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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 febbraio 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1394 E PDL NN. 1332, 1302 E ABB. E 712

Ddl di ratifica n. 1394

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
 MoVimento 5 Stelle 17 minuti
 Lega – Salvini premier 13 minuti
 Partito Democratico 15 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 10 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti

Pdl di ratifica n. 1332

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
 MoVimento 5 Stelle 19 minuti
 Lega – Salvini premier 14 minuti
 Partito Democratico 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 13 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 10 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti

Pdl n. 1302 e abb. – Voto di scambio politico-mafioso

Discussione generale: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti
Gruppi 5 ore e 3 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 2 minuti
 Lega – Salvini premier 48 minuti
 Partito Democratico 47 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti
 Fratelli d'Italia 35 minuti
Liberi e Uguali 32 minuti
 Misto: 33 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti
  +Europa-Centro Democratico 6 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
6 minuti

Pdl n. 712 – Partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario
Seguito dell'esame: 12 ore, di cui:
 • Discussione generale: 6 ore;
 • Seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 56 minuti 53 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 14 minuti 3 ore e 57 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 57 minuti
 Lega – Salvini premier 39 minuti 40 minuti
 Partito Democratico 38 minuti 38 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
37 minuti 37 minuti
 Fratelli d'Italia 32 minuti 24 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 20 minuti
 Misto: 31 minuti 21 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
7 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 2019.

  Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Centemero, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Iovino, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Centemero, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Iovino, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRASSINETTI e CIABURRO: «Disposizioni per la promozione della lettura di opere letterarie italiane da parte degli studenti» (1614);
   MARINO: «Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza» (1615).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PAGANI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale» (1466) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carè.

Trasmissione dal Senato.

  In data 20 febbraio 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 881. – Senatori PERILLI ed altri: «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari» (Approvata dal Senato) (1616).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  S. 881. – Senatori PERILLI ed altri: «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari» (approvata dal Senato) (1616) Parere della V Commissione.
   VII Commissione (Cultura):
  FUSACCHIA: «Disposizioni concernenti l'insegnamento denominato “cittadinanza e Costituzione” nella scuola primaria e secondaria» (1576) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  BOLOGNA ed altri: «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare» (1317) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  RIZZETTO e ZUCCONI: «Disposizioni per il contrasto della violenza di genere» (1036) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   CECCONI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1586) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali)
  Sentenza n. 16 dell'8 gennaio – 8 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 199),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), che introduce l'articolo 19-bis nella legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 67, comma 1, della legge regione Veneto n. 45 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992.

  La Corte costituzionale, in data 14 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali): in data 14 febbraio 2019, Sentenza n. 18 del 5 dicembre 2018 – 14 febbraio 2019 Doc. VII, n. 200),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 febbraio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 13/2019 del 7-15 febbraio 2019, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2019.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 15 febbraio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla mozione D'UVA e MOLINARI n. 1/00047, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 2018, concernente iniziative in relazione al prospettato riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige.
 La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che modifica l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2019) 74 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 74 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Campania.

  Il Garante del contribuente per la Campania, con lettere prevenute in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Campania, riferite rispettivamente all'anno 2017 e all'anno 2018.

  Queste relazioni sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Comando generale della guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 12 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'UVA ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1 (A.C. 1173-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: CECCANTI ED ALTRI; CECCANTI ED ALTRI; ELISA TRIPODI ED ALTRI; MAGI (A.C. 726-727-987-1447)

A.C. 1173-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.
  Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
  La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
  Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.
  La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere».

PROPOSTE EMENDATIVE

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum.
1. 902. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: a maggioranza assoluta da entrambe le Camere con le seguenti:, da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
1. 776. Speranza.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum, comunque non superiori a tre,.
1. 778. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum,.
1. 779. Ceccanti.

Subemendamenti all'emendamento 1. 903 della Commissione

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, sostituire le parole: il loro numero massimo con le seguenti: i loro numeri massimi.
0. 1. 903. 1. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiore a due nel corso dell'anno,
0. 1. 903. 3. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più di una proposta di legge all'anno,
0. 1. 903. 6. Speranza.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: legge popolare con le seguenti: legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo,
1. 903. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori con le seguenti: e il controllo dei nuovi o maggiori oneri che le stesse importino in riferimento agli effetti sugli equilibri di finanza pubblica.
1. 780. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche, e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 787. Marco Di Maio.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 781. Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 784. Giorgis.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 782. Fiano.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La legge disciplina altresì le modalità di raccolta delle firme, prevedendo adeguate sanzioni penali nelle ipotesi di contraffazione o falsità delle stesse.
1. 788. Migliore.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il periodo: La legge stabilisce altresì le norme generali per la disciplina dell'iniziativa legislativa, nonché dell'eventuale campagna elettorale referendaria anche mediante l'uso di internet o dei nuovi media.
1. 785. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascuna legislatura.
1. 789. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare.
1. 790. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura.
1. 791. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano per ciascun anno solare.
1. 792. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 799. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 800. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 807. Speranza.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 808. Speranza.

A.C. 1173-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 20. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*2. 21. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Sopprimerlo.
*2. 22. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 75 della Costituzione, sostituire il quarto comma con il seguente:
  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. 23. Sisto.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquecentomila» è sostituita dalla seguente: «trecentomila».
2. 1. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*2. 24. Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*2. 25. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
2. 26. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori superiore alla metà degli iscritti nelle liste elettorali.
2. 28. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. 29. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
2. 30. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.
2. 31. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
2. 32. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
2. 33. Sisto.

A.C. 1173-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti:
  «Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione.
  Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
  La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.
  Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.  1, è aggiunto il seguente:
  «Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione la Corte Costituzionale giudica prima del deposito delle firme presso la Corte di Cassazione, purché ne siano state raccolte almeno duecentomila».
3. 1. Magi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme.».
3. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale della Corte dei conti,
3. 2. Magi.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio,
*3. 3. Magi, Fornaro.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio,
*3. 20. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e sulla costituzionalità della proposta di legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 71 della Costituzione aggiungere le seguenti: e sulla costituzionalità della proposta di legge
**3. 21. Fiano.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e sulla costituzionalità della proposta di legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 71 della Costituzione aggiungere le seguenti: e sulla costituzionalità della proposta di legge
**3. 100. Speranza.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere infine le parole: e sulla compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
3. 4. Magi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
  La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
  È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del referendum e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti:, quinto e sesto.
3. 7. Magi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
  La Corte costituzionale prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum.
  È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del referendum anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti:, quinto e sesto.
3. 8. Magi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
  La Corte costituzionale, prima dell'inizio dell'esame delle proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione da parte del Parlamento dichiara, con sentenza, l'ammissibilità dei referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
3. 23. Sisto.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
  La Corte costituzionale prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum.
3. 24. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: giudica inserire la seguente: anche.
3. 26. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme con le seguenti: entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Camere sia in merito al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.
3. 27. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme con le seguenti: dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento.
3. 5. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
3. 34. D'Ettore.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: trecentomila.
*3. 37. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: trecentomila.
*3. 45. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: centomila.
3. 38. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: duecentocinquantamila.
3. 46. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso secondo, aggiungere in fine le parole: certificate dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione certifica altresì le firme raccolte ai sensi dell'articolo 71, terzo comma.
3. 40. Ceccanti.

