XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 2 dicembre 2019.
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Sabrina De Carlo, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Maraia, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Sabrina De Carlo, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Maraia, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 28 novembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARCO DI MAIO: «Disciplina dell'attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi» (2276);
BONOMO: «Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere nelle attività a scopo benefico svolte dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale» (2277);
BONOMO: «Disposizioni per garantire la rappresentanza degli iscritti all'Unione nazionale mutilati per servizio nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio» (2278);
GOLINELLI: «Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e della loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione nonché istituzione della Giornata nazionale della musica» (2279).
In data 29 novembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BELLUCCI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di estensione della disciplina alle dipendenze patologiche» (2280);
MORELLI: «Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati (ItaCloud)» (2281);
GAGLIARDI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la promozione del lavoro agile» (2282);
COLLETTI: «Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria mediante la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'istituzione di sezioni specializzate in materia tributaria presso i tribunali e le corti di appello» (2283).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CENNI ed altri: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina» (1269) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Rotta.
La proposta di legge NAPPI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria negli istituti scolastici in favore degli allievi affetti da malattie croniche» (2040) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sportiello.
La proposta di legge RIZZO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate» (2108) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sportiello.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile e femminile nel settore dei beni culturali» (1473) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
MAZZETTI ed altri: «Modifica all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di disciplina transitoria per l'adozione dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto» (1456) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;
XI Commissione (Lavoro):
VIZZINI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di rapporto sulla situazione del personale e di equilibrio tra i sessi negli organi delle società quotate in mercati regolamentati, nonché disposizioni sperimentali per la promozione della parità lavorativa e dell'occupazione femminile e per il sostegno della maternità» (1732) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: «Misure per la promozione dei contratti di solidarietà espansiva e utilizzo del reddito di cittadinanza» (2164) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
RIZZO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate» (2108) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d) e g), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 ottobre 2019, concernente osservazioni e proposte in materia di Documento programmatico di bilancio 2020, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, decreto-legge 124/2019 «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (Doc. XI, n. 2; atto Senato 1586 e atto Camera 2220) (Doc. XXI, n. 4).
Questo documento è trasmesso alle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 13 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nei periodi compresi, rispettivamente, tra il 16 dicembre 2018 e il 15 marzo 2019, tra il 16 marzo e il 15 giugno 2019 e tra il 16 giugno e il 15 settembre 2019.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2019, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 28 novembre 2019, sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili)» (atto Camera n. 2220).
Questo parere è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020.
Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 9 al 10 ottobre 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (Doc. XII, n. 544) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (Doc. XII n. 545) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (Doc. XII n. 546) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII n. 547) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII n. 548) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII n. 549) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei (Doc. XII n. 550) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 26 e 27 novembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2016-2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 (COM(2019) 601 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 601 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione annuale 2019 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2018 (COM(2019) 604 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» (COM(2019) 606 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 606 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea Documenti programmatici di bilancio 2020: valutazione globale (COM(2019) 900 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 900 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 11 ottobre 2019, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della quarta parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Raccomandazione n. 2162 – Migliorare la tutela degli informatori (whistleblowers) in tutta Europa (Doc. XII-bis, n. 149) – alla II Commissione (Giustizia);
Raccomandazione n. 2163 – I difensori civici in Europa (Ombudsman) – la necessità di istituire standards comuni (Doc. XII-bis, n. 150) – alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea);
Raccomandazione n. 2164 – Proteggere e sostenere le vittime del terrorismo (Doc. XII-bis, n. 151) – alla II Commissione (Giustizia);
Raccomandazione n. 2165 – La tutela dell'eredità culturale ebraica (Doc. XII-bis, n. 152) – alla VII Commissione (Cultura);
Risoluzione n. 2300 – Migliorare la tutela degli informatori (whistleblowers) in tutta Europa (Doc. XII-bis, n. 153) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione n. 2301 – I difensori civici in Europa (Ombudsman) – la necessità di istituire standards comuni (Doc. XII-bis, n. 154) – alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea);
Risoluzione n. 2302 – La Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa: contribuire a creare una società più inclusiva (Doc. XII-bis, n. 155) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali);
Risoluzione n. 2303 – Proteggere e sostenere le vittime del terrorismo (Doc. XII-bis, n. 156) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione n. 2304 – Dialogo post monitoraggio con la Macedonia del Nord (Doc. XII-bis, n. 157) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 2305 – Salvare vite nel Mediterraneo. Il bisogno di una risposta urgente (Doc. XII-bis, n. 158) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 2306 – Violenze ostetriche e ginecologiche (Doc. XII-bis, n. 159) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione n. 2307 – Uno status legale per i «rifugiati climatici» (Doc. XII-bis, n. 160) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione n. 2308 – Il funzionamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica di Moldova (Doc. XII-bis, n. 161) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 2309 – La tutela dell'eredità culturale ebraica (Doc. XII-bis, n. 162) – alla VII Commissione (Cultura);
Risoluzione n. 2310 – Emigrazione di lavoratori dall'Europa Orientale e impatto sui processi demografici in questi paesi (Doc. XII-bis, n. 163) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.
L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 12 novembre 2019, le seguenti risoluzioni, approvate dall'Assemblea nel corso della sessione plenaria, svoltasi a Londra il 14 ottobre 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione n. 454 – Ribadire l'attaccamento ai valori e ai principi fondanti della Nato (Doc. XII-quater, n. 19) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 455 – Sostenere la postura di difesa e di deterrenza della Nato dopo il Trattato INF (Doc. XII-quater, n. 20) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Risoluzione n. 456 – Sviluppi recenti in Afghanistan (Doc. XII-quater, n. 21) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 457 – La Nato celebra 70 anni di pace e sicurezza all'insegna dell'unità (Doc. XII-quater, n. 22) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Risoluzione n. 458 – Affrontare le sfide per la sicurezza provenienti dall'Africa (Doc. XII-quater, n. 23) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione n. 459 – Il rafforzamento della sicurezza, della difesa e della deterrenza cibernetiche della Nato (Doc. XII-quater, n. 24) – alla IX Commissione (Trasporti).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettere in data 7 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti la nomina:
della professoressa Gioconda Moscariello a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INdAM);
dei dottori Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 26 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del dottor Nicola Fantini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 28 novembre 2019, a pagina 11, seconda colonna, le righe dalla trentacinquesima alla trentanovesima, si intendono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2, capoverso 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e universitari. Indi premettere, al secondo periodo, le seguenti parole: Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126, RECANTE MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI (A.C. 2222-A)
A.C. 2222-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2222-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
All'articolo 1, comma 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il primo periodo con il seguente: In via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
al comma 18-quinquies, sostituire le parole da: 14,44 milioni fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022;
sostituire il comma 18-septies con il seguente:
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.
All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole da: di riferimento fino alla fine della lettera b) del medesimo capoverso con le seguenti: di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
sopprimere il comma 2.
All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole: il funzionamento della scuola con le seguenti: l'erogazione del servizio educativo;
sopprimere il secondo periodo;
alla rubrica, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 19,16 milioni con le seguenti: 19,55 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: 19,340 milioni di euro con le seguenti: 19,730 milioni di euro annui e le parole: 28,976 milioni di euro con le seguenti: 23,736 milioni di euro annui;
alla lettera e-bis), sostituire le parole: 11,26 milioni con le seguenti: 11,65 milioni annui.
All'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
All'articolo 2, comma 5-bis, lettera b), sostituire le parole da: degli stanziamenti fino alla fine della lettera medesima con le seguenti: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
All'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
All'articolo 6, sopprimere il comma 01.
All'articolo 6, comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.
All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: e dalle lettere c) ed e) del presente articolo con le seguenti: nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma;
alla lettera a), dopo le parole: 8,260 milioni aggiungere la seguente: annui e dopo le parole: 12,092 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
e con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quater;
si valuti l'opportunità di ripristinare il testo originario del provvedimento in ordine all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, commi 1, capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater, e 1-bis.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1-sexies.400, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'emendamento 1-sexies.400, dopo le parole: l'erogazione del servizio aggiungere la seguente: educativo;
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.46, 1.47, 1.48, 1.52, 1.55, 1.56, 1.57, 1.93, 1.94, 1.95, 1.114, 1.155, 1.209, 1.210, 1.255, 1.259, 1-bis.2, 1-bis.201, 1-ter.200, 1-quinquies.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18, 2.27, 2.28, 2.31, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.212, 5.7, 6.200 e 6.250, e sugli articoli aggiuntivi 1.039, 1.0201, 1-bis.046, 1-quinquies.013, 1-sexies.0100, 5.03, 6.0200, 6.0201, 6.0202, 7.0204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'emendamento 1.210.
Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 1.210 espresso nell'odierna seduta antimeridiana.
A.C. 2222-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.
8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».
2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»;
b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)
1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».
2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.
Articolo 5.
(Semplificazioni in materia universitaria)
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».
Articolo 7.
(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)
1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
« 9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Articolo 8.
(Disposizioni contabili)
1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».
Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2222-A – Modificazioni delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo»;
al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole da: «prestato presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6»;
al comma 10, le parole: «per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016»;
al comma 11, lettera b), le parole: «validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10»;
al comma 13, lettera b), dopo le parole: «sette decimi o equivalente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: « almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui» sono sostituite dalle seguenti: « non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali»;
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato»;
il comma 17 è sostituito dai seguenti:
«17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies»;
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
«18-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nell'anno 2016 possono proporre istanza per l'inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nell'anno 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020.
18-quater. In via straordinaria, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 14,44 milioni per l'anno 2020, di euro 1,41 milioni per l'anno 2021 e di euro 7,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:
“4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater e 18-quinquies, pari a euro 14,44 milioni per l'anno 2020 e a euro 13,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 18-sexies».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
2. Una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
Art. 1-ter. – (Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica) – 1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.
Art. 1-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) – 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso”.
2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “2022/2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Art. 1-quinquies. – (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto sulla base di tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica;
b) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo”;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”.
2. Ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono considerati come lavoro a tempo determinato.
Art. 1-sexies. – (Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie) – 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo è utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica, nel caso in cui il predetto personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando prestato da personale docente».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera f), la parola: «ruolo,» è sostituita dalla seguente: «ruolo»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinquantanove dirigenti tecnici,» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici,» e le parole: «pari a euro 7,90 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023»;
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2020”;
b) al comma 5-bis, la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo” e dopo le parole: “di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi”;
c) al comma 5-ter, le parole: “per titoli e colloquio” sono sostituite dalle seguenti: “per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”, le parole: “non può partecipare” sono sostituite dalle seguenti: “non possono partecipare:”, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2017, n. 205” sono inserite le seguenti: “, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori” e dopo le parole: “modalità di svolgimento” sono inserite le seguenti: “, anche in più fasi,”;
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
”5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter”;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
“5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma”;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «dal 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2011/2012, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi»;
al secondo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205» sono aggiunte le seguenti: « , nelle quali la percentuale di idonei viene elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Il personale» sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il personale» e le parole: «scolastici, sono» sono sostituite dalle seguenti: «scolastici sono»;
al comma 2, le parole: «Fermo restando l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) – 1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività».
All'articolo 6:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e di tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali e ambientali coerenti con quelle previste per le figure professionali individuate nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono attività analoghe. Le condizioni di cui al primo periodo sono definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;
al comma 1:
al capoverso 4-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «in relazione al medesimo profilo» sono inserite le seguenti: «o livello», le parole: «alla data del 22 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2017» e dopo le parole: «legge 30 ottobre 2013, n. 125» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale»;
al secondo periodo, le parole: «prove selettive» sono sostituite dalle seguenti: «procedure per l'accertamento dell'idoneità»;
al capoverso 4-ter, le parole: « ai fini del» sono sostituite dalla seguente: « il», le parole: «, si considerano» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta nel senso che», le parole: «con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze dell'ente», le parole: «anche quelli» sono sostituite dalle seguenti: «si tiene conto anche dei periodi», le parole: « e gli assegni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: « e agli assegni di ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
dopo il capoverso 4-ter sono aggiunti i seguenti:
« 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.
4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse è stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro il 31 dicembre 2024»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:
“Art. 12-bis. – (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) – 1. Qualora la stipulazione del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo”».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «L'intervento previsto» sono inserite le seguenti: «dal presente articolo».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «25,8 milioni a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «25,8 milioni annui a decorrere».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «commi 3 e 4 e le» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4, e dalle», le parole: «8,080 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19,340 milioni di euro» e le parole: «12,086 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28,976 milioni di euro»;
alla lettera a), le parole: «e commi 3 e 4, 8» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 4, e 8»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) quanto a euro 11,26 milioni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
al comma 2, dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
A.C. 2222-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 10-bis, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.».
2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
1. 1. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, D'Ettore.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo:
dopo le parole: per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;
sopprimere le parole:, per complessivi ventiquattromila posti;
al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
al comma 6, primo periodo:
sopprimere la parola: secondarie;
aggiungere, in fine, le parole:, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;.
1. 2. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo:
dopo le parole: per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;
sostituire le parole: ventiquattromila posti con le seguenti: trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria;
al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattromila vincitori con le seguenti: trentaduemila vincitori;
al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
al comma 6, primo periodo:
sopprimere la parola: secondarie;
aggiungere, in fine, le parole:, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
1. 114. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, per complessivi ventiquattromila posti.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dei ventiquattromila vincitori con le seguenti: di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.
1. 8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattromila vincitori con le seguenti: quarantottomila vincitori.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole ventiquattromila vincitori con le seguenti: quarantottomila vincitori.
1. 7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g) con le seguenti: conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
Conseguentemente, al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 6. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
Sostituire il comma 4 con il seguente: Annualmente, completata l'immissione in ruolo per la scuola secondaria degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi nel 2016 e nel 2018 per le rispettive quote, disposta la confluenza della eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, alla immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1, è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati e fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria;.
1. 400. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: hanno svolto aggiungere le seguenti: nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Conseguentemente, al comma 6:
primo periodo, sostituire le parole da: istituzioni scolastiche statali fino a: scuole secondarie statali con le seguenti: istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 72. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti, Furgiuele.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: hanno svolto aggiungere le seguenti: nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Conseguentemente, al comma 6:
primo periodo, dopo le parole: scuole secondarie statali aggiungere le seguenti:, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 200. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 5, lettera, a), sostituire le parole tre annualità di servizio con le seguenti: due annualità di servizio.
1. 22. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere le seguenti: Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, dopo la parola: procedura aggiungere la seguente: straordinaria;
alla lettera b), sopprimere le parole da: Il servizio svolto fino alla fine della lettera.
1. 401.(Nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b)
1. 201. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
1. 25. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 13, lettera b), dopo le parole le modalità di svolgimento della predetta prova aggiungere le seguenti:, l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto,.
1. 26. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche statali fino a: scuole secondarie statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 80. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche statali fino a: scuole secondarie statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione
1. 202. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole nelle scuole secondarie statali con le seguenti: nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni.
1. 31. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole insegnante di sostegno aggiungere le seguenti: , insegnante di religione cattolica.
1. 32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.
*1. 33. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.
*1. 81. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.
**1. 34. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.
**1. 82. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel decreto ministeriale n. 259 del 2017.
1. 204. Montaruli, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,.
1. 205. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il relativo servizio sia stato svolto per aggiungere le seguenti: la tipologia di posto o gli.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo la parola: procedura aggiungere la seguente: ai fini abilitanti.
1. 402. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: e 6 con le seguenti: con almeno tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza.
1. 206. Lattanzio.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: e 6 con le seguenti: con almeno tre anni di servizio.
1. 206.(Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio.
(Approvato)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
1. 85. Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, D'Ettore.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola con le seguenti: sia per il sostegno sia per una.
1. 43. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Approvato)
Al comma 9, lettera a), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.
1. 45. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 9, lettera a), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche.
1. 45.(Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Approvato)
Al comma 9, lettera a), sostituire le parole 5 e 6 con le seguenti: 5, 6 e 7.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 89. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) i quesiti di cui alla lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici scolastici regionali competenti;.
1. 46. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 9, lettera e), dopo la parola: elenco aggiungere le seguenti: non graduato.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: l'abilitazione aggiungere le seguenti: prima dell'immissione in ruolo,
1. 403. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 9, lettera e), dopo le parole dei soggetti che, aggiungere le seguenti: pur non.
1. 47. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 48. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 52. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole di docenza aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato ovvero.
1. 88. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro, Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Prestipino, Rossi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi, Siragusa.
(Approvato)
Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 94. Aprea, Zangrillo, Casciello, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 93. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente, al comma 13, lettera c), sopprimere le parole:, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione.
1. 95. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 10, sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.
Conseguentemente, al comma 13, lettera b), sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.
1. 55. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 11, alinea, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti.
1. 404. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 11, lettera b), dopo le parole: incaricato di aggiungere le seguenti: predisporre e.
1. 207. Fusacchia.
(Approvato)
Al comma 13, alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti:, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: prova orale aggiungere le seguenti:, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova,
1. 405. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
1. 57. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».
1. 56. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rizzetto.
Al comma 15, premettere il seguente periodo: All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi.
1. 208. Villani.
(Approvato)
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.
1. 209. Vietina.
(Inammissibile)
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17. 1. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.».
17. 2. Le disposizioni di cui al comma 17.1. non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine di cui al comma 17.1.
1. 210. Carbonaro.
(Approvato)
Dopo il comma 17-septies, aggiungere il seguente:
17-octies. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
1. 213. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
Dopo il comma 17-septies, aggiungere il seguente:
17-octies. Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.
1. 211. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Dopo il comma. 17-septies, aggiungere il seguente:
17-octies. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020».
1. 212. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
Al comma 18, dopo le parole: le graduatorie aggiungere le seguenti: di merito ed elenchi aggiuntivi.
1. 406. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 18, sostituire le parole da: per un ulteriore anno fino alla fine del comma, con le seguenti: sino all'esaurimento della graduatoria.
1. 105. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18. 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stesse, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.».
b) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT.».
c) all'articolo 17, comma 4, le parole «La graduatoria di merito regionale comprende» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie di merito provinciali comprendono».
d) all'articolo 17, comma 5, le parole: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale».
e) all'articolo 17, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«7. Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.
8. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13».
1. 62. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18. 1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.
1. 61. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18. 1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1. 214. Montaruli, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
Sostituire il comma 18-bis con il seguente:
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016 numeri 105, 106 e 107 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle predette graduatorie possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, per la scuola dell'infanzia e primaria e di cui articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
1. 215. Lattanzio.
Sostituire il comma 18-bis con il seguente:
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016 numeri 105, 106 e 107 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, per la scuola dell'infanzia e primaria e di cui articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
1. 215.(Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio.
(Approvato)
Subemendamento all'emendamento 1.407 delle Commissioni
All'emendamento 1.407 delle Commissioni, alla parte consequenziale, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 31 luglio.
0. 1. 407. 1. Bucalo, Frassinetti.
Al comma 18-ter, dopo le parole: i soggetti iscritti ai percorsi aggiungere le seguenti: di specializzazione all'insegnamento di sostegno.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020 con le seguenti:. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
1. 407. Le Commissioni.
(Approvato)
All'articolo 1, comma 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il primo periodo con il seguente: In via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
al comma 18-quinquies, sostituire le parole da: 14,44 milioni fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022;
sostituire il comma 18-septies con il seguente:
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 18-quater, primo periodo, dopo le parole: a pieno titolo nelle graduatorie aggiungere le seguenti: del personale docente ed educativo.
1. 408. Le Commissioni.
Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:
Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;
b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici.».
1. 250. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
(Inammissibile)
Al comma 18-sexies, capoverso comma 4, dopo le parole: apposita sessione contrattuale aggiungere la seguente: nazionale.
1. 409. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo il comma 18-septies, aggiungere i seguenti:
18-octies. Per l'anno scolastico 2020-2021, i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3.000 unità, che si aggiungono e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia sono sottratti alle scuole di diverso ordine e grado.
18-novies. Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
18-decies. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste.
18-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 18-octies, 18-novies e 18-decies pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 3.
1. 255. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 18-novies e 18-decies)
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche.
1. 157. Aprea, Paolo Russo, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
1. 253. Fusacchia, Fratoianni, Melicchio.
(Approvato)
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, la lettera b) è soppressa;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole: «alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI» sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 1, le parole: «Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove» sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 3, le parole: «attività ordinarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività facoltative»;
1. 109. Fratoianni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 13, comma 2, la lettera b) è abrogata;
1. 254. Fratoianni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno.».
*1. 104. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno.».
*1. 258. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
1. 106. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1o gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
1. 155. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
18-octies. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 3.
1. 259. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. – 1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, collocato a riposo in applicazione della riforma della cosiddetta «Quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati è sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 ed è attribuito con decorrenza giuridica 2019/2020 e decorrenza economica 2020/2021 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/2020.
1. 039. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;».
1. 041. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Percorsi specializzazione sostegno)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 0200. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Percorsi abilitanti speciali)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.».
1. 0201. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 1-bis.
Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 – 4o serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
1-bis. 2. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rizzetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1-bis. 201. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento;.
Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: scuola elementare con le seguenti: scuola primaria.
1-bis. 202. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro, Di Giorgi.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria.
1-bis. 203. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1
(Concorso insegnanti religione)
1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado» sono apportate le seguenti modifiche:
« a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5”.
b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”».
1-bis. 046. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 1-ter.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del coding è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.
2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.
3. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.
1-ter. 200. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)
All'articolo 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
ART. 1-quinquies.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)
1. All'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo le parole «articolo 14, commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 15, comma 7».
2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
3. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole «2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e successivi» e le parole «30 giugno 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva».
1-quinquies. 1. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
All'articolo 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole da: di riferimento fino alla fine della lettera b) del medesimo capoverso con le seguenti: di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
sopprimere il comma 2.
1-quinquies.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: «e l'articolo 15, comma 7.»
1-quinquies. 200. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.1.
(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)
1. All'articolo 4, comma 1-undecies, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali”. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIa fascia.
1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/ 2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-quinquies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.».
1-quinquies. 013. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 1-sexies.
All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole: il funzionamento della scuola con le seguenti: l'erogazione del servizio educativo;
sopprimere il secondo periodo;
alla rubrica, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
1-sexies.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo periodo, sostituire le parole: il funzionamento della scuola con le seguenti: l'erogazione del servizio;
sopprimere il secondo periodo;
alla rubrica, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.
1-sexies. 400. Le Commissioni.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-septies.
(Rimodulazione vincolo permanenza)
1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
1-sexies. 043. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-septies.
(Reclutamento docenti di sostegno)
1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;
b) un percorso annuale di formazione e prova;
3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.
4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.
5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.
6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.
7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.
8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abili. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
1-sexies. 0100. Vietina.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al secondo periodo, le parole «maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF».
2. 201. Vietina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti nel contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499, unitamente ai ricorrenti avverso il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, commi 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 2. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 202. Santelli, D'Attis, Paolo Russo, Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Elvira Savino, Labriola.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunta la seguente: c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.
2. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 366, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti, i vincitori e degli idonei in essa inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. 5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 9. D'Attis, Paolo Russo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino, Elvira Savino, Labriola, Sisto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che permangano le attuali situazioni di palese disparità di trattamento dovute alla delocalizzazione geografica della commissione giudicatrice nazionale e che si producano situazioni di disparità di trattamento tra i diversi ricorrenti in conseguenza dei tempi diversi con cui necessariamente sono trattati i ricorsi nei vari gradi di giudizio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 212. Castiello, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.
2. 11. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017.
2. 13. Varchi, Bucalo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.
2. 12. Varchi, Bucalo.
(Inammissibile)
All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 19,16 milioni con le seguenti: 19,55 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: 19,340 milioni di euro con le seguenti: 19,730 milioni di euro annui e le parole: 28,976 milioni di euro con le seguenti: 23,736 milioni di euro annui;
alla lettera e-bis), sostituire le parole: 11,26 milioni con le seguenti: 11,65 milioni annui.
2. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 15. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 16. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nel 2020 aggiungere le seguenti: e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
2. 203. Casciello, Aprea, Zangrillo, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 17. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 18. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020.
2. 204. Rizzetto, Frassinetti, Bucalo, Mollicone.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 29 febbraio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio»;
alla lettera c), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio».
2. 205. Sisto, Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
Al comma 5, lettera c), dopo la parola: «marzo», aggiungere le seguenti: , le parole «10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio».
2. 22. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Al comma 5, lettera c), dopo la parola: «marzo», aggiungere le seguenti: , dopo le parole: «in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi» sono aggiunte le seguenti: «e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione».
2. 23. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Varchi.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
«5-septies. Le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto dovranno avviare le procedure di licenziamento, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi».
L'individuazione dell'elenco dei lavoratori interessati è oggetto di accordo sindacale.
2. 28. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
«5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter.»
2. 27. Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.
All'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.
2. 31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)
All'articolo 2, comma 5-bis, lettera b), sostituire le parole da: degli stanziamenti fino alla fine della lettera medesima con le seguenti: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2a posizione economica, al possesso della 1a posizione economica.
6-quater. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.
2. 34. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
All'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. 503. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione.
2. 211. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da:, nelle quali fino alla fine del periodo con le seguenti: . In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.
2. 210. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, attingendo dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e, o di lungo periodo, ove necessario.
2. 200. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova relativa al concorso successivo.
2. 43. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 12, inserire il seguente: . studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che si semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali.
2. 01. Mugnai, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: i dirigenti scolastici con le seguenti: il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale.
3. 4. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: «per i parcheggi comunali», sono aggiunte le seguenti: «e per il trasporto scolastico».
2-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
3. 8. Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Giaccone, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.
3. 7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
ART. 5.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.
5. 3. Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge.
5. 2. Ferraioli, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, indica il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente.
5. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
5. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
5. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'università e sostegno alla ricerca universitaria)
1. A partire dall'anno accademico 2020/2021, è abrogato l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Conseguentemente le università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca, della durata di almeno quarantotto mesi, anche non continuativi, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, o siano titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
5. 02. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.
5. 03. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)
1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.
3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.
5. 01. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)
ART. 6.
All'articolo 6, sopprimere il comma 01.
6. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
All'articolo 6, comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.
6. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1-bis, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, sostituire le parole da: del contratto fino a: avvenuta per con le seguenti: di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca hanno avuto ad oggetto.
6. 400. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per favorire la riduzione del precariato e consentire il regolare svolgimento delle attività nelle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2019/2020, i docenti aventi diritto a seguito di sentenza del tribunale amministrativo passata in giudicato, sono inseriti in subordine alla vigente graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, in apposita fascia aggiuntiva, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato. La fascia aggiuntiva viene costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'intervento previsto dal presente comma non determina un incremento della dotazione organica complessiva per le istituzioni in parola, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle Istituzioni AFAM.
*6. 200. Menga.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per favorire la riduzione del precariato e consentire il regolare svolgimento delle attività nelle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2019/2020, i docenti aventi diritto a seguito di sentenza del tribunale amministrativo passata in giudicato, sono inseriti in subordine alla vigente graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, in apposita fascia aggiuntiva, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato. La fascia aggiuntiva viene costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'intervento previsto dal presente comma non determina un incremento della dotazione organica complessiva per le istituzioni in parola, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle Istituzioni AFAM.
*6. 250. Tasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sblocco definitivo delle classi e degli scatti)
1. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.
Gli effetti economici decorrono:
a) per il personale in servizio al 1o giugno 2020, a partire da tale data;
b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1o gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1o giugno 2020.
All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. 0200. Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Eliminazione dei vincoli eccessivi alle assunzioni da parte delle Università)
1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
2. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
6. 0201. Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Metodologia di passaggio da scatti triennali a biennali)
1. All'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1o gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l'anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1o giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1o giugno 2020 stesso e dal 1o gennaio 2018 per i professori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 1o giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1o giugno 2020. Nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1o giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione previgente.».
6. 0202. Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Innalzamento a domanda degli interessati dell'età di pensionamento dei ricercatori a tempo indeterminato e di alcune categorie dei professori associati a 70 anni)
1. I professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.
6. 0203. Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nella Provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.».
7. 0202. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: «nel paese ospitante da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «o munito del permesso di lavoro nel paese ospitante, nonché».
7. 0203. Siragusa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sicurezza negli edifici scolastici)
1. La messa in sicurezza delle scuole comprende anche, da parte degli enti proprietari, la redazione di una specifica relazione tecnica annuale per ogni edificio destinato ad uso scolastico, contenente l'indicazione dei rischi strutturali degli edifici stessi e la contestuale individuazione delle misure necessarie a prevenirli. A decorrere dal 1o settembre 2020 tale relazione è condizione imprescindibile per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) di competenza delle istituzioni scolastiche e in questo confluisce.
7. 0204. Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: fondo di funzionamento con le seguenti: fondo per il funzionamento.
8. 400. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 9.
All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: e dalle lettere c) ed e) del presente articolo con le seguenti: nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma;
alla lettera a), dopo le parole: 8,260 milioni aggiungere la seguente: annui e dopo le parole: 12,092 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
9. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
A.C. 2222-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
premesso che:
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 della legge n. 107 del 2015);
il provvedimento all'articolo 8, comma 2, prevede l'incremento di euro 10,5 milioni per il 2019 del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica»;
come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» il MIUR, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;
si tratta della Piattaforma ELISA (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo) che doterà le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo;
la Piattaforma ELISA si suddivide in due sezioni, dedicate, rispettivamente: ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici, rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, finalizzati a consentire l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile e al monitoraggio per valutare l'estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici;
il cosiddetto « body shaming» (e, all'interno di esso, la specifica fattispecie del « fat shaming») è una delle forme di bullismo che colpisce l'aspetto fisico delle persone. In tal senso consiste nel fare commenti ed esprimere giudizi malevoli circa il corpo delle persone, in particolare attraverso il web ed i social network, allo scopo di fare provare vergogna;
il « body shaming» grava fortemente sulla autostima delle persone e incide sull'aumento degli stati d'ansia. Queste dinamiche conducono spesso a problematiche ancora più gravi soprattutto tra gli adolescenti. « Body shaming» e « fat shaming» possono portare alcuni a soffrire di bulimia, di anoressia o di depressione, che possono degenerare e spingere persino al suicidio;
in particolare, il « fat shaming» può portare a peggiorare situazioni come il cosiddetto « binge eating disorder», l'alimentazione incontrollata, una delle cause dell'obesità,
impegna il Governo
nell'ambito delle competenze già attribuite al Ministero dell'istruzione, università e ricerca in materia di prevenzione e monitoraggio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo a valutare l'opportunità di affrontare e approfondire il fenomeno del « body shaming» e, in particolare, del « fat shaming», anche mediante l'implementazione della Piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), con la predisposizione di moduli specifici ad essi dedicati.
9/2222-A/1. Sensi, Siani, Piccoli Nardelli, Carnevali, Lorenzin, Schirò, Pini, Andrea Romano, Rossi, Fiano, Critelli, De Luca, Topo, Pezzopane, Gavino Manca, Giacomelli, Dal Moro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 5 prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;
le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;
l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante per migliaia di lavoratori, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;
è necessario garantire che tutte le scuole vengano pulite anche dopo l'internalizzazione che terminerà a febbraio;
la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico,
impegna il Governo:
a farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori esclusi dalla internalizzazione;
a garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;
a individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando a MIUR e MIPS risorse aggiuntive adeguate.
9/2222-A/2. Fregolent.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 5 prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;
le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;
l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante per migliaia di lavoratori, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;
è necessario garantire che tutte le scuole vengano pulite anche dopo l'internalizzazione che terminerà a febbraio;
la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico,
impegna il Governo
a proseguire nel processo di internalizzazione e garantire i servizi di pulizia delle scuole nonché a farsi carico, attivando gli strumenti disponibili, di eventuali situazioni di difficoltà.
9/2222-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fregolent.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1-bis, prevede l'indizione di un concorso per l'insegnamento della religione cattolica a distanza di più di quindici anni dall'ultimo;
più della metà delle cattedre sono attualmente vacanti e disponibili e in alcune regioni tale quota supera i due terzi;
la maggior parte dei docenti impegnati su tali cattedre insegnano con contratti a tempo determinata da più di dieci anni, in molti casi da più di quindici;
la limitazione del 70 per cento prevista dalla legge n. 186 del 2003 in alcune regioni italiane libererebbe pochissimi posti per il concorso;
il comma 3 del medesimo articolo prevede lo scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso del 2004;
nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis,
impegna il Governo
a farsi promotore delle seguenti iniziative:
1. procedere con lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in esame prima della determinazione dei posti da mettere a bando;
2. valutare adeguatamente nei titoli del bando di concorso l'anzianità di servizio, attribuendo ad essa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli;
3. valutare nei titoli del bando di concorso la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004;
4. nel primo provvedimento utile, introdurre una modifica legislativa volta a incrementare il limite del 70 per cento previsto dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.
9/2222-A/3. Toccafondi.
La Camera,
premesso che:
come emerge dalla relazione del CNR sulla ricerca e l'innovazione in Italia 2019, sebbene gli investimenti in ricerca e sviluppo tra il 2000 e il 2016 siano cresciuti dall'1 all'1,4 per cento del PIL, l'Italia infatti resta agli ultimi tra i Paesi industrializzati per gli investimenti in ricerca. Basta pensare che la spesa media per la ricerca in Europa è di circa il 2 per cento del PIL;
un appello firmato, fra gli altri, dal presidente della Fondazione Airc Pier Giuseppe Torrani, dal direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, dal presidente di Alleanza Contro il Cancro Ruggero De Maria, dal presidente della Rete Cardiologica degli Irccs Elena Tremoli, dal presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiani Gaetano Manfredi, dal Direttore Generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli e dal Co Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Michele De Lucia, ha chiesto di liberare risorse per la ricerca scientifica incidendo sull'IVA sulle forniture di reagenti e apparecchiature per la ricerca effettuata senza finalità di lucro, a partire dal settore biomedico;
per cogliere appieno la condivisibilità di tale proposta, basti considerare che attualmente lo Stato richiede l'applicazione del 22 per cento di IVA sulla compravendita di prodotti per la ricerca scientifica, anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;
inoltre, se si considera che attualmente si applica l'IVA sulla compravendita di forniture per la ricerca non profit anche nei casi, tipici della ricerca biomedica, in cui i fondi provengano da donazioni spontanee effettuate da cittadini che – spesso per dolorosi trascorsi – hanno sviluppato particolare sensibilità e vogliono dedicare le proprie risorse economiche al progresso della ricerca, si comprende ancor più come anche in questo caso sia poco appropriato che lo Stato trattenga parte di tali risorse;
a spingere in tale direzione si aggiunge un'altra forte ragione, quella della competitività con gli altri Paesi europei. Infatti non si applica l'imposta sul valore aggiunto su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata; anche in Portogallo il 26 ottobre scorso il Primo Ministro Antonio Costa, in occasione del giuramento, ha annunciato l'introduzione di un meccanismo di rimborso analogo, a seguito di una vasta campagna di mobilitazione dei ricercatori portoghesi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, in conformità alla normativa europea, un meccanismo di istituzione o una riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro.
9/2222-A/4. Magi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;
a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.
9/2222-A/5. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;
i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;
questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;
inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico.
9/2222-A/6. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;
i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;
questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;
inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di esame del disegno di legge collegato alla legge di bilancio in materia di percorsi abilitanti, di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata dai soggetti di cui in premessa anche in considerazione delle gravi carenze di organico a cui abbiamo assistito in questi anni.
9/2222-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
si evidenzia che tali figure ricoprono, pro tempore, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle regioni,
impegna il Governo
ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.
9/2222-A/7. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;
è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;
in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,
impegna il Governo
a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.
9/2222-A/8. Ferro, Rizzetto, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;
è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;
in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,
impegna il Governo
a dare piena attuazione al decreto-legge e quindi porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.
9/2222-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Rizzetto, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;
nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;
il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;
la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;
la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.
9/2222-A/9. Mollicone, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;
nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;
il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;
la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;
la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,
impegna il Governo
a promuovere gli opportuni interventi per favorire la continuità didattica per gli studenti con disabilità.
9/2222-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
i licei ad indirizzo musicale sono stati istituiti tramite lo Schema di regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», assicurando la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di scuola secondaria di I grado. In prima battuta, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, furono individuate le stesse classi di concorso strumentali normale nella scuola secondaria di primo grado con codice generico A-55. In seconda battuta, dopo il decreto ministeriale n. 374 del 2017, sono state istituite sottoclassi con l'inclusione di nuove classi di concorso strumentali e canto (ad esempio contrabbasso, mandolino). Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, nell'ambito della classe di concorso generica A-55, come requisiti di accesso alle classi di abilitazione, sono considerati titoli validi anche il diploma di Jazz previgente ordinamento e il diploma accademico di II livello in Musica Jazz; per ambedue è necessario il possesso del diploma accademico relativo allo specifico strumento;
nei Conservatori il corso di diploma in Musica Jazz, a cui si accedeva con un diploma di strumento o canto già acquisito, venne istituito con il decreto ministeriale aprile 1992. In seguito furono attivati i diplomi accademici di primo e secondo livello in via sperimentale, tra cui anche quello generico di Musica Jazz, tramite la legge 21 dicembre 1999, n. 508. I diplomi accademici di I livello verranno messi in ordinamento tramite il decreto ministeriale 30 settembre 2009 n. 124, con la trasformazione del triennio «generico» di Musica Jazz in diversi specifici percorsi per strumenti e canto jazz. Con il decreto ministeriale 14 del 9 gennaio 2018 vennero messi in ordinamento anche i vecchi corsi biennali sperimentale, tra cui quello generico di Musica Jazz a sua volta ampliato per gli stessi corsi strumentali e di canto jazz previsti nei diplomi accademici triennali;
molti Conservatori si sono dotati di corsi propedeutici triennali, in preparazione dell'esame di ammissione al triennio di Musica Jazz. Allo stesso tempo con la lenta e inarrestabile diminuzione di iscritti al previgente ordinamento ormai ad esaurimento, molti conservatori hanno deciso, sempre in autonomia, di istituire corsi pre-accademici per tutti i corsi non solo quelli ad indirizzo jazz. Dopo la messa in ordinamento dei trienni, decreto ministeriale n. 124 del 30 settembre 2009, molti Istituti, hanno attivato corsi pre-accademici in strumento e canto jazz;
con l'approvazione del decreto 11 maggio 2018 n. 382 viene approvata l’«Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale» in cui è previsto, in ordinamento, un periodo detto «propedeutica» che prevede precisi requisiti di accesso ai corsi. Gli stessi, da accertare in sede di esame di ammissione, sono previsti anche per tutte le classi strumentali/vocali ad indirizzo jazz che fanno specifico riferimento ai Settori Artistico Disciplinari presenti negli ordinamenti accademici, tutti individuati con la sigla COMJ/--;
allo stato attuale il concetto di «armonizzazione» decade proprio per il settore «Musica Jazz», ma anche per «Musica Antica» e/o «Musica Elettronica» essendo completamente assenti dalle sotto classi di concorso le relative materie (codice SIDI del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016),
impegna il Governo:
a valutare la creazione di nuove classi di Concorso nelle quali vengano individuati i Codici Specifici per ogni strumento e canto jazz come da «nota a» della Tabella A, codice A-55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 259 del 2017, affinché chi possiede i requisiti richiesti possa essere inserito in specifiche graduatorie;
a valutare l'opportunità di istituire, attraverso la creazione delle nuove classi di concorso, la prova concorsuale specifica nonché l'inserimento delle materie di strumento ad indirizzo jazz nell'offerta formativa dei licei musicali.
9/2222-A/10. Vizzini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a prorogare la durata delle graduatorie di merito dei concorsi ovvero a consentire lo scorrimento delle stesse, anche oltre il limite di idonei previsto originariamente;
il concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 ha visto un numero di vincitori ed idonei pari a 3.420 unità;
sono stati già assunti 1.984 vincitori, 61 dei quali hanno rinunciato e altri presumibilmente lo faranno;
dopo le assunzioni, la graduatoria vede la presenza di circa 800 vincitori, numero che sarà ulteriormente ridotto dalle consuete rinunce;
alla luce dei pensionamenti previsti (in media circa 400-500 ogni anno) il numero di vincitori non sarà sufficiente a coprire tutti i posti che saranno vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2021/2022;
il concorso indetto nel 2017 ha portato alle prime assunzioni nell'anno scolastico 2019/2020 ed è quindi assai probabile non si riesca ad ultimare una nuova procedura concorsuale in tempo utile a scongiurare il ricorso allo strumento della reggenza;
il ricorso alla reggenza è molto dannoso per il funzionamento delle nostre scuole, che necessitano ciascuna di un dirigente a tempo pieno, nonché oneroso per i dirigenti coinvolti;
i circa 500 candidati risultati idonei hanno superato tutte le prove concorsuali con una valutazione adeguata in una procedura alla quale hanno partecipato circa 24.000 candidati,
impegna il Governo:
a mettere in atto tutte le procedure necessarie a scongiurare il ricorso alla reggenza, oltre quelle obbligatorie per vincolo normativo (per esempio sedi sotto dimensionate);
a valutare a questo fine l'opportunità di prevedere, fin dal primo provvedimento legislativo utile, che la graduatoria di merito del concorso 2017 possa scorrere fino all'assunzione di tutti gli idonei.
9/2222-A/11. De Filippo, Toccafondi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico;
ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con decorrenza dal prossimo 1o gennaio 2020, tutto il personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliari impiegato dagli appaltatori nei servizi presso le scuole statali, dovrà essere alle dirette dipendenze del Ministero dell'istruzione;
attualmente tali funzioni sono appaltate a soggetti esterni che, in seguito all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, si vedono ora obbligati ad avviare le procedure di licenziamento collettivo di tutto il personale oggi impiegato nelle scuole;
in tutti i casi di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'Inps un contributo straordinario denominato «Ticket Naspi» così come previsto all'articolo 2 comma 31 della legge n. 92 del 2012. Tale contributo è soggetto ad incremento, così come indicato al successivo comma 35, nei casi di licenziamento collettivo;
è evidente che questa operazione di re-internalizzazione di funzioni da tempo appaltate a società esterne, è un atto straordinario che coinvolge circa 16.000 addetti che vanno incontro al licenziamento. Proprio in virtù di tale straordinarietà, sarebbe auspicabile la previsione normativa di una specifica esenzione dal citato contributo;
le imprese che sino ad ora si sono adoperate per onorare gli impegni con la stazione appaltante, in assenza di una specifica normativa che disciplini l'esenzione dal citato contributo, verranno colpite da un onere contributivo di notevole entità che potrebbe compromettere la stabilità economico finanziaria di molti operatori,
impegna il Governo
a esonerare le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari, che a causa della perdita del contratto di appalto dovranno avviare le procedure di licenziamento, dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.
9/2222-A/12. Ubaldo Pagano, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il devastante terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre ha provocato 50 morti e circa 2.000 feriti, oltre a ingenti danni al patrimonio edilizio, e le scosse di assestamento, di grande intensità, si stanno susseguendo con frequenza in queste ore;
tali eventi rischiano di avere serie conseguenze anche per gli studenti italiani che frequentano le università di questo Paese;
vi sono infatti circa un migliaio di studenti che frequentano i corsi di medicina, farmacia, odontoiatria e fisioterapia dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e in particolar modo, tra i circa 500 iscritti al corso di medicina, ve ne sono 120 iscritti al primo anno, quindi minori di 20 anni, soggetti all'obbligo di frequenza;
molti di questi giovani sono rientrati in Italia, per raggiungere le loro famiglie fortemente preoccupate per la loro incolumità;
al fine di evitare che tale situazione emergenziale possa inficiare il percorso formativo dei nostri ragazzi,
impegna il Governo
ad intervenire presso l'ateneo albanese, affinché l'obbligo di frequenza venga sospeso fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza, consentendo agli studenti di frequentare i corsi on-line ovvero, in deroga al numero chiuso, di poter frequentare le lezioni presso le università italiane convenzionate.
9/2222-A/13. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi.
La Camera,
premesso che:
in occasione della risposta all'interpellanza urgente n. 2-00544 dell'8 novembre 2019, il Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Onorevole Anna Ascani ha dichiarato che per agevolare l'introduzione dell'educazione civica nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado e nello specifico l'educazione civica digitale, verrà costituito a breve un comitato tecnico-scientifico, che redigerà apposite linee guida «Individuando nuclei tematici fondamentali, traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento, in rapporto alle diverse fasce della scolarità»;
la legge 20 agosto 2019, n. 92, istitutiva del nuovo insegnamento, per la medesima finalità prevede l'istituzione di una Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, da convocare con cadenza biennale;
visto che la legge era nata sotto i migliori auspici, stante l'approvazione quasi unanime da parte del Parlamento dato che il provvedimento risponde ad una esigenza molto sentita nella opinione pubblica,
impegna il Governo
a non procrastinare ulteriormente l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/2222-A/14. Capitanio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, del provvedimento in esame in quest'Aula, nei commi da 1 a 16 e 19, prevede l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali;
alla procedura straordinaria non possono, di fatto, partecipare i soggetti che hanno maturato un'esperienza professionale nel sistema di istruzione e formazione professionale, che fa capo alle regioni;
si sopprimono le disposizioni transitorie che prevedevano la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, di partecipare ai concorsi ordinari con una riserva di posti a loro destinata;
la procedura straordinaria è volta alla definizione di graduatorie di vincitori, per l'immissione in ruolo di personale docente per complessivi 24.000 posti, appannaggio di coloro che tra prova scritta a computer con test a risposta multipla con 7/10 e titoli rientrano nei posti disponibili. Coloro i quali non dovessero raggiungere i 7/10 alla prova scritta e chi non vedrà attivato il concorso per la propria classe di concorso di fatto non avrà la possibilità di abilitarsi;
al momento il futuro dei docenti precari di terza fascia è legato ad una incerta prova a computer del concorso che consentirà la stabilizzazione di pochi e non garantirà a tutti l'abilitazione,
impegna il Governo:
ad individuare ogni possibile soluzione affinché si attivino percorsi abilitanti di formazione, che garantiscano al personale precario non abilitato un titolo abilitante spendibile già per l'anno scolastico 2020/2021;
ad avviare una ricerca di possibili soluzioni per la stabilizzazione di tutto il personale attualmente presente nelle graduatorie d'istituto di terza fascia.
9/2222-A/15. Mantovani.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge salva precari approvato ad ottobre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è stato autorizzato a bandire un concorso straordinario abilitante per l'assunzione di almeno 24.000 docenti nella scuola secondaria statale di I e II grado per il prossimo anno scolastico (2020/2021);
da questo concorso però sono stati esclusi i docenti delle 2.200 scuole secondarie paritarie. Nonostante con il provvedimento in esame è stato fatto un passo indietro, permettendo ai docenti delle scuole paritarie di partecipare al concorso, la problematica della disuguaglianza di trattamento persiste. Infatti, tali docenti sono stati ammessi al concorso solo ai fini abilitanti, senza la possibilità di ottenere un titolo a tempo indeterminato. Tale decisione rappresenta non solo una vera e propria violazione dell'articolo 33 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica detti le norme generali sull'istruzione ed istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi, garantendo il diritto per gli enti e i privati di istituire scuole e istituti di educazione, ma anche una inosservanza della legge n. 62 del 10 marzo 2000, la quale definisce le norme per la parità scolastica,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere iniziative volte a permettere la partecipazione dei docenti delle scuole paritarie al concorso straordinario per le stesse finalità previste per tutti i docenti della scuola statale, al fine di non perpetrare la logica della disparità di trattamento evidenziata in premessa.
9/2222-A/16. Caretta.
La Camera,
premesso che:
prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, per ogni strumento che veniva insegnato nei licei musicali, non venivano previste specifiche classi di concorso. Quindi, i docenti, venivano impiegati presso i predetti percorsi sulla base delle disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, cioè in base alle abilitazioni nelle classi: per esempio A031, A032, A077. Mentre, ai fini dell'individuazione del titolo specifico riferito al singolo strumento veniva fatto valere il cosiddetto titolo Afam. A quel punto erano le rispettive segreterie scolastiche a provvedere al manuale inserimento delle specificazioni riferite al singolo strumento;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento», che ha provveduto all'accorpamento ed alla razionalizzazione delle classi di concorso, non ha dettato delle direttive univoche e ha gettato i docenti e gli istituti in una immane confusione. Infatti, nella tabella A, codice A-55, relativa all'insegnamento degli strumenti musicali nei licei, sono confluiti senza distinzione i titoli Afam relativi sia alla «Musica classica» sia alla «Musica Jazz». Ma, se per quanto riguarda gli strumenti di musica classica il decreto fornisce una classe di concorso specifica, gli strumenti jazz non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Tale incoerenza normativa ha portato alla cancellazione degli insegnamenti degli strumenti jazz in alcuni licei musicali e in alcune scuole, anche per la mancanza di direttive specifiche da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che potessero andare a colmare tale incongruenza. Tali cancellazioni hanno portato alla grave conseguenza della mancata possibilità di scelta dei corsi da seguire, che invece dovrebbe essere garantita agli studenti,
impegna il Governo
a porre in essere, da subito, iniziative concrete volte alla creazione di codici specifici per ogni strumento jazz, per ovviare alle gravi difficoltà in cui sono cadute le istituzioni scolastiche ed i docenti.
9/2222-A/17. Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, di possibilità per l'anno scolastico 2020/2021, di utilizzare in altre regioni, su base volontaria, le graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018, e di procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo, nonché disposizioni inerenti il settore universitario e della ricerca;
in particolare, l'articolo 1 prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto – fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019-2020 – almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica;
la norma interviene per il solo personale della scuola secondaria, nonostante in passato si siano svolti concorsi ordinari per tutti gli ordini e gradi di scuole e concorsi straordinari per l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento;
scarsa, se non nulla, è l'attenzione riservata dal decreto in esame alla scuola dell'infanzia e primaria, con particolare riferimento alle procedure per il reclutamento del personale docente;
consentire al personale della scuola dell'infanzia e della primaria la partecipazione alla procedura concorsuale, eventualmente nel limite del 50 per cento dei posti da bandire come per la scuola secondaria, non comporterebbe, peraltro, maggiori oneri per la finanza pubblica, perché ci sarebbero i risparmi dai mancati risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima l'indizione di una procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola dell'infanzia e primaria, anche a tutela della continuità didattica.
9/2222-A/18. Lucaselli, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, di possibilità per l'anno scolastico 2020/2021, di utilizzare in altre regioni, su base volontaria, le graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018, e di procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo, nonché disposizioni inerenti il settore universitario e della ricerca;
in particolare, numerose sono le contraddizioni e iniquità delle immissioni in ruolo per i neo dirigenti scolastici, fra obbligo, per la metà dei vincitori, di lavorare in un'altra regione, blocco triennale e centinaia di reggenze;
basti pensare che dei 2.900 posti a concorso, da settembre sono stati immessi in ruolo solo i primi 1.984 della graduatoria di merito e soltanto la metà dei 1.984 vincitori ha ottenuto di lavorare nella regione di prima scelta;
nell'assegnazione dei vincitori, infatti, oltre la metà dei neo dirigenti scolastici sono stati destinati a occupare sedi lontane dalla propria regione, sparse in tutto il territorio nazionale. La procedura selettiva ha avuto inizio con una situazione del tutto singolare in Campania, con zero posti a concorso, e con pochi posti messi a concorso in Sicilia e nel Lazio, a fronte di un numero cospicuo di candidati vincitori;
ne è risultata un'onda anomala di assegnazioni fuori regione, con migliaia di vincitori che, nonostante abbiano superato il concorso, vivono il dilemma se trasferirsi lontano dal proprio luogo di vita e di lavoro, lasciando a centinaia di chilometri figli, mogli, mariti e, in diversi casi, parenti con gravi disabilità, e l'essere tristemente depennati dalle graduatorie, rinunciando così all'occasione professionale, per cui tanti sacrifici sono stati affrontati nel corso degli ultimi anni;
a queste perplessità si aggiungono i vari ostacoli alla mobilità ordinaria: vincolo triennale, il limite del 30 per cento delle sedi disponibili da riservare alla mobilità interregionale, la sincronia con cui i dirigenti scolastici la chiederanno alla scadenza di ogni triennio,
impegna il Governo
ad adottare un piano straordinario di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti, in deroga al vincolo di permanenza nella regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017.
9/2222-A/19. Varchi, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 2222-A «Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» prevede norme in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
in alcuni Paesi dell'Unione europea il Dottorato di ricerca è considerato titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole mentre in Italia questo non è considerato equiparato agli altri percorsi abilitanti ai fini dell'insegnamento nelle scuole;
considerato che:
il titolo di dottore di ricerca è il titolo più alto del sistema di formazione italiano ed europeo;
i dottori di ricerca hanno crediti formativi (180) ottenuti durante il loro iter formativo triennale (o quadriennale) tre volte superiori rispetto a quelli ottenuti attraverso il percorso abilitante speciale previsto per le scuole (solo 60);
la mancanza del tirocinio annuale non si pone come problematica perché i PhD, durante il periodo triennale di ricerca, hanno svolto sia attività di tirocinio sia di formazione;
i dottori di ricerca sono considerati abilitati in molti Stati membri dell'Unione europea, creando una disparità di trattamento che mortifica e discrimina i Dottori di ricerca italiani che vogliano insegnare presso le scuole italiane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre idonei provvedimenti normativi volti a valorizzare il dottorato di ricerca nei percorsi di abilitazione all'insegnamento previa integrazione, da parte dei dottori di ricerca, dei 24 crediti in materie socio-psico-pedagogiche e pertanto a consentire agli stessi dottori di ricerca in possesso dei 24 crediti in materie socio-psico-pedagogiche la partecipazione al concorso per la scuola secondaria.
9/2222-A/20. Rospi.
La Camera,
premesso che:
con decreto direttore generale n. 106 dei 23 febbraio 2016 veniva bandito il concorso nazionale su base regionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la partecipazione del quale era necessario possedere il titolo abilitante all'insegnamento;
molti concorrenti, ritenendo di essere lesi dalla previsione del possesso titolo di abilitazione, hanno adito il giudice amministrativo chiedendo la partecipazione alle prove concorsuali;
il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso numero: 4410/2016 ha disposto che i ricorrenti avrebbero potuto espletare le prove restando esclusa nell'eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria (Sezione VI — Presidente Sergio Santoro);
le prove suppletive e parimenti selettive vengono disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed espletate nel 2017;
il 22 febbraio 2019 il TAR Lazio (sentenza di primo grado n. 2368/2019) sancisce la rimozione della riserva e quindi dichiara gli idonei delle prove suppletive vincitori a tutti gli effetti del concorso;
nell'agosto 2019 centinaia di docenti vengono assunti in ruolo tranne poi vedere pubblicata la sentenza Consiglio di Stato emessa il 13 novembre 2019 (sentenza n. 07789/2019) che ribalta il giudizio del TAR, da cui conseguirà la cancellazione dalle graduatorie dei ricorrenti e il licenziamento dei docenti già immessi in ruolo;
il provvedimento in esame oggi introduce l'articolo 1-quinquies — introdotto durante l'esame in sede referente — che reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo, in particolare, che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato,
tenuto conto che:
il caso dei docenti del concorso 2016 ricadenti nella casistica suesposta ben possono trovare tutela delle loro posizioni nella fattispecie prevista nell'articolo con la conseguenza che al fine di salvaguardare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'esecuzione delle sentenze trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo anno scolastico;
ad ulteriore tutela di tali soggetti viene, altresì, previsto che, ai fini del riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), i periodi di servizio resi dai docenti i cui contratti di lavoro siano stati trasformati — in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali — in contratti a tempo determinato nei termini di cui al comma 1, si considerano a tempo determinato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative, nel preannunciato disegno di legge collegato alla legge di bilancio in materia di percorsi abilitanti, volte a valorizzare il patrimonio professionale acquisito dai suddetti soggetti.
9/2222-A/21. Gallo, Villani.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevedeva che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici, sarebbero stati dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e che questo rappresentava una deroga rispetto alla procedura ordinaria;
il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, prevedeva un corso-concorso articolato in 3 fasi: eventuale prova preselettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio e nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017 veniva pubblicato il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le scuole statali, per complessivi 2416 posti,
rilevato che:
la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, svoltasi in data 18 ottobre 2018, è stata oggetto di contestazioni e numerose richieste di accesso agli atti da parte dei candidati per presunte irregolarità della procedura concorsuale in questione;
in data 27 marzo 2019 venivano pubblicate le graduatorie degli ammessi alla prova orale, prive del punteggio ottenuto nel corso della prova scritta;
all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca veniva sommerso dalle istanze di accesso agli atti dai soggetti titolati ex legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale e, nel contempo, osservare il rispetto da parte dell'amministrazione dei principi di buon andamento e di imparzialità ex articolo 97 della Costituzione;
in data 19 aprile 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rendeva pubblica una nota con la quale comunicava il posticipo dell'accoglimento delle istanze di accesso agli atti concernenti gli elaborati dei concorrenti ammessi alla prova orale successivamente alla pubblicazione delle graduatorie idonei/vincitori, in imminenza, dunque delle immissioni in ruolo;
veniva adito all'uopo il TAR Lazio che, con sentenze n. 8655/19 e n. 8670/2019 pronunciava sentenza di annullamento del concorso;
successivamente, il Consiglio di Stato con ordinanze n. 3512 e 3514 del 2019 accoglieva il ricorso dell'amministrazione ritenendo «preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale» sospendendo l'esecutività delle sentenze del TAR;
con decreto dirigenziale 1205 del 1o agosto 2019 veniva pubblicata la graduatoria del concorso e l'8 agosto l'assegnazione regionale dei vincitori che evidenziava tra l'altro come una disponibilità di posti rimasti vacanti di circa 1.984 unità,
considerato che:
i princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità presidiano l'accesso per concorso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni;
i principali elementi di criticità del predetto concorso, venivano rappresentati dall'analisi statistica dei dati dalla quale si registrava una forte differenziazione tra il numero di ammessi delle regioni del Sud e di quelli delle regioni del Nord, nonché, percentuali di ammissioni molto diverse a seconda dell'aula di svolgimento della prova scritta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare sollecita risposta alle istanze dei ricorrenti in merito all'accesso agli atti avanzata.
9/2222-A/22. Villani, Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo rappresenta un primo importante passo verso la risoluzione delle molteplici problematiche legate al mondo della scuola e dell'istruzione che da tempo aspettavano di essere affrontate e risolte. Tra queste non si può non ricordare la vicenda inerente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) oltre che gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) provenienti dagli enti locali;
infatti, con l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si stabilisce che il personale ATA e ITP, dipendente dagli enti locali, viene trasferito alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dal 1o gennaio 2000, continuando a lavorare negli Istituti scolastici in cui prestavano servizio, nello specifico licei scientifici e istituti tecnici. Nel 2000, quindi, circa 70.000 unità di personale ATA e ITP sono transitati dagli enti locali allo Stato, a seguito del processo di Autonomia delle istituzioni scolastiche;
il comma 2 del suddetto articolo 8 dispone che al personale trasferito fosse riconosciuta tutta l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale fino alla data del 31 dicembre 1999;
la suddetta previsione normativa, però, è stata resa inefficace dall'accordo del 20 luglio 2000 tra ARAN e i sindacati, recepito in seguito nel Decreto interministeriale 5 aprile 2001 (tra Ministero dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica) per cui ai suddetti lavoratori venne riconosciuta meno della metà dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale;
dal 2001 al 2005 sono stati presentati numerosi ricorsi per affermare il diritto del personale ATA e ITP al riconoscimento dell'anzianità effettivamente maturata fino al 31 dicembre 1999 superiore a quella «fittizia e temporizzata» in base al suddetto accordo;
successivamente, con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), il comma 218 disponeva una interpretazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, evidenziando che esso «si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.». Tale interpretazione creò una modifica a danno dei lavoratori, soprattutto a coloro i quali che, avendo fatto ricorso — ed avendo vinto la causa — contro lo Stato, si sono visti annullare le sentenze positive;
lo Stato italiano ha subito ripetute condanne dalle Corti europee. Alla data attuale si contano ben 9 sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che rimarcano il contrasto del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria n. 266 del 2005 sia con il principio dell'equo processo (articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) che vieta al potere governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è parte processuale, sia con l'articolo 1 del protocollo 1 alla suddetta Convenzione, che tutela la proprietà (diritto acquisito e fondata aspettativa di ottenerlo). La Corte di Strasburgo ha inoltre intimato lo Stato italiano di relazionare circa il mancato rispetto delle sentenze di Strasburgo che obbligano a far sì che il personale transitato da un ente all'altro non debba in alcun modo subire danni economici rispetto al maturato economico complessivo in godimento al momento del passaggio;
risulta, dunque, necessario e urgente stabilire una soluzione per quanto testé esposto in premessa volta ad eliminare la disparità di trattamento economico fra dipendenti dello stesso Ministero con uguali mansioni e dall'altro un notevole contenzioso tra lavoratori e Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo tecnico interministeriale — tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — al fine di approfondire le tematiche di cui in premessa.
9/2222-A/23. Lattanzio, Villani, Casa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
in seguito alle operazioni assunzionali di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107 migliaia di docenti sono stati assegnati alle sedi che molti di loro tuttora occupano secondo un algoritmo il cui funzionamento, in virtù della sentenza n. 2270 pronunziata l'8 aprile 2019 dal Consiglio di Stato, appare viziato dall'impossibilità di comprendere le modalità attraverso le quali sono stati assegnati i posti disponibili;
appare acclarato, di conseguenza, che i risultati scaturiti dalla procedura sarebbero in contrasto con le prescrizioni contenute nella stessa legge n. 107 del 2015 che, ai fini dell'assegnazione dei posti, prevedevano lo scorrimento in graduatoria secondo le preferenze indicate da ciascun aspirante;
in tale situazione abnorme si è generato un notevole disagio a carico di tanti docenti, molti dei quali non più giovanissimi, che sono stati costretti per esercitare la propria attività ad allontanarsi notevolmente dalla propria residenza e dalla propria famiglia secondo modalità da subito additate come poco trasparenti e che solo ex post sono state riconosciute tali e viziate al punto da inficiare l'intera procedura;
il Consiglio di Stato, con ordinanza del 22 luglio 2019, ha ribadito il principio di cui all'articolo 470 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in virtù del quale prevale la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per nuove nomine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative utili volte a contemperare le diverse esigenze manifestate dai docenti cosiddetti esiliati e quelle delle immissioni in ruolo in modo che venga ristabilita equità e trasparenza.
9/2222-A/24. Barbuto, Grippa.
La Camera,
premesso che:
come chiarito dalla circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003, gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono coperti da assicurazione INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico);
in particolare gli insegnanti sono ricompresi nelle tutele previdenziali se, per lo svolgimento della loro attività, fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori e altro), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine, o se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del Testo Unico, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro;
tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata;
al personale docente di scuola secondaria di I grado, strumento musicale, sulla base di quanto individuato dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è riconosciuto il diritto ad alcuna assicurazione INAIL e alla conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali direttamente connesse allo svolgimento della loro attività;
l'insegnamento dell'attuale classe di concorso A56, strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, non era ancora previsto dai piani di studio del 1965, anno di emanazione del Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e tuttavia sembra integrare appieno le caratteristiche proprie degli insegnamenti che attualmente risultano tutelati da assicurazione INAIL secondo la normativa citata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere la copertura assicurativa INAIL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 anche ai docenti della classe di concorso A56 che, per lo svolgimento della loro attività, fanno uso di strumenti musicali in orario di lezione.
9/2222-A/25. Nitti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
in particolare l'articolo 6 (Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca) persegue l'obiettivo di contribuire al superamento del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca. Nello specifico, la disposizione incide sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca sulla procedura di stabilizzazione di tale personale;
una delle modifiche intervenute in sede referente prevede al comma 1, capoverso 4-bis, secondo periodo, del suddetto articolo che, alle iniziative di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca assunto mediante procedure diverse da quelle previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provveda previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità;
al fine di conferire maggiore chiarezza a tale previsione normativa, sarebbe opportuno specificare la disciplina delle suddette procedure e i criteri per l'accertamento del conseguimento dell'idoneità, per garantire uniformità alle iniziative degli enti pubblici di ricerca,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di specificare, anche nell'ambito dell'emanazione di provvedimenti successivi, la disciplina delle procedure e i criteri per l'accertamento del conseguimento dell'idoneità dei soggetti di cui in premessa.
9/2222-A/26. Ianaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure necessarie per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;
in particolare, l'articolo 1, comma 18-quinquies, prevede l'incremento del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di euro 14,44 milioni nel 2020, euro 1,41 milioni nel 2021 ed euro 7,26 milioni annui a decorrere dal 2024;
attualmente, i docenti di strumenti jazz sono esclusi dall'insegnamento nei Licei Musicali, mancando a riguardo le relative classi di concorso, con la conseguenza che l'unica offerta formativa proposta agli studenti è esclusivamente quella di impostazione classica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, l'attivazione di specifici codici per l'insegnamento degli strumenti jazz/pop nei Licei Musicali, ad oggi, ancora, inesistenti, così da colmare le lacune normative e allineare la formazione proposta dagli ordinamenti scolastici dei Licei Musicali con quella in diffusione nei Conservatori di musica.
9/2222-A/27. Cimino.
La Camera,
premesso che:
la legge 29 luglio 1991, n. 243 – Università non statali legalmente riconosciute – all'articolo 4 stabilisce che, ai fini del trattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatori dipendenti dalle Università non statali, trova applicazione la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato, di cui al decreto legislativo 1092 del 1973, con versamento di un contributo pari a due volte l'importo posto a carico del lavoratore;
la legge n. 335/1995 ha aumentato la contribuzione previdenziale complessiva a carico delle amministrazioni statali al 32 per cento, di cui l'8,20 per cento a carico del lavoratore e il 23,8 per cento, a carico del datore del lavoro, prevedendo l'omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, riguardanti le categorie di personale non statale, a carico del bilancio dello Stato, demandandone l'attuazione a uno o più decreti legislativi ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23;
la mancata emanazione dei suddetti decreti legislativi, ha comportato una differenziazione tra le percentuali contributive dei docenti delle università non statali rispetto a quelle versate dai docenti statali, la cui aliquota è del 33 per cento (Legge 296/2006);
nonostante l'articolo 4, comma 1 della Legge 29 luglio 1991, n. 243 preveda che «i provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza dei docenti non statali, siano adottati con la medesima procedura applicata nei confronti del personale delle Università statali», permane comunque il rischio di un danno, in termini di minor importo della pensione per i docenti delle università non statali;
a causa di quanto precedentemente espresso, si crea altresì una forte discriminazione tra i docenti delle Università non statali già collocati in quiescenza, i docenti che andranno in pensione usufruendo del regime pensionistico retributivo e i giovani docenti, cui sarà applicato il coefficiente di calcolo previsto per il sistema contributivo, ovviamente meno favorevole del retributivo;
la suddetta situazione non appare superabile dal punto di vista normativo, poiché la riserva di legge e il relativo Regolamento sulle aliquote contributive non consente di incrementare gli importi versati all'istituto previdenziale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire con provvedimenti a carattere normativo, al fine di sanare detta situazione con una certa gradualità, eventualmente incrementando con cadenza annuale l'aliquota contributiva, nella misura fissa dell'1,36 per cento, fino a concorrenza delle aliquote in vigore per il personale docente in servizio presso le università statali.
9/2222-A/28. Tucci.
La Camera,
premesso che:
considerato che gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) delle discipline di Sala-bar, Cucina e Accoglienza turistica, classi di concorso B-19, B-20 e B-21, hanno funzioni identiche a quelle dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, ma sono inquadrati al VI livello retributivo, anziché al VII, come i loro colleghi di altri Istituti professionali e tecnici;
tale condizione sfavorevole è stata più volte sollevata dal Sindacato SNAIPO (Sindacato Nazionale Insegnanti di Pratica Operativa e altro Personale della Scuola e della Pubblica Amministrazione) e ribadito da diversi dirigenti scolastici di Istituti alberghieri;
considerato inoltre che l'atipicità degli ITP degli Alberghieri è confermata dal fatto che solo a loro vengono affidate in completa autonomia: le attività didattiche di laboratorio, coadiuvati dall'assistente tecnico, le lezioni frontali in classe, la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, nonché delle relative verifiche orali e scritte, la verifica delle attività pratiche svolte nel laboratorio, la tenuta del registro personale, il ricevimento e colloquio con le famiglie degli alunni, il ricevimento in sede plenaria nel primo e secondo quadrimestre, le attività di recupero per gli allievi con difficoltà di apprendimento, la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e di fine anno scolastico, con relativa formulazione delle proposte di voto, finanche gli incarichi di membri della commissione esami maturità (Presidenti e commissari), ed altre ancora;
atteso che la loro funzione, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ha negli anni assunto pari dignità rispetto ai docenti «laureati» sia dal punto di vista normativo che fattivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo interistituzionale volto ad approfondire le tematiche esposte in premessa anche in considerazione delle mansioni realmente svolte dai docenti di discipline di Sala-bar, Cucina e Accoglienza turistica, classi di concorso B-19, B-20 e B-21 anche al fine di valorizzarne adeguatamente la professionalità.
9/2222-A/29. Scagliusi.
La Camera,
premesso che:
è palese la sperequazione tra il valore ai fini concorsuali del titolo di musicoterapia rilasciato dal Conservatorio di Ferrara (biennio di II livello) e i titoli di musicoterapia rilasciati dai Conservatori dell'Aquila, Verona ed eventuali altri (bienni di specializzazione);
considerato che:
i corsi sono identici, con lo stesso numero di crediti e con lo stesso programma e quindi sorge la necessità di dare gli stessi diritti e sanare l'attuale situazione che vede discriminati gli studenti Aquilani e Veronesi rispetto ai colleghi Ferraresi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di approfondire la tematica sopra esposte al fine di superare le criticità rappresentate.
9/2222-A/30. Torto.
La Camera,
premesso che:
l'utilizzo della creatività, del design, della pittura, della scultura e delle nuove espressioni dell'identità culturale dei luoghi, costituiscono valide modalità per una formazione al passo coi tempi, capace di raggiungere l'obiettivo professionale che ci si è prefisso;
sono numerose le realtà che in Italia si occupano di formazione esperienziale, una formazione che a differenza della tradizionale formazione d'aula, è caratterizzata dall'apprendimento attraverso le sensazioni e le emozioni, con una metodologia più immediata;
nella formazione esperienziale l'apprendimento e le conoscenze vengono recepite in una fase motivazionale in cui le difese vengono meno e la mente diviene come una spugna atta a ricevere e a conservare tutti gli input positivi e negativi, e si concretizza nonché concentra sul comportamento, sul vissuto e sulle abilità dell'individuo;
in questo ambito il governo si è impegnato a realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale. È quindi necessario attivare anche nuove forme di formazione, informazione e comunicazione nei settori della green economy, «in modo da rendere quanto più efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare»;
è ormai acclarato che la «competitività» tra le Università viene valutata attraverso la capacità di incidere sulla terza missione che è definita, come «la produzione di beni pubblici che aumentano il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile» trasferendo sui territori competenze e qualità della formazione universitaria;
in queste aree di intervento l'Università deve attivare come attiva, processi di integrazione pubblico-privato atti alla «Gestione del Patrimonio» attraverso spin-off, conto terzi, strutture di intermediazione, formazione continua, apprendimento e didattica aperta oltre che le forme di « Public Engagement»;
per creare nuova occupazione nei settori del turismo sostenibile e della green economy, asset fondamentali per la «transizione ecologica» e indirizzare l'intero sistema produttivo verso un’«economia circolare», è necessario che l'Università Italiana possa avviare le azioni di interesse almeno nelle Aree Protette Nazionali quali «laboratori» del nuovo modello di «educazione esperienziale»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire tra le tematiche di riferimento contenute nelle linee guida di cui al comma 1, articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 della formazione universitaria anche quella ambientale, con particolare riferimento alla Gestione del patrimonio naturale e formazione esperienziale nelle Aree protette nazionali e al turismo ecosostenibile e green economy ed eventuali sue declinazioni.
9/2222-A/31. Masi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;
visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;
tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel piano educativo individualizzato.
9/2222-A/32. Deidda, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;
visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;
tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,
impegna il Governo
a dare attuazione ai decreti legislativi nn. 66 del 2017 e 96 del 2019 e ad implementare il nuovo modello di certificazione della disabilità e di determinazione delle ore di sostegno spettanti ivi previste.
9/2222-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;
è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;
si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;
all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;
nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;
dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;
durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;
sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;
si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge n. 205 del 2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.
9/2222-A/33. Butti, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;
con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;
altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in ambito scolastico ai bambini autistici è certamente la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.
9/2222-A/34. Silvestroni, Gemmato.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione del docenti;
il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;
i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando concorsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;
l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;
la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;
tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.
9/2222-A/35. Rotelli, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;
è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;
prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;
si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;
il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.
9/2222-A/36. Lollobrigida, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;
la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;
sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;
il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul drop-out scolastico;
la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;
nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;
il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.
9/2222-A/37. Bellucci, Lollobrigida, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;
invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima del 1o gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;
l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;
l'articolo 102 della legge n. 228 del 2012 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”»;
il comma 107-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
il decreto ministeriale n. 374 del 2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;
l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;
il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge n. 228 del 2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;
il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della legge n. 218 del 2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;
molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito – con sentenza definitiva – il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;
si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;
molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 1o febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;
anche per il concorso DDG n. 85 del 1o febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire i Tribunali amministrativi regionali;
il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.
9/2222-A/38. Montaruli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge al nostro esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
molti gli interventi inseriti nel provvedimento, anche durante l'esame in sede referente, che pongono rimedio a problematiche e carenze non più procrastinatori nelle nostre scuole;
una specifica questione, ugualmente urgente e importante, riguarda le prove INVALSI nelle scuole di lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano;
l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è stato oggetto di una importante revisione normativa per effetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI costituisce requisito per l'ammissione all'esame di Stato;
pertanto, tutti gli studenti, sostengono prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese;
in provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale di autonomia, l'insegnamento viene impartito nella lingua materna degli alunni (nelle scuole delle località ladine la lingua ladina è insegnata e usata quale strumento di insegnamento) e le prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI in lingua italiana non possono essere utilizzate;
non solo tali prove dovrebbero essere tradotte nella specifica lingua di insegnamento, ma questo non risulterebbe neanche sufficiente, sarebbe infatti tassativo dover procedere anche ad un adattamento dal punto di vista dei contenuti. Alcune prove dovrebbero essere sviluppate ex novo, non esistendo formati comparabili nei paesi germanofoni, dai quali si potrebbe ricavare materiale utilizzabile;
il carico di lavoro necessario per la predisposizione di una propria banca dati in lingua tedesca è difficilmente sostenibile per la provincia con le risorse di personale attuali e risulterebbe inoltre sproporzionato anche alla luce dei fatto che i risultati delle prove avrebbero un valore relativo dal punto di vista statistico per lo Stato,
impegna il Governo
ad introdurre in uno dei prossimi provvedimenti, una disposizione che miri a superare le criticità evidenziate per le prove INVALSI nelle scuole di lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano, prevedendo la facoltà della Provincia di Bolzano di disciplinare la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione.
9/2222-A/39. Gebhard, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
molti gli interventi inseriti nel provvedimento, anche durante l'esame in sede referente, che pongono rimedio a problematiche e carenze non più procrastinabili nelle nostre scuole;
l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è stato oggetto di una importante revisione normativa per effetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
a norma dell'articolo 16, comma 4, del suddetto decreto legislativo, le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituite una per ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni;
quest'ultima disposizione crea grosse difficoltà nella formazione delle commissioni d'esame nelle scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, in quanto determinati tipi di scuola, indirizzi, o articolazioni sono presenti soltanto presso un'unica istituzione scolastica in tutta la provincia;
qualora il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovesse stabilire, quale disciplina affidata ai commissari esterni, una disciplina che nelle scuole in lingua tedesca o delle località ladine viene impartita in un'unica istituzione scolastica, sarebbe impossibile trovare un rispettivo commissario esterno, anche a causa dell'impossibilità di attingere a dei commissari da altre regioni per via della lingua di insegnamento,
impegna il Governo
ad introdurre con il prossimo provvedimento utile una disposizione la quale consenta che le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle scuole di lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano siano costituite da sei membri interni e da un presidente esterno.
9/2222-A/40. Schullian, Gebhard, Plangger.
La Camera,
premesso che:
l'AC 2222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre n. 126, reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
all'articolo 1 è autorizzata l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
il comma 5 dell'articolo 1 disciplina i requisiti per accedere al concorso ai fini dell'immissione in ruolo e, quindi, individua la platea del destinatari della riserva;
la legge n. 53 del 2003 è intervenuta a definire il sistema educativo di istruzione e di formazione; a tal fine assicura il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale;
i docenti che insegnano nelle istituzioni accreditate dell'istruzione e formazione professionale vengono chiamati sulla base di appositi albi regionali, insegnano materie curriculari per i due anni di obbligo d'istruzione che corrispondono al primo biennio;
l'istruzione e formazione personale viene erogata in strutture controllate e finanziate con fondi pubblici, senza oneri per le famiglie proprio in quanto nell'IeFP si realizza il sistema educativo e il diritto-dovere all'istruzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare adeguate misure per riconoscere a detto personale, a parità di condizioni e di titoli posseduti, la possibilità di partecipare al concorso straordinarie di cui al decreto in esame anche per evitare che la disparità di trattamento apra la strada all'ennesimo contenzioso tra i molti che coinvolgono il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
9/2222-A/41. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che
l'AC 2222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre n. 126, reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
all'articolo 2, commi 3, prevede l'indizione di una procedura straordinaria per l'assunzione, a partire da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e a decorrere dal 2023 di ulteriori 87 dirigenti tecnici;
il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, è rifinanziata l'autorizzazione di spesa volta a garantire incarichi temporanei sui posti oggetto del concorso di livello dirigenziale non generale per un periodo non superiore a tre anni e con termine comunque all'atto dell'immissione in ruolo dei vincitori di concorso di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad adottare misure volte a rivedere la previsione della decadenza degli incarichi temporanei di cui al comma 4, fissata alla data certa del 31 dicembre 2020 al fine di non determinare vuoti negli organici durante lo svolgimento delle procedure concorsuali, e di legare la scadenza dei contratti temporanei all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 3, a garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione.
9/2222-A/42. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che
l'AC 2222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre n. 126, reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
all'articolo 2, commi 3, prevede l'indizione di una procedura straordinaria per l'assunzione, a partire da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e a decorrere dal 2023 di ulteriori 87 dirigenti tecnici;
il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, è rifinanziata l'autorizzazione di spesa volta a garantire incarichi temporanei sui posti oggetto del concorso di livello dirigenziale non generale per un periodo non superiore a tre anni e con termine comunque all'atto dell'immissione in ruolo dei vincitori di concorso di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad adottare misure volte a rivedere la previsione della decadenza degli incarichi temporanei di cui al comma 4, fissata alla data certa del 31 dicembre 2020 al fine di non determinare vuoti negli organici durante lo svolgimento delle procedure concorsuali, e di legare la scadenza dei contratti temporanei all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 3, a garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione.
9/2222-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
l'AC 2222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre n. 126, reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
all'articolo 1 è autorizzata indizione di una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 1-bis recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei personale docente di religione cattolica che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023;
contestualmente, l'articolo introduce una riserva pari al 35 per cento dei posti del concorso destinata al personale docente di religione cattolica che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;
l'articolo prevede anche che, nelle more dello svolgimento del concorso, si procede alle immissioni in ruolo mediante utilizzo delle graduatorie relative alla procedura concorsuale bandita nel 2004, la cui validità è scaduta nel 2006/2007;
la legge n. 186 del 2003 ha equiparato lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti di religione cattolica a quella del docenti di ruolo; ha, inoltre, previsto l'accesso ai ruoli mediante superamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, che avrebbero dovuto essere indetti ogni 3 anni;
le procedure concorsuali bandite in attuazione dalla legge n. 186 del 2003 sono state indette nel 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e che, successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure concorsuali,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad adottare misure volte a prevedere che le immissioni in ruolo siano svolte prioritariamente attingendo alle graduatorie relative ai concorsi 2004 fino ad esaurimento delle stesse;
a prevedere, nell'ambito della procedura concorsuale prevista dal provvedimento in esame, di far valere quale titolo preferenziale il superamento del concorso del 2004 nonché, al pari di quanto disposto all'articolo 1 del decreto-legge, per colora che hanno maturato almeno tre anni di servizio, considerando che in questi anni non si sono svolti ulteriori concorsi e che questo personale rappresenta una risorsa per il sistema scolastico del Paese.
9/2222-A/43. D'Attis.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reclutamento e formazione iniziale dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici del Ministero e di stabilizzazione alle dipendenze dello Stato del personale ausiliario dipendente dalle imprese di pulizia;
il concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è stato annullato con sentenza breve in considerazione di un'unica doglianza;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonostante siano trascorsi più di 8 mesi, non ha inteso concedere l'ostensione dei compiti scritti mentre i compiti sono stati consegnati ai singoli candidati solo dopo 42 giorni dalla formulazione della graduatoria (senza votazione) e tutt'oggi non è dato conoscere quale Commissione abbia corretto i compiti «degli idonei»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inoltre opposto ricorso presso il Consiglio di Stato alla sentenza del TAR che concedeva il codice sorgente del software utilizzato nelle prove scritte del Concorso;
i numerosi e inspiegabili ritardi hanno incanalato l'intera procedura in un imbuto amministrativo che ha portato alla concessione della sospensiva della sentenza di annullamento e all'assunzione di coloro che hanno avuto la possibilità di completare il percorso,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di indire una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore per i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui in premessa al fine di garantire i diritti dei ricorrenti e tutelare il Sistema Scuola del nostro Paese.
9/2222-A/44. Elvira Savino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 2, comma 5 interviene in materia di stabilizzazione del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e in possesso di determinati requisiti, nel profilo di collaboratore scolastico;
l'articolo 1, comma 760, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, che le istituzioni scolastiche svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente selezionato tra il personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, già impegnata nell'erogazione dei predetti servizi;
il provvedimento in esame proroga la decorrenza dell'obbligo al 1o marzo 2020 e individua, tra i requisiti necessari per partecipare a una prima procedura selettiva, l'aver svolto tali servizi con anzianità di almeno 10 anni anche non continuativi;
successivamente, è previsto lo svolgimento di una seconda procedura selettiva riservata al medesimo personale in possesso del requisito di almeno 5 anni di anzianità e anche con contratto a tempo determinato;
la normativa, così disposta, determina criticità che possono avere ricadute negative su un numero consistente di lavoratrici e lavoratori che risulterebbero in esubero, indicato dalle sigle sindacali nell'ordine dei 5.000/7.000 unità;
tra gli esuberi rischiano di non essere assorbiti i lavoratori con invalidità e con età superiore a 65 anni i quali non hanno nessuna possibilità di rientrare nelle politiche attive del mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, prima di procedere allo svolgimento della procedura selettiva anche in considerazione della proroga introdotta nel provvedimento in esame, di aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali al fine di evidenziare e affrontare le criticità anche nell'ottica di allargare la platea di lavoratori che possono essere inclusi nel processo di internalizzazione ampliando direttamente a 5 anni il requisito dell'anzianità richiesta evitando, in tal modo, il licenziamento e la perdita del posto di lavoro da parte di un considerevole numero di lavoratrici e lavoratori oggi impiegati presso le ditte che svolgono mansioni di pulizia nelle scuole.
9/2222-A/45. Labriola, D'Attis, Sisto, Elvira Savino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 2, comma 5 interviene in materia di stabilizzazione del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e in possesso di determinati requisiti, nel profilo di collaboratore scolastico;
l'articolo 1, comma 760, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, che le istituzioni scolastiche svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente selezionato tra il personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, già impegnata nell'erogazione dei predetti servizi;
il provvedimento in esame proroga la decorrenza dell'obbligo al 1o marzo 2020 e individua, tra i requisiti necessari per partecipare a una prima procedura selettiva, l'aver svolto tali servizi con anzianità di almeno 10 anni anche non continuativi;
successivamente, è previsto lo svolgimento di una seconda procedura selettiva riservata al medesimo personale in possesso del requisito di almeno 5 anni di anzianità e anche con contratto a tempo determinato;
la normativa, così disposta, determina criticità che possono avere ricadute negative su un numero consistente di lavoratrici e lavoratori che risulterebbero in esubero, indicato dalle sigle sindacali nell'ordine dei 5000/7000 unità;
tra gli esuberi rischiano di non essere assorbiti i lavoratori con invalidità e con età superiore a 65 anni i quali non hanno nessuna possibilità di rientrare nelle politiche attive del mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, prima di procedere allo svolgimento della procedura selettiva anche in considerazione della proroga introdotta nel provvedimento in esame, di aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.
9/2222-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, D'Attis, Sisto, Elvira Savino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 è autorizzata l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
il comma 5 dell'articolo 1 disciplina i requisiti per accedere al concorso ai fini dell'immissione in ruolo e, quindi, individua la platea dei destinatari della riserva;
la legge 62/2000 sancisce che il sistema nazionale di istruzione è un sistema integrato di cui fanno parte le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali all'interno del quale tutti i soggetti coinvolti svolgono un servizio pubblico e contribuiscono alta realizzazione delle finalità di istruzione che la Costituzione attribuisce allo stesso sistema scolastico,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad adottare adeguate misure per riconoscere al personale docente che insegna nelle scuole paritarie, a parità di condizioni e di titoli posseduti, la possibilità di prendere parte alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo di cui al decreto, in esame realizzando così, con atti concreti, il riconoscimento della parità scolastica.
9/2222-A/46. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
nella scuola si registra già da anni, la carenza di docenti abilitati in materie del settore scientifico e il problema non potrà che accentuarsi ulteriormente in vista dei pensionamenti conseguenti all'approvazione di misure specifiche in materia previdenziale quale, per esempio, cosiddetta Quota 100;
il problema si era già presentato negli anni scorsi, non sono state assunte adeguate misure in materia e ora appare accentuato;
nelle medie e nelle superiori mancano insegnanti per le materie scientifiche, in particolare matematica, fisica e chimica e in molti casi si sfiorano carenze del 50 per cento;
il deficit di docenti delle materie tecno-scientifiche sta assumendo dimensioni emergenziali se si tiene conto anche della rilevanza che lo studio delle materie scientifiche assume alla luce delle innovazioni tecnologiche e dei profondi cambiamenti strutturali che il mondo del lavoro assumerà di conseguenza;
la mancanza di personale docente abilitato nelle materie scientifiche, fenomeno che si presenta più forte nel Nord del paese, rappresenta un grave danno per gli studenti e a risentirne è la qualità della didattica e, di conseguenza della preparazione dei nostri studenti,
impegna il Governo
ad assumere iniziative volte, a prevedere che siano assegnate con precedenza le cattedre relative alle materie scientifiche.
9/2222-A/47. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 2222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre n. 126, reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
per insegnare sui posti di sostegno è prevista una formazione specifica mediante la frequenza di un corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare di provenienza;
molti docenti Itp (insegnanti tecnico pratici) che, negli anni scorsi, in seguito a interventi normativi di riforma del sistema di istruzione, si sono trovati in situazione di esubero, sono stati riconvertiti sulle attività di sostegno proprio mediante la frequenza degli appositi corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a tal fine istituiti, e destinati specificamente al personale docente appartenente a classi di concorso in esubero;
i docenti ex Itp riconvertiti sul sostegno sono inseriti nella tabella B delle classi di concorso (ex tabella C) mentre i loro colleghi abilitati su materie teoriche sono inseriti in tabella A delle classi di concorso, il che, per quanto riguarda nello specifico i docenti impegnati sul sostegno, comporta un diverso inquadramento contrattuale;
infatti, i docenti ex Itp riconvertiti sul sostegno sono inquadrati al VI livello tabellare anche se in possesso di laurea magistrale e specifica abilitazione sul sostegno, in virtù del fatto che sono inseriti con la classe di concorso di provenienza, mentre i colleghi provenienti dalle classi di concorso in tabella A, sono inseriti nei VII livello tabellare, con evidenti conseguenze dal punto di vista della retribuzione che per i docenti ex Itp si presentano più basse, rispetto a quelle dei colleghi, pur svolgendo lo stesso servizio;
le attività di insegnamento sul sostegno richiedono ai docenti lo stesso tipo di impegno e l'assunzione di uguali responsabilità, compiti e mansioni dei colleghi; appare quindi del tutto iniquo che, a parità di titolo di studio e di specializzazione, si operi una differenza sulla base della classe di concorso di provenienza dei docenti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure in sede legislativa e contrattuale volte a prevedere, per gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea magistrale e di apposita specializzazione, impegnati sul sostegno, il giusto riconoscimento retributivo mettendo fine alla disparità di trattamento economico esistente rispetto ai colleghi in possesso dello stesso titolo di studio, definendo l'inquadramento nelle fasce stipendiali sulla base della formazione del docente e superando l'attuale sistema basato sulla classe di concorso di provenienza.
9/2222-A/48. Vietina.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunta a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno dieci anni;
la procedura selettiva che il MIUR è per titoli e riguarda l'assunzione, a decorrere dal 1o marzo 2020 di 11.263 collaboratori scolastici,
impegna il Governo
a salvaguardare, nei requisiti di partecipazione, che saranno definiti con decreto interministeriale, le esperienze delle cooperative sociali che impegnano persone disabili.
9/2222-A/49. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunta a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno dieci anni;
la procedura selettiva che il MIUR è per titoli e riguarda l'assunzione, a decorrere dal 1o marzo 2020 di 11.263 collaboratori scolastici,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di salvaguardare, nei requisiti di partecipazione, che saranno definiti con decreto interministeriale, le esperienze delle cooperative sociali che impegnano persone disabili.
9/2222-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto-legge risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia della stabilità delle istituzioni scolastiche, adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e nello specifico del personale scolastico, nonché di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche e degli enti di ricerca;
l'articolo 2, comma 5 – come approvato in sede referente – modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato da almeno dieci anni – ex LSU – differendo al 1o marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi potranno essere erogati esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituendo alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli; inoltre prevede, per la copertura di posti eventualmente residuati, ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2020/2021 ed una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con almeno cinque anni di servizio, in questo caso anche a tempo determinato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio con le parti sociali, finalizzato a monitorare l’iter della procedura di stabilizzazione del personale impegnato nei servizi di pulizia, ex LSU, affinché vengano rispettati i tempi indicati e le modalità assunzionali previste.
9/2222-A/50. Serracchiani.
La Camera,
premesso che,
il decreto-legge è finalizzato ad introdurre misure a garanzia della stabilità delle istituzioni scolastiche, adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e nello specifico del personale scolastico, nonché di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche e degli Enti di ricerca;
le misure per la «semplificazione in materia universitaria» sono indicate all'articolo 5, non modificato in sede referente; tali misure si concretizzano nell'intervento sulla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia, di cui agli articoli 16 comma 1 e 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 140;
non si rileva alcun intervento circa le modalità di erogazione dei corsi di laurea in scienze dell'educazione e della formazione e in scienze e tecniche psicologiche, rispettivamente classi L-19 ed L-24, nonché dei corsi di laurea in Psicologia, classe LM-51 e Servizio sociale e politiche sociali, classe LM-87, che preparano figure professionali per ambiti di grande specificità ed importanza;
l'ordinamento italiano prevede che la formazione di figure professionali quali l'educatore di servizi educativi per l'infanzia, lo psicologo e l'assistente sociale, considerato l'alto valore riconosciutogli, sia arricchita da attività di laboratorio e pratiche di tirocinio specifiche, in vista delle esigenze e della vulnerabilità dei soggetti destinatari dell'attività lavorativa, bambini nella fascia 0-6 anni, persone in stato di povertà educativa, portatori di disabilità o di sofferenze disabilitanti, con il fine di abbattere ogni forma di diseguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;
è evidente che svolgere attività di questo tipo, di rilevante importanza sociale, richiede un affidamento vocazionale che necessita dell'esperienza di relazione all'interno delle Università, del rapporto con i docenti e di un'interlocuzione diretta che si realizza nello spazio fisico ed intellettuale dei corsi universitari, dei laboratori e dei tirocini; pertanto è auspicabile che tale formazione specifica, necessaria per il riconoscimento del titolo professionale ed inizialmente indirizzata ad una platea di studenti lavoratori con esigenze formative a distanza o miste, venga allineata ad alcuni percorsi – come quello della classe LM-85-bis, corso di laurea in Scienze della formazione primaria – per cui la modalità telematica di erogazione dei corsi è strettamente contingentata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio e predisporre le condizioni affinché la formazione universitaria dell'educatore di servizi per l'infanzia, dello psicologo e dell'assistente sociale, in quanto figure professionali di rilevante delicatezza e importanza sociale, sia consentita, quando impartita con modalità mista, alle medesime condizioni previste per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
9/2222-A/51. Prestipino.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto-legge risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia della stabilità delle istituzioni scolastiche, adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e nello specifico del personale scolastico, nonché di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche e degli enti di ricerca;
nell'intesa sottoscritta il 1o ottobre 2019 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali è stato previsto l'indizione di un «concorso» per posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) riservato, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni nei precedenti 8, anche in deroga al requisito della laurea prevista per l'accesso dall'esterno;
circa un terzo delle istituzioni scolastiche risulta sprovvisto di una figura di direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA) e tale numero, con i prossimi pensionamenti, è solo destinato ad aumentare;
dal 2000 tale funzione è svolta dagli assistenti amministrativi incaricati che, sopperendo alla mancanza di soggetti titolari, hanno svolto attività fondamentali a garantire il regolare funzionamento delle scuole loro affidate,
impegna il Governo
al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, a valutare l'opportunità di disciplinare una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo che valorizzi il servizio già svolto anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico.
9/2222-A/52. Ciampi.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto-legge risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia della stabilità delle istituzioni scolastiche, adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e nello specifico del personale scolastico, nonché di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche e degli enti di ricerca;
nell'intesa sottoscritta il 1o ottobre 2019 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali è stato previsto l'indizione di un «concorso» per posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) riservato, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni nei precedenti 8, anche in deroga al requisito della laurea prevista per l'accesso dall'esterno;
circa un terzo delle istituzioni scolastiche risulta sprovvisto di una figura di direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA) e tale numero, con i prossimi pensionamenti, è solo destinato ad aumentare;
dal 2000 tale funzione è svolta dagli assistenti amministrativi incaricati che, sopperendo alla mancanza di soggetti titolari, hanno svolto attività fondamentali a garantire il regolare funzionamento delle scuole loro affidate,
impegna il Governo
al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, a valutare l'opportunità di disciplinare una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo che valorizzi il servizio già svolto.
9/2222-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciampi.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto-legge risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia della stabilità delle istituzioni scolastiche, adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e nello specifico del personale scolastico, nonché di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche e degli enti di ricerca;
l'articolo 5 – rimasto invariato durante l'esame in sede referente – reca «semplificazioni in materia universitaria»; tuttavia tale articolo si riferisce solo al personale docente di cui agli articoli 16 comma 1 e 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, non individuando alcun intervento a sostegno degli studenti universitari;
il diritto allo studio è garantito dall'articolo 34 della Costituzione italiana; gli studenti universitari che siano anche lavoratori sono tutelati dall'ordinamento e la loro condizione è disciplinata per ciascun Ateneo da un regolamento degli ordinamenti didattici, come previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
è notizia recente quella dell'ammissione di Erika Borellini, studentessa caregiver di Carpi, al corso specialistico di ingegneria presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, grazie all'intervento del Ministro Fioramonti e del Rettore dell'Università Carlo Adolfo Porro; la storia di questa studentessa, che chiedeva l'equiparazione della sua condizione di caregiver familiare a quella dello studente lavoratore, ha sensibilizzato l'opinione pubblica su un tema poco dibattuto;
ad oggi è assente nell'ordinamento italiano una tutela della figura del caregiver familiare, colui che si prende cura volontariamente, in modo gratuito e responsabile, di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé; di conseguenza è assente una tutela per il caregiver che, mentre si occupa quotidianamente di un suo familiare, voglia anche intraprendere un percorso di studi universitari,
impegna il Governo
ad avviare – in fase di approvazione della prossima Legge di bilancio – iniziative urgenti per la tutela dei caregiver familiari che siano anche studenti universitari, con il fine di garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, nonché intraprendere un percorso normativo della figura del caregiver familiare, ancora poco tutelata nel nostro ordinamento.
9/2222-A/53. Rossi.
La Camera,
premesso che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011 istituiva le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario;
ai fini dell'inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo;
la legge 28 marzo 2003. n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d));
i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che:
a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
b) è possibile transitare dall'uno all'altro;
c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato;
i percorsi IeFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 155, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi;
per il personale docente, viene riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale;
per il personale ATA, invece, tale punteggio non viene riconosciuto;
tale evidente disparità di trattamento viene rafforzata con l'attuale Decreto Scuola; sono stati, infatti, approvati emendamenti con i quali vengono riconosciuti gli anni di servizio svolti come docenti presso i centri di formazione professionali, ai fini del cumulo dei tre anni di servizio, che permetteranno loro di poter partecipare al concorso straordinario;
è abbastanza evidente come il personale ATA svolga un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente riconosciute;
appare, dunque, incomprensibile la scelta per la quale il servizio nei centri di formazione professionale non venga riconosciuto al personale ATA;
tale non riconoscimento crea un evidente discriminazione all'interno dei lavoratori dello stesso comparto,
impegna il Governo
a riconoscere il servizio prestato nei centri di formazione professionale legalmente riconosciuti ai fini della formazione delle graduatorie di III fascia anche per il personale ATA.
9/2222-A/54. Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
il 60 per cento del territorio nazionale è classificato come area interna articolato in oltre 4 mila comuni (il 53 per cento dei comuni italiani) in cui vivono 13,5 milioni di abitanti (23 per cento della popolazione nazionale);
nelle aree interne, e in particolare in questo contesto, in quelle periferiche e ultraperiferiche, la popolazione in età scolastica, ragazzi tra 6 e 18 anni, cala ogni anno in modo consistente sia a causa del decremento demografico sia per la presenza, oramai strutturale, di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico;
nei plessi scolastici delle aree interne si registrano alti tassi di mobilità dei docenti che mettono a rischio la continuità didattica che sola può garantire percorsi di apprendimento di successo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare incentivi, che nell'ambito della contrattazione sindacale, siano destinati a favore del personale direttivo, docente e ATA con la finalità di garantire la continuità didattica nelle scuole delle aree interne e più in generale dei territori disagiati.
9/2222-A/55. Mura.
La Camera,
premesso che:
le condizioni dell'edilizia scolastica sono a dir poco drammatiche;
secondo il rapporto di Cittadinanzattiva nell'anno 2018-19 sono stati registrati circa 70 crolli a carico di strutture scolastiche, uno ogni 3 giorni di scuola, di cui 29 in regioni del Nord Italia (6 Piemonte, 16 Lombardia, 4 Emilia Romagna, 2 Veneto, 1 Trentino-Alto Adige), 17 nel Centro Italia (5 Toscana, 10 Lazio, 1 Umbria) e 24 nelle regioni del Sud e Isole (8 Campania, 6 Puglia, 2 Calabria, 7 Sicilia, 1 Umbria, 1 Marche);
dal 2013 ad oggi, si sono registrati ben 276 episodi di questo genere, avvalorando ulteriormente il perpetrarsi dello stato di emergenza dell'edilizia scolastica;
il precedente Governo con il Ministro Bussetti aveva sottoscritto accordi che costituivano il contratto di progetto di importo maggiore mai stipulato sull'edilizia scolastica che consentivano lo stanziamento di 1,5 miliardi netti per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico e nuova costruzione di edifici scolastici. Il ricorso ai mutui con la Banca europea e la Banca di sviluppo del consiglio d'Europa permette allo Stato italiano un risparmio sulla spesa legata agli interessi e conferma che l'edilizia scolastica è stata da subito una priorità del Governo precedente;
inoltre, è stata lanciata l'operazione trasparenza sui dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, per singolo istituto scolastico, attraverso il portale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ciò allo scopo di monitorare con precisione quale sia lo stato di salute degli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale. Un'anagrafe che dovrebbe servire ad individuare gli edifici che necessitano interventi prioritari;
il patrimonio edilizio scolastico consta di 42.000 edifici, ma in anagrafe nazionale ne risultano inseriti solo 36.000. Numerosi rapporti ministeriali confermano la difficoltà nel portare a termine gli interventi programmati: su 2.787 cantieri avviati negli ultimi anni per realizzare scuole nuove, interventi di adeguamento o miglioramento sismico e per interventi di efficientamento energetico, ne sono stati conclusi meno della metà, non utilizzando a pieno i fondi ad essi destinati;
il tema della sicurezza scolastica è strettamente legato con quello del diritto allo studio che i docenti devono garantire ogni giorno agli studenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire per la semplificazione delle procedure ed istituire o ripristinare con urgenza una struttura tecnica e informativa per l'edilizia scolastica che sia di supporto agli enti locali con carenza di risorse tecniche o umane, o di piccole dimensioni, per agevolarli nel reperimento di dati aggiornati sullo stato delle scuole, nell'accesso ai fondi e nella progettazione degli interventi.
9/2222-A/56. Cavandoli, Tombolato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 2019, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
i convitti nazionali concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano sia con l'offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo delle strutture residenziali e semiresidenziali;
tuttavia, il personale educativo si vede costretto ad esternare ogni anno la sua preoccupazione per le modalità con cui viene affrontata la carenza organica nelle istituzioni convittuali;
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 19, comma 7, stabilisce, infatti, che le dotazioni organiche degli educatori non possono superare la consistenza organica a partire dall'anno scolastico 2011/2012;
tale disposizione costringe i dirigenti scolastici ad una gestione della didattica molto complicata proprio per esiguità di istitutori, senza, alle volte, nessuna salvaguardia delle norme di sicurezza;
per non parlare della preoccupante diminuzione di iscrizioni che è legata al timore di non vedersi riconosciuta l'assegnazione di personale educativo;
la realtà dei convitti è una realtà importante, che funziona e che deve perciò garantire quel diritto allo studio sancito dalla Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità attraverso interventi normativi di eliminare quei parametri previsti dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge del 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di tutelare queste istituzioni scolastiche che forniscono un servizio importante alla comunità.
9/2222-A/57. Sasso.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento dei personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti autorizza il MIUR, entro il 2019, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
la legge n. 107 del 2015, cosiddetta Buona Scuola, ha introdotto un bonus di 500 euro da utilizzare per l'aggiornamento e l'auto formazione professionale dei docenti di ruolo;
il bonus viene attribuito agli insegnanti di ruolo delle scuole statali, anche neo immessi in ruolo o con contratto part-time, sono esclusi i precari e coloro che insegnano in scuole non statali;
il contratto collettivo del lavoro colloca il personale educativo tra il personale docente e assegna al primo, nell'ambito dell'attività docente, la funzione educativa partecipativa del processo di formazione ed educazione degli allievi;
tale equipollenza tra personale docente ed educativa risultava altresì confermata dall'articolo 398 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari;
appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cosiddetta Formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità dell'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche al personale insegnante in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP).
9/2222-A/58. Belotti.
La Camera,
premesso che:
in sede di valutazione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
preso atto che,
il medesimo provvedimento intende autorizzare il MIUR, entro il 2019, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
la necessità ed urgenza del provvedimento scaturisce da uno dei problemi più pesanti che caratterizzano la scuola, ovvero le cosiddette «cattedre vacanti» o «cattedre vuote», le cui conseguenze negative ricadono ineluttabilmente sull'istruzione degli alunni;
diverse sono le cause sottese ad una perdurante situazione di cattedre vuote nonostante le infinite graduatorie di precari vincitori di concorso che hanno ottenuto le abilitazioni, tra cui la richiesta del trasferimento della sede di lavoro nell'ambito delle agevolazioni della legge n. 104 del 1992;
l'argomento «Scuola-disabili» in realtà è alquanto complesso e merita una particolare attenzione: da un lato la predetta legge n. 104 del 1992 comporta, appunto, il rischio di cattedre vuote nonostante i posti messi a concorso, dall'altro è doveroso tutelare le relazioni familiari di docenti con figli disabili, vincitori di concorso in sedi lontane dal proprio luogo di residenza; per altro verso ancora, poi, il nostro sistema scolastico sconta una grave carenza di insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento meccanismi che, pur salvaguardando i diritti dei concorrenti rispetto ad esigenze di vita e familiari, riconosciuti dalla normativa nazionale, garantiscano, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la copertura effettiva del posti vacanti oggetto di concorso;
ad intervenire con provvedimenti urgenti di propria competenza, anche in sede di esame parlamentare della manovra economica 2020, per reperire le necessarie risorse al reclutamento di un corposo numero di docenti specializzati in sostegno.
9/2222-A/59. Murelli, Eva Lorenzoni, Caffaratto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessiti ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti autorizza il MIUR, entro il 2019, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
il Dottorato di ricerca, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, costituisce il titolo di studio di massimo livello rilasciato dalle Università;
ad oggi, tuttavia, non esiste una legge che valuti, e valorizzi, le competenze dei dottori di ricerca all'interno delle istituzioni scolastiche, e che quindi ne regolamenti l'accesso;
considerato inoltre il carattere straordinario dell'attuale procedura di reclutamento, che è al momento rivolta ai soggetti in possesso del solo servizio, anche se privi di abilitazione, ed eventualmente del 24 CFU del cosiddetto Percorso Formativo PF24,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre misure atte a riconoscere la possibilità di accesso all'insegnamento dei Dottori di ricerca mediante il concorso oggetto del presente decreto.
9/2222-A/60. Latini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti autorizza il MIUR, entro il 2019, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
durante l'esame in sede referente è stato aggiunto l'articolo 1-ter che prevede «Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica»;
la norma apre un nuovo corso per l'istruzione del nostri giovani e per la formazione dei nostri insegnanti i quali, usufruendo di corsi di formazione ad hoc in vista soprattutto delle prossime assunzioni nella scuola italiana, con concorsi ordinari e straordinari, acquisiranno le competenze digitali e appunto il coding;
si tratta di una vera e propria rivoluzione mirata a superare la criticità all'approccio del digital e a favorire l'innovazione didattica e metodologica per una scuola che alleni al futuro e sia sempre più competitiva con le realtà internazionali;
già nel 2008 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva elaborato e proposto un'azione di sistema con il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
nel novembre 2018 11 MIUR ha stanziato 35 milioni per la scuola digitale, mettendo la nostra scuola nelle condizioni di accogliere il cambiamento e governarlo, sfruttando e valorizzando il contributo delle nuove tecnologie, finanziando anche la formazione dei docenti. Di questi sono stati stanziati oltre 22 milioni per gli ambienti didattici innovativi che sono fondamentali per incidere sulla didattica al fine di finanziare la progettazione e creazione di ambienti di apprendimento capaci di integrare nella didattica l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia;
la scuola italiana, da oggi, deve favorire l'istruzione, l'apprendimento, non solo attraverso i libri ma anche con le App, con la realtà virtuale e con il coding,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere finanziamenti strutturali per la didattica digitale, per gli ambienti di didattica innovativa e la programmazione informatica, al fine di favorire l'innovazione didattica e metodologica per una scuola che alleni al futuro e sia sempre più competitiva con le realtà internazionali.
9/2222-A/61. Tombolato, Cavandoli.