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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 13 giugno 2019

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 18 GIUGNO 2019

Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 2019.

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Billi, Bitonci, Bonafede, Bond, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 giugno 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   BELLUCCI: «Riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria come malattia rara nonché disposizioni per la cura delle persone affette da essa e per la promozione della ricerca sulle malattie rare» (1907).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FURGIUELE ed altri: «Modifiche agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso» (1361) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Piccolo.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pittalis.

  La proposta di legge LACARRA ed altri: «Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni» (1590) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Navarra.

  La proposta di legge ROSPI ed altri: «Disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione al salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine e del rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti» (1727) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Berardini e Zennaro.

  La proposta di legge LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani e Ziello.

Trasmissione dal Senato.

  In data 12 giugno 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
   S. 980 – Senatori OSTELLARI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane» (approvata dal Senato) (1908);
   S. 1088 – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016» (approvato dal Senato) (1909).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CIRIELLI: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di organi delle province, nonché istituzione di un fondo per il finanziamento dell'esercizio delle competenze provinciali in materia di edifici scolastici e strade» (995) Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  BUSINAROLO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli allontanamenti di minori dalle famiglie e sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi di componenti privati presso i tribunali e le corti di appello per i minorenni» (1738) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XI Commissione (Lavoro):
  LOLLOBRIGIDA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme di organizzazione dei sindacati e sull'attuazione delle disposizioni costituzionali che ne disciplinano il riconoscimento della personalità giuridica» (1724) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  ALESSANDRO PAGANO ed altri: «Modifiche all'articolo 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative» (1888) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2019, ha trasmesso il rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa nell'adunanza del 22 maggio 2019.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese", autorizzate, in data 22 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII (Affari sociali).

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti il Segretariato generale, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e la Direzione generale dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi, autorizzate, in data 15 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, autorizzata, in data 16 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 23 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2018 (Doc. LXXXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il decreto ministeriale 23 maggio 2019 recante rimodulazione degli accantonamenti relativi agli stati di previsione per l'anno 2019 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 giugno 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2019) 267 final e COM(2019) 268 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 267 final – Annex e COM(2019) 268 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo (COM(2019) 272 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 272 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2019: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2019) 500 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2019 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 2019 del Belgio (COM(2019) 501 final), della Germania (COM(2019) 505 final), della Grecia (COM(2019) 508 final), della Croazia (COM(2019) 511 final), di Malta (COM(2019) 518 final), dei Paesi Bassi (COM(2019) 519 final), dell'Austria (COM(2019) 520 final), della Polonia (COM(2019) 521 final), della Slovenia (COM(2019) 524 final), della Finlandia (COM(2019) 526 final) e della Svezia (COM(2019) 527 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018-2019 del Regno Unito (COM(2019) 528 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione della Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97, sulla missione di sorveglianza rafforzata effettuata in Romania il 14 e 15 marzo 2019 (COM(2019) 541 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione della Commissione al Consiglio sulla missione di sorveglianza rafforzata effettuata in Ungheria il 20 marzo 2019 a norma dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97 (COM(2019) 542 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1248 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1898)

A.C. 1898 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» sono emerse diverse problematiche di forte impatto ambientale che vanno approfondite nelle sedi opportune e con disposizioni, anche amministrative, idonee;
    il Capo II del suddetto disegno di legge reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea;
    l'articolo 24 deroga alla disciplina generale relativa al deposito e al trasporto delle terre e rocce da scavo; l'unica destinazione per le macerie contenenti rifiuti pericolosi è la discarica; nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, dal momento in cui i materiali del settore delle costruzioni possono costituire una vera e propria fonte di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;
    l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare per porre in essere tutte le iniziative finalizzate a realizzare l'economia circolare ragion per cui sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali che compongono le macerie contenente le seguenti indicazioni: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, tenendo conto delle diverse tipologie di materiali che compongono le macerie, di prevedere misure idonee al fine di sottoporli a un trattamento specifico che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per nuove costruzioni.
9/1898/1Cunial, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana si deve partire dalla drastica riduzione del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
    la rigenerazione urbana inoltre rappresenta l'occasione per affrontare e dare risposte concrete ai problemi come l'assenza di identità di un quartiere, la totale mancanza di spazi pubblici e l'elevata densità edilizia che rende impossibile gli allargamenti delle sedi viarie, la realizzazione di aree verdi e perfino la messa a dimora di alberature lungo i marciapiedi;
    la riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi può, infatti, costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale: oltre agli aspetti relativi alla casa, gli interventi si devono porre l'obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture urbane e il trattamento delle tematiche sociali, economiche, ambientali;
    la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell'abitare e, oltre che promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, può costituire un importante volano economico, affermando così il ruolo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori culturali e sociali del tenitorio italiano,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, drastica riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici, rivalutazione degli spazi pubblici, razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti, salvaguardia dei centri storici e loro rivitalizzazione.
9/1898/2Occhionero, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana si deve partire dalla drastica riduzione del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
    la rigenerazione urbana inoltre rappresenta l'occasione per affrontare e dare risposte concrete ai problemi come l'assenza di identità di un quartiere, la totale mancanza di spazi pubblici e l'elevata densità edilizia che rende impossibile gli allargamenti delle sedi viarie, la realizzazione di aree verdi e perfino la messa a dimora di alberature lungo i marciapiedi;
    la riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi può, infatti, costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale: oltre agli aspetti relativi alla casa, gli interventi si devono porre l'obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture urbane e il trattamento delle tematiche sociali, economiche, ambientali;
    la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell'abitare e, oltre che promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, può costituire un importante volano economico, affermando così il ruolo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori culturali e sociali del tenitorio italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, drastica riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici, rivalutazione degli spazi pubblici, razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti, salvaguardia dei centri storici e loro rivitalizzazione.
9/1898/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
    in sede di esame dell'Atto Camera 1898 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana si deve partire non solo da una drastica riduzione del consumo di suolo ma anche da interventi di demolizione di immobili abusivi;
    la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, e in particolare quella di proprietà pubblica, esistente è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell'abitare e, oltre che promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, che può costituire un importante volano economico, affermando così il molo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori culturali e sociali del territorio italiano;
    questo perché la riqualificazione degli spazi pubblici, anche attraverso la demolizione di immobili abusivi che sottraggono spazi che dovrebbero essere invece a disposizione dei cittadini, non solo incide sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi può, ma può costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla demolizione di immobili abusivi, al fine di recuperare quegli spazi oggi sottratti ai cittadini, che dovrebbero essere invece a disposizione, in modo da incidere positivamente sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, contribuendo a diminuire il degrado urbano tra i quartieri, così da riconsegnare ai cittadini degli spazi pubblici occupati abusivamente, e promuovendo una maggiore coesione sociale.
9/1898/3Fornaro, Muroni, Occhionero, Rostan.


   La Camera,
    in sede di esame dell'Atto Camera 1898 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana si deve partire non solo da una drastica riduzione del consumo di suolo ma anche da interventi di demolizione di immobili abusivi;
    la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, e in particolare quella di proprietà pubblica, esistente è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell'abitare e, oltre che promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, che può costituire un importante volano economico, affermando così il molo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori culturali e sociali del territorio italiano;
    questo perché la riqualificazione degli spazi pubblici, anche attraverso la demolizione di immobili abusivi che sottraggono spazi che dovrebbero essere invece a disposizione dei cittadini, non solo incide sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi può, ma può costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla demolizione di immobili abusivi, al fine di recuperare quegli spazi oggi sottratti ai cittadini, che dovrebbero essere invece a disposizione, in modo da incidere positivamente sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, contribuendo a diminuire il degrado urbano tra i quartieri, così da riconsegnare ai cittadini degli spazi pubblici occupati abusivamente, e promuovendo una maggiore coesione sociale.
9/1898/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Muroni, Occhionero, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana non si deve partire solo da una drastica riduzione del consumo di suolo ma anche della necessità di intervenire, attraverso la riqualificazione energetica degli immobili a uso residenziale, con particolare attenzione a quelli di proprietà pubblica, in modo da contribuire alla riduzione del numero delle famiglie che vivono in condizione di povertà energetica. Nel nostro Paese, secondo i dati 2016 dell'Osservatorio Europeo sulla povertà energetica (EPOV), il 16 per cento della popolazione non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione e quasi il 9 per cento è in ritardo con il pagamento delle bollette;
    questo perché la riqualificazione energetica degli edifici non solo incide sulla qualità della vita delle famiglie che vivono in uno stato di povertà energetica ma può costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli immobili a uso residenziale, con particolare attenzione a quelli di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, in modo da contribuire alla riduzione del numero delle famiglie che vivono in condizione di povertà energetica, per poter contribuire positivamente sul miglioramento della qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, contribuendo a diminuire il degrado e la distanza tra i quartieri e promuovendo una maggiore coesione sociale;
9/1898/4Muroni, Fornaro, Occhionero, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede misure volte a raggiungere una riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è del tutto evidente che per realizzare la rigenerazione urbana non si deve partire solo da una drastica riduzione del consumo di suolo ma anche della necessità di intervenire, attraverso la riqualificazione energetica degli immobili a uso residenziale, con particolare attenzione a quelli di proprietà pubblica, in modo da contribuire alla riduzione del numero delle famiglie che vivono in condizione di povertà energetica. Nel nostro Paese, secondo i dati 2016 dell'Osservatorio Europeo sulla povertà energetica (EPOV), il 16 per cento della popolazione non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione e quasi il 9 per cento è in ritardo con il pagamento delle bollette;
    questo perché la riqualificazione energetica degli edifici non solo incide sulla qualità della vita delle famiglie che vivono in uno stato di povertà energetica ma può costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli immobili a uso residenziale, con particolare attenzione a quelli di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, in modo da contribuire alla riduzione del numero delle famiglie che vivono in condizione di povertà energetica, per poter contribuire positivamente sul miglioramento della qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, contribuendo a diminuire il degrado e la distanza tra i quartieri e promuovendo una maggiore coesione sociale;
9/1898/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Muroni, Fornaro, Occhionero, Rostan.


   La Camera,
   premesso che;
    il comma 15 dell'articolo 1 prevede che per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE;
    il comma 1-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
    le infrastrutture strategiche sono le infrastrutture ferroviarie, stradali, metropolitane, porti, interporti, aeroporti, quindi interventi strutturali molto importanti e sarebbe importante che così come il progetto definitivo anche nella redazione del progetto esecutivo che nella realizzazione delle opere, indipendentemente dalla percentuale di aumento del valore del progetto, il parere dovrebbe restare in capo al CIPE e non nella facoltà del soggetto aggiudicatore seppur quando questi non supera il 50 per cento del valore, in quanto modifiche del 50 per cento del valore nel progetto esecutivo possono essere rilevanti rispetto al progetto definitivo approvato dal CIPE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, in un successivo provvedimento, la possibilità che le variazioni rispetto al progetto definitivo intervenute sia in fase di progetto esecutivo che nel corso della realizzazione dell'opera siano sottoposte al parere del CIPE.
9/1898/5Federico Conte, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che;
    il comma 15 dell'articolo 1 prevede che per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE;
    il comma 1-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
    le infrastrutture strategiche sono le infrastrutture ferroviarie, stradali, metropolitane, porti, interporti, aeroporti, quindi interventi strutturali molto importanti e sarebbe importante che così come il progetto definitivo anche nella redazione del progetto esecutivo che nella realizzazione delle opere, indipendentemente dalla percentuale di aumento del valore del progetto, il parere dovrebbe restare in capo al CIPE e non nella facoltà del soggetto aggiudicatore seppur quando questi non supera il 50 per cento del valore, in quanto modifiche del 50 per cento del valore nel progetto esecutivo possono essere rilevanti rispetto al progetto definitivo approvato dal CIPE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, in un successivo provvedimento, la possibilità che le variazioni rispetto al progetto definitivo intervenute sia in fase di progetto esecutivo che nel corso della realizzazione dell'opera siano sottoposte al parere del CIPE.
9/1898/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Federico Conte, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti pubbliche non sempre dispongono di personale tecnico, per svolgere tra le altre: le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, per la direzione dei lavori e per la verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara;
    si tratta di attività essenziali che se non supportate da adeguato personale tecnico rischiano di produrre ritardi e aumento dei costi rispetto ad appalti per opere necessarie con una forte ricaduta economica sul territorio interessato,
    a tal fine appare necessario consentire alle pubbliche amministrazioni la possibilità di procedere ad assunzioni di personale tecnico ritenuto necessario anche procedendo in deroga alle disposizioni vigenti relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di in Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti al fine di sostenere il programma straordinario di assunzioni di personale tecnico per le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a queste ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.
9/1898/6Epifani, Fornaro, Muroni, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    le pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti pubbliche non sempre dispongono di personale tecnico, per svolgere tra le altre: le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, per la direzione dei lavori e per la verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara;
    si tratta di attività essenziali che se non supportate da adeguato personale tecnico rischiano di produrre ritardi e aumento dei costi rispetto ad appalti per opere necessarie con una forte ricaduta economica sul territorio interessato,
    a tal fine appare necessario consentire alle pubbliche amministrazioni la possibilità di procedere ad assunzioni di personale tecnico ritenuto necessario anche procedendo in deroga alle disposizioni vigenti relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'istituzione di in Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti al fine di sostenere il programma straordinario di assunzioni di personale tecnico per le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali.
9/1898/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Epifani, Fornaro, Muroni, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 decreto-legge in esame dispone al comma 1 che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari;
    lo stesso comma 1 dell'articolo 4 prevede che con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
    tra la prima nomina di commissari straordinari e gli eventuali successivi decreti successivi attraverso i quali individuare gli ulteriori interventi prioritari e la nomina di ulteriori Commissari straordinari appare necessario che le competenti commissioni parlamentari siano portate a conoscenza dell'avanzamento dei lavori per gli interventi infrastrutturali per i quali sia già stata disposta la nomina di Commissari straordinari,

impegna il Governo

affinché, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari adottati entro i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e la conseguente nomina dei Commissari straordinari, alla richiesta di parere delle competenti commissioni parlamentari sia allegata una relazione sullo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali prioritari con le motivazioni dei ritardi relativi alla loro attuazione. Analoga relazione dovrà essere allegata ai fini del parere che le competenti commissioni parlamentari dovranno esprimere sui successivi decreti.
9/1898/7Pastorino, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 decreto-legge in esame dispone al comma 1 che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari;
    lo stesso comma 1 dell'articolo 4 prevede che con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
    tra la prima nomina di commissari straordinari e gli eventuali successivi decreti successivi attraverso i quali individuare gli ulteriori interventi prioritari e la nomina di ulteriori Commissari straordinari appare necessario che le competenti commissioni parlamentari siano portate a conoscenza dell'avanzamento dei lavori per gli interventi infrastrutturali per i quali sia già stata disposta la nomina di Commissari straordinari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari adottati entro i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e la conseguente nomina dei Commissari straordinari, alla richiesta di parere delle competenti commissioni parlamentari sia allegata una relazione sullo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali prioritari con le motivazioni dei ritardi relativi alla loro attuazione. Analoga relazione dovrà essere allegata ai fini del parere che le competenti commissioni parlamentari dovranno esprimere sui successivi decreti.
9/1898/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 4 dispone che allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;
    il comma 2 dispone altresì che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati;
    in tale contesto appare necessario rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal citato comma 2 autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere il personale ritenuto necessario, prevedendo altresì che le assunzioni possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn- over del personale delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale e realizzare le assunzioni che si rendano necessarie, ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a procedere alle assunzioni, individuando le risorse necessarie in sede di predisposizione della prossima legge di bilancio, anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni e al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni
9/1898/8Fratoianni, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 4 dispone che allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;
    il comma 2 dispone altresì che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati;
    in tale contesto appare necessario rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal citato comma 2 autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere il personale ritenuto necessario, prevedendo altresì che le assunzioni possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn- over del personale delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale e realizzare le assunzioni che si rendano necessarie, a valutare l'opportunità di autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a procedere alle assunzioni, individuando le risorse necessarie in sede di predisposizione della prossima legge di bilancio, anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni e al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni
9/1898/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratoianni, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del decreto-legge in esame reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione si rende necessario garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione anche prevedendo che le risorse finanziarie non spese per le singole annualità possano essere utilizzate anche negli anni successivi, evitando in questo modo che gli Uffici Speciali per la ricostruzione perdano importanti e necessarie risorse,

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari finalizzati a garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, prevedendo che le risorse finanziarie non spese per le singole annualità possano essere utilizzate anche negli anni successivi.
9/1898/9Speranza, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del decreto-legge in esame reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione si rende necessario garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione anche prevedendo che le risorse finanziarie non spese per le singole annualità possano essere utilizzate anche negli anni successivi, evitando in questo modo che gli Uffici Speciali per la ricostruzione perdano importanti e necessarie risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari finalizzati a garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, prevedendo che le risorse finanziarie non spese per le singole annualità possano essere utilizzate anche negli anni successivi.
9/1898/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Speranza, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in esame come modificato a seguito dell'esame in Senato prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, non trovino applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    tra le norme che in via sperimentale si prevede non siano applicate figurano l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 1’ articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli espelli iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
    al comma 2 si dispone che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenti una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa;
    la non applicazione sperimentale per due anni di norme molto delicate in materia di appalti pubblici non appare la modalità necessaria per procedere alla apertura di cantieri destinati a realizzare opere pubbliche ma appare altresì incongruo che questa fase sperimentale veda una relazione che viene prodotta solo alla fine del biennio di sperimentazione ovvero il 30 novembre del 2020;
    sarebbe utile procedere informando le Camere sull'andamento della sperimentazione in corso d'opera prevedendo che la relazione sia coerente con l'andamento della sperimentazione e quindi presentando una relazione, da parte del Governo, una entro il 30 dicembre 2019 e l'altra entro il 30 novembre 2020,

impegna il Governo

in merito alla relazione relativa all'andamento della sperimentazione, a presentare alle Camere almeno una parte, relativa al 2019, entro il 30 dicembre del citato anno e l'altra parte, come disposto dal decreto-legge in esame, entro il 30 novembre 2020.
9/1898/10Stumpo, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che
    è ormai improrogabile procedere all'attuazione di un piano straordinario di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, al fine di garantire la sicurezza;
    sia l'ANCI che l'UPI hanno segnalato la necessita di procedere ad un piano straordinario per adeguare le norme antincendio degli edifici scolastici tenuto conto che le disposizioni di prevenzione incendi relative a edifici o locali scolastici sono mutate nel 2017, per venire incontro alle nuove esigenze educative e scolastiche, e le indicazioni per le prestazioni minime sono state pubblicate nei primi mesi del 2018;
    nel 2019 sono state messe in campo le prime risorse per sostenere i Comuni negli adempimenti ma le risorse restano insufficienti e c’è la necessità di avviare una programmazione di medio e lungo termine;
    per poter adeguare tutti gli edifici scolastici, i Comuni hanno bisogno di ingenti investimenti e al contempo dei tempi tecnici necessari perché dal finanziamento si arrivi alla realizzazione, quindi l'attenzione del governo dovrebbe rivolgersi al necessario differimento dei termini agli enti locali per l'adeguamento alla normativa degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo con gli enti locali interessati al fine di definire un piano straordinario triennale di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici, affinché prima della presentazione della legge di bilancio si possano indicare i tempi, le risorse necessarie e le eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
9/1898/11Rostan, Muroni, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si basa sull'assunto che per far ripartire il settore degli appalti pubblici si debba procedere nella sospensione delle regole con una fase sperimentale di due anni;
    l'Anac nella relazione annuale al Parlamento ha segnalato come sospendere sperimentalmente le regole o allentarle può produrre solo «ad aumentare il rischio di corruzione e far lievitare i costi per lo Stato» questo mentre il settore degli appalti pubblici avrebbe necessità di certezza e stabilità delle regole e non di procedere a continui cambiamenti, che possono, questi sì, produrre rallentamenti o mancati avvii delle opere infrastrutturali;
    la stessa scelta di prevedere la consultazione di tre aziende, mentre in precedenza era necessaria una procedura negoziata ne prevedeva 10, riduce la concorrenza ma potrebbe innalzare i costi;
    il decreto-legge in esame con le modifiche apportate in Senato facilita il sub appalto e prevede che l'affidamento possa arrivare fino al 40 per cento dell'importo complessivo con il rischio concreto della riduzione dei controlli, della non garanzia né diritti previdenziali e contrattuali dei lavoratori nonché della loro sicurezza. In tale ambito meriterebbe maggiore attenzione il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;
    delle puntuali osservazioni pervenute dall'Anac non si è tenuto alcun conto in particolare nella parte che indicava e dimostrava come concretamente non si era di fronte al rallentamento dei lavori, motivazione alla base della volontà di procedere nel ridurre i controlli e a sospendere per due anni il Codice degli appalti anche se sperimentale,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di garantire i necessari e stringenti controlli sugli appalti, per quanto di competenza, al fine di evitare che la sospensione sperimentale di parti importanti del Codice degli appalti diventi occasione di illegalità o di infiltrazione della criminalità, aumento dei costi degli appalti e non garanzia dei diritti previdenziali e contrattuali dei lavoratori nonché della loro sicurezza.
9/1898/12Fassina, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si basa sull'assunto che per far ripartire il settore degli appalti pubblici si debba procedere nella sospensione delle regole con una fase sperimentale di due anni;
    l'Anac nella relazione annuale al Parlamento ha segnalato come sospendere sperimentalmente le regole o allentarle può produrre solo «ad aumentare il rischio di corruzione e far lievitare i costi per lo Stato» questo mentre il settore degli appalti pubblici avrebbe necessità di certezza e stabilità delle regole e non di procedere a continui cambiamenti, che possono, questi sì, produrre rallentamenti o mancati avvii delle opere infrastrutturali;
    la stessa scelta di prevedere la consultazione di tre aziende, mentre in precedenza era necessaria una procedura negoziata ne prevedeva 10, riduce la concorrenza ma potrebbe innalzare i costi;
    il decreto-legge in esame con le modifiche apportate in Senato facilita il sub appalto e prevede che l'affidamento possa arrivare fino al 40 per cento dell'importo complessivo con il rischio concreto della riduzione dei controlli, della non garanzia né diritti previdenziali e contrattuali dei lavoratori nonché della loro sicurezza. In tale ambito meriterebbe maggiore attenzione il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;
    delle puntuali osservazioni pervenute dall'Anac non si è tenuto alcun conto in particolare nella parte che indicava e dimostrava come concretamente non si era di fronte al rallentamento dei lavori, motivazione alla base della volontà di procedere nel ridurre i controlli e a sospendere per due anni il Codice degli appalti anche se sperimentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di garantire i necessari e stringenti controlli sugli appalti, per quanto di competenza, al fine di evitare che la sospensione sperimentale di parti importanti del Codice degli appalti diventi occasione di illegalità o di infiltrazione della criminalità, aumento dei costi degli appalti e non garanzia dei diritti previdenziali e contrattuali dei lavoratori nonché della loro sicurezza.
9/1898/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Fassina, Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   in sede di esame dell'Atto Camera 1898 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 5 reca norme in materia di rigenerazione urbana; al comma 1, al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, prevede alcune modifiche normative e un parziale rifinanziamento della legge 80 del 2001;
    la questione della rigenerazione urbana e del riuso del patrimonio edilizio esistente, finalizzato in particolare alla drastica riduzione del consumo del suolo, sta assumendo una rilevanza notevole nelle città e non solo nelle grandi aree urbane, ma ogni azione di rigenerazione deve basarsi sulla conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico e privato che può essere oggetto di rigenerazione urbana ad uso abitativo sociale o culturale o a servizi, togliendolo al degrado;
    appare quindi necessario prevedere la realizzazione di una banca dati nazionale e regionale del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato nonché delle aree dismesse al fine di definire un programma strutturale efficace di rigenerazione urbana capace anche di avere effetti sociali ed economici,