  Al comma 1, capoverso secondo, aggiungere in fine le parole: certificate dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
3. 35. Ceccanti.

  Al comma 1, sostituire il quarto capoverso, con il seguente: Le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum, di cui all'articolo 71 della Costituzione, nonché le condizioni, forme e termini dei giudizi riferiti al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione.
3. 44. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Con proprio regolamento, la Corte costituzionale organizza e disciplina le funzioni istruttorie che si rendano necessarie ai fini del giudizio di ammissibilità previsto nei commi precedenti.
3. 14. Magi.

A.C. 1173-A – Proposta emendativa riferita al Titolo

  Sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum.
Tit. 900. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1173-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    prendendo atto che l'esame del provvedimento in oggetto ha rivelato profonde differenze di principio sulle modalità per rendere compatibile questo nuovo strumento di democrazia diretta con l'impianto sperimentato di democrazia rappresentativa e sui conseguenti rischi che possono prodursi negli equilibri di sistema;
    che tali differenze si estendono anche alla legge di attuazione prevista nel testo, per la quale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei componenti, quorum comunque disponibile alla sola maggioranza pro tempore, su cui sono stati inseriti solo limiti di principio, tra cui quello sul numero massimo di proposte sottoponibili a referendum propositivo;
    auspicando una riflessione nel prosieguo dell'iter del provvedimento tale da ridurre tali importanti divaricazioni,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, nell'esame delle norme della legge di attuazione, a non opporsi a nessuna proposta che tenda ad interpretare in modo restrittivo i limiti posti alla legge di attuazione, in particolare in modo tale da condurre ad un numero molto limitato di consultazioni nell'arco di un medesimo anno solare.
9/1173-A/1Ceccanti, Magi, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    prendendo atto che l'esame del provvedimento in oggetto ha rivelato profonde differenze di principio sulle modalità per realizzare questo nuovo strumento di democrazia diretta;
    che tali differenze si estendono anche alla legge di attuazione prevista nel testo, per la quale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei componenti, quorum comunque disponibile alla sola maggioranza pro tempore, su cui sono stati inseriti rilevanti limiti di principio, tra cui quello sul numero massimo di proposte sottoponibili a referendum propositivo;
    auspicando una riflessione nel prosieguo dell'iter del provvedimento,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, nell'esame delle norme della legge di attuazione, a non opporsi alle proposte che tendano a interpretare in modo rigoroso i limiti posti alla legge di attuazione, in particolare in modo tale da condurre ad un numero contenuto di consultazioni nell'arco di un medesimo anno solare.
9/1173-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ceccanti, Magi, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame appare assai problematico sotto molteplici profili, sia su un piano teorico, che sistematico, sia con riferimento a questioni più specifiche;
    su un piano più generale è innanzitutto preoccupante il forte indebolimento che il combinato disposto delle disposizioni previste in questa riforma determinerà sulla democrazia rappresentativa, andando ad introdurre uno strumento di democrazia diretta, quale il referendum consultivo, non come utile strumento correttivo degli istituti su cui si fonda la democrazia indiretta, bensì come un vero e proprio surrogato di quest'ultima, determinando dunque un cambiamento pericoloso e assai rilevante nella qualità della nostra rappresentanza;
    tale considerazione appare assai più preoccupante se posta in relazione al provvedimento licenziato dal Senato e ora all'esame della Camera sulla riduzione del numero dei parlamentari, che in combinato disposto con le disposizioni qui previste determinerà un cambiamento radicale dell'equilibrio della Carta Costituzionale e di alcuni principi fondamentali su cui essa si fonda, i cui effetti saranno ben più profondi e radicali di quanto possa apparire ad una lettura meramente superficiale;
    particolarmente problematico è poi il fatto che non essendo ancora stato determinato il numero massimo di proposte di legge presentabili e assoggettabili a successivo referendum in un determinato arco temporale, che sia quello dell'anno solare di riferimento, ovvero di un'intera legislatura, potenzialmente l'attività posta in essere dai singoli comitati promotori potrebbe di fatto determinare una vera e propria paralisi dei lavori parlamentari, la cui agenda rischierebbe di essere prevalentemente o unicamente dettata dalle iniziative legislative popolari, con il rischio di paralizzare anche l'attività del singolo Governo impegnato ad attuare in Parlamento il proprio programma;
    allo stesso modo, del tutto insufficienti sono i limiti di materia previsti rispetto alle questioni che possono essere oggetto di referendum consultivo, limiti che risultano assai più ampi di quelli previsti con riferimento all'articolo 75 della Costituzione, e che di fatto ammettono l'iniziativa legislativa popolare, e il successivo referendum propositivo qualora le Camere non si conformino, anche per materie delicatissime quali le leggi di Bilancio, o la materia penale solo per citare le principali;
    auspicando un deciso cambio di rotta nel prosieguo dell'iter del provvedimento tale da valorizzare un utile strumento di democrazia diretta, senza però configurarlo quale strumento atto a smontare l'impianto fondamentale della nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

nella fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, stante la gravità e la delicatezza di talune delle materie assoggettabili a procedura referendaria, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per il nostro ordinamento in caso di approvazione, con particolare riferimento alle leggi di Bilancio.
9/1173-A/2Marco Di Maio.


