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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 maggio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 maggio 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Dieni, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 maggio 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   TROIANO: «Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (1846).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  SCALFAROTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza» (1420) Parere delle Commissioni II, III, V, XII e XIV;
  MACINA e BRESCIA: «Conferimento del titolo di “città già capitale d'Italia” alla città di Brindisi» (1831).
   II Commissione (Giustizia):
  CATALDI: «Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (1427) Parere delle Commissioni I, V e X;
  POTENTI ed altri: «Modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile in materia di applicazione dei limiti alla pignorabilità dei ratei di pensione» (1517) Parere delle Commissioni I, V e XI.
   VI Commissione (Finanze):

  BOCCIA: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti Spa» (1376) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):
  ZUCCONI ed altri: «Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici» (1743) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):

  BOLDRINI ed altri: «Misure per il sostegno della genitorialità, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità» (1320) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 107 del 17 aprile – 2 maggio 2019, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 9 del 9 – 25 gennaio 2019 (Doc. VII, n. 193), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 25 gennaio 2019, alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 87 del 19 marzo-15 aprile 2019 (Doc. VII, n. 250),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 89 del 19 febbraio-17 aprile 2019 (Doc. VII, n. 252),
   con la quale:
    dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione:
   alla V Commissione (Bilancio);

  Sentenza n. 90 del 7 marzo-17 aprile 2019 (Doc. VII, n. 253),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate dal Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, in riferimento agli articoli 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, «quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario»:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 95 del 6 febbraio-18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 256),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

  Sentenza n. 96 del 19 febbraio-18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 257),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 2, della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dal Tribunale ordinario di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 97 del 7 marzo – 18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 258),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 84, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, che inserisce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e dell'articolo 84, comma 1, lettera i), dello stesso decreto-legge n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2010, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 98 del 19 marzo-18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 259),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Avezzano:
   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 102 del 20 febbraio-24 aprile 2019 (Doc. VII, n. 262),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli articoli 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 105 del 7 marzo-2 maggio 2019 (Doc. VII, n. 263),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana:
   alla V Commissione (Bilancio);

  Sentenza n. 106 del 2 aprile-2 maggio 2019 (Doc. VII, n. 264),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli articoli 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 108 del 19 marzo-9 maggio 2019 (Doc. VII, n. 265),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4;

    3, commi 5 e 6;
    4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5;
    2; 3, commi 1, 2, 3 e 4;
    4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 109 del 20 marzo-9 maggio 2019 (Doc. VII, n. 266),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, primo comma, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del registro ordinanze 2018:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 114 del 7 marzo-10 maggio 2019 (Doc. VII, n. 269),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 115 del 20 marzo-10 maggio 2019 (Doc. VII, n. 270),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'articolo 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevate dal Tribunale ordinario di Livorno, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 116 del 2 aprile-10 maggio 2019 (Doc. VII, n. 271),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 4 della legge della regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo – Modificazioni a leggi regionali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 15 aprile 2019, Sentenza n. 86 del 5 dicembre 2018 – 15 aprile 2019 (Doc. VII, n. 249),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della regione Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'articolo 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49 della legge della regione Basilicata 29 giugno 2018,n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'articolo 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della regione Basilicata n. 25 del 2009;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della regione Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce l'articolo 2, comma 3, della legge della regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010»), nonché dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge della regione Basilicata n. 54 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, e dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'articolo 6-bis, comma 1, nella legge della regione Basilicata n. 8 del 2012;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha introdotto l'articolo 6-bis, comma 2, della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 25 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 77 del 2017;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 1, della legge della regione Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2017;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito il comma 3 dell'articolo 5 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, e dell'articolo 7 della legge della regione Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha inserito l'articolo 6-bis, comma 3, nella legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2017:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

  in data 17 aprile 2019, Sentenza n. 88 del 19 febbraio-17 aprile 2019 (Doc. VII, n. 251),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 3-ter, del codice della strada, sollevata dal tribunale ordinario di Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 590-quater del codice penale, inserito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Roma e dal tribunale ordinario di Torino:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);

  in data 18 aprile 2019, Sentenza n. 93 del 19 febbraio-18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 254),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018):
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 18 aprile 2019, Sentenza n. 94 del 6 marzo-18 aprile 2019 (Doc. VII, n. 255),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), della legge della regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui aggiunge la lettera o-bis) all'articolo 4, comma 1, della legge della regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), limitatamente alle parole «e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione», contenute nella citata lettera o-bis);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui, rinviando alla Tabella A allegata alla stessa legge regionale, rifinanzia la legge della regione Molise 25 maggio 1990, n. 24 (Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali);

  in data 19 aprile 2019, Sentenza n. 99 del 20 febbraio-19 aprile 2019 (Doc. VII, n. 260),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 19 aprile 2019, Sentenza n. 100 del 19 febbraio-19 aprile 2019 (Doc. VII, n. 261),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'articolo 57, commi 3 e 4, della legge della regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015):
   alla XI Commissione (Lavoro);

  in data 10 maggio 2019, Sentenza n. 112 del 6 marzo – 10 maggio 2019 (Doc. VII, n. 267),
   con la quale:
    dispone la separazione del giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, riservando a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate in riferimento agli articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto.
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

  in data 10 maggio 2019, Sentenza n. 113 del 3 aprile – 10 maggio 2019 (Doc. VII, n. 268),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'articolo 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2019 del 12-18 aprile 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale concernente l'esame delle procedure di recupero avviate dalle amministrazioni centrali e dagli organismi pagatori nell'ambito dei fondi in agricoltura.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 29 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della medesima legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2017, quanto agli interventi realizzati dalle regioni, e all'anno 2018, quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute (Doc. CXXV, n. 1).

  Questa relazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 10 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2018 (Doc. CXXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

  Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, con lettera in data 6 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la prima relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita agli anni 2016 e 2017 (Doc. CCXLVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2019) 221 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2019) 223 final).

  La Commissione europea, in data 13 maggio 2019, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti (COM(2019) 175 final/2), che sostituisce il documento COM(2019) 175 final, già assegnato, in data 11 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 maggio 2019, ha segnalato alcune criticità concernenti le procedure di infrazione n. 2018/2273, relativa alla violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento ad alcune disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni, e n. 2017/2090, relativa alla non conformità dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche in relazione all'entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (atto Senato n. 1248).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO 2019

PROPOSTA DI LEGGE: RUOCCO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE FISCALE, IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE FAMIGLIE E IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE (A.C. 1074-A)

A.C. 1074-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1074-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 7, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis.
  5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 30, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  Art. 37-bis(Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 4-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 17,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 70,035 milioni di euro per l'anno 2021, a 70,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 66,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 56,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 42,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 38,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38,335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   All'articolo 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 17, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 22, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   All'articolo 23, sopprimere il comma 2;
   All'articolo 24, comma 1, capoverso Art. 13-bis, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;
   Sopprimere l'articolo 26;
   All'articolo 30, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, con oneri a carico del bilancio dello Stato;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2020;
    al capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2020;
    al capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 2020;
   b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 14;
   c) all'articolo 15, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni al capoverso lettera c):
    al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
    sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
   d) si valuti l'opportunità di destinare le maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35, non utilizzate per la copertura degli oneri complessivamente derivanti dal presente provvedimento al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, autorizzando contestualmente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'articolo aggiuntivo 24.0100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Al predetto articolo aggiuntivo, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere le parole da: commerciali fino a: anche se;
    dopo le parole: dell'articolo 17 aggiungere le seguenti:, comma 1, primo periodo,;

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo premissivo 01.01, sugli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 7.100, 8.100, 8.101, 13.100, 13.103, 15.101, 16.101, 17.100, 17.101, 19.98, 19.99, 19.104, 20.100, 23.101, 25.100, 25.102, 25.104, 25.110, 25.200, 26.100, 26.101, 26.102, 26.103, 26.104, 26.106, 26.107, 26.108, 26.202, 26.205, 26.206 e 26.207 e sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3.0100, 4.0100, 5.0100, 8.0100, 9.0100, 10.0100, 15.0100, 15.0101, 15.0102, 15.0103, 15.0104, 15.0105, 15.0106, 15.0107, 15.0109, 15.0110, 15.0114, 15.0120, 15.0130, 15.0150, 18.0100, 20.0101, 20.0103, 20.0104, 20.0105, 20.0106, 20.0107, 20.0150, 21.0100, 22.0100, 23.0100, 23.0101, 23.0102, 23.0103, 23.0104, 24.0103, 24.0104, 24.0110, 24.0111, 25.0101, 25.0102, 28.0100, 28.0101, 33.0100, 33.0101, 34.0105, 34.0106, 34.0107, 35.0100, 35.0101 e 35.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 5.

A.C. 1074-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 1.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)
  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nell'alinea del comma 1 le parole: «primo semestre del» sono soppresse.
01. 01. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono abrogate.
01. 03. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  « 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. A decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.
2. 200. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-ter, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante attuazione del comma 1-quater.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi, di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della, ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni, di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
2. 100. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».

  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
2. 101. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».

  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
2. 102. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».

  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
2. 103. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti)

  1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze: 1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista, dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
   f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo dell'acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica, dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta, successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1.
2. 0100. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi, di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 365 milioni di euro annui per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 0101. Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 365 milioni di euro annui per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 0102. Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione del redditometro)

  1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
3. 0100. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1 Al comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il secondo periodo è soppresso.
4. 0100. Lollobrigida, Osnato, Acquaroli.

A.C. 1074-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

A.C. 1074-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore a due anni, tacitamente rinnovabile.
6. 100. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

  1. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.»;
    2) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di ottobre, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.»;
    3) al comma 3, lettera a), le parole: «dal mese di giugno al mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre al mese di ottobre»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre.»;
    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) all'articolo 17, comma 1:
    1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre.»
    3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
   d) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.»;
    2) al comma 2 le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.»;
    3) al comma 4 le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
    4) al comma 6 le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

  2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
  «6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.».

  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno.».

  4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  5. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4».

  6. La trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014 da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 decorrono dall'anno 2020.
  8. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
6. 0101. Trano.

A.C. 1074-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:
   « h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  « 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche al regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, al fine di prevedere che:
   a) le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuino i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015.
   b) gli enti pubblici corrispondano l'imposta regionale sulle attività produttive mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015.
7. 100. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis.

  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 30, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  Art. 37-bis(Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 5, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 17,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 70,035 milioni di euro per l'anno 2021, a 70,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 66,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 56,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 42,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 38,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38,335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 8.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della Comunicazione stessa.».
8. 101. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge il tacito rinnovo.
8. 102. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al regime sanzionatorio per visto di conformità infedele su modello 730)

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1997, n. 241, al secondo periodo le parole: «pari all'importo dell'imposta, della sanzione e pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'importo della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente».
9. 0100. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  Sopprimerlo.
*10. 100. Fragomeli, Topo.

  Sopprimerlo.
*10. 101. Pastorino.

  Sopprimerlo.
*10. 102. Pella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento.
10. 0100. Fragomeli, Topo.

A.C. 1074-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

A.C. 1074-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
  « 4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  Al comma 1, alinea, premettere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020,

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 4:
   primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020,;
   secondo periodo, sopprimere le parole:, a decorrere dal 2020,.
12. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di presentare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore.
12. 200. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

A.C. 1074-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 13.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.
  2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.
  3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
  4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

  Al comma 2 sostituire le parole da: cinque volte fino alla fine del comma con le seguenti: quelle previste per l'omesso versamento delle imposte dirette.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il soggetto percipiente in caso di omesso versamento delle ritenute potrà sanare tale situazione applicando la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
   dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. All'articolo 30 del decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 sostituire i commi 3 e 3-bis con il seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici e alle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano».

  6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «connesse agli scopi istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali»;
   b) al comma 2 le parole: «al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed» sono abrogate.
13. 100. D'Ettore, Costa, Vietina.

  Al comma 2 sostituire la parola: cinque con la seguente: due.
13. 101. D'Ettore, Costa, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Porchietto, Vietina.
(Approvato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire i commi 3 e 3-bis con il seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, agli enti associativi dilettantistici e alle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano.»
13. 102. D'Ettore, Costa, Vietina.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «connesse agli scopi istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali»;
   b) al comma 2 le parole: «al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed» sono abrogate.
13. 103. D'Ettore, Costa, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

  1. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
  « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: “Per le associazioni politiche” fino a: “non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

  Sopprimerlo.
14. 100. Trano.
(L'Assemblea ha respinto il mantenimento dell'articolo 14)

A.C. 1074-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 15.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa»;
   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
  « 4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: all'Agenzia medesima aggiungere le seguenti: che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. con le seguenti: del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
15. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.
15. 101. Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova sulla base dei seguenti, principi, e criteri direttivi:
   a) disporre sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
   b) modificare le disposizioni vigenti che limitano la sfera difensiva del contribuente, abrogando ogni, disposizione che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico dello stesso.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
15. 0100. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

  1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.»;
   b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.
15. 0101. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regolarizzazione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico di dichiarazioni e liquidazioni periodiche)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «In tal caso,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,»;
   b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».
15. 0102. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ritenute di acconto effettuate non versate dal sostituto di imposta)

  1. L'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che il sostituito non è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute di acconto da questi effettuate nei confronti del primo e non versate.
15. 0103. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede secondo quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 0104. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina della TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
*15. 0105. Pella, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina della TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
*15. 0130. Pastorino.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina della TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
*15. 0150. Fragomeli, Topo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
**15. 0106. Pella, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
**15. 0114. Pastorino.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
*15. 0107. Pella, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
*15. 0120. Pastorino, Fregolent.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tutela dei crediti comunali)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
**15. 0108. Pella, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tutela dei crediti comunali)

  1. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
**15. 0113. Pastorino.

  Dopo l'articolo lo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
*15. 0109. Pella, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
*15. 0110. Pastorino.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
15. 0112. Pastorino.
(Inammissibile)

A.C. 1074-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  « 3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Conoscenza degli atti e semplificazioni)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole da: almeno sessanta giorni prima fino alla fine del periodo con le seguenti: in tempi utili per l'adempimento al quale si riferiscono e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
16. 200. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto dal presente comma, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso.
16. 101. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario».

  2. Prima dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
  «Art. 5-ter. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento».

  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)
   1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
   2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
   a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;
   b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
   c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.
   3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
   4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti, o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
   5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
   6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
   7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
   a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
   b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
   c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;
   d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;
   e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2 e 3 con le seguenti: al comma 1.
17. 100. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)
   1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
   2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
   a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;
   b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
   c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.
   3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
   4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
   5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
   6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
   7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
   a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
   b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
   c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;
   d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;
   e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
17. 101. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Al comma 2, capoverso « Art. 5-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso.
17. 103. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Al comma 2, capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
17. 200. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
17. 201. Marco Di Maio, Fregolent.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai tributi degli enti territoriali.
17. 202. Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 18.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  Sopprimerlo.
18. 100. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

A.C. 1074-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  « 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
  « 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole: «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
19. 98. Ungaro, Fregolent.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole: «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
19. 99. Ungaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del primo periodo con le seguenti: di cui ai periodi precedenti;
    lettera b), sopprimere il capoverso comma 15-ter;
   sopprimere il comma 2;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
   b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante “Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti”».
*19. 100. Pella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del primo periodo con le seguenti: di cui ai periodi precedenti;
    lettera b), sopprimere il capoverso comma 15-ter;
   sopprimere il comma 2;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
   b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante “Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti”».
*19. 101. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del primo periodo con le seguenti: di cui ai periodi precedenti;
    lettera b), sopprimere il capoverso comma 15-ter;
   sopprimere il comma 2;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
   b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante “Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti”».
*19. 200. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire i dati rilevanti contenuti nelle delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in un apposito database predisposto nella sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce. L'omesso inserimento dei dati rilevanti nel predetto database è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione, anche graduale, del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, i dati rilevanti sulle deliberazioni inviate dai comuni.
19. 104. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dal 1o gennaio 2022, fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede: quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
20. 100. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Martino, Osnato.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta municipale unica)

  1. L'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
   a) si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura, mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola;
   b) nel caso in cui l'agevolazione sia invocata da società agricole di cui all'articolo 2, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'iscrizione nella previdenza agricola deve essere verificata esclusivamente in capo al socio qualificante.

  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
  3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla data di entrata in vigore della citata legge 145 del 2018.
20. 0150. Nevi.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati.
   b) al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;
20. 0103. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

  1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «che il comodante possieda un solo immobile in Italia» aggiungere le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a circa 30 milioni in ragione annua si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
20. 0104. Fornaro, Pastorino, Fassina, Fregolent, Fatuzzo, Baratto, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013. n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono inserite le seguenti: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 0105. Caon, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione del principio del contraddittorio in ambito fiscale e attenuazione degli automatismi nell'applicazione delle sanzioni fiscali in caso di incertezza fiscale)

  1. In attuazione degli articoli 6 sullo scambio di informazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria, nonché 10 e 12 sulla leale collaborazione, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 2, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   b) all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contribuenti, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 1, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ciascuno, prima dell'irrogazione della sanzione, a diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti dinanzi all'ufficio irrogante al fine di fornire gli atti e le informazioni che gli sono richiesti o che ritiene necessari.»;
   d) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nelle memorie difensive post-provvedimento o in adesione occorra una valutazione concreta da parte degli accertatori al fine di assicurare un omogeneo trattamento sanzionatorio dinanzi ad analoghe violazioni, con adeguato, bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti».
20. 0106. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Deducibilità IMU immobili strumentali)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura del 50 per cento.».
20. 0107. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

A.C. 1074-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 21.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 21.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abolizione dello «split payment»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 giugno 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvato provvedimenti regolamentari e amministrativi, che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
21. 0100. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

A.C. 1074-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

  1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  3. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis). Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
22. 0100. Pastorino.
(Inammissibile)

A.C. 1074-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1o gennaio 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  Sopprimere il comma 2.
23. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
23. 101. Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
*23. 0100. Nevi, Vietina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
*23. 0103. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno attività economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
**23. 0101. Nevi, Vietina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno attività economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
**23. 0102. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno attività economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.
**23. 0104. Caretta.
(Inammissibile)

A.C. 1074-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
24. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Ampliamento del regime del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis.»;
   c) il comma 44 è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.».

  2. Le modifiche previste dal comma 1 entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. I soggetti che intendono usufruirne e hanno già in corso il regime agevolato, possono richiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In tali casi l'ampliamento dell'agevolazione scade assieme a quella già detenuta.
  3. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box), alle previsioni del comma 1 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La modifica al decreto di natura non regolamentare di cui al comma 3 deve prevedere, in caso di positiva istruttoria dell'istanza, che l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 debba essere siglato entro i successivi 30 giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo.
  5. La mancata chiusura del procedimento di cui al comma 4, entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'istanza, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il novantesimo.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0110. Porchietto, Fiorini, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Ampliamento del regime del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis.»;
   c) il comma 44 è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.».

  2. Le modifiche previste dal comma 1 entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. I soggetti che intendono usufruirne e hanno già in corso il regime agevolato, possono richiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In tali casi l'ampliamento dell'agevolazione scade assieme a quella già detenuta.
  3. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box), alle previsioni del comma 1 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0111. Porchietto, Fiorini, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Previsione di tempi certi per la definizione delle istanze di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

  1. La richiesta di accordo preventivo di cui al comma 6 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esaminata entro il termine di 30 giorni dalla data della sua presentazione. In caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è siglato entro i successivi 30 giorni. La procedura di cui al presente comma si applica anche alle istanze già positivamente esitate, ivi comprese quelle relative all'applicazione del regime di cui ai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le quali non sia ancora pervenuto l'Accordo.
  2. La mancata chiusura del procedimento di cui al comma 1 entro il termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, modificano, rispettivamente, il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le finalità del presente articolo, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 0112. Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 538:
    1) all'alinea, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
   b) dopo il comma 539-bis è aggiunto il seguente:
  «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera e-bis), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»
   c) al comma 540, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
24. 0120. Corda.

A.C. 1074-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 25.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025 e in 6,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Redditi fondiari percepiti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di canoni non percepiti, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
25. 100. Pastorino.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
25. 200. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Fornaro, Baratto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come dà accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare» sono soppresse.
25. 110. Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
25. 104. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

A.C. 1074-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

  1 All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
    a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
    b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano»;
   b) il comma l-bis è abrogato;
   c) dopo il comma l-bis è inserito il seguente:
  « 1-ter. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti indicati al medesimo comma 1 o al comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare»;
   e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  « 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia»;
   f) dopo il comma 5-bis, introdotto dalla lettera e) del presente comma, è aggiunto il seguente:
  « 5-ter. I cittadini italiani non iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2020.
  3. Il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente:
  « 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

  4. È istituito presso il Ministero dell'interno il Portale unico per i cittadini italiani e di Stati stranieri che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.
  5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia con riferimento non esclusivo alle seguenti materie:
   a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini italiani e di Stati stranieri che decidono di trasferire la loro residenza o il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano;
   b) documentazione necessaria per il trasferimento in Italia;
   c) offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego;
   d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;
   e) concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

  6. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di costituire un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.
  7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
   b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  « 3-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente o dal ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e i ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico, e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o i ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico, e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato»;
   c) dopo il comma ter, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è aggiunto il seguente:
  « 3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

  8. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 7 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

  Sopprimerlo.
26. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio o costituiscano un'unione civile successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 dei trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

  3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.
26. 200. Ungaro, Fregolent.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con il paese di provenienza del lavoratore in rientro e ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.
26. 201. Ungaro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: ai soggetti fino alla fine del comma, con le seguenti: a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
26. 202. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: ovvero, a partire dal 2020, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2020 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 101. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 2 aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) si applicano anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 102. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera d), i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del cinquanta per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 2-bis, valutati 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 104. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: in coordinamento con il Ministero dell'interno aggiungere le seguenti:, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
26. 203. Ungaro.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
   g) il reclutamento a chiamata diretta per il personale medico-sanitario per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale.
26. 204. Ungaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.
26. 205. Ungaro.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ai soggetti fino alla fine del comma, con le seguenti: a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
26. 206. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, a partire dal 2020, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 106. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera b), i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del cinquanta per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 207. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

A.C. 1074-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1ogennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

A.C. 1074-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
    1-quater) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso;

  2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28. 0100. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Muroni, Fornaro, Quartapelle Procopio, Martino, Noja, Morani, Zanella, Emanuela Rossini, Prestigiacomo, Lucaselli, Paita, Serracchiani, Cenni, Carnevali, Pezzopane, Bonomo, Braga, Carla Cantone, Mura, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
    1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante attuazione del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaino, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
28. 0101. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

A.C. 1074-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Art. 29.
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali (« sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.
  5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 29.
(Ambito di applicazione)

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
*29. 100. Marco Di Maio, Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
*29. 201. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Agevolazioni)

  1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 29 e per i tre anni successivi.
  2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 32.
  3. I comuni di cui all'articolo 29, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
  4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 30.
(Agevolazioni)

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
30. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1074-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Soggetti beneficiari)

  1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 30 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
  2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 31.
(Soggetti beneficiari)

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei contribuiti di cui all'articolo 30 i titolari di farmacie situate nei comuni con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.
31. 100. Martino, Mandelli, Nevi, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

A.C. 1074-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Procedure)

  1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
  2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
  3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 32.
(Procedure)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Procedure)

  1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I soggetti individuati nell'articolo 25 che avviano una nuova attività in corso d'anno possono presentare la richiesta di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di inizio attività individuata dall'articolo 35, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina e comunica al soggetto richiedente la misura del contributo spettante entro 60 giorni dalla presentazione di cui alla dichiarazione del comma 1, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
  3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
32. 100. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

A.C. 1074-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 33.
(Ulteriori condizioni)

  1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.
  2. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 33.
(Ulteriori condizioni)

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/GE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33. 0100. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 201.9, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2004, n. 307.
33. 0101. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Registro nazionale degli aiuti di Stato semplificazione delle procedure)

  1. Al regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli enti previdenziali e assistenziali tenuti alla registrazione degli aiuti fiscali o contributivi che non presentano le caratteristiche di cui al comma 1 applicano la disciplina di cui al presente articolo qualora l'importo dell'aiuto fiscale o contributivo non sia determinabile nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ma solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali o contributivi nella quale l'aiuto medesimo è dichiarato. La medesima disciplina si applica qualora l'importo dell'aiuto fiscale o contributivo indicato nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione sia acquisito dai predetti soggetti dalle comunicazioni, comunque denominate, rese dal soggetto beneficiario preventivamente alla fruizione, in assenza di valutazione e ai fini del monitoraggio delle risorse necessarie alla relativa copertura finanziaria.»;
   b) all'articolo 17:
    1) al comma 2, le parole: «l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento» sono sostituite con le parole: «la mancata registrazione dell'aiuto individuale ai sensi del presente regolamento»;
    2) al comma 3, le parole: «, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento» sono soppresse.

  2. Sono legittimi i provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione degli aiuti adottati dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del medesimo regolamento, come modificato dal comma 1.
33. 0102. Trano.

A.C. 1074-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 13 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 34.
(Copertura finanziaria)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)

  1. A decorrere dal primo gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
34. 0100. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Maggioranza della tassa sui servizi indivisibili)

  1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10-26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018».
34. 0101. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)

  1. Al comma 2, lettera f) dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 1), punto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle parole: «2 euro per utenza»;
   b) numero 1), punto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle parole: «1,80 euro per utenza»;
   c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
34. 0102. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)

  1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
34. 0104. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali. Ridefinizione procedura di riparto)

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
34. 0105. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera q), dell'articolo 3, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
   b) al comma 1 dell'articolo 10, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
34. 0106. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni)

  1. Al fine di verificate la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subito da ciascun comune.
  2. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
34. 0107. Pastorino.
(Inammissibile)

A.C. 1074-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

Art. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tracciabilità e accertamento di valore nella cessione di immobili)

  1. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «modalità di pagamento del corrispettivo» aggiungere le seguenti: «, che può essere effettuato esclusivamente con modalità tracciabili»;
   b) dopo le parole: «Con le medesime modalità» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la possibilità dell'ufficio di procedere alla rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.».
35. 01. Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento dei limite per la preclusione alta compensazione dei crediti in presenza di debiti su ruoli definiti)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo, le parole: «millecinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
   b) nel secondo periodo, le parole: «dell'importo dei debiti iscritti a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto indebitamente compensato»;
   c) nel terzo periodo, le parole: «e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato» sono soppresse.
   «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a cinquemila euro.».
35. 0100. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Divieto di compensazione dei crediti di imposta)

  1. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: «millecinquecento euro» con le seguenti: «cinquemila euro».
35. 0101. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione deleghe versamento)

  1. Il comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
35. 0102. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Porchietto, Vietina.

A.C. 1074-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustifichino particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».

A.C. 1074-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 37.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 37.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di contrasto all'evasione)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
  2. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari o superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
37. 0100. Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Riduzione del limite all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
37. 0101. Pastorino, Fassina, Bersani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
37. 05. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.
(Approvato)

A.C. 1074-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame (C. 1074) recante le disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, contiene misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;
    a seguito di varie circolari e direttive da parte dell'INPS, circa il rilascio del DURC per agevolazioni, strumento di verifica della regolarità contributiva delle imprese, indispensabile per accedere alle agevolazioni previdenziali, si sono verificate distorsioni interpretative e varie problematiche tecniche ed operative;
    dette distorsioni hanno messo in difficoltà molti datori di lavoro che, per svariati motivi, non ultimo quello del processo di verifica mensile della regolarità contributiva, meccanismo molto complesso che comprende verifiche che si estendono a periodi pregressi, si sono trovati nelle condizioni di subire la revoca delle agevolazioni, a decorrere dall'inizio delle agevolazioni stesse, nonostante le aziende, fossero in regola con tutti gli adempimenti fino a quel momento e/o si fossero adoperati a regolarizzare le inadempienze, ma la tempistica del rilascio del DURC non è stata sufficiente,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di differenziare i termini di istruttoria a seconda se la richiesta attenga al DURC per evidenze pubbliche, oppure per la regolarità legata ai benefici contributivi.
9/1074-A/1Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 208 del 2015, la cosiddetta legge di Stabilità 2016 varata dal Governo Renzi, ha abolito l'IMU e la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli. La Tasi fu abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa;
    i Comuni italiani furono interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito;
    la Legge n. 80 del 2014 prevedeva altresì che «a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
    dal 2015, per i soggetti Aire l'immobile in Italia si può quindi considerare abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza – e non in Italia – e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero;
    conseguentemente se la pensione è rilasciata dallo Stato italiano e il pensionato risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Ugualmente esclusi dall'esenzione IMU sono anche tutti i connazionali residenti all'estero,

impegna il Governo

a rivedere la normativa IMU-TASI per gli italiani residenti all'estero affinché a partire dall'anno 2020 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
9/1074-A/2Ungaro, Fregolent, Schirò, La Marca, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 208 del 2015, la cosiddetta legge di Stabilità 2016 varata dal Governo Renzi, ha abolito l'IMU e la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli. La Tasi fu abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa;
    i Comuni italiani furono interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito;
    la Legge n. 80 del 2014 prevedeva altresì che «a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
    dal 2015, per i soggetti Aire l'immobile in Italia si può quindi considerare abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza – e non in Italia – e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero;
    conseguentemente se la pensione è rilasciata dallo Stato italiano e il pensionato risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Ugualmente esclusi dall'esenzione IMU sono anche tutti i connazionali residenti all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la normativa IMU-TASI per gli italiani residenti all'estero affinché a partire dall'anno 2020 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
9/1074-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro, Fregolent, Schirò, La Marca, Carè.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 1074-A,
   premesso che:
    il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016) dispone che chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento;
    la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica;
    allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico; tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata;
   considerato che:
    la validità annuale risulta eccessivamente onerosa per i soggetti che si ritrovano a dover fornire, il più delle volte, identiche comunicazioni e informazioni all'Agenzia delle entrate; al fine di superare tale obbligo, è necessario semplificare e snellire la procedura disposta dalla misura in esame, effettuando le comunicazioni solo quando siano strettamente indispensabili a rilevare modifiche sostanziali dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la durata della validità della dichiarazione prevedendo che la stessa abbia efficacia per la durata del contratto di fornitura associato all'utenza o fino a una nuova comunicazione da parte dell'utente.
9/1074-A/3Zanichelli, Del Grosso.


   La Camera,
   in sede di esame dall'A.C. 1074,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 prevede che, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;
    l'articolo 1 comma 247 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    il Decreto direttoriale 178 del 19 aprile 2019 dell'ANPAL istituisce l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud e le modalità operative per fruire del beneficio relativo all'esonero contributivo per le assunzioni nel mezzogiorno;
    il decreto fa riferimento ai nuovi contratti di lavoro o trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato a partire dal 1o maggio 2019;
    il decreto Anpal ha escluso dal beneficio le assunzioni effettuate da gennaio ad aprile 2019, differentemente da quanto previsto dalla legge di bilancio 2019;
    considerata l'importanza di suddetto incentivo per le Regioni del Mezzogiorno caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione con particolare riferimento ai giovani con difficoltà di accesso all'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, anche attraverso opportune circolari, l'efficacia retroattiva degli incentivi, anche per le assunzioni avvenute da gennaio ad aprile 2019.
9/1074-A/4Cancelleri, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 27, recante disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi, prevede la possibilità di riconoscere un credito di imposta a vantaggio delle imprese venditrici di merce che riutilizzino gli imballaggi usati, ovvero effettuino una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio a riciclo;
    tale credito è riconosciuto a condizione che l'impresa venditrice abbia provveduto, a sua volta, al riconoscimento a vantaggio dell'impresa acquirente, di un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti di merce pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto in fattura, previa resa dell'imballaggio stesso;
    il credito d'imposta in oggetto è pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, fino ad un importo massimo annuale di diecimila euro per ciascun beneficiario.
   considerata:
    la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie volte a tutelare l'ambiente e diminuire lo spreco di risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ed incentivare ogni iniziativa finalizzata a ridurre al minimo le quantità di imballaggi immessi al consumo.
9/1074-A/5Alberto Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 92558) – «... nell'intento di proseguire l'opera di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti con i contribuenti e gli intermediari implementando e migliorando i servizi già esistenti ...» – è stato stilato il Regolamento che disciplina le «... le modalità di adesione e le condizioni di utilizzo dei servizio attraverso il quale gli incarnati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, utenti del servizio telematico Entratel (di seguito «Intermediare»), possono consultare le informazioni contenute nel Cassetto Fiscale dei contribuenti cui prestano consulenza» (articolo 2);
    all'articolo 5) – delega del contribuente – del detto Regolamento è previsto che: «... il contribuente delega l'intermediario ai fini dell'accesso al Cassetto Fiscale... e che ... Ciascuna delega ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e possono essere delegati fino a due intermediari»;
   considerato che:
    il predetto articolo 5) prevede, inoltre, che «... la delega è revocabile in qualsiasi momento...» dal delegante e dal delegato;
   sottolineata che:
    la previsione della validità temporale si risolve in un inutile e gravoso incombente, dal momento che, com’è espressamente previsto, la stessa può essere sempre revocata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la delega di cui all'articolo 5) delle «Condizioni generali di adesione al servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato» sia valida dalla data della sua sottoscrizione sino alla revoca.
9/1074-A/6Aprile.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene importanti misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e delle imprese, finalizzate a migliorare l'attuale quadro normativo, in coerenza con le disposizioni già introdotte dal Governo, nel corso della legislatura in materia di riforma economica e sociale;
    l'impianto normativo del testo, che affronta numerosi aspetti del funzionamento del sistema fiscale, è stato particolarmente apprezzato e sostenuto anche dai professionisti economici, in relazione alle disposizioni in esso contenute, collegate all'introduzione di elementi concreti di semplificazione, in grado di stimolare stimoli alla ripresa economica del Paese e di riflesso all'intera collettività;
    nell'ambito delle misure più specifiche, concernenti le competenze previste nei confronti degli operatori del settore, indirizzate a migliorare i livelli competitivi e di crescita delle categorie professionali, la proposta di legge nel corso della fase emendativa, è stata ulteriormente perfezionata, attraverso l'introduzione di norme volte ad alleggerire numerosi ed inutili adempimenti tributari, i cui effetti determineranno inevitabili ricadute positive, per il sistema fiscale e l'economia reale;
    al riguardo, l'attribuzione delle competenze rivolte alle figure degli avvocati e dei dottori commercialisti, nell'ambito della cessione di quote di società, per l'autentica e il deposito presso le Camere di Commercio, per i contratti aventi oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di un'azienda, attualmente limitate alle funzioni svolte dai notai, secondo l'articolo 2556 del codice civile, rappresenta una misura condivisibile, in relazione all'aumento di competitività del sistema produttivo, oltre che del riconoscimento alla professionalità e alla competenza di entrambe le categorie;
    a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, risulta conseguentemente necessario, liberare la leva della competitività, per aprire il mercato dei servizi professionali e rimuovere gli ostacoli della concorrenza, anche nell'ambito dell'ampliamento delle competenze attribuite agli avvocati e ai dottori commercialisti, al fine di creare politiche su misura, rivolte alle prospettive occupazionali, nonché all'esigenza di creare nuove condizioni di contesto che ne favoriscano la competitività del sistema Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, legate ad una riforma complessiva degli ordini professionali, un intervento legislativo volto a consentire, nell'ambito delle competenze attualmente svolte dagli avvocati e dai dottori commercialisti, che in caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto, relativo ai contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di un'azienda, può essere effettuato da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
9/1074-A/7Trano, Currò, Gusmeroli, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'iniziativa parlamentare, contiene importanti e significative, misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, finalizzati a rendere più snelle, agevoli e meno costose le procedure degli adempimenti, nei confronti di famiglie e imprese;
    l'articolo 26 al riguardo, interviene nell'ambito delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarirne l'operatività, modificando l'attuale normativa vigente in materia, prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo, 14 settembre 2015, n. 147, in particolare per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020;
    ad avviso del sottoscrittore del presente atto, sebbene gli interventi agevolativi specifici per i docenti e ricercatori che rientrano nel nostro Paese, indicati dalla proposta di legge all'esame, siano necessari e condivisibili, occorre tuttavia ampliare la sfera delle misure previste, estendendo anche i benefici fiscali, nei confronti dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa da dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa all'estero e che acquistano un immobile inteso, come unità non adibita ad abitazione principale, anche al fine di rilanciare il settore dell'edilizia immobiliare nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di un intervento normativo ad hoc, volto ad una agevolazione dell'imposta municipale unica – IMU, nei confronti dei lavoratori italiani, non residenti in Italia, da almeno due anni, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
9/1074-A/8Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento, reca disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, prevedendo che l'amministrazione finanziaria, assuma iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità;
    la disciplina delle notifiche telematiche, introdotta in Italia nel 2011, stabilisce in particolare, attraverso l'articolo 16-ter dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che l'elenco degli indirizzi PEC, ovvero l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), introdotto dall'articolo 51-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni; al riguardo, l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni è da considerarsi il registro delle pubbliche amministrazioni consultabile dal sito del Ministero della giustizia esclusivamente in via autenticata; il sottoscrittore del presente atto evidenzia che attualmente, il registro generale degli indirizzi elettronici, nonostante sia gestito dal Ministero della giustizia, la notifica di numerosi atti viene inoltrata a indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) tratti dal registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) ed inoltre, tali indirizzi, (che dovevano essere aggiornati da parte delle pubbliche amministrazioni entro il termine del 30 novembre 2014) non sono contenuti nel registro tenuto dal suddetto Ministero, con le conseguenze che gli operatori non possono notificare atti in via telematica, dovendo ricorrere a sistemi tradizionali, ovvero quelli cartacei, con prevedibili aggravi di spese e di procedure;
    ad oggi, molte amministrazioni pubbliche, destinatarie della notificazione telematica, risultano essere inadempienti all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;
    l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 114, ha modificato il sopra citato articolo 16-ter del d.l. n. 179/2012, in modo da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    dal 19 agosto 2014 pertanto, il completo e dettagliato elenco di indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni e dei vari uffici e dipendenze è risultato non più utilizzabile ai fini delle notificazioni telematiche, in luogo dell'altro, estremamente risicato, denominato «Registro PP.AA.» che è gestito dal Ministero della Giustizia sul portale istituzionale e consultabile solo previa autenticazione dell'utente;
    l'Indice PA (IPA) è stato il primo indirizzario PEC di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
    la legge n. 228 del 2012 ha inoltre incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l'articolo 6-ter del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel CAD rinominato come Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, affidandone la realizzazione e gestione all'Agenzia Italia Digitale (AGID), e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge;
    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre che, dopo più di quattro anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC al Ministero di Giustizia, le Pubbliche Amministrazioni non hanno ancora provveduto a trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente e gli operatori rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con costi e tempi non consoni all'efficienza del Processo Civile Telematico, determinando un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e per la tutela dei diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, in relazione ai casi in cui le Pubbliche Amministrazioni siano rimaste inerti rispetto all'obbligo di comunicazione degli indirizzi PEC; a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti legislativi, iniziative volte a consentire il reinserimento dell'elenco IPA – registro curato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) – nell'elenco previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di effettuare notifiche e comunicazioni telematiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e consentire l'utente in condizione di reperire ed usufruire degli indirizzi PEC validi contenuti in entrambi i registri IPA e PP.AA.
9/1074-A/9Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame, contiene una serie di norme in materia di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto all'evasione fiscale, finalizzate a prestare un aiuto concreto ai cittadini, ai professionisti e alle imprese, nel loro rapporto con il fisco in relazione ai numerosi adempimenti burocratici che spesso affliggono i contribuenti;
    nell'ambito della legislazione fiscale, l'imposta di registro disciplinata dal Testo Unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assume un ruolo centrale, ai fini dell'imposta indiretta dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, in considerazione del duplice scopo di fornire un'entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, ossia la conservazione della traccia per particolari atti, in modo da conferire loro certezza giuridica;
    tra gli atti soggetti al pagamento della suddetta imposta, vi sono quelli giudiziari disciplinati dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica in precedenza richiamato, che ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dispone che tra i soggetti obbligati al pagamento: «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633,796, 800 e 825 del codice di procedura civile.»;
    il sottoscrittore del presente atto evidenzia come, dalla suesposta disposizione, si evince che le parti in causa nell'ambito di una controversia giudiziaria, sono obbligate solidalmente nei confronti del fisco, alla registrazione degli atti giudiziari, ad eccezione di coloro che sono intervenuti volontariamente nel processo (a differenza dei rapporti tra le parti, in cui invece, l'onere di pagare l'imposta segue le spese e, quindi, è posta a carico del soccombente o di tutte le parti se è intervenuta compensazione);
    a giudizio dell'amministrazione fiscale, rileva altresì il sottoscrittore del presente atto, entrambe le parti, (sia vincitrice che soccombente di un giudizio) sono invece tenute al pagamento «in solido» dell'imposta di registro e conseguentemente, avviene in genere, che la parte vittoriosa, avendo interesse a far valere gli effetti di una sentenza o di un altro atto giudiziario, si fa carico, (quasi sempre) di pagare materialmente l'imposta per evitare di ricevere la notifica di un atto di liquidazione dell'imposta di registro, con ulteriore e conseguente difficoltà di vedersi rimborsato quanto pagato dalla controparte soccombente;
    tale procedura di pagamento e di liquidazione di siffatta imposta così come prevista attualmente dalla legislazione vigente, evidenzia il sottoscrittore del presente atto, si porrebbe in contrasto con il fatto che, solitamente, è la parte soccombente a dover corrispondere la tassazione e le spese di giudizio; inoltre, la solidarietà prevista dal suesposto articolo 57, comma 1, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della parte vittoriosa, pare incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio di ogni singolo cittadino per la tutela dei propri diritti;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, in relazione alle criticità in precedenza esposte, risulta pertanto necessario, un intervento normativo, finalizzato a semplificare il sistema fiscale riferito al quadro legislativo dell'imposta di registro, al fine di renderlo corretto ed equo, nell'ottica di una maggiore trasparenza e razionalizzazione degli adempimenti nel rapporto tra fisco e il contribuente, in coerenza peraltro, con quanto previsto dal provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre un intervento normativo ad hoc, finalizzato ad una modifica della legislazione vigente in materia di imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari, in particolare in relazione a quanto disposto dall'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel senso di prevedere l'eliminazione del presupposto della solidarietà di cui alla citata norma e il contestuale inserimento di una disposizione che stabilisca che l'onere di pagare l'imposta siffatta segua il principio della soccombenza, al fine di evitare che il carico fiscale dell'imposta di registro dovuta per un atto giudiziario venga sopportato, nella generalità dei casi, solamente dalla parte vittoriosa, ossia di quella che ha interesse a far valere gli effetti dell'atto giudiziario, in contrasto con i principi di giustizia ed equità fiscale.
9/1074-A/10D'Orso, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    la tecnica impositiva in uso negli Stati Membri dell'Unione prevede che, a seguito di una transazione commerciale o comunque dell'esecuzione di una prestazione e della conseguente emissione di una fattura, l'impresa versi allo Stato l'imposta sul valore aggiunto dovuta, anche qualora non abbia ancora incassato dal debitore fiscale (il destinatario della prestazione) quanto dovuto;
    al verificarsi di precise condizioni, inoltre, la legge riconosce all'impresa il diritto a portare in detrazione l'Iva versata ma non incassata, attraverso l'emissione di una nota di variazione della propria base imponibile;
    a livello Comunitario l'emissione delle note di variazione è disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE – articolo 90, mentre sul piano nazionale la fattispecie è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – articolo 26;
    fino ad oggi l'Amministrazione Finanziaria ed il Ministero dell'economia con susseguenti interventi (Circolare del Ministero delle finanze n. 77/E/2000, Agenzia delle entrate risoluzioni nn. 155/E/2001, 161/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008), nel caso di mancato pagamento, hanno inteso interpretare le suestese norme prevedendo che la condizione dell'infruttuosità della procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore costituisce il presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione;
    il risultato di una tale interpretazione ha finora portato sostanzialmente al risultato per cui le imprese anticipano allo Stato l'Iva dovuta fino al suo pagamento o comunque alla sua definitiva infruttuosa irrecuperabilità e poiché il tempo medio di una procedura concorsuale in Italia supera il decennio, le imprese accordando di fatto in tal modo allo Stato un prestito senza interessi. Tale situazione ha indubbiamente determinato una perdita secca di risorse a carico di migliaia di imprese italiane altrimenti destinate ad investimenti e alla creazione di posti di lavoro;
    in data 23 novembre 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea, sul caso C-246/16 Enzo di Maura c, Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Siracusa ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sui valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni. Tale interpretazione, gerarchicamente sovraordinata, contraddice quanto finora sostenuto dall'Agenzia delle entrate e, impone, un conseguente allineamento dei criteri interpretativi adottati da quest'ultima nonché, un definitivo chiarimento normativo, attraverso l'opportuna e coerente modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa che consenta l'adeguamento alla normativa europea e lo stanziamento delle risorse necessarie a una più rapida emissione delle note di variazione Iva.
9/1074-A/11Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di applicazione delle norme in materia di IMU agricola nel corso dell'esame del provvedimento è stato presentato l'emendamento 20.0150 volto a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle norme introdotte negli ultimi anni, positivizzando quanto già affermato da documenti di prassi amministrativa, in ordine alla legittimità di concessione delle agevolazioni IMU anche ai pensionati che continuano l'esercizio delle attività agricole, mantenendo l'iscrizione previdenziale, nonché alla società agricola a condizione che debba essere accertato il possesso dei requisiti previdenziali solo in relazione al socio che abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
    inoltre, si è inteso recepire nell'ambito del diritto positivo la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria che, in merito alla applicabilità delle norme agevolative in materia di IMU agricola, equipara i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultino iscritti anch'essi nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti, al titolare coltivatore diretto dell'impresa agricola al cui esercizio i medesimi familiari partecipano attivamente;
    nonostante il recente intervento legislativo di cui alla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), volto a riconoscere detta equiparazione, recependo una prassi già consolidata in tal senso, alcune Amministrazioni comunali hanno ritenuto che la norma avesse effetto innovativo e, come tale, applicabile esclusivamente a far data dall'entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 1o gennaio 2019;
    nel numero complessivo di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola sono ricompresi sia i titolari dell'impresa agricola che i loro coadiuvanti familiari, nonché coloro che, pur percettori di pensione agricola, continuano a svolgere attività in agricoltura e, come tali, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola;
    tutti i suddetti soggetti sono tenuti al pagamento degli stessi importi a titolo di contribuzione previdenziale, non essendoci alcun distinguo a tal fine tra titolari di impresa e suoi coadiuvanti, anche se pensionati;
    pertanto, la disposizione agevolativa introdotta con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) finalizzata ad esonerare dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, a condizione che siano iscritti nella gestione previdenziale agricola, era già accompagnata dalla necessaria copertura finanziaria riferita ai soggetti risultanti iscritti nella predetta gestione previdenziale e, quindi, anche ai coadiuvanti familiari.
    analogamente la Relazione tecnica riferita al comma 705, articolo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 espressamente afferma che l'intervento «non amplia gli ambiti di applicazione dei regimi di vantaggio agricoli e, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari»;
    conclusivamente appare chiaro che, a fronte di interpretazioni difformi, è necessario uniformare la prassi amministrativa anche in considerazione del fatto che non si introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative volte a chiarire che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
   a) l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145; l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; l'agevolazione in titolo deve essere assicurata anche ai pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola nel caso in cui l'agevolazione sia invocata da società agricole, l'iscrizione nella previdenza agricola deve essere verificata esclusivamente in capo al socio qualificante.
9/1074-A/12Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di applicazione delle norme in materia di IMU agricola nel corso dell'esame del provvedimento è stato presentato l'emendamento 20.0150 volto a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle norme introdotte negli ultimi anni, positivizzando quanto già affermato da documenti di prassi amministrativa, in ordine alla legittimità di concessione delle agevolazioni IMU anche ai pensionati che continuano l'esercizio delle attività agricole, mantenendo l'iscrizione previdenziale, nonché alla società agricola a condizione che debba essere accertato il possesso dei requisiti previdenziali solo in relazione al socio che abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
    inoltre, si è inteso recepire nell'ambito del diritto positivo la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria che, in merito alla applicabilità delle norme agevolative in materia di IMU agricola, equipara i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultino iscritti anch'essi nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti, al titolare coltivatore diretto dell'impresa agricola al cui esercizio i medesimi familiari partecipano attivamente;
    nonostante il recente intervento legislativo di cui alla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), volto a riconoscere detta equiparazione, recependo una prassi già consolidata in tal senso, alcune Amministrazioni comunali hanno ritenuto che la norma avesse effetto innovativo e, come tale, applicabile esclusivamente a far data dall'entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 1o gennaio 2019;
    nel numero complessivo di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola sono ricompresi sia i titolari dell'impresa agricola che i loro coadiuvanti familiari, nonché coloro che, pur percettori di pensione agricola, continuano a svolgere attività in agricoltura e, come tali, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola;
    tutti i suddetti soggetti sono tenuti al pagamento degli stessi importi a titolo di contribuzione previdenziale, non essendoci alcun distinguo a tal fine tra titolari di impresa e suoi coadiuvanti, anche se pensionati;
    pertanto, la disposizione agevolativa introdotta con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) finalizzata ad esonerare dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, a condizione che siano iscritti nella gestione previdenziale agricola, era già accompagnata dalla necessaria copertura finanziaria riferita ai soggetti risultanti iscritti nella predetta gestione previdenziale e, quindi, anche ai coadiuvanti familiari.
    analogamente la Relazione tecnica riferita al comma 705, articolo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 espressamente afferma che l'intervento «non amplia gli ambiti di applicazione dei regimi di vantaggio agricoli e, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari»;
    conclusivamente appare chiaro che, a fronte di interpretazioni difformi, è necessario uniformare la prassi amministrativa anche in considerazione del fatto che non si introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni interpretative volte a chiarire che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
   a) l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145; l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; l'agevolazione in titolo deve essere assicurata anche ai pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola nel caso in cui l'agevolazione sia invocata da società agricole, l'iscrizione nella previdenza agricola deve essere verificata esclusivamente in capo al socio qualificante.
9/1074-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2019 sussiste l'obbligo generale di utilizzo della fatturazione elettronica, anche se il quadro normativo attuale esenta dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che aderiscono al regime «forfettario», dei «minimi» o le imprese agricole di piccole dimensioni;
    tuttavia anche coloro che sono esentati, devono comunque attrezzarsi per poter ricevere quelle passive;
    la gestione della fatturazione elettronica non sarà basata solo sulla mera digitalizzazione del documento ma su un processo ben più complesso che prevede un sistema di emissione, trasmissione e conservazione;
    le principali organizzazioni agricole nazionali hanno osservato che «molte delle imprese agricole operano in zone non raggiunte da adeguata copertura delle reti internet»;
    molti dei Comuni italiani non dispongono ancora di una adeguata connessione ad internet. In particolare il digital divide in provincia di Belluno è ancora piuttosto accentuato in particolare nelle zone montane e pedemontane, dove i disservizi sulle linee sono frequenti e non rendono sempre possibili connessioni internet fluide. Molte aree montane del bellunese non sono raggiunte da adeguata copertura delle reti internet e questo fattore complica ancor di più l'applicazione della normativa;
    sono stati già accolti dal Governo diversi ordini del giorno in cui si prevedeva di:
     «adottare misure volte a ridurre l'impatto della fatturazione elettronica sugli imprenditori agricoli» (9/1408/19);
     «di valutare l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il prossimo triennio, i soggetti residenti nei Comuni situati in aree sprovviste di copertura a banda larga» (9/1408/75);
     «di disapplicare il regime sanzionatorio relativo all'avvio della fatturazione elettronica per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 e alle attività artigianali» nelle aree dove è significativo il digital divide (9/1408/15)
     l'approccio del provvedimento in esame è quello di semplificare l'applicazione delle norme fiscali, al fine di consentire ai cittadini di onorare i propri impegni fiscali senza che questo produca ulteriori oneri, economici e di tempo a loro carico,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione della fatturazione elettronica, a valutare quanto meno la disapplicazione delle sanzioni nelle aree non ancora adeguatamente raggiunte dalla rete telematica, ove sia comprovato che l'inadempimento o il ritardo sia imputabile al digital divide;
   a introdurre ulteriori disposizioni applicative e misure di sostegno ai cittadini, volte a ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della fatturazione elettronica a carico dei cittadini.
9/1074-A/13Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2019 sussiste l'obbligo generale di utilizzo della fatturazione elettronica, anche se il quadro normativo attuale esenta dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che aderiscono al regime «forfettario», dei «minimi» o le imprese agricole di piccole dimensioni;
    tuttavia anche coloro che sono esentati, devono comunque attrezzarsi per poter ricevere quelle passive;
    la gestione della fatturazione elettronica non sarà basata solo sulla mera digitalizzazione del documento ma su un processo ben più complesso che prevede un sistema di emissione, trasmissione e conservazione;
    le principali organizzazioni agricole nazionali hanno osservato che «molte delle imprese agricole operano in zone non raggiunte da adeguata copertura delle reti internet»;
    molti dei Comuni italiani non dispongono ancora di una adeguata connessione ad internet. In particolare il digital divide in provincia di Belluno è ancora piuttosto accentuato in particolare nelle zone montane e pedemontane, dove i disservizi sulle linee sono frequenti e non rendono sempre possibili connessioni internet fluide. Molte aree montane del bellunese non sono raggiunte da adeguata copertura delle reti internet e questo fattore complica ancor di più l'applicazione della normativa;
    sono stati già accolti dal Governo diversi ordini del giorno in cui si prevedeva di:
     «adottare misure volte a ridurre l'impatto della fatturazione elettronica sugli imprenditori agricoli» (9/1408/19);
     «di valutare l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il prossimo triennio, i soggetti residenti nei Comuni situati in aree sprovviste di copertura a banda larga» (9/1408/75);
     «di disapplicare il regime sanzionatorio relativo all'avvio della fatturazione elettronica per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 e alle attività artigianali» nelle aree dove è significativo il digital divide (9/1408/15)
     l'approccio del provvedimento in esame è quello di semplificare l'applicazione delle norme fiscali, al fine di consentire ai cittadini di onorare i propri impegni fiscali senza che questo produca ulteriori oneri, economici e di tempo a loro carico,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di prevedere:
    in sede di applicazione della fatturazione elettronica, quanto meno la disapplicazione delle sanzioni nelle aree non ancora adeguatamente raggiunte dalla rete telematica, ove sia comprovato che l'inadempimento o il ritardo sia imputabile al digital divide;
    ulteriori disposizioni applicative e misure di sostegno ai cittadini, volte a ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della fatturazione elettronica a carico dei cittadini.
9/1074-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la semplificazione fiscale il sostegno alle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;
    l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha disciplinato le detrazioni fiscali spettanti per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
    successivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha inserito nell'articolo 14 il comma 2-sexies, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
    in base alla normativa vigente è esclusa, salvo specifici casi, la cessione della detrazione ad istituti di credito ed intermediari finanziari,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative volte ad estendere la facoltà di cessione della detrazione anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari.
9/1074-A/14Lollobrigida, Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la semplificazione fiscale il sostegno alle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;
    l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha disciplinato le detrazioni fiscali spettanti per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
    successivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha inserito nell'articolo 14 il comma 2-sexies, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
    in base alla normativa vigente è esclusa, salvo specifici casi, la cessione della detrazione ad istituti di credito ed intermediari finanziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad estendere la facoltà di cessione della detrazione anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari.
9/1074-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale»;
    ad oggi, a differenza di altra figura professionale analoga come quella del coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale non può inserire nella propria azienda il proprio figlio/a come coadiuvante, cioè con determinati requisiti riferibili alla figura del lavoratore autonomo, ma ha l'obbligo di assumere quest'ultimo come dipendente;
    il figlio dell'imprenditore agricolo professionale è una figura spesso dimenticata, ma di indubbia importanza nel settore agricolo. Egli infatti dedica la maggior parte del proprio tempo all'impresa familiare, lavorando con sacrificio e dedizione, e spesso per giungere ad un compenso adeguato, è costretto a svolgere un secondo lavoro. Non ci si può dimenticare dunque della tutela di questa importante figura, che di certo svolge un ruolo vitale all'interna di una impresa agricola, che nella stragrande maggioranza dei casi è a conduzione familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i figli degli imprenditori agricoli professionali che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa in cui risulta titolare il genitore, la possibilità di iscriversi nella gestione previdenziale per l'agricoltura come coadiuvanti, a condizione che dedichino all'attività agricola il 50 per cento del proprio tempo di lavoro e ricavino almeno il 50 per cento del proprio reddito.
9/1074-A/15Caretta, Ciaburro, Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi che vengono gestiti dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del regolamento CE n. 885 del 2006;
    con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore e che, in particolare, la medesima è incaricata: a) della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; b) della verifica di coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie; c) della promozione dell'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività;
    in tale ambito, l'AGEA è anche l'Organismo pagatore italiano ed ha competenza per l'erogazione dei citati premi comunitari, mentre, l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 165, ad altri Organismi istituiti dalle Regioni e Province Autonome deve essere disposta con Decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   considerato che:
    nell'ambito della Regione Sardegna è stata istituita l'ARGEA quale strumento tecnico-specialistico di supporto all'Amministrazione Regionale nella materia delle politiche agricole, pesca e acquacoltura e che, allo stato, la stessa ARGEA è in attesa del riconoscimento per l'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA;
    all'atto del riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore per i fondi FEAGA e FEASR, l'Agenzia assumerà, tra gli altri, i seguenti compiti: a) gestione del fascicolo aziendale anche attraverso la delega ad altri soggetti, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa; b) esecuzione dei pagamenti dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA per l'erogazione ai richiedenti dell'importo autorizzato; c) contabilizzazione dei pagamenti e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, bimestrali e annuali destinate alla Commissione Europea;
   ritenuto che:
    il mancato riconoscimento, fino ad oggi, delle citate funzioni di Organismo Pagatore ha causato, ai danni dei soggetti interessati residenti e/o aventi sede in Sardegna, notevoli difficoltà, in quanto, in presenza di eventuali problemi burocratici connessi alla presentazione delle domande – il cui superamento è apparso assolutamente necessario al fine di poter ottenere il pagamento dei premi in questione – gli stessi soggetti sono stati costretti a recarsi presso gli Uffici dell'Organismo Pagatore avente sede in Roma, con notevole dispendio di risorse economiche e di tempo;
    le funzioni di Organismo Pagatore sono state già riconosciute in favore di Enti istituiti da altre Regioni e che, in ragione anche dello stato d'insularità della Sardegna e delle difficoltà di collegamento con la penisola, le stesse avrebbero già dovuto essere attribuite anche alla citata ARGEA, al fine di semplificare i connessi procedimenti amministrativi e rendere più agevole per i cittadini residenti in Sardegna la richiesta e il riconoscimento dei benefici comunitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di procedere con il riconoscimento in favore dell'ARGEA Sardegna delle funzioni di Organismo Pagatore, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2009 e di conseguenza anche nelle altre Regioni sprovviste di questo essenziale servizio.
9/1074-A/16Deidda, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese l'aliquota ordinaria dell'IVA sugli assorbenti igienici femminili è stata introdotta nel 1973 ed è cresciuta nel tempo dal 12 per cento fino alla quota odierna del 22 per cento. La più alta tra i Paesi dell'Unione Europea;
    a differenza di prodotti come il tartufo o i francobolli da collezione, che hanno ottenuto un'imposta agevolata al 10 per cento, i prodotti femminili però, così come i pannolini per i neonati, non hanno ancora subìto una riduzione dell'aliquota. Diverso, ad esempio, il destino dei rasoi da barba, che sono considerati invece un bene primario con aliquota al 4 per cento, così come latte e occhiali;
    anche l'utilizzo di assorbenti per le donne è una necessità di cui non si può fare a meno per svolgere le normali attività quotidiane durante i giorni del ciclo mestruale. Una necessità che si ripropone ogni mese durante tutto il periodo fertile, che in media dura quarant'anni. Senza contare che richiede un esborso importante che si calcola si aggiri in un anno per ogni donna mediamente fino a 500 euro;
    da anni molti Governi, anche sotto la spinta di una battaglia mossa da numerose associazioni femminili, si stanno muovendo verso la riduzione della cosiddetta « Tampon Tax» con incentivi e sgravi sui prezzi degli assorbenti e dei prodotti per l'igiene femminile;
    l'Europa sta facendo passi avanti per l'abolizione o riduzione della Tampon Tax per andare incontro alle esigenze delle donne e contrastare una discriminazione fiscale di genere insensata. Di recente la Spagna ha annunciato che dal prossimo anno l'iva sui prodotti femminili sarà abbassata al 4 per cento (oggi sono tassati al 10 per cento) dopo che la regione autonoma delle Canarie aveva già introdotto a fine 2017 l'abolizione delle tasse sui prodotti di igiene femminile. Altro esempio virtuoso è l'Irlanda, che nel 2015 ha azzerato la tassazione sugli assorbenti, così come la Scozia, che ha avviato la distribuzione gratuita alle studentesse, dopo che nel 2000 il Regno Unito aveva abbassato l'iva dal 17,5 al 5 per cento. Sempre del 2015 è il provvedimento che in Francia ha ridotto l'imposta sui prodotti femminili dal 20 al 5,5 per cento. Anche il Belgio ha fatto una scelta simile, passando dal 20 al 6 per cento, mentre in Olanda la tassazione era già al 6 per cento,

impegna il Governo

a inserire gli assorbenti igienici femminili nella Tabella A – Parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del Testo Unico IVA, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972.
9/1074-A/17Bruno Bossio, Ungaro, Fregolent, Gribaudo, Schirò, La Marca, Ascani, Pezzopane, Fiano, Enrico Borghi, Lepri, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca semplificazioni fiscali nonché misure per il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a semplificare le procedure di liquidazione iva periodica prevedendo che l'amministrazione finanziaria metta a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA affinché il contribuente possa procedere ad integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.
9/1074-A/18Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca semplificazioni fiscali nonché misure per il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare le procedure di liquidazione iva periodica prevedendo che l'amministrazione finanziaria metta a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA affinché il contribuente possa procedere ad integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.
9/1074-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca semplificazioni fiscali nonché misure per il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale;
    l'articolo 10 in particolare reca disposizioni in materia di dichiarazioni IMU e TASI ai fini della semplificazione per i contribuenti;
    sarebbe tuttavia utile intervenire con una importante semplificazione degli adempimenti per i proprietari di immobili soggetti a tassazione patrimoniale volta ad unificare i tributi di IMU e TASI;
    la nuova imposta prevedendo l'accorpamento di due imposte già in vigore non dovrà portare rincari a carico dei contribuenti comportando gli stessi importi che si pagano attualmente,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di una nuova imposta che accorpi gli adempimenti relativi all'IMU e alla TASI in un unico tributo al fine di semplificare gli adempimenti ai contribuenti senza maggiori oneri a carico degli stessi.
9/1074-A/19Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca semplificazioni fiscali nonché misure per il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale;
    l'articolo 10 in particolare reca disposizioni in materia di dichiarazioni IMU e TASI ai fini della semplificazione per i contribuenti;
    sarebbe tuttavia utile intervenire con una importante semplificazione degli adempimenti per i proprietari di immobili soggetti a tassazione patrimoniale volta ad unificare i tributi di IMU e TASI;
    la nuova imposta prevedendo l'accorpamento di due imposte già in vigore non dovrà portare rincari a carico dei contribuenti comportando gli stessi importi che si pagano attualmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di una nuova imposta che accorpi gli adempimenti relativi all'IMU e alla TASI in un unico tributo al fine di semplificare gli adempimenti ai contribuenti senza maggiori oneri a carico degli stessi.
9/1074-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento all'esame intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
    attualmente i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l'IMU ed entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi;
    i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI comporteranno diversi effetti negativi connessi al rallentamento dell'esigibilità di somme oggetto di recupero e del processo di aggiornamento delle banche dati tributarie;
    il primo effetto riguarda il ravvedimento operoso, i cui termini si allungano da giugno a dicembre;
    il secondo effetto è sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di sei mesi; nello specifico, l'omessa dichiarazione 2018, ad oggi può essere contestata al contribuente da luglio 2019, con la nuova formulazione invece è obbligatorio attendere il 2020;
    la data di giugno oggi vigente risulta essere più agevole per i contribuenti e per gli intermediari, perché solitamente si cumulano i diversi adempimenti interconnessi (730, F24, pagamento e dichiarazione IMU/TASI),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare il termine per le dichiarazioni IMU e TASI rispettivamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l'IMU e al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo per quel che riguarda la Tasi.
9/1074-A/20Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento all'esame intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
    attualmente i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l'IMU ed entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi;
    i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI comporteranno diversi effetti negativi connessi al rallentamento dell'esigibilità di somme oggetto di recupero e del processo di aggiornamento delle banche dati tributarie;
    il primo effetto riguarda il ravvedimento operoso, i cui termini si allungano da giugno a dicembre;
    il secondo effetto è sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di sei mesi; nello specifico, l'omessa dichiarazione 2018, ad oggi può essere contestata al contribuente da luglio 2019, con la nuova formulazione invece è obbligatorio attendere il 2020;
    la data di giugno oggi vigente risulta essere più agevole per i contribuenti e per gli intermediari, perché solitamente si cumulano i diversi adempimenti interconnessi (730, F24, pagamento e dichiarazione IMU/TASI),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il termine per le dichiarazioni IMU e TASI rispettivamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l'IMU e al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo per quel che riguarda la Tasi.
9/1074-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli usi civici, disciplinati dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, hanno perso la funzione stessa del gravame, a seguito dell'inarrestabile sviluppo industriale ed urbanistico del Paese anche nelle zone tradizionalmente agricole;
    è diffusa l'esigenza di migliaia di cittadini di tornare a disporre di beni legittimamente acquistati, in buona fede, in un contesto irreversibilmente mutato e divenuto incompatibile con l'esercizio degli usi civici di natura agro-silvo-pastorale;
    la suesposta considerazione impone una modifica della materia, più vicina alle mutate esigenze della collettività, ma comunque sempre attenta alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;
    è necessario, altresì, intervenire per semplificarne il regime giuridico, particolarmente complesso e ormai inadeguato, onde consentire un'utilizzazione dei beni maggiormente rispondente ai bisogni della collettività,

impegna il Governo:

   a valutare, l'opportunità di fissare, con normazione secondaria o nei prossimi provvedimenti legislativi, criteri a cui le regioni e i comuni debbano attenersi, d'intesa col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'individuazione di porzioni di terre gravate da diritti di uso civico che abbiano, per effetto di utilizzazioni ormai consolidate nel tempo, perso la conformazione fisica e la destinazione funzionale di uso civico agro-silvo-pastorale, nonché di tutela ambientale e paesaggistica;
   a valutare l'opportunità di intervenire, per quanto di competenza, affinché delle predette porzioni di terreno venga disposta la riclassificazione da demanio civico a patrimonio disponibile, nonché la cessazione dei diritti di uso civico non più attuali sui terreni di proprietà privata, a condizione che l'utilizzazione consolidata sia avvenuta in buona fede, nel rispetto della normativa urbanistica, in presenza dei prescritti titoli abilitativi e a far data dagli stessi.
9/1074-A/21Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, prevede una modifica il Testo Unico delle Imposte sui redditi in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, al fine di sancirne la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'applicazione della disciplina citata in premessa anche ai contratti già stipulati prima del 1o gennaio 2020 al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.
9/1074-A/22Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, prevede una modifica il Testo Unico delle Imposte sui redditi in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, al fine di sancirne la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina citata in premessa anche ai contratti già stipulati prima del 1o gennaio 2020 al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.
9/1074-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 della presente proposta di legge esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1o gennaio 2022;
    in particolare il comma 1 dispone che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad anticipare l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1o gennaio 2020.
9/1074-A/23Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del provvedimento all'esame disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
    la lettera b) del comma 1 inserisce quattro nuovi commi all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, in materia di imposta municipale propria: 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies. In particolare il comma 15-ter dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
    per l'Imposta sulla pubblicità, la Tosap, e la Tari si prevede che le delibere siano «efficaci» dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef – se pubblicate entro il 28 ottobre ed inviate entro il 14 dello stesso mese – ed inoltre si prevede che per le scadenze di pagamento fissate ante 1o dicembre devono essere utilizzate le tariffe applicabili l'anno precedente;
    questo comporta, ad esempio, che per la Tari devono essere utilizzate le tariffe dell'anno precedente esponendo di fatto finanziariamente i comuni, perché le fatture del gestore si pagano con le entrate del tributo e, pertanto, gli eventuali aumenti dei costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere sostenuti dal Comune con risorse della propria fiscalità generale, essendo l'aumento recuperabile dal contribuente solo con il conguaglio;
    inoltre, la necessità di assicurare l'accertabilità dell'entrata entro l'anno di riferimento – essenziale al fine di evitare squilibri nel bilancio di competenza – creerebbe esigenze di conguaglio difficilmente gestibili nell'arco del mese di dicembre;
    l'attuale formulazione della norma non sembra considerare che alcuni tributi (Tosap, Imposta sulla pubblicità e corrispondente canone) non prevedono un versamento «a conguaglio» e l'unica scadenza di pagamento è prevista al 31 gennaio di ciascun anno, per cui i contribuenti dovrebbero pagare in base alle tariffe dell'anno precedente, ed eventualmente rimandare all'anno successivo per il conguaglio per un eventuale modifica delle tariffe,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare la decorrenza dell'efficacia delle deliberazioni TARI al fine di evitare che siano utilizzate le tariffe dell'anno precedente esponendo di fatto finanziariamente i comuni.
9/1074-A/24Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 stabilisce che a decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto);
    inoltre in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio (rispetto all'attuale 1o settembre), i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente);
    l'articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,

impegna il Governo

a dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l'ISEE con la situazione corrente in corso d'anno in determinati casi di riduzione del reddito ai sensi della legislazione vigente.
9/1074-A/25Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 stabilisce che a decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto);
    inoltre in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio (rispetto all'attuale 1o settembre), i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente);
    l'articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l'ISEE con la situazione corrente in corso d'anno in determinati casi di riduzione del reddito ai sensi della legislazione vigente.
9/1074-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.


PROPOSTA DI LEGGE: MORANI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 1o DICEMBRE 1970, N. 898, IN MATERIA DI ASSEGNO SPETTANTE A SEGUITO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O DELL'UNIONE CIVILE (A.C. 506-A)

A.C. 506-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 506-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 506-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
  «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma».

  2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

  «Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
  Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
  L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata, del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».

  3. Il decimo comma dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
  4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al tredicesimo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis, curandone l'esecuzione o, in mancanza di tali accordi,;»;
   b) al quarto comma dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

  2. All'articolo 162 del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui al medesimo articolo ed alle parti dell'unione civile, la stipula di accordi o convenzioni prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio ovvero prima della costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'articolo 162-bis».

  3. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disciplina degli accordi o convenzioni prematrimoniali)
   I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, e le parti dell'unione civile, prima della sua costituzione, possono stipulare accordi o convenzioni prematrimoniali diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'unione civile. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali, sotto pena di nullità, devono essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'ufficio del registro territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali possono anche escludere il coniuge o la parte dell'unione civile dalla successione necessaria. La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente.
  Gli accordi o convenzioni prematrimoniali possono anche escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898».

  4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile,».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso, dopo le parole: il tribunale aggiungere le seguenti: da esecuzione agli accordi o convenzioni prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis del codice civile, ovvero, in mancanza di tali accordi,.
*01. 01. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Gagliardi, Montaruli.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis, curandone l'esecuzione o, in mancanza di tali accordi,;»;
   b) al quarto comma dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

  2. All'articolo 162 del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui al medesimo articolo ed alle parti dell'unione civile, la stipula di accordi o convenzioni prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio ovvero prima della costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'articolo 162-bis».

  3. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disciplina degli accordi o convenzioni prematrimoniali)
   I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, e le parti dell'unione civile, prima della sua costituzione, possono stipulare accordi o convenzioni prematrimoniali diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'unione civile. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali, sotto pena di nullità, devono essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'ufficio del registro territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali possono anche escludere il coniuge o la parte dell'unione civile dalla successione necessaria. La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente.
  Gli accordi o convenzioni prematrimoniali possono anche escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898».

  4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile,».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso, dopo le parole: il tribunale aggiungere le seguenti: da esecuzione agli accordi o convenzioni prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis del codice civile, ovvero, in mancanza di tali accordi,.
*01. 050. Miceli.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 4, comma 8, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su richiesta di parte il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10».
  2. Il comma 12 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
01. 02. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Gagliardi, Montaruli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: effetti civili del matrimonio, aggiungere le seguenti: in caso di necessità,
1. 2. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: effetti civili del matrimonio, aggiungere le seguenti: in caso di bisogno,
1. 3. Montaruli, Varchi, Maschio, Fatuzzo.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: effetti civili del matrimonio, aggiungere le seguenti: quando il coniuge non può provvedere in alcun altro modo al proprio sostentamento ed è impedito al lavoro per gravi motivi di salute propria o della prole,.
1. 1. Montaruli, Varchi, Maschio, Fatuzzo.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'attribuzione di un assegno fino alla fine del comma con le seguenti: l'obbligo per un coniuge di somministrare a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo versa in stato di bisogno a lui non imputabile. L'obbligo deve avere un limite temporale e il coniuge obbligato può chiedere in ogni momento la verifica della sussistenza dei requisiti.
1.4. Montaruli, Varchi, Maschio, Fatuzzo.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge con le seguenti: a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno.
1. 6. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'attribuzione aggiungere le seguenti: di una somma di denaro o, in via residuale,.
1. 50. Montaruli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 14. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma con le seguenti: destinato a sopperire per quanto possibile alla disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.
1. 51. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al precedente periodo non è mai dovuto in caso di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge.
1. 13. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la quantificazione dell'assegno da parte del giudice, le parti possono concordare che la corresponsione dell'assegno avvenga in un'unica soluzione, indicando le modalità alternative al pagamento in denaro.
1. 52. Miceli.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:: la durata del matrimonio; con le seguenti:, in rapporto alla durata della convivenza matrimoniale, all'età e allo stato di salute dei coniugi:.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente;.
1. 53. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:: la durata del matrimonio; con le seguenti:, in rapporto alla durata del matrimonio e all'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile:.
1. 66. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:: la durata del matrimonio; con le seguenti:, in rapporto alla durata della convivenza matrimoniale:
1. 54. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:: la durata del matrimonio; con le seguenti:, in rapporto alla durata del matrimonio alla data dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile:
1. 54.(Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.
(Approvato)

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: la durata del matrimonio con le seguenti: la durata della convivenza matrimoniale
1. 55. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: del soggetto richiedente con le seguenti: dei coniugi.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune aggiungere le seguenti:, sulla base dell'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
1. 22. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: il patrimonio e il reddito netto con le seguenti: il patrimonio comune e il reddito netto.
1. 57. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole da: la ridotta capacità reddituale fino a: vita matrimoniale.
1. 58. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: un'adeguata.
1. 59. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale con le seguenti: delle scelte di fatto operate dai coniugi nel corso della vita in comune oltre che della cura e dell'assistenza prestata al coniuge e ai figli e del lavoro domestico prestato nel corso della convivenza.
1. 60. Annibali, Boldrini.

  Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che pregiudica la possibilità di svolgere attività lavorativa
1. 61. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; il comportamento molesto, violento e o maltrattante tenuto da uno dei coniugi in danno dell'altro.
1. 27. Rossello, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; il patimento derivante dal sacrificio del tempo subìto dal coniuge che si è dedicato al lavoro mantenendo o contribuendo in maniera maggiore al sostentamento della famiglia.
1. 29. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, anche mediante versamenti rateali, ove questa e le modalità concordate siano ritenute eque dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
1. 30. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Montaruli.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno non è soggetto a revisione.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione del contributo temporaneo di cui all'ottavo comma del medesimo articolo 6»
1. 62. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su istanza del richiedente il termine può essere prorogato ove sia ancora sussistente l'incolpevole incapacità reddituale.
1. 32. Bazoli.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: l'assegno non è dovuto nel caso di aggiungere le seguenti: dimissioni non giustificate del coniuge richiedente e.
1. 63. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: l'assegno non è dovuto nel caso di aggiungere le seguenti: dimissioni del coniuge richiedente nei novanta giorni antecedenti la data del deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi e.
1. 33. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che hanno determinato la cessazione del matrimonio.
1. 37. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, primo periodo, dopo la parola «convivono» è aggiunta la seguente: «stabilmente».
1. 64. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'assegnazione, in ogni caso, è legata alla convivenza stabile con i figli domiciliatari».
1. 65. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Montaruli.

A.C. 506-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DELLA PROPONENTE

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 506-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, modificata nel corso dei lavori di Commissione in sede referente, si compone di due articoli attraverso i quali si modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento del matrimonio già in corso, con il dichiarato intento di «fornire risposte normative adeguate alla questione dell'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio;
    il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 reca all'articolo 81 la disciplina riguardante il coniuge superstite prevedendo che il diritto alla pensione di riversibilità;
    ai sensi della normativa vigente, inoltre, si prevede che «la pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa [...] Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma»;
    capita sempre più spesso che le vedove si trovino a non godere la pensione di reversibilità a causa del divorzio giunto dopo l'età di pensionamento dell'ex coniuge, condannando quindi la vedova a vivere di stenti o comunque in grande difficoltà, poiché il soggetto che per ultimo risulta coniugato tende a godere di tutto o in parte dell'assegno di reversibilità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative di natura normativa volte a prevedere che l'importo dell'assegno di reversibilità all'ex coniuge, laddove riconosciuto ai sensi della normativa vigente, ove siano presenti due o più ex coniugi superstiti, sia calcolato, in quota parte, sulla base dei contributi versati durante il periodo di matrimonio trascorso con ciascun coniuge e quindi riconosciuto con importo corrispondente all'effettiva durata del matrimonio;
   a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente richiamata in premessa riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite anche nel caso in cui contragga nuovamente matrimonio.
9/506-A/1Fatuzzo.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di natura normativa volte a prevedere che l'importo dell'assegno di reversibilità all'ex coniuge, laddove riconosciuto ai sensi della normativa vigente, ove siano presenti due o più ex coniugi superstiti, sia calcolato, in quota parte, sulla base dei contributi versati durante il periodo di matrimonio trascorso con ciascun coniuge e quindi riconosciuto con importo corrispondente all'effettiva durata del matrimonio.
9/506-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 506, modificata nel corso del lavori di Commissione, si compone di due articoli attraverso i quali modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento del matrimonio già in corso, con il dichiarato intento di fornire risposte normative adeguate alla questione dell'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio;
    attualmente il nostro ordinamento attribuisce ai coniugi una limitata autonomia nel regolamentare convenzionalmente il solo regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
    l'articolo 162, terzo comma, del codice civile, infatti, prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali aventi contenuto patrimoniale «in ogni tempo» e dunque anche prima del matrimonio, evidentemente sottoposte alla condizione della stipula dello stesso matrimonio;
    accordi prematrimoniali di contenuto più ampio, diffusi nel mondo anglosassone, sono ad oggi banditi nel nostro ordinamento per nullità della causa;
    con essi si consente ai coniugi di disciplinare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali in vista di un'eventuale separazione o divorzio;
    il fine a cui tendono è esattamente quello di evitare che la trattazione delle conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio avvenga nella fase patologica del matrimonio, fase in cui difficilmente si potrebbe raggiungere un accordo che, sia pur contemperando le esigenze di entrambi i coniugi, sia realmente in grado di soddisfarle;

al contempo, una simile previsione ha un potente impatto deflattivo sul contenzioso che ruota attorno allo scioglimento dei matrimoni e delle unioni civili: gran parte delle controversie trovano la propria ragion d'essere e del proprio perdurare, proprio sull'an ed il quantum dell'assegno di mantenimento a favore del richiedente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure legislative volte ad introdurre la possibilità per i coniugi di regolamentare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali in vista di un'eventuale separazione o divorzio, realizzando anche una funzione deflattiva ed acceleratoria dei procedimenti di cui alla legge n. 898 del 1970.
9/506-A/2Bartolozzi, Siracusano.


MOZIONI MELONI ED ALTRI N. 1-00179 E D'UVA E MOLINARI N. 1-00184 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI RIFORMA DEL CREDITO E DEL SISTEMA DI VIGILANZA BANCARIA, A TUTELA DEI RISPARMIATORI E PER LA SALVAGUARDIA DELLA SOVRANITÀ ECONOMICA NAZIONALE NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, ha modificato in maniera sostanziale l'assetto della Banca d'Italia procedendo, di fatto, alla sua privatizzazione, nonostante la stessa non solo sia definita quale istituto di diritto pubblico dalla legge, ma soprattutto svolga delicatissimi compiti istituzionali;
    la legge del 1936 che ha qualificato la Banca d'Italia come «istituto di diritto pubblico» aveva altresì previsto l'esproprio dei suoi azionisti privati e la redistribuzione delle quote di capitale tra le banche ormai nazionalizzate, unitamente all'obbligo di abbandonare le normali operazioni commerciali con clienti non bancari e il rafforzamento dei suoi compiti di vigilanza nei confronti del sistema, che frattanto veniva suddiviso – sull'esempio del Glass-Steagall Act americano – tra banche di credito a breve termine e banche di credito a lungo termine;
    il processo di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, verificatosi nel corso negli anni ’90 a opera della legge 30 luglio 1990, n. 218, ha poi influito, di fatto, sulla titolarità delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia e, infine, l'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ha disciplinato la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle fondazioni bancarie, enti di diritto privato che avevano effettuato il conferimento delle aziende bancarie alle società nate dai processi di trasformazione delle banche pubbliche;
    tra questi due provvedimenti si pone il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il quale è stato riformato l'intero sistema bancario attraverso l'eliminazione della separazione tra credito a breve termine e credito a lungo termine e la conseguente reintroduzione del modello della «banca universale», nonché attraverso l'adozione di sistemi di vigilanza uniformi a livello europeo;
    con l'adesione all'euro, la Banca d'Italia ha cambiato ancora una volta il proprio ruolo, divenendo al tempo stesso compartecipe ed esecutrice – a livello nazionale – delle decisioni di politica monetaria prese dalla Banca centrale europea e perdendo la responsabilità esclusiva sia della politica monetaria nazionale sia della vigilanza sui principali gruppi bancari italiani, anch'essa conferita alla Banca centrale europea;
    sino all'adozione del citato decreto-legge, la struttura della governance della Banca d'Italia, per quanto singolare, era riuscita a garantire l'indipendenza dai privati (vigilati) grazie ad alcuni meccanismi di salvaguardia che hanno impedito, almeno fino all'adozione della nuova normativa nel 2013, che alcuna banca partecipante al capitale della Banca d'Italia potesse prendere seriamente in considerazione né l'ipotesi di vendere la propria quota, né quella di attribuire ad essa un valore superiore a quello, simbolico, allora calcolato sul capitale complessivo di circa 156.000 euro;
    il decreto-legge n. 133 del 2013 ha introdotto significative novità sia rispetto al capitale, prevedendo che la Banca d'Italia potesse effettuarne una rivalutazione mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a 7,5 miliardi di euro, sia rispetto alla distribuzione dei dividendi annuali;
    tali novità – come largamente previsto sin dal momento della conversione del decreto-legge e opportunamente segnalato già in quella sede dal Gruppo di Fratelli d'Italia – hanno dimostrato nel tempo di portare giovamento solo alle banche azioniste, le quali, a fronte di un capitale della Banca d'Italia pari a 7 miliardi di euro, con un tasso di dividendi del 6 per cento, incassano circa 450 milioni di euro all'anno, a fronte dei precedenti 50-70 milioni di euro;
    inoltre, il decreto-legge ha ampliato il novero dei soggetti italiani che potranno detenere quote del capitale, allargandolo anche ai fondi pensione e alla totalità delle banche, mentre precedentemente solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dal regio decreto-legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote;
    le banche e le assicurazioni sono private e la loro nazionalità non è più difendibile a priori, con la conseguenza che la Banca d'Italia potrebbe diventare a maggioranza di azionisti esteri;
    in strettissima connessione con il tema della proprietà di Banca d'Italia si pone anche quello delle riserve auree: l'Italia è il terzo Paese al mondo per consistenza delle riserve (dopo Stati Uniti d'America e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari oggi a una somma di circa 110 miliardi di euro che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno e, pur mantenendo la natura giuridica pubblicistica della Banca d'Italia, la sostanziale privatizzazione dell'istituto operata dal decreto-legge solleva più di qualche perplessità in ordine al destino delle stesse riserve;
    queste ultime, tuttavia, appartengono senza ombra di dubbio allo Stato italiano e al popolo italiano e questa è l'opinione anche di illustri costituzionalisti, che hanno avuto modo di affermare che «l'analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che Banca d'Italia non avrebbe più titolo per detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea»;
    le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo italiano;
    il direttore generale di Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un'intervista rilasciata su La7 ha dichiarato che, con l'ingresso nell'euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l'oro della Banca d'Italia è la Banca centrale europea a cui si è ceduta la sovranità quando è stato creato euro;
    l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il Sebc (Sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
    le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;
    il codice monetario e finanziario della Francia, che raccoglie le disposizioni di legge e regolamentari concernenti le attività del settore bancario, finanziario e assicurativo, stabilisce che «la Banca di Francia detiene e gestisce le riserve di cambio dello Stato in oro e in valuta e le iscrive all'attivo del suo bilancio secondo le modalità stabilite in una convenzione con lo Stato», ribadendo, quindi, per legge e con grande chiarezza, che le riserve auree, pur se detenute e gestite dalla Banca centrale, sono di proprietà dello Stato;
    se è vero che le norme relative all'attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all'estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell'affermare la permanenza della proprietà dell'oro in questione in capo allo Stato italiano;
    una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi;
    l'adozione del nuovo testo unico in materia bancaria e creditizia nel settembre 1993 ha rivoluzionato l'intera struttura del sistema bancario, e, soprattutto, eliminato la distinzione introdotta nel 1936 tra attività bancarie a breve e a medio-lungo termine;
    il nuovo testo unico bancario ha, inoltre, previsto che: «Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni all'attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali», mentre nella disciplina previgente alle banche commerciali era proibito detenere quote di partecipazione (ancora meno di controllo) nelle aziende non bancarie ed era altresì vietata qualsiasi attività di trading su titoli e valute;
    tale universalizzazione delle banche ha creato non poche complicazioni e ha dimostrato negli anni tutti i propri limiti, con danni finanziari spesso molto gravosi a carico dei piccoli contribuenti, esposti a rischi senza neanche esserne informati;
    è questa la storia, purtroppo, di tutti i più eclatanti casi fallimenti di istituti bancari degli ultimi anni, rispetto ai quali, peraltro, moltissimi risparmiatori truffati e danneggiati ingiustamente attendono ancora i dovuti risarcimenti;
    la possibilità di svolgere, contemporaneamente, le due antitetiche tipologie di attività ha, infatti, consentito alle banche sistemiche di avere una parte di attività tradizionale relativamente stabile e meno rischiosa che si occupa di concessione di crediti, mentre quella dedita al trading proprietario e speculativo, fortemente instabile e più rischiosa, è suscettibile di far fallire l'intero «conglomerato»;
    l'aspetto più grave consiste nel fatto che l'attività di trading proprietario è finanziata con i fondi sottratti ad attività a basso rischio e rendimento (i depositi bancari) e, quindi, poco costose per le banche;
    se, infatti, il trading proprietario fosse scorporato dall'attività ordinaria, la banca per svolgere quella specifica attività dovrebbe chiedere fondi sui mercati e sarebbe costretta a remunerarli a tassi molto più elevati;
    a ciò bisogna aggiungere che, in caso di fallimento, la banca sistemica può chiedere e ottenere facilmente il salvataggio a opera delle autorità di vigilanza – a spese dei contribuenti – sulla base della motivazione che, dal suo fallimento, sarebbero travolti i soggetti depositanti della banca;
    di fatto, dunque, i risparmiatori che effettuano i propri depositi nelle banche che mischiano attività tradizionale con trading speculativo proprietario sono due volte vittime: dapprima perché del loro denaro viene fatto un uso improprio e, di nuovo, nel momento in cui le banche devono essere «salvate», perché altrimenti i risparmiatori perderebbero i propri depositi;
    è noto che uno dei maggiori ostacoli alla ripresa dell'economia italiana nel difficile momento che si sta vivendo è che, nonostante le frequenti iniezioni di liquidità nel sistema bancario italiano da parte della Banca centrale europea, peraltro a bassissimo costo, con l'obiettivo di far ripartire i prestiti all'economia reale, sono anni che il credito non arriva più alle famiglie e alle imprese;
    la «massimizzazione del profitto» e la ricerca di guadagni – a breve termine e speculativi – riducono, infatti, gli incentivi a effettuare l'attività del credito tradizionale a cittadini e a imprese che, ormai, offre rendimenti piuttosto contenuti a fronte di costi elevati;
    questa scelta, drammaticamente negativa per l'economia reale e lesiva dei più elementari princìpi di salvaguardia dei presupposti sociali ed etici dell'economia, è resa possibile dalla grande dimensione delle banche sistemiche e dalla commistione, nel medesimo soggetto bancario, dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del trading speculativo proprietario;
    tornare di nuovo ad una separazione di ruoli non è così semplice: da un lato, la legislazione bancaria è ormai così complessa da renderla difficile sotto il profilo legislativo e regolamentare e, dall'altro, le banche d'affari fanno pressione sulle istituzioni nazionali ed europee per impedire il verificarsi di questa ipotesi;
    tuttavia, l'unica soluzione seria e realmente efficace per porre fine a questa inaccettabile situazione consiste proprio nel rompere il «cordone ombelicale» tra depositi dei clienti e risorse che le banche utilizzano per svolgere il trading speculativo di natura proprietaria, distinguendo nettamente le due tipologie di banche: quella commerciale ordinaria e tradizionale e quella speculativa che svolge attività di commercio in proprio di strumenti finanziari;
    nel marzo 2012 è stato approvato il «Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria», più comunemente noto come Fiscal compact, che ha impegnato le parti contraenti ad applicare e ad introdurre nella procedura di bilancio nazionale, mediante «norme vincolanti e di natura permanente, preferibilmente di tipo costituzionale», o di altro tipo, purché ne garantiscano l'osservanza, alcune regole di politica economica dette golden rules;
    in base a tali regole nell'ordinamento di ciascuno Stato doveva essere recepito il principio del pareggio di bilancio, ribadito il limite allo 0,5 del deficit strutturale rispetto al prodotto interno lordo, l'obbligo, già previsto dal Trattato di Maastricht, di mantenere il rapporto tra deficit e il prodotto interno lordo entro il valore massimo del 3 per cento e l'obbligo in capo agli Stati con un rapporto tra debito e prodotto interno lordo superiore al 60 per cento di ridurlo di almeno un ventesimo all'anno, sino a raggiungere il parametro fissato dal Trattato di Maastricht;
    di fatto, quindi, con il Fiscal compact sono stati ribaditi e resi maggiormente vincolanti alcuni dei parametri già fissati dal Trattato di Maastricht e sui quali si erano già appuntate numerose critiche, quali, in primo luogo, il vincolo del 3 per cento, che non solo impedisce di fare delle spese in investimenti per rilanciare l'economia, ma, addirittura, condiziona la pubblica amministrazione in misura tale da non potere fare le spese di ordinaria di gestione anche nel caso in cui nelle proprie casse vi siano le risorse per poter finanziare le necessità dei propri cittadini;
    in Italia, diversamente che in altri Stati che hanno egualmente sottoscritto il Fiscal compact, il principio del pareggio di bilancio e quello della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sono stati inseriti nella Carta costituzionale, attraverso la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha novellato gli articoli 81, 97, 117 e 119;
    in particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, mentre con un'apposita novella all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza l'ordinamento dell'Unione europea è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni;
    le modifiche apportate all'articolo 119 sono volte a specificare che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
    la novella all'articolo 117, infine, inserisce la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero delle materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva;
    è opportuno rilevare in primo luogo come nel «nuovo» articolo 81 non vi è alcun riferimento ai cosiddetti vincoli europei e la sovranità di bilancio è dunque totalmente nazionale, ma la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio è radicalmente uscita da questo schema, incorporando e persino rafforzando le nuove politiche di bilancio a matrice europea basate sull'idea del corso forzoso alla riduzione dello stock storico del debito pubblico italiano;
    con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, infatti, non solo sono stati introdotti nell'ordinamento italiano a tutti gli effetti i dettami del Fiscal compact, ma ad essi è stato riconosciuto un ancoraggio costituzionale sulla scia del principio generale di «desovranizzazione» contenuto nell'articolo 117, che, al primo comma, subordina l'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni al rispetto della Costituzione, nonché ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»;
    per effetto del combinato disposto di queste norme, quindi, il Fiscal compact è arrivato ad essere, di fatto, lo strumento attraverso il quale si esercita il dominio dell'Europa sulle politiche economiche nazionali, costringendo l'Italia a operare scelte che rischiano di affossare definitivamente l'economia e a subire ogni possibile forma di condizionamento, riduzione e addirittura azzeramento della sovranità nazionale italiana,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per approntare e varare quanto prima una riforma del sistema del credito e delle autorità di vigilanza sullo stesso, al fine di garantire una stabilità del sistema e la tutela di investitori, risparmiatori e dei contribuenti in generale;

2) in tale ambito, ad adottare le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per realizzare una netta separazione tra banche commerciali e banche d'affari e per istituire la fattispecie delle banche di deposito, con la sola funzione di custodire il risparmio;

3) ad adottare iniziative per introdurre normative più rigide a tutela dei risparmiatori, volte a prevedere in capo a banche e istituti di credito l'obbligo di informare sempre ed in maniera comprensibile il cliente circa il fattore di rischio dell'operazione che sta realizzando e ad impedire ai medesimi istituti di attuare pratiche scorrette nell'attività di recupero dei crediti;

4) ad adottare iniziative per erogare in tempi brevissimi tutte le somme dovute a titolo indennizzatorio e risarcitorio ai risparmiatori truffati dalle banche;

5) ad adottare iniziative per definire una normativa che stabilisca che i membri del consiglio di amministrazione e di governo delle banche siano responsabili in solido e senza limiti nel caso di fallimento delle proprie aziende;

6) ad adottare iniziative per condizionare l'erogazione di eventuali aiuti finanziari a istituti bancari all'applicazione di chiare e stringenti limitazioni: divieto di distribuzione di utili e dividendi per almeno cinque anni; divieto di erogare bonus; tetto ai compensi di amministratori e dirigenti; controllo straordinario sull'operato della banca per verificare l'eventuale mala gestione dell'istituto; responsabilità diretta e personale degli amministratori; divieto definitivo e inappellabile per gli amministratori che si siano resi responsabili della situazione di insolvenza di ricoprire altri incarichi in ambito bancario;

7) ad assumere iniziative, anche normative, per disporre l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia;

8) a valutare la tempestiva adozione di un'iniziativa normativa che chiarisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia;

9) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale;

10) a promuovere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a modificare la legge n. 243 del 2012 e le norme costituzionali in materia, riaffermando il valore della sovranità nazionale anche in ambito europeo.
(1-00179) «Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca d'Italia, secondo la normativa vigente, è Istituto di diritto pubblico, e, come banca centrale della Repubblica italiana, è autorità nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali; a norma del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 «è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze»;
    il capitale della Banca d'Italia, detenuto da 124 soggetti, è di 7.500.000.000 euro rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25,000 ciascuna;
    nonostante Banca d'Italia sia «Ente di diritto pubblico» le quote di partecipazione sono detenute da 124 soggetti privati: banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni, enti ed istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione; peraltro, la legge n. 5 del 2014 ha stabilito la soglia massima del 3 per cento alla quota detenibile da ciascun soggetto; oltre tale soglia sulle quote non spetta diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca;
    la Banca d'Italia ha una fondamentale funzione di vigilanza sul sistema bancario e di tutela dell'integrità finanziaria degli istituti di credito e della concorrenza;
    in base alla seconda direttiva della Unione europea la banca centrale – come organo di controllo – può negare l'autorizzazione a qualsiasi operazione di modifica della struttura proprietaria delle banche italiane, a fortiori se l'operazione implica l'acquisizione o l'entrata nel capitale di una delle banche azioniste di Banca d'Italia da parte di un socio estero;
    il Trattato sul funzionamento della Unione europea prevede l'obbligo, per gli Stati, di informare la Banca centrale europea sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, in particolare se questi riguardano la disciplina delle banche centrali dei Paesi membri;
    la modifica dell'assetto proprietario della Banca d'Italia con l'eventuale acquisizione delle quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al valore nominale stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, pari a 154.937 euro (trecento milioni di lire), fissando il prezzo di acquisto ex lege, ad un valore nominale sensibilmente inferiore all'attuale, di fatto determina una riduzione forzosa del valore delle quote ed è, in sostanza, un indennizzo ai partecipanti al capitale di Banca d'Italia;
    da notare che la Banca centrale europea, chiamata a valutare le modifiche alla governance della Banca d'Italia rivenienti dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto-legge n. 133 del 2013, ravvisava la necessità di verificare che il trasferimento delle quote allo Stato fosse coerente con il principio del divieto di finanziamento monetario, dal momento che l'acquisizione delle quote di partecipazione detenute da soggetti privati implica necessariamente un esborso diretto, peraltro da quantificare, da parte dell'erario, non potendo essere posta carico delle riserve della banca centrale;
    la Banca centrale europea inoltre, in quella circostanza ha ribadito la necessità che la riforma della proprietà dell'Istituto d'emissione avrebbe dovuto preservare l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia «attualmente garantita dalle disposizioni del suo Statuto riguardanti l'indipendenza del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale»;
    la stessa Banca centrale europea, nel valutare le modifiche alla struttura proprietari della Banca d'Italia determinate dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto-legge n. 133 del 2013, ha ritenuto la presenza di soggetti privati nel capitale di Banca d'Italia coerente con l'indipendenza e l'autonomia della stessa, in virtù di una governance che attribuisce la competenza sulle delibere aventi rilevanza esterna al Direttorio, preserva le competenze del governatore quale membro del Consiglio direttivo della Bce assegna un ruolo di mera amministrazione all'assemblea dei partecipanti (nomina dei membri del Consiglio superiore, del collegio sindacale e approvazione del bilancio) e al Consiglio superiore (amministrazione generale, vigilanza sull'andamento della gestione e controllo interno della Banca);
    secondo i dati ricavabili dal bilancio della Banca d'Italia 2017, approvato a fine marzo 2018 e dall'ultima relazione del governatore all'assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale (29 maggio 2018) si rileva che l'utile netto, in aggiunta a imposte di competenza per 1,563 milioni, ha determinato per lo Stato un'entrata di circa 4,9 miliardi;
    i partecipanti al capitale di Banca d'Italia hanno diritti patrimoniali limitati al valore del capitale e agli utili netti annuali e non possono, in alcun modo, avanzare diritti sulle riserve auree; peraltro, in base ai Trattati, le autorità nazionali, legislative e di Governo, sono tenute al rispetto dell'indipendenza della Bce e delle Banche centrali nazionali, anche assicurando che esse abbiano sufficienti risorse finanziarie per svolgere i propri compiti; la Banca centrale non può quindi essere destinataria di prescrizioni vincolanti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nelle materie di competenza previste dall'eurosistema, in particolare nella gestione delle riserve valutarie;
    l'articolo 123 del Trattato, in merito al divieto di finanziamento monetario impedisce alle banche centrali nazionali di erogare credito allo Stato e agli altri enti pubblici, incluso il finanziamento degli obblighi al settore pubblico nei confronti dei terzi; la Banca centrale europea ha precisato che il divieto comprende qualsiasi erogazione finanziaria, anche in assenza di un obbligo di restituzione; pertanto qualsiasi trasferimento non oneroso, o comunque effettuato a prezzi inferiori a quelli di mercato, di attività finanziarie dal bilancio della Banca d'Italia a quello dello Stato rientrerebbe in tale divieto; eventuali disposizioni in contrasto con tale assetto normativo dovranno pertanto essere valutate sul piano della compatibilità con l'ordinamento del Sistema europeo delle Banche centrali;
    le consistenti riserve auree italiane – tra le più cospicue nell'ambito dell'Eurosistema e a livello internazionale – detenute da Banca d'Italia sono un'importante riserva di valore nel tempo non soggetta in misura significativa all'inflazione o alle turbolenze dei mercati finanziari — elemento quanto mai importante in situazioni di incertezza economica, finanziaria o politica; l'oro, a differenza di qualunque attività finanziaria o valuta, possiede una caratteristica che ne garantisce il valore nei tempo: non è emesso da alcun governo o banca centrale e il suo valore non è influenzabile dalle decisioni politiche, dalla credibilità o dalla solvibilità di alcuna istituzione; poiché non ha «rischio di credito» (cioè non espone al rischio – associato a qualsiasi attività finanziaria come azioni o obbligazioni – che l'emittente non rimborsi il suo debito, rappresentato dal valore nominale del titolo) né è soggetto alle oscillazioni proprie delle valute, detenere una consistente riserva di oro rappresenta un presidio importante per una banca centrale e un elemento di stabilità e di tutela dalle tensioni del sistema finanziario;
    in merito alla proprietà delle riserve detenute da Banca d'Italia, l'articolo 127 del Tfue (ex articolo 105 del Tce) prevede, al paragrafo 2, tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il Sebc, quello di «detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri»; al contempo, l'articolo 30 dello statuto del Sebc prevede che «La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto»;
    più specificatamente, la normativa europea ribadisce la detenzione, esplicitamente nel titolo dell'articolo 31 dello statuto Sebc, e in particolare nella disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza del diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto nazionale la determinazione della questione;
    la risposta fornita in data 27 marzo 2019 dal presidente della Bce Mario Draghi, all'interrogazione presentata dai parlamentari europei Marco Valli e Marco Zanni conferma e chiarisce questa interpretazione, laddove esplicita che «il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo Statuto del SEBC non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del SEBC [...] in relazione alle riserve», competenze che riguardano la detenzione e la gestione delle riserve stesse;
    la detenzione da parte di Banca d'Italia delle riserve auree avviene ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'unione europea e dello Statuto Sebc, mentre la relativa iscrizione nell'attivo di bilancio della Banca è frutto di una semplice convenzione e non implica alcun diritto di proprietà, come chiaramente specificato anche negli statuti di altre banche centrali europee aderenti al Sebc;
    il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori, di cui ai commi 493-507 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, si configura come una sorta di «struttura rimediale» nei confronti della violazione della normativa nazionale in materia e della legislazione comunitaria sancita, in particolare, dalla Mifid II e dalla normativa nazionale di recepimento, e può costituire un utile punto di riferimento anche per iniziative analoghe di altri Paesi dell'Unione europea;
    tale «struttura rimediale» ha, tra l'altro, lo scopo rilevante di rassicurare i mercati sulla pronta e tempestiva azione di indennizzo delle autorità nazionali qualora un bene pubblico – costituzionalmente garantito «il risparmio» – sia compromesso e minacciato per violazione della disciplina che si configura come un vero e proprio «diritto del risparmio» (tra questi, in particolare, gli articoli 21 e 167 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza – e la legge 28 dicembre 2005, n. 262 – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari);
    l'azione congiunta del Governo e del Parlamento ha dunque portato ad un inedito «strumento di tutela collettiva del risparmio» nelle more di una riforma della normativa nazionale che ampliando la nozione di «azione di classe risarcitoria» di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, estenda la possibilità di agire – con azione di classe – a tutela di diritti individuali omogenei – nel caso in ispecie, dei risparmiatori – nonché degli interessi collettivi di tutti i partecipanti al mercato finanziario, presenti e futuri;
    la posizione dei singoli – e il pregiudizio subito – non può, e non deve, essere accertata se non nei presupposti di fatto (acquisto di azioni) e non richiede, come previsto dalla legge in questione, di essere accertata caso per caso;
    il rafforzamento patrimoniale con aggregazioni di banche di medie e piccole dimensioni attraverso la trasformazione in credito d'imposta, per il loro intero ammontare, delle attività per imposte anticipate («Dta») permetterebbe, da un lato, più flessibilità nella gestione dei crediti deteriorati e, dall'altro, consentirebbe alla combined bank di essere redditiva fin da subito; la possibilità di trasformare Dta in credito d'imposta ne anticiperebbe, appunto, la fruibilità economica e può agevolare l'aggregazione di piccoli e medi istituti bancari,

impegna il Governo:

1) a dare rapida e piena attuazione a quanto disposto dalla legislazione vigente per l'indennizzo dei risparmiatori;

2) a supportare, per quanto di competenza, iniziative volte al miglioramento della governance della Banca d'Italia al fine di allinearla ai prevalenti standard europei;

3) a favorire, per quanto di competenza, l’iter parlamentare della proposta di legge di interpretazione autentica già in discussione alla Camera per ribadire la proprietà statale delle riserve auree in deposito presso la Banca d'Italia;

4) a promuovere incontri intergovernativi per discutere della possibile evoluzione delle funzioni delle banche centrali alla luce dell'attuale situazione economica;

5) ad attivarsi in sede europea per promuovere una profonda riforma dei compiti della Banca centrale europea al fine di rafforzare il ruolo di prestatore di ultima istanza per gli Stati membri e consentire il finanziamento diretto di opere pubbliche giudicate prioritarie dal Parlamento europeo;

6) ad adottare iniziative per incrementare ed estendere i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, in particolare per la tutela del risparmio, a norma dell'articolo 47 della Costituzione, anche monitorando costantemente l'effettività e l'efficacia della normativa vigente in materia;

7) ad adottare iniziative per rafforzare la collaborazione e il continuo e sistematico interscambio di informazioni e documenti tra le Autorità di vigilanza;

8) ad adottare iniziative per consolidare e potenziare i poteri ispettivi e di accertamento della Banca d'Italia;

9) ad assumere iniziative per istituire una commissione ministeriale di riforma del diritto bancario, allo scopo di individuare le modifiche e le integrazioni necessarie a istituire un sistema delle guarentigie a tutela dei risparmiatori, dei depositanti, dei mutuatari, nonché gli interventi normativi essenziali per la prevenzione delle crisi bancarie;

10) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per introdurre nel nostro ordinamento norme per rafforzare il ruolo della Banca d'Italia nella realizzazione di piani di esdebitazione, sul modello della Banca di Francia, per garantire sostegno a cittadini e imprese e migliorare le opportunità di effettivo recupero delle attività in crisi;

11) a valutare l'opportunità di iniziative normative di carattere fiscale laddove si renda necessario favorire aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni per rafforzarne la capitalizzazione.
(1-00184) «D'Uva, Molinari».