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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 21 ottobre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grande, Guerini, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Ruocco, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 ottobre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GEMMATO: «Modifiche agli articoli 7 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riserva di spazi di sosta in prossimità delle farmacie» (2191);
   MORRONE ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni» (2192);
   RACITI: «Disposizioni concernenti il trattamento economico dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado» (2193);
   CARFAGNA e FERRAIOLI: «Abrogazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamento non definitivo, e modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di pagamento del tributo in pendenza del processo tributario» (2194);
   SERRACCHIANI: «Introduzione dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione delle operazioni connesse con il traffico internazionale, e interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti la classificazione catastale delle aree portuali, nonché istituzione di una zona economica speciale e disposizioni per promuovere l'occupazione nel porto di Trieste» (2195).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Bologna:
   SARLI ed altri: «Disposizioni concernenti la diagnosi, la cura e l'assistenza delle donne affette da tumore al seno metastatico» (1472);
   ROBERTO ROSSINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1722).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  ORFINI: «Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione abusiva di immobili» (1283) Parere delle Commissioni I, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX e X;
  COSTA: «Modifica all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il diritto alla ripetizione delle spese sostenute per il giudizio da parte dell'imputato assolto, nonché delega al Governo per la sua disciplina» (2186) Parere delle Commissioni I e V.
   VI Commissione (Finanze):
  GELMINI ed altri: «Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione» (1982) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):
  FOGLIANI ed altri: «Disposizioni per la salvaguardia della vita umana e la sicurezza della navigazione nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare» (2006) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MORGONI ed altri: «Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di divieto di fumo negli arenili, nelle spiagge e nelle aree demaniali costiere» (1955) Parere delle Commissioni I, II, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  LACARRA ed altri: «Disposizioni in favore delle persone incontinenti e stomizzate» (2022) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CARLA CANTONE ed altri: «Istituzione di un fondo per la diffusione e il potenziamento dell'attività dei centri sociali per gli anziani» (2055) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti):
  NOJA ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla legge 9 aprile 1986, n. 97, e all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi, nonché disposizioni concernenti il rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili» (1935) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
  ANDREUZZA ed altri: «Disposizioni in materia di concessioni demaniali delle acque interne e modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio al dettaglio nelle aree demaniali marittime» (2043) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  MAGI e DE FILIPPO: «Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia» (2167) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di legge – già assegnate, rispettivamente, alla X Commissione (nn. 711 e 874) e alla XII Commissione (nn. 401 e 592) – sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), che ne hanno fatto richiesta:
   MORETTO ed altri: «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore» (711) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   VALLASCAS: «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista» (874) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di tatuatore e piercer professionista e la formazione universitaria per il suo esercizio» (401) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   MANDELLI ed altri: «Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing» (592) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 settembre e 1o, 3, 8 e 15 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Dodicesima relazione finanziaria della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio 2018 (COM(2019) 422 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (COM(2019) 423 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (COM(2019) 425 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione e all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (COM(2019) 426 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo (COM(2019) 427 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (COM(2019) 428 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali 1o gennaio 2014-31 dicembre 2017 (COM(2019) 429 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2019) 430 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo (COM(2019) 432 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia] (COM(2019) 438 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (COM(2019) 439 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione sulle autorizzazioni di esportazione nel 2017 e nel 2018 ai sensi del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2019) 445 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/15 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2019) 449 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quadro finanziario dell'Unione 2021-2027 – Il momento di decidere – Contributo della Commissione europea alla riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 (COM(2019) 456 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2019 (COM(2019) 467 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (COM(2019) 477 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni degli impegni, dei pagamenti e dei contributi degli Stati membri per il 2019, 2020 e 2021 e previsione non vincolante per gli anni 2022-2023 (COM(2019) 478 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (COM(2019) 560 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Risultati della valutazione intermedia del programma ISA2 (COM(2019) 615 final).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla Raccomandazione della Commissione dell'8.10.2019 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione (C(2006) 5186) della Commissione del 6 novembre 2006 (C(2019) 7131) che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MELONI ED ALTRI N. 1-00266, MOLINARI ED ALTRI N. 1-00268 E MANDELLI ED ALTRI N. 1-00269 CONCERNENTI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE LIBERE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il mondo delle libere professioni rappresenta un fondamentale valore aggiunto per l'economia della nostra Nazione, sia in termini di prodotto interno lordo che più in generale, come modello che, per la necessità di conseguire un titolo abilitativo per lo svolgimento della professione, ed in caso di professioni ordinistiche per l'obbligo di iscrizione all'Albo, garantisce anche una qualità elevata e per un certo aspetto «certificata» delle prestazioni fornite;
