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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 1 agosto 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2039

Pdl n. 2039 – Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del Codice della nautica da diporto

Tempo complessivo: 9 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 5 ore;
• Seguito dell'esame: 4 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 10 minuti
Governo 10 minuti 10 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 49 minuti 36 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 46 minuti 2 ore e 44 minuti
 MoVimento 5 Stelle 36 minuti 40 minuti
 Lega – Salvini premier 33 minuti 28 minuti
 Partito Democratico 33 minuti 26 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
33 minuti 25 minuti
 Fratelli d'Italia 31 minuti 16 minuti
 Liberi e Uguali 30 minuti 14 minuti
 Misto: 30 minuti 15 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
5 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 5 minuti 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 2 minuti

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Ddl di ratifica n.  1476 – Protocolli sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatori (complessivamente) 10 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 13 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 16 minuti
 Lega – Salvini premier 12 minuti
 Partito Democratico 14 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Liberi e Uguali 6 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl di ratifica n. 1678 – Accordi tra Italia e Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e culturale

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 19 minuti
 Lega – Salvini premier 14 minuti
 Partito Democratico 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 13 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl di ratifica n. 1679 – Accordi tra Italia e Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 19 minuti
 Lega – Salvini premier 14 minuti
 Partito Democratico 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 13 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Ddl di ratifica n. 1771 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 17 minuti
 Lega – Salvini premier 13 minuti
 Partito Democratico 14 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Fratelli d'Italia 9 minuti
 Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Doc. IV, n. 5 - domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti
(con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 47 minuti
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti
 Partito Democratico 16 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti
 Fratelli d'Italia 11 minuti
 Liberi e Uguali 10 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Doc. IV, n. 4 - domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 28 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 7 minuti
 MoVimento 5 Stelle 29 minuti
 Lega – Salvini premier 22 minuti
 Partito Democratico 20 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 20 minuti
 Fratelli d'Italia 13 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl n. 313 – Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore
 MoVimento 5 Stelle 58 minuti
 Lega – Salvini premier 41 minuti
 Partito Democratico 38 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Liberi e Uguali 21 minuti
 Misto: 21 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 3 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 3 minuti

Mozione n. 1-00232– presentata a norma dell'articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Ministro dell'interno, Matteo Salvini

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore e 30 minuti.

Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 15 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 37 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 48 minuti
 MoVimento 5 Stelle 39 minuti
 Lega – Salvini premier 29 minuti
 Partito Democratico 27 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 26 minuti
 Fratelli d'Italia 17 minuti
 Liberi e Uguali 15 minuti
 Misto: 15 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl n. 24, 1051, 1366, 1368 e abb. – Modifiche al Codice della strada

Seguito dell'esame: 9 ore e 30 minuti.

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 30 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 30 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 10 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 4 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 3 minuti
 Fratelli d'Italia 38 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti
 Misto: 33 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 5 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti

Mozione n. 1-00193 – iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno della diffusione dell'utilizzo del fentanyl e di farmaci similari

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00082 – Iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00118 – Rafforzamento dei processi di internazionalizzazione dell'economia meridionale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani   all'Estero 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o agosto 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NAPPI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria negli istituti scolastici in favore degli allievi affetti da malattie croniche» (2040);
   FOGLIANI ed altri: «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia» (2041);
   FERRARI e PANIZZUT: «Norme relative ai profili genetici degli animali iscritti all'anagrafe canina e disposizioni per la tutela del decoro urbano» (2042);
   ANDREUZZA: «Disposizioni in materia di concessioni demaniali delle acque interne e modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio al dettaglio nelle aree demaniali marittime» (2043);
   CIRIELLI: «Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore» (2044);
   GIOVANNI RUSSO: «Delega al Governo in materia di disciplina del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e valorizzazione delle competenze acquisite ai fini del collocamento lavorativo dei volontari congedati» (2045);
   ROSPI ed altri: «Norme generali in materia di perequazione, compensazione e recupero urbanistico per la promozione di programmi di rigenerazione urbana sostenibile» (2046);
   ASCARI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori» (2047);
   SERRACCHIANI ed altri: «Disposizioni riguardanti il settore edile in materia di riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di notifica preliminare relativa ai cantieri temporanei o mobili, di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (2048).

  In data 1o agosto 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SPENA: «Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo» (2049);
   LIUZZI ed altri: «Istituzione del programma “Borghi digitali” per lo sviluppo dei piccoli comuni» (2050);
   DEL MONACO ed altri: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente il reclutamento e la formazione dei volontari delle Forze armate, l'ammissione al servizio permanente e il collocamento lavorativo al termine del servizio» (2051);
   INVIDIA: «Istituzione e disciplina del contratto di lavoro a chiamata digitale» (2052);
   GAGLIARDI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico» (2053);
   PERANTONI: «Istituzione della corte di appello e della procura generale della Repubblica di Sassari» (2054);
   CARLA CANTONE ed altri: «Istituzione di un fondo per la diffusione e il potenziamento dell'attività dei centri sociali per gli anziani» (2055);
   GELMINI ed altri: «Agevolazione fiscale per le spese di investimento sostenute dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti» (2056);
   MELONI e LOLLOBRIGIDA: «Norme per la trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e diffusione di informazioni e notizie di rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche» (2057);
   FORMENTINI e ZOFFILI: «Modifica al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di estensione dei benefìci previsti per le vittime di atti di terrorismo e di stragi alle vittime di atti di terrorismo compiuti fuori del territorio nazionale» (2058);
   COSTA: «Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato» (2059).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (car sharing)» (859) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Segneri.

  La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore» (1440) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Acunzo.

  La proposta di legge COLLETTI ed altri: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali secondo criteri di efficienza e di armonizzazione, nonché modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento» (1475) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Istituzione delle comunità dell'energia per la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia senza fine di lucro» (1483) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Segneri.

  La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1722) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Segneri.

  La proposta di legge ROSPI ed altri: «Disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione al salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine e del rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti» (1727) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

  La proposta di legge PERANTONI e CATALDI: «Modifiche agli articoli 590 e 590-bis del codice penale, concernenti il delitto di lesioni personali gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (1765) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

  La proposta di legge BUOMPANE ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernenti la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei casi di danno arrecato al patrimonio delle società partecipate da amministrazioni pubbliche» (1773) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

  La proposta di legge TROIANO ed altri: «Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (1846) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

  La proposta di legge ROSPI ed altri: «Norme generali per la rigenerazione urbana e il recupero ecosostenibile del patrimonio edilizio» (1872) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deiana.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare RIZZETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi» (Doc. XXII, n. 37) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Gariglio e Morani.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1792, d'iniziativa dei deputati GELMINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare».

Trasmissione dal Senato.

  In data 31 luglio 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 944. – «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1201-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
   I Commissione (Affari costituzionali):
  MELONI ed altri: «Legge speciale per il territorio di Castel Volturno» (1861) – Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   II Commissione (Giustizia):
  CENTEMERO ed altri: «Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria» (1526) – Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
  BOLDRINI: «Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di divulgazione non consensuale di immagini e contenuti attinenti all'intimità personale altrui, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche» (1828) – Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (1883) – Parere delle Commissioni I, V e IX.
  III Commissione (Affari esteri):
   «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016» (1941) – Parere delle Commissioni I, II e V;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009» (1956) – Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.
   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  BUOMPANE ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernenti la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei casi di danno arrecato al patrimonio delle società partecipate da amministrazioni pubbliche» (1773) – Parere delle Commissioni I e II.
   VIII Commissione (Ambiente):
  GELMINI ed altri: «Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare» (1792) – Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):
  DONNO: «Disposizioni concernenti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limite massimo delle retribuzioni erogate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1787) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.   
   XII Commissione (Affari sociali):   
  MARROCCO e D'ATTIS: «Disposizioni in materia di formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia alla prestazione di interventi di primo soccorso pediatrico» (1632) – Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  TRIZZINO: «Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette» (1851) – Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
  DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (1808) – Parere delle Commissioni V e XI.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  ZAN ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1418) – Parere delle Commissioni I e V;
  MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di incompatibilità della funzione di giudice onorario del tribunale per i minorenni e di tutela del diritto del minore ad una famiglia» (1731) – Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
  RIZZETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi» (Doc XXII, n. 37) – Parere delle Commissioni I e V.

Assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.

  A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   S. 944. – «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1201-B) – Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Paganica (L'Aquila) ai fini del recupero statico e del restauro conservativo del relativo complesso monumentale.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 21/2019 del 22-29 luglio 2019, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte ha approvato la relazione sulla spesa per il personale degli enti territoriali, riferita al triennio 2015-2017.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 23/2019 del 22-29 luglio 2019, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte ha approvato la relazione sui controlli interni degli enti locali, riferita all'esercizio 2017.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n. 17).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021.

  Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 26 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la prima relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo «Cortina 2021» (Doc CCXLIII-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro (COM(2019) 354 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione europea – Relazione per paese – Italia che accompagna il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita (SWD(2019) 123 final/2), che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 3 luglio 2019, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della terza parte della sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 giugno 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Raccomandazione n. 2157 – Un'agenda politica ambiziosa del Consiglio d'Europa per l'uguaglianza di genere (Doc. XII-bis, n. 131) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2158 – Mettere fine alla coercizione nella salute mentale: la necessità di un approccio basato sui diritti umani (Doc. XII-bis, n. 132) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2159 – Mettere fine alla violenza contro i minori: il contributo del Consiglio d'Europa agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Doc. XII-bis, n. 133) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2160 – Mettere fine alla violenza contro i bambini migranti ed al loro sfruttamento (Doc. XII-bis, n. 134) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2161 – Politiche e pratiche di respingimento nei Paesi membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 135) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2287 – Rafforzare il processo decisionale dell'Assemblea parlamentare in materia di credenziali e voto (Doc. XII-bis, n. 136) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2288 – Le spese dell'Assemblea parlamentare per l'esercizio biennale 2020-2021 (Doc. XII-bis, n. 137) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2289 – La Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne: risultati e sfide (Doc. XII-bis, n. 138) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2290 – Un'agenda politica ambiziosa del Consiglio d'Europa per l'uguaglianza di genere (Doc. XII-bis, n. 139) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2291 – Mettere fine alla coercizione nella salute mentale: la necessità di un approccio basato sui diritti umani (Doc. XII-bis, n. 140) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2292 – Contestazione, per ragioni sostanziali, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Federazione russa (Doc. XII-bis, n. 141) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2293 – L'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo stato di diritto a Malta e oltre: garantire che emerga tutta la verità (Doc. XII-bis, n. 142) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2294 – Mettere fine alla violenza contro i minori: il contributo del Consiglio d'Europa agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Doc. XII-bis, n. 143) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2295 – Mettere fine alla violenza contro i bambini migranti ed al loro sfruttamento (Doc. XII-bis, n. 144) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2296 – Il dialogo post monitoraggio con la Bulgaria (Doc. XII-bis, n. 145) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2297 – Far luce sull'omicidio di Boris Nemtsov (Doc. XII-bis, n. 146) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2298 – La situazione in Siria: quali prospettive per una soluzione politica ? (Doc. XII-bis, n. 147) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2299 – Politiche e pratiche di respingimento nei Paesi membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 148) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 30 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), introdotto dall'articolo 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di applicabilità dell'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, agli atti funzionali all'esercizio del potere disciplinare dei consigli notarili.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 30 luglio 2019, ha trasmesso un parere, deliberato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla proposta di legge Molinari ed altri: «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare» (atto Camera n. 712, atto Senato n. 1110).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Regione Lombardia.

  La Regione Lombardia, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 26 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Lodè.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Marco Nassi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di Vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 31 luglio 2019, a pagina 4, seconda colonna, ventiduesima riga, dopo la parola: «XI» devono intendersi inserite le seguenti: «(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)».

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 (DOC. VIII, N. 4)

Doc. VIII, n. 4 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co, e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), ha approvato gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3503, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale, sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari, di fare propria l'urgenza di affrontare il tema della assenza di una regolazione adeguata del tema in tale senso adoperandosi affinché l'ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.
9/Doc. VIII, n. 4/1Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co, e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), ha approvato gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3503, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale, sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari, di fare propria l'urgenza di affrontare il tema della assenza di una regolazione adeguata del tema in tale senso adoperandosi affinché l'ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni la richiesta di trasparenza da parte dei cittadini ha portato alla definizione di un sistema normativo che consente l'accesso a un gran numero di informazioni e dati relativi all'attività e alla gestione economico-finanziaria di enti, amministrazioni e istituzioni locali e nazionali;
    la normativa che regola la trasparenza si basa principalmente sul decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    nell'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa, che impone obblighi di trasparenza a qualsiasi amministrazione che riceva finanziamenti pubblici (anche un piccolo comune o un'associazione), il legislatore non ha considerato direttamente gli organi costituzionali;
    tuttavia, come affermato dall'ANAC nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti organi alle disposizioni del decreto»;
    sul sito della Camera dei deputati le sezioni «Spese e Trasparenza» e «L'Amministrazione» contengono dati e informazioni molto più limitati rispetto alla sezione «Amministrazione Trasparente», il cui formato e contenuto è obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche;
    uno dei cardini della normativa in materia di trasparenza è l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai cittadini l'accesso – anche per via telematica tramite canali semplici e facilmente accessibili – agli atti e alle informazioni;
    sul sito della Camera, alla pagina «Rapporti con i cittadini», non sono previsti canali espressamente dedicati alla richiesta di documenti di gestione e amministrazione,

invita l'Ufficio di Presidenza:

   a valutare l'opportunità di applicare in tutta la sua estensione la normativa in materia di trasparenza alla Camera dei deputati, implementando sul sito web della Camera una sezione «Amministrazione Trasparente» completa, così come definita per tutte le amministrazioni pubbliche;
   ad attivare lo strumento dell'accesso civico e generalizzato, rendendolo facilmente accessibile a tutti.
9/Doc. VIII, n. 4/2Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni la richiesta di trasparenza da parte dei cittadini ha portato alla definizione di un sistema normativo che consente l'accesso a un gran numero di informazioni e dati relativi all'attività e alla gestione economico-finanziaria di enti, amministrazioni e istituzioni locali e nazionali;
    la normativa che regola la trasparenza si basa principalmente sul decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    nell'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa, che impone obblighi di trasparenza a qualsiasi amministrazione che riceva finanziamenti pubblici (anche un piccolo comune o un'associazione), il legislatore non ha considerato direttamente gli organi costituzionali;
    tuttavia, come affermato dall'ANAC nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti organi alle disposizioni del decreto»;
    sul sito della Camera dei deputati le sezioni «Spese e Trasparenza» e «L'Amministrazione» contengono dati e informazioni molto più limitati rispetto alla sezione «Amministrazione Trasparente», il cui formato e contenuto è obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche;
    uno dei cardini della normativa in materia di trasparenza è l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai cittadini l'accesso – anche per via telematica tramite canali semplici e facilmente accessibili – agli atti e alle informazioni;
    sul sito della Camera, alla pagina «Rapporti con i cittadini», non sono previsti canali espressamente dedicati alla richiesta di documenti di gestione e amministrazione,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività di implementazione dei contenuti e dell'organizzazione della struttura del sito internet della Camera, al fine di rendere ancor più agevole il reperimento e la consultazione delle informazioni ivi contenute, in linea con i principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa sanciti dall'articolo 79 del RAC.
9/Doc. VIII, n. 4/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il sostegno alle attività delle associazioni e istituzioni che si dedicano allo studio e all'approfondimento delle procedure parlamentari e della tecnica legislativa riveste un valore strategico per la Camera dei deputati, anche al fine di diffondere la cultura istituzionale e del diritto parlamentare tra il maggior numero possibile di laureati in discipline giuridiche e umanistiche;
    fino ad alcuni anni fa nel bilancio della Camera dei deputati era presente un apposito voce di spesa, con la cui dotazione venivano erogati contributi in favore di istituti di studi e ricerche parlamentari;
    tale previsione di spesa è successivamente venuta meno in ragione delle esigenze di contenimento della spesa dell'istituzione;
    sotto questo profilo, negli ultimi anni sono stati realizzati significativi risparmi, che hanno consentito alla Camera di destinare importanti risorse per finalità di alto valore sociale;
    in questo contesto, appare innegabile l'importanza, sotto il profilo culturale, di un effettivo sostegno da parte della Camera – da realizzare con una limitatissima quota di risorse del bilancio interno, analogamente a quanto è previsto presso il Senato della Repubblica – alle iniziative di formazione specialistica finalizzate all'approfondimento della conoscenza del diritto parlamentare e del concreto funzionamento delle Istituzioni parlamentari,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità, anche a fronte dei cospicui risparmi realizzati in questa e nelle precedenti legislature, di ripristinare, nell'ambito del progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020, una contribuzione specificamente destinata agli istituti di studi e ricerche parlamentare, di importo non superiore a 100.000 euro.
9/Doc. VIII, n. 4/3Baldelli, Amitrano, Comaroli, Fiano, Frassinetti, Pastorino, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della conoscenza delle istituzioni e della cultura parlamentare non può non costituire un obiettivo prioritario per la Camera dei deputati, in quanto la stessa influisce positivamente, specie nell'età della formazione scolastica e universitaria, sulla maturazione consapevole di una cittadinanza responsabile;
    la Camera dei deputati partecipa a una pluralità di iniziative di formazione destinate a studenti di scuole superiori e università, con la convinzione che esperienze didattiche di questo tipo producano significative ricadute positive sul processo formativo degli studenti stessi, avvicinando i giovani alle tematiche costituzionali e politiche e accrescendo la loro conoscenza del funzionamento delle Istituzioni democratiche;
    in questa prospettiva, nella legislatura in corso è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Camera dei deputati, il MIUR e il Ministero della Giustizia, volto ad avviare progetti di educazione alla legalità e di conoscenza della Costituzione con la finalità di diffondere i valori e i principi della democrazia rappresentativa presso gli Istituti penali minorili e nelle scuole;
    sulla base di tale intesa sono state realizzate importanti iniziative di incontro e formazione presso alcuni istituti penitenziari minorili cui hanno partecipato – unitamente ai ragazzi in essi presenti – insegnanti e studenti;
    appare peraltro opportuno sviluppare ulteriormente tale attività formativa, affiancando agli incontri che hanno luogo presso gli istituti penitenziari minorili iniziative specificamente destinate alle scuole, con particolare riguardo alle ultime classi degli istituti secondari superiori,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a proseguire nell'attuazione del protocollo di intesa richiamato in premessa, definendo anche un programma di incontri nelle scuole superiori, con il coinvolgimento di deputati che abbiano maturato una particolare esperienza – quali i membri dell'Ufficio di Presidenza, e i Presidenti di Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta, anche cessati dal mandato – che possano trasmettere alle nuove generazioni le loro competenze ed esperienze, allo scopo di accrescere tra i giovani la conoscenza dei principi e dei valori insiti nella Carta costituzionale e la consapevolezza del ruolo e del valore dell'istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 4/4Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno dettato alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    le disposizioni dettate non bastano e resta necessario, quindi, affrontare complessivamente il problema della regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare in modo da sanare le situazioni di irregolarità in cui versano i collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare l'opportunità di agire affinché siano approvate nuove disposizioni inerenti il rapporto di lavoro tra il collaboratore parlamentare e il parlamentare secondo i seguenti princìpi:
    a) ciascun deputato può chiedere di avvalersi di uno o più collaboratori;
    b) nel caso il deputato intenda avvalersi di uno o più collaboratori il deputato è tenuto a formalizzare il o i rapporti di lavoro con i collaboratori utilizzando un contratto standard di lavoro dipendente;
    c) il contratto di lavoro intercorre esclusivamente tra il deputato e il collaboratore eventualmente ponendo a carico del bilancio della Camera gli oneri previdenziali previa verifica della sostenibilità amministrativa e finanziaria derivante dall'attuazione della nuova disciplina.
9/Doc. VIII, n. 4/5De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno dettato alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    le disposizioni dettate non bastano e resta necessario, quindi, affrontare complessivamente il problema della regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare in modo da sanare le situazioni di irregolarità in cui versano i collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/5. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati; la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro; nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito; in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

per le rispettive competenze, a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi.
9/Doc. VIII, n. 4/6Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati; la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro; nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito; in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

per le rispettive competenze, a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'inizio della XVIII legislatura sono stati assegnati, nel rispetto delle vigenti delibere regolatorie, gli spazi ai diversi Gruppi parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

al fine di garantire un utilizzo più efficiente di tali spazi, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione dell'assegnazione degli stessi, tenendo conto del trasferimento di diversi deputati presso i ministeri di propria competenza, presso l'ufficio di Presidenza o presidenze di commissione della Camera dei deputati e bicamerali.
9/Doc. VIII, n. 4/7De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    i deputati e il personale dei Gruppi parlamentari ubicati presso il cosiddetto Alto Lazio dispongono di servizi non sempre adeguati alle loro esigenze,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a migliorare la qualità e le modalità dei servizi messi a disposizione dalla Camera dei Deputati presso il Palazzo dei Gruppi Alto Lazio.
9/Doc. VIII, n. 4/8De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    i deputati e il personale dei Gruppi parlamentari ubicati presso il cosiddetto Alto Lazio dispongono di servizi non sempre adeguati alle loro esigenze,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione di monitoraggio e di incremento della qualità dei servizi messi a disposizione dei Gruppi parlamentari presso il complesso «Alto Lazio».
9/Doc. VIII, n. 4/8. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'esternalizzazione di alcuni servizi accessori di carattere non amministrativo e di varia natura, quali il servizio di supporto operativo e altri, con conseguenti risparmi di spesa; ciò ha consentito anche un più proficuo impiego del personale dipendente in precedenza addetto a tali mansioni nei suddetti Palazzi, con conseguenti ricadute positive in termini di razionalizzazione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad approfondire, anche attraverso un'interlocuzione con il personale delle aziende interessate, le ricadute che tali risparmi hanno avuto sui lavoratori impegnati in servizi come la pulizia degli uffici o il supporto nella gestione operativa nella sede di Vicolo Valdina.
9/Doc. VIII, n. 4/9De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'esternalizzazione di alcuni servizi accessori di carattere non amministrativo e di varia natura, quali il servizio di supporto operativo e altri, con conseguenti risparmi di spesa; ciò ha consentito anche un più proficuo impiego del personale dipendente in precedenza addetto a tali mansioni nei suddetti Palazzi, con conseguenti ricadute positive in termini di razionalizzazione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di contemplare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che consentono alla Camera dei deputati, in qualità di stazione appaltante, di: a) promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici, in particolare attraverso la previsione della cosiddetta «clausola sociale»; b) assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento; c) garantire ai lavoratori medesimi – anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato – livelli retributivi adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro; d) verificare sistematicamente il puntuale rispetto, da parte dei soggetti appaltatori, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela dei lavoratori.
9/Doc. VIII, n. 4/9. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'Aula della Camera dei deputati non è consentito allattare al seno i neonati durante i lavori parlamentari;
    nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali l'allattamento dei neonati è consentito;
    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino;
    la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;
    esiste uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate madri esclusivamente fuori dall'Aula;
    non è riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica;
    occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto;
    il Parlamento dovrebbe fungere da modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a prevedere all'interno dell'Aula apposite postazioni per consentire alle deputate che ne dovessero fare richiesta di poter allattare in Aula durante lo svolgimento delle votazioni.
9/Doc. VIII, n. 4/10Carinelli, Businarolo, Ciprini, Dadone, Dieni, Galizia, Palmisano, Spessotto, Terzoni, Cimino, Termini, Donno, Nesci, Ilaria Fontana, Deiana, Grippa, Giannone, Fusacchia, Bruno Bossio, Fratoianni, Siani, Cenni, Gallo, Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'Aula della Camera dei deputati non è consentito allattare al seno i neonati durante i lavori parlamentari;
    nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali l'allattamento dei neonati è consentito;
    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino;
    la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;
    esiste uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate madri esclusivamente fuori dall'Aula;
    non è riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica;
    occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto;
    il Parlamento dovrebbe fungere da modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione di misure volte a facilitare l'accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori durante l'esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare, in particolare operando per l'individuazione di spazi idonei all'allattamento nelle immediate prossimità dell'Aula, eventualmente investendo la Giunta per il Regolamento, ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nelle competenze di quest'ultima, per l'individuazione di soluzioni ulteriori.
9/Doc. VIII, n. 4/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Carinelli, Businarolo, Ciprini, Dadone, Dieni, Galizia, Palmisano, Spessotto, Terzoni, Cimino, Termini, Donno, Nesci, Ilaria Fontana, Deiana, Grippa, Giannone, Fusacchia, Bruno Bossio, Fratoianni, Siani, Cenni, Gallo, Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge n. 1585, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari potrebbe essere approvata in via definitiva dal Parlamento nel mese di settembre 2019;
    è vitale per il Paese che l'eventuale taglio dei parlamentari non si risolva in una mera operazione contabile di minor costo conseguito sul taglio aritmetico della rappresentanza;
    le preoccupazioni sulla particolare debolezza dalla funzione parlamentare in Italia sono state espresse da pressoché tutte le forze politiche oltre ad incontrare la sostanziale unanimità della dottrina politologica e giuspubblicistica;
    alla diminuzione del numero dei parlamentari non potrà non accompagnarsi ad un profondo rafforzamento delle prerogative e dotazioni degli eletti, perché siano messi realmente in grado di esercitare efficacemente le funzioni legislative, di indirizzo e controllo del Governo affidate loro dalla Costituzione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

qualora la proposta di legge n. 1585, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari dovesse essere approvata in seconda lettura conforme dalla Camera dei deputati, a procedere all'immediata istituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici competenti della Camera, al fine di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, con la contestuale istituzione di un fondo vincolato e riservato esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, finanziato nella misura necessaria affinché la retribuzione del collaboratore sia commisurata alla media europea, corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, e finanziato dalle minori spese conseguenti al taglio dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 4/11Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    è presente, all'interno di Palazzo Montecitorio, un ufficio INPS che fornisce un utile e puntuale servizio di consulenza ai deputati e al personale non dipendente;
    tale consulenza non esaurisce però gli adempimenti a carico dell'utenza che deve comunque spesso rivolgersi alla sede INPS di residenza per il rilascio di codici o l'inoltro di domande poiché l'ufficio interno non è abilitato a svolgere alcune operazioni pur essendo il personale qualificato ed idoneo a ciò;
    la funzionalità dell'ufficio INPS interno potrebbe dunque essere incrementata, a partire dall'abilitazione a rilasciare codici personali sia per accedere ai servizi telematizzati dell'Istituto (PIN) sia per inoltrare richieste (PIN dispositivo);
    tale ufficio è aperto il mercoledì e il giovedì, solo se in detti giorni si svolgano sedute d'aula,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori,

ad avviare iniziative con l'INPS finalizzate ad incrementare la funzionalità del predetto ufficio a partire dalla possibilità di rilasciare il PIN e il PIN dispositivo.
9/Doc. VIII, n. 4/12Pretto.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    agli studi teorici e comparativi della disciplina relativa alle condizioni di lavoro dei collaboratori parlamentari italiani sono sempre mancati alla conoscenza e al dibattito pubblico i dati quantitativi e qualitativi relativi desumibili da una analisi aggregata dei contratti di lavoro depositati obbligatoriamente presso gli uffici delle Camere dai parlamentari che intendano avvalersi di collaboratori autorizzati all'accesso alle sedi parlamentari;
    da ultimo notizie stampa riferiscono che il Presidente della Camera, onorevole Roberto Fico, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari – AICP, avrebbe dato opportunamente disposizione di acquisire i dati relativi al numero dei contratti depositati alla Camera, aggregando i contratti per ciascuna delle tipologie in essere e le retribuzione medie per tipologia, affinché la Camera ne dia comunicazione pubblica e sia elemento utile alla definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

ad addivenire alla pubblicazione dell'aggiornamento del dossier – per la parte riferita alla disciplina di collaboratori parlamentari – relativo al «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, perché i dati e gli aspetti economici anche di tipo comparativo possano essere di pubblica conoscenza e elemento utile per la definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina con accantonamento di risorse da destinarsi al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati, e a pubblicare sul sito istituzionale della Camera dei deputati i dati relativi al numero dei contratti depositati alla Camera, aggregando i contratti per ciascuna delle tipologie in essere e elaborando le retribuzioni medie per ciascuna, dando inoltre disposizione che i dati siano aggiornati il quindici settembre di ciascuno anno.
9/Doc. VIII, n. 4/13Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    da ultimo, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il problema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari – AICP, di impegnarsi in prima persona per portare «nelle prossime settimane» all'ordine del giorno dell'ufficio di Presidenza una delibera da per disciplinare in modo chiaro, dignitoso e trasparente, il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.
9/Doc. VIII, n. 4/14Magi, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    all'inizio del 2015, circa 280 lavoratori, della società Milano 90, si sono trovati disoccupati, per effetto della dismissione, da parte della Camera dei cosiddetti Palazzi Marini;
    la Camera dei deputati, al fine di mitigare gli effetti di tale situazione, ha favorito l'inserimento di una parte dei predetti lavoratori, avendo affidato ad una ditta esterna l'appalto di un servizio di presidio di anticamere a Palazzo Valdina, con caratteristiche analoghe a quello svolto dal personale della società Milano 90 nei predetti Palazzi Marini, inoltre una parte di essi sono stati inseriti in una delle società cui la Camera ha affidato in appalto alcuni servizi di pulizia;
    tali interventi, se da un lato hanno consentito l'assorbimento di un centinaio di lavoratori (peraltro con contratti di lavoro part time al 30 per cento, che assicurano retribuzioni evidentemente al di sotto del livello di sussistenza), hanno lasciato ancora la maggioranza del personale senza lavoro e senza speranza di trovare una nuova occupazione, tenuto conto anche dell'età anagrafica di questi lavoratori e della situazione del mercato del lavoro in Italia e a Roma in particolare;
    anche gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori disoccupati della ex Milano 90 sono prossimi all'azzeramento;
    le misure sin qui adottate sono pertanto non soltanto assolutamente precarie (non creando alcuna garanzia per il futuro dei lavoratori in questione), ma anche insufficienti nel loro contenuto economico (assicurando trattamenti economici, che, come si è detto, sono inferiori al livello di sussistenza),

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

valutare l'opportunità di prevedere, all'interno dei bandi, apposite clausole sociali, ai sensi dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, al fine di reimpiegare il personale proveniente dalla Milano 90, che potrebbe essere utilizzato in molteplici servizi, tra i quali quelli di anticamera, di supporto operativo e/o multiservizi, mediante l'attivazione dell'istituto del quinto d'obbligo nei contratti che andranno a gara, garantendo, altresì, condizioni di lavoro che permettano il riconoscimento di trattamenti economici che superino le attuali condizioni che appaiono con tutta evidenza al di sotto dei livelli di sussistenza.
9/Doc. VIII, n. 4/15Pastorino, Carla Cantone.


   La Camera,
   premesso che:
    all'inizio del 2015, circa 280 lavoratori, della società Milano 90, si sono trovati disoccupati, per effetto della dismissione, da parte della Camera dei cosiddetti Palazzi Marini;
    la Camera dei deputati, al fine di mitigare gli effetti di tale situazione, ha favorito l'inserimento di una parte dei predetti lavoratori, avendo affidato ad una ditta esterna l'appalto di un servizio di presidio di anticamere a Palazzo Valdina, con caratteristiche analoghe a quello svolto dal personale della società Milano 90 nei predetti Palazzi Marini, inoltre una parte di essi sono stati inseriti in una delle società cui la Camera ha affidato in appalto alcuni servizi di pulizia;
    tali interventi, se da un lato hanno consentito l'assorbimento di un centinaio di lavoratori (peraltro con contratti di lavoro part time al 30 per cento, che assicurano retribuzioni evidentemente al di sotto del livello di sussistenza), hanno lasciato ancora la maggioranza del personale senza lavoro e senza speranza di trovare una nuova occupazione, tenuto conto anche dell'età anagrafica di questi lavoratori e della situazione del mercato del lavoro in Italia e a Roma in particolare;
    anche gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori disoccupati della ex Milano 90 sono prossimi all'azzeramento;
    le misure sin qui adottate sono pertanto non soltanto assolutamente precarie (non creando alcuna garanzia per il futuro dei lavoratori in questione), ma anche insufficienti nel loro contenuto economico (assicurando trattamenti economici, che, come si è detto, sono inferiori al livello di sussistenza),

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di contemplare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che consentono alla Camera dei deputati, in qualità di stazione appaltante, di: a) promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici, in particolare attraverso la previsione della cosiddetta «clausola sociale»; b) assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento; c) garantire ai lavoratori medesimi – anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato – livelli retributivi adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro; d) verificare sistematicamente il puntuale rispetto, da parte dei soggetti appaltatori, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela dei lavoratori.
9/Doc. VIII, n. 4/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Carla Cantone.


   La Camera,
   premesso che:
    i lavoratori e le lavoratrici dipendenti della Cedat85, società appaltatrice della Camera dei deputati, che operano attualmente presso questo ramo del Parlamento nell'ambito di un appalto di servizi di supporto esecutivo alle attività di gestione operativa, lavorano presso la Camera da oltre 17 anni;
    è dal 2002, infatti, che suddetti lavoratori operano all'interno della Camera dei deputati, attraversando nel corso di questi anni un'infinità di cambi di appalto che hanno determinato anche consistenti riduzioni dei loro emolumenti, con diretta ripercussione sia sul potere di acquisto sia sulla qualità di vita e sul calcolo pensionistico;
    la loro situazione è rapportabile alla situazione di precarietà ed esternalizzazione del personale ausiliario della scuola per cui, con legge di Bilancio 2019, si è scelto di intervenire mediante un'assunzione di detto personale attraverso l'espletamento di un concorso riservato per titoli e colloquio;
    per quanto concerne i lavoratori Cedat85 che operano nell'ambito dell'appalto in essere alla Camera dei deputati, durante questi anni, essi, pur a fronte, come detto sopra, di una perdita di potere di acquisto dei loro emolumenti, hanno acquisito una consolidata esperienza professionale, formatasi anche a ridosso delle funzioni svolte dal personale di ruolo;
    per lo svolgimento in appalto di tale servizio, attualmente la Camera dei deputati spende annualmente 1 milione e 835 mila euro per 46 lavoratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

  a valutare l'opportunità di:
   prevedere una formula concorsuale riservata ai lavoratori attualmente dipendenti Cedat85 e impiegati da quest'ultima nel citato appalto, come da procedure citate in premessa e applicate presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinando in tal modo un notevole risparmio di risorse per la stessa Istituzione;
    avvalersi, in subordine, di una agenzia di lavoro per lo svolgimento delle mansioni oggi svolte dai lavoratori dipendenti Cedat85 al fine di garantire un notevole risparmio per la Camera dei deputati e condizioni lavorative degne ai lavoratori somministrati, come d'altronde è accaduto dal 2002 al 2007.
9/Doc. VIII, n. 4/16Pastorino, Fratoianni.


