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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Domenica 30 dicembre 2018

ATTI DI CONTROLLO

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

   il comune di Cosenza ha ottenuto un consistente finanziamento dalla regione Calabria (fondi Cipe delibera 67 del 2015) destinato alla «Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e Realizzazione del Museo di Alarico»;

   detto intervento avrebbe dovuto interessare la demolizione dell'edificio «ex Jolly» e la realizzazione del nuovo Museo di Alarico, opere inscindibili perché oggetto del finanziamento ottenuto;

   il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta municipale del 21 luglio 2015, previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e della relativa autorizzazione paesaggistica della provincia di Cosenza;

   è poi stata indetta la gara d'appalto integrato sul progetto preliminare – all'epoca tale procedura era consentita – in seguito alla quale veniva aggiudicato il progetto preliminare;

   il 7 agosto 2018 è pervenuto il richiesto parere positivo della soprintendenza sul progetto definitivo e, a seguito dell'autorizzazione della provincia di Cosenza, con il solo stralcio della sistemazione delle aree fluviali, si è espresso anche il competente Ministero (10 agosto 2018) che ha anche assentito a tale stralcio;

   al contempo, il Ministero ha invitato il Segretariato regionale a convocare un tavolo tecnico – cui il comune e la provincia di Cosenza hanno aderito –, finalizzato a concordare gli aspetti estetici e simbolici dell'intervento;

   nella stessa sede il Ministero ha precisato di essere a conoscenza del parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza, chiedendo al contempo una ulteriore verifica sulla sussistenza dell'interesse culturale del Museo di Alarico, in relazione al requisito dei settant'anni;

   secondo quanto riportato da fonti di stampa, un dirigente del Mibac, Roberto Banchini, avrebbe telefonato ad un funzionario della provincia di Cosenza per esercitare pressioni finalizzate al respingimento dell'autorizzazione;

   dopo il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni il comune ha avviato procedure di demolizione dell’«ex Jolly», ecomostro di forte impatto paesaggistico per il centro storico della città;

   in data 29 novembre 2018 il Comune di Cosenza ha ricevuto dalla Direzione Generale Archeologica, Belle Arti, Paesaggio del Mibac la comunicazione dell'atto di annullamento in autotutela, senza preavviso, del precedente parere positivo del 7 agosto 2018 della Soprintendenza per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone per l'intervento in oggetto;

   gli interpellanti hanno appreso che autorevoli esponenti della maggioranza parlamentare avrebbero dichiarato nell'immediatezza di tale provvedimento che il «Museo di Alarico è morto e sepolto», evidenziando una motivazione a parere degli interpellanti squisitamente ideologica avversa alla costruzione del citato manufatto, ma, soprattutto, mostrando un atteggiamento di grave disinteresse e parimenti di grave indifferenza circa l'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera e, dunque, in ultima analisi, dell'interesse pubblico –:

   se il Ministro interpellato sia pienamente a conoscenza dei fatti di cui in premessa e se intenda fornire chiarimenti in merito all'istituito «tavolo tecnico», la cui procedura a parere degli interpellanti presenta aspetti di irregolarità formale e o sostanziale; in particolare, se non intenda chiarire i presupposti giuridici relativi a tale tavolo tecnico, che rappresenterebbe a parere degli interpellanti una forzatura rispetto ad una procedura ordinaria attuata dal comune di Cosenza;

   se non intenda svolgere gli opportuni approfondimenti, per quanto di competenza, in ordine al comportamento del funzionario del Ministero, Roberto Banchini, che secondo fonti di stampa avrebbe telefonato durante l'istruttoria della pratica a funzionari dell'amministrazione della provincia di Cosenza per esercitare pressioni finalizzate al respingimento dell'autorizzazione;

   se sia a conoscenza dell'iniziativa presa dalla Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio del proprio Dicastero e se non ritenga che l'espressione del parere discrezionale citato in premessa e la connessa procedura presentino aspetti di irregolarità formale e/o sostanziale;

   se risulti che nel decreto d'annullamento citato in premessa vi sia menzione di cittadini che avrebbero sollecitato l'iniziativa;

   se il Ministro interpellato, considerata l'esistenza di una positiva autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi di cui in premessa, la revoca in autotutela del parere positivo della soprintendenza del 7 agosto 2018 nonché la convocazione del menzionato «tavolo tecnico», intenda indicare i soggetti sui quali graveranno le eventuali spese aggiuntive nel caso in cui il Tavolo dovesse pervenire a diverse conclusioni.
(2-00219) «Santelli, Occhiuto».

