Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 febbraio 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUI RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 2 ore e 29 minuti (per la discussione) 1 ora e 11 minuti (per le dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 36 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 25 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 24 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
23 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 15 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 13 minuti 10 minuti
 Misto: 13 minuti 11 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero – Sogno Italia
5 minuti 3 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 febbraio 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MAGI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui naufragi di imbarcazioni di migranti nel Mar Mediterraneo e sull'attuazione degli accordi di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Libia» (1569);
   RIZZETTO ed altri: «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria ai martiri delle foibe» (1570);
   BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di promozione di funzioni di aggregazione sociale delle medie e grandi strutture di vendita» (1571);
   IANARO ed altri: «Istituzione sperimentale dei centri operativi e gestionali del farmaco presso le strutture sanitarie pubbliche, per promuovere la sicurezza, l'efficacia e l'appropriatezza nell'uso dei farmaci» (1572);
   MINARDO: «Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola» (1573).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):
  FOSCOLO ed altri: «Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri» (1143) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
  SARLI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, nonché disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo» (1015) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018) 895 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 6 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 49/2018 del 25 ottobre 2018, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Assegnazione di risorse al Fondo di garanzia per le piccole medie imprese previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662» – alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 69/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Integrazione al piano operativo “agricoltura” – Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019) 12 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2019) 13 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea (COM(2019) 21 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2017 (COM(2019) 37 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 final);
   proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 64 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Contrada (Avellino) e Vizzolo Predabissi (Milano).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sicilia.

  Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 16 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Calabria.

  Il Garante del contribuente per la Calabria, con lettera in data 24 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Laura Aria, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Paolo Savona a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (17).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 989 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1550)

A.C. 1550 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 11 specifiche disposizioni in materia di bando di concorso e graduatoria idonei per il reclutamento di 893 allievi di Polizia di Stato, successivamente elevati a 1851;
    si evince in maniera palese che un emendamento presentato al Senato ha modificato l'articolo 11, introducendo al comma 2-bis, lettera b), nuovi criteri di assunzione dei neo agenti di Polizia: limiti di età a 26 anni e possesso di un diploma di scuola superiore;
    assolutamente d'accordo con l'aumentare i requisiti anche di qualità richiesti nel bando di concorso: minore età e maggiore preparazione scolastica chiaramente contribuiscono in modo più qualificante al prestigioso corpo di Polizia di Stato; ma tali requisiti devono assolutamente riguardare i prossimi concorsi, non certamente i concorsi già indetti e che troverebbero ingiustamente penalizzati tutti coloro i quali hanno già ottenuto l'idoneità;
    la modifica delle regole del gioco in corsa non può trovare fondamento alcuno; viviamo in uno stato di diritto, dove la norma di specie ha e deve trovare un'applicazione «ex nunc»: viceversa una disposizione normativa che riguardi anche il passato non potrà che generare centinaia di contenziosi nelle aule giudiziarie, attraverso i possibili ricorsi da parte di coloro che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di dimostrare il loro impegno e la loro passione in un lavoro di servizio come è quello della Polizia di Stato;
    persino il capo della Polizia, Franco Gabrielli, si è trovato costretto a rispondere con una lettera aperta, pubblicata sul sito della Polizia, in cui indica due vie d'uscita: «A questo punto – scrive – sono due le strade possibili. Indire un nuovo concorso aperto ai candidati in possesso dei nuovi requisiti o, come espressamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, consentire, con l'adozione di una specifica disposizione normativa, di attingere allo stesso elenco di candidati»;
    nonostante fonti del Viminale, così come riportato il 3 febbraio scorso dal sito del quotidiano La Repubblica, assicurino che non ci sia «nessun caos assunzioni, nessuna esclusione tra i vincitori di concorso, nessun tradimento ma 1.851 assunzioni immediate...», la situazione resta di grande emergenza anche perché anni di blocco del turnover hanno alzato vertiginosamente l'età media a 45 anni, mentre in questura è tra i 49 e i 51,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamati in premessa, al fine di assicurare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, chiari e idonei affinché le prove già effettuate da parte di tutti coloro che hanno già acquisito l'idoneità non siano rese vane dalla quantomeno inopportuna modifica in itinere del concorso dando pertanto le necessarie garanzie a chi già abbia ottenuto l'idoneità.
9/1550/1Toccafondi, Ferri, Fiano, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti norme relative all'assunzione di agenti nelle forze dell'ordine;
    l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
    per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del Io gennaio 2011, concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, del decreto legislativo 2010). Per i posti residui, è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori;
    tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;
    in particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016;
    fra questi militari risultati idonei vi sono anche coloro che hanno partecipato nell'anno 2009 al concorso relativo al reclutamento di 147 Allievi Finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, la cui graduatoria finale è stata approvata in data 23 marzo 2010;

    l'articolo 1, comma 362 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che «al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010» sia estesa nei limiti temporali specificati dal medesimo comma. Nello specifico, alla lettera a) viene sancito che la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019,

impegna il Governo

ad applicare celermente le norme previste dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 anche ai militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) idonei ma non vincitori dei concorsi allievi finanzieri indetti nell'anno 2009, le cui graduatorie sono state approvate in data 23 marzo 2010.
9/1550/2Ciampi.


   La Camera,
   premesso che
    la legge di bilancio 2018 ha previsto che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
    tale norma rischia di avere effetti devastanti per tanti piccoli professionisti iscritti all'albo, possessori di partita Iva e monocommittenti;
    infatti, tanti medio-piccoli professionisti che intrattengono rapporti all'interno degli studi o anche all'esterno in situazioni di monocommittenza rimarrebbero ingiustamente pregiudicati da un carico fiscale ordinario sproporzionatamente superiore;
    per porre rimedio a tale situazione, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria;
    la modifica va nella giusta direzione, ma non è sufficiente a salvaguardare l'attività di tutti i professionisti;
    occorre dichiarare inapplicabile a tutti i professionisti iscritti all'albo la condizione stabilita lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge di bilancio 2019, e la medesima condizione stabilita dal comma 19 lettera e), della medesima legge di bilancio 2019,

impegna il Governo

a estendere a tutti i professionisti iscritti all'albo l'esclusione dal divieto di accesso al regime forfetario introdotta dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame.
9/1550/3Acquaroli, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 10-bis ha inserito nel presente decreto-legge le norme relative ai servizi di noleggio con conducente, cosiddetti NCC, volte sostanzialmente a restringere lo svolgimento del servizio;
    il comma 3 prevede l'istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle specifiche tecniche;
    l'aspetto più problematico riguarda il successivo comma 6 che dispone che, fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, sia vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente;
    quest'ultima previsione, di fatto, blocca ogni potenziale nuova attività economica in attesa della piena definizione del registro informatico, risultando pertanto quanto mai dannosa nell'attuale congiuntura economica nella quale, come ha certificato l'ISTAT nei giorni scorsi, attraversiamo nuovamente un periodo di recessione economica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche nel periodo intercorrente fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale previsto dall'articolo 10-bis, comma 3, in modo da non paralizzare l'avvio di nuove attività di noleggio con conducente.
9/1550/4Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, tra le misure presenti, prevede all'articolo 6, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    tale sistema, effettivamente mai entrato realmente a regime, viene superato e con i commi aggiuntivi, introdotti durante l'esame presso il Senato della Repubblica, da 3 a 3-sexies, si pongono le basi per l'operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente;
    fino alla piena operatività del nuovo sistema, che sarà definito tramite un decreto ministeriale, verranno applicati i meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD;
    pertanto, per l'anno in corso, non vi saranno particolari modificazioni in particolare per il settore agricolo che beneficia di specifiche agevolazioni. Infatti il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 188-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'esclusione dall'adesione al SISTRI per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006;
    il problema per il settore agricolo si pone, invece, con l'entrata in vigore del nuovo Registro elettronico nazionale di cui, allo stato, non si conoscono purtroppo le modalità di organizzazione, iscrizione e funzionamento e neppure il sistema sanzionatorio;
    tale grave incertezza ha posto immediatamente non poca preoccupazione nel mondo agricolo che ritiene necessaria, nel momento della codifica della nuova disciplina, la riproposizione delle esenzioni citate,
    il cosiddetto «Small Business Act» dell'Unione Europea (2008) ha sancito il principio della «proporzionalità» delle disposizioni e degli adempimenti normativi in relazione alle dimensioni delle imprese. Principio inserito anche nella normativa vigente e precisamente all'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.» dove si prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese prima della loro adozione, attraverso «l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività»,

impegna il Governo

a confermare, con specifiche disposizioni, le esenzioni per il settore agricolo nel testo del decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà definire la disciplina del Registro elettronico nazionale di cui ai commi da 3 a 3-sexies dell'articolo 6 del decreto in esame, al fine di tutelare la competitività delle piccole imprese agricole anche a livello europeo e internazionale.
9/1550/5Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento delle procedure nello stesso indicate, definisca con proprio decreto le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

impegna il Governo

a volere attivarsi affinché il decreto di cui in premessa sia emanato quanto prima e comunque, entro il 31 dicembre 2019 e ciò al fine di contenere in tempi ragionevoli l'applicazione del regime transitorio previsto.
9/1550/6Foti, Butti, Trancassini, Osnato, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, contiene tra le altre, misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali;
    la città Metropolitana di Messina si trova in uno stato di perdurante difficoltà finanziaria che sta determinando l'impossibilità di garantire le funzioni fondamentali dell'ente, prima fra tutte l'approvazione del bilancio di previsione 2018;
    la mancata approvazione del bilancio di previsione 2018 per la città di Messina unitamente al cronico disavanzo strutturale, in questi anni, ha determinato una ingiustificata decurtazione delle entrate;
    inoltre, la Città Metropolitana di Messina perderà l'opportunità di utilizzare le risorse provenienti dal Masterplan per importanti infrastrutture e da altri trasferimenti nazionali per un importo pari a 140 milioni di euro circa, mentre per l'edilizia scolastica risultano già finanziate, ma paralizzate, opere per 20 milioni circa;
    a causa delle perduranti difficoltà finanziarie, il sindaco di Messina ha disposto «che gli Uffici finanziari blocchino l'attività gestionale interrompendo ogni atto di impegno finanziario, compresa l'erogazione degli stipendi agli 840 dipendenti»;
    sarebbe opportuno, nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani: a) la predisposizione, per gli anni 2018 e 2019, di un bilancio di previsione solo annuale; b) l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di contenere la crisi finanziaria per la città metropolitana di Messina, di attuare interventi urgenti finalizzati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.
9/1550/7Bucalo, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge all'articolo 11 rubricato «adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione» prevede al comma 2-bis l'autorizzazione all'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851 posti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 maggio 2017;
    tuttavia, la lettera b) del comma 2-bis ha suscitato la preoccupazione e l'indignazione di molti giovani, idonei non vincitori del predetto concorso atteso che prevede che saranno chiamati a svolgere le successive prove del concorso solo coloro che sono in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95, di guisa che potranno partecipare solo coloro che non abbiano compiuto ventisei anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria;
    il bando, invece, era rivolto a coloro i quali non avessero superato il trentesimo anno di età prima del termine delle iscrizioni e in possesso del solo titolo di studio della licenza media;
    nell'ipotesi in cui dovesse essere approvato il testo in oggetto, si potrebbe addivenire ad una grave discriminazione tra i partecipanti, a suo tempo ammessi, con violazione della lex specialis e dei principi del favor admissionis e della parità di trattamento atteso che si prefigge di imporre delle limitazioni che all'epoca della pubblicazione del bando, dell'esecuzione delle prove e pubblicazione della relativa graduatoria di merito non erano state previste;
    a tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che la decisione della Pubblica Amministrazione di avvalersi dello strumento dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all'espletamento delle fasi di una procedura concorsuale volta a identificare ulteriori vincitori della selezione e, quindi, vanno rispettate in ogni caso le medesime regole di accesso previste al momento del bando e garanzie di trasparenza;
    d'altronde, se così non fosse, si rischierebbe di penalizzare, meritevoli candidati che a tutto voler concedere avrebbero già acquisito l'idoneità a proseguire il percorso concorsuale e formativo con conseguente elusione di molteplici e legittime aspettative;
    si ritiene, quindi, che lo scorrimento della graduatoria senza limiti aggiunti consentirebbe di omaggiare tanti giovani che in quel concorso avevano e a tutt'oggi ripongono le loro aspettative professionali nonché di colmare le carenze organiche esistenti e rafforzare il presidio delle Forze dell'Ordine sul territorio nazionale;
    inoltre, l'approvazione dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) A.C. 1550 con alta probabilità, esporrebbe l'amministrazione a diverse azioni giudiziarie con aggravio economico e paralisi delle procedure di reclutamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché, non vengano attuate forme di discriminazione e disparità di trattamento, illegittime nei confronti degli idonei non vincitori al concorso a 893 posti di allievo agenti di Polizia elevato a 1.182 posti.
9/1550/8Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Ferro, Deidda, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge all'articolo 11 rubricato «adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione» prevede al comma 2-bis l'autorizzazione all'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851 posti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 maggio 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa affinché non vengano attuate forme di discriminazione e disparità di trattamento nei confronti degli idonei non vincitori al concorso a 893 posti di allievo agenti di Polizia elevato a 1.182 posti.
9/1550/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Ferro, Deidda, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9-bis, del provvedimento in esame mette in evidenza le criticità del sistema sanitario nazionale e la carenza di personale medico che rischia di limitare l'assistenza sanitaria mentre, invece, questa dovrebbe essere potenziata, in particolare per alcune fasce d'utenza, come i cittadini ultrasessantacinquenni;
    gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia all'articolo in oggetto erano volti a creare le condizioni per sopperire alla carenza di personale medico specialistico che si è manifestata in molte strutture ospedaliere pubbliche a causa del mancato espletamento dei concorsi, con conseguente perdita di professionalità da parte della sanità pubblica;
    in Italia, come tutti i Paesi economicamente e socialmente avanzati, l'aspettativa di vita si allunga e oltre il venti per cento dei suoi sessanta milioni e mezzo di abitanti conta più di sessantacinque anni, quasi sei milioni hanno superato i settantacinque anni, e gli ultracentenari sono più di 17.000;
    tale dato è un positivo segnale di benessere diffuso e di soddisfacente tutela sociale e sanitaria del cittadino e delle comunità, ma occorre considerare che inevitabilmente un crescente numero di anziani è affetto da malattie croniche o vive situazioni psico-fisiche invalidanti, e questo determina un progressivo aumento del fenomeno della non autosufficienza, che cresce dopo i sessantacinque anni di età e che si impenna tra i settantacinque e gli ottantacinque;
    il Fondo per le non autosufficienze si è rivelato uno strumento utile ma fragile a causa dei tagli alla spesa pubblica imposti da un decennio di crisi economica, e anche i trasferimenti di spesa sociale alle regioni e ai comuni sono stati considerevolmente ridotti, causando una riduzione significativa di servizi, prestazioni e sostegno a famiglie e a fasce deboli;
    a fronte di una situazione oramai decisamente critica continuano a non essere trovate soluzioni efficaci,

impegna il Governo

a disporre adeguati stanziamenti di bilancio da destinare alle politiche sanitarie, di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti non autosufficienti, nel rispetto del dettato costituzionale e della normativa vigente in materia di assistenza sanitaria.
9/1550/9Silvestroni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    in merito al risarcimento delle spese legali la normativa ha sempre riconosciuto il principio di equità e di giustizia reale e concreta, affinché sul cittadino amministratore pubblico (Presidenti di Regione, Assessori, Consiglieri Regionali, Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, Dipendenti pubblici di vari livello) sottoposto a procedimento penale, civile e contabile, nei casi di definitiva assoluzione dei reati contestati, non gravino, oltre che le traversie giudiziarie, anche le spese di giudizio sostenute per la sua difesa;
    nel corso degli anni si sono verificati casi di diniego del diritto al rimborso delle spese legali da parte degli Enti Pubblici, specie a fronte della conclusione con definitiva assoluzione di soggetti interessati da procedimenti contabili per presunti danni erariali che hanno dato luogo a contenziosi tuttora pendenti presso la Cassazione;
    taluni di questi casi si sono verificati dopo l'emanazione della legge 639/1996 e hanno riguardato soprattutto ex amministratori di enti locali;
    a seguito di sentenze assolutorie con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno erariale ipotizzato, le Amministrazioni interessate, in coerenza con la prassi consolidata fino all'entrata in vigore della citata legge, hanno provveduto a liquidare ai soggetti sottoposti a giudizio contabile le spese sostenute per la loro difesa;
    dopo l'entrata in vigore della legge 639/1996, le stesse Amministrazioni hanno richiesto a tali soggetti la restituzione di quanto loro erogato, con la motivazione che il riconoscimento del diritto al rimborso valeva solo per i soggetti assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge;
    la legge 639/1996 prevede che il rimborso delle spese legali spetti non solo agli amministratori ed ex amministratori sottoposti a giudizio contabile e poi assolti per non avere prodotto alcun danno erariale, ma anche a quelli il cui procedimento si conclude con condanne per danno lieve e commesso senza dolo;
    è palese la disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra amministratori ed ex amministratori i quali, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, sono tuttavia penalizzati essendo loro negato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, e amministratori ed ex amministratori che, malgrado la condanna per accertato danno erariale dagli stessi provocato, godono del diritto al rimborso delle spese legali solo in ragione del fatto che il danno è lieve e le sentenze che li riguardano sono state pronunciate dopo l'emanazione della legge 639/1996;
    tale interpretazione cancella decenni e decenni di decisioni della Pubblica amministrazione secondo una prassi fondata sul principio elementare secondo il quale gli amministratori ed ex amministratori che non hanno prodotto alcun danno erariale nell'esercizio delle loro funzioni, non debbano essere penalizzati facendo ricadere su di loro le spese legali sostenute per la propria difesa;
    alla disparità di trattamento sopra descritta necessita porre rimedio in sede legislativa, anche per interrompere i diversi procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione, introducendo una norma di civiltà giuridica con la quale ribadire il principio dell'uguaglianza dei diritti, quindi il diritto al rimborso delle spese legali a fronte di sentenza assolutoria al di là della data della sua pronuncia, specie se già deliberate e liquidate, seguendo una prassi consolidata nel tempo alla quale si sono attenuti gli enti locali di tutta Italia;
    il riconoscimento di tale diritto non comporta, inoltre, alcun ulteriore aggravio di spese a carico degli enti interessati, essendo già avvenuta l'erogazione delle somme e posto che le liti pendenti si riferiscono alla pretesa degli stessi enti di vedersele restituire,

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a risolvere la questione di cui in premessa, ristabilendo il principio dell'uguaglianza dei diritti sancito dalla nostra Costituzione.
9/1550/10Ferro, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge in esame C. 1550, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019 approvato dal Senato il 29 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 3 reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;
    lo strumento del buono lavoro è stato introdotto per la prima volta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, adottato in attuazione della delega recata dalla «Legge Biagi»;
    a seguito di questa introduzione, l'utilizzo dei suddetti buoni, visti gli effetti positivi sull'economia e il mondo del lavoro, è stato esteso prima con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, poi dalla cosiddetta «riforma Fornero» del 2012 e infine dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    una repentina inversione di rotta nell'evoluzione estensiva della normativa dell'istituto ha disposto nel 2017 prima la soppressione del lavoro accessorio, poi l'introduzione di una nuova disciplina dello stesso, ponendo dei paletti che hanno ristretto in modo incisivo l'ambito dell'applicazione, neutralizzando di fatto l'utilità di tale strumento;
    il cosiddetto «Decreto Dignità» introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 ha apportato, poi, ulteriori modifiche normative grazie alle quali è possibile riutilizzare lo strumento del voucher nel settore turistico e agricolo, ma con forti restrizioni delle aziende che operano in tali comparti;
    i voucher rappresenterebbero uno strumento utile per tutte le imprese e i lavoratori, soprattutto per una Nazione che ormai vive tecnicamente in una situazione di recessione economica e alla quale tutto servirebbe tranne che continuare a perdere migliaia di occasioni di lavoro, come studi di settore invece dimostrano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre l'utilizzo dello strumento dei voucher nei settori produttivi maggiormente strategici per l'economia nazionale.
9/1550/11Zucconi, Rizzetto, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali;
    il comma 892 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, legge 145/2018, prevede che «Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale»;
    suddetta previsione vincola in maniera eccessiva le possibilità di impiego del contributo, limitando l'attività dei Comuni e, soprattutto, rischiando di impedire ai medesimi enti di avvalersi dell'intero importo del contributo,

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere fruibili gli importi derivanti ai comuni dal contributo citato in premessa, eliminando finalità di spesa eccessivamente cogenti.
9/1550/12Prisco, Fidanza, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali;
    il comma 892 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, legge 145/2018, prevede che «Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ferme restando le esigenze di finanza pubblica, di assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere fruibili gli importi derivanti ai comuni dal contributo citato in premessa, eliminando finalità di spesa eccessivamente cogenti.
9/1550/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Fidanza, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in commento reca disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti. Il passaggio ad una gestione dei rifiuti ad «economia circolare» è un importante pilastro della green economy con la trasformazione dell'attuale sistema economico «lineare» di produzione e consumo (estrai, produci, consuma e getta) in un nuovo sistema «circolare» (estrai, produci, consuma e riproduci), basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie; in tale contesto una legislazione efficace sull’End of waste (fine vita dei prodotti) è fondamentale per consentire la transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile;
    oggi solo per vetro, metalli, combustibile da rifiuti e fresato d'asfalto sono state decise le regole europee o nazionali che consentono la trasformazione da rifiuto a risorsa; per le altre tipologie di rifiuto, restano due sole altre alternative: o i riciclatori hanno la possibilità di ricorrere, provvisoriamente, ad un decreto che risale al 1998 e che risulta in ogni caso incompleto o quanto meno obsoleto (perché non comprende tutti i rifiuti, tutti i processi di riciclo in linea con le moderne tecnologie e tutte le possibili risorse ottenibili dai rifiuti); o gli impianti di riciclo devono ottenere una specifica autorizzazione rilasciata «caso per caso» dalle autorità territoriali competenti (Regione o Provincia delegata), al termine di lunghe, onerose e doverose procedure in cui si valutano gli impatti ambientali complessivi;
    purtroppo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio ha reso di fatto inattuabile il secondo tipo di procedura, causando il blocco graduale di centinaia di impianti;
    il Ministro dell'Ambiente ha affermato in più occasioni che l’End of Waste è una priorità per il Governo, ma alle parole non sono seguiti i fatti,

impegna il Governo

a modificare il Testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) con urgenza al fine di consentire, per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dell'articolo 184-ter, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851 /UE, che le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del citati Testo unico, possano provvedere sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, consentendo la prosecuzione dell'attività a centinaia di impianti autorizzati, che da anni con il loro lavoro di riciclo garantiscono le essenziali lavorazioni che permettono all'Italia di raggiungere posizioni leader nel settore del riciclo.
9/1550/13Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola, dando finalmente attuazione anche ad emendamenti e proposte che il gruppo PD da tempo ha sottoposto all'attenzione del Governo e che, fino ad ora, sono state sempre respinte;
    al riguardo, il gruppo PD ha presentato una proposta di legge organica sulla materia in cui accanto al riconoscimento di elargizioni in denaro, si prevedono agevolazioni per l'accesso al lavoro nel settore pubblico per i soggetti rimasti orfani a seguito di eventi calamitosi;
    pertanto la risposta del Governo appare ancora parziale non occupandosi anche delle altre famiglie vittime di calamità naturali come quelle colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Terremoti fortissimi che hanno provocato numerose vittime, feriti gravi e sfollati e che hanno causato una cesura netta nella vita quotidiana delle persone coinvolte;
    rilevato che il territorio della regione Abruzzo punta ad uscire dalla drammatica fase di criticità che si è venuta a determinare a seguito dei terremoti del 2009 e del 2016-2017 che hanno inferto una ferita profonda alla comunità; risulta pertanto fondamentale predisporre lo stanziamento anche per il 2019 a favore del comune de L'Aquila,

impegna il Governo:

   a predisporre un intervento legislativo per riconoscere speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
   ad estendere il campo di applicazione dell'istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatti connessi a eventi calamitosi di origine naturale o derivati dall'attività dell'uomo, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o infermità determinatesi per i suddetti fatti connessi a eventi calamitosi;
   a predisporre, con il primo provvedimento utile, la prosecuzione anche per il 2019 dello stanziamento dei 10 milioni di euro in favore del Comune de L'Aquila finalizzato a scongiurare il default, per le spese di ricostruzione, dell'ente locale.
9/1550/14Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento reca, tra le altre misure, disposizioni di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;
    le imprese del settore balneare vivono un enorme contenzioso con la pubblica amministrazione derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;
    molteplici sono i procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;
    nelle more della generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime;

impegna il Governo:

   a consentire la definizione dei contenziosi relativi a procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018 in materia di canoni demaniali relativi a beni pertinenziali del demanio marittimo nei modi e nelle forme disposte dall'articolo 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 484;
   a sospendere, con esclusione dei procedimenti giudiziari di natura penale, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1550/15Buratti, Fidanza.