    i numeri parlano chiaro. Con 2,3 milioni di unità si concentra infatti in Italia la maggiore percentuale dei professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione, una platea pari al 26 per cento del lavoro indipendente, capace a sua volta di occupare circa 900 mila persone;
    secondo il rapporto 2018 di Confprofessioni, i liberi professionisti hanno retto più di altri alla crisi economica ed alla seguente stagnazione, tuttavia il contributo al prodotto interno lordo dal 2011 al 2016 è calato dal 12,8 per cento al 12,4 per cento;
    al di là del mero aspetto numerico, non può sfuggire come la specificità del mondo delle libere professioni in Italia, sia anche a garanzia di un modello sociale ed economico che condividiamo, lontano da logiche assistenzialiste, ma anche da quegli aspetti iper mondialisti e liberisti legati ad una finanza senza volto e senz'anima, che nell'immaginario collettivo si legano al meccanismo delle « companies» americane, dove anche il più stimato professionista è un semplice granello intercambiabile, destinato ad essere spazzato via durante una delle crisi cicliche del turbo capitalismo che tanto spesso si sono viste in questi anni;
    difendere le libere professioni significa quindi difendere un modello sociale nel quale crediamo, come sempre nelle nostre battaglie con l'unica stella polare della tutela degli interessi nazionali;
    i liberi professionisti necessitano di risposte urgenti ed indifferibili da parte del Governo, in termini innanzitutto di difesa della propria specificità ed identità, di riduzione della pressione fiscale, di semplificazione delle incombenze burocratiche, di tutela della meritocrazia anche a difesa di un modello che funziona e che è tipicamente italiano;
    Fratelli d'Italia ha incontrato in questi mesi rappresentanze ai massimi livelli di tutte le professioni ordinistiche, rappresentate nei tre grandi filoni giuridico, sanitario e tecnico, raccogliendo le principali istanze sulle quali i firmatari del presente atto di indirizzo intendono fin da subito sollecitare per quanto di competenza impegni seri e circostanziati da parte del Governo,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 ed esteso anche alle prestazioni, per quanto compatibili, degli altri Ordini professionali di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dalla iscrizione o meno ad un ordinamento professionale, commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
2) a promuovere tutte le iniziative necessarie atte a definire una riforma organica del diritto di successione anche in termini di riduzione della tassazione e di rinunciabilità della quota di legittima, ed una corrispondente revisione del codice civile, per risolvere l'annoso problema della circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, fenomeno che ha riguardato circa 135.000 immobili nel 2017, ed oltre 139.00 immobili nel 2018, con rilevanti problemi per le famiglie di accesso al credito e per la erogazione di mutui da parte delle banche;
3) ad adottare iniziative per garantire la previsione di un sistema sanzionatorio differenziato e più lieve per i notai, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti obbligati alle segnalazioni, relativamente alla omessa o parziale segnalazione in tema di antiriciclaggio, sanzioni ad oggi equiparate a quelle previste per il sistema bancario;
4) a predisporre iniziative efficaci atte a potenziare la volontaria giurisdizione, anche a favore dei soggetti incapaci, per abbreviare i tempi lunghissimi per i provvedimenti provenienti dai giudici tutelari, tema sul quale Fratelli d'Italia ha presentato da tempo una proposta di legge per la soppressione dei tribunali dei minori e l'istituzione di apposite sezioni specializzate nell'ambito dei tribunali ordinari;
5) a prevedere specifiche iniziative finalizzate alla revisione dei compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è ancora regolata dal Testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, obsoleta sia nel testo che nei contenuti, tenendo conto che attualmente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di quattro euro l'ora e che, alla luce delle nuove incombenze determinate dal decreto-legge n. 83 del 2015 che introduce nuove misure in materia fallimentare e di procedure di esecuzione forzata immobiliare, il compenso previsto per le attività del professionista appare assolutamente anti storico e non adeguato;
6) ad adottare iniziative per predisporre un Testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con le rappresentanze interessate del terzo settore, perché oggi esistono una serie di norme tra di loro non coordinate, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che riguarda tutto ciò che è attinente agli edifici pubblici, il decreto ministeriale n. 236 del 1989 che riguarda gli edifici privati, la legge sui Peba (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) di fatto mai attuati, la legge n. 104 del 1992 che cura determinati aspetti, ma manca di una visione organica e sistematica di insieme;
7) a promuovere tutte le iniziative di competenza atte a garantire un più facile accesso al credito per i liberi professionisti, anche attraverso lo strumento dei Confidi per professionisti ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, ed il coinvolgimento del Mediocredito centrale per un accesso più agevole al fondo di garanzia;
8) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata alla disapplicazione degli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) 2018, o almeno alla loro applicazione facoltativa, evitando di caricare di ulteriori incombenze i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, impegnandosi ad un confronto costante con le categorie interessate ed al rispetto dello statuto del contribuente;
