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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 ottobre 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL COST. N. 1585-B

Pdl cost. n. 1585-B – Riduzione del numero dei parlamentari

Discussione sulle linee generali: 8 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
Gruppi 6 ore e 40 minuti
 MoVimento 5 Stelle 58 minuti
 Lega – Salvini premier 53 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 52 minuti
 Partito Democratico 51 minuti
 Fratelli d'Italia 48 minuti
 Italia Viva 47 minuti
 Liberi e Uguali 45 minuti
 Misto: 46 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 9 minuti
  +Europa-Centro Democratico 6 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o ottobre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Berti, Billi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Bruno Bossio, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Lorenzis, De Menech, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Ferrari, Ficara, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marzana, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Parolo, Pastorino, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Roberto Rossini, Ruocco, Giovanni Russo, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Silvestroni, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Zanella, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Berti, Billi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Bruno Bossio, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, D'Incà, Dadone, Daga, Sabrina De Carlo, De Lorenzis, De Menech, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferraresi, Ferrari, Ficara, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marzana, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Parolo, Pastorino, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Roberto Rossini, Ruocco, Giovanni Russo, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Silvestroni, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Speranza, Suriano, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 settembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIACOMONI ed altri: «Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati» (2128);
   SCHIRÒ ed altri: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi» (2129).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LA MARCA: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo» (223) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Schirò.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori» (2047) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penna.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 30 settembre 2019 il deputato Giacomoni ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   GIACOMONI ed altri: «Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati» (1969).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VII Commissione (Cultura):

  SIRACUSANO e BUCALO: «Trasferimento dell'area e del complesso monumentale della Real Cittadella di Messina al comune di Messina» (1716) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):

  SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro» (1891) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2019, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132 (118).

  Questa richiesta, in data 30 settembre 2019, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 novembre 2019.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2019, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (119).

  Questa richiesta, in data 30 settembre 2019, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 novembre 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza a sostegno del processo di pace in Colombia, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza e imparzialità per le prossime elezioni amministrative previste per il mese di ottobre – 3-00987

A) Interrogazione

   DI STASIO, OLGIATI, CARELLI, SABRINA DE CARLO, SURIANO, EMILIOZZI e CABRAS. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   nonostante gli accordi di pace tra la Colombia e la formazione guerrigliera delle Farc del 2016, una lunga scia di sangue continua ad attraversare lo Stato sudamericano;
   dal momento della rinuncia alla lotta armata sono stati uccisi circa 320 colombiani; di questi, 130 circa sarebbero militanti, i restanti sono difensori dei diritti umani e leader sociali;
   gli omicidi dei difensori dei diritti umani sono avvenuti tutti nei primi 8 mesi di governo guidato dal leader di destra Ivan Duque, che ha già espresso la volontà di modificare, seppur unilateralmente, gli accordi di pace promossi dall'ex Presidente colombiano Juan Manuel Sanchez;
   le organizzazioni criminali, anche internazionali, e i narcotrafficanti stanno tornando a imporsi in alcune zone della Colombia;
   la capitale Bogotà e tutta la Colombia saranno interessate, il 27 ottobre 2019, dalle elezioni comunali e regionali e, in vista di questa tornata elettorale, lo scontro politico si sta evidentemente inasprendo, raggiungendo un picco di violenza inaccettabile e ingiustificabile, come dimostra l'omicidio della candidata sindaca di Suarez, Karina Garcia Sierra, assassinata insieme ad altre cinque persone e poi bruciata, a seguito di un'imboscata avvenuta nel dipartimento di Cauca, fatto seguito dagli omicidi del candidato alle comunali del municipio di Toledo, Orley Garca, e di José Cortes Sevillano, presidente della giunta di azione comunale di El Carmen, entrambi uccisi a colpi di fucile in due diversi attentati avvenuti tra il 6 e l'8 settembre 2019 –:
   quali iniziative di competenza abbia intrapreso o intenda adottare il Governo, anche insieme alla comunità internazionale, per garantire il mantenimento degli accordi di pace e quindi per garantire che le elezioni del 27 ottobre 2019 possano svolgersi in un clima di non violenza, correttezza e imparzialità. (3-00987)


Iniziative per una larga diffusione del sistema di trasporto intelligente C-ITS, ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese – 2-00379

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   le smart road sono un'iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata al rilancio del settore delle infrastrutture di trasporto attraverso la digital transformation, intesa come fattore abilitante della crescita sostenibile, intelligente e inclusiva del Paese;
   l'obiettivo è di rinnovare il sistema delle infrastrutture stradali, rendendole più sicure, meglio utilizzate e fruite e in grado di generare dati e servizi per una migliore esperienza del viaggio per i cittadini, per facilitare il trasporto delle merci e contribuire a determinare un ecosistema tecnologico favorevole per le imprese;
   analogamente la digital transformation delle infrastrutture si configura come volano per l'intera economia del Paese, dal momento che il settore infrastrutturale, per la sua capacità di attrarre investimenti importanti e di connettere soggetti e settori produttivi diversi, può tornare a rappresentare la frontiera dell'innovazione, soprattutto se si considerano come primari gli interventi di upgrading tecnologico, il cui costo e i cui tempi di realizzazione sono mediamente più bassi rispetto ad interventi sulle infrastrutture fisiche;
   la realizzazione del processo di trasformazione digitale richiede che siano realizzate strutture e piattaforme tecnologiche abilitanti che si basano su elementi quali la connettività di persone e veicoli, gli open data, i big data e l’internet degli oggetti (loT), destinati a generare una molteplicità di dati di interesse per il gestore dell'infrastruttura, per i viaggiatori e per le autorità e per gli enti di pianificazione;
   le smart road possono anche rappresentare un elemento per fornire ai territori da esse rappresentate una dorsale con cui supportare servizi di connettività loT, non necessariamente legati al trasporto, come, per esempio, il supporto alla cosiddetta agricoltura di precisione;
   l'elemento, però, più rilevante con riferimento alle infrastrutture abilitanti è legato alla predisposizione della dorsale e dei servizi di comunicazione esposti per l'implementazione delle soluzioni Cooperative intelligent transport systems (C-ITS): un piano di investimento, le cui linee generali, sono state presentate nel 2016 dalla Commissaria dell'Unione europea Violeta Bulc e che si ponevano l'obiettivo di stabilire un quadro di riferimento complessivo entro il 2019, quando le prime vetture a guida autonoma sarebbero arrivate sul mercato. Un piano quelle delle C-ITS con investimenti che nel tempo avrebbero potuto superare i tre miliardi di euro;
   proprio la diffusione dei sistemi di Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) può contribuire a raggiungere una serie di obiettivi della Commissione europea nell'ambito dei trasporti, quali la sicurezza, la riduzione della congestione e il miglioramento delle condizioni di trasporto e degli impatti ambientali;
   la costante evoluzione nel settore dello sviluppo tecnologico, infatti, consente di gestire in modo «intelligente» il sistema dei trasporti nella sua globalità e di far fronte alla svariate esigenze espresse sia dagli operatori, sia dagli utenti del trasporto pubblico e privato. I sistemi intelligenti di trasporto (Its) possono oggi essere considerati strumenti indispensabili alla gestione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane;
   uno degli elementi cruciali per il successo di queste nuove applicazioni sarà la protezione dei dati, molti dei quali personali, scambiati tra le vetture e necessari per il funzionamento del sistema;
   un recente studio della società di consulenza Analysis Mason stima il nuovo valore economico complessivo generato dall'introduzione di un sistema di trasporto intelligente in Europa in una fascia compresa tra 20 e 40 miliardi di euro nei prossimi 10 anni;
   già a ottobre del 2017 le autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere sul sistema di trasporto intelligente C-ITS che forniva una serie di raccomandazioni per l'industria, al fine di raggiungere il duplice, possibile obiettivo dello sviluppo tecnologico e della tutela dei diritti;
   l'8 marzo 2019 queste raccomandazioni sono state ribadite, in una sorta di decalogo, nel corso dell'assemblea dello European telecommunications standards institute (Etsi), che è l'organo di standardizzazione che a livello continentale sta sviluppando le architetture e i protocolli per lo scambio delle informazioni tra veicoli;
   lo stato delle infrastrutture non deve essere esclusivamente noto con riferimento alle condizioni di circolazione, ma anche con riferimento alle condizioni ambientali alle condizioni strutturali delle infrastrutture stesse, queste ultime organizzate e gestite all'interno di un modello digitale simile a quello tipico dei Building information modeling (Bim) –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere, alla luce dello stato dei lavori preparatori alla definizione del quadro giuridico necessario per una larga diffusione dei servizi C-ITS per le infrastrutture del Paese.
(2-00379) «Grippa, Marino».