   La Camera

impegna il Governo

in fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per il nostro ordinamento in caso di approvazione, anche con particolare riferimento alla copertura finanziaria.
9/1173-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame appare assai problematico sotto molteplici profili, sia su un piano teorico, che sistematico, sia con riferimento a questioni più specifiche;
    su un piano più generale è innanzitutto preoccupante il forte indebolimento che il combinato disposto delle disposizioni previste in questa riforma determinerà sulla democrazia rappresentativa, andando ad introdurre uno strumento di democrazia diretta, quale il referendum consultivo, non come utile strumento correttivo degli istituti su cui si fonda la democrazia indiretta, bensì come un vero e proprio surrogato di quest'ultima, determinando dunque un cambiamento pericoloso e assai rilevante nella qualità della nostra rappresentanza;
    tale considerazione appare assai più preoccupante se posta in relazione al provvedimento licenziato dal Senato e ora all'esame della Camera sulla riduzione del numero dei parlamentari, che in combinato disposto con le disposizioni qui previste determinerà un cambiamento radicale dell'equilibrio della Carta Costituzionale e di alcuni principi fondamentali su cui essa si fonda, i cui effetti saranno ben più profondi e radicali di quanto possa apparire ad una lettura meramente superficiale;
    particolarmente problematico è poi il fatto che non essendo ancora stato determinato il numero massimo di proposte di legge presentabili e assoggettabili a successivo referendum in un determinato arco temporale, che sia quello dell'anno solare di riferimento, ovvero di un'intera legislatura, potenzialmente l'attività posta in essere dai singoli comitati promotori potrebbe di fatto determinare una vera e propria paralisi dei lavori parlamentari, la cui agenda rischierebbe di essere prevalentemente o unicamente dettata dalle iniziative legislative popolari, con il rischio di paralizzare anche l'attività del singolo Governo impegnato ad attuare in Parlamento il proprio programma;
    allo stesso modo, del tutto insufficienti sono i limiti di materia previsti rispetto alle questioni che possono essere oggetto di referendum consultivo, limiti che risultano assai più ampi di quelli previsti con riferimento all'articolo 75 della Costituzione, e che di fatto ammettono l'iniziativa legislativa popolare, e il successivo referendum propositivo qualora le Camere non si conformino, anche per materie delicatissime quali le leggi di Bilancio, o la materia penale solo per citare le principali;
    auspicando un deciso cambio di rotta nel prosieguo dell'iter del provvedimento tale da valorizzare un utile strumento di democrazia diretta, senza però configurarlo quale strumento atto smontare l'impianto fondamentale della nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

nella fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, stante la gravità e la delicatezza di talune delle materie assoggettabili a procedura referendaria, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per i diritti fondamentali delle persone in caso di approvazione.
9/1173-A/3Pollastrini.


   La Camera

impegna il Governo

in fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per il nostro ordinamento in caso di approvazione, anche con riferimento ai diritti fondamentali delle persone.
9/1173-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Pollastrini.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento in esame appare assai problematico sotto molteplici profili, sia su un piano teorico, che sistematico, sia con riferimento a questioni più specifiche;
    su un piano più generale è innanzitutto preoccupante il forte indebolimento che il combinato disposta delle disposizioni previste in questa riforma determinerà sulla democrazia rappresentativa, andando ad introdurre uno strumento di democrazia diretta, quale il referendum consultivo, non come utile strumento correttivo degli istituti su cui si fonda la democrazia indiretta, bensì come un vero e proprio surrogato di quest'ultima, determinando dunque un cambiamento pericoloso e assai rilevante nella qualità della nostra rappresentanza;
    tale considerazione appare assai più preoccupante se posta in relazione al provvedimento licenziato dal Senato e ora all'esame della Camera sulla riduzione del numero dei parlamentari, che in combinato disposto con le disposizioni qui previste determinerà un cambiamento radicale dell'equilibrio della Carta Costituzionale e di alcuni principi fondamentali su cui essa si fonda, i cui effetti saranno ben più profondi e radicali di quanto possa apparire ad una lettura meramente superficiale;
    particolarmente problematico è poi il fatto che non essendo ancora stato determinato il numero massimo di proposte di legge presentabili e assoggettabili a successivo referendum in un determinato arco temporale, che sia quello dell'anno solare di riferimento, ovvero di un'intera legislatura, potenzialmente l'attività posta in essere dai singoli comitati promotori potrebbe di fatto determinare una vera e propria paralisi dei lavori parlamentari, la cui agenda rischierebbe di essere prevalentemente o unicamente dettata dalle iniziative legislative popolari, con il rischio di paralizzare anche l'attività del singolo Governo impegnato ad attuare in Parlamento il proprio programma;
    allo stesso modo, del tutto insufficienti sono i limiti di materia previsti rispetto alle questioni che possono essere oggetto di referendum consultivo, limiti che risultano assai più ampi di quelli previsti con riferimento all'articolo 75 della Costituzione, e che di fatto ammettono l'iniziativa legislativa popolare, e il successivo referendum propositivo qualora le Camere non si conformino, anche per materie delicatissime quali le leggi di Bilancio, o la materia penale solo per citare le principali;
    auspicando un deciso cambio di rotta nel prosieguo dell'iter del provvedimento tale da valorizzare un utile strumento di democrazia diretta, senza però configurarlo quale strumento atto a smontare l'impianto fondamentale della nostra Carta Costituzionale,

impegna il Governo

nella fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, stante la gravità e la delicatezza di talune delle materie assoggettabili a procedura referendaria, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per il nostro ordinamento in caso di approvazione, con particolare riferimento al sistema della giustizia.
9/1173-A/4Fiano.


   La Camera

impegna il Governo

in fase di attuazione, qualora il testo in esame venisse approvato in via definitiva così come approvato nella prima lettura della Camera, a dare la massima informazione ai cittadini sulle materie oggetto di referendum e sulle conseguenze per il nostro ordinamento in caso di approvazione, con particolare riferimento al sistema della giustizia.
9/1173-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiano.


MOZIONI PORCHIETTO ED ALTRI N. 1-00103, DELRIO, LUPI ED ALTRI N. 1-00104, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00108 E D'UVA E MOLINARI N. 1-00123 CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la rilevanza della tratta dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione è consolidata non solo in numerosi voti del Parlamento italiano, ma anche nel comune sentire delle popolazioni locali che, già in occasione delle elezioni politiche del 2018, ma anche recentissimamente, con manifestazioni cui hanno partecipato decine di migliaia di cittadini e centinaia di amministratori locali dell'area interessata dai lavori o dalle ricadute dell'opera, hanno chiaramente mostrato di appoggiarne la realizzazione;
    per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, l'Italia ha sottoscritto il 30 gennaio 2012 un accordo con la Francia, ratificato da entrambi i Paesi (per l'Italia con la legge 23 aprile 2014, n. 71). Per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un altro accordo, ratificato con la legge del 5 gennaio 2017, n. 1;
    il progetto definitivo italiano è stato approvato con la delibera del Cipe del 20 febbraio 2015, n. 19; con decisione ministeriale del 2 giugno 2015, anche la Francia ha approvato il proprio «progetto di riferimento»;
    l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma Connecting Europe facility (CEF), lo strumento finanziario dell'Unione europea diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;
    il costo del tunnel transfrontaliero, i cui lavori dovrebbero entrare a pieno regime a inizio 2019, è di 8,6 miliardi di euro (costo certificato da un ente terzo), di cui il 40 per cento, come detto, a carico dell'Unione europea, il 35 per cento a carico dell'Italia (circa 3 miliardi di euro), il 25 per cento della Francia. Il costo totale della Torino-Lione a carico dell'Italia, quantificato dalla delibera del Cipe 28 febbraio 2018, è di circa 6 miliardi di euro, di cui circa 3 già disponibili. Entro il 2019 è prevista l'assegnazione degli appalti per 81 bandi di gara (43 in Italia), per un totale di 5,5 miliardi di euro. Questo procedimento è al momento bloccato in quanto la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt, promotrice della sezione transfrontaliera), che avrebbe dovuto pubblicare il bando di gara internazionale per 2,3 miliardi di euro entro l'estate 2018, ha deciso di non farlo, in attesa dell'analisi costi-benefici prevista dal Governo che avrebbe dovuto essere pronta già a novembre 2018, due mesi dopo la dead line fissata nel planning dei lavori concordato con l'Unione europea per la concessione dei finanziamenti, con rischio di perdita, in tutto o in parte, degli stessi. Talune fonti stimano in 3,4 miliardi di euro il costo per lo Stato del blocco definitivo della Tav, considerando gli oneri per la rescissione dei contratti, gli appalti già avviati, il ripristino degli scavi e le penali;
    gli enti territoriali del Piemonte e le comunità locali della Valle di Susa e del Torinese, interessati dal passaggio della nuova linea Torino-Lione, hanno da tempo sviluppato proposte programmatiche, nell'obiettivo di assicurare il miglior raccordo tra la nuova opera ed il sistema socioeconomico locale; in particolare, nel progetto Smart Susa valley (SSV), approvato nell'ottobre del 2013, sono raccolte le proposte di valorizzazione e sviluppo del territorio interessato dalla nuova linea Torino-Lione. Le ipotesi di lavoro connesse al documento sono state condivise nelle linee iniziali con tutti sindaci del territorio, compresi quelli contrari al progetto, in una riunione plenaria svoltasi in regione il 18 giugno 2012, alla presenza dei presidenti di regione e provincia;
    la regione Piemonte, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt, promotrice della sezione transfrontaliera) ed il commissario di Governo hanno proposto nel maggio 2017 un protocollo d'intesa chiamato «patto del territorio», dando attuazione alla legge regionale n. 4 del 2011, denominata «cantieri, sviluppo, territorio», per la gestione delle misure compensative connesse all'opera in favore della Val di Susa. Tale patto prevede:
     a) la realizzazione di opere di mitigazione previste e prescritte nel progetto a carico della Telt, destinate, tra l'altro, a ridurre gli impatti territoriali, ivi compreso l'interramento degli elettrodotti e la rinaturalizzazione delle aree asfaltate;
     b) gli interventi di accompagnamento al cantiere, a carico della regione ai sensi della legge regionale n. 4 del 2011, destinati a intercettare in sede locale le opportunità di lavoro e sviluppo prodotte dai cantieri, in particolare in relazione alla qualificazione e all'impiego dei lavoratori locali e all'utilizzo di imprese locali. Questa parte del progetto prevede anche il miglioramento della ricettività locale per gli operai dei cantieri, mediante ripristino del patrimonio edilizio locale;
     c) gli interventi definiti di «compensazione ambientale, territoriale e sociale» posti in essere dalla regione, anche per il tramite della Società di committenza della regione Piemonte (SCR) o di Finpiemonte, e quantificati nelle deliberazioni del Cipe, che hanno come obiettivo lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
    nel documento condiviso del dicembre 2017, redatto dall'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, sono raccolti e sintetizzati gli interventi di valorizzazione territoriale e di mitigazione dell'area della Val Di Susa, previsti sulla base delle risorse disponibili a quella data. Con la delibera n. 67 del 7 agosto 2017, il Cipe ha stanziato ulteriori 57,26 milioni di euro per le opere compensative per i territori interessati dai lavori, portando così a 100 milioni di euro le risorse complessive per le misure di accompagnamento alla nuova linea Torino-Lione. A tale cifra fa riferimento il documento condiviso redatto dall'Osservatorio nel dicembre 2017;
    Telt prevede il coinvolgimento di 20 mila imprese, tra appalti e subappalti, e di 8.000 lavoratori (diretti e indotto). In tale ambito il patto per il territorio, prevede particolare attenzione alle imprese e alle maestranze locali:
     a) per quanto riguarda le imprese, il patto, in attuazione della citata legge regionale n. 4 del 2011, prevede di favorire le aggregazioni di impresa per aumentare la loro competitività in termini di capacità e qualificazione ad aggiudicarsi gli appalti anche riuniti in consorzio o in associazione temporanea di imprese. Pur non potendo inserire premialità esplicite nei capitolati, il patto prevede accorgimenti a vantaggio delle aziende del territorio. Ad esempio, nelle offerte sarà valutato positivamente tutto ciò che «saprà riqualificare oltre che costruire»; inoltre, le spese per vitto e alloggio dovranno essere conteggiate dall'impresa all'interno dell'offerta economica;
     b) per quanto riguarda l'occupazione locale, il patto prevede che si dovranno formare, e in parte sono già formati, operai e tecnici in grado di rispondere ai profili richiesti, per creare, tramite la regione, un albo ufficiale di lavoratori dotati di specifiche qualificazioni al quale anche le aziende esterne al territorio potranno attingere, con priorità di coloro che, residenti nell'area interessata dall'opera, hanno perso la propria occupazione o sono in cerca di prima occupazione. A tal fine si è costituito, già dai primi mesi del 2016, un tavolo di confronto con le associazioni datoriali in merito al sistema della formazione professionale e alle opportunità di occupazione derivanti dalla realizzazione dell'opera;
    giova affermare, condividendo quanto accertato da innumerevoli analisi e confermato dall'Osservatorio, che le compensazioni di carattere ambientale, territoriale e sociale connesse alla realizzazione della Torino-Lione non costituiscono il risarcimento di un danno ambientale, la cui insussistenza viene garantita dal progetto approvato e dal controllo operato sulla sua esecuzione. La natura di tali compensazioni ha invece a che fare con l'impegno del territorio, con i disagi connessi alla presenza pluriennale dei cantieri;
    l'irrilevanza e la strumentalità della questione ambientale posta dagli oppositori della Torino-Lione è evidenziata da diversi elementi:
     a) dal 1997 ad oggi la quota di traffico merci su tir che utilizza le autostrade tra Italia e Francia è passata dal 77 per cento al 93 per cento, con un forte impatto sull'ambiente lungo questa parte dell'arco alpino. I dati sono contenuti nel rapporto «Verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato Italia», redatto dall'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Nel 2016 l'arco alpino occidentale è stato attraversato da 42,5 milioni di tonnellate di merci, con quasi 2 milioni e 800 mila tir. I valichi svizzeri sono attraversati da 40,4 milioni di tonnellate di merci, ma i tir sono meno di un milione, perché il 70 per cento delle merci viaggia su treno. Dopo il calo dei volumi di traffico tra il 2007 ed il 2013, dal 2014 gli scambi sono di nuovo in crescita (+6,6 per cento in tre anni). Il dato annuo complessivo del 2017 registra al tunnel autostradale del Frejus un +4,83 per cento di traffico pesante rispetto al 2016, pari a 344.141 mezzi in direzione Italia, 396.453 in direzione Francia, per un totale di 740.594 mezzi all'anno. Con tutte le conseguenze ambientali che ne derivano ! Nel solo mese di gennaio 2018 al Frejus sono transitati 29.421 mezzi pesanti in direzione Italia, 35.439 in direzione Francia, per un totale di 64.860 tir, pari a circa 2.092 mezzi al giorno, con un +12,14 per cento rispetto al mese di gennaio 2017 (fonte Sitaf spa). Secondo i dati relativi al 2017 pubblicati dal Governo francese, il totale degli scambi solo fra Francia-Italia (import + export) nel 2017 ha raggiunto il livello record di 76,6 miliardi di euro, in aumento dell'8,3 per cento rispetto al 2016. Il deficit bilaterale Italia-Francia risulta essere in favore del nostro Paese per 6,3 miliardi di euro (+4,1 per cento rispetto al 2016);
     b) il traffico sull'attuale linea ferroviaria continua a diminuire e questo per gli oppositori della Tav è argomento sufficiente per dimostrare l'inutilità della nuova linea Torino-Lione. La verità è che la linea attuale ha caratteristiche infrastrutturali tali da non consentire di reggere la concorrenza della strada e delle linee più moderne come quelle svizzere: in particolare, ha forti pendenze che richiedono di usare due o addirittura tre locomotrici per trasportare treni con capacità di carico minore di quelli che passano dalla Svizzera. Per essere competitivo il mercato ferroviario oggi richiede: sagome maggiori dei vagoni (P/C80), treni lunghi (750 metri) e pesanti (1600-2000 tonnellate). Perciò sono necessari tracciati meno tortuosi e pendenze ridotte: lo standard europeo per linee promiscue di treni viaggiatori e treni merci è al 12,5 per mille, il sistema promiscuo di alta velocità italiano accetta pendenze fino al 21 per mille, ma non supera il 18 per mille;
     c) i lavori durati 8 anni (2003-2011) per adeguare il vecchio tunnel alla sagoma P/C45 sono costati 380 milioni di euro (200 all'Italia e 180 alla Francia), ma non sono riusciti a rendere la linea adeguata agli standard (e ai costi) richiesti dal mercato. La galleria del Frejus, inoltre, non risponde agli standard di sicurezza contemporanei, previsti dalle normative europee. A causa di ciò la capacità effettiva della galleria risulta di 94 treni al giorno, di cui 60 destinabili alle merci (circa 6 milioni di tonnellate annue), contro i 200 treni (di cui 150 per le merci) previsti già nel 2007. Per fronteggiare questa grave carenza si dovrebbe progettare l'adeguamento della vecchia tratta di valico. I costi dell'adeguamento della sola galleria sono stimati nell'ordine dei 1,4-1,7 miliardi di euro e i tempi previsti sono lunghi. Tuttavia, non potendosi modificare l'acclività e i raggi di curvatura della vecchia linea, rimarrebbe la sua intrinseca non competitività. Che oggi costa circa 10 milioni di euro l'anno a Francia e Italia in sussidi agli operatori che scelgono di utilizzare comunque la linea storica. Tali sussidi si dimostrano insufficienti ad evitare la continua emorragia di traffico e comunque dovrebbero rimanere nei prossimi anni;
     d) quando sarà operativa la Tav sarà nettamente più competitiva del trasporto su gomma, generando come effetto una rilevantissima riduzione dei carichi inquinanti e del traffico stradale. La sezione transfrontaliera si estende per circa 66 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia e Susa/Bussoleno in Val Susa (Piemonte). L'elemento fondamentale della sezione è la galleria a doppia canna di 57,5 chilometri (45 chilometri in Francia e 12,5 chilometri in Italia circa). Questa galleria ha una pendenza massima del 12,5 per mille, trasformando la linea esistente di montagna (linea Torino-Bardonecchia-Modane-Lione), in una linea di pianura. Vengono così superati i dislivelli che oggi comportano un costo energetico di attraversamento per i treni merci del 40 per cento in più;
     e) un documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla «territorializzazione» dell'opera (gennaio 2013), redatto quindi prima della revisione in riduzione dell'opera, effettuata dal Governo nel 2016, esplicita l'evidenza che il consumo totale di suolo previsto per l'intera sezione transfrontaliera della Torino-Lione (lato in Italia) è meno di un decimo del consumo medio di suolo dei comuni della valle;
    da quanto sopra esposto appare evidente che la nuova linea Torino-Lione è un'opera di elevatissima valenza, in quanto riesce a coniugare sviluppo economico, ammodernamento delle reti di collegamento nazionali e continentali e, contestualmente, rilevantissima riduzione degli impatti ambientali di solito connessi a queste attività. Senza considerare il deciso incremento della sicurezza generale;
    il quadrilatero produttivo italo-francese, che si colloca grosso modo a sud e ad ovest delle Alpi, pesa in Europa di più che il potente meridione della Germania, il doppio della grande Londra, 1,7 volte i Paesi Bassi e più di due Svezie o di due Polonie. I numeri parlano chiaro: il Nord Ovest Italia ha un prodotto interno lordo di 549 miliardi di euro, il Nord Est Italia di 387 miliardi di euro, il Rodano-Alpi di 217 miliardi di euro e l'Alvernia di 39 miliardi di euro. L'area economica che va da Trieste a Lione, passando per Treviso, Padova, Verona, Bologna, Milano, Novara, Torino e Grenoble, nel 2016 ha generato un prodotto interno lordo di 1.191 miliardi di euro, più grande di quello della Spagna (1.118 miliardi di euro) e della somma di due colossi come il Baden-Württenberg e la Baviera (1.049 miliardi di euro insieme). La macroregione subalpina del Nord Italia e del Centro-Est della Francia è uno snodo cruciale dell'economia continentale e come tale necessita di tutte le opere infrastrutturali, Tav in primis, che possano rendere quest'area più competitiva, rilanciando l'economia di quei territori, in ritardo di sviluppo o in declino, che da queste opere sono interessati;
    va, quindi, colta come irripetibile l'occasione di rilancio economico che si presenta alla Val di Susa e, più in generale, a tutta questa parte del Piemonte, Torino compresa. Va, altresì, colta come irripetibile l'occasione di sviluppo che si offre all'intero Paese e alle sue imprese in termini di generazione di prodotto interno lordo incrementale, di lavoro, di miglioramento della dotazione infrastrutturale, di ingresso a pieno titolo nelle grandi reti di collegamento europeo, nel caso in questione, di quella che va Lisbona a Kiev e che si collega, idealmente e materialmente, con la «Via della Seta», fino al cuore della Cina;
    nel corso di questi mesi lo scontro sociale e tra le forze politiche, anche interne alla stessa maggioranza di Governo, sulla nuova linea Torino-Lione si è ulteriormente acuito, anche a causa del sistematico utilizzo di prassi dilatorie poste in essere con l'intento di procrastinare le decisioni, che si risolvono, tuttavia, in danno dello sviluppo economico delle aree interessate e generale, delle imprese e della credibilità internazionale del Paese. La stessa ipotesi referendaria tra le popolazioni interessate, sia pure benvenuta in termini di chiarezza, comporta ulteriori impegni temporali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per consentire lo sblocco delle gare per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ottemperando agli impegni internazionali assunti dall'Italia con gli accordi con la Francia del 30 gennaio 2012, ratificato con la legge 23 aprile 2014, n. 71, e del 24 febbraio 2015, ratificato con la legge del 5 gennaio 2017, n. 1, nonché con il relativo protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;
2) ad adottare iniziative per rafforzare l'intervento in favore delle aree e delle popolazioni interessate dalla realizzazione dell'opera, valutando la possibilità di incrementare sino a 150 milioni di euro l'impegno a carico dello Stato per le opere compensative destinate ai territori interessati dalla realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione, vincolando una parte non inferiore ad un terzo di tale quota incrementale allo sviluppo delle attività economiche e dell'occupazione della Valle di Susa sulla base delle ulteriori proposte di intervento presentate dalle amministrazioni locali, nonché dalle associazioni datoriali e di categoria;
3) ad adottare iniziative per prevedere ulteriori incentivi e defiscalizzazioni, quale ulteriore forma di compensazione territoriale, dando corso alle progettualità esposte in premessa e valutando altresì la possibilità di istituire una zona franca nell'area geografica interessata dalle opere compensative per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, col fine di favorire l'insediamento di nuove imprese e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale già presente sul territorio.
(1-00103) «Porchietto, Ruffino, Napoli, Rosso, Giacometto, Pella, Sozzani, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fiorini, Mulè».


   La Camera,
   premesso che:
    in data 30 gennaio 2012, l'Italia ha firmato un accordo con la Francia, ratificato dai due Paesi (l'Italia con legge 23 aprile 2014, n. 71), per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;
    il suddetto accordo ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a valore gennaio 2012;
    il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un altro accordo «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione»;
    il 2 marzo 2016 la commissione intergovernativa ha licenziato il testo di tale protocollo addizionale. La firma del protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016 da parte della commissione intergovernativa, hanno completato l’iter procedurale;
    il suddetto accordo risulta ratificato con la legge n. 1 del 5 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017, ed è in vigore dal 1o marzo 2017;
    la sezione transfrontaliera si estende per circa 66 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia e Susa/Bussoleno in Val Susa (Piemonte). L'elemento fondamentale della sezione è la galleria a doppia canna di 57,5 chilometri (45 chilometri in Francia e 12,5 chilometri in Italia circa), che, con una pendenza massima del 12,5 per mille, trasforma la linea esistente di montagna (linea Torino-Bardonecchia-Modane-Lione) in una linea di pianura, superando le limitazioni che oggi penalizzano fortemente la linea storica, che comporta un costo energetico di attraversamento per i treni merci del 40 per cento in più rispetto a una linea senza dislivelli;
    con riferimento alla sezione transfrontaliera nel 2015 si sono conclusi gli iter autorizzativi nei due Paesi:
     a) in Italia il progetto definitivo è stato approvato con la delibera del Cipe del 20 febbraio 2015, n. 19 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2015);
     b) in Francia il «progetto di riferimento» è stato approvato con decisione ministeriale del 2 giugno 2015;
    la sezione transfrontaliera costituisce la prima fase di realizzazione del collegamento tra Torino e Lione, che si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare la capacità tecnica e funzionale del collegamento tra Francia e Italia per le persone e per le merci, realizzando una componente fondamentale del corridoio mediterraneo;
    l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma Cef 2014/20, attraverso la sottoscrizione il 1o dicembre 2015 del Grant Agreement con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;
    il protocollo addizionale firmato l'8 marzo 2016 ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori, in attuazione dell'articolo 18 dell'accordo del 2012, richiamato nell'articolo 3 dell'accordo del 2015;
    il costo certificato del progetto, inclusivo delle alee e degli imprevisti, è stato definito a valuta gennaio 2012 e nel protocollo sono, altresì, definiti i criteri di presa in conto dell'attualizzazione monetaria per tutti gli anni fino alla fine dei lavori; tali elementi sono contenuti nell'articolo 2 del protocollo medesimo;
    il richiamato protocollo prevede, altresì, la lotta comune di Italia e Francia contro ogni pratica mafiosa nella realizzazione della sezione transfrontaliera in attuazione del principio generale affermato all'articolo 2 dell'accordo del 2015, dove si afferma la volontà degli Stati per «attuare delle disposizioni esigenti nel quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione». Tale volontà trova attuazione nell'articolo 3 del protocollo addizionale;
    la Francia ha sottoscritto il finanziamento del programma di appalti 2018 per la realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, in particolare l'accordo è del consiglio di amministrazione dell'Afitf, del Ministère de la transition écologique et solidaire e di Telt;
    sul versante italiano, nel marzo 2018 il Cipe ha approvato la variante per la cantierizzazione del futuro scavo del tunnel di base, l'ultimo passaggio formale nell’iter del progetto per la tratta internazionale dell'opera;
    la suddetta variante è stata predisposta dal Governo pro tempore proprio per una razionalizzazione dei costi e del percorso, anche raccogliendo una serie di indicazioni provenienti dal territorio;
    le dinamiche sull'opera innescatesi al seguito delle elezioni del 4 marzo 2018 e dell'insediamento del Governo attualmente in carica hanno provocato gravi incertezze sul futuro dell'opera in questione, sollevando la preoccupazione di soggetti istituzionali, economici e sociali e in un ampio movimento di opinione favorevole alla realizzazione dell'opera, che ha visto due manifestazioni, di cui l'ultima sabato 12 gennaio 2019, partecipatissime dal punto di vista popolare;
    le confuse dichiarazioni relative all'analisi costi/benefici, la cui commissione appare già in partenza fortemente orientata in una direzione ostile all'avanzamento dell'opera, hanno ulteriormente accresciuto le richiamate preoccupazioni;
    in attesa della definizione della volontà politica sul futuro dell'opera, la società Telt è stata costretta a bloccare la pubblicazione del bando per la realizzazione del tunnel della Torino-Lione;
    la fase di stallo rischia di avere costi economici e sociali elevatissimi per l'Italia e per la mobilità di persone e merci per l'intero continente europeo, finendo per privilegiare irrazionalmente il trasporto su gomma,

impegna il Governo

1) ad adottare le iniziative di competenza per autorizzare Telt alla pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base sotto il Moncenisio.
(1-00104) «Delrio, Lupi, Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Toccafondi».


   La Camera,
   premesso che:
    le reti di trasporto trans-europee (in acronimo Ten-T, dall'inglese transeuropean networks-transport) sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate, previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea;
    la revisione della mappa Ten-T avviata nel 2009 ha condotto ad un nuovo quadro legislativo, entrato in vigore dal 1o gennaio 2014, che definisce lo sviluppo della politica dei trasporti fino al 2030/2050, costituito dagli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e il Connecting Europe facility (CEF) di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013;
    i nuovi orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della rete Ten-T prevedono la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete globale (da realizzarsi entro il 2050), che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione europea e l'accessibilità a tutte le regioni, e una rete centrale a livello europeo (da realizzarsi entro il 2030) basata su un «approccio per corridoi», che dovranno includere almeno tre modalità differenti di trasporto; attraversare almeno tre Stati membri e prevedere l'accesso ai porti marittimi;
    la rete centrale è articolata in nove corridoi principali, quattro dei quali interessano l'Italia: il corridoio Mediterraneo che attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il corridoio Reno-Alpi che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; il corridoio Baltico Adriatico, che collega l'Austria e la Slovenia ai porti del Nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna; il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, che parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma, con i principali centri urbani del Sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo;
    tali corridoi comprendono: 9 nodi urbani (Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo); 11 aeroporti della rete centrale (Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo-Orio al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Genova-Sestri, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Torino-Caselle e Venezia-Tessera); 14 porti marittimi della rete centrale (Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia); 5 porti fluviali (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia) e 15 interporti: Jesi (Ancona), Marcianise (Napoli), Nola, Bologna, Cervignano, Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato (Firenze), Guasticce (Livorno), Padova, Verona;
    il completamento delle suddette infrastrutture di collegamento risulta essenziale per ridurre il deficit infrastrutturale italiano, sostenere la competitività delle imprese italiane e favorire una maggiore integrazione tra Nord e Sud del Paese, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo;
    oggi la priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando connessioni tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia esistenti;
    il nuovo asse ferroviario ad alta velocità (Tav) tra Italia e Francia e, più nello specifico, tra Torino e Lione, rientra nel corridoio Mediterraneo;
    i principali obiettivi dei promotori della Tav sono sia di tipo economico, per rendere più competitivo il treno per il trasporto di persone e merci, sia di carattere ambientale, per ridurre il numero di tir dalle strade, sia di carattere sociale, per connettere meglio tra loro e valorizzare aree diverse;
    secondo un documento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2012, tra i principali vantaggi della Torino-Lione ci sarebbero «il dimezzamento dei tempi di percorrenza dei passeggeri, l'incremento della capacità nel trasporto merci e la riduzione del numero di camion – circa 600 mila in meno – su strada nel delicato ambiente alpino»;
    nel complesso, degli oltre 42 milioni di tonnellate di merci passate tra Francia e Italia nel 2016, appena il 7,7 per cento (circa 3,3 milioni di tonnellate) è stato trasportato sui treni e dove è in progetto la costruzione del tunnel di base – sotto il Moncenisio –, circa 10,5 milioni di tonnellate di merci sono circolate su strada (il 78,3 per cento), mentre poco meno di 3 milioni di tonnellate invece hanno attraverso il confine sui binari a bordo dei treni (il 21,7 per cento);
    i dati più recenti dicono che ogni anno, tra Italia e Francia, passano circa tre milioni di mezzi pesanti e se le previsioni dell'Osservatorio sull'impatto della nuova linea fossero rispettate, dopo otto anni dalla sua apertura, si assisterebbe a un trasferimento di venti milioni di tonnellate da strada a rotaia e di trentotto milioni dopo trent'anni;
    in quella data, se il flusso di merci tra Italia e Francia rimanesse stabile ai valori di oggi, vale a dire intorno ai quaranta milioni di tonnellate, potrebbe essere assorbito al 95 per cento dalla ferrovia, determinando una riduzione di circa tre milioni di camion che attraversano il confine;
    per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, il 30 gennaio 2012 l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Francia, sottoposto a ratifica parlamentare da entrambi gli Stati (l'Italia con la legge 23 aprile 2014, n. 71);
    il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un ulteriore accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea, ratificato con la legge del 5 gennaio 2017, n. 1;
    il progetto definitivo italiano è stato approvato con la delibera del Cipe del 20 febbraio 2015, n. 19; il successivo 2 giugno 2015, anche la Francia ha approvato il proprio progetto;
    la regione Piemonte, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt, promotrice della sezione transfrontaliera) ed il commissario di Governo hanno proposto nel maggio 2017 un protocollo d'intesa per la gestione delle misure compensative connesse all'opera in favore della Val di Susa;
    lo Stato ha dovuto far fronte alla recrudescenza delle manifestazioni da parte di gruppi e movimenti «No Tav», via via sempre più connotatisi come espressioni dell'antagonismo di sinistra, con una crescente militarizzazione del cantiere della Maddalena di Chiomonte (Torino) ed ingente dispendio di risorse pubbliche per la sicurezza, che, tuttavia, non ha potuto impedire, negli anni, il ripetersi di episodi violenti ai danni delle forze dell'ordine e degli operai al lavoro nel cantiere;
    l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma Connecting Europe facility (CEF), lo strumento finanziario dell'Unione europea diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;
    il costo del tunnel transfrontaliero, i cui lavori dovrebbero entrare a pieno regime a inizio 2019, è di 8,6 miliardi di euro (costo certificato da un ente terzo), di cui il 40 per cento, come detto, a carico dell'Unione europea, il 35 per cento a carico dell'Italia (circa 3 miliardi di euro), il 25 per cento della Francia; il costo totale della Torino-Lione a carico dell'Italia, quantificato dalla delibera del Cipe 28 febbraio 2018, è di circa 6 miliardi di euro, di cui circa 3 già disponibili;
    entro il 2019 è prevista l'assegnazione degli appalti per 81 bandi di gara (43 in Italia) per un totale di 5,5 miliardi di euro, ma questo procedimento è al momento bloccato in quanto la società Telt, che avrebbe dovuto pubblicare il bando di gara internazionale per 2,3 miliardi di euro entro l'estate 2018, ha deciso di non farlo, in attesa dell'analisi costi-benefici prevista dal Governo che avrebbe dovuto essere pronta già a novembre 2018, due mesi dopo la scadenza fissata nel cronoprogramma dei lavori concordato con l'Unione europea per la concessione dei finanziamenti, con rischio di perdita, in tutto o in parte, degli stessi;
    talune fonti stimano in 3,4 miliardi di euro il costo per lo Stato italiano del blocco definitivo della Tav, considerando gli oneri per la rescissione dei contratti, gli appalti già avviati, il ripristino degli scavi e le penali;
    la mancata realizzazione imporrebbe, infatti, la messa in sicurezza degli oltre 26 chilometri già scavati e l'adeguamento del tracciato del Fréjus;
    il «no» alla Tav obbligherebbe a gestire circa tre milioni e mezzo di tir che attraversano la pianura padana, con 44,1 milioni di tonnellate di merci che continuerebbero a essere trasportate verso la Francia su gomma;
    un blocco unilaterale dei lavori sulla Torino-Lione non esclude la possibilità di una messa in mora dell'Italia, che potrebbe vedersi privata per un periodo di cinque anni dei finanziamenti europei sulle altre opere transfrontaliere non ancora in fase avanzata;
    l'interruzione dei lavori sulla Torino-Lione avrebbe, quindi, una ricaduta negativa sulla realizzazione di tutte le infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno, impedendo lo sviluppo del territorio e peggiorando una situazione già critica che vede la nostra nazione arretrata rispetto ad altri Stati europei dove gli investimenti sono superiori;
    l'Italia sarebbe tagliata fuori dalle vie dello sviluppo europee, a vantaggio di vie di collegamento a nord delle Alpi, e, analogamente, i porti di Trieste e Genova sarebbero a rischio di veder deperire i loro traffici, perdendo l'occasione di un collegamento vitale con i mercati dell'Europa centro-settentrionale;
    il coordinatore della commissione ministeriale per l'analisi costi-benefici, professor Marco Ponti, ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione della commissione, evidenziando a stretto giro come il lavoro svolto debba considerarsi parziale ed incompleto;
    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che l'analisi costi-benefici consegnata al Governo dal professor Ponti deve intendersi come una bozza che necessita di ulteriori approfondimenti;
    il commissario di Governo per la Tav Torino-Lione, architetto Paolo Foietta, in audizione alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 16 gennaio 2019, ha dichiarato di sentirsi «in una situazione surreale ed imbarazzante» perché per mesi dopo le elezioni del 4 marzo 2018 ha cercato di interloquire con il Governo senza alcun successo, aggiungendo di aver interloquito con il professor Ponti soltanto in occasione di dibattiti pubblici, ma mai in audizione presso la commissione per l'analisi costi-benefici;
    dall'audizione dell'architetto Foietta sono emersi ulteriori elementi tecnici a supporto della necessità di concludere l'opera nei tempi previsti, sbloccando definitivamente i cantieri e dando attuazione agli investimenti programmati e concordati;
    le incertezze governative sul destino dell'opera hanno portato alla nascita di un vasto movimento di opinione, composto dalle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello piemontese e nazionale, nonché da numerosi amministratori locali, che hanno manifestato a più riprese il massimo sostegno alla realizzazione dell'opera;
    nei giorni scorsi fonti governative e di stampa hanno accreditato l'ipotesi di un'ulteriore revisione del progetto, che mantenga il tunnel di base e riveda in forma restrittiva gli interventi sul tracciato a valle Susa-Bussoleno, di competenza di Rete ferroviaria italiana;
    nelle ore immediatamente successive anche questa ipotesi di lavoro sembra aver subito uno «stop» da parte dei vertici del MoVimento 5 Stelle, riportando la posizione dello stesso su una più netta contrarietà alla Tav Torino-Lione;
    la Tav Torino-Lione rientra in un accordo internazionale tra Italia e Francia, ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali, e una rinuncia all'opera o una sua modifica sostanziale devono essere sottoposte a nuova approvazione parlamentare,

impegna il Governo:

1) a rendere pubblica integralmente l'analisi costi-benefici redatta dalla commissione ministeriale incaricata;

2) ad adottare le iniziative di competenza affinché possa tenersi, sussistendone i presupposti di legge, un referendum consultivo sulla realizzazione del progetto Tav Torino-Lione nella stessa data nelle regioni interessate dalla tratta nazionale del «corridoio Mediterraneo» (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia);

3) ad adottare tutte le iniziative che consentano alla società concessionaria Telt di procedere immediatamente con la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base.
(1-00108) «Lollobrigida, Meloni, Montaruli, Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Butti, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Silvestroni, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    la scelta di realizzare l'asse ferroviario Torino-Lione veniva consolidata e assunta al vertice italo-francese di Torino del 29 gennaio 2001, perfezionata poi con l'accordo supplementare del 5 maggio 2004, che decideva, sulla base di studi preliminari precedenti, condotti tra il 1995 ed il 2001 da Alpetunnel – Geie, la sostenibilità del progetto;
    il 30 gennaio 2012 è stato sottoscritto a Roma il nuovo accordo tra Francia e Italia per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino Lione ed autorizzato alla ratifica con legge 23 aprile 2014, n. 71; l'accordo recava la disciplina della costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del promotore pubblico, che di tale sezione sarebbe stato il futuro gestore. L'accordo costituiva a sua volta un protocollo addizionale all'accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002, n. 228;
    il progetto definitivo della Torino-Lione è stato approvato dal Cipe con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto promotore pubblico, Telt Sas, società Tunnel Euralpin Lyon Turin, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura;
    il 24 febbraio 2015 è stato firmato a Parigi l'accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori della linea Torino-Lione, ratificato in Italia con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», che prevede la realizzazione dell'opera, per successivi lotti costruttivi non funzionali;
    il progetto prevede una parte comune italo-francese che comprende un tunnel di base di 57 chilometri, da Saint Jean de Maurienne a Susa/Bussoleno, con due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ed una sezione all'aperto di circa 3 chilometri nella piana di Susa;
    la tratta in territorio italiano della sezione transfrontaliera è pari a circa 17 chilometri, di cui 12,5 in galleria, dalla frontiera fino a Bussoleno (Susa), e include il tunnel di base, il nodo di Susa, il tunnel dell'interconnessione alla linea storica Torino-Modane di 2,1 chilometri e l'interconnessione all'entrata della stazione di Bussoleno. A ciò si aggiunge la realizzazione della galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 chilometri;
    la progettazione e realizzazione della linea Torino-Lione, collocata nel «corridoio Mediterraneo» della Rete transeuropea dei trasporti Ten-T, come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013 è stata oggetto negli anni di diversi interventi di modifica rispetto al progetto iniziale;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato mandato alla ricostituita struttura tecnica di missione di predisporre una nuova valutazione dell'adeguamento dell'asse ferroviario Torino-Lione mediante l'uso dell'analisi costi/benefici;
    scopo dell'analisi costi/benefici è consentire un'allocazione delle risorse più efficiente per supportare il procedimento decisionale, con cognizione di causa, in modo da definire se attuare o meno una proposta di investimento o se optare per eventuali alternative;
    al contempo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'omologa francese Elisabeth Borne hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata al soggetto attuatore Telt per posticipare i bandi di gara relativi al tunnel di base;
    tale iter, secondo quanto espresso dal Ministro, persegue dunque l'obiettivo di avere un rapporto di collaborazione e condivisione con la Francia e, contestualmente, con la Commissione europea;
    del resto, secondo la Corte dei conti europea, l'analisi costi/benefici è per definizione lo strumento analitico utilizzato per valutare una decisione di investimento, confrontando i relativi costi previsti e i benefici attesi,

impegna il Governo

1) a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia.
(1-00123) «D'Uva, Molinari».


Proposta emendativa riferita alla mozione D'Uva e Molinari n. 1-00123

PROPOSTA EMENDATIVA

  Al dispositivo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e, comunque, a far ripartire al più presto i lavori sul nuovo progetto.
1-00123/1. Baldelli.