   La Camera,
   premesso che:
    non vi è allo stato attuale un'unica posizione scientifica riguardo la correlazione tra CoDiRo e Xylella, pertanto non si può escludere che il disseccamento degli ulivi in Puglia possa derivare da una pluralità di fattori;
    vari ricercatori auditi in commissione agricoltura alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa hanno spiegato che il disseccamento degli ulivi è piuttosto il risultato di una serie di concause, tra le quali un forte abuso di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti, in particolar modo glifosato, nonché la presenza di discariche tossiche e falde inquinate come da recente rapporto Ispra 2017-2018. Sottolineando tra l'altro il fatto che si tratti di un batterio che mostra di essere un normale patogeno di debolezza, con cui è indubbiamente possibile la convivenza;
    tra Alezio e Gallipoli, epicentro del disseccamento diversi metodi curativi sembrano aver avuto esiti positivi e con costi inferiori rispetto ai rimborsi previsti dal piano Silletti-bis per gli abbattimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare i criteri di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 «Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento» anche agli ulivi che insistono nelle zone colpite dal batterio Xylella e risultate positive allo stesso.
9/1550/16Giannone, Cunial, Sarli, Costanzo, Davide Aiello, De Lorenzo, Segneri, Pallini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame, contenente disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevede al comma 1-sexies un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione, da destinarsi – per un importo non inferiore al 60 per cento – alle provincie e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni;
    nel testo non vengono specificati i criteri di ripartizione di questo canone aggiuntivo tra i comuni rivieraschi di una determinata derivazione;
    il medesimo articolo, al comma 1-quinquies, prevede poi che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni, anche in questo caso senza specificare i criteri di riparto del canone tra i comuni rivieraschi di una determinata derivazione,

impegna il Governo

a prevedere, per ogni grande derivazione, sia una «intesa» sul riparto del canone unico e del canone aggiuntivo (ambientale) tra i comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione, compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sia una «consulta» tra la Regione, i comuni rivieraschi ed il concessionario al fine di individuare le misure di miglioramento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
9/1550/17Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale;
    in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento. In tale contesto va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;
    la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);
    inoltre, la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti,

impegna il Governo

ad emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, e che gli stessi enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9/1550/18Pastorino, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale;
    in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento. In tale contesto va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;
    la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);
    inoltre, la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, e che gli stessi enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9/1550/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1550 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione indica all'articolo 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro e all'articolo 3-ter misure di Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS);
    il ruolo dei Parchi va ripensato per cogliere le nuove sfide del futuro, coniugando tutela e sviluppo sostenibile;
    oltre 20 anni fa è nato l'Appennino Parco d'Europa (Ape), una iniziativa approvata dal CIPE che oltre al Ministero dell'Ambiente ha visto coinvolte 14 regioni (dal Piemonte alla Calabria), 51 province, 188 comunità montane ed oltre 1.600 comuni;
    l'ambito territoriale di riferimento di APE è di 9.585.000 ettari, pari al 46 per cento dell'intero territorio nazionale:
    il sistema delle aree naturali protette coinvolte in APE è costituito da: 9 parchi nazionali; 65 riserve naturali statali; 28 parchi regionali;
    Biodiversità, cultura e tradizioni, sono tesori importanti da salvaguardare e indispensabili risorse economiche territoriali;
    va definita una strategia nazionale di più efficace governance dell'Appennino in grado di proiettarlo sullo scenario euro-mediterraneo, con accordi istituzionali tra governo, enti territoriali e locali per rafforzare le buone pratiche e garantire chi vuole investire sul territorio, in particolare nella gestione forestale sostenibile e nell'agricoltura di montagna, particolarmente faticosa;
    la suddetta fase va stimolata e sostenuta con nuovi strumenti da concordare con l'Unione europea, come ad esempio le Zone Economiche Speciali per lo Sviluppo Sostenibile, o lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development) di cui agli articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
    le ZES (acronimo di Zone Economiche Speciali) delimitano un'area entro cui un'attività economica può essere svolta in maniera agevolata, grazie a forme di sostegno che possono comprendere il supporto negli investimenti, canali privilegiati di dialogo con autorità locali o statali, oltre ad incentivi fiscali sotto forma di esoneri o crediti d'imposta o no-tax area,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per istituire, nell'ambito dell'Appennino Parco d'Europa, il «Parco degli Appennini meridionali», costituito dai parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia, individuando su quel perimetro, viste le condizioni di svantaggio, una zona economica speciale e delimitare un'area no-tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni ricadenti nel medesimo perimetro che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 30 per cento.
9/1550/19Conte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1550 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione indica all'articolo 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;
    nel 2017 la spesa farmaceutica nazionale totale è stata pari a 29,8 miliardi di euro, di cui il 75 per cento rimborsato dal servizio sanitario nazionale;
    con decreto legislativo n. 539 del 1992 e successive modificazioni è stata suddivisa, nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, la spesa in due categorie: la prima denominata A prevede farmaci essenziali e per le malattie croniche interamente a carico dello Stato dietro presentazione di ricetta medica; la seconda denominata «C», per tutti gli altri farmaci, la cui spesa è a totale carico del cittadino;
    i farmaci di classe «C» sono molto diffusi; ogni anno gli italiani spendono 3 miliardi di euro per tali farmaci, vale a dire il 36 per cento della spesa farmaceutica privata;
    i farmaci di classe A e i farmaci di classe C sono venduti esclusivamente nelle farmacie;
    se i farmaci di classe «C», a totale carico dei cittadini, fossero venduti anche nelle parafarmacie si attiverebbero meccanismi concorrenziali virtuosi, in grado di garantire un risparmio annuo che va da 450 milioni a 890 milioni di euro, con un vantaggio per ogni famiglia da 27 euro a 53,45 euro all'anno; inoltre l'ingresso in parafarmacia dei farmaci di classe «C» potrebbe condurre all'apertura di circa 4.000 nuove aziende in tre anni e la creazione di 6 mila posti di lavoro;
    la sicurezza e la tutela della salute in parafarmacia sono garantite dalla presenza obbligatoria di un farmacista laureato e abilitato, tant’è che in parafarmacia vengono già venduti farmaci complessi come quelli per la contraccezione d'emergenza e tutti i farmaci veterinari, anche quelli con prescrizione medica;
    più volte il Governo, nella figura del Ministro della Salute, con dichiarazioni pubbliche e programmatiche e rispondendo, di recente, a una interrogazione a risposta immediata della sottoscritta in XII commissione, ha manifestato apertura verso questa scelta,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per semplificare l'accesso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore consentendo agli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
9/1550/20Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1122 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, detta disposizioni in materia di premi e contributi INAIL, prevedendo una revisione dei relativi importi con effetto dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 che deve essere operata considerando minori entrate per 410 milioni di euro per l'anno 2019, 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, mediante:
     a) riduzione delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pari a 110 milioni di euro per il 2019, 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
     b) riduzione delle risorse destinate dall'INAIL allo sconto per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il 2020 e 2021;
     c) ulteriore riduzione per l'anno 2021 delle risorse di cui alle lettere a) e b) fino ad un importo complessivo massimo di 50 milioni di euro qualora non si riscontrassero eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica per la predetta annualità;
    con la suddetta disposizione non si tiene conto che l'equilibrio finanziario nella gestione dell'istituto deve contemporaneamente riguardare sia la revisione delle tariffe a favore delle imprese, che la qualificazione delle prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori;
    come evidenziato dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL: «il nodo non è il riequilibrio delle tariffe, previsto anche dalla normativa vigente da attuare con cadenza triennale, ma è l'assenza dell'impegno sulla qualificazione delle prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori», «Di questo obiettivo – denunciano i sindacati – non vi è traccia nella manovra, anzi la richiamata disposizione prevede addirittura che i 410 milioni di risparmi per le imprese vengano reperiti anche attraverso un taglio di 110 milioni agli interventi in materia di formazione antinfortunistica, pregiudicando così lo sviluppo di una maggiore conoscenza e coscienza dei rischi connessi alle diverse attività lavorative, incrementando indirettamente le probabilità di incidente.»;
    la decisione del governo di operare un taglio della spesa pubblica mandando contestualmente alle imprese un segnale di riduzione dei costi, arriva in un momento in cui i morti sui luoghi del lavoro sono aumentati del 4,5 per cento: nei primi otto mesi del 2017 le vittime erano state 682; tra gennaio e agosto del 2018 sono state 713,

impegna il Governo

a ripristinare i fondi già destinati dalle imprese agli interventi in materia di formazione antinfortunistica, assicurandosi una compensazione del relativo onere finanziario attraverso aumento della percentuale di PREU sugli apparecchi da gioco Vlt e slot.
9/1550/21Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    alcuni comuni non riconoscono il diritto alle agevolazioni in materia di Imposta municipale propria (Imu) alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale nonostante ciò sia riconosciuto dal Dipartimento delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012,

impegna il Governo

ad emanare una norma di interpretazione autentica che stabilisca che le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendano spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
9/1550/22Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 11, comma 2-bis, si prevede l'assunzione di nuovi allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia nel maggio del 2017;
    il comma relativo alle assunzioni presente nel decreto-legge originario è stato emendato al Senato della Repubblica, modificando i requisiti previsti nel bando di concorso;
    in seguito a questa modifica molti partecipanti al concorso che al momento dell'iscrizione godevano di tutti i requisiti richiesti, si ritroverebbero superati da altri concorrenti con minor punteggio o, addirittura, non più idonei;
    appare inaccettabile che si modifichino in corso d'opera i requisiti necessari per accedere a un concorso pubblico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di assumere le iniziative adeguate affinché i risultati idonei al concorso per allievi di polizia del maggio 2017 mantengano la loro posizione nelle graduatorie che saranno utilizzate per le assunzioni.
9/1550/23Occhionero, Vitiello, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 11, comma 2-bis, si prevede l'assunzione di nuovi allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia nel maggio del 2017,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, chiari e idonei affinché le prove già effettuate da parte di tutti coloro che hanno già acquisito l'idoneità non siano rese vane.

9/1550/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  Occhionero, Vitiello, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-ter modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES);
    inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate;
    la lettera a-sexies) del comma 1, consente di istituire nelle ZES aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ed è e approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta;
    sarebbe più opportuno, tuttavia, prevedere un ruolo attivo delle regioni in questo processo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad affidare alle Regioni la perimetrazione delle Zone doganali intercluse.
9/1550/24De Luca.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure introdotte all'articolo 10-bis del provvedimento in esame in materia di trasporto persone su mezzi non di linea presentano elementi di incertezza che rischiano di ripercuotersi negativamente su un settore strategico e in crescita per quel che riguarda la mobilità;
    si tratta di un settore che vede la presenza di 80 mila imprese e circa 200 mila addetti e con un fatturato rilevante anche in termini di incidenza sul pil;
    vi è preoccupazione sulle conseguenze negative che tali norme possono avere sulle prospettive del settore;
    preoccupa l'assenza di qualsiasi forma di dialogo tra governo e organizzazioni di categoria del settore; si ritiene che l'introduzione delle norme in questione debba necessariamente avere un attento monitoraggio al fine di individuare criticità e rilevare possibili soluzioni migliorative,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente un tavolo tecnico politico con Regioni comuni e organizzazioni di categoria in merito all'applicazione delle suddette norme e che presso ogni Prefettura possa essere costituito un Osservatorio di monitoraggio periferico con soggetti istituzionali e sociali territorialmente competenti al fine di rilevare criticità e avanzare al tavolo nazionale proposte migliorative.
9/1550/25Paita, Bruno Bossio, Mura, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'esame di questo provvedimento nel corso del suo iter presso il Senato della Repubblica era stato annunciato l'inserimento di una misura in materia di sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore del territorio di Genova a seguito del crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto 2018;
    suddetta misura non è stata inserita nel provvedimento in esame;
    rimane pertanto l'urgenza di individuare un percorso istituzionale e legislativo per una previsione normativa attesa dalla comunità genovese e ligure in considerazione delle rilevanti conseguenze che il crollo della infrastruttura ha determinato per cittadini e imprese;
    si registra purtroppo un rilevante ritardo per l'applicazione di misure già contenute nella legge n. 130 del 2018 a causa della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi;
    il profilo di necessità e urgenza è sicuramente evidente per quel che riguarda la materia in oggetto,

impegna il Governo

ad individuare nel più breve tempo possibile il percorso legislativo più celere per la previsione della sospensione dei termini per i versamenti tributari per il territorio di Genova e assicurare un quadro di certezza normativa per cittadini e imprese fortemente preoccupate.
9/1550/26Anzaldi, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) all'articolo 1, comma 103, prevede una modifica dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con l'inserimento di un comma aggiuntivo;
    suddetto comma stabilisce testualmente che: «Nel delimitare le zone di cui al comma 9, i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida»;
    in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo depositato presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati, il Sottosegretario alle infrastrutture, Michele Dell'Orco, in data 17 gennaio u.s. ha testualmente affermato che: «La vigente disposizione del comma 9-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, impone, alle amministrazioni comunali che intendono istituire nuove ZTL, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici e ibridi. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le ZTL esistenti ma soltanto a quelle di nuova istituzione, come confermato dalla locuzione nel delimitare le zone.»;
    nell'ambito della stessa risposta ha inoltre affermato che «il Governo darà parere favorevole all'emendamento presentato nell'ambito del decreto-legge “semplificazioni”, ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari, con il quale al citato articolo 7, comma 9-bis, sono soppresse le parole in ogni caso e le parole o ibrida.»;
    l'emendamento di chiarimento è stato dichiarato inammissibile da parte della Presidenza del Senato e quindi la norma interpretativa non ha avuto luogo perpetrando quindi l'incertezza per le amministrazioni comunali che avevano sollevato il problema;
    in data 30 gennaio u.s. il MIT con un comunicato stampa ha affermato che «Rimane ferma intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti modificare la norma della legge di Bilancio 2019 sull'accesso alle Zone a traffico limitato delle città, per far sì che il transito sia riferito alle sole vetture elettriche e non anche a quelle ibride.»,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima la misura interpretativa della norma introdotta nell'ambito della legge 145 del 2018 fugando ogni possibile dubbio e assicurando il mantenimento degli impegni assunti con l'Anci con l'obiettivo di tutelare l'autonomia regolamentare delle amministrazioni locali in materia anche in considerazione dei risultati conseguiti nel corso degli anni.
9/1550/27Pizzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 10-bis in materia di autoservizi pubblici non di linea si evidenzia come suddette misure puntino a comprimere un settore quale quello degli ncc strategico per la mobilità;
    oltre alle enormi criticità sollevate dalle autorità istituzionali preposte come ad esempio ART sulla specificità del servizio ncc e sui rischi di un aggravio dei costi per l'utenza si evidenzia anche la mancata previsione di deroghe per particolari territori;
    la deroga prevista per le sole regioni Sicilia e Sardegna non è sufficiente;
    ci sono altri territori che necessitano di adeguata tutela normativa e che altrimenti vedrebbero pregiudicata una voce importante per la propria mobilità;
    la Puglia è sicuramente uno di questi territori;
    l'aeroporto di Bari ad esempio è l'aeroporto di riferimento per Matera capitale europea della cultura per l'anno 2019 e considerato che Matera è in Basilicata e che quindi è in altra regione questo rischia di creare difficoltà ai tanti operatori che sono chiamati in questo anno a fare da spola tra Bari, Brindisi e Matera;
    l'approccio ideologico e assolutamente sordo da parte del Governo ha impedito ogni forma di confronto di merito su questioni che possono diventare assai delicate anche in relazione al gap infrastrutturale e di mobilità che si registra nelle regioni del Sud,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere almeno per l'anno 2019 una deroga all'applicazione delle suddette norme per gli operatori di Puglia e Basilicata in ragione delle specificità territoriali, delle carenze infrastrutturali e dell'evento di Matera 2019 e che si possa costituire entro 30 giorni un apposito Osservatorio presso le Camere di Commercio di Bari e Potenza per valutare l'incidenza delle richiamate norme.
9/1550/28Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure introdotte all'articolo 8 del presente provvedimento e che prevedono il superamento della fase commissariale in materia di attuazione dell'Agenda Digitale presentano elementi di criticità che sono stati sollevati nel corso del dibattito parlamentare e che rischiano di incidere negativamente sul processo di modernizzazione del Paese in un settore strategico;
    la decorrenza del 1o gennaio 2020 così come ipotizzata dal Governo evidenzia limiti nella gestione di una fase di transizione che si presta a possibili falle che potrebbero pregiudicare il lavoro fin qui compiuto dai Commissari che si sono succeduti, nonché paralizzare l'attività dei diversi attori dello sviluppo dell'Agenda digitale;
    la trasversalità di competenze e segmenti che attraversa tutto il settore pubblico, la delicatezza della gestione di dati sensibili, se governata con una accelerazione non concertata tra i vari soggetti rischia di non conseguire i risultati auspicati;
    enormi dubbi presentano i profili normativi del comma 1-quater con la previsione di assunzioni non normate da selezioni concorsuali e in cui si accentua il rischio di profili clientelari o in presenza di possibili e gravi conflitti di interessi; è stata preclusa ogni forma di modifica migliorativa al testo; considerata la rilevanza dell'argomento,

impegna il Governo

ad attivare un Osservatorio sul processo di transizione per l'approdo al 1 gennaio 2020 con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti, che suddetto Osservatorio riferisca trimestralmente alle competenti Commissioni Parlamentari sul percorso di avvicinamento al superamento della fase commissariale per l'attuazione dell'Agenda Digitale e che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, l'Anac possa emanare apposite linee guida per scongiurare possibili conflitti di interesse per quanto riguarda la selezione del previsto «contingente di esperti».
9/1550/29Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21, reca misure di interesse degli enti locali;
    le amministrazioni comunali hanno rilevato importanti criticità nella gestione della cassa vincolata dal momento che l'attuale normativa in materia si presta ad interpretazioni difformi;
    la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti sta intervenendo in modo restrittivo, in fase di esame dei rendiconti 2017, poiché ritiene necessaria la costituzione di apposito vincolo di cassa, oltre che di competenza, per i proventi derivanti da imposta di soggiorno e da sanzioni codice della strada, discostandosi peraltro dall'impostazione assunta dalla Sezione delle Autonomie (delibera 31/2015);
    tale interpretazione crea enormi difficoltà gestionali agli enti comunali già sottoposti negli ultimi anni a significativi sforzi finanziari e contabili;
    la posizione della questione di fiducia sul provvedimento in esame ha impedito la discussione e la possibilità di approvare un emendamento che possa fare chiarezza sulla questione,