9) ad attuare le iniziative necessarie per esentare dall'Isa tutte le attività professionali, commerciali ed artigiane con fatturato pari od inferiore a 250.000 euro annui;
10) a promuovere il protocollo siglato nel 2014 tra il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla asseverazione contrattuale (ASSE.CO) come marchio di legalità per le imprese e garanzia della regolarità contrattuale nella gestione dei rapporti di lavoro;
11) ad adottare iniziative per prevedere la detassazione degli investimenti operati dalle Casse dei professionisti in economia reale, ovvero la riduzione della tassazione dal 27 al 12,5 per cento come previsto per i titoli di Stato;
12) a valutare, nell'ambito delle prossime iniziative normative, la possibilità di abrogare l'obbligo di invio delle liquidazioni periodiche dell'Iva per i soggetti che utilizzino la fatturazione elettronica, per evitare inutili duplicazioni onerose sia per gli utenti che per i professionisti del settore;
13) ad adottare iniziative per abolire l'Iva sulle prestazioni veterinarie, rimodulando ed implementando le risorse dedicate a questo settore;
14) a prevedere un'iniziativa normativa volta a conferire lo status di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni per tutto il personale della sanità, con la procedibilità di ufficio nei confronti dell'aggressore, per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai «camici bianchi», sempre più frequente in questi ultimi mesi;
15) con la stessa finalità, a tutelare i giornalisti, nell'esercizio della loro professione, dai sempre più frequenti episodi di intimidazione ed aggressione, per salvaguardare la libertà di informazione così come garantita dalla Carta costituzionale;
16) ad adottare iniziative per rivedere la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'ingresso del capitale privato nel mondo della farmacia, anche in via esclusiva, di fatto aprendo alle multinazionali e permettendo alle grandi catene di «invadere» il mercato, a scapito della figura del farmacista e di oltre tremila farmacie private oggi in crisi, e per stanziare le necessarie risorse per la piena realizzazione della farmacia dei servizi alla persona, normata dai decreti del 18 novembre 2010, 16 dicembre 2010 e 8 luglio 2011 ed ancora scarsamente attuata;
17) ad adottare iniziative per applicare una « flat tax» al 15 per cento sugli incrementi di fatturato prodotti dai liberi professionisti e dalle piccole e medie imprese con fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti pari od inferiore a 250, realizzati rispetto all'ultimo esercizio di bilancio e reinvestiti in economia reale;
18) ad adottare iniziative per sospendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti privati non esenti fino al 1o gennaio 2022;
19) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della « no tax area» esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 15 mila euro lordi annui;
20) ad assumere iniziative per istituire un osservatorio sul mercato del lavoro delle professioni sulla base dei dati delle Casse di previdenza al fine di verificare le misure da adottare a sostegno delle libere professioni e di monitorare e misurare i costi amministrativi e fiscali sempre più elevati che limitano oggi l'accesso alla professione;
21) ad adottare iniziative di tipo normativo volte ad aumentare il numero delle borse di studio disponibili per i laureati specializzandi in medicina al fine di sopperire alla mancanza di specialisti di settore nelle strutture sanitarie pubbliche
(1-00266)
(Nuova formulazione) «Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi dieci anni i liberi professionisti sono l'unica componente del mercato del lavoro che ha retto gli urti della crisi economica, in netta controtendenza rispetto agli altri segmenti occupazionali del mercato del lavoro indipendente;
    il Rapporto 2018 sulle libere professioni segna, infatti, un aumento del numero degli iscritti agli ordini e alle casse professionali; i professionisti si attestano intorno a 1.400.000 unità e tra questi cresce la componente dei datori di lavoro;
    sono 1,4 milioni i liberi professionisti in Italia (6 per cento della forza lavoro), con un indotto di 2,3 milioni di occupati, che contribuiscono al prodotto interno lordo nazionale per circa il 15 per cento e rappresentano il 19 per cento del totale in Unione europea, confermando il nostro Paese al primo posto;
    tale primato è confermato non soltanto dalla numerosità censita di liberi professionisti, ma anche dal rapporto professionisti/popolazione che in Europa si attesta a 11 ogni 1.000 abitanti, mentre in Italia arriva a 17;
    il citato Rapporto 2018 sulle libere professioni, però, evidenzia anche le difficoltà che i professionisti incontrano quotidianamente nell'esercizio di un'attività che amano ma che non garantisce tutele e certezze economiche adeguate e denuncia, altresì, un livello di fiducia nei confronti delle istituzioni piuttosto basso per tutte le categorie di professionisti, a causa di una percezione di marginalità con la quale sentono di essere trattati a livello politico;
    la minaccia principale a cui i liberi professionisti si sentono esposti è l'elevata tassazione insieme a continue modifiche normative che, in concreto, si tramutano in aumento degli oneri burocratici ed amministrativi;
    i frequenti cambiamenti normativi rappresentano, ad esempio, il problema principale per commercialisti e consulenti del lavoro: ne è prova la protesta indetta dalla categoria dei commercialisti il 30 settembre 2019 contro gli indici sintetici di affidabilità, a causa dell'impossibilità di rispettare la scadenza degli adempimenti fiscali, fissata alla medesima data del 30 settembre 2019, per oggettiva mancanza di tempo ad adeguarsi alle regole del sistema, codificate in un software disponibile solo da giugno 2019, poi aggiornato in prima battuta ad agosto 2019 ed in seconda il 9 settembre 2019;
    i professionisti italiani rappresentano l'architrave del mercato dei servizi che si rivolge ai cittadini privati, alle imprese, alla pubblica amministrazione e, pertanto, meritano politiche di sostegno e interventi di rinforzo;