   La Camera,
   premesso che:
    i lavoratori e le lavoratrici dipendenti della Cedat85, società appaltatrice della Camera dei deputati, che operano attualmente presso questo ramo del Parlamento nell'ambito di un appalto di servizi di supporto esecutivo alle attività di gestione operativa, lavorano presso la Camera da oltre 17 anni;
    è dal 2002, infatti, che suddetti lavoratori operano all'interno della Camera dei deputati, attraversando nel corso di questi anni un'infinità di cambi di appalto che hanno determinato anche consistenti riduzioni dei loro emolumenti, con diretta ripercussione sia sul potere di acquisto sia sulla qualità di vita e sul calcolo pensionistico;
    la loro situazione è rapportabile alla situazione di precarietà ed esternalizzazione del personale ausiliario della scuola per cui, con legge di Bilancio 2019, si è scelto di intervenire mediante un'assunzione di detto personale attraverso l'espletamento di un concorso riservato per titoli e colloquio;
    per quanto concerne i lavoratori Cedat85 che operano nell'ambito dell'appalto in essere alla Camera dei deputati, durante questi anni, essi, pur a fronte, come detto sopra, di una perdita di potere di acquisto dei loro emolumenti, hanno acquisito una consolidata esperienza professionale, formatasi anche a ridosso delle funzioni svolte dal personale di ruolo;
    per lo svolgimento in appalto di tale servizio, attualmente la Camera dei deputati spende annualmente 1 milione e 835 mila euro per 46 lavoratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di contemplare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che consentono alla Camera dei deputati, in qualità di stazione appaltante, di: a) promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici, in particolare attraverso la previsione della cosiddetta «clausola sociale»; b) assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento; c) garantire ai lavoratori medesimi – anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato – livelli retributivi adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro; d) verificare sistematicamente il puntuale rispetto, da parte dei soggetti appaltatori, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela dei lavoratori.
9/Doc. VIII, n. 4/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Fratoianni.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP) il 17 luglio 2019, di impegnarsi in prima persona per portare «nelle prossime settimane» all'ordine del giorno dell'ufficio di Presidenza una delibera volta a disciplinare in modo chiaro, dignitoso e trasparente, il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.
9/Doc. VIII, n. 4/17Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc.VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP) il 17 luglio 2019, di impegnarsi in prima persona per portare «nelle prossime settimane» all'ordine del giorno dell'ufficio di Presidenza una delibera volta a disciplinare in modo chiaro, dignitoso e trasparente, il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare neo confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto
    comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    agli studi teorici e comparativi della disciplina relativa alle condizioni di lavoro dei collaboratori parlamentari italiani sono sempre mancati alla conoscenza e al dibattito pubblico i dati quantitativi e qualitativi relativi desumibili da una analisi aggregata dei contratti di lavoro depositati obbligatoriamente presso gli uffici delle Camere dai parlamentari che intendano avvalersi di collaboratori autorizzati all'accesso alle sedi parlamentari;
    da ultimo notizie stampa riferiscono che il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP), avrebbe dato opportunamente disposizione di acquisire i dati relativi al numero dei contratti depositati alla Camera, aggregando i contratti per ciascuna delle tipologie in essere e le retribuzione medie per tipologia, affinché la Camera ne dia comunicazione pubblica e sia elemento utile alla definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare sul sito istituzionale della Camera dei deputati i dati relativi al numero dei contratti depositati alla Camera, aggregando i contratti per ciascuna delle tipologie in essere e elaborando le retribuzione medie per ciascuna, dando inoltre disposizione che i dati siano aggiornati il quindici settembre di ciascuno anno, perché della trasparenza e della conoscenza ai cittadini si alimentino le Istituzioni parlamentari e per determinarsi nelle riforme da assumere in tema di disciplina dei collaboratori parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 4/18Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare neo confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    agli studi teorici e comparativi della disciplina relativa alle condizioni di lavoro dei collaboratori parlamentari italiani sono sempre mancati alla conoscenza e al dibattito pubblico i dati quantitativi e qualitativi relativi desumibili da una analisi aggregata dei contratti di lavoro depositati obbligatoriamente presso gli uffici delle Camere dai parlamentari che intendano avvalersi di collaboratori autorizzati all'accesso alle sedi parlamentari;
    da ultimo notizie stampa riferiscono che il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP), avrebbe dato opportunamente disposizione di acquisire i dati relativi al numero dei contratti depositati alla Camera, aggregando i contratti per ciascuna delle tipologie in essere e le retribuzione medie per tipologia, affinché la Camera ne dia comunicazione pubblica e sia elemento utile alla definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera.
9/Doc. VIII, n. 4/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;
    nel corso della XVII Legislatura il collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012 cambiando il rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo e, quindi, anche le aspettative dei lavoratori sulle possibilità di ricollocazione nelle prossime legislature;
    all'inizio della XVIII legislatura il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B per la XVIII legislatura, specificando che tale elenco sia la risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che i Gruppi parlamentari che si sarebbero costituiti nella XVIII legislatura erano tenuti ad assumere tali nominativi nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
    la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo 1) che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – che tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, 2) la riduzione delle sanzioni a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione, soprattutto l'applicazione di tali misure a decorrere già dall'inizio della presente legislatura, 3) il venir meno degli obblighi di assunzione del personale inserito nell'elenco dell'Allegato B al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura;
    tale nuova normativa rischia di compromettere seriamente i livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso nell'istituzione della Camera dei deputati, ritrovandosi peraltro anche con un'età anagrafica che lo rende difficilmente ricollocabile al di fuori della medesima istituzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di posticipare di ulteriori 5 anni l'abrogazione dell'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012.
9/Doc. VIII, n. 4/19Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;
    nel corso della XVII Legislatura il collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012 cambiando il rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo e, quindi, anche le aspettative dei lavoratori sulle possibilità di ricollocazione nelle prossime legislature;
    all'inizio della XVIII legislatura il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B per la XVIII legislatura, specificando che tale elenco sia la risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che i Gruppi parlamentari che si sarebbero costituiti nella XVIII legislatura erano tenuti ad assumere tali nominativi nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
    la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo 1) che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – che tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, 2) la riduzione delle sanzioni a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione, soprattutto l'applicazione di tali misure a decorrere già dall'inizio della presente legislatura, 3) il venir meno degli obblighi di assunzione del personale inserito nell'elenco dell'Allegato B al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura;
    tale nuova normativa rischia di compromettere seriamente i livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso nell'istituzione della Camera dei deputati, ritrovandosi peraltro anche con un'età anagrafica che lo rende difficilmente ricollocabile al di fuori della medesima istituzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di posticipare il termine attualmente previsto per la cessazione dell'elenco di cui all'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 alla luce degli orientamenti che saranno assunti dagli organi della giurisdizione interna in ordine alla durata degli elenchi allegati alla predetta delibera.
9/Doc. VIII, n. 4/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo notizie stampa riferiscono che il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP), avrebbe opportunamente dato disposizione di aggiornare – per la parte riguardante i collaboratori parlamentari – il dossier relativo al «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, perché i dati e gli aspetti economici anche di tipo comparativo, una volta aggiornati, possano essere di pubblica conoscenza e elemento utile per la definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di addivenire alla pubblicazione dell'aggiornamento del dossier – per la parte riferita alla disciplina di collaboratori parlamentari – relativo al «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, perché i dati e gli aspetti economici anche di tipo comparativo possano essere di pubblica conoscenza e elemento utile per la definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina con accantonamento di risorse da destinarsi al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati.
9/Doc. VIII, n. 4/20Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo notizie stampa riferiscono che il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (AICP), avrebbe opportunamente dato disposizione di aggiornare – per la parte riguardante i collaboratori parlamentari – il dossier relativo al «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, perché i dati e gli aspetti economici anche di tipo comparativo, una volta aggiornati, possano essere di pubblica conoscenza e elemento utile per la definizione dell'istruttoria relativa alla delibera volta a una completa disciplina relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra collaboratori e deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare sul sito Internet della Camera la versione aggiornata del dossier, predisposto nell'aprile 2013 dagli uffici della Camera, sul tema «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo».
9/Doc. VIII, n. 4/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;
    nel corso della XVII Legislatura il collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012;
    la DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aveva disposto in capo al Collegio dei Questori, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, l'incarico di «realizzare una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B, dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari» (...) «e di predisporre una proposta complessiva di modifica della normativa vigente (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse»;
    tale incarico non ha avuto seguito ma, con la DUP n. 22 del 14 maggio 2013, è stata prevista una riduzione – a decorrere dalla XVIII legislatura – del rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo;
    tale deliberazione è stata poi superata con la Delibera n. 209/2017 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito che, a decorrere dalla XVIII legislatura, 1) l'allegato B fosse composto dai nominativi di tutti coloro i quali, già inseriti nell'allegato medesimo a quella data, avessero manifestato per iscritto l'interesse a permanervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di inizio della XVIII legislatura, 2) l'allegato B sarebbe inoltre stato soggetto ad una revisione annuale curata dal Collegio dei deputati questori e che sarebbero stati espunti dall'allegato medesimo i nominativi di coloro i quali avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, 3) il meccanismo del decalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari fosse riportato al rapporto di un dipendente di allegato B ogni sei deputati iscritti al Gruppo medesimo e che tale dovesse rimanere anche nella XVIII legislatura;
    il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B a decorrere dalla XVIII legislatura, specificando che tale elenco sia la risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che i Gruppi parlamentari che si sarebbero costituiti nella XVIII legislatura erano tenuti ad assumere tali nominativi nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
    all'inizio della presente legislatura la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo 1) che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – che tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, 2) la riduzione delle sanzioni a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione, soprattutto l'applicazione di tali misure a decorrere già dall'inizio della presente legislatura, 3) il venir meno degli obblighi di assunzione del personale inserito nell'elenco dell'Allegato B al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura;
    in mancanza di una rivisitazione dei nominativi inseriti nel predetto Allegato B sulla base dell'effettivo rapporto di lavoro in essere presso i Gruppi parlamentari ovvero le segreterie degli Uffici di Presidenza e dei Presidenti di Giunte e Commissioni e, quindi, di un concreto interesse lavorativo nei loro riguardi, la predetta riduzione rischia di compromettere seriamente i livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso nell'istituzione della Camera dei deputati, ritrovandosi peraltro con un'età anagrafica che lo rende difficilmente ricollocabile al di fuori della medesima istituzione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a procedere, entro la fine dell'anno solare in corso, ad una puntuale verifica dei nominativi inseriti nell'Allegato B, per limitarne la composizione ai soli che, sulla base dei criteri già stabiliti con la succitata DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), abbiano ad oggi reale diritto ad essere ricompresi nel medesimo Allegato B in modo da consentire maggiori possibilità di ricollocazione nelle prossime legislature a tutti gli effettivi aventi diritto.
9/Doc. VIII, n. 4/21Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    la dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, nonostante la complessità del quadro normativo, hanno comunque fatto passi grandi passi avanti negli ultimi anni ma restano ancora zone di ombra e resistenze ad una loro completa realizzazione;
    d'altronde dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla digitalizzazione della PA della scorsa Legislatura sono emerse tanto la mancanza di un approccio strategico, quando la scarsa conoscenza delle norme in materia;
    è di importanza fondamentale investire sulla formazione del personale della pubblica amministrazione senza le cui competenze tutte le azioni in tema di dematerializzazione, digitalizzazione e innovazione sono destinate a restare solo sulla carta;
    una reale rivoluzione digitale deve tuttavia partire da un cambiamento di consuetudini, di approcci e di metodi;
    il superamento di queste resistenze alla innovazione nei processi informativi e documentali ha una indubbia e positiva ricaduta sul rapporto cittadino-pubblica amministrazione;
    nella Camera dei Deputati pur in presenza di una notevole spesa informatica, sono ancora numerose le attività non digitalizzate, soprattutto per quanto riguarda il procedimento legislativo;
    il ricorso alla digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti determinerebbe peraltro un forte risparmio per il bilancio dell'istituzione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a sviluppare soluzioni per una completa digitalizzazione del procedimento legislativo;
   a sviluppare un progetto di trasformazione digitale che coinvolga i diversi aspetti dell'attività parlamentare e dell'Amministrazione (sia a livello amministrativo che a livello istituzionale);
   ad assumere le iniziative di propria competenza affinché siano messi a disposizione degli organi parlamentari strumenti, basati su tecnologie di intelligenza artificiale, anche con sistemi software a codice sorgente aperto, per raccogliere il contributo dei cittadini nelle attività conoscitive e nell'istruttoria legislativa.
9/Doc. VIII, n. 4/22Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, nonostante la complessità del quadro normativo, hanno comunque fatto passi grandi passi avanti negli ultimi anni ma restano ancora zone di ombra e resistenze ad una loro completa realizzazione;
    d'altronde dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla digitalizzazione della PA della scorsa Legislatura sono emerse tanto la mancanza di un approccio strategico, quando la scarsa conoscenza delle norme in materia;
    è di importanza fondamentale investire sulla formazione del personale della pubblica amministrazione senza le cui competenze tutte le azioni in tema di dematerializzazione, digitalizzazione e innovazione sono destinate a restare solo sulla carta;
    una reale rivoluzione digitale deve tuttavia partire da un cambiamento di consuetudini, di approcci e di metodi;
    il superamento di queste resistenze alla innovazione nei processi informativi e documentali ha una indubbia e positiva ricaduta sul rapporto cittadino-pubblica amministrazione;
    nella Camera dei Deputati pur in presenza di una notevole spesa informatica, sono ancora numerose le attività non digitalizzate, soprattutto per quanto riguarda il procedimento legislativo;
    il ricorso alla digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti determinerebbe peraltro un forte risparmio per il bilancio dell'istituzione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di: a) sviluppare, previa definizione dei necessari indirizzi sul piano regolamentare, soluzioni per consentire una completa digitalizzazione del procedimento legislativo; b) proseguire nel processo di trasformazione digitale in modo da coinvolgere i diversi aspetti dell'attività parlamentare e dell'Amministrazione; c) assumere le iniziative di rispettiva competenza affinché vengano messi a disposizione degli organi parlamentari strumenti, basati anche su tecnologie di intelligenza artificiale e sviluppati con sistemi software a codice aperto, per raccogliere il contributo dei cittadini nelle attività conoscitive e nell'istruttoria legislativa.
9/Doc. VIII, n. 4/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la visualizzazione dei dati fa parte ormai di una buona parte della nostra vita, anche non lavorativa, permettendo di comparare rapidamente fatti, dati o numeri;
    la Data Visualization è definita come l'esplorazione visuale-interattiva e la relativa rappresentazione grafica di dati di qualunque dimensione (small e big data), natura e origine;
    consente in definitiva di riconoscere in maniera rapida fatti ed elementi che altrimenti risulterebbero al primo impatto difficilmente assimilabili;
    l'introduzione di una Data Visualization anche nella Camera dei deputati, consentendo di rappresentare graficamente i dati dell'attività parlamentare ed esplorarli in maniera interattiva, rappresenterebbe un ulteriore strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad assumere le iniziative necessarie affinché siano messi a disposizione dei deputati e dei cittadini, con sistemi software a codice sorgente aperto, strumenti di rappresentazione grafica efficaci ed immediati volti a dare conto dell'attività parlamentare nei suoi differenti aspetti.
9/Doc. VIII, n. 4/23Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Pubblica Amministrazione ha avviato da tempo un processo di costruzione e gestione di sistemi informativi propri e che presentino il massimo di compatibilità e standardizzazione dal punto di vista delle applicazioni;
    il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede esplicitamente che le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottino soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
    lo stesso Codice prevede per le pubbliche amministrazioni, tra le opzioni sul mercato per l'acquisto di programmi informatici, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico sul mercato, quella del riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
    un aspetto fondamentale del riuso nel contesto della Pubblica Amministrazione è che l'Amministrazione che «riusa» riceve il software gratuitamente dall'amministrazione cedente, e lo acquisisce sostenendo solo le spese di suo adattamento, ma non quelle di progettazione e realizzazione,

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad assumere le iniziative di propria competenza, anche di natura interistituzionale, affinché tutti i documenti parlamentari o esaminati in sede parlamentare siano prodotti in formato nativamente digitale, secondo standard condivisi, al fine di ridurre i costi di trasformazione digitale e di facilitare la condivisione e la conoscibilità.
9/Doc. VIII, n. 4/24Daga, Amitrano, Cancelleri, Liuzzi, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Pubblica Amministrazione ha avviato da tempo un processo di costruzione e gestione di sistemi informativi propri e che presentino il massimo di compatibilità e standardizzazione dal punto di vista delle applicazioni;
    il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede esplicitamente che le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottino soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
    lo stesso Codice prevede per le pubbliche amministrazioni, tra le opzioni sul mercato per l'acquisto di programmi informatici, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico sul mercato, quella del riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
    un aspetto fondamentale del riuso nel contesto della Pubblica Amministrazione è che l'Amministrazione che «riusa» riceve il software gratuitamente dall'amministrazione cedente, e lo acquisisce sostenendo solo le spese di suo adattamento, ma non quelle di progettazione e realizzazione,

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di assumere, previa definizione dei necessari indirizzi sul piano regolamentare, le iniziative di propria competenza – anche di natura interistituzionale – affinché tutti i documenti parlamentari o da esaminare in sede parlamentare siano prodotti in formato nativamente digitale, secondo standard condivisi, al fine di ridurre i costi di trasformazione digitale e di facilitarne la condivisione e la conoscibilità.
9/Doc. VIII, n. 4/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga, Amitrano, Cancelleri, Liuzzi, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione;
    il principio della trasparenza negli ultimi anni si è allargato andando ad interessare, anche se non in maniera uniforme, tutte le amministrazioni che hanno iniziato a rendere pubblici dati ed informazioni richiesti dai cittadini in via diretta o in via indiretta tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali;
    in tal senso essa va considerata lo strumento principale per assicurare la democrazia e per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione, oltre che l'arma primaria per la lotta alla corruzione e all'illegalità;
    il concetto di trasparenza, di casa di vetro, è unanimemente considerato il mezzo più idoneo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, per troppo tempo considerate luoghi inaccessibili;
    solo attraverso questo controllo diffuso sull'attività delle amministrazioni e istituzioni pubbliche si può realizzare pienamente la partecipazione diretta dei cittadini alla «cosa pubblica»,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

a promuovere l'adozione di convenzioni con enti di ricerca, università ed altre organizzazioni non a fini di lucro attive nella digitalizzazione dei rapporti cittadini-istituzioni per la valorizzazione del patrimonio informativo e documentale anche attraverso l'utilizzo di tecnologie atte a migliorare la relazione interistituzionale e tra cittadini ed istituzioni.
9/Doc. VIII, n. 4/25Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle primarie funzioni dell'Amministrazione è quella di consentire ai parlamentari di poter svolgere il loro mandato nelle migliori condizioni possibili assicurando loro gli strumenti idonei nel rispetto del dettato costituzionale;
    tali strumenti hanno seguito nel tempo l'evolversi delle tecnologie e l'Amministrazione si sempre prontamente adeguata a tale processo che spesso registra improvvise accelerazioni e aggiornamenti continui,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a promuovere una consultazione tra i deputati per individuare le tipologie di servizi digitali che sono ritenuti maggiormente utili o necessari per lo svolgimento del mandato parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 4/26Cancelleri, Amitrano, Daga, Liuzzi, Spadoni, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030;
    si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori, e ogni Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali;
    anche l'Italia ha contribuito alla redazione del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030, soprattutto all'interno dell'Ue durante il semestre di presidenza (2o semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato;
    ad oggi tuttavia, nonostante in alcune aree l'Italia abbia migliorato le proprie posizioni, si registra un sensibile ritardo dal raggiungimento degli Obiettivi fissati dall'Agenda 2030;
    serve dunque un grande sforzo da parte delle autorità politiche, economiche e sociali perché c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere questi obiettivi;
    ma è altresì urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista;
    in tale ottica la Camera dovrebbe attivare una campagna di promozione e di informazione per sensibilizzare e stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a considerare l'opportunità di promuovere una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità così come definita dall'Agenda 2030, attraverso il posizionamento di totem o altri strumenti di comunicazione visiva, che rappresentino, anche in forma interattiva, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, sulla scorta di quanto già sperimentato da altre istituzioni parlamentari come ad esempio il Parlamento della Romania.
9/Doc. VIII, n. 4/27Spadoni, Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030;
    si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori, e ogni Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali;
    anche l'Italia ha contribuito alla redazione del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030, soprattutto all'interno dell'Ue durante il semestre di presidenza (2o semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato;
    ad oggi tuttavia, nonostante in alcune aree l'Italia abbia migliorato le proprie posizioni, si registra un sensibile ritardo dal raggiungimento degli Obiettivi fissati dall'Agenda 2030;
    serve dunque un grande sforzo da parte delle autorità politiche, economiche e sociali perché c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere questi obiettivi;
    ma è altresì urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista;
    in tale ottica la Camera dovrebbe attivare una campagna di promozione e di informazione per sensibilizzare e stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a considerare l'opportunità di promuovere una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità così come definita dall'Agenda 2030, attraverso il posizionamento di totem o altri strumenti di comunicazione visiva, che rappresentino, anche in forma interattiva, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030.
9/Doc. VIII, n. 4/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Spadoni, Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030;
    si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    serve un grande sforzo a partire dalle istituzioni che devono favorire quel cambiamento culturale necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    in tal senso la Camera potrebbe rivestire un ruolo fondamentale nelle procedure parlamentari attraverso l'introduzione in occasione della redazione dei testi normativi di meccanismi automatici che richiamino i singoli obiettivi di sviluppo sostenibile ogni qualvolta tali argomenti siano oggetto della materia trattata, e questo sin dalla redazione delle relazioni illustrative dei provvedimenti in istruttoria,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

   a verificare la possibilità di introdurre degli automatismi di collegamento ipertestuale negli atti parlamentari che consentano, anche sul sito www.camera.it, di verificare in maniera immediata la loro utilità ed efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030;
   a verificare la possibilità di introdurre nelle relazioni illustrative dei provvedimenti legislativi di origine parlamentare e governativa informazioni atte a descrivere la loro utilità e impatto atteso ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030.
9/Doc. VIII, n. 4/28Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030;
    si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    serve un grande sforzo a partire dalle istituzioni che devono favorire quel cambiamento culturale necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    in tal senso la Camera potrebbe rivestire un ruolo fondamentale nelle procedure parlamentari attraverso l'introduzione in occasione della redazione dei testi normativi di meccanismi automatici che richiamino i singoli obiettivi di sviluppo sostenibile ogni qualvolta tali argomenti siano oggetto della materia trattata, e questo sin dalla redazione delle relazioni illustrative dei provvedimenti in istruttoria,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di pubblicare nell'apposita sezione del sito Internet della Camera dedicata ai temi dell'Agenda 2030 i testi dei provvedimenti legislativi e degli atti di indirizzo approvati dalla Camera che abbiano un rilevante impatto sul conseguimento degli obiettivi fissati dall'Agenda medesima.
9/Doc. VIII, n. 4/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia così come l'Unione europea hanno fissato ambiziosi impegni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno un ulteriore 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. Gli obiettivi di risparmio energetico hanno un ruolo cruciale nel quadro politico per l'energia e il clima per il 2030, la strategia da mettere in campo prevede di aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, garantendo princìpi di sicurezza globale e la sostenibilità ambientale;
    gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 per cento del consumo finale di energia. Numerose sono le disposizioni normative emanate sia a livello nazionale che comunitario nel corso degli anni e finalizzate al risparmio energetico anche in tale campo. A tal riguardo citiamo le Raccomandazione (UE) 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento energetico degli edifici, e i vari dispositivi nazionali che prevedono l'utilizzo di sistemi incentivanti come « ecobonus» al fine di avviare opportuni interventi di efficientemente energetico del parco edilizio esistente;
    al contempo, negli ultimi anni, la riduzione della spesa pubblica è diventata un imperativo ineludibile, e ciò ha aggiunto un'ulteriore finalità alle iniziative in materia di risparmio energetico, determinata dalla necessità per le pubbliche amministrazioni di ridurre i costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili;
    fatte salve le esigenze di tutela e conservazione degli edifici sottoposti alle disposizioni del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'applicazione della norma in materia di efficientamento energetico è subordinata ai principi di conservazione e tutela del patrimonio culturale,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di intraprendere azioni che possano determinare un significativo miglioramento e efficientamento energetico di tutto il parco immobiliare facente capo a questa amministrazione pubblica anche ricorrendo a sistemi fiscali incentivanti, prevedendo una preliminare e dettagliata diagnosi delle condizioni esistenti attraverso la redazione di un bilancio energetico del sistema edificio-impianto con l'obiettivo di individuare i possibili recuperi delle energie e delle fonti idriche disperse, verificando le condizioni di benessere termo-igrometrico (oltre che visivo e acustico), analizzando il livello di isolamento termico dell'involucro (componenti orizzontali, verticali, opachi, trasparenti), il microclima degli ambienti interni, proponendo appropriate soluzioni di risparmio energetico, implementando il ricorso a soluzioni tecniche energetiche passive e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Il tutto con l'obiettivo di individuare soluzioni che determini un risparmio energetico dal punto di vista tecnico-economico-ambientale e al contempo una ottimizzazione della gestione del sistema edificio-impianto.
9/Doc. VIII, n. 4/29Daga, Amitrano, Cancelleri, Liuzzi, Spadoni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia così come l'Unione europea hanno fissato ambiziosi impegni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno un ulteriore 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. Gli obiettivi di risparmio energetico hanno un ruolo cruciale nel quadro politico per l'energia e il clima per il 2030, la strategia da mettere in campo prevede di aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, garantendo princìpi di sicurezza globale e la sostenibilità ambientale;
    gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 per cento del consumo finale di energia. Numerose sono le disposizioni normative emanate sia a livello nazionale che comunitario nel corso degli anni e finalizzate al risparmio energetico anche in tale campo. A tal riguardo citiamo le Raccomandazione (UE) 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento energetico degli edifici, e i vari dispositivi nazionali che prevedono l'utilizzo di sistemi incentivanti come « ecobonus» al fine di avviare opportuni interventi di efficientemente energetico del parco edilizio esistente;
    al contempo, negli ultimi anni, la riduzione della spesa pubblica è diventata un imperativo ineludibile, e ciò ha aggiunto un'ulteriore finalità alle iniziative in materia di risparmio energetico, determinata dalla necessità per le pubbliche amministrazioni di ridurre i costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili;
    fatte salve le esigenze di tutela e conservazione degli edifici sottoposti alle disposizioni del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'applicazione della norma in materia di efficientamento energetico è subordinata ai principi di conservazione e tutela del patrimonio culturale,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

nell'ambito delle rispettive competenze, a valutare l'opportunità di proseguire negli interventi di attuazione del programma di efficientamento energetico deliberato dal Collegio dei Questori nel 2017 sulla base delle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera dei deputati svolte dall'ENEA, dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Università di Trento, nell'ambito delle risorse finanziarie specificamente assegnate a tale obiettivo dai programmi settoriali annuali, implementando il ricorso a soluzioni tecniche che determinino un risparmio energetico dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico e al contempo un'ottimizzazione della gestione del sistema edificio-impianto.
9/Doc. VIII, n. 4/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga, Amitrano, Cancelleri, Liuzzi, Spadoni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    la petizione è un istituto dell'attività parlamentare di lunghissima e consolidata tradizione;
    il diritto di rivolgere petizioni alle Camere è riconosciuto dall'articolo 50 della Costituzione italiana ed è regolato dall'articolo 109 del Regolamento della Camera dei deputati;
    alcuni parlamenti stranieri, quali ad esempio il Bundestag tedesco, la Camera dei comuni inglese e la Camera dei comuni canadese, si sono dodati di piattaforme informatiche che non solo consentono la presentazione on-line delle petizioni, ma anche la possibilità per gli altri cittadini di sottoscriverle on-line tramite la medesima piattaforma;
    in Italia è già possibile per i cittadini depositare una petizione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica tramite posta elettronica, non è invece possibile pubblicare sui siti istituzionali delle due Camere i testi delle petizioni presentate, né tanto meno consentire la sottoscrizione on-line delle petizioni che si intendono presentare;
    il regolamento della Camera dei deputati, al fine del deposito di una petizione, non prevede l'obbligo di raccolta di sottoscrizioni, tuttavia consentire ai cittadini che lo vogliano di poter accedere tramite il sito web istituzionale ai testi delle petizioni e sottoscrivere quelle che riscuotano il loro consenso, come avviene già nei casi riportati in premessa, sarebbe utile a favorire una maggiore partecipazione all'attività politica riducendo allo stesso tempo la distanza tra cittadini e istituzioni rappresentative,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare di avviare un'istruttoria che, tenendo conto anche delle soluzioni adottate da altri parlamenti riportate in premessa, sia finalizzata all'adozione di una piattaforma che consenta la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione on-line delle petizioni di cui all'articolo 50 della Costituzione italiana.
9/Doc. VIII, n. 4/30Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    dal settembre 2011 sono stati resi accessibili al pubblico, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera dei deputati, i Bollettini degli organi collegiali che raccolgono al loro interno i resoconti delle sedute dell'Ufficio di presidenza e del Collegio dei deputati questori;
    tale scelta è da considerarsi estremamente apprezzabile e opportuna poiché ha reso pubblica e accessibile l'attività svolta dall'Ufficio di Presidenza;
    tuttavia ad oggi l'unico modo per poter accedere dall'esterno ad una delibera dell'Ufficio di Presidenza a far data da settembre 2011 è quello di individuare il resoconto della seduta in cui è stata adottata;
    è evidente che tale sistema limita fortemente la concreta e materiale accessibilità e fruibilità al testo delle delibere adottate, senza considerare che per una delibera che nel corso del tempo è oggetto di novelle è necessario individuare i resoconti di diverse sedute in un arco temporale molto più ampio per ricostruire il testo vigente;
    individuare un sistema che consenta un accesso più facile e maggiormente fruibile alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza sarebbe importante per i cittadini, per gli studiosi delle istituzioni parlamentari e per gli stessi deputati. Sarebbe utile anche ad evitare che nell'opinione pubblica nascano e si autoalimentino le così dette fake-news che tanti danni hanno prodotto alla credibilità dell'istituzione parlamentare,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di individuare un sistema che consenta, tramite il sito web istituzionale della Camera di accedere ai testi delle delibere di natura normativa dell'Ufficio di Presidenza adottate da settembre 2011 in formato storico e vigente.
9/Doc. VIII, n. 4/31Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    dal settembre 2011 sono stati resi accessibili al pubblico, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera dei deputati, i Bollettini degli organi collegiali che raccolgono al loro interno i resoconti delle sedute dell'Ufficio di presidenza e del Collegio dei deputati questori;
    tale scelta è da considerarsi estremamente apprezzabile e opportuna poiché ha reso pubblica e accessibile l'attività svolta dall'Ufficio di Presidenza;
    tuttavia ad oggi l'unico modo per poter accedere dall'esterno ad una delibera dell'Ufficio di Presidenza a far data da settembre 2011 è quello di individuare il resoconto della seduta in cui è stata adottata;
    è evidente che tale sistema limita fortemente la concreta e materiale accessibilità e fruibilità al testo delle delibere adottate, senza considerare che per una delibera che nel corso del tempo è oggetto di novelle è necessario individuare i resoconti di diverse sedute in un arco temporale molto più ampio per ricostruire il testo vigente;
    individuare un sistema che consenta un accesso più facile e maggiormente fruibile alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza sarebbe importante per i cittadini, per gli studiosi delle istituzioni parlamentari e per gli stessi deputati. Sarebbe utile anche ad evitare che nell'opinione pubblica nascano e si autoalimentino le così dette fake-news che tanti danni hanno prodotto alla credibilità dell'istituzione parlamentare,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di individuare un sistema che consenta, tramite il sito web istituzionale della Camera di accedere ai testi delle delibere di natura normativa dell'Ufficio di Presidenza adottate da settembre 2011.
9/Doc. VIII, n. 4/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Amitrano, Cancelleri, Daga, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi, nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/32Cancelleri, Liuzzi, Amitrano, Daga, Spadoni, Lorefice, Perantoni, Carbonaro, Perconti, Melicchio, Martinciglio, Casa, D'Arrando, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura, in sede di approvazione del bilancio della Camera, è stata più volte segnalata l'esigenza di adottare all'interno dell'istituzione, iniziative ed azioni positive volte a garantire un sostegno concreto per coniugare la genitorialità e impegni lavorativi dei deputati, consentendo agli stessi di usufruire dei congedi parentali, che permettono ad entrambi i genitori di partecipare più attivamente ai primi mesi di vita dei figli;
    attualmente la situazione dei deputati padri è oggetto di discriminazione in materia, dato che in caso di nascita, a differenza delle colleghe mamme che hanno diritto al periodo di astensione per maternità previsto dalla legge, questi non hanno diritto a periodi di congedo obbligatorio e pertanto per restare vicini ai figli appena nati sono tenuti ad assentarsi dai lavori parlamentari utilizzando l'istituto della missione;
    com’è noto in Italia il congedo di paternità obbligatorio è previsto unicamente per i papà dipendenti del settore privato e la materia dei congedi di paternità è stata oggetto di numerose iniziative parlamentari finalizzate ad estenderla in termini di durata e di diritto a tutti i lavoratori, anche del comparto della pubblica amministrazione;
    sarebbe opportuno che le istituzioni centrali – e il Parlamento in particolare – rappresentino un modello di eccellenza a cui tanto le imprese private quanto le amministrazioni pubbliche possano conformarsi in materia di tutela della conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di estendere ai deputati, anche al fine di sensibilizzare il Parlamento e le istituzioni, l'istituto del congedo di paternità obbligatorio, già previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e prorogato ogni anno dalla legge di bilancio, della durata di 5 giorni per anno.
9/Doc. VIII, n. 4/33Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni, Pini, Fusacchia, D'Arrando, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura, in sede di approvazione del bilancio della Camera, è stata più volte segnalata l'esigenza di adottare all'interno dell'istituzione, iniziative ed azioni positive volte a garantire un sostegno concreto per coniugare la genitorialità e impegni lavorativi dei deputati, consentendo agli stessi di usufruire dei congedi parentali, che permettono ad entrambi i genitori di partecipare più attivamente ai primi mesi di vita dei figli;
    attualmente la situazione dei deputati padri è oggetto di discriminazione in materia, dato che in caso di nascita, a differenza delle colleghe mamme che hanno diritto al periodo di astensione per maternità previsto dalla legge, questi non hanno diritto a periodi di congedo obbligatorio e pertanto per restare vicini ai figli appena nati sono tenuti ad assentarsi dai lavori parlamentari utilizzando l'istituto della missione;
    com’è noto in Italia il congedo di paternità obbligatorio è previsto unicamente per i papà dipendenti del settore privato e la materia dei congedi di paternità è stata oggetto di numerose iniziative parlamentari finalizzate ad estenderla in termini di durata e di diritto a tutti i lavoratori, anche del comparto della pubblica amministrazione;
    sarebbe opportuno che le istituzioni centrali – e il Parlamento in particolare – rappresentino un modello di eccellenza a cui tanto le imprese private quanto le amministrazioni pubbliche possano conformarsi in materia di tutela della conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i deputati di usufruire a titolo di assenza giustificata di cinque giorni all'anno di congedo di paternità, istituto introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e prorogato ogni anno dalle leggi di bilancio annuale.
9/Doc. VIII, n. 4/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni, Pini, Fusacchia, D'Arrando, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso ii rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari, di fare propria l'urgenza di affrontare il tema della assenza di una regolazione adeguata del tema in tale senso adoperandosi affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

per le rispettive competenze, a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.
9/Doc. VIII, n. 4/34Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso ii rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee, quali in particolare co.co.co. e partite iva;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    la Camera dei Deputati, nella seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18, tuttavia il tema della regolamentazione dei collaboratori è ancora insoluto;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari, di fare propria l'urgenza di affrontare il tema della assenza di una regolazione adeguata del tema in tale senso adoperandosi affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

per le rispettive competenze, a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 4/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di bilancio della Camera dei deputati, per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto sulla base, da un lato, dei risultati positivi in termini di contenimento della spesa che sono attestati nel conto consuntivo relativo all'esercizio 2018 e, dall'altro lato, di criteri volti a proseguire in questa medesima direzione, mediante una razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili associata al mantenimento di un elevato livello dei servizi prestati;
    all'interno delle misure previste sul lato della spesa, con particolare riferimento ai servizi a sostegno delle attività che si svolgono quotidianamente all'interno del Palazzo di Montecitorio, i sottoscrittori del presente atto, evidenziano che attualmente, non è consentito allattare nel corso dei lavori parlamentari in Assemblea, a differenza di quanto invece avviene nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali; esiste attualmente uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate esclusivamente fuori dall'Aula di Montecitorio, senza che tuttavia sia riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica;
    al riguardo, i sottoscrittori del presente atto, evidenziano altresì, come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomandi l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita; le suesposte osservazioni evidenziano pertanto, la necessità del Parlamento di occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto, in considerazione che la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare un modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare la questione ed eventualmente ad investire la Giunta per il regolamento, ove vi siano le necessità di intervenire sul regime regolamentare, al fine di estendere l'istituto della missione alle deputate in maternità nei momenti di allattamento coincidenti con le votazioni in Aula ed in Commissione.
9/Doc. VIII, n. 4/35Dadone, Businarolo, Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni, Martinciglio, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di bilancio della Camera dei deputati, per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto sulla base, da un lato, dei risultati positivi in termini di contenimento della spesa che sono attestati nel conto consuntivo relativo all'esercizio 2018 e, dall'altro lato, di criteri volti a proseguire in questa medesima direzione, mediante una razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili associata al mantenimento di un elevato livello dei servizi prestati;
    all'interno delle misure previste sul lato della spesa, con particolare riferimento ai servizi a sostegno delle attività che si svolgono quotidianamente all'interno del Palazzo di Montecitorio, i sottoscrittori del presente atto, evidenziano che attualmente, non è consentito allattare nel corso dei lavori parlamentari in Assemblea, a differenza di quanto invece avviene nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali; esiste attualmente uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate esclusivamente fuori dall'Aula di Montecitorio, senza che tuttavia sia riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica;
    al riguardo, i sottoscrittori del presente atto, evidenziano altresì, come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomandi l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita; le suesposte osservazioni evidenziano pertanto, la necessità del Parlamento di occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto, in considerazione che la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare un modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre apposite cause di giustificazione per le deputate che abbiano la necessità di allontanarsi dalle aule parlamentari nei momenti di allattamento, assicurando apposita evidenza a tale fattispecie nei documenti riepilogativi delle assenze giustificate, eventualmente investendo la Giunta per il Regolamento ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nella competenza di quest'ultima.
9/Doc. VIII, n. 4/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Dadone, Businarolo, Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni, Martinciglio, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è leader mondiale nella produzione di prodotti agroalimentari di ottima qualità;
    la ristorazione, specie quella pubblica, persegue sempre di più l'obiettivo di ridurre i costi mantenendo un elevato standard qualitativo negli acquisti;
    la promozione del consumo di prodotti agroalimentari nazionali è ormai uno degli elementi distintivi della ristorazione pubblica nella misura in cui coniuga qualità, sostenibilità ambientale e razionalizzazione di costi di logistica e di organizzazione del servizio,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere specifici sistemi, nel rispetto della pertinente normativa comunitaria, finalizzati a privilegiare l'approvvigionamento di prodotti agro alimentari nazionali da consumare presso i servizi di ristorazione.
9/Doc. VIII, n. 4/36Parentela, Amitrano, Cancelleri, Daga, Liuzzi, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il 26 novembre 2017 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è iniziato il progetto «panchine rosse», il progetto è stato vincitore del bando indetto nel 2017 dal Ministero delle Pari Opportunità;
    il progetto consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle città e delle periferie d'Italia, fin ora se ne contano circa 120, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522 perché oltre che un momento di riflessione vogliono essere uno strumento utile per indicare a chi ne avesse bisogno come iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza;
    si tratta di simboli che devono diventare un luogo per diffondere consapevolezza su questo preoccupante fenomeno e segni tangibili di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza,

impegna l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a procedere all'adesione della Camera dei Deputati a partecipare a quest'opera di sensibilizzazione trasformando una delle panchine presenti nel cortile d'onore di Palazzo Montecitorio in una panchina rossa.
9/Doc. VIII, n. 4/37Spadoni, Rampelli, Carfagna, Rosato, Suriano, Bologna, Ehm, Bruno, Iovino, Sarli, D'Arrando, Di Lauro, Giordano, Lattanzio, Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari, oltre alla disponibilità di locali e attrezzature, è assicurato, come previsto dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera, determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo;
    in base all'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 9 luglio 2013, tale contributo è ripartito secondo i seguenti criteri:
   a) lo 0,35 per cento è attribuito in misura fissa al Gruppo Misto;
   b) la restante quota è ripartita tra tutti i Gruppi parlamentari, ivi incluso il Gruppo Misto, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
    il criterio di ripartizione quasi esclusivo in proporzione alla rispettiva consistenza numerica non considera la necessità di assicurare ad ogni Gruppo in modo uguale la copertura di alcuni costi fissi, i quali devono comunque essere sostenuti prescindendo dalla consistenza numerica del Gruppo e, quindi, dalla organizzazione della propria struttura;
    conseguentemente appare necessario rivedere il criterio di ripartizione quasi esclusivo in proporzione alla rispettiva consistenza numerica del contributo finanziario annuale a favore dei Gruppi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di modificare le attuali disposizioni sulla ripartizione del contributo finanziario annuale a favore dei Gruppi, anche attraverso la proposta delle modifiche regolamentari che si rendessero necessarie, prevedendo che una quota del contributo unico e onnicomprensivo annuale a carico del bilancio della Camera sia attribuita in misura fissa a tutti i Gruppi e che la restante quota venga ripartita in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.
9/Doc. VIII, n. 4/38Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le previsioni di spesa per l'anno finanziario 2019 risultanti dalla somma delle indennità dei deputati e dei rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare ammontano a poco più di 147 milioni di euro, non riportando alcuna variazione rispetto alle spese sostenute a tali fini nel 2018;
    negli ultimi anni si è assistito a numerosi dibattiti in ordine alla necessità di ridurre gli importi sia delle indennità sia dei rimborsi spese corrisposte ai deputati, e sul piano normativo si sono susseguiti interventi volti sia a ridurre le dotazioni economiche dei Gruppi parlamentari, sia ad abolire il meccanismo dei rimborsi elettorali pubblici ai partiti politici;
    nell'ambito di una complessiva riduzione dei cosiddetti costi della politica, appare necessario e doveroso intervenire, al fine di contenere anche le spese connesse all'espletamento del mandato parlamentare, attraverso l'applicazione di un meccanismo che permetta di legare tali importi all'andamento dei principali fattori macroeconomici nel Paese e, di conseguenza, alla reale situazione economica nella quale versa l'Italia, abolendo costosi quanto anacronistici privilegi;
    un simile impianto permetterebbe, peraltro, di mutuare dal settore privato il principio della redistribuzione della ricchezza generata dalla stessa azienda sulla base dei risultati di gestione conseguiti, fissando, anche rispetto all'attività svolta dai parlamentari, il principio della corrispondenza di tale attività ai reali bisogni del Paese e alla realtà economica rispetto alla quale opera, e remunerando lo svolgimento della stessa attività secondo il principio dell'efficienza di tale gestione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad individuare i fattori macroeconomici ai quali parametrare le somme corrisposte ai parlamentari a titolo di indennità e di rimborso spese, e, conseguentemente, a rideterminare tali importi.
9/Doc. VIII, n. 4/39Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati è la sede naturale dello svolgimento del mandato di parlamentare da parte degli eletti, e, quindi, il loro luogo di lavoro;
    ciononostante si verificano con grande frequenza assenze dai lavori, soprattutto nei giorni in cui non vi sono votazioni in Assemblea;
    al fine di mantenere un rapporto di trasparenza con il corpo elettorale che con tanta attenzione vigila sull'attività dei propri rappresentanti in Parlamento appare necessario introdurre un meccanismo di verifica delle presenze dei deputati che non sia solo quello della registrazione del voto ma che possa accertare la presenza o meno dei deputati anche negli altri giorni,

invita per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad adottare le opportune iniziative volte ad introdurre un meccanismo di verifica delle presenze dei parlamentari nel proprio luogo di lavoro, se del caso attraverso un apposito tesserino, e comunque in maniera non difforme da quelli adottati in altri luoghi di lavoro.
9/Doc. VIII, n. 4/40Acquaroli.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1374 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE, DI SOSTEGNO DEL SETTORE DEL CINEMA E AUDIOVISIVO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE UEFA EURO 2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2019-A)

A.C. 2019-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2019-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Al comma 1, sostituire le parole da: , i cui oneri fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: All'attuazione del piano straordinario di cui al precedente periodo si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 63 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.14, 1.26, 1.30, 1.32, 1.37, 1.43, 1.48, 1.49, 1.56, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65, 1.100, 1.102, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.4 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 3.01, 4-bis.01, 4-bis.02, 4-bis.03, 5-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLAOSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2019-A – Ulteriore parere della V Commissione

RIESAME DELL'EMENDAMENTO 4-BIS.200 DELLA COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Al comma 1, sostituire le parole da: , i cui oneri fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: All'attuazione del piano straordinario di cui al precedente periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione reso nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

A.C. 2019-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

  1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
  3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  « 2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
  2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
   a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;
   c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

  2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
  2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
  2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
  2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.
  2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
  2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».

  3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
   b) il dodicesimo periodo è soppresso.

  4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 44-bis:
    1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1o luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021.» sono soppresse;
    2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1o luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
   b) all'articolo 44-ter:
    1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   « a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
   b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  « 1-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;
    4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;
    5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
    6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   « a) al 4 per cento nel 2020;
   b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
    7) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  « 4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;
    8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;
   c) all'articolo 44-quater:
    1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
    2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
   a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;
   b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.
  1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4.»;
    3) al comma 2 le parole «1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
    4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;
    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  « 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;
    6) al comma 6 le parole «1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   d) all'articolo 44-quinquies:
    1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;
    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
  3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;
   e) all'articolo 44-sexies:
    1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
    2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: «e 44-quater»; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;
    3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

  2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;
    2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
    3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
    4) la lettera d) è abrogata;
   b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».

  4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;
   b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Articolo 5.
(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

  1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
  2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2019-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1o luglio 2019» e la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;
    al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;
    al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;
    al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;
   al comma 2:
    al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;
    al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
    al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;
    al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: «tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;
    al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;
    al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
    al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «non superiore al 50» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70», le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;
    al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «non superiore al 50» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70», le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando»;
   al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera b):
    al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
    al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;
    al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
    al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori indipendenti»;
   al comma 1, lettera c):
    al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole: «l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),»;
    al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
   al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»;
   al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bissono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;
   al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: “di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo”»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “musica registrata,” sono inserite le seguenti: “prodotti dell'editoria audiovisiva,”.
  4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) – 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1o al 31 ottobre”;
   c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”;
   b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali) – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “di 10 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 14 milioni di euro per l'anno 2019”;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore delle istituzioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019”.

  2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale” sono sostituite dalle seguenti: “8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019”».

  Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».

A.C. 2019-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1o luglio 2019» e la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;
    al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;
    al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;
    al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;
   al comma 2:
    al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;
    al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
    al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;
    al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: «tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;
    al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;
    al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
    al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;
    al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando»;
   al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera b):
    al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
    al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;
    al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
    al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori indipendenti»;
   al comma 1, lettera c):
    al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole: «l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),»;
    al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
   al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»;
   al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bissono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;
   al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: “di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo”»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “musica registrata,” sono inserite le seguenti: “prodotti dell'editoria audiovisiva,”.
  4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) – 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1o al 31 ottobre”;
   c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”;
   b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali) – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “di 10 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 14 milioni di euro per l'anno 2019”;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore delle istituzioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019”.

  2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale” sono sostituite dalle seguenti: “8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019”».

  Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».

A.C. 2019-A Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, la prosecuzione delle loro attività istituzionali.
1. 25. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: giugno 2015, n. 81, aggiungere le seguenti: al comma 3, le parole: «Al personale artistico e tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale artistico, tecnico e amministrativo» e.
1. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: presenza di con le seguenti: caso di comprovate.
1. 29. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: personale artistico e tecnico aggiungere le seguenti:, in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica.

  Conseguentemente, al comma 2:
   al capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sui posti disponibili della pianta organica.
   al capoverso 2-ter,
    alinea, primo periodo, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    alinea, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: in accordo con.
    lettera a) sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    lettera b) sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
   al capoverso 2-quater:
    sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
   al capoverso 2-quinquies,
    al primo periodo, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
    al secondo periodo, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    sostituire il capoverso 2-sexies, con il seguente:
  «2-sexies Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo.»
   al capoverso 2-septies, sostituire le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
   al capoverso 2-octies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
   al capoverso 2-decies:
   al primo periodo, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
   sopprimere il secondo periodo.
1. 10. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: personale artistico e tecnico aggiungere le seguenti:, in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica.

  Conseguentemente, al comma 2:
   al capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sui posti disponibili della pianta organica.
   al capoverso 2-ter,
    alinea, primo periodo, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    lettera a) sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    lettera b) sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
   al capoverso 2-quater:
    sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
    al capoverso 2-quinquies,
    al primo periodo, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
    al secondo periodo, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
    sostituire il capoverso 2-sexies, con il seguente:
  «2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo.
   al capoverso 2-septies, sostituire le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
   al capoverso 2-octies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.»
   al capoverso 2-decies:
   al primo periodo, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
   sopprimere il secondo periodo.
1. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da:, nel rispetto di quanto previsto fino alla fine del periodo, con le seguenti: dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 possono stipulare, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. La contrattazione collettiva individua le procedure per le assunzioni a termine, assicura la piena attuazione del diritto di prelazione considerando la peculiarità del settore e stabilisce le misure per prevenire le forme di abuso potendo prevedere limiti, anche ai rinnovi, alle proroghe e alla durata massima complessiva, compresa la conversione del rapporto in presenza di gravi e reiterate violazioni. In assenza di misure alternative regolate dalla contrattazione collettiva, le fondazioni lirico sinfoniche che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione ai requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme vincolistiche applicabili al rapporto, sono in ogni caso tenute al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria o quella prevista dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015 per il periodo antecedente la conversione del rapporto. In assenza di previsioni del contratto collettivo che prevedono percorsi anche concorsuali di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine, per la durata dei contratti a termine che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe e rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: puntuale;
   sostituire il capoverso comma 3-ter con il seguente:
  «3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto all'indennità risarcitoria prevista al comma 2 dell'articolo 28.»
1. 100. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: contratto collettivo di categoria aggiungere le seguenti: anche aziendale.
1. 101. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 aggiungere le seguenti: nonché i teatri di prosa finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.
1. 60. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
1. 28. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole; fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi aggiungere le seguenti: di primo e secondo livello.
1. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi aggiungere le seguenti: o da concordare in sede aziendale,.
1. 27. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: trentasei con la parola: ventiquattro.
1. 30. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ai fini del calcolo della suddetta durata massima non si tiene conto delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Il presente vincolo temporale inizia a decorrere con efficacia retroattiva a far data dal 1o gennaio 2019.
1. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La computazione del periodo, ai fini della decadenza del diritto di precedenza, è quella relativa ai rapporti giustificati da esigenze contingenti o temporanee, ovvero di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti a far data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 31. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è assolto anche con le seguenti: non può dirsi assolto.
1. 32. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, dopo le parole: è assolto aggiungere le seguenti:, nei casi di cui al precedente periodo,.
1. 33. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il quarto periodo.
1. 34. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: non trova applicazione aggiungere le seguenti: nei confronti dei lavoratori impiegati per Festival e specifiche stagioni, e.
1. 35. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-ter.
1. 102. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: non ne.
1. 26. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: imperative.
1. 37. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: soggetti.
1. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole:, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
1. 36. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo il capoverso: «3-ter», aggiungere il seguente:
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.
1. 6. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 61. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, premettere le parole: Fatte salve le procedure ad evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-octies:
   al primo periodo:
    premettere le parole: Fatte salve le procedure ad evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo,
    sopprimere le parole:, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
   al secondo periodo:
    premettere le parole: Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo,
    sopprimere le parole:, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
1. 7. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: novembre 2003, n. 310, aggiungere le seguenti: previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto al capoverso 2-octies;
   al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: e dei relativi oneri aggiungere le seguenti: e delle consulenze in atto, a vario titolo, con i relativi costi,
   al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: Ciascuna fondazione aggiungere le seguenti:, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
   al capoverso 2-octies, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
1. 104. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: sancite dalla contrattazione collettiva nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, le parole: «procedure selettive pubbliche» sono sostituite con le seguenti: «procedure selettive sancite dalla contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo,».
1. 38. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: fondazioni aggiungere le seguenti:, quali enti di diritto privato,.
1. 40. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 39. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con le seguenti: e di concerto con le organizzazioni sindacali.
1. 41. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 2, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: le fondazioni indicono le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1. 42. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti:, sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria,.
1. 9. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: in accordo con.
1. 11. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), sopprimere le parole: con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.
1. 62. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Le fondazioni sono pertanto obbligate a revisionare i propri debiti e ad adottare tutte le misure utili all'abbattimento del debito bancario in caso di verifica dei Collegi dei Revisori, sotto propria responsabilità, della sussistenza di interessi usurati e/o anatocistici.
1. 43. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c), sostituire le parole: del numero con le seguenti: della media per ruolo e settore.
1. 44. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire la parola: biennio con la seguente: triennio.
1. 46. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire le parole: dell'articolo 23 con le seguenti: dell'articolo 29, comma 3.
1. 45. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da:, anche a seguito fino alla fine del capoverso, con le seguenti: risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente.
1. 14. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti di di un contingente fino a: nei due anni precedenti,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con priorità al settore artistico.
1. 47. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: nei limiti di un contingente aggiungere le seguenti: pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche di cui ai commi che precedono secondo un contingente.
1. 48. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.
1. 49. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, al primo periodo, premettere i seguenti: Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi durante la procedura di contingentamento delle nuove dotazioni organiche delle fondazioni dovessero risultare superiori alle dotazioni organiche storiche sancite all'epoca della costituzione delle fondazioni medesime, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla trasformazione in tempo indeterminato vengono iscritti d'ufficio, su segnalazione delle singole fondazioni di concerto con le organizzazioni sindacali, in una graduatoria permanente nazionale per organico funzionale da cui vengono attinti sino ad esaurimento per colmare i vuoti delle dotazioni organiche funzionali che si vengono a verificare a seguito del pensionamento o collocamento in quiescenza del personale; a tale graduatoria possono attingere tutte le fondazioni. L'espresso rifiuto del personale collocato in graduatoria all'assunzione a tempo indeterminato presso la fondazione che li ha formalmente contattati con legale comunicazione implica la decadenza dalla graduatoria.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, con le parole: di cui al primo e secondo periodo del presente comma.
   al capoverso 2-octies, ovunque ricorrano, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, con le parole: di cui al primo e secondo periodo del comma 2-septies.
1. 50. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire la parola: vincitori, con la seguente: idonei.
1. 17. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2022.
1. 63. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sopprimere le parole: in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,.
1. 53. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione, aggiungere le seguenti: o avrebbe avuto diritto alla chiamata in base al diritto di precedenza maturato,.
1. 54. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi, con le seguenti: non inferiore a trentasei mesi.
1. 64. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: non continuativi, aggiungere le seguenti: con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.
1. 20. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, dopo le parole: personale amministrativo, aggiungere le seguenti: anche dirigente,.
1. 21. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, dopo le parole: trentasei mesi, anche non continuativi, aggiungere le seguenti: con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.
1. 22. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, terzo periodo, dopo le parole: procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo aggiungere le seguenti: con priorità al settore artistico.
1. 55. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, primo periodo, sostituire le parole: dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater con le seguenti: dal 1o gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo.
1. 56. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere il secondo periodo.
*1. 23. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere il secondo periodo.
*1. 57. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tutto il personale dirigente ed apicale delle fondazioni, per una durata massima di cinque anni, viene assunto esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001».
1. 59. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, cui si applicano gli stessi requisiti e gli stessi criteri della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia.
1. 65. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi e ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

  1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
   4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:
   a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;
   b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3».
1. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.
  2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
  3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.
  4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:
   a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;
   b) la copia dello statuto;
   c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

  5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:
   a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;
   b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

  6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1-ter.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
    “i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali”;
   b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: “compensi erogati ai direttori artistici” sono aggiunte le seguenti: “, ai formatori”;
   c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: “sportive dilettantistiche,” sono aggiunte le seguenti: “per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,”;
   d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali”.

  2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  3. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali”.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1. 04. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Organi)

  1. Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, in seno alla Direzione Generale, sono il “Consiglio Generale per le Arti Sceniche” e le “Commissioni Consultive per le Arti Sceniche”.
  La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.
  È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale.
  I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza.
  I suoi componenti sono cinque nominati dal Ministro, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
1. 05. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 3.

  Per categorie teatrali si intendono, ai fini della presente legge e sono riconosciute a livello nazionale, i seguenti:
   1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) imprese di produzione teatrale “prime istante”; 5) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 6) imprese di Produzione di teatro di figura e di immagine “prime istanze”; 7) teatro di strada; 8) Centri di produzione teatrale; 9) circuiti regionali; 10) organismi di programmazione; 11) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 12) festival; 13) festival e rassegne di teatro di strada; 14) teatro sperimentale; 15) teatro dei ragazzi.
  Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio, avendo la disponibilità in esclusiva di un Teatro di almeno 200 posti (dotato di regolare certificato di agibilità).
  Tali organismi dovranno effettuare:
   1) un minimo di 100 giornate recitative di produzione e 120 giornate recitative di programmazione, di cui almeno 40 giornate recitative di ospitalità;
   2) un minimo di 1600 giornate lavorative che possono essere realizzate nell'ambito di attività di laboratorio, che saranno riconosciute fra le giornate recitative di produzione, in misura del 10 per cento.
  Ai centri di produzione teatrale e riconosciuta la specifica funzione di Centri di promozione culturale fondamentale per il territorio. Non necessitano di contributi locali per il riconoscimento.
  L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del 30 per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
  Per quanto riguarda i minimi di giornate recitative di produzione teatrale, sono previste 90 giornate recitative e 1000 giornate lavorative annuali. Per le imprese di produzione teatrale “prime istanze”, i minimi solo il primo anno sono di 80 giornate recitative e di 900 giornate lavorative.
  Tutte le rappresentazioni devono rispettare i contratti nazionali.».
1. 06. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  Alla Tabella A. – Parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, il seguente numero:
  41-quinquies) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.».

  Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4) della Tabella C.
1. 07. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori dello spettacolo)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;”».
1. 08. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Ai fini della preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 3 febbraio 2021 per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia è istituito, in raccordo con il comune di Roma e la regione Lazio, il “Comitato 150 anni di Roma capitale d'Italia”, di seguito denominato: “Comitato”, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie e da tre deputati e tre senatori eletti nella regione Lazio, nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera e del Senato.
  2-ter. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) promozione delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia;
   b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione di Roma capitale d'Italia;
   c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
   d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;
   e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali nella città di Roma, volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;
   f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

  2-quater. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.
  2-quinquies. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 250.000, nella misura di 50.000 euro per il 2019, di 100.000 euro per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva speciale” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  2-sexies. Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati».
2. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, relativamente alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva speciale” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
2. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente della riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva speciale” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
2. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
3. 100. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
3. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3. 5. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4).
3. 101. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis) È istituito un fondo per la promozione della musica italiana nazionale, destinato all'attuazione di iniziative concrete volte a favorire la diffusione degli apprendimenti musicali tra i piovani sia della scuola primaria che secondaria».
3. 1. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera a).
3. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).
3. 102. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 4, sopprimere la lettera 0a).
3. 7. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 4, lettera 0a), sostituire le parole: non può essere inferiore al 10 per cento con le seguenti: non può essere inferiore al 12 per cento.
3. 2. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
3. 103. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 34, comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti».
3. 3. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Consiglio degli operatori radiofonici» utile a tutelare le piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale. Il Consiglio degli operatori radiofonici deve essere rappresentato da operatori ed esperti del settore.
  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.
3. 01. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  È fatto obbligo alle piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale il deposito di un indirizzo Ip informatico che sostituisca la residenza fiscale o domicilio, presso l'Agenzia delle entrate ai fini dei pagamenti delle imposte sui redditi e delle imposte SIAE come previsto dagli articoli 2 e 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
3. 02. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  2. Alla legge 22 aprile del 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, infine, è aggiunto il seguente periodo:
  «Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del “Music Export Office”, istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore».
   b) All'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) a decorrere dal 1o Settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».

  3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista».
3. 03. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

ART. 3-bis
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3-bis. 1. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3-bis) è aggiunto il seguente:
    3-ter) Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 35 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019.
3-bis. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
  «Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del Music Export Office, istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore»;
   b) all'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) A decorrere dal 1o settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».

  3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista».
3-bis. 01. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 4
(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
  La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore.
  Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si applicano le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
4. 2. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*4. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  All'emendamento 4-bis.200, comma 1, sostituire le parole da: , i cui oneri fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: . All'attuazione del piano straordinario di cui al precedente periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 4-bis. 200. 1. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-bis
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244)

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 4-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, i cui oneri sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del medesimo articolo 1, comma 95, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
  2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2 le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2021» e al comma 2-bis le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservarsi sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: al 31 dicembre 2019 con le seguenti: al 31 dicembre 2021.
4-bis. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: «non può essere superiore al 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore all'85 per cento»;
   b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: «per un ammontare superiore al 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore all'85 per cento»;
   c) al comma 12:
    1) le parole: «per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta», sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta»;
   d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: «deve essere non superiore al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «deve essere non superiore all'85 per cento»;
   e) al comma 14, le parole: «non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento».

  2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – art-Bonus)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Ai soggetti che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.
  4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-bis. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

  Al comma 1, sostituire le parole: Roma Capitale può nominare con le seguenti: il Governo può nominare.
5. 6. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

  Al comma 1, dopo le parole: Roma Capitale, Roma Capitale aggiungere le seguenti: sentito il parere della Regione Lazio.
5. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: È in facoltà del commissario, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Regione Lazio.
5. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini fino a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 7. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini fino a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il Commissario, aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione Lazio.
5. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: competente in materia di sport, aggiungere le seguenti: nonché alla Regione Lazio.
5. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

ART. 5-bis
(Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5-bis. 1. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5-bis. 2. Frassinetti, Mollicone.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 3. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. È autorizzato lo stanziamento della somma di 1.000.000 di euro in favore dell'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, per l'istituzione di una sede distaccata della medesima Accademia nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari.».
5-bis. 4. Deidda, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Censimento e mappatura depositi dei musei)

  1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.
  2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.
  3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.
  4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.
  5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

A.C. 2019-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi urgenti riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020;
    con il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante norme sull'Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129, sono stati istituiti i licei artistici, i quali, data la forte componente concettuale, storica e letteraria delle belle arti, devono essere ricompresi tra quelli di stampo umanistico, anche in ragione del fatto che offrono una notevole preparazione formativa e culturale, tale da permette sia l'iscrizione all'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, che ad altri corsi universitari;
    l'offerta formativa del liceo artistico – quale scuola secondaria di secondo grado – prevede sia l'insegnamento di materie caratteristiche di un liceo quali la letteratura, la storia, la filosofia, la matematica, la fisica; sia l'approfondimento di materie collegate con le arti applicate e visive, come la pittura, la scultura, l'architettura, il design, la grafica, la scenografia, l'audiovisivo e la storia dell'arte;
    il liceo artistico «Foiso Fois» di Cagliari è una scuola che può vantare un alto numero di iscritti, circa 900, ai quali devono essere aggiunti gli altri istituti artistici presenti nel territorio del sud Sardegna;
    il numero degli studenti iscritti ai licei artistici, residenti nel Sud della Sardegna, è superiore alle 1.500 unità e tali numeri, in continua crescita, dimostrano una vocazione naturale per il settore artistico, oltre che l'ottima reputazione dell'istituto cagliaritano c degli altri istituti artistici dell’hinterland, anche in ragione dell'eccellente preparazione dei docenti e dei dirigenti assegnati agli stessi istituti;
    la città di Cagliari è l'unico capoluogo di regione nel quale, pur in presenza del liceo artistico, non è mai stata istituita un'Accademia delle Belle Arti e ciò, nonostante, fin dai primi anni Ottanta, l'Amministrazione comunale abbia richiesto formalmente l'istituzione al competente Ministero;
    la citata istituzione consentirebbe di rispondere alla sempre più crescente domanda di alta formazione artistica proveniente da parte degli studenti dei licei artistici residenti nel sud della Sardegna, evitando, quindi, l'emigrazione degli stessi studenti verso altre città e/o l'abbandono della camera artistica, anche in ragione degli alti costi conseguenti all'eventuale trasferimento presso altre sedi;
    fin dal 1989, in Sardegna, è stata istituita l'Accademia di Belle Arti di Sassari, validissimo istituto che solo in parte riesce a soddisfare la domanda proveniente dal sud dell'isola e, pertanto, l'istituzione di un'altra Accademia nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari non si porrebbe in alcun modo in contrapposizione con l'istituto sassarese ma, al contrario, ne rafforzerebbe la posizione, in ragione dell'alto prestigio già acquisito nel tempo;
    sarebbe, altresì, ipotizzabile l'apertura di una sede staccata della citata Accademia di Belle Arti di Sassari nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, se del caso, con una differenziazione dei corsi di studi ed una maggiore offerta formativa, anche al fine di rispondere alla crescente domanda proveniente dagli studenti dei Licei Artistici del sud Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni necessaria iniziativa per l'istituzione dell'Accademia di Belle Arti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, se del caso, anche con l'apertura di una sede distaccata dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, garantendo, al contempo, un aumento dell'offerta formativa e la differenziazione dei corsi di studi, attualmente a disposizione degli studenti interessati all'alta formazione artistica.
9/2019-A/1Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi urgenti riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020;
    con il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante norme sull'Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129, sono stati istituiti i licei artistici, i quali, data la forte componente concettuale, storica e letteraria delle belle arti, devono essere ricompresi tra quelli di stampo umanistico, anche in ragione del fatto che offrono una notevole preparazione formativa e culturale, tale da permette sia l'iscrizione all'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, che ad altri corsi universitari;
    l'offerta formativa del liceo artistico – quale scuola secondaria di secondo grado – prevede sia l'insegnamento di materie caratteristiche di un liceo quali la letteratura, la storia, la filosofia, la matematica, la fisica; sia l'approfondimento di materie collegate con le arti applicate e visive, come la pittura, la scultura, l'architettura, il design, la grafica, la scenografia, l'audiovisivo e la storia dell'arte;
    il liceo artistico «Foiso Fois» di Cagliari è una scuola che può vantare un alto numero di iscritti, circa 900, ai quali devono essere aggiunti gli altri istituti artistici presenti nel territorio del sud Sardegna;
    il numero degli studenti iscritti ai licei artistici, residenti nel Sud della Sardegna, è superiore alle 1.500 unità e tali numeri, in continua crescita, dimostrano una vocazione naturale per il settore artistico, oltre che l'ottima reputazione dell'istituto cagliaritano c degli altri istituti artistici dell’hinterland, anche in ragione dell'eccellente preparazione dei docenti e dei dirigenti assegnati agli stessi istituti;
    la città di Cagliari è l'unico capoluogo di regione nel quale, pur in presenza del liceo artistico, non è mai stata istituita un'Accademia delle Belle Arti e ciò, nonostante, fin dai primi anni Ottanta, l'Amministrazione comunale abbia richiesto formalmente l'istituzione al competente Ministero;
    la citata istituzione consentirebbe di rispondere alla sempre più crescente domanda di alta formazione artistica proveniente da parte degli studenti dei licei artistici residenti nel sud della Sardegna, evitando, quindi, l'emigrazione degli stessi studenti verso altre città e/o l'abbandono della camera artistica, anche in ragione degli alti costi conseguenti all'eventuale trasferimento presso altre sedi;
    fin dal 1989, in Sardegna, è stata istituita l'Accademia di Belle Arti di Sassari, validissimo istituto che solo in parte riesce a soddisfare la domanda proveniente dal sud dell'isola e, pertanto, l'istituzione di un'altra Accademia nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari non si porrebbe in alcun modo in contrapposizione con l'istituto sassarese ma, al contrario, ne rafforzerebbe la posizione, in ragione dell'alto prestigio già acquisito nel tempo;
    sarebbe, altresì, ipotizzabile l'apertura di una sede staccata della citata Accademia di Belle Arti di Sassari nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, se del caso, con una differenziazione dei corsi di studi ed una maggiore offerta formativa, anche al fine di rispondere alla crescente domanda proveniente dagli studenti dei Licei Artistici del sud Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa per l'istituzione dell'Accademia di Belle Arti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, se del caso, anche con l'apertura di una sede distaccata dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, garantendo, al contempo, un aumento dell'offerta formativa e la differenziazione dei corsi di studi, attualmente a disposizione degli studenti interessati all'alta formazione artistica.
9/2019-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    si stima che il camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica in sala cinematografica, costituisca in 9 casi su 10 la fonte primaria della pirateria audiovisiva online;
    le registrazioni illecite dell'audio e del video di un film vengono distribuite illegalmente sul web o su supporti fisici e i profitti di questa attività illegale finiscono per finanziare organizzazioni criminali a discapito di tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un'opera audiovisiva;
    come riportato nell'indagine IPSOS 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia, l'impatto combinato della pirateria di film e serie genera un danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 600 milioni di euro ogni anno e provoca ripercussioni negative per l'economia italiana stimate in 1,2 miliardi di euro che implicano una perdita di circa 5000 posti di lavoro;
    dal 2006, il legislatore italiano, con l'inserimento della norma di cui all'articolo 85-bis al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, ha inteso vietare l'introduzione e l'utilizzazione nelle sale cinematografiche di ogni strumento atto alla riproduzione abusiva, visiva e/o sonora, delle opere cinematografiche, in quanto azione lesiva del patrimonio delle aziende di produzione e distribuzione nonché dello stesso bilancio dello Stato che stanzia rilevanti somme per il finanziamento e la difesa delle produzioni del cinema;
    il comma 4-ter dell'articolo 3 del presente provvedimento permette l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala cinematografica al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva;
    rimane pur tuttavia da colmare un vuoto legislativo a livello di enforcement e l'urgenza di inasprire questa condotta illecita attraverso l'inserimento di una specifica norma penale all'interno dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore anche al fine di colpire i comportamenti illeciti posti in essere senza scopo di lucro,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, uno o più provvedimenti utili ad impedire la registrazione e la successiva riproduzione di opere tutelate attraverso il camcording, inasprendo la portata della misura di contrasto a questo fenomeno illecito che rappresenta una minaccia al Made in Italy del Cinema.
9/2019-A/2Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    si stima che il camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica in sala cinematografica, costituisca in 9 casi su 10 la fonte primaria della pirateria audiovisiva online;
    le registrazioni illecite dell'audio e del video di un film vengono distribuite illegalmente sul web o su supporti fisici e i profitti di questa attività illegale finiscono per finanziare organizzazioni criminali a discapito di tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un'opera audiovisiva;
    come riportato nell'indagine IPSOS 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia, l'impatto combinato della pirateria di film e serie genera un danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 600 milioni di euro ogni anno e provoca ripercussioni negative per l'economia italiana stimate in 1,2 miliardi di euro che implicano una perdita di circa 5000 posti di lavoro;
    dal 2006, il legislatore italiano, con l'inserimento della norma di cui all'articolo 85-bis al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, ha inteso vietare l'introduzione e l'utilizzazione nelle sale cinematografiche di ogni strumento atto alla riproduzione abusiva, visiva e/o sonora, delle opere cinematografiche, in quanto azione lesiva del patrimonio delle aziende di produzione e distribuzione nonché dello stesso bilancio dello Stato che stanzia rilevanti somme per il finanziamento e la difesa delle produzioni del cinema;
    il comma 4-ter dell'articolo 3 del presente provvedimento permette l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala cinematografica al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva;
    rimane pur tuttavia da colmare un vuoto legislativo a livello di enforcement e l'urgenza di inasprire questa condotta illecita attraverso l'inserimento di una specifica norma penale all'interno dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore anche al fine di colpire i comportamenti illeciti posti in essere senza scopo di lucro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare uno o più provvedimenti utili ad impedire la registrazione e la successiva riproduzione di opere coperte da diritto d'autore attraverso il camcording e a rafforzare l'azione di contrasto a questo fenomeno illecito che rappresenta una minaccia al Made in Italy del Cinema.
9/2019-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi urgenti riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020;
    le Fondazioni lirico sinfoniche hanno una funzione fondamentale per l'impianto culturale, sociale e del turismo della nostra Nazione e rappresentano una forma di spettacolo che viene eseguito in ogni parte del mondo grazie alla quale vengono valorizzate lingua, cultura e identità italiane;
    tali Fondazioni rappresentano un importante volano per la nostra economia oltre che un'opportunità occupazionale per musicisti, tecnici del settore e artisti;
    in particolare, valorizzano giovani e laureati nelle nuove discipline di gestione e promozione culturale e, pertanto, è sempre più indispensabile riconoscere loro la funzione di «eccellenza culturale» e preservarne la peculiarità;
    oggi le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14: la Scala di Milano, il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Regio di Torino, il Giuseppe Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Accademia Santa Cecilia di Roma, il Lirico di Cagliari, il Petruzzelli e Teatri di Bari;
    per il loro funzionamento è necessario un cospicuo impegno di risorse essendo l'opera lirica uno degli spettacoli più costosi ed è questo il motivo per il quale molte Fondazioni lirico-sinfoniche vivono in un perenne stato di crisi;
    l'insieme del debito supera i 400 milioni di euro, e la relazione della Corte dei conti sui bilanci 2016 mette a fuoco i difetti: «le gravi debolezze strutturali alle quali i soggetti fondatori, dovrebbero assolutamente porre rimedio. Gli apporti di regioni ed enti locali sono spesso modesti ed erogati con ritardo, una partecipazione dei privati e degli sponsor troppo limitata, ricavi da biglietteria e abbonamenti in genere modesti, segno di una non efficiente attività di promozione, oneri strutturali eccessivi, soprattutto quelli per il personale»,

impegna il Governo

   a prevedere un piano straordinario di valorizzazione della lirica, della musica sinfonica e della danza che tuteli le eccellenze italiane e che operi per il recupero e la ricostituzione dei corpi di ballo disciolti;
   a valutare la possibilità di chiedere al commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di inoltrare una relazione periodica alla Commissione cultura della Camera dei deputati al fine di verificare la capacità di gestione dei sovrintendenti.
9/2019-A/3Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi urgenti riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020;
    le Fondazioni lirico sinfoniche hanno una funzione fondamentale per l'impianto culturale, sociale e del turismo della nostra Nazione e rappresentano una forma di spettacolo che viene eseguito in ogni parte del mondo grazie alla quale vengono valorizzate lingua, cultura e identità italiane;
    tali Fondazioni rappresentano un importante volano per la nostra economia oltre che un'opportunità occupazionale per musicisti, tecnici del settore e artisti;
    in particolare, valorizzano giovani e laureati nelle nuove discipline di gestione e promozione culturale e, pertanto, è sempre più indispensabile riconoscere loro la funzione di «eccellenza culturale» e preservarne la peculiarità;
    oggi le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14: la Scala di Milano, il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Regio di Torino, il Giuseppe Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Accademia Santa Cecilia di Roma, il Lirico di Cagliari, il Petruzzelli e Teatri di Bari;
    per il loro funzionamento è necessario un cospicuo impegno di risorse essendo l'opera lirica uno degli spettacoli più costosi ed è questo il motivo per il quale molte Fondazioni lirico-sinfoniche vivono in un perenne stato di crisi;
    l'insieme del debito supera i 400 milioni di euro, e la relazione della Corte dei conti sui bilanci 2016 mette a fuoco i difetti: «le gravi debolezze strutturali alle quali i soggetti fondatori, dovrebbero assolutamente porre rimedio. Gli apporti di Regioni ed enti locali sono spesso modesti ed erogati con ritardo, una partecipazione dei privati e degli sponsor troppo limitata, ricavi da biglietteria e abbonamenti in genere modesti, segno di una non efficiente attività di promozione, oneri strutturali eccessivi, soprattutto quelli per il personale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere misure di valorizzazione della lirica, della musica sinfonica e della danza che tutelino le eccellenze italiane.
9/2019-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 58/2019 nel testo approvato dal Senato in data 24 luglio 2019 conferma per l'anno 2019 e rende permanente per gli anni futuri il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale;
    tale misura ha l'obiettivo di sostenere tutte le piccole e medie imprese che investono in pubblicità per sponsorizzare i loro prodotti e servizi e, indirettamente, di determinare un beneficio per il settore editoriale che potenzialmente potrà contare su maggiori investimenti in pubblicità;
    per la copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta si provvede annualmente utilizzando le risorse del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 4 della medesima legge, da emanarsi entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 per rinvio delle comunicazioni per l'accesso al credito da presentare dal 1o al 31 marzo di ogni anno;
    in considerazione del fatto che per l'anno 2019, così come previsto dall'articolo 3-bis succitato, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 dovranno essere presentate dal 1 al 31 ottobre 2019,

impegna il Governo

ad individuare con apposito provvedimento, entro il 31 ottobre 2019, il limite di spesa per l'anno 2019 da destinare al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, compatibilmente con le altre misure la cui quantificazione degli oneri è imposta per legge, tenendo conto anche delle richieste di accesso presentate nell'anno precedente a quello di riferimento.
9/2019-A/4Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 reca misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche;
    l'articolo 1, comma 2-octies del provvedimento dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche (articolo 11, comma 19, primo periodo, decreto-legge, 91 del 2013), in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo;
    inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse;
    quello del 2021 è un termine troppo limitativo, che permetterà di stabilizzare solo pochi lavoratori, mentre i più deboli, e tra questi i corpi di ballo, continueranno ad essere costituiti da precari. Ma anche nelle orchestre e fra i tecnici si rischia di coprire solo una parte dei posti disponibili, così come tra gli amministrativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata proroga al termine del processo di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato maggiormente utilizzati nelle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di gestire le procedure di reclutamento in maniera mirata e nel rispetto del rigoroso equilibrio economico finanziario richiesto dalla norma.
9/2019-A/5Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 reca misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche;
    l'articolo 1, comma 2-octies del provvedimento dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche (articolo 11, comma 19, primo periodo, decreto-legge, 91 del 2013), in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo;
    inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse;
    quello del 2021 è un termine troppo limitativo, che permetterà di stabilizzare solo pochi lavoratori, mentre i più deboli, e tra questi i corpi di ballo, continueranno ad essere costituiti da precari. Ma anche nelle orchestre e fra i tecnici si rischia di coprire solo una parte dei posti disponibili, così come tra gli amministrativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline in esame, nel processo di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di gestire le procedure di reclutamento in maniera mirata e nel rispetto del rigoroso equilibrio economico finanziario richiesto dalla norma.
9/2019-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il cinema italiano, nonostante i successi internazionali degli ultimi anni, continua ad incontrare difficoltà;
    che gli istituti italiani di cultura hanno come compito principale quello di far conoscere e valorizzare le diverse forme del patrimonio culturale nazionale, di cui il cinema rappresenta una parte importante;
    che attraverso un inserimento strutturale e programmato delle nostre produzioni cinematografiche attraverso gli istituti di cultura, si potrebbe incidere positivamente anche su tutte le attività ad esso collegate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative volte a promuovere il cinema italiano nel mondo, valutando anche l'istituzione di una «Giornata mondiale del cinema italiano», da realizzare anche attraverso le istituzioni culturali all'estero, come già anticipato in una risoluzione presentata il 26 giugno ultimo scorso in Commissione VII (Cultura) e Commissione III (Affari esteri), attualmente in esame, che sia in grado di contribuire maggiormente alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.
9/2019-A/6Acunzo.


   La Camera,
   premesso che:
    sono presenti in tutta Italia più di 2000 bande musicali, 229 solo nel Lazio in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento. Queste svolgono la loro attività a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale e rappresentano un patrimonio di grande valore artistico, sociale, culturale e formativo, nonché espressione delle comunità locali. Alcune bande esistono da secoli e sono un fenomeno culturale tipico del territorio italiano, si tratta di entità d'aggregazione sociale che ricomprendono cittadini di tutte le generazioni, consentono la fruizione e la conoscenza della musica popolare permettendo che questa non vada persa col passare del tempo, come sancito, tra l'altro, anche dall'articolo 117 della Costituzione;
    le bande sono una realtà parte dell'immaginario collettivo della cultura italiana, rimangono, insieme alle rievocazioni storiche, parte integrante della nostra storia popolare, erede della grande tradizione musicale italiana, uno dei modi fondamentali di fare musica nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare ed implementare gli strumenti a sostegno delle bande musicali così da contribuire al mantenimento di tale patrimonio artistico-culturale del Paese.
9/2019-A/7Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede risorse da destinare a celebrazioni di particolari ricorrenze, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Prevede altresì misure per la promozione degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore;
    le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali di media e piccola importanza a cui sono legati eventi di spettacolo o agonistici o enogastronomici;
    contribuiscono a rendere caratteristico il nostro Paese e a solennizzare la vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole. Si stima che in Italia ogni anno si tengano tra le 48.000 e le 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti;
    il codice dello spettacolo (legge 22 novembre 2017, n. 175) riconosce il valore delle manifestazioni culturali popolari, nonché la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale e il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale;
    con legge 1o dicembre 1997, n. 420, sono state previste risorse per le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza;
    le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali, per la gran parte finanziate dai comuni, creano un movimento turistico che ha effetti moltiplicativi rispetto alle risorse impegnate, legando non solo le popolazioni alle proprie tradizione e al proprio territorio, ma anche fidelizzando il turista;
    la legge delega per il turismo, appena approvata dalla Camera, prevede l'adozione di norme volte a valorizzare il «turismo esperienziale» basato sullo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dell'identità di ciascun territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali minori, anche attraverso misure di sostegno e promozione a queste specificamente rivolte, individuando anno per anno e in concorso con le regioni, gli eventi che abbiano maggior significato culturale e impatto turistico da sostenere.
9/2019-A/8Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede risorse da destinare a celebrazioni di particolari ricorrenze, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Prevede altresì misure per la promozione degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore;
    le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali di media e piccola importanza a cui sono legati eventi di spettacolo o agonistici o enogastronomici;
    contribuiscono a rendere caratteristico il nostro Paese e a solennizzare la vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole. Si stima che in Italia ogni anno si tengano tra le 48.000 e le 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti;
    il codice dello spettacolo (legge 22 novembre 2017, n. 175) riconosce il valore delle manifestazioni culturali popolari, nonché la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale e il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale;
    con legge 1o dicembre 1997, n. 420, sono state previste risorse per le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza;
    le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali, per la gran parte finanziate dai comuni, creano un movimento turistico che ha effetti moltiplicativi rispetto alle risorse impegnate, legando non solo le popolazioni alle proprie tradizione e al proprio territorio, ma anche fidelizzando il turista;
    la legge delega per il turismo, appena approvata dalla Camera, prevede l'adozione di norme volte a valorizzare il «turismo esperienziale» basato sullo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dell'identità di ciascun territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche in concorso con le regioni, volta a sostenere le manifestazioni culturali e le ricorrenze tradizionali minori, anche attraverso misure di sostegno e promozione a queste specificamente rivolte.
9/2019-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni le proiezioni del Cinema America a Roma hanno assunto un importante valore culturale di aggregazione e passione per l'arte cinematografica;
    negli ultimi mesi si sono registrati inquietanti atti di violenza ai danni degli animatori di questa importante realtà con aggressioni portate da gruppi estremisti di destra;
    l'ultimo in ordine cronologico addirittura lontano da Roma con un ragazzo aggredito solo perché indossava la maglietta «brand» del Cinema America;
    forte deve essere la condanna contro questi atti vili;
    vanno rafforzate le misure a sostegno di realtà come il Cinema America che hanno il grande merito di promuovere la cultura e farsi parte attiva di momenti di aggregazione e confronto,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza a garantire la massima sicurezza e contrastare ogni forma di violenza ai danni dei protagonisti di questa realtà e far sì di sostenere l'azione culturale del Cinema America contro ogni forma di intimidazione.
9/2019-A/9Anzaldi, Fornaro, Enrico Borghi, Sensi, Delrio, Rotta, Bordo, Gribaudo, Melilli, Carnevali, Di Giorgi, Lepri, Morani, Nobili, Pezzopane, Pollastrini, Viscomi, Fiano, De Maria, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Boschi, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carè, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Fassino, Ferri, Fragomeli, Frailis, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Mancini, Marattin, Martina, Mauri, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Paita, Pellicani, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rosato, Rossi, Scalfarotto, Schirò, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Zan, Zardini, Muroni, Rostan, Palazzotto, Bersani, Boldrini, Conte, Epifani, Fassina, Fratoianni, Occhionero, Pastorino, Speranza, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020» presenta, all'articolo 1, norme per la disciplina del reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche e di altri enti similari;
    il Teatro Regio di Torino, costruito nel 1740, è da secoli un punto di riferimento a livello mondiale per l'opera lirica;
    nei mesi scorsi il Teatro Regio, sotto la gestione del sovrintendente William, ha attraversato una gravissima crisi artistica, economica ed occupazionale i cui effetti non si sono purtroppo esauriti;
    la stagione 2019/2020 del Teatro potrebbe infatti incontrare difficoltà a causa dell'incertezza che riguardano la riconferma dei contratti in essere a tempo determinato;
    i contratti in scadenza sono infatti funzionali alla stessa produzione della nuova stagione teatrale e riguardano non solo figure professionali come tecnici, orchestrali, coristi e impiegati ma anche quadri dirigenziali come il direttore artistico, il direttore allestimenti tecnici, il direttore del coro ed il direttore di produzione;
    è innegabile che tale situazione comporti un depauperamento delle professionalità che compromette lo stesso livello dell'offerta culturale;
    queste evidenti criticità rischiano quindi di compromettere la credibilità internazionale che la Fondazione lirico-sinfonica piemontese si è conquistata con bilanci economici in regola e con il raggiungimento di uno standard qualitativo elevato,

impegna il Governo

a garantire la continuità occupazionale e produttiva del Teatro Regio di Torino stabilizzando le figure professionali presenti.
9/2019-A/10Fregolent.


   La Camera,
   premesso che 
    l'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame autorizza delle risorse aggiuntive per la promozione di attività culturali,
   considerato che:
    Vincenzo Bellini, nato a Catania il 3 novembre dei 1801 e venuto a mancare a Puteaux il 23 settembre 1835, è stato tra i maggiori compositori italiani e tra i più celebri operisti dell'Ottocento;
    legato ad uno stile musicale antico, basato sul primato del canto vocale o strumentale, Vincenzo Bellini riuscì a trasmettere la propria arte oltre i confini della sua amata terra, arrivando sino a Milano, Parigi e nelle principali città europee, trasmettendo la cultura mediterranea che l'Europa romantica aveva idealizzato nel mito della classicità;
    l'arte trasmessa dal Bellini fu frutto anche dei confronti con i più grandi compositori d'Europa, tra cui Fryderyk Chopin, attraverso cui il proprio linguaggio musicale si arricchì di colori e soluzioni nuove, pur conservando intatta l'ispirazione melodica di sempre;
    la musica di Bellini è una singolare unione tra classicità e romanticismo, grazie alla formazione ricevuta a Napoli, basata sui modelli della scuola operistica napoletana ed anche ad una personale tendenza a valori poetici come armonia e compostezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare iniziative di promozione e valorizzazione delle opere di Vincenzo Bellini, quale, tra l'altro, la creazione di un festival in memoria del compositore, curato dal Teatro Massimo Bellini, quale luogo inaugurato in suo onore nel 1890 che ha ospitato tra i maggiori musicisti del Novecento, ferma restando, in ogni caso, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2019-A/11Suriano, Gallo, Cappellani, Saitta, Luciano Cantone, Paxia, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, tra le numerose misure, reca all'articolo 2 disposizioni sia a sostegno finanziario delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché a rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, ponendo l'attenzione alla cultura come tema centrale del provvedimento,
    considerato che:
    ogni misura a sostegno di un positivo andamento delle attività produttive del Paese è dunque visto di buon grado nell'ottica di un generale miglioramento dell'apparato economico italiano. Non fanno eccezione le imprese culturali – asset specifico tutto italiano – ed il settore dell'educazione – che permette l'acquisizione delle migliori competenze anche lavorative per le future generazioni;
    l'introduzione di una misura come l’art-bonus ha favorito la rinascita di fenomeni come il mecenatismo a sostegno del mondo della cultura, attraverso la definizione di un credito di imposta per chi effettua erogazioni liberali a sostegno di progettualità ed attività culturali; d'altra parte il decreto-legge Crescita – con l'introduzione dell'articolo 49-bis – ha invece favorito le imprese che disporranno erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale se assumeranno a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche;
    misure di questo genere devono essere sostenute e migliorate, anche in una generale ottica di miglioramento dell'andamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, di esaminare possibili interventi per la revisione del credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014), che ne prevedano l'incremento percentuale, nonché misure tese a favorire forme di micro-mecenatismo dedicate a soggetti di piccole e medie dimensioni, nei limiti delle risorse disponibili.
9/2019-A/12Zennaro, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, tra le numerose misure, reca all'articolo 2 disposizioni sia a sostegno finanziario delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché a rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, ponendo l'attenzione alla cultura come tema centrale del provvedimento;
   considerato che:
    la musica dal vivo riveste una notevole importanza economica e culturale nel nostro Paese. Il settore registra da anni una costante crescita del fatturato e del pubblico, occupando circa 30.000 addetti, numeri che fanno dell'Italia il sesto mercato mondiale per volume d'affari. Il prodotto culturale «musica dal vivo originale», in tutte le sue connotazioni, interessa soprattutto i piccoli e medi Live Club e i Festival artistico-musicali diffusi su tutto il territorio nazionale;
    i Live Club che propongono in maniera prevalente spettacoli di musica originale dal vivo rappresentano a tutti gli effetti degli incubatori culturali, luoghi multifunzionali dove molteplici discipline artistiche dialogano tra loro e con il pubblico, veicoli di promozione culturale e turistica che arricchiscono con la loro attività il territorio nel quale operano. I Live Club rappresentano, inoltre, un prezioso spazio di espressione, visibilità e confronto per gli artisti emergenti di qualità, spesso non adeguatamente valorizzati a causa di logiche di mercato che premiano la maggiore remuneratività delle offerte musicali dozzinali orientate al mero ritorno economico. Tali offerte musicali di bassa qualità producono, inoltre, un risultato di omologazione piuttosto che di promozione culturale. Tuttavia, ad oggi, i Live Club non sono formalmente riconosciuti nelle loro precipue specificità, essendo assimilati in tutto e per tutto ad attività di somministrazione cibo e bevande o a discoteche, categorie di attività assolutamente distanti dal coglierne l'intrinseco valore di promozione culturale e sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure per il riconoscimento dei Live Club quali luoghi di promozione artistica, culturale e sociale, anche attraverso l'istituzione di un elenco presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
9/2019-A/13Carbonaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, riporta quelle che sono misure specifiche sui settori del Cinema e dell'Audiovisivo e che tengono in considerazione la promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, esplica la composizione ed il funzionamento della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, disciplina questioni relative ai contributi per le opere cinematografiche ed audiovisive e per attività di promozione cinematografica ed audiovisiva;
   considerato che:
    in diverse parti del menzionato articolo, si fa riferimento ai minori e ai prodotti cinematografici ed audiovisivi ad essi dedicati. La tutela dei minori rappresenta imprescindibilmente un'importante linea di attività dell'Autorità, per le Garanzie nelle Comunicazioni e la vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti in generale, oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vieta le trasmissioni che anche in relazione all'orario di messa in onda, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Tale disposizione si riconnette anche con i contenuti della «Carta di Treviso», che regolamenta il rapporto tra la libertà di esercitare il diritto/dovere di informazione e quello di proteggere un cittadino al di sotto dei 18 anni nel suo sviluppo garantendo una corretta formazione, osservando il pieno rispetto del minorenne ed evitando, dunque, una forma di «violenza mediatica»;
    nel Libro Bianco che AGCOM ha dedicato nel 2018 al minori ed al mondo dell'audiovisivo, si evince che lo schermo televisivo richiama e conserva ancora una buona fetta di attenzione dei minori, pur se con delle differenze tra diverse fasce di età: tale dato implica il fatto che la televisione condiziona ancora in maniera preponderante l'informazione che viene trasmessa ai minori;
    è ormai noto che il fenomeno delle falce news impatta in maniera negativa la qualità dell'informazione, preoccupando – in relazione al pubblico dei minori – principalmente da un punto di vista educativo, in relazione alla loro capacità di decodifica dei messaggi mediatici a disposizione e ad una loro maggiore vulnerabilità;
   tenuto conto che:
    in virtù di una ancora forte presenza dei canali audiovisivi nella dieta mediatica dei minori, considerando l'esistenza di molti canali televisivi tematici dedicati ad un pubblico giovane ed in relazione alla consapevolezza della possibilità di pensare a palinsesti e programmazioni capaci di creare intrattenimento ma anche sistemi educativi, risulta necessario un maggiore sforzo da parte delle istituzioni competenti nel sostenere una adeguata produzione di prodotti audiovisivi – spaziando dai documentari all'animazione – ed una adeguata programmazione dedicata al tema della media education. L'obiettivo è quello di trasmettere al pubblico più giovane – in maniera semplice e certamente più ludica – gli strumenti educativi utili per riconoscere la qualità delle informazioni apprese e recepite,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di promuovere azioni volte all'incremento del numero di opere prodotte da produttori – anche indipendenti – realizzate in Italia e all'estero, destinate ad un pubblico di minori e aventi come finalità una maggiore e più semplice fruibilità dell'educazione e della sensibilizzazione dei più piccoli all'uso consapevole dei media e delle informazioni acquisite dall'ambiente circostante;
   a valutare l'opportunità di promuovere azioni volte ad indirizzare una quota maggiore della programmazione del settore dell'audiovisivo, nelle fasce dedicate ai minori, verso programmi specifici per i più piccoli – siano essi documentari o prodotti di animazione – dedicati alla media education;
   a valutare l'opportunità di intraprendere una più ampia pianificazione strategica educativa finalizzata all'utilizzo consapevole e critico dei media.
9/2019-A/14Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, riporta quelle che sono misure specifiche sui settori del Cinema e dell'Audiovisivo e che tengono in considerazione la promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi;
   considerato che:
    dopo le numerose innovazioni seguite alla riforma degli Orientamenti Scolastici, la ricerca-azione sulle competenze degli studenti impone una nuova attenzione al percorso formativo attraverso i nuovi linguaggi e che bisogna partire dalla scuola per avviare i giovani ai mestieri dell'audiovisivo;
    il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, prevede benefìci fiscali per gli sportivi professionisti e congrue agevolazioni al club, che soprattutto nel settore calcistico si traducono in forti risparmi, purché le società interessate versino un contributo pari allo 0,5 per cento del loro imponibile per costituire un fondo statale dedicato al potenziamento dei settori giovanili;
    tale nuovo regime fiscale si auspica possa essere applicato al settore cinematografico, laddove esistono già strumenti di finanziamento alle produzioni sia in termini di fiscalità di vantaggio, sia in termini di contributi economici alle opere particolarmente meritevoli, anche in considerazione della crescente rilevanza rivestita dal settore artistico culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nei limiti della finanza pubblica, misure che favoriscano la collaborazione tra gli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo e gli istituti di formazione, nell'ambito dei percorsi di educazione all'audiovisivo presso le scuole.
9/2019-A/15Mariani, Acunzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari ed in particolare al comma 3, si limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12 per cento del tempo di diffusione a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti,
   considerato che:
    il cinema italiano ha necessità di essere supportato e valorizzato per garantire in futuro un livello di produzione di eccellenza in grado di assicurare un livello di prestigio dell'immagine nazionale;
    è necessario porre una maggiore attenzione nel percorso formativo dei nuovi linguaggi in particolare nei confronti delle nuove generazioni,
   tenuto conto che:
    si ritiene ormai non più rinviabile avviare i giovani ai mestieri dell'audiovisivo, per coltivare i nuovi talenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse pubbliche, di eventualmente incrementare la percentuale della quota destinata alla programmazione di qualità.
9/2019-A/16Frate, Acunzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, commi 1 e 2 – modificato durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1o luglio 2019) al 1o gennaio 2020;
    il medesimo articolo dispone che il rispetto delle percentuali relative agli obblighi di programmazione delle opere espressione originale italiana per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debbano essere su base annua invece che settimanale;
    la riforma delle norme in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte del fornitori di servizi di media audiovisivi avviata dal precedente Governo è stato il risultato maturato a seguito di consultazioni con tutte le parti, che raggiunge un punto di equilibrio introducendo procedure più trasparenti ed efficaci;
    prevedere nel Primetime (fascia oraria 18-23) una quota del tempo settimanale di diffusione riservata a film, fiction, documentari e cartoni italiani ha permesso di avviare un processo concreto finalizzato ad aiutare, tutelare e valorizzare il cinema, la fiction e la creatività italiane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di riconsiderare le modifiche introdotte relative agli obblighi di programmazione delle opere espressione originale italiana per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su base annua anziché settimanale, al fine di garantire il processo concreto di tutela e valorizzazione del cinema, della fiction e della creatività italiane.
9/2019-A/17Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, commi 1 e 2 – modificato durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1o luglio 2019) al 1o gennaio 2020;
    il medesimo articolo dispone che il rispetto delle percentuali relative agli obblighi di programmazione delle opere espressione originale italiana per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debbano essere su base annua invece che settimanale;
    la riforma delle norme in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte del fornitori di servizi di media audiovisivi avviata dal precedente Governo è stato il risultato maturato a seguito di consultazioni con tutte le parti, che raggiunge un punto di equilibrio introducendo procedure più trasparenti ed efficaci;
    prevedere nel Primetime (fascia oraria 18-23) una quota del tempo settimanale di diffusione riservata a film, fiction, documentari e cartoni italiani ha permesso di avviare un processo concreto finalizzato ad aiutare, tutelare e valorizzare il cinema, la fiction e la creatività italiane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa per valutare l'opportunità di riconsiderare le modifiche introdotte relative agli obblighi di programmazione delle opere espressione originale italiana per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su base annua anziché settimanale, al fine di garantire il processo concreto di tutela e valorizzazione del cinema, della fiction e della creatività italiane.
9/2019-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 4 – interviene sulla quota del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo da destinare ai contributi. A tali fini, novella gli articoli 13, 26 e 27 della legge 220 del 2016;
    in particolare, novellando l'articolo 13, comma 5, della legge 220 del 2016, dispone che, nel ripartire il Fondo citato, la quota da destinare ai contributi selettivi e ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – fatta eccezione, ora, per le risorse da assegnare all'istituto Luce-Cinecittà srl, alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e ad altre fondazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della medesima legge n. 220 del 2016 – deve essere compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento (e non più tra il 15 per cento e il 18 per cento, comprese le risorse destinate ai beneficiari ora esclusi dal computo);
    i contributi selettivi con le misure di sostegno ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, come disposti prima della modifica, intendevano favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia anche attraverso la realizzazione di festival, premi di rilevanza nazionale ed internazionale; per promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; per promuovere, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di riconsiderare le modifiche introdotte rispristinando i limiti minimi e massimi di riserva del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per i contributi selettivi al fine di tutelare e promuovere progetti di qualità a favore dei giovani delle opere prime e seconde e dei film difficili.
9/2019-A/18Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 4 – interviene sulla quota del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo da destinare ai contributi. A tali fini, novella gli articoli 13, 26 e 27 della legge 220 del 2016;
    in particolare, novellando l'articolo 13, comma 5, della legge 220 del 2016, dispone che, nel ripartire il Fondo citato, la quota da destinare ai contributi selettivi e ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – fatta eccezione, ora, per le risorse da assegnare all'istituto Luce-Cinecittà srl, alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e ad altre fondazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della medesima legge n. 220 del 2016 – deve essere compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento (e non più tra il 15 per cento e il 18 per cento, comprese le risorse destinate ai beneficiari ora esclusi dal computo);
    i contributi selettivi con le misure di sostegno ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, come disposti prima della modifica, intendevano favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia anche attraverso la realizzazione di festival, premi di rilevanza nazionale ed internazionale; per promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; per promuovere, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare le modifiche introdotte relative ai limiti minimi e massimi di riserva del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per i contributi selettivi al fine di tutelare e promuovere progetti di qualità a favore dei giovani delle opere prime e seconde e dei film difficili.
9/2019-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta una grande occasione persa, per vari motivi. In primis, l'occasione per affrontare l'annosa questione dei lavoratori del settore dello spettacolo, ragionare sul loro status giuridico e provare a superare la condizione di precarietà che li caratterizza;
    nel settore dello spettacolo risulta urgente l'approvazione di una norma di sostegno in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa,

impegna il Governo

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a prevedere misure ad hoc che riconoscano una forma di sostegno al reddito ai lavoratori dello spettacolo.
9/2019-A/19Piccoli Nardelli, Ascani, Rossi, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1416 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI PATUANELLI E SANTILLO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2015, N. 167, IN MATERIA DI PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE CONCERNENTI LA REVISIONE E L'INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2039)

A.C. 2039 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

A.C. 2039 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2039 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2039 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riguarda una proroga termini che evidenzia un palese e oggettivo ritardo da parte del Governo in carica e del Ministero delle infrastrutture a rispettare il termine previsto dal decreto legislativo 229/2017 del 13 agosto p.v.;
    i governi di centrosinistra avevano lavorato alla definizione di una riforma che era attesa da anni e che nel febbraio 2018 è andata in vigore;
    suddetto ritardo costituisce un serio problema ad un settore quale quello della nautica da diporto che costituisce una eccellenza del nostro made in Italy e che si collega anche ad altri segmenti fondamentali della economia nazionale dalla cantieristica al turismo;
    in considerazione della rilevanza del suddetto settore e atteso che non è consentito perdere ulteriore tempo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di procedere alla approvazione entro il mese di settembre 2019 e in vista dell'evento del salone nautico di Genova l'approvazione definitiva dello schema di decreto correttivo al codice della nautica ai sensi del decreto legislativo 229/2017.
9/2039/1Paita.