impegna il Governo

ad intervenire, con un apposito provvedimento normativo di modifica dell'articolo 195, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di qualificare per legge le «entrate vincolate» definendole quali trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi.
9/1550/30Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    il pluralismo dell'informazione è un presidio irrinunciabile dello stato democratico;
    l'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici;
    in cambio, si prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di non meglio precisati progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale;
    sotto la veste formale di una «riforma del settore» si cela un'operazione mirata a colpire in maniera chirurgica emittenti come Radio Radicale giornali come Avvenire, il Manifesto, Il Foglio, Libero, e tanti quotidiani locali;
    il Partito Democratico ha preso l'impegno a ribadire in ogni sede la sua ferma contrarietà a questi tagli mirati contro giornali, emittenti, giornalisti e redazioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, l'abrogazione delle disposizioni sui contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ripristinare le disposizioni di cui decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 al fine di tutelare la libertà di informazione e di stampa.
9/1550/31Sensi, Bruno Bossio, Mollicone, Brunetta, Boldrini, Vitiello, Emanuela Rossini, Dall'Osso, Zanella, Fornaro, Sandra Savino, Fiano, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 1-8, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;
    la Sezione speciale viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo di garanzia;
    ai sensi del comma 2, la garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inadempienze probabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
    si tratta di una misura condivisibile ma che per la limitatezza dell'ambito soggettivo e dello stanziamento finanziario rischia di escludere molte imprese,

impegna il Governo

ad estendere le misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 8, alle microimprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
9/1550/32Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 1-8, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;
    la Sezione speciale viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo di garanzia;
    ai sensi del comma 2, la garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inadempienze probabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
    si tratta di una misura condivisibile ma che per la limitatezza dell'ambito soggettivo e dello stanziamento finanziario rischia di escludere molte imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 8, alle microimprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
9/1550/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo in particolare che la proprietà delle opere passi alle Regioni alla scadenza della concessione. Vengono altresì prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni;
    è inoltre previsto che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possano assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato e a forme di partenariato pubblico-privato;
    appare necessario prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale delle province e dei comuni nelle decisioni riguardanti la gestione ambientale e i vantaggi economici derivanti da questa nuova riforma;
    con la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Delrio, lo Stato ha riconosciuto la specialità di tre province montane Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola; in queste aree si concentrano le grandi derivazioni e la produzione di energia idroelettrica;
    è giusto che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari. Per lo stesso principio, parte dei ricavi ottenuti dall'utilizzo dell'acqua è opportuno che rimanga a disposizione della provincia interessata,

impegna il Governo:

   a prevedere che le regioni cedano la proprietà delle grandi derivazioni idroelettriche alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul cui territorio insistono le medesime opere;
   nell'ambito della riforma in atto in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, a prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale nei procedimenti decisori in particolare per le province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola affinché si affermi il principio di fondamentale importanza che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari.
9/1550/33De Menech, Enrico Borghi, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo in particolare che la proprietà delle opere passi alle Regioni alla scadenza della concessione. Vengono altresì prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni;
    è inoltre previsto che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possano assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato e a forme di partenariato pubblico-privato;
    appare necessario prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale delle province e dei comuni nelle decisioni riguardanti la gestione ambientale e i vantaggi economici derivanti da questa nuova riforma;
    con la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Delrio, lo Stato ha riconosciuto la specialità di tre province montane Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola; in queste aree si concentrano le grandi derivazioni e la produzione di energia idroelettrica;
    è giusto che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari. Per lo stesso principio, parte dei ricavi ottenuti dall'utilizzo dell'acqua è opportuno che rimanga a disposizione della provincia interessata,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere che le regioni cedano la proprietà delle grandi derivazioni idroelettriche alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul cui territorio insistono le medesime opere;
    nell'ambito della riforma in atto in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale nei procedimenti decisori in particolare per le province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola affinché si affermi il principio di fondamentale importanza che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari.
9/1550/33. (Testo modificato nel corso della seduta) De Menech, Enrico Borghi, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito alla catastrofica alluvione del 10 settembre 2017 sul territorio del Comune di Livorno, la ricognizione dei danni disposta dal Commissario straordinario Enrico Rossi ha rilevato un ammontare di circa 49 milioni di euro di danni subiti da cittadini e imprenditori (di cui 23,3 milioni di euro relativi al patrimonio edilizio privato e 25,5 milioni di euro relativi alle attività economiche e produttive);
    il Consiglio dei ministri ha disposto lo scorso 13 settembre 2018-con delibera numero 213 – il finanziamento di alcuni interventi di ristoro dei danni per un importo totale di 12,2 milioni di euro (di cui 6,2 milioni di euro relativi ai danni al patrimonio edilizio privato), ben al di sotto della somma risultante dalla ricognizione effettuata dal Commissario straordinario;
    le domande di indennizzo che sono state effettivamente autorizzate si fermano a circa 3 milioni di euro, a cui saranno da aggiungere 3 milioni di euro circa destinati ai titolari di attività produttive, per un totale di circa 6 milioni di euro;
    restano da indennizzare numerose attività produttive e numerosi nuclei familiari che non hanno avuto facoltà di accedere alla procedura o che si sono visti rifiutare la domanda di indennizzo;
    fermo restando che la somma stanziata dal Governo con la delibera 213 rimane molto al di sotto dell'entità dei danni stimati dal Commissario Straordinario Enrico Rossi, risulta da quella somma un residuo di circa 6 milioni di euro che rischia di non essere utilizzata in alcun modo a ristoro delle famiglie e delle imprese livornesi colpite dall'alluvione del settembre 2017,

impegna il Governo:

   a destinare comunque la somma residua di 6 milioni di euro al ristoro dei danni delle famiglie e delle imprese livornesi colpite dall'alluvione del settembre 2017, rivedendo la delibera 213 del 13 settembre 2018;
   a destinare risorse aggiuntive, con apposito provvedimento, al pieno e completo ristoro di tutti i danni riportati dal territorio livornese nel corso dell'alluvione del settembre 2017, secondo quanto risultante dalla ricognizione effettuata dal Commissario Straordinario Enrico Rossi.
9/1550/34Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 della nuova normativa-quadro sulla pesca e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ha abrogato il canone ricognitorio introdotto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
    il vuoto normativo determinato da tale abrogazione ha comportato una forte sperequazione fra le imprese del comparto della pesca e dell'acquacoltura , causando notevoli differenze di canone che hanno conseguentemente imposto alle imprese di acquacoltura marina di ricorrere in sede giudiziaria per evitare il blocco dell'attività;
    l'applicazione della disposizione è stata nei fatti diversa nelle varie regioni, provocando ulteriori sperequazioni,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima disposizioni che prevedano la reintroduzione del canone ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori.
9/1550/35D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1550/36Incerti, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, nonché a reperire le risorse necessarie a finalizzate a dare adeguata risposta alle richieste del mondo agricolo pugliese.
   ad adottare provvedimenti che consentano alla regione Puglia, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1550/37Gadda, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Losacco, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, definisce le modalità di raccolta dei dati in allevamento e loro gestione;
    gli Enti selezionatori, che gestiscono i libri genealogici ed i programmi di selezione, possono raccogliere i dati e gestire i controlli funzionali presso le aziende, direttamente o tramite strutture convenzionate;
    l'articolo 4 del d.lgs. n. 52/2018 stabilisce che tali strutture convenzionate, riconosciute dal Mipaaft, debbano possedere una serie di requisiti di «competenza e qualità»,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima disposizioni di modifica dell'articolo 4 del decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che garantiscano il principio di liberalizzazione e la libera concorrenza tra strutture diverse anche non aventi necessariamente articolazione territoriale nazionale secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/1012.
9/1550/38Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti all'articolo 11-bis. «Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali»;
    molte amministrazioni comunali hanno rilevato importanti criticità nella gestione della cassa vincolata dal momento che l'attuale normativa in materia si presta ad interpretazioni difformi;
    la Sezione regionale della Corte dei conti sta intervenendo in modo restrittivo, in fase di esame dei rendiconti 2017, poiché ritiene necessaria la costituzione di apposito vincolo di cassa, oltre che di competenza, per i proventi derivanti da imposta di soggiorno e da sanzioni codice della strada, discostandosi peraltro dall'impostazione assunta dalla Sezione delle Autonomie (delibera 31/2015);
    tale interpretazione crea enormi difficoltà gestionali agli enti comunali già sottoposti negli ultimi anni a significativi sforzi finanziari e contabili;
    appare quindi necessario un provvedimento che faccia chiarezza sulla questione qualificando per legge le «entrate vincolate», modificando conseguentemente l'articolo 195, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, specificando che per le entrate vincolate debbano intendersi i «trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi»,

impegna il Governo

a modificare l'articolo 195, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, specificando che per le entrate vincolate debbano intendersi i «trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi».
9/1550/39Cenni, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) e assegna alle regioni l'accertamento della loro qualifica;
    in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale « status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in altre regioni;
    questi orientamenti vengono a minare un principio di unitarietà del sistema normativo, laddove riconosce i diritti soggettivi legati ad uno status (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 Cost., c. 2, lettera i)),

impegna il Governo

ad a prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
9/1550/40Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3-bis, del provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti disposizioni in materia di etichettatura;
    per rendere più chiaro ed immediato riconoscere quali rifiuti possono essere riciclati ed in che modo vanno raccolti in maniera differenziata sono state realizzate alcune simbologie denominate come International Universal Recycling Codes (Codici universali internazionali di riciclaggio);
    secondo quanto indicato nel Pacchetto di misure sull'economia circolare presentato dalla Commissione Europea, entro il 2030 dovranno essere avviati al riciclo il 65 per cento dei rifiuti urbani e il 75 per cento dei materiali da imballaggio e non oltre il 10 per cento dei materiali di scarto potrà essere destinato in discarica;
    appare evidente come l'introduzione obbligatoria, nella etichettatura dei prodotti, di indicazioni chiare ed evidenti sulle modalità di smaltimento di contenuto ed imballaggi possa rappresentare un elemento fondamentale per incentivare una raccolta differenziata efficace e maggiormente diffusa,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo di riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame, le modalità corrette di smaltimento di contenuti ed imballaggi, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici.
9/1550/41Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca alcune misure in materia sanitaria in parte correttive delle disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio (L. 145/2018) come la sostituzione del comma 687 o la sanatoria sul pay back;
    l'ultima legge di bilancio ha previsto una deroga per l'iscrizione all'ordine delle professioni sanitarie per chi lavora senza titoli scatenando numerose polemiche da parte di molte associazioni di categoria;
    la nuova normativa stabilisce che, coloro che abbiano svolto una professione sanitaria per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, anche se non in via continuativa, possano continuare a esercitare iscrivendosi entro il 31 dicembre 2019 ad un apposito elenco ad esaurimento, che il ministero della Salute costituirà entro 60 giorni tramite un apposito decreto, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La norma stabilisce inoltre che l'iscrizione all'albo speciale «non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori»;
    se pur vero che la ratio della norma era di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 (legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, aveva disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica fosse svolta, questa ha preso in considerazione solo elementi temporali senza considerare la durata e l'ampiezza dei titoli di studio conseguiti o le modalità di verifica delle reali competenze degli iscritti agli elenchi speciali necessarie per potersi occupare della salute delle persone creando un certo malcontento fra alcune professioni sanitarie,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di carattere normativo necessarie affinché nella costituzione degli elenchi speciali sia considerato non solo l'aspetto temporale dell'esercizio della professione ma anche elementi qualitativi come la durata e l'articolazione il titolo conseguito o la reale verifica delle competenze conseguite al fine di tutelare la salute dei cittadini.
9/1550/42Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    il servizio sanitario nazionale è l'unico comparto della pubblica amministrazione che è ancora sottoposto non solo al blocco del turn over ma anche alla riduzione della spesa per il personale, impedendo così una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
    in tale comparto vige ancora il limite del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4 nonostante in questi anni la sanità sia stata chiamata ad affrontare profonde riforme dovute al progredire delle conoscenze scientifiche, farmacologiche e tecnologiche;
    l'unica modifica intervenuta al blocco delle assunzioni in questi anni è stata l'abbassamento della soglia dello 0,1 con legge di bilancio 2018, (articolo 1 comma 454 della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.»;
    durante l'esame della legge di bilancio sono stati presentati emendamenti a nome del gruppo PD volti al superamento del blocco delle assunzioni sistematicamente bocciati dal governo;
    durante l'esame al Senato è stato presentato dalla maggioranza l'emendamento 9.0.41 che poneva il superamento del blocco dell'1,4 così come modificato rimandando poi ad un decreto del Ministero della salute la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;
    tale emendamento è stato poi ritirato e trasformato in un ordine del giorno dimostrando ancora una volta che la maggioranza, al di là delle dichiarazioni, non ha nessuna intenzione di risolvere il problema nonostante l'accordo di Governo al capitolo 21 «Sanità» specifichi che «il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. E dunque indispensabile assumere il personale medico e sanitario necessario»;
    la situazione nel comporto sanità si aggraverà ulteriormente con l'introduzione della riforma così detta «quota 100» che come dichiarano la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e l'Anaao farà mancare 39 mila infermieri oltre alle 53 mila unità già ora mancanti e più di 25 mila tra medici e dirigenti sanitari,

impegna il Governo

a predisporre misure economiche e normative volte al superamento del limite imposto dai commi 71 e 72 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni al fine di arrivare una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale che tenga conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e non sia più ancorata ad una percentuale fissa.
9/1550/43Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca agli articoli 9 e 9-bis misure in materia sanitaria in parte correttive delle disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio (legge 145 del 2018) come la sostituzione del comma 687 o la sanatoria sul pay back;
    fra le tante modifiche non ha trovato, ancora una volta, soluzione ormai l'annosa questione della carenza del personale nel Servizio sanitario nazionale, ovvero sia il superamento del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4, problema che dovrebbe essere affrontato sotto molteplici punti di vista da quello delle risorse, alla formazione nonché alla corretta valutazione dei fabbisogni;
    solo con legge di bilancio 2018, si è cercato di attenuare la rigidità dei limiti fissati riconoscendo in sede di monitoraggio una flessibilità dell'0,1 per cento (articolo 1 comma 454 della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.»;
    nell'ultima legge di bilancio tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti o dichiarati inammissibili;
    il mancato sblocco delle assunzioni è reso ancora più drammatico dalla riforma pensionistica così detta «quota 100» che farebbe mancare nel solo primo anno di applicazione, come dichiara la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) 39mila infermieri oltre alle 53mila unità già ora carenti;
    stessa situazione si verrebbe a creare tra i medici visto che al momento sono interessati ad andare in quiescenza i nati nel 1952/1953 mentre con «quota 100» sarebbero interessati anche quelli nati tra il 1954 e il 1957: più di 25 mila tra medici e dirigenti sanitari;
    come denuncia l'ANAAO «L'esodo dei medici pubblici verso il privato, o la pensione, sta svuotando le corsie ospedaliere ed i presidi territoriali, portando al collasso il SSN, perché senza medici non ci può essere sanità e gli stessi LEA assumono le sembianze di una chimera. Per di più, le decisioni del Governo sulla quota 100 amplificano /un esodo pensionistico già consistente per essere la popolazione medica italiana la più vecchia al mondo, con una accelerazione di ben tre classi di età nel solo 2019 e di cinque fino al 2021. Numeri imponenti, che si misurano in decine di migliaia, di medici che non potranno essere rimpiazzati, stante un vincolo ragionieristico figlio di altri tempi e di altri contesti economici. Evidentemente, per la sanità non vale la promessa di sostituire ogni pensionato con un nuovo assunto e di garantire un ricambio generazionale tanto urgente quanto necessario»,

impegna il Governo

ad individuare, in tempi brevi e certi, misure economiche e strumentali necessarie affinché il fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale garantisca una corretta applicazione dei Livelli essenziali d'assistenza e nello specifico, il tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4 sia abrogato.
9/1550/44De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    sovente viene data notizia di vicende inerenti l'abuso della qualifica di dottore o altro titolo, con gravi conseguenze nel contesto dell'esercizio delle professioni e che portano al perpetrarsi di fattispecie delittuose gravissime contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione;
    rispetto a tali vicende gli Ordini Professionali hanno provveduto da tempo, ottemperando all'articolo 61 del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, a rendere pubblici gli elenchi dei professionisti attraverso motori di ricerca interni ai propri portali Internet, in modo da dare evidenza giuridica alla titolarità delle rispettive professionalità, anche con ulteriori dati legati alle varie specializzazioni, senza possibilità per gli iscritti di opporsi;
    le Università, in linea di massima, non pubblicano e non aggiornano il novero dei laureati nei propri siti, mentre in Università come ad esempio la Bocconi, i dati curriculari degli studenti e dei laureati sono resi accessibili alle imprese o amministrazioni che lo richiedono, attraverso un accreditamento telematico per finalità lavorative/professionali;
    con il realizzarsi dell'istituto dell’«accesso civico» ex articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovvero il diritto del cittadino ad accedere a tutte le informazioni che le PA devono rendere pubbliche attraverso i propri portali Internet, si assiste alla realizzazione di una capacità di «controllo diffuso» delle informazioni, poiché appunto il cittadino viene equiparato ai portatori di interesse al controllo generale della correttezza amministrativa alle informazioni; restano fermi i limiti della tutela di interessi pubblici e privati tra i quali si rinvengono: la sicurezza nazionale, la difesa, le questioni militari, le relazioni internazionali, la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    la piena realizzazione dell'accesso civico rappresenta la base su cui poggia la necessità di rivedere il modo di agire delle università in merito alla pubblicità del novero dei laureati, visto che il panorama universitario odierno, a fronte anche del principio dell'autonomia dei singoli atenei, risulta multiforme;
    è corretto prevedere un filtro per i motori di ricerca generalisti, così da rendere visibile il dato della laurea esclusivamente attraverso i portali delle università, ma è ormai incontrovertibile la necessità di tutelare la Pubblica Fede prestata da coloro ai quali il cittadino laureato si rivolge con il titolo di Dottore;
    il dato relativo al mero possesso del titolo di studio non risulta essere un dato sensibile o semisensibile tale da ostare l'accesso (soprattutto nel quadro del nuovo «Accesso Civico») e tantomeno da ostare alla pubblicazione on line dei dati essenziali e cioè: Nome e Cognome, Data di nascita, Laurea Specialistica o Diploma di Laurea, Anno Accademico di conseguimento;
    già nel 2010, peraltro, lo stesso Garante della Privacy nella Guida «La privacy tra i banchi di scuola», a riguardo degli esami di Stato, evidenziava che «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti (...) gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza»;
    come effetto virtuoso la pubblicazione dei predetti dati avrebbe quello di limitare reati come quelli di usurpazione di titolo o di onorificenze ex articolo 498 codice penale ai quali si assomma quasi sempre il ben più grave reato di truffa ex articolo 640 codice penale,

impegna il Governo

a dare impulso e sostegno tecnico alla pubblicazione sui siti istituzionali delle università italiane degli elenchi dei propri laureati, affinché, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa provvedere alla raccolta e alla pubblicazione nel proprio portale, tutto questo al fine di soddisfare il diritto diffuso della collettività a conoscere se il professionista con cui si viene in contatto sia effettivamente in possesso di tutte le abilità proprie di una specifica professionalità, cercando in tal modo di arginare i sempre più frequenti casi di abuso della qualifica di dottore o altro titolo e le truffe conseguenti che, nel caso delle professioni mediche, possono comportare gravi danni alla salute.
9/1550/45Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'assenza del decreto sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto FER 1, sta mettendo in seria difficoltà finanziaria una serie di imprese;
    tali imprese si vedono spesso negare il finanziamento da parte degli istituti bancari a causa dell'assenza del decreto sulla tariffa incentivata, sulla quale si fonda, in gran parte, la redditività documentata dal proprio business plan;
    a seguito del ciclone che ha gettato a terra milioni di metri cubi di abeti, le imprese del territorio bellunese che producono energia elettrica da biomassa ricavata soprattutto dai sottoprodotti provenienti da attività forestale si trovano in una particolare situazione critica, in attesa del prossimo decreto ministeriale indicato come «FER 2» delle professioni mediche, possono comportare gravi danni alla salute;
    l'emergenza ambientale ed economica che si è creata per l'intero comparto è stata affrontata su più sedi, convegni pubblici, dibattiti politici e stampa locale;
    tra le imprese che producono energia elettrica da biomassa, meritano una particolare attenzione quelle che utilizzano la tecnologia basata sul processo di gassificazione, che è un processo di degradazione termica a temperature elevate (superiori a 700-800oC) in carenza di ossigeno, così da dar luogo alla formazione di una miscela di gas, denominata syngas, che è un combustibile idoneo ad essere impiegato nei comuni motori a combustione interna, realizzando una combustione «pulita»; i gas combusti allo scarico risultano praticamente privi di impurità dannose e, inoltre, l'anidride carbonica (CO2) rilasciata in atmosfera corrisponde esattamente alla quantità che le piante impiegate avrebbero «catturato» dalla stessa atmosfera nei processi metabolici nel corso della loro esistenza;
    si tratta di un processo «ad emissioni zero» che non incide né sulla qualità dell'aria ambiente né sull'inquinamento da gas serra;
    pertanto, tale processo di gassificazione potrebbe essere coerentemente inserito nel decreto FER 1, non facendolo rientrare nella più generale definizione di «produzione di energia rinnovabile da biomassa», dal momento che questa ultima è rappresentata, per la gran parte, da centrali a combustione, per le quali è allo studio un prossimo decreto, indicato come «FER 2»;
    l'inserimento del processo di gassificazione nel decreto FER 1 trova ragione anche per il fatto che, nella sua attuale stesura, tale decreto già tratta la produzione di energia da «gas residuati dai processi di depurazione», con ciò intendendo i gas ottenuti dalla «fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento di acque reflue civili ed industriali»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare inclusi nel decreto ministeriale sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto FER 1, anche gli impianti che producono energia elettrica da gas residuati da processi termici di gassificazione di sottoprodotti provenienti dalla gestione del verde e da attività forestale, come gestione del bosco, potature, ramaglie e, in generale, residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
9/1550/46Badole.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede che al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;
    l'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali; sarebbe opportuno valutare la possibilità di estendere misure di semplificazione in materia di riaccertamento dei debiti e dei crediti anche alle regioni e, in particolare, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un'estensione delle categorie di crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013 da riaccertare in sede di ripiano del disavanzo oltre a quelli derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002, già previsti dalla legge di bilancio 2019.
9/1550/47Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede che al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;
    l'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali; sarebbe opportuno valutare la possibilità di estendere misure di semplificazione in materia di riaccertamento dei debiti e dei crediti anche alle regioni e, in particolare, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere un'estensione delle categorie di crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013 da riaccertare in sede di ripiano del disavanzo oltre a quelli derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002, già previsti dalla legge di bilancio 2019.
9/1550/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che,
    il 2 agosto 2018, il Ministro di Maio, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «...la misura della compensazione tra crediti e debiti (con la P.A.) è una sensibilità del Governo e c’è tutta la volontà di stabilizzarla...»;
    le misure adottate in questi mesi dal Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della Pubblica amministrazione consistono:
     1) in anticipazioni agli enti locali da parte delle Tesorerie e delle istituzioni finanziarie (Legge di bilancio 2019);
     2) in misure sanzionatorie per gli enti provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (Legge di bilancio 2019);
     3) in una modifica al codice appalti volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite riduzione dei termini di pagamento (Legge Europea 2018);
     4) nelle misure contenute nel provvedimento in esame (articoli 1 e 4) volte a costituire un Fondo a garanzia delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata;
    pende innanzi alla Corte di giustizia del Lussemburgo un'altra procedura d'infrazione per violazione della direttiva 2011/7/UE, la 2014/2143, che inerisce al più generale tema dell'adempimento puntuale delle obbligazioni di pagamento della pubblica amministrazione;
    diversamente da quanto previsto dai decreti n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, il Governo non apposta risorse aggiuntive per il pagamento dei debiti fornitura, ma si limita alle anticipazioni e allo storno di risorse limitate da altri Fondi;
    non è stata rinnovata la parziale modalità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, scaduta il 31 dicembre 2018, prevista dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto «dignità») approvato su esclusiva azione parlamentare;
    non prevedendo l'istituto della compensazione, le proposte del Governo non risolvono il problema degli oltre 50 miliardi di euro che, in questo momento, le amministrazioni pubbliche devono alle imprese e non toccano l'enorme debito di fornitura della Sanità o dei Ministeri. Tale massa di risorse potrebbe garantire alle imprese una maggiore liquidità in una fase di ciclo economico avverso. Si stima che i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali da parte della P.A. abbiano favorito il fallimento di almeno un quarto dei 100.000 fallimenti di imprese negli anni della crisi (2009-2016),

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine un provvedimento che attui organicamente l'articolo 8 comma 1 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000), nel quale si prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione».
9/1550/48Baldelli.