    il forfettario per gli autonomi ha ridotto il tax gap di 1,8 milioni di euro in un anno; la mini flat tax per i professionisti con ricavi fino a 65 mila euro, introdotta nella scorsa manovra di bilancio per volontà della Lega per Salvini Premier, ha portato ad una apertura media di oltre 40 mila nuove partite Iva al mese: nel primo trimestre 2019 sono state oltre 196 mila le nuove posizioni aperte, con un incremento di 7,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018; nel secondo trimestre 2019 sono state attivate 136.323 nuove partite Iva, con un aumento rispetto al corrisponde periodo dell'anno precedente del 3,9 per cento; di queste ultime 66.126 hanno aderito al regime forfettario, pari al 48,5 per cento del totale delle nuove apertura; in tutto il primo semestre 2019 si sono registrate 47.239 nuove aperture di partite Iva aderenti al regime forfettario, pari ad un incremento del 38,3 per cento (da 123.343 nel periodo gennaio-giugno 2018 a 170.343 nel medesimo periodo del 2019), segnale che le libere professioni continuano ad essere attrattive per tanti giovani e che una tassazione flat ha effetti positivi sull'emersione ed amplia la base imponibile;
    proprio in favore dei giovani professionisti che si affacciano al mercato del lavoro, si ricorda l'altra semplificazione burocratica e agevolazione fiscale introdotta su iniziativa della Lega per Salvini Premier sempre con la manovra di bilancio 2019, ovvero la flat tax al 5 per cento per cinque anni per le start up: un'aliquota agevolata per l'avvio dell'attività e l'esonero da diversi adempimenti come l'e-fattura, i nuovi indici sintetici di affidabilità e le dichiarazioni o versamenti Iva;
    con rammarico si prende atto che l'attuale compagine governativa si è dimostrata piena di pregiudizi nei riguardi dei liberi professionisti, considerati come categoria di evasori e come tali da perseguire e tassare. Le preannunciate misure contenute nella manovra di bilancio 2020 – come l'introduzione del regime analitico per chi rimane nel forfettario, la cancellazione della flat al 20 per cento per chi fattura tra i 65 mila ed i 100 mila euro – rischiano di porre un freno allo sviluppo e al sostegno delle libere professioni, contribuendo ad aumentare quel richiamato senso di marginalità e clima di sfiducia per le istituzioni che la categoria già lamenta;
    il sopra menzionato Rapporto 2018 sulle libere professioni evidenzia, poi, che i soggetti costituenti i segmenti professionali con più criticità sono architetti e geometri, seguiti dagli ingegneri. Proprio queste categorie sono le più colpite, insieme a geometri ed avvocati, anche sotto il profilo previdenziale, a causa della cosiddetta «Operazione Poseidone» posta in essere dall'Inps nel 2011, con la quale l'istituto ha provveduto ad iscrivere d'ufficio presso la gestione separata i liberi professionisti iscritti ad ordini o casse con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento, pretendendone il versamento contributivo;
    nonostante una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011) ed alcune sentenze delle corti di merito (corte di appello di Palermo n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) che hanno dichiarato la soccombenza dell'Inps, nonché l'invito da parte del precedente Governo all'Inps a «valutare l'opportunità di agire in autotutela annullando le iscrizioni d'ufficio alla gestione separata», la questione è ancora oggi oggetto di contenzioso, con grave nocumento per i liberi professionisti;
    per quanto riguarda il tema dell'autoregolamentazione delle professioni liberali in Europa, si nota che, a livello europeo, ci sono anche altri obiettivi in attesa di realizzazione, come quello di individuare una comune definizione di professione liberale in Europa. Ci sono infatti Paesi in cui le professioni sono regolamentate ma non organizzate in ordini e collegi, anche se la Commissione europea «guarda al modello italiano come un modello di garanzia, che porta competenza e garantisce condizioni di tutela della fede pubblica. Per questo è ancor più necessario operare per dare il giusto peso sullo scenario comunitario ad un segmento del mondo del lavoro che pesa per il 10-12 per cento sul prodotto interno lordo continentale e per il 15 per cento in Italia»;
    nonostante la disciplina normativa dell'equo compenso nelle professioni sia stata salutata come un passo decisivo per invertire il trend negativo determinatosi a seguito di un'indiscriminata accettazione delle regole europee in tema di libera concorrenza, l'impatto pratico ad oggi non ha determinato gli effetti sperati. Infatti, nonostante il richiamato principio dell'equo compenso sia stato sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo non ha impedito il verificarsi di situazioni paradossali nelle quali si è giunti a teorizzare, con l'iniziale avallo della giurisprudenza amministrativa, il lavoro a prezzo simbolico, il compenso minimo aberrante e, da ultimo nei giorni scorsi, la collaborazione con il professionista a titolo gratuito. Il giudice di legittimità si è più volte pronunciato a difesa della tutela del decoro professionale e contro lo svilimento a livello economico della prestazione resa dai liberi professionisti, che in definitiva nuoce al sistema Paese, il quale certamente ha sempre individuato nel lavoro autonomo il motore dell'economia;
    nel caso degli avvocati, ad esempio, non può ulteriormente sottacersi che la prestazione professionale è resa a tutela di interessi costituzionalmente garantiti in un ambito, la giustizia, cruciale in qualsiasi democrazia occidentale ed in tal senso un compenso minimo garantito non può che garantire a sua volta il cliente da prestazioni professionali di bassa qualità; per tale categoria, l'introduzione della disciplina in materia di equo compenso ha avuto il merito di riportare il tema della remunerazione dei professionisti nella cornice costituzionale che gli compete, che è quella della protezione del lavoro, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel quadro dell'impegno della Repubblica per la tutela del contraente debole e la promozione della coesione sociale, ma permangono forti criticità che rendono non più rinviabile una riforma che consenta alle libere professioni di recuperare la centralità che spetta loro nel sistema Paese e che certamente non può prescindere dall'assicurare loro un compenso minimo garantito;
    in particolare, la nuova disciplina ha fatto registrare le seguenti problematiche:
     a) la tendenza dei contraenti forti a sfruttare i richiami testuali alle «convenzioni» per restringere il campo di applicazione tramite il ricorso a moduli procedimentali diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e ad hoc, scambi di lettere e altro);
     b) la limitazione del campo soggettivo di applicazione della disciplina alle imprese di una certa dimensione: con l'attuale richiamo al quadro giuridico europeo restano fuori le cosiddette «piccole imprese» (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) e le cosiddette «microimprese» (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
     c) l'emanazione da parte di alcune pubbliche amministrazioni di bandi «a zero compensi»;
