributo parametrato ai proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Un Fondo per destinare risorse ad interventi per: a) minimizzare il rischio idrogeologico e sismico; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare; d) all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, una quota delle risorse dell'eventuale fondo, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni degli enti locali.
9/1334-AR/84. Bersani, Muroni.
La Camera,
premesso che:
le conseguenze drammatiche delle catastrofi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni quasi tutte le regioni italiane hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Un problema che non ha ancora prodotto e sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale della conservazione del suolo non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche;
per questo tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante e animali. Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento mille chilometri quadrati di suolo fertile, un'estensione quasi pari all'intera città di Roma;
il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un trend che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana;
l'Unione europea, con la proposta di direttiva COM(2006) n. 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, così come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione: la Gran Bretagna, ad esempio, ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (brownfield), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento;
i dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno;
una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici, e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni ’50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale;
il dossier «Suolo minacciato, ancora cemento oltre la crisi», realizzato da Legambiente, a cui fanno da cornice i dati dell'ISPRA ha confermato che il consumo di suolo in Italia è in aumento anche nel 2017. La superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 kmq l'anno scorso: ogni due ore viene costruita un'intera piazza Navona, ogni secondo vengono coperti con cemento o asfalto 2 metri quadrati di territorio;
quasi un quarto, il 24,61 per cento, del nuovo consumo di suolo netto tra il 2016 e il 2017 avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza di cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati, non necessariamente abusivi, o altre coperture permanenti nel corso dei prossimi anni;
i nuovi edifici rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno. Sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;
il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili;
per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i territori maggiormente urbanizzati corrispondono al quadrante nord-ovest del Paese (8,6 per cento), sebbene le dinamiche espansive più vivaci riguardino il nord-est e l'Italia centrale. Alla Lombardia compete il « record nazionale» di superfici urbanizzate, stimate al 12,8 per cento del territorio;
le tante storie italiane di spreco di territorio, frutto della mancanza di regole nazionali e comunitarie sulla tutela del comparto ambientale del suolo ci raccontano di autostrade, aeroporti, ville e insediamenti e centri commerciali;
questa malattia che affligge l'Italia deve essere affrontata in tempi rapidi e con azioni strutturali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare, al fine della riduzione del consumo del suolo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, l'istituzione di un Fondo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, alimentato da un contributo parametrato ai proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Un Fondo per destinare risorse ad interventi per: a) minimizzare il rischio idrogeologico e sismico; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare; d) all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, una quota delle risorse dell'eventuale fondo, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni degli enti locali.
9/1334-AR/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Bersani, Muroni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 della legge di bilancio per il 2019 reca disposizioni finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, prevedendo che le risorse indicate dal citato articolo 23 possano essere destinate dalle regioni per le finalità dell'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo, 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96;
è necessario ora giungere alla stabilizzazione degli Lsu e Lpu un precariato storico che in Calabria riguarda circa 4.500 persone, a tal fine il Governo è chiamato a dare seguito alle legittime rivendicazioni dei lavoratori interessati fornendo sia gli strumenti finanziari necessari che le modifiche normative per garantire la stabilizzazione dei citati lavoratori;
la Regione Calabria nel documento economico per il 2019 ha storicizzato un impegno economico di 39 milioni del Bilancio regionale, garantendo così la propria parte di impegno programmatico per dare risposta concreta ai 4.500 lavoratori, che hanno permesso l'espletamento di servizi essenziali in diverse realtà della Calabria,
impegna il Governo:
1) al fine di proseguire nel processo di progressiva e definitiva stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, a prevedere già nell’iter della legge di bilancio in esame adeguate risorse economiche per l'anno 2019;
2) a prevedere, altresì, la proroga di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223-225 legge n. 205 del 2017, autorizzando le amministrazioni a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure fino alla loro progressiva e definitiva stabilizzazione.
9/1334-AR/85. Stumpo, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 della legge di bilancio per il 2019 reca disposizioni finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, prevedendo che le risorse indicate dal citato articolo 23 possano essere destinate dalle regioni per le finalità dell'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo, 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96;
è necessario ora giungere alla stabilizzazione degli Lsu e Lpu un precariato storico che in Calabria riguarda circa 4.500 persone, a tal fine il Governo è chiamato a dare seguito alle legittime rivendicazioni dei lavoratori interessati fornendo sia gli strumenti finanziari necessari che le modifiche normative per garantire la stabilizzazione dei citati lavoratori;
la Regione Calabria nel documento economico per il 2019 ha storicizzato un impegno economico di 39 milioni del Bilancio regionale, garantendo così la propria parte di impegno programmatico per dare risposta concreta ai 4.500 lavoratori, che hanno permesso l'espletamento di servizi essenziali in diverse realtà della Calabria,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
1) al fine di proseguire nel processo di progressiva e definitiva stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, a prevedere già nell’iter della legge di bilancio in esame adeguate risorse economiche per l'anno 2019;
2) a prevedere, altresì, la proroga di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223-225 legge n. 205 del 2017, autorizzando le amministrazioni a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure fino alla loro progressiva e definitiva stabilizzazione.
9/1334-AR/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Stumpo, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo si interviene, in diversi ambiti, sulla destinazione delle risorse per le regioni da utilizzare per i servizi ai cittadini;
l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, scrive che lo Stato ha la legislazione esclusiva sulla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP);
i LEP sono una cornice indispensabile per ridurre le diseguaglianze territoriali e per garantire una equa distribuzione dei servizi fondamentali;
la Conferenza Stato-regioni ha avanzato la richiesta di «attivazione in tempi brevi del Tavolo tecnico preposto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di rivedere gli attuali meccanismi di calcolo che risultano penalizzanti per alcune regioni»;
permangono nelle regioni del Mezzogiorno rilevanti diseguaglianze rispetto al resto del Paese e che l'erogazione delle prestazioni che garantiscono i diritti sociali e civili sono gravemente deficitarie,
impegna il Governo
ad attivarsi per l'adozione dei LEP e, per intanto, affinché i LEP siano poi effettivamente garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a rendere disponibili per le regioni del sud, un fondo perequativo aggiuntivo e straordinario in percentuale alla popolazione residente, che consenta al Mezzogiorno di recuperare il gap in termini di erogazione di servizi essenziali rispetto al centro-nord.
9/1334-AR/86. Conte.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo si interviene, in diversi ambiti, sulla destinazione delle risorse per le regioni da utilizzare per i servizi ai cittadini;
l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, scrive che lo Stato ha la legislazione esclusiva sulla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP);
i LEP sono una cornice indispensabile per ridurre le diseguaglianze territoriali e per garantire una equa distribuzione dei servizi fondamentali;
la Conferenza Stato-regioni ha avanzato la richiesta di «attivazione in tempi brevi del Tavolo tecnico preposto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di rivedere gli attuali meccanismi di calcolo che risultano penalizzanti per alcune regioni»;
permangono nelle regioni del Mezzogiorno rilevanti diseguaglianze rispetto al resto del Paese e che l'erogazione delle prestazioni che garantiscono i diritti sociali e civili sono gravemente deficitarie,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad attivarsi per l'adozione dei LEP e, per intanto, affinché i LEP siano poi effettivamente garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a rendere disponibili per le regioni del sud, un fondo perequativo aggiuntivo e straordinario in percentuale alla popolazione residente, che consenta al Mezzogiorno di recuperare il gap in termini di erogazione di servizi essenziali rispetto al centro-nord.
9/1334-AR/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Conte.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo 28 (Assunzioni nella pubblica amministrazione), comma 4, prevede, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, di autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;
considerato che:
a oggi oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per Assistenti Giudiziari, del novembre 2016, non hanno ancora trovato collocazione nell'organico dei tribunali;
che continuano a persistere gravi carenze di personale nell'organico degli uffici giudiziari che incidono negativamente sullo svolgersi dell'attività giudiziaria, arrecando grave danno ai cittadini,
impegna il Governo
a considerare con attenzione, nelle more delle normative vigenti, per le prossime assunzioni negli uffici giudiziari, coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per assistente giudiziario.
9/1334-AR/87. Occhionero.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo 28 (Assunzioni nella pubblica amministrazione), comma 4, prevede, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, di autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;
considerato che:
a oggi oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per Assistenti Giudiziari, del novembre 2016, non hanno ancora trovato collocazione nell'organico dei tribunali;
che continuano a persistere gravi carenze di personale nell'organico degli uffici giudiziari che incidono negativamente sullo svolgersi dell'attività giudiziaria, arrecando grave danno ai cittadini,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare con attenzione, nelle more delle normative vigenti, per le prossime assunzioni negli uffici giudiziari, coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per assistente giudiziario.
9/1334-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), comma 2, prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,
impegna il Governo:
affinché l'entità di tali risparmi sia valutata adeguatamente rispetto all'effettivo andamento dei flussi migratori;
affinché i risparmi previsti non incidano nella condizione dei centri per l'immigrazione, che devono essere adeguati per la permanenza in condizioni di dignità e giusta assistenza per i migranti e di sicurezza per loro e le popolazioni dei comuni dove i centri sono presenti;
affinché attivi tutti gli strumenti di controllo per garantire che le condizioni lavorative di coloro che sono impegnati nella gestione dei centri rientrino in tutte le garanzie previste dalla legge.
9/1334-AR/88. Palazzotto.
La Camera,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 all'articolo 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), comma 2, prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
affinché l'entità di tali risparmi sia valutata adeguatamente rispetto all'effettivo andamento dei flussi migratori;
affinché i risparmi previsti non incidano nella condizione dei centri per l'immigrazione, che devono essere adeguati per la permanenza in condizioni di dignità e giusta assistenza per i migranti e di sicurezza per loro e le popolazioni dei comuni dove i centri sono presenti;
affinché attivi tutti gli strumenti di controllo per garantire che le condizioni lavorative di coloro che sono impegnati nella gestione dei centri rientrino in tutte le garanzie previste dalla legge.