   La Camera,
   premesso che,
    il 2 agosto 2018, il Ministro di Maio, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «...la misura della compensazione tra crediti e debiti (con la P.A.) è una sensibilità del Governo e c’è tutta la volontà di stabilizzarla...»;
    le misure adottate in questi mesi dal Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della Pubblica amministrazione consistono:
     1) in anticipazioni agli enti locali da parte delle Tesorerie e delle istituzioni finanziarie (Legge di bilancio 2019);
     2) in misure sanzionatorie per gli enti provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (Legge di bilancio 2019);
     3) in una modifica al codice appalti volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite riduzione dei termini di pagamento (Legge Europea 2018);
     4) nelle misure contenute nel provvedimento in esame (articoli 1 e 4) volte a costituire un Fondo a garanzia delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata;
    pende innanzi alla Corte di giustizia del Lussemburgo un'altra procedura d'infrazione per violazione della direttiva 2011/7/UE, la 2014/2143, che inerisce al più generale tema dell'adempimento puntuale delle obbligazioni di pagamento della pubblica amministrazione;
    diversamente da quanto previsto dai decreti n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, il Governo non apposta risorse aggiuntive per il pagamento dei debiti fornitura, ma si limita alle anticipazioni e allo storno di risorse limitate da altri Fondi;
    non è stata rinnovata la parziale modalità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, scaduta il 31 dicembre 2018, prevista dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto «dignità») approvato su esclusiva azione parlamentare;
    non prevedendo l'istituto della compensazione, le proposte del Governo non risolvono il problema degli oltre 50 miliardi di euro che, in questo momento, le amministrazioni pubbliche devono alle imprese e non toccano l'enorme debito di fornitura della Sanità o dei Ministeri. Tale massa di risorse potrebbe garantire alle imprese una maggiore liquidità in una fase di ciclo economico avverso. Si stima che i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali da parte della P.A. abbiano favorito il fallimento di almeno un quarto dei 100.000 fallimenti di imprese negli anni della crisi (2009-2016),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che attui organicamente l'articolo 8 comma 1 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000), nel quale si prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione».
9/1550/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia con riferimento alle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito, sia per quel che riguarda le cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), rispetto alle quali è prevista la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, ai precedenti concessionari;
    in particolare si prevede, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che le regioni, possano ritenere sussistente «..un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico..», prefigurando una possibile dismissione di impianti di generazione idroelettrica per destinare gli invasi ad altro uso;
    la stragrande maggioranza delle dighe è stata costruita nella prima metà del secolo scorso. L'idroelettrico, che veniva chiamato «l'oro bianco», ha sostenuto lo sviluppo a inizio ’900 del sistema industriale del Nord, fornendo energia pulita a basso costo. La sola Lombardia ha 75 grandi dighe;
    lo sfruttamento dell'acqua per la produzione di energia elettrica ha permesso di soddisfare una consistente parte dei fabbisogni elettrici degli italiani (circa l'80 per cento, fino agli anni ’60) e tuttora fornisce un importante contributo alla produzione nazionale: circa il 14 per cento della generazione elettrica totale nazionale e circa il 40 per cento della generazione elettrica da rinnovabili;
    in Italia esistono circa 500 grandi invasi, la gran parte dei quali svolge anche la funzione di produrre energia. Secondo i dati GSE del 2014 sono 303 gli impianti che svolgono anche la funzione di grande derivazione idroelettrica, con potenza superiore ai 10 MW. L'idroelettrico ha circa 18,5 GW installati al 2015 e nel 2018 ha generato circa 50 teravattora, contribuendo al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai target climatici europei;
    il recente Rapporto 2017 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) dedica un capitolo intero alle Alpi per avvisarci di come gli impatti del cambiamento climatico saranno particolarmente rilevanti in questa macroregione. Tra le criticità messe in evidenza va sottolineata la forte diminuzione in termini di estensione e volume dei ghiacciai;
    i ghiacciai fornivano acqua nella stagione estiva. Questa funzione regolatoria che avevano un tempo, potrà in futuro essere svolta accumulando l'acqua in eccesso che cade nei mesi invernali negli invasi delle grandi dighe, che la rilasceranno gradualmente e in modo programmabile, generando elettricità e soddisfacendo le esigenze della popolazione, dell'agricoltura e delle imprese;
    le grandi derivazioni idroelettriche non «consumano» l'acqua, come fa ad esempio l'agricoltura, ma la rilasciano secondo modalità che ottimizzano la produzione elettrica e che possono essere coordinate con gli altri usi dell'acqua;
    ciò è ancora più vero se si considera la possibilità di incrementare l'accumulo delle acque (hydrostorage) rafforzando i pompaggi in connessione con le grandi derivazioni idroelettriche. Sono denominati «pompaggi» i sistemi nei quali si prevede di utilizzare l'energia in eccesso (in particolare quella intermittente e non programmabile di eolico e fotovoltaico), per riportare l'acqua da un bacino più in basso verso uno più in alto e per poterla riutilizzare nella generazione elettrica;
    i pompaggi sono diventati importanti nell'ottica dell'obiettivo comunitario legato alla necessità di aumentare l'accumulo di energia. Un rapporto dell'European Joint Research Institute del 2013, stima al 2040 in 40 TWh la necessità ulteriore di immagazzinamento di energia. E-Storage un consorzio di ricerca finanziato dall'Unione Europea, in un recente rapporto ha individuato una potenzialità di hydrostorage, per la sola Italia di 154 GWh in Italia, che potrebbero in un anno, ipotizzando un uso quotidiano, consentire di immagazzinare e rilasciare per l'Italia circa 56 TWh;
    si consideri che la nostra attuale capacità di hydrostorage è di circa 8 TWh l'anno, ma ormai da molti anni ne usiamo solo intorno ai 2 TWh l'anno, nonostante la nostra grande produzione di elettricità solare, che sarebbe comodo immagazzinare nei bacini montani. Secondo alcuni studi la capacità di contenimento degli invasi potrebbe aumentare fino al 40 per cento, con l'applicazione di sole misure di disinterramento;
    è chiaro quindi che le dighe hanno una valenza multifunzionale che non può essere né abbandonata, né destinata ad un unico scopo,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione dell'articolo 11-quater del provvedimento in esame e al fine di coordinarlo con la revisione della Strategia energetica nazionale in corso:
    a rafforzare le azioni volte ad aumentare la generazione idroelettrica, al fine di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi al 2030 del Piano energia clima;
    a rafforzare le capacità di hydrostorage, in considerazione delle potenzialità individuate in premessa;
    ad adottare azioni volte ad incrementare la capacità degli invasi, riconoscendo al sistema nazionale delle grandi dighe una multifunzionalità consistente nell'accumulazione e nella conservazione delle acque, ai fini del contrasto degli effetti del cambiamento climatico, e nella generazione di energia pulita e programmabile.
9/1550/49Squeri, Barelli, Porchietto, Fiorini, Carrara, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;
    vi sono Regioni il cui residuo disavanzo può essere parimenti ripianato nel medesimo periodo senza che ciò determini alcun effetto finanziario per la finanza pubblica, ancor meno per quella statale, analogamente a quanto già previsto con riguardo alla normativa richiamata;
    tale misura risulta coerente con la piena trasparenza dei bilanci regionali per la quale appare necessario ampliare le ipotesi di ripianamento in trenta anni l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati;
    tale misura consente, in una fase economica difficile di liberare significative risorse per investimenti con funzione anticiclica e di sostegno all'economia, soprattutto nelle aree a sviluppo ritardato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a modificare il comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per garantire la piena trasparenza dei bilanci regionali consentendo il ripianamento in trenta anni dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati.
9/1550/50Prestigiacomo, Bartolozzi, D'Ettore, Siracusano, Germanà, Scoma, Minardo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;
    vi sono Regioni il cui residuo disavanzo può essere parimenti ripianato nel medesimo periodo senza che ciò determini alcun effetto finanziario per la finanza pubblica, ancor meno per quella statale, analogamente a quanto già previsto con riguardo alla normativa richiamata;
    tale misura risulta coerente con la piena trasparenza dei bilanci regionali per la quale appare necessario ampliare le ipotesi di ripianamento in trenta anni l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati;
    tale misura consente, in una fase economica difficile di liberare significative risorse per investimenti con funzione anticiclica e di sostegno all'economia, soprattutto nelle aree a sviluppo ritardato,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a modificare il comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per garantire la piena trasparenza dei bilanci regionali consentendo il ripianamento in trenta anni dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati.
9/1550/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Prestigiacomo, Bartolozzi, D'Ettore, Siracusano, Germanà, Scoma, Minardo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituto dei Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, come noto, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), dove all'articolo 1, comma 100, viene prevista l'esenzione fiscale per gli investimenti che rispettino determinate caratteristiche, in riferimento ai soggetti sottoscrittori e ai limiti di investimento; il successivo comma 102 disciplina le regole di investimento delle somme e dei valori destinati ai PIR, affinché le stesse possano beneficiare dell'esenzione fiscale introdotta;
    la Legge di Bilancio 2019, attraverso i commi 211 e seguenti dell'articolo 1, sono state modificate le regole di ripartizione dell'investimento per i PIR costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2019 ed il comma 215 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019 rimanda la definizione di modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni introdotte ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
    purtuttavia le norme introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019 in materia di Pir, come ampiamente rilevato dalla stampa nazionale, presentano evidenti lacune che, se non appianate per tempo, rischiano di ingessare inesorabilmente il mercato di questi prodotti;
    al momento, infatti, appare impossibile istituire nuovi Pir con i relativi benefici fiscali, visto che la normativa ne subordina la creazione ai chiarimenti contenuti nei decreti di attuazione che dovranno essere varati entro i prossimi quattro mesi;
    non a caso sia Eurizon che Arca hanno deciso di fermare la sottoscrizione di nuovi Pir, perché il rischio è che comprando un nuovo Pir, che non risponde puntualmente ai criteri previsti dalla legge, si perda il conseguente beneficio fiscale;
    al fine di ovviare alle predette criticità, durante la discussione del provvedimento in esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), è stato presentato e segnalato l'emendamento 3. 57 volto a rinviare l'entrata in vigore la disciplina sui PIR introdotta dalla legge di bilancio 2019 anche al fine di meglio approfondire in modo analitico la complessità della disciplina; nazionale e comunitaria, che regolamenta la materia dei PIR e rendere operativi nuovi strumenti,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione sia la portata sia gli effetti applicativi delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2019 in materia di Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, anche al fine di considerare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a rinviarne l'entrata in vigore.
9/1550/51Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Marattin, Mancini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, l'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
    sotto tale profilo si evidenzia che il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, aveva ha previsto una serie di soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1 gennaio 2019 e in particolare: 1) i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; 2) i contribuenti nel regime forfetario di cui all'articolo 1 co. 54-89 della L. 190/2014; 3) gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, co. 6 del Dpr 633/72); 4) le imprese per operazioni e cessioni di beni e prestazioni e servizi rese nei confronti di non residenti; 5) medici, farmacisti, e operatori sanitari, relativamente al periodo di imposta 2019 e per le operazioni oggetto di trasmissione dati al sistema Tessera Sanitaria (TS); le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime forfetario e con ricavi fino a 65.000 euro annui;
    purtuttavia, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione non figurano operatori, titolari di partita Iva, aziende o imprese operanti nei Comuni colpiti da eventi sismici;
    rispetto a tali Comuni, e in particolare quelli del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, appare fondamentale che si giunga con la massima sollecitudine a definire, con apposito intervento normativo, tale esonero, in considerazione del fatto che, nei Comuni colpiti dal sisma, sono carenti o totalmente mancanti le infrastrutture, ivi comprese quelle tecnologiche e digitali ed è ancora in atto la delicata e complessa fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, per un periodo congruo e almeno per il prossimo triennio, i soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
9/1550/52Spena, Bignami, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di regime forfetario;
    in particolare l'articolo 11-bis al comma 3 modifica l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del regime forfetario. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);
    il citato comma 3 stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria;
    con riferimento alle nuove disposizioni in materia di regime forfetario dalla legge di bilancio 2019 si evidenzia la previsione in forza della quale si dispone che non possa applicarsi l'imposta sostitutiva ivi prevista agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
    la norma è fortemente limitativa rispetto al regime previgente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 che prevedeva tra le cause di esclusione al regime agevolato solo i soci di società di persona ed i soci di società di capitale che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi ex articolo 116 del Tuir. Infatti, chi era socio di una società a responsabilità limitata con tassazione ordinaria poteva optare per il regime agevolato, così come confermato da una serie di risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. Come previsto dalla legge di bilancio 2019 invece, lo si vieta a chiunque abbia partecipazioni in società di capitali a prescindere dal regime di tassazione, con evidenti limiti rispetto al richiamato modello. Tutto questo sembra vada in contrasto con la volontà di ampliare la platea di quanti vogliano optare per una flat tax per una vera riduzione delle imposte,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa in materia di regime forfetario anche al fine di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/1550/53Cattaneo, Spena, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure urgenti di sostegno per le imprese e la pubblica amministrazione, non considerando tutti quei professionisti che ogni giorno sono costretti a far fronte ai medesimi adempimenti previsti per le piccole e medie imprese (PMI);
    in particolare, l'articolo 1 prevede una serie di interventi in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;
    il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, garantendo o contro-garantendo operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore di imprese così detto small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (es., attività finanziarie e assicurative);
    con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso;
    appare opportuno che le misure previste dall'articolo 1, nell'ambito del suddetto Fondo, siano destinate anche ai liberi professionisti che versano al pari delle imprese nelle medesime difficoltà finanziarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere anche ai liberi professionisti, che versano nelle medesime difficoltà finanziarie delle imprese, le misure previste dall'articolo 1 nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, anche con provvedimenti normativi successivi.
9/1550/54Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure urgenti di sostegno per le imprese e la pubblica amministrazione, non considerando tutti quei professionisti che ogni giorno sono costretti a far fronte ai medesimi adempimenti previsti per le piccole e medie imprese (PMI);
    in particolare, l'articolo 1 prevede una serie di interventi in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;
    il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, garantendo o contro-garantendo operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore di imprese così detto small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (es., attività finanziarie e assicurative);
    con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso;
    appare opportuno che le misure previste dall'articolo 1, nell'ambito del suddetto Fondo, siano destinate anche ai liberi professionisti che versano al pari delle imprese nelle medesime difficoltà finanziarie,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di estendere anche ai liberi professionisti, che versano nelle medesime difficoltà finanziarie delle imprese, le misure previste dall'articolo 1 nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, anche con provvedimenti normativi successivi.
9/1550/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure in materia fiscale, anche con riferimento alla normativa in materia di IMU e TASI;
    sotto tale profilo si evidenzia che la questione relativa all'esenzione da IMU e da TASI rappresenta una fattispecie che è oggetto attualmente di un vivace dibattito, alla luce della definizione che ha dato il legislatore in merito; Alla luce delle istruzioni al modello di dichiarazione IMU degli enti non commerciali del 2014, si riteneva che accreditamenti e contratti con lo Stato o gli enti territoriali avrebbero fatto rientrare la sanità fra le attività «non commerciali», e quindi esenti da IMU e TASI, rendendole «complementari o integrative rispetto al servizio pubblico», fermo restando che accreditamento e convenzioni si sarebbero dovute misurare in base alla singola attività, e non all'intera struttura;
    al riguardo è recentemente intervenuta una sentenza della CTP di Udine, datata 31 agosto 2018, in merito alla pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione comunale di Cividale del Friuli nei confronti di una struttura assistenziale per pazienti anziani (autosufficienti e non) titolare di apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. In particolare, il Comune convenuto non ha riconosciuto al contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel corso del 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all'esenzione, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p) e dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 200 del 2012, l'Azienda Pubblica non avrebbe sufficientemente dimostrato di svolgere l'attività istituzionale con modalità non commerciali. Sul punto deve essere tuttavia rammentato che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede innanzitutto che per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, la trasformazione in aziende pubbliche di servizi e soprattutto «alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione». L'articolo 88 del TUIR, prevede che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali. Alla luce di quanto precede appare necessario un intervento di carattere normativo volto a chiarire definitamente l'annosa questione suesposta e a tal fine durante la discussione del provvedimento in esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), è stato presentato e segnalato l'emendamento 11-sexies,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a chiarire in modo preciso i criteri in forza dei quali le Aziende pubbliche per i servizi alla persona, quando esercitano un'attività prevalentemente a carattere previdenziale, assistenziale e sanitaria, possano essere esentate dal pagamento dell'IMU.
9/1550/55Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Fatuzzo, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, l'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
    con l'esordio della fatturazione elettronica il legislatore ha previsto un periodo di transizione di sei mesi nei quali la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza alcuna sanzione;
    dal mondo delle associazioni di categoria e dalle organizzazioni agricole, in modo assolutamente trasversale, sono arrivate richieste di portare tale periodo temporale ad almeno dodici mesi, in particolare per quanto concerne l'emissione tardiva e che tale provvedimento sia applicabile anche nel caso di eventuali errori o dati indicati non correttamente;
    ciò anche in considerazione delle notevoli difficoltà che la transizione al regime di fatturazione elettronica sta comportando per via dei disagi tecnici che imprenditori e professionisti stanno riscontrando nel sistema informatico stesso;
    tra le segnalazioni pervenute, a titolo esemplificativo, la circostanza che molti operatori non riescano a emettere la autofattura per acquisti presso soggetti esonerati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare in tempi rapidi una modifica normativa volta a portare a dodici mesi il periodo di transizione durante il quale la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza subire sanzioni, prevedendo che tale modifica valga anche nel caso di eventuali errori o dati indicati non correttamente.
9/1550/56Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca all'articolo 11-bis misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali. In particolare i commi da 1 a 10 e da 16 a 19 dell'articolo 11-bis recano misure di interesse degli enti locali relative: alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (comma 1); alla sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 2); all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali (comma 3); all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari (comma 4); alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 5); al riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro (comma 6); alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali (comma 7); all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI (comma 8), all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia (comma 9); ad alcune novelle alla legge di bilancio per il 2019 (comma 10); al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro ex articolo 1, comma 845, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19);
    appare quanto mai auspicabile introdurre nell'ambito del nostro ordinamento giuridico nuove disposizioni finalizzate a realizzare una vera «pace fiscale» tra città metropolitane o comuni e cittadini attraverso l'attivazione di meccanismi di definizione agevolata dei tributi locali, con cui si consenta da un lato ai comuni di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con conseguente abbattimento dei costi amministrativi e del contenzioso, e dall'altro ai cittadini di ottenere una riduzione significativa dei propri debiti nei confronti dell'amministrazione pubblica. A tal fine è stato presentato e segnalato durante la discussione del provvedimento in esame presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), l'emendamento 11-bis. 34,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad attivare strumenti che garantiscano, innanzitutto, il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, offrendo contestualmente l'opportunità a tali enti di liberarsi in via definitiva di tutti i crediti non più recuperabili, tecnicamente denominati «residui attivi», favorendo in questo modo la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci, anche mediante il ricorso all'accensione di un mutuo trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti.
9/1550/57Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;
    in particolare, l'articolo 1-bis, al comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (così detta rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
    al riguardo si evidenzia che il citato decreto-legge n. 119 del 2018 all'articolo 1 comma 5 consente al contribuente, entro il 31 maggio 2019 il pagamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate in precedenza, senza che a queste vengano applicate le sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché degli interessi a queste applicabili;
    tale previsione, tuttavia, non consente di risolvere la situazione di quei contribuenti, i quali, non avendo la provvista necessaria al pagamento delle precedenti imposte, versano, ora, nelle medesime condizioni, trovandosi comunque nell'impossibilità di procedere alla liquidazione del dovuto; per tali soggetti, la norma risulta sostanzialmente inconferente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a rimuovere le criticità in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1550/58Baratto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;
    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto-legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;
    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate; l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha avuto modo di osservare che la previsione di vincoli territoriali di ambito poco più che locale sono suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale prevalentemente a discapito dell'utenza dei servizi;
    il servizio taxi si rivolge a un'utenza indifferenziata che avanza richiesta istantanea su suolo pubblico, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza richiesta di trasporto mediante prenotazione, tutto ciò, garantendo la massima libertà di scelta regolamentata all'utenza del servizio trasporto di persone non di linea,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di assumere iniziative urgenti al fine di realizzare una riorganizzazione del mercato afferente il settore del trasporto pubblico non di linea fondata su capisaldi come le disposizioni originarie previste nella legge quadro nazionale n. 21 del 1992, prevedendo il trasferimento delle relative funzioni di disciplina, incremento localizzato e «contingentato» delle autorizzazioni, di vigilanza e controllo, dall'ambito comunale a quello regionale, in quanto del resto appare essere più consono alle specifiche tecniche dello svolgimento pratico del lavoro.
9/1550/59Sozzani, Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;
    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto-legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;
    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate; l'articolo 10-bis reca al comma 1, lettera b), modificando l'articolo 3 della legge quadro n. 21 del 1992 reca una disciplina derogatoria per le sole regioni Sicilia e Sardegna, prevedendo per tali regioni che l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione sia valida sull'intero territorio regionale e la sede operativa e almeno una rimessa debbano essere situate entro il territorio regionale;
    tale deroga, introdotta nel corso dell'esame al Senato, si baserebbe su «specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali» che denotano le due regioni. Cionondimeno, insistono sul territorio nazionale evidenti e perduranti condizioni di analoga carenza infrastrutturale nonché comprovate difficoltà di collegamento e connessione tra le varie aree territoriali. In tal senso sarebbe stato opportuno quanto meno ampliare il perimetro di tale deroga ad altre regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con le regioni, nelle sedi competenti, al fine di prevedere misure normative volte ad ampliare la disciplina derogatoria in materia di autoservizi pubblici non di linea per tutelare le peculiarità di quei territori nei quali insistono condizioni di disagio e carenza infrastrutturale e per le quali i servizi di trasporto pubblico non di linea possono rappresentare un valido sussidio a garanzia della piena mobilità.
9/1550/60Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;
    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto-legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;
    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate, l'articolo 10-bis, al comma 1, lettera e), sostituisce il comma 4 dell'articolo 11 della legge quadro n. 21 del 1992, consentendo l'effettuazione di prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con strumenti tecnologici, e disponendo che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con riguardo alla disciplina del foglio di servizio, il richiamato comma 4 dell'articolo 11, come novellato dal decreto-legge in esame, introduce l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa del veicolo, il nome del conducente la data, il luogo ed i km. di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio, nonché i dati del fruitore del servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rinviare la data di applicazione delle nuove disposizioni sul foglio di servizio, come introdotte dal disegno di legge in esame e dal successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti almeno fino al prossimo mese di novembre per permettere alle imprese e ai professionisti che svolgono servizi di noleggio con conducente di meglio adeguarsi alle nuove caratteristiche tecniche e alle procedure di mantenimento e gestione del nuovo foglio di servizio in formato elettronico che deriveranno dall'applicazione delle nuove disposizioni, evitando in tal modo di commettere involontariamente irregolarità, incorrere in sanzioni e subire ulteriori limitazioni e disagi nello svolgimento della propria attività.
9/1550/61Germanà, Mulè, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni materia di fatturazione elettronica; come noto dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati e come da tempo denunciato da Forza Italia e costantemente ribadito dalla stampa nazionale l'esordio di tale misura, si è rivelato un disastro sotto ogni punto di vista. Voci critiche si sono levate da molteplici categorie professionali;
    il Presidente dell'Associazione dei commercialisti, ha evidenziato numerose segnalazioni di utenti che, collegandosi al portale dell'Agenzia delle Entrate, visualizzano il messaggio «Il sistema non è al momento disponibile, ci scusiamo per l'inconveniente e si prega di riprovare più tardi»;
    anche il Codacons ha stigmatizzato il caos fiscale dovuto all'avvio della fatturazione elettronica, annunciando un esposto per interruzione di pubblico servizio. Del resto non può considerarsi ammissibile che migliaia di persone non riescano a caricare le fatture, perché ciò significa che se bisogna mandare le fatture queste non arrivano a destinazione, chi deve pagare non paga perché, semplicemente, non gli arriva la fattura e se c’è chi non paga evidentemente c’è anche chi non incassa e a sua volta questo non può pagare i fornitori: un fatto di eccezionale gravità rispetto al quale il Governo deve dare delle risposte immediate;
    sono mesi che Forza Italia ha lanciato l'allarme per i disagi che questa innovazione avrebbe potuto determinare per migliaia di operatori IVA, imprenditori, artigiani, professionisti, coltivatori. La fatturazione elettronica, peraltro, oltre a creare un'ulteriore complicazione burocratica e un aumento dei costi per chi lavora (si calcola che ogni fattura elettronica avrà un costo di mercato minimo di 40 centesimi, con un aggravio complessivo per le imprese e i professionisti tra i 400 e i 600 milioni di euro), rischia di diventare una sorta di «Grande Fratello», una telecamera accesa 24 ore su 24 sulla loro vita professionale e privata, senza sortire alcun effetto positivo ai fini dell'emersione del nero,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a rimuovere le criticità esposte in premessa dovute all'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica dal 1o gennaio 2019;
   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa normativa volta ad armonizzare l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica in relazione alle dimensioni e il fatturato delle imprese, avendo riguardo alle difficoltà degli operatori IVA, imprenditori, artigiani, professionisti, coltivatori citati in premessa.
9/1550/62Gelmini, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca all'articolo 11-bis misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali;
    in relazione ai piccoli comuni il provvedimento in esame sarebbe potuto essere lo strumento più adeguato per modificare l'attuale disciplina recata dal comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed estendere alla contabilità economico-patrimoniale la facoltatività, già prevista per il bilancio consolidato, per i Comuni fino a 5.000 abitanti come proposto per altro dall'emendamento presentato in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive) n. 11-bis. 3;
    detta estensione si motiva in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad intervenire in materia di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1550/63Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca diverse misure in materia di imprese e lavoro, anche con specifico riferimento al settore agricolo;
    in questo ambito, ricordiamo il grave problema Xylella fastidiosa che ha colpito specialmente la Puglia e il Sud del Paese, che comporta, tra l'altro, il disseccamento degli ulivi, e sta comportando da troppo tempo gravi e pesanti ricadute negative sull'ambiente, per gli olivicoltori che devono fare i conti con ingenti perdite di reddito presenti e future, nonché per l'economia locale e non solo;
    a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio responsabile;
    con decreto 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, del 31 agosto 2018, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) in Puglia;
    a seguito della relazione tecnica della dirigenza del servizio territoriale di Taranto, la superficie coltivata ad olivete della provincia di Taranto è pari a circa 35.800 ettari per una produzione lorda vendibile (PLV) stimata superiore ai 64 milioni di euro. Nella medesima provincia la zona infetta e di contenimento interessa una superficie olivetata pari a circa 19.000 ettari per una PLV pari a 38.475.000 euro, che rappresenta il 53 per cento di quella totale,