impegna il Governo

realizzare di intesa con le Regioni, l'Anci, anche con il coinvolgimento delle università, di urbanisti e parti sociali una banca dati nazionale articolata anche su base regionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente inutilizzato e delle aree dismesse, periodicamente aggiornato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di creare un punto di riferimento certo per la promozione di programmi di rigenerazione urbana.
9/1898/13Palazzotto, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   in sede di esame dell'Atto Camera 1898 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 5 reca norme in materia di rigenerazione urbana; al comma 1, al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, prevede alcune modifiche normative e un parziale rifinanziamento della legge 80 del 2001;
    la questione della rigenerazione urbana e del riuso del patrimonio edilizio esistente, finalizzato in particolare alla drastica riduzione del consumo del suolo, sta assumendo una rilevanza notevole nelle città e non solo nelle grandi aree urbane, ma ogni azione di rigenerazione deve basarsi sulla conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico e privato che può essere oggetto di rigenerazione urbana ad uso abitativo sociale o culturale o a servizi, togliendolo al degrado;
    appare quindi necessario prevedere la realizzazione di una banca dati nazionale e regionale del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato nonché delle aree dismesse al fine di definire un programma strutturale efficace di rigenerazione urbana capace anche di avere effetti sociali ed economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di realizzare di intesa con le Regioni, l'Anci, anche con il coinvolgimento delle università, di urbanisti e parti sociali una banca dati nazionale articolata anche su base regionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente inutilizzato e delle aree dismesse, periodicamente aggiornato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di creare un punto di riferimento certo per la promozione di programmi di rigenerazione urbana.
9/1898/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Palazzotto, Muroni, Rostan, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha istituito le Autorità per i servizi di pubblica utilità, ha trasferito le competenze statali in tema di energia, reti e ambiente all'ARERA cui spetta la competenza esclusiva anche in materia di definizione dell'assetto economico dei distributori, sul contenuto e sulle modalità di esercizio delle concessioni di distribuzione e sulle condizioni di offerta del servizio universale in territorio italiano;
    sarebbe, quindi, opportuno coordinare meglio le competenze attribuite all'ARERA con la normativa de qua, in materia di «Affidamenti dei concessionari» in quanto la stessa Autorità può, già oggi, proporre le modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei servizi da essa regolati;
    si potrebbe, pertanto, prevedere che per i titolari di concessione di servizi nei settori regolati da ARERA la quota dell'80 per cento già prevista dal primo comma della citata norma è modificata tenendo conto delle osservazioni vincolanti della stessa ARERA in specifica applicazione delle finalità di cui alle lettere e), f), h) e i) dell'articolo 2 comma 12 della legge 14 novembre 1995 n. 481;
    ARERA, infatti, determina la dinamica delle tariffe finali in funzione delle efficienze raggiunte dal distributore, aggiornandole ogni 4 anni, in quanto solo l'autorità è in condizione di graduare gli impegni di cui all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, fra le varie tipologie di distributori (piccoli, medi, grandi), in funzione della analisi dei costi e della conoscenza delle strutture imprenditoriali degli stessi, consolidata da più di 25 anni di regolazione del settore elettrico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sull'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attribuendo ad ARERA la possibilità di modificare, per i titolari di concessione di servizi nei settori da quest'ultima regolati, la quota ivi prevista dell'80 per cento, tenendo conto delle osservazioni vincolanti formulate dalla stessa Autorità in specifica applicazione delle finalità di cui alle lettere e), f), h) e i) dell'articolo 2 comma 12 della legge 14 novembre 1995 n. 481.
9/1898/14Saltamartini, Bazzaro, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ha disposto che il Comune e abbia un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
    ai sensi del testo unico, il segretario assume altre importanti funzioni tra cui: sovrintende, ove previsto, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco; è garante della legalità generale dell'azione amministrativa nell'ambito del Comune; nei comuni con oltre 100.000 abitanti il sindaco può inoltre conferire al segretario le funzioni di direttore generale;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali e le relative assunzioni di 224 segretari comunali e provinciali;
    ad oggi non è stato ancora pubblicato il bando per i nuovi segretari utili alla copertura dei posti disponibili;
    da molti esponenti dei Comuni giunge l'allarme relativo all'impossibilità di coprire le sedi vacanti dei segretari comunali;
    è quindi evidente la carenza di iscritti presso le sezioni regionali degli albi dei Segretari Comunali, il cui accesso alla carriera è disciplinato sia dall'articolo 98 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    il segretario comunale è infatti una figura fondamentale a supporto dei sindaci per la quotidiana attività amministrativa, soprattutto alla luce delle continue interpretazioni normative che impongono scelte e responsabilità gravose, con implicazioni importanti non solo per il bene comune dei cittadini ma anche per la tutela e la salvaguardia del ruolo del sindaco stesso;
  valutato che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» sono presenti misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali;
    nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in oggetto è stato presentato un emendamento da parte dei relatori (numero 23.0.850) che «al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465,» disponeva che «il reclutamento del
    fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019,» avvenisse «mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo»;
    nel corso della discussione in Aula il senatore Patuanelli, esponente della maggioranza, ha testualmente dichiarato: «rispetto all'emendamento 23.0.850 dei relatori, dato che si sta lavorando a una riformulazione ed ovviamente non c’è tempo per farla, propongo di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno. In questo modo, la norma in esso contenuta potrebbe essere inserita in un prossimo provvedimento, magari già in quello in discussione alla Camera sulla crescita che potrebbe essere il mezzo giusto per questo emendamento riformulato»;
    tale emendamento è stato poi ritirato e trasformato, in Aula al Senato, in un ordine del giorno (numero G23.0.850, poi accolto) che impegnava il governo «ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.0.850»,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni già assunti sul reclutamento urgente dei segretari comunali ed inserire nel prossimo provvedimento utile una norma per procedere al reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari, di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali, attraverso un apposito concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo.
9/1898/15Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione del decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», sono emerse diverse criticità, spesso burocratiche, che impediscono o rallentano la crescita economica del nostro Paese;
    anche durante le audizioni si è palesata la necessità ed urgenza verso una semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolar, la disciplina dei contratti pubblici;
    lo stesso provvedimento si propone di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
    spesso gli enti locali, in maniera particolare, quelli con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, situati in zone montane e con una struttura amministrativa carente di personale, devono procedere, con le norme attuali e vigenti, anche per affidamenti di modico valore, con iter amministrativi complessi e lunghi, mentre le piccole emergenze, spesso nella stagione invernale, sono esigenze quasi quotidiane,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, attraverso l'emanazione di atti necessari, affinché gli affidamenti di modico valore fino a 1.000,00 euro delle amministrazioni comunali siano equiparate alla normativa delle spese economali.
9/1898/16Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il Palazzo Ducale della città di Parma è un palazzo dal valore storico-artistico inserito all'interno del Parco Ducale;
    oggi l'edificio è di proprietà del Comune della città ma concesso in uso esclusivo al Comando dei Carabinieri provinciale di Parma;
    la struttura ha un intero lato sul Parco Ducale con sale affrescate e aperte al pubblico mensilmente e per eventi;
    i numerosi affreschi che arricchiscono l'interno sono opera di importanti artisti che tra il sedicesimo ed il diciassettesimo secolo vi si dedicarono: Cesare Baglioni, Benigno Bossi, Jacopo Bertoia, che dipinse scene tratte dall'Orlando Furioso. Inoltre, Tiarini, Agostino Carracci e Gian Battista Trotti affrescarono rispettivamente la Sala di Erminia, la Sala dell'Amore e la Sala delle Leggende;
    questo palazzo, a suo tempo reggia di Maria Luigia d'Austria, presenta alcuni problemi di manutenzione e di restauro soprattutto delle facciate e dell'intero perimetro tali da comprometterne la fruizione pubblica;
    il decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» individua all'articolo 14, i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, e la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali;
    il Cipe ha recentemente assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione al Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato al rafforzamento e alla valorizzazione dell'offerta culturale del nostro Paese, di questa somma una parte, 170 milioni, devono essere attribuiti tramite Decreto del Presidente del Consiglio nell'ambito della fruizione e valorizzazione dei beni culturali;
   considerato inoltre che Parma è capitale italiana della cultura per il 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare parte dei residui 170 milioni alla messa in ristrutturazione del Palazzo Ducale della città.
9/1898/17Tombolato, Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Palazzo Ducale della città di Parma è un palazzo dal valore storico-artistico inserito all'interno del Parco Ducale;
    oggi l'edificio è di proprietà del Comune della città ma concesso in uso esclusivo al Comando dei Carabinieri provinciale di Parma;
    la struttura ha un intero lato sul Parco Ducale con sale affrescate e aperte al pubblico mensilmente e per eventi;
    i numerosi affreschi che arricchiscono l'interno sono opera di importanti artisti che tra il sedicesimo ed il diciassettesimo secolo vi si dedicarono: Cesare Baglioni, Benigno Bossi, Jacopo Bertoia, che dipinse scene tratte dall'Orlando Furioso. Inoltre, Tiarini, Agostino Carracci e Gian Battista Trotti affrescarono rispettivamente la Sala di Erminia, la Sala dell'Amore e la Sala delle Leggende;
    questo palazzo, a suo tempo reggia di Maria Luigia d'Austria, presenta alcuni problemi di manutenzione e di restauro soprattutto delle facciate e dell'intero perimetro tali da comprometterne la fruizione pubblica;
    il decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» individua all'articolo 14, i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, e la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali;
    il Cipe ha recentemente assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione al Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato al rafforzamento e alla valorizzazione dell'offerta culturale del nostro Paese, di questa somma una parte, 170 milioni, devono essere attribuiti tramite Decreto del Presidente del Consiglio nell'ambito della fruizione e valorizzazione dei beni culturali;
   considerato inoltre che Parma è capitale italiana della cultura per il 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di utilizzare parte dei residui 170 milioni alla messa in ristrutturazione del Palazzo Ducale della città.
9/1898/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Tombolato, Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che;
    la lettera ee) del comma 20, dell'articolo 1, del testo del decreto-legge, come modificato dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dell'entrata in vigore della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, che obbliga i concessionari, pubblici o privati, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, che hanno ricevuto l'affidamento della concessione senza gara, di affidare l'ottanta per cento dei contratti dei lavori, servizi o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica; la percentuale scende al 60 per cento per i concessionari autostradali;
    sulle linee guida ANAC n. 11, approvate con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018, di attuazione della norma, si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 1582/2018, segnalando che «l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 Cost.»;
    inoltre, la norma si riferisce a tutti i concessionari a suo tempo scelti senza gara, e quindi non senza una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica, con la conseguenza che, in astratto, l'articolo 177 si applicherebbe anche alle concessioni assegnate a suo tempo, legittimamente, tramite procedure ad evidenza pubblica che non consistano in una procedura competitiva, come ad esempio la procedura in house;
    una serie di aziende del settore dei servizi pubblici locali hanno presentato ricorso al TAR Lazio, argomentando gli effetti negativi della norma che include nell'ottanta per cento da esternalizzare anche le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio;
    infatti, l'entrata in vigore della norma creerà gravi ripercussioni sul piano occupazionale, causando l'esubero di tanti posti di lavoro, dal momento che i concessionari dovrebbero ripensare la propria organizzazione aziendale e le proprie attività in vista della totale dismissione di gran parte della concessione;
    d'altra parte, un abbassamento drastico della percentuale dei contratti da esternalizzare da parte dei concessionari provocherebbe una diminuzione significativa del mercato degli appalti con ripercussioni negative sulle imprese, soprattutto quelle medie e piccole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere legislativo, diretti ad individuare un punto di equilibrio tra gli obblighi posti ai concessionari di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alla concessione e le attività che gli stessi concessionari possono svolgere con il proprio personale e le proprie strutture.
9/1898/18Bubisutti, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che;
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    l'esclusione dell'obbligo di ricorso a soggetti verificatori terzi e indipendenti è prevista per le sole stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
    la nozione di «sistema interno di controllo di qualità» non rende identificabili in dettaglio i requisiti che una struttura di controllo debba avere al fine di rendere applicabile l'esclusione dell'obbligo di ricorrere a soggetti terzi per tali attività fino per i lavori di importo fino a 20 milioni di euro;
    la Linea Guida n. 1 dell'ANAC interviene a specificare in relazione ad analoga fattispecie che tale sistema di controllo debba intendersi conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/200;
    nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento unico, al fine di evitare ritardi e confusioni interpretative soprattutto nella fase transitoria,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   adottare un atto teso a circoscrivere con precisione parametri, requisiti e caratteristiche delle strutture interne alle stazioni appaltanti che possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame n. 32 del 2019;
   chiarire se nelle stazioni appaltanti di cui al suddetto articolo 26 rientrino anche i soggetti privati tenuti ad effettuare, in ragione di concessioni o atti che li vincolano alla PA, procedure di evidenza pubblica competitiva per l'esecuzione di lavori pubblici;
   presentare una relazione annuale al Parlamento sulla concreta applicazione della norma in questione, con particolare riferimento al: numero complessivo delle opere pubbliche oggetto di affidamento per un valore tra la soglia di rilevanza comunitaria e i 20 milioni di euro; numero e localizzazione territoriale delle amministrazioni che, disponendo di un sistema di controllo interno della qualità hanno effettivamente svolto internamente le verifiche dei progetti per i lavori di importo compreso tra la soglia di rilevanza comunitaria e i 20 milioni di euro.

9/1898/19Raffaelli, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Valbusa, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che;
    l'articolo 4, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Con le modifiche inserite dal Senato, è stato previsto che gli interventi sono individuati, entro 180 giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Entro il 31 dicembre 2020 possono essere individuati, con le stesse modalità, ulteriori interventi prioritari;
    nella provincia di Pavia, il ponte della Becca, sulla ex SS 617, costruito tra il 1910 e il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po, distrutto da bombardamenti durante la seconda guerra mondiale e ripristinato, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che ne obbligano la chiusura per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza;
    il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e dei trasportatori, che obbligatoriamente devono trovare strade alternative di comunicazione, allungando i tempi di percorrenza; ciò mette in crisi una delle zone più redditizie del Paese, anche per l'altissima qualità dei prodotti;
    ultimamente, le istituzioni statali, regionali e provinciali si sono presi impegni precisi per la realizzazione del nuovo ponte della Becca e la Regione Lombardia ha stanziato 800 mila euro per lo studio di fattibilità di cui si attende l'approvazione per la fine 2019;
    con l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio per il 2019, introdotto con emendamento della Lega (on. Lucchini), è stato istituito un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rilasciato interviste sulla necessità della realizzazione del nuovo ponte della Becca, ipotizzando il finanziamento del progetto definitivo già per il 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del presente decreto-legge, anche il nuovo ponte della Becca, la cui progettazione e realizzazione può usufruire delle risorse del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge 145 del 2018, al fine di accelerare le procedure di approvazione e realizzazione dell'opera, da anni attesa dalla popolazione locale e dalle imprese del comparto produttivo.
9/1898/20Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che;
    il comma 1-bis dell'articolo 23, aggiunto dal Senato, assegna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ai comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Le risorse sono assegnate al fine di attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che regolano, per gli enti locali, compresi quelli in disavanzo, la possibilità di utilizzo della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione con alcune limitazioni;
    per l'individuazione dei comuni aventi diritto, il citato comma 1-bis, fa riferimento ai comuni inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a sua volta rimanda agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge;
    infatti, il riferimento all'allegato 1 si presenta ultroneo, in quanto il comma 13-bis dell'articolo 48 già cita ambedue gli allegati 1 e 2;
    peraltro, il Comune di Spoleto, incluso nell'allegato 2, possiede tutte le caratteristiche richieste dalla norma per averne diritto al contributo e sarebbe una grave discriminazione non considerare i comuni citati nell'allegato 2, nonostante l'espresso rimando al comma 13-bis dell'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016; inoltre, dalle dichiarazioni di voto sull'emendamento in Aula del Senato, si evince chiaramente che il Comune di Spoleto è compreso tra quelli interessati dal provvedimento,

impegna il Governo

in sede di attuazione del comma 1-bis dell'articolo 23 del presente decreto-legge, ad interpretare la norma, includendo tra gli aventi diritto i comuni con più di 30.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, inclusi negli allegati 1 e 2, come esplicitamente previsto dal comma 13-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 189 del 2016, citato nello stesso comma 1-bis.
9/1898/21Marchetti, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che;
    il comma 19 dell'articolo 1, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto « end of waste» che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recupero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle regioni;
    sono anche esplicitati i criteri sulla base di quali potranno essere rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
    è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per assicurare l'omogeneità dei criteri e l'obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «revisione» entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida;
    negli ultimi anni, successivamente all'emanazione dei provvedimenti citati, si è sviluppata un'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto, con flussi di prodotti non presenti in tali provvedimenti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso ecc.;
    allo stesso modo, le caratteristiche delle sostanze e dei materiali ottenuti dal recupero e gli usi a cui le sostanze e i materiali sono destinati sono stati variati nel tempo e in alcuni casi si sono ampliati rispetto al passato, in dipendenza delle mutate condizioni tecniche e di mercato, come comprovato dalla costante produzione ed aggiornamento degli standard di prodotto nei diversi settori coinvolti;
    peraltro, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in molti casi, non ammette l’end of waste a livello di materiale intermedio, ma solo per il prodotto finito, e tale limitazione non permetterebbe l'utilizzo delle materie «prime secondarie» indirizzando in discarica o al recupero all'estero tali materiali, con gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire la celere emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del presente decreto-legge, per poter aggiornare i decreti citati nel testo e le relative autorizzazioni, secondo l'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto intervenuta negli ultimi anni.
9/1898/22Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che;
    il comma 19 dell'articolo 1, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto « end of waste» che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recupero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle regioni;
    sono anche esplicitati i criteri sulla base di quali potranno essere rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
    è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per assicurare l'omogeneità dei criteri e l'obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «revisione» entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida;
    negli ultimi anni, successivamente all'emanazione dei provvedimenti citati, si è sviluppata un'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto, con flussi di prodotti non presenti in tali provvedimenti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso ecc.;
    allo stesso modo, le caratteristiche delle sostanze e dei materiali ottenuti dal recupero e gli usi a cui le sostanze e i materiali sono destinati sono stati variati nel tempo e in alcuni casi si sono ampliati rispetto al passato, in dipendenza delle mutate condizioni tecniche e di mercato, come comprovato dalla costante produzione ed aggiornamento degli standard di prodotto nei diversi settori coinvolti;
    peraltro, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in molti casi, non ammette l’end of waste a livello di materiale intermedio, ma solo per il prodotto finito, e tale limitazione non permetterebbe l'utilizzo delle materie «prime secondarie» indirizzando in discarica o al recupero all'estero tali materiali, con gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative per garantire la celere emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del presente decreto-legge, per poter aggiornare i decreti citati nel testo e le relative autorizzazioni, secondo l'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto intervenuta negli ultimi anni.
9/1898/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge prevede procedure acceleratorie per la realizzazione, riqualificazione e miglioramento di una serie di opere viarie ritenute prioritarie per il Paese;
    la città di Lodi, capoluogo di provincia con 45.000 abitanti, è situata lungo la storica «Via Emilia», strada di grande percorrenza che collega Bologna a Milano ora classificata come Strada Statale 9;
    nel corso degli ultimi decenni, per sgravare il centro abitato dal pesante flusso di traffico, sono stati realizzati due tratti viari che lambiscono la città rispettivamente nel lato Est e nel lato Sud-Ovest; il primo classificato come «S.S. 9 DIR» e denominato «Tangenziale Est» ed il secondo denominato «S.S. 9» e comunemente noto come «Circonvallazione Sud-Ovest» o «Tangenziale Sud-Ovest»; il primo, attraversando il fiume Adda, si fa carico del traffico in direzione Crema e Bergamo e il secondo del traffico in direzione Pavia e Milano;
    tali tratti, fondamentali per dare sollievo alla viabilità cittadina, sono a due carreggiate, entrambe da due corsie, separate da spartitraffico; i due tratti sono la prosecuzione fisica l'uno dell'altro;
    il tratto comunemente noto come «Tangenziale Sud-Ovest» soffre di particolari carenze sul fronte della sicurezza, tanto da essere oggetto di numerosi incidenti stradali e frequenti congestioni di traffico. Il problema principale è causato dal fatto che, mentre tutti gli altri svincoli esistenti sono a due livelli, vi è ancora presente, in località Faustina, un'intersezione a raso con la strada provinciale SP23 e con una delle principali via d'accesso all'area urbana, la via San Colombano;
    da decenni è stata individuata dagli enti locali, quale unica soluzione, la realizzazione di uno svincolo a due livelli tramite un viadotto, che non faccia interferire il traffico della tratta Bologna-Milano con il traffico locale, e la conseguente messa in piena sicurezza della tratta compresa tra i km 293.00 e 298.00;
    l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza necessario può essere realizzato da ANAS tramite l'estensione delle caratteristiche stradali del tratto «S.S.9 DIR-Tangenziale Est» anche alla sua prosecuzione nel tratto comunemente denominato «Tangenziale Sud-Ovest»;
    tale intervento può essere realizzato utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia,

impegna il Governo

al fine di avviarne la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, a destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla tratta della strada statale 9 «via Emilia», dal km 293.00 al km 298.00, quale naturale prosecuzione della strada statale 9 DIR «Tangenziale Est».
9/1898/23Piastra, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge prevede procedure acceleratorie per la realizzazione, riqualificazione e miglioramento di una serie di opere viarie ritenute prioritarie per il Paese;
    la città di Lodi, capoluogo di provincia con 45.000 abitanti, è situata lungo la storica «Via Emilia», strada di grande percorrenza che collega Bologna a Milano ora classificata come Strada Statale 9;
    nel corso degli ultimi decenni, per sgravare il centro abitato dal pesante flusso di traffico, sono stati realizzati due tratti viari che lambiscono la città rispettivamente nel lato Est e nel lato Sud-Ovest; il primo classificato come «S.S. 9 DIR» e denominato «Tangenziale Est» ed il secondo denominato «S.S. 9» e comunemente noto come «Circonvallazione Sud-Ovest» o «Tangenziale Sud-Ovest»; il primo, attraversando il fiume Adda, si fa carico del traffico in direzione Crema e Bergamo e il secondo del traffico in direzione Pavia e Milano;
    tali tratti, fondamentali per dare sollievo alla viabilità cittadina, sono a due carreggiate, entrambe da due corsie, separate da spartitraffico; i due tratti sono la prosecuzione fisica l'uno dell'altro;
    il tratto comunemente noto come «Tangenziale Sud-Ovest» soffre di particolari carenze sul fronte della sicurezza, tanto da essere oggetto di numerosi incidenti stradali e frequenti congestioni di traffico. Il problema principale è causato dal fatto che, mentre tutti gli altri svincoli esistenti sono a due livelli, vi è ancora presente, in località Faustina, un'intersezione a raso con la strada provinciale SP23 e con una delle principali via d'accesso all'area urbana, la via San Colombano;
    da decenni è stata individuata dagli enti locali, quale unica soluzione, la realizzazione di uno svincolo a due livelli tramite un viadotto, che non faccia interferire il traffico della tratta Bologna-Milano con il traffico locale, e la conseguente messa in piena sicurezza della tratta compresa tra i km 293.00 e 298.00;
    l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza necessario può essere realizzato da ANAS tramite l'estensione delle caratteristiche stradali del tratto «S.S.9 DIR-Tangenziale Est» anche alla sua prosecuzione nel tratto comunemente denominato «Tangenziale Sud-Ovest»;
    tale intervento può essere realizzato utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia,

impegna il Governo

al fine di avviarne la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, a valutare l'opportunità di destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla tratta della strada statale 9 «via Emilia», dal km 293.00 al km 298.00, quale naturale prosecuzione della strada statale 9 DIR «Tangenziale Est».
9/1898/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Piastra, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate;
    si prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale;
    la richiesta può essere effettuata nelle situazioni in cui non si adottino i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita;
    in particolare, il comma 2 stabilisce che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
    tale disciplina non chiarisce sufficientemente cosa debba intendersi per «edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate», trattando del diverso problema della sicurezza urbana e limitandosi ad accennare, in questa prospettiva, a «siti degradati» o a «degrado del territorio»;
    la norma non specifica, altresì, i presupposti secondo cui, ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, è legittimato il ricorso all'autorità giudiziaria, né quali siano le decisioni «indifferibili» e «necessarie» che dovrebbe assumere l'amministratore giudiziario;
    nel corso della discussione al Senato si è chiarito che per degrado si intende anche il degrado sociale e non soltanto quello estetico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti esplicativi e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-sexies, in particolare in merito alla sussistenza delle situazioni di degrado degli edifici condominiali per le quali è prevista l'emanazione dell'ordinanza del sindaco.
9/1898/24Badole, Lucchini, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture’ e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Con le modifiche inserite dal Senato, è stato previsto che gli interventi sono individuati, entro 180 giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari ed entro il 31 dicembre 2020 possono essere individuati, con le stesse modalità, ulteriori interventi prioritari;
    la SS 36 del lago di Como e dello Spluga interessa 141 km, attraversa le province di Sondrio, di Lecco e di Monza e Brianza ed è un collegamento strategico per questi territori, ed è l'unica via di accesso diretto alla Valchiavenna e ai passi transalpini dello Spluga e del Maloja e, tramite la SS 38, alla Valtellina, a Sondrio e al passo transalpino dello Stelvio; inoltre, costituisce la principale via di accesso al sistema turistico della sponda lecchese del lago di Como e, più in generale, di tutto l'Alto Lario;
    la suddetta strada è una delle extraurbane più trafficate, con punte di 78 mila transiti al giorno (dati ANAS), e più pericolose, con 7,6 incidenti/km (dati ACI);
    la SS 36 si sviluppa a mezza costa con tracciato per lunghi tratti in galleria, pertanto anche la connessione con la viabilità provinciale, adeguata all'epoca di costruzione della strada, oggi risulta critica per le attuali esigenze di traffico e le norme di sicurezza;
    il recente crollo di materiale lapideo che ha interessato la SS 36 in comune di Liema (LC) ha evidenziato la fragilità dei collegamenti tra l'Alto Lario e la provincia di Sondrio con il capoluogo regionale che, lungo il lago di Como, si sviluppano in via prevalente nella tratta della SS 36 verso Sondrio, in gestione al PANAS, e nella parallela SP 72, in gestione alla Provincia di Lecco. Durante i giorni in cui la SS 36 è rimasta totalmente chiusa al traffico (ossia dal 25 al 29 aprile 2019), si è manifestato un blocco dei traffici di persone e di merci con tempi di percorrenza di diverse ore per i soli 40 chilometri di strada che vanno da Lecco al confine con la provincia di Sondrio;
    negli ultimi 20 anni si sono manifestati problemi strutturali e di sicurezza in alcune gallerie, in particolare in quelle denominate «Monte Piazzo», generate sia dalla tipologia costruttiva dell'infrastruttura che da complessità geologiche del sito; tale situazione, alla fine degli anni 2000, ha determinato molta preoccupazione nei territori interessati e ha costretto Anas ad eseguire costosi lavori di rifacimento di alcuni tratti delle gallerie con conseguenti ripercussioni gravissime sull'economia dei territori, sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei cittadini costretti a transitare, nella migliore delle ipotesi, nelle gallerie in doppio senso di circolazione o addirittura in chilometriche code sulla vetusta SP 72, attraversando tutti i centri abitati sulla sponda orientale del lago di Como;
    attualmente Anas ha commissionato una fase di studio sulla stabilità e messa in sicurezza delle richiamate gallerie, che comporterà ulteriori interventi strutturali sulle stesse imponendo, di conseguenza, la chiusura al traffico per lungo periodo dell'asse stradale principale e, pertanto, sulla SP 72, in assenza di interventi di adeguamento della viabilità alternativa, si potrebbero ripetere i gravi problemi manifestatasi a suo tempo;
    al fine di ovviare alle criticità evidenziatesi sulla rete stradale locale, anche in vista della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, risulta necessario e urgente realizzare e completare gli interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e di messa in sicurezza della SS 36 e di connessione con la SP 72, dando priorità al completamento degli svincoli di Piona e di Dervio al fine di garantire un'adeguata viabilità alternativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una gestione unitaria degli interventi sopra descritti, da realizzare attraverso la nomina di un apposito Commissario straordinario e facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, volto alla riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria costituita dalla SS 36 e dalla SP 72, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la provincia di Sondrio regionale, l'Alto Lario e il capoluogo regionale.
9/1898/25Parolo, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Con le modifiche inserite dal Senato, è stato previsto che gli interventi sono individuati, entro 180 giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Entro il 31 dicembre 2020 possono essere individuati, con le stesse modalità, ulteriori interventi prioritari;
    il progetto dell'Autostrada Tirreno Brennero (TI.BRE.) prevede la realizzazione di un corridoio autostradale da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) della lunghezza complessiva di circa 85 km comprensivi dell'adeguamento di un tratto dell'Autostrada A15 a sud dell'intersezione con [’Autostrada Al. Sono previste due carreggiate, ciascuna costituita da due corsie oltre a quella di emergenza, sette autostazioni (Parma Nord in Provincia di Parma, Casalasco Viadanese, Bozzolo in Provincia di Cremona, Gazoldo, Goito in Provincia di Mantova, Lago di Garda, Verona Ovest in Provincia di Verona), quattro aree di servizio (Po, Navarolo, Oglio, Mincio), due interconnessioni (Autostrada Al, Autostrada A22). Il raccordo autostradale in progetto interessa gli ambiti territoriali delle Regioni Emilia Romagna (Provincia di Parma) Lombardia (Province di Cremona e Mantova) e Veneto (Provincia di Verona) per complessivi 85 km circa ed una spesa totale prevista di 2,7 miliardi, di cui km 17,5 circa in Emilia Romagna, km 52,0 circa in Lombardia e km 15,5 circa in Veneto;
    dopo il via libera al progetto esecutivo da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono iniziati i lavori per realizzare il primo lotto della Ti-Bre (Tirreno-Brennero): costo dello stralcio 513 milioni di euro, circa 40 milioni a chilometro in pianura;
    sulla realizzazione della bretella fra l'autostrada A15 Parma-La Spezia e A22 del Brennero si discute da almeno 40 anni, e la prima convenzione risale al 1999; sul secondo lotto, finanziato solo per il breve tragitto iniziale e sospeso ormai da troppi anni, esistono una serie di criticità per l'attraversamento delle zone protette della campagna Parmense, tra zone protette, aree di nidificazione di specie rare, boschi, il fiume Taro, una ciclabile e terreni agricoli legati alla filiera del Parmigiano Reggiano;
    un nuovo collegamento autostradale che scavalchi il Po collegando direttamente Parma con Mantova e Verona e quindi i porti del Tirreno con il Brennero non può rimanere secondario ma è assolutamente indispensabile e prioritario per il rilancio economico ed industriale delle regioni interessate dal tracciato del corridoio plurimodale (Ti-Bre),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche il Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero e facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge.
9/1898/26Cavandoli, Tombolato, Comaroli, Valbusa, Comencini, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
    premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 1, comma 1, lettera f), reca, ai numeri 1), 2) e 3) disposizioni che novellano in più punti il testo del comma 2 dell'articolo 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori «sotto soglia»;
    in particolare, nel testo originario del decreto, il numero 2) della lettera f), sopprimeva la lettera c) che prevedeva una procedura negoziata «aggravata» (in quanto si richiedeva la consultazione di 15 operatori economici) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
    nel corso dell'esame al Senato in sede referente la disposizione citata è stata modificata prevedendo la reintroduzione della lettera c) affiancata da una nuova lettera c-bis), al fine di riprodurre, nelle linee essenziali, la disciplina derogatoria dettata dal comma 912 della legge di bilancio 2019;
    tale disciplina derogatoria prevede l'applicazione di una procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e di conseguenza, l'applicazione della procedura negoziata «aggravata» in cui si richiede la previa consultazione di 15 operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
    nel riprodurre queste due distinte discipline, la cui applicazione dipende dal superamento o meno dell'importo di 350.000 euro, le norme in esame introducono un'ulteriore semplificazione che consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa pubblicazione di un bando di gara;
    le procedure negoziate dovrebbero essere previste in casi specifici, dettati da necessità di urgenza e con modalità quanto più trasparenti e verificabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione di riordino del codice dei contratti pubblici informata alla massima trasparenza, con particolare riferimento alle procedure di affidamento per i lavori c.d. «sotto soglia».
9/1898/27Giarrizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 9 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico tramite Invitalia ha creato «Smart&Start», un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana;
    il progetto «Smart&Start» finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
    possono beneficiare delle agevolazioni del progetto «Smart&Start» le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell'economia digitale;
   considerato che:
    attualmente il progetto «Smart&Start» riguarda le startup innovative, con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il «territorio del cratere sismico del centro Italia», cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, specificati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire opportune modifiche nel decreto ministeriale 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di includere tra i beneficiari del progetto «Smart&Start» anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.
9/1898/28Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) del presente decreto (A.C. 1898) è stata introdotta la disposizione che destina risorse all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture che ospitano anziani e disabili;
    appare evidente come il provvedimento assuma la dovuta urgenza, dal momento che anche negli ultimi mesi si sono verificati eventi di cronaca spiacevoli, che hanno duramente colpito l'opinione pubblica, necessitando dunque di soluzioni immediate ed efficaci: si fa riferimento alle violenze ed ai maltrattamenti sistematici contro bambini ed anziani, che spesso si verificano in alcune strutture del nostro Paese;
    per tale motivo viene istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto di apparecchiature che siano in grado di conservare le immagini per un arco di tempo adeguato ed utile ad eventuali indagini da parte della magistratura;
    lo stanziamento è pari a circa 5 milioni di euro per il 2019 ed a 15 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione dei fondi per ciascun Comune;
    la copertura è data dall'utilizzo di parte delle risorse assegnate al MIUR nell'ambito del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
    è bene ricordare tuttavia che non tutte le scuole dell'infanzia sono di competenza comunale e che spesso, invece, sono situate in istituti comprensivi la cui competenza è esclusiva del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere tutte le misure necessarie a scongiurare eventuali distinzioni, in particolar modo nel momento in cui verranno ripartite le risorse, tra scuole di competenza comunale e istituti non di competenza comunale.
9/1898/29Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'accelerazione e la semplificazione delle procedure attinenti alla realizzazione di interventi strutturali costituisce una priorità per l'economia e per la crescita del sistema paese e, come tale, come tale rappresenta un obiettivo da perseguire ad ampio spettro e in diversi settori;
    lo sviluppo della banda larga è strettamente legato, nella fase iniziale, alla realizzazione di appositi interventi infrastrutturali, e allo stesso tempo costituisce un settore strategico per garantire lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate allo sviluppo della banda larga.
9/1898/30Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    nel corso degli anni è stata decretata l'istituzione su tutto il territorio nazionale di vari distaccamenti misti dei Vigili del Fuoco, dipendenti dai Comandi provinciali, alcuni dei quali, tuttavia, risultano alla data attuale ancora privi di operatività, in quanto sprovvisti di una sede e della dotazione organica del personale necessario allo svolgimento del servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonei provvedimenti al fine di rendere operativi i distaccamenti citati in premessa, attraverso l'attribuzione della dotazione organica di personale necessario per l'espletamento delle relative attività, nonché, per l'individuazione delle corrispondenti sedi, valutando l'eventuale disponibilità presso i territori di istituzione, di immobili pubblici da adibire a tale destinazione.
9/1898/31Alberto Manca, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    nel corso degli anni è stata decretata l'istituzione su tutto il territorio nazionale di vari distaccamenti misti dei Vigili del Fuoco, dipendenti dai Comandi provinciali, alcuni dei quali, tuttavia, risultano alla data attuale ancora privi di operatività, in quanto sprovvisti di una sede e della dotazione organica del personale necessario allo svolgimento del servizio,

impegna il Governo

nell'ambito della ridefinizione dell'ordinamento e dei compiti della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valutare l'opportunità di rendere operative le sedi citate in premessa, attraverso l'attribuzione della dotazione organica di personale necessario per l'espletamento delle relative attività, nonché, per l'individuazione delle corrispondenti sedi, valutando l'eventuale disponibilità presso i territori di istituzione, di immobili pubblici da adibire a tale destinazione.
9/1898/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Manca, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968, a distanza di 51 anni non risulta ancora completata nonostante le molteplici iniziative parlamentari;
    l'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ha previsto che presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovevano essere realizzati alloggi dai proprietari danneggiati fosse istituita una commissione composta dai massimi vertici istituzionali e dagli uffici tecnici dell'ente locale, da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto nonché da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
    entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione, doveva procedere, sulla base delle domande presentate, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonché dell'ammontare complessivo dei contributi, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici;
    la commissione inoltre doveva provvedere ad assumere delibere in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi, all'esame delle domande di contributo e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la ricostruzione;
    tali commissioni edilizie «speciali» hanno rappresentato fino ad oggi una sorta di «conferenza di servizi» permanente per accelerare l’iter di approvazione dei progetti di edilizia privata post terremoto;
    anche se i finanziamenti dello Stato, a favore dei Comuni delle zone del Belice, hanno subito interruzioni negli ultimi anni, tali «commissioni edilizie speciali» continuano ad operare ma hanno perso la loro funzione accelerativa, e rappresentano una delle cause del mancato completamento della ricostruzione dell'edilizia privata in alcuni comuni delle zone terremotate del Belice,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con interventi legislativi, di modificare tali commissioni, prevedendo in particolare, tra i componenti, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere PubblicheSicilia – Calabria e un rappresentante della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, equiparando, altresì, tali Commissioni alla conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990.
9/1898/32Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 22-bis del provvedimento in esame interviene sull'estensione dei benefici della Zona Franca Urbana ai professionisti dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;
   considerato che:
    le imprese della regione Sicilia situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 hanno avuto una perdita erariale ingente che non consente loro la sopravvivenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina della Zona Franca Urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 ai comuni della regione Sicilia ove è stato dichiarato lo stato di emergenza successivamente all'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018 nonché di valutare l'opportunità di estendere ad essi i benefici disposti dall'articolo 22-bis della presente legge.
9/1898/33Paxia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 22-bis del provvedimento in esame interviene sull'estensione dei benefici della Zona Franca Urbana ai professionisti dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;
   considerato che:
    le imprese della regione Sicilia situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 hanno avuto una perdita erariale ingente che non consente loro la sopravvivenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di estendere la disciplina della Zona Franca Urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 ai comuni della regione Sicilia ove è stato dichiarato lo stato di emergenza successivamente all'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018 nonché di valutare l'opportunità di estendere ad essi i benefici disposti dall'articolo 22-bis della presente legge.
9/1898/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Paxia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate;
    nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati dallo stesso degradati, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita;
    le ordinanze sono adottate dal sindaco — ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge n. 14 del 2017 — quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
    numerosi edifici in stato di grave incuria e degrado che richiederebbero interventi urgenti non possono definirsi giuridicamente condominiali, ma «in comunione ereditaria», e pertanto resterebbero esclusi dall'ambito di applicazione di detta previsione con evidenti ripercussioni sul decoro urbano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi volti ad estendere l'applicabilità di tali disposizioni anche agli edifici in comunione ereditaria degradati o ubicati in aree degradate.
9/1898/34Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 prevede, al comma 1, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
  considerata:
    la necessità di differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020, dei mutui citati in premessa, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti al fine di differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza nei termini riportati in premessa.
9/1898/35Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Gallinella, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 prevede, al comma 1, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
    considerata:
    la necessità di differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020, dei mutui citati in premessa, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare idonei provvedimenti al fine di differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza nei termini riportati in premessa.
9/1898/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Gallinella, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'A.C. 1898 recante «disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e in particolare l'articolo 4 rubricato «Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali»;
    la Valle d'Aosta ha un territorio montano caratterizzato da costanti problemi infrastrutturali riguardanti in particolar modo il sistema viario;
    i lavori di sistemazione della variante della strada statale 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen che funge da innesto dell'autostrada per il Traforo del Gran San Bernardo sono stati affidati mediante appalto integrato all'ATI Lauro spa/Impresa De Giuliani s.r.l. per l'importo contrattuale e dei successivi atti aggiuntivi di euro 107.123.941,13;
    il cantiere citato è attualmente chiuso a causa delle difficoltà economiche dell'impresa che hanno determinato l'inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Anas che successivamente è stata costretta a disporre la risoluzione contrattuale;
   considerato che:
    la necessità e urgenza di tale opera risiede non solo nella strategicità della stessa per l'accesso al valico alpino ma anche nella pericolosità del tratto attualmente in uso interno al comune di Etroubles, teatro di innumerevoli e gravissimi incidenti alcuni dei quali purtroppo mortali, come quello avvenuto il 21 ottobre 2008, nel quale hanno perso la vita due passeggeri di un pullman in transito verso Torino;
   considerato inoltre che:
    il citato articolo 4 del provvedimento oggetto di esame rubricato «Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali» prevede che «con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito degli ulteriori interventi prioritari anche la strada statale 27 tra Etroubles e l'innesto dell'autostrada per il Traforo del Gran San Bernardo.
9/1898/36Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 contiene disposizioni urgenti non solo per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, ma anche disposizioni urgenti di carattere ambientale;
    a tale riguardo, l'articolo 1, comma 19 novella il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare;
    gli ultimi due periodi del novellato comma 3 del predetto articolo 184-ter prevedono in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di definire delle linee guida per l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione in oggetto con conseguente previsione di un termine per l'adeguamento delle specifiche autorizzazioni alle predette linee guida;
    con sentenza del 28 marzo 2019 la seconda sezione della Corte di Giustizia europea ha statuito, inter alia, che «... l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 non osta [...] ad una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento ad un determinato tipo di rifiuti, detta cessazione dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale...» e che «... in secondo luogo, dal carattere facoltativo dell'azione dello stato membro, risultante dall'uso del verbo “potere” alla prima frase di tale disposizione, discende che quest'ultimo può anche considerare che taluni rifiuti non possono cessare di essere rifiuti e rinunciare ad adottare una normativa relativa alla cessazione della loro qualifica di rifiuti»,

impegna il Governo:

   a valutare di emanare quanto prima le linee guida per l'uniforme applicazione delle disposizioni in ordine all’end of waste sul territorio nazionale al fine di prevenire tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, contestualmente garantendo pari condizioni di mercato agli operatori in tutto il territorio italiano;
   a valutare di adottare sollecitamente i criteri di cui al comma 2 del predetto articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare laddove risultino possibili le operazioni di riciclo dei rifiuti, tenuto conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
9/1898/37Zolezzi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede d'esame del provvedimento A.C. 1898 «Conversione in legge del decreto-legge 18 apri le 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
    i Capi II e III del decreto sono dedicati alla previsione di una serie di disposizioni imprescindibili per attuare i necessari interventi a sostegno di territori colpiti da eventi calamitosi, soprattutto al fine di prevedere la necessaria assistenza alla popolazione e incoraggiare la ripresa economica di quei territori;
    i territori del comune e della provincia di Crotone il 25 novembre 2018 sono stati colpiti da un grave evento atmosferico che ha danneggiato non solo immobili e abitazioni, ma anche e soprattutto le attività imprenditoriali commerciali e produttive del territorio che, come è noto, costituiscono il cuore economico della produttività e sono, in un territorio già provato economicamente e con elevati tassi di disoccupazione, quelle la cui ripresa deve essere sostenuta il più celermente e con tutte le misure possibili;
    in data 29 maggio è stata discussa un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00747 volta a chiedere misure a favore degli imprenditori e delle attività produttive della città di Crotone, danneggiati dagli eccezionali eventi atmosferici. In tale occasione il Ministro interrogato ha reiterato il suo sostegno alle imprese danneggiate e di voler prevedere per quanto di competenza, misure volte a consentire la ripresa di tali aziende,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure atte a sostenere il prosieguo delle attività imprenditoriali commerciali e produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del 25 novembre 2018, anche prevedendo la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione per la durata dell'anno in corso, al fine di alleggerire il carico tributario nei confronti delle aziende e consentire la pronta ripresa delle attività e la tutela dell'occupazione.
9/1898/38Barbuto, Scagliusi, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Dieni, Orrico, Parentela, Sapia, Melicchio, D'Ippolito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    le peculiarità anche organizzative delle università statali e dell'AFAM (Alta formazione artistica e musicale) non individuano come strumento ottimale o efficace l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
    nell'ordine di semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi per le attività di ricerca e
    didattica, al fine di rendere competitive queste procedure con quelli di altri paesi europei,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rendere facoltativo per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e didattica le università statali e le istituzioni AFAM l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450 primo periodo e 452 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di concertare le possibili ulteriori semplificazioni all'acquisto di beni servizi, che tengano conto della missione svolta da queste istituzioni.
9/1898/39Bella, Melicchio, Gallo, Lattanzio.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene disposizioni per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 22 del decreto-legge contiene specifiche misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione;
    l'articolo 23 contiene disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; il decreto-legge in esame nel maggio del 2019 veniva posto al parere della Conferenza unificata Stato-regioni che esprimeva un parere indicando delle proposte di emendamento anche con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure per la ricostruzione nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici;
   considerato che:
    il decreto-legge ha trattato numerose e complesse materie in tema di contratti pubblici, interventi infrastrutturali e di ricostruzione;
    appare opportuno un intervento che valuti in maniera organica e specifica le problematiche della ricostruzione post sisma che ha interessato l'Italia centrale finalizzato alla accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di convocare entro breve tempo un tavolo tecnico al fine di esaminare, insieme alle regioni e agli enti locali interessati, il recepimento delle proposte indicate in seno alla Conferenza Stato-regioni del maggio 2019 in tema di accelerazione e semplificazione delle procedure per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale e l'adozione dei conseguenti interventi normativi.
9/1898/40Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    le ZES, le cui procedure costitutive sono state definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese che si insediano o sono già insediate in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione»;
    il comma 4-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede un limite massimo di n. 2 proposte di istituzione di Zes per ogni regione, considerando le Autorità di Sistema Portuali esistenti al momento dell'introduzione della normativa;
    con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che comprende gli ambiti portuali di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria, è stato superato il precedente numero massimo di Autorità di Sistema portuali presenti nel territorio di una singola regione. In Sicilia adesso ve ne sono tre;
    alla luce del mutato contesto, si ritiene necessario consentire alle regioni di presentare il numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale;
    in data 6 febbraio 2019 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1550/99 a prima firma D'Uva nel quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità di consentire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alle regioni di presentare il numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale;
    di recente la stessa Ministro per il Sud Lezzi ha annunciato una riforma complessiva della normativa vigente in materia di Zone economiche speciali, nell'ottica di un necessario principio di omogeneità;
    le ZES sono un importantissimo strumento di sviluppo per le imprese e per i territori nei quali esse operano,

impegna il Governo

alla luce dell'annunciata riforma complessiva della normativa vigente in materia di Zone economiche Speciali, nell'ottica di un necessario principio di omogeneità, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare alle regioni in cui sono presenti più di due aree aeroportuali sedi di Autorità di sistema portuale la possibilità di presentare una proposta di istituzione di un'ulteriore ZES.
9/1898/41D'Uva, Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'articolo 183 il compostaggio di comunità come «compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti»;
    Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 avente oggetto «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221» ha stabilito criteri operativi per le attività di compostaggio di comunità uguali o inferiori a 130 tonnellate annue;
    l'allegato 5 al citato decreto ministeriale n. 266 del 2016 stabilisce inoltre tre soglie di apparecchiature di compostaggio, definite rispettivamente piccole (T1, anche di tipo statico, con capacità di massimo 10 tonnellate annue), medie (T2, esclusivamente elettromeccaniche, 60 tonnellate annue) e grandi (T3, esclusivamente elettromeccaniche, 130 tonnellate annue, inclusi i quantitativi di strutturante);
    tali capacità massime di trattamento sono adeguate a soddisfare il fabbisogno di piccoli centri aventi non oltre 700-800 abitanti, la soglia di 130 tonnellate annue è infatti di gran lunga inferiore alle 1000 tonnellate annue considerate come la dimensione limite delle piccole attività di compostaggio;
    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina alla parte quarta, titolo I, capo V, le modalità attraverso le quali è consentita l'adozione di misure semplificate di gestione mediante la definizione dei tipi, delle quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali hanno luogo le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero;
    l'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse;
    le misure di incentivazione a favore dell'economia circolare e più nello specifico di innovazioni di prodotto e di processo legate al trattamento e trasformazione dei rifiuti possono riguardare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità dei rifiuti organici su piccola scala,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tra i criteri per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al citato articolo 26 lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo relativi al compostaggio di comunità, nonché attivare le necessarie procedure per consentire l'accesso ad autorizzazioni semplificate anche ad attività di compostaggio di comunità di piccola taglia con capacità maggiori di 130 tonnellate annue, per dare maggiore applicazione ai progetti di cui al medesimo articolo.
9/1898/42Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 23 del provvedimento in esame, al fine di accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 apporta delle modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    al fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, con il provvedimento in esame, al comma 1-bis dell'articolo 23, viene assegnato un contributo di 5 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   considerato che:
    l'obiettivo del provvedimento è di intervenire sui comuni con più di 30.000 abitanti tra quelli colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale nell'anno 2016;
    il comma 13-bis dell'articolo 48 del decreto fa riferimento in modo esplicito ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    pertanto l'ambito di applicazione della norma di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del provvedimento in esame, è riferito non solo all'allegato 1 ma anche all'allegato 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, seppur non espressamente indicato,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 23 comma 1-bis, a considerare, in quanto esplicitamente indicati nel comma 13-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 a cui fa riferimento la norma, come destinatari dell'agevolazione in essa indicata i comuni di cui all'allegato 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
9/1898/43Gallinella, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1898 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» prevede la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019,
   considerato che:
    l'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
    all'interno del decreto Genova, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è stata inserita una norma relativa alla creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
    il decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme relative alla semplificazione delle procedure delle autorizzazioni sismiche;
    il testo non presenta alcuna norma in merito alla possibilità di depositare presso la stazione appaltante il deposito del progetto esecutivo per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
    il decreto non prevede norme in merito alla semplificazione delle autorizzazioni sismiche per le società incaricate di eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
    il decreto non prevede alcuna semplificazione per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
   considerato che il deposito dei calcoli strutturali per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale consentirebbe una semplificazione burocratica, un'accelerazione nelle procedure di progettazione e una maggiore tutela nella procedure di archiviazione,

impegna il Governo:

   a prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale il deposito strutturale del progetto esecutivo venga effettuato presso la stazione appaltante, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   a prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale l'autorizzazione sismica si intenda conseguita con la validazione e l'approvazione dei progetti esecutivi, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   ad esentare le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale alle amministrazioni locali da quanto previsto dagli articoli 4, comma 6; articolo 6, comma 3; e 22 della legge n. 1086 del 1971 qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   ad attuare al più presto quanto previsto dall'articolo 13 del decreto n. 109 del 2018 per la creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
9/1898/44Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1898 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» prevede la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019,
   considerato che:
    l'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
    all'interno del decreto Genova, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è stata inserita una norma relativa alla creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
    il decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme relative alla semplificazione delle procedure delle autorizzazioni sismiche;
    il testo non presenta alcuna norma in merito alla possibilità di depositare presso la stazione appaltante il deposito del progetto esecutivo per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
    il decreto non prevede norme in merito alla semplificazione delle autorizzazioni sismiche per le società incaricate di eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
    il decreto non prevede alcuna semplificazione per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
   considerato che il deposito dei calcoli strutturali per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale consentirebbe una semplificazione burocratica, un'accelerazione nelle procedure di progettazione e una maggiore tutela nella procedure di archiviazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a:
   prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale il deposito strutturale del progetto esecutivo venga effettuato presso la stazione appaltante, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale l'autorizzazione sismica si intenda conseguita con la validazione e l'approvazione dei progetti esecutivi, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   esentare le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale alle amministrazioni locali da quanto previsto dagli articoli 4, comma 6; articolo 6, comma 3; e 22 della legge n. 1086 del 1971 qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
   attuare al più presto quanto previsto dall'articolo 13 del decreto n. 109 del 2018 per la creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
9/1898/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Teramo.
9/1898/45Boschi, Pezzopane, Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Fiuminata, Gagliole e Loro Piceno, in provincia di Macerata.
9/1898/46De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecavallo, in provincia di Macerata.
9/1898/47Fassino, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Muccia, Petriolo, Pioraco e Poggio San Vicino, in provincia di Macerata.
9/1898/48Franceschini.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Pollenza, Ripe San Ginesio e San Severino Marche, in provincia di Macerata.
9/1898/49Marattin.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia e Urbisaglia, in provincia di Macerata.
9/1898/50Madia.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è Stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Farindola, in provincia di Pescara.
9/1898/51Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Norcia, Poggiodomo e Preci, in provincia di Perugia.
9/1898/52Martina.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge attività di assistenza tecnica e gestisce i contributi per le imprese dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012, sulla base di apposita convenzione con la Regione;
    lo svolgimento di tali attività è affidato ad un team di professionisti, assunti a tempo determinato da Invitalia, il cui contratto scade il 30 giugno 2019 come denunciato anche dalle rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil dell'area metropolitana bolognese;
    in ragione della disciplina introdotta dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che limita la durata massima e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, la citata scadenza risulta inderogabile;
    la situazione risulta paradossale sia per i lavoratori, che si vedrebbero licenziati in nome della stabilità, sia per le strutture a supporto del Commissario per la Ricostruzione, che entrerebbero in forte difficoltà nella continuità del loro operato nella fase conclusiva;
    oltre alla perdita del lavoro per tali professionisti, impiegati da anni nelle attività di ricostruzione, il mancato rinnovo dei contratti comporterebbe anche la dispersione di un contributo professionale inestimabile e difficilmente sostituibile, in ragione delle loro competenze specifiche e altamente tecniche, che in questi anni hanno consentito la rinascita economica delle imprese del cratere e hanno reso la ricostruzione in Emilia Romagna un modello per i futuri interventi post sisma;
    la legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 1, comma 276, una deroga, rispetto al citato decreto dignità, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016 del centro Italia,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, la possibilità di dare continuità lavorativa alle professioniste e ai professionisti impegnati nella ricostruzione conseguente al sisma del 2012 in Emilia Romagna anche al fine di dare continuità al processo di ricostruzione e velocizzare la ripresa economica del territorio.
9/1898/53Benamati, De Micheli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge attività di assistenza tecnica e gestisce i contributi per le imprese dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012, sulla base di apposita convenzione con la Regione;
    lo svolgimento di tali attività è affidato ad un team di professionisti, assunti a tempo determinato da Invitalia, il cui contratto scade il 30 giugno 2019 come denunciato anche dalle rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil dell'area metropolitana bolognese;
    in ragione della disciplina introdotta dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che limita la durata massima e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, la citata scadenza risulta inderogabile;
    la situazione risulta paradossale sia per i lavoratori, che si vedrebbero licenziati in nome della stabilità, sia per le strutture a supporto del Commissario per la Ricostruzione, che entrerebbero in forte difficoltà nella continuità del loro operato nella fase conclusiva;
    oltre alla perdita del lavoro per tali professionisti, impiegati da anni nelle attività di ricostruzione, il mancato rinnovo dei contratti comporterebbe anche la dispersione di un contributo professionale inestimabile e difficilmente sostituibile, in ragione delle loro competenze specifiche e altamente tecniche, che in questi anni hanno consentito la rinascita economica delle imprese del cratere e hanno reso la ricostruzione in Emilia Romagna un modello per i futuri interventi post sisma;
    la legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 1, comma 276, una deroga, rispetto al citato decreto dignità, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016 del centro Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, la possibilità di dare continuità lavorativa alle professioniste e ai professionisti impegnati nella ricostruzione conseguente al sisma del 2012 in Emilia Romagna anche al fine di dare continuità al processo di ricostruzione e velocizzare la ripresa economica del territorio.
9/1898/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Benamati, De Micheli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge attività di assistenza tecnica e gestisce i contributi per le imprese dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012, sulla base di apposita convenzione con la Regione;
    lo svolgimento di tali attività è affidato ad un team di professionisti, assunti a tempo determinato da Invitalia, il cui contratto scade il 30 giugno 2019 come denunciato anche dalle rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil dell'area metropolitana bolognese;
    in ragione della disciplina introdotta dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che limita la durata massima e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, la citata scadenza risulta inderogabile;
    ciò comporta, oltre alla perdita del lavoro per tali professionisti, il rischio di un rallentamento nel completamento del processo di ricostruzione in Emilia Romagna, peraltro divenuto modello per i successivi interventi post sisma, fondamentale per la ripresa economica del tessuto produttivo del territorio;
    la legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 1, comma 276, una deroga, rispetto al citato decreto dignità, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016 del centro Italia,

impegna il Governo

ad assicurare che la ricostruzione in Emilia Romagna venga completata agli stessi ritmi garantiti in questi anni e con la medesima qualità, fino alla fine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 dicembre 2020, senza disperdere il patrimonio professionale acquisito in questi anni.
9/1898/54De Micheli, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge attività di assistenza tecnica e gestisce i contributi per le imprese dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012, sulla base di apposita convenzione con la Regione;
    lo svolgimento di tali attività è affidato ad un team di professionisti, assunti a tempo determinato da Invitalia, il cui contratto scade il 30 giugno 2019 come denunciato anche dalle rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil dell'area metropolitana bolognese;
    in ragione della disciplina introdotta dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che limita la durata massima e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, la citata scadenza risulta inderogabile;
    ciò comporta, oltre alla perdita del lavoro per tali professionisti, il rischio di un rallentamento nel completamento del processo di ricostruzione in Emilia Romagna, peraltro divenuto modello per i successivi interventi post sisma, fondamentale per la ripresa economica del tessuto produttivo del territorio;
    la legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 1, comma 276, una deroga, rispetto al citato decreto dignità, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016 del centro Italia,

impegna il Governo

ad assicurare che la ricostruzione in Emilia Romagna venga completata dalle strutture preposte, agli stessi ritmi garantiti in questi anni e con la medesima qualità, fino alla fine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 dicembre 2020, anche valutando la possibilità di non disperdere il patrimonio professionale acquisito in questi anni.
9/1898/54. (Testo modificato nel corso della seduta) De Micheli, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    i disagi e le criticità conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova e il verificarsi di gravi eventi calamitosi hanno avuto pesanti ripercussioni sulla attività e la operatività degli scali di Savona e Vado Ligure;
    vi è forte preoccupazione tra gli operatori che chiedono misure di sostegno affinché i terminali in oggetto possano riprendere i consueti standard;
    si ritiene una grave lacuna la mancata previsione all'interno del presente provvedimento di misure di sostegno ai suddetti scali,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad estendere presso gli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo.
9/1898/55Vazio, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
9/1898/56Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/57Topo.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Cossignano, Force e Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/58Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Montedinove, Montegallo e Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/59Pagani, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Palmiano, Roccafluvione e Rotella, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/60Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Venarotta, Appignano del Tronto e Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/61Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Ascoli Piceno.
9/1898/62Campana.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Castignano, Castorano, Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/63Mancini.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Folignano, Maltignano e Offida, in provincia di Ascoli Piceno.
9/1898/64Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante Tesarne al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale in provincia dell'Aquila.
9/1898/65Noja, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno e Pizzoli in provincia dell'Aquila.
9/1898/66Del Barba, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza,
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Amandola, Montefortino e Belmonte Piceno, in provincia di Fermo.
9/1898/67Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DBF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Falerone, Massa Permana, Monsapietro Morico, in provincia di Fermo.
9/1898/68Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Montappone, Monte Rinaldo e Monte Vidon Corrado, in provincia di Fermo.
9/1898/69Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «VA»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Montefalcone Appennino, Montegiorgio e Monteleone, in provincia di Fermo.
9/1898/70Ubaldo Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Montelparo, Ortezzano e Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo.
9/1898/71Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189 del 2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Servigliano e Smerillo, in provincia di Fermo.
9/1898/72Frailis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 5-quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1o settembre 2019, la società in house «Italia Infrastrutture S.p.a.» dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo;
    numerose altre strutture di missione sono state istituite solo nel corso dell'ultimo anno: da Investitalia, la struttura di missione prevista all'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2019, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge compiti, tra gli altri, di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; alla Cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'articolo 40 del decreto-legge 109 del 2018, che si occupa del monitoraggio delle opere pubbliche e dei piani di investimento infrastrutturale; alla «Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici», anch'essa istituita con la legge di Bilancio 2019;
    siamo di fronte alla creazione di sovrastrutture, ritenute necessarie dall'attuale compagine governativa per coordinare le attività che fanno capo a determinati Ministeri, che, nella sostanza, hanno comportato l'autorizzazione di milioni di euro di spesa a partire dal 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le strutture di missione istituite a supporto delle attività che fanno capo a determinati Ministeri presentino annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta.
9/1898/73Osnato, Foti, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    particolare attenzione meritano le iniziative, avanzate da tutte le forze politiche e purtroppo disattese, finalizzate a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare le piccole e medie imprese del comparto dell'edilizia;
    l'apertura di procedure di concordato a carico delle imprese, spesso di maggiori dimensioni, implica problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di subfornitori e subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche;
    al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, appare prioritaria l'istituzione di un apposito Fondo «salva-cantieri», che possa consentire di anticipare, anche solo in parte, i crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi di impresa;
    le risorse di tale Fondo dovrebbero essere destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero competente un apposito «Fondo salva-cantieri» destinato alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore.
9/1898/74Prisco, Foti, Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    particolare attenzione meritano le iniziative, avanzate da tutte le forze politiche e purtroppo disattese, finalizzate a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare le piccole e medie imprese del comparto dell'edilizia;
    l'apertura di procedure di concordato a carico delle imprese, spesso di maggiori dimensioni, implica problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di subfornitori e subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche;
    al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, appare prioritaria l'istituzione di un apposito Fondo «salva-cantieri», che possa consentire di anticipare, anche solo in parte, i crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi di impresa;
    le risorse di tale Fondo dovrebbero essere destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di istituire presso il Ministero competente un apposito «Fondo salva-cantieri» destinato alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore.
9/1898/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Foti, Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, in materia di contratti pubblici si ritiene che l'applicazione del criterio del minor prezzo nell'assegnazione degli appalti, determini troppo spesso delle gravi storture, soprattutto in termini di rispetto dei diritti dei lavoratori e di qualità delle prestazioni nell'esecuzione dei contratti;
    dunque, qualora venga applicato il criterio del minor prezzo, si può di fatto verificare un contrasto con quei principi di mercato atti a garantire, contestualmente, occupazione, produzione di utili, qualità dei servizi e rispetto delle leggi;
    ci sono dei costi strumentali ai doveri normativamente imposti di salvaguardare i diritti dei lavoratori, quali, in particolare, il diritto all'equa retribuzione, garantito dall'articolo 36 della Costituzione, e il diritto alla sicurezza sul lavoro, che, in applicazione di un criterio al ribasso, hanno inevitabilmente ricadute negative sulle posizioni dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti pubblici;
    troppo spesso si è riscontrato lo sfruttamento della forza lavoro per rendere sostenibili offerte economicamente inadeguate. Ciò accade nonostante la normativa in materia abbia previsto dei correttivi, come il rispetto dei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
    pertanto, si ritiene necessaria l'esclusione del criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera poiché costringe gli operatori a competere esclusivamente sulla base del ribasso più «aggressivo», determinando inevitabilmente una spinta verso sconti eccessivi (e non sostenibili) che rappresentano il volano di pericolosissimi fenomeni di dumping salariale e sconsiderata riduzione dei costi afferenti alle misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
    del pari, il criterio del massimo ribasso per l'affidamento di cantieri e lavori di manutenzione determina di frequente il mancato rispetto degli standard di sicurezza, che mette in serio rischio anche l'incolumità delle persone. Al riguardo, si pensi, a mero titolo di esempio, ai gravi incidenti verificatisi per il mal funzionamento delle scale mobili presenti nella metro di Roma, la cui manutenzione era stata aggiudicata ad una società con un massimo ribasso di circa il 50 per cento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare il criterio del minor prezzo nell'assegnazione degli appalti pubblici.
9/1898/75Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
    in particolare, l'articolo 1, comma 24-bis, punto 8), modifica il codice degli appalti relativamente alle soglie e procedure di affidamento per lavori e forniture delle stazioni appaltanti;
    tali novità impattano in maniera sostanziale nelle procedure che gli enti locali dovranno avviare a seguito dell'entrata in vigore del decreto denominato «sblocca cantieri», ma non contribuiranno certamente a «sbloccare» lavori per la realizzazione di opere già affidate a seguito di procedure di gare;
    le modifiche al codice degli appalti in questa fase prevedono, comunque, per i piccoli Comuni, con popolazione fino a 20 mila abitanti, tempi dilazionati per effettuare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati dalla Legge di Bilancio 2019, ma non prevedono dotazioni e competenze in organico degli enti locali in grado di garantire il buon esito delle procedure amministrative o comunque la loro semplificazione burocratica;
    le opere legate ai trasporti, soprattutto quelli su ferro, la loro conversione in metropolitane leggere, soprattutto da e verso la Capitale, e dei grandi centri urbani come i capoluoghi Regionali o, più genericamente, per il collegamento su ferro verso le capitali europee, rischiano di essere trattate singolarmente, privandole di una regolamentazione complessiva e su scala nazionale, destinate, visti gli elevati importi di realizzazione, a ricorrere alle procedure ordinarie previste dal codice degli appalti;
    il provvedimento in esame, pur condivisibile nel suo complesso, presenta rilevanti criticità, come, a titolo esemplificativo, la mancata previsione di tempi perentori che dimezzerebbero i tempi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia;
    se non superate, tali criticità rischiano di compromettere gli obiettivi del decreto e conseguentemente la, tanto agognata, crescita della Nazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare adeguate soluzioni, anche di carattere normativo, volte a garantire stabilità e certezza delle procedure per le stazioni pubbliche appaltanti e per gli operatori economici, riducendo drasticamente i tempi delle verifiche sulle opere pubbliche realizzate e la liquidazione delle fatture per i lavori eseguiti.
9/1898/76Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento in esame reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nel 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017;
    l'articolo 23, in particolare, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016, adottato in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, relative non solo all'affidamento di servizi tecnici sotto-soglia e agli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata, ma anche al potenziamento del ruolo dei Comuni nella ricostruzione privata, attraverso l'attribuzione agli stessi comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi;
    la novella introdotta consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione, attualmente deputati a curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata ai Comuni;
    tale passaggio di competenze, tuttavia, non è integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d'intesa con gli Uffici speciali, e, inoltre, i Comuni potranno svolgere l'istruttoria solo ove «ne facciano richiesta»;
    l'attribuzione di maggiori poteri ai Comuni prevista dalla norma in esame potrà garantire una velocizzazione delle procedure e, con ciò, di tutto il processo di ricostruzione, ad oggi, purtroppo, drammaticamente in ritardo,

impegna il Governo

a valutare l'attribuzione, anche con successivi provvedimenti normativi, di ulteriori poteri ai Sindaci nell'opera di ricostruzione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici.
9/1898/77Trancassini, Prisco, Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 4 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ed a programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria, per il conseguimento di idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità;
    in linea con tali obiettivi, il Governo aveva annunciato l'istituzione di un Fondo salva-imprese col quale, in particolare, il Comitato delle oltre cento imprese siciliane creditrici del gruppo Cmc di Ravenna avrebbe ricevuto un'anticipazione sui crediti pari al 70 per cento;
    il già fragile sistema socio economico siciliano è stato, infatti, ulteriormente provato dalla gravissima situazione di crisi finanziaria in cui versa l'impresa Cmc, che ha comportato il licenziamento di oltre 700 lavoratori e un debito verso le imprese subappaltatici e fornitrici che ammontano a circa 70 milioni di euro;
    con l'improvviso ritiro del citato emendamento, il Comitato ha avviato l'immediato blocco dei cantieri sulla Agrigento-Caltanissetta e sulla Palermo-Agngento;
    l'interruzione dei lavori segnerebbe la condanna di tre provincie siciliane, che da diversi anni subiscono i ritardi nei lavori sull'importante arteria che collega Palermo ad Agrigento e che interessa alcuni comuni della provincia di Caltanissetta;
    i lavori sulle infrastrutture viarie e ferroviarie già in carico alla Cmc non sono, di fatto, ancora ripresi e non sono state individuate misure realmente in grado di fronteggiare la gravissima esposizione delle imprese subappaltatici e fornitici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare misure straordinarie volte a risolvere la situazione determinata dalla crisi di Cmc, per garantire il salvataggio di quelle imprese che hanno reso lavori, forniture e servizi per conto della stessa impresa appaltatrice, senza ricevere quanto di loro spettanza ed evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni dell'economia siciliana.
9/1898/78Varchi, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
    sul territorio nazionale in anni in cui lo sviluppo economico è coinciso con la trasformazione e la crescita urbanistica, in termini di edificabilità dei suoli, furono rilasciate delle concessioni edilizie per immobili ad oggi mai ultimati nelle parti che ne consentissero la loro usabilità. Tali fabbricati, abbandonati e non completati da oltre 20 anni, anche concessi in territori privi di strumenti urbanistici, hanno fortemente danneggiato l'ambiente deturpandolo irrimediabilmente sia sotto il profilo geomorfologico che sotto l'aspetto percettivo visivo;
    a tale situazione occorrerebbe rimediare al danno ambientale e al consumo del suolo attraverso o un loro completamento o ad una riconversione ambientale, da una parte consentendone il completamento e l'uso definitivo e, dall'altra, in caso d'inerzia da parte dei titolari, procedere con il sistematico recupero ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo della presentazione, da parte dei titolari, di un nuovo permesso di costruire per gli immobili in premessa, previo versamento del contributo di costruzione complessivo, prevedendo che in caso di diniego del permesso, di mancata presentazione o trascorsi i termini, si provveda alla demolizione e successiva riconversione ambientale, o ai servizi di uso pubblico dell'area.
9/1898/79Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Acquacanina, Bolognola e Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata.
9/1898/80Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Gualdo, Penna San Giovanni e Pievebovigliana, in provincia di Macerata.
9/1898/81Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Pieve Torina, San Ginesio e Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata.
9/1898/82Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Sarnano, Ussita e Visso, in provincia di Macerata.
9/1898/83Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Apiro, Belforte del Chienti e Caldarola, in provincia di Macerata.
9/1898/84Navarra.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Camerino, Camporotondo di Fiastrone e Castelraimondo, in provincia di Macerata.
9/1898/85Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali del comune di Rieti.
9/1898/86Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali del comune di Rieti.
9/1898/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DEF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali dei comuni di Cingoli, Colmurano, Corridonia e Esanatoglia, in provincia di Macerata.
9/1898/87Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il DBF 2019, con il presente provvedimento, cosiddetto «Sblocca-cantieri», il Governo si prefigge l'obiettivo della semplificazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza;
    come evidenziato dall'ANCI durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento, il più grande cantiere da sbloccare è quello relativo alla ricostruzione;
    proprio per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'articolo 23 modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016;
    in particolare, si introducono disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito «B» o «C» – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Durante l'esame al Senato la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità anche agli edifici con esito «E» limitatamente al livello operativo «L4»;
    la disposizione in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni;
    questa scelta, pur condivisibile, rischia di rimanere del tutto inattuata, uno strumento vuoto, per un limite di impostazione contenuto nel provvedimento;
    la cessione di funzioni, per diventare davvero operativa, deve sempre essere accompagnata da un robusto passaggio di risorse umane e finanziarie;
    in questo senso appaiono ancora del tutto inadeguate le disposizioni contenute all'articolo 22 che consentono, in particolare, al Commissario Straordinario e ai comuni di stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per 200 unità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse, nel prossimo provvedimento utile, per ampliare le capacità assunzionali del comune di Macerata.
9/1898/88Ungaro, Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'attribuzione di risorse in favore dei residenti all'interno della cosiddetta zona «arancione» determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova;
    le risorse risultano essere oggettivamente tardive e per di più insufficienti come sostenuto dai residenti e dai comitati civici che da tempo hanno evidenziato i limiti e le criticità della normativa introdotta con la L.130/2018 e della stessa attività commissariale;
    a seguito dei lavori di demolizione propedeutici all'attività di ricostruzione del Ponte i disagi si sono ulteriormente accentuati e sono aumentate anche le preoccupazioni relative al rischio salute per i cittadini interessati;
    a questo bisogna aggiungere anche la criticità legata alla mancata presa in carico della questione relativa al sostegno alle attività economiche ricadenti nella suddetta zona e che rischiano ad oggi di essere escluse da qualsiasi forma di sostegno e mitigazione del disagio;
    numerose sono state le iniziative di protesta e le segnalazioni alle autorità competenti senza che ad oggi sia stata assunta alcuna decisione conseguente,

impegna il Governo

ad individuare con la massima tempestività nell'ambito dei poteri attribuiti al commissario straordinario misure di sostegno in favore dei cittadini anche a tutela della salute per quanto concerne le attività di demolizione e ricostruzione del Ponte nonché per le attività economiche ricadenti nella cosiddetta zona arancione.
9/1898/89Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'attribuzione di risorse in favore dei residenti all'interno della cosiddetta zona «arancione» determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova;
    le risorse risultano essere oggettivamente tardive e per di più insufficienti come sostenuto dai residenti e dai comitati civici che da tempo hanno evidenziato i limiti e le criticità della normativa introdotta con la L.130/2018 e della stessa attività commissariale;
    a seguito dei lavori di demolizione propedeutici all'attività di ricostruzione del Ponte i disagi si sono ulteriormente accentuati e sono aumentate anche le preoccupazioni relative al rischio salute per i cittadini interessati;
    a questo bisogna aggiungere anche la criticità legata alla mancata presa in carico della questione relativa al sostegno alle attività economiche ricadenti nella suddetta zona e che rischiano ad oggi di essere escluse da qualsiasi forma di sostegno e mitigazione del disagio;
    numerose sono state le iniziative di protesta e le segnalazioni alle autorità competenti senza che ad oggi sia stata assunta alcuna decisione conseguente,

impegna il Governo

ad attivarsi nei confronti del commissario straordinario affinché valuti l'opportunità di individuare, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, misure di sostegno in favore dei cittadini anche a tutela della salute per quanto concerne le attività di demolizione e ricostruzione del Ponte nonché per le attività economiche ricadenti nella cosiddetta zona arancione.
9/1898/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    è paradossale che un provvedimento denominato dalla stessa compagine di governo «sblocca cantieri» non abbia al suo interno una misura che acceleri la realizzazione degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della SS 106 Jonica;
    la strada in oggetto è una tra le più pericolose di tutto il Paese e comitati e amministrazioni locali chiedono incessantemente di procedere celermente all'ammodernamento e messa in sicurezza della suddetta arteria;
    in data 17 luglio 2018 la Corte dei conti ha registrato la delibera Cipe n. 3 del 2018 relativa alla seconda tratta del terzo megalotto della strada statale Jonica;
    la nuova sede della statale 106 «Jonica» sarà tra strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi nei pressi di Sibari, e Roseto Capo Spulico;
    il progetto definitivo della prima tratta della strada è stato pubblicato nell'agosto 2017 e sono state intraprese le attività propedeutiche all'avvio del cantiere;
    risultano essere state avviate attività propedeutiche come progettazione esecutiva, attività espropri, il completamento dell’iter approvativo con la previsione dell'inizio lavori entro fine 2018;
    l'intervento del suddetto terzo megalotto riguarda 38 chilometri e si prevedono 1 miliardo e 300 milioni di euro di investimento;
    il tracciato in questione prevede 3 gallerie naturali, 10 gallerie artificiali, 17 viadotti e ponti e 4 svincoli: Sibari Cerchiara, Cerchiara/Francavilla, Trebisacce sud e Roseto;
    si tratta di un'opera molto importante che fa seguito ad un impegno straordinario compiuto nella scorsa legislatura per finanziare un asse viario strategico per il mezzogiorno e l'intero Paese;
    su 491 chilometri complessivi da Reggio Calabria a Taranto, ad oggi, risultano essere stati completati circa 151 chilometri;
    risultano essere in esecuzione, lungo l'intero tracciato, interventi per un importo di 260 milioni di euro;
    nell'ambito della nuova strategia, adottata d'intesa da Anas e regione Calabria, vi è un piano di riqualificazione di altri tratti in territorio calabrese per un importo complessivo di 690 milioni di euro già inseriti nel piano pluriennale 2016-2020;
    nonostante l'annuncio della registrazione della Corte dei conti per il terzo megalotto è noto che all'interno dell'attuale maggioranza di governo vi siano forze che continuino a manifestare la propria avversione proprio in merito al tracciato in questione;
    tale atteggiamento rischia di paralizzare il processo di ammodernamento della importantissima arteria compromettendo tutti gli sforzi compiuti nel corso di questi anni per avere certezze finanziarie e normative,

impegna il Governo

a velocizzare a partire proprio dalla realizzazione del terzo megalotto gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della SS 106 Jonica considerata la strategicità della infrastruttura e le esigenze di sicurezza di chi quotidianamente è chiamato a percorrerla.
9/1898/90Bruno Bossio, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Decreto Sblocca Cantieri stabilisce il finanziamento dell'interporto di Isola della Scala (Verona) a carico del «fondo ferrovia» previsto dal 1997 a carico della società Autobrennero SPA;
    per poter rinnovare la concessione pubblica alla società A/22 senza la prevista gara europea, nel gennaio 2016 l'allora Ministro Delrio approvò un protocollo d'Intesa che prevedeva alcuni passaggi essenziali per superare le resistenze dell'Europa;
    quel Protocollo ha favorito le procedure finalizzate al rinnovo della concessione;
    l'accordo, con riguardo alle opere connesse al nodo ferroviario di Verona, stabiliva che per l'interporto di Isola della Scala doveva esserci un'intesa con l'Interporto veronese del Quadrante Europa, oltre alla valutazione della sostenibilità dell'opera medesima;
    seppure la scelta su Isola della Scala favorisca sistemi di mobilità alternativa con riequilibrio della modalità ferro-gomma per il trasporto delle merci, aumentando la capacità di trasferimento merci attraverso il miglioramento dell'efficienza degli interporti e azioni di rete, non può sfuggire che si potrebbero creare anche problemi al territorio, quale la concorrenza tra interporti distanti pochi chilometri e quello dei collegamenti viari. Infatti, per raggiungere Isola della Scala i camion dovranno uscire dal casello di Nogarole Rocca e percorrere le stradine attuali per raggiungere i binari ove i container o i tir medesimi saranno trasferiti sui treni e viceversa; il provvedimento autorizza l'Autobrennero a realizzare l'interporto di Isola sui terreni di sua proprietà per un importo complessivo di 150 milioni di euro, ma non impone la necessità di verificare la fattibilità dell'opera in rapporto al territorio circostante – come detto innanzi – lasciando ai Comuni ed alla Provincia l'onere gravoso di competere con la legge autorizzativa,

impegna il Governo

ad attuare le previsioni del Protocollo del 14 gennaio 2016 sottoscritto dal Ministro dei Trasporti ed i soci della società Autobrennero SPA con riguardo agli adempimenti concordati relativamente all'interporto di Isola della Scala (Verona).
9/1898/91Rotta, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure in favore delle zone terremotate;
    in considerazione dei gravi danni arrecati alle attività commerciali dal sisma del 26 dicembre che ha colpito la provincia di Catania occorrono misure di sostegno al tessuto economico;
    all'interno del provvedimento suddette misure non risultano essere contemplate,

impegna il Governo

a istituire una zona franca urbana limitata agli esercizi commerciali colpiti dal sisma del 26 dicembre che ha colpito la provincia di Catania.
9/1898/92Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame viene definito comunemente come «sblocca cantieri»;
    nel Paese vi sono note criticità infrastrutturali che necessitano di essere adeguatamente e tempestivamente affrontate e che purtroppo non vengono attenzionate dal presente provvedimento;
    il Ponte di Casalmaggiore sul fiume Po, lungo la S.P. «Asolana» è stato realizzato a partire dalla primavera del 1955 ed è di competenza delle Province di Cremona i Parma;
    il ponte gestito da ANAS fino al 2001 è stato ceduto alle Province di Parma e Cremona, territorialmente competenti;
    lo scorso mese di gennaio è stato approvato in sede di Conferenza Unificata il riparto proposto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, dei 35 milioni di euro, previsti dalla legge di bilancio 2018, per realizzare interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione sul fiume Po;
    nell'ambito del citato riparto è stata autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per le Province di Parma e Cremona, per il Ponte Colorno;
    tali interventi sulla base delle relazioni tecniche non risolvono la questione dei collegamenti interregionali in quanto assicurano al manufatto in oggetto un orizzonte di funzionalità non superiore al decennio;
    per questo occorre che da subito vengano avviate, da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, le azioni necessarie per dare al territorio una risposta definitiva alle esigenze di interconnessione;
    i Presidenti, delle due province hanno sollecitato il Ministero delle Infrastrutture ad intervenire con urgenza, segnalando l'assoluta necessità di avviare l'iter progettuale del nuovo ponte sul Po in località Casalmaggiore – Colorno;
    in risposta ad atto di sindacato ispettivo in data 25 ottobre 2018 il Governo ha risposto che in riferimento alla suddetta opera la Direzione generale delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva anticipato l'80 per cento del finanziamento previsto per i lavori di ripristino del ponte esistente mentre, per la realizzazione della nuova opera, allo stato attuale non risultavano disposti finanziamenti ad hoc;
    considerata la rilevanza dell'opera in oggetto e la sua indiscutibile strategicità nella rete di collegamento territoriale di una delle zone più congestionate,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie d'intesa con gli enti territoriali interessati per la realizzazione di un nuovo manufatto in grado di rispondere in maniera definitiva alla necessità di ammodernamento delle infrastrutture di attraversamento del Po considerato anche il processo in atto di ristatalizzazione della «asolana».
9/1898/93Pizzetti.


   La Camera,
    il provvedimento in esame prevede la istituzione di figure commissariali riguardanti opere infrastrutturali;
    da tempo la viabilità della strada statale 36, una delle più trafficate di tutto il nord Italia, con punte anche di 78 mila transiti al giorno, ha visto notevolmente accentuarsi le già note criticità per via di smottamenti e frane che hanno interessato la carreggiata in entrambe le direzioni, con la chiusura al traffico di alcuni tratti in particolare all'altezza del comune di Lierna, in provincia di Lecco;
    questa condizione, associata ad altri interventi straordinari come ad esempio il ripristino del ponte di Annona, a seguito del crollo, e di altri manufatti sospesi, ha fatto sì che l'intero sistema viario comprensoriale subisse le conseguenze di un aumento di traffico e di tempi di percorrenza per cittadini e imprese;
    sulla base di uno specifico studio realizzato dall'Aci, che analizza la localizzazione di oltre 36 mila incidenti stradali avvenuti in Italia lo scorso anno, è risultato che la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga sia la strada extraurbana più pericolosa del Paese;
    sono stati ben 311 gli incidenti nel solo nel 2017, su un'arteria lunga complessivamente 141 chilometri e che attraversa le province di Lecco e di Monza-Brianza;
    di questi, 180 incidenti si sono registrati negli appena 23 chilometri del tratto della provincia brianzola;
    si tratta di una strada molto frequentata dai pendolari anche per raggiungere le località sciistiche della Valtellina, di Bormio e Livigno, tra l'altro in corsa per le Olimpiadi del 2026; da tempo le istituzioni locali, comitati civici, associazioni, organizzazioni di categoria chiedono investimenti per la messa in sicurezza dell'arteria sia per questioni morfologiche, prevalentemente nella parte nord del tracciato, sia per questioni attinenti strettamente alla sicurezza stradale nonché per il suo adeguamento agli attuali volumi di traffico divenuti ormai insostenibili, in particolare nell'area territoriale più a sud interessata da suddetta arteria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare in tempi rapidi la figura di un Commissario straordinario per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della SS 36 considerata la sua strategicità con l'obiettivo di velocizzare le misure finalizzate ad innalzarne gli standard di sicurezza soprattutto nei tratti più pericolosi lungo il tracciato.
9/1898/94Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede l'istituzione di una serie di figure commissariali per la realizzazione di alcune opere infrastrutturali;
    vengono ignorate una serie di criticità che riguardano prevalentemente le regioni del Mezzogiorno;
    particolare criticità si riscontra per quanto concerne la SS 7 Matera-Ferrandina strada di collegamento tra la SS 407 Basentana e la Matera-Bari;
    i volumi di traffico crescente anche a seguito del richiamo turistico della città di Matera la rendono particolarmente pericolosa e bisognosa di interventi di ammodernamento;
    il suo raddoppio viene auspicato dalle forze economiche e sociali del territorio nonché dalle istituzioni territoriali a partire dai Comuni,

impegna il Governo

a prevedere la istituzione di una figura commissariale finalizzata a verificare la fattibilità e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 7 Matera – Ferrandina e del suo raddoppio.
9/1898/95Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 5 norme in materia di rigenerazione urbana;
    l'attuale Esecutivo porta la responsabilità politica di avere fortemente rallentato il processo di riqualificazione posti in essere con le misure adottate dai Governi Renzi e Gentiloni per il recupero e la riqualificazione delle aree degradate nelle aree urbane anche nei piccoli e medi centri;
    le misure previste all'interno del testo sono marginali e non funzionali ad un reale processo di rilancio delle suddette aree;
    in molte realtà urbane interi quartieri legati a processi industriali necessitano di interventi di recupero e riqualificazione;
    spesso si tratta di esperienze urbanistiche di alta rilevanza anche storica e culturale che andrebbero adeguatamente tutelati e valorizzati,

impegna il Governo

a prevedere la creazione di un fondo ad hoc e corrispondente Commissario per il recupero e la riqualificazione di quartieri nati a seguito di processi di sviluppo industriale.
9/1898/96Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, Anas S.p.A., l'Unione del Lago Maggiore, il Comune di Cannobio, Il Comune di Cannero Riviera, Il Comune di Oggebbio, Il Comune di Ghiffa e il Comune di Verbania, prevede di procedere alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti lungo la S.S. 34 «del Lago Maggiore», dal Confine di Stato a Ghiffa, tramite redazione di rilievi delle aree, degli studi, delle indagini sull'assetto geomorfologico dei versanti;
    suddetto Protocollo stabilisce la ripartizione delle competenze tecniche ed economiche di ciascuno dei contraenti per progettare e realizzare gli interventi di messa in sicurezza, della importante arteria e con investimenti che ammontano a 60 milioni di euro;
    altra strada importante per il comprensorio Piemontese è la SS 337, la strada statale che da Domodossola conduce al confine con la Svizzera a
    occorre al più presto intervenire in alcuni tratti delicatissimi come quello compreso tra il comune di Re e il ponte Ribellasca già da tempo oggetto di uno studio di fattibilità tecnica ed economica sulla base di un progetto Anas che ha visto il coinvolgimento dell'Unione dei comuni della Val Vigezzo e che prevede un importo di 70 milioni di euro;
    l'importanza strategica delle due opere in oggetto avrebbe meritato di essere riconosciuta in un provvedimento di necessità e urgenza come il presente decreto-legge che viene comunemente chiamato «sblocca cantieri»;
    all'interno del provvedimento vengono previsti e istituiti una serie di commissari straordinari per una presunta velocizzazione di opere infrastrutturali;
    le comunità interessate attendono risposte tempestive e adeguate considerata la rilevanza che ha per questi territori,

impegna il Governo

a prevedere rapidamente l'istituzione di una figura commissariale per gli indispensabili interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della SS 34 e della SS 337 considerata la loro valenza per i territori interessati e a fornire corrispondente relazione alle competenti commissioni parlamentari su avanzamento dei lavori.
9/1898/97Enrico Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    la previsione della figura del Commissario per il MOSE poiché non accompagnato dal ripristino della funzionalità degli organismi e della normativa prevista dalla specialità di Venezia rischia di non avere alcun effetto positivo;
    è indispensabile che la struttura Commissariale del Mose si avvalga dei tecnici e del personale del Consorzio Venezia Nuova, di Tethis di Cornar, patrimonio che non può essere affatto disperso;
    la mancanza di tempo ha impedito un adeguato approfondimento e di migliorare il testo nel corso del dibattito parlamentare;
    occorre ripristinare la piena funzionalità dei meccanismi previsti per il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798 che ad oggi risulta essersi riunito per l'ultima volta nel 2017;
    questo rallentamento dell'attività del cosiddetto «Comitatone» ha determinato ripercussioni negative per tutto il contesto delicatissimo riguardante la città di Venezia, la sua salvaguardia e la sua tutela,

impegna il Governo

a ripristinare la funzionalità del Comitato di cui di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798 e a convocarlo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
9/1898/98Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    è paradossale che il provvedimento in esame che viene comunemente denominato «sblocca cantieri» non provveda in alcun modo a sbloccare la realizzazione di una infrastruttura strategica e imprescindibile come la Tav Torino-Lione;
    in data 30 gennaio 2012, l'Italia ha firmato un accordo con la Francia, ratificato dai due Paesi, con legge 23 aprile 2014, n. 71, per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;
    suddetto Accordo ha fissato la ripartizione dei costi dell'opera nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a valore gennaio 2012;
    il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un altro accordo «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione»;
    con legge n. 1 del 5 gennaio 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017 è stato ratificato l'accordo definitivo, che è in vigore dal 1 marzo 2017;
    la sezione transfrontaliera si estende per circa 66 km tra Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia e Susa/Bussoleno in Val Susa (Piemonte). L'elemento fondamentale della sezione è la galleria a doppia canna di 57,5 chilometri (45 km in Francia e 12,5 km in Italia circa) che, con una pendenza massima del 12,5 per mille, trasforma la linea esistente di montagna (linea Torino-Bardonecchia-Modane-Lione), in una linea di pianura, superando le limitazioni che oggi penalizzano fortemente la linea storica, che comporta un costo energetico di attraversamento per i treni merci del 40 per cento in più rispetto a una linea senza dislivelli, con riferimento alla sezione transfrontaliera nel 2015 si sono conclusi gli iter autorizzativi nei due Paesi:
     a) in Italia il progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 19 (pubblicata in G.U. il 6 agosto 2015);
     b) in Francia il «progetto di riferimento» è stato approvato con decisione ministeriale del 2 giugno 2015;
    l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF 2014/20, attraverso la sottoscrizione il 19 dicembre 2015 del Grant Agreement, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;
    è stata manifestata da parte dell'Unione europea la volontà di portare dal 40 per cento al 55 per cento la partecipazione al finanziamento del tunnel di base, con un risparmio per il nostro paese di oltre un miliardo e trecento milioni di euro;
    il Protocollo addizionale firmato l'8 marzo 2016 ha validato il costo certificato del progetto e definito i criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori, in attuazione dell'articolo 18 dell'accordo del 2012, richiamato nell'articolo 3 dell'accordo del 2015;
    sul versante italiano, nel marzo 2018 il CIPE ha approvato la variante per la cantierizzazione del futuro scavo del tunnel di base, l'ultimo passaggio formale nell'iter del progetto per la tratta internazionale dell'opera;
    suddetta variante è stata predisposta dall'allora Governo proprio per una razionalizzazione dei costi e del percorso anche raccogliendo una serie di indicazioni provenienti dal territorio; l'attuale Esecutivo, insediatosi il 1o giugno 2018, ha immediatamente bloccato l'avanzamento dell'opera, adducendo la necessità di una ulteriore analisi costi/benefici;
    in attesa di un accordo tra le forze politiche di maggioranza sul futuro dell'opera, alla società TELT è stato dato mandato di bloccare la pubblicazione dei bandi per la realizzazione del tunnel di base;
    solo dopo il fallimento dei tentativi di rinegoziare l'opera con il Governo francese e per evitare la revoca dei finanziamenti ottenuti dalla Commissione europea, il Governo italiano – con lettera a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2019 – ha consentito a TELT di procedere a pubblicare gli avvisi per le manifestazioni di interesse relative alle opere per la realizzazione del tunnel di base, chiarendo però ai vertici di TELT: Vi invito ad astenervi da ogni ulteriore azione che possa produrre, a carico dello Stato italiano, vincoli giuridici di sorta. In particolare, Vi invito a soprassedere dalla comunicazione dei capitolati di gara, al fine di evitare che soggetti terzi possano formulare offerte per la realizzazione dell'opera, condizionando, per tale via, le libere, definitive determinazioni che il mio Governo si riserva di assumere nel prossimo futuro;
    il 28 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle candidature agli «avis de marchès» ed è ora in corso la procedura per l'esame della documentazione;
    a tutt'oggi il governo italiano non ha ancora assunto una determinazione sul prosieguo dei lavori e pertanto TELT non è nelle condizioni di proseguire con la pubblicazione dei capitolati di gara;
    questa fase di incertezza rischia di determinare costi economici e sociali elevatissimi per l'Italia e per la mobilità di persone e merci per l'intero continente europeo, finendo per privilegiare irrazionalmente il trasporto su gomma,

impegna il Governo

a procedere alla realizzazione del tunnel di base sotto il Moncenisio e ad ottemperare agli impegni assunti con Legge n. 1 del 5 gennaio 2017, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
9/1898/99Gariglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non contiene gli interventi richiesti dai territori del centro Italia colpiti dai terremoti del 2009 nonostante gli impegni presi dalla maggioranza, ad inizio legislatura, sia con atti parlamentari sia con dichiarazioni stampa di voler intervenire con il primo provvedimento utile;
    in particolare, a dieci anni dal terremoto de L'Aquila del 2009 alcune urgenze continuano ad essere ignorate,

impegna il Governo:

   a procedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la ricostruzione materiale della aree ricomprese nel cratere del terremoto del 2009 che il DL in esame ha dirottato verso altre finalità;
   a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei trattamenti salariali ed accessori;
   ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terremoto 2009 secondo le norme vigenti;
   a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero;
   a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009.
9/1898/100Pezzopane, D'Alessandro.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;
   a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);
   al fine di incentivare il ripopolamento delle zone colpite dagli eventi sismici a prevedere il ripristino di una norma che preveda l'obbligo, da parte dei proprietari di immobili di ricostruire il bene danneggiato consentendo l'eventuale alienazione solo dopo il completamento dei lavori;
   a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia;
   a garantire l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali nella realizzazione degli interventi della ricostruzione privata;
   ad assumere ogni iniziativa utile ad accelerare le procedure per garantire una rapida liquidazione delle risorse previste dagli strumenti a sostegno delle attività produttive ricomprese nell'area del sisma che ha colpito il centro Italia;
   ad incrementare le risorse a favore della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei professionisti e dei titolari di imprese che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato;
   ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
   a prevedere l'affidamento a società in house providing l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;
   ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;
   a ridurre la quota di restituzione dei benefici relativi alla cosiddetta «busta paga pesante»;
   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare lo stato di emergenza al 31.12.2022.
9/1898/101Morgoni, Pezzopane, Braga, De Micheli, Verini, D'Alessandro, Melilli, Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono stati disciplinati i compiti, il compenso, la durata. Lo stesso articolo prevede la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Sono state inoltre disciplinate le funzioni commissariali;
    il comma 13 dell'articolo autorizza una spesa di 120 milioni di euro per la realizzazione degli interventi;
    secondo uno studio commissionato dalla Regione Abruzzo, come indicato nella delibera n. 33 del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto: «Gestione del rischio nel sistema idrico del Gran Sasso – DGR n. 643 del 7-11-2017. Definizione attività urgenti ed indifferibili», si prende atto delle attività indicate come prioritarie per la completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili e si stabilisce che le opere, comprensive della progettazione, appalto e realizzazione, debbano essere attuate con assoluta urgenza e improcrastinabilità ipotizzandosi una spesa complessiva di 172 milioni di euro;
    la provincia di Teramo e l'Assemblea dei Sindaci hanno individuato come necessaria la presenza di rappresentanti delle Associazioni dei Cittadini e dei consumatori raccolti nell'Osservatorio indipendente per le acque del Gran Sasso (composto da: WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d'Italia – GADIT, FI AB, CAI e Italia Nostra) all'interno della cabina di coordinamento prevista dal comma 8 dell'articolo 4-ter;
   considerato che:
    alcune rilevanti questioni non hanno trovato spazio all'interno del succitato articolo Articolo 4-ter. e tra queste: una tempistica preavvisa sull'allontanamento delle sostanze pericolose che sono stoccate all'interno dei laboratori dell'INFN ai fini di garantire l'abbassamento del rischio per l'acqua ed il pieno rispetto della normativa a protezione degli acquiferi; lo stanziamento di fondi adeguati a fronteggiare la gestione del rischio nel sistema idrico del Gran Sasso;
    il comma 9 prevede deroghe alle disposizioni relative ai contratti pubblici e demanda ad un decreto ministeriale la definizione di misure di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia,

impegna il Governo

ad adottare con tempestività un rapido cronoprogramma circa l'allontanamento delle sostanze pericolose che sono stoccate all'interno dei laboratori dell'INFN con l'obiettivo di ridurre i rischi per l'acqua ed il pieno rispetto della normativa a protezione degli acquiferi, adeguate risorse finalizzate a fronteggiare la gestione del rischio nel sistema idrico del Gran Sasso e forme di partecipazione dei cittadini degli enti locali e delle associazioni preposte alla tutela dell'ambiente del Gran Sasso.
9/1898/102D'Alessandro, Pezzopane, Enrico Borghi, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute;
    è importante ricordare che l'articolo 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l'esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti e che, l'articolo 5-bis del decreto legislativo 502/1992 ha previsto che il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato;
    come rilevato dalla Corte dei conti, complessivamente sono stati stanziati 24 miliardi (di cui residuano 820 milioni ancora da ripartire), a cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 100 milioni previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 243/2016, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana. In ultimo, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L'incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033;
    sempre l'istruttoria della Corte dei conti ha rilevato una situazione a macchia di leopardo con regioni più sollecite, mentre altre non solo hanno sottoscritto accordi di programma in misura significativamente inferiore rispetto alle quote assegnate, ma sono risultate anche in ritardo nel compimento delle procedure istruttorie quale presupposto per l'ottenimento delle consistenti disponibilità finanziarie residue,

impegna il Governo

pur nella volontà di una rapida definizione degli accordi di programma per quelle regioni che risultino ad oggi inadempienti a predisporre tutte le misure necessarie affinché tali accordi risultino adeguati e coerenti con l'odierna programmazione sanitaria.
9/1898/103Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare è previsto lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi;
    l'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, emanato nella scorsa legislatura, ha previsto una serie di interventi necessari per assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;
    in particolare, ha previsto la nomina di un commissario del Governo chiamato a predisporre un piano di interventi volto, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione, ovvero all'adeguamento e al miglioramento, di impianti e i collegamenti viari secondari e del presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. in qualità di commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società;
    l'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la legge di bilancio 2018, prevede la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi citato di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano;
    per l'adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi è previsto un investimento complessivo di 242 milioni di euro interamente finanziati rispettivamente per 142 milioni dal Contratto di Programma Anas – Mit 2016-2020 e per 100 milioni – corrispondenti a 20 milioni l'anno dal 2017 al 2021 – dalla Legge di bilancio 2017;
    nonostante l'attenzione per l'evento mediatico di rilevanza internazionale dimostrata anche dall'entità delle risorse stanziate, si rilevano forti ritardi nei tempi previsti per l'adeguamento della viabilità statale e in particolare per quanto riguarda le opere di maggiore entità,

impegna il Governo

a valutare lo stato dell'arte degli interventi programmati e delineare, in ragione dei ritardi accumulati, con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri ogni iniziativa utile per superare lo stallo amministrativo che ha coinvolto le procedure di realizzazione di alcune delle opere necessarie, in particolare attinenti la viabilità statale e accelerare l'iter per recuperare i ritardi accumulati e riattribuire centralità al progetto.
9/1898/104De Menech.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche.
9/1898/105Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche.
9/1898/106Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore delle costruzioni.
9/1898/107Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore dei trasporti.
9/1898/108Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore dei servizi di ristorazione scolastica ed ospedaliera.
9/1898/109Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore delle costruzioni.
9/1898/110Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore del trattamento dei rifiuti.
9/1898/111Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, si prefigge gli obiettivi del rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, rivedendo o sospendendo la vigenza di molte delle disposizioni del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    una congerie di disposizioni frammentarie ed estemporanee che, come autorevolmente è stato osservato, che minano la certezza normativa in un settore di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese e che rischiano di costituire un ostacolo per la legalità nell'assegnazione dei lavori, per la sicurezza delle opere e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori impiegati dalle imprese aggiudicatrici;
    in particolare, si segnala l'intreccio delle disposizioni che, da un lato, rivedono le norme in materia di individuazione delle soglie per le diverse procedure di aggiudicazione, dall'altro aumentano la quota di subappalto e, contestualmente, riscrivono la disciplina relativa al massimo ribasso;
    aver equiparato il criterio del miglior prezzo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti fino a cinque milioni di euro, rappresenta un pericoloso passo indietro sul piano della tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e su quello della concorrenza di qualità tra le imprese;
    alla luce di tali preoccupazioni, evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali, assume una particolare rilevanza il tema della verifica della effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi minimi tabellari salariali applicati dalle imprese partecipanti alle procedure di assegnazione per tutte le tipologie di forniture di beni o servizi,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche con misure di carattere normativo, il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro sia sempre assicurato dalle imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidate da tutte le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore dei trasporti.
9/1898/112Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    nell'esame al Senato è stato inserito all'articolo 1, il comma 30, che dispone che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri (contemplati dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 286/1998) resta confermata la possibilità – prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri;
    il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (cioè fino al 5 ottobre 2021) e per lavori «sottosoglia» (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea). Lo stesso comma dispone inoltre che, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
    vista la straordinarietà della norma, che si innesta nel complesso e delicato sistema dell'accoglienza, a fronte delle nuove politiche di indirizzo in materia proposte dall'esecutivo,

impegna il Governo

relazionare annualmente al Parlamento sui risultati delle sue azioni in materia di rimpatri, fornendo numeri aggiornati dei rimpatri effettivamente realizzati e ragguagliando in merito agli accordi stretti, o in via di conclusione, con i paesi d'origine.
9/1898/113Scalfarotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    nell'esame al Senato è stato inserito il comma 30, che dispone che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri (contemplati dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 286/1998) resta confermata la possibilità – prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri;
    il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (cioè fino al 5 ottobre 2021) e per lavori «sottosoglia» (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea). Lo stesso comma dispone inoltre che, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
    vista la straordinarietà della norma, che si innesta nel complesso e delicato sistema dell'accoglienza, a fronte delle nuove politiche di indirizzo in materia proposte dall'esecutivo,

impegna il Governo

relazionare annualmente al Parlamento sul numero dei posti necessari per garantire l'ospitalità ai soggetti in attesa di rimpatrio, e, in caso sui costi dovuti per eventuali nuove costruzioni, completamento, adeguamento e ristrutturazione dei suddetti centri e laddove si ravvisi la necessità di nuove costruzione, anche sulle aree previste per la realizzazione.
9/1898/114Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato;
    la norma introdotta precisa che tale fondo dovrà essere normato da una particolare legge, ovvero la proposta già approvata alla Camera e adesso in discussione al Senato;
    il tema della videosorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione;
    la prevenzione si fa prima di tutto investendo sulla formazione, su misure per i nostri insegnanti e tutelando sempre la comunità educante, sulla preparazione dei lavoratori, sul fatto che vengano rivisti gli accreditamenti per le strutture,

impegna il Governo

in fase di applicazione della norma a tutelare la libertà di insegnamento e – altresì – a reperire risorse adeguate finalizzate ad investire nella formazione degli insegnanti, degli operatori dei servizi educativi e sanitari.
9/1898/115Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato;
    il tema della video sorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse necessarie ad investire su misure di sostegno per gli insegnanti, al fine di tutelare la comunità educante e a prevedere che il ricollocamento del personale cosiddetto in burn-out, avvenga anche attraverso l'azione preventiva attuata dalle équipes psico-pedagogiche territoriali previste dalla legge zero-sei.
9/1898/116Piccoli Nardelli, Prestipino, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato;
    il tema della videosorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione,

impegna il Governo

a prevedere che l'uso della strumentazione di videoripresa tuteli la libertà di insegnamento e sia sempre preceduto non solo dalla contrattazione sindacale, ma anche dal pieno coinvolgimento e dal consenso delle famiglie.
9/1898/117Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    il tema della videosorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione,

impegna il Governo

a reperire maggiori risorse finalizzate ad investire nella formazione degli operatori dei servizi educativi.
9/1898/118Ciampi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato;
    il tema della videosorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione,

impegna il Governo

a prevedere il coinvolgimento e il consenso delle famiglie per l'uso della strumentazione di videosorveglianza.
9/1898/119Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili;
    la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula, di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato;
    il tema della videosorveglianza non si limita all'istituzione di un fondo di garanzia ma va trattato con un tema più importante, quello della formazione,

impegna il Governo

ad investire su misure di formazione per gli insegnanti e a prevedere – per l'uso della strumentazione di videosorveglianza – il consenso delle famiglie, sempre nel rispetto della libertà di insegnamento.
9/1898/120Prestipino, Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e rammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree a forte rischio di dissesto idrogeologico.
9/1898/121Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree delle isole minori.
9/1898/122Migliore, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle zone boschive.
9/1898/123Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree a forte rischio sismico.
9/1898/124Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree vulcaniche.
9/1898/125Ceccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle cosiddette sedi disagiate.
9/1898/126Giorgis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e rammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree soggette a frane.
9/1898/127Pollastrini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni estremamente eterogenee, tra le quali alcune disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    l'articolo 4-sexies, in particolare, reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi esistenti;
    la norma in esame, certamente positiva, non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze di costruzione di nuove sedi, e di ammodernamento di quelle esistenti, alla luce delle gravi criticità più volte segnalate e che non tengono adeguatamente conto delle esigenze reali di un Corpo quale quello dei Vigili del Fuoco che ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a reperire ulteriori risorse da destinare alla costruzione di nuove sedi dei vigili del fuoco o all'ammodernamento di quelle esistenti, tenuto conto in particolare delle criticità esistenti e delle esigenze del Corpo nelle aree montane.
9/1898/128Librandi, Ferro, Caretta, Ciaburro, Enrico Borghi, Gribaudo, Paita, Gadda, Rotta, Marco Di Maio, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    per tale fascia di importo, in cui sono ricompresi progetti di opere a maggiore complessità, il suddetto articolo 26, nella vigente formulazione, prevede esclusivamente l'affidamento delle attività di verifica all'esterno;
   considerato che:
    lo svolgimento di tali attività di controllo da parte di soggetti terzi, indipendenti e qualificati, è un importante strumento di prevenzione degli eventuali errori o carenze progettuali da cui conseguono rischi per la sicurezza, nonché maggiori costi e tempi di realizzazione per la stazione appaltante;
    le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e di importi rilevanti;
    la norma, così come novellata dal decreto in esame, non risulta suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa Pubblica Amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina in materia di verifica preventiva della progettazione di cui al suddetto articolo 26, al fine di rendere più stringente il criterio di correlazione tra complessità delle opere e indipendenza del soggetto verificatore, a garanzia della durabilità e della sicurezza delle opere pubbliche.
9/1898/129Buratti, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    per tale fascia di importo, in cui sono ricompresi progetti di opere a maggiore complessità, il suddetto articolo 26, nella vigente formulazione, prevede esclusivamente l'affidamento delle attività di verifica all'esterno;
   considerato che:
    lo svolgimento di tali attività di controllo da parte di soggetti terzi, indipendenti e qualificati, è un importante strumento di prevenzione degli eventuali errori o carenze progettuali da cui conseguono rischi per la sicurezza, nonché maggiori costi e tempi di realizzazione per la stazione appaltante;
    le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e di importi rilevanti;
    la norma, così come novellata dal decreto in esame, non risulta suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa Pubblica Amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina in materia di verifica preventiva della progettazione di cui al suddetto articolo 26.
9/1898/129. (Testo modificato nel corso della seduta) Buratti, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda e cambia in modo strutturale il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che la modifica del settore avrebbe richiesto;
    come affermato nella Relazione annuale al Parlamento nell'Anac in riferimento al codice del 2016 si può senz'altro «dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all'altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell'articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d'impresa) sono rimasti sulla carta. Fra l'altro, dopo un periodo di calo, anche fisiologicamente collegato alle novità, negli ultimi due anni il mercato si è ripreso e le procedure sono aumentate.»;
    le modifiche, quindi, si inseriscono prive di disegno strategico nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali o ad un adeguato livello di trasparenza e competenza; inoltre ciò che si va a modificare sono gli aspetti qualificanti del sistema ossia proprio la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte il rating di impresa;
    la sospensione dell'efficacia dell'articolo 37, comma 4, che dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non capoluogo, mette in discussione una delle idee centrali del Codice del 2016 di ridurre il numero delle stazioni appaltanti in una logica di maggiore qualificazione delle medesime stazioni appalti;
    tale norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e trascura le note criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli Comuni; inoltre se da un lato si consente ai comuni non capoluogo di provincia di procedere direttamente e autonomamente allo svolgimento delle procedure di gara, senza l'ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, soggetti aggregatori o stazioni appaltanti uniche), fino al 31 dicembre 2020, restano però fermi gli obblighi previsti dal Codice, che impone alle stazioni appaltanti il possesso della necessaria qualificazione (per gli affidamenti oltre certe soglie) e il ricorso a strumenti aggregativi in caso di non possesso della qualificazione;
    per il rilancio degli investimenti è di fondamentale importanza la capacità tecnica delle amministrazioni, la quale è andata, invece, scemando negli ultimi anni, anche a seguito del blocco del turn over;
    al contrario la scelta che viene fatta è quella di ritornare alla logica del passato, vanificando ogni ipotesi di crescita e di rafforzamento delle stazioni appaltanti. È evidente come le resistenze ampiamente diffuse, verso il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, oggi stimante in circa 32.000 unità, e parallelamente di concentrazione e professionalizzazione delle rimanenti, rischiano di protrarre nel tempo l'attuale insoddisfacente situazione di stallo che le scelte del Legislatore contribuiscono ad acuire,

impegna il Governo

a potenziare la formazione e la qualificazione delle risorse umane delle Amministrazioni pubbliche, dedicando allo scopo le adeguate risorse per uno specifico programma di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti, in particolare per le figure tecniche.
9/1898/130Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda e cambia in modo strutturale il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che la modifica del settore avrebbe richiesto;
    come affermato nella Relazione annuale al Parlamento nell'Anac in riferimento al codice del 2016 si può senz'altro «dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all'altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell'articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d'impresa) sono rimasti sulla carta. Fra l'altro, dopo un periodo di calo, anche fisiologicamente collegato alle novità, negli ultimi due anni il mercato si è ripreso e le procedure sono aumentate.»;
    le modifiche, quindi, si inseriscono prive di disegno strategico nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali o ad un adeguato livello di trasparenza e competenza; inoltre ciò che si va a modificare sono gli aspetti qualificanti del sistema ossia proprio la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte il rating di impresa;
    la sospensione dell'efficacia dell'articolo 37, comma 4, che dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non capoluogo, mette in discussione una delle idee centrali del Codice del 2016 di ridurre il numero delle stazioni appaltanti in una logica di maggiore qualificazione delle medesime stazioni appalti;
    tale norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e trascura le note criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli Comuni; inoltre se da un lato si consente ai comuni non capoluogo di provincia di procedere direttamente e autonomamente allo svolgimento delle procedure di gara, senza l'ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, soggetti aggregatori o stazioni appaltanti uniche), fino al 31 dicembre 2020, restano però fermi gli obblighi previsti dal Codice, che impone alle stazioni appaltanti il possesso della necessaria qualificazione (per gli affidamenti oltre certe soglie) e il ricorso a strumenti aggregativi in caso di non possesso della qualificazione;
    per il rilancio degli investimenti è di fondamentale importanza la capacità tecnica delle amministrazioni, la quale è andata, invece, scemando negli ultimi anni, anche a seguito del blocco del turn over;
    al contrario la scelta che viene fatta è quella di ritornare alla logica del passato, vanificando ogni ipotesi di crescita e di rafforzamento delle stazioni appaltanti. È evidente come le resistenze ampiamente diffuse, verso il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, oggi stimante in circa 32.000 unità, e parallelamente di concentrazione e professionalizzazione delle rimanenti, rischiano di protrarre nel tempo l'attuale insoddisfacente situazione di stallo che le scelte del Legislatore contribuiscono ad acuire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare la formazione e la qualificazione delle risorse umane delle Amministrazioni pubbliche, dedicando allo scopo le adeguate risorse per uno specifico programma di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti, in particolare per le figure tecniche.
9/1898/130. (Testo modificato nel corso della seduta) Braga.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali;
    il provvedimento dispone il ritorno al regolamento di esecuzione unico e rigido, ed il superamento delle Linee guida, la cosiddetta soft law, una novità che non è stata ben accolta dalle stazioni appaltanti che avrebbero dovuto esercitare maggiori poteri discrezionali;
    il decreto-legge prevede che il nuovo regolamento debba essere approvato entro 6 mesi, con una procedura di per sé lunga e articolata, che in passato, nel caso dell'approvazione del Regolamento del Codice De Lise del 2006, ha richiesto 4 anni per essere completata;
    inoltre, emergono altre due criticità: il nuovo regolamento assorbirà o supererà soltanto una parte dei 62 provvedimenti attuativi del Codice, lasciando in vita alcuni provvedimenti già in vigore e altri, non varati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non assorbiti dall'emanando regolamento e quindi restanti nel limbo;
    il secondo elemento di criticità è la previsione che i precedenti atti attuativi rimangano in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento, ma questi atti diventano inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento, modificata dal decreto-legge in commento;
    il rischio che si paventa è che l'incertezza che si voleva ridurre tornando alla vecchia tecnica di regolamentazione rigida possa addirittura aumentare,

impegna il Governo:

   a chiarire la vigenza delle linee guida e dei decreti ministeriali fino all'approvazione del Regolamento unico e a valutare l'opportunità di prevedere una eventuale disciplina transitoria;
   a recepire i contenuti delle linee guida nelle materie che saranno contenute nel Regolamento unico;
   ad assicurare il coinvolgimento dell'Anac nella redazione del Regolamento unico;
   a prevedere il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere sul Regolamento unico.
9/1898/131Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali;
    in particolare vi è la sospensione temporanea dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC recata dall'articolo 77 del codice. Fino al 31 dicembre 2020, la norma del Codice in questione non si applica, resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 78 che non viene sospeso;
    da rilevare che il Codice, in via ordinaria, richiede, per motivi di trasparenza e imparzialità, commissioni di gara composte esclusivamente da esperti esterni, scelti con sorteggio tra gli appartenenti all'Albo, per le procedure basate sull'OEPV riguardanti lavori pubblici di importo superiore al milione, mentre per quelli inferiore a tale soglia la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni della commissione, purché iscritti all'Albo, escluso il presidente;
    la sospensione dell'albo dei commissari di gara per un biennio, infine, introdotta in uno degli ultimi emendamenti, proprio quando questa novità stava per partire, rischia di incidere su un momento topico della procedura, facendo venir meno un presidio di trasparenza, oltre che rendere inutile il cospicuo investimento economico (500 mila euro circa) che l'Autorità ha sostenuto per applicare la disposizione;
    entro il 30 novembre 2020 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. Al riguardo appare, tuttavia, arduo capire l'oggetto della valutazione in considerazione del fatto che, come già detto, l'Albo dei commissari di gara sarebbe entrato in vigore il prossimo 14 luglio,

impegna il Governo

a procedere, nell'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza di cui all'articolo 78 del Codice dei contratti pubblici, mediante regole di trasparenza coerenti con i criteri che hanno portato all'adozione dell'Albo da parte di Anac.
9/1898/132Orlando.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali;
    così la sospensione dell'efficacia dell'articolo 37, comma 4, che dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non capoluogo, mette in discussione una delle idee centrali del Codice del 2016 di ridurre il numero delle stazioni appaltanti in una logica di maggiore qualificazione delle medesime stazioni appaltanti proponendo un mero ritorno al passato, vanificando ogni ipotesi di crescita e di rafforzamento delle stazioni appaltanti nel fare gli appalti;
    anche la sospensione relativa all'appalto integrato sembra frutto di una scelta emergenziale priva di una riflessione strategica. Infatti la scelta di abbandonare l'appalto integrato nel 2016 era stata fatta per superare alcune criticità e rischi insiti in tale strumento. Il suo ritorno senza modifiche ripropone quindi le medesime criticità ed i medesimi rischi;
    infine vi è la sospensione temporanea dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici. Fino al 31 dicembre 2020, la norma del Codice in questione non si applica, resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 78 che non viene sospeso. Al riguardo rimane sospesa anche la possibilità di quale sia la valutazione da fare, con evidenti ripercussioni sull'obbligo di trasparenza e di competenza da seguire;
    il comma 2 dell'articolo 1 prevede al riguardo che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa,

impegna il Governo

a presentare entro il 31 dicembre 2019 alle Camere una relazione intermedia sugli effetti delle sospensioni di cui in premessa.
9/1898/133Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    il decreto-legge ha modificato le procedure per gli appalti sotto soglia comunitaria e il criterio di aggiudicazione. In particolare il testo approvato dal Senato rende permanenti le soglie previste dall'ultima legge di bilancio. Pertanto, per i lavori tra 40.000 e 150.000 euro resta l'affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori, per i lavori da 150.000 euro fino a un milione di euro è prevista la procedura negoziata, con la riduzione del numero minimo di operatori da consultare rispetto al Codice (da 15 a 10 se l'importo dei lavori è sotto il limite di 350.000 euro). Un'ulteriore semplificazione, a scapito della trasparenza, è la possibilità di svolgere la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Per i lavori compresi tra un milione e la soglia comunitaria si fa ricorso alla procedura aperta, essendo esclusa quella ristretta, in precedenza consentita dal Codice e dalla deroga introdotta della legge di bilancio;
    al riguardo si segnala l'intervento di Cantone che nella relazione annuale al Parlamento di Anac afferma: «Seppure opportunamente ridimensionata rispetto ai 200 mila euro del testo originario, la previsione di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto semplificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi»;
    per semplificare e accelerare le procedure, il decreto-legge stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta. La norma riscritta pone quindi i due criteri sullo stesso piano per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria ed è sempre possibile, quindi, scegliere l'uno o l'altro;
    come evidenziato dalle audizioni il ricorso al criterio del minor prezzo potrebbe inficiare la qualità delle opere. Inoltre la scelta di depotenziare il codice su tale aspetto è in contrasto sia con le direttive europee che la legge delega (legge n. 11 del 2016) che contengono una manifesta preferenza per il criterio dell'OEPV,

impegna il Governo

a verificare, entro il 31 dicembre 2019, l'effetto della scelta di porre i due criteri, del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sullo stesso piano per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui il risultato dimostri una netta crescita degli affidamenti con il minor prezzo.
9/1898/134De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere e l'effettivo utilizzo delle risorse già stanziate, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;
    le profonde divisioni all'interno della maggioranza parlamentare proprio sul tema strategico delle infrastrutture hanno prodotto fino ad ora ritardi e opere in stallo;
    si cerca di coprire questa rilevante assenza di progettualità e prospettiva di sviluppo sostenibile con un profluvio di norme organizzative che sono state messe in campo in materia di investimenti: la Cabina di regia Strategia Italia, Investitalia, la Centrale di progettazione unica;
    da ultimo con l'articolo 5-quinquies, si istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1o settembre 2019, la società in house «Italia Infrastrutture S.p.a.» dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo;
    peccato che mentre si prosegue a creare carrozzoni solo per assumere più velocemente personale continui a rimanere inattuata la realizzazione della centrale di progettazione unica, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 145 del 2018 da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1o febbraio 2019,

impegna il Governo

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, agli obblighi di cui all'articolo 1, commi 162 e 168 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di Centrale di progettazione unica.
9/1898/135Critelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    l'articolo 4-ter prevede la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, e, in particolare, il comma 9 affida ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
    «la formulazione della disposizione potrebbe prefigurare una delegificazione spuria» della disciplina antimafia di rango legislativo che risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare tutte le necessarie iniziative e misure, anche normative, al fine di evitare qualunque cedimento nella struttura normativa ed organizzativa atta a contrastare le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici.
9/1898/136Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto dipesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    il decreto-legge ha modificato le procedure per gli appalti sotto soglia comunitaria e il criterio di aggiudicazione. In particolare il testo approvato dal Senato rende permanenti le soglie previste dall'ultima legge di bilancio. Pertanto, per i lavori tra 40.000 e 150.000 euro resta l'affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori, per i lavori da 150.000 euro fino a un milione di euro è prevista la procedura negoziata, con la riduzione del numero minimo di operatori da consultare rispetto al Codice (da 15 a 10 se l'importo dei lavori è sotto il limite di 350.000 euro). Un'ulteriore semplificazione, a scapito della trasparenza, è la possibilità di svolgere la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Per i lavori compresi tra un milione e la soglia comunitaria si fa ricorso alla procedura aperta, essendo esclusa quella ristretta, in precedenza consentita dal Codice e dalla deroga introdotta della legge di bilancio;
    al riguardo si segnala l'intervento di Cantone che nella relazione annuale al Parlamento di Anac afferma: «Seppure opportunamente ridimensionata rispetto ai 200 mila euro del testo originario, la previsione di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto semplificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi» e sottolinea che «sotto i 150 mila euro nel nostro paese non si è mai verificato un blocco appalti»;
    la norma che riduce a 150 mila euro non presenterebbe, dunque, in sé, un intrinseco tasso di «pericolosità» spropositato, ma presenta comunque rischi poiché si trova ad insistere su un sistema complesso e delicato ma comunque sicuramente funzionante,

impegna il Governo

ad effettuare, sin dalla prima applicazione della normativa in esame, con particolare riferimento all'innalzamento delle soglie, un monitoraggio stringente relativo al loro impatto sul sistema, nonché a riferirne entro sei mesi al Parlamento.
9/1898/137Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    in materia di subappalti si ritiene, così come ha anche osservato l'Anac in sede di relazione, che la scelta di aver individuato un limite in linea con il precedente codice sul subappalto vada nella giusta direzione;
    nel nostro Paese, rispetto al contesto europeo, sono stati introdotti limiti sul subappalto resi necessari dalla lotta alle infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici;
    ad oggi, infatti, contiamo oltre 2 mila imprese destinatarie di misure interdittive antimafia, soltanto fra quelle che partecipano agli appalti pubblici e di cui Anac ha traccia nel suo Casellario informatico, a dimostrazione che l'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici in Italia purtroppo non può essere considerata alla pari della Finlandia o dalla Svezia,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare tutte le necessarie iniziative e misure, anche normative e di monitoraggio sull'applicazione, al fine di evitare qualunque cedimento nella struttura normativa ed organizzativa atta a contrastare le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici, in particolare, con riferimento al subappalto, ripristinando le verifiche sui requisiti dei subappaltatori in sede di gara.
9/1898/138Verini, Bazoli, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in commento modifica il comma 3 dell'articolo 184-ter, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disponendo che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di competenza statale di cui al comma 2, possono continuare ad operare solo agli impianti che al momento dell'entrata in vigore della norma operavano in procedura semplificata e non anche quelle che operavano in procedura ordinaria autorizzate mediante un regime transitorio di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
    inoltre, il periodo successivo chiarisce che le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni ai sensi articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis (caso per caso), solo per le attività di recupero indicate nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, DM 12 giugno 2002, n. 161, e allegato 1, DM 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
    la modifica normativa, dunque, non intende fare salve le autorizzazioni al recupero rilasciate in via ordinaria su attività non elencate nei 3 regolamenti che disciplinano le procedure semplificate, né consente alle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni per attività di recupero non ricomprese in tale disciplina;
    le associazioni di categoria rilevano come dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni sull’End of Waste (EoW) caso per caso, dopo decine di appelli dal mondo dell'industria, come dell'ambientalismo, numerosi emendamenti presentati e subito dopo ritirati, il Governo dà una risposta assolutamente insufficiente al problema;
    le Regioni, quindi, non hanno competenza sui criteri caso per caso per la cessazione del rifiuto: così ha deciso il governo. Nel rilascio delle autorizzazioni ordinarie, esse non saranno dotate della flessibilità necessaria per discostarsi dalle norme generali per il recupero, presenti nel DM 5 febbraio 1998 e decreti analoghi – riguardanti rifiuti in ingresso, materiali in uscita, processi di recupero, limiti e condizioni gestionali – se non per aspetti relativi, come le quantità trattabili dall'impianto da autorizzare; rimangono escluse dall'EoW (e quindi non potranno essere autorizzate come tali) tutte quelle attività e quelle filiere di riciclo non attualmente coperte dal dispositivo del vecchio decreto (ad es. pneumatici, molte materie prime strategiche ricavate dai RAEE, processi e materiali innovativi...). Questi materiali, pertanto, dovranno essere gestiti come rifiuti e non come materie prime;
    ci sono settori, come la gomma e gli inerti da costruzione e demolizione, che attendono da anni un decreto End of Waste specifico, adeguato alle esigenze operative e tecnologiche. Ora non si sa cosa succederà a questi impianti, che adesso rimangono inchiodati ad una norma vecchia. Nel frattempo si perde l'occasione offerta dal pacchetto di Direttive europee per la transizione verso l'Economia circolare che costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie green del nostro Paese: serviva un'accelerazione e invece arriva una frenata,

impegna il Governo:

   a monitorare l'applicazione della normativa introdotta al fine di intervenire con urgenza con modifiche normative sull'articolo 184-ter per superare effettivamente le problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee in materia di economia circolare;
   ad assicurare il rispetto dei requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
   a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sull'EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.
9/1898/139De Luca, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta richiamata in premessa, al fine di prevedere, con strumento normativo di rango primario, l'individuazione di criteri precisi per l'individuazione delle opere ritenute prioritarie.
9/1898/140Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare le misure normative volte a prevedere che siano ritenute prioritarie solo le opere per le quali sia stata già definita la progettazione.
9/1898/141Annibali.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta, al fine di prevedere che siano ritenute prioritarie solo le opere già finanziate.
9/1898/142Mauri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta al fine di prevedere che siano ritenute prioritarie le opere per le quali vi sia una reale urgenza e per le quali esistano motivazioni dimostrate per la non applicabilità del codice degli appalti.
9/1898/143Morassut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare strumenti di programmazione efficaci che consentano di seguire le norme e le procedure ordinarie senza il ricorso ad interventi emergenziali che, in quanto svincolati non solo dal rispetto delle ordinarie regole procedurali, ma anche da ogni controllo, possono rendere il sistema di mercato non più coerente con il principio di parità di trattamento degli operatori del settore, con gravissime conseguenze sia in termini di danno per gli operatori economici sia di perdite economiche e maggiore spesa.
9/1898/144Berlinghieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il Governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire se la disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie.
9/1898/145Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il Governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo:

   a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione di tale disciplina onde consentire una valutazione dell'efficacia della norma e dell'impatto dal punto di vista del rispetto della legalità e della lotta alla corruzione;
   a valutare l'opportunità, nella redazione di tale relazione, di coinvolgere l'ANAC quale autorità di vigilanza del settore degli appalti pubblici e dell'anticorruzione.
9/1898/146Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di opere, infrastrutture e investimenti pubblici, anche con riferimento ai comuni italiani;
    a titolo esemplificativo, all'articolo 1, il comma 25 reca una disposizione transitoria applicabile ai Comuni che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge all'esame, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale finanziati dal comma 107 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori;
    al successivo articolo 4, il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» di cui al decreto-legge n. 69 del 2013, alla legge n. 147 del 2013 e al decreto-legge n. 133 del 2014, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame; il 10 giugno 2019 nel comune di Rocca di Papa, nella città metropolitana di Roma Capitale, una drammatica esplosione in un palazzo del centro cittadino ha coinvolto la sede del Comune, ferendo una decina di persone di cui quattro in maniera grave: tre bambini e il sindaco della stessa città;
    dopo lo scoppio si è verificato il crollo parziale dell'edificio di tre piani e di una porzione della parete del municipio secondo i primi rilievi a causare l'esplosione sarebbero state le trivellazioni verticali operate da un'impresa impegnata in indagini geologiche;
    sono un centinaio le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare adeguate risorse finanziare da destinare a interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture colpiti dall'esplosione nonché per sostenere e supportare le famiglie e le attività economiche e professionali interessate dal drammatico evento e dalle conseguenze ad esso connesse.
9/1898/147Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento volto – previa introduzione di un'apposita disciplina normativa – all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili; nello specifico il comma 4 del richiamato articolo 5-septies reca la copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, provvedendo, quanto a 5 milioni per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
    quello della videosorveglianza nelle strutture per disabili e anziani al fine di prevenire e contrastare maltrattamenti degli stessi è da anni un tema molto sentito dall'opinione pubblica, tanto che attualmente al Senato è in corso l'esame del disegno di legge n. 897 come approvato dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066);
    nel corso delle audizioni è emerso come sia fondamentale adottare misure volte sì al controllo e alla verifica dei trattamenti nelle predette strutture ma al tempo stesso indirizzate alla formazione del personale impiegato nonché alla valorizzazione di quanti svolgono regolarmente il proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare e stanziare adeguate risorse, già nella prossima manovra finanziaria, destinate a calmierare il costo del ricovero ai pazienti disabili e anziani presso le apposite strutture, e a prevedere una misura di trattamento salariale accessorio da riconoscere al personale impiegato nelle medesime strutture che svolge in maniera particolarmente meritoria il proprio lavoro, anche in considerazione della presenza di peculiari fattori di rischio da stress lavoro-correlato che caratterizzano tale attività lavorativa.
9/1898/148Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di opere, infrastrutture e investimenti pubblici, anche con riferimento ai comuni italiani;
    in particolare l'articolo 25, modificato dal Senato, reca una specifica riguardo l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, ai sensi della legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito;
    come segnalato da alcuni comuni interessati dai predetti eventi sismici, sussiste attualmente un problema legato alla procedura delle compensazioni in favore dei medesimi enti da parte dello Stato causato dall'assenza di sincronismo tra i trasferimenti dallo Stato e dalla Regione da un lato e l'obbligo di versare le imposte dovute dai comuni dall'altro;
    i predetti comuni, pertanto, si trovano a dover anticipare i costi degli interventi di messa in sicurezza (a titolo esemplificato si riportano quelli di Spoleto che ammontano a 4 milioni di euro ai quali se ne aggiungo altri 4,8 milioni per i quali l'ente dovrà far ricorso alle anticipazioni di cassa;
    si rende dunque opportuno e necessario garantire ai comuni delle aree colpite dal sisma la massima tutela in termini di trasferimenti e disponibilità finanziarie,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative, anche di natura legislativa, volte a garantire che la disciplina dei trasferimenti Stato-Comuni e Regioni-Comuni, nonché quella del rimborso delle anticipazioni di cassa preveda l'erogazione delle somme spettanti in tempi e termini certi, adeguatamente ridotti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 113-bis del codice degli appalti;
   a valutare l'opportunità, al fine di rendere maggiormente stringenti e rispettati i termini di cui al precedente impegno, di prevedere che lo sforamento dei predetti termini possa condurre alla contestazione del danno erariale.
9/1898/149Mulè, Nevi, Polidori, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 20, lettera h) di cui al provvedimento in esame interviene sulle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia»;
    in particolare, il numero 6) della predetta lettera h) reca l'utilizzo del criterio del «minor prezzo» come alternativa sempre possibile in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia»;
    con riferimento all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'OEPV, si rileva che la misura del 30 per cento, quale tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante, rischia di apparire non coerente con i dati di progetto, quadri economici ed i documenti relativi agli elenchi prezzi vigenti per le varie categorie di lavori, in considerazione vieppiù del fatto che i progetti definitivi ed esecutivi sono corredati di tutta la documentazione necessaria per stabilire il reale costo di un'opera;
    è opportuno, invece, restituire centralità al progetto, nell'ambito del quale, il quadro economico e l'analisi dei prezzi costituiscono i principali elementi costitutivi, insieme agli elementi qualitativi;
    come segnalato da numerosi esperti in materia, si assiste sovente all'aggiudicazione di gare di appalto di lavori le cui proposte economiche, in termini di percentuali di ribasso, raggiungono valori molto vicini al tetto massimo. A ciò si somma la drastica riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera, anche di un terzo rispetto al cronoprogramma delle fasi realizzative contenute e dettate dal progetto posto a base di gara;
    in tali condizioni il rischio è di trovarsi ad un bivio le cui opzioni sono entrambe gravi e nefaste: da una parte c’è il rischio che il progetto posto a base di gara non sia attendibile, sebbene sottoposto a specifica validazione da parte di società qualificate; dall'altra parte c’è il rischio che il soggetto appaltatore ricorra a qualsiasi espediente, anche facendo leva su possibili riserve future che ha come conseguenza diretta il blocco dei cantieri;
    sarebbe, pertanto, più efficace approcciarsi ad un metodo di valutazione che attribuisca un punteggio congruo e più ampio alla componente «tempo realizzativo», in quanto, essendo tale valore puntualmente e oggettivamente misurabile nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica, non si presta a criteri valutativi di discrezionalità ed il punteggio attribuito assume valore fondamentale circa le ricadute positive sulle comunità, quale l'opera è destinata;
    in tal senso va altresì ricordato che un'opera realizzata correttamente e funzionalmente nei tempi previsti, è un'opera che entra nelle immediate disponibilità di fruizione della collettività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta al fine di adottare disposizioni volte a ridurre al 15 per cento il tetto massimo del punteggio economico stabilito dalla stazione appaltante, di cui all'articolo 95, comma 10-bis, e a stabilire entro il limite del 30 per cento il tetto massimo del punteggio da attribuire al requisito di cui all'articolo 95, comma 6, lettera g).
9/1898/150Sozzani, Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 20, lettera h) di cui al provvedimento in esame interviene sulle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia»;
    in particolare, il numero 6) della predetta lettera h) reca l'utilizzo del criterio del «minor prezzo» come alternativa sempre possibile in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia»;
    con riferimento all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'OEPV, si rileva che la misura del 30 per cento, quale tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante, rischia di apparire non coerente con i dati di progetto, quadri economici ed i documenti relativi agli elenchi prezzi vigenti per le varie categorie di lavori, in considerazione vieppiù del fatto che i progetti definitivi ed esecutivi sono corredati di tutta la documentazione necessaria per stabilire il reale costo di un'opera;
    è opportuno, invece, restituire centralità al progetto, nell'ambito del quale, il quadro economico e l'analisi dei prezzi costituiscono i principali elementi costitutivi, insieme agli elementi qualitativi;
    come segnalato da numerosi esperti in materia, si assiste sovente all'aggiudicazione di gare di appalto di lavori le cui proposte economiche, in termini di percentuali di ribasso, raggiungono valori molto vicini al tetto massimo. A ciò si somma la drastica riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera, anche di un terzo rispetto al cronoprogramma delle fasi realizzative contenute e dettate dal progetto posto a base di gara;
    in tali condizioni il rischio è di trovarsi ad un bivio le cui opzioni sono entrambe gravi e nefaste: da una parte c’è il rischio che il progetto posto a base di gara non sia attendibile, sebbene sottoposto a specifica validazione da parte di società qualificate; dall'altra parte c’è il rischio che il soggetto appaltatore ricorra a qualsiasi espediente, anche facendo leva su possibili riserve future che ha come conseguenza diretta il blocco dei cantieri;
    sarebbe, pertanto, più efficace approcciarsi ad un metodo di valutazione che attribuisca un punteggio congruo e più ampio alla componente «tempo realizzativo», in quanto, essendo tale valore puntualmente e oggettivamente misurabile nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica, non si presta a criteri valutativi di discrezionalità ed il punteggio attribuito assume valore fondamentale circa le ricadute positive sulle comunità, quale l'opera è destinata;
    in tal senso va altresì ricordato che un'opera realizzata correttamente e funzionalmente nei tempi previsti, è un'opera che entra nelle immediate disponibilità di fruizione della collettività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta.
9/1898/150. (Testo modificato nel corso della seduta) Sozzani, Mulè.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene misure di rilancio delle opere pubbliche;
    in tale ambito è necessario accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 153, lettera c) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018);
    in sede di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga termini, la commissione ambiente della Camera, nel proprio parere, ha approvato una osservazione nella quale ha chiesto al Governo di valutare, in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond;
    A tal fine è stato accolto un ordine del giorno 9/1117-A/17 il 14 settembre del 2018 nel quale si impegnava il Governo ha valutare l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti « hydrobond»,

impegna il Governo

al fine di dare certezza agli investimenti delle società partecipate del settore idrico, a valutare la possibilità di modificare la normativa sulle società a partecipazione pubblica nel senso di consentire che tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema, dando corso agli impegni evidenziati in premessa.
9/1898/151Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte, tra l'altro, a modificare in molte parti il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    nell'ambito delle procedure per le gare di appalto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, è indispensabile garantire la formazione per i funzionari e il personale delle amministrazioni preposti agli appalti,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, che le amministrazioni pubbliche, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovano corsi di formazione e aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica.
9/1898/152Ruffino, Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte, tra l'altro, a modificare in molte parti il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    nell'ambito delle procedure per le gare di appalto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, è indispensabile garantire la formazione per i funzionari e il personale delle amministrazioni preposti agli appalti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, che le amministrazioni pubbliche, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovano corsi di formazione e aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica.
9/1898/152. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruffino, Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte, tra l'altro, a modificare in molte parti il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    tra le modifiche introdotte vi sono quelle all'articolo 36 del Codice, che riguarda l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
    in questo ambito, è indispensabile tutelare maggiormente l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, prestando particolare attenzione ai mercati locali e quindi alle diverse realtà territoriali. Ciò, non solo in ottemperanza con quanto previsto dallo Small Business Act, ma anche in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 36 del Codice, che impegna le stazioni appaltanti ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese circa l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto-soglia;
    sarebbe necessario consentire alla Stazione appaltante, pur nell'ambito di un sorteggio, di avere, in ragione alla natura e all'importo dell'appalto, la facoltà di garantire effettivamente gli aspetti della territorialità e della filiera corta anche in ottica di ricaduta occupazionale locale; è peraltro all'esame del Senato un disegno di legge delega per la revisione del suddetto Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le stazioni appaltanti possano riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento.
9/1898/153Elvira Savino, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Casino, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte, tra l'altro, a modificare in molte parti il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    tra le modifiche introdotte vi sono quelle all'articolo 36 del Codice, che riguarda l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
    in questo ambito, è indispensabile tutelare maggiormente l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, prestando particolare attenzione ai mercati locali e quindi alle diverse realtà territoriali. Ciò, non solo in ottemperanza con quanto previsto dallo Small Business Act, ma anche in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 36 del Codice, che impegna le stazioni appaltanti ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese circa l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto-soglia;
    sarebbe necessario consentire alla Stazione appaltante, pur nell'ambito di un sorteggio, di avere, in ragione alla natura e all'importo dell'appalto, la facoltà di garantire effettivamente gli aspetti della territorialità e della filiera corta anche in ottica di ricaduta occupazionale locale; è peraltro all'esame del Senato un disegno di legge delega per la revisione del suddetto Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli europei, di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le stazioni appaltanti possano riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento.
9/1898/153. (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Casino, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce numerose misure volte a modificare il decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo al Codice dei contratti pubblici;
    tra le modifiche introdotte vi sono quelle all'articolo 35 del Codice, che riguarda le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. Le modifiche introdotte riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore;
    proprio riguardo alle norme del Codice che regolamentano l'anticipazione del prezzo dell'appaltatore, sarebbe necessario garantire maggiore liquidità e certezza sui pagamenti alle imprese e agli operatori economici che lavorano con la pubblica amministrazione, e che spesso si trovano a sostenere spesso di tasca propria molte delle attività preliminari all'esecuzione della commessa;
    è peraltro all'esame del Senato un disegno di legge delega per la revisione del suddetto Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a sostenere le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, prevedendo, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, l'innalzamento dell'anticipazione del prezzo dall'attuale 20 per cento al 30 per cento, che la stazione appaltante deve corrispondere all'aggiudicatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
9/1898/154Gelmini, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Casino, Mazzetti, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce numerose misure volte a modificare il decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo al Codice dei contratti pubblici;
    tra le modifiche introdotte vi sono quelle all'articolo 35 del Codice, che riguarda le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. Le modifiche introdotte riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore;
    proprio riguardo alle norme del Codice che regolamentano l'anticipazione del prezzo dell'appaltatore, sarebbe necessario garantire maggiore liquidità e certezza sui pagamenti alle imprese e agli operatori economici che lavorano con la pubblica amministrazione, e che spesso si trovano a sostenere spesso di tasca propria molte delle attività preliminari all'esecuzione della commessa;
    è peraltro all'esame del Senato un disegno di legge delega per la revisione del suddetto Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assumere iniziative volte a sostenere le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, prevedendo, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, l'innalzamento dell'anticipazione del prezzo dall'attuale 20 per cento al 30 per cento, che la stazione appaltante deve corrispondere all'aggiudicatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
9/1898/154. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Casino, Mazzetti, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, reca disposizioni per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    il provvedimento introduce numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 50/2016;
    tra i numerosi articoli del Codice interessati dalle modifiche introdotte dal decreto in esame, non è compreso l'articolo 51, sulla suddivisone da parte delle stazioni appaltanti degli appalti in lotti funzionali;
    nonostante quindi il citato articolo 51 del Codice, normi la suddivisione in lotti da parte delle stazioni appaltanti, gli esiti delle gare bandite da CONSIP e dalle centrali d'acquisto regionali risultano in concreto e sistematicamente in contrasto con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione delle PMI alle gare;
    ricordiamo che il Consiglio di Stato (sentenza 23 novembre 2017, n. 5224) ha espressamente riconosciuto l'esistenza della prassi, piuttosto diffusa tra le stazioni appaltanti, di ricorrere a maxi lotti, che di fatto limitano la partecipazione dei possibili concorrenti, al fine di semplificare l'espletamento dei procedimenti di gara e limitare i rischi di contenziosi legati ad un tasso di litigiosità che, come noto, è particolarmente elevato nel settore dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a rafforzare l'obbligo di suddivisione in lotti previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 50 del 2016, utilizzando la facoltà, concessa ai singoli Stati membri dalle direttive europee, di vietare la gara in lotto unico, almeno per gli appalti di grandi dimensioni economiche, quali per esempio quelli superiori a 5 milioni di euro di euro.
9/1898/155Giacometto, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, reca disposizioni per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    il provvedimento introduce numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 50/2016;
    tra i numerosi articoli del Codice interessati dalle modifiche introdotte dal decreto in esame, non è compreso l'articolo 51, sulla suddivisone da parte delle stazioni appaltanti degli appalti in lotti funzionali;
    nonostante quindi il citato articolo 51 del Codice, normi la suddivisione in lotti da parte delle stazioni appaltanti, gli esiti delle gare bandite da CONSIP e dalle centrali d'acquisto regionali risultano in concreto e sistematicamente in contrasto con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione delle PMI alle gare;
    ricordiamo che il Consiglio di Stato (sentenza 23 novembre 2017, n. 5224) ha espressamente riconosciuto l'esistenza della prassi, piuttosto diffusa tra le stazioni appaltanti, di ricorrere a maxi lotti, che di fatto limitano la partecipazione dei possibili concorrenti, al fine di semplificare l'espletamento dei procedimenti di gara e limitare i rischi di contenziosi legati ad un tasso di litigiosità che, come noto, è particolarmente elevato nel settore dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare l'obbligo di suddivisione in lotti previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 50 del 2016.
9/1898/155. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometto, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-sexies del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, presenta criticità sotto più profili;
    il testo – con riguardo al campo di applicazione – è estremamente generico;
    si prevede, infatti, che le «dichiarazioni di degrado degli edifici siano effettuate dal sindaco nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48»;
    tale disciplina non dà alcuna indicazione in più su cosa debba intendersi per «edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate», trattando del diverso problema della sicurezza urbana e limitandosi ad accennare, in questa prospettiva, a «siti degradati» o a «degrado del territorio»; altresì la norma in esame non indica alcuna esigenza o alcun interesse di carattere pubblico che giustifichi o imponga il ricorso a quanto ivi previsto;
    non è chiaro, poi, come possa il sindaco avere contezza dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, codice civile, legittimano il ricorso all'autorità giudiziaria, né quali siano le decisioni «indifferibili» e «necessarie» che dovrebbe assumere l'amministratore giudiziario; in particolare, sotto quest'ultimo profilo, vi è da chiedersi se «necessarie» siano le decisioni volte all'amministrazione della cosa comune (come potrebbe pensarsi in considerazione del significato e della finalità dell'articolo 1105 codice civile) o, più specificatamente, quelle finalizzate all'eliminazione dello stato di degrado;
    in secondo luogo, la proposta stravolge le regole condominiali, per un verso, interferendo — attraverso il previsto ricorso al potere pubblico (il sindaco) – nella libertà dei singoli condomini di nominare o meno un soggetto che curi i loro interessi proprietari, per altro verso, esautorando l'assemblea dal suo ruolo decisionale a favore di un amministratore a cui verrebbero attribuiti – in spregio al suo ruolo di mero mandatario – incisivi poteri, completamente discrezionali; il procedimento per la nomina dell'amministratore giudiziario è previsto avvenga senza contraddittorio, con la conseguenza che tutto ciò è possibile accada all'insaputa dei condomini interessati;
    nel nostro ordinamento è già stabilita, in via eccezionale, la possibilità per l'amministratore di condominio di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, ove abbiano carattere urgente (articolo 1135 codice civile) e che quanto previsto nella proposta avrebbe l'effetto finale di gravare i proprietari interessati di spese non da loro decise e che probabilmente non avevano fino a quel momento deliberato in quanto non in grado di farvi fronte, è evidente la ragione per cui l'articolo in questione vada respinto in ogni suo punto,

impegna il Governo

a valutare attentamente, in ragione delle forti criticità esposte in premessa, gli effetti applicativi delle suddette norme, al fine di una loro modifica o soppressione.
9/1898/156Mazzetti, Gagliardi, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-sexies del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, presenta criticità sotto più profili;
    il testo – con riguardo al campo di applicazione – è estremamente generico;
    si prevede, infatti, che le «dichiarazioni di degrado degli edifici siano effettuate dal sindaco nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48»;
    tale disciplina non dà alcuna indicazione in più su cosa debba intendersi per «edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate», trattando del diverso problema della sicurezza urbana e limitandosi ad accennare, in questa prospettiva, a «siti degradati» o a «degrado del territorio»; altresì la norma in esame non indica alcuna esigenza o alcun interesse di carattere pubblico che giustifichi o imponga il ricorso a quanto ivi previsto;
    non è chiaro, poi, come possa il sindaco avere contezza dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, codice civile, legittimano il ricorso all'autorità giudiziaria, né quali siano le decisioni «indifferibili» e «necessarie» che dovrebbe assumere l'amministratore giudiziario; in particolare, sotto quest'ultimo profilo, vi è da chiedersi se «necessarie» siano le decisioni volte all'amministrazione della cosa comune (come potrebbe pensarsi in considerazione del significato e della finalità dell'articolo 1105 codice civile) o, più specificatamente, quelle finalizzate all'eliminazione dello stato di degrado;
    in secondo luogo, la proposta stravolge le regole condominiali, per un verso, interferendo — attraverso il previsto ricorso al potere pubblico (il sindaco) – nella libertà dei singoli condomini di nominare o meno un soggetto che curi i loro interessi proprietari, per altro verso, esautorando l'assemblea dal suo ruolo decisionale a favore di un amministratore a cui verrebbero attribuiti – in spregio al suo ruolo di mero mandatario – incisivi poteri, completamente discrezionali; il procedimento per la nomina dell'amministratore giudiziario è previsto avvenga senza contraddittorio, con la conseguenza che tutto ciò è possibile accada all'insaputa dei condomini interessati;
    nel nostro ordinamento è già stabilita, in via eccezionale, la possibilità per l'amministratore di condominio di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, ove abbiano carattere urgente (articolo 1135 codice civile) e che quanto previsto nella proposta avrebbe l'effetto finale di gravare i proprietari interessati di spese non da loro decise e che probabilmente non avevano fino a quel momento deliberato in quanto non in grado di farvi fronte, è evidente la ragione per cui l'articolo in questione vada respinto in ogni suo punto,

impegna il Governo

a valutare attentamente, in ragione delle forti criticità esposte in premessa, gli effetti applicativi delle suddette norme.
9/1898/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Gagliardi, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento in esame introduce, tra l'altro, delle misure concernenti il crollo del viadotto di Genova dell'agosto scorso. Il particolare si prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi individui i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere; la Regione Liguria, nel dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 109 del 2018 che ha previsto disposizioni urgenti per la città di Genova, ha proceduto nell'individuare ed applicare le misure ivi previste all'articolo 4-ter in materia di sostegno al reddito dei lavoratori;
    ad oggi, a fronte dell'istruttoria in corso, le domande di indennizzo pervenute all'amministrazione ammontano a circa 780, per un totale complessivo di 11.700.000 euro, qualora risultino tutte ammissibili;
   considerato che la dotazione complessiva 2018/2019 è di 30.000.000 di euro, si prevede comunque di realizzare una rilevante economia su tale stanziamento, che in tal modo potrebbe essere riutilizzata al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva delle aziende coinvolte,

impegna il Governo

a prevedere che il Commissario straordinario possa utilizzare le economie derivanti dall'articolo 4-ter del suddetto decreto-legge 109/2018, per le misure destinate alla tutela occupazionale e produttiva delle attività economiche interessate dall'evento relativo al viadotto sul Polcevera, ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 6-bis della legge della regione Liguria n. 39 del 2007, istitutiva dei Programmi Regionali di Intervento Strategico.
9/1898/157Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Bagnasco, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento in esame introduce, tra l'altro, delle misure concernenti il crollo del viadotto di Genova dell'agosto scorso. Il particolare si prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi individui i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere; la Regione Liguria, nel dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 109 del 2018 che ha previsto disposizioni urgenti per la città di Genova, ha proceduto nell'individuare ed applicare le misure ivi previste all'articolo 4-ter in materia di sostegno al reddito dei lavoratori;
    ad oggi, a fronte dell'istruttoria in corso, le domande di indennizzo pervenute all'amministrazione ammontano a circa 780, per un totale complessivo di 11.700.000 euro, qualora risultino tutte ammissibili;
   considerato che la dotazione complessiva 2018/2019 è di 30.000.000 di euro, si prevede comunque di realizzare una rilevante economia su tale stanziamento, che in tal modo potrebbe essere riutilizzata al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva delle aziende coinvolte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere che il Commissario straordinario possa utilizzare le economie derivanti dall'articolo 4-ter del suddetto decreto-legge 109/2018, per le misure destinate alla tutela occupazionale e produttiva delle attività economiche interessate dall'evento relativo al viadotto sul Polcevera, ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 6-bis della legge della regione Liguria n. 39 del 2007, istitutiva dei Programmi Regionali di Intervento Strategico.
9/1898/157. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Bagnasco, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce numerose disposizioni volte, secondo gli obiettivi del governo, a favorire lo sblocco dei cantieri relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture; la previsione contenuta nel testo in esame, della sola nomina di Commissari straordinari per agevolare e velocizzare l'avvio o la ripresa dei medesimi cantieri, non è certamente sufficiente a raggiungere i suddetti obiettivi;
    se è indispensabile il rilancio delle opere infrastrutturali, capaci di favorire la ripresa economica e sostenere l'occupazione, un ruolo altrettanto importante lo devono avere le indispensabili attività di manutenzione della rete viaria statale e degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che tra gli interventi infrastrutturali prioritari oggetto delle attività dei Commissari straordinari, rientrino anche quelli relativi alle attività di manutenzione delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle viarie, stanziando a tal fine adeguate risorse finanziarie.
9/1898/158Mandelli, Ruffino, Cortelazzo, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce numerose disposizioni volte, secondo gli obiettivi del governo, a favorire lo sblocco dei cantieri relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture; la previsione contenuta nel testo in esame, della sola nomina di Commissari straordinari per agevolare e velocizzare l'avvio o la ripresa dei medesimi cantieri, non è certamente sufficiente a raggiungere i suddetti obiettivi;
    se è indispensabile il rilancio delle opere infrastrutturali, capaci di favorire la ripresa economica e sostenere l'occupazione, un ruolo altrettanto importante lo devono avere le indispensabili attività di manutenzione della rete viaria statale e degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere che tra gli interventi infrastrutturali prioritari oggetto delle attività dei Commissari straordinari, rientrino anche quelli relativi alle attività di manutenzione delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle viarie, stanziando a tal fine adeguate risorse finanziarie.
9/1898/158. (Testo modificato nel corso della seduta) Mandelli, Ruffino, Cortelazzo, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana;
    tra gli interventi infrastrutturali ancora bloccati nel Paese vi è sicuramente quello della realizzazione del collegamento mediante la costruzione di un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, prevista sin dalla legge n. 1158 del 1971;
    la cronologia di eventi che sono susseguiti intorno alla realizzazione dell'opera è assai lunga: è stata costituita la società veicolo pubblico per gestire l'opera (la Stretto di Messina S.p.a.); sono stati selezionati all'esito di apposite gare il contraente generale (Eurolink S.p.a.), il Project Management Consultant (Parsons Transportation Group Inc.); sono stati individuati il monitore ambientale e il broker; è stato realizzato il progetto definitivo; sono state realizzate o avviate alcune opere secondarie e strumentali (a cominciare dalla Variante di Cannitello); sono stati posti i vincoli sui terreni interessati dal complesso infrastrutturale. Tutto questo è costato tempo e denaro alla collettività. L'opera però è di fatto bloccata;
    a tal proposito, i sottoscrittori del presente atto, assieme ai sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Cateno De Luca e Giovanni Siclari, hanno recentemente presentato alle procure della Corte dei conti di Lazio, Calabria e Sicilia un esposto che intende sollecitare e coadiuvare le Procure contabili rispetto all'attività di accertamento dei danni erariali provocati dal dispendio (passato, presente e futuro) di ingenti risorse pubbliche per far fronte alla realizzazione di quest'opera mai nata;
    il ponte sullo Stretto di Messina è un elemento chiave per lo sviluppo delle regioni del Sud, che oggi rischiano l'isolamento senza i collegamenti ad alta velocità presenti nel resto d'Italia; esso rappresenta quindi un'infrastruttura indispensabile per assicurare la continuità territoriale e commerciale del Paese, al netto degli enormi benefici che ne deriverebbero per il turismo e per l'occupazione, oltre che per l'intero indotto legato alla realizzazione di opere secondarie e strumentali;
    gli effetti indubbiamente positivi per l'economia e l'occupazione del Mezzogiorno non potranno che giovare alla crescita dell'intero Paese, determinando così l'alto valore strategico della realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sbloccare il cantiere del Ponte sullo Stretto di Messina, a fronte di una interruzione immotivata della realizzazione di un'opera strategica per lo sviluppo del Sud Italia, e del procurato danno erariale.
9/1898/159Siracusano, Germanà, Cannizzaro, Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana;
    nell'ambito delle iniziative di riqualificazione del territorio, rigenerazione urbana e risanamento di aree degradate, il Governo non può più rinviare un proprio intervento nella città di Messina, dove esiste una delle più vecchie baraccopoli del nostro Paese, eredità del terremoto che, nel 1908, aveva duramente colpito quell'area;
    il forte aumento di baracche abusive che ha creato in diverse zone di Messina vere e proprie «favelas»: una sorta di «area franca», un ambito spesso impenetrabile, e altrettanto spesso sotto il controllo della criminalità organizzata, il tutto a discapito delle persone perbene e dei bambini, che pure vi risiedono; all'interno delle numerose costruzioni non sono rispettati i requisiti minimi previsti per gli ambienti abitativi, in particolare per la presenza dei materiali contenenti cemento-amianto che ricopre numerosissime costruzioni e che, oltre tutto, si presentano in avanzato stato di deterioramento con conseguente grave pericolo per la salute pubblica;
    è evidente che tale situazione di degrado e illegalità necessita di un immediato e massiccio intervento dello Stato, che non può più rimanere inerte,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima iniziative urgenti volte al risanamento delle aree degradate della Città di Messina, destinando allo scopo specifiche risorse, assicurando così le normali condizioni di vivibilità e di sicurezza per i cittadini messinesi.
9/1898/160Marrocco, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana;
    nell'ambito delle iniziative di riqualificazione del territorio, rigenerazione urbana e risanamento di aree degradate, il Governo non può più rinviare un proprio intervento nella città di Messina, dove esiste una delle più vecchie baraccopoli del nostro Paese, eredità del terremoto che, nel 1908, aveva duramente colpito quell'area;
    il forte aumento di baracche abusive che ha creato in diverse zone di Messina vere e proprie «favelas»: una sorta di «area franca», un ambito spesso impenetrabile, e altrettanto spesso sotto il controllo della criminalità organizzata, il tutto a discapito delle persone perbene e dei bambini, che pure vi risiedono; all'interno delle numerose costruzioni non sono rispettati i requisiti minimi previsti per gli ambienti abitativi, in particolare per la presenza dei materiali contenenti cemento-amianto che ricopre numerosissime costruzioni e che, oltre tutto, si presentano in avanzato stato di deterioramento con conseguente grave pericolo per la salute pubblica;
    è evidente che tale situazione di degrado e illegalità necessita di un immediato e massiccio intervento dello Stato, che non può più rimanere inerte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare quanto prima iniziative urgenti volte al risanamento delle aree degradate della Città di Messina, destinando allo scopo specifiche risorse, assicurando così le normali condizioni di vivibilità e di sicurezza per i cittadini messinesi.
9/1898/160. (Testo modificato nel corso della seduta) Marrocco, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana;
    tra gli interventi infrastrutturali ancora incompiuti nel Paese vi è quello del completamento della trasversale Orte-Civitavecchia, nel tratto compreso tra Monteromano e la Via Aurelia; il progetto prevede la realizzazione di diciotto chilometri di strada, nove viadotti, una galleria e due svincoli, per un costo complessivo di 472 milioni di euro;
    il completamento della Orte-Civitavecchia rappresenta un presupposto infrastrutturale imprescindibile per lo sviluppo del territorio e della stessa Regione, un'opera indispensabile per concretizzare le enormi potenzialità del porto di Civitavecchia e del Litorale nord del Lazio;
    Civitavecchia è diventato uno dei principali hub commerciali del Mediterraneo ed è anche il primo scalo crocieristico d'Europa, mentre Orte rappresenta lo snodo per collegarsi alla rete autostradale, ma anche a quella ferroviaria dell'alta velocità;
    bloccare il completamento della trasversale significherebbe condannare il territorio del viterbese al definitivo isolamento, considerato che negli ultimi decenni non sono stati realizzati né il raddoppio della Cassia-nord, né il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo;
    il completamento dell'opera, già nel 2001 inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche, di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e individuata anche nella rete TEN-T europea, ed è quindi di fondamentale importanza per lo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti dell'Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a portare a completamento la realizzazione della trasversale Orte-Civitavecchia, scongiurando la perdita del finanziamento di 472 milioni di euro.
9/1898/161Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana;
    tra gli interventi infrastrutturali ancora incompiuti nel Paese vi è quello del completamento della trasversale Orte-Civitavecchia, nel tratto compreso tra Monteromano e la Via Aurelia; il progetto prevede la realizzazione di diciotto chilometri di strada, nove viadotti, una galleria e due svincoli, per un costo complessivo di 472 milioni di euro;
    il completamento della Orte-Civitavecchia rappresenta un presupposto infrastrutturale imprescindibile per lo sviluppo del territorio e della stessa Regione, un'opera indispensabile per concretizzare le enormi potenzialità del porto di Civitavecchia e del Litorale nord del Lazio;
    Civitavecchia è diventato uno dei principali hub commerciali del Mediterraneo ed è anche il primo scalo crocieristico d'Europa, mentre Orte rappresenta lo snodo per collegarsi alla rete autostradale, ma anche a quella ferroviaria dell'alta velocità;
    bloccare il completamento della trasversale significherebbe condannare il territorio del viterbese al definitivo isolamento, considerato che negli ultimi decenni non sono stati realizzati né il raddoppio della Cassia-nord, né il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo;
    il completamento dell'opera, già nel 2001 inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche, di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e individuata anche nella rete TEN-T europea, ed è quindi di fondamentale importanza per lo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a portare a completamento la realizzazione della trasversale Orte-Civitavecchia, scongiurando la perdita del finanziamento di 472 milioni di euro.
9/1898/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    particolare attenzione avrebbero meritano le iniziative normative finalizzate a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare le piccole e medie imprese del comparto dell'edilizia, soprattutto nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, dove si continuano a evidenziare il perdurare dei problemi e lo spopolamento delle città;
    l'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale;
    al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria un incremento delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche di carattere normativo, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico un incremento delle assunzioni di personale per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tutt'ora in corso.
9/1898/162Acquaroli, Prisco, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione;
    è fondamentale qualificare quali attività di pubblica utilità e di interesse generale il recupero ovvero l'abbattimento totale o parziale di edifici abbandonati e degradati e la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale e sociale, che comportano pericoli per la salute, per la sicurezza dei cittadini, e per l'ambiente;
    la presenza di edifici abbandonati, purtroppo oggi una costante di tutte le nostre città, sono un danno per l'intera comunità, poiché da essi derivano diverse forme di degrado che si ripercuotono sulla qualità ambientale e sociale del territorio in cui si trovano;
    le politiche pubbliche volte a riutilizzare in modo efficiente e sostenibile edifici in stato di abbandono in Italia sono completamente assenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare adeguate soluzioni, anche di carattere normativo, volte a promuovere il recupero ovvero l'abbattimento totale o parziale di edifici abbandonati e degradati e la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale e sociale, quali attività di pubblica utilità e di interesse generale.
9/1898/163Butti, Prisco, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
    i violenti sismi che dal 24 agosto 2016 hanno profondamente scosso tutto il centro Italia colpendo principalmente i territori di Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio, hanno coinvolto migliaia di persone e provocato 299 vittime, oltre chiaramente ai numerosi feriti e ai gravi danni al territorio. Tali eventi hanno inoltre chiaramente prodotto un ingente numero di sfollati (circa 17000) che hanno dovuto vivere, e stanno ancora vivendo le dure conseguenze di quel tremendo periodo;
    gli strascichi più gravi li hanno indubbiamente dovuti subire coloro che, oltre ad aver perso la casa, il lavoro e le certezze costruite nel corso di una vita, hanno sofferto la perdita di un familiare. Sono proprio i familiari delle vittime di tali eventi che hanno avuto chiaramente più difficoltà a riprendere la vita di un tempo, soprattutto quella lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9/1898/164Caretta, Trancassini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
    i violenti sismi che dal 24 agosto 2016 hanno profondamente scosso tutto il centro Italia colpendo principalmente i territori di Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio, hanno coinvolto migliaia di persone e provocato 299 vittime, oltre chiaramente ai numerosi feriti e ai gravi danni al territorio. Tali eventi hanno inoltre chiaramente prodotto un ingente numero di sfollati (circa 17000) che hanno dovuto vivere, e stanno ancora vivendo le dure conseguenze di quel tremendo periodo;
    gli strascichi più gravi li hanno indubbiamente dovuti subire coloro che, oltre ad aver perso la casa, il lavoro e le certezze costruite nel corso di una vita, hanno sofferto la perdita di un familiare. Sono proprio i familiari delle vittime di tali eventi che hanno avuto chiaramente più difficoltà a riprendere la vita di un tempo, soprattutto quella lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le misure previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 11-septies del decreto-legge n. 135 del 2018 anche ai figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9/1898/164. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Trancassini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    per tale fascia di importo, in cui sono ricompresi progetti di opere a maggiore complessità, il suddetto articolo 26, nella vigente formulazione, prevede esclusivamente l'affidamento delle attività di verifica all'esterno;
    lo svolgimento di tali attività di controllo da parte di soggetti terzi, indipendenti e qualificati, è un importante strumento di prevenzione degli eventuali errori o carenze progettuali da cui conseguono rischi per la sicurezza, nonché maggiori costi e tempi di realizzazione per la stazione appaltante;
    le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e di importi rilevanti;
    la norma, così come novellata dal decreto in esame, non risulta suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa Pubblica Amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina in materia di verifica preventiva della progettazione di cui al suddetto articolo 26, al fine di rendere più stringente il criterio di correlazione tra complessità delle opere e indipendenza del soggetto verificatore, a garanzia della durabilità e della sicurezza delle opere pubbliche.
9/1898/165Fidanza, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    per tale fascia di importo, in cui sono ricompresi progetti di opere a maggiore complessità, il suddetto articolo 26, nella vigente formulazione, prevede esclusivamente l'affidamento delle attività di verifica all'esterno;
    lo svolgimento di tali attività di controllo da parte di soggetti terzi, indipendenti e qualificati, è un importante strumento di prevenzione degli eventuali errori o carenze progettuali da cui conseguono rischi per la sicurezza, nonché maggiori costi e tempi di realizzazione per la stazione appaltante;
    le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e di importi rilevanti;
    la norma, così come novellata dal decreto in esame, non risulta suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa Pubblica Amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina in materia di verifica preventiva della progettazione di cui al suddetto articolo 26.
9/1898/165. (Testo modificato nel corso della seduta) Fidanza, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevede che nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovino applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    la sospensione ha natura sperimentale e il comma 2 del medesimo articolo dispone l'obbligo a carico del Governo di presentare alle Camere – entro il 30 novembre 2020 – una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione;
    il termine del 30 novembre appare troppo ravvicinato alla scadenza del 31 dicembre, e in caso di esito positivo della sospensione, una decisione così tardiva in merito alla proroga del regime potrebbe non essere attuata nei tempi, lasciando un pericoloso vuoto normativo, fonte di grande incertezza anche per gli operatori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine della sospensione direttamente sino al 31 dicembre 2022.
9/1898/166Foti, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevede che nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovino applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    la sospensione ha natura sperimentale e il comma 2 del medesimo articolo dispone l'obbligo a carico del Governo di presentare alle Camere – entro il 30 novembre 2020 – una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione;
    il termine del 30 novembre appare troppo ravvicinato alla scadenza del 31 dicembre, e in caso di esito positivo della sospensione, una decisione così tardiva in merito alla proroga del regime potrebbe non essere attuata nei tempi, lasciando un pericoloso vuoto normativo, fonte di grande incertezza anche per gli operatori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame.
9/1898/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 25 e 26 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispongono il differimento di termini previsti dal programma «piccoli investimenti dei comuni» istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio;
    i commi da 107 a 114 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», infatti, hanno disciplinato l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
    ulteriori risorse per la manutenzione delle strade e destinate, in ultima istanza, ai comuni richiedenti, sono previste dai commi dal 134 al 148 della medesima legge di bilancio. I predetti commi prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro;
    i commi da 892 a 895 attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
    la legge di bilancio prevede ulteriori risorse per la manutenzione delle strade, ma non destinate ai comuni (commi 126, 883 e 889), e, in particolare, i commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole;
    appare singolare che la legge di bilancio abbia disposto, in misure e con modalità differenti, risorse destinate agli enti locali per la manutenzione di scuole e strade ma non in particolar modo e in maniera diretta alle città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto all'ampliamento della platea degli aventi diritto delle disposizioni del citato comma 889, includendo anche le città metropolitane.
9/1898/167Gemmato, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 25 e 26 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispongono il differimento di termini previsti dal programma «piccoli investimenti dei comuni» istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio;
    i commi da 107 a 114 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», infatti, hanno disciplinato l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
    ulteriori risorse per la manutenzione delle strade e destinate, in ultima istanza, ai comuni richiedenti, sono previste dai commi dal 134 al 148 della medesima legge di bilancio. I predetti commi prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro;
    i commi da 892 a 895 attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
    la legge di bilancio prevede ulteriori risorse per la manutenzione delle strade, ma non destinate ai comuni (commi 126, 883 e 889), e, in particolare, i commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole;
    appare singolare che la legge di bilancio abbia disposto, in misure e con modalità differenti, risorse destinate agli enti locali per la manutenzione di scuole e strade ma non in particolar modo e in maniera diretta alle città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di un intervento normativo volto all'ampliamento della platea degli aventi diritto delle disposizioni del citato comma 889, includendo anche le città metropolitane.
9/1898/167. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 28 introduce disposizioni concernenti la definizione di «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche;
    Radio Radicale è un'emittente radiofonica, riconosciuta dal Governo italiano come «impresa radiofonica che svolge attività di informazione di interesse generale»;
    Radio Radicale riceve ogni anno poco meno di 8 milioni di euro quale corrispettivo della convenzione con lo Stato per la trasmissione delle sedute del Parlamento, e 4 milioni di euro di contributo dal fondo per l'editoria in quanto riconosciuta dalla legge n. 230 del 1990;
    Radio Radicale è l'unico soggetto tra quelli che ottengono i contributi ad avere una rete nazionale, coprente il 75 per cento del territorio italiano, raggiungendo l'85 per cento della popolazione del paese, con una media di più di 300.000 ascoltatori giornalieri e 1.470.000 a settimana;
    l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in relazione all'annuncio della decisione di non rinnovare la convenzione a Radio Radicale, ha inviato al Governo una segnalazione urgente, auspicando che al fine di assicurare la continuità di un servizio di interesse generale, il Governo possa prorogare l'attuale convenzione, quantomeno fino al completamento della definizione dei criteri e delle procedure di assegnazione;
    l'archivio delle registrazioni delle sedute parlamentari e giudiziarie è stato riconosciuto come «di notevole interesse storico», rappresentando il più grande archivio della democrazia italiana che a oggi conta più di 250.000 registrazioni audiovideo, tra cui oltre 19.000 sedute dal Parlamento, 6.700 processi giudiziari, 19.300 interviste e 4.400 convegni;
    la chiusura di Radio Radicale rappresenterebbe interruzione di servizio pubblico,

impegna il Governo

a rinnovare per il secondo semestre 2019 il regime convenzionale fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1.1 della legge n. 224 del 1998 e a indire una gara di aggiudicazione del servizio della trasmissione delle sedute parlamentari entro il 20 novembre 2019 per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dai commi da 1 a 3 dell'articolo 9 della legge n. 602 del 1994.
9/1898/168Lollobrigida, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1044, della legge di bilancio 2018, al fine di favorire l'innovazione tecnologia prevede l'obbligo, a partire dal 1o giugno 2019, di dotare gli apparati atti alla ricezione della radiodiffusione sonora almeno di un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale;
    in base alla norma, inoltre, «per le medesime finalità, a decorrere dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale» dovranno integrare «almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale»;
    il provvedimento in esame, con la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 28, mira a limitare l'applicazione del comma 1044, escludendo dall'obbligo di dotare gli apparati atti alla ricezione della radio digitale i non meglio precisati «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio»;
    si tratta di una definizione estremamente generica ed opinabile, anche in considerazione della continua e tumultuosa innovazione di apparati elettronici plurifunzionali, spesso con una non specificata destinazione d'uso;
    la norma di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intende promuovere in ogni forma lo sviluppo della radio digitale e l'innovazione tecnologica di detto settore, in modo da fornire ai cittadini, in ogni circostanza della vita quotidiana, il miglior servizio di informazione ed intrattenimento, e, pertanto, al fine di evitare che la definizione del termine «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» possa limitare tale precetto,

impegna il Governo

a consultare gli operatori di rete radiofonica nazionale privati e la concessionaria per il servizio pubblico, unitamente alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'elettronica di consumo, al fine di giungere alla corretta definizione del termine «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» nell'esclusivo interesse dei cittadini e consumatori, e a promuovere la diffusione della radio digitale nel più breve tempo possibile al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e garantire gli ingenti investimenti già stanziati dai principali gruppi industriali italiani, fra cui Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A..
9/1898/169Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1044, della legge di bilancio 2018, al fine di favorire l'innovazione tecnologia prevede l'obbligo, a partire dal 1o giugno 2019, di dotare gli apparati atti alla ricezione della radiodiffusione sonora almeno di un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale;
    in base alla norma, inoltre, «per le medesime finalità, a decorrere dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale» dovranno integrare «almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale»;
    il provvedimento in esame, con la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 28, mira a limitare l'applicazione del comma 1044, escludendo dall'obbligo di dotare gli apparati atti alla ricezione della radio digitale i non meglio precisati «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio»;
    si tratta di una definizione estremamente generica ed opinabile, anche in considerazione della continua e tumultuosa innovazione di apparati elettronici plurifunzionali, spesso con una non specificata destinazione d'uso;
    la norma di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intende promuovere in ogni forma lo sviluppo della radio digitale e l'innovazione tecnologica di detto settore, in modo da fornire ai cittadini, in ogni circostanza della vita quotidiana, il miglior servizio di informazione ed intrattenimento, e, pertanto, al fine di evitare che la definizione del termine «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» possa limitare tale precetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consultare gli operatori di rete radiofonica nazionale privati e la concessionaria per il servizio pubblico, unitamente alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'elettronica di consumo, al fine di giungere alla corretta definizione del termine «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» nell'esclusivo interesse dei cittadini e consumatori, e a promuovere la diffusione della radio digitale nel più breve tempo possibile al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e garantire gli ingenti investimenti già stanziati dai principali gruppi industriali italiani, fra cui Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A..
9/1898/169. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il Governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale data la sospensione di una norma di rango primario (il codice) da parte di un atto amministrativo (DPCM);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e cattiva amministrazione, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina introdotta, al fine di prevedere, con strumento normativo di rango primario, l'individuazione di criteri precisi per l'individuazione delle opere ritenute prioritarie;
   ad adottare strumenti di programmazione efficaci che consentano di seguire le norme e le procedure ordinarie senza il ricorso ad interventi emergenziali che, in quanto svincolati non solo dal rispetto delle ordinarie regole procedurali, ma anche da ogni controllo, possono rendere il sistema di mercato non più coerente con il principio di parità di trattamento degli operatori del settore, con gravissime conseguenze sia in termini di danno per gli operatori economici sia di perdite economiche e maggiore spesa.
9/1898/170Morani.