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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 21 giugno 2019

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 24 GIUGNO 2019

Missioni valevoli nella seduta del 21 giugno 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 giugno 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   FUSACCHIA: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione degli elettori italiani, residenti negli Stati esteri non appartenenti all'Unione, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1926).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Davide Aiello.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  Il deputato Chiazzese ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   IANARO ed altri: «Istituzione sperimentale dei centri operativi e gestionali del farmaco presso le strutture sanitarie pubbliche, per promuovere la sicurezza, l'efficacia e l'appropriatezza nell'uso dei farmaci» (1572).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» (1881) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 21 giugno 2019 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale di Cosenza – Ufficio GIP-GUP, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Cosenza sarà stampata e distribuita (Doc. IV-ter, n. 18).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 18 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 30 maggio 2019, concernente osservazioni e proposte sul progetto di legge recante delega al Governo in materia di turismo (atto Camera n. 1698) (Doc. XXI, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per gli esercizi 2016 e 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 166).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 167).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 168).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Spagna e il parere circostanziato formulato dalla Commissione europea in ordine allo schema di regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge della regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), e dell'articolo 13, comma 2, del regolamento (CE) n. 852/2004.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni e il parere circostanziato formulato dalla Commissione europea in ordine al progetto di disciplinare di produzione «agnello/agnellone di filiera locale» della Regione siciliana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di disciplinare di produzione «grano duro e derivati» della Regione siciliana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di disciplinare di produzione «latte crudo vaccino e derivati» della Regione siciliana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di disciplinare di produzione «bovino di filiera» della Regione siciliana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e nell'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria (COM(2019) 278 final);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti – Contributo della Commissione europea al vertice euro del 21 giugno 2019 (COM(2019) 279 final);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Tabella di marcia verso un accordo sul bilancio a lungo termine dell'Unione per il periodo 2021-2027 – Contributo della Commissione europea al vertice euro del 20 e 21 giugno 2019 (COM(2019) 295 final);
   comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione (JOIN(2019) 12 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 24 GIUGNO 2019

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI (A.C. 1807-A/R)

A.C. 1807-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta all'articolo 14 misure a sostegno degli enti associativi non commerciali;
    secondo recenti stime sono presenti in Italia oltre 5000 mila Bande musicali e quindi, dal momento che in media un organico strumentale è formato da almeno 30 elementi, un totale di circa 150 mila strumentisti;
    le bande musicali, soprattutto nei piccoli centri o luoghi marginali, svolgono un ruolo prezioso di divulgazione culturale offrendo alla popolazione circa 25 mila concerti all'anno su tutto il territorio nazionale;
    le bande rappresentano inoltre un presidio di coesione e crescita sociale promuovendo l'interazione tra generazioni, favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti ed anziani e favorendo, spesso, l'integrazione (attraverso appositi percorsi didattici) con soggetti emarginati e con i portatori di disturbi specifici;
    la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come «associazione legalmente costituita non riconosciuta», è però oggi a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;
    le bande musicali legalmente riconosciute sono infatti pochissime; il 99 per cento delle bande sono associazioni non riconosciute ma legalmente costituite con uno statuto è un atto costitutivo depositati presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale;
    se come è stato ampiamente anticipato il comparto delle bande musicali deciderà di non entrare nel registro del terzo settore perché è fiscalmente troppo oneroso per realtà molto piccole, dal 2 agosto 2019 (ovvero 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) le bande musicali perderanno le attuali agevolazioni fiscali: previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
    appare quindi necessario introdurre con urgenza misure concrete per sostenere l'attività artistica, formativa e sociale delle bande musicali che operano senza scopo di lucro sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile agevolazioni ed incentivi fiscali per sostenere l'attività formativa, artistica e sociale delle bande musicali senza scopo di lucro che operano sul territorio nazionale.
9/1807-AR/1Ciampi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad introdurre nel prossimo provvedimento utile agevolazioni ed incentivi fiscali per sostenere l'attività formativa, artistica e sociale delle bande musicali senza scopo di lucro che operano sul territorio nazionale.
9/1807-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    quello edilizio è un settore fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale del paese. Le costruzioni rappresentano infatti quasi il 50 per cento del valore degli investimenti nazionali e il 10 per cento del Pil nazionale;
    in questo contesto il rilancio del comparto della compravendita immobiliare, in stagnazione da mesi, può contribuire con le conseguenti ristrutturazioni degli immobili ad incentivare il settore edilizio in maniera maggiore rispetto alla costruzione di nuovi edifici;
    al tempo stesso sono necessarie efficienti misure incentivanti per favorire l'utilizzo di risorse private per la riqualificazione di edifici ed abitazioni spesso fatiscenti;
    secondo recenti dati il comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, ha registrato una perdita di 550 mila i posti di lavoro ed il fallimento di 120 mila imprese;
    le indagini di settore indicano che le compravendite nel 2019 continueranno a crescere, ma a un ritmo molto più contenuto rispetto a quello degli ultimi anni (del 2-3 per cento contro il 6,5 per cento del 2018), con stime ancora più al ribasso per il 2020 e il 2021. Una frenata che allontana ancora la possibilità di una inversione di tendenza sul fronte dei prezzi, dove permane una situazione di stagnazione: –0,9 per cento la variazione media prevista quest'anno per le grandi città, valori simili a quelli registrati nel 2018;
   valutato che:
    il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta all'articolo 7 «Incentivi per la valorizzazione edilizia»;
    sono state numerose le proposte emendative presentate sia in Commissione che in Aula, coerentemente con le finalità ed i contenuti del provvedimento in esame, per valorizzare il settore edilizio risultate quindi ammissibili ma non approvate. In particolare:
     l'emendamento che esclude dall'imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
     l'emendamento che introduce l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l'immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni non si fossero verificate;
   preso atto che:
    tali proposte emendative avrebbero quindi come finalità quella di incentivare la compravendita di immobili privati e conseguentemente la ristrutturazione e la riqualificazione delle abitazioni presenti; mettendo inoltre in moto un meccanismo virtuoso che prevede l'utilizzo di investimenti dei cittadini in un comparto strategico per l'economia nazionale e generando ulteriormente un maggiore gettito per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

   ad escludere dall'imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
   ad introdurre l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l'immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni non si fossero verificate.
9/1807-AR/2Nardi.


   La Camera

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   ad escludere dall'imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
   ad introdurre l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l'immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni non si fossero verificate.
9/1807-AR/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni recanti misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; nell'ambito di tale provvedimento, si ritiene che, la possibilità per i beneficiari di trasformare le detrazioni per riqualificazione energetica ed antisismica in contributo, riconosciuto sotto forma di sconto sul corrispettivo della prestazione, possa discriminare le imprese edili di minori dimensioni;
    al riguardo, infatti, sono i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria che riescono ad anticipare all'utente la liquidità necessaria ad integrare lo sconto ed hanno una sufficiente capienza fiscale per compensare il credito di imposta. Si corre, dunque, il rischio di escludere dal mercato quelle piccole imprese, che per una scarsa liquidità finanziaria non sono in grado di praticare lo sconto;
    si mette, inoltre, in evidenza che il contributo in questione, anticipato al cliente dal fornitore, è recuperabile da quest'ultimo in cinque anni, sia in presenza di interventi di riqualificazione energetica che di adeguamento antisismico, mentre nella cessione dell'ecobonus, attualmente in vigore, si concede la possibilità al fornitore di recuperare il credito acquisito in un arco di tempo più ampio che è di dieci anni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria al fine di adottare iniziative per escludere i potenziali effetti negativi che potrebbero ricevere le piccole imprese dalla riconosciuta possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in contributi come sconto sul corrispettivo.
9/1807-AR/3Rizzetto, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 16, disposizioni che chiariscono che il credito di imposta del 50 per cento, riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018), spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse;
    gli operatori lamentano che il guadagno medio di 2,8-3 cent/litro diminuisce sensibilmente a causa delle spese per la fattura elettronica e del maggiore uso delle carte di credito al posto dei contanti anche per piccoli importi di € 5,00 o € 10,00. Le spese per le commissioni ammontano spesso al 1,2 per cento –1,8 per cento, mentre il guadagno già non supera il 2 per cento-3 per cento;
    secondo l'opinione di molti operatori del settore, soprattutto durante i periodi di grande affluenza turistica, la percentuale del credito d'imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, da utilizzare in compensazione, è eccessivamente bassa e il divieto di utilizzo, introdotto dal presente decreto, nel caso di transazioni diverse da cessioni di carburanti rappresenta un'ulteriore pesante penalizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare progressivamente, nell'ambito delle risorse disponibili, la percentuale del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite non solo carte di credito ma qualsiasi sistema di pagamento elettronico emesso da operatori finanziari.
9/1807-AR/4Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta ai sensi dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato è possibile un puntuale controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei versamenti IVA dovuti dai soggetti passivi, rendendo di fatto superflue le informazioni raccolte mediante le suddette comunicazioni;
    proprio l'eccesso di burocrazia è uno dei freni principali alla crescita del Paese, pertanto non dovrebbero essere imposti agli operatori economici adempimenti burocratici non strettamente necessari e sproporzionati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad esonerare dall'obbligo di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica.
9/1807-AR/5Gebhard.


   La Camera,
    in sede di esame dell'Atto Camera 1807 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» che prevede misure normative proprio per il sistema delle imprese e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi tra cui rientrano anche quelle del settore dei prodotti fitosanitari che in mancanza del rinvio di alcune disposizioni del decreto ministeriale n. 33 del 2018 subirebbero danni ingenti;
   premesso che:
    con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale del 22 gennaio 2018, n. 33, «Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali», si chiarisce la definizione di utilizzatore di prodotti fitosanitari non professionale (cosiddetto hobbista);
    dal 2 maggio 2018 trovano applicazione, per un periodo di tempo limitato, le cosiddette «Misure transitorie» per l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale, al cui termine (2 maggio 2020), i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale potranno essere riesaminati ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale del prodotto, esclusivamente nel caso si tratti di PFnPO e PFnPE conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione inseriti nell'Allegato tecnico del Regolamento;
   considerato che:
    da un'analisi di impatto condotta tra alcune Imprese del settore associate è risultato che circa il 95 per cento dei prodotti attualmente impiegabili per uso non professionale non possiede i requisiti necessari per accedere, alla fase di valutazione del rischio previsti dal nuovo summenzionato Regolamento;
    con il decreto ministeriale 33/2018, infatti, l'Italia ha adottato la regolamentazione più restrittiva a livello europeo, fondando i principi della regolamentazione non professionale sulla pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti presenti nei prodotti anziché sulla valutazione del reale rischio nell'uso non professionale di essi; una diversa regolamentazione che autorizzi l'uso non professionale dei prodotti fitosanitari sulla base di una valutazione del loro rischio di utilizzo anziché della pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti in essi contenuti, consentirebbe al mercato italiano di sopravvivere e risulterebbe più in linea con la disciplina degli altri Stati Membri basata su questo tipo di valutazione;
    così, ad esempio, l'Olanda, da sempre considerato un mercato all'avanguardia a livello europeo, nel valutare il rischio tiene conto della relazione tra esposizione ed effetto, considerando la classificazione del prodotto e non dei suoi componenti. Allo stesso modo, la Germania valuta l'assenza di effetti nocivi, quando il prodotto fitosanitario viene utilizzato correttamente e conformemente alla sua destinazione di uso non professionale, ed autorizza prodotti anche classificati come «pericolosi» perché valutati in relazione al rischio di utilizzo non professionale anziché al prodotto in sé e per sé;
   considerato altresì che:
    stando ai criteri come attualmente previsti nell'Allegato tecnico di cui al decreto ministeriale n. 33/2018, non è addirittura consentito l'uso dei prodotti impiegati in agricoltura biologica. Tale circostanza appare paradossale se si considera che l'Italia, dando attuazione alla direttiva 2009/128/CE – che ha istituito un quadro comunitario per l'uso sostenibile dei pesticidi – dovrebbe, invece, perseguire una riduzione dei rischi e degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente promuovendo l'uso della difesa integrata (IPM) e approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;
    benché generalmente percepito come il Paese più restrittivo dopo l'Italia, la stessa Francia quindi consente per l'uso non professionale prodotti che in Italia saranno vietati, ovvero tutti quelli destinati all'agricoltura biologica, e quelli che fanno parte di una specifica categoria di prodotti considerati di biocontrollo, in virtù di una regolamentazione che ha concentrato l'attenzione sullo sviluppo di tecniche e metodi di contenimento alternativi e valutato il rischio per la salute e l'ambiente in relazione all'uso del prodotto;
   valutato che:
    per tutte le summenzionate ragioni risulta necessaria una modifica dell'Allegato tecnico summenzionato, così come pure previsto dallo stesso articolo 9 del decreto ministeriale n. 33/2018, al fine di garantire la ”sopravvivenza” del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbistico e, insieme, la crescita economica del sistema Paese di cui il settore costituisce una eccellenza nel panorama europeo e non solo da anni;
    si può ritenere, altresì 1'importanza di assumere iniziative normative atte a prorogare di 18 mesi i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 e all'articolo 8 , comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 33 del 2018 al fine di garantire la ”sopravvivenza” del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbistico che altrimenti si ridurrà al 5 per cento del suo complesso, a partire da maggio 2020 ovverosia al termine del cosiddetto periodo transitorio attualmente previsto dal decreto ministeriale n. 33/2018;
   valutato altresì che:
    nel corso del primo anno di vigenza della disciplina transitoria di cui al decreto ministeriale n. 33/2018 si riscontrano casi di autorizzazione di prodotti fitosanitari sulla base di criteri sia precedenti che successivi rispetto all'innovazione legislativa introdotta col decreto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative, ovvero adottare norme regolamentari che proroghino di almeno 18 mesi i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 33/2018, di modo che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, sulla base dei commi da 1 a 5 degli stessi articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 33/2018.
9/1807-AR/6Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    vista l'urgenza delle misure riguardanti la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi contenute in questo decreto è importante prendere in considerazione la situazione amministrativa dei comuni italiani e come questa abbia un impatto sullo sviluppo economico e sociale delle comunità locali;
    negli ultimi anni l'area di Pescara ha visto un notevole incremento di popolazione;
    nel 2014 si è tenuto, nelle città di Pescara, Montesilvano e Spoltore, un referendum consultivo per la fusione dei comuni in una regione urbana metropolitana. Il referendum ha riportato il 63 per cento dei voti in favore della fusione;
    i limiti previsti dall'attuale normativa di riferimento provocano, però, una elisione dei contributi previsti per una fusione di comuni imponente come quella di Pescara, Montesilvano e Spoltore che porterebbe ad una popolazione all'incirca di 200.000 abitanti,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, ad eliminare dall'articolo 20, comma 1 ed 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i limiti massimi, rispettivamente di 1,5 milioni di euro e 2 milioni di euro, previsti dalla citata legge.
9/1807-AR/7Colletti, Del Grosso, Grippa, Torto, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel primo provvedimento utile, ad eliminare dall'articolo 20, comma 1 ed 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i limiti massimi, rispettivamente di 1,5 milioni di euro e 2 milioni di euro, previsti dalla citata legge.
9/1807-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Colletti, Del Grosso, Grippa, Torto, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al comma 1 dell'articolo 18, abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
    tale previsione disponeva la possibilità per una impresa di accedere alle garanzie dei Confidi, sia mutualistici che privati, o a garanzie pubbliche promosse da Regioni, che potevano contro o co-garantirsi al Fondo Centrale di Garanzia;
    tale meccanismo è da sempre operante in Toscana e ha consentito la crescita del sistema dei Confidi privati ed un maggiore effetto leva rispetto allo strumento nazionale;
    il sistema economico toscano è formato da un tessuto produttivo costituito soprattutto da PMI e le garanzie dei Confidi e dei Fondi Regionali di Garanzia hanno operato sino ad oggi in sinergia con il Fondo Centrale di Garanzia, offrendo aiuto ad un alto numero di imprese. Tra l'altro, la riforma del Fondo Centrale di Garanzia ha ridotto la copertura della garanzia statale che deve essere coperta o da fondi regionali o direttamente dai Confidi (il cosiddetto rischio tripartito). Si tratta di valutare se questo rischio debba essere ascendente (quindi con il passaggio da un Confidi) o discendente (con un passaggio dal Fondo Centrale ad un Confidi);
    un recente studio ha rilevato come dal 2011 al 2017 in Toscana la riduzione dello stock del credito alle imprese è stata ben inferiore alla media nazionale dimostrando così l'efficacia della citata previsione del decreto legislativo n. 112 del 1998;
    per le imprese fino a 5 dipendenti la riduzione del credito nel periodo considerato è stata del 12.5 per cento contro il 15,2 per cento della media nazionale. Lo stock di credito per le piccole imprese fino a 20 dipendenti si è ridotto del 22,7 per cento in Toscana e ben del 26,7 per cento in Italia. Oltre 20 addetti la riduzione è stata del 10,2 per cento in Toscana e del 17.6 per cento in Italia,

impegna il Governo

ad individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, salvaguardando così lo spazio di operatività del sistema dei Confidi regionali nella dimensione del credito più congeniale al sistema delle PMI, toscane in particolare.
9/1807-AR/8Toccafondi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, salvaguardando così lo spazio di operatività del sistema dei Confidi regionali nella dimensione del credito più congeniale al sistema delle PMI, toscane in particolare.
9/1807-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    i liberi professionisti italiani, negli ultimi anni, hanno visto ridurre notevolmente la loro capacità reddituale, nonché ridimensionato il prestigio della relativa professione e, tale effetto, è stato determinato principalmente dall'abrogazione dei minimi tariffari, disposta dapprima nel 2006 dal Governo Prodi e successivamente confermata nel 2012 dal Governo Monti;
    le professioni intellettuali sono attività ad elevato contenuto di conoscenza tecnica e presuppongono un percorso formativo lungo e complesso, tra studi universitari e post universitari;
    le funzioni svolte dai citati professionisti, del resto, si ripercuotono positivamente o negativamente sulla vita del cittadino, sulla immagine della civiltà moderna, e i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate possono incidere sull'intera collettività;
    l'ideologia fortemente liberista, sottesa ai provvedimenti del 2006 e del 2012, si è rivelata fallimentare, anche perché la mancanza di tariffe minime ha creato un mercato squilibrato, malato, viziato, caratterizzato da un'offerta eccedente rispetto alla domanda, che ha determinato anche la drastica riduzione della qualità e addirittura dell'attendibilità e del decoro delle prestazioni professionali;
    la situazione di totale instabilità lavorativa, la perdita di dignità delle professioni, conseguente alle citate politiche di liberalizzazione selvaggia, unitamente al forte momento di crisi che attanaglia tutti i settori dell'economia italiana ha creato una vera propria nuova categoria di poveri;
    l'abrogazione delle tariffe minime a suo tempo disposta, venne giustificata a fronte di una richiesta dell'Unione Europea che, in realtà, non è mai intervenuta: ciò anche perché, in alcuni paesi, come la Germania, tuttora sono previsti i minimi tariffari, ritenuti pienamente legittimi dalla stessa Corte di Giustizia, anche con la recentissima sentenza dell'8/12/2016 n. c-532/15 la UE,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ogni provvedimento utile per la tutela delle professioni intellettuali, prevedendo, altresì, la, reintroduzione dei minimi tariffari.
9/1807-AR/9Deidda, Rampelli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in merito alla disciplina di diverse fattispecie di credito d'imposta;
    con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto per il secondo semestre dell'anno 2017 e per l'anno 2018 un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica;
    tale misura è stata introdotta al fine di incentivare gli investimenti pubblicitari delle piccole e medie imprese, delle start up innovative e delle radio e tv locali che potendo usufruire di tali sgravi fiscali avrebbero potuto promuovere più efficacemente i loro servizi e prodotti;
    il 30 aprile 2019 è stata presentata una proposta di legge (AC 1809) che vede come primo firmatario l'onorevole Federico Mollicone e la sottoscrizione di tutti i partiti di maggioranza e opposizione, avente ad oggetto la stabilizzazione, a decorrere dall'anno in corso, di tale credito d'imposta;
    in merito a tale intervento anche il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Vito Crimi aveva espresso, lo scorso 9 maggio in Commissione Cultura della Camera in risposta ad una question time sul tema, l'intenzione dell'esecutivo di voler confermare la misura rendendola permanente dal 2019 in poi inserendola nel provvedimento in esame;
    in esito all'esame del provvedimento presso la Camera, tuttavia, la proroga del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, non è stata accolta,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi provvedimenti normativi, la proroga della misura di cui in premessa, al fine di dare certezza di tempi e risorse alle imprese per una misura importante per il mercato della pubblicità, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
9/1807-AR/10Mollicone, Frassinetti, Casciello, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con successivi provvedimenti normativi, la proroga della misura di cui in premessa, al fine di dare certezza di tempi e risorse alle imprese per una misura importante per il mercato della pubblicità, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
9/1807-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Casciello, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, sono state introdotte alcune disposizioni per favorire la riscossione della tassa di soggiorno, mentre spetterà ai Comuni verificare le presenze attraverso i dati forniti per la pubblica sicurezza contro l'evasione della citata tassa. I dati delle comunicazioni trasmessi dalle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza saranno resi disponibili per l'Agenzia delle entrate, in forma anonima e aggregata e la stessa Agenzia ne consentirà il successivo utilizzo ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno;
    la tassa di soggiorno è stata introdotta da circa 900 Comuni, con un tasso di evasione che in alcuni casi supera il 50 per cento;
    la normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale molo è assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune;
    in assenza di una definizione normativa del ruolo degli albergatori che, di fatto, incassano l'imposta e la riversano al Comune, solo le Sezioni Unite hanno recentemente confermato (sentenza 24.07.2018, n. 19654) che gli esercenti non assumono né la funzione di «sostituto d'imposta» né tantomeno quella di «responsabile d'imposta»;
    di fatto, però, l'albergatore rimane oggi un soggetto sul quale poggiano unicamente oneri, adempimenti e rischi, in assenza di alcuna contropartita,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a definire chiaramente il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato «agente contabile», con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.
9/1807-AR/11Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Silvestroni, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di chiarire il ruolo del responsabile del pagamento dell'imposta al fine di evitare che allo stesso siano attribuite responsabilità improprie.
9/1807-AR/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce una revisione dell'agevolazione IRES al 15 per cento, disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, così detti mini-IRES;
    con riferimento ai soggetti IRES, ad oggi, in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle entrate, tra l'altro con la Risoluzione n. 340/2008, i titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica;
    tale interpretazione, tuttavia, non trova corrispondenza in una precisa disposizione, e va in senso opposto a quanto affermato per gli interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico, rispetto ai quali è riconosciuto il così detti sismabonus, sempre da parte dell'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 22/2018;
    appare opportuno, invece, che si consenta ai soggetti IRES di usufruire dei benefici fiscali di cui alla normativa relativa alla riqualificazione energetica degli immobili anche qualora gli interventi ivi previsti siano eseguiti su unità immobiliari che verranno poste in locazione, e non solo se eseguiti su immobili destinati all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte delle società in questione;
    la possibilità di usufruire dell'ecobonus anche per gli immobili anzidetti consentirebbe, infatti, di sbloccare un'importante fetta di lavori di riqualificazione energetica, tra l'altro consentendo di immettere sul mercato delle locazioni immobili di migliore qualità energetica,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché la normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si applichi ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
9/1807-AR/12Foti, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché la normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si applichi ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
9/1807-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    la maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, non può avere accesso alle disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    la possibilità di tradurre il vantaggio dell'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole consentirebbe agli imprenditori del settore di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0;
    la misura del credito d'imposta potrebbe essere determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento;
    la stessa aliquota del 24 per cento per la misura del credito d'imposta potrebbe ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone;
    all'invecchiamento degli impianti produttivi italiani, con 13 anni di anzianità media, fa da contrappeso il risveglio della domanda. Secondo Ucimu-Confindustria, l'associazione dei costruttori di macchine utensili, infatti, sul mercato interno gli ordini sono saliti del 22,2 per cento nel primo trimestre del 2017 rispetto all'anno precedente;
    le politiche di rilancio degli investimenti in beni strumentali nuovi dovrebbero prevedere un sistema strutturato di misure incentivanti che consenta di coprire il 100% del costo sostenuto dalle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
9/1807-AR/13Ferro, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
9/1807-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche;
    molti Comuni italiani stanno assistendo alla chiusura di parte rilevante dei loro centri storici, con l'emorragia progressiva di abitanti associata alla chiusura di negozi, botteghe, esercizi commerciali;
    i centri storici stanno morendo spesso perché alla cultura della «ristrutturazione dell'esistente» si sono preferite le scelte alternative dell'espansione cementizia all'infinito;
    dopo un ventennio di colate di cemento che hanno fatto crescere a dismisura le periferie, occorre quantomeno un'inversione di tendenza;
    il problema del recupero dei centri storici Italiani è uno dei grandi temi che meriterebbe di essere messo nell'agenda della politica italiana,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre specifiche misure di agevolazione fiscale per le spese di recupero e ristrutturazione a fini abitativi o turistico-ricettivi di immobili ubicati nei centri storici dei comuni fino a 20.000 abitanti.
9/1807-AR/14Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre specifiche misure di agevolazione fiscale per le spese di recupero e ristrutturazione a fini abitativi o turistico-ricettivi di immobili ubicati nei centri storici dei comuni fino a 20.000 abitanti.
9/1807-AR/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 43 interviene in materia Registro unico nazionale, specificando che, nelle more della sua operatività, si intendono esonerati dall'applicazione di talune disposizioni gli enti del Terzo settore iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017;
    ad oggi permangono ancora molti dubbi sulle procedure di attuazione della riforma del Terzo Settore, sia rispetto agli adeguamenti necessari alla macchina pubblica, sia rispetto agli obblighi per le associazioni e gli altri enti del Terzo Settore;
    in merito al Registro unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), disciplinato negli articoli dal 45 al 54 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'articolo 47, relativamente all'iscrizione dei singoli enti dispone che l'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possa: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione;
    inoltre, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta;
    l'articolo 53, relativo al funzionamento del Registro, al comma 1 dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca, con proprio, decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore;
    il comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni e le province autonome, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo, settore, ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro;
    l'articolo 54, con riferimento alla trasmigrazione dei registri esistenti dispone che, in accordo con il decreto di cui all'articolo 53, siano disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore;
    il medesimo articolo dispone, altresì, che gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedano entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, e che, fino al termine delle verifiche, gli enti iscritti nei registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica;
    tutto ciò premesso, in considerazione dello stato attuale dell'adeguamento da parte dell'amministrazione pubblica a quanto previsto dalla Riforma e dalle successive note e circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la proroga richiesta al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti statutari delle associazioni e degli altri enti del Terzo Settore, si propone che in ogni caso i registri debbano essere operativi almeno 180 giorni prima della scadenza fissata per gli adeguamenti, così da poter fornire agli enti le corrette informazioni sui documenti da produrre e sulle procedure da attuare per l'iscrizione o per la trasmigrazione;
    tale previsione risulta indispensabile anche per poter acquisire da parte della pubblica amministrazione le domande di iscrizione in tempo per le procedure di valutazione previste,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, necessarie affinché i registri diventino operativi almeno 180 giorni prima della scadenza fissata per gli adeguamenti, e a prevedere il posticipo della data fissata per l'adeguamento degli Statuti, laddove questi non fossero pronti alla data del 31 dicembre 2019, al contempo considerando illegittime eventuali richieste di adeguamento retroattive, relative alla possibilità di partecipazione a bandi pubblici o all'obbligo di adeguamento in itinere, posto che eventuali obblighi potranno essere considerati validi solo dopo l'apertura e la reale operatività del RUNTS.
9/1807-AR/15Bellucci, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, necessarie affinché i registri diventino operativi almeno 180 giorni prima della scadenza fissata per gli adeguamenti, e a prevedere il posticipo della data fissata per l'adeguamento degli Statuti, laddove questi non fossero pronti alla data del 31 dicembre 2019, al contempo considerando illegittime eventuali richieste di adeguamento retroattive, relative alla possibilità di partecipazione a bandi pubblici o all'obbligo di adeguamento in itinere, posto che eventuali obblighi potranno essere considerati validi solo dopo l'apertura e la reale operatività del RUNTS.
9/1807-AR/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    la legge n. 145 del 2018 ha apportato profonde modifiche alle prospettive di inserimento lavorativo a tempo indeterminato per i docenti con 36 mesi di servizio svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici e per i quali dalla precedente normativa veniva previsto un concorso riservato;
    la legge di bilancio 2019 ha stabilito che questa categoria di docenti debba sostenere un concorso selettivo insieme ai neolaureati senza che venga prevista alcuna distinzione tra quanti hanno maturato anni di servizio e quanti invece non vantano uno stato di servizio;
    tale stato di cose fa sì che i docenti della terza fascia delle graduatorie di istituto vedano lesi i loro diritti maturati nel tempo e con il lavoro, dal momento che tali docenti assunti a migliaia con contratti di lavoro che vanno da settembre a giugno concorrono, al pari degli altri docenti al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e contribuiscono ad attenuare disagi che la carenza di personale determinerebbe sul regolare svolgimento dell'anno scolastico;
    considerata l'importanza di combattere il precariato procedendo alla stabilizzazione dei docenti precari di terza fascia con tre annualità di servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla stabilizzazione dei precari della scuola, in ossequio alla direttiva europea 1999/1970/CE ed alle reali esigenze del sistema istruzione, e l'accesso ad un concorso riservato, in parallelo all'attuazione di concorsi ordinari selettivi, riservato ai docenti che abbiano maturato 3 anni di servizio.
9/1807-AR/16Bucalo, Varchi.


   La Camera
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica, tra le quali trovano spazio anche norme per la valorizzazione edilizia e la tutela del patrimonio abitativo;
    la legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e, in particolare, all'articolo 2, prevede i contratti di affitto di immobili a canone concordato, nei quali i locatari pagano un prezzo ridotto a fronte di alcuni benefici fiscali riconosciuti in capo ai proprietari degli immobili;
    in seguito all'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 la tassazione sugli immobili, anche su quelli affittati a canone concordato, è quasi quadruplicata, e questo sta, di fatto, neutralizzando i benefici riconosciuti ex legge n. 431 del 1998;
    la legge di bilancio per l'anno 2018 ha disposto la proroga fino al 2019 della speciale aliquota al dieci per cento della cedolare secca per le locazioni a canone concordato, precedentemente prevista per un quadriennio, con scadenza al 31 dicembre 2017;
    la proroga del regime opzionale per la cedolare secca al 10 per cento è indispensabile per mantenere un minimo di attrattività di una modalità di affitto di così rilevante importanza sociale;
    tuttavia, considerata la durata obbligatoriamente quinquennale dei contratti interessati, l'aver limitato la proroga a due anni ha di molto attenuato – e continua a farlo man mano che il termine si avvicina – l'effetto incentivante dell'aliquota e il conseguente calmieramento dei canoni,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte alla stabilizzazione dello speciale regime fiscale di cui in premessa, attraverso la sua messa a regime e la sua applicazione senza distinzioni territoriali.
9/1807-AR/17Butti, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 5 prevede deroghe alla disciplina agevolativa fiscale per i rapporti tra società e sportivi professionisti in ragione delle peculiarità del settore sportivo professionistico;
    la novella introdotta è volta ad agevolare l'investimento da parte di società sportive residenti all'estero su suolo italiano, per contrastare il fenomeno della delocalizzazione di risorse all'estero;
    il mondo dello sport nel corso degli ultimi sessant'anni ha subito rilevanti trasformazioni, fino a diventare un vero e proprio business, capace di generare un notevole volume di denaro e di interessi difficilmente raggiungibile dagli altri settori;
    è necessario impegnare risorse affinché le società di calcio Lega Pro possano maggiormente contribuire alla circolazione di risorse e alla crescita di tali piccole attività già presenti sul territorio italiano;
    una politica seria di defiscalizzazione in tale settore servirebbe per creare strutture, formazione, presidio territoriale per i giovani: investimenti che produrranno interventi in infrastrutture che attireranno capitali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre misure di defiscalizzazione delle società di calcio Lega Pro.
9/1807-AR/18Caiata, Tasso, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre misure di defiscalizzazione delle società di calcio Lega Pro.
9/1807-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata, Tasso, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato le cause di esclusione dal regime forfettario disciplinate dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Sono state introdotte, infatti, due nuove cause di esclusione che hanno sensibilmente ristretto il numero di persone che potranno accedere al regime agevolato. Con la riscrittura delle lettere d) e d-bis) del comma 57 sono stati infatti esclusi dalla possibilità di aderire al regime forfettario gli esercenti che detengono il controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata (Srl) o in associazioni in partecipazione nella qualità di soci di capitale o di associati, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti, e le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro per cui hanno lavorato nei due anni precedenti o lavorano tuttora;
    le cause di esclusione sopracitate risultano profondamente lesive della libertà imprenditoriale e della possibilità di crescita individuale. I vincoli posti penalizzano indubbiamente sia i soci o gli accomandanti che non offrono alcuna prestazione di lavoro e che sono seriamente danneggiati dall'impossibilità di aderire al regime agevolato, sia coloro i quali hanno intenzione di mettere in piedi, o lo hanno già fatto, una propria attività con apertura di partita IVA, in quanto gli viene preclusa la possibilità di avere rapporti in misura prevalente proprio con il precedente datore di lavoro, rapporti che, invece, sono da considerare vitali nelle fasi iniziali di una nuova attività,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a estendere la possibilità di accesso al regime forfettario ai soci di solo capitale e agli accomandanti e a coloro che intendano aprire, o hanno già aperto, una nuova partita IVA e continuare a lavorare con il precedente datore di lavoro in maniera preponderante, purché non siano stati obbligati da quest'ultimo.
9/1807-AR/19Caretta, Ciaburro, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    nella consapevolezza della centralità che riveste il nostro corpo docente nella società, l'articolo 5 ha previsto, tra le altre, agevolazioni in favore dei docenti che rientrano in Italia;
    il 31 Dicembre 2018, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha reso pubbliche le Commissioni esaminatrici dell'ultimo concorso a Dirigente scolastico, lasciando irrisolte le problematiche legate all'espletamento del concorso a Ds del 2011;
    in quest'ultimo caso, l'iter è stato piuttosto complesso, tanto da rallentare l'assunzione dei vincitori avvenuta solo con legge 13 agosto 2015, cd legge sulla «buona scuola» che si è preoccupata di sanare anche la situazione di quei docenti-concorrenti del concorso a DS 2004/2006 che avessero avuto un ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge (2015), pur non avendo superato alcuna prova concorsuale, escludendo, però, clamorosamente i ricorrenti al concorso del 2011, in analoga situazione o addirittura con delle prove superate;
    a fronte di una palese disparità di trattamento, il Consiglio di Stato ha depositato a giugno 2017 l'ordinanza n. 3008/2017, con cui ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale per violazione articolo 3 della Costituzione sul diritto di eguaglianza;
    la Corte Costituzionale con la sentenza del 02 maggio 2019 ha dichiarato non ammissibile la richiesta di «sanatoria» dei dirigenti scolastici ricorrenti al concorso del 2011;
    particolare importanza riveste la tutela delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa e la prevenzione delle ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini per la partecipazione alla nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessivo di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, ovvero decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015.
9/1807-AR/20Varchi, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni con particolare riguardo alle agevolazioni e semplificazioni fiscali nonché misure tese ad incentivare gli investimenti, tutelare il made in Italy ed ulteriori iniziative per la crescita economica-finanziaria del nostro Paese;
    tra i tanti benefici previsti, tuttavia, nulla è stato previsto in favore degli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che da anni subiscono trattamenti salariali incongrui e non proporzionati all'importanza del ruolo che svolgono per la difesa del territorio e sul territorio;
    in particolare, il personale de quo a causa di una, ormai strutturale, riduzione degli organici, all'incremento degli stati emergenziali conseguenti all'allarme terrorismo, alla gestione dei flussi migratori e alle, sempre più frequenti, calamità naturali è spesso chiamato a ore di straordinario, svolto in condizioni disagiate e di pericolo, lontano dalle proprie famiglie;
    nel corso degli ultimi anni molti sono stati i solleciti volti a sbloccare il pagamento del lavoro straordinario (solo nell'Arma si contano circa 2,5 milioni di ore di straordinario non pagate e altrettante, se non di più, se ne contano nella Polizia di Stato) e solo recentemente, con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ne è stata autorizzata la spesa;
    oltre all'annosa problematica della retribuzione del lavoro straordinario, un regime fiscale agevolato della stessa rappresenterebbe un segnale importante per ridare dignità professionale al personale del Comparto che ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per tutelare lo Stato e i cittadini;
    tale lavoro, svolto in condizioni di assoluta precarietà e pericolosità, sovente per ore di gran lunga superiori a quelle ordinariamente previste, dovrebbe godere di misure agevolative della tassazione, utili ad indennizzare le innegabili condizioni di pericolo e disagio in cui il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico opera,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere la detassazione o, quantomeno, una tassazione agevolata degli straordinari per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
9/1807-AR/21Cirielli, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 36 modifica la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendosi, accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica, anche una procedura di indennizzo forfettario, definendo il perimetro dei risparmiatori che possono accedervi, nonché la misura dell'indennizzo;
    il FIR, istituito con la legge di bilancio 2019, è destinato al ristoro dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, avendo usufruito dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata;
    dovrà essere un decreto attuativo del ministro dell'Economia a definire le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, sia per i rimborsi diretti con sola valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, sia per quelli tramite verifica più approfondita, nonché i piani di riparto delle risorse disponibili;
    con medesimo decreto dovranno essere definiti i tempi delle procedure di definizione delle istanze e le fattispecie di violazioni massive, mentre con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si procederà alla nomina dei componenti della Commissione tecnica e alla determinazione degli emolumenti da attribuire ai medesimi;
    una legge è poco più che una buona intenzione se non vengono messi a punto quei dettagli che servono a renderla applicabile, ossia proprio quei decreti attuativi a cui il provvedimento in esame ha demandata la definizione dei parametri di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori;
    destano preoccupazioni i dati, aggiornati allo scorso 30 aprile, sullo stato di implementazioni delle leggi nella attuale legislatura, se solo si considera che di 26 provvedimenti che hanno richiesto almeno 1 decreto attuativo, solamente uno, la legge anticorruzione, è stata poi completata in fase di attuazione. Sul totale dei 284 decreti attuativi previsti, 48 sono già stati adottati, mentre ne mancano ancora all'appello ben 236,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative per adottare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti attuativi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 36.
9/1807-AR/22Luca De Carlo, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    la filiera dei prodotti DOP ha rappresentato un valore aggiunto per l'Italia sia dal punto di vista economico che da quello sociale e culturale. I territori, con le loro eccellenze agroalimentari e vitivinicole, rappresentano un tratto distintivo del Made in Italy che non è fatto solo di tradizione ma, oggi più che mai, di innovazioni, tecnologie e giovani;
    in particolare, la filiera del Parmigiano Reggiano DOP ha contribuito in maniera determinate a questo cambiamento che ha proiettato l'agricoltura italiana in una nuova fase: il Parmigiano Reggiano, infatti, non è solo garante della qualità italiana nel food, ma rappresenta anche un volano per il territorio. Solo nel 2017 sono stati circa 100.000 i turisti che hanno visitato gli allevamenti e i caseifici di produzione;
    uno degli effetti della crisi è stato l'impoverimento dei nostri capitali che ha favorito l'acquisto delle aziende da parte di colossi esteri. Soltanto dal 2008 al 2012, ben 437 aziende italiane sono passate nelle mani di acquirenti stranieri, per un controvalore di 55 miliardi di euro;
    è di poche settimane fa la notizia dell'acquisizione da parte del colosso francese Lactalis dell'intero capitale di Nuova Castelli, società specializzata nei formaggi Dop a cominciare dal parmigiano reggiano, che oggi possiede un terzo del mercato italiano in comparti strategici del settore lattiero caseario. Il colosso francese controlla marchi storici come Parmalat, Galbani, Invernizzi, Locatelli e Cademartori;
    sussistono timori fondati che Lactalis possa usare la sua posizione di leadership nel mercato per abbassare unilateralmente il prezzo pagato in controtendenza rispetto all'andamento già sofferente dell'intero comparto. Le recenti proteste dei pastori sardi sono solo l'ultimo episodio di una lunga lotta per la sacrosanta difesa delle eccellenze italiane;
    tra i poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vi è quello di intervenire in caso di abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'Art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad estendere la disciplina dei poteri speciali (c.d. Golden Power) prevista con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni ai settori dell'industria agroalimentare e della moda al fine di evitare acquisizioni predatorie e depauperanti di quell’asset strategico unico al mondo che è il Made in Italy.
9/1807-AR/23Delmastro Delle Vedove, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad estendere la disciplina dei poteri speciali (c.d. Golden Power) prevista con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni ai settori dell'industria agroalimentare e della moda al fine di evitare acquisizioni predatorie e depauperanti di quell’asset strategico unico al mondo che è il Made in Italy.
9/1807-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Delmastro Delle Vedove, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, sono previste numerose disposizioni per la valorizzazione delle aree di crisi industriali complesse, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive;
    le città di Piombino e Livorno hanno subito in modo pesante le ripercussioni industriali ed occupazionali della congiuntura economica ed hanno bisogno di un rilancio che consenta l'attrazione di investimenti;
    la malagestione dei porti e la crisi delle acciaierie hanno messo in ginocchio l'industria e sono costati la perdita del lavoro per migliaia di persone;
    a Livorno e a Piombino ci sono le condizioni perché le due aree, oggi a crisi complessa, possano essere dichiarate Zes, ovvero Zone economiche speciali, e possano godere delle agevolazioni economiche previste dalla normativa;
    una spinta per il rilancio infrastrutturale può costituire la rinascita dei porti, che possono tornare ad essere volano dell'economia locale;
    appare necessario un tempestivo intervento delle istituzioni che possa favorire i processi di investimento, sviluppo e lavoro delle aree di crisi di Piombino e Livorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riconoscere le aree di crisi complessa di Piombino e Livorno, con le importanti infrastrutture dei porti e degli interporti, fra le zone economiche speciali (Zes).
9/1807-AR/24Donzelli, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riconoscere le aree di crisi complessa di Piombino e Livorno, con le importanti infrastrutture dei porti e degli interporti, fra le zone economiche speciali (Zes).
9/1807-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, sono previste disposizioni in materia di promozione e tutela del sistema turistico, uno dei principali motori di crescita e sviluppo dell'Italia;
    il regime di IVA agevolata per le imprese turistiche disposta dall'articolo 120 della parte III dell'Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni comporta problemi interpretativi e applicativi per l'avvenuta abrogazione dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 ad opera dell'articolo 11 comma 6 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 comma 1 lettera 1) del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd Codice del turismo);
    a seguito di tali problemi interpretativi le aziende esercenti attività commerciali su concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo rientrano nel campo di applicazione dell'aliquota IVA al 22 per cento, mentre le restanti imprese turistiche applicano l'aliquota agevolata al 10 per cento;
    per esigenze di chiarezza e di semplificazione, per una opportuna uniformità di trattamento per tutte le imprese turistiche nonché per evitare problemi interpretativi e applicativi alle imprese turistiche che svolgono anche attività turistiche diverse (v. alberghi o campeggi con spiagge annesse), si rende necessario un intervento normativo chiarificatore a beneficio delle suddette imprese,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a sostituire il riferimento normativo alle imprese turistiche così come definite da una norma non più in vigore (articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983) con quello effettuato con l'articolo 4 del cd Codice del turismo.
9/1807-AR/25Fidanza, Zucconi, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a sostituire il riferimento normativo alle imprese turistiche così come definite da una norma non più in vigore (articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983) con quello effettuato con l'articolo 4 del cd Codice del turismo.
9/1807-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Fidanza, Zucconi, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    nella consapevolezza della centralità che riveste il nostro corpo docente nella società, l'articolo 5 ha previsto, tra le altre, agevolazioni in favore dei docenti che rientrano in Italia;
    gli insegnanti sono le persone che, dopo la famiglia, incidono di più nella formazione di un giovane, in termini sia di competenze sia di carattere, sono il futuro dell'Italia;
    particolarmente importante è la figura dell'insegnante di sostegno, su cui grava la responsabilità di facilitare il percorso del bambino a scuola, mediando tra i contenuti disciplinari, il livello di apprendimento del bambino e le attività del gruppo-classe;
    per essere di supporto ad alunni con difficoltà di apprendimento, ovviamente, non si può prescindere da una profonda e specifica preparazione teorica e pratica, ma anche da un quadro lavorativo stabile;
    ogni anno gli stessi docenti attendono la chiamata per poter insegnare, cambiano spesso sede scolastica, sottoscrivono contratti a termine di durata variabile. Tutto questo porta ad un malfunzionamento scolastico ed ha delle conseguenze negative per gli studenti con bisogni speciali ai quali le istituzioni devono garantire continuità didattica;
    molti docenti precari, infatti, nonostante anni di insegnamento ed esperienza specifica sul sostegno, attendono di stabilizzati per valorizzare l'esperienza sul campo e tutelare gli alunni;
    così come espresso al punto 22 del noto Contratto di Governo «una scuola che funzioni realmente ha bisogno di strumenti efficaci che assicurino e garantiscano l'inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilità più o meno gravi, ai quali va garantito lo stesso insegnante per l'intero ciclo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un percorso abilitante per il sostegno, volto alla stabilizzazione di tali docenti, nonché ad assicurare agli studenti con disabilità personale specializzato.
9/1807-AR/26Frassinetti, Bucalo, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 19-ter, dispone modifiche al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti di cui ai commi dal 199 al 202 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    il Fondo è destinato a prestare sostegno – attraverso la concessione di finanziamenti agevolati – alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debitrici che risultino imputate in un procedimento penale
    la predetta modifica sostituisce il comma 200 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introducendo una norma volta ad ampliare la platea degli aventi diritto del Fondo, ad aumentare le fattispecie di reato ammesse, ad includere i professionisti e ad accelerare le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi;
    in particolare, a seguito della modifica introdotta, potranno accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, anche le piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, e i professionisti, che risultino parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e 224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Potranno altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi;
    la concessione dei predetti finanziamenti è subordinata all'accertamento di adeguata documentazione comprovante i presupposti per l'erogazione degli indennizzi;
    nell'ambito delle procedure di concessione dei predetti finanziamenti, è nota proprio la problematica relativa al tardivo invio da parte dei Tribunali agli uffici competenti del MISE della documentazione che attesti i predetti presupposti per la concessione dei contributi;
    in mancanza di tale documentazione molte aziende, pur avendone il diritto, sono costrette a lunghissime attese prima di poter beneficiare degli indennizzi;
    l'articolo 19-bis del decreto-legge in esame, introduce, al fine di agevolare ed accelerare le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi, una ulteriore modifica alla struttura normativa che disciplina i criteri di funzionamento del Fondo ed in particolare aggiunge il comma 201-bis che dispone che «il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199. Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 201»;
    appare evidente che se da un lato l'introduzione di questa norma accelera l'erogazione degli incentivi, poiché li concede anche «in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo», dall'altro non garantisce nell'immediato la sussistenza degli effettivi presupposti che dovrebbero essere certificati dai Tribunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a disporre l'obbligo, in capo alle piccole e medie imprese e ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al Fondo citato in premessa, di presentazione di adeguata documentazione, dichiarata conforme da parte della competente Cancelleria del Tribunale ovvero dal difensore della parte ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 s.m.i., che attesti di essere parte offesa in un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento dei reati previsti dal medesimo comma 200.
9/1807-AR/27Gemmato, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a disporre l'obbligo, in capo alle piccole e medie imprese e ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al Fondo citato in premessa, di presentazione di adeguata documentazione, dichiarata conforme da parte della competente Cancelleria del Tribunale ovvero dal difensore della parte ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 s.m.i., che attesti di essere parte offesa in un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento dei reati previsti dal medesimo comma 200.
9/1807-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 32 introduce una serie di disposizioni per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding, da un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti da tale odiosa pratica al divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani;
    l’Italian sounding è quella pratica commerciale che prevede l'immissione sul mercato di prodotti non originali italiani, ma che per il loro nome e pronuncia richiamano prodotti storici del made in Italy;
    il Made in Italy, nel food ma non solo, è un brand che si vende quasi da solo. I consumatori quando scelgono di acquistare prodotti «Made in Italy» non solo si sentono rassicurati dalla qualità implicita dei prodotti, ma vengono conquistati da un insieme di valori che il marchio Italia comunica: territorio, tradizioni, stile;
    una recente ricerca sulle vendite nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ha evidenziato come l'elemento che fa vendere di più, ovvero che attrae i consumatori e li spinge alla scelta del prodotto, è la bandiera italiana sulla confezione;
    si tratta di un settore che fattura 10 miliardi di euro ed impiega 200 mila persone lungo la filiera;
    all'estero i produttori di cibo «Italian Sounding» utilizzano spesso il tricolore, con una piccola bandiera o come sfondo colorato delle confezioni dei loro prodotti, per ingannare i consumatori che amano il cibo italiano così da spingerli all'acquisto,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad inserire la bandiera italiana tra i simboli che non possono essere utilizzati per commercializzare prodotti non italiani.
9/1807-AR/28Lucaselli, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad inserire la bandiera italiana tra i simboli che non possono essere utilizzati per commercializzare prodotti non italiani.
9/1807-AR/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 43 introduce, tra le altre, disposizioni di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore, escludendo l'applicazione della disciplina prevista per i partiti in materia di trasparenza, agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
    nonostante la valutazione delle novelle introdotte sia positiva, resta un carico eccessivo di procedure burocratiche per le fondazioni e, soprattutto, i piccoli enti per i quali sostenere gli adempimenti richiesti appare a dir poco proibitivo e in alcuni casi ingiustificato;
    già nel 2012, con una scelta piuttosto contestata per la scarsa sensibilità verso il mondo del no profit, è stata soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, poi divenuta «Agenzia per il terzo settore» e disposto il passaggio, nelle more di una riorganizzazione generale del settore, di compiti, funzioni e risorse finanziarie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    l'Agenzia per il terzo settore svolgeva un importante ruolo di «terzietà» tra organizzazioni no profit e istituzioni, ruolo che le aveva permesso di svolgere con autorevolezza una funzione di controllo, proprio all'insegna della trasparenza e della promozione del Terzo settore in modo autonomo e non immediatamente legato all'azione di Governo;
    in Italia il Terzo settore rappresenta un settore strategico, costantemente in espansione nonostante un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata, e in grado di dare risposte concrete a 30 milioni di cittadini che usufruiscono dei servizi sussidiari, per un valore complessivo di 50 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare l'Agenzia del Terzo settore, in sostituzione della attuale Fondazione Italia Sociale, quale organismo di controllo sull'attività degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore, così da garantire un più agevole monitoraggio della categoria e una maggiore trasparenza, nonché un'etica di comportamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione all'aspetto economico finanziario della gestione.
9/1807-AR/29Mantovani, Bellucci, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    per l'Italia, tra i paesi di più antica vocazione turistica, il turismo non è solo una voce del Pil, ma uno dei motori di crescita e sviluppo;
    nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro; che sommati ai 153 miliardi generati dall'indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. E il 6,1 per cento della ricchezza totale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le risorse disponibili;
    nel 2018 l'Italia si è classificata al quinto posto fra le mete globali per denaro incassato per turismo e per presenze turistiche (dopo USA, Spagna, Francia e Thailandia), registrando circa 62 milioni di arrivi internazionali;
    nonostante l'unicità del patrimonio culturale e artistico italiano, la domanda turistica si sta caratterizzando per una crescente complessità a cui bisogna rispondere con una strategia di sviluppo del settore che punti alla valorizzazione delle numerose particolarità dei nostri territori;
    grazie all’export del made in Italy, infatti, i prodotti alimentari e vinicoli, tipici della tradizione italiana, garantiscono un «ponte» esperienziale (dal mondo culinario a quello turistico vero e proprio) per tutti quei consumatori che in giro per il Mondo riconoscono la qualità dei prodotti e dei territori di loro provenienza;
    il digitale, i nuovi modelli di attività economiche, i costi, anche « low cost» dei viaggi e i cambiamenti delle società, inoltre, continuano incessantemente a modellare questo settore e le destinazioni, come le imprese, devono adattarsi per essere competitive;
    un primo passo in questa direzione potrebbe essere rappresentato dall'introduzione di un « Qr Code» su tutti i prodotti italiani alimentari e vinicoli, contrassegnati dal marchio D.O.C., D.O.P, I.G.P. e I.G.T., che consenta il collegamento ad una pagina internet contenente informazioni sul territorio d'origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche al fine di innescare un meccanismo virtuoso fra turismo e consumi;
    la politica, in primis, ha la responsabilità di gestire la crescita della domanda/offerta turistica in Italia in modo durevole e di convertirla con ricadute concrete per tutte le Regioni, in particolare per le popolazioni locali, con la creazione di posti di lavoro e di possibilità imprenditoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aprire un tavolo tecnico con tutte le più rappresentative associazioni di categoria, volto a definire in tempi rapidi le modalità di applicazione del citato « QR Code».
9/1807-AR/30Zucconi, Prisco, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di aprire un tavolo tecnico con tutte le più rappresentative associazioni di categoria, volto a definire in tempi rapidi le modalità di applicazione del citato « QR Code».
9/1807-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Prisco, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 31 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale;
    il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale – che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo;
    il marchio storico è il logo utilizzato da un'azienda, avente un'unità produttiva localizzata in Italia, da almeno cinquant'anni e che sia stato registrato oppure utilizzato per lo stesso periodo di tempo in maniera continuativa per immettere sul mercato un prodotto legato alla tradizione italiana;
    per tutelare i marchi storici italiani, il Governo si è limitato a impegnare l'investitore che vuole delocalizzare a motivare le proprie scelte e il Ministero, addirittura, a mettere in campo risorse;
    il processo di delocalizzazione non può essere considerato «marginale» e merita grande attenzione, trattandosi di un fenomeno sempre più allarmante, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, se si pensa che, da uno studio condotto dall'Ufficio studi della CGIA su Banca dati Reprint del Politecnico di Milano e dell'Ice, è emerso che tra il 2009 e il 2015, il numero delle aziende italiane all'estero è aumentato del 12,7 per cento, passando da 31.672 a 35.684 e il trend non sembra arrestarsi;
    quando un'Azienda delocalizza porta fuori dall'Italia, non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il « know- how», ossia tutto il bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso determinante delle maestranze italiane, che appartiene non solo all'imprenditore proprietario dell'azienda, ma anche a coloro che hanno dato il loro determinante contributo a realizzarlo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere le aziende delocalizzate al di fuori del territorio nazionale, dalla fruizione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.
9/1807-AR/31Meloni, Prisco, Silvestroni, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di escludere le aziende delocalizzate al di fuori del territorio nazionale, dalla fruizione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.
9/1807-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Prisco, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato approvato un emendamento in materia di locazioni brevi e attività ricettive;
    «al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali», l'emendamento prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza;
    il testo dispone, altresì, l'obbligo, a carico dei soggetti titolari delle strutture ricettive, dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dei soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione;
    l'inosservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra cinquecento e cinquemila euro, e, in caso di reiterazione della violazione, di una sanzione pecuniaria compresa tra mille e diecimila euro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a permettere la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui in premessa alla realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica.
9/1807-AR/32Montaruli, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a permettere la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui in premessa alla realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica.
9/1807-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, un fattore che negli ultimi anni ha danneggiato l'economia locale, vero motore dell'energia produttiva della nostra Nazione, è stato il limite dei pagamenti in denaro contante, fissato in tremila euro;
    tale limitazione, infatti, non si è rivelata, nel tempo, uno strumento efficace di contrasto all'evasione fiscale e alle operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata e rischia di risolversi in un freno ai consumi e in un ostacolo in termini di competitività, non essendo previsto in molti Stati europei, anche confinanti;
    la necessità di abolire il limite alla circolazione del contante deriva da alcuni incontrovertibili elementi: il maggiore impiego dei metodi di pagamento elettronici rispetto al denaro rappresenta un costo enorme per tutti gli attori del commercio locale e, al contempo, un grandissimo regalo alle banche che guadagnano su ogni singola transazione. In secondo luogo, l'erosione della liquidità che ne consegue si ripercuote in maniera assai negativa sull'economia locale, perché si ha una diminuzione della massa monetaria circolante;
    nell'epoca dell'instabilità dei mercati e dei default delle banche dare il monopolio della gestione del mezzo di scambio agli istituti finanziari è un rischio che non possiamo permetterci;
    autorevoli studi hanno stimato che in Italia il valore dei contanti chiusi nelle cassette di sicurezza si attesta tra centocinquanta e duecento miliardi di euro; è assolutamente necessario creare le condizioni affinché questi denari possano essere messi in circolazione, sostenendo l'economia nazionale e lo sviluppo produttivo,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad abolire le limitazioni all'uso del contante attualmente previste, fermo restando tutta la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
9/1807-AR/33Osnato, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    dal 30 Giugno 2019, con la stagione turistica alle porte, numerose strutture alberghiere con più di 25 posti letto rischiano di chiudere per il mancato completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio previsti con la Legge di bilancio 2018;
    tali strutture, infatti, non hanno beneficiato della proroga dei termini prevista solo per quelle strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, individuati con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre;
    spesso le strutture alberghiere sono situate in centri urbani o in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il che non facilita il celere adempimento di tutte le prescrizioni contenute nella normativa, specialmente quelle più invasive;
    la chiusura delle strutture alberghiere danneggerebbe irrimediabilmente l'economia nazionale e la vocazione turistica dei nostri territori, creando povertà e disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare la necessità di estendere la proroga dei termini per l'adeguamento alla normativa antincendio al 31 dicembre 2019 a tutte le strutture alberghiere con più di 25 posti letto.
9/1807-AR/34Prisco, Delmastro Delle Vedove, Zucconi, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la necessità di estendere la proroga dei termini per l'adeguamento alla normativa antincendio al 31 dicembre 2019 a tutte le strutture alberghiere con più di 25 posti letto.
9/1807-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Delmastro Delle Vedove, Zucconi, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni relative alla disciplina degli enti del terzo settore;
    la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui le associazioni dei consumatori perseguono l'interesse comune all'intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza e dell'entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti i consumatori, sollevando ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all'iniziativa singola e dalle remore ad agire individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei rapporti di forza;
    secondo la giurisprudenza, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 17351/2011 tali associazioni agiscono, quindi, «allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti»;
    il Presidente del TAR Valle d'Aosta, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, ha dichiarato che «I costi della giustizia sono una “gabella” che affligge la popolazione in maniera esagerata» e che «un'esagerata tassazione provoca un'inammissibile denegata giustizia»;
    secondo il Codacons, per il 70 per cento degli italiani i costi della giustizia sono eccessivi ed impediscono l'esercizio dei propri diritti, e in base alle ultime stime 1,5 milioni di cittadini hanno rinunciato ad intentare una causa in tribunale nell'ultimo triennio, non potendo affrontare le relative spese di giudizio;
    ad oggi i preposti uffici delle diverse autorità giudiziarie continuano ad interpretare la normativa vigente nel senso di non riconoscere il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi presentanti dalle (ex) ONLUS, con ciò di fatto configurando un vulnus ai principi di uguaglianza, non discriminazione, di accesso alla giustizia e di protezione dei consumatori,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative assumere affinché gli enti del terzo settore siano esentati dal pagamento del contributo unificato per i giudizi instaurati nel perseguimento dei propri fini statutari in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva e nelle materie di interesse generale ai sensi della normativa vigente.
9/1807-AR/35Rampelli, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad assumere le opportune iniziative assumere affinché gli enti del terzo settore siano esentati dal pagamento del contributo unificato per i giudizi instaurati nel perseguimento dei propri fini statutari in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva e nelle materie di interesse generale ai sensi della normativa vigente.
9/1807-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    l'auspicabile ripresa dell'economia dipende anche e soprattutto dalla possibilità, per le piccole e medie imprese, di potere sviluppare maggiori fatturati ed utili, obiettivo raggiungibile senza la mannaia fiscale, l'ostracismo del sistema bancario, l'oppressione burocratica;
    nonostante le promesse, l'attuale compagine governativa non ha minimamente risolto il problema causato dallo « split payment», il meccanismo di scissione dei pagamenti dell'Iva, per le forniture nei confronti della Pubblica amministrazione, in vigore dall'inizio del 2015;
    lo « split payment» è un meccanismo tortuoso che sta arrecando danni soprattutto alle piccole e medie imprese artigiane, costrette a fare i conti con una liquidità ulteriormente ridotta in un momento in cui l'accesso al credito è ancora difficoltoso;
    con lo split payment, infatti, le imprese, non ricevono più l'Iva dalla PA, ma devono continuare a pagarla ai loro fornitori; ciò significa che in cassa, al posto della liquidità, avranno solo crediti Iva sugli acquisti;
    non può essere questa la strada giusta da percorrere per stanare gli evasori; così si colpiscono indiscriminatamente tutte le imprese,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad escludere l'applicazione dello « split payment» per le PMI, e ad introdurre meccanismi di «sterilizzazione» per le altre imprese.
9/1807-AR/36Rotelli, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 6 semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali;
    il regime fiscale forfettario per le partite Iva al di sotto dei sessantacinque mila euro estendibili a centomila previste nel 2019 e nuove disposizioni consentono, dal 1o gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP con aliquota al 20 per cento;
    è di tutta evidenza che la crescita economica dei prossimi anni della Nazione dipenderà fortemente da quanto si ridurrà la pressione fiscale su redditi annuali al di sotto dei 50 mila euro annui;
    tale soglia è quella in cui ricadono gran parte delle persone fisiche con reddito derivante da lavoro dipendente;
    entro la soglia del reddito fino a 50 mila euro ricadono gran parte dei dipendenti pubblici degli enti locali;
    la possibilità di uscire da una economia stagnante e puntare ad una crescita economica nazionale deve necessariamente riguardare tutti i percettori di reddito da lavoro, a prescindere dal settore lavorativo, sia che esso sia pubblico che privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un regime fiscale semplificato e forfettario non superiore al 20 per cento per i redditi da lavoro per i dipendenti privati e pubblici con redditi fino a 50.000 euro, escludendo altre imposte, tasse e tariffe.
9/1807-AR/37Maschio, Silvestroni, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre un regime fiscale semplificato e forfettario non superiore al 20 per cento per i redditi da lavoro per i dipendenti privati e pubblici con redditi fino a 50.000 euro, escludendo altre imposte, tasse e tariffe.
9/1807-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Maschio, Silvestroni, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3;
    oltre alle disposizioni di carattere fiscale, appare necessario adottare ogni opportuna iniziativa per scongiurare il rischio di penalizzare tanti cittadini già fortemente provati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e facilitare il processo di ricostruzione, purtroppo tutt'ora in corso;
    in particolare, appare ormai inderogabile consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici di incrementare il proprio personale in connessione alle improrogabili esigenze imposte dalla ricostruzione pubblica e privata;
    se si vuole consentire ai Comuni di avere un ruolo attivo e fattivo nella ricostruzione, sia privata che pubblica, appare evidente la necessità di dover superare gli attuali vincoli assunzionali imposti ai Comuni dalle normative succedutesi negli ultimi anni;
    l'accelerazione della ricostruzione impone che oltre al personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (personale a tempo determinato la cui spesa è a carico della gestione commissariale), tali enti possano provvedere in deroga agli attuali vincoli assunzionali anche all'assunzione di personale particolarmente qualificato da inserire nei propri organici,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di assumere personale in deroga agli attuali vincoli assunzionali da inserire nei propri organici.
9/1807-AR/38Trancassini, Prisco, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di assumere personale in deroga agli attuali vincoli assunzionali da inserire nei propri organici.
9/1807-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta)  Trancassini, Prisco, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 50, comma 2, lettera h), recante «disposizioni finanziarie» dell'Atto Camera 1807, in materia di «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Card cultura per i diciottenni pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019;
    la Card è stata introdotta con una misura prevista per la prima volta con la legge di Bilancio del 2016 e coinvolge quanti raggiungono la maggiore età, ai quali è messa a disposizione un bonus da spendere in prodotti culturali;
    l'utilizzo della Card cultura è senza alcun dubbio un buon incentivo per i giovani alla scoperta attiva dell'arte e della cultura del nostro Paese oltre che un concreto sostegno al mercato editoriale;
    oltre agli effetti economici, il Bonus cultura ha generato anche un rilevante effetto di tipo qualitativo, riportando i materiali e le attività culturali al centro degli interessi dei più giovani, favorendo lo sviluppo del nostro capitale umano e permettendo ai ragazzi di famiglie meno fortunate di dotarsi di strumenti aggiornati e partecipare ad attività utili alla propria crescita personale;
    con una nota congiunta del Ministro Alberto Bonisoli e del Viceministro Laura Castelli, si afferma che il Bonus Cultura «non sarà toccato» e «ai ragazzi nati nel 2000 non sarà tolto un solo euro». La riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Card è stata definita «una partita di giro temporanea, che non cambia la sostanza delle cose: Sono stati solo ed esclusivamente anticipati 100 milioni di euro per il di Crescita», «una misura indispensabile per la ripresa economica del Paese». E i fondi «saranno stanziati di nuovo tra qualche settimana»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare che siano ripristinate, attraverso un futuro provvedimento, le risorse necessarie per permettere ai diciottenni di poter usufruire pienamente della card cultura al fine di promuovere le attività culturali e la conoscenza del patrimonio culturale.
9/1807-AR/39Gallo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di assicurare che siano ripristinate, attraverso un futuro provvedimento, le risorse necessarie per permettere ai diciottenni di poter usufruire pienamente della card cultura al fine di promuovere le attività culturali e la conoscenza del patrimonio culturale.
9/1807-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gallo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede positivamente delle misure volte ad alleggerire in parte la tassazione dal reddito d'impresa e dal reddito professionale;
    in particolare, l'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali;
    quelle suesposte sono misure che vanno nella giusta direzione, ma è necessario prevedere ulteriori e più efficaci interventi, che peraltro possono avere un effetto anticiclico, con particolare riguardo ad un settore decisivo quale quello delle costruzioni e dell'edilizia;
    per il settore delle costruzioni va fatto un passo ulteriore considerato che, già dal 2013 è stata esclusa la tassazione IMU sui fabbricati costruiti o ristrutturati per la successiva vendita (così detto «beni merce» delle imprese edili), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; il problema è che questa esclusione non si applica alle aree destinate alla costruzione per la successiva vendita, anch'esse facenti parte del «magazzino» delle imprese edili, e quindi anch'esse «beni merce»;
    è necessario eliminare l'IMU anche per le aree edificabili, iscritte in Bilancio tra le «Rimanenze»; allo stesso modo, occorre intervenire urgentemente anche sulla disciplina della TASI che, a differenza di quanto riconosciuto per l'IMU, colpisce tutt'oggi l'intero «magazzino» delle imprese edili, quindi, non solo le aree destinate all'edificazione, ma anche i fabbricati costruiti, o ristrutturati, per la successiva cessione e non ancora venduti;
    inoltre, per quanto attiene alle aree, la TASI si aggiunge all'IMU, con un'evidente duplicazione d'imposta. Sarebbe necessario riconoscere l'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del così detti «magazzino» delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili,

impegna il Governo:

   a proseguire sulla strada di un alleggerimento della tassazione dal reddito d'impresa e dal reddito professionale, e di sostegno al settore delle costruzioni, adottando tutte le iniziative legislative volte ad escludere dalla TASI tutti gli ”immobili merce” delle imprese edili (fabbricati e aree edificabili), nonché ad escludere l'IMU per le aree edificabili, ossia le aree destinate alla costruzione per la successiva vendita, iscritte in Bilancio tra le «Rimanenze»;
   a prevedere, conseguentemente, un contributo ai comuni quale rimborso di quota del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
9/1807-AR/40Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Casino.


   La Camera,
   premesso che
    L'articolo 12-ter del provvedimento in esame modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale), prevedendo che a decorrere dal 1o luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio;
    dal 1o luglio entra in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico ma la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (lo scontrino elettronico) non sarà obbligatoria per tutti;
    infatti il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 10 maggio 2019 ha stabilito quelli che sono i soggetti esonerati e tra questi le prestazioni del trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e bagagli al seguito ma non ha escluso quelle del trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti i quali svolgono servizio sia di taxi che di noleggio ciò è dovuto come ad esempio nel comune di Venezia dalla peculiarità e dalla limitata estensione degli spazi acquei idonei all'attività delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, spazi che non consentono mai uno stazionamento fisso adeguato oltre ad attenersi alle regole rigide di traffico per limitare il moto ondoso;
    il trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti per le sue caratteristiche è impossibilitato a trasmettere telematicamente i dati giornalieri sia per problemi di linea che sull'acqua è carente sia per motivi logistici perché sull'imbarcazione appare difficile installare un registratore di cassa. A riguardo gli operatori del settore necessitano un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria come comportarsi con la nuova normativa perché se come taxi sono esonerati come ncc dovrebbero applicarla ma vista la doppia natura che hanno proprio per la particolarità suddetta rimane difficoltosa,

impegna il Governo

alla luce di quanto descritto in premessa ad adottare ogni iniziativa utile al fine di esonerare il trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti che svolgono servizio sia di taxi che di noleggio dall'obbligo dello scontrino elettronico.
9/1807-AR/41Brunetta.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, alla luce di quanto descritto in premessa ad adottare ogni iniziativa utile al fine di esonerare il trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti che svolgono servizio sia di taxi che di noleggio dall'obbligo dello scontrino elettronico.
9/1807-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede alcune misure finalizzate a favorire il recupero dei rifiuti e dare un impulso all'economia circolare;
    in particolare il testo del disegno di legge contiene agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare e disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi; agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;
    nel nostro Paese vi sono molti settori produttivi che beneficerebbero di una efficace e puntuale normativa che regolamenti finalmente la «qualifica di fine rifiuto» ossia il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, e che consenta che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto;
    in questi giorni con una lettera congiunta, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana Centro e l'associazione Astri, hanno chiesto un incontro al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, con un invito a Prato per rendersi conto di persona delle difficoltà imposte dalle normative per il riutilizzo delle fibre tessili;
    nella lettera viene ricordata la rilevanza del distretto pratese e si evidenzia che, se fosse una nazione, sarebbe la settima in Europa per peso nel settore tessile. Ma soprattutto si sottolinea come la tradizionale propensione del distretto al riutilizzo delle fibre sia ostacolata da normative troppo vincolanti e restrittive sia per il pre-consumo (residui di pettinatura, filatura, tessitura, rifinizione e confezione, vale a dire cascami, testate, fila, frasami, ritagli) sia per il post-consumo (gli abiti usati). Si tratta di provvedimenti che nascono da indirizzi europei ma che hanno nelle legislazioni nazionali i loro principali riferimenti;
    ricordiamo che all'interno del comparto, il distretto tessile di Prato (che include 12 comuni in un'area a cavallo tra le province di Prato, Pistoia e Firenze) rappresenta ancora oggi il primo distretto europeo per produzione tessile e storicamente il primo che realizza un ciclo tessile ad economia circolare;
    come ha sottolineato la delegata di Confindustria Toscana Nord per la sostenibilità, Fabia Romagnoli, per arrivare a far sì che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto anziché finire fra i rifiuti le imprese devono espletare adempimenti complessi e onerosi soprattutto per quelle più piccole. Sul versante del post-consumo, invece, il tessile necessiterebbe di una più snella ed efficiente regolazione delle normative « end of waste»;
    peraltro la normativa attuale è poco chiara e lascia spazio a varie interpretazioni, e l'imprenditore corre quindi il rischio di essere accusato di traffico illecito di rifiuti;
    va infine ricordato che la differenziata sul tessile sarà obbligatoria nel 2024 (come da direttiva quadro sui rifiuti, approvata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore nel 2018),

impegna il Governo

a prevedere opportune iniziative normative urgenti in materia di qualifica di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto rendendo chiaro il momento in cui si ha la cessazione della qualifica di rifiuto, per favorire realmente lo sviluppo dell'economia circolare, in particolare quella del settore tessile consentendo a questo importante comparto di poter svolgere l'attività di recupero e riutilizzo di materiali tessili nell'attività produttiva, attingendo in tal modo solo in minima misura alle materie prime.
9/1807-AR/42Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33-ter del provvedimento in esame dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019, tra Stato e regione autonoma Friuli Venezia Giulia e modifica lo Statuto regionale nella parte relativa alle entrate proprie della Regione;
    gli studi elaborati dalla Regione Friuli, sulla base dei consumi di benzina e gasolio, dimostrano che dal 2008 al 2018 la regione ha perso entrate pari a circa 254 milioni di euro, di cui 75,1 di IVA e 178,8, derivanti dal differenziale delle accise sui carburanti tra Italia, Slovenia e Austria che comporta un ampio differenziale tra i prezzi applicati a benzina e gasolio tra Friuli, regione di confine, e i due Stati europei a cosiddetto «turismo del pieno»;
    le disposizioni di legge adottate dal 2011 hanno generato sette rincari del costo dei carburanti e hanno innalzato del 29 per cento le accise sulla benzina e del 46 per cento sul gasolio. Ogni volta che i cittadini si recano in un'area di servizio, versano al fisco 0,728 euro ogni litro di benzina e 0,617 euro ogni litro di gasolio. Rispetto ai principali paesi Ue e a quelli confinanti, il pieno di gasolio costa agli italiani il 10,6 per cento in più rispetto dei francesi, il 17,4 per cento in più rispetto agli sloveni, il 17,5 per cento in più nei confronti dei tedeschi, il 24,2 per cento in più degli austriaci e il 24,3 per cento in più degli spagnoli (CGIA Mestre);
    tale sperequazione si riflette in maniera gravissima sulle entrate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla quale spettano, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione; oltre ai 5,91 decimi del relativo gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale;
    nel maggio 2017 lo Stato italiano ha chiuso la vertenza entrate con la Regione Sardegna devolvendo alla Regione nell'ambito delle entrate erariali, tutte quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro sia di natura tributaria sia di natura non tributaria;
    l'articolo 49 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclude espressamente le entrate derivanti dai giochi da quelle spettanti, pro quota alla Regione,

impegna il Governo

ad assicurare alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quota parte delle entrate derivanti dai giochi raccolte sul proprio territorio, al fine di riequilibrare le minori entrate derivanti dalle accise sui carburanti.
9/1807-AR/43Sandra Savino.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad assicurare alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quota parte delle entrate derivanti dai giochi raccolte sul proprio territorio, al fine di riequilibrare le minori entrate derivanti dalle accise sui carburanti.
9/1807-AR/43. (Testo modificato nel corso della seduta)  Sandra Savino.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 34 del provvedimento in esame interviene in materia di Zone economiche speciali (ZES) prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), ne] misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali. La misura, è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021;
    la ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite da regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Nelle Zone economiche speciali si prevedono regimi amministrativi semplificati per i soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti e specifici benefici fiscali;
    ogni regione può proporre una propria ZES. Per il Veneto è in corso di realizzazione una ZES nell'area metropolitana Venezia-Rovigo garantirebbe 26 mila occupati e 2,4 miliardi; con evidenti ricadute sull'intero sistema regionale. Per cogliere questa opportunità occorre il varo di un provvedimento ad hoc del governo entro fine anno, ultimo atto di una fase istruttoria già completata in Veneto;
    la normativa ZES prevede che possano far parte di questa anche aree non contigue a condizione che siano collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
    il nesso economico-funzionale del territorio bellunese con il porto di Venezia ci pare indubbio e fonda le sue radici nella storia dei rapporti commerciali tra la laguna e le Dolomiti.
    Le associazioni imprenditoriali della provincia di Belluno hanno avanzato nei giorni scorsi la proposta di ricomprendere il bellunese tra le aree contigue alla ZES Veneta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il Piano strategico che dovrà essere redatto dalla Regione per la ZES di Venezia preveda un'area contigua o Zona Logistica Semplificata(ZLS) nel territorio bellunese collegata alla ZES.
9/1807-AR/44Bond.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità che il Piano strategico che dovrà essere redatto dalla Regione per la ZES di Venezia preveda un'area contigua o Zona Logistica Semplificata(ZLS) nel territorio bellunese collegata alla ZES.
9/1807-AR/44. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33-ter del provvedimento in esame dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019, tra Stato e regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilendo che il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione è pari a 686 milioni di euro per l'anno 2019, 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021. Viceversa si riconosce alla regione un contributo per investimenti di 400 milioni, ripartiti in più anni. L'articolo inoltre modifica lo Statuto regionale nella parte relativa alle entrate proprie della Regione;
    appare ancora irrisolta la questione relativa al differenziale delle accise sui carburanti tra Italia, Slovenia e Austria che comporta un ampio differenziale tra i prezzi applicati a benzina e gasolio tra Friuli, regione di confine, e i due Stati europei. Secondo la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, direttiva 2003/96/CE del Consiglio, differenze sostanziali nei livelli nazionali delle accise possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e causare il cosiddetto «turismo del pieno»;
    i cittadini residenti nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono per questo da diversi anni godere di un contributo regionale volto a ridurre il prezzo finale del carburante, in modo da ridurre il gap con i prezzi proposti in Slovenia e Austria. La misura della regione non è in alcun modo disposta con il fine di ridurre la parte di accise, ma solamente con quello di contribuire all'abbattimento del prezzo finale dei carburanti, in favore delle famiglie;
    in particolare, per la zona 1, destinata agli automobilisti che risiedono nei comuni svantaggiati o a contributo maggiorato ovvero montani o parzialmente montani, il contributo è di 21 centesimi per la benzina e di 14 per il gasolio. Nella zona 2, che raggruppa i comuni a contributo base, l'incentivo totale è di 14 centesimi per la benzina e di 9 centesimi per il gasolio;
    tale misura è stata contestata, già dal 2017, dalla Commissione europea, che a inizio febbraio 2019 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia per la presunta violazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote di accisa nazionali differenziate ai medesimi prodotti solo quando la direttiva sulla tassazione dell'energia lo autorizza esplicitamente;
    l'interruzione dell'erogazione di tali contributi rappresenterebbe per il Friuli Venezia Giulia e per lo Stato italiano una perdita incalcolabile nelle vendite di carburante, favorendo un esodo ancora più massiccio rispetto a oggi per il rifornimento di carburanti presso i distributori di oltre confine;
    le disposizioni di legge adottate dal 2011 hanno generato sette rincari del costo dei carburanti e hanno innalzato del 29 per cento le accise sulla benzina e del 46 per cento sul gasolio. Ogni volta che i cittadini si recano in un'area di servizio, versano al fisco 0,728 euro ogni litro di benzina e 0,617 euro ogni litro di gasolio. Rispetto ai principali paesi Ue e a quelli confinanti, il pieno di gasolio costa agli italiani il 10,6 per cento in più rispetto dei francesi, il 17,4 per cento in più rispetto agli sloveni, il 17,5 per cento in più nei confronti dei tedeschi, il 24,2 per cento in più degli austriaci e il 24,3 per cento in più degli spagnoli (CGIA Mestre);
    tale sperequazione si riflette in maniera gravissima sulle entrate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale spettano, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione; oltre ai 5,91 decimi del relativo gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale;
    gli studi elaborati dalla Regione Friuli, sulla base dei consumi di benzina e gasolio, dimostrano che dal 2008 al 2018 la regione ha perso entrate pari a circa 254 milioni di euro, di cui 75,1 di IVA e 178,8 di accise, pari a circa 173 milioni di litri di carburante erogati in meno. In particolare nella provincia di Gorizia gli acquisti di benzina verde sono crollati dai circa 66 milioni di litri nel 2007 ai 23,7 del 2018,

impegna il Governo:

   ad assicurare, attraverso l'avvocatura dello Stato, il massimo sforzo per risolvere favorevolmente il ricorso a carico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la presunta violazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio sulla tassazione dei prodotti energetici, in essere presso Corte di Giustizia UE;
   ad adottare in concorso con la Regione medesima, iniziative per rivedere le disposizioni sulle accise, il riparto delle stesse con la Regione e le modalità applicative di un nuovo contributo diretto ai cittadini per l'acquisto di carburante attraverso una tessera prepagata.
9/1807-AR/45Novelli, Sandra Savino, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), è costituita dai versamento degli oneri generali da parte di famiglie e imprese, e il cui utilizzo è destinato ad attività di pubblico interesse, inclusa la mitigazione degli effetti per i clienti finali, in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell'energia;
    nel 2018 il decreto-legge n. 135 del 2018 di Semplificazione prevedeva (articolo 2) che agli oneri di 900 milioni del prestito ponte Alitalia, la cui restituzione veniva posticipata al 30 giugno 2019, si sarebbe provveduto ”mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali... La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019”;
    l'articolo 37 del provvedimento in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia e modifica la disciplina relativa alla restituzione del prestito previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria. Pertanto non esiste più una data certa di restituzione;
    sia i tecnici del Servizio Studi di Camera e Senato, che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Confindustria e le Associazioni del settore elettrico hanno espresso perplessità su tale modello di copertura, perplessità che aumentano a fronte dell'incertezza della data di restituzione. I timori vertono sul fatto che tale utilizzo possa ”compromettere le finalità a cui le risorse della CSEA sono destinate, riconducibili ad obblighi normativi e pertanto caratterizzate da limitata modulabilità”;
    in definitiva compromettendo le finalità a cui le risorse della Cassa sono destinate, può determinarsi l'aumento delle bollette elettriche e del gas di famiglie e imprese,

impegna il Governo:

   ad individuare una data certa per la restituzione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della giacenza presso i conti di tesoreria di cui al comma 2, lettera q) dell'articolo 50 del provvedimento in esame;
   ad informate il Parlamento di quale sia l'entità delle somme prelevate dalla CSEA e destinate a finalità diverse da quelle originarie, nonché delle somme complessivamente disponibili presso la Cassa.
9/1807-AR/46Baldelli, Carrara.


   La Camera

impegna il Governo:

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   ad individuare una data certa per la restituzione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della giacenza presso i conti di tesoreria di cui al comma 2, lettera q) dell'articolo 50 del provvedimento in esame;
   ad informate il Parlamento di quale sia l'entità delle somme prelevate dalla CSEA e destinate a finalità diverse da quelle originarie, nonché delle somme complessivamente disponibili presso la Cassa.
9/1807-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldelli, Carrara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, la possibilità da parte del soggetto avente diritto alle detrazioni di poter usufruire della detrazione mediante sconto in fattura II fornitore recupererà tale contributo sotto forma di credito d'imposta in 5 anni;
    in sede di esame del provvedimento è stata prevista la possibilità che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. È quindi preclusa la possibilità di procedere ad una sorta di sconto presso le banche;
    l'opzione consentita al soggetto avente diritto alle detrazioni, può comportare, ove non correttamente applicata, un grave restringimento del mercato a sfavore delle piccole imprese che dovranno recuperare lo sconto dopo 5 anni;
    si tratta un lasso di tempo troppo lungo che incide sulla loro attività: non risulta infatti chiaro dalla lettura del testo se l'impresa realizzatrice possa negare l'esercizio di tale opzione;
    in particolare per le imprese che operano nel settore dei serramenti, per le quali l'aliquota di sconto è del 50 per cento la struttura del mercato italiano è costituita da migliaia di PMI con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di «anticipare» al cliente lo sconto del 50 per cento;
    si tratta di un comparto peraltro già oggetto della ritenuta d'acconto dell'8 per cento sui bonifici bancari e postali per ecobonus e bonus casa,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le imprese installatrici di non accettare l'opzione prevista concessa al soggetto avente diritto alle detrazioni e a ridurre il periodo di recupero dello sconto effettuato al cliente da 5 anni a 1 anno.
9/1807-AR/47Minardo.


   La Camera

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le imprese installatrici di non accettare l'opzione prevista concessa al soggetto avente diritto alle detrazioni e a ridurre il periodo di recupero dello sconto effettuato al cliente da 5 anni a 1 anno.
9/1807-AR/47. (Testo modificato nel corso della seduta)  Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dei c.d. «marchi d'origine» rappresenta un aspetto fondamentale nell'ambito della promozione, valorizzazione e sviluppo della manifattura italiana, costituita principalmente di piccole e medie imprese. Infatti, l'esatta origine della merce rileva: (i) quanto all'applicazione delle misure doganali e di politica commerciale, (ii) può orientare in maniera determinante le scelte dei consumatori sul mercato globale;
    la tutela delle indicazioni d'origina italiana dei prodotti, pertanto, rappresenta una priorità per tutti i settori produttivi italiani, senza distinzione;
    sotto il profilo delle fonti normative, il Codice Doganale dell'UE all'articolo 60, definisce i criteri essenziali ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto. Tali criteri sono stati e rimangono oggetto dell'azione interpretativa della CGUE;
    a livello nazionale, si sono succeduti e sovrapposti nel tempo molteplici interventi normativi a regolare la materia e segnatamente, tra gli altri: legge n. 80 del 14 maggio 2005; legge n. 166 del 27 Ottobre 2008; legge n. 55 dell'8 aprile 2010;
    il carattere settoriale e frammentato della normativa oggi vigente ha dato luogo a strutturali problemi di coordinamento con la normativa comunitaria. In particolare, quanto alla legge n. 55 dell'8 aprile 2010 essa rimane di fatto inapplicata non essendone stati mai emanati i decreti attuativi proprio a causa della sua paventata incompatibilità con la disciplina comunitaria;
    la mancanza di coordinamento normativo, nonché della vera e propria effettività di alcune fondamentali norme approntate dal legislatore nazionale si riflette negativamente anche sugli aspetti di c.d. law enforcement della stessa disciplina. In altre parole, la tutela da parte dei legittimi utilizzatori del marchio d'origine Made in Italy da fenomeni di imitazione fraudolenta o contraffazione risulta ancora gravosa sotto il profilo sostanziale;
    il costante incremento del fenomeno delle frodi in plurimi settori appannaggio della denominazione Made in Italy, anche attraverso le c.d. frodi telematiche e la vendita di prodotti contraffatti sul web, impongono una rinnovata ed attenta valutazione sulle strategie e sulle forme di contrasto a tali fenomeni,

impegna il Governo:

   a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare con sollecitudine ogni iniziativa, anche normativa, che consenta di rendere effettiva la legislazione esistente, favorendo il coordinamento con la normativa comunitaria in materia;
   a valutare, altresì, l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata di favorire la centralizzazione delle attività di controllo e contrasto alla contraffazione del marchio Made in Italy in un'unica autorità attribuendo alla stessa le risorse necessarie.
9/1807-AR/48Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 36 del provvedimento in esame reca disposizioni di modifica della disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) introdotto dalla legge di bilanci 2019, prevedendosi una procedura di indennizzo forfettario e la definizione di una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR;
    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate delle proposte emendative volte a precisare i requisiti reddituali e patrimoniali dei soggetti appartenenti a tale categoria ! è stato inoltre chiarito che, nell'erogazione degli indennizzi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. Inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono stati esclusi dalle norme che obbligano le pubbliche amministrazioni a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento;
    sempre nel corso dell'esame in sede referente è stato presentato l'emendamento numero 36.14 volto ad assicurare la liquidazione di un importo pari al 100 per cento del danno subito in favore dei risparmiatori nei confronti dei quali, in virtù di una sentenza o di un lodo arbitrale, risultino accertate condotte fraudolente. Detta proposta non confligge con la decretazione attuativa già emanata non confligge nemmeno con l'impostazione politica del meccanismo di indennizzo delineato nel provvedimento in esame, dal momento che non toglie nulla alla platea dei soggetti danneggiati ma offre la possibilità a chi ha ottenuto una sentenza a proprio favore di ottenere il 100 per cento del rimborso a lui spettante;
    il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) dispone della capienza necessaria a fare fronte alle richieste di indennizzo avanzate da tali risparmiatori;
    durante il dibattito in sede referente è stato evidenziato come l'attuale normativa di riferimento presenti profili di illegittimità costituzionale, intervenendo in modo uguale su situazioni diverse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a risolvere l'ingiusta situazione evidenziata in premessa, evitando che situazioni diverse siano trattate in modo uguale, riconoscendo per coloro nei confronti dei quali sia stata accertata una condotta fraudolenta, il diritto al ristoro del 100 per cento del danno subito.
9/1807-AR/49Marin, Zanettin, Gelmini.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a risolvere l'ingiusta situazione evidenziata in premessa, evitando che situazioni diverse siano trattate in modo uguale, riconoscendo per coloro nei confronti dei quali sia stata accertata una condotta fraudolenta, il diritto al ristoro del 100 per cento del danno subito.
9/1807-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marin, Zanettin, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 36 del provvedimento in esame reca disposizioni di modifica della disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) introdotto dalla legge di bilanci 2019, prevedendosi una procedura di indennizzo forfettario e la definizione di una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR;
    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate delle proposte emendative volte a precisare i requisiti reddituali e patrimoniali dei soggetti appartenenti a tale categoria; è stato inoltre chiarito che, nell'erogazione degli indennizzi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. Inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono stati esclusi dalle norme che obbligano le pubbliche amministrazioni a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento;
    sempre nel corso dell'esame in sede referente è stato presentato l'emendamento numero 36.11 a mia prima firma, non accolto dalla Commissione, volto a prevedere che abbiano diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate o convertibili poi convertite in azioni, senza il consenso specifico delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa;
    durante il dibattito in Commissione è stato evidenziato come il citato emendamento abbia per oggetto più specificatamente l'indennizzo a favore dei titolari di obbligazioni subordinate 2013/2018 della Banca popolare di Vicenza: istituto che nell'ottobre 2014 è stato sottoposto a stress test da parte della BCE;
    a seguito delle carenze patrimoniali emerse in tale circostanza, nel giro di una notte le obbligazioni convertibili sono state trasformate in azioni, senza che i titolari di tali obbligazioni ne siano stati preventivamente informati, con tutte le conseguenze pregiudizievoli a carico degli stessi, tenuto conto che per i titolari di azioni è attualmente previsto un indennizzo pari al 30 per cento, a fronte del 95 per cento previsto invece per i titolari di obbligazioni convertibili;
    il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) dispone della capienza necessaria a fare fronte alle richieste di indennizzo avanzate da tali risparmiatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a risolvere l'iniqua situazione evidenziata in premessa, che ha determinato una grave sperequazione tra coloro che avevano investito i propri risparmi in azioni ed obbligazioni emesse dalla Banca popolare di Vicenza, ad oggi rimasta ancora irrisolta.
9/1807-AR/50Zanettin, Brunetta, Gelmini.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a risolvere l'iniqua situazione evidenziata in premessa, che ha determinato una grave sperequazione tra coloro che avevano investito i propri risparmi in azioni ed obbligazioni emesse dalla Banca popolare di Vicenza, ad oggi rimasta ancora irrisolta.
9/1807-AR/50. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zanettin, Brunetta, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi prevede alcune numerose misure riguardanti le imprese e i lavoratori;
    in particolare l'articolo 40 reca una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna; i gravi eventi climatici e le mareggiate dell'autunno 2018 hanno recato ingenti danni lungo tutta la costa ligure, in particolar modo su quella di Ponente;
    l'articolo 49, concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche italiane e internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro;
    la città di Imperia e le aree limitrofe sono state duramente colpite, come dimostrato dal crollo del Molo Lungo di Oneglia e dalla erosione tuttora in atto che ha ridotto in maniera rilevante le spiagge del litorale; con ordine del giorno n. 245 alla legge di Bilancio 2019, accolto nella seduta n. 97 dell'8 dicembre 2018, il sottoscritto impegnava il Governo a prevedere risorse adeguate e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558 che si rivolgeva a ben dieci regioni, da destinare specificatamente alla Regione Liguria per affrontare tutte le priorità di protezione civile legate agli eventi richiamati;
    con decreto del Commissario delegato n. 16 del 2019 la scadenza dei bandi per le misure in favore delle imprese danneggiate dalle mareggiate è stata prorogata al 20 giugno 2019 al fine di favorire un più efficace ricorso alle misure previste da parte delle imprese;
    in considerazione della stagione estiva ormai avviata, alcune imprese nonostante l'apprezzabile intervento del Commissario delegato non potranno accedere tempestivamente ai fondi in tempi utili,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a provvedere – anche con interventi urgenti di natura normativa – al riconoscimento di ulteriori risorse a sostegno delle imprese del litorale ligure di Ponente le cui attività siano state interessate dagli effetti delle mareggiate dell'autunno 2018 e che non potranno impiegare in tempi utili quelle già stanziate ma non ancora assegnate.
9/1807-AR/51Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, contiene numerose norme in materia di semplificazioni in favore delle imprese e dei cittadini);
    come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale la burocrazia costa circa 5 miliardi euro l'anno ad artigiani e piccole e medie imprese;
    per lo svolgimento di adempimenti burocratici, il titolare di una piccola impresa lavora, in media, 45 giorni l'anno e, in più, deve utilizzare allo stesso scopo il tempo dei suoi dipendenti per 28 giorni. Parliamo di un totale di 11.000 euro che, moltiplicati per le PMI italiane, fa salire il conto all'astronomica somma di svariati miliardi di euro per adempiere a pratiche che un terzo degli imprenditori giudica «indebitamente attribuite alle aziende»;
    assolvere le pratiche burocratiche richieste in Italia è un impegno gravoso perché sottrae del tempo e limita innovazione e crescita, perché le pratiche burocratiche sono lunghe, complicate e ridondanti;
    le PMI e le aziende artigiane in Italia, quindi, oltre alle difficoltà dettate dall'onda lunga della crisi economica, si barcamenano nel ginepraio delle pratiche burocratiche. Infatti, gli adempimenti: tendono ad aumentare nel tempo. Solo in pochi casi sono percepiti come utile strumento di controllo. Nel processo di automatizzazione, anziché semplificare hanno generato ulteriori incombenze;
    gli imprenditori con esperienza manifestano una maggiore esasperazione per il peso della burocrazia, avendo assistito all'infittirsi e complicarsi della richiesta di documenti e pratiche. La burocrazia è vissuta come una gravosa perdita di tempo: non solo il numero di informazioni è eccessivo e complesso, ma la stessa informazione è richiesta più volte;
    pesa, e non è da sottovalutare, il fatto che la burocrazia sia percepita, nella maggior parte dei casi, come un limite all'innovazione e alla crescita dell'attività: in buona sostanza all'accesso a tutte le persone di buona volontà ad intraprendere un'attività e portare benessere nel sistema economico;
    è stato evidenziato, addirittura, che per poter aprire un salone di acconciatura è necessario assolvere 65 adempimenti, avere a che fare con 26 enti (con i quali, però, bisogna interfacciarsi per 39 volte complessivamente perché ce ne sono alcuni ai quali ci si deve rivolgere più volte) e spendere quasi 18.000. L'ingarbugliato e faticoso iter si apre con una scia pericolosa come quella chimica: serve infatti la presentazione di una «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune dove sarà ubicata fisicamente l'attività. In precedenza, l'aspirante imprenditore deve aver superato un esame teorico-pratico dopo aver svolto tre anni di corso da 1.800 ore di formazione (e 5 mila euro di spesa) e uno stage dalla durata variabile a seconda delle regioni: si va dalle 500 ore richieste nel Lazio alle 1.200 in Lombardia e Sicilia. Per presentare la Scia sono necessari una serie di atti, alcuni obbligatori, altri facoltativi a discrezione dei Comuni. Gli obbligatori possono costare circa 660 euro, i facoltativi (richiesti da un Comune su tre) anche qualche migliaio di euro. A Catania e a Ragusa, a esempio, si chiede anche il certificato di agibilità dei locali, che si ottiene in 60 giorni e costa 1.500 euro. La Scia da consegnare al Suap (Sportello unico per le attività produttive) è gratuita in 18 dei Comuni che hanno partecipato all'indagine, costa meno di 50 euro in 16 Comuni, tra 50 e 100 in altri 10 e addirittura in quattro Comuni (Caserta, Como, Padova e Ragusa) richiede un versamento di oltre 100 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare in modo realmente efficace le criticità evidenziate in premessa, semplificando le procedure legate all'avvio delle attività imprenditoriali, anche consentendo a chi inizia sin da subito l'attività la possibilità di definire le procedure burocratiche richieste in un congruo arco temporale di almeno tre anni.
9/1807-AR/52Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 51 articoli e 201 commi, contiene disposizioni di varia natura che appaiono ricondotte ad una cornice unitaria dalle due finalità, invero assai ampie, indicate dal preambolo: stabilire misure per la crescita economica e prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    nello specifico, l'articolo 34 del decreto-legge prevede un piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
    con il decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017 è prevista l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno di Italia;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12 recante Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali disciplina le modalità per l'istituzione, la durata ed i criteri generali per l'identificazione e delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno;
    nello specifico, le ZES saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e potranno essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo e di creare o ampliare le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree;
    l'obiettivo principale del provvedimento è quello di dare un forte impulso alla ripresa economica del Paese attraverso l'introduzione di misure concrete a sostegno delle imprese e degli investimenti;
    alla luce dell'obiettivo appena citato e al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese, appare senz'altro opportuno prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali siano ricompresi, ove individuati, i siti di interesse nazionale limitrofi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali siano ricompresi i siti di interesse nazionale limitrofi alle medesime aree al fine di favorire la creazione di condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo del Paese.
9/1807-AR/53Prestigiacomo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali siano ricompresi i siti di interesse nazionale limitrofi alle medesime aree al fine di favorire la creazione di condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo del Paese.
9/1807-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta)  Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 in esame reca alcune disposizioni riguardanti il sistema aeroportuale e del settore del trasporto aereo;
    in particolare all'articolo 37 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia;
    l'articolo 44 reca disposizioni volte a riclassificare gli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativi ai vari cicli di programmazione effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di unico Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori ! nello specifico al comma 10, lettera b) si prevede che le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel predetto Piano sono riprogrammate per essere destinate al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per le infrastrutture aeroportuali tra le altre ! oltre a tali interventi il provvedimento all'esame reca numerose disposizioni riguardanti la finanza pubblica anche con riferimento alla normativa vigente riguardante il contenimento della spesa di enti e amministrazioni pubbliche;
    l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito ai sensi del decreto legislativo n. 250 del 1997, agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione, in quanto ente pubblico non economico è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ma è altresì sottoposto alla vigente normativa per il contenimento della spesa pubblica la rilevanza strategica, regolatoria e operativa di ENAC è fuor di dubbio, basti pensare che tale Ente si occupa di garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale. Svolge il ruolo di Organismo responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di Diritti del Passeggero e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Nell'ambito delle attività legate agli aspetti economici del trasporto aereo a ENAC compete lo svolgimento delle istruttorie per l'affidamento in concessione delle strutture e dei beni del demanio aeroportuale e dei servizi aeroportuali che viene effettuata sulla base della valutazione del livello di affidabilità, efficienza e competitività dei soggetti economici e imprenditoriali coinvolti. ENAC provvede, inoltre, alla regolazione tariffaria, alla predisposizione degli accordi di traffico, al rilascio delle licenze di esercizio per i vettori aerei, alla verifica delle condizioni che possano giustificare l'istituzione di oneri di servizio pubblico su specifici collegamenti, all'attuazione del decreto legislativo relativo al libero accesso al mercato dei servizi a terra (handling) negli scafi italiani. ENAC, inoltre, elabora e propone la pianificazione dello sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e valuta i programmi d'intervento aeroportuali, infrastrutturali e operativi attraverso l'approvazione dei piani quadriennali o decennali e i connessi piani di investimento appare quindi evidente che si debba promuovere l'attività di ENAC permettendo allo stesso Ente di poterla svolgere in maniera pienamente efficace,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di prevedere che le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, fermo restando l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti ai sensi degli articoli 61 e 67, decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 6, decreto-legge n. 78 del 2010, non si applichino all'Enac, al fine di assicurarne le attività di cui in premessa e la piena efficacia delle stesse.
9/1807-AR/54D'Ettore, Cannizzaro, Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 – modificato nel corso dell'esame in sede referente reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (commi 1-2), di revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989 sulla base di specifici criteri direttivi (commi 3 e 4);
    inoltre, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili;
    nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle MPMI debbano essere anche coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 e che il decreto del Ministero dello sviluppo economico debba essere adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (comma 5);
    sono state, altresì, incluse, tra le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0, alla cui implementazione sono dirette le agevolazioni, le seguenti voci soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fìntech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
    inoltre, l'importo di spesa dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale ammessi a beneficio deve essere almeno pari a 50 mila euro, anziché 200 mila euro come previsto prima dell'esame nelle Commissioni di merito (comma 6);
    sono stati inclusi tra i potenziali beneficiari delle misure di incentivazione in questione, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, le imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche al fine di una maggiore accessibilità per i soggetti disabili;
    inoltre, in sede referente, è stato portato da 500 a 100 mila euro l'importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguito nell'ultimo esercizio certificato considerato quale requisito ai fini dell'accesso ai benefici da parte delle imprese (comma 7);
    infine, sempre in sede referente, è stato introdotto un nuovo comma 7-bis, secondo il quale le imprese, in numero non superiore a dieci, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0;
   considerato che per favorire la trasformazione digitale e tecnologica del sistema produttivo è necessario coinvolgere tutto il sistema delle imprese, dal manifatturiero al terziario.
    le misure per favorire l'innovazione e la digital transformation devono agire in modo sistemico sul tessuto imprenditoriale, senza distinzione di settori produttivi e di dimensioni di impresa;
    si ritiene importante recuperare uno strumento semplice e funzionale lo strumento del voucher per la realizzazione di interventi di digitalizzazione delle MPMI, la cui dotazione finanziaria, si è rivelata insufficiente alla domanda di innovazione espressa delle imprese;
    l'incentivo ha infatti esercitato un elevato interesse tale che lo stanziamento iniziale di 100 milioni di euro, disposto dall'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 145 del 2013, non è stato sufficiente a soddisfare l'ammontare di contributo richiesto, l'inadeguatezza dello stanziamento pubblico rispetto al fabbisogno delle imprese ha determinato una significativa decurtazione dell'agevolazione, che in media è stata pari ed 16 per cento del contributo richiesto dalle imprese;
    le modifiche apportate rilevano un interesse da parte della maggioranza a implementare il sistema di incentivazione dello sviluppo tecnologico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di allargare la platea dei beneficiari delle agevolazioni finanziarie per favorire i progetti produttivi delle Micro Piccole e Medie Imprese, a tutto il sistema imprenditoriale potenzialmente interessato alla luce di quanto esposto in premessa;
   di valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, anche con successivi interventi normativi, di rendere strutturale lo strumento del voucher per la digitalizzazione, strumento utile e funzionale per favorire l'innovazione tecnologica.
9/1807-AR/55Mandelli.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di allargare la platea dei beneficiari delle agevolazioni finanziarie per favorire i progetti produttivi delle Micro Piccole e Medie Imprese, a tutto il sistema imprenditoriale potenzialmente interessato alla luce di quanto esposto in premessa;
   di valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, anche con successivi interventi normativi, di rendere strutturale lo strumento del voucher per la digitalizzazione, strumento utile e funzionale per favorire l'innovazione tecnologica.
9/1807-AR/55. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mandelli.