     d) il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, adottato all'indomani dell'abrogazione delle tariffe professionali, contenente disposizioni per la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. In particolare, il regolamento individua dei criteri generali riferibili a tutte le professioni interessate dal provvedimento e dispone dei parametri specifici per le singole professioni; è, infine, disposta l'applicazione analogica delle disposizioni del regolamento ai casi non espressamente previsti. La scelta di adottare un unico provvedimento per l'individuazione dei parametri nei confronti di diverse categorie professionali presenta delle limitazioni intrinseche: la molteplicità e la varietà delle professioni destinatarie delle disposizioni e, in particolare, l'eterogeneità delle attività a queste ascrivibili hanno comportato l'inevitabile emersione di dubbi interpretativi, nonché di lacune della disciplina non rimediabili neppure con l'applicazione in via analogica delle disposizioni stesse;
    il regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (decreto 30 marzo 2000, n. 162), all'articolo 1, comma 4, definisce il regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate per coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tale disciplina si applica anche ai professionisti nominati dal giudice per la carica di amministratori giudiziari e liquidatori di imprese che, per i motivi più svariati – società in stato di scioglimento, a volte nemmeno iscritto ma accertato per via giudiziale, o società la cui amministrazione è affetta da gravi irregolarità – sono ad alto rischio di sottoposizione a procedura concorsuale, con il conseguente rischio per gli stessi professionisti di incorrere in cause di incompatibilità non imputabili alle loro condotte professionali,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per accogliere la richiesta dei professionisti di una disapplicazione, ovvero un'applicazione facoltativa, degli indici sintetici di affidabilità per il 2018;
2) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata all'esenzione dagli indici sintetici di affidabilità di tutte le attività professionali, commerciali e artigiane che non hanno optato per il regime forfettario e con un fatturato pari o inferiore a 400 mila euro annui;
3) a considerare le preannunciate misure di incremento dei sistemi di pagamento digitale come interventi anticipatori del superamento definitivo degli indici sintetici di affidabilità per i commercianti;
4) a prevedere, nelle prossime iniziative normative, l'abrogazione dell'obbligo di invio delle liquidazioni periodiche dell'Iva per i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, considerato un'inutile duplicazione sia per gli utenti che per i professionisti, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti burocratici;
5) a lasciare inalterata la vigente normativa in materia di regime forfettario per le partite Iva e le start up, mantenendo l'aliquota flat – rispettivamente – al 15 per cento per i ricavi fino a 65 mila euro ed al 5 per cento per le attività innovative, senza alcun ritocco peggiorativo in termini di limitazioni e adempimenti, inclusa la conferma dell'esenzione dalla fatturazione elettronica, e confermando l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2020 dell'imposta al 20 per cento per i ricavi compresi tra 65 mila e 100 mila euro;
6) ad assumere ogni iniziativa volta a valorizzare ed incrementare l'accesso ai fondi dell'Unione europea, la formazione e l'autoregolamentazione quali priorità per promuovere le professioni liberali in Europa in quanto «è ancora scarsa» l'apertura ai professionisti dei bandi per l'accesso ai fondi strutturali europei 2014-2020 e pertanto è necessario che gli ordini facciano una maggiore attività di formazione;
7) ad assumere iniziative normative atte a chiarire l'estraneità dalla gestione separata Inps dei liberi professionisti iscritti ad albi e dotati di propria cassa previdenziale;
8) ad adottare iniziative per rafforzare l'istituto dell'equo compenso, attivando misure di monitoraggio sulla sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico che privato, anche prevedendo l'istituzione ad hoc di un osservatorio nazionale, composto da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, con l'obiettivo di:
   a) estenderne l'efficacia a tutti i rapporti attualmente non inclusi;
   b) considerare equo il compenso determinato nelle convenzioni quando, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, il compenso risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   c) ritenere vessatorie le clausole che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista;
   d) allargare l'equo compenso ad ogni forma di accordo preparatorio o definitivo, a patto che sia vincolante per il professionista, le cui clausole siano predisposte in maniera unilaterale dalle imprese indipendentemente dalla forma dell'accordo e comprendendo gli accordi quadro e i casi di accordi su incarichi singoli;
   e) fornire una definizione univoca di equo compenso allo scopo di chiarire che l'equo compenso si riferisce a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di qualunque professionista, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o meno, ampliando la platea dei soggetti tenuti al rispetto della normativa, riferendosi a tutti coloro che, ai sensi del vigente codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, non possono essere classificati come «consumatori»;
   f) promuovere l'istituzione di un collegamento tra equo compenso e sistema dei parametri, procedendo al contestuale aggiornamento del decreto ministeriale n. 140 del 2012 per tutte le professioni diverse da quella forense;
   g) ribadire l'integrale soggezione alla disciplina anche da parte della pubblica amministrazione, prevedendo, altresì, che la disciplina in materia di equo compenso si applichi anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore della relativa normativa, purché ancora in corso di esecuzione;
9) ad adottare iniziative per procedere ad una modifica del decreto 30 marzo 2000, n. 162, per escludere dall'applicazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, i professionisti che hanno svolto funzioni di amministratore giudiziario o liquidatore per nomina del giudice.
(1-00268) «Molinari, Bitonci, Durigon, Morrone, Galli, Centemero, Murelli, Turri, Andreuzza, Binelli, Bisa, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Cavandoli, Colla, Covolo, Dara, Di Muro, Gerardi, Giaccone, Gusmeroli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Marchetti, Moschioni, Alessandro Pagano, Paolini, Patassini, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Potenti, Saltamartini, Tarantino, Tateo».