Interrogazioni a risposta scritta:


   VARCHI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 124 del 2017, chi consulta un documento d'archivio o un volume a stampa in biblioteca non più coperto da diritto d'autore, sarà ora libero di riprodurlo analogamente a quanto accade nei musei pubblici dal 2014, peraltro in linea con le policy di un numero sempre crescente di istituti culturali in tutto il mondo;

   con la suddetta legge gli studiosi e tutti gli interessati — nel rispetto del diritto d'autore — hanno la possibilità di fotografare i volumi storici ed i documenti conservati negli archivi di Stato e nelle biblioteche di tutta Italia, purché le riproduzioni siano eseguite, senza flash e senza treppiedi, con dispositivi a distanza che non determinino contatto diretto con il supporto;

   le circolari n. 33 e 39 della Direzione generale archivi hanno introdotto una regolamentazione di dettaglio al fine di garantire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni normative in materia, accogliendo altresì due raccomandazioni contenute nella mozione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 16 maggio 2016: l'avvio di una procedura semplificata per le pubblicazioni di immagini in canali editoriali convenzionalmente definiti «non a scopo di lucro» prevedendo, altresì, la cessione gratuita delle digitalizzazioni già disponibili;

   l'archivio di Stato di Palermo nega a tutt'oggi questo diritto e vincola la possibilità di scattare fotografie con mezzi propri ad una formale richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell'utente che viene spesso rigettata per asserite – e comunque non verificabili dall'utenza – ragioni di tutela dei documenti;

   l'utenza, dunque, si trova nell'impossibilità di poter ricorrere al mezzo proprio per la riproduzione della documentazione già liberamente consultabile dagli utenti nella propria postazione;

   infine, la stessa direzione dell'archivio di Stato di Palermo sottopone a tariffa la cessione di digitalizzazioni già predisposte dall'istituto, in luogo di garantire la gratuità prevista dalle circolari della direzione generale archivi precedentemente citate;

   più volte gli utenti dell'archivio di Stato di Palermo hanno rappresentato alla direzione tale anomalia, sollecitando peraltro il Ministero competente per materia a vigilare affinché l'archivio di Stato di Palermo si adegui alle normative vigenti ed applicate pressoché uniformemente –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative ritenga opportuno adottare per far sì che anche l'archivio di Stato di Palermo operi in conformità alla legge 4 agosto 2017, n. 124.
(4-01926)


   FOTI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   il 16 luglio 2015 Terme di Salsomaggiore e di Tabiano spa – società a partecipazione pubblica (comune di Salsomaggiore Terme, provincia di Parma e regione Emilia Romagna) – in persona del legale rappresentante, presentava innanzi al tribunale di Parma ricorso di accesso alla procedura di concordato preventivo ex articolo 160 e 161, comma 6 della legge fallimentare. Il piano concordatario veniva omologato con decreto del 29 maggio 2017, depositato il 7 giugno 2017 e passato in giudicato in assenza di controdeduzioni da parte dei creditori;

   in detto piano concordatario era – come è – incluso lo «Stabilimento Berzieri» (immobile di proprietà della succitata società, di pregio architettonico, in stile Liberty) sottoposto alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, in forza del decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 15 novembre 1993. Così anche per la «Palazzina Warowland,» sottoposta a vincolo ai sensi del decreto del 26 febbraio 1993;

   nella nota n. 1, pagina 4, lettera a), del decreto del tribunale di Parma (doc. 1 citato), titolata «Conclusioni relazione ex articolo 161, comma 3 legge finanziaria», si legge: «è di tutta evidenza che i valori dell'attivo patrimoniale indicati in domanda nella voce Immobili non coperti da offerta, per euro 15.295.000 (al netto del fondo svalutazione relativo stanziato per euro 9.500.000) rappresentano circa il 50 per cento dell'attivo totale della procedura. È indubbio che l'attivo patrimoniale come sopra indicato è in gran parte formato da beni molto particolari, in primis immobile “Berzieri”, la cui vendita sebbene giuridicamente come indicato in domanda attuabile, è di difficile valutazione sia relativamente all'importo della vendita che ai tempi della stessa»;

   nella relazione depositata il 27 febbraio 2017 dalla consulente incaricata dal tribunale di Parma per «l'analisi degli aspetti legali connessi alla scissione del ramo miniere, nonché della cessione degli immobili sottoposti a vincolo della Soprintendenza», risulta che il decreto con cui lo «Stabilimento Berzieri» – ma lo stesso vale per la «Palazzina Warowland» – veniva dichiarato immobile di interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939, ne consentiva l'alienazione, previa richiesta di autorizzazione della proprietà alla Soprintendenza e accoglimento della stessa, con riferimento, quindi alla disciplina di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Del resto, la commissione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, venne interessata del vaglio autorizzativo (e delle sue modalità attuative) anche quando il comune di Salsomaggiore Terme propose di concedere in comodato lo «Stabilimento Berzieri», il 30 settembre 2016;

   ritiene l'interrogante, stante quanto sopra esposto, che «l'autorizzazione a vendere» non è solo necessaria, oggi, nella fase liquidatoria dei beni tutti oggetto di concordato, ma dovesse essere propedeutica e condicio sinequa all'epoca (nel 2015) della formulazione della domanda del concordato e, quanto meno, al momento dell'accoglimento della stessa da parte del Tribunale di Parma, essendo presupposto fondamentale della sostenibilità formale e di merito del piano oggetto di domanda concordataria. È, infatti, possibile – non solo in astratto – che la «autorizzazione a vendere» non sia assentita o, in ipotesi migliore, sottoposta a condizioni stringenti e, quindi, non appetibili per compratore alcuno;

   risulta all'interrogante che la Soprintendenza di Parma – ad oggi – non abbia concesso (o quanto meno comunicato) l'autorizzazione a vendere né per lo «Stabilimento Berzieri», né per la «Palazzina Warowland» –:

   se quanto rappresentato sia noto al Ministro interrogato, quali siano le valutazioni in merito e quali – per quanto di competenza – le iniziative assunte al riguardo.
(4-01928)

GIUSTIZIA

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la edizione on line del 29 dicembre 2018 del Corriere della Sera racconta una vicenda, che l'interrogante reputa assai inquietante e meritevole di approfondimento;

   Massimo Tamagnini viene descritto nell'articolo come un detenuto modello, 55 anni, sposato, padre di una ragazzina, una vita da operaio sui monti della Garfagnana;

   nel carcere di Lucca doveva scontare una pena passata in giudicato di 1 anno e 10 mesi per reati contro il patrimonio e mancavano pochi mesi alla libertà;

   ma era anche malato Massimo e il suo avvocato aveva chiesto per tre volte al tribunale di sorveglianza di Firenze la revoca della custodia cautelare e gli arresti domiciliari;

   istanze rifiutate, nonostante l'uomo soffrisse di gravi patologie croniche provocate da una forma rara di glicemia che, secondo i legali, erano assolutamente incompatibili al regime carcerario;

   Tamagnini è morto in cella il giorno di Santo Stefano e i compagni, che hanno descritto la detenzione di Tamagnini una lunga e incomprensibile agonia, hanno iniziato una durissima protesta –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere, il Ministro interrogato affinché sia fatta piena luce sulla inquietante morte del detenuto Massimo Tamagnini nel carcere di Lucca, anche eventualmente valutando la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei propri poteri ispettivi e disciplinari.
(2-00218) «Zanettin».

Interrogazione a risposta scritta:


   VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   a Palermo, presso la casa di reclusione «C. Di Bona – Ucciardone», il personale appartenente alla polizia penitenziaria che ivi presta servizio, è costretto ad operare in difficili condizioni legate sia alla vetustà della struttura che presenta delle criticità strutturali alle quali si cerca di porre parziale rimedio attraverso interventi di ristrutturazione dei vari padiglioni che ospitano i reparti, sia all'organico attualmente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze come l'interrogante ha avuto modo di verificare in occasione di una visita effettuata presso la struttura in questione;

   il Ministro interrogato si è recato nel novembre 2018 presso la casa di reclusione «C. Di Bona – Ucciardone» nell'ambito della propria attività istituzionale e certamente ha avuto modo di constatare quanto sopra descritto;

   i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria hanno più volte reso pubbliche le criticità che devono quotidianamente affrontare nell'espletamento delle mansioni cui sono per legge preposti, con la consapevolezza di svolgere un lavoro di per sé usurante ed anche pericoloso;

   in data 7 dicembre 2018 nella casa di reclusione «C. Di Bona – Ucciardone» un detenuto ha aggredito diversi agenti della polizia penitenziaria e quattro di essi sono stati costretti a ricorrere alle cure di un locale nosocomio;

   già in data 30 aprile 2018, sempre nella medesima casa di reclusione, un altro detenuto aveva aggredito due agenti della polizia penitenziaria costringendoli a sottoporsi ad accertamenti presso un ospedale cittadino –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto accaduto ed intenda provvedere all'implementazione dell'organico del personale della polizia penitenziaria presso la casa di reclusione «C. Di Bona – Ucciardone» di Palermo, consentendo così che vi sia un'adeguata proporzione tra detenuti ed agenti preposti alla sorveglianza e se intenda autorizzare l'utilizzo del taser quale strumento in dotazione alla polizia penitenziaria.
(4-01927)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CECCHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori e le lavoratrici della azienda «Dolcissimo Solo Italia» di Ossona (Milano) sono in stato di agitazione in relazione al mancato rispetto delle procedure previste dal contratto nazionale e dalla legge vigente in materia di cambio appalto, che regolamentano il passaggio dei lavoratori dall'azienda uscente a quella subentrante;

   le rappresentanze sindacali hanno comunicato che si terranno nei prossimi giorni due presidi (il 31 dicembre 2018 e il 2 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, davanti ai cancelli dello stabilimento, sito in via fratelli Cervi 41);

   in particolare si lamenta la non osservanza delle procedure che garantiscono la continuità del rapporto di lavoro al personale impiegato nelle aziende soggette ad avvicendamento in appalto; i dipendenti interessati, infatti, a seguito dell'incontro tenutosi il 28 dicembre 2018, non hanno ricevuto alcuna garanzia, ritrovandosi al momento senza un contratto di lavoro –:

   se e quali iniziative di competenza intenda tempestivamente adottare a garanzia dei livelli occupazionali e del rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente
(5-01157)

Apposizione di firme ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Barzotti n. 4-01912, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 dicembre 2018, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Barbuto, De Lorenzis, Grippa, Tripiedi, Perconti, Segneri, Costanzo, Siragusa, Vizzini, De Lorenzo, Cubeddu, Invidia, Giannone, Amitrano, Pallini, Tucci, Davide Aiello, Termini, Scagliusi, Ficara.