Iniziative di competenza per destinare nuovo personale alla sede dell'Inps di Nuoro – 3-00988

C) Interrogazione

   DEIDDA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il consiglio provinciale dell'Inps di Nuoro ha recentemente denunciato il mancato affidamento alla sede nuorese di una parte dei 66 nuovi assunti dall'istituto destinati alla Sardegna e tale decisione è stata adottata sulla base di un criterio di valutazione, ad avviso dell'interrogante, del tutto inaccettabile, in quanto fondato su indicatori che non possono essere gli stessi per tutto il territorio nazionale;
   tale decisione appare ancora più incomprensibile se si considera che la stessa sede è già stata interessata, nel triennio 2017-2019, da una riduzione di 40 unità, con conseguente, insostenibile aumento del carico di lavoro per il restante personale, peraltro già aggravato per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo e concernenti «quota cento» e «reddito e pensione di cittadinanza»;
   la situazione della sede Inps di Nuoro è già stata discussa dal comitato regionale, convocato proprio per un'analisi della situazione generale dell'istituto, compresa la grave situazione degli organici in Sardegna, e la mancanza di ricambio generazionale determinerà la perdita delle conoscenze e dei metodi acquisiti dal personale ancora in servizio;
   la decisione in questione – peraltro, in assoluto contrasto con i risultati ottenuti dalla stessa sede che, infatti, si è posizionata fra le prime 15 a livello nazionale – appare ricollegarsi al più ampio piano di riorganizzazione avviato dall'istituto in Sardegna, il quale, attraverso una contrazione delle risorse umane assegnate alle varie sedi, determinerà il ridimensionamento della presenza dell'istituto nell'isola, con la conseguente chiusura di diversi uffici;
   la presenza delle diverse sedi dell'istituto nell'isola è necessaria al fine di fronteggiare le istanze della popolazione residente, la quale, diversamente, si vedrebbe costretta ad affrontare lunghi viaggi verso gli altri centri dell'isola, senza che la rete infrastrutturale consenta, in alcun modo, rapidi spostamenti, essendo, tra le altre cose, la Sardegna l'unica regione italiana priva di autostrade e caratterizzata da una forte carenza infrastrutturale;
   i territori in questione hanno già subito negli ultimi anni la chiusura e/o il ridimensionamento di altri servizi essenziali, quali il servizio sanitario e quello scolastico, e tale condizione incentiva il fenomeno dello spopolamento, con gravi ripercussioni di ordine economico e sociale per l'intera Isola –:
   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di destinare nuovo personale all'ufficio dell'Inps di Nuoro, scongiurando così qualsiasi ipotesi di futura, eventuale chiusura della medesima sede. (3-00988)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (A.C. 2100)

A.C. 2100 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro della sicurezza nazionale cibernetica;
    i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero – si legge nella relazione – «la necessità e l'urgenza di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi»;
    a tal fine l'articolo 1, che rappresenta il fulcro dell'esigenza della decretazione d'urgenza da parte del Governo, definisce la finalità e l'ambito di applicazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica demandando però la sua definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, e ad un altro del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 10 mesi su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per i relativi termini e le modalità attuative;
    l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni espressamente prevede che «Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione» e l'articolo 1 altro non è, ad avviso dei presentatori, che una delega al Governo, per il tramite di un atto amministrativo che non ha forza di legge, ad attuare il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    quanto al requisito indispensabile della necessità ed urgenza previsto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'esercizio della decretazione d'urgenza da parte del Governo, i decreti del Presidente del Consiglio hanno tempi che arrivano fino a 10 mesi per l'individuazione dei termini e delle modalità attuative volte a garantire il perimetro della sicurezza cibernetica;
    si tratta dunque di un impianto normativo che sarà in grado di produrre i suoi effetti al più presto tra un anno, mettendo in rilievo, implicitamente, che non sussiste nessuna minaccia immediata alle reti e ai sistemi informativi che giustifichi la necessità di intervenire con la decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2100.
N. 1. Iezzi, Maccanti, Molinari, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, De Angelis, Donina, Giacometti, Invernizzi, Maturi, Molteni, Rixi, Stefani, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zordan.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione detta norme che definiscono il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in grado di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato;
    dalla relazione tecnica allegata al decreto, si evince la necessità di affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, e operando in conformità alle più elevate e aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale;
    tuttavia, i tempi previsti per l'attuazione di quanto sancito dal decreto sono tutt'altro che brevi, dal momento che l'articolo 1, nel definire la finalità e l'ambito di applicazione del perimetro di sicurezza, dispone l'individuazione e i criteri per la formazione degli elenchi delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro, tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi conseguentemente previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    la possibilità di rispondere tempestivamente, attraverso il presente decreto, alle motivazioni di urgenza è ulteriormente vanificata dal fatto che, con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sempre su proposta del CISR, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, verranno definite le procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro notificano gli incidenti aventi impatto sulle reti, i sistemi o i servizi individuati al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che le inoltrerà al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
    è di tutta evidenza quanto il continuo ricorso alla decretazione di urgenza abbia minato, anche nelle passate legislature, il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    il carattere di urgenza del decreto è palesemente smentito dalla previsione di date per l'entrata in vigore di alcune disposizioni i cui tempi e le cui modalità attuative arrivano fino a dieci mesi. Nello specifico, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (articolo 1, comma 6), vengono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e vengono previste attività di ispezione e verifica, attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati;
    pertanto, il provvedimento all'esame di quest'Aula viola l'articolo 77 della Costituzione, non rispondendo ad uno dei princìpi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2100.
N. 2. Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Rotelli, Zucconi.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1201-B)

A.C. 1201-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1201-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1201-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive europee)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

A.C. 1201-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
   b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all’«Unione europea»;
   c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
   d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
   e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
   f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
   g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
   h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
   i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

  2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1201-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
   b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
   c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;
   d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
   e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
   f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;
   g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:
    1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/ 1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
    2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
   h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
   i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
   l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
   m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
    1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
    2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
    3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
    4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
   n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
   o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
   p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
   q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
   r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

  4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
  5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
  6. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.
  7. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:
   a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;
   b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

  8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.
  9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1201-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;
   b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

  4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.
  5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna)1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
   a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
   b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;
   c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
   d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
   e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
   f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
   g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
   h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
   i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;
   l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
   m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
   n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
   o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
   p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
   q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
   r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
   s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;
   b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna)1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:
   a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
   b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
   c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

  6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro sei mesi.
6. 2. Vietina, Bartolozzi, Rossello, Cassinelli, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro nove mesi.
6. 1. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
6. 3. Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Sopprimere il comma 4.
6. 4. Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 5. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 6. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) al fine di assicurare il rispetto degli articoli 13, quinto comma, 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, nonché dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede espressamente i limiti massimi della carcerazione preventiva, da intendersi come termini complessivi e predeterminati di durata, o se li prevede in misura superiore di un terzo rispetto ai termini previsti dalla legislazione italiana; se dagli atti risulta che il provvedimento oggetto del mandato d'arresto europeo è stato assunto sulla base di intercettazioni al di fuori dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana o altre prove manifestamente inutilizzabili o comunque assunte senza le garanzie previste dalla legislazione italiana; se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione, o non adeguatamente motivato con riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura.
6. 20. Costa, Vitiello.