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia il comparto dei liberi professionisti rappresenta un settore vitale per il nostro Paese, considerato che, secondo il Rapporto 2018 dell'Osservatorio sulla professione, il nostro Paese conta circa 2,4 milioni di professionisti iscritti agli albi professionali e 1,4 milioni di iscritti alle casse previdenziali e si colloca come lo Stato con il numero maggiore di professionisti in Europa; in termini percentuali rappresenta il 26 per cento del lavoro indipendente in Europa e, allo stato attuale, occupa circa 900 mila persone con contratto di lavoro dipendente;
    l'apporto delle libere professioni si sviluppa anche sul lato economico, rappresentando il 12,4 per cento del prodotto interno lordo italiano, unico settore che nonostante il periodo di stagnazione degli ultimi anni ha retto più di tutti gli altri;
    difendere il mondo delle libere professioni significa, tra l'altro, difendere non solo l'economia del nostro Paese, ma anche un modello virtuoso, considerato che, nel caso delle professioni ordinistiche, l'obbligo di iscrizione all'albo garantisce una qualità elevata delle prestazioni fornite dai professionisti e la rispondenza alle norme di deontologia professionale;
    si tratta di un settore variegato che coinvolge tre grandi filoni – giuridico, sanitario e tecnico – e, pertanto, necessita di un'attenzione particolare da parte del Governo, che non si limiti a provvedimenti spot, ma che si realizzi nella più ampia tutela di tutte le specificità delle singole professioni interessate;
    nei suddetti ambiti di operatività – giuridico, sanitario e tecnico – i professionisti concorrono, attraverso la propria attività, alla realizzazione ed attuazione di diritti che hanno uno specifico riconoscimento a livello costituzionale, quali, ad esempio, il diritto alla salute, il diritto alla difesa, il diritto all'abitazione, il diritto all'ambiente;
    dalla funzione coessenziale svolta dai professionisti in relazione a settori così centrali per i diritti individuali e per il buon funzionamento della cosa pubblica discende, peraltro, come corollario necessario, l'esigenza di garantire il decoro dei professionisti, anche economico, e la sostenibilità delle professioni, intesa in una duplice accezione: come sostenibilità della professione per chi attualmente la svolge, e come attrattività per quanti, delle future generazioni, vorranno intraprenderle. Decoro e sostenibilità che non possono essere garantite se non con politiche e misure attente, adeguate al ruolo sociale dei professionisti e al bagaglio di competenze ed eccellenza che essi rappresentano;
    Forza Italia ha istituito il dipartimento delle professioni, che ha costantemente prestato ascolto alle problematiche rappresentate delle professioni ordinistiche e non ordinistiche;
    tale comparto viene costantemente «vessato» da novità legislative, come norme fiscali e burocratiche, che comportano un aggravio di incombenze, sottraendo il tempo all'attività professionale;
    si evidenzia, altresì, che recentemente è stato presentato alla Camera dei deputati un documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) con cui si fornisce una mappatura delle azioni più urgenti da compiere per migliorare la vita dei professionisti e delle imprese, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione normativa e degli adempimenti, garantendo un rapporto equilibrato tra fisco e contribuenti, attraverso interventi volti:
     a) a introdurre la scadenza annuale dell'esterometro;
     b) a modificare l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel senso di prevedere il ripristino della disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 e mai entrata in vigore per effetto della legge di bilancio per il 2017;
     c) ad abrogare l'obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in caso di compensazione dei crediti di imposta indicati per importi non superiori a 5.000 euro annui;
     d) ad abrogare il meccanismo dello split payment nella considerazione che i benefici (in termini di maggior gettito ascrivibile al bilancio dello Stato) conseguiti con lo split payment saranno realizzati mediante l'uso della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti Iva dal 1o gennaio 2019 o quanto meno a consentire alle imprese un recupero integrale del credito Iva generato dall'applicazione del meccanismo, eliminando i limiti massimi di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi attualmente vigenti (pari a 700.000 euro annui);
     e) a ripristinare definitivamente un termine congruo per esercitare il diritto alla detrazione Iva, stabilendo quale tempo massimo la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;
     f) a riconoscere più tempo per l'emissione della fattura che oggi è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo;
     g) a prevedere, nell'ambito degli appalti pubblici, l'esclusione dell'applicazione della sanzione in caso di errata applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso;
     h) a modificare l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eliminando, nell'ultimo comma, la condizione di effettivo pagamento dell'imposta da parte del cessionario/committente ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta che il cedente/prestatore gli ha addebitato in via di rivalsa;
     i) a modificare il termine di registrazione degli atti in termine fisso, attualmente pari a 20 giorni, e renderlo di 30 giorni per tutti gli atti formati in Italia, nonché a riscrivere la tempistica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti tenuti al versamento dell'acconto;
     l) a rivedere le modifiche introdotte all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, ripristinando l'esclusione dalla regola generale di deducibilità (limite del 30 per cento del risultato operativo lordo) degli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione di beni alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (ad esempio, gli «immobili merce» delle imprese edili ovvero prodotti alimentari con lungo periodo di maturazione o di invecchiamento);
     m) a semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, con l'obiettivo precipuo di abrogazione dell'obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati;
     n) a uniformare i requisiti di accesso al regime della liquidazione Iva di gruppo a quelli valevoli per l'esercizio delle opzioni per il consolidato fiscale nazionale;
     o) a rimuovere la causa di esclusione dal regime forfetario costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e società a responsabilità limitata «trasparenti»;
     p) a rimuovere il divieto per le micro-imprese che scelgano di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria di applicare, ai fini fiscali, il principio di «derivazione rafforzata», adeguandosi in tal modo la disciplina loro applicabile a quella oggi vigente per tutte le altre società di capitali che non abbiano i requisiti dimensionali per essere qualificate micro-imprese;
