XVIII LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 10 MAGGIO 2019
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 9 maggio 2019.
Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Boldrini, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Caiata, Campana, Cantalamessa, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lattanzio, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tateo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 8 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LOTTI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione procedimentale e il finanziamento della realizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali» (1835);
LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836);
PETTARIN: «Modifica all'articolo 1130 del codice civile, in materia di documentazione delle spese del condominio» (1837);
SIRACUSANO: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernente la prevenzione della violenza contro le donne mediante la promozione di corsi di difesa personale» (1838);
RIZZO NERVO ed altri: «Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici negli istituti scolastici e presso le imprese con più di quindici dipendenti e l'introduzione di corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado» (1839).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Lapia:
VALLASCAS ed altri: «Disposizioni per promuovere la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici» (693);
TESTAMENTO ed altri: «Disposizioni per la pubblicità delle informazioni raccolte nelle attività di ricerca e scavo archeologico e istituzione del Portale unico della ricerca archeologica» (1112);
CATALDI ed altri: «Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di ricostruzione nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016» (1153).
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
LOLLOBRIGIDA: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, in materia di disciplina del condominio negli edifici» (1490) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI e XII;
VI Commissione (Finanze):
GUSMEROLI ed altri: «Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)» (1429) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
D'UVA ed altri: «Disposizioni per il risanamento delle aree degradate della città di Messina» (1739) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
CARNEVALI ed altri: «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta» (1215) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
MANDELLI: «Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai fisici specializzandi in fisica medica ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria» (1443) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
MELICCHIO ed altri: «Istituzione delle comunità dell'energia per la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia senza fine di lucro» (1483) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea
La Commissione europea, in data 8 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione nel 2017, da parte delle istituzioni, dei regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006 (sul servizio continuo o a turni) (COM(2019) 217 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Regione amministrativa speciale di Macao: relazione annuale 2018 (JOIN(2019) 7 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate (COM(2019) 187 final);
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione (COM(2019) 192 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti – Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'Unione europea (COM(2019) 196 final).
Trasmissione dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 29 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2018 (Doc. CCI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (83).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2019.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019 (84).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2019.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 881 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PERILLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1616)
A.C. 1616 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fasciolo.
A.C. 1616 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;
2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2»;
b) all'articolo 83:
1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»;
2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» è soppressa;
c) la tabella A.1 è abrogata.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
*1. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
*1. 53. Sisto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
*1. 60. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
1. 3. Magi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».
1. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Fatuzzo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi sono interamente attribuiti con il metodo proporzionale ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
1. 52. Biancofiore, Fatuzzo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.
1. 7. Testamento, Occhionero, Enrico Borghi, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 1, lettera g) primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
1. 8. Serracchiani, Fatuzzo.
A.C. 1616 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;
2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta è costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;
3) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono inserite le seguenti: «, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione»;
b) all'articolo 16-bis, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;
c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;
d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;
e) all'articolo 20, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;
2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;
3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;
4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;
f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i con le seguenti: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol dove la ripartizione dei seggi è effettuata interamente con metodo proporzionale, i.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è abrogato;
2. 50. Biancofiore.
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ove superiore a sei.
2. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 16-bis comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
2) alla lettera e), numero 1, sono aggiunte, in fine le parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
3) alla lettera e), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
2. 6. Serracchiani.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 7. Serracchiani, Pettarin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)
1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare.
2. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero, De Filippo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. L'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge deve in ogni caso garantire un'adeguata rappresentanza parlamentare di tutte le forze politiche in ciascuna regione.
2. 052. Prisco.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 18-bis, comma 1, la parola: «1500» è sostituita dalla seguente: «750» e la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «1000».
2. 050. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 18-bis, comma 2, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno uno dei due rami del Parlamento».
2. 051. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)
A.C. 1616 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)
1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
2) si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
2) si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)
Al comma 2, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) attraverso la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali è garantita l'elezione di almeno un deputato per ciascuna provincia;
3. 50. Fragomeli, Fornaro.
Al comma 2, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) attraverso la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali è garantito un numero adeguato di eletti in rappresentanza dei territori montani e di quelli con una bassa intensità abitativa;
3. 60. De Menech, Fornaro.
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: e comunque in modo tale da garantire che a ciascuna provincia corrisponda un collegio;
3. 3. Trancassini, Prisco.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nella regione Friuli Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.
A.C. 1616 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1585 ha previsto la riduzione del numero dei parlamentari nell'ordine di un terzo, senza che siano state previste contestualmente misure atte a compensare le conseguenze negative nella composizione delle due Camere, in termini di applicazione dei principi fondamentali dettati dall'articolo 6 della Costituzione come attuato dall'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, in assenza di misure di compensazione, è tale da comprimere le forme di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle Regioni ad autonomia speciale, in base agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e per la minoranza slovena, dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
il testo approvato, infatti, è tale da non consentire alla minoranza linguistica e nazionale slovena di partecipare in forma libera e autonoma alle competizioni elettorali e concorrere, in ossequio ai principi costituzionali – come tradotti in forma positiva dal già citato articolo 26 della legge n. 38 del 2001 – ad eleggere un rappresentante in Parlamento che possa portare nel dibattito democratico l'esigenza della comunità autoctona di mantenere e valorizzare le relazioni sociali, la vita e la cultura minoritaria;
contestualmente all'A.C. 1585 sulla riduzione del numero dei parlamentari, è all'esame della Camera anche l'A.C. 1616, che ha lo scopo di accompagnare il processo di revisione costituzionale con le modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica necessarie per consentirne l'applicazione senza alterarne gli equilibri e, fermo restando, il quadro costituzionale e la legislazione di diretta attuazione a presidio dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione Repubblicana;
l'articolo 3 dell'A.C. 1616, in particolare, conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da ridefinire in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari;
la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia avrà una riduzione alla Camera dei deputati del 38,5 per cento, passando dai 13 seggi attualmente spettanti a 8 seggi e, al Senato della Repubblica, una riduzione del 42,9 per cento, passando dagli attuali 7 a 4 seggi;
i princìpi di delega previsti dal suddetto articolo 3 comma 2 lettera a) n. 2 prevedono tra l'altro che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; e che nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
sono quindi previsti strumenti specifici e derogatori, rispetto ai normali criteri seguiti per la determinazione dei collegi, per assicurare le forme di tutela accordate dalla Costituzione e dalla legislazione alla minoranza linguistica slovena per la determinazione dei collegi in maniera da rendere effettiva alla minoranza nazionale autoctona di lingua slovena la possibilità di accesso alla rappresentanza in Parlamento,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega, ad assicurare che il territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente, che include i comuni o le frazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, faccia parte del medesimo collegio, escludendo comuni o frazioni non comprese nella tabella.
9/1616/1. Serracchiani, Rosato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 della proposta di legge all'esame dell'Aula modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vertenti sulla modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche;
in particolare, con le modifiche (articolo 1, comma 1, lettera a) della proposta di legge) all'articolo 1 del testo unico della Camera si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore (per il Senato l'arrotondamento è previsto all'unità più prossima);
le modifiche disposte all'articolo 1 del testo unico della Camera specificano altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore;
nel caso in cui il rapporto frazionario di 3/8 sia rapportato al numero di deputati previsti dal progetto di legge costituzionale A.C. 1585, approvato dal Senato (400, di cui 392 deputati eletti nel territorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – sarebbe invece ripartita in 4 collegi uninominali alla luce delle previsioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge. Ciò considerato che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali alla regione spettano, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi e la proposta di legge prevede che «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore»;
per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 3 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale disposta dal testo approvato dal Senato C. 1585-rectius 3 per la Provincia autonoma di Bolzano e 3 per la Provincia autonoma di Trento);
al fine di tutelare la rappresentanza della comunità italiana in Alto Adige sarebbe senz'altro auspicabile prevedere che per le elezioni in entrambi i rami del Parlamento si stabilisca che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi siano interamente attribuiti con il metodo proporzionale;
a ciò si aggiunge che i collegi maggioritari così come designati non consentono in Alto Adige l'elezione di esponenti della comunità linguistica italiana;
per consentire la rappresentanza della comunità italiana, senza interferenze del partito di maggioranza assoluta tedesco, in entrambi i rami del Parlamento, il collegio dovrebbe essere circoscritto alla città di Bolzano e al comune italiano di Laives,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che nella provincia autonoma di Bolzano sia garantito il collegio a maggioranza italiana delimitato alle città di Bolzano e Laives al fine di tutelare la rappresentanza della comunità italiana in Alto Adige;
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che per le elezioni riguardanti la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i seggi della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol siano interamente attribuiti con il metodo proporzionale.
9/1616/2. Biancofiore, Pella, Pettarin.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 della proposta di legge all'esame dell'Aula modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vertenti sulla modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche;
in particolare, con le modifiche (articolo 1, comma 1, lettera a) della proposta di legge) all'articolo 1 del testo unico della Camera si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore (per il Senato l'arrotondamento è previsto all'unità più prossima);
le modifiche disposte all'articolo 1 del testo unico della Camera specificano altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore;
nel caso in cui il rapporto frazionario di 3/8 sia rapportato al numero di deputati previsti dal progetto di legge costituzionale A.C. 1585, approvato dal Senato (400, di cui 392 deputati eletti nel territorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – sarebbe invece ripartita in 4 collegi uninominali alla luce delle previsioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge. Ciò considerato che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali alla regione spettano, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi e la proposta di legge prevede che «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore»;
per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 3 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale disposta dal testo approvato dal Senato C. 1585-rectius 3 per la Provincia autonoma di Bolzano e 3 per la Provincia autonoma di Trento);
al fine di tutelare la rappresentanza della comunità italiana in Alto Adige sarebbe senz'altro auspicabile prevedere che per le elezioni in entrambi i rami del Parlamento si stabilisca che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi siano interamente attribuiti con il metodo proporzionale;
a ciò si aggiunge che i collegi maggioritari così come designati non consentono in Alto Adige l'elezione di esponenti della comunità linguistica italiana;
per consentire la rappresentanza della comunità italiana, senza interferenze del partito di maggioranza assoluta tedesco, in entrambi i rami del Parlamento, il collegio dovrebbe essere circoscritto alla città di Bolzano e al comune italiano di Laives,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che nella provincia autonoma di Bolzano sia costituito un collegio che includa i comuni contigui nei quali il gruppo linguistico italiano sia percentualmente più consistente.
9/1616/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Biancofiore, Pella, Pettarin.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla disciplina elettorale delle Camere al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o del senatori;
essa modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano la modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche. In particolare si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale del seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore;
l'intervento normativo recato dalla proposta di legge consiste, in sostanza, nella sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017, che ha modificato il testo unico della Camera e il testo unico del Senato, che prevedono un numero fisso di collegi uninominali, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato. Viene, in tal modo, meno, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alla determinazione in un numero fisso dei collegi uninominali verrebbe sostituito un calcolo frazionario riferito al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori;
si specifica altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione invariata, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente;
viene altresì precisato che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione vigente, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente. Alla luce del riparto proporzionale dei seggi tra le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale alla regione spettano infatti, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nel collegio plurinominale e 6 nei collegi uninominali). Per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dall'A.C. 1585);
norme di dettaglio sono, dunque, previste per la sola Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, nulla, ad esempio, per il Friuli Venezia Giulia, anch'essa Regione a Statuto Speciale;
le minoranze presenti in tali regioni saranno, dunque destinatarie delle disposizioni previste dalla presente proposta, in tema di minoranze;
la Pdl in esame, invero, prevede delle soglie di sbarramento, sia per la Camera che per il Senato, per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze, una particolare tutela;
per tali liste, la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti «in almeno due» collegi uninominali della circoscrizione;
per le altre zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
questo provvedimento, unitamente a quello che prevede la riduzione del numero del parlamentari, l'A.C. 1585, rischia di minare alle fondamenta i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, annullando, di fatto, la rappresentanza parlamentare di molte di tali minoranze;
come detto, l'articolo 6 della Carta Fondamentale, recepito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate; nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
in quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni;
i principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: l'Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il Meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; infine la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana;
è infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un favor promozionale nella sfera elettorale;
sotto tale punto di vista, infatti, anche gli stati unitari possono e debbono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, anche mediante la cosiddetta rappresentanza garantita);
in tal senso le leggi elettorali e, segnatamente, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetta Rosatellum), hanno espresso l'esigenza di prevedere, mediante un'operazione di affirmative racial gerrymandering, la formazione di un collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» ed ha inoltre garantito la rappresentanza (politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, così come accaduto con la precedente legge elettorale (cosiddetta Italicum) con la previsione del collegi uninominali, poi confermati dal « Rosatellum»;
il Friuli-Venezia Giulia costituisce, da secoli, uno spazio di complesso contatto interlinguistico. Le basi dell'attuale situazione sono da ricondurre a fatti storici di immigrazione e insediamento che hanno collocato uno a fianco all'altro i Romani, i Germani e gli Slavi: la regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue di notevole interesse storico e socio-linguistico;
è evidente la ricaduta che possono avere la significativa riduzione del numero dei parlamentari e la modifica dell'attuale legge elettorale sulla rappresentanza politica della minoranza friulana, al pari delle altre minoranze linguistiche che, nello stratificarsi dei diversi sistemi elettorali, possono non trovare il dovuto riconoscimento e legittimazione democratici;
si deve ulteriormente evidenziare quanto i sistemi elettorali abbiano gravi e dirette ripercussioni sulla rappresentanza dei partiti nel Parlamento. Questo riguarda proprio, ed in modo peculiare, le minoranze riconosciute;
è evidente, infatti, che dal modo in cui è congegnato un sistema elettorale, quest'ultimo può rafforzare o indebolire una minoranza, o addirittura farla scomparire del tutto dal Parlamento, e ciò più che mai con l'attuale provvedimento;
appare improcrastinabile affermare e rendere effettivi i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, di talché ogni legge ordinaria che dovesse intervenire a modificare i sistemi per l'elezione dei membri del Parlamento, ivi compresa quella all'odierno esame, debba adeguarsi ai menzionati princìpi di tutela e riconoscimento delle minoranze etniche nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di tutelare le minoranze linguistiche Friulane ed anche quelle non tutelate da specifiche leggi, garantendone la rappresentanza nel Parlamento.
9/1616/3. Sandra Savino, Novelli, Pella, Pettarin.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla disciplina elettorale delle Camere al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o del senatori;
essa modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano la modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche. In particolare si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale del seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore;
l'intervento normativo recato dalla proposta di legge consiste, in sostanza, nella sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017, che ha modificato il testo unico della Camera e il testo unico del Senato, che prevedono un numero fisso di collegi uninominali, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato. Viene, in tal modo, meno, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alla determinazione in un numero fisso dei collegi uninominali verrebbe sostituito un calcolo frazionario riferito al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori;
si specifica altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione invariata, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente;
viene altresì precisato che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione vigente, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente. Alla luce del riparto proporzionale dei seggi tra le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale alla regione spettano infatti, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nel collegio plurinominale e 6 nei collegi uninominali). Per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dall'A.C. 1585);
norme di dettaglio sono, dunque, previste per la sola Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, nulla, ad esempio, per il Friuli Venezia Giulia, anch'essa Regione a Statuto Speciale;
le minoranze presenti in tali regioni saranno, dunque destinatarie delle disposizioni previste dalla presente proposta, in tema di minoranze;
la Pdl in esame, invero, prevede delle soglie di sbarramento, sia per la Camera che per il Senato, per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze, una particolare tutela;
per tali liste, la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti «in almeno due» collegi uninominali della circoscrizione;
per le altre zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
questo provvedimento, unitamente a quello che prevede la riduzione del numero del parlamentari, l'A.C. 1585, rischia di minare alle fondamenta i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, annullando, di fatto, la rappresentanza parlamentare di molte di tali minoranze;
come detto, l'articolo 6 della Carta Fondamentale, recepito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate; nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
in quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni;
i principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: l'Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il Meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; infine la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana;
è infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un favor promozionale nella sfera elettorale;
sotto tale punto di vista, infatti, anche gli stati unitari possono e debbono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, anche mediante la cosiddetta rappresentanza garantita);
in tal senso le leggi elettorali e, segnatamente, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetta Rosatellum), hanno espresso l'esigenza di prevedere, mediante un'operazione di affirmative racial gerrymandering, la formazione di un collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» ed ha inoltre garantito la rappresentanza (politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, così come accaduto con la precedente legge elettorale (cosiddetta Italicum) con la previsione del collegi uninominali, poi confermati dal « Rosatellum»;
il Friuli-Venezia Giulia costituisce, da secoli, uno spazio di complesso contatto interlinguistico. Le basi dell'attuale situazione sono da ricondurre a fatti storici di immigrazione e insediamento che hanno collocato uno a fianco all'altro i Romani, i Germani e gli Slavi: la regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue di notevole interesse storico e socio-linguistico;
è evidente la ricaduta che possono avere la significativa riduzione del numero dei parlamentari e la modifica dell'attuale legge elettorale sulla rappresentanza politica della minoranza friulana, al pari delle altre minoranze linguistiche che, nello stratificarsi dei diversi sistemi elettorali, possono non trovare il dovuto riconoscimento e legittimazione democratici;
si deve ulteriormente evidenziare quanto i sistemi elettorali abbiano gravi e dirette ripercussioni sulla rappresentanza dei partiti nel Parlamento. Questo riguarda proprio, ed in modo peculiare, le minoranze riconosciute;
è evidente, infatti, che dal modo in cui è congegnato un sistema elettorale, quest'ultimo può rafforzare o indebolire una minoranza, o addirittura farla scomparire del tutto dal Parlamento, e ciò più che mai con l'attuale provvedimento;
appare improcrastinabile affermare e rendere effettivi i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, di talché ogni legge ordinaria che dovesse intervenire a modificare i sistemi per l'elezione dei membri del Parlamento, ivi compresa quella all'odierno esame, debba adeguarsi ai menzionati princìpi di tutela e riconoscimento delle minoranze etniche nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di tutelare le minoranze linguistiche Friulane ed anche quelle non tutelate da specifiche leggi, favorendone la rappresentanza nel Parlamento.
9/1616/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Sandra Savino, Novelli, Pella, Pettarin.
La Camera,
in sede di esame della proposta di legge n. 1616, recante Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari;
premesso che:
la proposta di legge, già approvata dal Senato il 19 febbraio 2019, apporta modificazioni alle vigenti leggi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica al fine di assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione di due Camere indipendentemente dal numero dei parlamentari;
l'articolo 1 della proposta di legge, in particolare, apporta modificazioni al testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
il medesimo articolo novella il primo articolo del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, prevedendo che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sia ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore;
l'articolo 3 della proposta di legge dispone invece che, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
ai sensi del richiamato articolo 3, per la determinazione dei collegi si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;
la lettera c), in particolare, prevede che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
nel caso di approvazione di una legge costituzionale che riduca il numero dei componenti della Camera dei deputati, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero dei collegi uninominali sarebbe verosimilmente ridotto e tale da non consentire una adeguata rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano,
impegna il Governo
a prevedere, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165, richiamati in premessa, che ai fini della determinazione dei collegi uninominali nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la Camera dei deputati, uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente.
9/1616/4. Maturi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, già approvato dal Senato il 19 febbraio 2019, reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari;
in particolare, la finalità del provvedimento è quella di sostituire l'attuale impostazione – che affida alla legge la determinazione del numero (fisso) dei seggi da attribuire nei collegi uninominali – con una determinazione rapportata al numero di parlamentari. In tal modo il sistema elettorale potrà trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;
la riforma proposta rischia di determinare l'introduzione nelle regioni medie e piccole di una soglia di sbarramento implicita molto elevata, nonché si potrebbe concretizzare il rischio che alcune province non siano rappresentate;
sarebbe un fatto davvero grave se, in nome della revisione della spesa pubblica, territori periferici ed a bassa densità di popolazione venissero ulteriormente e definitivamente penalizzati,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire che a ciascuna provincia corrisponda un collegio, al fine di salvaguardarne la rappresentanza in Parlamento.
9/1616/5. Trancassini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, già approvato dal Senato il 19 febbraio 2019, reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari;
in particolare, la finalità del provvedimento è quella di sostituire l'attuale impostazione – che affida alla legge la determinazione del numero (fisso) dei seggi da attribuire nei collegi uninominali – con una determinazione rapportata al numero di parlamentari. In tal modo il sistema elettorale potrà trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;
pur ritenendo condivisibile l'obiettivo della riforma proposta, non si possono ignorare temi quali il peso della rappresentanza regionale in sede di elezione del Presidente della Repubblica, né si possono omettere di considerare le possibili ripercussioni della riduzione del numero dei parlamentari sulla legge elettorale, in particolare sulle soglie di sbarramento implicite, che saranno sostanzialmente innalzate in danno delle formazioni politiche minori, nonché sulla capacità di rappresentanza dei candidati,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire un'adeguata rappresentanza parlamentare di tutte le forze politiche in ciascuna regione.
9/1616/6. Prisco.
La Camera,
premesso che:
con l'approvazione delle «disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», si interviene sulla applicabilità delle leggi elettorali anche in caso di riduzione del numero dei parlamentari;
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno differenti disposizioni nella composizione dei gruppi;
la presenza di gruppi costituiti in Parlamento incide sulla necessità o meno di raccogliere le firme per la presentazione delle liste alle elezioni;
considerata la necessità di consentire ai gruppi presenti in uno dei rami del Parlamento di poter accedere alla competizione elettorale,
impegna il Governo
a intervenire, attorno l'adozione di opportune iniziative normative, affinché i gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, siano esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni politiche.
9/1616/7. Fornaro.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1585 approvato dalla Camera in prima lettura ha previsto la riduzione drastica nella nostra Costituzione di 200 parlamentari presso la sola Camera dei deputati, senza prevedere peraltro nessun intervento sulla funzionalità o sull'efficienza delle nuove Camere;
la riforma in esame, limitandosi a prevedere una mera riduzione quantitativa e numerica della nostra rappresentanza, non ha previsto alcun criterio compensativo atto ad assicurare una giusta ed equilibrata rappresentanza anche dei territori, in maniera particolare dei territori di montagna, e più in generale di tutti quei territori scarsamente abitati e con una bassa densità abitativa che, già svantaggiati, saranno ulteriormente penalizzati – in maniera più che proporzionale – dalla riduzione prevista; il limite di questa riforma risiede proprio nell'essere essa una riforma meramente numerica, senza che sia stato previsto alcun valido aggiornamento o efficientamento delle istituzioni della nostra democrazia, senza la previsione di alcun criterio compensativo atto a garantire una giusta ed equilibrata rappresentanza anche dei territori, e quindi senza alcun ragionamento né una visione organica della nostra democrazia e dell'importanza e funzionalità delle nostre istituzioni per il Paese; contestualmente all'A.C. 1585 sulla riduzione del numero dei parlamentari, è all'esame della Camera anche l'A.C. 1616, che ha lo scopo di accompagnare il processo di revisione costituzionale con le modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica necessarie per consentire l'immediata applicazione della legge elettorale a fronte della riduzione del numero dei parlamentari;
l'articolo 3 dell'A.C. 1616, in particolare, conferisce al Governo una delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da ridefinire, in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari
impegna il Governo
in fase di esercizio della delega, nella rideterminazione dei collegi uninominali e plurinominali, a tener conto in particolare delle esigenze di rappresentanza dei territori di montagna.
9/1616/8. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle legge elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, infatti le modifiche proposte non incidono sul vigente sistema elettorale, come definito dalla legge 165 del 2017, ma determinano il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali e plurinominali, sulla base di un rapporto frazionario e non più in numero fisso;
nel caso in cui il numero dei parlamentari venga modificato con riforma costituzionale, il sistema elettorale potrà trovare ugualmente applicazione con la previsione che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni;
la riduzione dei parlamentari contenuta nell'A.C. 1585, approvato ieri dalla Camera, senza modifiche rispetto al testo inviato dal Senato, dispone una riduzione del numero dei parlamentari elettivi da 945 a 600. Il numero dei deputati passerebbe a 400 e i senatori a 200;
le circoscrizioni elettorali non verranno modificate da questa proposta ma la determinazione dei confini territoriali dei collegi verrà, invece, definita con decreto legislativo in attuazione di una delega contenuta nell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame;
nel caso in cui il rapporto frazionario di 3/8 sia rapportato al numero di deputati previsti dall'A.C. 1585 (400 di cui 392 deputati eletti nel territorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – verrebbe ripartita in 4 collegi uninominali;
per il Senato, invece, la proposta di legge fa riferimento al numero di collegi determinati dalla legge 422 del 1991 pari a 6 collegi uninominali, quindi nella proposta di modifica costituzionale i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato sono tre per la provincia autonoma di Bolzano e 3 per la provincia autonoma di Trento;
quindi, per la Camera, i collegi 01 Bolzano 02 Merano e 03 Bressanone dovranno diventare due in tutto, nel caso venisse approvata la modifica costituzionale;
si fa presente che l'Alto Adige è una zona interamente montana, la popolazione residente ammontava nel 2018 a 531.178 con una densità demografica, a fronte di una superficie di 7.400,43 chilometri quadrati, pari a 71,8 abitanti per chilometri quadrati. Più della metà della popolazione altoatesina (56,1 per cento) vive sul territorio rurale, mentre nel capoluogo Bolzano vivono 2.058,4 persone per chilometro quadrato;
il deputato che si troverà a dover curare tutto il territorio di uno dei due collegi incontrerà non poche difficoltà di viabilità dovute, nei mesi invernali, alle condizioni atmosferiche, mentre in estate, al notevole flusso turistico;
a titolo di esempio dal capoluogo della Val Venosta Silandro al capoluogo della Val Pusteria Brunico ci sono 136 chilometri, pari a 2 ore e 10 minuti minimo di viaggio. Da Silandro al capoluogo della Val d'Isarco Vipiteno la distanza ammonta a 130 chilometri pari a altrettante ore di spostamento;
l'articolo 3 reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi che dovrà essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della eventuale legge costituzionale;
la norma contiene i criteri e principi direttivi per la determinazione dei collegi con un rinvio all'articolo 3, comma 1, lettere b) c) d) e) della legge 165 del 2017 che, in particolare alla lettera d), prevede una coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio. Inoltre per le minoranze linguistiche si deve tenere in considerazione l'esigenza di agevolare l'inclusione delle stesse nel minor numero possibile di collegi,
impegna il Governo
a tenere in considerazione, nella determinazione dei collegi della circoscrizione Trentino-Alto Adige, del particolare profilo orografico del territorio e al fatto che siano inseriti, nello stesso collegio, territori omogenei adeguatamente comunicanti, in modo da rendere possibile per il deputato curare nella stessa misura l'intero territorio del collegio.
9/1616/9. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.