   La Camera,
    in sede di esame dell'AC 1807 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
   premesso che:
    il cosiddetto «decreto crescita» ha abrogato la lettera r) dell'articolo 18 del d.lgs. n. 112/98, più comunemente nota come «riforma Bassanini» che normava la possibilità, per le Micro, Piccole e Medie Imprese, di poter accedere alle garanzie dei confidi (mutualistici o privati) o a fondi di garanzia pubblici promossi a livello regionale per finanziamenti di importo limitato, fino a massimo 150.000 euro;
    l'inserimento della lettera «r», mediante la riforma Bassanini, nelle regioni in cui era stato adottato, aveva comunque permesso di valorizzare il ruolo sussidiario dei confidi, permettendo in particolare alle imprese di micro e piccole dimensioni di poter accedere al credito in forma aggregata e mutualistica;
    negli anni recenti della crisi i confidi hanno svolto un ruolo meritorio, compatibilmente alle loro disponibilità di risorse finanziarie volte al rilascio di garanzie, nel contribuire a fronteggiare le notevoli difficoltà nell'accedere al credito da parte delle imprese socie;
    dai dati in possesso di Assoconfidi, la lettera «r» della Legge Bassanini troverebbe applicazione senza limiti nella Regione Toscana e, per finanziamenti di importo massimo di circa 150.000 euro, in Abruzzo, Marche e Friuli Venezia Giulia, mentre altre realtà regionali (Emilia Romagna ed Umbria) hanno intrapreso il percorso autorizzativo per l'applicazione di tale strumento per finanziamenti di importi limitati (100.000/150.000 Euro);
    nella Regione Abruzzo vi è stata, prima del 2014, una applicazione della lettera r) con modalità parziale in determinati importi, e ciò avrebbe favorito un ingente incremento del valore dei finanziamenti emessi con garanzia del Fondo di Garanzia nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2018, passando da 275 a 414 milioni, ma per importi medi per singola operazione superiori ai 200.000 euro;
    nel provvedimento in esame viene assicurato un periodo transitorio in base al quale le predette disposizioni restano ancora in vigore. Viene inoltre introdotta la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione a finanziamenti erogati tramite di piattaforme di social lending e crowdrunding,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare ad almeno 18 mesi il periodo transitorio per la vigenza delle norme relative alla lettera r) della riforma Bassanini, al fine di consentire l'adeguamento nelle realtà regionali che hanno utilizzato lo strumento economico in questione e permettere un riassetto del sistema dei Confidi, evitando un blocco dell'accesso al credito per le Micro/PMI che attualmente stanno beneficiando di tale strumento economico-finanziario o ne sono in attesa;
   ad assumere iniziative di carattere normativo al fine di confermare, mediante nuovi strumenti, l'operatività dei Confidi per le micro e piccole imprese.
9/1807-AR/56Bignami, Mazzetti, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale del 22 gennaio 2018, n. 33, «Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali», si chiarisce la definizione di utilizzatore di prodotti fitosanitari non professionale (c.d. hobbista);
    dal 2 maggio 2018 trovano applicazione, per un periodo di tempo limitato, le cosiddette «Misure transitorie» per l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale, al cui termine (2 maggio 2020), i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale potranno essere riesaminati ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale del prodotto, esclusivamente nel caso si tratti di PFnPO e PFnPE conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione inseriti nell'Allegato tecnico del Regolamento;
   considerato che da un'analisi di impatto condotta tra alcune Imprese del settore associate è risultato che circa il 95 per cento dei prodotti attualmente impiegabili per uso non professionale non possiede i requisiti necessari per accedere alla fase di valutazione del rischio previsti dal nuovo summenzionato Regolamento;
    con il decreto ministeriale 33/2018, infatti, l'Italia ha adottato la regolamentazione più restrittiva a livello europeo, fondando i principi della regolamentazione non professionale sulla pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti presenti nei prodotti anziché sulla valutazione del reale rischio nell'uso non professionale di essi;
    una diversa regolamentazione che autorizzi l'uso non professionale dei prodotti fitosanitari sulla base di una valutazione del loro rischio di utilizzo anziché della pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti in essi contenuti, consentirebbe al mercato italiano di sopravvivere e risulterebbe più in linea con la disciplina degli altri Stati Membri basata su questo tipo di valutazione;
    così, ad esempio, l'Olanda, da sempre considerato un mercato all'avanguardia a livello europeo, nel valutare il rischio tiene conto della relazione tra esposizione ed effetto, considerando la classificazione del prodotto e non dei suoi componenti. Allo stesso modo, la Germania valuta l'assenza di effetti nocivi, quando il prodotto fitosanitario viene utilizzato correttamente e conformemente alla sua destinazione di uso non professionale, ed autorizza prodotti anche classificati come «pericolosi» perché valutati in relazione al rischio di utilizzo non professionale anziché al prodotto in sé e per sé;
   considerato altresì che stando ai criteri come attualmente previsti nell'Allegato tecnico di cui al decreto ministeriale n. 33/2018, non è addirittura consentito l'uso dei prodotti impiegati in agricoltura biologica. Tale circostanza appare paradossale se si considera che l'Italia, dando attuazione alla direttiva 2009/128/CE che ha istituito un quadro comunitario per l'uso sostenibile dei pesticidi – dovrebbe, invece, perseguire una riduzione dei rischi e degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente promuovendo l'uso della difesa integrata (IPM) e approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;
    benché generalmente percepito come il Paese più restrittivo dopo l'Italia, la stessa Francia quindi consente per l'uso non professionale prodotti che in Italia saranno vietati, ovvero tutti quelli destinati all'agricoltura biologica, e quelli che fanno parte di una specifica categoria di prodotti considerati di biocontrollo, in virtù di una regolamentazione che ha concentrato l'attenzione sullo sviluppo di tecniche e metodi di contenimento alternativi e valutato il rischio per la salute e l'ambiente in relazione all'uso del prodotto;
    valutato che per tutte le summenzionate ragioni risulta necessaria una modifica dell'Allegato tecnico summenzionato, così come pure previsto dallo stesso articolo 9 del decreto ministeriale n. 33/2018, al fine di garantire la «sopravvivenza» del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbisitico e, insieme, la crescita economica del sistema Paese di cui il settore costituisce una eccellenza nel panorama europeo e non solo da anni;
    stante il giudizio di inammissibilità espresso sulle proposte emendative 45.01 e 45.03, infatti, si può ritenere che la proposta sia, ad abundantiam, giuridicamente coerente anche con il testo dell'intera legge di conversione del decreto-legge, atteso il carattere di urgenza della disposizione, volta a garantire la «sopravvivenza» del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbistico che altrimenti si ridurrà al 5 per cento del suo complesso, a partire da maggio 2020 ovverosia al termine del cosiddetto periodo transitorio attualmente previsto dal decreto ministeriale n. 33/2018;
    valutato altresì che nel corso del primo anno di vigenza della disciplina transitoria di cui al decreto ministeriale n. 33/2018 si riscontrano casi di autorizzazione di prodotti fitosanitari sulla base di criteri sia precedenti che successivi rispetto all'innovazione legislativa introdotta col decreto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative, ovvero adottare norme regolamentari o quantomeno direttive interpretative e applicative, che proroghino di almeno 18 mesi i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 33/2018, di modo che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, sulla base dei commi da 1 a 5 degli stessi articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 33/2018.
9/1807-AR/57Pettarin, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 35-50 (legge di bilancio 2019) è stata introdotta una nuova disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali che ha previsto l'applicazione di un'imposta pari al 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali consistenti in:
     a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
     b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
     c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
    a detta imposta sono assoggettate le imprese che realizzino, congiuntamente, ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5 milioni di euro;
    detti limiti non appaiono idonei a evitare che la c.d. digital tax si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose e, paradossalmente, non sembra affatto semplice ritenere che detti limiti possano effettivamente consentire l'imposizione della auspicata aliquota sui grandi operatori, c.d. OTT;
    l'impianto giuridico dell'imposta è ispirato alla proposta di direttiva COM (2018) 148 final che si propone di applicare la c.d. digital tax ai grandi operatori del web;
    alcuni Stati membri stanno implementando nei propri ordinamenti autonome disposizioni volte a tassare le imprese digitali pur tutelando le imprese nazionali, in coerenza con lo scopo della richiamata proposta di direttiva;
   considerato che l'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'ultima legge di Bilancio è subordinata, da un lato, alla adozione di un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell'imposta e, dall'altro, alla adozione di uno o più provvedimenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recanti le modalità applicative delle disposizioni;
    entrambi i provvedimenti avrebbero dovuto essere emanati da tempo;
    nel corso dell'esame della legge di conversione del c.d. «decreto-legge semplificazioni» era stato presentato, tra gli altri, l'emendamento 8.13 (testo 2), che escludeva esplicitamente alcuni servizi da quelli oggetto di tassazione. Il testo era stato approvato in Commissione e, poi, respinto in Aula per non coerenza con la materia della legge;
    anche alla presente proposta di legge di conversione sono stati presentati alcuni emendamenti in materia di digital tax molto simili alla suddetta proposta e, comunque, miranti a salvaguardare le imprese fiscalmente virtuose e ad escludere dall'ambito di applicazione della digital tax, tra gli altri, le piattaforme destinate alla fornitura di contenuti digitali e la cessione di dati raccolti tramite le medesime piattaforme,

impegna il Governo:

   a prevedere all'interno del emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le esenzioni previste nelle proposte emendative richiamate in premessa, in linea con lo spirito della proposta di direttiva C50M(2018) 148 final e delle proposte normative degli altri Stati membri;
   ad assicurare che alle imprese nazionali fiscalmente virtuose non venga applicata l'imposta introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 35-50.
9/1807-AR/58Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Pettarin, Scoma, Mollicone.


   La Camera

impegna il Governo:

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a prevedere all'interno del emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le esenzioni previste nelle proposte emendative richiamate in premessa, in linea con lo spirito della proposta di direttiva C50M(2018) 148 final e delle proposte normative degli altri Stati membri;
   ad assicurare che alle imprese nazionali fiscalmente virtuose non venga applicata l'imposta introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 35-50.
9/1807-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Pettarin, Scoma, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 62 del 2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione riconoscendo con norma di legge la parità formale tra le scuole statali e le scuole pur limitandosi a riconoscere tale parità esclusivamente in merito alla valenza del titolo rilasciato dalla scuola paritaria dimenticando l'equiparazione degli aspetti economici;
    il decreto-legge n. 1 del 2012 ha individuato tra gli immobili esenti dal pagamento dell'IMU quelli destinati allo svolgimento con modalità non commerciali, tra l'altro, di attività didattiche;
    con DM 200/2012 sono stati fissati i requisiti per la individuazione delle attività svolte con finalità non commerciali al fine di determinare l'imputabilità o meno del pagamento delle tasse sugli immobili;
    con decreto del 26 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha introdotto il principio del corrispettivo medio per studente quale parametro di riferimento per definire la natura commerciale o meno dell'attività didattica svolta dalle scuole paritarie e individuare tra queste quelle esentate dal pagamento dell'Imu; sono infatti considerate enti a fini non commerciali le scuole che presentano un confronto tra il costo medio per studente sostenuto dallo Stato per gli alunni di scuola statale e la retta media richiesta alle famiglie dalla stessa scuola tale che la retta media non superi il costo medio così che le rette risultare versate a mera copertura del servizio prestato;
    con ordinanza n. 10754 del 2017 la Corte di Cassazione ha confermato che le scuole paritarie non sono soggette al pagamento dell'Imu e della Tasi se dimostrano di svolgere tale attività con modalità non commerciali;
    La Corte di Giustizia UE con la sentenza CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P in materia di aiuti di Stato per le scuole paritarie ha escluso che l'esenzione IMU possa considerarsi aiuto di Stato;
    con sentenza 10124/2019 la Corte di Cassazione pur non mettendo in discussione il principio, ha giudicato inadeguata la natura dello strumento giuridico con il quale è stato attuato il regime delle esenzioni, in quanto il DM 200/2012 è stato emanato ultra vires non avendo il decreto-legge n. 1 del 2012 demandato al decreto ministeriale la definizione della natura non commerciale delle attività svolte;
    la sentenza, seppure riferita ad un immobile di una congregazione religiosa adibito ad attività sanitaria, rischia di riflettere i propri effetti anche sul sistema dell'esenzione destinata alle scuole paritarie;
    risulta quindi evidente la necessità dell'adozione di una norma di natura primaria che dia qualificazione giuridica delle attività svolta, al fine di stabilire in maniera definitiva la cornice normativa in cui inserire l'esenzione dal pagamento delle tasse sugli immobili per le scuole paritarie;
    si assiste da anni a un crollo del numero degli alunni che frequentano le scuole paritarie, dal 2010 al 2017 hanno chiuso 1.175 istituzioni scolastiche paritarie, che non corrisponde alla contrazione del numero degli alunni delle scuole statali e che quindi non può essere spiegato con cause di natura demografica quanto piuttosto con motivazioni strettamente connesse alla variabile economica che condiziona le scelte delle famiglie;
    il pluralismo delle comunità educative può rappresentare solo una ricchezza e una risorsa per la crescita culturale del sistema di istruzione complessivamente inteso e per i singoli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di individuare soluzioni risolutive volte a definire i parametri e i criteri da applicare per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento di Imu e Tasi per gli immobili destinati dalle scuole paritarie all'attività didattica o alle attività educative, anche al fine di valorizzare e di riconoscere la rilevanza nel sistema educativo e formativo nazionale delle istituzioni scolastiche paritarie è di prevedere un primo passo verso il riconoscimento anche economico della natura di servizio pubblico svolto da tali istituzioni.
9/1807-AR/59Spena, Aprea, Palmieri.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire al fine di individuare soluzioni risolutive volte a definire i parametri e i criteri da applicare per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento di Imu e Tasi per gli immobili destinati dalle scuole paritarie all'attività didattica o alle attività educative, anche al fine di valorizzare e di riconoscere la rilevanza nel sistema educativo e formativo nazionale delle istituzioni scolastiche paritarie è di prevedere un primo passo verso il riconoscimento anche economico della natura di servizio pubblico svolto da tali istituzioni.
9/1807-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spena, Aprea, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    a seguito di sentenza del TAR Lazio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è stato riconosciuto al concessionario delle autostrade A24 ed A25, e da questo applicato agli utenti, un incremento tariffario del 12,89 per cento, comprensivo delle quote di incremento non riconosciute tempestivamente per le annualità precedenti;
    in seguito il detto incremento del 12,89 per cento è stato temporaneamente sospeso, d'intesa con il Concessionario, e per il solo periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018 sono state nuovamente applicate le tariffe vigenti nell'anno 2017;
    per l'anno 2019 avrebbe dovuto essere ripristinato l'intero incremento tariffario del 12,89 per cento sospeso, oltre all'ulteriore incremento tariffario maturato per tale anno, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha determinato nel 5,59 per cento;
    lo stesso Ministero ha però stabilito con decreto ministeriale 31 dicembre 2018, n. 589, di sospendere tale incremento fino al 30 giugno 2019 e di continuare ad applicare sino a quella data le tariffe vigenti al 31 dicembre 2017, «nelle more del perfezionamento della Procedura di revisione del Piano finanziario»;
    di conseguenza, dal 1o luglio 2019 dovranno essere riattivate le tariffe di pedaggio effettivamente maturate e dovute, il che comporterà un incremento del 19,20 per cento rispetto alle tariffe oggi in vigore;
    inoltre, il Ministero dovrà indennizzare il concessionario per i mancati introiti derivanti dal blocco degli incrementi tariffari maturati per gli anni 2015, 2016 e 2017, dalla riduzione delle tariffe di pedaggio disposta nell'ultimo trimestre dell'anno 2018, e dall'ulteriore blocco delle tariffe di pedaggio disposto per il primo semestre anno 2019 con il citato decreto ministeriale n. 589/2018;
    le tariffe di pedaggio hanno nel tempo subito aumenti rilevanti, e sono più che raddoppiate dalla data di «privatizzazione» delle dette autostrade, nell'anno 2003, e gli ambienti politici e le popolazioni locali hanno sempre sollevato roventi polemiche in occasione di ogni aumento delle tariffe di pedaggio;
    ora, in assenza di un intervento di sterilizzazione degli aumenti, le tariffe di pedaggio raggiungerebbero livelli eccezionali, con gravissimi oneri per l'utenza, con acuirsi delle contestazioni dei politici e delle popolazioni interessate, che già negli ultimi tempi sono aumentate (si ricordano, tra le altre, le recenti ripetute manifestazioni dei Sindaci dei Comuni abruzzesi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con vastissima eco sui mass media,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a congelare le tariffe di pedaggio dei tratti autostradali di cui in premessa fino al 31 dicembre 2021.
9/1807-AR/60Silvestroni, Lollobrigida, Spena, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
    i piccoli Comuni montani sono una importante risorsa per il nostro Paese; alcuni di questi sono però in uno stato di dissesto finanziario che inficia gravemente sulle possibilità di crescita economica e genera inevitabilmente una verticale caduta della godibilità dei servizi pubblici derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali affidate agli enti locali;
    tali conseguenze sono percepite in primo luogo dai cittadini stessi, che, nonostante continuino a versare i medesimi tributi, si trovano a poter usufruire esclusivamente dei servizi indispensabili, e di conseguenza anche dalle imprese presenti sul territorio, che, in mancanza di risorse, vedono diminuire sensibilmente anche i flussi commerciali e turistici annessi;
    questi Comuni, ad alta vocazione turistica, fanno del settore sciistico ed alpino in generale la principale fonte di sostentamento; basti pensare che sono oltre 4 milioni gli sportivi italiani che fanno sport sulla neve generando un sistema economico che vale circa l'11 per cento del PIL turistico con un fatturato che supera gli 11 miliardi di euro l'anno, previsto in aumento;
    per i motivi sin qui esposti, è, dunque, di fondamentale importanza non abbandonare i piccoli Comuni montani in dissesto;
    le istituzioni hanno il dovere di mostrare una particolare attenzione a queste piccole realtà, evitando che zone già sofferenti vedano con il passare del tempo venir meno le loro peculiarità attrattive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici contributi volti al sostegno ed alla gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche ubicati nei Comuni sotto i diecimila abitanti in dissesto finanziario, in modo tale da scongiurare la crisi del settore turistico, vitale in questi Comuni del nostro territorio.
9/1807-AR/61Ciaburro, Caretta, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 20 maggio è scaduta la convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e Centro di produzione spa per la trasmissione delle sedute del Parlamento;
    che l'Agcom lo scorso 23 aprile ha definito il servizio svolto da Radio Radicale di interesse generale e ne ha chiesto la messa a gara, chiedendo nel frattempo la proroga della convenzione con il centro di produzione spa;
    che il Senato lo scorso 6 giugno ha approvato una mozione che impegna il Governo ad assegnare il Servizio tramite gara in tempi brevi;
    che nel presente provvedimento è stato inserito uno stanziamento di 3 milioni di euro al fine di evitare l'interruzione del predetto servizio prima dello svolgimento della gara,

impegna il Governo

a bandire entro il 30 novembre 2019 la gara per il servizio di trasmissione radiofonica e multimediale di interesse generale destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, integrate dalla trasmissione radiofonica e la pubblicazione di una documentazione esaustiva sulle attività delle istituzioni.
9/1807-AR/62Sensi, Giachetti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 38 del provvedimento viene affrontata la vicenda che riguarda il debito storico di Roma capitale. Più precisamente al comma 1-septies viene stabilito che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane»;
    i 15 miliardi di euro di debito del comune di Roma Capitale si sono accumulati a seguito di una serie di concause e la maggior parte di esso è di natura strutturale;
    il Bilancio annuale di Roma Capitale registra una disponibilità annuale per abitante pari a circa 1.800 euro, mentre per la sola Milano il medesimo indicatore vale circa 3.800 euro;
    l'addizionale comunale all'Irpef vigente a Roma è la più alta d'Italia;
    Roma è il Comune più grande d'Italia e con una superficie pari a 1.287 km2 è grande come l'insieme delle restanti otto Città Metropolitane (Torino, Napoli, Reggio Calabria, Firenze, Milano, Bologna, Genova e Bari). Per avere in Europa una massa critica più o meno paragonabile occorre sommare 9 capitali come Vienna, Lisbona, Atene, Amsterdam, Berna, Parigi, Copenaghen, Dublino e Bruxelles;
    sul fronte del trasporto pubblico locale Roma con i suoi 60 Km di metropolitana è condannata al 35o posto (il penultimo) nella graduatoria per attrazione di investimenti da parte di imprese multinazionali;
    tutte le Capitali nel Mondo possono contare su una dotazione di risorse aggiuntive alle imposte e ai trasferimenti standard;
    Roma inoltre rappresenta un unicum perché oltre ad essere il Centro della Cristianità, deve affrontare i costi extra gestione generati dalla manutenzione quotidiana delle sue oltre 100 Ambasciate e delle centinaia di edifici sedi delle più alte istituzioni da governare e pulire quotidianamente (Ministeri, Camera, Senato, Corti e Rappresentanze), a fronte di alcuna entrata addizionale compensativa;
    le sue strade sono cinque volte più estese in proporzione agli abitanti con oneri 5 volte maggiori rispetto a quelle sostenute da altre città e relativi ad asfaltature, buche, alberature, sfalcio del verde, rifiuti e pulizie;
    i suddetti dati numerici, statistici, non opinabili fanno capire che per mantenere Tram, Metrò nonché la manutenzione della rete stradale, la potatura degli alberi, la chiusura delle buche, la lunghezza dei sotto servizi (acqua, gas, elettricità, illuminazioni) nonché lo sfalcio dell'erba, la loro pulizia e smaltimento dei rifiuti, il Comune di Roma dovrebbe avere a disposizione, rapportato a Milano, qualche miliardo all'anno di extra risorse strutturali,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile fonti di copertura alternative per il concorso al pagamento dei ratei di mutuo dei comuni al fine di evitare di sottrarre risorse al bilancio di Roma Capitale già significativamente sotto finanziato in relazione alle principali città italiane e alle funzioni aggiuntive e specifiche di capitale della nazione.
9/1807-AR/63Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi prevede, fra l'altro, una serie di novità in materia fiscale che riguardano imprese e singoli professionisti, misure che sono state ampliate durante l’iter di conversione in legge;
    a tal riguardo rappresenterebbe un'importante agevolazione, con riferimento allo snellimento degli adempimenti a carico dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    l'obbligo di tali comunicazioni è previsto all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche determina una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro;
    tuttavia, l'obbligo di fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, commi 909, 916 e 917, legge 27 dicembre 2017, n. 205, fa venir meno la necessità delle suddette comunicazioni. Infatti, il precipuo obiettivo della fatturazione elettronica, come specificato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, è quello di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, ed incentivare l'adempimento spontaneo;
    nello specifico con tale misura l'Agenzia delle entrate dispone in tempo reale di tutte le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici potendo effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute;
    inoltre, la fatturazione elettronica è volta anche alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, efficientando i processi gestionali delle imprese, rendendole più competitive e trasparenti,

impegna il Governo

ad adottare, alla luce di quanto premesso e, nello specifico, dell'obbligo della fatturazione elettronica vigente, provvedimenti che snelliscano gli adempimenti a carico dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto abrogando le disposizioni che prevedono le comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
9/1807-AR/64Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese, l'Iva super-ridotta al 4 per cento è applicata sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogenizzati e latte in polvere o vegetale viene applicata un'aliquota del 10 per cento, e sui prodotti sanitari assorbenti per l'infanzia e per l'igiene femminile viene applicata un'aliquota del 22 per cento;
    i prodotti igienico-sanitari femminili devono essere considerati per ciò che sono e cioè beni essenziali, la cui spesa inevitabile – per tutto o quasi l'arco di vita di una donna – ha impatti economici rilevanti soprattutto sulle famiglie meno abbienti;
    il confronto con il resto d'Europa non è incoraggiante: in alcuni Paesi gli assorbenti sono un prodotto esente da tassazione, come in Irlanda, in altri vengono addirittura distribuiti gratuitamente, come in Scozia, mentre in altri, come Spagna, Belgio, Francia, Inghilterra scontano un'imposta sul valore aggiunto sensibilmente ridotta. Guardando al resto del mondo, il Canada ha abolito la tassazione nel 2015, a seguito di una petizione presentata al governo. La stessa cosa è accaduta nello stato di New York nel 2016 e in Australia dove da ottobre 2018, si è passati da un'imposta del 10 per cento all'eliminazione della tassa, in seguito a 18 anni di proteste. Negli altri stati USA, le imposizioni fiscali sui prodotti per le mestruazioni variano, ma negli anni recenti anche Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey e Pennsylvania hanno abolito la tampon tax;
    il Kenya ha diminuito la tassazione sin dal 2004 per ridurre il prezzo finale alle consumatrici e, dal 2011, ha attuato un progetto in collaborazione con ZanaAfrica per distribuire gratuitamente assorbenti nelle scuole. Dopo accese proteste e manifestazioni, anche in India, da luglio 2018, la tassazione del 12 per cento sugli assorbenti è stata completamente abolita;
    il problema non deve essere valutato semplicemente sotto l'aspetto della sua sostenibilità finanziaria, ma anche sotto un profilo sociale per il distorto messaggio che si comunica applicando l'IVA ad un bene, che non è un lusso, ma il cui costo impatta sull'economia di tutta la famiglia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a ridurre il peso dell'IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile, stabilendo la relativa aliquota Iva al 4 per cento.
9/1807-AR/65Boldrini, Rostan.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a ridurre il peso dell'IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile, stabilendo la relativa aliquota Iva al 4 per cento.
9/1807-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldrini, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-quinquies, comma 2, del provvedimento, prevede che l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adotti misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, siano adottati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI;
    l'evoluzione del lavoro autonomo ha creato nel settore del giornalismo due diverse figure: quella del giornalista lavoratore autonomo libero professionista (free lance) e quella del giornalista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);
    l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni organizzate dal committente, che, a far data dal 1o gennaio 2016, si dovesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
    questa previsione legislativa era finalizzata a impedire l'eccessivo ricorso, da parte delle imprese di qualsiasi natura, all'utilizzo dei co.co.co. come espediente per eludere le normative di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2, al comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81/2015, tuttavia, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»;
    di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico in quanto la prestazione lavorativa del giornalista può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'albo professionale dei giornalisti;
    sono circa 13 mila i giornalisti titolari di un contratto co.co.co., ma che, nella realtà, svolgono a tutti gli effetti un lavoro di natura dipendente;
    la legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull'equo compenso nel settore giornalistico ha introdotto il concetto di equità retributiva per i giornalisti iscritti all'albo professionale, specificando che per equo compenso si deve intendere la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal giornalista, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione. La legge ha anche previsto, presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione con il compito di definire l'equo compenso e di redigere un elenco delle aziende e delle testate che garantiscono il rispetto delle disposizioni definite. La successiva delibera governativa è stata annullata dal Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016;
    per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all'applicazione dell'equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la ratio della legge sia quella di «apprestare una disciplina retributiva per tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato e per tanto meritevoli di tutele assimilabili a quelle ad esso assicurate»;
    sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che, nel caso dell'editoria, non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81/2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita tali prestazioni lavorative.
9/1807-AR/66Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 del decreto in esame reca misure per sbloccare gli investimenti pubblici nel sud;
    con un emendamento si è inserito al comma 1 la lettera a-bis) che prevede che lo statuto possa prevedere la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati;
    quindi con il decreto «crescita» si trasforma in Spa l'EIPLI «Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia», ponendo così le premesse per privatizzare i servizi di adduzione in tutto il Mezzogiorno;
    con la lettera a-bis) ancora una volta viene tradita la forte e determinata volontà popolare, che con il referendum del 2011 si era espressa in maniera chiara e univoca per la gestione pubblica dell'acqua;
    mentre la parte che vorrebbe impedire l'ingresso di soci privati nel capitale della neocostituita Società per azioni, appare una mera copertura. In questo modo di fatto si archivia la proposta di legge, ora in discussione nella VIII Commissione Ambiente, finalizzata al ripristino della gestione pubblica dell'acqua, ancora formalmente all'esame della Commissione;
    in merito a quanto previsto dall'articolo 24 il Forum italiano dei movimenti per l'acqua e dalla Rete a difesa delle fonti d'acqua hanno pubblicamente denunciato, come l'articolo 24 è la premessa per privatizzare i servizi idrici in tutto il Mezzogiorno attraverso la trasformazione in Spa dell'EIPLI e contro questo articolo del decreto si sono appellati al Presidente della Repubblica, al Presidente del consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citati in premessa, al fine di prevedere, in un successivo provvedimento, la soppressione di quanto previsto dalla lettera a-bis) dell'articolo 24, nonché a prevedere una azienda pubblica per la gestione delle attività attualmente gestite dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.
9/1807-AR/67Muroni, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introduce la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto concesso dal fornitore viene a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione fiscale, in cinque quote annuali di pari importo;
    per il soggetto cedente l'effetto del trasferimento del credito d'imposta operato con il nuovo meccanismo è esattamente lo stesso del sistema precedente: egli si spoglia definitivamente del diritto di compensare l'incentivo con i propri debiti fiscali, provvedendo con ciò al parziale pagamento del corrispettivo dei lavori;
    mentre, come modificato nel corso l’iter di approvazione in Commissione, il fornitore dell'intervento ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con l'esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest'ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
    il nuovo meccanismo è fortemente inopportuno a causa di una serie di conseguenze facilmente intuibili. Determina una fortissima concentrazione del mercato della riqualificazione energetica in capo a pochissimi grandi operatori dell'energia;
    è di tutta evidenza che il provvedimento conferisce un vantaggio competitivo rilevante ai pochissimi soggetti che sono in grado, contemporaneamente, di qualificarsi come «fornitori» (potendo sottoscrivere contratti d'appalto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione) e di disporre di un'ampia e duratura capienza fiscale, nonché di capacità finanziaria, rispetto a tutti gli altri soggetti (anche i più tecnicamente qualificati) operanti sul mercato,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici siano cedibili da parte di chiunque nei confronti, di qualunque soggetto, compresi gli istituti bancari, per un numero illimitato di volte. Al fine di raggiungere il massimo sviluppo dell'efficienza energetica nel settore immobiliare italiano e si raggiungerebbero gli obiettivi al 2030, verso un'economia low-carbon al 2050.
9/1807-AR/68Stumpo, Muroni.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere la possibilità che le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici siano cedibili da parte di chiunque nei confronti, di qualunque soggetto, compresi gli istituti bancari, per un numero illimitato di volte. Al fine di raggiungere il massimo sviluppo dell'efficienza energetica nel settore immobiliare italiano e si raggiungerebbero gli obiettivi al 2030, verso un'economia low-carbon al 2050.
9/1807-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Stumpo, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    edifici insicuri, obsoleti, inquinati e inquinanti. Città soffocate dalle polveri sottili. Case danneggiate da terremoti e insalubri. È la fotografia attuale del patrimonio edilizio abitativo in Italia, costruito per il 70 per cento prima dell'introduzione delle norme antisismiche e sull'efficienza energetica;
    solo da una nuova edilizia legata alla qualità, al recupero, all'efficienza energetica e alla sicurezza antisismica può venire una spinta al rilancio dell'economia interna insieme a una riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento delle nostre città;
    lo dicono i numeri. L'ecobonus, insieme a quello delle ristrutturazioni edilizie, nel 2016, ha creato 28,2 mld investimenti e 420 mila posti lavoro con un incremento del 12,3 per cento sul 2015. Gli incentivi fiscali sono stati l'unico motore positivo per l'edilizia, che ha pagato la crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro dal 2008;
    gli incentivi fiscali sono stati l'unico motore positivo per l'edilizia, che ha pagato la crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro dal 2008. Oggi, possono giocare un forte ruolo di rilancio e orientamento del settore anche grazie al Sisma Bonus;
    attraverso il Sisma Bonus si può sviluppare una nuova edilizia legata alla qualità e al recupero oltreché alla sicurezza antisismica da cui potrà venire non solo una spinta al rilancio dell'economia interna ma soprattutto nuove opportunità di lavoro;
    quindi per rilanciare il nostro mercato interno e l'occupazione non possiamo ripartire dalla vecchia edilizia speculativa, quella del cemento e del consumo di suolo. Bisogna invece cambiare rotta puntando verso quella nuova edilizia che è già in marcia e che incrocia le sfide della sicurezza antisismica, della ricostruzione post- terremoto, dell'efficienza energetica, della riqualificazione e rigenerazione urbana,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di stabilizzare l'ecobonus e il Sisma Bonus.
9/1807-AR/69Occhionero, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1807-A «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» all'articolo 48 reca disposizioni in materia di energia;
    l'articolo 48, prevede, per gli anni 2019 e 2020 una spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno e a partire dal 2021 una spesa di 20 milioni di euro l'anno per gli interventi connessi agli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi e per gli impegni assunti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima;
   considerato che:
    gli impegni assunti dal Governo italiano durante la Cop 21 di Parigi riguardavano il raddoppio della quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, dimostrando il proprio impegno ad abbandonare l'energia derivante dalle fonti fossili;
    nella seduta del 20 maggio scorso il Cipe, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, non ha approvato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, avanzata dalla Total E&P S.p.a. relativa alle opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi «Tempa Rossa» di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione in Basilicata, confermando ancora una volta che la direzione presa dal Governo è di abbandonare le energie fossili a favore delle energie rinnovabili, meno dannose per l'ambiente e la salute dei cittadini;
    la procura di Potenza ha accertato che a partire dal 2009 fino al 2017 all'interno del Centro Oli Val d'Agri ricadente nel comune di Viggiano in Basilicata, ci sono stati diversi sversamenti di petrolio dai serbatoi di stoccaggio che hanno contaminato oltre 35 mila ettari di terreno ed inquinato il suolo e il sottosuolo lucano provocando un vero disastro ambientale;
    la presenza di pozzi estrattivi nelle aree di ricarica delle falde acquifere sotterranee del fiume Agri altera in maniera irreversibile le stesse sorgenti idriche che forniscono acqua potabile a circa due milioni di cittadini tra la regione Basilicata e la regione Puglia;
   considerato inoltre che:
    il 26 ottobre 2019 scadrà la concessione unificata «Val d'Agri» di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere alla società Eni S.p.a, già oggetto di richiesta di rinnovo da parte della stessa Eni S.p.a,

impegna il Governo:

   a verificare se la società Eni S.p.a. abbia «eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca» ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione (articolo 29, legge 613/67) nonché a quanto disposto dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ricevute ai sensi della normativa vigente in materia;
   a non prorogare la concessione «Val d'Agri» in scadenza e a far sì che vengano attuate tutte le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e ripristino delle aree oggetto della concessione.
9/1807-AR/70Rospi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a verificare se la società Eni S.p.a. abbia «eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca» ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione (articolo 29, legge 613/67) nonché a quanto disposto dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ricevute ai sensi della normativa vigente in materia.
9/1807-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la compagnia aerea Alitalia è in amministrazione straordinaria da maggio 2017;
    secondo alcune inchieste giornalistiche addirittura perderebbe ben 57mila euro l'ora, 1,3 milioni al giorno, per un totale di 500 milioni di perdite nel solo 2018;
    dal 2011 al 2017 Alitalia ha visto un calo dei passeggeri del 12,8 per cento, e questo mentre in tutto il resto del mondo il traffico aereo aumentava del 42 per cento;
    solo il 14,8 per cento dei viaggiatori italiani sceglie Alitalia, contro il 36,3 per cento che viaggia con Ryanair e il 16,5 per cento che vola con EasyJet;
    dall'avvio della crisi in 10 anni sono stati spesi ben 7,4 miliardi di euro di aiuti pubblici, di cui, da ultimai 900 milioni di prestito;
    dall'insediamento governo siamo alla quarta proroga per cercare un piano industriale promosso da FS che salvi la compagnia;
    in un anno di governo non è ancora chiaro se vi sia all'orizzonte una prospettiva industriale per Alitalia;
    l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa entrare direttamente nel capitale della società, eliminando i limiti temporali per la restituzione del «prestito ponte» garantito dallo Stato che, non essendo più in prededuzione, andrà rimborsato nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, con il rischio che il rimborso avvenga solo in parte o per nulla, contravvenendo alla normativa relativa agli aiuti di Stato e «scaricando» di fatto 650 milioni di euro di oneri dell'operazione sulle bollette energetiche degli italiani;
    per quanto riguarda una possibile «nazionalizzazione» di Alitalia, sono emerse nelle scorse settimane posizioni contrastanti all'interno della compagine governativa, sia per quanto riguarda l'effettivo ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per l'eventuale coinvolgimento di altre società partecipate dallo Stato nell'operazione;
    l'allungarsi dei tempi denota una evidente criticità di gestione della vertenza che mette a rischio brand e lavoratori,

impegna il Governo

e in particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad assumere la piena titolarità della vertenza, ad informare preventivamente le competenti commissioni parlamentari in merito al piano industriale che verrà presentato entro il termine previsto dalla nuova proroga e ad utilizzare suddetto arco temporale per evitare che il saldo del prestito ponte venga di fatto addebitato sulle bollette dei cittadini italiani.
9/1807-AR/71Paita, Gariglio, Bruno Bossio.


   La Camera

impegna il Governo

ad evitare che il saldo del prestito ponte venga di fatto addebitato sulle bollette dei cittadini italiani.
9/1807-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita, Gariglio, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento viene denominato «crescita»;
    i disagi e le criticità conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova e il verificarsi di gravi eventi calamitosi hanno avuto pesanti ripercussioni sulla attività e la operatività degli scali di Savona e Vado Ligure;
    vi è forte preoccupazione tra gli operatori che chiedono misure di sostegno affinché i terminali in oggetto possano riprendere i consueti standard;
    si ritiene una grave lacuna la mancata previsione all'interno del presente provvedimento di misure di sostegno ai suddetti scali anche in considerazione delle criticità evidenziate,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad estendere quanto prima presso gli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo.
9/1807-AR/72Gariglio, Paita.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad estendere quanto prima presso gli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo.
9/1807-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Gariglio, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    continuano a registrarsi elementi di criticità nell'ambito del segmento della mobilità che riguarda il trasporto persone non di linea;
    suddetto segmento di mobilità soprattutto nel presente periodo dell'anno incide moltissimo sul settore turistico e rischia di vedere una contrazione a causa dell'approssimazione con cui il governo ha deciso di intervenire con un emendamento al decreto-legge «milleproroghe»;
    si registrano iniziative di protesta e nella giornata di lunedì 20 maggio u.s. vi è stato un presidio presso il MIT chiedendo risposte al Governo considerata l'urgenza di trovare una soluzione ai problemi che stanno emergendo nella applicazione della richiamata normativa;
    ci saremmo attesi che in un decreto denominato «crescita» ci fosse lo spazio per affrontare la questione ma espedienti regolamentari e la evidente mancanza di volontà politica hanno impedito ogni forma di confronto di merito sull'argomento;
    lo scorso 9 maggio 2019, la Conferenza delle Regioni ha esaminato ed approvato un documento con il quale si richiede al Governo, nelle more di un più approfondito confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di una intesa sul tema da raggiungersi, ex lege, in sede di conferenza Unificata, di emendare le nuove norme per superare le criticità della nuova disciplina, specificando in ogni caso una netta differenziazione tra il servizio NCC e il servizio TAXI, senza penalizzare alcuna delle due categorie;
    si rimane in attesa che l'esecutivo dia seguito alle richieste delle Regioni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni, atteso che le nuove norme in materia di NCC costituiscono un evidente elemento di pregiudizio che porterebbe i lavoratori del settore privato degli NCC a non poter svolgere la propria attività d'impresa,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidissimi per un confronto sulla base del documento siglato dalla Conferenza delle Regioni e a dare seguito anche all'impegni assunti con le organizzazioni di categoria per garantire un ordinato regime transitorio, una proroga rispetto alle misure sanzionatorie e di addivenire ad una revisione normativa che ribadisca la specificità del servizio NCC.
9/1807-AR/73Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 40 del presente provvedimento prevede misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura della SS 3-bis Tiberina E 45;
    si tratta di una misura comprensibile pervenire incontro ad operatori e territori penalizzati da una grave criticità infrastrutturale;
    non è dato comprendere perché all'interno di un provvedimento che prevede una siffatta misura e che viene denominato «crescita» non sono state prese in considerazione altre situazioni di criticità oggettiva e similari come nel caso dei disagi riguardanti la chiusura di alcune stazioni della metropolitana di Roma lungo la linea A;
    il principio è lo stesso. I disagi provocati dalla chiusura prolungata nel tempo e l'incertezza della riapertura all'utenza di alcune fermate della metropolitana linea A di Roma, come «Repubblica», «Barberini» e prima «Spagna», tra le più centrali della rete di trasporto della Capitale sono evidenti; La chiusura fino alla seconda metà di agosto per interventi infrastrutturali determina situazioni di difficoltà per la mobilità e anche per le attività economiche,

impegna il Governo

a prevedere misure di ristoro per le attività economiche ricadenti nell'ambito delle aree interessate dalla chiusura delle stazioni della linea A della metropolitana di Roma nonché per la bonifica dalle polveri e in favore degli utenti a fronte degli abbonamenti pagati a fronte dei disservizi che si verificheranno fino al prossimo mese di agosto.
9/1807-AR/74Nobili.


   La Camera,
   premesso che:
    il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;
    una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;
    il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;
    il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;
    con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;
    il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;
    con la legge 130 del 2018 è stata prevista una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova;
    il Porto di Venezia così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della «Via della Seta»;
    il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;
    in data 31 ottobre 2018 era stato accolto l'ordine del giorno 9/1209-A/17.finalizzato proprio a rinvenire risorse per il potenziamento e la possibile istituzione di una ZES per Venezia;
    occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «via della Seta»;
    Confindustria Venezia Rovigo ha elaborato e presentato un piano per la istituzione di una Zes in Veneto, limitatamente alle sole aree libere che oggi non producono di alcun reddito, pari a 385 ettari – suddivisi in 215 ettari a Porto Marghera e 170 ettari nei comuni della provincia di Rovigo che potrebbe attrarre 2,4 miliardi di investimenti e creare 26.600 posti di lavoro tra diretti ed indiretti;
    il Ministro Lezzi nel corso di una recente riunione è stata alquanto evasiva rimandando ogni decisione alla Legge di Stabilità per il 2020;
    il decreto crescita poteva essere invece la giusta occasione per accelerare le procedure e prevedere la istituzione di uno strumento necessario per il rilancio economico e produttivo in particolare per Marghera anche attraverso la ZES,

impegna il Governo

a prevedere a partire dal 1 gennaio 2020 la istituzione di una ZES anche per Venezia nonché ad estendere per questo territorio il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita e promuovendo tale strumento come attrattore di investimenti per un terminale strategico verso l'est asiatico.
9/1807-AR/75Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame denominato comunemente come «crescita» al suo interno contiene una serie di misure che riguardano anche il mondo del lavoro;
    in Calabria, il bacino storico dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, è pari a n. 4536 unità;
    i lavoratori in questione da circa 20 anni prestano servizio presso pubbliche amministrazioni della Calabria e successivamente, assunti con contratti a tempo determinato in applicazione dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inquadrati secondo le categorie di avviamento nei progetti d'origine di utilizzo;
    la Regione Calabria, nell'anno 2014, si è vista riconoscere nel bilancio dello Stato, per quattro annualità, risorse pari ad euro 50.000.000,00, funzionali al processo di stabilizzazione delle categorie dei lavoratori in oggetto;
    le leggi di bilancio che si sono succedute hanno disposto la proroga dei contratti a tempo determinato sino al 31 Dicembre 2018;
    nel corso degli ultimi anni si sono registrate, grazie alle norme introdotte dai governi di centrosinistra con la legge 147 del 2013 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 di applicazione della «legge Madia», stabilizzazioni pari a circa mille unità nell'ambito della Regione Calabria e l'allocazione della somma di euro 39.000.000,00 per i lavoratori in questione storicizzando la spesa;
    il Governo nazionale ha ridotto drasticamente, nel mese di Luglio 2018, le risorse finalizzate al processo di stabilizzazione;
    successivamente con la legge 145 del 2018 (stabilità 2019) sono state disciplinate le procedure utili alla stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU in maniera del tutto inadeguata determinando non pochi problemi al progressivo processo di stabilizzazione;
    in particolare, all'articolo 1 commi 446, 447 e 448 della richiamata legge è stato stabilito il processo di stabilizzazione dovrà intervenire mediante procedure concorsuali e/o selettive, a seconda del profilo professionale, da attivare, a titolo oneroso, mediante l'intervento del FORMEZ;
    le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA;
    ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale «mobilita.gov.it» di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019;
    contestualmente è stata prevista la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 Ottobre 2019;
    suddetta data individuata come termine ultimo è stata immediatamente contestata in sede parlamentare ma il Governo anche a fronte delle proteste di regione e OO.SS. non ha modificato tale termine;
    le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
    questo sovrapporsi di norme di fatto ha impedito che gli Enti interessati potessero procedere alla stabilizzazione dei lavoratori in oggetto mediante assunzione diretta, ed è comunque inidonea ad affrontare la criticità rappresentata anche perché nulla è stato disposto in previsione di deroghe in materia di assunzioni di pubblico impiego tali da poter consentire la collocazione dei lavoratori compresi nel bacino;
    ad oggi non risulta tra l'altro essere stata posta in essere la ricognizione prevista dal precitato articolo 1 comma 447 né, tanto meno, sono stati adottati atti propedeutici alle procedure di selezione così come indicate nella predetta normativa ponendo a forte rischio il termine del 31 ottobre 2019;
    il Governo non ha ancora provveduto a chiarire i termini di applicazione della normativa di cui alla legge 145 del 2018,

impegna il Governo

a prorogare il termine del 31 ottobre p.v. e di portarlo al 31 dicembre 2019 in attesa che la nuova legge di stabilità provveda non solo a consolidare la spesa ma anche a individuare i necessari interventi normativi finalizzati a storicizzare la spesa e a superare le attuali criticità consentendo alle amministrazioni interessate di poter portare avanti il processo di stabilizzazione delle platee in oggetto.
9/1807-AR/76Bruno Bossio, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi da 1121 a 1126, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con il dichiarato obiettivo di incidere sul costo del lavoro, ha disposto per gli anni 2019-2021 una riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
    la norma, seppur favorevole alle imprese, si è tradotta in un grave pregiudizio per i lavoratori: ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri sono infatti state fortemente ridotte le risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione;
    si tratta di una riduzione pari a 110 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021 in caso di esigenze di copertura) delle risorse strutturali destinate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a progetti rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, proprio le categorie dimensionali che con maggiore difficoltà reperiscono fondi per investire in salute e sicurezza sul lavoro, e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (anche in questo caso, più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021) delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    il presente decreto, pur rappresentando l'occasione per risolvere la questione, non interviene per reintegrare le richiamate risorse ma, con l'articolo 3-sexies, estende a regime, sebbene solo a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei citati premi e contributi, scegliendo in questo caso di reperire fonti di coperture diverse e in parte derivanti dai previsti risparmi del «Fondo quota 100»;
    la maggioranza ancora una volta non fornisce risposte efficaci, stabili e ispirate a principi di equità, anche a causa dell'interruzione per l'anno 2022 della misura di riduzione in commento: sarebbe stato, invece, più opportuno intervenire in occasione della prossima legge di bilancio in modo da garantire sistematicità a un intervento che oggi, invece, appare come un mero spot;
    tale strumento di riduzione del costo del lavoro è peraltro in chiara controtendenza con quanto disposto dai governi della precedente legislatura, attenti non solo alle richieste delle imprese, ma anche alla tutela dei lavoratori: per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti e a parità di costo per il datore di lavoro, infatti, è stato introdotto un credito d'imposta che ha permesso ai contribuenti a reddito medio basso di beneficiare di una somma aggiuntiva in busta paga e, in favore delle imprese e a parità di reddito percepito dai lavoratori, a decorrere dal 2015 è stata introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, misura a cui si sono accompagnati nel tempo selettivi sgravi contributivi;
    nei fatti, il Governo in carica proclama un taglio al costo del lavoro che fa pagare ai lavoratori stessi, a scapito della loro sicurezza,

impegna il Governo

a preservare un adeguato livello di sicurezza e salute dei lavoratori assicurando che l'INAIL non riduca i controlli, garantendo all'istituto le risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso gli interventi di sua competenza, anche mediante la reintegrazione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese richiamate in premessa e delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione, favorendo il ripristino degli incentivi per le imprese che investono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
9/1807-AR/77Boschi.


   La Camera,
   premesso che:
    da settimane, nel dibattito politico, la norma contenuta nell'articolo 38 del presente provvedimento viene presentata come il «Salva-Roma»;
    in realtà, il citato articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma, a fronte del quale vengono altresì trasferite le risorse della gestione commissariale necessarie a farvi fronte. Prevede, inoltre, l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità. L'articolo attribuisce a Roma Capitale, infine, la facoltà di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale;
    i commi aggiuntivi da 1-bis a 1-sexies, inseriti durante l'esame da parte delle Commissioni riunite anche grazie all'azione del gruppo del Partito Democratico, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 per 1.400 milioni di euro;
    in particolare, il comma 1-bis prevede che Roma Capitale promuova le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. Viene, conseguentemente, ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ovvero il finanziamento di 500 milioni di euro annui della Gestione commissariale di cui 300 a carico dello Stato e 200 rivenienti dall'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sui diritti di imbarco;
    una operazione sostanzialmente neutra sul bilancio del comune di Roma Capitale e su quello dello Stato, è stata, tuttavia, strumentalmente utilizzata dalla maggioranza per introdurre altre disposizioni in favore di alcuni comuni in dissesto e predissesto;
    in particolare, il comma 1-septies stabilisce che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale fondo, sempre secondo le disposizioni approvate, è incrementato anche in via pluriennale mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
    in sostanza, con il risparmio generato da eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui delle gestione commissariale saranno finanziate iniziative per il debito a favore di altri comuni capoluogo delle città metropolitane;
    a fronte di tutte questi interventi, nulla viene, tuttavia, previsto per cancellare la maggiorazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita proprio in ragione dell'istituzione della gestione commissariale, tale da rendere l'addizionale comunale pagata dai cittadini romani la più elevata d'Italia,

impegna il Governo

in coerenza con la decisione di chiudere la Gestione commissariale, a eliminare la disposizione che ne garantisce il finanziamento, di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, mediante l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento e l'istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
9/1807-AR/78Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di energia;
    la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
    sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva RED II) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2018 – prevede che dal 2030 almeno il 32 per cento del consumo energetico in Europa deve provenire da fonti energetiche rinnovabili;
    secondo le previsioni entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta da fonti rinnovabili, percentuale che dovrebbe superare l'80 per cento entro il 2050;
    nella prospettiva del 2050, lo stoccaggio diventerà la modalità principale di integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, mentre la generazione termica calerà progressivamente;
    nella Comunicazione recante la «Relazione relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa» (COM 2019 176 final) la Commissione Europea raccomanda che vengano compiuti sforzi significativi e coordinati per sostenere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione dei sistemi di accumulo di energia che daranno un contributo fondamentale per un migliore utilizzo di diverse fonti energetiche rinnovabili, quali l'energia eolica e solare, sia per la produzione su larga scala e sia per l'autoconsumo collegato a impianti su piccola scala;
    questo processo di transizione energetica senza precedenti comporta la necessità di garantire la stabilità del sistema del sistema elettrico e far fronte alle oscillazioni indotte dalla capacità rinnovabile, in considerazione delle caratteristiche intrinseche alle fonti rinnovabili di energia (in particolare, la dipendenza dalle condizioni meteorologiche e il differenziale di produzione nel corso della giornata) e in questo contesto le tecnologie di accumulo di energia risultano cruciali;
    in particolare, le tecnologie di accumulo di energia risultano importanti per affrontare il problema della cosiddetta over generation, ovvero un eccesso di offerta di rinnovabili rispetto alla domanda. Questa condizione si verifica soprattutto durante le ore diurne in cui la quota di produzione di energia da rinnovabili è molto più alta di quella richiesta dal mercato. Le tecnologie di stoccaggio consentono di stabilizzare queste oscillazioni ed evitare che il comparto delle rinnovabili vada incontro ad un repentino crollo dei prezzi dell'energia nelle ore diurne;
    l'Italia ha assunto importanti impegni in tema di energia pulita, sia con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi sia attraverso il varo della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030, posto in consultazione dal Ministero dello sviluppo economico, con il quale il Governo si impegna a raggiungere il target del 30 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    l'articolo 48 del provvedimento in esame reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento dei suddetti impegni assunti dall'Italia;
    l'assenza di un vincolo preciso di destinazione di queste risorse, o di un ordine prioritario di destinazione stabilito in base all'importanza degli interventi per la preparazione del sistema elettrico alla decarbonizzazione totale, rischia di rendere inefficace l'intervento proposto, risultando in un ennesimo inutile spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga destinata in favore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la sostenibilità e la sicurezza del sistema elettrico.
9/1807-AR/79Benamati.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga destinata in favore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la sostenibilità e la sicurezza del sistema elettrico.
9/1807-AR/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole e medie imprese;
    nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte norme destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
    le previsioni elaborate da Cst per Assoturismo Confesercenti, in occasione dell'approfondimento dedicato dall'associazione di imprese al tema della legge delega al Governo in materia di turismo, indicano che per la prima volta da cinque anni a questa parte il turismo in Italia segna delle previsioni per la stagione estiva a segno meno, stante il fatto che tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all'estate 2018, pari a una flessione dello 0,9 per cento;
    tra le possibili cause del rallentamento della spinta propulsiva che si è avuta negli anni scorsi sembrerebbe che un ruolo importante lo abbiano le problematiche legate al prezzo ed alla qualità dei servizi offerti dall'industria turistica e alle carenze infrastrutturali;
    il Tax Credit Turismo, un bonus fiscale introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014 con l'obiettivo di finanziare gli interventi di riqualificazione di alberghi e agriturismi, è uno strumento strategico che dal 2014 ad oggi ha spinto oltre un miliardo di euro di investimenti del settore ricettivo;
    per dare un orizzonte stabile e certo agli investimenti degli operatori del settore e innovare e rendere il sistema della ricettività turistica attrattivo e competitivo è necessario continuare il percorso di stimolo e sostegno per le spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, incremento dell'efficienza energetica, eliminazione delle barriere architettoniche e ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo del settore ricettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente e rendere strutturale il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
9/1807-AR/80Bonomo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente e rendere strutturale il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
9/1807-AR/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di riconoscimento di una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada S.S. 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna e di una indennità una tantum in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento;
    la chiusura del viadotto Puleto ha comportato forti disagi per gli operatori economici del territorio, per le comunità locali e per tutti coloro che utilizzano la E45 per gli spostamenti connessi alle esigenze di lavoro e di studio, oltre che per motivi turistici, e si è resa dunque necessario assegnare risorse finanziarie per il ristoro dei danni sofferti dal tessuto economico e sociale;
    è necessario estendere il sostegno, oltre alle aziende che abbiano sospeso l'attività, anche a quelle con un sensibile calo di fatturato e a quelle che hanno sopportato costi aggiuntivi di trasporto a causa della chiusura del viadotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'indennità prevista dall'articolo 40, anche alle attività che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018.
9/1807-AR/81Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici presso i distributori di carburante;
    le modifiche sono inerenti al credito di imposta, riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, misura introdotta con il comma 924 della legge di bilancio 2018 e che favorisce l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito;
    nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti petroliferi, entrato in crisi durante gli ultimi anni e oggetto di alcuni adeguamenti richiesti dal legislatore in chiave enti evasione e anti elusione, da alcuni mesi è in atto una protesta da parte di numerosi gestori di distributori di carburante, con motivazioni che riguardano principalmente la richiesta di intervenire su due aspetti, aumentare il margine riconosciuto al gestore e definire la tipologia di contratti che assicurino l'assenza di comportamenti vessatori e antisindacali e di abusi perpetrati dalle compagnie ai gestori;
    secondo il Rapporto Faib-Confesercenti sul settore dei distributori di carburante, in Italia, tra il 2010 e 2017, i punti vendita convenzionati con un marchio sono passati da 21 mila a 16.667, con una riduzione del 21 per cento: sono diminuiti in modo più drastico gli operatori indipendenti che espongono marchi delle compagnie petrolifere (-31 per cento in dieci anni) ma anche gli impianti delle compagnie petrolifere stesse (-17 per cento sempre in dieci anni);
    come evidenziato dai dati, le gestioni dei distributori carburanti stanno attraversando un prolungato periodo di sofferenza economica che, se proseguito nel tempo, porterà alla chiusura delle attività con la perdita di oltre 10.000 lavoratori;
    a detta delle OO.SS. del settore, questa situazione si sarebbe creata dalla riduzione dei margini a seguito della applicazione delle attuali condizioni economico/normative, che ha portato la situazione remunerativa dei punti vendita ad essere del tutto insufficiente per qualsiasi gestore, indipendentemente sia dalle sue capacità imprenditoriali che da altri fattori, come ad esempio la posizione nella rete stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di convocare con urgenza un tavolo tecnico di trattative che riordini il settore e che permetta, anche attraverso opportuni interventi normativi afferenti al margine del gestore, la sopravvivenza della categoria.
9/1807-AR/82Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;
    le modifiche alla disciplina vigente riguardano l'introduzione della possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza anti-sismica degli immobili, di ricevere un contributo anticipato da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, quindi il cliente può utilizzare la detrazione come sconto in fattura, con la possibilità per l'impresa di recuperarlo in cinque anni o di effettuare l'ulteriore cessione dei crediti a propri fornitori di beni e servizi;
    il recupero dello sconto da parte delle aziende in 5 anni come credito di imposta può avere l'effetto di penalizzare artigiani e piccole imprese, che non dispongono della liquidità sufficiente o della necessaria capienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, creando così delle distorsioni del mercato a favore soprattutto delle imprese più grandi che hanno una congrua capacità fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di spese la possibilità di scambiare la «rendita» decennale o quinquennale, rappresentata dai decimi o dai quinti della detrazione maturata per gli investimenti effettuati sugli immobili, con denaro immediatamente fruibile per sostenere la spesa, ossia la traslazione soggettiva dell'agevolazione fiscale senza alcuna variazione di importo e tempi di fruibilità, evitando di causare l'aumento del debito pubblico, tramite il superamento di tutti gli elementi formali e sostanziali delle regole comunitarie alla base di tale occorrenza.
9/1807-AR/83Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di agevolazioni per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
    vista l'importanza di assicurare che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, circa 140 milioni di euro, siano effettivamente ed efficacemente utilizzate, è necessario che vengano stabilite, con il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 26, anche le modalità che consentano la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti finanziati, come indicato dal comma 4, lettera d),

impegna il Governo

a considerare, in sede di emanazione del decreto citato in premessa, l'introduzione delle modalità necessarie per effettuare la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati.
9/1807-AR/84Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole e medie imprese;
    nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte norme destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
    il commercio al dettaglio, spesso articolato su base familiare rappresenta un elemento indispensabile del nostro tessuto economico nonché, in taluni casi, l'unica attività effettivamente presente nei territori dei piccoli comuni, specialmente se dislocati in aree geografiche disagiate;
    questo settore, che nelle città più grandi costituisce anche una sorta di presidio sociale rispetto a fenomeni di degrado urbano, è tenuto a confrontarsi con le sfide assai complicate di una concorrenza sempre più agguerrita, rappresentata in modo particolare dalla rete della grande distribuzione;
    nel corso presso la X Commissione (Attività produttive) della Camera è stato ampiamente dibattuto il tema del commercio, ed è stato svolto un ampio ciclo di audizioni dal quale sono emerse le principali problematiche dell'intero sistema, la cui soluzione richiederebbe, piuttosto che un intervento restrittivo sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, come ventilato dalla maggioranza parlamentare, l'adozione di misure volte a promuovere la capacità dei centri urbani, soprattutto piccoli e medi, di valorizzare l'esperienza del commercio al dettaglio, immaginando altresì nuovi moduli organizzativi e distributivi, anche puntando sulle potenzialità dell’e-commerce;
    in tale contesto, la possibilità di finanziare contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione o di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle per l'acquisto di mobili, nell'ottica più complessiva di favorire processi di modernizzazione delle predette microimprese, anche sotto il profilo tecnologico, sarebbe una risposta concreta ed effettiva alle richieste di sostegno arrivate dagli operatori del settore del commercio al dettaglio e concorrerebbe in maniera adeguata al raggiungimento della finalità auspicata nel nome del provvedimento in esame, la crescita economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un Fondo dedicato al sostegno organico di microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.
9/1807-AR/85Zardini.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di istituire un Fondo dedicato al sostegno organico di microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.
9/1807-AR/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; esso in particolare contiene misure fiscali per la crescita, misure per il rilancio degli investimenti privati nonché misure per la tutela del made in Italy;
    in particolare l'articolo 32, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce in favore dei soggetti che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, ovvero dalle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;
    per il triennio 2019-2021, è poi introdotto il Voucher 3i – «investire in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla: verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché all'estensione all'estero della domanda nazionale;
    l'articolo 49, modificato in Commissione, concede inoltre alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore anche svolte in Italia, nel limite massimo di 60.000 euro,

impegna il Governo:

   a porre come obiettivo prioritario dell'agenda politica la difesa e la valorizzazione del « Made in Italy» in particolare prevedendo ulteriori risorse rispetto quelle stanziate con il decreto in esame:
    a) per il sostegno e la promozione all'estero di marchi nazionali, nonché per la tutela legale dell'originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero in particolare incrementando il finanziamento per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani e del Voucher 3i «investire in innovazione» volto a favorire il deposito dei marchi e brevetti all'estero supportando quindi la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative;
    b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazionali al fine di valorizzare l'importanza della rete e il capitale relazionale, favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali realtà.
9/1807-AR/86Mor.


   La Camera

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a porre come obiettivo prioritario dell'agenda politica la difesa e la valorizzazione del « Made in Italy» in particolare prevedendo ulteriori risorse rispetto quelle stanziate con il decreto in esame:
    a) per il sostegno e la promozione all'estero di marchi nazionali, nonché per la tutela legale dell'originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero in particolare incrementando il finanziamento per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani e del Voucher 3i «investire in innovazione» volto a favorire il deposito dei marchi e brevetti all'estero supportando quindi la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative;
    b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazionali al fine di valorizzare l'importanza della rete e il capitale relazionale, favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali realtà.
9/1807-AR/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede referente introduce la possibilità per il contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, relativi ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità;
    per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa il fine di estendere l'applicazione della disciplina citata in premessa anche ai contratti già stipulati prima del 1o gennaio 2020 al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.
9/1807-AR/87Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa il fine di estendere l'applicazione della disciplina citata in premessa anche ai contratti già stipulati prima del 1o gennaio 2020 al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.
9/1807-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede referente introduce l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1o gennaio 2022;
    in particolare il comma 1 dispone che sono considerati esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di anticipare l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1o gennaio 2020.
9/1807-AR/88Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di anticipare l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1o gennaio 2020.
9/1807-AR/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che
    il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede referente introduce novità sui termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica – DSU ovvero il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
    con le modifiche introdotte a decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo;
    inoltre in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio – rispetto all'attuale 1o settembre – i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente);
    l'articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,

impegna il Governo

a dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l'ISEE con la situazione corrente in corso d'anno nei casi in cui si verifichi una riduzione del reddito.
9/1807-AR/89Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l'ISEE con la situazione corrente in corso d'anno nei casi in cui si verifichi una riduzione del reddito.
9/1807-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in corso di esame, intervenendo in materia di procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, dispone che le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;
    tuttavia, nella formulazione del testo, nulla assicura che le risorse, a seguito della riassegnazione, rimangano nei territori a cui erano originariamente destinate,

impegna il Governo

a chiarire, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, che, nella rimodulazione relativa al processo di chiusura dei patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse residue siano utilizzate per finanziare progetti che ricadano negli stessi territori in cui sono stati attivati tali patti.
9/1807-AR/90Boccia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni € nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali;
    il decreto-legge n. 91 del 2017 ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare al Sud, per attrarre investimenti e per creare occupazione;
    successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibilità di istituire Zone Logistiche semplificate (ZLS), nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una ZES, nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, al fine di favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti prevedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES;
    l'articolo 107 del Trattato dell'Unione Europea prevede una deroga alle norme sugli aiuti di Stato in caso di calamità ed eventi straordinari che portino una penalizzazione socioeconomica a un territorio;
    la tempesta Vaia dell'ottobre scorso, che si è abbattuta sui comuni della Regione Veneto, ha comportato per tutto il territorio conseguenze economiche ingenti, determinando un'emergenza che potrebbe essere riconosciuta dal diritto comunitario, permettendo deroghe alla rigida normativa sugli aiuti di Stato;
    in seguito al verificarsi di catastrofi naturali dovute principalmente ai cambiamenti climatici dell'ultimo decennio è necessario e urgente intervenire creando le necessarie condizioni per attrarre investimenti e rilanciare l'occupazione al fine di velocizzare la ripresa dei territori martoriati; creando quindi un volano di potenziale rilancio che vada in aiuto alla determinazione degli operatori e istituzioni locali;
    proprio nel momento in cui si discute sull'istituzione di una Zona Economica Speciale anche per Venezia è importante, come sottolineato anche dall'organizzazione nazionale dell'artigianato di Belluno, cercare un nuovo filone di sviluppo del territorio che ha sofferto i danni determinati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre;
    il nesso economico-funzionale del territorio bellunese con il porto di Venezia appare indubbio e fonda le sue radici nella storia dei rapporti commerciali tra la laguna e le Dolomiti ed è pertanto auspicabile che il Piano Strategico, che dovrà essere redatto dalla Regione e dalle Amministrazioni interessate, possa preveda una zona ZES o ZLS nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia;
    la Zona speciale rappresenterebbe un'occasione per far crescere tutta l'economia della Provincia ed invertire la rotta dello spopolamento,

impegna il Governo

a favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti, da parte delle imprese già operanti sul territorio, per rilanciare le attività in Provincia di Belluno dopo gli eventi alluvionali di eccezionale gravità che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre e incentivare l'insediamento di nuove imprese, a tal fine promuovendo l'istituzione di una ZLS Zona Logistica Semplificata o ZES Zona Economica Speciale nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia.
9/1807-AR/91De Menech.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la strategicità ai fini del territorio bellunese nel quadro ordinamentale delle ZES di favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti, da parte delle imprese già operanti sul territorio, per rilanciare le attività in Provincia di Belluno dopo gli eventi alluvionali di eccezionale gravità che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre e incentivare l'insediamento di nuove imprese, a tal fine promuovendo l'istituzione di una ZLS Zona Logistica Semplificata o ZES Zona Economica Speciale nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia.
9/1807-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta) De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di sostegno in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione ovvero a risoluzione, dopo aver determinato un ingiustificato rallentamento nell'emanazione delle disposizioni attuative di norme già approvate nel corso della legislatura precedente, il Governo in carica sceglie di disporre in sede di Legge di bilancio 2019 una modifica rilevante delle procedure, con il dichiarato obiettivo di velocizzarle, anche concedendo ristori automatici;
    contrariamente alle finalità proclamate, la soluzione si traduce in una paradossale impasse: il Ministero dell'economia non può dare celere attuazione agli indennizzi a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR, istituito dall'articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018, a sostituzione di un fondo già vigente per le medesime finalità), in ragione del concreto rischio di commettere un danno erariale e di incompatibilità con la disciplina comunitaria, dal momento che l'erogazione non risulta più subordinata all'accertamento terzo di un danno ingiusto subito;
    peraltro le stime di spesa a valere sul FIR contenute nel Documento di Economia e finanza 2019 – in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021, rispetto a corrispondenti stanziamenti di bilancio di 0,525 miliardi annui per il triennio – sembrerebbero consentire l'erogazione di ristori anche superiori ai tetti fissati dalle nuove norme (30 per cento del costo di acquisto dell'azione, comunque entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro pro-capite), aprendo il varco ad una soluzione ragionevole che determini, finalmente, indennizzi certi ed equi in favore dei soli azionisti vittime di misselling, che dovrebbero poter far ricorso al giudice o all'arbitro per provare ad ottenere il rimborso integrale, su modello di quanto già disposto dai Governi precedenti in materia;
    dopo mesi di promesse e di estenuante attesa, che ha contribuito ad erodere il grado di fiducia dei risparmiatori, il Governo interviene nuovamente, con l'articolo 36, comma 2, del decreto in esame, sulla disciplina operativa del FIR, prevedendo l'annunciata procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sarebbero soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR;
    entro il già fissato limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, la misura dell'indennizzo per gli azionisti resta ancora commisurata al solo 30 per cento del costo di acquisto e non anche al ”prezzo medio di carico” come modalità equivalente, che rappresenterebbe una più idonea quantificazione del danno subito, in ragione inoltre dell'impossibilità di ricorrere al giudice o all'arbitro per ampliare l'ammontare dell'indennizzo;
    nonostante sia ormai decorso più di un anno dal primo termine fissato (dalla legge di bilancio 2018) per l'emanazione dei relativi decreti attuativi, i tempi appaiono comunque ancora lunghi per l'erogazione degli indennizzi;
    l'11 giugno, quando ancora il presente decreto-legge è ancora all'esame delle commissioni in sede referente, viene pubblicato il primo dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, quello che individua le modalità di accesso alle prestazioni del FIR, anche in base a quanto previsto dal citato articolo 36;
    il decreto ministeriale non può quindi tener conto delle modifiche emendative apportate all'articolo 36 e in particolare concernenti ampliamenti alla platea dei beneficiari in ragione di un più favorevole calcolo sia della consistenza del patrimonio mobiliare sia del reddito dichiarato; inoltre, un emendamento proposto dal Partito democratico dispone che nell'erogazione degli indennizzi sia data precedenza ai pagamenti di importo non superiore ai 50.000 euro;
    resta ferma la necessità di nominare, con un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i componenti – e determinati i relativi emolumenti – della Commissione tecnica competente per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo, al fine di rendere operativo il FIR,

impegna il Governo

con l'obiettivo di avviare celermente le procedure di ristoro, ad approvare con la massima tempestività – visto l'ingiustificato ritardo, anche dovuto a norme contenute nella Legge di bilancio 2019 che si sono rivelate inapplicabili – le ulteriori disposizioni attuative relative alla Commissione tecnica competente per l'esame delle domande di accesso al FIR, assicurando altresì che si aggiornino le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato prima della conversione in legge del decreto in esame, e a chiarire che la misura dell'indennizzo sia commisurata anche al prezzo medio di carico, come modalità equivalente al prezzo di acquisto.
9/1807-AR/92Del Barba, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme per la semplificazione degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico;
    in particolare l'articolo 10 prevede la possibilità, per i committenti dei lavori, di fruire di uno sconto sul corrispettivo, corrispondente all'importo della detrazione spettante, che viene, quindi, anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori e da questa recuperato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali;
    analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;
    i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi e in ogni caso rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
    la misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione del credito d'imposta, sfavorisce le PMI e crea le condizioni per un mercato ”oligopolistico”, favorendo le imprese in grado di sfruttare pienamente la detrazione nei cinque anni previsti, recuperando così lo sconto offerto ai committenti e relegando al ruolo di subappaltatori le imprese di minori dimensioni;
    il nuovo meccanismo si inserisce in un sistema di cessione dei crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando così di compromettere uno strumento che sta manifestando la sua validità ed efficacia in termini di stimolo ad interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione energetica dell'esistente;
    per questa ragione è importante ripensare il meccanismo appena introdotto prevedendo un'agevolazione per le imprese che accettano di recuperare il credito di imposta annualmente frazionato;
    l'attuale ritenuta dell'8 per cento, prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che – sulla base dei dati degli studi di settore – dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;
   considerato lo sforzo richiesto alle imprese esecutrici dei lavori in termini di anticipazioni di liquidità sarebbe auspicabile almeno la possibilità per le medesime di esclude l'applicazione della citata ritenuta applicata dalle banche,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità per le imprese cessionarie del credito d'imposta in virtù dello sconto offerto sul corrispettivo, corrispondente all'importo della detrazione spettante per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e ristrutturazione edilizia, di escludere l'applicazione della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.
9/1807-AR/93Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dei ritardi nei pagamenti tra imprese e tra la PA e le imprese costituisce un fattore di debolezza dell'economia italiana poiché la conseguente crisi di liquidità presso le imprese creditrici ostacola sia la gestione ordinaria sia i piani di investimento e, più in generale, la crescita economica nazionale;
    nel corso della precedente legislatura è stato decisamente rafforzato il quadro normativo degli interventi per favorire lo smobilizzo dell'ampio stock di debiti commerciali pregressi e prevenirne la formazione in futuro, attraverso misure di natura finanziaria (rifinanziando e rafforzando il meccanismo previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, ampliando le forme di compensazione tra crediti certificati e debiti fiscali derivanti da contenzioso e debiti contributivi) e strutturale (prevedendo il monitoraggio costante dei pagamenti effettuati, tramite l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica e l'avvio del progetto SIOPE-PLUS);
    10 smaltimento dello stock di debito accumulato, lo snellimento delle procedure, l'aumento di trasparenza nei pagamenti della PA e il monitoraggio dei processi hanno prodotto nel 2018, in base ai più recenti dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), tempi medi ponderati occorsi per saldare le fatture pari a 46 giorni, a cui corrisponde un anticipo medio di 1 giorno sulla scadenza delle fatture stesse, che si sostanzia in un significativo miglioramento rispetto ai ritardi relativi al 2017 (+10 giorni), al 2016 (+16 giorni) e al 2015 (+114);
    nonostante l'articolo 22 del provvedimento all'esame rechi disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento, poche e parziali fino ad ora sono state le misure approvate in questa direzione, anche in considerazione del fatto che spesso sono i ritardi nei pagamenti da parte della PA a determinare i ritardi tra le imprese stesse; peraltro, in taluni casi, si è trattato di interventi in parte con decorrenza dal 2020, come quelli disposti con la legge di bilancio 2019 sulla pubblicazione dei dati relativi alle fatture, i pagamenti effettuati e sull'introduzione di meccanismi sanzionatori e premiali in base ai tempi medi di pagamento;
    in questa legislatura risultano assenti iniziative di rifinanziamento e potenziamento dei meccanismi di pagamento dei debiti pregressi e non è stato prorogato l'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari previsto dal decreto-legge n. 143 del 2013 (e da ultimo prorogato dall'articolo 9-quater del decreto-legge n. 50 del 2017);
    tuttavia, con la motivazione, pretestuosa, di fornire una risposta al problema dei debiti commerciali pregressi, alcuni esponenti della maggioranza e del Governo hanno recentemente proposto di saldare i creditori della pubblica amministrazione mediante l'introduzione dei cosiddetti minibot, ossia titoli di Stato di piccolo taglio;
    il tema dei minibot ha suscitato un'accesa discussione tra esperti di economia e da più parti è stato sottolineato come la misura possa infatti risolversi in un concreto primo strumento finalizzato ad una futura uscita dall'euro; tale ipotesi non è stata smentita da autorevoli esponenti della maggioranza, alcuni dei quali hanno piuttosto precisato che i minibot costituirebbero un espediente per uscire dall'euro in modo «ordinato e tutelato» essendo in grado di aggirare i limiti imposti dall'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che vieta l'utilizzo di «monete parallele» all'interno dell'area euro;
    al contrario, la convinta contrarietà del MEF è stata espressa formalmente lo scorso 31 maggio in un comunicato stampa secondo cui «non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane»;
    inoltre, in assoluta coerenza anche con quanto precedentemente dichiarato dal Presidente della Banca centrale europea Draghi, in risposta al question time tenutosi alla Camera il 12 giugno il Ministro Tria ha precisato che «l'emissione di minibot comporterebbe un aumento immediato del debito pubblico poiché, se utilizzati per far fronte ai debiti commerciali connessi con la fornitura di beni e servizi, sarebbero considerati come passività finanziarie tout court e dunque contabilizzati nel debito delle pubbliche amministrazioni come previsto dal Sistema europeo dei conti», ribadendo al contempo che «qualora tali strumenti venissero utilizzati come mezzo di pagamento circolante, aventi quindi una natura diversa da uno strumento di debito, sarebbero illegali poiché in conflitto con quanto previsto dai Trattati europei»;
    strumenti come i minibot non costituiscono una soluzione al gravoso problema dei debiti della PA, reso ancora più stringente dall'inerzia di questo Governo, mentre è necessario scongiurare qualsiasi tipo di speculazione a riguardo che possa contribuire a minare la stabilità finanziaria nazionale e a deprimere la già debole crescita;
    il sostegno ai minibot, rinnovato costantemente dal vicepremier Salvini in paradossale contraddizione con il parere del rappresentante del dicastero competente per materia, che li ha inoltre definiti uno strumento «pericoloso, illegale e non necessario», appare come un imprudente tentativo di nascondere sul disastro dei conti pubblici, che sta aprendo la strada ad una procedura d'infrazione da parte delle istituzioni europee, e contribuisce a spingere il costo del debito più in alto di quanto sarebbe giustificato dai fondamentali della nostra economia, indebolendo ancor di più la crescita e le prospettive di ripresa a livello nazionale,

impegna il Governo

a escludere in maniera univoca e definitiva, in ragione delle valutazioni già espresse dal Ministro dell'economia e delle finanze e a tutela della stabilità finanziaria nazionale, qualunque ipotesi di emissione di minibot o altri strumenti analoghi ai fini del rimborso dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese.
9/1807-AR/94Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ambito del provvedimento, recante misure urgenti di crescita economica, durante l'esame in sede referente è stato esteso ad alcune misure di semplificazione fiscale;
    con un emendamento approvato in sede referente in particolare si consente di effettuare la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
    in ragione del fatto che oramai (’Agenzia delle entrate esercita un monitoraggio pressoché totale sui dati relativi alle operazioni IVA, conseguentemente all'introduzione della fatturazione elettronica, sarebbe auspicabile adottare misure di semplificazione in materia di comunicazione dei dati attualmente richiesti agli operatori anche in linea con gli interventi contemplati dalla delega fiscale avviati sul finire del 2014 per la realizzazione di un'efficace politica di tax compliance;
    la legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1o gennaio 2019, la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati attraverso la quale è possibile emettere, trasmettere e conservare le fatture in modalità digitale permettendo così di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione;
    contestualmente all'entrata in vigore della fatturazione elettronica è stata prevista l'abrogazione della comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro);
    a favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è stata inoltre prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti;
    in tale quadro, risulta ora indispensabile procedere al superamento ovvero alla semplificazione dell'ulteriore adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA in modo tale da ridurre il più possibile gli adempimenti gravanti su tutti i contribuenti interessati;
    il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato oggetto di specifiche richieste formulate, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, in particolare dalle piccole e medie categorie, tanto più in considerazione del fatto che la fatturazione elettronica, oltre ad essere uno strumento assai utile di contrasto all'evasione fiscale, dovrebbe altresì implicare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare una effettiva semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei contribuenti,

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento utile al superamento dell'attuale regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, ovvero, in via subordinata, a mettere a disposizione, a beneficio di tutti i soggetti passivi IVA, prima dei termini di scadenza stabiliti, una comunicazione periodica precompilata, modificabile attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, così da mettere in condizione il contribuente di integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia, attivando un confronto con l'Amministrazione, volto ad evitare controlli successivi ed aumentare la naturale propensione al corretto versamento dell'IVA.
9/1807-AR/95Marattin, Fregolent, Fragomeli, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38, ai commi 1-septies, 1-octies e 1-decies interviene con alcune disposizioni sul tema del dissesto e del predissesto. A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo. Si stabilisce, inoltre che i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti in stato di dissesto finanziario possono ridurre gli importi dei contratti in essere. Infine, vengono modificati i criteri di calcolo della durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni e le province con squilibri strutturali del bilancio (comma 1-terdecies);
    in particolare, il comma 1-septies stabilisce che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di Roma sia destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale fondo risulta altresì alimentato dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si tratta dei 500 milioni di euro destinati alla Gestione commissariale di cui 200 milioni derivanti dall'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4);
    il comma 1-undecies autorizza i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;
    infine, il comma 1-terdecies modifica la tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del TUEL riguardante la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale a vantaggio dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
    costruita in questo modo la norma introduce una doppia e incomprensibile penalizzazione al solo fine di mantenere gli equilibri all'interno dell'attuale maggioranza: nei confronti dei cittadini romani e per i comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
    da un lato, infatti, si renderà impossibile ipotizzare una riduzione delle addizionali comunali della Capitale, dall'altro verranno destinate agli enti locali in predissesto o in dissesto, con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, risorse finanziarie i cui oneri saranno posti a carico dei cittadini di altri enti locali italiani,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure in favore dei comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
9/1807-AR/96Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme volte a rendere maggiormente efficienti il monitoraggio e la verifica del versamento dell'imposta di soggiorno;
    tuttavia la normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale sia il ruolo assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune;
    la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di «responsabile del pagamento dell'imposta», e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte;
    nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come «agente contabile», anche se di fatto, e quindi «incaricato di pubblico servizio», e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione);
    sarebbe pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato «agente contabile», con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione,

impegna il Governo

a stabilire con atto normativo il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato «agente contabile».
9/1807-AR/97Topo, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che
    secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes un italiano su cinque tra quelli che si sono trasferiti all'estero nell'ultimo anno aveva meno di 18 anni e questo non è un fenomeno transitorio;
    l'anno scorso infatti degli oltre 128 mila connazionali che hanno lasciato l'Italia, oltre 24 mila erano minori (il 19,7 per cento del totale, di cui il 16,6 per cento con meno di 14 anni e ben l'11,5 per cento con meno di 10). Questo dato significa che la mobilità è entrata in maniera dirompente nell'esperienza di vita delle nuove generazioni. E che l'Italia, oltre che cervelli – altri 48 mila, tra i 18 e i 34 anni, nel 2018 – sta cominciando a perdere futuro;
    si è obbligati a partire perché non si trova lavoro o perché lo si trova ma non all'altezza delle proprie aspettative, perché non si riesce ad acquistare una casa, a costruire una famiglia;
    eppure la libertà di circolazione è anche la grande conquista nata in seno all'Europa unita, e a un mondo sempre più globalizzato. Dove la mobilità, all'insegna del sogno di una vita migliore, dovrebbe essere un diritto da intendersi in maniera circolare;
    i giovani sono costretti a partire nonostante lo Stato Italiano spenda miliardi di euro per formare i propri cittadini: tra 2006 e 2018 sono andati via in due milioni. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Sud 1.883.000 persone, quasi due volte la città di Napoli. Fasce sociale tra le più dinamiche in piena età lavorativa, interi nuclei familiari: un esodo dall'Italia all'estero e dalle Regioni meridionali verso l'estero. Tra 2006 e 2018 sono andati via in due milioni;
    in tempi di Brexit, di incertezza economica e bassa crescita del PIL così come di altissima mobilità di professionalità tra le più varie è necessario – per poter crescere economicamente – essere subito attrattivi verso il capitale umano;
    i nuovi benefici previsti all'articolo 5 del presente provvedimento decorrono dal 1o gennaio 2020 creando così una disparità tra chi rientrerà nei prossimi mesi e chi è già rientrato che de facto rimane escluso dal potenziamento del regime fiscale di favore per chi rientra in Italia con le nuove norme,

impegna il Governo

a estendere nel prossimo provvedimento utile il regime fiscale per i lavoratori rimpatriati di cui all'articolo 5 del presente provvedimento anche ai soggetti che ad oggi risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
9/1807-AR/98Ungaro, Fregolent, Schirò, Carè, La Marca.


   La Camera,
   premesso che
    nel nostro Paese l'aliquota ordinaria dell'IVA sugli assorbenti igienici femminili è stata introdotta nel 1973 ed è cresciuta nel tempo dal 12 per cento fino alla quota odierna del 22 per cento. La più alta tra i Paesi dell'Unione Europea;
    a differenza di prodotti come il tartufo o i francobolli da collezione, che hanno ottenuto un'imposta agevolata al 10 per cento, i prodotti femminili però, così come i pannolini per i neonati, non hanno ancora subito una riduzione dell'aliquota. Diverso, ad esempio, il destino dei rasoi da barba, che sono considerati invece un bene primario con aliquota al 4 per cento, così come latte e occhiali;
    anche l'utilizzo di assorbenti per le donne è una necessità di cui non si può fare a meno per svolgere le normali attività quotidiane durante i giorni del ciclo mestruale. Una necessità che si ripropone ogni mese durante tutto il periodo fertile, che in media dura quarantanni. Senza contare che richiede un esborso importante che si calcola si aggiri in un anno per ogni donna mediamente fino a 500 euro;
    da anni molti Governi, anche sotto la spinta di una battaglia mossa da numerose associazioni femminili, si stanno muovendo verso la riduzione della cosiddetta «Tampon Tax» con incentivi e sgravi sui prezzi degli assorbenti e dei prodotti per l'igiene femminile;
    l'Europa sta facendo passi avanti per l'abolizione o riduzione della Tampon tax per andare incontro alle esigenze delle donne e contrastare una discriminazione fiscale di genere insensata. Di recente la Spagna ha annunciato che dal prossimo anno l'Iva sui prodotti femminili sarà abbassata al 4 per cento (oggi sono tassati al 10 per cento) dopo che la regione autonoma delle Canarie aveva già introdotto a fine 2017 l'abolizione delle tasse sui prodotti di igiene femminile. Altro esempio virtuoso è l'Irlanda, che nel 2015 ha azzerato la tassazione sugli assorbenti, così come la Scozia, che ha avviato la distribuzione gratuita alle studentesse, dopo che nel 2000 il Regno Unito aveva abbassato l'Iva dal 17,5 al 5 per cento. Sempre del 2015 è il provvedimento che in Francia ha ridotto l'imposta sui prodotti femminili dal 20 al 5,5 per cento. Anche il Belgio ha fatto una scelta simile, passando dal 20 al 6 per cento, mentre in Olanda la tassazione era già al 6 per cento,

impegna il Governo

inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A – Parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del Testo Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1972.
9/1807-AR/99Ascani, Gribaudo, Bruno Bossio, Ungaro, Fregolent, Schirò, La Marca, Carnevali.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A – Parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del Testo Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1972.
9/1807-AR/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascani, Gribaudo, Bruno Bossio, Ungaro, Fregolent, Schirò, La Marca, Carnevali.


   La Camera,
   in sede di esame del decreto-legge n. 34 del 2019 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
   premesso che:
    con un emendamento presentato dai relatori nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera è stato introdotto nel provvedimento in esame il «contratto di espansione» che consente alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità, che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, di adottare particolari misure, come la possibilità «per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento della pensione» di vedersi riconosciuto un'indennità «commisurata al trattamento pensionistico lordo» maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
    la misura in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 riguarda le aziende impegnate in «una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività», per rispondere all'esigenza di «modificare le competenze professionali in organico» dovrebbe rendere possibile procedere all'assunzione di nuove professionalità e, allo stesso tempo, riconoscere un'indennità di prepensionamento per coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione nei successivi 7 anni,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad estendere le misure di cui in premessa anche alle aziende che operano nelle aree di crisi complesse, in particolare con riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, aree dove i processi di reindustralizzazione stentano a partire, e a superare, però, il limite degli addetti previsto, in considerazione delle difficoltà nel reinserimento dei lavoratori coinvolti, che si ritrovano da anni fuori dei processi produttivi.
9/1807-AR/100Miceli.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito delle sue proprie prerogative ad estendere le misure di cui in premessa anche alle aziende che operano nelle aree di crisi complesse, in particolare con riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, aree dove i processi di reindustralizzazione stentano a partire, e a superare, però, il limite degli addetti previsto, in considerazione delle difficoltà nel reinserimento dei lavoratori coinvolti, che si ritrovano da anni fuori dei processi produttivi.
9/1807-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame contiene o meglio dovrebbe contenere misure per lo sviluppo della produttività nel nostro paese e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    la tonnara di Favignana, strategica per lo sviluppo del settore imprenditoriale ittico siciliano, sta, in seguito alla revisione delle quote operata dal Governo, attraversando una gravissima crisi, con serie ricadute anche sul fronte occupazionale;
    si sta applicando un criterio di storicità a chi incolpevolmente non lo ha, mandando in pesca a stagione ormai compromessa, con un indiviso di 84 per poi ridurre la quota a vantaggio di altri, considerando storicamente acquisita la quota di indiviso di cui hanno beneficiato nel 2019 le aziende sarde;
    il criterio utilizzato non rispetta il basilare principio europeo che obbliga a garantire la sostenibilità economica delle aziende autorizzate alla pesca,

impegna il Governo

ad individuare con sollecitudine, nell'ambito delle sue proprie competenze, immediate soluzioni effettive ed adeguate ad assicurare la sopravvivenza della Tonnara di Favignana, adempiendo così ad una necessità aziendale, territoriale e occupazionale.
9/1807-AR/101Anzaldi, Miceli.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad individuare con sollecitudine, nell'ambito delle sue proprie competenze, immediate soluzioni effettive ed adeguate ad assicurare la sopravvivenza della Tonnara di Favignana, adempiendo così ad una necessità aziendale, territoriale e occupazionale.
9/1807-AR/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Anzaldi, Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-sexies del presente testo – inserito in sede referente – estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – modifiche introdotte di recente dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145;
    in particolare, risultano abrogate all'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f); tali disposizioni erano apparse di difficile applicazione e contrastanti con la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione in merito al rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore, nonché in merito alle azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l'impresa di assicurazione;
    l'effetto di tali disposizioni, denunciate dal gruppo PD anche attraverso interrogazioni a risposta immediata nei confronti del Ministro Di Maio, era quello di tagliare i risarcimenti alle vittime di infortuni sul lavoro;
    l'articolo 3-sexies non interviene, invece, sulla lettera g) dell'articolo 1, comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che nella liquidazione dell'importo dovuto da parte del datore di lavoro nei casi di incidenti sul lavoro, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile;
    tale disposizione consente al Giudice di ridurre quanto legittimamente spettante all'INAIL che agisce in sede di regresso nei confronti del datore di lavoro per vedersi ristorare tutte le prestazioni di natura economica offerte ai lavoratori malati ed ai congiunti di quelli deceduti, nonostante l'INAIL sia riuscito a fornire la prova dell'illecito comportamento datoriale (perché in violazione della normativa) e dell'esatto ammontare di quanto dovuto all'istituto; la discrezionalità del giudice potrebbe cioè ridurre quanto dovuto all'istituto, valutando anche il comportamento datoriale precedente all'evento, proprio quell'evento che è invece frutto di violazioni di legge, quasi a voler premiare la violazione della legge penale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di rivedere la disposizione di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di scongiurare ogni ingiustificata discrezionalità del giudice nel ridurre le somme dovute a INAIL da parte dei datori di lavoro responsabili dei danni ai lavoratori vittime di infortunio o ai loro congiunti.
9/1807-AR/102Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che
    gli oltre 1.800 lavoratori della rete dei 55 punti vendita della «Mercatone Uno» hanno ricevuto via social la comunicazione di licenziamento, a seguito della sentenza di fallimento della Shemon Holding;
    un epilogo drammatico dopo solo 9 mesi di gestione e perdite per novanta milioni di euro per la società, controllata da una scatola maltese;
    come ricostruito dal commissario giudiziale, la Shernon Holding avrebbe omesso il pagamento degli oneri previdenziali per oltre 8,7 milioni, non avrebbe rimborsato i creditori per 60 milioni e non avrebbe onorato neanche le pendenze con l'amministrazione straordinaria dopo aver corrisposto solo 10 dei 25 milioni pattuiti, a seguito della vendita del magazzino ad una società americana per 18 milioni;
    il riconoscimento della cassa integrazione ottenuto nel corso dell'ultimo incontro al Ministero dello sviluppo economico prevede la copertura del periodo che decorre dal 24 maggio, giorno in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Shemon, fino al 31 dicembre 2019;
    tuttavia, la misura prospettata non sembra tener conto della circostanza che, al momento della presentazione del suo piano industriale, la Shernon holding pose come condizione finanziaria per sua attuazione, che i lavoratori accettassero il passaggio al part-time, concretizzatosi in una effettiva riduzione di ore in cambio della prospettiva di un futuro lavorativo;
    con il fallimento della Shemon, decretato dal tribunale di Bologna, i 1853 dipendenti di Mercatone Uno hanno visto tradito quel patto ed ora si trovano a dover subire un ulteriore danno economico, dal momento che la cassa integrazione che verrà loro riconosciuta rischia di essere, nella gran parte dei casi, di valore irrisorio, in quanto calcolata sulla base dei contratti part-time e non su quelli full time vigenti precedentemente alla cessione alla Shemon,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che gli importi della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori della rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati sulla base dei contratti in essere prima del passaggio di proprietà alla Shemon holding, e non su quelli part-time introdotti dalla stessa società.
9/1807-AR/103Serracchiani, Zan.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che gli importi della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori della rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati sulla base dei contratti in essere prima del passaggio di proprietà alla Shemon holding, e non su quelli part-time introdotti dalla stessa società.
9/1807-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Serracchiani, Zan.


   La Camera,
   premesso che
    come noto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), cura la gestione di impianti che rappresentano infrastrutture di interesse strategico nazionale, garantendo l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e di interesse economico generale a favore di vasti territori del Mezzogiorno d'Italia (Puglia, Basilicata, Campania e Calabria), ovvero la fornitura idrica all'ingrosso ad uso plurimo (civile, agricolo ed industriale);
    il patrimonio infrastrutturale, che l'Ente ha contribuito a costruire e che attualmente gestisce in regime di concessione, è infatti caratterizzato da opere che, per valenza dimensionale, risultano per estensione, funzionalità e consistenza fra le più significative a livello europeo, assicurando ai territori di riferimento una erogazione di risorsa ad uso civile, agricolo ed industriale pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno;
    l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede che «la tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato», non tenendo in debito conto la circostanza per cui tutte le attività inerenti alla gestione delle descritte infrastrutture vengono svolte con l'ausilio di personale (attualmente sotto organico) formato complessivamente da 162 unità, di cui 44 assunte a seguito di regolare concorso e doverosamente inquadrate con contratto a tempo determinato stante lo stato liquidatorio dell'Ente;
    tra questi lavoratori assunti con contratto a tempo determinato figurano, ad esempio, operai e professionisti con qualificazione tecnica (ingegneri e architetti), indispensabili per assicurare funzioni cruciali quali la dotazione minima per la gestione ed il presidio h24, per la manutenzione ordinaria degli impianti, nonché le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture o gli avvocati a tempo determinato che curano in via esclusiva il contenzioso dell'ente e hanno competenze specifiche acquisite nel corso del rapporto lavorativo;
    tali lavoratori, seppur precari da diverso tempo, con impegno e sacrificio apportano il loro contributo essenziale alle attività svolte dall'EIPLI e la loro eventuale non riconferma potrebbe comportare un rischio concreto per la stessa operatività dell'Ente e quindi della costituenda società dello Stato, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di una integrazione delle richiamate disposizioni legislative volta ad assicurare le più opportune forme di continuità lavorativa per le unità attualmente inquadrate con contratto a tempo determinato, in ragione della loro documentata professionalità e delle stesse esigenze operative.del nuovo soggetto di gestione delle infrastrutture e dei servizi idrici che subentrerà all'EIPLI.
9/1807-AR/104Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807-A);
    preso atto delle misure previste rispettivamente all'articolo 29, comma 9-novies in ordine alle iniziative di promozione turistica gestite in territorio estero dall'ENIT e all'articolo 32 in ordine alle campagne informative e di comunicazione dirette a identificare più facilmente il prodotto italiano;
    considerato il peso che la presenza nel mondo di sessanta milioni di italodiscendenti e di 5,5 milioni di cittadini italiani ha storicamente esercitato e continua ad avere ai fini della promozione del sistema Italia nella sfera internazionale e della proiezione commerciale dei prodotti nazionali nel mercato globale, nonché del rafforzamento dei flussi di «turismo di ritorno»;
    ricordato che già nel decreto Destinazione Italia, avente lo stesso intento di stimolo degli investimenti esteri e di sostegno del made in Italy, era stato già introdotto, fin dal 2014, un impegno per le rappresentanze italiane e gli enti strumentali operanti all'estero di coinvolgere nelle campagne e nelle iniziative promozionali le rappresentanze istituzionali degli italiani all'estero (COMITES e CGIE), il diffuso tessuto associativo e le business community di origine italiana operanti nelle aree più dinamiche del pianeta,

impegna il Governo

a favorire, sia nelle campagne di promozione turistiche dell'ENIT, soprattutto mirate al «turismo di ritorno», che nelle campagne volte a facilitare l'individuazione e l'affermazione dei prodotti italiani autentici, il coinvolgimento e il sostegno delle rappresentanze istituzionali delle nostre comunità, delle diffuse reti associative e della rete delle Camere di commercio italiane all'estero, che da tempo hanno dato prova della loro capacità comunicazionale e operativa.
9/1807-AR/105La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che gli stessi siano titolari di pensione estera anche in regime di convenzione internazionale;
    tale equiparazione esenta i soggetti succitati dal pagamento dell'IMU e a partire dal 2016 anche dal pagamento della TASI. Per gli stessi soggetti la TARI è ridotta di due terzi;
    sono esclusi invece dalle agevolazioni succitate tutti gli altri cittadini italiani non pensionati o titolari di sola pensione italiana, residenti permanentemente all'estero e proprietari di immobili in Italia;
    da una parte quindi il legislatore ha concesso con sensibilità e lungimiranza un beneficio fiscale ad una specifica categoria di italiani residenti all'estero – i pensionati – dall'altra si è creata una disparità di trattamento nei riguardi di cittadini non pensionati i quali ritengono di aver subito una discriminazione ingiusta e illogica;
    lo Stato italiano ha inteso giustamente concedere un beneficio concreto ai cittadini italiani residenti all'estero, esentandoli dal pagamento di alcune imposte immobiliari, come riconoscimento dei loro sacrifici e in virtù del loro contributo all'economia italiana tramite le rimesse e gli investimenti, ma non può e non deve escludere da tale riconoscimento coloro i quali non possono far valere la qualifica di pensionato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di equiparare ad abitazione principale ai fini delle imposte sugli immobili anche l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE i quali non possono far valere la qualifica di pensionato e comunque non sono proprietari di immobili all'estero, in modo tale da eliminare l'attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani da una parte beneficiati per il solo fatto di essere titolari di prestazione pensionistica e cittadini italiani dall'altra parte esclusi da qualunque beneficio per il solo fatto di non essere pensionati.
9/1807-AR/106Schirò, La Marca, Ungaro, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    il mercato dell'agricoltura precisione in Italia vale 400 milioni di euro con una crescita del 270 per cento nell'ultimo anno, pari a circa il 5 per cento di quello globale e il 18 per cento di quello europeo, generato da oltre 110 aziende fornitrici;
    l'obiettivo dell'Italia è arrivare entro il 2021 ad avere il 10 per cento della superficie coltivata con applicazioni intelligenti sempre più evolute e adatte alle produzioni nazionali considerato che i vantaggi dell'agricoltura 4.0 vanno dalla maggior efficienza produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi e dell'impatto ambientali con minor utilizzo di sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, acqua di irrigazione, carburanti, lubrificanti;
    l'innovazione digitale è una leva strategica per il settore agroalimentare italiano, in grado di garantire maggiore competitività a tutta la filiera, dalla produzione in campo alla distribuzione alimentare, passando per la trasformazione. Il successo delle imprese agricole passa sempre di più dalla capacità di raccogliere e valorizzare la grande mole di dati che si genereranno, soprattutto per ottenere il controllo dei costi e l'aumento della qualità della produzione;
    l'Italia si colloca davanti a tutti gli altri Paesi europei per numerosità, ma con appena 25,3 milioni di euro d finanziamenti (pari all'1 per cento del finanziamento complessivo) appare ancora marginale per capacità di raccogliere capitali;
    tenuto conto che l'articolo 1 del provvedimento in esame esclude il settore agricolo dagli incentivi all'innovazione e alla formazione introdotti da Industria 4.0,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.
9/1807-AR/107Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene delle misure parziali e del tutto inadeguate rispetto alle richieste avanzate dai territori del centro Italia colpiti da eventi sismici nel 2009 e nel 2016; a dieci anni dal terremoto de L'Aquila molte urgenze continuano ad essere ignorate. A tre anni dal ” terremoto che ha interessato molti comuni del centro Italia l'emergenza è ancora aperta e la ricostruzione viaggia a velocità diverse,

impegna il Governo:

   a procedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la ricostruzione materiale della aree ricomprese nel cratere del terremoto del 2009 che il DL ”sblocca cantieri” ha dirottato verso altre finalità;
   a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei trattamenti salariali ed accessori;
   a prorogare il contributo straordinario al comune de L'Aquila ed ai comuni del cratere per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;
   ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terremoto 2009 secondo le norme vigenti;
   a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;
   a prevedere la possibilità di incrementare la dotazione di personale a supporto di Regioni e Comuni presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli aventi sismici del 2016;
   al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 ad affidare l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche ad un organo di direzione denominato «Conferenza permanente» presieduto dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e a Sardegna;
   a prevedere misure che rendano detraibili le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche;
   a prevedere misure di riduzione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;
   a prevedere un Programma di sviluppo, predisposto dal Commissario Straordinario, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, volto a finanziare interventi di riqualificazione delle attività produttive, di promozione turistica e culturale, d'innovazione tecnologica, di rilancio delle attività imprenditoriali e di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese;
   a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate da eventi sismici, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);
   a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero;
   prevedere misure in grado di estendere la normativa in materia di regolarità contributiva e rispetto della contrattazione nazionale del settore dell'edilizia agli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nell'anno 2019, tenendo conto altresì della specifica condizione delle imprese interessate agli interventi di ricostruzione antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015;
   a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009 e del 2016/17.
9/1807-AR/108Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.


   La Camera

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
    a procedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la ricostruzione materiale della aree ricomprese nel cratere del terremoto del 2009 che il DL ”sblocca cantieri” ha dirottato verso altre finalità;
    a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei trattamenti salariali ed accessori;
    a prorogare il contributo straordinario al comune de L'Aquila ed ai comuni del cratere per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;
    ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terremoto 2009 secondo le norme vigenti;
    a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;
    a prevedere la possibilità di incrementare la dotazione di personale a supporto di Regioni e Comuni presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli aventi sismici del 2016;
    al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 ad affidare l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche ad un organo di direzione denominato «Conferenza permanente» presieduto dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e a Sardegna;
    a prevedere misure che rendano detraibili le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche;
    a prevedere misure di riduzione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;
    a prevedere un Programma di sviluppo, predisposto dal Commissario Straordinario, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, volto a finanziare interventi di riqualificazione delle attività produttive, di promozione turistica e culturale, d'innovazione tecnologica, di rilancio delle attività imprenditoriali e di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese;
    a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate da eventi sismici, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);
    a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero;
    prevedere misure in grado di estendere la normativa in materia di regolarità contributiva e rispetto della contrattazione nazionale del settore dell'edilizia agli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nell'anno 2019, tenendo conto altresì della specifica condizione delle imprese interessate agli interventi di ricostruzione antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015;
    a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009 e del 2016/17.
9/1807-AR/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di valorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all'articolo 7, con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece dell'aliquota ordinaria del 9% del valore dichiarato nell'atto, a favore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono i manufatti entro i successivi 10 anni;
    il perimetro dell'agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volumetrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno aggiunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera b), del restauro e risanamento conservativo (lettera c) e delle ristrutturazioni edilizie (lettera c);
    l'agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell'unità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all'innalzamento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosiddetto «energia quasi zero»;
    al riguardo appare importante utilizzare la leva dell'incentivo fiscale per determinare un effettivo incremento dell'efficienza energetica del patrimonio immobiliare privato;
    si tratta di un progetto di valorizzazione edilizia che determinerà delle plusvalenze importanti per i costruttori che vedranno crescere il valore dei propri beni in maniera importante;
    è importante che anche le amministrazioni comunali potessero avere un ritorno economico da tale intervento pubblico, da destinare, ad esempio, a servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, che gli interventi di valorizzazione di cui all'articolo 7 avvengano, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16, comma 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9/1807-AR/109Buratti, Morassut, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di valorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all'articolo 7, con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece dell'aliquota ordinaria del 9 per cento del valore dichiarato nell'atto, a favore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono i manufatti entro i successivi 10 anni;
    il perimetro dell'agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volumetrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno aggiunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera b), del restauro e risanamento conservativo (lettera c) e delle ristrutturazioni edilizie (lettera c);
    l'agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell'unità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all'innalzamento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosiddetto «energia quasi zero»;
    le città e i sistemi urbani hanno una centralità strategica nel contesto di una nuova visione delle politiche per il territorio, che coniuga l'innovazione con le esigenze di riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza, riduzione del consumo del suolo e valorizzazione del patrimonio esistente;
    in tale ottica i centri storici delle città e la cosiddetta città storica costituiscono un bene da tutelare e gli interventi ricadenti in queste zone devono essere coniugati all'interesse superiore del bene collettivo,

impegna il Governo

a chiarire che la disciplina di cui all'articolo 7 comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1444, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
9/1807-AR/110Del Basso De Caro, Morassut, Braga, Buratti, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera
   premesso che:
    l'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo, ideato nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), è destinato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari;
    il Fondo, ai sensi del decreto interministeriale 31 luglio 2014, è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui (di ammontare non superiore a 250.000 euro) connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
    è di fondamentale importanza dotare tale strumento di risorse congrue alle finalità che siano almeno pari a quelle della precedente programmazione finanziaria che aveva attribuito risorse per 600 milioni di euro nel triennio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, portando il finanziamento almeno a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.
9/1807-AR/111Orlando, Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in commento reca misure per favorire lo sviluppo dell'economia circolare, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito, appunto, dell'economia circolare, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo immessi sul mercato e per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso;
    tuttavia si è scelto, ancora una volta, di non dare soluzione ad una questione di estrema importanza per la cosiddetta «società del riciclaggio» che l'Unione Europea ci indica come un tassello fondamentale nel disegno dell'economia circolare. Infatti, continua a non essere risolto il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, la cui norma nazionale di riferimento è l'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a causa dello stallo in cui si trova tuttora la decretazione ministeriale, scelta a suo tempo quale via ordinaria per individuare le procedure di recupero per specifiche tipologie di rifiuto. Tale situazione e la sempre maggiore inerzia ed inadeguatezza dimostrata dal recupero in procedura semplificata, fanno comprendere il successo dimostrato, al contrario, dallo strumento, ritenuto più realistico e flessibile, offerto dal recupero definito con autorizzazione ordinaria;
    inoltre con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione Quarta del Consiglio ha fornito una interpretazione della norma in commento che, di fatto, impedisce il rinnovo delle autorizzazioni esistenti degli impianti di riciclo, o il rilascio di nuove, in mancanza di norme nazionali o europee che stabiliscano i criteri tecnici per la trasformazione dei rifiuti in materia o prodotto secondario, ossia i criteri End of waste, necessari per il riciclo;
    il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato il suddetto comma 3 dell'articolo 184-ter, disponendo che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di competenza statale di cui al comma 2, possono continuare ad operare solo agli impianti che al momento dell'entrata in vigore della norma operavano in procedura semplificata e non anche quelle che operavano in procedura ordinaria autorizzate mediante un regime transitorio di cui all'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
    le associazioni di categoria rilevano come dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni sull’End of Waste (EoW) caso per caso, dopo decine di appelli dal mondo dell'industria, come dell'ambientalismo, numerosi emendamenti presentati e subito dopo ritirati, il Governo dà una risposta assolutamente insufficiente al problema,

impegna il Governo:

   ad intervenire con urgenza al fine di superare effettivamente le problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee in materia di economia circolare assicurando il rispetto dei requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
   a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sull'EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.
9/1807-AR/112Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   ad intervenire con urgenza al fine di superare effettivamente le problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee in materia di economia circolare assicurando il rispetto dei requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
   a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sull'EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.
9/1807-AR/112. (Testo modificato nel corso della seduta)  Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare;
    le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato pari al 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili e di contributo diretto fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Per la concessione delle agevolazioni, sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo Sviluppo e Coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) rimaste non utilizzate;
    è importante destinare parte di tali risorse per sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese aventi unità locali nell'area del così detto «cratere», per progetti di ricerca e sviluppo o riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare,

impegna il Governo

a finalizzare almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/1807-AR/113Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a finalizzare almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/1807-AR/113. (Testo modificato nel corso della seduta)  Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di misure volte alla crescita economica e alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi tra cui alcune relative agli enti del Terzo settore;
    gli enti del terzo settore non sono solo luoghi dove operano i volontari, ma anche soggetti che forniscono occupazione a lavoratori interessati a coniugare le proprie esigenze occupazionali con il benessere della comunità;
    la misura del 5 per mille quale fonte sicura e costante di finanziamento per gli enti non profit, è stata introdotta per la prima volta in via sperimentale con la legge di bilancio 2006 (commi 337-340 dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266) e poi successivamente stabilizzata con la legge di bilancio 2015 (comma 154 legge n. 190 del 2014) con uno stanziamento annuo pari a 500 milioni a decorrere dal 2015;
    con le dichiarazioni dei redditi del 2017, il 5 per mille dei contribuenti sembra aver raggiunto, se non addirittura forato, la copertura prevista dei 500 milioni e, se così fosse gli importi che le varie realtà si vedranno bonificare saranno tutte riparametrate per stare sotto il tetto previsto. In altre parole, tutti riceveranno un po’ meno soldi di quanto gli italiani, con le loro firme, non abbiano in realtà loro destinato;
    entro il 3 agosto 2019 le attuali Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) dovranno adeguare i propri statuti in base alle norme contenute nella riforma del Terzo settore del 2018, diventando così pienamente operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore che ricomprenderà nella categoria degli enti del volontariato tutti gli Enti del Terzo Settore e non più solo Onlus, enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, aumentando così notevolmente la platea dei possibili beneficiari del 5 per mille,

impegna il Governo

ad individuare le risorse economiche necessarie ad innalzare lo stanziamento a copertura del beneficio del 5 per mille considerando anche il probabile aumento della platea dei beneficiari a seguito dell'entrata a regime del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.
9/1807-AR/114Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    fino al 5 luglio è stata prorogata la consultazione pubblica aperta da ANAC relativa al documento predisposto dalla stessa autorità «Linee guida recanti ”Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”», destinata ad aggiornare, dopo i cambiamenti normativi intercorsi (Codice degli appalti e Codice del Terzo settore) la determinazione 32/2016 «Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali»;
    già il titolo del nuovo documento sembra riferirsi alla volontà di lavorare sull'ambito dei servizi sociali da chiunque prestati, salvo poi ricavare spazi specifici per il terzo settore, nonostante sia la Riforma del terzo settore (106/2016) sia il conseguente Codice (decreto legislativo n. 117 del 2017) abbiano definito proprio la specificità di organizzazioni omologhe a quelle pubbliche per finalità e per ruolo affidato nella risposta ai bisogni sociali;
    risulta pur vero che il nuovo documento nasce da un parere reso dal Consiglio di Stato, la scorsa estate, nel quale si limitava fortemente le possibilità degli enti pubblici di ricorrere alla coprogettazione dei servizi sulla base del fatto che qualora la relazione tra enti pubblici e Terzo settore implichi un flusso di risorse economiche a vantaggio del Terzo settore, sia necessario ricorrere alle procedure previste dal Codice degli appalti;
    nel contempo, sempre più enti locali hanno acquisito la consapevolezza che il «sistema integrato di interventi e servizi» che istituzionalmente sono chiamati a costruire non può essere tale se costituito da soggetti tra loro ostili e in concorrenza, ma richiede invece che sia i soggetti pubblici che quelli della società civile condividano responsabilità e risorse per dare risposte ai bisogni sociali nel rispetto sempre dell'evidenza pubblica e trasparenza in tutti i passaggi;
    in particolare, la legge n. 106 del 2016 e il conseguente Codice all'articolo l'articolo 55 pongono il Terzo settore non come mero fornitore di servizi, ma come soggetto partecipe e corresponsabile, al pari delle pubbliche amministrazioni, dell'interesse pubblico, in adempimento all'articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione;
    secondo le nuove linee guida, su cui si sta svolgendo la consultazione, l'ambito di applicabilità dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore risulterebbe fortemente limitato, nonostante questo preveda, come già evidenziato, la coprogrammazione e coprogettazione come strumenti ordinari delle relazioni tra Enti pubblici e Terzo settore, in particolare i casi di coproduzione collaborativa tra enti pubblici e Enti di Terzo settore che esercitano una funzione di interesse generale in adempimento al principio costituzionale di sussidiarietà,

impegna il Governo

a predisporre ogni misura normativa e di confronto volta a dare piena applicazione ai principi posti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, affinché si possa trovare un reale e concreto equilibrio tra le esigenze di efficienza, controllo e trasparenza rappresentate da ANAC con quelle di coprogrammazione, coprogettazione sussidiarietà necessarie ad una efficacia erogazione delle prestazioni messe in campo dagli Enti del Terzo settore.
9/1807-AR/115Lepri, De Filippo, Carnevali, Gribaudo, Mura, Serracchiani, Viscomi, Lacarra.


   La Camera,
   in sede di esame del Disegno di legge A.C. 1807-A «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 1807-A «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» prevede norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
   considerato che:
    il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca attraverso il decreto ministeriale n. 92 del 2019 ha dettato disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
    il Ministero con il decreto del 21 febbraio 2019 n. 118 ha autorizzato l'avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo propedeutici all'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità;
    il decreto n. 92 del 2019 prevede che alle prove di accesso sia ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, inoltre sono ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;
    il 15 e il 16 aprile 2019 si sono svolte le prove preselettive di accesso alla prova scritta;
    il numero dei posti complessivamente autorizzati risulta essere notevolmente insufficiente rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato e che risulta essere inoltre irragionevole la ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale;
   considerato inoltre che:
    in data 23 aprile il TAR Lazio ha emanato una ordinanza attraverso la quale si chiede al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di dimostrare il rispetto della normativa vigente in tema della corretta individuazione dei posti già autorizzati per la selezione e per la partecipazione ai corsi di specializzazione;
    col sistema attuale sono risultati esclusi molti docenti che hanno partecipato alle prove preselettive pur avendo raggiunti punteggi superiori alla soglia di sufficienza pari a diciotto/trentesimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridefinire il numero dei posti banditi già per il prossimo anno accademico e ad ammettere alle prove scritte, eventualmente suppletive, tutti i candidati che abbiano raggiunto un voto pari o superiore alla sufficienza ovvero di 18/30.
9/1807-AR/116Villani, Nappi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti e la pericolosità degli autocaravan immatricolati da oltre 10 anni perché non dotati di dispositivi adeguati, più efficaci e moderni, penalizzano fortemente il settore di produzione e vendita di veicoli ricreazionali (camper) che potrebbe in breve tempo subire un'ulteriore significativa contrazione della domanda di mercato: in particolare, come rilevato dall'Associazione nazionale Operatori veicoli ricreazionali e Articoli per il campeggio (ASSOCAMP), dopo un'importante flessione delle vendite dal 2007 al 2014 – passate da più di 15.000 a 3.300 unità – negli ultimi due anni si è finalmente registrata un'inversione di tendenza con un incremento di vendite del 10 per cento circa per ciascun anno;
    attualmente è in circolazione un numero significativo di veicoli ricreazionali inquinanti (59.054 modelli euro 0, 33.577 modelli euro 1 e 40.566 modelli euro 2) e privi delle moderne dotazioni di sicurezza, pertanto sarebbe utile promuovere una nuova campagna di rottamazione dei mezzi più datati e di acquisto di nuovi veicoli ricreazionali prevedendo, come già fatto nel 2016, un contributo governativo di 8.000 euro per ogni operazione. In questo modo si potrebbero ottenere risultati importanti in termini di rilancio di tutta la filiera del settore, a partire dai produttori di camper (APC) e dalla rete di vendita (Assocamp) fino agli utenti camperisti (Confedercampeggio);
    considerando che gli autocaravan nuovi, destinatari dell'incentivo, hanno un prezzo di vendita medio tra i 45.000 e i 65.000 euro, la copertura finanziaria richiesta per tale contributo sarebbe garantita dalla sola I.V.A. che lo Stato ricaverebbe,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio, prevedere un incentivo per la rottamazione dei veicoli ricreazionali più datati e per l'acquisto di nuovi autocaravan al fine di dare vivacità all'intero comparto in un momento così difficile e togliere dalla circolazione i mezzi più inquinanti e meno sicuri, conseguendo in tal modo un triplice vantaggio per l'ambiente, la sicurezza stradale e per il sistema produttivo italiano.
9/1807-AR/117Cavandoli, Tombolato.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio, prevedere un incentivo per la rottamazione dei veicoli ricreazionali più datati e per l'acquisto di nuovi autocaravan al fine di dare vivacità all'intero comparto in un momento così difficile e togliere dalla circolazione i mezzi più inquinanti e meno sicuri, conseguendo in tal modo un triplice vantaggio per l'ambiente, la sicurezza stradale e per il sistema produttivo italiano.
9/1807-AR/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore della camperistica, dopo circa due decenni di crescita di mercato con significativi incrementi di volumi di pezzi prodotti, di fatturato e di occupati per le imprese della filiera, sta registrando in Italia, negli ultimi tempi, una preoccupante inversione di tendenza;
    il mercato degli autocaravan è infatti crollato di circa il 78 per cento negli ultimi anni – le immatricolazioni sono passate nel nostro Paese dalle 15.000 del 2007 alle 3.300 del 2014 – benché l'Italia, dopo Francia e Germania, rappresenti ancora il terzo paese produttore europeo del settore, con un fatturato di 500 milioni di euro annui;
    emerge quindi la necessità di predisporre delle misure di sostegno per questo specifico comparto ricco di professionalità, competenze e tradizione qualitativa: in particolare sarebbe utile non solo promuovere l'acquisto e l'utilizzo degli autocaravan, in armonia con le disposizioni in materia degli altri Paesi europei, ma anche prevedere degli incentivi per i produttori della componentistica, dando impulso all'intera filiera industriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio, estendere i benefici previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2013 – il cosiddetto «decreto del fare» – e in particolare l'accesso a finanziamenti specifici e contributi economici, alle aziende che operano nella fabbricazione di componentistica per autocaravan al fine di incentivare progetti di efficienza e di risparmio energetico nei processi produttivi e lo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori.
9/1807-AR/118Tombolato, Cavandoli.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio, estendere i benefici previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2013 – il cosiddetto «decreto del fare» – e in particolare l'accesso a finanziamenti specifici e contributi economici, alle aziende che operano nella fabbricazione di componentistica per autocaravan al fine di incentivare progetti di efficienza e di risparmio energetico nei processi produttivi e lo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori.
9/1807-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tombolato, Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in esame reca disposizioni all'articolo 34 finalizzate alla promozione di un piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
    ricordato altresì che in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto appunto l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate nelle regioni del Mezzogiorno di Italia;
    in particolare, il citato provvedimento ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure di favore delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    osservato che le ZES saranno pertanto concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e potranno essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo e che l'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo, e creando o ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree;
    rilevato che sarebbe opportuno valutare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la possibilità di ampliare le aree di intervento della normativa vigente a quelle contigue ai principali porti strategici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di ampliare le aree di intervento della normativa vigente sulle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto a quelle contigue ai principali porti strategici.
9/1807-AR/119Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di ampliare le aree di intervento della normativa vigente sulle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto a quelle contigue ai principali porti strategici.
9/1807-AR/119. (Testo modificato nel corso della seduta)  Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    da un recente studio realizzato da Ernst & Young per Confindustria è emerso che l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella Regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, porterebbe – entro la fine del 2020 – 2,4 miliardi di investimenti, 26.600 nuovi posti di lavoro e il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;
    per Zona Economica Speciale (ZES) si intende un'area geograficamente delimitata che presenti un nesso economico funzionale e comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013;
    secondo alcune stime nel mondo esistono circa 2700 ZES distribuite in aree molto diverse tra loro per collocazione geografica, assetto politico e modello economico. In Europa, il caso probabilmente più emblematico è quello della Polonia che vanta 14 ZES, i cui effetti positivi si sono manifestati non solo all'interno delle aree sottoposte al regime economico speciale, ma sull'intera economia del Paese generando un effetto propulsivo che tende a prolungarsi e a creare condizioni economiche migliori e più stabili. Tra i risultati più significativi si annoverano la crescita dell'occupazione, la disponibilità ad investire nell'innovazione tecnologica, l'insediamento nell'area di nuove attività produttive e la promozione delle esportazioni;
    in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del Decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali Regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo;
    sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione Europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;
    negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le Regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripherical Maritime Regions (CPMR) – tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 – e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della Regione Veneto;
    la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro- portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;
    l'istituzione di una ZES nella Regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a valutare, entro l'anno in corso, la possibilità di prevedere l'istituzione di una zona economica speciale nella Regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che fungano da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per l'economia dell'intero Paese.
9/1807-AR/120Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare, entro l'anno in corso, la possibilità di prevedere l'istituzione di una zona economica speciale nella Regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che fungano da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per l'economia dell'intero Paese.
9/1807-AR/120. (Testo modificato nel corso della seduta)  Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali risulta tarata su un contesto di mercato completamente diverso da quello attuale; tale modalità, invero, appare assai penalizzante per le piccole imprese, alle quali – pur avendo mediamente un numero limitato di collegamenti limitato – si applica un coefficiente di correzione che implica dei costi maggiori rispetto a quelli sostenuti dalle imprese più grandi che hanno decine di migliaia di collegamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, in tempi celeri, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nella parte relativa alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, al fine di ridurre le distorsioni citate in premessa, prevedendo delle riduzioni da applicarsi sul contributo dovuto per ciascun collegamento in maniera inversamente proporzionale al numero di collegamenti fissi in essere.
9/1807-AR/121Colmellere, Capitanio.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di modificare, in tempi celeri, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nella parte relativa alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, al fine di ridurre le distorsioni citate in premessa, prevedendo delle riduzioni da applicarsi sul contributo dovuto per ciascun collegamento in maniera inversamente proporzionale al numero di collegamenti fissi in essere.
9/1807-AR/121. (Testo modificato nel corso della seduta)  Colmellere, Capitanio.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,
   premesso che:
    la realizzazione del piano nazionale per la banda ultralarga appare oggi una necessità indifferibile; la legislazione vigente in materia di procedimenti amministrativi da esperire per l'installazione delle reti ad alta velocità risulta particolarmente vincolante e incompatibile con i tempi ristretti entro cui risulta necessario completare il cablaggio del territorio nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di modificare, in tempi brevi, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e – più in generale – la legislazione vigente in materia ambientale, edilizia e paesaggistica nel senso di prevedere dei tempi più rapidi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
   a modificare i procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di edilizia su beni culturali, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del procedimento autorizzatorio semplificato;
   a modificare i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni inerenti l'installazione di reti di comunicazione elettronica, quando siano previste l'esecuzione di scavi e le occupazioni su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.
9/1807-AR/122Zordan, Capitanio.


   La Camera

impegna il Governo,

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

     a valutare l'opportunità di modificare, in tempi brevi, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e – più in generale – la legislazione vigente in materia ambientale, edilizia e paesaggistica nel senso di prevedere dei tempi più rapidi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
    a modificare i procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di edilizia su beni culturali, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del procedimento autorizzatorio semplificato;
    a modificare i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni inerenti l'installazione di reti di comunicazione elettronica, quando siano previste l'esecuzione di scavi e le occupazioni su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.
9/1807-AR/122. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zordan, Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, l'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme è riconosciuto tra gli aeroporti di interesse nazionale in Calabria ed il solo di interesse strategico nella medesima Regione;
    lo scalo lametino registra ininterrottamente da tre anni una crescita consistente del suo traffico passeggeri; da ultimo, nel 2018, ha visto transitare 2.756.211 passeggeri, con un aumento (rispetto all'anno precedente) dell'8 per cento;
    in sede d'esame del disegno di legge di bilancio 2019, il Governo ha approvato l'ordine del giorno n. 9/1334- B/148
    considerata la conclamata inidoneità dell'aerostazione di Lamezia Terme ad ospitare la mole di passeggeri ivi transitanti, e quindi ritenuta indifferibile la necessità di adeguare la stessa aerostazione dal punto di vista infrastrutturale,

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa e pertanto a destinare, nel primo provvedimento utile, delle specifiche risorse per la riqualificazione e l'adeguamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme al fine di renderlo più efficiente e più competitivo nel sistema aeroportuale nazionale.
9/1807-AR/123Furgiuele.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a dare seguito all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa e pertanto a destinare, nel primo provvedimento utile, delle specifiche risorse per la riqualificazione e l'adeguamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme al fine di renderlo più efficiente e più competitivo nel sistema aeroportuale nazionale.
9/1807-AR/123. (Testo modificato nel corso della seduta)  Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 33, reca misure urgenti in materia di «investimenti pubblici», «opere infrastrutturali» e «edilizia sanitaria»;
    proprio in materia di edilizia sanitaria, una questione di primo piano concerne l'attuazione del Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, recante «approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione; la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»;
    i citati decreti ministeriali hanno fissato le scadenze per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti alla normativa antincendio;
    a quanto consta, numerose aziende sanitarie, tra cui anche strutture virtuose che normalmente risultano in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si trovano in una situazione di grave difficoltà nel rispettare le scadenze previste dai citati decreti ministeriali, mancando – a quanto si apprende dalle segnalazioni – il tempo materiale necessario per la realizzazione dei progetti, degli appalti e dei lavori di adeguamento necessari;
    le menzionate scadenze sembrerebbero, quindi, incompatibili con la natura degli interventi da effettuare presso le strutture in questione e, in mancanza di proroghe, potrebbero incidere negativamente sulla funzionalità di alcuni importanti ospedali, pregiudicandone l'attività;
    inoltre, il mancato adeguamento delle strutture entro i termini previsti dal decreto ministeriale potrebbe comportare l'applicazione di gravi sanzioni e, in caso di incidenti, responsabilità pesantissime sul piano penale a carico dei vertici aziendali;
    ancora oggi, sebbene la questione sia all'esame presso le sedi competenti, le scadenze sopra citate non risultano prorogate ufficialmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contemplare una proroga dei termini previsti dal Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, al fine di rendere compatibili gli stessi termini ivi stabiliti con la natura e l'entità degli interventi di messa in sicurezza in materia di prevenzione degli incendi da effettuare presso le strutture sanitarie esistenti.
9/1807-AR/124Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Loss.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di contemplare una proroga dei termini previsti dal Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, al fine di rendere compatibili gli stessi termini ivi stabiliti con la natura e l'entità degli interventi di messa in sicurezza in materia di prevenzione degli incendi da effettuare presso le strutture sanitarie esistenti.
9/1807-AR/124. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Loss.


   La Camera,
   in sede di esame del ddl 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, tra cui anche misure in materia di lavoro e formazione;
    in particolare, l'articolo 49-bis, introdotto dalle Commissioni di competenza, reca misure atte a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
    al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il richiamato articolo 49-bis, in dettaglio, riconosce un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   considerato che:
    ad oggi sono centinaia gli studenti universitari italiani – appartenenti alle numerose nostre Università che hanno in essere accordi di collaborazione e di scambio studenti/docenti con atenei taiwanesi – che ogni anno si recano a Taiwan sia per lo studio della lingua cinese sia per i rispettivi corsi accademici;
    sono già 11 i paesi membri della UE – Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria – ad aver sottoscritto accordi con Taiwan in tema di Working Holiday;
    non dovrebbe esserci una contrarietà di principio a definire, una Intesa «Working holiday» orientata a favorire gli scambi e le esperienze lavorative, a livello giovanile, con le agevolazioni normative che rappresentano il contenuto specifico di una tale Intesa indirizzata a coinvolgere i giovani che potranno beneficiare di tali agevolazioni;
    tale normativa non comporterebbe alcun onere per lo Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre le cosiddette Working Holiday le quali rappresenterebbero per molti lavoratori, studenti e giovani un positivo strumento per favorire una crescita accademica e professionale.
9/1807-AR/125Comaroli.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di introdurre le cosiddette Working Holiday le quali rappresenterebbero per molti lavoratori, studenti e giovani un positivo strumento per favorire una crescita accademica e professionale.
9/1807-AR/125. (Testo modificato nel corso della seduta)  Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione al crollo del Ponte Morandi ed ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha previsto, per il porto di Genova, la proroga per cinque anni dell'autorizzazione in materia di fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, già rilasciata dalla medesima Autorità;
    lo stesso articolo, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ha autorizzato (’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento; Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo non sono computate o elette ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA);
    occorre garantire un modello omogeneo di organizzazione del lavoro per l'intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale attraverso un allineamento delle scadenze dell'autorizzazione ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in capo ad entrambe le imprese operanti nel porto di Genova e in quello di Savona-Vado; ciò permetterà, prima della scadenza del 2024, l'avvio di una procedura per l'unitario affidamento in concessione del servizio di fornitura di lavoro temporaneo per entrambi gli scali, generando importanti economie nella gestione del processo e nella definizione di un modello comune di organizzazione del lavoro in porto;
    inoltre, occorre estendere all'impresa autorizzata ex articolo 17 della citata legge n. 84 del 1994, nello scalo di Savona-Vado, il contributo già previsto per il soggetto autorizzato nello scalo di Genova, in ragione sia degli effetti indotti dal crollo del ponte Morandi sia degli eventi calamitosi che hanno pesantemente compromesso l'operatività del porto di Savona-Vado, garantendo la continuità delle operazioni portuali e l'equilibrio gestionale per l'intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti, anche di carattere legislativo, diretti a garantire un modello omogeneo di organizzazione del lavoro per l'intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prevedendo l'allineamento della scadenza dell'autorizzazione ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Savona-Vado, alla corrispondente scadenza prevista dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 109 del 2018 per il porto di Genova, ed estendendo al porto di Savona-Vado il contributo già previsto per il soggetto autorizzato nello scalo di Genova.
9/1807-AR/126Foscolo, Di Muro, Viviani, Rixi, Pastorino.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti, anche di carattere legislativo, diretti a garantire un modello omogeneo di organizzazione del lavoro per l'intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prevedendo l'allineamento della scadenza dell'autorizzazione ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Savona-Vado, alla corrispondente scadenza prevista dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 109 del 2018 per il porto di Genova, ed estendendo al porto di Savona-Vado il contributo già previsto per il soggetto autorizzato nello scalo di Genova.
9/1807-AR/126. (Testo modificato nel corso della seduta)  Foscolo, Di Muro, Viviani, Rixi, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione al crollo del Ponte Morandi, istituisce una zona logistica semplificata denominata «porto e retroporto di Genova» e si prevede che le nuove imprese o quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS, possano usufruire di regimi di procedimenti speciali recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati e derogatori;
    il comma 1-bis prevede anche la possibilità di integrazione dei siti retroportuali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il successivo comma 2-ter, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, prevede, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo, comunemente noto come «ferrobonus», nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono state definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018;
    al fine di favorire il rilancio del porto di Genova e di tutta l'area che ha subito disagi e perdite a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre estendere il sistema retroportuale per l'applicazione del ferrobonus a tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese e con tutte le stazioni ferroviarie di confine, almeno per i primi 250 km di percorrenza ferroviaria;
    infatti, esistono dei poli logistici di scambio come quello di Asti, storicamente collegati con le attività portuali di Genova e l'organizzazione delle attività trasportistiche, che hanno subito ingenti perdite a causa del crollo del viadotto Morandi e dell'interruzione dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di estendere il sistema retroportuale di Genova per l'applicazione del ferrobonus a tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese e con tutte le stazioni ferroviarie di confine, almeno per i primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
9/1807-AR/127Giaccone, Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, di estendere il sistema retroportuale di Genova per l'applicazione del ferrobonus a tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese e con tutte le stazioni ferroviarie di confine, almeno per i primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
9/1807-AR/127. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giaccone, Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo.


   La Camera,
   premesso che:
    molte delle imprese, soprattutto piccole e piccolissime, del settore dell'autotrasporto merci si trovano a rischio chiusura a causa della crisi che, ormai, da oltre dieci anni attanaglia la nostra economia, situazione aggravata dalla concorrenza «sleale» attuata da operatori europei che operano sul nostro territorio;
    la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, del TUIR costituisce una misura di grande rilevanza per le imprese del settore, soprattutto quelle piccole e piccolissime (cosiddetti padroncini);
    il decreto per la ripartizione del fondo per l'autotrasporto da 240 milioni, per il triennio 2019-2021, è attualmente alla registrazione delle Corte dei Conti;
    le risorse per il 2019 destinate a tale misura si presentano non sufficienti a garantire una deduzione analoga a quella già in essere per il 2018, incrementata rispetto agli anni precedenti grazie alle risorse previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
    Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel tavolo dello scorso 2 aprile con la categoria si è reso disponibile all'implementazione del fondo dedicato all'autotrasporto per un importo di 20 milioni di euro,

impegna il Governo

ad implementare le iniziative normative e finanziarie necessarie a mantenere in linea con gli importi stabiliti per le deduzioni forfetarie relative ai trasporti effettuati nel 2018 quelli relativi al 2019, così da realizzare misure adeguate ed efficaci a sostegno delle imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime, del settore autotrasporto.
9/1807-AR/128Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad implementare le iniziative normative e finanziarie necessarie a mantenere in linea con gli importi stabiliti per le deduzioni forfetarie relative ai trasporti effettuati nel 2018 quelli relativi al 2019, così da realizzare misure adeguate ed efficaci a sostegno delle imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime, del settore autotrasporto.
9/1807-AR/128. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 14-ter dell'articolo 30 contiene una serie di misure per fronteggiare le criticità di alcuni collegamenti infrastrutturali, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    la linea ferroviaria La Spezia – Parma, cosiddetta «Pontremolese», costituisce una sezione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Ti.Bre) all'interno del Corridoio n. 5 della rete centrale TEN-T «Helsinki – La Valletta», ed è fondamentale per la movimentazione delle merci tra i porti dell'alto Tirreno, Genova, La Spezia e Livorno, il Nord Italia e l'Europa centrale;
    le attuali criticità e inefficienze della linea incidono pesantemente sullo sviluppo del porto di La Spezia che rappresenta un nodo importante per i traffici marittimi tra Nord Europa e Nord Africa, in una catena logistica che, utilizzando soluzioni tecnologiche integrate, si prospetta fondamentale per la crescita delle Autostrade del Mare;
    lo sviluppo dell'Asse Tirreno – Brennero, del trasporto intermodale e dei servizi logistici sulla direttrice Tirreno – Brennero è volontà condivisa tra RFI e tutte le amministrazioni locali e regionali interessate e i lavori per il potenziamento ed efficientamento dell'asse ferroviario Pontremolese, si presentano necessari e urgenti per la riduzione dei tempi di percorrenza, l'incremento prestazionale della linea, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la crescita delle attività economiche dell'area;
    la linea ferroviaria La Spezia – Parma rientra nel contratto di programma RFI 2017-2021, parte investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria La Spezia – Parma cosiddetto «Pontremolese» facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
9/1807-AR/129Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Cavandoli, Tombolato.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria La Spezia – Parma cosiddetto «Pontremolese» facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
9/1807-AR/129. (Testo modificato nel corso della seduta)  Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 14-ter dell'articolo 30 contiene una serie di misure per fronteggiare le criticità di alcuni collegamenti infrastrutturali, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    secondo il rapporto di Legambiente Pendolaria 2018, la linea ferroviaria Genova-Savona-Ventimiglia è classificata al nono posto tra le 10 peggiori linee ferroviarie d'Italia;
    la costruzione della linea ferroviaria Genova – Ventimiglia, con un'estensione di circa 145 Km in unico binario, risale agli anni 1856 – 1878, raddoppiata successivamente in varie tratte e arrivando alla costruzione a monte di una nuova linea nel dopoguerra; nel 1969 è stato attivato il raddoppio della linea tra Genova Voltri e Varazze, nel 1977 tra Varazze e Finale Ligure, nel 2001 della tratta S. Lorenzo al Mare – Ospedaletti ed, infine, nel 2016 è stata attivata la tratta fra Andora e San Lorenzo al mare per 19 Km;
    attualmente la linea Genova-Ventimiglia presenta tratte a doppio binario per un totale di 122 chilometri e ancora a semplice binario per la tratta Finale Ligure-Loano, Albenga-Andora, per uno sviluppo complessivo di circa 22 chilometri;
    il progetto definitivo di tale tratta prevede la realizzazione del raddoppio tra Andora e Finale Ligure per una lunghezza di 31,4 km, di cui 25 km in galleria, completamente in variante rispetto al tracciato attualmente in esercizio;
    nell'ambito del progetto è compresa l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione di tratte esposte all'erosione marina e a rischio idrogeologico, l'adeguamento agli standard idraulici delle opere e la messa in sicurezza delle gallerie e anche la realizzazione della nuova stazione di Albenga e delle fermate di Alassio (in galleria), Borghetto-Ceriale-Loano e Pietra Ligure;
    pertanto, la realizzazione del progetto è importantissimo per la regione Liguria e per tutto l'alto Tirreno ai fini della riduzione dei tempi di percorrenza, l'incremento prestazionale della linea, l'incremento dei livelli di sicurezza, l'efficientamento energetico, e la crescita delle attività economiche dell'area;
    il progetto, che prevede un investimento complessivo di 1.499 milioni di Euro, è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel settembre 2012 per l'avvio dell'iter autorizzativo da parte del CIPE;
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità 2016, ha anche autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 (pari complessivamente a 225 milioni di euro) che tuttavia, ad oggi non è stato possibile utilizzare, in mancanza dell'approvazione del progetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria Andora – Finale Ligure, facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
9/1807-AR/130Di Muro, Rixi, Viviani, Foscolo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di includere nell'elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria Andora – Finale Ligure, facendo ricorso all'utilizzo delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
9/1807-AR/130. (Testo modificato nel corso della seduta)  Di Muro, Rixi, Viviani, Foscolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 del decreto-legge in esame, al comma 2, disciplina l'assunzione di personale a tempo indeterminato per i comuni in equilibrio di bilancio e in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale;
    la norma è volta ad accrescere le facoltà assunzionali degli enti virtuosi al fine di intervenire prioritariamente per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, per la viabilità e i trasporti, per l'edilizia sanitaria e l'edilizia pubblica residenziale, per le agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione;
    con un decreto ministeriale saranno individuate le fasce demografiche, nonché i relativi valori soglia in percentuale di incremento del personale, che potranno essere poi aggiornati con cadenza quinquennale;
    i comuni in disequilibrio di bilancio, invece, dovranno avviare un percorso di allineamento al valore soglia entro il 2025 e, nel frattempo, potranno procedere ad assunzioni secondo il turn over;
    i comuni a forte vocazione turistica affrontano problemi più tipici dei grandi centri urbani piuttosto che di altri comuni di pari dimensione demografica;
    milioni di presenze turistiche su piccoli territori ed in limitati periodi di tempo originano picchi di pressione ed affollamento turistico che richiedono un livello di gestione delle diverse dinamiche di governo del territorio significativamente più gravoso rispetto agli enti non interessati da tali fenomeni;
    tali comuni affrontano poi le problematicità conseguenti all'aumento della produzione di rifiuti, del traffico, dei reflui urbani da depurare, l'esigenza di garantire un'adeguata offerta di servizi in materia di ambiente, igiene e sanità, accoglienza turistica e socio-culturale oltre che in termini di sicurezza richiedono, necessariamente, risorse umane adeguate alla gestione di tali forti oneri gestionali ed organizzativi;
    solo una gestione a regime di tali servizi, e non legata solo alla stagionalità, consente ai comuni altamente turistici di garantire un corretto governo del territorio;
    il fatto che le presenze turistiche si distribuiscano in modo disomogeneo sul territorio comunale e nell'arco dell'anno rende ancora più difficile per le amministrazioni dei comuni turistici ottimizzare e stabilizzare le soluzioni; una gestione stagionale delle singole azioni e funzioni può essere praticabile solo per alcuni ambiti, quali la sicurezza e l'accoglienza, ma non per gli aspetti inerenti l'organizzazione delle offerte di servizi turistici più in generale, quelle culturali, sportive e ludico-ricreative, igienico-sanitarie anche legate al ciclo dei rifiuti e dei reflui che, invece, presuppongono una gestione e pianificazione a regime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, in sede di emanazione del nuovo decreto ministeriale che individuerà le facoltà assunzionali dei comuni e nel rispetto dei parametri previsti dalla fonte primaria, criteri di determinazione del valore soglia differenziati anche in considerazione dell'indice di affollamento turistico e dell'indice di pressione turistica.
9/1807-AR/131Fogliani, Andreuzza, Stefani.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di elaborare, in sede di emanazione del nuovo decreto ministeriale che individuerà le facoltà assunzionali dei comuni e nel rispetto dei parametri previsti dalla fonte primaria, criteri di determinazione del valore soglia differenziati anche in considerazione dell'indice di affollamento turistico e dell'indice di pressione turistica.
9/1807-AR/131. (Testo modificato nel corso della seduta)  Fogliani, Andreuzza, Stefani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 del decreto-legge in esame, al comma 2, disciplina l'assunzione di personale a tempo indeterminato per i comuni in equilibrio di bilancio e in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale;
    la norma è volta ad accrescere le facoltà assunzionali degli enti virtuosi al fine di intervenire prioritariamente per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, per la viabilità e i trasporti, per l'edilizia sanitaria e l'edilizia pubblica residenziale, per le agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione;
    con un decreto ministeriale saranno individuate le fasce demografiche, nonché i relativi valori soglia in percentuale di incremento del personale, che potranno essere poi aggiornati con cadenza quinquennale;
    i comuni in disequilibrio di bilancio, invece, dovranno avviare un percorso di allineamento al valore soglia entro il 2025 e, nel frattempo, potranno procedere ad assunzioni secondo il turn over,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, in sede di emanazione del nuovo decreto ministeriale che individuerà le fasce demografiche al fine di determinare le facoltà assunzionali dei comuni e nel rispetto dei parametri previsti dalla fonte primaria, criteri di determinazione del valore soglia differenziati per i comuni con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore al 50% rispetto al valore medio nazionale relativo ai comuni appartenenti alla medesima fascia demografica.
9/1807-AR/132Bordonali, Stefani.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di elaborare, in sede di emanazione del nuovo decreto ministeriale che individuerà le fasce demografiche al fine di determinare le facoltà assunzionali dei comuni e nel rispetto dei parametri previsti dalla fonte primaria, criteri di determinazione del valore soglia differenziati per i comuni con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore al 50% rispetto al valore medio nazionale relativo ai comuni appartenenti alla medesima fascia demografica.
9/1807-AR/132. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bordonali, Stefani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 del decreto-legge in esame, al comma 2, disciplina l'assunzione di personale a tempo indeterminato per i comuni in equilibrio di bilancio e in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale;
    la norma è volta ad accrescere le facoltà assunzionali degli enti virtuosi al fine di intervenire prioritariamente per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, per la viabilità e i trasporti, per l'edilizia sanitaria e l'edilizia pubblica residenziale, per le agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione;
    con un decreto ministeriale saranno individuate le fasce demografiche, nonché i relativi valori soglia in percentuale di incremento del personale, che potranno essere poi aggiornati con cadenza quinquennale;
    i comuni in disequilibrio di bilancio, invece, dovranno avviare un percorso di allineamento al valore soglia entro il 2025 e, nel frattempo, potranno procedere ad assunzioni secondo il turn over pari al 30 per cento;
    il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 22, comma 15, ha stabilito che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni potessero avviare procedure per le progressioni di carriera interne, a parità di titoli, nel limite del 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, non specificando se il risultato aritmetico possa essere considerato con arrotondamento almeno ad una unità, aspetto solo apparentemente secondario, mentre diventa determinante per gli enti di piccole e medie dimensioni, che difficilmente possono avere a disposizione almeno 5 posti della stessa categoria da ricoprire nel triennio;
    per altro, una norma similare, sull'arrotondamento ad unità, è già prevista nell'ordinamento degli enti locali, all'articolo 110, con riguardo alla disciplina degli incarichi a contratto nei Comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che tengano in debita considerazione l'esigenza dei comuni di piccole e medie dimensioni di poter garantire le progressioni di carriera interne, anche attraverso l'arrotondamento all'unità del prodotto derivante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, valorizzando la possibilità di procedere all'effettuazione di nuove assunzioni in regime di part-time e nell'ottica del contenimento della spesa del personale.
9/1807-AR/133Stefani, Bordonali.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure che tengano in debita considerazione l'esigenza dei comuni di piccole e medie dimensioni di poter garantire le progressioni di carriera interne, anche attraverso l'arrotondamento all'unità del prodotto derivante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, valorizzando la possibilità di procedere all'effettuazione di nuove assunzioni in regime di part-time e nell'ottica del contenimento della spesa del personale.
9/1807-AR/133. (Testo modificato nel corso della seduta)  Stefani, Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, relativamente alle Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale dispone che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. In alternativa ai suddetti mutui agevolati, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni;
    al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo, nella particolare situazione di difficoltà e contingenza economica che interessa tutte le regioni italiane, sarebbe opportuno operare una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppò dell'imprenditorialità in agricoltura, di cui all'articolo 10 dei decreto legislativo n. 185 del 2000, che siano applicabili su tutto il territorio nazionale;
    in sostanza, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno – non comporterebbe effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo ISMEA fuori dal perimetro della PA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, in un prossimo provvedimento legislativo, estendere all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.
9/1807-AR/134Gastaldi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di, in un prossimo provvedimento legislativo, estendere all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.
9/1807-AR/134. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gastaldi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    la pesca, da un punto di vista di coperture assicurative assistenziali e previdenziali, si divide in due regimi: la Legge 413/84 – la cosiddetta «grande pesca» – per il personale operante come pescatore imbarcato la quale non pone limiti al tipo di imbarcazioni, questo sistema prevede un certo livello di versamenti ma anche una vasta copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale, e la Legge 250/58 – la cosiddetta «piccola pesca» – per il personale imbarcato su barche da pesca che hanno una stazza massima di 10 tsl – tonnellate stazza lorda –, questo sistema prevede un basso livello di versamento ed una bassissima copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale;
    la legge 250/58 è rivolta ai dipendenti da cooperative armatrici (imprenditrici) del tipo produzione-lavoro oltre ai singoli pescatori autonomi. Infatti, l'obbligo assicurativo previsto dalla legge 250/58 è correlato da una parte alla condizione soggettiva del marittimo (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) e dall'altra alla natura del natante (non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda);
    l'iscrizione al regime previdenziale marittimo, disciplinato dalla Legge n. 413/84 pone diverse condizioni per l'iscrizione al regime stesso del marittimo ovvero che deve esercitare la navigazione a scopo professionale, deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati e che le navi devono rientrare tra quelle espressamente individuate, tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione iscritte nei Registri delle navi minori;
    fino al dicembre 2013, l'INAIL ha inquadrato obbligatoriamente pescatori autonomi e dipendenti di cooperative armatrici nei quadri della Legge 250/58, mentre i pescatori dipendenti da altri tipi di imprese (in prevalenza: s.a.s., s.n.c., ditte individuali), anche se operanti con barche inferiori a 10 tsl, sono rimasti liberi di scegliere l'inquadramento. In tanti, hanno optato per l'iscrizione con la Legge n. 413/84, trattandosi sia di dipendenti ma anche di soci di impresa con rapporto di dipendenza, in particolare per le barche di piccole dimensioni;
    dal 2014, dopo il trasferimento delle competenze dall'INAIL all'INPS, diverse sedi INPS hanno iniziato a spostare d'ufficio le posizioni dei pescatori dagli elenchi della Legge 413/84, cosiddetta «grande pesca», a quelli della Legge 250/58, cosiddetta «piccola pesca»;
    l'INPS ha giustificato il trasferimento nell'inquadramento della legge n. 250/58 affermando che dovesse essere attuato obbligatoriamente per tutti i marittimi che operano su imbarcazioni sotto le 10 tonnellate di stazza lorda, siano essi dipendenti di cooperative, pescatori autonomi, o dipendenti di società o ditte con altra ragione sociale;
    la legge n. 250/58 per l'inquadramento nella cosiddetta «piccola pesca» fu predisposta proprio per gli operatori Autonomi e per i dipendenti di Cooperative, e che la stazza di 10 tsl, che identificava la barca, doveva essere vincolante solo per quegli operatori che hanno la caratteristica autonomi o cooperatori;
    esistono imbarcazioni con caratteristiche sotto le 10 tsl gestite da ditte individuali dove l'amministratore non è imbarcato (e che pertanto non può essere inquadrato come un «pescatore autonomo»), ma esistono anche imprese gestite da società non cooperative (solitamente: s.a.s. e s.n.c.). L'INPS considera queste imprese (società e ditte individuali) alla stregua di cooperative facendole rientrare appieno nella legge n. 250/58, parificando di conseguenza gli imbarcati ai soci di cooperativa;
    sarebbe opportuna, visto che la legge n. 250/58 è del tutto obsoleta e va completamente modificata, e che la legge n. 413/84 andrebbe invece aggiornata, una revisione totale o una modifica puntuale della normativa al riguardo;
    la modifica di inquadramento operata dall'INPS comporta un abbassamento del welfare per i lavoratori (in materia di malattia, infortuni, e cassa integrazione), non meno importante è il rischio, in queste condizioni, di perdere la già scarsa manodopera che ancora lavora in questo settore, con un ulteriore penalizzazione per il ricambio generazionale;
    nel trasferimento delle posizioni tra la Legge 413/84 e la Legge 250/58, vi sono molte persone al limite della quiescenza e che si troverebbero nel breve periodo con un assegno di pensione ridicolo ben al disotto della «pensione di cittadinanza»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una modifica all'attuale normativa permettendo a coloro i quali esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative, compagnie o dai pescatori autonomi possano optare per l'inquadramento ai sensi della Legge 250/58 oppure scegliere altre forme di inquadramento previste dalle norme vigenti.
9/1807-AR/135Paolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di operare una modifica all'attuale normativa permettendo a coloro i quali esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative, compagnie o dai pescatori autonomi possano optare per l'inquadramento ai sensi della Legge 250/58 oppure scegliere altre forme di inquadramento previste dalle norme vigenti.
9/1807-AR/135. (Testo modificato nel corso della seduta)  Paolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
    la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non hanno avuto accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali nuovi in quanto il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    si ritiene che anche il settore agricolo debba essere destinatario degli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano nazionale industria 4.0, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood;
    si ricorda, in proposito, che durante la discussione in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella Legge n. 96 del 2017, il Governo ha accolto un ordine del giorno con cui si impegna ad attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione;
    la misura del credito d'imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento (nuova misura dell'aliquota IRES a partire dal 2017) derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento. La stessa aliquota del 24 per cento per la misura del credito d'imposta si ritiene possa ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tradurre il vantaggio dell'iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole.
9/1807-AR/136Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di tradurre il vantaggio dell'iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole.
9/1807-AR/136. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
    gli investimenti in colture arboree pluriennali (es. oliveti, vigneti, frutteti, ecc.) realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.) sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, i cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;
    attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circolare del Min finanze n. 11 del 1991 che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);
    nel recente passato, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 27/E del 05 febbraio 2003 si è pronunciata favorevolmente in ordine all'applicazione di un'agevolazione similare, di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, c.d. Tremonti-bis, ai costi di sostenimento per la realizzazione di nuovi vigneti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare gli investimenti in questione, sulla falsariga della maggiore deduzione fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (c.d. Superammortamento), che, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola, assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti (si pensi all'impianto di nuovi vitigni e di altre specie arboree) e dell'incremento della quota dell'export dei prodotti agroalimentari made in Italy, che rappresentano una delle priorità del Governo.
9/1807-AR/137Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di incentivare gli investimenti in questione, sulla falsariga della maggiore deduzione fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (c.d. Superammortamento), che, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola, assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti (si pensi all'impianto di nuovi vitigni e di altre specie arboree) e dell'incremento della quota dell'export dei prodotti agroalimentari made in Italy, che rappresentano una delle priorità del Governo.
9/1807-AR/137. (Testo modificato nel corso della seduta)  Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto stabilito dal DM n. 174/2006, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole forestali il «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane; con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». Come si evince dalla definizione, viene fissata l'esistenza della c.d. «Borsa merci telematica italiana», nonché il «mercato regolamentato dei prodotti agricoli agro-energetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione»;
    di conseguenza, nel momento in cui l'impresa di pesca cede il prodotto ittico, non è a conoscenza del corrispettivo che le verrà riconosciuto dal grossista, in quanto quest'ultimo risulta essere strettamente legato alle oscillazioni giornaliere della quotazione del pescato;
    le cessioni suesposte sono accompagnate da un Documento di Trasporto – necessariamente privo del prezzo di cessione – il quale verrà ricompreso, assieme agli altri D.D.T. relativi al medesimo mese, in una fattura «differita» da emettere entro il giorno quindici del mese successivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;
    inoltre, entro il giorno quindici del mese successivo, dovrebbe essere emessa un'unica fattura differita contenente, in luogo del dettaglio dei beni ceduti, solamente gli estremi dei Documenti di Trasporto di riferimento;
    per il nostro Paese, la pesca in acque marine risulta essere un comparto strategico, le cui energie non possono ma soprattutto non devono essere assorbite da adempimenti che si stanno rivelandosi sempre più gravosi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di prevedere un prolungamento della moratoria sulle sanzioni fintanto che non venga risolta la criticità esposta in premessa.
9/1807-AR/138Gerardi, Viviani.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di prevedere un prolungamento della moratoria sulle sanzioni fintanto che non venga risolta la criticità esposta in premessa.
9/1807-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gerardi, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 10, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale strumento di sostegno da parte di imprese, persone fisiche ed enti, a favore del patrimonio culturale;
    l’Art bonus ha generato un significativo flusso economico a favore del recupero di beni culturali pubblici ed interventi a sostegno di istituti e luoghi della cultura, con oltre 287 milioni di euro e 1.809 interventi sostenuti, e si è rivelato uno strumento efficace di intervento diffuso territorialmente;
    gli enti ecclesiastici detengono attualmente una parte rilevante dei beni culturali tutelati, come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in gran parte accessibili al pubblico e alla fruizione turistica, ma oggi esclusi dai benefici dell’Art bonus;
    l'estensione ai beni ecclesiastici dell’Art bonus è in grado di generare maggiori donazioni stimabili complessivamente in circa 29 milioni all'anno, con un conseguente minore gettito per lo Stato. Contemporaneamente, tale provvedimento sarà in grado di generare anche una significativa ricaduta economica positiva in termini di nuove opportunità lavorative per le imprese del settore restauro, ma anche per le imprese del settore edile, dell'impiantistica, del legno, dell'arredo e dell'artigianato artistico in generale, che potranno così concorrere ad accrescere il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese;
    il mercato rappresentato dai beni ecclesiastici costituisce un segmento di primaria importanza per le imprese del restauro e del comparto delle costruzioni laddove, di contro, il segmento dei beni di proprietà pubblica risulta accessibile con maggiore difficoltà, a causa anche delle complesse procedure connesse alla normativa sugli appalti pubblici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere i benefici derivanti dall’Art bonus anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.
9/1807-AR/139Pretto, Patassini.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere i benefici derivanti dall’Art bonus anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.
9/1807-AR/139. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pretto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli eventi sismici del 2012, che hanno colpito duramente il territorio regionale dell'Emilia Romagna, le zone del cratere del sisma per fronteggiare l'emergenza della ricostruzione si sono dotate di personale specializzato aggiuntivo, per mezzo di risorse messe a disposizione dai fondi dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna;
    Invitalia SpA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), è una società di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie alla propria natura ibrida, pubblica-privata, questa offre servizi alla Pubblica Amministrazione gestendo incentivi per la crescita economica del paese e, come nel caso dell'Emilia Romagna e del Centro Italia, la ripresa di territori terremotati;
    i 135 professionisti tra Ingegneri, Architetti ed Economisti, impiegati per ricostruire le imprese danneggiate dal sisma 2012, sono stati assunti da Invitalia con contratti a termine prossimi ormai alla chiusura, poiché l'agenzia del ministero delle Finanze non ha intenzione di rinnovarli oltre la scadenza del 30 giugno;
    le norme del Decreto Dignità impediscono un ulteriore rinnovo dei loro contratti a termine e Invitalia ha deciso piuttosto che stabilizzarli di procedere al licenziamento e procedere all'assunzione di nuove figure professionali;
    questo significa che la macchina della ricostruzione dopo il terremoto dovrà ripartire da zero, perché i nuovi assunti dovranno essere formati prima di lavorare le pratiche complesse già avviate negli scorsi anni, creando così una forte discontinuità con i lavori già avviati negli scorsi anni;
    l'espletamento delle attività tecnico-ingegneristiche a supporto della ricostruzione pubblica e privata, le diverse attività afferenti le procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi per la ricostruzione, l'attività amministrativa connessa agli adempimenti derivanti dall'applicazione della disciplina europea sugli Aiuti di Stato, le diverse attività di controllo sul corretto impiego delle risorse, non possono prescindere dall'impiego del personale, il quale ha con gli anni acquisito un bagaglio di esperienza, competenze e preparazione essenziale per il prosieguo del processo di ricostruzione sino al termine dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche deroghe contrattuali nel caso specifico per assicurare che, con le medesime modalità contrattuali sino ad oggi poste in essere dai diversi enti pubblici e soggetti privati coinvolti nel processo di ricostruzione, si assicuri una efficace ed efficiente prosecuzione delle attività mediante il personale già impiegato, senza dispersione di esperienze maturate e competenze acquisite di fondamentale importanza per l'avanzamento e la conclusione del processo di ricostruzione.
9/1807-AR/140Golinelli, Piastra.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere specifiche deroghe contrattuali nel caso specifico per assicurare che, con le medesime modalità contrattuali sino ad oggi poste in essere dai diversi enti pubblici e soggetti privati coinvolti nel processo di ricostruzione, si assicuri una efficace ed efficiente prosecuzione delle attività mediante il personale già impiegato, senza dispersione di esperienze maturate e competenze acquisite di fondamentale importanza per l'avanzamento e la conclusione del processo di ricostruzione.
9/1807-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta)  Golinelli, Piastra.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento contiene numerose misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   rilevato che:
    seppure gli ultimi dati evidenzino una lenta, ma progressiva ripresa, la crisi occupazionale, da dieci anni a questa parte ha impoverito i nostri territori e colpito in maniera trasversale tutte le classi sociali;
    tra tutti i territori colpiti, purtroppo, quello del Piceno, in particolare, ha subito più di altri questa congiuntura negativa, ulteriormente aggravata dagli eventi sismici del 2016 e dall'altissima percentuale di disoccupati over 50 che vi risiedono;
    la situazione dei disoccupati over 50, con enormi difficoltà nel reinserimento nel mercato del lavoro e costretti a vivere quasi esclusivamente di sussidi, è diffusa in tutte le regioni d'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi concreti per risolvere la situazione sopra evidenziata, a tal fine anche introducendo modifiche normative.volte a prevedere, nell'ambito dei posti banditi nelle procedure di selezione per il reclutamento, anche a tempo determinato, del personale ATA delle scuole con il profilo di collaboratore scolastico, una specifica riserva di posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con età superiore ai cinquanta anni e che si trovino in stato di disoccupazione da almeno due anni.
9/1807-AR/141Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    l’Art Bonus, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
    gli interventi ammissibili riguardano la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni culturali di sola proprietà pubblica;
    il proprietario, il possessore o il detentore di un bene culturale vincolato è soggetto a precisi obblighi di conservazione a tutela dell'interesse collettivo ma con interventi finanziati a proprie esclusive spese;
    il patrimonio storico-artistico architettonico privato può essere un volano economico per il paese in combinazione con il suo potenziale di attrazione turistica;
    tra il 2007 e il 2017, i privati hanno investito circa 30 miliardi di euro per effettuare interventi di manutenzione, di cui circa 21 miliardi di spese straordinarie e circa 9 miliardi di spese ordinarie;
    l'obiettivo è mettere in moto un circuito virtuoso che consenta un potenziamento degli strumenti a tutela dei beni culturali, un rinnovato slancio in termini di sviluppo di attività in grado di generare un indotto economico importante a beneficio dei territori del settore culturale-turistico italiano, i cui operatori – maestranze come artigiani e restauratori – rappresentano una nicchia di competenza specifica;
    le disposizioni del decreto-legge in esame vanno nella direzione di un'accelerazione e miglioramento della nostra economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il credito di imposta dell'Art Bonus alle erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, di conservazione, protezione e restauro dei beni culturali di proprietà privata, garantendo in tal modo la preservazione di un patrimonio culturale diffuso in maniera capillare sul territorio nazionale e in grado di contribuire al rilancio economico del Paese.
9/1807-AR/142Patassini, Pretto.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere il credito di imposta dell'Art Bonus alle erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, di conservazione, protezione e restauro dei beni culturali di proprietà privata, garantendo in tal modo la preservazione di un patrimonio culturale diffuso in maniera capillare sul territorio nazionale e in grado di contribuire al rilancio economico del Paese.
9/1807-AR/142.  (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Pretto.


   La Camera,
   premesso che
   l’Art Bonus, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
   gli interventi ammissibili riguardano la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni culturali di sola proprietà pubblica;
   il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» all'articolo 1, comma 2, lettera c, definisce «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
   tali enti, o fondazioni, hanno un ruolo importante nella manutenzione e nella valorizzazione di beni culturali anche privati e nel sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura anche di appartenenza privata;
   potenziare tale opera di valorizzazione e sviluppo del nostro patrimonio culturale è significativo per creare un indotto in termini economici ed occupazionali importante e sempre maggiore per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità ad inserire nel novero degli interventi che possono beneficiare dell’Art Bonus quelli relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali appartenenti a fondazioni di diritto privato in controllo pubblico in cui le pubbliche amministrazioni hanno potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, articolo, 1 comma 1, lettera c), nonché al sostegno degli istituti e luoghi di cultura da esse gestiti.
9/1807-AR/143Bubisutti.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità ad inserire nel novero degli interventi che possono beneficiare dell’Art Bonus quelli relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali appartenenti a fondazioni di diritto privato in controllo pubblico in cui le pubbliche amministrazioni hanno potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, articolo, 1 comma 1, lettera c), nonché al sostegno degli istituti e luoghi di cultura da esse gestiti.
9/1807-AR/143.  (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 interviene sulla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto;
    in particolare, la normativa previgente di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, contenente la disciplina applicabile alla gestione dell'ILVA S.p.A., prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetto piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivalga all'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e di gestione connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, disponendo, altresì, che le condotte poste in essere in attuazione di tale Piano non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro (tale disciplina, per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, trova applicazione con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria);
    l'intervento di modifica recato dal citato articolo 46 del provvedimento in esame comporta che l'osservanza delle disposizioni del piano ambientale equivalga all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, dall'entrata in vigore del decreto-legge in corso di conversione, delle sole condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA, eliminando ogni riferimento alle norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e delimitando, temporalmente, al 6 settembre 2019 l'applicabilità della disciplina;
    Ilva, si ricorda, in amministrazione straordinaria dal 2015, è entrata ufficialmente a far parte della multinazionale ArcelorMittal il 1o novembre 2018, dopo l'apertura nel 2016 della procedura per il trasferimento degli asset aziendali attraverso un bando internazionale che ha visto la cordata Am Investco Italy (joint venture formata dal gruppo Marcegaglia con una quota del 15 per cento e da ArcelorMittal con il restante 85 per cento) aggiudicarsi la gara;
    tale intervento normativo in senso restrittivo, stante le notizie riportate a mezzo stampa, è stato oggetto di tensione tra il Mise e la neoproprietà, che peraltro ha comunicato – a sorpresa – la decisione di porre in cassa integrazione 1.400 dipendenti dello stabilimento Ilva di Taranto con decorrenza 1o luglio prossimo;
    il timore è che tali tensioni possano avere ripercussioni negative anche sui restanti livelli occupazionali degli stabilimenti ex Uva, come ad esempio Genova o Novi Ligure,

impegna il Governo

a verificare la coerenza dei più recenti interventi normativi di modifica della disciplina inerente l'Ilva con gli accordi intervenuti in sede di cessione dei compensi aziendali e con le previsioni contenute nell'ambito delle procedure di individuazione dell'acquirente, nonché l'eventuale impatto dei predetti interventi normativi sulle prospettive di crescita aziendale e di mantenimento dell'attuale livello occupazionale.
9/1807-AR/144Molinari, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Gastaldi, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lo Monte, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Marchetti, Maturi, Morelli, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Sutto, Stefani, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a verificare la coerenza dei più recenti interventi normativi di modifica della disciplina inerente l'Ilva con gli accordi intervenuti in sede di cessione dei compensi aziendali e con le previsioni contenute nell'ambito delle procedure di individuazione dell'acquirente, nonché l'eventuale impatto dei predetti interventi normativi sulle prospettive di crescita aziendale e di mantenimento dell'attuale livello occupazionale.
9/1807-AR/144.  (Testo modificato nel corso della seduta) Molinari, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Gastaldi, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lo Monte, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Marchetti, Maturi, Morelli, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Sutto, Stefani, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilisce che «La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal Testo Unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto». Il primo comma dell'articolo 77 del medesimo Testo Unico, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 261 del 1991, dispone, conseguentemente che «Le somme corrisposte o titolo di pensione, assegno o indennità di cui al Testo Unico, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali»;
    tale principio trova come unica eccezione, da un punto di vista legislativo, la pensione o assegno sociale, rispetto a cui i trattamenti pensionistici di guerra sono computati nel reddito degli interessati in forza del rinvio che il comma 2 del citato articolo 77 del Testo Unico, fa alla norma speciale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e dei relativi criteri correlata applicazione disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    quest'ultima norma in particolare dispone che, per la concessione dell'assegno sociale, nella valutazione del reddito si deve tener conto di tutti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte, tranne i T.F.R., le loro anticipazioni e il reddito della casa di abitazione;
    il successivo comma 7 prevede che per quanto non diversamente disposto dalla legge, si applica la legge n. 153/69 che prevede, come detto sopra, la rilevanza delle pensioni di guerra nel computo del reddito per la pensione sociale;
    tali norme producono una situazione di evidente ingiustizia e discriminazione, in quanto annullano il valore risarcitorio delle pensioni di guerra proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi, impedendogli loro di accedere all'assegno sociale;
    la pensione di guerra, non considerata ai fini reddituali per l'attribuzione di qualsiasi altro trattamento previdenziale o assistenziale, non dovrebbe quindi essere computata a maggior ragione nel reddito massimo stabilito per l'accesso alla pensione o all'assegno sociale, che ha una funzione di sostegno che l'articolo 38 della Costituzione garantisce a tutti cittadini, funzione questa totalmente diversa da quella risarcitoria propria delle pensioni di guerra;
    l'irrazionalità di questa normativa, che colpisce i pensionati di guerra in condizioni economiche più indigenti, è divenuta ancora più evidente con l'introduzione del «minimo garantito» per i pensionati a basso reddito, disposto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    la ratio di tale intervento è appunto assicurare alle fasce più deboli di popolazione in età avanzata i mezzi sufficienti per espletare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, attraverso la concessione di una maggiorazione su alcuni trattamenti pensionistici (assegno sociale, pensioni minime ecc.) fino alla soglia di euro 516,46, mensili (cifra poi aggiornata al costo della vita in anno in anno, fino all'attuale valore di euro 638,33);
    i trattamenti pensionistici di guerra sono rimasti esclusi da tale misura, proprio in virtù della loro natura indennitaria e risarcitoria, ma ciò causa una grave distorsione nei casi in cui la pensione risarcitoria di guerra, impedendo l'acquisizione della pensione o dell'assegno sociale, viene, come anzidetto, ad assumere di fatto ed erroneamente una funzione assistenziale;
    a rendere ancora più paradossale il quadro normativo in questione è il fatto che – secondo le norme vigenti – i trattamenti pensionistici risarcitori di guerra da un lato rilevano (erroneamente) ai fini della concessione dell'assegno sociale, ma dall'altro lato, non avendo le caratteristiche di una erogazione a forma di assistenza, sono irrilevanti ai fini del calcolo del reddito per avere accesso alla maggiorazione sociale sopra citata;
    l'entrata in vigore dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha aggiunto alle suddette contraddizioni un ulteriore motivo di disparità di trattamento verso i pensionati di guerra: tale norma, infatti, dichiara l'irrilevanza ai fini della concessione della pensione o assegno sociale dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex-deportati nei campi KZ (legge n. 791/1980) e dai perseguitati politici e razziali (legge n. 96 del 1955);
    tali trattamenti hanno la medesima natura risarcitoria delle pensioni di guerra, come provato dal fatto che ne condividono in gran parte la normativa generale. Questo principio è stato esplicitamente riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Economia e dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella discussione che ha poi portato alla sentenza n. 26/2015/QM delle Sezioni Riunite;
    la previsione, ai fini della concessione dell'assegno sociale, dell'irrilevanza dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ (legge n. 791 del 1980) e dai perseguitati politici e razziali (legge n. 96/1955), ma non dei trattamenti pensionistici di guerra, configura quindi una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione;
    in aggiunta sussiste la problematica dovuta al mancato pieno riconoscimento della funzione risarcitoria delle pensioni di guerra per l'interpretazione che ne viene data dagli organi competenti con riguardo al calcolo dell'ISEE;
    in passato, infatti, l'INPS ebbe modo di chiarire più volte che la sopra citata norma di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 ha carattere di norma speciale ed «è stata voluta proprio per sottolineare il carattere ininfluente del trattamento pensionistico di guerra in tutte quelle circostanze nelle quali la sua percezione non sia dichiarata espressamente incompatibile da apposita legge» (circolare n. 268 del 25 novembre 1991 e n. 119 dell'8 ottobre 2007) e su questa base ha stabilito l'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra anche a fronte di leggi che prevedevano la rilevanza di «redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte» (orientamento ribadito nel messaggio n. 10462 dell'1/7/2013 e altri di simile argomento); tuttavia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con un orientamento ribadito anche con nota indirizzata all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ritiene computabili i trattamenti pensionistici di guerra indiretti;
    l'Associazione Nazionale Vittime di Guerra (ANVCG) Onlus, si ricorda, è l'ente morale preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie e rappresenta una categoria, quella appunto delle vittime della guerra, ancora molto ampia ed attuale, che solo in Italia conta oltre 120.000 persone tra mutilati, invalidi, grandi invalidi, vedove e orfani, cui l'associazione offre quotidiana assistenza, anche domiciliare;
    si ritiene la soluzione della questione della iniqua rilevanza delle pensioni di guerra ai fini dell'assegno sociale sia oramai urgente ed improcrastinabile e, considerata l'esiguità numerica delle persone interessate, nonché il loro esponenziale decremento nel corso degli anni, assolutamente non impegnativa per il bilancio dello Stato, il cui onere dovrebbe aggirarsi ad una cifra non superiore a circa 7 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire, in sede dei prossimi provvedimenti di natura economica, di risolvere la questione illustrata in premessa, contemplando l'ipotesi di adottare un intervento normativo volto a stabilire che per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra, come stabilito dall'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
   a garantire la piena applicazione della norma di cui primo comma dell'articolo 77 del medesimo Testo Unico, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 261 del 1991, anche nell'ambito dell'ISEE e di tutti i provvedimenti ad esso connessi;
   ad adottare le opportune iniziative volte a fare in modo che gli importi del Cap. 2310 del bilancio del Ministero dell'interno vengano sempre mantenuti secondo le cifre originariamente previste e che il contributo soggetto a riparto di cui al capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'interno possa essere sempre confermato nell'importo originario di 2.000.000 di euro anni.
9/1807-AR/145De Angelis, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 interviene sul comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, che disponeva l'implementazione delle piattaforme informatiche esistenti per l'allocazione del lavoro, al fine di realizzare gli obiettivi correlati all'introduzione del reddito di cittadinanza;
    la norma suddetta prevedeva che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
    l'articolo 39 del decreto-legge in esame dispone una modifica del citato comma 8, che, evidenziando la necessità di agire per l'implementazione delle piattaforme, attribuisce direttamente all'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la facoltà di avvalersi di società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali a loro volta si potranno avvalere di strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
    per la realizzazione della suddetta piattaforma, rientranti nelle spese di funzionamento dell'Anpal, il citato decreto 4 del 2019 prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro e precisamente 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per il 2021, come dispone l'articolo 12, comma 4-bis;
   considerato che:
    importanti sistemi informativi e piattaforme per l'incontro fra domanda /offerta di lavoro sono state già attivate in varie regioni, quali ad esempio Emilia Romagna, Puglia, Calabria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento e, per i suddetti sistemi, grazie all'istituto del riuso, la spesa è stata notevolmente contenuta;
    regioni importanti, in primis la Lombardia, hanno un'operatività efficiente nel settore della collocazione e ricerca del lavoro e Centri per l'impiego ormai collaudati;
   ritenuto che:
    l'interconnessione di tutte le piattaforme esistenti delle PA interessate alla gestione del collocamento mirato, obiettivo primario per raggiungere i risultati attesi dalle politiche attive del lavoro, è auspicabile che venga realizzato avvalendosi dell'istituto del riuso ovvero moduli integrativi, da acquisire obbligatoriamente attraverso procedure CONSIP che assicurino la massima trasparenza, dei sistemi già esistenti nelle PA;
    ciò consentirebbe il contenimento della spesa per il potenziamento delle piattaforme, con beneficio dei conti pubblici,

impegna il Governo

a promuovere iniziative affinché l'Anpal, per il tramite di società in house del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si avvalga prioritariamente dell'istituto del riuso delle piattaforme e banche dati già realizzate, ovvero proceda con integrazioni, da acquisire obbligatoriamente attraverso procedure CONSIP che assicurino la massima trasparenza, per interconnettere le suddette piattaforme, al fine di accelerare i tempi di implementazione e nel contempo conseguire risparmi di spesa.
9/1807-AR/146Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a promuovere iniziative affinché l'Anpal, per il tramite di società in house del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si avvalga prioritariamente dell'istituto del riuso delle piattaforme e banche dati già realizzate, ovvero proceda con integrazioni, da acquisire obbligatoriamente attraverso procedure CONSIP che assicurino la massima trasparenza, per interconnettere le suddette piattaforme, al fine di accelerare i tempi di implementazione e nel contempo conseguire risparmi di spesa.
9/1807-AR/146.  (Testo modificato nel corso della seduta) Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.


   La Camera,
   premesso che l'articolo 21 del decreto-legge n. 34 del 30.4.2019, nel quadro del complessivo impulso alla crescita, indica puntuali misure di incentivazione che si rivelano particolarmente mirate alle micro e piccole imprese, come previsto dal comma 1, dello stesso articolo 21, delineandosi misure concrete di sostegno per la patrimonializzazione delle imprese private con tali caratteristiche, sì da consentire anche ad imprese che, oggi, esibiscono minore solidità patrimoniale di poter affrontare in condizioni più serene le dinamiche di mercato;
   ritenuto che un elemento non meno essenziale per le compagini interessate è rappresentato dalla possibilità di contare su un assetto normativo e regolamentare di riferimento assestato e coerente con le esigenze di contesto e i principi di carattere generale fatti propri dal Paese anche nel quadro internazionale;
   rilevato che nell'ambito dei soggetti ai quali prioritariamente si rivolge l'incentivazione di cui all'articolo 21 tipicamente ci sono micro imprese, anche in forma di impresa familiare, esercenti attività di cui all'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 111 del 2011, per le quali è essenziale garantire un regime regolatorie certo, in coerenza con il quadro europeo di riferimento;
   considerato che i principi generali contenuti nella lettera a) dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 sopra citato rispondono agli impegni internazionali assunti dall'Italia, in conformità alle prescrizioni della legge n. 75 del 18 marzo 2008, e che, in tale ottica, in particolare, i suddetti principi prevedono l'ottimizzazione è razionalizzazione della rete di vendita attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, così da contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute;
   preso atto che, in conformità ai suddetti obiettivi pubblici ed in virtù del rinvio operato dal già citato articolo 24, comma 42 del decreto-legge 98/2011, nella sua originaria formulazione, è entrato in vigore il Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38 nel quale sono stabiliti specifici parametri per l'istituzione delle rivendite ordinarie, speciali e per i patentini, nonché per il trasferimento delle prime;
   considerato che, in ragione dell'orientamento assunto in sede comunitaria (EU-Pilot 8002/15/GROW) ed al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione sul tema il legislatore ha previsto la sostituzione del parametro della c.d. produttività minima già stabilito per l'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali e per il trasferimento c.d. fuori zona delle prime con il parametro della popolazione consistente nel rapporto massimo di una tabaccheria ogni 1.500 abitanti;
   ritenuto che è innegabile ed evidente a tutti il fondamentale ruolo sociale svolto dalle rivendite di generi di monopolio e pertanto occorre assicurare capillarità evitando al contempo ogni forma di attuazione pratica del nuovo regime che possa provocare come esito la concentrazione di rivendite esclusivamente in alcune aree del territorio, con corrispondente abbandono di altre e che, con riferimento all'applicazione del parametro di popolazione ai trasferimenti di rivendite, il legislatore non vuole determinare un automatismo bensì consentire un'applicazione coerente e razionale del requisito,

impegna il Governo:

   ad adottare quanto prima il provvedimento di adeguamento del regime regolatorio indicato in premessa, tenuto conto dell'assetto regolamentare già esistente apportando allo stesso le necessarie modifiche volte al superamento delle eccezioni sollevate in sede europea;
   a interpretare il previsto parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti in modo che sia assicurata, nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti e sprovvisti di rivendita di generi di monopolio, la possibile istituzione di una rivendita ove si riscontri la reale esigenza di servizio;
   a interpretare i previsti parametri applicabili ai casi di trasferimento di rivendite ordinarie in modo che, mantenendo l'attuale classificazione dei trasferimenti di rivendite «in zona» e «fuori zona», per i primi sia prevista l'applicazione del solo parametro di distanza e per i secondi, al fine di evitare i citati temuti effetti distorsivi in capo alla rete, l'applicazione anche dell'ulteriore requisito del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti fatti salvi i casi in cui sussista un'elevata distanza analogamente a quanto già avviene oggi.
9/1807-AR/147Covolo, Cavandoli, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   ad adottare quanto prima il provvedimento di adeguamento del regime regolatorio indicato in premessa, tenuto conto dell'assetto regolamentare già esistente apportando allo stesso le necessarie modifiche volte al superamento delle eccezioni sollevate in sede europea;
   a interpretare il previsto parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti in modo che sia assicurata, nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti e sprovvisti di rivendita di generi di monopolio, la possibile istituzione di una rivendita ove si riscontri la reale esigenza di servizio;
   a interpretare i previsti parametri applicabili ai casi di trasferimento di rivendite ordinarie in modo che, mantenendo l'attuale classificazione dei trasferimenti di rivendite «in zona» e «fuori zona», per i primi sia prevista l'applicazione del solo parametro di distanza e per i secondi, al fine di evitare i citati temuti effetti distorsivi in capo alla rete, l'applicazione anche dell'ulteriore requisito del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti fatti salvi i casi in cui sussista un'elevata distanza analogamente a quanto già avviene oggi.
9/1807-AR/147.  (Testo modificato nel corso della seduta) Covolo, Cavandoli, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   valutate in particolare le misure recate dall'articolo 16-quinquies, inserito nel testo nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze;
   rilevato che le legislazioni regionali, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, nel corso degli anni, hanno valorizzato, nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le attività di informazione e comunicazione all'interno delle proprie organizzazioni, anche mediante la stipula di rapporti di lavoro giornalistico;
   considerato che il ricorso a figure professionali è stato necessario per svolgere attività qualificate e deontologicamente certificate, spesso svolte al di fuori degli orari standard della Pubblica Amministrazione, quali rassegne stampa, comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione di testate registrate in Tribunale, promozione dell'informazione attraverso moderni canali social;
   tenuto conto, altresì, delle peculiarità legate alla all'alto grado di autonomia nello svolgimento delle attività, alla complessità dei compiti, al livello di responsabilità e competenza professionale, agli stessi richiesti,

impegna il Governo

a continuare nel percorso di valorizzazione delle attività di informazione, valutando l'opportunità di assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata, seppure in via transitoria, una disciplina contrattuale nazionale diversa da quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 Giugno 2000, n. 150, venga salvaguardato il loro diritto a conservare, relativamente alle voci fisse e continuative, il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge regionale, ove più favorevole rispetto a quello previsto dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi del citato articolo 9 comma 5.
9/1807-AR/148Cecchetti, Capitanio.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a continuare nel percorso di valorizzazione delle attività di informazione, valutando l'opportunità di assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata, seppure in via transitoria, una disciplina contrattuale nazionale diversa da quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 Giugno 2000, n. 150, venga salvaguardato il loro diritto a conservare, relativamente alle voci fisse e continuative, il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge regionale, ove più favorevole rispetto a quello previsto dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi del citato articolo 9 comma 5.
9/1807-AR/148.  (Testo modificato nel corso della seduta) Cecchetti, Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione infrastrutturale italiana nell'ambito delle coperture delle reti di accesso next generation network (NGN), mostra evidenti ritardi rispetto agli altri paesi europei e agli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale europea e dal Governo italiano;
    gli obiettivi del Piano strategico Banda Ultra Larga italiano prevedono ben l'85 per cento della popolazione raggiunta da una infrastruttura capace di garantire connettività ad almeno 100 Mbps entro il 2020;
    il citato «Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga», approvato ad integrazione della Strategia italiana per la Banda Ultralarga del 3 marzo 2015, prevede degli «incentivi alla domanda (voucher) per incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps»;
    con la delibera CIPE n. 71/2017 sono stati assegnati al Ministero dello sviluppo economico ben 1,3 miliardi di euro (a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione) a sostegno della domanda di servizi di connettività a banda ultra larga (600 milioni di euro per il 2020 e 700 milioni per il 2021) a favore dei clienti finali;
   considerato che:
    la copertura in Italia con tecnologie che abilitano connessioni ad oltre 100 Mbps è pari al 22 per cento, rispetto ad una media europea del 58 per cento;
    con riferimento alla penetrazione della banda larga fissa sopra i 100 Mbps, in Italia si registra un valore pari a circa il 5 per cento delle abitazioni rispetto ad una media europea intorno al 15 per cento;
    ritenuta imprescindibile la necessità di colmare il divario digitale esistente nel nostro Paese, specie con riguardo ai servizi di connessione ad alta velocità,

impegna il Governo

ad introdurre il prima possibile degli incentivi – in forma di voucher, di importo non superiore a 250 euro, destinati ai clienti finali – per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.
9/1807-AR/149Capitanio.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad introdurre il prima possibile degli incentivi – in forma di voucher, di importo non superiore a 250 euro, destinati ai clienti finali – per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.
9/1807-AR/149.  (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di energia;
    la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta Direttiva RED II) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2018 – prevede che dal 2030 almeno il 32 per cento del consumo energetico in Europa debba provenire da fonti energetiche rinnovabili;
    secondo le previsioni entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta da fonti rinnovabili;
    per affrontare la sfida della decarbonizzazione della produzione energetica il Governo ha predisposto il Piano Nazionale Integrato Energia e Ambiente per il 2030 (PNIEC);
    il PNIEC si propone, tra l'altro, di favorire l'evoluzione del sistema energetico verso un assetto distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili e adottando misure che migliorino la capacità delle stesse di contribuire alla sicurezza e, nel contempo, favorendo assetti, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta ne contribuiscano l'integrazione;
    lo stesso PNIEC sottolinea che i sistemi di accumulo di energia avranno un ruolo cruciale, non solo in ottica di sicurezza e flessibilità, ma anche per ridurre al minimo le overgeneration da rinnovabili, stimando un fabbisogno intorno a 1 TWh, pari a circa 6000 MW tra pompaggi ed elettrochimico a livello centralizzato, aggiuntivi agli accumuli distribuiti;
    in prospettiva, quindi, lo stoccaggio diventerà la modalità principale per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, mentre la generazione termica calerà progressivamente;
    nel documento inviato da Terna alla Commissione Industria del Senato lo scorso 11 giugno, recante osservazioni alla Relazione della Commissione europea relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie (COM (2019) 176), il gestore della rete elettrica nazionale sottolinea l'importanza dello sviluppo dei sistemi di accumulo ritenendoli uno dei principali fattori abilitanti i nuovi scenari energetici;
    l'Italia ha assunto importanti impegni in tema di energia pulita, sia con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi sia attraverso il varo del PNIEC per il 2030, posto in consultazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale il Governo si impegna a raggiungere il target del 30 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    l'articolo 48 del provvedimento in esame reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento dei suddetti impegni assunti dall'Italia;
    l'assenza di un vincolo preciso di destinazione di queste risorse, o di un ordine prioritario di destinazione stabilito in base all'importanza degli interventi per la preparazione del sistema elettrico alla decarbonizzazione totale, rischia di rendere inefficace l'intervento proposto e produrre uno spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga esplicitamente destinata in favore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico.
9/1807-AR/150Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene alcune norme finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità dei piani di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-bis del TUEL;
    tali norme e, segnatamente, i commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 38 esplicano tuttavia i propri effetti soltanto sugli enti locali coinvolti dall'applicazione del comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità con la sentenza n. 18 del 2019;
    in particolare, la facoltà concessa dal citato comma 2-bis di riformulare il piano di riequilibrio considerando la durata estesa ad un massimo di 20 anni del piano stesso, in applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 888 e 889) a modifica dell'articolo 243-bis, comma 5-bis del TUEL, ulteriormente modificata con il comma 1-duodecies dell'articolo 38 del provvedimento;
    la nuova normativa è stata finora preclusa alla generalità degli enti se non sulla base della procedura a suo tempo disposta dalla legge di bilancio 2018, che limitava fortemente l'accesso al dispositivo per i ristrettissimi tempi indicati;
    la maggior parte degli enti in piano di riequilibrio non hanno potuto accedere alla nuova regolazione della durata del piano, nonostante la difficile situazione finanziaria in cui versano, restando comunque soggetti alla disciplina generale della contabilità armonizzata e – in particolare – all'obbligo di ingenti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in un contesto di riscossione delle entrate proprie ancora carente e senza l'ausilio di un sempre più urgente intervento di riforma degli strumenti disponibili per la riscossione locale,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza, attraverso ulteriori iniziative normative, al fine di permettere a tutti gli enti in piano di riequilibrio pluriennale di accedere alla riformulazione del piano stesso al fine di applicare la nuova disciplina che consente di modularne la durata fino a 20 anni a seconda dell'incidenza del totale delle passività censite sul complesso delle spese correnti (articolo 243-bis TUEL, comma 5-bis).
9/1807-AR/151Pella.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire con urgenza, attraverso ulteriori iniziative normative, al fine di permettere a tutti gli enti in piano di riequilibrio pluriennale di accedere alla riformulazione del piano stesso al fine di applicare la nuova disciplina che consente di modularne la durata fino a 20 anni a seconda dell'incidenza del totale delle passività censite sul complesso delle spese correnti (articolo 243-bis TUEL, comma 5-bis).
9/1807-AR/151.  (Testo modificato nel corso della seduta) Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 del decreto-legge in esame apporta importanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», volte a facilitare le operazioni di trasferimento dei crediti, deteriorati e non;
    l'operatività degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB e delle società di cartolarizzazione, ovvero di operatori sprovvisti di licenza bancaria, è stata finora dedicata ai crediti in sofferenza, perché la normativa bancaria in vigore impediva il trasferimento degli UTP e dei crediti scaduti a soggetti non bancari, non abilitati alla gestione di contratti di conto corrente;
    le previsioni contenute nell'articolo 23, eliminando questo divieto, permetteranno alle banche di cedere qualunque tipo di credito – in bonis, inadempienze probabili (UTP), scaduti (Past Due) –, mantenendo presso di loro il correlato contratto di conto corrente. Questa innovazione è potenzialmente in grado di diminuire le tutele delle imprese cedute, esponendole a logiche liquidatorie, lontane dalle attività di gestione creditizia delle banche ordinarie,

impegna il Governo:

   a riferire ogni sei mesi al Parlamento sull'applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge in esame, attraverso un'attività di monitoraggio sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle imprese. Tali operazioni non devono avere una finalità liquidatoria ma devono garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori attraverso operazioni di turnaround e adeguato rifinanziamento;
   qualora il suddetto monitoraggio semestrale evidenziasse un utilizzo distorto delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, a porre in atto modifiche al citato articolo 23 al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese in difficoltà.
9/1807-AR/152Faro, Varrica, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo:

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
    a riferire ogni sei mesi al Parlamento sull'applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge in esame, attraverso un'attività di monitoraggio sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle imprese. Tali operazioni non devono avere una finalità liquidatoria ma devono garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori attraverso operazioni di turnaround e adeguato rifinanziamento;
   qualora il suddetto monitoraggio semestrale evidenziasse un utilizzo distorto delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, a porre in atto modifiche al citato articolo 23 al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese in difficoltà.
9/1807-AR/152.  (Testo modificato nel corso della seduta) Faro, Varrica, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, rubricato «Rientro dei cervelli», modificato durante l'esame in sede referente nelle Commissioni riunite V e VI, ha semplificato le condizioni per accedere al regime fiscale di favore, estendendo le agevolazioni fiscali anche a tutti quei lavoratori, italiani o stranieri, privi dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione professionale e, precisamente, riconoscendo le agevolazioni fiscali a tutti quei lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e che si impegnano a ivi risiedere per almeno due anni lavoratori, svolgendo la propria attività prevalentemente nel territorio italiano;
    a riguardo, seppur nel testo si faccia riferimento allo specifico regime del «rientro dei cervelli», si deve ritenere che, con la nuova formulazione, il nuovo regime fiscale agevolato viene esteso anche nei confronti di soggetti italiani o stranieri senza nessuna qualifica o particolare titolo di studio;
    in sede referente è stato approvato un emendamento che prevede una generale riduzione dei vantaggi fiscali per l'ingaggio di soggetti impatriati dall'estero con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo, azzerando quel vantaggio tributario di cui, nel testo previgente, avrebbero potuto godere le società sportive meridionali; l'emendamento ha previsto anche un contributo – pari allo 0,5 per cento della base imponibile – che andrà a finanziare il potenziamento dei settori giovanili sportivi;
    dove vige un regime fiscale favorevole al mondo dello sport, lo stesso settore rileva un forte espansione, che fa da traino per altri settori affini e all'economia generale;
    il requisito di «elevata qualificazione o specializzazione» così come previsto originariamente all'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 147 del 2015, poi cancellato dal Decreto Crescita, consente di rimpatriare eccellenze professionali che possono contribuire allo sviluppo del paese apportando conoscenze e incrementando la competitività dell'economia italiana;
    la mancata previsione del requisito ivi menzionato apre a scenari di importazione di manodopera straniera non qualificata e oggetto di forte detassazione che potrebbe andare a ricoprire una moltitudine di impieghi a basso costo per le aziende a discapito del lavoratore italiano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 5 del decreto-legge in esame, ristabilendo il «requisito di elevata qualificazione e specializzazione professionale», così come previsto originariamente all'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i lavoratori impatriati, e prevedendo eventualmente una deroga al suddetto requisito per i soggetti con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo.
9/1807-AR/153Gabriele Lorenzoni, Siragusa, Flati, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 5 del decreto-legge in esame, ristabilendo il «requisito di elevata qualificazione e specializzazione professionale», così come previsto originariamente all'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i lavoratori impatriati, e prevedendo eventualmente una deroga al suddetto requisito per i soggetti con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo.
9/1807-AR/153.  (Testo modificato nel corso della seduta) Gabriele Lorenzoni, Siragusa, Flati, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti;
    l'articolo 10 del provvedimento in esame ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale;
    il nuovo comma inserito all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante;
    il nuovo comma 1-octies all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta in materia di interventi di efficienza energetica, anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche;
    le modifiche introdotte all'articolo 10 durante l'esame in sede referente nelle Commissioni riunite V e VI prevedono, per entrambe le misure, che il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, specificando le relative esclusioni;
    tuttavia la misura in esame, per com’è strutturata, potrebbe essere sfruttata a pieno solo dalle grandi società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, ulteriori tipologie di intervento in grado di permettere alle piccole e medie imprese dei settori in oggetto di sfruttare al meglio la misura in esame.
9/1807-AR/154Buompane, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, ulteriori tipologie di intervento in grado di permettere alle piccole e medie imprese dei settori in oggetto di sfruttare al meglio la misura in esame.
9/1807-AR/154.  (Testo modificato nel corso della seduta) Buompane, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, contiene numerose e articolate disposizioni fiscali per la crescita, il rilancio degli investimenti privati, la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita, finalizzate ad incrementare i livelli di sviluppo e competitività del sistema nazionale;
    in particolare, il provvedimento, attraverso gli interventi in esso contenuti, anche grazie al confronto con le associazioni imprenditoriali, si contraddistingue positivamente per una maggiore attenzione alla crescita e alle istanze del mondo produttivo, in relazione alle misure contenute per il rilancio degli investimenti privati, tutela del made in italy e ulteriori disposizioni per la crescita, anche in favore delle regioni del Mezzogiorno;
    nell'ambito delle misure che intervengono in materia ambientale, tramite – tra l'altro – lo strumento dell'incentivazione fiscale, il testo in esame reca una serie d'interventi di rilancio che, integrandosi con le disposizioni già approvate in via definitiva e contenute all'interno del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca-cantieri), definisce un quadro complessivo, volto ad accelerare lo sviluppo e gli investimenti nel Paese;
    al riguardo, il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 (in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019), si occupa del ripristino e della tutela della risorsa ambientale, specificamente per gli ambiti d'intervento d'emergenza, prevenzione, manutenzione, semplificazione e rafforzamento della governance per la tutela dell'ambiente, prevedendo, con riferimento al riparto delle risorse finanziarie assegnate pari a 2,6 miliardi di euro, 557 milioni di euro in favore delle regioni del Mezzogiorno, per interventi infrastrutturali ad immediata cantierabilità, ad esclusione della Puglia e della Campania;
    la programmazione degli interventi necessiterebbe tuttavia di un'attenzione alla prevenzione degli eventi calamitosi futuri perché la protezione civile è anche e soprattutto «prevenzione», senza incorrere nel rischio di una fecalizzazione – di certo necessaria, ma non questo assolutizzante – sui disastri ambientali già accaduti, quindi sulle emergenze verificatesi, cui di certo occorre porre rimedio;
    sussiste altresì la necessità di migliorare i criteri di riparto relativi ai suddetti ambiti, al fine di stabilire, in maniera equilibrata e ragionevole, che l'allocazione delle risorse previste all'interno del Piano cosiddetto Proteggi Italia per la prevenzione del rischio idrogeologico possa tenere conto tanto degli eventi già verificatisi quanto di quelli che potrebbero verificarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in precedenza richiamato, includendo inoltre la Puglia fra le regioni attualmente escluse, per gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, anche in considerazione del fatto che il territorio de quo è stato interessato negli anni recenti da eventi atmosferici di eccezionale intensità, che hanno provocato gravissimi danni alle infrastrutture, all'agricoltura e le comunità locali coinvolte.
9/1807-AR/155Angiola, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di riconsiderare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in precedenza richiamato, includendo inoltre la Puglia fra le regioni attualmente escluse, per gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, anche in considerazione del fatto che il territorio de quo è stato interessato negli anni recenti da eventi atmosferici di eccezionale intensità, che hanno provocato gravissimi danni alle infrastrutture, all'agricoltura e le comunità locali coinvolte.
9/1807-AR/155.  (Testo modificato nel corso della seduta) Angiola, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione SpA, titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019;
    nel corso del 2019 i componenti del Governo competenti per materia hanno più volte ribadito la volontà di non rinnovare per la restante parte dell'anno la convenzione con il Centro di produzione SpA, convenzione che è dunque scaduta alla fine di maggio 2019;
    nel corso dell'esame in commissione del presente provvedimento sono state presentate numerose proposte emendative finalizzate a prevedere il prolungamento per ulteriori sei mesi della convenzione con il Centro di produzione SpA e il relativo finanziamento, proposte emendative che sono state dichiarate prima inammissibili per materia dai presidenti delle commissioni riunite V e VI e, successivamente, riammesse parzialmente dal Presidente della Camera a seguito di ricorso inoltrato dai presentatori delle relative proposte;
    nel corso dell'esame in commissione in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo, che ha inserito nel testo del decreto-legge l'articolo 30-quater recante Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico;
    detto articolo, al comma 2, prevede un ulteriore contributo di 3.000.000 di euro per il 2019 da assegnare alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, finalizzato alla conversione in digitale e alla conservazione degli archivi multimediali delle medesime imprese;
    la disposizione presenta diverse criticità dal punto di vista normativo perché rivolge il contributo ad una platea di diversi soggetti, ma allo stesso tempo specifica che il contributo non può essere ripartito percentualmente tra gli aventi diritto. Inoltre la norma non indica i criteri in base ai quali, a fronte di richieste di accesso al contributo di più soggetti aventi diritto, questo dovrebbe essere erogato integralmente ad uno solo dei soggetti richiedenti, con il rischio evidente di ingenerare contenziosi che potrebbero tradursi, in ipotesi, in oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    sempre il medesimo comma 2 dell'articolo 30-quater fa riferimento generico ad una convenzione che può essere stipulata tra il Governo e un soggetto beneficiario al fine di riassorbire il contributo stanziato;
    il contenuto della eventuale convenzione di cui al comma 2 appare dunque fondamentale al fine di un corretto utilizzo del contributo stanziato per le finalità indicate dallo stesso comma 2,

impegna il Governo:

   a prevedere che il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 30-quater sia utilizzato esclusivamente per la finalità di cui al primo periodo dello stesso comma e a predisporre tutte le opportune forme di controllo volte a garantire l'effettivo utilizzo, da parte del beneficiario, delle risorse erogate per la finalità esclusiva della digitalizzazione e della conservazione degli archivi multimediali;
   ad assicurarsi che l'eventuale convenzione stipulata preveda esclusiva finalità dell'uso pubblico delle risorse erogate, l'obbligo da parte del beneficiario di documentare l'utilizzo delle medesime risorse, nonché clausole sanzionatorie in caso di utilizzazione delle risorse per finalità diversa da quella indicata dal comma 2, primo periodo dell'articolo 30-quater e una clausola di compensazione del contributo ricevuto.
9/1807-AR/156Liuzzi, Flati, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo,

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a prevedere che il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 30-quater sia utilizzato esclusivamente per la finalità di cui al primo periodo dello stesso comma e a predisporre tutte le opportune forme di controllo volte a garantire l'effettivo utilizzo, da parte del beneficiario, delle risorse erogate per la finalità esclusiva della digitalizzazione e della conservazione degli archivi multimediali;
   ad assicurarsi che l'eventuale convenzione stipulata preveda esclusiva finalità dell'uso pubblico delle risorse erogate, l'obbligo da parte del beneficiario di documentare l'utilizzo delle medesime risorse, nonché clausole sanzionatorie in caso di utilizzazione delle risorse per finalità diversa da quella indicata dal comma 2, primo periodo dell'articolo 30-quater e una clausola di compensazione del contributo ricevuto.
9/1807-AR/156.  (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Flati, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) nell'elenco dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche prevede che si applichino vincoli e obblighi tipici della classificazione nel perimetro delle amministrazioni pubbliche;
    tale determinazione comporta elementi di elevata criticità operativa al conseguente assoggettamento di ENAC e RFI ai vincoli e obblighi previsti a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;
    è necessario assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di crescita sia istituzionali che societari attribuiti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire ENAC e RFI nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche ai soli fini contabili senza che ciò comporti l'applicazione degli ulteriori vincoli o obblighi previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel predetto elenco, ad esclusione di quelli previsti per i compensi assembleati determinati per gli obblighi collegiali.
9/1807-AR/157Scagliusi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto reca misure fiscali per la crescita, per il rilancio degli investimenti privati, la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita;
    rilevanti sono le misure concernenti lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e l'efficientamento energetico, con particolare attenzione ai profili ambientali;
    con riferimento al settore dei trasporti e della mobilità sostenibile, l'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame in sede referente nelle Commissioni riunite V e VI, modifica la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019;
    posto che la congestione del traffico nelle zone urbane contribuisce ad aumentare il consumo di carburante, con i noti riflessi sulla qualità dell'aria e della vita, oltre che della mobilità stessa, costituisce una priorità la riduzione del parco auto e la promozione della mobilità ciclistica alternativa all'auto privata;
    con l'attuazione della Direttiva DAFI si è promossa la parità di trattamento nell'erogazione di incentivi rivolti allo sviluppo della mobilità sostenibile, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica stabilito dalla direttiva e in misura direttamente proporzionale al miglioramento del livello di efficienza energetica e di emissioni;
    l'adozione di misure favorevoli a un ritorno a sistemi di mobilità urbani ed extraurbani più virtuosi, tra cui la bicicletta, rappresenta l'emblema di una mobilità equilibrata, favorevole all'ambiente, nonché ai pedoni e ai trasporti pubblici, che andrebbe sostenuta mediante la riserva di una quota di bilancio per il finanziamento di tale modello di mobilità, formando il personale per realizzare azioni concrete e prevedendo i criteri di scelta favorevoli all'uso della bicicletta a tutti i livelli gestionali;
    a livello nazionale si è assistito finora ad interventi frammentati, episodi e asistematici, come l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale), il comma 640 e 866 della legge di stabilità 2016 (legge 208 del 2015);
    incentivi statali per l'acquisto di una bicicletta elettrica sono stati disposti nel 2007 dal Ministero dei Trasporti che, in accordo con Confindustria Ancma, ha stanziato 15 milioni di euro per eliminare i ciclomotori inquinanti e sostituirli con mezzi più ecologici, compreso biciclette elettriche. In questo contesto, i possessori di un vecchio scooter, Euro Zero o costruito prima del 2001, a fronte di rottamazione, potevano accedere a uno sconto sull'acquisto di una bici elettrica pari al 30 per cento del prezzo fino a un massimo di 700 euro;
    gli incentivi furono replicati nel 2009: la campagna si svolse in due fasi, la prima con stanziamento di 10 milioni di euro e la seconda con stanziamento di 7 milioni. Le bici vendute con incentivo alla fine della campagna furono 105.000 (con effetto volano stimato in 300.000 biciclette);
    nel 2014, tuttavia, detti incentivi non sono stati più prorogati in quanto le bici elettriche sono state escluse dal piano lasciandovi solamente gli scooter elettrici, poi anch'essi esauriti;
    attualmente pertanto possono esserci solo eventuali promozioni dei concessionari;
    eppure i dati del mercato bici (e-bike più tradizionali), diffusi da Confindustria ANCMA a maggio 2018, rivelano in Italia 1.688.000 pezzi venduti con una variazione positiva dell'1 per cento rispetto al 2016. Il dato più eclatante riguarda le e-bike con un deciso segno positivo: 148.000 e-bike, pari a +19 per cento rispetto al 2016, in perfetta tendenza con i dati di tutta Europa. Va di pari passo il dato relativo all'import di e-bike che mostra un aumento nel 2017 del 21 per cento rispetto al 2016. Lieve flessione della bici normale (-1 per cento) ma meglio che in altri paesi d'Europa (-8/9 per cento) dove ormai si assiste ad un vero e proprio «cambio di bicicletta»;
    particolarmente interessanti sono i numeri della produzione italiana di e-bike che hanno un trend molto positivo: si passa dai 23.600 del 2016 ai 35.000 veicoli nel 2018 con un aumento del 48 per cento e con uno sviluppo della filiera intera di veicoli Made in Italy come assemblaggio ma soprattutto come costruzione di motori e componentistica elettrica ed elettronica;
    in questo ambito i dati sulle esportazioni di e-bike, passate da 8.000 e-bike nel 2016 a 19.000 nel 2017, confermano la vocazione e la tradizione produttiva italiana nella bicicletta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di Bilancio, incentivi economici o detrazioni fiscali per i cittadini italiani che acquistano una bici elettrica.
9/1807-AR/158De Lorenzis, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di Bilancio, incentivi economici o detrazioni fiscali per i cittadini italiani che acquistano una bici elettrica.
9/1807-AR/158.  (Testo modificato nel corso della seduta) De Lorenzis, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 38 del decreto-legge in esame sono state introdotte in sede referente, nelle Commissioni riunite V e VI Commissione, norme che intervengono sulla disciplina dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale presentati dagli enti locali in situazione di predissesto;
    l'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disponendo al comma 9-bis deroghe per quei comuni che, facendo ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo, possono contrarre mutui oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano risparmi di gestione funzionali agli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente;
    per gli enti in predissesto e per gli enti in dissesto è essenziale contrarre mutui, anche a titolo di anticipazione, per le spese strettamente necessarie a progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse dell'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati, per garantire la realizzazione di interventi di crescita del territorio interessato; il vincolo all'indebitamento impedisce di fatto agli enti di provvedere alla copertura economico-finanziaria degli interventi, determinando la perdita delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, con grave danno per l'ente e per il territorio;
    l'Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul «Bando periferie» prevedeva l'opportunità di individuare strumenti volti a consentire agli Enti beneficiari in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante adeguati interventi normativi, la possibilità per gli enti in predissesto e per gli enti in dissesto di contrarre mutui, solo a titolo di anticipazione, per garantire la realizzazione di interventi cofinanziati da risorse comunitarie o nazionali.
9/1807-AR/159Raffa, Ficara, Luciano Cantone, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante adeguati interventi normativi, la possibilità per gli enti in predissesto e per gli enti in dissesto di contrarre mutui, solo a titolo di anticipazione, per garantire la realizzazione di interventi cofinanziati da risorse comunitarie o nazionali.
9/1807-AR/159.  (Testo modificato nel corso della seduta) Raffa, Ficara, Luciano Cantone, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica e a rilanciare gli investimenti anche nel settore delle infrastrutture;
    in particolare, l'articolo 30, recante «Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile», è stato modificato in sede referente nelle Commissioni riunite V e VI, con l'aggiunta di disposizioni concernenti ulteriori contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
    le province e le città metropolitane versano da anni in una situazione di crisi, dovuta sia ad una riforma mai conclusa del riparto delle funzioni tra i diversi livelli amministrativi, sia ad una carenza di personale, specie negli uffici tecnici, che ha prodotto un sistematico rallentamento dell'attività amministrativa;
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» aveva disposto per le province e le città metropolitane il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;
    il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, aveva disposto una proroga anche in materia di infrastrutture per scongiurare la perdita dei predetti fondi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale possono essere impegnati per l'anno 2019, da parte di città metropolitane e province, i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.
9/1807-AR/160Ficara, Giarrizzo, Varrica, Martinciglio, Lorefice, Alaimo, Cancelleri, Marzana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale possono essere impegnati per l'anno 2019, da parte di città metropolitane e province, i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.
9/1807-AR/160.  (Testo modificato nel corso della seduta) Ficara, Giarrizzo, Varrica, Martinciglio, Lorefice, Alaimo, Cancelleri, Marzana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, contenendo, in particolare, contiene: misure fiscali per la crescita, misure per il rilancio degli investimenti privati, tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita;
    l'articolo 34 del provvedimento prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES);
    le ZES, le cui procedure costitutive sono state definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese che si insediano o sono già insediate in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione»;
    il comma 4-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede un limite massimo di due proposte di istituzione di Zes per ogni Regione, considerando le Autorità di Sistema Portuali esistenti al momento dell'introduzione della normativa;
    con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che comprende gli ambiti portuali di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria è stato superato il precedente numero massimo di Autorità di Sistema portuali presenti nel territorio di una singola Regione. In Sicilia adesso ve ne sono tre;
    alla luce del mutato contesto, si ritiene necessario consentire alle Regioni di presentare un numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale;
    in data 6 febbraio 2019 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1550/99 a prima firma D'Uva nel quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità di consentire alle Regioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di presentare il numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale;
    le Zes sono, altresì, uno strumento prezioso per competere con gli efficientissimi porti del nord Europa e con gli agguerritissimi porti del nord Africa, determinati a giocare un ruolo fondamentale nei traffici marittimi mondiali;
    in questo quadro le ZES diventano un volano determinante per lo sviluppo delle imprese e dei territori nei quali esse operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'ottica di favorire la crescita e lo sviluppo delle zone interessate, di dare alle regioni in cui sono presenti più di due aree aeroportuali, sedi di Autorità di sistema portuale, la possibilità di presentare una proposta di istituzione di un'ulteriore ZES.
9/1807-AR/161D'Uva, Papiro, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'ottica di favorire la crescita e lo sviluppo delle zone interessate, di dare alle regioni in cui sono presenti più di due aree aeroportuali, sedi di Autorità di sistema portuale, la possibilità di presentare una proposta di istituzione di un'ulteriore ZES.
9/1807-AR/161.  (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva, Papiro, Raffa, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13-quater del provvedimento in esame, introdotto in sede referente nelle Commissioni riunite V e VI, reca norme volte a contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo;
    con particolare riferimento alle locazioni brevi, la vigente normativa prevede, con finalità antielusive, che gli intermediari e le agenzie immobiliari, in qualità di sostituti d'imposta, applichino al momento del pagamento da parte dell'inquilino un'aliquota del 21 per cento sul canone di locazione (c.d. «cedolare secca»), da versare all'Erario mediante il modello F24 entro il mese successivo;
    attualmente, i locatori e i sublocatori privati, pur utilizzando il modello F24 per il pagamento della citata cedolare secca, sono esclusi dall'obbligo del relativo versamento entro il mese successivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di estendere, ai locatori e ai sublocatori privati che versano mediante F24 la cedolare secca, l'obbligo di ottemperare a tale adempimento entro il mese successivo.
9/1807-AR/162Scanu, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di estendere, ai locatori e ai sublocatori privati che versano mediante F24 la cedolare secca, l'obbligo di ottemperare a tale adempimento entro il mese successivo.
9/1807-AR/162.  (Testo modificato nel corso della seduta) Scanu, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, disciplina – tra le altre cose – i poteri di controllo, sanzionatori e di verifica conferiti al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia di incentivi alle fonti energetiche rinnovabili e di rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE);
    i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 42 del citato decreto legislativo hanno in ambito applicativo mostrato alcune criticità ai fini del riconoscimento dei TEE a fronte dell'attività istruttoria di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici dei progetti proposti rispetto a quelli approvati, in base alla normativa vigente, alla data di presentazione di tali progetti, nonché ai fini dell'adozione dei relativi e conseguenti provvedimenti di rigetto dell'istanza di rendicontazione o dell'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei TEE precedentemente rilasciati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per modificare la disciplina dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di salvaguardare gli interventi di efficienza energetica per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti per il raggiungimento dell'obiettivo vincolante di ridurre, entro il 2030, tali emissioni nel territorio dell'UE di almeno il 40 per cento, che prevedano una disciplina organica dei controlli da parte del GSE e l'adozione da parte di questo dei conseguenti provvedimenti, anche di decadenza, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
9/1807-AR/163Sut, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per modificare la disciplina dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di salvaguardare gli interventi di efficienza energetica per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti per il raggiungimento dell'obiettivo vincolante di ridurre, entro il 2030, tali emissioni nel territorio dell'UE di almeno il 40 per cento, che prevedano una disciplina organica dei controlli da parte del GSE e l'adozione da parte di questo dei conseguenti provvedimenti, anche di decadenza, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
9/1807-AR/163.  (Testo modificato nel corso della seduta) Sut, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'efficienza energetica e la diffusione di soluzioni tecnologiche rinnovabili nella Pubblica Amministrazione sono tasselli molto importanti per la questione energetica e il rilancio della crescita economica del nostro Paese;
    condicio sine qua non per incrementare la competitività italiana è che l'efficacia degli strumenti messi in campo consenta di attenuare gli effetti della crisi economica attraverso le ricadute positive che il risparmio energetico, l'utilizzo di tecnologie a fonte rinnovabile e una mobilità sostenibile generano in termini di riduzione della spesa pubblica con conseguente diminuzione del costo delle bollette, di nuove posizioni lavorative e di ricollocamenti di risorse altamente qualificate, di produzione di reddito e di valorizzazione del territorio;
    i consumi della pubblica amministrazione risultano più elevati della media nazionale: secondo i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) nel 2016 la bolletta energetica complessiva della PA per elettricità, riscaldamento e trasporto è stata di oltre 3,3 miliardi di euro, di cui 117 milioni di euro spesi a livello centrale (35 per cento per l'energia elettrica, 4 per cento per il gas ed il 61 per cento per carburanti e combustibili), 1,85 miliardi nelle amministrazioni periferiche, 220 milioni nelle Province che gestiscono gran parte dell'edilizia scolastica e 1,13 miliardi di euro nelle strutture sanitarie pubbliche;
    la Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 ha assegnato alla pubblica amministrazione il ruolo di garante dell'ottimizzazione tecnico-economica del sistema energetico sia in termini di gestione dei propri consumi che nell'adozione di misure atte ad efficientare il proprio patrimonio, utilizzando le risorse in modo da ottenere i maggiori vantaggi possibili in termini di efficacia costo-beneficio;
    l'articolo 30 del provvedimento in esame ha previsto l'assegnazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti volti all'efficientamento energetico nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli edifici di proprietà pubblica e residenziale pubblica;
    nel luglio 2017 un gruppo di esperti creato da ENEA e GSE, proponendosi come unico interlocutore per la pubblica amministrazione, ha dato vita ad un'apposita task force operativa denominata «PA-Obiettivo efficienza energetica» con l'intento di supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di interventi di risparmio energetico, installazione di impianti per la produzione di energia da rinnovabili e per la mobilità sostenibile, e di colmare il deficit di informazione e di competenze specifiche interne alla pubblica amministrazione sovente alla base del mancato sbocco nelle pratiche di gestione corrente delle attività pubbliche di questi tipi di interventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare le condizioni e prevedere le forme utili e necessarie a rafforzare la collaborazione tra GSE ed ENEA ed altri eventuali soggetti pubblici che dovessero ritenersi necessari per supportare ed accompagnare i Comuni e la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, nella realizzazione di interventi orientati al risparmio energetico, all'installazione di impianti per la produzione di energia da rinnovabili e per la mobilità sostenibile.
9/1807-AR/164Vallascas, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di creare le condizioni e prevedere le forme utili e necessarie a rafforzare la collaborazione tra GSE ed ENEA ed altri eventuali soggetti pubblici che dovessero ritenersi necessari per supportare ed accompagnare i Comuni e la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, nella realizzazione di interventi orientati al risparmio energetico, all'installazione di impianti per la produzione di energia da rinnovabili e per la mobilità sostenibile.
9/1807-AR/164.  (Testo modificato nel corso della seduta) Vallascas, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    l'articolo 30 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti anche nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile.
    l'Italia è in notevole ritardo rispetto al raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei relativi alla riduzione dell'inquinamento veicolare e moto veicolare, nonostante alcune iniziative virtuose promosse a livello nazionale, regionale e locale;
    il trasporto ferroviario costituisce un asset strategico del sistema dei trasporti nell'ambito di politiche di disincentivazione all'uso dei mezzi privati e di promozione di metodi di trasporto alternativi meno inquinanti, più sicuri e meno congestionanti;
    il settore dei trasporti nel suo complesso è responsabile di oltre il 25 per cento delle emissioni totali di CO2, ma al trasporto ferroviario è imputabile soltanto il 2 per cento delle emissioni totali;
    gli effetti benefici sull'ambiente del trasporto ferroviario sono stati confermati anche dall'AIE (Agence Internationale de l’énergie) nel rapporto pubblicato in data 30 gennaio 2019;
    un netto e rapido incremento ed efficientamento del trasporto ferroviario è determinante per migliorare la mobilità, la qualità dell'aria e la gestione dello spazio urbano nelle città italiane, così come l'incremento dei servizi ferroviari di area vasta nelle città metropolitane e l'integrazione multimodale nei nodi urbani;
    nonostante le comprovate esternalità positive, questa modalità di trasporto sembra ricoprire un ruolo ancora troppo marginale. Sono necessari maggiori investimenti in infrastrutture e intermodalità, ma anche una programmazione di medio-lungo periodo che insista nello sviluppo territoriale sostenibile, favorendo la realizzazione di opere che rechino il minor impatto possibile;
    un esempio su tutti è rappresentato dal potenziamento dell'itinerario via rete RFI tra Parma – Piadena – Mantova – Verona, (C.d. TlBRE-ferroviaria), per la cui realizzazione si stimano 80 mln di euro, in luogo del corridoio autostradale da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) della lunghezza complessiva di 85 Km per una spesa totale di 2,7 Mld;
    l'articolo 30 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, che si pongono in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (Strategia Energetica Nazionale – SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte alla promozione, realizzazione e al potenziamento di itinerari ferroviari, al fine di ridurre le esternalità negative in termini di consumo di suolo e inquinamento, soprattutto nelle aree segnalate dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) come le più inquinate d'Europa.
9/1807-AR/165Barzotti, Zolezzi, Termini, Carinelli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte alla promozione, realizzazione e al potenziamento di itinerari ferroviari, al fine di ridurre le esternalità negative in termini di consumo di suolo e inquinamento, soprattutto nelle aree segnalate dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) come le più inquinate d'Europa.
9/1807-AR/165.  (Testo modificato nel corso della seduta) Barzotti, Zolezzi, Termini, Carinelli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Direttiva 2000/60/CE l'Unione Europea ha istituito il Distretto Idrografico quale «area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere [...]» che rappresenta l'unità fisica territoriale di riferimento entro ed attraverso la quale attuare una sostenibile politica di governo del territorio;
    con il decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex legge n. 183 del 1989 e istituite, in ciascuno dei 7 distretti idrografici in cui è stato ripartito il territorio, le Autorità di Bacino Distrettuali;
    le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 294 del 2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente; esse rappresentano il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano di bacino Distrettuale e provvedono ad esprimere pareri su gran parte degli interventi della materia in parola, da attuare sul territorio di competenza e sugli strumenti di pianificazione territoriale e comunali, valutandone la compatibilità con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino e fornendo laddove necessario le opportune direttive e/o prescrizioni per la salvaguardia delle risorse acqua e suolo ed ambiente connesso (comma 10, dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 152 del 2006); altresì esse adottano piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;
    allo stato attuale risultano ancora vigenti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico elaborati ed approvati ai sensi dell'ex legge n. 183 del 1989 dalle soppresse Autorità di Bacino;
    le procedure per l'adozione dei Piani stralcio e, pertanto, anche tutte le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità e/o rischio degli stessi, sono disciplinate dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che l'adozione dei PAI deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano;
    in questi anni si è assistito ad una durata dei procedimenti di variante al PAI di gran lunga superiore ai sei mesi previsti dalla norma, quasi sempre con tempi superiore ai due anni, con il conseguente blocco degli investimenti privati anche in quelle situazioni in cui le modifiche alle perimetrazioni delle aree a pericolosità e/o rischio dei suddetti PAI sono non sostanziali (relative ad aree limitate e circoscritte) e scaturiscono da un approfondimento del quadro conoscitivo e/o dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di consentire la realizzazione di numerosi interventi che renderebbero fruibili risorse economiche fondamentali per i territori interessati, di adottare iniziative volte a velocizzare l'iter delle modifiche non sostanziali e puntuali ai PAI, attraverso la definizione di procedure che possano consentire la conclusione dei procedimenti di variante ai PAI in tempi non superiori ai sei mesi, quantomeno nelle situazioni in cui esse si configurano come varianti localizzate e/o laddove la modifica sia legata alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale.
9/1807-AR/166Cassese, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, al fine di consentire la realizzazione di numerosi interventi che renderebbero fruibili risorse economiche fondamentali per i territori interessati, di adottare iniziative volte a velocizzare l'iter delle modifiche non sostanziali e puntuali ai PAI, attraverso la definizione di procedure che possano consentire la conclusione dei procedimenti di variante ai PAI in tempi non superiori ai sei mesi, quantomeno nelle situazioni in cui esse si configurano come varianti localizzate e/o laddove la modifica sia legata alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale.
9/1807-AR/166.  (Testo modificato nel corso della seduta) Cassese, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 del provvedimento in esame prevede misure in materia di aree di crisi industriale complessa;
    il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 27, disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
    con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;
    con una serie di Decreti Ministeriali negli anni sono state riconosciute aree di crisi complessa nelle seguenti regioni italiane: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;
    ai sensi del comma 142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra gli strumenti di sostegno al reddito utilizzabili vi è il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, che però può essere erogato solo a condizione che non ci sia interruzione di continuità;
    risulta essere ampia la platea dei lavoratori di aziende, in aree di crisi complessa in tutta Italia, che hanno visto interrotta l'erogazione della mobilità, senza riuscire a ottenere ulteriori o nuove forme di sostegno al reddito;
    dei fondi annualmente assegnati alle regioni per il pagamento dei vari ammortizzatori sociali previsti in area di crisi complessa, risultano essere cospicui i residui che potrebbero essere utilizzati per il pagamento di trattamenti di sostegno al reddito e, quindi, senza alcun onere per le casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, d'intesa con le Regioni coinvolte, di adottare provvedimenti normativi affinché si possano autorizzare le Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa, all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnate per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
9/1807-AR/167Federico, Ricciardi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, d'intesa con le Regioni coinvolte, di adottare provvedimenti normativi affinché si possano autorizzare le Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa, all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnate per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
9/1807-AR/167.  (Testo modificato nel corso della seduta) Federico, Ricciardi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    in particolare l'articolo 47, come modificato in sede referente, prevede l'istituzione di un fondo denominato «Fondo salva-opere», al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori;
    nel dicembre 2018 la Cooperativa muratori e cementisti (CMC) ha fatto istanza presso il Tribunale di Ravenna per la procedura di concordato preventivo e, a distanza di poco più di un mese, la stessa sorte è toccata alle due società di progetto Bolognetta s.c.p.a. ed Empedocle s.c.p.a. che si occupano degli interventi sulle strade statali Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta, i cui lavoratori risultano essere in cassa integrazione;
    al momento dell'avvio della procedura la massa debitoria delle sopracitate società nei confronti delle imprese del luogo per forniture di materiali e servizi e lavorazioni in sub-appalto ammontava a oltre 60 milioni di euro;
    a fine marzo 2019 è stato attivato un tavolo interministeriale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di promuovere soluzioni per il completamento dei cantieri e la salvaguardia del tessuto economico locale, messo a rischio dai circa 60 milioni di crediti;
    sono pendenti diversi contenziosi tra la stazione appaltante ANAS e la CMC con riferimento ai due cantieri sopra citati;
    la società «Integra» partecipa in quota minoritaria alle due società di progetto di cui è azionista di maggioranza la CMC,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le dovute interlocuzioni e ad adottare gli atti necessari affinché si possa superare la situazione di criticità che vede coinvolte le imprese creditrici del territorio siciliano e a stimolare il completamento dei cantieri nel minor tempo possibile.
9/1807-AR/168Varrica, Cancelleri, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le dovute interlocuzioni e ad adottare gli atti necessari affinché si possa superare la situazione di criticità che vede coinvolte le imprese creditrici del territorio siciliano e a stimolare il completamento dei cantieri nel minor tempo possibile.
9/1807-AR/168.  (Testo modificato nel corso della seduta) Varrica, Cancelleri, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca all'articolo 46 «Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1» che aveva introdotto una scriminante speciale equiparando l'osservanza delle disposizioni contenute nel c.d. Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 – come successivamente modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 – alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, elidendone pertanto la sussistenza di responsabilità;
    la citata norma, invece, recupera l'ordinario assetto ordinamentale disponendo di fatto un'abrogazione della citata esimente penale, in primo luogo, comprimendone l'ambito oggettivo di operatività, mediante la cancellazione di ogni riferimento alle norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica; e, in secondo luogo, limita la validità dell'esimente fino al 6 settembre 2019, data oltre la quale non sarà più configurabile in favore di alcun soggetto coinvolto, precisando inoltre che le condotte, pur connesse all'attuazione del Piano Ambientale, perché non diano luogo a responsabilità, è necessario siano poste in essere nel rispetto di termini e modalità previsti dal Piano Ambientale medesimo, nella versione risultante a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;
    ne deriva una decisiva inversione di tendenza rispetto a scelte legislative e governative passate, contrarie ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e lesive delle esigenze imposte da diritti costituzionali inviolabili quali la salute, la vita stessa e il lavoro in un ambiente sicuro e non pericoloso;
    la strada è pertanto tracciata per un complessivo recupero di un percorso verso la legalità, che ora deve riguardare la facoltà d'uso degli impianti oggetti di sequestro penale, garantita da un vecchio salva-Ilva, poi estesa e prorogata;
    in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui era stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo Gip, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto;
    tuttavia, la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Uva S.p.A. si deve ormai considerare recessiva rispetto ai prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute;
    in questa direzione, da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza 58/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede(va) (al comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non fosse impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare fosse stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e dovesse garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
    se per vero la Corte Costituzionale, nella sentenza 85/2013, aveva dichiarato la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari, nella recente sentenza del 2018 ha chiarito che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articolo 4 e 35 Cost.)»;
    appare evidente, dunque, come, con il conforto del Giudice delle leggi, non sia possibile tutelare oltre misura l'attività d'impresa che si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona;
    in proposito la Corte aveva già avuto occasione di affermare che l'articolo 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la ”sicurezza” del lavoratore» (sentenza 405/1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sentenza 399/1996),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina che regola la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro adeguandola alla ordinaria disciplina vigente per tutte le altre imprese che esercitano sul territorio nazionale.
9/1807-AR/169Vianello, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di modificare la disciplina che regola la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro adeguandola alla ordinaria disciplina vigente per tutte le altre imprese che esercitano sul territorio nazionale.
9/1807-AR/169.  (Testo modificato nel corso della seduta) Vianello, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del decreto-legge in esame, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, prevede agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi;
    la norma dispone che, attraverso un decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle predette agevolazioni finanziarie ai suddetti progetti,

impegna il Governo a:

   valutare l'opportunità di disporre che il decreto ministeriale con cui siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie per i progetti di ricerca e sviluppo sia adottato di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare in considerazione delle finalità perseguite dalla disposizione in oggetto connesse alla realizzazione di un modello di economia circolare;
   valutare l'opportunità di specificare che per «nuovi» prodotti, processi o servizi dedotti nei progetti di ricerca e sviluppo finanziabili si intendano quelli che perseguano migliori prestazioni ambientali nel corso del loro intero ciclo di vita;
   valutare l'opportunità di riconoscere tra le innovazioni di prodotto e di processo in tema di trattamento e trasformazione dei rifiuti una priorità nei confronti di quelli finalizzati al riciclo di materia, alla tracciabilità, raccolta, pesatura, selezione e prevenzione dei rifiuti;
   valutare, nell'ambito di quanto previsto in tema riciclo e riuso degli scarti alimentari di cui al comma 4, lettera d), numero 2), del citato articolo 26, di valorizzare gli interventi finalizzati a ripristinare il carbonio organico nei suoli per la prevenzione della desertificazione attraverso il compostaggio nonché, nell'ambito dello sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque di cui al predetto numero 2), ad assicurare che i citati sistemi assicurino il recupero del fosforo per la prevenzione del rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali e lacustri;
   valutare l'opportunità di chiarire che i nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) siano adottati al fine di favorirne il loro riutilizzo nonché la raccolta separata al fine del riciclo.
9/1807-AR/170Zolezzi, Ilaria Fontana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo:

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di disporre che il decreto ministeriale con cui siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie per i progetti di ricerca e sviluppo sia adottato di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare in considerazione delle finalità perseguite dalla disposizione in oggetto connesse alla realizzazione di un modello di economia circolare;
   a valutare l'opportunità di specificare che per «nuovi» prodotti, processi o servizi dedotti nei progetti di ricerca e sviluppo finanziabili si intendano quelli che perseguano migliori prestazioni ambientali nel corso del loro intero ciclo di vita;
   a valutare l'opportunità di riconoscere tra le innovazioni di prodotto e di processo in tema di trattamento e trasformazione dei rifiuti una priorità nei confronti di quelli finalizzati al riciclo di materia, alla tracciabilità, raccolta, pesatura, selezione e prevenzione dei rifiuti;
   a valutare, nell'ambito di quanto previsto in tema riciclo e riuso degli scarti alimentari di cui al comma 4, lettera d), numero 2), del citato articolo 26, di valorizzare gli interventi finalizzati a ripristinare il carbonio organico nei suoli per la prevenzione della desertificazione attraverso il compostaggio nonché, nell'ambito dello sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque di cui al predetto numero 2), ad assicurare che i citati sistemi assicurino il recupero del fosforo per la prevenzione del rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali e lacustri;
   a valutare l'opportunità di chiarire che i nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) siano adottati al fine di favorirne il loro riutilizzo nonché la raccolta separata al fine del riciclo.
9/1807-AR/170.  (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, Ilaria Fontana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, contiene numerose e articolate disposizioni fiscali per la crescita, il rilancio degli investimenti privati, la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita, finalizzate ad incrementare i livelli di sviluppo e competitività del sistema nazionale;
    in particolare, il provvedimento affronta prevalentemente misure di più diretta competenza del sistema fiscale, volte a semplificare le numerose procedure e gli adempimenti per i contribuenti, le famiglie e le imprese, nel solco degli interventi già approvati dalla proposta di legge AC 1074 Ruocco ed altri, peraltro confluita in larga parte all'interno del decreto – legge in esame, a sostegno all'economia virtuosa;
    al riguardo, nell'ambito degli interventi di semplificazione fiscale contenuti all'interno del testo in oggetto, l'articolo 12-novies, introdotto in Commissione, consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse;
    a tal fine, si evidenzia che, proprio con riferimento all'imposta di bollo, in diversi Stati membri UE e non, i conti di pagamento, ovvero l'imposta sui conti correnti bancari, postali e altri strumenti di deposito, sono esentati dall'applicazione di tale imposta indiretta;
    la diversa disciplina fiscale individuata dagli Stati di riferimento potrebbe generare gravi distorsioni alla concorrenza in considerazione che gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria stranieri possono offrire soluzioni contrattuali nettamente più vantaggiose rispetto a quanto previsto attualmente dalla disciplina fiscale italiana, addirittura a costo zero;
    in Italia l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo è prevista esclusivamente per le carte di pagamento. Con il DM 3 maggio 2018 n. 70 è stata altresì disposta l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo, limitatamente, alle fasce socialmente svantaggiate (individuate da una specifica soglia ISEE) per i «conti base»;
    appare pertanto opportuno, al fine di correggere le distorsioni del mercato a discapito degli operatori nazionali del settore, oltre che in particolare degli stessi contribuenti, esentare dall'applicazione dell'imposta di bollo anche i conti di pagamento degli atti soggetti a tale imposta, al fine di eliminare il pagamento per tale tributo giudicato regressivo e distorsivo, non equo e contrario al principio di proporzionalità, e favorire al contempo l'incremento dell'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, iniziative normative volte ad esentare, dall'applicazione dell'imposta di bollo, anche i conti di pagamento indicati all'articolo 1, lettera 1), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11.
9/1807-AR/171Currò, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, iniziative normative volte ad esentare, dall'applicazione dell'imposta di bollo, anche i conti di pagamento indicati all'articolo 1, lettera 1), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11.
9/1807-AR/171. (Testo modificato nel corso della seduta) Currò, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca diverse disposizioni normative volte ad incentivare il processo di modernizzazione del sistema produttivo attraverso il potenziamento delle agevolazioni a supporto degli investimenti tecnologicamente avanzati e a favorire i processi di aggregazione di filiera anche in relazione alle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e blockchain;
    l'evoluzione dei sistemi digitali e interconnessi contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del complessivo del sistema industriale del Paese ma al contempo ne aumenta il livello di vulnerabilità rendendo più complessa la relativa rete di protezione: appare pertanto auspicabile prevedere, unitamente al richiamato modernizzazione tecnologica, un avanzato sistema di sicurezza informatica per la protezione dei diversi asset competitivi;
    allo stato la normativa che disciplina i beni immateriali che possono beneficiare di agevolazioni fiscali non concede incentivi per le iniziative di sicurezza cibernetica che prevedano il pagamento di un canone per lo sfruttamento di risorse in remoto delocalizzate, attraverso la tecnologia del cloud computing. A questo riguardo appare utile prevedere una iperdeducibilità per le spese sostenute per l'accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web e che attualmente non beneficiano dell'agevolazione. Tali agevolazioni potrebbero, inoltre, favorire i processi di aggregazione di filiera, soprattutto intorno alle richiamate nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale e blockchain;
    l'articolo 1 del provvedimento prevede la reintroduzione dal 1o aprile 2019 della misura del cd. «super ammortamento», ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi,

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute per l'accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web, che siano strumentali alla messa in sicurezza del sistema cibernetico dell'impresa e che attualmente non sono ammessi dall'agevolazione.
9/1807-AR/172Iovino, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad avviare ogni iniziativa di propria competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute per l'accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web, che siano strumentali alla messa in sicurezza del sistema cibernetico dell'impresa e che attualmente non sono ammessi dall'agevolazione.
9/1807-AR/172. (Testo modificato nel corso della seduta) Iovino, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
   premesso che:
    presso la Commissione XII è in corso un'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, anche con la finalità di verificare quale sia l'onere finanziario complessivo riferito alle agevolazioni fiscali legate ai fondi sanitari integrativi e rivedere il sistema di defiscalizzazione esistente;
    l'articolo 14 del provvedimento in esame ricomprende nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, che fruiscono del regime di decommercializzazione, le associazioni con fini assistenziali; la disposizione include dunque le associazioni con fini assistenziali nell'elenco degli enti per i quali non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti;
    gli enti coinvolti dalla modifica proposta sono anche gli enti dell'assistenza e della previdenza complementare, come ad esempio i fondi sanitari integrativi;
    l'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) aveva espunto le associazioni assistenziali da tale elenco e, quando avrebbero avuto effetto le modifiche introdotte nel Codice, un'associazione assistenziale (ad esempio, un fondo sanitario) avrebbe continuato a beneficiare del regime di «decommercializzazione» solo collocandosi nell'ambito dell'articolo 148, comma 1, del TUIR, dunque in assenza di corrispettivi specifici;
    in buona sostanza i fondi sanitari, onde preservare la propria natura non commerciale per l'attività di assistenza sanitaria complessivamente erogata, non avrebbero potuto erogare prestazioni ai propri associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici, intendendosi per tali, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 148 del TUIR, le somme che siano richieste agli associati o partecipanti a fronte di prestazioni maggiori o diverse rese a favore degli associati o partecipanti medesimi (ad esempio, in ipotesi di quote differenziate tenendo conto di diverse coperture sanitarie di cui si fruisca, anche sostitutive delle prestazioni già offerte dal SSN e, dunque, già pagate attraverso la fiscalità generale);
    la riforma del Terzo settore ha inteso riordinare gli enti appartenenti al Terzo settore anche nell'ottica di orientare il sistema delle agevolazioni fiscali al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, introducendo il distinguo tra attività commerciali e non commerciali;
    l'articolo 14 del provvedimento in esame ha l'effetto di non creare più l'anzidetto distinguo tra attività commerciali e non commerciali o tra attività prevalente o attività secondaria per gli «enti assistenziali», tra i quali rientrano anche i succitati fondi sanitari integrativi. In buona sostanza l'articolo 14 colloca al di fuori del Codice del Terzo settore, indistintamente, tutti gli enti assistenziali garantendo loro una presunzione ex lege di «decommerciabilità» di tutte le attività o prestazioni poste in essere, a prescindere se siano da considerarsi effettivamente non commerciali o se siano prevalenti o secondarie;
    secondo quanto emerso anche nel corso delle audizioni tenutesi nell'ambito della succitata indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, la disposizione di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame si renderebbe necessaria per ovviare al vuoto normativo creatosi dopo la riforma del Terzo settore che «sembrerebbe» aver lasciato fuori dalla disciplina del Terzo settore i fondi integrativi di derivazione negoziale, sottoposti a direzione e coordinamento o controllo di formazioni e associazioni politiche, sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, o associazioni di datori di lavoro;
    tenuto conto che l'effetto della disposizione di cui all'articolo 14 non si limita a risolvere il vuoto normativo ma garantisce una presunzione ex lege di «decommerciabilità» di tutte le attività o prestazioni poste in essere, e sarebbe dunque più opportuno un intervento limitato ad includere nel Terzo settore anche gli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ossia i fondi sanitari, esclusivamente di derivazione negoziale, quali enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità assistenziale,

impegna il Governo:

   a intraprendere idonee iniziative, anche normative, per riordinare la defiscalizzazione sui fondi sanitari integrativi, in esito alle conclusioni dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, attualmente in corso presso la Commissione XII;
   con riferimento agli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a valutare l'opportunità d'intervenire all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) affinché detti enti siano inclusi nel terzo settore ancorché siano sottoposti a direzione e coordinamento o controllo di formazioni e associazioni sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, o associazioni di datori di lavoro.
9/1807-AR/173D'Arrando, D'Uva, Massimo Enrico Baroni, Zolezzi, Francesco Silvestri, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a intraprendere idonee iniziative, anche normative, per riordinare la defiscalizzazione sui fondi sanitari integrativi, in esito alle conclusioni dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, attualmente in corso presso la Commissione XII;
   con riferimento agli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a valutare l'opportunità d'intervenire all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) affinché detti enti siano inclusi nel terzo settore ancorché siano sottoposti a direzione e coordinamento o controllo di formazioni e associazioni sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, o associazioni di datori di lavoro.
9/1807-AR/173. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Arrando, D'Uva, Massimo Enrico Baroni, Zolezzi, Francesco Silvestri, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone economiche speciali (ZES) indicano regioni geografiche dotate di una legislazione economica per certi aspetti differente. Nello specifico, affinché un'area possa essere considerata zona economica speciale:
     a) deve essere situata all'interno dei confini statali, in un'area porzione di territorio precisa e ben delimitata;
     b) potrebbe essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti purché abbiano un nesso economico tra di loro;
     c) deve comprendere un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti, con caratteristiche previste dal Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo;
    i benefici previsti dalla zona economica speciale consistono in agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti burocratici, sia per le nuove imprese che per quelle già presenti nell'area interessata;
    esistono precise condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni area ZES: le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; le imprese non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento; secondo il DL 91 del 2017, che ha istituito il concetto di ZES, la regione formula la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell'area identificata: il soggetto per la gestione dell'area ZES è un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    per ciascuna Regione l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie, indicata per la Regione stessa (DPCM n. 12 del 2018);
    in una conferenza del 27 novembre 2018, l'ex presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliarli, annunciava la presentazione del Piano Strategico della ZES;
    nello specifico su 2770 ettari di aree collegate alle zone portuali è stato previsto un sistema di semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali (con credito di imposta fino a 50 milioni di euro), tali da favorire lo sviluppo di imprese già insediate e da attrarne di nuove. Durante la conferenza la previsione fatta dall'ex Governo sardo riguardava una zona «a rete», nella quale sarebbero rientrati «i porti di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Tortoli-Arbatax, con le rispettive zone retroportuali, e l'utilizzo del porto del capoluogo sardo quale pilastro centrale del progetto»;
    tuttavia, ad oggi, non risulta istituita in Sardegna alcuna zona economica speciale: è bene rammentare che la normativa europea prevede la istituzione di ZES in aree meno sviluppate o «in transizione». Sono regioni in transizione quelle con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea: tra queste vi è appunto la Sardegna;
    l'articolo 34 del decreto-legge in esame prevede un piano di grandi investimenti per le zone economiche speciali: al Piano, denominato «Piano grandi investimenti – ZES», sono assegnati complessivamente 300 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, così ripartiti: 50 milioni di euro nell'anno 2019,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro nell'anno 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in campo tutte le azioni necessarie, di concerto con la Regione Sardegna, per accelerare nel pieno rispetto della normativa vigente, l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES) per il territorio sardo, la cui richiesta risulta essere già all'esame degli Uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
9/1807-AR/174Lapia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di mettere in campo tutte le azioni necessarie, di concerto con la Regione Sardegna, per accelerare nel pieno rispetto della normativa vigente, l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES) per il territorio sardo, la cui richiesta risulta essere già all'esame degli Uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
9/1807-AR/174. (Testo modificato nel corso della seduta) Lapia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge del 23 agosto 2004, n. 239, ai commi 56 e seguenti, prevede che sono attività sottoposte a regimi autorizzativi l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio, la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali e la loro variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio;
    la citata legge prevede inoltre che possono essere liberamente effettuate dall'operatore le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali che non comprendano la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti e non comportino la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
    è necessario sottoporre a regimi autorizzativi previsti anche le variazioni inferiori al 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si consideri la necessità di sottoporre a regime autorizzativo anche il caso relativo all'ampliamento delle cisterne di oli minerali e combustibili della città di Torre Annunziata (Na), i cui lavori di ampliamento sono stati al momento interrotti a seguito di indagini della magistratura ed a fronte della mancanza della Valutazione di Impatto ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i regimi autorizzativi indicati dalla legge del 23 agosto 2004, n. 239, siano previsti anche per le variazioni inferiori al 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, al fine di tutelare maggiormente la salute dei cittadini che vivono in luoghi che ospitano centri di lavorazione e stoccaggio di prodotti altamente inquinanti.
9/1807-AR/175Di Lauro, Gallo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali attraverso quattro principali direttrici di azione: investimenti, incentivi, imprese, immobili;
    in particolare, il decreto contiene misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica e lo sviluppo del Paese, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il Made in Italy;
    in quest'ottica, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ha apportato alcune modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione, al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto;
    gli effetti negativi del cosiddetto secondary ticketing sono molteplici e colpiscono, oltre i consumatori, che si vedono talvolta costretti a comprare il biglietto sul mercato secondario, a un prezzo esorbitante, anche le casse dello Stato, considerato che la differenza di prezzo conseguita tra secondary ticketing e primary ticketing sfugge completamente all'erario; il volume d'affari del fenomeno viene altresì sottratto agli organizzatori e a tutti i lavoratori del settore dello spettacolo e della cultura, il cui cachet è normalmente definito in percentuale sugli incassi documentatamente conseguiti;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1100 della richiamata legge di bilancio, stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio 2019, i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l'indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali;
    la nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive – per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore – mentre i parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, e che hanno spesso capienze superiori ai 20.000 spettatori, sono attualmente soggetti all'obbligo di biglietto nominale di cui alla richiamata norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad escludere, la categoria dello «spettacolo viaggiante» dagli spettacoli che dal 1o luglio 2019 saranno sottoposti all'obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali.
9/1807-AR/176Battelli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali attraverso quattro principali direttrici di azione: investimenti, incentivi, imprese, immobili;
    in particolare, il capo I reca misure fiscali per la crescita economica, in massima parte novellando provvedimenti legislativi già in vigore;
    in quest'ottica, l'estensione prevista con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» dell'ambito applicativo del regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni (ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro), ha comportato, nell'ambito della politica di semplificazione fiscale e crescita economica, rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili;
    l'attuale comma 54, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro;
    i commercianti e gli artigiani che sopportano spese elevate per l'acquisto di merci e per lavoro dipendente risultano di fatto attualmente esclusi dal regime forfettario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere, anche alle categorie di commercianti ed artigiani aventi elevati costi per l'acquisto di merci e lavoro dipendente, le agevolazioni previste dall'applicazione del regime forfettario, considerando quale requisito di accesso il reddito di impresa.
9/1807-AR/177Galizia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere, anche alle categorie di commercianti ed artigiani aventi elevati costi per l'acquisto di merci e lavoro dipendente, le agevolazioni previste dall'applicazione del regime forfettario, considerando quale requisito di accesso il reddito di impresa.
9/1807-AR/177. (Testo modificato nel corso della seduta) Galizia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali attraverso quattro principali direttrici di azione: investimenti, incentivi, imprese, immobili;
    in particolare, l'articolo 44 del testo prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione, effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    il Fondo per lo sviluppo e la coesione svolge un ruolo determinante nell'ambito della programmazione delle politiche di coesione nazionali, ed è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del TFUE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, misure adeguate a garantire, per il futuro ciclo di programmazione 2021-2027, il massimo coordinamento tra il Piano di sviluppo e coesione e la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, assicurando in tal senso l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.
9/1807-AR/178Ianaro, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, misure adeguate a garantire, per il futuro ciclo di programmazione 2021-2027, il massimo coordinamento tra il Piano di sviluppo e coesione e la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, assicurando in tal senso l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.
9/1807-AR/178. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali attraverso quattro principali direttrici di azione: investimenti, incentivi, imprese, immobili;
    in particolare, il decreto-legge contiene misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica e lo sviluppo del Paese, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il Made in Italy;
    l'articolo 39 del provvedimento prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza;
    per l'accesso al Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare del richiedente è costituito dalle persone che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, così come risulta dallo stato di famiglia, rilasciato dai competenti uffici del Comune di residenza, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa ISEE;
    nel caso di cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), che abbiano mantenuto la residenza anagrafica presso la casa di abitazione dei propri genitori e che facciano quindi parte, in qualità di figli, dello stesso nucleo familiare, si configura un'ipotesi per cui, pur soddisfacendo in via teorica i requisiti previsti per il richiedente, alla restante parte dei componenti del nucleo familiare, pur se priva di reddito, sarebbe impedito di poter beneficiare del Reddito di cittadinanza, in quanto il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali si estende all'intero nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare, con futuri interventi, anche a carattere normativo, l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, ogni misura utile ad estendere agli aventi diritto, la misura del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, anche nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare risultino cittadini italiani iscritti nel registro AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ma aventi residenza anagrafica in Italia, al fine di consentire a chi si trovi in difficoltà economiche di poter accedere a tale misura, senza che la residenza AIRE influisca sull'intero nucleo familiare, ai fini della possibilità di beneficiare del RDC.
9/1807-AR/179Papiro, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali attraverso quattro principali direttrici di azione: investimenti, incentivi, imprese, immobili;
    in particolare, il capo I reca misure fiscali per la crescita economica, in massima parte novellando provvedimenti legislativi già in vigore;
    l'articolo 12 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla 1. 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte, ovvero i compensi dei professionisti;
    in quest'ottica, l'abolizione definitiva dello split payment per i professionisti riveste un ruolo basilare nell'ambito della politica di semplificazione fiscale e crescita economica: tale abolizione non ha però riguardato il sistema delle imprese, per il quale, dopo la proroga autorizzata dall'Unione europea, l'applicazione dello split payment rimane in vigore fino al 30 giugno 2020;
    la proroga del meccanismo della scissione dei pagamenti nei confronti delle imprese ha creato di fatto una disparità di trattamento in relazione ai compensi relativi ad attività professionali, e comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è tale, nei tempi, da configurare una perdita di liquidità che colpisce in particolare le piccole e medie imprese;
    in base alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il sistema comune dell'Iva deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del tributo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere anche al sistema delle imprese l'abolizione del meccanismo dello split payment, al fine di sanare lo squilibrio finanziario sofferto dalle imprese fornitrici della P.A.
9/1807-AR/180Scerra, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere anche al sistema delle imprese l'abolizione del meccanismo dello split payment, al fine di sanare lo squilibrio finanziario sofferto dalle imprese fornitrici della P.A.
9/1807-AR/180. (Testo modificato nel corso della seduta) Scerra, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»
   premesso che:
    l'11 novembre 2003 il Parlamento ha approvato la legge n. 310, con cui è stata istituita la Fondazione lirico sinfonica «Petruzzelli e teatri di Bari», 14o fondazione lirico-sinfonica italiana;
    la denominazione sociale scaturì dalla volontà politica dell'epoca di ricomprendere, sotto un'unica istituzione, la gestione di alcune strutture teatrali baresi, quali il teatro Margherita e l'auditorium Nino Rota, annesso al Conservatorio Niccolò Piccinini, chiuse al pubblico in quanto necessitanti di interventi importanti di manutenzione straordinaria;
    oggi il quadro generale è profondamente mutato, in quanto i succitati teatri sono in fase di ristrutturazione ad opera di enti diversi o, come nel caso dell'auditorium Nino Rota, annesso al Conservatorio Niccolò Piccinini, sono stati restaurati e riaperti al pubblico con la gestione affidata allo stesso conservatorio;
    le mutate scelte sulla gestione di dette strutture fanno presagire che la Fondazione Petruzzelli e teatri di Bari non possa divenire destinataria di quei beni, ferma restando la disponibilità di collaborare con le istituzioni culturali operanti sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'attuale denominazione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari» in «Fondazione Teatro Petruzzelli».
9/1807-AR/181Nitti, Lattanzio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 del decreto-legge in esame introduce diverse misure in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, in merito alle spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, ossia l'imitazione di un prodotto italiano, che richiama appunto all'italianità attraverso nomi, denominazioni geografiche, immagini, colori e marchi, ma che del nostro Paese hanno ben poco. L'articolo incentiva, inoltre ad enfatizzare la presenza italiana sul mercato internazionale, garantendo ai produttori le adeguate tutele relative alla propria produzione ed originalità del prodotto;
    proprio nell'ottica di pubblicità e di incentivo all'esportazione, nonché di una sua accelerazione, giocano un ruolo di rilievo le Fiere Campionarie (generali o tematiche) di rilievo internazionale, in relazione alla loro duplice natura di trampolino di lancio e punto di incontro tra diverse realtà produttive e commerciali;
    tra le Fiere più importanti del nostro Paese vi è senza dubbio quella del Levante, che si tiene a Bari nel settembre di ogni anno, e che raggiunge nel 2019 il traguardo della sua 83o edizione. Nel 2018 la Fiera ha ospitato oltre 260.000 visitatori, 523 espositori di oltre 25 settori – dall'istituzionale al merceologico. La Fiera del Levante si propone come momento di enfasi dell'internazionalizzazione dell'economia meridionale, contando su un mercato costituito dalle regioni del Sud Italia, del Sudest europeo, del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale. Essa rappresenta un ponte fondamentale con l'altra sponda dell'Adriatico, per rinsaldare non solo le relazioni economiche ma anche i rapporti culturali e di scambio;
    attualmente è in atto un processo di rilancio della Fiera attraverso il supporto a nuove manifestazioni fieristiche, con la creazione di un «Polo della Cultura» a conferma della vocazione del quartiere fieristico come polo turistico e culturale della regione, con la progettazione della riqualificazione delle strutture dell'area fieristica;
    tale processo deve essere adeguatamente supportato e guidato nella sua accelerazione: da un lato la Fiera del Levante rappresenta un patrimonio storico, economico e sociale tra i più importanti per la città di Bari e per l'intera area metropolitana; dall'altro la Fiera può essere trasformata in un motore che possa fare da trazione a tutto il Mezzogiorno, ponendosi come hub centrale di scambio per le economie del territorio e di tutto il Sud Italia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di incentivare, nel quadro degli impegni intrapresi dagli attori competenti a sostegno della crescita economica del Meridione e del raggiungimento di più elevati standard di internazionalizzazione delle imprese, nei limiti della finanza pubblica, la realizzazione ed il processo di rilancio della Fiera del Levante, in relazione alla sua rilevanza per il territorio della città di Bari e per tutta la Regione Puglia;
   a valutare l'opportunità di sostenere l'implementazione di una più stretta cooperazione – anche attraverso un tavolo tecnico di lavoro – tra tutti gli attori competenti, sia all'interno del governo che delle amministrazioni locali, e l'Ente organizzatore e gestore della Fiera del Levante.
9/1807-AR/182Lattanzio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di incentivare, nel quadro degli impegni intrapresi dagli attori competenti a sostegno della crescita economica del Meridione e del raggiungimento di più elevati standard di internazionalizzazione delle imprese, nei limiti della finanza pubblica, la realizzazione ed il processo di rilancio della Fiera del Levante, in relazione alla sua rilevanza per il territorio della città di Bari e per tutta la Regione Puglia;
   a valutare l'opportunità di sostenere l'implementazione di una più stretta cooperazione – anche attraverso un tavolo tecnico di lavoro – tra tutti gli attori competenti, sia all'interno del governo che delle amministrazioni locali, e l'Ente organizzatore e gestore della Fiera del Levante.
9/1807-AR/182. (Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
    specifiche situazioni di crisi;
    in particolare, l'articolo 33 dispone l'assunzione di personale anche nei comuni, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
    con riguardo agli enti in dissesto, in alcune limitate e specifiche occasioni, i divieti e le sanzioni disposti dalla disciplina vigente, ferma restando la loro opportunità, rischiano di essere controproducenti rispetto agli obiettivi di risanamento della gestione amministrativa;
    nel caso specifico, si intende segnalare la distorsione nella quale gli enti si trovano in assoluta carenza di organico di figure professionali, del servizio finanziario o tecnico, così detti «infungibili», indispensabili per l'attuazione degli obiettivi perseguiti e la mancanza rischia di alimentare un circuito vizioso in ordine all'inadeguatezza dell'ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine e di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, di consentire a detti enti di procedere in deroga alla disciplina vigente, all'assunzione di figure professionali infungibili ove si configuri assoluta carenza di organico delle medesime o di personale precario per il quale procedere alle vigenti misure di stabilizzazione e, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
9/1807-AR/183Alaimo, Giarrizzo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, al fine e di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, di consentire a detti enti di procedere in deroga alla disciplina vigente, all'assunzione di figure professionali infungibili ove si configuri assoluta carenza di organico delle medesime o di personale precario per il quale procedere alle vigenti misure di stabilizzazione e, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
9/1807-AR/183. (Testo modificato nelcorso della seduta) Alaimo, Giarrizzo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    come risulta dal censimento effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – il valore patrimoniale dei fabbricati pubblici è stimato in 283 miliardi di euro. Esso è per la maggior parte (77 per cento) riconducibile a fabbricati utilizzati direttamente dalla Pubblica Amministrazione;
    il restante 23 per cento è dato in uso, a titolo gratuito o oneroso, a privati (51 miliardi) oppure risulta non utilizzato (12 miliardi) o in ristrutturazione (3 miliardi). La valutazione è basata sui dati dichiarati da circa 7.500
    Amministrazioni coinvolte nella rilevazione dei beni immobili riferita all'anno 2015;
    il 74 per cento del valore del portafoglio immobiliare stimato è riconducibile a fabbricati di proprietà delle amministrazioni;
    gli Enti territoriali non sempre dispongono di sufficienti mezzi finanziari per provvedere alle opere di manutenzione immobili inutilizzati, così da destinarli a servizi che apportano un beneficio alla cittadinanza come asili nido, case di riposo per anziani, biblioteche, impianti sportivi;
    per questo motivo, il cittadino potrebbe ritenere di voler contribuire alla realizzazione di progetti di sviluppo e riconversione degli immobili non utilizzati o sottoutilizzati, partecipando con donazioni anche di modesta entità;
    lo stesso dovrebbe essere incentivato a contribuire economicamente ai progetti di
    riqualificazione, anche attraverso la previsione di sgravi fiscali in fase di Dichiarazione dei Redditi rispetto agli importi erogati;
    tali scelte assumono rilevanza non solo economica, ma anche sociale, in quanto contribuiscono a creare un beneficio alla collettività in termini di servizi prima inesistenti sul proprio territorio;
    attualmente, il cittadino non ha strumenti a disposizione idonei ad individuare e segnalare ai competenti Enti locali gli immobili pubblici che potrebbero essere riutilizzati anche attraverso un sistema che consenta di proporre agli stessi una destinazione d'uso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative che consentano lo sviluppo e la diffusione del crowdfunding civico in ambito immobiliare, anche mediante la creazione di una piattaforma digitale che permetta al cittadino di accedere agevolmente ad un elenco dei beni immobili di proprietà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni o dello Stato non utilizzati o sottoutilizzati, al fine di proporre possibili destinazioni d'uso e di contribuire con una donazione alla realizzazione dei progetti.
9/1807-AR/184Dori, Invidia, Orrico, Giuliodori, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure normative che consentano lo sviluppo e la diffusione del crowdfunding civico in ambito immobiliare, anche mediante la creazione di una piattaforma digitale che permetta al cittadino di accedere agevolmente ad un elenco dei beni immobili di proprietà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni o dello Stato non utilizzati o sottoutilizzati, al fine di proporre possibili destinazioni d'uso e di contribuire con una donazione alla realizzazione dei progetti.
9/1807-AR/184. (Testo modificato nel corso della seduta) Dori, Invidia, Orrico, Giuliodori, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene importanti misure per il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese tra cui alcune significative novità in materia fiscale e molteplici misure a sostegno degli investimenti privati e per la tutela del made in Italy;
    in particolare, il provvedimento è finalizzato a innalzare i livelli di crescita e competitività del sistema italiano, anche attraverso la rimozione di regolamentazioni troppo onerose, che ostacolano l'ingresso di nuovi soggetti sul mercato e l'attività delle imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione;
    al riguardo, nell'ambito delle misure concorrenziali, il mercato assicurativo allo stato attuale, nonostante i diversi interventi legislativi e regolamentari in materia di RCA, permane caratterizzato da ingiustificate differenze tra gli importi dei premi assicurativi nelle diverse regioni d'Italia, nonché dalla permanenza di configurazioni monopolistiche;
    il Governo e l'IVASS, nell'ambito per le proprie competente, possono ad avviso del presentatore del presente atto, ; Intervenire in maniera rapida, al fine di calmierare la sperequazione dei prezzi delle polizze, il cui fenomeno sta assumendo una connotazione di ingiustizia grave nella fase di difficoltà in cui molte famiglie italiane versano per effetto della crisi che investe il Paese
    e favorire di conseguenza, una omogenizzazione verso il basso delle tariffe stesse, anche [mediante la valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini assicurati; – i
    in attesa di una rivisitazione della normativa che disciplina dell'RCA, risulta pertanto necessario garantire, a parere del sottoscrittore del presente atto, significativi sconti sui premi delle polizze agli assicurati che non abbiano causato sinistri negli ultimi due anni, anche in via regolamentare,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità d'introdurre, nel corso della presente legislatura, interventi normativi finalizzati ad accrescere i livelli di competitività e di equità per il settore assicurativo al fine di:
    a) estendere l'agevolazione prevista dall'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eliminando le distorsioni normative che limitano la piena fruibilità delle agevolazioni previste dal medesimo provvedimento, promuovendo e valorizzando di conseguenza – i conducenti di autoveicoli virtuosi secondo quanto di seguito indicato:
     1) in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o paritaria negli ultimi cinque anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio;
     2) anche nelle ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo di contratti già stipulati, entrambi, relativi ai veicoli anche di diversa tipologia;
    b) adottare il regolamento previsto dall'articolo 132-bis comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    c) assumere ogni iniziativa opportuna, al fine d'introdurre criteri di calcolo oggettivi degli sconti obbligatori, garantendo tra l'altro che, per gli assicurati che non abbiano causato sinistri negli ultimi due anni, il premio assicurativo risultante dall'applicazione degli sconti di cui all'articolo 132-bis del suesposto decreto legislativo n. 209/2005, non possa in alcun modo essere superiore del 20 per cento della media aritmetica dei premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province, ovvero città metropolitane, con premio più basso indicati nei bollettini statistici dell'IVASS.
9/1807-AR/185Caso, Grimaldi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità d'introdurre, nel corso della presente legislatura, interventi normativi finalizzati ad accrescere i livelli di competitività e di equità per il settore assicurativo al fine di:
    a) estendere l'agevolazione prevista dall'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eliminando le distorsioni normative che limitano la piena fruibilità delle agevolazioni previste dal medesimo provvedimento, promuovendo e valorizzando di conseguenza –i conducenti di autoveicoli virtuosi secondo quanto di seguito indicato:
     1) in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o paritaria negli ultimi cinque anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio;
     2) anche nelle ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo di contratti già stipulati, entrambi, relativi ai veicoli anche di diversa tipologia;
    b) adottare il regolamento previsto dall'articolo 132-bis comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    c) assumere ogni iniziativa opportuna, al fine d'introdurre criteri di calcolo oggettivi degli sconti obbligatori, garantendo tra l'altro che, per gli assicurati che non abbiano causato sinistri negli ultimi due anni, il premio assicurativo risultante dall'applicazione degli sconti di cui all'articolo 132-bis del suesposto decreto legislativo n. 209/2005, non possa in alcun modo essere superiore del 20 per cento della media aritmetica dei premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province, ovvero città metropolitane, con premio più basso indicati nei bollettini statistici dell'IVASS.
9/1807-AR/185. (Testo modificato nel corso della seduta) Caso, Grimaldi, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 40 del decreto-legge in esame, rubricato «Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45», vengono impegnati 10 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di corrispondere una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna;
    l'interruzione della viabilità tra Romagna e Toscana, ha prodotto gravi danni di natura economica alle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto che operano nella tratta, con gravi disagi dovuti al fatto che i veicoli adibiti al trasporto sono costretti a trovare ogni giorno vie secondarie per le strade dell'Appennino ovvero evitare di compiere il trasporto, a causa dell'aggravio in termini di costi del trasporto e tempi di percorrenza dello stesso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere adeguate forme di sostegno all'attività di impresa, per le aziende operanti nel settore dell'autotrasporto che dimostrino una ingente riduzione del proprio fatturato a seguito della chiusura del tratto stradale SS 3bis Tiberina.
9/1807-AR/186De Girolamo, Gagnarli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere adeguate forme di sostegno all'attività di impresa, per le aziende operanti nel settore dell'autotrasporto che dimostrino una ingente riduzione del proprio fatturato a seguito della chiusura del tratto stradale SS 3bis Tiberina.
9/1807-AR/186. (Testo modificato nel corso della seduta) De Girolamo, Gagnarli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate con favore le misure introdotte al fine di contrastare il fenomeno dell’Italian sounding che danneggia le aziende agricole ed agroalimentari nazionali attraverso la falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti;
    considerato tuttavia che al fine di sostenere la crescita delle aziende agricole è indispensabile introdurre misure che, seppur indirettamente, incidono sulla produttività e sui redditi delle stesse nella misura in cui contribuiscono alla risoluzione di vere e proprie emergenze quali i danni causati dalla fauna selvatica;
    preso atto che la proliferazione incontrollata di alcuni animali quali, in particolare, i cinghiali e i lupi costringe i titolari di aziende agricole a sostenere ingenti costi per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza al fine di proteggere i propri allevamenti e le proprie coltivazioni da continue razzie da parte di tali animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un sostegno finanziario, anche nella forma del credito di imposta, destinato a sostenere l'acquisto e l'installazione da parte delle aziende agricole di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza finalizzati a proteggere le coltivazioni e gli allevamenti dagli ingenti danni causati da popolazioni sempre più consistenti di animali selvatici.
9/1807-AR/187Parentela, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere un sostegno finanziario, anche nella forma del credito di imposta, destinato a sostenere l'acquisto e l'installazione da parte delle aziende agricole di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza finalizzati a proteggere le coltivazioni e gli allevamenti dagli ingenti danni causati da popolazioni sempre più consistenti di animali selvatici.
9/1807-AR/187. (Testo modificato nel corso della seduta) Parentela, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   premesso che:
    valutate con favore le misure introdotte al fine di contrastare il fenomeno dell’Italian sounding che danneggia le aziende agricole ed agroalimentari nazionali attraverso la falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti;
    considerato tuttavia che alcune aziende, specialmente quelle vitivinicole ubicate nelle regioni meridionali, attraversano complicate crisi di mercato che ne impediscono la crescita e l'espansione nonostante il potenziale produttivo e le professionalità impiegate;
    ritenuto che nel settore vitivinicolo, specie quello siciliano, la crisi ha origine nella grande quantità di giacenze immesse sul mercato nell'ultima annata agraria dalle cantine che hanno dichiarato una raccolta con alte rese per ettaro;
    posto che la legge n. 238 del 2016 consente alle Cantine di presentare dichiarazioni di raccolta relative al vino bianco comune per un valore massimo di 500 quintali per ettaro di vigneto e che pertanto sarebbe auspicabile un intervento di modifica di tale normativa al fine di prevedere, per il vino bianco comune, il limite massimo, nelle dichiarazioni di raccolta, di 250 quintali per ettaro unitamente all'incremento delle verifiche di corrispondenza tra dati di raccolta e di produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, per le uve destinate al vino bianco comune, un limite massimo di raccolta inferiore a 500 quintali per ettaro.
9/1807-AR/188Lombardo, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
   esaminato il provvedimento in titolo ed evidenziate le misure volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il « Made in Italy»;
    posto che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, (ICQRF) è l'organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, operante sull'intero territorio nazionale, preposto a funzioni istituzionali di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, delle sostanze di uso agrario e forestale e dei mezzi tecnici di produzione, di attività sanzionatoria per inosservanza di norme nazionali e regolamenti comunitari, di controllo e vigilanza sui prodotti a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta, di tutela del « Made in Italy»;
    atteso che il contrasto alla contraffazione e alla imitazione, ovvero al richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che producono «Made in Italy»;
    considerato che l'ICQRF dispone di un parco macchine costituito da 175 autovetture utilizzate per l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale e che oltre il 75 per cento di queste ha oltre dieci anni, il 30 per cento più di quindici anni ed il chilometraggio medio supera largamente i 200.000 Chilometri;
    visto che anche l'ICQRF è soggetto ai limiti massimi di spesa imposti per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che pertanto è impossibile rinnovare il parco macchine e spesso anche solo sostituire le vetture che a causa del troppo utilizzo non rispondono più agli standard di sicurezza;
    preso atto che tale blocco si ripercuote negativamente sulla quantità delle ispezioni effettuate nei vari territori con preoccupanti conseguenze per il mantenimento di soddisfacenti livelli di controllo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere temporaneamente l'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ionico organo nazionale preposto alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari nonché sulla tutela del « Made in Italy», dai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, al fine di consentire la sostituzione delle autovetture necessarie al personale per lo svolgimento dell'attività ispettiva che, per sua natura, richiede sopralluoghi e verifiche presso le aziende spesso ubicate in zone periferiche e scarsamente accessibili.
9/1807-AR/189Gagnarli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di escludere temporaneamente l'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ionico organo nazionale preposto alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari nonché sulla tutela del « Made in Italy», dai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, al fine di consentire la sostituzione delle autovetture necessarie al personale per lo svolgimento dell'attività ispettiva che, per sua natura, richiede sopralluoghi e verifiche presso le aziende spesso ubicate in zone periferiche e scarsamente accessibili.
9/1807-AR/189. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
    sottolineato come il decreto-legge rechi un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il Made in Italy;
    visto che il Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021; gli operatori biologici, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovranno adottare delle misure volte ad evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al sopracitato regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici;
   considerato inoltre che nel caso di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, gli Organismi di Controllo dovrebbero stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica e di assicurare che gli operatori abbiano adottato misure precauzionali, proporzionate e adeguate per evitare contaminazioni della produzione biologica con tali prodotti e sostanze;
    ritenuto che al fine di mantenere alto il livello di fiducia del mercato, è fondamentale il mantenimento di comportamenti omogenei fra i vari Organismi di Certificazione, sia nella gestione delle attività di controllo che nelle decisioni seguenti, ed è dunque necessario adottare criteri di riferimento per declinare a livello operativo il principio di «proporzionalità» sancito dal Trattato sull'Unione europea e richiamato nel Regolamento (Ue) 2018/848 e stabilire parametri uniformi per la gestione di irregolarità ed infrazioni, che abbiano ripercussioni sulla certificazione, riscontrate a seguito di casi di frode su lotti di prodotto lungo la filiera o su lotti di prodotto ottenuti tramite trasformazioni e/o miscelazioni degli stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di delineare delle linee guida al fine di definire criteri uniformi che diano applicazione al principio di «proporzionalità», che costituiscano riferimento operativo per gli operatori economici del biologico e per gli Organismi di certificazione, adottando misure proporzionate all'entità della non conformità rilevata, con particolare riferimento al declassamento dei prodotti biologici o in conversione, affinché anche la fase del ritiro dei prodotti sul mercato possa essere caratterizzata dalla proporzionalità rispetto alla violazione riscontrata e per evitare l'eccessiva penalizzazione degli operatori a valle della filiera.
9/1807-AR/190Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di delineare delle linee guida al fine di definire criteri uniformi che diano applicazione al principio di «proporzionalità», che costituiscano riferimento operativo per gli operatori economici del biologico e per gli Organismi di certificazione, adottando misure proporzionate all'entità della non conformità rilevata, con particolare riferimento al declassamento dei prodotti biologici o in conversione, affinché anche la fase del ritiro dei prodotti sul mercato possa essere caratterizzata dalla proporzionalità rispetto alla violazione riscontrata e per evitare l'eccessiva penalizzazione degli operatori a valle della filiera.
9/1807-AR/190. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, reca un complesso di disposizioni per la tutela della crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, introducendo efficaci misure di semplificazioni e agevolazioni fiscali attraverso incentivi per lo sviluppo economico e produttivo del Paese;
    in particolare, l'articolo 34 contiene misure per rendere maggiormente attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e semplificazione volte a stimolare ulteriormente lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle zone economiche speciali (ZES), introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017;
    la crisi economica nell'ultimo decennio ha inciso in misura significativa sulla produzione, sui consumi, sull'attività delle imprese, soprattutto per quelle allocate nel Mezzogiorno d'Italia;
    l'impegno del Governo per il Mezzogiorno mira al miglioramento e all'innovazione del contesto, promuovendo l'aumento dimensionale attraverso importanti interventi urgenti e prioritari a sostegno delle imprese nelle regioni del Sud Italia al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES, al fine di favorirne la ripresa dell'economia meridionale per la crescita e lo sviluppo dell'intero Paese;
    nell'ultimo decennio la sistematica mobilità di capitale umano dal Sud verso il Nord del Paese e verso l'estero ha provocato un grave depauperamento della struttura demografica e del tessuto sociale poiché tali flussi, dal Mezzogiorno al Centro-nord, hanno interessato in misura rilevante persone con un elevato titolo di studio medio-alto: la quota dei laureati che si sposta verso il Centro-nord o verso l'estero è consistente, con un trend in aumento negli ultimi anni; tale fenomeno, a lungo termine, impoverisce il territorio nell'immediato e ne determina in prospettiva un maggiore arretramento;
    le ZES possono rappresentare una vantaggiosa opportunità di rilocalizzazione per le imprese italiane ed europee che, dopo anni di delocalizzazione dell'attività produttiva verso le economie emergenti alla ricerca di costi del lavoro più bassi, tendono a ricollocarsi nei mercati di origine, riportando i processi produttivi all'interno dei confini nazionali;
    le misure adottate nel presente decreto-legge sono volte ad incentivare e a sostenere la crescita economica attraverso interventi mirati a rafforzare il sistema produttivo e competitivo del tessuto imprenditoriale italiano; in particolare, la ZES rappresenta uno strumento che consente una più intensa crescita dei porti e delle aree industriali e logistiche nonché delle infrastrutture e della mobilità delle regioni meridionali, regioni che, grazie alla posizione geografica ed alla dotazione di porti e aeroporti, potrebbero svolgere un ruolo di collegamento negli scambi commerciali tra l'Italia, l'Europa, Mediterraneo e i Paesi dell'Estremo Oriente;
    la disposizione dell'articolo 34 del decreto-legge è finalizzata alla crescita e al superamento di logiche assistenziali ponendo la questione «Mezzogiorno» come politica per la crescita economica maggiormente attrattiva, destinando misure volte ad un incremento di risorse per le imprese già operanti e per i giovani che promuovono la costituzione di nuove iniziative d'insediamento imprenditoriali localizzate all'interno delle aree ZES,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di porre in essere ulteriori iniziative che favoriscano e incentivino il consolidamento di un tessuto imprenditoriale verso le imprese che investono nelle aree ZES e nelle regioni del Mezzogiorno, creando un contesto favorevole allo sviluppo economico ed alla crescita dell'occupazione giovanile e femminile che vivono al Sud;
   a valutare l'opportunità di promuovere iniziative di competenza, volte a contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dal lavoro sommerso al racket, che determinano un ambiente sfavorevole agli investimenti ed allo sviluppo economico del Mezzogiorno, al fine di favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud e rafforzarne il tessuto produttive e i processi di agglomerazione produttiva, in grado di attrarre maggiormente gli investimenti nel Mezzogiorno;
   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di competenza volte a promuovere ulteriori vantaggi fiscali e misure incentivanti per le imprese nazionali ed estere che puntano sull'innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di zone economiche speciali al fine di favorire la costruzione di filiere radicate sul territorio ed offrire ai giovani e alle donne, concrete prospettive di occupazione nel Mezzogiorno;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a sostenere il sistema produttivo meridionale al fine di promuovere politiche industriali ambientali e innovative che puntino al rinnovamento, alla bonifica e al recupero della produttività nelle aree industriali in declino o dismesse.
9/1807-AR/191Amitrano, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di porre in essere ulteriori iniziative che favoriscano e incentivino il consolidamento di un tessuto imprenditoriale verso le imprese che investono nelle aree ZES e nelle regioni del Mezzogiorno, creando un contesto favorevole allo sviluppo economico ed alla crescita dell'occupazione giovanile e femminile che vivono al Sud;
   a valutare l'opportunità di promuovere iniziative di competenza, volte a contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dal lavoro sommerso al racket, che determinano un ambiente sfavorevole agli investimenti ed allo sviluppo economico del Mezzogiorno, al fine di favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud e rafforzarne il tessuto produttive e i processi di agglomerazione produttiva, in grado di attrarre maggiormente gli investimenti nel Mezzogiorno;
   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di competenza volte a promuovere ulteriori vantaggi fiscali e misure incentivanti per le imprese nazionali ed estere che puntano sull'innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di zone economiche speciali al fine di favorire la costruzione di filiere radicate sul territorio ed offrire ai giovani e alle donne, concrete prospettive di occupazione nel Mezzogiorno;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a sostenere il sistema produttivo meridionale al fine di promuovere politiche industriali ambientali e innovative che puntino al rinnovamento, alla bonifica e al recupero della produttività nelle aree industriali in declino o dismesse.
9/1807-AR/191. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi della legge n. 470/88, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero per più di dodici mesi hanno l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe degli Italiani all'estero. Nonostante tale obbligo, il numero effettivo degli italiani residenti all'estero risulta essere molto più elevato rispetto a quello indicato dall'AIRE;
    giova sottolineare che in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione all'AIRE, sono previste delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, di difficile applicazione considerando la necessità di meccanismi per la riscossione coatta dei crediti in un contesto extra-nazionale;
    l'iscrizione all'AIRE, però, è causa di alcuni svantaggi che distolgono i cittadini italiani residenti all'estero a procedere alla stessa. A titolo esemplificativo, l'iscrizione all'AIRE comporta la perdita del diritto all'assistenza sanitaria di base in Italia, nonché la non esenzione al pagamento dell'IMU sulla prima casa;
    il decreto-legge in esame, riconoscendo uguali incentivi sia per gli iscritti all'AIRE sia per i non iscritti, sembrerebbe ammettere la volontà di superare le disparità di trattamento sopraesposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti a carattere normativo, volti a eliminare gli svantaggi derivanti dall'iscrizione all'AIRE, ovvero che l'iscrizione possa risultare più conveniente rispetto alla non iscrizione.
9/1807-AR/192Siragusa, Perconti, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti a carattere normativo, volti a eliminare gli svantaggi derivanti dall'iscrizione all'AIRE, ovvero che l'iscrizione possa risultare più conveniente rispetto alla non iscrizione.
9/1807-AR/192. (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa, Perconti, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 del decreto-legge in esame dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzioni Idei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti;
    l'articolo 30 del provvedimento dispone contributi a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
    l'articolo 22-bis del decreto-legge 14 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ha previsto che «A decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, mi limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»,
    la disposizione ha previsto l'istituzione di un fondo per la statizzazione dei suddetti istituti, poi integrato con un apposito stanziamento dalla legge n. 205 del 2017;
    tuttavia il decreto-legge n. 50 del 2017 non ha previsto il caso di enti locali finanziatori in situazione di grave criticità di bilancio o di dissesto, non in grado di farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione;
    alcuni Comuni nei quali sono posti i suddetti istituti musicali e le accademie di belle arti versano in condizioni di predissesto ovvero in gravi difficoltà economiche, tanto da non poter farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione con il concreto rischio che alcune città possano perdere prestigiosi enti di alta formazione, autentici presidi culturali e costituzionali per l'intero Paese;
    appare opportuno, attraverso l'istituzione di un apposito fondo aggiuntivo a quello attualmente previsto, scongiurare tale rischio che porterebbe alcuni Comuni a perdere prestigiosi enti di alta formazione nella musica e nelle belle arti;
    particolare situazione di criticità manifesta, in particolare, l'ISSM di Terni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative per istituire uno specifico fondo a favore degli Enti locali che versano in gravi situazioni di bilancio per far fronte alle situazioni debitorie contratte dagli Enti locali per conto degli istituti da statizzare ovvero contratte dagli istituti che si trovano in situazioni di strutturale criticità di bilancio al fine di completare il processo di statizzazione e così scongiurare il rischio che città come quella di Terni perdano un prestigioso ente di alta formazione, autentico presidio culturale per l'intero Paese.
9/1807-AR/193Ciprini, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative legislative per istituire uno specifico fondo a favore degli Enti locali che versano in gravi situazioni di bilancio per far fronte alle situazioni debitorie contratte dagli Enti locali per conto degli istituti da statizzare ovvero contratte dagli istituti che si trovano in situazioni di strutturale criticità di bilancio al fine di completare il processo di statizzazione e così scongiurare il rischio che città come quella di Terni perdano un prestigioso ente di alta formazione, autentico presidio culturale per l'intero Paese.
9/1807-AR/193. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciprini, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente, in deroga alle norme vigenti, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali in dissesto entro un periodo massimo di cinque anni dalla dichiarazione di dissesto;
    l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, intervenuto sul comma 1-ter suddetto, inserendo un secondo periodo nel quale il predetto termine veniva esteso da tre a quattro anni per tutti gli enti locali (vale a dire anche a province e città metropolitane nonché ai comuni indipendentemente dalla fascia di popolazione) e poi prolungato fino a cinque anni dall'articolo 14, comma 1-ter, del decreto-legge n. 113 del 2016;
    l'ipotesi di bilancio riequilibrato, è il documento con il quale 1'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica. Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazioni di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente;
    l'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo n. 267 del 2000);
    l'articolo 243-bis del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni derogatorie e temporanee al comma 1-ter dell'articolo 259 del Tuel per gli enti locali attualmente in dissesto e che hanno già intrapreso un percorso virtuoso di risanamento del bilancio.
9/1807-AR/194Tucci, Nesci, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni derogatorie e temporanee al comma 1-ter dell'articolo 259 del Tuel per gli enti locali attualmente in dissesto e che hanno già intrapreso un percorso virtuoso di risanamento del bilancio.
9/1807-AR/194. (Testo modificato nel corso della seduta) Tucci, Nesci, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca all'articolo 41 disposizioni in materia di mobilità ordinaria e in deroga per i lavoratori delle aree di crisi complessa. Nello specifico vengono prorogate per il 2019, alle medesime condizioni e per ulteriori dodici mesi, le norme contenute nell'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
    in sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che «il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre, n. 205, è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018»;
    nella circolare n. 322 del 24 gennaio 2019 l'istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha precisato che, nel liquidare la prestazione, le Strutture Territoriali devono controllare che «la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga». Tale precisazione fa sì che tra i beneficiari non possano essere ricompresi quei lavoratori che hanno cessato il trattamento di mobilità prima del 22 novembre 2017. È il caso ad esempio di una esigua platea di lavoratori dello stabilimento ex Ittierre di Isernia, circa 40, il cui precedente trattamento di mobilità è cessato a gennaio 2017, marzo 2017 o maggio 2017 e, pertanto, per effetto della normativa di cui sopra, non possono beneficiare di un altro trattamento;
    ai fini dell'erogazione della mobilità in deroga, un intervallo temporale più ampio è stato appositamente previsto per le aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela nell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per queste aree, infatti, è stato deciso un prolungamento della mobilità in deroga per tutti quei lavoratori che «alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga». Inoltre, le Commissioni Bilancio e Finanze, in sede di esame in sede referente del presente decreto-legge, hanno approvato una proposta emendativa che prevede la proroga della mobilità ordinaria e in deroga anche per i lavoratori dell'area di crisi complessa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 novembre 2017 (Poli industriali di Acerra, Marcianise, Airola, Battipaglia, Solofra, Castellammare e Torre Annunziata) che hanno cessato il precedente trattamento a partire dal 1o gennaio 2017;
    la platea degli ex lavoratori Ittierre di cui sopra potrebbe anche essersi ridotta a fronte della presentazione e dell'accoglimento di richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei Imiti di finanza pubblica, di prevedere anche per l'area di crisi complessa di Isernia, sulla scia di quanto già previsto per le aree di crisi complessa di Termini Imerese, Gela e della Campania, l'anticipo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2016 della forbice temporale fissata dall'articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136 per l'accesso a un ulteriore trattamento di mobilità in deroga, al fine di garantire ai 40 ex lavoratori dello stabilimento Ittierre di Isernia una continuità di reddito.
9/1807-AR/195Testamento, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, di prevedere anche per l'area di crisi complessa di Isernia, sulla scia di quanto già previsto per le aree di crisi complessa di Termini Imerese, Gela e della Campania, l'anticipo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2016 della forbice temporale fissata dall'articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136 per l'accesso a un ulteriore trattamento di mobilità in deroga, al fine di garantire ai 40 ex lavoratori dello stabilimento Ittierre di Isernia una continuità di reddito.
9/1807-AR/195. (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    i voucher per l'innovazione (o voucher tecnologici) sono uno strumento ormai di diffuso utilizzo per il finanziamento dei progetti innovativi delle imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese;
    il motivo della loro rapida diffusione è di facile comprensione. Un certo numero di studi ha comprovato il ruolo delle imprese come soggetti strategici per l'incremento dell'attività di ricerca, lo sviluppo tecnico e tecnologico e l'implementazione di attività innovative, oltre ad essere importanti creatrici di occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che alle start up innovative, oltre al Voucher dedicato alle attività di sviluppo tecnologico (VST) di invenzioni brevettate di cui le imprese possiedono la proprietà o il diritto di sfruttamento, individuando, nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, le risorse adeguate.
9/1807-AR/196Invidia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che alle start up innovative, oltre al Voucher dedicato alle attività di sviluppo tecnologico (VST) di invenzioni brevettate di cui le imprese possiedono la proprietà o il diritto di sfruttamento, individuando, nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, le risorse adeguate.
9/1807-AR/196. (Testo modificato nel corso della seduta) Invidia, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema italiano di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente, a fronte del lavoro reso, debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte cui si attinge nel momento in cui il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro per il raggiungimento degli anni utili al pensionamento;
    il Registro delle Camere di commercio, nel 2018, contava 551.761 imprese giovanili. Tra aprile e giugno dello stesso anno, i giovani imprenditori hanno messo a segno un saldo di 18.659 unità in più tra aperture e chiusure di imprese, pari al 60% dell'intero saldo del periodo. Nel complesso, il peso dell'imprenditoria giovanile sul totale delle imprese è del 9,1% ma, se si guarda alle iscrizioni di nuove imprese, appare determinante ad assicurare il ricambio della nostra base produttiva;
    eppure la statistica dice che le aziende italiane che sopravvivono al quinto anno sono solo il 60,6 per cento dei casi. Il 70 per cento dei fallimenti vengono imputati a problemi finanziari: mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito, ma queste sembrano essere principalmente le cause finali, ovvero ciò che ha determinato il fallimento e non ciò che ha portato al fallimento. La mancanza del rispetto dei tempi del pagamento delle prestazioni e la pressione fiscale che inizia a pesare fin da subito sulle spalle di chi avvia un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, resta la causa principale della chiusura anzitempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte ad adottare, anche in forma sperimentale, formule di esenzione di pagamento di contributi, validi ai fini pensionistici, al fine di incentivare e sostenere i lavoratori che non hanno superato il trentesimo anno di età, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, pur garantendo agli stessi il calcolo degli anni di esenzione, ma senza determinarne alcun diritto di credito.
9/1807-AR/197Lovecchio, Donno, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte ad adottare, anche in forma sperimentale, formule di esenzione di pagamento di contributi, validi ai fini pensionistici, al fine di incentivare e sostenere i lavoratori che non hanno superato il trentesimo anno di età, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, pur garantendo agli stessi il calcolo degli anni di esenzione, ma senza determinarne alcun diritto di credito.
9/1807-AR/197. (Testo modificato nel corso della seduta) Lovecchio, Donno, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 8 dicembre 2018 veniva accolto l'Ordine del Giorno 9/01334-AR/ 072 che impegnava il Governo a intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a estendere l'IVA agevolata al 4 per cento sull'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici delle persone con disabilità;
    tale impegno tuttavia non è ancora stato attuato dal Governo, nonostante debba essere garantita l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare l'articolo 3, b), e) ed f), l'articolo 5, l'articolo 9, comma 1, lettera a) sull'accessibilità nei trasporti e l'articolo 20 sulla mobilità personale,

impegna il Governo

a prevedere, già nel primo provvedimento utile ovvero nella legge di bilancio per il 2020, l'inserimento degli autoveicoli elettrici tra quelli assoggettabili alle agevolazioni fiscali con IVA al 4 per cento per i soggetti ammessi ai benefici della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo altresì che il complesso delle agevolazioni vigenti in favore delle persone con disabilità, ivi compresi i soggetti non vedenti e i sordi e i soggetti con disabilità psichica o mentale, ovvero i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, siano estese oltre che alle cessioni, al leasing e al noleggio a lungo termine per i veicoli con potenza uguale o inferiore ai 185 kw, prevedendo l'aumento da 18.075,99 a 36.151,98 euro del limite massimo per la detrazione Irpef del 19 per cento sul costo del veicolo.
9/1807-AR/198Donno, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, già nel primo provvedimento utile ovvero nella legge di bilancio per il 2020, l'inserimento degli autoveicoli elettrici tra quelli assoggettabili alle agevolazioni fiscali con IVA al 4 per cento per i soggetti ammessi ai benefici della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo altresì che il complesso delle agevolazioni vigenti in favore delle persone con disabilità, ivi compresi i soggetti non vedenti e i sordi e i soggetti con disabilità psichica o mentale, ovvero i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, siano estese oltre che alle cessioni, al leasing e al noleggio a lungo termine per i veicoli con potenza uguale o inferiore ai 185 kw, prevedendo l'aumento da 18.075,99 a 36.151,98 euro del limite massimo per la detrazione Irpef del 19 per cento sul costo del veicolo.
9/1807-AR/198. (Testo modificato nel corso della seduta) Donno, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi attraverso un insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo e a consentire alle imprese di essere più competitive nei mercati globali;
    in particolare, l'articolo 31, modificato nel corso dell'esame in sede referente l'approvazione dell'emendamento Paxia e altri 31.6, reca disposizioni finalizzate alla tutela dei marchi storici nazionali:
    la disciplina contenuta nel nuovo articolo 185-ter del Codice della proprietà intellettuale (inserito proprio dall'articolo 31) prevede, tra l'altro, che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento;
    per il titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio che viola gli obblighi informativi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;
    con la modifica introdotta in sede referente, si prevede quindi la possibilità per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di procedere all'attivazione delle misure di salvaguardia previste dal citato articolo 185-ter anche quando il titolare del marchio, pur non iscritto al registro speciale, sia comunque in possesso dei requisiti per il riconoscimento del marchio in questione come marchio storico ed intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo;
    conseguentemente, dunque, anche i soggetti non iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione saranno ora assoggettati all'obbligo di comunicare al MISE il progetto di chiusura del sito produttivo, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;
    in merito si osserva che la disposizione, come modificata, introduce una sanzione amministrativa a carico di soggetti che potrebbero non essere consapevoli della sussistenza a loro carico di un obbligo di comunicazione al MISE e dunque non essere responsabili di alcuna omissione cosciente e volontaria (come richiesto dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1981);
    i requisiti di cui all'articolo 11-ter, infatti, non sono connotati tutti da oggettività, ma richiedono una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di precisare che i requisiti previsti per l'iscrizione del proprio marchio nel registro speciale ai sensi dell'articolo 11-ter, in forza dei quali l'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio abbia l'obbligo di informativa al MISE, siano da intendersi esclusivamente quali requisiti oggettivi, adottando conseguentemente i relativi opportuni provvedimenti;
   a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di pubblicità volte ad informare anche i soggetti non iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione, dell'obbligo di comunicare al MISE il progetto di chiusura del sito produttivo.
9/1807-AR/199Perantoni, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo,

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di precisare che i requisiti previsti per l'iscrizione del proprio marchio nel registro speciale ai sensi dell'articolo 11-ter, in forza dei quali l'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio abbia l'obbligo di informativa al MISE, siano da intendersi esclusivamente quali requisiti oggettivi, adottando conseguentemente i relativi opportuni provvedimenti;
   a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di pubblicità volte ad informare anche i soggetti non iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione, dell'obbligo di comunicare al MISE il progetto di chiusura del sito produttivo.
9/1807-AR/199. (Testo modificato nel corso della seduta) Perantoni, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la concessione amministrativa di beni, servizi pubblici e opere pubbliche da parte dello Stato è sottoposta a procedure di gara ad evidenza pubblica che hanno, oltre alla finalità di consentire la migliore allocazione dei beni e la gestione ottimale dei servizi, anche quella di consentire allo Stato introiti patrimoniali;
    pur non essendo possibile in termini generali prevedere una cessazione delle concessioni è però almeno doveroso evitare concessione su beni pubblici o di pubblica utilità, che dovrebbe sempre essere destinato a fini pubblici;
    in una fase particolarmente critica per la finanza pubblica si possono determinare ingiuste plusvalenze di notevole portata da parte di quei soggetti, enti pubblici essi stessi, che non sono titolari dei beni stessi;
    è opportuno che la destinazione delle somme rivenienti dalla dismissione di beni, privatizzazione dei servizi o cessione delle quote azionarie di società titolari di concessione amministrativa venga regolata analogamente a quanto previsto ai commi 422-426 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 per gli introiti derivanti dalle dismissioni di immobili pubblici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di richiedere alle amministrazione pubbliche, enti pubblici locali e società a partecipazione pubblica dati completi in merito a quanto ricavato dalla vendita, dismissione o cessione delle quote azionarie collegate direttamente alla concessione, al netto delle somme investite nell'oggetto della concessione e con interessi nella misura dell'8% annuo con capitalizzazione annuale;
   a valutare l'opportunità di destinare le somme di cui sopra, al netto di quanto trattenuto dagli Enti locali o dalle altre pubbliche amministrazioni, al Fondo di ammortamento dei Titoli di Stato;
   a valutare l'opportunità di prevedere che gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni destinino le somme loro assegnate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza di debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
9/1807-AR/200Suriano, Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo,

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di richiedere alle amministrazione pubbliche, enti pubblici locali e società a partecipazione pubblica dati completi in merito a quanto ricavato dalla vendita, dismissione o cessione delle quote azionarie collegate direttamente alla concessione, al netto delle somme investite nell'oggetto della concessione e con interessi nella misura dell'8% annuo con capitalizzazione annuale;
   a valutare l'opportunità di destinare le somme di cui sopra, al netto di quanto trattenuto dagli Enti locali o dalle altre pubbliche amministrazioni, al Fondo di ammortamento dei Titoli di Stato;
   a valutare l'opportunità di prevedere che gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni destinino le somme loro assegnate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza di debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
9/1807-AR/200. (Testo modificato nel corso della seduta) Suriano, Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 15 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
    questa agevolazione fiscale ha contribuito in modo determinante alla nascita di cooperative formate da lavoratori di imprese in crisi che hanno rilevato l'attività dell'impresa (i cosiddetti Workers Buy Out);
    l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, come incentivo all'autoimprenditorialità, che il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; in questo caso l'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare;
    non è previsto un vantaggio fiscale analogo a quello destinato ai lavoratori a cui è stata assegnata l'indennità di mobilita nel caso in cui il lavoratore richieda l'anticipazione della NASpI per la costituzione di serietà cooperative;
    il diretto coinvolgimento dei lavoratori attraverso il cosiddetto Workers Buy Out, ha un rilevante impatto in termini di nascita di nuove imprese e di salvaguardia dell'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche con interventi normativi, un regime fiscale della NASpI destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa equivalente a quello concesso dalla legge 133 del 1999 per l'indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di società cooperative.
9/1807-AR/201Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre, anche con interventi normativi, un regime fiscale della NASpI destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa equivalente a quello concesso dalla legge 133 del 1999 per l'indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di società cooperative.
9/1807-AR/201. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge in esame interviene sulla materia dei vincoli assunzionali dei Comuni, introducendo una disposizione generale che abilita gli enti locali ad assumere a tempo indeterminato nel rispetto di un tetto soglia della spesa di personale rapportato al totale delle entrate proprie accertate nel rendiconto, al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
    il citato comma, testualmente, reciti «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in bilancio»;
    l'effetto di tale disposizione normativa – che nell'impostazione generale intende semplificare l'attuale sistema dei vincoli assunzionali – sarà quello di fissare uno standard di spesa di personale per fascia demografica;
    è necessario tuttavia tener conto della reale situazione dei Comuni sia in termini di spesa di personale complessiva, sia in termini di impatto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sui bilanci;
    la nuova norma, potrebbe di fatto rappresentare un forte vincolo per tutte le assunzioni, anche già programmate, in quei Comuni ove il valore soglia della spesa di personale risulti superiore a quello di riferimento fissato con successivo decreto ministeriale;
    il vincolo assunzionale potrebbe incidere in misura rilevante nei Comuni del Sud Italia e in particolare nei Comuni siciliani ove, a parte l'elevato ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rispetto al dato medio nazionale, sono in corso procedure di stabilizzazione dei precari storici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche con successive modifiche normative, nel rispetto delle speciali procedure di reclutamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, per prevedere una rivalutazione del limite di spesa di cui all'articolo 33 del decreto in esame, anche allo scopo di concedere ai Comuni che superano il valore soglia un congruo periodo di tempo per adeguarsi al limite stabilito dalla legge, in un orizzonte decennale che consenta di riprogrammare il fabbisogno di personale in una prospettiva di medio periodo.
9/1807-AR/202Pignatone, Lombardo, Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, anche con successive modifiche normative, nel rispetto delle speciali procedure di reclutamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, per prevedere una rivalutazione del limite di spesa di cui all'articolo 33 del decreto in esame, anche allo scopo di concedere ai Comuni che superano il valore soglia un congruo periodo di tempo per adeguarsi al limite stabilito dalla legge, in un orizzonte decennale che consenta di riprogrammare il fabbisogno di personale in una prospettiva di medio periodo.
9/1807-AR/202. (Testo modificato nel corso della seduta) Pignatone, Lombardo, Martinciglio, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    le province e le città metropolitane hanno subìto nel corso degli anni drastici tagli di spesa al fine di incrementare il contributo di tali enti al risanamento dei conti pubblici;
    la riforma avviata con la legge 56/2014, che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province, ha profondamente inciso sugli assetti finanziari di tali enti;
    per fronteggiare le gravi difficoltà economico-finanziarie del comparto, nel corso degli ultimi anni sono state varate misure di sostegno finanziario, per garantire le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali e il sostegno degli investimenti essenziali;
    l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che ha confermato il ruolo istituzionale delle Province, ha fatto emergere la necessità di interventi di razionalizzazione degli assetti istituzionali e finanziari di tali Enti;
    la legge n. 42 del 2009 e il successivo decreto legislativo n. 68 del 2011 ha disposto la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la loro sostituzione – ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle province – con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2012 sono stati soppressi i trasferimenti erariali alle province, per un totale di 1.039,9 milioni ed è stato contestualmente istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, con una dotazione di 1.039,9 milioni derivante dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012; il Fondo sperimentale di riequilibrio è operante dal 2012 ed è destinato ad operare fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio;
    rispetto alla dotazione teorica del Fondo – di anno in anno confermata nell'importo di 1,1 miliardi di euro – le effettive disponibilità di bilancio del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province degli anni con il taglio dei trasferimenti al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; di fatto, il taglio disposto del primo decreto-legge di spending review n. 95/2012 ha sostanzialmente azzerato il Fondo sperimentale di riequilibrio, compromettendo, di fatto, la finalità programmatoria e di riequilibrio ad esso assegnata dalla legge; nel bilancio di previsione per il 2019, il Fondo di riequilibrio provinciale presenta una dotazione di 106,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
    nella Relazione sul Riordino delle province la Corte dei Conti – afferma che le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentano ormai un'entrata solo nominale; i tagli operati dalle politiche di spending review hanno determinato il fenomeno dei c.d. «trasferimenti negativi», che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali, invertendo progressivamente il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province e determinando, per la quasi totalità di Province e Città metropolitane, una posizione debitoria nei confronti dello Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi operati dall'Agenzia delle entrate;
    il finanziamento del tutto insufficiente di tali Enti pregiudica il principio di adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni di cui all'articolo 119, comma 4, della Costituzione quale naturale declinazione del diritto di eguaglianza sostanziale dei cittadini alla continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale; a questo riguardo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 10/2016, ha chiarito che questo diritto costituisce «un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali»;
    il Decreto Crescita ha, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi; con l'articolo 38 si interviene infatti sui comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto, prevedendo l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
    questo intervento deve essere completato con necessarie ed urgenti misure di sostegno in particolare per le province in dissesto sia delle Regioni a statuto ordinario sia delle Regioni a Statuto speciale, che restano tuttora obbligate a fornire il contributo alla stabilizzazione della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad individuare, anche mediante il tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la revisione della disciplina di province e città metropolitane, insediato il 20 dicembre 2018, l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province, e a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di Bilancio per il 2020, congrue e urgenti risorse per la piena operatività di tali Enti, in particolare a sostegno delle province che abbiano dichiarato ad oggi lo stato di dissesto.
9/1807-AR/203Giarrizzo, Ficara, Varrica, Martinciglio, Lorefice, Alaimo, Cancelleri, Marzana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad individuare, anche mediante il tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la revisione della disciplina di province e città metropolitane, insediato il 20 dicembre 2018, l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province, e a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di Bilancio per il 2020, congrue e urgenti risorse per la piena operatività di tali Enti, in particolare a sostegno delle province che abbiano dichiarato ad oggi lo stato di dissesto.
9/1807-AR/203. (Testo modificato nel corso della seduta) Giarrizzo, Ficara, Varrica, Martinciglio, Lorefice, Alaimo, Cancelleri, Marzana, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge in titolo e, in particolare l'articolo 39 che prevede l'implementazione di strumenti necessari ai Centri dell'impiego, anche mediante il potenziamento di Anpal per l'attuazione del Reddito di cittadinanza;
   premesso che:
    l'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, prevede l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano, di durata triennale, peraltro aggiornato annualmente, individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza;
    per le finalità del Piano le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, mediante procedure concorsuali, indette per figure professionali omogenee;
    il comma 8-ter del succitato articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, derogando dalla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 365 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019, applica le disposizioni contenute dal comma 361 della medesima legge di bilancio, estendendo i limiti di efficacia temporale delle graduatorie costituite per la copertura dei posti messi a concorso anche per le graduatorie riferite alle assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019;
    è ancora in corso l'espletamento concorsuale per l'assunzione delle succitate risorse umane da utilizzare nelle attività di assistenza tecnica nelle regioni;
    al superamento delle prove concorsuale detti soggetti saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di ANPAL Servizi S.p.A.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'efficacia temporale delle succitate graduatorie a decorrere dal 30 settembre 2019.
9/1807-AR/204Segneri, Romaniello, Sabrina De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prorogare l'efficacia temporale delle succitate graduatorie a decorrere dal 30 settembre 2019.
9/1807-AR/204. (Testo modificato nel corso della seduta) Segneri, Romaniello, Sabrina De Carlo.