    il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha, inoltre, evidenziato come – in virtù dell'impossibilità di una disapplicazione totale degli indici sintetici di affidabilità per l'anno 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito – sia necessario comunque dare spazio ad interventi che provino con successo a mettere ordine nel caos generatosi su questo adempimento, quali:
     a) la rimozione delle criticità riscontrate nel funzionamento di alcuni indici di anomalia con riferimento a tutti i 175 indici sintetici di affidabilità approvati e non solo per gli 89 indici sintetici di affidabilità in revisione nel 2019;
     b) codificazione normativa del principio che gli indici sintetici di affidabilità evoluti si applichino, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d'imposta precedenti;
     c) la sperimentalità degli indici sintetici di affidabilità per il 2018 ai fini della formazione delle liste selettive di controllo;
     d) l'introduzione dell'obbligo di parere preventivo della commissione degli esperti in sede di individuazione delle premialità;
     e) la conferma, nell'immediato, della proroga dei termini di versamento prevista, per quanto risulta, dalla manovra di bilancio per il 2020 dal 16 novembre al 16 marzo 2020;
    ancora, per l'anno 2019 Cna, nell'ambito del rapporto «Comune che vai fisco che trovi» dell'Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese in Italia, presentato alla stampa ed alle istituzioni il 17 settembre 2019, ha stimato una sensibile riduzione del total tax rate (-1,5 punti percentuali), strettamente legata all'aumento della quota di Imu deducibile dal reddito d'impresa che, proprio dal 2019, passa dal 20 al 50 per cento. L'ulteriore incremento al 100 per cento della quota di Imu deducibile – già previsto dalla norma, sia pure solo con riferimento all'anno d'imposta 2023 – avrebbe notevoli impatti sulla pressione fiscale: nei comuni nei quali le imprese sono costrette a pagare una Imu molto elevata, infatti, la deducibilità integrale dell'imposta determinerebbe una forma di compensazione tale da ridurre l'iniquità derivante dalla tassazione comunale;
   considerato che nell'ambito della manovra di bilancio per il 2020, alla luce del documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, si prevede non solo l'abrogazione della flat tax al 20 per cento per le partite Iva con redditi tra i 65.001 e i 100.000 euro annui recentemente introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ma anche, con riferimento precipuo alle partite Iva fino a 65.000 euro con flat tax al 15 per cento, una sostanziale revisione dei parametri del «regime dei minimi», con annessa elencazione di quelli che potrebbero essere oggetto di successiva modifica nella manovra. Si parla, infatti, di parametri relativi ai limiti di spese per il personale e beni strumentali fino a 20.000 euro e soprattutto di «esclusione se il reddito è maggiore a 30.000» senza dare particolari indicazioni. Quest'ultimo parametro non meglio specificato potrebbe significare tante cose: ovverosia, che si potrebbero escludere dall'applicazione del regime i contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno realizzato redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo superiori a 30.000 euro, oppure entrambe le cose, oppure addirittura l'introduzione di due diversi regimi fiscali separati in sostituzione di quello attuale, magari un «regime dei minimi», sulla base di quello previsto dalla vecchia normativa del 2011, per i soggetti aventi ricavi o compensi sino a 30.000 euro annui ed un «regime forfettario» per tutti gli altri con ricavi o compensi superiori a 30.000 euro ed entro il limite di 65.000 euro annui. Una soluzione di questo tipo, a doppio regime per le partite iva entro i 65.000 euro, snatura fortemente se non addirittura abroga di fatto anche l'attuale impianto normativo sulla flat tax per le partite Iva al 15 per cento, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Non si comprende, infatti, perché l'unica concreta misura fino ad oggi assunta a beneficio di giovani o professionisti-medio piccoli debba essere espunta. Non si tratta, certo, di grandi contribuenti contro cui il principio di progressività giustifichi accanimenti fiscali. Non esiste alcuna regione per una simile scelta, se non una sorta di malcelato odio sociale verso i ceti libero-professionali e verso le dinamiche attive e meritocratiche che le caratterizzano. Non bisogna tacere, peraltro, che il nuovo regime, oltre ad agevolare i professionisti, ha prodotto influssi positivi anche per la finanza pubblica, con un aumento degli introiti e l'emersione del nero;
   considerato, infine, che l'impianto generale della manovra di bilancio per il 2020, per quanto risulta, dovrebbe prevedere, alla luce di quanto descritto dal documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, un diluvio di interventi minuti tesi a recuperare anche le briciole delle tasse, con conseguente aggravio di costi, adempimenti e sanzioni che si abbatterebbero inopinatamente nei confronti degli esercenti commerciali, addirittura definiti «infedeli» quasi a voler criminalizzare nel sentire collettivo l'intera categoria di riferimento,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per istituire presso i Ministeri vigilanti sulle professioni tavoli di lavoro o osservatori permanenti che prevedano la partecipazione dei rappresentanti di ogni professione e che permettano una costante concertazione sui principali temi che riguardano i professionisti e un dialogo teso a semplificarne l'attività;
2) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, atta a garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato, già contemplato nell'articolo 13-bis della legge professionale forense, introdotto con la legge di bilancio per il 2018, garantendone l'applicazione a tutte le prestazioni professionali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, abbiano gli stessi natura pubblica o privata, ed estendendone l'applicazione alle prestazioni dei professionisti iscritti agli ordini di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché, per quanto compatibili, a tutti i liberi professionisti;
3) a considerare l'opportunità di adottare iniziative normative, per ogni singola professione vigilata dal Ministro della giustizia, che individuino parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice per la liquidazione giudiziale dei compensi, nonché dalle parti in assenza di un accordo specifico, rendendo autonome le professioni diverse da quella forense e garantendo una tutela specifica per ognuna di loro;
4) a promuovere ogni opportuna iniziativa per dare la possibilità ai consigli nazionali delle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, nonché alle associazioni che rappresentano le professioni non ordinistiche, a segnalare violazioni alla normativa sull'equo compenso sia presso il Ministero vigilante, sia presso l'autorità giudiziaria nei casi più gravi;
