XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 aprile 2019.
Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Dieni, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Nesci, Occhionero, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Santelli, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Tonelli, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Nesci, Occhionero, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Santelli, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Tonelli, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MULÈ e SCOMA: «Incentivi per lo sviluppo della coltivazione del melograno dell'agro mazarese e marsalese e per la promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta» (1723);
LOLLOBRIGIDA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme di organizzazione dei sindacati e sull'attuazione delle disposizioni costituzionali che ne disciplinano il riconoscimento della personalità giuridica» (1724);
SANDRA SAVINO: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla come malattie croniche e invalidanti» (1725);
CANTINI e MORGONI: «Modifica all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza» (1726);
ROSPI ed altri: «Disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione al salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine e del rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti» (1727);
SENSI: «Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di tutela dei conduttori che versano in condizioni economiche disagiate, nei casi di dismissione di immobili pubblici» (1728);
DONNO: «Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di indicazione delle informazioni relative all'albero messo a dimora negli atti di nascita e di bilancio arboreo dei comuni, nonché istituzione di un fondo per gli alberi e gli spazi verdi urbani» (1729);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MISITI: «Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (1730);
MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di incompatibilità della funzione di giudice onorario del tribunale per i minorenni e di tutela del diritto del minore ad una famiglia» (1731);
VIZZINI: «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, e agli articoli 147-ter e 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di equilibrio tra i sessi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, nonché disposizioni sperimentali per il superamento del divario retributivo, il sostegno della maternità e la promozione dell'occupazione femminile» (1732).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge BARTOLOZZI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti» (1003) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fatuzzo.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
COLLETTI ed altri: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (1322) Parere delle Commissioni I, V e IX;
RIBOLLA ed altri: «Modifiche all'articolo 2741 del codice civile, in materia di crediti del condominio nei procedimenti di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare, e all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice, in materia di sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio» (1401) Parere della I Commissione.
VI Commissione (Finanze):
CECCHETTI ed altri: «Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esclusione dei canoni di locazione non percepiti dalla formazione del reddito complessivo» (1275) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;
MARCHETTI ed altri: «Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt» (1406) Parere delle Commissioni I, V, IX e X.
VII Commissione (Cultura):
BUTTI: «Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi» (1357) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
PRESTIGIACOMO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle norme per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico e per la sicurezza del territorio» (1338) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PEZZOPANE ed altri: «Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016» (1496) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.
XI Commissione (Lavoro):
BENEDETTI ed altri: «Modifica all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale» (1345) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, aggiornata al 31 dicembre 2018 (Doc. LXV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile», autorizzate, nel corso del 2018, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione», autorizzata in data 7 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2018 (Doc. CXXXI, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, riferita all'anno 2018 (Doc. CXXXIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2019) 125 final).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attività di EURES relativa al periodo gennaio 2016-giugno 2018 presentata a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589 (COM(2019) 164 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con lettera pervenuta in data 29 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di marzo 2019 (Doc. CXV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.
Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 25 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio in data 19 marzo 2019, recante le osservazioni della Regione Marche sul programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final).
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Difensore civico della regione Lombardia.
Il Difensore regionale della Lombardia, con lettera pervenuta in data 29 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta in qualità di difensore civico della regione Lombardia nell'anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 11).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Garante del contribuente per la Lombardia.
Il Garante del contribuente per la Lombardia, con lettera in data 20 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Lombardia, riferita all'anno 2018.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Garante del contribuente per le Marche.
Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 25 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, per l'anno 2018.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Valle d'Aosta.
Il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 18 marzo 2019, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dallo stesso Garante nell'anno 2018.
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Comunicazione di nomina governativa.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma del prefetto Mario Papa a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (A.C. 1455-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BARTOLOZZI ED ALTRI; CIRIELLI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI; ANNIBALI ED ALTRI; FOTI E BUTTI (A.C. 1003-1331-1403-1457-1534)
A.C. 1455-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Atti diretti e atti delegati)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Atti diretti e atti delegati)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa dei reati.
3. 021. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.
A.C. 1455-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. Dopo l'articolo 558 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 558-bis. – (Induzione al matrimonio mediante coercizione) – Chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque con artifizi e raggiri, violenza o minaccia ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi induce taluno a recarsi all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il matrimonio o l'unione civile non è contratto.
Art. 558-ter. – (Induzione al matrimonio di persona minorenne) – Se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è della reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi:
1) in danno di una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici;
2) dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
Se concorrono le circostanze previste dai numeri 1) e 2) del secondo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è aumentata fino alla metà».
4. 0100. Carfagna, Bartolozzi, Gelmini, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 558-bis. – (Costrizione o induzione al matrimonio) – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.».
4. 0100.(Nuova formulazione) Carfagna.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 0107. Carfagna, Bartolozzi, Gelmini, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 0107.(Nuova formulazione) Carfagna.
(Approvato)
A.C. 1455-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
il complesso degli articoli individua l'insieme dei reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a tali fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti volti alla protezione delle vittime;
con particolare riferimento al tema della protezione delle vittime, l'articolo 4 prevede la Formazione degli operatori di polizia;
il predetto articolo dispone l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
dall'esame dell'articolo risulta evidente l'importanza dei processi di formazione degli operatori di polizia volti alla prevenzione dei reati commessi con violenza contro le donne, e a tal proposito appare altrettanto importante la necessità di un intervento normativo dell'esecutivo volto a garantire l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei giovani sulle medesime tematiche all'interno del percorso scolastico;
a riguardo, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», prevede, all'articolo 5, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
il predetto articolo è finalizzato a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, e a promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, nonché ad accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
in tale ottica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha elaborato le Linee guida previste dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, volte a promuovere nelle scuole l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate del predetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volto a prevedere l'inserimento, nei piani di offerta formativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di campagne di sensibilizzazione e di informazione nonché di corsi di formazione finalizzati alla promozione di attività di prevenzione della violenza contro le donne, in particolare anche tramite l'attivazione di corsi di difesa personale, valutando l'impiego e la collaborazione del personale docente, del personale previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame nonché delle associazioni operanti nel settore.
9/1455-A/1. Lucaselli, Gemmato, Rizzetto, Varchi, Maschio.
La Camera,
premesso che:
la violenza basata sul genere, ivi inclusa la violenza domestica, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
come ci dimostrano i dati più recenti, la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale, e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o ex;
i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata;
il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality), presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, del maggiore utilizzo di servizi e dei costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea;
nel corso della XVII legislatura, il Parlamento e i Governi a guida PD che si sono succeduti hanno portato avanti un lavoro intenso e sistematico per il contrasto alla violenza di genere, finalizzato sia a prevenire i reati e punire i colpevoli che a proteggere le vittime;
a tali fini sono state adottate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, nonché il Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere, e sono stati previsti stanziamenti per il supporto delle vittime, attraverso interventi ad ampio spettro, che vanno dall'assistenza psicologica e legale al sostegno economico e a percorsi di inserimento nel mondo lavorativo;
nell'ultima legge di bilancio, il fondo per le vittime di reati violenti (istituito dai nostri Governi) è stato incrementato, seppur non per quanto richiesto, su nostro impulso mentre l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, anche alla luce di una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
il provvedimento in esame non prevede interventi seri per la presa in carico delle vittime,
impegna il Governo:
a prorogare gli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, e ad estenderli a tutte le categorie di datori di lavoro;
ad attribuire alle donne vittime di violenza una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, così come avviene dallo scorso anno per gli orfani di vittime di femminicidio, prevedendo per loro l'estensione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
9/1455-A/2. Fragomeli, Raciti, Ubaldo Pagano.
La Camera,
impegna il Governo:
a prorogare gli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, e ad estenderli a tutte le categorie di datori di lavoro;
ad attribuire alle donne vittime di violenza una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, così come avviene dallo scorso anno per gli orfani di vittime di femminicidio, prevedendo per loro l'estensione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
9/1455-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fragomeli, Raciti, Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
di fronte alla gravità del fenomeno della violenza di genere che, come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 – Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», nel nostro Paese è ampio, diffuso e strutturale e presenta imponenti costi sociali ed economici sul fronte della tutela delle vittime, appare fondamentale agire in funzione preventiva ma anche in termini, per quanto possibile, «riparativi»;
come sappiamo, per struttura e medesima ragione d'essere, i riti alternativi presentano caratteristiche di premialità; dunque, seguendo uno schema già vigente nel nostro codice di procedura penale – ad esempio in materia di corruzione ove l'accesso al patteggiamento è subordinato a condotte di carattere riparatorio (l'articolo 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale in materia di reati contro la PA, laddove manchi l'integrale restituzione del prezzo del profitto del reato, non permette di accedere alla premialità del patteggiamento), ma anche in materia di reati tributari (l'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede per l'estinzione del debito tributario la restituzione delle somme) – pare necessario, anche con riferimento a reati così brutali e crudeli quali quelli di cui ci troviamo a discutere, introdurre un principio che condizioni la premialità, legata all'accesso al rito, alla riparazione del danno in termini di risarcimento economico,
impegna il Governo
ad agevolare, nell'ambito delle sue prerogative, misure volte a favorire forme di condizionamento per l'accesso ai riti alternativi, come il risarcimento del danno subito dalla vittima, in particolare per i procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nelle forme tentate e dell'articolo 582, quando ricorra un'aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale.