A.C. 1201-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

  1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;
   b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

  2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1201-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/ 120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
   b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;
   c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;
   d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
   e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;
   f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
   g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
   h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
   i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/ 120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), aggiungere la seguente:, b).
12. 2. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Caon, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali,
12. 1. Squeri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; le disposizioni di cui alla presente lettera non incidono sulle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.
12. 4. Squeri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
12. 3. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Caon, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i princìpi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
  2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.
  3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
   b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;
   c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
   d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
   e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

A.C. 1201-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
    3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
    4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
   b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
    2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
    3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
    4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;
   c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
    2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
    3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
    4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
    5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.
    6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) individuare misure per la promozione del ritiro «uno contro uno» e «uno contro zero» dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11, comma 1, e 11, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro «uno contro zero» almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
14. 1. Mazzetti, Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

A.C. 1201-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
   b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
    2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
    3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
    4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
    5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza;
   c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.
   d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

A.C. 1201-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) procedere al riordino dei princìpi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;
    2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
    3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
    4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
    6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
    7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
   b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
    1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
    2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
    3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
    4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
    5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
    6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
    7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
   c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
   d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
    3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
    2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;
   g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
   h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
   i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
   l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;
   m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
    2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;
    4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5) con riferimento alle competenze dello Stato:
     5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
     5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
     5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
     5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
     5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
     5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
    6) con riferimento alle competenze delle regioni:
     6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
     6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
     6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
    7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:
     7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
     7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
    8) con riferimento alle competenze dei comuni:
     8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
     8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
    9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovarsi di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;
    10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
   n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

  2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) chiarire, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;
   2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;
   3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
   4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;
   5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:
    5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
    5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
    5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
    5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
    5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
   6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:
    6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;
    6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
    7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.
16. 1. Mazzetti, Battilocchio, Rossello, Cortelazzo, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:, introducendo, altresì, disposizioni volte a rendere il programma nazionale di prevenzione vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva 2018/851/UE, in riferimento alla prevenzione dei rifiuti, disponendo idonee risorse atte a stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e a incentivare la ricerca e la sperimentazione anche nel settore dell'ecoprogettazione, vincolando altresì i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato.
16. 2. Vietina, Rossello, Cortelazzo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:; riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto.
16. 3. Mazzetti, Marrocco, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-B – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
   b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
   c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
   d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
   e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
   f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;
   g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
   h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
   i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
   l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
   m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
   n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

A.C. 1201-B – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

  Al comma 1, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
22. 1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1201-B – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
   1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
   2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
   3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
   4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);
   5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
   6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
   7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
   10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
   11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
   12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
   13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
   14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
   15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
   16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
   17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
   18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
   19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
   23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
   24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).
   25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
   26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

A.C. 1201-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea 2018 contiene importanti disposizioni in materia ambientale, in attuazione di talune direttive europee, con particolare riguardo agli articoli 14 e 15;
    in particolare, l'articolo 14 concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso, della direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, realizzando altresì un sistema unico di gestione;
    l'articolo 15 prevede il recepimento della direttiva (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti, nel cui ambito rileva la delega al governo al fine di procedere a una complessiva riforma della disciplina circa la tracciabilità e la qualifica di rifiuto (end of waste), in adeguamento a quanto previsto dalla normativa europea, secondo la quale «un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'azione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo». Tale adeguamento è finalizzato a favorire una completa economia circolare;
    costruire un sistema efficiente per lo smaltimento, il recupero e il riciclo dei rifiuti, con particolare riguardo ai prodotti elettrici ed elettronici, è un obiettivo decisivo, nell'ambito della strategia che l'Unione europea è chiamata ad operare nei prossimi anni, improntata al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e allo sviluppo della cosiddetta green economy;
    i rifiuti elettronici (RAEE) sono in costante aumento: ogni anno vengono prodotti 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ma solo il 20 per cento viene riciclato, mentre risulta che nell'Unione Europea soltanto il 35 per cento di tutti i prodotti elettronici viene smaltito correttamente;
    su tali tematiche si sta facendo strada la consapevolezza e l'esigenza di intervenire con un sistema di regole europee rinnovate, al fine di impedire che, a fronte di un vertiginoso aumento di apparecchiature elettroniche (computer, smartphone, lavatrici, aspirapolveri, ecc.) immesse sul mercato, solo una piccola parte di esse venga riparata, mentre la maggior parte viene interamente sostituita e rientra in quel fenomeno che va sotto il nome di «obsolescenza programmata» (con fine vita e non riparabile); allungarne il ciclo di vita, favorendo la riparazione e il riuso, nell'ambito di una funzionante economia circolare, ridurrebbe di molto la forte incidenza del loro impatto sull'ambiente;
    secondo un recente studio del New York Times, allungando anche solo di un anno la vita media dei cellulari si risparmierebbero 2,1 milioni di tonnellate di CO2; per un solo anno in più di vita di computer portatili, si risparmierebbero 1,6 milioni di tonnellate di CO2; per un solo anno in più di vita delle lavatrici si risparmierebbero 0,25 milioni di tonnellate di CO2 (con maggiori risparmi a fronte di un maggiore allungamento degli anni rispetto all'obsolescenza programmata);
    in tale direzione, in sede europea è iniziato un percorso di riforma legislativa che punta a estendere la vita dei prodotti elettrici ed elettronici, soprattutto dei grandi elettrodomestici, tramite l'aggiornamento della direttiva Ecodesign (che definisce le etichette di efficienza energetica). È in corso di esame una nuova proposta, su cui lo scorso dicembre la Commissione europea si è espressa favorevolmente, per estendere la vita di frigoriferi e lavatrici, includendo già lampadine, schermi elettronici (sopra i 100 centimetri quadrati) e lavastoviglie. La nuova normativa Ue, in via di definizione, prevede che, a partire dal 2021, i pezzi di ricambio (che permettono di poter riparare, di riusare e riciclare) debbano restare disponibili per 7 anni da quando un modello elettronico va fuori produzione (e 10 anni per le lavatrici), prevedendo altresì che tali prodotti siano progettati in modo da consentire il ricambio agevole di diverse parti rotte o consumate (right to repair) e regole semplici per lo smontaggio; un primo passo importante, anche se al momento gli smartphone sono esclusi dall'ambito di applicazione,