impegna il Governo:

   a prevedere la nomina di un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia;
   a stanziare opportune e adeguate risorse finanziarie volte a garantire un ristoro economico agli agricoltori che hanno subito e subiscono i danni dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa; a prevedere un intervento legislativo volto a modificare il comma 4, articolo 6 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) al fine di non obbligare alla valutazione ambientale strategica i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.
9/1550/64Labriola, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, le ex province regionali, sono state trasformate in liberi consorzi comunali e città metropolitane;
    questo importante e storico processo di riforma, che disegna un nuovo sistema di governo degli enti locali, non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del Governo nazionale. Anzi è stato caratterizzato negli anni da un crescente prelievo forzoso, attraverso il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge 190 del 2014, che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, assorbendo lo Stato ogni entrata tributaria delle ex province nel proprio bilancio;
    nei liberi consorzi e nelle città metropolitane siciliane il forte disavanzo, a causa del citato prelievo forzoso, ha determinato anche l'interruzione dei servizi di assistenza disabili nelle scuole secondarie, con ripercussioni nell'assistenza igienico-sanitaria, nel trasporto, nell'assistenza alla comunicazione e negli altri servizi agli alunni;
    l'ex provincia di Siracusa, per esempio, ha già dichiarato il dissesto e almeno altre quattro ex province (Catania, Enna, Messina, Trapani) si apprestano a dichiararlo nel corso del 2019;
    malgrado gli sforzi notevoli per contenere e razionalizzare la spesa- pubblica, gli enti di area vasta nella Regione siciliana sono quindi ormai prossimi a dichiarare il dissesto finanziario e comunque sono nell'impossibilità di assicurare la redazione di un bilancio di previsione rispettoso degli equilibri finanziari. Si tratta, in altre parole, di un «dissesto indotto» dalla normativa statale, che ha reso impossibile il completamento del processo di riforma avviato prima dal legislatore nazionale e completato successivamente dalla Regione siciliana,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative legislative urgenti per risolvere le forti criticità esposte in premessa, e a sostegno dei liberi consorzi siciliani, al fine di scongiurare ipotesi di dissesto finanziario;
   ad estendere al 2018, agli Enti, della regione siciliana, due delle misure straordinarie già recate dal DL 50/2017, concernenti, la facoltà di predisporre il solo bilancio annuale e di rendere disponibili gli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario;
   a consentire, laddove necessario, e nel caso di sussistenza di disavanzo di amministrazione, ai predetti Enti intermedi di decurtare il contributo alla finanza pubblica (ex articolo 1, comma 418 della legge 190/2014), di competenza del 2018, di una quota pari allo squilibrio finanziario rilevato nell'esercizio 2018, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2019 e il cui onere viene assunto a carico della regione siciliana.
9/1550/65Siracusano, Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Scoma, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, le ex province regionali, sono state trasformate in liberi consorzi comunali e città metropolitane;
    questo importante e storico processo di riforma, che disegna un nuovo sistema di governo degli enti locali, non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del Governo nazionale. Anzi è stato caratterizzato negli anni da un crescente prelievo forzoso, attraverso il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge 190 del 2014, che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, assorbendo lo Stato ogni entrata tributaria delle ex province nel proprio bilancio;
    nei liberi consorzi e nelle città metropolitane siciliane il forte disavanzo, a causa del citato prelievo forzoso, ha determinato anche l'interruzione dei servizi di assistenza disabili nelle scuole secondarie, con ripercussioni nell'assistenza igienico-sanitaria, nel trasporto, nell'assistenza alla comunicazione e negli altri servizi agli alunni;
    l'ex provincia di Siracusa, per esempio, ha già dichiarato il dissesto e almeno altre quattro ex province (Catania, Enna, Messina, Trapani) si apprestano a dichiararlo nel corso del 2019;
    malgrado gli sforzi notevoli per contenere e razionalizzare la spesa- pubblica, gli enti di area vasta nella Regione siciliana sono quindi ormai prossimi a dichiarare il dissesto finanziario e comunque sono nell'impossibilità di assicurare la redazione di un bilancio di previsione rispettoso degli equilibri finanziari. Si tratta, in altre parole, di un «dissesto indotto» dalla normativa statale, che ha reso impossibile il completamento del processo di riforma avviato prima dal legislatore nazionale e completato successivamente dalla Regione siciliana,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:
    di adottare le opportune iniziative legislative urgenti per risolvere le forti criticità esposte in premessa, e a sostegno dei liberi consorzi siciliani, al fine di scongiurare ipotesi di dissesto finanziario;
    di estendere al 2018, agli Enti, della regione siciliana, due delle misure straordinarie già recate dal DL 50/2017, concernenti, la facoltà di predisporre il solo bilancio annuale e di rendere disponibili gli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario.
9/1550/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Siracusano, Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Scoma, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro;
    l'applicazione del reverse charge al settore edile determina notevoli incertezze ed è fonte di errori in considerazione della difficoltà di identificazione delle attività soggette al regime medesimo;
    per ovviare a tali incertezze è stato presentato dal Gruppo Forza Italia presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive) l'emendamento n. 9-bis. 020;
    detto emendamento propone che per effetto dell'entrata in vigore dal 1o gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati e, quindi, della possibilità di effettuare puntuali controlli in materia di versamenti IVA, si preveda l'abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia che determina difficoltà applicative e l'insorgere di posizioni creditorie IVA in capo agli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a rimuovere le criticità descritte in premessa in relazione all'applicazione del reverse charge in edilizia.
9/1550/66Martino, Mandelli, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di fatturazione elettronica;
    il decreto-legge 119/2018, convertito con modifiche nella legge 136/2018, ha previsto diverse misure dirette a semplificare l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1o gennaio 2019, ma anticipato già allo scorso 1o luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici). In particolare, tra le misure, viene previsto un periodo di moratoria delle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.
    in particolare, per il primo semestre 2019 e sino al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano UVA mensilmente, il decreto: elimina le sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura elettronica, purché la stessa avvenga entro il termine di liquidazione periodica (in caso di liquidazione mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni); riduce al 20 per cento le sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura elettronica, purché la stessa avvenga- entro il termine di liquidazione del mese successivo. Tale disposizione, seppur condivisibile, suscita tuttavia perplessità, laddove non prevede alcuna forma di sanatoria per i contribuenti che hanno subito l'anticipazione del nuovo adempimento fin dal luglio scorso, a soccorso dei quali, non solo non è stato previsto un periodo temporaneo di deroga alle sanzioni, ma neppure forme postume di sanatoria di comportamenti errati nel corso del secondo semestre 2018;
    tali soggetti, tra i quali i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 205/2017), stanno operando con ampi margini di incertezza, che continuano a permanere anche dopo l'emanazione dei primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (avvenuta comunque il 2 luglio scorso, quindi dopo l'entrata in vigore dell'adempimento) e che li inducono in facili errori pesantemente sanzionati, anche in assenza di qualsivoglia intento di evasione dell'IVA;
    occorre pertanto fare estendere la sanatoria per la tardiva emissione delle fatture elettroniche anche per quanto riguarda il 2o semestre 2018 e prevedere, altresì, la completa disapplicazione delle sanzioni, in caso di emissione di una fattura cartacea, anziché elettronica, dal 1o luglio al 31 dicembre 2018 e sempre a condizione che l'imposta sia stata comunque assolta;
    solo in tal modo, verrebbero tutelate le imprese di minori dimensioni, che avrebbero il tempo necessario per adeguarsi al nuovo adempimento, senza subire ripercussioni onerose completamente svincolate da intenti fraudolenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa anche normativa finalizzata ad integrare l'articolo 10 del decreto-legge 119/2018(convertito con modifiche nella legge 136/2018), in modo da estendere il periodo di moratoria delle sanzioni già previsto sino al 30 settembre 2019 anche in caso di emissione tradiva della fattura elettronica nel secondo semestre 2018, per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici che, già dal 1o luglio 2018, sono obbligati a fatturare con modalità elettronica;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa anche normativa finalizzata ad integrare l'articolo 10 del decreto-legge 119/2018 (convertito con modifiche nella legge 136/2018), in modo da escludere per i medesimi soggetti del tutto l'applicabilità delle sanzioni in caso di emissione, dal 1o luglio al 31 dicembre 2018, di fatture cartacee in luogo di quelle elettroniche, sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta.
9/1550/67Cannizzaro, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
    Premesso Che:
    a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 213 del 13 settembre 2018, si è provveduto a sospendere i termini di adempimenti e versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1o dicembre 2018, di persone fisiche e titolari di partita IVA, espressamente individuati negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto;
    il medesimo decreto ministeriale specifica che l'esecuzione degli adempimenti sospesi deve essere effettuata entro il 20 dicembre 2018;
    il 29 gennaio il Ministro Toninelli ha dichiarato che si sarebbe provveduto ad una proroga fino dicembre 2019 della sospensione dei tributi e dei contributi prevista dal suddetto decreto ministeriale,

impegna il Governo:

   a prevedere quanto prima la proroga fino a dicembre 2019 della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari a favore dei soggetti interessati dal crollo del ponte di Genova;
   a prevedere che la ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019.
9/1550/68Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti;
    le società che gestiscono discariche hanno l'obbligo di garantire le fasi di chiusura e di gestione post operativa, in virtù di ciò devono accantonare nei singoli esercizi finanziari dei propri bilanci, sotto forma quindi di accantonamenti, degli importi per tali spese che materialmente saranno sostenuti in futuro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta ad individuare il criterio da adottare per i predetti accantonamenti, fornendo una corretta interpretazione attraverso il principio della capitalizzazione composta.
9/1550/69D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata al definitivo superamento del redditometro di cui all'articolo 38, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9/1550/70Benigni, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro, nonché in materia di fatturazione elettronica;
    l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali;
    con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che – sulla base dei dati degli studi di settore – dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;
   considerato che lo scorso 1 gennaio 2018 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica;
    in linea di principio, tale introduzione dovrebbe permettere controlli immediati;
    non si comprendono le ragioni per cui, al fine di mantenere la tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, sia necessario tenere una aliquota così elevata, mentre sarebbe sufficiente un'aliquota minima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a ridurre la ritenuta al 4 per cento.
9/1550/71Angelucci, Benigni, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di cedolare secca;
    la legge che ha introdotto la cedolare secca, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all'articolo 2 , commi 1 e 3, utilizza il termine contratti «rinnovati» per un altro periodo quando tratta della prima scadenza dei contratti (4+4 o 3+2). In pratica se non si verificano alcune condizioni i contratti proseguono per altri 4 o 2 anni. Ancora, trascorsi gli altri 4 o 2 anni, gli stessi contratti si «rinnovano» alle stesse condizioni o a nuove condizioni. Solo al comma 4 inizia la confusione dei termini e si legge: «Alla prima scadenza (nel caso di specie i 3 anni) il contratto è prorogato di diritto per due anni. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo» ovvero raccomandate etc., se non lo fa l'articolo recita: «In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente». Non ci sarebbe problema se non fosse intervenuto l'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 a cui il decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225 non avesse modificato il testo del comma 3 sostituendo alla chiara espressione «risoluzione del contratto» il termine: «proroga, anche tacita». Se ciò non bastasse aumentando la sanzione da euro 67,00 ad euro 100,00. Si è aggiunta, poi, la risoluzione n. 115/E del 1o settembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate che, nell'esempio riportato nel sito alla voce PROROGA, fa chiaramente capire che quello che la legge chiama «rinnovo» per essa è sinonimo di «proroga». Con ciò buggerando il povero contribuente a cui accollare un altro onere, una altra spesa, ma ciò che più importa un'altra sanzione, interessi ed a buon bisogno spese di notifica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a chiarire che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, deve interpretarsi nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
9/1550/72Elvira Savino, Benigni, Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di cedolare secca;
    il comma 59 della legge di bilancio 2019, ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti) fino a 600 mq di superficie);
    in particolare, il comma 59 interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 3 del 2011, che ha istituito il regime facoltativo della cedolare secca, prevedendo l'estensione della disciplina (imposta sostitutiva del 21 per cento ovvero del 10 per cento in presenza di locazioni a canone concordato),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad estendere il beneficio della cedolare secca anche le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10), nonché a prevedere la messa a regime della cedolare secca venga messa a regime e non per il solo 2019, come ora previsto.
9/1550/73Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.