9/1455-A/3. Ferri.
La Camera,
premesso che:
la violenza basata sul genere, compresa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 – Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale che va affrontato dando piena applicazione alla Convenzione di Istanbul e ai suoi tre assi strategici: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire; i dati evidenziano come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o ex»;
i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality), presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, del maggiore utilizzo di servizi e dei costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea;
sul fronte della tutela delle vittime e in funzione preventiva, è fondamentale intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena, le cui modalità di espiazione, secondo l'articolo 27 della Costituzione, devono avere una funzione rieducativa;
nel corso della XVII legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il contrasto alla violenza di genere;
tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. In questa direzione sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;
nella scorsa legislatura, tra i primi atti, ci fu la ratifica della Convenzione di Istanbul, poi la legge sul femminicidio, l'irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di stalking, solo per citare alcune delle norme approvate;
si rileva, invece, che l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne;
il disegno di legge cosiddetto «codice rosso» trae origine, inoltre, da un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
se si voleva assicurare una corsia preferenziale e maggiore rapidità alle indagini su questo tipo di reato la strada da percorrere sarebbe stata forse un'altra: così si rischia persino di ritardare od ostacolare alcuni interventi che potrebbero invece rendersi necessari immediatamente per contrastare questi reati e tutelare, innanzitutto, la vita; un obbligo così generalizzato e in tempi così stretti, poi, può rischiare addirittura di paralizzare gli uffici delle procure; specialmente nelle procure più grandi quest'obbligo rischia di impedire ai magistrati di seguire altre indagini per altri reati pur importanti e sappiamo che questo non è possibile;
sul tema della violenza di genere, il Partito democratico non ha e non avrà mai alcuna preclusione o opposizione preconcetta a qualsiasi provvedimento veramente utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile. Pur tuttavia, tale considerazione non cancella i dubbi sull'iniziativa del Governo all'esame della Camera;
si ritiene che nel provvedimento in esame manchino interventi seri dal punto di vista culturale per prevenire la violenza di genere e per rieducare l'autore del reato al fine di prevenire le recidive,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a adottare le misure necessarie ad evitare una eccessiva rigidità nel termine che deriva da un obbligo generalizzato e che prevede tempi stringati, con particolare riferimento alle denunce di reato che hanno come parti offese i minorenni e le vittime particolarmente vulnerabili, il cui ascolto, come è noto, presenta profili del tutto specifici che attengono anche alla opportunità dell'ascolto, ai tempi ed alle modalità, in relazione anche al rispetto del principio del contraddittorio senza accentuare il rischio della vittimizzazione.
9/1455-A/4. Bordo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'Arma dei Carabinieri che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. Tali corsi dovranno essere avviati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa;
nell'ottica di un contrasto ancora più ampio ed incisivo alla violenza di genere è auspicabile stabilire un analogo programma di formazione diretto ad altre categorie professionali, tra cui gli insegnanti e gli operatori sanitari (medici, infermieri, soccorritori), mirato all'acquisizione delle conoscenze specifiche sull'argomento, per la prevenzione e il contrasto e al fine di accrescere la capacità di diagnosi, gestione e trattamento della violenza di genere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere programmi specifici e corsi di formazione per il personale sanitario e per quello scolastico, con l'obiettivo di fornire adeguati strumenti per far fronte ai diversi casi di violenza di genere che possono presentarsi ed essere segnalati nei relativi ambiti.
9/1455-A/5. Palmisano, Romaniello, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in titolo risponde alla necessità di un intervento normativo capace di contrastare in maniera più efficace e soprattutto con maggiore efficienza i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nonché in presenza di una qualsiasi relazione di tipo affettivo;
l'obiettivo è quello di perfezionare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, principalmente attraverso una velocizzazione delle tempistiche atte ad evitare eventuali stasi che possano creare ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell'incolumità psico-fisica della donna che ha subito violenza o maltrattamenti: si ricerca il potenziamento degli strumenti di indagine e dell'azione giudiziaria, favorendo l'adozione – senza ritardi – di eventuali provvedimenti cautelari e preventivi;
accanto alle misure di natura «tecnica», è necessario associare una serie di azioni legate alla dimensione quotidiana delle donne vittime di violenza, mirate a semplificare e a rendere meno complesso il processo di riappropriazione della propria vita e della propria sfera di tranquillità;
tenuto conto che:
in tale ambito rientra il tema dell'autonomia della donna vittima di violenza, che si riconnette alle dinamiche lavorative e alla conseguente indipendenza economica. Il problema sorge, ad esempio, per tutte quelle donne che decidono di rivolgersi ad un Centro Antiviolenza e che si scontrano enormi difficoltà sia nel mantenere il proprio posto di lavoro, sia nell'inserimento ex novo nel mondo del lavoro;
indubbiamente l'autonomia economica delle donne e la loro affermazione lavorativa e professionale è un elemento di sostegno e di traino per affrontare le difficili fasi della «liberazione» dalla violenza. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 determina la possibilità di congedo per le donne vittime di violenza di genere, per un periodo massimo di 3 mesi;
tale misura, ritenuta comunque insufficiente da un punto di vista temporale, rappresenta un primo passo verso una maggiore tutela dell'autonomia delle donne ma è necessario ricercare maggiori garanzie sul piano lavorativo. Da un lato si dovrebbe agire verso una previsione di tutela che impedisca o quantomeno limiti il datore di lavoro nella possibilità di licenziare una donna che abbia intrapreso un percorso nei Centri Antiviolenza; dall'altro bisognerebbe prevedere un sostegno economico ed un efficace percorso di reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. In tal modo verrebbe a definirsi un quadro di tutela più ampia e complessa, capace di garantire maggiormente la dimensione di autonomia della donna e le dia concreta possibilità di riappropriarsi della propria vita;
la tutela dell'autonomia della donna vittima di violenza è un principio ormai ampiamente riconosciuto, così come evidenzia anche la Raccomandazione Generale n. 35 del 14 luglio 2017 del CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination against Women delle Nazioni Unite,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, affinché il congedo da esso previsto venga prolungato ad una durata minima di 6 mesi – con possibilità di rinnovo per altre 6 mensilità – in modo che la donna vittima di violenza abbia a disposizione un lasso adeguato di tempo per curarsi e ricostruire una propria sfera di autonomia;
a valutare l'opportunità di incentivare l'adozione di nuove misure orientate ad assicurare una maggiore autonomia, come la garanzia di nullità del licenziamento delle donne vittime di violenza o di atti persecutori durante il loro periodo di permanenza presso un Centro Antiviolenza o struttura ad esso comparata;
a valutare l'opportunità di incentivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'istituzione di un assegno di sostegno all'inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza, valido durante e fino a tre mesi dal termine della permanenza all'interno di un centro antiviolenza.