impegna il Governo

ad appoggiare nelle competenti sedi europee la nuova proposta normativa europea, in via di definizione in fase ascendente, che prevede interventi innovativi in funzione antispreco, in materia di riciclo e riuso, con particolare riferimento ai prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) e ad alto valore tecnologico, al fine di facilitarne la riparazione e allungarne la vita, incentivando misure che in tal modo permetterebbero di ridurne l'impatto ambientale e di incoraggiare lo sviluppo dell'economia circolare.
9/1201-B/1Baldelli, Battilocchio, Vietina, Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
    in particolare il comma 1 lettera e), riguarda la disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» (cosiddetto «End of waste»), prevista dall'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);
    la disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» è importante per lo sviluppo dell'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro;
    è necessario varare misure efficaci per lo sviluppo dell'economia circolare accrescendo al tempo stesso la competitività delle nostre imprese anche in ambito internazionale,

impegna il Governo

a prevedere, di concerto con il mondo produttivo, l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e fiscali di vantaggio, volti a sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/CE, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:
   a) misure, incentivi e agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;
   b) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green procurement e green purchaising);
   c) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
   d) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;
   e) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;
   f) modulazione degli eco-contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;
   g) misure di super ed iperammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;
   h) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;
   i) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;
   l) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità.
9/1201-B/2Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Giacometto, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
    l'edizione annuale del Rapporto Ispra l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti speciali, contiene dati riferiti al 2017. Un dato che emerge è l'aumento della produzione dei rifiuti speciali, quasi il 3 per cento in più fra il 2016 e il 2017, più 5 per cento rispetto al 2015. Un aumento importante, considerato che il Pil nazionale è cresciuto dell'1,5 per cento fra il 2016 e il 2017 e dello 0,9 fra il 2015 e il 2016;
    la maggior parte dei rifiuti speciali sono ancora rifiuti da costruzione e demolizione (inerti), pari a 57,4 milioni di tonnellate. I rifiuti industriali veri e propri, provenienti dalle attività manifatturiere sono quasi 29,9 milioni di tonnellate;
    in generale tuttavia, la performance del sistema Italia è positiva ed in costante miglioramento. I rifiuti speciali vengono per oltre due terzi avviati a riciclo con un aumento ulteriore rispetto all'anno prima (67,4 per cento contro il 65 per cento del 2016). Parliamo di circa 100 milioni di tonnellate di materiali all'anno, che fanno dell'Italia il principale distretto industriale del riciclo in Europa;
    un distretto così forte che importa circa 6 milioni di tonnellate dall'estero. Italia dunque già «circolare», e che potrebbe guardare con ottimismo ai nuovi traguardi ed obiettivi di riciclo per i prossimi anni;
    a ostacolare queste prospettive virtuose relativamente alla crescita dell'economia circolare, è purtroppo intervenuta malamente la norma introdotta nel decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «Sblocca cantieri», che, modificando il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) interviene sulla disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste);
    la norma introdotta con il parere positivo del precedente Governo, ha avuto fin da subito un coro unanime di critiche anche e soprattutto dagli esperti del settore e da Utilitalia, Fise Assombiente e Fise Unicircular, che avevano chiesto un tavolo di confronto con l'esecutivo per arrivare a una fattiva risoluzione del problema; una norma sbagliata che sta bloccando il comparto dell'economia circolare italiana, impedendo di fatto il trattamento dei rifiuti per generare solo altri rifiuti da smaltire. Tra i rischi quello di non essere più competitivi per le imprese che investono nel nostro Paese;
    questa norma sull’End of waste, rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell'economia circolare ha conosciuto. Il problema non da poco per l'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro,

impegna il Governo:

   ad avviare quanto prima un tavolo di confronto con le associazioni delle categorie più interessate al mercato delle materie prime seconde e del riciclo, al fine di modificare la norma «end of waste» di cui in premessa;
   ad accelerare l'emanazione dei provvedimenti volti a definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, agevolando le autorizzazioni al riciclo.
9/1201-B/3Mazzetti, Labriola, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
    l'edizione annuale del Rapporto Ispra l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti speciali, contiene dati riferiti al 2017. Un dato che emerge è l'aumento della produzione dei rifiuti speciali, quasi il 3 per cento in più fra il 2016 e il 2017, più 5 per cento rispetto al 2015. Un aumento importante, considerato che il Pil nazionale è cresciuto dell'1,5 per cento fra il 2016 e il 2017 e dello 0,9 fra il 2015 e il 2016;
    la maggior parte dei rifiuti speciali sono ancora rifiuti da costruzione e demolizione (inerti), pari a 57,4 milioni di tonnellate. I rifiuti industriali veri e propri, provenienti dalle attività manifatturiere sono quasi 29,9 milioni di tonnellate;
    in generale tuttavia, la performance del sistema Italia è positiva ed in costante miglioramento. I rifiuti speciali vengono per oltre due terzi avviati a riciclo con un aumento ulteriore rispetto all'anno prima (67,4 per cento contro il 65 per cento del 2016). Parliamo di circa 100 milioni di tonnellate di materiali all'anno, che fanno dell'Italia il principale distretto industriale del riciclo in Europa;
    un distretto così forte che importa circa 6 milioni di tonnellate dall'estero. Italia dunque già «circolare», e che potrebbe guardare con ottimismo ai nuovi traguardi ed obiettivi di riciclo per i prossimi anni;
    a ostacolare queste prospettive virtuose relativamente alla crescita dell'economia circolare, è purtroppo intervenuta malamente la norma introdotta nel decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «Sblocca cantieri», che, modificando il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) interviene sulla disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste);
    la norma introdotta con il parere positivo del precedente Governo, ha avuto fin da subito un coro unanime di critiche anche e soprattutto dagli esperti del settore e da Utilitalia, Fise Assombiente e Fise Unicircular, che avevano chiesto un tavolo di confronto con l'esecutivo per arrivare a una fattiva risoluzione del problema; una norma sbagliata che sta bloccando il comparto dell'economia circolare italiana, impedendo di fatto il trattamento dei rifiuti per generare solo altri rifiuti da smaltire. Tra i rischi quello di non essere più competitivi per le imprese che investono nel nostro Paese;
    questa norma sull’End of waste, rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell'economia circolare ha conosciuto. Il problema non da poco per l'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro,

impegna il Governo:

   ad avviare quanto prima le opportune iniziative anche normative, al fine di modificare la norma «end of waste» di cui in premessa;
   ad accelerare l'emanazione dei provvedimenti volti a definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
9/1201-B/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Labriola, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame prevedono la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2031 del 2016 e del regolamento UE n. 625 del 2017 contenenti anche misure relative alla sanità delle piante, ivi compresa la protezione contro gli organismi nocivi;
    con riferimento alle misure per l'eradicazione del batterio della Xylella, nel 2015 la Commissione Europea ha adottato una decisione di esecuzione (UE 2015/789 del 18 maggio 2015) con la quale ha imposto agli Stati membri di rimuovere immediatamente non solo le piante infette (in particolare gli olivi), ma anche tutte le piante ospiti – ancorché prive di sintomi d'infezione – situate in un raggio di 100 metri attorno a quelle contagiate, e ciò non solo nella zona infetta ma anche nella zona limitrofa, detta «zona cuscinetto». Tale decisione è stata modificata più volte nel 2016 (UE 2016/764 del 12 maggio 2016), nel 2017 (UE 2017/2352 del 14 dicembre 2017) e nel 2018 (UE 2018/927 del 27 giugno 2018) prevedendo di volta in volta nuove demarcazioni della zona infetta, oltre ad un ampliamento delle aree oggetto di misure di contenimento e spostando progressivamente verso il nord della Puglia i confini della zona infetta, della zona di contenimento e della zona cuscinetto;
    i ritardi verificatisi nell'esecuzione delle misure iniziali di eradicazione hanno spinto la Commissione europea nel 2016 ad avviare una procedura di infrazione contro il nostro Paese; nel luglio 2017, la stessa Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato nel quale è ribadito il permanere della condizione di infrazione, nonché il rischio, per l'Italia, di essere deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, cosa poi avvenuta nel maggio 2018;
    con la sua sentenza del 5 settembre 2019 la Corte UE ha condannato il nostro Paese, certificando che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, vale a dire il 14 settembre 2017, l'Italia ha omesso di rispettare due degli obblighi su di essa incombenti in forza delle decisioni della Commissione:
     non ha proceduto immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona cuscinetto;
     non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante le ispezioni da effettuare più volte e nei momenti opportuni durante l'anno;
    con il Piano Xylella, approvato in Conferenza Stato-Regioni del 13 febbraio 2019, con le misure previste con il decreto-legge emergenze agricole n. 27 del 2019 e con le risorse proprie messe in campo dalla Regione Puglia, anche a valere sulle quote dei Fondi comunitari ad essa spettanti, sono state messe in campo risorse per circa mezzo miliardo di euro nel periodo 2019-2021, per il contrasto alla Xylella e per la ripresa del settore olivicolo pugliese;
    il decreto-legge n. 27 del 2019 prevede l'applicazione di sanzioni severissime, fino a 30 mila euro, per i mancati abbattimenti e consente l'accesso dell'autorità sanitarie nei fondi per le verifiche o per l'applicazione delle norme sugli abbattimenti. Tuttavia al 24 agosto risultano non eseguite oltre 800 ordinanze di abbattimento. Il compito dovrebbe spettare all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF). I ritardi dell'Agenzia possono portare all'avvio di una nuova procedura di infrazione comunitaria, oltre che all'applicazione, nei riguardi della Regione Puglia, delle suddette sanzioni;
    secondo le associazioni agricole il decreto contro la Xylella fa compiere passi avanti nel contrasto alla batteriosi, ma non riduce la burocrazia. Restano farraginose le procedure per gli sradicamenti;
    dal Dossier «Coraggio Salento» elaborato da Coldiretti e Unaprol nel marzo 2019, emerge che l'avanzata della malattia sta investendo l'area di Brindisi e il tarantino e rischia di infettare nel giro dei prossimi cinque anni l'intero Mezzogiorno, spostandosi verso nord alle velocità di 2 km al mese. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il batterio, per il quale non esiste altra cura che le misure di prevenzione, può minacciare gran parte del territorio Ue, come testimoniano casi di infezione in Spagna, Portogallo e Francia meridionale;
    i decreti applicativi del decreto-legge n. 27 del 2019, per la parte relativa al sostegno del settore olivicolo pugliese e al contrasto alla Xylella, la cui data di emanazione scadeva il 29 giugno per il decreto ex articolo 7 (Pagamento interessi 2019 sui mutui accesi dalle imprese del settore olivicolo-oleario) e il 29 luglio per i decreti ex articoli 6-bis (Contributi per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia) e 8-quater (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia), alla data del 12 settembre 2019 non risultano essere ancora stati emanati;
    nelle sue prime dichiarazioni (7-8 settembre) la nuova ministra dell'agricoltura Sen. Bellanova, ha affermato che il primo dossier a cui metterà mano è quello relativo alla Xylella,

impegna il Governo:

   nelle more del completo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti Ue in premessa, a garantire nelle aree colpite dal batterio della Xylella e nelle zone di contenimento, la stringente applicazione delle norme vigenti sulla sanità delle piante, applicando tempestivamente le misure di protezione contro gli organismi nocivi e rafforzando le misure di monitoraggio per contrastare l'espansione territoriale della malattia, anche al fine di evitare l'avvio di una nuova procedura di infrazione comunitaria;
   in tale ambito, ad adottare tutte le possibili misure per sburocratizzare i procedimenti, coordinandosi a tal fine con la Regione Puglia;
   ad accelerare l'emanazione dei decreti applicativi delle misure previste dal decreto-legge n. 27 del 2019 per la parte relativa alle misure di sostegno del settore olivicolo pugliese e al contrasto alla Xylella;
   a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di:
    rafforzare le misure di pianificazione e controllo delle produzioni vivaistiche, in modo da certificare l'assenza del patogeno prima di ogni movimentazione di materiale vivaistico, prevedendo misure di sostegno di queste aziende che oggi sono esposte a rischi economici molto importanti;
    adottare progetti che mettano in rete tutti gli istituti di ricerca operanti a livello nazionale e internazionale, al fine di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, ambientale e produttivo dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa.
9/1201-B/4Elvira Savino, Nevi, D'Attis, Spena, Sisto, Labriola, Baroni, Brunetta, Caon, Paolo Russo, Sandra Savino, Fasano, Vietina, Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame prevedono la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2031 del 2016 e del regolamento UE n. 625 del 2017 contenenti anche misure relative alla sanità delle piante, ivi compresa la protezione contro gli organismi nocivi;
    con riferimento alle misure per l'eradicazione del batterio della Xylella, nel 2015 la Commissione Europea ha adottato una decisione di esecuzione (UE 2015/789 del 18 maggio 2015) con la quale ha imposto agli Stati membri di rimuovere immediatamente non solo le piante infette (in particolare gli olivi), ma anche tutte le piante ospiti – ancorché prive di sintomi d'infezione – situate in un raggio di 100 metri attorno a quelle contagiate, e ciò non solo nella zona infetta ma anche nella zona limitrofa, detta «zona cuscinetto». Tale decisione è stata modificata più volte nel 2016 (UE 2016/764 del 12 maggio 2016), nel 2017 (UE 2017/2352 del 14 dicembre 2017) e nel 2018 (UE 2018/927 del 27 giugno 2018) prevedendo di volta in volta nuove demarcazioni della zona infetta, oltre ad un ampliamento delle aree oggetto di misure di contenimento e spostando progressivamente verso il nord della Puglia i confini della zona infetta, della zona di contenimento e della zona cuscinetto;
    i ritardi verificatisi nell'esecuzione delle misure iniziali di eradicazione hanno spinto la Commissione europea nel 2016 ad avviare una procedura di infrazione contro il nostro Paese; nel luglio 2017, la stessa Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato nel quale è ribadito il permanere della condizione di infrazione, nonché il rischio, per l'Italia, di essere deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, cosa poi avvenuta nel maggio 2018;
    con la sua sentenza del 5 settembre 2019 la Corte UE ha condannato il nostro Paese, certificando che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, vale a dire il 14 settembre 2017, l'Italia ha omesso di rispettare due degli obblighi su di essa incombenti in forza delle decisioni della Commissione:
     non ha proceduto immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona cuscinetto;
     non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante le ispezioni da effettuare più volte e nei momenti opportuni durante l'anno;
    con il Piano Xylella, approvato in Conferenza Stato-Regioni del 13 febbraio 2019, con le misure previste con il decreto-legge emergenze agricole n. 27 del 2019 e con le risorse proprie messe in campo dalla Regione Puglia, anche a valere sulle quote dei Fondi comunitari ad essa spettanti, sono state messe in campo risorse per circa mezzo miliardo di euro nel periodo 2019-2021, per il contrasto alla Xylella e per la ripresa del settore olivicolo pugliese;
    il decreto-legge n. 27 del 2019 prevede l'applicazione di sanzioni severissime, fino a 30 mila euro, per i mancati abbattimenti e consente l'accesso dell'autorità sanitarie nei fondi per le verifiche o per l'applicazione delle norme sugli abbattimenti. Tuttavia al 24 agosto risultano non eseguite oltre 800 ordinanze di abbattimento. Il compito dovrebbe spettare all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF). I ritardi dell'Agenzia possono portare all'avvio di una nuova procedura di infrazione comunitaria, oltre che all'applicazione, nei riguardi della Regione Puglia, delle suddette sanzioni;
    secondo le associazioni agricole il decreto contro la Xylella fa compiere passi avanti nel contrasto alla batteriosi, ma non riduce la burocrazia. Restano farraginose le procedure per gli sradicamenti;
    dal Dossier «Coraggio Salento» elaborato da Coldiretti e Unaprol nel marzo 2019, emerge che l'avanzata della malattia sta investendo l'area di Brindisi e il tarantino e rischia di infettare nel giro dei prossimi cinque anni l'intero Mezzogiorno, spostandosi verso nord alle velocità di 2 km al mese. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il batterio, per il quale non esiste altra cura che le misure di prevenzione, può minacciare gran parte del territorio Ue, come testimoniano casi di infezione in Spagna, Portogallo e Francia meridionale;
    i decreti applicativi del decreto-legge n. 27 del 2019, per la parte relativa al sostegno del settore olivicolo pugliese e al contrasto alla Xylella, la cui data di emanazione scadeva il 29 giugno per il decreto ex articolo 7 (Pagamento interessi 2019 sui mutui accesi dalle imprese del settore olivicolo-oleario) e il 29 luglio per i decreti ex articoli 6-bis (Contributi per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia) e 8-quater (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia), alla data del 12 settembre 2019 non risultano essere ancora stati emanati;
    nelle sue prime dichiarazioni (7-8 settembre) la nuova ministra dell'agricoltura Sen. Bellanova, ha affermato che il primo dossier a cui metterà mano è quello relativo alla Xylella,