   La Camera,
    il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene norme volte a garantire sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione;
    molto positivo, ci appare, il ripristino della precedente aliquota di tassazione IRES relativa agli enti cosiddetti no profit, cancellando quella che, giornalisticamente, è stata definita «tassa sulla bontà», poiché chi non produce beni e servizi a scopo di lucro, può e deve avere una imposizione distinta, minore e riservata, al fine di porre in essere al meglio la missione per la quale è stata costituita;
    analogamente, però, anche le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di impresa dovrebbero essere tassati nella giusta misura, in modo efficiente, efficace ed economicamente conveniente, evitando tasse che comprimono eccessivamente l'economia;
    a questo proposito si segnala che nell'ordinamento giuridico è vigente una norma concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, in gergo detto «superbollo»;
    esso fu introdotto nel 2011 dal Governo Monti, mentre si affrontava la crisi economico finanziaria che stava attanagliando il Paese, con l'obiettivo di reperire risorse in ogni modo per aumentare il gettito fiscale, a causa dei rischi sistemici a cui era sottoposto il Paese;
    esso ha avuto anche un impatto determinante sulle vendite, poiché sin dall'inizio si sono centrate, e la tendenza è proseguita sino ai giorni attuali. Assistiamo ad una riduzione continua del parco circolante sottoposto al superbollo a causa di questa imposta che genera, di conseguenza, una perdita significativa di lavoro e manodopera specializzata per la contrazione delle vendite e dell'assistenza successiva necessaria alle automobili vendute;
    si ribadisce il fatto che lo Stato, non avendo ricevuto l'incremento del gettito sperato, non ha apportato il beneficio pubblico cui tendeva, inoltre ha danneggiato alcuni privati, poiché hanno subite perdite di fatturato. I mancati introiti che ammontano a circa 140 milioni di euro annui;
    il superbollo, inoltre, non tiene in alcun conto l'evoluzione tecnologica in atto, trovandosi così a penalizzare anche le vetture alto-performanti dotate delle più moderne tecnologie plug-in come quelle elettriche, ibride e ricaricabili;
    in una fase economico finanziaria diversa da quella del 2011, si ritiene pertanto opportuno proporre una modificazione all'inasprimento fiscale il quale è anche svincolato dalla realizzazione di reali benefici ambientali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti ritenuti idonei, ulteriori iniziative normative volte a garantire una modificazione nel senso indicato in premessa delle norme contenute al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica.
9/1550/74Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1550 all'articolo 10 introduce norme in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici in deroga alla procedura ordinaria;
    si ripete da molti anni scolastici la prassi del ricorso alle reggenze per far fronte alla carenza di dirigenti scolastici che costringe questi ultimi a farsi carico di più scuole anche molto distanti fra loro;
    sussistono ancora oggi contenziosi in materia di concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico anche se, su alcuni di questi, è intervenuta la legge 107/2015 prevedendo, ai commi da 87 a 90, la possibilità per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali 2004, 2006 e 2011 di partecipare a una procedura riservata;
    dall'accesso a queste procedura riservata sono stati esclusi i concorrenti alle procedure concorsuali del 2011 che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, ovvero hanno ancora in corso il contenzioso avverso il disegno di legge n. 499 del 2015 per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
    la mancata partecipazione dei soggetti su indicati rappresenta una disparità contro una categoria di lavoratori la cui ammissione a procedure riservate quali quelle previste dall'articolo 10, peraltro, non comporterebbe oneri per lo Stato, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico e permetterebbe di limitare i notevoli costi derivanti dai contenziosi ancora aperti che gravano sulle risorse del MIUR,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative finalizzate a prevedere una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione per il ruolo di dirigente scolastico, di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, per gli aspiranti dirigenti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 al fine di garantire il regolare e più efficiente funzionamento delle istituzioni scolastiche, diminuendo significativamente il numero delle reggenze.
9/1550/75Paolo Russo, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che,
    la legge n. 62 del 2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione prevedendo che ne facciano parte anche le scuole paritarie;
    con ordinanza n. 10754 del 2017 la Corte di cassazione ha stabilito che le scuole paritarie non sono soggette al pagamento dell'Imu e della Tasi se dimostrano di svolgere tale attività a titolo gratuito potendosi solo in tal caso escludere il carattere economico dell'attività didattica svolta;
    il parametro quantitativo di tale requisito è dato dalla consistenza delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza di dette scuole che devono risultare versate a mera copertura del servizio prestato;
    al fine di definire la natura commerciale o meno dell'attività didattica svolta dalle scuole paritarie il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 26 giugno 2014 ha stabilito che tale distinzione si desume sulla base del parametro del costo medio per studente fissato dal MIUR che non deve essere superato dall'ammontare della retta media pagata;
    si assiste da anni a un crollo del numero degli alunni che frequentano le scuole paritarie che non corrisponde alla contrazione del numero degli alunni delle scuole statali e che quindi non può essere spiegato con cause di natura demografica quanto piuttosto con motivazioni strettamente connesse alla variabile economica che condiziona le scelte delle famiglie;
    il pluralismo delle comunità educative può rappresentare solo una ricchezza e una risorsa per la crescita culturale del sistema di istruzione complessivamente inteso e per i singoli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a escludere dall'applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi gli immobili destinati dalle scuole paritarie all'attività didattica o alle attività educative anche al fine di valorizzare e di riconoscere la rilevanza ai fini del sistema educativo e formativo nazionale delle istituzioni scolastiche paritarie.
9/1550/76Aprea, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    la pluralità delle materie oggetto del provvedimento rende a dir poco evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità: nonostante la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, abbia ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, il testo contiene disposizioni che non appaiono riconducibili alle già ampie finalità contenute nel preambolo del provvedimento;
    tra i vari interventi presenti nel provvedimento in esame, è stata introdotta, durante la prima lettura al Senato, una disposizione (articolo 4) che sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile stabilendo il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare. A tal fine il debitore deve: conservare il bene tutelandone l'integrità; abitare l'immobile; consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (articolo 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile;
    in questo modo si innesca un meccanismo dannoso per la procedura esecutiva: il debitore escusso che possiede altre abitazioni, a tacere di intestazioni o di godimento indiretti, conserva il diritto di abitare l'immobile pignorato; se l'immobile sottoposto a procedura esecutiva viene danneggiato da terzi – che con consenso del debitore sono entrati nell'abitazione – il debitore e il suo nucleo familiare continuano a godere del bene pignorato; il debitore escusso che abita non in maniera abituale ma occasionale l'immobile pignorato ha il diritto di permanervi all'interno;
    a ciò si aggiunge che la liberazione dell'immobile pignorato deve essere ordinata sentiti il debitore ed il custode ma non anche tutte le parti interessate e quindi anche il creditore procedente e che la visita da parte di potenziali acquirenti deve essere consentita dal debitore escusso in accordo con il custode mentre sarebbe preferibile a semplice richiesta del custode, risultando evidente che giammai il debitore escusso presterà consenso in tale senso;
    la modifica apportata all'articolo 560 c.p.c. altera dunque il vigente sistema normativo che prevede l'emissione obbligatoria dell'ordinanza di liberazione dell'immobile una volta avvenuta l'aggiudicazione del bene. Tuttavia, nel caso in cui se ne verifichi in precedenza la necessità ovvero
    l'opportunità, il giudice dell'esecuzione può ordinare la liberazione dell'immobile in un momento antecedente l'aggiudicazione;
    le migliori prassi adottate dagli uffici giudiziari, che la VII Commissione del CSM ha in qualche modo compendiato in una delibera del novembre 2017, prevedono l'emissione dell'ordine di liberazione al momento in cui è disposta la vendita per consentirne, da una parte, una più agevole e fruttuosa alienazione coattiva, con la possibilità per gli interessati di visitare l'immobile subastato libero da persone e cose, e successivamente al trasferimento della proprietà con l'immediata immissione in possesso dell'aggiudicatario. In questo modo le caratteristiche dell'alienazione in sede esecutiva si avvicinano a quelle della vendita tra privati e rendono realmente competitiva la vendita forzata;
    merita anche osservare che il provvedimento di antieconomicità ex articolo 164-bis disp. att. c.p.c. non potrebbe ritenersi correttamente emesso senza prima avere tentato di alienare il bene in assenza di occupanti ancorché sine titulo;
    appare dunque chiaro che il novellato articolo 560 c.p.c. non fa altro che allungare i tempi delle procedure esecutive, danneggiare i creditori (come gli istituti bancari che dovranno riclassificare i loro crediti) e la parte escussa che non vedrà mai fine al suo calvario processuale e che vedrà venduto il proprio bene con un prezzo fortemente ridotto a causa dei continuativi ribassi d'asta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative in materia di esecuzione forzata escludendo la possibilità per il debitore escusso, che possiede altre abitazioni o in proprietà o in godimento, di conservare il diritto di abitare l'immobile; di permanere nell'immobile oggetto della procedura nei casi di uso non continuativo dell'immobile; di permanere nel godimento del bene oggetto dell'esecuzione qualora il medesimo sia danneggiato a causa di comportamenti del debitore, del suo nucleo familiare o di terzi estranei che vi abbiano avuto libero accesso; nonché di prevedere che il creditore pignorante sia sentito dal giudice dell'esecuzione in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 560 c.p.c. e in ogni caso al momento dell'adozione dell'ordine di liberazione e di prevedere che il debitore escusso sia obbligato a semplice richiesta del custode a consentire l'ingresso di terzi offerenti presso l'immobile oggetto della procedura.
9/1550/77Bartolozzi, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD), fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente. Il comma 3 in particolare, prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente; la formulazione del suddetto articolo 6, è suscettibile di introdurre elementi di incertezza circa i soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto al citato comma 3. Il comma 3 del testo in esame, riporta un elenco puntuale dei soggetti tenuti all'iscrizione e conclude con la residuale previsione di iscrizione, «con riferimento ai rifiuti non pericolosi, dei soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; tale comma, alla luce dell'intervenuta abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 205 del 2010 connesse all'attivazione del Sistri, disposta dal comma 2 del testo in esame, è attualmente in vigore nella – formulazione – precedente alle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 205 del 2010, conseguentemente, fare riferimento all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, include un numero più ampio di soggetti rispetto a quanti erano obbligati all'iscrizione al Sistri,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale formulazione del suddetto comma 3, articolo 6, del provvedimento in esame, al fine di dare certezza al quadro normativo, nonché di riallineare la previsione normativa circa l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale rispetto a quanto previsto dalla normativa sul Sistri, chiarendo a tal fine che all'obbligo all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, siano tenuti gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
9/1550/78Ruffino, Gagliardi.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dall'articolo 6 medesimo) – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD);
    l'impresa artigiana che produce mobili e si reca al domicilio del privato per consegnare/montare il nuovo prodotto non può procedere al ritiro dei mobili usati né può recarsi all'isola ecologica per smaltirli. Per far questo deve contattare un trasportatore autorizzato e far redigere il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR), un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario;
    il FIR è uno degli strumenti di tracciabilità tradizionali – insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti – previsti dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), di cui l'articolo 6 dispone la proroga, utilizzati per controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali;
    ne consegue che ad oggi l'azienda artigiana non può recarsi all'isola ecologica per smaltire il vecchio mobilio ritirato, se priva dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto alle isole ecologiche; mentre l'acquirente può conferirlo gratuitamente all'isola ecologica o farlo ritirare a domicilio;
    ne consegue che per una medesima tipologia di rifiuti assimilati all'urbano, sono previste due diverse tipologie di trattamento e conferimento;
    nell'ottobre 2018, la Confederazione Nazionale Artigiani ha avanzato al Ministro dell'ambiente una proposta volta a parificare il trattamento per tale tipologia di rifiuti, in attesa di una «finestra normativa» utile a formalizzare la proposta;
    è opportuno valutare l'introduzione di tale semplificazione, in grado di migliorare la competitività delle imprese artigiane, che operano nel settore del legno arredo e che non hanno dimensioni tali da giustificare e sostenere gli oneri di iscrizione al citato Albo nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 6 del provvedimento in esame a modificare il Codice ambientale nel senso di consentire alle aziende del settore legno arredo nell'esercizio della propria attività le possibilità, già data al privato, di conferire gratuitamente e con modalità semplificate 1 rifiuto assimilato all'urbano presso le isole ecologiche competenti per area.
9/1550/79D'Ettore, Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    le avversità atmosferiche che hanno colpito vasti territori della regione Puglia tra il 26 febbraio e il 1o marzo 2018 hanno compromesso interi raccolti, danneggiato strutture agricole e colpito il lavoro centinaia di braccianti, privandoli sia del guadagno sia delle giornate di lavoro necessarie ad accedere alle tutele previdenziali e assistenziali;
    la vigente normativa sul fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, all'articolo 1, comma 3, stabilisce, che i relativi interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale;
    nonostante tale vincolo normativo, la regione Puglia ha presentato la proposta di declaratoria adottata con delibera di giunta n. 1.231 del 10 luglio 2018, unitamente alla documentazione tecnica, che il MIPAF non ha potuto prendere in considerazione;
    in sede di risposta da atti di sindacato ispettivo il MIPAF ha chiarito che «... considerata la rilevanza dei danni segnalati (oltre 200 milioni su quattro province) e l'impatto di questi sull'economia delle zone colpite, per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole e procedere all'attivazione degli interventi compensativi del Fondo, è stata predisposta una proposta normativa per derogare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e precisamente all'articolo 1, comma 3, al fine di attivare gli interventi compensativi del fondo per le colture non assicurate ancorché assicurabili, e per superare la perentorietà del termine di 90 giorni dalla fine dell'evento per la deliberazione della proposta. Tale proposta è stata trasmessa in Parlamento ... come emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018...» ma non è stata accolta;
    ove tale disposizione fosse stata approvata, si sarebbe potuto procedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, all'accoglimento della proposta regionale consentendo:
     a) la concessione a favore delle imprese agricole danneggiate fino all'80 per cento del danno;
     b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
     c) la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso,
     d) l'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti,
     e) sgravi fiscali e contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte,

impegna il Governo

a presentare con urgenza una disposizione legislativa volta a consentire che le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possano, in deroga alle norme vigenti, accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1550/80Nevi, D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del presente disegno di legge di «conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», contiene disposizioni finalizzate ad introdurre semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca;
    l'Italia è meta di programmi di studio da parti di studenti di molti Paesi esteri, soprattutto di studenti provenienti dal Nord America;
    in Italia esistono filiazioni di Università e Colleges nordamericani che accolgono, ogni anno, circa 33.000 studenti, con oltre 150 programmi. Infatti, l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo solo il Regno Unito, prescelto dagli studenti nordamericani per un soggiorno di studio e si registra un crescente interesse per il nostro Paese si registra da parte di altri Paesi, come Cina, India ed Australia;
    tali studenti affrontano una procedura complessa per la richiesta ed il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio per studenti extracomunitari, per periodi di studio superiori ai 90 giorni, presso le Istituzioni accademiche straniere ritualmente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4;
    la quasi totalità dei programmi di studio in Italia hanno una durata che coincide con il cosiddetto «Semester Abroad», ovvero «semestre all'estero», ma che ha una durata effettiva inferiore ai sei mesi, tradizionalmente fra i 90 e i 120 giorni. Pertanto, lo studente si vede costretto a presentare la domanda di permesso di soggiorno;
    spesso le lungaggini burocratiche e il sovraffollamento degli uffici fa sì che questi ragazzi ricevano il permesso di soggiorno quando sono già tornati nel loro Paese per proseguire il corso universitario;
    nel 2013, l'istituto IRPET ha stimato in 550 milioni di euro annui il contributo economico apportato al nostro Paese derivante dall'indotto dei programmi universitari nordamericani, una stima che oggi dovrebbe essere aggiornata al rialzo, a circa 600 milioni di euro annui: un contributo importante in un periodo di perdurante crisi economica che alimenta circa 10 mila posti di lavoro;
    per continuare ad attirare studenti e vincere la sfida con altri Paesi è necessario snellire le pratiche burocratiche che spesso non sono comprensibili all'estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un successivo provvedimento che permetta di sostituire la richiesta di permesso di soggiorno con la dichiarazione di presenza sottoscritta dal legale rappresentante della filiazione della struttura formativa straniera, al fine di apportare benefici sia per gli uffici delle locali questure che per gli studenti.
9/1550/81Fitzgerald Nissoli, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Zanella.


   La Camera,
   considerato che:
    tra le eccellenze dell'agricoltura Italiana, deve essere senz'altro annoverata l'Agricoltura sociale. La legge 18 agosto 2015, n. 141 che la disciplina, è stata la prima in Europa in questo senso;
    l'obiettivo della legge n. 141 è quello di migliorare lo stato di salute fisico e mentale delle persone attraverso la possibilità del lavoro in campagna, con ricadute positive anche a livello sociale; intende favorire il reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità e, al contempo, produrre;
    nonostante l'assenza del decreto applicativo, di cui tuttavia appare prossima la pubblicazione, negli ultimi 5 anni il settore è fortemente cresciuto, grazie ad investimenti per 20,3 milioni di euro, dei quali solo un quarto derivanti da fondi pubblici, con attività di inserimento socio-lavorativo in favore delle fasce deboli della popolazione;
    il MIPAF ha attivato l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, invitandolo a predisporre mirati gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di linee guida che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa;
    in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2018 è stato presentato un emendamento, ammesso a discussione, volto a favorire la commercializzazione mediante vendita diretta dei prodotti delle associazioni e delle imprese attive operanti nell'agricoltura sociale. Nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge è previsto che i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Si ritiene tale impostazione eccessivamente restrittiva,

impegna il Governo

ad adottare misure legislative volte a favorire la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale prevedendo che i comuni ne favoriscano la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili.
9/1550/82Anna Lisa Baroni, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure di semplificazione in favore degli enti locali;
    in sede di esame in commissione sono stati presentati ed ammessi a discussione gli emendamenti 11-bis.l7 e 11-bis.18 tendenti a semplificare l'accesso ai mercati finanziari per le società idriche pubbliche, al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 153, lettera c) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018);
    la norma proposta prevede che tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema;
    in sede di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, proroga termini, la commissione ambiente, nel proprio parere, ha approvato una osservazione nella quale ha chiesto al Governo di valutare, in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond;
    a tal fine è stato accolto un ordine del giorno 9/1117-A/17 il 14 settembre del 2018,

impegna il Governo

al fine di favorire gli interventi del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, ad introdurre disposizioni volte a prevedere che tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema
9/1550/83Cortelazzo, Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 11-quater modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia con riferimento alle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte e altro) a titolo gratuito, sia per quel che riguarda le cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), rispetto alle quali è prevista la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, ai precedenti concessionari;
    il comma 1-quinquies dell'articolo prevede che i nuovi concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle grandi derivazioni;
    nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;
    da tempo è stato sollevato ed è ricorrente nel dibattito politico nazionale il problema derivante dal fatto che le province delle regioni a Statuto ordinario confinanti con le regioni a Statuto speciale o con Stati esteri, soffrono delle migliori condizioni fiscali, burocratiche, salariali, agevolative e persino dei prezzi dei beni essenziali di consumo (quali ad esempio i carburanti), che sono applicate oltre confine o nella limitrofa regione a Statuto speciale. La provincia di Belluno ad esempio è particolarmente colpita da questa situazione, confinando sia con l'Alto Adige che con l'Austria;
    la problematica delle «aree di confine» ha generato numerosi interventi statali e regionali a sostegno delle economie delle aree di confine; la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche può essere l'occasione per abbattere i prezzi delle energia e il costo dei servizi per le province delle Regioni a Statuto ordinario che confinano con le regioni a Statuto speciale o con Stati esteri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare una iniziativa legislativa nella quale, modificando il comma 5-bis dell'articolo 11-quater del provvedimento in esame, si preveda che per le province delle regioni a Statuto ordinario che confinano sia con le regioni a Statuto speciale che con Stati esteri, il canone relativo alle concessioni insistenti sul proprio territorio, sia integralmente loro attribuito, con la finalità di ridurre il costo dei servizi pubblici e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica per famiglie e imprese.
9/1550/84Bond, Cortelazzo, Baratto, Bendinelli, Luca De Carlo, De Menech, Rizzetto, Enrico Borghi, Osnato.


   La Camera,
   considerato che:
    i commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 3 modificano la disciplina delle start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti;
    in particolare si prevede di eliminare l'obbligo, per la start-up innovativa e l'incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella medesima sezione speciale, nonché di ridurre gli adempimenti relativi all'attestazione di mantenimento del possesso dei requisiti;
    si ritiene opportuno favorire la nascita e la crescita di start-up universitarie, definite come le società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario, che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti studenti o docenti, con l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca;
    attualmente le università italiane sono incubatoti di spin-off e start-up innovative in quanto il 90 per cento delle spinoff iscritte al registro delle startup innovative è generato in ambito accademico. È necessario valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico e rafforzare gli strumenti di collaborazione Università-imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di costituire uno specifico Fondo per gli incubatoti universitari spin off e start-up, cui possano accedere gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria e direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria
9/1550/85Fiorini, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è stata inserita la norma sulla disciplina del servizio pubblico non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;
    in particolare, la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa veicolo; il nome del conducente; la data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio nonché i dati del fruitore del servizio;
    a riguardo si osserva la particolarità del servizio natanti il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
    i natanti non sono in condizione di poter rispettare quanto previsto nel Foglio di Servizio dall'impostazione disposta dalla norma prevista dal decreto-legge in esame (ad esempio chilometri di partenza e chilometri di arrivo), sia per quanto riguarda l'indicazione dei chilometri, sia per quanto riguarda l'articolo 8 Comma 8 della legge n. 91 del 1992 «... è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti...», sarebbe opportuno dare facoltà alle Regioni di poter integrare il Foglio di Servizio anche al fine di tutela e salvaguardia ambientale nel territorio sul quale opera il natante, perché si potrebbero evitare viaggi inutili che hanno un costo ambientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le Regioni possano integrare nel caso di servizio svolto da natanti le disposizioni in materia di foglio elettronico ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale.
9/1550/86Zanettin, Brunetta, Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure su sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    al Senato è stata inserita la norma sulla disciplina del servizio pubblico non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;
    il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea;
    al riguardo si osserva la particolarità del servizio natanti, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che purtroppo sono in continuo contenzioso con l'Amministrazione finanziaria in quanto applica a loro Iva «turistico-ricreativo» ed invece la Commissione tributaria riconosce che il trasporto urbano di persone indipendentemente se sia individuale o di gruppi di persone non rientra nel c.d. turistico-ricreativo ad eccezione delle fattispecie nelle quali il vettore fornisce direttamente i servizi suppletivi (guida turistica), ovvero ne sostiene i costi e li riaddebita al cliente;
    dagli interpelli, dalle circolari ministeriali, dalle risoluzioni ministeriali e dalle verifiche fiscali non era mai stato contestato agli operatori il trasporto «turistico-ricreativo», ad esempio Venezia, dove le imbarcazioni sono assoggettate alla Legge n. 21 del 1992, alla Legge Regionale n. 63 del 1993 e ai Regolamenti Comunali di Attuazione. Gli operatori economici effettuano il noleggio con conducente con tutti gli obblighi di acquisizione di servizio, di rimessa e di svolgimento del servizio. E non da noleggio da diporto;
    in caso di guida a bordo quando viene prenotato il trasferimento dai terminal (Porto, Aeroporto o Stazione Ferroviaria) per il Centro Città o per i trasferimenti alle Isole, gli operatori non possono sapere se chi accompagna il gruppo è una guida, un accompagnatore, il proprietario dell'agenzia viaggi, e altro. Sarebbe in ogni caso impossibile da controllare. Il fatto di mantenere la stessa imbarcazione per la visita di mezza giornata o di intera giornata, non significa necessariamente avere l'imbarcazione a disposizione, sia perché l'imbarcazione potrebbe fare nel frattempo altri servizi, ed in ogni caso in una sosta di un'ora quando il barcarizzo viene chiuso quando il gruppo è sceso, il personale di bordo risulta libero da qualsiasi impegno fino al trasferimento successivo,