9/1455-A/6. Lattanzio, Romaniello, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
in particolare, agli articoli da 1 a 3, si prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, l'obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato al pubblico ministero, anche in forma orale, escludendo ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria nella valutazione della ricorrenza o meno delle ragioni di urgenza di cui all'articolo 347 c.p.p.;
in base a questa «presunzione assoluta di urgenza» (articolo 1), il pubblico ministero ha l'obbligo, entro tre giorni, di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;
le fattispecie di reato ascrivibili alla violenza domestica o di genere rappresentano, secondo tutti i dati statistici, la forma più diffusa di violenza nel nostro Paese, rappresentando pertanto una vera emergenza sociale – l'Organizzazione Mondiale della Sanità individua nella violenza domestica uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale – che necessita di risposte opportune ed organiche;
la violenza domestica può essere sia visibile, cioè fisica, sia non visibile, cioè psicologica, fatta di umiliazioni, privazioni, carenze affettive e spesso si presenta generalmente come una combinazione di tutte le fattispecie sopra elencate, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiori, può avere forma acuta, con episodi meno frequenti, ma più intensi per aggressività e violenza, o cronica, assumendo le forme di una relazione di dominanza, con episodi più frequenti, ma meno intensi ed eclatanti, con l'obiettivo di esercitare controllo e potere permanente sulla vita ed il comportamento della compagna;
il provvedimento affronta, con interventi puntuali in termini di tempestività dell'azione giudiziaria, il contrasto alla violenza domestica e di genere; tuttavia sarebbe opportuno iniziare a lavorare ad una revisione normativa complessiva che affronti il tema del contrasto alla violenza domestica, raccogliendo, per esempio, l'esperienza anglosassone della Legge Scotland, con un cambio d'approccio che possa alfine contribuire a sconfiggere un fenomeno che sembra sempre più dilagante;
il cosiddetto «modello Scotland» ha consentito, in pochi anni dalla sua entrata in vigore, di abbattere il tasso di mortalità per violenza sulle donne del 64 per cento in pochi anni, con misure tra cui l'introduzione di un tutor specializzato in violenza domestica che accompagni la vittima per i primi tre mesi dopo la denuncia, l'istituzione di tribunali specializzati ed una struttura ad hoc per la valutazione del rischio, supporti immediati alla vittima ad alto rischio (simili a quelli attualmente previsti nel nostro ordinamento per i testimoni di giustizia) e sostegno per i primi tre mesi esteso anche ai figli, terapia e monitoraggio degli aggressori durante e dopo l'esecuzione della pena, potenziamento di misure quali il divieto di soggiorno, il braccialetto elettronico, la sospensione del regime di comunione dei beni e, in caso di condanna, la cessione di tutto il patrimonio alla vittima e ai figli,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare specifici provvedimenti di carattere normativo, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento una riorganizzazione del codice penale relativa alle fattispecie di reato ascrivibili alla violenza domestica e di genere;
ad estendere le misure di protezione delle vittime di violenza domestica, garantendone l'incolumità e l'indipendenza, anche economica, per tutto l’iter giudiziario;
a provvedere al potenziamento dei fondi per le strutture e le politiche volte al contrasto della violenza domestica e di genere.
9/1455-A/7. Penna, Romaniello, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
in particolare, l'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia;
con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificata dalla legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017), è stata data piena attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime;
con la richiamata legge europea 2015-2016, che ha istituito il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale». L'indennizzo a carico dello Stato è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali;
le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative – anche normative – finalizzate a garantire un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, con specifico riguardo alla nuova fattispecie di delitto – introdotta dal provvedimento in esame – inerente la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, anche attraverso la previsione della possibilità di detrazione delle spese mediche e assistenziali derivanti da interventi di chirurgia estetica, a tutela di un equo ed adeguato indennizzo statale in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.
9/1455-A/8. Papiro, Romaniello, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, incidendo, inoltre, sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso;
in particolare, l'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 347 del codice di procedura penale in tema di obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale;
la scelta fatta appare conforme alle indicazioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, di assistenza e protezione delle vittime di reati e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e ha l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento»;
poiché l'articolo 5, comma 3, del provvedimento approvato modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserendo anche gli indiziati per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale tra i soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali e tenuto conto del fatto che il considerando 52 della direttiva 2012/29/UE evidenzia che dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, adottando, ad esempio, dei provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento, per garantire una ancor più efficace tutela contro fatti di violenza domestica e di genere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti normativi ritenuti utili a fini del raggiungimento dello scopo, norme che espressamente prevedano il divieto di avvicinamento, nel contesto della sorveglianza speciale, anche per i sospettati di maltrattamenti in famiglia.
9/1455-A/9. Ianaro, Romaniello, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento individua un catalogo di reati attraverso i quali vengono contrastati i fenomeni di violenza domestica e di genere e, in relazione a questi, interviene – tra l'altro – sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e conseguentemente accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
in particolare, l'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione obbligatori destinati al personale – individuato dall'amministrazione di appartenenza – della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria che: a) esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesioni personali nelle ipotesi aggravate); b) interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i reati di violenza domestica e di genere suddetti;
i corsi formativi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. I contenuti saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa;
la norma persegue l'obiettivo di fornire al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria le cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere che assumano rilevanza penale ai sensi delle menzionate norme incriminatrici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di precisare che unitamente all'obbligo di formazione per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza, sia previsto un obbligo di aggiornamento periodico, che garantisca una formazione continua degli operatori coinvolti, volta a migliorare il livello di qualificazione necessaria, ai fini sia di una concreta prevenzione dei casi di violenza domestica e di genere, sia del reale perseguimento dei reati di cui in premessa, nonché di un efficace trattamento penitenziario delle persone per essi condannate, in un'ottica costituzionalmente garantita.
9/1455-A/10. Perantoni, Barbuto, Piera Aiello, Sabrina De Carlo, Romaniello.
La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge in esame, il Governo ha inteso tutelare le vittime dei crimini di violenza domestica e di genere mediante l'individuazione di nuove fattispecie di reato e disposizioni che rendano più celere l'adozione di provvedimenti di protezione;
apprezzata, in particolare, la previsione, all'articolo 4, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione, il provvedimento in oggetto interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo anche una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità;
considerato che:
il 7 aprile 2011 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che prevede all'articolo 14 che gli Stati membri «intraprendono le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità dei sessi, i ruoli di generi non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriato al livello cognitivo degli allievi»;
già nella legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 7 e 16 dell'articolo unico stabiliscono che i piani triennali dell'offerta formativa debbano prevedere lo spazio per l'educazione civica, alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti e alla lotta alle discriminazioni di genere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa utile finalizzata ad incoraggiare la diffusione di progetti educativi orientati al principio della parità dei sessi nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/1455-A/12. Amitrano, Sabrina De Carlo, Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
in riferimento al drammatico e delicato tema affrontato dal provvedimento, risulta di tutta evidenza l'importanza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, che costituiscono effettivamente un valido, a volte l'unico, «rifugio» per le donne vittime di violenza o sopraffazione, in particolare per quelle in condizioni di disagio economico,
impegna il Governo
al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, a valutare l'opportunità di adottare, con successivi provvedimenti, misure per l'incremento delle risorse in favore dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di assistenza esposti in premessa.
9/1455-A/14. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Bilotti, Corneli, Dadone, Parisse, Elisa Tripodi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, D'Arrando, Sabrina De Carlo, Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su un fenomeno particolarmente odioso quello della violenza domestica e di genere non già in una prospettiva repressiva sulla scia dei precedenti interventi legislativi, che hanno introdotto nuove figure di reato o aggravato il trattamento sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e cautelari in materia, ma sul piano processuale e organizzativo, per potenziare l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria;
l'odiosità dei reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere è aumentata in ragione della fragilità delle vittime, donne che si trovano nell'impossibilità di poter reagire e soprattutto dei figli, minori e non, che loro malgrado sono costretti a subire una inaccettabile violenza sia fisica che psicologica;
il minore che assiste al maltrattamento di un genitore all'interno del contesto familiare riceve un danno psicologico irreversibile se non trattato adeguatamente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevede un percorso di recupero psicologico per i figli, minori e non, che assistono al maltrattamento di un genitore nel contesto familiare.
9/1455-A/15. Giannone, Sabrina De Carlo, Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
come noto, la casistica ed i numeri legati al fenomeno sono allarmanti;
le vittime, spesso – anche e soprattutto per il legame avuto, o in corso, con il loro aguzzino – hanno difficoltà a denunciare gli abusi a loro perpetrati, nonché il responsabile degli stessi;
onde favorire la denuncia, da parte delle vittime, dei responsabili di violenza domestica e di genere – in tal modo scongiurando il perpetrarsi degli abusi, nonché di tragici eventi – potrebbe rivelarsi positiva l'introduzione di specifiche misure economiche in favore delle vittime che denunciano il proprio aguzzino, persona cui siano legate da unione civile, relazione affettiva – in corso, o cessata – o convivenza stabile, laddove la denuncia di tali fatti illeciti non risulti manifestamente infondata;
tale provvedimento costituirebbe, in generale, un incentivo per la denuncia che, come già illustrato, scongiurerebbe il perpetrarsi di ulteriori violenze, ma in particolare (e soprattutto) nei casi – non infrequenti – di vittime non economicamente autosufficienti, offrendo loro una prospettiva anche in termini di sostegno economico, seppur, in ipotesi, anche solo temporaneo;
considerata la complessità e la delicatezza del legame, spesse volte morboso e pericoloso, che caratterizza tali relazioni (in corso, o cessate, seppur con dinamiche caratterizzate dall'attualità), per una maggiore efficacia della misura nei termini illustrati sarebbe auspicabile, altresì, prevedere che la convivenza – laddove in essere – cessi nell'immediato e non riprenda; requisito indispensabile per non perdere il diritto al sostegno economico che, con il presente ordine del giorno, si propone;
peraltro, ben si potrebbe prevedere un diritto di rivalsa dello Stato nei confronti del partner violento, qualora sia condannato in via definitiva, in tal modo generando un auspicabile cambiamento nei «rapporti di forza» all'interno della «coppia», considerato che il partner violento avrebbe, dunque, ragione di temere che la vittima sia più determinata nello sporgere denuncia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire con misure economiche, quali quelle illustrate in premessa, al fine di incentivare la denuncia, da parte delle vittime di violenza domestica e di genere, del loro aguzzino, in tal modo evitando il ripetersi di eventi tanto drammatici a loro danno, nonché le tragiche possibili conseguenze di simili condotte.