9/1334-AR/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Palazzotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39 della legge di bilancio per il 2019 in esame reca risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in attuazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa;
secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 39 le risorse saranno ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
il comma 3 dell'articolo 39 dispone che il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui all'articolo 39 è effettuato dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
l'articolo 39 non detta misure diverse nella ripartizione delle risorse che tengano anche conto delle differenze territoriali in particolare tra le regioni meridionali e quelle del centro nord;
il VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, registra un'Italia in cui le disuguaglianze sui tempi di attesa appaiono sempre più marcate fra le varie aree del Paese;
secondo il VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, la garanzia dei servizi il confronto tra le regioni è impietoso. La maglia nera spetta alla Campania che, insieme alla Calabria, due regioni che il Ministero della salute valuta come inadempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre al primo posto risulta il Veneto;
i lunghi tempi d'attesa non fanno altro che creare le condizioni affinché l'alternativa alle prestazioni del servizio pubblico diventano le strutture convenzionate, o i servizi a pagamento intramoenia effettuati dai medici in ospedale al di fuori dell'orario di lavoro;
si riscontra quindi come le lunghe liste di attesa hanno incentivato lo sviluppo di un'offerta privata di servizi spesso concorrenziale con quella pubblica, per costo e tempi di risposta;
il completo esaurimento delle liste di attesa ovvero la loro riduzione a tempi fisiologici rappresenta uno delle questioni principali che pesano sul Servizio sanitario nazionale, e le liste di attesa sono direttamente collegate alla garanzia dell'accesso alle prestazioni nelle diverse regioni italiane;
se la riduzione delle liste di attesa è una esigenza strutturale, per le regioni del sud e quelle insulari è una priorità, per garantire il diritto alla salute, alla prevenzione e alla cura in tempi certi;
lo stanziamento previsto dall'articolo 39 per il triennio 2019-2021 si riferisce all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture legate ai centri di prenotazione regionali, anche se sarebbe stato auspicabile destinare risorse per l'assunzione di personale per garantire la prestazione dei servizi nelle regioni dove è più necessario,
impegna il Governo:
a prevedere in sede di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 finalizzate all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture dei centri di prenotazione regionali di tenere conto delle differenze territoriali con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari per garantire a queste un ammodernamento tecnologico uniforme in tutte le regioni;
ad affrontare la questione delle liste di attesa in maniera strutturale a destinare altresì risorse per l'assunzione di personale al fine di garantire la prestazione delle prestazioni in tempi adeguati in particolare nelle regioni meridionali anche al fine di affrontare la questione delle migrazioni sanitarie verso il centro nord.
9/1334-AR/89. Rostan.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39 della legge di bilancio per il 2019 in esame reca risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in attuazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa;
secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 39 le risorse saranno ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
il comma 3 dell'articolo 39 dispone che il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui all'articolo 39 è effettuato dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
l'articolo 39 non detta misure diverse nella ripartizione delle risorse che tengano anche conto delle differenze territoriali in particolare tra le regioni meridionali e quelle del centro nord;
il VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, registra un'Italia in cui le disuguaglianze sui tempi di attesa appaiono sempre più marcate fra le varie aree del Paese;
secondo il VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, la garanzia dei servizi il confronto tra le regioni è impietoso. La maglia nera spetta alla Campania che, insieme alla Calabria, due regioni che il Ministero della salute valuta come inadempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre al primo posto risulta il Veneto;
i lunghi tempi d'attesa non fanno altro che creare le condizioni affinché l'alternativa alle prestazioni del servizio pubblico diventano le strutture convenzionate, o i servizi a pagamento intramoenia effettuati dai medici in ospedale al di fuori dell'orario di lavoro;
si riscontra quindi come le lunghe liste di attesa hanno incentivato lo sviluppo di un'offerta privata di servizi spesso concorrenziale con quella pubblica, per costo e tempi di risposta;
il completo esaurimento delle liste di attesa ovvero la loro riduzione a tempi fisiologici rappresenta uno delle questioni principali che pesano sul Servizio sanitario nazionale, e le liste di attesa sono direttamente collegate alla garanzia dell'accesso alle prestazioni nelle diverse regioni italiane;
se la riduzione delle liste di attesa è una esigenza strutturale, per le regioni del sud e quelle insulari è una priorità, per garantire il diritto alla salute, alla prevenzione e alla cura in tempi certi;
lo stanziamento previsto dall'articolo 39 per il triennio 2019-2021 si riferisce all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture legate ai centri di prenotazione regionali, anche se sarebbe stato auspicabile destinare risorse per l'assunzione di personale per garantire la prestazione dei servizi nelle regioni dove è più necessario,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a prevedere in sede di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 finalizzate all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture dei centri di prenotazione regionali di tenere conto delle differenze territoriali con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari per garantire a queste un ammodernamento tecnologico uniforme in tutte le regioni;
ad affrontare la questione delle liste di attesa in maniera strutturale a destinare altresì risorse per l'assunzione di personale al fine di garantire la prestazione delle prestazioni in tempi adeguati in particolare nelle regioni meridionali anche al fine di affrontare la questione delle migrazioni sanitarie verso il centro nord.
9/1334-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Rostan.
La Camera,
premesso che:
dalle modifiche apportate dalla Commissione l'articolo 35 che concerne l'ispettorato nazionale del lavoro dispone nello specifico che l'ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021; l'incremento da 2 a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'ispettorato; l'ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale. Inoltre, si prevede un incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
sono diminuite le assunzioni di personale ispettivo previste per il 2021 e introdotte assunzioni per dirigenti generali e non generali, nonché diminuiti gli importi delle sanzioni in materia di violazione norme prevenzione (da 15 a 10 per cento) rispetto al testo originario,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori misure mirate a sostenere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando ulteriormente il numero degli ispettori del lavoro per controlli più efficaci e abbassando la contribuzione assicurativa e previdenziale a chi promuove contratti stabili.
9/1334-AR/90. Speranza.
La Camera,
premesso che:
dalle modifiche apportate dalla Commissione l'articolo 35 che concerne l'ispettorato nazionale del lavoro dispone nello specifico che l'ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021; l'incremento da 2 a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'ispettorato; l'ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale. Inoltre, si prevede un incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
sono diminuite le assunzioni di personale ispettivo previste per il 2021 e introdotte assunzioni per dirigenti generali e non generali, nonché diminuiti gli importi delle sanzioni in materia di violazione norme prevenzione (da 15 a 10 per cento) rispetto al testo originario,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori misure mirate a sostenere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando ulteriormente il numero degli ispettori del lavoro per controlli più efficaci e abbassando la contribuzione assicurativa e previdenziale a chi promuove contratti stabili.
9/1334-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Speranza.
La Camera,
premesso che:
attualmente, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) viene corrisposta per una durata pari alla metà dei periodi lavorati e contribuiti in un quadriennio. Tale sistema di calcolo, adottato per ragioni di contenimento della spesa non più giustificabile, penalizza soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività caratterizzate da cicli stagionali;
l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede per detti lavoratori, un inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. A parziale deroga di ciò e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
l'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha escluso da detto trattamento i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
l'abolizione della mobilità a partire dal 1o gennaio 2017 sommata all'esclusione dalla NASpI fa sì che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, non sia riconosciuta alcuna copertura in caso di disoccupazione,
impegna il Governo
ad adottare misure al fine di estendere il diritto della prestazione NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione.
9/1334-AR/91. Epifani.
La Camera,
premesso che:
attualmente, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) viene corrisposta per una durata pari alla metà dei periodi lavorati e contribuiti in un quadriennio. Tale sistema di calcolo, adottato per ragioni di contenimento della spesa non più giustificabile, penalizza soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività caratterizzate da cicli stagionali;
l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede per detti lavoratori, un inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. A parziale deroga di ciò e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
l'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha escluso da detto trattamento i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
l'abolizione della mobilità a partire dal 1o gennaio 2017 sommata all'esclusione dalla NASpI fa sì che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, non sia riconosciuta alcuna copertura in caso di disoccupazione,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare misure al fine di estendere il diritto della prestazione NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione.
9/1334-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Epifani.