impegna il Governo:

   nelle more del completo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti Ue in premessa, a valutare l'opportunità di garantire nelle aree colpite dal batterio della Xylella e nelle zone di contenimento, la stringente applicazione delle norme vigenti sulla sanità delle piante, applicando tempestivamente le misure di protezione contro gli organismi nocivi e rafforzando le misure di monitoraggio per contrastare l'espansione territoriale della malattia, anche al fine di evitare l'avvio di una nuova procedura di infrazione comunitaria;
   in tale ambito, a valutare l'opportunità di adottare tutte le possibili misure per sburocratizzare i procedimenti, coordinandosi a tal fine con la Regione Puglia;
   a valutare l'opportunità di accelerare l'emanazione dei decreti applicativi delle misure previste dal decreto-legge n. 27 del 2019 per la parte relativa alle misure di sostegno del settore olivicolo pugliese e al contrasto alla Xylella;
   a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, l'opportunità di:
    rafforzare le misure di pianificazione e controllo delle produzioni vivaistiche, in modo da certificare l'assenza del patogeno prima di ogni movimentazione di materiale vivaistico, prevedendo misure di sostegno di queste aziende che oggi sono esposte a rischi economici molto importanti;
    adottare progetti che mettano in rete tutti gli istituti di ricerca operanti a livello nazionale e internazionale, al fine di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, ambientale e produttivo dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa.
9/1201-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino, Nevi, D'Attis, Spena, Sisto, Labriola, Baroni, Brunetta, Caon, Paolo Russo, Sandra Savino, Fasano, Vietina, Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 – cosiddetta direttiva PIF –: l'articolo 3 è volto a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;
    l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cosiddetto EPPO – European Public Prosecutor's Office), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedimentali della cooperazione;
    la delega conferita nel comma 1 al Governo, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in discussione, disciplina, tra gli altri aspetti, la procedura per la designazione – a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 – dei tre candidati al posto di procuratore europeo;
    tale procedura è caratterizzata da una intensa interlocuzione tra il C.S.M. ed il Ministro della giustizia, disponendo che: le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura;
    il C.S.M. ed il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16; Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al C.S.M. che, ove le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO;
    ove, invece, L'Organo di autogoverno non condivida tali valutazioni, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia che, entro quindici giorni, ha facoltà di trasmettere al C.S.M. una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni di quest'ultimo, oppure invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a procedere ad una nuova valutazione;
    a questo punto il C.S.M. provvede in via definitiva alla designazione, fornendo specifica motivazione in caso di non adesione all'invito del Ministro della Giustizia;
    i già dilatati termini previsti per l'esercizio della delega, congiuntamente alla complessità del procedimento di nomina ed alla sostanziale assenza di termini che scandiscano i diversi passaggi tra l'Organo di autogoverno ed il Ministro competente – ad eccezione del solo termine di 15 giorni assegnato al Ministro della Giustizia in caso di valutazione difforme sulla graduatoria proposta dal C.S.M. – rischiano di rallentare eccessivamente la designazione del rappresentante italiano alla EPPO, con la conseguenza che un incarico tanto delicato rischia di vedere la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli altri Stati membri e, solo da ultimo, di quello italiano,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, a valutare, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 1, di scandire, tramite propri decreti ministeriali, dettagliatamente ed in tempi ragionevolmente brevi l’iter dell'interlocuzione C.S.M. – Ministero della Giustizia, necessario per la approvazione della graduatoria definitiva dei tre procuratori destinati alla EPPO.
9/1201-B/5Pittalis, Vietina.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo:
    considerato che lo scorso mese di aprile, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è entrata in vigore la Direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
    ritenuto che le norme introdotte, come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione XIII Agricoltura nell'esame che si è svolto in fase ascendente, sono estremamente importanti per il settore agroalimentare dove spesso pratiche contrarie ai principi di buona fede e correttezza sono imposte unilateralmente da uno dei due contraenti ed è pertanto preziosa la definizione di un elenco minimo di comportamenti sleali da vietare nelle relazioni tra acquirenti e fornitori;
    visto che la Direttiva in parola recando, tra le altre, disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto e assegnando ad esse il potere di avviare e condurre indagini oltre che di propria iniziativa anche a seguito di una denuncia, tutelando adeguatamente l'identità del demandante, garantisce indubbiamente una protezione rafforzata ai soggetti lesi che sono quasi sempre i fornitori,