9/1455-A/16. Dadone, Sabrina De Carlo, Romaniello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale contro ogni forma di violenza domestica e di genere;
in particolare, il disegno di legge impone una rapida corsia preferenziale alle indagini che riguardano i reati di maltrattamenti, di violenza sessuale, di stalking e di lesioni commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. A fare la differenza nella tutela della donna a rischio, infatti, spesso sono nell'immediato i provvedimenti concreti presi dal giudice;
una diversa procedura sperimentata in alcune nazioni occidentali è l'intervento «terapeutico» contro le persone condannate per violenza sessuale;
secondo uno studio comparativo dell'International Handbook of Penology and Criminal Justice, una ricerca accademica del 2007 sui sistemi penali nel mondo, «diversi Stati europei consentono il ricorso alla castrazione chimica per controllare la devianza sessuale», tra i quali la Germania, la Francia, il Belgio e i Paesi Scandinavi (Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda);
lo stesso Vincenzo Mirone, già presidente della Società italiana di urologia e professore di Urologia alla Federico II di Napoli, ha confermato che i farmaci a base di ormoni che inibiscono la produzione del testosterone nei testicoli degli uomini «oggi sono utilizzati anche per abbattere il desiderio sessuale dei sex offender, là dove il carcere non basta»;
in concreto, la castrazione chimica consiste in una terapia farmacologica che ha l'effetto di ridurre gli ormoni sessuali e, di conseguenza, di eliminare gli istinti sessuali. Si tratta di norma di un procedimento reversibile, che quindi termina dopo la fine della somministrazione dei farmaci,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre la possibilità di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido.
9/1455-A/17. Lollobrigida, Foti, Varchi, Butti, Maschio, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, al fine di predisporre un'adeguata tutela in favore delle vittime dei reati catalogo della violenza domestica e di genere e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intende evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dai reati indicati, indipendentemente dalla sussistenza della condizione di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, di essere sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e un elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della vittima medesima;
le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale;
con l'articolo 2 viene introdotto un nuovo comma nell'articolo 362 del codice di procedura penale: nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero dovrà procedere all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del procedimento;
nel prevedere l'audizione della vittima, la richiamata direttiva richiede che essa si svolga «senza ritardo»: in tal senso la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni;
la disposizione, tuttavia, si presenta priva di conseguenze «processuali» che possano effettivamente e concretamente tutelare le vittime vulnerabili;
in tal senso si ritiene indispensabile che, a fronte dell'inerzia del pubblico ministero nella conduzione delle indagini su tali gravissimi crimini, queste ultime vengano avocate dal Procuratore Generale, al fine di non rendere vana la previsione del termine di tre giorni disposto dall'articolo 2,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di rendere effettiva la tutela delle vittime della violenza domestica e di genere, prevedendo che, ove il pubblico ministero non provveda nel prescritto termine di tre giorni all'assunzione delle sommarie informazioni della vittima nell'ambito di indagini sui delitti catalogo della violenza domestica, queste siano avocate dal Procuratore Generale, ai sensi dell'articolo 372 del codice di procedura penale, salve le imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini.
9/1455-A/18. D'Ettore.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni che hanno l'obiettivo di combattere il gravissimo dramma della violenza domestica e di genere intervenendo sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
allo stato attuale, tuttavia, restano ancora aperti dei vuoti di tutela, rispetto ai quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l'intervento urgente e indifferibile del Parlamento;
è opportuno che il legislatore prenda in considerazione il fatto che oggigiorno la violenza presenta molteplici sfaccettature e una dimostrazione di ciò è l'allarmante crescita di episodi di diffusione sul web di immagini e video privati sessualmente espliciti, contro la volontà delle persone ivi riprese, fattispecie lesive che producono effetti nefasti sulla psiche delle vittime che arrivano, troppo spesso, anche a gesti estremi, quali il suicidio;
il fenomeno del sexting sta assumendo le dimensioni di una vera e propria piaga sociale ed è divenuto rapidamente una vera e propria moda tra i giovani;
collegato al precedente fenomeno, anch'esso in preoccupante espansione e spesso devastante, è quello del così detto « revenge porn» per mezzo del quale la pubblicazione e la divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici contenuti intimi ed espliciti avviene a scopo di vendetta;
come già accaduto in passato il Parlamento, su una tematica così rilevante, può individuare una fattispecie di reato e promuovere una convenzione internazionale per fare in modo che tale reato sia perseguito a livello internazionale;
per far fronte ai cosiddetti reati informatici è senz'altro necessaria una convergenza di tutti i Paesi proprio perché gli stessi costituiscono un settore che non inerisce soltanto il diritto nazionale,
impegna il Governo
a promuovere, nelle opportune sedi istituzionali, una Convenzione internazionale per la repressione del sexting e del revenge porn.
9/1455-A/19. Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies). In particolare, punendo con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, rimodulando le aggravanti se il fatto è commesso da ascendente o in danno di minori e prevedendo la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali con minorenni tra i 10 e i 14 anni;
il 17 maggio 2016 la Camera a seguito dell'ondata di sdegno provocata delle aggressioni occorse a Colonia e in altre città europee nella notte del 31 dicembre 2015, ha approvato, con 308 voti favorevoli e 40 astenuti la mozione 1-01254 per il contrasto alla violenza sulle donne, contenente, tra gli altri il seguente impegno: «a valutare la possibilità di promuovere in sede comunitaria l'emanazione di norme che consentano l'allontanamento immediato dall'Unione degli stranieri che commettono violenza contro le donne o la perdita della qualifica di profugo o del titolo di soggiorno»,
impegna il Governo:
a dare corso, all'impegno indicato in premessa, facendosi promotore nelle competenti sedi europee delle iniziative necessarie alla sua attuazione;
a dare corso a tutti gli impegni per il contrasto alla violenza sulle donne immigrate e per l'integrazione delle stesse contenuti, nella mozione 1-01254, approvata dalla Camera il 17 maggio 2016.
9/1455-A/20. Bond.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si prefigge l'obiettivo di perseguire gli atti di violenza domestica e di genere perpetrati nei confronti delle donne intervenendo anche sull'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
oltre alla tutela delle vittime è senz'altro fondamentale rivolgere particolare attenzione a coloro che hanno il coraggio di compiere atti atroci nei confronti delle donne;
in questi casi i detenuti scontano una pena in carcere che non ha soltanto una funzione punitiva poiché il nostro ordinamento è fermamente ancorato intorno alla funzione rieducativa che la stessa deve avere;
l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale;
l'articolo 22 della medesima legge stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi;
per taluni reati di particolare allarme sociale e di notevole gravità sarebbe senz'altro opportuno prevedere che una parte della remunerazione del lavoro svolto dai detenuti o dagli internati sia destinata alla vittima o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, in favore dei figli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche di carattere normativo volte a prevedere che una parte della remunerazione del lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per reati catalogo della violenza domestica e di genere sia destinata alla vittima o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, in favore dei figli.
9/1455-A/21. Mulè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 14 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a questa fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
si tratta di un provvedimento di rilevanza fondamentale contro la violenza di genere che non può non essere letto in combinato disposto con il nostro ordinamento e ancora di più con i provvedimenti licenziati recentemente dal Parlamento;
in primo luogo si rileva che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 7 comma 3 dispone la revoca del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva in conseguenza della condanna in via definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis c.p.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-ter), strage (articolo 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
a ciò si aggiunge che tra i requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilisce la mancata sottoposizione a misura cautelare, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché per la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3 testé menzionati;
alla luce di quanto appena riportato, risulta dunque evidente che sia tra i requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e tra le cause che determinano la decadenza del medesimo beneficio non figurano molti reati di particolare gravità e di forte allarme sociale che non possono essere esclusi dalle disposizioni appena richiamate;
bisogna tenere altresì in considerazione che le donne che subiscono violenza sono private della loro vita sociale e il loro reinserimento nel mondo del lavoro rappresenta uno strumento di riscatto e di fuga da una trappola di dolore e umiliazione;
la violenza del partner si ripercuote anche sul lavoro della donna, e avere un proprio impiego è fondamentale per uscire dalla spirale della violenza: per questo è importante sostenere l'occupazione femminile, in modo che le donne non siano dipendenti economicamente del partner, sia supportare le vittime affinché troncare con il partner violento non significhi abbandonare il proprio lavoro;
sconfiggere la violenza contro le donne richiede un cambiamento culturale enorme, lo sforzo congiunto delle Istituzioni nonché iniziative adeguate per supportare reinserimento delle donne nel mondo del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative anche di carattere normativo al fine di prevedere tra i requisiti per la fruizione del reddito di cittadinanza la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, anche per i delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale;
a valutare la possibilità di assumere iniziative anche di carattere normativo, affinché sia disposta la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva in conseguenza della condanna in via definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per i reati previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale;
ad adottare opportune iniziative volte a prevedere che nei casi in cui vi sia stata una condanna in primo grado per taluno dei reati previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, alle vittime sia assegnato il beneficio del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di incentivare l'inserimento delle stesse nel mondo del lavoro.
9/1455-A/22. Bartolozzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 14 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a questa fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
si tratta di un provvedimento di rilevanza fondamentale contro la violenza di genere che non può non essere letto in combinato disposto con il nostro ordinamento e ancora di più con i provvedimenti licenziati recentemente dal Parlamento;
in primo luogo si rileva che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 7 comma 3 dispone la revoca del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva in conseguenza della condanna in via definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis c.p.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-ter), strage (articolo 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
a ciò si aggiunge che tra i requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilisce la mancata sottoposizione a misura cautelare, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché per la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3 testé menzionati;
alla luce di quanto appena riportato, risulta dunque evidente che sia tra i requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e tra le cause che determinano la decadenza del medesimo beneficio non figurano molti reati di particolare gravità e di forte allarme sociale che non possono essere esclusi dalle disposizioni appena richiamate;
bisogna tenere altresì in considerazione che le donne che subiscono violenza sono private della loro vita sociale e il loro reinserimento nel mondo del lavoro rappresenta uno strumento di riscatto e di fuga da una trappola di dolore e umiliazione;
la violenza del partner si ripercuote anche sul lavoro della donna, e avere un proprio impiego è fondamentale per uscire dalla spirale della violenza: per questo è importante sostenere l'occupazione femminile, in modo che le donne non siano dipendenti economicamente del partner, sia supportare le vittime affinché troncare con il partner violento non significhi abbandonare il proprio lavoro;
sconfiggere la violenza contro le donne richiede un cambiamento culturale enorme, lo sforzo congiunto delle Istituzioni nonché iniziative adeguate per supportare reinserimento delle donne nel mondo del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche di carattere normativo al fine di prevedere tra i requisiti per la fruizione del reddito di cittadinanza la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, anche per i delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche di carattere normativo, affinché sia disposta la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva in conseguenza della condanna in via definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per i reati previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale;
a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a prevedere che nei casi in cui vi sia stata una condanna in primo grado per taluno dei reati previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, alle vittime sia assegnato il beneficio del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di incentivare l'inserimento delle stesse nel mondo del lavoro.
9/1455-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si prefigge l'obiettivo di perseguire in maniera efficace la piaga sociale della violenza domestica e di genere che rappresenta ancora oggi la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi, nonché una evidente violazione dei diritti umani;
in questo contesto il supporto alle vittime e il sostegno ai centri anti-violenza è fondamentale poiché proprio questi ultimi svolgono un ruolo centrale sia nella prevenzione sia nel supporto e nel recupero delle donne vittime dei tanti abusi e comportamenti violenti che, o perché finiscono nel sangue, o per i danni che lasciano nelle vittime, sono sempre e comunque fatali;
relativamente agli interventi economici, nella legge di bilancio 2019, le somme stanziate per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità subiscono una decurtazione di 1,8 milioni di euro per il triennio 2019-2021 e il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti destinato anche agli orfani per crimini domestici subisce una decurtazione rispetto agli anni precedenti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative al fine di stanziare con sollecitudine ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il contrasto alla violenza e alla protezione effettiva delle vittime.
9/1455-A/23. Prestigiacomo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene una serie di misure finalizzate a predisporre un'adeguata tutela in favore delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere e di dare a la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1o agosto 2014;
in particolare, il comma 2 dell'articolo 20 della menzionata Convenzione, recante «Servizi di supporto generali», prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;
le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2018 prevedono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna;
esse prescrivono che nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figli minori è opportuno che gli stessi restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso percorso;
la donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza, separandola da eventuali accompagnatori, fatta eccezione della prole minore;
successivamente, e solo su richiesta della donna, questa può essere raggiunta nell'area protetta;
l'area protetta rappresenta, con elevato grado di probabilità, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché quello di ascolto e prima accoglienza (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle Linee Guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, finalizzate all'istituzione di un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei reati violenti domestici e di genere, protezione, sicurezza e riservatezza.
9/1455-A/24. Santelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea all'articolo 3 interviene sull'articolo 370 del codice di procedura penale in materia di atti diretti e delegati; la disposizione, introducendo una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, impone alla polizia giudiziaria di procedere senza ritardo allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, e di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria con pari tempestività i risultati degli accertamenti compiuti;
la norma in esame non contempla l'ipotesi in cui ad essere audito debba essere un minorenne, fattispecie nella quale, data la condizione di particolare vulnerabilità della parte offesa, connessa all'età, si ritiene necessario che il pubblico ministero procedente non possa delegare l'atto alla polizia giudiziaria,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie misure legislative volte a prevedere la non delegabilità degli atti d'indagine che riguardino minorenni, nelle ipotesi in cui si proceda per i reati «catalogo» della violenza di genere.
9/1455-A/25. Marrocco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene una serie di misure finalizzate a predisporre un'adeguata tutela in favore delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
di estrema rilevanza ai fini della prevenzione e del sostegno alle donne vittime dei delitti di violenza domestica e di genere, è l'implementazione e la nuova finalizzazione del Piano Antiviolenza istituito all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 al fine di attuare percorsi trattamentali per gli uomini maltrattanti,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative legislative volte a finalizzare Piano Antiviolenza istituito all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, perseguendo, attraverso le regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del Terzo Settore, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.
9/1455-A/26. Novelli.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
le vicende di cronaca riportano, con sempre maggiore frequenza, episodi delittuosi commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate ed uccise e che vivono in un contesto di paura e disagio per le strade, nei mezzi pubblici e persino nel proprio contesto domestico;
i dati recenti sono sempre più preoccupanti: la violenza è una tra le prime cause di morte per le donne di età compresa tra i 16 ed i 44 anni; ogni anno più di cento donne sono uccise per mano di chi aveva promesso di amarle, con una media di una donna uccisa ogni 3 giorni;
la circostanza che desta maggiore preoccupazione è che gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono, in prevalenza, i partner attuali o gli ex partner;
ma la vittima di un femminicidio non è solo la donna che perde la vita, ma anche chi le sopravvive: i figli, e, più in generale, tutti i familiari; non solo i parenti chiamati ad occuparsi degli orfani, ma tutti i congiunti che subiscono un immenso carico di dolore, difficile da superare;
è quindi importante offrire ai familiari un supporto psicologico per affrontare queste esperienze drammatiche, tutelando il loro diritto a vivere un'esistenza dignitosa,
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative volte a promuovere il gratuito patrocinio per percorsi di assistenza e di supporto psicologico e psicoterapeutico per i parenti delle vittime di femminicidio, garantendo loro un adeguato aiuto fornito da personale medico altamente qualificato.
9/1455-A/27. Versace.
La Camera,
premesso che:
nel corso della XVII legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il contrasto alla violenza di genere;
tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi; prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. In questa direzione sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;
si rileva, invece, che l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne;
il disegno di legge cosiddetto «codice rosso» trae origine, inoltre, da un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
sul tema della violenza di genere, il Partito democratico non ha e non avrà mai alcuna preclusione o opposizione preconcetta a qualsiasi provvedimento veramente utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile. Pur tuttavia, tale considerazione non cancella i dubbi sull'iniziativa del Governo all'esame della Camera;
nel corso delle audizioni in Commissione è emersa l'esigenza di prevedere espressamente la possibilità di eseguire l'arresto differito nelle 48 ore dall'accertata flagranza del reato (ipotesi di cosiddetto arresto differito ora previsto, per esempio, per i reati commessi nell'ambito di manifestazioni pubbliche) anche per il delitto di maltrattamento in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale stante anche la richiesta abitualità della condotta che presuppone l'accertamento della consumazione di una pluralità di atti violenti dilatati nel tempo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa legislativa al fine di prevedere l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per l'ipotesi di delitto di maltrattamenti in famiglia che consentirebbe alla polizia giudiziaria di costruire, sul piano dell'acquisizione degli elementi di natura probatoria, l'abitualità della condotta maltrattante e di accorciare drasticamente i tempi di messa in protezione della vittima mediante un intervento di polizia giudiziaria efficace e risolutivo.
9/1455-A/28. Annibali.
La Camera,
premesso che;
nel corso della XVII legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il contrasto alla violenza di genere:
tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. In questa direzione sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nel confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;
si rileva, invece, che l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne;
il disegno di legge cosiddetto «codice rosso» trae origine, inoltre, da un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
sul tema della violenza di genere, il Partito democratico non ha e non avrà mai alcuna preclusione o opposizione preconcetta a qualsiasi provvedimento veramente utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile. Pur tuttavia, tale considerazione non cancella i dubbi sull'iniziativa del Governo all'esame della Camera;
si ritiene che nel provvedimento in esame manchino interventi seri dal punto di vista culturale per prevenire la violenza di genere e per rieducare l'autore del reato al fine di prevenire le recidive;
le misure contenute nel provvedimento cosiddetto «codice rosso» sono misure essenzialmente di natura processual-penalistica e volte alla formazione delle forze di polizia;
è opportuno ricordare che questa maggioranza nell'ultima legge di bilancio ha tagliato le risorse destinate al processo penale, nonché moltissime risorse destinate al funzionamento del sistema giustizia, per non parlare dell'atteggiamento complessivo sul tema dell'esecuzione della pena, sull'attuazione delle riforme dell'ordinamento penitenziario, sull'esecuzione penale esterna, con le sue inevitabili ricadute in termini di mancata rieducazione e reinserimento dei condannati, pericolose per la prevenzione della recidiva e per la protezione delle vittime;
questa maggioranza ha ritenuto di intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata;
anche il provvedimento in esame, per potere essere realmente efficace, richiede investimenti in termini di risorse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un adeguato stanziamento di risorse a copertura degli interventi previsti dal provvedimento in esame nonché a valutare l'opportunità di incrementare ulteriormente il Fondo per le vittime di reati violenti e a ripristinare i tagli subiti dal comparto giustizia, in particolare, quelli relativi al processo penale, all'esecuzione della pena, all'attuazione delle riforme dell'ordinamento penitenziario e all'esecuzione penale esterna.
9/1455-A/29. Bazoli.
La Camera,
premesso che:
la violenza basata sul genere, compresa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 – Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale che va affrontato dando piena applicazione alla Convenzione di Istanbul e ai suoi tre assi strategici: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire;
i dati evidenziano come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte del casi l'autore è il partner attuale o ex»;
i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality), presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, del maggiore utilizzo di servizi e dei costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea;
sul fronte della tutela delle vittime e in funzione preventiva, è fondamentale intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena, le cui modalità di espiazione, secondo l'articolo 27 della Costituzione, devono avere una funzione rieducativa;
il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli uomini violenti è particolarmente necessario poiché i reati che tali soggetti compiono sono caratterizzati dall'abitualità delle condotte e dalla recidiva specifica estremamente elevata. Per questi soggetti il carcere, senza programmi mirati alla riabilitazione, si rivela il più delle volte inefficace: i dati ci dicono, infatti, che, espiata la pena, gli uomini violenti tendono a commettere altri reati della stessa natura;
investire risorse per attivare circuiti virtuosi che, attraverso il trattamento degli autori di tali reati, mirino a contenere i tassi di recidiva e quindi i costi sociali della violenza è una necessità per tutti gli Stati, prevista anche dalle convenzioni internazionali;
nel corso della XVII legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il contrasto alla violenza di genere;
tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. In questa direzione sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;
si rileva, invece, che l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne;
il disegno di legge cosiddetto «codice rosso» trae origine, inoltre, da un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
sul tema della violenza di genere, il Partito democratico non ha e non avrà mai alcuna preclusione o opposizione preconcetta a qualsiasi provvedimento veramente utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile. Pur tuttavia, tale considerazione non cancella i dubbi sull'iniziativa del Governo all'esame della Camera;
si ritiene che nel provvedimento in esame manchino interventi seri dal punto di vista culturale per prevenire la violenza di genere e per rieducare l'autore del reato al fine di prevenire le recidive,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere anche attraverso l'educazione scolastica di ogni ordine e grado, destinando, a tale scopo, nuove risorse finanziarie, nonché ad assumere iniziative per investire risorse adeguate ad attivare circuiti virtuosi che, attraverso il trattamento degli autori di tali reali, mirino a contenere i tassi di recidiva e quindi i costi sociali della violenza.
9/1455-A/30. Ascani.
La Camera
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere anche attraverso l'educazione scolastica di ogni ordine e grado, destinando, a tale scopo, nuove risorse finanziarie, nonché ad assumere iniziative per investire risorse adeguate ad attivare circuiti virtuosi che, attraverso il trattamento degli autori di tali reali, mirino a contenere i tassi di recidiva e quindi i costi sociali della violenza.
9/1455-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascani.
La Camera,
premesso che:
la violenza basata sul genere, compresa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 – informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale che va affrontato dando piena applicazione alla Convenzione di Istanbul e ai suoi tre assi strategici: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire;
i dati evidenziano come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o ex»;
i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality), presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, del maggiore utilizzo di servizi e dei costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea;
sul fronte della tutela delle vittime e in funzione preventiva, è fondamentale intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena, le cui modalità di espiazione, secondo l'articolo 27 della Costituzione, devono avere una funzione rieducativa;
il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli uomini violenti è particolarmente necessario poiché i reati che tali soggetti compiono sono caratterizzati dall'abitualità delle condotte e dalla recidiva specifica estremamente elevata. Per questi soggetti il carcere, senza programmi mirati alla riabilitazione, si rivela il più delle volte inefficace: i dati ci dicono, infatti, che, espiata la pena, gli uomini violenti tendono a commettere altri reati della stessa natura;
investire risorse per attivare circuiti virtuosi che, attraverso il trattamento degli autori di tali reati, mirino a contenere i tassi di recidiva e quindi i costi sociali della violenza è una necessità per tutti gli Stati, prevista anche dalle convenzioni internazionali;
nel corso della XVII legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il contrasto alla violenza di genere;
tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. In questa direzione sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;
si rileva, invece, che l'attuale Governo e, in generale, questa maggioranza, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, stanno facendo arretrare il nostro Paese sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne;
il disegno di legge cosiddetto «codice rosso» trae origine, inoltre, da un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;
sul tema della violenza di genere, il Partito democratico non ha e non avrà mai alcuna preclusione o opposizione preconcetta a qualsiasi provvedimento veramente utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile. Pur tuttavia, tale considerazione non cancella i dubbi sull'iniziativa del Governo all'esame della Camera;
si ritiene che nel provvedimento in esame manchino interventi seri dal punto di vista culturale per prevenire la violenza di genere e per rieducare l'autore del reato al fine di prevenire le recidive;
di certo il clima «di favore» alla diffusione delle armi che stiamo vivendo in questo momento, nel nostro Paese tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»; la combinazione della nuova legge sulla legittima difesa con la grande facilità con cui si possono acquistare armi in Italia è la ricetta per un paese in cui vivere sarà sempre più pericoloso, le armi «legittimamente detenute» sono infatti anche gli strumenti più comuni con cui avvengono i femminicidi. Nel corso del 2018, tra i 52 omicidi da parte di persone che lo Stato aveva considerato adatte a portare armi da fuoco, le vittime donne sono state 30. Ma quanto c'entra la vera e propria legittima difesa con il possesso e l'uso di armi da fuoco ? I numeri raccolti dall'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere tracciano uno scenario molto chiaro: nel database degli omicidi con armi «in regola» si contano lo scorso anno 52 omicidi. Di questi, per legittima difesa ce n’è stato soltanto uno;
appare dunque necessario ed urgente predisporre adeguate risposte atte a predisporre una stretta dei meccanismi di rilascio e di controllo per il porto d'armi, per evitare i pericoli legati alle maglie più larghe nell'uso delle armi consentito dalla nuova legge sulla legittima difesa,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie competenze a garantire un monitoraggio e un controllo della diffusione, vendita e possesso di armi da fuoco, rispetto alla popolazione e alla tipologia di eventuali nuovi «possessori» di armi, per la prevenzione dei reati violenti, in particolare contro le donne, nonché a prevedere maggiore rigidità nel sistema dei controlli necessari per il rilascio del porto d'armi.
9/1455-A/31. Verini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula ai compone di 14 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a questa fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione dalle vittime;
risulta necessario promuovete attività di prevenzione della violenza contro le donne al fine di evitare il perpetrarsi di eventi che sono sempre di più all'ordine del giorno;
offrire strumenti per la prevenzione della violenza di genere resta il mezzo fondamentale per sviluppare cambiamenti positivi nei rapporti di potere quindi pone fine alla stessa violenza di genere,
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative volte a promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne anche attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale.
9/1455-A/32. Siracusano.
La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 1455 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
premesso che:
la violenza basata sul genere, compresa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale che va affrontato dando piena applicazione alla Convenzione di Istanbul e ai suoi tre assi strategici: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire;
i dati evidenziano come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o ex»;
la violenza sulle donne al tempo di internet ha assunto contorni diversi e superato fronti un tempo inimmaginabili: dal punto di vista statistico si tratta di un fenomeno in grande espansione che riguarda soprattutto donne vittime di separazioni non accettate dagli uomini e molti minori;
con l'approvazione dell'emendamento 1500 all'A.C. 1455-A è stato introdotto e votato all'unanimità, da tutte le forze politiche, il reato di «revengeporn»;
il Revenge porn punisce chiunque dopo averli realizzati o sottratti invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente esplicito, con reclusione da uno a 6 anni e la multa da 5000 a 15 mila euro;
le pene sono aumentate se commesse dal coniuge o legata da relazione affettiva e se commessi attraverso strumenti informatici;
la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danni di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno in stato di gravidanza,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di assumere ogni iniziativa utile, anche al fine di rendere maggiormente efficace la norma richiamata in premessa, ad eliminare in maniera definitiva dal web il materiale video/fotografico.
9/1455-A/33. Carnevali, Morani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni volte a garantire maggiore e più efficace tutela alle vittime di violenza domestica e di genere;
tra gli aspetti più esecrabili della violenza di genere si possono annoverare i casi delle spose bambine, costrette a contrarre matrimonio in giovanissima età, secondo gli usi delle proprie Nazioni di provenienza pure se residenti in Italia;
le normative a tutela dei minori esistenti in Italia non riescono a evitare l'accadere di questi tristi fenomeni perché le bambine vengono condotte all'estero da parte delle proprie famiglie,
impegna il Governo
ad adottare le convenzioni internazionali e tutti gli atti necessari nell'ambito del diritto internazionale volte a scongiurare il fenomeno dei matrimoni in cui bambine spesso neanche quattordicenni vengono costrette a contrarre matrimonio contro la loro volontà e in spregio di qualunque normativa pure se residenti in Italia.
9/1455-A/34. Varchi.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative volte a chiarire tempi e modalità di applicazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 in materia di perequazione automatica dei trattamenti previdenziali – 3-00664
POLVERINI, ZANGRILLO, FATUZZO, CANNATELLI, MUSELLA, ROTONDI e SCOMA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge di bilancio per il 2019 riduce la perequazione automatica dei trattamenti previdenziali, prolungando ancora per il triennio 2019-2021 la riduzione degli assegni pensionistici, colpendo già quelli di importo pari a circa 1.523 euro lordi mensili e interessando circa 5,6 milioni di pensionati che negli ultimi anni hanno già perso il 30 per cento del loro potere di acquisto;
la norma, in vigore dal 1o gennaio 2019, è stata applicata a partire dal 1o aprile 2019, condannando così i pensionati a subire nel mese di giugno 2019 il conguaglio sugli assegni del primo trimestre dell'anno in corso, erogati senza riduzioni, per adeguarne l'importo, aggiungendo così al danno anche la beffa;
le elezioni europee si svolgeranno il 26 maggio 2019. Il conguaglio, che complessivamente ammonterà a circa 207 milioni di euro a valere sulle suddette pensioni, non si ripercuoterà durante l'imminente campagna elettorale;
secondo la relazione tecnica di accompagnamento al «maxiemendamento» alla legge di bilancio per il 2019 approvata al Senato della Repubblica, la modifica alle regole relative all'indicizzazione delle pensioni porterà allo Stato un flusso di risorse pari a 415 milioni di euro nel 2019 e, rispettivamente, a 1.222 e 2.014 milioni nel 2020 e nel 2021. I risparmi crescono negli anni poiché gli effetti della mancata indicizzazione si cumulano nel tempo. Il numero dei soggetti interessati è comunque sopra i 5 milioni e quindi di gran lunga maggiore dei 24.000 pensionati d'oro che nello stesso periodo 2019-2021 garantiranno un risparmio rispettivamente di appena 138, 144 e 151 milioni di euro;
da tale misura si attendono, dunque, risparmi per lo Stato pari a circa 3,6 miliardi di euro nell'arco del triennio 2019, 2020 e 2021, ma con un effetto trascinamento di circa 17 miliardi di euro sul decennio 2019-2028;
le rilevazioni dell'Ocse mostrano un quadro fosco per il Paese con consumi privati in rallentamento che riflettono anche la minore crescita dell'occupazione e l'aumento dell'inflazione, con un'evidente debolezza sempre maggiore nel potere di acquisto dei pensionati –:
se il Governo non intenda adottare iniziative per dare maggiore pubblicità alle disposizioni sopra richiamate, chiarendo ai pensionati italiani che il conguaglio di cui in premessa si applicherà dal mese di giugno 2019, ossia subito dopo le elezioni europee, e che pertanto essi saranno tenuti a pagare 207 milioni di euro di conguaglio Inps con un'ulteriore riduzione degli assegni mensili. (3-00664)
Iniziative per far fronte alle criticità rilevate in ordine agli obblighi di trasparenza a carico di fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 3 del 2019 – 3-00665
LUPI, COLUCCI e TONDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 3 del 2019 prevede che siano equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali;
in questa situazione si trovano centinaia di enti di terzo settore, sia quelli minori che grandi enti come la Fondazione della Scala di Milano;
tali enti dovranno far certificare i propri bilanci dalle società di revisione con costi non sostenibili per molti di loro, dovranno comunicare alla Camera dei deputati ogni donazione superiore a 500 euro, con prevedibile ingolfamento della commissione addetta al controllo;
tanti amministratori che per senso civico prestano volontariamente e gratuitamente le loro competenze in tali enti a fronte di questa situazione stanno valutando se dimettersi da ogni incarico per non creare problemi, costi e complicazioni burocratiche ai medesimi enti per i quali operano, che saranno privati appunto di professionalità ed energie;
nel mondo del terzo settore, a quanto consta agli interroganti, si sta valutando l'ipotesi di ricorso alla Corte costituzionale per un pronunciamento sulla costituzionalità di questa norma –:
di fronte al sospetto che lo «spazzacorrotti» abbia un impatto gravemente negativo sul volontariato e dopo vaghe promesse di studiare un correttivo che limiti l'impatto della disposizione citata in premessa, quali iniziative il Governo intenda intraprendere per evitare il grave danno alla vita sociale del nostro Paese che questa norma sta arrecando. (3-00665)
Iniziative volte a promuovere, anche all'estero, il settore vitivinicolo italiano – 3-00666
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
il turismo enogastronomico registra sempre più significative percentuali di crescita e con un trend spiccatamente positivo e risponde in pieno alla richiesta di offerta turistica basata sullo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio;
questo tipo di turismo ha ricadute interessanti sul territorio poiché incoraggia uno sviluppo sostenibile delle numerose aziende agricole del nostro Paese e comporta un ulteriore mezzo di sussistenza per le persone direttamente coinvolte nella produzione agroalimentare;
il vino è un prodotto con un forte appeal a livello internazionale, emblema del made in Italy nel mondo, veicolo e simbolo dell'ideale di qualità e unicità dei prodotti italiani;
da Nord a Sud il nostro Paese offre una scelta incredibile di vini di qualità. Sul territorio italiano coesistono grandi e piccoli produzioni frutto della storia e cultura italiane. Offerta e qualità sono i due elementi che rendono uniche le realtà vitivinicole italiane;
il turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che sta conquistando un numero sempre crescente di appassionati alla ricerca di sapori e di tradizioni autentiche. Infatti, è in costante crescita il numero dei turisti, in particolare stranieri, che scelgono itinerari di viaggio legati al mondo enoico per conoscere le tradizioni culturali e gastronomiche italiane;
l'attività di enoturismo è slegata da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell'ambito di comparti non agricoli, la quale, prima della recente normativa, è stata disciplinata dalle relative norme del commercio;
l'enoturismo è un esempio perfetto di sistema dove alla base c’è l'azienda che lega il territorio attraverso forme di turismo esperienziale e produzioni agroalimentari, dove gusto, storia e bellezza si fondono all'espressione di un territorio: l'agroalimentare e il vino raccontano la storia di un territorio;
le aziende vitivinicole con l'enoturismo hanno la possibilità di divulgare e far degustare, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici e incentivando il mercato dei viaggi, delle vacanze e del turismo, i prodotti vitivinicoli legati al territorio;
l'enoturismo è un'opportunità per il comparto anche in termini di valorizzazione del territorio e di occasioni di crescita per tutta la filiera, ma anche occasione di conoscenza per chi sarà fruitore dell'enoturismo –:
quali iniziative intenda adottare o abbia già messo in atto per sviluppare e promuovere il settore vitivinicolo, anche all'estero, in quanto le eccellenze italiane sono l'espressione della cultura e delle tradizioni, anche enogastronomiche, del territorio nazionale, soprattutto nelle zone a forte vocazione vitivinicola. (3-00666)
Elementi e iniziative in merito all'operatività degli enti parco, con particolare riferimento alle nomine degli organi direttivi – 3-00667
MURONI, FORNARO e PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
nelle aree protette si programmano attività di difesa degli habitat e della biodiversità e, allo stesso tempo, si sperimentano strategie e modelli di sviluppo ecosostenibili che possono essere di grande utilità per il territorio, le comunità e il contrasto ai mutamenti climatici;
per fare questo, tuttavia, i parchi nazionali devono essere nelle condizioni di svolgere con efficacia la loro funzione. Per molti di essi oggi non è così. Ad oggi 13 parchi nazionali su ventiquattro sono privi di presidente: Dolomiti Bellunesi, Cinque Terre, Foreste Casentinesi, Monti Sibillini, Maiella, Gargano, Alta Murgia, Aspromonte, Asinara e di Abruzzo Lazio e Molise, appena scaduto. Mentre sono commissariati i parchi dell'Appennino Lucano e della Sila, è privo di rappresentanza legale il Parco nazionale del Circeo. Inoltre, sono privi di direttori legittimamente nominati e si affidano a dipendenti che ne svolgono le funzioni: Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Maiella, Abruzzo Lazio e Molise, Gargano, Appennino Lucano, Sila, La Maddalena e Pantelleria;
è di pochi giorni fa la notizia delle dimissioni dell'intero consiglio direttivo del Parco Dolomiti Bellunesi e quelle del presidente e del vicepresidente delle Cinque Terre. È evidente che i due enti di fatto sono inattivi;
si apprende della proposta del Ministro interrogato per la presidenza delle Cinque Terre ma la strada è ancora lunga (richiede il parere delle Commissioni parlamentari) ed al Senato è stata già bocciata a gennaio 2019 una proposta del Ministro interrogato per il Parco del Circeo. Di fatto la nomina si è impantanata ed il parco è ad oggi senza rappresentante legale;
le nomine non dipendono solo dal Ministro interrogato perché è necessaria l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ma ci si chiede come sia possibile questo stallo;
è, altresì, sorprendente che non ci sia stato nessun riscontro da parte del Ministro interrogato all'appello firmato dalla Federparchi e dalle 11 più rappresentative associazioni ambientaliste italiane;
in primavera e estate aumenterà la presenza di turisti nelle aree protette: fatto molto positivo sia per diffondere i valori della tutela ambientale, sia per contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori. Nello stesso tempo, però, aumentano i rischi, come, ad esempio, quello costituito dagli incendi boschivi –:
quali siano i motivi che hanno determinato questa gravissima paralisi nelle nomine dei presidenti e il commissariamento di numerosi parchi nazionali, nonché le iniziative che intende assumere e i tempi entro i quali intende risolvere questa situazione, che di fatto blocca l'attività degli enti parco. (3-00667)
Iniziative volte a promuovere meccanismi premiali per il personale delle pubbliche amministrazioni, strettamente correlati ai risultati effettivamente raggiunti – 3-00668
ALAIMO, MACINA, DIENI, DAVIDE AIELLO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, D'AMBROSIO, DADONE, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI e ELISA TRIPODI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti;
la valutazione della performance della pubblica amministrazione riveste un ruolo chiave per il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'operato, le quali a loro volta hanno ricadute positive in termini economici e di soddisfazione dei cittadini;
l'organismo indipendente di valutazione, nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, ha il compito di valutare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione e dei suoi dirigenti;
dai dati annualmente diramati, anche oggetto di analisi da parte degli organi della stampa, risulta l'elargizione di bonus e premi ai dirigenti pubblici ai quali viene corrisposta non solo l'indennità di posizione, ma anche quella di risultato, a prescindere dal grado di raggiungimento dei risultati stessi;
nel suo insieme, la questione della valutazione pone diversi problemi, non ultimo, probabilmente, la stessa procedura disposta e formulata dalla disciplina vigente;
quanto illustrato svilisce l'immagine della pubblica amministrazione, traducendosi, peraltro, in un onere economico per la finanza pubblica, che rischia di essere distribuito immeritatamente;
è avvertita l'esigenza di intervenire in modo più rigoroso –:
se, con riferimento particolare al personale dirigente, non intenda adottare le iniziative di competenza affinché l'elargizione di bonus e premi sia effettivamente corrisposta sulla base di procedure e valutazioni rigorose in ordine ai risultati concretamente realizzati, anche valutando la congruità e l'efficacia delle norme vigenti. (3-00668)
Iniziative per il superamento del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, anche la fine di fronteggiare le criticità organizzative e favorire la stabilizzazione dei precari – 3-00669
MADIA, MIGLIORE, CECCANTI, MARCO DI MAIO, FIANO, GIORGIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI, GRIBAUDO e ENRICO BORGHI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
tra le tante contraddizioni che hanno caratterizzato l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche, si segnala l'atteggiamento assunto nei confronti del personale della pubblica amministrazione e, più in particolare, del ricambio generazionale e dello sblocco totale del turn over, che i Governi a guida Partito democratico avevano avviato e strutturato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari;
la Ministra interrogata aveva a più riprese affermato che tale virtuoso processo di rinnovamento sarebbe stato mantenuto, se non rafforzato, e che le assunzioni del prossimo triennio sarebbero state anticipate al 2019;
al contrario, con la norma inserita nella legge di bilancio per il 2019, si smentiscono tali propositi e, per la necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1o gennaio 2019 avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del turn over;
tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della XVII legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente, e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti per essere assunti a tempo indeterminato;
altrettanto scoordinata appare la disposizione in materia previdenziale contenuta nel cosiddetto «decretone», laddove si dispone che la «quota 100» si applichi ai dipendenti pubblici solo a decorrere dal 1o agosto 2019, per coloro che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. È di tutta evidenza lo sfasamento temporale tra le richiamate disposizioni ed il conseguente rischio di disfunzioni operative che ne discenderanno per le amministrazioni pubbliche. A tal riguardo, è emblematico il caso del personale medico e delle prime contromisure annunciate da alcuni presidenti di regione –:
come si intenda intervenire al fine di scongiurare i richiamati rischi organizzativi nelle amministrazioni interessate e affinché non vengano frustrate le legittime aspettative delle migliaia di lavoratori precari che avevano, fino all'entrata in vigore del richiamato blocco delle assunzioni, la possibilità di essere stabilmente inseriti nella pubblica amministrazione. (3-00669)
Chiarimenti in ordine alla recente attivazione di procedure per l'acquisto di autovetture destinate alle pubbliche amministrazioni – 3-00670
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
numerosi quotidiani di oggi riportano la notizia secondo cui il Governo sta procedendo all'acquisto di 8.280 nuovi veicoli, 7.900 dei quali sarebbero destinate agli uffici pubblici per uso operativo e 380 sarebbero auto blu, sempre a uso degli uffici ma con autista e cilindrata superiore ai 1.600 centimetri cubici, tra le quali 160 fuoristrada;
l'acquisto dei veicoli costerà complessivamente 168 milioni di euro;
la procedura di acquisto è gestita dalla Consip, la centrale per gli acquisti della pubblica amministrazione controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che in questi giorni ha chiuso la fase della ricezione delle offerte che ora sono all'attenzione della commissione giudicatrice;
interpellato in merito alla vicenda il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Di Maio ha affermato che chiederà «subito al Premier Conte un decreto per tagliare ulteriormente il parco auto, blu e grigie»;
tutti gli esponenti del MoVimento 5 Stelle hanno sempre affermato con grande decisione la propria intenzione di ridurre il parco «auto blu» e ora procedono all'acquisto di quasi novemila nuove vetture –:
se sia confermato l'acquisto dei veicoli di cui in premessa e quali siano le specifiche finalità d'uso cui saranno destinati. (3-00670)