impegna il Governo

ad adottare, alla luce di quanto esposto in premessa ogni iniziativa utile, anche normativa affinché il trasporto urbano di persone effettuato a mezzo di natanti, è soggetto ad aliquota ordinaria solamente nel caso in cui eventuali servizi aggiuntivi siano forniti ed organizzati dal vettore.
9/1550/87Brunetta, Zanettin, Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro;
    sarebbe stato opportuno disporre in particolare misure di semplificazione per le imprese che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del demanio marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al pubblico demanio marittimo;
    la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie e i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;
    è noto come la legge finanziaria per l'anno 2007, legge n. 296 del 2006, abbia applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa. In particolare l'introduzione dei valori Orni (Osservatorio del mercato immobiliare), per il calcolo dei canoni pertinenziali, oltre a introdurre fortissime sperequazioni e squilibri tra le imprese, ha portato come conseguenza incrementi su questi canoni di oltre il 1.000 per cento, raggiungendo cifre enormi – da 100 a 300 mila euro annui – rendendoli, di fatto, impossibili da pagare. Chi ha pagato, ha purtroppo sacrificato gli investimenti per rinnovare e migliorare l'attività dal punto di vista della qualità dei servizi, e chi non è più riuscito a pagare il canone si è visto arrivare la decadenza della concessione;
    nel corso degli anni si è proceduto ad alcuni interventi (con la legge di stabilità 2014 e con la legge di stabilità 2016) che hanno offerto la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'autorità giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione; solo così si è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;
    il problema, tuttavia, si è riproposto, dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a disporre, fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, la sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, e dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni.
9/1550/88Ripani, Mugnai, Zucconi, Fidanza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del testo in esame, al comma 2-bis, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017;
    il testo limita le assunzioni ai soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale. Il comma 2-bis richiede inoltre il possesso (al 1o gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 nel testo vigente al 1o gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018) per l'assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso;
    tra i requisiti ivi previsti vi sono, dunque, quello del limite anagrafico di 26 anni, nonché del possesso di un diploma di scuola superiore. In proposito, si ricorda che nel bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale veniva richiesto di aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età (limite a sua volta elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti), nonché il possesso della licenza media come titolo di studio;
    è quindi inaccettabile la modifica delle regole in itinere, soprattutto quando queste ultime penalizzano giovani e meritevoli candidati che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di poter prendere servizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, e ad adottare urgenti misure volte a prevedere, ai fini delle assunzioni degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017, i medesimi requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale.
9/1550/89Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Labriola, Porchietto, Vietina, Paolo Russo, Polidori, Perego Di Cremnago, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del testo in esame, al comma 2-bis, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa e a valutare l'opportunità di adottare urgenti misure volte a prevedere, ai fini delle assunzioni degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017, i medesimi requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale.
9/1550/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Labriola, Porchietto, Vietina, Paolo Russo, Polidori, Perego Di Cremnago, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa, stabilisce che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è consentita esclusivamente quando il cedente è un imprenditore;
    il reddito dei liberi professionisti è sceso negli ultimi dodici anni del 2,73 per cento; il calo è decisamente maggiore se si considera che il potere d'acquisto è sceso del 18,3 per cento; emerge una stridente disuguaglianza nella distribuzione dei redditi in rapporto all'età (chi ha tra i 25 e i 30 anni guadagna in media 12.000 euro lordi all'anno, chi ne ha oltre 50 ne guadagna 48.500) al sesso (ampiamente penalizzate sono le donne rispetto agli uomini) e alla collocazione geografica (i professionisti del sud Italia dichiarano in media il 40 per cento in meno dei loro colleghi del nord);
    in un contesto come quello descritto dai rapporti di categoria appare opportuno consentire anche ai professionisti l'accesso a strumenti di credito che permettano di velocizzare e semplificare l'incasso delle spettanze quali la cessione dei crediti pro soluto verso banche e istituti di credito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere ai liberi professionisti il diritto di cessione del credito verso corrispettivo previsto dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
9/1550/90Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 in esame reca disposizioni finalizzate, a imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica nei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
    l'articolo 11-bis del citato decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto nel corso dell'esame al Senato reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali, con particolare riferimento anche all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;
    l'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 nel quadro dell'introduzione di strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti, prevede anche la possibilità per tali enti di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità ad adottare iniziative, anche di natura normativa, per la modifica del citato articolo 18 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e degli enti locali in generale, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2018, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali, ai fini di essere autorizzati ad effettuare i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
    1) predisporre per l'anno 2018 il bilancio di previsione annuale;
    2) utilizzare, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    3) nel caso in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al precedente punto non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, è consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, alla predisposizione di un bilancio per gli anni 2017 e 2018 solo annuale con l'obbligo di coprire l'eventuale disavanzo risultante secondo le modalità indicate nell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267/2000.
9/1550/91Giarrizzo, Ficara, Varrica, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Alaimo, Lombardo, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficientamento dell'azione pubblica nei riguardi dei cittadini, in vari settori fra i quali quello ambientale;
    la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle Aree Protette» dopo decenni di travagliato percorso, ha determinato una svolta radicale nella politica della conservazione della natura nel nostro Paese ed ha costituito un valido nonché efficace supporto per una moderna e globale politica di salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità del territorio attraverso la realizzazione di un ampio e organico sistema di aree protette sia in ambito nazionale che regionale;
    la citata legge n. 394 del 1991, tuttavia, in alcuni articoli, ha mostrato in ambito applicativo alcune inadeguatezze che a distanza di 28 anni e, complice un mutato contesto normativo comunitario e nazionale e degli obblighi da essi derivanti, si sono trasformate in vulnus che potrebbero creare seri rischi alle prioritarie politiche di integrità dell'ecosistema e della tutela della flora e della fauna obiettivi principi dell'istituzione dei Parchi Nazionali;
    nello specifico, l'articolo 30 comma 2 recita: «La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta»;
    con l'entrata in vigore della moneta unica, tali sanzioni sono state automaticamente determinate in euro 25,00 ed euro 1.032,00;
    la norma sopra citata a differenza di quanto disposto nelle leggi regionali in materia non prevede né una rivalutazione periodica della sanzione né la graduazione della stessa e la sua applicazione in funzione della rarità della specie o della singolarità del luogo;
    dall'assenza di tali elementi dal carattere di specificità comporterebbe che nel caso di abbattimento di un esemplare catalogato tra le specie a rischio di estinzione piuttosto che di uno appartenente ad una specie in esubero la sanzione applicata è la stessa ovvero di circa 350,00 euro;
    la stessa sanzione si applica anche in caso di soppressione di dieci esemplari della specie «Orso Marsicano» che, riprendendo uno studio del World Wildlife Fund (WWF) ricorda come incidenti, fucilate, lacci e veleno stanno uccidendo gli ultimi orsi italiani dagli anni Settanta ad oggi con oltre un centinaio di orsi uccisi solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo;
    i Parchi Nazionali non possono provvedere con norme regolamentarie proprie forme di adeguamento delle sanzioni né introdurre nuovi principi di gradualità della sanzione che tale azione è possibile solo attraverso un provvedimento legislativo nazionale come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione Civile con le sentenze nn. 10985 del 7 maggio 2018 e 20430 del 2 agosto 2018;
    l'adeguamento della norma in materia, oltre a costituire un efficace deterrente non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere all'adeguamento del comma 2 dell'articolo 30 della legge 394 del 1991 ovvero di delineare una suddivisione in gradi delle differenti condotte che potrebbero compromettere l'equilibrio degli ecosistemi e delle biodiversità all'interno dei parchi nazionali.
9/1550/92Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità;
    in base al medesimo articolo le assunzioni possono avvenire solo nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;
    l'articolo 1, comma 399, della legge citata stabilisce altresì che, per l'anno 2019, gli enti pubblici non economici, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;
    il combinato delle disposizioni di cui sopra, unitamente a tutti gli altri limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, di fatto limita la possibilità, per taluni Comuni ed Enti parco di procedere all'assunzione dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità e dunque di contribuire al perseguimento delle finalità del definitivo superamento delle situazioni di precariato di tali lavoratori;
    l'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 – Sicilia, in materia di personale precario, prevede, «al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125», che «il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza, nel rispetto dell'autonomia della Regione Sicilia, affinché il Governo di tale regione adotti specifici provvedimenti di carattere normativo, finalizzati a consentire alle pubbliche amministrazioni interessate la possibilità di procedere, per l'anno 2019, alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, in deroga alla dotazione organica, al fabbisogno del personale e ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa.
9/1550/93Lombardo, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
    l'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice della amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
    l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 114 (entrata in vigore dal 19 agosto 2014), ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;
    dopo più di quattro anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente;
    tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con costi, e soprattutto tempi, sicuramente non consoni alla tanto auspicata efficienza/competitività del Processo Civile Telematico, determinando un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative tali da consentire di poter estrarre gli indirizzi PEC da «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» al fine di non precludere la possibilità di effettuare notifiche telematiche alla gran parte delle pubbliche amministrazioni, essendo invero pacifico, in giurisprudenza, che il reperimento di indirizzi PEC al di fuori dei pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, sanabile solo a seguito della costituzione della controparte.
9/1550/94Scutellà.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    il provvedimento in esame all'articolo 11-quater dispone la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse;
    in particolare è indicato: «le regioni, in caso di insussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare tali concessioni ad operatori economici individuati attraverso gare, a società a capitale misto pubblico privato»;
    nella sua attuale formulazione, il testo esclude la possibilità di affidare le concessioni senza gara a società di proprietà interamente pubblica, comprese quelle « in house»;
    le derivazioni idroelettriche (anche «non grandi») insistono in Italia soprattutto su territori montani, alpini caratterizzati da cambiamenti climatici, più rilevanti con il salire della quota rispetto a territori di pianura, da un equilibrio ecologico-ambientale delicato, rischi idrogeologici significativi, equilibrio socio economico precario: trend storico di decrescita della popolazione-bassa numerosità della popolazione /problematiche logistiche, che mettono in dubbio il ritorno economico di qualsiasi tipo di investimento fisso tanto più se infrastrutturale;
    una società con componente privatistica difficilmente sarebbe disponibile ad effettuare investimenti infrastrutturali i cui ritorni economici sarebbero di lunghissimo periodo e sarebbero prevalentemente destinati a prevenire, mitigare, sostenere le situazioni sopra evidenziate;
    si osserva che la possibilità di affidare le concessioni senza gara pubblica a società di proprietà interamente pubblica venga permessa sulla base di determinate condizioni: da un lato, che il concessionario si impegni a realizzare entro i termini concordati un piano finalizzato a salvaguardare il territorio dagli ormai prevedibili cambiamenti climatici e dai rischi idrogeologici con significativi investimenti infrastrutturali i cui ritorni economici sarebbero di lunghissimo periodo, oltre che a sviluppare un ecosistema industriale locale centrato sulle core competencies del concessionario, in sinergia con le competenze distintive di altri operatori presenti sul territorio, e, dall'altro, che l'ente proprietario si impegni a definire regole di governance della partecipata trasparenti e allineate agli standard internazionali e mantenere una mission aziendale coerente con le finalità individuate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, per quanto di competenza, successive iniziative al fine di includere anche la possibilità di affidare le concessioni idroelettriche senza gara a società interamente pubbliche con il fine primario di porre al centro dell'interesse aziendale sia le esigenze dell'ambiente, sia tutte le conseguenze ed esternalità ad esse collegate, senza escludere dagli obiettivi aziendali l'efficienza economico-tecnica.
9/1550/95Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame, l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede diverse disposizioni in materia sanitaria tra le quali, segnatamente, un intervento sulla governance farmaceutica finalizzato a semplificare le procedure di ripiano della spesa farmaceutica;
    nel corso dell'esame del provvedimento, da più parti, è stata espressa l'esigenza di un intervento più incisivo e globale sulla governance farmaceutica volto ad includere anche la parte distributiva dei prodotti farmaceutici, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, contemplando nello specifico anche un intervento del legislatore sulla questione delle società di capitali nelle farmacie;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale sulla concorrenza, ha introdotto rilevanti novità nella gestione delle farmacie, prevedendo in particolare che:
    la titolarità dell'esercizio delle farmacie private è in capo ai farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, alle società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), alle società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e alle società cooperative a responsabilità limitata;
    i titolari delle farmacie possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, affidando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto dell'anzidetta percentuale, con i poteri d'indagine che gli sono propri;
    la legge per il mercato e la concorrenza è una legge annuale che ha lo scopo da un lato di promuovere lo sviluppo della concorrenza e dall'altro di garantire la tutela dei consumatori;
    la tutela del consumatore, nel caso delle farmacie, coincide e si sovrappone con la più rilevante tutela della salute; la distribuzione e titolarità delle farmacie, così come l'intera normativa pubblicistica ad esse inerente rientra appieno nella materia del «diritto alla tutela della salute», costituzionalmente sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
    la dottrina a riguardo ha sempre evidenziato come il farmacista e la stessa farmacia fossero al centro di una stretta connessione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'articolo 32 della Costituzione, facendo derivare da tale motivo l'assoggettamento a vincoli del tutto peculiari;
    anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato il ruolo primario della distribuzione dei farmaci, sottolineando che «i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse»;
    per tali ragioni l'esercizio delle farmacie pur essendo espressione del diritto di iniziativa economica, non può essere esclusivamente considerato come un'attività commerciale, in ragione della sua stretta connessione con l'articolo 32 della Costituzione, talché le sole regole di mercato, di capitali per giunta, non possono garantire in maniera esaustiva ed efficace il necessario bilanciamento dell'iniziativa economica e del diritto alla tutela della salute;
    il farmacista è il professionista sanitario cui lo Stato ha demandato la tutela del diritto alla salute, confidando nella vigilanza deontologica e sulla professionalità certificata dall'Ordine professionale cui il medesimo professionista è iscritto obbligatoriamente, a garanzia della tutela individuale e collettiva; differentemente, il soggetto meramente economico, per definizione, non è collocato nel quadro delle tutele costituzionali innanzi descritte ed è proiettato, invece, nella logica esclusiva del profitto;
    appare quindi opportuno intervenire per garantire da un lato che nelle società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo, dall'altro che l'anzidetta percentuale del 20 per cento, quale soglia di controllo diretto e indiretto delle farmacie di una medesima regione, sia ridotta ad una più ragionevole soglia del 10 per cento, soglia da applicarsi esplicitamente anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza;
    appaiono a riguardo ingiustificati e privi di fondamento gli allarmi correlati a rischi occupazionali qualora, con un'auspicata novella legislativa, si garantisse che per le società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo; dall'analisi dei dati disponibili presso gli Ordini dei farmacisti (ai quali, per legge, va comunicata ogni variazione di proprietà) risulta infatti che il trasferimento della proprietà della farmacia, in tutto o in parte, al capitale è avvenuto in modo residuale e solo da parte di farmacisti in situazioni economiche insostenibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative di carattere normativo volte a tutelare le farmacie quali presidi di salute pubblica, assicurando che:
    nelle società di capitali, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo;
    le società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione.
9/1550/96Trizzino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede disposizioni a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi sismici del 2016, a valere sull'intervento del Fondo di garanzia per le PMI;
    in particolare, l'articolo 19 dispone che per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del citato decretolegge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi;
    l'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, secondo percentuali di copertura definite come segue:
     a) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
     b) per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, con adeguati interventi normativi le disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo un'estensione temporale di almeno 10 anni dell'intervento del Fondo di garanzia per PMI ed un aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa.
9/1550/97Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, contiene, tra le altre, disposizioni volte a snellire il contesto normativo in cui operano cittadini, imprese e pubblica amministrazione, al fine di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica ed evitare una sovra regolazione improduttiva;
    i Patti territoriali e i Contratti d'area sono strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662 del 1996, caratterizzati dalla funzione di promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;
    nei confronti di tali strumenti – che sono stati più volte oggetto di interventi da parte del Legislatore e del CIPE – permane ancora oggi un'intensa attività di gestione, con circa 1.300 iniziative produttive non ancora definite, rispetto agli originari 12.480 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998;
    l'esperienza applicativa ha messo in evidenza difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, a causa delle complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, e legate sia ai molteplici interventi legislativi, che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti, sia alla progressiva rarefazione dell'operatività di taluni soggetti responsabili, causando considerevoli ritardi nella definizione dell'iter procedimentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere specifici provvedimenti di carattere normativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volti a introdurre procedure semplificate per snellire i criteri di erogazione dei contributi a favore delle imprese che hanno ultimato positivamente gli interventi relativi alle iniziative agevolate, nei termini di legge previsti, nonché per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.
9/1550/98Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 in esame reca disposizioni finalizzate, a imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica nei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche nell'ottica della semplificazione come asse portante dell'azione del Governo per la crescita economico-produttiva del Paese;
    cittadini, imprese e pubblica amministrazione devono poter operare in un contesto normativo snello ma efficace anche dal punto di vista dei controlli, con l'obiettivo di evitare una sovra regolazione improduttiva e come tale dannosa;
    sono numerose le disposizioni del decreto-legge in esame che hanno l'obiettivo di incentivare e valorizzare la produttività del tessuto imprenditoriale nazionale, nell'ottica di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese;
    rientra in questo quadro quanto disposto dall'articolo 3-ter, introdotto al Senato, il quale modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES) e nella zona logistica semplificata;
    le ZES, le cui procedure costitutive sono state definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese che si insediano o sono già insediate in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione»;
    il comma 4-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede un limite massimo di n. 2 proposte di istituzione di Zes per ogni Regione, considerando le Autorità di Sistema Portuali esistenti al momento dell'introduzione della normativa;
    con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che comprende gli ambiti portuali di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio C., è stato superato il precedente numero massimo di Autorità di Sistema portuali presenti nel territorio di una singola Regione. In Sicilia adesso ve ne sono tre,
    le ZES sono un importantissimo strumento di sviluppo per le imprese e per i territori nei quali esse operano, impedirne la costituzione di nuove si configurerebbe come una penalizzazione in termine di crescita economica del Paese tutto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alle Regioni di presentare il numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale.
9/1550/99D'Uva, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1550 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    l'articolo 10-bis rubricato Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea apporta delle modifiche nella disciplina del trasporto di persone;
    all'interno del territorio comunale sono presenti zone urbane in cui è necessario attenersi alle limitazioni del traffico disposte dall'amministrazione che ha facoltà di istruirle per dare risposta ad alcune necessità del vivere urbano tra cui per esempio la sicurezza dei pedoni, il mantenimento del decoro urbano, la tutela di eventuali beni culturali o architetture di pregio e la limitazione della quantità degli inquinanti che affliggono in particolare i centri storici delle città;
    il decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», all'articolo 7, regolamenta la circolazione nei centri abitati e attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare limitazioni alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, disporre divieti di sosta, stabilire precedenze, autorizzare aree di parcheggio, prescrivere orari e riserve per la circolazione di veicoli per carico e scarico merci;
   considerato che:
    con la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in vigore dal 1o gennaio 2019, è stato inserito al comma 103 una modifica del succitato articolo 7 del codice della strada, disponendo tra l'altro che non possano essere in ogni caso posti vincoli di accesso alle zone a traffico limitato alla circolazione di veicoli a propulsione elettrica o ibrida;
    la possibilità di disporre delle limitazioni non riguarda tuttavia la sola necessità di ridurre l'inquinamento in alcune aree urbane ma risponde anche alle altre necessità citate appunto all'articolo 7 del codice della strada tra cui per esempio il decoro urbano specie in quelle città che presentano un tasso di motorizzazione molto elevato,