impegna il Governo

a recepire nel primo provvedimento utile la Direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
9/1201-B/6Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive europee; L'articolo 16 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) prevede al comma 1, lettera m), punto, 6.3), l'assegnazione alle regioni della «funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso»;
    l'articolo 195 (Competenze dello stato) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1, prevede alla lettera p) che spetta allo Stato «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»;
    in ordine dell'attuazione dell'articolo 16, occorre provvedere all'emanazione delle linee guida contenenti i criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative necessarie al fine di addivenire all'adozione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui al citato comma 1, lettera p), dell'articolo n. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/1201-B/7Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive europee;
    all'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
    al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in ossequio agli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare», l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente che si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica;
    la direttiva, fra l'altro, dispone: l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso e, in particolare, il divieto di immissione sui mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile; specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi; regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti; obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77 per cento entro il 2025 e del 90 per cento entro il 2029;
    essa dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021 e, a norma dell'articolo 17 della medesima direttiva, è previsto che gli Stati membri applichino le disposizioni necessarie per conformarsi a decorrere dal 3 luglio 2021, per alcune misure; addirittura dal 3 luglio 2024 per altre;
    la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino, tuttavia, preoccupa anche secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018: le materie plastiche sono infatti le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter);
    pare che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;
    il considerevole impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la salute e l'economia rende necessaria l'istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente detto impatto negativo e l'indubbia attenzione di questo Governo induce ad accelerare l'azione legislativa in conformità a quanto previsto dalla Strategia europea per la plastica verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per provvedere ad un recepimento anticipato della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
9/1201-B/8Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto 1201-B in discussione reca la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018». Il 26 settembre 2018, il Governo ha presentato il provvedimento alla Camera, a norma dell'articolo 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ed è stato assegnato, in sede referente, alla 14a Commissione. Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura, alla Camera il 13 novembre 2018, e poi modificato dal Senato il 30 luglio 2019, ritornando alla Camera in terza lettura;
    il Parlamento è chiamato periodicamente ad approvare la legge di delegazione successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234: nello specifico ne sono state approvate due riferite all'anno 2013, una rispettivamente agli anni 2014 e 2015 e una per il biennio 2016-2017;
    in riferimento al testo della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015, l'articolo 20 riporta i principi e i criteri per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, più comunemente conosciuta come «Direttiva Barnier». Tale Direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
    la «Direttiva Barnier» ha come oggetto primario la regolamentazione del diritto d'autore, ponendo le basi perché i detentori di tale diritto possano affidare la tutela dei propri diritti alla società che preferiscono all'interno dell'Unione europea, all'interno di una ottica concorrenziale. Inoltre, intende migliorare la governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva, coinvolgendo maggiormente i titolari dei diritti nel processo decisionale;
   tenendo conto che:
    di frequente si evidenzia che i contenuti della Direttiva Barnier sono stati recepiti solo in parte dal nostro Paese e che risulta necessario un ulteriore passo verso una riforma del sistema di raccolta e tutela del diritto d'autore in un quadro di liberalizzazione;
    la complessità del comparto creativo e la sensibilità del settore necessita di una modifica che deve essere pensata come il più attenta possibile, soprattutto nell'ottica di una tutela generalista che persegua gli interessi anche dei comparti creativi minori e di nicchia, considerati meno remunerativi, ma che sono il cuore dell'industria creativa italiana per via della loro unicità e specificità,

impegna il Governo

ad adeguare il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 alla direttiva 2014/26/UE al fine di strutturare una coerente riforma del sistema di gestione e raccolta del Diritto d'autore che rappresenti una svolta più decisa verso un mercato concorrenziale ma che al contempo permetta di garantire al settore le adeguate tutele, gli incentivi e che eviti condizioni di svantaggio soprattutto per la tutela dei repertori minori, per i settori creativi di nicchia e per i giovani autori.
9/1201-B/9Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto 1201-B in discussione reca la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018». Il 26 settembre 2018, il Governo ha presentato il provvedimento alla Camera, a norma dell'articolo 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ed è stato assegnato, in sede referente, alla 14a Commissione. Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura, alla Camera il 13 novembre 2018, e poi modificato dal Senato il 30 luglio 2019, ritornando alla Camera in terza lettura;
    il Parlamento è chiamato periodicamente ad approvare la legge di delegazione successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234: nello specifico ne sono state approvate due riferite all'anno 2013, una rispettivamente agli anni 2014 e 2015 e una per il biennio 2016-2017;
    in riferimento al testo della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015, l'articolo 20 riporta i principi e i criteri per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, più comunemente conosciuta come «Direttiva Barnier». Tale Direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
    la «Direttiva Barnier» ha come oggetto primario la regolamentazione del diritto d'autore, ponendo le basi perché i detentori di tale diritto possano affidare la tutela dei propri diritti alla società che preferiscono all'interno dell'Unione europea, all'interno di una ottica concorrenziale. Inoltre, intende migliorare la governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva, coinvolgendo maggiormente i titolari dei diritti nel processo decisionale;
   tenendo conto che:
    di frequente si evidenzia che i contenuti della Direttiva Barnier sono stati recepiti solo in parte dal nostro Paese e che risulta necessario un ulteriore passo verso una riforma del sistema di raccolta e tutela del diritto d'autore in un quadro di liberalizzazione;
    la complessità del comparto creativo e la sensibilità del settore necessita di una modifica che deve essere pensata come il più attenta possibile, soprattutto nell'ottica di una tutela generalista che persegua gli interessi anche dei comparti creativi minori e di nicchia, considerati meno remunerativi, ma che sono il cuore dell'industria creativa italiana per via della loro unicità e specificità,

impegna il Governo

a valutare misure atte ad adeguare il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 alla direttiva 2014/26/UE al fine di strutturare una coerente riforma del sistema di gestione e raccolta del Diritto d'autore che rappresenti una svolta più decisa verso un mercato concorrenziale ma che al contempo permetta di garantire al settore le adeguate tutele, gli incentivi e che eviti condizioni di svantaggio soprattutto per la tutela dei repertori minori, per i settori creativi di nicchia e per i giovani autori.
9/1201-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene, all'articolo 1, la delega al Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alle direttive europee indicate nell'apposito allegato A;
    tra le direttive contenute nel citato Allegato A, non è ricompresa la direttiva (UE) 2019/1158 cosiddetta «Worklife balance» del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, alle cui disposizioni gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 2 agosto 2022;
    in particolare tale direttiva – il cui recepimento è ricompreso tra le linee di indirizzo programmatico del Governo – incide positivamente sul cosiddetto Pilastro sociale dell'Unione europea, stabilendo prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per il recepimento, nel minor tempo possibile, della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, affinché sia assicurato, quanto prima, un effettivo conseguimento dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e colmando il divario di reddito e retributivo di genere.
9/1201-B/10Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea è uno del due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, numero 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
    il contenuto del provvedimento in esame definisce le deleghe al governo per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
    il 25 aprile 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
    tale direttiva si pone l'obiettivo di ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate;
    questo provvedimento vuole quindi contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, realizzando in tal modo uno degli obiettivi della politica agricola comune;
    la direttiva si applica a tutti i prodotti agricoli, non solo alimentari, e a tutti gli acquirenti anche extra-Unione europea per evitare elusioni. Il testo oltre a definire in linea generale la «pratica commerciale sleale», individua le pratiche commerciali che devono essere proibite indipendentemente da qualsiasi altro parametro;
    nella direttiva le pratiche sleali sono state raddoppiate da 8 a 16 ed è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di estenderle ulteriormente nei singoli ordinamenti nazionali. Esse sono:
     ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre 130 giorni);
     modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura;
     cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso;
     pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente;
     ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni);
     imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare;
     rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
     abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente;
     ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva;
     pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso;
    a queste si aggiungono altre pratiche, considerate sleali quando applicate senza un accordo, ma che possono essere accettabili o presentare addirittura un aumento di efficienza reciproca se sono precedentemente concordate, in modo chiaro e univoco, tra le parti che sono:
     la restituzione di prodotti invenduti o sprecati;
     il pagamento di costi per l'immissione sul mercato del prodotto, di immagazzinamento, di esposizione o inserimento in listino del prodotti alimentari;
     il pagamento per spese promozionali;
     il pagamento per spese pubblicitarie;
     il pagamento per i costi di advertising;
     il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato;
    nella direttiva è presente un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto, con il sostegno della Commissione, che consentirà lo scambio di dati riguardanti il numero e il tipo di indagini condotte nei procedimenti di infrazione e fornirà anche un forum per lo scambio delle migliori pratiche, al fine di migliorare l'efficacia dell'applicazione delle norme;
    l'introduzione di tali norme anche nell'ordinamento nazionale permetterebbe di tutelare i produttori agricoli, particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro che acquistano i loro prodotti;
    quando si verificano, le pratiche commerciali sleali possono infatti esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi;
    per contrastare e prevenire efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura il prezzo di vendita dei prodotti deve quindi tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro necessario per produrli: conseguentemente prezzi che non tengano in considerazione questa variabile devono considerarsi pratiche commerciali sleali;
    le norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali sono tuttavia trattate in modo estremamente eterogeneo nei vari Stati membri. In alcuni di essi la tutela contro tali pratiche è assente o inefficace,