La Camera,
premesso che:
l'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunna e ciascun alunno possano fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. Anche quello del pasto è considerato momento educativo in senso generale e, più specificatamente, un'opportunità offerta alle alunne ed agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare;
il dibattito relativo alle mense scolastiche da giugno del 2016 si è animato intorno alla questione relativa alla possibilità di consumare a scuola il pasto domestico. Tale alternativa è stata resa possibile da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riconosciuto il diritto degli alunni ricorrenti di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, del pasto preparato a casa, in alternativa al servizio mensa. In senso contrario è invece successivamente intervenuto il Tribunale di Napoli che con ordinanza ha espresso parere negativo alla richiesta di una famiglia di portare il pasto da casa sostenendo che: «al diritto alla libertà di scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, anch'essi di rango costituzionale, come il diritto all'uguaglianza e alla salute, alla partecipazione a una comunità sociale, quale appunto quella scolastica». Da quel giorno il tema dell'accesso alla mensa scolastica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nell'ambito del dibattito sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
il Governo stesso, nel corso della passata legislatura, ha più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con riferimento ai minori, in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all'articolo 6 definisce il servizio di refezione scolastica come «un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio», limitandosi però a disciplinare la possibilità per gli Enti locali di prevedere la gratuità totale o parziale dell'accesso al servizio, lasciando così alla loro discrezionalità l'individuazione dei criteri di compartecipazione economica da parte delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la normativa, infatti, definisce ancora oggi la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, ovvero un servizio che l'ente locale non ha l'obbligo di fornire, ma che può garantire solo compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio. Di contro la mensa dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità ad ogni alunno, in qualsiasi comune abiti, di accedervi con le stesse possibilità. Con il sistema attualmente vigente purtroppo si riscontra una forte disomogeneità sia in termini di offerta del servizio che di tariffe, agevolazioni, restrizioni ed esclusioni;
inoltre, occorre evidenziare che la differenza di livello del servizio offerto tra enti locali non riguarda soltanto l'ammontare dei loro investimenti, ma anche la percentuale di compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie. Anch'essa infatti è lasciata alla scelta degli enti locali, i quali, di volta in volta, possono stabilire la percentuale di copertura finanziaria da garantire rispetto al costo complessivo del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo, così, diversi livelli di spesa da parte dell'utenza. L'unico vincolo legislativo attualmente vigente, al contrario, pone il limite del 36 per cento come soglia minima di contribuzione da parte dell'utenza, per quei comuni che sono riconosciuti come strutturalmente deficitari, così come previsto all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative al fine di orientare i dirigenti scolastici, le famiglie ed il personale della scuola nell'ottica di un'efficace gestione della ristorazione scolastica che tenga conto delle diverse esigenze, tutelando il diritto alla ristorazione degli alunni, considerata la mensa quale strumento di inclusione, integrazione ed educazione alimentare, la cui offerta non è garantita in modo uniforme sul territorio;
a prevedere un investimento opportuno di risorse economiche, destinato alla copertura del costo del servizio di refezione scolastica.
9/1334-AR/92. Fratoianni.
La Camera,
premesso che:
l'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunna e ciascun alunno possano fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. Anche quello del pasto è considerato momento educativo in senso generale e, più specificatamente, un'opportunità offerta alle alunne ed agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare;
il dibattito relativo alle mense scolastiche da giugno del 2016 si è animato intorno alla questione relativa alla possibilità di consumare a scuola il pasto domestico. Tale alternativa è stata resa possibile da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riconosciuto il diritto degli alunni ricorrenti di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, del pasto preparato a casa, in alternativa al servizio mensa. In senso contrario è invece successivamente intervenuto il Tribunale di Napoli che con ordinanza ha espresso parere negativo alla richiesta di una famiglia di portare il pasto da casa sostenendo che: «al diritto alla libertà di scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, anch'essi di rango costituzionale, come il diritto all'uguaglianza e alla salute, alla partecipazione a una comunità sociale, quale appunto quella scolastica». Da quel giorno il tema dell'accesso alla mensa scolastica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nell'ambito del dibattito sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
il Governo stesso, nel corso della passata legislatura, ha più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con riferimento ai minori, in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all'articolo 6 definisce il servizio di refezione scolastica come «un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio», limitandosi però a disciplinare la possibilità per gli Enti locali di prevedere la gratuità totale o parziale dell'accesso al servizio, lasciando così alla loro discrezionalità l'individuazione dei criteri di compartecipazione economica da parte delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la normativa, infatti, definisce ancora oggi la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, ovvero un servizio che l'ente locale non ha l'obbligo di fornire, ma che può garantire solo compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio. Di contro la mensa dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità ad ogni alunno, in qualsiasi comune abiti, di accedervi con le stesse possibilità. Con il sistema attualmente vigente purtroppo si riscontra una forte disomogeneità sia in termini di offerta del servizio che di tariffe, agevolazioni, restrizioni ed esclusioni;
inoltre, occorre evidenziare che la differenza di livello del servizio offerto tra enti locali non riguarda soltanto l'ammontare dei loro investimenti, ma anche la percentuale di compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie. Anch'essa infatti è lasciata alla scelta degli enti locali, i quali, di volta in volta, possono stabilire la percentuale di copertura finanziaria da garantire rispetto al costo complessivo del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo, così, diversi livelli di spesa da parte dell'utenza. L'unico vincolo legislativo attualmente vigente, al contrario, pone il limite del 36 per cento come soglia minima di contribuzione da parte dell'utenza, per quei comuni che sono riconosciuti come strutturalmente deficitari, così come previsto all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
ad assumere iniziative al fine di orientare i dirigenti scolastici, le famiglie ed il personale della scuola nell'ottica di un'efficace gestione della ristorazione scolastica che tenga conto delle diverse esigenze, tutelando il diritto alla ristorazione degli alunni, considerata la mensa quale strumento di inclusione, integrazione ed educazione alimentare, la cui offerta non è garantita in modo uniforme sul territorio;
a prevedere un investimento opportuno di risorse economiche, destinato alla copertura del costo del servizio di refezione scolastica.
9/1334-AR/92. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratoianni.
La Camera,
premesso che:
i commi dal 6 a 8 dell'articolo 57 prevedono l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2020;
nello specifico il comma 6 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici; dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora con requisiti specifici; dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
il comma 7 dispone l'abrogazione anche del comma quattro dell'articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981 che prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;
il comma 8 stabilisce l'abrogazione: dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della citata legge n. 67 del 1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge citata n. 416 del 1981 e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite; dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 250 del 1990, che ha esteso alle radio locali con requisiti specifici le riduzioni tariffarie dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, compresa l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica; del riferimento all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, contenuto nell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, che prevede che le agevolazioni degli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche;
il comma 9 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ripensare alle misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico di un settore fondamentale per il pluralismo dell'informazione, fondamentale elemento della nostra democrazia repubblicana.
9/1334-AR/93. Fornaro.
La Camera,
premesso che:
i commi dal 6 a 8 dell'articolo 57 prevedono l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2020;
nello specifico il comma 6 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici; dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora con requisiti specifici; dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
il comma 7 dispone l'abrogazione anche del comma quattro dell'articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981 che prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;
il comma 8 stabilisce l'abrogazione: dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della citata legge n. 67 del 1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge citata n. 416 del 1981 e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite; dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 250 del 1990, che ha esteso alle radio locali con requisiti specifici le riduzioni tariffarie dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, compresa l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica; del riferimento all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, contenuto nell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, che prevede che le agevolazioni degli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche;
il comma 9 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripensare alle misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico di un settore fondamentale per il pluralismo dell'informazione, fondamentale elemento della nostra democrazia repubblicana.
9/1334-AR/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro.
La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge in esame, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
premesso che:
si ritiene necessario incentivare gli strumenti di gestione sostenibile delle acque, per contrastare le problematiche relative allo spreco, la scarsità e i crescenti costi di approvvigionamento di tale bene prezioso;
in particolare, tra i sistemi in grado di offrire un immediato contributo ai fini predetti, esistono gli impianti di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche che garantiscono un ingente risparmio idrico dell'acquedotto di rete, che può arrivare fino al 50 per cento, grazie allo stoccaggio in serbatoi dell'acqua piovana opportunamente trattata; dunque, per favorire gli investimenti nel settore in questione, vanno riconosciute delle detrazioni fiscali, cosiddetti ecobonus, per le spese di installazione e messa in opera dei sistemi di recupero dell'acqua piovana,
impegna il Governo
ad adottare idonei provvedimenti per introdurre una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.
9/1334-AR/94. Rizzetto, Rampelli, Zucconi.
La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge in esame, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
premesso che:
si ritiene necessario incentivare gli strumenti di gestione sostenibile delle acque, per contrastare le problematiche relative allo spreco, la scarsità e i crescenti costi di approvvigionamento di tale bene prezioso;
in particolare, tra i sistemi in grado di offrire un immediato contributo ai fini predetti, esistono gli impianti di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche che garantiscono un ingente risparmio idrico dell'acquedotto di rete, che può arrivare fino al 50 per cento, grazie allo stoccaggio in serbatoi dell'acqua piovana opportunamente trattata; dunque, per favorire gli investimenti nel settore in questione, vanno riconosciute delle detrazioni fiscali, cosiddetti ecobonus, per le spese di installazione e messa in opera dei sistemi di recupero dell'acqua piovana,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare idonei provvedimenti per introdurre una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.
9/1334-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Rampelli, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il 26 settembre 2018 è stata approvata dalla regione Toscana la legge n. 54 del 2018, «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35», recante disposizioni in materia di cave con l'obiettivo di superare alcune ambiguità interpretative relative al perimetro delle autorizzazioni comunali;
la legge regionale n. 35 del 2015 prevede che, nel caso in cui un imprenditore titolare di un'autorizzazione, abbia realizzato scavi superiori per oltre 1.000 metri cubi ai volumi autorizzati dal progetto di coltivazione, la sua autorizzazione decada;
in mancanza di una interpretazione autentica, relativa alla definizione di «perimetro autorizzato» su cui insiste la cifra limite degli scavi emersa in seguito ai controlli effettuati nel 2016 e nel 2017, la regione Toscana ha deciso (con la legge n. 54 del 2018) di stabilire un periodo di moratoria che terminerà il 5 giugno 2019, termine entro il quale l'applicazione della legge n. 35 del 2015 sarà stringente;
ad oggi, in tutti i casi riscontrati di difformità tra quanto autorizzato e quanto prelevato, l'attività estrattiva è stata immediatamente bloccata. Con la legge n. 54 del 2018, agli imprenditori che hanno realizzato abusi superiori ai 1.000 metri cubi non sarà revocata la licenza durante tale periodo transitorio, ma saranno chieste la presentazione e la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi;
tale progetto di messa in sicurezza dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla sua approvazione, che la regione Toscana dovrà rilasciare entro 60 giorni dalla sua presentazione;
appare evidente come, in questo periodo che può durare alcuni mesi, le attività estrattive delle cave interessate verranno sospese;
secondo gli ultimi dati disponibili sono circa 1.200 i lavoratori impiegati nella cave di marmo presenti in Toscana;
il presidente della regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato il 17 ottobre 2017 che la modifica alla legge n. 35 del 2015 è stata «effettuata per venire incontro ai problemi occupazionali che si sono creati con la chiusura di tre cave a Carrara, a seguito degli interventi di controllo attuati dalla Regione. Con questa modifica acceleriamo la presentazione dei progetti per la sicurezza e stabiliamo che in 180 giorni le attività devono mettersi in sicurezza, se vogliono riprendere ad estrarre. Il nostro obiettivo non è chiudere, ma far in modo che l'attività si svolga regolarmente nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori»;
le associazioni sindacali hanno rimarcato come non esista ad oggi, una tipologia di ammortizzatore sociale che possa sostenere quei lavoratori delle cave la cui l'attività è sospesa in attesa degli interventi previsti dalla citata legge n. 54 del 2018 della regione Toscana. «Non si può stare 180 giorni senza prendere lo stipendio, in attesa che ripartano le autorizzazioni alla coltivazione. Occorre un ammortizzatore sociale per questa categoria. Qualunque cosa possa sopperire al fatto che i lavoratori debbano fermarsi per sei mesi»: hanno rimarcato alcuni esponenti sindacali sulla stampa;
lo stesso Rossi ha risposto ai sindacati (a quanto si apprende dai media) che questa problematica era già stata segnalata «al ministero qualche mese fa, ma che da Roma non sono arrivati riscontri positivi»;
valutato che norme similari a quelle introdotte dalla regione Toscana potrebbero essere assunte da altre regioni e conseguentemente la platea di lavoratori interessati dalla sospensione di una attività estrattive in cava potrebbero aumentare sensibilmente;
ad oggi non esistono strumenti normativi per assicurare forme di ammortizzatori sociali efficaci a sostenere i lavoratori delle cave la cui attività è sospesa ai sensi di determinate leggi regionali;
tale tematica è già stato oggetto nei mesi scorsi, alla Camera dei deputati, di una interrogazione parlamentare (interrogazione a risposta in Commissione 5-00766) alla quale non è ancora pervenuta risposta;
preso atto che nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.C. 1334) sono presenti, all'articolo 23, norme che riguardano gli ammortizzatori sociali;
l'emendamento 23.13 al provvedimento in esame, ritenuto ammissibile ma non discusso nel corso dell'esame in Commissione Bilancio e ripresentato per l'Aula, prevede «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale a favore dei dipendenti delle imprese titolari dell'attività estrattive nelle cave qualora siano state rilevate difformità nell'attività di escavazione che diano luogo alla sospensione o decadenza delle autorizzazioni rilasciate»,
impegna il Governo
ad attivare nel primo provvedimento utile strumenti normativi urgenti al fine di assicurare forme di ammortizzatori sociali efficaci a sostenere i lavoratori delle cave la cui attività è sospesa in seguito ad appositi provvedimenti regionali come le leggi regionali della Toscana n. 35 del 2015 e n. 54 del 2018.
9/1334-AR/95. Nardi.
La Camera,
premesso che:
il 26 settembre 2018 è stata approvata dalla regione Toscana la legge n. 54 del 2018, «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35», recante disposizioni in materia di cave con l'obiettivo di superare alcune ambiguità interpretative relative al perimetro delle autorizzazioni comunali;
la legge regionale n. 35 del 2015 prevede che, nel caso in cui un imprenditore titolare di un'autorizzazione, abbia realizzato scavi superiori per oltre 1.000 metri cubi ai volumi autorizzati dal progetto di coltivazione, la sua autorizzazione decada;
in mancanza di una interpretazione autentica, relativa alla definizione di «perimetro autorizzato» su cui insiste la cifra limite degli scavi emersa in seguito ai controlli effettuati nel 2016 e nel 2017, la regione Toscana ha deciso (con la legge n. 54 del 2018) di stabilire un periodo di moratoria che terminerà il 5 giugno 2019, termine entro il quale l'applicazione della legge n. 35 del 2015 sarà stringente;
ad oggi, in tutti i casi riscontrati di difformità tra quanto autorizzato e quanto prelevato, l'attività estrattiva è stata immediatamente bloccata. Con la legge n. 54 del 2018, agli imprenditori che hanno realizzato abusi superiori ai 1.000 metri cubi non sarà revocata la licenza durante tale periodo transitorio, ma saranno chieste la presentazione e la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi;
tale progetto di messa in sicurezza dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla sua approvazione, che la regione Toscana dovrà rilasciare entro 60 giorni dalla sua presentazione;
appare evidente come, in questo periodo che può durare alcuni mesi, le attività estrattive delle cave interessate verranno sospese;
secondo gli ultimi dati disponibili sono circa 1.200 i lavoratori impiegati nella cave di marmo presenti in Toscana;
il presidente della regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato il 17 ottobre 2017 che la modifica alla legge n. 35 del 2015 è stata «effettuata per venire incontro ai problemi occupazionali che si sono creati con la chiusura di tre cave a Carrara, a seguito degli interventi di controllo attuati dalla Regione. Con questa modifica acceleriamo la presentazione dei progetti per la sicurezza e stabiliamo che in 180 giorni le attività devono mettersi in sicurezza, se vogliono riprendere ad estrarre. Il nostro obiettivo non è chiudere, ma far in modo che l'attività si svolga regolarmente nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori»;
le associazioni sindacali hanno rimarcato come non esista ad oggi, una tipologia di ammortizzatore sociale che possa sostenere quei lavoratori delle cave la cui l'attività è sospesa in attesa degli interventi previsti dalla citata legge n. 54 del 2018 della regione Toscana. «Non si può stare 180 giorni senza prendere lo stipendio, in attesa che ripartano le autorizzazioni alla coltivazione. Occorre un ammortizzatore sociale per questa categoria. Qualunque cosa possa sopperire al fatto che i lavoratori debbano fermarsi per sei mesi»: hanno rimarcato alcuni esponenti sindacali sulla stampa;
lo stesso Rossi ha risposto ai sindacati (a quanto si apprende dai media) che questa problematica era già stata segnalata «al ministero qualche mese fa, ma che da Roma non sono arrivati riscontri positivi»;
valutato che norme similari a quelle introdotte dalla regione Toscana potrebbero essere assunte da altre regioni e conseguentemente la platea di lavoratori interessati dalla sospensione di una attività estrattive in cava potrebbero aumentare sensibilmente;
ad oggi non esistono strumenti normativi per assicurare forme di ammortizzatori sociali efficaci a sostenere i lavoratori delle cave la cui attività è sospesa ai sensi di determinate leggi regionali;
tale tematica è già stato oggetto nei mesi scorsi, alla Camera dei deputati, di una interrogazione parlamentare (interrogazione a risposta in Commissione 5-00766) alla quale non è ancora pervenuta risposta;
preso atto che nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.C. 1334) sono presenti, all'articolo 23, norme che riguardano gli ammortizzatori sociali;
l'emendamento 23.13 al provvedimento in esame, ritenuto ammissibile ma non discusso nel corso dell'esame in Commissione Bilancio e ripresentato per l'Aula, prevede «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale a favore dei dipendenti delle imprese titolari dell'attività estrattive nelle cave qualora siano state rilevate difformità nell'attività di escavazione che diano luogo alla sospensione o decadenza delle autorizzazioni rilasciate»,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad attivare nel primo provvedimento utile strumenti normativi urgenti al fine di assicurare forme di ammortizzatori sociali efficaci a sostenere i lavoratori delle cave la cui attività è sospesa in seguito ad appositi provvedimenti regionali come le leggi regionali della Toscana n. 35 del 2015 e n. 54 del 2018.
9/1334-AR/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Nardi.
La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;
la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce comunque un fattore di evidente preoccupazione;
l'articolo 16-ter, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1o gennaio 2011, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 2010). Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera a));
tale norma ha di fatto escluso arbitrariamente numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011 creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;
in particolare verso i circa 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo;
con il comma 288, articolo 1, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati successivamente finanziate 400 assunzioni attingendo dalla graduatoria relativa al citato concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco;
tale norma, pur risolvendo alcune disparità, non ha però individuato una soluzione per tutti gli idonei antecedenti al 2011;
l'attuale Governo ha annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per gli 814 vigili del fuoco;
il Senato in data 20 settembre 2018 ha inoltre approvato un ordine del giorno (atto numero 9/717-B/84) che impegna il governo a prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei Vigili del fuoco;
nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.C. 1334) sono presenti all'articolo 31 norme relative ad assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
a prevedere nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/717-B/84, le norme e le risorse necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria relativa al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814» ed eliminando la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite.
9/1334-AR/96. Ciampi.
La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;
la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce comunque un fattore di evidente preoccupazione;
l'articolo 16-ter, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1o gennaio 2011, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 2010). Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera a));
tale norma ha di fatto escluso arbitrariamente numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011 creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;
in particolare verso i circa 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo;
con il comma 288, articolo 1, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati successivamente finanziate 400 assunzioni attingendo dalla graduatoria relativa al citato concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco;
tale norma, pur risolvendo alcune disparità, non ha però individuato una soluzione per tutti gli idonei antecedenti al 2011;
l'attuale Governo ha annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per gli 814 vigili del fuoco;
il Senato in data 20 settembre 2018 ha inoltre approvato un ordine del giorno (atto numero 9/717-B/84) che impegna il governo a prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei Vigili del fuoco;
nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.C. 1334) sono presenti all'articolo 31 norme relative ad assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a prevedere nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/717-B/84, le norme e le risorse necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria relativa al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814» ed eliminando la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite.
9/1334-AR/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciampi.
La Camera,
premesso che:
le associazioni culturali, qualora costituite nella forma dell'associazione senza scopo di lucro, oggi godono di importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili e, tra le facilitazioni più rilevanti, è utile ricordare l'attuale fruibilità di regimi fiscali forfettari previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dall'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, nonché la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali del sodalizio;
tale regime, inizialmente introdotto per le sole associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni non aventi scopo di lucro) è stato successivamente esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco (articolo 9-bis, decreto-legge n. 417 del 1991), alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (articolo 90, comma 1, legge n. 289 del 2002) nonché alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute e senza fini di lucro (articolo 2, legge n. 350 del 2003);
tra gli aspetti caratteristici della legge sopra citata si evidenzia, ai fini delle imposte dirette, la determinazione forfettaria della base imponibile relativa alle attività commerciali svolte mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento; inoltre l'opzione della legge comporta una serie di agevolazioni anche in materia di IVA, nonché la sostituzione dell'obbligo delle scritture contabili e fiscali con la tenuta del «Registro IVA contribuenti minori» di cui al decreto ministeriale 11 febbraio del 1997 opportunamente adattato;
in conformità a quanto previsto dall'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Tuir, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le associazioni culturali e di promozione sociale possono godere, nel rispetto di determinate condizioni, della piena esenzione fiscale, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette, sulle somme corrisposte dai fruitori per i servizi erogati dalle stesse;
il decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto Codice del Terzo settore), tuttavia, ha escluso le associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 89, comma 4);
per le associazioni culturali, pertanto, per effetto della riforma del Terzo settore, a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico degli enti del Terzo settore, verrà meno la possibilità di fruire della de-commercializzazione delle «quote di frequenza» versate dai propri associati/tesserati nonché esclusa l'applicabilità del regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991;
l'intento del legislatore è sembrato, dunque, quello di indirizzare gli enti non profit operanti in ambito culturale verso la trasformazione in associazioni di promozione sociale (Enti del Terzo settore) garantendo così la fruizione, a Registro unico funzionante, della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri associati e familiari conviventi nonché degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale per la partecipazione alle attività istituzionali (articolo 85 comma 1, del Codice del Terzo Settore);
come Associazioni di Promozione Sociale o come Enti del Terzo Settore potranno usufruire di un regime fiscale forfettario standard (articolo 80 del Codice), nonché di un regime forfettario ad hoc ai sensi dell'articolo 86 del Codice, peggiorativo però rispetto all'attuale regime ex legge n. 398 del 1991,
impegna il Governo
a mettere in atto tutte le iniziative legislative di competenza, già durante l'esame della Legge di bilancio, al fine di concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro, valutando contestualmente la possibilità di un'equiparazione al regime fiscale applicato alle associazioni sportive dilettantistiche, come illustrato in premessa.
9/1334-AR/97. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
le associazioni culturali, qualora costituite nella forma dell'associazione senza scopo di lucro, oggi godono di importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili e, tra le facilitazioni più rilevanti, è utile ricordare l'attuale fruibilità di regimi fiscali forfettari previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dall'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, nonché la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali del sodalizio;
tale regime, inizialmente introdotto per le sole associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni non aventi scopo di lucro) è stato successivamente esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco (articolo 9-bis, decreto-legge n. 417 del 1991), alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (articolo 90, comma 1, legge n. 289 del 2002) nonché alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute e senza fini di lucro (articolo 2, legge n. 350 del 2003);
tra gli aspetti caratteristici della legge sopra citata si evidenzia, ai fini delle imposte dirette, la determinazione forfettaria della base imponibile relativa alle attività commerciali svolte mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento; inoltre l'opzione della legge comporta una serie di agevolazioni anche in materia di IVA, nonché la sostituzione dell'obbligo delle scritture contabili e fiscali con la tenuta del «Registro IVA contribuenti minori» di cui al decreto ministeriale 11 febbraio del 1997 opportunamente adattato;
in conformità a quanto previsto dall'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Tuir, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le associazioni culturali e di promozione sociale possono godere, nel rispetto di determinate condizioni, della piena esenzione fiscale, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette, sulle somme corrisposte dai fruitori per i servizi erogati dalle stesse;
il decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto Codice del Terzo settore), tuttavia, ha escluso le associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 89, comma 4);
per le associazioni culturali, pertanto, per effetto della riforma del Terzo settore, a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico degli enti del Terzo settore, verrà meno la possibilità di fruire della de-commercializzazione delle «quote di frequenza» versate dai propri associati/tesserati nonché esclusa l'applicabilità del regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991;
l'intento del legislatore è sembrato, dunque, quello di indirizzare gli enti non profit operanti in ambito culturale verso la trasformazione in associazioni di promozione sociale (Enti del Terzo settore) garantendo così la fruizione, a Registro unico funzionante, della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri associati e familiari conviventi nonché degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale per la partecipazione alle attività istituzionali (articolo 85 comma 1, del Codice del Terzo Settore);
come Associazioni di Promozione Sociale o come Enti del Terzo Settore potranno usufruire di un regime fiscale forfettario standard (articolo 80 del Codice), nonché di un regime forfettario ad hoc ai sensi dell'articolo 86 del Codice, peggiorativo però rispetto all'attuale regime ex legge n. 398 del 1991,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a mettere in atto tutte le iniziative legislative di competenza, già durante l'esame della Legge di bilancio, al fine di concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro, valutando contestualmente la possibilità di un'equiparazione al regime fiscale applicato alle associazioni sportive dilettantistiche, come illustrato in premessa.
9/1334-AR/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame della Nota di aggiornamento al DEF 2018, discussa nel mese di ottobre, il Governo ha previsto, con riguardo alle misure di sostegno alle famiglie, «un potenziamento della rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento agli asili nido e alle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia, nonché il rafforzamento del sostegno alla genitorialità intervenendo sui congedi parentali, introducendo nuove forme di incentivazione degli investimenti nel welfare familiare aziendale e di promozione, un'adeguata dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»;
durante l'esame in Commissione sono stati affrontati pochi temi riguardanti le misure di sostegno alle famiglie, nonostante gli annunci del Ministro Fontana e, tra questi, c’è il congedo parentale per i padri, prorogato per il 2019 ed esteso a 5 giorni, nonché il finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia per il 2019, le cui risorse saranno destinate a finanziare una serie di obiettivi, tra i quali le iniziative di conciliazione del tempo di vita ai sensi del nuovo comma 1250, lettera n), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, del presente atto;
sembra che, nelle intenzioni del Governo, nella finalizzazione di cui alla lettera n) siano incluse iniziative e misure aggiuntive al voucher baby-sitting e al Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;
tenuto conto che il documento della Commissione Europea, la Relazione per paese relativa all'Italia (SWD(2018) 210 final, del marzo 2018), stigmatizza l'attuale sistema frammentario di bonus a sostegno delle famiglie ed evidenzia quali potrebbero essere gli effetti, invece, di una razionalizzazione di tali prestazioni; in tale ottica, sono presentati i risultati di simulazioni riferite all'abrogazione di quattro misure attualmente in vigore a sostegno delle famiglie (assegno di maternità concesso dai comuni; « voucher baby sitting»; l'assegno di natalità o « bonus bebé», « bonus mamma domani» o premio alla nascita), in favore dell'istituzione di una misura permanente e strutturale finalizzata alla conciliazione vita-lavoro e al supporto alla genitorialità,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative legislative di competenza, già nel passaggio della legge di bilancio 2019, almeno per prorogare anche per il biennio 2019-2020 la possibilità per le madri lavoratrici, sia dipendenti che autonome e imprenditrici, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, i voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
9/1334-AR/98. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame della Nota di aggiornamento al DEF 2018, discussa nel mese di ottobre, il Governo ha previsto, con riguardo alle misure di sostegno alle famiglie, «un potenziamento della rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento agli asili nido e alle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia, nonché il rafforzamento del sostegno alla genitorialità intervenendo sui congedi parentali, introducendo nuove forme di incentivazione degli investimenti nel welfare familiare aziendale e di promozione, un'adeguata dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»;
durante l'esame in Commissione sono stati affrontati pochi temi riguardanti le misure di sostegno alle famiglie, nonostante gli annunci del Ministro Fontana e, tra questi, c’è il congedo parentale per i padri, prorogato per il 2019 ed esteso a 5 giorni, nonché il finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia per il 2019, le cui risorse saranno destinate a finanziare una serie di obiettivi, tra i quali le iniziative di conciliazione del tempo di vita ai sensi del nuovo comma 1250, lettera n), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, del presente atto;
sembra che, nelle intenzioni del Governo, nella finalizzazione di cui alla lettera n) siano incluse iniziative e misure aggiuntive al voucher baby-sitting e al Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;
tenuto conto che il documento della Commissione Europea, la Relazione per paese relativa all'Italia (SWD(2018) 210 final, del marzo 2018), stigmatizza l'attuale sistema frammentario di bonus a sostegno delle famiglie ed evidenzia quali potrebbero essere gli effetti, invece, di una razionalizzazione di tali prestazioni; in tale ottica, sono presentati i risultati di simulazioni riferite all'abrogazione di quattro misure attualmente in vigore a sostegno delle famiglie (assegno di maternità concesso dai comuni; « voucher baby sitting»; l'assegno di natalità o « bonus bebé», « bonus mamma domani» o premio alla nascita), in favore dell'istituzione di una misura permanente e strutturale finalizzata alla conciliazione vita-lavoro e al supporto alla genitorialità,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere le iniziative legislative di competenza, già nel passaggio della legge di bilancio 2019, almeno per prorogare anche per il biennio 2019-2020 la possibilità per le madri lavoratrici, sia dipendenti che autonome e imprenditrici, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, i voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
9/1334-AR/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede tra l'altro, un finanziamento specifico per lo sviluppo sia di nuove tecnologie antitumorali CAR-T, sia nella prevenzione primaria cardiovascolare, con la creazione di una Rete oncologica e una rete cardiovascolare;
lo scorso 11 luglio presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria si è insediato il Coordinamento Inter-istituzionale con il compito di attuare il «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche», approvato con Intesa Stato Regioni del 26 ottobre 2017;
tale documento tiene conto nei suoi contenuti di alcuni atti di pianificazione strategica nazionali e internazionali. In particolare, viene riconosciuta la profonda e copernicana innovatività portata dalla genomica per gli effetti possibili sulla salute degli individui. Il piano definisce, altresì, la linea strategica per integrare tale innovazione all'interno dell'attuale contesto programmatorio;
l'Italia si è impegnata sottoscrivendo l'obiettivo di ridurre per il 2020 del 25 per cento il rischio di mortalità prematura per malattie cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche all'interno del « WHO Global action pian for thè prevention and control of non-communicable diseases 2013-2020»;
inoltre, le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sulla medicina personalizzata per i pazienti pubblicate il 7/12/2015 invitano gli Stati membri a sviluppare politiche centrate sul paziente e basate sull'uso delle informazioni genomiche, integrandole nei programmi di sanità pubblica;
con il decreto ministeriale 13 febbraio 2016 «Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018», viene assegnato al «Tavolo per la genomica» il compito di proporre uno specifico atto di pianificazione che promuova una capacità di sistema attraverso l'analisi dei Big data, rendendo normativamente agevole la condivisione dei dati e definendo un assetto di sistema delle valutazioni HTA applicate a questo campo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di supportare, anche attraverso le opportune iniziative di natura finanziaria, lo stato di avanzamento delle attività di attuazione del «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» affidato al Coordinamento Inter-Istituzionale presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, data l'importanza che rappresenta per la salute pubblica.
9/1334-AR/99. Lorenzin.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede tra l'altro, un finanziamento specifico per lo sviluppo sia di nuove tecnologie antitumorali CAR-T, sia nella prevenzione primaria cardiovascolare, con la creazione di una Rete oncologica e una rete cardiovascolare;
lo scorso 11 luglio presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria si è insediato il Coordinamento Inter-istituzionale con il compito di attuare il «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche», approvato con Intesa Stato Regioni del 26 ottobre 2017;
tale documento tiene conto nei suoi contenuti di alcuni atti di pianificazione strategica nazionali e internazionali. In particolare, viene riconosciuta la profonda e copernicana innovatività portata dalla genomica per gli effetti possibili sulla salute degli individui. Il piano definisce, altresì, la linea strategica per integrare tale innovazione all'interno dell'attuale contesto programmatorio;
l'Italia si è impegnata sottoscrivendo l'obiettivo di ridurre per il 2020 del 25 per cento il rischio di mortalità prematura per malattie cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche all'interno del « WHO Global action pian for thè prevention and control of non-communicable diseases 2013-2020»;
inoltre, le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sulla medicina personalizzata per i pazienti pubblicate il 7/12/2015 invitano gli Stati membri a sviluppare politiche centrate sul paziente e basate sull'uso delle informazioni genomiche, integrandole nei programmi di sanità pubblica;
con il decreto ministeriale 13 febbraio 2016 «Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018», viene assegnato al «Tavolo per la genomica» il compito di proporre uno specifico atto di pianificazione che promuova una capacità di sistema attraverso l'analisi dei Big data, rendendo normativamente agevole la condivisione dei dati e definendo un assetto di sistema delle valutazioni HTA applicate a questo campo,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di supportare, anche attraverso le opportune iniziative di natura finanziaria, lo stato di avanzamento delle attività di attuazione del «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» affidato al Coordinamento Inter-Istituzionale presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, data l'importanza che rappresenta per la salute pubblica.
9/1334-AR/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorenzin.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1334-A reca all'articolo 57 misure di razionalizzazione della spesa pubblica;
come sottolineato dalla Corte dei Conti, «in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica, le contribuzioni a favore delle confessioni continuano, in controtendenza, ad incrementarsi senza che lo Stato abbia provveduto ad attivare le procedure di revisione di un sistema che diviene sempre più gravoso per l'erario» (deliberazione del 23 dicembre 2016, n. 16/2016/G);
il meccanismo alla base di tale sistema si rinviene nella legge 20 maggio 1985, n. 222, che all'articolo 47, comma 3 prevede che le destinazioni dell'otto per mille vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; in caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse;
come rilevato sempre dalla Corte dei conti – che è intervenuta per ben tre volte negli ultimi anni rilevando gli elementi di debolezza della normativa – in virtù di tale meccanismo ognuno è coinvolto, indipendentemente dalla propria volontà, nel finanziamento delle confessioni, dal momento che i soli optanti decidono per tutti, e il riparto anche delle scelte non espresse avvantaggia soprattutto i maggiori beneficiari. «Il sistema, pertanto, risulta non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza»;
la Conferenza episcopale italiana, che nel 1990 incassava 210 milioni di euro, a partire dal 2002 riceve un gettito quintuplicato di circa un miliardo di euro, mentre nello stesso periodo le spese per il sostentamento del clero (la principale destinazione cui la legge vincola l'uso dei fondi) sono poco più che raddoppiate;
peraltro lo Stato è l'unico competitore per l'otto per mille che ha deciso di non farsi pubblicità, almeno fino al 2017, come sottolineato a più riprese anche dalla Corte dei Conti, scelta che ha compromesso la possibilità di ottenere maggiori introiti,
impegna il Governo
a formalizzare la richiesta alla Conferenza episcopale italiana di avviare la procedura prevista dall'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, al fine di modificare l'articolo 47 della stessa legge riducendo l'aliquota e modificando il meccanismo delle quote inespresse.
9/1334-AR/100. Benedetti, Magi.
La Camera,
premesso che:
al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale il presente provvedimento prevede, tra l'altro, un piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia di 8000 unità;
la legge 1o dicembre 2018, n. 132, cosiddetto «Decreto Sicurezza», amplia le competenze e gli oneri delle forze di polizia, in maniera particolare per quanto riguarda la sicurezza urbana, la lotta al terrorismo e al crimine organizzato nonché il sistema di controllo e di accoglienza degli extracomunitari;
i controlli alle frontiere italiane con la Francia e l'Austria reintrodotti da Parigi e Vienna per l'allerta terrorismo e migranti, secondo una relazione del Parlamento europeo, negli ultimi due anni sono costati, all'Unione Europea, circa 40 miliardi di Euro;
in questo contesto internazionale sarà sempre più importante, per la sicurezza pubblica, non solo dotare tutte le forze di polizia di strumenti tecnologici idonei a contrastare, prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, ma anche avere in forza agenti che abbiano la conoscenza di diverse lingue;
la legge di bilancio 2018 all'articolo 1, comma 293, nel prevedere espressamente una riserva di legge per il personale bilingue su tutte le nuove assunzioni ha contribuito a creare un clima di ritrovata serenità con le popolazioni di frontiera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ottemperare al piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, di riservare una adeguata quota, comunque non inferiore all'uno per cento e a stabilizzare, con strumenti normativi idonei, le norme sul bilinguismo che nell'anno in corso hanno contribuito a ricreare un clima di serenità e collaborazione con le popolazioni di frontiera.
9/1334-AR/101. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale il presente provvedimento prevede, tra l'altro, un piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia di 8000 unità;
la legge 1o dicembre 2018, n. 132, cosiddetto «Decreto Sicurezza», amplia le competenze e gli oneri delle forze di polizia, in maniera particolare per quanto riguarda la sicurezza urbana, la lotta al terrorismo e al crimine organizzato nonché il sistema di controllo e di accoglienza degli extracomunitari;
i controlli alle frontiere italiane con la Francia e l'Austria reintrodotti da Parigi e Vienna per l'allerta terrorismo e migranti, secondo una relazione del Parlamento europeo, negli ultimi due anni sono costati, all'Unione Europea, circa 40 miliardi di Euro;
in questo contesto internazionale sarà sempre più importante, per la sicurezza pubblica, non solo dotare tutte le forze di polizia di strumenti tecnologici idonei a contrastare, prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, ma anche avere in forza agenti che abbiano la conoscenza di diverse lingue;
la legge di bilancio 2018 all'articolo 1, comma 293, nel prevedere espressamente una riserva di legge per il personale bilingue su tutte le nuove assunzioni ha contribuito a creare un clima di ritrovata serenità con le popolazioni di frontiera,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, nell'ottemperare al piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, di riservare una adeguata quota, comunque non inferiore all'uno per cento e a stabilizzare, con strumenti normativi idonei, le norme sul bilinguismo che nell'anno in corso hanno contribuito a ricreare un clima di serenità e collaborazione con le popolazioni di frontiera.
9/1334-AR/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
La Camera,
esaminato l'Atto Camera 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 55 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tab. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al cap. 2501;
ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministro dello sviluppo economico, che nel 2018, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili sul cap. 2501, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE si è collocata, in media, a meno del 30 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa di un massimo del 50 per cento;
tali organismi hanno visto, in sei anni, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;
nell'anno 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto programmi di attività delle Camere per una spesa prevista superiore a 36 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare la necessità, di destinare e le risorse assegnate al Programma 3.2 di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy al supporto delle attività delle Camere di commercio italiane all'estero assicurando alle stesse, in sede di ripartizione del cap. 2501 un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capi o, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2018 con risorse proprie.
9/1334-AR/102. Borghese, Tasso, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea.
La Camera,
esaminato l'Atto Camera 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 55 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tab. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al cap. 2501;
ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministro dello sviluppo economico, che nel 2018, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili sul cap. 2501, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE si è collocata, in media, a meno del 30 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa di un massimo del 50 per cento;
tali organismi hanno visto, in sei anni, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;
nell'anno 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto programmi di attività delle Camere per una spesa prevista superiore a 36 milioni di euro,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la necessità, di destinare e le risorse assegnate al Programma 3.2 di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy al supporto delle attività delle Camere di commercio italiane all'estero assicurando alle stesse, in sede di ripartizione del cap. 2501 un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capi o, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2018 con risorse proprie.
9/1334-AR/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghese, Tasso, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento all'esame della Camera dei Deputati prevede, tra l'altro, il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad assunzione nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;
lo stesso provvedimento autorizza il Ministero della Giustizia per l'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari già vincitori di concorso e a bandire, sentito il Consiglio superiore della magistratura, ulteriori procedure concorsuali; Recentemente il Ministro della giustizia ha presentato il cosiddetto «Ufficio di prossimità», – entro il 2019 apertura di 1000 uffici – strumento di raccordo non solo per gli uffici giudiziari ma anche con le strutture istituzionali con cui l'utente deve interfacciarsi per poter tutelare in sede giudiziaria i suoi interessi;
la VII Commissione del CSM con risoluzione del 18 giugno 2018 ha evidenziato, ancora una volta, l'endemica carenza di risorse umane disponibili per un corretto funzionamento degli Uffici per il processo;
saranno molteplici i soggetti, circa 850 unità, che alla data del 31 dicembre 2018, terminata l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, verrà attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 legge 28 dicembre 2017, n. 205,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, al fine di garantire il corretto funzionamento sia degli uffici per il processo, sia dell'istituendo ufficio di prossimità, di stabilizzare nelle forme che riterrà più opportune tutte le risorse oggi impegnate come tirocinanti negli Uffici per il processo.
9/1334-AR/103. Vitiello, Caiata.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento all'esame della Camera dei Deputati prevede, tra l'altro, il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad assunzione nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;
lo stesso provvedimento autorizza il Ministero della Giustizia per l'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari già vincitori di concorso e a bandire, sentito il Consiglio superiore della magistratura, ulteriori procedure concorsuali; Recentemente il Ministro della giustizia ha presentato il cosiddetto «Ufficio di prossimità», – entro il 2019 apertura di 1000 uffici – strumento di raccordo non solo per gli uffici giudiziari ma anche con le strutture istituzionali con cui l'utente deve interfacciarsi per poter tutelare in sede giudiziaria i suoi interessi;
la VII Commissione del CSM con risoluzione del 18 giugno 2018 ha evidenziato, ancora una volta, l'endemica carenza di risorse umane disponibili per un corretto funzionamento degli Uffici per il processo;
saranno molteplici i soggetti, circa 850 unità, che alla data del 31 dicembre 2018, terminata l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, verrà attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 legge 28 dicembre 2017, n. 205,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, al fine di garantire il corretto funzionamento sia degli uffici per il processo, sia dell'istituendo ufficio di prossimità, di stabilizzare nelle forme che riterrà più opportune tutte le risorse oggi impegnate come tirocinanti negli Uffici per il processo.
9/1334-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitiello, Caiata.
La Camera,
premesso che:
l'occupazione femminile rappresenta un tasto dolente per il nostro Paese, specialmente se rapportato alla media europea. Come risulta, infatti, dal database di Eurostat, l'occupazione femminile italiana calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 49 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 62 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;
secondo i calcoli di Eurofund, il sotto utilizzo del capitale umano femminile nel sistema produttivo italiano ammontava, nel solo 2017, a 88 miliardi di euro, ossia il 5,7 per cento di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Detto in altri termini (fonte Banca d'Italia), un aumento del tasso di partecipazione femminile al lavoro dal 49,1 per cento al 60 per cento comporterebbe, quasi automaticamente una crescita fino al 7 per cento del PIL. Ad analoghe conclusioni sono giunti il FMI ed altri organismi internazionali;
ai suddetti dati, in sé drammatici, occorre affiancare quello del gap salariale, poiché a parità di mansioni, le donne spesso guadagnano meno degli uomini, essendo loro riservati ruoli inferiori, in settori a basso reddito, con contratti part-time o a tempo determinato che fanno loro raggiungere più difficilmente ruoli di vertice, nonostante quello femminile sia il capitale umano più formato e scolarizzato;
a questo scenario si aggiunge un altro aspetto non irrilevante a livello di impatto sulla ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro: una bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura legata, strettamente connessa all'arretrata definizione dei ruoli all'interno delle mura domestiche ancora fortemente condizionata da un retaggio culturale di stampo patriarcale ed una carenza cronica e strutturale di servizi pubblici per l'infanzia – e più in generale per la cura della famiglia – che obbliga troppo spesso le donne ad abbandonare il lavoro o a limitare le ambizioni di crescita e di sviluppo perché non adeguatamente sostenute nella gestione famigliare;
la questione della partecipazione femminile al mercato del lavoro è, inoltre, intimamente legata alla crisi demografica italiana: bassi livelli di occupazione femminile intrecciati alle condizione di precarietà lavorativa sono, infine, i principali responsabili della denatalità che affligge ormai da tempo il nostro Paese;
tale scenario impone un brusco e significativo cambio di rotta, di cui non vi è minima traccia neanche nel provvedimento all'esame dell'aula, che l'agenda politica di governo continua a disconoscere, con gravi ripercussioni sull'economia italiana e sulla tenuta sociale del Paese;
solo un piano straordinario per l'occupazione femminile, che contempli nuovi strumenti contrattuali per la parità di genere ed il potenziamento dei servizi sociali e del welfare sarebbe in grado di: incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita; contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi; salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico; garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere; sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia;
occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro,
impegna il Governo:
ad avviare un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di:
1. favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche family friendly (smart working, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) e favorire forme di congedo che coinvolgano anche i padri;
2. incentivare i datori di lavoro al fine di aumentare la domanda di lavoro femminile attraverso sgravi contributivi;
3. implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori famigliari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità;
4. favorire e premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere sia a livello di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia a livello di parità retributiva.
9/1334-AR/104. Boldrini.
La Camera,
premesso che:
l'occupazione femminile rappresenta un tasto dolente per il nostro Paese, specialmente se rapportato alla media europea. Come risulta, infatti, dal database di Eurostat, l'occupazione femminile italiana calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 49 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 62 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;
secondo i calcoli di Eurofund, il sotto utilizzo del capitale umano femminile nel sistema produttivo italiano ammontava, nel solo 2017, a 88 miliardi di euro, ossia il 5,7 per cento di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Detto in altri termini (fonte Banca d'Italia), un aumento del tasso di partecipazione femminile al lavoro dal 49,1 per cento al 60 per cento comporterebbe, quasi automaticamente una crescita fino al 7 per cento del PIL. Ad analoghe conclusioni sono giunti il FMI ed altri organismi internazionali;
ai suddetti dati, in sé drammatici, occorre affiancare quello del gap salariale, poiché a parità di mansioni, le donne spesso guadagnano meno degli uomini, essendo loro riservati ruoli inferiori, in settori a basso reddito, con contratti part-time o a tempo determinato che fanno loro raggiungere più difficilmente ruoli di vertice, nonostante quello femminile sia il capitale umano più formato e scolarizzato;
a questo scenario si aggiunge un altro aspetto non irrilevante a livello di impatto sulla ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro: una bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura legata, strettamente connessa all'arretrata definizione dei ruoli all'interno delle mura domestiche ancora fortemente condizionata da un retaggio culturale di stampo patriarcale ed una carenza cronica e strutturale di servizi pubblici per l'infanzia – e più in generale per la cura della famiglia – che obbliga troppo spesso le donne ad abbandonare il lavoro o a limitare le ambizioni di crescita e di sviluppo perché non adeguatamente sostenute nella gestione famigliare;
la questione della partecipazione femminile al mercato del lavoro è, inoltre, intimamente legata alla crisi demografica italiana: bassi livelli di occupazione femminile intrecciati alle condizione di precarietà lavorativa sono, infine, i principali responsabili della denatalità che affligge ormai da tempo il nostro Paese;
tale scenario impone un brusco e significativo cambio di rotta, di cui non vi è minima traccia neanche nel provvedimento all'esame dell'aula, che l'agenda politica di governo continua a disconoscere, con gravi ripercussioni sull'economia italiana e sulla tenuta sociale del Paese;
solo un piano straordinario per l'occupazione femminile, che contempli nuovi strumenti contrattuali per la parità di genere ed il potenziamento dei servizi sociali e del welfare sarebbe in grado di: incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita; contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi; salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico; garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere; sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia;
occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di:
1. favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche family friendly (smart working, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) e favorire forme di congedo che coinvolgano anche i padri;
2. incentivare i datori di lavoro al fine di aumentare la domanda di lavoro femminile attraverso sgravi contributivi;
3. implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori famigliari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità;
4. favorire e premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere sia a livello di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia a livello di parità retributiva.
9/1334-AR/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldrini.
La Camera,
premesso che:
l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito sia delle politiche di spesa pubblica sia della politica fiscale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Suddetta legge, nota come Collegato ambientale, oltre a promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse, all'articolo 68 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare predisponga, con cadenza annuale, un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;
la conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce un elemento fondamentale per il disegno di politiche ambientali ed economiche efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG) che rappresentano un impegno da inserire nella programmazione politica ed economica del Governo e il Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile;
a tal riguardo, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia, che collima con quella dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente;
in linea di principio tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere favorevoli all'ambiente, tuttavia, con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dei sussidi, il Catalogo (pubblicato nel dicembre 2016) individua 57 forme di sussidio dannoso per l'ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di euro 16,2 miliardi, a fronte di 46 forme di sussidio favorevole all'ambiente, per un valore di euro 15,7 miliardi; inoltre, dall'analisi emergono 27 sussidi «incerti» (che richiedono ulteriori valutazioni in quanto presentano impatti ambientali sia positivi che negativi) per un valore complessivo di euro 5,8 miliardi mentre è stata individuata una sola misura «neutrale», per un importo di euro 3,5 miliardi;
nel dettaglio, si rileva che oltre il 97 per cento dei sussidi dannosi (15,7 miliardi di euro) è costituito da sconti fiscali, mentre meno di mezzo miliardo ossia il 3 per cento è dato da sussidi diretti. Appare evidente la necessità che, in fase di predisposizione delle norme, sia effettuata anche una valutazione ambientale preventiva dei sussidi;
la rimozione e il conseguente «reimpiego green» delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attivare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 sia sul versante occupazionale;
come da interlocuzioni avute con l'Onorevole Laura Castelli, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della discussione presso la Commissione Bilancio del provvedimento, emerge una volontà da parte dell'attuale esecutivo di andare nella direzione di una progressiva rimozione dei sussidi ambientali dannosi a beneficio dei sussidi ambientali favorevoli, tuttavia, è stata anche dichiarata una difficoltà ad agire nei tempi di approvazione del provvedimento in oggetto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale, avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente;
ad assicurare che sia sempre attuata una valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
9/1334-AR/105. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito sia delle politiche di spesa pubblica sia della politica fiscale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Suddetta legge, nota come Collegato ambientale, oltre a promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse, all'articolo 68 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare predisponga, con cadenza annuale, un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;
la conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce un elemento fondamentale per il disegno di politiche ambientali ed economiche efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG) che rappresentano un impegno da inserire nella programmazione politica ed economica del Governo e il Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile;
a tal riguardo, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia, che collima con quella dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente;
in linea di principio tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere favorevoli all'ambiente, tuttavia, con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dei sussidi, il Catalogo (pubblicato nel dicembre 2016) individua 57 forme di sussidio dannoso per l'ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di euro 16,2 miliardi, a fronte di 46 forme di sussidio favorevole all'ambiente, per un valore di euro 15,7 miliardi; inoltre, dall'analisi emergono 27 sussidi «incerti» (che richiedono ulteriori valutazioni in quanto presentano impatti ambientali sia positivi che negativi) per un valore complessivo di euro 5,8 miliardi mentre è stata individuata una sola misura «neutrale», per un importo di euro 3,5 miliardi;
nel dettaglio, si rileva che oltre il 97 per cento dei sussidi dannosi (15,7 miliardi di euro) è costituito da sconti fiscali, mentre meno di mezzo miliardo ossia il 3 per cento è dato da sussidi diretti. Appare evidente la necessità che, in fase di predisposizione delle norme, sia effettuata anche una valutazione ambientale preventiva dei sussidi;
la rimozione e il conseguente «reimpiego green» delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attivare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 sia sul versante occupazionale;
come da interlocuzioni avute con l'Onorevole Laura Castelli, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della discussione presso la Commissione Bilancio del provvedimento, emerge una volontà da parte dell'attuale esecutivo di andare nella direzione di una progressiva rimozione dei sussidi ambientali dannosi a beneficio dei sussidi ambientali favorevoli, tuttavia, è stata anche dichiarata una difficoltà ad agire nei tempi di approvazione del provvedimento in oggetto,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale, avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente;
ad assicurare che sia sempre attuata una valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
9/1334-AR/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.
La Camera,
premesso che:
nel 2017, anche se il dato non è ancora ufficiale, si stima che le emissioni di gas serra in Italia siano cresciute fra lo 0,5 per cento e l'1 per cento negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione sembra essersi fermato: l'intensità energetica del Pil è rimasta costante attorno ai 120 tep per milione di euro; i consumi di energia tra il 2014 e il 2017 sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 Mtep: le rinnovabili, dopo la forte crescita del periodo 2005-2013, nell'ultimo quinquennio si sono quasi fermate intorno al 17 per cento del fabbisogno energetico, con una modesta crescita dal 17,4 nel 2016 al 17,7 per cento nel 2017;
dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dal disegno di legge in esame, si evince che la sostenibilità e le scelte di green economy non siano fra le priorità di questo Governo;
si attendono ancora misure importanti quali: il nuovo decreto sulle rinnovabili; la risoluzione delle questioni aperte per l'End of Waste; il recepimento delle nuove Direttive europee sui rifiuti e l'economia circolare e il Piano delle misure per l'energia e il clima;
l'Italia spende, secondo Legambiente, ogni anno 14,8 miliardi di euro pubblici per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo di gas, carbone e petrolio;
secondo InfluenceMap, tra i paesi del G7 l'Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto al PIL. Siamo allo 0,63 per cento a fronte di una media europea dello 0,17 per cento e molto oltre lo 0,20 per cento degli Stati Uniti e lo 0,23 per cento della Germania;
secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 i sussidi alle fonti fossili a livello mondiale sono stati pari a 5.300 miliardi di dollari (10 milioni di dollari al minuto), pari al 6,5 per cento del PIL mondiale e più della spesa sanitaria totale di tutti i governi del mondo. L'aumento rispetto al 2013 è del 10,4 per cento;
tra chi aiuta di più le fossili secondo i dati FMI: la Cina con 2.272 miliardi di dollari (+22 per cento), seguita da Stati Uniti con 699 miliardi (+14 per cento) e Russia con 335 miliardi (5.7 per cento). In Europa, la maggior sostenitrice delle fonti fossili è la Germania con 55,6 miliardi di $ (+10.5 per cento), seguita da Regno Unito con 41,2 miliardi (+12.2 per cento), Francia con 30,1 miliardi (+13.2 per cento), Spagna (24,1 miliardi), Repubblica Ceca (17,5 miliardi) e Italia (13,2 miliardi, dato questo del FMI leggermente inferiore a quanto stimato da Legambiente, appunto 14,8 miliardi):
eliminare gli incentivi alle fossili consentirebbe di ridurre le emissioni di CO2 di 750 milioni di tonnellate, cioè il 5,8 per cento delle emissioni globali al 2020, contribuendo al raggiungimento della metà dell'obiettivo climatico necessario a contenere l'aumento di temperatura globale di 2o C;
nelle raccomandazioni che la Commissione Europea ha inviato nel 2015 al governo italiano (Country Specific Reccomendations) il nostro Paese viene bacchettato per il ritardo nell'introdurre tasse modulate secondo il principio del «chi inquina paga», come la carbon tax, e nel rimuovere aiuti dannosi per l'ambiente, come quelli alle fossili;
l'adozione di una carbon tax è oramai da lungo tempo suggerita per interiorizzare e mitigare parte degli impatti ambientali e sanitari legati all'impiego dei combustibili fossili. L'introduzione di una fiscalità ambientale, era stata prevista anche in Italia con la «delega fiscale» del 2012. Una norma che non è mai stata approvata, malgrado una carbon tax avesse già fatto una effimera comparsa alla fine degli anni Novanta;
questo strumento fiscale è applicato con successo in Canada e in diversi paesi europei, dagli UK alla Svizzera. La Svezia, paese che l'ha introdotta nel 1991, ha alzato progressivamente il suo valore fino a 136 dollari/t ottenendo tra il 1990 e il 2013 una riduzione del 22 per cento delle emissioni a fronte di un aumento del Pil del 58 per cento. Considerato l'attuale basso prezzo dei combustibili fossili, molte istituzioni, dalla Banca Mondiale all'Agenzia Internazionale dell'Energia, hanno caldamente suggerito l'opportunità di tassare le emissioni di CO2;
una carbon tax pari a 30 € a tonnellata genererebbe un gettito pari a 15 miliardi, che potrebbero essere reinvestiti nella green economy;
è auspicabile che l'Italia abbandoni l'uso delle fonti fossili. Un'Italia che strutturalmente e strategicamente si affida alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;
è necessario definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo nel 2030 l'Italia Carbon-free,
impegna il Governo:
a prevedere l'introduzione di un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione in modo da rendere il nostro Paese coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
a definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo, nel 2030, l'Italia Carbon-free.
9/1334-AR/106. Muroni.
La Camera,
premesso che:
nel 2017, anche se il dato non è ancora ufficiale, si stima che le emissioni di gas serra in Italia siano cresciute fra lo 0,5 per cento e l'1 per cento negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione sembra essersi fermato: l'intensità energetica del Pil è rimasta costante attorno ai 120 tep per milione di euro; i consumi di energia tra il 2014 e il 2017 sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 Mtep: le rinnovabili, dopo la forte crescita del periodo 2005-2013, nell'ultimo quinquennio si sono quasi fermate intorno al 17 per cento del fabbisogno energetico, con una modesta crescita dal 17,4 nel 2016 al 17,7 per cento nel 2017;
dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dal disegno di legge in esame, si evince che la sostenibilità e le scelte di green economy non siano fra le priorità di questo Governo;
si attendono ancora misure importanti quali: il nuovo decreto sulle rinnovabili; la risoluzione delle questioni aperte per l'End of Waste; il recepimento delle nuove Direttive europee sui rifiuti e l'economia circolare e il Piano delle misure per l'energia e il clima;
l'Italia spende, secondo Legambiente, ogni anno 14,8 miliardi di euro pubblici per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo di gas, carbone e petrolio;
secondo InfluenceMap, tra i paesi del G7 l'Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto