Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 ottobre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 ottobre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Occhionero, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Girolamo, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Occhionero, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 ottobre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FORMENTINI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo» (2200);
   LONGO: «Disposizioni per il contrasto della violenza di genere» (2201);
   DE LORENZO ed altri: «Modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di comunicazione dei tirocini curriculari, e altre disposizioni in materia di proroga dei medesimi» (2202).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LIUZZI ed altri: «Disposizioni in materia di svolgimento contemporaneo di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali» (1194) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maraia.

  La proposta di legge LAPIA ed altri: «Disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria» (1299) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maraia.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Istituzione delle comunità dell'energia per la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia senza fine di lucro» (1483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maraia.

  La proposta di legge COSTA ed altri: «Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato» (2059) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Magi.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 ottobre 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1476. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» (approvato dal Senato) (2203).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18, 21 e 22 ottobre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2018) corredata dai relativi allegati (COM(2019) 444 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (COM(2019) 473 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 473 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri);
  Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (COM(2019) 474 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (COM(2019) 475 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 475 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (COM(2019) 482 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 482 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2019) 485 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio);
  Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2019) 880 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 880 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto da parte dell'Autorità bancaria europea dei requisiti relativi all'ubicazione della sua sede (COM(2019) 451 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la delega di potere a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (COM(2019) 465 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella Commissione allargata di Eurocontrol per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento (COM(2019) 466 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali (COM(2019) 469 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (COM(2019) 470 final);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust (COM(2019) 471 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (COM(2019) 472 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2018) (COM(2019) 479 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi e iniziative in relazione alla situazione dell’hotspot di Lampedusa – 3-01052

   RAVETTO, PRESTIGIACOMO, GREGORIO FONTANA e SPENA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito della missione che si è svolta il 16 ottobre 2019, la delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, di cui è parte la prima firmataria della presente interrogazione, ha visitato l’hotspot di Lampedusa;
   è evidente come l’hotspot di Lampedusa sia al collasso e versi in una situazione di estrema emergenza: su 94 posti previsti, erano presenti 320 persone in mezzo a materassi senza lenzuola, sporcizia, rifiuti;
   la struttura è, quindi, apparsa sporca, degradata e non adatta a svolgere il compito per cui è stata istituita;
   a detta delle forze dell'ordine presenti sul luogo, i minori presenti nella struttura sono una quindicina, ma è evidente come non esista la sezione dedicata per ospitarli;
   è infatti di assoluta gravità il fatto che la sezione dell’hotspot che dovrebbe essere dedicata ai minori sia inagibile a causa di un incendio doloso occorso molto tempo fa, con la conseguenza che i 5 minori molto piccoli – tra cui un neonato – che la prima firmataria della presente interrogazione ha avuto modo di vedere nell’hotspot, sono costretti a stare con le madri in una stanza piccola, lugubre e sporca –:
   se e quali iniziative intenda adottare per ripristinare quanto prima la sezione dedicata ai minori e se intenda chiarire come sia possibile che la struttura di Lampedusa ospiti circa 320 migranti a fronte dei 94 posti previsti, valutando quindi anche una riorganizzazione complessiva dell’hotspot o addirittura la sua dismissione. (3-01052)


Iniziative per avviare una fase di gestione pubblica temporanea della società Alitalia volta alla definizione di un adeguato piano industriale – 3-01053

   FASSINA, FORNARO e STUMPO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la grave crisi finanziaria che ha investito la compagnia aerea Alitalia s.p.a. ha reso necessari una serie di interventi normativi conseguenti all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria avvenuta il 2 maggio 2017 tra cui, in primis, la previsione dell'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova compagnia aerea, « Nuova Alitalia»;
   dal 19 ottobre 2018 è in corso una nuova fase della procedura di cessione con i soggetti che hanno manifestato interesse;
   il 15 ottobre 2019 è scaduta l'ennesima proroga del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia;
   a fronte dell'assenza di un'offerta vincolante e definitiva da parte del consorzio Ferrovie dello Stato italiane, Atlantia e Delta, il Governo pare orientato a concedere un'ulteriore «proroga condizionata» e a integrare con aggiuntivi 350-400 milioni di euro il prestito ad Alitalia, al fine di garantire la liquidità necessaria all'operatività, data una situazione di cassa che, a differenza di quanto comunicato ufficialmente dai commissari il 18 settembre 2019 al Ministero dello sviluppo economico, a fine settembre 2019 si era ridotta a 160 milioni di euro;
   le condizioni di contesto nelle quali ha operato Alitalia rendono impraticabile il rilancio del vettore in assenza di interventi di rimozione di ostacoli strutturali, tra i quali: sottocapitalizzazione e conseguente incapacità di realizzare investimenti adeguati nell'espansione e rinnovo della flotta; concorrenza falsata dagli aiuti economici concessi a livello locale ai vettori low cost; debolezza contrattuale verso i fornitori di aeromobili a causa delle dimensioni limitate e dell'assenza da un consorzio di costruttori; disimpegno dal lungo raggio e vincoli sul medesimo derivanti dalle alleanze internazionali; costi fuori misura per l'uso delle infrastrutture aeroportuali, in particolare nell’hub di Fiumicino; presenza di componenti di tassazione che accrescono ulteriormente i costi aeroportuali e danneggiano il trasporto aereo nella competizione con quello ferroviario; insufficienze infrastrutturali derivanti da mancati o inadeguati collegamenti ferroviari dei maggiori aeroporti e conseguente limitato «feederaggio» ferroviario dei voli;
   l'impegno dei privati coinvolti nella « newco» è minimale e apparentemente definito per finalità altre rispetto alla profittabilità dell'azienda e, conseguentemente, il piano in discussione è, secondo gli interroganti, palesemente inadeguato al rilancio, pur prefigurando un pesantissimo taglio di occupati, quantificato in circa 2.800 unità –:
   se il Governo non ritenga necessaria, per quanto riportato in premessa, una fase di gestione pubblica temporanea dell'azienda finalizzata alla definizione di un credibile piano industriale. (3-01053)


Iniziative per sostenere il comparto produttivo delle materie plastiche, alla luce delle prospettate nuove misure fiscali che interessano il settore – 3-01054

   LUPI, COLUCCI, TONDO e SANGREGORIO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nel documento programmatico di bilancio è prevista un'imposta sulla plastica che scatterà dal 1o giugno 2020;
   introdurre una tassa di un euro al chilogrammo quando la materia prima viene acquistata mediamente a 90 centesimi al chilogrammo, e rivenduta mediamente a 1,3/1,4 euro al chilogrammo, significa tassare con un aumento del 110 per cento l'intera filiera della plastica;
   il settore industriale delle materie plastiche rappresenta un'eccellenza italiana, con un indotto occupazionale che coinvolge circa 10.000 aziende, 150.000 addetti ed un fatturato di 40 miliardi di euro;
   secondo Confindustria le imprese italiane già pagano 450 milioni di euro all'anno di contributo ambientale Conai (Consorzio nazionale imballaggi) per la raccolta e gli imballaggi in plastica e 350 milioni di euro sono destinati ai comuni italiani per garantire la raccolta differenziata; esattamente 0,150 euro al chilogrammo per materiale riciclabile e 0,370 euro al chilogrammo per non riciclabile;
   la tassa rischia di colpire anche gli imballaggi composti in parte con materiali riciclati, penalizzando così gli investimenti effettuati da un intero settore nei processi di transizione verso l'economia circolare;
   si tratta di un provvedimento privo di fondamento logico, perché il problema non è combattere la plastica come materiale, ma combattere contro la plastica non raccolta e dispersa nell'ambiente. Si rischia così di criminalizzare un materiale per quella che appare agli interroganti l'incapacità del Governo e delle amministrazioni a gestire il problema rifiuti, mettendo così a rischio l'intero settore occupazionale;
   il Governo dovrebbe puntare, nell'interesse reale del Paese, a una vera informazione ed educazione sull'importanza del corretto smaltimento e del valore che può derivare dai rifiuti plastici, recuperando e smaltendo correttamente la plastica. Si preferisce tassare, anziché informare ed educare, scaricando l'inefficienza della raccolta e la gestione del problema sulle spalle dell'industria della plastica e solo per far cassa: ciò comporta un gravissimo impatto nel settore delle plastiche, soprattutto da imballaggio, con serissime ed evidenti ricadute occupazionali;
   l'Italia è un Paese che ha dato alla chimica premi Nobel e ora pensa di risolvere il problema della plastica con tasse e divieti: basterebbe solo educare, ma per educare bisogna conoscere;
   ciò che accadrà, senza un cambio di rotta, è che l'industria italiana della plastica sarà fuori competizione –:
   se, in considerazione della grave situazione che si verrebbe a creare nel settore industriale delle materie plastiche, il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per sostenere tale comparto produttivo. (3-01054)


Elementi in merito ai risultati raggiunti con l'introduzione del cosiddetto Art bonus a sostegno del patrimonio culturale e dello spettacolo – 3-01055

   PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, PRESTIPINO, ROSSI, ORFINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 è stato introdotto un credito d'imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro, cosiddetto Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale e dello spettacolo;
   introdotto inizialmente a favore dei beni culturali pubblici e dello spettacolo, per finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, di istituti e luoghi della cultura, di fondazioni lirico-sinfoniche, di teatri di tradizione, di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo, con la successiva legge sullo spettacolo dal vivo, legge 22 novembre 2017, n. 175, è stato esteso a tutti i teatri, alle orchestre e ai festival;
   l’Art bonus ha segnato una svolta nel quadro delle agevolazioni tributarie a sostegno della cultura. Grazie a questo nuovo strumento, in cinque anni risulterebbero donati oltre 350 milioni di euro da più di 11.600 mecenati e a favore di circa 1.650 beneficiari;
   tra i maggiori interventi finanziati figurano quelli a favore dell'Arena di Verona, del Teatro alla Scala, del Teatro regio di Parma, del Museo egizio di Torino, del Teatro Donizetti di Bergamo, delle Mura urbane di Lucca;
   i risultati, oltre a confermare l'efficacia di una misura considerevole dal punto di vista materiale, rivestono un'importanza educativa, avendo avuto come obiettivo prioritario quello di introdurre nel nostro Paese la cultura del mecenatismo;
   è attualmente, in Europa, una delle più vantaggiose misure fiscali per incoraggiare il mecenatismo;
   andrebbe ancora colmato il divario di forza dei sistemi produttivi Nord/Sud; gli investimenti al Sud, come dimostrano dati più recenti, restano ancora minimi: 1,1 milioni di euro per la Campania, 171.925 euro per la Sicilia, 5.200 euro per la Calabria, 600 euro per il Molise, nulla in Basilicata –:
   quali siano i risultati finora raggiunti dall'introduzione del credito d'imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, cosiddetto Art bonus.
(3-01055)


Iniziative urgenti, anche in sede di Unione europea, per tutelare l'esportazione dei prodotti italiani a fronte del regime di dazi recentemente introdotto dagli Stati Uniti – 3-01056

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   l'autorizzazione concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio agli Usa ad apporre dazi su merci di provenienza europea per 7,5 miliardi di euro ha avuto conseguenze significative sull'Italia;
   nello specifico, i dazi applicati in ritorsione per l’affaire Airbus che coinvolge Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna, hanno provocato l'allarme di numerose aziende italiane virtuose; per la maggior parte produttori che hanno improntato la propria impresa sul made in Italy e che con i dazi rischierebbero di chiudere;
   dalla stima realizzata da Ice New York su dati delle dogane Usa relativi al 2018 proiettati sul 2019, in termini percentuali, «il peso maggiore dei dazi viene imposto a Francia (27,7 per cento), Gran Bretagna (25,9 per cento) e Germania (19,8 per cento). Seguono Spagna (11,2 per cento), Italia (6,4 per cento). Dunque, “l'Italia è il quinto Paese dell'Unione europea colpito dai dazi Usa, con un valore dell’export interessato di molto inferiore ai 4 membri del Consorzio Airbus (Francia, Regno Unito, Germania e Spagna)”»;
   ad avviso degli interroganti è evidente che le scelte di politica estera italiana condotte finora abbiano avuto delle ripercussioni in termini di sanzioni Usa che avrebbero potuto essere più selettivamente indirizzate ai franco-tedeschi in ragione del caso Airbus;
   è prioritario segnalare che i dazi del 25 per cento posti dagli Stati Uniti a carico dei prodotti europei colpiscono, nello specifico, i prodotti di eccellenza italiana di derivazione lattiero-casearia, come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Gorgonzola, i salumi, come il salame e la mortadella, ma anche i prodotti del mare, come crostacei e molluschi, agrumi o i succhi e i liquori, amari e il limoncello che costeranno alle aziende italiane circa 500 milioni di euro;
   il totale dell’export italiano nel 2018 è stato pari a 468,5 milioni di dollari (dati dogane Usa); pertanto, l'imposizione di dazi così pesanti rappresenterebbe un colpo in termini di perdite economiche –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare, anche in sede europea, al fine di affrontare la crisi in atto nella prospettiva di scongiurare le inevitabili perdite economiche conseguenti all'imposizione dei dazi statunitensi e per tutelare le esportazioni dei prodotti italiani.
(3-01056)


Iniziative di competenza per la nomina del commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova – 3-01057

   PAITA, NOBILI, D'ALESSANDRO e FREGOLENT. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   a Genova sono da tempo in realizzazione due opere pubbliche fondamentali, il cui compimento contribuirà a spezzare l'isolamento della città e a dare uno sbocco al porto: il terzo valico dei Giovi e il nodo ferroviario;
   i lavori del cantiere del terzo valico dei Giovi, rimasti bloccati per un anno a causa dell'analisi costi-benefici del Governo Conte I, sono ripartiti, ma sembrerebbero in questo periodo aver subito rallentamenti;
   la realizzazione del nodo ferroviario, che avrebbe dovuto precedere il valico di parecchi anni, è invece stata rallentata dalla crisi della società appaltatrice, con la successiva rinuncia all'appalto medesimo;
   si tratta di un'opera strategica in quanto le potenzialità del terzo valico dei Giovi dipendono anche dalla realizzazione del nodo ferroviario, attraverso il quale il Ponente genovese avrebbe a disposizione una metropolitana ferroviaria urbana, fondamentale per una zona ad alta densità abitativa, fortemente industrializzata e sita in prossimità dell'area portuale;
   per evitare il pericolo di ulteriori ritardi, il Governo Conte I aveva stabilito la realizzazione contestuale dei due appalti, proprio per valorizzarne l'integrazione;
   per la conclusione del nodo ferroviario è necessaria la nomina del commissario del nodo ferroviario di Genova, che ha subito una battuta d'arresto a causa della crisi del Governo Conte I, in conseguenza della quale sono rimaste sospese le nomine che spettano al Governo in carica –:
   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per procedere con urgenza alla nomina del commissario del nodo di ferroviario di Genova, affinché si possa proseguire e portare rapidamente a compimento la realizzazione dell'opera.
(3-01057)


Iniziative di competenza per garantire la funzionalità e l'efficienza del sistema stradale e ferroviario umbro – 3-01058

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la realtà territoriale e trasportistica dell'Umbria evidenzia un assetto delle principali infrastrutture stradali e ferroviarie configurato su una maglia portante costituita da un sistema primario che corre lungo la valle del Tevere, la valle umbra e la conca ternana e da collegamenti radiali che interconnettono le realtà urbane centrali;
   la maglia infrastrutturale portante serve direttamente la quasi totalità delle «località centrali», concentrandosi su di essa circa il 70 per cento dell'intera popolazione e delle attività economiche della regione Umbria. Le infrastrutture primarie di questa maglia, pur efficace in termini di posizionamento (anche se con evidenti carenze), non presentano in alcune tratte caratteristiche prestazionali adeguate, sia per la componente ferroviaria che per quella stradale;
   la rete stradale primaria e principale dell'Umbria, imperniata sull'autostrada A1 e sull'itinerario E45, avente funzioni di collegamento nazionale ma anche regionale di media e breve percorrenza, è critica per i numerosi cantieri presenti e viadotti chiusi per instabilità strutturale che hanno generato deviazioni del traffico pesante sulla viabilità secondaria, rallentando notevolmente la mobilità ordinaria di merci e pendolari;
   la situazione del trasporto ferroviario umbro è critica. La regione è, infatti, una delle più penalizzate d'Italia e le criticità del trasporto ferroviario locale (Ferrovia centrale umbra) si ripercuotono pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, sull'economia e sul turismo che, in Umbria, rappresenta una delle risorse portanti dell'economia locale, che sta attraversando una crisi importante, con le prenotazioni che sono crollate anche nelle aree non interessate dai danni causati dal terremoto. La difficoltà a raggiungere la regione con il treno è, infatti, una delle cause che disincentivano i turisti a venire in Umbria, ma anche le aziende ad investire sul territorio –:
   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la funzionalità e l'efficienza del sistema stradale e ferroviario umbro, con particolare riferimento ai corridoi della strada E45 e della Ferrovia centrale umbra, assicurando un livello di servizio adeguato sulla rete viaria, con il completamento dei cantieri in corso e la riapertura definitiva dei viadotti ancora chiusi, e implementando il servizio ferroviario indispensabile per lo sviluppo dell'economia dell'Umbria, soprattutto con il completamento del doppio binario sull'intera tratta.
(3-01058)


Elementi in ordine all'attuazione delle disposizioni relative al «Fondo salva-opere», nonché circa il cronoprogramma per il completamento di alcune tratte stradali rientranti nel progetto «Quadrilatero Marche-Umbria» – 3-01059

   TERZONI, CIPRINI, GALLINELLA, SCAGLIUSI, ILARIA FONTANA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, ROSPI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, CHIAZZESE, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, FICARA, GRIPPA, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO e TERMINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   i lavori del progetto denominato «Quadrilatero Umbria-Marche» sono stati avviati da tempo, ma l'opera non è ancora terminata, con conseguenti disagi per i fruitori dovuti all'alternanza di tratti completati e tratti con lavori ancora in corso;
   soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale, l'opera rappresenta un'infrastruttura di assoluta rilevanza per garantire il diritto alla mobilità delle popolazioni delle aree interne dell'Umbria e delle Marche;
   il completamento dell'opera in questione assume un rilievo strategico anche per il rilancio economico delle aree colpite dal sisma, essendo un asse di collegamento per il trasporto di merci e persone tra aree a diverso grado di sviluppo, anche al fine di assicurare un progressivo riequilibrio territoriale tra queste zone;
   attualmente sono stati completati gran parte dei lotti, ma altri sono nella fase esecutiva o in fase di progettazione;
   per lungo tempo i lavori sono stati interrotti a causa della crisi economica e finanziaria dell'azienda appaltatrice Astaldi;
   nell'ultimo anno il Governo e il Parlamento, anche a seguito dell'intervento di Salini-Impregilo sull'assetto societario di Astaldi e grazie all'avvio di un confronto tra tutti i soggetti interessati, subappaltatori compresi, hanno varato una serie di provvedimenti in grado di risolvere alcune delle criticità derivanti dalla crisi di Astaldi e, in particolare, quelle delle aziende creditrici attraverso le norme che hanno istituito il fondo denominato «Fondo salva-opere» inserite nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «decreto crescita»;
   il riavvio delle attività da parte dell’Astaldi, nelle modalità più efficaci per completare celermente tutte le opere che costituiscono la «Quadrilatero Umbria-Marche», rimane comunque strettamente connesso alla risoluzione delle problematiche delle aziende subappaltatrici che, in caso contrario, rischia di determinare nuovi rallentamenti nell'esecuzione dell'opera nel suo complesso;
   le norme introdotte nel cosiddetto «decreto crescita» prevedono l'adozione degli specifici atti organizzativi e di spesa consequenziali da parte dei Ministeri competenti –:
   quale sia lo stato di attuazione del decreto-legge richiamato con riferimento al fondo denominato «Fondo salva-opere» e quale il relativo cronoprogramma per l'apertura al traffico dei due tratti del macro-lotto 2 della strada statale 76 Fossato di Vico – Fabriano (sub lotto 1.1A) e del tratto Albacina – Serra S.Quirico (sub lotto 1.1B). (3-01059)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (A.C. 2100-A)

A.C. 2100-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1.26, 1.27, 1.66, 1.102, 1.105, 2.1 e 4-bis.6 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2100-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
   a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:
    1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
    2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
   b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

  3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:
   a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;
   b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
    1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio;
    2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
    3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
    4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;
    5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;
    6) al monitoraggio, test e controllo;
    7) alla formazione e consapevolezza;
    8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

  4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
  5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:
   a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati;
   b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
   c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

  7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
   a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
   b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni;
   c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

  8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
   a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
   b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

  9. Salvo che il fatto costituisca reato:
   a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
   b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
   e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
   f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.

  10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza dell'esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L'esecuzione comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.
  11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
  12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera.
  13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
  15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
   b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».

  18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 2.
(Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.
  5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
  2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche)

  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, inclusi».
  2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.

Articolo 5.
(Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

Articolo 6.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
   a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2100-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «nazionali, pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale»;
   al comma 2:
    alla lettera a):
     all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»;
     al numero 2), le parole: «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse;
     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti»;
    alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali» e dopo le parole: «architettura e componentistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
   al comma 3:
    all'alinea, la parola: «ne» è soppressa;
     alla lettera b):
     all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;
     il numero 1) è sostituito dai seguenti:
    «1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;
  1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio»;
     al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di standard e di eventuali limiti»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
   al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
   al comma 6:
    alla lettera a), le parole da: «fatti salvi i casi» fino a: « disposti dal CVCN» sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera» e le parole: «sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT»;
    alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, alla difesa civile» e dopo le parole: «protezione di reti e sistemi, nonché» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»;
   al comma 9, lettera e), le parole: «e l'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'espletamento»;
   al comma 10, le parole da: «In caso di inottemperanza» fino a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite dalle seguenti: «L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della»;
   al comma 11, le parole: «e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote» sono soppresse;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “di altro ente pubblico,” sono inserite le seguenti: “e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105”»;
   al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione delle sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative»;
   dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
  «19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte».

  All'articolo 2:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;
   al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

  All'articolo 3:
   al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e le parole da: «con misure aggiuntive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate, la sostituzione di apparati o prodotti».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, alinea, la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
    2) al comma 1, lettera b):
     2.1) dopo le parole: “all'adozione di delibere” sono inserite le seguenti: “, atti od operazioni”;
     2.2) le parole: “il mutamento” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica”;
     2.3) dopo le parole: “di vincoli che ne condizionino l'impiego” sono aggiunte le seguenti: “, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali”;
    3) al comma 2:
     3.1) dopo le parole: “derivante dalle delibere” sono inserite le seguenti: “, dagli atti o dalle operazioni”;
     3.2) dopo le parole: “oggetto della delibera,” sono inserite le seguenti: “dell'atto o dell'operazione,”;
     3.3) dopo le parole: “risultante dalla delibera” sono inserite le seguenti: “, dall'atto”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:
   a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    5) al comma 4:
     5.1) al primo periodo, le parole: “o sull'atto” sono sostituite dalle seguenti: “, sull'atto o sull'operazione”;
     5.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     5.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     5.6) al decimo periodo, le parole: “le disposizioni di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,”;
    6) al comma 5:
     6.1) al secondo periodo, le parole: “prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del 3 per cento”;
     6.2) al secondo periodo, le parole: “3 per cento,” sono soppresse;
     6.3) al secondo periodo, le parole: “20 per cento e 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento, 25 per cento e 50 per cento”;
     6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo”;
     6.5) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     6.7) al quinto periodo, dopo le parole: “Eventuali richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     6.9) al sesto periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.10) al decimo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: “la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: “adottate con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
   b) all'articolo 1-bis:
    1) al comma 2, primo periodo:
     1.1) le parole: “l'acquisto” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione, a qualsiasi titolo,”;
     1.2) dopo le parole: “ovvero l'acquisizione” sono inserite le seguenti: “, a qualsiasi titolo,”;
     1.3) le parole: “sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis”;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione”;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore”;
   c) all'articolo 2:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  “1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    4) al comma 2, primo periodo:
     4.1) le parole: “adottato da una società” sono sostituite dalle seguenti: “adottato da un'impresa”;
     4.2) le parole: “o 1-ter” sono soppresse;
     4.3) le parole: “il mutamento dell'oggetto sociale” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica dell'oggetto sociale”;
     4.4) le parole: “dalla società stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa impresa”;
    5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto”;
    6) al comma 3:
     6.1) la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     6.2) le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis”;
    7) al comma 4:
     7.1) al primo periodo, le parole: “la notifica di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis”;
     7.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     7.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     7.6) all'ultimo periodo, le parole: “di cui al comma 2 e al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma”;
    8) al comma 5:
     8.1) il terzo periodo è soppresso;
     8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio”;
    9) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per ‘soggetto esterno all'Unione europea’ si intende:
   a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
   b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
   c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”;
    10) al comma 6:
     10.1) al primo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.4) al nono periodo, dopo le parole: “ordina la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.5) al decimo periodo, dopo le parole: “con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.6) all'ultimo periodo, le parole: “la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti circostanze:
     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
     b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
     c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    11) al comma 8, le parole: “individuate con i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “individuate con i decreti”;
   d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  “Art. 2-bis. – (Collaborazione con autorità amministrative di settore) – 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.
  Art. 2-ter. – (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali) – 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
  2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   e) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: “comma 5, ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5-bis” e le parole: “e dell'articolo 2, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter”;
    2) al comma 2:
     2.1) al primo periodo, le parole: “e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto”;
     2.2) al secondo periodo, le parole: “ovvero dei regolamenti” sono soppresse.
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
  3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole da: «sistemi e servizi» fino a: «11 dicembre 2015, n. 198» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1».

  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».

A.C. 2100-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 2;
   all'articolo 3:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2:
     sopprimere le parole da: Dalla data di entrata fino a: articolo 1, comma 6;
     sostituire le parole da: dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6 fino alla fine del comma, con le seguenti: di centri di valutazione appositamente istituiti.
    al comma 3:
     sopprimere le parole da: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6,
     sopprimere le parole: in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento,
     sopprimere le parole da: inseriti negli elenchi fino a: presente decreto;
     sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) con le seguenti: di cui al comma 2.
1. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: un elevato livello di sicurezza aggiungere le seguenti: , fondato su soluzione cloud-driven,
*1. 2. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo le parole: un elevato livello di sicurezza aggiungere le seguenti: , fondato su soluzione cloud-driven,
*1. 3. Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sessanta giorni.
1. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: relativa architettura aggiungere le seguenti: cloud-driven.
*1. 19. Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: relativa architettura aggiungere le seguenti: cloud-driven.
*1. 20. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; al fine di consentire un adeguamento alle disposizioni di cui alla presente lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è previsto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma;.
1. 23. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si considerano avere un impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui alla lettera b).
1. 24. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 3, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.
1. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: Con regolamento, adottato aggiungere le seguenti:, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).
*1. 26. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: Con regolamento, adottato aggiungere le seguenti:, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).
*1. 27. Butti, Prisco, Silvestroni.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: entro trenta minuti.
1. 33. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole: la sostituzione di con le seguenti: interventi su.
1. 100. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e radiotelevisivi.
1. 40. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 5, sostituire le parole: almeno biennale con la seguente: annuale.
1. 51. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento dei decreti di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione alle Camera nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti.
1. 52. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 53. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;.
1. 54. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: imporre aggiungere le seguenti: ai fornitori di cui al comma 2, lettera b).
1. 58. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: imporre, aggiungere le seguenti: ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma.
1. 60. Bergamini, Zanella.

  Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: test di hardware e software, aggiungere le seguenti: dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:; in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma.
   settimo periodo, dopo le parole: sia indispensabile procedere in sede estera aggiungere le seguenti:, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento,.
1. 96. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 6, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: l'affidamento ovvero
1. 101. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, dopo le parole: accertamento e repressione dei reati, aggiungere le seguenti: nonché di quelle amministrative dell'Autorità nazionale, delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo periodo:
    sostituire le parole: Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede con le seguenti: Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri procedono;
    sostituire le parole: un proprio centro di valutazione con le seguenti: propri centri di valutazione;
   alla lettera b):
    sostituire le parole: al Centro di valutazione operante presso con le seguenti: ai Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e;
    sostituire le parole: le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa con le seguenti: che assicura il coordinamento informativo e dei conseguenti interventi, le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.
   al comma 7:
    alinea, dopo le parole: il CVCN aggiungere le seguenti:, ferme le competenze dei Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b),;
   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) assicura, con riguardo ai compiti di cui alle precedenti lettere, scambi informativi con i Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b).
1. 56. Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, sostituire le parole da: individuati ai sensi del comma 2, lettera b) fino a: proprio centro di valutazione con le seguenti: e del Ministero dell'interno, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso propri Centri di valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
    sostituire le parole: al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa con le seguenti: ai Centri di valutazione operanti presso il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno;
    sostituire le parole: del Centro di valutazione del Ministero della difesa con le seguenti: dei Centri di valutazione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno.
1. 102. Ceccanti.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il CVCN comunica gli esiti delle attività di test ai soggetti di cui al precedente comma e, in caso di esito negativo delle stesse, fornisce ai medesimi soggetti istruzioni per la ripetizione del test coerentemente con i tempi di concretizzazione dei bandi di gara e dei contratti.
1. 66. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il Ministero della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione di un proprio Centro di valutazione.
1. 67. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia una relazione alle Camere nella quale riferisce sulle modalità di attuazione impiegate.
1. 72. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 73. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: schemi di certificazione cibernetica aggiungere le seguenti: in conformità agli standard già in essere ed in via di definizione da parte dei più accreditati organismi di standardizzazione a livello internazionale.
1. 74. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Ceccanti.

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: schemi di certificazione cibernetica inserire le seguenti: tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea.
1. 74.(Testo modificato nel corso della seduta) Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Ceccanti.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: schemi di certificazione cibernetica aggiungere le seguenti: in linea con gli standard internazionali.
*1. 76. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: schemi di certificazione cibernetica aggiungere le seguenti: in linea con gli standard internazionali.
*1. 77. Silvestroni, Rotelli, Mollicone.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; aggiungere le seguenti: i criteri di definizione dell'equivalenza delle suddette misure così come

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole: ove necessario con le seguenti: senza ingiustificato ritardo;
   alla lettera b), sostituire le parole: il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), con le seguenti: procedono alla notifica al CSIRT italiano e, per conoscenza, senza ingiustificato ritardo,.
1. 78. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dal Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 80. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti:, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 79. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: da euro 200.000 a euro 1.200.000 con le seguenti: da euro 500.000 a euro 1.500.000.
1. 81. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: da euro 250.000 a euro 1.500.000 con le seguenti: da euro 400.000 a euro 2.500.000.
1. 82. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Al comma 11, sopprimere le parole: od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto,.
1. 83. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

  Al comma 11, sostituire le parole: od omette con le seguenti: o rifiuta.
1. 84. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

  Al comma 11, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
1. 85. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

  Al comma 12, sostituire le parole: e per l'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: di cui ai commi 9 e 10 e per l'irrogazione delle sanzioni previste dai medesimi commi.
1. 87. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Al comma 14, dopo le parole: la violazione aggiungere la seguente: grave.
1. 90. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

  Al comma 14, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.
1. 91. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:
  19-ter. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente: «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
1. 94. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:
  19-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre l'emanazione del decreto che individua i soggetti obbligati privati ai sensi del comma 2, lettera a), il Ministero dello sviluppo economico individua forme e modalità di consultazione periodica dei soggetti obbligati, in raccordo delle istanze dei medesimi e al fine di promuovere la condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi e conoscenze tecniche in uso ai soggetti obbligati. Nell'ambito della consultazione, sentiti i soggetti obbligati, il Ministero esprime parere non vincolante sulle questioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
1. 105. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

ART. 2.
(Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 2 e 3;
   all'articolo 6, comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 2 e 3;
2. 1. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Al comma 3, dopo le parole: non dirigenziale aggiungere le seguenti: in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica,.
2. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica)

  1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strutture preposte ad assicurare la sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  3. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 01. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

  Sopprimere il comma 3.
3. 4. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, dopo le parole: beni e servizi acquistati con contratti aggiungere le seguenti: stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 6. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, sostituire le parole: in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento con le seguenti: in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
*3. 8. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, sostituire le parole: in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le seguenti: in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
*3. 9. Butti, Prisco, Silvestroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento con le seguenti: in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 10. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi.

  3-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.
3. 12. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e di apparati di telefonia mobile.
3. 13. Capitanio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. I protocolli di sicurezza dei domini cibernetici e delle reti di trasmissione dati 5G devono essere conformi agli indirizzi europei ed a quelli negoziati e sottoscritti nelle alleanze strategiche e militari alle quali l'Italia aderisce.
3. 100. Formentini, Capitanio, Zoffili, Ferrari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «organi delle indagini collaborano» sono inserite le seguenti: «anche in deroga al segreto d'ufficio»;
   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicata la facoltà della UIF di collaborare con le autorità, le amministrazioni e gli organi indicati al comma 1 anche in deroga al segreto d'ufficio»;
   c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Il segreto d'ufficio non può altresì essere opposto nell'ambito della collaborazione tra le autorità, le amministrazioni e gli organi indicati al comma 1.».
3. 01. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: primo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con le seguenti: primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 3.
4. 100. Termini.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 4-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal comma 1, lettera c), numero 3) del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.
4. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Termini.
(Approvato

ART. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
   numero 6), sopprimere il punto 6.1;
   numero 10), punto 10.1, sopprimere le parole: e la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto».
4-bis. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso, Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis, lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico aggiungere le seguenti:, nonché sulla sicurezza della salute pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), numero 4), capoverso «3.bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché della sicurezza della salute pubblica;
   lettera c):
    numero 3), capoverso «1.ter, primo periodo, dopo le parole: l'ordine pubblico aggiungere le seguenti: nonché per la sicurezza della salute pubblica;
    numero 10), punto 10.6, lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico aggiungere le seguenti: nonché sulla sicurezza della salute pubblica;
   lettera d), capoverso Art. 2-ter:
   comma 1, quarto periodo, dopo le parole: dell'ordine pubblico aggiungere le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica;
   comma 2, dopo le parole: dell'ordine pubblico aggiungere le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica.
4-bis. 4. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 2-ter) Sono altresì oggetto di valutazione gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica; in tal senso il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4-bis. 6. Cunial, Giannone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis, terzo periodo, dopo le parole: vi transitano, aggiungere le seguenti: nonché siano dannosi per la sicurezza della salute pubblica,.
4-bis. 12. Cunial, Giannone.

NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 4, capoverso «3-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, o al fine di acquisire elementi riguardo la vulnerabilità della sicurezza della salute pubblica da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4-bis. 13. Cunial, Giannone.

NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis, settimo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
4-bis. 101. Grippa.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1., primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso «1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. 100. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

ART. 5.
(Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica)

  Sopprimerlo.
5. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nel caso in cui disponga alcuni dei provvedimenti d'urgenza di cui al comma 1, sia nel caso in cui non vi provveda, avvisa della presenza del rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale di cui al comma 1 il Garante per la protezione dei dati personali.
5. 100. Corneli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, in materia di apparati di telefonia mobile)

  1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. 01. Capitanio.
(Inammissibile)