impegna il Governo

a rimettere, con idonei strumenti, alle amministrazioni locali le politiche sulla circolazione nelle ZTL.
9/1550/100De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'appropriatezza dell'uso delle fonti normative ed il sistema della loro gerarchia sono alla base del nostro ordinamento giuridico e si giustificano per considerazioni di ordine garantistico, tese ad assicurare che determinate disposizioni o intere materie ritenute particolarmente delicate, siano assunte dall'organo più rappresentativo;
    il comma 3-quinquies dell'articolo 6 del provvedimento in titolo rinvia in toto ad un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
    quanto illustrato non può non scalfire il principio della riserva di legge, seppur relativa, disposta in via generale in materia di sanzioni amministrative dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, e confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo, con la sentenza n. 4114 del 2016);
    la medesima segnalazione, in ordine al contenuto del provvedimento in titolo, è peraltro contenuta nel parere del Comitato per la legislazione nonché, quale osservazione, in quello della Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare, nell'ottica di un approfondimento dell'appropriatezza dell'uso delle fonti normative, l'opportunità di ricondurre la disposizione indicata in premessa nell'alveo della fonte legislativa primaria che le è proprio.
9/1550/101Dadone, Macina, Salafia, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Sisto, Sgarbi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato della Repubblica, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017 il quale prevedeva, come requisito per la partecipazione, «aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età»;
    lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata;
    tra i criteri in base ai quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua le assunzioni mediante scorrimento, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, il citato comma 2-bis dell'articolo 11 richiede il possesso (al 1o gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 nel testo vigente al 1o gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, la quale ha autorizzato nel quinquennio 2019-2023, assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali, nel limite massimo di 6.150 unità ed entro il limite delle rispettive dotazioni organiche, nelle Forze di polizia);
    il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio 2017, e quindi solo successivamente alla pubblicazione del concorso, ha modificato i requisiti di cui al citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, abbassando a 26 anni il limite dell'età anagrafica;
    sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1 del 28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2018 è pubblicato, il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico con riferimento alla graduatoria di merito;
    la sopravvenuta previsione di cui al comma 2-bis del decreto-legge in esame, non tenendo conto dei requisiti originari del bando (aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età) andrebbe ad escludere in maniera definitiva tutti i giovani dai 27 ai 30 anni di età che, avendo già espletato le prove scritte del summenzionato concorso, sono inseriti legittimamente nella graduatoria di merito;
    la previsione del comma 2-bis, inoltre, potrebbe provocare l'assunzione di giovani che hanno totalizzato un punteggio inferiore nelle prove scritte, violando il principio della meritocrazia;
    è facoltà del Legislatore introdurre una eccezione alla norma in esame in modo da non escludere dalla possibilità di assunzione i giovani dai 27 ai 30 anni che hanno legittimamente partecipato al concorso e che sono inseriti nella graduatoria di merito delle prove scritte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di natura normativa, al fine di sanare la sopra descritta incongruenza, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti di coloro di età compresa tra i 27 ed i 30 anni che sono inseriti legittimamente nella graduatoria di merito delle prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017.
9/1550/102Berardini, Alemanno, Masi, Orrico, Paxia, Scanu, Sut, Raffa.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato della Repubblica, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017 il quale prevedeva, come requisito per la partecipazione, «aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamati in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, chiari e idonei affinché le prove già effettuate da parte di tutti coloro che hanno già acquisito l'idoneità non siano rese vane.
9/1550/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Berardini, Alemanno, Masi, Orrico, Paxia, Scanu, Sut, Raffa.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia un'impresa su tre ha peggiorato la propria situazione, a causa del mancato pagamento delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni, principalmente per carenza di liquidità e per la farraginosità nella gestione degli appalti;
    il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni continua a minare la sopravvivenza stessa delle piccole e medie imprese soprattutto in Campania e Sicilia, imprese del Mezzogiorno già segnate dalla recessione economica interna, che con estrema difficoltà riescono ad ottenere ancora qualche sostegno dal sistema creditizio;
    i ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni quali committenti dei lavori affidati ad imprese appaltatrici, oltre ad ostacolare il ciclo economico, genera ulteriori costi a carico delle amministrazioni ritardatarie, sia in relazione alla gestione del debito, sia in forza dell'obbligo del pagamento di more ed interessi che ne deriva;
    in Campania, secondo quanto diffuso da Federcepi, dal 2009 al 2017 sono fallite circa 23.698 imprese nel settore edile a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione;
    Il 7 dicembre del 2017 la Commissione Europea in chiara violazione della direttiva 2011/7/UE, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per il sistematico ritardo dei pagamenti della Pubblica amministrazione dal momento che nel nostro Paese ancora nel 2016 occorrevano circa cento giorni per saldare i debiti commerciali nei confronti dei fornitori;
    in occasione del Forum PA 2018 è emerso che nel 2017 l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali era di circa 31 miliardi di euro, 29-57 sono i giorni medi di ritardo accumulati dagli enti pubblici e 543 e 310 giorni sono i picchi nei giorni di ritardo registrati nel 2017 da Province e Comuni con Napoli in testa (335 giorni di ritardo rispetto alla previsione di legge);
    il 7 giugno 2018 facendo seguito al deferimento del dicembre 2017, la Commissione europea ha inviato un successivo parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non risulta essere conforme alla direttiva europea sui ritardi di pagamento;
    in particolare, l'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016) è difforme dalla direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori provvedimenti idonei a monitorare la situazione di quanto esposto in premessa ed equiparare i tempi di attesa dei pagamenti a quelli dell'Unione europea, al fine di provvedere definitivamente alle inadempienze dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni quali committenti, in favore delle imprese appaltatrici dei lavori da esse commissionati.
9/1550/103Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    il testo normativo in oggetto reca misure anche a sostegno della mobilità e sostenibilità ambientale;
    l'esigenza sempre più avvertita a livello sociale di ridurre l'inquinamento urbano e la congestione viaria provocate dal traffico induce a ridurre l'uso dell'auto provata;
    la necessità di spostamenti quotidiani come i tragitti casa-lavoro o casa-scuola impone l'immediata disponibilità del mezzo, meglio se parcheggiato a dimora all'interno degli spazi comuni condominiali e a tal fine si ritiene opportuno favorire l'allestimento di spazi comuni nell'ambito condominiale da adibire al posteggio delle biciclette mediante l'uso di rastrelliere;
   considerato che:
    non vi è chiarezza normativa sul tema, difatti non è stato ancora sancito se l'intervento debba qualificarsi come mera modifica oppure innovazione tale da imporre un'apposita autorizzazione dell'assemblea di condominio deliberata con le maggioranze qualificate richieste dalla legge;
    quest'ultima circostanza impone un necessario accordo allargato fra i condomini che invece nei casi concreti sono assai sovente ostativi per assunte ragioni di ingombro, decoro, pulizia;
    la riforma del condominio (legge n. 220 del 2012), ha omesso di fare chiarezza sul punto non risolvendo il problema del ricovero delle biciclette in condominio ed inoltre, neppure la giurisprudenza ha raggiunto un orientamento uniforme e consolidato, qualificando l'installazione di rastrelliere nelle parti comuni condominiale talvolta come mera modifica talaltra come vera e propria innovazione;
    occorre pertanto promuovere misure di semplificazione che chiariscano incertezze normative e impediscano contrasti giurisprudenziali ed il conseguente incremento di contenzioso per favorire la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'auto privata, attraverso la facilitazione all'impiego quotidiano, capillare, rapido e sicuro;
    opportuna sarebbe la modifica dell'articolo 1120 del codice civile, secondo comma, recante la disciplina sulle innovazioni, mediante l'aggiunta, al già previsto elenco tassativo dei casi di innovazioni speciali, delle opere e degli interventi necessari per dotare gli spazi comuni di rastrelliere per il posteggio di biciclette nei condomini. Da tale modifica, conseguirebbe che, a mente dell'articolo 1136 del codice civile, dette decisioni siano approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, semplificando e facilitando la relativa deliberazione,

impegna il Governo

ad introdurre anche a livello normativo una misura atta, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a promuovere la mobilità dolce e sostenibile e a favorire la diffusione dell'uso delle biciclette anche mediante semplificazioni procedurali nell'ambito del procedimento di adozione delle deliberazioni condominiali in tema di installazione di rastrelliere o comunque per le opere necessarie al posteggio delle biciclette.
9/1550/104Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficacia dell'azione pubblica nel rapporto con i cittadini;
    l'articolo 19-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha stabilito che l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;
    il citato articolo 19-bis estende, dunque, ai locatori cosiddetti «brevi» l'obbligo di comunicazione, entro 24 ore dall'arrivo, dei dati degli alloggiati ex articolo 109 TUPLS attraverso il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato;
    l'informatizzazione della procedura, a partire dal 2006, ha reso più agevole la comunicazione dei dati richiesti, fino ad allora basata sull'utilizzo delle schedine alloggiati che una volta compilate dovevano essere recapitate all'autorità di pubblica sicurezza;
    i locatori brevi operano nel settore turistico ma sono privi di tutte le caratteristiche dal punto di vista organizzativo (strutture, presenza in loco, risorse economiche e professionali) proprie degli operatori turistici professionali, per i quali la norma è stata inizialmente concepita;
    si rende necessario, dunque, l'adeguamento degli strumenti forniti per assolvere gli obblighi di comunicazione ex 109 TULPS, alla perizia ed alle necessità di operatori non professionali, così che l'ulteriore onere introdotto non rappresenti una incomprensibile penalizzazione verso chi con la propria attività d'impresa contribuisce alla crescita del settore turistico nazionale,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a promuovere una maggiore accessibilità dei locatori cosiddetti «brevi» al sistema delle comunicazioni di sicurezza, attraverso il potenziamento dei supporti informatici utilizzabili, garantendo, altresì, una maggiore flessibilità nelle modalità e nei tempi di accesso al sistema e nella trasmissione dei dati.
9/1550/105Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 1550 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», si interviene in vari settori della Pubblica Amministrazione anche nel campo dell'istruzione e della cultura;
    nel 2011 l'associazione Cantori Professionisti d'Italia (CPI) si fa promotrice della candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, ispirata alla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e verifica presso i referenti politici e istituzionali (MIBACT, Commissione Nazionale Italiana Unesco) la reale possibilità di proporre tale candidatura;
    a tale scopo l'associazione ha deciso di aprire le adesioni, oltre che ai professionisti, anche alle maestranze teatrali e al pubblico cultore e sostenitore, proprio nell'ottica di evidenziare la larga comunità che rappresenta il bene Opera Lirica in tutto il suo complesso;
    il 20 febbraio 2012 a Bologna, presso il Teatro Guardassoni, si tiene il Convegno «Opera Renaissance» per avviare un confronto sulla proposta di Candidatura UNESCO per l'Opera Italiana alla presenza del professor Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO;
    da marzo 2012 a luglio 2013 viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico che si occupa di elaborare il dossier;
    successivamente si procede alla catalogazione del bene «Opera Lirica» con la Stesura forni ICH02, la realizzazione delle schede PACI presso PICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione), a cura di EOLO (Etnolaboratorio per il Patrimonio Culturale Immateriale Antropologico), con la stesura forni IC-H07 (Raccolta di foto ufficiali a cura di L'Opera – rivista specialistica internazionale del settore) e con la realizzazione del Trailer Ufficiale da parte di Daniele De Piano, regista RAI;
    tutte le schede PACI vengono pubblicate presso l'istituto Centrale del Catalogo e Documentazione;
    la documentazione integrale dei video raccolti per la realizzazione del Trailer Ufficiale è pubblicata sul sito internet ufficiale RAI – La Musica di Rai3;
    aderiscono all'iniziativa diverse istituzioni, tra cui l'Accademia di Santa Cecilia Roma, l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma;
    viene avviata e depositata nel dossier una campagna di adesione e di raccolta di firme tra personalità del mondo della cultura italiana (registi, compositori, direttori d'orchestra, musicologi) e presso diversi Conservatori, accademie, scuole di musica e circoli lirici;
    vengono stabiliti collegamenti con diverse istituzioni estere, tra cui gli istituti italiani di cultura di Vienna, Tel Aviv e Madrid, il Metropolitan Opera di NY, il National Center for Performing Arts di Mumbai;
    il 1o agosto 2013 viene consegnato alla Commissione Nazionale Italiana Unesco il Dossier Ufficiale della Candidatura «Opera Lirica Italiana: dalle origini ad un percorso europeo»;
    il 22 gennaio 2014 la Commissione Nazionale Italiana Unesco informa ufficialmente della Candidatura il Ministero competente MIBACT;
    il 28 gennaio 2014 inizia ufficialmente il periodo di istruttoria della Candidatura dell'Opera Lirica Italiana presso il MIBACT;
    tra il 2013 e il 2015 vengono effettuate diverse attività di promozione e divulgazione;
    il 17 dicembre 2014 viene inviata una lettera al Presidente della Repubblica per la candidatura;
    il 31 marzo 2015 la candidatura viene proposta al tavolo della Commissione Nazionale Italiana UNESCO e ottiene un punteggio molto alto in riferimento alla preparazione tecnica del dossier, ma alla fine viene preferita la candidatura de «L'Arte dei pizzaiuoli napoletani»;
    il 22 ottobre 2015 il Mibact inoltra al CPI una nota con necessità di apportare migliorie al Dossier che vengono completate entro il 2 marzo 2016;
    il 15 marzo 2016 si tiene un nuovo incontro presso il Mibact da cui emerge la necessità di convocare un tavolo con ANFOLS, in collaborazione con la Direzione generale spettacolo dal vivo. L'incontro viene fissato e svolto il 27 aprile 2016;
    il 30 maggio 2016 viene inoltrata la richiesta di incontro alla nuova referente UNESCO, la sottosegretaria Buitoni, che si svolgerà il 7 settembre 2016;
    il 19 settembre 2016 la sottosegretaria Buitoni comunica l'apertura del tavolo tecnico;
    a novembre 2018 Opera Europa, l'associazione che rappresenta circa 200 compagnie di opera e festival, dichiara il proprio supporto alla candidatura promossa da CPI;
    il 3 dicembre 2018 si aggiunge la dichiarazione di supporto da parte del Teatro dell'Opera di Lipsia;
    il 10 gennaio 2019 La ArtsCom dichiara anch'essa di sostenere la candidatura UNESCO promossa da CPI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare le più opportune iniziative volte a portare a compimento la candidatura ufficiale dell'opera lirica italiana a bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, alla luce del lungo ed esaustivo iter avviato nel 2011 dal CPI.
9/1550/106Nitti, Carbonaro, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    l'articolo 10 stabilisce semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università e ricerca;
    l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016, qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nonché un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;
    tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto delle risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha aumentato le anzidette risorse di ulteriori 25 milioni di euro talché le risorse allocate presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», sono passate da 75 milioni a 100 milioni;
    il trasferimento delle risorse alle Regioni e susseguentemente agli enti locali, secondo l'iter sopra indicato, registra però notevoli ritardi rendendo difficile per le Regioni assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale ad esempio il trasporto scolastico dei disabili;
    il ritardo nei trasferimenti non consente altresì di assicurare tutto il personale necessario a garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, con specifico riferimento agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, non consentendone tempestivamente la nomina e il pagamento;
    la mancata nomina, susseguente ai ritardi nell'erogazione delle risorse, alimenta lo stato di precarietà poiché non consente agli enti locali di provvedere fin dall'inizio dell'anno scolastico alla idonea e congrua definizione del fabbisogno di assistenti all'autonomia e alla comunicazione, proprio perché impossibilitati al pagamento dei loro stipendi;
    l'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 richiama l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, e in tal senso sono quindi individuati gli assistenti professionali dedicati all'autonomia e alla comunicazione, quali operatori che hanno il compito di facilitare la comunicazione dello studente con disabilità, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti;
    dal report dell'Istat dell'anno 2019 – «L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno» – emerge che per l'anno scolastico 2017/2018 gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ammontavano a circa 48 mila; si tratta dunque di una platea notevole di professionisti che per la maggior parte svolgono le loro funzioni in condizioni di precariato;
    le diverse disposizioni che hanno provveduto a stabilizzare il personale assistente tecnico-amministrativo e gli insegnati di sostegno richiedono di essere integrate, per la ovvia sensibilità della problematica, con misure idonee volte a stabilizzare anche gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, figure indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, attraverso:
   la definizione di tempi congrui nel trasferimento alle Regioni delle risorse all'uopo stanziate e come indicate in premessa;
   la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, figure indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità.
9/1550/107Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1550 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, prevede all'articolo 10-bis Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea che apporta delle modifiche nella disciplina del trasporto di persone, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;
    il citato articolo 10-bis nell'apportare modifiche sostanziali e attese da anni nel settore, prevede al comma 3 l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
   considerato che:
    la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che con proprio decreto stabilirà l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati;
    in un settore caratterizzato da un così alto numero di soggetti organizzati nel fornire servizi diversi e complementari tra loro, il patrimonio informativo sull'intero comparto rappresenta una delle innovazioni più importanti, non solo per registrare le imprese esistenti ma anche per fornire al legislatore i dati necessari per proseguire nella riforma di un settore che è stato per troppo tempo vittima dell'inerzia e che ha prodotto anche delle disparità cui porre rimedio;
    il fenomeno della vendita tra privati delle licenze in una modalità di libero mercato incontrollato nell'ambito di un servizio pubblico regolato, che prevede il primo accesso a seguito di bando di pubblico concorso, è stato alla base delle difficoltà applicative di ipotesi di riforma del settore, scontrandosi con il diritto a recuperare l'investimento iniziale;
    al fine di poter valutare ogni iniziativa utile a ridurre le distorsioni create da tale fenomeno occorre avere un quadro chiaro e dettagliato dello stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire all'interno del registro informatico pubblico nazionale degli autoservizi pubblici non di linea le informazioni relative alla data di acquisizione della licenza, le modalità di acquisizione e, qualora questa sia stata acquisita da un altro titolare di licenza, l'importo con cui è stata pagata come risultante dall'atto di vendita.
9/1550/108De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 1550 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», all'Art. 10, titolato «Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca» è previsto un risparmio di spesa derivante dalla modifica del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si legge testualmente: «Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
    in seguito alla abrogazione dell'articolo 459 del T.U. n. 297/1994 (come modificato dall'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111), che indicava i criteri e le modalità per ottenere l'esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico, le Istituzioni Scolastiche hanno l'esigenza indifferibile di ricevere dal Governo direttive utili ad individuare i criteri e le modalità per il corretto utilizzo e la corretta individuazione dei docenti che nell'ambito dell'organico coadiuvano il Dirigente Scolastico nelle attività di supporto organizzative e didattiche dell'istituzione scolastica;
    la mancanza di criteri e direttive e l'impossibilità di esonerare i docenti collaboratori dal servizio ha comportato una gravissima e inaccettabile anomalia del meccanismo di utilizzazione della docenza anche di potenziamento, perché il Dirigente scolastico di fatto ha dovuto sacrificare l'offerta formativa di potenziamento didattico alle esigenze organizzative, generando anche situazioni conflittuali tra docenti e Dirigenza;
    le Istituzioni scolastiche sono ancora prive di criteri e modalità da seguire e sin dall'anno scolastico 2016/2017 questi posti sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia, costituendone i posti del potenziamento e, quindi, rientreranno in quella quota di 10 per cento dell'organico, destinato a coadiuvare il dirigente scolastico e nell'ambito della quale sarà individuato il collaboratore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare idonei provvedimenti volti a:
    1) individuare i criteri e le modalità per consentire e ottenere l'esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 83, legge 13 luglio 2015, 107;
    2) autorizzare le istituzioni scolastiche a procedere alle nomine dei collaboratori del Dirigente Scolastico con esonero o semi esonero e provvedere alle relative sostituzioni tramite supplenti sino al termine dell'attività didattica.
9/1550/109Casa, Azzolina, Testamento, Carbonaro, Villani, Mariani, Bella, Tuzi, Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    in ordine alle disposizioni urgenti in materia in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e considerando con favore i contenuti delle disposizioni del decreto medesimo che recano importanti semplificazioni per il settore agricolo, preme ai firmatari del presente atto di indirizzo segnalare la situazione d'emergenza senza precedenti verificatasi nella Regione Puglia, frutto di eventi calamitosi concomitanti che pongono in gravissimo rischio, in assenza di iniziative immediate e concrete nonché strategie future decisive, un settore vitale e determinante per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione nel settore olivicolo che rappresenta il volano dell'economia agricola pugliese;
    ci riferiamo in particolare, in questa sede, alla necessità di interventi immediati per salvaguardare le produzioni ed i produttori dei territori delle province di Barletta, Andria, Trani, Bari e Foggia, i più duramente colpiti dalle gelate occorse lo scorso anno,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare con tempestività iniziative tese a salvaguardare le produzioni ed i produttori dalle gelate dei territori indicati in premessa.
9/1550/110D'Ambrosio, Macina, Faro, Ermellino, Masi, Brescia, Menga, Galizia, Ruggiero, Vianello, Donno, Giannone, Alemanno, Angiola, Giuliano, Palmisano, Aprile, De Lorenzis, De Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce misure di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione prevedendo, all'articolo 8-ter, una normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli «smart contract», nonché disposizioni riguardanti le piattaforme digitali;
    nell'attuale contesto non può essere ignorata la necessità di portare avanti anche l'impiego della carta d'identità elettronica in vari ambiti quali l'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, l'accertamento dell'identità fisica e digitale, la verifica dell'identità da parte di intermediari, la verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili, la timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro e l'accesso ai servizi,

impegna il Governo

ad implementare nel primo provvedimento utile una normativa che introduca l'utilizzo della carta d'identità elettronica per tutti gli ambiti citati in premessa.
9/1550/111Fragomeli, Dall'Osso, Sgarbi.


   La Camera,
   premesso che:
    con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 – è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato – successivamente elevati a 1182 – purché in possesso, in particolare, tra gli altri, dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; b) aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età, limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
    al predetto concorso hanno partecipato oltre 70.000 candidati e che con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane in data 28.05.2018 è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei, nonché sono stati dichiarati vincitori del medesimo concorso i primi 1182 classificati, come previsto dal bando di concorso, successivamente modificato;
    durante la discussione al Senato della Repubblica, in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, all'articolo 11, dopo il comma 2, è stato aggiunto il comma 2-bis, con il quale è stata autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato... nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria formatasi conseguentemente alla prova scritta prevista dal citato concorso pubblico;
    tale scorrimento è stato limitato ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame, secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché in possesso, alla data del 1o gennaio. 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145: in altre parole, lo scorrimento, qualora la norma venisse così approvata, sarebbe limitato ai soggetti in possesso, al 1 gennaio 2019, di un'età non superiore ai ventisei anni e ciò nonostante che il concorso in questione avesse fissato, in 30 anni, il limite d'età per la partecipazione;
    l'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria non può certo comportare la modifica ex post dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico, escludendo dallo scorrimento chi, a suo tempo, ha legittimamente partecipato alla selezione in questione, classificandosi in una posizione utile avuto riguardo alla nuova facoltà assunzionale;
    la suindicata decisione, oltre che porsi in aperto contrasto con il principio del legittimo affidamento, lede anche diversi principi di rilievo costituzionale ed in particolare quelli di uguaglianza (articolo 3) e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (articolo 97),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative volte a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria in questione, in favore di tutti i partecipanti classificatisi in posizione utile rispetto alla nuova capacità assunzionale, senza alcuna modifica dei requisiti di partecipazione e, dunque, senza alcuna discriminazione dei candidati.
9/1550/112Deidda, Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Luca De Carlo, Maschio, Trancassini, Osnato, Rotelli, Ferro, Lucaselli, Varchi, Bucalo, Butti, Foti, Donzelli, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Caretta, Gemmato, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 – è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato – successivamente elevati a 1182 – purché in possesso, in particolare, tra gli altri, dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; b) aver compiuto il 18o anno di età e non aver compiuto il 30o anno di età, limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa affinché non vengano attuate forme di discriminazione e disparità di trattamento nei confronti degli idonei non vincitori al concorso a 893 posti di allievo agenti di Polizia elevato a 1.182 posti.
9/1550/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Luca De Carlo, Maschio, Trancassini, Osnato, Rotelli, Ferro, Lucaselli, Varchi, Bucalo, Butti, Foti, Donzelli, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Caretta, Gemmato, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    c’è un grave ritardo nella realizzazione del piano di agenda digitale
    le statistiche europee che vedono l'Italia al penultimo posto per l'innovazione le competenze sull'innovazione sono frammentate in diverse commissioni parlamentari sono state presentate diverse proposte legislative sull'innovazione,

impegna il Governo

ad istituire una commissione ministeriale sull'innovazione che riunisca tutte le competenze relative e ad istituire un Consiglio nazionale sull'innovazione dove possono partecipare le realtà istituzionali e private del settore.
9/1550/113Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    c’è un grave ritardo nella realizzazione del piano di agenda digitale
    le statistiche europee che vedono l'Italia al penultimo posto per l'innovazione le competenze sull'innovazione sono frammentate in diverse commissioni parlamentari sono state presentate diverse proposte legislative sull'innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione ministeriale sull'innovazione che riunisca tutte le competenze relative e ad istituire un Consiglio nazionale sull'innovazione dove possono partecipare le realtà istituzionali e private del settore.
9/1550/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, dispone misure di sostegno per le imprese;
    in particolare, all'articolo 3, sono previste misure si sostegno e di semplificazione in materia di agricoltura;
    come è noto, le imprese agricole che operano in regione Puglia hanno subito notevoli danni alle produzioni e alle strutture causati dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere, in deroga alla normativa vigente, alle aziende agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi il beneficio degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale al fine di sostenere le imprese agricole, la ripresa delle relative attività economiche e produttive.
9/1550/114Gemmato, Mollicone.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare quanto prima norme interpretative dirette a chiarire che le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
9/1550/115Dal Moro, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.