impegna il Governo

a recepire in tempi brevi la Direttiva (UE) 2019/633 al fine di introdurre nell'ordinamento nazionale norme efficaci per contrastare le pratiche sleali nel rapporti acquirenti-fornitori, sostenere la redditività della filiera agricola ed in particolare delle imprese di piccole dimensioni, reprimere efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e promuovere il coordinamento tra le autorità preposte dei singoli Stati membri.
9/1201-B/11Cenni, Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del disegno di legge in esame, al comma 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi – con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69;
    il testo modifica l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, il quale disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna del mandato di arresto europeo;
    è necessario colmare alcuni vuoti di tutela clamorosamente denunciati dall'esperienza applicativa della legge n. 69 del 2005;
    è importante, quindi, al fine di assicurare il rispetto degli articoli 13, quinto comma, 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, nonché dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, disporre il rifiuto se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede espressamente i limiti massimi della carcerazione preventiva, da intendersi come termini complessivi e predeterminati di durata, o se li prevede in misura superiore di un terzo rispetto ai termini previsti dalla legislazione italiana; se dagli atti risulta che il provvedimento oggetto del mandato d'arresto europeo è stato assunto sulla base di intercettazioni al di fuori del limiti stabiliti dalla legislazione italiana o altre prove manifestamente inutilizzabili o comunque assunte senza le garanzie previste dalla legislazione italiana; se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione, o non adeguatamente motivato con riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura,

impegna il Governo

a verificare attraverso una specifica attività di monitoraggio, che in via applicativa sia assicurata una interpretazione delle norme vigenti, per quanto di competenza dell'amministrazione, tale da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi e il superamento delle criticità sopra evidenziate, verificando in particolare che l'atto sia motivato – come avviene nel nostro ordinamento – in relazione alta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura.
9/1201-B/12Costa.


MOZIONE LATTANZIO, CASCIELLO, SASSO, PICCOLI NARDELLI, FUSACCHIA, FRASSINETTI, TOCCAFONDI, FRATOIANNI ED ALTRI N. 1-00146 CONCERNENTE INIZIATIVE DI COMPETENZA VOLTE A ONORARE LA MEMORIA DI ANTONIO MEGALIZZI, TRAGICAMENTE SCOMPARSO A SEGUITO DELL'ATTENTATO TERRORISTICO DELL'11 DICEMBRE 2018 A STRASBURGO

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    nel dicembre 2018 si è assistito all'ennesimo attacco terroristico, avvenuto nel centro storico di Strasburgo, nel cuore dell'Europa e della sua attività politica. L'attentatore, un 29enne nato a Strasburgo ma di origine marocchina, ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 13, di cui 9 in maniera grave;
    tra i feriti più gravi, come noto, vi era anche un giovane italiano, Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico colpito da un proiettile alla testa, che era a Strasburgo per seguire i lavori della plenaria del Parlamento europeo. Antonio è morto pochi giorni dopo, a causa delle sue condizioni considerate sin dal primo momento irreparabili. A distanza di poco tempo è morto anche il suo amico e collega Barto Pedro Orent-Niedzielski;
    Antonio era laureato in Scienze della comunicazione presso l'Università di Verona e frequentava il master in studi europei e internazionali presso l'Università degli studi di Trento; lavorava per Europhonica, format radiofonico che coinvolge università italiane, spagnole, tedesche, portoghesi e francesi, alla cui base vi è la volontà di raccontare l'Europa politica e sociale dal punto di vista di una generazione che vive in pieno la realtà europea e che parla in maniera semplice ed immediata ai coetanei. L'attività italiana di Europhonica, interrotta in segno di lutto, è ripresa regolarmente durante il mese di febbraio 2019, con l'intento anche di continuare il lavoro del nostro giovane connazionale rimasto ucciso;
    in una nota il comune di Trento aveva dichiarato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie del ragazzo, evidenziando come la città si riconoscesse «nei valori e nelle azioni portate avanti da Antonio nella sua breve vita» e di come il gesto rappresentasse «un'adesione simbolica ma importante per condannare con forza la brutalità e l'inutilità delle azioni terroristiche»;
    Antonio voleva raccontare l'Europa della «generazione Erasmus», con tutte le sue contraddizioni e divisioni ma anche con tutte le sue opportunità; aveva voglia di informare e di utilizzare la radio come strumento privilegiato di comunicazione, nel tentativo di incorporare e difendere un'idea di comunità che andasse oltre i luoghi comuni e le banalità e che avesse invece delle finalità concrete; voleva rendere partecipi i suoi coetanei, specialmente quelli più disattenti e poco motivati, attraverso una forma più diretta e genuina di giornalismo, quello delle giovani radio universitarie;
    l'esperienza di Europhonica è rappresentativa dell'importanza che le attività, che si concretizzano in strumenti come le web radio o i media civici, ricoprono nella partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. La comunicazione partecipata, infatti, è un elemento irrinunciabile, onde evitare il malfunzionamento delle dinamiche relazionali tra società civile ed istituzioni;
    la storia di Antonio assomiglia a quella di moltissimi altri giovani italiani. Antonio poteva essere uno qualsiasi dei nostri figli, fratelli o nipoti che ogni giorno vivono l'Europa attraverso esperienze lavorative, di studio o di scambio. Il dolore della sua famiglia e dei suoi cari avrebbe potuto essere il dolore di una qualsiasi delle famiglie italiane;
    proprio per mantenere vivo il ricordo di Antonio e sempre attuale il messaggio di amore e fratellanza di cui la sua vita è stata testimonianza, nonché il suo messaggio sull'importanza dell'informazione, dell'istruzione, dell'impegno civico, la famiglia ha deciso di istituire una fondazione a lui intitolata con la quale si auspica una proficua collaborazione degli organi istituzionali, al fine di coordinare le molteplici iniziative che verranno poste in essere in suo ricordo;
    è per quanto fin qui esposto che si ritiene doveroso oltre che necessario, a più di un mese dalla morte di Antonio, tenere acceso il suo ricordo di giovane attivo e brillante, simbolo di una giovane generazione di eccellenze italiane motivate ad agire, a studiare, a lavorare per un ideale positivo – qualunque esso sia,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni iniziativa di competenza per rinnovare il ricordo di Antonio Megalizzi, in particolare attraverso l'istituzione di una borsa di studio in suo nome presso una scuola di giornalismo di una delle università pubbliche italiane per il praticantato di giornalista professionista, destinata a giovani desiderosi di diffondere un'informazione chiara, corretta e diretta;

2) a sostenere l'impegno della Conferenza dei rettori delle università italiane nell'incentivare la realizzazione negli atenei pubblici italiani di azioni ed attività dedicate alla memoria di Antonio Megalizzi, che possano concretizzarsi in premi e riconoscimenti destinati agli studenti più meritevoli, in borse di studio e nella denominazione in suo onore di aule destinate alle attività di web radio e media communication.
(1-00146)
(Nuova formulazione) «Lattanzio, Casciello, Sasso, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Frassinetti, Toccafondi, Fratoianni, Carbonaro, Aprea, Gallo, Belotti, Anzaldi, Biancofiore, Emanuela Rossini, Villani, Ungaro».