XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli, nella seduta del 5 novembre 2019.
Amitrano, Aresta, Ascani, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Pagani, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Aresta, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Pagani, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESTIGIACOMO e GELMINI: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente» (2124) Parere della VIII Commissione;
III Commissione (Affari esteri):
S. 1140. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007» (approvato dal Senato) (2229) Parere delle Commissioni I, II, V e VII;
S. 1141. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017» (approvato dal Senato) (2230) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1142. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013» (approvato dal Senato) (2231) Parere delle Commissioni I, II, V e VII;
S. 1143. – «Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011» (approvato dal Senato) (2232) Parere delle Commissioni I, V e X.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 222 del 15 luglio – 24 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 345),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 223 del 25 settembre – 24 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 346),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 224 dell'8 – 29 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 347),
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, promosso dalla Regione Basilicata:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive);
sentenza n. 225 dell'8 – 29 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 348),
con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli articoli 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni; annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto ministeriale indicato al punto che precede:
alla X Commissione (Attività produttive);
sentenza n. 226 del 25 settembre – 29 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 349),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro:
alla IX Commissione (Trasporti).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:
in data 30 ottobre 2019, sentenza n. 227 del 15 luglio – 30 ottobre 2019 (Doc. VII, n. 350),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 – Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)»:
alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dalla SIMEST Spa, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. XXXV-bis, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2019 (Doc. CLXXXIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2018 (Doc. LIV, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 29, 30 e 31 ottobre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Consiglio Relazione sulla situazione economica e sociale di Gozo (Malta) per il 2019 (COM(2019) 463 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul terzo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy (COM(2019) 495 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia (COM(2019) 496 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2018 e sui risultati conseguiti dal programma dell'Unione (COM(2019) 549 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato (COM(2019) 556 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 556 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anno di riferimento 2017) (COM(2019) 561 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2019) 563 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 563 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (COM(2019) 566 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento alla revisione dell'annesso 17 (Sicurezza) (emendamento 17) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (COM(2019) 577 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 577 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Iniziative urgenti in merito alla gestione del Teatro Regio di Torino, al fine di garantire la continuità occupazionale e il livello dell'offerta culturale – 2-00404; 3-01080
A) Interpellanza e interrogazione
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
il Teatro Regio di Torino, costruito nel 1740, è da secoli un punto di riferimento a livello mondiale per l'opera lirica;
il Teatro Regio, con la nomina del sovrintendente William Graziosi effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali nel maggio del 2018, come confermato nel dicembre 2018 nella risposta all'interrogazione n. 4-00146, sta attraversando una gravissima crisi artistica, economica ed occupazionale;
i dipendenti hanno denunciato atteggiamenti autoritari e scorretti di Graziosi nei confronti del personale e una gestione dell'ente senza prospettive, mentre i sindacati hanno dichiarato che con la gestione Graziosi (definendolo «sovrintendente inadeguato») sono a rischio 50 lavoratori, a causa della difficile situazione finanziaria della fondazione attualmente in carenza di liquidità;
sotto la gestione di William Graziosi il Teatro Regio ha registrato la perdita di numerose professionalità, tra cui l'addio nel 2018 del prestigioso direttore musicale Gianandrea Noseda, mentre l'attuale direttore artistico, Alessandro Galoppini, avrebbe già annunciato le sue possibili dimissioni;
il 18 aprile 2019 i membri dell'attuale consiglio di indirizzo della fondazione, che amministra il teatro, hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dal 31 maggio 2019;
il Governo, rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02183 il 30 maggio 2019, ha ammesso problemi di gestione del Teatro Regio e ha specificato che è «in corso un'attività istruttoria da parte della direzione generale spettacolo»;
i problemi del Teatro Regio non possono comunque essere imputati esclusivamente al sovrintendente, dal momento che il piano industriale da lui presentato è il prodotto collegiale della fondazione di indirizzo del Teatro Regio, rappresentato anche dal comune di Torino e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
queste evidenti criticità stanno compromettendo la credibilità internazionale che la fondazione lirico-sinfonica piemontese si è conquistata con bilanci economici in regola e con il raggiungimento di uno standard qualitativo elevato;
sono oggi, quindi, a rischio non soltanto la qualità dell'azione culturale, ma anche la continuità occupazionale e produttiva del Teatro Regio;
la ventilata decisione di prorogare almeno fino a settembre 2019 l'incarico di Graziosi, pur evitando temporanee sospensioni della governance gestionale, prolungherebbe di troppi mesi questo periodo di incertezza che riguarda anche il futuro dei lavoratori;
la stagione 2019/2020 del Teatro non è stata infatti ancora ufficialmente presentata, anche a causa dei dubbi attuali che riguardano la riconferma dei contratti in essere a tempo determinato;
i contratti in scadenza sono infatti funzionali alla stessa produzione della nuova stagione teatrale e riguardano non solo figure professionali, come tecnici, orchestrali, coristi e impiegati, ma anche quadri dirigenziali, come il direttore artistico, il direttore allestimenti tecnici, il direttore del coro ed il direttore di produzione;
è innegabile che l'attuale quadro giuridico sul lavoro stia creando nelle fondazioni lirico-sinfoniche un depauperamento delle professionalità che compromette lo stesso livello dell'offerta culturale;
l'entrata in vigore del cosiddetto «decreto dignità» (decreto-legge n. 87 del 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che non prevede alcuna differenza tra la situazione delle fondazioni lirico-sinfoniche e altri settori, ha creato gravissimi problemi per il personale che da anni è stato utilizzato a termine all'interno dei teatri lirici italiani;
l'allora Ministro per i beni e le attività culturali aveva da tempo assicurato che «è quasi pronto un decreto-legge per superare il blocco dei contratti a tempo determinato» che si è venuto a creare nelle 14 fondazioni italiane in seguito al «decreto dignità» e soprattutto dopo la sentenza del 25 ottobre 2018 con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato illegittima la normativa italiana, nel passaggio in cui non prevede per le fondazioni nessun limite al rinnovo dei contratti, né riguardo a un tetto massimo di durata degli stessi contratti né relativamente a un obbligo di motivazione dei rinnovi –:
quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire la continuità occupazionale e produttiva del Teatro Regio, compromessa negli ultimi mesi da una gestione che appare agli interpellanti non proficua, efficace e collegiale dell'ente;
in quali tempi si intendano adottare le iniziative normative urgenti, annunciate dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali, necessarie per superare il blocco dei contratti a tempo determinato, che sta gravemente compromettendo l'attività e la sopravvivenza stessa delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane e quali ne saranno i contenuti specifici.
(2-00404) «Fregolent, Gribaudo».
FREGOLENT. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
l'ente autonomo Teatro Regio di Torino è amministrato da un'apposita fondazione; l'unico organo di gestione è rappresentato dal sovrintendente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su proposta del consiglio d'indirizzo;
nel 2018 il consiglio d'indirizzo ha proposto di nominare il nuovo sovrintendente nella figura di William Graziosi, nonostante su tale nominativo fossero sorte gravi perplessità legate soprattutto alle sue qualifiche e competenze professionali inappropriate per ricoprire il prestigioso incarico; criticità già rilevate anche nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-00146;
l'allora Ministro per i beni e le attività culturali ha comunque approvato la nomina di William Graziosi e il rappresentante del Governo, rispondendo all'interrogazione a risposta scritta sopra citata (risposta scritta pubblicata sabato 29 dicembre 2018 nell'allegato B della seduta n. 105), ha dichiarato testualmente che il candidato aveva un curriculum adeguato e una «specifica e comprovata esperienza nel settore»;
sotto la gestione di William Graziosi il Teatro Regio ha registrato numerose criticità, oltre alle dimissioni nel 2018 del prestigioso direttore musicale Gianandrea Noseda;
Graziosi è stato criticato dai lavoratori e dai sindacati, che hanno denunciato una gestione dell'ente senza prospettive, che ha prodotto un piano industriale incapace di attrarre finanziamenti, di promuovere l'alta formazione ed insufficiente per le attività comunicazione e di marketing;
il 18 aprile 2019 i membri dell'attuale consiglio di indirizzo della fondazione hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dal 31 maggio 2019. A seguito di tale comunicazione è stata avviata la procedura di ricomposizione del nuovo organo di indirizzo della fondazione;
da quanto emerge da fonti stampa lo stesso Graziosi, che ha poi presentato anch'esso la domanda per partecipare al concorso di sovrintendente, sarebbe tra i responsabili della stesura del bando per l'individuazione delle figure professionali. Il bando, che potrebbe quindi essere esposto a problematiche relative al conflitto di interessi, presenterebbe inoltre altre criticità: non sarebbe stata richiesta la laurea, che non è obbligatoria per le fondazioni private ma necessaria per guidare un'istituzione musicale centenaria punto di riferimento a livello mondiale per l'opera lirica. Ai candidati sarebbe poi stato concesso pochissimo tempo per prepararsi (dal deposito della domanda al colloquio formale sarebbero previsti infatti solo quattro giorni);
l'allora Sottosegretario per i beni e le attività culturali, rispondendo all'interrogazione n. 5-02183 in data 30 maggio 2019, ha dichiarato «che è in corso un'attività istruttoria da parte della direzione generale spettacolo che, con nota del 22 maggio 2019, ha chiesto agli attuali organi della fondazione Teatro Regio di Torino elementi informativi in merito all'individuazione delle figure professionali contrattualizzate dall'ente ed ha invitato i medesimi organi a fornire assicurazioni in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi della normativa vigente» –:
se il Ministro interrogato, a seguito dell'attività istruttoria citata in premessa, ritenga che il bando per figure professionali contrattualizzate dal Teatro Regio di Torino sia conforme alla normativa vigente, non comporti eventuali conflitti di interesse e sia realmente capace di assicurare all'ente una governance adeguata ed in grado valorizzare le figure professionali presenti, attrarre finanziamenti, promuovere l'alta formazione e le attività di comunicazione e marketing. (3-01080)
Iniziative volte a riportare il Fondo Personè nella città di Prato, sulla base del vincolo pertinenziale che lo lega alla città – 3-00887
B) Interrogazione
DONZELLI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
è recentemente tornata agli onori della cronaca locale, grazie ad alcuni servizi giornalistici, fra cui merita ricordare un articolo di Toscana Oggi e un ampio post pubblicato sul sito culturale Nazione Indiana, la vicenda dell'archivio Personè;
durante gli anni ’80, più precisamente nel 1986, l'allora Cassa di risparmio di Prato decise di acquistare il fondo Personè, un archivio composto, fra le altre cose, da settemila lettere di corrispondenza fra il critico, giornalista e letterato Luigi Maria Personè e le più importanti figure del ’900, tra cui Benedetto Croce, Winston Churchill, Charles De Gaulle;
tale archivio venne affidato in custodia alla diocesi di Prato, che negli anni si è mossa, chiedendo e ottenendo nel 2016 dalla soprintendenza il vincolo pertinenziale che lega le produzioni letterarie del fondo Personè alla città di Prato. Tali notizie sono dettagliatamente descritte nel già citato articolo a firma Giacomo Cocchi uscito su Toscana Oggi il 15 giugno 2019, oltre che nell'approfondimento curato da Dino Baldi e pubblicato sul sito Nazione Indiana nel maggio 2019;
nel 2003, dopo varie vicissitudini societarie, la Cassa di risparmio di Prato, divenuta CariPrato, viene acquistata dalla Banca popolare di Vicenza guidata da Gianni Zonin;
a seguito degli scandali che hanno coinvolto il sistema bancario del nostro Paese, nel 2017 la Banca popolare di Vicenza fallisce;
da quanto si apprende dalle inchieste giornalistiche richiamate a monte, tuttavia, tre anni prima del crac della banca veneta, Zonin fece prelevare le 63 casse del fondo Personè dall'archivio diocesano per trasportarle a Vicenza con finalità di inventario;
da allora, sempre secondo quanto riportato dalle stesse fonti stampa, il fondo, nonostante il vincolo pertinenziale sopra richiamato e nonostante le rassicurazioni dell'epoca di Zonin che definì il trasferimento «momentaneo», non è mai tornato a Prato –:
se risulti al Governo che effettivamente, come è stato riportato anche da alcune indagini giornalistiche, il fondo Personè si trovi tuttora a Vicenza in un caveau dell'ex Banca popolare di Vicenza;
se intenda adottare tutte le iniziative di competenza necessarie per evitare che suddetto fondo venga posto in vendita nel piano di liquidazione coatta amministrativa a cui è sottoposta l'ex Banca popolare di Vicenza;
se, soprattutto, il Ministro interrogato intenda adoperarsi, per quanto di competenza, per riportare il fondo Personè nella città di Prato sulla base del già citato vincolo pertinenziale che lo lega alla città.
(3-00887)
Elementi in merito alla riorganizzazione dell'ospedale Versilia, con particolare riguardo al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e iniziative anche normative, in sinergia con le regioni, volte ad assicurare adeguati standard dell'assistenza ospedaliera – 3-00502
C) Interrogazione
BERGAMINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
a seguito di delibera del direttore generale dell'ausl Toscana nord ovest n. 978 del 31 ottobre 2018, recante la ridefinizione del numero dei posti letto della medicina interna e delle medicine specialistiche, si rilevano le preoccupazioni e le perplessità avanzate da operatori sanitari e utenti, oltre che da numerosi rappresentanti dei consigli comunali del territorio, in merito alla trasformazione dei posti letto di alcune medicine specialistiche in posti letto di medicina interna;
si registrano, altresì, evidenti disagi derivanti dall'inadeguatezza del numero complessivo dei posti letto all'ospedale Versilia, a fronte di un territorio anch'esso depotenziato, e con riguardo all'insufficienza degli organici necessari a far fronte alle crescenti necessità della popolazione versiliese;
vieppiù vale la pena sottolineare come la richiamata delibera non preveda alcun aumento complessivo dei posti letto in dotazione all'ospedale Versilia, ma la mera trasformazione dei posti letto;
nonostante l'attenzione continua agli standard promossi, almeno sulla carta e in linea di principio dai vari Governi succedutisi negli ultimi anni, con particolare riferimento a quanto recato nel decreto ministeriale n. 70 del 2015, appare evidente secondo l'interrogante che si continua a sottovalutare e a disattendere il parametro contenuto nella legge n. 135 del 2012 di 3,7 posti letto per mille abitanti, così come la soglia di 3,15 posti letto per mille abitanti come successivamente ridotta, in via del tutto inspiegabile, dalla delibera di giunta regionale Toscana n. 1235 del 2012;
sebbene la richiamata delibera dell'ausl Toscana nord ovest si prefigga la riorganizzazione come volta a rispondere alle richieste di ricovero del pronto soccorso, il rischio reale, tuttavia, è quello di una progressiva e inesorabile dequalificazione delle medicine specialistiche in vista della creazione di un unico reparto di medicina interna e questo comporterebbe un complessivo svilimento del ruolo dell'ospedale Versilia, come peraltro da tempo paventato dagli operatori del settore;
il timore è che tale delibera sia dettata esclusivamente da mere ragioni contabilistiche che avranno ricadute negative in termini di servizi sanitari, soprattutto in particolar modo in danno di alcune categorie di pazienti, ad esempio quelli oncologici –:
di quali elementi disponga il Ministro interrogato circa la riorganizzazione di cui in premessa che rischia di depotenziare l'ospedale Versilia, con particolare riguardo al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e se, al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi, intenda adottare iniziative anche normative, in sinergia con le regioni, per assicurare che gli interventi che incidono sugli standard dell'assistenza ospedaliera non seguano un criterio meramente ragionieristico e finanziario ma tengano in adeguata considerazione le effettive esigenze dei pazienti. (3-00502)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 2220)
A.C. 2220 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
rilevato che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, presentato dal Governo il 26 ottobre 2019, contiene, tra le altre, misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
nella relazione tecnica vengono fornite sommarie e non sempre attendibili spiegazioni sui contenuti del decreto e sugli effetti delle norme in esso espresse, fino ad un passaggio, quanto meno insolito e di dubbia «tecnica», presente nell'illustrazione del Capo della legge relativo all'inasprimento delle sanzioni penali contro gli evasori delle imposte sui redditi e/o dell'IVA, attraverso l'innalzamento dei limiti minimi e massimi delle relative pene edittali;
nell'approfondimento dedicato al Capo IV del decreto, infatti, si legge testualmente: «L'aumento della pena funge da monito e deterrente ad un comportamento illecito, diffuso in alcune categorie del settore del commercio»;
si tratta di una formula inedita quanto infelice in una relazione tecnica, perché introduce un pregiudizio, non soltanto manifestamente in contrasto con il nostro ordinamento costituzionale, ma anche rivelatore dell'intenzione del legislatore di utilizzare lo spettro di un inasprimento delle pene contro determinate categorie di lavoratori autonomi, operanti nel settore del commercio;
l'articolo 3 della Costituzione esclude che il Governo o il Parlamento possano predisporre pene più o meno aspre riferendole ad un determinato corpo sociale e tale divieto vale a maggior ragione quando l'estensore della legge abbia dichiaratamente in animo di colpire, con più severe pene detentive, ben individuate categorie di lavoratori autonomi;
l'articolo 27 della Costituzione garantisce la presunzione di innocenza di ogni cittadino fino ad una eventuale condanna passata in giudicato, il che rende grottesco che possa addirittura essere il legislatore a sancire la pregiudiziale colpevolezza di interi comparti produttivi, al punto da riferire un inasprimento delle pene direttamente alla categoria dei commercianti;
appare, inoltre, del tutto inconsueto in uno stato di diritto il ricorso alla parola «monito» rispetto agli effetti di una sanzione penale prevista dalla legge; nella Costituzione italiana non si fa menzione, tra le funzioni legislative, del compito di impartire moniti alla cittadinanza; inoltre la parola «monito», riferita ad esempi virtuosi o solenni pronunciamenti, ha, fin dalla sua più antica radice, il verbo monete, il senso di un richiamo alla responsabilità, ma abbinata a sanzioni penali e a più cogenti restrizioni della libertà personale, assume, per estensione, il senso di un sinistro avvertimento, quindi di una minaccia: mentre il compito del legislatore è semplicemente quello di definire una norma e le eventuali sanzioni valide erga omnes per chi la trasgredisca, senza cedere all'insano impulso di minacciare chicchessia;
a prescindere dall'evidente inopportunità della frase sopracitata, anche sul piano logico e razionale non si comprende la ragione di ammonire, in particolare, le categorie dei commercianti, gravate per anni dagli studi di settore e, più recentemente, dagli indici di affidabilità ISA, che rendono particolarmente rigide le procedure controllo fiscale e ben difficilmente consentono di nascondere all'Agenzia delle entrate «Grandi evasori», né si riesce a capire cosa renda la categoria dei commercianti, nell'immaginazione del governo in carica, più incline a delinquere rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi o dipendenti;
questo infortunio non trova precedenti nella pur pittoresca storia delle leggi fiscali italiane di ogni tempo, e rischia di provocare il legittimo risentimento di decine di migliaia di commercianti, ingiustamente collocati, come categoria, in un'immaginaria area tendente al delitto, il tutto contenuto in un decreto del Governo,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2220.
N. 1. Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il Governo interviene con il presente decreto-legge per introdurre o modificare disposizioni fiscali, ma di fatto utilizza la decretazione d'urgenza a copertura di una parte consistente della manovra economica per il 2020, affidando al disegno di legge di bilancio per il 2020 una mera parte residuale delle norme di gettito;
a confermarlo è la presenza, all'interno di questo provvedimento, di molte delle disposizioni illustrate nel Documento programmatico di bilancio 2020, che il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato alla Commissione Europea il 16 ottobre u.s., come il nuovo tetto al contante, il c.d. cashless, ovvero gli incentivi per favorire i pagamenti elettronici, il piano di lotta all'evasione fiscale anche attraverso il gioco;
è palese l'utilizzo in modo improprio da parte del Governo dello strumento della normativa d'urgenza;
prova ne sia che molte disposizioni inserite nel decreto-legge non sono norme cogenti ed esplicheranno la propria efficacia solo a partire dal 1o gennaio 2020, come gli articoli 4, 6, 19, 27, 38, 57, altre nel corso del 2020, come gli articoli 3, 10, 11, 22, 36 e 46, talune addirittura saranno da attuare come gli articoli 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 21, 28, 29, 43, 51, 52, 53 e 59;
l'articolo 16, per esempio, contiene una proroga, al 1o luglio 2020, dell'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
l'articolo 18, parimenti, modifica il regime di utilizzo del contante solo a decorrere dal 1o luglio 2020;
l'articolo 108, primo comma, della Costituzione, stabilisce una riserva di legge assoluta con riguardo alle norme sull'ordinamento giudiziario e l'articolo 39 del decreto-legge, invece, inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata);
peraltro l'articolo 39 ha un'efficacia differita solo al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge e non si ravvede la necessità né l'urgenza di inserire tale norma già nel decreto-legge in esame, quando si poteva lasciare l'intervento normativo alle Camere, nella naturale dialettica della democrazia parlamentare, come prevista dall'impianto costituzionale vigente, che assegna la funzione legislativa in via principale alle due Camere ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione;
anche l'articolo 46 rinvia di un anno, dal 2020 addirittura al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali;
la maggior parte delle norme contenute nel decreto-legge, quindi, vengono meno alla rispondenza del requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto-legge;
inoltre, l'articolo 32 dovrebbe essere volto a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 132 paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 112 (2006/112/CE) relativa alle esenzioni IVA, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17, specificando che, in tale perimetro, non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1, pertanto le autoscuole dovranno applicare l'IVA sui corsi per il perseguimento delle patenti di tali categorie;
in tale differenziazione si ravvisa un'oggettiva violazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
la norma, peraltro, è oscura nella sua formulazione in quanto non chiarisce se siano fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che hanno assoggettato a IVA le prestazioni delle scuole guida, ovvero, al contrario, se siano fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che non hanno assoggettato le prestazioni, lasciando aperto il dubbio di costituzionalità sull'efficacia retroattiva di una norma fiscale, contravvenendo anche allo statuto del contribuente di cui all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2220.
N. 2. Centemero, Molinari, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate «per esigenze indifferibili»;
le norme del Capo I (articoli 1-23) intervengono con il fine di contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali; sulla materia dei giochi interviene il Capo II del decreto (articoli 24-31); con il Capo III del provvedimento (articoli 32-38) sono introdotte ulteriori norme fiscali; il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità (l'efficacia di tali disposizioni è posticipata alla conversione in legge del decreto-legge); con il Capo V (articoli 40-60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori, che spaziano dall'imposta municipale sulle piattaforme marine, ai vincoli di spesa per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A., i dispositivi antiabbandono, Alitalia, l'autotrasporto, misure per la competitività delle imprese, pagamento dei debiti commerciali della P.A., Fondo perequativo IRAP), e diverse altre questioni;
è evidente quindi come il provvedimento risulti caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce, infatti, uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
è evidente infatti che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che, anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;
emerge, poi come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;
infatti, dalla lettura dei 60 articoli è evidente come una parte consistente delle misure adottate dal Governo sia in realtà a impatto differito. Il caso più lampante è il pacchetto di interventi per limitare l'uso del contante e favorire i pagamenti tracciabili con il credito d'imposta per gli esercenti fino a 400 mila euro di volume d'affari e le sanzioni sul Pos «negato» (articoli 18, 22, 23): tutte misure in vigore da luglio 2020;
a cancellare di fatto il requisito della necessità ed urgenza per almeno il 50 per cento delle norme sono i circa 30 provvedimenti attuativi a cui viene demandato l'onere di rendere operative le misure adottate. Tra queste la stretta su appalti e subappalti (articolo 4): l'obbligo di versamento delle ritenute decorrerà solo dal 1o gennaio 2020 e per essere operativo avrà comunque bisogno di almeno due interventi delle Entrate e la realizzazione di un sistema telematico per la certificazione dei versamenti effettuati. Sul reverse charge esteso alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, l'attesa potrebbe essere anche più lunga in quanto a pronunciarsi sul via libera dovrà essere la Commissione europea;
e veniamo alla previsione, all'interno del provvedimento, di un intervento su una fattispecie penale con efficacia temporale differita all'entrata in vigore della legge di conversione. L'efficacia delle disposizioni di cui al richiamato articolo 39 (che, si ricorda, inasprisce le pene per i reati tributari) è infatti posticipata alla conversione in legge del decreto-legge: ciò pone chiaramente due fondamentali problemi di ordine costituzionale;
il primo riguarda i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, i quali devono caratterizzare sia il decreto nel suo complesso, sia – per quanto qui maggiormente rileva – le singole disposizioni da questo recate. Tanto prescrive il richiamato articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 («I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»), che, in ciò, «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità [...] costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione» (vi vedano, fra le più recenti, la sentenza n. 170 del 2017, e già prima, le sentenze n. 220 del 2013 e n. 22 del 2012). Ebbene, nel subordinare l'efficacia della fattispecie sanzionatoria alla condizione, futura e incerta, della conversione, il decreto stesso denuncia l'assenza della straordinaria necessità e urgenza della previsione;
ora, è ben nota la giurisprudenza costituzionale, secondo cui «la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito» (sentenze n. 16 e n. 170 del 2017); tuttavia, è altrettanto noto l'insegnamento secondo cui la natura stessa del decreto-legge «entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo» (sentenze n. 220 del 2013). E qui è il punto: trattandosi di una norma penale, l'effetto pratico ricercato è quello di prevenire determinate condotte e reprimerle; se, però, si scinde il momento del giudizio legislativo di disvalore (il quale è già espresso dall'immissione della norma nell'ordinamento, conseguente all'entrata in vigore del decreto) da quello della sanzionabilità (subordinata alla condizione futura e incerta dell'entrata in vigore della legge di conversione) non si raggiunge alcun effetto pratico immediato e concreto normativamente apprezzabile, al di là dell'annuncio politico; in altri termini, né l'atto del provvedere in sé, né a maggior ragione la singola disposizione, producono una modificazione immediata dell'ordinamento giuridico, qualificata dai necessari presupposti della straordinaria necessità e urgenza, imposti dall'articolo 77 della Costituzione. Lo stesso Governo, con questa opzione, ha manifestato la carenza dei requisiti costituzionali, lasciando intendere che lo stesso risultato si sarebbe potuto conseguire in maniera altrettanto efficace nei modi e nei tempi della legge ordinaria (quale è la legge di conversione), anziché con decreto-legge;
il tema dell'effetto pratico porta ad analizzare il secondo fondamentale problema di ordine costituzionale che affligge la disposizione in oggetto: se dal punto di vista squisitamente normativo questo è un non effetto, dal punto di vista penalistico siamo in presenza, addirittura, di un effetto paradossale e del tutto negativo;
come noto, il diritto penale ha quale funzione fondamentale quella di orientare la condotta dei consociati, e predeterminare – nei rapporti fra autorità e libertà – la sfera del lecito da quello dell'illecito (basterà ricordare la sentenza trattato della Consulta n. 364 del 1988). A fronte di ciò, la scissione logica e cronologica già menzionata del giudizio di disvalore da quello della sanzionabilità produce uno stato di forte incertezza nei destinatari delle norme, nelle more della conversione;
sotto il profilo della certezza del diritto e del garantismo penale, come si risolverebbe la questione sul versante della successione delle leggi penali nel tempo e del divieto di retroattività ex articolo 25 della Costituzione ? Il principio d'irretroattività penale si basa sull'inammissibilità di sanzioni, legate a fatti che non siano penalmente puniti prima della loro commissione, e del cui disvalore, dunque, l'autore non poteva avere percezione. Quid iuris, in questo caso di scissione fra giudizio di disvalore e applicabilità della norma ? Se si applica un criterio sostanzialista, si potrebbe anche giungere a ritenere proiettabile a ritroso la norma: è una provocazione, ma non del tutto inverosimile, ancorabile all'assunto che comunque l'autore sapeva delle conseguenze cui andava incontro. Se si applica un più appropriato criterio formalistico, nessuno potrà essere punito anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione: ma in questo modo, del tutto auspicabile peraltro, si conferma che prima della conversione, la norma inserita nel decreto non produce, e non può produrre, alcun effetto pratico, ed è dunque priva dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, ritornando così alla prima obiezione;
per non parlare di tutti gli scenari d'incertezza legati alla mancata conversione del decreto nel suo complesso, alla mancata conversione della specifica disposizione o alla sua modifica in sede emendativa: si tratta di scenari d'incertezza tali, specie ove declinati su di una situazione così paradossale, che fanno rivalutare la tesi dottrinaria, minoritaria ma suggestiva, secondo cui il decreto-legge non può essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale prodotti da un decreto-legge che preveda nuove incriminazioni o inasprisca un preesistente trattamento sanzionatorio;
tra l'altro vale la pena evidenziare come lo stesso relatore del provvedimento, nell'illustrare i contenuti dell'articolo 39, ha dichiarato che, sebbene «la misura del carcere per i grandi evasori è sicuramente una misura condivisa, ciononostante, il dibattito parlamentare servirà senz'altro a chiarire maggiormente in che modo declinare la norma»; di fatto ha quindi già annunciato una modifica delle norme stesse, offrendo ulteriore e maggiore incertezza al nostro sistema penale,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2220.
N. 3. Gelmini, Martino, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Porchietto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126, RECANTE MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI (A.C. 2222)
A.C. 2222 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; il testo dà infatti attuazione ad intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali il 24 aprile 2019 e, nel frattempo, l'anno scolastico è già iniziato con grave carenza di personale di ruolo, e gli interventi che il Governo ha annunciato come necessari ed urgenti produrranno i loro effetti, nella migliore delle ipotesi, solo per il prossimo anno scolastico 2020/2021, come nel caso dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, che consentiranno di coprire i posti vacanti attingendo dalle graduatorie delle altre regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 17;
dal momento che l'anno scolastico è iniziato, così come l'anno accademico, l'intervento normativo risulta tardivo piuttosto che necessario ed urgente, nonché del tutto insufficiente a risolvere il problema del precariato, della corretta determinazione degli organici, della valorizzazione delle professionalità del personale della scuola, dell'università e della ricerca;
il concorso straordinario è diretto ad immettere in ruolo 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico le quali, in virtù del punteggio minimo ottenuto con il concorso, sarebbero dichiarate abilitate all'insegnamento;
parallelamente verrà poi bandito un concorso ordinario che, per espressa ammissione del Governo nella relazione illustrativa, servirà per salvaguardare il principio di cui all'articolo 97, terzo comma, secondo il quale agli impieghi pubblici si accede mediante concorso;
tuttavia le regole concorsuali devono rispettare la giurisprudenza di legittimità costituzionale delineata dalla Consulta con riguardo ai soggetti di diritto pubblico e l'indizione di un concorso ordinario, parallelo a quello straordinario che immetterà ben 24.000 precari in ruolo, non serve a sanare l'incostituzionalità del concorso straordinario;
è inoltre inaccettabile che dal concorso straordinario, motivato proprio dalla necessità ed urgenza di risolvere il problema del precariato e della reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola, siano stati esclusi i dirigenti tecnici, 51 dei quali, ancora per tutto il 2020, continueranno a ricoprire precariamente tale incarico come «facenti funzione», in attesa che, solo a decorrere da gennaio 2021, venga bandito il concorso anche per 59 dirigenti tecnici;
le motivazioni addotte nella relazione illustrativa sono inaccettabili, avendo in sé la contraddizione palese per cui i facenti funzione sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a sanare, invece, posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso, e permettono, alle scuole di funzionare;
parimenti, la partecipazione al concorso straordinario da parte dei docenti delle scuole paritarie è ammessa ai soli fini abilitanti, consentendo a tali insegnanti, quindi, solo di essere inseriti in un elenco prioritario per le supplenze, pregiudicandogli invece la possibilità di avere titolo all'impiego a tempo indeterminato nella scuola pubblica;
in tali differenziazioni si ravvisa una oggettiva violazione del principio di uguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.
N. 1. Belotti, Murelli, Molinari, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
il decreto prevede l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione nei ruoli docenti della scuola statale mediante la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per regione e classe di concorso;
il concorso straordinario è avviato contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
l'avvio della procedura concorsuale straordinaria è motivata con la finalità di porre rimedio alle gravi carenze di personale di ruolo nelle scuole statali e per metter fine al fenomeno del precariato e al ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato;
il numero di posti riservati al concorso straordinario è pari a 24 mila unità;
la partecipazione al concorso straordinario è riservata a soggetti che presentano congiuntamente specifici requisiti quali: a) aver svolto, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, almeno tre anni di servizio anche non consecutivi, su posto comune o di sostegno; b) aver svolto almeno un anno nella classe di concorso e nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda, nello specifico, il sostegno per il quale è richiesta la specializzazione;
al fine dell'immissione in ruolo il decreto prevede che il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione;
la Costituzione, all'articolo 33, prevede che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi e garantisce il diritto per gli enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, riconoscendo loro nell'ambito dell'esercizio di questo diritto piena libertà nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;
la legge 10 marzo 2000, n. 62, nel definire norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, istituisce il sistema nazionale di istruzione che «è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.»;
l'esclusione dei docenti che hanno prestato il servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti costituisce una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
il decreto è stato presentato alla Camera quando ormai l'anno scolastico è iniziato da mesi e gli organici di diritto e di fatto sono stati già definiti, così come gli organici sul sostegno, così che sembra non sussistere alcun requisito di necessità ed urgenza per motivare l'avvio di un concorso straordinario per le assunzioni in ruolo e per il superamento del fenomeno del precariato,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.
N. 2. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Cannatelli, Musella.
La Camera,
premesso che:
nella fattispecie non sussiste il requisito della necessità ed urgenza perché l'anno scolastico è già iniziato con gravi carenze di personale. Pertanto gli effetti di questo provvedimento forse potrebbero attuarsi nell'anno scolastico 2020/2021;
si evidenzia poi che la partecipazione al concorso straordinario da parte dei docenti delle scuole paritarie è ammessa solo ai fini abilitanti e pertanto possono solo essere inseriti in un elenco prioritario per le supplenze senza poter ottenere un titolo a tempo indeterminato;
questo è in netto contrasto con la Costituzione, che all'articolo 33, prevede che la Repubblica detti le norme generali sull'istruzione ed istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi e garantisca il diritto per gli enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, riconoscendo loro nell'ambito dell'esercizio di questo diritto piena libertà nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; inoltre si deroga anche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, istituendo il sistema nazionale di istruzione che «è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;
la stessa situazione di pregiudizio si rileva per chi ha sostenuto percorsi di istruzione e formazione professionali attuati dalle regioni esclusivamente con pubblici finanziamenti oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni secondo criteri condivisi a livello nazionale;
inoltre si rileva che le motivazioni giuridiche addotte per escludere dal concorso straordinario i facenti funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), senza il titolo di studio previsto (laurea specifica) sono inaccettabili, visto che non si tiene in conto alcuno il precedente della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 605, della legge 205 del 2017) che aveva già consentito la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA;
si tratta di una contraddizione palese per cui i facenti funzione sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono alle scuole di funzionare,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.
N. 3. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
MOZIONI GELMINI, MURELLI ED ALTRI N. 1-00261, GRIMALDI, FRAGOMELI, UNGARO, PASTORINO ED ALTRI N. 1-00272 E LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00275 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO E LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;
in data 11 aprile 2019 l'Ocse ha diffuso il rapporto « Taxing wages 2019», dedicato al tema del cuneo fiscale, dal quale emerge in modo inequivocabile, prendendo come riferimento un lavoratore single e senza figli a carico, come l'Italia sia ancora il terzo Paese in classifica, dopo il Belgio e la Germania, per l'incidenza più alta di oneri e tasse a carico dei lavoratori, con un cuneo fiscale del 47,9 per cento contro una media Ocse del 36,1 per cento;
quello del costo del lavoro è un problema di lungo periodo che affligge da sempre lo sviluppo economico del Paese, producendo effetti negativi anche sotto il profilo dell'incremento occupazionale e della riduzione della propensione alla spesa da parte di milioni di lavoratori: un problema che nell'ultimo ventennio, purtroppo, non solo non ha trovato una soluzione, ma si è aggravato, essendo passati da un cuneo fiscale del 47,1 per cento nel 2000 all'attuale 47,9 per cento;
in una situazione di crescita economica praticamente nulla come quella registrata nel corso dell'anno 2019 e in vista di una crescita estremamente modesta, che le previsioni del Governo riportate nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 non stimano oltre lo 0,4 per cento del prodotto interno lordo per il quadro economico tendenziale e lo 0,6 per cento per il quadro relativo alla finanza pubblica corretto per il ciclo nelle previsioni per l'anno 2020, un intervento importante per l'abbattimento del cuneo fiscale rappresenta senza alcun dubbio il principale strumento di politica economica in grado di sortire effetti anticiclici per la crescita del Paese;
non a caso tale misura è invocata con forza da tutto il mondo produttivo italiano, anche sotto forma di un intervento volto a ridurre gli oneri gravanti sulle retribuzioni dei lavoratori;
il Governo nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 ha previsto un intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale, ma la portata di tale misura appare largamente insufficiente sia per le risorse che si prevedono di stanziare, sia per le modalità attuative. Dette risorse sono, infatti, pari allo 0,15 per cento del prodotto interno lordo, il che equivale a 2 miliardi e 700 milioni di euro. Inoltre, la normativa sul cuneo fiscale, alla luce di quanto previsto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, non sarà inserita nell'ambito del disegno di legge bilancio per il 2020 di prossima presentazione al Senato della Repubblica, ma in un apposito disegno di legge collegato, con la conseguenza che l'intervento di riduzione del cuneo non entrerà in vigore dal 1o gennaio 2020, ma nel secondo semestre dell'anno. Inoltre, con 2 miliardi e 700 milioni di euro di stanziamento, se la platea interessata fosse di 10 milioni di lavoratori con i redditi medio-bassi al di sotto dei 26.000 euro, si tratterebbe di una media di circa 40 euro al mese da luglio 2020. In buona sostanza, si passerebbe così dagli 80 euro di Renzi ai 40 euro di Conte;
il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente ha presentato da tempo proposte puntuali in materia di riduzione del costo del lavoro e abbattimento del cuneo fiscale. In particolare, durante l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 Forza Italia ha proposto sia interventi in materia di riduzione strutturale dei premi e dei contributi Inail, con coperture a regime per 1.500 milioni di euro, sia interventi di riduzione del cuneo fiscale e incentivo strutturale all'occupazione giovanile, con oneri stimati fino a 10 miliardi e 900 milioni di euro a regime. Da ultimo, infine, Forza Italia ha anche presentato una proposta di legge di riduzione del cuneo fiscale che prevede un incremento delle detrazioni Irpef per redditi fino a 35.000 euro lordi. Il tutto al fine di alleviare il peso di imposte e contributi che grava su un terzo dello stipendio medio di un lavoratore. Non a caso il cuneo fiscale è stato definito come la «tassa occulta» che raddoppia il costo del lavoro;
tali proposte rappresentano il frutto di un lavoro politico condiviso con le rappresentanze del mondo produttivo da Confindustria ad Assolombarda e comportano, ovviamente, ingenti oneri ai fini della loro copertura economica;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo maggiori risorse da destinare ad un intervento più efficace di quello descritto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 in materia di cuneo fiscale possono essere reperite tramite una riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per il reddito di cittadinanza, un istituto che nel suo primo anno di applicazione si è dimostrato del tutto fallimentare in termini di crescita economica configurandosi, nei fatti, come misura di carattere meramente assistenziale. Dal 1o gennaio 2020 il fondo per il reddito di cittadinanza sarà finanziato per 8.055 milioni di euro, a fronte di una platea di richiedenti che, come dimostrano i dati per l'anno 2019, sarà nettamente inferiore;
si rileva, inoltre, che tra le innovazioni normative introdotte dalle manovre economiche dal 2014 al 2019 e l'indebitamento netto per il 2020 si stimano effetti in termini di maggiori spese o minori entrate per un importo totale complessivo pari a 50,2 miliardi di euro. Si tratta di misure di carattere espansivo che hanno certamente una loro ragion d'essere, ma sarebbe importante assicurarsi che detti interventi centrino gli obiettivi giusti o raggiungano le persone giuste attraverso opportuni controlli. Di rado, tuttavia, come ben evidenziato da recenti report dell'Osservatorio per i conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli, si fa una valutazione a posteriori per verificare, a distanza di tempo, se le innovazioni abbiano avuto effettivamente l'effetto sperato e quindi se valga la pena mantenerle (o anche potenziarle) oppure se sia preferibile impiegare le risorse altrove. Questa valutazione è possibile e viene fatta in vari Paesi e anche dalla Commissione europea per le norme di sua competenza. In Italia, invece, non solo non vi è una valutazione a posteriori, ma manca addirittura l'elenco totale delle misure che sono state prese negli ultimi anni e del loro costo attuale;
infine, una strategia realistica ed efficace di vera spending review può rendere disponibili ulteriori risorse, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
impegna il Governo:
1) a ridurre sin da subito, nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2020 e non in un successivo provvedimento collegato, l'impatto del cuneo fiscale sulle imprese e sui lavoratori, utilizzando a tal fine le risorse rinvenienti dal finanziamento del reddito di cittadinanza rispetto al quale la legge di bilancio per il 2019 prevede per l'anno 2020 uno stanziamento di più di 8 miliardi di euro (segnatamente, 8 miliardi e 55 milioni di euro) e, in tale prospettiva, a introdurre disposizioni volte a favorire l'occupazione giovanile e l'imprenditorialità femminile, combinate a misure tese a promuovere e garantire la parità retributiva di genere e una migliore e più efficace conciliazione delle esigenze di vita professionale e vita privata;
2) a favorire l'apertura di un tavolo di confronto che assicuri il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche, delle parti sociali e del mondo produttivo sul tema cruciale delle politiche finalizzate alla riduzione del costo del lavoro e all'abbattimento del cuneo fiscale, al fine di rilanciare lo sviluppo economico delle imprese, incrementare l'occupazione e la capacità di acquisto dei lavoratori, anche tenendo conto delle proposte attualmente depositate in Parlamento dall'inizio della XVIII legislatura, trasformando in tal senso la prossima «sessione di bilancio» in una vera e propria «sessione di sviluppo» per il bene dell'economia italiana;
3) a presentare in Parlamento un elenco, attualmente disponibile solo per le spese fiscali, attraverso il quale si possa associare ad ogni voce del bilancio pubblico le norme che, almeno negli ultimi anni, ne hanno determinato la configurazione attuale in termini di costo/beneficio per la finanza pubblica e per gli utenti, al fine di ottimizzare il reperimento o il riorientamento di risorse per destinarle a interventi cruciali come quello dell'abbattimento del cuneo fiscale, dando peraltro un contributo importante alla trasparenza sui conti pubblici;
4) ad adottare iniziative per rendere disponibili ulteriori risorse, in un'ottica di spending review, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in modo tale che le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e dei servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali al fine di garantire una riduzione della loro spesa.
(1-00261)
(Nuova formulazione) «Gelmini, Murelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Brunetta, Zangrillo, Mazzetti, Cassinelli, Sarro, Maria Tripodi, Mugnai, Cappellacci, Zanella, Labriola, Bergamini, Ripani, Bagnasco, Pettarin, Bartolozzi, Squeri, Rotondi, Casino, Mulè, Milanato, Palmieri, Saccani Jotti, Versace, Gregorio Fontana, Cannatelli, Nevi, Anna Lisa Baroni, Scoma, Marin, Napoli, Della Frera, Ravetto, Orsini, Ruffino, Spena, Pittalis, Marrocco, Fasano, Minardo, Sozzani, Fiorini, Rosso, Vietina, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni».
La Camera,
premesso che:
il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;
in data 11 aprile 2019 l'Ocse ha diffuso il rapporto « Taxing wages 2019», dedicato al tema del cuneo fiscale, dal quale emerge in modo inequivocabile, prendendo come riferimento un lavoratore single e senza figli a carico, come l'Italia sia ancora il terzo Paese in classifica, dopo il Belgio e la Germania, per l'incidenza più alta di oneri e tasse a carico dei lavoratori, con un cuneo fiscale del 47,9 per cento contro una media Ocse del 36,1 per cento;
quello del costo del lavoro è un problema di lungo periodo che affligge da sempre lo sviluppo economico del Paese, producendo effetti negativi anche sotto il profilo dell'incremento occupazionale e della riduzione della propensione alla spesa da parte di milioni di lavoratori: un problema che nell'ultimo ventennio, purtroppo, non solo non ha trovato una soluzione, ma si è aggravato, essendo passati da un cuneo fiscale del 47,1 per cento nel 2000 all'attuale 47,9 per cento;
in una situazione di crescita economica praticamente nulla come quella registrata nel corso dell'anno 2019 e in vista di una crescita estremamente modesta, che le previsioni del Governo riportate nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 non stimano oltre lo 0,4 per cento del prodotto interno lordo per il quadro economico tendenziale e lo 0,6 per cento per il quadro relativo alla finanza pubblica corretto per il ciclo nelle previsioni per l'anno 2020, un intervento importante per l'abbattimento del cuneo fiscale rappresenta senza alcun dubbio il principale strumento di politica economica in grado di sortire effetti anticiclici per la crescita del Paese;
non a caso tale misura è invocata con forza da tutto il mondo produttivo italiano, anche sotto forma di un intervento volto a ridurre gli oneri gravanti sulle retribuzioni dei lavoratori;
il Governo nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 ha previsto un intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale, ma la portata di tale misura appare largamente insufficiente sia per le risorse che si prevedono di stanziare, sia per le modalità attuative. Dette risorse sono, infatti, pari allo 0,15 per cento del prodotto interno lordo, il che equivale a 2 miliardi e 700 milioni di euro. Inoltre, la normativa sul cuneo fiscale, alla luce di quanto previsto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, non sarà inserita nell'ambito del disegno di legge bilancio per il 2020 di prossima presentazione al Senato della Repubblica, ma in un apposito disegno di legge collegato, con la conseguenza che l'intervento di riduzione del cuneo non entrerà in vigore dal 1o gennaio 2020, ma nel secondo semestre dell'anno. Inoltre, con 2 miliardi e 700 milioni di euro di stanziamento, se la platea interessata fosse di 10 milioni di lavoratori con i redditi medio-bassi al di sotto dei 26.000 euro, si tratterebbe di una media di circa 40 euro al mese da luglio 2020. In buona sostanza, si passerebbe così dagli 80 euro di Renzi ai 40 euro di Conte;
il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente ha presentato da tempo proposte puntuali in materia di riduzione del costo del lavoro e abbattimento del cuneo fiscale. In particolare, durante l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 Forza Italia ha proposto sia interventi in materia di riduzione strutturale dei premi e dei contributi Inail, con coperture a regime per 1.500 milioni di euro, sia interventi di riduzione del cuneo fiscale e incentivo strutturale all'occupazione giovanile, con oneri stimati fino a 10 miliardi e 900 milioni di euro a regime. Da ultimo, infine, Forza Italia ha anche presentato una proposta di legge di riduzione del cuneo fiscale che prevede un incremento delle detrazioni Irpef per redditi fino a 35.000 euro lordi. Il tutto al fine di alleviare il peso di imposte e contributi che grava su un terzo dello stipendio medio di un lavoratore. Non a caso il cuneo fiscale è stato definito come la «tassa occulta» che raddoppia il costo del lavoro;
tali proposte rappresentano il frutto di un lavoro politico condiviso con le rappresentanze del mondo produttivo da Confindustria ad Assolombarda e comportano, ovviamente, ingenti oneri ai fini della loro copertura economica;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo maggiori risorse da destinare ad un intervento più efficace di quello descritto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 in materia di cuneo fiscale possono essere reperite tramite una riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per il reddito di cittadinanza, un istituto che nel suo primo anno di applicazione si è dimostrato del tutto fallimentare in termini di crescita economica configurandosi, nei fatti, come misura di carattere meramente assistenziale. Dal 1o gennaio 2020 il fondo per il reddito di cittadinanza sarà finanziato per 8.055 milioni di euro, a fronte di una platea di richiedenti che, come dimostrano i dati per l'anno 2019, sarà nettamente inferiore;
si rileva, inoltre, che tra le innovazioni normative introdotte dalle manovre economiche dal 2014 al 2019 e l'indebitamento netto per il 2020 si stimano effetti in termini di maggiori spese o minori entrate per un importo totale complessivo pari a 50,2 miliardi di euro. Si tratta di misure di carattere espansivo che hanno certamente una loro ragion d'essere, ma sarebbe importante assicurarsi che detti interventi centrino gli obiettivi giusti o raggiungano le persone giuste attraverso opportuni controlli. Di rado, tuttavia, come ben evidenziato da recenti report dell'Osservatorio per i conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli, si fa una valutazione a posteriori per verificare, a distanza di tempo, se le innovazioni abbiano avuto effettivamente l'effetto sperato e quindi se valga la pena mantenerle (o anche potenziarle) oppure se sia preferibile impiegare le risorse altrove. Questa valutazione è possibile e viene fatta in vari Paesi e anche dalla Commissione europea per le norme di sua competenza. In Italia, invece, non solo non vi è una valutazione a posteriori, ma manca addirittura l'elenco totale delle misure che sono state prese negli ultimi anni e del loro costo attuale;
infine, una strategia realistica ed efficace di vera spending review può rendere disponibili ulteriori risorse, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
impegna il Governo:
1) a favorire l'apertura di un tavolo di confronto che assicuri il pieno coinvolgimento delle parti sociali e del mondo produttivo sul tema cruciale delle politiche finalizzate alla riduzione del costo del lavoro e all'abbattimento del cuneo fiscale, al fine di rilanciare lo sviluppo economico delle imprese, incrementare l'occupazione e la capacità di acquisto dei lavoratori;
2) a presentare in Parlamento un elenco, attualmente disponibile solo per le spese fiscali, attraverso il quale si possa associare ad ogni voce del bilancio pubblico le norme che, almeno negli ultimi anni, ne hanno determinato la configurazione attuale in termini di costo/beneficio per la finanza pubblica e per gli utenti, al fine di ottimizzare il reperimento o il riorientamento di risorse per destinarle a interventi cruciali come quello dell'abbattimento del cuneo fiscale, dando peraltro un contributo importante alla trasparenza sui conti pubblici.
(1-00261)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Gelmini, Murelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Brunetta, Zangrillo, Mazzetti, Cassinelli, Sarro, Maria Tripodi, Mugnai, Cappellacci, Zanella, Labriola, Bergamini, Ripani, Bagnasco, Pettarin, Bartolozzi, Squeri, Rotondi, Casino, Mulè, Milanato, Palmieri, Saccani Jotti, Versace, Gregorio Fontana, Cannatelli, Nevi, Anna Lisa Baroni, Scoma, Marin, Napoli, Della Frera, Ravetto, Orsini, Ruffino, Spena, Pittalis, Marrocco, Fasano, Minardo, Sozzani, Fiorini, Rosso, Vietina, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni».
La Camera,
premesso che:
il tema della riduzione del costo del lavoro è da anni all'attenzione delle forze politiche e sociali del nostro Paese e ha acquisito particolare rilievo all'interno del recente dibattito politico ed economico, a seguito della grave crisi che ha colpito il tessuto socio-economico-finanziario dell'Italia, al punto da rappresentare uno dei principali assi dell'accordo di maggioranza che ha portato alla formazione del Governo in carica;
un obiettivo che ha visto la convergenza e la sollecitazione anche da parte delle associazioni di categoria più rappresentative del mondo produttivo e delle principali sigle sindacali, concordi nel destinare interamente a favore dei lavoratori gli effetti della eventuale riduzione del costo del lavoro, così aumentandone le disponibilità economiche e i potenziali consumi;
al riguardo, a conferma di tale impostazione, in occasione delle dichiarazioni programmatiche, il Presidente del Consiglio dei ministri affermò: «Nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressività della tassazione, il nostro obiettivo prioritario è ridurre le tasse sul lavoro – il cosiddetto “cuneo fiscale” – e intendiamo operare questa riduzione a totale vantaggio dei lavoratori»;
la struttura e l'evoluzione del costo del lavoro e delle retribuzioni costituiscono elementi importanti del mercato del lavoro: per quanto concerne le imprese, il costo del lavoro è uno dei principali fattori determinanti della competitività (insieme al costo del capitale e all'innovazione tecnologica); per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, il compenso percepito per il proprio lavoro (la retribuzione o il salario) rappresenta la principale fonte di reddito, che incide in modo rilevante sulla capacità di spesa o di risparmio;
il costo del lavoro rappresenta un problema strutturale che sollecita interventi diretti a garantire sia maggiori margini di competitività alle imprese, sia la garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata e dignitosa del lavoratore;
il processo di globalizzazione, da un lato, e la sopra citata crisi economico-finanziaria dall'altro, hanno causato delle profonde trasformazioni, accelerando l'evoluzione della struttura produttiva delle economie avanzate, nonché favorendo processi che hanno aumentato la concorrenza fra i lavoratori a più basso salario e contribuito all'aumento delle diseguaglianze nella distribuzione del reddito a sfavore dei ceti medio-bassi, provocando anzi situazioni di competitività interna alla stessa economia europea;
nel corso degli ultimi anni è stato frequentemente posto l'accento sul tema della fiscalità sui redditi da lavoro: l'esigenza di ridurre il cuneo fiscale pone al centro dell'agenda dei Governi il tema del rispettivo finanziamento;
le strade da percorrere passano inevitabilmente per una ricomposizione della struttura fiscale o per una fase di ricomposizione e razionalizzazione della spesa pubblica;
la situazione dell'Italia in ambito europeo si caratterizza per un'elevata incidenza della tassazione sul lavoro e degli oneri sociali, in presenza di un differenziale negativo dei livelli retributivi lordi e netti rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea;
coerentemente con l'obiettivo di ridurre il carico fiscale sul lavoro, sia nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, sia nel successivo documento programmatico di bilancio 2020, pur nella ristrettezza di bilancio ereditata, sono state individuate le risorse, pari a circa 3 miliardi di euro per il 2020, 4,8 miliardi di euro nel 2021 e 4,7 miliardi di euro nel 2022, per l'istituzione di un «Fondo per l'avvio di un percorso strutturale di riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori»;
nell'ultimo decennio, tra gli unici interventi normativi volti a ridurre il costo del lavoro ed aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, risultano: la riduzione di 5 punti di cuneo fiscale nel 2007 e nel periodo 2014-2018 la misura degli 80 euro, la deducibilità dall'imponibile Irap del costo del lavoro del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, gli sgravi mirati all'imprese che hanno creato buona occupazione con contratti a tempo indeterminato, i crediti d'imposta alle imprese che hanno effettuato investimenti in ricerca e sviluppo;
secondo i dati dell'Ocse, in Italia il cuneo fiscale, calcolato sulla retribuzione di un lavoratore single e senza figli a carico, si attesta nel 2018 al 47,9 per cento, un dato che seppur non distante dalla media europea, mostra il nostro Paese nella parte alta della classifica. In relazione all'obiettivo della competitività e del rilancio della produttività è necessario pertanto intervenire al fine di ridurre il carico di oneri fiscali e contributivi che gravano su imprese e lavoratori;
la pur auspicata riduzione del costo del lavoro, attraverso la riduzione del cuneo fiscale gravante sugli stipendi dei lavoratori, non può in ogni caso compromettere il grado di protezione sociale che caratterizza il nostro sistema di welfare;
si rende necessario trovare strumenti e promuovere scelte di carattere politico e amministrativo che vadano nella direzione di ridurre il costo del lavoro, rispettando comunque il sistema di protezione e di tutele che caratterizza il modello sociale europeo, individuando quelle strategie che permettono di costruire sempre nuovi equilibri tra interesse economico e tutela del benessere dei cittadini, tra mercato e intervento regolatore pubblico;
una riduzione in generale della pressione fiscale e in particolare del costo del lavoro e del cuneo fiscale non può essere perseguita se non attraverso una strategia di ricomposizione della spesa pubblica unita a una politica di lotta all'evasione fiscale, che possa liberare risorse aggiuntive restituite successivamente ai contribuenti mediante la riduzione delle aliquote;
la riduzione del cuneo fiscale produrrebbe maggiore efficienza ed efficacia nell'impegno lavorativo dei singoli individui. Le scelte che gli individui fanno per entrare nel mercato del lavoro sono inevitabilmente influenzate dal peso delle imposte sui redditi da lavoro e, quindi, dal quantitativo di ore da lavorare, dalla tipologia di contratto da stipulare (ad esempio, part-time o full time) e l'impegno lavorativo da avere,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile a diminuire in generale la pressione fiscale e, in particolare, quella sul lavoro, al fine di promuovere l'aumento dei salari netti, stanziando le risorse necessarie ad avviare un percorso strutturale di riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori già nel disegno di legge di bilancio per il 2020 e adottando le apposite iniziative normative attuative, favorendone, per quanto di competenza, un sollecito iter parlamentare, affinché il conseguente beneficio economico venga corrisposto ai lavoratori interessati nel più breve tempo possibile, rilanciando così i consumi e la domanda interna;
2) a pianificare la riduzione ulteriore del cuneo fiscale sia a beneficio dei lavoratori che delle imprese nei provvedimenti di politica economica dei prossimi anni;
3) ad adottare iniziative per destinare a tale finalità le risorse rivenienti dai proventi di una strategia di ricomposizione e razionalizzazione della spesa pubblica, unita a una rafforzata politica di lotta all'evasione fiscale e contributiva;
4) ad adottare iniziative per rafforzare nel tempo il processo di progressiva riduzione del carico fiscale sul lavoro attraverso una complessiva e organica riforma dell'imposizione sui redditi personali da realizzare entro il triennio di programmazione, con l'obbiettivo di razionalizzare il vigente sistema di detrazioni e deduzioni per sostenere la progressività dell'imposizione, eliminando aliquote marginali troppo elevate che disincentivano l'offerta di lavoro;
5) a promuovere efficaci politiche per aumentare l'offerta di lavoro e ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e più in generale le diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche mediante l'introduzione di misure fiscali che riducano i costi per le imprese;
6) a concentrare la politica economica su un piano strategico di iniziative che abbiano un effetto visibile e tangibile per una platea di cittadini più larga possibile in un contesto di riforme strutturali di lungo termine, economicamente sostenibili e di giustizia inter-generazionale;
7) ad adottare iniziative per razionalizzare e per investire risorse aggiuntive per le politiche attive del mercato del lavoro e l'attivazione della spesa sociale a favore delle pari opportunità di tutti i cittadini e per promuovere l'occupazione.
(1-00272) «Grimaldi, Fragomeli, Ungaro, Pastorino, Siragusa, Serracchiani, Del Barba, Epifani, Lepri, D'Alessandro, Tucci, Gribaudo».
La Camera,
premesso che:
il rilancio delle imprese e dell'occupazione devono essere gli obiettivi prioritari dell'agenda di Governo, affinché l'Italia sia concretamente «una Repubblica democratica fondata sul lavoro», come recita l'articolo 1 della Carta costituzionale;
a tale scopo un'adeguata riduzione del cuneo fiscale rappresenta – ora più che mai – un intervento indispensabile ed urgente, poiché il suo ammontare elevato rappresenta un deterrente per lo sviluppo del Paese e per la sua competitività, configurandosi come un elemento ostativo agli investimenti delle imprese, un freno alla crescita dei tassi di produttività, al potere di acquisto dei lavoratori e alle potenzialità del mercato del lavoro;
il cuneo fiscale è dato dalla differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e la corrispondente retribuzione netta del lavoratore ed è composto dalla somma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dei contributi previdenziali, la prima posta a carico del dipendente insieme a parte dei contributi previdenziali, mentre il datore è onerato della restante parte dei contributi previdenziali;
l'onere rappresentato del cuneo fiscale si configura, pertanto, come uno dei principali indicatori degli effetti dell'imposizione fiscale e contributiva sul reddito dei lavoratori e sulle conseguenti dinamiche correlate all'occupazione e alla crescita economica;
il rapporto annuale Taxing wages 2019, che mette a confronto gli oneri e le tasse che gravano su imprese e lavoratori nei 35 Stati appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dimostra come l'Italia, con il 47,4 per cento di peso del cuneo fiscale, sia al terzo posto, preceduta solo da Belgio (53,7 per cento) e Germania (49,7 per cento), qualificandolo come un elemento che impedisce, di fatto, la creazione di nuovi posti di lavoro;
nell'aprile 2019 il rapporto pubblicato dall'ufficio studi della Cgia di Mestre ha evidenziato come i contributi sociali sostenuti dalle aziende ammontino al 24 per cento del costo del lavoro, mentre le imposte e i contributi in capo ai dipendenti incidano per il 23,7 per cento, aspetti che collocano l'Italia rispettivamente al quarto e al quattordicesimo posto tra gli Stati Ocse;
ciò che desta sconcerto è che nonostante l'annoso acceso dibattito politico sul costo del lavoro, quale macroproblema che affligge il mercato occupazionale italiano, il valore dello stesso invece di diminuire, come sta avvenendo in Francia e Germania, risulta aumentato, a conferma dell'assenza di misure strutturali concrete operate dai Governi nella direzione di contenerne gli effetti distorsivi;
sicché, a titolo di esempio, i dati Istat dimostrano che, se in Italia il costo del lavoro raggiunge il valore medio di 32.154 euro all'anno, la retribuzione netta che resta al lavoratore è pari a 17.447 euro, ossia poco più della metà del totale del costo del lavoro;
tale situazione, che si riflette anche nella drastica riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, non è altro che il risultato di quella che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano l'assenza, da parte degli Esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni, di seri interventi strutturali finalizzati all'abbassamento della componente fiscale e dei costi a carico delle imprese, poiché sono state erroneamente privilegiate misure assistenziali e poco lungimiranti, che hanno comportato l'impegno di ingenti risorse per le casse dello Stato e che, oltre a non portare l'Italia fuori dalla crisi economica, si sono dimostrate inadeguate per i criteri con i quali sono state introdotte;
sul punto, si pensi alla fallimentare istituzione del reddito di cittadinanza, misura che, diversamente da come era stata sponsorizzata, oltre a essere discriminante nei requisiti di accesso, si è rivelata esclusivamente un sussidio statale, vista la totale assenza di un sistema funzionante per la ricerca di lavoro ai beneficiari; per tale provvedimento sono stati stanziati 7,1 miliardi i euro per l'anno 2019, 8 miliardi di euro per il 2020 e 8,3 miliardi di euro per il 2021; puntare su provvedimenti di mero assistenzialismo, come di fatto si è dimostrato il reddito di cittadinanza, significa disincentivare il lavoro e rendere i cittadini dipendenti dalla politica;
l'incidenza dell'elevato cuneo fiscale presente in Italia sta determinando la drammatica fuga delle imprese verso l'estero, dove il minor costo della manodopera, da un lato, ne rende più facile la sopravvivenza e, dall'altro, ne permette un più elevato grado di competitività in ambito europeo e internazionale;
purtroppo, il processo di delocalizzazione non può essere considerato «marginale» e merita grande attenzione, trattandosi di un fenomeno sempre più allarmante, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, se si pensa che, da uno studio condotto dall'ufficio studi della Cgia su Banca dati Reprint del Politecnico di Milano e dell'Ice, è emerso che, tra il 2009 e il 2015, il numero delle aziende italiane all'estero è aumentato del 12,7 per cento, passando da 31.672 a 35.684, e il trend non sembra arrestarsi;
quando un'azienda delocalizza porta fuori dall'Italia non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il know-how, ossia tutto il bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso determinante delle maestranze italiane, che appartiene non solo all'imprenditore proprietario dell'azienda, ma anche a coloro che hanno dato il loro determinante contributo a realizzarlo;
l'attuale Governo, nei proclami, si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro con l'imminente disegno di legge di bilancio, ma dalla lettura della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza è emerso che le reali intenzioni dell'Esecutivo sono quelle di intervenire sul costo del lavoro con un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria;
in tale documento si legge, infatti, che «a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio», tra gli altri, un «disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale», il che significa, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, che le forze di Governo per agire sul taglio del costo del lavoro, hanno scelto un iter che prevede tempi più lunghi e incerti, con il rischio di svuotare ulteriormente l'auspicata concretezza della manovra prevista, rimandando e frammentando l'intervento e dilazionandone, di conseguenza, l'efficacia, mentre, se tali misure fossero inserite nel testo del disegno di legge di bilancio, avrebbero efficacia già dal 1o gennaio 2020;
le ulteriori informazioni contenute nella nota, inoltre, fanno temere che si tratterà di una misura palesemente inadeguata, che non segnerebbe alcuna discontinuità rispetto alle precedenti politiche, posto che mancano sia un piano organico di interventi sia adeguati stanziamenti di bilancio;
come prospettata, infatti, la riduzione del cuneo fiscale sarà ad esclusivo vantaggio dei lavoratori senza alleggerire i datori di lavoro e, di conseguenza, incapace di sortire alcun effetto in merito alle dinamiche occupazionali;
sul versante delle risorse, invece, al taglio del cuneo fiscale sarebbero destinati appena 2,7 miliardi di euro da luglio 2020 e 5,4 miliardi di euro per il 2021 (un impegno di risorse equivalenti a 0,15 punti percentuali di prodotto interno lordo, nel 2020, che saliranno a 0,3 punti nel 2021) e l'esiguità di tali risorse, rispetto alla roboanza degli annunci fatti dal Governo nel corso delle ultime settimane, sembrano prospettare flebili effetti, che non porteranno valore aggiunto alle tasche dei lavoratore italiani;
infatti, partendo dagli stanziamenti delineati dal Governo nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e rivolti ad una platea di circa 14 milioni di lavoratori con reddito variabile (una platea che coinvolge i lavoratori che percepiscono dagli 8 ai 35 mila euro annui, circa 4 milioni in più rispetto alla platea che oggi fruisce del credito Irpef noto come «bonus 80 euro»), ci si troverebbe dinanzi ad un cosiddetto vantaggio fiscale di circa 40 euro mensili, una sorta di farsa ben distante dalle auspicate misure strutturali finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali;
si ritiene, dunque, doveroso reperire maggiori risorse, affinché tale intervento di riduzione del costo del lavoro possa determinare un effetto espansivo visibile anche sulla crescita del prodotto interno lordo. A tal fine, bisogna agire su più fronti, con misure di riduzione della spesa pubblica e la riconsiderazione dei bonus introdotti negli ultimi anni, al fine di verificare l'opportunità di mettere a revisione alcune di queste voci di spesa;
è necessario altresì riavviare un'efficace politica di revisione della spesa, sin qui molto sbandierata ma poco attuata e il cui fallimento è ben certificato dagli ultimi dati dell'ufficio studi della Cgia di Mestre, che dimostrano come la spesa della pubblica amministrazione italiana sia ancora la più elevata d'Europa, cresciuta negli ultimi anni ancora del 9,2 per cento, pari a 8,5 miliardi di euro;
in base ai dati della Cgia, nel 2018, per la manutenzione ordinaria, gli acquisti di cancelleria, le spese energetiche e di esercizio dei mezzi di trasporto, i servizi di ricerca-sviluppo e di formazione del personale acquistati all'esterno, la quota annuale per l'acquisto dei macchinari e altro, lo Stato centrale, le sue articolazioni periferiche, le regioni e gli enti locali hanno speso 100,2 miliardi di euro;
un'ulteriore fonte di finanziamento per la riduzione del cuneo fiscale potrebbe essere rinvenuta dagli accantonamenti già risparmiati per il reddito di cittadinanza e «quota 100» che, a quanto è dato sapere, ammontano a circa 5 miliardi di euro e che potrebbero aumentare se il Governo procedesse – come è necessario – a una riforma del reddito di cittadinanza per rimuoverne le criticità emerse ed ottenere ulteriori risparmi di spesa;
il costo che l'Italia sta pagando, trascinando nel tempo la questione irrisolta di un cuneo fiscale troppo elevato, è molto alto e potrebbe determinare danni irreversibili, poiché rappresenta una delle concause di un welfare carente e squilibrato, di imprese poco competitive, di assenza di valide opportunità di lavoro, di aumento degli espatri e di un serio declino demografico,
impegna il Governo:
1) ad introdurre misure adeguate di riduzione del cuneo fiscale già nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, escludendo di provvedervi mediante un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria come previsto attualmente nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza;
2) ad adottare iniziative per finanziare la riduzione del cuneo fiscale attraverso congrue ed adeguate risorse, intervenendo con un piano che preveda: misure di riduzione della spesa pubblica e la riconsiderazione dei bonus vigenti al fine di verificare l'opportunità di mettere a revisione queste voci di spesa;
3) ad adottare iniziative per reperire ulteriori risorse finanziarie per l'abbassamento del costo del lavoro dai risparmi di spesa derivati sin qui dall'attuazione del reddito di cittadinanza e di «quota 100», valutando altresì di ottenere un risparmio aggiuntivo procedendo ad una riforma del reddito di cittadinanza che ne rimuova le criticità attraverso una revisione delle condizioni che disciplinano la possibilità di accesso al beneficio;
4) a introdurre sin da subito, nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2020, adeguate misure volte a promuovere l'occupazione giovanile ed agevolare l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e la tutela della donna lavoratrice nella prospettiva del superamento della disparità di trattamento, retributiva ed operativa, basata sul genere;
5) ad adottare le opportune iniziative volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione all'estero delle aziende italiane, in particolare anche attraverso l'introduzione di disposizioni per recuperare gli eventuali aiuti finanziari o di supporto al mantenimento dei livelli occupazionali già concessi a tali aziende.
(1-00275)
(Nuova formulazione) «Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera
impegna il Governo:
1) ad introdurre misure adeguate di riduzione del cuneo fiscale già nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020;
2) ad adottare iniziative per finanziare la riduzione del cuneo fiscale attraverso congrue ed adeguate risorse;
3) a introdurre adeguate misure volte a promuovere l'occupazione giovanile ed agevolare l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e la tutela della donna lavoratrice nella prospettiva del superamento della disparità di trattamento, retributiva ed operativa, basata sul genere;
4) ad adottare le opportune iniziative volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione all'estero delle aziende italiane, in particolare anche attraverso l'introduzione di disposizioni per recuperare gli eventuali aiuti finanziari o di supporto al mantenimento dei livelli occupazionali già concessi a tali aziende.
(1-00275)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
MOZIONI NITTI, PICCOLI NARDELLI, TOCCAFONDI, FRATOIANNI ED ALTRI N. 1-00231 (NUOVA FORMULAZIONE), NITTI ED ALTRI N. 1-00231, PICCOLI NARDELLI, FREGOLENT ED ALTRI N. 1-00245, APREA ED ALTRI N. 1-00277, MELONI ED ALTRI N. 1-00278 E BELOTTI ED ALTRI N. 1-00279 CONCERNENTI INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA CELEBRATIVA IN OCCASIONE DEL SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI
Mozioni
La Camera,
premesso che:
Dante Alighieri, nato a Firenze tra il maggio e il giugno del 1265 e scomparso a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, è il massimo esponente della tradizione letteraria italiana e la Divina Commedia resta, a tutt'oggi, l'opera italiana più celebre e tradotta al mondo, nonché uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale;
lo studio delle opere di Dante Alighieri ha da sempre rappresentato un'esperienza intellettuale irrinunciabile e capace di segnare nel profondo i percorsi di vita di intere generazioni di studenti e di cittadini;
Dante Alighieri viene unanimemente considerato il «padre» della lingua italiana in virtù della teorizzazione della lingua volgare «illustre», «cardinale», «aulica» e «curiale» esposta nell'opera De vulgari eloquentia (1303-1305) e in virtù dell'utilizzo della «nuova lingua» a partire dall'opera giovanile Vita nova, per arrivare alla celebre Commedia, opera in cui si rappresenta, metaforicamente, il tortuoso processo di maturazione linguistica del volgare illustre, assurgendo il volgare fiorentino al di sopra delle altre varianti del volgare italiano;
la vastissima diffusione del poema dantesco, già immediatamente dopo la morte del suo autore, veicolò anche la lingua con cui era stato composto, che funse così da modello linguistico per tutti i letterati, studiosi, intellettuali e semplici lettori;
i capolavori di Dante hanno plasmato il Rinascimento, destato l'interesse dell'intero panorama della letteratura mondiale, e costituiscono, oltre all'incommensurabile valore letterario, anche un prezioso affresco di storia del pensiero occidentale intriso di riferimenti biblici e mitologici, di rimandi alla letteratura greca e latina, di riflessioni filosofiche e teologiche, di preziose testimonianze storiche e politiche del suo tempo;
l'influenza dell'opera di Dante travalicò presto i confini della letteratura per abbracciare tutte le arti, divenendo immediatamente oggetto di interesse presso pittori rinascimentali come Sandro Botticelli, e successivamente presso esponenti della corrente del Romanticismo (Eugène Delacroix, Dominique Ingres e Gustave Doré) e dei preraffaelliti; da Vincenzo Galilei a Franz Liszt, anche la musica trasse ispirazione dalla poetica dantesca;
William Blake, uno dei principali esponenti del Romanticismo inglese, illustrò la Divina Commedia con scene grandiose e visionarie, mentre il tedesco Joseph Anton Koch, della corrente dei nazareni, dedicò al poema dantesco gli affreschi del Casino Massimo di Roma;
i primi influssi danteschi sulla produzione letteraria europea giunsero nella seconda metà del XIV secolo in Inghilterra, dove Dante venne scoperto grazie al letterato inglese Geoffrey Chaucer, che viaggiò in Italia ed entrò in contatto con il nostro mondo letterario;
anche in Spagna la conoscenza di Dante si diffuse rapidamente sin dal XIV sec. con il Cancionero de Baena ed Enrique de Aragòn. La Commedia fu tradotta in spagnolo da Miguel Aranda y Sanjuàn nel 1868 e da Conde de Cheste nel 1879;
in Francia Dante si diffuse grazie alla Scuola lionese e successivamente con le lezioni di Claude Fauriel e Abel-François Villemain;
in Germania l'interesse per il Sommo Poeta raggiunse il culmine con la Riforma protestante e, in età Romantica, con August Wilhelm von Schlegel e i filosofi Schelling ed Hegel, e il Filologo Karl Witte; anche Auerbach compì importanti studi su Dante;
in America Ralph Waldo Emerson tradusse la Vita Nova e grazie ad Erza Pound, Henry Miller e Charles S. Singleton l'interesse verso Dante crebbe sempre più;
nell'età moderna il culto dantesco raggiunse anche gli altri Paesi europei grazie ai viaggi di letterati e intellettuali in Italia e all'operato di italiani che ne patrocinarono la diffusione all'estero, come il frate francescano Giovanni Bertoldi da Serravalle che tradusse e commentò in latino la Commedia tra il 1414 e il 1417, diffondendone la conoscenza presso i prelati di Inghilterra, Germania e Francia;
l'influenza di Dante fu molto forte anche su alcuni poeti del Novecento, tra cui in particolare Thomas Stearns Eliot ed Eugenio Montale; tra i principali studiosi danteschi del XX sec. si annoverano Gianfranco Contini, Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Maria Corti, Marco Santagata, Giorgio Petrocchi;
l'Enciclopedia Treccani ha calcolato che il 90 per cento del lessico fondamentale dell'italiano in uso oggi (cioè il 90 per cento delle 2000 parole più frequenti, che a loro volta costituiscono il 90 per cento di tutto ciò che si dice, si legge o si scrive ogni giorno) è già presente nella Divina Commedia;
Corriere della Sera, nell'imminenza del Settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta, che cadrà nel 2021, ha lanciato la proposta di istituire una giornata nazionale dantesca, ricevendo l'immediata adesione dell'Accademia della Crusca, della Società Dante Alighieri, della Società dantesca e dell'Associazione degli italianisti;
Marcello Ciccuto, presidente della società dantesca di Firenze, ha sottolineato al Corriere della Sera in data 3 giugno 2019 «l'esigenza di fissare un momento nella memoria culturale della Nazione nel quale molti ancor oggi riconoscerebbero uno dei sensi fondativi della nostra individualità storica». Alberto Casadei, docente di letteratura italiana presso l'Università di Pisa, ha precisato come «Nel 2021 l'attenzione internazionale verso Dante sarà fortissima e per questo va individuato un giorno specifico per ricordare uno dei pochi autori noti a livello davvero globale»;
nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, la legge 12 ottobre 2017, n. 153, «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
il disegno di legge è stato presentato allora con l'intento di garantire adeguato risalto nazionale e internazionale alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, attraverso le attività di alto valore scientifico programmate e attuate da tre Comitati nazionali, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca;
l'approvazione della suddetta legge ha permesso di avviare una misura ulteriore e speciale rispetto alla sola legge n. 420 del 1997, che avrebbe sì consentito al Ministero di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi, ma con minori risorse e in tempi di coordinamento molto lunghi;
nello specifico, il Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 ha avviato i suoi lavori e raccolto le proposte di progetto di associazioni, enti locali, musei, istituti e realtà culturali per promuovere e ricordare questa importante ricorrenza;
in occasione del recente discorso di insediamento, il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha citato il settimo centenario della morte di Dante Alighieri come un'occasione imperdibile per l'Italia, sottolineando l'importanza di preparare il nostro Paese a celebrarlo nel miglior modo possibile: «Anche sul terreno culturale dovremo promuovere l'Italia e il nostro brand, anche culturale, nel mondo. Valorizzando attraverso gli istituti di cultura lo studio e la diffusione della lingua italiana e (...) preparandoci così nel modo migliore a celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021»;
risulta doveroso, anche in considerazione dell'imminente ricorrenza dei Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, che il nostro Paese celebri a dovere il più grande letterato della sua storia,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative per istituire una giornata celebrativa in onore di Dante Alighieri, individuando una data in accordo con le varie associazioni e istituzioni culturali italiane che si dedicano allo studio, alla diffusione e alla conservazione del patrimonio dantesco, e a sostenere le attività e le celebrazioni che si svolgeranno in occasione dell'anno dedicato al Sommo Poeta;
2) al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, a coordinare la realizzazione di un percorso, commisurato alla rilevanza culturale della personalità celebrata, mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere dantesche.
(1-00231)
(Nuova formulazione) «Nitti, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Lattanzio, Di Giorgi, Fregolent, Casa, Prestipino, Rospi, Rossi, Ferri, Zennaro, Ciampi, Testamento, Orfini, Aresta, De Giorgi, Cubeddu, De Lorenzo, Ianaro, Angiola, Trizzino, Melicchio, Bella, Villani, Acunzo, Frate, Palmisano, Gallo, Giordano».
La Camera,
premesso che:
Dante Alighieri, nato a Firenze tra il maggio e il giugno del 1265 e scomparso a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, è il massimo esponente della tradizione letteraria italiana e la Divina Commedia resta, a tutt'oggi, l'opera italiana più celebre e tradotta al mondo, nonché uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale;
lo studio delle opere di Dante Alighieri ha da sempre rappresentato un'esperienza intellettuale irrinunciabile e capace di segnare nel profondo i percorsi di vita di intere generazioni di studenti e di cittadini;
Dante Alighieri viene unanimemente considerato il «padre» della lingua italiana in virtù della teorizzazione della lingua volgare «illustre», «cardinale», «aulica» e «curiale» esposta nell'opera De vulgari eloquentia (1303-1305) e in virtù dell'utilizzo della «nuova lingua» a partire dall'opera giovanile Vita nova, per arrivare alla celebre Commedia, opera in cui si rappresenta, metaforicamente, il tortuoso processo di maturazione linguistica del volgare illustre, assurgendo il volgare fiorentino al di sopra delle altre varianti del volgare italiano;
la vastissima diffusione del poema dantesco, già immediatamente dopo la morte del suo autore, veicolò anche la lingua con cui era stato composto, che funse così da modello linguistico per tutti i letterati, studiosi, intellettuali e semplici lettori;
i capolavori di Dante hanno plasmato il Rinascimento, destato l'interesse dell'intero panorama della letteratura mondiale, e costituiscono, oltre all'incommensurabile valore letterario, anche un prezioso affresco di storia del pensiero occidentale intriso di riferimenti biblici e mitologici, di rimandi alla letteratura greca e latina, di riflessioni filosofiche e teologiche, di preziose testimonianze storiche e politiche del suo tempo;
l'influenza dell'opera di Dante travalicò presto i confini della letteratura per abbracciare tutte le arti, divenendo immediatamente oggetto di interesse presso pittori rinascimentali come Sandro Botticelli, e successivamente presso esponenti della corrente del Romanticismo (Eugène Delacroix, Dominique Ingres e Gustave Doré) e dei preraffaelliti; da Vincenzo Galilei a Franz Liszt, anche la musica trasse ispirazione dalla poetica dantesca;
William Blake, uno dei principali esponenti del Romanticismo inglese, illustrò la Divina Commedia con scene grandiose e visionarie, mentre il tedesco Joseph Anton Koch, della corrente dei nazareni, dedicò al poema dantesco gli affreschi del Casino Massimo di Roma;
i primi influssi danteschi sulla produzione letteraria europea giunsero nella seconda metà del XIV secolo in Inghilterra, dove Dante venne scoperto grazie al letterato inglese Geoffrey Chaucer, che viaggiò in Italia ed entrò in contatto con il nostro mondo letterario;
anche in Spagna la conoscenza di Dante si diffuse rapidamente sin dal XIV sec. con il Cancionero de Baena ed Enrique de Aragòn. La Commedia fu tradotta in spagnolo da Miguel Aranda y Sanjuàn nel 1868 e da Conde de Cheste nel 1879;
in Francia Dante si diffuse grazie alla Scuola lionese e successivamente con le lezioni di Claude Fauriel e Abel-François Villemain;
in Germania l'interesse per il Sommo Poeta raggiunse il culmine con la Riforma protestante e, in età Romantica, con August Wilhelm von Schlegel e i filosofi Schelling ed Hegel, e il filologo Karl Witte; anche Auerbach compì importanti studi su Dante;
in America Ralph Waldo Emerson tradusse la Vita Nova e grazie ad Erza Pound, Henry Miller e Charles S. Singleton l'interesse verso Dante crebbe sempre più;
nell'età moderna il culto dantesco raggiunse anche gli altri Paesi europei grazie ai viaggi di letterati e intellettuali in Italia e all'operato di italiani che ne patrocinarono la diffusione all'estero, come il frate francescano Giovanni Bertoldi da Serravalle che tradusse e commentò in latino la Commedia tra il 1414 e il 1417, diffondendone la conoscenza presso i prelati di Inghilterra, Germania e Francia;
l'influenza di Dante fu molto forte anche su alcuni poeti del Novecento, tra cui in particolare Thomas Stearns Eliot ed Eugenio Montale; tra i principali studiosi danteschi del XX sec. si annoverano Gianfranco Contini, Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Maria Corti, Marco Santagata, Giorgio Petrocchi;
l'Enciclopedia Treccani ha calcolato che il 90 per cento del lessico fondamentale dell'italiano in uso oggi (cioè il 90 per cento delle 2000 parole più frequenti, che a loro volta costituiscono il 90 per cento di tutto ciò che si dice, si legge o si scrive ogni giorno) è già presente nella Divina Commedia;
il « Corriere della Sera», nell'imminenza del Settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta, che cadrà nel 2021, ha lanciato la proposta di istituire una giornata nazionale dantesca, ricevendo l'immediata adesione dell'Accademia della Crusca, della Società Dante Alighieri, della Società dantesca e dell'Associazione degli italianisti;
Marcello Ciccuto, presidente della società dantesca di Firenze, ha sottolineato al Corriere della Sera in data 3 giugno 2019 «l'esigenza di fissare un momento nella memoria culturale della Nazione nel quale molti ancor oggi riconoscerebbero uno dei sensi fondativi della nostra individualità storica». Alberto Casadei, docente di letteratura italiana presso l'Università di Pisa, ha precisato come «Nel 2021 l'attenzione internazionale verso Dante sarà fortissima e per questo va individuato un giorno specifico per ricordare uno dei pochi autori noti a livello davvero globale»;
risulta doveroso, anche in considerazione della imminente ricorrenza dei Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, che il nostro Paese celebri a dovere il più grande letterato della sua storia,
impegna il Governo
1) ad assumere iniziative per istituire una giornata celebrativa in onore di Dante Alighieri, individuando una data in accordo con le varie associazioni e istituzioni culturali italiane che si dedicano allo studio, alla diffusione e alla conservazione del patrimonio dantesco, e a sostenere le attività e le celebrazioni che si svolgeranno in occasione dell'anno dedicato al Sommo Poeta.
(1-00231) «Nitti, Lattanzio, Palmisano, Rospi, Zennaro, Testamento, Aresta, De Giorgi, Cubeddu, De Lorenzo, Ianaro, Angiola, Trizzino, Melicchio, Bella, Villani, Acunzo, Frate, Casa».
La Camera,
premesso che:
nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il padre della lingua italiana e l'autore della Divina Commedia, opera riconosciuta tra i maggiori capolavori della letteratura mondiale;
in vista dell'importante anniversario, il Corriere della Sera ha proposto che Dante Alighieri abbia una sua Giornata sul calendario «Dopo sette secoli – scrive Di Stefano – sembra il momento di uno scatto d'orgoglio tutto italiano»;
la proposta ha raccolto molte adesioni: dall'Accademia della Crusca alla Società Dante Alighieri, dalla Società dantesca all'Associazione degli italianisti;
fissare una giornata dantesca, considerata la rilevanza culturale della personalità celebrata, risulta oggi, per il mondo accademico e culturale, quasi inevitabile;
Alberto Casadei, autore di una recente raccolta di saggi danteschi (Dante. Altri accertamenti e punti critici), precisa: «Nel 2021 l'attenzione internazionale verso Dante sarà fortissima e va individuato un giorno specifico per ricordare uno dei pochi autori noti a livello davvero globale, come dimostrano per esempio le sue rivisitazioni manga proposte da Go-Nagai o le versioni in video di Peter Greenaway e di Raoul Ruiz»;
una prova che il Sommo Poeta può essere annoverato tra quanti hanno contribuito a costruire la civiltà europea, e poi occidentale, la fornisce Thomas Eliot in un saggio del 1950, esprimendo un concetto molto chiaro e moderno sulla figura e l'importanza delle opere dantesche: «il poeta più universale che abbia scritto in una lingua moderna. Dante, pur essendo un italiano, è prima di tutto un europeo». Eliot prosegue sottolineando che Dante in materia di visione del mondo la pensava come altri esponenti della cultura europea, ma mentre di alcuni si può sottolineare il carattere nazionale («Alberto Magno era tedesco, Abelardo era francese, Ugo e Riccardo di san Vittore scozzesi»), nel caso del fiorentino invece la sua cultura «non è quella di un paese europeo, ma dell'Europa»;
nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, la legge 12 ottobre 2017, n. 153, «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
il disegno di legge è stato presentato dall'allora Governo con l'intento appunto di garantire adeguato risalto nazionale e internazionale alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, attraverso le attività di alto valore scientifico programmate e attuate da tre Comitati nazionali, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca;
l'approvazione della suddetta legge ha permesso di avviare una misura ulteriore e speciale rispetto alla sola legge n. 420 del 1997 che avrebbe sì consentito al Ministero di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi, ma con minori risorse e in tempi di coordinamento molto lunghi;
a ciascun comitato è stato, infatti, attribuito un contributo di euro 1.150.000, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000;
nello specifico, il Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 ha avviato i suoi lavori e raccolto le proposte di progetto di associazioni, enti locali, musei, istituti e realtà culturali per promuovere e ricordare questa importante ricorrenza;
in occasione del recente discorso di insediamento, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha citato il settimo centenario della morte di Dante Alighieri come un'occasione imperdibile per l'Italia, sottolineando l'importanza di preparare il nostro Paese a celebrarlo nel miglior modo possibile: «Anche sul terreno culturale dovremo promuovere l'Italia e il nostro brand, anche culturale, nel mondo. Valorizzando attraverso gli istituti di cultura lo studio e la diffusione della lingua italiana e se mi permettete preparandoci in questo modo nel modo migliore a celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021»,
impegna il Governo:
1) in occasione della celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021, a favorire e sostenere l'istituzione di una giornata celebrativa in onore dell'opera e della vita del Sommo Poeta, al fine di valorizzare lo studio e la diffusione della lingua italiana nel mondo;
2) al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, a coordinare la realizzazione di un percorso, commisurato alla rilevanza culturale della personalità celebrata, mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere dantesche.
(1-00245) «Piccoli Nardelli, Fregolent, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Carnevali, Madia, Berlinghieri, Serracchiani, Sensi, Siani, Toccafondi, Ferri».
La Camera,
premesso che:
a settembre 2021 ricorre il VII centenario della morte di Dante Alighieri, sommo poeta, scrittore e politico italiano, considerato il padre della lingua italiana principalmente per la Divina Commedia, che rappresenta non solo il suo capolavoro ma soprattutto un'opera che contiene un'attenta analisi dell'animo umano, con le sue debolezze e la sua forza, e per questo continua a essere attuale e moderna;
l'opera e la figura di Dante Alighieri hanno destato e destano interesse e apprezzamento e sono costantemente oggetto di studi in Italia e nel mondo: simbolo nazionale nonché rappresentante e modello di altissima poesia;
ripercorrere e connettersi con le radici dalle quali si discende non può non costituire un obbiettivo prioritario e attiene alla tutela e alla promozione del senso di identità e di appartenenza alla storia e alle tradizioni del proprio Paese garantire il dovuto risalto e l'adeguata attenzione allo studio e alla conoscenza della vita, del pensiero e delle opere di chi, come Dante Alighieri, ha contribuito insieme a molti altri a costituirne il patrimonio letterario e artistico;
a tal fine appare fondamentale assicurare la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio culturale universale che le opere di Dante Alighieri rappresentano prevedendo specifiche azioni volte all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di diffusione e conoscibilità delle opere di tale artista;
nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato, con l'adesione di quasi tutti i gruppi parlamentari e una larghissima maggioranza, la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
si auspica che tale commemorazione si proponga di essere qualcosa in grado di andare oltre al mero susseguirsi di eventi, incontri e convegni e che le iniziative previste siano invece dense di contenuti e che riescano a raggiungere e a toccare profondamente soprattutto i più giovani che, di fatto, conoscono e incontrano Dante Alighieri soltanto in contesti strettamente scolastici;
nel rivolgersi ai più giovani non si può ignorare il ruolo fondamentale che le nuove tecnologie possono ricoprire per favorire una maggiore diffusione e un aumento della cultura generale, e costituire, di conseguenza, uno strumento cruciale per veicolare la riscoperta dell'orgoglio nazionale fondato sulla storia culturale e artistica dell'Italia anche attraverso la lingua italiana;
la conoscenza della propria lingua e delle proprie tradizioni e della propria storia costituisce premessa necessaria per conoscere a fondo la lingua e la cultura degli altri, non in un'ottica di contrapposizione ma come bagaglio di base di comunicazione,
impegna il Governo:
1) nell'ambito delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri nel 2021, a prevedere e a favorire l'organizzazione di giornate divulgative nelle scuole, aperte anche ai territori nei quali le istituzioni scolastiche si trovano, promuovendo a tal fine anche la collaborazione con le istituzioni culturali locali quali biblioteche, associazioni culturali e simili, al fine di coinvolgere e sensibilizzare le cittadine e i cittadini in modo capillare, prevedendo anche la collaborazione di esponenti della cultura, per valorizzare la figura di Dante Alighieri e potenziare lo studio e la diffusione della lingua italiana nel mondo;
2) a prevedere la predisposizione e la messa a disposizione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso i siti istituzionali, di strumenti informatici e software quali applicazioni anche mobili e/o piattaforme interattive, finalizzate ad approfondire la conoscenza e lo studio dei protagonisti del genio italiano nell'arte, nella letteratura, nelle scienze e a bandire un concorso incentrato sulla figura di Dante Alighieri, riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e organizzato e distinto per ordine e grado, che preveda l'uso integrato di strumenti tradizionali e tecnologie multimediali;
3) ad assumere iniziative per prevedere l'istituzione di una giornata celebrativa in onore di Dante Alighieri, in collaborazione con le istituzioni culturali e con le associazioni italiane che si dedicano allo studio, alla diffusione e alla conservazione del patrimonio dantesco in Italia e all'estero.
(1-00277) «Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Battilocchio, Bergamini, Carrara, D'Ettore, Mazzetti, Mugnai, Ripani».
La Camera,
premesso che:
nel 2021 ricorreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 a causa di una febbre malarica;
nato a Firenze nel 1265, Dante fu esiliato in perpetuo dalla città natale nel 1301-1302, a seguito di rivolgimenti interni ed esterni che avevano portato al potere la fazione politica avversa, e dopo aver a lungo peregrinato in vari centri dell'Italia settentrionale, venuta meno la speranza di un richiamo in patria, moriva senza aver potuto rimettere piede nella propria città;
le sue opere, dal De Vulgari eloquentia per arrivare, appunto, alla Divina Commedia, furono il più grande stimolo alla creazione di una lingua comune elevando il volgare fiorentino a base per l'italiano che noi oggi conosciamo e usiamo;
nel XIV secolo, infatti, quando tutti consideravano il latino una lingua perfetta, Dante ha scritto che l'italiano valeva quanto il latino, e poteva servire anche per scrivere opere di alta letteratura: quello che ha fatto lui, scrivendo l'opera più bella e più famosa di tutta la letteratura italiana, la Divina Commedia;
Dante rappresenta la fonte più alta dell'identità italiana: a lui si deve la lingua, terreno primario e comune dell'identità di una nazione. La lingua italiana rappresenta, infatti, l'elemento unificante e il patrimonio immateriale italiano più antico che deve essere strenuamente tutelato e valorizzato;
è stato Dante a fondare la civiltà italiana sull'arte, sul pensiero, sull'eccellenza e il genio, oltre che sulla storia e la geografia e fu grazie a lui che nacque prima la lingua, la letteratura e solo alcuni secoli dopo lo Stato e, forse, anche per questo l'Italia ha uno Stato fragile e un'identità profonda;
proprio la lingua e la letteratura italiane, che occupano il quarto posto tra quelle più studiate al mondo, costituiscono uno straordinario apporto dato dall'Italia alla cultura mondiale: di questo patrimonio, che ricevuto in eredità dal nostro passato e dalla nostra storia, si deve essere consapevoli e si deve, in particolare, imparare a considerarlo un bene comune a tutti i cittadini italiani, che hanno il compito di custodirlo e divulgarlo;
il ruolo di Dante come profeta dell'Italia nasce da una lunga tradizione culturale, da George Gordon Byron che, in Profezia di Dante, lo riconosce come il precursore e fondatore dell'Italia ventura, e prima di lui Vincenzo Monti e suo genero Giulio Perticari che scrisse Dell'amor patrio di Dante. E poi Mazzini che scrive anch'egli sull'Amor patrio di Dante e Goffredo Mameli che compone l'inno mazziniano Dante e l'Italia: «Del cener dell'Italia / La nuova prole è uscita. / Salve, sublime apostolo / Del verbo della vita, / Che il nuovo sogno errante / Stringi al pensier di Dante»;
non esiste angolo d'Italia nel quale il testo di Dante per eccellenza, la Divina Commedia, non abbia fatto irruzione, sia pure con modalità e in tempi diversi;
l'opera ha rappresentato nei secoli un collante linguistico (letterario, culturale, ideologico) che si estende dal Trecento ad oggi e contribuisce in maniera determinante a conferire all'italiano, caso unico tra le grandi lingue europee, una evidente riconoscibilità e stabilità nel tempo, purtroppo oggi minacciata dall'uso sempre più frequente di anglicismi;
nonostante ciò, Dante piace ancora molto agli studenti, la passione che collega Dante ai ragazzi è ancora attuale e non è mai scemata, come testimoniato da docenti e dirigenti scolastici di licei e istituti tecnici;
secondo la Treccani quasi tutte le parole comunemente utilizzate nell'italiano corrente sono già presenti nella Commedia, e l'opera di Dante Alighieri ha quindi rappresentato la base per l'Italia che si conosce oggi perché, come messo in evidenza anche da un convegno svoltosi al Quirinale nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità nazionale «La lingua italiana [è il] fattore portante dell'identità nazionale»;
molti professori continuano a far leggere Dante nelle scuole, spesso con risultati entusiasmanti perché la lingua di Dante è ancora incredibilmente vicina a quella che si parla oggi;
nell'era di internet non bisogna rinunciare al più grande poeta della nostra storia né tantomeno all'idioma che ha saputo portare al centro della nazione;
proprio in occasione dell'anniversario della nascita di Dante Alighieri il Corriere della sera ha lanciato l'idea di istituire una giornata speciale nel mondo, il «Dantedì» come è stata vezzosamente titolata, che ha raccolto adesioni dell'Accademia della Crusca, della Società Dante Alighieri, della Società dantesca, dell'Associazione degli italianisti, di molti importanti dantisti italiani e stranieri;
inoltre, Dante Alighieri è stato fra i maggiori intellettuali a sognare un'Italia libera o quantomeno unita: quell'Italia che definisce «Bel paese» – ed è incredibile pensare che ancora oggi l'Italia sia chiamata così – ma che non ha unità né guida – con la celebre invettiva del Canto VI del Purgatorio che comincia con «Ahi serva Italia, di dolore ostello...» che mantiene la sua forza e, spesso, attualità ancora oggi –. La sogna e la descrive geograficamente ponendo, come noto, i confini orientali a Pola in Istria;
tutta la tradizione della poesia patriottica della nostra Nazione è figlia di Dante. Lo scrive Ugo Foscolo: «Che Dante non amasse l'Italia chi mai vorrà dirlo ? Anch'ei fu costretto, come qualunque altro l'ha mai veracemente amata, o mai l'amerà, a flagellarla a sangue, e mostrarle tutta la sua nudità, sì che ne senta vergogna», lo ribadisce Giuseppe Mazzini che a Dante dedica «Dell'amor patrio di Dante» – «Egli mirò a congiungere in un sol corpo l'Italia piena di divisioni, e sottrarla al servaggio, che allora la minacciava più che mai»;
ricordare Dante Alighieri, quindi, non significa soltanto omaggiare il Sommo Poeta, ma anche ricordare quanto il valore delle sue opere sia stato e sia tuttora fondamentale per la nostra Nazione;
non è soltanto un valore legato all'identità, ma anche alle prospettive dell'Italia, posto che tutte le inchieste e i dati dicono che il linguaggio comune sta diventando sempre più povero e che il vocabolario, in particolare delle nuove generazioni, è sempre più ristretto tra anglicismi fuori contesto e semplificazioni che rischiano di rendere anche il pensiero meno ricco ed efficace. Perché il pensiero italiano è anche frutto della capacità di elaborarlo e perdere i termini corretti significa ragionare con meno efficacia con tutto quello che questo comporta;
ricordare Dante significa riscoprire la grandezza del pensiero italiano e, quindi, della lingua italiana, ambasciatrice dell'Italia nel Mondo;
l'italiano, infatti, è la quarta lingua più studiata al mondo e questo, da un lato, grazie alla sua ricchezza e musicalità e, dall'altro, grazie alla capillarità e capacità educativa delle scuole di lingua italiana nel mondo che fanno parte della Società intestata proprio a Dante Alighieri;
conoscere una lingua, e apprezzarne le qualità, è il primo passo per creare una collaborazione duratura e proficua e proprio per questo è necessario che i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri siano non solo celebrati, ma costituiscano una giusta occasione di promozione e diffusione delle sue opere, nonché un modo per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo attraverso un rinnovato impegno nelle scuole affinché l'opera del Sommo Poeta sia conosciuta, studiata e amata nel suo valore letterario e identitario,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative volte ad individuare e istituire, entro il 2020, una giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri, quale omaggio all'italianità;
2) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a tutelare e valorizzare la lingua italiana, quale grande patrimonio nazionale e a garantirne e promuoverne l'utilizzo pieno e corretto a partire dalle istituzioni pubbliche, nazionali e locali;
3) a promuovere e sostenere tutte le attività necessarie per ricordare la vita, le opere e l'importanza del Poeta in Italia e all'estero.
(1-00278) «Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative volte ad individuare e istituire, entro il 2020, una giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri, anche quale omaggio all'italianità;
2) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a tutelare e valorizzare la lingua italiana, quale grande patrimonio nazionale e a garantirne e promuoverne l'utilizzo pieno e corretto a partire dalle istituzioni pubbliche, nazionali e locali;
3) a promuovere e sostenere tutte le attività necessarie per ricordare la vita, le opere e l'importanza del Poeta in Italia e all'estero.
(1-00278)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, interprete sublime della letteratura a livello mondiale che, esule da Firenze, trovò rifugio a Ravenna, dove ultimò la Divina Commedia e dove si spense nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321;
nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, la legge 12 ottobre 2017, n. 153, «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
celebrare Dante 2021 significa ricordare «il Sommo Poeta», ovvero l'uomo, il poeta, il letterato, il politico, il teologo e anche rendere omaggio al secolo il cui prese vita la nostra lingua italiana;
la Divina Commedia, tra le opere più lette e commentate al mondo, ha consacrato Dante come «autore universale», capace di veicolare valori e pensieri ancora oggi estremamente attuali;
fu proprio Dante, nel « De vulgari eloquentia», a teorizzare per primo la necessità, almeno per la poesia più alta, di una lingua «illustre», attinta dalle esperienze dei migliori poeti che lo avevano preceduto: veniva fondata così la lingua italiana nella sua accezione moderna;
il Corriere della Sera ha proposto l'istituzione di un «DanteDì» con il sostegno Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, e l'adesione, tra i tanti, della Società Dante Alighieri, della Società dantesca all'Associazione degli italianisti, del Comitato nazionale delle celebrazioni, presieduto da Carlo Ossola, del Centro dantesco di Ravenna, della Casa di Dante di Roma e di Firenze;
René de Ceccatty, traduttore dell'edizione francese della «Commedia», auspicando che il ricordo e lo studio di Dante vengano promossi in Francia e in tutta Europa, ha sottolineato che «Dante ha un'importanza per la lingua italiana ma anche per l'identità europea. Ecco perché sarebbe auspicabile un Dantedì che si estenda anche oltre i confini italiani, perché Dante ha un respiro ampio, incarna l'intera cultura latina e la cultura cattolica ma in una prospettiva critica: dunque è utile riflettere sulla sua opera ma anche sul ruolo che ha avuto nella storia politica»;
gli studi, l'impegno politico e l'esilio legarono Dante a moltissime città italiane, tra cui Firenze, Bologna, Ravenna e Verona;
è riconosciuto da tutti che Dante trascorse a Bologna alcuni periodi della sua vita, città che ritorna in tutta l'opera dantesca, da un sonetto del 1287 fino all'egloga Velieribus Colchis, terminata a poche settimane dalla morte (settembre 1321) e pervenuta postuma al destinatario, il maestro bolognese Giovanni del Virgilio; è legata a Bologna la sua passione per lo studio di Aristotele e l'amicizia con gli amici poeti e compagni di studi, Guido e Lapo, Cino e Meo;
a Ravenna, nello stesso anno del Sommo poeta, si spense l'arcivescovo della città, oggi beato, Rinaldo da Concorezzo, tra i primi a rifiutare l'uso della tortura nel processo ai Cavalieri templari voluto da papa Clemente V. Come ricorda la Treccani «L'inchiesta fu condotta con criteri di mitezza, alla ricerca della verità e senza il fine, altrove perfino scoperto, di impossessarsi dei beni dello Ordine. Alcune prese di posizione furono molto coraggiose, come la decisione di non imprigionare gli imputati, concedendo loro la libertà provvisoria, e soprattutto quella di non sottoporli alla tortura, cui si ricorreva, invece, normalmente in tutti gli altri processi contro i templari»;
Verona è la città che ospitò Dante, è la città dove vivono tanti eredi del Sommo poeta e, come fa dire al nobile Cacciaguida nel XVII canta del Paradiso, «Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che ’n su la scala porta il santo uccello; ch'in te avrà si benigno riguardo che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel che, tra li altri, è più tardo»;
nella prima fase del suo esilio Dante fu ospite di diverse corti e famiglie della Romagna, fra cui gli Ordelaffi a Forlì, spostandosi poi a Bologna, Padova, nella Marca Trevigiana e in Lunigiana,
impegna il Governo:
1) in occasione della celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021, a favorire iniziative per la valorizzazione di un patrimonio culturale unico e universale, anche attraverso l'istituzione di una giornata nazionale dedicata al Poeta;
2) a coordinare la realizzazione di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere dantesche, sostenendo in particolare la digitalizzazione di alcuni contenuti e la loro diffusione attraverso portali e applicazioni dedicati;
3) a sostenere, anche economicamente, progetti culturali presentati da associazioni, enti locali, musei, istituti e realtà culturali;
4) a valorizzare personaggi, eventi e luoghi che appartengono alla vita di Dante e alla storia dell'Italia a cavallo tra XIII e XIV secolo.
(1-00279) «Belotti, Molinari, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Capitanio, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci».
La Camera
impegna il Governo:
1) in occasione della celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021, a favorire iniziative per la valorizzazione di un patrimonio culturale unico e universale, anche attraverso l'istituzione di una giornata nazionale dedicata al Poeta;
2) a coordinare la realizzazione di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere dantesche, sostenendo in particolare la digitalizzazione di alcuni contenuti e la loro diffusione attraverso portali e applicazioni dedicati;
3) a sostenere, anche economicamente, progetti culturali presentati da associazioni, enti locali, musei, istituti e realtà culturali;
4) a valorizzare personaggi, eventi e luoghi che appartengono alla vita di Dante e alla storia dell'Italia a cavallo tra XIII e XIV secolo.
(1-00279)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Belotti, Molinari, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Capitanio, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci».