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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 10 giugno 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 giugno 2019.

  Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BIGNAMI: «Soppressione dei consorzi di bonifica» (1899);
   ZUCCONI ed altri: «Disposizioni per la promozione del settore turistico e dell'offerta turistica nazionale» (1900).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 7 giugno 2019 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (1901).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scanu.

Sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  in data 31 maggio 2019, sentenza n. 135 dell'8-31 maggio 2019 (Doc. VII, n. 286),
    con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia):
   alla II Commissione (Giustizia);
  in data 6 giugno 2019, sentenza n. 137 del 17 aprile-6 giugno 2019 (Doc. VII, n. 287),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 4 e 5 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla XII Commissione (Affari Sociali);
  in data 6 giugno 2019, sentenza n. 138 del 7 maggio-6 giugno 2019 (Doc. VII, n. 288),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'articolo 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell'articolo 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell'articolo 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della provincia di Bolzano n. 9 del 2017, dell'articolo 1 della legge della provincia di Bolzano n. 1 del 2018, dell'articolo 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018:
   alla I Commissione (Affari Costituzionali).

  La Corte Costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
  Sentenza n. 139 dell'8 maggio-6 giugno 2019 (Doc. VII, n. 289),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
  Sentenza n. 141 del 6 marzo-7 giugno 2019 (Doc. VII, n. 290),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 6 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 1/2019 del 17 gennaio 2019, concernente «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda) – Proroga della dichiarazione di pubblica utilità».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 3 al 4 aprile 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Doc. XII, n. 438) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (Doc. XII, n. 439) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (Doc. XII, n. 440) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (Doc. XII, n. 441) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Doc. XII, n. 442) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 443) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale (Doc. XII, n. 444) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (Doc. XII, n. 445) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Doc. XII, n. 446) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Doc. XII, n. 447) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (Doc. XII, n. 448) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (Doc. XII, n. 449) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (Doc. XII, n. 450) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (Doc. XII, n. 451) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (Doc. XII, n. 452) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (Doc. XII, n. 453) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE (Doc. XII, n. 454) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 (Doc. XII, n. 455) – alla V Commissione Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Doc. XII, n. 456) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla gestione dei rifiuti (Doc. XII, n. 457) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 giugno 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2017 (COM(2019) 259 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 259 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione a una raccomandazione dell'OMD che modifica il sistema armonizzato a norma dell'articolo 16 (COM(2019) 262 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01 – Servizi finanziari) (COM(2019) 265 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 265 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Intendimenti in ordine alla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e iniziative a favore dei lavoratori e dei commercianti interessati – 3-00592

A)

   ZUCCONI e SILVESTRONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato, ancor prima di assurgere a ruoli governativi, aveva annunciato la volontà di chiudere tutti gli esercizi commerciali nei giorni festivi;
   divenuto Ministro aveva corretto l'annuncio, riconfermando l'idea, ma modulandola diversamente;
   nei giorni scorsi il Governo sembra aver raggiunto una nuova intesa sulla tematica, prevedendo fra le varie misure: la chiusura notturna per tutti gli esercizi commerciali dalle 22 alle 7 del mattino, la chiusura (previo accordo tra regioni, associazioni di categoria e sindacati) in 12 festività laiche e religiose (che possono arrivare a 8 previo accordo tra regioni, associazioni di categoria e sindacati), oltre che per 26 domeniche, lo «stop» alla preparazione e alla consegna dei pacchi nelle 26 domeniche di chiusura per il commercio on line;
   le misure suddette di restringimento della liberalizzazione del commercio non intaccherebbero l'operato degli esercizi commerciali dei centri storici, i quali continuerebbero a operare secondo i dettami vigenti al momento;
   le misure suddette prevedrebbero una deroga anche per i negozi di vicinato: oltre alla possibilità di apertura di tutte le domeniche eccetto le festività nazionali, nei comuni fino a 10.000 abitanti saranno aperti i negozi fino a 150 metri quadrati, mentre nei comuni con più di 10.000 abitanti saranno aperti i negozi fino a 250 metri quadrati;
   le associazioni di categoria stimano che tali misure comporterebbero un calo dei consumi di oltre 4 miliardi di euro e metterebbero a rischio circa 40 mila posti di lavoro;
   un provvedimento in tal senso, a causa della presenza di numerose casistiche volte a determinare la chiusura o meno di un esercizio commerciale, comporterebbe un groviglio normativo, rendendo difficile e incerta la sua attuazione, oltre che il semplice lavoro degli operatori del comparto –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per tutelare i lavoratori e i commercianti del comparto le cui attività sono messe a rischio dal suddetto intervento normativo, con particolare riferimento a quelli operanti nei centri commerciali, i quali in molti casi hanno già in essere contratti di affitto annuali.
(3-00592)


Iniziative di carattere interpretativo in merito alle disposizioni concernenti le limitazioni per l'utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile – 3-00674 e 3-00770

B)

   ENRICO COSTA e D'ETTORE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'applicazione delle norme relative alle limitazioni disposte per l'utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile sta determinando, in particolare nella provincia di Cuneo, gravi problemi agli operatori commerciali;
   la questione attiene all'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in particolare le norme relative al divieto di commercializzazione di borse in sola plastica con spessore inferiore a 15 micron, utilizzabili per il trasporto dei prodotti acquistati, e di commercializzazione di borse «utilizzate a fini di igiene o come involucro primario per alimenti sfusi» di spessore superiore a 15 micron;
   le due norme sono radicalmente diverse, perché nel primo caso è disposto un divieto assoluto censurato con sanzioni economiche pesantissime anche di parecchie migliaia di euro, mentre nel secondo vengono disposte limitazioni e oneri (obbligo di far pagare tali involucri) in termini che non sembrano modificare sostanzialmente la disciplina previgente in merito;
   benché il legislatore abbia usato in entrambi i casi il termine «borse», sembra evidente che la distinzione riguardi l'utilizzo di detti contenitori, nel senso che ci si riferisce sia alle borse vere e proprie nelle quali viene posta la spesa per essere trasportata dopo l'acquisto, sia ai sacchetti utilizzati per l'igiene degli alimenti o per contenere prodotti sfusi;
   gli operatori del settore commerciale lamentano, invece, numerosi casi in cui l'utilizzo dei sacchetti di cui alla seconda fattispecie è stato sanzionato ai sensi del precedente articolo relativo alle borse vere e proprie: in termini economici draconiani, con verbali che comminano anche 5.000 euro di sanzione;
   tali iniziative hanno, peraltro, sortito effetti manifestamente contrari alle finalità della norma: sono molti, infatti, gli operatori del settore che si sono visti costretti ad adottare le vaschette di materiale plastico. Si tratta di strumenti che non sono vietati, seppure appaiano essere molto più inquinanti dei sacchetti;
   tutto questo sembrerebbe essere il frutto della mancata precisione del testo adottato dal legislatore, che ingenera dubbi interpretativi, come dimostra anche il fatto che il problema non risulta essere generalizzato sul territorio;
   esso assume, tuttavia, una rilevanza sostanziale, perché l'entità delle sanzioni può pregiudicare la stessa continuità operativa di esercizi di commercio di vicinato, specie se operanti in aree a rischio di desertificazione commerciale, rischiando di aggravare ulteriormente la cronica carenza di servizi essenziali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   sei il Ministro non ritenga necessario adottare le iniziative di competenza, se del caso emanando una circolare interpretativa, al fine di chiarire l'applicazione dei richiamati articoli. (3-00674)


   RUFFINO e D'ETTORE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'applicazione delle norme relative alle limitazioni disposte per riutilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile sta determinando gravi problemi agli operatori commerciali;
   la questione attiene all'interpretazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, in particolare: a) l'articolo 226-bis che vieta la commercializzazione di borse in sola plastica con spessore inferiore a 15 micron utilizzabili per il trasporto dei prodotti acquistati; b) l'articolo 226-ter che limita la commercializzazione di borse «utilizzate a fini di igiene o come involucro primario per alimenti sfusi» di spessore superiore a 15 micron;
   le due norme sono radicalmente diverse, perché nel caso dell'articolo 226-bis è disposto un divieto assoluto censurato con sanzioni economiche pesantissime anche di parecchie migliaia di euro, mentre l'articolo 226-ter contiene limitazioni e oneri (obbligo di far pagare tali involucri) in termini che non sembrano modificare sostanzialmente la disciplina previgente in merito;
   benché il legislatore abbia usato in entrambi i casi il termine «borse», sembra evidente che la distinzione riguardi l'utilizzo di detti contenitori, nel senso che l'articolo 226-bis si riferisce alle borse vere e proprie nelle quali viene posta la spesa per trasportarla dopo l'acquisto, mentre l'articolo 226-ter riquadra i sacchetti utilizzati per l'igiene degli alimenti o per contenere prodotti sfusi;
   gli operatori del settore commerciale lamentano, invece, ormai parecchi casi in cui l'utilizzo dei sacchetti di cui alla seconda fattispecie è stato sanzionato ai sensi del precedente articolo relativo alle borse vere e proprie: in termini economici draconiani, con verbali che comminano anche 5.000 euro di sanzione;
   tali iniziative hanno, peraltro, sortito effetti manifestamente contrari alle finalità della norma; sono molti i commercianti che si sono visti costretti ad adottare le vaschette di materiale plastico da sempre utilizzate per alimenti con liquidi: strumenti che non sono vietati anche se, anche agli occhi di un profano, appaiono essere molto più inquinanti dei «vecchi» sacchetti;
   ciò è il frutto della mancata precisione del testo adottato dal legislatore che ingenera dubbi interpretativi. Peraltro, l'entità delle sanzioni può pregiudicare la stessa continuità operativa di esercizi di commercio di vicinato, specie se operanti in aree a rischio di desertificazione commerciale –:
   se non ritenga indispensabile, alla luce delle criticità esposte in premessa, adottare iniziative per rivedere le suddette norme del codice dell'ambiente, al fine di chiarire la portata delle medesime ed evitare le attuali discrezionalità interpretative che determinano una grave discriminazione anticoncorrenziale tra imprenditori commerciali;
   se, nelle more di un intervento normativo, non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per emanare quanto prima una circolare, al fine di limitare i danni prodotti da una redazione di norme poco chiare, come quelle indicate in premessa. (3-00770)


Interventi per la messa in sicurezza del territorio e il ripristino della viabilità nelle aree del comune di Colletorto, in provincia di Campobasso, interessate dai movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002 e degli eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2005 – 3-00768

C)

   FEDERICO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la viabilità del comune di Colletorto, in provincia di Campobasso, è stata gravemente compromessa dai rilevanti movimenti franosi in località Macchie – cimitero comunale – vallone Macchiarelle, verificatisi sia a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002 che degli eventi meteorici del gennaio-febbraio 2005;
   la frana, inizialmente localizzata al di sopra della strada provinciale n. 73b II diramazione Bifernina «Colletorto-Bonefro», si è progressivamente allargata verso sud, compromettendo 300 metri della strada provinciale, arrivando a circa 10 metri dal locale cimitero. Da questa prima zona di distacco, Cimitero-Macchie, il fenomeno si è poi evoluto verso il vallone Macchiarelle; dopo il corpo della frana (colata) ha interessato la strada provinciale 73b II diramazione Bifernina «Colletorto-Casalnuovo Monterotaro», causandone lo sprofondamento;
   a causa dei suddetti fenomeni la viabilità sulla strada provinciale II diramazione Bifernina, sia in direzione «Colletorto-Bonefro» che direzione «Colletorto-Casalnuovo Monterotaro», è stata interrotta e, come unico percorso alternativo, viene utilizzata una strada interpoderale «Pozzo Berardinelli», anch'essa minacciata dal movimento franoso;
   l'amministrazione comunale di Colletorto, in data 4 dicembre 2014, ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un finanziamento pari a euro 2.540.966,21 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, poiché le risorse economiche e finanziarie del comune e della regione risultavano insufficienti;
   in data 4 ottobre 2018 il prefetto di Foggia ha scritto al presidente della regione Puglia e della regione Molise, nonché alle amministrazioni comunali di Colletorto e di Casalnuovo Monterotaro, con una richiesta di ripristino della viabilità compromessa sulla strada provinciale n. 73b –:
   se il Governo sia a conoscenza delle circostanze descritte e che tipo di iniziative intenda mettere in atto, con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, al fine di garantire l'avvio di tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza del fronte franoso e al ripristino della viabilità, anche alla luce delle istanze del comune di Colletorto e dell'interlocuzione avviata dal prefetto. (3-00768)


Iniziative di competenza volte ad assicurare il pagamento degli stipendi e la continuità produttiva delle aziende facenti parte della Altea Holding s.r.l., alla luce dell'inchiesta giudiziaria che ha interessato la medesima società – 3-00654

D)

   PEZZOPANE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   da articoli di stampa si apprende la notizia che la holding Altea s.r.l. risulta coinvolta in un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale;
   lo stesso gruppo occupa 17.000 dipendenti in tutta Italia;
   le aziende «impattate» risultano essere 32 facenti parte della holding Altea s.r.l.;
   è necessario che il Governo intervenga e garantisca la tutela dei lavoratori e il mantenimento delle commesse aziendali –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, per garantire con la massima urgenza il pagamento degli emolumenti ai lavoratori e assicurare la continuità produttiva delle aziende facenti parte della holding sopra richiamata. (3-00654)


Misure a favore del personale penitenziario in servizio presso le case circondariali di Caltagirone e Siracusa – 3-00769

E)

   SAITTA, FICARA, MARZANA, RIZZO e SCERRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 6 giugno 2018 le segreterie dei coordinamenti regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria – con una nota rivolta al provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la regione Sicilia, Gianfranco De Gesù – hanno segnalato il preoccupante intensificarsi di atti di violenza nei confronti del personale presso la casa circondariale di Caltagirone;
   la Uilpa polizia penitenziaria ha più volte sottolineato, da ultimo nel 2016, la perdurante carenza di organico presso gli istituti, nonché l'età media elevata dei poliziotti, che supera i 40 anni;
   il recente ampliamento del comprensorio circondariale, che ha visto crescere la sua popolazione carceraria (composta – come riportato in una relazione del 2015 dall'Antigone Onlus – per buona parte da soggetti che scontano pene per reati gravi o che versano in condizioni di tossicodipendenza, ovvero affetti da malattie psichiatriche) da 320 unità a 550 unità, ha acuito ulteriormente il problema della carenza di personale, considerato che l'organico attualmente in servizio ammonta a 3 funzionari dell'area trattamentale, a 147 unità di polizia penitenziaria e a 13 unità impiegate presso il nucleo traduzioni e piantonamenti;
   si registra l'esigenza di una maggiore presenza di mediatori linguistici, considerato che più di un quarto dei detenuti è extracomunitario, nonché l'implementazione del personale addetto all'area trattamentale, al fine di un maggiore coinvolgimento degli stessi nelle varie attività scolastiche e/o professionali;
   tali criticità sono esasperate anche dalle condizioni della struttura, dove i blocchi 25 e 50 – che ospitano rispettivamente 210 detenuti a regime protetto e 150 detenuti a regime comune – risultano fatiscenti. Inoltre, l'istituto versa in una costante emergenza idrica: in caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua da parte del comune, esso può sopperire al fabbisogno suddetto esclusivamente attraverso l'approvvigionamento a mezzo di un camion dotato di una cisterna 10 mila litri, risorsa che appare evidentemente insufficiente;
   le problematiche rilevate presso la casa circondariale di Caltagirone sono emerse anche per la casa circondariale di Siracusa. Infatti, in seguito all'ampliamento del carcere e della relativa popolazione (cresciuta da 400 unità a circa 600 unità) si è assistito ad una diminuzione della sicurezza dell'istituto, il cui personale (che ammonta solamente a 165 unità) – è rimasto pressoché invariato;
   l'organico del personale di polizia penitenziaria e del nucleo locale risulta in entrambe le strutture penitenziarie del tutto inadeguato a garantire standard minimi di sicurezza e, in ogni caso, insufficiente per gli eccedenti carichi di lavoro, analogamente a quanto accade al personale civile preposto al trattamento;
   questa situazione ha generato una escalation di tensione, a causa dei continui problemi e dei disagi che i detenuti sono costretti ad affrontare quotidianamente: costoro, infatti, hanno cominciato a prendere coscienza della mancanza reale di controllo da parte del personale penitenziario, adottando per lo più un atteggiamento poco collaborativo e ritorsivo nei confronti di quest'ultimo, che a sua volta, oltre a veder disattese le proprie prerogative soggettive, avverte anche il totale disinteresse da parte dell'amministrazione preposta (che, invece, dovrebbe intervenire per assicurare idonee condizioni di sicurezza e serenità lavorativa);
   i gravi episodi succedutisi nel maggio 2018 costituiscono soltanto il campanello d'allarme che non può essere più ignorato, se si considera il generalizzato e diffuso stato di sofferenza oggettiva di molti agenti penitenziari che prestano servizio anche in altre strutture presenti sull'isola –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
   quali iniziative intenda intraprendere per risolvere in tempi brevi i problemi illustrati. (3-00769)