5) a considerare l'opportunità di assumere iniziative per sottoporre a revisione i compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è regolata dal testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, ormai obsoleta e non in linea con il principio dell'equo compenso, tenuto conto che gli onorari attualmente sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di 4 euro l'ora, parametro che, anche alla luce delle nuove incombenze previste in materia fallimentare, appare assolutamente anti storico e non adeguato;
6) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rendere maggiormente fruibili gli strumenti della volontaria giurisdizione e razionalizzare i tempi dei connessi procedimenti, con chiari benefici in termini deflattivi;
7) ad adottare tutte le iniziative più opportune, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con i rappresentanti del terzo settore, per coordinare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il decreto ministeriale n. 236 del 1989, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati, e la legge n. 104 del 1992 in un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità;
8) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con la Federazione nazionale dei chimici e dei fisici, per valorizzare la figura professionale dei chimici e dei fisici;
9) ad adottare iniziative, anche normative, finalizzate a declinare nell'ambito dell'ordinamento le proposte individuate dal documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), al fine di porre rimedio ad alcune criticità particolarmente evidenti soprattutto nell'operatività dei sostituti di imposta e nel settore Iva, che complicano la gestione delle imprese nonché degli studi professionali dei commercialisti attraverso gli interventi evidenziati in premessa;
10) ad adottare iniziative volte ad una maggiore semplificazione normativa attraverso la rimozione di alcune distorsioni strutturali che rendono l'ordinamento opaco e di difficile lettura nei suoi obiettivi e nel coordinamento tra le diverse discipline di imposta e tra i diversi comparti dell'ordinamento;
11) ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire un rapporto fra fisco e contribuenti, valorizzando, con particolare riferimento a imprese e libere professioni, gli istituti della cooperazione e del controllo del rischio fiscale e garantendo la certezza del diritto e la proporzionalità della risposta sanzionatoria;
12) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a risolvere le problematiche sollevate dalla sostituzione degli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità, in particolare accogliendo, anche con provvedimenti normativi, le proposte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili evidenziate in premessa;
13) a prevedere una specifica iniziativa normativa che affronti in modo organico e coordinato il tema della sicurezza degli operatori sanitari nell'espletamento delle loro prestazioni professionali, anche prevedendo il conferimento agli stessi della qualifica di pubblico ufficiale, durante le loro funzioni, con la connessa procedibilità d'ufficio per i reati commessi contro questi ultimi nell'esercizio delle loro funzioni professionali, al fine di arginare il fenomeno dell'aggressione ai «camici bianchi», sempre più diffuso negli ultimi tempi;
14) ad adottare iniziative per rimodulare ed implementare le risorse dedicate al settore delle prestazioni veterinarie sia nel settore privato che in ambito pubblico;
15) ad adottare iniziative per rivedere le disposizioni introdotte con la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'accesso alla titolarità delle farmacie anche alle società di capitali, senza la previsione – contrariamente a quanto stabilito dalla normativa vigente per le altre società tra professionisti – di alcuna riserva di partecipazione ai soci professionisti;
16) ad adottare iniziative per stanziare le risorse necessarie per l'attuazione della farmacia dei servizi, prevista dalla legge n. 69 del 2009, dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e successivi decreti attuativi in tutte le regioni italiane;
17) a porre in essere ogni iniziativa utile per il celere rinnovo della convenzione nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private e che risale ormai a più di venti anni fa (decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998);
18) a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad equiparare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia e in altre lauree sanitarie non mediche che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1o agosto 2005, e successive modificazioni, a quello dei laureati in medicina;
19) ad adottare iniziative per sospendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti privati non esenti fino al 1o gennaio 2022 o ad estendere a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica il regime sanzionatorio più mite che è stato introdotto dal «decreto fiscale 2019»;
20) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della « no tax area», esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 13.000 euro;
21) a valutare la possibilità di adottare iniziative per detassare gli investimenti operati dalle casse dei professionisti in economia reale, ovvero la ridurre la tassazione dal 27 al 12,5 per cento come previsto per i titoli di Stato;
22) ad adottare iniziative volte a rendere, alla luce delle evidenze del Rapporto Cna «Comune che vai, fisco che trovi», l'Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d'impresa a partire dall'anno d'imposta 2019, nella considerazione che la completa deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, oltre a determinare un effetto importante sul total tax rate della piccola impresa, porterebbe maggiore equità nella tassazione, perché apporta maggiori benefici di riduzione della tassazione erariale alle imprese più vessate dalla tassazione comunale sugli immobili;
23) ad astenersi dall'adottare improvvide iniziative normative capaci solo di snaturare la recente riforma del regime forfettario per le partite Iva fino a 65.000 euro cui è applicata una flat tax pari al 15 per cento, nonché ad adottare iniziative per rivedere l'abrogazione della previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2019 relativa all'estensione della platea dei beneficiari fino alla soglia dei 100.000 euro, con flat tax pari al 20 per cento;
24) ad adottare iniziative, anche nell'ambito dell'imminente disegno di legge di bilancio, volte a ridurre costi, adempimenti e sanzioni a carico degli esercenti commerciali, senza alcun tipo di strategia effettiva contro l'evasione fiscale, nonché a evitare l'eccessiva polverizzazione del sistema tributario e la depressione dell'economia reale.
(1-00269) «Mandelli, Gelmini, Zanettin, Giacomoni, Porchietto, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis».