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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 settembre 2019

TESTO AGGIORNATO AL 24 SETTEMBRE 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 settembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Delmastro Delle Vedove, Delrio, De Micheli, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli, Parolo, Patassini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Battelli, Benvenuto, Berardini, Boccia, Bonafede, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli, Noja, Parolo, Patassini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 settembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CIABURRO e DELMASTRO DELLE VEDOVE: «Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico» (2096);
   DEIANA e ALBERTO MANCA: «Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale» (2097).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CATALDI ed altri: «Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di ricostruzione nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016» (1153) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frate.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero negli anni 2017 e 2018» (1335) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frate.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale n. 1916, d'iniziativa dei deputati PAROLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela del principio della buona fede nei rapporti tra la Repubblica e i cittadini».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  FRANCESCO SILVESTRI: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi» (1827) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MAGI: «Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico» (1912) Parere delle Commissioni IV e V;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela del principio della buona fede nei rapporti tra la Repubblica e i cittadini» (1916).
   II Commissione (Giustizia):
  GOLINELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, in materia di associazione per delinquere con finalità di eco-terrorismo, e modifiche agli articoli 513 e 635 del medesimo codice, in materia di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento» (1786) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e XIII;
  GAGLIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare» (1903) Parere delle Commissioni I e V;
  GAGLIARDI: «Modifica all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di impiego dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi quale pubblico elenco ai fini della notificazione e della comunicazione di atti» (1927) Parere delle Commissioni I e V;
  POTENTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici» (1930) Parere delle Commissioni I, XII e XIII.
   IV Commissione (Difesa):

  DEIDDA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (1934) Parere delle Commissioni I, V e XI.
   X Commissione (Attività produttive):

  MOLINARI ed altri: «Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici» (1072) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):

  DE LORENZO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1741) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  D'ARRANDO ed altri: «Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati» (1752) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BELLUCCI: «Riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria come malattia rara nonché disposizioni per la cura delle persone affette da essa e per la promozione della ricerca sulle malattie rare» (1907) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  MELONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta» (1915) Parere della V Commissione.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 13 e 17 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   n. 6/2019 del 4 aprile 2019, concernente «Sistema tranviario fiorentino – Linea tranviaria 4.1 “Leopolda-Piagge” – Approvazione progetto preliminare» - alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 30/2019 del 20 maggio 2019, concernente «Modifica del programma operativo complementare “Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 (delibera CIPE n. 21 del 2018)» - alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 31/2019 del 20 maggio 2019, concernente «Modifica del programma operativo complementare “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (delibera CIPE n. 47 del 2016)» - alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio);
   n. 34/2019 del 20 maggio 2019, concernente «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” – Non approvazione della dichiarazione di pubblica utilità» - alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 settembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (COM(2019) 417 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 417 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Le norme sulla protezione dei dati come strumento generatore di fiducia nell'Unione europea e oltre i suoi confini: un bilancio (COM(2019) 374 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom – 2019 (COM(2019) 406 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) (COM(2019) 409 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una decisione volta a prorogare una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati (COM(2019) 410 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 («Facilitazioni»), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione(COM(2019) 416 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 461 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2019) 620 final).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi (31).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (32).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (33).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (34).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (35).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna (36).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (37).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019 (103).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2019.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019 (104).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2020 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (105).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019 (106).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 ottobre 2019.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (107).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro (108).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (109).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (110).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra (111).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa (112).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (113).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare (114).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (115).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 2 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (116).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 ottobre 2019.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (117).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 ottobre 2019.

Ritiro di richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa (2).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 17 settembre 2019, a pagina 5, prima colonna, trentasettesima riga, la parola: «XIII» deve intendersi sostituita dalla seguente: «XII».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982, FATTO A PARIGI IL 12 FEBBRAIO 2004; B) PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982, FATTO A PARIGI IL 12 FEBBRAIO 2004, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 1476-A)

A.C. 1476-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1476-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
   a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
   b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

A.C. 1476-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1476-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.
  2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    « a) “incidente nucleare” significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;
    b) “impianti nucleari” significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale»;
   b) alla lettera f), le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
   c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   « f-bis) “danno nucleare” significa:
    1) qualsiasi decesso o danno alle persone;
    2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;
    3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:
    3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subìto da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;
    3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);
    3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);
    4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;
   f-ter) “misure di reintegro” significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;
   f-quater) “misure preventive” significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;
   f-quinquies) “misure ragionevoli” significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:
    1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;
    2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;
    3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche».

  3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».
  4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «di ogni danno alle persone o alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'impianto nucleare il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   c) al terzo comma:
    1) all'alinea, dopo le parole: «non comprende i danni» è aggiunta la seguente: «nucleari»;
    2) al numero 1), dopo le parole: «in sé» sono inserite le seguenti: «, anche in corso di costruzione,»;
   d) al quarto comma:
    1) dopo le parole: «Allorché dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
    2) dopo le parole: «Quando il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   e) il quinto comma è abrogato;
   f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni» è inserita la seguente: «nucleari».

  5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «è responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «è altresì responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»;
   d) al terzo comma:
    1) le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»;
    2) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
   e) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»;
   f) al quinto comma, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

  6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   c) al terzo comma:
    1) dopo le parole: «viene causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
    2) dopo le parole: «sia causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
    3) dopo le parole: «in consegna successivamente» sono aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilità»;
   d) al quarto comma:
    1) dopo le parole: «Se il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
    2) dopo le parole: «deriva dal danno» è inserita la seguente: «nucleare».

  7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
   c) al terzo comma:
    1) al numero 1), dopo le parole: «ha causato danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
    2) al numero 2), dopo le parole: «per danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subìto da tale persona»;
   e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: «dolosamente il danno» è aggiunta la seguente: «nucleare»;
   f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»;
   g) al quinto comma:
    1) dopo le parole: «facoltative per i danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
    2) dopo le parole: «facoltativa per danno» è inserita la seguente: «nucleare»;
   h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
  «Le persone che hanno subìto danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento».

  8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.
  2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.
  3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».

  9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato»;
   c) al quarto comma, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
   d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni» è inserita la seguente: «nucleari»;
   e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
  «Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto».

  10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:
  «Art. 23. – 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.
  2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare».
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonché alle procedure, alle modalità e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei siti internet di cui al primo periodo».

A.C. 1476-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1476-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 677 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE PETROCELLI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011; B) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, FATTO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1678)

A.C. 1678 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;
   b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

A.C. 1678 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:
   a) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
   b) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1678 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1678 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1678 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 678 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE PETROCELLI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005; B) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1679)

A.C. 1679 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
   b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

A.C. 1679 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:
   a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
   b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1679 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1679 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1679 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 6 FEBBRAIO 2019 E A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2019 (A.C. 1771)

A.C. 1771 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

A.C. 1771 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

A.C. 1771 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Oneri)

  1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.

A.C. 1771 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1771 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.